CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 giugno 2013
37.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00339 Brescia ed altri: Sulla situazione manutentiva degli edifici scolastici di proprietà delle Province.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Non posso che confermare che l'edilizia scolastica rappresenta una priorità per il Ministro Carrozza e per il Governo tutto. Come dichiarato dallo stesso Ministro nell'audizione sulla presentazione delle linee programmatiche davanti alle Commissioni parlamentari, è necessario uno sforzo sia nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei circa 43.000 edifici scolastici, sia nella costruzione di nuove scuole per sostituire quelle più vecchie o irrecuperabili.
  Per questa ragione, ci si sta già muovendo congiuntamente con gli altri soggetti istituzionali competenti in materia e con il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in più direzioni. In primis nella costituzione del Fondo Unico per l'edilizia scolastica, previsto dall'articolo 11, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, evitando così frammentazioni dei finanziamenti sull'edilizia scolastica e microinterventi per avere un unico Fondo che, dotato di risorse significative, possa svolgere un'azione incisiva per la messa in sicurezza del patrimonio scolastico italiano. Ciò significa avere un unico canale di finanziamento, dove far confluire tutte le risorse in modo tale che esse possano costituire una significativa massa critica, in grado di generare un mutamento qualitativo dell'azione del Governo sulla messa in sicurezza del patrimonio scolastico. Tali risorse, attraverso un ruolo di programmazione delle regioni, devono essere trasferite a province e comuni, che, come proprietari degli edifici, potranno procedere alla realizzazione degli interventi.
  Per quanto riguarda nello specifico le problematiche poste dall'UPI relativamente all'edilizia scolastica, di cui riferisce l'onorevole interrogante, sottolineo che di esse siamo assolutamente consapevoli. Proprio nei giorni scorsi il Ministro degli affari regionali ha informato, con propria nota, il Ministro Carrozza della denuncia emergenziale pervenuta da ANCI e UPI circa la difficoltà di far fronte alle esigenze finanziarie del sistema scolastico per la parte di rispettiva competenza.
  Il Ministro Carrozza in data odierna ha accettato l'invito a confrontarsi sulle tematiche evidenziate (manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, servizi per la prima infanzia, contributi per il diritto allo studio) con un'apposita seduta della Conferenza Unificata dedicata esclusivamente alle tematiche della scuola. Ciò per arrivare a soluzioni immediate per i problemi di urgenza contingente e ad avviare un confronto per un generale piano congiunto di riordino complessivo del sistema multilevel dell'istruzione scolastica.

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ALLEGATO 2

5-00340 Di Lello: Sul reclutamento dei docenti, dei dirigenti scolastici e sui Tirocini Formativi Attivi (TFA).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si ricorda che la sostituzione dei precedenti percorsi abilitanti con il Tirocinio formativo attivo mira al miglioramento del livello qualitativo della scuola italiana attraverso la riqualificazione del percorso di formazione degli insegnanti.
  Il nuovo percorso abilitante ha durata annuale e attribuisce, tramite un esame finale, il titolo di abilitazione all'insegnamento in una delle classi di abilitazione previste dal decreto ministeriale n. 39 del 1998 e dal decreto ministeriale n. 22 del 2005.
  Il TFA è attivato per ciascuna classe di abilitazione secondo il fabbisogno stabilito annualmente e l'accesso è programmato mediante superamento di un esame di ammissione.
  Nella convinzione che la formazione degli insegnanti deve promuovere la riflessione pedagogica e sviluppare capacità didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, il percorso abilitante comprende quattro gruppi di attività: 1) insegnamenti di materie psico-pedagogiche e di scienze dell'educazione; 2) tirocinio svolto a scuola sotto la guida di un insegnante tutor, comprendente una fase di osservazione e una fase di insegnamento attivo; 3) insegnamenti di didattiche disciplinari finalizzate a stabilire una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico; 4) laboratori pedagogico-didattici nell'ambito dei quali è prevista una collaborazione tra docenti universitari e gli insegnanti tutor.
  Come noto sono in corso di definizione modifiche al decreto ministeriale n. 249 del 2010 istitutivo del TFA, volte a valorizzare l'esperienza professionale acquisita dai docenti, privi di abilitazione, che hanno maturato tra l'anno scolastico 1999/2000 e l'anno scolastico 2011/2012 esperienze di insegnamento in scuole statali, paritarie o in centri di formazione professionale.
  Si prevede infatti che quanti abbiano prestato servizio di supplenza, con contratto a tempo determinato, per almeno tre anni, possano svolgere un analogo percorso formativo abilitante con modalità speciali rispetto a quelle previste dai percorsi di tirocinio formativo attivo.
  Tali percorsi speciali non sono contingentati e non sono soggetti al superamento di prove di accesso.
  Per entrambi i percorsi di TFA, ordinari e speciali, il titolo conseguito abilita alla partecipazione ai concorsi ordinari, all'iscrizione nella II fascia delle graduatorie di istituto e all'insegnamento nelle scuole paritarie.
  Con riferimento ai problemi sollevati dall'onorevole interrogante si rappresenta che nelle linee programmatiche del signor Ministro è prevista una complessiva riflessione sulla formazione iniziale e sul reclutamento del personale scolastico nel corso della quale saranno elaborate le iniziative più opportune per risolvere gli inconvenienti che dovessero emergere dall'attivazione del nuovo sistema di formazione iniziale.

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ALLEGATO 3

5-00341 Centemero: Sul piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento a quanto segnalato dall'onorevole interrogante riguardo all'Anagrafe dell'edilizia scolastica giova ricordare che per dare attuazione alla legge n. 23 del 1996 è stato a suo tempo costituito un apposito gruppo di lavoro, che si è occupato di predisporre le schede di rilevazione, ed è stato definito, previo accordo con le regioni, Anci e Upi, il «progetto per la realizzazione della nuova Anagrafe» poi recepito nel decreto ministeriale del 16 giugno 1999 dove sono stati precisati i compiti e le attività di tutte le componenti interessate.
  La rilevazione dei dati sul territorio è stata compiuta attraverso circa 200 formatori regionali che il MIUR si è assunto il compito di addestrare e oltre 1.600 unità di personale, nonché attraverso operazioni costantemente monitorate anche con periodici incontri con le rappresentanze di tutti gli enti interessati.
  Tale rilevazione, che arriva fino a tutto l'anno 2009, non è stata peraltro agevole in ragione di alcune resistenze incontrate presso gli enti territoriali.
  Gli interventi in materia hanno successivamente incontrato una battuta d'arresto a seguito del minor flusso informativo da parte delle regioni e a fronte dell'avvio, da parte di alcune di esse, di percorsi autonomi.
  Al fine di non vanificare il lavoro compiuto e per giungere alla definizione di un'anagrafe nazionale il più possibile completa, il MIUR ha avviato rilevazioni on line presso i dirigenti scolastici e, nella primavera del 2012, ha proceduto ad effettuare una rilevazione statistica per fotografare lo stato di sicurezza degli edifici scolastici con particolare attenzione al rispetto della vigente normativa antincendio.
  La raccolta dei dati relativi agli edifici è avvenuta tramite la somministrazione di un apposito questionario rivolto ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado predisposto in collaborazione con il Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
  Per quanto riguarda l'avvio del Nuovo piano per l'edilizia scolastica si rappresenta che sono in corso una serie di incontri presso il Dipartimento della coesione territoriale volti ad attribuire all'edilizia scolastica una parte determinante nella programmazione del fondo coesione per il periodo 2014-2020.
  Nel frattempo, per assicurare l'utilizzo delle risorse al momento disponibili, con l'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012 è stata prevista l'adozione di un decreto ministeriale finalizzato a definire le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi, nonché i relativi finanziamenti.
  Nelle more di adozione del suddetto decreto la Direttiva del Ministro del 26 marzo 2013 ha previsto lo stanziamento di 38 milioni di euro da destinare agli enti locali e alle regioni per cofinanziare la realizzazione di progetti di rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico che siano comprensivi di interventi di costruzione di nuovi edifici, attraverso lo strumento del fondo immobiliare.

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ALLEGATO 4

5-00342 Coscia: Sul Consiglio nazionale della Pubblica istruzione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come ricordato dall'onorevole interrogante il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (C.N.P.I.) è stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974.
  Tale organismo avrebbe dovuto cessare le proprie funzioni con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 233 del 1999 il quale ha previsto nuovi organi collegiali territoriali della scuola istituendo, a livello centrale, il Consiglio superiore della pubblica istruzione.
  Le procedure per la costituzione dei nuovi organi non sono state tuttavia attivate in quanto si è ritenuto che le previsioni del citato decreto legislativo n. 233 del 1999 fossero state superate, per un verso dalla riforma costituzionale di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001, per altro verso da una nuova legge delega nel frattempo intervenuta (6 luglio 2002, n. 137) che si proponeva di ridisegnare l'assetto dei nuovi organi collegiali.
  Il quadro normativo così sinteticamente descritto ha determinato la permanenza in carica del CNPI sulla base dalla previsione di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 233 del 1999 secondo cui gli organi collegiali esistenti continuano ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento dei nuovi.
  A partire dal gennaio 2010 la permanenza del CNPI è stata assicurata da tre provvedimenti legislativi (cosiddetti decreti «mille proroghe») che hanno espressamente prorogato l'operatività del Consiglio per tre anni consecutivi, fino al 31 dicembre 2012.
  Si ritiene che il tema degli organi collegiali della scuola debba comunque essere affrontato nell'ambito del percorso volto a definire una nuova governance delle istituzioni scolastiche.
  Al momento attuale la proroga di organi «tradizionali» del precedente sistema non appare dunque coerente con la più generale riflessione in atto sulla revisione del sistema organizzativo delle scuole.
  Quanto alla paventata illegittimità in cui incorrerebbero gli atti amministrativi adottati in assenza del parere del CNPI, tale affermazione non appare condivisibile in quanto risponde ad un principio generale la circostanza che la soppressione di un organo consultivo comporta il venir meno delle relative funzioni così come la fase subprocedimentale nella quale queste si inseriscono.

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ALLEGATO 5

5-00343 Santerini: Sull'inserimento nelle graduatorie scolastiche dei laureati del corso quadriennale in scienza della formazione primaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come ricordato dall'onorevole interrogante con l'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011 è stata istituita una fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento destinata a coloro che hanno conseguito l'abilitazione avendo frequentato, negli anni dal 2008/2009 al 2010/2011:
   a) i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID);
   b) il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A;
   c) i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

  Giova precisare che tale intervento normativo non deve essere interpretato come una riapertura delle graduatorie ormai chiuse con la legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), intenzione peraltro confermata anche da atti normativi successivi (articolo 9, comma 20, del decreto-legge n. 70 del 2011).
  La norma in esame trova piuttosto ragion d'essere nel fatto che a differenza delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), i corsi abilitanti Cobaslid, quelli per strumento musicale e il corso di laurea in scienza della formazione primaria non erano stati precedentemente disattivati.
  Attraverso tale intervento si è quindi voluto assicurare l'inserimento nelle graduatorie a coloro che hanno conseguito il titolo abilitante negli ultimi anni di attivazione degli stessi.
  La fissazione dell'anno accademico 2010/2011 come termine ultimo per il conseguimento del titolo ai fini dell'inserimento nella fascia aggiuntiva appare coerente con l'avvenuto superamento dei suddetti percorsi abilitanti che sono stati sostituiti dal Tirocinio formativo attivo (TFA).
  Si ricorda poi che tale termine è previsto dal citato l'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011 e non dal decreto ministeriale n. 53 del 2012 che nell'indicare la data del 10 luglio 2012 ha soltanto definito le modalità procedurali per la formalizzare la richiesta di inserimento da parte dei soggetti in possesso dei previsti requisiti.
  Ciò posto, si rappresenta che la particolare posizione di coloro che hanno iniziato il corso di laurea in Scienze della formazione primaria negli anni accademici indicati dalla norma in esame e non hanno perciò conseguito il titolo nel lasso di tempo utile per l'inserimento nelle graduatorie sarà analizzata nell'ambito della complessiva riflessione sulla formazione iniziale e sul reclutamento del personale scolastico annunciata dal signor Ministro.
  In tale sede saranno elaborati i provvedimenti più opportuni.