CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 giugno 2013
33.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00012 Pili: Sull'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati all'insegnamento dello strumento musicale nelle scuole medie (classe di concorso A77).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si riassume preliminarmente il contesto normativo nell'ambito del quale si collocano le questioni sollevate dall'onorevole interrogante.
  La legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), all'articolo 1, comma 605, ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.
  La medesima disposizione ha fatto salvi gli inserimenti da effettuare nelle citate graduatorie per il biennio 2007/2008 e gli inserimenti dei docenti che alla data dell'intervento normativo stessero frequentando le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il corso di scienza della formazione primaria ed i corsi di didattica della musica presso i conservatori, subordinatamente all'effettivo conseguimento dell'abilitazione.
  Con l'articolo 9, comma 20, del decreto-legge n. 70 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011) il legislatore ha confermato la chiusura delle graduatorie per l'insegnamento disponendo che il relativo aggiornamento sia effettuato con cadenza triennale.
  Il decreto ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011 ha realizzato tale aggiornamento attribuendo a coloro che risultavano già inseriti nelle graduatorie la facoltà di chiedere la conservazione della posizione, l'aggiornamento del punteggio, la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa, il trasferimento a una provincia diversa da quella di inserimento.
  Sul sistema così sinteticamente descritto è intervenuta la disposizione di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto- legge n. 216 del 2011 con la quale viene istituita una fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento destinata a coloro che hanno conseguito l'abilitazione avendo frequentato, negli anni dal 2008/2009 al 2010/2011:
   a) i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID);
   b) il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A;
   c) i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

  Tale intervento trova ragion d'essere nel fatto che a differenza delle SSIS, i corsi abilitanti Cobaslid e quelli per strumento musicale non erano stati precedentemente sospesi.
  Tali percorsi di abilitazione all'insegnamento non sono oggi più attivi in quanto sostituiti dal Tirocinio formativo attivo (TFA).
  La particolare posizione di coloro che si sono abilitati per la classe di concorso A77 nel 2011/12 è oggetto di una disposizione transitoria contenuta nel decreto ministeriale n. 249 del 2010 (articolo 15, comma 21) secondo la quale coloro che hanno iniziato il percorso abilitante prima dell'entrata in vigore del citato decreto Pag. 125ministeriale possono concluderlo ai sensi della disciplina vigente all'atto dell'immatricolazione conseguendo pertanto il titolo con valore abilitante per l'accesso all'insegnamento.
  Per quanto riguarda l'inserimento nelle graduatorie si tratta di un intervento non realizzabile in via amministrativa risultando necessaria un'ulteriore modifica normativa.

Pag. 126

ALLEGATO 2

5-00080 Blazina: Sui libri di testo in versione digitale o mista, con particolare riferimento a quelli redatti nella lingua delle minoranze linguistiche tedesca, francese e slovena.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In risposta a quanto illustrato dall'onorevole interrogante giova ricordare come il sistema scolastico assicura piena tutela delle minoranze linguistiche presenti nel nostro Paese prevedendo una serie di misure volte a garantire l'insegnamento delle lingue minoritarie nelle scuole delle comunità linguistiche riconosciute.
  Solo per citare alcuni esempi, nella provincia di Bolzano è previsto che l'insegnamento delle lingua minoritaria sia effettuato da insegnanti di lingua madre; presso le comunità ladine la normativa vigente prevede un apposito Intendente scolastico e l'istituzione di un Ufficio scolastico provinciale per l'amministrazione delle scuole; in Friuli Venezia Giulia viene richiesta a tutti gli insegnanti una competenza in lingua slovena e in accordo con le istituzioni scolastiche della Repubblica di Slovenia vengono organizzati seminari e predisposti programmi anche individualizzati con corsi di lingua, attività di tirocinio presso le scuole e frequenza di corsi universitari.
  Ciò premesso, con specifico riferimento ai problemi sollevati dall'onorevole interrogante si rappresenta che:
   1. il decreto-legge n. 95 del 2012 ha previsto che a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado avvengano esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.
   Con la circolare n. 96 del 17 dicembre 2012 il MIUR ha fornito indicazioni per l'attuazione di tale disposizione e in tale sede è stato precisato che dalla modalità telematica sono escluse le iscrizioni relative alle scuole dell'infanzia, alle scuole in lingua slovena, alle scuole delle province di Aosta, Trento e Bolzano e i corsi per l'istruzione per gli adulti attivati anche presso le sezioni carcerarie.
   Si tratta di una decisione che è stata assunta in ragione del fatto che le modalità di realizzazione delle iscrizioni on line dettate per l'intero sistema scolastico non si adattano a realtà connotate da specificità tali da rendere necessaria la definizione di una procedura ad hoc.
   Non si esclude peraltro che tale procedura possa essere definita in un prossimo futuro, una volta entrato a regime il sistema e una volta che siano stati effettuati tutti gli aggiustamenti necessari.

  2. Quanto all'adozione dei libri di testo nella versione digitale o mista da parte delle scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana, si fa presente che in quelle realtà l'adozione di libri di testo adatti agli insegnamenti impartiti o la traduzione di quelli generalmente utilizzati ha seguito procedure del tutto specifiche ed è stata generalmente curata dalle amministrazioni presenti sul territorio. D'altra parte, anche nei decreti ministeriali precedenti al decreto ministeriale n. 209 del 2013, non risulta contenuta alcuna specifica previsione al riguardo.Pag. 127
  Si assicura comunque l'onorevole interrogante che in occasione delle prossime circolari con le quali annualmente si forniscono indicazioni alle istituzioni scolastiche, ai docenti e all'Associazione Italiana Editori relativamente all'adozione dei libri scolastici, sarà presa in considerazione l'opportunità di impartire istruzioni affinché vengano resi disponibili libri di testo nella versione digitale o mista anche per le scuole delle comunità linguistiche riconosciute.