CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 giugno 2013
33.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche (C. 841 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 841, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013;
   evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica intenda opportunamente concludere una lunga vertenza concernente la sede della rappresentanza diplomatica a Roma della Repubblica di Lituania, eliminando una ragione di controversia tra due Paesi che mantengono tra loro rapporti di amicizia e collaborazione, anche nel quadro dell'Unione europea;
   rilevato come l'articolo 1 dell'Accordo conceda in comodato d'uso per 99 anni al Governo della Repubblica di Lituania, al fine di individuare la sede della rappresentanza diplomatica lituana, una porzione di immobile, sito in Roma, appartenente al demanio statale, introducendo in tal modo una previsione speciale rispetto alla normativa italiana vigente in materia di concessione d'uso dei beni demaniali a titolo gratuito e a canone agevolato, di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005, recante il Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato, sia per quanto riguarda la natura soggettiva del concessionario, sia per ciò che concerne la durata della concessione stessa, che, ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 296, deve essere compresa tra sei e diciannove anni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

5-00237 Paglia: Dati relativi ai pignoramenti immobiliari nell'ambito delle procedure di riscossione coattiva dei tributi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'onorevole interrogante chiede di conoscere l'entità, in termini di andamento nel quinquennio, dei pignoramenti, del loro stato di esecuzione, della loro ripartizione rispetto all'ente esecutorio, rispetto al territorio, rispetto alla classe di valore del bene pignorato, nonché all'anno di inserimento a ruolo.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente quanto segue.
  Equitalia S.p.A. ha fornito, sulla base dei dati disponibili nell'immediato, i dati riferiti ai pignoramenti immobiliari e di beni mobili registrati attivati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 ed il 30 aprile 2013, articolati a livello territoriale provinciale (con esclusione della regione Sicilia nella quale la riscossione non è gestita dal gruppo Equitalia).
  In particolare, Equitalia ha evidenziato che gli incanti fruttuosi ossia quelli che hanno dato luogo ad un'effettiva vendita del bene pignorato, per la categoria immobili e beni mobili registrati sono stati 166 per l'anno 2012 e 52 per il primo quadrimestre 2013.
  In tale ambito, con esclusivo riferimento ai pignoramenti immobiliari, sono stati disposti, nel 2012, 1546 pignoramenti e, nel primo quadrimestre 2013, 733 pignoramenti.
  Per quanto riguarda le prossime attivazioni previste, Equitalia stima, anche sulla base dell'andamento registrato nel primo quadrimestre, che entro il 30 giugno p.v. possano essere attivati ulteriori 367 pignoramenti immobiliari su base nazionale (esclusa la Sicilia).
  Si allega una tabella riepilogativa dei pignoramenti immobiliari e di beni mobili registrati attivati nel periodo 2008-2013 aggiornata al 30 aprile 2013.

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ALLEGATO 3

5-00238 Zanetti: Ammontare delle somme versate dai contribuenti in pendenza di contenzioso tributario per le quali sia stata successivamente acclarata la non debenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento ispettivo in esame, gli onorevoli interroganti rilevano che, in base alle statistiche ufficiali pubblicate nelle relazioni di questo Ministero sullo stato del contenzioso tributario relative agli anni 2010-2011 ed al primo trimestre del 2012 e del 2013, si ricava una percentuale di vittoria degli enti impositori di poco inferiore al 50 per cento dei giudizi instaurati, fondata principalmente su questioni di «mera procedura amministrativa o processuale» anziché di «merito della pretesa tributaria».
  Gli onorevoli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere «in quale ordine di grandezza può essere stimato l'ammontare complessivo su base annua, della parte delle somme che vengono versate dai contribuenti in pendenza di giudizio per le quali viene acclarata in sede giurisdizionale la non debenza ed il conseguente obbligo di restituzione».
  Per quanto di competenza, l'Agenzia delle entrate ha comunicato i dati relativi alle controversie che vedono come parte in giudizio l'Agenzia medesima.
  In particolare si riportano di seguito gli indici di vittoria in giudizio calcolati sulla base delle decisioni relative a controversie in cui è parte l'Agenzia delle entrate.

1. Indice di vittoria calcolato in base al numero delle decisioni

Decisioni emesse nel 2012:

Organo giurisdizionale NUMERO DECISIONI SFAVOREVOLI % FAVOREVOLI % PARZIALI % CONCILIAZIONI % ALTRI ESITI % TOT. %
CTP 151.063 27,3 34,4 9,5 1,9 26,8 100
CTR 40.045 30,9 35,9 10,4   22,9 100
Cassazione 3.705 14,0 32,8 1,5   51,8 100

(Banca dati Agenzia delle entrate)

  L'indice di vittoria numerico è più favorevole all'Agenzia su tutti i gradi di giudizio.
  Fatto pari a 100 il totale degli esiti favorevoli e sfavorevoli (al netto, quindi, delle «parziali», delle «conciliazioni» e «altri esiti»), le decisioni favorevoli all'Agenzia superano quelle a favore del contribuente in primo grado dell'11,4 per cento (55,7 contro 44,3), in secondo grado del 7,4 per cento (53,7 contro 46,3) e in cassazione del 40,2 per cento (70,1 contro 29,9), come emerge dal sottostante prospetto:

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Organo
giurisdizionale
SFAVOREVOLI % FAVOREVOLI %
CTP 27,3 44,3 34,4 55,7
CTR 30,9 46,3 35,9 53,7
Cassazione 14,0 29,9 32,8 70,1

  A voler poi annoverare, come è corretto, tra quelle favorevoli all'Agenzia, anche le decisioni parzialmente favorevoli, in quanto comunque confermative della proficuità degli atti impositivi impugnati, le decisioni complessivamente favorevoli all'Agenzia superano quelle a favore del contribuente in primo grado del 23,2 per cento (61,6 contro 38,4), in secondo grado del 20 per cento (60 contro 40) e in cassazione del 42 per cento (71 contro 29), come si evidenzia di seguito:

Organo
giurisdizionale
SFAVOREVOLI % FAVOREVOLI %
CTP 27,3 38,4 43,9 61,6
CTR 30,9 40,0 46,3 60,0
Cassazione 14,0 29,0 34,2 71,0

Decisioni emesse nel 2011:

Organo giurisdizionale NUMERO DECISIONI SFAVOREVOLI % FAVOREVOLI % PARZIALI % CONCILIAZIONI % ALTRI ESITI % TOT. %
CTP 158.682 29,5 42,1 9,6 3.4 15,4 100
CTR 38.623 40,7 41,9 11,7 5,7 100
Cassazione 4.526 24,1 45,4 30,5 100

(Banca dati Agenzia delle entrate)

  Anche per il 2011, l'indice di vittoria numerico è più favorevole all'Agenzia.
  Fatto pari a 100, infatti, il totale degli esiti favorevoli e sfavorevoli (al netto, quindi, delle «parziali», delle «conciliazioni» e «altri esiti»), le decisioni favorevoli all'Agenzia superano quelle a favore del contribuente in primo grado del 17,6 per cento (58,8 contro 41,2), in secondo grado dell'1,4 per cento (50,7 contro 49,3) e in cassazione del 30,6 per cento (65,3 contro 34,7), come di seguito evidenziato:

Organo
giurisdizionale
SFAVOREVOLI % FAVOREVOLI %
CTP 29,5 41,2 42,1 58,8
CTR 40,7 49,3 41,9 50,7
Cassazione 24,1 34,7 45,4 65,3
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  Comprendendo tra quelle favorevoli all'Agenzia, anche le decisioni parzialmente favorevoli, le decisioni complessivamente favorevoli all'Agenzia superano quelle a favore del contribuente in primo grado del 27,4 per cento (63,7 contro 36,3), in secondo grado del 12,6 per cento (56,3 contro 43,7) e in cassazione del 30,6 per cento (65,3 contro 34,7), come emerge dal sottostante prospetto:

Organo
giurisdizionale
SFAVOREVOLI % FAVOREVOLI %
CTP 29,5 36,3 51,7 63,7
CTR 40,7 43,7 53,6 56,3
Cassazione 24,1 34,7 45,4 65,3

  In sintesi, con riguardo alle controversie di tutti gli Enti impostori, l'Agenzia delle entrate manifesta un trend di vittorie con riferimento alle decisioni di merito superiore a quelle del contribuente. Ancor più notevole appare il divario nel giudizio di legittimità.

2. Indice di Vittoria per valore

  Anche l'indice di vittoria per valore, calcolato sulle sentenze resesi definitive nel 2012, è nettamente favorevole all'Agenzia delle entrate che si aggiudica il 69,8 per cento dei complessivi valori in giudizio (per ogni 100 euro in discussione, l'Agenzia si è definitivamente aggiudicati 69,8 euro).
  Dall'insieme dei dati riportati, si desume che l'affermazione degli Onorevoli interroganti, secondo cui sussisterebbe una «notevole aleatorietà della effettiva debenza, da parte del contribuente che presenta ricorso, delle somme che vengono ad esso contestate», non risulta estensibile agli esiti del contenzioso che vede come parte in causa l'Agenzia delle entrate.
  Gli indici di vittoria in giudizio prima evidenziati, invero, calcolati con riferimento sia al numero sia al valore delle controversie decise, evidenziano che nel 2012 l'Agenzia è risultata vittoriosa in un numero di controversie superiore al 61 per cento di quelle complessivamente decise, mentre l'importo deliberato a suo favore è più che doppio rispetto a quello favorevole al contribuente.

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ALLEGATO 4

5-00239 Causi: Problematiche relative alla gestione della Banca del Mezzogiorno.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Causi pone quesiti in ordine all'attività della Banca del Mezzogiorno, ritenendo che l'attuale operatività dell'istituto di credito non corrisponda agli originari obiettivi ispiratori del progetto.
  Al riguardo, sentita anche la Banca d'Italia tramite la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, si fa presente che Poste Italiane a seguito dell'acquisizione di MedioCredito Centrale nell'agosto 2011, d'intesa con la Banca d'Italia, aveva deciso un avvio graduale dell'operatività della Banca del Mezzogiorno, tenuto conto della complessità degli interventi di adeguamento organizzativo e gestionale richiesti dalle nuove linee di business.
  Gli obiettivi di crescita originariamente individuati si sono poi rivelati difficilmente perseguibili anche in conseguenza del rapido deterioramento del contesto economico, a cui si associa, oltre alla debolezza della domanda di credito, anche un elevato rischio di adverse selection che impone l'adozione di severi criteri di valutazione del merito creditizio.
  D'intesa con l'azionista, il management ha quindi puntato su due ulteriori ipotesi di sviluppo operativo:
   1) credito finalizzato a sostenere gli investimenti nel meridione di grandi gruppi industriali nazionali e public utilities (tra questi ad esempio Fiat, Astaldi, ENAV, Enel), in linea con la mission assegnata per legge alla banca;
   2) finanziamenti (mutui e prestiti contro cessione del quinto dello stipendio) a dipendenti di PI, nel rispetto del vincolo di prevalenza dell'attività rivolta al sostegno del tessuto imprenditoriale del sud imposta ex lege.

  La banca ha, inoltre, recentemente annunciato l'avvio di diversi progetti per promuovere un più deciso sviluppo del credito alle PMI.
  Con specifico riferimento agli assetti di governance dell'intermediario – di cui è cenno nell'atto parlamentare – si fa presente che il ricambio intervenuto recentemente nell'organo amministrativo sarebbe riconducibile all'assunzione di altri incarichi da parte di almeno due dei tre consiglieri dimissionari.
  Per quanto riguarda, infine, il presunto coinvolgimento di Cassa depositi e prestiti S.p.A., quest'ultima ha precisato che, nell'ambito dell'attività a sostegno dell'economia nazionale, è da tempo impegnata nel supporto alle imprese di piccole e media dimensione, utilizzando strumenti di debito, in collaborazione con il sistema bancario, e di private equity, in partnership con altri investitori pubblici e privati.
  Con specifico riferimento, invece, alla presunta trattativa per rilevare quote del capitale di Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A., Cassa Depositi e Prestiti ha precisato che non è in corso alcuna operazione in tal senso, né sono all'esame della Società iniziative di tale natura. Peraltro, la citata ipotesi porrebbe problematiche di natura regolatoria e di vigilanza.

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ALLEGATO 5

5-00240 Barbanti e Pesco: Modalità di finanziamento delle misure di proroga delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio ed efficientamento energetico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti, tenuto conto del rapporto Cresme-Cna ed Enea sugli effetti economici indotti dagli sgravi previsti per gli interventi di recupero edilizio e di efficientamento energetico, chiedono al Governo per quale motivo la maggiore spesa erariale debba essere coperta da un aumento dell'Iva e non da una maggiore tassazione delle attività altamente inquinanti.
  Sul punto, il Dipartimento delle finanze evidenzia che il Governo, in data 31 maggio 2013, ha approvato un decreto-legge, in corso di pubblicazione, con il quale ha disposto la proroga al 31 dicembre 2013 e l'innalzamento al 65 per cento delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica. Tale agevolazione, sempre nella misura del 65 per cento, è applicata alle spese relative a parti comuni degli edifici condominiali sostenute dal primo luglio 2013 fino al 30 giugno 2014.
  Lo stesso Consiglio dei ministri ha varato, inoltre, la proroga al 31 dicembre 2013 delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e ha riconosciuto un'ulteriore detrazione nella misura del 50 per cento delle spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
  Ciò premesso, il Dipartimento, per quanto di competenza, indica, nella tabella che segue, gli effetti finanziari derivanti dalle suddette disposizioni finalizzate a dare impulso alla ripresa economica e a sostenere gli investimenti in tali settori:

2013 2014 2015 2016 dal 2017 al 2023 2024
Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
+20,4

–43,4

–159,4

–109,8

–106,9

+70,9
Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia per l'acquisto di mobili
+27,4

–106,4

–214,1

–150,9

–150,9

+113,2
TOTALE +47,8 –149,8 –373,5 –260,7 –257,8 +184,1

in milioni di euro

  Le stime indicate si basano sui dati contenuti nelle ultime dichiarazioni disponibili relative all'anno d'imposta 2011 e considerano un effetto incentivo derivante dalle norme.
  A copertura del minor gettito derivante dalle predette agevolazioni fiscali, il provvedimento di cui trattasi ha previsto a partire dal 2014, l'incremento dal 4 per cento al 21 per cento dell'aliquota Iva sui prodotti editoriali venduti insieme alle pubblicazioni, nonché l'aumento dal 4 per cento al 10 per cento dell'aliquota Iva sulle bevande e alimenti venduti nei distributori.
  Il Dipartimento evidenzia, infine, che la scelta di eventuali altre forme di copertura delle disposizioni in esame che siano alternative agli interventi in materia di Iva, potrà essere valutata nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento.

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ALLEGATO 6

5-00241 Maietta: Verifiche circa i tassi di interesse applicati da Equitalia in sede di riscossione coattiva dei tributi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'onorevole interrogante lamenta la correttezza e la liceità dei tassi di interesse applicati da Equitalia S.p.a. in relazione ad alcune cartelle esattoriali emesse nei confronti di un imprenditore casertano, nonché l'applicazione illegittima dell'anantocismo da parte del concessionario della riscossione.
  Al riguardo, Equitalia S.p.A. rappresenta quanto segue.
  Le denunce per usura contro Equitalia rappresentano una casistica che ha avuto una certa diffusione soprattutto a causa di un'eco mediatica per lo più distorta e fuorviarne.
  Si tratta di denunce che, finora senza eccezione alcuna, poggiano su presupposti infondati, illegittimi e, non di rado calunniose, spesso accompagnate da perizie di parte che punterebbero a dimostrare che gli interessi applicati sui carichi iscritti a ruolo superano il cosiddetto tasso soglia previsto per il reato di usura.
  In realtà deve affermarsi che le condotte poste in essere da Equitalia non possono nemmeno astrattamente essere sussunte sotto il reato di usura.
  Il reato di usura, infatti, presuppone un contratto commutativo sottostante, un rapporto sinallagmatico in base al quale il creditore fornisce «una prestazione di denaro o di altra utilità» e il debitore è tenuto, per estinguere l'obbligazione, a versare tassi usurari. L'interesse è quindi, per espresso dettato normativo, il corrispettivo per la prestazione resa dal creditore.
  Posto, dunque, che per potersi parlare del reato di usura è necessario che gli interessi (usurari) siano il corrispettivo di una prestazione di denaro, è evidente che nell'ipotesi di riscossione coattiva a mezzo ruolo non vi è alcun sinallagma.
  L'agente della riscossione non effettua alcuna prestazione in favore del contribuente, né, tantomeno, il contribuente esegue una controprestazione in favore di Equitalia.
  La condizione di debitore nella quale si trova il contribuente non deriva infatti dall'adempimento di una controprestazione, ma dall'obbligo di versamento all'Erario (o ad altro ente impositore, a seconda dei casi), eventualmente maggiorato in virtù del ritardo nei pagamenti.
  A fondamento dell'obbligazione non vi è un contratto, bensì un obbligo di legge collegato al mancato pagamento di tributi o contributi.
  Queste osservazioni sono state confermate – tra gli altri – dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura con chiarimento del 13 febbraio 2012 (prot. 167/8E) trasmesso a tutti i prefetti.
  Dal momento che Equitalia è stata oggetto di una serie di denunce per usura e che la presentazione di tali denunce era il necessario presupposto per chiedere l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e per domandare, di conseguenza, la sospensione dei termini di cui all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (come modificato dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3), il Commissario ha evidenziato il pericolo di «un uso strumentale dell'istituto della sospensione dei termini, a fronte di una assoluta infondatezza della domanda di accesso al Fondo, Pag. 119che potrebbe giustappunto essere presentata a tale esclusivo scopo». Ad avviso del Commissario, infatti, «non vi è nell'ambito dell'attività di Equitalia, peraltro interamente regolata dalla legge, alcuna dazione di denaro o alcuna prestazione di utilità ma, viceversa, la pretesa di somme dovute all'Erario per tributi non pagati».
  Chiarita l'impossibilità, sotto il profilo giuridico di configurare il reato di usura a carico di Equitalia, l'ente concessionario della riscossione precisa che, in ogni caso, gli interessi lamentati dai denuncianti non superano i tassi soglia.
  Per arrivare a dimostrare tale superamento i denuncianti sommano in modo improprio, surrettizio e illegittimo l'aggio (che è il compenso spettante all'agente della riscossione determinato dalla legge in misura fissa) con gli interessi e le eventuali sanzioni (che sono di spettanza dell'Ente impositore e anch'essi di importo predeterminato per legge).
  L'applicazione dell'aggio è prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112 e la richiesta del pagamento degli interessi per conto degli Enti impositori costituisce l'adempimento di un dovere imposto dagli articoli 20 e 55 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  È pertanto evidente che l'aggio non può essere accumunato agli interessi in quanto:
   per sua natura giuridica l'aggio non è riferibile ad un arco temporale;
   gli interessi sono di pertinenza dell'Ente impositore, mentre l'aggio, come anzidetto, è remunerazione/rimborso spettante dell'agente della riscossione per il servizio prestato.

  Allo stato constano un centinaio di procedimenti penali aperti contro Equitalia.
  Nella maggior parte dei casi a conoscenza dell'ente i pubblici ministeri, in ragione delle motivazioni di cui sopra, hanno chiesto l'archiviazione; in tutti i casi in cui i denuncianti si sono opposti alla richiesta di archiviazione dei pubblici ministeri, il giudice per le indagini preliminari ha comunque disposto l'archiviazione.
  In alcuni casi, in cui i denuncianti erano certamente consapevoli dell'infondatezza della notitia criminis di cui avevano portato a conoscenza l'Autorità giudiziaria, Equitalia ha anche proceduto a presentare una controdenuncia per calunnia.
  In definitiva, Equitalia ribadisce che l'attività degli agenti di riscossione è sempre stata conforme alle prescrizione di legge in materia.
  In particolare, quanto al calcolo degli interessi di mora, va richiamato l'articolo 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  Detta disposizione, riscritta in esito alle modifiche introdotte con l'articolo 7, comma 2-sexies, e 2-septies del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, prevede che gli stessi interessi, fissati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, siano calcolati sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, a partire dalla data di notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento. Tale previsione si applica ai ruoli emessi dopo la data di entrata in vigore della predetta legge di conversione n. 106 del 2011.
  Secondo il testo previgente del citato articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il calcolo degli interessi di mora era, invece, effettuato sul coacervo delle somme iscritte a ruolo.
  Infine, si segnala che, in ogni caso, gli interessi di mora decorrono giornalmente e non c’è alcun fenomeno di capitalizzazione degli stessi.