CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 giugno 2013
32.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti (Atto n. 9).

PROPOSTA DI RILIEVI PRESENTATA DAL RELATORE

  La IV Commissione Difesa,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti (atto n. 9), tra cui rientra il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   acquisiti gli elementi conoscitivi emersi delle audizioni informali del COCER-Interforze;
   rilevato che il suddetto schema, predisposto in attuazione dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2012, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, proroga, fino al 31 dicembre 2014 anche le disposizioni previste dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività, riguardanti il blocco dei meccanismi di progressione stipendiale dei pubblici dipendenti;
   rilevato, altresì, che la norma sterilizza ai fini contrattuali gli anni 2013 e 2014 ed annulla gli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011 per tutte le amministrazioni pubbliche; blocca gli incrementi dell'indennità di vacanza contrattuale prevedendone per il triennio contrattuale 2015-2017 il ricalcolo senza riassorbimento degli importi bloccati, autorizzando, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;
   richiamato il comunicato n.73 del 21 marzo 2013 della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo cui la deliberazione dello schema di decreto in esame «consentirà al prossimo Governo di scegliere tra la proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali portando a termine la procedura del regolamento, come previsto dal decreto-legge n. 98 del 2011, oppure di trovare una diversa copertura e così evitare per il 2014 il blocco delle progressioni e degli automatismi retributivi nel pubblico impiego»;
   ritenendo che le misure di cui allo schema in titolo siano afflittive in modo specifico nei confronti del personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso in ragione del fatto che la struttura del relativo trattamento economico si basa più che per altri settori della Pubblica Amministrazione sul bilanciamento tra un rigoroso sistema gerarchico-funzionale, nel quale la progressione di carriera e l'anzianità di servizio sono componenti imprescindibili degli assetti organizzativi, dando luogo ad un inscindibile trinomio composto da anzianità, grado e retribuzione;
   derivando, pertanto, da tali misure un pregiudizio specifico per il Comparto sicurezza, difesa e soccorso ai fini della maturazione di alcuni istituti tipici e specifici, strettamente connessi alla valorizzazione Pag. 34dell'anzianità di servizio e alla correlata acquisizione di crescenti competenze professionali, nonché di più impegnative responsabilità di servizio, quali l'omogeneizzazione; l'assegno funzionale; il trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado; gli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni; indennità operative non connesse a progressione in carriera; infine, progressioni di carriera comunque denominate con decorrenza giuridica dal 1o gennaio 2011, classi e scatti di stipendio, nonché meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 1998;
   osservato che il tetto salariale e la struttura del trattamento economico del Comparto, basata oltre che su emolumenti anche su una larga parte accessoria, ostacola, di fatto, l'impiego del personale in delicate funzioni operative come, ad esempio, nella lotta alla criminalità, poiché, attesa la possibilità di remunerare solo parzialmente gli interventi stante il suddetto tetto, si procede, ove necessario, con recuperi compensativi che evidentemente riducono la disponibilità effettiva del personale per le attività operative stesse;
   ribadito che l'intervento normativo in oggetto non appare adeguato alle esigenze di un comparto, caratterizzato da estrema gerarchizzazione e dinamiche salariali legate al grado, nonché iniquo dal momento che richiede sacrifici economici solo a chi ha maturato l'adeguamento economico nel periodo di riferimento delle restrizioni e che provoca per chi assume responsabilità maggiori in funzione degli avanzamenti situazioni stipendiali peraltro inferiori a quelle dei sottoposti;
   ritenuto, in generale, che lo schema in titolo non sia conforme al principio di specificità, di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.183, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti;
   richiamato il riconoscimento alle peculiarità del Comparto operato dallo stesso decreto-legge n. 78 del 2010 che, all'articolo 8, comma 11-bis, ha istituito un fondo di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per il finanziamento di misure «perequative» (cosiddetti assegni una tantum) per il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso interessato alle suindicate penalizzazioni, con la volontà espressa di sterilizzarne gli effetti nel triennio in questione;
   richiamato l'incremento di 115 milioni per gli anni 2011, 2012 e 2013 di tale fondo, operato con il successivo decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2011, n. 74, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sottraendo tale ammontare alle disponibilità assegnate per il riordino dei ruoli dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
   tenuto conto che comunque le risorse accantonate garantivano solo il ristoro del 100 per cento del taglio 2011, del 46 per cento del taglio 2012 ed erano sufficienti a garantire solo il 16 per cento del taglio del 2013; che lo stesso decreto-legge n. 27 del 2011 ha anche previsto, all'articolo 1, comma 2, la possibilità di finanziamenti aggiuntivi al citato fondo da attingere ai risparmi delle missioni internazionali di pace e al Fondo unico di giustizia e che, per quanto riguarda il 2014, al momento, non vi sarebbe possibilità di alcun ristoro dei tagli ora previsti dallo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame;
   sottolineato che i richiamati assegni una tantum, avendo natura accessoria, non sono validi a fini pensionistici, né ai fini della buona uscita e nemmeno dell'adeguamento del trattamento economico eventuale ed accessorio;Pag. 35
   richiamata la risoluzione n. 8-00151, approvata dalla Commissione Difesa della Camera dei deputati nella XVI Legislatura, che impegnava il Governo «ad escludere il Comparto sicurezza e difesa, per l'anno 2014, dalla possibilità di prorogare ulteriormente i tagli in questione, almeno con riferimento alla fattispecie del blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera»;
   richiamato altresì l'ordine del giorno G/2969/2/5 approvato l'8 novembre 2011 dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica che impegnava il Governo, pur nell'ambito della difficile congiuntura economica e della finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare con urgenza le opportune iniziative atte a «impegnare i relativi fondi iscritti nella tabella 8 per assicurare un'interpretazione dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, nel senso che al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel triennio 2012-2014 sia assicurata la corresponsione integrale dei trattamenti economici connessi con l'impiego (indennità operative, indennità pensionabile, indennità di trasferimento, assegno funzionale, assegno non pensionabile dirigenziale e indennità di missione), con l'effettiva presenza in servizio e con la maturazione dei requisiti di anzianità e merito»;
   richiamata la giurisprudenza costituzionale che, in occasione di precedenti deroghe temporanee ai meccanismi rivalutativi di adeguamento, disposte, in particolare, in occasione dell'altrettanto grave congiuntura economica del 1992, aveva affermato che «norme di tale natura possono ritenersi non lesive del principio di cui all'articolo 3 della Costituzione (sotto il duplice aspetto della non contrarietà sia al principio di uguaglianza sostanziale, sia a quello della non irragionevolezza), a condizione che i suddetti sacrifici siano eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso»;
   segnalato che l'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha già palesato evidenti profili di incostituzionalità dal momento che, con sentenza n. 223 del 2012, la Corte costituzionale ha escluso i magistrati dal taglio del trattamento economico, il contributo di solidarietà oltre i 90.000 euro e la modifica del metodo di calcolo del trattamento di fine servizio nel meno vantaggioso trattamento di fine rapporto, con ciò accentuando l'iniquità dell'articolo 9, anche in vista delle prevedibili ulteriori pronunce dell'alta Corte;
   sottolineato che il personale del Comparto ha subito nel triennio di blocco forti penalizzazioni salariali – da un minimo del 15 per cento e fino al 40 per cento in alcuni casi della retribuzione percepita – con insostenibili ripercussioni per buona parte dei diretti interessati, già colpiti dagli effetti indiretti dei «tagli lineari» apportati negli ultimi anni alle Amministrazioni dello Stato;
   richiamato l'intervento alla Camera dei deputati del Presidente del Consiglio dei ministri, Enrico Letta, lo scorso 27 marzo 2013, in cui è stato fatto espresso riferimento alla necessità di «dare effettiva concretezza al valore della specificità della professione svolta dal personale in divisa delle Forze armate e della Polizia, ed essendo, pertanto, determinante innanzitutto contemperare la nuova disciplina alle esigenze di funzionalità e di operatività che si richiedono al personale di tale comparto», con la necessità di scongiurare le misure oggetto di esame da cui deriverebbero gravissimi effetti in termini di demotivazione del personale con probabili effetti sulla sostenibilità degli standard di sicurezza per i cittadini;
   rilevato, infine, che dalla relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto in titolo risulta che i risparmi lordi che deriverebbero dalla proroga delle disposizioni attinenti le progressioni di carriera sarebbero stimati in termini preventivi in appena 160 milioni di euro per tutto il settore pubblico e che tale somma sarebbe comunque da disaggregare tra le diverse Amministrazioni interessate individuando la quota parte delle Forze armate, Pag. 36delle Forze di Polizia e del Corpo dei Vigili del Fuoco;
   considerata sia la esiguità degli oneri preventivamente stimabili per il Comparto, sia la possibilità di recuperare le risorse necessarie per escludere il comparto dal provvedimento in questione, al di là della possibilità di ricorrere al FUG per le Forze di polizia, nell'ordine ricorrendo alle modalità di copertura già richiamate, di cui all'articolo l, comma 2, del decreto-legge n. 27 del 2011, ove si consideri il programmato ritiro della missione ISAF in Afghanistan entro il 2014; oppure, nel caso in cui le risorse non siano sufficienti, verificando se tale ammontare non possa essere coperto con l'accantonamento per il 2014 delle risorse di cui all'articolo 3, comma 155, della legge n. 350 del 2003, oppure nell'ambito del bilancio ordinario delle singole Amministrazioni, scongiurando modalità sperequative per il Comparto in questione anche con riferimento ad eventuali riflessi di natura pensionistica,

VALUTA NEGATIVAMENTE.