CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 maggio 2013
29.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00201 Duranti: Sulla partecipazione al programma per la realizzazione dell'aereo JSF (F-35) e agli accordi NATO di condivisione nucleare.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In primo luogo, si evidenzia che l'impegno di appartenenza all'Alleanza Atlantica assunto dal nostro Paese ed i relativi vincoli sono conseguenti a decisioni prese in passato, ribadite nel tempo e condivise, tra l'altro, dal Parlamento.
  L'Alleanza Atlantica costituisce per l'Italia un cardine essenziale della nostra sicurezza e, unitamente all'appartenenza all'Unione europea, il pilastro della nostra politica internazionale, volta al rafforzamento della pace, della stabilità e della sicurezza globale.
  In tale quadro, l'Alleanza Atlantica ha costantemente riesaminato, nel tempo, la propria politica nucleare, nonché il dispositivo di tali forze nell'ambito dei Paesi alleati.
  Infatti, nel corso degli anni, in piena coerenza con l'evoluzione del quadro geo-strategico, il numero di armi nucleari a disposizione dell'Alleanza Atlantica è stato drasticamente ridotto, al pari della prontezza operativa. Inoltre, la NATO, in tempo di pace, non mantiene più alcun piano di utilizzo di tali armi, né le concepisce come dirette a qualche specifico nemico.
  Rammento, in proposito, che la NATO ha recentemente adottato la revisione della difesa e della deterrenza dell'Alleanza in occasione del Vertice di Chicago nel maggio 2012.
  Nella circostanza è stata, comunque, confermata la necessità per l'Alleanza di avere una gamma completa di capacità di difesa e deterrenza, convenzionali, antimissile e nucleari, avendo riconosciuto, in piena sintonia con la posizione espressa dal Presidente Obama a Praga il 5 aprile 2009, che finché ci saranno le armi nucleari, l'Alleanza dovrà mantenere una sua capacità di deterrenza analoga.
  In tale occasione, tuttavia, la Dichiarazione adottata a Chicago utilizza comunque un linguaggio evolutivo, che tiene conto del citato discorso del Presidente Obama a Praga e del rapporto con la Russia, che dispone di importanti dotazioni di armi nucleari in Europa, con la prospettiva di una maggiore trasparenza e, se ci fossero le condizioni, di una ulteriore riduzione degli armamenti.
  Va sottolineato al riguardo che la definizione della «Politica nucleare della NATO» è attuata con il pieno consenso esplicito di tutti i Paesi alleati, siano essi potenze nucleari o non-nucleari.
  Anche l'Italia, quindi, partecipa a tutti i processi decisionali alleati, condividendone le decisioni collettive e onorando gli impegni che ne scaturiscono.
  Detto questo, resta l'impegno per l'Italia nella direzione di un disarmo graduale e progressivo, rafforzato proprio dal nuovo concetto strategico della NATO e dalla Dichiarazione di Lisbona, che rappresenta uno dei principali punti qualificanti della nostra azione internazionale.
  Per quanto attiene, infine, alla partecipazione al programma di acquisizione dei velivoli F-35, esso consentirà al Paese, così come sottolineato dallo stesso Ministro Pag. 26della Difesa in sede di illustrazione delle linee programmatiche del Dicastero, di continuare a svolgere un ruolo credibile e affidabile all'interno delle alleanze di riferimento, attraverso la messa a disposizione di capacità flessibili ed integrabili con le forze armate straniere, nel più ampio quadro dell'impegno collettivo della comunità internazionale per la pace e la stabilità globale.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00205 Cicu: Sull'attuazione della legge 31 dicembre 2012, n. 244, sulla revisione dello strumento militare.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Desidero rappresentare brevemente, in premessa, la ratio di fondo sottesa al provvedimento di revisione dello strumento militare indicando, al contempo, i principi direttivi che lo guidano.
  Il processo di revisione in atto mira ad ottenere uno Strumento che risponda a due requisiti fondamentali: la sostenibilità finanziaria e l'efficienza operativa.
  L'intervento legislativo si fonda sul presupposto che durante l'intero processo di revisione venga assicurato alla Difesa un quadro finanziario tendenzialmente stabile.
  Il provvedimento è adottato nel rispetto di principi e criteri direttivi che, in estrema sintesi, riguardano:
   una graduale revisione numerica del personale militare civile della Difesa;
   un riordino complessivo dell'assetto organizzativo del Ministero della Difesa;
   una rimodulazione dei programmi di ammodernamento tecnologico;
   l'esercizio delle attribuzioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dei Capi di Stato Maggiore di Forza Armata, del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Segretario Generale della Difesa, secondo quanto previsto dal codice dell'ordinamento militare;
   la razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche.

  La delega dovrà essere esercitata entro il 31 gennaio 2014.
  Tanto premesso, ritengo opportuno citare un passaggio dell'intervento del Ministro della difesa, in sede di audizione delle linee programmatiche del Dicastero, tenutasi in data 15 maggio 2013 dinanzi alle Commissioni congiunte (IV Camera e 4a Senato): «È quindi intenzione del Governo, in attuazione di quanto disposto dal precedente Parlamento, capitalizzare le potenzialità innovative della cosiddetta “Legge Delega di revisione dello strumento militare”, attraverso l'efficace e tempestiva attivazione dei decreti delegati. Sono confermati gli obiettivi di riduzione strutturale di consistenza organica del personale militare e civile della difesa, alfine di recuperare risorse da destinare all'operatività dello strumento militare. Civili e militari dovranno operare in forma più integrata, superando ogni residua e non necessaria compartimentazione fra il mondo civile e militare, all'interno della Difesa».
  Chiarito quanto sopra e con espresso riferimento a quanto evidenziato negli atti, sottolineo che nella seduta dell'11 dicembre 2012, presso l'Assemblea della Camera dei Deputati, in sede di discussione del disegno di legge (S. 3271) recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia», è stato accettato dal Governo pro tempore l'ordine del giorno n. 9/5569/22 dell'Onorevole Cirielli, che impegnava l'Esecutivo, tenendo conto del prossimo scioglimento delle Camere e dei tempi di ricostituzione delle Commissioni parlamentari, ad adottare i decreti legislativi in modo da consentire che il nuovo Pag. 28Parlamento potesse pienamente esplicare i propri poteri di indirizzo e di controllo in relazione ai contenuti degli atti attuativi della delega.
  In ragione dell'impegno assunto dal precedente Governo ed al fine di dare riscontro ai quesiti posti con le interrogazioni in parola, rendo noto che gli uffici competenti stanno elaborando, con ogni consentita speditezza, i decreti in argomento per disciplinare la revisione in senso riduttivo, proprio per consentire al Parlamento, attraverso un confronto aperto, partecipativo e scevro da posizioni pregiudiziali, di poter esercitare la sua funzione di indirizzo e di controllo e di poter apportare ogni misura correttiva ritenuta necessaria.
  Ricordo, inoltre, che l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, disciplina in modo dettagliato i passaggi procedimentali richiesti per l'adozione dei decreti legislativi e che il Dicastero, in subiecta materia, intende attenersi scrupolosamente a quanto disposto dalla citata disposizione normativa.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00202 D'Arienzo: Sulla soppressione di alcuni Comandi in Veneto ed in Friuli nella prospettiva della riforma dello strumento militare.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento, agli specifici quesiti posti in merito alla Caserma di Vittorio Veneto, oggi sede del 1o Comando Forze di Difesa, confermo che, nell'ambito degli studi di natura capacitiva delle Unità dell'Esercito, è stato previsto per il 2013 il provvedimento di soppressione del citato Comando e la contestuale riconfigurazione del Comando Divisione «Mantova» in Firenze. I presupposti di tale provvedimento sono riconducibili all'esigenza di razionalizzare i Comandi deputati a svolgere la funzione di Comando e Controllo nell'area operativa, che porteranno a prevedere in ambito Forza armata non più Comandi di livello Corpo d'Armata, bensì Comandi di livello divisionale.
  Rappresento, al riguardo che, al di là di considerazioni strettamente operativo-funzionali, tale trasferimento renderà disponibili, sulla piazza di Vittorio Veneto, ben 6 infrastrutture – occupate dal predetto Comando – a fronte dell'utilizzo, nella sede di Firenze, di una sola infrastruttura, la Caserma «Predieri».
  Tale Caserma, già sede del disciolto Comando multinazionale della Forza Operativa Europea di Reazione Rapida (EUROFOR), è un'infrastruttura che si presta, soprattutto dal punto di vista info-strutturale, ad ospitare un Comando di tale livello ordinativo.
  Pertanto, un siffatto provvedimento si colloca appieno nell'alveo del dettato della legge n. 244 del 2012, laddove esprime la cogenza di concentrare gli enti militari in un minore numero di infrastrutture, allo scopo di ridurre ed ottimizzare il parco infrastrutturale delle Forze Armate.
  Con riferimento, infine, alla richiesta di informazioni in ordine alla soppressione del Comando della Brigata di Cavalleria «Pozzuolo del Friuli» (e del proprio Reparto Comando), rendo noto che essa discende dall'esigenza operativa di dotare tutte le grandi Unità di livello Brigata degli assetti necessari allo sviluppo autonomo della manovra. Nello specifico, la collocazione della capacità esplorante, propria dei reggimenti di cavalleria, oggi inquadrati nella brigata di cavalleria «Pozzuolo del Friuli», in ciascuna brigata di manovra dell'Esercito, ha fatto decadere l'esigenza di mantenere una Grande Unità elementare di cavalleria le cui infrastrutture, peraltro, non risultano più adeguate.
  Evidenzio che l'attuazione del provvedimento in parola rientra in un più ampio programma di revisione in chiave riduttiva dell'Esercito, avente lo scopo di conseguire irrinunciabili e non più differibili economie di gestione.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00203 Nastri: Sulla partecipazione dei volontari in ferma breve ai concorsi per il reclutamento di allievi della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze armate e sulle iniziative da intraprendere al fine di esaurire le graduatorie dei concorsi già espletate.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In primo luogo, si conferma che i concorsi per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di Polizia, fino al 2020, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, nell'ottica di incentivare i reclutamenti alfine di evitare nei primi anni di introduzione delle nuove figure dei volontari, rischiose carenze negli organici della truppa, in conseguenza della sospensione del servizio obbligatorio di leva.
  Ciò posto, tuttavia, si fa notare che, è stata data puntuale applicazione alle disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 209, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che hanno come destinatari anche i volontari in ferma breve (VFB)
  Infatti, le Forze di Polizia sono state autorizzate ad assumere, secondo le risorse disponibili, rispettivamente negli anni 2010, 2011 e 2012, personale proveniente dai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2010, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2011 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2013).
  I VFB, inoltre, hanno anche le possibilità di partecipare ai concorsi straordinari che le Forze armate emanano per sopperire alle eventuali carenze organiche nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze armate (articolo 2205 del codice dell'ordinamento militare).
  In particolare, il ricorso a tali concorsi straordinari ha consentito alle Forze armate di transitare nel servizio permanente un numero consistente di VFB, anche congedati, benché idonei non vincitori delle Forze di Polizia. Basti pensare che l'ultimo concorso straordinario bandito dall'Esercito ha registrato 773 vincitori su 987 posti disponibili, senza idonei non vincitori.
  Con riguardo, invece, al cosiddetto «scorrimento» delle graduatorie, si fa notare che nell'ordinamento militare non è contemplata una previsione normativa in tal senso.
  Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza l'utilizzazione della medesima graduatoria per la copertura di posti successivamente resisi disponibili ha carattere eccezionale, rispetto alla regola generale per cui i posti devono essere coperti, previo apposito concorso dai soli vincitori. La configurazione dell'obbligo di «scorrimento» o della preclusione all'indizione di un nuovo concorso, in quanto incidente sulla potestà di autodeterminazione discrezionale dell'Amministrazione non può che conseguire (nella vigenza del principio di legalità) a prescrizioni normative espresse.
  Inoltre, l'eventuale «scorrimento» non consentirebbe di verificare il possesso dei previsti requisiti di età, efficienza, idoneità psico-fisica e attitudinale che, nel frattempo, potrebbero non essere più rispondenti, Pag. 31nonché precluderebbe la possibilità di accesso alle Forze armate ad altri potenziali concorrenti.
  In tale quadro, non si può sottacere che la spending review, nell'ottica di ridurre e razionalizzare la spesa pubblica, abbia avuto riverberi, tra l'altro, sui reclutamenti delle Forze armate in conseguenza della riduzione dei relativi organici (decreto-legge n. 95 del 2012), e sulle assunzioni delle Forze di Polizia per effetto delle riduzioni del turn over, ancorché quest'ultime mitigate dalla successiva legge di stabilità per l'anno 2013.
  In virtù di quest'ultima legge, che ha portato la misura del turn over dal 20 per cento al 50 per cento delle cessazioni dal servizio avvenute nel 2012, si prevede di poter incorporare, tra l'altro, nell'anno 2013, una volta ottenute le prescritte autorizzazioni, circa 800 allievi carabinieri attingendo dalle graduatorie dell'anno 2012.
  Al riguardo sul sito ufficiale del Dicastero sono stati pubblicati una serie di chiarimenti che ad ogni buon conto si allegano alla presente risposta.
  Si assicura, infine, che l'Amministrazione, tuttavia, continuerà a riservare massima attenzione a tale questione, sia nell'ottica di soddisfare le legittime aspettative dei vincitori di concorso, sia in relazione alla salvaguardia della funzionalità delle Forze armate attraverso la corretta alimentazione dei ruoli del personale in parola.
  In tale ottica, è costante l'azione del competente Stato Maggiore della Difesa, in raccordo con le Amministrazioni interessate, in esito alla quale l'Arma dei carabinieri e la Guardia di Finanza, esperiranno, per quanto consentito, tutte le vie possibili per recuperare i concorrenti idonei vincitori che sono rimasti esclusi a causa delle predette riduzioni del turn over.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-00204 Frusone: Sulla mancata trasmissione della Relazione annuale sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi preme precisare, in primo luogo, con riferimento alla «Relazione annuale sulle esportazioni di sistemi militari» per l'anno 2012, che la Difesa ha provveduto, in data 28 marzo 2013, ad inoltrare la documentazione di competenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 185 del 1990.
  Chiarito questo aspetto, per quanto riguarda la gestione del settore dell’export militare e la vendita nel mercato interno delle armi, la normativa italiana relativa alle autorizzazioni dei materiali di armamento si caratterizza per essere, a livello sia europeo che internazionale, una delle legislazioni più rigorose in materia, come si evince chiaramente dallo stesso articolato della legge n. 185 del 1990.
  Durante l'intero percorso autorizzativo, infatti, viene posta in essere da parte delle diverse articolazioni del Ministero degli Affari Esteri – competente al rilascio delle autorizzazioni finali – in collaborazione con i Ministeri dell'Interno e della Difesa, una complessa serie di valutazioni in merito all'opportunità politica delle diverse operazioni, con particolare attenzione alle situazioni di rischio presenti non solo all'interno dei singoli Paesi, ma anche nelle Regioni in cui si trovano i materiali.
  Le movimentazioni di materiali di armamento dall'Italia verso l'estero avvengono sulla base di un sistema molto articolato di criteri, procedure e adempimenti, che mirano ad ottenere garanzie sull'arrivo a destinazione dei materiali, sulla piena affidabilità dell'utilizzatore finale, nonché tutte le assicurazioni previste affinché non vi siano cessioni a terzi.
  Vorrei segnalare che tali criteri sono stati rafforzati con il recepimento della direttiva 43/2009 nel corpo normativo della legge n. 185 del 1990, consentendo di incrementare ulteriormente la capacità di controllo e garanzia sul settore e, questo, grazie all'introduzione di strumenti tra i quali meritano di essere menzionate la certificazione e le relative ispezioni presso le Aziende del settore difesa.
  Per quanto concerne, poi, i materiali assoggettati alle procedure di cui alla legge n. 185 del 1990, sottolineo che con decreto del Ministro della difesa 11 aprile 2012, è stato adottato il vigente elenco dei materiali d'armamento, di cui all'articolo 2 della richiamata legge n. 185 del 1990, elaborato sulla base delle liste di materiali militari approvate nel dicembre 2010 nell'ambito dell'Accordo sul controllo delle esportazioni degli armamenti convenzionali e dei materiali e delle tecnologie dual-use sensibili, di cui l'Italia fa parte (Wassenaar Arrangement), nonché dell'elenco di prodotti per la difesa allegato alla direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, così come modificato dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE. Pag. 33
  Quanto, invece, alla direttiva europea 2012/47/UE del 14 dicembre 2012, che modifica nuovamente l'elenco di prodotti per la difesa allegato alla menzionata direttiva 2009/43/CE, la Difesa ha predisposto lo schema di decreto di approvazione del nuovo elenco di materiali che è stato già inoltrato alla concertazione interministeriale (ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 185 del 1990).