CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 maggio 2013
25.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00158 Zanetti: Aggiornamento dei programmi informatici relativi agli studi di settore per la compilazione del modello Unico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono quando saranno disponibili gli aggiornamenti dei software degli studi di settore per la compilazione del modello UNICO 2013 ovvero, in caso di ritardo, che venga concessa tempestivamente la proroga della prossima scadenza del 16 giugno 2013 per il pagamento delle imposte dovute a saldo per il 2012 e l'eventuale prima rata di acconto per il 2013, al fine di evitare le problematiche intercorse negli anni pregressi.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha rappresentato quanto segue.
In via preliminare, giova ricordare che i decreti legge n. 98 e 138 del 2011 hanno introdotto e modificato il comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 1999 che, nella versione vigente, prevede che «Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146 devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore».
  In particolare, è stata prevista la possibilità di apportare a tutti gli studi di settore le opportune integrazioni, necessarie per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello per il quale entrano in vigore le integrazioni stesse.
  In attuazione delle disposizioni relative all'approvazione degli studi di settore, contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 1999, con i decreti ministeriali 28 dicembre 2012 sono state approvate le evoluzioni riguardanti 68 studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2012.
Successivamente, con i decreti ministeriali del 21 e 28 marzo 2013 sono state introdotte le integrazioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 1999.
  Inoltre, sulla base delle analisi effettuate con il supporto della SOSE, tenuto conto del parere della Commissione degli esperti per gli studi di settore del 4 maggio 2013, è stato predisposto il decreto ministeriale di approvazione della «revisione congiunturale speciale» per il periodo d'imposta 2012; in particolare, sono stati elaborati specifici fattori correttivi applicabili a tutti i 205 studi di settore in vigore per l'annualità 2012.
  Il citato decreto è in via di emanazione.
  Avvenuta la pubblicazione, si procederà ad approvare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e pubblicare sul sito internet dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge n. 244 del 2007, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2012.
  Contemporaneamente, si procederà a pubblicare sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il software GERICO 2013, Pag. 46contenente, tra l'altro, i 68 studi di settore evoluti approvati con i decreti ministeriali 28 dicembre 2012, gli adeguamenti agli interventi modificativi degli studi di settore previsti dai decreti ministeriali 21 e 28 marzo 2013, nonché gli adeguamenti agli interventi correttivi finalizzati ad adeguare le risultanze degli studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2012 agli effetti della congiuntura economica negativa, in fase di approvazione.
  L'elaborazione del software GERICO 2013, dunque, ha la necessità di tenere conto delle modifiche e degli interventi, approvati e da approvare con i citati decreti ministeriali.
  In particolare, l'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2012, attraverso il citato software, senza la previsione degli specifici fattori correttivi individuati nella «revisione congiunturale speciale» potrebbe determinare una sovrastima dei ricavi o compensi attribuibili ai contribuenti.
  Tanto premesso, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile una prima versione beta del software GERICO nello scorso mese di marzo: l'applicazione già gestiva le diverse modifiche agli studi di settore, sino a quella approvata con il decreto ministeriale 28 marzo 2013.
  Successivamente, in data 16 maggio 2013, è stata pubblicata nella sezione relativa agli studi di settore del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, una versione «completa» della procedura.
  Inoltre, l'Agenzia fa presente che i modelli degli studi di settore, in versione bozza, sono già disponibili sul citato sito istituzionale dell'Agenzia.
Circa l'opportunità, infine, di dare seguito alla richiesta degli Onorevoli interroganti di prevedere una proroga dei versamenti, che comprendono anche l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, previsti per il prossimo 16 giugno 2013, l'Agenzia delle entrate rileva che la questione attiene a decisioni di carattere politico che, tra l'altro, debbono tener conto delle implicazioni in termini di gettito erariale.

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ALLEGATO 2

5-00159 Capelli ed altri: Proroga della detraibilità al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo se ritenga opportuno rendere permanenti, o quantomeno prorogare almeno di un altro anno, le agevolazioni fiscali previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, che consentono la detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento e fino ad un ammontare complessivo di euro 96.000 delle spese documentate, come previsto ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
  Inoltre, chiedono se sia possibile individuare meccanismi che consentano, anche ai soggetti che diventino temporaneamente incapienti nell'anno di imposta di riferimento, di beneficiare comunque delle predette agevolazioni.
  Al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria rappresentano quanto segue.
  La proroga delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie fino al 30 giugno 2014 è suscettibile di generare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica valutati complessivamente dal Dipartimento delle Finanze in circa 7 milioni di euro per l'anno 2014, in circa 359 milioni di euro per l'anno 2015, in 482 milioni di euro per l'anno 2016 e 369 milioni di euro per l'anno 2017.
  In merito alla necessità di individuare meccanismi che consentano ai soggetti incapienti di beneficiare della detrazione giova segnalare che il regime fiscale delle detrazioni attualmente vigente prevede che le stesse possano essere utilizzate solo nella dichiarazione relativa all'anno di riferimento e fino a concorrenza dell'imposta lorda.
  L'accoglimento della richiesta degli interroganti, pertanto, necessita di una modifica normativa che riconosca ai soggetti «incapienti» detta possibilità in deroga al principio innanzi indicato.
  A tal riguardo, è possibile annoverare talune disposizioni, che prevedono appositi rimedi volti a consentire la detrazione anche nelle ipotesi di incapienza quali, ad esempio, l'articolo 12, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 in relazione alla detrazione prevista in presenza di almeno quattro figli a carico, o l'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 11 febbraio 2008 di attuazione dell'articolo 16, comma 1-sexies del predetto TUIR, in relazione alla detrazione per canoni di locazione.
  Da ultimo, il Dipartimento delle Finanze evidenzia che l'introduzione di tali forme d'incentivazione anche per i soggetti incapienti è suscettibile di determinare ulteriori oneri, rispetto alle perdite di gettito già evidenziate, che però allo stato attuale non possono essere quantificate in assenza di elementi specifici necessari alla valutazione stessa.

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ALLEGATO 3

5-00160 Causi: Dati sull'applicazione della cedolare secca ed interventi per la differenziazione delle aliquote IMU a vantaggio delle unità abitative in affitto a canone concordato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali siano risultati dell'applicazione della cedolare secca con riferimento, in particolare, alle locazioni a canone concordato delle unità abitative e se, a favore di queste ultime, il Governo stia valutando l'opportunità di applicare, ai fini IMU, delle aliquote agevolate.
  Con specifico riguardo alla richiesta relativa ai «risultati dell'applicazione della cedolare secca» l'Agenzia delle Entrate riporta di seguito uno schema in cui sono evidenziati il numero dei contratti registrati negli anni 2010, 2011 e 2012 con evidenza, di quelli registrati nel 2011 e nel 2012 per i quali è stata esercitata l'opzione per il regime fiscale della cedolare secca.

2010 2011 2012 Totale 2011 e 2012 Differenza 2012-2010
Numero contratti d'affitto immobili ad uso abitativo registrati

1.252.398

1.346.793

1.445.296

2.792.089

192.898

di cui con opzione cedolare secca

287.974

467.139

755.113

Incidenza % cedolare secca 21% 32% 27,0%

  Complessivamente, negli anni 2011 e 2012, a fronte di circa 2.800.000 nuovi contratti di locazione registrati, ne risultano circa 800.000 con opzione per la cedolare secca (circa il 27 per cento).
  Si evidenzia che il numero dei contratti complessivamente registrati negli anni 2011 e 2012 risulta superiore, rispetto a quelli registrati nel 2010, di circa 100.000 unità all'anno.
  Tale trend di incremento è confermato anche per i primi 4 mesi del 2013.
  Per quanto attiene la possibilità di un intervento normativo volto a differenziare le aliquote IMU, agevolando le unità abitative date in affitto a canone concordato, come è noto, il Governo ha approvato il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante «interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento, di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo», assicurando che nei prossimi mesi provvederà, altresì, ad una rivisitazione complessiva della disciplina dell'imposta municipale propria (IMU). Pertanto, si ritiene che, in tale sede, potranno trovare approfondimento ed eventuale accoglimento le richieste formulate dagli onorevoli interroganti.

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ALLEGATO 4

5-00161 Barbanti: Modifica delle normative comunitarie in materia di meccanismi di salvataggio delle banche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Barbanti ed altri, nel far riferimento al previsto meccanismo di partecipazione alle perdite subite dalle banche da parte dei sottoscrittori e dei detentori dei titoli di debito (cosiddetto bail-in), chiede al Governo di impegnarsi nel negoziato comunitario per escludere dal campo di applicazione di questo istituto i piccoli risparmiatori.
  Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia, ha comunicato che l'esperienza acquisita in questi ultimi anni ha messo in luce l'importanza per gli Ordinamenti nazionali di dotarsi di strumenti che, come il bail-in, assicurino che le perdite derivanti dal dissesto di un intermediario bancario siano sopportate dai suoi creditori (oltre che dai suoi azionisti) senza il ricorso all'intervento pubblico. In questo senso, il bail-in è stato incluso fra gli strumenti di risoluzione indicati dal Financial Stability Board nelle proprie raccomandazioni sui Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, che sono stati approvati dai paesi del G20 nel novembre del 2011.
  Il bail-in rappresenta un elemento centrale nella proposta di direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie adottata dalla Commissione nel giugno del 2012 che prevede, in presenza di situazioni di instabilità sistemica, il potere delle Autorità di dispone la svalutazione o la conversione in azioni delle passività, imponendo perdite agli azionisti e ad alcune categorie di creditori.
  La direttiva è attualmente in discussione presso le competenti Istituzioni Europee. Nel contesto del negoziato in corso, il Governo italiano si è espresso favorevolmente nei confronti di un sistema armonizzato al bail-in in ambito europeo al fine di ridurre l'incertezza per gli investitori, limitare i rischi legali per l'Autorità ed evitare effetti di spillover fra i diversi Stati membri legati al possibile trattamento non uniforme dei creditori in Europa.
  Tenuto conto delle implicazioni sui diritti dei creditori delle banche in difficoltà la proposta di direttiva prevede che nell'attivazione dello strumento del bail-in debba applicarsi il principio di proporzionalità. Tale principio verrà opportunamente graduato nel recepimento della direttiva nell'Ordinamento nazionale.

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ALLEGATO 5

5-00162 Pagano e Bernardo: Riduzione delle sanzioni per irregolarità formali nei casi di inversione contabile a fini IVA dalle quali non derivi evasione d'imposta.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze di escludere in via d'interpretazione che la sanzione prevista dal comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, si applichi allorché la mancata registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva integri una violazione meramente formale e non comporti alcuna evasione d'imposta, come nel caso dell'auto-fatturazione.
  Al riguardo giova preliminarmente effettuare una breve ricognizione del quadro normativo di riferimento.
  Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997 «Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio».
  Il successivo comma 2, del medesimo articolo 6, stabilisce che «Chi viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni».
  Pertanto, il legislatore prevede specificatamente dei casi in cui, alla violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, si applica una sanzione più lieve rispetto a quella «piena» (dal cento al duecento per cento dell'imposta) prevedendo altresì che, nel caso in cui la violazione non rilevi nemmeno ai fini del reddito, trovi applicazione una sanzione in misura fissa.
  Il comma 9-bis del citato articolo 6 sanziona, invece, le fattispecie di mancato assolvimento dell'imposta mediante il sistema dell'inversione contabile.
  In particolare, il legislatore ha previsto, al terzo periodo del comma 9-bis, una sanzione ad hoc per le ipotesi in cui dalla violazione degli obblighi sostanziali connessi all'operazione sottoposta a reverse charge non scaturisca alcun danno all'Erario, come chiarito con circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008 dell'Agenzia delle Entrate.
  Infatti, se l'imposta relativa all'operazione sottoposta al reverse charge sia stata assolta, anche se irregolarmente, dal cessionario/committente oppure dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'irregolarità circa le modalità di applicazione dell'IVA viene punita con la sanzione del 3 per cento dell'imposta irregolarmente versata.Pag. 51
  In definitiva la norma in esame contempla essenzialmente due sanzioni:
   quella, più grave, il cui ammontare può variare dal 100 al 200 per cento dell'imposta relativa all'acquisto di beni e servizi soggetti al peculiare regime dell'inversione contabile, che trova applicazione in tutti i casi in cui l'imposta non sia stata assolta direttamente dal contribuente (né applicando il meccanismo dell'inversione contabile né in altro modo ancorché irregolare), se non a seguito di verifica o controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, ovvero di ravvedimento spontaneo;
   quella, più lieve, il cui ammontare è pari al 3 per cento dell'imposta che trova, invece, applicazione in tutti i casi in cui l'imposta sia stata assolta, anche irregolarmente; si tratta, ad esempio, dei casi in cui il cessionario o committente ovvero il cedente o prestatore abbiano versato l'imposta nei modi ordinari, anziché assolverla secondo il meccanismo dell'inversione contabile.

  Pertanto, tutte le volte in cui, in sede di controllo, vengano riscontrati inadempimenti collegati al meccanismo del reverse charge, l'amministrazione finanziaria dovrà applicare l'una o l'altra sanzione, irrogando quella più grave (dal 100 al 200 per cento dell'imposta relativa all'acquisto di beni e servizi) solamente qualora l'IVA relativa alla specifica operazione non sia stata in alcun modo assolta.
In relazione alla citata pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea nella causa C95/07, il Dipartimento delle Finanze rileva quanto segue.
  La Corte di giustizia dell'Unione europea ha discusso una questione rinviata pregiudizialmente dalla Commissione tributaria provinciale di Genova in merito alla compatibilità con l'ordinamento comunitario della prassi nazionale secondo la quale, in caso di non applicazione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile, l'Amministrazione finanziaria contestava al contribuente la mancata iscrizione dell'IVA a debito senza riconoscere, nel contempo, la spettanza del diritto alla detrazione della medesima adducendo la scadenza del termine biennale prescritto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.
  Nella pronuncia la Corte di giustizia dell'Unione europea non si è espressa in merito alla proporzionalità della sanzione del 100 per cento prevista dal citato articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 471/1927, bensì si è limitata, dopo aver operato gli opportuni approfondimenti giuridici, a statuire che la prassi sopra illustrata contrastava con le relative disposizioni comunitarie in materia di detrazione e che, quindi, nel caso di mancata applicazione del meccanismo del reverse charge non poteva essere disconosciuto il diritto alla detrazione dell'imposta da iscrivere a debito.
  Infine, l'ordine del giorno n. 9/5291-A/053 della 16a legislatura, citato dagli onorevoli interroganti, impegnava il Governo a considerare, nell'ambito dell'esercizio della delega in materia di riforma del sistema sanzionatorio fiscale, il principio della riduzione del livello delle sanzioni per inadempimento formale, qualora questo non comporti evasione d'imposta.
  Al riguardo, giova segnalare che nel disegno di legge delega fiscale (Atto Senato n. 3519), già approvato alla Camera dei deputati nella passata legislatura ed il cui iter presso il Senato della Repubblica non si è potuto concludere per lo scioglimento anticipato delle Camere, era previsto, all'articolo 3, comma 9, una delega al Governo per una revisione del sistema sanzionatorio amministrativo «al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità di comportamenti» nonché «la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi».

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ALLEGATO 6

Risoluzione n. 7-00014 Capezzone ed altri: Interventi per una maggiore flessibilità dei meccanismi di riscossione coattiva dei tributi.

TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE

  La VI Commissione,
   premesso che:
    il sistema della riscossione coattiva delle entrate erariali è stato, nell'ultimo decennio, oggetto di un importante e positivo processo di riforma, che ha consentito di riportare in mano pubblica il controllo e la gestione di tale fondamentale comparto del sistema tributario, assicurando un più elevato tasso di riscossione rispetto all'ammontare delle pretese tributarie, e, dunque, un incremento delle entrate;
    i positivi risultati ottenuti possono comunque essere consolidati perseguendo costantemente l'obiettivo di semplificare e migliorare i rapporti fra agente della riscossione e contribuenti, anche aprendo una riflessione di fondo sulla struttura imprenditoriale e sulla forma societaria e di governance di Equitalia S.p.A.;
    tali risultati devono inoltre confrontarsi con il nuovo quadro determinato dal complessivo deterioramento della situazione economica del Paese, testimoniata dalla riduzione del reddito disponibile delle famiglie, dalla severa contrazione dei consumi interni, dalla riduzione degli investimenti pubblici e privati, dall'accentuarsi della fragilità finanziaria delle imprese, legata anche all'imponente accumulo di debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei propri fornitori;
    è dunque necessario che tutte le istituzioni pubbliche coinvolte, a cominciare dal Parlamento e dal Governo, l'Amministrazione finanziaria, oltre che i concessionari e gli agenti della riscossione, informino con responsabilità ed equilibrio, rispettivamente, le loro scelte normative e di indirizzo, nonché i loro concreti atti amministrativi, alla piena consapevolezza circa la gravità ed ampiezza dell'attuale crisi economica, la quale ha posto una percentuale significativa delle famiglie e delle imprese italiane in una condizione di estrema debolezza, legata soprattutto al venir meno di quella condizione minima di liquidità finanziaria indispensabile per mantenere una decorosa condizione di vita e per assicurare la continuità produttiva;
    in tale contesto appare evidente la necessità di rivedere alcuni aspetti della riscossione coattiva dei tributi, introducendo ulteriori elementi di flessibilità, oltre a quelli già introdotti nella scorsa legislatura, che consentano di contemperare la doverosa tutela degli interessi erariali con quella, altrettanto fondamentale, di salvaguardare la sopravvivenza economica delle famiglie ed imprese colpite dalla crisi;
    in particolare, appare necessario impedire che un'applicazione eccessivamente rigida e miope dei meccanismi di riscossione pregiudichi in modo definitivo le prospettive di vita, nonché le possibilità lavorative e imprenditoriali dei contribuenti interessati, evitando in tal modo ulteriori lacerazioni nel tessuto sociale e produttivo del Paese che, oltre a risultare di per sé inaccettabili, determinerebbero anche una riduzione delle stesse entrate tributarie;
    tali problematiche sono già state oggetto dell'attenzione del Parlamento Pag. 53nella passata legislatura; in particolare, la Commissione Finanze, già nel 2011, aveva approvato, con il concorso di tutti i gruppi, la risoluzione n. 7-00590, con cui si impegnava il Governo, tra l'altro, a introdurre elementi di maggiore flessibilità nelle procedure di riscossione coattiva, a rivedere il meccanismo dell'espropriazione immobiliare ed a riformare il sistema di calcolo delle sanzioni e degli interessi sulle somme riscosse in via coattiva,

impegna il Governo:

   a monitorare l'efficacia delle norme introdotte nella scorsa legislatura per fornire maggiore flessibilità alle procedure di riscossione coattiva dei tributi e a intervenire ulteriormente in materia, al fine di evitare che gli strumenti della riscossione possano pregiudicare la sopravvivenza economica del soggetto debitore, salvaguardando in tal modo gli stessi interessi erariali;
   a orientare gli interventi verso la ricerca di soluzioni che consentano un rientro più graduale del debito, prevedendo criteri obiettivi e non discrezionali nella valutazione della situazione economico-finanziaria del contribuente, in particolare procedendo:
    a) ad ampliare il numero massimo di rate in cui può essere ripartito il debito tributario;
    b) ad escludere l'applicazione degli istituti dell'espropriazione forzata immobiliare e dell'ipoteca sulla prima casa di abitazione del debitore, qualora essa costituisca l'unico bene patrimoniale del debitore;
    c) ad estendere, per quanto concerne le tutele per i beni utilizzati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale e professionale, gli attuali limiti previsti ai sensi dell'articolo 515 del codice di procedura civile ai debitori costituiti in forma societaria, previa proposizione di un piano di rientro rateizzato dei debiti;
    d) ad introdurre la possibilità, per il debitore che si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, di sospendere, per un periodo fino a sei mesi, il pagamento delle rate nelle quali è stato ripartito il debito tributario: tali situazioni di difficoltà dovranno essere riportate a criteri obiettivi e certi di riferimento, in analogia, ad esempio, alle sospensioni delle rate di mutuo in ambito bancario;
    e) ad ampliare il numero di rate non pagate a partire dal quale il debitore decade dal beneficio della rateizzazione del proprio debito tributario;
    f) a dare sollecita attuazione all'articolo 10, comma 13-quater, del decreto – legge n. 201 del 2011, che prevede la sostituzione dell'attuale sistema di remunerazione delle attività di riscossione, basato sull’«aggio», ossia sulla corresponsione all'agente della riscossione di una percentuale predefinita dell'ammontare riscosso, con un meccanismo basato invece sul rimborso dei costi fissi legati alle attività di riscossione, come risultanti dal bilancio certificato;
    g) a ridurre l'entità degli interessi di mora gravanti sul contribuente in caso di ritardato pagamento, e in ogni caso a eliminare ogni forma di anatocismo derivante dai meccanismi di applicazione di interessi sulle sanzioni e sugli interessi di mora;
    h) a verificare approfonditamente l'efficacia ed efficienza del nuovo sistema di accertamento e riscossione delle entrate comunali, che dovrebbe entrare in vigore il prossimo 30 giugno 2013, anche valutando l'opportunità di una proroga, e a rivedere la normativa vigente, al fine di rendere omogenee le procedure in materia, recependo, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le procedure e gli istituti vigenti per la gestione dei ruoli di cui al decreto del Pag. 54Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
    i) a valutare con attenzione l'opportunità di limitare in materia tributaria, ove presente, ogni forma di applicazione del principio del cosiddetto «solve et repete» e di rimodulare la disciplina della riscossione frazionata, recata dall'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1999, secondo cui il contribuente che presenti ricorso in sede giurisdizionale avverso atti di accertamento tributario relativi ad imposte dirette o IVA, deve comunque versare un terzo della somma richiesta dall'amministrazione, mantenendo in essere tale previsione solo relativamente alle maggiori somme che risultano richieste al contribuente a fronte di contestazioni che riguardano comportamenti fraudolenti oppure omissivi di dichiarazione di componenti positivi di imposta o basi imponibili ed eliminando invece tale previsione relativamente alle maggiori somme che risultano richieste al contribuente a fronte di contestazioni che riguardano il disconoscimento della scomputabilità e deducibilità di componenti negativi di imposta o basi imponibili indicate come tali in dichiarazione dal contribuente, oppure, in subordine, differenziando quanto meno il trattamento sanzionatorio, penale, pecuniario e amministrativo, riconducibile ai diversi presupposti di evasione qui sommariamente ricordati.
(7-00014)
«Capezzone, Causi, Bernardo, Zanetti, Busin, Capelli, Maietta, Ragosta».

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ALLEGATO 7

Risoluzione n. 7-00014 Capezzone ed altri: Interventi per una maggiore flessibilità dei meccanismi di riscossione coattiva dei tributi.

TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE

  La VI Commissione,
   premesso che:
    il sistema della riscossione coattiva delle entrate erariali è stato, nell'ultimo decennio, oggetto di un importante e positivo processo di riforma, che ha consentito di riportare in mano pubblica il controllo e la gestione di tale fondamentale comparto del sistema tributario, assicurando un più elevato tasso di riscossione rispetto all'ammontare delle pretese tributarie, e, dunque, un incremento delle entrate;
    i positivi risultati ottenuti possono comunque essere consolidati perseguendo costantemente l'obiettivo di semplificare e migliorare i rapporti fra agente della riscossione e contribuenti, anche aprendo una riflessione di fondo sulla struttura imprenditoriale e sulla forma societaria e di governance di Equitalia S.p.A.;
    tali risultati devono inoltre confrontarsi con il nuovo quadro determinato dal complessivo deterioramento della situazione economica del Paese, testimoniata dalla riduzione del reddito disponibile delle famiglie, dalla severa contrazione dei consumi interni, dalla riduzione degli investimenti pubblici e privati, dall'accentuarsi della fragilità finanziaria delle imprese, legata anche all'imponente accumulo di debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei propri fornitori;
    è dunque necessario che tutte le istituzioni pubbliche coinvolte, a cominciare dal Parlamento e dal Governo, l'Amministrazione finanziaria, oltre che i concessionari e gli agenti della riscossione, informino con responsabilità ed equilibrio, rispettivamente, le loro scelte normative e di indirizzo, nonché i loro concreti atti amministrativi, alla piena consapevolezza circa la gravità ed ampiezza dell'attuale crisi economica, la quale ha posto una percentuale significativa delle famiglie e delle imprese italiane in una condizione di estrema debolezza, legata soprattutto al venir meno di quella condizione minima di liquidità finanziaria indispensabile per mantenere una decorosa condizione di vita e per assicurare la continuità produttiva;
    in tale contesto appare evidente la necessità di rivedere alcuni aspetti della riscossione coattiva dei tributi, introducendo ulteriori elementi di flessibilità, oltre a quelli già introdotti nella scorsa legislatura, che consentano di contemperare la doverosa tutela degli interessi erariali con quella, altrettanto fondamentale, di salvaguardare la sopravvivenza economica delle famiglie ed imprese colpite dalla crisi;
    in particolare, appare necessario impedire che un'applicazione eccessivamente rigida e miope dei meccanismi di riscossione pregiudichi in modo definitivo le prospettive di vita, nonché le possibilità lavorative e imprenditoriali dei contribuenti interessati, evitando in tal modo ulteriori lacerazioni nel tessuto sociale e produttivo del Paese che, oltre a risultare di per sé inaccettabili, determinerebbero anche una riduzione delle stesse entrate tributarie;
    tali problematiche sono già state oggetto dell'attenzione del Parlamento Pag. 56nella passata legislatura; in particolare, la Commissione Finanze, già nel 2011, aveva approvato, con il concorso di tutti i gruppi, la risoluzione n. 7-00590, con cui si impegnava il Governo, tra l'altro, a introdurre elementi di maggiore flessibilità nelle procedure di riscossione coattiva, a rivedere il meccanismo dell'espropriazione immobiliare ed a riformare il sistema di calcolo delle sanzioni e degli interessi sulle somme riscosse in via coattiva,

impegna il Governo:

   a monitorare l'efficacia delle norme introdotte nella scorsa legislatura per fornire maggiore flessibilità alle procedure di riscossione coattiva dei tributi e a intervenire ulteriormente in materia, al fine di evitare che gli strumenti della riscossione possano pregiudicare la sopravvivenza economica del soggetto debitore, salvaguardando in tal modo gli stessi interessi erariali;
   a orientare gli interventi verso la ricerca di soluzioni che consentano un rientro più graduale del debito, prevedendo criteri obiettivi e non discrezionali nella valutazione della situazione economico-finanziaria del contribuente, in particolare procedendo:
    a) ad ampliare il numero massimo di rate in cui può essere ripartito il debito tributario;
    b) ad escludere l'applicazione degli istituti dell'espropriazione forzata immobiliare e dell'ipoteca sulla prima casa di abitazione del debitore, qualora essa costituisca l'unico bene patrimoniale del debitore, sempre tenendo conto di adeguate soglie e delle caratteristiche soggettive del contribuente;
    c) ad estendere, per quanto concerne le tutele per i beni utilizzati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale e professionale, gli attuali limiti previsti ai sensi dell'articolo 515 del codice di procedura civile ai debitori costituiti in forma societaria, previa proposizione di un piano di rientro rateizzato dei debiti;
    d) ad introdurre la possibilità, per il debitore che si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, di sospendere, per un periodo fino a sei mesi, il pagamento delle rate nelle quali è stato ripartito il debito tributario: tali situazioni di difficoltà dovranno essere riportate a criteri obiettivi e certi di riferimento, in analogia, ad esempio, alle sospensioni delle rate di mutuo in ambito bancario;
    e) ad ampliare il numero di rate non pagate a partire dal quale il debitore decade dal beneficio della rateizzazione del proprio debito tributario;
    f) a dare sollecita attuazione all'articolo 10, comma 13-quater, del decreto – legge n. 201 del 2011, che prevede la sostituzione dell'attuale sistema di remunerazione delle attività di riscossione, basato sull’«aggio», ossia sulla corresponsione all'agente della riscossione di una percentuale predefinita dell'ammontare riscosso, con un meccanismo basato invece sul rimborso dei costi fissi legati alle attività di riscossione, come risultanti dal bilancio certificato;
    g) a ridurre l'entità degli interessi di mora gravanti sul contribuente in caso di ritardato pagamento, e in ogni caso a eliminare ogni forma di anatocismo derivante dai meccanismi di applicazione di interessi sulle sanzioni e sugli interessi di mora;
    h) a verificare approfonditamente l'efficacia ed efficienza del nuovo sistema di accertamento e riscossione delle entrate comunali, che dovrebbe entrare in vigore il prossimo 30 giugno 2013, anche valutando l'opportunità di una proroga, e a rivedere la normativa vigente, al fine di rendere omogenee le procedure in materia, recependo, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le procedure e gli istituti vigenti per la gestione Pag. 57dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
    i) a valutare con attenzione l'opportunità di limitare in materia tributaria, ove presente, ogni forma di applicazione del principio del cosiddetto «solve et repete» e di rimodulare la disciplina della riscossione frazionata, recata dall'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1999, secondo cui il contribuente che presenti ricorso in sede giurisdizionale avverso atti di accertamento tributario relativi ad imposte dirette o IVA, deve comunque versare un terzo della somma richiesta dall'amministrazione, mantenendo in essere tale previsione solo relativamente alle maggiori somme che risultano richieste al contribuente a fronte di contestazioni che riguardano comportamenti fraudolenti oppure omissivi di dichiarazione di componenti positivi di imposta o basi imponibili ed eliminando invece tale previsione relativamente alle maggiori somme che risultano richieste al contribuente a fronte di contestazioni che riguardano il disconoscimento della scomputabilità e deducibilità di componenti negativi di imposta o basi imponibili indicate come tali in dichiarazione dal contribuente, oppure, in subordine, differenziando quanto meno il trattamento sanzionatorio, penale, pecuniario e amministrativo, riconducibile ai diversi presupposti di evasione qui sommariamente ricordati.
(8-00002) «Capezzone, Causi, Bernardo, Zanetti, Busin, Capelli, Maietta, Ragosta, Barbanti, Pagano».