CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 maggio 2013
24.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio. Atto n. 7.

DELIBERAZIONE APPROVATA

  La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio (atto n. 7);
   premesso che:
    l'articolo 10 del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede che la Prefettura – Ufficio territoriale dello Stato (UTS) assicuri le funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio;
    per il conseguimento di livelli ottimali di efficienza, le singole funzioni logistiche e strumentali di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni statali sono esercitate da un unico ufficio, che ne assume la responsabilità esclusiva;
    viene demandata al presente schema di regolamento l'adozione delle conseguenti determinazioni organizzative e funzionali, prevedendosi tra l'altro che la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali degli uffici periferici debba essere attuata attraverso l'istituzione di un unico ufficio in modo da assicurare la riduzione di almeno il 20 per cento della spesa statale sostenuta per l'esercizio delle medesime funzioni;
   rilevato che:
    lo schema di regolamento delinea un percorso articolato in una fase transitoria, relativa al 2014, che comprende l'avvio di un processo di ricognizione e di prima classificazione delle spese che potranno formare oggetto di gestione unitaria (articolo 7) e in una fase a regime a partire dal 2015 che prevede, tra l'altro, che i responsabili degli uffici unici dovranno procedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. (articolo 8);
    le disposizioni dello schema di regolamento sono state adottate prima di quelle recanti il riordino delle province, la cui attuazione è stata sospesa ai sensi della legislazione vigente fino al 31 dicembre 2013, rendendo in tal modo più difficoltosa l'effettiva realizzazione dei programmati obiettivi di risparmio;
    tali obiettivi di risparmio saranno resi possibili da una più analitica valutazione del bilanciamento tra maggiori investimenti connessi alle nuove funzioni e contenimento e riorganizzazione della spesa;
   considerato tuttavia che:
    tali obiettivi non sono stati computati ai fini delle determinazione dei vigenti saldi di finanza pubblica, come risulta dalla relazione tecnica riferita all'articolo 10 del decreto-legge n. 95 del 2012;
    la misura dei risparmi effettivamente conseguiti pertanto non influisce Pag. 77sui saldi di finanza pubblica quali risultanti dalla legislazione vigente e sarà accertabile soltanto in sede di consuntivo;
   rilevata comunque l'opportunità di:
    monitorare costantemente l'effettivo ammontare dei risparmi di spesa registrati a consuntivo, comunicando gli esiti del monitoraggio al Parlamento attraverso un'apposita relazione, in modo da verificare l'efficacia degli interventi adottati;
    riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 9, comma 1, in maniera conforme alla vigente prassi contabile precisando altresì che, come confermato dal rappresentante del Governo, rimangono comunque ferme le disposizioni legislative vigenti in materia di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni;
    fissare gli obiettivi programmatici di risparmio, di cui all'articolo 9, comma 2, dello schema di regolamento, in misura pari ad almeno il 20 per cento della spesa sostenuta dallo Stato, conformemente a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 95 del 2012,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
  Sostituire l'articolo 9 con il seguente:
  Art. 9. – (Clausola di neutralità finanziaria). – 1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento delle dotazioni organiche e ad essa si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché dall'articolo 1, comma 115, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  2. Restano ferme la garanzia del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e l'obiettivo di riduzione di almeno il 20 per cento della spesa sostenuta dallo Stato per l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 95 del 2012.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
  Art. 9-bis. – (Relazione al Parlamento). – 1. In sede di prima attuazione, per il triennio 2016-2018, il Ministro dell'interno, entro il 30 giugno di ciascun anno, trasmette al Parlamento una relazione concernente i risparmi conseguiti nell'anno precedente per effetto dell'adozione delle misure di razionalizzazione della spesa previste dal presente regolamento.

  e con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito la coerenza tra le funzioni di cui all'articolo 2, commi 1, lettere c), e) e f), e 2, e quelle attribuite alle istituzioni di rappresentanza territoriale, anche al fine di verificare l'attuabilità del riordino delle amministrazioni territoriali e, conseguentemente, il processo di razionalizzazione della spesa in modo da evitare lo svolgimento di funzioni già esercitate da altre istituzioni dello Stato.