CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 13 maggio 2013
19.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali (C. 676 Governo).

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamento all'emendamento 1. 181 dei Relatori

  All'emendamento 1. 181 dei relatori, sopprimere la lettera a).
0. 1. 181. 1. Marcon, Boccadutri, Melilla.

ART. 1.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: gli eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali per escludere dal patto di stabilità interno i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul patto di stabilità interno per effetto del periodo precedente sono utilizzati, nel 2013, esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale.;
   b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 2 sono aggiunte le seguenti: e al comma 3.
1. 181. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 1. 182 dei Relatori

  All'emendamento 1. 182 dei Relatori, alla parte consequenziale, lettera a), capoverso Art. 1-bis, comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: per ciascuno degli anni 2013 e 2014.
0. 1. 182. 1. Guerra.

  All'emendamento 1. 182 dei Relatori, alla parte consequenziale, lettera a), capoverso Art. 1-bis, comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: alla data del 31 dicembre 2012.
0. 1. 182. 2. Rughetti.

  All'emendamento 1.182 dei Relatori, alla parte consequenziale, lettera b), numero 3), capoverso 10-quinquies, sostituire il primo periodo con il seguente: Le maggiori entrate derivanti dai commi 10-bis, 10-ter e 10-quater non utilizzate a copertura degli oneri di cui al comma 3, alinea, sono destinate al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
0. 1. 182. 3. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Cariello, D'Incà, Fico, D'Ambrosio.

ART. 1.

  Al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sostituire le parole:
10.000 milioni di euro per l'anno Pag. 242013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014 con le seguenti: 9.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 14.727.993.719 euro per l'anno 2014;
   b) al secondo periodo sostituire le parole: con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: con una dotazione di 2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro per l'anno 2014;.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Patto verticale incentivato).

  1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1:
    1) al comma 122, primo periodo, le parole da: «Nell'anno 2013» fino a: «800 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2013 e 2014 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro»;
    2) il comma 123 è sostituito dal seguente:
  «123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»;
    3) al comma 124, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale alla data del 31 dicembre 2012»;
    4) il comma 125 è sostituito dal seguente:
  «125. Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013 e del 31 maggio con riferimento all'anno 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica»;
   b) la tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 122, è sostituita dalla seguente:


Pag. 25

Tabella 1 (articolo 1, comma 122)

Regione Ripartizione incentivo per spazi ceduti a Province Ripartizione incentivo per spazi ceduti a Comuni
ABRUZZO 7.289.390 21.868.169
BASILICATA 4.897.789 14.693.366
CALABRIA 12.125.555 36.376.664
CAMPANIA 28.041.606 84.124.817
EMILIA ROMAGNA 20.758.984 62.276.952
LAZIO 31.905.284 95.715.851
LIGURIA 7.758.771 23.276.313
LOMBARDIA 44.297.820 132.893.461
MARCHE 7.812.199 23.436.598
MOLISE 2.561.057 7.683.171
PIEMONTE 21.819.041 65.457.123
PUGLIA 20.152.051 60.456.152
SARDEGNA 19.867.953 59.603.858
SICILIA 48.133.617 144.400.852
TOSCANA 18.667.569 56.002.706
UMBRIA 5.387.532 16.162.597
VENETO 16.525.353 49.576.059
TOTALE 318.001.570 954.004.710

   b) all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 3, alinea, sostituire le parole: pari a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 570,45 milioni di euro con le seguenti: 576,6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 640,8 milioni di euro;
    2) al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 17,1 milioni di euro per il 2014, 70,35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, a valere su quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 10-bis e 10-quater;
    3) dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. All'articolo 39-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni e integrazioni dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Qualsiasi prodotto contenente nicotina o altra sostanza idonea a sostituire il consumo di tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, ivi inclusi quelli di cui ai commi 1, 2, e 4 del presente articolo, è assoggettato alle medesime disposizioni inerenti alla distribuzione, vendita, detenzione e consumo in materia di tabacchi lavorati».

  10-ter. Le modalità attuative del comma 10-bis, quanto ai profili fiscali e tariffari occorrenti per il conseguimento dei risultati di cui al comma 3, comunque in misura tale da assicurare maggiori entrate non inferiori a 73 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, sono adottate con decreto del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i cui effetti decorrono dal 1o gennaio 2014, senza conseguenze discriminatorie o distorsive in relazione alle caratteristiche dei diversi prodotti, ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013 n. 38, che costituiscono le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
  10-quater. Al comma 1 dell'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni e integrazioni sostituire le parole: «commi 1, 2 e 4» con le parole: «commi 1, 2, 4 e 4-bis» e al comma 1, dell'articolo Pag. 2639-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni e integrazioni dopo le parole: «tabacchi lavorati» aggiungere le parole: «e dei prodotti di cui all'articolo 39-ter, comma 4-bis».
  10-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi 10-bis, 10-ter e 10-quater non utilizzate a copertura degli oneri di cui al comma 3, alinea, sono destinate al rifinanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 182. I Relatori.

  Al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:
   b) al primo periodo sostituire le parole: 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014 con le seguenti: 9.527.993.719 euro per il 2013 e di 14.727.993.719 euro per il 2014;
   c) al secondo periodo sostituire le parole: con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: con una dotazione di 2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Patto verticale incentivato).

  1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1:
    1) al comma 122, primo periodo, le parole da: «Nell'anno 2013» fino a: «800 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2013 e 2014 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro»;
    2) il comma 123 è sostituito dal seguente:
  «123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013 nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
    3) al comma 124, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte alla data del 31 dicembre 2012»;
    4) il comma 125 è sostituito dal seguente:
  «125. Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013, e del 31 maggio con riferimento all'anno 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica»;

   b) la tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 122, è sostituita dalla seguente:

Pag. 27

Tabella 1 (articolo 1, comma 122)

Regione Ripartizione incentivo per spazi ceduti a Province Ripartizione incentivo per spazi ceduti a Comuni
ABRUZZO 7.289.390 21.868.169
BASILICATA 4.897.789 14.693.366
CALABRIA 12.125.555 36.376.664
CAMPANIA 28.041.606 84.124.817
EMILIA ROMAGNA 20.758.984 62.276.952
LAZIO 31.905.284 95.715.851
LIGURIA 7.758.771 23.276.313
LOMBARDIA 44.297.820 132.893.461
MARCHE 7.812.199 23.436.598
MOLISE 2.561.057 7.683.171
PIEMONTE 21.819.041 65.457.123
PUGLIA 20.152.051 60.456.152
SARDEGNA 19.867.953 59.603.858
SICILIA 48.133.617 144.400.852
TOSCANA 18.667.569 56.002.706
UMBRIA 5.387.532 16.162.597
VENETO 16.525.353 49.576.059
TOTALE 318.001.570 954.004.710

   b) all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 3, alinea, sostituire le parole: pari a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 570,45 milioni di euro con le seguenti: 576,6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 640,8 milioni di euro;
    2) al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
     c-bis) quanto a 5 milioni di euro per il 2014, e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 699.000 euro per il 2014, e a 485.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 4.301.000 euro per l'anno 2014 e a 15.515.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
     c-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi Pag. 28strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
     c-quater) quanto a 17,35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987 n. 67 come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
     c-quinquies) quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alle leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987 come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
     c-sexies) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
1. 182. (Nuova formulazione) I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 3.37 dei Relatori

  All'emendamento 3.37, primo periodo, dopo le parole: Croce Rossa (C.R.I) aggiungere le seguenti: previo parere della Corte dei Conti.
0. 3. 37. 1. Cariello, Ruocco, D'Incà, Currò, Caso, Fico, Sorial, D'Ambrosio.

  All'emendamento 3.37, al secondo periodo, sopprimere le parole da: nonché fino a: inderogabili.
0. 3. 37. 2. Cariello, Ruocco, D'Incà, Currò, Caso, Fico, Sorial, D'Ambrosio.

ART. 3.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Nelle more dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del 28 settembre 2012, n. 178, l'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), può presentare, entro il 30 giugno 2013, con certificazione congiunta del Presidente e del Direttore generale, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità nel limite di 150 milioni di euro alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. La Cassa può provvedere all'anticipazione, previa presentazione da parte della C.R.I di un piano di pagamenti del debito accertato anche a carico di singoli Comitati territoriali sulla base dell'ultimo consuntivo consolidato approvato e a quello relativo all'anno 2012, per fare fronte al predetto debito nonché per fronteggiare future carenze di liquidità per spese obbligatorie ed inderogabili. La C.R.I., in caso di accoglimento della richiesta di anticipazione, fornisce idonee garanzie a valere sui beni immobili di cui all'articolo 4 del suddetto decreto legislativo n. 178 del 2012. L'anticipazione è restituita sulla base di un piano di ammortamento a rate costanti comprensive di quota capitale e interessi, con durata fino ad un massimo di 30 anni. Il tasso di interesse da applicare Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è stabilito sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, sesto e settimo periodo del presente decreto.
3. 37. I Relatori.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

  1. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto Pag. 29infine il seguente periodo: «A decorrere dal 2013 il predetto acconto del 70 per cento è erogato a seguito dell'intervenuta Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale.».
3. 03. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 6.64 dei Relatori

  All'emendamento 6.64, sopprimere la parola: prioritariamente.
0. 6. 64. 1. Giampaolo Galli.

  All'emendamento 6.64, sostituire la parola: prioritariamente con la seguente: esclusivamente.
0. 6. 64. 2. Sorial, Castelli, Caso, Currò, Cariello, D'Incà, D'Ambrosio, Fico.

ART. 6.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I pagamenti effettuati ai sensi del presente Capo in favore degli enti, delle società o degli organismi a totale partecipazione pubblica o che abbiano comunque i requisiti richiesti dall'ordinamento dell'Unione europea, per la gestione in house sono destinati prioritariamente al pagamento dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, nei confronti dei rispettivi creditori.
6. 64. I Relatori.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento aggiungere le seguenti: ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti.
6. 67. I Relatori.

  Al comma 6, capoverso Art. 5-quinquies, comma 1, dopo le parole: non sono ammessi, aggiungere le seguenti:, a pena di nullità rilevabile d'ufficio,.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con le seguenti: Ferma l'impignorabilità prevista dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, anche relativamente ai fondi, alle aperture di credito e alle contabilità speciali destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge.
6. 69. I Relatori.

  Al comma 9, primo periodo, dopo la parola: elettronica aggiungere le seguenti: certificata, inviata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata inserita nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

  Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La comunicazione inviata con posta elettronica certificata è sottoscritta dal dirigente responsabile dell'ufficio competente con firma elettronica idonea a garantire l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento ovvero con firma digitale rispettivamente ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q-bis), e 24, del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. All'attuazione del terzo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
6. 70. I Relatori.

Pag. 30

  Al comma 11, premettere il seguente periodo: I decreti e i provvedimenti previsti dal presente Capo hanno natura non regolamentare e sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni competenti.
6. 65. I Relatori.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis.
Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti,» sono soppresse.
6. 68. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 7.51 dei Relatori

  All'emendamento 7.51, sostituire la lettera a) con la seguente:
   «a) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili aggiungere le seguenti: inclusi i debiti fuori bilancio, e dopo le parole: maturati alla data del 31 dicembre 2012, aggiungere le seguenti: che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa;».
*0. 7. 51. 1. Giampaolo Galli.

  All'emendamento 7.51, sostituire la lettera a) con la seguente:
   «a) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili aggiungere le seguenti: inclusi i debiti fuori bilancio, e dopo le parole: maturati alla data del 31 dicembre 2012, aggiungere le seguenti: che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa;».
*0. 7. 51. 2. Palese.

  All'emendamento 7.51 dei Relatori, alla lettera b), sopprimere le parole da: nei limiti degli spazi finanziari fino a: del medesimo articolo 1;.
0. 7. 51. 3. Palese.

  All'emendamento 7.51, alla lettera c), capoverso comma 7-bis aggiungere in fine il seguente periodo: Le comunicazioni di cui al periodo precedente devono essere trasmesse dalle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, per il tramite della piattaforma elettronica, entro il 30 aprile di ciascun anno successivo in analogia a quanto disposto dal precedente comma 4-bis per i debiti che risultano scaduti e non pagati al 31 dicembre di ogni anno.
0. 7. 51. 5. Zanetti, Fauttilli, Andrea Romano, Librandi, De Mita.

  All'emendamento 7.51, alla lettera c), capoverso comma 7-ter, primo periodo, dopo le parole: diverse da quelle di cui al comma 1 aggiungere le seguenti:, inclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi e gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*0. 7. 51. 4. Giampaolo Galli.

  All'emendamento 7.51, alla lettera c), capoverso comma 7-ter, primo periodo, dopo le parole: diverse da quelle di cui al comma 1 aggiungere le seguenti:, inclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi e gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*0. 7. 51. 7. Palese.

Pag. 31

  All'emendamento 7.51, alla lettera c), dopo il comma 7-ter, aggiungere, in fine, il seguente:
  7-quater. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  «3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario nazionale e le società che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta in house certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente; la certificazione viene rilasciata anche in relazione ai debiti fuori bilancio. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La cessione dei crediti certificati avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fatto salvo il caso delle cessioni effettuate attraverso la piattaforma elettronica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 che sono stipulate con scrittura privata e per le quali l'obbligo di notificazione all'amministrazione ceduta è assolto tramite comunicazione effettuata attraverso la suddetta piattaforma. Le cessioni dei crediti certificati sono efficaci e opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute qualora queste non le rifiutino entro 7 giorni dalla ricezione della loro comunicazione mediante la suddetta piattaforma elettronica. Resta ferma l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.».
*0. 7. 51. 6. Giampaolo Galli.
(Inammissibile)

  All'emendamento 7.51, alla lettera c), dopo il comma 7-ter, aggiungere, in fine, il seguente:
  7-quater. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  «3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario nazionale e le società che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta in house certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente; la certificazione viene rilasciata anche in relazione ai debiti fuori bilancio. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente Pag. 32per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La cessione dei crediti certificati avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fatto salvo il caso delle cessioni effettuate attraverso la piattaforma elettronica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 che sono stipulate con scrittura privata e per le quali l'obbligo di notificazione all'amministrazione ceduta è assolto tramite comunicazione effettuata attraverso la suddetta piattaforma. Le cessioni dei crediti certificati sono efficaci e opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute qualora queste non le rifiutino entro 7 giorni dalla ricezione della loro comunicazione mediante la suddetta piattaforma elettronica. Resta ferma l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.».
*0. 7. 51. 8. Palese.
(Inammissibile)

ART. 7.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: maturati alla data del 31 dicembre 2012, aggiungere le seguenti: che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa,;
   b) al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno previste ai commi 1 e 7, dell'articolo 1, e dalle anticipazioni concesse a valere sul fondo di cui al comma 10, del medesimo articolo 1, possono indicare, per parte dei debiti ovvero per la totalità di essi, in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per tali debiti la certificazione si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento, anche ai fini della compensazione ai sensi degli articoli 28-quater e 28-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In relazione alle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno nonché alle anticipazioni, definite successivamente all'effettuazione della comunicazione prevista dal comma 4, le pubbliche amministrazioni interessate possono aggiornare la predetta comunicazione limitatamente alla apposizione della data prevista per il pagamento dei debiti fino a quel momento comunicati senza apposizione di data. Le date di pagamento indicate nella comunicazione non sono modificabili in sede di aggiornamento.;
   c) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, contestualmente al pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4, provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato dei debiti. In caso di mancato adempimento a quanto previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
  7-ter. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui al comma 1, ai soli fini della comunicazione prevista dal comma 4, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine indicato nel periodo precedente si applicano le disposizioni di cui al comma 2. La comunicazione è effettuata Pag. 33entro il 15 settembre 2013 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 7.».
7. 51. I Relatori.

ART. 8.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: può essere effettuata anche con le seguenti: è effettuata, a titolo gratuito,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: In caso di assenza o impedimento dell'ufficiale rogante ovvero su richiesta del creditore l'autenticazione delle sottoscrizioni può essere effettuata da un notaio e gli onorari sono comunque ridotti alla metà.
8. 8. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 9.48 dei Relatori

  Alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) al primo periodo, dopo le parole: di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto aggiungere le seguenti:, di adesione alla somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo automatico della dichiarazione dei redditi ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di adesione alla somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 36-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
0. 9. 48. 1. Palese.
(Inammissibile)

ART. 9.

  All'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento.;
   b) al quarto periodo, dopo la parola: Qualora, inserire le seguenti: l'ente pubblico nazionale,;
   c) al quarto e al quinto periodo sopprimere la parola territoriale;
   d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora residuassero ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
9. 48. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 9.49 dei Relatori

  All'emendamento 9.49 dei Relatori, alla parte consequenziale, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) al medesimo capoverso, primo periodo, dopo le parole: di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto aggiungere le seguenti:, di adesione alla somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo automatico della dichiarazione dei redditi ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di adesione alla somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi ai Pag. 34sensi dell'articolo 36-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
0. 9. 49. 3. Palese.
(Inammissibile)

  All'emendamento 9.49 dei Relatori, alla parte consequenziale, sopprimere la lettera a).
*0. 9. 49. 1. Bobba.

  All'emendamento 9.49 dei Relatori, alla parte consequenziale, sopprimere la lettera a).
*0. 9. 49. 4. Palese.

  All'emendamento 9.49 dei Relatori, alla parte consequenziale, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) 0a) al medesimo capoverso, primo periodo, dopo le parole: di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto aggiungere le seguenti:, di adesione alla somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo automatico della dichiarazione dei redditi ai sensi degli articoli 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di adesione alla somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 36-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;.
0. 9. 49. 2. Palese.
(Inammissibile)

ART. 9.

  Al comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, comma 1, primo periodo, dopo le parole: possono essere compensati aggiungere le seguenti: solo su specifica richiesta del creditore.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo capoverso, aggiungere in fine, il seguente periodo: La procedure di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui sia stata ottenuta la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19;
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19».
9. 49. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 9.50 dei relatori

  All'emendamento 9.50 dei relatori, comma 01, dopo le parole: 28 gennaio 2009, n. 2, aggiungere le seguenti:, i debiti individuati ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
0. 9. 50. 3. Palese.
(Inammissibile)

  All'emendamento 9.50 dei relatori, al comma 01 sopprimere le parole: emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica,.
0. 9. 50. 1. Palese.

  All'emendamento 9.50 dei relatori, al comma 01 sopprimere le parole:, effettuato Pag. 35in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.
0. 9. 50. 2. Palese.
(Inammissibile)

ART. 9.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.».
  02. Il termine del 30 aprile 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012, recante Modalità con le quali i crediti non prescritti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2012, n. 259, è differito al 31 dicembre 2012.
9. 50. I Relatori.

ART. 10.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 7 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al secondo periodo, le parole: «31 gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento»;
   b) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate in proporzione alle spese desunte dal SIOPE sostenute nel 2011 per l'acquisto di beni e servizi con l'esclusione di quelle relative alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato.».

Conseguentemente, sopprimere l'allegato 3.
10. 131. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 12.18 dei Relatori

  All'emendamento 12.18 dei Relatori, sopprimere le parole da: e quelli relativi fino a: Expo Milano.
0. 12. 18. 1. Caso, Sorial, Castelli.

  All'emendamento 12.18 dei Relatori, sostituire le parole da: quelli relativi fino a: Expo Milano con le seguenti: quelle relative a politiche per il lavoro e tutela della salute.
0. 12. 18. 2. Sorial, Castelli, Caso.

  All'emendamento 12.18 dei Relatori, sostituire le parole da: quelli relativi fino a: Pag. 36Expo Milano con le seguenti: quelle relative a politiche per il lavoro.
0. 12. 18. 3. Sorial, Caso, Castelli.

  All'emendamento 12.18 dei Relatori, sostituire le parole da: quelli relativi fino a: Expo Milano con le seguenti: quelle relative a politiche per la tutela della salute.
0. 12. 18. 4. Sorial, Caso, Castelli.

  All'emendamento 12.18 dei Relatori, dopo le parole: Expo Milano aggiungere le seguenti:, nonché gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dei Ministeri dell'interno e della difesa, rispettivamente nelle missioni ordine pubblico e sicurezza e difesa e sicurezza del territorio, e fondi da ripartire limitatamente a quelli destinati alle citate missioni.
  Apportare le conseguenti modificazioni all'allegato I.
0. 12. 18. 5. De Mita, Zanetti, Fauttilli, Andrea Romano, Librandi.
(Inammissibile)

ART. 12.

  Al comma 3, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Dalle riduzioni sono esclusi gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella missione ricerca e innovazione nonché gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano;.

  Conseguentemente sostituire l'allegato 1 di cui all'articolo 12 con il seguente:

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12. 18. I Relatori.

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ALLEGATO 2

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali (C. 676 Governo).

CORREZIONI DI FORMA PROPOSTE DAI RELATORI

  All'articolo 1:
   al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «che potrà fornire» e sostituire le parole «il 90 %» con le seguenti «il 90 per cento».
   al comma 10:
    al secondo periodo, sostituire le parole: «con una dotazione di cui 5.000 milioni» con le seguenti: «con una dotazione di 5.000 milioni»;
    al quinto periodo, sostituire le parole: «delle Sezioni del Fondo di cui al comma 11 e di cui all'articolo 2» con le seguenti: «della Sezione di cui al comma 11 del presente articolo e di quella di cui all'articolo 2, comma 1»;
   al comma 12, sostituire le parole: «per gli anni 2013 e 2014» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2013 e 2014»;
   al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: «sullo stesso» con le seguenti: «nella stessa»;
   al comma 15, sostituire le parole: «alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.» con le seguenti: «da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A.».

  All'articolo 2:
   al comma 4, alinea, dopo le parole: «di cui alle lettere a), b) e c)» inserire le seguenti: «del comma 3»;
   al comma 5, sostituire il seguente segno di interpunzione: «:» con il seguente: «;»;
   al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, la loro totalità» con le seguenti: «purché nel limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalità».

  All'articolo 3:
   al comma 3, ultimo periodo, la parola: «Regini» è sostituita dalla seguente: «Regioni»;
   al comma 4, secondo periodo:
    sostituire le parole: «alle regioni che ne abbiano fatto richiesta entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, con l'istanza di cui al primo periodo,» con le seguenti: «alle regioni che ne abbiano fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo, entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3,»;
    sostituire le parole: «ad altre regione» con le seguenti: «ad altre regioni»;
   al comma 5, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «intendendosi per sorti i debiti per il quali» con le seguenti: «intendendosi per sorti i debiti per i quali».

Pag. 57

  All'articolo 5:
   al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «coesistente» con la seguente: «competente»;
   al comma 3, la parola: «coesistenti» è sostituita dalla seguente: «rispettivi»;

  All'articolo 6, al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «di cui agli articolo 1, 2, 3 e 5» con le seguenti: «di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5».

  All'articolo 7, al comma 9, sopprimere le parole: «e su deliberazione delle Camere».

  All'articolo 9:
   al comma 1, capoverso ART. 28-quinquies, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «somministrazione» con la seguente: «somministrazioni»;
   al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «si provvede» fino alla fine del comma, con le seguenti: «si provvede, per l'anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7, e, per gli anni 2015 e 2016 mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate».

  All'articolo 11:
   al comma 6:
    al primo periodo, sostituire le parole: «inerenti i servizi» con le seguenti: «inerenti ai servizi»;
    al secondo periodo:
     sostituire le parole: «ed efficientamento» con le seguenti: «e di incremento dell'efficienza»;
     sostituire le parole: «del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012» con le seguenti: «del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni»;
   al comma 8, sostituire le parole: «con priorità al finanziamento» con le seguenti: «con priorità per il finanziamento».

  All'articolo 12:
   al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «recate da presente decreto» con le seguenti: «recate dal presente decreto» o «di cui al presente decreto»;
   al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nelle more del monitoraggio, l'importo di 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 di cui all'Allegato 1 è accantonato e reso indisponibile con le modalità di cui alla lettera c) del medesimo comma 3»;
   al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «predette somme» con le seguenti: «le somme di cui al comma 4»;
   al comma 7, sostituire le parole: «al comma 1, dell'articolo 4» con le seguenti: «al comma 1 dell'articolo 5»;
   al comma 10, sopprimere le parole: «dell'obiettivo di cui al comma 1»;
   al comma 11, sostituire le parole: «ad incremento prioritariamente» con le seguenti: «prioritariamente ad incremento».

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ALLEGATO 3

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali (C. 676 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Sono altresì esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso nel 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
   1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 114. (Nuova formulazione) Moscatt, Capodicasa.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali per escludere dai vincoli del patto di stabilità interno i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul patto di stabilità interno per effetto del periodo precedente sono utilizzati, nel corso del 2013, esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale.

  Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 2 aggiungere le seguenti: e al comma 3.
1. 181. I Relatori.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella liquidazione dei pagamenti si osserva il criterio cronologico per singolo comune.
1. 20. Rughetti, Guerra, Lorenzo Guerini, Bobba.

  All'emendamento 1.182 dei Relatori, alla parte consequenziale, lettera a), capoverso Art. 1-bis, comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: Negli anni 2013 e 2014,

  Conseguentemente, al medesimo numero 1), aggiungere, in fine, le parole: per ciascuno degli anni 2013 e 2014.
0. 1. 182. 1. Guerra.

Pag. 59

  Al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:
   c) al primo periodo sostituire le parole: 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014 con le seguenti: 9.527.993.719 euro per il 2013 e di 14.727.993.719 euro per il 2014;
   d) al secondo periodo sostituire le parole: con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: con una dotazione di 2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro per l'anno 2014;

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Patto verticale incentivato).

  1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1:
    1) al comma 122, primo periodo, le parole da: «Nell'anno 2013» fino a «800 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2013 e 2014 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro»;
    2) il comma 123 è sostituito dal seguente: «123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013 nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»;
    3) al comma 124, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte alla data del 31 dicembre 2012»;
    4) il comma 125 è sostituito dal seguente: «125. Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013, e del 31 maggio con riferimento all'anno 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica».
   b) la tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 122, è sostituita dalla seguente:

Tabella 1 (articolo 1, comma 122)

Regione Ripartizione incentivo per spazi ceduti a Province Ripartizione incentivo per spazi ceduti a Comuni
ABRUZZO 7.289.390 21.868.169
BASILICATA 4.897.789 14.693.366
CALABRIA 12.125.555 36.376.664
CAMPANIA 28.041.606 84.124.817
EMILIA ROMAGNA 20.758.984 62.276.952
LAZIO 31.905.284 95.715.851
LIGURIA 7.758.771 23.276.313
LOMBARDIA 44.297.820 132.893.461
MARCHE 7.812.199 23.436.598
MOLISE 2.561.057 7.683.171
PIEMONTE 21.819.041 65.457.123
PUGLIA 20.152.051 60.456.152
SARDEGNA 19.867.953 59.603.858
SICILIA 48.133.617 144.400.852
TOSCANA 18.667.569 56.002.706
UMBRIA 5.387.532 16.162.597
VENETO 16.525.353 49.576.059
TOTALE 318.001.570 954.004.710
Pag. 60

   b) all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 3, alinea, sostituire le parole: pari a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 570,45 milioni di euro con le seguenti: 576,6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 640,8 milioni di euro;
    2) al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
   c-bis) quanto a 5 milioni di euro per il 2014, e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 699.000 euro per il 2014, e a 485.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 4.301.000 euro per l'anno 2014 e a 15.515.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
   c-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c-quater) quanto a 17,35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987 n. 67 come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
   c-quinquies) quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alle leggi n.7 del 1981 e n. 49 del 1987 come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
   c-sexies) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione Pag. 61di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
1. 182. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 2.

  All'articolo 2, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Limitatamente alla regione siciliana, il principio di cui al presente comma, si estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla Regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale.
2. 35. (Nuova formulazione) Marchi, Capodicasa, Taranto.

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

  1. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto infine il seguente periodo: «A decorrere dal 2013, il predetto acconto del 70 per cento è erogato a seguito dell'intervenuta intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale.».
3. 03. I Relatori.

ART. 6

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento aggiungere le seguenti: ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti.
6. 67. I Relatori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I pagamenti effettuati ai sensi del presente Capo in favore degli enti, delle società o degli organismi a totale partecipazione pubblica sono destinati prioritariamente al pagamento dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, nei confronti dei rispettivi creditori.
6. 64. (Nuova formulazione) I Relatori.

  Al comma 11, premettere il seguente periodo: I decreti e i provvedimenti previsti dal presente Capo hanno natura non regolamentare e sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni competenti.
6. 65. I Relatori.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti,» sono soppresse.
6. 68. I Relatori.

  All'articolo 6, comma 6, capoverso Art. 5-quinquies, comma 1, dopo le parole: non sono ammessi, aggiungere le seguenti:, a pena di nullità rilevabile d'ufficio,;

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con le seguenti: Ferma l'impignorabilità prevista dall'articolo 1, commi Pag. 62294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, anche relativamente ai fondi, alle aperture di credito e alle contabilità speciali destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge.
6. 69. I Relatori.

  Al comma 9, primo periodo, dopo la parola: elettronica aggiungere le seguenti: certificata, inviata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata inserita nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

  Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La comunicazione inviata con posta elettronica certificata è sottoscritta dal dirigente responsabile dell'ufficio competente con firma elettronica idonea a garantire l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento ovvero con firma digitale rispettivamente ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q-bis), e 24, del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. All'attuazione del terzo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
6. 70. I Relatori.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo).

  1. All'articolo 253 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, dopo il comma 23 aggiungere il seguente comma:
  23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale.
*6. 01. (Nuova formulazione) Matarrese, Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo).

  1. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, dopo il comma 23 aggiungere il seguente comma:
  23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale.
*6. 05. (Nuova formulazione) Mariani, Marchi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo).

  1. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, dopo il comma 23 aggiungere il seguente comma:
  23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia Pag. 63stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale.
*6. 010. (Nuova formulazione) Vignali, Lainati, Pagano, Calabria, Palese.

ART. 7

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, dopo le parole maturati alla data del 31 dicembre 2012, aggiungere le seguenti: che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa,;
   b) al comma 6, aggiungere in fine i seguenti periodi: Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno previste ai commi 1 e 7, dell'articolo 1, e dalle anticipazioni concesse a valere sul fondo di cui al comma 10, del medesimo articolo 1, possono indicare, per parte dei debiti ovvero per la totalità di essi, in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per tali debiti la certificazione si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento, anche ai fini della compensazione ai sensi degli articoli 28-quater e 28-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni. In relazione alle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno nonché alle anticipazioni, definite successivamente all'effettuazione della comunicazione prevista dal comma 4 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni interessate possono aggiornare la predetta comunicazione limitatamente alla apposizione della data prevista per il pagamento dei debiti fino a quel momento comunicati senza apposizione di data. Le date di pagamento indicate nella comunicazione non sono modificabili in sede di aggiornamento.;
   c) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, contestualmente al pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4, provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato dei debiti. In caso di mancato adempimento a quanto previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
  7-ter. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, ai soli fini della comunicazione prevista dal comma 4, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine indicato nel primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 2. La comunicazione è effettuata entro il 15 settembre 2013 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 7.».
7. 51. I Relatori.

  Al comma 9, dopo le parole: oggetto di cessione aggiungere le seguenti: pro soluto perfezionata entro il 31 dicembre 2012,.
*7. 18. Calabria, Pagano, Lainati, Vignali, Palese.

  Al comma 9, dopo le parole: oggetto di cessione aggiungere le seguenti: pro soluto perfezionata entro il 31 dicembre 2012,
*7. 28. Marchi, Benamati, Bobba, Bressa, Cenni, Covello, Ferranti, Giampaolo Galli, Lenzi, Mariani, Rughetti, Taranto, Antezza, Fregolent.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: ovvero può prevedere l'effettuazione di operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili delle pubbliche amministrazioni.
*7. 30. (Nuova formulazione) Marchi.

Pag. 64

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: ovvero può prevedere l'effettuazione di operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili delle pubbliche amministrazioni.
*7. 45. (Nuova formulazione) Tabacci.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis
. Alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 è allegata una relazione relativa all'attuazione del presente decreto. La relazione dà conto dello stato dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 5, nonché degli esiti dell'attività di ricognizione svolta ai sensi dell'articolo 7. La relazione indica altresì le iniziative eventualmente necessarie, da assumere anche con la legge di stabilità 2014, al fine di completare il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali non sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti.
7. 50. I Relatori.

ART. 8

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: può essere effettuata anche con le seguenti: è effettuata, a titolo gratuito,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: In caso di assenza o impedimento dell'ufficiale rogante ovvero su richiesta del creditore l'autenticazione delle sottoscrizioni può essere effettuata da un notaio e gli onorari sono comunque ridotti alla metà.
8. 8. I Relatori.

ART. 9

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.».
  02. Il termine del 30 aprile 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2012, n. 259, recante Modalità con le quali i crediti non prescritti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2012, n. 259, è differito al 31 dicembre 2012.
9. 50. I Relatori.

  All'emendamento 9.49 dei Relatori, alla parte consequenziale, sopprimere la lettera a).
*0. 9. 49. 1. Bobba.

  All'emendamento 9.49 dei Relatori, alla parte consequenziale, sopprimere la lettera a).
*0. 9. 49. 4. Palese.

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  Al comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, comma 1, primo periodo, dopo le parole: possono essere compensati aggiungere le seguenti: solo su specifica richiesta del creditore.

  Conseguentemente:
   c) al medesimo capoverso, aggiungere in fine, il seguente periodo: Le procedure di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui sia stata richiesta la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19;
   d) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19».
9. 49. I Relatori.

  Al comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole: e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento.;
   b) al quarto periodo, dopo la parola Qualora, aggiungere le seguenti: l'ente pubblico nazionale,;
   c) al quarto e al quinto periodo sopprimere la parola territoriale;
   d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora residuassero ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II.
9. 48. I Relatori.

  Al comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, comma 2, dopo le parole: sono stabiliti aggiungere le seguenti: entro il 30 giugno 2013,.
9. 3. (Nuova formulazione) Marcon, Di Salvo, Boccadutri, Melilla.

ART. 10

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 7 sono apportate le seguenti modifiche:
   c) al secondo periodo, le parole: «31 gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento»;
   d) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate in proporzione alle spese desunte dal SIOPE sostenute nel 2011 per l'acquisto di beni e servizi con l'esclusione di quelle relative alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato.».

10. 131. I Relatori.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).

  1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso di cui all'articolo 12 comma 1-quater del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 66legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
10. 04. Vignali, Lainati, Pagano, Calabria, Palese.

ART. 12

  Al comma 3, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Dalle riduzioni sono esclusi gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella missione ricerca e innovazione nonché gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano;

  Conseguentemente sostituire l'allegato 1 di cui all'articolo 12 con il seguente:

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12. 18. I Relatori.

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