CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 maggio 2013
17.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. C. 676 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il decreto-legge n. 35 del 2013 recante Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali»;
  premesso che:
   il decreto-legge in titolo reca disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché norme in materia di versamento dei tributi degli enti locali;
   esso concorre, come afferma la relazione illustrativa, al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica fissati con i documenti di programmazione finanziari e aggiornati con la Relazione al Parlamento 2013 predisposta dal Governo ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e sulla quale il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati si sono espressi con apposite Risoluzioni approvate in data 2 aprile 2013. In tal senso il decreto opera in continuità sostanziale con la legge di stabilità per l'anno 2013 e per tali ragioni il Governo ha chiesto che esso sia considerato collegato alla manovra di finanza pubblica;
   la predetta Relazione al Parlamento 2013, nel riscontrare un andamento della congiuntura economica peggiore rispetto a quello stimato nella Nota di aggiornamento al DEF 2012, ha aggiornato il quadro macroeconomico e di finanza pubblica, evidenziando la necessità di affiancare al consolidamento dei conti pubblici specifiche azioni di sostegno, capaci di fronteggiare l'accentuata debolezza della domanda interna, facendola ripartire già a decorrere dalla seconda metà dell'anno in corso. A tal fine ha individuato nello sblocco dei pagamenti dei debiti delle amministrazioni pubbliche verso i propri fornitori l'intervento – da realizzare con un provvedimento d'urgenza – attraverso il quale immettere in tempi brevi liquidità nel sistema economico ed in tal modo agevolare una ripresa della crescita del prodotto;
  considerato che:
   secondo il Governo, l'ammontare dei crediti che le imprese vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione costituisce, nell'attuale fase di crisi economico-finanziaria, un rilevante elemento di debolezza della struttura finanziaria delle imprese, per le quali la disponibilità di liquidità rappresenta una delle condizioni necessarie per aumentare i piani d'investimento o per migliorare le condizioni della gestione ordinaria (ivi inclusi i pagamenti degli arretrati ai propri dipendenti), oltre che per limitare il fenomeno, in crescita negli ultimi mesi, di chiusura di attività produttive;Pag. 35
   al momento non esistono dati certi sull'ammontare dei debiti delle pubbliche amministrazioni verso le imprese. Secondo quanto riferito nel corso della audizione della Banca d'Italia svoltasi presso le Commissioni speciali riunite della Camera e del Senato il 28 marzo 2013, ciò sarebbe imputabile al fatto che nel nostro Paese gli attuali sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni non permettono una rilevazione sistematica ed esaustiva dei debiti commerciali. Indicazioni di massima sull'entità e la distribuzione dei debiti sono fornite da un'indagine campionaria condotta dalla Banca d'Italia su imprese operanti nei settori industriali, dei servizi privati non finanziari e delle costruzioni, dalla quale si evince che il totale dei debiti commerciali (inclusi quelli riguardanti la spesa in conto capitale) delle P.A. verso le imprese ammonterebbe, a fine 2011, a circa 90 miliardi di euro (5,8 per cento del PIL). Oltre il 10 per cento del totale è stato ceduto pro-soluto a intermediari finanziari e risulta pertanto già incluso nel debito pubblico calcolato secondo la normativa comunitaria. Quanto alla distribuzione, circa la metà dei debiti sarebbe attribuibile a Regioni e ASL, mentre tra i creditori la quota maggiore sarebbe vantata da imprese di grandi dimensioni e da quelle che forniscono servizi privati, anche se in rapporto al fatturato a soffrire maggiormente per i ritardi dei pagamenti risultano essere le imprese di costruzioni;
  considerato ancora che:
   al fine di assicurare il completamento del processo di liquidazione dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012 e non ancora estinti, il decreto introduce disposizioni dirette ad assicurare l'integrale ricognizione e la certificazione delle somme dovute dalle amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti. In particolare le Amministrazioni sono tenute a produrre un elenco completo dei debiti da onorare e comunicare alle imprese creditrici, entro il 30 giugno 2013, il piano dei pagamenti, nonché a registrarsi sulla piattaforma elettronica per il rilascio della certificazione dei debiti costituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il mancato adempimento di tali prescrizioni da parte delle Amministrazioni debitrici rileva ai fini della valutazione della performance dei dirigenti e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, nonché, nel caso di mancata registrazione sulla piattaforma elettronica, l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico dei dirigenti responsabili. Sulla base delle nuove procedure non sarà pertanto necessaria la richiesta di certificazione da parte delle imprese creditrici, ma sarà responsabilità diretta delle Amministrazioni identificare i soggetti creditori e gli importi da pagare;
   entro il prossimo 15 settembre, l'ABI dovrà predisporre l'elenco completo dei debiti nei confronti delle pubbliche amministrazioni che sono stati oggetto di cessione a banche e intermediari finanziari, distinguendo tra cessioni pro-soluto e pro-solvendo; sulla base di tale elenco, con la legge di stabilità per il 2014, previa intesa con le Autorità europee e su deliberazione delle Camere, si potrà programmare il pagamento, nel corso del 2014, di tali crediti ceduti mediante l'assegnazione di titoli di Stato;
  preso atto che:
   il comma 5 dell'articolo 6 prevede l'impignorabilità e insequestrabilità delle somme destinate al pagamento dei debiti commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni. La disposizione esplicita l'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 Cost., relativo all'iniziativa economica privata;
   l'impignorabilità di tali somme era stata indicata anche dalla risoluzione approvata dalla Camera dei deputati il 2 aprile 2013, a conclusione dell'esame della relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;Pag. 36
   i commi 6 e 7 disciplinano l'impignorabilità dei fondi destinati al pagamento degli indennizzi per irragionevole durata del processo;
   in particolare, si interviene sulla «legge Pinto» (L. 89/2001 – Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo) con disposizioni volte a garantire (come si legge nella relazione illustrativa) «un'ordinata programmazione dei pagamenti in favore dei creditori di somme liquidate» per gli indennizzi dovuti dallo Stato per violazione del termine ragionevole del processo;
   in particolare si introduce l'articolo 5-quinquies nella legge n. 89 del 2001, per integrare la disciplina dell'impignorabilità dei fondi destinati al pagamento delle somme liquidate a norma della legge Pinto;
   l'impignorabilità di tali fondi è stata prevista dall'articolo 1, comma 294-bis, della legge n. 266 del 2005 – legge finanziaria 2006 (come novellato dalla legge di stabilità 2013, legge n. 228 del 2012). Il comma 294-bis, infatti, sottrae all'esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge n. 89 del 2001 ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale;
   i creditori di dette somme, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, potranno eseguire i pignoramenti e i sequestri secondo le disposizioni del codice di procedura civile sull'espropriazione mobiliare presso il debitore (articolo 513 e ss.). Viene peraltro fatta salva la disciplina dell'impignorabilità delle risorse destinate al pagamento di somme liquidate in base alla legge Pinto, prevista dalla legge finanziaria 2006 (v. sopra). Resta quindi la possibilità per i creditori titolari di un diritto di indennizzo ai sensi della legge Pinto di pignorare in via residuale le risorse presenti nella contabilità ordinaria del Ministero debitore, diverse da quelle destinate ai «pagamenti Pinto». L'esecuzione ha luogo con atto notificato ai Ministeri competenti (Giustizia, quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario; Difesa, quando si tratta di procedimenti del giudice militare; Economia e finanze, negli altri casi) ovvero al funzionario delegato del distretto di Corte d'appello del provvedimento giurisdizionale in esecuzione e determina la sospensione di ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. L'ufficio che riceve la notifica deve vincolare l'ammontare per cui si procede, sempreché esistano in contabilità fondi pignorabili. La notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi (comma 2);
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di non condizionare i pagamenti alla regolarità contributiva prevedendo che sia sufficiente che la regolarità contributiva sia stata conseguita all'epoca della maturazione del credito in fase di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'esclusione dei pagamenti dei debiti della PA per le imprese ed i lavoratori autonomi nei confronti dei quali siano state emesse sentenze penali passate in giudicato relative ai delitti contro l'ordine pubblico;
   c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che quando sia richiesta la regolarità contributiva attestata Pag. 37mediante DURC, in caso di inadempienza, si applichino le norme previste dal Regolamento di applicazione del Codice Appalti, ossia si proceda al pagamento del credito, ma l'ente debitore trattenga i contributi previdenziali e assistenziali non pagati per accreditarli direttamente all'INPS ovvero all'ente competente;

«Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti».

Pag. 38

ALLEGATO 2

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. C. 676 Governo.

  PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il decreto-legge n. 35 del 2013 recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali;
  premesso che:
   il decreto-legge in titolo reca disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché norme in materia di versamento dei tributi degli enti locali;
   esso concorre, come afferma la relazione illustrativa, al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica fissati con i documenti di programmazione finanziari e aggiornati con la Relazione al Parlamento 2013 predisposta dal Governo ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e sulla quale il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati si sono espressi con apposite Risoluzioni approvate in data 2 aprile 2013. In tal senso il decreto opera in continuità sostanziale con la legge di stabilità per l'anno 2013 e per tali ragioni il Governo ha chiesto che esso sia considerato collegato alla manovra di finanza pubblica;
   la predetta Relazione al Parlamento 2013, nel riscontrare un andamento della congiuntura economica peggiore rispetto a quello stimato nella Nota di aggiornamento al DEF 2012, ha aggiornato il quadro macroeconomico e di finanza pubblica, evidenziando la necessità di affiancare al consolidamento dei conti pubblici specifiche azioni di sostegno, capaci di fronteggiare l'accentuata debolezza della domanda interna, facendola ripartire già a decorrere dalla seconda metà dell'anno in corso. A tal fine ha individuato nello sblocco dei pagamenti dei debiti delle amministrazioni pubbliche verso i propri fornitori l'intervento – da realizzare con un provvedimento d'urgenza – attraverso il quale immettere in tempi brevi liquidità nel sistema economico ed in tal modo agevolare una ripresa della crescita del prodotto;
  considerato che:
   secondo il Governo, l'ammontare dei crediti che le imprese vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione costituisce, nell'attuale fase di crisi economico-finanziaria, un rilevante elemento di debolezza della struttura finanziaria delle imprese, per le quali la disponibilità di liquidità rappresenta una delle condizioni necessarie per aumentare i piani d'investimento o per migliorare le condizioni della gestione ordinaria (ivi inclusi i pagamenti degli arretrati ai propri dipendenti), oltre che per limitare il fenomeno, in crescita negli ultimi mesi, di chiusura di attività produttive;
   al momento non esistono dati certi sull'ammontare dei debiti delle pubbliche Pag. 39amministrazioni verso le imprese. Secondo quanto riferito nel corso della audizione della Banca d'Italia svoltasi presso le Commissioni speciali riunite della Camera e del Senato il 28 marzo 2013, ciò sarebbe imputabile al fatto che nel nostro Paese gli attuali sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni non permettono una rilevazione sistematica ed esaustiva dei debiti commerciali. Indicazioni di massima sull'entità e la distribuzione dei debiti sono fornite da un'indagine campionaria condotta dalla Banca d'Italia su imprese operanti nei settori industriali, dei servizi privati non finanziari e delle costruzioni, dalla quale si evince che il totale dei debiti commerciali (inclusi quelli riguardanti la spesa in conto capitale) delle P.A. verso le imprese ammonterebbe, a fine 2011, a circa 90 miliardi di euro (5,8 per cento del PIL). Oltre il 10 per cento del totale è stato ceduto pro-soluto a intermediari finanziari e risulta pertanto già incluso nel debito pubblico calcolato secondo la normativa comunitaria. Quanto alla distribuzione, circa la metà dei debiti sarebbe attribuibile a Regioni e ASL, mentre tra i creditori la quota maggiore sarebbe vantata da imprese di grandi dimensioni e da quelle che forniscono servizi privati, anche se in rapporto al fatturato a soffrire maggiormente per i ritardi dei pagamenti risultano essere le imprese di costruzioni;
  considerato ancora che:
   al fine di assicurare il completamento del processo di liquidazione dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012 e non ancora estinti, il decreto introduce disposizioni dirette ad assicurare l'integrale ricognizione e la certificazione delle somme dovute dalle amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti. In particolare le Amministrazioni sono tenute a produrre un elenco completo dei debiti da onorare e comunicare alle imprese creditrici, entro il 30 giugno 2013, il piano dei pagamenti, nonché a registrarsi sulla piattaforma elettronica per il rilascio della certificazione dei debiti costituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il mancato adempimento di tali prescrizioni da parte delle Amministrazioni debitrici rileva ai fini della valutazione della performance dei dirigenti e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, nonché, nel caso di mancata registrazione sulla piattaforma elettronica, l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico dei dirigenti responsabili. Sulla base delle nuove procedure non sarà pertanto necessaria la richiesta di certificazione da parte delle imprese creditrici, ma sarà responsabilità diretta delle Amministrazioni identificare i soggetti creditori e gli importi da pagare;
   entro il prossimo 15 settembre, l'ABI dovrà predisporre l'elenco completo dei debiti nei confronti delle pubbliche amministrazioni che sono stati oggetto di cessione a banche e intermediari finanziari, distinguendo tra cessioni pro-soluto e pro-solvendo; sulla base di tale elenco, con la legge di stabilità per il 2014, previa intesa con le Autorità europee e su deliberazione delle Camere, si potrà programmare il pagamento, nel corso del 2014, di tali crediti ceduti mediante l'assegnazione di titoli di Stato;
  preso atto che:
   il comma 5 dell'articolo 6 prevede l'impignorabilità e insequestrabilità delle somme destinate al pagamento dei debiti commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni. La disposizione esplicita l'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 Cost., relativo all'iniziativa economica privata;
   l'impignorabilità di tali somme era stata indicata anche dalla risoluzione approvata dalla Camera dei deputati il 2 aprile 2013, a conclusione dell'esame della relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
   i commi 6 e 7 disciplinano l'impignorabilità dei fondi destinati al pagamento degli indennizzi per irragionevole durata del processo;Pag. 40
   in particolare, si interviene sulla «legge Pinto» (L. 89/2001 – Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo) con disposizioni volte a garantire (come si legge nella relazione illustrativa) «un'ordinata programmazione dei pagamenti in favore dei creditori di somme liquidate» per gli indennizzi dovuti dallo Stato per violazione del termine ragionevole del processo;
   in particolare si introduce l'articolo 5-quinquies nella legge n. 89 del 2001, per integrare la disciplina dell'impignorabilità dei fondi destinati al pagamento delle somme liquidate a norma della legge Pinto;
   l'impignorabilità di tali fondi è stata prevista dall'articolo 1, comma 294-bis, della legge n. 266 del 2005 – legge finanziaria 2006 (come novellato dalla legge di stabilità 2013, legge n. 228 del 2012). Il comma 294-bis, infatti, sottrae all'esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge n. 89 del 2001 ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale;
   i creditori di dette somme, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, potranno eseguire i pignoramenti e i sequestri secondo le disposizioni del codice di procedura civile sull'espropriazione mobiliare presso il debitore (articolo 513 e ss.). Viene peraltro fatta salva la disciplina dell'impignorabilità delle risorse destinate al pagamento di somme liquidate in base alla legge Pinto, prevista dalla legge finanziaria 2006 (v. sopra). Resta quindi la possibilità per i creditori titolari di un diritto di indennizzo ai sensi della legge Pinto di pignorare in via residuale le risorse presenti nella contabilità ordinaria del Ministero debitore, diverse da quelle destinate ai «pagamenti Pinto». L'esecuzione ha luogo con atto notificato ai Ministeri competenti (Giustizia, quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario; Difesa, quando si tratta di procedimenti del giudice militare; Economia e finanze, negli altri casi) ovvero al funzionario delegato del distretto di Corte d'appello del provvedimento giurisdizionale in esecuzione e determina la sospensione di ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. L'ufficio che riceve la notifica deve vincolare l'ammontare per cui si procede, sempreché esistano in contabilità fondi pignorabili. La notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi (comma 2);
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) non subordinare i pagamenti alla regolarità contributiva prevedendo che sia sufficiente che la regolarità contributiva sia stata conseguita all'epoca della maturazione del credito in fase di emissione della fattura o equivalente richiesta di pagamento;
   2) prevedere che quando sia richiesta la regolarità contributiva attestata mediante DURC, in caso di inadempienza, si applichino le norme previste dal Regolamento di applicazione del Codice Appalti, ossia si proceda al pagamento del credito, ma l'ente debitore trattenga i contributi previdenziali e assistenziali non pagati per accreditarli direttamente all'INPS ovvero all'ente competente;
  e con la seguente osservazione:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 11 dell'articolo 6.