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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 632 di giovedì 26 maggio 2016

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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SIMONE BALDELLI

  La seduta comincia alle 10,30.

  PRESIDENTE. La seduta è aperta.
  Invito il deputato segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.

  DAVIDE CAPARINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

  PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.
  (È approvato).

Missioni.

  PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati Alfreider, Bindi, Bobba, Bueno, Capelli, Cirielli, Dambruoso, Dellai, Distaso, Fontanelli, Gelli, Giancarlo Giorgetti, Grassi, Lupi, Marazziti, Ravetto, Rosato, Sanga, Scalfarotto e Venittelli sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.
  I deputati in missione sono complessivamente novantanove, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell’allegato A al resoconto della seduta odierna (Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A al resoconto della seduta odierna).

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di giugno 2016 e conseguente aggiornamento del programma.

  PRESIDENTE. Invito l'onorevole segretario a dare lettura dell'esito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, che si è tenuta ieri.

  DAVIDE CAPARINI, Segretario. Comunico che, a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo di ieri, è stato predisposto, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del Regolamento, il seguente calendario dei lavori per il mese di giugno 2016:

  Martedì 7 (ore 13 e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna), mercoledì 8 e giovedì 9 giugno (antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 10 giugno) (con votazioni)

  Seguito dell'esame delle proposte di legge:
   n. 2839 ed abbinate – Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica;
   n. 2874-B – Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (Approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato).

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  Seguito dell'esame della Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo sulla contraffazione nel settore della mozzarella di bufala campana (Doc. XXII-bis, n. 5).

  Seguito dell'esame delle mozioni Pisicchio e Palese n. 1-01192, Vacca ed altri n. 1-01268, Centemero e Occhiuto 1-01283 e Borghesi ed altri 1-01289 concernenti iniziative volte a favorire l'accesso agli studi universitari, con particolare riferimento ad un'equa ripartizione delle risorse sul territorio nazionale

  Lunedì 13 giugno (antimeridiana/pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna)

  Discussione sulle linee generali della proposta di legge n. 698-B – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare (Approvata dalla Camera – ove modificata dal Senato).

  Discussione sulle linee generali della proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 42 – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

  Discussione sulle linee generali dei progetti di legge:
   disegno di legge n. 3773 – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (Approvato dal Senato – ove concluso dalla Commissione);
   proposta di legge n. 3504 ed abbinata – Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie (Approvata dal Senato);
   proposta di legge n. 68-B – Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato);
   proposta di legge n. 2656 ed abbinata – Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagogista.

  Discussione sulle linee generali delle mozioni Mazziotti Di Celso e Monchiero n. 1-01234, Simone Valente ed altri n. 1-01267 e Pannarale ed altri n. 1-01282 concernenti l'affidamento di servizi nel settore dei beni culturali, con particolare riferimento allo svolgimento di procedure di gara.

  Martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 giugno (antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 17 giugno) (con votazioni)

  Seguito dell'esame della proposta di legge n. 698-B – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare (Approvata dalla Camera – ove modificata dal Senato).

  Seguito dell'esame della proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 42 – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

  Seguito dell'esame dei progetti di legge:
   disegno di legge n. 3773 – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (Approvato dal Senato – ove concluso dalla Commissione);Pag. 3
   proposta di legge n. 3504 ed abbinata – Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie (Approvata dal Senato);
   proposta di legge n. 68-B – Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato);
   proposta di legge n. 2656 ed abbinata – Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagogista.

  Seguito dell'esame delle mozioni Mazziotti Di Celso e Monchiero n. 1-01234, Simone Valente ed altri n. 1-01267 e Pannarale ed altri n. 1-01282 concernenti l'affidamento di servizi nel settore dei beni culturali, con particolare riferimento allo svolgimento di procedure di gara.

  Nel corso della settimana potrà avere luogo il seguito dell'esame di argomenti previsti nella settimana precedente e non conclusi.

  Lunedì 20 giugno (antimeridiana/pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna)

  Discussione sulle linee generali dei progetti di legge:
   disegno di legge S. 2362 – Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione (ove trasmesso dal Senato e concluso dalla Commissione – scadenza: 2 luglio 2016);
   disegno di legge n. 3594 – Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016);
   proposta di legge n. 1159 ed abbinata – Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.

  Martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 giugno (antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 24 giugno) (con votazioni)

  Seguito dell'esame dei progetti di legge:
   disegno di legge S. 2362 – Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione (ove trasmesso dal Senato e concluso dalla Commissione – scadenza: 2 luglio 2016);
   disegno di legge n. 3594 – Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016);
   proposta di legge n. 1159 e l'abbinata – Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.

  Nel corso della settimana potrà avere luogo il seguito dell'esame di argomenti previsti nella settimana precedente e non conclusi.

  Lunedì 27 giugno (antimeridiana/pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna)

  Discussione sulle linee generali dei progetti di legge:
   proposta di legge n. 3828 – Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (deliberata l'urgenza);
   disegno di legge n. 3821 – Disposizioni per l'adempimento degli obblighi Pag. 4derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (Approvato dal Senato – ove concluso dalle Commissioni);
   proposta di legge n. 3209 ed abbinate – Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi (Approvata dal Senato);
   proposta di legge n. 3235 ed abbinate – Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati.

  Discussione sulle linee generali della proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 65 – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città italiane e delle loro periferie (ove concluso dalla Commissione).

  Discussione sulle linee generali delle proposte di legge:
   n. 1742 – Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari (ove concluso dalla Commissione);
   n. 1037, 3629 ed abbinate e 3829 – Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio (ove concluso dalle Commissioni).

  Martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 giugno (antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 1o luglio) (con votazioni)

  Seguito dell'esame degli argomenti previsti nella settimana precedente e non conclusi.

  Seguito dell'esame dei progetti di legge:
   proposta di legge n. 3828 – Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (deliberata l'urgenza);
   disegno di legge n. 3821 – Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (Approvato dal Senato – ove concluso dalle Commissioni);
   proposta di legge n. 3209 ed abbinate – Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi (Approvata dal Senato);
   proposta di legge n. 3235 ed abbinate – Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati.

  Seguito dell'esame della proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 65 – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città italiane e delle loro periferie (ove concluso dalla Commissione).

  Seguito dell'esame delle proposte di legge:
   n. 1742 – Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari (ove concluso dalla Commissione);
   n. 1037, 3629 ed abbinate e 3829 – Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio (ove concluso dalle Commissioni).

  Nell'ambito del calendario avranno luogo le comunicazioni del Governo in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2016.

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  Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (question time) avrà luogo il mercoledì (dalle ore 15).

  Lo svolgimento di interpellanze urgenti avrà luogo, di norma, il venerdì (dalle ore 9,30).
  Il martedì, di norma, tra le ore 9 e le ore 11, avrà luogo lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

  Il Presidente si riserva di inserire nel calendario l'esame di progetti di legge di ratifica licenziati dalle Commissioni e di documenti licenziati dalla Giunta per le autorizzazioni.

  L'organizzazione dei tempi per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario sarà pubblicata in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.

  Per quanto riguarda la discussione dei progetti di legge nn. 698-B, 3773, 3504 ed abbinata, 68-B, 2656 ed abbinata, 3594, 1159 ed abbinata, 3828, 3821, 3209 ed abbinate, 3235 ed abbinate, 1742, 1037, 3629 ed abbinate e 3829, nonché del Doc. XXII, n. 65 l'eventuale organizzazione dei tempi sarà valutata sulla base del testo che verrà licenziato dalle Commissioni di merito.

  L'organizzazione dei tempi per le comunicazioni del Governo in vista del Consiglio europeo sarà pubblicata una volta definita compiutamente la collocazione nel calendario.

  Il programma s'intende conseguentemente aggiornato.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Marco Meloni ed altri; Fontanelli ed altri; Formisano; Lorenzo Guerini ed altri; Palese; Roberta Agostini ed altri; Zampa; D'Alia; Roccella ed altri; Centemero; Carloni ed altri; Gigli ed altri; Parrini ed altri; Quaranta ed altri; Mazziotti Di Celso ed altri; Toninelli ed altri; D'Attorre ed altri; Mucci e Prodani; Vargiu ed altri; Cristian Iannuzzi; Misuraca; Pisicchio: Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica (A.C. 2839-3004-3006-3147-3172-3438-3494-3610-3663-3693-3694-3708-3709-3724-3731-3732-3733-3735-3740-3788-3790-3811-A) (ore 10,45).

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge nn. 2839-3004-3006-3147-3172-3438-3494-3610-3663-3693-3694-3708-3709-3724-3731-3732-3733-3735-3740-3788-3790-3811-A: Marco Meloni ed altri; Fontanelli ed altri; Formisano; Lorenzo Guerini ed altri; Palese; Roberta Agostini ed altri; Zampa; D'Alia; Roccella ed altri; Centemero; Carloni ed altri; Gigli ed altri; Parrini ed altri; Quaranta ed altri; Mazziotti Di Celso ed altri; Toninelli ed altri; D'Attorre ed altri; Mucci e Prodani; Vargiu ed altri; Cristian Iannuzzi; Misuraca; Pisicchio: Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica.
  Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione sulle linee generali è pubblicato in calce al resoconto della seduta di ieri.

(Discussione sulle linee generali – 2839-A ed abbinate)

  PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
  Avverto che il presidente del gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.
  Avverto, altresì, che la I Commissione (Affari costituzionali) si intende autorizzata a riferire oralmente.
  Ha facoltà di intervenire il relatore per la maggioranza, onorevole Richetti.

  MATTEO RICHETTI, Relatore per la maggioranza. Grazie, Presidente, colleghi, Pag. 6basterebbe l'elenco che lei ha appena concluso di oggetti «abbinati», non solo per restituire la portata quantitativa del nostro lavoro e del nostro dibattito, ma anche per restituirne l'importanza e la centralità. La discussione sull'articolo 49 della Costituzione, sulla sua attuazione e anche sulla correttezza di questa affermazione – c’è stato un pezzo di dibattito, se si può parlare di attuazione o meno di quell'articolo –, la corretta interpretazione del metodo democratico in esso contenuto, il ruolo fondamentale dei partiti per il concorso dei cittadini alla vita politica nazionale, Presidente, attraversano quest'Aula dalla Costituente ad oggi. Non credo, da una rapida scorsa degli atti parlamentari, che sia trascorsa legislatura nella quale questo dibattito, anche attraverso la presentazione dei progetti di legge dei singoli deputati, non sia entrato in quest'Aula provocando un'eco nel dibattito politico pubblico.
  Fatemi subito dire una cosa: la realtà dei fatti, il dibattito e il lavoro che abbiamo fatto in Commissione, che ha anticipato questa discussione sulle linee generali, dimostrano che la necessità del sistema dei partiti italiano ci porta ben oltre l'attuazione del dettato costituzionale. Si impone, infatti, la necessità di una vera e propria discussione culturale, una visione e anche una interpretazione nuova non tanto sul ruolo dei partiti, quanto sul loro prendere forma, rendere aderente il concetto di rappresentanza, recuperare vigore e credibilità, perché la funzione fondamentale che svolgono restituisca il giusto valore alla dimensione pubblica del Paese e del suo senso civico.
  Ci siamo, di conseguenza, mossi su quei binari che l'articolo 49, senza modifiche, consente: la possibilità di enfatizzare aspetti virtuosi dell'azione politica dei partiti – trasparenza, partecipazione, pieno coinvolgimento nelle decisioni, pieno accesso alle informazioni – con lo strumento che avevamo a disposizione: una legge ordinaria. Per andare oltre, infatti, mi preme sottolineare questo aspetto, Presidente, e il tentativo fatto da Leopoldo Elia nel 1999 lo dimostra (è qui agli atti un disegno di legge costituzionale a firma Elia, Andreolli e Diana): quel tentativo dimostra che sarebbe servita una legge costituzionale di modifica dell'articolo 49 della Costituzione che, senza ogni dubbio interpretativo, fissasse nuovi limiti del potenziale normativo.
  In questo quadro, invece – e almeno questo dovrebbe essere patrimonio comune di questo Parlamento –, la reale agibilità della disposizione, ovvero fornire ai cittadini un quadro di norme vincolanti per i partiti in termini di trasparenza e partecipazione, è stata interpretata con determinazione e con l'introduzione di modifiche sostanziali alla vita dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati: trasparenza dei finanziamenti, procedure e decisioni, partecipazione e conoscibilità del loro funzionamento.
  Le finalità del testo unificato delle abbinate proposte di legge all'esame della Camera, infatti, sono quelle della promozione della trasparenza delle attività dei partiti, movimenti e gruppi politici e del rafforzamento dei loro requisiti di democraticità, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica. Il testo riprende il principio costituzionale di cui all'articolo 2: il diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti, movimenti, gruppi politici organizzati per concorrere alla formazione dell'indirizzo politico, all'elaborazione di programmi per il Governo nazionale e locale, alla selezione a sostegno dei candidati alle elezioni per le cariche pubbliche, nel rispetto del principio della parità di genere in conformità alla Costituzione e ai principi fondamentali dell'ordinamento democratico.
  L'articolo 49 della Costituzione, infatti, stabilisce che: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». L'articolo 51 della Costituzione, al contempo, sancisce la parità di accesso alle cariche elettive ed agli uffici pubblici ed assicura a tal fine la promozione delle pari opportunità Pag. 7tra donne e uomini. Questo è il solco nel quale abbiamo introdotto questa norma ordinaria.
  Il testo unificato richiama espressamente i principi della trasparenza e del metodo democratico a fondamento dell'organizzazione e del funzionamento dei partiti, movimenti e gruppi politici. È altresì richiamato – devo dire che questo è un contributo importante con cui, con una riformulazione di un emendamento del gruppo di Sinistra Italiana, prende forma all'articolo 2 – il diritto di tutti gli iscritti a partecipare senza discriminazioni alla determinazione delle scelte politiche che impegnano il partito. Ed è il secondo aspetto di quelli citati nella premessa.
  Le disposizioni contenute nel testo unificato integrano, all'articolo 2, le norme recate dal decreto-legge n. 149 – il famoso decreto «2 per mille», «decreto Letta», che riordina il sistema del finanziamento ai partiti – relative al contenuto necessario degli statuti, con la finalità di rafforzare e valorizzare gli elementi che investono la vita interna del partito, volti ad assicurare piena democraticità e trasparenza.
  A tal fine, viene modificato uno dei contenuti necessari di questi statuti: quello relativo ed afferente ai diritti e ai doveri degli iscritti, ai relativi organi di garanzia e alle modalità di partecipazione degli iscritti stessi all'attività del partito.
  Inoltre, si interviene sulle modalità di partecipazione degli iscritti, dove viene specificato che essa debba riguardare tutte le fasi di formazione della proposta politica, compresa la scelta dei candidati alle competizioni elettorali. Essa si concretizza anche con l'introduzione esplicita del diritto di accesso all'anagrafe degli iscritti, che deve essere garantito a tutti gli appartenenti al partito, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
  Abbiamo trovato un equilibrio, Presidente, secondo me fondamentale, sul diritto all'informazione, il diritto alla partecipazione a procedure fondamentali, decisioni fondamentali della vita dei partiti e il rispetto di quello che, in termini di protezione dei dati, era già oggetto di parere del Garante fornito anche su provvedimenti precedenti.
  È, inoltre, specificato che, tra i contenuti necessari dello statuto, devono essere indicati i criteri di ripartizione delle risorse tra organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali. Il testo specifica, poi, che, salvo diverse disposizioni di legge, dello statuto e dell'accordo associativo, i partiti, i movimenti politici e i gruppi organizzati sono regolati dalle norme che disciplinano le associazioni non riconosciute. Questo è un punto fondamentale, anche in termini di chiarezza rispetto alle regole relative alla vita interna dei partiti.
  Riguardo all'atto associativo, infatti, giova ricordare che l'articolo 36 del codice civile prevede che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Il codice civile, infatti, dedica poche norme alle associazioni non riconosciute, lasciando agli accordi degli associati il ruolo di vera fonte regolatrice dell'organizzazione collettiva. Lo dico perché il dibattito, ogni tanto, è uscito anche dalla Commissione – questo credo sia un bene, perché possa diventare di dominio pubblico una discussione così fondamentale – con il grido di chi ha provato o aveva nelle intenzioni di imporre elementi regolativi o di metodo di funzionamento forte. È bene ricordare il principio che fonda le associazioni non riconosciute, cioè quello che la fonte regolatrice sta negli accordi stessi che gli associati trovano.
  Il testo unificato richiama, poi, la disciplina dettata dall'articolo 7 del codice civile riguardo la denominazione e il simbolo usati dai soggetti politici organizzati: altro punto importante di regolazione di questo provvedimento. Viene in proposito previsto che, salvo diversa disposizione dello statuto o dell'accordo associativo, il partito, movimento o gruppo politico organizzato ha l'esclusiva titolarità della denominazione e del simbolo di cui fa uso. Ogni modifica e ogni atto di disposizione o di concessione in uso della denominazione e del simbolo è di competenza Pag. 8dell'assemblea degli associati o iscritti. Tale previsione è in linea con la consolidata giurisprudenza in materia in base alla quale il segno distintivo, così come il nome del partito politico, è inquadrabile nella disciplina del nome di cui all'articolo 7 del codice civile, quale strumento di individuazione del soggetto e tutelato quale espressione dell'identità personale del gruppo di individui associati che si riunisce sotto l'ombrello di una determinata idea politica.
  Si versa, quindi, in ipotesi di diritti della personalità, piuttosto che di diritti di utilizzo economico e commerciale. Senza riprenderla, invito al confronto sul punto del tribunale di Roma rispetto alla vicenda della successione e secessione della DC del 1991, perché è un punto fondamentale circa l'interpretazione data fin qui su questo aspetto. In mancanza di disposizione contraria nell'accordo associativo, la titolarità della denominazione e del simbolo spetta al soggetto politico, come autonomo centro di imputazione degli interessi e dei diritti del gruppo di individui associati che si riunisce sotto l'ombrello di una determinata idea politica.
  Il testo unificato introduce, in secondo luogo, disposizioni in materia di trasparenza nella partecipazione alle elezioni politiche. È un punto rilevante di questo testo, perché, insieme ai diritti degli iscritti e degli associati a un partito, norma elementi minimi di trasparenza, di garanzia per i cittadini, circa la conoscibilità delle liste e dei loro requisiti, che si candidano alle elezioni politiche.
  Viene stabilito, in particolare, che i partiti e i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature alle elezioni della Camera dei deputati devono depositare contestualmente il contrassegno e in mancanza del deposito dello statuto, che è già previsto dalla legge elettorale, una dichiarazione recante alcuni elementi minimi di trasparenza.
  Tali elementi, espressamente indicati nel testo, riguardano il legale rappresentante del partito – utilizzerò «partito» per questioni di sintesi, intendendo partiti, movimenti, gruppi politici organizzati, così, lo diciamo una volta per tutte, Presidente –, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato, gli organi del partito, del gruppo politico e la loro composizione, nonché le relative attribuzioni, le modalità di selezione dei candidati per la presentazione delle liste.
  È disciplinata nel testo la procedura per l'integrazione e l'eventuale opposizione nel caso in cui il Ministero dell'interno comunichi la mancanza, nella dichiarazione, di uno o più degli elementi richiesti, quindi, come solo atto integrativo della dichiarazione di trasparenza; è, altresì, stabilito che, in caso di mancato deposito dello statuto, ovvero della suddetta dichiarazione di trasparenza, le liste siano ricusate dall'ufficio centrale circoscrizionale, ovviamente nel caso in cui manchino entrambi e non si fornisca nulla degli elementi di trasparenza richiesti dalla presente legge.
  Il testo introduce, poi, disposizioni all'articolo 4, volte ad assicurare la trasparenza, prevedendo, in particolare, la pubblicazione, in una apposita sezione del sito Internet del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», dei seguenti elementi: il contrassegno depositato da ciascun partito, l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito, (anche questo adempimento è richiesto dalla legge elettorale), lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza, il programma elettorale e il soggetto indicato come capo della forza politica (anche questo previsto dalla legge elettorale), le liste di candidati presentate per ciascun collegio, entro dieci giorni dal termine ultimo per la presentazione delle liste.
  Insomma, Presidente, abbiamo cercato di fornire un quadro certo e sicuro di elementi di trasparenza che i partiti sono chiamati a fornire e a comunicare e che il Ministero dell'interno ricevente le liste è chiamato a rendere pubblico nell'apposita sezione online.
  È, altresì, richiesta, all'articolo 5, la pubblicazione, in un'apposita sezione del sito Internet di ciascun partito politico denominata «Trasparenza», dello statuto, Pag. 9del rendiconto di esercizio, nonché tutti gli altri dati richiesti dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013.
  La richiamata disposizione prevede che, entro il 15 di luglio di ciascun anno, nei siti Internet dei partiti politici siano pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo i controlli di regolarità e conformità, il rendiconto di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Questo, ovviamente, Presidente, riguarda la vita ordinaria dei partiti e non quella relativa al momento elettorale.
  Nel caso di omessa pubblicazione nel sito Internet di tali documenti nel termine ivi indicato, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo delle somme spettanti circa la destinazione del 2 per mille e una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 40.000 euro.
  In base al testo unificato sulla gestione e trasparenza devono, altresì, essere pubblicati l'elenco dei beni di cui sono intestatari i partiti, le erogazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro annui, con l'indicazione del nome del soggetto erogante, del relativo ammontare e dell'anno in cui sono state percepite; per le erogazioni di importo complessivo annuo compreso tra i 5.000 e i 15.000 euro, le erogazioni stesse possono essere pubblicate solo previo consenso del soggetto erogante.
  In tutto il testo un altro dato fondamentale è proprio questo, il fatto che, sull'interesse alla privacy del soggetto che fornisce l'erogazione al partito, prevale, sopra un certo importo ritenuto significativo, anche circa l'interpretazione dei pareri raccolti fin qui, cioè i 15.000 euro, l'interesse alla trasparenza. Non sarà più possibile, da oggi in avanti, o, meglio, dall'approvazione di questa legge in avanti, non consentire la pubblicazione di un importo rilevante che qualunque soggetto eroga in beneficio di un partito per il principio appena stabilito.
  La pubblicazione perdura sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'erogazione è stata effettuata; nel caso di mancata comunicazione alla Commissione per la garanzia dei partiti politici dell'avvenuta pubblicazione sul sito Internet delle predette erogazioni, entro il 15 luglio di ciascun anno, è applicata una sanzione pecuniaria di 30 mila euro, ovvero, nel caso di pubblicazione omessa o parziale, una sanzione pari alla differenza dei due importi. Per i partiti, i movimenti, i gruppi politici organizzati non iscritti nel registro è stabilito l'obbligo di pubblicazione, nella medesima sezione «Trasparenza» del sito Internet, di ciascuno dei seguenti elementi: le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito, il movimento o il gruppo politico, il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la loro durata, le modalità di selezione delle candidature nonché l'organo comunque investito della rappresentanza legale. Anche qui, Presidente, l'estensione di questi oneri anche a chi, legittimamente, fa la scelta di non iscriversi al registro dei partiti è frutto di una intenzione molto trasparente, prevale l'interesse e la tutela dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le modalità e il funzionamento di un partito, laddove quel partito, ovviamente, abbia una consistenza e una ordinarietà di svolgimento della propria funzione significativa e, quindi, che dopo le elezioni, a fronte di una presenza parlamentare significativa, l'attività del partito medesimo prosegua. In caso di inadempimento anche parziale degli obblighi di cui al comma 2, la Commissione di garanzia dei partiti politici applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila a 15 mila euro. Il testo unificato prevede, poi, all'articolo 6, disposizioni in materia di trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni o servizi; in particolare, al comma 1 di tale articolo, modificato durante l'esame in sede referente, Pag. 10pone a carico del partito l'obbligo di pubblicazione, nell'apposita sezione dei rispettivi siti, dell'elenco di tutti i beni immobili, dei beni mobili registrati e degli strumenti finanziari, con conseguente obbligo di aggiornamento dei dati entro il 15 luglio di ogni anno. Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, prevede che in caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 la Commissione per la garanzia dei partiti politici applichi una sanzione amministrativa da 5 mila a 15 mila euro. Il comma 2 disciplina l'ipotesi di erogazione, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, di finanziamenti o di contributi che siano, di importo che nell'anno sia pari o superiore a 5 mila euro in favore dei soggetti di cui al comma 3; in tal caso, il richiamato comma 2 prevede che il soggetto che li eroga e il soggetto che li riceve siano tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento; questa, di fatto, è la ripresa dell'attuale funzionamento di registrazione dei contributi. Il comma 3, anch'esso modificato durante l'esame in sede referente, specifica che le disposizioni del comma 2 si applicano alle erogazioni effettuate in favore dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati, gruppi parlamentari, membri e candidati del Parlamento nazionale, membri e candidati del Parlamento europeo spettanti all'Italia e consiglieri regionali, provinciali, metropolitani e comunali e candidati alle rispettive cariche, titolari di cariche di presidenza, segreteria, direzione politica o amministrativa nei partiti e movimenti politici, nonché in favore di coloro che sono indicati come a capo della forza politica, sempre ai sensi della legge elettorale. Insomma, un'estensione a tutti quei soggetti che hanno una «sensibilità politica» che sottostanno alle stesse norme di obbligo di comunicazione. Il comma 6, modificato nel corso dell'esame in sede referente, disciplina l'obbligo di deposito, trasmissione delle dichiarazioni e attestazioni alla Commissione per la garanzia dei partiti politici. Il comma 7, anch'esso modificato nel corso dell'esame in sede referente, disciplina il diritto dei cittadini di conoscere tutte le erogazioni laddove ne facciano richiesta, anche per via telematica alla citata Commissione per la garanzia dei partiti politici, ovviamente, sempre nell'ambito di quel criterio che ha orientato tutta la legge cioè della tutela della privacy per gli importi fino a 15 mila euro. Il comma otto, anch'esso modificato nel corso dell'esame in sede referente, integrando la legge n. 2 del 1997, recante: Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria al movimenti o partiti politici, introduce per le erogazioni di importo inferiore ai 5 mila euro l'obbligo di pubblicazione nella relazione allegata al rendiconto sulla base di aggregazioni che diano conto della relativa provenienza, cioè abbiamo sopperito alla necessità di chiarire anche per quegli importi bassi, ritenuti di modesto importo, però, la puntuale rendicontazione sia dell'erogazione che della provenienza di quei contributi.
  Salto e casomai, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia relazione.

  PRESIDENTE. Sì, sì, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti, anche perché il suo tempo è scaduto. La invito a concludere.

  MATTEO RICHETTI, Relatore per la maggioranza. Sul testo unificato, andiamo all'articolo 7, dove sono previste agevolazioni o comunque possibilità di stipula di convenzione tra enti locali e partiti iscritti all'albo, circa la fruibilità, la messa a disposizione di locali, beni o servizi, ovviamente a fronte di corrispettivo del pagamento da parte dei partiti che ne beneficiano.
  In conclusione, Presidente (così ci avviamo alla chiusura della relazione), l'esame in sede referente che abbina queste proposte è cominciato il 18 febbraio 2016: sono diversi mesi che la nostra Commissione, e anche il dibattito pubblico, ha per quanto mi riguarda conosciuto una discussione di qualità su temi fondamentali della nostra democrazia e delle nostre istituzioni. Pag. 11C’è un dato che precede quello che ogni gruppo politico farà e la posizione in termini di voto che assumerà su questo provvedimento, ed è il contributo fondamentale che tutte le forze politiche hanno messo in questa discussione. C’è un punto assunto...

  PRESIDENTE. Onorevole Richetti, però capiamoci: lei ha esaurito il suo tempo da un minuto e mezzo. Se lei non conclude... Una volta che consegniamo terminiamo qui, perché lei ha parlato 20 minuti.

  MATTEO RICHETTI, Relatore per la maggioranza. Ho concluso, Presidente.

  PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il relatore di minoranza, onorevole Toninelli.

  DANILO TONINELLI, Relatore di minoranza. Presidente, questa mattina ci troviamo a parlare ancora di partiti e di politica, e penso che questo testimoni nella maniera più plastica possibile la differenza tra le forze di maggioranza, e quindi il Partito Democratico, e il MoVimento 5 Stelle: il MoVimento 5 Stelle vorrebbe parlare di cittadini, il Partito Democratico parla di partiti. Perché siamo arrivati a questo ? Evidentemente perché il partito di maggioranza, che governa questo Paese oramai dal 2011, ha come unico ed esclusivo obiettivo quello di creare una struttura di regole che avvantaggi lui stesso: lo abbiamo visto con la scrittura della legge elettorale, lo abbiamo visto con la scrittura della riforma della Costituzione, lo stiamo vedendo anche sulla legge dei partiti. Quindi una forza di maggioranza che pensa a se stessa, che pensa gli interessi che rappresenta, e questi interessi non sono mai quelli dei cittadini.
  Infatti, Presidente, se guardiamo all'inizio di questo provvedimento... E stiamo parlando del cuore della democrazia, perché quando si parla dell'articolo 49 non si può che capire che stiamo parlando del cuore della democrazia: un articolo straordinario nella sua limpidezza e semplicità. Dice: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». Inizia e finisce, non c’è nulla da aggiungere: i soggetti protagonisti della possibilità di assolvere con metodo democratico la politica nazionale sono i cittadini. Ebbene, Presidente, il Partito Democratico inizialmente, nella prima proposta di questo testo... Non parlo neanche della proposta a prima firma del vicesegretario Guerini, dove praticamente se non ti trasformavi a livello strutturale interno come il PD non potevi neanche esistere come forza politica: sto parlando della prima versione di questo testo unificato. Ebbene, la prima versione aveva ribaltato completamente il concetto dell'articolo 49, e aveva detto che non erano più i cittadini, che anche attraverso i partiti, potevano concorrere, e quindi agevolavano i partiti nell'assolvere la politica nazionale, ma erano i partiti i soggetti dell'articolo 49 che agevolavano i cittadini a fare politica nazionale: un ribaltamento totale !
  Qui si è alzato il polverone, perché il MoVimento 5 Stelle è intervenuto chiedendo la modifica totale dell'articolo 2 di questo testo unificato, dicendo: non volete il metodo democratico all'interno dei partiti e quant'altro; quando in realtà era del tutto evidente che quando parli di metodo democratico e poi metti i partiti come soggetti esclusivi della possibilità di fare politica, è molto pericoloso, perché il partito di maggioranza o chiunque per lui, un Governo o un Ministro dell'interno, potrebbe decidere qual è il livello di democraticità interno. L'articolo 49, una buona maggior parte degli esperti auditi ha ribadito, è autoapplicativo: conclude lì, non ha necessità di alcuna attuazione.
  Abbiamo però deciso, Presidente, di intervenire, cercando di migliorarlo: non hanno accettato le nostre proposte, hanno creato una polemica esterna ai luoghi della Commissione. Ma alla fine che cosa è successo ? Di fatto sostanzialmente sono state accettate, perché il nostro emendamento, che rimetteva i cittadini come protagonisti, come dice l'articolo 49, è Pag. 12stato riformulato con proposta di un'altra forza politica di opposizione, ed è tornato tutto a posto.
  Detto questo, abbiamo fatto tutta una serie di proposte: qualcosa è stato accettato. La proposta di legge che abbiamo depositato riguardava sostanzialmente i finanziamenti ai partiti.
  Noi sappiamo perfettamente, dopo tre anni in Parlamento, che per sapere perché un partito fa una cosa dobbiamo andare a vedere chi lo finanzia, quali sono i suoi obiettivi, quali sono gli interessi che gli stanno dietro. Hanno accettato solo una minima parte in questo testo unificato, cioè la parte relativa alla trasparenza delle donazioni che vengono date ai partiti, da 15 mila euro in su; noi chiedevamo da zero euro a 100 mila euro. Questo va bene, per l'amor del cielo: col decreto-legge, cosiddetto, Letta n. 149 del 2013 incredibilmente (ma neanche tanto, ce lo aspettiamo da voi) era stata cancellata l'obbligatorietà da parte di chi dona al partito di dire chi è, e quindi tu non li ricevi; in parte è stata accettata. Noi abbiamo chiesto che però i tetti si abbassassero, e siccome i partiti di maggioranza si riempiono sempre la bocca con la parola «Europa», ebbene, al Parlamento europeo c’è un bel regolamento che dice che sia per i partiti che per le fondazioni politiche abbinate ai partiti (e possono essere una sola, parlo di gruppi parlamentari europei), il tetto massimo è di 18 mila euro nell'arco dell'anno. Noi abbiamo fatto questa, di proposta: bocciata. Abbiamo chiesto che fosse vietato accettare donazioni da società e individui aventi residenza all'estero: è stata bocciata anche questa. Questa ci pare una roba assolutamente scontata e necessaria, in un periodo purtroppo in cui le liste di impresentabili, o di impresentabili che vanno pure in galera, sono infinite nella politica: che venisse pubblicato nel sito Internet del partito il curriculum dei candidati, a tutti i livelli elettorali (in questo caso parliamo di elezioni politiche), e venisse pubblicato il certificato penale; non per mettere alla gogna nessuno, ma quantomeno per dire: se hai sul certificato penale un articolo scritto, hai la possibilità, in questo caso il dovere, perché se no uno può essere strumentalizzato, di fare che cosa ? Di spiegare qual è la tua situazione. Questa secondo noi è trasparenza ! È stata bocciata anche questa.
  Un altro argomento, quello su cui noi cercheremo in tutti i modi di accogliere la richiesta del Presidente del Consiglio, signor Presidente, che mi sembra due settimane fa più o meno, in un Premier time, ad un quesito proposto dal MoVimento 5 Stelle sul perché nella Fondazione Open abbinata al Presidente del Consiglio, dei 3 milioni, 1 milione è opaco, non si sa chi gliel'ha dato, lui ha proposto a noi: facciamo una legge insieme sulle fondazioni. Presidente, il MoVimento 5 Stelle in quanto forza propositiva, che vuole intervenire sui problemi reali e conosce perfettamente la situazione (lo dice anche Cantone, il presidente dell'Autorità anticorruzione), vuole intervenire sulle fondazioni, e ha fatto le sue proposte: queste proposte sono state bocciate. Addirittura una di queste due proposte, che chiedeva l'applicazione degli obblighi di trasparenza e di tetti massimi a 100 mila euro anche alle fondazioni, è stata mutuata, presa uguale, all'interno di una proposta di legge della senatrice del Partito Democratico Lanzillotta. È stata bocciata anche questa ! Noi chiediamo semplicemente che le fondazioni politiche, che sono collegate alla politica partitica elettiva o hanno direttivi che sono nominati dalla politica o finanziano la politica, abbiano gli obblighi di trasparenza che hanno i partiti, in questo caso. Ricordiamo perfettamente, signor Presidente, che c’è un certo Buzzi qui a Roma che nel caso scandaloso di Mafia Capitale, che vede tutti i partiti coinvolti, eccezion fatta ovviamente il MoVimento 5 Stelle, finanziava con le sue cooperative le fondazioni e le associazioni politiche collegate a chi amministrava quella città. Abbiamo chiesto anche di vietare alle cooperative, alle società partecipate... Tra l'altro, Presidente, mutuando anche lì una richiesta della senatrice Lanzillotta del Partito Democratico ! Perché le dico questo, Presidente ? Perché la partita vera si Pag. 13gioca lì, non nei tetti massimi, minimi: le casseforti dei partiti sono le fondazioni politiche; ed il decreto-legge n. 149 del 2013 sulla finta abolizione del finanziamento ai partiti, ha parlato di fondazioni: non ce n’è una che rientra all'interno di quella descrizione di fondazioni, sono tutte aggirate !
  Noi abbiamo proposto una definizione: speriamo – e mi rivolgo al relatore Richetti – che si possa in maniera pacata, Presidente, parlarne. Come magari in maniera pacata tra un mese, tra due mesi potremo parlare della regolamentazione delle lobby: che c'entra con questo, perché abbiamo visto che cosa è accaduto con lo scandalo di Trivellopoli, dove di notte un emendamento scritto da un lobbista all'insaputa dei cittadini diventa legge, fa scoppiare uno scandalo incredibile in Basilicata ! Abbiamo visto come vanno le cose: la trasparenza deve per prima cosa riguardare i soldi, questa è la proposta del MoVimento 5 Stelle.
  È stato accettato solo un sassolino dalle nostre proposte. Lotteremo perché ci sia trasparenza nelle fondazioni politiche, non ci siano più quegli scandalosi conflitti di interessi: per cui i cittadini non sanno, nel buio e nell'opacità delle fondazioni e di chi fa donazioni, le lobby in particolare, a queste fondazioni, perché il partito che magari hanno votato fa una legge, un emendamento a favore di qualcuno che non è il cittadino, ma magari a favore di una compagnia o un colosso petrolifero. Questo chiediamo, lo chiediamo anche per le lobby. A questo punto, la palla passa al Partito Democratico: vedremo se saprà accettare, perché, l'ha detto in quest'Aula il Presidente del Consiglio, le proposte fatte in questo momento solo dal MoVimento 5 Stelle.

  PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il relatore di minoranza, onorevole Quaranta.

  STEFANO QUARANTA, Relatore di minoranza. Grazie, Presidente. Credo che siamo di fronte davvero alla discussione di un tema importante, sentito nell'opinione pubblica, annunciato, peraltro, nei mesi e nelle settimane passate, in maniera forte dal partito politico proponente, il Partito Democratico, addirittura, diciamo, con l'ambizione di applicare l'articolo 49 della Costituzione, finalmente considerando anche il nuovo contesto storico in cui questa discussione si sta sviluppando. Lo dico perché, rispetto a questo tema, un tema di questa rilevanza, era stata presentata una proposta di legge da parte dell'onorevole Guerini, che mi risulta essere vicesegretario del Partito Democratico; in Commissione sono state fatte moltissime audizioni, convocando esperti, ragionando sia sull'articolo 49 della Costituzione che sulle sue possibili leggi di applicazione e sono state presentate moltissime proposte di legge.
  Bisogna riconoscere, in questa sede, anche la serietà del relatore, che le ha lette, esaminate; si è capito dalla discussione che è stato fatto un lavoro che partiva, comunque, da una conoscenza anche approfondita delle proposte che erano state fatte. Tuttavia, non si può non sottolineare in questa sede come il risultato finale sia estremamente deludente, se queste erano le premesse. E lo voglio dire perché credo che dobbiamo metterci d'accordo su un punto di fondo nel fare questa discussione: noi stiamo facendo questa discussione perché pensiamo che la democrazia rappresentativa nel nostro Paese, e non solo nel nostro Paese, sia in crisi, e quindi, in qualche modo, il sistema politico si debba autoriformare, oppure il punto è trovare semplicemente requisiti minimi che possano tenere insieme le forze politiche oggi esistenti e consentire loro di non farsi del male e di andare avanti così come hanno fatto fino ad oggi ?
  Infatti, sono due piani di discussione estremamente diversi e io, con la stessa chiarezza, vorrei anche dire che non tutti i problemi potrebbero essere risolti, ovviamente, con una legge sui partiti. Noi siamo in un contesto storico che è profondamente mutato, su cui occorrerebbe ragionare. Vi è il fatto, ad esempio, che gli Stati nazionali non siano più la sede ultima della sovranità, a differenza che nel 1948; vi è il ruolo nuovo che ha assunto Pag. 14l'Europa, spesso anche con caratteristiche non troppo democratiche, e questo diventa anche un limite nella partecipazione diretta dei cittadini; vi è il fatto, ad esempio, che gli stessi modelli produttivi siano mutati e i partiti politici, le forme della politica, erano molto legati a quei modelli produttivi. E, oggi, far tornare i cittadini alla partecipazione implica anche modalità diverse di partecipazione, che tengano conto dei ritmi di vita delle persone e, appunto, dei nuovi modelli produttivi. Bisognerebbe, cioè, fare una discussione seria su questo tema.
  Poi, naturalmente, c’è un aspetto, invece, che era quello che noi avremmo dovuto normare, che riguarda specificamente le forze politiche. Ora, noi stiamo discutendo di questa legge perché nel frattempo è successo qualcosa: i partiti che c'erano nel 1948 e che erano essi stessi la democrazia nel nostro Paese, perché erano stati i protagonisti della Resistenza, dell'antifascismo, perché erano partiti fortemente partecipati, avevano milioni di iscritti, non avevano bisogno, in quel contesto, di essere regolamentati nella loro democrazia interna, non c'era questa domanda che arrivava dall'opinione pubblica. Anzi, c'era il pericolo che un'eccessiva regolamentazione, in quel contesto, fosse vissuta come il tentativo di escludere qualcuno.
  Poi, sono successe altre cose, nel frattempo: le forze politiche non solo non sono più quelle, ma si sono progressivamente svuotate, sono diventate sempre più verticistiche, gestite da ristrette cerchie di persone, i partiti sono sempre più facilmente scalabili, anche per questa ragione, da lobby economico-finanziarie esterne alla vita democratica di questi partiti. C’è stata l'intervista di Enrico Berlinguer, nel 1981, in cui ci ha richiamato al tema dell'occupazione da parte della politica delle istituzioni.
  C’è stata poi, negli anni Novanta, Tangentopoli. Il consenso e la credibilità delle forze politiche è precipitato nell'opinione pubblica: stiamo ragionando di questo oppure no ? È questo il punto di partenza della nostra discussione oppure no ? E lo dico anche rispetto alle nuove forze politiche che si sono affacciate negli ultimi anni. Penso che sia utile che ci siano energie nuove, fresche e vitali, bene quando arrivano soggetti politici nuovi, ma, se continua ad andare a votare il 50 per cento della popolazione e se continua a esserci una crisi terribile delle iscrizioni alle forze politiche, vuol dire che anche questo non è bastato. Continuiamo a essere in una crisi della democrazia evidentissima. Allora, il tema è se noi, dal punto di vista della vita democratica delle forze politiche, ci mettiamo nell'ottica di favorire e di riconoscere i diritti politici dei cittadini e di consentire che le forze politiche tutte abbiano dei requisiti minimi, che non vuol dire, quindi, entrare nella legittima possibilità delle forze politiche di autodeterminarsi, ma di mantenere un equilibrio tra questo e la possibilità dei cittadini di partecipare effettivamente e di contare nelle forze politiche.
  Questo è il tema, io credo, che noi abbiamo di fronte e che mi sembra non affrontato in modo adeguato da questa legge. Del resto, anche la discussione che ho ascoltato prima del mio intervento non si pone su questo terreno, non mi pare che questo sia stato il livello della discussione. Il relatore ci diceva, e in effetti questo è stato un po’ il filo rosso di tutto il ragionamento, che si è cercato di lavorare molto sulla trasparenza più che sulla regolamentazione. Nella situazione di oggi non è sufficiente: è come se io passassi davanti ad una vetrina, la vetrina è diventata trasparente, nel senso che l'opacità che c'era prima non c’è più, ma il problema è quello che vedo dentro questa vetrina.
  Come sono i partiti oggi i cittadini italiani lo sanno benissimo, non c’è bisogno di fare un'ulteriore operazione di trasparenza; semmai, ci sarebbe stato bisogno di dare qualche risposta alle critiche che vengono dall'opinione pubblica. Se io guardo dentro una vetrina e, anziché trovare i cioccolatini, ci vedo dei mattoni, sarò contento della trasparenza, ma questa trasparenza mi evita di entrare dentro al negozio. Noi, invece, avremmo dovuto, Pag. 15forse, fare qualche intervento che parlasse all'opinione pubblica e dicesse che da oggi i partiti provano ad autoriformarsi, provano a diventare dei soggetti fruibili dai cittadini. Perché dico questo ? Perché, dal punto di vista del metodo democratico, mi sembra che ci sia ancora troppo poco. Non ci sono nemmeno i requisiti minimi, io credo, di uno statuto che consenta quello che dicevo prima, cioè una chiara identità dei soggetti, anche come si intenda rappresentare politicamente l'opinione pubblica.
  Sarebbe bello che ci fosse un'operazione di trasparenza, davvero, per cui i soggetti politici avessero innanzitutto l'obiettivo di dire chi sono, cosa vogliono fare, chi vogliono rappresentare. I diritti degli iscritti: anche su questo mi pare che ci sia troppo poco. Un altro tema che, secondo me, è fondamentale è quello della selezione delle candidature: si potrà avere ognuno il suo metodo, ma non mi pare che ci sia ancora sufficiente trasparenza, e questo è un punto nodale per la partecipazione dei cittadini. Il tema delle incompatibilità: facevo prima riferimento all'intervista di Enrico Berlinguer del 1981. Credo che ci sia un tema, se vogliamo restituire credibilità alle forze politiche, rispetto all'incompatibilità tra cariche di partito e cariche di governo a tutti i livelli. Allora, io dico che negli anni passati questa commistione e sovrapposizione ha riguardato tutti o quasi tutti, ma, in una legge che avesse l'obiettivo davvero di fare un passo avanti, questo è un tema cruciale: se i partiti devono essere il luogo della partecipazione e dell'elaborazione, e poi i livelli di governo regionali e nazionali devono essere gli esecutivi, laddove, rappresentando il Paese o la regione, si fanno delle scelte.
  Invece, anche su questo, non c’è nulla, non si è potuto nemmeno fare una discussione. Infine, il tema della trasparenza e dei finanziamenti: ora, questa legislatura è iniziata ponendo al centro proprio il tema del finanziamento pubblico o privato alla politica. Trovo davvero singolare che...

  PRESIDENTE. Concluda.

  STEFANO QUARANTA, Relatore di minoranza...dopo che si è fatta quella legge, mi pare fortemente voluta da quasi tutto il Parlamento, che, sostanzialmente, aboliva il finanziamento pubblico diretto e trovava una formulazione che, a nostro modo di vedere, è discriminatoria, perché è molto legata al reddito delle persone, cosa che, quindi, per noi, è inaccettabile, oggi la battaglia politica tra MoVimento 5 Stelle e PD sia ancora sul tema della trasparenza dei finanziamenti. Forse perché l'unico vero modo di finanziare in maniera trasparente i partiti resta il finanziamento pubblico. Noi abbiamo provato, almeno attraverso questa legge, a porre dei limiti al finanziamento privato. Ma se il finanziamento corrisponde ad una visione diciamo ideale, come dovrebbe essere, intanto io non capisco perché le persone giuridiche debbano finanziare i partiti. Secondo, non capisco perché alcuni soggetti possono finanziare anche più partiti a volte di destra, di sinistra e di centro, contemporaneamente. Possiamo mettere dei limiti a tutto questo oppure facciamo una discussione finta anche sul tema del finanziamento privato ?
  Allora, concludendo, io penso che sarebbe stata una discussione interessante, avremmo potuto realizzare una legge utile per i cittadini, alla fine mi pare che la montagna ha prodotto il topolino e anche questa contrapposizione tra MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico mi sembra largamente finzione, perché nella realtà in questa legge c’è realmente poco.

  PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire.
  È iscritto a parlare l'onorevole Pisicchio. Ne ha facoltà.

  PINO PISICCHIO. Grazie onorevole Presidente. Onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, da molti anni ormai nel nostro Paese è in voga una narrazione che demonizza i partiti politici eppure andrebbe riflettuto sul debito che la democrazia repubblicana ha con i partiti. Un costituzionalista del calibro di Pag. 16Crisafulli ricordava come la Repubblica italiana debba qualcosa di importante al Comitato nazionale di liberazione, il Comitato formato dai partiti antifascisti che governarono la transizione verso la democrazia costituzionale. Ai partiti si deve anche la sobria etica pubblica incarnata dai cosiddetti testimonial dell'epoca come De Gasperi e Togliatti e, negli anni successivi, Moro e Berlinguer, che costruivano il catalogo delle pubbliche virtù non solo con la enunciazione, ma anche con l'esempio personale, direi addirittura con la loro corporeità. Giacimenti morali attinti alla cultura cattolica, comunista, laica, tutti accomunati da un'idea forte di servizio. Non è che gli italiani dell'epoca fossero più virtuosi di quelli di oggi, era la testimonianza dei loro capi, la loro autorevolezza morale, il riconoscimento del loro ruolo di guida, l'affidabilità del loro gesto politico, persino la gentilezza del conflitto mai degenerato ad offesa personale, a contenere gli istinti più bassi del popolo e a far vergognare chi intendesse praticarli anche dal lato dei governanti. Per questo si diceva del ruolo pedagogico della democrazia, parola usata da Moro e Calamandrei da posizioni culturali diverse. E non mancarono menti aperte come Costantino Mortati che si posero subito il problema di codificare nella fonte di tutte le leggi, la Costituzione, la regolamentazione del partito politico, introducendo il principio del metodo democratico all'interno delle dinamiche di partito, oltre che nella dialettica esterna. La paura di controlli, da parte soprattutto del Partito Comunista, bloccò la proposta del grande costituzionalista democristiano e noi siamo rimasti ancora lì in attesa che quel principio basilare della democrazia penetrasse negli interna corporis della democrazia, della politica.
  Oggi i partiti, almeno quelli che abbiamo conosciuto nel Novecento, non sono più. Al loro posto collettori di voti soverchiati da leadership forti, a volte partiti personali, altre fenomeni generati dall'uso di tecnologie moderne. In genere, e le eccezioni sono rare, protagonisti di stagioni effimere destinate a segnare turnover forsennati di simboli e nomi qualcosa di più che fosfeni nel buio di una politica esangue. Ma è a questi soggetti che viene riconosciuto il diritto di esprimere la rappresentanza popolare. Normare con legge dello Stato, ispirata ai principi di democrazia, la vita interna di quei soggetti che oggi coprono gli spazi istituzionali una volta assegnati ai partiti diventa, ai giorni nostri, cosa assai più urgente rispetto a quanto non fosse settant'anni fa. Se sulla scena pubblica esistono movimenti incapaci di offrire tutele alle minoranze, questo rappresenta un vulnus per tutto il sistema democratico e non solo per i loro adepti e naturalmente nessuna forza politica è monda da queste critiche. La proposta che è giunta alla nostra attenzione rappresenta un accettabile punto di compromesso, ne voglio dare atto al nostro relatore, tra posizioni diverse, tra queste anche la mia, volto a dare una minima cifra di regolamentazione ad un fenomeno che oggi riceve un'attenzione giuridica minore di quella che viene riservata ad un'associazione sportiva che abbia al centro dei suoi interessi il gioco delle bocce.
  Solo che il partito non è una bocciofila, ma il decisore dei destini del Paese. Non so con quanta consapevolezza noi lo stiamo facendo, ma quest'Aula sta ripercorrendo i temi che Mortati e i suoi colleghi misero in campo alla Costituente. Concludere in modo positivo il lavoro cominciato dei costituenti sarebbe allora un bel modo di celebrare il settantesimo di quella storica Assemblea.

  PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lauricella. Ne ha facoltà.

  GIUSEPPE LAURICELLA. Grazie Presidente. Il testo della proposta di legge che stiamo discutendo e che andremo ad approvare, bene illustrato ora dal relatore, ha incontrato un percorso sostanzialmente senza particolari ostacoli in Commissione, sia per la disponibilità al ragionamento da parte di tutti i gruppi, sia grazie al contenuto del testo base su cui si è discusso, ovviamente in Commissione, perché già in Aula vediamo reazioni di tipo diverso. Pag. 17Possiamo dire anzi che la disponibilità al ragionamento è frutto di un testo base che, fin dalla sua presentazione, ha rivelato la sua finalità circoscritta al tema della trasparenza, anche con riguardo alla organizzazione e alla gestione dei partiti o comunque dei gruppi politici che intendano partecipare alla vita politica e istituzionale, ciò fin dalla composizione e presentazione delle liste elettorali per la partecipazione alle elezioni nazionali. In definitiva, il testo presentato ed esaminato in Commissione affari costituzionali, che non è un unicum, ma si aggiunge a tutte le altre garanzie e tutele già vigenti nel nostro ordinamento, ha evitato forzature giuridiche, e, per altro verso politiche, che non solo non avrebbero, a ragione, trovato la disponibilità di cui si è detto prima, ma avrebbe subito prima o poi il giudizio negativo della Corte costituzionale. Abbiamo opportunamente evitato di introdurre norme che riconoscessero la personalità giuridica ai partiti, lasciandoli quali associazioni non riconosciute con le conseguenti responsabilità civili, penali, contabili e finanziarie, in capo a chi agisce in nome e per conto del partito. Risponde il soggetto responsabile e non il partito in maniera indefinita, esattamente sotto tale profilo come era stato pensato e concepito fin dall'origine del sistema repubblicano, scongiurando quel tipo di modificazione che avrebbe condotto a non ben prevedibili conseguenze lesive dell'autonomia che è sempre stata opportunamente garantita ai partiti e alle organizzazioni politiche in generale, in ossequio indirettamente anche al principio della separazione. D'altro canto, mi rivolgo anche all'onorevole Quaranta, rimango convinto che, rispetto al quadro costituzionale e alla natura che deve essere mantenuta alle formazioni politiche, il legislatore ha dei limiti entro i quali possa intervenire, ma oltre i quali finirebbe o avremmo finito con il comprimerne l'autonomia.
  Nella fase costituente furono respinte tutte le forme di controllo sui partiti che potessero riguardare persino l'ideologia, ma anche l'organizzazione interna o i programmi. Nel nostro testo viene prevista una sorta di tratto identificativo, definibile anche attraverso la dichiarazione di quei minimi elementi essenziali richiesti, senza comunque dettare modelli standard o chiusi, sia in ordine all'organizzazione, sia in ordine ai modi di scelta delle candidature. Ed è importante per questo, e più penetrante, il dato sul finanziamento attraverso l'estensione dei margini di pubblicizzazione. Aspetto che si impone a maggior ragione oggi, essendo venuto meno il finanziamento pubblico. Ma soprattutto abbiamo evitato di porre incomprensibili, oltre che certamente illegittime, forme di limitazione alla partecipazione politica e democratica. Va bene l'iscrizione al registro dei partiti, ma diviene sufficiente, al fine del livello minimo di trasparenza, la presentazione di uno statuto o di una dichiarazione con definiti criteri essenziali. Un valore andava salvaguardato e credo che ci siamo riusciti. Pur nella definizione dei termini di trasparenza, abbiamo evitato meccanismi di interferenza esterna rispetto alla sfera politico-parlamentare. In tal modo abbiamo rispettato il dettato dell'articolo 49 della Costituzione, che altrimenti avrebbe subito un'attuazione probabilmente illegittima. Conseguentemente, non si comprendono le posizioni che alcune parti politiche hanno assunto e presumibilmente assumeranno in Aula – e ne abbiamo già avuto qualche assaggio – nei confronti di specifici aspetti del testo che discutiamo, se non nel senso del sentimento di opposizione fine a se stessa o magari nel senso di indurre ad una mancata approvazione di qualsiasi forma di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
  Fin dall'inizio del dibattito in Commissione e, anzi, ancor prima, il gruppo del Partito Democratico, anche grazie al lavoro prodotto dal relatore, onorevole Richetti, ha avuto la forza e il buonsenso di circoscrivere la proposta nell'ambito e nella ratio del dettato costituzionale, superando proposte che avrebbero reso complicato e, per altro verso, di dubbia legittimità la soluzione. È importante sottolinearlo, anche alla luce di alcuni tentativi, cui abbiamo assistito in Commissione, di Pag. 18restringere gli spazi di autonomia dei partiti o dei gruppi politici che intendono o intenderanno partecipare alla vita politica e istituzionale, determinandone le scelte. Certamente – e ho avuto modo di dichiararlo in Commissione – se il testo avesse accolto misure limitative del diritto di tutti a partecipare, mi sarei opposto in modo assoluto anche qui, in sede di approvazione. Sarebbe stato inaccettabile, perché si sarebbe aggiunto al sistema di finanziamento privato ai partiti. Ho già espresso in passato la mia contrarietà alla eliminazione del finanziamento pubblico ai partiti, che reputo un vulnus al principio democratico e, soprattutto, all'esigenza di garantire la partecipazione civile e politica alle minoranze. Sarebbe stato giusto ridimensionarlo drasticamente e regolarne la gestione, ma è stato sbagliato eliminarlo. Spero che questo Governo e questa maggioranza abbiano il coraggio e la forza per rivedere il tema in termini pluralistici e in linea con quanto stiamo approvando oggi, evitando di lasciare un sistema di finanziamento affidato soltanto al privato, con tutte le conseguenze che, già oggi, si manifestano.
  Altra cosa, invece, è affermare e intensificare le forme e gli strumenti di partecipazione e di controllo della vita dei partiti, nonché del metodo di finanziamento di cui possono godere: in una parola, la trasparenza. Mi sembra che tale obiettivo sia stato raggiunto con norme definite e chiare, capaci di rendere accessibili e pubblici tutti i passaggi e i modi di partecipazione dei soggetti politici, dalla presentazione delle liste elettorali, alla gestione politica, amministrativa e contabile. Insomma, abbiamo rispettato il diritto di associarsi liberamente in partiti o altra forma, per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Lo abbiamo fatto non limitando l'accesso, ma imponendo la trasparenza, la quale serve poi anche a garantire il metodo democratico. Anche attraverso tali regole e tali strumenti si può porre un argine alla corruzione e restituire una più ampia credibilità alla politica, anche non sottovalutando l'aspetto della qualità delle liste elettorali, un criterio che va esteso a livello periferico. È un tassello di un mosaico che dobbiamo comporre se vogliamo che, anche oltre noi stessi, la politica e i partiti tornino ad avere la legittimazione del cambiamento, in quanto vero tramite tra le istituzioni e i cittadini. Soltanto a quel punto riusciremo a riportare i cittadini a partecipare, credendoci (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

  PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giuseppe D'Ambrosio. Ne ha facoltà.

  GIUSEPPE D'AMBROSIO. Grazie, Presidente. Innanzitutto consentitemi di dire che, nell'esame del provvedimento, abbiamo avuto la conferma di quanto sia importante confrontarsi in Commissione ed esaminare i provvedimenti nell'ambito del dibattito parlamentare. Anche se vale a tutti i livelli istituzionali, qui alla Camera ci siamo spesso trovati davanti a testi blindati, a «decreti macedonia» e all'abuso dello strumento della fiducia. Quando ci confrontiamo in Commissione e in Aula, diamo sicuramente più senso ai provvedimenti che approviamo e riusciamo anche ad evitare derive pericolose. Del resto, siamo anche lautamente pagati per fare questo lavoro e questa è una cosa da rispettare, anche perché poi i risultati, come in questo caso, evidentemente sono migliori.
  Sappiamo che l'Italia attende da anni una legge sul funzionamento dei partiti e in parte comprendiamo le ragioni che spingono oggi i partiti a voler riformare se stessi, perché in molti casi hanno dimostrato di essere inefficaci nella loro funzione di rappresentatività dei cittadini, di essere poco trasparenti nell'amministrazione dei propri iscritti e delle proprie risorse e poco democratici nelle loro dinamiche interne. Ma la legge che all'inizio è stata proposta e sottoposta a un autorevole esponente della maggioranza, non era sui partiti, Presidente, era una legge dei partiti. Si voleva un testo che rendesse il partito unico interprete e unico soggetto Pag. 19idoneo a competere alle elezioni, seguendo regole e schemi modellati su un prototipo di partiti casualmente molto simile al partito in cui era iscritto il precedente primo firmatario. Ma è cambiata l'intenzione, Presidente, c’è stato in qualche modo un ravvedimento. Meglio così ! C'era giusto qualche problemino con la Costituzione, poteva esserci l'incidente e, invece, questa volta ce la siamo cavati con un'ammaccatura ed una constatazione amichevole.
  Il testo originale obbligava tutte le forze politiche a dotarsi di uno statuto contenente moltissimi paletti, in assenza del quale veniva ricusata la lista elettorale. In assenza di uno statuto depositato e contenente tutti i requisiti e le informazioni richieste, veniva impedita la partecipazione alle elezioni tramite la cancellazione della lista. Detto in altri termini, era il modo per obbligare quanti volessero competere alle elezioni a strutturarsi come un partito e, più in generale, a creare un modello unico di partito: chissà quale modello e chissà quale partito ! Fortunatamente, le audizioni in Commissione hanno consigliato più prudenza a tutti i parlamentari e anche a coloro che, in qualche modo, sposavano questo progetto di legge. Magari fosse stato così anche per la legge elettorale e per la riforma della Costituzione, ma purtroppo ci dobbiamo adattare a quel che la vita ci dà, Presidente.
  Dall'obbligo si è passati all'incentivo: la proposta di legge ora prevede che, per partecipare alle elezioni, oggi ci si presenta con un partito e con uno statuto che consente l'iscrizione al registro dei partiti, utile a ricevere i rimborsi elettorali ed il 2 per mille, oppure si deposita al Ministero dell'interno una dichiarazione di trasparenza che specifichi: il legale rappresentante del partito e del gruppo politico organizzato, la sede legale, la titolarità del contrassegno, gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione e le loro attribuzioni, la modalità di selezione dei candidati per la presentazione delle liste, il capo della forza politica, cosa peraltro già prevista dalla legge per la partecipazione alle elezioni del Parlamento nazionale.
  Prendiamo il primo criterio e capiamoci subito: non è certo lo statuto in quanto tale ad essere necessario, in qualità di documento fondamentale di impegno, intenti ed organizzazione di un partito, ma è lo statuto in quanto documento senza il quale non si possono avere i soldi, che fa la differenza. Questo documento è diventato condizione necessaria per avere i rimborsi elettorali ed il 2 per mille. Evidentemente, il fatto che vi sia una forza politica – il MoVimento 5 Stelle – che ha rinunciato al finanziamento pubblico, rappresenta in qualche modo una mela marcia, un avversario che ha dato un colpo a tal punto ben assestato che, più che difenderlo, è meglio metterlo fuori legge ! Logica comprensibile: non si combatte ciò che non si può sconfiggere, quindi se questo testo di legge sarà approvato, chiunque un domani voglia uniformarsi all'esempio del MoVimento 5 Stelle non potrà farlo così facilmente come abbiamo fatto noi.
  Certo, però, bisogna riconoscerlo: questi legislatori si dannano l'anima pur di non farci rinunciare, Presidente, ai soldi, ma c’è una certa eleganza nel provvedimento odierno. Tramite questo provvedimento non si potrà più rinunciare ai soldi: semplicemente non si avrà più diritto a quei soldi. Ricorda un po’ quel contadino che, invidioso dell'altezza del granoturco del campo del contadino suo vicino, invece di pensare a come superarlo in altezza gli disse di tagliare un pezzo delle piante per metterle tutte alla stessa altezza altrimenti non sarebbe stato vero granoturco. Ma noi, Presidente, a questo non ci opponiamo perché a noi non interessano le etichette, perché noi continueremo a non prendere quei soldi, perché noi del MoVimento 5 Stelle continueremo comunque a non volerli.
  Gli altri requisiti, a parte quanto già previsto dalla legge per la partecipazione alle elezioni del Parlamento nazionale, sono elementi tutto sommato accettabili se servono a fare chiarezza sul quadro organizzativo Pag. 20dei partiti e dei movimenti ma dubito che l'intento primario sia quello. Credo sia più probabile che alla base ci sia l'intenzione di riformare i partiti ed eliminarne le differenze, principio condivisibile se va nel senso di garantire pari regole a tutti, un po’ meno condivisibile se diventa l'imposizione di un modello al quale solo uno può immediatamente uniformarsi e gli altri no. Presidente, su questo provvedimento c’è stata anche la polemica ad uso e consumo dei giornali sulla democrazia interna e sul nostro emendamento che chiedeva di togliere dal testo il riferimento alla democraticità interna. Capisco l'assenza di argomenti tipica di chi fa la campagna elettorale arrangiandosi all'ultimo secondo ma così siamo proprio al fondo del barile. Quasi nessuno ha ricordato che il testo proposto dalla maggioranza metteva i partiti in primo piano – ripeto: metteva i partiti in primo piano – come fossero gli unici protagonisti possibili della partecipazione alla determinazione della politica nazionale. L'esatto opposto – ripeto: l'esatto opposto – di quanto prevede la nostra Costituzione che, sulla base dell'articolo 49, dispone che sono i cittadini – ripeto: i cittadini – per il tramite di libere associazioni, i partiti, a partecipare alla vita politica nazionale. I partiti in sostanza sono uno strumento a disposizione dei cittadini, non un soggetto al quale i cittadini devono aderire se vogliono partecipare alla vita politica nazionale. Non ricordo altri articoli degli stessi giornali giorni dopo, Presidente, sul fatto che il concetto di democrazia interna è diventato poi giustamente un principio e non più una prescrizione. Peccato, avrei voluto, avremmo voluto comunicarlo a qualche testata, però noi non abbiamo l'abitudine, Presidente, di chiamare o di cassare i direttori di giornali che poi magari non comunicano tutto quello che andrebbe comunicato. Il testo in esame prevede anche l'intervento del Ministero dell'interno sulla sola eventuale incompletezza dei dati inseriti nello statuto o nella dichiarazione di trasparenza da parte dei partiti ed è previsto anche l'intervento successivo del giudice nel caso di ricorso o di contestazione. Non sembrerebbe dunque così scontato né facile che il Ministero possa sindacare sulla democraticità o meno di un partito. Nel caso in cui la dichiarazione di trasparenza risulti incompleta l'ufficio elettorale a quel punto escluderà chiaramente la lista dalla competizione elettorale. Dopo diverse discussioni nel testo è passata anche la norma in base alla quale, in assenza di previsioni di statuto o altro tipo di regolamento del partito o del movimento, sono le norme in materia di associazioni non riconosciute del codice civile ad essere applicabili all'organizzazione e al funzionamento dei partiti stessi. Del resto è quello che già accade in base alla giurisprudenza attuale e per cui abbiamo votato «sì» noi del MoVimento 5 Stelle. Stesso discorso per il simbolo del partito che entra nella titolarità del partito a meno che non vi siano diverse disposizioni nello statuto o nell'accordo associativo.
   Poi c’è l'aspetto del sito Internet su cui è bene, Presidente, aprire una parentesi. Nel testo si prevede che ogni partito o movimento debba avere un sito Internet in cui, in assenza dello statuto, siano pubblicati elementi quali le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito o il movimento, il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi, di controllo, la modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, le modalità di selezione delle candidature nonché l'organo comunque investito della rappresentanza legale del partito o movimento.
  Si tratta di una previsione di legge che va ad aggiungere altri elementi oltre a quelli di trasparenza già richiesti per la partecipazione alle elezioni. A noi, Presidente, questa sembra una ripetizione ed un obbligo in qualche modo senza senso, visto che il partito ha già depositato gli elementi di trasparenza a cui la legge lo obbligherebbe per le elezioni.
  Riconosciamo, tuttavia, al lavoro parlamentare il fatto di aver introdotto in questo testo norme rilevanti per una maggiore trasparenza dei partiti e delle risorse loro destinate dai privati e per chi prende Pag. 21il finanziamento pubblico dello Stato. Ad esempio, la dichiarazione congiunta obbligatoria, donante e partito destinatario, partirà dai contributi dai 5000 euro in su, mentre oggi sarebbe partita dai 100.000 euro in su.
  Allo stesso modo è stato introdotto l'obbligo di pubblicare l'elenco dei beni di qualunque natura, compresi gli strumenti finanziari, posseduti dal partito, dai gruppi parlamentari, dai parlamentari stessi, dagli eletti, dai candidati stessi negli organi territoriali, dai titolari di cariche di presidenza, di segreteria, di direzione politica e amministrativa degli stessi partiti e movimenti a livello nazionale, regionale, metropolitano, provinciale e comunale, nonché dal capo stesso della forza politica. Per quest'ultimo devono essere resi pubblici anche i contributi ricevuti personalmente in soldi, beni e servizi.
  Sono escluse dalla pubblicazione logicamente le richieste di finanziamenti quali prestiti e mutui. Se non altro sapremo in anticipo, ad esempio, per quale motivo, anche anni dopo la dissoluzione di alcuni partiti, c’è chi si ostina a celebrarne la dipartita in forma di minicongressi cercando di accaparrarsi, ad esempio, una parte dei beni, soprattutto immobili, che sono stati accumulati nel tempo.
  L'aspetto della contribuzione spontanea e privata ai partiti e ai movimenti è un aspetto comunque affascinante, secondo noi, del MoVimento 5 Stelle, Presidente. Se vogliamo prenderne gli aspetti più nobili rappresenta un modo in cui i cittadini più intensamente sentono di voler partecipare ad una comunità, sentono di voler contribuire ad una forza politica o, magari, vogliono finanziare un progetto, una certa idea di far politica, un determinato evento.
  In questo testo per i contributi tra i 5 mila e i 15 mila euro non c’è obbligo di consenso da parte del donante affinché sia reso pubblico il suo nome. Noi siamo logicamente contrari – lo siamo stati in Commissione – all'anonimato dei contributi per qualunque cifra e lo eravamo per le cifre a partire dai mille euro in su.
  Il MoVimento Cinque Stelle si basa da sempre sulla contribuzione volontaria e per questo – voglio ricordarlo – abbiamo servito anche pizze per finanziarci le campagne elettorali, abbiamo ripulito strade, parchi, abbiamo organizzato eventi culturali finanziati con microdonazioni da 10, 50, 100 euro e abbiamo lasciato la scelta ai cittadini di rendere trasparenti i loro dati se volevano in qualche modo rendere noto che avevano contribuito ai nostri eventi. Stiamo parlando logicamente, Presidente, di cifre minime in termini assoluti, anche se per noi molto importanti. Sopra i 1000 euro siamo logicamente in un'altra categoria rispetto a queste donazioni.
  Va segnalato, però, che è stata introdotta in questo provvedimento una modifica importante: non si potranno fare, ad esempio, 10 donazioni da 10.000 euro, che avrebbero consentito comunque di stare nell'ombra pur erogando cifre altissime, perché il tetto della cifra di 15.000 euro è considerato nell'arco dell'anno intero. Quindi, logicamente siamo lontani dalle discussioni, ad esempio, sui Super Pac statunitensi, però lo consideriamo un primo passo.
  Noi del MoVimento 5 Stelle, Presidente, rimaniamo comunque contrari alla possibilità di erogazioni da parte di persone fisiche e giuridiche residenti all'estero che il testo, invece, prevede, seppure anche ad esse dovranno applicarsi tutte le nuove norme previste in termini di trasparenza e anch'esse saranno sanzionate nel caso di omissioni o irregolarità.
  Sono state incrementate le vigenti sanzioni ai partiti nei casi di mancate dichiarazioni di contributi o irregolarità. I partiti possono anche essere cancellati dal registro dei partiti di cui ho già parlato e dai benefici in termini di denaro e cassa integrazione che ne ricavano in caso di violazioni gravi.
  Alle sanzioni vigenti, che prevedono solo decurtazioni sui soldi che i partiti prendono dal 2 per mille, sono state aggiunte in questo provvedimento anche sanzioni pecuniarie dirette. Sono state aggiunte anche le sanzioni che mancavano per i casi di violazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità.Pag. 22
  Il tasto dolente finale vero, per noi del MoVimento 5 Stelle, su questo provvedimento, Presidente – sembra quasi un'occasione persa, un gol sbagliato a porta vuota al novantacinquesimo di una finale – è che, nonostante le numerose proposte di legge in materia, nonostante il testo unificato dal relatore abbia in qualche modo aperto a tantissime proposte, nel testo stesso vi sia stato un recepimento del tutto insoddisfacente dal punto di vista delle fondazioni. Chissà se un giorno affronteremo in questa legislatura il tema vero delle fondazioni, in maniera approfondita; credo di no, Presidente, ma spero di essere smentito.
  Nel momento in cui ci si accorgerà che il MoVimento 5 Stelle continua a funzionare bene grazie a questa legge, nonostante questa legge, allora probabilmente si metterà, magari, di nuovo, mano a questa legge, ma credo che nel momento in cui lo si farà, si potrà mettere mano realmente al discorso sulle fondazioni e sul legame tra le fondazioni e le forze politiche e i partiti politici, perché forse è lì che vi è il vero problema di trasparenza, è lì che vi è il vero problema di democrazia all'interno delle nostre istituzioni e, forse, è lì che si nasconde la vera ombra che può, nel momento in cui viene portata alla luce, dare anche più valore alle nostre istituzioni, a quelli che sono i partiti riconosciuti dall'articolo 49 della Costituzione e a quello che in questo testo forse si nasconde dietro le parole di democrazia e trasparenza legate ai partiti politici.

  PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Misuraca. Ne ha facoltà. Se accende il microfono partecipiamo anche noi...

  DORE MISURACA. Presidente, ero convinto di avere una voce talmente assorbente da non avere bisogno del microfono... grazie, comunque, della segnalazione.
  Come dicevo, la crisi profonda nel rapporto tra società e politica, l'antipartitismo diffuso che da decenni attraversa la società italiana, crisi che ormai investe tutte le democrazie moderne in conseguenza delle profonde trasformazioni epocali che stiamo vivendo, non fa certamente venir meno l'indispensabilità del ruolo dei partiti nei sistemi liberal-democratici.
  Il partito inteso come parte deve essere consapevole della propria parzialità, parte tra le parti, nessuna delle quali è esente da limiti e sa di dover competere in un terreno complesso e difficile, perché la politica è competizione e conflitto tra proposte politiche diverse, ma a condizione, naturalmente, che le parti riconoscano la piena legittimità delle altre proposte in campo, comprensibilmente tutte parimenti parziali, altrimenti con la demonizzazione degli avversari, considerati come nemici, non solo si è fuori da una concezione liberaldemocratica della società, ma si corre il rischio di sfociare nel terreno del totalitarismo.
  Del resto, sino ad ora, modelli alternativi e sostitutivi dei partiti non sono emersi o si sono rivelati afflitti dagli stessi fenomeni degenerativi dei partiti tradizionali. Ma se il ruolo dei partiti rimane essenziale per la democrazia politica, occorre anche dire che essi sono chiamati a una difficilissima sfida al rinnovamento e di rigenerazione per superare le evidenti difficoltà nell'assolvere alle loro funzioni principali, quelle cioè del raccordo tra società e istituzioni, della selezione delle classi dirigenti, dell'elaborazione di strategie. Certamente è del tutto superata l'epoca dei partiti di massa e di integrazione sociale, della cosiddetta prima Repubblica; di sicuro non esenti da difetti, ma la lunga e tumultuosa transizione da quella democrazia dei partiti alla democrazia degli elettori e delle leadership, che caratterizza il nostro tempo, con i mutamenti dei meccanismi di partecipazione dei cittadini alla vita politica, determinati dalle nuove tecnologie e con la crescente personalizzazione della politica, esige, a nostro avviso, risposte su diversi piani; tra questi vi è il tema delle riforme istituzionali e quello della disciplina giuridica dei partiti stessi.Pag. 23
  Il rafforzamento del sistema istituzionale è una condizione necessaria, anche se certamente non sufficiente, per la rigenerazione dei sistemi dei partiti.
  In particolare, occorre che le riforme istituzionali mirino all'affermazione del principio di responsabilità politica, il grande assente nella storia repubblicana, come possibile punto di sintesi, di mediazione alta tra il valore della governabilità e quello della partecipazione. È il principio di responsabilità dei cittadini elettori, che decidono loro chi deve governare senza delegare questo potere ad opache trattative post voto, e di chi, invece, vincendo le elezioni si aggiudica il diritto-dovere di governare con la connessa responsabilità di corrispondere e di rispondere del proprio operato senza poter invocare alibi di sorta.
  Le riforme istituzionali che il Parlamento ha approvato vanno decisamente in questa direzione, rafforzano l'Esecutivo ed il Primo Ministro, nell'ambito di un complesso rafforzamento della forma di governo parlamentare, come da tempo avvenuto nelle altre democrazie occidentali.
  Esaminando più direttamente il tema dei partiti, occorre chiarire quale debba essere, oggi, la loro funzione principale. Il partito, a nostro avviso, deve essere innanzitutto un contenitore per la selezione e l'investitura del leader Premier che si caratterizza, soprattutto, per il programma di governo ed anche per una visione del presente e del futuro del Paese; partito che a nostro avviso, lo ripeto, deve contribuire all'elaborazione e all'attuazione di quel programma e che, ovviamente, così come ha investito il leader può anche revocare quell'investitura; insomma, un leader che ha una funzione essenziale di guida ma non è un uomo solo al comando.
  Con la riforma del bicameralismo e la nuova legge elettorale, i partiti e le forze politiche diventano soggetti decisivi del sistema elettorale e costituzionale. Da qui nasce, in particolare, l'esigenza di proseguire lungo la strada dell'attuazione dell'articolo 49, cimentandosi nella non facile, ma certamente avvincente, impresa di coniugare istituti di trasparenza e garanzia nella vita interna dei partiti con la salvaguardia di una concezione liberale dei partiti stessi.
  Se i partiti, appunto, sono il luogo e il contenitore dove prende forma e si realizza la personalizzazione della leadership, occorre, però, porre grande attenzione alla loro disciplina giuridica. Occorre, cioè, che l'organizzazione e il funzionamento dei partiti, dei movimenti o dei gruppi politici organizzati siano improntati al principio della trasparenza e del metodo democratico, come giustamente recita l'articolo 2 del testo al nostro esame.
  Per quanto riguarda i requisiti minimi di trasparenza, al fine dell'ammissione delle liste alle elezioni politiche, c’è una questione di fondo su cui occorre, a nostro avviso, porre grande attenzione: che si sia o ci si definisca partito oppure movimento, associazione, comitato o semplice gruppo di cittadini, nel momento in cui si presenta una lista, ci riferiamo all'elezione del Parlamento, in questo momento si svolge comunque una funzione pubblicistica e costituzionale, perché si concorre ad esprimere la rappresentanza parlamentare, rappresentanza che, in caso di vittoria al primo o al secondo turno, in base all'Italicum, raggiunge i 340 seggi, 24 seggi oltre la maggioranza assoluta ed esprime pertanto il Presidente del Consiglio.
  Attenzione, richiedere requisiti minimi di trasparenza non vuol dire, però, a nostro avviso, in alcun modo, imporre delle finalità a chi presenta una lista nell'adozione di un determinato modello organizzativo. Pertanto, prevedere dei requisiti minimi di trasparenza così come abbiamo posto i requisiti minimi di trasparenza ai fini dell'ammissibilità di una lista, è non solo opportuno, ma anche necessario e pienamente legittimo. Al riguardo, il testo approvato dalla Commissione affari costituzionali compie certamente importanti e significativi passi avanti, grazie alle modifiche apportate al testo base.
  Invece, sulla forma con la quale richiedere questi requisiti minimi di trasparenza, il testo approvato dalla Commissione Pag. 24è, a nostro avviso, ancora modificabile, in quanto sarebbe stata, sempre a nostro avviso, necessaria la forma più impegnativa dello statuto anziché quella di una semplice dichiarazione che può facilmente essere elusa o modificata.
  Nel testo dell'articolo 2, ai commi 4 e 5, si fa giustamente riferimento, per partiti, movimenti e gruppi politici organizzati privi di statuto, all'accordo associativo, ma allora perché non fare riferimento all'accordo associativo anche agli articoli 3, 4 e 5 ? Vale a dire, perché non prevedere che l'accordo associativo debba essere depositato anch'esso, sempre ispirato al principio della trasparenza, presso il Ministero dell'interno e pubblicato sul sito Internet dello stesso Ministero e su quello del medesimo partito, movimento o gruppo politico organizzato, insieme alla dichiarazione di trasparenza ? Perché per l'accordo associativo non deve valere il principio della trasparenza ? Riteniamo che questo aspetto possa essere ancora migliorabile nel testo base.
  Un'altra questione per la quale riteniamo debba essere modificato il testo base (siamo stati assolutamente decisi anche durante i lavori della Commissione) è la mancata specificazione, a nostro avviso indispensabile per l'applicazione dell'Italicum, basato sul premio alla lista, che più partiti, movimenti o gruppi politici possano presentarsi in forma aggregata, mediante la presentazione di un'unica lista comune di candidati, specificando appunto che l'obbligo di depositare lo statuto, ovvero la dichiarazione di trasparenza, riguardi ciascuno dei partiti, movimenti o gruppi politici.
  Una simile specificazione è già esistente nella legge n. 96 del 2012 all'articolo 9, comma 2, per quanto riguarda l'obbligo di avvalersi di una società di revisione del bilancio, e anche nel decreto-legge n. 149 del 2013 per quanto riguarda l'accesso ai benefici previsti da tale decreto; ma, allora, perché non inserirla coerentemente ed esplicitamente anche all'articolo 3 della legge al nostro esame ? Per noi si tratta – lo abbiamo detto in Commissione, lo ripetiamo qui in Aula – di una questione politica di grande e fondamentale valore.
  Infine, c’è la questione ancora da affrontare della disciplina delle elezioni primarie, che questa proposta di legge non affronta affatto, in quanto il tema è oggetto, com’è noto, di esame nell'altro ramo del Parlamento, ma ci sembra senza un significativo e convinto impegno a portarla effettivamente a compimento.
  Invece, sulla questione della selezione trasparente delle candidature noi riteniamo essenziale, oltre a quanto previsto dalle disposizioni riguardanti il contenuto minimo degli statuti, introdurre una disciplina legislativa delle elezioni primarie, ove il partito, movimento o gruppo politico scelga di ricorrere a questo strumento di partecipazione democratica: infatti, gli esperimenti fin qui messi in atto, se da un lato hanno evidenziato il contributo potenziale delle primarie alla vita democratica, dall'altro hanno messo in luce i rischi e le controindicazioni che tale sistema può presentare, se interamente demandato alla sola autoregolamentazione e allo spontaneismo, fino a trasformarsi in un boomerang per chi la pratica. La disciplina legislativa delle elezioni primarie è, a nostro avviso, fondamentale per le cariche monocratiche esecutive (sindaco, sindaco metropolitano se eletto a suffragio universale diretto, presidente della giunta regionale, ma anche la persona indicata come capo dalla forza politica in base all'Italicum, in sostanza, il candidato alla Presidenza del Consiglio), consentendo le primarie anche per la scelta del leader Premier.
  Le ragioni che ho già detto all'inizio del mio intervento indicano le funzioni principali che i partiti politici sono oggi chiamati a svolgere, con particolare riguardo al ruolo della leadership.
  Nella legge presentata a mia firma abbiamo individuato ed offerto al dibattito soluzioni originali per assicurare il corretto e rigoroso svolgimento delle elezioni primarie: in particolare la necessità, per esercitare il diritto di voto, di esibire un documento di identità valido e la tessera elettorale sulla quale devono essere impressi, Pag. 25a cura della sezione elettorale, la data e il bollo della sezione stessa, nonché la necessità che i regolamenti di attuazione delle primarie assicurino il diritto alla consultazione del registro degli iscritti e dei sostenitori, nonché di quello dei votanti almeno da parte di tutti i candidati alle elezioni primarie. Per queste ragioni presenteremo alcuni emendamenti conseguenti alle argomentazioni appena svolte, e uno specifico emendamento anche per introdurre la disciplina delle elezioni primarie, emendamento al quale potremo rinunciare solo a fronte di un serio, effettivo impegno a discutere e disciplinare questo tema, che – ripeto – è a nostro avviso fondamentale.
  In conclusione, onorevoli colleghi, esprimiamo una considerazione favorevole rispetto agli obiettivi che il testo si propone ed allo spirito che lo sostiene, ed un personale apprezzamento al sapiente lavoro svolto dal relatore Richetti.
  Crediamo nella dialettica parlamentare, e siamo convinti che, interpretandola correttamente, si possa sempre procedere al miglioramento di misure sulle quali abbiamo chiari i convincimenti, insieme a dei rilievi critici, che con pacatezza e consapevole convinzione abbiamo sollevato.

  PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole D'Attorre. Ne ha facoltà.

  ALFREDO D'ATTORRE. Presidente, io esporrò qualche rapida considerazione per dire perché a nostro giudizio questa proposta di legge, la cui discussione era partita anche con una certa solennità ed enfasi, con grandi aspettative che erano state suscitate, a partire dal fatto che una delle prime proposte era stata firmata dal vicesegretario del partito di maggioranza relativa; ebbene, sul perché queste aspettative siano destinate, sulla base di questo testo, ad andare deluse. Devo dire che questo non mi stupisce, farò poi una considerazione finale su questo: non siamo in una fase politica e storica in cui ci sono le condizioni per una legge che rilanci il ruolo dei partiti. La discussione che c’è stata, come ha ben detto il collega Quaranta, rappresenta una situazione in cui la montagna ha partorito il topolino, sulla base – credo di poterlo dire non polemicamente – di un chiaro compromesso al ribasso tra i due principali soggetti attualmente sulla scena, da un lato il Partito Democratico e dall'altro il MoVimento 5 Stelle.
  Una legge che si limita sostanzialmente a fotografare la situazione attuale, che consentirà a questi due soggetti politici... Poi possono chiamarsi partito, non partito; ma «partito» è il nome che la Costituzione designa per indicare la dimensione collettiva dell'impegno politico; quindi poi potrà essere un nome che non piace, ma se si sta dentro un impianto costituzionale, se si considera la Costituzione un testo ancora vivente, con tutte le critiche che si possono e debbono fare a cosa i partiti sono diventati negli ultimi decenni, io credo che dobbiamo anche sfidare tutti a superare l'orrore, la repulsione nei confronti di questo nome. Secondo la Costituzione, qualsiasi forma di organizzazione collettiva che mette assieme l'individuo... Perché la Costituzione parte da questo punto, che era ben presente nella dottrina giuridica, costituzionalistica politologica più avanzata del Novecento, che nella democrazia di massa l'individuo da solo è impotente, non conta nulla. L'unica arma che il singolo elettore ha, specie se privo di risorse economiche, per incidere sul processo di decisione democratica, è quello di associarsi in una dimensione collettiva, e attraverso questa via di poter fare incidere il proprio orientamento, i propri ideali, i propri interessi: questo è il senso dei partiti così come sono stati immaginati nella nostra Costituzione repubblicana.
  Ebbene, questi due partiti che oggi sono in primo luogo sulla scena, il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle, realizzano un compromesso al ribasso, che consente loro di rimanere esattamente come sono. Si potrebbe utilizzare la parola «inciucio», parola molto cara al nostro Presidente del Consiglio; parola che io non amo per il suo abuso, perché nella democrazia parlamentare gli accordi politici Pag. 26non sono necessariamente inciuci: sono anzi un elemento essenziale del confronto e della democrazia. Qui c’è un elemento di inciucio, nel senso che l'accordo non viene fatto alla luce del sole, apertamente: viene fatto in maniera un po’ furbesca, a mezza bocca, in particolare da parte dei colleghi del MoVimento 5 Stelle, senza dichiararlo, ma sulla base invece di un sostanziale scambio politico, che è evidente e che si vede. Da un lato il Partito Democratico ottiene la rinuncia ad una regolamentazione più stringente e più severa dei finanziamenti privati e del rapporto tra partiti e fondazioni; dall'altro, sull'altro piatto della bilancia, il MoVimento 5 Stelle, con soddisfazione a stento trattenuta, malcelata, ottiene la rinuncia ad una regolamentazione anche minima della vita interna, ottiene il via libera a poter procedere con una modalità...
  Come la vogliamo definire ? Ademocratica ? Antidemocratica ? Post-democratica ? Scegliete voi il termine: sicuramente non corrispondente ai canoni indicati dalla Costituzione. Questo è lo scambio politico non dichiarato, e perciò definibile come inciucio, sul quale questa legge si fonda. È un'occasione persa, che rappresenta un arretramento perfino rispetto alla regolamentazione che era stata stabilita nell'Italicum, con l'obbligo in capo ai partiti di presentare lo statuto al momento di presentazione all'elezione. Qui si arretra a una più indeterminata dichiarazione di autocertificazione, che, tra l'altro, se letta in collegamento a ciò che l'Italicum produrrà, risulta ancora più fittizia. Questa dichiarazione, sostanzialmente, non dovrà essere neppure il vero e proprio statuto della forza politica, ma dovrà essere semplicemente ciò che i soggetti politici che si presentano assieme, perché sappiamo tutti che, se questa dovesse rimanere la legge elettorale, la tendenza che l'Italicum produrrà in gran parte del sistema politico sarà quella di spingere a liste coalizionali che punteranno a ottenere il premio di maggioranza attribuito alla lista e non più alla coalizione, ebbene, queste liste coalizionali semplicemente dovranno produrre una certificazione con la quale attestano che c’è un organo di questa lista, che, magari, poi si è composta lì, dopo una trattativa tra i partiti, pochi giorni prima delle elezioni, e che c’è una qualche modalità di scelta delle candidature, punto.
  Io credo che siamo di fronte a una rinuncia quasi totale a un intervento che punti a spingere i soggetti politici a forme vere di vita democratica interna, di tutela effettiva del diritto degli iscritti a incidere sulle decisioni di funzionamento effettivo degli organi e così via. Questo da un lato; e che quindi consente al MoVimento 5 Stelle di poter dire, anche abbastanza apertamente in quest'Aula, – come abbiamo ascoltato oggi –: grazie a questa legge noi potremo continuare ad andare avanti come abbiamo fatto finora, questa legge non ci mette in difficoltà, ci consente di proseguire con il nostro modello di partito, con le espulsioni decise da non si sa chi, con i tutori decisi da non si sa chi, con le decisioni assunte in luoghi oscuri.
  Dall'altro, il Partito Democratico ottiene il fatto che la disciplina del finanziamento privato, con qualche lieve aggiustamento, rimane quella che è, e quindi c’è una sostanziale mancanza di trasparenza dei finanziamenti fino a 15 mila euro, perché l'erogante potrà negare il proprio consenso alla pubblicazione del nome. Non si abbassa la soglia massima, che rimane molto molto alta, 100 mila euro. Veniva richiamato il tetto di 18 mila euro previsto a livello europeo: noi avevamo ipotizzato anche una soglia più ragionevole, a 50 mila euro, ma anche questa ipotesi non è stata presa in considerazione.
  Come diceva il collega Quaranta: non si è voluto affrontare il tema del divieto per uno stesso soggetto di erogare contributi a diversi partiti politici. Non si è voluta fare una cosa che sarebbe stata molto democratica: cioè una riformulazione in senso anticensitario del 2 per mille, cioè stabilire che il 2 per mille viene distribuito non in base all'entità dei 730 di chi fa l'opzione, ma in base al numero delle opzioni, perché ciò che conta è il numero delle opzioni. Si definisce un monte complessivo Pag. 27e quel monte complessivo, poi, viene ripartito sulla base del numero delle opzioni.
  E non si è voluto affrontare in questa legge il tema delle fondazioni, del rapporto tra partiti e fondazioni e del rapporto tra finanziamenti alle fondazioni, che rimangono del tutto non trasparenti, e possibili trasferimenti di risorse o di utilità o di servizi di altro genere di queste fondazioni ai partiti.
  Insomma, anche qui, lo dico, spero, non polemicamente, siamo in una situazione in cui, da un lato la Casaleggio e associati, dall'altro le fondazioni collegate al Presidente del Consiglio e al Partito Democratico, potranno continuare a fare il loro lavoro e a essere, nella sostanza, l'ossatura portante di quelle che al momento sono le principali due forze politiche del Paese. Ho avuto una reazione anche un po’ puntuta in Commissione su questo punto: avevamo sollevato il tema, che ha richiamato il collega Quaranta, dell'incompatibilità come grande questione. Possiamo regolamentare la vita interna dei partiti, possiamo fare uno sforzo per far tornare a essere i partiti uno strumento nelle mani dell'autorganizzazione democratica dei cittadini e della società, e quindi corroborare una loro autonomia, una loro forza rispetto ai luoghi istituzionali e amministrativi, e non affrontare il tema della distinzione, dell'incompatibilità di ruolo tra cariche apicali di partito e cariche di Governo ?
  Su questo tema abbiamo presentato un emendamento e su quel punto c’è stata l'indisponibilità sia da parte del Partito Democratico sia da parte del MoVimento 5 Stelle perfino ad aprire la discussione, pure in una condizione in cui, come veniva ricordato dal collega Quaranta, c’è stata una conduzione della discussione da parte del relatore di grande garbo e di grande attenzione. Su questo punto abbiamo dovuto registrare, anche, devo dire, con una qualche amarezza personale, perfino l'indisponibilità ad aprire una discussione rispetto a un tema che veniva posto come elemento di riflessione, e certo non come imposizione. D'altra parte, come potrebbe farlo una forza di minoranza e di opposizione come la nostra ?
  Ma come si fa a non vedere questo tema ? Come si fa a non misurare, in tante realtà locali, la totale inconsistenza della funzione di partito che la coincidenza tra la funzione amministrativa e la funzione politica determina ? E come non vedere, a un livello più generale, anche in quello che oggi rimane il maggior partito italiano, il Partito Democratico, l'anomalia che sta determinando la coincidenza tra la funzione di guida del Governo e la funzione di guida del partito ? Questo tema avrebbe meritato un approfondimento, una discussione, una disponibilità al confronto che non c’è stata.
  Così come è mancata, devo dire, la disponibilità ad affrontare una discussione vera su una nuova regolazione del finanziamento pubblico, porre norme più stringenti e più severe sul finanziamento privato e riaprire una discussione sul finanziamento pubblico. Lo dico anche qui ai colleghi del MoVimento 5 Stelle: cerchiamo di avere il senso delle dimensioni. L'autofinanziamento, le pizze, le salsicce e i panini non sono un'invenzione del MoVimento 5 Stelle; su questo c’è nella nostra storia repubblicana una pratica, una tradizione che viene da più lontano, e, già prima che nascesse il MoVimento 5 Stelle, ci sono tanti di noi che, ahimè, hanno dedicato diverse serate della propria vita ad attività di questo genere. Quindi, cerchiamo di avere il senso delle dimensioni: l'autofinanziamento e la militanza non nascono con il MoVimento 5 Stelle. Il MoVimento 5 Stelle ha individuato nella demonizzazione del finanziamento pubblico un tema di grande successo, che coglieva anche un grande punto di verità rispetto all'uso abominevole che in alcuni casi è stato fatto del finanziamento pubblico da parte di singoli partiti e di singoli soggetti politici, ma oggi quel tema è tutto lì e dovrebbe esserci, con una nuova più forte e più efficace regolamentazione, la disponibilità ad affrontarlo da parte di un partito, il MoVimento 5 Stelle, che, da un lato, incassa tranquillamente i fondi destinati Pag. 28ai gruppi parlamentari, fondi molto consistenti, e, dall'altro, fa una giusta polemica – adesso i toni possono essere discutibili, ma il punto c’è tutto – contro la dipendenza della politica e della politica di Governo rispetto alle lobby, rispetto ai grandi interessi economici e finanziari, i petrolieri, i banchieri e le vicende che gli ultimi mesi hanno portato alla luce.
  Ma come si fa a non vedere il tema di una maggiore debolezza della politica e dei partiti rispetto a questi interessi, se non si garantiscono, con il massimo di trasparenza, le condizioni minime di autonomia economica e organizzativa ? Infine, un'ultima considerazione, Presidente: le dicevo, io non sono stupito di questo esito, non soltanto perché anche il Movimento 5 Stelle ci ha abituato a svolte repentine quando si tratta poi di ottenere dei risultati che loro reputano significativi per il loro movimento, ma anche per ragioni più di fondo, più strutturali, che trascendono la dimensione della politica contingente; perché ? Faccio solo questa considerazione: il ruolo dei partiti, se ci pensate, non è tanto legato a un tema di regolazione giuridica, che oggi pure sarebbe necessario, ma è legato a una fase storica in cui i partiti erano un elemento portante della sovranità democratica e costituzionale, i partiti come grande fattore di integrazione politica e sociale che davano corpo a quella sovranità democratica che la Costituzione metteva in capo al Parlamento e che trovava espressione nel ruolo di indirizzo dello Stato. Oggi questa sovranità democratica dello Stato è colpita da molti lati a livello internazionale e, in maniera ancora più forte, all'interno dell'Unione europea, all'interno dell'area euro, dove elementi essenziali della sovranità democratica sono sostanzialmente espropriati a livello nazionale, a livello statuale, che è ciò su cui ancora, però, si incardina l'espressione della volontà popolare. Quindi è evidente che sarebbe illusorio pensare che da un lato questo processo di svaporamento, di espropriazione della sovranità democratica e costituzionale in capo allo Stato vada avanti, dall'altro immaginare di ricostruire una funzione dei partiti così come essa era disegnata dalla Costituzione. Allora io credo che se noi vogliamo davvero aprire una riflessione sull'esito di quest'ultimo trentennio, in cui abbiamo allegramente tutti, centrodestra, centrosinistra, negli ultimi anni, dal loro punto di vista, anche il MoVimento 5 Stelle, lavorato a destrutturare un sistema dei partiti, a immaginare che senza partiti solidi, radicati, un altro modello democratico avrebbe funzionato meglio, dobbiamo legare questo tema anche al tema di come ridare forza alla sovranità costituzionale dello Stato democratico.
  Da questo punto di vista, non me ne vorrà il relatore, questa legge farà il suo corso, ma io credo che il futuro dei partiti, la possibilità di restituire un ruolo vero ai partiti, più che alla relativa rilevanza di questo testo normativo, sarà affidata a quale sarà l'esito del grande confronto in corso nel nostro Paese che avrà nel referendum di ottobre un suo momento importante. Immaginiamo che il modello di democrazia partecipata, disegnato dalla Parte II della Costituzione sia ancora valido e attuale o immaginiamo che quel modello sia irrimediabilmente invecchiato ? Perché se la seconda tesi si affermasse, e se quindi passasse il nuovo – io non ho mai parlato e non parlerò di svolta autoritaria, considero questa una semplificazione sbagliata che non aiuta a capire – è evidente che il complesso della riforma costituzionale Renzi-Boschi e dell'Italicum disegnerebbe un altro modello di democrazia che non è quello della Costituzione del 1948. È un modello di democrazia, della investitura diretta del capo, di svuotamento sostanziale del parlamentarismo fondato su una legge elettorale che è incompatibile nei suoi tratti essenziali col sistema parlamentare, affidando non l'elezione di un organo monocratico come avviene in tutti i ballottaggi del mondo, ma la composizione di una intera maggioranza parlamentare, all'esito di una scelta tra due persone, tra due possibili capi. Questa parola guardate è la chiave per capire il nuovo modello democratico che viene proposto con il referendum dai sostenitori Pag. 29della riforma. Passare dalla democrazia partecipata, dalla democrazia dei partiti, dalla democrazia della centralità del Parlamento, alla democrazia del capo, che non è una forma necessariamente di autoritarismo.
  Io ho studiato per anni un autore come Max Weber che spiega che c’è la democrazia dei capi, che c’è la democrazia plebiscitaria. Dobbiamo sapere che quel modello, il modello dell'Italicum, è un modello sostanzialmente incompatibile con il recupero di una vera funzione dei partiti; questo è il punto di fondo. E non è un caso che in questa legge quel termine «capo», per ragioni tecniche, ma io ci vedo anche qualcosa di più sostanziale, entri, venga assunto. Noi immaginiamo che un partito sia tale nella misura in cui identifica il proprio capo e fa di quel capo l'elemento fondante del rapporto con i cittadini e con l'opinione pubblica. Questo è il punto che dovrà sciogliere, io credo, il confronto dei prossimi mesi: immaginare una rivitalizzazione del modello di democrazia partecipata previsto dalla Costituzione, con i partiti che possono e debbono recuperare una loro funzione, ridando corpo, vitalità, forza alla sovranità costituzionale, rivedendo anche il rapporto con l'Europa, immaginando una diversa modalità di relazione tra sovranità democratica e costituzionale e poteri europei, o se invece, come sostengono coloro che propugnano la riforma, questo modello è definitivamente alle nostre spalle e ciò che ci resta è di andare verso un meccanismo di scelta del leader dentro il quale è evidente che il ruolo del Parlamento risulterà sempre più svuotato e ci avvicineremo a quel confederalismo esecutivo di cui parlano grandi intellettuali europei come nuovo modello anche di governance europea. Una governance europea basata non più sulla sovranità democratica dei popoli europei, ma sulla funzione di Esecutivi forti che traggono la loro legittimazione sostanziale più che dal confronto con gli elettorati nazionali, dalla legittimazione che ottengono dall'alto, dagli organismi tecnocratici europei.
  Siamo in presenza di due modelli, i partiti hanno senso – io credo – soltanto se noi difendiamo e rilanciamo il modello della democrazia costituzionale. Per quello che ci riguarda come Sinistra Italiana è per queste ragioni che consideriamo sostanzialmente inutile e irrilevante il testo attuale e invece saremo molto impegnati nel confronto nei prossimi mesi che per noi rappresenta l'occasione non soltanto per difendere la vitalità della Costituzione, ma anche per rilanciare in termini moderni una funzione dei partiti politici (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà).

  PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mazziotti Di Celso. Ne ha facoltà.

  ANDREA MAZZIOTTI DI CELSO. Grazie Presidente. Il dibattito che si è svolto fin dall'inizio su questo provvedimento di legge ha avuto al centro un'interpretazione dell'articolo 49 totalmente opposta. Da una parte chi, come il MoVimento 5 Stelle, ci ha detto che l'articolo 49 è già attuato e non necessita di attuazione, e anzi quasi vieterebbe normative di attuazione, e chi invece ci ha detto, penso a Sinistra Italiana, che l'articolo 49 è totalmente inattuato o comunque necessita di un'attuazione perché possa essere veramente realizzato il principio del metodo democratico nel nostro Paese. Sono due posizioni opposte, entrambe in realtà lontane da quelle pochissime pronunce che sono state rese dalla Corte costituzionale che indirettamente ha parlato dell'articolo 49, dicendo chiaramente che non impone un'introduzione per legge del metodo democratico e delle regole sul metodo democratico, ma che dall'altro lato non ha mai detto che un intervento del legislatore in questo campo sia vietato. Giustamente questa proposta di legge ha seguito le indicazioni delle audizioni che sono state nel senso di consentire un intervento del legislatore, a condizione che non incidesse troppo sulla libertà associativa nell'ambito dei partiti, che poi è ricondotta all'articolo 18 della Costituzione e al generale principio di libertà di associazione. Dall'altro hanno Pag. 30detto che non esiste nessun problema a intervenire, soprattutto per quel che riguarda i termini di trasparenza. Questo è stato diciamo il portato sostanziale delle audizioni, ovviamente con qualche posizione differente, ma questo è stato il risultato che tutti abbiamo sentito. E giustamente il testo unificato si basa su quello che è il portato della politica anche di questi ultimi anni, perché credo che il legislatore, su un tema come i partiti, non possa decidere come indirizzare la storia politica di questo Paese. Noi abbiamo vissuto vent'anni di politica nella quale abbiamo visto riconosciute dagli elettori delle forme di partito diverse da quelle tradizionali, più recentemente il MoVimento 5 Stelle, la stessa Forza Italia, dei partiti che sono nati con uno schema diverso da quello tipico dei partiti del primo dopoguerra.
  Io credo che un principio fondamentale su questi temi è che non si possa andare contro quella che è stata la storia di questi anni. Imporre uno statuto con contenuti predeterminati, la personalità giuridica, ed escludere dalle elezioni chi non rispettava questi requisiti era una scelta contro la storia, che tentava di deviare quella che è la situazione che si è venuta a creare in questi anni, quelle che sono state le scelte degli elettori, verso dei modelli precostituiti. Non penso che un legislatore, su temi così delicati, possa permettersi di fare un intervento di questo tipo. Credo che non debba. E per questo penso che il principio di libertà dell'associazione, che rientra in un più generale principio liberale, sia stato giustamente seguito dal relatore nella redazione del testo unificato e sia ulteriormente migliorato nel corso dell'esame in Commissione.
  Per questo motivo credo che il testo sia condivisibile: sia sotto il piano sostanziale, perché si è detto che partiti, movimenti, che chiedano o meno finanziamenti pubblici, devono rispettare le regole del nostro ordinamento, quelle fondamentali, la Costituzione, e quindi rispettare il principio del metodo democratico in senso generale, un principio che peraltro già si applica ai partiti a prescindere da quello che si scrive in questa norma in virtù della giurisprudenza che è ormai consolidata da anni, e, dall'altro, le norme del nostro codice, le quali prevedono che, nel campo delle associazioni e delle organizzazioni collettive per il perseguimento di determinati interessi, o vale quanto previsto negli accordi associativi, o vale quanto previsto dalle norme del codice, che entrano, per l'appunto, in assenza di altre disposizioni.
  Noi abbiamo – grazie a un emendamento proposto da Scelta Civica – esplicitato questo principio, che è un principio fondamentale perché sgombra il campo da un rischio e da un certo tipo di contestazione ossia che si cerchi di dire: ma esistono delle regole, non si sa bene scritte dove, che si applicano a questo Movimento, e quindi non si applicano i principi generali dell'ordinamento. Si è detto: non c’è bisogno perché è già così. La realtà è che abbiamo visto, in questi giorni e anche nelle vicende che hanno occupato i giornali del MoVimento 5 Stelle, una disputa precisamente su questo tema, e cioè se esistono delle regole su un'espulsione oppure no. Bene, se quelle regole non esistono, in qualsiasi Paese normale esistono delle norme dell'ordinamento che si applicano e che dicono chi decide: nel nostro, l'assemblea degli iscritti. Il MoVimento 5 Stelle ha votato a favore di questa norma, quindi evidentemente concorda col principio, o forse ha ritenuto di non poter non concordare con questo principio, perché sarebbe stato difficile da spiegare, ma è positivo comunque che questo principio venga introdotto in modo chiaro.
  L'altro principio sostanziale, introdotto sempre grazie a una nostra proposta, è stato quello che regola il simbolo, perché ci sono state, nella storia del nostro Paese, situazioni assurde riguardanti il simbolo, in cui non si sapeva di chi era, in cui c'erano fondatori di partito che scappavano con il simbolo se venivano messi in minoranza, ecco, questo tipo di situazioni forse si realizzerà ancora, ma almeno abbiamo una norma chiara che dice che al simbolo si applicano le norme sul nome contenute nel codice civile e che, se non c’è una norma espressa che regola di chi Pag. 31è il simbolo, allora il simbolo è del partito e decide l'assemblea degli iscritti. Anche qui, è una questione di civilizzazione del sistema: non si sta incidendo, come qualcuno ha cercato di dire all'inizio del dibattito, sulla libertà dei partiti.
  E il corollario necessario di queste regole fondamentali è il principio di trasparenza, che è stato introdotto in maniera chiara ed esplicita, per cui si introduce – e qui torniamo al metodo democratico – quella che è la vera tutela del cittadino che partecipa alla politica, e cioè di sapere a cosa aderisce. Non è ammissibile che qualcuno partecipi a un partito o movimento politico e poi, magari, scopra, dopo due anni di preparazione di una lista, che non ha diritto di presentare quella lista perché un organo non meglio specificato può dirgli di non farlo. Noi abbiamo introdotto delle regole e introdurremo delle regole che stabiliscono che, se esiste qualcuno che può impedirmi di presentare una lista con decisione unilaterale, anche magari via mail, questa cosa deve stare scritta, pubblicata, deve stare su un sito e deve essere facilmente accessibile. Il primo elemento di libertà di chi partecipa alla vita politica è l'informazione, e siccome oggi esiste un problema di informazione anche sotto forma di eccesso di informazione – perché anche su Internet si legge di tutto, chi cerca di capire le regole di determinati partiti e movimenti, molte volte ne trova cinque o sei versioni –, è fondamentale che ci sia una pubblicazione ufficiale di questi dati. Per cui il principio di libertà di associazione e di libertà nella partecipazione alla vita politica, a cui facevo riferimento prima, richiede come corollario necessario un'attuazione ferma del principio di trasparenza, perché nessuna scelta politica può essere libera se io non ho un'informazione chiara.
  L'altro aspetto importante – è stato già ricordato – è quello della trasparenza economica. Io credo siano stati sottovalutati, nei vari interventi, i miglioramenti che questo testo porta alla disciplina del finanziamento privato, alla trasparenza sul finanziamento privato: vengono incluse norme che riguardano i candidati, vengono migliorate le norme sulle donazioni di piccola entità, che, per sgombrare il campo, erano già nominative. Le donazioni anonime sono già vietate: questa è una cosa che, qui, nel dibattito, viene continuamente portata come esempio di mancato intervento che si poteva fare. La norma esiste già, ossia l'obbligo di prendere i dati e le generalità di chi fa donazioni di qualsiasi importo, che poi sia stata poco attuata questo è un altro paio di maniche, ma sicuramente non era quello il tema, il tema era migliorare le modalità di comunicazione e trasmissione delle informazioni e, ripeto, estendere la trasparenza sui candidati. Queste erano due delle contestazioni che il GRECO, l'organo del Consiglio europeo anticorruzione, ci aveva specificamente contestato e che anche nei nostri emendamenti c'erano. Si poteva, a nostro modo di vedere, fare di più sul tema delle fondazioni, avevamo presentato degli emendamenti e speriamo che in Aula si possa trovare un accordo. È evidente che è difficile definire cosa sono le fondazioni strettamente politiche e quelle che sono fondazioni di carattere culturale, però secondo noi un ulteriore sforzo dovrebbe essere fatto.
  In conclusione, questa legge non è, come è stato detto in particolare dai rappresentanti di Sinistra Italiana, un passaggio quasi irrilevante. Credo che in questa critica, nella critica che dice «si doveva fare molto di più, si dovevano introdurre regole molto più severe, molto più strette, molto più dirigiste su come deve essere fatto un partito», come dire, si nasconda un equivoco, e cioè quello che l'allontanamento dalla politica in questi anni sia stato dettato da come sono strutturati i partiti. L'allontanamento dalla politica in questi anni è stato dovuto, se mai, a come si sono comportati una parte degli esponenti dei partiti. Io credo che sia un tema culturale, non un tema organizzativo. Se i nostri rappresentanti politici, se noi inizieremo a essere più vicini ai cittadini, a tornare a fare politica – che non è la politica sul territorio da incontro semplicemente per fare quattro chiacchiere, ma Pag. 32occuparci dei temi, a stare magari un po’ meno su Facebook e un po’ più in giro a studiarci le questioni –, se ci saranno riunioni più partecipate, ossia mirate a temi concreti, magari non soltanto per fare un comunicato cinque minuti dopo – che, peraltro, nessuno dei cittadini che si allontanano dalla politica, legge –, ecco questi sono i comportamenti che potranno forse portare e potrebbero portare a un avvicinamento alla politica.
  Pensare che se si scrive un bello statuto, che se si fanno norme più precise, che se si impone la personalità giuridica, questo contribuisca a riportare i cittadini a una partecipazione più attiva alla politica è un'illusione completa. Lo dimostra il fatto che noi abbiamo fatto una riforma, la riforma del finanziamento pubblico, che ha introdotto dei requisiti di statuto che hanno adottato tutti. Forza Italia è stato al centro di grande polemiche sullo statuto o sul non statuto, su che cosa prevedeva lo statuto. Lo statuto di Forza Italia è cambiato ? Non credo che sia cambiato l'atteggiamento dei cittadini da prima a dopo perché ha depositato uno statuto che rispetta le regole del decreto Letta. Ho preso Forza Italia come esempio perché era stato oggetto di polemica ma, voglio dire, non credo che nessuno dei cittadini sappia neanche cosa è stato scritto di nuovo negli statuti a seguito del decreto Letta perché la funzione di quella legge era di regolamentare il finanziamento pubblico e giustamente si introducevano quelle regole ma non hanno riavvicinato i cittadini. Questi ultimi si possono riavvicinare alla partecipazione democratica con una diversa qualità della selezione dei candidati, con un diverso comportamento degli eletti, con un'attività di maggiore coinvolgimento delle strutture territoriali di partito, magari anche con comportamenti eticamente meno reprensibili. Questa è la scelta che deve fare la politica, che non ha a che fare con la regolamentazione dei partiti, ha a che fare con il comportamento di chi fa politica. La regolamentazione dei partiti deve servire ai cittadini a capire con chi hanno a che fare, a sapere quali regole si applicano, a determinare le regole che si applicano, secondo un principio fondamentale, la libertà di associazione, che è quello su cui si basa davvero l'articolo 49 della Costituzione.

  PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sanna. Ne ha facoltà.

  FRANCESCO SANNA. Io non so, come dicono i colleghi di Sinistra Italiana, se esiste una «funzione promozionale del diritto» che stiamo creando a favore dei partiti con questo provvedimento. Io penso di no, o meglio: non penso che con una legge si risollevi, diciamo così, la credibilità del sistema politico. Questa si risolleva con i comportamenti, con la comunicazione, con gli esempi delle persone che stanno nelle istituzioni e i comportamenti complessivi delle istituzioni stesse. Tuttavia devo anche dire che quella che oggi noi discutiamo non è una proposta di legge, un testo elaborato dalla Commissione che sancisce un compromesso al ribasso, come è stato detto, tra il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle. Intanto i protagonisti del dibattito sono stati tanti e sono state recepite nella nostra discussione opinioni che non erano quelle di partenza del Partito Democratico così come non erano certamente quelle di partenza degli altri protagonisti di questo dibattito. Ad esempio noi abbiamo rinunciato all'idea che proprio la funzione premiale di riconoscimento al soggetto partito di una particolare dignità, che l'articolo 49 della Costituzione gli attribuisce, potesse arrivare al punto di dire che o si assumevano tutti gli obblighi propri del metodo democratico impiegato all'interno della forza politica oppure quella forza politica non era capace, perdeva, in una sorta di capitis deminutio maxima, la possibilità di accedere al confronto elettorale. Questa è stata una rinuncia che ha fatto il Partito Democratico ascoltando le migliori opinioni dell'accademia ma anche ascoltandosi e ascoltando il dibattito politico. Quindi non è un compromesso al ribasso. È piuttosto l'idea da una parte che si dovesse rimanere in quella che per molti decenni è stata la lunga coda della polemica costituzionale Pag. 33sulla necessità o meno di entrare nella vita interna dei partiti e di garantire loro nel dispiegamento della loro vita una possibilità di vedere sanzionato un comportamento antidemocratico potesse durare ancora oggi. Abbiamo rifiutato questa prospettiva. D'altra parte abbiamo evitato, il rischio della sovrapposizione arbitraria dei piani della legge e degli statuti dei partiti. Cioè abbiamo scelto di dare una forma giuridica all'indicazione costituzionale, ma abbiamo dato una versione concreta, un significato minimo, ma, ripeto, concreto e comprensibile al metodo democratico evocato dall'articolo 49 e lasciamo tuttavia un grande spazio all'autodeterminazione delle regole, all'autogoverno della vita interna di partiti e movimenti.
  Lo voglio dire a chi da sinistra ha criticato questo testo dicendo, ad esempio, che dovevamo accettare la discussione e la prospettiva di introdurre degli obblighi di legge sulle incompatibilità tra ruoli nei partiti e ruoli nelle istituzioni. Io mi permetto di dire che questo è un dibattito aperto e ciascuno lo regola come vuole e come può. Il mio partito lo regola stabilendo delle incompatibilità ma il mio partito, il Partito Democratico, è nato anche da una polemica contro la eterodirezione e la dissociazione tra quello che si fa nelle istituzioni e quello che si decide nelle stanze (anche nelle grandi stanze) dei partiti e oggi il tema non è eliminare la coincidenza tra la leadership politica e la leadership istituzionale che, personalmente, penso sia una conquista della democrazia moderna al punto tale che in tutte le democrazie moderne funziona così. Ma la questione vera è evitare la eterodirezione politica delle rappresentanze istituzionali da parte di chi sta fuori la rappresentanza istituzionale.
  Dall'altra parte abbiamo risposto all'idea che questa sarebbe una legge fatta dai partiti contro i cittadini. Nella nostra concezione, quando noi parliamo di cittadini e li leghiamo ai partiti, non è per dire che i secondi sopraffanno i primi. I cittadini sono sempre i protagonisti dentro i partiti. I cittadini da soli però non contano nulla. Se non c’è un'organizzazione politica che si fa partito (o movimento o con qualsiasi altro nome che la politica attribuisce alla organizzazione al tempo in cui si vive) la solitudine del cittadino contro un potere, in qualsivoglia forma esso si manifesti, culturale, politico, istituzionale, economico è una solitudine che cade nella disperazione. L'esercizio politico del «tutti insieme», il passaggio dall’«io» al «noi» in politica è il rifiuto della disperazione ed è la negazione della cittadinanza. Noi diamo un contributo in questo senso con questa proposta di legge. Quindi la sequenza è sempre la seguente: cittadini che si fanno partito, che si fanno esercizio democratico per il governo delle istituzioni della democrazia per determinare insieme, come dice la Carta costituzionale, la politica nazionale.
  Per concludere alcuni nodi del nostro tempo politico non sono stati evitati, li abbiamo affrontati: il tema su chi finanzia la politica è un tema che in questa legislatura è stato declinato bene, secondo me, nella legge che ha abolito il finanziamento diretto pubblico dei partiti e lo ha trasformato in un finanziamento volontario dei cittadini alla politica dei partiti. Tuttavia dobbiamo sapere non solo chi finanzia ma anche chi e come governa un partito o il movimento che dir si voglia e chi governa le decisioni dei decisori. Questo è un tema nuovo ed è posto da forme di organizzazione della politica come quelle che abbiamo visto recentemente esercitate dal MoVimento 5 Stelle nel caso Raggi, candidata sindaco al comune di Roma, dove noi abbiamo avuto una placida, patente e trasparente confessione che non solo i suoi collaboratori ma anche gli atti di alta amministrazione del sindaco della città Capitale d'Italia – stiamo parlando di Roma Capitale che ha dignità costituzionale – verranno non coadiuvati ma codecisi da un non meglio precisato staff del signor Giuseppe Grillo. Voglio dirlo al relatore: c’è un buco che dovremmo colmare nell'articolo 5 che riguarda la trasparenza dei partiti. Non basta più dire: diteci qual è il vostro statuto, come assumete le vostre decisioni. Pag. 34Dobbiamo riuscire a far dire nella piena trasparenza, che però riconosco che il MoVimento 5 Stelle già manifesta perché non si vergogna ad affermare queste cose in maniera trasparente sul suo sito Internet, quindi non c’è alcun nuovo obbligo, ma dovremmo riuscire a far dire che cosa e chi, quale organismo e quali persone impongono atti e negozi giuridici, anche con sanzioni economiche, alle rappresentanze istituzionali dei partiti. Questo è un modo di, in qualche modo, non voglio dire, plagiare, ma, sicuramente, di coartare la volontà delle rappresentanze istituzionali.
  Vorrei concludere, dicendo che poi ci sono state delle cose nel dibattito sulla legge che appartengono solo alla propaganda. È stato detto dall'onorevole Toninelli che noi avremmo negato nella discussione in Commissione di introdurre alcuni elementi di trasparenza che riguardano il finanziamento delle fondazioni e da parte delle fondazioni ai partiti e alle attività dei partiti. Per quanto riguarda il primo punto, e veramente concludo, Presidente, vorrei ricordare che quello che il MoVimento 5 Stelle voleva porre in termini di trasparenza sarebbe stata una sostanziale depenalizzazione di quanto oggi è vietato con una pena che va dai sei mesi ai quattro anni di reclusione. Perché oggi non è possibile per la pubblica amministrazione, gli enti pubblici, le società con capitale pubblico superiore al 20 per cento o società anche con minor capitale pubblico, ma sostanzialmente controllate da queste, ferma restando la loro natura privatistica, non è possibile finanziare un partito, un gruppo parlamentare o una sua articolazione. Noi vogliamo mantenere il divieto sanzionato, loro volevano la trasparenza, o l'uno o l'altra, se volete depenalizzare il finanziamento, che noi riteniamo ancora e giustamente illecito, da parte di questi enti alla politica, ditelo chiaramente noi vogliamo mantenerlo nell'area della illiceità. Da un altro punto di vista c’è un tema che riguarda le fondazioni che è stato posto pienamente dal Partito Democratico; nella conversione in legge del decreto Letta siamo stati noi che abbiamo chiarito quali sono le fondazioni e le associazioni che hanno gli stessi obblighi di trasparenza dei partiti e abbiamo detto chiaramente che sono quelle che vedono la nomina negli organi da parte di organismi politici, ma anche il semplice cofinanziamento di attività politiche in una misura superiore al 10 per cento del bilancio di quelle fondazioni, sia a favore dei partiti, sia a favore delle loro correnti, sia a favore di singoli rappresentanti nel Parlamento e nei consigli regionali, a parte il medesimo obbligo di trasparenza che incombe sui partiti. Non abbiamo visto proposte alternative a questa definizione che è già legge dall'inizio del 2014. Noi completiamo questo con la disposizione che è stata introdotta dal relatore nell'ambito della nostra discussione di oggi. Io penso che, alla fine, abbiamo compiuto un passo piccolo, ma importante per realizzare, 70 anni dopo, in termini di legge ordinaria, il dettato della nostra Carta costituzionale (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

  PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pastorelli. Ne ha facoltà.

  ORESTE PASTORELLI. Presidente, onorevoli colleghi, circa un secolo fa, in quest'Aula, Filippo Turati sosteneva l'importanza di trasformare l'amministrazione in una casa di vetro, tale cioè da rendere effettivo il controllo dei cittadini sul modo in cui viene gestita la cosa pubblica; solo un movimento trasparente, infatti, può dirsi democratico. Il presente testo fa propria questa prospettiva, assicurando, attraverso precisi obblighi di trasparenza, che l'organizzazione interna e il funzionamento di un movimento politico siano improntati al metodo democratico, in ossequio a quanto prescritto dalla Costituzione all'articolo 49. La natura e la provenienza dei finanziamenti ad un partito, il modo in cui questi vengono utilizzati, l'organizzazione interna, le modalità di selezione dei candidati sono tutti elementi contenuti nel provvedimento e in grado di rivelare chiaramente il grado di trasparenza interna di un partito. Elementi che Pag. 35il cittadino ha diritto di conoscere. È da sottolineare che le prescrizioni per le quali viene approntato un sistema di sanzioni pecuniarie riguardano sia i partiti iscritti all'apposito registro che quelle aggregazioni politiche non iscritte, ma che abbiano dall'inizio della legislatura almeno un rappresentante eletto alla Camera. Dunque, la trasparenza deve diventare un tratto genetico di qualsiasi formazione sociale che abbia fini politici. Particolarmente significative sono le disposizioni che consentono l'accesso alle elezioni solo a quei soggetti che non presentino opacità o risultino reticenti rispetto alla propria organizzazione interna. Quest'ultima deve essere facilmente riconoscibile nei suoi tratti essenziali da tutti i cittadini.
  Ecco questa è la vera trasparenza, quella fatta di nomi e cognomi, di cifre e regole individuati dalla legge e non da qualche statuto o, peggio ancora, da comitati di ambigua natura. Quella contenuta nella presente legge, quindi, è una scelta radicale, proprio come quella prefigurata un secolo fa da Turati. Auspico, dunque, un approccio con questa prospettiva, da parte di tutti noi, al disegno di legge, dipendendo da esso il futuro della nostra democrazia.

  PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gregorio Fontana. Ne ha facoltà.

  GREGORIO FONTANA. Grazie, Presidente. Quando la maggioranza presentò le prime proposte di regolamentazione dei partiti, intese come applicazione dell'articolo 49, Forza Italia espresse subito, con grande chiarezza, la propria posizione contraria. Saltò subito ai nostri occhi un grave problema di metodo, in quanto in alcune proposte era addirittura prevista, in materia, un'ampia delega al Governo. Ora la disinvoltura con cui si ricorre alla delega legislativa con questa maggioranza è stata già da più parti stigmatizzata e non è certo il caso, qui, almeno per il momento, di riproporre la questione nei suoi termini generali, ci limitiamo, in questa sede, a rilevare come questo non sia un bel segnale. Il solo fatto che si sia pensato di portare nell'Aula di Montecitorio un testo che delega il Governo alla redazione della disciplina dei partiti è una cosa estremamente preoccupante, ma mi fermo qua, di questa deriva antiparlamentare avremo modo di parlare nella nostra campagna per il «no» alla riforma costituzionale del Governo Renzi. Noi dunque dicemmo subito un chiaro e netto «no» alla delega legislativa, precisando che se fosse stata mantenuta non ci saremmo neanche seduti al tavolo di discussione. Pertanto Forza Italia rivendica il merito di aver contribuito a evitare che il Parlamento si macchiasse di una gravissima responsabilità in ordine alla preservazione dell'equilibrio tra i poteri e al rispetto delle competenze dello stesso Parlamento. Fin qui, dunque, gli aspetti formali che, come è noto, nel diritto, sono quasi sempre anche aspetti sostanziali.
  Veniamo al merito; nei testi depositati, ad alcune proposte al nostro esame erano indicate tesi e soluzioni assolutamente inaccettabili, illiberali e autoritarie; contenuti totalmente estranei alla nostra cultura politica, ma anche in conflitto con i principi del nostro ordinamento. Intendiamoci, Forza Italia non avrebbe nulla da temere da una disciplina dei partiti molto restrittiva in merito alla trasparenza, all'organizzazione della vita interna e al proprio codice etico; il nostro statuto ha superato già da tempo con successo lo scrutinio della Commissione preposta alla valutazione degli statuti; avremmo tutto da guadagnare, lo dico per paradosso, da una legislazione che condizionasse la presentazione delle liste al possesso di uno statuto approvato dalla Commissione, ma la nostra coscienza liberale ci impediva di consentire a una disciplina dei partiti, illiberale e autoritaria come quella che ci è stata originariamente proposta, di procedere. Non condivido le tue idee ma mi batterò fino alla morte affinché tu possa esprimerle, la frase è tradizionalmente attribuita a Voltaire, in ogni caso con essa si esprime un principio liberale e di tolleranza da noi non solo condiviso ma anche difeso in tutte le sedi politiche e istituzionali. È anche un principio che ha Pag. 36animato la redazione dell'articolo 49 della Costituzione; questo principio risuona paradossalmente nelle parole usate da Palmiro Togliatti all'Assemblea costituente; per quanto lontano culturalmente e politicamente dalla cultura liberale e dal concetto liberale di tolleranza, per quanto esponente di rilievo internazionale di un movimento politico che si è reso responsabile di innumerevoli crimini contro i diritti dell'uomo e contro l'umanità, Togliatti era, a suo modo, un estimatore di Voltaire di cui curò l'edizione italiana del «Trattato sulla tolleranza». Ed è difficile non leggere una sorta di riformulazione di quel principio nelle parole che il leader comunista usò per contrastare chi intendeva proporre una disciplina costituzionale particolareggiata e restrittiva dei partiti politici. Secondo i resoconti dell'Assemblea costituente, il leader comunista era contro la formulazione di un articolo che potesse fare da base giuridica ad azioni restrittive in materia di libertà politica. Togliatti faceva l'esempio di un possibile partito anarchico, ovvero contrario all'ordinamento costituzionale al quale stavano lavorando i membri dell'Assemblea costituente: a suo avviso quel partito doveva essere combattuto sul terreno della competizione politica e democratica, convincendo gli aderenti al movimento della falsità delle loro idee, ma esso non doveva certo essere combattuto attraverso il diniego al diritto di esistere e di svilupparsi. L'Assemblea costituente dunque si orientò decisamente verso una lettura privatistica del ruolo dei partiti, fu bocciato l'emendamento presentato da Costantino Mortati, che recitava: «Tutti i cittadini hanno il diritto di riunirsi liberamente in partiti che si uniformino a un metodo democratico nell'organizzazione interna e nell'azione diretta alla determinazione della politica nazionale». Ecco, se quella proposta fosse stata accolta, oggi si potrebbe dire che le stiamo dando attuazione, ma la proposta Mortati venne respinta e fu scelta la formulazione attuale. Peraltro lo stesso Mortati, citato più volte nei nostri lavori, in un convegno del 1958 assunse una posizione nuova, quasi di rottura rispetto all'orientamento espresso in Costituente: «Le ipotesi di regolamentazione del partito politico «– disse Mortati in quel convegno –» rischiavano di tradursi in uno strumento di persecuzione contro quelli dell'opposizione, con grave danno per le esigenze del dinamismo sociale particolarmente avvertito nel nostro Paese».
  Insomma, la lettura più ovvia dell'articolo 49 è quella che è stata pacificamente accettata per oltre mezzo secolo: la Costituzione riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente – sottolineo l'avverbio «liberamente», che non è certo casuale – in partiti per concorrere, con metodo democratico (si noti la posizione dell'inciso), a determinare la politica nazionale. Oggi come allora, l'espressione «con metodo democratico» è riferita al modo nel quale è lecito concorrere alla vita politica, non all'organizzazione interna dei partiti, né tantomeno ai contenuti del loro programma o delle tesi sostenute nei suoi documenti.
  Per i comportamenti, gli scritti e i discorsi che attentano all'ordine costituzionale o che violano i diritti delle persone esiste, signor Presidente, il codice penale. Un caso particolarmente significativo, attuale, ci pare ora essere rappresentato dalla legge contro il negazionismo della Shoah e tutti i crimini del genocidio, legge che, come è noto, Forza Italia ha sostenuto e sostiene con grande convinzione. Già oggi, con il nostro diritto penale, è ben difficile che si formi un partito che sostenga le vergognose e inaccettabili tesi dei negazionisti, ma dopo che questa legge sarà approvata sarà addirittura impossibile che ciò avvenga: ecco, si tratta di un esempio, tra i tanti che si potrebbero fare, per dimostrare come non esiste alcuna necessità di entrare nel merito della vita interna di un partito per scacciare dall'arena politica le forze che mettono in discussione i pilastri del nostro ordinamento. Per quanto riguarda poi gli aspetti relativi alla vita interna, dove lo statuto tace è il codice civile che parla: lo ha spiegato l'autorevolissima dottrina fin dagli anni Cinquanta.Pag. 37
  Alcune proposte iniziali della maggioranza, presentate dalla maggioranza, erano, a mio parere, contro lo spirito e la lettera della Costituzione, perché imponevano limiti inaccettabili alla libertà politica; esse, ove fossero state accolte, avrebbero comportato l'assoggettamento della vita interna dei partiti a parametri ideologici ed etici che, per quanto condivisibili nel merito, debbono poter essere adottati in piena libertà e non sotto costrizione.
  Se imposti per legge, quei parametri possono diventare uno strumento di grave interferenza nella vita dei partiti da parte della magistratura e dello stesso potere esecutivo.
  Siamo pertanto lieti di aver contribuito con le nostre osservazioni, di carattere dichiaratamente costruttivo, a determinare questo cambiamento di rotta. Siamo lieti, e prendiamo atto del fatto che il testo che oggi è al nostro esame non rappresenta una frattura rispetto alla nostra tradizione costituzionale.
  Contrariamente a quanto si è letto anche su qualche organo di stampa, ma anche detto in quest'Aula, il fatto che i partiti siano associazioni non riconosciute è una questione nota: su questo non c’è nulla di nuovo, è stato sempre così ed è bene che continui ad essere così. Di fatto si interviene sui meccanismi del finanziamento dei partiti senza toccare le strutture portanti della disciplina italiana in materia di organizzazione finalizzata all'attività politica parlamentare.
  La discussione ed il lavoro svolto sono stati in ogni caso utili, per varie ragioni. È stata l'occasione per mettere in chiaro che non vi può essere alcuna interferenza del potere esecutivo nel merito delle scelte fatte in piena autonomia dai partiti; e mi riferisco qui, in particolare, alla discussione sul fatto che il Ministero dell'interno possa o meno entrare nel merito delle determinazioni dei partiti riguardo ai loro profili interni: è stato un tema dibattuto, per certi aspetti chiarito, ma che nel passaggio in Aula necessita di una ulteriore sottolineatura. Ma è stata anche l'occasione, a mio avviso, per portare alla luce alcuni aspetti dell'attuale disciplina del finanziamento, che potrebbero essere rivisti: ad esempio, ritengo che sia opportuno valutare con estrema attenzione l'esigenza di individuare meccanismi premiali e facilitazioni nei confronti dei partiti che abbiano superato con successo lo scrutinio della commissione preposta alla valutazione degli statuti.
  La posizione di Forza Italia sul testo licenziato dalla Commissione è dunque stata fino ad oggi quella dell'astensione. Ci riserviamo naturalmente di valutare l'andamento dei lavori in Aula.
  Vigileremo su eventuali possibili mutamenti di prospettiva, che comportassero uno stravolgimento della disciplina dei partiti così come voluta dalla nostra Costituzione, ma valuteremo anche ogni possibilità di intervenire positivamente sull'attuale disciplina del finanziamento dei partiti con nuove norme che, nel rispetto degli irrinunciabili principi di legalità e trasparenza, possano contribuire a sburocratizzare ed a semplificare l'attività dei partiti, che oggi è disciplinata da un groviglio di norme che si sono succedute negli anni e la cui interpretazione e la cui concreta attuazione rischiano a volte di essere di ostacolo al pieno svolgimento della funzione costituzionale dei partiti politici (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente – Congratulazioni).

  PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Parisi. Ne ha facoltà.

  MASSIMO PARISI. Presidente, questa discussione, che per un numero limitato di addetti ai lavori, ai quali volentieri mi iscrivo, è anche bella e appassionante, è una discussione, secondo il mio modesto parere, che si svolge sotto un grande paradosso e molte contraddizioni.
  Il paradosso lo declino semplicemente così, pensando ai 70 anni di storia repubblicana: noi abbiamo avuto una Prima Repubblica dove i partiti erano elemento fondante della democrazia, molto partecipati, con milioni di iscritti, e avevamo una democrazia con i più alti tassi di partecipazione del mondo, caso quasi unico, in Pag. 38assenza della famosa legge di regolazione dei partiti politici. E poi abbiamo avuto una fase, che per la verità è anche precedente alla crisi della Prima Repubblica e all'avvento di una supposta Seconda Repubblica, dove i partiti sono andati in crisi profondissima e dove abbiamo cominciato a discutere, e abbiamo cominciato non solo a discutere ma anche a normare i partiti, in un profluvio di norme diverse che sono state emanate; seguendo anche un altro paradosso, cioè il tentativo di risolvere per via normativa tutto, tentativo che spesso produce scarsi risultati.
  E così abbiamo avuto la legge n. 195 del 1974, la n. 659 del 1981, la legge n. 2 del 1997, la n. 157 del 1999, la n. 96 del 2012, il decreto-legge n. 149 del 2013. Ebbene, possiamo forse dirci che questa proliferazione di leggi non ha risolto il problema e che, anzi, i partiti vivono una crisi per certi versi drammatica.
  E, insieme a questo paradosso c’è, secondo me, anche un altro grande elemento di contraddizione, e cioè che, nel mentre noi cominciavamo a discutere e a fare importanti riflessioni sul tema della democrazia interna, sul tema del finanziamento pubblico, sul tema della eventuale attuazione della Costituzione su questo argomento, sono apparsi nel panorama politico, fra la Prima e la Seconda Repubblica, partiti che, senza democrazia interna o, sostanzialmente, senza democrazia interna, senza partecipazione dal basso e, almeno inizialmente, senza anche risorse pubbliche derivanti dal finanziamento, hanno preso milioni di voti.
  Potrei dire del partito in cui ho militato, Forza Italia, potrei dire della Lega Nord, potrei dire, per fare un caso più recente e più eclatante, se vogliamo, del MoVimento 5 Stelle. Ebbene, io sono convinto che questo sia stato un bene, perché è la democrazia e l'esercizio democratico.
  Se noi avessimo avuto vigente in questo Paese la legge sui partiti tedesca, probabilmente nessuno di questi partiti si sarebbe potuto presentare alle elezioni, e, se non si fossero presentati alle elezioni questi partiti, perché non trasparenti, non democratici, avremmo avuto più democrazia, più partecipazione ? Io credo, evidentemente, di no, credo che avremmo avuto un danno alla democrazia e credo che avremmo avuto, probabilmente, tassi di partecipazione al voto ancora più bassi.
  E, dunque, seguiamo, però, lo spirito dei tempi, c’è un'esigenza di normare ancora una volta i partiti, di aggiungere un'altra legge. Ne prendiamo atto, non credo che il Paese si stia spellando per ascoltare questo dibattito; ne prendiamo atto, magari segnalando che, forse, andrebbero coordinate le norme che esistono sui partiti e che, forse, occorrerebbe mettere mano a un testo unico, anche perché assistiamo a un combinato disposto che, dal nostro punto di vista, è tutto il contrario dell'incentivo alla partecipazione e alla democrazia. Mi riferisco alla proliferazione di normative spesso contraddittorie o, comunque, che possono rappresentare elemento di intralcio. Mi riferisco all'abolizione del finanziamento pubblico, dal mio punto di vista anche alla reintroduzione delle preferenze. Mi riferisco all'ampliamento di fattispecie di reato e all'applicazione di queste norme che sicuramente vedremo, per cui il prossimo Parlamento sarà tutto provvisoriamente a piede libero. Mi riferisco alle norme sul conflitto di interessi, da cui dissentiamo profondamente.
  E, tuttavia, ripeto, lo spirito dei tempi, l'esigenza di fare una legge sui partiti... che è complicato, perché, nel frattempo, la società si è evoluta, i partiti si sono inventati rispettabilissime forme – alcune più, alcune meno – di, per esempio, selezione delle classi dirigenti. Abbiamo visto un partito, come il Partito Democratico, che ha incentrato tutto sulle primarie, che non sono normate per legge, e, dal mio punto di vista, possono continuare a non essere normate per legge. Abbiamo visto partiti che hanno sperimentato le primarie sul web, forma della quale io penso tutto il male possibile, ma, allo stesso tempo, penso che non ci possa essere una legge che lo impedisca.
  E, per venire rapidamente alle conclusioni, perché volevo toccare un ultimo tema, tutto ciò per dire che gli argomenti Pag. 39di critica che sono stati rivolti a questa legge e che abbiamo ascoltato anche nel dibattito sono esattamente gli argomenti per cui noi, invece, riteniamo che, visto che vogliamo e dobbiamo fare una legge sui partiti, il fatto di porre in essere un intervento minimalista sul fronte della regolazione interna è l'argomento che ce lo fa condividere, anche perché questa legge, anziché puntare, appunto, su quegli aspetti, ha puntato su una cosa che invece è fondamentale, cioè la trasparenza.
  Concludo riferendomi a un tema su cui, invece, dovremmo avviare una riflessione, e non credo ce ne sarà modo neanche nel dibattito nella fase successiva, nella fase emendativa (però che, almeno, resti traccia in questa discussione sulle linee generali), che è quello dell'abolizione del finanziamento pubblico alla politica.
  È stato detto da sponde diverse – voglio unirmi a questa discussione – che è stato un errore, perché è un altro di quei fattori che non favorisce assolutamente la democrazia. Abbiamo un ruolo minore della politica nella società, abbiamo un ruolo minore dei partiti nella società.
  Quindi, forme comunque minori, ridotte, controllate, trasparenti di finanziamento pubblico sono sicuramente meglio di molti o pochi finanziamenti privati, su cui poi sappiamo che si eserciterà, a vario titolo, la magistratura e l'opinione pubblica attraverso i mass media.

  PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fontanelli. Ne ha facoltà.

  PAOLO FONTANELLI. Grazie, Presidente. Penso che la scelta e il lavoro fatto per portare in Aula il testo sui partiti che è stato illustrato qui, questa mattina, in maniera dettagliata, dal collega Richetti sia un fatto importante e non sia affatto un'occasione persa, anche perché noi stiamo discutendo di un tema che ha grande rilevanza, ma che nell'opinione pubblica oggi incontra particolare difficoltà. Insomma, l'aria che tira è quella non esattamente di grande simpatia verso i partiti, anzi, semmai è il contrario. C’è un processo di caduta radicale di credibilità dei partiti, del sistema politico, che trascina con sé anche una credibilità verso le istituzioni democratiche. Questo è il tema.
  E, allora, discutere di questa cosa, come reagire a questo problema, non è un fatto secondario. Credo che già portare una proposta, una discussione, sollecitare un dibattito su questo, oggi, sia di per sé un fatto estremamente importante. Certo, l'occasione non va persa, va valorizzata ancora di più, e allora che senso hanno posizioni che sminuiscono ? Se è questo il tema, va affrontato. Poi, bisogna vedere anche i limiti, bisogna vedere anche i punti di incontro che hanno portato ad un testo che cerca di essere il maggiormente condiviso possibile, perché è giusto che su una disciplina che riguarda i partiti e una parte importate di vita democratica ci sia uno sforzo per cercare di trovare il massimo di convergenza. E mi pare che il testo questo lo faccia, lo dico anche perché, sostanzialmente, ho presentato anch'io, insieme a un nutrito gruppo di altri colleghi del Partito Democratico, una proposta di legge.
  E oggi posso dire che, nella sostanza, mi ritrovo in questo testo, perché il punto centrale di quella proposta, che ruotava attorno al tema della trasparenza, si ritrova bene e ha sviluppi concreti dentro questo testo. Il problema è come dare una risposta a quella crisi, che pone un problema reale di democrazia che accennavo all'inizio; quindi, è un'occasione da non perdere. D'Attorre ha sostenuto prima nel suo intervento che siamo in una fase storica che non è certamente favorevole a discutere e a realizzare cose che riguardino il partito. Certo che ha ragione, per un certo verso, però non è che si può proporre, allora, di non affrontarle. Se è vero, da qualche parte dovremo iniziare, e già questa legge è un'inversione di tendenza per dire che questo tema è centrale.
  E badate che la proiezione nel tempo del problema che affrontiamo non è breve nello spazio. Questo tema io l'ho ritrovato, e mi piace poi usarne il titolo – poi ci ritorno, perché credo sia un po’ anche il senso della proposta che sta venendo Pag. 40avanti –, però c'era un libro di Roberto Ruffilli, che scrisse nel 1988, prima di essere assassinato dalle Brigate Rosse, in cui definiva un po’ in questo modo quella fase: il bisogno di certezza, trasparenza, responsabilità come tema conduttore per ripensare il rapporto fra cittadino e Stato acquista, però, il suo massimo rilievo quando dal rapporto tra cittadini e strutture pubbliche si passi a considerare il rapporto tra cittadino e sistema politico. Una democrazia nella quale il cittadino sente di non poter sostanzialmente incidere sul sistema politico è una democrazia debole.
  Ed è quello che poi è avvenuto negli anni: abbiamo assistito ad uno svuotamento, non è bastato stare ancorati a un'idea dei partiti che non facesse i conti con questo. Dov’è che in questi anni si è quindi indebolito quel rapporto e ha aperto la strada ancora di più a fenomeni che non sono solo italiani, come quelli che dicevo, il populismo, un fenomeno di antipolitica, un fenomeno che vediamo crescente ? Viene anche dal fatto che il sistema politico non ha saputo, in quella fase, cogliere gli elementi di trasformazione e dare risposte anche a questo elemento. Anzi, oggi siamo in una fase storica in cui è difficile parlarne, perché l'idea che, purtroppo, vediamo camminare più rapidamente, che prende più piede, è quella di una democrazia senza i partiti, una democrazia fatta dai leader e da partiti che sono sostanzialmente i comitati elettorali; nell'aria respiriamo questo. Allora, oggi, proporre, anche sul terreno legislativo, una iniziativa importante che, invece, va in direzione diversa, va in direzione contraria, rimette al centro il tema della partecipazione, del ruolo, della possibilità di contare dei cittadini, credo sia la strada più giusta che bisogna perseguire per dare una risposta a questa crisi. È una strada che parte, che ha una sua coerenza, con l'articolo 49. Possiamo ragionarci intorno quanto si vuole, ma io credo che il collega Toninelli debba fare un triplo salto mortale per cercare di dimostrare, come nelle sue dichiarazioni ha fatto, che l'articolo 49 contrappone i cittadini ai partiti. Lui è partito da questa valutazione, ma non esiste, anche leggendolo in tutti i modi che si vuole quell'articolo 49. Anzi, c’è la valorizzazione dell'elemento partecipativo del cittadino attraverso i partiti nel concorrere. Quindi, quella contrapposizione lì è un errore, uno sbaglio, è un elemento che alimenta una crisi che sarà una crisi di sistema politico che travolgerà tutti se non la arrestiamo. Travolgerà perché si favoriranno esiti o sbocchi in qualche modo di tipo plebiscitario, chiamiamolo come si vuole, ma non certamente coerente con i propositi dell'articolo 49.
  Allora il problema che si pone con questa legge qual è ? La domanda è: come si fa oggi, da dove partiamo, per cercare di far recuperare credibilità ai partiti e al sistema politico ? Questa è la domanda. Io credo che nel suo piccolo è certamente un tassello, non è tutto, perché ovviamente contano i comportamenti, contano le idee, le politiche, la capacità di interpretare un bisogno di rinnovamento generale in modo giusto. La politica e i partiti che la svolgono devono saper fare questo innanzitutto. Però si possono già prendere dei riferimenti più piccoli per potere partire. Per partire bisogna oggi un po’ cambiare il paradigma. Il problema non è la legge, né andare contro qualcuno, e sbaglia chi dice che si era pensata la legge contro qualcuno. Non è una legge nemmeno a favore dei partiti, anzi è una responsabilità, è una sfida per i partiti. Questa legge è una legge per i cittadini; che vuol dire ? Vuol dire partire da quel titolo che ricordavo di Ruffilli «il cittadino come arbitro». Cambiamo il paradigma, vediamo in che modo si danno ai cittadini gli strumenti e la responsabilità per potere esigere e chiedere al sistema politico, attraverso la trasparenza, la conoscenza, attraverso la possibilità di interferire concretamente, di essere una cosa diversa. Questo credo sia il punto e la legge ruota su questo: gli strumenti che si danno ai cittadini, attraverso la trasparenza, la possibilità, la forza, la condizione, per incidere, per interferire con la politica e con i partiti, per poterli in qualche modo Pag. 41valutare, giudicare, non solo nel voto, ma anche facendo valere quelle regole che qualcuno dice siano poche, ma che vengono più chiaramente delineate da questa proposta di legge. Far valere la richiesta di trasparenza e di un rapporto diverso fra i partiti e la comunità. In questo senso io credo che si siano fatti dei passi avanti importanti. Certo, ci vuole anche un'autoriforma dei partiti, ma questa non si fa con le regole, si fa se prevale uno spirito politico che raccoglie il senso della sfida e lo produce. Non è che si può imporre un vademecum di regole a tutti uguale perché questo sarebbe un errore. Puoi porre i termini di una sfida politica che li obbliga a fare i conti con i cittadini che vogliono, che debbono e che possono, con delle regole, contare. Quindi è una legge per loro. Qui c’è una differenza. Quello che bisogna fare è una legge che dica ai cittadini «potete ficcare il naso negli affari dei partiti», come si finanziano, come funzionano, come funziona la democrazia, e nel ficcare il naso c’è anche la possibilità che voi possiate trovare il modo di interferire se si muovono in maniera contraddittoria rispetto a quello che anche loro scrivono, nello statuto, nelle regole, in quello che proclamano; proclamano la trasparenza e poi decidono in tre ? Noi bisogna creare questi strumenti per i cittadini, metterli nella condizione di ficcare il naso. A me dispiace, io sarei stato in questo senso per una normativa un po’ più stringente. Noi abbiamo scelto, per trovare in qualche modo un accordo, di stare sul piano delle associazioni non riconosciute come sono oggi. Io penso che sarebbe stato più forte il riconoscimento della personalità giuridica.
  Si è detto: ma così il rischio è che la magistratura condizioni e interferisca. Lo fa già oggi la magistratura, guardate la sentenza del tribunale di Roma di qualche giorno fa sul ricorso rispetto alla chiusura dei circoli del PD a Roma e quanti casi potremmo elencare. Basta che ci sia un ricorso, una spinta, la magistratura entra, non è che sta fuori. Non bisogna aver paura di quello. Io quello che voglio fare è che il cittadino possa sentire che ha nelle mani lo strumento di dire «te, partito, non funzioni secondo le regole che ti sei dato e in coerenza con un procedimento democratico che tutti vogliono». Questo credo sia il punto di fondo e credo che con la legge, su questo piano, si facciano dei passi avanti, pur rimanendo nell'ambito delle associazioni non riconosciute. I requisiti che vengono delineati, e che ha illustrato bene il collega Richetti questa mattina, forniscono un quadro di certezza, di sicurezza, su alcuni punti che riguardano sia la disciplina del finanziamento, sia gli elementi di riferimento al metodo democratico, anche in relazione ai percorsi di presentazione delle elezioni che ritengo siano novità; elementi rafforzativi e innovativi che vanno sottolineati.
  Quindi, io considero questo testo sicuramente un passo avanti. Lo considero un passo avanti anche nel quadro del dibattito politico che mi auguro si allarghi, si sviluppi, perché credo che questa legge può essere utile anche a contribuire a rendere un po’ più solido il contesto delle riforme di cui si parla, a partire da quella costituzionale, anche riflettendoci su. In quella riforma vi sono alcuni elementi di rischio che noi possiamo individuare, ma che possono essere attenuati e superati, se si riprende un percorso di credibilità e di fiducia nei partiti e se i partiti esercitano una funzione. Per esempio, penso in particolare alla questione che riguarda la partecipazione. Un eccesso di centralizzazione, di centralismi oggi non aiuta il Paese a trovare le risposte alla crisi di cui ha bisogno. Se viene meno del tutto anche un sistema politico che è il modo di mediare, di mettere insieme, di creare e organizzare le forme della partecipazione, quei rischi diventano ancora più pesanti. Oppure se si vuole parlare della questione che è connessa alla legge elettorale, va detto che le norme sul finanziamento sono anche importanti, perché proviamo a immaginare cosa sarà il tema dei costi della politica nella gara sulle preferenze in collegi di 600-700 mila abitanti. Già pensando a questo, allora, restringere un po’ su questo piano, avere una normativa Pag. 42ancora più rigorosa che consenta di avere trasparenza, credo che non sia affatto una cosa secondaria. Credo che questo tema richieda nel complesso una risposta anche a un'esigenza di bilanciamento, sostanzialmente, rispetto al rischio che è stato evocato – ne ha parlato D'Attorre prima – ossia quello di un eccesso di personalizzazione della politica che può evolvere fino alla democrazia del leader, la democrazia del capo. Questo è un processo che è purtroppo in corso, non è un'ipotesi da noi, e non solo in Italia. Ritengo che a questo si può rispondere meglio, in maniera più incisiva, se il sistema politico sa rigenerarsi, se i partiti si pongono il problema di riabilitarsi, di accettare la sfida anche dell'autoriforma su questo piano, cogliendo tutti i punti, ma mettendo in campo come dirimente, nelle forme nuove, aggiornate di oggi, soggetti politici che hanno in testa, e lavorano per questo, l'idea che la loro funzione, il loro ruolo, è quello, come dice l'articolo 49, di far concorrere i cittadini alle grandi scelte politiche del Paese. Questa è la strada che va perseguita ed è un'occasione che sicuramente non bisogna perdere. È il primo passo, però importante, e finalmente di questo si discute in Parlamento (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

  PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche dei relatori e del Governo – A.C. 2839-A ed abbinate)

  PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore per la maggioranza e i relatori di minoranza rinunciano alla replica.
  Ha facoltà di replicare la rappresentante del Governo.

  SESA AMICI, Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Molto sinteticamente, Presidente. Il Governo ha seguito con grande attenzione uno dei progetti di origine parlamentare, sia nella Commissione, ma anche nella seduta dell'Aula. Lo ha fatto con la convinzione profonda che stiamo affrontando uno dei temi più antichi, ma anche più moderni: come si costruisce una democrazia in un Paese, come questa vive e come dentro i processi della democrazia non esistano solo le procedure, ma esistono fondamentalmente le strutture, gli strumenti e i mezzi per dare senso ad un processo democratico che non è fatto solo di procedure.
  Nell'Aula è risuonata anche stamattina una grande discussione, che ha preso origine dai dibattiti della Costituente. Credo, però, che vada dato atto al relatore, Richetti, di aver costruito con sapienza e saggezza un percorso che tendeva a fare della ipotesi dello strumento dei partiti non semplicemente un dato di attuazione dell'articolo 49, tant’è vero che noi abbiamo agito attraverso non una modifica costituzionale, ma esattamente con una legge ordinaria, perché è partito da un tema vero: la crisi del sistema dei partiti e come, dentro quella crisi, potessimo in qualche modo dare una continuità a processi innovativi e riformatori che sono stati messi in atto nel corso degli anni, a partire anche dagli ultimi anni, dal 2013 in poi, con l'abolizione del finanziamento dei partiti, e il decreto-legge n. 149 del 2013.
  Questo elemento fa sì che io credo che sia necessario respingere, anche con una forma di dialettica democratica che si esplicita nelle diverse posizioni politiche, il fatto che questa proposta di legge sia minimale o riduttiva. Dentro la crisi del sistema dei partiti, uno degli elementi è esattamente la mancanza di fiducia e di credibilità dei cittadini in questo strumento. In maniera molto seria noi abbiamo cercato di assumere questo elemento, circoscrivendolo, mettendo una serie di paletti e questo non impedisce una discussione che attiene esattamente ad un dibattito politico più generale, dove la cultura politica che ispira i singoli partiti può esplicitarsi nel trovare soluzioni, ma non fare di quelle soluzioni semplicemente un elemento per negare Pag. 43questioni e passi avanti importanti che sono stati fatti. Sapere chi è il finanziatore di un partito, dare agli iscritti di quel partito la possibilità di accedere ad informazioni è uno dei dati della consapevolezza di una democrazia che non è solo procedura, non è solo deliberativa, ma è esattamente l'assunzione di responsabilità nel decidere liberamente di associarsi e, dentro quell'associarsi in una forma partito, assolvere ad una funzione, come dire, di indirizzo politico generale.
  Io mi auguro che, così come è stato fatto in Commissione un lavoro molto serio, non solo da parte del relatore per la maggioranza, ma anche di tutti i commissari, questo spirito possa vivere anche dentro la discussione, quando la riprenderemo il 7 giugno, perché probabilmente, a partire da questa legge, stiamo ridando la forza di una discussione come spazio pubblico che risponde ai temi della crisi della democrazia, ma anche e soprattutto di quale democrazia noi vogliamo costruire nel corso dei prossimi anni.

  PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Annunzio del conferimento del titolo di Viceministro ad un sottosegretario di Stato (ore 13,38).

  PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, in data 23 maggio 2016, la seguente lettera:
  «Onorevole Presidente, informo la Signoria vostra che, con decreto del Presidente della Repubblica, in data odierna, adottato su mia proposta, previa approvazione da parte del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, della delega di funzioni conferitagli dal Ministro dell'economia e delle finanze, è stato attribuito il titolo di Viceministro al Sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero, onorevole dottor Enrico Zanetti. Firmato: Matteo Renzi».

Ordine del giorno della seduta di domani.

  PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

  Venerdì 27 maggio 2016, alle 9,30:

  Svolgimento di interpellanze urgenti.

  La seduta termina alle 13,40.

TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO MATTEO RICHETTI IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE (A.C. 2839-3004-3006-3147-3172-3438-3494-3610-3663-3693-3694-3708-3709-3724-3731-3732-3733-3735-3740-3788-3790-3811-A)

  MATTEO RICHETTI, Relatore per la maggioranza. Onorevoli colleghi ! La discussione sull'articolo 49, la sua attuazione (anche sulla correttezza di questa stessa affermazione il dibattito non è concluso), la corretta interpretazione sul «metodo democratico» in esso contenuto, il ruolo fondamentale dei partiti per il concorso dei cittadini alla vita politica nazionale, attraversa quest'aula dalla costituente ad oggi.
  Non credo sia trascorsa legislatura nella quale questo dibattito, anche attraverso la presentazione di progetti di legge dei singoli deputati, non sia entrato in quest'aula provocando un eco nel dibattito politico pubblico.
  La realtà dei fatti, e il dibattito e il lavoro in Commissione che hanno anticipato questa discussione generale, dimostrano che la necessità del sistema dei partiti italiano ci porta ben oltre l'attuazione del dettato costituzionale. Si impone infatti, la necessità di una vera propria discussione culturale, una visione e una interpretazione nuova, non tanto sul ruolo dei partiti, quanto sul loro prendere forma, rendere aderente il concetto di rappresentanza, recuperare vigore e credibilità, Pag. 44perché la funzione fondamentale che svolgono restituisca il giusto valore alla dimensione pubblica del Paese e del suo senso civico.
  Ci siamo di conseguenza mossi su quei binari che l'articolo 49 senza modifiche consente. La possibilità di enfatizzare aspetti virtuosi dell'azione politica dei partiti. Trasparenza, partecipazione, pieno coinvolgimento nelle decisioni, pieno accesso alle informazioni. Con lo strumento che avevamo a disposizione: una legge ordinaria.
  Per andare oltre infatti, il tentativo fatto da Leopoldo Elia nel 1999 lo dimostra, sarebbe servita una legge costituzionale di modifica all'articolo 49 della Costituzione, che senza ogni dubbio interpretativo fissasse nuovi limiti del potenziale normativo.
  In questo quadro, e almeno questo dovrebbe essere patrimonio comune di questo parlamento, la reale agibilità a disposizione, ovvero fornire ai cittadini un quadro di norme vincolanti per i partiti in termini di trasparenza e partecipazione, è stata interpretata con determinazione e l'introduzione di modifiche sostanziali alla vita dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati.
  Finalità del testo unificato delle abbinate proposte di legge oggi all'esame della Camera sono quelle della promozione della trasparenza dell'attività dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e del rafforzamento dei loro requisiti di democraticità, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica.
  Il testo afferma, all'articolo 2, il diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti, movimenti e gruppi politici organizzati per concorrere: alla formazione dell'indirizzo politico, all'elaborazione di programmi per il governo nazionale e locale, alla selezione e al sostegno di candidati alle elezioni per le cariche pubbliche, nel rispetto del principio della parità di genere, «in conformità alla Costituzione e ai principi fondamentali dell'ordinamento democratico».
  Preliminarmente vorrei ricordare che la Costituzione riconosce il ruolo fondamentale dei partiti politici nell'assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita politica: l'articolo 49 stabilisce che «tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». L'articolo 51 della Costituzione, al contempo, sancisce la parità di accesso alle cariche elettive ed agli uffici pubblici ed assicura, a tal fine, la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.
  Il testo unificato richiama espressamente i principi della trasparenza e del metodo democratico, a fondamento dell'organizzazione e del funzionamento dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati. La relativa osservanza, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni del testo in esame. È altresì richiamato il diritto di tutti gli iscritti a partecipare, senza discriminazioni, alla determinazione delle scelte politiche che impegnano il partito.
  Le disposizioni contenute nel testo unificato integrano, all'articolo 2, le norme recate dal decreto-legge 149/2013, relative al contenuto necessario degli statuti, con la finalità di rafforzare e valorizzare gli elementi, che investono la vita interna del partito, volti ad assicurare una piena democraticità e trasparenza.
  A tal fine viene modificato uno dei contenuti necessari degli statuti (articolo 3, co. 2, lett. d) DL 149/2913), quello che ora prescrive che lo statuto debba indicare i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia e le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito. Tale contenuto viene rinforzato con la previsione dell'indicare anche le procedure di iscrizione. Inoltre, a proposito delle modalità di partecipazione degli iscritti, viene specificato che essa debba riguardare tutte le fasi di formazione della proposta politica, compresa la scelta dei candidati alle competizioni elettorali. Essa si concretizza anche con l'introduzione esplicita del diritto di accesso all'anagrafe Pag. 45degli iscritti che deve essere garantita a tutti gli appartenenti al partito nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
  È inoltre specificato che, tra i contenuti necessari dello statuto, devono essere indicati i criteri di ripartizione delle risorse tra organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali (articolo 3, co. 2, lett. h) DL 149/2013).
  Il testo specifica poi che, salvo diversa disposizione di legge, dello statuto o dell'accordo associativo, i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati sono regolati dalle norme che disciplinano le associazioni non riconosciute.
  Riguardo all'atto associativo, giova ricordare che l'articolo 36 c.c. prevede che «l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati». Il codice civile dedica infatti poche norme alle associazioni non riconosciute (artt. 36 c.c. e seguenti), lasciando agli accordi degli associati il ruolo di vera fonte regolatrice dell'organizzazione collettiva.
  Recente giurisprudenza ha inoltre confermato l'impostazione per cui anche i partiti ed i movimenti politici organizzati vanno intesi in termini di associazioni non riconosciute, trattandosi di organizzazioni sorte sull'accordo di due o più persone finalizzato al conseguimento di determinati scopi di interesse comune dei contraenti; si è ribadito, inoltre, che dette associazioni sono considerate dall'ordinamento giuridico quali distinti centri di imputazione di rapporti giuridici, nonostante l'assenza di personalità giuridica. Secondo la giurisprudenza inoltre le associazioni non riconosciute non possono prescindere dall'esistenza «di un organo deliberante (assemblea) formato di tutti i membri o associati, con la conseguenza che a fare ritenere l'inesistenza in concreto di tale organo non è sufficiente l'eventuale silenzio al riguardo dell'atto costitutivo a meno che la mancanza dell'organo assembleare dipenda da una precisa volontà di sopprimerlo» (Cass. sentenza 3.11.1981, n. 5791).
  A sua volta, l'articolo 38 c.c. assume particolare rilievo nella disciplina delle associazioni non riconosciute per quanto riguarda il regime della responsabilità patrimoniale.
  Il testo unificato richiama poi espressamente la disciplina dettata dall'articolo 7 c.c. riguardo alla denominazione ed al simbolo usati dai soggetti politici organizzati. Viene in proposito previsto che, salvo diversa disposizione dello statuto o dell'accordo associativo, il partito, movimento e gruppo politico organizzato ha l'esclusiva titolarità della denominazione e del simbolo di cui fa uso; ogni modifica e ogni atto di disposizione o di concessione in uso della denominazione e del simbolo è di competenza dell'assemblea degli associati o iscritti.
  Tale previsione è in linea con la consolidata giurisprudenza in materia in base alla quale il segno distintivo, così come il nome del partito politico, è «inquadrabile nella disciplina del nome di cui all'articolo 7 c.c., quale strumento di individuazione del soggetto, e tutelato quale espressione dell'identità personale del gruppo di individui associati che si riunisce sotto l'ombrello di una determinata idea politica. Si versa quindi in ipotesi di diritti della personalità, piuttosto che di diritti di utilizzo economico e commerciale» (cfr. sul punto Tribunale Roma 15 aprile 2004 nella vicenda della successione/scissione DC, e Tribunale Roma 26 aprile 1991; v. anche Tribunale, Palermo, sezione imprese, ordinanza 04/03/2015). In mancanza di disposizione contraria nell'accordo associativo, la titolarità della denominazione e del simbolo spettano al soggetto politico, come autonomo centro di imputazione degli interessi e dei diritti «del gruppo di individui associati che si riunisce sotto l'ombrello di una determinata idea politica».
  Il testo unificato introduce, in secondo luogo, disposizioni in materia di trasparenza nella partecipazione alle elezioni politiche – all'articolo 3 – apportando una serie di integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.Pag. 46
  Viene stabilito, in particolare, che i partiti e i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature alle elezioni della Camera dei deputati devono depositare, contestualmente al contrassegno, in mancanza del deposito dello statuto, una dichiarazione recante alcuni elementi minimi di trasparenza.
  Tali elementi, espressamente indicati nel testo, riguardano: il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni; le modalità di selezione dei candidati per la presentazione delle liste.
  È disciplinata, nel testo, la procedura per l'integrazione e l'eventuale opposizione nel caso in cui il Ministero dell'interno comunichi la mancanza nella dichiarazione di uno o più degli elementi richiesti. È altresì stabilito che, in caso di mancato deposito dello statuto ovvero della suddetta dichiarazione di trasparenza, le liste siano ricusate dall'Ufficio centrale circoscrizionale.
  Il testo introduce poi disposizioni – all'articolo 4 – volte ad assicurare la trasparenza prevedendo, in particolare, la pubblicazione, in un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno denominata «Elezioni trasparenti», dei seguenti elementi: il contrassegno depositato da ciascun partito o gruppo politico organizzato con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito; lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza; il programma elettorale e il soggetto indicato come capo della forza politica; le liste di candidati presentate per ciascun collegio (entro 10 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle liste).
  È altresì richiesta la pubblicazione, all'articolo 5, in un'apposita sezione del sito internet di ciascun partito politico denominata «Trasparenza», dello statuto e del rendiconto di esercizio di nonché tutti gli altri dati richiesti dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013. La richiamata disposizione prevede che entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei partiti politici siano pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo i controlli di regolarità e conformità, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Nel medesimo sito internet sono altresì pubblicati i dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento.
  Nel caso di omessa pubblicazione nel sito internet di tali documenti nel termine ivi indicato, è previsto (articolo 8, comma 3, DL 149/2013, come integrato dal testo unificato all'articolo 8) che la Commissione applichi la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo delle somme ad essi spettanti dalla destinazione del 2 per mille dell'Irpef e applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 40.000.
  In base al testo unificato nella sezione Trasparenza devono altresì essere pubblicati: l'elenco dei beni di cui sono intestatari i partiti; le erogazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro annui, per le erogazioni di importo complessivo annuo compreso tra i 5.000 e i 15.000 euro le erogazioni possono essere pubblicate solo previo consenso del soggetto erogante.
  Per i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati non iscritti nel registro dei partiti politici è stabilito l'obbligo di pubblicazione, nella medesima sezione «Trasparenza» del sito internet di ciascuno dei seguenti elementi:
   le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito, movimento e gruppo politico organizzato;
   il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la loro durata;Pag. 47
   le modalità di selezione delle candidature nonché l'organo comunque investito della rappresentanza legale.

  È inoltre pubblicata l'indicazione del soggetto titolare del simbolo del partito, movimento e gruppo politico organizzato; se il soggetto titolare del simbolo è diverso dal partito, movimento e gruppo politico organizzato, sono pubblicati anche i documenti che abilitano il partito, movimento e gruppo politico organizzato ad utilizzare il simbolo.
  In caso di inadempimento anche parziale degli obblighi di cui al comma 2 la Commissione per la garanzia dei partiti politici applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
  Il testo unificato prevede poi all'articolo 6 disposizioni in materia di trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni o servizi. In particolare, il comma 1 di tale articolo – modificato durante l'esame in sede referente – pone a carico del partito, movimento o gruppo politico organizzato l'obbligo di pubblicazione, nell'apposita sezione dei rispettivi siti, dell'elenco di tutti i beni immobili, dei beni mobili registrati e degli strumenti finanziari, indicati dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, con conseguente obbligo di aggiornamento dei dati entro il 15 luglio di ogni anno.
  Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, prevede che, in caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 o in caso di mancato aggiornamento dei dati, la Commissione per la garanzia dei partiti politici applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
  Il comma 2 disciplina l'ipotesi di erogazione – sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi – di finanziamenti o di contributi di importo che nell'anno sia pari o superiore ad euro 5.000, in favore dei soggetti di cui al comma 3. In tal caso, il richiamato comma 2 prevede che il soggetto che li eroga e il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento. L'ultimo periodo del comma 2 poi specifica che le disposizioni di tale comma in materia di dichiarazione congiunta non si applicano a tutti i finanziamenti direttamente concessi da banche o intermediari finanziari, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.
  Disposizioni analoghe sono attualmente previste dai commi terzo, quarto, quinto dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, oggetto di abrogazione.
  Il comma 4, modificato durante l'esame in sede referente, specifica, dunque, che le disposizioni del comma 2 si applicano alle erogazioni effettuate in favore di partiti, movimenti o gruppi politici organizzati e loro articolazioni politico-organizzative, gruppi parlamentari, membri (e candidati) del Parlamento nazionale, membri (e candidati) del Parlamento europeo spettanti all'Italia, consiglieri regionali, provinciali, metropolitani e comunali (e candidati), titolari di cariche di presidenza, segreteria, direzione politica e amministrativa nei partiti e movimenti politici, nonché in favore di coloro che sono indicati come capo della forza politica.
  I commi 4 e 5 prevedono ipotesi di dichiarazione e attestazione semplificata di tali erogazioni, in relazioni a situazioni particolari, ovvero nel caso di erogazioni in favore di candidati alle cariche di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale, provinciale, metropolitano o comunale o laddove le erogazioni siano state effettuate da parte di soggetti residenti o domiciliati, anche temporaneamente, fuori dal territorio nazionale o quando siano effettuate in favore di partiti e realizzate con mezzi di pagamento che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore.
  Il comma 6, modificato nel corso dell'esame in sede referente, disciplina l'obbligo di deposito o trasmissione di tali dichiarazioni e attestazioni alla Commissione per la garanzia dei partiti politici.Pag. 48
  Il comma 7, anch'esso modificato nel corso dell'esame in sede referente, disciplina il diritto dei cittadini di conoscere tali erogazioni, laddove ne facciano richiesta, anche per via telematica, alla citata Commissione per la garanzia dei partiti politici, stabilendo opportune forme di garanzia della privacy in caso di erogazioni di importo complessivo annuo compreso tra euro 5.000 ed euro 15.000. In quest'ultimo caso, la norma infatti prevede che le predette erogazioni possono essere oggetto di accesso esclusivamente previo consenso del soggetto erogante.
  Il comma 8, anch'esso modificato nel corso dell'esame in sede referente, integrando la legge n. 2 del 1997 recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici introduce per le erogazioni di importo inferiore a 5.000 euro l'obbligo di pubblicazione, nella relazione allegata al rendiconto, sulla base di aggregazioni che diano conto della relativa provenienza.
  Il comma 9, modificato nel corso dell'esame in sede referente, pone a carico di ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato obblighi di trasparenza – da attuare nell'apposita sezione del proprio sito internet – relativi a tali erogazioni di finanziamenti, contributi e servizi, laddove siano di importo pari o superiore ad euro 5.000 dagli stessi percepiti nel corso di ciascun anno, prevedendosi, anche in questo caso, analogamente a quanto previsto dal comma 7, adeguate forme di garanzia della privacy per le erogazioni di importo complessivo annuo compreso tra euro 5.000 ed euro 15.000. Tale comma 9, inoltre, tutela il cosiddetto diritto all'oblio, stabilendo che la pubblicazione delle erogazioni nella sezione del sito perdura sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'erogazione è stata effettuata.
  Il comma 10, modificato durante l'esame in sede referente, stabilisce che entro il 15 luglio di ciascun anno i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati trasmettono alla Commissione per la garanzia dei partiti politici, una dichiarazione in cui attestano l'avvenuta pubblicazione sui siti Internet dei rispettivi partiti di tutte le erogazioni percepite nell'anno precedente, prevedendosi, al comma 11, una specifica sanzione amministrativa, applicata dalla medesima Commissione per la garanzia dei partiti politici, in caso di inadempimento di tale obbligo.
  Il medesimo comma 11 prevede poi una sanzione amministrativa nel caso in cui i partiti politici abbiano pubblicato sui rispettivi siti internet erogazioni per un ammontare inferiore a quello risultante dalle dichiarazioni e dalle attestazioni trasmesse alla Commissione ai sensi del comma 6.
  Il comma 12 prevede che l'inadempimento dell'obbligo di dichiarazione congiunta o di attestazione delle erogazioni e di deposito alla Commissione (di cui ai commi 2, 4, 5 e 6) ovvero la dichiarazione di somme o valori inferiori al vero è punito con una multa e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
  Il comma 13, inserito durante l'esame in sede referente, precisa che, ai fini degli obblighi di stabiliti dall'articolo 5, comma 2, nonché dai commi 1, 9, 10 e 11 dell'articolo 6, per partiti, movimenti e gruppi politici organizzati si intendono quelli iscritti nel registro dei partiti politici ovvero che abbiano eletto almeno un rappresentante alla Camera dei deputati all'inizio della legislatura o che, nel corso della medesima, abbiano costituito un gruppo parlamentare o una componente politica interna al Gruppo misto.
  Il comma 14, anch'esso inserito durante l'esame in sede referente, stabilisce che ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato può essere collegato formalmente a fondazioni o associazioni legate a partiti o movimenti politici, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 149 del 2013, e che i rapporti tra il partito, movimento e gruppo politico organizzato e le fondazioni o associazioni ad esso formalmente collegate devono conformarsi ai principi di trasparenza, autonomia finanziaria e separazione contabile.Pag. 49
  Il testo unificato, all'articolo 7, prevede poi che gli enti territoriali, previa disciplina della materia con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche e private, possono:
   fornire beni o servizi ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro dei partiti politici;
   stipulare, con i partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro dei partiti politici, convenzioni per la messa a disposizione di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica.

  Il rimborso delle spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche, per il tempo per il quale essi se ne avvalgono, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, è a carico dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro dei partiti politici.
  Si ricorda che disposizione in parte analoga è attualmente recata dall'articolo 8 della legge 96/2012, di cui l'articolo 9 del testo unificato dispone l'abrogazione.
  Il testo unificato, all'articolo 7-bis, interviene inoltre sull'obbligo – previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 96/2012 – di avvalersi di una società di revisione iscritta nell'albo la quale esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti e dei movimenti politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Con le modifiche apportate dal testo unificato tale obbligo si applica ai partiti e ai movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo.
  L'obbligo non è invece più rivolto ai partiti e ai movimenti politici che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Il testo unificato – all'articolo 8 – integra le sanzioni già previste al DL 149/2013, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in aggiunta a quanto già previsto dalla legislazione vigente. Attualmente, infatti, è stabilita la decurtazione di una quota delle somme spettanti ai partiti iscritti nel registro dei partiti che beneficiano della destinazione del 2 per mille dell'Irpef da parte dei contribuenti.
  Le sanzioni introdotte nel testo unificato si applicano quindi sia ai partiti che beneficiano delle predette contribuzioni sia ai partiti che non accedono alla destinazione del 2 per mille.
  In particolare, viene aggiunta (articolo 8, co. 1, lett. a)) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 40.000 euro per i partiti politici che:
   non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis della legge 2 gennaio 1997, n. 2 (obblighi che attengono in particolare alle modalità di redazione e di tenuta dei libri contabili);
   abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui all'articolo 5, comma 2 (rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico; dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento).

  Viene inoltre aggiunta (articolo 8, co. 1, lett. b)) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 40.000 euro ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili.Pag. 50
  È altresì prevista (articolo 8, co. 1, lett. c)) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 nel caso in cui una o più voci del rendiconto di un partito non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.
  Infine, il testo aggiunge (articolo 8, co. 1, lett. d)) la previsione dell'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero rispetto a quanto previsto dagli allegati B e C alla legge n. 2 del 1997 nell'ambito della relazione sulla gestione e della nota integrativa.
  Il testo dispone, all'articolo 9, le conseguenti abrogazioni della normativa vigente alla luce, in particolare, delle previsioni dettate dagli articoli 6 e 7 del testo unificato.
  Infine, vorrei ricordare l'iter parlamentare che ha portato all'approvazione del testo unificato delle numerose proposte di legge oggi all'esame dell'Assemblea.
  L'esame in sede referente delle abbinate proposte di legge è stato avviato dalla I Commissione nella seduta del 18 febbraio 2016.
  Nella seduta del 10 marzo 2016 è stato deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nel corso della quale sono stati ascoltati esperti della materia sui temi oggetto delle proposte di legge. Nel corso delle successive sedute è proseguita la discussione di carattere generale. Sono state inoltre abbinate ulteriori proposte di legge vertenti su materia analoga. Nella seduta del 5 maggio 2016 è stato adottato dalla Commissione come testo base per il prosieguo dell’iter in sede referente il testo unificato elaborato dal relatore.
  Dopo l'esame delle proposte emendative presentate e l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni in sede consultiva (in particolare il parere del Comitato per la legislazione con una condizione e un'osservazione, i pareri favorevoli delle Commissioni II, VI, XII e XIV, il parere di nulla osta delle Commissioni VII e XI nonché il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali con una condizione un'osservazione) la Commissione ha deliberato, nella seduta del 25 maggio 2016, di riferire in senso favorevole all'Assemblea, sul testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati.

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ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO

Pdl n. 2839 e abb. – Disposizioni in materia di partiti politici

Seguito dell'esame: 12 ore.

Relatore per la maggioranza 30 minuti
Relatori di minoranza 30 minuti (complessivamente)
Governo 30 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 1 ora e 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 38 minuti (con il limite massimo di 12 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 7 ore e 12 minuti
 Partito Democratico 2 ore e 6 minuti
 MoVimento 5 Stelle 54 minuti
 Forza Italia – Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 40 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia e Libertà 33 minuti
 Area Popolare (NCD - UDC) 33 minuti
 Scelta Civica per l'Italia 29 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 28 minuti
Democrazia Solidale – Centro Democratico 26 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 25 minuti
 Misto: 38 minuti
  Conservatori e Riformisti 9 minuti
  Alternativa Libera - Possibile 7 minuti
  Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA – MAIE - Movimento Associativo italiani all'estero 7 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) 4 minuti
  USEI – IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) 4 minuti
  FARE! – PRI 3 minuti
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Pdl n. 2874-B – Contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra

Seguito dell'esame: 7 ore.

Relatori 30 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 20 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti (con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 17 minuti
 MoVimento 5 Stelle 32 minuti
 Forza Italia – Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 24 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia e Libertà 20 minuti
 Area Popolare (NCD - UDC) 20 minuti
 Scelta Civica per l'Italia 17 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 17 minuti
 Democrazia Solidale – Centro Democratico 16 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 15 minuti
 Misto: 24 minuti
  Conservatori e Riformisti 5 minuti
  Alternativa Libera - Possibile 5 minuti
  Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA – MAIE - Movimento Associativo italiani all'estero 5 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) 2 minuti
  USEI – IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) 2 minuti
  FARE! – PRI 2 minuti
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Doc. XXII-bis, n. 5 – Relazione sulla contraffazione nel settore della mozzarella di bufala campana

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 3 ore (*).

Relatore 15 minuti
Governo 15 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 21 minuti (con il limite massimo di 3 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 54 minuti
 Partito Democratico 33 minuti
 MoVimento 5 Stelle 14 minuti
 Forza Italia – Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 10 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà 8 minuti
 Area Popolare (NCD - UDC) 8 minuti
 Scelta Civica per l'Italia 7 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 7 minuti
 Democrazia Solidale – Centro Democratico 7 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale - 6 minuti
 Misto: 14 minuti
  Conservatori e Riformisti 2 minuti
  Alternativa Libera - Possibile 2 minuti
  Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA – MAIE - Movimento Associativo italiani all'estero 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) 2 minuti
  USEI – IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) 2 minuti
  FARE! – PRI 2 minuti
Pag. 54

(*) I tempi sono stati in parte utilizzati nella seduta del 23 maggio 2016.

Mozione n. 1-01192 e abb. – Fondi per il diritto allo studio universitario

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 59 minuti (con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 21 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 17 minuti
 MoVimento 5 Stelle 32 minuti
 Forza Italia – Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 24 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà 20 minuti
 Area Popolare (NCD - UDC) 20 minuti
 Scelta Civica per l'Italia 17 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 17 minuti
 Democrazia Solidale – Centro Democratico 16 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale - 15 minuti
 Misto: 23 minuti
  Conservatori e Riformisti 5 minuti
  Alternativa Libera - Possibile 5 minuti
  Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA – MAIE - Movimento Associativo italiani all'estero 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) 2 minuti
  USEI – IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) 2 minuti
  FARE! – PRI 2 minuti
Pag. 55

(*) I tempi sono stati in parte utilizzati nella seduta del 23 maggio 2016.

Doc. XXII, n. 42 – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni

Discussione generale: 7 ore.

Relatore 15 minuti
Governo 15 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 10 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 10 minuti
 Partito Democratico 35 minuti
 MoVimento 5 Stelle 32 minuti
 Forza Italia – Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 31 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia e Libertà 31 minuti
 Area Popolare (NCD - UDC) 31 minuti
 Scelta Civica per l'Italia 30 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 30 minuti
 Democrazia Solidale – Centro Democratico 30 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 30 minuti
 Misto: 30 minuti
  Conservatori e Riformisti 6 minuti
  Alternativa Libera - Possibile 6 minuti
  Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA – MAIE - Movimento Associativo italiani all'estero 6 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) 3 minuti
  USEI – IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) 3 minuti
  FARE! – PRI 2 minuti
Pag. 56

Mozione n. 1-01234 e abb. – Affidamento di servizi nel settore dei beni culturali

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 59 minuti (con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 21 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 17 minuti
 MoVimento 5 Stelle 32 minuti
 Forza Italia – Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 24 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà 20 minuti
 Area Popolare (NCD - UDC) 20 minuti
 Scelta Civica per l'Italia 17 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 17 minuti
Democrazia Solidale – Centro Democratico 16 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale - 15 minuti
 Misto: 23 minuti
  Conservatori e Riformisti 5 minuti
  Alternativa Libera - Possibile 5 minuti
  Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA – MAIE - Movimento Associativo italiani all'estero 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) 2 minuti
  USEI – IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) 2 minuti
  FARE! – PRI 2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione delle mozioni.