Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVII LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 445 di giovedì 18 giugno 2015

Pag. 1

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARINA SERENI

  La seduta comincia alle 9,30.

  EDMONDO CIRIELLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

  PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.
  (È approvato).

Missioni.

  PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati Alfreider, Artini, Bonavitacola, Caparini, Dambruoso, Dellai, Di Gioia, Ferrara, Fico, Fraccaro, Galati, Giancarlo Giorgetti, Gitti, Guerra, Lauricella, Manciulli, Mazziotti Di Celso, Pes, Piepoli, Ravetto, Rosato, Sanga, Schullian, Speranza, Tofalo, Valeria Valente, Villecco Calipari e Vitelli sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.
  I deputati in missione sono complessivamente centosei, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell’allegato A al resoconto della seduta odierna.
  Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell’allegato A al resoconto della seduta odierna.

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 9,39).

  PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del Regolamento.
  Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà alle ore 10.

  La seduta, sospesa alle 9,40, è ripresa alle 10,05.

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Bossa ed altri; Campana ed altri; Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Rossomando e Valeria Valente; Brambilla; Santerini ed altri: Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità (A.C. 784-1343-1874-1901-1983-1989-2321-2351-A).

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Bossa ed altri; Campana ed altri; Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Rossomando e Valeria Valente; Brambilla; Santerini ed altri, nn. 784-1343-1874-1901-1983-1989-2321-2351-A: Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.
  Ricordo che nella seduta del 15 giugno 2015 si è conclusa la discussione sulle linee generali e il relatore e il rappresentante del Governo sono intervenuti in sede di replica.

(Esame degli articoli – A.C. 784-A ed abbinate)

  PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato della Commissione. Pag. 2
  Le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso i prescritti pareri (Vedi l'allegato A – A.C. 784-A ed abbinate), che sono in distribuzione.
  Informo l'Assemblea che, in relazione al numero di emendamenti presentati, la Presidenza applicherà l'articolo 85-bis del Regolamento, procedendo, in particolare, a votazioni per principi o riassuntive, ai sensi dell'articolo 85, comma 8, ultimo periodo, ferma restando l'applicazione dell'ordinario regime delle preclusioni e delle votazioni a scalare.
  A tal fine, i gruppi Sinistra Ecologia Libertà e Per l'Italia – Centro Democratico sono stati invitati a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione.
  Avverto che, fuori dalla seduta, gli emendamenti Martelli 1.221 e 1.230 e Marzano 1.204, 1.205, 1.45, 1.243 e 1.57 sono stati ritirati dalle presentatrici.

(Esame dell'articolo 1 – A.C. 784-A ed abbinate)

  PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A – A.C. 784-A ed abbinate).
  Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione...

  DANIELE FARINA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

  PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

  DANIELE FARINA. Signor Presidente, la faccio molto breve: molti di noi, non tutti, ma molti di noi, sanno che trattiamo un provvedimento estremamente delicato, penso uno dei più delicati che ci capiti in questa legislatura, che pure ne ha visti tanti di provvedimenti delicati. Allora, sinceramente, non capisco la scelta della Presidenza, che pure, normalmente, è prassi, di applicare l'articolo 85-bis relativamente alla segnalazione degli emendamenti, anche perché gli emendamenti presentati sono complessivamente fra i 50 e i 60, alcuni addirittura sovrapposti. Pensavamo, insomma, che, vista la delicatezza del provvedimento, quest'Aula potesse anche essere lasciata un po’ più libera nel tempo della propria discussione.

  PRESIDENTE. Onorevole Farina, la Presidenza non ha scelto in maniera discrezionale: noi abbiamo applicato una norma del Regolamento che applichiamo sempre, proprio per evitare che sia la Presidenza a determinare, scegliendo un metodo piuttosto che un altro, la modalità di esame di un provvedimento. Quindi, noi abbiamo applicato semplicemente il Regolamento, come facciamo sempre. Ovviamente, è facoltà dei gruppi decidere quali emendamenti segnalare, ma la modalità di segnalazione è quella che noi adoperiamo e usiamo tutte le volte.
  Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

  GIUSEPPE BERRETTA, Relatore. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Calabrò 1.200 e Antimo Cesaro 1.202, favorevole sull'emendamento Marzano 1.203, contrario sugli emendamenti Lauricella 1.223 e Gigli 1.208, favorevole sull'emendamento Miotto 1.239, contrario sugli emendamenti Daniele Farina 1.228 e Santerini 1.229, sugli identici emendamenti Lauricella 1.218, Centemero 1.219 e Daniele Farina 1.220 e sull'emendamento Antimo Cesaro 1.227.
  La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Lauricella 1.231, mentre raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.300. La Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento Rossomando 1.222. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Daniele Farina 1.250, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento Giorgis 1.42. La Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Miotto 1.233 e Daniele Farina 1.234. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Pag. 3Nicchi 1.236 e Bechis 1.237, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli emendamenti Piccione 1.232 e Antimo Cesaro 1.51.
  La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Daniele Farina 1.240, se riformulato sostituendo le parole: «Il personale dei servizi sociali» con le seguenti «Chiunque partecipi al procedimento».

  PRESIDENTE. Va bene, poi, sentiamo se il proponente accetta.

  GIUSEPPE BERRETTA, Relatore. La Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.301.

  PRESIDENTE. Il Governo ?

  COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Grazie, Presidente, quasi tutti i pareri del Governo sono conformi a quelli espressi dal relatore, con una precisazione: l'emendamento Antimo Cesaro 1.202, sul quale mi pare il relatore abbia espresso parere contrario, in realtà, il Governo formula più un invito al ritiro o, comunque, in sostanza un parere favorevole, in quanto questo emendamento è assorbito...

  PRESIDENTE. Scusi sottosegretario, un parere o è favorevole o non lo è. Se è un invito al ritiro, non può essere un parere favorevole.

  COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Allora, il Governo formula un invito al ritiro, perché sarebbe assorbito dall'emendamento Marzano 1.203, su cui il Governo esprime parere favorevole, come il relatore.

  PRESIDENTE. D'accordo, comunque il giudizio politico è comprensibile, però il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

  COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Conforme al relatore con questa motivazione, perché in realtà è quasi identico all'emendamento Marzano 1.203, sul quale esprimiamo un parere favorevole, perché è più completo rispetto all'emendamento Antimo Cesaro 1.202.
  Poi, il Governo esprime parere conforme anche per quanto riguarda la riformulazione espressa.
  Sugli identici emendamenti Lauricella 1.218, Centemero 1.219 e Daniele Farina 1.220, su cui mi pare il relatore abbia espresso parere contrario, il Governo si rimette all'Aula. È un tema sul quale occorre comunque che sia aperto un dibattito, quindi il Governo attende anche un po’ il dibattito dell'Aula, delle varie forze politiche, perché riguarda la persona deceduta. Quindi c’è un problema giuridico, perché una volta che è deceduta la madre, dal punto di vista giuridico si può sostenere che il diritto del minore si riespanda e, quindi, venga meno quella condizione. Siccome si parla di diritti costituzionali comunque condizionati, nel momento in cui muore la madre, secondo parte della giurisprudenza, sia della dottrina, il diritto del minore si riespande.
  Ci sono poi altri tipi di valutazioni, sia politiche, sia di sensibilità che ciascuno può avere. È un tema, secondo il Governo, aperto e, quindi, si rimette all'Aula.

  PRESIDENTE. Prego i colleghi di seguire, perché la materia è effettivamente complessa.
  Passiamo alla votazione dell'emendamento Calabrò 1.200.
  Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Binetti. Ne ha facoltà.

  PAOLA BINETTI. Grazie, Presidente. Mi spiace molto che il relatore e anche il Governo abbiano dato parere negativo a questo emendamento, che in realtà tentava di offrire maggiori garanzie al bilanciamento tra il diritto del minore a conoscere le sue origini biologiche e il diritto della madre a mantenere il suo anonimato.
  Tutta la logica di questa legge si svolge alla ricerca di questo delicatissimo punto di equilibrio. Vi è l'idea di avere voluto rafforzare le garanzie della madre, che ha Pag. 4fatto una scelta in un determinato momento della sua vita, spesso sicuramente drammatico, perché non è mai facile, non è mai indolore, non è mai indifferente che una madre accetti di portare avanti la sua gravidanza, accetti di mettere al mondo il proprio figlio e poi dopo lasci questo figlio, sapendo che lo lascerà nella speranza, in mani migliori, ma certamente conservando tutta la vita un dubbio su come sarà stata e come si sarà svolta poi la vita di questo suo figlio. Questa madre, però, con il trascorrere degli anni, probabilmente anche con l'aumento della sua età e della sua maturità personale, può farsi una nuova famiglia, in cui assume nuove responsabilità nei confronti dei propri figli, nuove responsabilità nei confronti di suo marito, nuove responsabilità nei confronti del contesto sociale in cui vive. Per questa madre, rafforzare tutte le misure di garanzia perché quella volontà iniziale, ancorché non revocata, possa essere mantenuta, a noi sembra un fatto assolutamente dirimente nell'ambito del dibattito su questa legge.
  Anche l'idea che possano essere, per così dire, coinvolti i servizi sociali su indicazione del magistrato – e, in un certo senso, portando necessariamente ad una condivisione del segreto e, quindi, rendendo molto più difficile la sua tutela – ci sembra che possa davvero avere conseguenze molto pesanti in quello che è il rispetto di una volontà.
  Ecco, questo emendamento cercava di mantenere i diritti di entrambi, i diritti del figlio e i diritti della madre, però offriva alla donna maggiori, più concrete e più precise garanzie che la sua volontà venisse rispettata proprio in virtù di quel principio di autodeterminazione che tante volte viene evocato in quest'Aula. Sta a lei decidere, per così dire, di potere recedere da questo, ma non può esservi in qualche modo una sorta di invasività di qualcuno, che si presenta un giorno a casa sua, bussa alla porta e le chiede casomai lei volesse rinunciare al suo segreto.
  Tutto questo rende troppo, per così dire, ambiguo il sistema. Rende troppo facile la fuga di notizie: in un contesto come quello in cui noi viviamo, assistiamo giorno per giorno a notizie che fuggono dovunque. E quindi non costituisce garanzia né per la madre né per il nuovo contesto familiare in cui è inserita, ma nemmeno per quel figlio, perché si sentirà respinto due volte dalla madre. Si sentirà dire che non solo la madre, in certo senso, lo ha abbandonato a suo tempo, ma tuttora si rifiuta di incontrarlo. Si riaccendono, si riaprono ferite, si rimette in moto una sofferenza che non potrà non lasciare tracce, tracce pesanti nell'ulteriore vita della madre e del figlio.

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Daniele Farina. Ne ha facoltà.

  DANIELE FARINA. Grazie, Presidente. Credo che i colleghi non si stupiranno se troveranno delle strane assonanze anormali in questo Parlamento, tra forze politiche tra loro molto diverse, tra culture politiche assolutamente diverse. Ma la ragione è molto semplice: questo non è un provvedimento di carattere politico, è un provvedimento di carattere biopolitico, cioè che mette in discussione diritti personalissimi, sfere emotive, giuridiche, sensazionali, per così dire, un coacervo di questioni che non riguardano il futuro o almeno non riguardano solo il futuro.
  Infatti, se riguardassero solo il futuro, saremmo tutti, per così dire, meno preoccupati. In virtù della sentenza della Corte costituzionale del 2013, quello che decidiamo noi oggi vale anche per il passato, cioè per rapporti e fatti che sono accaduti dieci, venti, trenta, quaranta e anche cinquant'anni fa: sfere personali ricostruite, delicatissimi equilibri.
  Provate a immaginare alcune zone del Paese. Di che numeri parliamo ? Infatti forse è opportuno saperlo.
  Noi abbiamo circa 400 casi di minori non riconosciuti all'anno in Italia. Pensate che erano 40 mila alla fine dell'Ottocento. Il numero è gradualmente decresciuto, ma negli ultimi anni è tornato a crescere. Questo ci racconta qualcosa sull'evoluzione sociale, culturale, politica ed economica Pag. 5del Paese e anche in che stato dell'arte siamo.
  La Corte costituzionale ha di fatto riequilibrato i due interessi in campo: quello del figlio a conoscere le proprie origini biologiche e quello della madre a mantenere quella dichiarazione di riservatezza e di anonimato del parto. Ci chiedeva semplicemente di trovare un meccanismo – la Corte lo chiama dispositivo – per far sì che potesse essere fatto il cosiddetto interpello e trovare le modalità migliori.
  Con il meccanismo di interpello che abbiamo individuato questo lavoro noi non lo facciamo: non riequilibriamo, ma produciamo in realtà un ulteriore disequilibrio, questa volta, rovesciato. Ecco perché noi ci fisseremo sul carattere retroattivo di quanto andiamo sviluppando, sul ruolo dei servizi sociali, alla luce anche dell'esperienza concreta che alcuni tribunali dei minorenni, nel vuoto normativo, hanno operato. Metteremo in discussione il tribunale dei minorenni e – perché no ? – il Garante della privacy, visto che parliamo di persone tra cui non c’è un minore, ma parliamo di persone che, con il differenziale di età tra madre e figlio, possono avere anche quaranta o cinquant'anni o forse più.
  Vedremo punto per punto, con gli emendamenti, quali sono le criticità di questo provvedimento bio-politico. Per questo io credo che la Commissione giustizia non abbia svolto un bel lavoro. E la confusione di queste ore, fino a ieri sera, nel tentativo di trovare emendamenti condivisi, peraltro alcuni che tenessero conto delle cose non discusse e non approfondite, rende conto del fatto che poteva essere sicuramente svolto un lavoro migliore, ma non ci siamo riusciti (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà).

  PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
  Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.
  Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Calabrò 1.200, con il parere contrario della Commissione e del Governo.
  Dichiaro aperta la votazione.
  (Segue la votazione).

  Magorno, Antimo Cesaro, Borghi, Baruffi, Prestigiacomo, Manlio Di Stefano, Giorgis.
  Dichiaro chiusa la votazione.
  Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

   (Presenti  363   
   Votanti  321   
   Astenuti   42   
   Maggioranza  161   
    Hanno votato
  49    
    Hanno votato
no  272).    

  (La deputata Nicchi ha segnalato che non è riuscita a ad esprimere voto contrario).

  Passiamo all'emendamento Antimo Cesaro 1.202.
  Chiedo all'onorevole Antimo Cesaro se accede all'invito al ritiro formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo.

  ANTIMO CESARO. Come ha detto giustamente il rappresentante del Governo, credo che il contenuto di questo emendamento sia refluito in quello successivo della collega Marzano. L'emendamento era stato presentato in vista di un anacronismo che eventualmente si poteva inserire, in questo caso, sulla visone della maggiore età, che addirittura veniva portata, nel caso di adire il tribunale per l'interpello, ai venticinque anni. La collega Marzano ha proposto un emendamento che riconduce ai diciotto anni. Ritiro il mio emendamento, che andava nella stessa direzione.

  PRESIDENTE. Sta bene.
  Passiamo ai voti.
  Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marzano 1.203, con il parere favorevole della Commissione e del Governo.
  Dichiaro aperta la votazione.
  (Segue la votazione).

Pag. 6

  Carra, Malisani...
  Dichiaro chiusa la votazione.
  Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

   (Presenti  365   
   Votanti  345   
   Astenuti   20   
   Maggioranza  173   
    Hanno votato
 306    
    Hanno votato
no   39).    

  (La deputata Bargero ha segnalato di aver espresso voto contrario mentre avrebbe voluto esprimere voto favorevole e la deputata Nicchi ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole).

  GIAN LUIGI GIGLI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

  PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

  GIAN LUIGI GIGLI. Grazie Presidente, vorrei porre un quesito alla Presidenza. Abbiamo di fronte a noi un provvedimento per il quale, se non ho contato male, alla fine, se fosse stata mantenuta la possibilità di votare tutti gli emendamenti presentati, avremmo avuto una cinquantina di votazioni in totale. Vorrei sapere quali sono state le ragioni che hanno portato, su un provvedimento del genere, a dover operare una selezione degli emendamenti presentati.

  PRESIDENTE. Onorevole Gigli, ho già risposto, in merito a questo quesito, al collega Daniele Farina. La Presidenza ha utilizzato il criterio che usa sempre, lasciando che siano i gruppi a indicare quali emendamenti votare, ma adottando lo stesso criterio che adottiamo ogni volta sulla base del Regolamento.
  Passiamo alla votazione dell'emendamento Lauricella 1.223.
  Ha chiesto di parlare la deputata Rossomando. Ne ha facoltà.

  ANNA ROSSOMANDO. Grazie Presidente, solo per dire all'Aula che sottoscrivo l'emendamento Lauricella 1.223 e lo ritiro, essendomi anche consultata con il collega Lauricella, e spiego perché. Perché ci sarà successivamente la votazione sugli identici emendamenti Nicchi 1.211 e Miotto 1.239, su cui vi è stato parere favorevole, che affrontano questo problema delicato, tra i tanti su cui ci siamo appunto confrontati, che è quello dell'istanza avanzata da chi ha la legale rappresentanza, dal tutore, per l'incapace. In quei due identici emendamenti successivi si limita questa istanza solo all'acquisizione di informazioni sanitarie. Pertanto, riteniamo questa una soluzione che ci può soddisfare e, quindi, lo ritiriamo, anche a nome del collega.

  PRESIDENTE. Onorevole Rossomando, la formula non esiste, nel senso che sottoscrivere l'emendamento per ritirarlo non esiste. Purtroppo, non vedo il collega Lauricella, che sarebbe l'unico a poter ritirare l'emendamento. Credo che siamo costretti a votarlo. Lo votiamo con il parere contrario della Commissione e del Governo. Non si può ritirare se non c’è il presentatore e il presentatore non c’è.

  ANNA ROSSOMANDO. Era esattamente per risolvere la questione.

  PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
  Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lauricella 1.223, con il parere contrario della Commissione e del Governo.
  Dichiaro aperta la votazione.
  (Segue la votazione).

  Bolognesi, Giammanco...
  Dichiaro chiusa la votazione.
  Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

   (Presenti  376   
   Votanti  357   
   Astenuti   19   
   Maggioranza  179   
    Hanno votato
  29    
    Hanno votato
no  328).    

  (La deputata Nicchi ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole).

Pag. 7

  Passiamo alla votazione dell'emendamento Gigli 1.208.
  Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gigli. Ne ha facoltà.

  GIAN LUIGI GIGLI. Grazie, Presidente. Vorrei, se possibile, conoscere le ragioni del parere negativo espresso su questo emendamento dal Governo e dal relatore atteso che i successivi identici emendamenti Nicchi 1.211 e Miotto 1.239 vanno esattamente nello stesso senso dell'emendamento Gigli 1.208. Lo spirito del nostro emendamento era esattamente lo stesso di quello dell'onorevole Nicchi e dell'onorevole Miotto cioè quello di far sì che, nel caso di un figlio disabile, le informazioni richieste dal legale rappresentante, non essendoci l'istanza diretta del figlio di conoscere la propria madre biologica, potessero riguardare solo le informazioni di carattere sanitario e non l'identità della madre così come prevedono gli altri successivi emendamenti. Quindi non riusciamo a capire quali siano le ragioni per cui su questo emendamento è stato espresso parere negativo e sui successivi, invece, è stato espresso parere positivo, atteso che andavano nella stessa identica direzione.

  GIUSEPPE BERRETTA, Relatore. Chiedo di parlare.

  PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

  GIUSEPPE BERRETTA, Relatore. Signor Presidente, intervengo per dire semplicemente che l'obiettivo dell'emendamento è condiviso tant’è vero che è stato espresso il parere favorevole sui successivi identici emendamenti Nicchi 1.211 e Miotto 1.239. Se l'onorevole Gigli ritiene che la formulazione di quegli emendamenti per lui vada bene, la riformulazione del suo emendamento in quel senso darà luogo sicuramente a un parere favorevole come peraltro abbiamo chiarito con l'invito al ritiro, tenuto conto del fatto che l'obiettivo è stato sostanzialmente conseguito con i successivi emendamenti con una formula che però è più aderente, è più semplice e che dà luogo a minori dubbi interpretativi.

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buttiglione. Ne ha facoltà.

  ROCCO BUTTIGLIONE. Grazie, signor Presidente. Siamo contenti che le ragioni dell'onorevole Gigli vengano condivise dal relatore. Diciamo che c’è una certa sensazione di fastidio perché non capiamo in che senso l'altro emendamento sia più aderente e meno facilmente equivocabile e c’è una sgradevole sensazione che, se un emendamento è firmato da un parlamentare del Partito Democratico va bene, se è firmato da un altro parlamentare, magari anche della maggioranza, non va egualmente bene. È una sgradevole sensazione che non posso evitare di comunicare all'Aula (Applausi dei deputati del gruppo Area Popolare (NCD-UDC) e Per l'Italia).

  PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
  Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gigli 1.208, con il parere contrario della Commissione e del Governo.
  Dichiaro aperta la votazione.
  (Segue la votazione).

  Tidei... Bragantini Paola... Gallo... Rubinato...
  Dichiaro chiusa la votazione.
  Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

   (Presenti  385   
   Votanti  362   
   Astenuti   23   
   Maggioranza  182   
    Hanno votato
 129    
    Hanno votato
no  233).    

  (La deputata Nicchi ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole).

  Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Miotto 1.239, con il parere favorevole della Commissione e del Governo... è aperta la votazione...Pag. 8
  Revoco l'indizione della votazione perché non avevo visto la richiesta di parola dell'onorevole Farina. Prego, onorevole Farina.

  DANIELE FARINA. Grazie Presidente, intervengo perché noi stiamo votando due emendamenti, l'emendamento Nicchi 1.211...

  PRESIDENTE. L'altro non è stato segnalato, onorevole Farina. È esattamente così, ce n’è un altro identico dell'onorevole Nicchi, che però non è stato segnalato. Tutto qui.

  DANIELE FARINA. Va bene, grazie.

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gigli. Ne ha facoltà.

  GIAN LUIGI GIGLI. Grazie Presidente, sottoscrivendo tutto quello che ha detto in precedenza l'onorevole Buttiglione sull'incomprensibilità di un certo tipo di atteggiamento, desidero comunque sottoscrivere l'emendamento Miotto 1.239.

  PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
  Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Miotto 1.239, con il parere favorevole della Commissione e del Governo.
  Dichiaro aperta la votazione.
  (Segue la votazione).

  Catania, Latronico, Brandolin, Cozzolino, Locatelli, Causi...
  Dichiaro chiusa la votazione.
  Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

   (Presenti  392   
   Votanti  380   
   Astenuti   12   
   Maggioranza  191   
    Hanno votato
 378    
    Hanno votato
no    2).    

  Passiamo alla votazione dell'emendamento Daniele Farina 1.228.
  Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Daniele Farina. Ne ha facoltà.

  DANIELE FARINA. Grazie Presidente, ne approfitto ancora per rilevare che su un provvedimento di questa delicatezza, forse, l'idea di segnalare gli emendamenti – sui quali, peraltro, siamo in corso di sfoltimento, siamo già a metà strada – poteva essere evitata e si poteva fare una discussione un po’ più ampia. Tuttavia, credo che la sensibilità di questo provvedimento e su quali contesti si inserisce sia abbastanza chiaro. Sono novantamila le donne che, nel corso dei decenni, hanno usufruito di questo patto con lo Stato e hanno deciso di partorire in anonimato un figlio che, altrimenti, verosimilmente, in buona parte non avrebbe visto la luce e la vita.
  Non sono battaglie culturali della sinistra, sono stati altri i diritti che le donne hanno conquistato in questo Paese, ma fra questi diritti riconosciamo anche questo, questa libertà di scelta. Allora, noi, oggi, abbiamo 400 donne all'anno, molte meno che in passato, ovviamente, che per il 70 per cento sono immigrate – e questo ci racconta un'altra difficoltà presente in questo tema – e il 30 per cento sono italiane, in larghissima parte giovanissime e in larghissima parte provenienti dai contesti, ahinoi, ancora, più arretrati del Paese. Allora, proviamo a figurarci come funzionerà questo capolavoro in forma di legge: al raggiungimento del diciottesimo anno di età, il figlio non riconosciuto alla nascita, attraverso un'istituzione, il tribunale per i minorenni, può chiedere di conoscere le proprie origini biologiche. A quel punto si attiverà un meccanismo indeterminato, perché noi abbiamo validato tutte le procedure del tribunale per i minorenni, e, quindi, ci sarà chi attiverà il tribunale x della provincia y che attiverà i servizi sociali e un altro tribunale che attiverà, come è successo, i carabinieri in funzione di polizia giudiziaria. Questi carabinieri dovranno recarsi presso il domicilio della donna, prendere contatto quarant'anni dopo i fatti e con una serie di Pag. 9valutazioni chiedere sostanzialmente se intende mantenere il proprio anonimato o intende revocarlo. Ma, siccome non ci facciamo mancare nulla, noi portiamo, dai 25 anni attuali, a 18 anni il limite temporale entro il quale può essere presentata l'istanza al tribunale dei minorenni. Ma, appunto, non contenti, noi introduciamo un meccanismo – al quale abbiamo dato voto favorevole, ma ci dice già su che binari si è mosso questo provvedimento – per cui la madre può, 18 anni dopo, correre al tribunale per i minorenni e dichiarare essa stessa che intende mantenere la richiesta di anonimato. In questo modo, diciamo, abbiamo creato i presupposti per cui figlio e madre, indipendentemente dalla loro volontà, si incontrino direttamente in sede di tribunale dei minorenni il giorno del diciottesimo anno decorso dalla nascita.
  Io ho elencato – e andremo avanti – solo alcune delle contraddizioni che questo meccanismo di interpello ha. Perché non il tribunale per i minorenni, trattandosi di persone largamente adulte ? Perché non esclusivamente i servizi sociali ? E quando arriveremo al punto della madre deceduta, su cui addirittura il Governo lascia libertà all'Assemblea, saremo addirittura nel campo della forzatura giurisprudenziale, perché la giurisprudenza è divisa su questo, e quindi valuteremo se la morte della madre scioglie definitivamente il vincolo di riservatezza oppure, come noi pensiamo, lo renda definitivo. Per questa ragione abbiamo provato un po’ a riformulare questo meccanismo di interpello e quindi voteremo ovviamente a favore di questo nostro emendamento (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà).

  DONATELLA FERRANTI, Presidente della II Commissione. Chiedo di parlare.

  PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

  DONATELLA FERRANTI, Presidente della II Commissione. Presidente, volevo intervenire su questo punto perché è un punto che la Commissione ha valutato. Io stessa, peraltro, avevo presentato in prima battuta, durante i lunghi lavori della Commissione, un emendamento che vedeva il coinvolgimento del Garante della privacy nel momento appunto di raccolta dell'eventuale revoca o comunque dell'eventuale conferma, ma poi ho ritirato l'emendamento, dopo aver valutato che dobbiamo qui pensare alla semplificazione del procedimento, quindi, introdurre un ulteriore passaggio, che, dal punto di vista emotivo, può sembrare anche dichiarativo, e attribuirlo al Garante della privacy, perché può sembrare che, in quanto tale, garantisca maggiore riservatezza e maggiore privacy, ma questo non è, perché comunque siamo in un procedimento giurisdizionale la cui competenza è del tribunale dei minori del luogo di nascita del figlio, che è una competenza radicata, perché siamo nell'esercizio di un diritto alla conoscenza delle origini; quindi, abbiamo ritenuto – la Commissione ha fatto questa scelta – di evitare ulteriori passaggi burocratici, anche affidati a figure non professionalmente specializzate sul punto, perché il Garante non ha delle figure specializzate. Il testo uscito dalla Commissione, alla luce anche degli ulteriori emendamenti formulati ieri all'unanimità dalla Commissione, dal Comitato dei nove, ha invece voluto affidare tali competenze al tribunale dei minori, che ha una competenza anche professionale specializzata sul punto, perché è un tribunale composto non solo da figure togate ma anche da esperti. Non solo, la Commissione ha voluto fare in modo che il tribunale dei minorenni tenesse conto, attraverso l'utilizzo prevalente dei servizi sociali – quindi non si parla di carabinieri e dell'utilizzo dei carabinieri, ma dei servizi sociali – e con l'utilizzo della procedura di massima riservatezza e massimo rispetto – c’è scritto proprio così nel testo – della dignità della madre, tenendo conto dell'età, dello stato di salute psicofisica della madre e delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. Ieri poi, anche con un emendamento che affronteremo più tardi, suggerito da un deputato – anzi, era proprio dell'onorevole Farina il suggerimento – si Pag. 10rafforzerà anche l'obbligo del segreto di tutti i soggetti, ma tale emendamento sarà riformulato proprio nel senso di prevedere che tutti i soggetti che intervengono nel procedimento siano tenuti all'obbligo del segreto e della massima riservatezza. Quindi, credo che appellarsi e pensare che l'individuazione di una frazione del procedimento affidata al Garante della privacy costituisca di per sé garanzia di maggiore riservatezza sia più una petizione di principio che, invece, una ricerca del procedimento più adatto e più consono al rispetto dei diritti fondamentali: da un lato, il diritto all'anonimato e il diritto alla riservatezza, dall'altro, il diritto alla ricerca delle proprie origini.

  PRESIDENTE. Se non ci sono altri iscritti a parlare, passiamo ai voti.
  Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Daniele Farina 1.228, con parere contrario di Commissione e Governo.
  Dichiaro aperta la votazione.
  (Segue la votazione).

  ROCCO BUTTIGLIONE. Chiedo di parlare.

  PRESIDENTE. Onorevole Buttiglione, l'ho chiesto. Abbia pazienza, ho aperto la votazione. State attenti.
  Archi... Capua... Vezzali... Pisicchio...
  Dichiaro chiusa la votazione.
  Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

   (Presenti  402   
   Votanti  375   
   Astenuti   27   
   Maggioranza  188   
    Hanno votato
  59    
    Hanno votato
no  316).    

  Passiamo all'emendamento Santerini 1.229, che chiede di intervenire. Ne ha facoltà.

  MILENA SANTERINI. Grazie Presidente, ritiro questo emendamento non in quanto ne siano venute meno le ragioni, anzi ritengo che siano ancora del tutto valide, ma perché penso che nel lavoro di sintesi, faticosamente svolto in Commissione, si sia raggiunto un equilibrio che tutto sommato va incontro all'esigenza che noi esprimevamo con tale proposta emendativa. Tale esigenza era sempre quella di fondo, cioè stabilire una disciplina dell'incontro tra madre e figlio in modo tale che non ci sia soltanto unilateralmente la richiesta da parte del figlio, ma ci sia un preventivo consenso, una revoca, una conferma da parte della madre.
  Sulla mediazione del Garante del privacy posso concordare con la presidente Ferranti sul fatto che ci possano essere delle modalità anche più semplificate e su ciò si può discutere; ma non discuterei – e mi pare che la sintesi che abbiamo trovato vada in quella direzione – sull'idea che occorra disciplinare un incontro da ambo le parti, tra figlio e madre.

  PRESIDENTE. L'emendamento Santerini 1.229 è quindi ritirato. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Lauricella 1.218, Centemero 1.219 e Daniele Farina 1.220. Su tali identici emendamenti la Commissione ha espresso parere contrario e il Governo si è rimesso all'Assemblea. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Nicchi. Ne ha facoltà.

  MARISA NICCHI. Grazie Presidente, credo che quello in esame sia un punto molto delicato: il richiamarsi all'Aula usiamolo, come dire, per capire ciò che è in gioco, senza problemi di schieramento, di prese di posizioni preconcette. Qui, si tratta di affrontare il tema di come con la morte si possa mettere in discussione una vita. Si dice che vi è la possibilità di conoscere l'identità biologica di una madre su istanza del figlio, anche quando questa è morta. Il patto che lei ha stipulato con lo Stato che le garantiva una riservatezza, una segretezza – lei partoriva e dava in adozione questo figlio –, con la sua morte Pag. 11non conta più nel caso in cui lei non l'abbia revocato, non abbia manifestato una revoca di questo patto, una disponibilità ad essere rintracciata.
  In assenza di questa disponibilità, con la morte rimane quella volontà espressa in vita e questa vita non può essere calpestata, perché se si mette in discussione questa possibilità non si permetterà alla donna in vita di poter spiegare, di raccontare la sua vita e quello che è successo ai figli, alle relazioni che sono sopravvissute ad essa.
  Io credo che noi non possiamo accettare che con la morte la vita non conti e che lo Stato possa interferire sulla vita di una persona, laddove questa, tra l'altro, ha pattuito un patto con lo Stato. È anche un fatto umano, perché noi dobbiamo tutelare la possibilità anche di riservatezza delle relazioni che la donna successivamente ha messo in vita e non possiamo saltare la possibilità che sia lei stessa a decidere e a confrontarsi con il racconto di sé, con le spiegazioni che può dare, in una relazione umana.
  Io credo che sia molto importante cancellare questa possibilità, che è una possibilità, direi, che rileva, prima che sul piano del diritto, perché anche il diritto tutela questa fattispecie, sul piano umano, rispettando la volontà che la donna ha espresso e che con la sua vita non può essere messa in discussione.

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zampa. Ne ha facoltà.

  SANDRA ZAMPA. Grazie, Presidente. Capisco la difficoltà di tutti ad affrontare questo provvedimento, che toccherà la vita concreta di persone, di donne e di giovani. Ma questo punto, in particolare, davvero richiede, da parte di tutti noi, un'attenzione in più.
  Signora Presidente, Antigone ci ha insegnato che c’è una sacralità nella morte che gli uomini devono rispettare. Niente è più sacro di colui o di colei che è deceduta, che è morta, che non c’è più, e la sacralità della morte richiede davvero, da parte di tutti noi, un passo indietro rispetto a qualunque nostro diritto o aspirazione. Richiede semplicemente, in questo caso, di riconoscere che quella persona che non c’è più e che quella donna, che è deceduta, ha preso una decisione, tanti anni prima o qualche anno prima, e questa decisione noi non potremo conoscerla nelle sue ragioni, perché c’è un mistero che questa donna porta con sé per sempre e a noi è richiesto semplicemente rispetto.
  Per chi crede, la morte è semplicemente un passaggio di questa vita, è un pezzo della vita. Per chi non crede – certamente io sono convinta di questo – c’è lo stesso sentimento che ci accomuna. La morte e il ricordo di chi è morto ci deve essere sacro. Io ritengo che non si possa violare questo principio che, appunto, Antigone ci ha insegnato davvero migliaia di anni fa (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buttiglione. Ne ha facoltà.

  ROCCO BUTTIGLIONE. Grazie, signora Presidente. È un grazie particolarmente sentito, perché il diritto di prendere la parola non sembra così incondizionato in questo Parlamento, come credevo fosse garantito da parecchio tempo.

  PRESIDENTE. No, onorevole Buttiglione, questo non me lo può dire.

  ROCCO BUTTIGLIONE. Ho diritto di parola.

  PRESIDENTE. Sì, ma avevo chiesto se c'era qualcun altro che voleva parlare e nessuno aveva alzato la mano. Quindi, mi permetto di risponderle: avevo appena aperto la votazione, dopo aver chiesto se c'era qualcun altro che voleva parlare.

  ROCCO BUTTIGLIONE. Lei risponde, ma consentirà che anche io le risponda che in innumerevoli casi analoghi la parola Pag. 12è stata data. Credevo fosse una prassi consolidata; evidentemente, mi sbagliavo, per amor di Dio.
  Spero che non l'abbia un po’ irritata qualche mio riferimento a qualche trattamento preferenziale per i deputati del Partito Democratico.

  PRESIDENTE. Assolutamente no ! Tranquillo, siamo amici come prima.

  ROCCO BUTTIGLIONE. Ne sono totalmente convinto.
  Venendo al tema, noi stiamo decidendo sulla possibilità che la donna ha di cambiare un atto di volontà che a suo tempo ha espresso. Con la morte questa possibilità viene meno e, venendo meno questa possibilità, è difficile che noi ci prendiamo il diritto di cambiarlo d'autorità. È vero: abbiamo un diritto che è limitato da un altro diritto e il titolare del secondo diritto non è più, tuttavia, nel momento in cui non è più, ha lasciato una decisione a tutela della sua personalità morale. È difficile immaginare che noi questa la possiamo arbitrariamente cambiare. È un po’ come un testamento. Invece, visto che ho la fortuna di godere del diritto di parola, vorrei attirare l'attenzione dell'Aula su un altro elemento. Mi spiace che sia stato bocciato l'emendamento dell'onorevole Binetti che era il primo che abbiamo discusso, perché conteneva garanzie di segretezza che mi pare non sarebbero inopportune. Chi viola il dovere di riservatezza a quali sanzioni è esposto ? L'emendamento Daniele Farina 1.228, anch'esso bocciato – mi pare un po’ affrettatamente – proposto da SEL, anch'esso conteneva, con modalità diverse, la medesima preoccupazione. Credo che sia importante che il diritto alla riservatezza venga garantito in modo più preciso, per esempio evocando il segreto d'ufficio, come l'emendamento 1.228, o nelle modalità che erano contenute nell'articolo 1. Non so se ci sia ancora la possibilità di tener conto di questa preoccupazione. Speravo che ci fosse un emendamento della Commissione su questo, ma ancora non l'ho visto.

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Gigli. Ne ha facoltà.

  GIAN LUIGI GIGLI. Grazie Presidente, noi, pur condividendo l'equilibrio finale raggiunto attorno alla possibilità di interpello, che ci sembra tutto sommato di buonsenso, tenuto conto di quelli che erano i dati di partenza, pur condividendo – dicevo – l'equilibrio complessivo raggiunto per quanto riguarda questa legge, cioè la possibilità per la donna di confermare la sua volontà di mantenere l'anonimato al compimento del diciottesimo anno, tuttavia riteniamo che su questo punto specifico, della madre deceduta, l'equilibrio raggiunto non sia sufficiente. Condividiamo quindi lo spirito degli emendamenti che adesso stiamo esaminando. La morte infatti, a nostro parere, non cancella il patto con lo Stato, come è stato detto, ma soprattutto non cancella la trama di relazioni che una persona può avere instaurato nel corso della sua vita e, soprattutto, non ne cancella la volontà, al punto tale che ovviamente nei testamenti di questa volontà noi dobbiamo tener conto. Non cancella nemmeno il diritto alla riservatezza, che è previsto pure per coloro che sono morti. Allora, io credo che la morte debba essere rispettata. Debba essere rispettata anche per i sentimenti di coloro che restano, della famiglia nuova che magari questa persona si era costruita. Noi avevamo al riguardo un emendamento che andava nello stesso spirito e che, per quel meccanismo che è stato richiamato dalla Presidenza e che io continuo a non aver capito perché si sia prodotto, quello della selezione, se non forse per risolvere alcuni problemi di qualche forza politica, perché tutto sommato per venti voti in più questa mattina non sarebbe successo nulla di eversivo in quest'Aula, tuttavia proprio nello spirito del nostro emendamento, che andava nello stesso senso di quelli che sono stati appena adesso richiamati e che andiamo a votare, noi esprimeremo un voto a favore, nella convinzione che il diritto all'anonimato della donna deceduta debba essere in ogni caso rispettato, se non ha manifestato una volontà diversa.

Pag. 13

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Locatelli. Ne ha facoltà.

  PIA ELDA LOCATELLI. Grazie Presidente, anche io, come il collega Gigli, trovo che il compromesso finale a cui siamo arrivati per una soluzione a questo tema tanto delicato sia un compromesso accettabile, che ha tenuto conto dei diversi punti di vista.
  Ma trovo che questo punto specifico sulla negazione, sulla cancellazione della volontà di una donna, quando questa è defunta, sia proprio in contraddizione con la soluzione che insieme abbiamo costruito. È inaccettabile che il diritto alla riservatezza cada automaticamente con la morte, perché, nella sostanza, è un approfittare della morte di una donna per negarle il rispetto della volontà.
  Lo ha già detto bene la collega Zampa: la sacralità della morte, che vale per chi crede e per chi non crede; ma, davvero, approfittare del fatto che una donna non abbia più la possibilità di difendere la sua volontà è una negazione di questa sacralità. Per cui, invito tutti, colleghi e colleghe, a sostenere l'emendamento che impedisce la cancellazione della volontà di una donna, che essa ha espresso esplicitamente, e che, quindi, va profondamente rispettata, ancor più proprio perché questa donna è deceduta.

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sarro. Ne ha facoltà.

  CARLO SARRO. Grazie, Presidente. Innanzitutto, desidero, a nome del gruppo di Forza Italia, ribadire, in linea con quella che è stata sempre la tradizione del gruppo per quanto riguarda i temi che hanno una particolare rilevanza, temi sensibili in materia di diritti e, soprattutto, che interrogano, per le scelte che si compiono, la coscienza, la libertà a ciascun deputato di votare secondo i propri orientamenti, i propri convincimenti, e questa libertà di voto è stata ribadita dal gruppo anche in questa occasione.
  Indipendentemente da questa posizione, ritengo, però, avendo, sempre a nome del gruppo di Forza Italia, lavorato in Commissione al provvedimento ed essendo stato, anche nella precedente legislatura, presentatore di una specifica proposta di legge, che questo punto sia dirimente rispetto a tutte le altre questioni e abbia una centralità assoluta.
  Per cui, è giusto e necessario soffermarsi con la dovuta attenzione. Tutto il provvedimento è stato costruito, come più volte si è ribadito, sul bilanciamento tra due diritti fondamentali: il diritto all'oblio, quindi il diritto alla riservatezza della donna che sceglie, al momento del parto, di non riconoscere il proprio figlio, e il diritto all'identità, cioè il diritto del figlio a conoscere le proprie origini. Questo diritto del figlio a conoscere le proprie origini, poiché, anche in tutti gli interventi che sinora ho ascoltato, raramente è stato evocato, voglio ricordare che, alla luce della giurisprudenza, tanto della Corte costituzionale quanto della Corte europea dei diritti dell'uomo, è un diritto inviolabile, che risponde a un bisogno naturale, che è quello, per ciascun essere umano, di conoscere chi lo ha generato.
  Il provvedimento, a tutela di eventuali rivendicazioni o di disequilibri che potrebbero realizzarsi rispetto alle situazioni familiari che reciprocamente, da parte della madre, ma anche da parte del figlio, nel corso della vita, vanno a consolidarsi, esclude espressamente che da questo accesso alle informazioni possano derivare conseguenze di tipo parentale o, ancora di più, sul piano patrimoniale.
  Ma il dato di fondo è che vi è un equilibrio. Ora, la posizione del diritto all'oblio è una posizione che vale finché la donna è in vita, non essendo questa posizione trasmissibile, come la giurisprudenza ha più volte autorevolmente chiarito. Dall'altra parte, permane il diritto del soggetto vivente, cioè del figlio, all'accesso alle proprie informazioni. Questo diritto di accesso alle informazioni sulle proprie origini, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, viene considerato come strumentale alla costruzione della propria Pag. 14identità, e dunque compreso nel diritto al rispetto della vita, garantito dall'articolo 8 della Convenzione del 1950. È la sentenza Odièvre contro Francia del 13 febbraio 2003.
  Dunque, abbiamo un diritto inviolabile, un diritto che risponde ad un bisogno naturale che permane e l'altro diritto che, essendo deceduto il titolare, inevitabilmente subisce una affievolimento, come accade normalmente, ordinariamente, in tutte le nostre situazioni.
  Ma vi è di più: ad ordinamento vigente, cioè secondo le disposizioni che attualmente regolano la materia, decorsi cento anni dalla nascita, ciascuno ha diritto ad accedere alle informazioni e, quindi, alla conoscenza dell'identità della propria madre. Dunque, già l'ordinamento vigente non attribuisce al diritto all'oblio una ultrattività post mortem e, pertanto, non vi è ragione per la quale noi oggi, che abbiamo il compito, invece, secondo quanto dichiara la Corte costituzionale, di garantire questo equilibrio, dovremmo introdurre addirittura un'ulteriore limitazione che non esiste.
  Un ultimo elemento, Presidente, e concludo. Nel corso delle audizioni noi abbiamo davvero sentito tutti, dalla magistratura, alle associazioni dei figli non riconosciuti, alle associazioni delle famiglie adottive e anche qui un momento di precisazione: noi non stiamo modificando il regime dell'adottato, che è istituto completamente diverso e distinto da quella che è la materia che trattiamo. Abbiamo audito docenti e quanti altri e abbiamo verificato, anche alla luce di quello che l'onorevole Farina dichiarava precedentemente, cioè che, in ragione dell'evoluzione dei costumi e del mutamento della condizione sociale, questo fenomeno è in forte regressione rispetto al passato, che l'età media delle persone interessate e che hanno più volte chiesto a questo Parlamento, anche chiedendo di essere ricevuti dai singoli gruppi parlamentari, oscilla tra i 50 e i 60 anni.
  Dunque, se passasse questo emendamento, la legge che ci viene sollecitata, in particolar modo da questa categoria, di fatto, diverrebbe una legge inapplicabile, una legge inutiliter data.

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, la deputata Morani. Ne ha facoltà.

  ALESSIA MORANI. Cercherò di essere brevissima, Presidente, perché nella scelta di dire «no» a questo emendamento, è chiaro che si incrociano tante sensibilità, che sono sensibilità personali che riguardano la propria etica e il proprio credo religioso.
  Però, è evidente che le argomentazioni giuridiche che sono state elencate dall'onorevole Sarro prima di me sono molto convincenti. Lo dico perché, se è vero, come è vero, che l'attuale legge prevede che il segreto, quindi la riservatezza e l'anonimato della madre, cade dopo cento anni, a maggior ragione questo anonimato e questa riservatezza cadono nel momento in cui la donna muore. Quindi, il diritto del figlio a conoscere la propria identità viene considerato come un diritto prevalente rispetto al diritto all'oblio.
  In aggiunta a questa considerazione, occorre considerare anche che esiste già una giurisprudenza italiana ed europea, in particolare mi riferisco al tribunale per i minorenni di Trieste, alla sentenza Godelli e alla sentenza dell'Europa contro la Francia, che stabiliscono che il diritto alla riservatezza, nel caso di morte della donna, non prevale rispetto al diritto del figlio a conoscere la propria identità.

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Calabrò. Ne ha facoltà.

  RAFFAELE CALABRÒ. Grazie, Presidente. Come da tutti è stato ricordato, questa legge deriva dall'esigenza di creare un equilibrio tra il diritto del fanciullo, del giovane, della persona, ad avere riconosciuta la propria identità biologica e il diritto della mamma di poter conservare il proprio anonimato.Pag. 15
  Qual è stata la ratio della scelta all'interno della legge per raggiungere questo equilibrio ? La scelta è stata di lasciare al giovane, al figlio, la possibilità di fare la richiesta, dando la decisione finale alla madre di poter dire «sono d'accordo o non sono d'accordo, ritorno indietro o non ritorno indietro». La ratio è questa. Noi non possiamo modificare all'interno di un comma quella che è tutta la logica della legge, la logica della legge con cui si è raggiunto l'equilibrio che abbiamo raggiunto e sul quale mi sembra che l'Aula sia completamente concorde. Quindi, assolutamente non è immaginabile che, essendo finita la possibilità di dare una risposta da parte della madre...

  PRESIDENTE. Concluda.

  RAFFAELE CALABRÒ. Non vedo perché mi deve scampanellare dopo mezzo minuto.
  Comunque, essendo ormai impossibile da parte della madre dare la propria risposta, l'equilibrio si è perso.
  Quindi noi non possiamo modificare la legge per questo dato. Assolutamente è inimmaginabile.

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Marazziti. Ne ha facoltà.

  MARIO MARAZZITI. Grazie, Presidente.

  PRESIDENTE. Colleghi, abbassate il tono della voce, perché è molto rumorosa l'Aula.

  MARIO MARAZZITI. A volte i Parlamenti possono essere tentati dal volere legiferare su tutto, mentre ci sono delle zone e delle aree della vita – in questo caso, anche della morte – su cui è bene sospendere la propria attività legislativa, evitando di esercitare una forza e un potere su qualcosa su cui non ne abbiamo.
  Per questo, condivido nel tono e nella delicatezza le considerazioni avanzate in quest'Aula sia dai miei colleghi, sia dall'onorevole Zampa. Vorrei senz'altro dire che noi siamo per quello spirito che si ferma davanti alla morte, per cui pensiamo che vada rispettata la volontà espressa in vita alla riservatezza da parte della persona che è deceduta.
  Come è stato detto, con il nostro emendamento – la cui formulazione come gruppo sembrava ancora più chiara – l'accesso alle informazioni non è consentito nel caso in cui la madre sia deceduta, salvo che la stessa non abbia precedentemente revocato l'anonimato. Siccome ci è stato chiesto di ritirarlo, apporrò la mia firma all'emendamento Lauricella 1.218, perché sia chiaro che la nostra volontà è concorde.

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, la deputata Marzano. Ne ha facoltà.

  MICHELA MARZANO. Signora Presidente, intervengo per appoggiare la posizione che è stata espressa dall'onorevole Sarro e dall'onorevole Morani. Pur riconoscendo la delicatezza del tema, vorrei cercare di spiegare il perché, se noi approvassimo quest'emendamento, vanificheremmo la legge.
  Questa legge ha come scopo quello di bilanciare il diritto dei figli ad accedere alle proprie origini con il diritto all'anonimato, entrambi diritti personalissimi. Questo vuol dire che, nel momento della morte, c’è un diritto che viene meno: viene meno la persona e il carattere personalissimo del diritto. Calcolando che, già ora come ora – è stato detto dall'onorevole Morani –, dopo cento anni il segreto cade e viene meno, si tratta allora di riconoscere la sacralità della morte, certo, ma riconosciamo anche la sacralità della vita ! Le persone che da anni aspettano di avere accesso alle origini e che si vedono risposto dai tribunali «domanda rigettata», continueranno ad avere la risposta «domanda rigettata»...

  PRESIDENTE. Grazie, onorevole Marzano.

Pag. 16

  MICHELA MARZANO. ...senza avere nemmeno la possibilità di potere fare valere il diritto che la Corte costituzionale ha detto che bisogna fare valere.

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Simonetti. Ne ha facoltà.

  ROBERTO SIMONETTI. Grazie Presidente. Intervengo innanzitutto per sottoscrivere l'emendamento e ovviamente anche per sostenerlo. Infatti, le tesi di chi vuole bocciare questi emendamenti non mi hanno convinto, semmai, il contrario, proprio perché io credo che lo Stato e, oltre lo Stato, gli uomini non abbiano la possibilità di decidere al posto di chi non ha deciso o di chi volutamente non ha voluto modificare una propria decisione, a prescindere dai diritti dei figli.
  Infatti, se adesso dobbiamo fare una graduatoria di diritti, se ha più diritto una madre a mantenere l'anonimato anche dopo la morte, rispetto al diritto del figlio, io vorrei anche pensare che un ragazzo, un uomo, una donna hanno avuto la possibilità di nascere, in funzione di una decisione che una madre fece in quel tempo. Quindi, credo che il diritto primario sia quello della donna, che ha voluto comunque mettere al mondo un uomo o una donna, che dovrebbe ringraziare quella scelta, rispetto ad altre scelte, e costruirsi un percorso di vita basato sul futuro e non sul passato.
  Questo, quindi, è in funzione di una graduatoria di diritti, che è stata la tesi dell'ultimo intervento: c’è sempre il diritto del figlio o della figlia nati di conoscere la madre biologica. Io credo, invece, che, se la madre biologica fece quella scelta, mettendo al mondo una creatura, sia da rispettare anche dopo la morte, perché una persona non finisce con la morte: questa è una visione troppo materialistica dell'uomo.
  Se adesso lo Stato può sostituirsi all'essere umano solo perché questo è morto, significa che neanche quando era in vita ne ha voluto premiare le decisioni e né l'ha considerato un essere umano, ma l'ha considerato un oggetto – diciamo così –, al quale può sostituirsi nel momento in cui questo non è più in vita.
  Ecco, quindi, che io sottoscrivo e appoggio con forza questo emendamento, che, tra l'altro, può costituire anche una discriminante sul voto finale a questo provvedimento, perché è un provvedimento che ha luci e ombre, molto probabilmente più ombre che luci, ma, se questo emendamento non passasse, sarebbe chiaramente un provvedimento pregnante di ombre e di pochissime luci (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini).

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Sannicandro. Ne ha facoltà.

  ARCANGELO SANNICANDRO. Grazie, Presidente. Io credo che ognuno di noi, per deliberare su questa materia oggi, non debba fare riferimento alle decisioni di questo o quell'altro tribunale di Trieste o via discorrendo, ma debba fare riferimento alla propria coscienza, alla propria sensibilità e alla propria cultura.
  E allora io non credo che, di fronte alla morte, qualcuno possa accampare più diritti di quanti ne avesse in precedenza. Di fronte alla morte bisogna inchinarsi e noi sappiamo molto bene che, di fronte al cadavere, il sacerdote officiante dice parce sepulcrum, quindi non parla più, e noi dovremmo mantenere lo stesso rispetto, altrimenti mostreremmo una sorta di espansione del diritto del figlio, che assume quasi una sorta di caratteristica, come dire, predatoria del diritto altrui, e questo non è consentito, perché si altererebbe quell'equilibrio di cui si è parlato abbondantemente già in quest'Aula.

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Saltamartini. Ne ha facoltà.

  BARBARA SALTAMARTINI. Grazie, Presidente. Intervengo anch'io per sottoscrivere Pag. 17l'emendamento e per sostenerlo. Credo che, come sempre, quando si trattano nell'Aula questi provvedimenti, occorrerebbe avere davanti a noi una scritta: il buon senso, cioè dovremmo avere buon senso nell'agire, nel legiferare.
  Da sempre sostengo che su alcuni temi, dove non c’è una differenza ideologica, ma differenti sensibilità, differenti approcci, se vogliamo anche una chiave di lettura femminile e maschile ai provvedimenti, non è possibile immaginare di non avere quell'equilibrio che viene dato proprio dal buon senso per evitare di produrre norme che potrebbero, alla lunga, portare a situazioni, devo dire, veramente devastanti, come nel caso di questo emendamento.
  Ma io mi chiedo: nel caso in cui fossi io, donna, ad avere messo al mondo un figlio e ad averlo fatto con la legge sul parto in anonimato, laddove io fossi morta, chi racconterebbe a mio figlio, chi può raccontare a mio figlio le motivazioni per le quali io ho deciso di non riconoscerlo ? Chi altro potrebbe farlo, se non la sottoscritta ?

  PRESIDENTE. Deve concludere.

  BARBARA SALTAMARTINI. Rispetto a questo, io invito tutti i colleghi a riflettere, perché credo che questo sia veramente un emendamento che può discriminare l'approvazione o meno di questa norma (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini).

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mucci. Ne ha facoltà.

  MARA MUCCI. Grazie, Presidente. Anch'io intervengo per sottoscrivere e sostenere questo emendamento e ringrazio anche la collega Marzano, la quale – anche se non condivido la sua posizione – ha espresso una posizione comunque chiara e comprensibile, in quanto sostiene che la mancanza di un interesse da una parte fa prevalere l'interesse dall'altra.
  Ma io non ritengo che questo sia corretto, in quanto non può essere che noi ci assumiamo l'onere che, in caso di decesso, automaticamente, si passi ad una revoca dell'anonimato rispetto alla conoscibilità della figura della madre, per due ragioni.
  La prima è stata espressa, giustamente, dai colleghi di SEL, vale a dire che, mancando la presenza della figura materna, va a mancare quella presenza umana che è alla base della relazione e della conoscibilità che intende il figlio.
  E il secondo motivo, più importante, è che espone anche l'intorno della madre, dei parenti (quindi, i nonni e gli eventuali fratelli) alla presenza di un qualcosa di totalmente inaspettato. Infatti, spesso queste situazioni avvengono nel momento in cui c’è stata una presa di posizione e una decisione sicuramente sofferta, sicuramente traumatica, di una madre che mette al mondo un figlio e che decide di non riconoscerlo e, quindi, di non prendersene la responsabilità. A distanza di anni, anche di molti anni, una sfera che sta nell'intorno di questa figura viene a sapere e a conoscere dell'esistenza di un eventuale figlio. Questo, secondo me, espone tutta una serie di altre persone a uno stress e a un trauma rilevanti. Su questo vorrei interpellare l'Aula e vorrei che l'Aula riflettesse a fondo. Ciascuno di noi prenda una posizione in base, certamente, alla propria natura e anche alla propria credenza, però cercando di capire la difficoltà e il problema che sta attorno a questo interesse.

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, la deputata Bossa. Ne ha facoltà.

  LUISA BOSSA. Grazie, Presidente. Io, invece, vorrei proprio citare il tribunale dei minorenni di Trieste, che, con una sentenza sul caso di una donna la cui madre era deceduta, ha deciso che: «Viene meno il potenziale conflitto tra i due diritti assoluti della personalità, cadendo così la necessità di ricorrere al principio del contemperamento dei due interessi, per lasciare che possa avere piena espansione Pag. 18l'unico diritto fondamentale, cioè quello del figlio».

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Carlo Galli. Ne ha facoltà.

  CARLO GALLI. Grazie, signora Presidente. A me sembra che qui siamo davanti ad un conflitto fra due nozioni di identità: una biologica, che è più debole, e una, invece, complessa, relazionale, che è più forte. L'identità biologica viene fermata finché la donna rimane in vita dall'idea dell'identità relazionale più forte. La donna può opporre un «no», un rifiuto alla richiesta dell'identità biologica da parte del figlio. Questa identità più forte, relazionale, della donna permane dopo la morte, proprio per i motivi che abbiamo sentito, perché è un'identità che esce dal singolo e diventa un sistema di relazioni: ad esempio, i figli che questa donna abbia avuto da un matrimonio, i quali verrebbero esposti a un trauma indicibile. La donna, morendo, saprebbe che ciò potrebbe avvenire.
  Questa violazione della sua identità forte, relazionale, in nome di un'identità biologica, più debole, è precisamente ciò che fa sì che io sottoscriva questo emendamento e, dunque, lo voti (Applausi di deputati del gruppo Partito Democratico).

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Costantino. Ne ha facoltà.

  CELESTE COSTANTINO. Grazie, Presidente. Prima l'onorevole Sarro diceva: abbiamo ascoltato tutti in Commissione, abbiamo ascoltato le audizioni di tutte le associazioni. Io vorrei ricordare che noi stiamo decidendo per donne che non hanno voce e che non hanno avuto la possibilità, evidentemente, di partecipare a questa discussione. Qualcuna, però, ci ha fatto arrivare, attraverso degli articoli, il proprio racconto e noi abbiamo potuto leggere come si stanno aprendo delle ferite in questo momento.
  Stiamo cambiando le regole in corso d'opera e non ci limitiamo a questo: non vogliamo lasciarle in pace neanche dopo la morte. Io penso che ci sia un accanimento che va oltre il diritto che qui si vuole accogliere, un diritto che emerge chiaramente da questo provvedimento e che anche noi abbiamo avuto la capacità, nel corso della discussione, di rimodulare e di comprendere fino in fondo.
  Ma addirittura arrivare a ipotizzare che, anche dopo il decesso, possa prevalere quel diritto, a nostro avviso, sembra veramente un accanimento ingiustificabile.

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pelillo. Ne ha facoltà.

  MICHELE PELILLO. Intervengo per sottoscrivere l'emendamento, Presidente.

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pes. Ne ha facoltà.

  CATERINA PES. Chiedo di sottoscrivere l'emendamento, Presidente.

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Argentin. Ne ha facoltà.

  ILEANA ARGENTIN. Presidente, vorrei sottoscrivere l'emendamento e dire, con grande onestà, che ritengo un insulto al diritto della donna il dover accettare una cosa di questo tipo. Dopo un percorso di vita in cui, comunque, avrà fatto, come io ritengo, una violenza a se stessa nel negare il proprio figlio, è una negazione del suo diritto di scelta pensare di accogliere, in una seconda fase, quando lei non c’è più, non può più dire la sua, non può spiegare, non può giustificare, il fatto che questa persona, che al momento è estranea a tutti gli altri meccanismi familiari, vada ad intervenire in un meccanismo che la madre aveva in qualche modo deciso in quei termini.

  EDOARDO PATRIARCA. Chiedo di parlare.

Pag. 19

  PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

  EDOARDO PATRIARCA. Presidente, solo per dichiarare che sottoscrivo l'emendamento.

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ermini. Ne ha facoltà.

  DAVID ERMINI. Grazie signora Presidente, solo per richiamare l'attenzione dell'Aula su un problema che chi ha vissuto o chi vive le problematiche delle persone qualche volta si trova davanti. Il problema dell'abbandono, che un soggetto adottato magari affronta durante la sua vita, credo non possa permanere anche dopo la morte. Semplicemente voglio dire che un soggetto che è stato adottato si può sentire in grande difficoltà e in grande turbamento e questo può provocare degli squilibri. Ci sono delle persone che non superano questo fatto, che hanno degli squilibri psichici e lo sa chi ha vissuto e chi vive a contatto magari qualche volta con tali persone che poi sfogano questi turbamenti in tossicodipendenza o in altre cose. Non possono continuare a sentirsi abbandonati anche dopo la morte (Applausi di deputati del gruppo Partito Democratico). Vorrebbe dire fare del male ai vivi. Per questo io voterò contro gli identici emendamenti (Applausi di deputati del gruppo Partito Democratico).

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Schirò. Ne ha facoltà.

  GEA SCHIRÒ. Grazie Presidente, non sono decisioni facili, ma complesse e voglio sottoscrivere l'emendamento e voterò a favore. Non credo che i problemi di un figlio, di cui sono consapevole, onorevole Ermini, siano risolti da un nome o dalla conoscenza del nome di una morta (Applausi di deputati del gruppo Partito Democratico).

  MATTEO BRAGANTINI. Chiedo di parlare.

  PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

  MATTEO BRAGANTINI. Presidente, solo per sottoscrivere l'emendamento in quanto ne condividiamo la ratio.

  EMANUELE PRATAVIERA. Chiedo di parlare.

  PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

  EMANUELE PRATAVIERA. Grazie Presidente, anch'io per sottoscrivere l'emendamento.

  ROBERTO CAPELLI. Chiedo di parlare.

  PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

  ROBERTO CAPELLI. Grazie Presidente, vorrei sottoscrivere anch'io l'emendamento.

  GIAN LUIGI GIGLI. Chiedo di parlare.

  PRESIDENTE. Onorevole Gigli, lei ha parlato per terzo su questi identici emendamenti e, quindi, non può riparlare. Comunque, se lo vuole sottoscrivere, l'abbiamo registrato.

  ROBERTO CAON. Chiedo di parlare.

  PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

  ROBERTO CAON. Presidente, vorrei sottoscrivere l'emendamento.

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Verini. Ne ha facoltà.

  WALTER VERINI. Presidente, io ho seguito l'iter del provvedimento e anche di questo emendamento con assoluta laicità perché ero partito da posizioni, ho ascoltato opinioni diverse e sono arrivato anche a conclusioni diverse. Su questo punto specifico, che tocca corde personalissime e tutte queste corde, tutte, nessuna esclusa, vanno rispettate, tengo a dire, però, che mi Pag. 20ritrovo, per equilibrio, per saggezza, per vicinanza comunque alla giurisprudenza, sul parere del relatore e sugli interventi che hanno svolto, sia l'onorevole Ermini, che l'onorevole Morani. Quindi, anch'io voterò contro questo emendamento.

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ferranti. Ne ha facoltà.

  DONATELLA FERRANTI. Presidente, anch'io vorrei manifestare il voto contrario su questo emendamento in quanto da tutti gli interventi, che, per carità, rispetto, si evidenzia soltanto uno dei diritti e, peraltro, al momento della morte quel diritto non è più fondamentale. Il diritto all'oblio non è un diritto fondamentale.
  Mentre il diritto della persona alle proprie origini, il diritto della persona a formarsi in maniera equilibrata, in maniera completa è garantito dall'articolo 2 della nostra Costituzione e dall'articolo 8 della Convenzione dei diritti umani e su questo punto le due pronunce della Corte europea hanno bocciato sia l'Italia che la Francia e la Francia è corsa già ai ripari due anni fa con una legge e noi oggi stiamo tentando di farlo. Quindi voterò contro questo emendamento.

  GIUSEPPE BERRETTA, Relatore. Chiedo di parlare.

  PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

  GIUSEPPE BERRETTA, Relatore. Signor Presidente, tutto questo provvedimento è un tentativo faticoso di trovare un equilibrio tra il diritto della madre all'anonimato, della donna al mantenimento dell'anonimato con il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini. Il confronto tra questi due diritti fondamentali è stato il nostro modo per tentare di contribuire ad un testo unificato che fosse più moderno e più attento alle indicazioni che provengono dalla CEDU e dalla Corte costituzionale e perché dico questo, Presidente ? Perché il legislatore in questo caso ha una strada stretta da percorrere: non può essere una strada arbitraria, deve essere una strada rispettosa dei diritti fondamentali e il diritto fondamentale alla conoscenza delle origini è stato ribadito in maniera netta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e questa affermazione è contenuta nella sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo contro la Francia ed è applicata già nel nostro ordinamento in numerosi casi. Tale sentenza ha affermato che, una volta verificatasi la morte della madre, il diritto del figlio fino a quel momento compresso si espande ed è oggetto di una attenzione particolare da parte dell'ordinamento. Dunque ho sentito già più volte in questo dibattito il riferimento alla madre ma mettiamoci un attimo anche nei panni del figlio, della persona che è alla ricerca delle proprie origini, che vuole sapere chi lo ha partorito, che ha atteso molto, che oggi finalmente, all'esito di un percorso faticoso, si vede riconosciuto questo diritto e tuttavia, una volta avviato questo iter, si verifica il fatto che la madre è defunta e gli si risponde di no. Dunque credo che per davvero in questo caso bisogna trovare un equilibrio attento e bisogna considerare il fatto che veniamo da una fase in cui il diritto del figlio è stato totalmente compresso, se non annullato. Oggi troviamo un momento di equilibrio più avanzato e lo riconosciamo, tenuto conto di tutta questa fase che abbiamo vissuto. Aggiungo: stemperiamo anche il tema. Al più avrà i dati della madre, non verrà messo in contatto con nessuno, non andrà lì a bussare, avrà tutte le informazioni di cui già disporrebbe oggi perché i presidenti dei tribunali ti dicono tutto tranne il nome e il cognome e penso che arrivare al novantanovesimo ostacolo e non riuscire a raggiungere l'obiettivo davvero sarebbe paradossale nelle condizioni in cui siamo.

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Di Lello. Ne ha facoltà.

  MARCO DI LELLO. Signor Presidente, invidio molto i colleghi che hanno grandi certezze sul punto. Io non ne ho, coltivo il Pag. 21dubbio. Non mi sfuggono le tante ragioni che sono state esposte a favore dell'una o dell'altra posizione ma nel dubbio mi schiero sempre a favore di chi non può più cambiare idea, di chi non c’è più e dunque ne tutelo la scelta che è stata fatta liberamente in vita. Per questo sottoscrivo e con me l'intera componente dei deputati socialisti l'emendamento in questione e preannunzio il voto favorevole.

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferraresi. Ne ha facoltà.

  VITTORIO FERRARESI. Grazie, Presidente. Capisco la delicatezza del tema e capisco anche il momento molto difficoltoso ma c’è un diritto che predomina in tutta questa discussione: il diritto della madre, garantito già oggi dalla legge, di poter scegliere di non dare le informazioni al figlio.
  L'unico temperamento che la legge fa è quello di consegnare queste informazioni con la cartella clinica che riporta i dati della madre dopo cento anni dal parto.
  La Corte costituzionale fa dei bilanciamenti a livello costituzionale, prende i diritti costituzionalmente garantiti, prende il diritto della madre, prende il diritto del figlio e li pone su una bilancia, come in tanti altri casi.
  Nella nostra legislazione il diritto della madre prevale sul diritto del figlio, per tutta la vita e anche di più. Prevale perché si è ritenuto, appunto, che questo possa creare gravi complicazioni, prevale con questo temperamento, ma questo temperamento prevede che dopo cent'anni, non il figlio lo possa sapere, per ovvie ragioni di età, ma magari i discendenti. Questo la legge lo prevede in questo momento; allora, visto che noi sacrifichiamo un diritto costituzionalmente garantito, ovvero il diritto del figlio, per tutta la vita, con questo emendamento si vuole solamente dire che questo sarà per sempre sacrificato e questo non è accettabile in questo bilanciamento.
  La Corte costituzionale ce lo dice, ce lo dice la Corte europea. Allora, noi sacrifichiamo questo diritto per tanto tempo, lasciamo alla madre, fino alla morte, l'assoluta predominanza del suo diritto costituzionalmente garantito, ma almeno alla morte noi ribilanciamo quell'esigenza, quel diritto che il figlio ha sempre avuto durante tutti questi anni (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle).
  
In un'ottica di bilanciamento, noi dobbiamo pensare ai due diritti, a uno che prevale e a uno che non prevale, ma non dare al figlio la possibilità di sapere le informazioni per tutta la vita sarebbe una grave violazione costituzionale e io credo, colleghi, che noi non siamo solo legislatori, ma siamo deputati, che devono rispettare le decisioni della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle e di deputati del gruppo Partito Democratico).

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Binetti. Ne ha facoltà.

  PAOLA BINETTI. Mi sembra che non si sia messo a fuoco a sufficienza il fatto che questo bambino che oggi, a 25 anni o a 18 che siano, quindi già giovane adulto, reclama il diritto a sapere chi sia sua madre è un bambino che, probabilmente, non sarebbe nemmeno nato se non ci fosse stato quell'anonimato.
  Noi non dobbiamo dimenticare che questo segreto, che, comunque – è vero – potrà rimanere come una domanda che non ha ottenuto risposta nella sua vita, però comporta come dono principale quello stesso della sua vita. Non ce lo dimentichiamo ! Questa madre, che non riconosce il figlio alla nascita e in qualche modo mantiene l'anonimato, è la madre che dà la vita a questo figlio. Il dono principale che questo figlio ha avuto è la sua vita e la sua possibilità, oggi, di esprimere desideri e richieste. Nel momento in cui l'anonimato venga meno, anche malgrado la volontà della madre e, quindi, non per sua libera revoca, questo significherà, inevitabilmente, pregiudicare la vita di molti altri bambini (Applausi di deputati del gruppo Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente).

Pag. 22

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Scotto. Ne ha facoltà.

  ARTURO SCOTTO. Grazie, Presidente. La materia, come è evidente, è estremamente complicata e noi abbiamo il compito di fare un lavoro equilibrato, ma anche di ristabilire un elemento di verità. Ascoltavo prima l'intervento del collega Ferraresi. È vero, la Corte è intervenuta con una sentenza, ma non ci ha detto che cosa dobbiamo scrivere. Ci ha detto che dobbiamo restituire un equilibrio, un bilanciamento. Abbiamo l'obbligo di farlo, ma non tutte le strade sono definite da quella sentenza, per cui, su questo terreno, utilizzerei maggiore cautela quando si interviene e proverei a fare bene, perché, se sbagliamo anche di una virgola, rischiamo di produrre danni (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà).

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Daniele Farina. Ne ha facoltà.

  DANIELE FARINA. Grazie, Presidente, sinceramente sta andando in scena in quest'Aula qualcosa che non è nella realtà, perché qui sembra che ci siano i cultori del diritto, gli interpreti della sentenza della Corte costituzionale, e poi ci siano gli altri che sono core e sentimento.
  La sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, alla fine, dice semplicemente che sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non volere essere nominata e nello stesso tempo a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato. Questa è la sentenza della Corte costituzionale, questo è quello che chiede al legislatore, perché il resto l'ha già fatto la Corte.
  Ci si chiedeva questo, che poi si traduce nei meccanismi di interpello. Noi l'abbiamo fatto male, ma abbiamo ancora qualche mezz'ora per poterlo approfondire. Ma la Corte racconta molto meno di quanto è stato detto in quest'Aula (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà).

  PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
  Avverto che l'emendamento Centemero 1.219 è stato ritirato.
  Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Lauricella 1.218 e Daniele Farina 1.220, con il parere contrario della Commissione mentre il Governo si rimette all'Assemblea.
  Dichiaro aperta la votazione.
  (Segue la votazione).

  Fanucci, Braga, Gadda, Magorno, Abrignani.
  Dichiaro chiusa la votazione.
  Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Applausi polemici dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà – Vedi votazioni).

   (Presenti  427   
   Votanti  414   
   Astenuti   13   
   Maggioranza  208   
    Hanno votato
 194    
    Hanno votato
no  220).    

  Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Antimo Cesaro 1.227, con il parere contrario della Commissione e del Governo.
  Dichiaro aperta la votazione.
  (Segue la votazione).

  Gregori.
  Dichiaro chiusa la votazione.
  Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

   (Presenti  434   
   Votanti  412   
   Astenuti   22   
   (Presenti e votanti  207   
    Hanno votato
  39    
    Hanno votato
no  373).    

Pag. 23

  Passiamo all'emendamento Lauricella 1.231.

  ANNA ROSSOMANDO. Chiedo di parlare.

  PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

  ANNA ROSSOMANDO. Grazie, Presidente. Su questo emendamento c'era un invito al ritiro, che accogliamo, perché è proprio il fulcro del lavoro che è stato fatto in queste ultime quarant'otto ore in Commissione, in particolare dal Comitato dei nove, accogliendo proprio nella sostanza gli argomenti di questo emendamento con una riformulazione complessiva, che tiene conto proprio anche della discussione, sicuramente molto appassionata, ma certamente mai banale, sui diversi punti di vista e soprattutto sulle ragioni di chi è arrivato ad una decisione così difficile, come appunto quella di partorire, di non essere nominata e di affidare questa vita a un futuro sicuramente migliore.

  PRESIDENTE. Quindi, l'emendamento è ritirato, essendo l'onorevole Rossomando una delle firmatarie dell'emendamento.
  Passiamo all'emendamento 1.300 della Commissione, su cui ha chiesto di parlare l'onorevole Berretta per una precisazione. Prego, ne ha facoltà.

  GIUSEPPE BERRETTA, Relatore. Signora Presidente, prima di passare alla votazione, intendo apportare una precisazione di natura formale, nel senso che nella prima parte consequenziale le parole «al comma 7-bis» debbono intendersi sostituite dalle seguenti: «al quarto periodo del comma 7».

  PRESIDENTE. Sta bene. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gigli. Ne ha facoltà.

  GIAN LUIGI GIGLI. Signora Presidente, solo per manifestare, al di là appunto dei distinguo che abbiamo avuto modo di precisare prima su alcuni aspetti particolari e su un certo tipo di metodologia, apprezzamento per l'equilibrio raggiunto in seno alla Commissione con questo emendamento. È un emendamento che alla fine tiene conto di molte delle ragioni che erano in gioco, della complessità e dei diritti che erano in gioco.
  Voglio solo ricordare che qui avevamo a che fare con il diritto di una persona a conoscere la propria origine, la propria identità biologica, ma avevamo anche a che fare con il diritto di una donna alla salute nel caso appunto di un parto che voglia essere mantenuto in anonimato e avevamo a che fare con il diritto alla vita del nascituro. Diritto, quindi, della madre a non uscire fuori dal circuito ospedaliero per poter, ripeto, veder tutelata la sua salute al momento del parto dopo aver preso una decisione così difficile, e diritto del figlio a venire alla luce, a venire al mondo evitando di essere considerato un rifiuto come purtroppo ancora troppo spesso le cronache ci segnalano. Riteniamo che questo meccanismo dell'interpello in questa modalità, cioè con la possibilità della madre al compimento del diciottesimo anno del figlio di confermare eventualmente la propria volontà di rimanere anonima e, quindi, di avere certezze dallo Stato in questa materia, possa essere un elemento di equilibrio che tiene conto di tutti questi diritti e che per questo salutiamo con estremo favore. È per questo motivo che convintamente voteremo a favore di questo emendamento della Commissione.

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Locatelli. Ne ha facoltà.

  PIA ELDA LOCATELLI. Signora Presidente, anch'io volevo esprimere apprezzamento per aver trovato la soluzione che non era facile da trovare, perché su questi temi è difficile avere certezze, ci possono essere principi che ci ispirano ma poi trovare concretamente una soluzione che contemperi il diritto all'anonimato ma anche il diritto di un figlio a sapere era un equilibrio difficile da trovare. Mi pare che Pag. 24il lavoro del relatore e della Commissione nel suo insieme, chi più attivamente chi meno, abbia di fatto raggiunto un equilibrio che riteniamo accettabile e, quindi, anche noi voteremo a favore di questo emendamento, ringraziando lo sforzo del relatore in particolare.

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Agostinelli. Ne ha facoltà.

  DONATELLA AGOSTINELLI. Signora Presidente, soltanto per ribadire l'ottimo lavoro che è stato fatto in Commissione per cercare di contemperare i due opposti diritti. Questo emendamento è il risultato di questo sforzo, ne prendiamo atto e ringraziamo la Commissione per l'ottimo lavoro che si è svolto ieri, nonostante le numerose difficoltà.

  PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
  Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.300 della Commissione, nel testo corretto, con il parere favorevole del Governo.
  Dichiaro aperta la votazione.
  (Segue la votazione).

  Taricco, Latronico...
  Dichiaro chiusa la votazione.
  Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

   (Presenti  426   
   Votanti  413   
   Astenuti   13   
   Maggioranza  207   
    Hanno votato
 405    
    Hanno votato
no    8).    

  (Il deputato Realacci e la deputata Pes hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole).

  Passiamo all'emendamento Rossomando 1.222, sul quale c’è un invito al ritiro altrimenti il parere è contrario.
  Chiedo all'onorevole Rossomando se acceda all'invito al ritiro del suo emendamento 1.222.

  ANNA ROSSOMANDO. Grazie, Presidente. Anche questo argomento è stato affrontato nell'emendamento della Commissione e, quindi, per questo motivo accolgo volentieri l'invito al ritiro.

  PRESIDENTE. Sta bene. L'emendamento Daniele Farina 1.250 è precluso dalla votazione, che abbiamo fatto poco fa, sull'emendamento 1.300 della Commissione.
  Passiamo all'emendamento Giorgis 1.42 su cui c’è un invito al ritiro altrimenti il parere è contrario.
  Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro dell'emendamento Giorgis 1.42.

  ANDREA GIORGIS. Grazie, Presidente. L'emendamento avrebbe introdotto un meccanismo completamente diverso da quello che stiamo per introdurre e avrebbe, in sostanza, subordinato la possibilità di attivare l'interpello a una spontanea revoca da parte della donna del proprio diritto all'anonimato. Io credo che questa sarebbe stata una soluzione ragionevole e anche conforme a quello che è, poi, l'aspetto essenziale della decisione della Corte, che ha innanzitutto rimosso questa impossibilità di revocare il diritto all'anonimato.
  Tuttavia, si è svolto un confronto molto intenso e anche molto costruttivo, che ha portato a una soluzione che io considero ragionevole, nel contesto dato e considerando quelle che sono le applicazioni in alcuni casi – che sono anche piuttosto discutibili – che intanto vengono fatte della sentenza. Per queste ragioni, ritiro l'emendamento e dichiaro il mio voto convinto alla soluzione che è stata ipotizzata in sede di Comitato dei nove.

  PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo alla votazione dell'emendamento Daniele Farina 1.234.Pag. 25
  Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Daniele Farina. Ne ha facoltà.

  DANIELE FARINA. Grazie, Presidente. Qui siamo al cuore del provvedimento, in realtà, perché la Corte ci chiedeva soltanto di fare questo e, cioè, di introdurre un dispositivo, sostanzialmente, che potesse verificare se quell'antica dichiarazione di anonimato era confermata, decenni dopo, oppure era revocata.
  Allora, noi – e così rispondo anche a un po’ delle argomentazioni che sono state suscitate – siamo andati ad ascoltare coloro che, nel vuoto normativo prodotto dalla Corte costituzionale, hanno operato il famoso interpello, perché ci sono casi di interpello in corso, in quel vuoto normativo, e sono in capo ai tribunali per i minorenni – e utilizzo il plurale, «tribunali», perché ovviamente, a seconda delle località di nascita del figlio, è attivato questo o quel tribunale – e abbiamo constatato che le modalità di interpello sono le più differenti, quindi con un differente livello di invasività, di valutazione, di professionalità e di segretezza.
  Abbiamo scoperto, dunque, che ci sono tribunali che hanno utilizzato i servizi sociali – e anche lì ci sarebbe molto da discutere, per carità, però prendiamola come l'ipotesi migliore – e ci sono tribunali, come quello di Firenze – così faccio anche il caso concreto –, che hanno pensato bene di mettere in campo, oltre ai servizi, anche i carabinieri, con funzioni di Polizia giudiziaria.
  Una delle argomentazioni utilizzate per validare tutta questa modalità è che in molte parti d'Italia non c’è una rete effettiva di servizi sociali e, quindi, dobbiamo desumere che attraverso quell'avverbio che vogliamo sopprimere, cioè quel «preferibilmente» i servizi sociali mentre noi diciamo «esclusivamente» i servizi sociali, stiamo per mandare i carabinieri alla porta di casa di donne che hanno quel vincolo di segretezza, in discussione in base a questo provvedimento, fatto decenni prima.
  Allora, noi crediamo, invece, che questa competenza debba essere messa in capo ai servizi sociali in maniera esclusiva e forse ciò non basta neanche, perché forse andava fatto anche un discorso non solo sulla segretezza di tutti i partecipi al provvedimento, perché questo ci sarà, ma anche sulla professionalità, perché io credo che il tema abbia una delicatezza straordinaria. Questo è, dunque, un po’ il cuore dell'interpello.
  Poi sul perché non abbiamo investito il Garante per la privacy, magari anche scrivendo qualcosa su istituti nuovi e funzioni nuove che quella figura di garanzia poteva avere, ma abbiamo scelto il tribunale dei minorenni perché lì c’è il fascicolo con cui si è radicato un procedimento quarant'anni prima. Sinceramente questo continuo a non capirlo e continuo a considerare che sia un errore. Ma qui stiamo lavorando su uno specifico e lo specifico è che i servizi sociali devono essere investiti in via esclusiva e non anche soggetti terzi, che sono straordinari servitori dello Stato, ma sul piano della professionalità necessaria a garantire la tranquillità dell'interpello, l'analisi della situazione socio-economica e psicologica della donna, sinceramente non è il loro mestiere, giustamente; il loro mestiere sarebbe altra cosa. Per questo, io credo che sarebbe buona cosa votare questa via esclusiva dei servizi sociali nel meccanismo di interpello (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà).

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gigli. Ne ha facoltà.

  GIAN LUIGI GIGLI. Devo dire, Presidente, che non mi capita spesso di essere così frequentemente d'accordo con l'onorevole Farina, ma trovo assolutamente ragionevoli le enunciazioni che lui ha appena finito di presentare e che erano nello spirito di un altro dei nostri emendamenti, che abbiamo dovuto ritirare per il solito meccanismo della selezione, già criticato.
  Io credo che in una materia così delicata forse addirittura il richiamo ai servizi Pag. 26sociali, che è il minimo sindacale, sia insufficiente. Forse ci sarebbe voluto, proprio per la delicatezza del tema, che ad affrontarlo fosse stato personale addirittura dotato di maggiore qualificazione di quello di un assistente sociale, magari uno psicologo. Ora – ripeto – la previsione dell'assistente sociale dovrebbe essere, benché minima, assoluta. Infatti, il «preferibilmente», anche se può costituire certamente la norma, non garantisce l'assoluto.
  E allora cosa può accadere – ripeto – se altre figure, magari abitualmente investite di altri compiti nobili per lo Stato, ma certamente non adeguate a questa circostanza, dovessero essere coloro che si fanno carico di effettuare l'interpello ? Io credo che potrebbe in qualche maniera essere turbato veramente l'equilibrio delle persone coinvolte. Allora, io non riesco francamente a capire perché questo «preferibilmente» debba essere mantenuto e cosa sconvolga a livello dell'impalcatura complessiva di questo provvedimento la soppressione esclusiva di questa parola. Pertanto, voteremo a favore dell'emendamento proposto dall'onorevole Daniele Farina.

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palmieri. Ne ha facoltà.

  ANTONIO PALMIERI. Grazie gentile Presidente, vorrei anch'io sottoscrivere l'emendamento del collega Daniele Farina, ritrovandomi pienamente nelle osservazioni fatte da lui e dal collega Gigli. Credo che su questo punto realmente, come sui punti in precedenza affrontati e su quelli che verranno, sia opportuno da parte del relatore e della Commissione spiegare le motivazioni. Infatti, siccome questo, come tutti hanno già detto, è un provvedimento di enorme delicatezza, da questo punto di vista, avere la garanzia che tutto venga fatto nel modo più lieve e gentile – passatemi questo aggettivo – possibile era realmente fondamentale.

  GIUSEPPE BERRETTA, Relatore. Chiedo di parlare.

  PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

  GIUSEPPE BERRETTA, Relatore. Presidente, io con piacere rispondo – e mi ero già prenotato – per chiarire le ragioni dell'inserimento del «preferibilmente», quindi del parere contrario all'emendamento soppressivo. La ragione è connessa ad una serie di casi nei quali materialmente è impossibile che tale contatto venga assunto attraverso i servizi sociali. Ovviamente, però, l'indicazione netta del legislatore è quella di utilizzare lo strumento dei servizi sociali, di avvalersi dei servizi sociali, di avvalersene ogni qual volta è possibile, ovviamente anche utilizzando il supporto di altre professionalità, perché noi siamo affinché si svolga questa attività con il massimo rispetto e con la massima attenzione, con il massimo rispetto della dignità e della persona della donna. Ci hanno rappresentato il caso della donna detenuta, il caso della donna all'estero.
  Abbiamo fatto un lavoro di ascolto attento delle competenze, delle professionalità, dei presidenti dei tribunali, i quali ci hanno suggerito questa possibilità ulteriore: qualora non fosse possibile utilizzare i servizi sociali, in ogni caso ciò non può impedire lo svolgimento delle ulteriori attività. E, quindi, il «preferibilmente» è teso a ribadire la preferenza per i servizi sociali, mantenendo la possibilità di optare per contatti alternativi e soggetti alternativi per lo svolgimento del contatto, quando i servizi sociali non possano operare.

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sannicandro. Ne ha facoltà.

  ARCANGELO SANNICANDRO. Mi è nato un dubbio, dopo avere ascoltato il collega Berretta: ma, per caso, nelle carceri non ci sono anche i servizi sociali o qualcosa del genere ? E, se la donna si trova all'estero, che cosa facciamo ? È chiaro ? Mi pare che fosse più normale intervenire attraverso la rete dei servizi Pag. 27sociali, ovunque questi si trovino, perché non è scritto: i servizi sociali di quel Paese, di nascita o di residenza.

  PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
  Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Daniele Farina 1.234, con il parere contrario della Commissione e del Governo.
  Dichiaro aperta la votazione.
  (Segue la votazione).

  Nastri...
  Dichiaro chiusa la votazione.
  Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

   (Presenti  415   
   Votanti  400   
   Astenuti   15   
   Maggioranza  201   
    Hanno votato
  82    
    Hanno votato
no  318).    

  Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Nicchi 1.236, con il parere contrario della Commissione e del Governo.
  Dichiaro aperta la votazione.
  (Segue la votazione).

  Cozzolino, Grassi, Palma, Gebhard...
  Dichiaro chiusa la votazione.
  Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

   (Presenti  414   
   Votanti  398   
   Astenuti   16   
   Maggioranza  200   
    Hanno votato
  43    
    Hanno votato
no  355).    

  (Il deputato Airaudo ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole e il deputato Romanini ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario).

  Passiamo alla votazione dell'emendamento Bechis 1.237.
  Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Mucci. Ne ha facoltà.

  MARA MUCCI. Grazie, Presidente. Con questo emendamento, semplicemente andiamo a specificare ulteriormente la figura del personale dei servizi sociali con quella dello psicologo del servizio sociale, sempre per andare sulla scia di un approccio più gentile nell'ottica di questo ricongiungimento, comunque di questa richiesta da parte del figlio.

  PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
  Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bechis 1.237, con il parere contrario della Commissione e del Governo.
  Dichiaro aperta la votazione.
  (Segue la votazione).

  Fanucci, Nicchi, Colonnese, Cozzolino, Petrini...
  Dichiaro chiusa la votazione.
  Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

   (Presenti  420   
   Votanti  401   
   Astenuti   19   
   Maggioranza  201   
    Hanno votato
  43    
    Hanno votato
no  358).    

  (Il deputato Airaudo ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole).

  Passiamo all'emendamento Piccione 1.232.
  Chiedo alla presentatrice se acceda all'invito al ritiro dell'emendamento Piccione 1.232.

  TERESA PICCIONE. Presidente, accedo all'invito al ritiro. Ho parlato anche con il Governo, di cui apprezzo l'apertura e l'impegno, e ho presentato un ordine del giorno in tal senso, perché l'idea del mediatore culturale era venuta in quanto, Pag. 28in prospettiva, già siamo in una società multiculturale, dai contesti socioculturali difficili e, a volte, lontani da noi.
  Allora, l'istanza di incontro, l'interpello, potevano avere la necessità di essere accompagnati dentro un contesto particolarmente complicato in cui il ruolo del mediatore culturale poteva essere d'aiuto al tribunale dei minori.
  Tuttavia, accolgo l'invito del Governo al ritiro e le sue spiegazioni, perché la figura del mediatore non è specificatamente inserita in atti come questo e presento, appunto, un ordine del giorno.

  PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Antimo Cesaro 1.51, sul quale era stato formulato un invito al ritiro.
  Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Antimo Cesaro. Ne ha facoltà.

  ANTIMO CESARO. Grazie, Presidente. Mi sembrava preferibile, sulla base del mio emendamento, radicare la competenza presso il tribunale dei minorenni del luogo di nascita, anziché di residenza che, tra l'altro, è il tribunale che possiede già il fascicolo completo dell'adozione. Questa duplicazione di sedi giudiziarie mi sembrava inopportuna, perché foriera, eventualmente, di litispendenze giudiziarie o, nella migliore delle ipotesi, di un'enfasi e di una duplicazione burocratica. Mi farebbe piacere se il relatore volesse dare ulteriori spiegazioni sull'argomento.

  PRESIDENTE. Non accoglierebbe, comunque, l'invito al ritiro. Lo mantiene l'emendamento ?

  ANTIMO CESARO. Sì.

  PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
  Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Antimo Cesaro 1.51, con il parere contrario della Commissione e del Governo.
  Dichiaro aperta la votazione.
  (Segue la votazione).

  Cozzolino, Di Lello, Colonnese, Latronico, Luigi Gallo...
  Dichiaro chiusa la votazione.
  Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

   (Presenti  421   
   Votanti  394   
   Astenuti   27   
   Maggioranza  198   
    Hanno votato
  50    
    Hanno votato
no  344).    

  Prendo atto che il presentatore accetta la riformulazione dell'emendamento Daniele Farina 1.240 formulata dal relatore.
  Passiamo ai voti.
  Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Daniele Farina 1.240, nel testo riformulato, con il parere favorevole della Commissione e del Governo.
  Dichiaro aperta la votazione.
  (Segue la votazione).

  Archi, Bossa, Duranti, Capelli, Rabino, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Caparini, Mannino, Kronbichler... Nel frattempo qualcuno sistemi la postazione dell'onorevole Rabino...
  Dichiaro chiusa la votazione.
  Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

   (Presenti  422   
   Votanti  409   
   Astenuti   13   
   Maggioranza  205   
    Hanno votato
 402    
    Hanno votato
no    7).    

  (Il deputato Capodicasa ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole).

  Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.301 della Commissione, con il parere favorevole del Governo
  Dichiaro aperta la votazione.
  (Segue la votazione).

Pag. 29

  Totaro, Palma, Di Lello, Tancredi, Marazziti, Parrini, Palma...
  Dichiaro chiusa la votazione.
  Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

   (Presenti  423   
   Votanti  409   
   Astenuti   14   
   Maggioranza  205   
    Hanno votato
 409).    

  (Il deputato Capodicasa ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole).

  Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo emendato.
  Dichiaro aperta la votazione.
  (Segue la votazione).

  Palazzotto...
  Dichiaro chiusa la votazione.
  Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

   (Presenti  419   
   Votanti  393   
   Astenuti   26   
   Maggioranza  197   
    Hanno votato
 373    
    Hanno votato
no   20).    

  (La deputata Zampa ha segnalato che avrebbe voluto astenersi dal voto).

(Esame dell'articolo 2 – A.C. 784-A ed abbinate)

  PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 (Vedi l'allegato A – A.C. 784-A ed abbinate), al quale non sono state presentate proposte emendative.
  Passiamo dunque ai voti.
  Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.
  Dichiaro aperta la votazione.
  (Segue la votazione).

  Tidei, Marcon... ci sono altri che non riescono a votare ? Non vedo altre mani alzate... Longo... aspetti onorevole Longo che arriva un tecnico...
  Dichiaro chiusa la votazione.
  Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

   (Presenti  429   
   Votanti  375   
   Astenuti   54   
   Maggioranza  188   
    Hanno votato
 367    
    Hanno votato
no    8).    

(Esame dell'articolo 3 – A.C. 784-A ed abbinate)

  PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A – A.C. 784-A ed abbinate).
  Intanto avverto che la Commissione ha presentato l'emendamento Tit. 100 al titolo, che è in distribuzione.
  Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito il relatore Berretta ad esprimere il parere della Commissione sulle proposte emendative riferite all'articolo 3.
  Ricordo che alcuni emendamenti sono preclusi per l'approvazione dell'emendamento 1.300 della Commissione.

  GIUSEPPE BERRETTA, Relatore. La Commissione formula un invito al ritiro altrimenti il parere è contrario sull'emendamento Rossomando 3.205.

  PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Berretta, per precisione lo dico subito così i colleghi lo sanno: sono preclusi gli emendamenti Calabrò 3.202 e Gigli 3.203 dall'approvazione dell'emendamento 1.300 della Commissione.

  GIUSEPPE BERRETTA, Relatore. La Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento Daniele Farina 3.204.Pag. 30
  La Commissione raccomanda poi l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 3.0300.

  PRESIDENTE. Il Governo ?

  COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Grazie Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

  PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Rossomando 3.205. Chiedo alla presentatrice se acceda all'invito al ritiro del suo emendamento.

  ANNA ROSSOMANDO. Grazie Presidente, vale il discorso degli emendamenti precedenti. È argomento già affrontato complessivamente e risolutivamente nell'emendamento della Commissione.

  PRESIDENTE. Prendo dunque atto che la presentatrice accede all'invito al ritiro formulato dal Governo. Prendo altresì atto che i presentatori dell'emendamento Daniele Farina 3.204 accedono all'invito al ritiro formulato dal Governo.
  Passiamo quindi alla votazione dell'articolo 3.
  Passiamo ai voti.
  Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.
  Dichiaro aperta la votazione.
  (Segue la votazione).

  Ci siamo ? Librandi, Invernizzi, Grassi, Bargero, Giancarlo Giordano... non vedo mani alzate... avete votato tutti, vero ?
  Dichiaro chiusa la votazione.
  Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

   (Presenti  418   
   Votanti  375   
   Astenuti   43   
   Maggioranza  188   
    Hanno votato
 362    
    Hanno votato
no   13).    

  Passiamo ora all'articolo aggiuntivo 3.0300 della Commissione.
  Passiamo ai voti.
  Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 3.0300 della Commissione, con il parere favorevole del Governo
  Dichiaro aperta la votazione.
  (Segue la votazione).

  Carra, Luigi Gallo... ci siamo ?
  Dichiaro chiusa la votazione.
  Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

   (Presenti  420   
   Votanti  391   
   Astenuti   29   
   Maggioranza  196   
    Hanno votato
 386    
    Hanno votato
no    5).    

  L'articolo aggiuntivo Roberta Agostini 3.0200 è, dunque, assorbito.
  Gli articoli aggiuntivi Daniele Farina 3.0201, Santerini 3.0202 e Centemero 3.0203 sono preclusi dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3.0300 della Commissione che abbiano appena votato.
  Passiamo alla votazione dell'emendamento Tit. 100 della Commissione sul titolo (Vedi l'allegato A – A.C. 784-A ed abbinate).
  Chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione.

  GIUSEPPE BERRETTA, Relatore. Parere favorevole.

  PRESIDENTE. Il parere del Governo ?

  COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

  PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
  Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tit.100 della Commissione.
  Dichiaro aperta la votazione.
  (Segue la votazione).

Pag. 31

  Adornato, Fanucci, Lo Monte, Donati, Grassi, Piras...
  Dichiaro chiusa la votazione.
  Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

   (Presenti  423   
   Votanti  383   
   Astenuti   40   
   Maggioranza  192   
    Hanno votato
 382    
    Hanno votato
no    1).    

(Esame di un ordine del giorno – A.C. 784-A ed abbinate)

  PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'unico ordine del giorno presentato (Vedi l'allegato A – A.C. 784-A ed abbinate).
  Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno Piccione n. 9/784-A/1 ?

  COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente, come ha detto prima l'onorevole Piccione, il Governo ha apprezzato il ritiro dell'emendamento e quindi vuole esprimere un parere favorevole. Però vorrebbe proporre una piccola riformulazione. Se mi dà due minuti, cerco l'onorevole Piccione così lo riformuliamo un secondo.

  PRESIDENTE. Quindi, sottosegretario, chiede una breve sospensione di un minuto ?

  COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Sì, signora Presidente.

  PRESIDENTE. Va bene. Onorevole Piccione, se vuole avvicinarsi al banco del Governo per vedere la riformulazione... La seduta è sospesa.

  La seduta, sospesa alle 12,15, è ripresa alle 12,20.

  PRESIDENTE. Sottosegretario Ferri, ora può esprimere il parere sull'ordine del giorno Piccione n. 9/784-A/1 ?

  COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Intanto, ringrazio per avermi concesso questi due minuti di pausa. Il parere del Governo sull'ordine del giorno Piccione n. 9/784-A/1 è favorevole, se la proponente accetta la seguente riformulazione: «impegna il Governo ad assumere tutte le iniziative necessarie finalizzate a valorizzare la figura professionale del mediatore culturale, qualora il contesto socioculturale di provenienza della madre lo richieda, nell'ambito della procedura di interpello, da parte del tribunale per i minorenni». Con questa riformulazione il Governo esprime parere favorevole.

  PRESIDENTE. Onorevole Piccione, accetta la riformulazione ?

  TERESA PICCIONE. Sì, Presidente.

  PRESIDENTE. Prendo atto che la presentatrice accetta la riformulazione dell'ordine del giorno Piccione n. 9/784-A/1, che viene così accolto.
  È così esaurito l'esame dell'unico ordine del giorno presentato.

(Dichiarazioni di voto finale – A.C. 784-A ed abbinate)

  PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finale.
  Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Pia Locatelli. Ne ha facoltà.

  PIA ELDA LOCATELLI. Grazie, signora Presidente. Questo testo unificato delle proposte di legge ci ha posto davanti ad opzioni difficili e delicate – parevano addirittura inconciliabili –, eppure tutte quante supportate da ragioni che hanno fondamento. Da un lato, vi è il diritto della madre a partorire anonimamente e a mantenere l'anonimato, condizioni indispensabili, come ha sottolineato la collega Binetti, in alcuni casi per evitare l'aborto o il parto clandestino o l'abbandono del nascituro. Dall'altro lato, vi è il diritto, Pag. 32sancito da una sentenza della Corte europea e ribadito dalla Corte costituzionale italiana, di chi nasce da un parto anonimo a conoscere le proprie origini.
  Ancora una volta siamo chiamati ad intervenire in ritardo, sotto la spinta di due sentenze, con il potere giudiziario che si è di nuovo sostituito a quello legislativo, svolgendo un ruolo di supplenza, con una confusione di poteri che è sempre negativa e che mi auguro non si riproporrà in futuro, quando affronteremo temi urgenti, quali, ad esempio, il testamento biologico oppure le unioni civili oppure i matrimoni tra persone dello stesso sesso.
  Ora assumiamo con responsabilità e – credo di poter dire – sensibilità particolari questo provvedimento, che è arrivato in Aula dopo aver percorso tutto il cammino nelle «stanze del silenzio», come ha detto la collega Bossa riferendosi ai tempi lunghi. Responsabilità e sensibilità particolari perché si tratta della dimensione più intima di una persona, che sia la madre o il figlio o la figlia da lei partorito anonimamente.
  Abbiamo corso il rischio – per fortuna credo di poter dire superato – di emanare una legge nata da buone intenzioni, certamente condivisibili, ma che – per fortuna, l'abbiamo cambiata nelle ultime ore – poteva produrre danni irreparabili. Ma – lo ripeto – il lavoro delle ultime ore, l'impegno della Commissione giustizia e l'impegno del relatore hanno migliorato notevolmente il testo. Infatti, era difficile agire tenendo conto delle due sentenze. La prima, quella del settembre 2012, richiedeva equilibrio e proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa. La seconda, quella italiana della Corte costituzionale, dichiarava parzialmente illegittima la norma che non consente l'accesso alle informazioni sull'identità delle madri che decidono di non essere nominate quando partoriscono.
  Ci siamo davvero ritrovati in una situazione molto complicata, perché non era facile trovare l'equilibrio. Non è «un po’ di diritto a te e un po’ di diritto a me e siamo pari». Non può essere così, non è così. Quindi, bisognava trovare i criteri guida per le nostre decisioni. E noi, componente socialista, abbiamo assunto come criterio quello delle minori sofferenze possibili e delle conseguenze meno pesanti, perché è sempre tutto molto difficile e molto complicato.
  Il testo finale che abbiamo concluso or ora mi pare un buon testo, che, con un compromesso – perché chiaramente di compromesso si tratta –, ha tenuto conto delle sentenze, ma è anche andato un pochino oltre, sancendo di fatto la priorità e la prevalenza del diritto della madre qualora ribadisca il proprio diniego. E siamo contenti.
  Ma fino a ieri c'erano quattro punti che non ci trovavano d'accordo. Ecco, questi quattro punti sono stati in parte risolti, ma io voglio nuovamente sottolineare, a nome di tutta la componente socialista, che non ci è piaciuta la caduta automatica dell'anonimato quando ci si trova di fronte al decesso della donna che ha partorito. Infatti, come ripeto ancora una volta, si approfitta della morte di una donna, che non è, quindi, più in grado di sostenere le sue ragioni, per privarla automaticamente delle sue ragioni. Per noi è davvero difficile accettarlo.
  Un altro caso che non ci entusiasma, naturalmente parlo per eufemismi, è quello che si riferisce alle figure incaricate di interpellare la madre che non ha ribadito l'anonimato. Sembra un dettaglio minore, ma non è un dettaglio minore, perché i fatti del passato ci insegnano che la riservatezza non è stata garantita, al contrario.
  Noi avremmo voluto che l'impiego del personale dei servizi sociali fosse non una preferenza, ma la norma e avremmo anche voluto che si specificasse che questo personale andava preparato, data la delicatezza del compito a cui è chiamato. Ma questo emendamento non è stato accolto.
  Invece, siamo soddisfatti con riferimento al legale rappresentante. Nel testo di alcune ore fa si prevedeva che il legale rappresentante potesse venire a conoscenza dell'identità della madre dell'incapace. Appunto, si tratta del legale rappresentante dell'incapace. Ecco, per fortuna Pag. 33non se ne fa nulla. È bene che il legale rappresentante possa accedere alle informazioni di tipo sanitario, ma solo alle informazioni di tipo sanitario.
  Infine, la parte più importante di questo provvedimento ha risolto il gravissimo tema della retroattività, con la soluzione che prevede che, al compimento del diciottesimo anno di età del nato o della nata, la madre possa ribadire la sua volontà di anonimato. È un atto che fa la madre, che non viene interpellata da nessuno, che fa autonomamente, scegliendo le modalità e i tempi riservati per farlo.
  Ci fa piacere perché, se così non fosse stato, le 90 mila donne che hanno partorito dal 1950 ad ora nella certezza di restare anonime, avrebbero visto tradito il patto tra loro stesse e lo Stato, che appunto garantiva questa anonimia. La soluzione che abbiamo trovato va bene, è una soluzione elaborata, ma di buonsenso, che salva il principio e che, pur salvando il principio della prevalenza della volontà della madre, tiene conto delle sentenze, sia della CEDU, che della Corte costituzionale.
  Il risultato finale è per noi accettabile. Voteremo a favore di questo provvedimento e, nel dichiarare il nostro voto favorevole, vogliamo ribadire un principio che ci sembra rispettato da questo provvedimento, ossia il diritto di una donna alla sua autodeterminazione, al controllo del proprio corpo, che viene confermato con questa legge. E questo principio è lo stesso che ha ispirato la legge n. 194 del 1978 sull'interruzione volontaria della gravidanza; principio che deve valere sempre, anche nel caso di conflitto con i diritti del figlio o della figlia a conoscere le proprie origini biologiche.
  Quindi, siamo contenti che il prevalere della volontà della madre sia stato ribadito, pur trovando una soluzione quando una madre decide di cambiare idea. Questo è il grande nodo di questa legge, la parte che trovo più positiva di questa legge. Questa legge colma un vuoto che c'era. Una donna al momento del parto poteva dichiarare una volontà di anonimato e questa volontà sarebbe durata per sempre. Con questo provvedimento, consentiamo a una donna che ha visto le sue condizioni di vita cambiare, di cambiare idea e siamo d'accordo.
  Quindi, la componente socialista voterà a favore di questo provvedimento (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI)).

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santerini. Ne ha facoltà.

  MILENA SANTERINI. Grazie, Presidente. Un figlio adottato o, comunque, non riconosciuto ha diritto a conoscere le sue origini ? Questo provvedimento che abbiamo discusso e stiamo approvando entra in questo complesso problema, che ha conosciuto una lenta ma profonda evoluzione culturale, perché le idee cambiano, le società cambiano e anche in quest'aula abbiamo assistito in molti casi a una discussione utile, perché ci siamo confrontati su diverse visioni della vita, della morte, della nascita e del futuro.
  Come sappiamo, l'articolo 28 della legge n. 184 del 1983 aveva previsto la possibilità per gli adottati, che hanno raggiunto i 25 anni, di conoscere le informazioni sulle origini, ma questo accesso non era consentito nei confronti della madre che aveva dichiarato alla nascita di non voler essere nominata.
  Progressivamente si è chiesto di garantire questo accesso. Lo chiedevano la Convenzione dei diritti del fanciullo, quella dell'AIA all'articolo 30; la Corte europea per i diritti dell'uomo che nel 2012 ha sanzionato l'Italia per non aver dato questa possibilità ad un adottato; la sentenza della Corte costituzionale del 2013, su cui stiamo legiferando, capovolgendo la sentenza del 2005, ha reso illegittimo l'articolo 28, ritenendo troppo rigida l'irrevocabilità della decisione della madre che ha abbandonato il figlio di non voler essere nominata.
  Fin qui sembrava semplice affermare il diritto del figlio, soprattutto per quanto riguarda la salute, cioè l'accesso alle informazioni sanitarie, che d'altronde sono Pag. 34già da oggi possibili e che occorrerebbe maggiormente facilitare.
  Il diritto di cui parliamo è frutto di una società che tende maggiormente alla trasparenza e che va ampliando progressivamente i diritti individuali. Proprio per questo però abbiamo evidenziato nella discussione e negli emendamenti anche il diritto della madre a non voler essere conosciuta e, soprattutto, come gruppo, noi non abbiamo voluto contrapporre i due diritti. Il Parlamento è stato chiamato a legiferare per bilanciarli e si è arrivati ad un testo unificato che riassumeva otto diverse proposte. Abbiamo cercato una via, diciamo, giusta, che comunque forse lederà i diritti di qualcuno, perché troppe sensibilità, troppe ferite, troppo dolore del passato sono in gioco e lo abbiamo visto anche in quest'aula.
  La possibilità per la madre di rimanere anonima al momento del parto è una possibilità che abbiamo soltanto in Italia, in Francia, in Lussemburgo e non riconoscere il figlio lasciandolo in adozione è una risorsa molto importante. Lo abbiamo introdotto – pensate – in Italia nel 1927 e va in questo senso la sentenza del 2005, che ho citato, che voleva scongiurare decisioni irreparabili della donna nell'interesse del nascituro e quindi lasciava l'anonimato.
  I colleghi che hanno lavorato a questo proposte di legge sono ben consapevoli della validità dell'anonimato: non lo hanno trascurato, nessuno di loro. Sono circa 400 le donne che ogni anno in Italia decidono di partorire in forma anonima, forse 90 mila dal 1950 ad oggi. Questo ha permesso loro di partorire in sicurezza e garantire al bambino o bambina una famiglia disponibile idonea all'adozione. Questo lo sanno bene le madri, spesso giovanissime o poverissime, dei Paesi meno sviluppati, che pensano all'adozione internazionale come ad una prospettiva di futuro migliore per i loro bambini.
  Certo l'anonimato rispondeva, potremmo dire, ad un'arretratezza culturale. Certo, il non poter confessare la gravidanza illegittima, magari per proteggere il padre naturale, mentre tutto il prezzo era pagato dalla donna. In realtà, però, questo tipo di difficoltà esiste ancora in Italia, specie tra le donne immigrate, sole, che non sanno a chi rivolgersi e si vedono respinte dalla comunità di origine. In questo senso l'anonimato della madre al momento del parto – lo abbiamo detto tutti – rimane ancora un valido deterrente all'aborto e all'abbandono senza regola e dobbiamo prestare attenzione.
  Quindi, chi obietta il diritto senza «se» e senza «ma» di conoscere le origini ha delle motivazioni che però dovremmo discutere.
  La legge attuale è frutto di una lunga storia, che comincia con l'enfasi sul legame di sangue, sulla nascita biologica, e approda, solo col tempo, faticosamente, a riconoscere nelle madri e nei padri adottivi genitori altrettanto veri. L'adozione è divenuta filiazione a tutti gli effetti, ma solo dopo un lungo mutamento culturale e, per questo, sentiamo la responsabilità di non tornare indietro nel tempo, ricostituendo, anche se indirettamente e involontariamente, un primato della filiazione biologica su quella adottiva. Non lo vorremmo.
  In questo senso, molti pareri autorevoli hanno espresso il timore che interpellare la madre violi la sua privacy, perché sembra ed è molto difficile svolgere un'indagine di ricerca della madre naturale senza che la notizia si diffonda nel suo contesto sociale. In questo modo rischieremmo che una storia del passato turbi un equilibrio ricostruito con una nuova famiglia e sveli un segreto mai confessato.
  Pensiamo anche alle conseguenze di un eventuale rifiuto della madre, le conseguenze sul figlio o sulla figlia; come alcuni sanno, come le madri adottive sanno, sarebbe un secondo abbandono. È per questo che abbiamo espresso con emendamenti la richiesta di dare la massima riservatezza con il segreto d'ufficio, di utilizzare i servizi sociali per poter fare questo interpello nel modo migliore, ma soprattutto abbiamo chiesto e ottenuto di citare – l'abbiamo sentito ripetuto in Aula da molti colleghi, grazie a un nostro Pag. 35emendamento in Commissione – il massimo rispetto della dignità della donna.
  Come proposta di sintesi rispetto a quella a cui siamo arrivati, noi avevamo proposto un emendamento che recava una sorta di disciplina dell'incontro, cioè, una ricerca di incontro tra i due diritti della madre e del figlio: procedura di revoca preventiva da parte della madre, che avrebbe potuto incontrarsi con il desiderio del figlio di conoscerne l'identità, e la mediazione, eventualmente, del Garante per la protezione dei dati personali. L'abbiamo chiamata «disciplina dell'incontro» e ci sembra che da questo aspetto avrebbero potuto dipendere i comportamenti futuri delle donne che decideranno di partorire in anonimato. Anche le Commissioni I e XII avevano invitato la Commissione a valutare l'opportunità di prevedere una norma transitoria.
  Ora, siamo di fronte a una sintesi che, appunto – peraltro, vorrei sottolineare che come gruppo lo abbiamo auspicato in diversi emendamenti e nella mia proposta di legge del maggio 2014 –, in qualche modo riesce a trovare un equilibrio in questo senso, ossia quello di differenziare tra le diverse situazioni e, quindi, formulare una dichiarazione preventiva che escluda la possibilità di essere contattata. Ci dispiace solo, come partito alleato della maggioranza, che, come sempre, la maggioranza, anziché assorbire degli emendamenti che vanno esattamente nella stessa direzione di quelli poi approvati dall'Aula, abbia invece deciso di escluderli, di precluderli o, comunque, di non poterli presentare per una selezione preventiva di quelli segnalati.
  Quindi, noi come gruppo Per l'Italia-Centro Democratico esprimeremo un voto favorevole, ma sofferto, a questo provvedimento. Da un lato, capiamo il bisogno di riconnettere i pezzi della propria storia familiare, ritessendo una continuità psicologica, ma non dimentichiamo che altrettanto importante rispetto alla continuità psicologica è la continuità storica e sociale che avviene con quella filiazione vera che è l'adozione.
  Il senso di una biografia risiede nell'essere iscritti in una storia generativa che non ha bisogno necessariamente del legame di sangue. Attenzione, dunque, al passato che non passa. Si pensino bene le possibili conseguenze che vengono dallo svelare una storia interrotta.
  Insomma, l'accesso alle origini è un diritto che va maneggiato con cura. Nella procreazione assistita questi problemi sono ancora più amplificati, perché simulano una vera nascita naturale; i problemi in realtà sono molto simili a quelli delle adozioni e il diritto a conoscere le origini, nella procreazione assistita, è ancora più evidente. Per questo, con altrettanta delicatezza, comprensione e sensibilità andranno trattati (Applausi dei deputati del gruppo Per l'Italia – Centro Democratico).

  PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti, le studentesse nonché i docenti dell'American University di Roma, che stanno assistendo a queste dichiarazioni di voto dalle tribune (Applausi).
  Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il collega Gianluca Pini. Ne ha facoltà.

  GIANLUCA PINI. Grazie, Presidente, intervengo solo per significare ai colleghi e all'Aula che il gruppo della Lega Nord lascerà libertà di coscienza sul voto finale rispetto a questo provvedimento.

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Antimo Cesaro. Ne ha facoltà.

  ANTIMO CESARO. Grazie, Presidente. Devo dire che la giornata di stamani dei lavori d'Aula veramente ha in qualche misura esaltato il lavoro del Parlamento: è stato un dibattito – certo, da opposte posizioni e sensibilità – di grande spessore.
  La collega Zampa ha addirittura evocato la figura di Antigone e io vorrei partire con una riflessione, che è anche una metafora mitica e simbolica. Al museo archeologico nazionale di Napoli c’è un affresco che riproduce Eracle che ritrova Pag. 36suo figlio Telefo. È un affresco che proviene da Ercolano, che è la città della mia collega e stimata professoressa Bossa, che, tra l'altro, è la prima firmataria della prima proposta di legge, già nella passata legislatura, che ha sostenuto il provvedimento normativo che oggi andiamo ad approvare.
  Dunque, Telefo, chi era costui ? Non proprio un «personaggetto», si direbbe oggi, di second'ordine, visto che le sue gesta ebbero addirittura la dignità di essere rappresentate sull'altare di Pergamo e oggi sono al Pergamonmuseum di Berlino. Che cos'era accaduto, così vengo all'argomento ? Che Eracle, passando in Arcadia, ubriaco, aveva violentato una fanciulla bellissima e giovanissima: Auge. La fanciulla aveva partorito – si direbbe oggi, in anonimato – ponendo il bambino all'interno del recinto di Atena, ma, ahimè, scoperta l'indesiderata e infamante gravidanza, la povera Auge fu messa in vendita sul mercato degli schiavi e il bambino fu esposto sul monte Partenio. Accade che, a distanza di anni, Telefo, divenuto adulto, volesse conoscere – diremmo oggi – le proprie origini biologiche e si rivolse nel mito all'oracolo di Apollo a Delfi.
  Fuor di metafora, oggi non abbiamo un oracolo di Apollo a Delfi a cui rivolgerci e la realtà è ben diversa dal mito. Non vorrei che, in funzione di supplenza rispetto all'oracolo di Delfi, si immaginasse magari la manina attenta e pretenziosa del funzionario corrotto dell'azienda ospedaliera, che, come abbiamo dovuto talvolta ascoltare in audizione in Commissione giustizia, mette a disposizione del bambino, ormai divenuto adulto, le informazioni che possiede.
  La conoscenza delle proprie origini costituisce un presupposto indefettibile per la costruzione della propria identità personale. Lo ha ribadito a chiare lettere una sentenza della Corte costituzionale del 2013, che, contemperando un bilanciamento dei diritti tra l'adulto, che cerca disperatamente le proprie origini per ricomporre la propria identità personale, e il diritto alla riservatezza della madre, che nessuno in quest'Aula mette in discussione – è bene ribadirlo –, ha dichiarato incostituzionale il comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, appunto perché si prevedeva un segreto irreversibile, che cozza con quel bilanciamento dei diritti.
  La sentenza della Corte costituzionale veniva dopo una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo dell'anno precedente, che anche invitava a contemperare i due diritti, pronunciando la sentenza «Godelli contro Italia». La sentenza della Corte europea veniva dopo la costituzione, nel 2009, del Comitato per il diritto alle origini, che mette assieme gli interessi, le sofferenze – direi anche –, le legittime aspettative di tanti che ambiscono a ricomporre, se possibile, un legame familiare, altrimenti una completa identità personale.
  Oggi ci accingiamo ad approvare un provvedimento che è un testo unificato di varie proposte.
  Scelta Civica sostiene questo testo nel rispetto ovviamente, ci mancherebbe altro su una materia così delicata, di eventuali posizioni di colleghi riconducibili alle sensibilità individuali di ciascuno. La strada certamente con il voto che tra poco daremo è però tracciata e questo è importante anche per superare una giungla comportamentale di cui abbiamo appreso nelle audizioni dei presidenti dei tribunali in Commissione giustizia, perché, laddove si profila un vuoto normativo, è chiaro che la prassi supera i ritardi dell'Aula parlamentare e, allora, anche per questo, affinché non dobbiamo quotidianamente constatare comportamenti diversi a seconda delle latitudini, il Parlamento è chiamato ad esprimersi e noi ci accingiamo a riconoscere dignità giuridica, disciplinandolo, al desiderio dell'adottato non riconosciuto alla nascita che, a un certo momento del proprio percorso di vita, voglia conoscere il punto di inizio della propria esistenza. Ciò lo voglio ribadire senza violare il diritto fondamentale della donna che, all'epoca del parto, abbia deciso per l'anonimato. Si riconosce infatti solo ad essa la possibilità Pag. 37di porre in discussione le scelte passate. La modifica normativa mi pare dunque efficace, contemperando, come auspicato dalle Corti, il bilanciamento tra due – lo sottolineo l'avverbio – apparentemente opposte esigenze, perché non è detto che le due esigenze siano in contrasto; può darsi anche che, attraverso il nostro provvedimento normativo, si ricostituiscano dei legami familiari spezzati. Quella dunque alla conoscenza delle proprie origini è una necessità avvertita, anche – e non lo sottovalutiamo – per l'accesso a preziose informazioni mediche per la cura delle malattie ereditarie. Se ne è parlato poco ma è argomento di fondamentale importanza nell'economia dei nostri ragionamenti e ovviamente tutelando il diritto alla riservatezza – si è parlato di diritto all'oblio – non configurandosi alcun obbligo per la madre. Certo – mi avvio alla conclusione – qualcuno dirà che il diritto della madre a non essere nominata ha rappresentato in passato un elemento importante nella lotta contro l'abbandono e la soppressione di neonati in situazioni di grave disagio sociale, non lo neghiamo, certo, è vero, ma ciò non può costituire un alibi a non agire soprattutto dopo le sentenze delle Corti e quella importante del 2013 della Corte costituzionale, più volte ribadita, e soprattutto in considerazione dell'evoluzione del costume e della sensibilità sociale. Ecco, non possiamo più consentirci di negare tutela ai diritti del nato, che non ha chiesto di essere messo al mondo e che rivendica una completezza della propria identità personale. Per tutti questi motivi Scelta Civica voterà a favore del provvedimento in esame (Applausi dei deputati del gruppo Scelta Civica per l'Italia).

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Daniele Farina. Ne ha facoltà.

  DANIELE FARINA. Signora Presidente, colleghi, noi abbiamo più volte citato una sentenza, la n. 278 del 2013 della Corte costituzionale, da cui prende le mosse questa esigenza legislativa e tutta la nostra discussione. Nei fatti quella sentenza ci chiede di riequilibrare i due interessi, quello della donna all'anonimato e quello del figlio adottato, non riconosciuto, a conoscere le proprie origini, ma questo testo, che approviamo, credo, non riequilibra un bel nulla, anzi, rovescia le posizioni, creando un nuovo disequilibrio. Una volta equiparato il figlio non riconosciuto alla nascita con l'adottato dovevamo soltanto individuare un meccanismo – questo ci chiede la Corte – capace di far incontrare questi due interessi e individuare anche un'istituzione capace di governare questo processo. Noi abbiamo fatto male sia l'uno che l'altro, perché il cosiddetto interpello, quel meccanismo, quel dispositivo anzi che la Corte ci invita a reperire, nelle more del vuoto normativo originato proprio da quella sentenza, lo abbiamo visto operare in maniera differenziata dai vari tribunali per i minorenni con varia strumentazione e fantasia, fino ad utilizzare i carabinieri in funzione di polizia giudiziaria. Ricordavamo proprio il caso del tribunale di Firenze.
  Ed è per questo, colleghi, che vi abbiamo chiesto: ma vi pare che questo meccanismo possa funzionare laddove, in vaste zone del Paese, saranno i carabinieri ad operare il meccanismo dell'interpello ? Provate ad immaginare concretamente la qualità della riservatezza in alcuni contesti locali ? E quel «preferibilmente sui servizi sociali» pesa sulla nostra decisione e, credo, anche sulla libertà di coscienza che molte forze politiche hanno dato su questo provvedimento.
  Il meccanismo d'interpello, così congegnato, rischia di produrre delle vere e proprie tragedie e credo che non sia vero ciò che il relatore ha espresso, in sede di discussione sulle linee generali, per cui «non vogliamo, in nessun modo, mettere in discussione la disciplina del parto anonimo».
  Io penso, invece, che questo testo, che approviamo, metterà fortemente in discussione questa disciplina e avrà, in futuro, effetti assolutamente significativi e non Pag. 38positivi su questo istituto, perché nella nostra discussione ho sentito molte cose, alcune io credo di indubbio valore, ma non ho sentito quasi mai i numeri. I pochi credo di averli raccolti io, quasi che la politica provasse imbarazzo, una vergognosa ritrosia. E di che numeri parliamo ? Parliamo di 400 casi all'anno. Vi ricordo che, alla fine dell'Ottocento, oltre un secolo fa, erano 40 mila all'anno i bambini non riconosciuti e sono gradualmente calati, seguendo il progresso sociale, economico e culturale del Paese.
  Oggi però, da alcuni anni, sono di nuovo in aumento, cosa che indica, con chiarezza, una fotografia sullo stato di crisi del Paese e il collegamento sociale che questi numeri hanno nella realtà. Il 70 per cento sono figli di madri immigrate e il 30 per cento sono, invece, figli di madri italiane giovanissime, spesso provenienti dalle aree, purtroppo, ancora più arretrate d'Italia. Di questo parlano i numeri, ma certamente non raccontano il resto, di un groviglio di umanità, di affetti, di aspettative, di dolore, di psicologia, che io – lo dico con sincerità – non sono in grado di descrivere.
  Perché dico questo ? Perché noi non interveniamo soltanto sul futuro, che, come dire, sarebbe cosa facile, ma interveniamo anche sul passato, su situazioni anche di 40 o di 50 anni fa, in contesti delicatissimi di relazioni e di affettività ormai stratificati e sedimentati nel tempo. Noi poi – questo lo vorrei ricordare – abbiamo potuto ascoltare solo uno degli interessi in campo, perché l'altro, quello delle madri, è per definizione «anonimizzato», invisibile. Solo ultimamente qualche lettera ai giornali ha bucato questo muro e ci ha spalancato gli occhi, con un carico di timore e di paure spesso soggettivamente insostenibili. Ecco perché chi vi parla è entrato, con questo provvedimento, con una cultura e un'idea e ne è uscito esattamente con un'altra.
  Il provvedimento lo abbiamo definito non «politico» ma «biopolitico». È per questo, che preannunziando il voto contrario di Sinistra Ecologia Libertà, tuttavia riconosciamo e rispettiamo tutte le sensibilità che si sono espresse in questo Parlamento e anche in questo gruppo (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà).

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Calabrò. Ne ha facoltà.

  RAFFAELE CALABRÒ. Grazie, Presidente. La maniera di tutelare il diritto all'anonimato della madre o, piuttosto, il diritto del figlio a conoscere le proprie origini biologiche è stato un po’ l'interrogativo amletico che ha accompagnato il dibattito in Commissione su questo provvedimento, che ci apprestiamo a votare.
  Ma il compito di questo Parlamento non è certo quello di scegliere tra la segretezza della madre e il bisogno d'identità dell'adottato, piuttosto quello di approvare una legge che sappia contemplare, in qualche modo, entrambi i diritti, perché siamo dinanzi a due diritti, entrambi fondanti, entrambi drammatici, che vanno assolutamente bilanciati.
  Certamente, è un diritto fondamentale conoscere le proprie origini, come del resto sancisce la Convenzione sui diritti del fanciullo, che stabilisce, testualmente: «Il fanciullo, fin dalla sua nascita, ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e ad essere allevato da essi».
  Sempre il diritto internazionale impone agli Stati aderenti di assicurare l'accesso del minore o del suo rappresentante alle informazioni relative alle sue origini, fra le quali, in particolare, quelle relative proprio all'identità dei genitori. Ma se, da un lato, c’è il diritto fondamentale del minore a conoscere le proprie origini, va tutelata anche la madre, che alla nascita di un figlio, chiede di non essere nominata negli atti anagrafici e a vedere tutelato il suo diritto all'anonimato. Tali diritti meritano un adeguato bilanciamento ed è l'obiettivo che ci si è prefissati con questo provvedimento. Colleghi, fughiamo subito un equivoco: con questo provvedimento non Pag. 39stiamo violando la parola data dallo Stato ad una madre che ha scelto di restare segreta, non lo vuole questo Parlamento né ce l'ha chiesto il giudice costituzionale. Nessuna donna sarà costretta a incontrare un figlio non riconosciuto, questa legge non fa venire meno il diritto alla privacy. Certo, le adozioni sono materia delicata, comportano un'ingerenza nella vita privata, e proprio perché toccano la storia e le vicissitudini di uomini e donne che hanno alle spalle storie, talvolta travagliate, richiedono norme ben pensate ed equilibrate. Nel nostro ordinamento le leggi che regolamentano le adozioni, in particolare la legge n. 184 del 1983, che oggi andiamo a modificare, hanno grosso modo funzionato. Almeno fino al 25 settembre 2012, fino a quando cioè la Corte Costituzionale non ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge proprio nella parte in cui non prevede la possibilità di interpellare la madre che, al momento del parto, aveva chiesto l'anonimato. D'altronde, l'anno prima, era stata la Corte europea a censurare la disciplina italiana per la violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, laddove preclude l'accesso dell'adottato alle informazioni sulla madre che abbia scelto di restare anonima, senza prevedere la possibilità che essa sia interpellata, con le dovute cautele, dall'autorità pubblica per verificare la permanenza della volontà di non essere nominata. In poche parole, per i giudici non può esserci irreversibilità del segreto. Ma il provvedimento in esame sostanzialmente è riuscito in un gioco di equilibrio, prevedendo che, in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nominata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza – e ripeto: con modalità che assicurino massima riservatezza – contatta la madre per verificare se intenda mantenere l'anonimato. Inoltre, per evitare che un'istanza si ripeta all'infinito, dando luogo a un dramma senza fine per la madre biologica e per l'adottato, si è pensato che l'istanza possa essere presentata una sola volta. E ancora va sottolineata la disposizione che impone al tribunale per i minorenni di tenere conto dello stato di salute psicofisica della madre nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. Ovviamente, resta la libertà di una madre di volere restare nell'anonimato, in tal caso sarà consentito l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario. Colleghi, il testo che oggi approviamo, a cui il mio gruppo dà la convinta adesione – non dimentichiamolo: è pur sempre una modifica ad una legge preesistente che ci è stata sollecitata dalla Corte costituzionale – è un buon testo, che avrà senz'altro un impatto sulla vita personale di centinaia di persone. I dati venivano citati un attimo fa anche dal collega che mi ha preceduto: 400 parti anonimi l'anno; è il dato che più volte si è letto in questo periodo. Una stima che non può che essere approssimativa, non essendo possibile una stima ufficiale dei parti segreti proprio per la tutela dell'anonimato. Allo stesso tempo non va tralasciato che nel biennio 2009-2011, secondo una ricerca condotta dall'Università Cattolica, sono state presentate 513 domande di accesso alle informazioni sulle proprie origini. Fra quelle già evase, 233 sono state accolte, quindi i figli hanno ottenuto le informazioni contenute nei fascicoli, le altre rigettate o ritenute non ammissibili. Cifre e numeri che raccontano storie familiari, vite umane difficili, ecco perché ribadisco che non si ha alcuna pretesa di scegliere tra la privacy della madre biologica o il bisogno di approfondimento della propria identità dell'adottato. Al di sopra di questa legge, ci sono storie personali, che nessuna legge può modificare. C’è il bisogno di risalire alle proprie origini biologiche; persone che cercano una spiegazione al proprio abbandono, anche quando la qualità della vita e delle relazioni affettive all'interno della famiglia adottiva sono state molto buone. Ma ci sono anche le storie di tante donne che hanno vissuto storie drammatiche e che, per tale motivo, hanno preferito restare ignote. A Pag. 40destare qualche perplessità, non è certo il contenuto della legge, ma qualche ritrosia può nascere sulle modalità con le quali verrà contattata la madre. È sufficiente che la norma preveda modalità che assicurino la massima riservatezza ? Oggi il Parlamento sta ottemperando nel migliore dei modi possibili ad una decisione della Consulta; da domani spetta a chi tocca applicare la legge usare la stessa cautela, per evitare che le madri si sentano meno tutelate e potrebbero per questo optare per scelte più facili, ma più drammatiche, come quella di interrompere la gravidanza.
  Ho fiducia che i servizi sociali e il personale del tribunale dei minori avranno la massima accortezza nell'interpellare la madre. Sono convinto che un giudice valuterà con la massima cautela le condizioni di salute psicofisica, quelle familiari e quelle sociali della madre biologica; saprà senz'altro scegliere nell'interesse di entrambi, della madre e del figlio.
  Spero che possiamo catalogare l'ipotesi di un ufficiale giudiziario che bussa alla sua porta o l'arrivo di una raccomandata sotto la voce di «pericolose fantasie». D'altronde, so da lettere pubblicate su alcuni siti che già oggi i tribunali dei minori usano grande delicatezza ed accortezza. Ho fiducia che le madri biologiche comprendano che il loro segreto resterà tale, se questa è ancora la loro volontà.
  Concludendo, signor Presidente, ritengo che questo sia il migliore dei testi possibili, ma soltanto se tutti gli attori chiamati a far applicare la nuova legge – servizi sociali, medici dei consultori, giudici – mostreranno umanità e professionalità. Solo in quel caso, avremo scritto una buona legge.

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Sarro. Ne ha facoltà.

  CARLO SARRO. Grazie, Presidente. Come ho già anticipato nel corso dell'intervento durante l'esame degli emendamenti, il gruppo di Forza Italia – in linea con una sua consolidata tradizione ed in presenza di argomenti sensibili, che involgono scelte di coscienza, che interrogano, appunto, la coscienza di ognuno di noi, e ciascuno di noi offre una risposta alla luce del proprio credo, delle proprie convinzioni, della propria sensibilità – ha lasciato libertà di voto ai singoli parlamentari.
  Cionondimeno, il lavoro che oggi viene licenziato dall'Aula, con il testo del nuovo provvedimento normativo, al quale Forza Italia ha dato il proprio contributo e che interessa un tema sul quale, personalmente, ho già, nel corso anche della precedente legislatura, avanzato una specifica proposta di legge, pone a tutti noi la necessità di compiere delle riflessioni che sono fondamentali anche sul valore e sul significato del provvedimento che andiamo a licenziare, e, soprattutto, sulla portata e l'impatto che questo provvedimento ha.
  È stato più volte ricordato che la Corte costituzionale, con più sentenze, ha chiesto, sostanzialmente, al Parlamento di intervenire su questa materia e di garantire quel bilanciamento degli interessi e dei diritti che sono coinvolti in queste vicende; lo ha fatto perché occorreva sicuramente colmare un vuoto normativo, ma era anche necessario adeguare l'ordinamento italiano a principi e regole che derivano dal diritto internazionale.
  Credo che opportunamente vadano ricordati alcuni degli atti fondamentali che in questa materia regolano, a livello internazionale, la questione; in particolar modo, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, che, oltre a fissare, come è stato ricordato anche in qualche intervento precedente, all'articolo 7, il riconoscimento ad ogni fanciullo del diritto ad un nome e ad acquisire una cittadinanza, e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e ad essere allevato da essi, all'articolo 8 sancisce anche l'impegno degli Stati a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità.
  Di analogo tenore sono anche le previsioni dell'articolo 30 della Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale Pag. 41del 1993. D'altra parte, proprio in linea con questo orientamento, la Corte costituzionale ha più volte affermato – e credo che questo debba essere ribadito anche nel corso di questo dibattito – che il diritto all'identità costituisce un diritto inviolabile, un diritto che appartiene al diritto naturale, e quindi è espressione di un'esigenza insopprimibile di ciascun essere umano.
  Certamente, poiché parliamo di situazioni nelle quali è mancato alla nascita il riconoscimento da parte del genitore naturale, qui abbiamo da tutelare anche la posizione della madre e, quindi, quello che è stato correttamente qualificato come diritto all'oblio, diritto alla riservatezza, diritto cioè alla salvaguardia e al mantenimento dell'anonimato. Tutto lo sforzo che è stato compiuto in questi mesi, nel corso di tantissime audizioni, con un ottimo lavoro dal punto di vista dell'acquisizione di informazioni e di conoscenza di una materia forse poco nota, ma sicuramente estremamente complessa, ha portato ad una soluzione nella quale questo contemperamento, questo punto di equilibrio, lo si è raggiunto consentendo al figlio naturale di potere attivare uno specifico procedimento, nel quale interviene la madre, protetta da una condizione di anonimato e di riservatezza, che viene posta, di nuovo, di fronte alla scelta se mantenere l'anonimato e, quindi, impedire l'accesso alla conoscenza ovvero rimuovere questo rifiuto e, quindi, consentire la possibilità di svelare le origini al figlio richiedente.
  È stato un punto di equilibrio abbastanza misurato, abbastanza saggio. Sicuramente questa soluzione permette a noi non solo di essere in linea con il diritto internazionale, di rispettare le pronunce della Corte costituzionale e, quindi di colmare – come ricordavo prima – quel vuoto normativo che così pesantemente ha condizionato la vita di migliaia e migliaia di cittadini italiani che hanno vissuto questa difficile e triste esperienza, ma rappresenta, a mio modo di vedere, anche il raggiungimento di un traguardo di civiltà.
  In questo modo, oltre a conformare il nostro ordinamento al diritto internazionale, evitando tra l'altro di esporre lo Stato italiano a rischio di condanna da parte dei Corte di Strasburgo, soprattutto con l'affermazione del diritto fondamentale di ogni cittadino di conoscere le proprie origini noi daremo una risposta concreta alle laceranti domande di verità che ci giungono da una esperienza plurisecolare: quella delle ruote degli esposti, di quei figli che venivano abbandonati al momento della nascita nei conventi, nei brefotrofi, negli orfanotrofi, che molto spesso conservavano come traccia della loro identità esclusivamente un'immagine sacra, peraltro spezzata metà, perché l'altra metà veniva custodita all'interno del fascicolo nell'archivio dell'istituzione che aveva ospitato il minore al momento della nascita o immediatamente dopo il parto.
  Si tratta di saldare con la storia un conto che era aperto e che oggi, finalmente, noi riusciamo a chiudere attraverso una soluzione equilibrata di buonsenso e che sicuramente permetterà a migliaia di cittadini italiani il disvelamento delle loro origini o almeno la possibilità di ottenere il disvelamento delle loro origini e, quindi, l'appagamento di una domanda di verità che, come dicevo prima, è una domanda insopprimibile.
  Nel confermare che il gruppo lascia libertà di voto ai propri appartenenti, personalmente esprimo un convinto voto di sostegno a questo provvedimento, nell'auspicio che presto anche il Senato possa rendere il provvedimento definitivo e, quindi, finalmente anche in Italia a tutti sarà concessa, almeno, la possibilità di conoscere le proprie origini (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente).

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Agostinelli. Ne ha facoltà.

  DONATELLA AGOSTINELLI. Grazie, Presidente. La proposta di legge che si vota oggi è frutto di un lavoro lungo in Commissione Pag. 42giustizia, ed è passata per numerose proposte emendative, molte delle quali presentate anche dal MoVimento 5 Stelle. Questo testo ha sollevato un lungo ed acceso dibattito tra le forze politiche.
  Riteniamo apprezzabile che si sia cercato un giusto contemperamento di due delicatissimi interessi, inevitabilmente spesso contrapposti.
  La nota positiva è l'aver dato una risposta legislativa al bisogno di tutti quei figli abbandonati alla nascita, la cui madre abbia deciso di restare anonima, di avere finalmente almeno una possibilità di conoscere la propria identità biologica. Dalle audizioni, dalle mail che sono arrivate numerose in questi mesi, abbiamo percepito costantemente quanto fosse sentito per questi figli il problema di conoscere il nome di colei che li ha messi al mondo.
  Ci ha molto colpiti apprendere che alcuni di questi figli, ormai adulti, siano riusciti, pur non avendo la legge dalla loro parte, a risalire all'identità della madre biologica e, talvolta, a ricontattare anche fratelli e sorelle. Così come ci ha colpiti sapere che spesso essi, una volta ottenuto il nome che hanno cercato per mesi o per anni, non siano andati oltre, non abbiano cercato insomma un contatto con la madre. Lungi da noi, quindi, qui e ora, sminuire il dolore che si nasconde dietro questa ricerca spesso affannosa, e tutto quello che essa sottende. Così come ci è chiaro anche il dramma che può aver vissuto la madre al momento del parto e durante la gravidanza stessa.
  Tuttavia, onorevoli colleghi, non possiamo non sottolineare, ancora una volta, in questa sede come le priorità vere e urgenti per il Paese siano accantonate. Non sappiamo più come dirvelo. I cittadini italiani hanno interesse a risolvere questioni ben più importanti e ben più urgenti oggi. Occorre una sana legge contro il conflitto di interessi, occorre l'approvazione della proposta di legge sul reddito di cittadinanza che andrebbe ad aiutare quei 9 milioni di italiani, tra cui un milione e mezzo di bambini, che oggi sono, secondo i dati ISTAT, al di sotto della soglia di povertà relativa (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). Si può fare ! Lo sappiamo noi e lo sapete voi. Ora è chiaramente solo una questione di volontà politica.
  Ma occorre contemporaneamente e soprattutto discutere di politiche economiche serie, che siano in grado di rilanciare la domanda interna. È necessario sbloccare i consumi, lavorare ad una programmazione industriale per salvare quello che resta del tessuto economico di questo Paese prima che sia troppo tardi, ragionare a viso aperto e senza timore sulle reali e nefaste conseguenze di una moneta a cambio fisso, il cui fallimento vi ostinate vergognosamente a nascondere. E invece cosa fate ? Rimanete inerti davanti a migliaia di lavoratori – dico migliaia di lavoratori, migliaia di lavoratori ! – brutalmente licenziati, come se la crisi si dovesse subire ineluttabilmente, invece di indagarne le cause reali. È economia, signori miei, non il fato ! Sono queste le leggi e i problemi che questo Paese dovrebbe trattare con urgenza. Invece, purtroppo, qui si fa altro !
  Veniamo dunque al provvedimento. Esso nasce dalla necessità di modificare la legge n. 184 del 1983 sul diritto del minore alla famiglia, comunemente conosciuta come legge sull'adozione. Ebbene, questa legge, secondo l'originaria formulazione, consente al figlio adottivo riconosciuto di poter accedere alle informazioni relative alle proprie origini biologiche. Punctum dolens della legge è che lo stesso diritto non può però essere azionato dal figlio adottivo non riconosciuto la cui madre abbia scelto di partorire in anonimato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 396 del 2000, il cosiddetto regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.
  Ora la normativa italiana che esclude il figlio non riconosciuto dalla conoscenza delle proprie origini è stata posta all'attenzione della Corte di Strasburgo già nel 2009. La Corte Europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza 25 settembre 2012, conosciuta come sentenza Godelli contro Pag. 43Italia, esprime un giudizio negativo circa l'irretrattabilità dell'anonimato, prevista dalla normativa italiana, ritenuta in contrasto con l'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo.
  La normativa internazionale riconosce altresì il diritto a conoscere le proprie origini come diritto fondamentale e impone agli Stati di attivarsi per assicurare che tale diritto sia esercitato con effettività. Tale previsione è contenuta anche nella Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989 (articolo 7) e nell'articolo 30 della Convenzione dell'Aja del 1993 sull'adozione internazionale.
  Ebbene, da quanto detto, è derivato, qualche anno dopo, l'intervento della Corte costituzionale che, appunto, nel novembre 2013 ha dichiarato la parziale illegittimità dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, proprio nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio, di interpellare la madre che al momento del parto abbia dichiarato di non voler essere nominata al fine di accertare se intenda mantenere o meno tale anonimato.
  È emerso subito, fin dalle prime audizioni, quanto sia delicata la problematica sottesa alla proposta in oggetto.
  Purtroppo, inevitabilmente, si tratta di andare a contemperare due interessi, spesso contrapposti, ma altrettanto rilevanti: da una parte, quello della madre che ha deciso di portare avanti una gravidanza, in tutta probabilità non desiderata, che ha partorito in sicurezza in ospedale con la convinzione di non dover riaprire una ferita derivata da una decisione sofferta e con il diritto a non vedere turbare il proprio equilibrio psicologico, emotivo e familiare a distanza di anni; dall'altra parte, c’è però quello del figlio, abbandonato alla nascita, alla ricerca della sua identità biologica che non ha potuto far altro – suo malgrado – che subire la scelta della madre. La questione non può che essere spinosa e delicata.
  Sappiamo, inoltre, avendone avuto anche conferma durante le audizioni, che giustamente, molti tribunali stanno già consentendo l'interpello ai figli abbandonati e hanno elaborato ciascuno un proprio «protocollo».
  Ferma restando, dunque, l'incostituzionalità della norma esposta, si sono stabilite le modalità con cui questo diritto di interpello deve essere esercitato. Ciò anche al fine di far sì che si proceda per le richieste con lo stesso modus operandi. Sicuramente, ove si fosse consentita l'applicazione della proposta di legge in esame solo per quelle madri che ancora non hanno partorito e quindi solo per il futuro, ciò avrebbe significato la negazione di un diritto che la Consulta ha già riconosciuto. Tuttavia, pur continuando a non comprendere l'urgenza e la necessità di dare priorità in Aula oggi a questo provvedimento, poiché ne comprendiamo la delicatezza, abbiamo cercato, di dare un contributo ai lavori per migliorarne il testo, elaborando numerose proposte emendative e partecipando attivamente al dibattito.
   Alcune scelte costituiscono senza dubbio un compromesso. Lo è, ad esempio, la modifica apportata al testo licenziato in prima battuta dalla Commissione, che consente ora alla donna di dichiarare se intenda o meno revocare l'anonimato entro un anno dall'entrata in vigore della legge e che impedisce, di conseguenza, che prima che sia decorso quest'anno, gli interpelli possano essere presentati. Così come non ci ha convinto del tutto l'emendamento che consente alle madri, al diciottesimo anno del figlio, di dichiarare di voler mantenere l'anonimato.
  Desta, poi, non poche perplessità il fatto che il diritto di interpello sia limitato ad un'unica volta nel corso della vita del figlio e, sempre che la madre non abbia confermato la sua scelta di anonimato. È questa, secondo noi, una presa di posizione troppo rigida vista la delicatezza ed il riflesso che ha nella vita di una persona. La nostra proposta avrebbe consentito ai figli qualche possibilità in più.
  Alcune delle nostre osservazioni hanno trovato un riscontro, sono state fonte di Pag. 44dialogo e rappresentano per noi una vittoria. L'abbassamento del limite di età dai venticinque anni ai diciotto perché il figlio possa esercitare il diritto di conoscere le proprie origini è una scelta legislativa che abbiamo fortemente voluto e sostenuto. È certamente poi una vittoria, il fatto che al figlio, sia nel caso in cui sia negato l'accesso all'identità biologica, sia nei casi in cui egli non abbia la possibilità di presentare l'interpello, almeno gli venga consentito conoscere informazioni legate all'anamnesi patologica familiare.
  Pertanto, per tutto ciò che abbiamo esposto, il MoVimento 5 Stelle esprime convintamente il voto favorevole al provvedimento oggi in Aula (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle).

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Morani. Ne ha facoltà.

  ALESSIA MORANI. Grazie, Presidente. Intervenire in dichiarazione di voto per il gruppo del Partito Democratico su questo tema mi carica di una particolare responsabilità, poiché il gruppo del Partito Democratico è composto da 309 deputate e deputati che hanno partecipato attivamente alla stesura, alla elaborazione e alle modifiche di questo provvedimento di legge, rappresentando sensibilità diverse all'interno di un gruppo che, per la sua grandezza e anche per la qualità degli interventi, credo abbia contribuito fortemente al raggiungimento di un risultato, che io giudico, molto positivo. Dico ciò considerato che stiamo trattando un tema molto complesso, molto delicato, che chiama ognuno di noi a riflettere con la propria coscienza rispetto ad un tema che mette al centro le proprie convinzioni etiche, le proprie convinzioni religiose, ma che ci richiama – dicevo – ad una responsabilità, che è quella di garantire un punto di equilibrio a due diritti che hanno pari dignità.
  Si tratta cioè del diritto alla riservatezza della donna che decide di partorire anonimamente e del diritto all'identità del bambino o della bambina nati a conoscere le proprie origini. Questo è un diritto costituzionalmente sancito nei più begli articoli – credo – della nostra Carta costituzionale, cioè gli articoli 2 e 3, in cui si esplicita il principio di uguaglianza formale e sostanziale. Il diritto che viene chiamato in causa, da parte del bambino o della bambina nati, è quello del diritto al pieno sviluppo della propria personalità, che è richiamato appunto all'articolo 3 della Costituzione.
  Io partirei da un dato giuridico, che è quello della vigenza dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, che ad oggi prevede che l'adottato, al compimento del venticinquesimo anno di età, possa accedere alle informazioni relative ai suoi genitori biologici. Questa possibilità è, invece, negata ai bambini e alle bambine nati da madre che ha scelto di partorire attraverso il parto anonimo.
  Su questo tema, come già hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto nelle dichiarazioni di voto, ci sono Convenzioni internazionali che ci aiutano a dipanare questo problema giuridico. Sono la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo o la Convenzione dell'Aja. Ma su questo punto è intervenuta nel 2012 la Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza Godelli del 25 settembre 2012, che ha stabilito nei confronti del nostro Stato, dell'Italia, che la normativa italiana non tenta di mantenere in equilibrio i due diritti di cui ho parlato, cioè il diritto alla riservatezza e all'anonimato della madre e il diritto del bambino o della bambina a conoscere la propria identità.
  Dicevo che la Corte europea dei diritti dell'uomo è intervenuta con questa sentenza Godelli, ma l'anno successivo, nel 2013, è intervenuta anche la Corte costituzionale con la sentenza 22 novembre 2013, n. 278, che ha dichiarato l'incostituzionalità parziale del comma 7 dell'articolo che ho già citato, ossia l'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, per contrasto proprio con gli articoli 2 e 3 della nostra Costituzione.
  Di fatto cosa ci dice la Corte costituzionale attraverso una sentenza che è una sentenza additiva ? Che noi dobbiamo predisporre Pag. 45uno strumento legislativo attraverso il quale contemperare e tenere in equilibrio questi due diritti. Io credo che la necessità di questa legge nasca da queste sentenze, da queste pronunce; credo che nasca da una prassi giurisprudenziale che è già in atto e rispetto alla quale noi non possiamo rimanere indifferenti. Infatti, ci sono tribunali in Italia che già praticano gli interpelli, con una prassi che è disomogenea a livello nazionale. E noi abbiamo il dovere, invece, come legislatori, di garantire che su tutto il territorio nazionale ci sia una disciplina omogenea rispetto ad un tema così grande, così complicato e così delicato. Infatti, non possiamo permettere che, a seconda del tribunale, si decida se interpellare o meno la madre.
  Dicevo che abbiamo raggiunto un punto di equilibrio con questa legge attraverso una quantità considerevole di audizioni, che ci hanno consentito di ascoltare punti di vista differenti. Abbiamo ascoltato autorevoli magistrati, abbiamo ascoltato il mondo accademico, abbiamo ascoltato il mondo dell'associazionismo. Ed abbiamo deciso alcuni punti fermi di questa legge, che mi inducono proprio ad affermare che si tratta di una legge con cui si è riusciti ad ottenere, grazie anche ad una discussione che è avvenuta in questi giorni, ma anche in queste ore, la fissazione alcuni punti fermi. Abbiamo individuato nel tribunale dei minori l'autorità giudiziaria che è deputata all'interpello. Il tribunale dei minori si avvarrà preferibilmente dei servizi sociali, poiché a livello nazionale conosciamo la condizione dei nostri servizi sociali.
  Ci sono anche i servizi psicologici che possono essere d'ausilio ai servizi sociali. Ma garantendo, attraverso una norma che abbiamo inserito in questo provvedimento, la segretezza per tutti i soggetti interpellati. Segretezza che è un presupposto affinché l'istanza di interpello possa essere esercitata. Il punto di maggiore raccordo che è stato ottenuto attraverso la discussione in Commissione è quello del cosiddetto regime transitorio. Regime transitorio che varrà per un anno dal momento dell'entrata in vigore di questa legge e che prevede, intanto, a tutela di quelle donne che avevano contratto un patto con lo Stato e, quindi, a tutela dell'affidamento di queste donne che hanno fatto il parto in forma anonima, una campagna informativa che dica al Paese che è possibile, entro un anno dal momento dell'entrata in vigore della nostra legge, confermare o revocare la propria volontà di rimanere anonime. E questo regime transitorio vuole proprio tutelate il parto anonimo poiché anche noi ci siamo interrogati profondamente se con questa modifica legislativa si potesse creare una condizione per la quale il diritto alla salute delle donne potesse essere messo in discussione. Il regime transitorio, invece, consente di rassicurare queste donne, ma quello che rassicurerà di più le donne sarà il fatto che, con la disciplina che abbiamo introdotto nelle ultime modifiche che sono state fatte, al diciottesimo anno successivo al parto, sia la donna, sia il bambino o la bambina, che saranno necessariamente adulti, potranno, la donna confermare o revocare o rimanere in silenzio rispetto alla propria volontà riguardo all'anonimato, e il figlio o la figlia, invece, proporre l'interpello. Naturalmente, abbiamo inserito anche una norma credo di buonsenso, che è quella della facoltà di interpello che vale sempre e che riguarda le cosiddette informazioni sanitarie, che abbiamo ritenuto essere preminenti rispetto ad una materia così delicata, e che riguardano quelle informazioni sanitarie sulle malattie cosiddette geneticamente trasmissibili. Questa facoltà di conoscere le informazioni che riguardano queste malattie abbiamo deciso che possa essere sempre esercitata.
  Mi avvio a concludere, Presidente, ringraziando la Commissione a cui appartengo per l'ampio dibattito che è stato fatto e per la sensibilità che è stata capace di rappresentare. Ringrazio anche i membri della I Commissione e della Commissione affari sociali per il grande contributo che ci hanno dato. Ma ringrazio soprattutto i gruppi parlamentari che assieme hanno dato vita ad una normativa che, Pag. 46come ribadisco, è una normativa che tocca un tema complesso, che richiama le coscienze, ma che ci richiama ad una responsabilità nei confronti delle donne e dei bambini nati. I gruppi hanno finalmente messo assieme un provvedimento legislativo che è un provvedimento di grande equilibrio e rispettoso dei diritti delle donne, ma anche dei bambini (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Franco Bordo. Ne ha facoltà.

  FRANCO BORDO. Grazie Presidente, io voglio soltanto annunciare il mio voto a favore di questo provvedimento. Riconosco alcune criticità esposte dal mio collega Daniele Farina e il lavoro da lui fatto insieme alla collega Nicchi. Un lavoro puntuale, che ha sollevato delle ombre su questo provvedimento. Ciononostante, ritengo che il provvedimento complessivamente contenga un punto di equilibrio utile a fare un passo avanti, utile a riconoscere dei diritti e anche a mantenere dei diritti, soprattutto a mantenere il diritto di non svelare la propria identità da parte della donna, che rimane un diritto insuperabile.
  Per questo ritengo che con il provvedimento si vada però incontro alla richiesta di poter risalire alle proprie origini da parte dei figli adottati. Lo si fa infatti con un punto di equilibrio che ritengo sufficiente per poter esprimere il mio voto a favore e ringrazio il mio gruppo per poter esprimere in libertà il mio voto.

  PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale.

  GIUSEPPE BERRETTA, Relatore. Chiedo di parlare.

  PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

  GIUSEPPE BERRETTA, Relatore. Signora Presidente, intervengo per ringraziare la presidente Ferranti e il sottosegretario Ferri per il contributo, per ringraziare tutti i componenti della Commissione giustizia a partire dai componenti del Comitato dei nove, i componenti delle Commissioni affari sociali e affari costituzionali per il contributo che hanno dato, tutti i colleghi per la discussione accesa, interessante e anche complessa che abbiamo affrontato insieme quest'oggi, a partire dai proponenti delle proposte di legge che hanno dato modo di affrontare il tema. Ringrazio infine i funzionari della Commissione giustizia per la preziosa collaborazione, come tutti i funzionari della Camera che ci hanno supportato (Applausi).

(Coordinamento formale – A.C. 784-A ed abbinate)

  PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.
  (Così rimane stabilito).

(Votazione finale ed approvazione – A.C. 784-A ed abbinate)

  PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.
  Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul testo unificato delle proposte di legge n. 784-1343-1874-1901-1983-1989-2321-2351-A, di cui si è testé concluso l'esame.
  Dichiaro aperta la votazione.
  (Segue la votazione).

  Fanucci... Gasparini... Pilozzi... Cominardi... Frusone... Gigli... Fanucci... D'Uva...
  Dichiaro chiusa la votazione.
  Comunico il risultato della votazione nel seguente nuovo titolo:
  «Modifica all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e altre disposizioni in Pag. 47materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita» (A.C. 784-A ed abbinate):

   Presenti  367   
   Votanti  329   
   Astenuti   38   
   Maggioranza  165   
    Hanno votato  307    
    Hanno votato no   22    
  Sono in missione 86 deputati.

  La Camera approva (Vedi votazioni) (Applausi).

  (I deputati Argentin e Realacci hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole).

  Sospendo a questo punto la seduta che riprenderà al termine della Conferenza dei presidenti di gruppo.

  La seduta, sospesa alle 13,35, è ripresa alle 19,15.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SIMONE BALDELLI

Sul calendario dei lavori dell'Assemblea e aggiornamento del programma.

  PRESIDENTE. Comunico che, a seguito dell'odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, i lavori per la settimana dal 22 al 26 giugno 2015 sono stati così rimodulati:

  Lunedì 22 giugno (ore 14, con eventuale prosecuzione notturna)

  Discussione sulle linee generali della proposta di legge n. 925-B – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al codice di procedura civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

  Discussione sulle linee generali delle mozioni:
   Lorefice ed altri n. 1-00898 e Scotto ed altri n. 1-00888 concernenti la permanenza in carica del sottosegretario di Stato Giuseppe Castiglione;
   Rampelli ed altri n. 1-00591, Brunetta n. 1-00901 e Grande ed altri n. 1-00913 concernenti iniziative volte alla revoca delle sanzioni dell'Unione europea contro la Federazione russa e al raggiungimento di una soluzione politico-diplomatica della crisi ucraina.

  Discussione sulle linee generali della proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 9 – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.

  Martedì 23 giugno (ore 15, con eventuale prosecuzione notturna) (con votazioni)

  Seguito dell'esame della proposta di legge n. 925-B – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al codice di procedura civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori Pag. 48disposizioni a tutela del soggetto diffamato (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

  Seguito dell'esame delle mozioni:
   Lorefice ed altri n. 1-00898 e Scotto ed altri n. 1-00888 concernenti la permanenza in carica del sottosegretario di Stato Giuseppe Castiglione;
   Rampelli ed altri n. 1-00591, Brunetta n. 1-00901 e Grande ed altri n. 1-00913 concernenti iniziative volte alla revoca delle sanzioni dell'Unione europea contro la Federazione russa e al raggiungimento di una soluzione politico-diplomatica della crisi ucraina.

  Mercoledì 24 giugno (antimeridiana) (con votazioni)

  Seguito dell'esame della proposta di legge n. 925-B – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al codice di procedura civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

  Seguito dell'esame delle mozioni:
   Lorefice ed altri n. 1-00898 e Scotto ed altri n. 1-00888 concernenti la permanenza in carica del sottosegretario di Stato Giuseppe Castiglione;
   Rampelli ed altri n. 1-00591, Brunetta n. 1-00901 e Grande ed altri n. 1-00913 concernenti iniziative volte alla revoca delle sanzioni dell'Unione europea contro la Federazione russa e al raggiungimento di una soluzione politico-diplomatica della crisi ucraina.

  (pomeridiana, dalle ore 16,15, con eventuale prosecuzione notturna) (con votazioni)

  Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015.

  Al termine delle votazioni avrà luogo la discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 3134 – Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (da inviare al Senato – scadenza: 20 luglio 2015).

  Giovedì 25 giugno (antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 26 giugno) (con votazioni)

  Seguito dell'esame del disegno di legge n. 3134 – Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (da inviare al Senato – scadenza: 20 luglio 2015).

  Seguito dell'esame degli argomenti previsti per la settimana e non conclusi.

  Alle ore 12 avrà luogo l'informativa urgente del Governo sulle vicende note come «mafia capitale».

  Martedì 23 giugno, alle ore 9,30, avrà luogo lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.
  Mercoledì 24 giugno, alle ore 15, avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (question time).

  Le Commissioni permanenti saranno convocate mercoledì 1o luglio 2015, al fine di procedere al loro rinnovo biennale, con due turni di convocazione (rispettivamente alle 13 per le Commissioni dalla I alla VII ed alle 14 per le Commissioni dall'VIII alla XIV).
  L'organizzazione dei tempi per la discussione sulle linee generali della proposta di legge n. 925-B e della mozione n. 1-00898 ed abbinata sarà pubblicata in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.Pag. 49
  Il programma si intende conseguentemente aggiornato.

Effetti della modificazione della consistenza di un gruppo parlamentare.

  PRESIDENTE. Comunico che l'Ufficio di Presidenza, nella riunione odierna, ha preso atto che la modificazione intervenuta nella consistenza numerica del gruppo parlamentare Per l'Italia – Centro Democratico al di sotto della soglia di venti deputati non comporta il venir meno del gruppo stesso, determinandone così, in presenza dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 2, del Regolamento, la continuità a tutti gli effetti giuridici.

Ordine del giorno della seduta di domani.

  PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

  Venerdì 19 giugno 2015, alle 9,30:

  Svolgimento di interpellanze urgenti.

  La seduta termina alle 19,20.

Pag. 50

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 925-B E DELLA MOZIONE N. 1-00898 ED ABB.

Pdl n. 925-B – Diffamazione

Discussione generale: 7 ore e 30 minuti.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 14 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 26 minuti
 Partito Democratico 43 minuti
 MoVimento 5 Stelle 34 minuti
 Forza Italia – Popolo della Libertà
 – Berlusconi Presidente
33 minuti
 Area Popolare (NCD - UDC) 31 minuti
 Sinistra Ecologia Libertà 31 minuti
 Scelta civica per l'Italia 31 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega
 dei Popoli – Noi con Salvini
31 minuti
 Per l'Italia – Centro Democratico 31 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 30 minuti
 Misto: 31 minuti
  Alternativa Libera 13 minuti
  Minoranze Linguistiche 7 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) –
  Liberali per l'Italia (PLI)
6 minuti
  MAIE – Movimento Associativo italiani
  all'estero – Alleanza per l'Italia (API)
5 minuti
Pag. 51

Mozione n. 1-00898 e abb. – Permanenza in carica del Sottosegretario di Stato Giuseppe Castiglione

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora (con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 16 minuti
 MoVimento 5 Stelle 32 minuti
 Forza Italia – Popolo della Libertà –
 Berlusconi Presidente
28 minuti
 Area Popolare (NCD - UDC) 20 minuti
 Sinistra Ecologia Libertà 19 minuti
 Scelta civica per l'Italia 19 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega
 dei Popoli – Noi con Salvini
17 minuti
 Per l'Italia – Centro Democratico 16 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 15 minuti
 Misto: 18 minuti
  Alternativa Libera 7 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) –
  Liberali per l'Italia (PLI)
4 minuti
  MAIE – Movimento Associativo italiani
  all'estero – Alleanza per l'Italia (API)
3 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione di ciascuna mozione.

Pag. 52

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
1 Nom. T.U. pdl 784 e abb.-A – em. 1.200 363 321 42 161 49 272 96 Resp.
2 Nom. em. 1.203 365 345 20 173 306 39 96 Appr.
3 Nom. em. 1.223 376 357 19 179 29 328 95 Resp.
4 Nom. em. 1.208 385 362 23 182 129 233 94 Resp.
5 Nom. em. 1.239 392 380 12 191 378 2 93 Appr.
6 Nom. em. 1.228 402 375 27 188 59 316 92 Resp.
7 Nom. em. 1.218, 1.220 427 414 13 208 194 220 87 Resp.
8 Nom. em. 1.227 434 412 22 207 39 373 87 Resp.
9 Nom. em. 1.300 426 413 13 207 405 8 87 Appr.
10 Nom. em. 1.234 415 400 15 201 82 318 87 Resp.
11 Nom. em. 1.236 414 398 16 200 43 355 87 Resp.
12 Nom. em. 1.237 420 401 19 201 43 358 87 Resp.
13 Nom. em. 1.51 421 394 27 198 50 344 87 Resp.

F = Voto favorevole (in votazione palese). – C = Voto contrario (in votazione palese). – V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). – A = Astensione. – M = Deputato in missione. – T = Presidente di turno. – P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. – X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 21)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
14 Nom. em. 1.240 rif. 422 409 13 205 402 7 86 Appr.
15 Nom. em. 1.301 423 409 14 205 409 86 Appr.
16 Nom. articolo 1 419 393 26 197 373 20 86 Appr.
17 Nom. articolo 2 429 375 54 188 367 8 86 Appr.
18 Nom. articolo 3 418 375 43 188 362 13 86 Appr.
19 Nom. articolo agg. 3.0300 420 391 29 196 386 5 86 Appr.
20 Nom. em. tit. 100 423 383 40 192 382 1 86 Appr.
21 Nom. T.U. pdl 784 e ab.-A – voto finale 367 329 38 165 307 22 86 Appr.