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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 3 agosto 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 3 agosto 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Beni, Bernardo, Bindi, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Caparini, Carnevali, Casero, Castiglione, Chaouki, Cirielli, Colonnese, Costa, D'Alia, Dambruoso, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Dieni, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Formisano, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorefice, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zanetti.

Annunzio di una proposta di legge.

   In data 31 luglio 2015 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:

   MUCCI: «Modifica all'articolo 67 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le lavoratrici autonome» (3268).

   Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di un disegno di legge.

  In data 31 luglio 2015 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

  dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale:
   «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:
   a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012;
   b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005» (3269).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  RICHETTI ed altri: «Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali» (3225) Parere delle Commissioni V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 28 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la relazione, approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa in data 27 luglio 2015, sugli andamenti della finanza territoriale per l'esercizio 2014 – Analisi dei flussi di cassa (Doc. XLVI, n. 4)

  Questa relazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettere b) ed e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le schede illustrative – aggiornate al 30 giugno 2015 – di ogni programma del bilancio di previsione della spesa dell'anno finanziario 2015 e del triennio 2015-2017, nonché dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche, con le modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio, con le variazioni di bilancio definitive.

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 31 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, la prima relazione sull'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero dei lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate, aggiornata al 31 luglio 2015 (Doc. CCXXX, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

  Nel mese di luglio 2015 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

  Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 31 luglio 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle garanzie coperte dal bilancio generale – Situazione al 31 dicembre 2014 (COM(2015) 373 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione dell'Unione europea in seno al comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti sulla decisione di adozione del regolamento interno (COM(2015) 375 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015)375 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione europea in merito al regolamento interno del comitato APE previsto dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la parte Africa centrale, dall'altro (COM(2015) 381 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015) 381 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (COM(2015) 382 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1977 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3262)

A.C. 3262 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 1o luglio 2015, n. 85, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 85 del 2015.
  3. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 92 del 2015.
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
ENTI LOCALI

Art. 1.
(Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno).

  1. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni sono quelli approvati con intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 e indicati, con riferimento a ciascun comune, nella tabella 1 allegata al presente decreto. Ciascuno dei predetti obiettivi è ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità.
  2. In ciascuno degli anni 2015-2018, con riferimento alle spese relative alle fattispecie che seguono, sono attribuiti ai comuni i seguenti spazi finanziari:
   a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato e risulti vigente alla data di pubblicazione del presente decreto lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati nella lettera b): spazi finanziari per 10 milioni di euro;
   b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto: spazi finanziari per 40 milioni di euro;
   c) spese per l'esercizio della funzione di ente capofila: spazi finanziari per 30 milioni di euro;
   d) spese per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio: spazi finanziari per 20 milioni di euro.

  3. I comuni di cui al comma 1 comunicano, entro il termine perentorio di dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento all'anno 2015, ed entro il termine perentorio del 10 maggio, con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese relative alle fattispecie di cui al comma 2, ferme restando le previsioni di cui ai commi 4 e 5. Nell'anno 2015, ai comuni che richiedono spazi finanziari per spese finanziate con entrate conseguenti ad accordi transattivi stipulati entro il 31 dicembre 2012, connessi alle bonifiche dei siti contaminati dall'amianto, è riservato un importo pari a 2,5 milioni di euro a valere sugli spazi di cui alla lettera b) del comma 2. Le richieste di spazi finanziari per sostenere le spese connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto sono prioritariamente soddisfatte fino a concorrenza della quota di cui alla lettera b) del comma 2 al netto della riserva di cui al periodo precedente. Nel caso in cui tali richieste superino l'ammontare complessivo di 20 milioni di euro, le quote riguardanti le fattispecie di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2 sono ridotte in misura proporzionale al fine di assicurare che agli altri interventi ascrivibili alla lettera b) sia riservato un importo pari a 20 milioni di euro. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili per ciascuna delle fattispecie di cui al comma 2, gli spazi finanziari, fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Nel caso in cui la richiesta complessiva risulti inferiore agli spazi finanziari disponibili in ciascuna fattispecie, la parte residuale è attribuita ai comuni con le procedure di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.
  4. Per l'anno 2015, la comunicazione da parte dei comuni delle spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 2, lettera b), è effettuata, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Struttura di missione comunica alla Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun comune per sostenere spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Gli spazi finanziari sono assegnati, secondo le richieste dei comuni, per le spese da sostenere e sostenute nell'anno 2015 attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per gli interventi di edilizia scolastica finanziati con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Gli spazi finanziari disponibili sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste, nel caso la richiesta complessiva risulti superiore alla disponibilità di detti spazi finanziari.
  5. Con riferimento all'anno 2015, la richiesta di spazi finanziari di cui alla lettera c), del comma 2, finalizzata a sterilizzare gli effetti negativi delle maggiori spese correnti sostenute dagli enti capofila nel periodo assunto a riferimento per la determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno, può essere effettuata, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusivamente dagli enti che non hanno beneficiato della riduzione dell'obiettivo in attuazione del comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
  6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente: «6-ter. Per l'anno 2015 la comunicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di cui al comma 6-bis avviene entro il 15 luglio 2015, sulla base delle istanze trasmesse dagli enti interessati non oltre il quindicesimo giorno precedente la predetta scadenza, relative alle sole rimodulazioni degli obiettivi in ragione di contributi o trasferimenti concessi da soggetti terzi e gestiti direttamente dal comune capofila, esclusa la quota da questo eventualmente trasferita ai propri comuni associati. Per assicurare l'invarianza finanziaria di cui al comma 6-bis, l'accordo assume come riferimento gli obiettivi dei comuni interessati di cui al punto 2.1.3 della nota metodologica condivisa nell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 19 febbraio 2015, resi noti agli enti dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.».
  7. Nel 2015, ai comuni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno. Alle province e alle città metropolitane la predetta sanzione si applica in misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno e comunque in misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile.
  8. Il primo periodo del comma 145 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2015, per un importo complessivo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 144, nel limite massimo di 700 milioni di euro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati per ciascun ente beneficiario gli importi relativi:
   a) all'esclusione, dai saldi di cui al comma 463, delle spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell'Unione europea sostenute dalle regioni;
   b) all'esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese per opere prioritarie del programma delle infrastrutture strategiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, allegato al Documento di economia e finanza 2015, sostenute a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali;
   c) all'esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese per le opere e gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei ricompresi nella Programmazione "2007-2013" e nella Programmazione "2014-2020", a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali.

  Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine perentorio del 30 settembre, secondo le modalità definite dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.».

  9. All'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
  «3-ter. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013».

  10. Per l'anno 2015, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto.

Art. 2.
(Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile).

  1. Gli enti locali che non hanno provveduto nei termini, possono effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 15 giugno 2015. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2014 non possono essere applicate al bilancio di previsione. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni, la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente già avviata, cessa di avere efficacia nei confronti degli enti locali che deliberano il riaccertamento straordinario dei residui al 1o gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015.
  2. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 7, primo periodo, le parole: «escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014,» sono soppresse;
   b) dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:
  «17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1o gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.».

  3. Nell'esercizio 2015, gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione.
  4. All'articolo 200, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
  «c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»

  5. Gli enti sperimentatori ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata ai sensi del comma 8, lettera e), del medesimo articolo 243-bis, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e, a tal fine, hanno facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 eventualmente già presentato e ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
  6. Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

Art. 3.
(Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015).

  1. A decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo di ciascun anno, dispone il pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, di un importo pari all'otto per cento delle risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 del bilancio dello Stato e da contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di riscossione di imposta municipale propria.
  2. A decorrere dall'anno 2016, entro il 1º giugno di ciascun anno il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura pari all'importo di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.
  3. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole «delle capacità fiscali nonché dei» sono sostituite dalle seguenti «della differenza tra le capacità fiscali e i»
   b) in fine è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2015, l'ammontare complessivo della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonché a titolo di Fondo di solidarietà comunale netto per l'anno 2015, ed è pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale.»

  4. All'articolo 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo:
  «La misura della riduzione nei confronti dei singoli comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna è determinata in misura proporzionale alle risorse complessive, individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi:
   a) gettito relativo all'anno 2014 dell'imposta municipale propria di competenza comunale ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014;
   b) gettito relativo all'anno 2014 del tributo per i servizi indivisibili ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) importo relativo al Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, come risultante dagli elenchi B e C allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2015, n. 21, al netto della riduzione di risorse applicata per l'anno 2014 in base all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».

Art. 4.
(Disposizioni in materia di personale).

  1. In caso di mancato rispetto per l'anno 2014 dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilità interno e dei termini per l'invio della relativa certificazione, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modificazioni, e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all'articolo 1, comma 462, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.
  2. Il personale delle province che alla data del 31 dicembre 2014 si trova in posizione di comando o distacco presso altra pubblica amministrazione, è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.
  3. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole «nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile» sono aggiunte le seguenti «; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente».
  4. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32, comma 2, nonché dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.»

Art. 5.
(Misure in materia di polizia provinciale).

  1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'art. 4 comma 1.
  3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale.

Art. 6.
(Misure per emergenza liquidità di enti locali impegnati in ripristino legalità).

  1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno, è attribuita un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015.
  2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 15 giorni successivi. Qualora le istanze superino il predetto importo di 40 milioni di euro, le anticipazioni di liquidità saranno concesse in misura proporzionale alle predette istanze.
  3. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di trenta anni a decorrere dall'anno 2019, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  4. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzato l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 1.
  5. La restituzione delle anticipazioni di liquidità, maggiorate degli interessi, erogate agli enti di cui al comma 1 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in ragione delle specifiche ed esclusive finalità del presente articolo e in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto-legge, è effettuato a decorrere dall'anno 2019 fino alla scadenza di ciascuna anticipazione contratta e fino all'integrale rimborso della stessa.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 10.369.519 euro per l'anno 2016, a 10.118.364 euro per l'anno 2017 e a 9.859.510 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  7. Per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità, gli enti locali che versino nella condizione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzati ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per tali enti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il periodo di scioglimento degli organi consiliari, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e per il periodo di cinque anni immediatamente successivi alla scadenza del predetto periodo. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti delle disponibilità di bilancio dei medesimi enti attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti.

Art. 7.
(Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali).

  1. Gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
  2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui possono essere utilizzate dagli enti locali senza vincoli di destinazione.
  3. Per l'anno 2015 ed i successivi esercizi, la riduzione di risorse relativa ai comuni e alle province di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene effettuata mediante l'applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente di 100 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province, in proporzione alle riduzioni già effettuate per l'anno 2014 a carico di ciascun comune e di ciascuna provincia, fermo restando l'effetto già generato fino al 2014 dai commi 6 e 7 del citato articolo 16. La maggiore riduzione non può, in ogni caso, assumere un valore negativo.
  4. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola «TARI» sono aggiunte le parole «e della TARES».
  5. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per i comuni la predetta quota del 10 per cento è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».
  6. Al comma 15 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 31 dicembre 2014».
  7. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
  8. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» è inserita la seguente: «, consorzio».

  9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 654 è aggiunto il seguente:
  «654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).».

Art. 8.
(Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali).

  1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono incrementate, per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e delle province autonome dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva. Per le predette finalità sono utilizzate le somme iscritte in conto residui delle rimanenti sezioni del predetto Fondo, rispettivamente per 108 milioni di euro della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» e per 1.892 milioni di euro della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale». Il predetto importo di 2.000 milioni di euro è ulteriormente incrementabile delle ulteriori eventuali risorse disponibili ed inutilizzate della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale».
  2. Le somme di cui al comma 1 da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma proporzionalmente alle richieste trasmesse, a firma del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di nullità, entro il 30 giugno 2015, ivi incluse le regioni e le province autonome che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo, sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 luglio 2015. Entro il 10 luglio 2015, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente. Il decreto di cui al primo periodo assegna anche eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente, ma per le quali le regioni non hanno compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché le eventuali somme conseguenti a verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013, fatte salve le risorse di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate, in relazione ai criteri di cui al primo ed al secondo periodo, le ulteriori eventuali risorse resesi disponibili nella «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale» di cui al terzo periodo del comma 1.
  3. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2 a ciascuna regione e provincia autonoma è subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché alla verifica positiva degli stessi da parte del competente Tavolo di cui al comma 2.
  4. L'erogazione delle anticipazioni di liquidità di cui ai precedenti commi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro è subordinata, oltre che alla verifica positiva effettuata dal Tavolo di cui al comma 2, in merito agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle regioni con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.
  5. Nell'esercizio 2015, i pagamenti in conto residui concernenti la spesa per acquisto di beni e servizi e i trasferimenti di parte corrente agli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, effettuati a valere delle anticipazioni di liquidità erogate in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non rilevano ai fini dei saldi di cassa di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  6. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, una quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, provenienti dalla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e non più dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di euro, per la concessione di anticipazioni di liquidità al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente sono utilizzate le somme iscritte in conto residui della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al primo periodo per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro.
  7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e la restituzione delle somme di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità.
  8. Le somme di cui al comma 7 saranno erogate previa formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte degli enti locali interessati con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, da comunicare alla Corte dei conti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in conto residui tra le Sezioni del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  10. Per l'anno 2015 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 530 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2015, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, la quota di tale contributo di spettanza di ciascun comune, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
  11. Ai fini di cui al comma 10, per l'anno 2015, è autorizzato l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 530 milioni di euro, della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 9.
  12. Agli oneri derivanti dal comma 10 pari a 5.671.000 euro per l'anno 2016, a 5.509.686 euro per l'anno 2017 e a 5.346.645 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  13. All'articolo 1, comma 9-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2015».

Art. 9.
(Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità ed università).

  1. All'articolo 1, comma 465, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola: «2.005» è sostituita dalla seguente: «1.720».
  2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 488 è aggiunto il seguente:
  «488-bis. In applicazione dell'intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015, le risorse di cui al comma 484 sono utilizzate, limitatamente alla quota attribuibile alle regioni a statuto ordinario, ai fini delle riduzioni di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 398 del presente articolo, a condizione che le regioni abbiano ceduto effettivamente spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno ai comuni, alle città metropolitane e alle province ricadenti nel proprio territorio entro il termine di cui al comma 485 e provvedano alla riduzione del debito. Qualora tali condizioni si verifichino, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario all'entrata del bilancio statale. Sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni effettuano tempestivamente le necessarie regolazioni contabili al fine di dare evidenza nei propri rendiconti di tali operazioni a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.».

  3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 484 le parole: «previste dal comma 481» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai commi 481 e 482», le parole: «esclusivamente per pagare i» sono sostituite dalle seguenti: «per sostenere pagamenti in conto capitale dando priorità a quelli relativi ai», le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014» e le parole: «per il 75 per cento ai comuni.» sono sostituite dalle seguenti: «per il 75 per cento ai comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulle predette quote possono essere assegnati agli altri enti locali ricadenti nel territorio della regione.»;
   b) al comma 485 dopo le parole: «30 aprile 2015» sono inserite le seguenti: «e del 30 settembre 2015».

  4. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 478 è aggiunto il seguente:
  «478-bis. Le disposizioni recate dai commi da 460 a 478, ad esclusione del comma 465, si applicano anche alla Regione Sardegna.».

  5. In deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto e della quota del disavanzo formatosi nell'esercizio 2014, può essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La quota del disavanzo formatosi nel 2014 è interamente applicata all'esercizio 2015. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.
  6. All'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, dopo le parole: «Per le finalità del presente comma» sono inserite le seguenti: «, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro,».
  7. All'articolo 1, comma 431, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «Entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 novembre 2015»;
   b) dopo le parole: «e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,» sono inserite le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata,».

  8. All'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo periodo, la parola: «sentite» è sostituita dalle seguenti: «d'intesa con».
  9. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 2, al comma 1, la parola: «2013», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2017» e le parole: «da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2»;
   b) all'articolo 4, al comma 2, le parole: «Per gli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2016» e le parole: «A decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017»; al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017»;
   c) all'articolo 7, al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017»; al comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2016»;
   d) all'articolo 15, ai commi 1 e 5, la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2017».

  10. All'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle università non statali che gestiscono policlinici universitari attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa università attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo».

  11. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La presente disposizione continua ad applicarsi anche ove le strutture indicate al presente comma modifichino la propria forma giuridica nei termini previsti dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 517 del 1999».

Art. 10.
(Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e di carta d'identità elettronica).

  1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.»;
   b) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e solo fino al completamento dell'Anagrafe nazionale, il comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati localmente, costantemente allineati con l'ANPR.».

  2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le attività di implementazione dell'ANPR, ivi incluse quelle di progettazione, sono curate dal Ministero dell'interno d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale.
  3. All'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. L'emissione della carta d'identità elettronica è riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città autonomie locali, sono definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato.»
  4. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i commi 2 e 3 sono abrogati.
  5. In attesa dell'attuazione del comma 3 si mantiene il rilascio della carta d'identità elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
  6. Per gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 del presente articolo è autorizzata la spesa per investimenti di 59,5 milioni di euro per l'anno 2015, di 8 milioni di euro l'anno 2016 e di 62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2020 e, per le attività di gestione, di 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, quanto a 59,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 8 milioni di euro l'anno 2016 e a 62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse, anche in conto residui, di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, quanto a 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 11.
(Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009).

  1. I contratti per la redazione del progetto e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di ricostruzione nei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 devono essere stipulati ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; in particolare, devono essere contenute nel contratto le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), la cui mancanza determina la nullità del contratto stesso. Il direttore dei lavori attesta, trasmettendo copia della certificazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, la regolarità del contratto stipulato tra le parti. Si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  2. Il progettista e il direttore dei lavori non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto.
  3. I contratti già stipulati purché non in corso di esecuzione, sono adeguati, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla previsione del comma 1. In caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti accertati da parte del direttore dei lavori, il committente effettuerà una nuova procedura di selezione dell'operatore economico e l'eventuale obbligazione precedentemente assunta è risolta automaticamente senza produrre alcun obbligo di risarcimento a carico del committente. Le obbligazioni precedentemente assunte si considerano non confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal presente decreto.
  4. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 7, comma 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, e successive modificazioni, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.
  5. Le certificazioni di conclusione lavori con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri. In caso di ritardo agli amministratori di condominio, ai rappresentanti di consorzio e ai commissari dei consorzi obbligatori si applica la riduzione del 20 per cento sul compenso per il primo mese di ritardo e del 50 per cento per i mesi successivi.
  6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1656 del codice civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della quota parte del trenta per cento dei lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore o ulteriori subappalti. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare al committente, copia dei contratti con il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto dei lavori affidati. Il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione non può essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche riconducibile alla cessione di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di nullità.
  7. In caso di fallimento dell'affidatario dei lavori o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso, nonché nei casi previsti dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione s'intende risolto di diritto.
  8. Al fine di garantire la massima trasparenza e l'efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione di tutti gli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. La Corte dei conti effettua verifiche a campione, anche tramite la Guardia di Finanza, sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati. Nell'ambito dei controlli eseguiti dagli Uffici speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i titolari degli Uffici speciali informano la Guardia di Finanza e la Corte dei conti circa le irregolarità riscontrate.
  9. Al fine di razionalizzare il processo di ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ciascuna delle amministrazioni, competenti per settore di intervento, predispone un programma pluriennale degli interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti i sindaci dei comuni interessati e la diocesi competente nel caso di edifici di culto. Il programma è reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite con delibera del CIPE e approvati con delibera del predetto Comitato. In casi motivati dall'andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all'uso scolastico danneggiati dal sisma può prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici.
  10. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 che ha interessato la regione Abruzzo, è istituita la Stazione Unica Appaltante per la ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011, recante «Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2011, n. 200, con il compito di assicurare:
   a) l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica;
   b) l'imparzialità, la trasparenza e la regolarità della gestione dei contratti pubblici;
   c) la prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali;
   d) il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

  11. Nel caso di edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico, sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 dello stesso decreto legislativo.
  12. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, è destinata, per gli importi così determinati in ciascun anno, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a: a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; b) attività e programmi di promozione dei servizi turistici e culturali; c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali; e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese; f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese. Tali interventi sono realizzati all'interno di un programma di sviluppo predisposto dalla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2014, n. 211. Il programma di sviluppo è sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.
  13. Al comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «sui restanti comuni del cratere» sono aggiunte le seguenti: «nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.»
  14. Al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al terzo periodo, dopo la parola: «titolari» sono aggiunte le seguenti: «nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
  15. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, è assegnato al comune de L'Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tale contributo è destinato: a) per l'importo di 7 milioni di euro per fare fronte a oneri connessi al processo di ricostruzione del comune de L'Aquila; b) per l'importo di 1 milione di euro a integrare le risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) per l'importo di 0,5 milione di euro a integrare le risorse di cui alla lettera b) e da destinare ai comuni, diversi da quello de L'Aquila, interessati dal suddetto sisma.
  16. All'attuazione dei commi da 1 a 11 e da 13 a 14 di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.
(Zone Franche urbane – Emilia).

  1. Nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente alle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello, Albareto, e i centri storici dei comuni con zone rosse: Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino.
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente con le seguenti caratteristiche:
   a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;
   b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 9, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;
   c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 3;
   d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

  3. Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e dal regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» / nel settore agricolo.
  4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente.
  5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

  6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo e per quello successivo.
  7. Nell'ambito delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.
  8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 13.
(Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).

  1. Il Presidente della regione Lombardia può destinare, nella forma di contributi in conto capitale, fino a 205 milioni di euro, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte quanto a 140 milioni di euro mediante riduzione per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 65 milioni di euro a valere sulle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le predette risorse sono versate sulla contabilità speciale n. 5713 di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, intestata al Presidente della regione Lombardia.
  3. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, secondo quanto previsto dal comma 480 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, delle somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati dagli enti locali per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui propri immobili, che concorrono al finanziamento di interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, già inseriti nei piani attuativi del Commissario delegato per la ricostruzione, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2015.
  4. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le parole «e comunque non oltre il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle parole «e comunque non oltre il 31 dicembre 2016».
  5. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «la continuità produttiva,» sono inserite le seguenti: «e dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari,».
  6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a 33,1 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 26,2 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 14.
(Clausola di salvaguardia).

  1. All'articolo 1, comma 632, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «30 giugno 2015» sono sostituite dalle parole «30 settembre 2015».

Art. 15.
(Servizi per l'impiego).

  1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali.
  2. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma.
  3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 70 milioni di euro annui, ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego.
  4. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare una somma non superiore a 70 milioni di euro annui, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui al comma 3.
  5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per l'anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, su richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera anticipazione rispetto a quanto erogabile a seguito della stipula della convenzione di cui al comma 2, all'assegnazione a ciascuna regione della relativa quota annua, a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 4. Laddove con la medesima regione destinataria dell'anticipazione non si addivenga alla stipula della convenzione entro il 30 settembre 2015, è operata una riduzione di importo corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore della regione stessa. Le predette risorse sono riassegnate al Fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma.
  6. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da «Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro» fino alla fine del comma sono abrogate.

Art. 16.
(Misure urgenti per gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica).

  1. Al fine di accelerare l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, nonché allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle relative procedure.

Art. 17.
(Disposizioni finali).

  1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è erogata l'anticipazione.

Art. 18.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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A.C. 3262 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

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A.C. 3262 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.
(Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno).

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 20 milioni.
1. 2. Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: contaminati dall'amianto aggiungere le seguenti: nonché per interventi di efficientamento energetico degli edifici mediante installazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo dell'energia e/o unità di micro cogenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;.
1. 3. Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 2,5 milioni con le seguenti: 5 milioni.
1. 4. Brugnerotto, Caso, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di ottimizzare le risorse da utilizzare secondo una scala di priorità di intervento che abbia come parametro la più significativa ed efficace tutela degli effetti delle possibili fibre aerodisperse sulla salute delle popolazioni esposte, sulle richieste dei comuni per le bonifiche dei siti contaminati dall'amianto, l'attribuzione delle risorse relative è subordinata all'acquisizione del parere di una Commissione regionale, istituita senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e composta da almeno quattro esperti, di cui un igienista industriale esperto in tossicologia ambientale, un medico specialista in medicina del lavoro, un medico specialista in igiene e medicina preventiva, un direttore responsabile di laboratorio autorizzato preferibilmente di enti pubblici. La Commissione raccoglie, valuta e risponde alle osservazioni, ai quesiti e alle problematiche esposte da cittadini, singoli o organizzati in comitati, nonché segnalazioni di associazioni ambientaliste, ordini professionali e società scientifiche.
1. 5. Castelli, Brugnerotto, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trenta giorni, nonché,

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
1. 6. Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venti giorni.
1. 7. Di Benedetto, D'Uva, Vacca, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle maggiori risorse di cui al comma 2, lettera b), è autorizza la spesa aggiuntiva di 500 milioni di euro finalizzati alle spese per interventi di messa in sicurezza e di bonifica dall'amianto degli edifici scolastici. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento dello Stato di previsione del Ministero della Difesa, missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari spese per costruzione e acquisizioni di impianti e sistemi (capitolo 7120) a valere sulle risorse destinate all'acquisto degli aerei caccia denominati F35.
1. 8. Marcon, Giancarlo Giordano, Pannarale, Duranti, Melilla, Piras.

  Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui all'articolo 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011.
1. 9. Marcon, Melilla, Scotto, Paglia.

  Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole da:, a condizione fino alla fine del comma con le seguenti: di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.
1. 1. Melilla, Marcon, Scotto, Paglia.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Per l'anno 2015, sono escluse dal patto di stabilità interno dei comuni, le spese sostenute per la formazione del personale, con frequenza di corsi autorizzati a livello centrale, finalizzati ad incrementare la capacita di analisi sull'efficienza di spesa dei servizi, quali efficienza energetica, ricaduta socioeconomica di indotto delle azioni, digitalizzazione.
  8-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-bis, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-quater.
  8-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
1. 26. Luigi Di Maio, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Per gli anni 2015 e 2016, agli enti locali per i quali sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere in ogni caso garantiti i trasferimenti necessari all'espletamento dei servizi sociali essenziali, con particolare riferimento a quelli relativi all'assistenza ai cittadini disabili.
  9-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9-bis, valutato nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 9-quater.
  9-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
1. 10. Luigi Di Maio, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 10-bis con il seguente:
  10-bis. Dopo il comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è aggiunto il seguente:
  122-bis. Per gli anni 2015-2016 e 2017, per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuno dei predetti comuni è ridotto, a valere sugli spazi finanziari di cui al secondo periodo del comma 122 e nei limiti degli stessi di un importo sino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro. Qualora gli spazi finanziari di cui al primo periodo risultino inferiori a 7,5 milioni di euro, la riduzione dell'obiettivo di ciascun ente è proporzionalmente rideterminata. Per gli anni 2015-2016 e 2017 sono corrispondentemente ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del comma 122, la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno degli enti locali. La riduzione dei predetti spazi finanziari opera prioritariamente con riferimento ai comuni.
1. 11. Spessotto, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere i seguenti:
  10-ter. Al fine di garantire l'espletamento dei servizi essenziali ai cittadini, nelle more dell'entrata in vigore dell'imposta comunale unica (IUC), di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripristinato il trasferimento integrativo di 325 milioni di euro nell'anno 2015 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2016, a favore degli enti locali.
  10-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10-bis, valutato in 325 milioni di euro nell'anno 2015 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma successivo.
  10-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
1. 12. Luigi Di Maio, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 10-bis aggiungere i seguenti:
  10-ter. – (Fondo per il ripristino dei luoghi colpiti dagli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015). – 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2015, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le finalità previste dal presente comma. Su proposta dei Sindaci dei Comuni di Dolo Pianiga e Mira, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate. Ai Sindaci dei comuni interessati è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo di cui al presente comma destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente comma. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alla Regione Veneto ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi calamitosi. Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi nel territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015. Le risorse che confluiranno sul Fondo di cui al presente comma non rilevano ai fini del patto di stabilità. I Sindaci dei Comuni interessati, a valere sulle risorse di cui al Fondo per il ripristino dei luoghi colpiti dagli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015, autorizzano interventi su opere pubbliche e beni culturali, strutture pubbliche adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, edifici di interesse storico-artistico, che abbiano subito danni dalla tromba d'aria.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  10-quater. – (Assistenza alla popolazione). – 1. Al fine di garantire adeguata assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso si autorizzano i Sindaci dei Comuni interessati ad erogare ai nuclei familiari la cui abitazione principale è stata interessata dalla tromba d'aria i contributi per l'autonoma sistemazione. Per fronteggiare l'emergenza e garantire l'assistenza alla popolazione, per gli interventi previsti dal presente comma si farà fronte a valere sulle risorse rinvenienti nel Fondo per il ripristino dei luoghi colpiti dagli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015 di cui al comma 10-ter.
1. 13. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere i seguenti:
  10-ter. Nell'anno 2015, le spese sostenute dai comuni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, per far fronte alla pressione migratoria ed alla connessa accoglienza, ivi comprese quelle per il personale adibito alla sorveglianza e alla pulizia, entro il tetto massimo di cui al comma 10-quater, sono escluse dal patto di stabilità interno. Entro il 15 ottobre 2015, con decreto del Ministero dell'interno è definito per ciascun comune interessato l'importo della esclusione di cui al primo periodo, tenuto conto delle spese sostenute e delle dimensioni demografiche dei comuni in rapporto alla popolazione straniera delle cui esigenze di accoglienza si sono fatti rispettivamente carico.
  10-quater. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 10-ter, pari ad un totale di 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti «nei limiti del 95,7 per cento». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,9 per cento»;
   all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,9 per cento»;
   all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,9 per cento».
1. 14. Nuti, Lupo, Castelli, Caso.

  Dopo il comma 10-bis aggiungere i seguenti:
  10-ter. Nei comuni, di Dolo, Pianiga e Mira interessati dalla tromba d'aria dell'8 luglio il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, di zone franche urbane, della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni e degli effetti provocati dalla tromba d'aria sul tessuto economico e produttivo. Alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche e integrazioni. Per il finanziamento delle Zone franche urbane individuate, e per il periodo di vigenza degli incentivi, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze di 150 milioni di euro.
  10-quater. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
1. 16. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-ter. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di cui al comma 122-bis del presente articolo, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2016, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.
1. 15. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-ter. Per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, è assegnato un contributo di 91,4 milioni di euro, così ripartiti: 31,4 milioni di euro per l'anno 2015, 40 milioni di euro per l'anno 2016, 20 milioni di euro per l'anno 2017, ripartiti proporzionalmente tra gli stessi comuni in modo tale da assegnare il 70 per cento delle risorse al comune di Dolo e il 15 per cento delle stesse rispettivamente a ciascuno dei comuni di Pianiga e Mira. Il contributo di cui al presente comma non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n.183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato, per l'anno 2015, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 91,4 milioni di euro, della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
1. 17. Spessotto, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:
  10-ter. Per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, è assegnato un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2015, ripartito proporzionalmente tra gli stessi comuni in modo tale da assegnare il 70 per cento delle risorse al comune di Dolo e il 15 per cento delle stesse rispettivamente a ciascuno dei comuni di Pianiga e Mira. Il contributo di cui al presente comma non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato, per l'anno 2015, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 80 milioni di euro, della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
1. 18. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

  Dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:
  10-ter. I soggetti che alla data dell'8 luglio 2015 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo nei comuni di Dolo, Pianiga e Mira interessati dalla tromba d'aria che per effetto dell'evento calamitoso, hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all'autorità comunale e ricevendone verificazione, sono esonerati dal pagamento delle imposte calcolate per i contributi a fondo perduto, ricevuti a qualsiasi titolo ovvero con le modalità del credito di imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per gli anni 2015 e 2016. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante l'individuazione nella legge di stabilità 2016 nella quale dovranno essere individuate idonee risorse per finanziare le misure di cui al precedente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 19. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-ter. Per le esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili, pubblici e privati, appartenenti al patrimonio culturale, artistico e architettonico delle Ville venete, danneggiate dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, nonché per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio; è autorizzata per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015.
1. 20. Spessotto, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:
  10-ter. Per l'anno 2015 è attribuito al comune di Matera un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di infrastrutture, attività ed eventi connessi alla manifestazione «Capitale europea della cultura 2019». Il contributo di cui al primo periodo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2015. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 100. Latronico.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2016 e per il successivo biennio, in coerenza con quanto disposto per EXPO 2015, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno, le spese sostenute dal comune di Matera designata Capitale europea della Cultura 2019, per la realizzazione degli interventi necessari, inclusi quelli di manutenzione straordinaria, nonché in materia di comunicazione e promozione.
1. 22. Latronico.

  Dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:
  10-ter. Al fine di sostenere il comune di Matera, designato Capitale europea della Cultura 2019, i pagamenti connessi agli investimenti in opere relative alla manifestazione, nel limite di 25 milioni di euro per il 2015, sono esclusi dal patto di stabilità interno. Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le condizioni per la predetta esclusione.
1. 101. Latronico.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-ter. Al fine di garantire agli enti locali i tempi necessari per una adeguata programmazione finanziaria, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, provvede a definire l'esatto ammontare delle risorse di cui potranno disporre gli enti locali nell'anno 2016, in modo da permettere agli enti locali stessi di approvare i bilanci previsionali entro il 31 dicembre.
1. 23. Luigi Di Maio, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-ter. Ai comuni assegnatari nell'anno 2015 di posti nei progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, è riconosciuta, per il medesimo anno, una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per complessivi 100 milioni di euro. Il riparto della riduzione è stabilito, sulla base di criteri che tengano conto dei posti assicurati in rapporto alla dimensione demografica del comune ospitante, con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 15 ottobre 2015.
1. 24. Marcon, Palazzotto, Melilla.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: «decreto legislativo n. 504 del 1992» sono aggiunte le seguenti: «, sono escluse dall'esenzione le istituzioni scolastiche paritarie, ad eccezione di quelle degli enti locali, che richiedano il pagamento di rette per la frequenza».
1. 01. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Il comma 271 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.
1. 02. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

ART. 1-quinquies.
(Disposizioni in materia di assetto proprietario del Parco di Monza).

  Sopprimerlo.
1-quinquies. 1. Tripiedi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo l'articolo 1-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 1-sexies.
(Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali nei comuni di Dolo, Pianiga e Mira).

  1. Al fine di agevolare le popolazioni dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira a seguito dei danni provocati dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015 nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data dell'8 luglio 2015, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei suddetti comuni sono sospesi fino al 30 novembre 2015:
   1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
   2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.580, e successive modificazioni;
   3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
   4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
   5) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
   6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
   7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2015, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
   8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;
   10) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

  2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dall'8 luglio 2015, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati dalla tromba d'aria di cui al presente articolo. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
  3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma della tromba d'aria dell'8 luglio 2015, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2015, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2016. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nonché dall'applicazione della Tasi, di cui all'articolo 1, comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 a decorrere dall'anno 2015 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 30 novembre 2015, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
  4. Sono inoltre prorogati sino al 30 novembre 2015, senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dalla tromba d'aria dell'8 luglio 201, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
  5. Sono altresì sospese per i soggetti che alla data dell'8 luglio 2015 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro.
  6. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni di cui al presente articolo sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
  7. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla (decreto del Presidente della Repubblica n. 317/96, decreto ministeriale 31 gennaio 2002 e succ. modificazioni, decreto ministeriale 16 maggio 2007), nonché registrazioni dell'impiego del farmaco (decreto legislativo n. 158 del 2006 e decreto legislativo, n. 193 del 2006) che ricadono nell'arco temporale interessato dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, sono differiti al 30 novembre 2012.
  8. Qualora ricoveri di animali in allevamento siano dichiarati inagibili, lo spostamento e stazionamento degli stessi in ricoveri temporanei è consentito in deroga alle disposizioni dettate dalla direttiva 2008/120/CE del Consiglio e dalla direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, nonché dalle norme nazionali e regionali in materia di spandimenti dei liquami.
  9. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli obblighi assunti a seguito della presentazione delle domande di aiuto e di pagamento connesse al Regolamento (CE) n. 73/2009 ed all'Asse 2 del Programma Sviluppo Rurale, le aziende agricole ricadenti nei Comuni interessati dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015 – ai sensi dell'articolo 75 del Reg. (CE) n. 1122/2009 – possono mantenere il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previsti.
  10. In applicazione dell'articolo 47 del Regolamento (CE) n. 1974/2006, ove gli agricoltori ricadenti nei comuni interessati dalla tromba d'aria, non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in applicazione delle misure Programma Sviluppo Rurale, le Autorità competenti rinunceranno al recupero totale o parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati.
  11. In relazione a quanto stabilito nei commi 11 e 12 la comunicazione all'autorità competente, prevista dai sopracitati articoli, è sostituita dal riconoscimento in via amministrativa da parte dell'autorità preposta della sussistenza di cause di forza maggiore. In caso di rilevate inadempienze l'Amministrazione competente attiverà d'ufficio l'accertamento del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e l'inadempimento.
  12. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma della tromba d'aria dell'8 luglio 2015 sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2015.
  13. Al fine di provvedere agli oneri di cui ai commi 3 e 12 del presente articolo, calcolati nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2015 e 5 milioni di euro per l'anno 2016 il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dispone per gli anni 2015 e 2016 la riduzione del 0,1 per cento della quota percentuale destinata alla restituzione delle vincite, applicata alla data di entrata in vigore della presente legge ai giochi di cui al decreto direttoriale AAMS protocollo 2011/666/Giochi/Gad del 10 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2011.
1-quinquies. 01. Cozzolino, Da Villa, Spessotto, D'Incà, Businarolo, Benedetti, Brugnerotto, Fantinati, Castelli.

  Dopo l'articolo 1-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 1-sexies.
(Istituzione del fondo per la ricostruzione dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per l'anno 2015, il Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, colpite dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015 da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 90 milioni di euro.
  2. Su proposta del Presidente della Regione Veneto, sentiti i sindaci dei comuni interessati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione del Fondo di cui al comma 1 fra i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, per la ricostruzione dei danni provocati dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015, nonché sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate. La proposta di riparto è basata su criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettività e la quantità dei danni subiti e asseverati della Regione Veneto e dai singoli comuni.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 90 milioni, per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-quinquies. 02. Cozzolino, Da Villa, Spessotto, D'Incà, Businarolo, Benedetti, Brugnerotto, Fantinati, Castelli, Caso.

  Dopo l'articolo 1-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 1-sexies.
(Istituzione fondo speciale per la ricostruzione dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira).

  1. Per il solo anno 2015 le somme non utilizzate del fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, come convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, confluiscono in un fondo speciale istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato alla ricostruzione dei danni provocati dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015 nei comuni di Dolo, Pianiga e Mira.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-quinquies. 03. Cozzolino, Da Villa, Spessotto, D'Incà, Businarolo, Benedetti, Brugnerotto, Fantinati, Castelli, Caso.

ART. 2.
(Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile).

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Dall'anno 2011, per i comuni interessati dalla pressione migratoria e dalla realizzazione delle relativi politiche di accoglienza, le spese connesse alla predetta pressione migratoria sono escluse ai fini della verifica del patto di stabilità. Entro il 15 settembre 2015 con decreto del Ministero dell'interno è definito per ciascun comune interessato l'importo della esclusione di cui al primo periodo, tenuto conto delle spese sostenute e delle dimensioni demografiche dei comuni in rapporto alla popolazione straniera delle cui esigenze di accoglienza si sono fatti rispettivamente carico.
  3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis pari a un totale di 70 milioni annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti «nei limiti del 95,7 per cento». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,7 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,7 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,7 per cento».
2. 1. Lorefice, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Colonnese, Brescia.

  Sopprimere il comma 6.
2. 2. Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. L'erogazione delle risorse finanziarie da parte dello Stato a favore delle Province al raggiungimento di determinati limiti di giacenza in tesoreria, in cui la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) ha eliminato con decorrenza dal primo gennaio, il vincolo normativo, contenuto nell'articolo 47, comma 1 della legge n. 449 del 1997 – Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, Disposizioni generali in tema di «Finanza decentrata» e successive modifiche e integrazioni, verranno erogate agli enti destinatari.
  6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-ter pari a 500 milioni annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti «nei limiti del 94,3 per cento». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94,3 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94,3 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94,3 per cento».
2. 3. Cancelleri, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

ART. 4.
(Disposizioni in materia di personale).

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunta la seguente lettera:
   f-bis) con lavoratori titolari di contratti di lavoro stipulati in forza della speciale disciplina prevista dall'articolo 4, comma 9 e 9-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
4. 1. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto, Colonnese, Dadone.

  Dopo il comma 4-ter aggiungere i seguenti:
  4-quater. Gli enti locali di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno graduatorie di concorso pubblicate con relativi vincitori in attesa di assunzione, procedono alle assunzioni di personale a tempo indeterminato dall'anno 2016 nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari all'80 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
  4-quinquies. Agli oneri derivanti dalle finalità di cui al comma 4-bis, si provvede a decorrere dal 2016, a valere sulle risorse riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito delle maggiori entrate derivanti dal comma 4-quater.
  4-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
4. 2. Ciprini, Cominardi, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:
  4-quater. Al fine di garantire il pagamento delle retribuzioni spettanti al personale dipendente delle province in dissesto finanziario, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alle medesime è attribuita una anticipazione di liquidità delle quote di competenza spettanti per il 2015 a valere sulle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio non inferiore al 90 per cento della spettanza attribuita per il 2014. L'anticipazione è concessa previa apposita istanza dell'ente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.
4. 3. Nesci, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:
  4-quater. All'articolo 1, comma 268, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”In conseguenza della deroga, per l'esercizio 2015 e fino allo scadere del termine di cui all'articolo 1, comma 426, e anche per le fattispecie ivi contemplate, non si applica l'articolo 243, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
4. 4. Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto, Caso, Colonnese.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

  1. Per l'anno 2015, nelle more del riordino delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è istituito, presso il ministero dell'interno, il «Fondo speciale di finanziamento delle province per il regime ordinario», con acronimo «FOSFORO», di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 100 milioni di euro, finalizzato al sostegno economico delle province le cui condizioni di bilancio non consentano l'esercizio delle funzioni di loro competenza, l'erogazione dei servizi connessi, la corresponsione dei trattamenti economici al personale in organico a qualunque titolo impiegato.
  2. L'erogazione dal Fondo è disposta una tantum per ciascuna provincia, nelle condizioni di cui al comma 1, che ne faccia richiesta alla Sezione regionale della Corte dei conti competente per territorio, che invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale sono certificate le condizioni di bilancio e delle specifiche necessità.
  3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Ministero dell'interno, sulla base delle risultanze delle suddette relazioni, d'intesa con il ministro dell'economia e delle finanze e con gli organi rappresentativi delle province interessate, è definito l'importo da erogare a ciascuna provincia, dando priorità alle esigenze di regolare corresponsione dei trattamenti economici di cui al comma 1.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad un totale di 100 milioni per l'anno 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti «nei limiti del 95,7 per cento». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,7 per cento»;
   all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,7 per cento»;
   all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,7 per cento».
4. 01. Nesci, Castelli, Caso.

ART. 4-bis.
(Disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali).

  Sopprimerlo.
4-bis. 1. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: e possono delegare funzioni dirigenziali a funzionari appartenenti alla terza area nel rispetto dell'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 2667.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
4-bis. 2. Pesco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. In relazione alla straordinaria e imprescindibile esigenza di garantire in modo diffuso su tutto il territorio nazionale ed in via immediata, ancor prima delle procedure selettive per la delega di funzioni di cui al comma 2, il corretto funzionamento della macchina fiscale, anche in considerazione delle rilevanti attività di sinergica cooperazione con gli Enti locali, viene riconosciuto, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il ruolo dirigenziale, con conseguente rimodulazione delle vacanze nell'organico dei dirigenti, esclusivamente a quei funzionari delle agenzie fiscali, attualmente inquadrati nella terza area funzionale da almeno dieci anni ed in possesso di diploma di laurea magistrale o equipollente in materie attinenti alle attività di competenza dell'agenzia fiscale di appartenenza, che abbiano avuto accesso alla pubblica amministrazione a seguito di pubblico concorso e che siano altresì in possesso di uno dei requisiti sotto indicati:
   a) aver superato una procedura selettiva indetta nelle agenzie fiscali per il conferimento di incarico dirigenziale e aver svolto funzioni dirigenziali per un periodo superiore a 36 mesi, con valutazioni annuali tutte positive, ed essere in possesso di abilitazione professionale in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza quale, a titolo esemplificativo, l'abilitazione all'esercizio della professione di commercialista, ovvero di avvocato, ovvero di ingegnere, ovvero di architetto;
   b) aver superato una procedura selettiva indetta nelle agenzie fiscali per il conferimento di incarico dirigenziale e aver svolto funzioni dirigenziali per un periodo superiore a 60 mesi, con valutazioni annuali tutte positive, ed essere in possesso di specchiata professionalità comprovabile con pubblicazioni di carattere scientifico nelle materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza, ovvero con lo svolgimento, nell'ambito delle stesse materie, di attività di docenza presso scuole di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze o altre scuole superiori della Pubblica Amministrazione.
4-bis. 3. Paglia, Marcon, Melilla, Scotto.

ART. 5.
(Misure in materia di polizia provinciale).

  Sopprimerlo.
*5. 1. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia.

  Sopprimerlo.
*5. 2. Massimiliano Bernini, Terzoni, Benedetti, Busto, Daga, De Rosa, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Mannino, Micillo, Parentela, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 5. – (Misure in materia di polizia provinciale) – 1. Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1o gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, degli articoli 19, 27 e 29 della legge 157 del 1992 e dell'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931 n. 1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 96, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, ferme restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza già esercitate.
  2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.
  3. Per la copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui sopra le Regioni, oltre alle somme già stanziate a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, per gli anni 2016 e seguenti, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo.
5. 8. Russo, Palese.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 5 – (Misure in materia di polizia-provinciale). – 1. Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1o gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica; di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli n. 99, 100 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, degli articoli n. 19, 27 e 29 legge n. 157 del 1992 e dell'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931 n. 1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 96, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, fermo restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza già esercitate.
  2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.
  3. Per la copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui sopra le Regioni, oltre alle somme già stanziate a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, per gli anni 2016 e seguenti, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.
  4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo.
5. 9. Terzoni, Massimiliano Bernini, Benedetti, Busto, Daga, De Rosa, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Mannino, Micillo, Parentela, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial, Nesci.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 5 – (Misure in materia di polizia provinciale) – 1. Ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 199, n. 112 e fermi restando i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sono attribuite alle Regioni, con il relativo trasferimento di risorse umane e finanziarie, le funzioni di polizia provinciale e metropolitana relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente e sorveglianza nelle aree protette. Per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente articolo le Regioni istituiscono, con legge regionale, corpi di polizia ambientale regionale.
  2. L'attuazione del presente articolo avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.
5. 12. Terzoni, Massimiliano Bernini, Benedetti, Busto, Daga, De Rosa, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Mannino, Micillo, Parentela, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial, Nesci.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 5. – (Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56). – 1. All'articolo 1, comma 44, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente.

  2. All'articolo 1, comma 85, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente».
5. 13. Massimiliano Bernini, Terzoni, Benedetti, Busto, Daga, De Rosa, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Mannino, Micillo, Parentela, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial, Nesci.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 5. – (Misure in materia di polizia provinciale). – 1. Le Regioni si avvalgono del personale e dei servizi di polizia provinciale per l'esercizio dei compiti di polizia ambientale, ittico-venatoria, di presidio del territorio rurale ed extraurbano, nonché per la tutela del patrimonio naturale.
  2. L'attuazione del presente articolo deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.
5. 10. Massimiliano Bernini, Terzoni, Benedetti, Busto, Daga, De Rosa, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Mannino, Micillo, Parentela, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial, Nesci.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 5. – 1. Le Regioni si avvalgono dei corpi e servizi di polizia provinciale per l'espletamento dei compiti di polizia ambientale, ittico-venatoria, e di presidio del territorio rurale ed extra-urbano, nonché per la tutela del patrimonio naturale.
5. 14. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia.

  Sopprimere i commi 1, 4, 5 e 6.
5. 15. Terzoni, Bernini, Benedetti, Busto, Daga, De Rosa, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Mannino, Micillo, Parentela, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial, Nesci.

  Sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente: 1. Previo accordo in Conferenza unificata, gli enti di area vasta e le città metropolitane, ai sensi del comma 85 dell'articolo 1 della legge 56/2014, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali; le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56.;

  Conseguentemente:
   al comma 5, sopprimere la parola: relativa;
   al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1o gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni.
5. 16. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e fermi restando i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sono attribuite alle Regioni, con il relativo trasferimento di risorse umane e finanziarie, le funzioni di polizia provinciale relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, nonché le funzioni di sorveglianza nei parchi naturali regionali e nelle aree protette. Per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente articolo è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, presso ciascuna regione, la Polizia Ambientale Regionale.
*5. 11. Terzoni, Bernini, Benedetti, Busto, Daga, De Rosa, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Mannino, Micillo, Parentela, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial, Nesci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e fermi restando i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sono attribuite alle Regioni, con il relativo trasferimento di risorse umane e finanziarie, le funzioni di polizia provinciale relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, nonché le funzioni di sorveglianza nei parchi naturali regionali e nelle aree protette. Per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente articolo è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, presso ciascuna regione, la Polizia Ambientale Regionale.
*5. 17. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia.

  Al comma 1 sostituire le parole da: comma 89 fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: dall'articolo 1 comma 89, e commi 92 e 96 lettera a) della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle Regioni per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi e Servizi di Polizia provinciale comunque denominati, anche al fine di garantire le attività di polizia ambientale e di tutela del territorio, di controllo dei ciclo dei rifiuti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle attività faunistico venatorie di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157; è inquadrato previa domanda, presso il Corpo forestale dello Stato, in specifico ruolo speciale ad esaurimento in aggiunta alla dotazione organica esistente, dove possono confluire i soggetti che svolgono le funzioni di cui, all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65. Il personale interessato presenta apposita domanda di inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento secondo criteri e modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il personale continua a mantenere il trattamento economico e giuridico del CCNL «Regioni e Autonomie locali».
  2. Il personale che non presenta domanda ai sensi del comma 1 e quello non idoneo allo specifico servizio, transita:
   a) tenuto conto delle specifiche esigenze, nei ruoli regionali in apposito servizio di vigilanza organizzato in ambiti territoriali sub regionali. Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni nelle materie di competenza regionale il personale suddetto, continua a svolgere le funzioni di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale, all'articolo 5 della legge 7 marzo – 1986, n. 65 e dell'articolo 29 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
   b) nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e le procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, nei limiti della dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4 comma 1 del presente decreto.

  3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al comma 2 lettera b), è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di polizia locale, fatta eccezione per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni.
  4. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. 4. Russo, Palese.

  Al comma 1 sostituire le parole da: nonché quanto previsto fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, in coerenza con le correlate funzioni fondamentali di tutela dell'ambiente e di regolazione della circolazione stradale di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, di competenza degli enti di area vasta, svolge le proprie funzioni negli enti di relativa appartenenza alla data di pubblicazione della presente disposizione.
5. 6. Russo, Palese.

  Al comma 1 sostituire le parole da: relativamente al riordino fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale transita nei ruoli delle Regioni, per lo svolgimento delle funzioni di polizia provinciale e metropolitana per i compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
5. 7. Russo, Palese.

  Al comma 1 sostituire le parole da: nonché quanto previsto fino alla fine del comma, con le seguenti: il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 può optare per la permanenza nei rispettivi corpi o servizi per lo svolgimento delle funzioni di controllo correlate a quelle fondamentali attribuite all'ente di appartenenza o a questo delegate, ovvero accedere in via prioritaria ai bandi di mobilità per altre polizie degli enti locali o servizi ispettivi delle amministrazioni centrali, per i compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico venatoria, tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, secondo le modalità e procedure definite dalle Regioni e dal decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 4, 6 e 7.
5. 5. Russo, Palese.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:
   sopprimere i commi 2, 3, 4
   sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Avvenuto il reclutamento dei vincitori di concorso in graduatorie valide dei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, si procede al transito del personale di cui al presente articolo.
   sopprimere il comma 7.
5. 100. Nesci, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, sostituire le parole da: transita nei ruoli degli fino alla fine del comma, con le seguenti: continuerà a svolgere le funzioni previste dalle vigenti norme nazionali e regionali fino al completo processo di riordino.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 6.
5. 18. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia.

ART. 5-bis.
(Proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate).

  Sopprimerlo.
5-bis. 1. Duranti, Piras, Marcon, Melilla.

ART. 6.
(Misure per emergenza liquidità di enti locali impegnati in ripristino legalità).

  Al comma 1, dopo le parole: Al fine aggiungere la seguente: esclusivo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole:, da utilizzarsi dando la precedenza ai pagamenti alle piccole e medie imprese.
6. 1. Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, dopo le parole: Al fine aggiungere la seguente: esclusivo.
6. 2. Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, dopo le parole: per l'anno 2015 aggiungere le seguenti:, da utilizzarsi dando la precedenza ai pagamenti alle piccole e medie imprese.
6. 3. Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà.

  Sopprimere il comma 7.
6. 4. Guidesi.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: gli enti locali che versino fino a: per tali enti con le seguenti: agli enti locali che versino nella condizione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. 5. Dieni, Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti: e che non dispongano di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici in posizione di comando o distacco ai sensi dell'articolo 145, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26
6. 6. Dieni, Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: a tempo determinato aggiungere le seguenti: per un periodo non superiore a diciotto mesi.
6. 7. Dieni, Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso.

ART. 7.
(Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli enti locali di cui al comma 1 che hanno deliberato entro gli ultimi 5 anni la procedura di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono realizzare le operazioni di rinegoziazione dei mutui contratti con Cassa depositi e prestiti S.p.A. entro il 31 dicembre 2015.
7. 1. Palazzotto, Melilla, Marcon.

  Al comma 2-bis, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
* 7. 2. Latronico.

  Al comma 2-bis, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
* 7. 3. Rizzo, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. Per i comuni capoluogo di regione situati in regioni che rientrano nell'obiettivo 1, nell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo n. 267 del 2000, entro il quale l'ente può raggiungere l'equilibrio di bilancio, è fissato in cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto.
7. 4. Latronico.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. Il termine per la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2015.
7. 5. Placido, Melilla, Marcon.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli anni 2015 e 2016 gli enti locali possono utilizzare per spesa corrente il 50 per cento dei proventi per alienazioni patrimoniali.
7. 6. Guidesi.

  Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:
  8-ter. All'articolo 32, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  6-bis. I Comuni all'atto costitutivo della Unione dei Comuni non devono avere pendenze debitorie maturate nel corso di ex Unione di Comuni o convenzioni precedentemente costituite tra Comuni. Pertanto ai fini dell'efficacia dell'adesione ad una nuova Unione di Comuni i sindaci presentano, contestualmente al Segretario Comunale, un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di attestazione di assenza di pendenze debitorie nei confronti di ex Unione di Comuni o Convenzioni tra Comuni pena la nullità dell'atto costitutivo. Ove viceversa all'atto costitutivo risulti la presenza di pendenze debitorie il Comune o i Comuni interessati sono tenuti a presentare un piano economico-finanziario di rientro nel termine stabilito nell'atto costitutivo medesimo.
7. 7. Paolo Nicolò Romano, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:
  8-ter. Al comma 23, articolo 53, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», sono aggiunte le seguenti: «che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionale idonee nell'ambito dei dipendenti».
7. 8. Colonnese, Brugnerotto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello.

  Sopprimere il comma 9.
7. 9. Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 9-quater.
7. 10. Caso, Carinelli, De Rosa, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Sostituire il comma 9-quater, con il seguente:
  9-quater. Le somme assegnate all'opera «Collegamento SS 11-SS 233 » dall'Allegato 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013 e quelle destinate al lotto 1B del medesimo intervento dall'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, articolo 9, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2014 sono da intendersi integralmente e indistintamente assegnate all'opera «Collegamento SS 11-SS 233».
7. 11. Sorial, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 9-quater sostituire il primo periodo con il seguente: Il Comune di Milano è autorizzato ad utilizzare la parte non spesa dell'importo complessivo dei contributi ministeriali assegnati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, esclusivamente per interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale.
7. 12. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 9-sexies, con il seguente:
  9-sexies. All'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, dell'esonero contributivo di cui al presente comma, per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, incluso, al termine del periodo di fruizione del beneficio contributivo, il successivo licenziamento, l'INPS procede al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate di interessi e sanzioni previste dalla normativa vigente, ed al successivo comma 122.
7. 13. Marcon, Airaudo, Melilla, Placido.

  Al comma 9-septiesdecies, primo periodo, sostituire le parole: anche alla proposta di revisione organica con le seguenti: ad una maggiore tutela.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo:
   sostituire le parole:
La proposta di delimitazione è inoltrata con le seguenti: L'esito della ricognizione è inoltrato;
   sostituire le parole: dagli articoli 32 e 35 con le seguenti: dall'articolo 33.
7. 14. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.

  Sopprimere il comma 9-duodevicies.
7. 15. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 9-duodevicies, aggiungere il seguente:
  9-undevicies. Al comma 3 dell'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.
*7. 16. Guidesi.

  Dopo il comma 9-duodevicies, aggiungere il seguente:
  9-undevicies. Al comma 3 dell'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.
*7. 25. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Castelli, Caso.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Limite all'aliquota IMU per i contratti a canone concordato).

  1. All'articolo 13. comma 7. primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998. n. 431, l'aliquota non può essere superiore allo 0,4 per cento».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 3.
  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
7. 03. Sorial, Caso, Cariello, Castelli, Colonnese, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Limite all'aliquota Imu e Tasi per i contratti a canone concordato).

  1. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a un totale di 70 milioni annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole: nei limiti del 96 per cento con le seguenti: «nei limiti del 95,8 per cento». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,8 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,8 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95.8 per cento».
7. 01. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Deduzione Irpef del 15 per cento per i redditi da locazione).

  1. All'articolo 37, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 147, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a 70 milioni annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole: «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti: «nei limiti del 95,8 per cento».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. sono apportate le seguenti modifiche:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,8 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,8 per cento»;
   3) all'articolo 7. comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,8 per cento».
7. 02. Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Castelli.

ART. 7-bis.
(Assicurazione degli amministratori locali e rimborso delle spese legali).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.543, convertito con modificazione con la legge 20 dicembre 1996, n. 639 si interpreta nel senso che il diritto al rimborso delle spese legali è parimenti riconosciuto agli amministratori locali sottoposti a giudizio contabile e assolti in via definitiva con sentenza emessa in data antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543.
7-bis. 1. Melilla, Marcon.

ART. 8.
(Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali).

  Al comma 4-ter, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: il piano, prima della presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze, è sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'espressione di un parere vincolante.
8. 1. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: una quota pari a 472,5 milioni di euro con le seguenti: una quota pari a 310 milioni di euro.
8. 2. Placido, Marcon, Melilla.

  Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: è ripartita con le seguenti; nonché ulteriori 163 milioni di euro sono ripartiti.

  Conseguentemente, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a 163 milioni di euro per l'anno 2015. si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente, autonomo e da pensione, nonché a tutela della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
8. 3. Marcon, Placido, Melilla.

  Al comma 13-bis, sostituire le parole: 30 ottobre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2017.
8. 4. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 13-bis, sostituire le parole: 30 ottobre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2016.
8. 5. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 13-bis, sostituire le parole: 30 ottobre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
8. 6. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 13-quater, primo periodo, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 90 milioni.

  Conseguentemente, al comma 13-quinquies sostituire le parole: 1.500.400 euro con le seguenti: 1.520.700 euro.
8. 8. Guidesi.

  Al comma 13-quater, primo periodo, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 60 milioni e all'ultimo periodo dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: entro il 30 settembre 2015.

  Conseguentemente, al comma 13-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del comma 13-quater pari a un totale di 30 milioni annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole: «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti: «nei limiti del 95,9 per cento». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,9 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,9 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,9 per cento».
8. 9. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 13-sexies.
8. 10. Guidesi.

  Sopprimere i commi da 13-octies a 13-undecies.
8. 11. Guidesi.

ART. 8-bis.
(Disposizioni concernenti la regione Valle d'Aosta).

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.

  1. Al fine di assicurare i necessari collegamenti marittimi tra la Sardegna e i comuni delle isole de La Maddalena, San Pietro – Calasetta e Carloforte, con le frequenze e il medesimo numero di corse garantite nel corso del 2015, nelle more della ridefinizione del contratto di servizio e della attuazione delle procedure relative al Concordato preventivo in continuità aziendale a cui è stata ammessa in data 15 gennaio 2015 dal Tribunale di Cagliari la Saremar – Sardegna Regionale Marittima S.p.A, la Regione è autorizzata a provvedere ai predetti collegamenti, senza oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato, con la medesima società Saremar, le navi e il personale attualmente impiegato, fino al 31 dicembre 2016.
8-bis. 01. Piras, Franco Bordo, Marcon, Melilla.

ART. 9.
(Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità ed università).

  Sopprimere i commi 10 e 11.
9. 1. Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Castelli, Sorial, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Sopprimere il comma 10.
9. 3. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 10, capoverso, sostituire le parole: si applicano anche con le seguenti: non si applicano.
9. 4. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 10, capoverso, sostituire le parole: attraverso la nomina della maggioranza dei componenti con le seguenti: attraverso la nomina della totalità dei componenti.
9. 5. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Sopprimere il comma 11-bis.
9. 6. D'Uva, Vacca, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 11-bis, sopprimere le parole: o private.
9. 7. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 11-ter.
9. 8. D'Uva, Vacca, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 11-quater.
9. 9. D'Uva, Vacca, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 11-quater sopprimere le parole: anche con personalità giuridica di diritto privato.
9. 10. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

ART. 9-ter.
(Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci).

  Sopprimerlo.
9-ter. 1. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
9-ter. 2. Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di fornitura e/o aggiungere la seguente: rimodulare;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: di fornitura e/o aggiungere la seguente: rimodulare.
9-ter. 3. Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: i volumi di acquisto, aggiungere le seguenti: nel rispetto della garanzia dei livelli essenziali di assistenza,;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: di fornitura e/o i volumi di acquisto, aggiungere le seguenti: nel rispetto della garanzia dei livelli essenziali di assistenza,.
9-ter. 4. Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
9-ter. 5. Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Sopprimere i commi da 3 a 8.
9-ter. 6. Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Sopprimere il comma 5.
9-ter. 7. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 5, sopprimere le parole: o tramite affidamento diretto.
* 9-ter. 8. Nicchi, Marcon, Melilla.

  Al comma 5, sopprimere le parole: o tramite affidamento diretto.
* 9-ter. 9. Lorefice, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Osservatorio di cui al periodo precedente è composto da non più di dieci componenti di cui almeno uno in rappresentanza delle Regioni a statuto speciale.
9-ter. 10. Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola: fornitrici con la seguente: produttrici e al secondo periodo sostituire la parola: fornitrice con la seguente: produttrice.
9-ter. 11. Palese.

  Al comma 10, lettera b), numero 1), sostituire le parole: separando i medicinali a brevetto scaduto da quelli ancora soggetti a tutela brevettuale con le seguenti: comprensivi sia dei medicinali a brevetto scaduto, sia di quelli ancora soggetti a tutela brevettuale.
9-ter. 12. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 10, lettera b), sostituire le parole: separando i medicinali a brevetto scaduto, da quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, con le seguenti: considerando i soli medicinali a brevetto scaduto.
9-ter. 13. Palese.

  Al comma 10, lettera b), capoverso 1, sostituire le parole: il prezzo più basso con le seguenti: un prezzo di riferimento.
9-ter. 14. Palese.

  Al comma 10, lettera b), sopprimere il capoverso comma 1-bis.
9-ter. 15. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 10, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere la parola: non.
9-ter. 16. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 11, capoverso 33-bis, dopo le parole: del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: di almeno il 20 per cento.
9-ter. 17. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 11, capoverso 33-ter, dopo le parole: avvia una nuova procedura aggiungere le seguenti: entro trenta giorni dal termine di cui al presente comma.
9-ter. 18. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 11, capoverso 33-ter, dopo le parole: ai sensi del comma 33, aggiungere le seguenti: con un obiettivo di risparmio dalla nuova procedura di contrattazione del prezzo di cui al presente comma che sia rapportato percentualmente al grado di inefficacia del medicinale rispetto ai benefici attesi.
9-ter. 19. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 11, dopo il capoverso 33-ter, è aggiunto il seguente:
  33-quater. Tutti i trattamenti effettuati con medicinali innovativi, sottoposti a rimborso come previsto dal comma 593 della legge 24 dicembre 2014, n. 190, che si dimostrano inefficaci secondo i registri di monitoraggio istituiti presso l'Agenzia Italiana del Farmaco, non sono soggetti a rimborso.
9-ter. 20. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. All'articolo 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   «e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale nell'ambito delle disponibilità finanziarie delle regioni».

  11-ter. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
   «c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i princìpi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione».

  11-quater. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la lettera c-ter) è sostituita dalla seguente:
   «c-ter) gli accordi di livello regionale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie delle regioni, individuano le prestazioni e le funzioni assistenziali di cui alla lettera e-bis) da erogare con oneri a carico del Servizio sanitario regionale e ne stabiliscono la remunerazione, disciplinandone modalità e tempi di pagamento; gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime per la fornitura da parte delle farmacie dei servizi di secondo livello. Le prestazioni e funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione, erogate dalle farmacie con oneri a carico del cittadino, dovranno essere rese conformi ai requisiti previsti dai suddetti accordi regionali entro 90 giorni dall'entrata in vigore degli accordi stessi».
9-ter. 21. Palese.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22, così come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto il seguente:
  «2-ter. Nelle more dell'implementazione del FSE, per garantire in ogni caso i servizi di cui al comma precedente e in particolare il monitoraggio di particolari categorie di pazienti cronici individuati dal Ministero della salute al fine di garantire l'aderenza alle terapie, il dossier farmaceutico può essere comunque attivato dalle farmacie, in rete tra di loro, anche mediante le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative. A tal fine, il Ministero della salute sottoscrive un protocollo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, previo parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che stabilisca i contenuti del dossier farmaceutico nonché i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al dossier farmaceutico, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato, i criteri per l'interoperabilità del dossier a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività».
9-ter. 22. Palese.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
  «Art. 102. – 1. Il conseguimento di più lauree o diplomi da diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie eccettuato l'esercizio della farmacia, che non può essere cumulato con quello di altre professioni sanitarie abilitate alla prescrizione di medicinali. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie, ad eccezione degli abilitati alla prescrizione di medicinali, possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia.
  2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulino convenzioni di qualunque genere con farmacisti in ordine alla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro».
9-ter. 23. Palese.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Nelle more della definitiva risoluzione delle irregolarità relative alla definizione del budget provvisorio sulla spesa farmaceutica ospedaliera 2013, di cui all'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con modificazioni 7 agosto 2012, n. 135, contestualmente all'entrata in vigore della presente legge di conversione, viene previsto il rimborso alle regioni del 90 per cento del versamento a carico delle case farmaceutiche, per gli anni 2013 e 2014, per una somma pari al 90 per cento del rimborso previsto a carico delle case farmaceutiche, il rimanente 10 per cento dovrà essere versato entro i dieci giorni successivi alla firma dell'accordo risolutivo della controversia.
9-ter. 24. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. È consentito al farmacista iscritto all'albo effettuare professionalmente in farmacia o a domicilio del paziente, anche nell'ambito di campagne di vaccinazione rivolte alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzate a livello nazionale e regionale, iniezioni intramuscolari o ipodermiche nonché piccole medicazioni e interventi di primo soccorso».
9-ter. 25. Palese.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Nell'ambito dell'erogazione in farmacia, con oneri a carico dei cittadini, dei servizi di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009 e ai relativi decreti attuativi, le regioni possono concordare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private tariffe agevolate a favore di categorie svantaggiate e comunque dei soggetti di età superiore a 75 anni».
9-ter. 26. Palese.

ART. 9-quater.
(Riduzione delle prestazioni inappropriate).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate in misura non inferiore a 106 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
9-quater. 1. Nicchi, Marcon, Melilla.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
9-quater. 2. Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:
   al comma 5, sopprimere il secondo periodo;
   sopprimere il comma 6.
9-quater. 3. Nicchi, Marcon, Melilla.

  Sopprimere il comma 2.
* 9-quater. 4. Nicchi, Marcon, Melilla.

  Sopprimere il comma 2.
* 9-quater. 5. Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: di almeno l'1 per cento con le seguenti: di almeno il 10 per cento.
9-quater. 6. Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: di almeno l'1 per cento con le seguenti: di almeno il 5 per cento.
9-quater. 7. Lorefice, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: di almeno l'1 per cento con le seguenti: di almeno il 3 per cento.
9-quater. 8. Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Sopprimere i commi 8 e 9.
9-quater. 9. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Le regioni garantiscono la massima trasparenza dei dati di bilancio e di performance delle strutture sanitarie accreditate, anche mediante la pubblicazione sul proprio sito internet di rapporti periodici che indichino le attività svolte e il livello di qualità del servizio erogato, con particolare riferimento ai volumi di attività clinica, ai tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni.
9-quater. 10. Nicchi, Marcon, Melilla.

ART. 9-quinquies.
(Rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate in misura non inferiore a 68 milioni all'anno a decorrere dal 2015. L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
9-quinquies. 1. Nicchi, Marcon, Melilla.

  Sopprimerlo.
9-quinquies. 2. Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di contenere sensibilmente la spesa per il personale dirigente sanitario del Servizio sanitario nazionale, la quota di retribuzione destinata a remunerare l'esclusività di rapporto, viene ridotta del 50 per cento a partire dal 1o gennaio 2016. Le economie così conseguite, confluiscono in apposito fondo nazionale gestito dal Ministero della salute, per finanziare sia l'adeguamento e l'allestimento strutturale di spazi, materiali e tecnologie destinati all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, sia la riduzione delle liste di attesa ambulatoriali, diagnostiche, riabilitative e di ricovero.
9-quinquies. 3. Nicchi, Marcon, Melilla.

ART. 9-septies.
(Rideterminazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9-septies.
(Risparmio di spese mediante la centralizzazione degli acquisti).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione dalla società Consip spa o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 2,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015. Al fine di conseguire i predetti risparmi di spesa gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui alla presente lettera, entro il 30 ottobre di ogni anno, a partire dal 2015, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 dicembre di ogni anno, a partire dal 2015, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.
  2. In deroga a quanto previsto nel precedente comma, gli enti di cui al presente articolo, possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato dalla società Consip spa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario; i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente articolo, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
   a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
   b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
   c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui alla presente lettera sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.
9-septies. 1. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Garantire i livelli essenziali di assistenza è obbligo inderogabile. Nelle regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario, in particolare, in sostituzione del personale in quiescenza si dovrà procedere immediatamente a nuove assunzioni al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, con priorità per le aree critiche della emergenza urgenza. La realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica prevista dalle norme in vigore è sempre subordinata alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza.

  Conseguentemente, al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: a decorrere dall'effettivo adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma 01.
9-septies. 2. Nesci, Castelli, Caso.

  Al comma 1, sostituire le parole: 2.352 milioni di euro con le seguenti: 2.352 milioni sottratti 137,571 milioni di euro.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.
9-septies. 3. Lorefice, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

ART. 9-octies.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome).

  Sopprimerlo.
9-octies. 1. Sandra Savino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9-octies.

  1. Le disposizioni di cui agli articoli da 9-bis a 9-septies non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale,
per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
9-octies. 2. Sandra Savino.

ART. 9-novies.
(Potenziamento delle misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale del Ministero della salute).

  Al comma 1, sopprimere le parole: dello svolgimento di Expo 2015 e.

  Conseguentemente al medesimo comma aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'ulteriore spesa prevista dal presente comma è destinata per una quota del 70 per cento alle emergenze sanitarie relative all'incremento dei flussi migratori in area mediterranea e per una quota del 30 per cento al Giubileo straordinario del 2015 e 2016. L'erogazione delle somme di cui al presente comma è effettuata per stati di avanzamento delle attività svolte e dietro apposita rendicontazione attestante l'effettivo utilizzo delle risorse.
9-novies. 1. Lorefice, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Colonnese, Brescia.

  Al comma 1, sopprimere parole: dello svolgimento di Expo 2015.
9-novies. 2. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'erogazione delle somme di cui al presente comma è effettuata per stati di avanzamento delle attività svolte e dietro apposita rendicontazione attestante l'effettivo utilizzo delle risorse.
9-novies. 3. Lorefice, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Colonnese, Brescia.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, dopo l'Art. 9-novies, aggiungere il seguente:
  Art. 9-novies.1. – (Fondo nazionale per il disturbo dello spettro autistico). – 1. Al fine di realizzare la piena integrazione e inclusione sociale delle persone affette da disturbo dello spettro autistico nell'ambito della vita familiare, sociale e nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, è istituito, presso il Ministero della Salute, un «Fondo per la cura della persona con Disturbo dello spettro artistico.
  2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, in modo da prevedere:
   a) l'assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di un «budget personale di cura» annuale, con una componente fissa che contempli un ticket terapeutico mensile e una parte variabile correlata alle difficoltà della persona attraverso il quale si possa accedere e scegliere l'assistenza più idonea;
   b) la libertà di scelta alla persona, se non minore o riconosciuto, incapace, del percorso, nel limite degli interventi accreditati nelle linee guida dell'istituto Superiore di Sanità, assistenziale e abilitante a mezzo del ticket terapeutico;
   c) l'assegnazione su base distrettuale di contributi per la formazione di figure professionali idonee da coinvolgere nei percorsi educativi e di sostegno delle persone con disturbo dello spettro autistico.

  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a un totale di 50 milioni annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti «nei limiti del 95,8 per cento». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,8 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,8 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,8 per cento».
9-novies. 4. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

ART. 9-decies.
(Programma per il Giubileo straordinario 2015-2016).

  Sopprimere il comma 1.
9-decies. 1. Guidesi.

  Al comma 1, dopo le parole: un contributo di euro 33.512.338,00 per il 2016, aggiungere le seguenti: destinato esclusivamente per il potenziamento delle strutture di pronto soccorso;.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 3 a 8.
9-decies. 2. Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, dopo le parole: nel programma approvato aggiungere le seguenti: che prevede il potenziamento delle strutture di pronto soccorso e delle unità dedicate alla cura dell’ictus – stroke unit – dove sono disponibili le tecnologie più avanzate;
9-decies. 3. Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'erogazione delle somme di cui al presente comma è effettuata per stati di avanzamento delle attività svolte e dietro apposita rendicontazione attestante l'effettivo utilizzo delle risorse per ogni singolo intervento del programma approvato.
9-decies. 4. Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Sopprimere il comma 2.
9-decies. 5. Guidesi.

  Sopprimere i commi da 3 a 8.
9-decies. 6. Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di consentire al Comune di Roma Capitale l'attuazione di un programma straordinario per il Giubileo 2015-2016 per fronteggiare l'esigenza di potenziare i servizi pubblici, con particolare riferimento all'emergenza relativa ai trasporti, in previsione della grande affluenza di pellegrini, a favore del medesimo comune di Roma Capitale, è autorizzato un contributo di 500 milioni di euro per il 2015 a valere, per un importo pari a 250 milioni di euro, sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del comma dell'articolo 8 e per il restante importo di 250 milioni di euro mediante utilizzo delle somme iscritte in conto residui della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato per essere trasferite al Comune di Roma Capitale.
  8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis pari a 3.800.000 euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9-decies. 7. Marcon, Melilla, Zaratti.

ART. 9-duodecies.
(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco).

  Sopprimerlo.
9-duodecies. 1. Guidesi.

  Al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e;

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso, rispetto alle procedure concorsuali di cui al presente comma, deve sempre essere data priorità alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, ovvero, in base alle professionalità richieste, al riassorbimento del personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche.
9-duodecies. 2. Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Dopo l'articolo 9-duodecies, aggiungere il seguente:
  Art. 9-terdecies. 1. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2014, n. 186, sostituire il comma 186 con il seguente:
  186. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi, erogati o da erogare dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, a decorrere dal 1o gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e degli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede mediante l'attribuzione, alle medesime regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un contributo di 300 milioni di euro per l'anno 2015, di 400 di euro per l'anno 2016, di 489 milioni di euro per l'anno 2017 e di 346 milioni di euro per l'anno 2018. Tale contributo è ripartito tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzioni al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti o da corrispondere dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come comunicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della salute.
  All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a un totale di 200 milioni annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti «nei limiti del 95,3 per cento». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,3 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,3 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,3 per cento».
9-duodecies. 01. Lorefice, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

  Dopo l'articolo 9-duodecies, aggiungere il seguente:
  Art. 9-terdecies. 1. All'articolo 5, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «anche se esenti da imposizione fiscale» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle provvidenze assistenziali di qualsiasi natura».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a un totale di 100 milioni annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti «nei limiti del 95,7 per cento». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,7 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,7 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,7 per cento».
9-duodecies. 02. Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Dopo l'articolo 9-duodecies, aggiungere il seguente:
  Art. 9-terdecies. 1. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, anche nelle regioni in piano di rientro, in particolare per la carenza di personale nelle strutture ospedaliere nei reparti di Anestesia, Cardiochirurgia, Oncologia, Pronto soccorso, Neonatologia e Ortopedia, non operano le misure di blocco automatico del turn-over.
9-duodecies. 03. Nesci, Castelli, Caso.

ART. 11.
(Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali).

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
11. 1. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 2, premettere le parole: il progettista e;.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire le parole: non può con le seguenti: non possono;
   aggiungere, in fine, le parole: ai fini del rispetto del presente comma, si applica articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 845.
11. 2. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 3, dopo la parola: preliminari aggiungere le seguenti: e comunque entro
45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 3. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 11-quater, aggiungere il seguente:
  11-quinquies. Sono sospesi i termini dei versamenti, degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra l'8 luglio 2015 e il 30 settembre 2015, nei confronti delle persone fisiche anche in qualità di sostituti d'imposta, nonché dei soggetti che svolgono attività d'impresa artigianale e commerciale, anche in qualità di sostituti d'imposta, aventi la sede legale o la sede operativa nel territori della Riviera del Brenta, che hanno subito danni alle abitazioni private, agli studi professionali e alle strutture aziendali, a seguito della tromba d'aria verificatasi nella giornata dell'8 luglio 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti previsti dal medesimo comma.
11. 4. Brunetta.

  Sopprimere il comma 14-ter.
11. 5. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  15-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono estese agli anni 2016 e 2017 anche in deroga al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Per gli anni 2016 e 2017, il limite massimo di spesa annuo previsto dal citato comma 14 viene stabilito in due milioni di euro.
  15-ter. Nei limiti delle risorse già trasferiteci sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, e dell'articolo 67-sexies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al Comune de L'Aquila è consentito utilizzare la quota destinata all'incremento del fondo delle risorse decentrate riservata agli assunti dal concorso Ripam per la remunerazione del trattamento accessorio e per tutti gli istituti contrattuali finanziati dal fondo medesimo.
11. 6. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  15-bis. Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città de L'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, il Comune de L'Aquila è autorizzato a realizzare progetti di intervento educativo e sociale finalizzati a mantenere l'attuale livello qualitativo e quantitativo dei servizi a valere sulle economie accertate dal Titolare dell'Ufficio Speciale della Città de L'Aquila di cui alla deliberazione CIPE n. 23 del 2014 per le annualità 2015, 2016 e 2017. I progetti di intervento sono preventivamente approvati e successivamente rendicontati al Titolare dell'Ufficio Speciale della Città de L'Aquila.
11. 7. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo per la ricostruzione, le cantine e/o cavità di pertinenza delle abitazioni, sono computate come superfici lorde complessive (SLC) dell'aggregato, quale superficie non residenziale, anche qualora la loro estensione fuoriesca dalla proiezione in pianta del fabbricato soprastante.
11. 8. Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Castelli, Sorial, Caso.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Qualora, ai fini della ricostruzione degli immobili danneggiati, l'intero aggregato, o porzione di esso, vada obbligatoriamente completamente abbattuto, i costi sostenuti per la demolizione, lo smaltimento delle macerie, il recupero e il ripristino degli eventuali elementi di pregio, vanno sommati al contributo necessario per la ricostruzione.
11. 9. Cariello, Colonnese, D'Incà, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. I fondi destinati alla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, nonché quelli assegnati a titolo di indennizzi per i danni subiti nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), f), g), h) ed i) del decreto-legge 28 aprile 2009. n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai predetti, fondi sono nulli.
11. 10. Colonnese, D'Incà, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 16-bis, lettera e), sostituire le parole:, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione con le seguenti: da intendersi quale l'area in cui insiste l'insediamento industriale che ha determinato la produzione.
11. 11. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 16-quater, lettera a), sostituire la parola: anche con la seguente: non.
11. 12. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 16-quater, lettera a), sostituire le parole: di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con le seguenti: aventi comprovata esperienza gestionale e amministrativa in materia, alta qualificazione scientifica o istituzionale, indubbie capacità di merito e adeguate competenze e professionalità nei settori ambientali.
11. 13. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 16-quater, lettera a), sostituire la parola: sentito con le seguenti: di concerto.
11. 14. Scotto, Melilla, Marcon.

  Al comma 16-quater, lettera a) dopo le parole: della Regione interessata aggiungere le seguenti:, del Sindaco della città di Napoli e dei rappresentanti dei comitati e delle associazioni locali interessate.
11. 15. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 16-quater, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Non può essere nominato commissario straordinario chi è privo dei requisiti di onorabilità per le seguenti cause:
   a) si trova in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
   b) è sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
   c) è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziarla, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
    2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    3) alla reclusione non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
    4) alla reclusione non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
11. 16. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 16-quater, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Il Commissario invia al Parlamento, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto il Commissario riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.
11. 17. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 16-quater, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Il commissario straordinario è scelto tra soggetti che abbiano presentato la propria candidatura nell'ambito di una apposita procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet istituzionali della Presidenza del Consiglio e del Comune di Napoli. I curricula pervenuti devono essere pubblicati nei medesimi siti internet».
11. 18. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 16-quater, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Il commissario straordinario è scelto, secondo criteri di professionalità e di competenza, tra persone che hanno maturato una specifica competenza nel settore del riutilizzo di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale e in quello della riqualificazione delle aree urbane.
11. 19. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 16-quater, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Il Commissario straordinario viene scelto mediante procedure ad evidenza pubblica.
11. 20. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 16-quater, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Il commissario straordinario non riceve alcun compenso per le attività svolte.
11. 21. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 16-quater, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le eventuali dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo revoca.
11. 22. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 16-quater, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.
11. 23. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 16-quater, lettera b), sostituire le parole: nell'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti S.p.a., quale società in house dello Stato con le seguenti: con delibera del consiglio comunale;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera b) sopprimere le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare;
    lettera c), capoverso 13.2:
    sopprimere le parole: Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, la società di cui al comma 12, unitamente al Soggetto Attuatore, partecipa alle procedure di definizione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantirne la sostenibilità economica-finanziaria;
   sostituire le parole: Commissario straordinario con le seguenti: dalla Cabina di regia;
   sostituire le parole: e alla sua sostenibilità economico-finanziaria con le seguenti: in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti, e i vincoli esistenti;
   sopprimere le parole: In caso di mancato accordo si procede ai sensi del terzo periodo del comma 9.
   sopprimere la lettera d).
11. 24. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 16-quater, lettera c), sostituire i capoversi da 13 a 13.2 con il seguente:
  13. Per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli-Coroglio attengono alla tutela dell'ambiente di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione nonché ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale contenute nei commi seguenti, e tra queste, in particolare, le disposizioni relative alla disciplina del procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonché al procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana e della preventiva partecipazione delle popolazioni territorialmente interessate, secondo quanto previsto dalla legge 108 del 2001. Esse hanno l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi.
  Sulla base dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza le funzioni amministrative relative al procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite allo Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio, nonché la partecipazione dei cittadini, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
  Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei ministri partecipano i Presidenti delle Regioni interessate ed i Sindaci dei Comuni interessati. In relazione a ciascuna area di interesse nazionale così individuata è predisposto uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare:
   a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area;
   b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area;
   c) a valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;
   d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

  La competenza per la formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, e attribuita, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività produttive. Nell'esercizio di tale competenza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, si avvale dell'ISPRA dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanità nonché di un Comitato di Controllo cittadino supportato da una commissione tecnico-scientifica di periti scelti dalle associazioni cittadine e dai movimenti territoriali interessati.
  Le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti dovranno seguire i principi e le norme comunitarie.
  La proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico devono contenere la previsione urbanistico-edilizia degli interventi, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti, di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione, e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico e di quelle che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali per finalità di pubblico interesse.
  La conferenza di servizi è convocata al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. La durata della conferenza, non può superare il termine di 60 giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresì esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale.
  Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con le risorse disponibili a legislazione vigente, è adottato entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri. L'approvazione del programma sottende l'avvenuta acquisizione di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate.
  Non costituisce variante urbanistica. Nella dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori è assicurato il rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e dei vincoli esistenti, ambientali e non.
  Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel comune di Napoli, perimetrate ai sensi dell'articolo 114 della legge n. 388 del 2000 con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 agosto 2001, le stesse sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi.
  In riferimento al predetto comprensorio Bagnoli-Coroglio, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 è trasferita al comune di Napoli, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento, il Comune di Napoli costituisce allo scopo una società per azioni, il cui capitale azionario potrà essere aperto ad altri soggetti che conferiranno ulteriori aree ed immobili limitrofi al comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia e riqualificazione, previa autorizzazione del Comitato cittadino di controllo; alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A. è riconosciuto dalla società costituita un indennizzo di esproprio per pubblica utilità delle aree e degli immobili trasferiti.
  Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Comune di Napoli partecipa alle procedure di definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantire la sostenibilità economica-finanziaria dell'operazione.
11. 25. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 16-quater, lettera c), capoverso 13.2, aggiungere, in fine, le parole: Il soggetto attuatore è tenuto, in ogni caso, al rispetto dei piani urbanistici vigenti.
11. 26. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

ART. 11-bis.
(Disposizioni in materia di economia legale).

  Sopprimerlo.
11-bis. 100. Sarti, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

ART. 12.
(Zone franche urbane – Emilia).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e nei comuni colpiti dal sisma con le seguenti: e in tutti i comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma e sopprimere le parole da: , con zone fino a: storici.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
12. 1. Guidesi.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La perimetrazione della zona franca comprende il territorio dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente ai centri abitati delle frazioni di La Rocca, San Matteo, Navicello, Albareto, e i centri storici o centri abitati nei rimanenti comuni con zona rossa a seguito del sisma.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e Lombardia.
12. 2. Ferraresi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Sant'Agostino aggiungere le seguenti: Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e Lombardia.
12. 3. Guidesi.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Sant'Agostino, aggiungere le seguenti: S. Giovanni, del Dosso, S. Benedetto Po, Gonzaga, Moglia, S. Giacomo delle Segnate, Quistello, Suzzara, Poggio Rusco,.

  Conseguentemente, al medesimo articolo sostituire la rubrica: Zone franche urbane – Emilia con la seguente rubrica: Zone franche urbane.
12. 4. Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: Nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, la perimetrazione della zona franca ricomprende tutto il territorio comunale.
12. 5. D'Incà, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: le imprese con le seguenti: tutte le imprese, comprese quelle agricole.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera a).
12. 6. Guidesi.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque.
12. 7. Ferraresi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo i titolari di partita IVA.
12. 9. Guidesi.

  Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) esenzione dai versamenti previdenziali per dipendenti e titolari.
12. 10. Guidesi.

  Al comma 6, sostituire le parole: e per quello successivo con le seguenti: e per i due successivi.

  Conseguentemente:
   al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2015 e 2016 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6 e 7 pari a un totale di 70 milioni annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole: «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti: «nei limiti del 95,7 per cento». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,7 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,7 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,7 per cento».
12. 11. Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Castelli.

  Al comma 6, sostituire le parole: quello successivo con le seguenti: per i due successivi.
12. 12. Ferraresi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 7, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2015 e 2016 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
12. 13. Ferraresi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Veneto nel luglio 2015 è attribuito alla Regione del Veneto un contributo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8- bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
12. 14. Busin, Guidesi.

ART. 13.
(Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).

  Al comma 01, sostituire le parole: al 31 dicembre 2016 con le seguenti: al 31 dicembre 2017.
13. 1. Dell'Orco, Ferraresi, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, è disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per l'anno 2016, delle spese sostenute dai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna comunicando al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2015, gli importi di cui al periodo precedente. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
13. 3. Dell'Orco, Ferraresi, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, è disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per l'anno 2016, delle spese sostenute dai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna comunicando al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2015, gli importi di cui al periodo precedente. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
13. 4. Ferraresi, Dell'Orco, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, a partire dall'anno 2016 e fino al permanere dello stato di emergenza, almeno il 5 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata alla Chiesa Cattolica dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è destinata ad interventi per il ripristino di danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al patrimonio di chiese ed edifici ecclesiastici vincolati dalle Soprintendenze.
13. 5. Ferraresi, Dell'Orco, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, a partire dall'anno 2016 e fino al permanere dello stato di emergenza, almeno il 5 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è destinata ad interventi per il ripristino di danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al patrimonio di chiese ed edifici ecclesiastici vincolati dalle Soprintendenze.
13. 6. Dell'Orco, Ferraresi, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, a partire dall'anno 2016 e fino al permanere dello stato di emergenza, almeno il 5 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata alla Chiesa Cattolica dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è destinata ad interventi per il ripristino di danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al patrimonio di chiese ed edifici ecclesiastici vincolati dalle Soprintendenze.
13. 7. Dell'Orco, Ferraresi, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 8 comma 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, così come convertito dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sostituire le parole: «fino all'anno di imposta 2013» con le seguenti: «fino all'anno di imposta 2013» con le seguenti: «fino all'anno di imposta 2016.
  4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, pari a un totale di 100 milioni annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole: «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti: «nei limiti del 95,7 per cento». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,7 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,7 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,7 per cento».
13. 8. Dell'Orco, Ferraresi, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 8 comma 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, così come convertito dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sostituire le parole: «fino all'anno di imposta 2013» con le seguenti: «fino all'anno di imposta 2016».
13. 9. Ferraresi, Dell'Orco, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli edifici danneggiati dal sisma già classificati nella scheda di rilevamento AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) in categoria A) possono accedere alle procedure semplificate di asseverazione dei danni e di concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
  Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante le risorse già stanziate di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2012, n. 122.
13. 10. Ferraresi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, dopo le parole: «senza applicazione delle sanzioni», sono inserite le seguenti: «e dei relativi interessi».
13. 11. Ferraresi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

ART. 13-bis.
(Istituzione di una zona franca nella regione Sardegna).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 22 novembre 2013, aggiungere le seguenti: e dal nubifragio del 18 giugno 2014.
13-bis. 1. Nicola Bianchi, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.1.
(Interventi a favore del territorio della provincia di Foggia colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 1o al 6 settembre 2014).

  1. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1o al 6 settembre 2014 nel territorio della provincia di Foggia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 2014, n. 252, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede, fino all'importo massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'Intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con lo stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE.
13-bis. 01. Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

ART. 13-ter.
(Misure per la città di Venezia).

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
13-ter. 1. Spessotto, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
13-ter. 2. Spessotto, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

ART. 13-quater.
(Proroga di termine di cantierabilità).

  Sopprimerlo.
13-quater. 1. Spessotto, Liuzzi, De Lorenzis, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

ART. 15.
(Servizi per l'impiego).

  Sopprimerlo.
15. 1. Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Castelli, Sorial.

  Al comma 3, sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 210 milioni.

  Conseguentemente:
   al comma 4, sostituire le parole:
90 milioni con le seguenti: 210 milioni.
   all'articolo 17 aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate in misura non inferiore a 140 milioni all'anno a decorrere dal 2015. L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
15. 2. Melilla, Airaudo, Marcon, Placido.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro in itinere, sono prorogati i contratti di lavoro a tempo determinato del personale in organico alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, nel rispetto della direttiva europea n. 70/1999, al fine di procedere alla stabilizzazione del medesimo.
  3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, è indetta entro il 31 dicembre 2016 una prova concorsuale finalizzata all'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la stabilizzazione del personale assunto a tempo non indeterminato.
  3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutato nel limite massimo di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede a valere sulle risorse riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-quinquies.
  3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
15. 3. Cominardi, Lombardi, Ciprini, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 5, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 ottobre.
15. 4. Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Castelli, Sorial, Caso.

  Sostituire il comma 6-bis, con i seguenti:
  6-bis. Per garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, la continuità e il rafforzamento dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possono incrementare, a decorrere dal 2016, la dotazione organica, prevedendo l'introduzione di norme transitorie finalizzate all'assunzione dei vincitori degli idonei dei concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge.
  6-ter. Al personale assunto alle dipendenze dei centri per l'impiego sono garantiti adeguati percorsi formativi. Per le finalità di cui al presente comma, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono individuate e attribuite le quote parte di risorse derivanti dal fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1 a), decreto legge n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009, e dal fondo sull'obbligo di frequenza delle attività formative, di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a, della legge 144/1999.
  6-quater. Per le finalità derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui al comma 6-bis, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede a valere sulle risorse riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito delle maggiori entrate derivanti dal comma 6-quinquies.
  6-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».

  6-sexies. Al fine di far fronte alle esigenze di incremento di personale dei servizi per l'impiego, l'Osservatorio nazionale sull'attuazione della legge 8 aprile 2014, n. 56, monitora, previo accordo in sede di Conferenza unificata, la dotazione organica dei centri per l'impiego e degli enti strumentali, certificando i costi del personale in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché derivante dall'assunzione di personale aggiuntivo.
15. 5. Nesci, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

ART. 16.
(Misure urgenti per gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica).

  Sopprimerlo.
16. 1. Colonnese, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.

  1. Le procedure di gara di cui all'articolo 117 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, per l'affidamento in concessione dei servizi negli istituti e luoghi della cultura di cui alle lettere d), e) e f) dell'articolo 101 del suddetto decreto, devono dettare necessariamente la condizione dell'ecosostenibilità e valutare le offerte anche in ordine al requisito dell'impatto ambientale più basso al fine di tutelare le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
16. 2. Colonnese, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:

Art. 115.

  1. Le attività concernenti la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica nonché i servizi aggiuntivi quali:
   a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altra materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
   b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
   c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
   d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
   e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
   f) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali, sono gestiti esclusivamente nella sola forma a gestione diretta, fatta eccezione per i servizi di caffetteria, di ristorazione e di guardaroba che sono svolti secondo la procedura a gestione indiretta.

  2. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.
  3. La gestione indiretta dei summenzionati servizi di caffetteria, di ristorazione e di guardaroba è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni appartengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica che vengono gestite e monitorate costantemente da Consip spa, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione.
  4. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114.
  5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
  6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. Il grave inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.
  7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all'articolo 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.
  8. Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'oneri. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività.
  9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
16. 3. Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 1, dopo le parole: allo scopo di razionalizzare aggiungere le seguenti: nonché ottimizzare.
16. 4. Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali procedure devono essere improntate su meccanismi trasparenti ed efficienti nell'affidamento a terzi dei servizi aggiuntivi.
16. 5. Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 1-bis.
16. 6. Guidesi.

  Al comma 1-quinquies, sopprimere il secondo periodo.
16. 7. Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 1-sexies, aggiungere i seguenti:
  1-septies. Il processo di razionalizzazione e statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, è avviato e completato entro il 31 dicembre 2016.
  1-octies. All'articolo 1, comma 54 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
  1-novies. Agli oneri derivanti dal comma 1-octies, pari a 3,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente, autonomo e da pensione, nonché a tutela della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
16. 8. Duranti, Melilla, Marcon, Giancarlo Giordano, Pannarale.

ART. 16-bis.
(Misure per favorire la rappresentanza territoriale negli organi di amministrazione di associazioni e fondazioni con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità).

  Sopprimerlo.
16-bis. 1. Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

ART. 16-quater.
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione dei lavoratori di comuni della Regione Calabria).

  Sopprimerlo.
16-quater. 1. Guidesi.

  Dopo l'articolo 16-quater, aggiungere il seguente:

Art. 16-quinquies.

  1. Il comma 6-bis dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28 è soppresso.
  2. Il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è soppresso.
  3. La regione Campania adegua la propria pianificazione regionale, predisponendo l'annullamento di ogni eventuale atto già adottato finalizzato alla realizzazione dell'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti nel territorio di Giugliano.
  4. Al comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo le parole: «della popolazione e dell'ambiente» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione del trattamento termico dei rifiuti».
16-quater. 01. Micillo, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo l'articolo 16-quater, aggiungere il seguente:

Art. 16-quinquies.

  1. Il comma 6-bis dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, è soppresso.
  2. Il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è soppresso.
  3. La regione Campania adegua la propria pianificazione regionale, predisponendo l'annullamento di ogni eventuale atto già adottato finalizzato alla realizzazione dell'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti nel territorio di Giugliano.
16-quater. 02. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo l'articolo 16-quater, aggiungere il seguente:

Art. 16-quinquies.
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili della regione Sicilia).

  1. Alle procedure di stabilizzazione cui sono interessati i lavoratori della regione Sicilia per le categorie che hanno ricevuto la proroga del contratto di lavoro di cui al comma 268 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 207 anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali. Le predette procedure sono definite, altresì, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti. La regione Sicilia dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria delle finalità indicate dalla presente disposizione a carico del bilancio regionale e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui ai commi da 13-octies a 13-duodecies dell'articolo 8 del presente decreto.
16-quater. 03. Riccardo Gallo.

  Dopo l'articolo 16-quater, aggiungere il seguente:

Art. 16-quinquies.
(Misure relative al Corpo della Guardia di finanza).

  1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, il Corpo della Guardia di finanza, per l'alimentazione del Ruolo speciale e del Ruolo tecnico logistico amministrativo, è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, esclusivamente mediante scorrimento di graduatoria, gli Ufficiali in ferma prefissata ausiliari del Ruolo speciale e del Ruolo tecnico logistico amministrativo, risultati vincitori dei concorsi banditi rispettivamente nel 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 29 luglio 2008) e nel 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 3 agosto 2010), che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio negli ultimi cinque anni e che, seppur in congedo, siano utilmente collocati quali «idonei non vincitori» nelle rispettive graduatorie 2011, 2012, 2013 per il transito nel servizio permanente effettivo.
16-quater. 04. Fauttilli.