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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 1 ottobre 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 1o ottobre 2013

  Aiello, Angelino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baldelli, Baretta, Berretta, Biancofiore, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Carrozza, Casero, Castiglione, Chaouki, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Fassina, Fava, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Galati, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Letta, Lupi, Antonio Martino, Giorgia Meloni, Merlo, Migliore, Mogherini, Nicoletti, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Porta, Realacci, Rigoni, Santelli, Speranza, Tinagli, Venittelli, Villecco Calipari, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Aiello, Angelino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baldelli, Baretta, Berretta, Biancofiore, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Chaouki, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Fassina, Fava, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Galati, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lupi, Antonio Martino, Giorgia Meloni, Merlo, Migliore, Mogherini, Nicoletti, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Porta, Realacci, Rigoni, Sani, Santelli, Speranza, Tinagli, Venittelli, Villecco Calipari, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 30 settembre 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   NASTRI: «Modifiche al codice penale e all'articolo 380 del codice di procedura penale, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope» (1643);
   FEDRIGA: «Abrogazione dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, nonché reintroduzione di disposizioni temporanee, per il periodo 2014-2017, concernenti la facoltà di rinunzia all'accredito contributivo da parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi per il pensionamento di anzianità» (1644);
   ARLOTTI: «Disposizioni per il censimento, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio architettonico e archeologico ipogeo» (1645);
   CRISTIAN IANNUZZI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope» (1646).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge
d'iniziativa popolare.

  In data 30 settembre 2013 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge:
   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: «Legge Rifiuti Zero: per una vera società sostenibile» (1647).

  Sarà stampata, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e distribuita.

Adesione di un deputato a proposte di legge.

  La proposta di legge MOGHERINI ed altri: «Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo» (119) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fabbri.

  La proposta di legge ARGENTIN ed altri: «Norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università, nonché introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche» (705) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fabbri.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera pervenuta in data 27 settembre 2013, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:
   risoluzione della 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica determinati regolamenti nel settore della pesca e della sanità animale a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'Unione (COM(2013) 417 final) e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica determinate direttive nei settori dell'ambiente, dell'agricoltura, della politica sociale e della sanità pubblica a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'Unione (COM(2013) 418 final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 16), che è trasmessa alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione della 11a Commissione (Lavoro) sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) (COM(2013) 430 final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 17), che è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione della 12a Commissione (Igiene) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano (COM(2013) 472 final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 20), che è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera del 25 settembre 2013, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno BINETTI ed altri n. 9/734-A/7, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 maggio 2013, concernente il sostegno alla ricerca scientifica nel campo delle malattie rare e la garanzia ai pazienti di un equo accesso alle cure senza distinzioni regionali.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

  Nel mese di settembre 2013 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

  Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 1o ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   la relazione in merito alla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)534 final);
   la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM(2013)554 final).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 30 settembre 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Aprire l'istruzione: tecniche innovative di insegnamento e di apprendimento per tutti grazie alle nuove tecnologie e alle risorse didattiche aperte (COM(2013)654 final), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
   Progetto di bilancio rettificativo n. 8 (PBR 2-bis) al bilancio generale 2013 – Stato generale delle entrate – Stato delle spese per sezione – Sezione III – Commissione (COM(2013)669 final), che è assegnato in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 26 settembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
   alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
    al dottor Fabrizio Barca, l'incarico di consulenza studio e ricerca nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
   alla VII Commissione (Cultura) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:
    al dottor Mario Guarany, l'incarico ad interim di vice capo di Gabinetto con funzioni vicarie.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 888 RENDICONTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1572)

A.C. 1572 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

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A.C. 1572 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

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A.C. 1572 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

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A.C. 1572 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

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A.C. 1572 – Articolo 5

ARTICOLO 5 E RELATIVI ALLEGATO N. 1 E ALLEGATO N. 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

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A.C. 1572 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

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A.C. 1572 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

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A.C. 1572 – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

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A.C. 1572 – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

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A.C. 1572 – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

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A.C. 1572 – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

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DISEGNO DI LEGGE: S. 889 DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AMMINISTRAZIONI AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 2013 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1573)

A.C. 1573 – Articolo 1

ARTICOLO 1 ED ANNESSE TABELLE DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Disposizioni generali).

  1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 24 dicembre 2012, n. 229, sono introdotte, per l'anno finanziario 2013, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

A.C. 1573 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

  1. All'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 229, le parole: «24.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «98.000 milioni».
  2. All'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 229, le parole: «1.900 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 milioni di euro».

A.C. 1573 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

  1. All'articolo 8 della legge 24 dicembre 2012, n. 229, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
  «12-bis. Ferma restando l'adozione da parte delle Amministrazioni dello Stato dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, anche per l'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010».

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A.C. 1573 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'Associazione nazionale vittime civili di guerra Onlus è l'ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, incaricato per legge dal 1943 della rappresentanza e della tutela delle oltre 120.000 vittime civili di guerra italiane e delle loro famiglie;
    si tratta di mutilati, invalidi, grandi invalidi, ciechi di guerra, ex mutilatini di Don Gnocchi, orfani e vedove, che dopo avere già offerto un grande sacrificio, fisico e morale per il Paese, oggi vedono sopraggiungere la vecchiaia ad aggravare i disagi causati dalle invalidità e dalle mutilazioni;
    l'Associazione nazionale vittime civili di guerra è un ente virtuoso e sano, non ha debiti, ha una gestione finanziaria oculata, ed è ancora estremamente attivo e vitale;
    ancora oggi, infatti, l'Associazione è presente sul territorio nazionale con oltre 100 sedi periferiche tra sezioni provinciali, regionali e fiduciariati, attraverso le quali offre quotidiana assistenza alle vittime civili di guerra e loro congiunti (dati ufficiali ricavati dalla «Elaborazione statistica sulle partite in pagamento per pensioni di guerra alla data del 31 dicembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze – Direzione centrale dei servizi del tesoro – Ufficio XII»);
    negli ultimi anni, inoltre, in cui in tutto il mondo oltre 50 conflitti hanno prodotto 4 milioni di vittime civili di guerra, l'Associazione ha avuto un ruolo di primo piano nella sensibilizzazione delle istituzioni e della comunità internazionale per far conoscere questi drammatici e dolorosi eventi e per diffondere e promuovere una cultura della pace e della solidarietà che deve vincere sulla violenza, sul terrorismo e sulla guerra;
    l'Associazione agisce quotidianamente attraverso pubblicazioni, conferenze e convegni, una propria rivista e soprattutto attraverso la presenza quotidiana nelle scuole, nei numerosi progetti di didattica e laboratoriali che realizza negli istituti di ogni ordine e grado del Paese;
    l'Associazione percepisce due tipi di contributi, uno ordinario annuo specifico non soggetto a riparto, ai sensi del comma 113 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 come modificato dall'articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge n. 203 del 2005 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, allocato nel capitolo 2310 del Ministero dell'interno ad oggi pari a 500.000 euro e l'altro, allocato nel capitolo 2309 del Ministero dell'interno, che da oltre sessantanni è stabilito con provvedimenti triennali e ripartito annualmente con decreto ministeriale, in favore delle associazioni combattentistiche e che nell'ultimo triennio 2010-2012, per le associazioni vigilate dal Ministero dell'interno, è stato stabilito in media in 2.500.000 euro annui;
    la Legge di stabilità per il 2012, legge 11 dicembre 2011, n. 183, aveva di fatto azzerato le risorse di entrambi i predetti capitoli. Successivamente, tramite l'intervento del Parlamento, in sede di approvazione della legge di assestamento di bilancio, sono stati riconfermati gli importi per il 2012 e tramite la Legge di stabilità per il 2013, legge 24 dicembre 2012 n. 228, sono stati approvati anche gli importi per il 2013, stabilendo in 500.000 euro l'importo del contributo annuo ordinario di cui al predetto capitolo 2310 ed in 2.000.000 di euro le provvidenze in favore delle associazioni combattentistiche di cui al predetto capitolo 2309;
    purtroppo, a decorrere dal 10 gennaio 2014 le circostanze problematiche per l'Associazione nazionale vittime civili di guerra e per le associazioni combattentistiche si ripresenteranno ancora più drammatiche di quelle prima descritte in quanto sul capitolato 2309 non vi sono cifre assegnate mentre sul capitolato 2310 compaiono solamente 72.231 euro;
    ove i predetti contributi non fossero ripristinati, l'associazione in questione, dal 2014 sarebbe inevitabilmente costretta a paralizzare le proprie attività e l'erogazione dei suoi preziosi servizi in favore degli invalidi e delle loro famiglie e ciò proprio in concomitanza del settantesimo anniversario di fondazione dell'Associazione che coincide con il settantesimo anniversario della guerra di liberazione,

impegna il Governo

a valutare la necessità, segnatamente in sede di predisposizione del disegno di Legge di stabilità per il 2013, di ripristinare le risorse da assegnare al bilancio del Ministero dell'interno in favore delle associazioni citate in premessa, in particolare l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, in tal senso rifinanziando il sopracitato capitolo 2310, nella cifra di 500.000 euro per gli anni dal 2014 al 2016, nonché il capitolo 2309 nella cifra di 2.000.000 di euro per gli anni dal 2014 al 2016.
9/1573/1Mongiello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Associazione nazionale vittime civili di guerra Onlus è l'ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, incaricato per legge dal 1943 della rappresentanza e della tutela delle oltre 120.000 vittime civili di guerra italiane e delle loro famiglie;
    si tratta di mutilati, invalidi, grandi invalidi, ciechi di guerra, ex mutilatini di Don Gnocchi, orfani e vedove, che dopo avere già offerto un grande sacrificio, fisico e morale per il Paese, oggi vedono sopraggiungere la vecchiaia ad aggravare i disagi causati dalle invalidità e dalle mutilazioni;
    l'Associazione nazionale vittime civili di guerra è un ente virtuoso e sano, non ha debiti, ha una gestione finanziaria oculata, ed è ancora estremamente attivo e vitale;
    ancora oggi, infatti, l'Associazione è presente sul territorio nazionale con oltre 100 sedi periferiche tra sezioni provinciali, regionali e fiduciariati, attraverso le quali offre quotidiana assistenza alle vittime civili di guerra e loro congiunti (dati ufficiali ricavati dalla «Elaborazione statistica sulle partite in pagamento per pensioni di guerra alla data del 31 dicembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze – Direzione centrale dei servizi del tesoro – Ufficio XII»);
    negli ultimi anni, inoltre, in cui in tutto il mondo oltre 50 conflitti hanno prodotto 4 milioni di vittime civili di guerra, l'Associazione ha avuto un ruolo di primo piano nella sensibilizzazione delle istituzioni e della comunità internazionale per far conoscere questi drammatici e dolorosi eventi e per diffondere e promuovere una cultura della pace e della solidarietà che deve vincere sulla violenza, sul terrorismo e sulla guerra;
    l'Associazione agisce quotidianamente attraverso pubblicazioni, conferenze e convegni, una propria rivista e soprattutto attraverso la presenza quotidiana nelle scuole, nei numerosi progetti di didattica e laboratoriali che realizza negli istituti di ogni ordine e grado del Paese;
    l'Associazione percepisce due tipi di contributi, uno ordinario annuo specifico non soggetto a riparto, ai sensi del comma 113 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 come modificato dall'articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge n. 203 del 2005 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, allocato nel capitolo 2310 del Ministero dell'interno ad oggi pari a 500.000 euro e l'altro, allocato nel capitolo 2309 del Ministero dell'interno, che da oltre sessantanni è stabilito con provvedimenti triennali e ripartito annualmente con decreto ministeriale, in favore delle associazioni combattentistiche e che nell'ultimo triennio 2010-2012, per le associazioni vigilate dal Ministero dell'interno, è stato stabilito in media in 2.500.000 euro annui;
    la Legge di stabilità per il 2012, legge 11 dicembre 2011, n. 183, aveva di fatto azzerato le risorse di entrambi i predetti capitoli. Successivamente, tramite l'intervento del Parlamento, in sede di approvazione della legge di assestamento di bilancio, sono stati riconfermati gli importi per il 2012 e tramite la Legge di stabilità per il 2013, legge 24 dicembre 2012 n. 228, sono stati approvati anche gli importi per il 2013, stabilendo in 500.000 euro l'importo del contributo annuo ordinario di cui al predetto capitolo 2310 ed in 2.000.000 di euro le provvidenze in favore delle associazioni combattentistiche di cui al predetto capitolo 2309;
    purtroppo, a decorrere dal 10 gennaio 2014 le circostanze problematiche per l'Associazione nazionale vittime civili di guerra e per le associazioni combattentistiche si ripresenteranno ancora più drammatiche di quelle prima descritte in quanto sul capitolato 2309 non vi sono cifre assegnate mentre sul capitolato 2310 compaiono solamente 72.231 euro;
    ove i predetti contributi non fossero ripristinati, l'associazione in questione, dal 2014 sarebbe inevitabilmente costretta a paralizzare le proprie attività e l'erogazione dei suoi preziosi servizi in favore degli invalidi e delle loro famiglie e ciò proprio in concomitanza del settantesimo anniversario di fondazione dell'Associazione che coincide con il settantesimo anniversario della guerra di liberazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, segnatamente in sede di predisposizione del disegno di Legge di stabilità per il 2013, di ripristinare le risorse da assegnare al bilancio del Ministero dell'interno in favore delle associazioni citate in premessa, in particolare l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, in tal senso rifinanziando il sopracitato capitolo 2310, nella cifra di 500.000 euro per gli anni dal 2014 al 2016, nonché il capitolo 2309 nella cifra di 2.000.000 di euro per gli anni dal 2014 al 2016.
9/1573/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Mongiello.


   La Camera,
   premesso che:
    il programma 18.12 – Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche – dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registra nel rendiconto 2012 e nel disegno di legge di assestamento di bilancio 2013 una consistente variazione nel volume dei residui derivante quasi interamente dalle misure di spesa finalizzate, dal capitolo 8531 a interventi per la tutela del rischio idrogeologico e relative misure di salvaguardia;
    la variazione di circa 58 milioni di euro indica un significativo incremento degli investimenti per interventi di difesa del suolo e di messa in sicurezza del territorio rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico dovuti alla conformazione geomorfologica, alla cattiva manutenzione e al dissennato sfruttamento del territorio o a fenomeni atmosferici estremi;
    in Italia la superficie delle aree ad alta criticità geologica si estende per 29.517 Kmq, il 9,8 per cento del territorio nazionale: oltre 5 milioni di cittadini si trovano ogni giorno in zone esposte al pericolo di frane e alluvioni. Negli ultimi anni, alle peculiari caratteristiche geomorfologiche e climatiche del territorio italiano, si sono aggiunti elementi che hanno esponenzialmente aumentato il pericolo cui la popolazione è quotidianamente esposta. L'abusivismo, la cementificazione, l'eccessiva antropizzazione di alcune aree, la scarsa qualità del costruito, le speculazioni connesse alle superfici forestali percorse dal fuoco e la mancata manutenzione del nostro territorio rappresentano elementi che hanno accresciuto la fragilità verso i rischi naturali, che peraltro i cambiamenti climatici in atto hanno pericolosamente accentuato;
    un esempio dei gravi danni a cui sono esposti i cittadini, le costruzioni e monumenti di un territorio ad alto rischio idrogeologico è quello di Agrigento: il Colle San Gerlando o Collina di Girgenti, su cui si trovano monumenti di altissimo valore storico e monumentale, tra cui la cattedrale medievale, è interessata da anni da un movimento franoso che ha già causato fessurazioni e cedimenti degli edifici, costringendo le autorità a ricorrere al transennamento e alla chiusura di molti di essi, tra cui la cattedrale;
    si tratta di un fenomeno che si verifica con ciclicità da alcuni secoli a questa parte a causa della conformazione del sottosuolo, disseminato di caverne e gallerie, e che richiede ormai un intervento urgente e risolutivo che metta definitivamente in sicurezza il sito e la popolazione;
    tuttavia né la delibera Cipe n. 8/2012, né la successiva delibera Cipe n. 87/2012 ha previsto specifici stanziamenti per le opere di consolidamento idrogeologico del Colle San Gerlando di Agrigento;
    in particolare nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, il Cipe, con delibera n. 8/2012 (cosiddetto «Frane e versanti») ha provveduto ad assegnare 679 milioni di euro ad interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno (in attuazione degli accordi di programma stipulati dal Ministero dell'ambiente con le regioni);
    la delibera n. 8/2012 dispone che coerentemente con gli obiettivi di urgenza e di accelerazione della spesa le risorse da essa assegnate non impegnate entro il termine del 30 giugno 2013 attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte delle amministrazioni destinatarie saranno revocate, su proposta del gruppo tecnico di sorveglianza con delibera del medesimo CIPE,

impegna il Governo

   a verificare lo stato di spesa delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 8/2012 impegnate dal 30 giugno 2013, al fine di prevedere interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico e in particolare a prevedere un intervento risolutivo del movimento franoso che destabilizza il colle di San Gerlando – su cui insistono diversi monumenti di altissimo valore storico monumentale, la curia vescovile, la biblioteca Lucchesiana, il museo diocesiano e il seminario vescovile – stanziando le necessarie risorse volte a contrastare il rischio idrogeologico e per la difesa del territorio nel primo provvedimento legislativo utile;
   a consentire eventuali riallocazioni su progetti immediatamente cantierabili di contrasto del rischio idrogeologico e di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno ivi compresi gli interventi necessari per stabilizzare la Collina di Girgenti.
9/1573/2Capodicasa, Iacono.


   La Camera,
   premesso che:
    il programma 18.12 – Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche – dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registra nel rendiconto 2012 e nel disegno di legge di assestamento di bilancio 2013 una consistente variazione nel volume dei residui derivante quasi interamente dalle misure di spesa finalizzate, dal capitolo 8531 a interventi per la tutela del rischio idrogeologico e relative misure di salvaguardia;
    la variazione di circa 58 milioni di euro indica un significativo incremento degli investimenti per interventi di difesa del suolo e di messa in sicurezza del territorio rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico dovuti alla conformazione geomorfologica, alla cattiva manutenzione e al dissennato sfruttamento del territorio o a fenomeni atmosferici estremi;
    in Italia la superficie delle aree ad alta criticità geologica si estende per 29.517 Kmq, il 9,8 per cento del territorio nazionale: oltre 5 milioni di cittadini si trovano ogni giorno in zone esposte al pericolo di frane e alluvioni. Negli ultimi anni, alle peculiari caratteristiche geomorfologiche e climatiche del territorio italiano, si sono aggiunti elementi che hanno esponenzialmente aumentato il pericolo cui la popolazione è quotidianamente esposta. L'abusivismo, la cementificazione, l'eccessiva antropizzazione di alcune aree, la scarsa qualità del costruito, le speculazioni connesse alle superfici forestali percorse dal fuoco e la mancata manutenzione del nostro territorio rappresentano elementi che hanno accresciuto la fragilità verso i rischi naturali, che peraltro i cambiamenti climatici in atto hanno pericolosamente accentuato;
    un esempio dei gravi danni a cui sono esposti i cittadini, le costruzioni e monumenti di un territorio ad alto rischio idrogeologico è quello di Agrigento: il Colle San Gerlando o Collina di Girgenti, su cui si trovano monumenti di altissimo valore storico e monumentale, tra cui la cattedrale medievale, è interessata da anni da un movimento franoso che ha già causato fessurazioni e cedimenti degli edifici, costringendo le autorità a ricorrere al transennamento e alla chiusura di molti di essi, tra cui la cattedrale;
    si tratta di un fenomeno che si verifica con ciclicità da alcuni secoli a questa parte a causa della conformazione del sottosuolo, disseminato di caverne e gallerie, e che richiede ormai un intervento urgente e risolutivo che metta definitivamente in sicurezza il sito e la popolazione;
    tuttavia né la delibera Cipe n. 8/2012, né la successiva delibera Cipe n. 87/2012 ha previsto specifici stanziamenti per le opere di consolidamento idrogeologico del Colle San Gerlando di Agrigento;
    in particolare nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, il Cipe, con delibera n. 8/2012 (cosiddetto «Frane e versanti») ha provveduto ad assegnare 679 milioni di euro ad interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno (in attuazione degli accordi di programma stipulati dal Ministero dell'ambiente con le regioni);
    la delibera n. 8/2012 dispone che coerentemente con gli obiettivi di urgenza e di accelerazione della spesa le risorse da essa assegnate non impegnate entro il termine del 30 giugno 2013 attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte delle amministrazioni destinatarie saranno revocate, su proposta del gruppo tecnico di sorveglianza con delibera del medesimo CIPE,

impegna il Governo

   a verificare lo stato di spesa delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 8/2012 impegnate al 30 giugno 2013, al fine di valutare interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico e in particolare a valutare un intervento risolutivo del movimento franoso che destabilizza il colle di San Gerlando – su cui insistono diversi monumenti di altissimo valore storico monumentale, la curia vescovile, la biblioteca Lucchesiana, il museo diocesiano e il seminario vescovile – stanziando le necessarie risorse volte a contrastare il rischio idrogeologico e per la difesa del territorio nel primo provvedimento legislativo utile;
   a consentire eventuali riallocazioni su progetti immediatamente cantierabili di contrasto del rischio idrogeologico e di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno ivi compresi gli interventi necessari per stabilizzare la Collina di Girgenti.
9/1573/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Capodicasa, Iacono.


DISEGNO DI LEGGE – S. 1014 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 2013, N. 91, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E IL RILANCIO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1628)

A.C. 1628 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 11, commi 20, 20-bis e 21, appare necessario prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini della definizione di nuovi criteri di ripartizione della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 2-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare adeguate forme di coinvolgimento delle regioni nella attività di promozione delle attività di artigianato tradizionale;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare tra loro le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15, comma 2, lettera e) ed e-bis), del provvedimento in esame e le disposizioni di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 104 del 2013 (il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame della Camera in prima lettura), le quali intervengono a rideterminare le aliquote di accisa degli stessi prodotti alcolici.

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1628 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.2, 1.25, 1.29, 2.3, 2.4, 3-bis.3, 6.1, 6.2, 7.4, 8.1, 10.2, 11.19, 11.27, 11.28, 11.30 e sugli articoli aggiuntivi 3-quinquies.050, 7.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1628 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO

Art. 1.
(Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonché per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta, del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso turistico-culturale delle residenze borboniche).

  1. Al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei, di rafforzare l'efficacia delle azioni e di accelerare gli interventi di tutela e di valorizzazione del sito affidati all'attuazione del Grande Progetto Pompei approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nomina con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un responsabile unico della realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario, denominato «direttore generale di progetto». Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene definito il compenso da corrispondersi al «direttore generale di progetto» nel rispetto dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente in ordine alla gestione ordinaria del sito e quale beneficiario finale degli interventi ordinari e straordinari attuati nell'ambito del sito medesimo, e in stretto raccordo con essa, il «direttore generale di progetto»:
   a) definisce e approva gli elaborati progettuali degli interventi di messa in sicurezza, restauro, e valorizzazione previsti nel quadro della realizzazione del «Grande Progetto Pompei»;
   b) assicura l'efficace e tempestivo svolgimento delle procedure di gara dirette all'affidamento dei lavori e all'appalto dei servizi e delle forniture necessari alla realizzazione del «Grande Progetto Pompei», assumendo le funzioni di stazione appaltante, provvedendo a individuare e a dare esecuzione a tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi, attraverso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, del supporto fornito alla progettazione e all'attuazione degli interventi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche con riferimento, ove necessario per l'accelerazione degli affidamenti di cui alla presente lettera, alle sue funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché di altri soggetti terzi;
   c) assicura la più efficace gestione del servizio di pubblica fruizione e di valorizzazione del sito archeologico, predisponendo la documentazione degli atti di gara e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti;
   d) assume direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito, definendo obiettivi e modalità per assicurare il rafforzamento delle competenze e del contributo del complesso del personale della Soprintendenza agli obiettivi di miglioramento delle condizioni di fruizione e valorizzazione del sito;
   e) provvede ad assicurare le condizioni di supporto organizzativo e amministrativo alle attività di tutela e di valorizzazione di competenza della Soprintendenza;
   f) svolge le funzioni di cui lettere a), b) e c) sentito il Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19 dicembre 2012, anche al fine di garantire la coerenza con le funzioni di coordinamento istituzionale, impulso all'attuazione e riferimento unitario per i collegamenti con la politica di coesione e per i rapporti con la Commissione Europea di detto Comitato;

  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla costituzione di una apposita struttura di supporto al direttore generale di progetto, con sede nell'area archeologica di Pompei. La struttura è composta da un contingente di personale, anche dirigenziale, in posizione di comando, non superiore a venti unità, proveniente dai ruoli del personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o delle altre amministrazioni statali, appartenente ai profili professionali tecnico e amministrativo, nonché da cinque esperti in materia giuridica, economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale. Il personale di cui al periodo precedente mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a carico della Struttura medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed accessorio avente carattere fisso e continuativo. Con il medesimo decreto sono ulteriormente specificati i compiti del direttore generale di progetto nell'ambito di quelli indicati al comma 1, le dotazioni di mezzi e di personale e la durata dell'incarico. L'incarico di «direttore generale di progetto», non determina un incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Nelle more dell'effettiva operatività dell'assetto organizzativo e funzionale previsto dal presente decreto il Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19 dicembre 2012 e il Soprintendente per i beni archeologici di Pompei assicurano, in continuità con l'azione finora svolta, il proseguimento, senza interruzioni e in coerenza con le decisioni di accelerazione già assunte, l'attuazione del Grande progetto Pompei e degli interventi in esecuzione, in corso di affidamento, progettati e in corso di progettazione assumendo, in via transitoria, le funzioni rafforzate di cui al comma 1 successivamente assunte del «direttore generale di progetto».
  3. Il direttore generale di progetto e la struttura di supporto operano nel rispetto delle competenze della soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, con la sola eccezione delle funzioni e delle competenze indicate al comma 1.
  4. Al fine di consentire il rilancio economico-sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», nonché di potenziare l'attrattività turistica dell'intera area, è costituita l'Unità «Grande Pompei». L'Unità assicura lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune delle amministrazioni pubbliche coinvolte, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la convergenza in un'unica sede decisionale di tutte le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei piani, dei progetti e degli interventi strumentali al conseguimento degli obiettivi sopra indicati.
  5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1 è preposto all'Unità «Grande Pompei» e ne assume la rappresentanza legale. La stessa Unità è dotata di autonomia amministrativa e contabile. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 è prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito di pervenire, entro 12 mesi dalla data di conversione del presente decreto, sulla base della proposta presentata dal direttore generale di progetto, di cui al comma 6, all'approvazione di un «Piano strategico» per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma 4. Il Comitato di gestione svolge anche le funzioni di «Conferenza di servizi permanente», ed è composto, anche eventualmente attraverso propri delegati, dal Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti. Nella Conferenza di servizi sono assunte le determinazioni di ciascun soggetto partecipante, che sono obbligatoriamente espresse all'interno della Conferenza, ai sensi e con gli effetti previsti dagli articoli 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le determinazioni assunte all'interno della Conferenza sostituiscono ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati. L'Unità «Grande Pompei» assume le decisioni relative alla progettazione e alla realizzazione e gestione degli interventi inclusi nel piano strategico di cui al comma 6. Il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri detta la disciplina organizzativa e contabile dell'Unità, le modalità di rendicontazione delle spese, la sua durata e la dotazione di mezzi e risorse umane nel limite massimo di dieci unità, in posizione di comando dalle amministrazioni da cui provengono i componenti del Comitato di gestione. Il personale di cui al periodo precedente mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a carico dell'Unità medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed accessorio avente carattere fisso e continuativo. L'Unità si avvale altresì della struttura di cui al comma 2.
  6. L'Unità, su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico, comprendente: l'analisi di fattibilità istituzionale, finanziaria ed economica del piano nel suo complesso; il crono-programma. che definisce la tempistica di realizzazione del piano e degli interventi individuati; la valutazione delle loro condizioni di fattibilità con riferimento al loro avanzamento progettuale; gli adempimenti di ciascun soggetto partecipante; le fonti di finanziamento attivabili per la loro realizzazione. Il piano prevede, in particolare, gli interventi infrastrutturali urgenti necessari a migliorare le vie di accesso e le interconnessioni ai siti archeologici e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi, prioritariamente mediante il recupero e il riuso di aree industriali dismesse, e interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor consumo di territorio e della priorità del recupero. Il piano prevede altresì azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme, di partenariato pubblico-privato, nonché il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano può prevedere, inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti del progetto «Mille giovani per la cultura». L'Unità predispone altresì un accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati interessati, articolato in un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. All'accordo partecipano, altresì, i Prefetti delle Province di Napoli e di Caserta, nonché l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al Titolo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
  7. Il direttore generale di progetto, in qualità di legale rappresentante dell'Unità, è autorizzato a ricevere donazioni ed erogazioni liberali, da parte di soggetti privati, finalizzati agli interventi conservativi, di manutenzione e restauro dell'area archeologica di Pompei.
  8. All'onere derivante dai commi da 1 a 7 del presente articolo, pari a euro 200.000 per l'anno 2013 e 800.000, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede ai sensi dell'articolo 15.
  9. All'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia»;
   b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale delle città di Napoli e della Reggia di Caserta».

  10. Fino all'adeguamento della disciplina organizzativa degli Istituti di cui al comma 9, agli stessi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti, rispettivamente, la soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei e la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli. Per rafforzare le attività di accoglienza del pubblico e di valorizzazione delle soprintendenze di cui al presente articolo, possono essere impiegati i giovani tirocinanti nei settori delle attività e dei servizi per la cultura di cui al progetto «Mille giovani per la cultura».
  11. Al fine di consentire l'istituzione di una soprintendenza per i beni archeologici di Napoli, la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è determinata nel numero di 163 unità. È fatta salva la successiva rideterminazione della predetta dotazione in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 24 giugno 2013, n. 71.
  12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11, pari a euro 109.500,00 annui, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
  13. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione di un apposito accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con la Regione Campania e gli enti locali territorialmente competenti che intendano aderire mediante un adeguato apporto economico, assicurando la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati interessati, al fine di elaborare, in base agli indirizzi del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Il piano prevede, in particolare, azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni, la creazione di forme di partenariato pubblico-privato, il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano può prevedere, inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, di cui al progetto «Mille giovani per la cultura». All'accordo partecipano, altresì, l'Agenzia del demanio, i Prefetti delle Province di Napoli e di Caserta, nonché l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al Titolo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al fine di verificare la possibilità di un proficuo utilizzo e impiego, per la realizzazione delle finalità perseguite dall'accordo di valorizzazione del percorso turistico-culturale integrato di cui al presente articolo, dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 2.
(Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per l'attuazione del progetto «500 giovani per la cultura»).

  1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'ora innanzi «Ministero», attua un programma straordinario finalizzato alla prosecuzione e allo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l'accesso e la fruizione da parte del pubblico. Per la realizzazione del progetto è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, alimentata anche con eventuali finanziamenti europei. Il programma si conforma ai criteri e alle linee direttive elaborati, anche in attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e dall'Istituto centrale per gli archivi del Ministero. Il programma prevede l'implementazione di sistemi integrati di conoscenza attraverso la produzione di risorse digitali basate sulla digitalizzazione di immagini e riproduzioni del patrimonio medesimo nelle sue diverse componenti, prioritariamente nel Sistema bibliotecario nazionale, nel Sistema archivistico nazionale, nel Sistema generale del catalogo, nel Portale della cultura italiana, anche tramite accordi con le Regioni, le Università, gli Istituti culturali e gli altri enti e istituzioni culturali. Lo svolgimento del programma si inserisce nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità elaborative adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Per il supporto tecnologico e strumentale finalizzato alla progettazione e all'attuazione del programma il Ministero può avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che svolgerà tali funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, nonché di altri soggetti pubblici o privati in possesso delle idonee qualificazioni tecniche e organizzative.
  2. Il programma è attuato presso gli istituti e i luoghi della cultura statali sotto la direzione dei titolari degli istituti medesimi. Il Ministero indice, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione di cinquecento giovani, che non abbiano compiuto trentacinque anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, laureati nelle discipline afferenti al programma, da formare, per la durata di dodici mesi, nelle attività di inventariazione e di digitalizzazione presso gli istituti e i luoghi della cultura statali.
  3. I sistemi di conoscenza digitali di cui al presente articolo si adeguano agli standard dei dati aperti e accessibili, così come definiti in base alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e conseguenti disposizioni attuative, nonché in base agli atti dell'Unione Europea in materia di digitalizzazione e accessibilità in rete dei materiali culturali e in materia di conservazione digitale.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.500.000 per l'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la regolare apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura).

  1. Allo scopo di garantire la regolare apertura al pubblico e il corretto funzionamento degli istituti e dei luoghi di cultura, nell'elenco 1, recante «Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato «Ministero per i beni e le attività culturali», sono soppresse le seguenti parole: «Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110». I proventi di cui all'articolo 110 del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004 sono riassegnati a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  2. All'articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali, le parole «dei luoghi medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «e al funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato».
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 19,2 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede quanto a 12,8 milioni di euro ai sensi dell'articolo 15 e quanto a 6,4 milioni di euro mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 4.
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura).

  1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Non sono considerate pubbliche l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera effettuate, senza scopo di lucro, alternativamente:
   a) entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero;
   b) all'interno delle biblioteche, a fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse.»

  2. Le pubblicazioni che documentano i risultati di ricerche finanziate per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici, indipendentemente dal formato della prima pubblicazione e dalle modalità della sua distribuzione o messa a disposizione del pubblico, devono essere depositate, non oltre sei mesi dalla pubblicazione, in archivi elettronici istituzionali o di settore, predisposti in modo tale da garantire l'accesso aperto, libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti individualmente, l'interoperabilità all'interno e all'esterno dell'Unione Europea e la conservazione a lungo termine in formato elettronico. I soggetti preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti adottano le misure necessarie per l'attuazione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici.

  3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottano strategie coordinate per la piena integrazione, interoperabilità e non duplicazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.
(Disposizioni urgenti per l'attuazione del progetto «Nuovi Uffizi», per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah e per ulteriori interventi di tutela).

  1. È autorizzata la spesa di otto milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e sette milioni per l'anno 2014, per la prosecuzione dei lavori volti alla realizzazione del progetto «Nuovi Uffizi».
  2. È autorizzata la spesa di quattro milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e tre milioni per l'anno 2014, quale contributo per la prosecuzione dei lavori di realizzazione della sede del Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91.
  3. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e un milione per l'anno 2014, per fare fronte a interventi indifferibili e urgenti di tutela di beni culturali che presentano gravi rischi di deterioramento, individuati con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2013 e 11 per l'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Art. 6.
(Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione di arte contemporanea).

  1. Al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione di arte contemporanea, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del Demanio, anche sulla base di segnalazione dei soggetti interessati, individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, i beni immobili di proprietà dello Stato, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che possono essere destinati ad ospitare studi di giovani artisti contemporanei italiani e stranieri.
  2. I beni individuati ai sensi del comma 1 sono locati o concessi al canone di mercato abbattuto del 10 per cento, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del locatario o del concessionario, in favore di cooperative di artisti e associazioni tra artisti, di età compresa tra 18 e 35 anni, italiani e stranieri, a cura dell'ente gestore, mediante asta pubblica, con evidenziazione dei criteri di aggiudicazione. I soggetti collettivi beneficiari della misura devono dimostrare il possesso in capo ai soci o agli associati di riconosciute competenze artistiche. L'eventuale sub-concessione o sub-locazione deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore.
  3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di utilizzo dei beni di cui al comma 1 per finalità artistiche nonché le modalità di sponsorizzazione dei beni individuati ai sensi del presente articolo, al fine di sostenere, in tutto o in parte, i costi connessi alla locazione, concessione, gestione e valorizzazione del bene stesso.
  4. Le regioni, le province, i comuni, su richiesta dei soggetti di cui al comma 2, possono dare in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al presente articolo, i beni di loro proprietà.
  5. Le risorse derivanti dalle operazioni di locazione o concessione di cui ai commi 2 e 3 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere prioritariamente destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano prioritariamente le risorse rivenienti dalle operazioni di cui al comma 4 alla riduzione del proprio debito.

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL CINEMA, DELLE ATTIVITÀ MUSICALI E DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

Art. 7.
(Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti).

  1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, esistenti almeno dal 1o gennaio 2012, è riconosciuto un credito imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta.
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per opere prime o seconde di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti.
  3. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 1, le imprese hanno l'obbligo di spendere un importo corrispondente all'ottanta per cento del beneficio concesso nel territorio nazionale, privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti.
  4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore («de minimis»). Esse, inoltre, non devono essere sottoposte a controllo, diretto o indiretto, da parte di un editore di servizi media audiovisivi.
  5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  6. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o videografica, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
  8. I commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

Art. 8.
(Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, sono rese permanenti.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 45 milioni per l'anno 2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
  3. L'efficacia dei commi 1 e 2 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.

Art. 9.
(Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema).

  1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ridetermina, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014, i criteri per l'erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. I criteri di assegnazione tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale degli organismi. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, inoltre, che le assegnazioni sono disposte a chiusura di esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate. L'articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n. 589, è abrogato.
  2. Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
   a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
   b) il curriculum vitae;
   c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione.

  3. Le informazioni di cui al comma 2 sono pubblicate dagli enti ed organismi entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque aggiornate anche successivamente. Ai predetti soggetti non possono essere erogate a qualsiasi titolo somme sino alla comunicazione dell'avvenuto adempimento o aggiornamento.
  4. A partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono abrogati l'articolo 13, secondo comma, lettera e), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e l'articolo 2, comma 4, della legge 10 maggio 1983, n. 182. Di conseguenza, i fondi speciali per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali, di cui ai predetti articoli, sono soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  5. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, al netto del compenso dovuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, al soggetto gestore dei fondi medesimi.
  6. Sono tenute esenti dall'imposta di bollo, come prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le istanze presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso le competenti direzioni generali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dei seguenti provvedimenti:
   a) legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Istituzione del Fondo unico per lo spettacolo»;
   b) decreti del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261, e del Ministro per i beni e le attività culturali 12 luglio 2005 recanti «Vigilanza antincendio nei luoghi di spettacolo e intrattenimento»;
   c) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, recante «Riforma delle attività cinematografiche»;
   d) legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, recante «Revisione dei film»;
   e) commi da 325 a 337 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, in materia di agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche.

  7. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 pari ad euro 216.000 a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento annuale previsto a favore del Fondo unico per lo spettacolo ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a effettuare, con appositi decreti, le relative variazioni di bilancio.

Art. 10.
(Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni e delle attività culturali).

  1. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, è pari all'8 per cento. All'onere pari a 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Art. 11.
(Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza).

  1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, di seguito denominati «fondazioni», che versino nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al commissario straordinario di cui al comma 3, un piano di risanamento idoneo ad assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono:
   a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della fondazione che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al presente comma, la sostenibilità del piano di risanamento, nonché gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario della fondazione;
   b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione;
   c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012;
   d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo 2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di cui al comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel piano devono essere indicate misure di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del finanziamento;
   e) l'entità del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di cui al comma 6, per contribuire all'ammortamento del debito, a seguito della definizione degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla precedente lettera a), e nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento;
   f) l'individuazione di soluzioni idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;
   g) la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano.

  2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti necessari a dare dimostrazione della loro attendibilità, della fattibilità e appropriatezza delle scelte effettuate, nonché dell'accordo raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative in ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e g), sono approvati, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, sentito il collegio dei revisori dei conti, entro trenta giorni dalla loro presentazione, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto è definito il finanziamento erogabile ai sensi del comma 6. Le eventuali integrazioni e modificazioni dei piani conseguenti all'applicazione del comma 3, lettera c), sono approvate, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario del Governo che svolge, con i poteri previsti dal presente articolo, le seguenti funzioni:
   a) riceve i piani di risanamento presentati dalle fondazioni ai sensi del comma 1, ne valuta, d'intesa con le fondazioni, le eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo criteri e modalità per la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di cui al comma 1, lettera a) e li propone, previa verifica della loro adeguatezza e sostenibilità, all'approvazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell'economia e delle finanze;
   b) sovrintende all'attuazione dei piani di risanamento ed effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli stessi, redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla competente sezione della Corte dei conti;
   c) può richiedere le integrazioni e le modifiche necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, tenuto conto, ai fini dell'aggiornamento dei piani di risanamento, dello stato di avanzamento degli stessi;
   d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni di risanamento previsto dai piani approvati;
   e) può adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti e provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare la coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati, previa diffida a provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni.

  4. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti del commissario straordinario.
  5. Con il decreto di cui al comma 3 è stabilito il compenso per il commissario straordinario, nel limite massimo di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al comma 1, nonché la durata dell'incarico.
  6. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di rotazione con dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la concessione a favore delle fondazioni di cui al comma 1 di finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni.
  7. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al comma 6, il commissario straordinario predispone un contratto tipo, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono, tra l'altro, indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle predette somme, prevedendo, altresì, qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. L'erogazione delle somme è subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma 1, di contratti conformi al contratto tipo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
  8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al comma 6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali».
  9. Nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di euro può essere anticipata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere sulle disponibilità giacenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle contabilità speciali aperte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché a valere sulle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, a favore delle fondazioni di cui al comma 1 che versano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni:
   a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla nomina del Commissario straordinario, comunichi al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione del debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al comma 1, la sostenibilità finanziaria del piano di risanamento, gli equilibri strutturali del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, nonché l'avvio delle procedure per la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo nei termini di cui al comma 1, lettera c);
   b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione di cui alla lettera a), da inserire nel piano di risanamento di cui al comma 1, entro il termine previsto da tale comma per la presentazione del piano.

  10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste dal comma 9, lettere a) e b), determina l'effetto di cui al comma 14. Le anticipazioni finanziarie concesse ai sensi del comma 9 sono rimborsate secondo quanto previsto dai commi 6 e 7.
  11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, a valere sulle giacenze di cui al comma 9 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori importi pari a 3,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  12. Resta fermo l'obbligo di completamento dei versamenti di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, secondo una modulazione temporale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018.
  13. Per il personale risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, le fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale, applicano l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di ulteriori eccedenze, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa alle organizzazioni sindacali, sono disposti apposita procedura selettiva di idoneità e il successivo trasferimento del personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto nella società Ales S.p.A., nell'ambito delle vacanze di organico e nei limiti delle facoltà assunzionali di tale società.
  14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non sia stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero che non raggiungano entro l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico sono poste in liquidazione coatta amministrativa.
  15. Al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i propri statuti, entro il 31 dicembre 2013, alle seguenti disposizioni:
   a) previsione di una struttura organizzativa articolata nei seguenti organi, della durata di cinque anni, il cui compenso è stabilito in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:
    1) il presidente, nella persona del sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da lui nominata, con funzioni di rappresentanza giuridica dell'ente; la presente disposizione non si applica alla Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, che è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente;
    2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che versino almeno il cinque per cento del contributo erogato dallo Stato;
    3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo su proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo;
    4) l'organo monocratico di monitoraggio degli atti adottati dall'organo di gestione, rinnovabile per non più di due mandati, nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il compito di verificare la sostenibilità economico-finanziaria e la corrispondenza degli atti adottati dall'organo di gestione con le indicazioni formulate dall'organo di indirizzo, inviando almeno ogni due mesi una relazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sull'attività di validazione svolta, secondo un prospetto definito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
    5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   b) previsione della partecipazione dei soci privati in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione, che devono essere non inferiori al tre per cento;
   c) previsione che il patrimonio sia articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell'ente.

  16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza dal 1o gennaio 2015. Il mancato adeguamento dello statuto nei termini di cui al comma 15 determina l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
  17. L'organo di indirizzo esercita le proprie funzioni con l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La violazione dell'obbligo comporta l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la responsabilità personale ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. La fondazione è soggetta al rispetto della disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le spese per eventuali rappresentazioni lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono da imputare in bilancio con copertura finanziaria specificamente deliberata.
  18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente articolo in materia di ripartizione del contributo, gli organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche coordinano i programmi e la realizzazione delle attività, sia all'interno della gestione dell'ente sia rispetto alle altre fondazioni lirico-sinfoniche, assicurando il conseguimento di economie di scala nella gestione delle risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli, e possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta dal direttore generale competente, che la convoca, anche per gruppi individuati per zone geografiche o specifici progetti comuni. La conferenza deve garantire la maggiore diffusione in ogni ambito territoriale degli spettacoli, nonché la maggiore offerta al pubblico giovanile, l'innovazione, la promozione di settore con ogni idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale.
  19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego. Il contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro ed è sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione è comunicato alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se la certificazione è positiva, la fondazione è autorizzata a sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di certificazione non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione prevista dal presente comma. Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo le parti interessate possono ricorrere alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo di indirizzo, procedono a rideterminare l'organico necessario all'attività effettivamente realizzata, previa verifica dell'organo di controllo. La delibera deve garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura degli oneri della dotazione organica con risorse aventi carattere di certezza e stabilità. L'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti.
  20. La quota del fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente determinata, sentita la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è attribuita a ciascuna fondazione con decreto del direttore generale competente, sentita la competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri:
   a) il 50 per cento della quota di cui al periodo precedente è ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività realizzati da ciascuna fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione;
   b) il 25 per cento della quota di cui al primo periodo è ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse;
   c) il 25 per cento della quota di cui al primo periodo è ripartita in considerazione della qualità artistica dei programmi.

  21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la competente commissione consultiva, sono predeterminati gli indicatori di rilevazione della produzione, i parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione, i parametri per la rilevazione della qualità artistica dei programmi, il procedimento di erogazione ai fini della attribuzione del contributo di cui al comma 20.

Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE EFFICIENTI RISORSE AL SISTEMA DEI BENI, DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 12.
(Disposizioni urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di modico valore in favore della cultura e il coinvolgimento dei privati).

  1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di acquisizione delle donazioni di modico valore (fino all'importo di euro cinquemila) destinate ai beni e alle attività culturali, secondo i seguenti criteri:
   a) massima semplificazione ed esclusione di qualsiasi onere amministrativo a carico del privato;
   b) garanzia della destinazione della liberalità allo scopo indicato dal donante;
   c) piena pubblicità delle donazioni ricevute e del loro impiego, mediante una dettagliata rendicontazione, sottoposta agli organi di controllo;
   d) previsione della possibilità di effettuare le liberalità mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità interamente tracciabili idonee a consentire lo svolgimento di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

  2. Entro il 31 ottobre 2013 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo individua, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione, sulla base della legislazione vigente e alla luce delle indicazioni fornite dalla commissione di studio già costituita presso il Ministero, forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento a beni individuati con decreto del medesimo Ministro.

Art. 13.
(Disposizioni urgenti per assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura e per la razionalizzazione degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo).

  1. Allo scopo di assicurare il regolare, efficace e tempestivo svolgimento delle attività di valutazione tecnica previste dalla normativa vigente, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze dello Stato, del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, nonché di altri Comitati tecnico-scientifici e organismi consultivi istituiti e nominati con decreto del medesimo Ministro in numero non superiore a sette.
  2. Gli organismi di cui al comma 1 operano senza oneri a carico della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle eventuali spese di missione, ove previsto nel rispetto delle limitazioni previste a legislazione vigente per tali categorie di spese e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per le medesime spese. Ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità.

Art. 14.
(Oli lubrificanti e accisa su alcool).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è fissata in euro 787,81 per mille chilogrammi.
  2. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:
   a) per l'anno 2014
     Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato;
     Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro;
     Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro;
   b) a decorrere dall'anno 2015
     Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato;
     Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro;
     Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro.

  3. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il 30 novembre 2013, è incrementato, a decorrere dal 1o gennaio 2014, il prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a euro 50.000.000 annui a partire dal medesimo anno.
  Il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 novembre 2013 e con aggiornamento quadrimestrale, i dati previsionali correlati al maggior gettito previsto ai sensi del primo periodo. In caso di scostamento, il Direttore della predetta Agenzia provvede ad adeguare la misura del prelievo fiscale, al fine di assicurare le predette maggiori entrate.

Art. 15.
(Norme finanziarie).

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, è incrementata di 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11 milioni di euro per l'anno 2014, 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 4,5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018.
  2. Agli oneri di cui all'articolo 1, commi 8 e 12, pari a 200.000 euro per l'anno 2013, 909.500 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, e 109.500 euro a decorrere dall'anno 2017, all'articolo 2, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, all'articolo 3 pari a 12,8 milioni di euro a decorrere dal 2014, all'articolo 5, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e 11 milioni di euro per l'anno 2014, all'articolo 7, per 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, all'articolo 8, pari a 45 milioni di euro per il 2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015, all'articolo 10, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, all'articolo 11, comma 7 pari a 3 milioni a decorrere dal 2015, all'articolo 14 comma 1 pari a 3,41 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,93 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 all'articolo 14, comma 2, pari a 5,1 milioni di euro per il 2014, a 11,5 milioni di euro per il 2015 e a 7,8 milioni di euro a decorrere dal 2016 e al comma 1 del presente articolo, pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11 milioni di euro per l'anno 2014, 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 4,5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede:
   a) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   b) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2013 e euro 8.600.000, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, con le maggiori entrate di cui all'articolo 11, comma 12;
   c) quanto a euro 20.100.000, per l'anno 2014, e euro 61.600.000 a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 14 comma 2;
   d) quanto a euro 49.599.500 per l'anno 2014, a euro 47.609.500 per l'anno 2015, a euro 49.529.500 per l'anno 2016, a euro 49.029.500 per l'anno 2017 e 49.129.500 euro a decorrere dall'anno 2018 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 3;
   e) quanto a euro 13.410.000 a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 1.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1628 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

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A.C. 1628 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonché per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta, del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso turistico-culturale delle residenze borboniche).

  Sopprimerlo.
*1. 1. Battelli, Simone Valente, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Brescia.

  Sopprimerlo.
*1. 17. Buonanno, Borghesi.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – (Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei). – 1. Ai fini di accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei approvato dalla Commissione Europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei è autorizzata al reclutamento di nuovo personale, in deroga ai vincoli di assunzione della pubblica amministrazione, secondo la disciplina vigente nel pubblico impiego e nel rispetto dei propri vincoli di bilancio, nonché allo sblocco del turn-over del personale. A tal fine è concesso alla Soprintendenza di ricorrere, qualora necessario, ad entrate da indebitamento. Gli oneri a carico della Soprintendenza sono esclusi dai limiti del patto di stabilità.
  2. La Soprintendenza stipula una convenzione con la stazione unica appaltante, costituita, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania e Molise, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici, in coerenza con il programma di lavori previsto dal Grande Progetto Pompei, nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni di tipo mafioso. La Soprintendenza si assicura, inoltre, che gli appalti di opere pubbliche prevedano una penale in caso di inosservanza delle clausole contrattuali, in modo da garantire il rispetto dei tempi e degli investimenti definiti, prevedendo altresì l'interruzione di qualunque rapporto con le imprese nel caso di informativa prefettizia antimafia positiva, procedendo, se già in essere, alla rescissione automatica del contratto di appalto.
  3. La Soprintendenza può altresì attingere ai giovani tirocinanti di cui al progetto «Mille giovani per la cultura». Con successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per il reclutamento degli stessi.
  4. La Soprintendenza è autorizzata a destinare parte degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di accesso al sito, al fine di costituire una scuola permanente di formazione delle maestranze necessarie alla manutenzione ordinaria del sito stesso, che entrano a far parte dell'organico della Soprintendenza stessa. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con la Soprintendenza, ridetermina la pianta organica della Soprintendenza stessa, al fine di adeguarla al fabbisogno del personale da reclutare.
1. 2. Simone Valente, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Battelli.

  Sopprimere i commi da 1 a 8.
1. 18. Buonanno, Borghesi.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: Al fine di potenziare, fino a: legge 26 maggio 2011, n. 75,
1. 38. Buonanno, Borghesi.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole:, nonché un vice direttore generale vicario,

  Conseguentemente, al medesimo alinea, secondo periodo, sostituire le parole: per entrambe le cariche di direttore generale e vice direttore generale vicario con le seguenti: per il direttore generale.
1. 4. Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Marzana.

  Al comma 1, alinea, sopprimere il secondo periodo.
1. 39. Buonanno, Borghesi.

  Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: sette giorni.
1. 5. Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Marzana, Battelli.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), ed f).
1. 37. Buonanno, Borghesi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, alla lettera f), sopprimere la parola: a).
1. 31. Buonanno, Borghesi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, alla lettera f), sopprimere la parola:, b).
1. 32. Buonanno, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: assumendo le funzioni di stazione appaltante con le seguenti: promuovendo, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, la stipulazione della convenzione con la stazione unica appaltante, costituita, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania e Molise.
1. 7. Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Marzana, Battelli, Simone Valente, D'Uva.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da:, anche avvalendosi fino alla fine della lettera.
1. 40. Buonanno, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: alla progettazione e.
1. 6. D'Uva, di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Marzana, Battelli, Simone Valente.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, alla lettera f), sostituire le parole: a), b) e c) con le seguenti: a) e b).
1. 33. Buonanno, Borghesi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1. 34. Buonanno, Borghesi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1. 35. Buonanno, Borghesi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
1. 36. Buonanno, Borghesi.

  Al comma 1, dopo la lettera f-ter), aggiungere la seguente:
   f-quater) assicura che gli appalti di opere pubbliche prevedano una penale in caso di inosservanza delle clausole contrattuali, in modo da garantire il rispetto dei tempi e degli investimenti definiti, prevedendo altresì l'interruzione di qualunque rapporto con le imprese nel caso di informativa prefettizia antimafia positiva, procedendo, se già in essere, alla rescissione automatica del contratto di appalto;
1. 3. Marzana, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Brescia.

  Al comma 1-bis, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) il mancato raggiungimento, nell'arco di dodici mesi decorrenti dal suo insediamento, del cinquanta per cento degli obiettivi previsti dal crono-programma.
1. 8. Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Marzana, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
1. 19. Buonanno, Borghesi.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da:, nonché da cinque esperti fino alla fine del periodo.
1. 41. Buonanno, Borghesi.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Tali esperti devono essere individuati e accuratamente selezionati tra soggetti di elevata professionalità, appartenenti alle amministrazioni statali, di notoria indipendenza e comprovata esperienza.
1. 9. Vacca, Brescia, Marzana, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Luigi Gallo.

  Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.
1. 42. Buonanno, Borghesi.

  Sopprimere il comma 3.
1. 20. Buonanno, Borghesi.

  Sopprimere il comma 4.
1. 21. Buonanno, Borghesi.

  Sopprimere il comma 5.
1. 22. Buonanno, Borghesi.

  Al comma 5, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: Il Comitato di gestione, nelle funzioni di Conferenza dei servizi permanente, è tenuto a rendere fruibile il verbale di ciascuna riunione tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del Ministero dei beni e delle attività culturali.
1. 10. Brescia, Marzana, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca.

  Sopprimere il comma 6.
1. 23. Buonanno, Borghesi.

  Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il piano prevede inoltre la programmazione per l'assunzione di personale con funzioni di sorveglianza e custodia del sito, anche ai fini di garantire l'accesso dei turisti a tutte le aree dello stesso.
1. 12. Chimienti, Battelli, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Brescia.

  Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il piano di interventi deve essere definito secondo il seguente ordine di priorità: a) manutenzione ordinaria e straordinaria all'interno del perimetro delle aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata; b) interventi infrastrutturali urgenti, necessari a migliorare le vie di accesso e le interconnessioni ai siti archeologici e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi, con particolare riferimento al recupero e al riuso prioritario di aree industriali dismesse; c) interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana nel rispetto del principio del minor consumo di territorio e della priorità del recupero.
1. 48. Marzana, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Brescia.

  Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole da: nonché il coinvolgimento di cooperative sociali fino alla fine del comma.
1. 43. Buonanno, Borghesi.

  Sopprimere il comma 7.
1. 24. Buonanno, Borghesi.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: di importo superiore a 1.000 euro.
1. 13. Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Marzana.

  Sopprimere il comma 8.
1. 25. Buonanno, Borghesi.

  Sopprimere il comma 9.
1. 26. Buonanno, Borghesi.

  Al comma 9, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

  b-bis) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
   «m-bis) la Soprintendenza speciale per i beni architettonici, paesaggistici, storico-artistici ed etnoantropologici per le province di Caserta e Benevento».
1. 14. Luigi Gallo, Marzana, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Vacca, Brescia.

  Sopprimere il comma 10.
1. 27. Buonanno, Borghesi.

  Sopprimere il comma 11.
1. 28. Buonanno, Borghesi.

  Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 163 unità con le seguenti: 30 unità.
1. 44. Buonanno, Borghesi.

  Al comma 11, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 45. Buonanno, Borghesi.

  Sopprimere il comma 12.
1. 29. Buonanno, Borghesi.

  Sopprimere il comma 13.
1. 30. Buonanno, Borghesi.

  Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole:, la creazione di forme di partenariato pubblico-privato con le seguenti: senza finalità di lucro.
1. 15. Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Marzana.

  Al comma 13, secondo periodo, sopprimere le parole da:, il coinvolgimento di cooperative sociali fino alla fine del periodo.
1. 49. Buonanno, Borghesi.

  Al comma 13, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: I soggetti privati suindicati non possono intrattenere alcun tipo di rapporto commerciale e imprenditoriale con gli enti di cui al presente articolo.
1. 16. Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Marzana, Battelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Disposizioni urgenti a favore degli artisti interpreti ed esecutori della musica e dell'audiovisivo). – 1. All'articolo 39 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. L'esercizio dei diritti connessi al diritto d'autore attribuiti ai produttori di fonogrammi, nonché agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi degli articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, spetta distintamente a ciascuna delle imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito il rispettivo mandato. Le disposizioni incompatibili con il presente comma sono abrogate».

  2. All'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, il terzo e il quarto periodo sono abrogati;
   b) al comma 2, il quarto e il quinto periodo sono abrogati.

  3. L'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, è abrogato.
  4. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un decreto legislativo sul riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) armonizzare il quadro normativo nel rispetto del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche ai fini di una maggiore tutela degli interessi degli artisti interpreti ed esecutori;
   b) prevedere condizioni di assoluta parità di diritti e di obblighi tra le imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, rimuovendo o modificando ogni disposizione che, anche in modo indiretto, consenta qualsiasi forma di vantaggio anticoncorrenziale a favore di singoli enti, società o organizzazioni;
   c) prevedere l'obbligo di comunicazione, da parte degli utilizzatori dei diritti connessi al diritto d'autore, delle informazioni in formato digitale necessarie al fine di favorire la migliore e più celere ripartizione dei compensi dovuti ai singoli aventi diritto;
   d) prevedere che le modalità di determinazione dei compensi relativi alla generalità dei diritti connessi al diritto d'autore siano stabilite medianti accordi generali periodici tra gli utilizzatori e le imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012;
   e) introdurre procedure alternative di risoluzione dei conflitti in caso di mancato perfezionamento degli accordi di cui alla lettera d);
   f) disciplinare le condizioni di accesso alle banche dati di cui alla lettera f) dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, al fine di consentire la reciproca interoperabilità tra le imprese titolari delle medesime banche dati;
   g) stabilire che i compensi relativi ai diritti connessi al diritto d'autore spettanti ai produttori di fonogrammi nonché agli artisti interpreti o esecutori siano tra loro ripartiti in eguale misura;
   h) stabilire i criteri sulla base dei quali i Commissari liquidatori di IMAIE trasferiranno, al termine del processo di liquidazione, l'eventuale residuo attivo ed i crediti maturati in favore di tutte le imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012;
   i) prevedere, a carico delle imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, l'obbligo di destinare una quota non inferiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo dei proventi da esse amministrati in favore di attività di formazione, di promozione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori e di darne annualmente comunicazione alle amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a) dell'articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012”.
1. 02. Di Gioia, Locatelli.

(Inammissibile)

ART. 2.
(Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per l'attuazione del programma «500 giovani per la cultura»).

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: diverse componenti aggiungere le seguenti:, nonché archiviazione di dati che riguardano lo stato dei luoghi, il responsabile del sito, i giorni di accesso al sito o all'opera, il trasporto pubblico e le infrastrutture che servono il sito, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione in atto, i fondi assegnati per l'anno in corso,
2. 1. Luigi Gallo, Marzana, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Vacca, Brescia.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: cinquecento giovani aggiungere le seguenti: di nazionalità italiana e residenti nel territorio nazionale.
2. 3. Buonanno, Borghesi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dopo una prima fase sperimentale il programma viene esteso a tutto il territorio nazionale.

  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 2, lettera a), dopo le parole: per l'anno 2013 aggiungere le seguenti: e ad euro 10.000.000 per l'anno 2014.
2. 4. Buonanno, Borghesi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministro dei beni e delle attività culturali con apposito decreto individua i criteri per la ripartizione dei 500 giovani tra gli istituti e i luoghi della cultura oggetto dell'intervento di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, selezionando gli interventi e garantendo il compimento degli stessi.
2. 2. Simone Valente, Marzana, Battelli, D'Uva, Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Brescia.

ART. 3.
(Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la regolare apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli introiti derivanti dalla bigliettazione sono riassegnati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai singoli istituti culturali e Poli museali che l'hanno prodotta.
3. 1. Buonanno, Borghesi.

ART. 3-bis.
(Forum UNESCO sulla cultura e sulle industrie culturali).

  Sopprimerlo.
3-bis. 2. Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, che si terrà a Firenze nel 2014,

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I fondi destinati all'organizzazione e allo svolgimento del Forum Mondiale UNESCO, di cui al comma 1, sono congelati fino all'individuazione definitiva della sede ospitante.
3-bis. 1. D'Uva, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Brescia.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Firenze nel 2014 con le seguenti: Monza nel 2015.
3-bis. 3. Grimoldi.

ART. 3-quater.
(Autorizzazione paesaggistica).

  Sopprimerlo.
3-quater. 1. Di Benedetto, Marzana, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Luigi Gallo, Vacca, Brescia.

ART. 3-quinquies.
(Conseguimento della qualifica di restauratore).

  Dopo l'articolo 3-quinquies aggiungere il seguente:
  Art. 3-sexies. – (Disposizioni urgenti a favore della Società di studi fiumani). – 1. All'articolo 2 della legge 30 marzo 2004, n. 92, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «4. Con riguardo all'Archivio museo storico di Fiume, in aggiunta ai vigenti stanziamenti di bilancio, è altresì autorizzato un finanziamento di 70.000 euro per l'anno 2014 e di 70.000 euro per l'anno 2015 alla Società di studi fiumani».

  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 15.

  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alinea, dopo le parole: all'articolo 3 pari a 12,8 milioni di euro a decorrere dal 2014 aggiungere le seguenti: all'articolo 3-sexies pari a 140 mila euro;
   b) lettera c), sostituire le parole: euro 20.100.000 con le seguenti: euro 20.170.000 e le parole: euro 61.600.000 con le seguenti: euro 61.670.000.
3-quinquies. 050. Rampelli.

(Inammissibile)

ART. 4-bis.
(Decoro dei complessi monumentali ed altri immobili).

  Sopprimerlo.
4-bis. 50. Polidori.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

  Conseguentemente, dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  «1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica ai posteggi istituiti o concessi dagli enti locali prima della data di entrata in vigore della suddetta disposizione.»
4-bis. 53. Polidori.

  Al comma 1, sostituire il capoverso comma 1-bis,con il seguente:
  «1-bis. Al fine di contrastare, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, l'esercizio abusivo di attività commerciali o artigianali in forma ambulante o di altre attività non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali o archeologici, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le Soprintendenze, d'intesa con gli enti locali, possono adottare apposite determinazioni volte a vietare gli usi non compatibili del suolo pubblico non soggetto a concessione.»
4-bis. 51. Polidori.

  Al comma 1, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: sentiti gli enti locali con le seguenti: d'intesa con gli enti locali,
4-bis. 3. Pastorelli, Di Lello, Locatelli.

  Al comma 1, capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole da:, nonché, ove se ne riscontri fino alla fine del capoverso.
4-bis. 52. Polidori.

ART. 5.
(Disposizioni urgenti per l'attuazione del progetto «Nuovi Uffizi», per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah e per ulteriori interventi di tutela).

  Al comma 1, sostituire le parole da: otto milioni, fino a: sette milioni, con la seguenti: quattro milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e tre milioni.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole da:
quattro milioni, fino a: tre milioni con le seguenti: due milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e un milione;
   al comma 3-bis sopprimere la lettera b).
5. 1. Luigi Gallo, Marzana, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Vacca, Brescia.

  Al comma 2, sostituire le parole da: quattro milioni fino a: tre milioni, con le seguenti parole: due milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e un milione per l'anno 2014.

  Conseguentemente al comma 3-bis, sostituire le parole da: otto milioni di euro, fino a: sette milioni con le seguenti: dieci milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e nove milioni per l'anno 2014,.
5. 3. Buonanno, Borghesi.

  Sopprimere il comma 3.
5. 4. Buonanno, Borghesi.

  Al comma 3-bis, sopprimere la lettera b).
5. 2. Vacca, Marzana, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia.

ART. 5-bis.
(Contributo in favore del Centro Pio Rajna in Roma).

  Sopprimerlo.
*5-bis. 1. Brescia, Marzana, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca.

  Sopprimerlo.
*5-bis. 2. Buonanno, Borghesi.

ART. 5-quater.
(Interventi urgenti di tutela dei siti patrimonio dell'UNESCO in provincia di Ragusa).

  Sopprimerlo.
5-quater. 1. Buonanno, Borghesi.

ART. 6.
(Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione artistica, nonché di musica, danza e teatro contemporanei).

  Al comma 2, sostituire il quinto periodo con il seguente: Il settanta per cento delle entrate derivanti dal presente articolo sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
6. 1. Marzana, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Brescia.

  Sopprimere il comma 5.
6. 2. Battelli, Marzana, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Brescia.

  Sopprimere il comma 5-bis.
*6. 3. Simone Valente, Marzana, Battelli, D'Uva, Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Brescia.

  Sopprimere il comma 5-bis.
*6. 4. Buonanno, Borghesi.

ART. 7.
(Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore).

  Al comma 3, sostituire le parole: all'ottanta, con le seguenti: al cento.
7. 2. Buonanno, Borghesi.

  Al comma 8-bis, lettere a) sostituire le parole: dalla segnalazione certificata fino a: modificazioni, con le seguenti: da una comunicazione contenente l'indicazione del luogo e della data dove l'evento si svolge.

  Conseguentemente:
    al medesimo comma, lettera b) sostituire le parole:
dalla segnalazione certificata fino a: del 1990, con le seguenti: da una comunicazione contenente l'indicazione del luogo e della data dove l'evento si svolge;
    al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: e le segnalazioni certificate di inizio attività, con le seguenti: e le comunicazioni di cui agli articoli 68 e 69.
7. 5. Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 8-bis aggiungere i seguenti:
  8-ter. Gli spettacoli di musica dal vivo con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento dei compensi SIAE e da tutti gli adempimenti relativi entro il limite massimo di 150 milioni di euro l'anno a decorrere dal primo gennaio 2014.
  8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 8-ter pari a 150 milioni di euro l'anno a decorrere dal primo gennaio 2014 si provvede secondo quanto disposto dal successivo comma 8-quinquies.
  8-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
7. 4. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  7-bis – (Disposizioni in materia di imposta sugli spettacoli a favore dei piccoli comuni). – 1. Per le attività indicate nella tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dai comuni fino a 15.000 abitanti e dalle associazioni territoriali, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o altre manifestazioni, a decorrere dall'anno 2014 l'aliquota è ridotta dei 50 per cento.
  2. Prima dell'inizio di ciascuna iniziativa di cui al comma 1, è data comunicazione all'ufficio accertatore territorialmente competente.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato.
7. 03. Buonanno, Borghesi.

ART. 8.
(Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico e audiovisivo).

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. In vista dell'adeguamento delle sale cinematografiche per il passaggio obbligatorio al digitale, previsto per il 1o gennaio 2014, con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono riconosciuti, entro il limite massimo di 50 milioni di euro l'anno a decorrere dalla medesima data del 1o gennaio 2014, contributi per sostenere l'ammodernamento dei cinema con una sola sala di proiezione, dal cui bilancio emerga l'impossibilità di sostenere l'investimento per il passaggio al digitale.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 50 milioni di euro l'anno a decorrere dal primo gennaio 2014 si provvede secondo quanto disposto dal successivo comma 3-quater.
  3-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,2 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,2 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
8. 1. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per impedire effetti distorsivi del mercato e di concorrenza sleale, i costi di noleggio di una prima visione dei film da parte di sale cinematografiche sono stabiliti, su tutto il territorio nazionale, in base alle percentuali di incasso di ogni singola sala cinematografica.
8. 2. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni.

(Inammissibile)

ART. 9.
(Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema).

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto di cui al primo periodo individua criteri e modalità di erogazione di incentivi mirati alla riorganizzazione del sistema della stabilità teatrale, che avvenga attraverso la fusione o l'accorpamento di teatri stabili già finanziati separatamente con risorse del fondo unico dello spettacolo.
9. 1. Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: e rendicontate aggiungere le seguenti:, che per gli organismi con almeno tre anni di attività negli ultimi cinque, l'assegnazione triennale del contributo è disposta ad inizio anno solare e che per i medesimi organismi di comprovata storicità l'erogazione dell'anticipazione è predisposta automaticamente entro i primi sei mesi di ciascun anno solare.
9. 51. Rampelli.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
9. 50. Rampelli.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi da qualsiasi contribuzione pubblica tutti gli spettacoli dal vivo che utilizzano animali, siano essi esibizioni di tipo circense o durante le quali gli stessi possano provare dolore, sofferenza, angoscia o stress prolungato.
9. 3. Di Benedetto, Marzana, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Gagnarli.

  Sostituire il comma 1-bis con i seguenti:
  1-bis. Non possono essere concessi contributi pubblici a esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti condannati in via definitiva per maltrattamenti o sevizie degli animali impiegati nella loro attività.
  1-ter. I decreti di cui al comma 1 possono destinare graduali incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti senza animali.
  1-quater. I decreti di cui al comma 1 possono altresì destinare incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti che impiegano animali nati in cattività nel rispetto delle convenzioni e dei regolamenti internazionali e della legislazione vigente, in particolare:
   a) Convenzione di Washington (C.I.T.E.S.): Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;
   b) Regolamento CE n.338/97 e successive modifiche, in materia di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
   c) Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti, emanate dalla Commissione Scientifica Cites il 10 maggio del 2000 e aggiornate in data 19 aprile 2006;
    d) legge 7 febbraio 1992 n.150 e successive modifiche: disciplina dei reati relativi all'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del Regolamento. CE n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
    e) decreto del Ministero dell'ambiente 19 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni: elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione;
    f) decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 234, articolo 16: recante il regolamento per l'esercizio dello spettacolo viaggiante;
    g) legge 9 dicembre 1998, n. 426 in materia di specifici requisiti di detenzione degli animali pericolosi, diversi da quelli degli zoo;
    h) legge n. 189 del 31 luglio 2004, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;
    i) Regolamento CE n. 1739/05 della Commissione del 21 ottobre 2005 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 279 del 22 ottobre del 2005), in materia di norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri;
    l) circolare del Ministero dell'interno 22 febbraio 2002, in merito a modalità di rilascio dell'autorizzazione alla detenzione di animali pericolosi nei circhi da parte delle Prefetture.

  1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano utilizzando le risorse assegnate al settore ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163.
9. 4. Matteo Bragantini, Borghesi.

  Al comma 1-bis, sostituire le parole da: di esercenti, fino a: animali, con le seguenti: delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti che non utilizzino animali e degli spettacoli dal vivo rappresentati dalle piccole produzioni indipendenti.
9. 2. Di Benedetto, Marzana, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Luigi Gallo, Vacca, Brescia.

  Al comma 1-bis, sostituire le parole da: di esercenti fino a: animali, con le seguenti: delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti che non utilizzino animali.
9. 5. D'Uva, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Brescia.

ART. 10.
(Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni e delle attività culturali).

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite misure di sostegno a favore dei piccoli teatri per l'acquisto o la produzione di spettacoli teatrali, entro il limite massimo di 100 milioni di euro l'anno a decorrere dal 1o gennaio 2014.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2014 si provvede secondo quanto disposto dal comma 1-quater.
  1-quater. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 1248, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 23 per cento».
10. 2. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. La direzione artistica presso le fondazioni lirico-sinfoniche o i teatri stabili di iniziativa pubblica ha una durata di quattro anni, prorogabile una sola volta per altri quattro anni.
10. 50. Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

ART. 11.
(Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza).

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente:
    al comma 6, sostituire le parole:
75 milioni con le seguenti: 100 milioni;
   al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede anche mediante 25 milioni di euro derivanti da provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,2 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,2 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
11. 30. Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
11. 11. Luigi Gallo, Marzana, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Vacca, Brescia.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) la riduzione della dotazione organica del personale fino al venticinque per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012, a condizione che tutti i lavoratori siano riassegnati ad altri incarichi, tenendo conto delle professionalità e della prossimità geografica tra i luoghi di residenza e i luoghi di lavoro.
11. 13. Marzana, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Vacca, Brescia, Luigi Gallo.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c)
la conferma ovvero, qualora necessaria, la riduzione della dotazione organica del personale operaio ed impiegatizio operante nei servizi e non direttamente connesso con la produzione e realizzazione di spettacoli occupato a tempo indeterminato fino ad un massimo del 30 per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012;.
11. 1. Di Lello, Scotto, Bossa, Locatelli.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: tecnico fino alla fine della lettera, con le seguenti: fino al venticinque per cento di quella in essere alla data del 31 dicembre 2012.
11. 14. Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana.

  Al comma 1 lettera c), sostituire le parole: cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012, con le seguenti: venticinque per cento delle piante organiche approvate dal competente Ministero alla costituzione della Fondazione.

  Conseguentemente:
   al comma 6, sostituire le parole:
75 milioni con le seguenti: 90 milioni;
   al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede anche mediante 15 milioni di euro derivanti da provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,1 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,1 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
11. 27. Migliore, Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, a condizione che tutti i lavoratori siano riassegnati ad altri incarichi, tenendo conto delle professionalità e della prossimità geografica tra i luoghi di residenza e i luoghi di lavoro.
11. 12. Marzana, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Vacca, Brescia, Luigi Gallo.

  Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:
   f) l'elaborazione di un piano economico-finanziario finalizzato ad evitare perdite superiori ai parametri di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
11. 15. Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Battelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
11. 16. D'Uva, Di Benedetto, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Battelli, Simone Valente.

  Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:
   g) la previsione che i contratti collettivi di secondo livello devono in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano e la conseguente verifica e l'eventuale rinegoziazione, nei termini già previsti dall'articolo 47 del nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro, dei contratti integrativi aziendali in vigore.
*11. 2. Di Lello, Scotto, Bossa, Locatelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:
   g) la previsione che i contratti collettivi di secondo livello devono in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano e la conseguente verifica e l'eventuale rinegoziazione, nei termini già previsti dall'articolo 47 del nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro, dei contratti integrativi aziendali in vigore.
*11. 29. Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: in vigore, aggiungere le seguenti:, previo accordo con le parti sociali in sede di contrattazione decentrata,.
11. 17. Di Benedetto, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Battelli, Simone Valente, D'Uva.

  Sopprimere i commi da 3 a 5.
11. 26. Buonanno, Borghesi.

  Al comma 3, alinea, dopo le parole: presente decreto, aggiungere le seguenti: previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti in materia, da esprimere entro 30 giorni dalla nomina,.
11. 18. Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Vacca.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: d'intesa con le fondazioni aggiungere le seguenti: ovvero con tutte le parti negoziali relativamente alle lettere c) e g) di cui al comma 1.
11. 3. Di Lello, Locatelli.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: applicano l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le seguenti: verificano la disponibilità all'uscita del personale in forza in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione.
11. 4. Di Lello, Locatelli.

  Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: con uno o più decreti fino alla fine del comma, con le seguenti: prima di verificare la possibilità di trasferimento nella società Ales S.p.A., le singole fondazioni inviano al Ministero elenchi del personale interessato che può essere assegnato, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, presso gli uffici periferici del Ministero della provincia sede della fondazione o di altre amministrazioni centrali, regionali e locali di cui sia stata verificata la carenza di personale sul territorio provinciale per l'esercizio delle funzioni connesse all'attività di promozione culturale.
11. 28. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: sono disposti fino alla fine del comma, con le seguenti: è disposto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trasferimento del personale tecnico ed amministrativo a tempo indeterminato nella società Ales SpA. Per il personale di cui al precedente periodo resta ferma l'applicabilità degli articoli 29-bis e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
11. 19. Vacca, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Luigi Gallo, Marzana.

  Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: del personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato con le seguenti: del rapporto di lavoro nel rispetto delle garanzie previste dall'articolo 2112 del codice civile ovvero attraverso l'utilizzo dello strumento del distacco o comando, del personale individuato ai sensi del comma 1, lettera c).
11. 5. Di Lello, Locatelli.

  Sopprimere il comma 14.
11. 20. Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 15, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) il presidente con funzioni di rappresentanza giuridica dell'ente è il Sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione e svolge il suo incarico a titolo gratuito. Ove lo stesso incarichi, tramite selezione con bando pubblico, altro soggetto, il compenso è stabilito ai sensi della presente lettera; la presente disposizione non si applica alla Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, che è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente.
11. 21. Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Battelli.

  Al comma 15, lettera a), numero 1) sopprimere le parole:, ovvero nella persona da lui nominata, con funzioni di rappresentanza giuridica dell'ente.
11. 6. Di Lello, Locatelli.

  Al comma 15, lettera a), numero 3), aggiungere in fine, le parole: per la nomina del sovrintendente, devono essere forniti e resi disponibili i seguenti dati: gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae, i compensi ricevuti, in ogni forma e comunque denominati, relativi alla collaborazione prestata.
11. 22. D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Battelli, Simone Valente.

  Al comma 19, sopprimere il secondo periodo.
11. 7. Di Lello, Locatelli.

  Sopprimere il comma 20.
11. 23. Di Benedetto, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Battelli, Simone Valente, D'Uva.

  Al comma 20, alinea, dopo le parole: con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è aggiungere le seguenti: determinata e.
11. 8. Di Lello, Locatelli.

  Al comma 20, alinea, dopo le parole: commissione consultiva aggiungere le seguenti:, con previsione triennale garantita nelle quantità.
11. 9. Di Lello, Locatelli.

  Al comma 20, alinea, aggiungere, in fine, le parole: e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163.
11. 10. Di Lello, Locatelli.

  Sopprimere i commi 20 e 20-bis.
11. 25. Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Sopprimere il comma 20-bis.
11. 24. Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

ART. 12.
(Disposizioni urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di modico valore in favore della cultura e il coinvolgimento dei privati).

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tra le suddette forme di coinvolgimento dei privati sono escluse quelle che prevedono la sponsorizzazione di marchi o loghi commerciali direttamente esposti su monumenti o in siti di intesse naturale, scientifico e culturale.

12. 1. Chimienti, Battelli, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Brescia.