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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 17 maggio 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 17 maggio 2017.

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Chaouki, Cicchitto, Cimbro, Coppola, Costa, Costantino, Covello, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Guerra, La Russa, Laforgia, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Mucci, Orlando, Pannarale, Pes, Piccoli Nardelli, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Tabacci, Terzoni, Tidei, Valeria Valente, Velo, Vignali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Blazina, Bobba, Bocci, Boccia, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Chaouki, Cicchitto, Cirielli, Cimbro, Coppola, Costa, Costantino, Covello, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Lorenzo Guerini, Guerra, Kronbichler, La Russa, Laforgia, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Molea, Mucci, Orlando, Pannarale, Pes, Piccoli Nardelli, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Santerini, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Spadoni, Speranza, Tabacci, Terzoni, Tidei, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge MALPEZZI ed altri: «Disciplina della professione di geometra e norme per l'adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali» (4030) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Busin.

Trasmissione dal Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

  La Presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, con lettera in data odierna, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento della Camera, il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva «Impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole» (Doc. XVII-bis n. 10), approvato il 17 maggio 2017 dal Comitato medesimo.

  Tale documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  Sentenza n. 99 dell'8 febbraio-10 maggio 2017 (Doc. VII, n. 810),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), «nella parte in cui si riferisce anche alle variazioni patrimoniali compiute con atti pubblici dei quali è prevista la trascrizione nei registri immobiliari e la registrazione a fini fiscali», e dell'articolo 76, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), «nella parte in cui si riferisce anche alle variazioni patrimoniali compiute con atti pubblici dei quali è prevista la trascrizione nei registri immobiliari e la registrazione a fini fiscali», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Palermo:

  alla II Commissione (Giustizia);
  Sentenza n. 108 del 22 marzo-11 maggio 2017 (Doc. VII, n. 816),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, recante «Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)», sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, in riferimento all'articolo 117, commi secondo, lettera h), e terzo, della Costituzione:
   alla VI Commissione (Finanze);

  Sentenza n. 109 del 5 aprile-11 maggio 2017 (Doc. VII, n. 817),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 8, commi 1 e 3, e 9 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Varese:
   alla II Commissione (Giustizia);
  Sentenza n. 111 del 5 aprile-12 maggio 2017 (Doc. VII, n. 819),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come interpretato dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevate dal Tribunale ordinario di Roma, in riferimento agli articoli 3, 11, 37, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 2 della direttiva 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE, recante «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)»:
   alla XI Commissione (Lavoro).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  Sentenza n. 98 dell'11 aprile-10 maggio 2017 (Doc. VII, n. 809)
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29, della legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), come modificata dall'articolo 1, della legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico);
    dichiara, in via conseguenziale, ai sensi dell'articolo 27, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29-bis della legge regionale n. 29 del 2005;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30 della legge regionale n. 29 del 2005, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016 e successivamente dall'articolo 14 della legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2016, n. 19 (Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio);
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 4 del 2016, limitatamente alla parte in cui prevede che ai «centri commerciali naturali» possano aderire anche «la Camera di commercio e il Comune competente per territorio»;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 72, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2016;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 4 del 2016, promossa in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e agli articoli 4 e 6 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia);
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 4 del 2016, promossa in riferimento all'articolo 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, e agli articoli 4 e 6 della legge costituzionale n. 1 del 1963:
   alla X Commissione (Attività produttive);
  Sentenza n. 103 del 21 febbraio-11 maggio 2017 (Doc. VII, n. 811)
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 12, 4, commi 24, 25, 26 e 27, e 8, comma 13, della legge della regione autonoma Sardegna 11 aprile 2016, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)»:
   alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente);
  Sentenza n. 104 del 22 marzo-11 maggio 2017 (Doc. VII, n. 812)
  con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante «Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5»;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, limitatamente alle parole «al costo standard per studente,»;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio:
   alla VII Commissione (Cultura);
  Sentenza n. 105 del 4 aprile-11 maggio 2017(Doc. VII, n. 813),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della legge della regione Puglia 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa), come sostituito dall'articolo 1 della legge della regione Puglia 11 aprile 2016, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa)»;
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della regione Puglia n. 41 del 2014, come sostituito dall'articolo 1 della legge della regione Puglia n. 7 del 2016, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 3, 41, 42, 43, 117, primo comma, in relazione agli articoli 43 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e 120 della Costituzione;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge della regione Puglia n. 41 del 2014, come sostituito dall'articolo 1 della legge della regione Puglia n. 7 del 2016, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione:
   alla VIII Commissione (Ambiente);
  Sentenza n. 106 dell'11 aprile-11 maggio 2017 (Doc. VII, n. 814),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 4 e 5 della legge della regione Calabria 20 aprile 2016, n. 10 (Norme per la tutela della salute dei pazienti nell'esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche):
   alla XII Commissione (Affari sociali);
  Sentenza n. 107 del 4 aprile-11 maggio 2017(Doc. VII, n. 815),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 4-bis, della legge della regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), come sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera l), della legge della regione Campania 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e per il rilancio della economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016), nella parte in cui fa riferimento «alla stessa legge» anziché «alla disciplina edilizia ed urbanistica vigente»;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 1, lettera d), della legge della regione Campania n. 6 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 17, commi dal 3 al 6, dell'articolo 19, comma 10, e dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge della regione Campania n. 6 del 2016, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla VIII Commissione (Ambiente);
  Sentenza n. 110 del 5 aprile-12 maggio 2017(Doc. VII, n. 818);
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 53, commi 4, 5 e 6, della legge della regione Puglia 15 febbraio 2016, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 – 2018 della regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)»:
   alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 12 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) ora Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 523).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro dello sviluppo economico.

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 15 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la relazione sulle attività del sistema camerale, riferita all'anno 2015 (Doc. CXX, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 16 maggio 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2017) 246 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 4, 9, 11 e 16 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con le predette comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Valutazione ex post delle Capitali europee della cultura 2015 (Mons e Pilsen) (COM(2017) 193 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia (COM(2017) 198 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Undicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento (COM(2017) 212 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Sesta relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza (COM(2017) 213 final);
   Relazione della Commissione al Consiglio – Riesame delle misure transitorie per l'acquisizione di proprietà agricole di cui al trattato di adesione della Croazia all'Unione europea del 2011 (COM(2017) 217 final);
   Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune risoluzioni da votare in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) (COM(2017) 221 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea – Rispondere alle sfide relative alle infrastrutture essenziali dei mercati finanziari e all'ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali (COM(2017) 225 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla revisione intermedia dell'attuazione della strategia per il mercato unico digitale – Un mercato unico digitale connesso per tutti (COM(2017) 228 final);
   Comunicazione della Commissione – Programma indicativo per il settore nucleare presentato a norma dell'articolo 40 del trattato Euratom – Final (previo parere del CESE) (COM(2017) 237 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali (COM(2017) 250 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano (COM(2017) 252 final);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (COM(2017) 253 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Relazione sull'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (COM(2017) 254 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione sul potenziamento di SOLVIT – Portare i benefìci del mercato unico ai cittadini e alle imprese (COM(2017) 255 final);
   Comunicazione della Commissione del 28.4.2017 – Comunicazione della Commissione sull'accesso alla giustizia in materia ambientale (C(2017) 2616 final);
   Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – Un nuovo impulso al partenariato Africa-UE (JOIN(2017) 17 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 1261-B – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: ELENA FERRARA ED ALTRI: DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO (APPROVATA DAL SENATO, MODIFICATA DALLA CAMERA E NUOVAMENTE MODIFICATA DAL SENATO) (A.C. 3139-B)

A.C. 3139-B – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3139-B – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3139-B – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Finalità e definizioni).

  1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
  2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
  3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Finalità e definizioni).

  Al comma 1, dopo le parole: il fenomeno aggiungere le seguenti: del bullismo e.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3:
    al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del aggiungere le seguenti: bullismo e del;
    al comma 2, dopo le parole: prevenzione del aggiungere le seguenti: bullismo e del;
    al comma 4, dopo le parole: di prevenzione del fenomeno del aggiungere le seguenti: bullismo e del;
    al comma 5, dopo le parole: sensibilizzazione sul fenomeno del aggiungere le seguenti: bullismo e del;
    al comma 6, dopo le parole: contrasto del aggiungere le seguenti: bullismo e del;
   all'articolo 4:
    al comma 1, dopo le parole: e il contrasto del aggiungere le seguenti: bullismo e del;
    al comma 2, dopo le parole: e nel contrasto del aggiungere le seguenti: bullismo e del;
    al comma 3, dopo le parole: e di contrasto del aggiungere le seguenti: bullismo e del;
    al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di contrasto del aggiungere le seguenti: bullismo e del;
    al comma 6, dopo le parole: di atti di aggiungere le seguenti: bullismo e di;
   all'articolo 5:
    al comma 1, dopo le parole: di atti di aggiungere le seguenti: bullismo e di;
    al comma 2, dopo le parole: a condotte di aggiungere le seguenti: bullismo e di;
   al titolo, dopo le parole: del fenomeno aggiungere le seguenti: del bullismo e.
1. 6. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

A.C. 3139-B – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Tutela della dignità del minore).

  1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subìto taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.
  2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Tutela della dignità del minore).

  Al comma 1, sostituire le parole: di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso con le seguenti: dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cui all'articolo 1, comma 2, diffusi.
2. 20. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

A.C. 3139-B – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Piano di azione integrato).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori, una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
  2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.
  3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
  4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.
  5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, primo periodo, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.
  6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui al comma 1.
  7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 3139-B – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico).

  1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.
  2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
  4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture – uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione. I bandi per accedere ai finanziamenti, l'entità dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica.
  5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.
  6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.

A.C. 3139-B – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero).

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.
  2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

A.C. 3139-B – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48).

  1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. La relazione è pubblicata in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 3139-B – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Ammonimento).

  1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.
  2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
  3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.
(Ammonimento).

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 8.
(Modifica all'articolo 612-bis del codice penale, concernente il delitto di atti persecutori).

  1. All'articolo 612-bis del codice penale:
   a) al secondo comma, sono soppresse le parole: «ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici»;
   b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
  «La pena è della reclusione da uno a sei anni se il fatto di cui al primo comma è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La stessa pena si applica se il fatto di cui al primo comma è commesso utilizzando tali strumenti mediante la sostituzione della propria all'altrui persona e l'invio di messaggi o la divulgazione di testi o immagini, ovvero mediante la diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carpiti attraverso artifici, raggiri o minacce o comunque detenuti, o ancora mediante la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza o di minaccia».

  2. All'articolo 240, secondo comma, numero 1-bis, del codice penale, dopo le parole: «utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «612-bis,».
7. 03. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

A.C. 3139-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il docente che ha il ruolo di referente scolastico deve coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sui territorio;
    tale compito impone conoscenze anche di tipo giuridico ed informatico sui reati connessi a bullismo e di cyberbullismo;
    è opportuna perciò una formazione specifica e che essa sarebbe favorita attraverso Corsi da organizzare dal MIUR d'intesa con il Ministero dell'interno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere intese fra MIUR e Ministero dell'interno per l'organizzazione di Corsi di formazione e di aggiornamento sui profili giuridici e sugli aspetti informatici del fenomeno del cyberbullismo rivolti ai docenti che svolgono il ruolo di referente scolastico per la prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo.
9/3139-B/1Carrescia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame all'articolo 3 prevede l'istituzione di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo;
    tale tavolo tecnico è composto da rappresentanti dei Ministeri, associazioni scolastiche e genitori, operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere all'interno di tale tavolo tecnico, la presenza anche di soggetti con comprovata esperienza in ambito pedagogico, psicologico, sociale e di comunicazione telematica.
9/3139-B/2Ascani, Amoddio, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione definitiva del testo della legge inerente: «Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo» si sottolinea che tale provvedimento prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, con particolare attenzione alla strategia da adottare verso i minori (sia autori che vittime di illeciti);
    in particolare per cyberbullismo si intende il fenomeno che si manifesta attraverso un atto o una serie di atti di bullismo che si realizzano attraverso la rete telefonica, la rete Internet, i social network, la messaggistica istantanea o altre piattaforme telematiche. Ulteriori manifestazione di bullismo telematico sono: la realizzazione e diffusione online, attraverso internet, chat-room, blog o forum, di immagini, registrazioni o altri contenuti aventi lo scopo di offendere l'onore e la reputazione della vittima; il furto d'identità e la sostituzione di persona per via telematica aventi lo scopo di manipolare i dati personali della vittima e diffondere informazioni lesive del suo onore e della sua reputazione;
    l'articolo 3, prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto di tali fenomeni, la redazione entro 60 giorni dal suo insediamento, di un piano di azione integrato finalizzato al contrasto e alla prevenzione nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia e, un sistema di raccolta dati, per monitorare il fenomeno e la sua evoluzione;
    tale piano d'azione è integrato con il codice di autoregolamentazione che deve prevedere l'istituzione di un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per le richieste di provvedimenti inibitori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un monitoraggio costante ed annuale dell'evoluzione del fenomeno del cyberbullismo, anche approntando un sistema di raccolta dati finalizzato ad approntare nuove strategie di contrasto.
9/3139-B/3Nesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento affronta il delicato tema della tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
    l'articolo 1, nello specifico, dispone che «La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere possibili interventi normativi futuri volti a estendere la disciplina e le tutele previste dalla normativa in esame anche ai maggiorenni vittime di cyberbullismo.
9/3139-B/4Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento affronta il delicato tema della tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
    l'articolo 1, nello specifico, dispone che «La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche»,

invita il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere possibili interventi normativi futuri volti a estendere la disciplina e le tutele previste dalla normativa in esame anche ai maggiorenni vittime di cyberbullismo.
9/3139-B/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole prevedendo la formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti;
    il provvedimento in esame dispone inoltre che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti;
    sarebbe opportuno inserire, nell'ambito delle materie d'insegnamento già esistenti, quali l'educazione civica, l'insegnamento all'uso consapevole della rete internet e dei diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi interventi normativi, che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado inseriscano nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica una parte dedicata all'uso consapevole della rete internet e dei diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche al fine di prevenire il fenomeno dei cyberbullismo.
9/3139-B/5Bechis, Labriola, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge A.C. 3139-B recante ”Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” è volta alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
    in particolare, l'articolo 4 reca misure di contrasto in ambito scolastico,

impegna il Governo

a rafforzare, in ambito scolastico, iniziative di educazione all'uso consapevole dei social network e di prevenzione e contrasto degli abusi connessi all'utilizzo dei social stessi.
9/3139-B/6Cristian Iannuzzi, Amoddio.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in discussione pone l'obiettivo «di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni»;
    si specifica che «per “cyberbullismo” si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica»;
    è corretto che il legislatore persegua e contrasti comportamenti illeciti o denigratori al fine di tutelare le fasce di popolazione più deboli, come i minori, nel caso specifico;
    il fenomeno del «bullismo», anche nella sua versione tradizionale, ovvero senza l'utilizzo di strumenti tecnologici, è una forma di comportamento sociale e come tale è legato ai fattori culturali di un determinato ambiente, intesi come «insieme dei valori, simboli, concezioni, credenze, modelli di comportamento, e anche delle attività materiali, che caratterizzano il modo di vita di un gruppo sociale»;
    Internet è uno strumento e come tale viene definito anche nel Preambolo della Dichiarazione dei Diritti in Internet elaborata dalla Commissione per i Diritti e i Doveri in Internet; allo stesso modo lo sono i dispositivi tecnologici che basano sulla rete il proprio funzionamento;
    il «cyberbullismo» è un modo, attraverso uno strumento specifico, con cui si realizzano comportamenti aggressivi o molesti e non è possibile stigmatizzare un comportamento solo in base allo strumento con cui viene effettuato;
    il legislatore deve dare dimostrazione di prevenire e contrastare il bullismo e le sue versioni «tecnologiche», e non solamente queste ultime, perché le seconde sono possibili solamente in presenza del primo, ma non viceversa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rafforzare strumenti e azioni tese a diffondere la cultura digitale in modo da contrastare il pregiudizio e la diffidenza nei confronti di Internet.
9/3139-B/7Coppola, Barbanti, Dallai, Beni, Carrozza, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede un piano d'azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo e che nell'ambito del piano si prevede, tra l'altro, che la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predisponga periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del cyberbullismo avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità che queste campagne di informazione e di sensibilizzazione incoraggino anche un uso consapevole, sicuro e responsabile delle tecnologie digitali.
9/3139-B/8Marzano, Amoddio, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente progetto di legge, «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo», è finalizzato a difendere i minori da pratiche di abuso realizzate con strumenti telematici;
    l'articolo 1 comma 2 contiene un elenco di pratiche e comportamenti che definiscono il fenomeno del «cyberbullismo»;
    essendo basato sull'utilizzo di strumenti telematici e di piattaforme in continua evoluzione, il fenomeno del cyberbullismo è per sua natura mutevole, e una definizione basata su un elenco di comportamenti potrebbe rivelarsi in un futuro insufficiente;
    il presente disegno di legge prevede la creazione di un tavolo tecnico, di cui all'articolo 3, finalizzato anche al monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno del cyberbullismo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di utilizzare gli strumenti normativi a propria disposizione per aggiornare periodicamente la lista di pratiche che costituiscono la definizione di cyberbullismo di cui all'articolo 1 comma 2 del presente disegno di legge, seguendo le indicazioni del tavolo tecnico di cui all'articolo 3, qualora quest'ultimo lo ritenesse necessario per rispondere a nuove evoluzioni tecnologiche.
9/3139-B/9Becattini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 3 e 4 della legge che finalmente questa Camera si accinge ad approvare in via definitiva prevedono rispettivamente l'adozione di un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo e delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole;
    il testo non fa purtroppo riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale per ciò che attiene l'investimento educativo soprattutto in tema di media literacy, presupposto essenziale per combattere il fenomeno del cyberbullismo;
    la convergenza di politiche già esistenti e positivamente sperimentate in questi due anni attraverso azioni concrete dovrebbe essere il punto di partenza per ogni tipo di azione proattiva, al di là di generiche linee guida che rischiano di diventare lettera morta,

impegna il Governo

a tenere conto del Piano Nazionale Scuola Digitale al momento dell'adozione dei due atti esposti in premessa.
9/3139-B/10Mazziotti Di Celso, Quintarelli, Palese, Molea, Monchiero.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in via di approvazione reca «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo»;
    all'articolo 3 viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo del quale fanno parte rappresentanti di una nutrita serie di Ministeri, Autorità, associazioni e rappresentanze, con il compito precipuo di predisporre un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo;
    nell'ambito del piano di cui sopra; sono previste periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, degli organi di comunicazione e di stampa e dei soggetti privati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di valorizzare in particolar modo, sia nella predisposizione del piano integrato che nella realizzazione delle campagne informative, l'esperienza e le buone prassi poste in essere negli istituti scolastici in Collaborazione con le associazioni degli studenti e dei genitori, nonché le associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
9/3139-B/11Giuseppe Guerini, Amoddio, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il cyberbullismo viene esercitato attraverso l'uso delle nuove tecnologie, che diventano strumento per minacciare, intimidire, mettere a disagio ed escludere altre persone, percepite come più deboli dal contesto, in un mondo virtuale che ha un confine labile con quello reale;
    le azioni di cyberbullismo (attuate in modo intenzionale e ripetuto) hanno la capacità di propagarsi all'istante, con un assenza di limiti spazio-temporali;
    conseguentemente allo sviluppo delle nuove tecnologie e dei nuovi mezzi di interazione e comunicazione virtuale, i fenomeni di cyberbullismo negli ultimi anni sono cresciuti esponenzialmente, così come anche il Centro Nazionale di Ascolto di telefono Azzurro ha rilevato in un dossier pubblicato recentemente;
    il fine ultimo dell'intervento dello Stato dovrebbe considerarsi anzitutto preventivo ed educativo nei confronti del fenomeno, prima ancora che punitivo: è dunque importante che anche l'applicazione delle indicazioni della presente norma privilegino le prime due azioni, piuttosto che quella meramente punitiva;
    la prima forma di prevenzione contro il cyberbullismo e contro lo stesso bullismo, fenomeno preesistente allo sviluppo dei nuovi mezzi di interazione virtuale – è senza dubbio l'educazione in famiglia e a scuola, contesti cardine per la formazione delle nuove generazioni al rispetto Verso gli altri non solo nel mondo reale, ma anche in quello virtuale;
    tra i destinatari delle azioni di repressione previste dalla presente legge, è ricompreso chiunque gestisca un sito o un blog, ponendo spesso in carico a tali gestori una quantità di procedure di tutela che appaiono tanto più gravose quanto più il sito web viene gestito non professionalmente, ma per mero scopo amatoriale o per svago;
    la giurisprudenza più recente (vedasi la sentenza della Cassazione, 27 dicembre 2016, n. 54946) appare assai rigorosa sulle responsabilità del gestore relativa al commento a contenuto diffamatorio, ma crea purtroppo oggettive difficoltà perché – in particolare negli spazi web amatoriali – sia sempre e puntualmente esercitata la prescritta attività di filtro, che consenta l'immediata eliminazione dei commenti e dei post il cui contenuto mappare illecito;
    è del tutto evidente come – nel caso della presente norma – la volontà del legislatore sia quella di combattere il cyberbullismo, non certo di esercitare un'attività di censura sulla rete che rischierebbe di minare alla radice i basilari diritti di libertà della comunità web, sanciti anche dalla Convenzione Europea dei diritti umani. Si deve dunque evitare che lo stesso termine «cyberbullismo» assuma un contesto troppo più ampio del suo etimo originario, con il rischio di ingenerare un'azione repressiva i cui costi di libertà possano superare i vantaggi delle nuove tutele,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre con successivi regolamenti e/o direttive, una differenziazione delle forme di controllo ed una gradazione degli adempimenti di tutela nei confronti dei gestori di siti internet che, anche in virtù delle azioni primarie svolte (interazioni virtuali, informazione giornalistica nazionale, ricerca lavoro, età), abbiano una mole importante di utenza, rispetto a quelli di uso non professionale e di mero hobby o svago (blog, siti web personali, etc), che hanno basso numero di utenti e attività facilmente tracciabili.

9/3139-B/12Vargiu, Matarrese.


   La Camera,
   considerato che:
    l'Aula del Parlamento aveva approvato il 15 settembre scorso un mio ordine del giorno su di un tema analogo, che metteva in evidenza la profonda diversità tra violenza personale, fisica, spesso circoscritta tra chi la fa e chi la subisce. Ma nonostante il voto unanime dell'Aula successivamente non è stato fatto nulla per rendere operativi gli impegni sottoscritti dal Governo;
    la violenza virtuale, che oggi caratterizza molti aspetti della vita sociale e assume una particolare gravità quando la si immagina proiettata su di uno scenario globale. La violenza della rete può coinvolgere potenzialmente milioni di persone, può essere esercitata a distanza e in modo anonimo. Ma il danno peggiore è che si moltiplica velocemente con la semplice pressione di un clic, che conferma la propria adesione ad una violenza perpetrata da altri. Gli effetti che produce sono in molti casi devastanti e possono condurre anche al suicidio, come di fatto è avvenuto in questi ultimi anni;
    la violenza della rete e la violenza in rete richiedono un approccio totalmente innovativo, che più che far leva sulla punizione, va ricondotto alla formazione, maturata anche nelle aule scolastiche, e alla accresciuta consapevolezza delle conseguenze che si provocano. Il Cyberbullismo può essere sconfitto solo con una rappresentazione tanto reale quanto drammatica del danno che si arreca a qualcuno. Ma per questo accanto alle competenze culturali e morali i ragazzi debbono acquisire anche specifiche conoscenze tecnologiche, per capire che le nuove tecnologie rendono francamente difficile cancellare dalla rete quanto vi è stato riversato magari con superficialità. Oggi il danno che il Cyberbullismo provoca è devastante per la crudeltà, seppure inconscia di chi lo compie e la potenza moltiplicativa e diffusiva del mezzo;
    gli episodi di queste ultime settimane con un attacco massiccio alla rete, che ha privato della propria identità innumerevoli persone, ha vanificato gli sforzi di cliniche ed ospedali, ha invertito percorsi e traiettorie di innumerevoli mezzi meccanici, colpendo soprattutto le persone più sprovvedute, chi non aveva aggiornato l'Antivirus, o tende ad aprire anche per curiosità gli allegati della propria posta elettronica, in ogni caso persone più facili da violentare per la loro stessa ingenuità;
    se è urgente umanizzare la tecnologia perché metta la dignità della persona al centro delle sue strategie, e in questo la scuola può favorire un uso sempre più logico e razionale delle nuove tecnologie, occorre anche aver ben presente la necessità di una educazione continua che integri profili tecnologici, con aspetti etici e giuridici. L'attuale legge va in questa direzione alla luce di codici comportamentali che tengano conto del danno che sia pure involontariamente si può arrecare,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di investire maggiori risorse nella formazione di base che si dà nelle scuole, con una didattica interattiva, casi concreti e simulazioni effettive;
   a rendere più veloce ed efficace la possibilità di cancellare dai media contenuti offensivi;
   a offrire agli adulti concrete opportunità di aggiornamento tecnologico con moduli fissi che riguardino anche gli aspetti etici ed umani dell'uso delle nuove tecnologie, perché la superficialità, l'incoscienza e la stessa ignoranza non facciano da inutili baluardi ad operazioni aggressive e violente.
9/3139-B/13Binetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede che, per minorenni di età superiore agli anni quattordici che esercitano il cyberbullismo nei confronti di altro minorenne, venga applicata la procedura di ammonimento escludendo l'applicabilità della sanzione penale che era invece prevista nel testo precedente ed era senza dubbio più efficace;
    il provvedimento in esame non dispone alcun tipo di sanzione neanche amministrativa nei confronti dei genitori dei minori che compiono atti di cyberbullismo,

impegna il Governo

a predisporre, anche in successivi interventi normativi, misure che prevedano anche l'applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei genitori dei minori che esercitano cyberbullismo.
9/3139-B/14Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia predispongano un programma per la prevenzione e il contrasto dei cyberbullismo nelle scuole prevedendo la formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti;
    sarebbe tuttavia necessario predisporre un controllo periodico dell'effettiva attuazione, da parte degli istituti scolastici, dei suddetti programmi di prevenzione del cyberbullismo,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi interventi normativi, misure atte a controllare che le linee di orientamento dei suddetti ministeri vengano effettivamente attuate dagli Istituti scolastici.
9/3139-B/15Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia predispongano un programma per la prevenzione e il contrasto dei cyberbullismo nelle scuole prevedendo la formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti;
    sarebbe tuttavia necessario predisporre un controllo periodico dell'effettiva attuazione, da parte degli istituti scolastici, dei suddetti programmi di prevenzione del cyberbullismo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di monitorare come le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, attuino le linee guida.
9/3139-B/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame fornisce una definizione dettagliata del fenomeno del cyberbullismo prevedendo una strategia per contrastare il fenomeno che comprende misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori (vittime e autori del bullismo sul web) da attuare in ambito scolastico;
    non è più preso in considerazione tuttavia il fenomeno di uguale allarme sociale del bullismo la cui disciplina era prevista invece nel testo precedente,

impegna il Governo

a prevedere, in successivi interventi normativi, misure dirette a prendere in considerazione e a contrastare in maniera altrettanto efficace il fenomeno del bullismo.
9/3139-B/16Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame fornisce una definizione dettagliata del fenomeno del cyberbullismo prevedendo una strategia per contrastare il fenomeno che comprende misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori (vittime e autori del bullismo sul web) da attuare in ambito scolastico;
    non è più preso in considerazione tuttavia il fenomeno di uguale allarme sociale del bullismo la cui disciplina era prevista invece nel testo precedente,

impegna il Governo

a proseguire ed implementare le misure di contrasto al fenomeno del bullismo.
9/3139-B/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone che «ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali»;
    non è tuttavia chiaro a quali dati faccia riferimento l'articolo quando parla di «qualsiasi altro dato personale»,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi interventi normativi, misure che prevedano che, oggetto della richiesta di oscuramento o rimozione o di blocco dei dati coinvolti nell'attività di cyberbullismo, siano tutte le informazioni diffuse al fine di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
9/3139-B/17Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    i dati raccolti attraverso una indagine dell'Osservatorio nazionale adolescenza su un campione di 7 mila adolescenti, dai 13 ai 18 anni indicano una situazione drammatica: 1 ragazzo su 5 ha avuto una relazione amorosa online. Di questi, il 60 per cento è poi uscito allo scoperto incontrandosi dal vivo, ma per il restante 40 per cento la storia è continuata in rete. Le chat sono i luoghi di incontro perfetti: il 10 per cento le usa insieme ai messaggi, ai video e alle foto per esprimere i suoi sentimenti; il 6,5 per cento afferma tranquillamente di fare sexting, ossia di scambiare con il proprio flirt – più o meno stabile – foto e/o video che lo ritraggono in atteggiamenti molto intimi. Storie leggere destinate ad avere durata breve e nelle quali (1 su 10) il tradimento avviene online. Molte volte, il 37 per cento per l'esattezza, se si tradisce online non lo si considera un atto di infedeltà vero e proprio. Scatta dunque la rabbia e basta poco per far finire sul web foto e video intimi rubati in un momento di passione; riguarda il 5 per cento degli intervistati, si tratta di un ragazzo su 20, come se in ogni classe a scuola ci fosse uno studente invischiato in una situazione simile;
    che si tratti di foto e video utilizzati in gruppi social per scatenare gli impulsi bestiali o pubblicati per vendetta, una volta che questo materiale finisce in rete resta online per un tempo infinito e la condivisione è altissima: eliminare definitivamente un dato su internet è un'impresa quasi impossibile;
    appare, dunque, necessario agire in fretta, innanzitutto per scoprire l'esistenza di gruppi segreti sui social, chat di gruppo, accertare che lì vi sia diffuso materiale proprio, individuare gli appartenenti al gruppo e i loro commenti, verificare quale determinato materiale sia stato diffuso e quali commenti siano stati fatti,

impegna il Governo

a promuovere iniziative, anche normative, per la prevenzione di comportamenti che incitano all'odio e all'insulto sessuale, anche attraverso collaborazioni con le associazioni e le istituzioni scolastiche, nonché ad agire in sinergia con i gestori delle piattaforme dei social network, al fine di arrivare alla segnalazione e alla rimozione definitiva dei contenuti, modificando gli algoritmi, prevedendo, anche forme di responsabilità diretta degli stessi, anche al fine di rendere effettiva la persecuzione dei reati già previsti, nonché mettendo in campo ogni misura necessaria al potenziamento del lavoro della polizia postale.
9/3139-B/18Ventricelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, con il titolo «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo», è in questo ramo del Parlamento in questa seconda lettura, durante il quale nelle Commissioni congiunte di Affari sociali e Giustizia si è svolto, un proficuo lavoro, rivolto ad un comune obiettivo: la tutela dei minori che, vittime di atti di cyberbullismo, compiuti mediante l'uso della rete e, in generale, dei mezzi informatici e telematici, necessitano di un sostegno e una tutela da parte dello Stato;
    durante l'esame in sede referente, in prima lettura, si è svolta una interessante indagine conoscitiva, sono stati ascoltati professori universitari, magistrati, avvocati, rappresentanti di autorità, associazioni e comitati che operano per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nonché esperti della materia. Al centro dell'indagine conoscitiva era sempre presente un unico protagonista: il minore, e i diversi esperti del settore sociale e della giustizia, per la maggior parte, hanno messo in evidenza che proprio il coinvolgimento di adolescenti richiede prioritariamente un intervento volto ad attivare una permanente attività di prevenzione, attenzione e tutela dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime e sia nella posizione di responsabili degli illeciti; nel mese di maggio del 2016 è stata approvata la mozione n. 01278 presentata dal gruppo Movimento 5 stelle che impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere iniziative per recepire l'indicazione della direttiva europea 29/2012/UE ovvero di prevedere dei servizi di «giustizia riparativa» anche per l'Italia, nelle scuole e nei consultori familiari, oltre a tutte le altre strutture impegnate nella presa in carico del fenomeno del cyberbullismo; molti esperti del mondo accademico e dei tribunali per minori non sono in accordo con l'idea di trasformare condotte ascrivibili al cyberbullismo in un reato a sé stante a fronte di oltre 17 fattispecie di reato che sono già ascrivibili alla suddetta condotta. Laddove infatti coinvolga come autori della condotta ragazzi/e sopra i 14 anni, in età imputabile, per azioni come furto d'identità, atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale), violenza privata, furto, ed altri, in quanto l'inquadramento giuridico contiene già i reati penali necessari alla repressione; manca un sistema globale di educazione all'affettività, al rispetto delle relazioni e dell'altro, un sistema di interventi realmente efficaci che coinvolgano e restituiscano risorse alla comunità, al di là di scuola e famiglia, servizi socio-sanitari per la prevenzione e gli interventi di sostegno, ovvero mancano servizi che nell'ambito della giustizia minorile garantiscano efficaci interventi di responsabilizzazione come ad esempio la giustizia riparativa;
    la giustizia riparativa valorizza l'esigenza di un'autentica responsabilizzazione dell'offensore, sostanzialmente privo di reali occasioni per prendere coscienza delle conseguenze che le sue azioni hanno sortito in altre vite: una finalità, quest'ultima, che non dovrebbe essere perseguita attraverso astratti e predefiniti programmi di rieducazione, bensì, in primo luogo, mostrando all'offensore gli effetti del suo comportamento sulle vite che da questo sono state affette e chiamandola, nei limiti del possibile, a porvi rimedio attivamente;
    l'idea riparativa e partecipativa di giustizia risponde all'esigenza di restituire attenzione alla dimensione personale e sociale che investe la condotta illecita, senza la quale qualsiasi misura repressiva altro non sarebbe che un'afflizione dagli esiti alienanti, con conseguenze spesso anche opposte alle finalità che le medesime misure repressive si pongono, incapaci quindi, di restituire alla collettività un effettivo beneficio, cosa assolutamente necessaria soprattutto laddove si tratti di minori ovvero di giovani che hanno una vita dinanzi;
    un percorso di giustizia riparativa, in riferimento ai minori, è quindi concepito come procedimento informale nel quale la persona offesa, la persona alla quale il fatto è attribuito e, ove occorra, i loro congiunti o altri soggetti interessati, partecipano attivamente, in modo libero, a un confronto volontario, diretto o indiretto, con l'aiuto di mediatori imparziali altamente competenti; una ricerca dell'università di Sassari, il cui tema affrontato è quello della giustizia riparativa come strumento di prevenzione e gestione della devianza minorile, riporta che in alcuni Paesi, come ad esempio in Inghilterra (Hall), ci sono intere «cittadine riparative» che hanno ridotto notevolmente il bullismo e altri fenomeni di disagio nelle scuole (anche con tassi di successo dell'80 per cento),

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche legislativa, affinché, nei casi di assoluta gravità e di reiterazione della condotta di atti di cyberbullismo compiuti dai minori, le autorità coinvolte, ove ne ravvisino l'opportunità oppure ove ciò sia richiesto dai soggetti coinvolti, ricorrano a programmi informali e volontari di giustizia riparativa, anche avvalendosi dei centri di mediazione presenti sul territorio, assicurandone luoghi e risorse idonee, nell'interesse superiore dei minori coinvolti e abbiano come obiettivo la riparazione dell'offesa nella sua dimensione globale e l'auto responsabilizzazione dell'autore.
9/3139-B/19Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Grillo, Mantero, Nesci, Lorefice, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, con il titolo «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo», è in questo ramo del Parlamento in questa seconda lettura, durante il quale nelle Commissioni congiunte di affari sociali e giustizia si è svolto, un proficuo lavoro, rivolto ad un comune obiettivo: la tutela dei minori che, vittime di atti di cyberbullismo, compiuti mediante l'uso della rete e, in generale, dei mezzi informatici e telematici, necessitano di un sostegno e una tutela da parte dello Stato;
    durante l'esame in sede referente, in prima lettura, si è svolta una interessante indagine conoscitiva, sono stati ascoltati professori universitari, magistrati, avvocati, rappresentanti di autorità, associazioni e comitati che operano per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nonché esperti della materia. Al centro dell'indagine conoscitiva era sempre presente un unico protagonista: il minore, e i diversi esperti del settore sociale e della giustizia, per la maggior parte, hanno messo in evidenza che proprio il coinvolgimento di adolescenti richiede prioritariamente un intervento volto ad attivare una permanente attività di prevenzione, attenzione e tutela dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime e sia nella posizione di responsabili degli illeciti;
    l'articolo 4 del provvedimento all'esame prevede che il Ministero dell'istruzione e delle ricerca adotti delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto cyberbullismo in ambito scolastico, che includano la formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti nonché le misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
    il medesimo articolo 4 prevede che ogni scuola individui un docente che abbia il ruolo di referente per il coordinamento di tutte le attività di prevenzione e contrasto al cyberbullismo, anche in collaborazione con la polizia postale e con le associazioni di aggregazione giovanili presenti sul territorio e prevede altresì che gli uffici scolastici regionali possano promuovere la pubblicazione di bandi per il finanziamento dei progetti di particolare interesse, elaborati anche da reti di scuole, al fine di porre in essere un'azione integrata di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di educazione alla legalità;
    si prospetta che i succitati progetti di reti di scuole, finalizzati ad attività formative e di sensibilizzazione, siano posti in essere anche con la collaborazione dell'amministrazione della giustizia minorile, con le prefetture, con gli enti locali, con i servizi territoriali e con le Forze di polizia e si prospetta che le scuole promuovano l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche;
    il M5S ritiene che le suddette attività di prevenzione ed educazione siano cruciali nell'ottica di controllare e circoscrivere i fenomeni cyberbullismo tra minori e ritiene che tale attività formativa e di sensibilizzazione debba essere permanente e sostenuta da adeguate risorse economiche;
    l'articolo 6 del provvedimento all'esame prevede che per le esigenze correlate allo svolgimento di attività formative in ambito scolastico, con presumibile riferimento alle attività declinate al precedente articolo 4 e appena richiamate, siano destinate risorse pari ad 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, risorse che confluiranno nel Fondo per il contrasto alla pedopornografia su Internet, come istituito presso il Ministero dell'interno dalla legge 48 del 2008;
    è evidente che le risorse stanziate sono totalmente insufficienti a garantire che ogni scuola possa pone in essere un efficace progetto formativo e di prevenzione, rispetto al quale sarebbe stato peraltro necessario prevedere una effettiva e ben più cogente integrazione dell'offerta formativa da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, così da non demandare alle già bistrattate finanze della scuola una attività formativa che si rende assolutamente necessaria per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado; una sommaria suddivisione dell'importo stanziato per il numero approssimativo di scuole, singolarmente intese (non già istituti comprensivi o quant'altro), ovvero per circa 40.000 scuole porta alla risibile somma di 5 euro per ciascuna scuola ed anche a voler considerare invece il diverso numero di circa 8.000 istituti comprensivi o simili, si perviene all'altrettanta risibile cifra di circa 27 euro, cifre palesemente inaccettabili,

impegna il Governo

ad assicurare che nella prossima legge di bilancio siano previsti stanziamenti adeguati affinché la polizia postale e le scuole siano nelle condizioni di poter garantire una permanente attività di prevenzione, formazione e sensibilizzazione di docenti, studenti e famiglie, con riguardo ai fenomeni cyberbullismo.
9/3139-B/20Lorefice, Grillo, Nesci, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, con il titolo «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo», è in questo ramo del Parlamento in questa seconda lettura, durante il quale nelle Commissioni congiunte di affari sociali e giustizia si è svolto, un proficuo lavoro, rivolto ad un comune obiettivo: la tutela dei minori che, vittime di atti di cyberbullismo, compiuti mediante l'uso della rete e, in generale, dei mezzi informatici e telematici, necessitano di un sostegno e una tutela da parte dello Stato;
    durante l'esame in sede referente, in prima lettura, si è svolta una interessante indagine conoscitiva, sono stati ascoltati professori universitari, magistrati, avvocati, rappresentanti di autorità, associazioni e comitati che operano per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nonché esperti della materia. Al centro dell'indagine conoscitiva era sempre presente un unico protagonista: il minore, e i diversi esperti del settore sociale e della giustizia, per la maggior parte, hanno messo in evidenza che proprio il coinvolgimento di adolescenti richiede prioritariamente un intervento volto ad attivare una permanente attività di prevenzione, attenzione e tutela dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime e sia nella posizione di responsabili degli illeciti;
    l'articolo 4 del provvedimento all'esame prevede che il Ministero dell'istruzione e delle ricerca adotti delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto cyberbullismo in ambito scolastico, che includano la formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti nonché le misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
    il medesimo articolo 4 prevede che ogni scuola individui un docente che abbia il ruolo di referente per il coordinamento di tutte le attività di prevenzione e contrasto al cyberbullismo, anche in collaborazione con la polizia postale e con le associazioni di aggregazione giovanili presenti sul territorio e prevede altresì che gli uffici scolastici regionali possano promuovere la pubblicazione di bandi per il finanziamento dei progetti di particolare interesse, elaborati anche da reti di scuole, al fine di porre in essere un'azione integrata di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di educazione alla legalità;
    si prospetta che i succitati progetti di reti di scuole, finalizzati ad attività formative e di sensibilizzazione, siano posti in essere anche con la collaborazione dell'amministrazione della giustizia minorile, con le prefetture, con gli enti locali, con i servizi territoriali e con le Forze di polizia e si prospetta che le scuole promuovano l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche;
    il M5S ritiene che le suddette attività di prevenzione ed educazione siano cruciali nell'ottica di controllare e circoscrivere i fenomeni cyberbullismo tra minori e ritiene che tale attività formativa e di sensibilizzazione debba essere permanente e sostenuta da adeguate risorse economiche;
    l'articolo 6 del provvedimento all'esame prevede che per le esigenze correlate allo svolgimento di attività formative in ambito scolastico, con presumibile riferimento alle attività declinate al precedente articolo 4 e appena richiamate, siano destinate risorse pari ad 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, risorse che confluiranno nel Fondo per il contrasto alla pedopornografia su Internet, come istituito presso il Ministero dell'interno dalla legge 48 del 2008;
    è evidente che le risorse stanziate sono totalmente insufficienti a garantire che ogni scuola possa pone in essere un efficace progetto formativo e di prevenzione, rispetto al quale sarebbe stato peraltro necessario prevedere una effettiva e ben più cogente integrazione dell'offerta formativa da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, così da non demandare alle già bistrattate finanze della scuola una attività formativa che si rende assolutamente necessaria per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado; una sommaria suddivisione dell'importo stanziato per il numero approssimativo di scuole, singolarmente intese (non già istituti comprensivi o quant'altro), ovvero per circa 40.000 scuole porta alla risibile somma di 5 euro per ciascuna scuola ed anche a voler considerare invece il diverso numero di circa 8.000 istituti comprensivi o simili, si perviene all'altrettanta risibile cifra di circa 27 euro, cifre palesemente inaccettabili,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che nella prossima legge di bilancio siano previsti stanziamenti adeguati affinché la polizia postale e le scuole siano nelle condizioni di poter garantire una permanente attività di prevenzione, formazione e sensibilizzazione di docenti, studenti e famiglie, con riguardo ai fenomeni cyberbullismo.
9/3139-B/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Lorefice, Grillo, Nesci, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame all'articolo 3 prevede l'istituzione di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo nonché per la raccolta di dati ai fini di un monitoraggio attento del fenomeno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che una parte specifica di tale attività di raccolta dati e monitoraggio sia dedicata a quelle attività di cyberbullismo a sfondo sessuale a danno di minori e ad eventuali attività pedopornografìche che possano nascondersi tra le pieghe del cyberbullismo.
9/3139-B/21Tinagli, Palese.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Elementi ed iniziative in ordine a recenti notizie circa l'asserito interessamento della Sottosegretaria Maria Elena Boschi, allora Ministra, in relazione all'acquisizione di Banca Etruria da parte di Unicredit – 3-03020

   LAFORGIA, SPERANZA, SCOTTO, ROBERTA AGOSTINI, ALBINI, FRANCO BORDO, BERSANI, BOSSA, CAPODICASA, CIMBRO, D'ATTORRE, DURANTI, EPIFANI, FAVA, FERRARA, FOLINO, FONTANELLI, FORMISANO, FOSSATI, CARLO GALLI, KRONBICHLER, LEVA, MARTELLI, MATARRELLI, MELILLA, MOGNATO, MURER, NICCHI, GIORGIO PICCOLO, PIRAS, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, ROSTAN, SANNICANDRO, STUMPO, ZACCAGNINI, ZAPPULLA, ZARATTI e ZOGGIA. — Al Ministro per i rapporti con il Parlamento. – Per sapere – premesso che:
   le rivelazioni del libro di Ferruccio De Bortoli «Poteri forti o quasi», sul diretto interessamento della Sottosegretaria, onorevole Maria Elena Boschi, all'epoca dei fatti Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, per l'acquisizione da parte di Unicredit di Banca Etruria appaiono di eccezionale gravità, in quanto la tutela del risparmio, a Costituzione vigente, si fonda sul principio della salvaguardia del rapporto di trasparenza e fiducia tra mercato e cittadini. Fattore essenziale per il buon funzionamento del sistema bancario è, infatti, la fiducia che deve considerarsi un bene pubblico;
   secondo De Bortoli l'onorevole Boschi chiese a Ghizzoni di valutare una possibile acquisizione di Banca Etruria e Ghizzoni – che rivestiva la carica di amministratore delegato di Unicredit – commissionò una verifica sulla fattibilità dell'operazione di cui, come noto, non si fece più nulla;
   tale notizia, ad oggi non smentita chiaramente dall'ex amministratore delegato Unicredit Ghizzoni, dall'ex Presidente del Consiglio dei ministri Renzi e, sorprendentemente, da tutto il Partito democratico, che dovrebbe avere a cuore la credibilità e l'onorabilità del Governo di cui è espressione, stride pesantemente con quanto dichiarato dalla stessa Boschi in Parlamento nel dicembre 2015, in occasione della votazione della mozione di sfiducia: «mi si dica se sono mai venuta meno ai miei doveri istituzionali e sarò la prima a lasciare. Mi si dica e mi si dimostri che ho in qualche modo favorito la mia famiglia e non aspetterò nemmeno l'esito del voto»;
   l'interessamento da parte di un esponente di spicco anche dell'attuale Governo e titolare di un ruolo strategico per quanto concerne la nomina di vertici delle società partecipate pubbliche suscita gravi perplessità ad avviso degli interroganti, anche alla luce di quanto disposto dalla normativa che regola le operazioni per i soggetti in conflitto di interesse, considerato che il padre dell'onorevole Boschi, all'epoca dei fatti, era il vice presidente di Banca Etruria, fattispecie giuridica ricadente nella categoria «stretti familiari» di cui alla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 della Banca d'Italia, che stabilisce precise disposizioni sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati –:
   quali elementi si intendano fornire alla luce di quanto indicato in premessa e se non sia maturato in seno al Governo il convincimento di chiedere all'onorevole Boschi di rassegnare le proprie dimissioni dal suo incarico in considerazione della salvaguardia del sistema bancario, già duramente messo a repentaglio da una crisi che rischia di indebolire ulteriormente il principio della fiducia nel sistema e acuire lo strisciante sentimento di «anti-Stato» nei confronti delle istituzioni. (3-03020)


Iniziative di competenza in relazione alla tragica vicenda del naufragio di una imbarcazione carica di migranti, verificatosi l'11 ottobre 2013 a 60 miglia da Lampedusa – 3-03021

   MARCON, AIRAUDO, BRIGNONE, CIVATI, COSTANTINO, DANIELE FARINA, FASSINA, FRATOIANNI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, ANDREA MAESTRI, PALAZZOTTO, PANNARALE, PAGLIA, PASTORINO, PELLEGRINO e PLACIDO. — Al Ministro della difesa. – Per sapere – premesso che:
   l'11 ottobre 2013 a 60 miglia da Lampedusa ci fu un naufragio in cui morirono 268 siriani, di cui 60 erano bambini. Tutte queste vite potevano essere salvate se l'Italia non avesse «nascosto» la nave Libra-P402, che, trovandosi più vicina di ogni altra al luogo in cui stava per compiersi il naufragio, sarebbe potuta intervenire in tempo utile;
   così facendo l'Italia ha violato l'obbligo di salvataggio di vite umane in mare che è alla base di tutte le leggi nazionali e internazionali della navigazione;
   come ricostruito da Fabrizio Gatti su l'Espresso e la Repubblica il myday fu raccolto dalla Guardia costiera (Mrcc Roma) alle ore 12.26 e l'Italia ha tenuto il coordinamento dei soccorsi fino a un'ora compresa tra le 14.34 e le 15.12, quando è passato a Malta;
   il myday era chiarissimo e grave: il barcone aveva il motore in avaria e aveva imbarcato già 50 centimetri di acqua; c'erano bambini feriti;
   la Mrcc in tutte le comunicazioni intercorse con il Comando della Marina militare (Cincav) e con la Marina militare di Malta (Rcc) tacque la circostanza che il barcone imbarcava acqua e affondava; al Cincav tacque l'avaria del motore; alle autorità maltesi sia Mrcc Roma sia il Cincav non comunicarono mai l'esatta posizione della Libra;
   alle 15.37, dopo oltre tre ore dal primo myday, il capo sezione attività correnti della sala operativa del Cincav ordinò all'ufficiale di servizio della centrale operativa aeronavale del medesimo Cincav di far allontanare la nave Libra, distante solo un'ora di navigazione dal barcone, perché si nascondesse alle motovedette maltesi e così la Libra addirittura si allontanò nella direzione opposta al punto dell'emergenza;
   dalla Libra non venne inviato neanche l'elicottero per verificare la reale situazione di pericolo;
   quando l'autorità maltese scoprì la presenza e la vicinanza della Libra, ne chiese ripetutamente l'impiego via fax e telefonicamente, ma Mrcc Roma e Cincav espressero diniego, almeno fino alle 17.04, quando ormai è troppo tardi, poiché il barcone si rovesciò alle 17.07;
   le richieste di archiviazione delle procure di Roma e Agrigento sono state doverosamente impugnate per la mancata considerazione di tutti gli elementi emersi, ma vi sono anche responsabilità che devono verificare i Corpi coinvolti –:
   essendo chiara, a parere degli interroganti, la violazione delle leggi del mare, quali iniziative di competenza intenda assumere verso i responsabili della perdita di tante vite. (3-03021)


Chiarimenti in merito all'ipotesi avanzata dalla Ministra della difesa in materia di servizio civile obbligatorio – 3-03022

   SCOPELLITI. — Al Ministro della difesa. – Per sapere – premesso che:
   il Ministro interrogato nei giorni scorsi ha ritenuto di considerare la possibilità di introdurre un periodo obbligatorio di servizio civile per formare i giovani con competenze che vadano dalla sicurezza sociale fino alla protezione sociale;
   secondo quanto riportato dalla stampa, l'idea sarebbe quella di una legge per dare vita ad una sorta di ferma obbligatoria per utilizzare i giovani in ambiti di sicurezza sociale. Il tema del servizio civile si è riaperto anche in altri Paesi europei, come la Svezia e la Francia;
   il servizio civile, oggi volontario, è uno dei temi della riforma del terzo settore con l'obiettivo di permettere a tutti i giovani di svolgerlo. La riforma approvata non punta quindi all'obbligo, ma all'universalità;
   la proposta sta sollevando un dibattito complesso e «sentito» nel Paese, in particolare fra i giovani;
   numerose e complesse risultano le problematiche legate alla realizzazione di un tale progetto, proprio per la rilevante mole di questioni socio-economiche ad esso collegate;
   questioni di tale portata richiedono studi, confronti, valutazioni profonde e meditate –:
   se il Governo non intenda chiarire in maniera inequivocabile i termini di un tema i cui contorni e la cui importanza non possono essere affidati ad un semplice dibattito mediatico. (3-03022)


Elementi ed iniziative di competenza volte a scongiurare il rischio di un'emergenza rifiuti a Roma – 3-03023

   STELLA BIANCHI, BORGHI, BERGONZI, BRAGA, BRATTI, CARRESCIA, COMINELLI, DE MENECH, GADDA, GINOBLE, TINO IANNUZZI, MANFREDI, MARIANI, MARRONI, MASSA, MAZZOLI, MORASSUT, REALACCI, GIOVANNA SANNA, VALIANTE, ZARDINI, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Per sapere – premesso che:
   il comune di Roma vive da settimane una situazione di forte criticità nella gestione dei rifiuti con evidente degrado per la città e disagio per i cittadini ed è sull'orlo di una seria emergenza per la fragilità estrema del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
   la chiusura della discarica di Malagrotta nel 2013 ha reso non più rinviabile la costruzione di impianti per il trattamento dei rifiuti adeguati a costruire un ordinato ciclo di gestione dei rifiuti e a garantire a Roma la necessaria autonomia;
   al momento tali impianti ancora mancano: il sistema romano è di fatto obsoleto, fondato su impianti di trattamento meccanico biologico che producono rifiuti da rifiuti; da Roma partono ogni giorno oltre 160 tir verso 8 diverse regioni italiane e 55 siti differenti;
   la giunta presieduta dalla sindaca Raggi ha presentato il 5 aprile 2017 un piano per i rifiuti che non dà soluzioni concrete e sostenibili e non ha ancora presentato un piano per la realizzazione di impianti adeguati in termini di volumi a trattare i rifiuti di Roma, limitandosi a cancellare di fatto i piani per la realizzazione di quattro ecodistretti programmati in precedenza;
   è del 15 maggio 2017 la nomina del nuovo amministratore delegato e presidente di Ama, il quarto nell'arco di undici mesi; solo con un accesso agli atti chiesto dalle consigliere comunali Baglio e Piccolo è stato possibile avere copia del piano industriale di Ama, approvato il 4 maggio 2017 dall'avvocato Giglio, amministratore esautorato il 15 maggio 2017; il piano non contiene gli investimenti necessari a realizzare impianti adeguati e limita di fatto la capacità gestionale della società pubblica Ama, di fatto a vantaggio di altri operatori, anche privati;
   nel fabbisogno indicato dalla regione Lazio risulta la necessità di una discarica di servizio per Roma, ma continua a mancare l'indicazione dell'area;
   Roma fa affidamento in questi mesi su un trasferimento di rifiuti indifferenziati verso l'Austria, giustificato nel suo avvio con la necessità di tempo per programmare e realizzare la rete degli impianti necessari al trattamento dei rifiuti che è stata però bloccata dalla giunta Raggi senza alcuna valida sostituzione –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di piani comunali che garantiscano una gestione sostenibile e quali iniziative di competenza intenda intraprendere per scongiurare il rischio di una seria emergenza rifiuti nella capitale. (3-03023)


Iniziative volte a garantire un adeguato sistema di protezione per le donne vittime di «violenza di genere», anche dopo la condanna del loro persecutore – 3-03024

   GALGANO. — Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
   quello di Lidia Vivoli, 45enne palermitana, ex hostess di Wind Jet, è un femminicidio mancato. Il 25 giugno 2012 il suo compagno di allora l'ha quasi uccisa, cavandosela con una condanna piuttosto lieve (quattro anni e 6 mesi), considerata la gravità delle accuse (tentato omicidio e sequestro di persona), grazie al patteggiamento;
   Lidia trova il coraggio di andare dai carabinieri e di raccontare tutte le violenze subite. Ma la denuncia non è sufficiente per liberarsi di quell'incubo. «Cinque mesi dopo l'arresto ottenne i domiciliari – ricorda la donna – e cominciò a mandarmi messaggi su Facebook. Un giorno me lo ritrovai davanti. Mi disse che voleva tornare con me, che lo stavo rovinando, che me l'avrebbe fatta pagare»;
   l'uomo torna dietro le sbarre per avere evaso i domiciliari, ma ormai la sua pena sta per scadere. E l'ex hostess è terrorizzata all'idea che lui torni a cercarla per ucciderla;
   lei vive nel palermitano, a Bagheria, lui a Terrasini ad appena 50 chilometri di distanza. La 45enne si è ricostruita una vita, ma ora che il suo aguzzino sta per essere rilasciato, però, si sente abbandonata dallo Stato;
   Lidia non sa nemmeno in che giorno esatto l'ex compagno verrà rimesso in libertà. «Visto che le vittime non hanno diritto nemmeno a sapere quando esce il proprio aguzzino, dobbiamo essere noi a fare i conteggi – si lamenta la donna –. Lui è stato condannato a 4 anni e 6 mesi e la sua pena teoricamente finisce a novembre. Considerando però i premi di 45 giorni ogni sei mesi e una probabile penalizzazione per un'evasione dai domiciliari, prevedo che torni libero tra maggio e luglio»;
   Lidia non si dà pace e chiede di non essere lasciata sola, ma le istituzioni sembrano non ascoltarla;
   l'ordinamento non prevede, in questa fase, alcun divieto di avvicinarsi alla persona offesa ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima –:
   se il Ministro interrogato non intenda adottare rapide e opportune iniziative finalizzate a colmare il vulnus normativo denunciato in premessa e rendere più efficiente e preparato il sistema giudiziario nella protezione delle donne vittime di tali efferate violenze (una volta che l'assalitore, scontata la pena e rimesso in libertà, torna ad essere una potenziale minaccia per le stesse che potrebbero non scamparla una seconda volta), equiparandole a quelle di mafia e terrorismo. (3-03024)


Elementi ed iniziative in merito ai sistemi di protezione relativi ai servizi informatici del processo telematico – 3-03025

   ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS, SEGONI e TURCO. — Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
   il 30 marzo 2017 il portale «Servizi online uffici giudiziari» del Ministero della giustizia ha diramato un comunicato dal titolo «Rallentamento nei servizi telematici del processo telematico», che recita quanto segue: «A partire dalla giornata del 28 marzo si sono registrati alcuni rallentamenti dei servizi di rete utilizzati dagli uffici giudiziari. Ciò può comportare un ritardo nel rilascio degli esiti dei controlli automatici del processo civile telematico. Non si riscontrano anomalie ai sistemi applicativi. È stata costituita un'apposita unità di crisi per fare fronte alla situazione. Si ricorda che, in base a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia”. Si invitano pertanto i signori avvocati a non reiterare i depositi effettuati nell'attesa dell'emissione dei predetti avvisi relativi ai controlli automatici ed a limitare, quantomeno per le prossime 24 ore, i depositi ai soli atti essenziali»;
   appare evidente che problemi tecnici, come i suddetti casi di rallentamenti riguardanti anche i servizi pec, oltre a produrre ritardi nel sistema giudiziario come nel processo civile telematico, potrebbero rendere impossibile il rispetto dei previsti termini di consegna degli atti giudiziari;
   tali ritardi nei servizi pec degli uffici giudiziari si erano già verificati a gennaio 2015, con successive violazioni della rete informatica del Ministero della giustizia, in particolare, a giugno 2015 il tribunale di Udine ha subito un attacco con «ransomware» di tipo Cryptolcker e a luglio 2015 il gruppo Anonymous Italia ha trafugato 41 database del Ministero della giustizia con indirizzi email, password, codici fiscali e altre informazioni;
   attualmente il servizio proxy-server del Ministero della giustizia, che serve l'intera rete degli uffici giudiziari, risulta centralizzato presso il Ced (Centro elaborazione dati) di Napoli e se ne desume che un eventuale blocco della funzionalità del suddetto Centro elaborazione dati (eventualmente provocato da un attacco informatico) potrebbe comportare il blocco dell'intero sistema del processo civile telematico –:
   quale sia lo stato attuale delle architetture, hardware e software, impiegate per la fornitura dei servizi relativi al processo civile telematico, inclusi i sistemi di protezione da minacce esterne e interne ed eventuali reti di back-up. (3-03025)


Tempi previsti per la riapertura del carcere Giuseppe Montalto di Alba – 3-03026

   RABINO, FRANCESCO SAVERIO ROMANO e PARISI. — Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
   in seguito all'accertamento di 3 casi di legionellosi, il carcere Giuseppe Montalto di Alba è stato sgomberato per consentire la bonifica dell'impianto idrico e di condizionamento: l'operazione ha portato al trasferimento di 122 reclusi;
   il 10 febbraio 2016, il Ministro interrogato, rispondendo ad altro atto di sindacato ispettivo, ha affermato che gli interventi di sanificazione erano stati inseriti dall'amministrazione penitenziaria nel programma triennale 2016-2018;
   il 15 luglio 2016, la Sottosegretaria di Stato per la giustizia, rispondendo ad un'interpellanza, confermò lo stanziamento di 2 milioni di euro e la previsione formulata dal dipartimento per l'amministrazione penitenziaria che ipotizzava il completo recupero dell'istituto per la fine del 2017;
   il 24 gennaio 2017, da fonti di stampa, si è appreso che, secondo la direttrice del carcere Giuseppina Piscioneri, «l'intenzione pare essere quella di accelerare il più possibile l'apertura del reparto dei collaboratori di giustizia con 38 celle»;
   l'apertura anche parziale potrebbe comunque far rientrare parte del personale di polizia penitenziaria attualmente in missione nei diversi istituti del distretto (Asti, Alessandria, Saluzzo);
   non si hanno dettagli su quali saranno le tempistiche di riapertura dell'intera struttura carceraria –:
   quali siano i tempi previsti affinché il carcere Giuseppe Montalto torni ad essere pienamente operativo e quali siano le fasi della riapertura. (3-03026)


Chiarimenti ed iniziative in ordine agli accordi sottoscritti al fine di stabilizzare la Libia e bloccare i flussi migratori irregolari, in relazione alla recente intesa raggiunta dal Capo del Governo di accordo nazionale, Fayez al Sarraj, e dal generale Khalifa Haftar – 3-03027

   GIANLUCA PINI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. — Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   con l'intesa raggiunta il 3 maggio 2017 ad Abu Dhabi, il Capo del Governo di accordo nazionale riconosciuto internazionalmente, Fayez al Serraj, ed il generale Khalifa Haftar si sono impegnati a smantellare entro un anno tutte le milizie armate esistenti in Libia;
   allo scioglimento delle milizie locali si abbinerà la sottoposizione delle nuove forze armate libiche ad un nuovo consiglio presidenziale partecipato dal generale Haftar;
   tra le milizie locali da sciogliere dovrebbe figurare anche la potente brigata di Misurata, città nella quale il nostro Paese ha inviato truppe ed un ospedale da campo;
   desta tuttavia ulteriori e più serie preoccupazioni la circostanza che parte dell'intesa raggiunta da Serraj ed Haftar sembri prevedere anche l'annullamento degli accordi raggiunti con il Governo e con l'Unione europea per bloccare i flussi migratori illegali diretti verso il nostro Paese –:
   se e in che misura gli accordi raggiunti da Fayez al Serraj e Khalifa Haftar possano compromettere la strategia prescelta dal Governo per stabilizzare la Libia e bloccare i flussi migratori diretti verso l'Europa che partono dalle coste di quel Paese. (3-03027)


Elementi ed iniziative di competenza in merito alla gestione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo, con particolare riferimento a quello di Isola Capo Rizzuto, anche nell'auspicata ottica della chiusura di tali strutture – 3-03028

   SARTI, BRESCIA, LOREFICE, DADONE, D'UVA, FERRARESI, NESCI, DIENI e COLONNESE. — Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   l'inchiesta «Johnny» della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha portato lunedì 15 maggio 2017 all'arresto di 68 persone coinvolte nella gestione del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Isola Capo Rizzuto;
   i reati contestati dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro sono 416-bis del codice penale e altri pesanti reati, tutti aggravati dalle modalità mafiose;
   è stata colpita la cosca Arena, capeggiata da Nicola Arena oggi al 4-bis, e tra gli arrestati vi sono Leonardo Sacco, governatore della Confraternita di misericordia e il parroco di Isola Capo Rizzuto, don Edoardo Scordio;
   sfruttando il ruolo del Sacco, la cosca avrebbe messo le mani anche sui centri di Lampedusa, 4 milioni di euro di appalti affidati a imprese costituite dagli Arena;
   Sacco, già vicepresidente delle Misericordie d'Italia, nonché membro del consiglio di amministrazione dell'Aeroporto di Crotone e presidente della squadra di calcio locale, gode di ottimi rapporti politico-istituzionali, malgrado nel 2010 fu padrino al battesimo di uno dei figli degli Arena;
   secondo la direzione distrettuale antimafia, nell'ultimo decennio, circa 32 milioni di euro dei 100 stanziati per la gestione dell'accoglienza migranti sono finiti alla cosca Arena;
   fra i vertici della Confraternita, vi sono personaggi comunque legati ad esponenti politici di primo piano, quali Daniele Giovanardi, fratello di Carlo, rinviato a giudizio come legale rappresentante della Misericordia per omesso versamento di ritenute nel procedimento riguardante il centro di identificazione ed espulsione di Modena, di cui era dirigente, e Lorenzo Montana, suocero del fratello di Angelino Alfano;
   il 26 ottobre 2014 il parlamentare europeo del MoVimento 5 Stelle Ferrara visitò il centro di accoglienza per richiedenti asilo di Crotone riscontrandovi gravi condizioni igienico-sanitarie, tali che presentò un esposto, indirizzato, tra gli altri, al Ministro dell'interno, per avere accesso ai bilanci dell'ente gestore ed alle informazioni sull'appalto riguardante la costruzione degli alloggi sostitutivi dei container, senza ottenere alcuna risposta;
   Sacco, audito nel 2015 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattamento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate, ricostruiva la gestione delle Misericordie dei centri di accoglienza dal 1999, configurando sostanzialmente, a parere degli interroganti, un monopolio di fatto che nell'ultima gara aggiudicata a novembre 2016 e valida fino ad ottobre 2017 include sia la gestione del centro di accoglienza che l'ex centro di identificazione ed espulsione, ora centro di permanenza per il rimpatrio –:
   quali siano le ragioni per le quali non ha reso pubblici i dati relativi all'esposto in premessa, nonché quali iniziative urgenti di competenza intenda attuare per garantire approfonditi controlli antimafia, accertare eventuali responsabilità, garantire l'applicazione dello schema di capitolato approvato a marzo 2017, in base alle indicazioni dell'Anac, per la gestione delle strutture di accoglienza, procedendo con urgenza ad un piano chiaro volto alla chiusura dei grandi centri di accoglienza per richiedenti asilo, coacervo di criticità costanti, come a Crotone e a Mineo. (3-03028)


Chiarimenti di competenza in merito alla recente vicenda che ha interessato il centro di accoglienza per richiedenti asilo di Isola di Capo Rizzuto e iniziative volte a predisporre sistemi di controllo efficaci su tali strutture – 3-03029

   OCCHIUTO e SANTELLI. — Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   recenti fonti giornalistiche riportano le risultanze della maxi-operazione «Johnny» che avrebbe portato all'arresto di 68 persone, tra cui il governatore della Misericordie Leonardo Sacco ed il parroco, don Edoardo Scordio. Oltre ai suddetti fermi, sono scattati diversi sequestri di appartamenti e macchine di lusso;
   secondo gli investigatori, grazie alle convenzioni stipulate con il Ministero dell'interno, l'organizzazione criminale che faceva capo al clan Arena sarebbe riuscita ad ottenere, in un solo anno, 6 dei 13 milioni di euro per la gestione dei centri di accoglienza, riuscendo ad aggiudicarsi gli appalti indetti dalla prefettura di Crotone per le forniture dei servizi di ristorazione al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto e di Lampedusa;
   le indagini hanno ricostruito nello specifico quanto accadeva all'interno del centro di accoglienza per richiedenti asilo, attualmente considerata la più grande struttura d'accoglienza d'Europa, con cinque ettari di superficie, che secondo le ricostruzioni delle forze dell'ordine sarebbe stato «infiltrato dai clan della ’ndrangheta», e divenuto terreno fertile, per la famiglia Arena, per l'ottenimento di contratti di appalto e forniture per i 1.500 migranti ospiti;
   emerge ancora una volta, dunque, l'esistenza di un sistema di arricchimento delle cosche calabresi, che non si esimono dall'estendere la loro longa manus in ogni possibile ambito, con una grave distorsione della destinazione di fondi pubblici: secondo l'accusa, infatti, degli oltre 100 milioni di euro assegnati alla struttura, almeno 30 sarebbero stati dirottati verso i clan mafiosi;
   alla luce degli eventi riportati sembrerebbe emergere la debolezza dell'attività di controllo e di monitoraggio governativa che probabilmente, con misure preventive più efficaci, avrebbe potuto evitare o, comunque, interrompere già da diverso tempo le citate attività illecite –:
   se il Ministro interrogato intenda, in primo luogo, fornire chiarimenti, per quanto di competenza, sulla vicenda esposta in premessa e su quanto accaduto nell'ultimo triennio nella città di Isola Capo Rizzuto, in particolare sulle attività preventive sulle misure di controllo messe in opera dal Ministero dell'interno per il monitoraggio sulla gestione del centro di accoglienza per richiedenti asilo e sull'utilizzo dei fondi pubblici, e, in secondo luogo, quali iniziative abbia intenzione di intraprendere al fine di predisporre tempestivamente sistemi di controlli efficaci di tutte le strutture e le associazioni, anche alla luce della necessità di dare una risposta certa ed univoca all'opinione pubblica sulla citata situazione che ha assunto risvolti di estrema gravità. (3-03029)


Iniziative volte a garantire maggiori controlli sulle modalità di aggiudicazione dei bandi per la gestione dell'accoglienza dei migranti e sull'operato delle ditte e delle cooperative titolari dei relativi appalti – 3-03030

   RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, GIORGIA MELONI, MURGIA, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO, TAGLIALATELA e TOTARO. — Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   nell'ambito degli arresti operati la mattina del 15 maggio 2017 a carico di esponenti della cosca Arena, attiva nei territori di Crotone e Catanzaro, è stato fermato anche il governatore della «Fraternita di Misericordia», l'ente che gestisce il centro di accoglienza per richiedenti asilo di «Sant'Anna» di Isola Capo Rizzuto, uno dei più grandi d'Europa, che sarebbe stato infiltrato dal clan della ’ndrangheta;
   l'inchiesta ha dimostrato come la cosca, attraverso la Fraternita, è riuscita ad aggiudicarsi gli appalti indetti dalla prefettura di Crotone per le forniture dei servizi di ristorazione al centro di accoglienza per richiedenti asilo di Isola, appalti che poi il governatore della onlus affidava a imprese appositamente costituite dagli Arena e da altre famiglie di ’ndrangheta per spartirsi i fondi destinati all'accoglienza dei migranti;
   dalle indagini è emerso come l'infiltrazione della cosca Arena nel tessuto economico crotonese e, in particolare, il controllo mafioso delle attività imprenditoriali connesse al funzionamento dell'accoglienza al centro di accoglienza per richiedenti asilo di Isola Capo Rizzuto andava avanti da più di un decennio; stando ai numeri forniti dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, negli ultimi dieci anni dei cento milioni di euro stanziati per la gestione dei centri di accoglienza almeno trentadue sono finiti nelle casse di quella cosca;
   oltre a quello di Isola Capo Rizzuto, la Fraternita di Misericordia era riuscita ad aggiudicarsi gli appalti per le forniture dei servizi di ristorazione anche al centro di accoglienza di Lampedusa, dando luogo alla spartizione di ulteriori milioni di euro tra la cosca Arena e altre famiglie criminali della zona;
   ad avviso degli interroganti, l'inchiesta dimostra, ancora una volta, le collusioni tra trafficanti di uomini, criminalità e circuito dell'accoglienza, in un sistema che di solidarietà ha ben poco e che si basa, invece, sull'aumento degli sbarchi al solo fine di veder aumentare i fondi pubblici per l'accoglienza, facile bottino per le associazioni criminali –:
   quali iniziative intenda assumere per garantire maggiori controlli, in via preventiva, sulle modalità di aggiudicazione dei bandi per la gestione dell'accoglienza e, in via successiva, sull'operato delle ditte e cooperative titolari degli appalti, con particolare riferimento alla rendicontazione delle spese. (3-03030)


PROPOSTA DI LEGGE: S. 119-1004-1034-1931-2012 — D'INIZIATIVA DEI SENATORI: D'ALÌ; DE PETRIS; CALEO; PANIZZA ED ALTRI; SIMEONI ED ALTRI: MODIFICHE ALLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394, E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE PROTETTE (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (A.C. 4144-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: TERZONI ED ALTRI; MANNINO ED ALTRI; TERZONI ED ALTRI; BORGHI ED ALTRI (A.C. 1987-2023-2058-3480)

A.C. 4144-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 27. 220 Benedetti.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 6 e sugli emendamenti 4. 800, 5. 600 (nuova formulazione), 11. 600 (nuova formulazione) e 25. 600 (nuova formulazione) della Commissione.

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 7 e sugli emendamenti 1. 800, 5. 800 e 24. 800 della Commissione.

A.C. 4144-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 1-bis, comma 2, capoverso Art. 4, apportare le seguenti modificazioni:
   sopprimere le parole: «a legislazione vigente»;
   sostituire i commi 6 e 7 con il seguente: «6. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata prioritariamente al finanziamento delle attività previste dal Piano di sistema 2018-2020 di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

  Sopprimere l'articolo 2-bis;

  All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, lettera a), capoverso 7, sopprimere i periodi secondo e terzo;
   al comma 1, lettera d), prima del capoverso 11-bis, premettere il seguente:
  11.1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente parco e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   al comma 1, lettera g), capoverso 14-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'ISPRA provvede allo svolgimento delle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

  All'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3.2), capoverso b-bis), sia approvato l'emendamento della Commissione 5.800;

  All'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2-bis), capoverso 1-bis), secondo periodo, dopo le parole: le risorse che questi ultimi aggiungere le seguenti:, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio;

  All'articolo 8, comma 1, capoverso comma 1-quaterdecies, sostituire la parola: 2017 con la seguente: 2018;

  All'articolo 10, comma 1, capoverso Art. 18, aggiungere in fine il seguente comma:
  8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 12, sostituire i commi 5 e 6 con il seguente:
  5. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è destinata prioritariamente al potenziamento delle aree marine protette. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Sopprimere l'articolo 17-bis;

  All'articolo 19, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 3, dopo le parole: «euro 3.000.000» aggiungere la seguente: «annui»;
   aggiungere in fine il seguente comma:
  «3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

  All'articolo 19-bis, aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 25, aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 27, apportare le seguenti modificazioni:
  dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Dall'attuazione delle delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
  al comma 3 sostituire il terzo periodo con il seguente: Lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.;
  al comma 3, quinto periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: per materia e per i profili finanziari;
   e con la seguente condizione:

  All'articolo 4, comma 1, lettera c), capoverso 10 e capoverso 10-bis, si provveda a ripristinare il testo approvato dal Senato, sostituendo il Revisore unico dei conti con il Collegio dei revisori dei conti.

SUGLI EMENDAMENTI TRASMESSI DALL'ASSEMBLEA:

PARERE FAVOREVOLE

  Sull'emendamento 5.800 della Commissione;

PARERE CONTRARIO

  Sugli emendamenti 1.27, 1.28, 1.30, 1.32, 1.204, 1.206, 1.208, 1.210, 1-bis.205, 1-bis.420, 1-bis.421, 1-bis.200, 1-bis.201, 4.8, 4.27, 4.82, 4.306, 4.307, 4.505, 5.35, 5.218, 7.1, 7.200, 8.31, 8.32, 8.53, 8.56, 8.60, 8.63, 8.69, 8.86, 8.201, 8.219, 8.232, 9.49, 9.51, 9.76, 9.88, 9.90, 9.129, 11.2, 11.3, 11.14, 11.15. 11.200, 12.1, 12.8, 12.10, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.50, 13.60, 13.200, 13.201, 19.3, 19.5, 19.6, 19.200, 21.1, 21.3, 22.2, 22.3, 22.4, 22.201, 24.1, 24.3, 24.200, 24.206, 27.1, 27.2, 27.3, 27.10, 27.16, 27.200, 27.203, e sugli articoli aggiuntivi 2.04, 2.0200, 2.0201, 9-ter.01, 15.01, 15.02, 15.03, 19.0200, 26.0200, 29.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  Sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 7, nonché sugli emendamenti 1.800 e 24.800 della Commissione.

A.C. 4144-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 2 della legge n. 394 del 1991).

  1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
   « 1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
  2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
  3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati.
  4. Le aree marine protette sono costituite da ambienti marini, dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Le aree marine protette si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127, e della Strategia nazionale per la biodiversità 2013.
  5. Le aree naturali protette di cui ai commi da 1 a 4 prossime al confine di Stato possono essere costituite come aree protette transfrontaliere sulla base di convenzioni, trattati o accordi internazionali. Nel caso in cui l'area interessata sia un parco naturale o una riserva naturale regionale, l'accordo che ne disciplina il regime di area protetta transfrontaliera è stipulato d'intesa con la regione interessata, per quanto attiene agli aspetti di sua competenza. Con l'atto di costituzione dell'area protetta transfrontaliera sono stabilite le procedure di partecipazione dell'ente gestore dell'area protetta nazionale o regionale interessata alla stessa area protetta transfrontaliera, nonché le eventuali forme di partecipazione degli enti pubblici statali e territoriali interessati.
  5-bis. Le aree marine protette contigue ai parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente negli stessi parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, i quali in tal caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensione a mare si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree protette marine. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5-ter. Le aree del territorio nazionale inserite, in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nella rete ecologica europea denominata “Natura 2000” concorrono ai fini della conservazione della biodiversità, insieme al sistema delle aree naturali protette. Ad esse si applicano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni.
  5-quater. La gestione dei siti di importanza comunitaria e delle previste zone speciali di conservazione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nonché delle zone di protezione speciale in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ricadenti, interamente o parzialmente, in un parco nazionale o regionale, in una riserva naturale statale o regionale o in un'area marina protetta, è competenza del corrispondente ente gestore, il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e, ove necessario, del concorso delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.
  5-quinquies. Le aree esterne a quelle di cui al comma 5-ter possono essere affidate in gestione agli enti gestori delle aree protette»;
  5-sexies. Le aree marine protette contigue ai parchi regionali sono affidate in gestione ai parchi regionali stessi, in sinergia con le strategie nazionali per la tutela e la conservazione del mare»;
   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  « 9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree protette, nazionali, regionali o locali, comprese nel territorio del parco stesso.
  9-quater. Sono attribuite all'ISPRA le funzioni di supporto tecnico-scientifico, nonché di monitoraggio e controllo ambientali e di ricerca, in materia di aree naturali protette, biodiversità e protezione dell'ambiente marino e costiero. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuati specificamente i compiti attribuiti dal presente comma all'ISPRA, che ne assicura l'adempimento nell'ambito delle proprie attività istituzionali. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, l'ISPRA procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  2. Le attività di cui al presente articolo devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Modifiche all'articolo 2 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, lettera a), sostituire i capoversi commi 1 e 2, con il seguente:
  1. I parchi naturali nazionali e regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale, nazionale o regionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato o della regione ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
I parchi naturali possono essere nazionali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di essi tutelati.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 5-bis, secondo periodo, dopo le parole: Nei parchi nazionali aggiungere le seguenti: e regionali.
1. 25. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, primo periodo sostituire le parole da: dalle acque fino alla fine del capoverso, con le seguenti: dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Esse si distinguono in parchi nazionali marini e riserve marine.   4-bis. La classificazione dei parchi nazionali marini e delle riserve marine è effettuata in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientale e socio-economico, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambienti di minore dimensione e complessità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, habitat o ecosistemi.   4-ter. Le aree marine protette si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127, e della Strategia nazionale per la biodiversità 2013.
  4-quater. Le aree marine protette contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente in essi, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1. In tal caso i parchi sono classificati come parchi con estensione a mare. Nelle estensioni a mare si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali marini e alle riserve marine.
*1. 21. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, primo periodo sostituire le parole da: dalle acque fino alla fine del capoverso, con le seguenti: dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Esse si distinguono in parchi nazionali marini e riserve marine.   4-bis. La classificazione dei parchi nazionali marini e delle riserve marine è effettuata in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientale e socio-economico, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambienti di minore dimensione e complessità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, habitat o ecosistemi.   4-ter. Le aree marine protette si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127, e della Strategia nazionale per la biodiversità 2013.   4-quater. Le aree marine protette contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente in essi, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1. In tal caso i parchi sono classificati come parchi con estensione a mare. Nelle estensioni a mare si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali marini e alle riserve marine.
*1. 24. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, primo periodo sostituire le parole da: dalle acque fino alla fine del capoverso, con le seguenti: dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Esse si distinguono in parchi nazionali marini e riserve marine.   4-bis. La classificazione dei parchi nazionali marini e delle riserve marine è effettuata in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientale e socio-economico, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambienti di minore dimensione e complessità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, habitat o ecosistemi.   4-ter. Le aree marine protette si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127, e della Strategia nazionale per la biodiversità 2013.   4-quater. Le aree marine protette contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente in essi, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1. In tal caso i parchi sono classificati come parchi con estensione a mare. Nelle estensioni a mare si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali marini e alle riserve marine.
*1. 200. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: dalle acque fino alla fine del capoverso, con le seguenti: dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Esse si distinguono in parchi nazionali marini e riserve marine.
1. 400. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e possono essere istituite sia dallo Stato che dalle Regioni.
1. 18. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza delle Regioni, provvede, con proprio decreto, a riclassificare le aree protette nazionali e regionali secondo le categorie dell'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura-IUCN, ed a verificare i presupposti per la riclassificazione di alcune aree protette nazionali e regionali in aree di Categoria VI o in aree protette a gestione sostenibile delle risorse naturali.
*1. 31. Catanoso.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza delle Regioni, provvede, con proprio decreto, a riclassificare le aree protette nazionali e regionali secondo le categorie dell'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura-IUCN, e a verificare i presupposti per la riclassificazione di alcune aree protette nazionali e regionali in aree di Categoria VI o in aree protette a gestione sostenibile delle risorse naturali.
*1. 201. Fiorio.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La classificazione dei parchi nazionali marini e delle riserve marine è effettuata in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientale e socio-economico, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambienti di minore dimensione e complessità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, habitat o ecosistemi.
1. 401. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire i capoversi da 5-bis a 5-quinquies con i seguenti:
  5-bis. Si considerano aree naturali protette ai sensi della presente legge le aree del territorio nazionale inserite nella rete ecologica europea denominata «Natura 2000» in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e della direttiva 92/43//CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. Ad esse si applicano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.  357, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  258 del 6 novembre 2007 e successive modificazioni. Qualora tali aree ricadano interamente o parzialmente in una delle aree naturali protette di cui ai precedenti commi da 1 a 4, la loro gestione è competenza del corrispondente ente gestore; qualora siano esterne la loro gestione può essere a questo affidata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni.
  5-ter. Si considerano altresì aree naturali protette ai sensi della presente legge le zone umide d'importanza internazionale di cui alla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva in Italia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.  448. Qualora tali aree ricadano interamente o parzialmente in una delle aree naturali protette di cui ai precedenti commi da 1 a 3, la loro gestione è competenza del corrispondente ente gestore; qualora siano esterne la loro gestione può essere a questo affidata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni.
  5-quater. La Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Comitato nazionale per le aree protette di cui all'articolo 33, può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge e allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali, anche in considerazione delle indicazioni dell'Unione internazionale per la conservazione della natura.
*1. 20. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire i capoversi da 5-bis a 5-quinquies con i seguenti:
  5-bis. Si considerano aree naturali protette ai sensi della presente legge le aree del territorio nazionale inserite nella rete ecologica europea denominata «Natura 2000» in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. Ad esse si applicano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007 e successive modificazioni. Qualora tali aree ricadano interamente o parzialmente in una delle aree naturali protette di cui ai precedenti commi da 1 a 4, la loro gestione è competenza del corrispondente ente gestore; qualora siano esterne la loro gestione può essere a questo affidata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni.   5-ter. Si considerano altresì aree naturali protette ai sensi della presente legge le zone umide d'importanza internazionale di cui alla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva in Italia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. Qualora tali aree ricadano interamente o parzialmente in una delle aree naturali protette di cui ai precedenti commi da 1 a 3, la loro gestione è competenza del corrispondente ente gestore; qualora siano esterne la loro gestione può essere a questo affidata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni.   5-quater. La Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Comitato nazionale per le aree protette di cui all'articolo 33, può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge e allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali, anche in considerazione delle indicazioni dell'Unione internazionale per la conservazione della natura.
*1. 23. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire i capoversi da 5-bis a 5-quinquies con i seguenti:
  5-bis. Si considerano aree naturali protette ai sensi della presente legge le aree del territorio nazionale inserite nella rete ecologica europea denominata «Natura 2000» in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. Ad esse si applicano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007 e successive modificazioni. Qualora tali aree ricadano interamente o parzialmente in una delle aree naturali protette di cui ai precedenti commi da 1 a 4, la loro gestione è competenza del corrispondente ente gestore; qualora siano esterne la loro gestione può essere a questo affidata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni.   5-ter. Si considerano altresì aree naturali protette ai sensi della presente legge le zone umide d'importanza internazionale di cui alla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva in Italia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. Qualora tali aree ricadano interamente o parzialmente in una delle aree naturali protette di cui ai precedenti commi da 1 a 3, la loro gestione è competenza del corrispondente ente gestore; qualora siano esterne la loro gestione può essere a questo affidata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni.   5-quater. La Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Comitato nazionale per le aree protette di cui all'articolo 33, può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge e allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali, anche in considerazione delle indicazioni dell'Unione internazionale per la conservazione della natura.
*1. 202. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), sostituire i capoversi 5-bis e 5-ter, con il seguente:
  5-bis. Si considerano aree naturali protette ai sensi della presente legge le aree del territorio nazionale inserite nella rete ecologica europea denominata «Natura 2000» in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e della direttiva 92/43//CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. Ad esse si applicano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007 e successive modificazioni. Qualora tali aree ricadano interamente o parzialmente in una delle aree naturali protette di cui ai precedenti commi da 1 a 4, la loro gestione è competenza del corrispondente ente gestore; qualora siano esterne la loro gestione può essere a questo affidata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni.
1. 404. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole da: ai parchi nazionali fino alla fine del capoverso con le seguenti: o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente in essi, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1. In tal caso i parchi sono classificati come parchi con estensione a mare. Nelle estensioni a mare si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali marini e alle riserve marine.
1. 403. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis, primo periodo, dopo la parola: (ISPRA) aggiungere le seguenti: e, ove necessario, anche con il concorso delle altre componenti del SNPA ai sensi della legge 28 giugno 2016, n.  132.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera b), capoverso 9-quater, primo periodo, dopo le parole: all'ISPRA aggiungere le seguenti: e alle altre componenti del SNPA, ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132;
   all'articolo 18, comma 1, capoverso Art. 33, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: dell'ISPRA aggiungere le seguenti: e delle altre componenti del SNPA, ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132.
1. 22. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis, primo periodo, dopo la parola: (ISPRA) aggiungere le seguenti: e, ove necessario, anche con il concorso delle altre componenti del SNPA ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132.
1. 408. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere i capoversi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies.
1. 203. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 5-ter, con il seguente:
  5-ter. Si considerano altresì aree naturali protette ai sensi della presente legge le zone umide d'importanza internazionale di cui alla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva in Italia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. Qualora tali aree ricadano interamente o parzialmente in una delle aree naturali protette di cui ai precedenti commi da 1 a 3, la loro gestione è competenza del corrispondente ente gestore; qualora siano esterne la loro gestione può essere a questo affidata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni.
1. 405. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 5-quater, con il seguente:
  5-quater. La Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Comitato nazionale per le aree protette di cui all'articolo 33, può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge e allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali, anche in considerazione delle indicazioni dell'Unione internazionale per la conservazione della natura.
1. 406. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quater, sopprimere le parole: o parzialmente.
1. 502. Zoggia.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quater sostituire la parola: parzialmente con le seguenti: per la maggior parte della loro superficie.
1. 205. Romanini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quater, dopo le parole: è competenza aggiungere le seguenti:, nella parte che vi ricade,
*1. 500. Pagani, Montroni.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quater, dopo le parole: è competenza aggiungere le seguenti:, nella parte che vi ricade,
*1. 503. Zoggia.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quater, aggiungere, in fine, le parole: , in accordo con i detentori di diritti reali o personali di godimento su appezzamenti dei siti interessati, anche attraverso le misure contrattuali previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
**1. 28. Catanoso.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quater, aggiungere, in fine, le parole: , in accordo con i detentori di diritti reali o personali di godimento su appezzamenti dei siti interessati, anche attraverso le misure contrattuali previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
**1. 204. Fiorio.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quater, aggiungere, in fine, le parole: , ove la maggior parte del territorio delle aree in oggetto ricada all'interno delle aree protette.
1. 6. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quater, aggiungere, in fine, le parole:, per la parte ricadente nel proprio territorio.
1. 7. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 5-quinquies.
*1. 8. Laffranco, Crimi, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 5-quinquies.
*1. 15. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 5-quinquies.
*1. 504. Zoggia.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 5-quinquies con il seguente:
  «5-quinquies. I confini delle aree esterne a quelle di cui al comma 5-ter sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con gli enti locali competenti e con gli enti gestori dell'aree protette. La gestione delle aree esterne è affidata alla regione, di concerto con gli enti locali competenti».
1. 9. Laffranco, Crimi, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 5-quinquies con il seguente:
  «5-quinquies. Gli enti competenti sulla disciplina e la gestione di aree esterne ai parchi e alle riserve nazionali e regionali possono richiedere ai relativi enti gestori collaborazione e ausilio nella relativa gestione amministrativa».
1. 501. Pagani, Montroni.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quinquies, sostituire le parole: 5-ter con le seguenti: 5-quater.
1. 800. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quinquies, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono
1. 407. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quinquies sostituire le parole: agli enti gestori delle aree protette con le seguenti: anche attraverso le misure contrattuali previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, ai detentori di diritti reali o personali di proprietà su appezzamenti dei siti interessati. Con decreto del Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, vengono stabilite le modalità contrattuali di gestione dei Siti Natura 2000 con i detentori di diritti reali o personali di proprietà su appezzamenti dei siti interessati.
1. 27. Martinelli, Catanoso.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quinquies, aggiungere, in fine, le parole: o ai detentori di diritti reali o personali di proprietà su appezzamenti dei siti interessati, anche attraverso le misure contrattuali previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
*1. 206. Catanoso.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quinquies, aggiungere, in fine, le parole: o ai detentori di diritti reali o personali di proprietà su appezzamenti dei siti interessati, anche attraverso le misure contrattuali previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
*1. 208. Fiorio.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 9-ter.
1. 207. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 9-quater, primo periodo, dopo le parole: all'ISPRA aggiungere le seguenti: e alle altre componenti del SNPA, ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132.
1. 409. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 9-quater, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ove necessario, anche con il concorso delle altre componenti del SNPA per quanto dettato dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.
1. 10. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 9-quater, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Per i compiti e le attività di supporto dell'ISPRA previsti dal presente comma, l'Istituto, ove necessario, può avvalersi delle altre componenti del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.
*1. 29. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 9-quater, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Per i compiti e le attività di supporto dell'ISPRA previsti dal presente comma, l'Istituto, ove necessario, può avvalersi delle altre componenti del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.
*1. 209. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 9-quater, sostituire il quarto periodo con il seguente: Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si fa fronte, per il triennio 2018-2020 mediante le risorse assegnate al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 29-bis e per gli anni successivi mediante l'utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 8.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Copertura finanziaria).

  1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nelle more dell'entrata a regime delle disposizioni di cui all'articolo 8, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2018-2020 da assegnare al Ministero dell'ambiente. Alla copertura degli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
1. 32. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 9-quater, sostituire il quarto periodo con il seguente: Per i compiti e le attività di supporto dell'ISPRA di cui al presente comma si provvede nei limiti di 2 milioni di euro dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*1. 30. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 9-quater, sostituire il quarto periodo con il seguente: Per i compiti e le attività di supporto dell'ISPRA di cui al presente comma si provvede nei limiti di 2 milioni di euro dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*1. 210. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

A.C. 4144-A – Articolo 1-bis

ARTICOLO 1-BIS DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1-bis.
(Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge n. 394 del 1991).

  1. L'articolo 3 della legge n. 394 del 1991 è abrogato.
  2. L'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:
  «Art. 4. – (Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette). – 1. Il sistema nazionale delle aree naturali protette è costituito dalle aree naturali protette di cui all'articolo 2.
  2. Il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, di seguito denominato “Piano di sistema”, sulla base delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente:
   a) individua il sistema nazionale delle aree protette, terrestri e marine;
   b) definisce linee strategiche, finalità, programmi operativi e progetti coerenti con le politiche di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico per le aree naturali protette e con l'implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati in sede internazionale e contenuti nell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030, nonché l'attuazione, per quanto di competenza, della strategia nazionale delle Green community di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;
   c) indica le risorse finanziarie, a legislazione vigente, i criteri e le modalità per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cui alla lettera b) provenienti anche dall'Unione europea e da altri contributi nazionali, regionali e internazionali, riservando almeno il 50 per cento delle risorse complessive alle aree protette regionali e alle aree marine protette;
   d) individua i criteri, le strategie e i programmi, con particolare riferimento al settore dell'informazione e dell'educazione allo sviluppo sostenibile integrale, a cui si uniformano lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del Piano di sistema per quanto di loro competenza.

  3. Le regioni cofinanziano con proprie risorse il Piano di sistema, secondo modalità e criteri oggetto di accordi e intese con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  4. Proposte relative al Piano di sistema possono essere presentate al Comitato di cui all'articolo 33 da ciascun componente dello stesso.
  5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta la proposta di Piano di sistema al Comitato di cui all'articolo 33, il quale delibera entro i successivi quattro mesi. Decorso tale termine, il Piano di sistema, che ha durata triennale ed è aggiornato annualmente, è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  6. Per il finanziamento del Piano di sistema 2018-2020 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio.
  7. All'onere di cui al comma 6, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1-BIS DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1-bis.
(Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge n. 394 del 1991).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I commi da 1 a 6, dell'articolo 3, della legge n. 394 del 1991 sono abrogati.
1-bis. 400. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 3, comma 7, primo periodo, della legge n. 394 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola «nove» è sostituita dalla seguente: «undici»;
   b) dopo le parole: «Consiglio nazionale delle ricerche» sono inserite le seguenti: «uno designato dalla Società italiana di biologia marina (SIBM), uno designato dal Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare (CoNISMA)».
1-bis. 205. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 3, comma 7, primo periodo, della legge n. 394 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola «nove» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
   b) dopo le parole: «Consiglio nazionale delle ricerche» sono inserite le seguenti: «uno designato dalla Società italiana di biologia marina (SIBM)».
1-bis. 420. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 3, comma 7, primo periodo, della legge n. 394 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola «nove» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
   b) dopo le parole: «Consiglio nazionale delle ricerche» sono inserite le seguenti: «uno designato dal Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare (CoNISMA)».
1-bis. 421. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 2, sostituire il capoverso articolo 4, con il seguente:
  Art. 4 – (Programma triennale per il sistema nazionale delle aree naturali protette). – 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina ogni tre anni un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni per le aree protette nazionali e regionali e ove sono specificati i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, anche in applicazione di direttive nazionali e comunitarie, convenzioni e programmi internazionali, operando la necessaria delimitazione dei confini. Il programma stabilisce i criteri e indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse, e fissa altresì i criteri per la realizzazione della Rete ecologica nazionale e il raggiungimento degli obiettivi dalla Strategia nazionale per la biodiversità.
  2. Il programma definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali. Prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree. Determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.
  3. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree protette sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi terrestri, marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire con il programma stesso. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree protette nazionali sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
  4. Proposte relative al programma possono essere presentate dalle regioni, dalle province autonome e dai comuni. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.
  5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta entro il mese di gennaio la proposta di programma alla Conferenza delle regioni e delle province autonome che delibera entro 60 giorni. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua approvazione. Qualora il programma non venga adottato dalla Conferenza nel termine previsto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  6. Allo scopo di favorire la promozione economica e sociale dei territori interessati e promuovere le politiche di sistema per le aree protette, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo inserisce nel proprio bilancio, un Fondo, annuale e pluriennale, finanziato con risorse nazionali, da utilizzare per finanziare il presente Programma triennale, per il cofinanziamento di programmi e progetti, regionali nazionali ed europei, presentati dagli organismi di gestione delle aree naturali protette valutati dallo stesso Ministero e meritevoli di attuazione ai fini della presente legge, e per finanziare le strategie nazionali per la conservazione della biodiversità e l'attuazione delle politiche di sistema.
  7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sull'attuazione del programma e propone le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentita la Conferenza delle regioni e province autonome, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva.
  8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.
  9. L'ente gestore dell'area protetta predispone annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 3, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità.
  10. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.
  11. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione delle riserve naturali statali e delle riserve marine in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore rispetto a quanto previsto nel decreto istitutivo, nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al presente articolo.
  12. Sono estese agli enti gestori dei parchi nazionali marini e delle riserve marine le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera.
  13. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui alla presente legge sono riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta.
  14. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area naturale protetta, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.
  15. Per il finanziamento del piano 2018-2020 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio.
  16. All'onere di cui al comma 15 pari a 10 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante la corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Sono abrogati:
   a) il Titolo V, Riserve marine, della legge 31 dicembre 1982, n. 979;
   b) l'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
   c) i commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179.
1-bis. 200. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 2, capoverso articolo 4, sostituire i commi da 2 a 5, con i seguenti:
  2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina ogni tre anni un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni per le aree protette nazionali e regionali e ove sono specificati i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, anche in applicazione di direttive nazionali e comunitarie, convenzioni e programmi internazionali, operando la necessaria delimitazione dei confini. Il programma stabilisce i criteri e indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse, e fissa altresì i criteri per la realizzazione della Rete ecologica nazionale e il raggiungimento degli obiettivi dalla Strategia nazionale per la biodiversità.
  3. Il programma definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali. Prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree. Determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.
  4. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree protette sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi terrestri, marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire con il programma stesso. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree protette nazionali sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
  5. Proposte relative al programma possono essere presentate dalle regioni, dalle province autonome e dai comuni. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.
  5-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta entro il mese di gennaio la proposta di programma alla Conferenza delle regioni e delle province autonome che delibera entro sessanta giorni. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua approvazione. Qualora il programma non venga adottato dalla Conferenza nel termine previsto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  5-ter. Allo scopo di favorire la promozione economica e sociale dei territori interessati e promuovere le politiche di sistema per le aree protette, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo inserisce nel proprio bilancio, un Fondo, annuale e pluriennale, finanziato con risorse nazionali, da utilizzare per finanziare il presente Programma triennale, per il cofinanziamento di programmi e progetti, regionali nazionali ed europei, presentati dagli organismi di gestione delle aree naturali protette valutati dallo stesso Ministero e meritevoli di attuazione ai fini della presente legge, e per finanziare le strategie nazionali per la conservazione della biodiversità e l'attuazione delle politiche di sistema.
  5-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sull'attuazione del programma e propone le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentita la Conferenza delle regioni e province autonome, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva.
  5-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.
  5-sexies. L'ente gestore dell'area protetta predispone annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 3, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità.
  5-septies. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.
  5-octies. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione delle riserve naturali statali e delle riserve marine in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore rispetto a quanto previsto nel decreto istitutivo, nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al presente articolo.
  5-novies. Sono estese agli enti gestori dei parchi nazionali marini e delle riserve marine le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera.
  5-decies. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui alla presente legge sono riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta.
  5-undecies. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area naturale protetta, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.
  5-duodecies. L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato.
1-bis. 201. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 2, capoverso Art. 4.
   sopprimere le parole: a legislazione vigente;
   sostituire i commi 6 e 7 con il seguente: 6. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata prioritariamente al finanziamento delle attività, previste dal Piano di sistema 2018-2020 di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
1-bis. 900. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 2, capoverso Art. 4, comma 2, lettera b), sostituire le parole: sviluppo sostenibile fissati con la seguente: sostenibilità fissati.
1-bis. 401. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 2, capoverso Art. 4, comma 2, lettera b), sopprimere le parole: e contenuti nell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030.
1-bis. 402. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 2, capoverso Art. 4, comma 2, lettera c), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 44 per cento.
1-bis. 405. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 2, capoverso Art. 4, comma 2, lettera c), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 46 per cento.
1-bis. 404. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 2, capoverso Art. 4, comma 2, lettera c), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 48 per cento.
1-bis. 403. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 2, capoverso Art. 4, comma 3, sopprimere le parole: modalità e criteri oggetto di.
1-bis. 406. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 2, capoverso Art. 4, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
1-bis. 409. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 2, capoverso Art. 4, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dieci mesi.
1-bis. 408. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 2, capoverso Art. 4, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: otto mesi.
1-bis. 407. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 2, capoverso articolo 4, comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: il Ministro dell'ambiente fino alla fine del comma 5, con le seguenti: il Comitato presenta la proposta di piano alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per la sua approvazione. Il piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.
1-bis. 202. Mariani.

  Al comma 2, capoverso Art. 4, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: dieci mesi.
1-bis. 412. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 2, capoverso Art. 4, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: otto mesi.
1-bis. 410. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 2, capoverso Art. 4, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: sei mesi.
1-bis. 411. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 2, capoverso Art. 4, comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: durata triennale con le seguenti: durata biennale.
1-bis. 413. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 2, capoverso Art. 4, comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: ogni sei mesi.
1-bis. 414. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 2, capoverso Art. 4, comma 5, secondo periodo, sostituire la parola:annualmente con le seguenti: ogni otto mesi.
1-bis. 415. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 2, capoverso Art. 4, comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: ogni dieci mesi.
1-bis. 416. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 2, capoverso articolo 4, comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
1-bis. 203. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 2, capoverso articolo 4, comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
1-bis. 600. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, capoverso Art. 4, comma 6, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 16 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 7, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 16 milioni.
1-bis. 419. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 2, capoverso Art. 4, comma 6, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 7, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni.
1-bis. 418. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 2, capoverso Art. 4, comma 6, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 12 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 7, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 12 milioni.
1-bis. 417. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

A.C. 4144-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Contributo di sbarco a favore delle aree protette).

  1. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori in cui sono presenti aree protette terrestri o marine ed i comuni nel cui territorio insistono isole minori ove sono presenti aree protette terrestri o marine possono destinare il gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per finanziare, in accordo con l'ente gestore dell'area protetta, interventi volti alla tutela ambientale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, alla promozione del turismo sostenibile del territorio, nonché ad attività di educazione ambientale.
  2. I comuni di cui al comma 1 possono inoltre deliberare, esclusivamente per le finalità di cui al medesimo comma 1, una maggiorazione, fino ad un massimo di 2 euro, del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nelle medesime forme ivi previste.
  3. I comuni facenti parte di un'area marina protetta possono richiedere un contributo di sbarco con le stesse finalità e modalità di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Contributo di sbarco a favore delle aree protette).

Subemendamento all'emendamento 2. 600 della Commissione

  All'emendamento 2. 600 della Commissione, comma 1, capoverso comma 3-ter, sostituire le parole: possono destinare il con le seguenti: destinano una quota non inferiore al 50 per cento del.
0. 2. 600. 1. Zaratti, Kronbichler, Formisano, Melilla, Nicchi, Laforgia, Duranti, Zaccagnini.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2. – (Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di contributo di sbarco a favore delle aree protette). – 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
  «3-ter. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori in cui sono presenti aree protette terrestri o marine e i comuni nel cui territorio insistono isole minori ove sono presenti aree protette terrestri o marine possono destinare il gettito del contributo di cui al comma 3-bis per finanziare, in accordo con l'ente gestore dell'area protetta, interventi volti alla tutela ambientale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, alla promozione del turismo sostenibile del territorio nonché ad attività di educazione ambientale.
  3-quater. I comuni di cui al comma 3-ter possono inoltre deliberare, esclusivamente per le finalità di cui al medesimo comma 3-ter, una maggiorazione, fino ad un massimo di 2 euro, del contributo di sbarco di cui al comma 3-bis, nelle medesime forme ivi previste.
  3-quinquies. I comuni facenti parte di un'area marina protetta possono richiedere un contributo di sbarco con le stesse finalità e modalità di cui al comma 3-bis.».
2. 600. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, premettere le parole: Fatti salvi gli ulteriori impieghi del contributo di sbarco previsti dalla normativa nazionale nonché i massimali di imposizione ivi definiti,
2. 500. Francesco Sanna, Giovanna Sanna.

  Al comma 1, sostituire le parole: possono destinare il con le seguenti: destinano una quota non inferiore al 50 per cento del.
*2. 1. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire le parole: possono destinare il con le seguenti: destinano una quota non inferiore al 50 per cento del.
*2. 200. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, sostituire le parole: possono destinare con la seguente: destinano.
2. 400. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 2 euro con le seguenti: 5 euro.
2. 403. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 2 euro con le seguenti: 4 euro.
2. 402. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 2 euro con le seguenti: 3 euro.
2. 401. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. In conseguenza delle sue peculiarità, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al borgo di San Fruttuoso di Camogli, nel Parco di Portofino.
2. 3. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Modifica dell'articolo 7 della legge n. 394 del 1991).

  1. L'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.
(Misure di incentivazione).

  1. Le Regioni destinano prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per i seguenti obiettivi:
   a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
   b) recupero dei nuclei abitati rurali;
   c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
   d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
   e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
   f) agriturismo;
   g) attività sportive compatibili;
   h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;
   i) mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici;
   l) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL;
   m) sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni;
   n) restauro e riqualificazione del paesaggio, urbano e rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;
   o) opere igieniche, idropotabili, di risanamento ambientale;
   p) realizzazione di fonti di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico;
   q) sostegno all'imprenditoria in agricoltura;
   r) sostegno alle attività culturali e a quelle volte alla valorizzazione del territorio;
   s) riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani.

  2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale».
2. 0200. Venittelli.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Modifica dell'articolo 7 della legge n.  394 del 1991).

  1. L'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

Art. 7.
(Misure di incentivazione).

  1. Le Regioni destinano prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per i seguenti obiettivi:
   a) mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici;
   b) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL;
   c) sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni;
   d) restauro e riqualificazione del paesaggio, urbano e rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;
   e) opere igieniche, idropotabili, di risanamento ambientale;
   f) realizzazione di fonti di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico;
   g) sostegno all'imprenditoria in agricoltura;
   h) sostegno alle attività culturali e a quelle volte alla valorizzazione del territorio;
   i) riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani.
2. 0201. Venittelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Modifica all'articolo 7 della legge n. 394 del 1991).

  1. All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, nel rispetto delle finalità istitutive e dei piani di gestione delle aree protette, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1o gennaio 2018, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.
  2-ter. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 2-bis è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
  2-quater. L'agevolazione di cui al comma 2-bis è riconosciuta esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:
   a) educazione e formazione ambientale;
   b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;
   c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
   d) manutenzione e ripristino degli ecosistemi, gestione forestale;
   e) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

  2-quinquies. L'agevolazione fiscale di cui al comma 2-bis è concessa nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 20 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2018, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.  625».
2. 04. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

A.C. 4144-A – Articolo 2-bis

ARTICOLO 2-BIS DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2-bis.
(Agevolazioni fiscali nelle aree protette).

  1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere definite, nell'ambito delle aree protette di cui alla presente legge, misure di incentivazione fiscale per sostenere iniziative compatibili con le finalità dell'area e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale.
  2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinate, in considerazione delle disponibilità finanziarie, le agevolazioni di cui al medesimo comma 1, individuandone l'ambito territoriale, le misure di attuazione, i limiti temporali e le tipologie di beneficiari.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2-BIS DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2-bis.
(Agevolazioni fiscali nelle aree protette).

  Sopprimerlo.
2-bis. 900. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter.(Fondo per l'incentivazione fiscale nelle aree protette). – 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, destinato al finanziamento di misure di incentivazione fiscale nelle aree protette di cui alla presente legge, da adottare con successivi provvedimenti legislativi, volti a promuovere iniziative compatibili con le finalità delle medesime aree.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-bis. 050. Tino Iannuzzi, Realacci, Pellegrino.
(Approvato)

A.C. 4144-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Modifica all'articolo 8 della legge n. 394 del 1991).

  1. All'articolo 8 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  « 2-bis. Qualora il territorio del parco o della riserva naturale ricomprenda siti militari, alla loro istituzione si procede sentito il Ministero della difesa, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Modifica all'articolo 8 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: alla loro istituzione si procede con le seguenti: alla dismissione di questi ultimi si procede.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Il comma 2 dell'articolo 357 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
  «2. Le aree addestrative non demaniali e i poligoni semipermanenti od occasionali non possono in nessun caso essere localizzati nell'area di parchi nazionali e regionali o nelle aree sottoposte a tutela ambientale».
*3. 2. Duranti, Zaratti, Melilla, Piras, Carlo Galli, Kronbichler, Nicchi, Formisano, Pellegrino, Rizzo, Basilio, Corda, Paolo Bernini, Marzana, Caso, Luigi Gallo, Pisano, Ruocco, Sibilia, D'Incà, Alberti, Villarosa, Cozzolino, Vallascas, Da Villa, Del Grosso, Grande, Grillo, Lorefice, D'Uva.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: alla loro istituzione si procede con le seguenti: alla dismissione di questi ultimi si procede.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Il comma 2 dell'articolo 357 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, è sostituito dal seguente:
  «2. Le aree addestrative non demaniali e i poligoni semipermanenti od occasionali non possono in nessun caso essere localizzati nell'area di parchi nazionali e regionali o nelle aree sottoposte a tutela ambientale».
*3. 200. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: sei mesi.
3. 402. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: 120 giorni.
3. 401. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
3. 400. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: dal ricevimento con le seguenti: dall'invio.
3. 403. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dopo la loro istituzione, all'interno dei confini dei parchi, delle riserve naturali e delle aree marine protette, sono comunque vietate le attività dei poligoni di tiro e le relative esercitazioni.
*3. 1. Zaratti, Duranti, Piras, Carlo Galli, Melilla, Kronbichler, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Dopo la loro istituzione, all'interno dei confini dei parchi, delle riserve naturali e delle aree marine protette, sono comunque vietate le attività dei poligoni di tiro e le relative esercitazioni.
*3. 201. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

A.C. 4144-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991).

  1. All'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi da 1 a 8-bis sono sostituiti dai seguenti:
  « 1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  2. Sono organi dell'Ente parco:
   a) il Presidente;
   b) il Consiglio direttivo;
   c) il Revisore unico dei conti;
   d) la Comunità del parco.

  3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni e i membri possono essere confermati una sola volta. Nelle nomine degli organi deve essere tenuta in considerazione la rappresentanza di genere.
  4. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero il proprio dissenso esplicitando le ragioni che motivano il diniego dell'intesa con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, motivandola, alla nomina del Presidente, scegliendo prioritariamente tra i nomi compresi nella terna.
  4-bis. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici.
  5. Nelle more della nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo ai sensi del comma 8-ter, al fine di assicurare la continuità amministrativa e lo svolgimento delle attività indifferibili dell'Ente parco, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
  6. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni di indirizzo e programmazione della stessa, fissa gli obiettivi ed effettua la verifica in merito alla realizzazione degli stessi, attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione vigente in materia. Il Presidente esercita altresì le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva, ferme restando le competenze del direttore ai sensi del comma 11.
  7. Per il Presidente e per i componenti del Consiglio direttivo, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riferite a sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle unioni montane dei comuni, presidenti dei consigli provinciali e comunali con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli incarichi di Presidente e di membro del Consiglio direttivo dei parchi nazionali, nonché di Presidente delle aree marine protette. Al fine di assicurare la funzionalità degli enti medesimi, le nomine e le designazioni intervenute alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 95 del 2012 restano efficaci fino alla loro naturale scadenza.
  8. Al Presidente spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.
  8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a otto.
  8-ter. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:
   a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno due dei quali scelti tra i sindaci della stessa Comunità del parco;
   b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno delle associazioni scientifiche maggiormente rappresentative o dell'ISPRA indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno delle associazioni di protezione ambientale indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno delle associazioni agricole e della pesca nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni finalizzate alla maggiore sostenibilità delle attività agro-silvo-pastorali e della pesca nelle aree naturali protette.

  8-quater. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma 8-sexies. Per i membri del Consiglio direttivo designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una unione montana dei comuni, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.
  8-quinquies. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco, che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.
  8-sexies. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
  8-septies. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
  8-octies. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
   b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
  « 9. Lo statuto dell'Ente parco definisce le finalità e funzioni principali dell'Ente, nonché le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti. Lo statuto è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, i relativi pareri si intendono acquisiti. L'organizzazione e il funzionamento dell'Ente sono disciplinati, nel rispetto dello statuto, mediante un regolamento approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
   c) il comma 10 è sostituito dai seguenti:
  « 10. Il Revisore unico dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  10-bis. Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è scelto tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel registro dei revisori legali»;
   d) il comma 11 è sostituito dai seguenti:
  « 11. Il direttore del parco assicura la gestione amministrativa complessiva dell'Ente ed esercita le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Egli cura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Presidente all'interno di una rosa di tre candidati in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale, scelti, a seguito di selezione pubblica, da una commissione tecnica costituita da tre soggetti. I membri della commissione sono scelti:
   a) uno tra soggetti esperti di gestione di pubbliche amministrazioni, designato dall'Ente parco;
   b) uno tra soggetti esperti di sviluppo sostenibile o tutela ambientale, designato dall'Ente parco;
   c) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che assume le funzioni di Presidente della commissione.

  11-bis. Alla selezione pubblica possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di riferimento, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale o ambientale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il bando di selezione predisposto dall'Ente parco, approvato con delibera del Consiglio direttivo, è sottoposto alla vigilanza ai sensi del comma 1 prima della sua applicazione.
  11-ter. Il Presidente, sentito il Consiglio direttivo, stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
  11-quater. Annualmente il Presidente, sulla base degli indirizzi del Consiglio direttivo, attribuisce al direttore gli obiettivi di gestione e di performance amministrativa da conseguire.
  11-quinquies. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando, fuori ruolo, aspettativa o altri istituti simili previsti dal rispettivo ordinamento di provenienza, per tutta la durata dell'incarico, con decorrenza dell'anzianità di servizio ai soli fini della progressione in carriera. Il direttore, se dipendente privato, è posto in posizione di aspettativa, anche in deroga a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di competenza. Il trattamento economico è, in ogni caso, a carico dell'Ente parco ed è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere reintrodotte, neanche in via regolamentare, forme di contingentamento per la selezione, quali albi, anche se interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
   e) il comma 12 è abrogato;
   f) il comma 12-bis è sostituito dal seguente:
  « 12-bis. Al vice presidente e agli altri componenti del Consiglio direttivo spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco»;
   g) il comma 14 è sostituito dai seguenti:
  « 14. La dotazione organica dell'Ente parco è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, questo si intende reso favorevolmente. Il direttore costituisce la struttura amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. È consentita la mobilità volontaria del personale tra gli Enti parco, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano presentato domanda di trasferimento. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1º gennaio 2017 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  14-bis. Al fine di consentire il monito- raggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del supporto dell'ISPRA, adotta, con proprio decreto, una specifica direttiva rivolta agli Enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto.
  14-ter. Al fine di ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e migliorare l'esercizio dei servizi di competenza, gli Enti parco i cui territori di riferimento insistano nella stessa regione o in regioni confinanti possono stipulare convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato o condiviso di funzioni tecniche, amministrative e attinenti alla fruizione e allo sviluppo delle aree protette, o ricorrere ad affidamenti congiunti con procedure ad evidenza pubblica. Gli Enti parco possono stipulare convenzioni, con le finalità indicate nel presente comma, anche con altre amministrazioni dello Stato le cui funzioni siano esercitate nel medesimo territorio regionale».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Modifica all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione.
4. 79. Micillo, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: esclusivamente nel caso in cui vi sia stato il conseguimento, anche parziale, degli obiettivi di gestione.
4. 400. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:
  4. Il Presidente, scelto in considerazione dell'alto livello culturale e della specifica competenza in materia di ambiente e in particolare di aree protette e tutela della biodiversità, è nominato su proposta e con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, sentite le competenti commissioni parlamentari. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate esprimono l'intesa o il motivato dissenso. Qualora per due volte non si raggiunga l'intesa, il Presidente viene nominato, su proposta dello stesso Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri integrato con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome territorialmente interessate, previo parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari. La procedura per la nuova nomina viene avviata trenta giorni prima della scadenza del Presidente in carica.
4. 402. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:
  4. Il Presidente, scelto in considerazione dell'alto livello culturale e della specifica competenza in materia di ambiente e in particolare di aree protette e tutela della biodiversità, è nominato su proposta e con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, sentite le competenti commissioni parlamentari. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate esprimono l'intesa o il motivato dissenso. Qualora per due volte non si raggiunga l'intesa, il Presidente viene nominato, su proposta dello stesso Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri integrato con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome territorialmente interessate, sentite le competenti commissioni parlamentari. La procedura per la nuova nomina viene avviata sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Nelle more della nuova nomina il Presidente rimane in carica solo per l'espletamento della ordinaria amministrazione.
4. 201. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:
  4. Il Presidente, scelto in considerazione dell'alto livello culturale e della specifica competenza in materia di ambiente e in particolare di aree protette e tutela della biodiversità, è nominato su proposta e con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, sentite le competenti commissioni parlamentari. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate esprimono l'intesa o il motivato dissenso. Qualora per due volte non si raggiunga l'intesa, il Presidente viene nominato, su proposta dello stesso Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri integrato con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome territorialmente interessate, sentite le competenti commissioni parlamentari. La procedura per la nuova nomina viene avviata sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica.
*4. 34. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:
  4. Il Presidente, scelto in considerazione dell'alto livello culturale e della specifica competenza in materia di ambiente e in particolare di aree protette e tutela della biodiversità, è nominato su proposta e con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, sentite le competenti commissioni parlamentari. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate esprimono l'intesa o il motivato dissenso. Qualora per due volte non si raggiunga l'intesa, il Presidente viene nominato, su proposta dello stesso Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri integrato con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome territorialmente interessate, sentite le competenti commissioni parlamentari. La procedura per la nuova nomina viene avviata sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica.
*4. 83. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:
  4. Il Presidente, scelto in considerazione dell'alto livello culturale e della specifica competenza in materia di ambiente e in particolare di aree protette e tutela della biodiversità, è nominato su proposta e con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, sentite le competenti commissioni parlamentari. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate esprimono l'intesa o il motivato dissenso. Qualora per due volte non si raggiunga l'intesa, il Presidente viene nominato, su proposta dello stesso Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri integrato con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome territorialmente interessate, sentite le competenti commissioni parlamentari. La procedura per la nuova nomina viene avviata sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica.
*4. 200. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:
  4. Il Presidente, scelto in considerazione dell'alto livello culturale e della specifica competenza in materia di ambiente e in particolare di aree protette e tutela della biodiversità, è nominato su proposta e con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, sentite le competenti commissioni parlamentari. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate esprimono l'intesa o il motivato dissenso. Qualora per due volte non si raggiunga l'intesa, il Presidente viene nominato, su proposta dello stesso Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri integrato con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome territorialmente interessate, sentite le competenti commissioni parlamentari. La procedura per la nuova nomina viene avviata trenta giorni prima della scadenza del Presidente in carica.
4. 401. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:
  4. Il Presidente, scelto in considerazione dell'alto livello culturale e della specifica competenza in materia di ambiente e in particolare di aree protette e tutela della biodiversità, è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, sentite le competenti commissioni parlamentari. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate esprimono l'intesa o il motivato dissenso. Qualora per tre volte non si raggiunga l'intesa, il Presidente viene nominato, su proposta dello stesso Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri integrato con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome territorialmente interessate, sentite le competenti commissioni parlamentari. La procedura per la nuova nomina viene avviata sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica.
4. 405. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:
  4. Il Presidente, scelto in considerazione dell'alto livello culturale e della specifica competenza in materia di ambiente e in particolare di aree protette e tutela della biodiversità, è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, sentite le competenti commissioni parlamentari. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate esprimono l'intesa o il motivato dissenso. Qualora per due volte non si raggiunga l'intesa, il Presidente viene nominato, su proposta dello stesso Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri integrato con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome territorialmente interessate, sentite le competenti commissioni parlamentari. La procedura per la nuova no-mina viene avviata sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica.
4. 404. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:
  4. Il Presidente, scelto in considerazione dell'alto livello culturale e della specifica competenza in materia di ambiente e in particolare di aree protette e tutela della biodiversità, è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, sentite le competenti commissioni parlamentari. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate esprimono l'intesa o il motivato dissenso. Qualora per due volte non si raggiunga l'intesa, il Presidente viene nominato, su proposta dello stesso Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri integrato con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome territorialmente interessate, sentite le competenti commissioni parlamentari. La procedura per la nuova nomina viene avviata trenta giorni prima della scadenza del Presidente in carica.
4. 403. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, aggiungere le seguenti: sentita la Comunità del parco,.
*4. 89. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, aggiungere le seguenti: sentita la Comunità del parco,.
*4. 3. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole da: nel cui territorio fino alla fine del capoverso con le seguenti: o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco ed è scelto tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private entro novanta giorni dall'avvio del procedimento di nomina adeguatamente notificato alle Regioni e alle province autonome. Trascorso il suddetto termine senza che venga raggiunta l'intesa con i presidenti delle Regioni o delle province autonome interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede motivatamente alla nomina del Presidente.
4. 2. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: da soggetti aggiungere le seguenti: con curriculum di alto profilo e qualifiche per la conservazione dei beni ambientali e in possesso di ampia e documentabile competenza in tema di aree protette nonché
4. 203. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: in possesso con le seguenti: con curriculum di alto profilo e qualifiche per la conservazione dei beni ambientali e in possesso di ampia e documentabile competenza in tema di aree protette, nonché, possibilmente
*4. 37. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: in possesso con le seguenti: con curriculum di alto profilo e qualifiche per la conservazione dei beni ambientali e in possesso di ampia e documentabile competenza in tema di aree protette, nonché, possibilmente
*4. 202. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole da: di comprovata esperienza fino alla fine del periodo con le seguenti: di competenze scientifiche o di qualificate esperienze in materia di tutela e valorizzazione di beni naturalistici e ambientali nonché di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero nell'indirizzo o nella gestione in strutture pubbliche o private
4. 204. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: comprovata esperienza aggiungere le seguenti: in materia di conservazione della natura e riguardo alle specificità dell'incarico.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
4. 205. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: comprovata esperienza aggiungere le seguenti: in campo ambientale,
4. 206.(Versione corretta) Realacci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, entro novanta giorni dall'avvio del procedimento di nomina adeguatamente notificato alle Regioni e alle province autonome.
4. 6. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché di competenze scientifiche o di qualificate esperienze in materia di tutela e valorizzazione di beni naturalistici e ambientali.
4. 207. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nel caso di Parchi il cui territorio ricada interamente sotto un unico Comune, il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Presidente della Regione e il Sindaco pro tempore del Comune interessato.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al secondo periodo, dopo le parole:
delle regioni interessate aggiungere le seguenti:, e, nel caso di Parchi il cui territorio ricada sotto un unico Comune, il Sindaco pro tempore;
   al terzo periodo, dopo le parole: delle regioni interessate aggiungere le seguenti:, e, nel caso di Parchi il cui territorio ricada sotto un unico Comune, il Sindaco pro tempore.
4. 510. Francesco Sanna, Giovanna Sanna.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
4. 100. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Entro il medesimo termine, i presidenti delle regioni e delle province autonome possono anche proporre nomi di candidati diversi da inserire nella terna.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: compresi nella terna con le seguenti: eventualmente proposti dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.
4. 91. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, terzo periodo, dopo le parole: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inserire le seguenti: propone una seconda intesa con una terna diversa e, qualora l'intesa non si raggiunga nel termine dei successivi quindici giorni,.
4. 92. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, terzo periodo, sopprimere la parola: prioritariamente.
4. 35. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, aggiungere, in fine, le parole: ed escludendo i nomi su cui l'intesa è stata espressamente negata da parte delle regioni.
4. 93. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, dopo le parole: enti pubblici aggiungere le seguenti: e non può superare due mandati consecutivi.
4. 7. Carrescia.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 7, sopprimere i periodi secondo e terzo;

  Al comma 1, lettera d), prima del capoverso 11-bis, premettere il seguente: 11.1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente parco e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

  Al comma 1, lettera g), capoverso 14-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: L'ISPRA provvede allo svolgimento delle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
4. 900. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 1, lettera a), capoverso 7, sopprimere il secondo e terzo periodo.
4. 414. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 7, sopprimere il secondo periodo.
4. 412. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 7, sopprimere il terzo periodo.
4. 413. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 8 con il seguente: 8. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sulla base di valutazioni connesse con l'estensione del parco, con il numero di comuni interessati e con la popolazione residente. L'indennità dovrà comunque essere inferiore ai 4/5 di quella spettante al sindaco del comune più popoloso tra tutti quelli sui cui territori il parco nazionale insiste.
4. 8. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8, primo periodo, dopo le parole: Al Presidente spetta un'indennità onnicomprensiva aggiungere le seguenti: proporzionata agli impegni e all'attività svolta in relazione anche alle caratteristiche del Parco,.
4. 9. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8, primo periodo, aggiungere in fine le parole: , comunque non superiore a quanto percepito dal sindaco del comune di popolazione maggiore tra tutti quelli sui cui territori il parco nazionale insiste.
4. 10. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere i capoversi 8-bis e 8-ter.
4. 72. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 8-bis.
4. 407. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-bis, sostituire le parole: numero di componenti pari a otto con le seguenti: otto componenti nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Conseguentemente, sostituire il capoverso 8-ter con il seguente:
  8-ter. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati secondo le seguenti modalità:
   a) quattro componenti designati dalla Comunità del parco con voto limitato, dei quali due in rappresentanza delle istituzioni territoriali e due in rappresentanza delle categorie sociali ed economiche del territorio;
   b) quattro componenti scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette, dei quali: due designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e individuati, l'uno, tra i funzionari e gli esperti qualificati del suo Ministero e, l'altro, tra i docenti delle Università delle Regioni interessate e tra i funzionari e gli esperti dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); uno designato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e individuato tra i funzionari e gli esperti del suo Ministero ovvero tra i ricercatori del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); uno designato dalle associazioni di protezione ambientale.
4. 84. Terzoni, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-bis, sostituire le parole: numero di componenti pari a otto con le seguenti: otto componenti nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. 408. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-bis, sostituire la parola: otto con la seguente: dodici.

  Conseguentemente, al comma 8-ter, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e garantendo la presenza dei rappresentanti degli agricoltori, dei cacciatori e dei vallicoltori.
4. 508. Zoggia.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 8-ter.
4. 406. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 8-ter con il seguente: I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone tecnicamente qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco in possesso di opportune conoscenze scientifiche, secondo le seguenti modalità:
   a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno uno dei quali scelti tra i sindaci della stessa Comunità del parco, rappresentante le esigenze degli enti locali e un professionista esperto in materia naturalistica e ambientale rappresentante della Regione, uno delle associazioni di protezione ambientale locali, un rappresentante dell'Arpa regionale;
   b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra professionisti di comprovata esperienza esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione: uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rappresentante di comprovata esperienza nel mondo scientifico (o rappresentante dell'Ispra), uno delle associazioni di protezione ambientale e uno delle associazioni agricole più rappresentative dell'area individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni locali.
4. 15. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, alinea, sostituire le parole da: , entro trenta giorni fino alla fine del capoverso con le seguenti: secondo le seguenti modalità:
   a) quattro componenti designati dalla Comunità del parco con voto limitato, dei quali due in rappresentanza delle istituzioni territoriali e due in rappresentanza delle categorie sociali ed economiche del territorio;
   b) quattro componenti scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette, dei quali: due designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e individuati, l'uno, tra i funzionari e gli esperti qualificati del suo Ministero e, l'altro, tra i docenti delle Università delle Regioni interessate e tra i funzionari e gli esperti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); uno designato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e individuato tra i funzionari e gli esperti del suo Ministero ovvero tra i ricercatori del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); uno designato dalle associazioni di protezione ambientale.
4. 409. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, alinea, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
4. 417. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, alinea, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: cinquanta giorni.
4. 416. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, alinea, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
4. 415. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, alinea, dopo le parole dalla comunicazione della designazione aggiungere le seguenti: sentite le regioni interessate;
4. 41. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, alinea, dopo le parole: con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: su proposta del presidente dell'ISPRA, sentito il Consiglio del Sistema di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.
4. 16. Zaccagnini, Duranti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter alinea, dopo le parole: conservazione della natura aggiungere le seguenti: o con competenze scientifiche secondo le specificità del parco e proposte dalla Federazione italiana Scienze naturali e ambientali.
4. 208. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1 lettera a) capoverso 8-ter, alinea, dopo le parole: o nella gestione delle aree protette aggiungere le seguenti: nella promozione turistica.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la lettera b) con la seguente: b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale sentite le associazioni di tutela della natura, le associazioni agricole nazionali più rappresentative e l'ISPRA.
4. 17. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera a) capoverso 8-ter sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a)
quattro componenti designati dalla Comunità del parco con voto limitato, dei quali due in rappresentanza delle istituzioni territoriali e due in rappresentanza delle categorie sociali ed economiche del territorio;
   b) quattro componenti scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette, dei quali: due designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e individuati, l'uno, tra i funzionari e gli esperti qualificati del suo Ministero e, l'altro, tra i docenti delle Università delle Regioni interessate e tra i funzionari e gli esperti dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); uno designato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e individuato tra i funzionari e gli esperti del suo Ministero ovvero tra i ricercatori del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); uno designato dalle associazioni di protezione ambientale.
4. 209. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 25 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   alla medesima lettera, sopprimere le parole:
almeno due dei quali scelti tra i sindaci della stessa Comunità del Parco.
   alla lettera b):
    sostituire le parole: 50 per cento con le parole: 75 per cento,
    sostituire le parole: uno del Ministro con le seguenti: due del Ministro
    sostituire le parole: uno delle associazioni di protezione con le seguenti: due delle associazioni di protezione.
4. 418. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le parole: 25 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   alla medesima lettera, sostituire le parole:
almeno due dei quali scelti con le parole: uno dei quali scelto.
   alla lettera b):
    sostituire le parole: 50 per cento con le parole: 75 per cento,
    sostituire le parole: uno del Ministro con le seguenti: due del Ministro
    sostituire le parole: uno delle associazioni di protezione con le seguenti: due delle associazioni di protezione.
4. 419. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e uno da ciascuna Regione nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco.
4. 210. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di Parchi il cui territorio ricada in tutto o in parte sotto un unico Comune, i componenti designati dalla Comunità del parco devono essere residenti da almeno tre anni nel Comune stesso.
4. 509. Francesco Sanna, Giovanna Sanna.

Subemendamento all'emendamento 4.800 della Commissione

  All'emendamento 4.800 della Commissione, sopprimere le parole: e un componente in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: e uno designato dalle associazioni di protezione ambientale.
0. 4. 800. 1. Zaratti, Kronbichler, Formisano, Duranti, Nicchi, Laforgia, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), sostituire le parole da: uno del Ministro dell'ambiente fino a: individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con le seguenti: del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individua un componente in rappresentanza del Ministero, un componente in rappresentanza delle associazioni scientifiche o dell'ISPRA e un componente in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale, nonché del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che individua un componente in rappresentanza delle associazioni agricole e della pesca.
4. 800. La Commissione.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8- ter, lettera b), dopo le parole: del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
*4. 213. Kronbichler, Nicchi, Zaratti, Melilla, Formisano, Duranti.

  Al comma 1, capoverso 8-ter, lettera b), dopo le parole: del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
*4. 216. Malisani.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), sostituire le parole da: delle associazioni scientifiche fino alla fine della lettera con le seguenti: delle istituzioni scientifiche più rappresentative del territorio in coerenza con le caratteristiche e i valori del parco, uno delle associazioni di protezione ambientale più rappresentative del territorio, uno del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle associazioni più rappresentative delle attività economiche tradizionali del territorio e finalizzate alla maggiore sostenibilità di tali attività.
4. 211. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), sostituire le parole da: delle associazioni scientifiche fino alla fine della lettera con le seguenti: indicato dalle istituzioni scientifiche più rappresentative in coerenza con le caratteristiche ecosistemiche del parco, uno delle associazioni di protezione ambientale e uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. I componenti designati dai Ministeri sono scelti tra i dirigenti e funzionari degli stessi dotati di particolare competenza in materia di aree protette.
4. 212. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), sostituire le parole: dell'ISPRA con le seguenti: del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.
4. 506. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), dopo le parole: o dell'ISPRA indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: su proposta del presidente dell'Istituto, sentito il Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.
*4. 42. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), dopo le parole: o dell'ISPRA indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: su proposta del presidente dell'Istituto, sentito il Consiglio del Sistema di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.
*4. 71. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), dopo le parole: o dell'ISPRA indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: su proposta del presidente dell'istituto sentito il consiglio del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.
*4. 214. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), dopo le parole: o dell'ISPRA indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: su proposta del presidente dell'Istituto.
4. 410. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), dopo le parole: o dell'ISPRA indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti:, sentito il Consiglio del Sistema di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.
4. 411. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), sostituire le parole da: uno delle associazioni di protezione fino alla fine della lettera, con le seguenti: due delle associazioni di protezione ambientale indicati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. 420. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), dopo le parole: protezione ambientale aggiungere le seguenti: o venatorie.
4. 230. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), dopo le parole: agricole e della pesca aggiungere le seguenti: e della caccia.
4. 215. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quater, primo periodo, sostituire le parole: entro quarantacinque giorni con le seguenti: entro centoventi giorni.
4. 423. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quater, primo periodo, sostituire le parole: entro quarantacinque giorni con le seguenti: entro novanta giorni.
4. 422. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quater, primo periodo, sostituire le parole: entro quarantacinque giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.
4. 421. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quater, secondo periodo, sostituire le parole: ulteriori trenta giorni con le seguenti: ulteriori sessanta giorni.
4. 426. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quater, secondo periodo, sostituire le parole: ulteriori trenta giorni con le seguenti: ulteriori cinquanta giorni.
4. 425. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quater, secondo periodo, sostituire le parole: ulteriori trenta giorni con le seguenti: ulteriori quaranta giorni.
4. 424. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-sexies, sostituire la parola: maggioranza con la parola: totalità.
4. 427. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-septies, primo periodo, dopo le parole: sono trasmessi aggiungere le seguenti: entro trenta giorni dalla loro approvazione.
4. 430. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-septies, primo periodo, dopo le parole: sono trasmessi aggiungere le seguenti: entro venti giorni dalla loro approvazione.
4. 429. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-septies, primo periodo, dopo le parole: sono trasmessi aggiungere le seguenti: entro quindici giorni dalla loro approvazione.
4. 428. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-octies, dopo le parole: è deliberato aggiungere le seguenti: a maggioranza qualificata.
4. 431. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-octies, dopo le parole: è deliberato aggiungere le seguenti: a maggioranza assoluta.
4. 432. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-octies, dopo le parole: è trasmesso aggiungere le seguenti: entro trenta giorni.
4. 435. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-octies, dopo le parole: è trasmesso aggiungere le seguenti: entro venti giorni.
4. 434. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-octies, dopo le parole: è trasmesso aggiungere le seguenti: entro quindici giorni.
4. 433. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-octies, aggiungere, in fine, le parole:, che si esprime entro novanta giorni dalla ricezione dell'atto.
4. 438. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-octies, aggiungere, in fine, le parole:, che si esprime entro sessanta giorni dalla ricezione dell'atto.
4. 437. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-octies, aggiungere, in fine, le parole:, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla ricezione dell'atto.
4. 436. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 8-octies aggiungere il seguente:
  8-novies. Qualora il consiglio direttivo scada prima del Presidente, quest'ultimo viene affiancato dai soli rappresentanti della Comunità del parco.
4. 99. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 8-octies aggiungere il seguente:
  8-novies. Al fine di assicurare che gli enti di gestione delle aree protette possano esercitare la funzione di comunicazione pubblica relativamente alle finalità dell'area medesima agli enti di gestione non si applica il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
4. 21. Dellai, Baradello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 9, secondo periodo, sopprimere le parole: sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, i relativi pareri si intendono acquisiti.
4. 442. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 9, secondo periodo, sostituire le parole: sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, i relativi pareri si intendono acquisiti con le seguenti: sentito il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, il relativo parere si intende acquisito.
4. 443. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 9, secondo periodo, sostituire le parole: sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, i relativi pareri si intendono acquisiti con le seguenti: sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, il relativo parere si intende acquisito.
4. 444. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 9, terzo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quindici giorni.
4. 441. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 9, terzo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le parole: venti giorni.
4. 440. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 9, terzo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le parole: venticinque giorni.
4. 439. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 9, aggiungere, in fine, le parole:, sentito il Consiglio direttivo del Parco.
4. 448. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il regolamento è approvato entro novanta giorni dall'approvazione dello Statuto.
4. 447. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il regolamento è approvato entro sessanta giorni dall'approvazione dello Statuto.
4. 446. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il regolamento è approvato entro trenta giorni dall'approvazione dello Statuto.
4. 445. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 11 con il seguente:
  11. La direzione dei parchi nazionali è affidata al Direttore, il quale assicura la gestione del parco, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; a lui spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il Direttore è nominato dal Presidente dell'Ente parco previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree marine protette o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei sessanta giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.
*4. 43. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 11 con il seguente:
  11. La direzione dei parchi nazionali è affidata al Direttore, il quale assicura la gestione del parco, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; a lui spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il Direttore è nominato dal Presidente dell'Ente parco previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree marine protette o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei sessanta giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.
*4. 86. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 11 con il seguente:
  11. La gestione dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'Ambiente nell'ambito di una terna di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La terna è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165;.
4. 81. Micillo, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d) sostituire il capoverso 11 con il seguente:
  11. La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Consiglio direttivo nell'ambito di una terna di nomi di soggetti selezionati a seguito di selezione pubblica, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509, nonché di particolare qualificazione professionale e comprovata conoscenza scientifica nel campo della tutela ambientale. Al bando di selezione possono prendere parte dirigenti pubblici esperti nella conservazione e tutela ambientale, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica in campi affini, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale e qualifiche scientifiche in campi attinenti alla tutela ambientale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando o fuori ruolo, per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.
4. 22. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 11 con il seguente:
  11. La gestione dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'Ambiente nell'ambito di una terna di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La terna è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo, i predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. 459. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 11 con il seguente:
  11. La gestione dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'ambiente nell'ambito di una terna di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La terna è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a quattro anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;.
4. 463. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 11 con il seguente:
  11. La gestione dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'ambiente nell'ambito di una terna di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La terna è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a quattro anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;.
4. 462. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 11 con il seguente:
  11. La gestione dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'ambiente nell'ambito di una terna di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La terna è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a due e non superiore a cinque anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;.
4. 461. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 11 con il seguente:
  11. La gestione dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'ambiente nell'ambito di una terna di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La terna è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno due anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;.
4. 460. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, alinea, primo periodo, sostituire le parole da: amministrativa complessiva fino alla fine del comma con le seguenti: complessiva del parco, l'attuazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; a lui spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il Direttore è nominato dal Presidente dell'Ente parco previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree protette di mare o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando e nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei sessanta giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. 301. Kronbichler, Zaratti, Melilla, Nicchi, Laforgia, Formisano, Duranti.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, alinea, primo periodo sostituire le parole da: amministrativa complessiva fino alla fine del capoverso con le seguenti: complessiva del parco, l'attuazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; a lui spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il Direttore è nominato dal Ministro dell'ambiente previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree protette di mare o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando e nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei sessanta giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. 217. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, alinea, primo periodo, sopprimere la parola: amministrativa.
4. 73. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, alinea, quarto periodo, sostituire le parole da: Il direttore è nominato fino alla fine del comma con le seguenti: Il Direttore è nominato dal Presidente dell'Ente parco previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree marine protette o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti al momento dell'indizione del bando. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a quattro anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei quarantacinque giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. 458. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, alinea, quarto periodo, sostituire le parole da: Il direttore è nominato fino alla fine del comma con le seguenti: il Direttore è nominato dal Presidente dell'Ente parco previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree marine protette o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei sessanta giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. 449. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, alinea, quarto periodo, sostituire le parole da: Il direttore è nominato fino alla fine del comma con le seguenti: Il Direttore è nominato dal Presidente dell'Ente parco previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree marine protette o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a quattro anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei sessanta giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. 455. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, alinea, quarto periodo, sostituire le parole da: Il direttore è nominato fino alla fine del comma con le seguenti: Il Direttore è nominato dal Presidente dell'Ente parco previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree marine protette o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a quattro anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei quarantacinque giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. 456. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, alinea, quarto periodo, sostituire le parole da: Il direttore è nominato fino alla fine del comma con le seguenti: Il Direttore è nominato dal Presidente dell'Ente parco previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree marine protette o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a quattro anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico per una sola volta. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei quarantacinque giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione, il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. 457. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, quarto periodo, sostituire le parole da: Il direttore è nominato fino alla fine del comma con le seguenti: Il Direttore è nominato dal Presidente dell'Ente parco previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree marine protette o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da esperti indicati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le loro competenze nei settore della conservazione della natura. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei sessanta giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. 453. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, alinea, quarto periodo, sostituire le parole da: Il direttore è nominato fino alla fine del comma con le seguenti: Il Direttore è nominato dal Presidente dell'Ente parco previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree marine protette o funzioni strettamente analoghe per almeno tre anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei sessanta giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. 451. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, alinea, quarto periodo, sostituire le parole da: Il direttore è nominato fino alla fine del comma con le seguenti: Il Direttore è nominato dai Presidente dell'Ente parco previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno tre anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree marine protette o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei sessanta giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. 450. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, alinea, quarto periodo, sostituire le parole da: Il direttore è nominato fino alla fine del comma con le seguenti: Il Direttore è nominato dal Presidente dell'Ente parco previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree marine protette o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a due e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei sessanta giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. 454. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, alinea, quarto periodo, sostituire le parole da: Il direttore è nominato fino alla fine del comma con le seguenti: Il Direttore è nominato dal Presidente dell'Ente parco previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree marine protette o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno tre anni funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei sessanta giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. 452. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, alinea, quarto periodo, dopo le parole: qualificazione professionale aggiungere le seguenti: in materia di tutela della biodiversità o di aree protette.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso 11-bis, sopprimere le parole: o ambientale.
4. 218. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, alinea, quarto periodo, dopo le parole: qualificazione professionale aggiungere le seguenti: in materia di tutela della biodiversità o di aree protette.
4. 464. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, alinea, quarto periodo, dopo le parole: qualificazione professionale aggiungere le seguenti: in materia di tutela della biodiversità.
4. 465. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, alinea, quarto periodo, dopo le parole: qualificazione professionale aggiungere le seguenti: in materia di gestione delle aree protette.
4. 466. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, alinea, quarto periodo, dopo le parole: qualificazione professionale aggiungere le seguenti: concernente la specificità dell'incarico.
4. 219. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, alinea, quarto periodo, dopo le parole: qualificazione professionale aggiungere le seguenti: e specifica e comprovata competenza naturalistica.
4. 504. Benedetti.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, alinea, quarto periodo, dopo le parole: selezione pubblica aggiungere le seguenti: , nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,.
4. 77. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11-bis, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: otto anni.
4. 470. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11-bis, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sette anni.
4. 469. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11-bis, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei anni.
4. 468. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11-bis, primo periodo, sopprimere le parole: o ambientale.
4. 467. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), comma 11-bis, primo periodo, sostituire le parole: o ambientale con le seguenti: in materia ambientale.
4. 221. Terzoni, Benedetti, Busto, Micillo, De Rosa, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), comma 11-bis, primo periodo, sostituire le parole: o ambientale con le seguenti: , ambientale.
4. 507. Realacci.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11-bis, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le parole: sei anni.
4. 473. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11-bis, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le parole: cinque anni.
4. 472. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11-bis, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le parole: quattro anni.
4. 471. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11-bis, secondo periodo sostituire le parole: alla scadenza del termine per la presentazione della domanda con le seguenti: al momento della pubblicazione del bando.
4. 474. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11-bis, terzo periodo, sostituire le parole: ai sensi del comma 1 con le seguenti: del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 21, comma 1.
4. 601. La Commissione.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11-ter, sostituire la parola: tre con la parola: uno.
4. 477. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11-ter, sostituire la parola: tre con la parola: due.
4. 475. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11-ter, sostituire la parola: tre con le parole: trenta mesi.
4. 476. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11-ter, sostituire la parola: cinque con la parola: tre.
4. 479. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11-ter, sostituire la parola: cinque con la parola: quattro.
4. 478. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11-quater, sostituire la parola: Annualmente con le parole: Ogni sei mesi.
4. 480. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11-quater, sostituire la parola: Annualmente con le parole: Ogni otto mesi.
4. 481. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11-quater, sostituire la parola: Annualmente con le parole: Ogni dieci mesi.
4. 482. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera f), capoverso 12-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sulla base di valutazioni connesse con l'estensione del parco, con il numero di comuni interessati e con la popolazione residente.
4. 26. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, primo periodo, dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti:, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Conseguentemente:
   dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:
Il personale del parco è assunto mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
   al quarto periodo, dopo la parola: consentita aggiungere la seguente: altresì;
   dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Nella dotazione organica deve comunque essere incluso personale qualificato nelle materie dell'architettura, dell'archeologia e della tutela del paesaggio.
*4. 302. Malisani.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, primo periodo, dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti:, del Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo

  Conseguentemente:
    dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:
Il personale del parco è assunto mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
   al quarto periodo, dopo la parola: consentita aggiungere la seguente: altresì;
   dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Nella dotazione organica deve comunque essere incluso personale qualificato nelle materie dell'architettura, dell'archeologia e della tutela del paesaggio;
*4. 305. Kronbichler, Nicchi, Zaratti, Melilla, Formisano, Duranti.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, primo periodo, sopprimere le parole: previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. 498. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, primo periodo, sopprimere le parole: del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e.
4. 501. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, primo periodo sopprimere le parole: del Dipartimento della funzione pubblica.
4. 499. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, primo periodo, sopprimere le parole: e del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. 500. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo la compresenza delle qualifiche professionali di natura tecnica e amministrativa indispensabili per l'efficace svolgimento delle funzioni attribuite.
*4. 46. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo la compresenza delle qualifiche professionali di natura tecnica e amministrativa indispensabili per l'efficace svolgimento delle funzioni attribuite.
*4. 303. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la parola: sessanta.
4. 494. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la parola: quarantacinque.
4. 493. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la parola: trentacinque.
4. 492. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Le piante organiche dell'ente parco, in ragione delle funzioni di sorveglianza e gestione delle Riserve naturali statali sinora garantite dal Corpo Forestale dello Stato, sono integrate dagli Enti gestori delle aree protette anche attraverso l'assorbimento degli organici oggi a tal scopo preposti. Tecnici ambientali e addetti alla vigilanza provenienti dal personale in soppressione delle Province o in assorbimento del Corpo Forestale dello Stato sono inquadrati negli organici dei parchi.
*4. 49. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Le piante organiche dell'ente parco, in ragione delle funzioni di sorveglianza e gestione delle Riserve naturali statali sinora garantite dal Corpo Forestale dello Stato, sono integrate dagli Enti gestori delle aree protette anche attraverso l'assorbimento degli organici oggi a tal scopo preposti. Tecnici ambientali e addetti alla vigilanza provenienti dal personale in soppressione delle Province o in assorbimento del Corpo Forestale dello Stato sono inquadrati negli organici dei parchi.
*4. 304. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, terzo periodo, sostituire le parole da: Il direttore costituisce fino alla fine del capoverso con le seguenti: La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco: struttura tecnico-scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche, struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali, struttura legale, struttura amministrativa e finanziaria, struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio, struttura marketing territoriale, struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza, struttura di sorveglianza. Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 31 gennaio 2019 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:
   capoverso comma 14-bis, sopprimere le parole:
, avvalendosi del supporto dell'ISPRA,
   aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  «14-quater. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero per l'ambiente, tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardia parco ogni duemila ettari e un minimo di uno ogni quattromila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco.».
4. 483. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, terzo periodo, sostituire le parole da: Il direttore costituisce fino alla fine del capoverso con le seguenti: La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco: struttura tecnico-scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche, struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali, struttura legale, struttura amministrativa e finanziaria, struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio, struttura marketing territoriale, struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza, struttura di sorveglianza. Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 31 luglio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:
   capoverso comma 14-bis, sopprimere le parole:
, avvalendosi del supporto dell'ISPRA,
   aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  «14-quater. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardia parco ogni duemila ettari e un minimo di uno ogni quattromila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale carabineri per l'am-biente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco».
4. 485. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, terzo periodo, sostituire le parole da: Il direttore costituisce fino alla fine del capoverso con le seguenti: La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco: struttura tecnico-scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche, struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali, struttura legale, struttura amministrativa e finanziaria, struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sui territorio, struttura marketing territoriale, struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza, struttura di sorveglianza. Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 31 gennaio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:
   capoverso comma 14-bis, sopprimere le parole:
, avvalendosi del supporto dell'ISPRA,
   aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  «14-quater. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero per l'ambiente, tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardia parco ogni duemila ettari e un minimo di uno ogni quattromila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco».
4. 484. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, terzo periodo, sostituire le parole da: Il direttore costituisce fino alla fine del capoverso con le seguenti: La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco: struttura tecnico-scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche, struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali, struttura legale, struttura amministrativa e finanziaria, struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio, struttura marketing territoriale, struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza, struttura di sorveglianza. Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1o gennaio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche dei Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:
   capoverso comma 14-bis, sopprimere le parole:, avvalendosi del supporto dell'ISPRA,
   aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  «14-quater. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza dei Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardia parco ogni mille ettari e un minimo di uno ogni quattromila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco.».
4. 486. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, terzo periodo, sostituire le parole da: Il direttore costituisce fino alla fine del capoverso con le seguenti: La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco: struttura tecnico-scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche, struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali, struttura legale, struttura amministrativa e finanziaria, struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio, struttura marketing territoriale, struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza, struttura di sorveglianza. Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1o gennaio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:
   capoverso comma 14-
bis, sopprimere le parole:, avvalendosi del supporto dell'ISPRA,
   aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  «14-quater. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardia parco ogni milleduecento ettari e un minimo di uno ogni quattromila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco.».
4. 488. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, terzo periodo, sostituire le parole da: Il direttore costituisce fino alla fine del capoverso con le seguenti: La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco: struttura tecnico-scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche, struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali, struttura legale, struttura amministrativa e finanziaria, struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sui territorio, struttura marketing territoriale, struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza, struttura di sorveglianza. Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1o gennaio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:
   capoverso comma 14-
bis, sopprimere le parole:, avvalendosi del supporto dell'ISPRA,
   aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  «14-quater. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardia parco ogni millecinquecento ettari e un minimo di uno ogni quattromila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco.».
4. 487. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, terzo periodo, sostituire le parole da: Il direttore costituisce fino alla fine del capoverso con le seguenti: La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco: struttura tecnico-scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche, struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali, struttura legale, struttura amministrativa e finanziaria, struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio, struttura marketing territoriale, struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza, struttura di sorveglianza. Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1o gennaio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:
   capoverso comma 14-bis, sopprimere le parole:, avvalendosi del supporto dell'ISPRA,
   aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  «14-quater. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardia parco ogni mille ettari e un minimo di uno ogni tremilacinquecento ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco.».
4. 490. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, terzo periodo, sostituire le parole da: Il direttore costituisce fino alla fine del capoverso con le seguenti: La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco: struttura tecnico scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche, struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali, struttura legale, struttura amministrativa e finanziaria, struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio, struttura marketing territoriale, struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza, struttura di sorveglianza. Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1o gennaio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:
   capoverso comma 14-
bis, sopprimere le parole:, avvalendosi del supporto dell'ISPRA,
   aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  «14-quater. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero per l'ambiente, tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardia parco ogni duemila ettari e un minimo di uno ogni quattromila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale carabineri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco.».
4. 82. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, terzo periodo, sostituire le parole da: Il direttore costituisce fino alla fine del capoverso con le seguenti: La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco: struttura tecnico-scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche, struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali, struttura legale, struttura amministrativa e finanziaria, struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio, struttura marketing territoriale, struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza, struttura di sorveglianza. Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1o gennaio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche dei Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:
   capoverso comma 14-
bis, sopprimere le parole:, avvalendosi del supporto dell'ISPRA,
   aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  «14-quater. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardia parco ogni mille ettari e un minimo di uno ogni tremila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco.».
4. 489. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, terzo periodo, sostituire le parole da: il direttore costituisce fino alla fine del capoverso con le seguenti: La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco: struttura tecnico-scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche, struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali, struttura legale, struttura amministrativa e finanziaria, struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio, struttura marketing territoriale, struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza, struttura di sorveglianza. Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1o gennaio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:
   capoverso comma 14-
bis, sopprimere le parole:, avvalendosi del supporto dell'ISPRA,
   aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  «14-quater. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardia parco ogni mille ettari e un minimo di uno ogni duemilacinquecento ettari, il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco.».
4. 491. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, terzo periodo, sostituire le parole da: Il direttore costituisce fino alla fine del capoverso con le seguenti: La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco:
   a) struttura tecnico scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche;
   b) struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali;
   c) struttura legale;
   d) struttura amministrativa e finanziaria;
   e) struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio;
   f) struttura marketing territoriale;
   g) struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza;
   h) struttura di sorveglianza.

  Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. E consentita la mobilità volontaria del personale tra gli enti parco, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano presentato domanda di trasferimento. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1o gennaio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

  Conseguentemente, dopo il capoverso 14-ter, aggiungere il seguente:
  «14-quater. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero per l'ambiente, tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardiaparco ogni duemila ettari e un minimo di uno ogni quattromila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco».
*4. 306. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, terzo periodo, sostituire le parole da: Il direttore costituisce fino alla fine del capoverso con le seguenti: La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco:
   a) struttura tecnico scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche;
   b) struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni
culturali e ambientali;
   c) struttura legale;
   d) struttura amministrativa e finanziaria;
   e) struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio;
   f) struttura marketing territoriale;
   g) struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza;
   h) struttura di sorveglianza.

  Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. E consentita la mobilità volontaria del personale tra gli enti parco, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano presentato domanda di trasferimento. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1o gennaio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

  Conseguentemente, dopo il capoverso 14-ter, aggiungere il seguente:

  «14-quater. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero per l'ambiente, tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardiaparco ogni duemila ettari e un minimo di uno ogni quattromila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco».
*4. 307. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, quinto periodo, sopprimere le parole:, in considerazione delle peculiari attività da svolgere.
4. 502. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, sesto periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2017 con le parole: 31 luglio 2018.
4. 497. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, sesto periodo, sostituire le pa-role: 1o gennaio 2017 con le parole: 31 dicembre 2017.
4. 496. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, sesto periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2017 con le parole: 31 luglio 2017.
4. 495. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, sopprimere l'ultimo periodo.
4. 503. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso comma 14, aggiungere il seguente:
  «14.1. La dotazione organica del parco prevede obbligatoriamente la presenza di personale dotato di comprovata competenza in gestione faunistica».
4. 505. Benedetti.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere il capoverso 14-ter.
4. 27. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:
  «14-quater. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad individuare, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410, anche valutando le segnalazioni provenienti da associazioni ed enti locali, beni di rilevante interesse naturalistico e ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario procedere all'istituzione di aree protette ai sensi della presente legge.
  14-quinquies. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a comunicare al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del demanio l'avvio del procedimento istitutivo dell'area protetta ai sensi del comma 14-quater. Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione l'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione e all'annullamento di eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione già avviate ai sensi degli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410, e degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111.».
4. 48. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h) il comma 15 è sostituito con il seguente:
  «15. Il Consiglio direttivo si avvale di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive coordinato dal Direttore, che ne cura la convocazione e la verbalizzazione, e composto da sette esperti qualificati nelle materie giuridiche, sociali, economiche, agronomico-forestali, di difesa del suolo, di pianificazione urbanistico-territoriale, di conservazione e tutela della biodiversità. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio direttivo e svolge le sue funzioni fino a quando dura in carica il Consiglio che lo ha nominato. Lo Statuto del parco ne definisce le modalità di designazione, di partecipazione e ogni altra questione riguardante le funzioni e le attività. Il Consiglio direttivo può altresì avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco».
*4. 50. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h) il comma 15 è sostituito con il seguente:
  «15. Il Consiglio direttivo si avvale di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive coordinato dal Direttore, che ne cura la convocazione e la verbalizzazione, e composto da sette esperti qualificati nelle materie giuridiche, sociali, economiche, agronomico-forestali, di difesa del suolo, di pianificazione urbanistico-territoriale, di conservazione e tutela della biodiversità. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio direttivo e svolge le sue funzioni fino a quando dura in carica il Consiglio che lo ha nominato. Lo Statuto del parco ne definisce le modalità di designazione, di partecipazione e ogni altra questione riguardante le funzioni e le attività. Il Consiglio direttivo può altresì avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco».
*4. 225. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h) il comma 15 è sostituito con il seguente:
  «15. Il Consiglio direttivo si avvale di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive coordinato dal Direttore, che ne cura la convocazione e la verbalizzazione, e composto da sette esperti qualificati nelle materie giuridiche, sociali, economiche, agronomico-forestali, di difesa del suolo, di pianificazione urbanistico-territoriale, di conservazione e tutela della biodiversità. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio direttivo e svolge le sue funzioni fino a quando dura in carica il Consiglio che lo ha nominato. Lo Statuto del parco ne definisce le modalità di designazione, di partecipazione e ogni altra questione riguardante le funzioni e le attività. Il Consiglio direttivo può altresì avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco».
*4. 87. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. All'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il personale appartenente ai corpi e ai servizi di polizia provinciale può altresì optare per il transito nei ruoli degli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n.  394, operanti nella stessa regione a cui appartiene la provincia di provenienza.».
4. 51. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifica dell'articolo 10 della legge n. 394 del 1991). – 1. Al comma 1, dell'articolo 10 della legge n. 394 del 1991, dopo le parole: «dai sindaci dei comuni» sono aggiunte le seguenti: «, dai Presidenti delle unioni montane dei comuni».
4. 0600. La Commissione.