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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 5 maggio 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 5 maggio 2017.

  Angelino Alfano, Alli, Amendola, Amici, Baretta, Battelli, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Iacono, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Migliore, Mucci, Orlando, Palma, Pannarale, Pisicchio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Sereni, Tabacci, Tancredi, Terzoni, Valeria Valente, Velo, Vignaroli, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 4 maggio 2017 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
  BORGHESE e MERLO: «Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernenti la disciplina e la promozione del settore termale, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali» (4460).

  Sarà stampata e distribuita.

Trasmissioni dal Senato.

  In data 4 maggio 2017 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
  S. 2085. – «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (3012-B).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DI SALVO ed altri: «Introduzione dell'articolo 28-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il congedo di paternità obbligatorio» (3376) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Narduolo.

  La proposta di legge MARCON ed altri: «Istituzione del Dipartimento della difesa civile non armata e nonviolenta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri» (3484) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lacquaniti.

  La proposta di legge FANUCCI ed altri: «Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia» (4407) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Iacono.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   X Commissione (Attività produttive):
  ARLOTTI ed altri: «Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta e delega al Governo per la semplificazione della normativa sulla realizzazione di strutture ricettive all'aperto» (4435) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IX, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):
  PILI: «Disposizioni per il riconoscimento automatico del nesso di causalità tra infermità invalidanti, patologie tumorali e malattie connesse e l'esposizione a determinati fattori di rischio derivanti da attività militare» (3826) Parere delle Commissioni I, III, IV (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e V.

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (COM(2016) 882 final);
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione(COM(2016) 883 final).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 2 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, la relazione sullo stato di attuazione del medesimo decreto legislativo n. 178 del 2012, recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), aggiornata al 31 dicembre 2016 (Doc. CCVI, n. 7).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 febbraio 2011, n. 26, la relazione sullo stato di avanzamento degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari oggetto di cofinanziamento, riferita all'anno 2016.

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 4 maggio 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Undicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento (COM(2017) 212 final), corredata dai relativi allegati (COM(2017) 212 final – Annex 1, Annex 2, Annex 3 e Annex 4), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 28 aprile 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Mola di Bari (Bari) e Santeramo in Colle (Bari).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE URGENTI

Chiarimenti in relazione a dichiarazioni sulle operazioni di salvataggio di migranti in mare effettuate da alcune organizzazioni non governative – 2-01781

A)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per sapere – premesso che:
   la gravità della situazione umanitaria nel golfo di Sicilia persiste: secondo quanto riportato dall'UNHCR, il 2016 è stato l'anno record per il numero di vittime nella traversata del Mediterraneo. Dai 3.771 morti e dispersi nel 2015, si è passati agli oltre cinquemila del 2016. La situazione risulta ancora più grave se si esamina la rotta del Mediterraneo centrale, ossia quella che mette in comunicazione il Nord Africa con il nostro Paese. In questo caso si passa dai 2.913 decessi del 2015 ai 4.527 del 2016, mentre è di 1.002 il numero di decessi dall'inizio del 2017;
   questi dati testimoniano ciò che numerosi esperti ed osservatori internazionali, tra cui la portavoce dell'UNHCR in Italia Carlotta Sami, non esitano a definire come una «crisi umanitaria senza precedenti». Questa crisi richiede la continuazione e il rafforzamento di tutte le operazioni e dei programmi di ricerca e salvataggio;
   nel solo 2016, sono stati tratti in salvo e portati in sicurezza in Italia un totale di 181.436 migranti; tra questi, la maggior parte sono stati tratti in salvo dalla Guardia costiera, dalla Marina italiana e dalle navi di Frontex (85.575), mentre 49.796 sono stati soccorsi dalle imbarcazioni delle organizzazioni non governative (Ong) coinvolte nelle operazioni di Search&Rescue;
   il lavoro degli operatori di soccorso e gli sforzi combinati delle Ong nel Mediterraneo centrale sono quindi essenziali per salvare decine di migliaia di vite umane. Ciononostante, è stata data una lettura parziale di queste operazioni, ipotizzando che i trafficanti che operano in Libia stiano approfittando dell'obbligo internazionale di salvare vite in mare per aumentare il traffico e i relativi introiti;
   tale lettura che identifica nei programmi di ricerca e salvataggio un «fattore di attrazione che incita la migrazione» è stata respinta tra gli altri dal capo dell'ufficio di coordinamento per il Mediterraneo dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), Federico Soda, il quale ha ricordato che le stesse osservazioni furono fatte all'avvio dell'Operazione Mare Nostrum, ma che nei fatti, quando l'Operazione venne portata a termine senza essere sostituita da altre missioni di salvataggio, fu registrato un aumento delle partenze dei migranti dalla Libia e conseguentemente un aumento delle morti in mare;
   alla fine di marzo 2017, in una sede politica, ossia nel quadro di un'audizione al Comitato di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, il procurato capo di Catania Carmelo Zuccaro confermava l'apertura di una «indagine» sulle Ong che partecipano nel canale di Sicilia, dichiarando di volere appurare da un lato se le modalità operative delle navi umanitarie finiscano con il favorire i trafficanti e dall'altro le fonti di finanziamento di alcune Ong;
   in recenti dichiarazioni rilasciate ad alcuni organi di stampa, il procuratore Zuccaro ha dichiarato che «a mio avviso alcune ONG potrebbero forse essere finanziate dai trafficanti» trovandosi poi a dover precisare di avere raccolto «materiale probatorio non utilizzabile giudiziariamente». Ciò ha indotto il vice presidente del Consigliò superiore della magistratura, Giovanni Legnini, ad annunciare l'opportunità di attivare un accertamento sulle modalità con cui il procuratore capo di Catania sta gestendo l'indagine sulla presunta collusione tra alcune Ong e i trafficanti di esseri umani;
   in un momento in cui l'attenzione mediatica è concentrata sul tema, anche le dichiarazioni di alcuni esponenti politici hanno contribuito a gettare un'ombra sulla genuinità dell'operato delle Ong impegnate nelle attività di Search & Rescue nel Golfo di Sicilia, rischiando di compromettere la capacità di risposta alla sfida umanitaria, senza contribuire in alcun modo alla sfida fondamentale del contrasto ai trafficanti di esseri umani;
   il Coordinamento di iniziative popolari di solidarietà internazionale (CIPSI), l'Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione (AOI) e altre reti di Ong italiane hanno espresso indignazione e condanna in merito alle gravi dichiarazioni e accuse nei confronti delle organizzazioni umanitarie che soccorrono in mare i naufraghi provenienti dalle coste libiche, vittime dei trafficanti;
   in relazione alla questione è intervenuto in sede parlamentare anche il Ministro dell'interno Marco Minniti che, in risposta all'interrogazione n.  3-02977, ha ricordato che «le attività di ricerca e soccorso non possono prescindere dal rispetto del principio fondamentale della salvaguardia della vita umana», sottolineando l'esigenza di «evitare generalizzazioni e i giudizi affrettati» e attenendosi quindi ad una rigorosa valutazione degli atti delle indagini ancora in corso da parte della procura della Repubblica di Catania, nonché del Comitato parlamentare Schengen e della Commissione difesa del Senato, che stanno svolgendo attività di indagine sull'impatto delle attività delle organizzazioni non governative e sui flussi migratori; posizioni analoghe sono state espresse dal Ministro della giustizia Andrea Orlando, dal segretario del Partito Democratico Matteo Renzi e anche dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che ha sottolineato come l'attività delle organizzazioni di volontariato sia da considerarsi «preziosa e benvenuta» per salvare vite in mare;
   diverso è sembrato l'orientamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale che ha dichiarato alla stampa di dare «cento per cento di ragione al procuratore Zuccaro perché ha posto una questione vera. Tutti coloro i quali devono sapere sanno che questo rischio c’è»;
   il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fornisce contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione promosse dalle Ong e cura l'elenco delle Ong riconosciute idonee ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, ed è pertanto il Ministero che lavora più direttamente con le Ong italiane e internazionali –:
   quali siano gli elementi che inducono il Ministro interrogato a esporre il Governo italiano in merito a una vicenda che è oggetto di un'indagine giudiziaria in corso, mettendo in dubbio la genuinità e la legittimità delle operazioni di salvataggio in mare di migliaia di migranti effettuate da alcune organizzazioni non governative in stretta collaborazione con la Guardia costiera, la Marina italiana e Frontex.
(2-01781) «Quartapelle Procopio, Zampa, Amato, Becattini, Beni, Stella Bianchi, Blazina, Boccadutri, Paola Boldrini, Braga, Paola Bragantini, Bruno Bossio, Capone, Capozzolo, Carnevali, Carrozza, Cassano, Causi, Coccia, Cominelli, Coppola, Culotta, Marco Di Maio, Gianni Farina, Fedi, Cinzia Maria Fontana, Fregolent, Garavini, Gasparini, Ghizzoni, Giuliani, Gnecchi, Gribaudo, Giuseppe Guerini, Incerti, La Marca, Lodolini, Patrizia Maestri, Manzi, Mariani, Minnucci, Miotto, Morani, Moretto, Nicoletti, Parrini, Patriarca, Peluffo, Pes, Petrini, Prina, Realacci, Rocchi, Romanini, Rostellato, Rubinato, Tacconi, Taricco, Tidei, Vazio, Vico, Giampaolo Galli, Lavagno, Gadda, Manfredi, Carella, Albanella, Arlotti, Senaldi, Sereni».


Chiarimenti in ordine all'applicazione del tetto relativo alle retribuzioni pubbliche ai titolari di contratti aventi ad oggetto prestazioni artistiche in favore della RAI – 2-01777

B)

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per sapere – premesso che:
   il 20 aprile 2017, con lettera indirizzata alla presidente e al direttore generale della Rai, il Sottosegretario Giacomelli ha trasmesso il parere reso dall'Avvocatura dello Stato in merito all'interpretazione della legge n. 198 del 2016, sull'applicabilità del limite di 240.000 euro annui alle collaborazioni artistiche della Rai;
   il parere propenderebbe per la tesi che non include, nel periodo di applicazione del suddetto limite, i contratti caratterizzati da prestazioni di natura artistica;
   tale esclusione è argomentata – peraltro con espressioni lessicali perplesse e dubbiose – sulla base di tre ordini di argomentazioni;
   si sostiene, innanzitutto, che la clausola, contenuta nell'articolo 3, comma 44, della legge n.  244 del 2007, di esclusione delle prestazioni artistiche dall'ambito applicativo del tetto alla retribuzioni pubbliche continui ad operare, in quanto mai abrogato (né espressamente, né tacitamente). È evidente come tale tesi non possa essere condivisa;
   è infatti irragionevole fare riferimento al contenuto della legge n. 244 del 2007; nel frattempo sono passati 10 anni e il legislatore è intervenuto ancora, in quattro occasioni diverse: con la legge n. 69 del 2009, il decreto-legge n. 201 del 2011, il decreto ministeriale n. 166 del 2013 e la legge n. 189 del 2016, regolando la medesima materia dei limiti alle retribuzioni erogabili dalle pubbliche amministrazioni o dalle società pubbliche, disciplinandone presupposti applicativi, contenuti, effetti e limitazioni, senza mai prevedere alcuna eccezione circa l'applicabilità del tetto ai compensi delle star;
   a fronte di un'eccezione prevista in una legge del 2007 e in difetto del richiamo di quella deroga nei provvedimenti normativi che sono successivamente intervenuti a regolare la fattispecie, appare davvero difficile sostenere che non si sia prodotto un effetto di abrogazione tacita;
   ai sensi dell'articolo 15 delle preleggi, infatti, le norme possono essere abrogate espressamente ovvero «per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore». Nel caso in esame, si tratta proprio di quest'ultima ipotesi, perché a fronte di quattro ulteriori norme che non richiamano in alcun modo la distinzione per le prestazioni artistiche prevista dalla legge n. 244 del 2007, quest'ultima è da intendersi tacitamente abrogata, anche perché è evidente come la nuova disciplina regoli l'intera materia già prevista dalla legge anteriore, rendendola dunque implicitamente obsoleta;
   il combinato disposto degli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 e 13 del decreto-legge n. 66 del 2014 contiene, infatti, una disciplina esauriente, completa ed autonoma del limite ai trattamenti economici erogati dalle pubbliche amministrazioni e dalle società partecipate, che, per quanto qui interessa, stabilisce le condizioni, i contenuti e l'ambito applicativo soggettivo e oggettivo del regime retributivo previsto, senza alcun richiamo alla legge del 2007 e, soprattutto, senza la ripetizione dell'esclusione dal suo perimetro operativo delle prestazioni di carattere artistico;
   ne consegue che, per effetto dell'articolo 15 delle preleggi, l'eccezione che, ad avviso dell'Avvocatura, è ancora operativa, deve ritenersi, al contrario, tacitamente abrogata dalle disposizioni successive;
   tra le argomentazioni portate avanti dall'Avvocatura si assume, poi, che, in ogni caso, il personale artistico non può essere ascritto alla categoria dei «collaboratori», alla quale l'articolo 49, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 177 del 2005 (introdotto dalla legge n. 198 del 2016) espressamente riferisce il predetto limite retributivo;
   anche tale assunto non appare convincente. A tal proposito, basta osservare che la nozione di collaboratore dev'essere intesa come riferita a tutti soggetti che svolgono una prestazione lavorativa in favore di un'amministrazione o di una società, non sulla base di un contratto di lavoro subordinato, ma sulla base di un titolo negoziale autonomo e non strutturato. La genericità della dizione «collaboratori» impone, infatti, di intendere la relativa categoria secondo la sua più ampia latitudine semantica, non essendovi alcuna plausibile ragione per escludere dal suo significato i contratti aventi ad oggetto prestazioni artistiche (che, peraltro, vengono, spesso, proprio denominati di «collaborazione»);
   non solo, ma l'ampiezza dell'elencazione, nella disposizioni in esame, delle categorie assoggettate al tetto retributivo («amministratori, personale dipendente, collaboratori e consulenti»), unitamente all'assenza di qualsivoglia eccezione, indica la palese volontà del legislatore del 2016 di comprendere nell'ambito applicativo della norma tutte le categorie di soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono prestazioni lavorative retribuite in favore della Rai;
   non sembra convincente nemmeno l'ultimo ragionamento portato avanti dall'Avvocatura, l'argomento cosiddetto sistematico, fondato sul regime concorrenziale nel quale deve operare la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e che resterebbe fortemente compromesso dall'applicabilità del tetto anche agli artisti. L'esigenza di assicurare agli artisti che lavorano per la Rai compensi idonei a garantire un'effettiva competizione della concessionaria nel mercato radiotelevisivo può, infatti, valere a giustificare norme che consentano l'erogazione di adeguati trattamenti economici, ma non certo a fondare un'interpretazione delle vigenti disposizioni limitative, in contrasto con il loro chiaro tenore letterale;
   ne consegue, in definitiva, che il tetto alle retribuzioni pubbliche deve intendersi applicabile anche ai titolari di contratti aventi ad oggetto prestazioni artistiche in favore della Rai, con la duplice conseguenza che una deroga alla predetta limitazione può essere autorizzata solo da una nuova disposizione legislativa e che l'eventuale, indebita erogazione di compensi superiori integrerebbe gli estremi della responsabilità contabile, che non può, peraltro, ritenersi esclusa dal parere dell'Avvocatura dello Stato, anche per la sua formulazione in termini dubitativi e dichiaratamente incerti –:
   se il Governo ritenga di assumere iniziative, sulla base delle argomentazioni esposte in premessa, che sollevano più di un'obiezione rispetto ai ragionamenti dell'Avvocatura dello Stato, per chiarire definitivamente che il tetto alle retribuzioni pubbliche deve intendersi applicabile anche ai titolari di contratti aventi ad oggetto prestazioni artistiche in favore della Rai, e se intenda, nell'ambito della propria facoltà di iniziativa legislativa, proporre una deroga specifica alla predetta limitazione, e quindi percorrere l'unica strada in grado di autorizzare tale deroga, evitando così ogni indebita erogazione di compensi superiori, e chiarendo definitivamente ogni dubbio in merito all'interpretazione dell'articolo 9 della legge n. 198 del 2016.
(2-01777) «Brunetta, Occhiuto, Vito».


Iniziative volte a coprire il debito maturato nei confronti del Consorzio ricostruzione 8, per i lavori effettuati a seguito del sisma del 1980 in Irpinia – 2-01780

C)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   il commissariato straordinario per il sisma che colpì Napoli e l'Irpinia nel 1980 affidò alcuni lavori di ricostruzione al Consorzio ricostruzione 8, ai sensi della legge n.  219 del 1981;
   la cifra spettante al Consorzio ricostruzione 8 per l'esecuzione dei lavori (circa 82 milioni di euro) non è stata mai liquidata né dal commissariato di Governo né dalle giunte che si sono susseguite dal 1996 (anno in cui la competenza è tornata in capo al comune di Napoli);
   a seguito di un lungo e complesso iter giudiziario, quest'estate è stato riconosciuto il credito vantato dal Consorzio ricostruzione 8 nei confronti del comune di Napoli, cosicché il Consorzio in questione ha chiesto un pignoramento di circa 125 milioni di euro presso la tesoreria comunale;
   un pignoramento così corposo, emesso nei confronti di un comune che, lo si ricorda, solo pochi anni fa era ad un passo dal dissesto economico, ha portato allo «stop» di tutti i pagamenti (compresi i fornitori) e ha messo a rischio gli stipendi dei dipendenti comunali;
   il lavoro di mediazione da parte del comune ha permesso il raggiungimento di un accordo con il Consorzio ricostruzione 8 per la rinuncia parziale al pignoramento inizialmente ottenuto;
   questo accordo ha consentito all'amministrazione comunale di liberare già nelle prossime ore 70 degli oltre 90 milioni di euro accantonati dalla tesoreria comunale; i restanti 20 milioni di euro resteranno pignorati fino alla data del prossimo 30 giugno, entro la quale l'amministrazione si è impegnata a provvedere al pagamento;
   gli addebiti mossi riguardano nella massima parte (circa il 90 per cento) il periodo in cui il concedente era lo Stato, che quindi dovrebbe rivalere il comune dei relativi oneri;
   allo stato attuale dei fatti, gli effetti di questo debito risalente ad oltre trent'anni fa e responsabilità del commissariato governativo rischiano di mettere in ginocchio l'economia della più grande città del Mezzogiorno;
   a partire dall'emissione della sentenza, sono stati avviati contatti sia con il commissariato straordinario di Governo per il contenzioso ed il trasferimento delle opere ex legge n. 219 del 1981, sia, successivamente, con la Presidenza del Consiglio dei ministri, perché venisse favorevolmente valutata la richiesta dell'ente di accollo degli oneri finanziari della sentenza de qua, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge 144 del 1999, ovviamente nei limiti della parte della condanna pecuniaria imputabile all'amministrazione statale, per il segmento esecutivo della concessione anteriore alla successione in universum ius dell'ente, mediante iniziative di carattere transattivo che, se del caso, vedessero coinvolto anche il Consorzio;
   tali contatti si sono intensificati negli ultimi tempi, in particolare a partire da una riunione indetta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 25 gennaio 2017, che ha visto la partecipazione del direttore generale, dell'Avvocatura e del ragioniere generale. Gli stessi sono proseguiti, per quanto consta agli interpellanti, nei mesi successivi, ad iniziativa del direttore generale;
   negli scorsi giorni, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha manifestato l'intenzione di incontrare il Governo per chiedere un intervento urgente, attraverso il quale la parte di debito relativa all'amministrazione da parte del commissariato governativo venga coperta dall'ente che ne fu responsabile –:
   se non ritengano doveroso ed urgente organizzare un tavolo di confronto con l'amministrazione comunale di Napoli al fine di discutere della possibilità di un impegno diretto da parte del Governo per coprire la parte di debito nei confronti del Consorzio ricostruzione 8 che fu responsabilità del commissariato governativo.
(2-01780) «Scotto, Laforgia».


Iniziative volte ad evitare l'interruzione dei servizi pubblici nella provincia di Caserta a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario – 2-01760

D)

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   la provincia di Caserta, con deliberazione di consiglio provinciale n. 37 del 29 dicembre 2015, esecutiva come per legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo n. 267 del 2000, a causa della sopravvenuta impossibilità di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, determinata dall'imposizione, da parte della manovra finanziaria per il 2015 (legge n. 190 del 2014), di insostenibili obblighi di contenimento della spesa, accompagnati da conseguenti oneri di riversamento dei risparmi, così conseguiti nelle casse dello Stato;
   il contributo richiesto, per l'esercizio 2015, alla provincia di Caserta, è stato di un'entità tale (euro 31.273.307,73) da risultare, secondo gli interpellanti, palesemente dissimile rispetto a quelli chiesti agli altri enti, se confrontato in ambito nazionale;
   in ambito regionale, la provincia di Salerno ha versato euro 24.920.650,48, quindi oltre 6 milioni di euro in meno rispetto a Caserta, e che, a livello nazionale, città metropolitane e province come Bologna (5,327 milioni di euro), Brescia (23,226 milioni di euro, Varese (4,836 milioni di euro), Genova (5,374 milioni di euro), Bari (12,510 milioni di euro) e Milano (18,155 milioni di euro) si sono viste imporre contributi certamente più sostenibili, pur in presenza di un tessuto socio-economico più strutturato rispetto a quello casertano, dal punto di vista finanziario;
   solo le città metropolitane di Roma e Napoli sono state più penalizzate della provincia di Caserta, che certamente per consistenza demografica ed estensione territoriale sono, con ogni evidenza, del tutto incomparabili con la realtà casertana;
   tra l'altro la quantificazione del contributo complessivo per il 2016 (euro 41.000.000,00 circa), pur se fondata su criteri in parte riformati rispetto al 2015, conduce al paradossale risultato che le risorse disponibili nel bilancio della provincia di Caserta, considerate al netto del contributo de quo, sono largamente insufficienti alla copertura delle spese che lo stesso Ministero dell'interno ha certificato come inderogabili;
   nelle condizioni date, la provincia di Caserta è venuta a trovarsi nella oggettiva impossibilità di procedere all'approvazione di un bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, non essendo il livello della spesa ulteriormente comprimibile in misura sufficiente a colmare lo squilibrio, ammontante, in termini previsionali, in euro 63.324.152,00;
   diversi incontri e manifestazioni si sono tenuti tra sindaci, associazioni e sindacati e che hanno visto la partecipazione anche di dirigenti scolastici, visto che la grave situazione finanziaria non consente loro tra l'altro di provvedere a fare manutenzione straordinaria e ordinaria negli istituti scolastici;
   la provincia di Caserta presenta peculiarità assolutamente eccezionali, non equiparabili a nessun'altra provincia italiana, in quanto a compromettere irrimediabilmente le condizioni finanziarie dell'ente è bastata la singolare quantificazione del contributo per l'anno 2015, che non ha avuto eguali a livello nazionale; pertanto, solo il mancato consolidamento, a decorrere dall'esercizio in corso, degli oneri di che trattasi, a partire dalla quota 2015, può offrire alla provincia di Caserta l'opportunità di evitare l'imminente blocco totale di tutte le attività e di non rinunciare al ruolo istituzionale riconosciutole dalla nostra Costituzione;
   l'esercizio finanziario 2017 risulta, quindi, ad oggi, privo di una programmazione contabile cui si possa riconoscere carattere autorizzatorio della gestione finanziaria, ponendo con straordinaria urgenza il problema della continuità stessa delle funzioni e delle attività dell'ente;
   il decreto-legge recante misure in favore degli enti locali, tra cui le province, approvato nell'ultimo Consiglio dei ministri di martedì 11 aprile 2017 non contiene alcuna norma e/o stanziamento che possa alleviare o far superare alla provincia di Caserta la drammatica situazione finanziaria che vive l'ente ed eliminare l'emergenza per le scuole e le strade della provincia di «Terra di Lavoro», a rischio di imminente chiusura per l'impossibilità della stessa provincia di garantire la manutenzione anche ordinaria delle infrastrutture e degli immobili, oltre che le spese fisse per utenze e funzionamento –:
   se intenda assumere iniziative quanto prima per l'adozione di un provvedimento ad hoc per la provincia di Caserta al fine di scongiurare l'interruzione dei pubblici servizi oltre che di evitare dolorose ripercussioni sui cittadini del territorio.
(2-01760) «Sgambato, Marchi, Lacquaniti, D'Ottavio, Bargero, Amato, Casellato, Incerti, Carella, Montroni, Giovanna Sanna, Ventricelli, Rocchi, Dell'Aringa, Zampa, Manfredi, Famiglietti, Rampi, Naccarato, Paola Boldrini, Cuomo, Carloni, Di Lello, Berretta, Giacobbe, Cominelli, Sbrollini, Mazzoli, Meta, Stella Bianchi, Patrizia Maestri, Paolo Rossi, Marantelli, Grassi».


Iniziative di competenza a tutela delle forze dell'ordine nelle manifestazioni pubbliche – 2-01782

E)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
   secondo quanto riportato da diverse fonti giornalistiche, nei giorni scorsi è stata organizzata la manifestazione «Cannabis Parade», ossia una manifestazione nazionale antiproibizionista per la depenalizzazione dell'utilizzo ludico e medico della Cannabis, che si è svolta nel centro di Torino ed organizzata dal centro sociale del Gabrio, dall'area «dissidenti» e dal circuito di Radio Blackout;
   durante la suddetta manifestazione, sarebbe stata lanciata una provocazione da parte di alcuni attivisti anarchici: in particolare, sul furgone di altoparlanti portato in corteo lungo il percorso è stato simulato, sulla parte anteriore del mezzo, l'investimento di due fantocci raffiguranti agenti del reparto mobile della polizia, che rappresenta il personale impiegato in genere nei servizi di ordine pubblico (manifestazioni, cortei, incontri sportivi);
   la messa in scena dell'incidente dei «poliziotti-fantoccio» ha condotto, da un lato, la Digos ad avviare tempestivamente un'indagine per identificare gli autori di tale gesto e, dall'altro lato, a forti proteste da parte dei sindacati di polizia –:
   se e quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per chiarire i termini della grave vicenda esposta in premessa, nonché al fine di predisporre gli opportuni accorgimenti, anche tramite la predisposizione di maggiori controlli da parte delle autorità competenti, finalizzati a prevenire che in futuro si possano verificare simili rappresentazioni allegoriche che, nel simboleggiare il decesso di agenti delle forze dell'ordine, rappresentano una mancanza di rispetto nei confronti delle forze di polizia che presidiano l'ordine e la sicurezza di tutti i cittadini italiani e che, per tale ragione, non possono essere tollerate.
(2-01782) «Vito, Brunetta, Palmizio».


Iniziative in materia di prestito sociale cooperativo, con particolare riguardo alla possibile istituzione di un fondo a garanzia dei sottoscrittori – 2-01776

F)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:
   le cooperative sono nate con l'obiettivo di difendere il reddito e il lavoro, permettendo alle fasce più deboli della società di trasformarsi da lavoratori ricattabili a «imprenditori di se stessi». Con il passare degli anni la cooperazione, anche grazie all'impianto legislativo, è diventata una parte fondamentale del settore produttivo italiano;
   negli ultimi cinque anni si è assistito al dissolvimento dell'intero settore cooperativo edile, con il fallimento di cooperative storiche che nella sola provincia di Reggio Emilia hanno mandato in fumo 70 milioni di prestiti sociali e 1480 posti di lavoro diretti e causato la crisi di più di 300 piccole imprese dell'indotto;
   il prestito sociale di cui agli articoli 12 della legge n. 127 del 1971 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 è un importante canale di autofinanziamento del sistema cooperativo italiano, la cui equa remunerazione dovrebbe incentivare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci;
   il prestito sociale, pur valendo per l'universo delle cooperative italiane oltre 12 miliardi di euro, non è tutelato da adeguati fondi di garanzia, non essendo le cooperative riconosciute come enti dediti alla raccolta ed alla gestione del risparmio, attività riconosciuta ad enti come banche e SGR (società di gestione del risparmio), e non potendo quindi esse aderire al Fondo di garanzia interbancario a tutela del deposito;
   Legacoop, che in passato si è impegnata nel tentativo di risarcire almeno in parte i soci prestatori, ha già dichiarato di non avere a disposizione le risorse per far fronte a situazioni gravi come quelle di Coopsette e Unieco (ultimi crack in ordine temporale);
   il modello cooperativo è stato a lungo un elemento essenziale che ha caratterizzato la regione Emilia Romagna, contribuendo in larga misura a costruire benessere economico e condizioni di lavoro dignitose;
   negli anni del boom del settore edile le cooperative emiliano-romagnole si sono espanse fino a diventare colossi in grado di competere a livello nazionale ed internazionale, per poi finire travolte dalla crisi degli anni duemila;
   è sempre più evidente come sia necessario non soltanto un intervento per la salvaguardia dell'occupazione e per affrontare l'impatto sociale di questa crisi, ma una riflessione più profonda da parte del mondo politico, economico ed istituzionale sul futuro del modello cooperativo –:
   quali iniziative intenda sviluppare il Governo in riferimento al prestito sociale cooperativo, considerato anche il recente intervento della Banca d'Italia; se ritenga opportuno assumere iniziative per sostituire organismi che svolgano funzione di vigilanza sui bilanci delle cooperative che emettono prestiti sociali, sulle condizioni di emissione degli stessi e sulla contrattualistica, a cui i soci risparmiatori possano in ogni momento rivolgersi per inoltrare reclami e segnalazioni;
   se sia stata valutata l'opportunità di istituire un fondo di garanzia nazionale a tutela dei sottoscrittori di prestito sociale, che li tuteli automaticamente fino ad un massimo di 70.000 euro a persona, sul modello di quanto previsto per la tutela dei depositi bancari, con versamento pro-quota obbligatorio a carico di tutte le cooperative che utilizzino questa modalità di autofinanziamento;
   quali iniziative si intendano sviluppare coinvolgendo tutti i soggetti interessati, allo scopo di tutelare i sottoscrittori di prestito sociale delle cooperative che recentemente sono state coinvolte in procedure fallimentari per garantire il ristoro dei prestiti.
(2-01776) «Marchi, Incerti, Iori, Gandolfi, Montroni, Patrizia Maestri, Tidei, Parrini, Richetti, Gasparini, Carra, Misiani, Benamati, Cinzia Maria Fontana, Baruffi, Gnecchi, Romanini, Ginefra, Bratti, Ghizzoni, Lenzi, Bolognesi, Arlotti, Giuditta Pini, Lattuca, Giacobbe, Fabbri, Pagani, Camani, Tentori, Giuseppe Guerini, Carocci, D'Ottavio, Capone, Guerra».


Chiarimenti in ordine al procedimento di rivalsa verso le amministrazioni responsabili di violazioni sanzionate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea – 2-01779

G)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   con una prima sentenza, nel 2007, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che l'Italia era venuta meno, in modo generale e persistente, agli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti stabiliti dalle direttive relative ai rifiuti, ai rifiuti pericolosi e alle discariche di rifiuti; nel 2013, la Commissione europea ha ritenuto che l'Italia non avesse ancora adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza del 2007. In particolare, 218 discariche ubicate in 18 delle 20 regioni italiane non erano conformi alla direttiva «rifiuti»;
   nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, la Corte è arrivata alla conclusione che l'Italia non ha adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 2007 e che è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell'Unione europea. Di conseguenza, la Corte ha condannato l'Italia a pagare una somma forfettaria di 40 milioni di euro. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha rilevato poi che l'inadempimento perdura da oltre sette anni e che, dopo la scadenza del termine impartito, le operazioni sono state compiute con grande lentezza; un numero importante di discariche abusive si registra ancora in quasi tutte le regioni italiane. Essa considera quindi opportuno infliggere una penalità decrescente, il cui importo è ridotto progressivamente in ragione del numero di siti che saranno messi a norma, conformemente alla sentenza, computando due volte le discariche contenenti rifiuti pericolosi. La Corte ha condannato quindi l'Italia a versare altresì una penalità semestrale a far data dal 2 dicembre 2014 e fino all'esecuzione della sentenza del 2007. La penalità è calcolata, per quanto riguarda il primo semestre, a partire da un importo iniziale di 42.800.000 euro. Da tale importo sono detratti 400.000 euro per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma e 200.000 euro per ogni altra discarica messa a norma;
   le 200 discariche oggetto della sentenza del 2 dicembre 2014 sono ubicate nelle regioni seguenti: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto; l'Italia ha pagato 40 milioni di euro come multa forfettaria e 39.800.000, 33.400.000, 27.800.000 euro come multe relative al primo, secondo e terzo semestre successivo alla sentenza;
   la legge 28 dicembre 2015, n.  208 all'articolo 1, comma 813, riporta: «All'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n.  234, il comma 9-bis è sostituito dal seguente: “9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di, giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse”»;
   il procedimento di cui al punto precedente è stato attivato dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 1o aprile 2016, recante «procedure di infrazione P.I. 2003/2077. Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia UE, del 2 dicembre 2014, resa nella causa C - 196/13 relativa alla condanna della Repubblica Italiana per inadempimento e mancata esecuzione della direttiva in materia – sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260 TFUE – azione di rivalsa nei confronti degli enti responsabili», nella parte in cui considera il Comune «ente responsabile»;
   il Tar del Lazio, pochi giorni fa, con una serie di sentenze con le quali ha accolto i ricorsi proposti dalla regione Friuli Venezia Giulia e dai comuni di Leonforte, Paternò, Siculiana, Racalmuto e della Spezia, ha disposto che nessuna azione di rivalsa dovrà essere esperita dallo Stato su regioni e comuni dopo la condanna milionaria inflitta al nostro Paese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per non essersi adeguato alla direttiva rifiuti sulle discariche «abusive» situate nel territorio italiano. Tale giudizio è giustificato poiché con chiara evidenza il corpus normativo in materia richiede lo svolgimento di una fase propedeutica a quella dell'esercizio dell'azione di rivalsa, vale a dire l'individuazione delle relative responsabilità, che postulano il mancato esercizio del potere di provvedere, e che possono astrattamente sussistere sia in capo allo Stato sia in capo alle regioni sia in capo agli enti locali –:
   a che punto sia il procedimento di rivalsa – ai sensi dell'articolo 1, comma 813, della legge 23 dicembre 2015, n.  208 – nei confronti delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, anche alla luce delle recenti sentenze del Tar Lazio richiamate in premessa.
(2-01779) «Mannino, Nuti, Schullian, Lo Monte, Palese, Pisicchio, Lupo, Di Vita».