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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 3 maggio 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 3 maggio 2017.

  Angelino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Capelli, Carnevali, Caruso, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Cenni, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Gallinella, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorefice, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Marotta, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Mucci, Orlando, Pannarale, Pastorelli, Pes, Picchi, Piepoli, Pisicchio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Russo, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Terzoni, Tidei, Tofalo, Turco, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Buttiglione, Capelli, Carnevali, Caruso, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Cenni, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Gallinella, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Lorenzo Guerini, Guerra, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorefice, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Marotta, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Mucci, Orlando, Pannarale, Pastorelli, Pes, Picchi, Piepoli, Pisicchio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Russo, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Terzoni, Tidei, Tofalo, Turco, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 2 maggio 2017 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   BERNARDO: «Disposizioni concernenti il trattamento fiscale delle operazioni di finanza islamica» (4453).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 2 maggio 2017 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico:
  «Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A.» (4452).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge ANTEZZA ed altri: «Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta» (141) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Miotto.

  La proposta di legge FIORIO ed altri: «Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico» (302) è stata successivamente sottoscritta, in data 2 maggio 2017, dalle deputate Mongiello e Terrosi.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 4414, d'iniziativa dei deputati CIRACÌ ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Istituzione del programma per il conferimento annuale del titolo di “Capitale italiana della gastronomia”».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  FAVA ed altri: «Disposizioni in materia di limiti e dichiarazioni relativi all'appartenenza ad associazioni massoniche o similari» (4422) Parere delle Commissioni II, IV, V e XI.

   V Commissione (Bilancio):
  SCOTTO ed altri: «Modifica alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di un piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici» (4389) Parere delle Commissioni I, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VI Commissione (Finanze):
  ALBERTI: «Disposizioni concernenti l'applicazione della contabilità semplificata alle imprese minori costituite in forma di società di capitali» (4416) Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  CIRACÌ ed altri: «Istituzione del programma per il conferimento annuale del titolo di “Capitale italiana del gusto”» (4414) Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MARCON ed altri: «Modifiche agli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione, concernenti l'eliminazione del principio del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone nelle decisioni finanziarie e nell'organizzazione dei pubblici uffici» (4404) Parere delle Commissioni VI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 2 maggio 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XI Commissione (Lavoro), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (COM(2017) 253 final), corredata dai relativi allegato (COM(2017) 253 final – Annex 1) e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2017) 203 final). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 3 maggio 2017;
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Relazione sull'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (COM(2017) 254 final).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 2 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Iniziativa per lo sviluppo sostenibile dell'economia blu nel Mediterraneo occidentale (COM(2017) 183 final);
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione e sulla valutazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise (COM(2017) 184 final);
   Relazione della Commissione al Consiglio relativa alla valutazione della situazione comunicata dall'Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte nei periodi dal 1995-1996 al 2001-2002 (a norma dell'articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio) (COM(2017) 196 final).

Trasmissione dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

  L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera pervenuta in data 2 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 12 luglio 2011, n. 112, la relazione sull'attività svolta dalla medesima Autorità nell'anno 2016 (Doc. CCI, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissioni dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 28 aprile 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di tariffazione agevolata per le spedizioni postali di prodotti editoriali.

  Questa segnalazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 28 aprile 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito alle distorsioni concorrenziali relative alle previsione di cui all'articolo 42-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con riferimento alle limitazioni previste per il rilascio di certificazione medica per la pratica dell'attività sportiva di tipo non agonistico.

  Questa segnalazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera pervenuta in data 21 aprile 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 3, 5-bis, 6 e 8 del medesimo articolo 19 nonché dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:
   alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente i seguenti incarichi:
    al dottor Vincenzo La Via, l'incarico di Direttore generale del tesoro;
    al dottor Daniele Franco, l'incarico di Ragioniere generale dello Stato;
    al dottor Luigi Ferrara, l'incarico di capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;
   alla VI Commissione (Finanze) la comunicazione concernente i seguenti incarichi:
    al dottor Giuseppe Peleggi, l'incarico di direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
    alla professoressa Fabrizia Lapecorella, l'incarico di Direttore generale delle finanze;
    alla dottoressa Rossella Orlandi, l'incarico di direttore dell'Agenzia delle entrate;
    all'ingegner Roberto Reggi, l'incarico di direttore dell'Agenzia del demanio.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 aprile 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente la conferma, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dell'incarico di direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro al dottor Paolo Pennesi.

  Questa comunicazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro della difesa, con lettera pervenuta in data 2 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del contrammiraglio Romano Sauro a vicepresidente della Lega navale italiana (104).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 9 luglio 2015, n. 114, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 (413).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 12 giugno 2017. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 23 maggio 2017.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA CELEBRAZIONE DEI 500 ANNI DALLA MORTE DI LEONARDO DA VINCI E RAFFAELLO SANZIO E DEI 700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI (A.C. 4314-A) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: GIANLUCA PINI ED ALTRI (A.C. 4252)

A.C. 4314-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 4314-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 e non compresi nel fascicolo n. 1.

A.C. 4314-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Finalità).

  1. La Repubblica, nell'ambito delle sue funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio e i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, che ricorrono, rispettivamente, negli anni 2019, 2020 e 2021.

A.C. 4314-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Istituzione dei Comitati nazionali e finanziamento).

  1. Ai fini delle celebrazioni di cui all'articolo 1 sono istituiti il Comitato nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, il Comitato nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio e il Comitato nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Per i medesimi fini è autorizzata la spesa complessiva di 3.450.000 euro per gli anni dal 2018 al 2021. A ciascun Comitato nazionale è attribuito un contributo complessivo pari a 1.150.000 euro.
  2. I contributi di cui al comma 1 sono autorizzati nella misura di 450.000 euro per l'anno 2018, di un milione di euro per l'anno 2019, di un milione di euro per l'anno 2020 e di un milione di euro per l'anno 2021.
  3. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo stabilisce con propri decreti i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale dei contributi di cui al comma 2, nei limiti delle risorse autorizzate in ciascun anno dal medesimo comma, in ragione delle esigenze connesse al cronoprogramma delle attività culturali di ciascun Comitato nazionale.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Istituzione dei Comitati nazionali e finanziamento).

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: complessiva di 3.450.000 con le seguenti: complessiva di 12.000.000.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole:
pari a 1.150.000 con le seguenti: pari a 4.000.000;
   al comma 2, sostituire le parole da: misura di 450.000 fino alla fine del comma con le seguenti: 3 milioni di euro per l'anno 2018, 3 milioni di euro per l'anno 2019, 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021;
   sostituire l'articolo 7 con il seguente:
  Art. 7. – Agli oneri derivanti dall'articolo, 2, comma 2, pari a 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, a decorrere dall'anno 2018 si provvede, con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla Società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, all'approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 3.000.000 di euro per ciascun anno.
2. 1. Gianluca Pini, Borghesi, Pagani.

A.C. 4314-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Composizione dei Comitati nazionali).

  1. Ciascuno dei Comitati nazionali di cui all'articolo 2 è composto da un numero massimo di quindici membri, compreso il presidente.
  2. Con decreti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nomina i membri di ciascun Comitato nazionale, un terzo dei quali su designazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Un componente di ciascun Comitato nazionale è designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. I membri di ciascun Comitato nazionale sono scelti, distintamente per ciascuno di essi, tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di Leonardo da Vinci, di Raffaello Sanzio e di Dante Alighieri, nonché tra rappresentanti di soggetti pubblici e privati che operano nel settore culturale e che, per le finalità statutarie o per l'attività culturale effettivamente svolta, abbiano maturato una speciale competenza e una diretta conoscenza delle figure da celebrare, ovvero che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui agiscono. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo può integrare ciascun Comitato nazionale con ulteriori soggetti pubblici e privati anche successivamente.
  4. I decreti di cui al comma 2 determinano altresì le modalità di funzionamento e di scioglimento di ciascun Comitato nazionale.
  5. Ai membri di ciascun Comitato nazionale, compresi i titolari di specifici incarichi, non è corrisposto alcun compenso. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato di appartenenza, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 2.
  6. I Comitati nazionali sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. A tale fine inviano al medesimo Ministero periodici rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto nonché l'ulteriore documentazione da esso eventualmente richiesta.
  7. I Comitati nazionali hanno sede presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Composizione dei Comitati nazionali).

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, con particolare riguardo ai sindaci dei comuni in cui i due artisti e il Poeta hanno vissuto e o svolto la propria opera.
3. 1. Gianluca Pini, Borghesi, Pagani.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo può integrare ciascun Comitato nazionale con ulteriori con le seguenti: Il Presidente del Consiglio, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono integrare ciascun Comitato nazionale con ulteriori sei.
3. 2. Vezzali.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: periodici rendiconti con le seguenti: rendiconti semestrali.
3. 3. Vezzali.

A.C. 4314-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Durata e compiti dei Comitati nazionali).

  1. I Comitati nazionali di cui all'articolo 2 operano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di nomina dei rispettivi membri di cui all'articolo 3.
  2. Ciascun Comitato nazionale ha il compito di elaborare un adeguato programma culturale relativo all'opera e ai luoghi legati alle figure, rispettivamente, di Leonardo da Vinci, di Raffaello Sanzio e di Dante Alighieri, comprendente attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità del personaggio della cui celebrazione il Comitato stesso è responsabile. In particolare, ciascun Comitato nazionale ha il compito di:
   a) elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera del personaggio della cui celebrazione è responsabile, anche con riferimento al settore della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale;
   b) predisporre il piano economico sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla presente legge e tenendo conto di ulteriori eventuali risorse finanziarie conferite da soggetti pubblici e privati;
   c) elaborare programmi volti a promuovere attività da realizzare attraverso il coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, idonei e di provata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica;
   d) predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo turistico-culturale e di promozione commerciale in ambito culturale connessi alle celebrazioni.

  3. I piani di cui alle lettere a) e b) e i programmi di attività di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono sottoposti all'approvazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Durata e compiti dei Comitati nazionali).

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, con particolare riguardo ai sindaci dei comuni ove i due artisti e il Poeta hanno vissuto e o svolto la propria opera.
4. 2. Gianluca Pini, Borghesi, Pagani.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) realizzare interventi edilizi e impiantistici destinati a migliorare qualitativamente e quantitativamente le infrastrutture degli immobili dedicati o comunque riferibili all'insegnamento delle arti. A tali iniziative è destinata una quota percentuale non inferiore al 35 per cento del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 1.
4. 3. Gianluca Pini, Borghesi, Pagani.

A.C. 4314-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Modalità attuative).

  1. I Comitati nazionali di cui all'articolo 2 operano in stretto coordinamento tra loro nell'elaborazione del piano culturale e nella realizzazione delle conseguenti attività, assicurando l'integrazione e la coerenza con i programmi e con le attività del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. Per il raggiungimento della finalità della presente legge mediante azioni condivise di tutte le amministrazioni interessate, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, una Cabina di regia composta da tre componenti, di cui uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno in rappresentanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

A.C. 4314-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Disposizioni in materia di dichiarazione di monumento nazionale).

  1. All'articolo 10, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale».

A.C. 4314-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 7.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2, pari a 450.000 euro per l'anno 2018, a un milione di euro per l'anno 2019, a un milione di euro per l'anno 2020 e a un milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.
(Disposizioni finanziarie).

  Al comma 1, sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 10. Nicchi, Scotto.

A.C. 4314-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il Teatro Marrucino è il più antico e importante teatro abruzzese nonché l'unico ad aver mantenuto inalterata la struttura originaria e ha alle spalle una lunga ed importante tradizione teatrale;
    il teatro deriva il suo nome dall'antica denominazione romana della città di Chieti – Teate Marrocinorum – che sin dall'antichità, è stata caratterizzata dalla presenza di imponenti strutture architettoniche adibite alle rappresentazioni ed agli spettacoli pubblici;
    il Teatro Marrucino è stato il punto di riferimento per eventi e spettacoli che hanno segnato la storia culturale dell'intero territorio regionale e sul suo palcoscenico si sono esibiti gli artisti più illustri del panorama culturale italiano a partire da Eleonora Duse, e videro la realizzazione di opere straordinarie tra le quali (la prima abruzzese de «La Figlia di Iorio», messa in scena nel 1904 da Gabriele D'Annunzio;
    il territorio della regione Abruzzo e le sue strutture culturali appaiono particolarmente segnati dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 e nel 2017,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative a sostegno dell'attività del Teatro Marrucino di Chieti anche al fine di supportare le attività culturali e teatrali di una regione particolarmente colpita da eventi sismici di particolare forza distruttiva.
9/4314-A/1Laffranco, Fabrizio Di Stefano.


   La Camera,
   premesso che:
    nel 2017 ricorrono i duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone, conosciuto semplicemente ai più come Ovidio, grande poeta latino studiato nelle più prestigiose università del mondo per modernità e attualità di linguaggio e di contenuti;
    l'opera letteraria di Ovidio è riconosciuta in tutto il mondo come patrimonio dell'umanità;
    lo stesso Dante Alighieri, riconosce il grande valore dell'autore latino e nella Divina commedia lo colloca nel Limbo, nel I cerchio infernale, tra gli «spiriti magni» solo in quanto non battezzato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere iniziative volte a commemorare i duemila anni dalla morte del grande poeta latino al fine di celebrarne la figura e le opere e di favorire la massima diffusione internazionale della sua opera anche attraverso interventi di potenziamento delle strutture e delle istituzioni già esistenti e attive sui temi ovidiani, incentivando la ricerca scientifica, l'edizione di materiali inediti, nonché la diffusione del pensiero ovidiano nelle scuole.
9/4314-A/2Fabrizio Di Stefano.


   La Camera,
   premesso che:
    nel 2016 è ricorso l'anniversario dei duemiladuecento anni dalla morte di Tito Maccio Plauto che, con la sua inesauribile vitalità intellettuale e la grandiosità della sua opera letteraria, è considerato ancora oggi uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi;
    la sua opera ha influenzato anche fuori dall'Italia, il teatro moderno che molte volte lo imitò assai da vicino: si possono citare come esempio Shakespeare nella Commedia degli errori, Molière nell'Amphitryon e nell'Avare, Beaumarchais ne Le mariage de Figaro, Kleist nell'Amphitryon e Lemercier nel Plaute ou la Comedie latine;
    Tito Maccio Plauto fu riconosciuto nel tempo come uno dei più grandi poeti latini, tanto che nel II secolo circolavano circa centotrenta commedie legate al suo nome, e ancora oggi è un autore studiato nelle più prestigiose università del mondo per modernità e attualità di linguaggio e contenuti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a celebrare la figura e le opere di Tito Maccio Plauto in considerazione del fatto che la storia di un popolo passa anche per la protezione e la valorizzazione della propria cultura, e al fine di tutelarne e consegnare ai posteri la figura di questo autore.
9/4314-A/3Palmizio.


   La Camera,
   premesso che:
    ciascun Comitato nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio e per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri ha anche il compito di predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo turistico-culturale e di promozione commerciale in ambito culturale connessi alle celebrazioni;
    Raffaello Sanzio e Dante Alighieri hanno lasciato significative tracce della loro presenza artistica e letteraria anche nei territori colpiti dagli eventi sismici che hanno colpito le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Lazio nel 2016 e 2017;
    la valorizzazione e la promozione commerciale connesse alle celebrazioni possono costituire un ulteriore ed importante volano per la ripresa del turismo culturale di quelle regioni;
    l'articolo 22 del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione, al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti dagli eventi sismici, predisponga in accordo con ENIT – Agenzia nazionale del turismo, un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi territori;
    è opportuno coordinare, per quanto possibile, i due programmi sopra richiamati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire fra i componenti del Comitato nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio e del Comitato nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, in ragione dell'ambito territoriale e istituzionale in cui agisce, anche il Commissario per la ricostruzione previsto dal decreto-legge n. 189 del 2016.
9/4314-A/4Carrescia.


   La Camera,
   in fase di discussione del disegno di legge recante disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.
   premesso che:
    nel percorso legislativo che porta all'approvazione del disegno di legge in discussione e di conseguenza nell'individuazione dei progetti da sostenere,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di tenere in considerazione in via prioritaria i progetti che mirano alla tutela, conservazione, valorizzazione e promozione museale dei luoghi che hanno un rapporto diretto con la vita dei tre personaggi e che hanno nella coscienza storica e identitaria costituito lo spazio formativo e operativo del genius loci proiettando borghi e città in una dimensione di patrimonio universale;
   a valutare, tra i progetti per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Raffaello, la promozione e il sostegno del Museo della casa natale dell'artista ad URBINO, il luogo dove è avvenuta la sua primissima formazione nella bottega del padre.
9/4314-A/5Morani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recando disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, prevede all'articolo 2 l'istituzione di tre distinti Comitati nazionali;
    l'articolo 4 prevede che ciascun Comitato elabori, tra l'altro, il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e diffusione della conoscenza della vita e dell'opera dell'artista, e i programmi volti a promuovere attività da realizzare grazie al coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, che apportino contributi o risorse economiche;
    i piani e i programmi elaborati dai Comitati sono sottoposti all'approvazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di inviare alle Camere una relazione in cui siano specificati i piani e i programmi elaborati dai Comitati e approvati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
9/4314-A/6Marzano.


PROPOSTA DI LEGGE: ERMINI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 59 DEL CODICE PENALE IN MATERIA DI LEGITTIMA DIFESA (A.C. 3785-A/R) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MOLTENI ED ALTRI*; LA RUSSA ED ALTRI; MAROTTA E SAMMARCO; MOLTENI ED ALTRI; FAENZI; GELMINI ED ALTRI; GREGORIO FONATANA ED ALTRI; FORMISANO E PORTAS; MOLTENI ED ALTRI (A.C. 2892-3380-3384-3419-3424-3427-3434-3774-3777)

*Tutti i deputati firmatari della proposta di legge hanno ritirato la propria sottoscrizione dopo la conclusione dell'esame in sede referente.

A.C. 3785-A/R – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 3785-A/R – Ulteriore parere della I Commissione

ULTERIORE PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

Sugli emendamenti 1.200 (Nuova formulazione) e 1.201 della Commissione, sul subemendamento 0.1.201.1 Molteni e sul subemendamento 0.1.070.200 della Commissione.

A.C. 3785-A/R – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.75 e sugli articoli aggiuntivi 1.06, 1.09 e 1.070, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3785-A/R – Ulteriore parere della V Commissione

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

Sull'articolo aggiuntivo 1.070 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione: sia approvato il subemendamento 0.1.070.200 della Commissione

Si intende conseguentemente revocato il parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo 1.070 nell'odierna seduta antimeridiana.

A.C. 3785-A/R – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «Nei casi di cui all'articolo 52, secondo comma, la colpa dell'agente è sempre esclusa quando l'errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1. 1. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Sopprimerlo.
*1. 2. Andrea Maestri, Daniele Farina.

  Sopprimerlo.
*1. 3. Rostan, Sannicandro, Leva.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 614 del codice penale).

  1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;
   b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le parole: «ma si procede d'ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d'ufficio»;
   c) al quarto comma le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni»;
   d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
  «Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 55 del codice penale).

  1. All'articolo 55 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52».
1. 18. Lupi, Marotta.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche agli articoli 52 e 55 del codice penale).

  1. All'articolo 52 del codice penale, il primo comma è sostituito con il seguente:
  «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa, tenuto conto dei beni in conflitto, dei mezzi a disposizione della vittima e delle modalità concrete dell'aggressione.».

  2. All'articolo 55 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, la parola: «colposamente» è sostituita dalle seguenti: «con colpa grave»;
   b) è aggiunto in fine il seguente comma:
  «Non è punibile l'eccesso dai limiti della legittima difesa per grave turbamento psichico, timore o panico, in situazioni oggettive di rilevante pericolo per la vita, per l'integrità fisica, per la libertà personale o sessuale di un soggetto aggredito in luoghi isolati o chiusi o comunque in condizioni di minorata difesa».
   c) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: «Causa soggettiva di esclusione della responsabilità».
1. 5. Marotta.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima).

  1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le parole: «da valutare come percepita dall'aggredito al momento dell'insorgenza del pericolo»;
   b) al secondo comma, lettera b), le parole: «quando non vi è desistenza» sono soppresse;
   c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
  «La punibilità è comunque esclusa quando il fatto è stato commesso per concitazione o paura.»;
   d) il terzo comma è sostituito dal seguente:
  «Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.
1. 4. Gelmini, Gregorio Fontana, Vito, Ravetto, Santelli, Sisto, Sarro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al primo comma dell'articolo 52 del codice penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «salvo il caso in cui non vi sia possibilità, per circostanze di tempo e di luogo di valutare l'entità della difesa; in tale ipotesi resta non punibile chi ha commesso il fatto in circostanze tali da non poter oggettivamente valutare il criterio di proporzionalità».
1. 6. Marotta.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo il primo comma dell'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente:
  «Del rapporto di proporzione di cui al primo comma non si tiene conto nei casi in cui l'offesa sia in concreto imprevedibile o sia arrecata approfittando di condizioni di minorata difesa».
1. 7. Marotta.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 52 del codice penale sono abrogati.
  2. Dopo l'articolo 52 del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 52-bis.
(Legittima difesa nel caso di violazione di domicilio effettuata allo scopo di commettere altri reati).

  Nel contrasto di una violazione di domicilio finalizzata allo scopo di commettere altri reati, si configura in ogni caso come legittima difesa la condotta di chi:
   a) vedendo minacciata la propria o l'altrui incolumità, usa un'arma legalmente detenuta o qualsiasi altro mezzo idoneo per dissuadere o per rendere sicuramente inoffensivo l'aggressore;
   b) vedendo minacciati i propri o altrui beni e constatata l'inefficacia di ogni invito a desistere dall'azione criminosa, per bloccarla usa qualsiasi mezzo idoneo o un'arma legittimamente detenuta, mirando alle parti non vitali di chi persiste nella minaccia.

  Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche qualora il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».
1. 8. Gregorio Fontana, Gelmini, Vito, Ravetto, Santelli, Sisto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 52 del codice penale il secondo e terzo comma sono abrogati.
1. 9. Daniele Farina, Andrea Maestri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara e in atto l'intenzione di introdursi violentemente negli stessi o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa.»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al secondo comma, sono presunti quando l'offesa ingiusta avviene, all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, in ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di particolare paura e agitazione nella persona offesa.».
1. 80. La Russa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie uno o più atti per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».

  2. All'articolo 163 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis del codice penale, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risanamento del danno alla persona offesa».

  3. L'articolo 624-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 624-bis.
(Furto in abitazione e furto con strappo).

  Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a otto anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.
  Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.
  La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 20.000 a euro 30.000 se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dai primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.
  Nelle ipotesi previste dal presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205».

  4. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la parola: «609-octies» è inserita la seguente: «, 624-bis».

  Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo.
1. 11. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 52 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione, anche tentata, nell'ipotesi di cui all'articolo 593-bis».

  2. Dopo l'articolo 593 del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 593-bis.

  1. Quando i fatti di cui agli articoli 614 e 624-bis sono commessi in luoghi in cui sono presenti persone, la pena prevista per i suddetti reati è aumentata da un terzo fino alla metà.».
1. 14. Sisto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie uno o più atti per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.»;
   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Difesa legittima e difesa legittima domiciliare».
1. 12. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie uno o più atti per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».
1. 13. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione, anche tentati, nei luoghi, anche altrui, indicati nell'articolo 614, commessi con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone.»;
   b) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: «e difesa legittima domiciliare».
1. 15. Longo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 55 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Nei casi dell'articolo 52, secondo e terzo comma, la colpa è sempre esclusa se chi ha commesso il fatto ha agito in preda alla paura, al panico ovvero ad un grave turbamento, determinati dalla situazione di pericolo».

  2. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Nei casi dell'articolo 52, secondo e terzo comma, se l'errore si riferisce alla situazione di pericolo o ai limiti imposti dalla necessità, la colpa dell'agente è sempre esclusa qualora esso sia stato determinato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è commesso il fatto».
1. 16. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 55 del codice penale).

  1. All'articolo 55 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52».
1. 19. Marotta.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Nei casi di cui all'articolo 52, secondo e terzo comma, la punibilità non è esclusa solo se l'errore è determinato da colpa grave».
1. 21. Sisto, Santelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Nei casi di cui all'articolo 52, secondo e terzo comma, la punibilità non è esclusa solo se l'errore è determinato da colpa grave, tenuto anche conto della condotta della persona contro cui è diretto il fatto».
1. 20. Sisto, Santelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Nei casi dell'articolo 52, secondo e terzo comma, se l'errore si riferisce alla situazione di pericolo o ai limiti imposti dalla necessità, la colpa dell'agente è sempre esclusa qualora l'entità dell'offesa non sia, per condizioni di tempo o di luogo, o per volontà o colpa della persona contro cui è commesso il fatto, immediatamente percepibile dall'agente».
1. 71. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Nei casi dell'articolo 52, secondo e terzo comma, se l'errore si riferisce alla situazione di pericolo o ai limiti imposti dalla necessità, la colpa dell'agente è sempre esclusa qualora esso sia stato determinato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è commesso il fatto».
1. 70. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Subemendamento all'emendamento 1.201 della Commissione

  All'articolo 01, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e si presume in ogni caso il rapporto di proporzionalità e lo stato di attualità del pericolo.
0. 1. 201. 1. Molteni, Gelmini, La Russa, Palese.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 52 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Fermo quanto previsto dal primo comma, si considera legittima difesa, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, la reazione a un'aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell'introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno.»;
    b) al secondo comma le parole: «nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al secondo comma,»;
   c) al terzo comma le parole: «La disposizione di cui al secondo comma si applica» sono sostituite dalle seguenti : «Le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma si applicano,».

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, capoverso, sostituire le parole: secondo comma con le seguenti: secondo e terzo comma.
1. 201. (Versione corretta) La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Il secondo comma dell'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Nei casi previsti dall'articolo 614, è presunta la legittima difesa se taluno, legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati, ha commesso il fatto per respingere l'ingresso con effrazione, violenza o inganno».

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: grave.
1. 72. Lupi, Marotta.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Il secondo comma dell'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Nei casi previsti dall'articolo 614, è presunta la legittima difesa se taluno, legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati, ha commesso il fatto per respingere l'ingresso con effrazione, violenza o inganno».
1. 50. Lupi, Marotta.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Il secondo comma dell'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Fermo restando quanto previsto dal primo comma, si considera legittima difesa, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, la reazione ad una azione, anche diretta alla sottrazione di beni, commessa in tempo di notte o introducendosi nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o alle cose ovvero con inganno».
1. 100. Lupi, Marotta.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Dopo il secondo comma dell'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente:
  «Nei casi previsti dal comma precedente, salvo prova contraria, si presume che colui che è legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati, abbia agito per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta».
1. 76. Vazio.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Dopo il terzo comma dell'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente:
  «Nei casi previsti dagli articoli 605, 614, 624, 624-bis e 628 è esclusa la risarcibilità del danno da parte della persona offesa ai sensi dell'articolo 2044 del codice civile».
1. 51. Marotta.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Dopo il terzo comma dell'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente:
  «Nei casi previsti dagli articoli 605, 614, 624, 624-bis e 628, è sempre presunta la temporanea incapacità di intendere e di volere della persona offesa».
1. 52. Marotta.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 55 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Nei casi dell'articolo 52, secondo e terzo comma, la colpa è sempre esclusa se chi ha commesso il fatto ha agito in preda alla paura, al panico ovvero ad un grave turbamento, determinati dalla situazione di pericolo o quando l'entità dell'offesa non sia, per condizioni di tempo o di luogo, o per volontà o colpa della persona contro cui è commesso il fatto, immediatamente percepibile dall'agente».
1. 74. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 55 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Nei casi dell'articolo 52, secondo e terzo comma, la colpa è sempre esclusa se chi ha commesso il fatto ha agito in preda alla paura, al panico ovvero ad un grave turbamento, determinati dalla situazione di pericolo».
1. 73. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 55 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52».
1. 10. Gelmini, Vito, Sarro.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Nei casi di cui all'articolo con le parole: Ai sensi dell'articolo.
1. 23. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: la colpa con le seguenti: la responsabilità.
1. 24. Sisto.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: sempre con le parole: in ogni caso.
1. 25. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: sempre esclusa aggiungere le seguenti: e si presume in ogni caso il rapporto di proporzionalità e lo stato di attualità del pericolo.
1. 26. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: sempre esclusa aggiungere le seguenti: e si presume in ogni caso il rapporto di proporzionalità.
1. 27. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: sempre esclusa aggiungere le seguenti: e si presume in ogni caso lo stato di attualità del pericolo.
1. 28. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: l'errore è aggiungere la seguente: anche.
1. 29. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: del grave turbamento fino alla fine del capoverso, con le seguenti: di un comportamento della persona contro la quale è diretta la reazione idoneo a causare un grave turbamento psichico.
1. 22. Mazziotti Di Celso, Dambruoso.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: del grave turbamento psichico con le seguenti: dello stato di agitazione.
1. 31. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole del grave con le seguenti: anche del lieve.
1. 35. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: grave.
*1. 32. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: grave.
*1. 33. Vazio.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: grave.
*1. 34. Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: grave turbamento psichico con le seguenti: lieve stato di agitazione.
1. 30. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: grave con la parola: semplice.
1. 37. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: grave con la seguente: lieve.
1. 36. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: turbamento psichico con le seguenti: stato di agitazione.
1. 38. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, dopo la parola: turbamento aggiungere la seguente: anche.
1. 39. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: psichico con la parola emotivo.
1. 40. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, dopo la parola: psichico aggiungere la seguente: anche.
1. 41. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione con le seguenti:, è causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto, o quando l'offesa ingiusta avviene, all'interno dei luoghi ivi indicati, in ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di paura e agitazione nella persona offesa.
1. 81. La Russa.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: causato con la parola: ingenerato.
1. 43. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, dopo la parola: causato aggiungere le seguenti: anche indirettamente.
1. 44. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: dalla persona fino alla fine del capoverso con le seguenti: dal contesto.
1. 45. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, dopo la parola: causato aggiungere le seguenti: dal contesto ovvero.
1. 46. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: contro con la parola: verso.
1. 47. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e l'agente, qualora sia il proprietario o il detentore ad altro titolo del luogo nel quale è avvenuta l'intrusione, dimostra di avere operato secondo diligenza nella messa in sicurezza del luogo stesso.
1. 48. Librandi, Dambruoso.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere le seguenti parole: posta in essere in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l'integrità fisica o per la libertà personale o sessuale.
1. 200. (Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso, aggiungere infine il seguente periodo: Per tali casi lo Stato, in caso di archiviazione o di assoluzione anche in primo grado, garantisce il rimborso delle spese legali sostenute.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 settembre 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 75. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 614 del codice penale).

  1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;
   b) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «ma si procede d'ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d'ufficio»;
   c) al quarto comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni»;
   d) dopo il quarto comma, è inserito il seguente: «Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma».

Art. 1-ter.
(Modifiche al codice di procedura penale).

  1. All'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: «condizione di procedibilità» sono aggiunte le seguenti: «ovvero il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità,».
  2. All'articolo 411 del codice di procedura penale, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto» sono aggiunte le seguenti: «perché il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di altra causa di non punibilità,».
1. 01. Marotta.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 614 del codice penale).

  1. All'articolo 614 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:
  «Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma».
1. 02. Gelmini, Vito, Sarro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. L'articolo 624-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 624-bis.
(Furto in abitazione e furto con strappo).

  Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a otto anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.
  Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000. La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 20.000 a euro 30.000 se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Modifiche a disposizioni in materia di legittima difesa e al codice penale, e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo».
1. 03. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis del codice penale, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risanamento del danno alla persona offesa».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Modifiche a disposizioni in materia di legittima difesa e al codice penale».
1. 04. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la parola: «609-octies» è inserita la seguente: «, 624-bis».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Modifiche in materia di legittima difesa e a disposizioni dell'ordinamento penitenziario».
1. 05. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente comma:
  «4-quater. L'indagato o imputato del reato di eccesso colposo per legittima difesa è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

  2. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 settembre 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 06. Molteni, Fedriga, La Russa.

  All'articolo aggiuntivo 1.070, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per la liquidazione dell'onorario e delle spese di cui al comma 1 si osservano le disposizioni del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 295.200 euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
0. 1. 070. 200. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Onorari e spese del difensore).

  1. L'onorario e le spese spettanti al difensore della persona dichiarata non punibile per aver commesso il fatto per legittima difesa o per stato di necessità sono a carico dello Stato.
1. 070. Verini.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:

Art. 2.

  1. Gli articoli da 11 a 16 delle legge 7 luglio 2016, n. 122 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 11.
(Istituzione di un fondo di solidarietà per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti – Applicazione e definizione).

  1. È Istituito presso il Ministero della giustizia un Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, di seguito denominato “Fondo”, finalizzato a concedere adeguato indennizzo a ciascuna persona che non abbia potuto conseguire il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato o la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile.

Art. 12.
(Presupposti per l'accesso al fondo).

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle vittime di reati violenti commessi nel territorio dello Stato italiano.
  2. Ai fini di cui alla presente legge, per vittima di reato violento si intende la persona offesa dal reato, quando:
   a) il responsabile è deceduto;
   b) il responsabile, successivamente alla sentenza di condanna, si è sottratto all'adempimento delle obbligazioni civili;
   c) il responsabile è rimasto ignoto;
   d) quando il giudice civile a seguito di proscioglimento per intervenuta prescrizione ha condannato il prosciolto al risarcimento del danno a favore della vittima per il fatto dedotto nell'imputazione nel processo penale.

  3. Hanno diritto di accesso al Fondo le vittime dei reati intenzionali violenti che abbiano riportato lesioni personali gravi, permanenti o gravissime. Nei casi in cui, in conseguenza dei delitti medesimi, la persona offesa abbia perso la vita, il diritto di accesso al Fondo è riconosciuto nell'ordine:
   a) al coniuge e ai figli;
   b) ai genitori;
   c) al convivente more uxorio;
   d) ai fratelli e alle sorelle.

Art. 13.
(Disposizioni generali).

  1. L'elargizione è corrisposta, in misura proporzionale all'ammontare del danno e comunque in una misura massima stabilita, tenuto conto della dotazione del fondo, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la richiesta del contributo di cui all'articolo 11, l'istruttoria e la liquidazione dell'indennizzo, nonché le procedure di recupero dell'eventuale provvisionale anticipatoria in ragione dell'esito del procedimento penale ovvero di provvedimenti cautelari anticipatori emessi dal Giudice nell'ambito del processo civile in attesa della sua definizione.
  2. Nei casi in cui il danno è coperto da un contratto di assicurazione o se per lo stesso anno è stato riconosciuto il diritto a risarcimento, indennizzo, ristoro o rimborso, a qualsiasi titolo, da parte di una pubblica amministrazione o da altro fondo previsto dalla legislazione vigente, l'indennizzo è concesso per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata. L'elargizione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei presupposti della stessa.
  3. I soggetti di cui agli articoli 11 e 12 hanno, altresì, diritto ad accedere al gratuito patrocinio legale, a carico del Fondo medesimo, qualora ne facciano richiesta, e nei loro confronti non si applicano le limitazioni di reddito previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In casi motivati di necessità, il Fondo può provvedere a corrispondere una anticipazione. Le somme elargite sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e cumulabili con i trattamenti pensionistici previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni a tutela delle vittime di determinati reati previste dalla legislazione vigente. Quota parte del Fondo è utilizzata, nell'ambito della rete di strutture pubbliche esistenti, per la promozione e lo sviluppo di presidi e servizi pubblici sul territorio dedicate all'ascolto, sostegno, l'assistenza e all'orientamento della vittima del reato, con le modalità definite dalla normativa vigente.
  4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della salute adotta, di concerto con il Ministro della giustizia, un decreto volto a determinare le modalità di esenzione dal pagamento di ticket, per ogni tipo di prestazione sanitaria in favore dei cittadini che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza di aggressione.

Art. 14.
(Dotazione del fondo).

  1. Il Fondo, con una dotazione iniziale, per l'anno 2017, di 15 milioni di euro, è alimentato da un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge di bilancio in proporzione alla dotazione complessiva del fondo, comunque in misura annua non inferiore a 15 milioni di euro, nonché da:
   a) quota parte dei proventi delle sanzioni derivanti dal processo penale e dalla cessione, da parte dello Stato, dei crediti vantati nei confronti di coloro che sono stati condannati in via definitiva a pene pecuniarie, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria, fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   b) quota parte dei proventi derivanti dalla confisca e vendita dei proventi dei reati e dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei reati e dei proventi derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie e delle somme versate per la multa o per l'ammenda a titolo di responsabilità civile, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   c) introiti derivanti dalla specifica destinazione di quota parte delle ritenute operate sulle retribuzioni dei condannati ammessi al lavoro ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, individuate con le modalità di cui alle lettere b) e c);
   d) altre risorse individuate annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   e) contribuzioni volontarie, donazioni, lasciti da chiunque effettuati con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   f) dagli introiti derivanti dalla specifica destinazione di un'aliquota delle ritenute erariali dei proventi dei giochi e scommesse determinata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;
   g) dai premi vinti e mai incassati del fondo giochi e scommesse istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.».

Art. 3.
(Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, e alla legge 23 febbraio 1999, n. 44).

  1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3:
    1) al comma 1, alinea, primo periodo, le parole: «e dei reati intenzionali violenti», sono soppresse;
    2) al comma 1, lettera b), le parole: «da due rappresentanti del Ministero della giustizia», sono sostituite dalle seguenti: «da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia»;
    3) alla rubrica le parole: «e dei reati intenzionali violenti», sono soppresse;
   b) all'articolo 4, comma 3, le parole: «, ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302», sono soppresse.

  2. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la lettera b-bis) è soppressa.

Art. 4.
(Disposizioni transitorie).

  1. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità della tutela prevista per le vittime di reati intenzionali violenti, le posizioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge dei beneficiari dell'indennizzo di cui all'articolo 11 delle legge 7 luglio 2016, n. 122 sono trasferite al Fondo istituito all'articolo 2.
  2. Le somme autorizzate e non ancora utilizzate di cui all'articolo 16 della legge 7 luglio 2016, n. 122, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 2.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

  1. Per gli oneri di cui all'articolo 2, quantificati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 09. Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché alle vittime di reati subiti in occasione dell'introduzione illecita di altri nei luoghi indicati nell'articolo 614 del codice penale».
1. 07. Gelmini, Vito, Sarro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122).

  1. La lettera a), del comma 1, dell'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è abrogata.
1. 08. Molteni, Fedriga, La Russa.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza in merito a problematiche relative al tesseramento degli atleti extracomunitari – 3-02989

   CAPEZZONE. – Al Ministro per lo sport. – Per sapere – premesso che:
   il mondo del basket italiano dilettantistico è alle prese con un problema che rischia di cambiare l'esito dei campionati e la gestione stessa delle squadre, problema riguardante il tesseramento degli atleti extracomunitari;
   il 16 ottobre 2016, nella serie C ligure, si sono affrontate il Tigullio Sport Team e il Basket Follo, partita che ha visto protagonisti il giocatore statunitense Panaggio M. Williams con 35 punti personali e il giocatore bosniaco Stefan Bozickovic con 12 punti personali;
   il giorno successivo i dirigenti del Tigullio hanno presentato ricorso contestando la regolarità del tesseramento (nello specifico, mancanza del permesso di soggiorno necessario dei due giocatori suindicati), ricorso accolto dal giudice della Fip ligure con la seguente decisione: «La gara viene omologata con il risultato a sfavore di 20-0 per posizione irregolare dei giocatori Panaggio M.Williams e Bozickovic Stefan, determinata da inosservanza delle norme relative alle modalità di tesseramento ex articolo 52 RE gare»;
   casi analoghi, relativi all'impiego nei campionati regionali di giocatori extracomunitari, non in possesso di un regolare visto di soggiorno ma tesserati grazie al visto di ingresso per turismo, sport o lavoro, si sono verificati in molte altre regioni e hanno riguardato molteplici squadre;
   oltre alla già pesante sanzione sportiva per chi impiega stranieri non in regola, desta estrema preoccupazione il fatto che casi del genere possano comportare anche l'apertura di un procedimento penale per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina a carico di presidenti e dirigenti responsabili delle società;
   questa situazione ha dell'incredibile se si considera che le società sportive, considerando questi giocatori un valore aggiunto, li seguono in ogni ambito della loro vita, sportiva e privata, provvedendo al loro mantenimento con vitto, alloggio e rimborsi per la loro attività;
   a fronte di tale assunzione di responsabilità, sarebbe stato auspicabile modificare la normativa in essere, prevedendo permessi di soggiorno specifici limitati al periodo del campionato e della necessaria preparazione atletica precampionato, disponendo anche verifiche relative al reale utilizzo in campo dei giocatori (salvo infortuni certificabili e, quindi, certificati);
   tale situazione sta creando particolare incertezza e confusione nel mondo del basket dilettantistico –:
   se il Ministro interrogato non ritenga necessario intervenire, per quanto di competenza, individuando una strategia volta a trovare una rapida risoluzione della problematica in oggetto, per consentire l'esonero di presidenti e dirigenti sportivi dalla scomoda posizione di chi appare favorire la clandestinità, con il fondato pericolo di subire condanne fino a 4 anni di reclusione. (3-02989)


Iniziative, anche di carattere fiscale, per il sostegno dell'attività sportiva dilettantistica – 3-02990

   VEZZALI, FRANCESCO SAVERIO ROMANO e PARISI. – Al Ministro per lo sport. – Per sapere – premesso che:
   lo sport italiano si fonda sull'attività dilettantistica di base;
   atleti e dirigenti riescono, grazie al loro impegno ed alla loro passione, a far fronte a numerosi problemi che attanagliano il movimento sportivo italiano;
   l'impiantistica pubblica è sempre più penalizzata dai tagli agli enti locali che quindi non riescono a garantirne la piena fruizione, con nocumento per chi vuole praticare sport;
   le difficoltà economiche, per via della crisi perdurante, hanno ridotto gli introiti per le società provenienti da sponsor privati o mecenati che, spinti dalla passione sportiva, per anni hanno sostenuto le piccole società e quindi tantissimi atleti –:
   se sia già al vaglio del Governo l'ipotesi di prevedere – al pari di quanto avvenuto per altri ambiti della società, come il cinema, il teatro e l'editoria – azioni di sostegno pubblico attraverso forme di fiscalità agevolata alle aziende private che scelgono di sostenere realtà sportive, con particolare riguardo a quelle piccole e medie degli stessi, o se sia ipotizzabile un intervento che ammetta anche le società sportive dilettantistiche tra le destinatarie del cinque per mille. (3-02990)


Elementi ed iniziative in ordine alle opere per lo svolgimento del G7 a Taormina – 3-02991

   CATANOSO. – Al Ministro per i rapporti con il Parlamento. – Per sapere – premesso che:
   da quanto si apprende dalla stampa, a seguito di un recente sopralluogo della Sottosegretaria Maria Elena Boschi, la stessa ha riferito che i lavori per preparare le strutture di accoglienza dei delegati al prossimo G7 di Taormina stanno proseguendo bene e che la città sarà in grado di accogliere tutte le delegazioni;
   sebbene l'annuncio del G7 a Taormina sia stato dato dall'allora Presidente del Consiglio dei ministri, come riporta il sito internet Livesicilia.it, il 4 luglio 2016 per un evento da svolgersi il 26 e 27 maggio 2047, i lavori, di qualunque entità ed importanza, sono iniziati soltanto il 3 aprile 2017 a nemmeno 60 giorni dall'evento;
   i lavori avviati, come risulta all'interrogante, riguardano solo ed esclusivamente l'ordinaria manutenzione di quanto già esistente;
   il centro congressi è, attualmente, in condizioni disastrose. La direzione dei lavori è stata affidata ai vigili del fuoco, che stanno facendo di tutto, ma che si ritrovano soli e con grandi difficoltà;
   i lavori al centro congressi sono di pura e semplice manutenzione ordinaria, niente è stato modificato o ricostruito per l'accoglienza ed i lavori delle delegazioni straniere;
   sono state previste due elisuperfici, anch'esse provvisorie ed una di queste sarà smontata al termine dei lavori;
   sia la Villa comunale che il Teatro antico sono oggetto di lavori di manutenzione ordinaria, quando avrebbero bisogno di ben altro tipo di lavori;
   l'autostrada Catania-Messina, nel tratto interessato dalla frana di due anni fa, ancora si percorre a doppio senso alternato. I lavori fatti nell'immediato della frana avevano un tempo di utilizzo di soli 14 mesi e dopo si sarebbe dovuti intervenire in maniera definitiva e stabile per ripristinare il tratto autostradale, a tutt'oggi chiuso;
   di tutti i lavori di manutenzione straordinaria e di nuove e più importanti opere pubbliche annunciate e previste non vi è neanche l'ombra: una su tutte, il previsto rifacimento della circonvallazione. Solo manutenzione e bitumazione straordinaria delle strade interessate alla percorrenza da parte delle delegazioni;
   insomma, si farà solo vetrina e si nasconderà alla vista delle delegazioni le reali condizioni infrastrutturali e monumentali del territorio interessato, nonostante sia trascorso quasi un anno dall'annuncio dell'evento: 10 mesi a non far nulla –:
   se gli stanziamenti previsti per le opere da realizzare in funzione del G7 di Taormina saranno effettivamente spesi per le opere programmate e come si intendano organizzare tali lavori. (3-02991)


Iniziative volte al sostegno e al coordinamento dell'azione delle organizzazioni non governative con riguardo agli interventi per la salvaguardia della vita e della dignità dei migranti che attraversano il Mediterraneo – 3-02992

   MARCON, COSTANTINO, ANDREA MAESTRI, DANIELE FARINA, PALAZZOTTO, CIVATI e FRATOIANNI. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   il 27 aprile 2017 il procuratore della Repubblica di Catania, Carmelo Zuccaro, è intervenuto alla trasmissione televisiva Agorà e il giorno precedente al Tgr Sicilia, denunciando possibili legami tra i trafficanti di persone che migrano e alcune organizzazioni non governative impegnate a salvare vite umane nel mar Mediterraneo;
   secondo il procuratore: «forse la cosa potrebbe essere ancora più inquietante: si perseguono da parte di alcune organizzazioni finalità diverse, ovvero destabilizzare l'economia italiana per trarne dei vantaggi»;
   ha precisato però che ancora non ci sono prove per dimostrare il fenomeno: «c’è un'indagine conoscitiva sulle organizzazioni non governative che è ancora in corso. Di prove si può parlare soltanto a fronte di conoscenze che possano essere utilizzate processualmente e queste al momento mancano. Tra gli elementi raccolti ci sono i contatti diretti con soggetti che si trovano in Libia che annunciano la partenza di barconi. Non si può fare di tutta l'erba un fascio, ma ci sono organizzazioni non governative che non rispettano le regole»;
   a sostenere il procuratore Zuccaro è intervenuto il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Alfano, dichiarando: «Io do cento per cento di ragione al procuratore Zuccaro perché ha posto una questione vera. Tutti coloro i quali devono sapere sanno che questo rischio c’è. Ha il cento per cento di ragione lui. Bisogna capire come fanno alcune organizzazioni non governative, e non tutte, a spendere tutti questi soldi solo con i finanziamenti dei sostenitori»;
   la situazione delle persone migranti è grave e dolorosa. Queste persone sfuggono a guerre e carestie, attraversano deserti, subiscono violenze d'ogni sorta da parte di trafficanti senza scrupoli;
   dinanzi all'incapacità della politica e delle istituzioni di realizzare interventi strutturali e ragionevoli per proteggere i diritti umani di chi migra, le organizzazioni non governative salvano migliaia di vite umane e sono le uniche ad aver creato corridoi umanitari;
   le opinioni del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e quelle del procuratore non sono basate su riscontri giudiziari o anche solo su indagini suffragate da solidi elementi probatori, come ha ammesso lo stesso procuratore;
   di contro, con le loro opinioni hanno gettato discredito su tutte le organizzazioni non governative, suscitando nell'opinione pubblica sospetto e sentimenti di rabbia, provocando conseguenze dannose e incalcolabili sull'azione svolta dalle organizzazioni non governative –:
   cosa intenda fare il Governo per sostenere e tutelare l'azione insostituibile delle organizzazioni non governative, nonché coordinarsi con esse, negli interventi a salvaguardia della vita e della dignità delle persone migranti che attraversano il Mare Mediterraneo. (3-02992)


Iniziative in atto in materia di contrasto all'immigrazione clandestina, con particolare riferimento al blocco delle partenze e alle procedure di rimpatrio – 3-02993

   RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, GIORGIA MELONI, MURGIA, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO, TAGLIALATELA e TOTARO. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   i dati relativi all'afflusso di migranti irregolari sulle nostre coste ne segnalano un continuo aumento rispetto agli anni precedenti e con l'arrivo della bella stagione si prevede l'ennesimo picco emergenziale;
   delle 123 mila richieste di protezione internazionale presentate in Italia nel 2016 due terzi hanno avuto esito negativo;
   a fronte di questi dati va evidenziato come, contestualmente, nel 2016 si sia registrato un aumento del numero delle persone identificate come irregolari sul nostro territorio nazionale, delle quali meno della metà, stando ai dati raccolti dal Ministero dell'interno, sono state allontanate, mentre alcune migliaia di soggetti non hanno ottemperato all'ordine di rimpatrio e sono riusciti a far perdere le proprie tracce;
   alcuna delle politiche adottate sin qui in ambito nazionale e internazionale rispetto all'emergenza migratoria sta dando risultati insoddisfacenti: il cosiddetto approccio hotspot si sta dimostrando inefficace, non ha funzionato il meccanismo delle ricollocazioni in ambito europeo, non si registrano progressi in merito alla stipula degli accordi di riammissione e tantomeno rispetto alla messa in pratica dell'accordo con la Libia che avrebbe dovuto arginare le partenze;
   a questo si è aggiunta, da ultimo, l'indagine condotta dalla procura di Catania circa il ruolo delle organizzazioni umanitarie nei salvataggi in mare dei migranti, sospettate di operare al di fuori delle procedure e di avere contatti diretti con gli scafisti –:
   a che punto siano le iniziative a contrasto dell'immigrazione irregolare programmate, con particolare riferimento al blocco delle partenze e alle procedure di rimpatrio. (3-02993)


Iniziative di competenza volte ad intraprendere azioni di responsabilità nei confronti dell'attuale e del precedente management di Alitalia – 3-02994

   CRIPPA, VALLASCAS, CANCELLERI, DA VILLA, DELLA VALLE, FANTINATI, SPESSOTTO, LIUZZI, NICOLA BIANCHI, CARINELLI, DELL'ORCO, DE LORENZIS e PAOLO NICOLÒ ROMANO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
   la compagnia aerea Alitalia, preso atto dell'impossibilità di procedere alla ricapitalizzazione da 2 miliardi di euro a seguito del referendum, procederà all'apertura dell'amministrazione straordinaria;
   la procedura comporta l'uscita di scena dei soci (le banche con quasi un miliardo di euro di perdite: Unicredit 500 milioni e Intesa 300) e l'arrivo di uno o più commissari (3 al massimo);
   il Governo ha dichiarato che dovrebbe essere in grado di erogare un prestito per garantire la continuità aziendale per i prossimi 5-6 mesi, che sono anche la durata massima del commissariamento;
   il problema è che in questo momento, fino all'arrivo del commissario, è tutto fermo. L'obiettivo è quello di assicurare il più possibile il servizio, anche per fare cassa in vista delle richieste dei creditori, ma già nelle prossime settimane è possibile che si facciano i conti con i primi problemi legati alla mancanza di risorse o di forniture essenziali. A questo potrebbe sì far fronte l'eventuale prestito ponte di cui il Governo vuole discutere con l'Unione europea. Prestito che, d'altro canto, rischia di esaurirsi per effetto di un calo della vendita dei biglietti;
   il fallimento dei «capitani coraggiosi» e i piani industriali sbagliati di tanti manager con stipendi d'oro sono la causa principale del disastro Alitalia;
   gli errori, a partire dal Governo Berlusconi, sono costati miliardi di euro agli italiani che pagano le tasse. Ora a pagare saranno ancora i lavoratori e i cittadini;
   l'ex Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi, dopo l'ingresso nella compagnia degli Emirati Arabi Etihad, aveva esultato: «allacciatevi le cinture stiamo decollando». Ora si mostra preoccupato e chiede soluzioni che non siano la semplice vendita purchessia. Il gruppo del MoVimento 5 Stelle spera sinceramente che una soluzione si possa trovare. Ma questa volta che sia seria perché il Paese e i lavoratori non potrebbero sopportare un altro imbroglio –:
   alla luce di quanto descritto in premessa, quali iniziative intenda adottare al fine di intraprendere azioni di responsabilità, anche di carattere giudiziario, nei confronti dell'attuale e precedente management di Alitalia, considerando che nel suo azionariato c’è un soggetto pubblico che è Poste italiane. (3-02994)


Iniziative volte a contenere il costo dell'energia elettrica per le famiglie e le imprese, nell'ambito di un'ampia revisione della strategia energetica nazionale – 3-02995

   TANCREDI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
   il costo dell'energia elettrica nel nostro Paese, per quanto riguarda sia le famiglie che le imprese, è molto elevato. In Italia, infatti, il costo dell'energia, se confrontato con le maggiori nazioni europee, risulta essere al primo posto per quanto riguarda le imprese ed al quarto per quanto riguarda le famiglie;
   ciò penalizza fortemente soprattutto le piccole e medie imprese italiane su cui già grava una pesante crisi economica. L'energia elettrica risulta essere uno dei fattori di produzione essenziale per il sistema produttivo italiano. Infatti il prezzo di quest'ultima e le condizioni di approvvigionamento incidono persistentemente sulla competitività dell'azienda;
   quello dell'energia è pertanto un settore chiave per l'intera economia nazionale. Quindi, l'abbattimento del costo dell'energia costituisce una sfida centrale per il rilancio economico e per porre le basi di una competitività reale e duratura;
   la strategia portata avanti negli ultimi anni sulle rinnovabili ha consentito al nostro Paese di essere ai primi posti nelle percentuali di produzione da queste ultime fonti. Ma questo è anche il motivo per cui non è avvenuta la sostituzione delle centrali di produzione da fonti fossili e, paradossalmente, ha ridotto l'efficienza della produzione energetica nazionale, causando un aumento di costi per famiglie ed imprese;
   è del tutto evidente che il costo e l'inefficienza dell'approvvigionamento energetico è una delle principali cause alla base della mancata crescita del prodotto interno lordo italiano, inferiore da decenni alla media europea;
   è necessario, pertanto, che il Governo intervenga con misure idonee al fine di ridurre i costi dell'energia elettrica che gravano su famiglie ed imprese e che impediscono in questo modo una ripresa del ciclo economico;
   va considerato, altresì, quanto difficile sia la costruzione di nuove infrastrutture del settore energetico in Italia (si veda, ad esempio, l'installazione della Tap - Trans Adriatic pipeline) –:
   quali iniziative il Governo intenda attivare, anche prevedendo di fare «il punto» ed una revisione generale dell'intera strategia energetica nazionale, per ridurre il costo dell'energia sia per le famiglie che per le imprese, che costituiscono i due elementi fondamentali per lo sviluppo e il rilancio dell'economia del nostro Paese. (3-02995)


Elementi ed iniziative in ordine alla salvaguardia degli asset strategici nazionali – 3-02996

   BENAMATI, BARGERO, BASSO, BECATTINI, CAMANI, CANI, DONATI, GINEFRA, IACONO, IMPEGNO, MONTRONI, PELUFFO, SCUVERA, SENALDI, TARANTO, TENTORI, VICO, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
   negli ultimi anni si è registrato un allarmante aumento delle acquisizioni di imprese italiane dall'estero, anche con natura ostile, e un forte calo dell'acquisizione di imprese straniere da parte di azionisti italiani;
   secondo il rapporto 2016 Kpmg Mergers and acquisitions, nel 2015 le transazioni estero su Italia sono state 201 (per 32,1 miliardi di dollari, che equivalgono a più 21 per cento rispetto al 2014), a fronte di 97 acquisizioni realizzate da aziende italiane all'estero (10 miliardi di euro, che equivalgono a meno 22 per cento rispetto al 2014); sempre secondo i dati Kpmg corporate finance, nel 2016 il saldo ha continuato a essere negativo, pur registrando un miglioramento sia del dato relativo alle operazioni Italia su estero (142 acquisizioni oltreconfine per un controvalore di 13,5 miliardi di euro) sia degli investimenti esteri verso gli asset italiani (240 operazioni realizzate per un controvalore complessivo di 18,9 miliardi di euro);
   la capacità di attrarre investimenti esteri rappresenta un importante fattore di sviluppo della competitività delle imprese nei mercati internazionali, ma deve necessariamente conciliarsi con la tutela delle dinamiche di mercato e con la protezione degli assetti strategici, non a difesa dell'italianità fine a sé stessa della proprietà delle imprese, ma piuttosto a salvaguardia della permanenza strategica sul suolo nazionale di asset, tecnologie e conoscenze essenziali per la competitività dell'Italia;
   al fine di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori ritenuti strategici e di interesse nazionale, con il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, è stata disciplinata la materia concernente i poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in alcuni ambiti definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;
   la relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali del dicembre 2016 segnala, tuttavia, che il meccanismo stabilito dal citato decreto-legge n. 21 del 2012 spesso entra in gioco in maniera tardiva e solo a seguito di decisioni già programmate o assunte dalle aziende –:
   quale siano le valutazioni del Ministro interrogato rispetto alla problematica esposta in premessa e quali iniziative intenda intraprendere allo scopo di rendere più incisiva l'azione di salvaguardia degli assetti strategici nazionali. (3-02996)


Intendimenti in merito alla cosiddetta web tax, anche allo scopo di rilanciare gli investimenti in ricerca e innovazione – 3-02997

   LAFORGIA, SPERANZA, SCOTTO, RICCIATTI, FERRARA, FRANCO BORDO, FOLINO, MOGNATO, ROBERTA AGOSTINI, ALBINI, BERSANI, BOSSA, CAPODICASA, CIMBRO, D'ATTORRE, DURANTI, EPIFANI, FAVA, FONTANELLI, FORMISANO, FOSSATI, CARLO GALLI, KRONBICHLER, LEVA, MARTELLI, MATARRELLI, MELILLA, MURER, NICCHI, GIORGIO PICCOLO, PIRAS, QUARANTA, RAGOSTA, ROSTAN, SANNICANDRO, STUMPO, ZACCAGNINI, ZAPPULLA, ZARATTI e ZOGGIA. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
   il Diario dell'innovazione Agi-Censis «Uomini, robot e tasse: il dilemma digitale», una ricerca presentata nei giorni scorsi al Maxxi di Roma in occasione dell’#internetday, ha dato indirettamente una risposta al dibattito pubblico – che ormai si trascina da anni – sul mancato prelievo fiscale nei confronti dei colossi americani del web come Google, Facebook, E.Bay, Amazon, AirBnB;
   da tale ricerca è emerso che circa il 55 per cento della popolazione auspica l'introduzione della web tax. Il tema è molto sentito poiché in ballo, secondo alcune stime, ci sarebbe un'erosione della base imponibile nazionale superiore ai 30 miliardi di euro ed un mancato gettito per le casse dello Stato italiano che va dai 4 ai 5 miliardi di euro l'anno, nonché circa 50-70 miliardi di euro l'anno di tasse non pagate, invece, in tutta Europa;
   il meccanismo elusivo, come ha ipotizzato recentemente la procura di Milano procedendo nei confronti di Amazon è, quello di portare la sede europea, da parte delle «varie» Apple, Facebook, Amazon, Twitter e di altre società in Paesi a fiscalità vantaggiosa (dove la corporate tax, come l'Irlanda, è di molto inferiore alla media dell'Unione europea), evitando così di pagare le tasse in ogni singolo Stato membro dell'Unione europea (dove comunque viene realizzato il fatturato);
   al momento, però, in sede comunitaria non c’è identità di vedute e un accordo sul regime fiscale da adottare che potrebbe anche obbligare i colossi del web a pagare le tasse per le loro attività in Italia. Ebbene, secondo la ricerca Agi-Censis, più della metà della popolazione (55 per cento), vorrebbe la web tax ed il gettito, oltretutto, potrebbe andare a risolvere il problema cronico dei conti pubblici italiani in cerca di preziose risorse economiche da destinare in investimenti e ricerca e innovazione per lo sviluppo economico del Paese;
   nell'ambito della cosiddetta «manovrina» recentemente trasmessa in Parlamento, atto Camera 4444, il tema della web tax non viene minimamente affrontato, come anche quello della delocalizzazione fiscale e produttiva delle imprese che investono all'estero, con contestuale ricadute sul piano occupazionale –:
   quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato per quanto di competenza al riguardo, considerato che più della metà degli italiani è concorde nel ritenere opportuna una legge in grado di tassare i profitti generati in Italia dai più grandi soggetti web con sede legale in Paesi a fiscalità privilegiata e della necessità evidente per il nostro Paese di destinarne il gettito in investimenti e ricerca e innovazione per il rilancio dello sviluppo economico. (3-02997)


Misure a favore delle micro e piccole imprese, con particolare riferimento ad iniziative per agevolare l'accesso al credito bancario – 3-02998

   BUSIN, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
   la situazione economica italiana è ancora caratterizzata da un'alta instabilità finanziaria delle aziende che rende difficoltosa la ripresa. Il Paese, infatti, fatica ad uscire dalla crisi avendo ad oggi un tasso di disoccupazione altissimo e la crescita più bassa d'Europa;
   nel programma del Governo non si rilevano misure atte ad influenzare positivamente il potenziale di crescita e di sviluppo delle imprese italiane;
   la mancanza di una visione strategica che individui nel sistema produttivo del nostro Paese l'elemento trainante dell'economia italiana è essa stessa un ostacolo alla ripresa, creando una situazione di immobilismo che si ripercuote, in primo luogo, sul fronte degli investimenti, settore nel quale il nostro Paese risulta essere uno tra i meno competitivi e attrattivi d'Europa;
   una seria minaccia alla ripresa degli investimenti è oggi rappresentata dall'insufficienza del credito bancario che toglie liquidità alle imprese fino ad esporle, addirittura, a rischio di fallimento;
   secondo gli ultimi dati pubblicati dalla Banca d'Italia il totale dei prestiti al settore privato è passato dai 1.409 miliardi di euro di febbraio 2016 ai 1.405 miliardi di euro di febbraio 2017, con un calo complessivo di quasi 4 miliardi di euro (-0,26 per cento) e una diminuzione di 12 miliardi di euro per i prestiti concessi dagli istituti di credito alle aziende. Ciò si è verificato anche a causa dell'aumento delle rate non rimborsate da parte delle imprese – le sofferenze lorde sono infatti cresciute di 7 miliardi di euro – che scontano ancora gli effetti della pesante crisi economica del 2008;
   ad oggi non si ravvisano le condizioni per una rapida ripresa degli investimenti ed anzi il permanere di situazioni di assoluta criticità, come la giustizia civile lenta e in molte aree del Paese anche poco efficiente, l'eccesso di burocrazia che ha raggiunto livelli difficilmente riscontrabili altrove, il cronico ritardo dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, contribuiscono alla perdita di competitività delle imprese, andando ad alimentare i noti fenomeni di desertificazione industriale che hanno ripercussioni sulla tenuta economia e occupazionale dei territori locali –:
   se sia nelle intenzioni del Ministro interrogato potenziare le misure a favore delle micro e piccole imprese che consentano di sfruttare al meglio il potenziale che le stesse sono in grado di esprimere, adottando in loro favore specifiche iniziative per un più ampio ed agevole accesso al credito bancario. (3-02998)


Intendimenti del Governo in merito all'ambito di estensione delle possibili intese – di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione – conseguenti al referendum recentemente indetti dalle regioni Veneto e Lombardia – 3-02999

   MENORELLO. – Al Ministro per gli affari regionali. – Per sapere – premesso che:
   la legge regionale del Veneto 28 febbraio 2017, n. 7, ha modificato la precedente n. 15 del 2014, consentendo alla regione di organizzare autonomamente un referendum per l'autonomia regionale, qualora non si fosse previamente raggiunta un'intesa col Governo;
   il Governo non ha impugnato entro il 29 aprile 2017 la citata legge n. 7 del 2017, così rispettando le indicazioni in materia già fornite dalla storica sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2015, che ha ammesso, in limiti ben precisi, simili referendum regionali, dopo aver mutilato il testo originale delle precedenti leggi venete n. 15 e 16 del 2015;
   il 24 aprile 2017, vigilia della festa di San Marco, il presidente della regione Veneto ha firmato il decreto di indizione del referendum sull'autonomia per il 22 ottobre 2017, approvando il seguente quesito: «Vuoi che alla regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?»;
   sulla stampa lo stesso presidente della regione Veneto ha dichiarato: «Vogliamo essere come Trento e Bolzano. Vogliamo tutte le competenze scritte in Costituzione: il federalismo fiscale». E ancora «Vogliamo diventare pienamente autonomi (...) tutto il residuo fiscale deve restare qui: significa 4 miliardi l'anno»;
   il 21 aprile 2017 anche il presidente della regione Lombardia Roberto Maroni ha annunciato un analogo e concomitante referendum per la maggiore autonomia della Lombardia;
   per molte popolazioni – certamente per quella veneta – le aspirazioni a una reale maggiore autonomia legislativa, amministrativa e, soprattutto, fiscale rappresentano addirittura un tratto identitario e tuttavia l'ipotesi che il «residuo fiscale» sia interamente assegnato alla regione appare impraticabile;
   la scontata plebiscitaria vittoria dei «sì» ai referendum «lombardo-veneti» del 22 ottobre 2017 avvierà, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il percorso verso «intese» fra lo Stato e le regioni interessate che, se approvate dalle Camere, consentiranno, appunto, «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia»;
   è, pertanto, necessario che, per rispetto delle popolazioni coinvolte, si faccia da subito chiarezza sui limiti entro i quali potrà essere ottenuta tale maggior autonomia di Veneto e Lombardia, evitando prospettive demagogiche fondate su obiettivi illusori o oggettivamente non perseguibili o sui quali il Governo non sia comunque disponibile –:
   quali siano le specifiche nuove competenze – con particolare riguardo a quelle fiscali, nonché inerenti alle entrate finanziarie – sulle quali il Governo è disponibile a pervenire a «intese», nell'ambito della procedura di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per una maggior autonomia delle regioni veneta e lombarda. (3-02999)