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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 8 febbraio 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'8 febbraio 2017.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Carbone, Casero, Caso, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Giampaolo Galli, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Greco, Lorenzo Guerini, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marotta, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Mucci, Orlando, Pannarale, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Tofalo, Turco, Velo, Vignali, Villecco Calipari.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Carbone, Casero, Caso, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Giampaolo Galli, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Greco, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marotta, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Mucci, Orlando, Pannarale, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Turco, Velo, Vignali.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 7 febbraio 2017 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   MOSCATT: «Riconoscimento dei centri abitati diruti per eventi sismici quale patrimonio di interesse storico e culturale» (4279).

  Sarà stampata e distribuita.

Trasmissioni dal Senato.

  In data 7 febbraio 2017 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
   S. 2068. – BRAGA ed altri; SEGONI ed altri; ZARATTI e PELLEGRINO: «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile» (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato) (2607-2972-3099-B).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge FIANO ed altri: «Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista» (3343) è stata successivamente sottoscritta dal deputato De Maria.

  La proposta di legge DAMIANO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina del lavoro accessorio» (3601) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Sgambato.

  La proposta di legge SCANU ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate» (3925) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Currò, Miotto, Pelillo e Petrini.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PREZIOSI ed altri: «Modifica all'articolo 38 della Costituzione per assicurare l'equità e la sostenibilità dei trattamenti previdenziali» (3858) Parere della XI Commissione.
   VIII Commissione (Ambiente):
  S. 2068. – BRAGA ed altri; SEGONI ed altri; ZARATTI e PELLEGRINO: «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile» (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato) (2607-2972-3099-B) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

  Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, con lettera in data 8 febbraio 2017, ha inviato – ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 2014, n. 1, – la relazione sull'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in alcune aree della regione Veneto.

  Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXIII, n. 24).

Trasmissione dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, nel periodo ottobre – dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 febbraio 2017, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 2 febbraio 2017, sul disegno di legge concernente «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno» (Atto Camera n. 4200).

  Questo parere è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 6 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2016) 759 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VIII Commissione (Ambiente), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016) 862 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 7 febbraio 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione sull'applicazione del Regolamento (UE) 2016/793 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, inteso a evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali (COM(2016) 785 final), corredata dal relativo allegato (COM(2016) 785 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2017) 61 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Resoconto annuale della Commissione sulle relazioni annuali di attività degli Stati membri sui crediti all'esportazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1233/2011 (COM(2017) 67 final), che è assegnato in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

Comunicazione dell'avvio di procedure d'infrazione.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 2 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, notificate in data 26 gennaio 2017, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2017/0127, avviata per mancato recepimento della direttiva 2015/720/UE che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero – alla VIII Commissione (Ambiente);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2017/0128, avviata per mancato recepimento della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea – alla II Commissione (Giustizia);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2017/0129, avviata per mancato recepimento della direttiva 2015/2203 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2017/0130, avviata per mancato recepimento della direttiva 2015/1480 che modifica vari allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente – alla VIII Commissione (Ambiente);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2017/0131, avviata per mancato recepimento della direttiva (UE) 2016/774 recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso – alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dall'Autorità nazionale anticorruzione.

  Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 3 febbraio 2017, ha trasmesso una segnalazione, adottata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, con delibera n. 1388 del 2016, concernente proposte di modifica agli articoli 14, comma 1, lettera d), 41, comma 3, e 47, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2016, N. 243, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A SITUAZIONI CRITICHE IN ALCUNE AREE DEL MEZZOGIORNO (A.C. 4200-A)

A.C. 4200-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.
(Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione).

  Al comma 8, ultimo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: quindici.
2. 36. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Duranti, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 9, sopprimere le parole: i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Al fine della realizzazione delle attività di cui al presente comma, per gli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dell'articolo 9, comma 3, della medesima legge, trova applicazione il limite assunzionale di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 20. Bratti, Braga, Tino Iannuzzi, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Antezza.

  Al comma 9, sopprimere le parole: i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
2. 20.(Testo modificato nel corso della seduta) Bratti, Braga, Tino Iannuzzi, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Antezza.
(Approvato)

  Al comma 9 aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine della realizzazione delle attività di cui al presente comma, per gli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, trova applicazione il limite assunzionale di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 21. Bratti, Braga, Tino Iannuzzi, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Antezza.

ART. 3-bis.
(Bonifica del deposito ex Cemerad).

  Al comma 1, sopprimere le parole:, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20,

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
   2-bis. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede a valere, rispettivamente, sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 5-bis, e 6, comma 3, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.
3-bis. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere le parole: in house dello Stato e le parole: ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3-bis. 101. La Commissione.
(Approvato)

ART. 4-bis.
(Diffusione della logistica digitale nel Mezzogiorno).

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. L'utilizzo dei fondi di cui al presente articolo è sottoposto a parere tecnico obbligatorio e vincolante, secondo le procedure di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettere f) e g) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
4-bis. 51. Coppola, Quintarelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. L'utilizzo dei fondi di cui al presente articolo si conforma alle disposizioni di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
4-bis. 51.(Testo modificato nel corso della seduta) Coppola, Quintarelli.
(Approvato)

ART. 5.
(Incremento del fondo per le non autosufficienze).

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
5. 13. Melilla, Marcon, Nicchi, Gregori, Duranti, Ricciatti, Pannarale, Fratoianni.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.
5. 12. Melilla, Marcon, Nicchi, Gregori, Duranti, Ricciatti, Pannarale, Fratoianni.

  Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2017 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2017.
5. 11. Marcon, Melilla, Nicchi, Gregori, Duranti, Ricciatti, Ferrara, Pannarale, Fratoianni.

  Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2017 con le seguenti: annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

  Conseguentemente:
  al comma 2, dopo le parole:
comma 1 aggiungere le seguenti: per la quota parte di 50 milioni di euro per l'anno 2017.

  dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
    2-bis. Agli oneri di cui al comma 1, per la quota parte di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione e «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. 1. Di Vita, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Nesci, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 1, dopo le parole: per l'anno 2017 aggiungere le seguenti:, con criterio prioritario di riparto misurato sugli indici di povertà e di deprivazione.
5. 4. Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Luigi Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse possono essere utilizzate anche per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad integrazione del finanziamento previsto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
5. 2. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. In coerenza con il potenziamento degli interventi consentiti in virtù delle misure di cui al comma 1 e al fine di realizzare interventi strutturali ed integrati di valorizzazione dell'offerta di strumenti di coesione sociale e per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica, fermo restando quando previsto dall'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per la realizzazione di nuovi asili nido nei comuni individuati con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, con priorità per quelli delle Regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.
  2-ter. Per le strutture di cui al comma 2-bis, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2-quater. Entro il 30 aprile 2017 si provvede, con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati. A tal fine, le amministrazioni titolari di interventi del PAC, approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inviano al sistema di monitoraggio nazionale, entro il 15 marzo 2017, i dati relativi alle risorse impegnate e pagate per ciascuna linea di intervento.
  2-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato entro il 31 maggio 2017, è determinato l'ammontare delle risorse disponibili in esito alla ricognizione di cui al comma 2-ter ed è disposto l'utilizzo delle stesse per garantire il funzionamento e i servizi delle nuove strutture di cui al comma 2-bis, fino a 100 milioni di euro, in ragione delle risorse che si renderanno disponibili ai sensi del comma 2-ter, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: ed altri interventi per la coesione sociale, con particolare riferimento a situazioni critiche nelle aree con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.
5. 10. Carfagna, Prestigiacomo, Russo, Occhiuto, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Luigi Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. In coerenza con il potenziamento degli interventi consentiti in virtù delle misure di cui al comma 1 e al fine di realizzare interventi strutturali ed integrati di valorizzazione dell'offerta di strumenti di coesione sociale e per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica, fermo restando quando previsto dall'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per la realizzazione di nuovi asili nido nei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con priorità per quelli delle Regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.
  2-ter. Per le strutture di cui al comma 2-bis, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2-quater. In considerazione della grave assenza di servizi per la prima infanzia, con particolare riferimento ai comuni delle Regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2014/2020 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire un primo, immediato finanziamento per le nuove strutture di cui al comma 2-bis, è assegnato un contributo di 100 milioni di euro per il 2017, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2016, fermo restando il rispetto dell'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno già previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i comuni ammessi alla ripartizione e sono assegnate le risorse disponibili.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: ed altri interventi per la coesione sociale, con particolare riferimento a situazioni critiche nelle aree con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.
5. 9. Carfagna, Prestigiacomo, Russo, Occhiuto, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Luigi Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. In coerenza con il potenziamento degli interventi consentiti in virtù delle misure di cui al comma 1 e al fine di realizzare interventi strutturali ed integrati di valorizzazione dell'offerta di strumenti di coesione sociale e per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica, fermo restando quando previsto dall'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'INAIL nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per la realizzazione di nuovi asili nido nei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con priorità per quelli delle regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.
  2-ter. Per le strutture di cui al comma 2-bis, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: ed altri interventi per la coesione sociale, con particolare riferimento a situazioni critiche nelle aree con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.
5. 8. Carfagna, Prestigiacomo, Russo, Occhiuto, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Luigi Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Gli atti e i provvedimenti che dispongono, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze, a decorrere dall'anno 2017, devono prevedere, tra le aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, interventi specifici a sostegno delle incombenze a carico dei nuclei familiari con soggetti in stato di disabilità fisica o psichica cronica accertato e non ricoverati presso strutture sanitarie o di cura e assistenza, in materia di trasporto scolastico e assistenza allo svolgimento delle attività scolastica e di formazione, avviamento al lavoro, sostegno alla vita indipendente.
5. 5. Carfagna, Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Luigi Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alla luce della particolare congiuntura sociale e economica, per l'anno 2017, in via sperimentale, gli atti e i provvedimenti che dispongono, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze, devono basarsi, nelle aree obiettivo convergenza, prioritariamente su indici di deprivazione stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. 6. Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Luigi Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Negli atti e nei provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a decorrere dall'anno 2017, la ripartizione della quota del fondo alle regioni è determinata in funzione del numero effettivo dei casi di disabilità grave e gravissima censiti nella regione non solo in base alla popolazione della regione medesima. Al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei trasferimenti relativi al fondo per le non autosufficienze e la piena verificabilità delle modalità di spesa delle risorse erogate, con i medesimi atti è altresì definito un sistema di controllo telematico delle attività di verifica e tracciabilità dei finanziamenti concessi e erogati dalle regioni.
5. 51. Di Vita, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Grillo, Nesci, Baroni, Dall'Osso.

ART. 5-bis.
(Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni del Mezzogiorno).

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro della salute presenta alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sullo stato di riqualificazione e ammodernamento dei servizi raggiunto con la rendicontazione delle risorse utilizzate.
5-bis. 50. Saltamartini, Castiello, Grimoldi, Guidesi.

ART. 6.
(Scuola europea di Brindisi).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di avviare una sperimentazione del medesimo tenore di cui al comma 1 in favore dei figli del personale straniero in servizio presso la Base della NATO a Napoli, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee. A tale scopo, è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
6. 2. Sammarco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro in ragione d'anno, per il triennio 2017-2019, alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, aventi un numero complessivo di iscritti ai corsi di laurea non superiore a tremila studenti, escluse le Università telematiche, con sede legale in una delle regioni Obiettivo Convergenza, è riconosciuto un contributo proporzionale al numero degli iscritti, nella misura di euro 3.500 a studente, finalizzato al sostegno delle spese generali di funzionamento. Nel caso in cui le somme stanziate annualmente siano eccedenti rispetto al numero di studenti iscritti, la residua parte è proporzionalmente ripartita tra le stesse per il potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali e dei servizi agli studenti. All'onere previsto dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e finanziamento quadriennale delle Università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno.
6. 3. Sammarco.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Defiscalizzazione zone franche ASI localizzate nelle aree a e c della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 341-quater, sono aggiunti i seguenti:
   «341-quinquies. Al fine di rafforzare lo sviluppo economico di regioni con un alto tasso di disoccupazione, nonché di promuovere lo sviluppo economico delle regioni che registrano un tasso di crescita inferiore a quello della media nazionale, le aree di sviluppo industriale localizzate nelle “zone a” o nelle “zone c” della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010 (n. 117/10 – Italia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 18 agosto 2010 C 215, sono considerate zone franche, di seguito denominate “zone franche ASI”. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, che provvede al finanziamento dei programmi di defiscalizzazione.
   341-sexies. Le piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 che iniziano, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2021, una nuova attività economica nelle “zone franche ASI”, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 341-quinquies:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta;
   c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a decorrere dall'anno 2017 e fino all'anno 2021, per i soli immobili situati nelle zone franche ASI posseduti dalle stesse imprese ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni di attività.

  341-septies. Per le imprese di cui al comma 341-sexies è stabilito l'obbligo, pena la perdita delle agevolazioni, di permanenza per almeno cinque anni nella zona franca ASI in cui hanno iniziato la nuova attività economica.
  341-octies. Possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341-sexies le piccole e medie imprese che abbiano avviato la propria attività in una zona franca ASI prima della data di entrata in vigore della presente disposizione e che non si trovino in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 244 del 1o ottobre 2004. Per le stesse imprese vale l'obbligo di ulteriore permanenza almeno quinquennale di cui al comma 341-septies.
  341-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 341-sexies e 341-octies.
  341-decies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 341-quinquies, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, si provvede:
   a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
6. 015. Palese.

ART. 7.
(Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017).

  Sopprimerlo.
7. 1. Mannino, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire le parole da: si applica la procedura prevista fino alla fine del comma con le seguenti: nei limiti temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati, si applicano, in presenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 59, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le disposizioni di cui all'articolo 62 del medesimo decreto.
7. 5. Mannino, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire le parole da: si applica la procedura prevista fino alla fine del comma con le seguenti: si applicano, in presenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 59, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le disposizioni di cui all'articolo 62 del medesimo decreto.
7. 46. Mannino, Cariello.

  Al comma 1, sostituire le parole da: si applica la procedura prevista fino alla fine del comma con le seguenti: nei limiti temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7. 7. Palese.

  Al comma 1, sostituire le parole da: si applica la procedura prevista fino alla fine del comma con le seguenti: si applicano le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7. 50. Saltamartini, Castiello, Grimoldi, Guidesi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È, in ogni caso, espressamente esclusa l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la realizzazione degli interventi di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro.
7. 42. Mannino, Cariello.

  Dopo il comma, 1 aggiungere i seguenti:
  1.1. Al fine di garantire che le procedure di affidamento per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi aggiudicati ai sensi del comma 1 siano conformi alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, ed alla normativa sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tutti gli atti inerenti gli affidamenti di cui al comma 1, compresi gli stati di avanzamento dei pagamenti e gli affidamenti, sono contestualmente pubblicati e periodicamente aggiornati in apposita sezione posta in evidenza nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  1.2. Al fine di assicurare idonee misure di prevenzione dei rischi di corruzione e di promozione della legalità, è fatto obbligo per tutti gli enti aggiudicatori di cui al comma 1 di provvedere all'aggiudicazione degli interventi previsti dal comma 1 attraverso efficaci ed adeguati meccanismi per il controllo delle imprese ai sensi e per gli effetti della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
7. 3. Mannino, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 1-bis, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi programmati nell'anno in corso.
7. 51. Saltamartini, Castiello, Grimoldi, Guidesi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Emergenza neve).

  1. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, per l'anno 2017, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche con precipitazioni nevose che hanno colpito le regioni centro-meridionali del Paese nel mese di gennaio 2017.
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. 02. Melilla, Marcon, Ricciatti, Duranti, Pannarale, Fratoianni, Scotto, Piras.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 806 è aggiunto il seguente:
   «806-bis. Il termine entro cui devono essere assunte le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013 è prorogato al 31 dicembre 2017».
7. 010. Palese.

ART. 7-bis.
(Princìpi per il riequilibrio territoriale).

  Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.1.
(Misure per accelerare la realizzazione degli interventi strategici per lo sviluppo e la coesione).

  1. Per rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, per sostenere la crescita economica ed accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione, all'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis La società di cui al comma 1, quale società in house delle amministrazioni dello Stato, è soggetto qualificato per:
    a) l'attuazione di programmi strategici e interventi speciali per lo sviluppo e la coesione operando in qualità di soggetto responsabile per l'attuazione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 ,centrale di committenza e stazione appaltante qualificata per l'affidamento dei lavori e la realizzazione delle opere, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

    b) l'accelerazione della realizzazione degli investimenti pubblici e l'attuazione delle determinazioni assunte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi degli articoli 3 e 6 comma 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

    c) la valutazione, la redazione e la verifica dei progetti, in coerenza con il ruolo assegnatole di soggetto responsabile per il rilancio degli investimenti.».

   2-ter. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 2-bis alla Società possono essere assegnate apposite sovvenzioni. Gli oneri relativi all'esercizio delle funzioni di centrale di committenza possono essere posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 119 del Regolamento UE 1303/2013.

  2. Al fine di sostenere l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, supportare la tempestiva attuazione degli interventi previsti nei Patti per lo sviluppo sottoscritti con le Regioni e le Città metropolitane, garantire la tempestiva realizzazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali e comunitarie della programmazione 2014-2020, accelerare la realizzazione degli interventi previsti negli Accordi di Programma e nei diversi strumenti di cooperazione rafforzata, il CIPE entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno approva un apposito Piano operativo «Azione di Sistema», attuato da Invitalia, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88.
  3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, definisce con apposite direttive, il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche al fine di regolare le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
  4. Per le finalità di cui ai commi precedenti alla società di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 non si applicano le disposizioni in materia di personale previste dagli articolo 19 e 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

7-bis. 050. Palese.

  Dopo l'articolo 7-bis aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.1.
(Fondo compensativo per il Mezzogiorno).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo compensativo per il Mezzogiorno», da ripartire per il finanziamento di interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia.
  2. Il Fondo è alimentato con gli utili di gestione provenienti dalla Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.a.
  3. Le risorse dei cui al comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 e negli anni successivi fino a che il loro ammontare sia pari al valore delle attività finanziarie che risultavano a disposizione della predetta Società alla data del 4 maggio 2016, dedotto l'importo riconosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.
  4. I beneficiari, i criteri e le modalità di riparto del Fondo sono disciplinati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
7-bis. 052. Taglialatela, Petrenga.

  Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.1.
(Interventi in favore della Regione Sardegna).

  1. Lo Stato e la Regione autonoma della Sardegna adottano un piano di interventi finalizzato a compensare gli svantaggi economici e produttivi e infrastrutturali derivanti alla medesima Regione dalla condizione di insularità attraverso l'adozione di misure economiche e fiscali. Tali misure saranno destinate prioritariamente al potenziamento ed efficientamento della rete infrastrutturale per il trasporto di persone e merci, garantendo la continuità territoriale, alla realizzazione di una zona franca insulare, ovvero di zone franche urbane, per il rilancio del tessuto produttivo e l'incremento dei livelli occupazionali, all'attuazione del Piano straordinario per il Sulcis, all'introduzione di misure volte a compensare il maggior costo dell'energia elettrica derivante dalla mancata metanizzazione dell'isola.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare il entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a duecento milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
7-bis. 053. Murgia, Petrenga.

  Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.1.
(Interventi di recupero architettonico e paesaggistico).

  1. Ai fini della demolizione di ecomostri e insediamenti abusivi ed ex abusivi, nonché al fine di ridurre il consumo di suolo, i Comuni possono attivare meccanismi di sostituzione edilizia, attraverso progetti condivisi tra soggetti pubblici e soggetti privati tesi alla riqualificazione e al recupero delle coste, delle aree di pregio naturalistico e paesaggistico, delle aree agricole o montane, dei centri storici.
  2. A tal fine è istituito un apposito Fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, con una dotazione iniziale per il 2017 di cinque milioni di euro.
  3. Una quota di almeno il settanta per cento del Fondo è destinato ai Comuni siti nelle Regioni del Mezzogiorno.
  4. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo.
7-bis. 054. Rampelli, Petrenga.

ART. 7-ter.
(Misure di accelerazione e semplificazione organizzativa per l'attuazione delle politiche di coesione).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
7-ter. 100. La Commissione.
(Approvato)

ART. 7-quater.
(Misure in materia di credito di imposta).

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 105 è aggiunto il seguente:
   «105-bis. L'agevolazione del credito d'imposta di cui ai commi precedenti è attribuita, per il medesimo periodo, nelle Zone economiche speciali istituite nelle regioni del Mezzogiorno; a tal fine, a decorrere dal 2017, nelle regioni del Mezzogiorno sono istituite le Zone Economiche Speciali, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine ogni regione individua, in corrispondenza dei porti commerciali, o in una zona dove sono presenti siti industriali dismessi e/o nelle aree Industriali attrezzate (ASI), una Zona Economica Speciale. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno definite le agevolazioni fiscali spettanti, nei limiti di spesa di 150 milioni di euro annui. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: commi 1, 2, 3 e 4 con le seguenti: commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis.
7-quater. 40. Prestigiacomo, Russo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Palese.

  Dopo l'articolo 7-quater, aggiungere il seguente:

Art. 7-quater.1.
(Disposizioni concernenti l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del Mezzogiorno).

  1. Il presente articolo stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per la realizzazione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del Mezzogiorno.
  2. La ZES è un territorio chiaramente identificato dove le imprese ivi insediate possono beneficiare di regimi particolari.
  3. La finalità del presente articolo è quella di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nella ZES di imprese nazionali e internazionali che svolgono attività logistica o industriale, promuovendo lo sviluppo economico e l'occupazione.
  4. Le ZES godono dei diritti di proprietà o di utilizzo delle aree annesse alle zone stesse. Tutte le aziende già presenti nel territorio di riferimento al momento dell'istituzione della ZES continuano a mantenere gli eventuali diritti di concessione di cui sono in possesso.
  5. Nella ZES sono ammesse imprese che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale e imprese di servizi in genere.
  6. Nella ZES, in particolare, sono consentite le seguenti operazioni relative alle merci:
   a) operazioni di importazione;
   b) operazioni di deposito;
   c) operazioni di confezionamento;
   d) operazioni di trasformazione;
   e) operazioni di assemblaggio;
   f) operazioni di riesportazione.

  7. Nelle ZES sono espressamente vietate la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi, la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente, la fabbricazione di armi, la produzione di tabacco e ogni altra attività non ammessa dalla normativa dell'Unione europea.
  8. All'interno delle ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti ovvero unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.
  9. Le nuove imprese che si insediano nelle ZES operano in piena armonia con le normative nazionale e dell'Unione europea e con gli specifici regolamenti adottati per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES sono registrate come imprese della ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.
  10. L'amministrazione e la gestione della ZES, ferme restando le competenze che le normative nazionale e dell'Unione europea attribuiscono all'autorità doganale o ad altre autorità, sono affidate a un soggetto giuridico di capitale misto, pubblico e privato, al quale spettano:
   a) la realizzazione di un progetto imprenditoriale;
   b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e per la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;
   c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di un'impresa nella ZES;
   d) la definizione dei termini per la concessione o per la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;
   e) la lottizzazione dei terreni;
   f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;
   g) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e di servizi reali, quali trasporti, illuminazione, telecomunicazione e sicurezza;
   h) la promozione sistematica delle aree verso i potenziali investitori internazionali;
   i) la supervisione amministrativa, ambientate e sanitaria.

  11. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse di cui al comma 16:
   a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) e imposta sul reddito delle persone fisiche per i primi otto mesi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tariffa regionale sui rifiuti urbani (TARSU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d) esonero dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i primi cinque anni di attività.

  12. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa dalle imposte doganali e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, che sono lavorati e che sono esportati attraverso la ZES.
  13. Il godimento dei benefìci di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni: 1) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefìci concessi e goduti; 2) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito delle aree depresse; 3) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio; 4) le PMI già presenti nella ZES non devono essere collegate, controllate o controllanti.
  14. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  15. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati ai sensi della presente legge è eseguita dagli organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e l'ottavo anno, sulla base di indicatori predefiniti come: a) imprese insediate; b) occupazione creata; c) volume di affari; d) entità consuntivata dei benefìci.
  16. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata una spesa pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante attuazione di quanto previsto dal comma 17.
  17. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.
7-quater. 01. Duranti, Melilla, Marcon, Scotto, Ricciatti, Ferrara, Palese.

  Dopo l'articolo 7-quater, aggiungere il seguente:

Art. 7-quater.1.
(Costituzione di una Zona economica speciale nell'area della città di Matera).

  1. In considerazione della proclamazione di Matera a Capitale europea della cultura 2019, è costituita nell'area della città una Zona economica speciale (ZES), al fine di creare le condizioni per favorire l'insediamento nelle ZES di attività d'impresa, rilanciare le imprese esistenti e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione, nei limiti delle disposizioni comunitarie relative alle aree ammesse al sostegno all'obiettivo convergenza.
  2. La Regione Basilicata, in accordo con il Comune di Matera, definisce entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i limiti spaziali della ZES e la gestione dei rapporti con i vari soggetti pubblici e privati. Si applicano le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di zone a burocrazia zero. L'operatività della ZES decorre dal 1o gennaio 2018. Le agevolazioni sono applicate da quella data sino al 31 dicembre 2024.
  3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui ai commi 4 e 5 le imprese che svolgono attività di natura agricola, industriale, artigianale e commerciale, nonché le imprese di servizi in genere, con particolare riferimento ai soggetti che operano nel settore artistico e culturale. Sono escluse le imprese che operano nei settori finanziario, bancario e assicurativo.
  4. Le imprese di nuova costituzione che avviano una nuova attività economica nelle ZES, per i primi due anni, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:
   a) esenzione dalle imposte sul reddito delle società (IRES). Per le piccole e medie imprese (PMI), l'esenzione è ulteriormente estesa nei limiti previsti dal regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, sugli aiuti compatibili con il mercato interno;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Per le piccole e medie imprese (PMI), l'esenzione è ulteriormente estesa nei limiti previsti dal regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, sugli aiuti compatibili con il mercato interno;
   c) esenzione dall'imposta unica comunale (IUC) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese o utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, relativamente ai contratti a tempo indeterminato.

  5. Per le imprese di nuova costituzione di cui al comma 4, a decorrere dal terzo anno dalla data di costituzione, e per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 4, lettere a) e b), riconosciute nella misura del 50 per cento, e d), riconosciuta nella misura del 30 percento. La Regione Basilicata può introdurre ulteriori agevolazioni o prolungare l'arco temporale applicativo a valere sulle risorse comunitarie di sua competenza, destinate al sostegno dell'obiettivo convergenza.
  6. Il godimento dei benefici di cui ai commi 4 e 5 è soggetto alle seguenti condizioni:
   a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data di costituzione, pena la revoca dei benefici concessi; le imprese già esistenti per almeno 5 anni a decorrere dal 1o gennaio 2018;
   b) almeno il 70 per cento del nuovo personale deve essere assunto tra soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi e anagrafici, sono considerati residenti nella regione Basilicata;
   c) il beneficio fiscale complessivo viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 50 per cento del fatturato di ciascun esercizio e nel limite complessivo dello stanziamento previsto dal comma 8.

  7. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'esito della procedura prevista dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 15 milioni per l'anno 2017, 30 milioni per l'anno 2018 e 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: Interventi per la Presidenza del G7 e per Matera capitale europea della cultura 2019.
7-quater. 014. Latronico, Palese, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 7-quater, aggiungere il seguente:

Art. 7-quater.1.
(Zone franche in aree portuali).

  1. Ogni regione rientrante nell'obiettivo convergenza può individuare, in corrispondenza di aree in cui insistono autorità di sistema portuale, zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nei limiti di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le misure di attuazione del presente comma, ivi incluse misure di agevolazione procedurale, amministrativa e fiscale, nei limiti di spesa di cui al presente comma, comunque con l'esclusione di misure riguardanti prelievi diretti o risorse proprie dell'Unione europea.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7-quater. 015. Prestigiacomo, Russo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Luigi Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto, Palese.

  Dopo l'articolo 7-quater, aggiungere il seguente:

Art. 7-quater.1.
(Aree portuali nelle Regioni convergenza).

  1. Alle aree portuali in cui insistono autorità portuali comprese nelle regioni dell'obiettivo convergenza è riconosciuta la facoltà di creare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le agevolazioni fiscali spettanti.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
7-quater. 051. Taglialatela, Petrenga.

ART. 7-quinquies.
(Disposizioni in materia di utilizzo di contributi statali previsti a legislazione vigente).

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   primo periodo, dopo le parole: n. 311, aggiungere le seguenti: all'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
   sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente:
   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del presente articolo aggiungere le seguenti: nonché quelli concessi ai sensi dell'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: purché rispondano ad esigenze di interesse pubblico, come definite dall'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 con le seguenti: Tali finalità devono comunque rispondere ad esigenze di interesse pubblico, come definite rispettivamente dall'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché, con riferimento all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, devono comunque riguardare interventi volti alla messa in sicurezza e all'adeguamento antisismico delle scuole.;
   dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Le opere finanziate ai sensi dei commi 1 e 2 devono essere registrate nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) ai fini del monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
   al comma 3 sostituire le parole: devono essere utilizzati entro il termine indicato al comma 1 con le seguenti: ad esclusione di quelli previsti dall'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, devono essere utilizzati entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo;
   al comma 4 dopo le parole: dei contributi aggiungere le seguenti: di cui ai commi 1 e 2.
7-quinquies. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: legge 30 dicembre 2004, n. 311, aggiungere le seguenti: all'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,.

  Conseguentemente al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: finalità fino alla fine del medesimo periodo con le seguenti: interventi diversi purché rispondano ad esigenze di interesse pubblico, come definite rispettivamente dall'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, o siano comunque volti alla messa in sicurezza e all'adeguamento antisismico delle scuole, ai sensi dell'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
7-quinquies. 50. Covello, Palese.

ART. 7-sexies.
(Programma «Magna Grecia» – Matera verso il Mediterraneo).

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, nonché le misure che assicurino l'evidenza pubblica in tutte le fasi delle procedure.
7-sexies. 50. Saltamartini, Castiello, Grimoldi, Guidesi.

Subemendamento all'emendamento 7-sexies.51.

  All'emendamento Palese 7-sexies.51, sostituire le parole da: Dopo il comma 4 fino a 300.000 euro con le seguenti: Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assegna un contributo, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019,.

  Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:
   al comma 4, sostituire le parole: All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 400.000 euro con le seguenti: All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 3-bis, pari a 500.000 euro;
   alla rubrica, dopo le parole: Matera verso il Mediterraneo aggiungere le seguenti: e sviluppo del Polo museale pugliese.
0. 7-sexies. 51. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assegna una cifra pari a 300.000 euro per lo sviluppo del Polo museale pugliese, con particolare riferimento alla valorizzazione della Galleria nazionale della Puglia «Girolamo e Rosaria Devanna» e per il completamento della struttura che ospita le opere in essa contenute.
7-sexies. 51. Palese, Cariello.
(Approvato)

ART. 7-septies.
(Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali).

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera a), capoverso comma 8-bis, primo periodo, sostituire le parole: I beni aziendali di cui al comma 8, con le seguenti: I beni aziendali di cui al comma 8, ove si tratti di immobili facenti capo a società immobiliari, e sostituire le parole: i diritti dei creditori dell'azienda medesima con le seguenti: la prosecuzione dell'attività di impresa o i diritti dei creditori dell'impresa stessa;
   sopprimere la lettera b);
   alla lettera c, capoverso comma 8-bis, dopo le parole: ai sensi del comma 8 aggiungere le seguenti: e nei limiti di cui all'articolo 48, comma 8-bis.
7-septies. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-bis, primo periodo, dopo le parole: creditori dell'azienda medesima aggiungere le seguenti: e, qualora il trasferimento, anche parziale, non pregiudichi le fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva di cui al comma 8, lettera a).
7-septies. 40. Latronico.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-bis, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza Unificata.
7-septies. 41. Melilla, Marcon.

  Dopo l'articolo 7-septies aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.
(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di beni ad Alto contenuto tecnologico).

  All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9, Allegato A, Sezione «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti», la voce: «macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime» è sostituita dalla seguente: «macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime»;
   b) al comma 9, Allegato A, Sezione «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti», prima della voce: «dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti» è inserito il seguente periodo: «Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave industria 4.0 i seguenti:»;
   c) al comma 9, Allegato A, Sezione «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti» le parole da: «filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua» fino a: «fermare le attività di macchine e Impianti» sono soppresse;
   d) al comma 11, le parole: «albi professionali o da un ente di certificazione accreditato» sono sostituite dalle seguenti: «albi professionali ovvero da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato».

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo I, dopo le parole: Disposizioni in materia ambientale aggiungere le seguenti: ed in materia di sviluppo economico.
7-septies. 0100. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere i seguenti:

Art. 7-octies.
(Disposizioni in materia di fusioni di comuni per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016).

  1. In riferimento agli eventi sismici di agosto e ottobre 2016, tutti i comuni di cui agli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono usufruire delle disposizioni che disciplinano le fusioni di comuni, di cui all'articolo 15 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalle leggi regionali dei territori interessati, al fine di favorire la ricostruzione del tessuto economico e sociale.
  2. Il Commissario straordinario, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di concerto con gli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, sostiene i comuni che intendono usufruire delle fusioni attraverso contributi per studi di fattibilità, attività di affiancamento diretto ai comuni, mettendo a loro disposizione dati ed indicatori territoriali, economici, sui servizi, imprese nonché sui bilanci e personale degli enti, nonché contributi per percorsi partecipativi propedeutici alla fusione.
  3. Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dispongono strumenti normativi volti a semplificare ed accelerare le fasi che ricorrono nelle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione applicabili ai soli comuni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 7-novies.
(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale per i comuni oggetto di fusione).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei comuni oggetto di fusione di cui all'articolo 4-bis, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.
  2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei comuni oggetto di fusione.
  3. In particolare il Piano assicura priorità ai seguenti interventi:
   a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
   b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
   c) riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
   d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado;
   e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso;
   f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell'articolo 4, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;
   g) recupero dei beni culturali, storici e artistici.

  4. Il Piano definisce le modalità di presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché di selezione dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri:
   a) tempi di realizzazione degli interventi;
   b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti, pubblici e privati, e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;
   c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'adozione di protocolli di qualità ambientale internazionali;
   d) valorizzazione delle filiere della green economy locale;
   e) miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;
   f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.

  5. Il Piano è aggiornato annualmente sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di cui al comma 1.
  6. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano nazionale e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, una equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale. Le risorse del Fondo sono ripartite con decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  7. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per il 2017 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  9. Le risorse erogate ai sensi del comma 5 sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale.

Art. 7-decies.
(Risoluzione anticipata per gli impianti fotovoltaici installati nei comuni colpiti dagli eventi sismici ed oggetto di fusioni).

  1. I soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, con potenza di picco fino a 3 kW, installati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, ricompresi nei comuni oggetto di fusione di cui all'articolo 1 della presente legge, possono presentare al Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE istanza di risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione.
  2. Al fine di assicurare un'adeguata informazione a tutti gli interessati, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE, entro 2 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, identifica idonee procedure per fornire ai soggetti interessati una comunicazione in cui deve essere indicato l'importo che sarà riconosciuto in caso di adesione alla risoluzione anticipata. Gli importi sono calcolati, per ogni singolo impianto, tenendo conto del valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito.
  3. Le richieste sono presentate per via telematica al Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE che istruisce le istanze pervenute.
  4. Il Gestore dei servizi energetici – GSE assicura le risorse finanziarie necessarie per la sottoscrizione delle risoluzioni anticipate individuando idonee modalità, in raccordo con Cassa depositi e prestiti, e utilizzando i propri flussi di cassa.
  5. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sulla base dei dati trasmessi dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. – GSE, relativi alle istanze presentate dai soggetti di cui al comma 1, assicura, con proprie delibere, entro cinque mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il riconoscimento dei costi che dovranno essere sostenuti per le risoluzioni anticipate da finalizzare nel corso del 2017. Il Gestore dei servizi energetici – GSE, a seguito delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, procede alla risoluzione anticipata delle convenzioni richieste dai soggetti di cui al comma 1.
  6. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni anticipate finalizzate nel 2017 debbono in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre 2017. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7-septies. 03. Ricciatti, Scotto, Fratoianni, Zaratti, Nicchi, Costantino, Duranti, Piras, Melilla, Quaranta, Sannicandro, Ferrara, Gregori, Kronbichler, Franco Bordo, Folino, Fava, Martelli, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Carlo Galli, Pannarale, Placido.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.
(Sostegno al reddito dei lavoratori residenti nei comuni interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016).

  1. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguente modificazioni:
   a) il comma 1, alinea, è sostituito dal seguente: «1. È concessa nel limite di 124, 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 250 milioni di euro per l'anno 2017, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016, con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, in favore:»;
   b) al comma 3, dopo le parole: «L'onere di cui al comma 1, pari a 124,5 milioni di euro per l'anno 2016» sono aggiungete le seguenti: «e di 250 milioni di euro per l'anno 2017»;
   c) al comma 4, dopo le parole: «è riconosciuta, per l'anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno» e dopo le parole: «All'onere di cui al presente comma, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e di 270 milioni di euro per l'anno 2017,»;
   d) al comma 5, dopo le parole: «nei limiti delle risorse pari a 259,3 milioni di euro per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e 520 milioni di euro per l'anno 2017,».

  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede attraverso le maggiori entrate rivenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 3.
  3. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.
7-septies. 02. Ricciatti, Placido, Airaudo, Martelli, Duranti, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.
(Disposizioni a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici e dagli eventi sismici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017).

  1. Nelle more di provvedimenti specifici da emanarsi in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, per i territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici e dagli eventi sismici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 20 gennaio 2017, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni già previste dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tal fine, al fondo di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, sono assegnati ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2017.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per il 2017, si provvede:
   a) quanto a 162 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 36 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   d) quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
7-septies. 050. Fabrizio Di Stefano, Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Catanoso, Luigi Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.
(Disposizioni a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici e per gli eventi sismici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017).

  1. Per l'avvio immediato dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, alla regione Abruzzo è assegnato l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per un primo e preliminare stanziamento per far fronte ai danni al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive causati dagli eccezionali eventi meteorologici e agli eventi sismici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017.
7-septies. 022. Fabrizio Di Stefano, Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Catanoso, Luigi Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.
(Disposizioni a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici e per gli eventi sismici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017).

  1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, i soggetti interessati dagli eccezionali eventi meteorologici e dagli eventi sismici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, che hanno subito danni, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, usufruiscono, secondo modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della sospensione o del differimento, per un periodo fino ad un anno, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
7-septies. 023. Fabrizio Di Stefano, Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Catanoso, Luigi Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a far data dal 5 gennaio 2017, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2.».
7-septies. 031. Terzoni, Gallinella, Ciprini, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.
(Interventi a favore delle attività produttive delle zone colpite dal sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2016).

  1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
   «2-bis. Le regioni di cui all'articolo 1, comma 1, stabiliscono, entro il 30 aprile 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attribuzione delle risorse tra le regioni di cui al periodo precedente, secondo criteri che salvaguardino le fasce più deboli della popolazione.
   2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4.».
7-septies. 027. Gallinella, Terzoni, Ciprini, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.
(Misure di sostegno ai lavoratori delle zone colpite dal sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2016).

  1. Il comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:
   «1-bis. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1o gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
7-septies. 026. Gallinella, Terzoni, Ciprini, Cariello, Caso.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.

  1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
   «1-bis.1. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica anche ai lavoratori residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2».
7-septies. 033. Terzoni, Gallinella, Ciprini, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.

  1. Per favorire l'opera di ricostruzione e per la ripresa economica dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici ed atmosferici del mese di gennaio 2017 sono assegnati 20 milioni di euro per l'anno 2017 al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017- 2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7-septies. 028. Colletti, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.

  1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate in via prioritaria ad interventi di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture, anche di carattere sanitario, presenti nelle aree classificate, a partire dal 2006, ad alto e a medio rischio sismico.
  2. È fatto obbligo ai gestori delle reti di trasporto, di comunicazione e di approvvigionamento energetico di garantire il potenziamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse.
7-septies. 016. Rampelli, Petrenga.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.

  1. Al fine di garantire la ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, agli stessi è destinato il venti per cento delle risorse stanziate nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
7-septies. 018. Rampelli, Petrenga.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.
(Fondo per il sostegno ai marchi di eccellenza delle zone colpite da eventi sismici).

  1. Al fine di sostenere la ripresa degli investimenti, anche infrastrutturali, e la produzione dei prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo con una dotazione di centottanta milioni di euro per l'anno 2017.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.
  3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
7-septies. 020. Rampelli, Giorgia Meloni, Petrenga.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.
(Fondo per la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo destinato agli interventi per la riparazione, ricostruzione e la ripresa economica e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
  2. I criteri per la ripartizione e l'accesso al Fondo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dagli importi rivenienti dall'aumento al 12 per cento dell'aliquota di cui all'articolo 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
7-septies. 021. Nastri, Rampelli, Petrenga.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.
(Istituzione della zona franca nelle aree interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016).

  1. Nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 di cui all'articolo 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e loro successive integrazioni, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I lavoratori autonomi e le macro imprese localizzate, o in via di localizzazione, nei comuni del cratere di cui ai citati allegati possono beneficiare, nei limiti complessivi di 150 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al presente comma fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al presente comma, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

  2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  4. Ai fini della copertura degli oneri di cui al presente articolo, il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.
7-septies. 01. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Fratoianni, Fassina, Marcon, Duranti, Ferrara, Airaudo, Placido, Martelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

  1. Al fine rilanciare il sistema produttivo dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, nei medesimi comuni sono istituite zone franche urbane ai sensi dei commi 340 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7-septies. 054. Rampelli, Petrenga.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.
(Misure urgenti in favore dei comuni del cratere Molise-Puglia interessati dalla crisi sismica del 31 ottobre 2002).

  1. Ai comuni di Bonefro, Castellino del Biferno, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il 31 ottobre 2002 le regioni Molise e Puglia, è concesso per l'anno 2017 un contributo complessivamente pari a 2,15 milioni di euro, a compensazione delle minori entrate determinate dalla sospensione e dal conseguente abbattimento, nella misura del 60 per cento, dei tributi locali relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti e all'addizionale comunale, in attuazione dell'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato sulla base delle minori entrate rispetto al 2001, al netto dei trasferimenti assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze per la medesima causale, negli anni 2003 e 2007 previa certificazione dei comuni interessati.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7-septies. 013. Palese.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.

  1. Sono assegnati 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7-septies. 032. Colletti, Castelli, Cariello, Caso, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno).

  1. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A valere sulla dotazione finanziaria di cui al periodo precedente, è autorizzata l'erogazione di almeno 1.000 milioni di euro alle regioni del Mezzogiorno, con particolare riferimento ad interventi di spesa per il trasporto pubblico, attraverso il rinnovamento del parco treni, viabilità e infrastrutture.».
7-septies. 011. Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Luigi Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.

  1. Al fine di garantire lo sviluppo infrastrutturale e la messa in sicurezza dei territori, il cinquanta per cento delle risorse stanziate nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate alle regioni del Mezzogiorno.
7-septies. 017. Rampelli, Petrenga.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.

  1. A decorrere dal 1o marzo 2017 le risorse attualmente destinate dalla Società Italiana per le Imprese all'Estero – SIMEST S.p.A. ai sensi delle leggi e norme regolamentari vigenti a interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione di imprese nazionali sono destinate al finanziamento di imprese localizzate nelle Regioni del Mezzogiorno d'Italia.
7-septies. 051. Taglialatela, Rampelli, Petrenga.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.

  1. All'articolo 1, comma 462, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «ricorso n. 7234 del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «ricorso n. 734 del 2014».
7-septies. 052. Palese.
(Approvato)

A.C. 4200-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge, al voto di quest'Aula, prevede la conversione del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;
    in sede di esame del decreto, in commissione Bilancio, così come peraltro era accaduto durante l'esame della Legge di Bilancio, si è valutata l'opportunità di rimandare ad un provvedimento ad hoc, l'inserimento di disposizioni inerenti le zone che, non solo in questi ultimi mesi ma negli ultimi anni, sono state colpite dal terremoto;
    è utile ricordare che, dal 1900 a oggi in Italia si sono verificati ben sessanta terremoti che hanno provocato danni gravi, venti dei quali hanno avuto effetti distruttivi tali da causare la morte di più di centoventimila persone oltre che la devastazione di interi centri urbani e la paralisi per anni delle attività produttive nelle aree colpite;
    dopo il terremoto del 2002 in Puglia e Molise è stata emanata l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», con la quale l'intero territorio nazionale è stato diviso in quattro zone a diversa pericolosità;
    inoltre, furono emanate una serie di ordinanze per la sospensione dei tributi erariali e locali per gli anni a partire dal 2002 sino al 2008. Successivamente, l'articolo 6, comma 4-bis, della legge n. 2 del 2009 di conversione del decreto-legge n. 185 del 2008, ha disposto l'abbattimento del 60 per cento dei tributi erariali e locali dovuti dal 2002 al 30 giugno 2008 e la restituzione del 40 per cento in 120 rate;
    ai comuni suddetti sono state versate delle somme dal Ministero dell'Economia e Finanze e precisamente nell'anno 2003 a titolo di «anticipo imposta comunale sugli immobili enti terremotati» e nell'anno 2007 a titolo di «contributo per la compensazione delle minori entrate sisma del 31/10/2002 (articolo 1-decies decreto-legge 44/2005)». I comuni attuali che devono ancora ricevere compensazioni sono: Comuni della Puglia: Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino (Puglia); Bonefro-Castellino del Bifemo-Colletorto-San Giuliano di Puglia-Santa Croce di Magliano (Molise);
    ci sono poi stati i terremoti in Emilia e quelli devastanti degli ultimi mesi per cui all'indomani del terremoto, il 25 agosto, il Consiglio dei ministri ha chiesto al Ministro dell'economia e delle finanze di adottare, anche per questi, un decreto per il differimento del pagamento dei tributi per i soggetti residenti nei Comuni nei quali il terremoto ha provocato danni strutturali di gravità tale da impedire l'assolvimento degli obblighi fiscali da parte dei cittadini;
    come si evince dalle continue assunzioni di provvedimenti emergenziali, le azioni sono spesso troppo farraginose e, soprattutto, si evidenziano gravissimi ritardi che poi, inevitabilmente provocano ulteriori danni. Al contrario sarebbe fondamentale ai fini della sicurezza, della trasparenza e della tempestività di azione e della semplificazione delle procedure, specificare indirizzi unitari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare un provvedimento organico che, da una parte, disciplini la gestione delle grandi emergenze, garantendo i diritti dei cittadini, e che definisca con chiarezza procedure e risorse in caso di eventi calamitosi al fine anche di prevedere tempi certi, come nel caso dei comuni colpiti dal sisma del 2002, per la corresponsione delle residue compensazioni ancora dovute.
9/4200-A/1Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ha lo scopo di stabilire misure urgenti per far fronte alle esigenze urgenti nelle aree del Mezzogiorno a tutela, in particolare, della salvaguardia ambientale, prevenzione e monitoraggio della vivibilità delle persone coinvolte e a maggior ragione delle fasce più deboli;
    nello specifico all'articolo 1 sono previste misure che interessano il trasferimento dei complessi aziendali della procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA, con specifici riferimenti ai Piani da seguire durante la fase di cessione;
    al comma 2 dell'articolo sopra citato vengono, inoltre, stanziati per gli anni 2017 e 2018 70 milioni di euro complessivi per realizzare interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche esistenti nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola;
    poiché esiste un'emergenza sanitaria critica nelle aree indicate ed è di vitale importanza per i cittadini avere un servizio sanitario efficiente e mirato risulta necessario avere, in brevi termini, un piano dettagliato degli interventi primari da effettuare,

impegna il Governo

a prevedere l'istituzione presso il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la Regione Puglia e l'Azienda Sanitaria di Taranto, in breve tempo, un gruppo di lavoro finalizzato ad individuare, le strutture sanitarie pubbliche già esistenti per potenziare i settori carenti, in particolare oncologia, pediatria e pneumologia, le linee guida per gli interventi previsti ed elaborare delle proposte operative a tutela degli operatori del settore e della cittadinanza.
9/4200-A/2Labriola, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ha lo scopo di stabilire misure urgenti per far fronte alle esigenze urgenti nelle aree del Mezzogiorno a tutela, in particolare, della salvaguardia ambientale, prevenzione e monitoraggio della vivibilità delle persone coinvolte e a maggior ragione delle fasce più deboli;
    nello specifico all'articolo 1 sono previste misure che interessano il trasferimento dei complessi aziendali della procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA, con specifici riferimenti ai Piani da seguire durante la fase di cessione;
    al comma 2 dell'articolo sopra citato vengono, inoltre, stanziati per gli anni 2017 e 2018 70 milioni di euro complessivi per realizzare interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche esistenti nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola;
    poiché esiste un'emergenza sanitaria critica nelle aree indicate ed è di vitale importanza per i cittadini avere un servizio sanitario efficiente e mirato risulta necessario avere, in brevi termini, un piano dettagliato degli interventi primari da effettuare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire presso il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la Regione Puglia e l'Azienda Sanitaria di Taranto, in breve tempo, un gruppo di lavoro finalizzato ad individuare, le strutture sanitarie pubbliche già esistenti per potenziare i settori carenti, in particolare oncologia, pediatria e pneumologia, le linee guida per gli interventi previsti ed elaborare delle proposte operative a tutela degli operatori del settore e della cittadinanza.
9/4200-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Labriola, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'incremento di 50 milioni di euro del Fondo nazionale per la non autosufficienza previsto dalla presente legge, rappresenta sicuramente uno sforzo di civiltà di un Paese che riconosce i propri obblighi per favorire la crescita della coesione sociale e la necessità della tutela e della garanzia dei diritti della parte più debole della popolazione;
    vi è piena consapevolezza che la capacità di crescita degli impegni finanziari a sostegno dello Stato sociale è fortemente condizionata dalla effettiva ripresa economica del Paese, mentre la crescita del PIL resta la miglior garanzia di sostenibilità per qualsiasi forma di Welfare;
    gli interventi a sostegno della disabilità e della non autosufficienza previsti dalla legislazione italiana e dalle legislazioni regionali sono molteplici, talora deliberati ed erogati attraverso gli Enti a cui è affidata l'assistenza, spesso fortemente diversificati nelle varie aree del Paese, tali da configurare un sistema di tutela e di garanzie che crea una copertura a macchia di leopardo nelle diverse Regioni italiane, creando inaccettabile disomogeneità geografica nella fruizione dei diritti del cittadino;
    vi è nel Paese l'aspettativa di un sistema di garanzie sociali per la non autosufficienza che copra in modo omogeneo le diverse aree del Paese,

impegna il Governo:

   a raccogliere, anche attraverso il monitoraggio dell'attività e delle provvidenze a cura dell'INPS e anche attraverso la ricognizione delle differenti normative disposte in materia da parte del legislatore regionale, tutte le informazioni necessarie per avere una mappatura precisa e dettagliata degli interventi a sostegno della disabilità garantiti nelle varie Regioni italiane da parte di tutte le istituzioni erogatrici;
   a promuovere l'omogeneizzazione della quantità e della qualità delle prestazioni a sostegno della disabilità e della non autosufficienza rese ai cittadini delle differenti Regioni italiane.
9/4200-A/3Vargiu, Matarrese, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'incremento di 50 milioni di euro del Fondo nazionale per la non autosufficienza previsto dalla presente legge, rappresenta sicuramente uno sforzo di civiltà di un Paese che riconosce i propri obblighi per favorire la crescita della coesione sociale e la necessità della tutela e della garanzia dei diritti della parte più debole della popolazione;
    vi è piena consapevolezza che la capacità di crescita degli impegni finanziari a sostegno dello Stato sociale è fortemente condizionata dalla effettiva ripresa economica del Paese, mentre la crescita del PIL resta la miglior garanzia di sostenibilità per qualsiasi forma di Welfare;
    gli interventi a sostegno della disabilità e della non autosufficienza previsti dalla legislazione italiana e dalle legislazioni regionali sono molteplici, talora deliberati ed erogati attraverso gli Enti a cui è affidata l'assistenza, spesso fortemente diversificati nelle varie aree del Paese, tali da configurare un sistema di tutela e di garanzie che crea una copertura a macchia di leopardo nelle diverse Regioni italiane, creando inaccettabile disomogeneità geografica nella fruizione dei diritti del cittadino;
    vi è nel Paese l'aspettativa di un sistema di garanzie sociali per la non autosufficienza che copra in modo omogeneo le diverse aree del Paese,

impegna il Governo:

   a raccogliere, anche attraverso il monitoraggio dell'attività e delle provvidenze a cura dell'INPS e anche attraverso la ricognizione delle differenti normative disposte in materia da parte del legislatore regionale, tutte le informazioni necessarie per avere una mappatura precisa e dettagliata degli interventi a sostegno della disabilità garantiti nelle varie Regioni italiane da parte di tutte le istituzioni erogatrici;
   a promuovere, per quanto di competenza, l'omogeneizzazione della quantità e della qualità delle prestazioni a sostegno della disabilità e della non autosufficienza rese ai cittadini delle differenti Regioni italiane.
9/4200-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Vargiu, Matarrese, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è diretto alla crescita socioeconomica delle regioni meridionali;
    sarebbero opportuni interventi a carattere più strutturale per consolidare i segnali di ripresa che si sono registrati a partire dal 2015, tra i quali appare necessario un correttivo per rendere più efficace e attrattivo il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, considerato che, ad oggi, sono stati erogati meno di 100 milioni di euro a fronte di uno stanziamento di 600 milioni,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi interventi normativi, la possibilità di introdurre una disposizione volta a modificare la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti al Sud al fine di rafforzarne l'efficacia aumentandone il tiraggio.
9/4200-A/4Matarrelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea prevede misure dirette al riequilibrio territoriale del Mezzogiorno e della Regione Sicilia, nonché investimenti per il completamento del divario digitale per porti, interporti e piattaforme logistiche;
    il Porto di Pozzallo riveste un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell'economia della Sicilia. Si tratta di una infrastruttura strategica dal punto di vista commerciale per l'intera Isola e pertanto occorrono investimenti infrastrutturali per rilanciare tale porto, per metterlo in sicurezza e per migliorare la sua funzionalità;
    tra l'altro il porto di Pozzallo costituisce per l'Isola un elemento di fondamentale importanza con un flusso di circa 130 mila passeggeri annui e con poco meno di 400 mila tonnellate di merce transitata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere finanziamenti per rilanciare il porto di Pozzallo che costituisce una delle più importanti infrastrutture della Regione Sicilia idoneo, tra l'altro, se adeguatamente potenziato, a far superare alla stessa la condizione di marginalità.
9/4200-A/5Minardo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea prevede misure dirette al riequilibrio territoriale del Mezzogiorno e della Regione Sicilia, nonché investimenti per il completamento del divario digitale per porti, interporti e piattaforme logistiche;
    il Porto di Pozzallo riveste un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell'economia della Sicilia. Si tratta di una infrastruttura strategica dal punto di vista commerciale per l'intera Isola e pertanto occorrono investimenti infrastrutturali per rilanciare tale porto, per metterlo in sicurezza e per migliorare la sua funzionalità;
    tra l'altro il porto di Pozzallo costituisce per l'Isola un elemento di fondamentale importanza con un flusso di circa 130 mila passeggeri annui e con poco meno di 400 mila tonnellate di merce transitata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere finanziamenti per promuovere, per quanto di competenza, il rafforzamento del porto di Pozzallo che costituisce una delle più importanti infrastrutture della Regione Sicilia idoneo, tra l'altro, se adeguatamente potenziato, a far superare alla stessa la condizione di marginalità.
9/4200-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Minardo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge n. 243 del 2016 recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno» stabilisce disposizioni per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo Ilva;
    in particolare, l'articolo 1 estende il termine di durata del programma di amministrazione straordinaria di ILVA sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, anche dopo il trasferimento dei complessi aziendali, al fine, di garantire le imprescindibili esigenze ambientali, prevedendo, inoltre, che, entro tale termine, i commissari straordinari siano autorizzati ad individuare e realizzare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi,

impegna il Governo

a pubblicare i risultati delle operazioni di caratterizzazione e dell'analisi di rischio, nonché degli interventi di messa in sicurezza e bonifica già compiuti, e quelli che saranno eventualmente compiuti dai commissari, sul sito della società Ilva spa e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire la conoscibilità e la sinergia di tali atti e procedure necessarie per la sicurezza e la salute della popolazione interessata.
9/4200-A/6Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 del disegno di legge riguardante interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nell'anno in corso, autorizza il Capo della Struttura di missione «Delegazione per la Presidenza italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati» e il Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla medesima Presidenza italiana, ad avvalersi, «in caso di necessità e urgenza», della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dall'articolo 63 del nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;
    il ricorso a tale procedura semplificata, che consente l'affidamento senza appalto, ossia senza limiti di importo semplicemente con 5 preventivi, viene giustificato dalla relazione di accompagnamento sulla base del fatto che «gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 del 2017, sono da considerarsi imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei procedimenti», riconducendo alla fattispecie dell'urgenza anche l'imprevedibilità connessa alla consistente durata dei procedimenti per la realizzazione dei lavori;
    sul citato articolo 7, il presidente dell'ANAC Raffaele Cantone, nel corso dell'audizione di mercoledì 18 gennaio 2017 alla V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati aveva espresso forti perplessità sulla norma, affermando che si trattava della prima deroga al nuovo codice dei contratti, nato proprio per evitare il ripetersi di deroghe di tale tipo;
    nel corso dell'esame in Commissione referente della Camera la norma è stata modificata relativamente ai presupposti per l'applicazione della procedura negoziata senza bando, ed ora il nuovo testo prevede che, ai fini dell'applicazione della procedura negoziata senza bando siano fornite, per i singoli interventi, le ragioni di urgenza e della necessità di derogare alle procedure ordinarie di affidamento, che devono essere strettamente correlate ai tempi di realizzazione degli interventi stessi ai fini di garantire l'operatività delle strutture di supporto della Presidenza italiana del G7;
    le modifiche apportate in Commissione al testo soddisfano le esigenze di trasparenza, ma ciò non toglie che comunque si opererà una deroga al nuovo codice e quindi è necessario assicurare adeguata pubblicità in tutte le fasi della procedura medesima,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fare quanto di propria competenza nel ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per gli eventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, di cui all'articolo 7, ad assicurare la necessaria pubblicità e trasparenza dando tempestiva notizia dei singoli interventi e delle relative procedure anche attraverso la loro pubblicazione sui siti web istituzionali dedicati all'evento G7.
9/4200-A/7Gregorio Fontana, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 243 del 2016 prevede interventi per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno attuando così il principio costituzionale secondo il quale è compito dello Stato rimuovere gli squilibri economici e sociali per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona. In quest'ottica il Fondo sviluppo e coesione è uno strumento rilevante che consente al Governo di realizzare interventi nelle aree sottoutilizzate;
    nell'ambito dei processi di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 le pubbliche amministrazioni assegnatarie delle risorse hanno fatto registrare ritardi nell'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti per le opere previste dalla programmazione non attribuibili a responsabilità delle stesse pubbliche amministrazioni ma causate principalmente dalla complessità delle procedure per l'ottenimento della valutazione ambientale strategica (VAS) o della valutazione di impatto ambientale (VIA);
    i ritardi sopra citati sembrerebbero riproporsi con costanza e le problematiche legate alla complessità delle procedure per l'ottenimento della VIA e della VAS rappresenterebbero un ostacolo rilevante per le amministrazioni che andrebbe superato anche per evitare ulteriori proroghe al termine ultimo per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione 2014-2020,

impegna il Governo

al monitoraggio dei ritardi negli adempimenti da parte delle pubbliche amministrazioni nei processi di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 e alla rilevazione delle relative cause e a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative di propria competenza volte a razionalizzare, snellire e ottimizzare le procedure per l'ottenimento della valutazione ambientale strategica e della valutazione di impatto ambientale, garantendo comunque elevati livelli di protezione e di qualità dell'ambiente nonché di sostenibilità di progetti, piani e programmi, al fine di favorire le assunzioni delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti dalla normativa e la puntuale spesa delle risorse assegnate alle amministrazioni contribuendo ad evitarne revoche e sanzioni.
9/4200-A/8Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno si evidenziano le disposizioni contenute nell'articolo 4 volte a contrastare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo, in particolare nel settore della movimentazione dei container e nelle attività del trasbordo di merci;
    a tal fine, a decorrere dal 1o gennaio 2017 viene istituita, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo di 36 mesi, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, avente lo scopo di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuale;
    in tale Agenzia confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese operanti ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali;
    nello specifico, dunque, l'Agenzia fornisce attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi (anche attraverso la loro formazione professionale) in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di competenza della Autorità di Sistema portuale. A tal fine si prevede che le regioni possano cofinanziare i piani di formazione o di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    con riferimento a quest'ultimo aspetto, sarebbe stato opportuno che le regioni potessero cofinanziare, non solo i piani di formazione professionale dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, ma anche i piani di ricollocazione e di somministrazione di lavoro da quest'ultima elaborati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, un'estensione della disciplina, sopra riportata, al fine di rendere le regioni maggiormente coinvolte nelle finalità dell'Agenzia sia per gli aspetti già disciplinati che per quanto concerne le possibilità di ricollocazione lavorativa.
9/4200-A/9Pastorelli, Locatelli, Lo Monte, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame dispone interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;
    il provvedimento in esame propone azioni orientate alla crescita socioeconomica delle regioni meridionali;
    si rileva l'esigenza di effettuare interventi a carattere più strutturale per consolidare i segnali di ripresa che si sono registrati a partire dal 2015, tra i quali appare necessario un correttivo per rendere più efficace e attrattivo il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, considerato che, ad oggi, sono stati erogati meno di 100 milioni di euro a fronte di uno stanziamento di 600 milioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di esercitare azioni volte a ristrutturare la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti al Sud al fine di rafforzarne l'efficacia.
9/4200-A/10Nesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento prevede, tra gli altri, interventi nel Mezzogiorno finalizzati alla tutela e promozione dei livelli occupazionali;
    uno degli eventi più importanti che si svolgeranno nei prossimi anni nel Sud è la celebrazione di Matera Capitale Europea della Cultura per l'anno 2019;
    in quell'anno, Matera e la regione Basilicata rappresenteranno il Paese in Europa e agli occhi del mondo nel campo strategico della cultura, inteso come campo poliedrico delle espressioni artistiche e come modello di sviluppo sostenibile di un contesto urbano e del suo territorio;
    proprio per l'importanza dell'appuntamento, nella legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 346, è stato stabilito che: «al fine di governare e di gestire il ruolo di “Capitale europea della cultura” riconosciuto per il 2019, al comune di Matera non si applicassero, fino al 31 dicembre 2019, alcune norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e di servizi nonché quelle limitative delle assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento dell'evento»;
    sempre al comma 346, per garantire l'applicazione delle disposizioni, si autorizzava «in favore del comune di Matera la spesa di 500.000 euro annui per gli anni dal 2016 al 2019.»;
    tuttavia, tali norme, già approvate, necessitano di un ulteriore intervento chiarificatore per essere pienamente applicative;
    in particolare, sarebbe utile togliere i limiti percentuali di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quelli relativi al vincolo di cui all'articolo 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015 e quelli che limitano il lavoro straordinario nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento dell'evento, aggiornando anche la copertura delle disposizioni alla luce di questi inserimenti,

impegna il Governo

a rivedere la norma in premessa in modo da assicurare la possibilità di una piena e funzionale applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge n. 208 del 2015, aggiornandone la copertura con un ulteriore stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017-2019.
9/4200-A/11Vico, Antezza, Covello.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento prevede, tra gli altri, interventi nel Mezzogiorno finalizzati alla tutela e promozione dei livelli occupazionali;
    uno degli eventi più importanti che si svolgeranno nei prossimi anni nel Sud è la celebrazione di Matera Capitale Europea della Cultura per l'anno 2019;
    in quell'anno, Matera e la regione Basilicata rappresenteranno il Paese in Europa e agli occhi del mondo nel campo strategico della cultura, inteso come campo poliedrico delle espressioni artistiche e come modello di sviluppo sostenibile di un contesto urbano e del suo territorio;
    proprio per l'importanza dell'appuntamento, nella legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 346, è stato stabilito che: «al fine di governare e di gestire il ruolo di “Capitale europea della cultura” riconosciuto per il 2019, al comune di Matera non si applicassero, fino al 31 dicembre 2019, alcune norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e di servizi nonché quelle limitative delle assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento dell'evento»;
    sempre al comma 346, per garantire l'applicazione delle disposizioni, si autorizzava «in favore del comune di Matera la spesa di 500.000 euro annui per gli anni dal 2016 al 2019.»;
    tuttavia, tali norme, già approvate, necessitano di un ulteriore intervento chiarificatore per essere pienamente applicative;
    in particolare, sarebbe utile togliere i limiti percentuali di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quelli relativi al vincolo di cui all'articolo 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015 e quelli che limitano il lavoro straordinario nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento dell'evento, aggiornando anche la copertura delle disposizioni alla luce di questi inserimenti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assicurare una piena e funzionale applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge n. 208 del 2015 e valutare l'opportunità di un ulteriore stanziamento.
9/4200-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Vico, Antezza, Covello.


   La Camera,
   premesso che:
    la maggiore apertura ai mercati per le produzioni del Mezzogiorno e la possibilità del territorio di offrire sistemi logistici a servizio dei mercati di produzione e consumo dell'area mediterranea costituiscono una concreta realtà che l'Italia deve sfruttare per catturare e trattenere valore all'interno del sistema economico;
    un terzo del commercio mondiale transita dal Mediterraneo: le esportazioni asiatiche, soprattutto cinesi, raggiungono i mercati europei e americani in prevalenza attraverso le rotte che passano da Suez e da Gibilterra;
    l'area del Mediterraneo tende a configurarsi come zona di libero scambio e come spazio unico di produzione per le imprese orientate all'esportazione;
    il Mezzogiorno può candidarsi a competere con le sue produzioni, specie agricole, facilitando il rientro di filiere a più elevato contenuto tecnologico;
    si tratta di obiettivi che l'istituzione di una ZES (Zona Economica Speciale) può rendere raggiungibili,

impegna il Governo:

   ad accelerare, con il massimo impegno, l'interlocuzione con la Commissione europea finalizzata a definire procedure e risorse per la concreta realizzazione delle ZES;
   a definire, anche promuovendo uno stretto coordinamento fra le regioni interessate (Basilicata e Puglia), la istituzione di una ZES nell'area logistico-industriale collegata al Porto di Taranto e inglobante l'intero comprensorio appulo-lucano che ha il suo epicentro nella realtà e nelle potenzialità di Matera Capitale Europea della Cultura: un territorio che integra aree di gravitazione identificabili nelle regioni Basilicata, Puglia e Calabria e che compendia un comprensorio ricco di emergenze storico-archeologiche (l'area magno greca) e di eccellenze agro-alimentari e turistiche in grado di accelerare i processi di convergenza economica e sociale con le esperienze più elevate, italiane ed europee;
   a completare con ogni urgenza le istruttorie finanziarie relative alla realizzazione del polo logistico agroindustriale in Val Basento, nel retroporto di Taranto e nell'Agro materano e lucano: progetto già attivato dalla regione Basilicata e formalmente previsto nei Patti per il Sud (dando seguito all'impegno già assunto con l'ordine del giorno 9/03119-A/042, accolto dal Governo nella seduta 18 febbraio 2016);
   a tenere conto, ai fini della istituzione della ZES Matera-Taranto, delle elaborazioni della associazione Svimez, nell'ambito della collaborazione con la regione Basilicata.
9/4200-A/12Antezza, Vico.


   La Camera,
   premesso che:
    la maggiore apertura ai mercati per le produzioni del Mezzogiorno e la possibilità del territorio di offrire sistemi logistici a servizio dei mercati di produzione e consumo dell'area mediterranea costituiscono una concreta realtà che l'Italia deve sfruttare per catturare e trattenere valore all'interno del sistema economico;
    un terzo del commercio mondiale transita dal Mediterraneo: le esportazioni asiatiche, soprattutto cinesi, raggiungono i mercati europei e americani in prevalenza attraverso le rotte che passano da Suez e da Gibilterra;
    l'area del Mediterraneo tende a configurarsi come zona di libero scambio e come spazio unico di produzione per le imprese orientate all'esportazione;
    il Mezzogiorno può candidarsi a competere con le sue produzioni, specie agricole, facilitando il rientro di filiere a più elevato contenuto tecnologico;
    si tratta di obiettivi che l'istituzione di una ZES (Zona Economica Speciale) può rendere raggiungibili,

impegna il Governo:

   ad accelerare, con il massimo impegno, l'interlocuzione con la Commissione europea finalizzata a definire procedure e risorse per la concreta realizzazione delle ZES.
9/4200-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Antezza, Vico.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, prevede interventi in materia di tutela occupazionale e salvaguardia ambientale anche al fine di far fronte ad esigenze urgenti in aree del Mezzogiorno;
    i Consorzi di bonifica sono enti pubblici economici che curano l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e controllano le attività dei privati, sul territorio di competenza (comprensorio di bonifica);
    le loro finalità istituzionali sono: la difesa dalle esondazioni per la sicurezza della campagna e della città, la difesa del suolo nei territori di collina e montagna, l'irrigazione e la razionale utilizzazione del bene acqua ad usi plurimi, la vigilanza sul territorio, la partecipazione all'azione di pianificazione territoriale;
    in particolare, il Consorzio Aurunco di Bonifica si estende su un territorio di circa 28.000 ettari su un'area di 8 comuni (3 in provincia di Latina e 5 in provincia di Caserta) e opera in ambito di bonifica idraulica, irrigazione e manutenzione del territorio;
    la profonda crisi economica che sta attraversando non consente l'Amministrazione di svolgere con costanza e regolarità le attività istituzionali e di corrispondere da circa 25 mesi gli emolumenti al personale,

impegna il Governo

a stabilire che per i consorzi di bonifica, in particolare per quelli che operano nelle regioni del Mezzogiorno, fino al 31 dicembre 2017 non sono soggette ad esecuzione forzata le somme nella titolarità di detti Consorzi destinate al pagamento delle retribuzioni per il personale dipendente al fine di garantire la continuità degli interventi di pubblico interesse in campo idrogeologico, indispensabili per la tutela e salvaguardia del territorio.
9/4200-A/13Sgambato, Manfredi, Rostan, Tartaglione, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede, all'articolo 2, alcune disposizioni finalizzate a garantire un rapido adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 e il 10 aprile 2014 mediante interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessarie;
    tali finalità vengono perseguite affidando i compiti di coordinamento e realizzazione dei citati interventi ad un unico Commissario straordinario del Governo, in sostituzione dei precedenti Commissari nominati con l'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014;
    il commissario straordinario è tenuto a presentare annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi realizzati e sulle criticità eventualmente riscontrate — relazione poi trasmessa dal medesimo Ministro alle Camere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità che, nella relazione inviata al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e poi trasmessa dal Ministro alle Camere si specifichino le disposizioni assunte in relazione ai rifiuti pericolosi e/o radioattivi.
9/4200-A/14Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in oggetto, reca misure urgenti per la coesione sociale e territoriale, per far fronte alle esigenze urgenti in aree del Mezzogiorno, attraverso interventi che contemperino le necessità di tutela occupazionale con quelle di salvaguardia ambientale e di prevenzione e monitoraggio della vivibilità;
    il provvedimento d'urgenza in particolare, risulta composito ed arricchito, a seguito delle integrazioni normative sopraggiunte nel corso dell'esame in sede referente, che tuttavia non contemplano misure specifiche nei riguardi di un comparto, quale quello agricolo, che nel tessuto produttivo delle aree più depresse del Mezzogiorno, riveste un ruolo fondamentale ed indispensabile dell'economia;
    al riguardo, il predetto settore, che rappresenta la principale attività produttiva e commerciale nella regione Sicilia, lo scorso mese di gennaio, è stato colpito da un'eccezionale ondata di maltempo contraddistinta a distanza di pochi giorni da due eventi straordinari: le nevicate d'inizio anno e le successive alluvioni, che hanno provocato danni alle produzioni e alle infrastrutture agricole dell'intera isola di vasta entità;
    le due calamità naturali di estese proporzioni, tali da richiedere al Governo lo stato di calamità per l'intera regione, in considerazione della gravità con cui si sono manifestate con le ripercussioni sulle attività agricole, (in particolare quelle in serra) così negative e penalizzanti per le aziende rurali siciliane, sollecitano anche, a giudizio del sottoscrittore del presente atto, l'introduzione di interventi immediati e straordinari, attraverso una legge speciale finalizzata all'esenzione dal pagamento degli oneri fiscali e previdenziali, nei riguardi degli agricoltori siciliani colpiti dall'eccezionale ondata di maltempo, in precedenza riportata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, di un intervento normativo ad hoc volto ad esentare le aziende agricole della regione Sicilia dal pagamento degli oneri fiscali e previdenziali (inclusa l'Imu), nonché la sospensione e la ristrutturazione dei prestiti sottoscritti con il sistema bancario per la realizzazione degli investimenti nell'ambito del Psr, nei territori delimitati e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
9/4200-A/15Riccardo Gallo, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», prevede il generale commissariamento di tutte le regioni in cui sono previsti interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, necessari a garantire un rapido adeguamento alle procedure d'infrazione 2004/2034 e 2009/2034, relative alla mancata applicazione della direttiva 91/271/CEE;
    la Regione Valle d'Aosta ha comunicato nei giorni scorsi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che le opere previste nel progetto di realizzazione del depuratore comprensoriale a servizio dell'agglomerato «Courmayeur», sono state completate al 70 per cento e il completamento e il collaudo delle stesse sono previsti per l'anno corrente;
    l'articolo in esame, pertanto, se applicato alla Regione Valle d'Aosta, produrrebbe un rallentamento dell'iter di adeguamento alla pronuncia della Corte di giustizia, contraddicendo in tal modo gli obiettivi che si pone,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza volte a prevedere che non si applichino alla Regione Valle d'Aosta le disposizioni di cui all'articolo 2, escludendone, dunque, il commissariamento, a seguito delle verifiche effettuate sullo stato dei lavori, come indicato in premessa.
9/4200-A/16Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», prevede il generale commissariamento di tutte le regioni in cui sono previsti interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, necessari a garantire un rapido adeguamento alle procedure d'infrazione 2004/2034 e 2009/2034, relative alla mancata applicazione della direttiva 91/271/CEE;
    la Regione Valle d'Aosta ha comunicato nei giorni scorsi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che le opere previste nel progetto di realizzazione del depuratore comprensoriale a servizio dell'agglomerato «Courmayeur», sono state completate al 70 per cento e il completamento e il collaudo delle stesse sono previsti per l'anno corrente;
    l'articolo in esame, pertanto, se applicato alla Regione Valle d'Aosta, produrrebbe un rallentamento dell'iter di adeguamento alla pronuncia della Corte di giustizia, contraddicendo in tal modo gli obiettivi che si pone,

impegna il Governo

a verificare la sussistenza delle condizioni per la non applicabilità alla Regione Valle d'Aosta delle disposizioni di cui all'articolo 2.
9/4200-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure volte alla coesione sociale e territoriale per far fronte ad esigenze urgenti in aree del Mezzogiorno;
    in particolare all'articolo 1, comma 1, lettera b) proroga il termine della durata del programma dell'amministrazione straordinaria disponendo e demandando al contratto che regola il trasferimento in capo all'aggiudicatario dei complessi aziendali del gruppo ILVA la definizione delle modalità attraverso cui, successivamente al trasferimento, i commissari straordinari svolgono o proseguono le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 e come eventualmente modificato secondo la procedura delineata dal decreto-legge n. 191 del 2015, articolo 1, comma 8.1);
    sempre la lettera b) del comma 1 prevede, con uno stanziamento di 300.000 euro l'integrazione del programma di amministrazione straordinaria con un piano per attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola; lo stanziamento nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018 per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei suddetti Comuni (comma 2, lettera b));
    tale intervento si aggiunge al rifinanziamento per 8 milioni di euro delle attività di screening sanitario gratuito per i residenti dei comuni interessati disposti dal decreto «ILVA Terra dei Fuochi» (decreto-legge n. 136 del 2013);
    tali interventi hanno avuto il sostegno della maggioranza del Consiglio regionale della Puglia che con una mozione, approvata il 21/7/2016, esplicita la propria richiesta al Governo nazionale di un piano straordinario di sostegno alla sanità ionica per il contrasto delle emergenze ambientali e sanitarie di quell'area;
    la città di Brindisi appartiene ad un'area ad elevato rischio di crisi ambientale (legge n. 349, 8 luglio 1986) e, così come Taranto, è sede di un sito di interesse nazionale per le bonifiche;
    come già evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo n. 5/09156 a mia prima firma il decreto legislativo n. 22 del 1997 e il successivo decreto legislativo n. 152 del 2006 hanno incluso Brindisi tra i 57 siti di interesse nazionale per interventi di bonifica. Si ricorda che il criterio di inclusione di un sito tra quelli di interesse nazionale dipende dal rischio sanitario che le condizioni di quel sito determinano per le popolazioni; il piano regionale della qualità dell'aria predisposto dall'Arpa Puglia inserisce Brindisi in fascia C, la più critica, che necessita di azioni di riduzione dell'inquinamento; la legge regionale 24 luglio 2012, n. 21, «Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale», introduce, all'articolo 2, in riferimento sia a Taranto che a Brindisi, in quanto dichiarate entrambe «aree ad elevato rischio ambientale», l'obbligo di redigere con cadenza annuale un rapporto di «valutazione del danno sanitario»;
    nonostante il riconoscimento dell'elevato rischio sanitario la provincia di Brindisi è caratterizzata da una dotazione di posti letto inferiore agli standard e la nuova Deliberazione di Giunta Regionale n. 265 del 2016 prevede per la stessa provincia una ulteriore contrazione dei posti letto pubblici passando dai 1085 previsti ai 901 del piano di cui il Decreto di Giunta Regionale n. 265 del 2016 posizionandosi così al di sotto dei parametri previsti dal Decreto Ministeriale n. 70 del 2015;
    sempre come già indicato nell'atto di sindacato ispettivo n. 5/09156 numerosi studi hanno mostrato una mortalità in eccesso rispetto alla media regionale per malattie cardiovascolari (in particolare infarto acuto del miocardio) e malattie respiratorie croniche in relazione all'alzamento di alcuni inquinanti atmosferici, in considerazione del fatto che la provincia ospita un'area ad elevato rischio di crisi ambientale e un sito di interesse nazionale per le bonifiche che condiziona il profilo della salute della popolazione residente; per tali motivi sono in corso, nell'ambito del Centro Salute Ambiente della Regione Puglia, specifici interventi di monitoraggio ambientale e di sorveglianza epidemiologica. Si evidenzia infatti che nell'area a rischio esistono eccessi di mortalità nel sesso maschile per tumori della vescica e leucemie oltre che per malattie dell'apparato respiratorio; nel sesso femminile si registrano eccessi per tumori del polmone e malattie respiratorie croniche. Nel comune di Brindisi, si osservano, in aggiunta, eccessi per tutti i tumori e tumori della pleura, mentre nelle donne per malattie dell'apparato digerente e per tutte le cause così come evidenziato dai report epidemiologici della stessa regione Puglia; con riferimento agli obiettivi del piano di riordino: «La ratio della legge è quella di ricondurre le strutture ospedaliere dentro un regime gestionale che coniughi efficienza economica, alti volumi, adeguata qualità e la migliore sicurezza delle cure». In particolare, l'efficienza economica (rispetto degli standard e dei volumi) pone, tra gli indici di verifica, lo standard relativo alla degenza media: meno di 7 giorni di degenza per i ricoveri ordinari;
    attualmente la provincia di Brindisi risulta soprattutto carente di posti letto dedicati a percorsi terapeutici post acuzia. In particolare, sono attivati soltanto posti letto per riabilitazione motoria e per riabilitazione neurolesi e motulesi pari allo 0,36 per mille sulla popolazione. Si sottolinea come tali posti letto siano interamente affidati a strutture private. In tutta la provincia risulta completamente assente sia nell'offerta pubblica che in quella privata la disponibilità di posti letto per la riabilitazione pneumologica e cardiologica pur a fronte dei dati epidemiologici evidenziati e della previsione di due reparti di pneumologia per acuti sia presso il «Perrino» di Brindisi che presso l'ospedale di Ostuni. Per ciò che attiene alla lungodegenza, ad oggi, per tutta la provincia sono previsti 35 posti letto distribuiti tra gli ospedali di Fasano, Mesagne e San Pietro. Il nuovo piano, riduce ulteriormente questa dotazione poiché a fronte della prevista riconversione dei tre suddetti ospedali, sia il «Camberlingo» di Francavilla Fontana, per storici problemi di staticità, sia il «Perrino» di Brindisi, per mancanza di spazi utili, non saranno nelle condizioni di attivare ed ospitare nell'immediato le lungodegenze;
    ne consegue un gap in termini di assistenza e qualificazione futura con prevedibile impossibilità a rientrare negli standard previsti dal Decreto Ministeriale n. 70;
    in particolare durante l'ultimo convegno mondiale di epidemiologia tenutosi a Roma nel settembre scorso, sono stati presentati in anteprima i primi risultati dei lavori commissionati dal Centro Salute Ambiente Puglia all'interno del progetto Jonico-Salentino e condotti da Arpa, Asl Brindisi, Ares, Dipartimento Epidemiologia del Lazio, coordinati dal Prof. Francesco Forastiere, uno dei massimi esperti nel settore. Questi primi risultati, seppur non definitivi, danno comunque la conferma dell'esistenza di un quadro di eccezionale gravità: nei sette comuni dell'area a rischio di Brindisi, una popolazione di circa 230.000 abitanti, nel periodo di osservazione tra il 2001 e il 2013 si osserva un incremento della mortalità del 58 per cento per tutte le cause di tumore, con punte dell'11 per cento per il tumore del pancreas, del 16 per cento per tumori alla vescica, del 12 per cento per malattie respiratorie. Inoltre vi è un eccesso di mortalità dell'11 per cento per infarto cardiaco. Non sono solo numeri, sono donne ed uomini, bambini ed anziani, che muoiono nei 7 comuni dell'area a rischio composta da Brindisi, Carovigno, Cellino, Mesagne, San Pietro, San Vito e Torchiarolo. Un tributo altissimo pagato da innocenti in questi anni;
    con il decreto-legge n. 207 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 231 del 24 dicembre 2012 concernente «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale» noto anche come il primo «Decreto Ilva» e nell'ambito dei successivi decreti-legge che si sono succeduti nel tempo grande attenzione è stata prestata dal legislatore alla questione della salute e del rafforzamento del ruolo del servizio sanitario nazionale a fronte di un danno alla salute causato da un conclamato inquinamento di natura industriale;
    in particolare sono stati posti in essere screening epidemiologici e programmi di prevenzione e presa in carico delle comunità interessate che evidenziano la centralità del ruolo del SSN che deve essere posto nelle condizioni di poter svolgere efficacemente il proprio lavoro;
    inoltre, come denunciato da un recente comunicato stampa di CGIL- CISL-UIL sembrerebbe che la regione Puglia si accinga a disporre il ribasso del limite di spesa complessivo per il personale determinando, per la ASL di Brindisi, una decurtazione di circa tre milioni di euro rispetto al limite calcolato con i criteri di cui all'articolo 2, comma 72, della legge 191/2009. Tale decurtazione, di per sé grave, diverrebbe addirittura insopportabile qualora se ne appalesasse una funzione di depauperamento di alcuni territori e di consolidamento di altri: sarebbe l'ennesima conferma del fatto che Brindisi è una provincia destinata non solo a vivere emergenze sanitarie molto gravi, ma che i suoi abitanti siano anche costretti alla mortificazione della mobilità passiva, sicuramente più gravosa;
    è evidente che Taranto costituisce un caso di rilevanza nazionale ma che tale investimento sulla salute pubblica vale per tutti i casi simili presenti sul territorio italiano, primo fra tutti quello della vicina provincia di Brindisi che al pari di Taranto ha subito e subisce il forte impatto ambientale del suo apparato industriale anche a fronte dell'inadeguatezza della programmazione regionale in materia sanitaria per tale territorio,

impegna il Governo:

   a monitorare, anche a livello sub-regionale, il raggiungimento degli standard previsti dal decreto ministeriale n. 70 del 2015 anche alla luce dei risultati dei nuovi report epidemiologici (vedi Report CSA Puglia) riguardanti la provincia di Brindisi in considerazione della peculiarità del fabbisogno di salute e di tutela della popolazione locale al fine di garantire l'uniformità nell'applicazione dei Livelli essenziali d'assistenza;
   a prevedere, a fronte di conclamate evidenze epidemiologiche attestanti uno speciale fabbisogno territoriale sul piano sanitario, l'eventualità di intervenire, in deroga alla normativa nazionale, con provvedimenti straordinari al fine di consentire un'adeguata risposta alla peculiare domanda di salute da realizzarsi attraverso il reclutamento e la stabilizzazione di personale del servizio sanitario nazionale, l'acquisto di materiale di consumo, attrezzature e attività diagnostiche di primo e secondo livello, il completamento dell’iter diagnostico-terapeutico per le patologie con più elevata incidenza;
   al fine di contrastare le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio della provincia di Brindisi e Lecce, a valutare l'opportunità di insediare un tavolo tecnico con la Regione e con gli amministratori locali dell'area in oggetto per valutare le evidenze emerse dai rapporti commissionati dal CSA Regione Puglia non appena i risultati definitivi saranno depositati.
9/4200-A/17Mariano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure volte alla coesione sociale e territoriale per far fronte ad esigenze urgenti in aree del Mezzogiorno;
    in particolare all'articolo 1, comma 1, lettera b) proroga il termine della durata del programma dell'amministrazione straordinaria disponendo e demandando al contratto che regola il trasferimento in capo all'aggiudicatario dei complessi aziendali del gruppo ILVA la definizione delle modalità attraverso cui, successivamente al trasferimento, i commissari straordinari svolgono o proseguono le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 e come eventualmente modificato secondo la procedura delineata dal decreto-legge n. 191 del 2015, articolo 1, comma 8.1);
    sempre la lettera b) del comma 1 prevede, con uno stanziamento di 300.000 euro l'integrazione del programma di amministrazione straordinaria con un piano per attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola; lo stanziamento nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018 per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei suddetti Comuni (comma 2, lettera b));
    tale intervento si aggiunge al rifinanziamento per 8 milioni di euro delle attività di screening sanitario gratuito per i residenti dei comuni interessati disposti dal decreto «ILVA Terra dei Fuochi» (decreto-legge n. 136 del 2013);
    tali interventi hanno avuto il sostegno della maggioranza del Consiglio regionale della Puglia che con una mozione, approvata il 21/7/2016, esplicita la propria richiesta al Governo nazionale di un piano straordinario di sostegno alla sanità ionica per il contrasto delle emergenze ambientali e sanitarie di quell'area;
    la città di Brindisi appartiene ad un'area ad elevato rischio di crisi ambientale (legge n. 349, 8 luglio 1986) e, così come Taranto, è sede di un sito di interesse nazionale per le bonifiche;
    come già evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo n. 5/09156 a mia prima firma il decreto legislativo n. 22 del 1997 e il successivo decreto legislativo n. 152 del 2006 hanno incluso Brindisi tra i 57 siti di interesse nazionale per interventi di bonifica. Si ricorda che il criterio di inclusione di un sito tra quelli di interesse nazionale dipende dal rischio sanitario che le condizioni di quel sito determinano per le popolazioni; il piano regionale della qualità dell'aria predisposto dall'Arpa Puglia inserisce Brindisi in fascia C, la più critica, che necessita di azioni di riduzione dell'inquinamento; la legge regionale 24 luglio 2012, n. 21, «Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale», introduce, all'articolo 2, in riferimento sia a Taranto che a Brindisi, in quanto dichiarate entrambe «aree ad elevato rischio ambientale», l'obbligo di redigere con cadenza annuale un rapporto di «valutazione del danno sanitario»;
    nonostante il riconoscimento dell'elevato rischio sanitario la provincia di Brindisi è caratterizzata da una dotazione di posti letto inferiore agli standard e la nuova Deliberazione di Giunta Regionale n. 265 del 2016 prevede per la stessa provincia una ulteriore contrazione dei posti letto pubblici passando dai 1085 previsti ai 901 del piano di cui il Decreto di Giunta Regionale n. 265 del 2016 posizionandosi così al di sotto dei parametri previsti dal Decreto Ministeriale n. 70 del 2015;
    sempre come già indicato nell'atto di sindacato ispettivo n. 5/09156 numerosi studi hanno mostrato una mortalità in eccesso rispetto alla media regionale per malattie cardiovascolari (in particolare infarto acuto del miocardio) e malattie respiratorie croniche in relazione all'alzamento di alcuni inquinanti atmosferici, in considerazione del fatto che la provincia ospita un'area ad elevato rischio di crisi ambientale e un sito di interesse nazionale per le bonifiche che condiziona il profilo della salute della popolazione residente; per tali motivi sono in corso, nell'ambito del Centro Salute Ambiente della Regione Puglia, specifici interventi di monitoraggio ambientale e di sorveglianza epidemiologica. Si evidenzia infatti che nell'area a rischio esistono eccessi di mortalità nel sesso maschile per tumori della vescica e leucemie oltre che per malattie dell'apparato respiratorio; nel sesso femminile si registrano eccessi per tumori del polmone e malattie respiratorie croniche. Nel comune di Brindisi, si osservano, in aggiunta, eccessi per tutti i tumori e tumori della pleura, mentre nelle donne per malattie dell'apparato digerente e per tutte le cause così come evidenziato dai report epidemiologici della stessa regione Puglia; con riferimento agli obiettivi del piano di riordino: «La ratio della legge è quella di ricondurre le strutture ospedaliere dentro un regime gestionale che coniughi efficienza economica, alti volumi, adeguata qualità e la migliore sicurezza delle cure». In particolare, l'efficienza economica (rispetto degli standard e dei volumi) pone, tra gli indici di verifica, lo standard relativo alla degenza media: meno di 7 giorni di degenza per i ricoveri ordinari;
    attualmente la provincia di Brindisi risulta soprattutto carente di posti letto dedicati a percorsi terapeutici post acuzia. In particolare, sono attivati soltanto posti letto per riabilitazione motoria e per riabilitazione neurolesi e motulesi pari allo 0,36 per mille sulla popolazione. Si sottolinea come tali posti letto siano interamente affidati a strutture private. In tutta la provincia risulta completamente assente sia nell'offerta pubblica che in quella privata la disponibilità di posti letto per la riabilitazione pneumologica e cardiologica pur a fronte dei dati epidemiologici evidenziati e della previsione di due reparti di pneumologia per acuti sia presso il «Perrino» di Brindisi che presso l'ospedale di Ostuni. Per ciò che attiene alla lungodegenza, ad oggi, per tutta la provincia sono previsti 35 posti letto distribuiti tra gli ospedali di Fasano, Mesagne e San Pietro. Il nuovo piano, riduce ulteriormente questa dotazione poiché a fronte della prevista riconversione dei tre suddetti ospedali, sia il «Camberlingo» di Francavilla Fontana, per storici problemi di staticità, sia il «Perrino» di Brindisi, per mancanza di spazi utili, non saranno nelle condizioni di attivare ed ospitare nell'immediato le lungodegenze;
    ne consegue un gap in termini di assistenza e qualificazione futura con prevedibile impossibilità a rientrare negli standard previsti dal Decreto Ministeriale n. 70;
    in particolare durante l'ultimo convegno mondiale di epidemiologia tenutosi a Roma nel settembre scorso, sono stati presentati in anteprima i primi risultati dei lavori commissionati dal Centro Salute Ambiente Puglia all'interno del progetto Jonico-Salentino e condotti da Arpa, Asl Brindisi, Ares, Dipartimento Epidemiologia del Lazio, coordinati dal Prof. Francesco Forastiere, uno dei massimi esperti nel settore. Questi primi risultati, seppur non definitivi, danno comunque la conferma dell'esistenza di un quadro di eccezionale gravità: nei sette comuni dell'area a rischio di Brindisi, una popolazione di circa 230.000 abitanti, nel periodo di osservazione tra il 2001 e il 2013 si osserva un incremento della mortalità del 58 per cento per tutte le cause di tumore, con punte dell'11 per cento per il tumore del pancreas, del 16 per cento per tumori alla vescica, del 12 per cento per malattie respiratorie. Inoltre vi è un eccesso di mortalità dell'11 per cento per infarto cardiaco. Non sono solo numeri, sono donne ed uomini, bambini ed anziani, che muoiono nei 7 comuni dell'area a rischio composta da Brindisi, Carovigno, Cellino, Mesagne, San Pietro, San Vito e Torchiarolo. Un tributo altissimo pagato da innocenti in questi anni;
    con il decreto-legge n. 207 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 231 del 24 dicembre 2012 concernente «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale» noto anche come il primo «Decreto Ilva» e nell'ambito dei successivi decreti-legge che si sono succeduti nel tempo grande attenzione è stata prestata dal legislatore alla questione della salute e del rafforzamento del ruolo del servizio sanitario nazionale a fronte di un danno alla salute causato da un conclamato inquinamento di natura industriale;
    in particolare sono stati posti in essere screening epidemiologici e programmi di prevenzione e presa in carico delle comunità interessate che evidenziano la centralità del ruolo del SSN che deve essere posto nelle condizioni di poter svolgere efficacemente il proprio lavoro;
    inoltre, come denunciato da un recente comunicato stampa di CGIL- CISL-UIL sembrerebbe che la regione Puglia si accinga a disporre il ribasso del limite di spesa complessivo per il personale determinando, per la ASL di Brindisi, una decurtazione di circa tre milioni di euro rispetto al limite calcolato con i criteri di cui all'articolo 2, comma 72, della legge 191/2009. Tale decurtazione, di per sé grave, diverrebbe addirittura insopportabile qualora se ne appalesasse una funzione di depauperamento di alcuni territori e di consolidamento di altri: sarebbe l'ennesima conferma del fatto che Brindisi è una provincia destinata non solo a vivere emergenze sanitarie molto gravi, ma che i suoi abitanti siano anche costretti alla mortificazione della mobilità passiva, sicuramente più gravosa;
    è evidente che Taranto costituisce un caso di rilevanza nazionale ma che tale investimento sulla salute pubblica vale per tutti i casi simili presenti sul territorio italiano, primo fra tutti quello della vicina provincia di Brindisi che al pari di Taranto ha subito e subisce il forte impatto ambientale del suo apparato industriale anche a fronte dell'inadeguatezza della programmazione regionale in materia sanitaria per tale territorio,

impegna il Governo:

   a sollecitare la regione Puglia a monitorare, anche a livello sub-regionale, il raggiungimento degli standard previsti dal decreto ministeriale n. 70 del 2015 anche alla luce dei risultati dei nuovi report epidemiologici (vedi Report CSA Puglia) riguardanti la provincia di Brindisi in considerazione della peculiarità del fabbisogno di salute e di tutela della popolazione locale al fine di garantire l'uniformità nell'applicazione dei Livelli essenziali d'assistenza;
   a valutare, a fronte di conclamate evidenze epidemiologiche attestanti uno speciale fabbisogno territoriale sul piano sanitario, l'eventualità di intervenire al fine di consentire un'adeguata risposta alla peculiare domanda di salute da realizzarsi attraverso il reclutamento e la stabilizzazione di personale del servizio sanitario nazionale, l'acquisto di materiale di consumo, attrezzature e attività diagnostiche di primo e secondo livello, il completamento dell’iter diagnostico-terapeutico per le patologie con più elevata incidenza;
   a valutare l'opportunità di insediare un tavolo tecnico con la Regione e con gli amministratori locali dell'area di Brindisi e Lecce per valutare le evidenze emerse dai rapporti commissionati dal CSA Regione Puglia non appena i risultati definitivi saranno depositati.
9/4200-A/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Mariano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del disegno di legge in esame, interviene con misure volte al completamento della procedura di cessione degli stabilimenti del gruppo ILVA;
    le norme prevedono — tra le altre cose — che la durata del programma dell'amministrazione straordinaria venga estesa sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, come eventualmente modificato o prorogato ai sensi della normativa vigente. Il decreto-legge 98/2016 ha previsto infatti che il termine ultimo del 30 giugno 2017 per l'attuazione del Piano, può essere prorogato – su istanza dell'aggiudicatario – per un periodo non superiore a 18 mesi;
    entro il termine ultimo per l'attuazione del Piano, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nel suddetto Piano ambientale;
    ricordiamo che il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (DPCM 14 marzo 2014), prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
    la drammatica crisi ambientale e sanitaria dell'area interessata dagli stabilimenti siderurgici, e il diritto alla salute della popolazione residente, imporrebbero la rapida attuazione delle prescrizioni AIA, contestualmente a una completa doverosa informazione nei confronti dei cittadini di Taranto circa i piani ambientali presentati dalle due cordate interessate all'acquisto dell'ILVA;
    sta di fatto che il continuo allungarsi dei tempi di attuazione delle prescrizioni previste dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, anche in quest'ultima fase, porta impianti oggetto di sequestro giudiziario a continuare a produrre in assenza dei loro previsti adeguamenti;
    l'articolo in esame inoltre prevede lo stanziamento di risorse per un piano di attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola,

impegna il Governo:

   a garantire fin da subito una costante e completa informazione ai cittadini dell'area tarantina interessata dallo stabilimento siderurgico circa i piani ambientali presentati dai possibili acquirenti l'ILVA;
   a stanziare congrue risorse volte alla bonifica del territorio e del mare di Taranto, e in particolare per il Mar Piccolo, tenuto conto che attualmente gli unici interventi effettuati hanno riguardato il rifacimento di alcune scuole e la rimozione dello strato superficiale contaminato di alcuni terreni del quartiere Tamburi;
   a incrementare le risorse previste per interventi alle famiglie in difficoltà economica dei suddetti comuni dell'area di crisi industriale, anche al fine di prevedere una quota di risorse da destinare alla riqualificazione del quartiere Tamburi e i relativi lavori di ristrutturazione delle facciate e degli impianti degli immobili di proprietà.
9/4200-A/18Duranti, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Ricciatti, Ferrara, Pannarale, Fratoianni, Sannicandro.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in titolo, ritenute insufficienti le misure introdotte, in particolar modo quelle proposte al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali,

impegna il Governo

a riassegnare alla città di Augusta la sede dell'Autorità di Sistema Portuale, in rispetto a quanto disposto dalla normativa vigente, ivi compreso il Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.
9/4200-A/19Marzana, Luigi Di Maio, Cariello, Castelli, De Lorenzis, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Prestigiacomo, Attaguile.


   La Camera,
   premesso che:
    in data 19 giugno 2013 è stato sottoscritto dai Ministeri dell'ambiente, dello sviluppo economico e della Regione Basilicata l'Accordo di Programma Quadro rafforzato per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda e dei suoli nei SIN Tito e Val Basento per un costo totale di 23.473.521,03 euro, individuando quale soggetto attuatore degli interventi la regione Basilicata;
    il cronoprogramma relativo all'attuazione degli interventi previsti per il SIN dell'area industriale della Val Basento è il seguente:
     a) completamento dell'esecuzione della caratterizzazione dell'area ex pista Mattei, per il quale è stato assunto l'impegno giuridicamente vincolante;
     b) completamento della messa in sicurezza e della bonifica delle acque di falda delle sole aree di competenza pubblica nei territori dei comuni di Salandra, Ferrandina, Grottole, Pomarico e Pisticci, per il quale è stato assunto l'impegno giuridicamente vincolante e si sta procedendo con la gara d'appalto;
     c) bonifica dei suoli delle aree pubbliche, nonché di quelle agricole colpite da inquinamento indotto nei territori dei comuni di Salandra, Ferrandina, Grottole, Pomarico e Pisticci, il cui termine per l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti è fissato al 30 giugno 2017;
     d) completamento della caratterizzazione e progettazione della bonifica delle acque superficiali e dei sedimenti del fiume Basento, per il quale è stato assunto l'impegno, giuridicamente vincolante; realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e bonifica delle acque superficiali e dei sedimenti dell'asta fluviale del fiume Basento, il cui termine per l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolante è fissato al 31 luglio 2017;
     e) progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito ex Materit, per il quale è stato assunto l'impegno giuridicamente vincolante ed è attualmente in discussione il progetto definitivo;
    nel caso Materit si è in presenza di un contenzioso giudiziario che rischia di rallentare ulteriormente il processo di bonifica;
    il Ministero dell'ambiente ha provveduto all'attivazione di appositi tavoli tecnici nei casi riscontrati di maggiore criticità e assicurato il proprio impegno per svolgere attività di monitoraggio sulle attività in corso in merito al processo di bonifica;
   in considerazione della rilevanza che riveste suddetto processo anche in chiave di rilancio economico e produttivo di una delle aree industriali maggiormente infrastrutturate di tutto il Mezzogiorno e che purtroppo da anni attraversa una perdurante crisi con chiusure di aziende e perdita di posti di lavoro e con una conseguente ricaduta in termini di tensioni sociali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità ove le scadenze previste per la prossima estate non dovessero essere rispettate di intervenire con la nomina di un Commissario straordinario per la bonifica della Valbasento al fine di assicurare gli interventi previsti ed accelerare il completamento del processo di bonifica anche in chiave di rilancio industriale del sito.
9/4200-A/20Burtone, Cuomo, Battaglia.


   La Camera,
   premesso che:
    la questione Mezzogiorno occorre superare interventi occasionali e privi di organicità sia per quanto riguarda la coesione che il riequilibrio territoriale;
    nelle politiche di sviluppo del mezzogiorno assume un rilievo aggiuntivo la questione insulare, legata ai divari infrastrutturali e le politiche dello stato verso le aree gravate da tale gap strutturale permanente;
    l'articolo 22 (Perequazione infrastrutturale) della legge n. 42 del 2009 dispone quanto segue:
  «In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
   (...)
   g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione».
    L'articolo 3 della Costituzione italiana dispone:
  «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
  è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;
    è indispensabile, per questo motivo, un modello di analisi che consenta di ridefinire il fabbisogno e di conseguenza porre le basi per una diversa valutazione del rapporto tra esigenze di infrastrutturazione e fabbisogni finanziari, rimettendo in discussione gli attuali criteri di distribuzione delle risorse disponibili;
    il primo elemento di valutazione deve essere quello relativo agli indicatori e alla loro definizione;
    dalla lettura e dall'analisi degli indicatori si giunge alla definizione di indici parametrici;
    nel caso delle infrastrutture di trasporto, un indicatore in grado di misurare in maniera soddisfacente la dotazione infrastrutturale di una realtà territoriale come la Sardegna deve necessariamente tenere conto non solo degli aspetti quantitativi (come ad esempio la lunghezza complessiva della rete viaria e la sua tipologia, o il numero di snodi ferroviari), ma anche degli aspetti qualitativi e prestazionali legati alla qualità della rete, all'orografia del territorio e alla tipologia del reticolo di trasporto. In questo modo è possibile ipotizzare e selezionare alcuni indicatori di tipo nuovo in grado di condurre alla costruzione di specifici indici;
    è indispensabile predisporre un sistema di indicatori di dotazione infrastrutturale definito a seguito di un opportuno processo di media, che assuma come riferimento «indici di accessibilità» definiti a livello territoriale;
    in attesa di definire con apposite norme l'individuazione di tali indici sono sufficienti a comprendere il divario insulare che grava sulla Sardegna quelli messi a disposizione dall'atlante infrastrutturale (CNEL e Istituto Tagliacarne), dal quale emergono dati di comparazione assolutamente emblematici dell'assenza di coesione e unità nazionale;
    per quanto riguarda le reti energetiche, l'indice è di 100 per l'Italia; di 64,54 per il Mezzogiorno; di 35,22 per la Sardegna;
    per quanto riguarda le reti stradali, l'indice è di 100 per l'Italia; di 87,10 per il Mezzogiorno; di 45,59 per la Sardegna;
    per quanto riguarda le reti ferroviarie, l'indice è di 100 per l'Italia; di 87,81 per il Mezzogiorno; di 15,06 per la Sardegna;
    per quanto riguarda le infrastrutture economico-sociali, l'indice è di 100 per l'Italia; di 84,45 per il Mezzogiorno; di 66,16 per la Sardegna;
    a questi indici infrastrutturali di dotazione si aggiungono le analisi compiute dal centro ricerche economiche, sociologiche e di mercato (CRESME) relativamente alle risorse finanziarie pro capite e territoriali stanziate negli ultimi dieci anni relativamente alle infrastrutture, contenute nel rapporto del 2 luglio del 2010 predisposto a seguito della deliberazione dell'ufficio di presidenza dell'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati del 22 luglio 2009;
    nell'analisi che si propone, prescindendo da ulteriori articolazioni e interdipendenze, come per esempio il divario conseguente all'insularità, sono stati presi in esame due parametri oggettivi, quali quello territoriale (spesa per chilometro quadrato) e quello demografico (spesa pro capite);
    con riferimento allo stanziamento per chilometro quadrato, il primo parametro preso in esame è quello della superficie territoriale dal quale emerge che il valore medio nazionale del costo dell'intero programma risulta pari a circa 1.190.000 euro per chilometro quadrato;
    nove sono le regioni con valori superiori a questa media nazionale: innanzitutto la Liguria, che sfiora i 4 milioni a chilometro quadrato, seguita dalla Calabria, con 3 milioni. Tra il milione e i due milioni si attestano alcune regioni più grandi, nell'ordine la Lombardia, il Veneto, la Sicilia e la Campania. Seguono tra le altre il Molise, il Friuli e il Piemonte. Leggermente al di sotto della media il Lazio. Ultime della graduatoria risultano la Sardegna con 237.000 euro per chilometro quadrato e le Marche con 225.000 euro per chilometro quadrato;
    i dati elaborati sull'intero programma di infrastrutture strategiche, il cui valore complessivo è attualmente pari a 358 miliardi di euro, in base ad una ripartizione sul parametro territoriale, fanno emergere la seguente graduatoria regionale – monitoraggio aprile 2010 – (euro per chilometro quadrato):
     Liguria 3.884.719 euro/chilometro quadrato; Calabria 3.074.912 euro/chilometro quadrato; Lombardia 1.646.189 euro/chilometro quadrato; Veneto 1.625.508 euro/chilometro quadrato; Sicilia 1.408.644 euro/chilometro quadrato; Campania 1.379.566 euro/chilometro quadrato; Molise 1.302.502 euro/chilometro quadrato; Friuli Venezia Giulia 1.289.567 euro/chilometro quadrato; Piemonte 1.217.754 euro/chilometro quadrato; Lazio 1.125.066 euro/chilometro quadrato; Emilia Romagna 1.069.755 euro/chilometro quadrato; Umbria 868.401 euro/chilometro quadrato; Basilicata 837.065 euro/chilometro quadrato; Abruzzo 767.266 euro/chilometro quadrato; Toscana 649.124 euro/chilometro quadrato; Puglia 448.032 euro/chilometro quadrato; Trentino Alto Adige 446.560 euro/chilometro quadrato; Valle d'Aosta 290.038 euro/chilometro quadrato; Sardegna 237.463 euro/chilometro quadrato; Marche 225.478 euro/chilometro quadrato;
     la rappresentazione economica del divario nella pianificazione infrastrutturale del Paese rende il dato macroscopico tale da evidenziare una vera e propria emergenza nazionale sul piano della coesione economica ed infrastrutturale, minando i presupposti fondamentali della stessa Carta costituzionale in termini di coesione nazionale, eguaglianza tra cittadini e libertà;
    tale analisi assume una valenza ancor più significativa nel dato relativo al valore pro capite dell'investimento infrastrutturale nel nostro Paese;
    con riferimento allo stanziamento pro capite – dall'esame dello studio richiamato – il valore pro capite del costo dell'intero programma infrastrutturale ad oggi stimato è pari ad una media di circa 6.000 euro ad abitante se si considera l'intero costo, quindi compresa la quota non ripartibile a livello regionale (14.143 milioni di euro);
    il dato pro capite fa registrare la Calabria con circa 23.000 euro, il Molise con oltre 18.000 euro ad abitante, la Basilicata con 14.000 euro, la Liguria con 13.000 euro, il Friuli e l'Umbria con oltre 8.000 euro. Tra le regioni più grandi, al di sopra della media regionale si collocano; la Sicilia con oltre 7.000 euro; il Piemonte, con un importo leggermente inferiore (6.978 euro); il Veneto (oltre 6.000 euro). L'Emilia Romagna supera i 5.000 euro, la Lombardia registra un valore intorno ai 4.000 euro, come la Toscana, mentre Lazio e Campania si attestano sui 3.000 euro. La Sardegna si attesta sui 3.423 euro pro capite;
    Il divario pro capite tra regioni è rappresentato dai seguenti dati (euro/persona): Calabria 23.085; Molise 18.018; Basilicata 14.165; Liguria 13.037; Friuli Venezia Giulia 8.231; Umbria 8.212; Valle d'Aosta 7.449; Sicilia 7.187; Piemonte 6.978; Veneto 6.119; Abruzzo 6.206; Trentino Alto Adige 5.965; Emilia Romagna 5.456; Lombardia 4.032; Toscana 4.025; Lazio 3.441; Sardegna 3.423; Campania 3.225; Puglia 2.127; Marche 1.393;
    i dati emersi configurano un gravissimo divario di trattamento tra regioni che, anche escludendo opere interregionali o di interesse nazionale, costituisce un vero e proprio ulteriore limite alla coesione nazionale che questa proposta di legge mira superare con parametri oggettivi e obiettivi;
    la questione insulare è quella più rilevante;
    l'ordinamento costituzionale italiano, che ha eliminato l'originario richiamo alle «isole», non ha in alcun modo recepito l'evoluzione ordinamentale dell'Unione europea relativamente alla questione insulare;
    l'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFE), che costituisce la base giuridica per la politica di coesione economica e sociale dell'Unione, fa specifica menzione all'obiettivo di ridurre il ritardo delle regioni insulari. L'articolo 174 recita:
     «Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale;
    in particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite;
    tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna»;
    al Trattato di Amsterdam è seguita la contestuale Dichiarazione n. 30 sulle regioni insulari che definisce gli obblighi della Comunità nei confronti delle regioni insulari, come sancito dall'articolo 174 del TFE. La Dichiarazione n. 30 prevede:
     «La Conferenza riconosce che le regioni insulari soffrono, a motivo della loro insularità, di svantaggi strutturali il cui perdurare ostacola il loro sviluppo economico e sociale. La Conferenza riconosce pertanto che la legislazione comunitaria deve tener conto di tali svantaggi e che possono essere adottate misure specifiche, se giustificate, a favore di queste regioni per integrarle maggiormente nel mercato interno a condizioni eque»;
    analogo richiamo è contenuto all'articolo 349 del TFE, dove si prescrive di adottare misure specifiche per le regioni interessate, tenendo conto delle loro caratteristiche e dei vincoli, compresa la loro «insularità»;
    l'articolo 170 del TFE si occupa dalle reti trans-europee. Esso prevede che nello sviluppo di reti trans-europee l'Unione «tiene conto in particolare della necessità di collegare alle regioni intercluse e periferiche alle regioni centrali dell'Unione;
    al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nei trattati europei la Commissione europea ha fatto predisporre, dal Consorzio Planistat Europe & Bradley Dunbar un rapporto finale riguardante l'analisi delle regioni insulari dell'Unione, dal quale emergono informazioni importanti circa l'esigenza di dotarsi di alcune precondizioni di base per aiutare le regioni insulari ad uscire dal loro isolamento;
    l'Eurostat ha classificato 286 territori insulari popolati da circa 10 milioni di abitanti, con una superficie di 100 mila chilometri quadrati (3 per cento della popolazione dell'Unione e 3,2 per cento della superficie totale);
    l'86 per cento di questa popolazione risiede nel Mediterraneo (53 per cento in Sicilia, la stessa che in Danimarca e Finlandia), 17 per cento in Sardegna, 8 per cento nelle Baleari, 5 per cento a Creta e 3 per cento in Corsica;
    la sola Italia conta il 78 per cento della popolazione totale con 31 isole (praticamente le più grandi) su 286, che aumenta al 95 per cento (con 123 isole) se si considera l'intero Mediterraneo;
    le analisi sulle strutture economiche delle regioni insulari fanno rilevare che le stesse sono basate su un unico o su un numero esiguo di settori di attività. I problemi principali collegati con l'insularità riguardano indicativamente:
     il costo elevato dei trasporti e delle comunicazioni, nonché la forte dipendenza da infrastrutture e sistemi di prestazione di servizi spesso insufficienti;
     il costo elevato per le imprese obbligate a immagazzinare le materie prime e altre merci in quantità maggiori (in media 2-3 mesi) per difendersi dai rischi di trasporto del clima e altro, che rende i loro fattori di produzione più cari del 20 per cento in media in rapporto alla concorrenza del Centro;
     lo scarso approvvigionamento e il costo elevato delle risorse idriche ed energetiche;
     la difficoltà di accesso a servizi come ad esempio l'istruzione, la sanità, l'aggiornamento, la comunicazione, l'informazione, le attività ricreative, l'amministrazione;
     l'emergere di problemi ambientali come l'inquinamento marino e costiero, l'inquinamento dovuto allo smaltimento di rifiuti solidi e liquidi, l'erosione e la desertificazione delle coste e del territorio in generale, l'esaurimento, la salinizzazione o l'inquinamento delle falde acquifere;
     la carenza di superfici utilizzabili e lo sfruttamento eccessivo o insufficiente delle località turistiche;
     la carenza di personale specializzato;
     la difficoltà di trattenere la popolazione, che impone di affrontare i problemi di diversificazione dell'economia locale, del carattere stagionale delle attività, della promozione di nuove attività produttive;
    tali problemi, dovuti alle piccole dimensioni delle isole, al loro isolamento naturale e alla lontananza rispetto ai centri europei e nazionali, determinano una ridotta competitività nelle imprese insulari e, in generale, una scarsa capacità di attrazione per l'insediamento permanente di individui, imprese e capitali;
    questi limiti, secondo il Rapporto finale sui territori insulari, sono sintetizzabili in cinque grandi questioni:
     perifericità, trasporti, e accesso ai mercati;
     struttura economica;
     popolazione attiva e evoluzioni demografiche;
     accesso ai servizi pubblici quali le tecnologie dell'informazione e comunicazione, la salute e l'educazione;
     problemi ambientali e limitazione delle risorse naturali;
    occorre intraprendere la moderna frontiera della misurazione e compensazione dell'insularità;
    è evidente che l'insularità ha una ricaduta su gran parte degli indicatori economici e sociali e che quindi gli stessi devono essere individuati e con puntualità analizzati e compensati,

impegna il Governo:

  ad attuare, attraverso atti legislativi, anche nell'ambito delle politiche attive del mezzogiorno, l'articolo 22 della legge n. 44 del 2009 sul federalismo fiscale, che pone come elemento di valutazione la compensazione del divario infrastrutturali ed economico sociale rispetto alla media nazionale;
   a ridefinire i criteri di valutazione dei fabbisogni infrastrutturali collegandoli a modelli di sviluppo economico e sociale che tengano conto delle diverse specificità territoriali e ambientali in un determinato contesto politico-istituzionale;
   a promuovere un piano di rinascita per le regioni insulari, anche nell'ambito delle politiche di riequilibrio del mezzogiorno, che preveda:
    1) un regime fiscale autonomo delle regioni insulari teso ad abbattere i costi dell'insularità sulle produzioni;
    2) un regime speciale delle tariffe energetiche teso a riequilibrare il divario con la media europea del costo energetico per i cittadini e per le imprese;
    3) un regime contributivo europeo permanente che compensi il divario economico, sociale e infrastrutturale legato alla condizione geografica permanente dell'insularità;
    4) un regime permanente di riequilibrio e di oneri di servizio pubblico per quanto riguarda la continuità territoriale tra passeggeri e merci;
    5) l'imposizione, d'intesa con lo Stato e l'Unione europea, sul territorio regionale di un onere del servizio pubblico sulla vendita dei prodotti petroliferi ai residenti e agli operatori che svolgano la propria attività sul territorio della regione;
    6) l'esenzione di contingentamenti per le regioni insulari, considerata la limitatezza del territorio e delle potenzialità produttive dello stesso, relativi ad alcuni settori primari del settore agricolo e zootecnico sia per quanto riguarda le quantità produttive che per la realizzazione di superfici irrigue;
    7) l'inserimento delle regioni insulari nei progetti europei relativamente alle reti transeuropee energetiche (metanodotto tra Algeria, Sardegna ed Europa) e alle reti commerciali europee delle autostrade del mare prevedendo appositi incentivi per il loro sviluppo;
    8) il riconoscimento alle regioni Insulari delle condizioni permanenti di regione insulare al fine di compensare il divario economico, sociale e infrastrutturale e di predisporre con la regione una piattaforma strategica per il suo sviluppo;
    9) il piano di riequilibrio è finanziato dallo Stato e dall'Unione europea con il concorso della regione anche attraverso risorse private;
    10) il piano è finanziato con risorse dirette e attraverso il gettito fiscale ottenibile dall'attuazione della stessa;
    11) a tale fine si stabilisce che il gettito della tassazione complessiva pertinente alla realizzazione della piattaforma è destinato al finanziamento dell'intervento straordinario;
    12) lo Stato e la regione Sardegna definiscono i regimi fiscali e contributivi da sottoporre all'Unione europea, compresa la realizzazione di una zona franca integrale di produzione per tutti quei settori che saranno individuati con apposita norma di attuazione come stragi ci nello sviluppo dell'isola.
9/4200-A/21Pili.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame reca la Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;
    il decreto-legge, si compone di otto articoli, suddivisi in quattro Capi: Disposizioni in materia ambientale, Disposizioni in materia di lavoro, politiche sociali e istruzione, Interventi per la presidenza G7, e Disposizioni finali allo scopo di rafforzare la coesione sociale e territoriale nel Mezzogiorno investendo ambiti eterogenei;
     il provvedimento riguarderebbe in via prevalente la tutela dell'ambiente la cui competenza legislativa, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, è materia esclusiva dello Stato;
    parte del provvedimento interessa interventi ambientali e di tutela della salute pubblica nella regione Puglia, legati in particolare alle problematiche della zona di Taranto e della località Burgesi del comune di Ugento in provincia di Lecce;
    da alcuni anni la Regione Puglia e nello specifico l'area del brindisino sono interessate da un'emergenza ambientale legata alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti che ormai, dall'estate del 2016, per decisione del Governatore pugliese, vengono trasferiti presso gli inceneritori della regione Emilia Romagna. Attualmente, in Puglia, dove la situazione ha assunto il carattere dell'urgenza, la raccolta differenziata è solo al 25,9 per cento e i rifiuti finiscono in gran parte in discarica. Alcuni siti sono stati chiusi, uno su tutti la discarica di Autigno, posta sotto sequestro per inquinamento della falda acquifera e interessata da un incendio il 29 luglio 2016, che avrebbe riguardato anche l'area in cui si trova l'impianto di produzione di biogas, con pericolo emissione in aria di diossina;
    il 17 gennaio 2017, in una lettera all'indirizzo del Prefetto di Brindisi, Legambiente ha evidenziato «le crescenti disfunzioni, il danno ambientale ed economico legati alla gestione del ciclo dei rifiuti a Brindisi. Gli impianti che dovrebbero garantire il conferimento ed il trattamento in loco dei rifiuti sono indisponibili, perché mai sottoposti ad interventi di riqualificazione e rewamping (in gran parte finanziati) o perché sequestrati dalla Magistratura a causa di danni e reati gravi oggetto di provvedimenti ed indagini giudiziarie in corso. La gestione della raccolta di R.S.U. in città, dopo l'inopinata interruzione del rapporto con Monteco, ed il frettoloso affidamento ad “Ecologica Pugliese” che non aveva mezzi, locali ed impianti immediatamente attivabili, ha visto precipitare le percentuali dal 37,54 per cento nell'ottobre 2014 (ultimo mese di gestione Monteco) al 26,63 per cento del novembre 2016. Si sono registrati episodi in cui la trasferenza di rifiuti dai mezzi di raccolta più piccoli a quelli più grandi di trasporto e conferimento sia avvenuto a cielo aperto, perfino in strade comunali ed altri episodi in cui umido ed indifferenziato sono stati miscelati nei compattatori»;
    il problema della gestione dei rifiuti interessa molte regioni del Mezzogiorno, dalla Campania alla Sicilia, dove non sono presenti termovalorizzatori, e costituisce una vera e propria emergenza ambientale oltre a rappresentare un grave pericolo per la salute pubblica. Solo nel mese di settembre 2016 il Ministro Galletti aveva descritto la condizione siciliana dichiarando che «la produzione dei rifiuti in Sicilia ammontava nel 2014 a 2.342.219 tonnellate e la raccolta differenziata a 292.972 tonnellate, solo il 12,5 per cento del totale dei rifiuti prodotti, valore molto al di sotto dell'obbligo di legge del 65 per cento. Nel 2014 la quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato si è ridotta di oltre un punto percentuale, al 12,5 per cento dal 13,2 per cento dell'anno precedente. In molti Comuni del territorio regionale la raccolta differenziata non viene ancora realizzata» sottolineando che, sempre in Sicilia lo smaltimento dei rifiuti risulta gestito in forma emergenziale dal 2009, in deroga a tutte le normative,

impegna il Governo

in ottemperanza al principio di «leale collaborazione» fra Stato e Regione in situazioni emergenziali, a valutare l'opportunità di prevedere misure idonee, ex articolo 191 Codice dell'Ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), allo scopo di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente in tutta le aree del Mezzogiorno interessate da criticità.
9/4200-A/22Ciracì.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;
   premesso che:
    l'articolo 7-bis («Principi per il riequilibrio territoriale») prevede che i programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali dello Stato nelle regioni del Mezzogiorno devono conformarsi all'obiettivo di destinare un volume complessivo annuale degli stanziamenti sia proporzionale alla popolazione di riferimento o ad altri criteri relativi a specifiche criticità individuate con un'apposita direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare per la regione Sardegna, tra i criteri relativi alle specifiche criticità, quello della compensazione della bassa densità demografica e del divario infrastrutturale derivante dalla insularità e dalla presenza di flussi turistici stagionali che moltiplicano la pressione sulla rete stradale e ferroviaria, sui porti e gli aeroporti.
9/4200-A/23Francesco Sanna, Giovanna Sanna, Cani, Marrocu, Marco Meloni, Mura, Pinna, Pes, Scanu.


   La Camera,
   premesso che:
    in data 31 gennaio u.s. Palermo è stata nominata Capitale Italiana della Cultura per l'anno 2018;
    la candidatura di Palermo è stata premiata, secondo le motivazioni, perché «sostenuta da un progetto originale, di elevato valore culturale, di grande respiro umanitario, fortemente e generosamente orientato all'inclusione alla formazione permanente, alla creazione di capacità e di cittadinanza, senza trascurare la valorizzazione del patrimonio e delle produzioni artistiche contemporanee. Il progetto è supportato dai principali attori istituzionali e culturali del territorio e prefigura a che interventi infrastrutturali in grado di lasciare un segno duraturo e positivo»;
    gli elementi messi in campo anche dal punto di vista della governance, nonché delle sinergie pubblico-privato hanno contribuito a rafforzarne la sostenibilità e la credibilità battendo una concorrenza di assoluto rilievo;
    si tratta di una grandissima opportunità che si concretizzerà nell'anno precedente a quello in cui Matera è stata nominata Capitale Europea della Cultura;
    il Mezzogiorno sarà quindi protagonista nel corso del prossimo biennio di importanti appuntamenti nazionali ed internazionali;
    la premiazione di Palermo deve essere una opportunità per tutta la Sicilia e che è indispensabile una apertura a tutto il territorio regionale;
    in occasione del discorso di inaugurazione dell'anno accademico presso l'Unical il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito il valore imprescindibile «della cultura, da cui deriva non soltanto la spinta, le capacità per impegnarsi nella vita sociale, ma anche una grande concezione rigorosa di legalità e la possibilità di immaginare, progettare, suggerire indicazioni anche generali di comportamento alle istituzioni»,

impegna il Governo

a supportare adeguatamente tale appuntamento e a metterlo in sinergia anche con l'evento di Matera Capitale Europea 2019 al fine di rendere la cultura fattore di crescita sviluppo e promozione sociale di tutto il Mezzogiorno.
9/4200-A/24Cardinale.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243 in via di conversione reca disposizioni per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche diffuse nel Mezzogiorno;
    gli Incentivi per l'Autoimpiego e la Piccola Imprenditorialità Giovanile, di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 185 del 2000, hanno rappresentato uno strumento che in tutti questi anni ha funzionato benissimo, favorendo nelle Regioni del Mezzogiorno la nascita di tantissime piccole ed efficienti imprese che nei fatti hanno superato la difficile sfida del mercato e della competizione;
    sono state così favorite la nascita di nuove e vere piccole imprese e nuova occupazione stabile per più di 200.000 Persone, in prevalenza Giovani e Donne disoccupate ovvero alla ricerca della prima occupazione; dando impulso anche al mondo dei giovani Professionisti (commercialisti, fiscalisti, consulenti del lavoro) impegnati nella predisposizione delle relative pratiche;
    da ultimo, con deliberazione del CIPE dello scorso 1o maggio, sono stati assegnati per l'anno 2016 40 milioni di euro per rifinanziare tali preziose agevolazioni, almeno al fine di esaminare le tantissime domande pendenti da tempo; occorrono nuove risorse per rilanciare le ore dette agevolazioni,

impegna il Governo

a valutare ogni possibile iniziativa per assegnare congrue risorse per il rifinanziamento di tali essenziali incentivi, che hanno prodotto sino ad oggi risultati assolutamente positivi e lusinghieri.
9/4200-A/25Tino Iannuzzi, Impegno, Famiglietti, Covello, Latronico, Tartaglione, Burtone, Sgambato, Iacono, Oliverio, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    con decreto interministeriale del 26 settembre 2016 si sono ripartite le risorse del Fondo per le non autosufficienze, allora previste in 400 milioni di euro, tra Ministero e regioni definendone anche le modalità di utilizzo;
    che la legge di Bilancio 2017 ha incrementato dette risorse di 50 milioni di euro;
    che all'articolo 5. (Incremento del fondo per le non autosufficienze) recita: «all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2017;
    2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
    che con le risorse aggiunte, si raggiunge la cifra complessiva di 500 milioni di euro,

impegna il Governo

a prevedere iniziative atte ad un rapido nuovo riparto delle risorse per permetterne l'immediato impegno ed utilizzo.
9/4200-A/26Taricco, Ventricelli, Zappulla, Amato, Albanella, Romanini, Paolo Rossi, Arlotti, Schirò, Antezza, Casati.


   La Camera

impegna il Governo

a reperire ulteriori risorse per l'adeguamento degli impianti di depurazione agli standard qualitativi.
9/4200-A/27Carella.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto-legge n. 243 si affronta in particolare la crisi degli hub di transhipment collocati nel Mezzogiorno d'Italia, in particolare Taranto e Gioia Tauro. Le peculiarità del lavoro portuale, la preminenza dell'elemento «flessibilità» del lavoro su ogni altro aspetto organizzativo, rende difficile la gestione di queste crisi nell'ambito degli ordinari strumenti utilizzati per la gestione delle crisi industriali, per la particolarità dello stesso;
    nell'esprimere il proprio parere la Commissione Trasporti aveva evidenziato che la disciplina in oggetto introduce misure orientate alle medesime finalità cui mira l'articolo 17 comma 15-bis della legge n. 84 del 1994,introdotto dalla legge di stabilità per il 2014, la cui attuazione si è dimostrata efficace ma che risulta adesso pregiudicata dalla previsione secondo cui l'ente di gestione del porto può erogare contributi solo a condizione che vi sia una riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno e auspicava in tal senso una modifica della Commissione Bilancio, e che l'obiettivo era stato riproposto con un emendamento che non ha trovato corrispondenza positiva;
    l'attuale assetto normativo che disciplina il lavoro portuale è quello definito dalla legge 186/2000 che ha modificato l'articolo 17 della legge n. 84/94. Con le norme in questione si chiuse la procedura di infrazione comunitaria aperta sulla materia nel 1996. Altri successivi significativi interventi sono stati l'introduzione della possibilità di applicazione del regime di sub concessione (ex articolo 45-bis del Codice della Navigazione) alla fattispecie dell'appalto di segmenti di ciclo operativo da parte di terminalisti (articolo 18) in favore di imprese autorizzate ex articolo 16 (legge 172/2003 che ha introdotto il comma 7 dell'articolo 18) e l'inserimento del comma 15-bis all'articolo 17 che dispone la possibilità di interventi con risorse proprie da parte delle Autorità Portuali per sostenere processi di ristrutturazione delle imprese ex articolo 17 (legge 147/2013 – comma 108, articolo 1);
   secondo tutta la più accreditata pubblicistica sulla materia, il fenomeno del gigantismo navale ha incrementato l'esigenza di flessibilità del lavoro e la variabilità organizzativa. Le grandi navi, infatti concentrano grandi volumi di merce in brevi periodi ed hanno altresì ridotto la puntualità di arrivo nello scalo di destinazione. Tali fenomeni hanno reso sempre più attuale l'esigenza che il porto sia dotato di una struttura specialistica in grado di fornire in ogni condizione personale qualificato, anche di elevata professionalità, per sopperire alle esigenze del traffico. Il personale dipendente diretto dei terminalisti, che non può che essere commisurato ad una situazione « standard» di organico quantitativo e qualitativo, non può sostenere l'impatto di una simile variabilità organizzativa, pena l'antieconomicità della struttura. Si può dunque affermare che la flessibilità nel lavoro portuale è strutturale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 17 comma 15-bis della legge n. 84/94 introdotto dalla legge di stabilità per il 2014 che oggi è pregiudicato nella parte riguardante la riduzione annuale del 5 per cento della forza lavoro, o attraverso una rivisitazione dell'articolo 17 tenendo conto delle premesse qui espresse.
9/4200-A/28Tullo, Carloni, Pagani, Mognato, Mauri, Giacobbe.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del decreto-legge in esame istituisce il Commissario unico nazionale alla depurazione che ha il compito di accelerare, nel Mezzogiorno e nelle altre regioni in ritardo rispetto agli standard europei, la realizzazione degli impianti necessari al trattamento ecologicamente avanzato delle acque reflue;
    in relazione alla gestione delle acque reflue, sussiste la necessità di aggiornare la normativa vigente relativa ai valori limite di immissione dell'alluminio in quanto essa è attualmente più penalizzante rispetto a quella di altri Paesi senza che ne derivino per l'Italia benefici ambientali o sanitari;
    il rispetto di tali più stringenti limiti – determinati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al numero parametro 9 – impone onerosi processi di depurazione che rappresentano ingiustificati aggravi per la competitività delle nostre aziende operanti nei settori interessati;
    uno studio del Politecnico di Milano – Dipartimento di Chimica, Materiali ed Ingegneria chimica relativo alla «Valutazione di accettabilità della concentrazione di Al nelle acque di scarico (in fognatura) dei processi di trattamento superficiale dell'alluminio e delle sue leghe, in concentrazione superiore ai limiti di legge nazionali» ha evidenziato che i valori attualmente esistenti non sono giustificati da esigenze ambientali e sono difformi, in senso molto più restrittivo, da quelli adottati nei principali Paesi europei quali Francia, Germania, Olanda e Belgio;
    tali disparità provocano distorsione nella concorrenza per le imprese italiane, soprattutto per quelle del Mezzogiorno, rispetto a quelle dei Paesi europei i cui prodotti sono realizzati nel rispetto di normative meno restrittive ancorché nel rispetto di quelle comunitarie,

impegna il Governo

a valutare l'urgente revisione dei valori limite di emissione di alluminio in acque superficiali e in fognatura di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al parametro numero 9, per eliminare l'attuale situazione di gold plating e per allineare la normativa italiana a quella in vigore in altri Stati membri della Unione europea.
9/4200-A/29Carrescia, Giovanna Sanna.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del decreto-legge in esame istituisce il Commissario unico nazionale alla depurazione che ha il compito di accelerare, nel Mezzogiorno e nelle altre regioni in ritardo rispetto agli standard europei, la realizzazione degli impianti necessari al trattamento ecologicamente avanzato delle acque reflue;
    in relazione alla gestione delle acque reflue, sussiste la necessità di aggiornare la normativa vigente relativa ai valori limite di immissione dell'alluminio in quanto essa è attualmente più penalizzante rispetto a quella di altri Paesi senza che ne derivino per l'Italia benefici ambientali o sanitari;
    il rispetto di tali più stringenti limiti – determinati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al numero parametro 9 – impone onerosi processi di depurazione che rappresentano ingiustificati aggravi per la competitività delle nostre aziende operanti nei settori interessati;
    uno studio del Politecnico di Milano – Dipartimento di Chimica, Materiali ed Ingegneria chimica relativo alla «Valutazione di accettabilità della concentrazione di Al nelle acque di scarico (in fognatura) dei processi di trattamento superficiale dell'alluminio e delle sue leghe, in concentrazione superiore ai limiti di legge nazionali» ha evidenziato che i valori attualmente esistenti non sono giustificati da esigenze ambientali e sono difformi, in senso molto più restrittivo, da quelli adottati nei principali Paesi europei quali Francia, Germania, Olanda e Belgio;
    tali disparità provocano distorsione nella concorrenza per le imprese italiane, soprattutto per quelle del Mezzogiorno, rispetto a quelle dei Paesi europei i cui prodotti sono realizzati nel rispetto di normative meno restrittive ancorché nel rispetto di quelle comunitarie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere i valori limite di emissione di alluminio in acque superficiali e in fognatura di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al parametro numero 9, per eliminare l'attuale situazione di gold plating e per allineare la normativa italiana a quella in vigore in altri Stati membri della Unione europea.
9/4200-A/29. (Testo modificato nel corso della seduta) Carrescia, Giovanna Sanna.


   La Camera,
   premesso che:
    nei giorni scorsi Ilva ha confermato ai sindacati di categoria la necessità di ricorrere alla cassa integrazione straordinaria (ex articolo 7 comma 10-ter, legge n. 236/93) per circa 5000 dipendenti di cui 80 presso lo stabilimento di Marghera;
    tale misura si sarebbe resa necessaria per effettuare fermate parziali o anche totali di tutti gli impianti a valle e a monte del ciclo produttivo a caldo di Taranto, con inevitabile riduzione del fabbisogno di risorse umane;
    per le organizzazioni sindacali vi è particolare preoccupazione in quanto il rischio è di dover affrontare esuberi strutturali e puntano su una indispensabile fase di confronto per ridurre l'impatto negativo di tali previsioni;
    il protrarsi della crisi economico-finanziaria internazionale che ha prodotto un progressivo deterioramento del mercato di riferimento in Europa dopo un ciclo espansivo evidenzia la criticità del settore dell'acciaio;
    lo stabilimento di Marghera nella filiera dell'acciaio nazionale ha una notevole rilevanza e va salvaguardato nella sua capacità produttiva e nei suoi livelli occupazionali,

impegna il Governo

a monitorare con la dovuta attenzione suddetta vertenza anche in relazione alla richiamata fermata e a porre in essere tutte le iniziative finalizzate a ridurre l'impatto negativo di tale misura nonché ad attivare con i soggetti interessati le iniziative finalizzate a salvaguardare il futuro produttivo e occupazionale dell'impianto di Marghera.
9/4200-A/30Martella, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge prevede, al fine di sostenere l'occupazione nei processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali, l'istituzione dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dei lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n.84;
    il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di attuazione del cosiddetto Jobs Act (Legge 10 dicembre 2014, n.183), ha istituito L'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) che ha, tra i suoi principali obiettivi la ricollocazione dei disoccupati beneficiari di alcune tipologie di ammortizzatori sociali mediante la predisposizione di strumenti e metodologie a supporto degli operatori pubblici e privati del mercato del lavoro,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere forme di collaborazione e coordinamento tra l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, al fine di realizzare sinergie e massimizzare l'efficacia e l'efficienza degli interventi di riqualificazione professionale dei lavoratori.
9/4200-A/31Tinagli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha firmato un decreto con cui stabilisce che la sede della nuova Autorità portuale di Sistema della Sicilia Sud-Orientale è per i prossimi due anni individuata nel porto di Catania;
    tale decisione appare in palese contrasto con i criteri assunti dalla Comunità europea e dallo stesso Governo e Ministero per le infrastrutture e trasporti;
    le sedi delle Nuove Autorità Portuali di Sistema devono corrispondere con la mappa italiana dei Porti Core;
    il Porto Core era e rimane quello di Augusta e rimangono gravemente incomprensibili le ragioni di una scelta diversa;
    il provvedimento ministeriale è stato assunto in forza del parere del Presidente della Regione Siciliana con nota del 12 settembre 2016;
    il Ministro ha ritenuto di accogliere, ritenendole valide, le argomentazioni contenute nel parere dello stesso Presidente della Regione;
    le motivazioni addotte dal Presidente della Regione e condivise dal Ministro appaiono clamorosamente prive di fondamento, essendo il porto di Augusta individuato e classificato, sulla base di rigorosi parametri e criteri europei, Porto Core;
    il Presidente della Regione Siciliana ha dichiarato in questi giorni la volontà di modificare il proprio parere e chiedere al Ministro di sospendere la decisione di spostamento della sede a Catania, alla luce delle motivate e comprovate proteste del territorio in tutte le sue articolazioni istituzionali, economiche, sociali e politiche;
    si ritiene fondamentale evitare ogni forma di contrasto campanilistico mentre il futuro delle attività portuali e marittime del territorio rimane quella della integrazione e della specificità dei singoli scali portuali;
    in ragione delle caratteristiche oggettive degli scali in questione quali aree, banchine, spazi, fondali, attività e potenzialità, la sede della nuova Autorità Portuale di Sistema della Sicilia sud-orientale non può che essere Augusta;
    si è tenuto da pochi giorni l'assise straordinaria dei Consigli Comunali Aperti di Augusta, Siracusa, Priolo e Melilli di protesta contro il decreto e di richiesta forte e unitaria a favore di Augusta;
    venerdì 10 febbraio è stata convocata dalle Organizzazioni Sindacali Unitarie una giornata di mobilitazione generale con manifestazione ad Augusta, che ha già visto l'adesione degli Enti Locali, Associazioni Professionali, forze politiche e deputazione regionale e nazionali;
    la tensione crescente potrà sfociare nei prossimi giorni nel blocco a tempo indeterminato di tutte le attività portuali e marittime con conseguenze davvero drammatiche per tutto il Paese, considerando che Augusta rimane il porto in Italia con la maggiore attività industriale nel settore petrolifero,

impegna il Governo

a valutare con obiettiva urgenza la necessità di revocare il provvedimento che assegna la sede della costituenda A.d.S.P. presso il porto di Catania confermando così, come previsto, la sede ad Augusta nell'unica sede di Porte Core e, in ogni caso, a non firmare il suddetto decreto prima di aver avviato un approfondito e immediato confronto con fa Regione Siciliana e gli Enti Locali interessati.
9/4200-A/32Zappulla, Capodicasa, Amoddio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame all'articolo 2, comma 1, al fine di attuare gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari ad evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, prevede la nomina di un unico Commissario straordinario del Governo, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, così derogando implicitamente a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che prevede che i commissari straordinari del Governo chiamati a «realizzare specifici obiettivi determinati» siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi interventi normativi, una disciplina della nomina dei commissari straordinari conforme a quanto previsto dalla legge n.400 del 1988.
9/4200-A/33Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è volto a prevedere misure che contemperino le esigenze di tutela occupazionale con quelle di salvaguardia ambientale e di prevenzione e monitoraggio della vivibilità, in particolare di soggetti deboli, in aree del Mezzogiorno del Paese;
    l'articolo 1 del decreto-legge interviene sulle norme che disciplinano la procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2016, n. 13;
    il medesimo articolo interviene altresì sul termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria disponendo che esso si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano che, secondo la disciplina vigente doveva essere realizzato entro il 30 giugno 2017, termine prorogabile per un periodo non superiore a 18 mesi su istanza dell'aggiudicatario dei complessi aziendali;
    si prevede inoltre che, entro il termine ultimo per l'attuazione del Piano, i commissari straordinari siano autorizzati a individuare e realizzare, ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale, ma ad esso strettamente connessi, anche mediante la formazione e l'impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato, allo scopo di favorire il reinserimento del personale stesso nell'ambito del ciclo produttivo;
    l'articolo 1 stabilisce anche l'integrazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria con un piano sperimentale, della durata di tre anni, concernente iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola,

impegna il Governo

ad assicurare in tale ambito l'adozione di ogni utile iniziativa volta a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle operazioni di decontaminazione e risanamento ambientale e a sostenere le famiglie disagiate delle aree interessate.
9/4200-A/34Mucci, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è volto a prevedere misure che contemperino le esigenze di tutela occupazionale con quelle di salvaguardia ambientale e di prevenzione e monitoraggio della vivibilità, in particolare di soggetti deboli, in aree del Mezzogiorno del Paese;
    l'articolo 1 del decreto-legge interviene sulle norme che disciplinano la procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2016, n. 13;
    il medesimo articolo interviene altresì sul termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria disponendo che esso si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano che, secondo la disciplina vigente doveva essere realizzato entro il 30 giugno 2017, termine prorogabile per un periodo non superiore a 18 mesi su istanza dell'aggiudicatario dei complessi aziendali;
    si prevede inoltre che, entro il termine ultimo per l'attuazione del Piano, i commissari straordinari siano autorizzati a individuare e realizzare, ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale, ma ad esso strettamente connessi, anche mediante la formazione e l'impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato, allo scopo di favorire il reinserimento del personale stesso nell'ambito del ciclo produttivo;
    l'articolo 1 stabilisce anche l'integrazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria con un piano sperimentale, della durata di tre anni, concernente iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola,

impegna il Governo

ad assicurare in tale ambito l'adozione di ogni utile iniziativa volta a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle operazioni di decontaminazione e risanamento ambientale e a valutare ogni possibile sostegno alle famiglie disagiate delle aree interessate.
9/4200-A/34. (Testo modificato nel corso della seduta) Mucci, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il settore portuale è interessato da una vera e propria crisi sociale a causa dei problemi occupazionali che ne sono scaturiti;
    è fondamentale che si proceda ad una riqualificazione professionale che garantisca un'adeguata tutela dei lavoratori e il reimpiego flessibile nella fase di rilancio delle prospettive produttive ed occupazionali dei porti;
    il provvedimento in esame inserisce delle misure a sostegno del settore che, si legge nella relazione tecnica, il primo anno di applicazione potrebbero interessare 900 lavoratori del porto di Gioia Tauro e Taranto,

impegna il Governo

a mettere in atto ogni azione utile al fine di rilanciare il settore portuale ed arginare gli effetti della crisi occupazionale che ha interessato i lavoratori portuali, anche prevedendo lo stanziamento di risorse aggiuntive che possano sostenere tutti i porti di rilevanza nazionale distribuiti sul territorio nazionale sulla base dei criteri individuati in sede di Conferenza Stato-regioni.
9/4200-A/35Busin, Saltamartini, Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    la mobilità sanitaria interregionale è un effettivo e importante disagio che si pone a carico dei cittadini alla ricerca di cure efficaci e fruibili;
    negli ultimi 15 anni è aumentato il divario tra le regioni del Nord e quelle del Sud in termini di capacità di attrarre pazienti da altre Regioni. Le Regioni con forte capacità di attrazione hanno incrementato il saldo netto di pazienti e quelle con scarsa capacità di attrazione hanno perso ulteriormente terreno. Tra il 1997 e il 2011 la Regione Lombardia ha incrementato il tasso di attrazione, ovvero la percentuale dei pazienti provenienti da altre Regioni rispetto al totale dei ricoverati, dal 6,4 per cento al 9 per cento. Risultati ancora più positivi vengono registrati in Piemonte (dall'1,6 per cento al 5,8 per cento), Veneto (dal 2,3 per cento al 7,8 per cento), Toscana (dal 5,2 per cento al 10,7 per cento) ed Emilia-Romagna (dal 9,4 per cento al 13,8 per cento);
    il Nord assorbe il 55,1 per cento della mobilità attiva; tra pazienti in uscita e in entrata, la Lombardia ha avuto 142.930 ingressi extra-Regione con un saldo positivo di 76.367; l'Emilia-Romagna ha curato 110.944 pazienti di altre Regioni con un saldo positivo di 67.194 assistiti. Il 27,1 per cento della mobilità attiva si distribuisce al Centro, tra tutte le Regioni, ad eccezione delle Marche: la prima è la Toscana, con un saldo positivo di 34.000 pazienti. Nel Lazio sono stati curati 90.000 pazienti di altre Regioni, ma ben 68.260 residenti sono «emigrati» con un saldo positivo di 21.740 pazienti;
    al Sud tutte le Regioni, tranne il Molise, hanno un saldo negativo: la Campania ha visto 81.744 propri residenti curati in altre Regioni e ne ha accolti 26.028, con un saldo negativo di 55.716 pazienti, il più alto tra tutte le Regioni italiane; la Sicilia ha un risultato negativo di 34.000 pazienti, la Puglia di 32.000 in quanto ha «ospitato» 26.281 cittadini di altre Regioni ma ha visto 58.454 propri residenti andare a curarsi altrove. Invece, Puglia, Campania, Calabria e Sardegna hanno registrato un aumento del tassi di fuga ovvero della percentuale di pazienti curati fuori Regione rispetto al totale del pazienti curati nella Regione. Quasi raddoppiato il tasso di fuga in Calabria, passato dal 10,4 per cento del 1997 al 17,2 per cento del 2011 e anche la Campania ha registrato una crescita dal 5,7 all'8,3 per cento. Da segnalare il caso in controtendenza della Sicilia, che è riuscita a ridurre il tasso di fuga di quasi ben 10 punti, dal 16,4 per cento del 1997 al 6,7 per cento del 2011;
    ogni anno in Italia il numero di malati oncologici, 3 milioni nel 2015, cresce di oltre 90.000 unità (+3 per cento), sia per la maggiore incidenza collegata all'invecchiamento della popolazione, ai fattori ambientali e agli stili di vita, sia, fortunatamente, per i progressi nelle terapie che migliorano la sopravvivenza e cronicizzano la malattia;
    la destinazione di 100 milioni di euro destinata alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna. In particolare per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale appare un passo importante al fine di interrompere una spirale di ulteriore sofferenza per i malati oncologici,

impegna il Governo

a predisporre, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sullo stato di riqualificazione e ammodernamento dei servizi raggiunto con la rendicontazione delle risorse utilizzate, al fine di monitorare il progresso di ammodernamento di strutture che possano garantire cure efficaci per i cittadini.
9/4200-A/36Rondini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'istituzione in via sperimentale, del programma, denominato «Magna Grecia – Matera verso il Mediterraneo», finalizzato a finanziare specifici progetti per la valorizzazione del ruolo di Matera quale «città porta» verso il Mediterraneo è da considerarsi una occasione importante di promozione;
    il programma è connesso al ruolo di Matera quale «Capitale europea della cultura», che le è già stato riconosciuto per il 2019. In particolare, è volto a creare nuove linee di sviluppo del territorio mediante la nascita di un sistema culturale integrato, stimolando lo sviluppo di una forte identità territoriale attraverso azioni sinergiche dirette a valorizzare aree archeologiche, strutture storiche, componenti artistiche, contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali. Allo stesso tempo, la finalità è anche quella di favorire lo sviluppo del territorio della costa ionica e dei comuni contermini;
    per le predette finalità, viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del MiBACT, con una dotazione di 400 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, in tutte le fasi delle procedure per la selezione dei progetti e per la ripartizione delle risorse disponibili fra i soggetti aggiudicatari, siano individuate misure che assicurino l'evidenza pubblica, anche attraverso le piattaforme informatiche del Ministero.
9/4200-A/37Borghesi, Saltamartini, Guidesi, Grimoldi, Castiello, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 interviene sulla destinazione delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali, concessi fino ad 800 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge n. 191/2015, destinando 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione di un piano per il sostegno assistenziale e sociale delle famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola;
    i commissari straordinari, ai fini del trasferimento delle risorse, provvedono a rendicontare al Ministero della salute con cadenza semestrale. È stato specificato in sede referente che la relazione deve essere trasmessa dal Ministro vigilante alle Camere per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia,

impegna il Governo

nell'ambito di attuazione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 di rendicontare, in particolare, gli interventi realizzati nell'anno precedente per il sostegno assistenziale e sociale delle famiglie disagiate di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, con le relative risorse finanziarie utilizzate e gli interventi in programma per l'anno in corso, con la valutazione della rispondenza degli obiettivi e delle priorità individuate alle esigenze del territorio e alle risorse finanziarie a disposizione.
9/4200-A/38Allasia, Saltamartini, Guidesi, Grimoldi, Castiello, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 interviene sulla destinazione delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali, concessi fino ad 800 milioni euro ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge n. 191/2015, assegnando 50 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018 al Ministero della Salute per essere successivamente trasferiti alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei suddetti Comuni;
    tale progetto che è inserito tre gli interventi del Contratto Istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015, viene trasmesso dalla Regione Puglia al Ministero della salute, per essere approvato, sentito l'istituto superiore di sanità e previo parere del Tavolo istituzionale permanente per Taranto, integrato con un rappresentante del Ministero della salute;
    nel corso dell'esame è stato previsto che la regione Puglia dovrà presentare al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi realizzati nell'anno precedente. Tale relazione è trasmessa dal Ministro della salute alle Camere per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia,

impegna il Governo

ai fini di un miglior controllo da parte delle Commissioni parlamentari sulla realizzazione del programma per l'ammodernamento tecnologico delle apparecchiature medico-diagnostiche delle strutture sanitarie pubbliche di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, a prevedere, nell'ambito della relazione che si dovrà presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'indicazione puntuale anche degli interventi in programma per l'anno in corso.
9/4200-A/39Saltamartini, Allasia, Guidesi, Grimoldi, Castiello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nell'ambito della Presidenza italiana del G7 nel 2017;
    nel corso dell'esame in sede referente è sento previsto che, ai fini dell'applicazione della procedura negoziata senza bando, siano fornite, per i singoli interventi, le ragioni di urgenza e della necessità di derogare alle procedure ordinarie di affidamento, che devono essere strettamente correlate ai tempi di realizzazione degli interventi stessi al fine di garantire l'operatività delle strutture a supporto della Presidenza italiana del G7;
    con tale norma sembrerebbe introdursi per legge la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata senza bando, riconducendo l'imprevedibilità connessa alla consistenza e durata dei procedimenti per la realizzazione degli eventi del G7, alla fattispecie dell'urgenza;
    il nuovo codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 ha ristretto di molto i casi in cui viene permessa la procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando di gara;
    occorre ribadire che i poteri straordinari dovrebbero essere utilizzati solo per far fronte alle emergenze sopravvenute, e non riconducibili a ritardi dell'azione amministrativa,

impegna il Governo

per i prossimi appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, che in futuro dovranno essere aggiudicati da parte del Governo per far fronte alla realizzazione di interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi a impegni internazionali del nostro Paese, a procedere all'applicazione integrale del codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, rispettando i tempi e i termini previsti dalle norme vigenti.
9/4200-A/40Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nell'ambito della Presidenza Italiana del G7 nel 2017;
    tuttavia, i poteri straordinari e le deroghe alla normativa vigente dovrebbero essere utilizzati solo per far fronte alle emergenze sopravvenute, e non riconducibili a ritardi dell'azione amministrativa;
    infatti, la legge n. 11 del 2016, recante delega al Governo per l'emanazione dei nuovo codice degli appalti, in recepimento delle nuove direttive in materia di appalti e concessioni, all'articolo 1, comma 1, lettera i), ha imposto al Governo il divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate a situazioni emergenziali;
    ai fini dell'accelerazione delle procedure burocratiche per la realizzazione degli interventi sia di emergenza che di ricostruzione, nei territori colpiti dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 e nel gennaio 2017, occorre adottare procedure straordinarie, ulteriori a quelle previste fino ad oggi;
    tutte le amministrazioni pubbliche funzionalmente preposte per il singolo intervento connesso al sisma, sia per la fase di emergenza che di ricostruzione, devono poter adottare procedure negoziate per accelerare l'intervento e la scelta degli operatori nell'aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e servizi;
    occorre stabilire che la sola dichiarazione dello stato di emergenza costituisce già motivazione valida per l'utilizzo delle procedure negoziate di cui all'articolo 63 del codice degli appalti, senza necessità di ulteriori motivazioni,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo affinché, a seguito al verificarsi di eventi calamitosi per i quali viene dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, tutte le amministrazioni pubbliche, ai fini dell'aggiudicazione di tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture connessi all'emergenza e alla ricostruzione, possano applicare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, motivandone la sussistenza dei relativi presupposti in virtù del dichiarato stato di emergenza.
9/4200-A/41Gianluca Pini, Saltamartini, Grimoldi, Castiello, Guidesi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nell'ambito della Presidenza Italiana del G7 nel 2017;
    tuttavia, i poteri straordinari e le deroghe alla normativa vigente dovrebbero essere utilizzati solo per far fronte alle emergenze sopravvenute, e non riconducibili a ritardi dell'azione amministrativa;
    infatti, la legge n. 11 del 2016, recante delega al Governo per l'emanazione dei nuovo codice degli appalti, in recepimento delle nuove direttive in materia di appalti e concessioni, all'articolo 1, comma 1, lettera i), ha imposto al Governo il divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate a situazioni emergenziali;
    ai fini dell'accelerazione delle procedure burocratiche per la realizzazione degli interventi sia di emergenza che di ricostruzione, nei territori colpiti dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 e nel gennaio 2017, occorre adottare procedure straordinarie, ulteriori a quelle previste fino ad oggi;
    tutte le amministrazioni pubbliche funzionalmente preposte per il singolo intervento connesso al sisma, sia per la fase di emergenza che di ricostruzione, devono poter adottare procedure negoziate per accelerare l'intervento e la scelta degli operatori nell'aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e servizi;
    occorre stabilire che la sola dichiarazione dello stato di emergenza costituisce già motivazione valida per l'utilizzo delle procedure negoziate di cui all'articolo 63 del codice degli appalti, senza necessità di ulteriori motivazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che, a seguito del verificarsi di eventi calamitosi per i quali viene dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, tutte le amministrazioni pubbliche, ai fini dell'aggiudicazione di tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture connessi all'emergenza e alla ricostruzione, possano applicare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, motivandone la sussistenza dei relativi presupposti in virtù del dichiarato stato di emergenza.
9/4200-A/41. (Testo modificato nel corso della seduta) Gianluca Pini, Saltamartini, Grimoldi, Castiello, Guidesi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 1-bis dell'articolo 7, inserito durante l'esame in sede referente, autorizza la spesa annua di 500.000 euro, a decorrere dall'anno 2017, per l'organizzazione, con cadenza annuale, della Conferenza per il dialogo Mediterraneo denominata MED Dialogues;
    si prevede l'istituzione di un Comitato organizzatore della Conferenza, composto da rappresentanti delle amministrazioni interessate e da personalità estranee alla Pubblica Amministrazione per i quali non sono riconosciuti gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi comunque denominati;
    MED Dialogues è un'iniziativa promossa dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale MAECI e dall'istituto per gli Studi di Politica internazionale (ISPI) con l'obiettivo di fornire le basi di una nuova agenda per il Mediterraneo affinché tale regione, non sia più percepita solo come area di crisi, pericolo ed instabilità, ma torni ad essere teatro di opportunità,

impegna il Governo

a informare periodicamente le Camere sulle attività svolte per l'organizzazione della Conferenza per il dialogo Mediterraneo denominata MED Dialogues, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi programmati per ciascun anno.
9/4200-A/42Grimoldi, Saltamartini, Castiello, Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito dell'esame del decreto-legge recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riguardo alla disposizione recata dall'articolo 5, che prevede un incremento di 50 milioni di euro per l'anno in corso;
    preso atto della necessità di integrare le risorse per l'esercizio delle funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, attribuite alle regioni a decorrere dal 1o gennaio 2016;
    ricordato che la legge 232/2016 prevede un contributo di 70 milioni per tali funzioni per il solo esercizio 2017 (stante una funzione con carattere di continuità) ben al di sotto delle effettive esigenze finanziarie per l'esercizio stesso,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo politiche per la non autosufficienza anche per l'esercizio delle funzioni per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità.
9/4200-A/43Guidesi, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del decreto-legge recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale;
    valutata la necessità di procedere alla realizzazione di Zone economiche speciali (ZES) in determinate aree del Paese;
    la ZES è una zona geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione in atto nella nazione di appartenenza, volta a rilanciare gli investimenti esteri, mantenendo al contempo il tessuto produttivo, l'occupazione, la competitività e lo sviluppo dei territori di riferimento;
    l'obiettivo è di ridurre al massimo il regime impositivo, al fine di agevolare una rapida crescita economica delle zone interessate,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di propria competenza per la creazione di ZES in Lombardia, Veneto e Piemonte, anche promuovendone l'autorizzazione al tavolo di confronto con l'unione europea.
9/4200-A/44Molteni, Guidesi, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del decreto-legge recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale;
    valutata la necessità di procedere alla realizzazione di Zone economiche speciali (ZES) in determinate aree del Paese;
    la ZES è una zona geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione in atto nella nazione di appartenenza, volta a rilanciare gli investimenti esteri, mantenendo al contempo il tessuto produttivo, l'occupazione, la competitività e lo sviluppo dei territori di riferimento;
    l'obiettivo è di ridurre al massimo il regime impositivo, al fine di agevolare una rapida crescita economica delle zone interessate,

impegna il Governo

ad accelerare con il massimo impegno l'interlocuzione con la Commissione europea finalizzata a definire procedure e risorse per la concreta realizzazione delle ZES.
9/4200-A/44. (Testo modificato nel corso della seduta) Molteni, Guidesi, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca misure urgenti per la coesione sociale e territoriale e per far fronte ad esigenze urgenti in aree del Mezzogiorno e prevede interventi che contemperino le esigenze di tutela occupazionale con quelle di salvaguardia ambientale e di prevenzione e monitoraggio della vivibilità, con particolare attenzione verso i soggetti più deboli;
    nel corso dell'esame in Commissione Bilancio diverse proposte emendative approvate hanno contribuito ad ampliare lo spettro degli interventi a favore delle regioni del Mezzogiorno. In particolare, doverosa attenzione è stata posta alla valorizzazione del ruolo di Matera quale «Capitale Europea della cultura» per il 2019;
    l'opportunità offerta dall'evento internazionale Matera «Capitale Europea della Cultura» può essere volano di un processo espansivo che non solo valorizzi il patrimonio urbano, economico e civile, ma utilizzi la città come infrastruttura per l'intera regione, concorrendo alla coesione del sistema economico e civile nel quale è inserita e fungendo da prototipo di un nuovo dinamismo basato su interazione ed integrazione tra territori;
    la Basilicata vive il paradosso di essere geograficamente centrale e insieme periferica nella geoeconomia meridionale e, in questo scenario, a Matera può essere offerta una doppia opportunità: vincere la scommessa produttiva e civile legata all'evento del 2019 e fungere da leva per costruire la trama connettiva di un Sud che miri allo sviluppo;
    in questo quadro si colloca la proposta di istituire nella città di Matera una zona economica speciale (ZES), con lo scopo di favorire la nascita di nuove imprese, consolidare quelle esistenti e promuovere nuova occupazione grazie a vantaggi fiscali e contributivi e a consistenti snellimenti burocratici;
    dopo anni di annunci e tentativi, dalla zona franca urbana alla zona a burocrazia zero, finalmente si sono create le condizioni per rilanciare l'economia materana anche oltre la fatidica data del 2019;
    una ZES consentirebbe alle piccole e medie imprese del territorio, asse portante del tessuto, imprenditoriale ed economico locale, di garantire occupazione e di contribuire ad arginare la partenza di tanti giovani e laureati dal Mezzogiorno;
    le ZES sono zone franche di seconda generazione poste all'interno di specifici comparti nei quali vengono eliminate, per un certo periodo, determinate imposte e sono semplificati i requisiti burocratici ed i tempi necessari per fare impresa;
    in Europa sono attualmente presenti circa 70 ZES o aree similari, la sola Polonia, ne conta 14 ma esistono Zes di differenti tipologie anche in Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Lettonia, Malta, Olanda, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Gran Bretagna;
    l'articolo 107.3.a del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea considera compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
    l'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che ogni Stato membro comunichi alla Commissione, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti,

impegna il Governo

ad attivare tutte le procedure per la costituzione in tempi rapidi nell'area della città di Matera di una zona economica speciale (ZES), al fine di creare le condizioni per favorire l'insediamento di attività d'impresa, rilanciare le imprese esistenti e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione, nei limiti delle disposizioni comunitarie relative alle aree ammesse al sostegno all'obiettivo convergenza e prevedendo che:
   1. siano ammesse ai benefici le imprese che svolgono attività di natura agricola, industriali, artigianale e commerciale, nonché le imprese di servizi in genere, con particolare riferimento ai soggetti che operano nel settore artistico e culturale;
   2. siano concesse agevolazioni quali esenzione dalle imposte sul reddito delle società (IRES), esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), esenzione dall'imposta unica comunale (IUC), riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende, da modularsi in modo differenziato in base alle dimensioni delle imprese e con particolare attenzione per quelle di nuova costituzione.
9/4200-A/45Latronico, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca misure urgenti per la coesione sociale e territoriale e per far fronte ad esigenze urgenti in aree del Mezzogiorno e prevede interventi che contemperino le esigenze di tutela occupazionale con quelle di salvaguardia ambientale e di prevenzione e monitoraggio della vivibilità, con particolare attenzione verso i soggetti più deboli;
    nel corso dell'esame in Commissione Bilancio diverse proposte emendative approvate hanno contribuito ad ampliare lo spettro degli interventi a favore delle regioni del Mezzogiorno. In particolare, doverosa attenzione è stata posta alla valorizzazione del ruolo di Matera quale «Capitale Europea della cultura» per il 2019;
    l'opportunità offerta dall'evento internazionale Matera «Capitale Europea della Cultura» può essere volano di un processo espansivo che non solo valorizzi il patrimonio urbano, economico e civile, ma utilizzi la città come infrastruttura per l'intera regione, concorrendo alla coesione del sistema economico e civile nel quale è inserita e fungendo da prototipo di un nuovo dinamismo basato su interazione ed integrazione tra territori;
    la Basilicata vive il paradosso di essere geograficamente centrale e insieme periferica nella geoeconomia meridionale e, in questo scenario, a Matera può essere offerta una doppia opportunità: vincere la scommessa produttiva e civile legata all'evento del 2019 e fungere da leva per costruire la trama connettiva di un Sud che miri allo sviluppo;
    in questo quadro si colloca la proposta di istituire nella città di Matera una zona economica speciale (ZES), con lo scopo di favorire la nascita di nuove imprese, consolidare quelle esistenti e promuovere nuova occupazione grazie a vantaggi fiscali e contributivi e a consistenti snellimenti burocratici;
    dopo anni di annunci e tentativi, dalla zona franca urbana alla zona a burocrazia zero, finalmente si sono create le condizioni per rilanciare l'economia materana anche oltre la fatidica data del 2019;
    una ZES consentirebbe alle piccole e medie imprese del territorio, asse portante del tessuto, imprenditoriale ed economico locale, di garantire occupazione e di contribuire ad arginare la partenza di tanti giovani e laureati dal Mezzogiorno;
    le ZES sono zone franche di seconda generazione poste all'interno di specifici comparti nei quali vengono eliminate, per un certo periodo, determinate imposte e sono semplificati i requisiti burocratici ed i tempi necessari per fare impresa;
    in Europa sono attualmente presenti circa 70 ZES o aree similari, la sola Polonia, ne conta 14 ma esistono Zes di differenti tipologie anche in Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Lettonia, Malta, Olanda, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Gran Bretagna;
    l'articolo 107.3.a del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea considera compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
    l'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che ogni Stato membro comunichi alla Commissione, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti,

impegna il Governo

ad accelerare con il massimo impegno l'interlocuzione con la Commissione europea finalizzata a definire procedure e risorse per la concreta realizzazione delle ZES.
9/4200-A/45. (Testo modificato nel corso della seduta) Latronico, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 29 ottobre 2016, n. 199 ha tentato di contrastare la diffusione del caporalato nel settore agricolo, in particolare attraverso la modifica della disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
    a pochi mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, dopo un iniziale e quasi unanime consenso sul piano generale, le reazioni di una parte del mondo agricolo sono ora già improntate, quando si scende nel dettaglio, alla cautela e a sottolineare ed evidenziare ambiguità e carenze del testo normativo;
    ciò che preoccupa gli operatori è l'individuazione degli indici di sfruttamento, considerato che il reato sussiste in presenza anche di uno solo dei citati indici;
    analogamente, difficoltà emergono dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità,

impegna il Governo

ad approfondire gli aspetti di criticità emersi in sede di applicazione della nuova normativa e a valutare le predisposizioni di iniziative, anche di carattere normativo, volte a meglio chiarire la voluntas legis, orientandola alle situazioni di vero sfruttamento – presenti sopratutto nelle regioni del Mezzogiorno ed ad evitare rigidità ed appesantimenti che già stanno emergendo e che rischiano di penalizzare la maggioranza delle aziende sane.
9/4200-A/46Altieri.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 29 ottobre 2016, n. 199 ha tentato di contrastare la diffusione del caporalato nel settore agricolo, in particolare attraverso la modifica della disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
    a pochi mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, dopo un iniziale e quasi unanime consenso sul piano generale, le reazioni di una parte del mondo agricolo sono ora già improntate, quando si scende nel dettaglio, alla cautela e a sottolineare ed evidenziare ambiguità e carenze del testo normativo;
    ciò che preoccupa gli operatori è l'individuazione degli indici di sfruttamento, considerato che il reato sussiste in presenza anche di uno solo dei citati indici;
    analogamente, difficoltà emergono dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità,

impegna il Governo

ad approfondire gli aspetti di criticità emersi in sede di applicazione della nuova normativa e a valutare le predisposizioni di iniziative, anche di carattere normativo, volte a meglio chiarire la voluntas legis, orientandola alle situazioni di vero sfruttamento – presenti sopratutto nelle regioni del Mezzogiorno ed ad evitare rigidità ed appesantimenti che già stanno emergendo.
9/4200-A/46. (Testo modificato nel corso della seduta) Altieri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del testo in esame incrementa di 50 milioni, per il 2017, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze. Tale Fondo offre copertura ai costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria integrata, con l'intento di fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio;
    la Corte costituzionale, con sentenza n. 275 del 2016 si è espressa sulla legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, dove, all'articolo 6, comma 2-bis, la compartecipazione regionale ai costi del trasporto scolastico per gli alunni affetti da disabilità aveva trovato il proprio limite nelle disponibilità finanziarie di bilancio di volta in volta previste;
    la Consulta ha quindi dichiarato l'incostituzionalità della norma, limitatamente all'inciso «, nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa,» sancendo la prevalenza dell'effettività dei diritti fondamentali ed incomprimibili costituzionalmente garantiti – come quello sancito all'articolo 38 della Costituzione, commi 3 e 4 – rispetto ai vincoli dell'equilibrio di bilancio;
    la Corte ha quindi affermato che «è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione»,

impegna il Governo

a definire, all'interno dei propri provvedimenti e nell'ambito delle proprie attività, ogni iniziativa volta a rendere effettivi i diritti fondamentali ed incomprimibili costituzionalmente garantiti – come quello sancito all'articolo 38 della Costituzione, commi 3 e 4 –, senza subordinare l'erogazione di prestazioni a loro riconducibili all'equilibrio di bilancio, garantendo la loro tutela ineludibile su tutto il territorio nazionale.
9/4200-A/47Crimi, Carfagna, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del testo in esame incrementa di 50 milioni, per il 2017, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze. Tale Fondo offre copertura ai costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria integrata, con l'intento di fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio;
    la Corte costituzionale, con sentenza n. 275 del 2016 si è espressa sulla legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, dove, all'articolo 6, comma 2-bis, la compartecipazione regionale ai costi del trasporto scolastico per gli alunni affetti da disabilità aveva trovato il proprio limite nelle disponibilità finanziarie di bilancio di volta in volta previste;
    la Consulta ha quindi dichiarato l'incostituzionalità della norma, limitatamente all'inciso «, nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa,» sancendo la prevalenza dell'effettività dei diritti fondamentali ed incomprimibili costituzionalmente garantiti – come quello sancito all'articolo 38 della Costituzione, commi 3 e 4 – rispetto ai vincoli dell'equilibrio di bilancio;
    la Corte ha quindi affermato che «è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione»,

impegna il Governo

a definire, all'interno dei propri provvedimenti e nell'ambito delle proprie attività, ogni iniziativa volta a rendere effettivi i diritti fondamentali ed incomprimibili costituzionalmente garantiti – come quello sancito all'articolo 38 della Costituzione, commi 3 e 4 –, garantendo la loro tutela ineludibile su tutto il territorio nazionale, nell'ambito delle risorse disponibili.
9/4200-A/47. (Testo modificato nel corso della seduta) Crimi, Carfagna, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame contiene alcune norme in ambito sanitario, tra cui l'incremento dello stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, e la riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni del Sud;
    l'ambito sanitario è un tema particolarmente delicato nelle regioni del Mezzogiorno;
    in merito alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali, la legge di stabilità 2014, aveva previsto all'articolo 1 comma 601, che « A decorrere dall'anno 2015 i pesi sono definiti con decreto del Ministro della salute, di converto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tenendo conto, nella ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario standard regionale, del percorso di miglioramento per il raggiungimento degli standard di qualità, la cui misurazione si può avvalere del sistema di valutazione di cui all'articolo 30 del presente decreto. Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015 continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma»;
    finora, la normativa appena citata è stata sempre disattesa: il termine del 30 aprile 2015 è trascorso, senza che fosse raggiunto un accordo tra i soggetti istituzionali richiamati e di conseguenza, senza che siano stati utilizzati i pesi e i criteri per la definizione nella ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario standard regionale;
    la mancata applicazione del dettato normativo sta penalizzando in modo particolare le regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa vita, specialmente al Sud;
    sarebbe stato opportuno a tal riguardo prevedere una proroga al 30 giugno 2017 del termine entro il quale devono essere definiti i pesi con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che l'applicazione delle misure richiamate in premessa che consentono l'individuazione puntuale dei pesi, per la definizione del fabbisogno sanitario standard, attraverso la riapertura della proroga scaduta il 30 aprile 2015, produca una effettiva nuova ripartizione delle risorse.
9/4200-A/48Russo, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame contiene interventi per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento ad alcune aree critiche del Mezzogiorno;
    nulla è stato ancora previsto, nello specifico, per la regione Abruzzo, territorio che sta vivendo una situazione assai critica a seguito dell'eccezionale ondata di maltempo dello scorso gennaio e dei recenti eventi sismici;
    è necessario operare quanto prima un preliminare stanziamento per l'avvio immediato dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, per far fronte ai danni al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive causati dai suddetti eventi, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza ex deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017;
    ad oggi, ancora non è stato pubblicato il testo del decreto-legge relativo agli interventi post-sisma, approvato dal Consiglio dei ministri dello scorso 2 febbraio, ma dal comunicato stampa successivo emanato dopo il Cdm si evince che nulla è stato previsto nello specifico per i territori colpiti dal maltempo. In ogni caso, è necessario includere specifici interventi per le zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici del mese scorso, tra cui in particolare la regione Abruzzo,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziative utile e a provvedere allo stanziamento di specifiche risorse destinate ad interventi per il territorio e i cittadini della regione Abruzzo, per far fronte agli ingenti danni al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive causati dal maltempo, oltre che dagli eventi sismici, anche valutando la possibilità di istituire nel territorio una specifica zona franca.
9/4200-A/49Fabrizio Di Stefano.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame contiene interventi per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento ad alcune aree critiche del Mezzogiorno;
    su tutto il territorio nazionale l'offerta dei servizi per l'infanzia è insufficiente, ma esiste un innegabile divario tra Nord, Centro e Sud: al Nord 25 bambini su 100 trovano posto in asilo, al Centro 27 su 100, al Sud 9 su 100. Altro dato rilevante è quello relativo alla disoccupazione femminile nel Mezzogiorno, pari al 21,3 per cento, nettamente più alta rispetto al resto d'Italia;
    disporre di un numero maggiore di posti negli asili nido, oltre a garantire un percorso formativo di qualità fin dalla tenera infanzia, permetterebbe alle donne di conciliare meglio vita lavorativa e vita familiare e quindi garantirebbe loro la possibilità di contribuire all'economia familiare con uno stipendio in più, generando chiaramente un circolo virtuoso, con ricadute benefiche anche per l'economia ed il Pil (i risultati di uno studio portato avanti da Bankitalia ci dicono che con 100.000 donne occupate in più avremmo un incremento del Pil pari allo 0,27 per cento),

impegna il Governo

a stanziare risorse specifiche per l'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, anche per colmare il divario che sussiste tra le varie zone del Paese, garantendo questo tipo di servizio in particolare nelle zone del Mezzogiorno che presentano i più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.
9/4200-A/50Carfagna.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame contiene interventi per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento ad alcune aree critiche del Mezzogiorno;
    su tutto il territorio nazionale l'offerta dei servizi per l'infanzia è insufficiente, ma esiste un innegabile divario tra Nord, Centro e Sud: al Nord 25 bambini su 100 trovano posto in asilo, al Centro 27 su 100, al Sud 9 su 100. Altro dato rilevante è quello relativo alla disoccupazione femminile nel Mezzogiorno, pari al 21,3 per cento, nettamente più alta rispetto al resto d'Italia;
    disporre di un numero maggiore di posti negli asili nido, oltre a garantire un percorso formativo di qualità fin dalla tenera infanzia, permetterebbe alle donne di conciliare meglio vita lavorativa e vita familiare e quindi garantirebbe loro la possibilità di contribuire all'economia familiare con uno stipendio in più, generando chiaramente un circolo virtuoso, con ricadute benefiche anche per l'economia ed il Pil (i risultati di uno studio portato avanti da Bankitalia ci dicono che con 100.000 donne occupate in più avremmo un incremento del Pil pari allo 0,27 per cento),

impegna il Governo

a valutare l'allocazione di risorse specifiche per l'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, anche per colmare il divario che sussiste tra le varie zone del Paese, garantendo questo tipo di servizio in particolare nelle zone del Mezzogiorno che presentano i più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.
9/4200-A/50. (Testo modificato nel corso della seduta) Carfagna.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame contiene interventi per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento ad alcune aree critiche del Mezzogiorno;
    l'articolo 7-quater, inserito nel corso dell'esame parlamentare, modifica in parte la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, introdotta dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015);
    la misura del credito di imposta è una misura che non può certo essere decisiva per risollevare gli investimenti. Del resto, già lo scorso anno questa misura non ha suscitato grande interesse da parte delle imprese. Sarebbe stato opportuno incidere in maniera più forte, creando delle vere e proprie zone franche,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire Zone economiche speciali, anche in via sperimentale, negoziando con la Commissione europea le più opportune modalità di attuazione di regimi particolari, con specifica attenzione alle regioni del Mezzogiorno.
9/4200-A/51Occhiuto, Prestigiacomo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame contiene interventi per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento ad alcune aree critiche del Mezzogiorno;
    l'articolo 7-quater, inserito nel corso dell'esame parlamentare, modifica in parte la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, introdotta dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015);
    la misura del credito di imposta è una misura che non può certo essere decisiva per risollevare gli investimenti. Del resto, già lo scorso anno questa misura non ha suscitato grande interesse da parte delle imprese. Sarebbe stato opportuno incidere in maniera più forte, creando delle vere e proprie zone franche,

impegna il Governo

ad accelerare con il massimo impegno l'interlocuzione con la Commissione europea finalizzata a definire procedure e risorse per la concreta realizzazione delle ZES.
9/4200-A/51. (Testo modificato nel corso della seduta) Occhiuto, Prestigiacomo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del disegno di legge in esame reca disposizioni per contrastare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo;
    gli interventi per superare la crisi del trasporto marittimo e dei porti italiani non possono essere limitati all'istituzione dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale; va bene lo scopo di sostenere l'occupazione e di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali, ma forse si poteva pensare ad un piano più incisivo, che comunque non fosse limitato solo ad alcuni porti;
    tra l'altro, la tematica afferente ai porti italiani avrebbe meritato ben altro approfondimento ed un maggiore coinvolgimento del Parlamento. In primo luogo, l'accorpamento delle autorità portuali, lungi dal produrre gli annunciati risparmi di spesa, ha piuttosto determinato una situazione decisamente conflittuale tra i territori e le amministrazioni coinvolte dalla citata revisione della governance di tale delicato settore, con rilevanti effetti negativi anche sulle attività economiche dell'indotto;
    il riordino operato da ultimo con il decreto legislativo n. 169 del 2016 (emanato a seguito della delega Madia) ha di fatto comportato la paralisi delle attività di alcune autorità portuali, con il blocco degli investimenti, con commissariamenti e anche con la perdita di finanziamenti europei importanti, in particolare per le dubbie scelte portate avanti per i porti siciliani. In particolare si è deciso che i porti di Augusta e Catania facciano capo all'autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, mentre i porti di Messina e Milazzo, rientrando nell'autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto, dovranno far capo alla sede centrale di Gioia Tauro. Si è deciso quindi – a torto – di accorpare Augusta e Siracusa, due porti di natura profondamente diversa – uno è un porto petrolifero, fra i primi in termini di esportazioni a livello italiano, l'altro, il porto di Catania, è un porto commerciale e un porto passeggeri – decidendo tra l'altro di trasferire la sede a Catania, che non è un porto core,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a contrastare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo e dei porti italiani, valutando la possibilità di rivedere gli accorpamenti delle Autorità portuali così come da ultimo definiti dal decreto legislativo n. 169 del 2016, e definire in particolare una politica di effettivo rilancio dei porti meridionali, che hanno registrato negli ultimi anni una bassissima produttività.
9/4200-A/52Prestigiacomo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame prevede un incremento del fondo di 50 milioni, per il 2017, per le non autosufficienze per favorire la crescita della coesione sociale e la necessità della tutela e della garanzia dei diritti della popolazione più debole del nostro Paese;

    gli interventi previsti sono diversificati di regione in regione e, spesso data la disomogeneità quantitativa e soprattutto qualitativa, a danno delle regioni del sud, i cittadini del mezzogiorno sono costretti ad un esodo, costoso in termini sia economici che di tempo, verso le regioni del nord per vedere garantiti i loro diritti;

    in particolar modo, per quanto riguarda le cure oncologiche, negli ultimi anni sono stati raggiunti buoni livelli di cura e di guarigione e l'Italia è all'avanguardia nella cura dei tumori pediatrici, con centri d'eccellenza il cui bacino d'utenza valica i confini nazionali;

    il problema è che tali strutture sono dislocate sul territorio nazionale a macchia di leopardo, si assiste così a quel fenomeno comunemente definito «pendolarismo della salute», contraddistinto da varie criticità;

    pazienti e loro familiari, quindi, si ritrovano ad affrontare problemi non solo dal punto di vista delle sofferenze fisiche e psichiche derivanti dalla patologia, ma anche difficoltà oggettive;

    la nostra Costituzione riconosce ad ogni individuo il diritto alla tutela della salute e la sua piena realizzazione e attuazione passa attraverso il garantire a tutti la possibilità di accedere a cure sanitarie adeguate;
    occorre dare a tutti le stesse opportunità e rimuovere gli ostacoli alla parità sociale, territoriale ed economica,

impegna il Governo

a promuovere l'omogeneizzazione della quantità e della qualità dell'offerta sanitaria a livello nazionale e a porre in essere interventi volti al rafforzamento delle strutture oncologiche già presenti nelle regioni del Mezzogiorno.
9/4200-A/53Elvira Savino, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    visto che l'articolo 2 attribuisce al Commissario unico compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti,

impegna il Governo

affinché la priorità degli interventi sia data agli agglomerati urbani oggetto della procedura di infrazione 2004-2034 giacché la Commissione europea su tale contenzioso ha nuovamente deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260 del TFUE.
9/4200-A/54Mannino, Cariello.


   La Camera,
   premesso che:
    visto che l'articolo 2 attribuisce al Commissario unico compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti,

impegna il Governo

ad assicurare l'esecuzione degli interventi per gli agglomerati urbani oggetto della procedura di infrazione 2004-2034 giacché la Commissione europea su tale contenzioso ha nuovamente deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260 del TFUE.
9/4200-A/54. (Testo modificato nel corso della seduta) Mannino, Cariello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7, comma 1, del provvedimento di cui in oggetto stabilisce che «Per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi da aggiudicare da parte del Capo della struttura di missione “Delegazione per la Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati” per il 2017, istituita con decreto del Presidente del Consiglio del 24 giugno 2016, confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2016, e del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla medesima Presidenza italiana, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applica la procedura prevista dai commi 1 e 6 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base di motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare all'ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l'operatività delle strutture a supporto della medesima presidenza italiana del G7»;
    il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, così come espressamente stabilito dal sopra richiamato articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito soltanto laddove sussistano determinati presupposti specificamente indicati dalla legge;
    il Governo, attraverso la norma de quo, ha ritenuto legittimo il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara sulla base della sussistenza del presupposto di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c) del Codice dei contratti, ovvero affermando la presenza di ragioni di estrema urgenza, derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, tali da non consentire il rispetto dei termini per l'espletamento delle procedure ordinarie;
   premesso, inoltre, che:
    già all'interno della legge delega n. 11 del 2016 – articolo 1, lettere e) e l) – si fosse espressamente manifestata l'esigenza, da un lato, di «predisporre procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione» e, dall'altro, di assicurare, per le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione di emergenze di protezione civile, «l'espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegato alle situazioni emergenziali»,

impegna il Governo

alla contestuale pubblicazione ed al periodico aggiornamento di tutti gli atti inerenti agli affidamenti di cui all'articolo 7, comma 1, in apposita sezione posta in evidenza nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di garantire che le procedure di affidamento per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi aggiudicati ai sensi della disposizione sopra citata siano conformi alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, ed alla normativa sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
9/4200-A/55Di Benedetto.


   La Camera,
   premesso che:
    in seguito agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016, che hanno colpito duramente i territori delle regioni dell'Italia centrale, con gravi ripercussioni sulle attività produttive locali;
    con il decreto-legge n. 189 del 2016 sono state adottate misure a sostegno dei territori colpiti ed in particolare l'articolo 25 «Rilancio del sistema produttivo» prevede percorsi di sviluppo economico sostenibile ed il sostegno di nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, ampliamento di impianti esistenti e riconversione produttiva, attingendo alle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
    è indispensabile predisporre il piano finanziario degli interventi e le modalità per l'erogazione dei contributi e di tutte le ulteriori provvidenze atte a consentire la ripresa delle attività produttive,

impegna il Governo

a stabilire urgentemente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità per l'attribuzione delle risorse di cui in premessa alle regioni interessate e secondo criteri che salvaguardino le fasce deboli della popolazione e ad a intraprendere ogni utile iniziativa affinché le regioni in parola stabiliscano, entro il 30 aprile 2017 nel rispetto della normativa comunitaria in materia e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno in corso, il piano finanziario degli interventi, nonché le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi, finanziamenti e ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende colpite dal terremoto.
9/4200-A/56Gallinella, Ciprini.


   La Camera,
   premesso che:
    dopo i drammatici eventi sismici che hanno colpito il centro Italia tra agosto e ottobre del 2016, si sono verificate anche alcune eccezionali nevicate che, unite alle nuove scosse di terremoto di gennaio 2017, hanno ulteriormente aggravato la situazione nelle aree terremotate e determinato enormi disagi e difficoltà in vaste aree ed in comuni anche non direttamente interessati dai nuovi e vecchi eventi sismici evidenziando forti criticità, ritardi, sottovalutazioni e inefficienze nella gestione dell'emergenza;
    il combinato disposto dei nuovi eventi calamitosi ha creato una situazione di enorme disagio per la popolazione coinvolta: strade inaccessibili, mancata erogazione dell'energia elettrica, aziende, imprese, allevatori e agricoltori in grandissima difficoltà;
    appare necessario estendere l'ambito di applicazione dei provvedimenti di emergenza emanati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia tra agosto e ottobre dello scorso anno,

impegna il Governo

a prevedere una revisione del quadro normativo emergenziale relativo agli eventi sismici dello scorso anno affinché le disposizioni previste ricomprendano anche gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a far data dal 5 gennaio 2017, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2.
9/4200-A/57Massimiliano Bernini.


   La Camera,
   premesso che:
    dopo i drammatici eventi sismici che hanno colpito il centro Italia tra agosto e ottobre del 2016 e le eccezionali nevicate e le nuove scosse di terremoto di gennaio 2017, la situazione nelle aree terremotate si è rivelata molto difficile e si registrano enormi disagi e difficoltà in tutta l'area coinvolta;
    le enormi difficoltà che stanno attraversando le zone interessate – strade inaccessibili, mancata erogazione dell'energia elettrica, problemi di approvvigionamento –, stanno determinando un inasprimento di una terribile crisi socio economica, con aziende, imprese, allevatori e agricoltori ad un passo dal tracollo;
    il decreto-legge n. 189 del 2016 prevede la sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi per i soli sostituiti di imposta fiscalmente domiciliati nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del citato decreto, mentre sarebbe più opportuno che si tenesse conto anche del luogo di residenza dei lavoratori,

impegna il Governo

ad estendere l'applicazione del comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge n. 169 del 2016 ai lavoratori residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2.
9/4200-A/58Terzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    in seguito agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016, che hanno colpito duramente i territori delle regioni dell'Italia centrale, con gravi ripercussioni sulle attività produttive locali, ad oggi la situazione delle zone terremotate resta ancora fortemente drammatica, nonostante i provvedimenti adottati dal Governo con il decreto-legge n. 189 del 2016 e le zone interessate sono ancora soggette a rischio sismico;
    si ritiene dunque auspicabile valutare l'opportunità di destinare maggiori risorse statali per prevenire ovvero intervenire nelle drammatiche occorrenze, per accelerare i necessari soccorsi ed assistenza alle popolazioni,

impegna il Governo

compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, a reperire risorse per aumentare le disponibilità degli stanziamenti del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in misura non inferiore a 20 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019.
9/4200-A/59Colletti.


   La Camera,
   premesso che:
    in seguito agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016, che hanno colpito duramente i territori delle regioni dell'Italia centrale, con gravi ripercussioni sulle attività produttive locali, ad oggi la situazione delle zone terremotate resta ancora fortemente drammatica, nonostante i provvedimenti adottati dal Governo con il decreto-legge n. 189 del 2016;
    le suddette popolazioni hanno necessità di essere sostenute nell'immediato aumentando le disponibilità finanziarie e la liquidità a disposizione, al fine di accelerare il ripristino di una situazione di accettabile sopravvivenza,

impegna il Governo

ad introdurre misure al fine di garantire la sospensione dal pagamento delle imposte, ivi comprese le ritenute alla fonte a titolo di acconto per tutti i soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma, indipendentemente dal domicilio fiscale del datore di lavoro ovvero del sostituto di imposta.
9/4200-A/60Ciprini, Gallinella.


   La Camera,
   premesso che:
    nel provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno» sono previste norme relative alla realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione (all'articolo 2) e al trasporto di acqua destinata al consumo umano (all'articolo 4-ter);
    l'acqua è patrimonio dell'umanità, un bene comune e una risorsa naturale per tutti e fonte di vita insostituibile per l'ecosistema;
    attualmente un abitante della terra su cinque non ha acqua potabile a sufficienza (circa 1,2 miliardi di persone) mentre in 29 nazioni il 65 percento della popolazione è al di sotto del fabbisogno idrico vitale;
    l'Italia vanta una situazione di assoluto privilegio rispetto a molti altri paesi per quel che riguarda la qualità dell'acqua che arriva dal rubinetto; infatti, circa il 70 per cento dell'acqua potabile distribuita in rete proviene direttamente da sorgenti o falde sotterranee e solo il restante 30 per cento è sottoposto a processi di depurazione;
    anche nel nostro Paese la disponibilità d'acqua diminuisce ogni anno, le località in emergenza idrica crescono di numero, i costi ed i prezzi dell'acqua sono in rapido aumento;
    secondo alcuni dati resi noti dall'Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) rispetto al sistema idrico nazionale il valore medio delle perdite in rete risulta pari al 42 per cento del volume approvvigionato, mentre l'età media delle reti di distribuzione si attesta intorno ai 30 anni;
    scendendo nel dettaglio ulteriori dati indicano che il 30 per cento dell'acqua che entra nelle condotte idriche si perde per strada e non arriva nelle case mentre il 40 per cento dell'acqua per irrigazione si perde lungo le tubazioni dalle sorgenti, dagli invasi alle prese e agli idranti;
    le reti idriche e fognarie del nostro Paese presentano le maggiori carenze infrastrutturali tra i principali Paesi europei contro il 10 per cento circa della Germania ed il 15 per cento della Gran Bretagna;
    in base alla tariffa nazionale media per l'acqua potabile, il controvalore economico delle perdite annue della rete idrica italiana è di oltre cinque miliardi di euro, senza contare i danni ambientali generati in particolare dalle perdite della rete fognaria;
    i maggiori costi imputabili alle inefficiente della rete nazionale vengono ad oggi sostenuti direttamente dai cittadini attraverso il pagamento dei costi di fruizione dei servizi idrici e fognari, con evidente sottrazione di risorse alla capacità di spesa delle famiglie;
    la rete acquedottistica italiana misura oltre 330.000 chilometri, è caratterizzata da una grande capillarità e diffusione e le sue tubazioni sono soggette a corrosione, pressioni alte e smottamenti del terreno;
    da giugno a settembre il 15 per cento della popolazione italiana (residente soprattutto nelle regioni del Sud e nelle isole) è al di sotto della soglia minima giornaliera stimata per il fabbisogno idrico (50 litri) e il 9,3 per cento delle famiglie lamenta irregolarità nell'erogazione dell'acqua, con punte del 32 per cento in alcune zone del Mezzogiorno;
    l'ammodernamento delle infrastrutture idriche nazionali oltre ad evitare lo spreco di una risorsa indispensabile per l'uomo e l'ambiente, ridurre i disagi per gran parte della popolazione e limitare alcuni episodi di dissesto idrogeologico che hanno come concausa anche la perdita di acqua nel sottosuolo, potrebbe incentivare la crescita economica ed occupazionale: secondo stime di Legambiente per ogni miliardo di euro investito in questo settore si potrebbero creare infatti 45 mila nuovi posti di lavoro,

impegna il Governo

a promuovere in tempi brevi un programma di adeguamento e ammodernamento della rete idrica nazionale, prevedendo adeguate risorse economiche, al fine di ridurre lo spreco di acqua, contrastare il dissesto idrogeologico, ridurre i disagi ai cittadini e creare nuova occupazione.
9/4200-A/61Fregolent, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    nel luglio 2016 si è proceduto alla sigla dell'Accordo di Programma per la bonifica dell'area Fibronit di Bari;
    si trattava di una fabbrica di amianto nel cuore della città capoluogo pugliese in attività dal 1935 al 1985 con 500 operai;
    numerosi sono stati gli ammalati tra i lavoratori e anche tra gli abitanti del quartiere che avevano inalato le fibre di amianto, e per molti di loro non c’è stato nulla da fare;
    con l'accordo istituzionale siglato per la ex Fibronit di Bari si procederà alla bonifica definitiva e in quell'area sorgerà un grande parco urbano;
    nel mese di ottobre 2016 sono stati avviati i lavori che avranno una durata di due anni;
    si tratta di una grande conquista per la città e per i cittadini di quei quartieri costretti a vivere per lustri con questa bomba ecologica,

impegna il Governo

a supportare l'amministrazione comunale di Bari per quanto concerne l'attività di bonifica nonché a valutare un incremento delle risorse per quanto riguarda i controlli sanitari anche con la supervisione dell'istituto Superiore di Sanità a tutela degli ex lavoratori e dei cittadini esposti.
9/4200-A/62Losacco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    nelle cosiddette aree interne del Paese vive un quarto della popolazione italiana con oltre quattromila comuni con popolazione non superiore a 3 mila abitanti;
    gli anni della crisi e del ridimensionamento della spesa pubblica hanno ulteriormente aggravato la condizione di questi territori marginalizzandoli soprattutto dal punto di vista dell'articolazione dei servizi essenziali;
    particolarmente critica risulta essere l'accesso ai servizi socio sanitari ed in termini di assistenza e presa in carico delle persone;
    la popolazione delle aree interne ha un'età media avanzata con una incidenza rilevante degli ultra sessantacinquenni;
    nel presente provvedimento si incrementano le risorse relative al fondo per la non autosufficienza;
   si tratta di un segnale importante di rafforzamento della rete di welfare che si rivolge alle persone anziane e ad affrontare in maniera organica le politiche di supporto all'invecchiamento,

impegna il Governo

a valutare nell'ambito del riparto del suddetto fondo per la non autosufficienza d'intesa con le Regioni i criteri di presa in carico della popolazione non autosufficiente residente nelle aree interne e che registrano difficoltà di accesso per quanto riguarda i servizi all'assistenza nonché a riferire annualmente presso le competenti Commissioni parlamentari in merito ai risultati conseguiti per tali obiettivi a seguito del riparto delle risorse.
9/4200-A/63Giuseppe Guerini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    nelle cosiddette aree interne del Paese vive un quarto della popolazione italiana con oltre quattromila comuni con popolazione non superiore a 3 mila abitanti;
    gli anni della crisi e del ridimensionamento della spesa pubblica hanno ulteriormente aggravato la condizione di questi territori marginalizzandoli soprattutto dal punto di vista dell'articolazione dei servizi essenziali;
    particolarmente critica risulta essere l'accesso ai servizi socio sanitari ed in termini di assistenza e presa in carico delle persone;
    la popolazione delle aree interne ha un'età media avanzata con una incidenza rilevante degli ultra sessantacinquenni;
    nel presente provvedimento si incrementano le risorse relative al fondo per la non autosufficienza;
   si tratta di un segnale importante di rafforzamento della rete di welfare che si rivolge alle persone anziane e ad affrontare in maniera organica le politiche di supporto all'invecchiamento,

impegna il Governo

a valutare nell'ambito del riparto del suddetto fondo per la non autosufficienza d'intesa con le Regioni i criteri di presa in carico della popolazione non autosufficiente residente nelle aree interne e che registrano difficoltà di accesso per quanto riguarda i servizi all'assistenza.
9/4200-A/63. (Testo modificato nel corso della seduta) Giuseppe Guerini, Palese.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Intendimenti in merito alla delega per l'esercizio delle funzioni di presidente della Commissione per le adozioni internazionali e chiarimenti in ordine alle linee politico-programmatiche del Governo in materia – 3-02767

   RONDINI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. — Al Ministro per i rapporti con il Parlamento. — Per sapere – premesso che:
   la Commissione per le adozioni internazionali, essendo l'unico organismo titolato ad autorizzare in Italia l'ingresso di minori adottati all'estero, svolge un ruolo di primario interesse per le famiglie in attesa di vedere completato il percorso di adozione;
   stando alle notizie pubblicate dagli organi di stampa, le famiglie adottanti, in questi giorni, si sono riunite in associazioni spontanee per manifestare contro il Governo che, ad oggi, non ha provveduto ancora ad assegnare la delega politica per l'esercizio delle funzioni di presidente della commissione;
   secondo indiscrezioni pubblicate dalla stampa, sembrerebbe che la mancata delega sia dovuta anche ad uno scontro politico-istituzionale tra l'ex presidente della commissione, il Ministro pro tempore Boschi, e la vice presidente attuale;
   secondo gli interroganti è intollerabile questo ritardo nell'individuare il soggetto chiamato a svolgere effettivamente il ruolo di presidente della commissione, quando il tema meriterebbe una particolare attenzione finalizzata ad individuare una linea programmatico-politica mirata a ridurre i tempi di attesa e a semplificare e razionalizzare i costi legati alla procedura –:
   per quali ragioni non si sia ancora proceduto a delegare l'esercizio delle funzioni di presidente della Commissione per le adozioni internazionali e quale sia la linea programmatico-politica del Governo in materia di adozioni, al fine di velocizzare i tempi, semplificare le procedure e razionalizzare i costi a carico delle famiglie. (3-02767)


Iniziative di competenza volte a valorizzare la città di Monreale nell'ambito del cosiddetto percorso Arabo Normanno, dichiarato Patrimonio mondiale dell'Umanità – 3-02768

   GIAMMANCO. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   l'itinerario arabo normanno di Palermo, Monreale e Cefalù, un percorso che attraversa due civiltà dai grandissimi contenuti artistici, nel 2015 è stato dichiarato dall'Unesco «Patrimonio mondiale dell'Umanità» ed inserito nella World Heritage List;
   nel mese di ottobre 2016 il Presidente della Repubblica ha dato ufficialmente il via alle cerimonie per l'apertura del sito;
   ad oggi, purtroppo, il sito presenta molte criticità. I collegamenti sono scarsi ed inadeguati: una volta arrivati a Palermo, i turisti hanno difficoltà a raggiungere Monreale, visto che c’è solo un autobus che parte ogni ora e mezza;
   va, inoltre, segnalata la grave carenza del parcheggio comunale di Monreale, la mancanza di un ufficio turistico, l'assenza di servizi igienici pubblici a disposizione dei visitatori;
   il sito è poi caratterizzato da evidente degrado ambientale, molto visibile e sotto gli occhi di tutti: dalle strade ai palazzi, ai monumenti trascurati e non illuminati a sufficienza;
   la villa comunale, sito di enorme interesse artistico e culturale, è solo parzialmente fruibile e non è stata ancora messa in sicurezza;
   la piazza di Monreale è solo parzialmente chiusa al traffico –:
   se il Ministro interrogato intenda adottare ogni iniziativa di competenza per verificare quanto riportato in premessa, anche eventualmente con l'invio di ispettori ministeriali, al fine di esaminare le criticità e far sì che si possano prendere tutte le iniziative del caso, anche coinvolgendo la Regione siciliana, in maniera che Monreale sia all'altezza del ruolo che riveste all'interno del percorso arabo normanno e, quindi, sia valorizzata nel modo adeguato. (3-02768)


Iniziative di competenza volte ad assicurare controlli adeguati in relazione all'importazione di gameti per la fecondazione eterologa – 3-02769

   GIGLI e SBERNA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   rispondendo a precedenti atti di sindacato ispettivo, il Ministro interrogato segnalava l'esistenza del registro dei donatori di gameti e la completa tracciabilità delle donazioni, garantendo interventi in caso di sospetti;
   un'inchiesta, pubblicata da Corriere.it il 28 dicembre 2016, solleva ora pesanti sospetti sull'importazione di gameti per la fecondazione eterologa delle regioni italiane;
   il giornale segnala la moltiplicazione di ovobanche in Spagna e pubblicità contenenti messaggi espliciti: «Diventa donatrice di ovociti. La tua generosità sarà ricompensata»;
   a Marbella opera Ovobank, prima banca di ovociti in Europa e principale punto di riferimento degli ospedali italiani. Alla data dell'inchiesta, Ovobank vantava 40 contratti attivi e 20 in attesa di sottoscrizione. Nelle richieste dall'Italia vengono specificate le caratteristiche delle richiedenti, utili a selezionare la donatrice più compatibile dal punto di vista immunologico e fisico. Secondo i responsabili, Ovobank riceverebbe 100-150 richieste dall'Italia al mese;
   il lavoro più difficile è trovare le mujeres donantes che, secondo la coordinatrice di Ovobank, «vengono sottoposte a visita psicologica, ginecologica e analisi del sangue. Quando va a segno l'abbinamento (...) la donatrice si sottopone a un trattamento ormonale di 10-15 giorni, con punture nella pancia (...). La giovane viene contemporaneamente una decina di volte alla clinica per i controlli ecografici». Infine, arriva il momento del prelievo vero e proprio, con anestesia e intervento chirurgico laparoscopico;
   per questa procedura, impegnativa e pericolosa, non si trovano donne disponibili in Italia. In Spagna se ne trovano molte, per la modica cifra di mille euro, che sarebbero elargiti non come compenso, vietato, ma come rimborso spese per i disagi;
   mentre la sanità italiana fatica a sostenere l'essenziale e l'Italia retrocede nelle classifiche, l'eterologa è entrata nei livelli essenziali di assistenza e le regioni pagano a Ovobank 4.000 euro a gamete, da moltiplicare per sei per ogni ricevente, per un totale di 24.000 euro a ricevente per i soli ovociti;
   nell'articolo si chiarisce che sarebbero 1.300 le donatrici collegate a Ovobank, nei cui laboratori verrebbero prelevati circa 8.000 gameti all'anno, dei quali il 60 per cento diretto in Italia. Sembrerebbe che ogni donatrice si sottoponga a 6 prelievi all'anno, non per guadagnare 6.000 euro, ma per «spirito di solidarietà», virtù molto diffusa in Spagna e irreperibile in Italia –:
   se il Ministro interrogato intenda assumere ogni iniziativa di competenza volta ad assicurare controlli adeguati, anche in ambito europeo, per impedire forme di sfruttamento del corpo femminile.
(3-02769)


Iniziative di competenza volte a verificare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, con riferimento all'operatività dell'ospedale Muscatello di Augusta (Siracusa) – 3-02770

   ANDREA MAESTRI, BRIGNONE, CIVATI, MATARRELLI, PASTORINO, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS, SEGONI e TURCO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   nel territorio di Augusta è presente un presidio ospedaliero denominato «Emanuele Muscatello» che serve anche i cittadini di città limitrofe, quali Melilli, Priolo Gargallo e Sortino;
   gli interventi del governo regionale per la rimodulazione degli ospedali siciliani sono stati molteplici e hanno portato gravi ripercussioni su quello di Augusta, nonostante sul territorio siano presenti impianti a rischio incidente rilevante (facenti parte di un importantissimo polo petrolchimico), l'arsenale della Marina militare, una casa circondariale e un porto di rilevanza europea;
   con il piano sanitario regionale 1277 del 2010, infatti, l'ospedale è stato incorporato a quello di Lentini, con la soppressione di reparti essenziali, a fronte della promessa di apertura dei nuovi reparti di oncologia e neurologia, a tutt'oggi praticamente non operativi;
   in un territorio pesantemente colpito dall'inquinamento del polo petrolchimico e un tasso di mortalità derivata da tumore superiore alla media regionale, la creazione di un polo oncologico di eccellenza è considerato dalla popolazione un atto dovuto e la sua mancata realizzazione ad avviso degli interroganti un affronto inaccettabile;
   dal 2010 ad oggi sono state molte le manifestazioni cittadine a difesa del diritto alla salute e sia diversi comitati spontanei che il tribunale dei diritti del malato hanno chiesto la scorporazione dell'ospedale Muscatello da quello di Lentini, il ripristino dei vecchi reparti e la piena operatività di quelli nuovi;
   il 5 ottobre 2015 il consiglio comunale di Augusta ha votato all'unanimità una mozione di indirizzo (deliberazione n. 38 del 2015) con cui si è impegnata l'amministrazione comunale a chiedere, tra i diversi impegni: l'attuazione del polo oncologico con assegnazione dell'unità operativa; il potenziamento del reparto di endoscopia digestiva con l'assegnazione di nuovo personale; lo sblocco dei fondi previsti dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 (edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico) destinati all'azienda sanitaria provinciale di Siracusa in cui rientra la quota parte per l'ospedale di Augusta, finalizzato agli interventi manutentivi e tecnologici;
   appare quanto mai urgente l'ipotesi di attingere ai fondi previsti dal citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988 per un miglioramento complessivo della struttura e dei servizi –:
   se il Governo sia a conoscenza della situazione descritta in premessa e, in caso positivo, quali iniziative intenda assumere per verificare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, acquisendo ogni utile elemento sulle cause che impediscono la piena operatività dell'ospedale Muscatello di Augusta e il ripristino dei reparti soppressi, rendendo noti a quanto ammontino i fondi di cui in premessa, se siano mai stati utilizzati e, in caso affermativo, per quali finalità. (3-02770)


Dati nazionali in merito alla durata della permanenza in pronto soccorso prima del ricovero – 3-02771

   MONCHIERO e VARGIU. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   come ogni anno, in corrispondenza dell'inevitabile picco di influenza, le cronache ci rappresentano lo scenario di pronto soccorso sovraffollati, ove gli utenti vengono assistiti in condizioni di gravissimo disagio;
   ha destato particolare sensazione il caso di Nola, con le immagini di pazienti assistiti su materassi adagiati per terra, in una sorta di anticamera infernale prima di ricevere le cure più appropriate;
   a questo caso estremo la risposta delle autorità è andata in due direzioni opposte: da un lato, l'immediata sospensione dei medici responsabili della struttura, decisa dalla regione, dall'altro, il riconoscimento delle virtù e dell'abnegazione del personale sanitario, da molti definito «eroico». Risposte entrambe eccessive e che eludono la sostanza del problema, ben più diffuso di quanto comunemente non si ritenga;
   è, infatti, di pochi giorni fa la notizia, riportata dalla stampa locale, che nella città di Alba, in Piemonte, una persona molto nota per il suo passato di sindaco e di presidente della locale associazione commercianti abbia trascorso, in pronto soccorso, un paio di giorni in barella, prima dell'indispensabile ricovero;
   aldilà dell'attendibilità dei dettagli delle notizie riportate, è di assoluta evidenza che le soluzioni sino ad oggi tentate, per superare l'annoso problema dell'intasamento delle strutture destinate all'emergenza-urgenza, non hanno dato i risultati sperati e che il numero degli accessi in pronto soccorso corrisponda, da tempo, a circa il 40 per cento della popolazione;
   è pertanto indispensabile approfondire la conoscenza del fenomeno e acquisire, accanto al numero di accessi e alla loro classificazione al triage, anche dati certi circa la durata dello stazionamento in pronto soccorso prima del ricovero vero e proprio –:
   se esistano dati attendibili, inerenti alla durata media e a quella massima della permanenza in pronto soccorso, per tutte le strutture d'Italia e, qualora il dato non fosse disponibile, quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per acquisirlo in tempi brevi. (3-02771)


Iniziative di competenza volte a promuovere studi sulla somministrazione di farmaci oncologici per via locoregionale, anche al fine di una valutazione dei competenti organismi in relazione alle procedure mediche in corso presso l'azienda socio-sanitaria territoriale «Carlo Poma» di Mantova – 3-02772

   ZOLEZZI, LOREFICE, GRILLO, MANTERO, SILVIA GIORDANO, NESCI, COLONNESE, DI VITA, DALL'OSSO e BARONI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   altri atti di sindacato ispettivo segnalavano la situazione della struttura complessa di oncologia dell'azienda socio-sanitaria territoriale «Carlo Poma» di Mantova e richiedevano, fra l'altro, un'ispezione, avvenuta nel settembre 2016, e di cui si attendono gli esiti;
   la procura di Mantova ha avviato un'indagine sulla base di un esposto delle dottoresse Pisanelli e Adami e il primario della struttura complessa Cantore è stato iscritto nel registro degli indagati;
   da notizie di stampa emerge che l'utilizzo di farmaci oncologici codificati da linee guida internazionali (come pemetrexed, lenalidomide, capecitabina e altri) sia stato ridotto in maniera drastica nel primo periodo di conduzione del reparto da parte del dottor Cantore, per poi risalire dopo le segnalazioni delle due dottoresse alla direzione aziendale;
   il dottor Cantore già nel reparto di precedente conduzione, l'oncologia di Massa Carrara, ha stimolato l'utilizzo di una pratica, definita «terapia locoregionale», di somministrazione di farmaci oncologici, che appaiono agli interroganti di vecchia generazione, per via vascolare locale relativamente all'organo bersaglio (fegato, mammella e altri);
   sulla piattaforma delle buone pratiche aziendali (Talete) sono state pubblicate le linee guida, seguite dalla citata struttura complessa, per quanto riguarda il trattamento del cancro del pancreas. La bibliografia appare agli interroganti autoreferenziale e non aggiornata: studi osservazionali non controllati, revisioni limitate, studi di fase 1 e uno di fase 3 non in cieco e che parrebbero in contrasto con la metodologia internazionale Consort. Nessuna delle voci riportate compare nelle linee guida Asco (American society of clinical oncology);
   nella comunità medica internazionale per linee guida si intendono raccomandazioni la cui «forza» si basa su una gerarchia di prove scientifiche (Rct, trials randomizzati e controllati e relative metanalisi);
   sia nel caso del cancro del pancreas localmente avanzato che metastatico, il Journal of clinical oncology dell'agosto 2016 non fa alcun riferimento a terapia locoregionali in arteria. Tale procedura presenta caratteri economici particolari, un importante guadagno per la struttura che la pratica (per il rimborso delle procedure invasive e di radiologia interventistica) e una scarsa spesa sui farmaci da somministrare –:
   se non ritenga utile promuovere, anche avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, studi sulla somministrazione di farmaci oncologici per via locoregionale, in modo tale da promuovere una valutazione autorevole di tali procedure mediche in corso presso l'azienda socio-sanitaria territoriale «Carlo Poma» di Mantova e chiarire dal punto di vista strettamente sanitario tutte le questioni relative alla citata struttura complessa, con possibili risvolti positivi anche a livello nazionale.
(3-02772)


Iniziative di competenza volte a mantenere la destinazione sanitaria dell'ex ospedale militare sito a Casagiove (Caserta) – 3-02773

   PETRENGA, RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, GIORGIA MELONI, MURGIA, NASTRI, RIZZETTO, TAGLIALATELA e TOTARO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   nella provincia di Caserta, nella località di Casagiove, operava sino a due anni fa un ospedale militare;
   l'immobile, appartenente al demanio militare, che ospitava la struttura ospedaliera dismessa versa in uno stato di grave abbandono e appare quanto mai necessario trovare una nuova destinazione d'uso agli edifici;
   per il territorio sarebbe di primaria importanza mantenere la vocazione sanitaria della struttura, destinandola a centro di eccellenza nei settori della chirurgia oncologica e dell'oculistica e a centro riabilitativo per pazienti in coma, specialità che mancano –:
   se non ritenga di adottare ogni iniziativa di competenza volta al mantenimento della vocazione sanitaria della struttura di cui in premessa, affinché essa possa ospitare reparti medici specialistici carenti nel territorio casertano. (3-02773)


Iniziative relative al processo di liquidazione della società Stretto di Messina s.p.a. e al contenzioso promosso dalla medesima società e da privati – 3-02774

   GAROFALO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   la Stretto di Messina s.p.a., in liquidazione, è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Anas s.p.a., che a partire dal 1o ottobre 2007 controlla la società con una partecipazione al capitale sociale dell'81,848 per cento;
   con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2013, è stata deliberata la liquidazione della società Stretto di Messina s.p.a., ai sensi dell'articolo 34-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
   con il medesimo decreto è stato nominato un commissario liquidatore, con l'incarico di definire, entro un anno, ogni adempimento connesso alle procedure previste dalla legge fallimentare;
   tali adempimenti, a quanto consta all'interrogante, non sembrano attualmente essersi conclusi, né tantomeno si ha conoscenza dello stato dell'arte delle operazioni definite dal medesimo commissario liquidatore, connesse ai criteri di liquidazione e alla definitiva fase di estinzione della società;
   dalla delibera 28 dicembre 2016, n. 17, della Corte dei conti si evince che l'onere annuo per il mantenimento in vita della società Stretto di Messina s.p.a. è rimasto sopra i due milioni di euro fino al 2015;
   per la Corte dei conti, tuttavia, i costi di gestione della società risultano «ancora rilevanti» e, pertanto, sarebbe opportuno «accelerare la chiusura della stessa»;
   la società continua a pagare stipendi agli organi sociali, fattore richiamato dai giudici contabili, che esprimono la «necessità di ridimensionare i costi della società inclusi quelli degli organi sociali»;
   la società ha anche aperto un contenzioso con le amministrazioni, chiedendo rilevanti somme a titolo di indennizzo, per un ammontare di circa 300 milioni di euro;
   il contenzioso va a sommarsi a quello aperto dai privati per la mancata realizzazione dell'opera, elemento che a parere della magistratura contabile «risulta contrario ai principi di proporzionalità, razionalità e buon andamento dell'agire amministrativo»;
   i giudici contabili ritengono poi «opportuno che gli azionisti della Stretto di Messina s.p.a. compiano una specifica valutazione circa i vantaggi conseguibili dal contenzioso attivo, a fronte di costi certi per la permanenza in vita della stessa società» –:
   quali iniziative il Governo intenda adottare, per quanto di competenza, per risolvere una condizione di evidente criticità, quale è quella descritta in premessa. (3-02774)


Iniziative urgenti di competenza in relazione alla vicenda dei notevoli rincari degli abbonamenti ferroviari sovraregionali – 3-02775

   FOLINO, FRANCO BORDO, SCOTTO, AIRAUDO, COSTANTINO, D'ATTORRE, DURANTI, DANIELE FARINA, FASSINA, FAVA, FERRARA, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON, MARTELLI, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO e ZARATTI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   come emerge dalla stampa nazionale, a seguito dell'accordo del 2 febbraio 2017, tra Assoutenti e Trenitalia, i vertici dell'azienda hanno riconosciuto ufficialmente la necessità di ottimizzare il modello di calcolo delle tariffe. Si legge, infatti, in un comunicato di Trenitalia: «L'azienda condivide il disagio e le recriminazioni dei comitati pendolari che lamentavano il fatto che con l'algoritmo applicato gli abbonamenti sovraregionali arrivano a costare fino al 33 per cento in più di quanto dovrebbero essere tariffati»;
   per amore di verità, più che di un semplice disagio si dovrebbe parlare di una vera e propria truffa, visto che migliaia di pendolari, per ben 10 anni, avrebbero pagato abbonamenti di fatto gonfiati;
   in particolare, secondo Assoutenti, nella formazione delle tariffe degli abbonamenti ferroviari sovraregionali vi sarebbe qualcosa che non funziona e, segnatamente, un singolare algoritmo che, anziché rendere le tariffe allineate, le disallinea, con il risultato di innescare un meccanismo di distorsione tariffaria per cui gli abbonamenti arrivano a costare fino al 33 per cento in più;
   il problema nasce nel maggio 2015, quando, di fronte agli ennesimi aumenti paventati, i vari comitati dei pendolari scoprono che la tariffa sovraregionale è maggiore della somma delle singole tariffe regionali per le tratte coinvolte;
   subito è scattato il rimpallo delle responsabilità: per Trenitalia la determinazione delle tariffe nel trasporto regionale è di competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome e l'algoritmo cui fanno riferimento i media è quello definito e approvato in sede di Commissione trasporti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel luglio del 2007;
   per quanto risulta agli interroganti sarebbe pronta a partire una class action di migliaia di pendolari per chiedere il totale rimborso di quanto ingiustamente pagato dagli abbonati (oltre 70.000) dal 2007 ad oggi e, come si evince dalla stampa nazionale, vi sarebbe, peraltro, il rischio che a pagare possano essere gli enti locali che, oltre ai tagli subiti per effetto delle manovre economiche di questi ultimi anni, dovrebbero caricarsi degli esborsi necessari a mantenere gli impegni sottoscritti nei contratti di servizio stipulati con Trenitalia, che, a sua volta, non intende veder scalfiti gli importi concordati e garantiti a livello pluriennale –:
   quali iniziative urgenti di competenza si intendano assumere affinché sia fatta luce sulla vicenda di cui in premessa, con particolare riferimento al pieno accertamento delle cause e affinché si provveda all'immediato risarcimento della platea di pendolari su cui ha impattato l'errore di calcolo. (3-02775)


Interventi a favore dei pendolari sulle tratte ad alta velocità, anche alla luce dei recenti rincari dei relativi abbonamenti – 3-02776

   CARLONI, TULLO, ANZALDI, BRANDOLIN, BRUNO BOSSIO, CARDINALE, CASTRICONE, COPPOLA, CRIVELLARI, CULOTTA, MARCO DI STEFANO, FERRO, GANDOLFI, PIERDOMENICO MARTINO, MAURI, META, MINNUCCI, MOGNATO, MURA, PAGANI, SIMONI, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA, BINI e TINO IANNUZZI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il 17 gennaio 2017 Trenitalia ha comunicato l'aumento del costo degli abbonamenti per le linee ferroviarie ad alta velocità che, da Nord a Sud del Paese, si aggira attorno al 35 per cento;
   sulla tratta Torino-Milano, ad esempio, lunga 153 chilometri e che conta circa 1.600 abbonati, l'abbonamento mensile passa da 340 a 459 euro; la Roma-Napoli, invece, lunga 213 chilometri e che conta circa 2.000 abbonati, rincara da 356 euro a 481 euro;
   questi sono solo due esempi dell'insostenibilità del costo degli abbonamenti, che hanno scatenato le proteste degli utenti, rappresentati dal Comitato nazionale pendolari alta velocità e Federconsumatori;
   a seguito di numerosi solleciti del Parlamento, del Governo e delle regioni, il 25 gennaio 2017 l'amministratore delegato di Trenitalia ha sospeso, a partire dal mese di marzo 2017, il rincaro degli abbonamenti, paventando però un reintegro di essi dal mese di giugno 2017;
   la questione abbonamenti è annosa ed incrocia temi come i servizi a mercato ed il servizio universale, la legislazione nazionale ed europea, nonché chiama in causa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità di regolazione dei trasporti, quest'ultima a parere degli interroganti ondivaga circa il da farsi e poco incisiva nella tutela dei passeggeri;
   inoltre, la questione di fruibilità delle linee ad alta velocità, costruite con soldi pubblici, ma destinate quasi esclusivamente per servizi a mercato, stride con i cambiamenti che i treni rapidi hanno introdotto nella società italiana, di cui il pendolarismo è il più evidente fenomeno;
   tale fenomeno è tutt'altro che marginale, come Trenitalia ha provato a far passare: infatti, si stima che i pendolari sulle tratte ad alta velocità siano circa 10.000. Anche qui, sarebbe utile maggiore chiarezza sui numeri reali da parte dell'azienda –:
   quali siano le azioni di tutela che si intendano intraprendere a favore di una categoria di persone economicamente e socialmente molto penalizzate dal suddetto rincaro, fermo restando il poco tempo a disposizione per intervenire - così come indicato dall'amministratore delegato di Trenitalia - e, al contempo, se non si ritenga che le possibili soluzioni possano coinvolgere anche l'altro operatore in concessione sulle linee ad alta velocità, la Nuovo trasporto viaggiatori, che, unilateralmente, non eroga più il servizio in abbonamento. (3-02776)