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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 17 gennaio 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 17 gennaio 2017.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Caso, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Orlando, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Tidei, Valeria Valente, Velo, Vignali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Caso, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Mucci, Orlando, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Tidei, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 16 gennaio 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   FRANCESCO SANNA: «Disposizioni concernenti la nullità dei patti stipulati in violazione del divieto di mandato imperativo, in attuazione degli articoli 49 e 67 della Costituzione» (4228);
   CAPONE ed altri: «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti la fusione di comuni e l'esercizio coordinato o associato delle loro funzioni» (4229).
  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DI SALVO: "Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori" (1041) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Boccadutri, Lacquaniti, Lavagno, Migliore, Nardi, Piazzoni, Pilozzi e Zan.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  PISICCHIO: «Norme sulle incompatibilità parlamentari e modifica all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di attribuzione di indennità o compensi ai membri del Governo» (183) Parere delle Commissioni II, III, V, VI, VII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  FRAGOMELI ed altri: «Modifica all'articolo 7-vicies-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e altre disposizioni concernenti la carta d'identità elettronica e l'accertamento dell'identità personale» (4134) Parere delle Commissioni II, V, VI, IX, XI e XIV;
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PIERDOMENICO MARTINO: «Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato della Repubblica» (4176).

   VIII Commissione (Ambiente):
  RUSSO: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione degli itinerari ferroviari dismessi e per la promozione della mobilità dolce» (132) Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):
  SIMONETTI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina del lavoro accessorio» (4206) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettere in data 11 gennaio 2017, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni della 3a Commissione (Affari esteri):
   risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (European Fund for Sustainable Development, EFSD) e che istituisce la garanzia dell'EFSD e il fondo di garanzia EFSD (COM(2016) 586 final) (Doc. XVIII, n. 176);
   risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri (COM(2016) 662 final) (Doc. XVIII, n. 177).

  Questi documenti sono trasmessi alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

  Il Presidente della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, con lettera in data odierna, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, la «Relazione sui bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, sui bilanci preventivi 2012-2013-2014-2015 e sul bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA)», approvata il 17 gennaio 2017 dalla Commissione medesima (Doc. XVI-bis, n. 9).

  Tale documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 9 gennaio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 17/2016 del 24 novembre-20 dicembre 2016, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente la ridefinizione dei rapporti contrattuali della società Stretto di Messina.

  Questo documento è trasmesso alla V (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 12 gennaio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Poste italiane Spa, per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 479).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 12 gennaio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Fintecna Spa, per gli esercizi 2014 e 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 480).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 12 gennaio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione della Croce rossa italiana (CRI), per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 481).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 gennaio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, la deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, adottata il 14 gennaio 2017 (Doc. CCL, n. 1).

  Questo documento è trasmesso alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa).

Trasmissioni dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 12 e 13 gennaio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti (COM(2016) 750 final) – alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali (COM(2016) 778 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 11 e 16 gennaio 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 e (UE) 2016/1624 (COM(2016) 731 final), corredata dal relativo allegato – Scheda finanziaria legislativa (COM(2016) 731 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 17 gennaio 2017;
  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Piano d'azione per rafforzare la risposta europea alle frodi riscontrate nei documenti di viaggio (COM(2016) 790 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (COM(2016) 821 final), corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD (2016) 435 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 17 gennaio 2017;
  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (Rifusione) (COM(2016) 863 final), corredata dal relativo allegato (COM(2016) 863 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
  Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto che accompagna il documento proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (SWD (2016) 471 final), che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 12 gennaio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Sviluppare l'unione doganale dell'Unione europea e la sua governance (COM(2016) 813 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo conformemente all'articolo 138, paragrafo 7, di REACH, per esaminare l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 60, paragrafo 3, alle sostanze identificate ai sensi dell'articolo 57, lettera f), come aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino con un livello di preoccupazione equivalente ad altre sostanze elencate come sostanze estremamente preoccupanti (COM(2016) 814 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (COM(2016) 825 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016) 862 final).

Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 10 gennaio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Pino Musolino a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale (95).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 10 gennaio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ingegner Stefano Corsini a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale (96).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 gennaio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera b), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (377).

  Questa richiesta, in data 16 gennaio 2017, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 17 marzo 2017.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 gennaio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera c), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (378).

  Questa richiesta, in data 16 gennaio 2017, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 17 marzo 2017.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 gennaio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera d), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (379).

  Questa richiesta, in data 16 gennaio 2017, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 17 marzo 2017.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 gennaio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera e), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (380).

  Questa richiesta, in data 16 gennaio 2017, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 17 marzo 2017.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 gennaio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera f), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (381).

  Questa richiesta, in data 16 gennaio 2017, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 17 marzo 2017.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 gennaio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera g), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività (382).

  Questa richiesta, in data 16 gennaio 2017, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 17 marzo 2017.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 gennaio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera h), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero (383).

  Questa richiesta, in data 16 gennaio 2017, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VII (Cultura) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 17 marzo 2017.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 gennaio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera i), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (384).

  Questa richiesta, in data 16 gennaio 2017, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 17 marzo 2017.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative volte a salvaguardare la produzione casearia italiana, anche in relazione alla procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia con riferimento al divieto di utilizzo di latte in polvere per la produzione di formaggi – 3-01605; 3-02696; 3-02697

A)

   MELILLA. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Per sapere – premesso che:
   risale al 28 maggio 2015 la notizia, apparsa su Il Corriere della Sera, della diffida che la Commissione europea avrebbe indirizzato al nostro Paese;
   tale diffida è relativa all'elaborazione casearia;
   è noto che l'Italia col suo prodotto, il made in Italy, detiene l'eccellenza per quello che riguarda la produzione di formaggi e latticini che si basa essenzialmente sull'uso di prodotto latteario fresco. La legislazione nazionale, con la legge n. 138 del 1974, vieta l'uso di latte in polvere, latte concentrato e latte ricostruito per la produzione dei formaggi. Questo ha fatto sì che la produzione italiana divenisse una delle eccellenze alimentari in Europa, e nel mondo, data l'alta qualità del prodotto certificato ed espressamente riportato in etichetta;
   la scelta assunta dall'Unione europea di obbligare l'Italia agli standard europei, sebbene con una piccola clausola che preserverebbe il marchio dop, rappresenta un chiaro attacco alla produzione italiana migliore, minando così la superiorità del prodotto italiano e, quindi, abbassandone la qualità e la competizione economica all'interno dei mercati europei e alterandone il gusto. Il tutto a sfavore dell'economia nazionale e, invece, a favore delle economie altrui;
   si viene così a ricreare, anche in questo campo, la supremazia economica di alcune nazioni su altre, modificando sapore e qualità della produzione italiana e omologandola agli standard europei;
   a fronte di questa scelta, a parere dell'interrogante, impropria e dannosa, le associazioni nazionali di produttori e consumatori stanno esprimendo il loro disappunto con iniziative e manifestazioni anche di grande levatura (in particolare di Coldiretti, Confagricoltura, Cia). C’è da chiedersi il motivo di questa decisione della Commissione europea, che solleva il dubbio di voler penalizzare una nazione che vanta una produzione alta di qualità di un bene alimentare non dannoso (eccetto le allergie individuali) alla salute pubblica e, oltretutto, non particolarmente dispendioso e abbordabile dalle tasche di molti –:
   come intendano operare i Ministri interroganti, nei confronti dell'Unione europea al fine di:
    a) salvaguardare la produzione casearia italiana e la legislazione in merito alle scelte nazionali di produzione;
    b) difendere l'eccellenza del made in Italy. (3-01605)


   CENNI, TERROSI, TENTORI, FIORIO, LUCIANO AGOSTINI e CARRA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
   in Italia la legge n. 138 del 1974 vieta la detenzione, la commercializzazione e l'utilizzo del latte in polvere e di latte conservato con qualunque trattamento chimico, o comunque concentrati, per la produzione di latte uth e dei prodotti lattiero-caseari;
   le norme vietano esplicitamente, a differenza di quanto apparso in alcune notizia di stampa, l'uso del latte in polvere nei prodotti caseari a denominazione;
   tale norma è stata riconfermata dal decreto-legge n. 175 del 2011 per il recepimento della direttiva UE 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;
   è in corso una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia, in quanto la legge n. 138 del 1974, impedendo di fatto la produzione dei formaggi tramite l'utilizzo di latte in polvere, limiterebbe la libera circolazione delle merci in ambito comunitario;
   tale procedura è stata confermata dal Vice Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali pro tempore Andrea Oliverio che, intervenendo in Commissione agricoltura della Camera dei deputati, il 2 luglio 2015, per rispondere ad interrogazioni a risposta immediata su questa tematica ha dichiarato: «il Governo ha chiesto una proroga del termine fissato al 28 luglio 2016 per rispondere alla richiesta di osservazioni avanzata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; «la competenza su questo caso è stata attribuita congiuntamente al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e a quello dello sviluppo economico», «per quanto di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, come ribadito dallo stesso Ministro Martina, desidero confermare l'assoluta determinazione nella difesa dell'impianto normativo esistente che, ad avviso del Ministero, non comporta alcuna restrizione di mercato cosiddetto “equivalente” all'importazione di latte in polvere, come invece lamentato dalla Commissione europea, atteso che non vi è alcuna norma nell'ordinamento che vieta l'importazione o la circolazione del latte in polvere», «il Ministero ritiene peraltro che le disposizioni nazionali si muovano nell'ambito di una materia non armonizzata, nella quale ciascuno Stato ha la facoltà, nel rispetto del Trattato, di legiferare salvaguardando le proprie specificità e tradizioni»;
   secondo quanto è emerso, inoltre, da organi di informazione la Commissione europea avrebbe già respinto una prima motivazione del Governo italiano rispetto alle norme sull'utilizzo del latte in polvere, ribadendo che le disposizioni nazionali avrebbero l'effetto di impedire l'accesso al mercato interno di tale prodotto;
   l'iniziativa della Commissione europea ha creato allarme, in alcuni produttori, associazioni, consumatori, circa la possibilità che l'uso di latte in polvere possa diminuire la qualità dei formaggi e creare un danno di immagine al made in Italy;
   altre associazioni di categoria, pur difendendo l'attuale disciplina nazionale e le tipicità nazionali, hanno sottolineato che per la produzione dei formaggi italiani di qualità certificata non potrà comunque essere utilizzato il latte in polvere;
   appare infatti evidente che un'eventuale armonizzazione con la normativa europea, e quindi l'eventuale o possibile abrogazione del divieto di utilizzo di latte in polvere, non costituirebbe nessun rischio per le produzioni italiane ad indicazione d'origine dop e igp, per le quali è impiegato oltre il 70 per cento della produzione di latte italiano, che manterrebbero l'obbligo di utilizzare «latte liquido»;
   il Commissario europeo alle politiche agricole Hogan, in occasione di un'audizione svolta martedì 30 giugno 2015 presso il Senato della Repubblica, ha confermato l'esistenza di un'indagine in corso nei confronti del nostro Paese avviata dopo la protesta di un produttore italiano contro la restrizione alla libera circolazione delle merci a base di latte condensato; il Commissario europeo ha inoltre precisato che l'indagine «non riguarda prodotti della filiera lattiero – casearia protetti da dop, igp e neanche la mozzarella»;
   secondo fonti stampa la Commissione europea avrebbe inoltre suggerito all'Italia di utilizzare un sistema di etichettatura per informare i consumatori della presenza di latte in polvere nel prodotto;
   sarebbe quindi auspicabile, in caso di un nuovo stop da parte dell'Unione europea e per coniugare la piena applicazione delle direttive comunitarie sulla liberalizzazione del libero mercato con la necessità di tutelare l'eccellenza della produzione interna salvaguardando aziende e consumatori, valutare l'opportunità di individuare ulteriori strumenti di certificazione. Come, ad esempio, il marchio francese «label rouge», regolato dall'ente nazionale Cnlc (Commission nationale des label set des certifications des produits agricoles et alimentaires) che garantisce la qualità superiore di un prodotto in seguito a specifiche di prodotto controllate ad ogni anello della filiera di produzione, trasformazione e commercializzazione;
   in conseguenza di una fase di deprezzamento del latte che penalizza prevalentemente i produttori, anche di latte di alta qualità, si riterrebbe particolarmente utile ogni iniziativa tesa al massimo rafforzamento della filiera del latte ed a sostegno della giusta valorizzazione delle produzioni casearie di qualità –:
   quali ulteriori iniziative intendano mettere in campo i Ministri interrogati nel confronto aperto con la Commissione europea sulla modifica della legge n. 138 del 1974, al fine di preservare la qualità e la tipicità delle produzioni italiane, e se i Ministri interrogati, anche al fine di contrastare gli effetti causati da una futura necessità di una modifica alla legge n. 138 del 1974 circa la commercializzazione e l'utilizzo del latte in polvere e per la produzione lattiero-casearia, non ritengano opportuno prevedere un rafforzamento degli strumenti di certificazione e tracciabilità lungo tutta la filiera.
(3-02696)


   PILI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Per sapere – premesso che:
   la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2014), ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, presentata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei recita: «Senza pretesa alcuna di esaustività, si possono segnalare, sulla scorta della relazione consuntiva 2014, anche i risultati conseguiti in alcuni altri settori strategici per gli interessi dell'Unione e del nostro Paese, a partire dall'agricoltura. Su iniziativa della Presidenza italiana, il Consiglio ha innanzitutto risposto alle “contro-sanzioni” russe in campo agricolo individuando alcune misure volte ad arginare il loro impatto sulle produzioni europee, con particolare riguardo ai settori dell'ortofrutta e lattiero-caseario. Sono stati inoltre portati avanti i lavori sul regolamento per la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, nonché sull'accesso alla terra e al credito dei giovani»;
   tale richiamo teso alla valorizzazione e alla tutela delle produzioni agricole, con particolare riferimento a quelle lattiero-casearie, costituisce un elemento imprescindibile per lo sviluppo economico di un settore trainante e decisivo per l'economia della regione Sardegna;
   la Commissione europea con una diffida allo Stato italiano chiede all'Italia di abrogare una legge che vieta l'utilizzo di latte in polvere nella produzione di formaggi;
   il 28 maggio la Commissione europea ha inviato una diffida all'Italia invitandola a modificare le disposizioni della legge 11 aprile 1974, n. 138, recante «nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana», che sancisce il divieto di utilizzo e di detenzione di latte in polvere e latte ricostituito al fine della produzione di prodotti caseari;
   secondo tale norma è vietato detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare:
    a) latte fresco destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari al quale sia stato aggiunto latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;
    b) latte liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari ottenuto, anche parzialmente, con latte in polvere o con altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;
    c) prodotti caseari preparati con i prodotti di cui alle lettere a) e b) o derivati comunque da latte in polvere;
    d) bevande ottenute con miscelazione dei prodotti di cui alle lettere a) e b) con altre sostanze, in qualsiasi proporzione;
   tale norma prevede sostanzialmente che in Italia i formaggi si possano produrre solo con il latte;
   si tratta una norma di tutela e nel contempo tesa alla valorizzazione dell'unicità del prodotto lattiero-caseario;
   la diffida della Commissione europea è l'ennesima imposizione di un'Europa incapace di affrontare emergenze come l'emigrazione, ma che si rivela pronta ad assecondare le grandi lobby che puntano ad abbassare gli standard qualitativi dei prodotti alimentari solo al fine di elevare i profitti a scapito della qualità;
   a rischio non ci sarebbero le dop, ma tale modifica potrebbe alla fine intaccare anche tale tutela e finirebbe comunque per intaccare e minare la stessa immagine dei formaggi tutelati con forme particolari di riconoscimento –:
   se non ritenga il Governo di dover intervenire al fine di tutelare e valorizzare la tipicità dei prodotti lattiero-caseari prodotti sul territorio italiano, con particolare riferimento a quelle aree, come la Sardegna, che hanno una specificità riconosciuta anche attraverso le dop;
   se non ritengano di dover tutelare tali produzioni attraverso la legge 11 aprile 1974, n. 138, e garantirne la piena applicazione;
   se non intendano porre in essere urgenti azioni, e quali, tese a difendere tale norma in ambito europeo, invitando la Commissione europea a ritirare la diffida in materia. (3-02697)


Intendimenti in merito all'adozione del bando per un nuovo concorso per dirigenti scolastici – 3-02651

B)

   BECHIS, ARTINI, BALDASSARRE, BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI, PASTORINO, SEGONI e TURCO. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:
   la situazione lavorativa in cui versano i dirigenti scolastici italiani è sempre più difficile, visto l'enorme carico di lavoro e di responsabilità che incombe quotidianamente su ciascuno di loro nello svolgimento delle proprie funzioni consistenti principalmente nella gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'istituto di cui sono rappresentanti legali;
   l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che assimila le scuole a tutte le pubbliche amministrazioni, senza però fornirle delle stesse adeguate strutture, né equipara la condizione economica dei dirigenti, ha tuttavia incrementato la mole di lavoro dei dirigenti scolastici;
   il dirigente scolastico ha la responsabilità e la gestione delle attività negoziali e delle gare d'appalto con la stazione appaltante operativa a tutti gli effetti, a fronte di una possibilità di delega pressoché nulla o limitata a singoli atti, e la rappresentanza dell'istituto nel giudizio di primo grado per contenziosi in materia civile, cui si aggiunge quella relativa alla sicurezza degli edifici scolastici, per la quale non può delegare competenze ai suoi collaboratori; inoltre, ha la competenza sulla trasparenza consistente in continui aggiornamenti delle comunicazioni sul sito web e la responsabilità sulla gestione previdenziale in qualità di sostituto d'imposta;
   si devono inoltre ricordare le competenze e le responsabilità previste dalla legge n. 107 del 2015, tra le quali si ricorda la «chiamata diretta» e l'attribuzione del bonus sulla valorizzazione del merito dei docenti;
   la maggior parte delle elencate competenze e responsabilità non sussistono per gli altri dirigenti statali di seconda fascia, ai quali lo Stato riconosce una retribuzione pari a circa il doppio rispetto a quella di un dirigente scolastico;
   un dirigente scolastico percepisce oggi per l'incarico di titolarità in una scuola mediamente una retribuzione netta di 2.300-2.500 euro al mese, pari a circa la metà dello stipendio del dirigente amministrativo statale di II fascia, mentre una reggenza, che non è consentito rifiutare, comporta la dirigenza di una seconda scuola a tutti gli effetti a fronte di una retribuzione di 350-450 euro;
   i dirigenti scolastici sono costretti ad assumere la reggenza di altre scuole prive di titolare a causa dell'esaurimento delle graduatorie dell'ultimo concorso per dirigenti scolastici (tenutosi nel 2011-2012) –:
   se il Ministro interrogato intenda prevedere l'adozione del bando per un nuovo concorso e, in caso positivo, se possa fornire una data per il suo svolgimento. (3-02651)


Iniziative di competenza volte a verificare la salubrità dell'acqua potabile nel territorio di Casamassima, in provincia di Bari – 3-02258

C)

   LOSACCO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Per sapere – premesso che:
   da circa una settimana è allarme a Casamassima, importante e popoloso comune a pochi chilometri da Bari, a seguito del diffondersi di numerosi casi di gastroenterite, con alcuni ricoveri che hanno riguardato, in particolare, dei bambini;
   a seguito delle analisi effettuate sull'acqua potabile, Acquedotto pugliese ha prudentemente sconsigliato di utilizzare l'acqua a scopo potabile;
   le attività di campionamento in rete per riportare la situazione alla normalità evidenziano ancora una debole contaminazione dell'acqua distribuita nell'abitato, causata da una lieve concentrazione batterica non conforme agli standard di legge per le acque potabili;
   tale disagio sarebbe dovuto ad una delle due condotte adduttrici che alimentano l'abitato, prontamente esclusa dal sistema e probabilmente interessata da una lesione;
   l'Acquedotto pugliese ha comunicato che proseguono gli accertamenti per il definitivo riscontro, escludendo la contaminazione da reflui di natura fognaria;
   per limitare i disagi ai cittadini, prosegue il servizio alternativo di rifornimento idrico con autobotti e la protezione civile locale sta provvedendo alla distribuzione di sacche da 5 litri fornite da Acquedotto pugliese alla popolazione –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei disagi riportati in premessa che riguardano la comunità di Casamassima e quali iniziative di competenza intendano assumere per verificare la massima sicurezza della salubrità dell'acqua potabile. (3-02258)


Iniziative volte a prevenire e contrastare il virus West Nile, con particolare riferimento alla zona del Polesine in Veneto – 3-02431

D)

   CRIVELLARI e NARDUOLO. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
   nei giorni scorsi l'azienda sanitaria rodigina Ulss 18 ha individuato nel comune di Ceneselli (Rovigo), in Alto Polesine, un nuovo pool di zanzare infette dal virus West Nile;
   il virus – che in genere non provoca sintomi su soggetti giovani e sani – può invece condurre alla morte persone anziane, ammalate o con un sistema immunitario compromesso, nelle quali si può manifestare una patologia neurologica grave;
   la rilevazione del nuovo focolaio riguarda, in particolare, la presenza della zanzara culex. Il veicolo di trasmissione del virus è il sangue infetto ed è perciò è necessario che le donazioni di sangue, organi, cordone ombelicale e tessuti siano controllate;
   dal 2008 in avanti sono stati molteplici i casi di «febbre del Nilo» registrati in Polesine. Nel 2015 un caso ha avuto anche esito letale –:
   se e in che modo si ritenga di monitorare la situazione sanitaria delle aree, come il Polesine, in cui è stata riscontrata la presenza del virus West Nile, avviando e rafforzando le necessarie azioni di controllo e prevenzione nei territori coinvolti.
(3-02431)


RELAZIONE SULLE INFILTRAZIONI MAFIOSE E CRIMINALI NEL GIOCO LECITO E ILLECITO, APPROVATA DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE (DOC. XXIII, N. 18)

Doc. XXIII, n. 18 – Risoluzione

   La Camera,
   premesso che:
    la legge 19 luglio 2013, n. 87, ha istituito la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con il compito, previsto all'articolo 1, lettera d), di «accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale»;
   il medesimo articolo 1 altresì attribuisce alla Commissione, rispettivamente alle lettere g) e h), il compito di «accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, le forme di accumulazione dei patrimoni illeciti nonché di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali», nonché quello di «verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà dell'iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, statale e regionale finalizzata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese»;
   la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha formulato articolate proposte per il rafforzamento dei presidi di prevenzione del sistema dei giochi pubblici, la revisione dell'apparato sanzionatorio penale e amministrativo del settore, l'adozione di più severe misure antiriciclaggio per la tracciabilità delle vincite al gioco, sulle politiche antimafia e sul ruolo delle autonomie locali nella distribuzione dell'offerta dei giochi pubblica, nonché proposte per una nuova governance della vigilanza e per una riorganizzazione dei controlli sui giochi e le scommesse anche online;
   considerate in particolare tali proposte, così articolate:

Barriere all'ingresso.

  Sul piano dei requisiti per la partecipazione a gare o a procedure ad evidenza pubblica e il rilascio, il rinnovo e il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici, la disciplina del settore dei giochi, alla luce anche delle risultanze delle più recenti indagini della magistratura e delle forze dell'ordine, richiede le seguenti modifiche:
   1) ampliare il novero dei delitti ostativi: a) alle fattispecie più gravi di reati in materia fiscale, con particolare attenzione ai delitti di cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000, che puniscono colui che, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, solitamente personaggi a capo di società fantasma dedicate a tale attività (fenomeno delle cd. società «cartiere») (articolo 8) e colui che utilizza, in dichiarazione, tale falsa documentazione (articolo 2); b) ai delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal Libro II, Titolo II, Capi I e II del codice penale, con particolare riferimento alle forme di peculato, corruzione e concussione interna e internazionale, concussione per induzione, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni pubbliche, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente; c) al delitto di autoriciclaggio di cui all'articolo 648-ter.1 del codice penale; d) al reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-ter del codice penale anche per i soggetti semplicemente sottoposti a indagini, come già previsto per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis, nonché altri reati di particolare di gravità; e) ai delitti di terrorismo interno e internazionale; f) alle più gravi figure di reati comuni, da individuarsi specificatamente, ora apparentemente escluse dal novero delle condizioni ostative;
   2) includere tra le ipotesi ostative, oltre ai delitti consumati, anche i delitti tentati;
   3) equiparare espressamente, ai fini interdittivi, la sentenza di cosiddetto «patteggiamento» a quella di condanna;
   4) richiamare le nozioni di delitti di criminalità organizzata e riciclaggio accolte dalla comunità internazionale, al fine di rendere possibile l'applicazione delle cause ostative anche alle condanne riportate all'estero per la commissione di tali reati;
   5) in analogia con le norme sugli appalti pubblici, introdurre il divieto di partecipazione alle gare per gli operatori economici colpiti dalla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o da altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o che abbiano subito condanna per il reato di falso in bilancio;
   6) estendere anche ai concessionari delle reti online di raccolta di gioco a distanza, ai gestori e ai terzi incaricati degli apparecchi, nonché ai proprietari, ai produttori e agli importatori degli apparecchi, la normativa che sottopone il rilascio dell'autorizzazione alla sussistenza dei requisiti di cui alla normativa antimafia e al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (articoli 11, 12, 92 e 131 del TULPS);
   7) uniformare la disciplina per il rilascio di concessioni e autorizzazioni a tutti i soggetti della filiera, compresi i concessionari delle reti online di raccolta di gioco, i proprietari, i produttori e gli importatori degli apparecchi di gioco;
   8) uniformare e razionalizzare la disciplina vigente delle gare di concessione di giochi pubblici e scommesse, anche online, anche al fine di evitare per il futuro che, nell'urgenza dell'imminente scadenza di una concessione, siano adottati provvedimenti di carattere estemporaneo, sovente scarsamente coerenti con il quadro giuridico complessivo in materia di giochi pubblici o poco funzionale rispetto alle esigenze di prevenzione antimafia; parimenti, dovrà escludersi il ricorso a norme d'eccezione che dispongano la proroga delle concessioni in essere, nonché le norme che prevedano forme di sanatoria o condono, comunque denominate, relative ad illeciti penali, amministrativi o fiscali commessi da concessionari o da altri operatori della filiera del gioco e delle scommesse; peraltro, il costante ricorso a forme di sanatoria realizza di fatto una regolarizzazione della sola posizione fiscale e/o amministrativa, lasciando impuniti i reati, per il fatto che allo stato non esiste un chiaro ed efficace impianto sanzionatorio specifico per il gioco online;
   9) per tutti gli interventi di riforma sulle barriere all'ingresso del sistema dei giochi, tener conto della normativa europea in tema di libertà di stabilimento e dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia europea sulla materia, salvaguardando la funzionalità e l'efficienza del sistema italiano dei giochi nelle ragioni di ordine pubblico;
   10) al fine di evitare ulteriori contenziosi in sede europea con riguardo agli operatori di società aventi sede all'estero che esercitano in Italia attività di giochi e scommesse anche online, è necessario che il futuro legislatore ancori direttamente alla tutela di interessi di ordine pubblico (limitazione e controllo del gioco d'azzardo, impedimento alle infiltrazioni della criminalità organizzata e alle operazioni di riciclaggio) l'obbligo di munirsi di concessione o autorizzazione di polizia.

Revisione dell'apparato sanzionatorio penale ed amministrativo.

  Appare indifferibile una puntuale e organica revisione dell'apparato sanzionatorio penale e amministrativo ispirata ai seguenti principi e misure specifiche:
   11) al fine di adeguare le sanzioni penali alla realtà fenomenica, occorre compiere un salto di qualità nella previsione della misura della pena da irrogare nei confronti di chiunque – anche quale mero intermediario di terzi – svolga l'attività di esercizio del gioco illecito in assenza delle prescritte concessioni e autorizzazioni;
   12) l'auspicato inasprimento delle pene per le violazioni penali in materia di giochi e scommesse, oltre a rafforzare in modo adeguato la capacità deterrente, dovrà essere tale da consentire l'esecuzione di intercettazioni telefoniche e telematiche, ora precluse per effetto dei bassi limiti edittali previsti dal vigente articolo 4 della legge n. 401 del 1989;
   13) per le condotte maggiormente pericolose, prevedere una misura della pena tale da comportare il prolungamento del termine di prescrizione a un tempo congruo per far sì che le indagini, solitamente assai laboriose e complesse, possano giungere a disvelare le effettive dimensioni dell'attività illecita e i suoi eventuali collegamenti con altre realtà criminali anche di tipo mafioso;
   14) prevedere sanzioni penali adeguate nei confronti del cosiddetto «giocatore clandestino» che rappresentino un reale deterrente; tale misura può contribuire a ridurre il bacino di «utenza» da cui le mafie traggono considerevoli profitti nel settore del gioco e delle scommesse; quale bilanciamento all'inasprimento delle sanzioni, potranno essere previste circostanze attenuanti specifiche applicabili ai giocatori clandestini che risultino affetti da dipendenza da gioco d'azzardo, adeguatamente attestata, e accettino l'inserimento in un percorso riabilitativo;
   15) introdurre norme che rappresentino un effettivo deterrente al gioco illegale perseguendone i profitti illeciti;
   16) in considerazione della recente depenalizzazione di tutte le fattispecie penali punite con l'ammenda, rivedere il sistema sanzionatorio in materia di giochi e scommesse al fine di inasprire le pene in modo che risultino adeguatamente dissuasive e deterrenti;
   17) prevedere in capo ai concessionari una responsabilità di posizione legata ai concetti di culpa in vigilando o in eligendo. A un necessario inasprimento delle sanzioni pecuniarie per il diretto responsabile delle violazioni, conseguirebbe in tal modo una presunzione di corresponsabilità del concessionario, con conseguente possibilità per lo Stato di recuperare l'importo della sanzione direttamente da quest'ultimo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per impedire, controllare e costantemente vigilare la condotta del titolare del punto gioco. Nei casi di reiterazioni delle violazioni da parte dell'operatore della filiera, potrà prevedersi a carico del concessionario l'applicazione di misure di crescente gravità, sino alla sospensione e alla decadenza della concessione e delle autorizzazioni ottenute;
   18) prevedere specifiche e più stringenti ipotesi di sanzioni accessorie, quali la sospensione e la decadenza dalle concessioni o dalle autorizzazioni, applicabili non soltanto in presenza di reati ma anche nei casi più gravi di violazione delle condizioni di esercizio del gioco lecito da parte dei concessionari che intrattengono rapporti contrattuali con chiunque nella dipendente filiera di gioco risulti non in regola dal punto di vista autorizzativo (gestori e terzi incaricati, produttori e importatori di apparecchi non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni stabilite dai regolamenti, distributori e installatori di apparecchi abilitati al gioco da remoto attraverso una connessione telematica dedicata non conforme con la normativa secondaria);
   19) prevedere l'applicazione della responsabilità ai sensi della legge n. 231 del 2001 alle società di gestione del punto di raccolta delle scommesse e di trasmissione dati, nonché alle società in cui vengono riversate le somme della raccolta delle scommesse illegali e che forniscono la provvista per il pagamento delle vincite e della percentuale spettante a chi ne organizza la raccolta;
   20) prevedere strumenti straordinari, analoghi al DASPO, che possano essere adottati all'occorrenza per far fronte a situazioni a più alto rischio in tema di giochi e scommesse, stabilendo presupposti e modalità di esercizio dei poteri del questore finalizzati all'adozione di misure contingibili e urgenti di chiusura di uno o più punti di offerta di gioco o di esclusione della relativa rete di raccolta del gioco con vincita di denaro presenti in un determinato ambito territoriale, in caso di pericolo di diffusione del fenomeno del gioco minorile o della dipendenza da gioco patologico e al fine di fronteggiare il rischio di infiltrazione o condizionamento della criminalità organizzata del settore del gioco pubblico accertato sulla scorta di concreti e univoci elementi di fatto;

Rafforzamento delle misure antiriciclaggio attraverso la tracciabilità delle vincite al gioco.

   21) al fine di ovviare alle caratteristiche di anonimato insite nei ticket rilasciati dalle videolottery (VLT) al termine delle sessioni di gioco, prevedere le opportune soluzioni tecniche tese a collegare indissolubilmente ogni operazione di cashout al nominativo del soggetto che ha provveduto ad avviare la sessione di gioco e che ha effettuato la vincita; una opzione percorribile, comunque meritevole di ulteriore approfondimento, è quella di consentire il gioco sulle VLT solo a chi risulti in possesso di un titolo di autorizzazione di gioco (sotto forma di ticket o card) rilasciato dal responsabile di sala a fronte dell'esibizione di un valido documento di riconoscimento, non solo al fine di accertare la maggiore età ma anche per la conservazione dei dati anagrafici; il ticket, cui dovrà essere attribuita una validità limitata nel tempo al fine di evitare possibili abusi, dovrà consentire al giocatore di provvedere alla ricarica dello stesso esclusivamente attraverso il versamento del corrispettivo in contanti nelle mani del responsabile di sala; ogni ricarica e vincita sono memorizzate nel ticket e, al termine della giocata, solo il soggetto a cui il ticket è stato rilasciato è titolato a monetizzare in contante l'eventuale cashout;
   22) sottoporre i conti di gioco online, attesa la estrema versatilità d'uso per finalità illecite, al medesimo regime antiriciclaggio previsto per i conti correnti e gli altri rapporti continuativi; prevedere, altresì, che anche i conti di gioco online siano censiti e confluiscano presso la cosiddetta «anagrafe dei conti», in modo che l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) e gli organismi investigativi (DIA e Guardia di finanza) vi abbiano accesso diretto per finalità di antiriciclaggio, per l'esecuzione di indagini di polizia giudiziaria e nell'ambito delle indagini patrimoniali dirette all'applicazione di una misura di prevenzione antimafia;

Politiche antimafia e ruolo delle autonomie locali.

   23) atteso che la legge di stabilità per il 2016 ha attribuito alla Conferenza unificata Stato – autonomie locali il compito di definire le caratteristiche dei punti vendita di gioco e i criteri per la loro distribuzione sul territorio, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e prevenire il rischio di accesso dei minori, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, nel segnalare l'urgenza di un rapido raggiungimento dell'intesa, propone che la soluzione della cosiddetta «questione territoriale» sia conforme ai seguenti criteri di massima:
    a) al fine di agevolare i controlli amministrativi e di polizia sui vari punti di gioco, presupposto indispensabile per uno sviluppo corretto di un settore ad alto rischio di infiltrazione mafiosa qual è quello del gioco d'azzardo, il nuovo sistema distributivo del gioco lecito deve fondarsi sull'equilibrio tra il complessivo dimensionamento dell'offerta e la distribuzione sul territorio dei punti vendita di gioco che risulti sostenibile sotto il profilo dell'impatto sociale e dei controlli che possono in concreto essere assicurati dalle autorità a ciò preposte;
    b) l'eccessiva polverizzazione sul territorio delle diverse tipologie di punti di gioco pone un notevole ostacolo all'effettuazione di adeguati controlli amministrativi e di polizia; ciò vale a maggior ragione, ma non solo, nelle aree del Paese dove le autorità inquirenti sono chiamate a far fronte quotidianamente alle minacce poste da articolate organizzazioni criminali anche di tipo mafioso; occorre, pertanto, offrire alle regioni e agli enti locali, in alternativa o in aggiunta alle tipologie di punti di gioco previsti dalla legislazione vigente, la possibilità di prevedere che la propria quota di offerta di gioco sia concentrata in un numero limitato di «luoghi di gioco» considerati più sicuri. Ad esempio, potrebbero essere istituite «sale da gioco certificate», con caratteristiche tali da scongiurare ogni minimo rischio di infiltrazione criminale, elusione delle regole o di distorsione, come, ad esempio, una formazione specifica del personale, l'accesso selettivo all'ingresso della sala, la completa identificazione dell'avventore, la tracciabilità completa delle giocate e delle vincite, degli apparati di videosorveglianza interna simili a quelli in dotazione ai tradizionali casinò, un collegamento diretto della sala con presidi di polizia e/o con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
    c) sul presupposto che le varie aree del Paese sono sottoposte a differenti profili di rischio di condizionamento e di infiltrazione mafiosa, oltre che della maggiore o minore propensione al gioco compulsivo, alla dipendenza da gioco patologico e a differenti situazioni di tensione o degrado sociale, occorre che nella fase di predisposizione dei criteri per la distribuzione sul territorio, previsti dalla legge al fine, tra l'altro, di «garantire i migliori livelli di sicurezza (...) per la tutela dell'ordine pubblico», sia attribuita la necessaria rilevanza a significativi indicatori di rischio, quali a titolo di esempio l’«indice di presenza mafiosa» dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata dell'università degli studi di Milano, l’«indice di organizzazione criminale» (IOC) elaborato dall'EURISPES e altri indici pertinenti quali quelli utilizzati dall'ISTAT nel rapporto BES 2014;
    d) ferma restando la pianificazione che deriverà dall'intesa, è necessario che comunque agli enti locali, primi sensori sul territorio in grado di percepire situazioni di pericolo del quadro sociale e del diffondersi di illegalità e disagio connesse al gioco, sia offerta l'opportunità di far fronte adeguatamente e con prontezza a tali situazioni; l'adozione di misure che comportino, anche indirettamente, la riduzione o l'annullamento dell'offerta di gioco sul territorio pattuita con l'intesa non è l'unica opzione: al contrario, lo Stato (e le regioni) dovranno, in primo luogo, farsi carico di sostenere l'ente locale, con tempestività e con adeguate risorse, nell'adozione di misure tese a porre rimedio all'imprevista situazione emergenziale, attraverso l'intensificazione dei controlli sui punti di gioco e scommesse, il presidio permanente dei punti di gioco ritenuti a maggior rischio, nonché la destinazione di risorse straordinarie per il potenziamento dell'operatività della polizia locale e dei servizi sociali;

Una nuova governance del settore: vigilanza rafforzata e riorganizzazione dei controlli.

   24) atteso che il settore del gioco e delle scommesse risulta particolarmente esposto alla minaccia mafiosa e alle più varie forme di illiceità, è necessario che sia assicurato un controllo di legalità ottimale attraverso una strategia globale coordinata di prevenzione e di contrasto;
   25) occorre conseguentemente predisporre un sistema strutturato di vigilanza e di controllo dei giochi che colleghi il rispetto delle normative antimafia e antiriciclaggio con le ispezioni amministrative, le verifiche tributarie e il monitoraggio continuo e capillare delle tecnologie elettroniche e informatiche; tale sistema deve essere in grado di garantire la «continuità di processo», la condivisione delle informazioni e il coordinamento sulla sicurezza informatica delle reti critiche funzionali a questo settore;
   26) nell'ambito di una riforma strutturale del sistema dei giochi è necessario ripristinare una condizione di «equilibrio di legalità» intervenendo:
    sia sul lato dell'offerta, non solo attraverso una contrazione dell'offerta stessa come previsto dalla legge di stabilità per il 2016, ma prevedendo altresì, in occasione della citata intesa della Conferenza unificata, una diversa articolazione, tipologia e configurazione sul territorio dei punti di gioco, secondo le proposte che sono state più diffusamente illustrate al punto 23;
    sia sul versante della vigilanza, intervenendo sulla governance con l'obiettivo di rendere più efficace il sistema di supervisione e il quadro dei controlli;
   27) è necessario lanciare un nuovo modello di governance della vigilanza nel settore dei giochi e delle scommesse improntato a efficacia ed efficienza, basato anche sulla centralizzazione di qualunque dato o informazione giudiziaria riguardanti il gioco d'azzardo; peraltro, la IV direttiva europea antiriciclaggio, in via di attuazione sul piano nazionale, prevede esplicitamente la necessità che il settore del gioco d'azzardo sia adeguatamente governato da un'autorità dotata di «poteri di vigilanza rafforzati»;
   28) con riferimento al fenomeno sempre più diffuso del match fixing, dove non di rado sono risultate coinvolte organizzazioni criminali di tipo mafioso o comunque a carattere transnazionale, occorre che sia dato ulteriore impulso alle iniziative a tutela dell'integrità dello sport a livello di Unione europea, previste nell'ambito del cosiddetto Piano europeo per lo sport 2014-2017. In particolare, si auspica che siano adottate a livello europeo le norme necessarie in materia di: individuazione dei fattori di rischio associati alle partite truccate; sviluppo di strumenti per la gestione di tali rischi; creazione di un sistema di early warning tra le autorità competenti su giochi e scommesse degli Stati membri; predisposizione di meccanismi per lo scambio di intelligence o di elementi di analisi sulle situazioni sospette di match fixing; coordinamento a livello europeo tra le forze di polizia competenti sulla criminalità organizzata e le autorità nazionali di vigilanza su giochi e scommesse nei casi in cui si ha motivo di ritenere che determinati eventi sportivi siano truccati da appartenenti ad associazioni mafiose o a carattere transnazionale; trasparenza delle strutture proprietarie delle società sportive, in particolar modo di quelle del professionismo calcistico.

  Considerato, infine, che la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha formulato nella citata relazione le seguenti raccomandazioni al Governo:

1) Politica per la sicurezza delle infrastrutture critiche del gioco legale. La minaccia del cyber crime.

  Sulla protezione del sistema informatico del gioco pubblico, richiamata al punto 25 della presente risoluzione e al paragrafo 8.1 della relazione, vista l'annunciata intenzione da parte del Governo di attivare una strategia ad hoc sulla cyber security per il Paese, si raccomanda una profonda riflessione sulla portata di attacchi informatici, come avvenuto in passato, su un obiettivo qualsiasi non protetto da soluzioni adeguate, in quanto il volume generato potrebbe bloccare sia operatori di telecomunicazione sia del sistema del gioco stesso, e quindi diventare in breve un attacco a una infrastruttura critica nazionale.
  In questa ottica il problema dei cosiddetti «attacchi a negazione del servizio» (DDoSDistributed Denial of Service) e la rete internazionale per la consegna dei contenuti (CDNContent Delivery Network) necessiterebbe di un'azione specifica da parte del nostro Paese per promuovere una riflessione più approfondita a livello internazionale, in quanto gli operatori stessi non potrebbero da soli gestire la resilienza della rete in tali circostanze, ma richiedere ad esempio una cooperazione normata tra gli operatori del settore, basata sul principio della distribuzione della protezione come descritto in precedenza.

2) Adozione di misure armonizzate a livello europeo nel settore del gioco d'azzardo a distanza.

  Si raccomanda al Governo di adoperarsi per l'attuazione dei contenuti della risoluzione approvata nello stesso testo dalla Camera (11 dicembre 2014) e dal Senato (29 ottobre 2014) al termine dell'esame della relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, sul semestre europeo e sulla lotta alla criminalità mafiosa su base europea ed extraeuropea (Doc. XXIII, n. 2), e in particolare di quanto indicato al punto 10 del documento, laddove si richiede al Governo di intraprendere le iniziative ritenute necessarie affinché a livello europeo siano adottate misure armonizzate, o comunque concertate, al fine di evitare la penetrazione o l'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore del gioco d'azzardo a distanza – in particolare delle scommesse telematiche, dei videopoker e dei casinò online – che rientra tra quelli a rischio più elevato. In tale contesto, è stata sottolineata l'esigenza che l'Unione europea disponga di un quadro normativo armonizzato in materia di requisiti di onorabilità e di professionalità applicabili agli operatori della filiera del gioco, scambio di informazioni e di intelligence sulle ipotesi di violazione, individuazione dei comportamenti anomali o sospetti, nonché in materia di tracciabilità delle operazioni e identificazione dei soggetti che partecipano ai giochi a distanza al di sopra di una soglia stabilita,
   fa propria la Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, e impegna il Governo, per quanto di propria competenza, a intraprendere ogni iniziativa utile al fine di risolvere le questioni e i problemi evidenziati nella citata Relazione.
(6-00281) «Bindi, Binetti, Garavini, Miotto, Malisani, Bruno Bossio».


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: MINARDO; CANCELLERI ED ALTRI; BASSO ED ALTRI; RICCIATTI ED ALTRI: DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE IN ABITAZIONE PRIVATA (A.C. 3258-3337-3725-3807-A)

A.C. 3258-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 3258-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità, all'articolo 3, comma 9, di sostituire le parole: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico con le seguenti: con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.9 e 4.56, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 3.59, in quanto volto a recepire l'osservazione contenuta nel parere favorevole sul testo del provvedimento approvato dalla Commissione bilancio nella seduta dell'11 gennaio scorso;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3258-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

  1. La presente legge, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali, disciplina l'attività di ristorazione esercitata da persone fisiche in abitazioni private e prevede misure volte a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori e la leale concorrenza, nell'ambito dell'economia della condivisione.
  2. La presente legge ha lo scopo di valorizzare e di favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Oggetto e finalità).

  Al comma 1, sostituire le parole: ristorazione esercitata da persone fisiche in abitazioni private con le seguenti: home restaurant.

  Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: ristorazione in abitazione privata con le seguenti: home restaurant.
*1. 50. Catalano, Galgano, Mucci.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: ristorazione esercitata da persone fisiche in abitazioni private con le seguenti: home restaurant.

  Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: ristorazione in abitazione privata con le seguenti: home restaurant.
*1. 53. Camani, Tentori, Benamati.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: in abitazioni private aggiungere le seguenti: adibite ad abitazione principale di proprietà ovvero locate con contratto di locazione regolarmente registrato.
1. 51. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, dopo le parole: la tutela aggiungere le seguenti: della salute.
1. 52. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, dopo le parole: leale concorrenza aggiungere le seguenti: e la tutela della salute.
1. 52.(Testo modificato nel corso della seduta) Ricciatti, Ferrara.
(Approvato)

A.C. 3258-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Definizioni).

  1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
   a) «home restaurant»: l'attività finalizzata alla condivisione di eventi enogastronomici esercitata da persone fisiche all'interno delle unità immobiliari ad uso abitativo in cui abbiano la residenza o il domicilio, proprie o appartenenti a un soggetto terzo, per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti anche a titolo gratuito, e con preparazione dei pasti all'interno delle strutture medesime;
   b) «gestore»: il soggetto che gestisce la piattaforma digitale finalizzata all'organizzazione di eventi enogastronomici;
   c) «utente operatore cuoco»: il soggetto che attraverso la piattaforma digitale svolge l'attività di home restaurant;
   d) «utente fruitore»: il soggetto che attraverso la piattaforma digitale utilizza il servizio di home restaurant condiviso dall'utente operatore cuoco.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Definizioni).

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: l'attività aggiungere la seguente: occasionale.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 3, primo periodo, sostituire la parola: saltuaria con la seguente: occasionale.
2. 51. Tentori, Camani, Benamati.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: l'attività aggiungere la seguente: occasionale.
2. 51.(Testo modificato nel corso della seduta) Tentori, Camani, Benamati.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: in cui abbiano la residenza o il domicilio, proprie o appartenenti a un soggetto terzo.

  Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente:
   3. L'attività di home restaurant non può superare il limite di 500 coperti per anno solare. Tale limite di coperti vale in capo all'utente operatore cuoco e in capo all'unità immobiliare ad uso abitativo dove si svolgono le attività di home restaurant di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). L'utente operatore cuoco non può percepire proventi annui superiori a 5000 euro.
2. 52. Benamati, Camani.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o appartenenti a un soggetto terzo.
2. 7. Allasia.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: appartenenti a un soggetto terzo con le seguenti: locate con contratto di locazione registrato.
2. 8. Allasia.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
«gestore»: la persona fisica o giuridica che gestisce la piattaforma digitale, intermediando l'organizzazione di eventi enogastronomici.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire la lettera c) con la seguente:
    c)
«utente operatore cuoco»: la persona fisica che attraverso la piattaforma digitale svolge l'attività di home restaurant con scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale;
   alla lettera d), sostituire le parole: il soggetto con le seguenti: la persona fisica.
2. 50. Catalano, Galgano, Mucci.

A.C. 3258-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Obblighi del gestore).

  1. Il gestore deve garantire che le informazioni relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme digitali di home restaurant, siano tracciate e conservate, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Le attività di home restaurant devono essere inserite nella piattaforma digitale almeno trenta minuti prima dell'inizio dell'evento enogastronomico. La piattaforma digitale deve conservare memoria dell'eventuale cancellazione della prenotazione del servizio prima della sua fruizione.
  2. Il gestore è tenuto a rendere disponibili le informazioni di cui al comma 1 ai soggetti competenti per il controllo.
  3. Le transazioni di denaro sono operate mediante le piattaforme digitali e avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico.
  4. Le piattaforme digitali prevedono modalità di registrazione univoche dell'identità.
  5. La partecipazione dell'utente fruitore all'evento enogastronomico richiede in ogni caso l'assenso da parte dell'utente operatore cuoco.
  6. Il gestore verifica che gli utenti operatori cuochi abbiano stipulato un contratto di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dall'attività di home restaurant e verifica che l'unità immobiliare ad uso abitativo sia coperta da un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.
  7. Il gestore verifica che gli utenti operatori cuochi siano in possesso dei requisiti di cui alla presente legge per lo svolgimento dell'attività di home restaurant, ai fini dell'iscrizione alla piattaforma digitale.
  8. Il gestore, nel rispetto del principio di trasparenza, fornisce all'utente fruitore le corrette informazioni relative al servizio offerto e ai contratti di assicurazione stipulati ai sensi del comma 6, esplicitando che trattasi di un'attività non professionale di ristorazione.
  9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità per garantire il controllo delle attività svolte per il tramite delle piattaforme digitali di home restaurant.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Obblighi del gestore).

  Sopprimerlo.
3. 50. Minardo.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: La piattaforma fino a: del servizio con le seguenti: e devono rimanere a memoria anche in caso di eventuale cancellazione o mancata realizzazione.
3. 55. Camani.
(Approvato)

  Al comma 2, sostituire le parole: ai soggetti con le seguenti: al comune e all'azienda sanitaria locale e ad altri soggetti.
3. 51. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: degli utenti operatori cuochi.
3. 56. Coppola, Bonomo, Bonaccorsi, Barbanti, Carrozza, Bruno Bossio, Dallai, Galgano, Catalano.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente:
   al comma 8, sopprimere le parole:
e ai contratti di assicurazione stipulati ai sensi del comma 6;
   al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: ai sensi del comma 2.
3. 52. Catalano, Galgano, Mucci.

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le parole: e ai contratti di assicurazione stipulati ai sensi del comma 6;
3. 57. Coppola, Bonomo, Bonaccorsi, Barbanti, Carrozza, Bruno Bossio, Dallai, Galgano, Catalano.

  Al comma 6, sostituire le parole: abbiano stipulato un contratto di assicurazione con le seguenti: siano coperti da polizze assicurative.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole:
da un contratto di assicurazione con le seguenti: da apposita polizza che assicuri;
   al comma 8, sostituire le parole: ai contratti di assicurazione stipulati con le seguenti: alle polizze assicurative stipulate.
3. 58. Benamati, Camani, Tentori.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 7.
3. 60. Coppola, Bonomo, Bonaccorsi, Barbanti, Carrozza, Bruno Bossio, Dallai, Galgano, Catalano.

  Al comma 8, sopprimere le parole: e ai contratti di assicurazione stipulati ai sensi del comma 6.
3. 61. Coppola, Bonomo, Bonaccorsi, Barbanti, Carrozza, Bruno Bossio, Dallai, Galgano, Catalano.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il gestore deve comunicare ai comuni, per via digitale, le unità immobiliari registrate dalla piattaforma presso le quali si svolgono le attività di home restaurant, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 9.

  Conseguentemente:
   al comma 9, aggiungere, in fine, le parole:
e per comunicare ai comuni, per via digitale, le unità immobiliari registrate presso la piattaforma quali sedi di eventi;
   all'articolo 4, sopprimere il comma 6.
   sopprimere l'articolo 6.

*3. 53. Galgano, Catalano, Mucci.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il gestore deve comunicare ai comuni, per via digitale, le unità immobiliari registrate dalla piattaforma presso le quali si svolgono le attività di home restaurant, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 9.

  Conseguentemente:
   al comma 9, aggiungere, in fine, le parole:
e per comunicare ai comuni, per via digitale, le unità immobiliari registrate presso la piattaforma quali sedi di eventi;
   all'articolo 4, sopprimere il comma 6.
   sopprimere l'articolo 6.

*3. 62. Tentori, Benamati, Camani.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il gestore deve comunicare ai comuni, per via digitale, le unità immobiliari registrate dalla piattaforma presso le quali si svolgono le attività di home restaurant, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 9.

  Conseguentemente:
   al comma 9, aggiungere, in fine, le parole:
e per comunicare ai comuni, per via digitale, le unità immobiliari registrate presso la piattaforma quali sedi di eventi;
   all'articolo 4, sopprimere il comma 6.
*3. 53.(Testo modificato nel corso della seduta) Galgano, Catalano, Mucci.
(Approvato)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il gestore deve comunicare ai comuni, per via digitale, le unità immobiliari registrate dalla piattaforma presso le quali si svolgono le attività di home restaurant, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 9.

  Conseguentemente:
   al comma 9, aggiungere, in fine, le parole:
e per comunicare ai comuni, per via digitale, le unità immobiliari registrate presso la piattaforma quali sedi di eventi;
   all'articolo 4, sopprimere il comma 6.
*3. 62.(Testo modificato nel corso della seduta) Tentori, Benamati, Camani.
(Approvato)

  Al comma 9, sostituire le parole: decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico con le seguenti: decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. 59. Fanucci, Tentori, Benamati, Camani.
(Approvato)

  Al comma 9, dopo le parole: di concerto con il Ministro dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: e il Ministro della salute.
3. 54. Ricciatti, Ferrara.

A.C. 3258-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Ambito di applicazione e svolgimento dell'attività di home restaurant).

  1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività non rivolte al pubblico o comunque svolte da persone unite da vincoli di parentela o di amicizia, che costituiscono attività libere e non soggette a procedura amministrativa.
  2. Per lo svolgimento dell'attività di home restaurant gli utenti operatori cuochi si avvalgono della propria organizzazione familiare e utilizzano parte di una unità immobiliare ad uso abitativo che deve possedere i requisiti di cui all'articolo 5 della presente legge. I medesimi soggetti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
  3. L'attività di home restaurant è considerata saltuaria. A tal fine non può superare il limite di 500 coperti per anno solare né generare proventi superiori a 5.000 euro annui.
  4. All'attività di home restaurant si applicano le vigenti disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  5. L'esercizio dell'attività di home restaurant è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della presente legge nonché al rispetto delle procedure previste dall'attestato dell'analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP) ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.
  6. Al fine dell'esercizio dell'attività di home restaurant i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a comunicare al comune competente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); non è necessaria l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.
(Ambito di applicazione e svolgimento dell'attività di home restaurant).

  Sopprimere il comma 1.
4. 50. Catalano, Galgano, Mucci.

  Al comma 1, dopo le parole: non rivolte al pubblico aggiungere le seguenti: o svolte a titolo gratuito.
4. 58. Coppola, Bonomo, Bonaccorsi, Barbanti, Carrozza, Bruno Bossio, Dallai, Galgano, Catalano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Se l'utente operatore cuoco organizza un numero di eventi in un anno inferiore a cinque e se il locale in cui si svolge l'evento viene utilizzato nel corso di un anno per un numero di volte inferiore a cinque, l'attività viene definita di social eating e le disposizioni della presente legge non vengono applicate.
4. 59. Coppola, Bonomo, Bonaccorsi, Barbanti, Carrozza, Bruno Bossio, Dallai, Galgano, Catalano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Se l'utente operatore cuoco organizza un numero di eventi enogastronomici in un anno solare inferiore a cinque ed a 50 pasti totali e l'unità abitativa in cui si svolge l'evento viene utilizzata nel corso di un anno solare per un numero di volte inferiore a cinque, l'attività viene definita di social eating e non sono richiesti i requisiti previsti all'articolo 3 comma 6 e comma 8-bis ed all'articolo 4 comma 5.
4. 59.(Testo modificato nel corso della seduta) Coppola, Bonomo, Bonaccorsi, Barbanti, Carrozza, Bruno Bossio, Dallai, Galgano, Catalano.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 5.

   sopprimere l'articolo 5.
4. 60. Coppola, Bonomo, Bonaccorsi, Barbanti, Carrozza, Bruno Bossio, Dallai, Galgano, Catalano.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: si avvalgono aggiungere la seguente: esclusivamente.
4. 51. Ricciatti, Ferrara.
(Approvato)

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: saltuaria con la seguente: occasionale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: né generare fino alla fine del periodo.
4. 54. Catalano, Galgano, Mucci.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: saltuaria con la seguente: occasionale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: proventi fino alla fine del periodo, con le seguenti: compensi superiori a 5000 euro annui, al netto del costo dell'intermediazione.
4. 53. Catalano, Galgano, Mucci.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: saltuaria con la seguente: occasionale.

  Conseguentemente al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I gestori della piattaforma operano in qualità di sostituti d'imposta degli esercenti attività di home restaurant, in relazione ai redditi generati mediante le piattaforme tecnologiche, a cui si applica una ritenuta d'acconto pari al 10 per cento.
4. 112. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: saltuaria con la seguente: occasionale.
*4. 66. Fiorio.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: saltuaria con la seguente: occasionale.
*4. 113. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
4. 74. Minardo.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: non può fino a: solare né con le seguenti: gli eventi possono essere massimo quattro mensili e venti annuali e non possono.
4. 75. Nesi.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: superare fino a: né.
4. 78. Boccadutri.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: né generare proventi superiori a 5.000 euro annui.
*4. 61. Palmieri, Crimi.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: né generare proventi superiori a 5.000 euro annui.
*4. 77. Boccadutri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I gestori della piattaforma operano in qualità di sostituti d'imposta degli esercenti attività di home restaurant, in relazione ai redditi generati mediante le piattaforme tecnologiche, a cui si applica una ritenuta d'acconto pari al 10 per cento.
**4. 19. Squeri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I gestori della piattaforma operano in qualità di sostituti d'imposta degli esercenti attività di home restaurant, in relazione ai redditi generati mediante le piattaforme tecnologiche, a cui si applica una ritenuta d'acconto pari al 10 per cento.
**4. 69. Fiorio.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. I gestori della piattaforma operano in qualità di sostituti d'imposta degli esercenti attività di home restaurant, in relazione ai redditi generati mediante le piattaforme tecnologiche, a cui si applica una ritenuta d'acconto pari al 10 per cento.
**4. 118. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Sopprimere il comma 4.
4. 62. Coppola, Bonomo, Bonaccorsi, Barbanti, Carrozza, Bruno Bossio, Dallai, Galgano, Catalano.

  Al comma 4, sostituire le parole da: del codice fino alla fine del comma, con le seguenti: in materia di protezione dei dati personali.
4. 63. Benamati, Camani, Tentori.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 5.
4. 20. Galgano, Catalano, Mucci.

  Al comma 5, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: , pena chiusura definitiva dell'attività e divieto di riaprirla,
4. 76. Nesi.

  Al comma 5, sopprimere le parole da: nonché al rispetto fino alla fine del comma.
4. 79. Boccadutri.

  Al comma 5, sostituire le parole da: delle procedure previste fino alla fine del comma, con le seguenti: delle buone pratiche di lavorazione e di igiene determinate con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 68. Benamati, Tentori, Camani.

  Al comma 5, sostituire le parole da: delle procedure previste fino alla fine del comma, con le seguenti: delle buone pratiche di lavorazione e di igiene nonché delle misure dirette a contrastare il fenomeno dell'alcolismo determinate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tale decreto sono altresì determinate le modalità di controllo.
4. 68.(Testo modificato nel corso della seduta) Benamati, Tentori, Camani.
(Approvato)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Resta ferma l'applicazione di tutte le normative penali, civili ed amministrative in materia di somministrazione di alimenti e bevande per le attività di cui al comma 3.
*4. 36. Squeri, Giammanco, Polidori.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Resta ferma l'applicazione di tutte le normative penali, civili ed amministrative in materia di somministrazione di alimenti e bevande per le attività di cui al comma 3.
*4. 67. Fiorio.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai titolari delle attività disciplinate dalla presente legge si applicano gli articoli 687, 689, 691 del codice penale e le altre disposizioni per la prevenzione dell'alcolismo.
**4. 22. Squeri, Giammanco, Polidori.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai titolari delle attività disciplinate dalla presente legge si applicano gli articoli 687, 689, 691 del codice penale e le altre disposizioni per la prevenzione dell'alcolismo.
**4. 23. Fiorio.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai titolari delle attività disciplinate dalla presente legge si applicano gli articoli 687, 689, 691 del codice penale e le altre disposizioni per la prevenzione dell'alcolismo.
**4. 123. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.
*4. 24. Galgano, Catalano, Mucci.

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.
*4. 25. Coppola, Bonomo, Bonaccorsi, Barbanti, Carrozza, Bruno Bossio, Dallai.

  Al comma 6, sostituire le parole da: di cui all'articolo 1 fino alla fine del comma con le seguenti: di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), non sono tenuti a comunicare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), né sono tenuti all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole da: senza la presentazione fino a: n. 287 con le seguenti: da utenti operatori cuochi in violazione della presente legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro
4. 55. Catalano, Galgano, Mucci.

  Al comma 6, sostituire la parola: competente con le seguenti: e all'Azienda sanitaria locale competenti.
4. 26. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comune destinatario della comunicazione provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine di confermare l'idoneità dell'immobile all'esercizio dell'attività di home restaurant.
4. 9. Allasia.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  7. Nella comunicazione di cui al comma 6 devono essere indicati i dati catastali dell'unità immobiliare destinata all'attività di home restaurant e la quota dell'unità, anche in riferimento all'utilizzo di terrazzi e di giardini, utilizzata a tale fine.
  8. Il comune, entro sette giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, di concerto con l'Azienda sanitaria locale competente, effettua un sopralluogo al fine di verificare l'idoneità dell'unità immobiliare. Il comune e l'Azienda sanitaria locale competenti, entro i successivi quindici giorni dalla data del sopralluogo, con atto congiunto dichiarano l'idoneità dell'unità immobiliare ad uso abitativo all'attività di home restaurant. In assenza dell'atto di cui al presente comma l'attività di home restaurant non può essere avviata.
  9. In caso di cessazione dell'attività di home restaurant, questa deve essere comunicata immediatamente al comune e all'Azienda sanitaria locale competenti.
  10. Al fine di garantire lo svolgimento di controlli sanitari, le persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1, comunicano all'Azienda sanitaria locale, nelle forme semplificate vigenti per le comunicazioni alla pubblica amministrazione, l'ora e il luogo in cui si svolge l'attività di ristorazione.
4. 56. Ricciatti, Ferrara.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. Al fine di garantire lo svolgimento di controlli sanitari, le persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1, comunicano all'Azienda sanitaria locale, nelle forme semplificate vigenti per le comunicazioni alla pubblica amministrazione, l'ora e il luogo in cui si svolge l'attività di ristorazione.
4. 57. Ricciatti, Ferrara.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. Il comune, all'atto del ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 6, rilascia al segnalante un codice identificativo che deve essere reso visibile, insieme al codice fiscale, su ogni piattaforma tecnologica in cui l'attività è pubblicizzata.
*4. 29. Squeri, Giammanco, Polidori.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. Il comune, all'atto del ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 6, rilascia al segnalante un codice identificativo che deve essere reso visibile, insieme al codice fiscale, su ogni piattaforma tecnologica in cui l'attività è pubblicizzata.
*4. 34. Fantinati.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. Il comune, all'atto del ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 6, rilascia al segnalante un codice identificativo che deve essere reso visibile, insieme al codice fiscale, su ogni piattaforma tecnologica in cui l'attività è pubblicizzata.
*4. 131. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al comma 6 svolge anche la funzione di autorizzazione ai fini dell'articolo 152, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
**4. 32. Squeri, Giammanco, Polidori.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al comma 6 svolge anche la funzione di autorizzazione ai fini dell'articolo 152, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
**4. 71. Fiorio.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al comma 6 svolge anche la funzione di autorizzazione ai fini dell'articolo 152, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
**4. 130. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. Nel caso in cui l'attività di home restaurant sia esercitata:
   a) in unità immobiliare di proprietà adibita ad uso abitativo principale è obbligatorio l'assenso dell'assemblea condominiale attraverso apposita autorizzazione;
   b) in unità immobiliare adibita ad uso abitativo principale del conduttore, concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, è obbligatorio l'assenso scritto del proprietario, previa approvazione dell'assemblea condominiale.
4. 37. Ricciatti, Ferrara.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. Qualora l'abitazione sia sita in un condominio, per lo svolgimento dell'attività di ristorazione in abitazione privata è necessaria una delibera del condominio stesso approvata con la maggioranza di cui all'articolo 1136, comma 5, del codice civile, che consenta tale attività e che deve essere allegata alla SCIA di cui al comma 6.
*4. 4. Squeri, Giammanco, Polidori.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. Qualora l'abitazione sia sita in un condominio, per lo svolgimento dell'attività di ristorazione in abitazione privata è necessaria una delibera del condominio stesso approvata con la maggioranza di cui all'articolo 1136, comma 5, del codice civile, che consenta tale attività e che deve essere allegata alla SCIA di cui al comma 6.
*4. 73. Fiorio.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. L'esercizio dell'attività di home restaurant è subordinato al rilascio di un'autorizzazione deliberata dall'assemblea del condominio.
4. 12. Allasia.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Controlli).

  1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nei locali destinati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni, imposte dalla legge, dai regolamenti, dalle autorità.
  2. Per i fini di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica il comune comunica al prefetto, entro dieci giorni dalla ricezione, gli estremi delle segnalazioni certificate di inizio attività di cui all'articolo 4 della presente legge.
  3. Ai medesimi fini di cui al comma 2 gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.
  4. Ai titolari delle attività disciplinate dalla presente legge si applicano gli articoli 687, 689, 691 del codice penale e le altre disposizioni per la prevenzione dell'alcolismo.
*4. 02. Squeri, Giammanco, Polidori.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Controlli).

  1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nei locali destinati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni, imposte dalla legge, dai regolamenti, dalle autorità.
  2. Per i fini di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica il comune comunica al prefetto, entro dieci giorni dalla ricezione, gli estremi delle segnalazioni certificate di inizio attività di cui all'articolo 4 della presente legge.
  3. Ai medesimi fini di cui al comma 2 gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.
  4. Ai titolari delle attività disciplinate dalla presente legge si applicano gli articoli 687, 689, 691 del codice penale e le altre disposizioni per la prevenzione dell'alcolismo.
*4. 050. Fiorio.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Controlli).

  1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nei locali destinati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni, imposte dalla legge, dai regolamenti, dalle autorità.
  2. Per i fini di tutela dall'ordine e sicurezza pubblica il comune comunica al prefetto, entro dieci giorni dalla ricezione, gli estremi delle segnalazioni certificate di inizio attività di cui all'articolo 4 della presente legge.
  3. Ai medesimi fini di cui al comma 2 gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.
  4. Ai titolari delle attività disciplinate dalla presente legge si applicano gli articoli 687, 689, 691 del codice penale e le altre disposizioni per la prevenzione dell'alcoolismo.
*4. 0101. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Controlli).

  1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nei locali destinati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni, imposte dalla legge, dai regolamenti, dalle autorità.
  2. Per i fini di tutela dall'ordine e sicurezza pubblica il comune comunica al prefetto, entro dieci giorni dalla ricezione, gli estremi delle segnalazioni certificate di inizio attività di cui all'articolo 4 della presente legge.
  3. Ai medesimi fini di cui al comma 2 gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.
4. 0103. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Controlli).

  1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere nei locali destinati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni, imposte dalla legge, dai regolamenti, dalle autorità.
  2. Per i fini di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica il comune comunica al prefetto, entro dieci giorni dalla ricezione, gli estremi delle segnalazioni certificate di inizio attività di cui all'articolo 4 della presente legge.
  3. Ai medesimi fini di cui al comma 2 gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.
4. 04. Squeri, Giammanco, Polidori.

A.C. 3258-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Requisiti degli immobili destinati all'attività di home restaurant).

  1. Le unità immobiliari ad uso abitativo utilizzate per l'esercizio dell'attività di home restaurant devono possedere le caratteristiche di abitabilità e di igiene ai sensi della normativa vigente per gli immobili aventi tale destinazione.
  2. L'utilizzo dell'immobile per attività di home restaurant non comporta la modifica della destinazione d'uso dell'immobile medesimo.
  3. L'attività di home restaurant non può essere esercitata nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.
(Requisiti degli immobili destinati all'attività di home restaurant).

  Sopprimere il comma 3.
5. 51. Coppola, Bonomo, Bonaccorsi, Barbanti, Carrozza, Bruno Bossio, Dallai, Galgano, Catalano, Boccadutri.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e viceversa.

  Conseguentemente:
   aggiungere, in fine, il seguente comma:

    4. Ai fini del raggiungimento dei limiti di diversa natura previsti dalla legislazione vigente, nazionale e regionale, le attività di home restaurant, le attività turistico-ricettive svolte in forma non imprenditoriale e le attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni, se gestite da persone che siano tra loro legate da vincoli di coniugio, di parentela entro il secondo grado o di affinità entro il terzo, si considerano come un'unica attività, anche se ubicate in edifici diversi;
   alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e coordinamento con le attività ricettive.
5. 50. Fantinati.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  4. Qualora, a seguito delle verifiche periodiche per il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 5, siano riscontrate mancanze o irregolarità a carico dei locali o delle attrezzature ovvero dei soggetti che esercitano l'attività di home restaurant, la ASL competente, in relazione ai relativi rischi di ordine igienico-sanitario, propone al comune: a) l'eliminazione delle mancanze o irregolarità, fissando un termine; b) la sospensione dell'attività di home restaurant; c) la revoca dell'autorizzazione sanitaria e dell'esercizio dell'attività di home restaurant.
  5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono adottati dal comune entro sette giorni dalla proposta inviata dalla ASL, indipendentemente e senza pregiudizio dell'eventuale azione penale o sanzione amministrativa pecuniaria.
5. 21. Ricciatti, Ferrara.

A.C. 3258-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Sanzione).

  1. Qualora l'attività di home restaurant sia esercitata senza la presentazione della SCIA ai sensi dell'articolo 4, comma 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, ed è disposta la cessazione dell'attività medesima.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.
(Sanzioni).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6. – 1. L'esercizio dell'attività di home restaurant che non rispetta i parametri della presente legge comporta la sanzione amministrativa come prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287.
6. 51. Coppola, Bonomo, Bonaccorsi, Barbanti, Carrozza, Bruno Bossio, Dallai, Galgano, Catalano.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6. – 1. L'esercizio dell'attività di home restaurant in assenza dei requisiti prescritti all'articolo 3, comporta il divieto di prosecuzione dell'attività medesima e la sanzione amministrativa come prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287.
6. 50. Camani, Benamati.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6. – 1. La mancanza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'attività di home restaurant comporta il divieto di prosecuzione dell'attività medesima e la sanzione amministrativa come prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287.
6. 50.(Testo modificato nel corso della seduta) Camani, Benamati.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Le violazioni delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3000 a 12.000 euro. In caso di recidiva è disposta la cessazione dell'attività.
6. 2. Squeri, Giammanco, Polidori.

A.C. 3258-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 3258-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, all'articolo 4 (Ambito di applicazione e svolgimento dell'attività di home restaurant), comma 2, prevede che nello svolgimento di home restaurant i soggetti che svolgono l'attività, devono utilizzare parte di una struttura abitativa che deve possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Il medesimo articolo, al comma 5, stabilisce che gli immobili destinati all'attività di home restaurant devono soddisfare i requisiti di sicurezza alimentare previsti dall'allegato II, capitolo III, del regolamento CE n. 852 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2009;
    l'attività di somministrazione viene svolta in una residenza privata, dove l'ingresso è regolato dall'articolo 14 della Costituzione che recita: «Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali»;
    le modalità per garantire i controlli dalle autorità competenti, per escludere violazioni amministrative (regolati dal decreto legislativo n. 59 del 2010 e dalla Legge n. 287 del 1991 sull'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande), dovrebbero essere normate contestualmente all'approvazione del presente provvedimento, dato che la mancata regolamentazione renderebbe complessa e opponibile l'attività di vigilanza e di controllo negli home restaurant;
    al fine di non incorrere in errori di interpretazione, il provvedimento in esame prevede per l'articolo 3 (Prescrizioni in capo al gestore), comma 9, che entro 90 giorni dalla data dell'approvazione della legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, siano determinate le modalità per garantire il controllo delle attività svolte per il tramite delle piattaforme digitali di home restaurant,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, entro 90 giorni dalla data dell'approvazione della legge, anche un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, dove siano determinate le modalità per garantire l'attività di vigilanza e di controllo sui requisiti igienico-sanitari e di sicurezza alimentare negli home restaurant.
9/3258-A/1Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la finalità del testo sottoposto al nostro esame – dopo l'approvazione del testo base unificato da parte delle Commissioni – disciplina l'attività non professionale di ristorazione esercitata da persone fisiche in abitazione privata e fornisce strumenti atti a garantire la tutela dei consumatori;
    il testo ha il giusto scopo di valorizzare e favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità e, in un periodo di crisi occupazionale, offrire inoltre nuovi scenari lavorativi;
    tuttavia, va considerato che un'attività preposta alla somministrazione di alimenti e bevande esercitata da persone fisiche all'interno di proprie strutture abitative che utilizzano prodotti preparati nelle stesse strutture, necessita non solo dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia di ristorazione, ma anche di una approfondita conoscenza nelle procedure di selezione degli ingredienti adatti e loro conservazione, e di preparazione, cottura e somministrazione di alimenti a persone intolleranti e allergiche a determinati cibi;
    per una percentuale di individui, determinati alimenti o componenti alimentari possono provocare reazioni negative, da una leggera eruzione cutanea ad una risposta allergica di grave entità. È quindi necessario che chi manipola e cucina il cibo sia in grado di garantire un servizio di qualità anche in termini di sicurezza alimentare ai soggetti intolleranti o allergici e che le autorità competenti a vigilare sull'igiene e salubrità degli alimenti siano correttamente informate, in modo da garantire controlli efficaci,

impegna il Governo:

   a valutare che nell'ambito dello svolgimento dell'attività di home restaurant – oltre a possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, nonché al rispetto delle procedure predisposte, attuate e mantenute secondo i principi del sistema dell'analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP) ai sensi del regolamento (CE) n. 852 del 2004 – venga garantita la conoscenza della corretta procedura di selezione degli ingredienti adatti e loro conservazione, manipolazione, preparazione, cottura e somministrazione dei cibi per eventuali manifestate allergie e intolleranze alimentari;
   ad assumere iniziative idonee a far sì che:
    all'atto della prenotazione, il ristoratore di abitazione privata sia vincolato a informarsi di eventuali allergie o intolleranze alimentari e, nel caso in cui non possa garantire adeguati criteri per la salvaguardia della salute dei clienti debba comunicarlo agli interessati;
    nel caso in cui l'attività di home restaurant sia rivolta anche a soggetti con allergie o intolleranze alimentari, tale informazione sia resa esplicita nell'HACCP e, qualora suddetta offerta sia avviata successivamente, costituisca cambiamento significativo di attività, soggetto a notifica ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento CE n. 852 del 2004.
9/3258-A/2Brignone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone all'articolo 4, comma 1, che le disposizioni della legge non si applichino alle attività svolte in ambito privato o comunque da persone unite da vincoli di parentela o di amicizia, che costituiscono attività libere e non soggette a procedura amministrativa;
    è prevista l'esclusione dall'ambito di applicazione della legge delle attività svolte da persone unite da vincoli di amicizia, in considerazione del rischio ad essa sottesa di considerare attività libere, in nomi di un indeterminato «vincolo di amicizia», attività che invece dovrebbero essere assoggettate a procedura amministrativa,

impegna il Governo

a prevedere, in successivi interventi normativi, iniziative dirette a limitare l'esclusione dall'ambito di applicazione della legge solo alle attività svolte da persone unite da vincoli di parentela.
9/3258-A/3Matarrelli.


   La Camera,
   premesso che:
    con il termine home restaurant viene definita la pratica di adibire abitazioni private a veri e propri ristoranti, con un numero di coperti certamente inferiore rispetto alle strutture tradizionali, ma il cui fine rimane lo stesso, ovvero quello di servire pranzi e cene homemade e cioè preparati in casa, molto spesso con un risparmio di costo da parte dei clienti e dei gestori che si improvvisano tali;
    tale attività si inquadra nel più complessivo contesto della sharing economy che rappresenta sicuramente una sfida aperta per il futuro della nostra economia, introducendo interessanti e innovative opportunità di sviluppo, che richiedono quadri normativi duttili, ma garantisti delle esigenze di salvaguardia della qualità;
    ad oggi ci sono molti siti web e social network che propongono, gratuitamente o facendo pagare una quota di iscrizione, piattaforme online per far incontrare cookers (i proprietari di queste attività improvvisate), ospiti e viaggiatori;
    ad oggi, nella legislazione italiana, esiste un vuoto normativo nel merito. L'ultimo parere del Ministero dello Sviluppo Economico, arrivato con la Risoluzione n. 50481 del 10 aprile 2015 avente come oggetto l'Attività di cuoco a domicilio, ha spento di molto gli entusiasmi di tanti italiani che cercavano nell’home food un'occasione di business, paragonando la pratica dell’home restaurant ad una vera e propria somministrazione di bevande e cibo, e quindi soggetta a procedure burocratiche uguali a quelle che i ristoranti tradizionali, bar e food italiani devono affrontare per aprire un locale a norma;
    per il momento l'attività è disciplinata dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, così come modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, e classificata come un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto anche se i prodotti vengono preparati e serviti in locali privati coincidenti con il domicilio del cuoco, essi rappresentano comunque locali attrezzati aperti alla clientela;
    dal punto di vista della qualità, stando al parere del Servizio veterinario d'igiene degli alimenti dell'USLL 4 del Veneto, non c’è alcuna garanzia che siano rispettati i requisiti minimi alimentari, specie per quello che riguarda la formazione degli operatori (gestione dei rischi, tossinfezioni e allergie alimentari), e i processi di conservazione, manipolazione e tracciabilità dei prodotti usati;
    secondo la FIPE il 60 per cento delle intossicazioni alimentari proviene dall'ambito domestico;
    è importante non gravare le attività di sharing economy con incombenze burocratiche inutili, ma è altrettanto importante accertarsi che siano garantite le condizioni di sicurezza igienica sanitaria per il consumatore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rendere obbligatoria per questo nuovo tipo di esercizi l'esposizione all'interno delle abitazioni private, sulle piattaforme web e sui canali social di cui si servono gli operatori per pubblicizzarsi, di tabelle informative e pubblicitarie sulle quali siano indicate la provenienza dei prodotti, lo stato di conservazione e manipolazione dei cibi, il metodo di lavorazione, gli allergeni in essi contenuti e i rischi che potrebbero derivarne dall'assunzione senza presa visione delle informazioni prima citate, fermo restando gli obblighi previsti dalla Risoluzione n. 50481.
9/3258-A/4Vargiu, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la prassi dello svolgimento dell'attività di ristorazione presso abitazioni private, chiamata home restaurant, attraverso la corresponsione di un compenso che non comporta alcun adempimento da parte dell'interessato, risulta essere consolidata in Italia;
    e che nonostante tale attività dovrebbe rientrare nel campo delle attività saltuarie che sono tali se producono entrate inferiori a 5.000 euro, il Ministero dello sviluppo economico nella risoluzione n. 50481 del 10 aprile 2015, ha affermato che l'attività di home restaurant «non può che essere classificata come un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto anche se i prodotti vengono preparati e serviti in locali privati coincidenti con il domicilio del cuoco, essi rappresentano comunque locali attrezzati aperti alla clientela»;
    e che la necessità di un intervento normativo e della regolamentazione dell'attività di home restaurant è derivata anche dai dati relativi all'attività, già rilevata dal Centro studi turistici della Federazione italiana esercenti pubblici e turistici (FIPET) Confesercenti, la quale indica che vi risultano coinvolti circa 7.000 cuochi, con un fatturato stimato in oltre 7 milioni di euro nel 2014, sono 300.000 le persone che vi hanno partecipato tra turisti, avventori e conoscenti, in 37.000 eventi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare il maggior numero di criteri selettivi di valutazione dell'idoneità delle strutture adibite allo svolgimento dell'attività di home restaurant in relazione all'agibilità ed alle condizioni igieniche delle strutture e ad un'adeguata pubblicizzazione delle stesse attraverso siti internet o qualsivoglia pagina web.
9/3258-A/5Nesi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 dell'atto Camera 3258 recante «Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata (home restaurant)» disciplina l'attività di ristorazione esercitata da persone fisiche in abitazione privata e fornisce strumenti atti a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori e la leale concorrenza, ma non fa espressamente riferimento alla previsione di misure che tutelino la salute di coloro che fruiscono del servizio di ristorazione in abitazione privata,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, che coloro che esercitano l'attività di home restaurant, al fine di consentire l'eventuale svolgimento di controlli anche sanitari, comunichino, all'azienda sanitaria locale di riferimento, attraverso una comunicazione di posta elettronica certificata, l'ora e il luogo di ogni evento organizzato.
9/3258-A/6Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento, recando una disciplina in materia di attività di ristorazione in abitazione privata (cosiddetta home restaurant), intende fornire strumenti atti a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori e la leale concorrenza, nell'ambito dell'economia della condivisione, valorizzando e favorendo la cultura del cibo tradizionale e di qualità, in particolare attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti tipici del territorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di predisporre campagne di informazione e di sensibilizzazione che incoraggino e favoriscano concretamente, in particolare presso i più giovani, la diffusione di una cultura del cibo tradizionale e di qualità.
9/3258-A/7Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame reca misure in materia di home restaurant allo scopo di disciplinare la cosiddetta attività di ristorazione privata;
    al fine di valorizzare la cultura enogastronomica italiana, l'articolo 1 comma 2 stabilisce che la legge «ha lo scopo di valorizzare e di favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità»;
    l'esaltazione delle tipicità enogastronomiche locali si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione del territorio italiano, da perseguire per mezzo di molteplici azioni, di sponsorizzazione e conoscenza culinaria nostrana;
    non è chiaro in che modo con tale provvedimento si intenda intervenire in tal senso, dando seguito all'attuazione della disposizione prevista all'articolo 1 comma 2,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire, anche per mezzo di iniziative legislative, in che modo intenda intervenire allo scopo di perseguire la valorizzazione della cultura del cibo tradizionale, con particolare riguardo alle tipicità delle regioni nelle quali insistano le attività di home restaurant.
9/3258-A/8Ciracì, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame reca misure in materia di home restaurant allo scopo di disciplinare la cosiddetta attività di ristorazione privata, sempre più in voga negli ultimi anni fra gli appassionati di enogastronomia;
    l'attività di home restaurant si inserisce nel più complesso sistema di sharing economy, un nuovo tipo di economia della condivisione basato su un insieme di pratiche di scambio e condivisione di beni materiali, servizi o conoscenze;
    il testo in esame non fa espressamente riferimento alla previsione di strumenti utili e necessari a garantire la salute dell'utente, fruitore del servizio di ristorazione in abitazione privata, anche in considerazione del fatto che gli alimenti destinati al consumo in ambiente domestico privato sarebbero esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei Prodotti Alimentari;
   considerato che:
    con la risoluzione n. 50481 del 10 aprile 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che l'attività di home restaurant «può essere classificata come un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto anche se i prodotti vengono preparati e serviti in locali privati coincidenti con il domicilio del cuoco, essi rappresentano comunque locali attrezzati aperti alla clientela»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure legislative idonee che garantiscano la tutela della salute di coloro che vogliano fruire del servizio di home restaurant, anche attraverso l'obbligatorietà per i cosiddetti utenti operatori cuochi di esporre nelle proprie abitazioni tabelle informative circa i prodotti utilizzati e il processo di manipolazione degli alimenti.
9/3258-A/9Marti, Ciracì, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    nella proposta di legge che disciplina la nuova attività diretta all'erogazione del servizio di ristorazione esercitato da persone fisiche all'interno della propria abitazione (home restaurant) con l'obiettivo di creare nuove opportunità di sviluppo dell'economia in molte regioni della nostra penisola e nuova occupazione tra i principali obiettivi dichiarati vi è anche quello di offrire ai turisti, e non solo, un servizio tipico valorizzando, al contempo, il patrimonio enogastronomico locale dal momento che il nostro Paese è caratterizzato in ogni regione da prodotti enogastronomici tipici che sono riconosciuti a livello mondiale come prodotti di alta qualità dal momento che l'Italia, è conosciuta all'estero anche per i suoi eccellenti prodotti agroalimentari che costituiscono un'attrattiva per i turisti che giungono nel nostro Paese da tutto il mondo;
    valorizzare, pertanto, il nostro patrimonio, oltre che culturale, anche enogastronomico costituisce una necessità soprattutto in regioni colpite più del resto d'Italia dalla grave crisi economico-sociale che grava, nonostante i primi sintomi di ripresa, ormai da molti anni sul tessuto economico e produttivo;
    tale obiettivo è coerente con quelli che si è dato nel corso della legislatura il Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali, che hanno trovato realizzazione in diversi provvedimenti per la promozione delle produzioni di qualità, DOP e IGP e per la valorizzazione delle produzioni agricole italiane attraverso l'indicazione di provenienza in etichetta;
    tuttavia, in relazione a tale profilo, specificato dall'articolo 1 comma 2, all'affermazione del principio non seguono nel testo di legge disposizioni volte ad assicurarne la concreta attuazione;
    nel parere espresso dalla XIII Commissione si invitava la Commissione di merito a chiarire come intendesse dare concretamente attuazione a tale disposizione di principio in particolare attraverso la valorizzazione e l'utilizzo prioritario dei prodotti tipici del territorio negli home restaurant,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare l'adozione definitiva della legge in esame con l'emanazione di un provvedimento amministrativo che ne rafforzi l'intento di valorizzare e favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti tipici del territorio.
9/3258-A/10Romanini, Terrosi, Cova, Prina, Carra, Venittelli, Fiorio, Zaccagnini, Taricco, Antezza, Paolo Rossi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    nel disegno di legge in esame sono presenti norme in materia di home restaurant volte a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori e la leale concorrenza, nell'ambito dell'economia della condivisione;
    il fenomeno dell'economia della condivisione è in costante evoluzione, crea nuove opportunità per i consumatori e gli imprenditori, e fornisce numerose opportunità legate all'innovazione tecnologica e sociale, all'occupazione, a nuove forme di impresa, alla partecipazione attiva dei cittadini;
    le attività oggetto della presente legge non costituiscono una professione per chi le svolge e sono di tipo occasionale, dunque non si inseriscono nel contesto di norme che vanno a regolamentare i professionisti del settore, in questo caso della ristorazione, pensate per i pubblici esercizi e per attività commerciali, che pur necessitano di semplificazione e snellimento, ma di natura diversa rispetto a quella regolata dalla legge in esame;
    le comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio; al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni contenute all'interno del documento «un'agenda europea per l'economia collaborativa» atto numero SWD (2016) 184 final del 2 giugno 2016, sottolineano che «l'economia collaborativa possa dare un contributo importante alla crescita e all'occupazione nell'Unione europea, se promossa e sviluppata in modo responsabile» e inoltre «Il successo delle piattaforme di collaborazione a volte rappresenta una sfida per gli attuali operatori del mercato e per le pratiche esistenti, ma dando ai singoli cittadini l'opportunità di offrire servizi, tali piattaforme promuovono anche nuove opportunità di occupazione, flessibilità e nuove fonti di reddito»;
    le comunicazioni sopra citate nel capitolo «requisiti di accesso al mercato» precisano che «a norma del diritto dell'Unione europea, tali requisiti devono essere giustificati e proporzionati, tenendo conto delle specificità del modello imprenditoriale e di servizi innovativi interessati, senza privilegiare un modello di impresa a scapito di altri» e inoltre precisano che «divieti assoluti, nonché restrizioni quantitative all'esercizio di un'attività costituiscono normalmente misure di ultima istanza che in generale dovrebbero essere applicate solo se e laddove non sia possibile conseguire un legittimo obiettivo di interesse generale con una disposizione meno restrittiva»;
    è all'esame congiunto della Commissione X Attività Produttive, Commercio e Turismo, e della Commissione IX Trasporti della Camera dei deputati il testo di legge n. 3564 «Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione» che interviene su aspetti definitori e fiscali sulla materia;
    la presente legge prevede una soglia fiscale sull'attività di home restaurant, oltre all'impossibilità di sovrapporre l'attività di home restaurant con quella di chi svolge attività turistico-ricettiva in modo occasionale, e dunque, per come formulato, in taluni casi, di sovrapporre diverse attività di sharing economy,

impegna il Governo

a svolgere, per quanto di propria competenza, i necessari approfondimenti affinché l'ordinamento nazionale, in coerenza con le comunicazioni della Commissione europea del 2 giugno 2016, pur rispondendo alle preoccupazioni circa l'incertezza regolatoria di coloro che partecipano all'economia collaborativa, non contenga divieti assoluti nonché restrizioni quantitative all'esercizio dell'attività di sharing economy e in particolare di home restaurant, anche considerata la necessità di coerenza con la legge quadro n. 3564 in fase di discussione nelle Commissioni IX e X della Camera.

9/3258-A/11Tentori, Camani.


   La Camera,
   premesso che:
    nel disegno di legge in esame sono presenti norme in materia di disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata;
    tale provvedimento introduce per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano una disciplina relativa alle attività di Home restaurant, definita come attività occasionale finalizzata alla condivisione di eventi enogastronomici, esercitata da persone fisiche all'interno di unità immobiliari ad uso abitativo per il tramite di piattaforme digitali;
    questo intervento normativo si inserisce nel contesto generale della «economia collaborativa» intesa come nuovo modello imprenditoriale in cui le attività economiche sono facilitate da piattaforme digitali che intermediano la condivisione di beni e servizi per promuovere forme di consumo consapevole, sostenibile e razionale;
    con la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 02/06/2016 SWD(2016) 184 final «un'agenda europea per l'economia collaborativa», la Commissione europea ha individuato la sharing economy come strumento utile per creare nuove opportunità per i consumatori e gli imprenditori e ha sollecitato gli Stati membri a realizzare interventi normativi che promuovano e sviluppino in modo responsabile questa nuova forma di economia collaborativa;
    in particolare, la Commissione europea invita i Parlamenti nazionali ad applicare alla economia collaborativa requisiti di accesso al mercato che siano «necessari, giustificati e proporzionati per soddisfare legittimi obiettivi di interesse generale», tenendo in debita considerazione le specificità dei modelli imprenditoriali di sharing economy;
    inoltre, nella medesima Comunicazione, la Commissione invita gli Stati membri «a cogliere l'opportunità di riesaminare, semplificare e modernizzare i requisiti di accesso al mercato che sono generalmente applicabili agli operatori del mercato, mirando a esentare gli operatori dagli oneri normativi superflui, indipendentemente dal modello imprenditoriale adottato, e ad evitare frammentazione del mercato unico»;
    la scelta di offrire alle attività di Home restaurant una regolamentazione leggera e flessibile appare coerente con le indicazioni espresse in sede europea e con la necessità di incentivare nuove forme imprenditoriali, garantendo la tutela dell'interesse pubblico;
    risulta parimenti necessario evitare la contrapposizione tra il nuovo modello proposto per le attività di Home restaurant e le forme tradizionali di attività di ristorazione, anche in relazione all'impianto regolatorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivarsi per rivedere le norme cui sono soggetti gli operatori tradizionali dei settori coinvolti per attuare una semplificazione, sfruttando al meglio le innovazioni tecnologiche disponibili, e per ridurre, ove possibile, gli oneri normativi superflui e sproporzionati previsti in capo agli operatori tradizionali della ristorazione.

9/3258-A/12Camani, Tentori.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame ha il fine di mettere ordine in un settore in espansione, quello del cosiddetto home restaurant, favorendone l'emersione attraverso una regolamentazione che offra garanzie a operatori e cittadini senza inibire l'attività appesantendone gli obblighi;
    è d'altro canto opportuno che, contestualmente a quest'apprezzabile indirizzo legislativo, i ristoratori professionali siano incoraggiati a non percepire l’home restaurant come una forma di concorrenza sleale che andrebbe consolidandosi ai loro danni;
    risulta auspicabile a tal fine accompagnare alla regolamentazione dell’home restaurant una verifica degli adempimenti burocratici a carico della ristorazione professionale con lo scopo di una sua revisione che elimini quelli più inutili o ingiustificatamente onerosi,

impegna il Governo

a esperire un'ampia ed esauriente ricognizione della legislazione in materia di ristorazione professionale, coordinarsi con ogni livello amministrativo competente, al fine di semplificarla e eliminarne gli adempimenti burocratici inutili o ingiustificatamente onerosi.
9/3258-A/13Da Villa.


   La Camera,
   premesso che:
    la Proposta di legge «Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata» all'articolo 1. (Oggetto e finalità) recita:
     1. La presente legge, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali, disciplina l'attività di ristorazione esercitata da persone fisiche in abitazioni private e prevede misure volte a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori e la leale concorrenza, nell'ambito dell'economia della condivisione;
     2. La presente legge ha lo scopo di valorizzare e di favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità;
    che all'articolo 3. (Obblighi del gestore) recita «9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità per garantire il controllo delle attività svolte per il tramite delle piattaforme digitali di home restaurant»;
    che vi è la necessità di definire le modalità attraverso le quali dare concretezza a detti indirizzi e obiettivi della norma,

impegna il Governo

a prevedere, in occasione della emanazione del Decreto di cui all'articolo 3, che si chiarisca come dare concretamente attuazione alle disposizione di principio contenuta all'articolo 1, comma 2, per perseguire la valorizzazione e favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità, in particolare attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti tipici del territorio, prevedendo e definendo anche un sistema di controlli per i locali nei quali viene esercitata l'attività di home restaurant.
9/3258-A/14Taricco, Zappulla, Borghi, Ventricelli, Casati, Casellato, Cani, Capodicasa, Capone, Cardinale, Paola Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame è diretta a disciplinare l'attività di ristorazione in abitazione privata, fornendo strumenti atti a garantire la trasparenza e la tutela dei consumatori, valorizzando la cultura del cibo tradizionale e di qualità;
    il fenomeno dell’home restaurant è avvertito, dagli addetti ai lavori, come un fenomeno di concorrenza sleale: da un lato i ristoratori carichi di norme e burocrazia, dall'altra il fenomeno della ristorazione in abitazione privata, fino ad oggi privo di regolamentazione;
    in realtà, tale situazione, si è già manifestata con la nascita e la diffusione sul territorio dei cosiddetti «Bed&Breakfast», nati nel 2000, attraverso una formula flessibile, capace di integrare la ricettività extra-alberghiera senza eccessivi vincoli burocratici, la concorrenza sleale, in questo settore, non si manifesta tra strutture alberghiere ed extra-alberghiere ma tra le strutture autorizzate e quelle abusive. Risulta, pertanto, impossibile conoscere in maniera reale il dato relativo alle presenze turistiche e non consente una efficace politica di programmazione diretta al miglioramento dei servizi da offrire all'utenza ed allo sviluppo ricettivo del territorio;
    la proposta di legge in oggetto prevede dei limiti per quanto riguarda sia il numero di coperti per anno solare per quanto riguarda la soglia per i proventi annui generati, tali da ridurre sensibilmente l'emergente attività dell’home restaurant,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile per monitorare l'andamento degli home restaurant sia sul campo della redditività e della quota di mercato, al fine di valutare l'opportunità di aumentare i limiti dei coperti per anno solare e della soglia dei proventi annui generabili nel rispetto dei principi della concorrenza.
9/3258-A/15Petraroli.