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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 11 gennaio 2017

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO

Doc. XXIII, n. 18 – Relazione della Commissione parlamentare antimafia sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 3 ore.

Relatore 15 minuti
Governo 15 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 18 minuti (con il limite massimo di 3 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 57 minuti
 Partito Democratico 32 minuti
 MoVimento 5 Stelle 13 minuti
 Forza Italia – Popolo della
 Libertà – Berlusconi Presidente
9 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra
 Ecologia Libertà
8 minuti
 Area Popolare - NCD
 – Centristi per l'Italia
7 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega
 dei Popoli – Noi con Salvini
7 minuti
 Civici e Innovatori 7 minuti
 Scelta Civica – ALA per la Costi-
 tuente Liberale e Popolare - MAIE
6 minuti
 Democrazia Solidale – Centro
 Democratico
6 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 6 minuti
 Misto: 16 minuti
  Conservatori e Riformisti 2 minuti
  Alternativa Libera - Possibile 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  UDC 2 minuti
  USEI-IDEA (Unione
  Sudamericana Emigrati Italiani)
2 minuti
  Movimento PPA - Moderati 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI)
  – Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

Pdl n. 3258 e abb. – Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata

Tempo complessivo: 15 ore, di cui:

• discussione generale: 8 ore;

• seguito dell'esame: 7 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 20 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 45 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 20 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato) 1 ora e 1 minuto (con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 50 minuti 4 ore e 24 minuti
 Partito Democratico 39 minuti 1 ora e 15 minuti
 MoVimento 5 Stelle 33 minuti 31 minuti
 Forza Italia – Popolo della
 Libertà – Berlusconi Presidente
32 minuti 23 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra
 Ecologia Libertà
31 minuti 19 minuti
 Area Popolare - NCD
 – Centristi per l'Italia
31 minuti 18 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega
 dei Popoli – Noi con Salvini
31 minuti 16 minuti
 Civici e Innovatori 31 minuti 16 minuti
 Scelta Civica – ALA per la Costituente Liberale e Popolare - MAIE 31 minuti 16 minuti
 Democrazia Solidale – Centro
 Democratico
30 minuti 15 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza
 Nazionale
30 minuti 14 minuti
 Misto: 31 minuti 21 minuti
  Conservatori e Riformisti 8 minuti 4 minuti
  Alternativa Libera - Possibile 7 minuti 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti 3 minuti
  FARE! – Pri 3 minuti 2 minuti
  UDC 3 minuti 2 minuti
  USEI-IDEA (Unione
  Sudamericana Emigrati Italiani)
2 minuti 2 minuti
  Movimento PPA - Moderati 2 minuti 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) Liberali per l'Italia (PLI) 2 minuti 2 minuti

Mozione n. 1-01231 – iniziative in materia di gestione dei flussi migratori, anche alla luce di recenti circolari del Ministero dell'interno

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti (con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 16 minuti
 MoVimento 5 Stelle 31 minuti
 Forza Italia – Popolo della
 Libertà – Berlusconi Presidente
22 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra
 Ecologia Libertà
18 minuti
 Area Popolare - NCD
 – Centristi per l'Italia
17 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega
 dei Popoli – Noi con Salvini
16 minuti
 Civici e Innovatori 15 minuti
 Scelta Civica – ALA per la Costi-
 tuente Liberale e Popolare - MAIE
15 minuti
 Democrazia Solidale – Centro
 Democratico
15 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 14 minuti
 Misto: 23 minuti
  Conservatori e Riformisti 5 minuti
  Alternativa Libera - Possibile 5 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  UDC 2 minuti
  USEI-IDEA (Unione
  Sudamericana Emigrati Italiani)
2 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  Movimento PPA - Moderati 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI)
  – Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Comunicazioni del ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia

Tempo complessivo: 4 ore e 30 minuti.

Discussione Dichiarazioni di voto
Interventi a titolo personale 13 minuti 10 minuti
Gruppi 2 ore e 11 minuti 1 ora e 56 minuti
 Partito Democratico 36 minuti 10 minuti
 MoVimento 5 Stelle 15 minuti 10 minuti
 Forza Italia – Popolo della
 Libertà – Berlusconi Presidente
11 minuti 10 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra
 Ecologia Libertà
9 minuti 10 minuti
 Area Popolare - NCD
 – Centristi per l'Italia
8 minuti 10 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega
 dei Popoli – Noi con Salvini
8 minuti 10 minuti
 Civici e Innovatori 7 minuti 10 minuti
 Scelta Civica – ALA per la Costi-
 tuente Liberale e Popolare - MAIE
7 minuti 10 minuti
 Democrazia Solidale – Centro
 Democratico
7 minuti 10 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 7 minuti 10 minuti
 Misto: 16 minuti 16 minuti
  Conservatori e Riformisti 2 minuti 2 minuti
  Alternativa Libera - Possibile 2 minuti 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti 2 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti 2 minuti
  UDC 2 minuti 2 minuti
  USEI-IDEA (Unione
  Sudamericana Emigrati Italiani)
2 minuti 2 minuti
  Movimento PPA - Moderati 2 minuti 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI)
  – Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti 2 minuti

Mozione n. 1-01463 –iniziative in relazione al fenomeno della resistenza agli antibiotici

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti (con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 16 minuti
 MoVimento 5 Stelle 31 minuti
 Forza Italia – Popolo della
 Libertà – Berlusconi Presidente
22 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra
 Ecologia Libertà
18 minuti
 Area Popolare - NCD
 – Centristi per l'Italia
17 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega
 dei Popoli – Noi con Salvini
16 minuti
 Civici e Innovatori 15 minuti
 Scelta Civica – ALA per la Costi-
 tuente Liberale e Popolare - MAIE
15 minuti
 Democrazia Solidale – Centro
 Democratico
15 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 14 minuti
 Misto: 23 minuti
  Conservatori e Riformisti 5 minuti
  Alternativa Libera - Possibile 5 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  UDC 2 minuti
  USEI-IDEA (Unione
  Sudamericana Emigrati Italiani)
2 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  Movimento PPA - Moderati 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI)
  – Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Mozione n. 1-01451 – iniziative in relazione ai quesiti referendari in materia di Jobs Act

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti (con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 16 minuti
 MoVimento 5 Stelle 31 minuti
 Forza Italia – Popolo della
 Libertà – Berlusconi Presidente
22 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra
 Ecologia Libertà
18 minuti
 Area Popolare - NCD
 – Centristi per l'Italia
17 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega
 dei Popoli – Noi con Salvini
16 minuti
 Civici e Innovatori 15 minuti
 Scelta Civica – ALA per la Costi-
 tuente Liberale e Popolare - MAIE
15 minuti
 Democrazia Solidale – Centro
 Democratico
15 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 14 minuti
 Misto: 23 minuti
  Conservatori e Riformisti 5 minuti
  Alternativa Libera - Possibile 5 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  UDC 2 minuti
  USEI-IDEA (Unione
  Sudamericana Emigrati Italiani)
2 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  Movimento PPA - Moderati 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI)
  – Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Doc. XXIII, n. 10 – Relazione della Commissione d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo moro sull'attività svolta nel 2014 e nel 2015

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 3 ore.

Relatore 15 minuti
Governo 15 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 18 minuti (con il limite massimo di 3 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 57 minuti
 Partito Democratico 32 minuti
 MoVimento 5 Stelle 13 minuti
 Forza Italia – Popolo della
 Libertà – Berlusconi Presidente
9 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra
 Ecologia Libertà
8 minuti
 Area Popolare - NCD
 – Centristi per l'Italia
7 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega
 dei Popoli – Noi con Salvini
7 minuti
 Civici e Innovatori 7 minuti
 Scelta Civica – ALA per la Costi-
 tuente Liberale e Popolare - MAIE
6 minuti
 Democrazia Solidale – Centro
 Democratico
6 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 6 minuti
 Misto: 16 minuti
  Conservatori e Riformisti 2 minuti
  Alternativa Libera - Possibile 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  UDC 2 minuti
  USEI-IDEA (Unione
  Sudamericana Emigrati Italiani)
2 minuti
  Movimento PPA - Moderati 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI)
  – Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

Doc. XXIII, n. 23 – Relazione della Commissione d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo moro sull'attività svolta nel 2016

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 3 ore.

Relatore 15 minuti
Governo 15 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 18 minuti (con il limite massimo di 3 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 57 minuti
 Partito Democratico 32 minuti
 MoVimento 5 Stelle 13 minuti
 Forza Italia – Popolo della
 Libertà – Berlusconi Presidente
9 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra
 Ecologia Libertà
8 minuti
 Area Popolare - NCD
 – Centristi per l'Italia
7 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega
 dei Popoli – Noi con Salvini
7 minuti
 Civici e Innovatori 7 minuti
 Scelta Civica – ALA per la Costi-
 tuente Liberale e Popolare - MAIE
6 minuti
 Democrazia Solidale – Centro
 Democratico
6 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 6 minuti
 Misto: 16 minuti
  Conservatori e Riformisti 2 minuti
  Alternativa Libera - Possibile 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  UDC 2 minuti
  USEI-IDEA (Unione
  Sudamericana Emigrati Italiani)
2 minuti
  Movimento PPA - Moderati 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI)
  – Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'11 gennaio 2017.

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Casero, Caso, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Casero, Caso, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 10 gennaio 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CENTEMERO: «Istituzione dell'Autorità garante della parità delle donne e degli uomini nell'accesso ai massimi livelli per l'esercizio delle funzioni pubbliche o di funzioni comunque connesse a interessi pubblici spettanti allo Stato e agli altri enti pubblici» (4207);
   CENTEMERO: «Modifiche all'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernenti l'applicazione del principio di pari opportunità nella composizione dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» (4208);
   CENTEMERO: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di paternità» (4209);
   L'ABBATE: «Legge quadro in materia di certificazione delle operazioni di innesto e di potatura delle specie arboree e arbustive» (4210);
   DAMIANO e GNECCHI: «Modifica all'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di responsabilità solidale del committente per il pagamento delle retribuzioni e l'assolvimento degli obblighi contributivi da parte dell'appaltatore» (4211);
   D'OTTAVIO ed altri: «Disposizioni in materia di copertura previdenziale per i soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica» (4212).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DAMIANO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina del lavoro accessorio» (3601) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Albini, Argentin, Bargero, Basso, Beni, Berlinghieri, Blazina, Bolognesi, Bossa, Paola Bragantini, Bratti, Campana, Carocci, Cenni, Cimbro, Cuperlo, De Maria, Di Salvo, D'Ottavio, Epifani, Cinzia Maria Fontana, Fontanelli, Fossati, Garavini, Ghizzoni, Ginato, Ginefra, Guerra, Iacono, Lattuca, Lenzi, Marchi, Mariano, Marroni, Miotto, Montroni, Piazzoni, Giorgio Piccolo, Pollastrini, Rocchi, Paolo Rossi, Rossomando, Rotta, Giovanna Sanna, Simoni, Stumpo, Tentori, Terrosi e Verini.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  LAURICELLA: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali» (4183) Parere della V Commissione.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 22 dicembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la relazione, approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa in data 28 novembre-20 dicembre 2016, sugli andamenti della finanza regionale – Analisi dei flussi di cassa per gli anni 2012-2015 e per il primo semestre 2016 (Doc. XLVII, n. 3).

  Questa relazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V (Bilancio).

Trasmissione dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 dicembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, la prima relazione concernente l'attività svolta sulla base dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, aggiornata al 30 giugno 2016 (Doc. CCXLIX, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla IV Commissione (Difesa), alla V Commissione (Bilancio), alla VI Commissione (Finanze), alla IX Commissione (Trasporti) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettere in data 28 e 30 dicembre 2016, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, concernente la partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale, l'intenzione di concedere contributi:
   all'organizzazione umanitaria INTERSOS, per il progetto «Supporto e sostegno al servizio di cliniche mobili per migliorare i servizi integrati di assistenza sanitaria di emergenza e di base nei governatorati di Aden e Sana'a»;
   all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), per il progetto «Sostegno alle municipalità curde del nord-est della Siria e nel Kurdistan regionale iracheno»;
   all'Istituto italo-latino americano (IILA), per il progetto «Sostegno dell'Italia al Governo colombiano per il rafforzamento dell'Azione integrale contro le mine anti-persona (AICMA) – fase 2»;
   per un progetto di formazione indirizzato a magistrati messicani denominato in tema di contrasto al crimine organizzato e al riciclaggio dei proventi del narcotraffico;
   all'associazione Prospettive mediterranee, per il consolidamento organizzativo, scientifico e operativo della Rete italiana per il dialogo euro-mediterraneo (RIDE);
   al Centre for dialogue, research and cooperation (CDRC), per la pubblicazione di un compendio mensile sui principali temi di attualità legati alla pace e alla sicurezza nell'Africa Orientale;
   al Center for civil society and democracy (CCSD), per il progetto « Civil society at the table: building a better future in Syria through Track III participation».

  Queste comunicazioni sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 10 gennaio 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Francia a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni che derogano all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'aeroporto di Bâle-Mulhouse (COM(2017) 2 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1903 che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (COM(2017) 4 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

  I seguenti progetti di atti dell'Unione europea, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), sono altresì assegnati alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà:
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE (COM(2016) 723 final), già assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2016) 759 final), già assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione degli strumenti di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (COM(2016) 853 final), già assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016) 862 final), già assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

  Per tutte le proposte indicate, il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dall'11 gennaio 2017.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 3 gennaio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di contratto di programma 2016-2021 – parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa (374).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 febbraio 2017.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 gennaio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali (375).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 febbraio 2017. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 26 gennaio 2017.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 gennaio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici (376).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 febbraio 2017. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 26 gennaio 2017.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2016, N. 243, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A SITUAZIONI CRITICHE IN ALCUNE AREE DEL MEZZOGIORNO (A.C. 4200)

A.C. 4200 – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

  La Camera,
   premesso che:
    la prassi della decretazione d'urgenza, in questo Paese, si è consolidata a tal punto da divenire oramai la modalità ordinaria attraverso la quale si producono norme primarie nell'ordinamento, operando, di fatto, uno svuotamento ed una grave mortificazione del ruolo del Parlamento;
    l'abuso del decreto-legge è stato definito dalla dottrina una degenerazione in grado di oscurare principi costituzionali di rilevanza primaria e crea, sicuramente, un problema di certezza del diritto, non soltanto perché produce uno squilibrio istituzionale tra Parlamento e Governo, attraverso il vulnus all'articolo 70 della Carta costituzionale che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, ma anche perché priva l'opposizione della facoltà di esercitare la sua funzione di indirizzo e di controllo politico;
    non a caso, la stessa lettera dell'articolo 77 riafferma, al primo comma, la titolarità del potere normativo in capo alle Camere, stabilendo precisi limiti sostanziali (straordinarietà e di urgenza) e formali (efficacia limitata nel tempo) alla potestà legislativa del Governo che può essere soltanto esercitata e non detenuta come potere attribuito;
    l'eccessiva espansione del potere normativo del Governo è stata giustificata dall'inesatta considerazione dell'accresciuta quantità di compiti dello Stato e della varietà di interessi e di situazioni presenti in una società complessa come quella italiana, che richiedono una pronta disciplina giuridica da parte del Governo, ma questa posizione è stata più volte censurata dai richiami del Capo dello Stato e dalle numerose sentenze della Corte Costituzionale che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale;
    basti qui ricordare, ex multis, la sentenza n. 171 del 2007 nella quale la Corte stabilisce la illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 80 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 2004, per mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza, e la sentenza n. 128 del 2008, attraverso la quale si puntualizza l’ «evidente mancanza» dei presupposti fattuali e la disomogeneità che spesso caratterizza i decreti-legge. Inoltre, l'illegittimità costituzionale del procedimento legislativo non viene sanata dalla legge di conversione che, secondo la richiamata giurisprudenza, è a sua volta incostituzionale per un vizio del procedimento;
    in particolare, le sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008 collegano «il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico» (sentenza n. 22 del 2012);
    nonostante i richiami degli organi di garanzia, questo esecutivo, sostanzialmente identico al precedente – rispetto al quale, dunque, non si nota alcuna soluzione di continuità sotto il punto di vista politico – continua anch'esso ad emanare decreti-legge, con un comportamento decisorio che solleva forti dubbi di legittimità costituzionale;
    dal suo giuramento, da cui non è passato neanche un mese, ha già varato tre diversi provvedimenti di urgenza, tra cui il decreto in oggetto dove, nella relazione di presentazione del disegno di conversione, si fa esclusivamente un generico accenno al contenuto, recante «misure urgenti per la coesione sociale e territoriale e per far fronte ad esigenze urgenti in aree del Mezzogiorno, anche prevedendo interventi che contemperino le esigenze di tutela occupazionale con quelle di salvaguardia ambientale e di prevenzione e monitoraggio della vivibilità, con particolare attenzione verso i soggetti più deboli»;
    il decreto, altresì, risulta disomogeneo – nonostante il titolo cerchi di sanare questo vizio – disattendendo, anche sotto questo aspetto, le pronunce della Corte costituzionale che ha considerato tale requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, rilevante tanto quanto quelli espressamente prescritti dall'articolo 77 della Costituzione. Il problema dell'omogeneità è infatti intrinsecamente connesso con quello della sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, del quale costituisce una sorta di corollario;
    non si ravvisa, infatti, alcuna omogeneità di materia tra i diversi Capi del decreto, contenenti, rispettivamente, misure in materia ambientale (Capo I), misure in materia di lavoro, politiche sociali e istruzione (Capo II) e interventi in vista della presidenza del G7 (Capo III). Il Capo II, inoltre, contiene al suo interno una miscellanea di disposizioni diverse, non comprendendosi come possano essere attinenti materie come quelle disciplinate nei tre articoli ivi contenuti, ossia: la promozione dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale (articolo 4), l'incremento di 50 milioni del fondo per le non autosufficienze (articolo 5) e lo stanziamento di oltre 500 mila euro annui a decorrere dal 2017 per la Scuola europea di Brindisi (articolo 6);
    con riferimento all'articolo 1, le misure ivi previste, nonostante rivestano un carattere essenziale per la salute dei cittadini, per le attività di diagnosi e cura delle patologie oncologiche e per la garanzia del proseguimento del risanamento ambientale dell'area di Taranto, arrivano con grave ritardo, a seguito di ben dieci decreti-legge varati, risultando pertanto inefficaci nella gestione delle note problematiche dell'area, ormai precipitata in una situazione di stallo;
    inoltre, diversi articoli del provvedimento in oggetto (gli articoli 2 e 3, ma anche il 4) contengono disposizioni di natura ordinamentale, in violazione con quanto invece richiesto dall'articolo 15, comma 3, della succitata legge 400 del 1988. Tale carattere acuisce in maniera esponenziale l'inappropriatezza e l'incostituzionalità del decreto-legge in esame, e dimostrerebbe, ancora una volta, come il provvedimento manchi dei presupposti costituzionali che lo legittimerebbero ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione;
    se pur è vero che il requisito dei casi straordinari di necessità ed urgenza potrebbe comportare un margine di elasticità in quanto «la straordinarietà del caso, tale da imporre la necessità di dettare con urgenza una disciplina in proposito, può essere dovuta ad una pluralità di situazioni (eventi naturali, comportamenti umani e anche atti e provvedimenti di pubblici poteri) in relazione alle quali non sono configurabili rigidi parametri, valevoli per ogni ipotesi (Corte Costituzionale sentenza n. 171 del 2007)», in questo caso non si ravvisa alcun collegamento tra la prima parte, in cui si dispongono interventi, di natura ambientale, la seconda, in cui si prevedono misure in materia di lavoro e istruzione, e la terza, in cui si prevedono interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017. È palese, infatti, come il legame tra le diverse norme previste non possa né rintracciarsi né sotto un punto di vista tematico (in quanto le materie non sono attinenti tra di loro), né geografico (perché gli interventi non riguardano specificamente ed esclusivamente l'area territoriale meridionale della nostra penisola);
    secondo la giurisprudenza costituzionale, invece, occorre che il corpo di un decreto-legge sia «oggettivamente o teleologicamente unitario», cioè un «insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo» (sentenza n. 22 del 2012);
    l'utilizzo della normativa d'urgenza trova una giustificazione soltanto politica: il Governo, infatti, utilizza il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza per evitare il percorso parlamentare dell'ordinario disegno di legge che, prevedendo maggiori garanzie all'opposizione nell'esercizio dei propri diritti, richiederebbe sicuramente un percorso più lungo e complesso;
    è palese quindi che il Governo operi nella piena consapevolezza di travalicare i limiti costituzionali, rischiando di riuscire in una pericolosa modificazione tacita non soltanto della forma di governo, ma anche della forma di Stato, mettendo in pericolo l'effettiva tutela dei diritti dei cittadini;
    tutto ciò premesso, restando forti le riserve di carattere costituzionale sul disegno di legge n. 4200, che presenta gravi carenze in ordine ai presupposti costituzionali di necessità ed urgenza e che si connota per un impianto normativo tipico dei c.d. «decreti-omnibus», a rischio oltre che di palesi profili di incostituzionalità anche della necessità di essere successivamente integrato e completato con norme di diversa portata, data la natura ordinamentale e la vastità delle materie trattate,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4200.
N. 1. Saltamartini, Guidesi, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Gianluca Pini, Rondini, Simonetti.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: ALFREIDER ED ALTRI: MODIFICHE ALLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE IN MATERIA DI TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA LADINA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO (A.C. 56-A)

A.C. 56-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  all'articolo 10 apportare le seguenti modifiche:
   al comma 1, sostituire le parole da: 3, 4, 5 e 6 fino alla fine del medesimo comma con le seguenti: 3, 4, 5, 6, 7 e 8 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci;

  sopprimere il comma 2;

  al comma 3 sostituire le parole: a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le seguenti: nell'ambito dei rispettivi bilanci;

  sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni finanziarie.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 56-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di sessioni del Consiglio regionale).

  1. All'articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670», dopo il primo comma è inserito il seguente:
   «Possono svolgersi sessioni straordinarie riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.
(Modifica all'articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di sessioni del Consiglio regionale).

  All'articolo 1 premettere il seguente:

  Art. 01. – (Modifiche all'articolo 4 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670). – 1. All'articolo 4, primo comma, alinea, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la parola: «locali» è sostituita dalle seguenti: «e della minoranza territoriale».
01. 050. Rampelli.
(Inammissibile)

  All'articolo 1 premettere il seguente:

  Art. 01. – (Modifiche all'articolo 8 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670). – 1. All'articolo 8, primo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) toponomastica, fermo restando, anche per i toponimi di nuova introduzione, l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano e nelle località ladine. Restano in vigore i toponimi di lingua italiana introdotti da leggi dello Stato;».
01. 051. Rampelli.

  All'articolo 1 premettere il seguente:

  Art. 01. – (Modifiche all'articolo 18 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670). – 1. All'articolo 18 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il primo comma è sostituito dal seguente: «La regione esercita direttamente le funzioni amministrative proprie e quelle che le sono delegate dallo Stato; delega alle province le funzioni amministrative nella materia dei servizi antincendi.».
01. 052. Rampelli.
(Inammissibile)

  All'articolo 1 premettere il seguente:

  Art. 01. – (Modifiche all'articolo 19 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670). – 1. All'articolo 19 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono consentite modalità di insegnamento sperimentale finalizzato a un migliore apprendimento della seconda lingua, anche con forme ad immersione, utilizzando altre materie per l'introduzione veicolare della seconda lingua, secondo quanto stabilito dalle intendenze scolastiche di ciascun gruppo linguistico»;
   b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Al termine di ciascun ciclo scolastico, contestualmente al rilascio del titolo di studio, se nelle valutazioni scolastiche lo studente ha dimostrato un'adeguata conoscenza della seconda lingua, è rilasciato l'attestato di bilinguismo corrispondente;».
01. 053. Rampelli.
(Inammissibile)

  All'articolo 1 premettere il seguente:

  Art. 01. – (Modifiche all'articolo 25 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670). – 1. All'articolo 25 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia di Bolzano e nella provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che ha maturato il periodo di residenza ininterrotta annuale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei Consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei Consigli provinciali e per quella dei Consigli comunali prevista dall'articolo 63 durante l'anno di residenza nel quale matura il termine per l'esercizio del diritto elettorale attivo l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza.».
01. 054. Rampelli.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: e del gruppo linguistico dei cimbri con le seguenti: , del gruppo linguistico dei cimbri e del gruppo linguistico dei retici.
1. 50. Ottobre.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le sessioni straordinarie di cui al presente comma possono svolgersi anche limitatamente a ciascuno dei due Consigli provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 51. Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670). – 1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un consigliere della minoranza di lingua italiana della provincia di Bolzano è eletto ad almeno una delle cariche cui sono preposti componenti del gruppo linguistico italiano»;
   b) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «La carica di Presidente e la carica di vice Presidente del Consiglio regionale sono incompatibili con la carica di componente della Giunta provinciale e con la carica di Presidente e di vice Presidente del Consiglio provinciale.».
1. 050. Rampelli.
(Inammissibile)

A.C. 56-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Modifica all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di convocazione del Consiglio regionale).

  1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al primo comma, dopo le parole: «o del presidente di questa,» sono inserite le seguenti: «a richiesta unanime dei consiglieri appartenenti al gruppo linguistico ladino, per questioni che riguardano i diritti delle minoranze linguistiche,».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 2.
(Modifica all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di convocazione del Consiglio regionale).

  Sopprimerlo.
2. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: tradizionalmente insediate nel territorio regionale.
2. 50. Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

  Art. 2-bis. – (Abrogazione dell'articolo 35 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670). – 1. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è abrogato.
2. 052. Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

  Art. 2-bis.(Modifiche all'articolo 36 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670). – 1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo comma, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le cariche cui sono preposti componenti del gruppo linguistico italiano sono ripartite in numero uguale tra i consiglieri eletti nella provincia di Bolzano e i consiglieri eletti nella provincia di Trento.»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La carica di componente della Giunta regionale è incompatibile con la carica di componente della Giunta provinciale e con la carica di Presidente e di vice Presidente del Consiglio provinciale.».
2. 053. Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

  Art. 2-bis.(Modifiche all'articolo 47 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670). – 1. All'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, primo periodo, le parole: «, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti,» sono soppresse;
   b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Nella Provincia di Trento la legge provinciale di cui al secondo comma è approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nella Provincia di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale; la legge provinciale di cui al secondo comma è approvata dal Consiglio provinciale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri di ciascun gruppo linguistico; se essa prevede l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale diretto, deve essere approvata anche dalla maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale»;
   c) il sesto comma è abrogato.
2. 054. Rampelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

  Art. 2-bis. – 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 47, terzo comma, il primo periodo è soppresso;
   b) all'articolo 48, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «e a tal fine prevede l'elezione a suffragio universale e diretto con sistema su base proporzionale».
2. 050. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

  Art. 2-bis. – (Modifiche all'articolo 48-ter del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670). – 1. All'articolo 48-ter del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Alla votazione per l'elezione del Presidente, dei vice Presidenti e dei Segretari partecipano i consiglieri appartenenti al rispettivo gruppo linguistico; è eletto alla carica il consigliere che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. I consiglieri del gruppo linguistico ladino, previo assenso della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano, partecipano alla votazione e possono essere eletti in uno dei due gruppi linguistici, concorrendo al computo della relativa maggioranza.».
2. 055. Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

  Art. 2-bis. – (Modifica all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670). – 1. All'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo la parola: «articoli» è aggiunta la seguente: «27,».
2. 051. Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.
(Approvato)

A.C. 56-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione della giunta provinciale di Bolzano).

  1. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma:
    1) al secondo periodo, le parole: «di due vice Presidenti» sono sostituite dalle seguenti: «di due o di tre vice Presidenti»;
    2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La giunta provinciale di Bolzano è composta di tre vice Presidenti, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino, quando uno dei suoi componenti appartiene a tale gruppo linguistico»;
   b) al secondo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco, uno al gruppo linguistico italiano e, nel caso di cui al terzo periodo del primo comma, uno al gruppo linguistico ladino».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 3.
(Modifiche all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione della giunta provinciale di Bolzano).

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere in fine le parole: e non è eletto in una lista rappresentativa della maggioranza linguistica tedesca ovvero se è eletto in una lista rappresentativa della minoranza ladina.
3. 15. Biancofiore, Sisto.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al secondo comma, secondo periodo, le parole «, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale» sono soppresse.
3. 52. Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

  Art. 3-bis. – (Modifiche all'articolo 54 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670). – 1. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, numero 6), le parole: «o della regione» sono soppresse;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La giunta regionale nomina e revoca gli organi di vertice degli enti e delle aziende provinciali, nonché i propri rappresentanti negli organi di amministrazione delle società alle quali la provincia partecipa con capitale pubblico. Tali nomine sono effettuate rispettando il principio di rotazione tra i gruppi linguistici.».
3. 051. Rampelli.
(Inammissibile limitatamente
alla lettera
a) del comma 1)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

  Art. 3-bis. – (Modifiche all'articolo 56 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670). – 1. All'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, secondo comma, le parole: «dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico» sono sostituite dalle seguenti: «della maggioranza dei componenti il gruppo linguistico.».
3. 052. Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

  Art. 3-bis. – 1. All'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, nella Provincia autonoma di Bolzano i consigli comunali sono eletti con sistema su base proporzionale.».
3. 050. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
(Approvato)

A.C. 56-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione degli organi di vertice degli enti pubblici di rilevanza provinciale e degli enti locali intermedi).

  1. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
   «Negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali sono previsti due vice Presidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il Presidente.
   Negli enti locali intermedi dei quali fanno parte comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vice Presidente è ricoperta da persona appartenente a questo gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra nel medesimo ente la carica di Presidente».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 4.
(Modifiche all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione degli organi di vertice degli enti pubblici di rilevanza provinciale e degli enti locali intermedi).

  Al comma 1, capoverso, secondo comma, sostituire le parole: a questo gruppo linguistico con le seguenti: al gruppo linguistico ladino o italiano.
4. 15. Biancofiore, Sisto.

A.C. 56-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di procedura per l'esame dei capitoli di bilancio e per la loro votazione per gruppi linguistici).

  1. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo comma, le parole: «la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico» sono sostituite dalle seguenti: «la maggioranza dei voti del gruppo linguistico italiano ovvero del gruppo linguistico tedesco»;
   b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
   «I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti del gruppo linguistico ladino sono sottoposti, nel termine di tre giorni, a una commissione di tre consiglieri regionali o provinciali eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, composta da un consigliere appartenente al gruppo linguistico italiano, da uno appartenente al gruppo linguistico tedesco e da uno appartenente al gruppo linguistico ladino, in conformità alla designazione di ciascun gruppo»;
   c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
   «Le commissioni di cui ai commi terzo e quarto, entro quindici giorni, devono stabilire, con decisione vincolante per il Consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli di bilancio e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice dalla commissione di cui al terzo comma e all'unanimità dalla commissione di cui al quarto comma, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente»;
   d) al quinto comma, le parole: «Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva,» sono sostituite dalle seguenti: «Se nella commissione di quattro consiglieri non si raggiunge la maggioranza o se nella commissione di tre consiglieri non si raggiunge l'unanimità su una proposta conclusiva,»;
   e) al settimo comma, le parole: «di cui al quarto e quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi quinto e sesto»;
   f) al nono comma, le parole: «ai commi terzo, quarto e quinto» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi terzo, quarto, quinto e sesto».

A.C. 56-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di trasferimento fuori provincia del personale di lingua ladina e di ripartizione proporzionale dei posti nei ruoli speciali della magistratura in provincia di Bolzano).

  1. All'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al sesto comma, dopo le parole: «del personale di lingua tedesca» sono inserite le seguenti: «e di lingua ladina»;
   b) al settimo comma:
    1) al primo periodo, le parole: «tra i gruppi linguistici italiano e tedesco» sono sostituite dalle seguenti: «tra i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino»;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: «al gruppo linguistico tedesco» sono inserite le seguenti: «e al gruppo linguistico ladino»;
    3) al terzo periodo, dopo le parole: «cittadini di lingua tedesca» sono inserite le seguenti: «e ai cittadini di lingua ladina».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 6.
(Modifiche all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di trasferimento fuori provincia del personale di lingua ladina e di ripartizione proporzionale dei posti nei ruoli speciali della magistratura in provincia di Bolzano).

  Sopprimerlo.
6. 1. Biancofiore, Sisto.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:
   0a)
al primo comma, primo periodo, dopo le parole: «amministrazioni statali aventi uffici nella provincia» sono aggiunte le seguenti: «, agli enti territoriali, alle aziende e alle società a maggioranza di capitale pubblico»;
   0a-bis) al terzo comma, dopo le parole: «rese nel censimento ufficiale della popolazione» sono aggiunte le seguenti: «del 1971».

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c)
è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Negli organi di vertice degli enti e delle aziende provinciali, nei consigli di amministrazione delle società alle quali la provincia partecipa con capitale pubblico è garantita la proporzione dei componenti e la rotazione tra i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino».
6. 50. Rampelli.
(Inammissibile limitatamente
alla lettera 0a-
bis)

A.C. 56-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 7.
(Modifiche all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione dell'autonoma sezione del tribunale regionale di giustizia amministrativa per la provincia di Bolzano).

  1. All'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici» sono sostituite dalle seguenti: «al gruppo linguistico italiano, al gruppo linguistico tedesco e al gruppo linguistico ladino»;
   b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
   «Nella sezione sono nominati in egual numero componenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco e al gruppo linguistico italiano; nell'ambito di tali nomine, alternativamente per uno dei posti spettanti al gruppo linguistico tedesco ovvero al gruppo linguistico italiano, è nominato, fino alla naturale scadenza dell'incarico e in successione continua, un componente appartenente al gruppo linguistico ladino»;
   c) al secondo comma, dopo le parole: «La metà dei componenti la sezione» sono inserite le seguenti: «e, fra questi, il componente appartenente al gruppo linguistico ladino,»;
   d) il primo periodo del terzo comma è sostituito dai seguenti: «Si succedono quali Presidenti della sezione per uguale periodo di tempo giudici assegnati al collegio appartenenti a uno dei gruppi linguistici di cui al primo comma. Alla presidenza della sezione si succedono in alternanza, complessivamente per sei mandati, un giudice di lingua italiana e un giudice di lingua tedesca. Alla scadenza di tale periodo, ciascuna volta per un solo mandato, alla presidenza della sezione è nominato un giudice di lingua ladina».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 7.
(Modifiche all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione dell'autonoma sezione del tribunale regionale di giustizia amministrativa per la provincia di Bolzano).

  Sopprimerlo.
7. 50. Nicoletti.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il secondo comma è abrogato.
*7. 15. Biancofiore, Sisto.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il secondo comma è abrogato.
*7. 51. Rampelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il secondo comma è sostituito dal seguente: «I componenti della sezione sono nominati in seguito al superamento di concorso pubblico per titoli ed esami, riservato in egual numero ai componenti del gruppo linguistico italiano, del gruppo linguistico tedesco e del gruppo linguistico ladino».
7. 17. Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: in alternativa a quello tedesco.
7. 16. Biancofiore, Sisto.

A.C. 56-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 8.
(Modifica all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di integrazione delle Sezioni del Consiglio di Stato investite dei ricorsi avverso le decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa).

  1. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, dopo le parole: «al gruppo di lingua tedesca» sono inserite le seguenti: «ovvero al gruppo di lingua ladina».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 8.
(Modifica all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di integrazione delle Sezioni del Consiglio di Stato investite dei ricorsi avverso le decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa).

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

  Art. 8-bis. – (Modifiche all'articolo 99 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670). – 1. All'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono aggiunte, in fine, le parole: «; in tali casi essa precede ogni altra lingua.».
8. 055. Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

  Art. 8-bis. – (Modifiche all'articolo 100 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670). – 1. All'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al secondo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle adunanze pubbliche e, in ogni caso, su richiesta di un membro dell'organo collegiale la presidenza dell'organo assicura il servizio di traduzione simultanea. L'assenza o l'insufficienza di tale servizio è causa di annullamento degli atti compiuti e delle deliberazioni assunte.».
8. 056. Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).

  1. L'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente: «Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca e di lingua ladina e nei territori dove sono insediati i gruppi linguistici tedesco e ladino, anche la toponomastica tedesca e ladina, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione».
8. 050. Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

  Art. 8-bis. – (Modifiche all'articolo 101 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670). – 1. All'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nella segnaletica pubblica le denominazioni in lingua italiana precedono quelle in lingua tedesca. Nelle località ladine è aggiunta anche la denominazione in lingua ladina. In caso di inadempimento il commissario del Governo per la provincia di Bolzano, sentito l'ente tenuto all'osservanza, adempie in via sostitutiva. I relativi oneri sono posti a carico dell'ente obbligato.».
8. 057. Rampelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).

  1. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma le parole: «della toponomastica e» sono soppresse;
   b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Nella provincia di Trento le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua ladina, mochena e cimbra e nei territori dove sono insediati i gruppi linguistici ladino, cimbro e mocheno, anche la toponomastica ladina, cimbra e mochena, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione».
8. 052. Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).

  1. All'articolo 102, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'autorità per le minoranze linguistiche è composta, nei modi stabiliti dalla legge provinciale, di esperti e rappresentanti dei gruppi linguistici ladino, cimbro e mocheno, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. All'autorità sono attribuite poteri di vigilanza e controllo per l'attuazione della normativa a tutela e promozione delle minoranze linguistiche. Ad essa sono altresì attribuite funzioni consultive nei procedimenti legislativi e amministrativi in materia di tutela della minoranza linguistica secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge provinciale».
8. 053. Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

  Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di tutela delle minoranze linguistiche).

  1. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui all'articolo 48, terzo comma, la regione e la provincia di Trento possono attribuire, trasferire, o delegare funzioni, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina».
8. 051. Nicoletti, Dellai, Alfreider, Ottobre, Gigli, Kronbichler.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

  1. Dopo l'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente:
  «Art. 102-bis. – La commissione paritetica per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in lingua tedesca e in lingua ladina è composta, secondo le norme di attuazione che verranno stabilite a riguardo, al fine di assicurare la pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali delle minoranze linguistiche sul territorio regionale, da rappresentanti indicati dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza, del consiglio provinciale di Bolzano e dei comuni del territorio definito dall'articolo 48, in misura che tenga conto dell'importanza numerica e qualitativa sul territorio regionale dei gruppi linguistici tedesco e ladino.
  Essa formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui al primo comma, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza; stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo; disciplina direttamente, in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie, le rubriche di comunicazione politica sentito il parere della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza».
8. 054. Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

A.C. 56-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione della commissione paritetica per il parere al Governo sugli schemi di decreto recanti norme di attuazione dello statuto).

  1. All'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ladino»;
   b) al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 9.
(Modifiche all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione della commissione paritetica per il parere al Governo sugli schemi di decreto recanti norme di attuazione dello statuto).

  Sopprimerlo.
9. 15. Biancofiore, Sisto.

A.C. 56-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 10.
(Copertura finanziaria).

  1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse già destinate allo scopo secondo la legislazione vigente.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, valutati in 450.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  3. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della commissione paritetica, di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dall'articolo 9 della presente legge costituzionale, sono posti a carico dei rispettivi soggetti rappresentati, i quali vi provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 10.
(Copertura finanziaria).

  Al comma 1, sostituire le parole da: e 6 fino alla fine del comma, con le seguenti:, 6, 7 e 8 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 2;
   al comma 3, sostituire le parole da:
a valere sugli ordinari fino alla fine del comma, con le seguenti: nell'ambito dei rispettivi bilanci;
   sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni finanziarie.
10. 100.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

  Al comma 1, sostituire le parole da: e 6 fino alla fine del comma, con le seguenti:, 6 e 8 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 2;
   al comma 3, sostituire le parole da:
a valere sugli ordinari fino alla fine del comma, con le seguenti: nell'ambito dei rispettivi bilanci;
   sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni finanziarie.
10. 100.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento) (Testo modificato nel corso della seduta).
(Approvato)

A.C. 56-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 11.
(Entrata in vigore).

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione.

A.C. 56-A – titolo

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL TITOLO DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

  Al Titolo, sopprimere le parole: della provincia di Bolzano.
Tit. 1. Nicoletti.

  Al Titolo, sostituire le parole da: Trentino-Alto Adige fino alla fine con le seguenti: Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina.
Tit. 1.(Testo modificato nel corso della seduta) Nicoletti.
(Approvato)

A.C. 56-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge costituzionale in esame è diretta a superare gli errori dei padri dello Statuto di autonomia, cercando di prevedere una revisione dei problemi di tutela delle minoranze linguistiche;
   la proposta di legge in oggetto tuttavia interviene solo per la tutela dei ladini della provincia di Bolzano, lasciando aperti i problemi per la provincia di Trento,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi interventi normativi, iniziative a tutela dell'etnia ladina che riguardino anche il resto del territorio nazionale.
9/56-A/1Matarrelli.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione della proposta di legge costituzionale inerente alcune modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina si rammenta che, su tale proposta sono stati acquisiti i pareri del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, espresso in data 18 luglio 2016, nonché del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, entrambi espressi in data 5 aprile 2016;
    in tale sede è opportuno rilevare come l'articolo 2 introduca il potere, per i consiglieri appartenenti al gruppo linguistico ladino, di richiedere all'unanimità la convocazione del Consiglio regionale per questioni che riguardano i diritti delle minoranze linguistiche;
    sicuramente le modifiche introdotte dalla presente disposizione potranno contribuire a garantire pari opportunità ai cittadini di tale regione autonoma anche se il nuovo «Statuto» potrebbe non solo proteggere ma anche sviluppare tale peculiarità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere ulteriori misure per valorizzare e promuovere il carattere plurilinguistico del Trentino Alto Adige come risorsa non solo di quella regione ma come peculiarità della nostra Penisola.
9/56-A/2Nesi.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione della proposta di legge costituzionale inerente alcune modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina si rammenta che, su tale proposta sono stati acquisiti i pareri del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, espresso in data 18 luglio 2016, nonché del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, entrambi espressi in data 5 aprile 2016;
    sicuramente le modifiche introdotte dalla presente disposizione potranno contribuire a garantire pari opportunità ai cittadini di tale regione autonoma anche se il nuovo «Statuto» potrebbe non solo proteggere ma anche sviluppare tale peculiarità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere ulteriori misure per valorizzare e promuovere il carattere plurilinguistico del Trentino Alto Adige come risorsa non solo di quella regione ma come peculiarità della nostra Penisola.
9/56-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)  Nesi.


   La Camera,
   premesso che:
    attualmente, né lo Statuto né le norme di attuazione, riconoscono e assicurano tutela alla più antica e consistente minoranza linguistica del Trentino, quella dei ladini retici, insediati nelle Valli di Non e di Sole. Sono popolazioni che nella lingua e negli assetti culturali e politici conservano ancora l'impronta dell'innesto della lingua e della cultura romana su quelle genti retiche che popolavano le due valli da mezzo millennio avanti Cristo;
    in sede di censimento delle minoranze linguistiche della Provincia autonoma di Trento, collegato al censimento nazionale del 2001, più del 15 per cento dei censiti si dichiarò, con voto personale diretto e segreto, appartenente al gruppo linguistico ladino (evidentemente quello ladino-retico delle Valli del Noce);
    dieci anni dopo, nel censimento 2011, il 25 per cento dei censiti nell'Anaunia si dichiarò ladino, ed anche se l'adesione delle popolazioni solandre fu più ridotta, su scala provinciale si verificò il sorpasso nei confronti del gruppo dei ladini dolomitici di Fassa;
    le cifre sono eloquenti: i ladini di Fassa ottennero su scala provinciale 8.447 dichiarazioni di appartenenza, quelli ladino-retici della Valle del Noce 10.103;
    essi rappresentano, oggi, un quarto dei ladini censiti nella Regione a Statuto speciale del Trentino Alto Adige e costituiscono la più consistente minoranza linguistica del Trentino, minoranza che è destinata a crescere ulteriormente;
    dal punto di vista costituzionale, oltre a una violazione dell'articolo 6 della Costituzione, che tutela le minoranze linguistiche, la presente situazione contrasta anche con l'articolo 2 dello Statuto speciale che sancisce la parità di diritti dei gruppi linguistici in Regione e con l'articolo 15, ultimo comma, il quale afferma il diritto dei ladini a veder salvaguardato il loro patrimonio identitario e garantito il loro sviluppo economico e sociale;
    è da sottolineare che lo Statuto, salvo particolari norme destinate specificamente ai ladini dolomitici, non distingue per il resto fra ladini dolomitici e ladini retici,

impegna il Governo

a rendersi disponibile ad intraprendere un percorso, unitamente alla Provincia autonoma di Trento, nel quale venga valutata la possibilità di porre in essere azioni volte a veder riconosciuti i diritti della minoranza linguistica ladino – retica delle Valli del Noce.
9/56-A/3Ottobre.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Chiarimenti ed iniziative di competenza in ordine alle recenti, gravi vicende che hanno interessato l'ospedale Santa Maria della pietà di Nola, in provincia di Napoli – 3-02688

   RUSSO, CARFAGNA, LUIGI CESARO, DE GIROLAMO e SARRO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   le foto rilanciate dalla rete nei giorni scorsi, che vedono protagonista l'ospedale Santa Maria della pietà di Nola, in provincia di Napoli, lasciano davvero poco spazio ai commenti: a partire dal 5 gennaio 2017 alcune persone sono state curate per terra e nei corridoi;
   immagini che sembrano quelle di un ospedale allestito in un'area di conflitto, con persone sul pavimento e coperte utilizzate come giacigli. Il picco di influenza, la psicosi meningite, il ponte dell'Epifania con gli studi dei medici di medicina di base chiusi e l'impossibilità, causa neve, di raggiungere altri ospedali, come quello di Avellino, hanno acuito una situazione già al limite: in 48 ore sono arrivati al pronto soccorso 452 pazienti; 225 persone al giorno: un record per un nosocomio che, già tra mille difficoltà, conta in media 165 prestazioni giornaliere. Quasi tutte patologie a carico dell'apparato respiratorio che hanno colpito, soprattutto, anziani. La sequenza è andata in scena tra urla e crisi di panico in un presidio di emergenza al servizio di 600 mila persone;
   situazione straordinaria senza dubbio, eppure prevedibile se un reparto di medicina con soli 24 posti letto deve far fronte ad un numero così elevato di utenti. In pronto soccorso le barelle sono 11 in tutto ed i 4 letti sistemati nel reparto di osservazione breve sono, quasi sempre, occupati dagli «esuberi» della medicina;
   a rimanere ostaggio dell'emergenza sono state anche le lettighe delle ambulanze del 118, rimaste inevitabilmente ferme a Nola. Bloccate anche le sale operatorie, con i medici costretti a trasferire a Castellammare di Stabia una donna che stava per partorire: delle due sale attualmente disponibili, una era occupata da un malato in attesa della rianimazione e l'altra era in preparazione per una appendicectomia acuta;
   prima di pensare di affidare l'incarico di commissario al governatore De Luca, è necessario pensare a come restituire dignità ai cittadini e al sistema sanitario nella regione –:
   quali iniziative siano state portate avanti dal Ministero della salute per verificare i fatti riportati in premessa e le responsabilità di quanto accaduto, quali i riscontri ottenuti e quali azioni si intendano mettere in atto per restituire il diritto alla salute in un'area che conta 600 mila abitanti, evitando la beffa che a pagare possano essere i medici al fronte che con dedizione e spirito di abnegazione hanno prestato soccorso e cure alle centinaia di pazienti in condizioni da ospedale da campo. (3-02688)


Iniziative di competenza per garantire la piena applicazione delle disposizioni volte a rilevare la soddisfazione dei cittadini in ordine alla fruizione dei servizi pubblici – 3-02679

   GALGANO, MOLEA e PALLADINO. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   la misurazione della soddisfazione dei cittadini rispetto al godimento dei servizi pubblici offerti rappresenta uno degli strumenti utili a migliorarne la qualità, ponendo l'utente al centro del processo di riorganizzazione dei servizi stessi;
   dalla cosiddetta direttiva Ciampi-Cassese del 1994, fino ad arrivare al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e al decreto legislativo n. 33 del 2013, i comuni italiani sono obbligati alla redazione e alla pubblicazione delle indagini di soddisfazione degli utenti sui servizi erogati, acquisendo periodicamente la valutazione circa la qualità degli stessi;
   le normative fanno riferimento a tutti i servizi erogati, quindi anche quelli tramite società partecipate, e prevedono l'obbligo della pubblicazione delle indagini sui siti istituzionali dei comuni o delle società erogatrici;
   Radicali Italiani ha condotto un'indagine (dalla quale emerge un quadro negativo tranne per poche eccezioni) sull'applicazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e del decreto legislativo n. 33 del 2013 nei 40 comuni più popolosi in Italia;
   i comuni, infatti, interrogano i cittadini e informano pubblicando le indagini solo su pochi servizi, tralasciando, il più delle volte, quelli importanti rispetto al numero degli utenti, quali, ad esempio, i trasporti pubblici locali e la raccolta dei rifiuti. Quando, invece, sono i comuni ad essere virtuosi nel produrre indagini, sono le società partecipate ad essere carenti nell'assicurare le misurazioni;
   dall'inchiesta, condotta, tra l'altro, sui soli servizi essenziali di interesse generale, emerge che esclusivamente 4 comuni su 40 hanno prodotto indagini su trasporti urbani, rifiuti, acqua, energia e asili nido;
   anche dal punto di vista della pubblicazione degli esiti, il quadro risulta critico, perché, quando presenti, le rilevazioni sono di accessibilità modesta e non si trovano facilmente nei siti;
   la diffusa mancata applicazione delle previsioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e del decreto legislativo n. 33 del 2013 da parte delle pubbliche amministrazioni rappresenta un danno per i cittadini, perché non consente loro di poter essere a conoscenza della qualità dei servizi pubblici erogati e di verificare l'efficacia ultima delle procedure di affidamento o della gestione interna dei servizi stessi –:
   se il Governo sia a conoscenza dei fatti narrati in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere per garantire la piena applicazione delle norme giuridiche violate, tutelando i cittadini anche in termini di garanzia di concorrenzialità ed efficienza dei servizi stessi.
(3-02679)


Elementi ed iniziative in merito ai dati del report Ispra 2016, relativi alle scorie prodotte dall'impianto di Acerra – 3-02680

   MICILLO, DE ROSA, BUSTO, DAGA, ZOLEZZI, TERZONI, VIGNAROLI e MANNINO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   in data 29 dicembre 2016 Il Fatto quotidiano pubblicava un editoriale a firma del medico-oncologo Antonio Marfella, vicepresidente dell'associazione medici per l'ambiente Napoli (Isde), che segnala come nel report Ispra 2016 sulla gestione dei rifiuti urbani in Italia non siano comprese nella loro adeguata rilevazione l'esatta quantità di ceneri prodotte dall'inceneritore di Acerra (Napoli);
   Marfella solleva alcune perplessità: «l'incenerimento dei rifiuti, oltre alle emissioni tossiche gassose, produce residui solidi. Questi ultimi si differenziano in:
    a) scorie o ceneri pesanti, costituite dal residuo non combustibile dei rifiuti; rappresentano la frazione più rilevante degli scarti prodotti dal processo di incenerimento (da 200 a 300 chilogrammi per ogni tonnellata di rifiuto). Sono rifiuti speciali non pericolosi;
    b) ceneri leggere o volanti, che derivano dai trattamenti di depurazione dei reflui gassosi e ceneri di caldaia; sono prodotte in quantità variabili tra 30 e 60 chilogrammi per tonnellata di rifiuto. Sono rifiuti pericolosi e vengono generalmente smaltite in discarica» (fonte Arpa Piemonte);
   il report ISPRA è il documento ufficiale con il quale il Governo italiano certifica l'andamento della gestione dei rifiuti urbani;
   l'inceneritore di Acerra dovrebbe quindi produrre non meno di 150 mila tonnellate l'anno di ceneri pesanti e non meno di 22 mila tonnellate l'anno di ceneri leggere, per un totale complessivo non inferiore alle 172 mila tonnellate l'anno, a fronte di un trattamento di 714.000 tonnellate di rifiuti solidi urbani conferiti nel 2015, mentre nella tabella 3.3.6 del rapporto Ispra 2016 la quantità dichiarata di ceneri prodotte dai nove inceneritori riuniti in Acerra non è superiore a 36.000 tonnellate l'anno;
   emerge, pertanto, dal predetto Ispra che Acerra è diventato il più grande impianto di Italia; incenerisce il 28 per cento dei propri rifiuti solidi urbani rispetto alla media italiana del 19 per cento ed europea del 24 per cento. Risulta, inoltre, che la Campania non dispone di impianti specifici di trattamento per rifiuti speciali, come le ceneri da impianti di incenerimento –:
   se il Ministro interrogato, anche al fine di promuovere la modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2016, che ha individuato la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, intenda spiegare l'evidente difformità dei dati relativi alle scorie che sarebbero prodotte dall'impianto di Acerra rispetto al quantitativo registrato nel citato rapporto Ispra, contestualmente comunicando gli impianti ove siano conferiti per trattamento e smaltimento finale le ceneri prodotte. (3-02680)


Iniziative volte a prevenire e contrastare usi irregolari del cosiddetto bonus per i diciottenni – 3-02681

   VEZZALI, FRANCESCO SAVERIO ROMANO, PARISI e LAINATI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   il bonus per i diciottenni ha favorito l'utilizzo di risorse per promuovere cinema, teatro, mostre, acquisto di libri e musica a tutto vantaggio di una formazione più moderna e per sensibilizzare i ragazzi verso l'interazione fra istruzione e cultura;
   si apprende dal web che sarebbe in atto un uso distorto di questi bonus: destinati ad essere utilizzati per l'acquisto di libri e cd, i bonus sarebbero invece rivenduti, dagli stessi beneficiari, su piattaforme on line a prezzi scontati come se fossero di seconda mano, al solo fine di ricavarne denaro da utilizzare senza vincoli –:
   se il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo abbia predisposto forme di monitoraggio che consentano di tracciare e verificare il corretto utilizzo del bonus, destinato esclusivamente all'acquisto di beni e materiale culturale, al fine di riscontrarne l'eventuale uso distorto, e come intenda contenere questo fenomeno.
(3-02681)


Chiarimenti in merito alle modifiche al decreto ministeriale 23 gennaio 2016 in materia di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di assicurare il pieno svolgimento delle attività di tutela del patrimonio culturale – 3-02682

   COSCIA, BONACCORSI, PICCOLI NARDELLI, ASCANI, BLAZINA, CAROCCI, COCCIA, CRIMÌ, DALLAI, D'OTTAVIO, GHIZZONI, IORI, MALISANI, MALPEZZI, MANZI, NARDUOLO, ORFINI, PES, RAMPI, ROCCHI, SGAMBATO, VENTRICELLI, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   al fine di garantire una razionalizzazione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e maggiore efficienza delle modalità di bigliettazione – in linea con quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 2014, n. 106 – l'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, (legge di bilancio 2017) ha previsto l'adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali di organizzazione e gestione applicati ai musei autonomi;
   la norma citata ha stabilito, inoltre, che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano apportate necessarie modifiche al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015»;
   alcuni organi di stampa hanno segnalato possibili criticità derivanti dall'attuazione della norma, con particolare riferimento al finanziamento, a valere sugli introiti della bigliettazione, dell'attività di tutela nelle aree interessate –:
   quali modifiche il Ministro interrogato intenda apportare al decreto ministeriale 23 gennaio 2016, «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015», al fine di dare attuazione all'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in modo da continuare ad assicurare il pieno svolgimento delle attività di tutela del patrimonio culturale. (3-02682)


Iniziative per contrastare il fenomeno della contraffazione – 3-02683

   GAROFALO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   i dati forniti dall'Euipo dimostrano come il nostro Paese, che costituisce un polo manifatturiero di eccellenza a livello mondiale, perda competitività ed occupati per la continua crescita del fenomeno legato alla contraffazione;
   il cosiddetto made in Italy, infatti, «perde» ogni anno circa 4,5 miliardi di euro nei settori di abbigliamento e calzature, 624 milioni di euro nella cosmetica, 520 milioni di euro sul fronte delle borse e delle valigie. Considerando poi la contraffazione alimentare, l'Italia subisce un danno enorme con una perdita economica pesantissima;
   questo fenomeno, che deriva dalla fabbricazione in Italia di prodotti contraffatti ma sempre più come assemblaggio di componenti contraffatte provenienti dall'estero, è diffuso su tutto il territorio del nostro Paese, con punte particolarmente elevate in Campania, Toscana, Lazio e Marche;
   la contraffazione causa danni ingenti sia alle aziende titolari dei diritti di proprietà industriale, sia ai lavoratori, perché toglie posti di lavoro e determina spesso lo sfruttamento del lavoro in nero, sia allo Stato per i danni erariali collegati all'evasione fiscale, sia ai consumatori, per i danni alla salute che prodotti confezionati con sostanze nocive spesso causano;
   tra l'altro, la contraffazione, oltre ad avere impatti negativi sotto il profilo macro e microeconomico, in quanto crea evidenti ostacoli allo sviluppo dell'economia italiana e alla crescita dell'occupazione, costituisce uno dei nuovi settori di attività illecite strettamente legati alla criminalità organizzata, sia internazionale che nazionale, che investe massicciamente in essa, attratta dai forti profitti e dai rischi limitati rispetto ad altri settori criminali, perché la consapevolezza presso l'opinione pubblica e le istituzioni della dannosità del fenomeno non è ancora adeguata; è quindi necessaria una ferma risposta sotto il profilo della prevenzione e della repressione;
   è, pertanto, necessario intervenire a livello interno ed europeo per sollecitare una risposta credibile e per affrontare il problema della contraffazione con la massima celerità, in modo da fornire adeguate risposte ai produttori ed ai consumatori, non tralasciando di intervenire anche attraverso azioni di educazione alla legalità, che deve partire dalla formazione dei giovani nelle scuole e dei consumatori –:
   quali iniziative intenda adottare, anche a livello europeo, per contrastare un fenomeno che colpisce in termini rilevanti l'Europa e, al suo interno, in maniera particolare il nostro Paese. (3-02683)


Iniziative urgenti di politica industriale per far fronte alla crisi economica e sociale – 3-02684

   RICCIATTI, FERRARA, SCOTTO, AIRAUDO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, D'ATTORRE, DURANTI, DANIELE FARINA, FASSINA, FAVA, FOLINO, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON, MARTELLI, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, SANNICANDRO e ZARATTI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   la crisi industriale che sta attraversando il sistema produttivo italiano rappresenta, senza alcun dubbio, quella più profonda che ha investito il nostro Paese dal dopoguerra ad oggi, coinvolgendo centinaia di aziende di tutti settori e dimensioni;
   sul tavolo del Ministero dello sviluppo economico sono aperte circa 150 vertenze che perdurano drammaticamente, risultano, ad oggi, in massima parte irrisolte e coinvolgono almeno 120.000 lavoratori, senza contare quelli dell'indotto per cui si arriva al coinvolgimento totale di circa 200.000 persone;
   secondo il terzo rapporto sulla gestione delle crisi aziendali dell'Ugv (Unità per gestione delle vertenze delle imprese in crisi) del Ministero dello sviluppo economico, a marzo del 2016 erano attivi 148 tavoli, che nel 2015 hanno viste coinvolte 151 società. Le regioni più interessate a questi confronti sono state Lombardia, Lazio, Veneto, Campania ed Emilia-Romagna. Sul sito del Ministero dello sviluppo economico la mappa dei tavoli è stata poi aggiornata a giugno 2016: 145 i tavoli aperti. Il settore maggiormente in crisi è quello dell'industria pesante, seguono quello delle telecomunicazioni, dell'elettronica e del tessile; ma anche l'agroalimentare, la chimica, la petrolchimica, l'edilizia e l'energia;
   esistono poi altre migliaia di posti a rischio in vertenze che non arrivano neanche ad esser trattate dal Ministero dello sviluppo economico, come quelle del settore tessile;
   tra le crisi industriali figurano, tra le altre, Almaviva di cui si è assistito recentissimamente al licenziamento di 1666 persone e alla chiusura della sede romana, ma anche Gepin e Uptime, Alcoa, Belleli ed ex area IES, le ex Acciaierie Lucchini, Mercatone Uno, il Gruppo Novelli, Selcom, Vesuvius, il sistema bancario, Italcementi, Irisbus di Avellino, per non parlare di Alitalia e Poste italiane s.p.a., di cui si è parlato molto sulla stampa nazionale in questi ultimi giorni;
   a ciò si aggiunga che dal 1o gennaio 2017, infatti, secondo quanto previsto dalla «legge Fornero» sul lavoro del 2012, l'indennità che spettava ai lavoratori licenziati da imprese industriali con più di 15 dipendenti o commerciali con più di 50 è abrogata. Dopo 25 anni dall'istituzione del sussidio, che in alcuni casi (mobilità lunga verso la pensione) poteva durare fino a 7 anni in caso di lavoratore anziano licenziato al Sud, l'unico assegno di disoccupazione resta la Naspi –:
   quali iniziative urgenti di politica industriale il Governo intenda assumere per far fronte a una situazione che rischia di sfociare in un vero e proprio collasso sociale, rischiando di andare ben oltre i 150 tavoli di crisi aperti presso il Ministero dello sviluppo economico. (3-02684)


Chiarimenti in merito all'ipotesi di trasferire i detenuti islamici a bassa pericolosità presso le colonie agricole penali ubicate in Sardegna – 3-02685

   CAPELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   recentemente si è appreso che circa la metà dei detenuti islamici presenti in Italia accusati di terrorismo internazionale e inserita nei circuiti di alta sicurezza è detenuta in due carceri della Sardegna (20 su un totale di 44) e che sono 373 i detenuti stranieri nelle carceri italiane che risultano sotto sorveglianza per rischio radicalizzazione;
   il sindacato di polizia lamenta, in Sardegna, una carenza di organico rispetto al numero di detenuti presenti nelle carceri isolane e una situazione di disagio, tenuto conto che, rispetto al passato, la tipologia dei detenuti presenti in Sardegna è cambiata;
   il Presidente del Consiglio dei ministri, Gentiloni, in una conferenza stampa con il Ministro dell'interno, Marco Minniti, al termine dell'incontro con la Commissione di studio sul fenomeno della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista, ha dichiarato che il percorso di radicalizzazione si sviluppa soprattutto in alcuni luoghi: nelle carceri da un lato e nella rete dall'altro;
   risulta all'interrogante che tra gli strumenti di prevenzione tesi alla de-radicalizzazione dei soggetti a rischio possa essere prevista anche la misura del trasferimento dei detenuti islamici definiti di bassa pericolosità nelle vecchie colonie agricole penali, dove potrebbero godere di un regime più aperto che gli consenta di orientarsi ad abbandonare propositi di aggressione;
   ferma restando la convinzione dell'utilità dei regimi alternativi alla detenzione, desta stupore immaginare questa ultima misura per il caso in questione;
   infatti, ad oggi, le colonie agricole penali risultano ubicate unicamente in Sardegna e, pertanto, ai detenuti già presenti sull'isola, verrebbe ad aggiungersene un numero imprecisato;
   come accaduto anche in passato per i detenuti sottoposti al regime del 41-bis del codice di procedura penale, l'isola diventerebbe di fatto l'unica regione a farsi carico del problema, in spregio al principio dell'equa distribuzione sul territorio nazionale dei detenuti;
   sarebbe necessario conoscere il numero esatto dei detenuti islamici accusati di terrorismo internazionale già inseriti nei circuiti di alta sicurezza della Sardegna e la loro destinazione, in modo da comprendere quali misure di controllo e monitoraggio siano attualmente previste nei loro confronti e se essi possano in qualche modo interagire con detenuti comuni o appartenenti alla criminalità organizzata –:
   se corrisponda al vero la notizia secondo la quale è in corso di studio l'ipotesi di trasferire i detenuti islamici individuati di bassa pericolosità presso le colonie agricole penali e, in caso positivo, quale sia il numero dei soggetti potenzialmente interessati al trasferimento.
(3-02685)


Iniziative volte alla prevenzione e alla lotta al radicalismo islamico negli istituti detentivi – 3-02686

   RONDINI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   da articoli apparsi sulla stampa, pare che l'attuale Governo stia predisponendo una serie di nuove misure, a cui stanno lavorando tecnici dei Ministeri della giustizia e dell'interno, con cui si procederà finalmente all'adeguamento dell'attuale normativa nazionale a quella comunitaria, tra cui la previsione di una nuova procedura per le domande di asilo e di un unico grado di appello avverso il diniego della domanda di protezione internazionale, come già disposto dalla direttiva 2013/32/UE, contro gli attuali tre gradi di giudizio previsti attualmente in Italia;
   inoltre, sempre secondo quanto dichiarato anche dal Capo della polizia, Franco Gabrielli, tra le misure necessarie a scongiurare il pericolo di infiltrazioni e attacchi terroristici e a garantire il rimpatrio effettivo di irregolari e clandestini, sarà prevista l'istituzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione, risultandone operativi solo quattro per la loro progressiva chiusura, ed il prolungamento del periodo di permanenza fino a un anno dagli attuali 3 mesi, termine così ridotto drasticamente nel 2014 dalla maggioranza di Governo dagli originari 18 mesi, secondo quanto prescritto dalla direttiva 2008/115/UE;
   recentemente il Presidente del Consiglio dei ministri ha anche sottolineato la necessità di porre adeguate misure per prevenire l'estremismo islamico jihadista, sempre più pericoloso e proliferante nelle carceri italiane, come dimostra anche il caso di Anis Amri, autore della strage di Berlino del 23 dicembre 2016, dal 2011 al 2015 detenuto in Italia;
   già in passato, più volte, come riportato dalla stampa, i servizi di intelligence hanno lanciato l'allarme sul rischio di infiltrazioni terroristiche nei flussi migratori ed altresì diverse organizzazioni sindacali di polizia penitenziaria hanno segnalato il proliferare di pericolose forme di proselitismo del fondamentalismo islamico negli istituti penitenziari;
   alla luce dei dati resi noti dall'agenzia europea Frontex, l'Italia resta uno dei fronti più esposti ai flussi immigratori con un record di arrivi nel 2016 pari a 181.000 immigranti solo dalla rotta centro mediterranea, il 20 per cento in più rispetto al 2015;
   benché siano resi noti circa 39 detenuti radicalizzati ed almeno 300 ritenuti a rischio di radicalizzazione islamica, le organizzazioni rappresentative della polizia penitenziaria hanno segnalato il fenomeno maggiormente diffuso –:
   quali provvedimenti intenda assumere rispetto alle misure già annunciate sulla stampa dal Capo della polizia, anche con riguardo alla prevenzione e alla lotta al radicalismo islamico negli istituti detentivi, ed i tempi in cui tali iniziative verranno realizzate. (3-02686)


Iniziative volte all'abrogazione del reato di immigrazione clandestina, nonché per accelerare il riconoscimento del diritto d'asilo ovvero il rimpatrio per i non aventi diritto – 3-02687

   BUTTIGLIONE, BINETTI, CERA e DE MITA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   i valori cattolici conducono ad un atteggiamento positivo verso chi arriva in cerca di accoglienza perché non ha più nulla e chiede riparo. Nello stesso tempo i governanti devono essere molto aperti a riceverli, ma anche fare il calcolo di come poterli sistemare, perché un rifugiato non lo si deve solo ricevere, ma lo si deve anche integrare;
   risulta pacifica l'impossibilità di accogliere ed integrare tutti coloro che fanno richiesta di soggiorno o di riconoscimento di protezione internazionale che necessariamente dovranno essere rimandati nei Paesi d'origine;
   l'Italia accoglie, conformemente al diritto internazionale ed alla Costituzione, i perseguitati ma rimanda a casa loro gli immigrati illegali;
   moltissimi emigrati illegali si sottraggono al rimpatrio proponendo domande di asilo evidentemente pretestuose, facendo appello contro i decreti di espulsione davanti ai tribunali ordinari ed entrando in clandestinità nei tempi lunghi richiesti dal susseguente processo;
   è stata ventilata la proposta di istituire sezioni speciali con magistrati specializzati nell'affrontare questi problemi al fine di:
    a) accelerare il riconoscimento del diritto di asilo per coloro a cui eventualmente le commissioni competenti lo avessero ingiustamente negato;
    b) facilitare i rimpatri di coloro che tale diritto non hanno, impedendo che essi si trasformino in immigrati clandestini;
   in Italia l'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede il reato di immigrazione clandestina, che non ha aiutato a ridurre il traffico di essere umani;
   la legge 28 aprile 2014, n. 67, ha affidato al Governo una specifica delega per la depenalizzazione di una serie di reati, tra cui quello di immigrazione clandestina, trasformandolo in illecito amministrativo, ma il Governo, in sede di attuazione della delega, non ha ritenuto di dover procedere all'abrogazione –:
   se non ritenga il Ministro interrogato di dover adottare iniziative volte all'abrogazione del reato di immigrazione clandestina e cosa intenda fare per accelerare il riconoscimento del diritto per i meritevoli ed il rimpatrio per i non aventi diritto.
(3-02687)


Iniziative urgenti per un'equa distribuzione dei migranti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alla situazione di alcuni comuni del Veneto – 3-02689

   RAMPELLI, RIZZETTO, CIRIELLI, LA RUSSA, GIORGIA MELONI, NASTRI, PETRENGA, TAGLIALATELA e TOTARO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   già nel settembre 2016 gli interroganti avevano presentato un atto di sindacato ispettivo urgente per segnalare le gravi inefficienze nel sistema di distribuzione dei migranti sul territorio nazionale, con particolare riferimento al Veneto e ai comuni di Bagnoli di Sopra, Cona e Agna nella provincia di Venezia, nei quali sono presenti duemilacinquecento immigrati a fronte di una popolazione residente di appena novemilaseicento persone;
   in risposta al citato atto il Ministro dell'interno pro tempore aveva affermato che «l'onorevole interrogante dice una cosa molto vera, ossia il fatto che in quei due comuni da lui citati vi è un sovraffollamento, che è una condizione ingiusta che noi intendiamo rimuovere», ribadendo, in sostanza, le promesse già fatte nel corso dell'estate 2016 ai sindaci dei comuni interessati di redistribuire i migranti presenti al fine di ridurre il numero di quelli che sarebbero rimasti nelle strutture fino alla capienza originaria delle stesse;
   tali promesse non solo non hanno avuto seguito, ma il numero dei migranti ospitati nei due hub, allestiti, rispettivamente, nelle frazioni di San Siro e di Conetta e che si trovano ad una distanza di appena cinque chilometri l'uno dall'altro, ha continuato ad aumentare: da 800 a 900 nel primo e addirittura da 1.000 a 1.500 nel secondo;
   il 2 gennaio 2017 nella struttura di Conetta è deceduta una giovane donna ivoriana, fatto in seguito al quale si è scatenata una vera e propria rivolta dei migranti all'interno del centro, sedata solo nella notte dopo l'intervento di polizia e carabinieri;
   in seguito alla rivolta circa un centinaio di migranti del centro di Conetta sono stati trasferiti ad altra sede, ma non sembra essere prevista alcuna ulteriore iniziativa per riportare la situazione alla normalità nelle strutture e nei comuni interessati;
   la sistematica e prolungata disattenzione del Governo alla difficile situazione che si sta registrando a causa dei fatti di cui in premessa sta generando numerosi problemi nella vita delle comunità locali, con i residenti costretti a subire la presenza di centinaia di migranti, che girovagano e bighellonano per il paese o bivaccano in piazza o nei giardini pubblici, e i sindaci che devono gestire l'ordine pubblico in una condizione perennemente al limite dell'emergenza;
   tale stato di cose, purtroppo, non interessa solo i comuni che ospitano una struttura di accoglienza ma anche quelli immediatamente limitrofi, i quali, tuttavia, sono stati esclusi dalla concessione del bonus economico previsto dal decreto-legge n. 193 del 2016 in favore dei comuni che accolgono le persone richiedenti la protezione internazionale –:
   quali urgenti iniziative intenda assumere in merito ai fatti di cui in premessa.
(3-02689)