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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 15 novembre 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 15 novembre 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Attaguile, Baldelli, Baretta, Battelli, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borghi, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Catania, Centemero, Antimo Cesaro, Cirielli, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, De Rosa, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fava, Fedriga, Ferranti, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Grillo, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Giorgia Meloni, Meta, Migliore, Orlando, Palladino, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Polverini, Portas, Rampelli, Realacci, Rigoni, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Sarti, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Tabacci, Valeria Valente, Vecchio, Velo, Zampa, Zanetti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  VARGIU e MATARRESE: «Modifiche al codice civile in materia di usucapione» (4101) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XIII.

   VIII Commissione (Ambiente):
  S. 119-1004-1034-1931-2012. – Senatore D'ALÌ; senatrice DE PETRIS; senatore CALEO; senatori PANIZZA e altri; senatori SIMEONI e altri: «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette» (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (4144) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di una domanda di autorizzazione all'esecuzione di una misura cautelare personale.

  Con nota pervenuta il 14 novembre 2016, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Latina ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Pasquale MAIETTA, nell'ambito del procedimento penale n. 1550/14 RGNR n. 8022/16 R. GIP. La domanda è stata assegnata in data odierna alla competente Giunta per le autorizzazioni.

  Copia della domanda sarà stampata e distribuita (Doc. IV, n. 18).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  Sentenza n. 219 del 21 settembre – 12 ottobre 2016 (Doc. VII, n. 695),
   con la quale:
    dichiara inammissibile, in riferimento agli articoli 97, 114, 117, primo comma, 118 e 119, quarto comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16-bis, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), sollevata dal Tribunale ordinario di Bari;
    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16-bis, comma 5, della legge n. 11 del 2005, sollevata dal Tribunale ordinario di Bari;
    dichiara non fondata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16-bis, comma 5, della legge n. 11 del 2005, sollevata dal Tribunale ordinario di Bari:
   alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

  Sentenza n. 225 del 5 – 20 ottobre 2016 (Doc. VII, n. 697),
   con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 337-ter del codice civile sollevata – in riferimento agli articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, ed all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – dalla Corte d'appello di Palermo:
   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 232 del 20 settembre – 3 novembre 2016 (Doc. VII, n. 700),
   con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 10 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) sollevata, per la violazione dell'articolo 76 della Costituzione – in riferimento all'articolo 1, commi 2 e 5-bis, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), e alla mancata considerazione dei pareri delle Commissioni giustizia della Camera e del Senato – dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo:
   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 233 del 21 settembre – 3 novembre 2016 (Doc. VII, n. 701),
   con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 309, comma 10, del codice di procedura penale, «nella parte in cui prevede che l'ordinanza che dispone una misura coercitiva – diversa dalla custodia in carcere – che abbia perso efficacia non possa essere reiterata salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate», sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nola:
   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 240 del 4 ottobre – 11 novembre 2016 (Doc. VII, n. 704),
   con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1746 (Estensione al personale militare, in servizio per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite – ONU – in zone d'intervento, dei benefici combattentistici), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia:
   alla IV Commissione (Difesa);

  Sentenza n. 241 del 5 ottobre – 11 novembre 2016 (Doc. VII, n. 705),
   con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 72, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001) e dell'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Marche, giudice unico delle pensioni, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione:
   alla XI Commissione (Lavoro).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  con lettera in data 20 ottobre 2016, Sentenza n. 224 del 5 – 20 ottobre 2016 (Doc. VII, n. 696),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, della legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione):
   alla VIII Commissione (Ambiente);
   con lettera in data 24 ottobre 2016, Sentenza n. 228 del 20 settembre – 24 ottobre 2016 (Doc. VII, n. 698),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla legge regionale n. 78 del 1998, legge regionale n. 10 del 2010 e legge regionale n. 65 del 2014), per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati:
   alla VI Commissione (Finanze);
   con lettera in data 3 novembre 2016, Sentenza n. 231 del 20 settembre – 3 novembre 2016 (Doc. VII, n. 699),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 3, 8, secondo trattino, e 11, terzo trattino, della legge della regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale);
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 6, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 11, secondo trattino, della legge della regione Liguria n. 12 del 2015;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 15, della legge della regione Liguria n. 12 del 2015;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 20 e 21, primo trattino, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 20 e 21, primo e secondo trattino, della legge della regione Liguria n. 12 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 21, secondo trattino, della medesima legge della regione Liguria n. 12 del 2015, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla VIII Commissione (Ambiente);

  con lettera in data 10 novembre 2016, Sentenza n. 236 del 21 settembre – 10 novembre 2016 (Doc. VII, n. 702),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 567, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici anni, anziché la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni:
   alla II Commissione (Giustizia);

  con lettera in data 11 novembre 2016, Sentenza n. 239 del 5 ottobre – 11 novembre 2016 (Doc. VII, n. 703),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 9, comma 4, 13, comma 7, lettere a) e c), 17, commi 3 e 4, e 45 della legge della regione Puglia 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del Commercio);
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della legge regionale Puglia n. 24 del 2015, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117, primo comma, della Costituzione;
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 4, 13, comma 7, lettere a) e c), e 45 della legge regionale Puglia n. 24 del 2015, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della legge regionale Puglia n. 24 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
   alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissioni dal Ministro della difesa.

  Il Ministro della difesa, con lettera pervenuta in data 2 novembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 548, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sulla spesa complessiva per il personale militare prevista per l'anno 2017 (Doc. CCXLIV, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministro della difesa, con lettera pervenuta in data 2 novembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 548, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento di mezzi, impianti e sistemi, riferita all'anno 2015 (Doc. CCXLV, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministro della difesa, con lettera pervenuta in data 2 novembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 548, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sull'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, riferita all'anno 2015 (Doc. CCXLVI, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministro della difesa, con lettera pervenuta in data 2 novembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 548, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato di attuazione dei programmi di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, riferita all'anno 2015 (Doc. CCXLVII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 11 novembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, la relazione sull'attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia, riferita all'anno 2015 (Doc. LXXVI, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 11 novembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2016/2095, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento delle decisioni quadro 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e 2008/616/GAI relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI, note come «decisioni di Prüm».

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 11 novembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la relazione sulle attività svolte nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale, riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXI, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 27 ottobre e 4 novembre 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

  Questi decreti sono trasmessi alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 11 novembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell'ambito del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (COM(2016) 289 final).

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 14 novembre 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2016) 605 final), corredata dei relativi allegati (COM(2016) 605 final – Annex 1 e COM(2016) 605 final – Annex 2), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati per quanto riguarda la data di applicazione (COM(2016) 709 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 14 novembre 2016, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 15 novembre 2016.

Trasmissione dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

  Il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, con lettera in data 9 novembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una risoluzione concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (Rifusione) (COM(2016) 270 final).

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna.

  La Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 11 novembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una risoluzione concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Riesame/revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 – Un bilancio dell'Unione europea incentrato sui risultati (COM(2016) 603 final) e la proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2016) 604 final).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

  Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 10 novembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Felice Laudadio a presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (88).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  La Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 novembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (358).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 5 dicembre 2016. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 25 novembre 2016.

  Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 9 novembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (359).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 5 dicembre 2016.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 2016, N. 193, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER IL FINANZIAMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI (A.C. 4110-A/R)

A.C. 4110-A/R – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
MISURE URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Art. 1.
(Soppressione di Equitalia).

  1. A decorrere dal 1o luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle società di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.
  2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, riattribuito all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3.
  3. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo princìpi di trasparenza e pubblicità. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono organi il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti.
  4. Il comitato di gestione è composto dal direttore dell'Agenzia delle entrate in qualità di Presidente dell'ente e da due componenti nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese.
  5. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività. Lo statuto disciplina i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, altresì promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il comitato di gestione delibera altresì il piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzata alla riduzione delle spese di gestione e di personale. L'ente opera nel rispetto dei princìpi di legalità e imparzialità, con criteri di efficienza gestionale, economicità dell'attività ed efficacia dell'azione, nel perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'atto di cui al comma 13, e garantendo la massima trasparenza degli obiettivi stessi, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti. Agli atti a carattere generale indicati nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, e al piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione si applica l'articolo 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
  6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, l'Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private. Ai fini dello svolgimento della propria attività è autorizzata ad utilizzare anticipazioni di cassa.
  7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Per l'anno 2017, sono validi i costi determinati, approvati e pubblicati da Equitalia S.p.A., ai sensi del citato articolo 9.
  8. L'Ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'ente può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti davanti al tribunale e al giudice di pace, salvo che, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, sentito l'ente, assuma direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio nei giudizi davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11 comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
  9. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. A tale personale si applica l'articolo 2112, primo e terzo comma, del codice civile.
  10. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale delle società del Gruppo Equitalia proveniente da altre amministrazioni pubbliche è ricollocato nella posizione economica e giuridica originariamente posseduta nell'amministrazione pubblica di provenienza la quale, prima di poter effettuare nuove assunzioni, procede al riassorbimento di detto personale, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. Nel caso di indisponibilità di posti vacanti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, tale personale può essere ricollocato, previa intesa, ad altra pubblica amministrazione con carenze di organico, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di mobilità e, comunque, nell'ambito delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate.
  11. Entro la data di cui al comma 1:
   a) l'Agenzia delle entrate acquista, al valore nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 203 del 2005, e successive modificazioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; a seguito di tale acquisto e in proporzione alla partecipazione societaria detenuta alla data dello stesso acquisto, si trasferisce in capo al cessionario l'obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo, in conseguenza dell'attività di riscossione svolta fino a tale data;
   b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) gli organi societari delle società di cui al comma 1 deliberano i bilanci finali di chiusura corredati dalle relazioni di legge, che sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi delle società soppresse sono corrisposti compensi, indennità ed altri emolumenti solo fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti successivi relativi al presente comma, ai predetti componenti spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.

  12. Le operazioni di cui al comma 11 sono esenti da imposizione fiscale.
  13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, presidente dell'ente, stipulano annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per individuare:
   a) i servizi dovuti;
   b) le risorse disponibili;
   c) le strategie per la riscossione dei crediti tributari, con particolare riferimento alla definizione delle priorità, mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che al processo;
   d) gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di economicità della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale;
   e) gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d);
   f) le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente da parte dell'agenzia, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;
   g) la gestione della funzione della riscossione con modalità organizzative flessibili, che tengano conto della necessità di specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il risultato economico della medesima riscossione;
   h) la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravi moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212.

  14. Costituisce risultato particolarmente negativo della gestione, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, il mancato raggiungimento, da parte dell'ente di cui al comma 3, degli obiettivi stabiliti nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, e non attribuibili a fattori eccezionali o comunque non tempestivamente segnalati al Ministero dell'economia e delle finanze, per consentire l'adozione dei necessari correttivi.
  15. Fino alla data di cui all'articolo 1, comma 1, l'attività di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In sede di prima applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A. è nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto dell'ente di cui al comma 3, secondo le modalità di cui al comma 5 e per la vigilanza e la gestione della fase transitoria.
  16. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si intendono riferiti, in quanto compatibili, all'agenzia di cui all'articolo 1 comma 3.

Art. 2.
(Disposizioni in materia di riscossione locale).

  1. All'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2017».
  2. Con deliberazione adottata entro il 1o giugno 2017, gli enti locali possono continuare ad avvalersi, per sé e per le società da essi partecipate, per l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui al comma 1, del soggetto preposto alla riscossione nazionale.
  3. Entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti locali possono deliberare l'affidamento dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

Art. 3.
(Potenziamento della riscossione).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
  2. All'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
  «2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate può acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale».

  3. L'Agenzia delle entrate-Riscossione è autorizzata ad accedere e utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di istituto.

Capo II
MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE

Art. 4.
(Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione).

  1. L'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
  «Art. 21. – (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute). – 1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.
  2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, comprendono almeno:
   a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
   b) la data ed il numero della fattura;
   c) la base imponibile;
   d) l'aliquota applicata;
   e) l'imposta;
   f) la tipologia dell'operazione.

  3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.».

  2. Dopo l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 21-bis.(Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.). – 1. I soggetti passivi trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.
  2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 2, sono stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1.
  3. La comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
  4. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
  5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli esiti derivanti dall'esame dei dati di cui all'articolo 21, la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.

  Art. 21-ter.(Credito d'imposta). – 1. Ai soggetti in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-bis, è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a € 100. Il credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 50.000.
  2. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1o gennaio 2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
  3. Ai soggetti che inviano i dati delle fatture secondo le modalità di cui all'articolo 21, nonché, sussistendone i presupposti, hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è attribuito, unitamente al credito di cui al comma 1, un ulteriore credito d'imposta di € 50,00. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, è indicato in dichiarazione ed utilizzato secondo le modalità stabilite nel comma 2.».

  3. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  « 2-bis. Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall'articolo 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione di € 25, con un massimo di € 25.000. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
  2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con una sanzione da € 5.000 a € 50.000.».

  4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017. Dalla stessa data:
   a) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è soppressa;
   b) limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse;
   c) all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «nel mese di febbraio,», sono sostituite dalle seguenti: «per l'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1o febbraio e il 30 aprile»;
   d) all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) sono abrogati i commi da 1 a 3;
    2) al comma 5, le parole: «ai commi da 1 a 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4».

  5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera d), si applicano alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e successivi.
  6. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  « 2. A decorrere dal 1o aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1o aprile 2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.»;
   b) all'articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione l'opzione di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, già esercitata entro il 31 dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2017.».

  7. All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4:
    1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   « c) le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito I.V.A.»;
    2) la lettera d) è abrogata;
   b) il comma 6 è sostituito con il seguente:
  « 6. L'estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'I.V.A. e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista, entro il termine di cui all'articolo 18 del medesimo decreto del mese successivo alla data di estrazione. Il soggetto che procede all'estrazione annota nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una fattura emessa ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del medesimo decreto, e i dati della ricevuta del versamento suddetto. È effettuata senza pagamento dell'imposta l'estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della facoltà di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; in tal caso, la dichiarazione di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Per il mancato versamento dell'imposta dovuta ai sensi dei precedenti periodi, si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al cui pagamento è tenuto solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui l'estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell'imposta da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), del predetto decreto n. 746 del 1983 in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova applicazione la sanzione di cui all'articolo 7, comma 4, del predetto decreto n. 471 e al pagamento dell'imposta e di tale sanzione è tenuto esclusivamente il soggetto che procede all'estrazione. Per i beni introdotti in un deposito I.V.A. in forza di un acquisto intracomunitario, il soggetto che procede all'estrazione assolve l'imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalità di attuazione delle presenti disposizioni. Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito I.V.A. comunica al gestore del deposito i dati relativi alla liquidazione dell'imposta di cui al presente comma; ai fini dello svincolo della garanzia, di cui al comma 4, lettera b), il gestore del deposito I.V.A. comunica all'Ufficio doganale di importazione i dati relativi all'estrazione dal deposito I.V.A.; le modalità di integrazione telematica, ivi inclusa la comunicazione di cui al comma 4, lettera c), sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate.».
   c) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «È valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione la violazione da parte del gestore del deposito I.V.A. degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo.»;

  8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applica a decorrere dal 1o aprile 2017.

Art. 5.
(Dichiarazione integrativa a favore).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nell'articolo 2, i commi 8 e 8-bis, sono sostituiti dai seguenti:
  « 8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
  8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.»;
   b) nell'articolo 8:
    1) nel comma 6, le parole «all'articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9» sono sostituite dalle parole «all'articolo 2, commi 7 e 9»;
    2) sono aggiunti i seguenti commi:
  « 6-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
  6-ter. L'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma precedente presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso.

  2. All'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nell'alinea le parole: «degli articoli 2, comma 8» sono sostituite dalle parole: «degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis»;
   b) nella lettera b) le parole: «agli elementi» sono sostituite dalle parole: «ai soli elementi».

Art. 6.
(Definizione agevolata).

  1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:
   a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
   b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

  2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
  3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.
  4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
  6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
   a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;
   b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
   c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

  8. La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:
   a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
   b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
   c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

  9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalità ivi indicate, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 2.
  10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
   a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
   b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;
   c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
   d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
   e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.

  11. Per le sanzioni di cui alla lettera e), del comma 10, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2018, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
  13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 7.
(Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate).

  1. Dopo l'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto il seguente articolo:
   «Art. 5-octies.(Riapertura dei termini della collaborazione volontaria). – 1. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 31 luglio 2017 è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-quater, comma 2. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30 settembre 2017. Alle istanze presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, si applicano gli articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto, l'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e successive modificazioni, e l'articolo 2, comma 2, lettere b) e b-bis) del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, in quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:
   a) le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016;
   b) anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, scadenti a decorrere dal 1o gennaio 2015 sono fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per la prima volta ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 5; non si applica l'ultimo periodo del comma 5 del predetto articolo 5-quater;
   c) per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, gli interessati sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del presente decreto per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza, nonché, per quelle suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE, per i quali è versata l'IRPEF con l'aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale, dalla indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal caso provvedono spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte corrispondenti alle misure stabilite dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza;
   d) limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti previsti dal presente decreto all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), sino alla data del versamento della prima o unica rata, secondo quanto previsto alle lettere e) e f);
   e) gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza, entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. Il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalità di cui al periodo precedente comporta i medesimi effetti degli articoli 5-quater e 5-quinquies del presente decreto anche per l'ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 e per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto, anche in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ai fini della determinazione delle sanzioni dovute, si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto e le disposizioni dell'articolo 12, comma 8, del medesimo decreto legislativo, per le violazioni in materia di imposte, nonché le riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997. Gli effetti di cui all'articolo 5-quater e 5-quinquies del presente decreto decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della terza rata; in tali casi l'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria con le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   f) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine di cui alla lettera e) o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente, l'Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo e limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della stessa, può applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014 e l'autore della violazione può versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, per tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con esclusivo riguardo alla notifica tramite posta elettronica certificata effettuata ai sensi del periodo precedente, è esclusa la ripetizione delle spese di notifica prevista dall'articolo 4, comma 3, della legge 10 maggio 1976, n. 249;
   g) nelle ipotesi di cui alla lettera e) del presente comma:
    1) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017, in deroga all'articolo 5-quinquies, comma 4, le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate in misura pari al 60 per cento del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lettere a), b) o c) dello stesso comma e sono determinate in misura pari all'85 per cento del minimo edittale negli altri casi; la medesima misura dell'85 per cento del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore degli immobili all'estero, di imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute;
    2) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione superiore al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi o 1.2) per una frazione superiore al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del punto 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 10 per cento;
    3) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi o 1.2) per una frazione inferiore o uguale al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del punto 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 3 per cento;
    4) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura superiore alle somme da versare, l'eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione;
   h) la misura della sanzione minima fissata dall'articolo 5-quinquies, comma 7, prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, opera altresì se è entrato in vigore prima del presente articolo un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ovvero se è entrato in vigore prima del presente articolo un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA);
   i) chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali, contanti provenienti da reati diversi da quelli di cui all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a) del medesimo decreto-legge è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-septies del medesimo decreto-legge. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale e dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.

  2. Al ricorrere della condizione di cui al comma 1, lettera h), non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, se ricorrono congiuntamente anche le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4 e 5, del presente decreto, non opera il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
  3. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse sino al 30 settembre 2016, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del presente decreto e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge n. 186 del 2014, come modificata dal presente articolo. Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore i contribuenti:
   a) rilasciano unitamente alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
   b) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
   c) provvedono entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati al versamento dei contanti e al deposito valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura. Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni. A tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura».

  4. Il provvedimento di cui all'articolo 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal presente decreto, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. Dopo il comma 17 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti commi:
   « 17-bis. I comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui al comma 16, inviano entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalità effettive di comunicazione e i criteri per la creazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.
   17-ter. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 17-bis, le attività ivi previste da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a decorrere dal 1o gennaio 2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terrà conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.».

Capo III
MISURE URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI

Art. 8.
(Finanziamento Fondo occupazione).

  1. Per l'anno 2016, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 592,6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle accertate economie relative al medesimo anno 2016, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa.

Art. 9.
(Partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite UNSMIL).

  1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 17.388.000 per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata «Operazione Ippocrate» e alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL).
  2. Alle missioni di cui al comma 1 si applicano:
   a) le disposizioni in materia di personale di cui all'articolo 3, commi 1, alinea, 2, 4, 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e all'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131;
   b) le disposizioni in materia penale di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197;
   c) le disposizioni in materia contabile di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Art. 10.
(Finanziamento Investimenti FS).

  1. È autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016 e 400 milioni per l'anno 2018 quale contributo al contratto di programma – Parte investimenti, aggiornamento al 2016, di Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.a. Il contratto sul quale il CIPE nella seduta del 10 agosto 2016 si è espresso favorevolmente è aggiornato con dette disponibilità ai fini della sua approvazione.
  2. Le risorse stanziate per l'anno 2016 per il contratto di servizio con RFI sono destinate al contratto 2016-2020 in corso di perfezionamento con il parere favorevole del CIPE nella seduta del 10 agosto 2016.

Art. 11.
(Misure urgenti per il trasporto regionale).

  1. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, è attribuito alla Regione Campania un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro, per l'anno 2016 per far fronte ai propri debiti verso la società EAV s.r.l., riguardanti esercizi pregressi per attività di gestione e investimenti svolte dall'EAV sulla rete. Entro il 31 dicembre 2016 la quota di cui al periodo precedente è trasferita alla Regione Campania su sua richiesta per essere immediatamente versata, nello stesso termine, su conto vincolato della Società EAV S.r.l. per le finalità di cui al comma 2.
  2. Le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico della società di trasporto regionale ferroviario, EAV s.r.l., di cui all'atto aggiuntivo approvato con delibera della Giunta regionale della Campania n. 143 del 5 aprile 2016, sono svolte in regime di ordinarietà dalla predetta società di gestione, sotto la vigilanza della Regione Campania, dalla data di scadenza del Commissario ad acta di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. EAV s.r.l. predispone un piano di accordo generale che prevede il pagamento di quanto dovuto ai creditori, la rinuncia a tutte o parte delle spese legali, degli interessi e altri accessori, ad una quota percentuale della sorte capitale. L'adesione al piano di accordo generale da parte dei creditori comporta la sospensione delle esecuzioni e comunque la rinuncia all'inizio o alla prosecuzione delle azioni esecutive. Il rispetto dei tempi di pagamento definiti nel piano di accordo generale e nelle successive transazioni costituisce condizione essenziale. Il piano di accordo generale, le successive transazioni e la completa esecuzione a mezzo degli effettivi pagamenti non possono superare il termine complessivo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla conclusione del programma di risanamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
  3. A copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale dovuti dalla regione Molise nei confronti di Trenitalia S.p.a., è attribuito alla medesima regione un contributo straordinario di 90 milioni di euro, per l'anno 2016.
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020. Le predette risorse sono rese disponibili previa rimodulazione, ove necessario, degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.

Art. 12.
(Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza).

  1. Le spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri sono incrementate di 600 milioni di euro nell'anno 2016.
  2. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un apposito Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose». Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di riparto ai comuni interessati delle risorse di cui al presente comma, nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilità del fondo.

Art. 13.
(Rifinanziamento Fondo PMI e misure per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare).

  1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 895 milioni di euro per l'anno 2016. Ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2020» a titolarità del Ministero dello sviluppo economico.
  2. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per la concessione da parte del medesimo Istituto di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. La garanzia dell'ISMEA è concessa a titolo gratuito, nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  3. All'articolo 2, comma 132, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole: «che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» sono sostituite dalle seguenti: «che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli».
  4. All'articolo 20 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
   « 1-bis. Per gli interventi di cui al comma 1, ISMEA è autorizzata ad utilizzare le risorse residue per l'attuazione del regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

Art. 14.
(Potenziamento di tax credit per il cinema e l'audiovisivo).

  1. Per l'anno 2016 l'importo di 140 milioni di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, è incrementato di 30 milioni.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 15.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, comma 2, 9, 10, 12, 13, 14 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 1.992,39 milioni di euro per l'anno 2016 e 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano a 2.002,1 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto derivante dalla lettera a) del presente comma, si provvede:
   a) quanto a 417,83 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;
   b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 8.

  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 16.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero
2016
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 174.536 133.119
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 44.500 13.483
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 5.000 5.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 2.000 0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNA ZIONALE 1.000 0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 3.400 2.997
MINISTERO DELL'INTERNO 12.500 2.800
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL  MARE 453 0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 112.144 99.964
MINISTERO DELLA DIFESA 7.000 0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 1.200 1.200
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 50.000 46.000
MINISTERO DELLA SALUTE 4.100 1.900
Totale   417.833 306.463

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Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2016
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 112.144 99.964
 1. Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 22.064 21.564
  1.5. Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (5) 500 0
  1.7. Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (10) 21.564 21.564
 2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) 80.080 78.400
  2.4. Autotrasporto ed intermodalità (2) 70.400 70.400
  2.6. Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9) 6.680 5.000
  2.7. Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6) 3.000 3.000
 3. Casa e assetto urbanistico (19) 10.000 0
  3.1. Politiche abitative, urbane e territoriali (2) 10.000 0

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Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2016
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 50.000 46.000
 1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21) 3.000 0
  1.2. Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (2) 2.000 0
  1.13. Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13) 1.000 0
 3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 1.000 0
  3.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 1.000 0
 4. Fondi da ripartire (33) 45.000 45.000
  4.1. Fondi da assegnare (1) 45.000 45.000
 6. Turismo (31) 1.000 1.000
  6.1. Sviluppo e competitività del turismo (1) 1.000 1.000

Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2016
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE 4.100 1.900
 1. Tutela della salute (20) 3.900 1.700
  1.1. Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1) 500 500
  1.2. Sanità pubblica veterinaria (2) 1.000 1.000
  1.3. Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (3) 400 200
  1.4. Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4) 1.000 0
  1.8. Sicurezza degli alimenti e nutrizione (8) 1.000 0
 2. Ricerca e innovazione (17) 200 200
  2.1. Ricerca per il settore della sanità pubblica (20) 200 200

A.C. 4110-A/R – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:
   al comma 1:
    al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione»;
    al terzo periodo, la parola: «contrattuale» è sostituita dalle seguenti: «di contratto di lavoro subordinato»;
   al comma 2, la parola: «riattribuito» è sostituita dalle seguenti: «è attribuito» e le parole: «è svolto» sono sostituite dalle seguenti: «ed è svolto»;
   al comma 3:
    al primo periodo, dopo la parola: «istituito» sono inserite le seguenti: «, a far data dal 1o luglio 2017,» e dopo le parole: «“Agenzia delle entrate-Riscossione”» sono inserite le seguenti: «, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate»;
    dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate.»;
    al quinto periodo, le parole: «Ne costituiscono organi» sono sostituite dalle seguenti: «Sono organi dell'ente» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti»;
   al comma 4, le parole: «in qualità di Presidente dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «, che è il presidente dell'ente,»;
   al comma 5:
    al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nella prospettiva di un nuovo modello di remunerazione dell'agente della riscossione»;
    al quinto periodo, la parola: «finalizzata» è sostituita dalla seguente: «finalizzati»;
   dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Nel rapporto con i contribuenti l'ente si conforma ai princìpi dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento ai princìpi di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento e della buona fede, nonché agli obiettivi individuati dall'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente.»;
    al sesto periodo, le parole: «nell'atto di cui al comma 13,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13»;
   dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. I bilanci preventivi e consuntivi dell'ente sono redatti secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439»;
   dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. I risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono versati dall'ente di cui al comma 3 ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente stesso»;
   il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»;
   dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  «8-bis. Gli enti vigilati dal Ministero della salute sono autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611»;
   al comma 9, le parole da: «con contratto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile»;
   dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1o luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377»;
   il comma 10 è soppresso;
   al comma 11:
    alla lettera a), le parole da: «a seguito di tale acquisto» fino alla fine della lettera sono soppresse;
    alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . La predetta società Equitalia Giustizia Spa continua a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione e, in particolare, quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
   alla lettera c), le parole: «corredati dalle» sono sostituite dalle seguenti: «, corredati delle»;
   dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
  «11-bis. Entro centoventi giorni dalla data dello scioglimento delle società di cui al comma 1, gli organi dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci finali delle stesse società, corredati delle relazioni di legge. Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Ai componenti degli organi delle predette società sono corrisposti compensi, indennità e altri emolumenti esclusivamente fino alla data dello scioglimento.
  11-ter. Le società di cui al comma 1 redigono i bilanci relativi all'esercizio 2016 e quelli indicati al comma 11-bis secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136»;
   al comma 13, lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante l'istituzione di uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi, secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente anche di individuare con certezza il debito originario»;
   dopo il comma 13 è inserito il seguente:
  «13-bis. Lo schema dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, l'atto aggiuntivo può essere comunque stipulato»;
   al comma 14, le parole: «e non attribuibili» sono sostituite dalle seguenti: «non attribuibile»;
   dopo il comma 14 è inserito il seguente:
  «14-bis. Il soggetto preposto alla riscossione nazionale redige una relazione annuale sui risultati conseguiti in materia di riscossione, esponendo distintamente i dati concernenti i carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, nonché le quote di credito divenute inesigibili. La relazione contiene anche una nota illustrativa concernente le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei carichi di ruolo affidati. La relazione, anche ai fini della predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmessa all'Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'individuazione, nell'ambito dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 del presente articolo, delle metodologie e procedure di riscossione più proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi»;
   al comma 15:
    al primo periodo, le parole:
«di cui all'articolo 1, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;
    al secondo periodo, le parole da: «l'adozione» fino a: «modalità» sono sostituite dalle seguenti: «gli adempimenti propedeutici all'istituzione dell'ente di cui al comma 3, per l'elaborazione dello statuto ai fini»;
   al comma 16, le parole: «di cui all'articolo 1 comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3 del presente articolo»;
   dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:
  «16-bis. Al fine di garantire le competenze necessarie ai concessionari della gestione dei servizi della pubblica amministrazione, all'articolo 6, numero 9-bis), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dopo le parole: “dall'assegnazione” sono inserite le seguenti: “o dal rinnovo” e dopo le parole: “corsi di formazione” sono inserite le seguenti: “, anche in modalità a distanza,”»;
   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
  «Art. 1-bis. – (Proroga di termine in materia di delega di funzioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali). – 1. All'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2017”».

  All'articolo 2:
   al comma 1, le parole: «31 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;
   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «
2. A decorrere dal 1o luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate»;
   il comma 3 è soppresso.

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
  «Art. 2-bis. – (Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva). – 1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori».

  All'articolo 3:
   al comma 2, capoverso 2-ter, le parole: «può acquisire» sono sostituite dalla seguente: «acquisisce».

  All'articolo 4:
   al comma 1:
    al capoverso Art. 21:
     al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere dal 1o gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;
   al comma 3, le parole: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 17 giugno 2014,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.»;
   al comma 2:
    al capoverso Art. 21-bis:
     al comma 1, dopo le parole: «I soggetti passivi» sono inserite le seguenti: «dell'imposta sul valore aggiunto»;
     al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;
     al comma 5, primo periodo, le parole: «gli esiti derivanti dall'esame dei dati di cui all'articolo 21, la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le risultanze dell'esame dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo»;
   al capoverso Art. 21-ter:
    al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «articoli 21 e 21-bis,» sono inserite le seguenti: «ovvero che esercitano l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,»;
    al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Oltre al credito di cui al comma 1, è attribuito, per una sola volta, un ulteriore credito d'imposta di 50 euro ai soggetti di cui al medesimo comma 1 che, sussistendone i presupposti, esercitano anche l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro il 31 dicembre 2017» e, al secondo periodo, le parole: «è indicato in dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «è indicato nella dichiarazione dei redditi»;
   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”»;
   al comma 3:
    il capoverso 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;
   il capoverso 2-ter è sostituito dal seguente:
  «2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati»;
   al comma 4:
    all'alinea, le parole: «Dalla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017. Dal 1o gennaio 2017»;
    alla lettera a), dopo le parole: «e di noleggio,» sono inserite le seguenti: «introdotta dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 agosto 2011, emanato»;
   al comma 5, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
   al comma 6, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
  «a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  “6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, all'articolo 39, secondo comma, lettera a), alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: ’nell'anno’ sono inserite le seguenti: ’ovvero riscossi, dal 1o gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)’. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”;
   a-ter) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “due anni”»;
   al comma 7:
    alla lettera b), capoverso comma 6:
     il secondo periodo è sostituito dai seguenti:
«Per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Nei restanti casi di cui al comma 4 e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all'adozione del decreto, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa»;
     al terzo periodo, le parole: «del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «, riferito al mese successivo»;
     al quarto periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;
     al quinto e al sesto periodo, le parole: «all'articolo 1, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 1»;
     al sesto periodo, dopo le parole: «all'articolo 13» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
    i periodi ottavo e nono sono sostituiti dai seguenti:«Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), comunica al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia ivi prevista. Le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate»;
   la lettera c) è sostituita dalla seguente:
  «c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La violazione da parte del gestore del deposito IVA degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo è valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero ai fini dell'esclusione dall'abilitazione a gestire come deposito IVA i magazzini generali e i depositi di cui ai periodi secondo e terzo del comma 1.”.»;
   al comma 8, le parole: «si applica» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano»;
   dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
  «8-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: “per gli anni dal 2012 al 2017” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni dal 2012 al 2019”».

  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 4-bis. – (Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping). – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dal presente articolo, deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.
  2. Al fine di garantire l'interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO (Online tax refund at exit: light lane optimization) e di consentire la piena operatività di tale sistema in tutto il territorio nazionale, con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabiliti modalità e contenuti semplificati di fatturazione per la cessione dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  3. Al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “a norma dell'articolo 21” sono soppresse.
  4. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è soppresso.
  5. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la riduzione del debito pubblico.
  Art. 4-ter. – (Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504). – 1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  “4-bis. Il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica può presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla predetta scadenza. Permanendo le medesime condizioni, possono essere presentate istanze di rateizzazione relative ad un massimo di altre due scadenze di pagamento successive a quella di cui al periodo precedente; non sono ammesse ulteriori istanze prima dell'avvenuto integrale pagamento dell'importo già sottoposto a rateizzazione. L'Agenzia adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione e, in caso di accoglimento, autorizza il pagamento dell'accisa dovuta mediante versamento in rate mensili in numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, anche di una sola rata, entro la scadenza fissata comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo dell'integrale pagamento degli importi residui, oltre agli interessi e all'indennità di mora di cui al comma 4, nonché della sanzione prevista per il ritardato pagamento delle accise. La predetta decadenza non trova applicazione nel caso in cui si verifichino errori di limitata entità nel versamento delle rate. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le condizioni e le modalità di applicazione del presente comma”;
   b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
  “Art. 14. – (Rimborsi dell'accisa). – 1. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; la disciplina dei rimborsi di cui al presente articolo si applica anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate mediante restituzione, totale o parziale, dell'accisa versata ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione.
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato.
  3. Per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione ovvero, ove previsto dalla specifica disciplina di settore, all'atto della dichiarazione contenente gli elementi per la determinazione del debito o del credito d'imposta.
  4. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme.
  5. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso.
  6. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio dell'attività economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottenga un prodotto per il quale è dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. La richiesta di rimborso è presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le predette operazioni.
  7. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.
  8. Non si fa luogo a rimborso di somme inferiori o pari ad euro 30”;
   c) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
  “Art. 15. – (Recupero dell'accisa e prescrizione del diritto all'imposta).- 1. Le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, gli uffici notificano, con le modalità di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del presente testo unico, un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione.
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'avviso di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo è notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta o dell'indebita restituzione ovvero dell'irregolare fruizione di un prodotto sottoposto ad accisa in un impiego agevolato. Tale termine è aumentato a dieci anni nei casi di violazione delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico per cui sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria.
  3. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia è di cinque anni ovvero, limitatamente ai tabacchi lavorati, di dieci anni.
  4. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti che si trovano in regime sospensivo, diversi dai tabacchi lavorati, il quinquennio di cui al comma 3 decorre dalla data del verbale di constatazione delle deficienze medesime.
  5. La prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.
  6. Sempreché non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali i soggetti alle stesse sottoposti abbiano avuto formale conoscenza, i registri, le dichiarazioni e i documenti prescritti dalla disciplina di riferimento dei vari settori d'imposta devono essere conservati per cinque anni successivi a quello di imposta ovvero, per i tabacchi lavorati, per dieci anni.
  7. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30”;
   d) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
  “Art. 19. – (Accertamento delle violazioni). – 1. La constatazione delle violazioni delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico compete ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nei limiti delle attribuzioni ivi stabilite, ed è effettuata mediante processo verbale.
  2. I processi verbali di constatazione di violazioni per le quali sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti sia alla competente autorità giudiziaria sia all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione. Quest'ultimo provvede alla tempestiva trasmissione degli atti emessi alla predetta autorità giudiziaria e alla comunicazione a quest'ultima, anche successivamente, di ulteriori elementi e valutazioni utili.
  3. I processi verbali di constatazione di violazioni diverse da quelle di cui al comma 2 sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione.
  4. Nel rispetto del principio di cooperazione di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, quest'ultimo può comunicare all'ufficio dell'Agenzia procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di particolare e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 15 del presente testo unico e dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
  5. L'Ufficio delle dogane e l'Ufficio regionale dei monopoli di Stato sono competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nel loro ambito territoriale”;
   e) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
  “Art. 19-bis. – (Utilizzo della posta elettronica certificata). – 1. L'invio di tutti gli atti e le comunicazioni previsti dalle disposizioni che disciplinano i tributi previsti dal presente testo unico, ivi compresi gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 15, comma 1, effettuato da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite la posta elettronica certificata di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, di seguito denominata PEC, ha valore di notificazione. Resta salva per l'Agenzia la possibilità di notificare i predetti atti e comunicazioni mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, anche per il tramite di un messo speciale autorizzato dall'ufficio competente.
  2. Per i fini di cui al comma 1, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta nonché quelli che intendono iniziare un'attività subordinata al rilascio di una licenza o di un'autorizzazione, comunque denominata, previste dal presente testo unico comunicano preventivamente all'Agenzia il proprio indirizzo di PEC”;
   f) dopo l'articolo 24-bis è inserito il seguente:
  “Art. 24-ter. – (Gasolio commerciale). – 1. Il gasolio commerciale usato come carburante è assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego dal numero 4-bis della tabella A allegata al presente testo unico.
  2. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità, per i seguenti scopi:
   a) attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:
    1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
    2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
    3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti stabiliti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
   b) attività di trasporto di persone svolta da:
    1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;
    2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
    3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
    4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

  3. È considerato altresì gasolio commerciale il gasolio impiegato per attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
  4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale è determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio commerciale.
  5. Il credito spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuto, mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito è sorto per effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione.
  6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il credito spettante ai sensi del comma 4 può essere riconosciuto in denaro”;
   g) all'articolo 25:
    1) al comma 4, primo periodo:
   a) dopo la parola: “denuncia” sono inserite le seguenti: “, in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali,”;
   b) dopo le parole: “revoca, e” sono inserite le seguenti: “, fatta eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante,”;
    2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  “4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), annotano nel registro di carico e scarico rispettivamente i quantitativi di prodotti ricevuti, distintamente per qualità, e il numero risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle singole colonnine di distribuzione installate, effettuata alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante erogato; al momento della chiusura annuale, entro trenta giorni dalla data dell'ultima registrazione, i medesimi esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e delle loro differenze.
  4-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i tempi e le modalità per la presentazione dei dati di cui al comma 4-bis nonché dei dati relativi ai livelli e alle temperature dei serbatoi installati, esclusivamente in forma telematica, in sostituzione del registro di carico e scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), funzionanti in modalità di self-service. I medesimi esercenti garantiscono, anche tramite soggetti appositamente delegati, l'accesso presso l'impianto per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18, comma 2, entro ventiquattro ore dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria. In fase di accesso, presso l'impianto sottoposto a verifica è resa disponibile la relativa documentazione contabile”;
   h) all'articolo 27, comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero impiegati come combustibile per riscaldamento o come carburante, usi per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 21”;
   i) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:
  “Art. 28. – (Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche). – 1. La produzione dell'alcole etilico, dei prodotti alcolici intermedi e del vino nonché la fabbricazione della birra e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sono effettuate in regime di deposito fiscale. Le attività di fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 63, nei seguenti impianti:
   a) nel settore dell'alcole etilico:
    1) le distillerie;
    2) gli opifici di rettificazione;
   b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi: gli stabilimenti di produzione;
   c) nel settore della birra: le fabbriche e gli annessi opifici di condizionamento;
   d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 37, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: le cantine e gli stabilimenti di produzione.

  2. Il regime del deposito fiscale può essere autorizzato, quando è funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operatività dell'impianto, nei casi seguenti:
   a) opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell'alcole etilico;
   b) impianti e opifici di solo condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa;
   c) magazzini di invecchiamento degli spiriti;
   d) magazzini delle distillerie e degli opifici di rettificazione ubicati fuori dei predetti impianti;
   e) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento di birra ubicati fuori dei predetti impianti;
   f) impianti di condizionamento e depositi di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra che effettuano movimentazioni intracomunitarie;
   g) fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri;
   h) depositi doganali autorizzati a custodire prodotti sottoposti ad accisa.

  3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i magazzini di commercianti all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa quando, oltre a ricorrere la condizione di cui al comma 2, la detenzione di prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze economiche.
  4. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi 2 e 3 è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 63.
  5. La cauzione prevista dall'articolo 5, comma 3, in relazione alla quantità massima di prodotti che può essere detenuta nel deposito fiscale, è dovuta nelle seguenti misure, riferite all'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti custoditi:
   a) 1 per cento, per gli stabilimenti e opifici di cui al comma 1 e per gli opifici di cui al comma 2, lettere a), c) e g);
   b) 10 per cento, per tutti gli altri impianti e magazzini; per gli esercenti che hanno aderito alla tenuta dei dati relativi alle contabilità dei prodotti esclusivamente in forma telematica si applica quanto indicato alla lettera a).

  6. La cauzione di cui al comma 5 è dovuta in misura pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale.
  7. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”;
   l) all'articolo 35:
    1) al comma 1:
     1.1) al terzo periodo, dopo la parola: “derivata” sono inserite le seguenti: “, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta”;
     1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato.”;
    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  “2. Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime nonché contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni e, nei casi previsti, della birra a monte del condizionamento e dei semilavorati. Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto è custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario e accertato dall'ufficio dell'Agenzia”;
    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  “3. Il condizionamento della birra può essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento gestiti in regime di deposito fiscale, presso cui sono installati i contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni”;
    4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  “4. Per le fabbriche che hanno una potenzialità di produzione mensile non superiore a venti ettolitri, è in facoltà dell'Agenzia stipulare convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate, ferma restando l'applicabilità del comma 3-bis”;
    5) al comma 6, lettera a), la parola: “due” è sostituita dalla seguente: “tre”;
   m) all'articolo 36, comma 4, la parola: “Negli” è sostituita dalle seguenti: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 37, negli”;
   n) all'articolo 37, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  “1-bis. In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, fermi restando i vincoli di circolazione previsti in caso di trasferimenti all'interno dell'Unione europea, la circolazione del vino nel territorio dello Stato avviene con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si concludono nel territorio nazionale. Gli obblighi di contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di redazione dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali di vino mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle giacenze effettive in occasione della chiusura annua dei conti, disciplinati dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009”;
   o) alla tabella A:
    1) dopo il numero 4 è inserito il seguente:
  “4-bis. Gasolio commerciale usato come carburante: euro 403,22 per mille litri”;
    2) il numero 9 è sostituito dal seguente:
  “9. Produzione di forza motrice con motori fissi, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo: 30 per cento aliquota normale”.

  L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
  «Art. 5. – (Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento). – 1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, i commi 8 e 8-bis sono sostituiti dai seguenti:
  “8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della disposizione di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito”;
   b) all'articolo 8:
    1) al comma 6, le parole: “all'articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 2, commi 7 e 9”;
    2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
  “6-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  6-ter. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, chiesto a rimborso.
  6-quater. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
  6-quinquies. Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile”.

  1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli”;
   b) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.”.

  2. All'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole: “degli articoli 2, comma 8” sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis”;
   b) alla lettera b), le parole: “agli elementi” sono sostituite dalle seguenti: “ai soli elementi”.
  2-bis. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:
   “c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti”.

  2-ter. Al terzo comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: “purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale” sono inserite le seguenti: “, o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata”».

  Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
  «Art. 5-bis. – (Definizione delle controversie in materia di accise e di IVA afferente). – 1. Al fine di agevolare la soluzione del contenzioso pendente in materia di accise e di IVA afferente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, alle seguenti condizioni:
   a) le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1o aprile 2010;
   b) facoltà, per il soggetto passivo d'imposta, di estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di stipula della transazione, di un importo almeno pari al 20 per cento dell'accisa e della relativa imposta sul valore aggiunto per cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni.

  2. È consentito al soggetto passivo d'imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto di cui al comma 1 mediante rate annuali, non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro la medesima scadenza prevista al comma 1, lettera b); sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato.
  3. I contenziosi di cui al comma 1, alinea, sono sospesi, a richiesta del soggetto obbligato, per il quale ricorrano le condizioni di cui al medesimo comma, che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo qualora sia stato definito il procedimento penale, eventualmente instauratosi per i medesimi fatti dai quali deriva il contenzioso fiscale, senza che sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato».

  All'articolo 6:
   al comma 1, alinea:
    le parole da: «inclusi» fino a: «2015» sono sostituite dalle seguenti: «affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016»;
    la parola: «incluse» è sostituita dalla seguente: «comprese»;
    le parole da: «, anche» fino a: «del 1973» sono sostituite dalle seguenti: «delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1o agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, è effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018»;
   al comma 2:
    le parole: «novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2017»;
    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data»;
   al comma 3:
    le parole da: «centottanta» fino a: «decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 maggio 2017»;
    le parole da: «; in ogni caso» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:«, attenendosi ai seguenti criteri:
     a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
     b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre»;
   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso comma 1:
   a) presso i propri sportelli;
   b) nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale.

  3-ter. Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010»;
   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma 4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010»;
   al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016»;
   al comma 8:
    alla lettera a), la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi»;
    alla lettera b), la parola: «incluse» è sostituita dalla seguente: «comprese»;
   dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
  «9-bis. Sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
  9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore»;
   al comma 10:
   alla lettera a), le parole da: «lettere a)» fino a: «7 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014»;
   alla lettera b), le parole: «dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015»;
   la lettera e) è soppressa;
   dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   «e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali»;
   il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689»;
   al comma 12, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019»;
   dopo il comma 12 è inserito il seguente:
  «12-bis. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019”»;
   al comma 13, dopo le parole: «procedura concorsuale,» sono inserite le seguenti: «nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,»;
   dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
  «13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato».

  Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 6-bis.(Rappresentanza e assistenza dei contribuenti). – 1. All'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: “decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545” sono inserite le seguenti: “, o i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4”.

  Art. 6-ter. – (Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali). – 1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
  2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
   a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;
   b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
   c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
   d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

  3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
  4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
  5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.
  6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti».

  All'articolo 7:
   al comma 1:
    al capoverso Art. 5-
octies:
     al comma 1:
    all'alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014, n. 186»;
    alla lettera b), la parola: «scadenti» è sostituita dalle seguenti: «che scadono», dopo le parole: «1o gennaio 2015» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «oggetto della procedura stessa» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
    alla lettera c), dopo le parole: «2009/65/CE» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009»;
    alla lettera e), le parole: «di cui all'articolo 5-quater e 5-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies»;
    alla lettera f), le parole: «dall'articolo 4, comma 3, della legge 10 maggio 1976, n. 249» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni»;
   alla lettera g):
    al numero 1), le parole: «dalle lettere a), b) o c) dello stesso comma» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere a), b) o c) del citato comma 4 dell'articolo 5-quinquies»;
    ai numeri 2) e 3), dopo le parole: «suscettibili di generare tali redditi» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «punto 1)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1)»;
    alla lettera i), le parole: «del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227» sono soppresse, le parole: «, contanti» sono sostituite dalle seguenti: «o denaro contante», le parole: «lettera a) del medesimo decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)e le parole: «5-septies del medesimo decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «5-septies»;
   al comma 3:
    all'alinea:
     al secondo periodo, le parole:
«, come modificata dal presente articolo» sono soppresse;
     dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
«Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto.»;
   al terzo periodo, dopo le parole: «al portatore» sono inserite le seguenti: «, si presume, salva prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti, e»;
    alla lettera a), le parole: «, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227» sono soppresse;
    alla lettera
b), le parole: «presso le quali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle quali»;
    alla lettera c), le parole: «provvedono entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati al versamento dei contanti e al deposito valori» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito dei valori» e le parole: «su una relazione vincolata» sono sostituite dalle seguenti: «in un rapporto vincolato»;
   i commi 4 e 5 sono rinumerati, rispettivamente, come commi 2 e 3;
   al comma 4, rinumerato come comma 2, le parole: «come modificato dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «introdotto dal comma 1 del presente articolo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, introdotti dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, non si applicano le sanzioni in caso di omissione degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, per i periodi d'imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alle disposizioni di cui alla citata legge n. 186 del 2014, a condizione che gli adempimenti medesimi siano eseguiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;
   al comma 5, rinumerato come comma 3, al capoverso 17-bis, la parola: «effettive» è soppressa e la parola: «creazione» è sostituita dalla seguente: «formazione».

  Al capo III, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 7-bis. – (Introduzione di indici sintetici di affidabilità per la promozione dell'osservanza degli obblighi fiscali, per la semplificazione degli adempimenti e per la contestuale soppressione della disciplina degli studi di settore). – 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.
  2. Contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

  Art. 7-ter. – (Esenzione dell'Autorità nazionale anticorruzione dal vincolo di riduzione delle spese di funzionamento). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non trova applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per l'Autorità nazionale anticorruzione, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal primo periodo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nella misura di 1 milione di euro per l'esercizio 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

  Art. 7-quater. – (Disposizioni in materia di semplificazione fiscale). – 1. All'articolo 32, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: “o compensi” sono soppresse;
   b) dopo le parole: “rapporti od operazioni” sono inserite le seguenti: “per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili”.

  2. All'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti princìpi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti princìpi contabili ai saldi dei relativi conti”.
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi posti in essere in conformità alle disposizioni introdotte dal comma 2.
  4. L'importo della riserva di traduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, che abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbito in cinque quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. All'articolo 54, comma 5, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “alimenti e bevande” sono inserite le seguenti: “, nonché le prestazioni di viaggio e trasporto,”. La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
  6. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile”.

  7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1o luglio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  8. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al settimo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  9. All'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole da: “risultante dagli elenchi” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
  10. Per soddisfare l'esigenza di massima tutela giurisdizionale del debitore iscritto a ruolo, le notificazioni delle cartelle e degli altri atti della riscossione relative alle imprese individuali o costituite in forma societaria, ai professionisti iscritti in albi o elenchi e agli altri soggetti che hanno richiesto la notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata, eventualmente eseguite nel periodo dal 1o giugno 2016 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con modalità diverse dalla posta elettronica certificata, sono rinnovate mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione.
  11. La notificazione degli atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge devono essere notificate ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere eseguita direttamente dal competente ufficio, oltre che con le modalità già previste dalle disposizioni vigenti, anche a mezzo di posta elettronica certificata, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo risultante dagli elenchi istituiti a tale fine dalla legge.
  12. Per le notificazioni di cui al comma 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6 del presente articolo. Nel caso di pubbliche amministrazioni la notificazione può essere effettuata all'indirizzo risultante dall'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  13. Le disposizioni dei commi 11 e 12 si applicano alle notificazioni effettuate a decorrere dal 1o luglio 2017.
  14. All'articolo 4, comma 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: “28 febbraio” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo”.
  15. La disposizione di cui al comma 14 si applica a decorrere dall'anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016.
  16. All'articolo 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1o agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”.
  17. Sono sospesi dal 1o agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
  18. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.
  19. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, le parole: “entro il 16 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno”, le parole “entro il giorno 16”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “entro l'ultimo giorno” e le parole: “, compresa quella unificata,”, ovunque ricorrono, sono soppresse. Le disposizioni di cui al periodo precedente hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2017.
  20. Agli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le parole: “per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435”.
  21. All'articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993, la lettera c) è abrogata.
  22. La disposizione di cui al comma 21 si applica alle comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 2017.
  23. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.
  24. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:
  “3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni”.

  25. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di bollo per gli assegni circolari di cui all'articolo 10 della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento ivi disciplinate, possono utilizzare, su opzione, le modalità previste per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui agli articoli 15 e 15-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità per l'esercizio dell'opzione.
  26. Il comma 25 si applica a decorrere dall'anno 2017.
  27. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) salvo quanto previsto alla lettera e), numero 3), le parole: “mancato rinnovo”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: “revoca”;
   b) all'articolo 115, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio.”;
   c) all'articolo 117, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la società o ente controllante può modificare il criterio utilizzato, ai sensi dell'articolo 124, comma 4, per l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell'opzione, alle società che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui all'articolo 124”;
   d) all'articolo 124:
    1) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite alle società che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, alle società che le hanno prodotte è comunicato all'Agenzia delle entrate all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o in caso di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell'articolo 117, comma 3”;
    2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  “4-bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la società o l'ente controllante è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto”;
   e) all'articolo 125:
    1) al comma 1, le parole: “l'opzione rinnovata non riguardi entrambe le società di cui alla predetta lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “la revoca riguardi almeno una delle società di cui alla predetta lettera b)”;
    2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La società o l'ente controllante è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione della revoca”;
    3) al comma 3, le parole: “il mancato rinnovo” sono sostituite dalle seguenti: “la revoca”;
   f) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dal seguente:
    “1. Permanendo il requisito del controllo, come definito nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo 131 ha durata per cinque esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio”;
   g) all'articolo 155, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “L'opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali. Al termine del decennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun decennio”.

  28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 27.
  29. Anche per l'esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
  30. Le disposizioni di cui ai commi da 27 a 29 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  31. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera c) è abrogata.
  32. All'articolo 38-bis, commi 3, alinea, e 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “15.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “30.000 euro”.
  33. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 20:
    1) i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
  “Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 presentano, in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Gli enti di cui al primo comma liquidano l'imposta dovuta ed effettuano, entro il termine di presentazione della dichiarazione, il versamento a saldo dell'imposta liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare, a titolo di acconto, una somma pari al 95 per cento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente. L'acconto è versato in due rate, la prima nella misura del 45 per cento e la seconda per il restante importo, rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione ed entro il sesto mese successivo a detto termine.
  Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di acconto ai sensi del secondo comma è superiore a quello dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta in base alla dichiarazione, l'eccedenza può essere computata in diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, ovvero può essere chiesta a rimborso”;
    2) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, procede al controllo della regolarità dell'autoliquidazione e dei versamenti dell'imposta e, qualora, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione e dai versamenti, risulti dovuta una maggiore imposta o risultino versamenti in tutto o in parte non eseguiti o tardivi, notifica, entro tre anni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, apposito avviso di liquidazione con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”;
   b) all'articolo 20-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  “5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, secondo comma, secondo e terzo periodo”.

  34. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e i commi 3 e 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono abrogati.
  35. Le disposizioni di cui ai commi 33 e 34 si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  36. L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è sostituito dai seguenti:
  “3. A decorrere dal 1o luglio 2017, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) e i), da corrispondere agli uffici provinciali – territorio dell'Agenzia delle entrate è effettuata mediante:
   a) versamento unitario, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
   b) contrassegni sostitutivi;
   c) carte di debito o prepagate;
   d) modalità telematiche;
   e) altri strumenti di pagamento elettronico”.

  37. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 36 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  38. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:
   “Art. 24. – 1. Nelle conservatorie l'orario di apertura al pubblico di cui all'articolo 2677 del codice civile è fissato dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Le ispezioni nei registri immobiliari e il rilascio di copie di formalità e di certificazioni possono essere effettuati, oltre che nell'orario di apertura al pubblico di cui al periodo precedente, anche negli orari pubblicati nel sito internet dell'Agenzia delle entrate.
  2. Fino alla soppressione dei servizi di cassa degli uffici, nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per i servizi al pubblico è limitato fino alle ore 11”.

  39. Le disposizioni di cui al comma 38 entrano in vigore il 1o febbraio 2017.
  40. A decorrere dal 1o luglio 2017, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare di concerto con il Ministero della giustizia e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono istituite sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate anche in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio territorialmente competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545.
  41. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia delle entrate, sono stabilite, nel rispetto della normativa speciale e dei princìpi stabiliti dal codice civile:
   a) le categorie di registri e di documenti da conservare, ai sensi del libro VI del codice civile, presso le sezioni stralcio, con la specifica individuazione dei rispettivi periodi temporali di riferimento;
   b) le modalità di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio, anche in relazione agli obblighi del conservatore previsti dagli articoli 2673 e seguenti del codice civile.

  42. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 73 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  “2-ter. La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.
  2-quater. Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione”;
   b) all'articolo 73-bis:
    1) al comma 1, le parole: “entro cinque giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro trenta giorni”;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  “1-bis. Si applicano le disposizioni del comma 2-quater dell'articolo 73”.

  43. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  “3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi”;
   b) all'articolo 59, comma 1, lettera d), dopo le parole: “le sentenze” sono inserite le seguenti: “e gli altri atti degli organi giurisdizionali”;
   c) all'articolo 60, comma 2, dopo le parole: “Nelle sentenze” sono inserite le seguenti: “e negli altri atti degli organi giurisdizionali” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d), può sospenderne la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito”.

  44. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 15-quinquies è sostituito dal seguente:
  “15-quinquies. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente”.

  45. All'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: “di inizio, variazione o cessazione di attività” sono sostituite dalle seguenti: “di inizio o variazione di attività”.
  46. All'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, possono tuttavia completare le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo entro il 23 luglio di ciascun anno, a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80 per cento delle medesime dichiarazioni”.

  47. All'articolo 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  “3-bis. Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione”.

  48. All'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: “Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; in tal caso la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione riducibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
  Art. 7-quinquies. – (Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti). – 1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
   a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
   b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
   c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

  2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.
  Art. 7-sexies. – (Semplificazioni per i contribuenti che adottano il regime cosiddetto dei “minimi”). – 1. Alla lettera e) del comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le cessioni all'esportazione di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l'esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze”.
  2. Il decreto di cui all'ultimo periodo della lettera e) del comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  Art. 7-septies. – (Accesso al Fondo di garanzia per le imprese operanti nel settore della geotermia). – 1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il numero 2 è inserito il seguente:
  “2-bis. la concessione della garanzia del Fondo su operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività d'impresa di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012; la garanzia copre fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora. A tal fine, nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo è costituita una riserva fino a 100 milioni di euro, in relazione alla quale non si applica il limite di cui al comma 4 del presente articolo; per l'accesso a tale riserva, le imprese beneficiarie devono comprovare di essere piccole e medie imprese e il rilascio del titolo concessorio”».

  All'articolo 8:
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «1-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le risorse relative all'anno 2016 di cui al comma 1 del medesimo articolo 25 del citato decreto, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2016, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  1-ter. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4-bis dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2016».

  All'articolo 9:
   al comma 1, dopo le parole: «È autorizzata,» sono inserite le seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2016 e».

  L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
  «Art. 10. – (Finanziamento di investimenti per la rete ferroviaria). – 1. È autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016, anche per la sicurezza e l'efficientamento della rete ferroviaria, e di 400 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento di interventi relativi alla “Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge”, ivi compresi quelli previsti nella parte programmatica del contratto di programma, aggiornamento 2016 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, sul quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nella seduta del 10 agosto 2016, si è espresso favorevolmente e che è contestualmente approvato. L'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente è immediatamente efficace per l'ulteriore corso dei relativi interventi che vengono recepiti nel successivo contratto di programma – Parte investimenti 2017-2021.
  2. Le risorse stanziate per l'anno 2016 per il contratto di programma – Parte servizi con la RFI Spa sono destinate al contratto 2016-2021 in corso di perfezionamento con il parere favorevole del CIPE nella seduta del 10 agosto 2016».

  Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
  «Art. 10-bis.(Finanziamento dell'attraversamento ferroviario della linea Milano-Saronno). – 1. Per il finanziamento delle opere di riqualificazione con caratteristiche autostradali della strada provinciale 46 Rho-Monza – lotto 2: Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano-Saronno, autorizzato con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 60/2013 dell'8 agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014, è autorizzata la spesa di euro 16 milioni per l'anno 2016. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

  All'articolo 11:
   al comma 2, primo periodo, la parola: «svolte» è sostituita dalle seguente: «attuate» e dopo le parole: «sotto la vigilanza della Regione Campania» sono inserite le seguenti: «e del Ministero dell'economia e delle finanze»;
   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Entro il 1o settembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su indicazione delle regioni, presenta alle Camere una relazione sulle criticità finanziarie in cui versano le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale»;
   al comma 4, al primo periodo, le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione» e, al secondo periodo, dopo le parole: «ove necessario» sono inserite le seguenti: «e tenendo conto della localizzazione territoriale delle misure di cui ai commi 1 e 3».

  All'articolo 12:
   al comma 2, terzo periodo, le parole: «le modalità di riparto ai comuni interessati delle risorse di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati»;
   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. All'articolo 1, comma 729, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: “e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011” sono sostituite dalle seguenti: “, dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011, nonché dai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale”».

  Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
  «Art. 12-bis. – (Misure di coordinamento finanziario connesse all'avvenuta cessazione dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2008 in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio di alcune regioni). – 1. Al fine di dare completamento agli interventi a favore delle popolazioni rom e sinti, le risorse di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, non utilizzate per le predette finalità sono destinate alla realizzazione di specifiche iniziative per le quali gli enti locali interessati presentano il relativo progetto al prefetto competente per territorio. L'assegnazione delle risorse è disposta, nei limiti dei versamenti effettuati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a favore delle prefetture-uffici territoriali del Governo sedi degli ex Commissari delegati di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2008, nn. 3676, 3677 e 3678, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 31 maggio 2008, e 1o giugno 2009, nn. 3776 e 3777, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2009.
  2. Le risorse eventualmente giacenti sulle contabilità speciali istituite a favore degli ex Commissari delegati sono mantenute nelle medesime contabilità speciali per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo».

  All'articolo 13:
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Al fine di garantire un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio del microcredito, favorendo tra l'altro l'accesso all'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui al comma 7-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al fine di garantire la verifica qualitativa e quantitativa dei servizi effettivamente prestati, come previsti dall'articolo 111, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è istituito presso l'Ente nazionale per il microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. Sono iscritti nell'elenco i soggetti che possiedono i requisiti minimi stabiliti dall'Ente nazionale per il microcredito sulla base delle linee guida redatte dall'Ente stesso, sentito il parere della Banca d'Italia. L'elenco è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Ente nazionale per il microcredito ed è accessibile all'utenza. L'iscrizione nell'elenco avviene di diritto per i soggetti che prestano servizi ausiliari per finanziamenti di microcredito già concessi e in via di ammortamento, fatta salva la successiva verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti ai sensi del secondo periodo. Per le finalità previste dal presente comma è autorizzata la spesa annua di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2016. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
  1-ter. L'Ente nazionale per il microcredito trasmette semestralmente alla Banca d'Italia un rapporto contenente informazioni qualitative e quantitative sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori da parte degli operatori iscritti nell'elenco di cui al comma 1-bis e sui servizi di assistenza e monitoraggio prestati dagli stessi operatori, anche a fini di supporto dell'attività di vigilanza esercitata in materia dalla Banca d'Italia, che si avvale delle valutazioni effettuate dall'Ente nazionale per il microcredito. L'Ente nazionale per il microcredito svolge, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, periodica attività di formazione, supporto nell'attuazione di modelli operativi e monitoraggio in favore degli operatori iscritti nell'elenco. Le modalità attuative del comma 1-bis e del presente comma sono definite mediante un protocollo d'intesa sottoscritto dalla Banca d'Italia e dall'Ente nazionale per il microcredito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Al fine di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, a valere sulle risorse finanziarie previste per i contributi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e con le modalità ivi previste, una quota fino a 10 milioni di euro per l'anno 2017 è destinata ai contributi sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano»;
   al comma 4, capoverso, le parole: «ISMEA è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «l'ISMEA è autorizzato»;
   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Con riferimento ai contratti stipulati dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, l'Istituto, nella persona di un suo rappresentante autorizzato ai sensi di legge, può rilasciare dinnanzi ad un notaio, in base alle risultanze delle scritture contabili, l'attestazione dell'inadempimento del compratore relativo al pagamento delle rate, tale da integrare gli estremi della risoluzione di diritto dei contratti medesimi. Il processo verbale notarile, nel quale è recepita tale attestazione, costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 608 del codice di procedura civile, nonché titolo per ottenere l'annotazione, ai sensi dell'articolo 2655 del codice civile, dell'intervenuta risoluzione a margine della trascrizione della compravendita ai sensi del citato articolo 1523. L'imposta di registro per il predetto processo verbale notarile è dovuta in misura fissa.
  4-ter. All'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole: “acquistati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina” sono sostituite dalle seguenti: “acquistati o venduti dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)”.
  4-quater. La vendita dei terreni da parte dell'ISMEA è effettuata tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito il pagamento rateale del prezzo, apponendo ipoteca legale, ai sensi dell'articolo 2817 del codice civile. L'Istituto utilizza le risorse derivanti dalle vendite di cui al presente comma esclusivamente per interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli.
  4-quinquies. Le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà dell'ISMEA in favore dei creditori del compratore ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile sono da considerarsi nulle e sono cancellate dalla competente conservatoria dei registri immobiliari su semplice richiesta dell'Istituto e senza oneri per lo stesso.
  4-sexies. Gli oneri a qualsiasi titolo dovuti ai consorzi di bonifica, con riferimento alle proprietà vendute dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, non possono essere richiesti all'Istituto, neanche a titolo solidale, intendendosi obbligato al pagamento esclusivamente il compratore di cui al medesimo articolo»;
   alla rubrica, dopo le parole: «misure per» sono inserite le seguenti: «il microcredito, per» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché in materia di contratti dell'ISMEA».

  All'articolo 14:
   comma 1, dopo le parole: «140 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e le parole: «30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro»;
   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:
  “Art. 21. – (Ripartizione delle risorse).1. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3, comma 1, sono ripartite, previa deduzione delle quote di cui all'articolo 22, tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, secondo i criteri indicati negli articoli 25 e 26. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi degli articoli 4, comma 3, e 11, comma 3, spettano agli organizzatori degli eventi”;
   b) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

  “Art. 22. – (Mutualità generale).1. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio.
  2. La quota di cui al comma 1 è destinata alla Federazione italiana giuoco calcio, che determina i criteri e le modalità di erogazione secondo le finalità di cui al comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del 6 per cento alla Lega di serie B; nella misura del 2 per cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale dilettanti; nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio.
  3. La Federazione italiana giuoco calcio presenta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno sportivo precedente”;
   c) gli articoli 23 e 24 sono abrogati.

  1-ter. Al fine di potenziare l'offerta culturale dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, anche attraverso il più efficace utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, all'articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: “al funzionamento” sono inserite le seguenti: “e alla valorizzazione”»;
    la rubrica è sostituita dalla seguente: «Potenziamento del tax credit per il cinema e l'audiovisivo e disposizioni sui diritti audiovisivi sportivi e sui proventi dei biglietti di ingresso ai luoghi della cultura».

  All'articolo 15:
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.100 milioni di euro per l'anno 2018»;
   al comma 2:
    all'alinea, dopo le parole:
«dagli articoli» è inserita la seguente: «2-bis,», dopo le parole: «comma 2,» sono inserite le seguenti: «8, comma 1-ter,», le parole: «dal comma 1 del presente articolo, pari a 1.992,39 milioni di euro per l'anno 2016 e 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2970» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, pari a 2.026,39 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.575 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.945 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.285 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.985» e le parole: «2.002,1 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.036,1 milioni»;
   alla lettera a), le parole: «417,83 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «451,83 milioni»;
   dopo la lettera b) è inserita la seguente:
    «b-bis) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, fermo restando l'incremento del Fondo previsto dal comma 1 del presente articolo, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
   alla lettera c), le parole da: «a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «a 4.560 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.930 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 9»;
   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Al fine di assicurare la piena tutela dei titolari di indennizzi per infortunio o malattia professionale e di semplificare il contenzioso in materia, la rendita per inabilità permanente erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell'articolo 66, numero 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha natura risarcitoria del danno subìto dall'assicurato a causa dell'evento invalidante. La medesima rendita non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini tributari».

  All'elenco denominato: «Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri»:
   alla tabella riepilogativa per Ministeri:
    alla voce:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «99.964» è sostituita dalla seguente: «94.238»;
   alla voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nella colonna: Riduzioni, la cifra: «50.000» è sostituita dalla seguente: «84.000» e, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «46.000» è sostituita dalla seguente: «80.000»;
   alla voce: Ministero della salute, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «1.900» è sostituita dalla seguente: «2.400»;
   alla voce: Totale, nella colonna: Riduzioni, la cifra: «417.833» è sostituita dalla seguente: «451.833» e, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «306.463» è sostituita dalla seguente: «335.237»;
   alla tabella delle riduzioni per Ministero, Missione e Programma: la rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è sostituita dalla seguente:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 112.144 94.238
 1. Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 24.514 22.664
  1.5. Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (5) 500 0
  1.7. Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (10) 24.014 22.664
 2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) 80.929 71.574
  2.1. Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1) 1.400 0
  2.3. Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4) 2.275 0
  2.4. Autotrasporto ed intermodalità (2) 68.400 65.400
  2.6. Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9) 5.854 3.174
  2.7. Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6) 3.000 3.000
 3. Casa e assetto urbanistico (19) 6.701 0
  3.1. Politiche abitative, urbane e territoriali (2) 6.701 0

   alla rubrica: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:
    alla prima riga, indicante il totale, nella colonna: Riduzioni, la cifra: «50.000» è sostituita dalla seguente: «84.000» e, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «46.000» è sostituita dalla seguente: «80.000»;
    alla voce: 4 – Fondi da ripartire (33), nella colonna: Riduzioni, la cifra: «45.000» è sostituita dalla seguente: «79.000» e, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «45.000» è sostituita dalla seguente: «79.000»;
    alla voce: 4.1 – Fondi da assegnare (1), nella colonna: Riduzioni, la cifra: «45.000» è sostituita dalla seguente: «79.000» e, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «45.000» è sostituita dalla seguente: «79.000»;
   la rubrica: Ministero della salute è sostituita dalla seguente:

MINISTERO DELLA SALUTE 4.100 2.400
 1 Tutela della salute (20) 3.900 2.200
  1.1. Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1) 2.000 2.000
  1.3. Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (3) 400 200
  1.4. Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4) 500 0
  1.8. Sicurezza degli alimenti e nutrizione (8) 1.000 0
 2. Ricerca e innovazione (17) 200 200
  2.1. Ricerca per il settore della sanità pubblica (20) 200 200

A.C. 4110-A/R – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato).

  Sopprimerlo.
1. 1. (ex 1. 64.) Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono poste in stato di liquidazione e i rispettivi presidenti e/o amministratori delegati acquistano la carica di commissari liquidatori. Dal 1o luglio 2017 le società di cui al primo periodo sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è fatto divieto alle società di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

  Conseguentemente, al comma 11:
   all'alinea, sostituire le parole: la data di cui al comma 1 con le seguenti: il 1o luglio 2017;
   sostituire la lettera c) con la seguente:
    c) i commissari liquidatori delle società di cui al comma 1 deliberano i bilanci finali di chiusura corredati dalle relazioni di legge, che sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai commissari liquidatori delle società soppresse sono corrisposti compensi, indennità ed altri emolumenti solo fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti successivi relativi al presente comma, ai predetti componenti spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.
1. 2. (ex 1. 102.) Capezzone.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2017 con le seguenti: 1o gennaio 2017.
1. 3. (ex 1. 119.) Maietta, Rampelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta comunque ferma la distinzione tra funzioni di accertamento e funzioni di riscossione.
1. 4. (ex 1. 112.) Capezzone.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È garantito il controllo sull'operato dell'Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei cittadini secondo le modalità di cui al successivo comma 16-ter.

  Conseguentemente, dopo il comma 16-bis, aggiungere il seguente:
  16-ter. I cittadini esercitano il controllo sull'operato dell'Agenzia delle entrate-Riscossione attraverso i gruppi di osservazione regionali coordinati tra loro a livello nazionale. I gruppi di osservazione regionale sono composti da un numero massimo di 20 cittadini per regione sorteggiati tra coloro che faranno richiesta di essere inseriti nelle liste dei candidati. L'incarico ha la durata di dodici mesi e può essere rinnovato una sola volta per ulteriori dodici mesi. I cittadini componenti dei gruppi di osservazione regionale hanno lo scopo di controllare l'operato dell'Agenzia delle entrate-Riscossione ed esercitano la loro funzione raccogliendo informazioni sui processi di riscossione attivi e non attivi. I componenti dei gruppi di osservazione hanno il divieto di rivelare all'esterno qualsiasi tipo di dato sensibile ad essi pervenuti nell'esercizio delle funzioni di controllo, pena l'applicazione delle sanzioni previste per il trattamento e la diffusione illecita dei dati personali. I componenti dei gruppi di osservazione hanno l'obbligo di segnalare alle autorità competenti per territorio qualsiasi irregolarità rilevata durante lo svolgimento del controllo. L'Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza e la Corte dei conti mettono a disposizione dei componenti dei gruppi di osservazione proprio personale qualificato per provvedere alla formulazione di pareri o a rilasciare qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle attività di controllo. Non spetta alcun compenso, indennità o rimborso ai componenti dei gruppi di osservazione regionali. L'Agenzia delle entrate-Riscossione mette a disposizione dei gruppi di osservazione gli spazi e gli strumenti utili per lo svolgimento del controllo.
1. 5. (ex 1. 40.) Pesco, Cancelleri, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È garantito il controllo sull'operato dell'Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei cittadini secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
1. 6. (ex 1. 41.) Pesco, Cancelleri, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il Comitato di gestione è composto da un Presidente e da due componenti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Ai componenti del Comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese. I componenti del Comitato di gestione, una volta cessati dall'incarico, non possono intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con l'Agenzia delle entrate fino a due anni successivi alla scadenza del mandato.
1. 7. (ex 1. 103.) Capezzone.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il Presidente dell'Ente e i due componenti del Comitato di gestione sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Il Presidente dell'Ente è membro di diritto del Comitato di gestione che presiede. Ai componenti del Comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese.
1. 8. (ex 1. 55.) Gelmini.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: i propri dirigenti aggiungere le seguenti: assunti per pubblico concorso.
1. 9. (ex 1. 38.) Corda, Cancelleri, Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I componenti del Comitato di gestione, una volta cessati dall'incarico, non possono intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con l'Agenzia delle entrate fino a due anni successivi alla scadenza del mandato.
1. 10. (ex 1. 104.) Capezzone.

  Sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di gestione. Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze e la durata in carica degli organi, indica il patrimonio e le entrate finanziarie dell'ente, la struttura organizzativa dell'ente. Lo statuto disciplina i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, altresì promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di gestione, può apportare modifiche allo statuto.
  5.1. Il Comitato di gestione, su proposta del Presidente, stabilisce i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività; delibera gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il Comitato di gestione delibera altresì il piano triennale per l'efficientamento e razionalizzazione delle attività di riscossione.
  5.2. L'ente opera nel rispetto dei princìpi di legalità e imparzialità e indipendenza, con criteri di efficienza gestionale, economicità dell'attività ed efficacia dell'azione, nel perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'atto di cui al comma 13, e garantendo la massima trasparenza degli obiettivi stessi, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti. Agli atti a carattere generale, indicati nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, e al piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione si applica l'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
1. 11. (ex 1. 93.) Capezzone.

  Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Lo statuto è approvato su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
1. 12. (ex 1. 75.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: sentite le competenti Commissioni parlamentari.
1. 13. (ex 1. 27.) Sibilia, Cancelleri, Pesco, Corda, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Prima dell'approvazione, lo statuto è sottoposto al parere vincolante della Corte dei conti.
1. 14. (ex 1. 28.) Pesco, Sibilia, Cancelleri, Corda, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività.
1. 15. (ex 1. 94.) Capezzone.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: incluse le amministrazioni statali aggiungere le seguenti: con conseguente abrogazione, a far data dal 1o luglio 2017, dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella parte in cui viene prevista la determinazione dei costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione a carico dei debitori,.
1. 16. (ex 1. 127.) Palese.

  Al comma 5, quinto periodo, sostituire le parole: ed economica finalizzati alla riduzione delle spese di gestione e di personale con le seguenti: dell'ente, nell'ambito delle risorse disponibili.
1. 17. (ex 1. 95.) Capezzone.

  Sopprimere il comma 7.
1. 18. (ex 1. 29.) Cancelleri, Pesco, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. All'articolo 17, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il numero 2) è sostituito dal seguente:
    «2) in una misura fissa da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, pari ai costi diretti per la formazione e la notifica del ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;»;
   b) al numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La riscossione è sospesa in caso di richiesta della rateizzazione del ruolo ai sensi dell'articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prima dell'avvio dell'azione esecutiva e fino quando è rispettato il piano di rateazione; a conclusione del piano di rateizzazione viene disposto lo sgravio d'ufficio dell'intera somma dovuta;».
*1. 19. (ex *1. 57.) Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. All'articolo 17, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il numero 2) è sostituito dal seguente:
    «2) in una misura fissa da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, pari ai costi diretti per la formazione e la notifica del ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;»;
   b) al numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La riscossione è sospesa in caso di richiesta della rateizzazione del ruolo ai sensi dell'articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prima dell'avvio dell'azione esecutiva e fino quando è rispettato il piano di rateazione; a conclusione del piano di rateizzazione viene disposto lo sgravio d'ufficio dell'intera somma dovuta;».
*1. 20. (ex *1. 69.) Pastorino, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. All'articolo 17, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il numero 2) è sostituito dal seguente:
    «2) in una misura fissa da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, pari ai costi diretti per la formazione e la notifica del ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;»;
   b) al numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La riscossione è sospesa in caso di richiesta della rateizzazione del ruolo ai sensi dell'articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prima dell'avvio dell'azione esecutiva e fino quando è rispettato il piano di rateazione; a conclusione del piano di rateizzazione viene disposto lo sgravio d'ufficio dell'intera somma dovuta;».
*1. 21. (ex *1. 85.) Guidesi, Busin, Borghesi, Pagano.

  Sopprimere il comma 8.
**1. 22. (ex **1. 54.) Gelmini.

  Sopprimere il comma 8.
**1. 23. (ex **1. 87.) Chiarelli, Capezzone.

   Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: davanti al tribunale e con le seguenti: solo davanti.
1. 24. Colletti.

  Sopprimere il comma 9-bis.
1. 25. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Airaudo, Martelli, Placido.

  Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: al Ministero dell'economia e delle finanze, con le seguenti: al Ministero della giustizia.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: ad eccezione di Equitalia Giustizia S.p.A. il cui bilancio viene trasmesso per l'approvazione al Ministero della giustizia.
*1. 26. (ex *1. 128.) Palese.

  Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: al Ministero dell'economia e delle finanze, con le seguenti: al Ministero della giustizia.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: ad eccezione di Equitalia Giustizia S.p.A. il cui bilancio viene trasmesso per l'approvazione al Ministero della giustizia.
*1. 27. (ex *1. 129.) Alberto Giorgetti.

  Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: al Ministero dell'economia e delle finanze, con le seguenti: al Ministero della giustizia.
1. 28. (ex 1. 74.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: al Ministero dell'economia e delle finanze, con le seguenti: all'Agenzia delle entrate.
1. 29. (ex 1. 73.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Al comma 13, sostituire la lettera d) con la seguente: gli obiettivi qualitativi e quantitativi da conseguire in termini di soddisfazione del contribuente per i servizi prestati, rafforzamento dei meccanismi di gestione del rischio e di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, miglioramento della compliance con il contribuente per l'adempimento spontaneo e il risanamento del debito, economicità della gestione, e ammontare delle entrate erariali riscosse.
1. 30. (ex 1. 33.) Ruocco, Pesco, Cancelleri, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Al comma 13, lettera d), dopo le parole: delle entrate erariali aggiungere le seguenti: e previdenziali.
1. 31. (ex 1. 99.) Capezzone.

  Al comma 13, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) gli indicatori degli obiettivi di cui alla lettera d) e in particolare:
    misure volte ad assicurare una valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei princìpi di ragionevolezza e di proporzionalità del sistema di riscossione adottato;
    misure per la promozione di relazioni con i contribuenti improntate a principi di trasparenza, collaborazione e correttezza nell'intento di favorire un contesto fiscale di trasparenza e certezza;
    misure per la semplificazione delle procedure inerenti la riscossione tributaria, anche in conseguenza degli elementi informativi forniti dal contribuente nell'ambito dell'accertamento;
    procedure relative all'esame preventivo delle situazioni suscettibili di generare rischi significativi e fornire risposte alle richieste dei contribuenti nel più breve tempo possibile.

  Conseguentemente, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d) anche attraverso una relazione annuale circa il sistema di gestione della riscossione in conformità con i criteri dati e con gli indicatori di prestazione, a partire da quelli indicati alla lettera d-bis), da presentare alle Camere;.
1. 32. (ex 1. 111.) Civati, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Al comma 13, sopprimere la lettera g).
1. 33. (ex 1. 100.) Capezzone.

  Al comma 13, lettera g), sopprimere le parole: mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti,.
1. 34. (ex 1. 101.) Capezzone.

  Al comma 13, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) le modalità di attuazione, in accordo e con la partecipazione della Guardia di finanza, dell'osservatorio dei grandi evasori con la finalità di individuare le strategie di riscossione al fine di indirizzare nel modo più proficuo l'attività di recupero del credito.
1. 35. (ex 1. 35.) Pesco, Ruocco, Cancelleri, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  16-ter. Al fine di migliorare la trasparenza sul proprio operato, l'Agenzia delle entrate – riscossione pubblica sul proprio sito web le informazioni riguardanti le fasi del processo di riscossione dei ruoli più rilevanti che ha in carico, utilizzando lo standard ISO 9241, in forma aggregata e disaggregata, in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.
  16-quater. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 17, un ruolo viene considerato rilevante se il suo importo comprendente sanzioni e interessi superiori a 100.000 euro.
  16-quinquies. Per le finalità di cui al comma 17, nel rispetto della privacy dei contribuenti, l'Agenzia delle entrate – riscossione associa e pubblica sul sito web di cui al comma 17 dei codici univoci in sostituzione dell'anagrafica identificativa del contribuente, del suo codice fiscale e della sua partita iva.
  16-sexies. L'onere relativo alle disposizioni di cui ai commi 17, 17-bis e 17-ter è valutato in 200.000 euro per l'anno 2016 e 20.000 euro a decorrere dall'anno 2017 a valere:

   a) quanto a 200.000 euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   b) quanto a 20.000 euro a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 36. (ex 1. 36.) Pesco, Cancelleri, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  16-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2017 l'aggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è dovuto nella misura del 50 per cento.
  16-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 16-bis, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 37. (ex 1. 113.) Capezzone.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  16-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2017 l'aggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, non è dovuto.
  16-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 16-bis, valutati in 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 38. (ex 1. 114.) Capezzone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  16-ter. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito l'Osservatorio nazionale per la riscossione, di seguito denominato «Osservatorio», con il compito di verificare l'effettivo e corretto svolgimento dell'attività di accertamento e riscossione e garantire l'osservanza della normativa in materia e dei principi di buon andamento, imparzialità e buona fede dell'attività amministrativa. L'Osservatorio è un organismo tecnico indipendente composto dal presidente, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti designati rispettivamente uno dal Presidente della Camera dei deputati e uno dal Presidente del Senato della Repubblica, da un rappresentante designato dal presidente della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da un consigliere di Stato designato dal Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, da un rappresentante della Guardia di finanza, da un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da un rappresentante delle associazioni dei costruttori, da un rappresentante degli ordini degli avvocati e dei dottori commercialisti. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese. L'Osservatorio si riunisce almeno una volta all'anno ed è sempre convocato su richiesta del presidente o quando ne facciano richiesta almeno 3 componenti. Le sue deliberazioni sono valide, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti presenti. L'Osservatorio svolge una funzione consultiva in relazione alla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ovvero su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, del direttore dell'Agenzia delle entrate o del presidente dell'ente pubblico di cui all'articolo 1, comma 3. L'Osservatorio svolge altresì una funzione di indirizzo in merito alle strategie di accertamento e riscossione per il contemperamento delle esigenze di contrasto all'evasione e recupero del gettito evaso e di correttezza, trasparenza e collaborazione con il contribuente.
1. 39. (ex 1. 26.) Pesco, Villarosa, Sibilia, Corda, Cariello, Alberti, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  16-ter. Nell'attività di riscossione il nuovo Ente deve garantire l'applicazione, senza soluzione di continuità, del regime giuridico più favorevole al contribuente in materia di estensione del periodo di rateizzazione dei debiti tributari iscritti a ruolo, dilazione per i piani di rientro già accordati, divieto di pignoramento o di iscrizione ipotecaria dell'immobile adibito ad abitazione principale, come introdotto dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modifiche, in legge 9 agosto 2013, n. 98, e dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

1. 40. (ex 1. 79.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Incorporazione dell'Agenzia del demanio e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nell'Agenzia delle entrate, e istituzione dell’«Agenzia delle entrate, del demanio delle dogane e dei monopoli»).

  1. L'Agenzia del demanio e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incorporate nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dal 1o luglio 2017 e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30 aprile 2017 il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento.
  2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, dall'Agenzia delle entrate, che assume la denominazione di «Agenzia delle entrate, del demanio, delle dogane e dei monopoli».
  3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 luglio 2017, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente incorporato che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.
  4. Entro il 31 luglio 2017, i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 1 i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di incorporazione. Il comitato di gestione dell'Agenzia incorporante è rinnovato entro quindici giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo.
  5. A decorrere dal 1o luglio 2017 le dotazioni organiche dell'Agenzia incorporante è provvisoriamente incrementata di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati. Detto personale è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
  6. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia incorporante subentra nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza.
  7. L'Agenzia incorporante esercita i compiti e le funzioni facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti già devoluti alle Agenzie incorporate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate. Al fine di garantire la continuità delle attività già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno contabile 2018, all'Agenzia incorporante. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione dei rapporti avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie per l'anno in corso, già di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici incorporanti.
1. 01. (ex 1. 03.) Bergamini.

ART. 2.
(Disposizioni in materia di riscossione locale).

  Sopprimerlo.
2. 1. (ex 2. 26.) Cariello, Pesco, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Servizio riscossione enti locali).

  1. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-quater), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: «I comuni effettuano» sono inserite le seguenti: «, anche nelle forme associate di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267».
  2. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.
2. 2. (ex 2. 5.) Cariello, Pesco, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Sopprimere il comma 1.
2. 3. (ex 2. 17.) Artini, Pastorino, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2017».
2. 4. (ex 2. 18.) Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
2. 5. (ex 2. 27.) De Girolamo, Alberto Giorgetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: Entro il 30 settembre di ogni anno, gli Enti locali, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono deliberare l'affidamento delle funzioni relative alla riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale. Con le medesime modalità possono affidare anche le funzioni di accertamento e quelle di supporto e propedeutiche alla gestione delle entrate, oltre che al soggetto preposto alla riscossione nazionale, esclusivamente ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446.
2. 6. (ex 2. 28.) Palese.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Con deliberazione adottata entro il 15 gennaio 2017, gli enti locali possono continuare ad avvalersi, per sé e per le società da essi partecipate, per l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui al comma 1, del soggetto preposto alla riscossione nazionale per un periodo non eccedente i 90 giorni successivi, decorso il quale nell'esercizio delle funzioni di riscossione subentra il soggetto preposto alla riscossione nazionale.
2. 7. (ex 2. 19.) Baldassarre, Artini, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: specificando la maggiore economicità rispetto allo strumento della riscossione in forma diretta di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, o mediante le altre forme di riscossione consentite dalla legge.
2. 8. (ex 2. 3.) Corda, Cariello, Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Con la deliberazione adottata ai sensi del precedente comma non devono in ogni caso derivare oneri di riscossione a carico del contribuente.
2. 9. (ex 2. 6.) Corda, Cariello, Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:
   a) ai soli fini della riscossione coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, della avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione;
   b) ai medesimi fini di cui alla lettera a), i soggetti ivi indicati accedono, limitatamente ai debitori nei confronti dei quali devono procedere a riscossione coattiva, accedono ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi INA-SAIA del Ministero dell'interno e presso l'Agenzia delle entrate, inclusi i dati relativi all'anagrafe dei conti correnti bancari e quelli di pertinenza del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro Automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;
   c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;
   d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.
   e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito delle legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006;
   f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 35 comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 83, comma 28-sexies, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006.

  2. All'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «La notifica degli atti di accertamento può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Agli enti locali è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica può essere eseguita con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'ente territoriale all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le stesse modalità di notifica previste per gli atti di accertamento possono essere utilizzate per la notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.».
  3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 14-bis della legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera gg-sexies è sostituita come segue:
   «gg-sexies. Ai fini di cui alla lettera gg-quater, il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente locale, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente locale, della società a capitale interamente pubblico, del soggetto concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o del soggetto affidatario di cui all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fra persone munite di titolo di diploma di scuola superiore di secondo grado, la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è conseguita a seguito di esami di abilitazione organizzati secondo le medesime modalità di cui all'articolo 1, commi da 158 a 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata in ogni momento dall'ente titolare con provvedimento motivato del soggetto di cui al primo periodo. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi organizzati dall'Ente locale.».

*2. 01. (ex *2. 01.) Pastorino, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali).

  1. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:
   a) ai soli fini della riscossione coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, della avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione;
   b) ai medesimi fini di cui alla lettera a), i soggetti ivi indicati accedono, limitatamente ai debitori nei confronti dei quali devono procedere a riscossione coattiva, accedono ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi INA-SAIA del Ministero dell'interno e presso l'Agenzia delle entrate, inclusi i dati relativi all'anagrafe dei conti correnti bancari e quelli di pertinenza del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro Automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;
   c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;
   d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.
   e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito delle legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006;
   f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 35 comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 83, comma 28-sexies, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006.

  2. All'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «La notifica degli atti di accertamento può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Agli enti locali è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica può essere eseguita con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'ente territoriale all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le stesse modalità di notifica previste per gli atti di accertamento possono essere utilizzate per la notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.».
  3 All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 14-bis della legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera gg-sexies è sostituita come segue:
   « gg-sexies. Ai fini di cui alla lettera gg-quater, il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente locale, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente locale, della società a capitale interamente pubblico, del soggetto concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o del soggetto affidatario di cui all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fra persone munite di titolo di diploma di scuola superiore di secondo grado, la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è conseguita a seguito di esami di abilitazione organizzati secondo le medesime modalità di cui all'articolo 1, commi da 158 a 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata in ogni momento dall'ente titolare con provvedimento motivato del soggetto di cui al primo periodo. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi organizzati dall'Ente locale.».
*2. 02. (ex *2. 03.) Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche alla disciplina dei rapporti tra Comuni e soggetti affidatari).

  1. All'articolo 52, comma 1, lettera b), punto 4) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto» sono soppresse.
  2. All'articolo 3, comma 24, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».
2. 03. (ex 2. 08.) Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.

ART. 3.
(Potenziamento della riscossione).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
3. 1. (ex 3. 4.) Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
3. 2. (ex 3. 5.) Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. 3. (ex 3. 3.) Capezzone.

  Sopprimere i commi 2 e 3.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. 4. (ex 3. 45.) Marti.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. 5. (ex 3. 50.) Capezzone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 538:
    1) nel primo periodo, le parole: «entro sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta» e le parole: «con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «con la quale venga eccepito che gli atti emessi dall'ente creditore»;
    2) alla lettera a), le parole: «intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo» sono soppresse;
    3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
    «f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso, anche intervenuta successivamente alla formazione del ruolo»;
   b) al comma 539, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento con il quale l'Ente creditore comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione e che conferma la legittimità del debito iscritto a ruolo è in ogni caso impugnabile nei termini di legge innanzi all'autorità giudiziaria competente a conoscere della pretesa».
   c) dopo il comma 541 sono aggiunti i seguenti:
  «541-bis. Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, senza che siano intercorsi atti interruttivi, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e considerate automaticamente discaricate dai relativi ruoli.

  541-ter. Ferma restando la responsabilità civile per i danni cagionati, il concessionario che promuova un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa in forza di cartella di pagamento per la quale sia già decorso il termine di prescrizione decennale è tenuto ad indennizzare il contribuente mediante il pagamento di una somma pari al triplo di quella complessiva per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva. Se il concessionario provvede al pagamento entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento del contribuente, presentata anche con modalità telematiche, la somma dovuta è ridotta al doppio di quella complessiva per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva.»;
   d) al comma 544, le parole: «mediante posta ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata».
3. 6. (ex 3. 34.) Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 538, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) nel primo periodo, le parole: «entro sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta» e le parole: «con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «con la quale venga eccepito che gli atti emessi dall'ente creditore»;
   2) alla lettera a), le parole: «intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo» sono soppresse;
   3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
    «f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso, anche intervenuta successivamente alla formazione del ruolo».
3. 7. (ex 3. 18.) Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 538, primo periodo, le parole: «entro sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta» e le parole: «con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «con la quale venga eccepito che gli atti emessi dall'ente creditore».
3. 8. (ex 3. 19.) Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 538, lettera a), le parole: «intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo» sono soppresse.
3. 9. (ex 3. 20.) Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 538, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
  «f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso, anche intervenuta successivamente alla formazione del ruolo».
3. 10. (ex 3. 21.) Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 539, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento con il quale l'Ente creditore comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione e che conferma la legittimità del debito iscritto a ruolo è in ogni caso impugnabile nei termini di legge innanzi all'autorità giudiziaria competente a conoscere della pretesa.»
3. 11. (ex 3. 22.) Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 540, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, non possono essere avviate o proseguite azioni esecutive per il recupero delle somme iscritte a ruolo. Sono nulli tutti gli atti della procedura di riscossione o di esecuzione forzata posti in essere successivamente al decorso del termine di cui al primo periodo.».
3. 12. (ex 3. 23.) Corda, Sibilia, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, dopo il comma 541, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 541 sono aggiunti i seguenti:
  «541-bis. Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, senza che siano intercorsi atti interruttivi, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e considerate automaticamente discaricate dai relativi ruoli.
  541-ter. Ferma restando la responsabilità civile per danni cagionati, il concessionario che promuova un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa in forza di cartella di pagamento per la quale sia già decorso il termine di prescrizione decennale, è tenuto ad indennizzare il contribuente mediante il pagamento di una somma pari al triplo di quella, complessiva, per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva. Se il concessionario provvede al pagamento entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento del contribuente, presentata anche con modalità telematiche, la somma dovuta è ridotta al doppio di quella, complessiva, per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva.»;
   b) al comma 544, le parole: «mediante posta ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata».
3. 13. (ex 3. 24.) Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, dopo il comma 541 è aggiunto il seguente:
   «541-bis. Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, senza che siano intercorsi atti interruttivi, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e considerate automaticamente discaricate dai relativi ruoli.».
3. 14. (ex 3. 25.) Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 541 è aggiunto il seguente:
   «541-bis. Ferma restando la responsabilità civile per danni cagionati, il concessionario che promuova un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa in forza di cartella di pagamento per la quale sia già decorso il termine di prescrizione decennale è tenuto ad indennizzare il contribuente mediante il pagamento di una somma pari al triplo di quella complessiva per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva. Se il concessionario provvede al pagamento entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento del contribuente, presentata anche con modalità telematiche, la somma dovuta è ridotta al doppio di quella complessiva per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva.
   b) al comma 544, le parole: «mediante posta ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata».
3. 15. (ex 3. 15.) Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Fermo restando gli ordinari termini di decadenza previsti dalla legge in materia di riscossione mediante ruolo, il termine di prescrizione dei crediti portati da cartelle di pagamento e dai successivi atti della riscossione o esecutivi è da intendersi equiparato in ogni caso al termine di legge previsto per il credito iscritto a ruolo.
3. 16. (ex 3. 16.) Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, il comma 3 è sostituito dal seguente:
   «3. A pena di nullità, nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo, il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento o altro atto presupposto nonché la motivazione, anche sintetica, della pretesa. Per i ruoli straordinari, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano il fondato pericolo per la riscossione. Il ruolo contiene altresì l'indicazione analitica degli interessi maturati sino alla data di formazione del ruolo e di quelli successivi, in qualunque modo definiti, e i rispettivi criteri di calcolo nonché la specifica delle sanzioni applicate. In difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione.».
3. 17. (ex 3. 26.) Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, è sostituito dal seguente:
  «12-bis. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori al triplo del contributo unificato di iscrizione a ruolo, dovuto nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario, per come determinato nell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.».
3. 18. (ex 3. 27.) Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente:
    «1-sexies. La richiesta di rateizzazione presentata dal debitore non costituisce in nessun caso riconoscimento del debito per il quale si chiede la rateizzazione.»;
   b) al comma 3, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le parole: «sono integralmente saldate» sono sostituite dalle seguenti: «sono saldate nella misura di un terzo»;
    2) le parole: «può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «può essere nuovamente ripartito nel numero massimo di rate ai sensi dei precedenti commi 1 e 1-bis».
3. 19. (ex 3. 28.) Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, le parole: «al tasso del cinque per cento annuo» sono sostituite dalle seguenti: «al tasso di interesse legale annuo come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A pena di nullità del ruolo e degli atti successivi, devono essere specificate le modalità di calcolo degli interessi, eseguite per periodi decorsi e senza applicazione dell'anatocismo. La presente norma si applica anche in caso di dilazione del pagamento concessa dall'Ente creditore o dall'agente della riscossione ai sensi del precedente articolo 19.».
3. 20. (ex 3. 29.) Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tutti i casi di avvio di procedure di riscossione mediante ruolo da parte di Enti creditori o del concessionario tramite cartella di pagamento o di un atto della procedura cautelare o esecutiva, nei quali l'Ente creditore o il concessionario intendono avvalersi, per le notifiche, del servizio di posta elettronica certificata, non possono addebitarsi al contribuente costi per diritti di notifica o qualunque altro costo relativo alla notifica dell'atto.»;
   b) il comma 2-bis, è sostituito dal seguente:
    «2-bis. A pena di nullità, la cartella di pagamento contiene comunque l'indicazione degli atti presupposti alla formazione del ruolo e della relativa data di notificazione, la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, il responsabile del procedimento di formazione del ruolo, la motivazione concisa della pretesa, il responsabile del procedimento del concessionario, l'indicazione analitica della misura degli oneri di riscossione applicati nonché la specifica degli interessi di mora e del relativo procedimento di calcolo.»;
   c) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
    «2-ter. Ogni atto della riscossione o della procedura esecutiva successivo alla cartella di pagamento contiene, a pena di nullità, l'indicazione analitica degli atti interruttivi precedentemente notificati, anche se antecedenti alla formazione del ruolo, e della relativa data di notificazione.».
3. 21. (ex 3. 31.) Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese elettriche di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 94 del 2016 i dati dei soggetti esonerati dall'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 1, comma 132, della legge n. 244 del 2007 o che abbiano già effettuato in data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 208 del 2015, le comunicazioni previste dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 94 del 2016 e che sono esonerati dal pagamento del canone RAI.
  3-ter. I soggetti di cui al comma 4 non sono tenuti all'adempimento della sanzione per mancata comunicazione.
  3-quater. Per coloro che hanno già versato il canone, la Rai è tenuta alla restituzione dell'importo entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  Per coloro che sono esonerati dal pagamento del canone e non hanno adempiuto al versamento l'Agenzia delle entrate non provvede alla riscossione.
  3-quinquies. All'onere, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
3. 22. (ex 3. 40.) Artini, Pastorino, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Tutela dei diritti del contribuente: moratoria sui crediti di modesta entità, regolazione della fase precoattiva, dilazioni di pagamento, certezza degli oneri della riscossione coattiva).

  1. Non si procede all'emissione di ingiunzione per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e ad entrate di diversa natura. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero mediante successive ingiunzioni di pagamento che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. Possono comunque applicarsi le disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6.
  2. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva con l'incardinamento delle procedure di pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi o prima di applicare una misura cautelare a seguito della notifica di ingiunzione, purché decorsi i termini per l'impugnazione, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato invia un sollecito di pagamento tramite posta ordinaria, con il quale si ricorda che il termine di adempimento è scaduto e che qualora non si provveda al pagamento entro 90 giorni dalla data di spedizione si darà corso alle procedure esecutive e cautelari.
  3. Gli enti locali, con proprio regolamento, possono disciplinare ulteriori modalità di riscossione precoattiva, relativamente alle fasi sia precedenti che successive all'emissione dell'ingiunzione, fermo restando il limite temporale di cui al successivo comma 6.
  4. Al fine di dare attuazione alle attività di cui ai commi precedenti, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato possono, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti, avvalersi dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero dei soggetti abilitati all'attività di recupero crediti, anche nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 4.
  5. Sugli atti di riscossione precoattiva di cui ai commi 2 e 3, successivi alla notifica dell'ingiunzione, si applicano gli interessi di mora di cui al successivo comma 13. I costi di istruttoria, elaborazione, spedizione e di eventuale notifica possono essere determinati attraverso deliberazione dell'organo esecutivo ed essere oggetto di recupero nei confronti del debitore.
  6. In ragione della efficacia precettizia del titolo esecutivo, pari a due anni, la fase precoattiva deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla notifica dell'ingiunzione.
  7. Su richiesta del contribuente debitore, l'ente territoriale creditore o il soggetto da questo incaricato può concedere, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme richieste con l'ingiunzione di pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili, secondo il seguente schema:
   fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

   da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili;

   da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a 12 rate mensili;

   da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a 24 rate mensili;

   da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a 36 rate mensili;

   oltre euro 20.000,00 fino a 72 rate mensili;

  8. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 7, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
  9. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'Ente titolare o la società affidataria può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.
  10. In caso di mancato pagamento di cinque rate nel corso del periodo di rateazione, anche non consecutive:
   a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo ingiunto ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
   b) il carico non può più essere rateizzato.
  11. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 7, scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
  12. L'ente locale, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute.
  13. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso dell'interesse legale maggiorato di non oltre due punti percentuali.
  14. La riscossione coattiva dovrà svolgersi senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente ad eccezione di quelli espressamente previsti dalle norme di legge. Il costo di elaborazione di spedizione e notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono poste a carico di chi è tenuto al pagamento delle entrate e viene determinato nelle seguenti modalità:

   a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della ingiunzione, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

   b) una quota denominata «spese esecutive», correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2000;

   c) una quota a carico del debitore correlata alla notifica della ingiunzione e degli altri atti della riscossione da determinarsi con il decreto di cui alla lettera b).

  15. Le spese di notifica degli atti sono ripetibili, nei limiti parametrati a quelli fissati dalla legge con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alla notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione. Qualora l'ingiunzione sia notificata a mezzo ufficiale giudiziario è ripetibile la totalità delle spese di notifica, ivi compresi i diritti, effettivamente sostenute.
*3. 01. (ex *3. 01.) Pastorino, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Tutela dei diritti del contribuente: moratoria sui crediti di modesta entità, regolazione della fase precoattiva, dilazioni di pagamento, certezza degli oneri della riscossione coattiva).

  1. Non si procede all'emissione di ingiunzione per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e ad entrate di diversa natura. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero mediante successive ingiunzioni di pagamento che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. Possono comunque applicarsi le disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6.
  2. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva con l'incardinamento delle procedure di pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi o prima di applicare una misura cautelare a seguito della notifica di ingiunzione, purché decorsi i termini per l'impugnazione, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato invia un sollecito di pagamento tramite posta ordinaria, con il quale si ricorda che il termine di adempimento è scaduto e che qualora non si provveda al pagamento entro 90 giorni dalla data di spedizione si darà corso alle procedure esecutive e cautelari.
  3. Gli enti locali, con proprio regolamento, possono disciplinare ulteriori modalità di riscossione precoattiva, relativamente alle fasi sia precedenti che successive all'emissione dell'ingiunzione, fermo restando il limite temporale di cui al successivo comma 6.
  4. Al fine di dare attuazione alle attività di cui ai commi precedenti, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato possono, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti, avvalersi dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero dei soggetti abilitati all'attività di recupero crediti, anche nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 4.
  5. Sugli atti di riscossione precoattiva di cui ai commi 2 e 3, successivi alla notifica dell'ingiunzione, si applicano gli interessi di mora di cui al successivo comma 13. I costi di istruttoria, elaborazione, spedizione e di eventuale notifica possono essere determinati attraverso deliberazione dell'organo esecutivo ed essere oggetto di recupero nei confronti del debitore.
  6. In ragione della efficacia precettizia del titolo esecutivo, pari a due anni, la fase precoattiva deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla notifica dell'ingiunzione.
  7. Su richiesta del contribuente debitore, l'ente territoriale creditore o il soggetto da questo incaricato può concedere, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme richieste con l'ingiunzione di pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili, secondo il seguente schema:
   fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
   da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
   da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a 12 rate mensili;
   da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
   da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a 36 rate mensili;
   oltre euro 20.000,00 fino a 72 rate mensili.

  8. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 7, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
  9. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'Ente titolare o la società affidataria può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.
  10. In caso di mancato pagamento di cinque rate nel corso del periodo di rateazione, anche non consecutive:
   a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo ingiunto ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
   b) il carico non può più essere rateizzato.

  11. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 7, scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
  12. L'ente locale, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute.
  13. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso dell'interesse legale maggiorato di non oltre due punti percentuali.
  14. La riscossione coattiva dovrà svolgersi senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente ad eccezione di quelli espressamente previsti dalle norme di legge. Il costo di elaborazione di spedizione e notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono poste a carico di chi è tenuto al pagamento delle entrate e viene determinato nelle seguenti modalità:
   a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della ingiunzione, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
   b) una quota denominata «spese esecutive», correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2000;
   c) una quota a carico del debitore correlata alla notifica della ingiunzione e degli altri atti della riscossione da determinarsi con il decreto di cui alla lettera b).

  15. Le spese di notifica degli atti sono ripetibili, nei limiti parametrati a quelli fissati dalla legge con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alla notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione. Qualora l'ingiunzione sia notificata a mezzo ufficiale giudiziario è ripetibile la totalità delle spese di notifica, ivi compresi i diritti, effettivamente sostenute.
*3. 02. (ex *3. 03.) Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.

ART. 4.
(Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole da: 4.260 milioni fino a: 3.270 con le seguenti: 2.000 milioni di euro per l'anno 2017, di 300;
   b) per i restanti 245,5 milioni di euro per l'anno 2018, mediante riduzione:
    1) pari a 81.771.000 milioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della salute;
    2) per la restante parte, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
4. 1. (ex 4. 176.) Busin, Gianluca Pini, Guidesi, Borghesi, Simonetti.

  Sopprimere i commi da 1 a 6.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge, pari a 2.110 milioni di euro per l'anno 2017, 4.230 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.770 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.110 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 4.230 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.770 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
4. 2. (ex 4. 137.) Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.

  Sopprimere i commi da 1 a 6.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate, pari a 2.110 milioni di euro per l'anno 2017, 4.230 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.770 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
4. 3. (ex 4. 139.) Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.

  Sopprimere i commi da 1 a 6.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate, pari a 2.110 milioni di euro per l'anno 2017, 4.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.770 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
4. 4. (ex 4. 106.) Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge, pari a 2.110 milioni di euro per l'anno 2017, 4.230 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.770 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.110 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 4.230 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.770 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
4. 5. (ex 4. 136.) Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate, pari a 2.110 milioni di euro per l'anno 2017, 4.230 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.770 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
4. 6. (ex 4. 138.) Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate, pari a 2.110 milioni di euro per l'anno 2017, 4.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.770 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
4. 7. (ex 4. 105.) Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 1, primo periodo sostituire le parole: entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre con le seguenti: entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   sopprimere il secondo periodo;
   all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate, pari a 2.110 milioni di euro per l'anno 2017, 4.230 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.770 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
4. 8. (ex 4. 108.) Alberto Giorgetti, Occhiuto.

  Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: trimestre con la seguente: semestre.
*4. 9. (ex *4. 119.) Pagano.

  Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: trimestre con la seguente: semestre.
*4. 10. (ex *4. 144.) Pastorino, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 2, sostituire le lettere a), b), c), d) e), e f) con le seguenti:
   a) codice fiscale e/o partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
   b) la data ed il numero della fattura;
   c) la base imponibile;
   d) l'imposta;
   e) la tipologia dell'operazione: fattura emessa, acquisto o nota credito.
4. 11. (ex 4. 109.) Alberto Giorgetti, Occhiuto.

  Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 2, sopprimere la lettera f).
*4. 12. (ex *4. 120.) Pagano.

  Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 2, sopprimere la lettera f).
*4. 13. (ex *4. 188. e 4. 226.) Marti, Capezzone.

  Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) l'indicazione se l'operazione è relativa alla cessione di beni e/o alla prestazione di servizi.
**4. 14. (ex **4. 102.) Gelmini.

  Al comma 1, capoverso Art. 21, al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) l'indicazione se l'operazione è relativa alla cessione di beni e/o alla prestazione di servizi.
**4. 15. (ex **4. 187. e 4. 227.) Capezzone, Marti.

  Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 3, sopprimere le parole: Per le operazioni di cui al comma 1,
4. 16. (ex 4. 111.) Alberto Giorgetti, Occhiuto.

  Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
4. 17. (ex 4. 69.) Pesco, Cancelleri, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Al comma 1, capoverso Art. 21, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  «3-bis. L'Agenzia delle entrate garantisce al contribuente la ricezione in forma aperta dei flussi provenienti dal sistema di trasmissione telematica e l'estrapolazione automatica dei dati di fatturazione e la relativa traduzione nel formato strutturato necessario per la trasmissione telematica. Per le finalità di cui al precedente periodo l'Agenzia delle entrate individua soluzioni tecnologiche gratuite che garantiscono l'interscambio dei dati e la necessaria automazione e integrazione con le infrastrutture tecnologiche e gestionali in uso ai contribuenti.
  3-ter. Ai fini della semplificazione fiscale e progressiva eliminazione degli obblighi di redazione e conservazione dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad implementare il sistema di trasmissione telematica dei dati di cui al presente articolo con l'inclusione, nella piattaforma tecnologica per la trasmissione telematica dei dati delle fatture attive e passive, anche di strumenti per la comunicazione dei dati relativi a costi e ricavi esclusi dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi onde consentirne l'annotazione ai fini della deducibilità dal reddito imponibile, secondo le modalità e i criteri individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.».
4. 18. (ex 4. 64.) Pisano, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 1, al capoverso Art. 21, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «3-bis
. Nelle more della ridefinizione degli obblighi di comunicazione di carattere finanziario a carico dei comuni, delle città metropolitane e delle province, i predetti enti sono esclusi dagli obblighi di cui ai precedenti commi.»

  Conseguentemente, al comma 2, capoverso Art. 21-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «5-bis. Nelle more della ridefinizione degli obblighi di comunicazione di carattere finanziario a carico dei comuni, delle città metropolitane e delle province, i predetti enti sono esclusi dagli obblighi di cui ai precedenti commi.»
*4. 19. (ex *4. 97.) Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 1, al capoverso Art. 21, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «3-bis
. Nelle more della ridefinizione degli obblighi di comunicazione di carattere finanziario a carico dei comuni, delle città metropolitane e delle province, i predetti enti sono esclusi dagli obblighi di cui ai precedenti commi.»

  Conseguentemente, al comma 2, capoverso Art. 21-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «5-bis. Nelle more della ridefinizione degli obblighi di comunicazione di carattere finanziario a carico dei comuni, delle città metropolitane e delle province, i predetti enti sono esclusi dagli obblighi di cui ai precedenti commi.».
*4. 20. (ex *4. 156.) Pastorino, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Al comma 1, al capoverso Art. 21, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «3-bis
. Nelle more della ridefinizione degli obblighi di comunicazione di carattere finanziario a carico dei comuni, delle città metropolitane e delle province, i predetti enti sono esclusi dagli obblighi di cui ai precedenti commi.».
  Conseguentemente, al comma 2, capoverso Art. 21-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «5-bis. Nelle more della ridefinizione degli obblighi di comunicazione di carattere finanziario a carico dei comuni, delle città metropolitane e delle province, i predetti enti sono esclusi dagli obblighi di cui ai precedenti commi.».
*4. 21. (ex *4. 175.) Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 1, al capoverso Art. 21, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «3-bis
. Nelle more della ridefinizione degli obblighi di comunicazione di carattere finanziario a carico dei comuni, delle città metropolitane e delle province, i predetti enti sono esclusi dagli obblighi di cui ai precedenti commi.».
  Conseguentemente, al comma 2, capoverso Art. 21-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «5-bis. Nelle more della ridefinizione degli obblighi di comunicazione di carattere finanziario a carico dei comuni, delle città metropolitane e delle province, i predetti enti sono esclusi dagli obblighi di cui ai precedenti commi.».
*4. 22. (ex *4. 189.) Palese.

  Al comma 1, al capoverso Art. 21, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «3-bis
. Nelle more della ridefinizione degli obblighi di comunicazione di carattere finanziario a carico dei comuni, delle città metropolitane e delle province, i predetti enti sono esclusi dagli obblighi di cui ai precedenti commi.».
  Conseguentemente, al comma 2, capoverso Art. 21-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «5-bis. Nelle more della ridefinizione degli obblighi di comunicazione di carattere finanziario a carico dei comuni, delle città metropolitane e delle province, i predetti enti sono esclusi dagli obblighi di cui ai precedenti commi.».
*4. 23. (ex *4. 207.) Melilla, Paglia, Fassina, Marcon, Quaranta, D'Attorre, Costantino.

  Al comma 2, capoverso Art. 21-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1, le cui modalità di trasmissione sono stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 2, comprendono:
   a) il totale delle operazioni, attive e passive rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, base imponibile;
   b) l'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni di cui al punto a);
   c) liquidazione dell'imposta a debito o credito.»
4. 24. (ex 4. 113.) Alberto Giorgetti, Occhiuto.

  Al comma 2, capoverso Art. 21-bis, comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a pena di nullità.
4. 25. (ex 4. 70.) Corda, Pesco, Cancelleri, Sibilia, Alberti, Villarosa, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Al comma 2, capoverso Art. 21-bis, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando dai controlli emerge che il contribuente ha versato più del dovuto la differenza può essere utilizzata in compensazione nella successiva liquidazione periodica.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
4. 26. (ex 4. 228.) Capezzone.

  Al comma 2, capoverso Art. 21-bis, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste, solo ed esclusivamente al superamento della soglia prevista per le sanzioni penali per i versamenti IVA e solo per la parte che eccede il limite previsto per le stesse sanzioni.
4. 27. (ex 4. 116.) Alberto Giorgetti, Occhiuto.

  Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione l'opzione di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cessa di essere valida a partire dal 1o febbraio 2017».
4. 28. (ex 4. 76.) Pesco, Cancelleri, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Al comma 4, sopprimere la lettera d).
4. 29. (ex 4. 84.) Villarosa, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Al comma 4, sostituire la lettera d) con le seguenti:
   d) tutte le operazioni tra Italia e uno dei Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001 viene applicato un prelievo erariale pari al 20 per cento del valore della transazione;
   d-bis) al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    «a) il comma 10 è sostituito dal seguente: »10. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati non sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni.».
4. 30. (ex 4. 87.) Villarosa, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. L'utilizzo di società anonime, aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di cui al presente articolo è vietato e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento».
4. 31. (ex 4. 83.) Villarosa, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. La comunicazione prevista dal comma 1 è estesa anche alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al comma 1 ma che risultano collegati direttamente a operatori con residenza fiscale in uno dei Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001.».
4. 32. (ex 4. 85.) Villarosa, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Al comma 4, lettera d), sopprimere il numero 1.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
4. 33. (ex 4. 155.) Baldassarre, Artini, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Al comma 4, lettera d), sopprimere il numero 1.
4. 34. (ex 4. 237.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di un anno. La riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. 35. (ex 4. 67.) Pisano, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) i rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e).
4. 36. (ex 4. 66.) Pisano, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 6, sopprimere la lettera b).
4. 37. (ex 4. 77.) Pesco, Cancelleri, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione l'opzione di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è soppressa con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
4. 38. (ex 4. 75.) Pesco, Cancelleri, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Sopprimere i commi 7 e 8.

  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole da: 4.260 milioni fino a: 2.970 con le seguenti: 4.110 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.985 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.070 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.770.
4. 39. (ex 4. 177.) Busin, Guidesi, Borghesi, Simonetti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  8-ter. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 25-ter del medesimo titolo nonché i soggetti obbligati ad operare ritenute ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, che eseguono il versamento delle ritenute ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, specificano nel modello di versamento l'identificativo fiscale del beneficiario del compenso soggetto a ritenuta e l'identificativo progressivo e la data di emissione della corrispondente fattura e la relativa ritenuta operata. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono approvati i relativi modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. I dati dei versamenti mediante i modelli di cui al presente comma sono consultabili elettronicamente e telematicamente dai soggetti interessati mediante i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
  8-quater. In relazione ai compensi e alle ritenute indicate nel modello di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione e della certificazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
  8-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis, i contratti di intermediazione in essere con la pubblica amministrazione sono modificati al fine di non comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 40. (ex 4. 79.) Pisano, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  8-ter. All'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sopprimere i commi 2 e 4.
  8-quater. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-ter, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 4.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
4. 41. (ex 4. 107.) Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8-ter. All'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 2 e 4 sono abrogati.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge, pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
4. 42. (ex 4. 134.) Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8-ter. All'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 2 e 4 sono abrogati.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate, pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
4. 43. (ex 4. 135.) Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8-ter. All'articolo 16 del decreto ministeriale 24 dicembre 1993, la lettera c) è soppressa.
4. 44. (ex 4. 118.) Pagano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8-ter. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 25-ter del medesimo titolo, all'atto dei versamenti mensili delle ritenute operate trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati fiscali dei percipienti, con specificazione del nominativo del beneficiario, identificato dal relativo codice fiscale o partita iva, il numero progressivo identificativo della fattura e la relativa ritenuta operata. In relazione ai compensi e alle ritenute trasmesse, i soggetti di cui al presente comma sono esonerati dal rilascio della certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I dati fiscali di cui al presente comma sono consultabili elettronicamente e telematicamente dai soggetti interessati mediante i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
4. 45. (ex 4. 78.) Pisano, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di tassazione di accordi di ristrutturazione del debito).

  1. Alla Tariffa Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1, è inserito in fine il seguente comma: 1-bis. Sono prestazioni di servizi imponibili, ai sensi del comma 1, lettera b), anche le prestazioni di servizi concernenti le operazioni di finanziamento e/o di ristrutturazione del debito poste in essere in funzione di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, della legge fallimentare o di un accordo di ristrutturazione omologato ai sensi dell'articolo 182-bis della legge fallimentare, o le domande di concordato di cui all'articolo 161, sesto comma, ammesse ai sensi dell'articolo 163 della legge fallimentare.
  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in euro 10.000.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore dal 1o gennaio 2017.
4. 01. (ex 4. 04.) De Girolamo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Disposizioni in materia di rateizzazione dei pagamenti per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario).

  1. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 inserire i seguenti:
  7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi transattivi riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di trenta anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.
  7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali.
  7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio, a condizione che la quota di partecipazione non sia inferiore al 70 per cento del capitale sociale.
*4. 02. (ex *4. 07.) Fassina, Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Disposizioni in materia di rateizzazione dei pagamenti per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario).

  1. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 inserire i seguenti:
  7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi transattivi riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di trenta anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.
  7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali.
  7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio, a condizione che la quota di partecipazione non sia inferiore al 70 per cento del capitale sociale.
*4. 03. (ex *4. 08.) Palese.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

  1. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione delle entrate locali, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti punti:
   a) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;
   b) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
   c) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente locale degli estremi dei contratti in materia di affidamento, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;
   d) definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in separata sezione dell'albo per le aziende abilitate al recupero crediti che intendano svolgere tale attività con riferimento alle entrate degli enti locali.

  2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 527, le parole: «e di rimborso» sono sostituite da: «. Non si fa luogo al rimborso»;
   b) al comma 528 sono aggiunti i seguenti periodi:
  «Con riferimento alle quote previste dal presente comma, gli enti creditori possono procedere alla riscossione delle stesse, tranne nel caso in cui siano cadute in prescrizione, attraverso l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze integra il decreto di cui al primo periodo così da comprendere tra le informazioni oggetto di comunicazione l'indicazione dell'ultimo atto notificato di ciascuna delle posizioni sulle quali l'agente della riscossione ha esaurito le attività di competenza. Tale facoltà è sempre consentita all'ente locale, in alternativa alla reiscrizione a ruolo di cui all'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».
4. 04. (ex **4. 09.) Pastorino, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

ART. 5.
(Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento).

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire i capoversi «6-bis» e «6-ter» con i seguenti:
  6-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
  6-ter. L'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma precedente presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso. Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.
5. 1. (ex 5. 24.) Alberto Giorgetti, Occhiuto.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
  a-bis) alla lettera b) le parole «decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa», sono sostituite dalle parole: «decorrono, ma per un periodo pari alla metà di quello previsto nelle varie disposizioni, dalla presentazione della dichiarazione integrativa».
5. 2. (ex 5. 25.) Alberto Giorgetti, Occhiuto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'articolo 4, comma 6-quater, le parole «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».
  2.2. La modifica di cui al comma 2-bis si applica a decorrere dal 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016.
5. 3. (ex 5. 33.) Pagano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1 All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga anche tacita del contratto di locazione, per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura di euro 250, ridotta ad euro 125 se presentata con ritardo non superiore a 30 giorni. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi».
5. 4. (ex 5. 37.) Pagano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. L'articolo 8, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è abrogato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
5. 5. (ex 5. 38.) Pagano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera c) è soppressa.
5. 6. (ex 5. 40.) Pagano.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. All'articolo 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, il 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini per la trasmissione dei documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, nonché dagli organi preposti ai controlli amministrativi tributari, sono sospesi dal 1o agosto al 31 agosto».
  2.2. È sospeso dal 1o agosto al 31 agosto il termine di trenta giorni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. 7. (ex 5. 42.) Pagano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Nell'articolo 32, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «o compensi» e le parole «i prelevamenti o» sono soppresse.
5. 8. (ex 5. 43.) Pagano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

  1. All'articolo 52, comma 1, lettera b), punto 4) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono eliminate le parole: «iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto».
  2. All'articolo 3, comma 24, lettera b) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salva diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17,19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».
5. 01. (ex 5. 03.) Pastorino, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Semplificazioni in materia di scelte per i regimi opzionali).

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 115:
    1) nel comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio»;
    2) nel comma 7, nell'ultimo periodo, le parole: «mancato rinnovo» sono sostituite dalla seguente: «revoca»;
   b) all'articolo 117:
    1) nel comma 2-bis, lettera d), le parole: «mancato rinnovo» sono sostituite dalla seguente: «revoca»;
    2) nel comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio; nel caso venga meno il requisito del controllo di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui all'articolo 124.»;
   c) all'articolo 118, nel comma 1-bis, lettera c), le parole: «mancato rinnovo» sono sostituite dalla seguente: «revoca»;
   d) all'articolo 125:
    1) nella rubrica e nei commi 1 e 2, le parole: «mancato rinnovo» sono sostituite dalla seguente: «revoca»;
    2) nel comma 1, le parole: «l'opzione rinnovata non riguardi entrambe le società di cui alla predetta lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «la revoca riguardi almeno una delle società di cui alla predetta lettera b)»;
    3) nel comma 3, le parole: «il mancato rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «la revoca»;
   e) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Permanendo il requisito del controllo, così come definito nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo 131 ha durata per cinque esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio.»;
   f) all'articolo 139:
    1) nella rubrica, le parole: «Mancato rinnovo» sono sostituite dalla seguente: «Revoca»;
    2) nel comma 1, le parole: «mancato rinnovo» sono sostituite dalla seguente: «revoca»;
   g) all'articolo 139-bis, nel comma 1, le parole: «mancato rinnovo» sono sostituite dalla seguente: «revoca»;
   h) all'articolo 155, nel comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali. Al termine del decennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun decennio».

  2. Al decreto ministeriale 9 giugno 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5:
    1) nel comma 1, le parole: «mancato rinnovo» sono sostituite dalla seguente: «revoca»;
    2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «3. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la società controllante può modificare il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, o di revoca dell'opzione, alle società che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione.»;
   b) all'articolo 14:
    1) nella rubrica, la parola: «Rinnovo» è sostituita dalla seguente: «Revoca»;
    2) il comma 1 è abrogato;
    3) nel comma 2, primo periodo, le parole: «mancato rinnovo» sono sostituite dalla seguente: «revoca» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In tal caso, la consolidante è tenuta a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione della revoca.».

  3. Al decreto ministeriale 23 giugno 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4:
    1) il comma 1 è abrogato;
    2) nel comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «per la comunicazione della revoca»;
   b) all'articolo 8, nel comma 2, le parole: «mancato rinnovo» sono sostituite dalla seguente: «revoca».

  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
5. 02. (ex 5. 05.) Pagano.

ART. 6.
(Definizione agevolata).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È in ogni caso ammesso il pagamento mediante compensazione con eventuali crediti ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 lettera c) dopo le parole: previste dagli articoli 3, 4, 6, e 9 aggiungere le seguenti: e dai successivi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.
   b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3.1. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
  3.2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, articolo 96, comma 5-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo:
   a) dopo le parole: «interessi passivi sostenuti» inserire le parole: «dalle banche,»;
   b) le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'88 per cento».

  3.3 In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento».
6. 1. (ex 6. 26.) Cariello, Pisano, Sibilia, Corda, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. A quei contribuenti che, versando in oggettive difficoltà economiche hanno già parzialmente pagato secondo un provvedimento di dilazione, viene confermato il relativo piano di rateazione.
  1-ter. Possono partecipare alla definizione agevolata di cui al presente articolo per la quota residua di debito, anche coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto pagavano secondo piani di rientro già concordati.
6. 2. (ex 6. 104.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È in ogni caso ammesso il pagamento mediante compensazione con eventuali crediti ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6. 3. (ex 6. 25.) Cariello, Pisano, Sibilia, Corda, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Limitatamente ai carichi di ruolo contenenti sanzioni per omesso o ritardato versamento ovvero sanzioni per violazioni di carattere meramente formale, la dilazione può essere concessa fino ad un massimo di venti rate.
6. 4. (ex 6. 24.) Alberti, Pisano, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 marzo 2017 con le seguenti: entro il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. 5. (ex 6. 125.) Maietta, Rampelli.

  Al comma 2, sopprimere le parole:, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, e aggiungere in fine il seguente periodo: I giudizi pendenti sono sospesi e si intendono rinunciati con il versamento dell'unica rata o della prima rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b).
6. 6. (ex 6. 31.) Cancelleri, Cariello, Pisano, Sibilia, Corda, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 3, dopo le parole: l'agente della riscossione comunica aggiungere le seguenti:, previa verifica della insussistenza di cause di decadenza o prescrizione della somme oggetto di definizione ovvero ogni altra causa di inesigibilità del ruolo,.
6. 7. (ex 6. 29.) Corda, Pisano, Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: una rata con le seguenti: due rate.
6. 8. (ex 6. 126.) Maietta, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Il debitore che si avvale della definizione agevolata per il pagamento di carichi inclusi in ruoli, fino ad un massimo di 50.000 euro, può richiedere un finanziamento agevolato per l'estinzione del debito ai soggetti autorizzati all'esercizi del credito operanti nel territorio nazionale. Il finanziamento agevolato prevede che in capo al debitore che vi accede maturi esclusivamente l'obbligo di restituzione della quota capitale, escluso il costo delle commissioni e di ogni altro onere o spesa relativi alle gestione dei medesimi finanziamenti, al tasso di interesse refi della BCE vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. 9. (ex 6. 113.) Guidesi, Busin, Gianluca Pini, Borghesi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9.1. I debitori che hanno intentato un'azione giudiziaria contro gli agenti della riscossione in merito a carichi inclusi in ruoli negli anni dal 2000 al 2015 possono chiedere l'accesso alla definizione agevolata, qualora vi sia stata una sentenza almeno in primo grado a loro favorevole, relativamente ai medesimi carichi, secondo le modalità e i tempi stabiliti per i debitori di cui al comma 1 del presente articolo.
6. 10. (ex 6. 106.) Busin, Guidesi, Borghesi, Simonetti.

  Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni possono consentire, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica locale, l'estinzione del debito escludendo, in tutto o in parte, il pagamento della sanzione per la parte riferibile alla maggiorazione prevista nei casi in cui non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta.
6. 11. (ex 6. 33.) Cancelleri, Pisano, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 13.
6. 12. (ex 6. 87.) Pastorino, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13.1. Al fine di garantire l'equilibrio finanziario e la continuità e la funzionalità dei servizi pubblici, per i carichi inclusi in ruoli formati da enti locali per debiti di enti pubblici economici e non economici, è facoltà dell'ente locale, mediante deliberazioni dell'organo consiliare da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione secondo la procedura di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e nell'esercizio delle potestà regolamentari ivi riconosciute, di derogare ai criteri di definizione agevolata di cui al presente articolo, anche attraverso la definizione transattiva dei debiti inclusi nei ruoli di cui al presente comma, con rinuncia ad ogni altra pretesa. A tal fine, l'istanza di cui al comma 2 è trasmessa all'ente locale titolare dei carichi di ruolo oggetto di definizione, per la formulazione della proposta transattiva, da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. All'istanza di definizione di cui al comma 2, l'ente debitore allega un piano di pagamento del debito unitamente ad una relazione sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento del debito. A seguito della sottoscrizione della transazione, l'agente della riscossione non può avviare o proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate nei confronti del debitore. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione. È sospesa l'efficacia di fermi ovvero ogni altro vincolo di indisponibilità di beni patrimoniali e finanziari in vigenza dell'accordo transattivo e fino all'integrale pagamento del debito oggetto di definizione. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 4 in caso di mancato o insufficiente pagamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui stato dilazionato il debito. Nell'esercizio delle facoltà di cui al presente comma non possono in ogni caso essere previste condizioni di adesione meno favorevoli, in termini di benefici concessi e modalità di pagamento, da quelle previste al comma 1 del presente articolo.
  13.2. La facoltà di cui al precedente comma è ammessa anche per gli enti locali sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero gli enti locali in stato di dissesto finanziario di cui agli articolo 244 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. 13. (ex 6. 22.) Pisano, Cariello, Sorial, Villarosa.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13.1 Gli enti locali possono mediante deliberazioni dell'organo consiliare, da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
   a) applicare gli stessi criteri di definizione agevolata di cui al presente articolo ai crediti di propria spettanza oggetto di recupero mediante riscossione coattiva attivata tramite l'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
   b) comunicare la non adesione alla definizione agevolata dei crediti di propria spettanza di cui al presente articolo, con comunicazione da inviarsi in modalità telematica all'agente della riscossione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017, con modalità stabilite dal direttore dell'Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento da emanarsi entro il 15 gennaio 2017, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. La comunicazione di cui al comma 3 tiene conto delle comunicazioni di cui al periodo precedente.
  Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire le parole:
è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.085,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
   al comma 2, alinea, sostituire le parole: 4.560 milioni di euro per l'anno 2017, di 5.930 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.730 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
   al comma 2, lettera c), sostituire le parole: a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: a 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.730 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*6. 14. (ex *6. 43.) Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13.1 Gli enti locali possono mediante deliberazioni dell'organo consiliare, da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
   a) applicare gli stessi criteri di definizione agevolata di cui al presente articolo ai crediti di propria spettanza oggetto di recupero mediante riscossione coattiva attivata tramite l'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
   b) comunicare la non adesione alla definizione agevolata dei crediti di propria spettanza di cui al presente articolo, con comunicazione da inviarsi in modalità telematica all'agente della riscossione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017, con modalità stabilite dal direttore dell'Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento da emanarsi entro il 15 gennaio 2017, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. La comunicazione di cui al comma 3 tiene conto delle comunicazioni di cui al periodo precedente.

  Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire le parole:
è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.085,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
   al comma 2, alinea, sostituire le parole: 4.560 milioni di euro per l'anno 2017, di 5.930 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.730 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
   al comma 2, lettera c), sostituire le parole: a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: a 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.730 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*6. 15. (ex *6. 86.) Pastorino, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13.1 Gli enti locali possono mediante deliberazioni dell'organo consiliare, da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
   a) applicare gli stessi criteri di definizione agevolata di cui al presente articolo ai crediti di propria spettanza oggetto di recupero mediante riscossione coattiva attivata tramite l'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
   b) comunicare la non adesione alla definizione agevolata dei crediti di propria spettanza di cui al presente articolo, con comunicazione da inviarsi in modalità telematica all'agente della riscossione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017, con modalità stabilite dal direttore dell'Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento da emanarsi entro il 15 gennaio 2017, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. La comunicazione di cui al comma 3 tiene conto delle comunicazioni di cui al periodo precedente.

  Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire le parole:
è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.085,5
milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
   al comma 2, alinea, sostituire le parole: 4.560 milioni di euro per l'anno 2017, di 5.930 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.730 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
   al comma 2, lettera c), sostituire le parole: a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: a 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.730 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*6. 16. (ex *6. 105.) Guidesi, Busin, Borghesi.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13.1 Gli enti locali possono mediante deliberazioni dell'organo consiliare, da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
   a) applicare gli stessi criteri di definizione agevolata di cui al presente articolo ai crediti di propria spettanza oggetto di recupero mediante riscossione coattiva attivata tramite l'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
   b) comunicare la non adesione alla definizione agevolata dei crediti di propria spettanza di cui al presente articolo, con comunicazione da inviarsi in modalità telematica all'agente della riscossione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017, con modalità stabilite dal direttore dell'Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento da emanarsi entro il 15 gennaio 2017, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. La comunicazione di cui al comma 3 tiene conto delle comunicazioni di cui al periodo precedente.

  Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire le parole:
è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.085,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
   al comma 2, alinea, sostituire le parole: 4.560 milioni di euro per l'anno 2017, di 5.930 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.730 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
   al comma 2, lettera c), sostituire le parole: a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: a 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.730 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*6. 17. (ex *6. 115.) Palese.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13.1 Gli enti locali possono mediante deliberazioni dell'organo consiliare, da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
   a) applicare gli stessi criteri di definizione agevolata di cui al presente articolo ai crediti di propria spettanza oggetto di recupero mediante riscossione coattiva attivata tramite l'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
   b) comunicare la non adesione alla definizione agevolata dei crediti di propria spettanza di cui al presente articolo, con comunicazione da inviarsi in modalità telematica all'agente della riscossione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017, con modalità stabilite dal direttore dell'Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento da emanarsi entro il 15 gennaio 2017, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. La comunicazione di cui al comma 3 tiene conto delle comunicazioni di cui al periodo precedente.

  Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire le parole:
è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.085,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
   al comma 2, alinea, sostituire le parole: 4.560 milioni di euro per l'anno 2017, di 5.930 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270
milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.730 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
   al comma 2, lettera c), sostituire le parole: a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: a 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.730 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*6. 18. (ex *6. 124.) Paglia, Fassina, Marcon, Quaranta, D'Attorre, Costantino, Melilla.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

  1. All'articolo 52, comma 1, lettera b), numero 4) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono eliminate le parole: «iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto».
  2. All'articolo 3, comma 24, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertiti dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni, è, infine, aggiunto il seguente periodo: Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17,19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
6. 01. (ex 6. 05.) Pastorino, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

ART. 7.
(Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate).

  Sopprimerlo.
*7. 1. (ex *7. 11.) Pesco, Pisano, Sibilia, Corda, Cariello, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sopprimerlo.
*7. 2. (ex *7. 31.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniale di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ovvero per coloro che abbiano già beneficiato di misure agevolative per la regolarizzazione di capitali e attività finanziare detenute all'estero.
7. 3. (ex 7. 5.) Villarosa, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniale di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
7. 4. (ex 7. 6.) Villarosa, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che abbiano già beneficiato della procedura di collaborazione volontaria nei 3 anni precedenti ovvero parti correlate così come definite dal regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno.
7. 5. (ex 7. 8.) Villarosa, Sibilia, Corda, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che abbiano già beneficiato della procedura di collaborazione volontaria nei 3 anni precedenti.
7. 6. (ex 7. 7.) Villarosa, Sibilia, Corda, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 settembre 2016 con le seguenti: 31 agosto 2016.
7. 7. (ex 7. 30.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 1, lettera e), terzo periodo, sopprimere le parole: nonché le riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997.
7. 8. (ex 7. 35.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 1, lettera g), sopprimere i numeri 2) e 3).
7. 9. (ex 7. 34.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 1, lettera g), numero 2, sostituire le parole: per una frazione superiore al 10 per cento con le seguenti: per una frazione superiore al 5 per cento.

  Conseguentemente alla medesima lettera:
   al medesimo numero, sostituire le parole:
per una frazione superiore al 30 per cento con le seguenti: per una frazione superiore al 10 per cento;
  al numero 3 sostituire le parole: per una frazione inferiore o uguale al 10 per cento con le seguenti: per una frazione inferiore o uguale al 5 per cento e le parole: per una frazione inferiore o uguale al 30 per cento con le seguenti: per una frazione inferiore o uguale al 10 per cento.
7. 10. (ex 7. 28.) Civati, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 1, sopprimere la lettera h).
7. 11. (ex 7. 37.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 1, lettera i), sostituire le parole: con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-septies con le seguenti: con la pena da 3 a 9 anni di reclusione.
7. 12. (ex 7. 36.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 3, alinea, sostituire le parole da: Se la collaborazione volontaria fino alla fine del comma, con le seguenti: La collaborazione volontaria di cui al presente articolo non può comunque avere ad oggetto contanti o valori al portatore.
7. 13. (ex 7. 32.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e, in ogni caso, tutti i pagamenti a favore di pubbliche amministrazioni possono effettuarsi in contanti, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
*7. 14. (ex *7. 12.) Alberto Giorgetti, Laffranco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e, in ogni caso, tutti i pagamenti a favore di pubbliche amministrazioni possono effettuarsi in contanti, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
*7. 15. (ex *7. 29.) Latronico.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1».
7. 16. (ex 7. 10.) Villarosa, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Obbligo di registrazione analitica della movimentazione delle cassette di sicurezza).

  1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, viene introdotto l'obbligo di registrazione analitica della movimentazione delle cassette di sicurezza, che dovrà avvenire sotto la supervisione del personale bancario.
7. 01. (ex 7. 031.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

ART. 7-septies.
(Accesso al Fondo di garanzia per le imprese operanti nel settore della geotermia).

  Sopprimerlo.

  Sostituirlo con il seguente:
7-septies. 1. Crippa.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 7-septies(Finanziamenti microcredito). 1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
  «2-bis.) Nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo è costituita una riserva fino a 100 milioni di euro per il sostegno dell'attività del microcredito ai sensi dell'articolo 111 del Testo unico bancario al fine di concedere finanziamenti fino cinquantamila euro in deroga alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 111 suddetto.».
7-septies. 2. Crippa.

ART. 8.
(Finanziamento Fondo occupazione).

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: anche.

  Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le eventuali economie derivanti dall'incremento di cui al presente comma sono destinate all'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il finanziamento di politiche attive del lavoro di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015.
8. 1. (ex 8. 8.) Airaudo, Paglia, Melilla, Placido, Fassina, Marcon, Martelli.

  Al comma 1, primo periodo sopprimere la parola: anche.
8. 2. (ex 8. 7.) Airaudo, Paglia, Melilla, Placido, Fassina, Marcon, Martelli.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, fermo restando l'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno.
8. 3. (ex 8. 6.) Occhiuto.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 592,6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante quota parte del gettito relativo all'anno 2016 derivante dalle disposizioni di cui al comma 1.2.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1 Le accertate economie relative all'anno 2016, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di finanziare esclusivamente interventi in favore di determinate categorie di lavoratori ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato articolo 24.

  1.2. Dal 1o gennaio 2016, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono disposte le seguenti misure:
   a) nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso;
   b) all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito, delle persone fisiche» sono soppresse.
8. 4. (ex 8. 9.) Fassina, Marcon, Melilla, Paglia, Airaudo, Placido.

ART. 9.
(Partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite UNSMIL).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 17.388.000 euro per l'anno 2016.
9. 1. (ex 12. 19.) Duranti, Piras, Carlo Galli, Marcon, Melilla, Fassina, Paglia, Costantino, Quaranta, Nicchi, Pannarale.

  Sopprimerlo.
*9. 2. (ex *9. 1.) Frusone, Manlio Di Stefano, Basilio, Spadoni, Corda, Scagliusi, Di Battista, Rizzo, Paolo Bernini, Grande, Tofalo, Del Grosso, Pisano, Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sopprimerlo.
*9. 3. (ex *9. 2.) Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Sopprimerlo.
*9. 4. (ex *9. 3.) Duranti, Piras, Carlo Galli, Marcon, Melilla, Fassina, Paglia.

ART. 10.
(Finanziamento Investimenti FS).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della rete ferroviaria aggiungere le seguenti: e delle linee complementari.
10. 1. (ex 10. 8.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, Carinelli, Pesco, Alberti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della rete ferroviaria aggiungere le seguenti: e della rete ferroviaria convenzionale.
10. 2. (ex 10. 7.) Dell'Orco, Spessotto, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Carinelli, Pesco, Alberti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della rete ferroviaria aggiungere le seguenti: e delle reti regionali interconnesse.
10. 3. (ex 10. 4.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, Carinelli, Pesco, Alberti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: anno 2018 aggiungere le seguenti: questi ultimi previa presentazione alle competenti commissioni parlamentari, entro il 31 dicembre 2016, dell'aggiornamento 2016.
10. 4. (ex 10. 5.) Dell'Orco, Spessotto, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Carinelli, Pesco, Alberti.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, fermo restando l'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno.
10. 5. (ex 10. 9.) Occhiuto.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per gli interventi di riqualificazione idonei ad eliminare le barriere architettoniche e migliorare l'accessibilità nelle stazioni ferroviarie italiane, anche minori, sono destinati 120 milioni di euro a valere sui 400 milioni, di cui al presente comma, per l'anno 2018.
10. 6. (ex 10. 11.) Cristian Iannuzzi.

ART. 10-bis.
(Finanziamento dell'attraversamento ferroviario della linea Milano-Saronno).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 16.000.000 per l'anno 2016 aggiungere le seguenti: nonché di euro 10.000.000 per il potenziamento infrastrutturale e l'implementazione del parco treni della linea ferroviaria Milano-Treviglio-Crema-Cremona per l'anno 2016.
10-bis. 1. (ex 0. 10. 02. 1.) Franco Bordo, Folino, Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

ART. 11.
(Misure urgenti per il trasporto regionale).

  Sopprimerlo.
*11. 1. (ex*11. 15.) Civati, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Sopprimerlo.
*11. 2. (ex*11. 16.) Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

  Sopprimerlo.
*11. 3. (ex *11. 22.) Guidesi, Busin, Borghesi.

  Sopprimerlo.
*11. 4. (ex *11. 26.) Palese.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Misure urgenti per il trasporto regionale).

  1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il «Fondo a copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 690 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020. Le predette risorse sono rese disponibili previa rimodulazione, ove necessario, degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-regioni da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al Fondo da parte delle regioni.
11. 5. (ex 11. 21.) Guidesi, Busin, Borghesi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Misure urgenti per il trasporto regionale).

  1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, procede al rinnovo della nomina del Commissario ad acta per l'espletamento delle finalità di cui all'articolo 16 , comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, così da assicurare la continuità del processo di risanamento del trasporto ferroviario regionale e garantire adeguate prospettive di sviluppo volte a tutelare il diritto alla mobilità.
  2. Considerati i rilevanti disavanzi economici e la necessità di raggiungere l'equilibrio economico della società di trasporto regionale EAV S.r.l., il Commissario ad acta, di cui al comma precedente, è autorizzato ad un impegno di spesa pari a 600 milioni di euro, previo trasferimento della somma entro il 31 dicembre 2016, il cui 50 per cento è obbligatoriamente destinato al completamento degli interventi di ripristino e ammodernamento prioritari sulle tratte e le infrastrutture di competenza di EAV S.r.l, mentre la restante parte è destinata al risanamento della gestione finanziaria della stessa EAV S.r.l. in capo al Commissario ad acta.
  3. A copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale dovuti dalla regione Molise nei confronti di Trenitalia S.p.a., è attribuito alla medesima regione un contributo straordinario di 90 milioni di euro, per l'anno 2016, il cui 50 per cento è da destinarsi al completamento degli interventi di ripristino e ammodernamento sulle tratte di competenza regionali.
  4. Agli oneri di cui al comma 2 e al comma 3, pari complessivamente a 690 milioni di euro di contributo straordinario, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020. Le predette risorse sono rese necessarie previa rimodulazione, ove necessario, degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.
11. 6. (ex 11. 27.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia, Fassina.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

  1. Al fine di rilanciare il servizio di trasporto pubblico locale, è ripartito fra tutte le regioni, sulla base dei criteri individuati in sede di Conferenza Stato-regioni, lo stanziamento di 690 milioni di euro.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 690 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020. Le predette risorse sono rese disponibili previa rimodulazione, ove necessario, degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.
11. 7. (ex 11. 23.) Guidesi, Busin, Borghesi.

  Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:
  1. La dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012, è incrementata di 690 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, con le seguenti: 690 milioni di euro per l'anno 2016.
11. 8. (ex 11. 6.) Dell'Orco, Spessotto, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Pesco, Alberti.

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  1. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, è attribuito alle regioni un contributo per quota parte, nel limite totale di 690 milioni di euro, per l'anno 2016 per far fronte ai debiti contratti per il servizio di trasporto pubblico locale e per investimenti nella rete di trasporto pubblico locale. Ai fini della ripartizione del contributo di cui al presente comma si deve fare riferimento al rapporto chilometri ferroviari/abitanti.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 3;

   al comma 4 sostituire le parole: pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro con le seguenti: pari a 690 milioni;.
11. 9. (ex 11. 18) Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  1. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, è attribuito alle regioni un contributo per quota parte, nel limite totale di 690 milioni di euro, per l'anno 2016 per far fronte ai debiti contratti per il servizio di trasporto pubblico locale e per investimenti nella rete di trasporto pubblico locale. Ai fini della ripartizione del contributo di cui al presente comma si deve fare riferimento al numero degli abitanti.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 3;

   al comma 4 sostituire le parole: pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro con le seguenti: pari a 690 milioni;.
11. 10. (ex 11. 19.) Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, è attribuita alla Conferenza Stato-regioni la potestà di stabilire la determinazione di un contributo destinato a ogni regione, nel limite di 690 milioni di euro, per l'anno 2016 per far fronte ai debiti contratti per il servizio di trasporto pubblico locale.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 2 e 3 sono soppressi;
   al comma 4 sostituire le parole:
pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro con le seguenti: pari a 690 milioni.
11. 11. (ex 11. 17.) Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 600 milioni con le seguenti: 400 milioni e, dopo le parole: per far fronte ai propri debiti verso la società EAV srl aggiungere le seguenti: previo riconoscimento degli stessi ed iscrizione nel bilancio regionale.

  Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 2016 con le seguenti: Successivamente al riconoscimento dei debiti della regione verso EAV srl.
11. 12. (ex 11. 8.) Russo.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico della società di trasporta regionale ferroviario EAV srl sono svolte in regime di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito in legge 18 febbraio 2004, n. 39, e sotto la vigilanza congiunta del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della regione Campania, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. 13. (ex 11. 9.) Russo.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: la rinuncia, fino alla fine del periodo, con le seguenti: previa rinuncia, da parte degli stessi, alle spese legali, agli interessi e agli altri accessori, nonché ad una quota percentuale della sorte capitale.
11. 14. (ex 11. 7.) Russo.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: a tutte o parte fino alla fine del periodo, con le seguenti: in tutto o in parte, alle spese legali, agli interessi e agli altri accessori.
11. 15. (ex 11. 10.) Russo.

  Al comma 2, ultimo periodo, premettere le parole: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e.
11. 16. (ex 11. 12.) Russo.

  Al comma 2, ultimo periodo, premettere delle parole: Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e.
11. 17. (ex 11. 11.) Russo.

  Al comma 4, sostituire le parole: 600 milioni con le seguenti: 400 milioni.
11. 18. (ex 11. 13.) Russo.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel territorio delle Regioni di cui ai commi 1 e 3.
11. 19. (ex 11. 14.) Russo.

ART. 12.
(Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza).

  Sopprimerlo.
12. 1. (ex 12. 16.) Guidesi, Busin, Molteni, Rondini, Borghesi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 700 milioni di euro per l'anno 2016.
12. 2. (ex 12. 15.) Guidesi, Busin, Molteni, Rondini, Borghesi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 400 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a sostegno di persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, è incrementato di 700 milioni di euro per l'anno 2016.
12. 3. (ex 12. 14.) Guidesi, Busin, Molteni, Rondini, Borghesi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

  1. Il Fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è incrementato di 700 milioni di euro per l'anno 2016.
12. 4. (ex 12. 11.) Guidesi, Busin, Molteni, Rondini, Borghesi.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Ai fini della realizzazione dei primi e più urgenti interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e delle strutture ospedaliere presenti sul territorio nazionale è istituito un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di seicento milioni di euro nell'anno 2016.
12. 5. (ex 12. 23.) Maietta, Rampelli.

  Sopprimere il comma 1.
12. 6. (ex 12. 20.) Maietta, Rampelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito Fondo, con una dotazione iniziale di seicento milioni di euro, volto alla concessione di una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei residenti nei Comuni che ospitano strutture destinate a qualunque titolo all'accoglienza dei migranti. La determinazione dell'entità della detrazione da riconoscere e le relative modalità applicative sono demandate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
12. 7. (ex 12. 22.) Maietta, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: trattenimento e di accoglienza per stranieri con le seguenti: identificazione ed espulsione.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016 per l'attuazione di intese e collaborazioni internazionali per il contrasto all'immigrazione clandestina e accordi bilaterali di riammissione nei Paesi di origine.
   sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti per il contrasto all'immigrazione clandestina.
12. 8. (ex 12. 12.) Guidesi, Busin, Molteni, Rondini, Borghesi.

  Al comma 1, sostituire le parole: trattenimento e di accoglienza per stranieri con le seguenti: identificazione ed espulsione.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole:
600 milioni con le seguenti: 700 milioni;
   sopprimere il comma 2.
   sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti per il contrasto all'immigrazione clandestina.
12. 9. (ex 12. 13.) Guidesi, Busin, Molteni, Rondini, Borghesi.

  Al comma 1, sostituire le parole: e di accoglienza con le seguenti:, di accoglienza e di rimpatrio.
12. 10. (ex 12. 10.) Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

  Al comma 1, sostituire le parole: 600 milioni con le seguenti: 300 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di trecento milioni di euro.
12. 11. (ex 12. 21.) Maietta, Rampelli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: che accolgono richiedenti protezione internazionale con le seguenti: sui cui territori si registra la presenza di stranieri richiedenti protezione internazionale, inseriti nelle strutture di accoglienza di cui, rispettivamente, agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
12. 12. (ex 12. 8.) Gregorio Fontana.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: ospitato aggiungere le seguenti: comunque sul proprio territorio.
12. 13. (ex 12. 9.) Fabrizio Di Stefano.

ART. 13.
(Rifinanziamento Fondo PMI e misure per il microcredito e per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 895 milioni di euro per l'anno 2016. Quota parte delle risorse aggiuntive di cui al precedente periodo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016, sono riservate alle piccole e medie imprese operanti nei territori a rischio di desertificazione industriale e produttiva in seguito agli eventi sismici che hanno interessato le province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, come i territori delle province di Fermo e di Macerata e le aree colpite dal sisma del 30 ottobre 2016 nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Ulteriori 100 milioni di euro sono individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2020» a titolarità del Ministero dello sviluppo economico e riservati in via prioritaria alle piccole e medie imprese che investono in ricerca e sviluppo nel settore dell'ideazione di prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e la prevenzione del rischio sismico.
13. 1. (ex 13. 49.) Scotto, Paglia, Marcon, Melilla, Fassina, Ricciatti, Ferrara, Franco Bordo, Airaudo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. La garanzia del fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prestata in favore dei confidi e dei fondi di garanzia resta valida per la banca finanziatrice, qualora l'inefficacia della garanzia sia da imputare al soggetto richiedente la banca finanziatrice non poteva verificarne la corretta gestione.
13. 2. (ex 13. 31.) Alberto Giorgetti, Laffranco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «2 milioni e cinquecentomila» sono sostituite con «5 milioni».
13. 3. (ex 13. 28.) Alberto Giorgetti, Laffranco.