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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 15 settembre 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 15 settembre 2016.

  Aiello, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Cancelleri, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, Culotta, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fava, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Paris, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Tabacci, Tidei, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 14 settembre 2016 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   D'INCÀ ed altri: «Distacco dei comuni di Lamon e di Sovramonte dalla regione Veneto e loro aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione e delega al Governo per l'adeguamento delle pertinenti disposizioni legislative» (4033).

  Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 settembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2010 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo dei risparmi di spesa realizzati dal comune di Comerio (Varese) per lavori imprevisti presso il Padiglione della musica di Villa Tatti Talacchini.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 29 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, la relazione sul funzionamento del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), aggiornata al 30 giugno 2016, corredata dal rapporto sulla verifica del funzionamento del SISTRI, predisposto dall'Agenzia per l'Italia digitale, aggiornato al 31 dicembre 2015 (Doc. CCXXI, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 14 settembre 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti – Tutela del bilancio dell'Unione europea fino alla fine del 2015 (COM(2016) 486 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Nona relazione finanziaria della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del Fondo europeo agricolo di garanzia – esercizio 2015 (COM(2016) 578 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 578 final – Annexes 1 to 6), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune risoluzioni da votare in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) (COM(2016) 579 final), corredata dal relativo allegato (COM(2016) 579 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti (COM(2016) 597 final), corredata dal relativo allegato (COM(2016) 597 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

  La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (COM(2016) 465 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 12 settembre 2016, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 15 settembre 2016.

Trasmissione dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

  Il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la relazione sull'attività svolta dalla medesima Autorità in materia di tutela dei diritti dei minori, riferita agli anni dal 2011 al 2015 (Doc. CLII-bis, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, alla Commissione parlamentare per l'infanzia.

Trasmissione dall'Autorità nazionale anticorruzione.

  Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 14 settembre 2016, ha trasmesso una segnalazione, adottata con delibera n. 978 del 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, e dell'articolo 213, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente la proposta di estensione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2016, n. 136, ai servizi sanitari e sociali erogati da strutture private accreditate.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla VI Commissione (Finanze) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 6 e 12 settembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
   alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
   alla dottoressa Luciana Patrizi, l'incarico di direttore del Servizio studi dipartimentale, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
   alla VII Commissione (Cultura) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:
   al dottor Gino Famiglietti, l'incarico di direttore della Direzione generale «Archivi».

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 1261 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: ELENA FERRARA ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 3139-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CAMPANA ED ALTRI; IORI ED ALTRI; BRAMBILLA; IORI ED ALTRI; MARZANO; SANTERINI ED ALTRI; LOREFICE ED ALTRI (A.C. 1986-2408-2435-2670-3576-3605-3607)

A.C. 3139-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che frequentano le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado;
  All'articolo 2, sia approvato l'emendamento 2. 100 delle Commissioni.

  All'articolo 3, comma 4-bis, dopo la parola: predispone aggiungere le seguenti: , nei limiti delle risorse di cui al comma 4-quater, primo periodo.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 3, dopo il comma 4-ter aggiungere i seguenti:
  4-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  All'articolo 4, comma 2, primo periodo, dopo la parola: includono aggiungere le seguenti: , in via sperimentale, per il triennio 2016-2018;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 2.100;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.73, 2.53, 3.53, 4.21, 4.28, 4.57, 4-bis.50, 4-bis.54 e 6-bis.56 e sull'articolo aggiuntivo 5.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative».

A.C. 3139-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.
(Finalità e definizioni).

  1. La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo rivolte anche agli infraventunenni.
  2. Ai fini della presente legge, con il termine «bullismo» si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, anche al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, anche aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, l'orientamento sessuale, l'opinione politica, l'aspetto fisico o le condizioni personali e sociali della vittima.
  2-bis. Ai fini della presente legge, con il termine «cyberbullismo» si intende qualunque comportamento o atto, anche non reiterato, rientrante fra quelli indicati al comma 2 e perpetrato attraverso l'utilizzo della rete telefonica, della rete internet, della messaggistica istantanea, di social network o altre piattaforme telematiche. Per cyberbullismo si intendono, inoltre, la realizzazione, la pubblicazione e la diffusione on line attraverso la rete internet, chat-room, blog o forum, di immagini, registrazioni audio o video o altri contenuti multimediali, effettuate allo scopo di offendere l'onore, il decoro e la reputazione di una o più vittime, nonché il furto di identità e la sostituzione di persona operati mediante mezzi informatici e la rete telematica al fine di acquisire e manipolare dati personali, ovvero di pubblicare informazioni lesive dell'onore, del decoro e della reputazione della vittima.
  3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2-bis.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Finalità e definizioni).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Finalità e definizioni).

  1. La presente legge si pone l'obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, con particolare riguardo a una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori sia nella posizione di vittime che in quella di responsabili e testimoni di illeciti, con azioni a carattere formativo ed educativo ispirate al principio delle pari opportunità rivolte anche agli infraventunenni.
  2. Ai fini della presente legge, con il termine «bullismo» si intende l'aggressione e la molestia reiterate, da parte di uno o più minori, con uno squilibrio di potere, a danno di una o più vittime minorenni percepite come più vulnerabili, anche al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, timore, o di isolamento ed emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio e all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, anche aventi per oggetto la razza, il genere, l'origine etnica, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o politico, la lingua, l'aspetto fisico, le condizioni personali e sociali della vittima.
  2-bis. Ai fini della presente legge, con il termine «cyberbullismo» si intende qualunque comportamento o atto reiterato di minore rientrante fra quelli indicati al comma 2 e commesso attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici e internet.
1. 70. Quintarelli, Monchiero, Carrozza, Galgano, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: i fenomeni fino a: in particolare con le seguenti: i fenomeni minorili del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni,.
1. 68. Nesci, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Grillo, Di Vita, Mantero, Lorefice, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire le parole: in tutte le loro manifestazioni, in particolare con le seguenti: con azioni a carattere preventivo e.

  Conseguentemente:
    all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole:
chiunque, anche minore con le seguenti: Ciascun minore;
    al titolo, sostituire le parole: Disposizioni per la prevenzione con le seguenti: Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione.
1. 69. Nicchi, Costantino, Daniele Farina, Gregori, Sannicandro, Martelli.

  Al comma 1, dopo le parole: le loro manifestazioni aggiungere le seguenti: e dei discorsi d'odio on line.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
    2-ter
. Ai fini della presente legge con il termine «discorsi d'odio on line» si intende qualunque grave discorso con contenuti di odio o cyber-discriminatorio per genere, età, disabilità, colore, nazionalità o origine etnica, lingua, orientamento sessuale che venga espresso on line, sui social network, media, portali, forum e website on line;
   all'articolo 2:
    al comma 1, dopo le parole:
contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo aggiungere le seguenti: e dei discorsi d'odio on line;
   aggiungere, in fine, il seguente comma:

    2-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i proprietari e i gestori dei siti internet, di social media, forum e piattaforme sul web, devono dotarsi, qualora non le abbiano già attive, di politiche di contrasto al cyberbullismo e ai discorsi d'odio on line, che possono comprendere anche progetti di educazione e formazione all'uso consapevole di essi.;
   all'articolo 3:
    al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyber bullismo aggiungere le seguenti: e dei discorsi d'odio on line;
    al comma 2, dopo le parole:
per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyber bullismo aggiungere le seguenti: e dei discorsi d'odio on line;
    al comma 3, primo periodo, dopo le parole:
del cyberbullismo aggiungere le seguenti: e dei discorsi d'odio on line;
    al comma 4, dopo le parole:
dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo aggiungere le seguenti: e dei discorsi d'odio on line;
   all'articolo 4:
    al comma 2, dopo le parole:
del cyberbullismo aggiungere le seguenti: e dei discorsi d'odio on line;
    al comma 2-bis, dopo le parole:
del cyberbullismo aggiungere le seguenti: e dei discorsi d'odio on line;
    dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
    2-ter
. Alle istituzioni scolastiche, che hanno attuato la formazione di tutto il personale scolastico alla prevenzione e al contrasto del bullismo, del cyberbullismo e dei discorsi d'odio on line, vengono attribuite l'attestazione e la certificazione del percorso formativo.
    al comma 3, dopo le parole: del cyberbullismo aggiungere le seguenti: e dei discorsi d'odio on line;
    al comma 4-bis, dopo le parole:
del cyberbullismo aggiungere le seguenti: e dei discorsi d'odio on line;
1. 73. Centemero, Palmieri.

  Al comma 1, sopprimere le parole: in particolare.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: privilegiando con la seguente: con.
1. 71. Santerini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: in particolare.
1. 74. Palmieri, Sarro, Centemero, Gullo.

  Al comma 1, dopo le parole: nei confronti dei minori coinvolti aggiungere le seguenti:, con particolare riferimento alle ragazze e alle donne,.
1. 72. Centemero, Palmieri, Gullo.

  Al comma 1, sostituire la parola: privilegiando con la seguente: con.
1. 75. Palmieri, Sarro, Centemero, Gullo.

  All'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che frequentano le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado.
1. 200. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 2, sopprimere la parola: reiterate.
1. 51. Daniele Farina, Gregori, Nicchi, Sannicandro, Martelli.

  Al comma 2, sostituire le parole da: una singola persona fino alla fine del comma, con le seguenti: un minore o di un gruppo di minori, in danno di una o più vittime minorenni, che cagionino sentimenti di ansia, timore, o di isolamento ed emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, per ragioni di razza, lingua, religione, orientamento sessuale, opinione politica, aspetto fisico, condizioni personali e sociali del minore o di uno o più componenti della sua famiglia.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: in caso di minore età dell'ammonito.
1. 77. Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Grillo, Di Vita, Mantero, Nesci, Dall'Osso.

  Al comma 2, sostituire le parole da: una singola persona o di un gruppo di persone fino a: una o più vittime con le seguenti: un minore o di un gruppo di minori, a danno di una o più vittime minorenni.
1. 79. Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Grillo, Di Vita, Mantero, Nesci, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

  Al comma 2, sostituire le parole da: anche al fine di provocare fino alla fine del comma, con le seguenti: idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione.
1. 78. Santerini.

  Al comma 2, sostituire le parole: anche al fine di provocare in esse con le seguenti: che cagionino.
1. 81. Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Grillo, Di Vita, Mantero, Nesci, Dall'Osso.

  Al comma 2, sostituire le parole: anche al fine di con le seguenti: idonee a.
1. 82. Palmieri, Sarro, Centemero, Gullo, Catalano.
(Approvato)

  Al comma 2, sostituire le parole: pressioni e violenze con le seguenti: pressioni o violenze
1. 52. Gregori, Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi, Martelli.
(Approvato)

  Al comma 2, sopprimere le parole da:, anche aventi per oggetto fino alla fine del comma.
1. 60. Palmieri, Sarro, Centemero, Gullo, Rondini.

  Al comma 2, sostituire le parole da:, anche aventi per oggetto fino alla fine del comma, con le seguenti: per ragioni di razza, lingua, religione, orientamento sessuale, opinione politica, aspetto fisico o condizioni personali e sociali della vittima.
1. 83. Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Grillo, Di Vita, Mantero, Nesci, Dall'Osso.

  Al comma 2, sostituire le parole da:, anche aventi per oggetto fino alla fine del comma, con le seguenti: per ragioni di etnia, lingua, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima.
1. 83.(Testo modificato nel corso della seduta) Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Grillo, Di Vita, Mantero, Nesci, Dall'Osso.
(Approvato)

  Al comma 2, sostituire le parole: la razza con le seguenti: l'etnia.
1. 56. Coppola.

  Al comma 2, dopo le parole: la razza, aggiungere le seguenti: le disabilità,.
1. 84. Nicchi, Costantino, Daniele Farina, Gregori, Sannicandro, Martelli.

  Al comma 2, dopo le parole: la razza, aggiungere le seguenti: il sesso,.
1. 85. Nicchi, Costantino, Daniele Farina, Gregori, Sannicandro, Martelli.

  Al comma 2, sopprimere le parole: l'opinione politica,.
1. 86. Nicchi, Daniele Farina, Gregori, Sannicandro, Martelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: o di uno o più componenti della sua famiglia.
1. 80. Silvia Giordano, Baroni, Lorefice, Colonnese, Grillo, Di Vita, Mantero, Nesci, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

  Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: qualunque comportamento fino alla fine del comma, con le seguenti:: l'atto o il comportamento di bullismo perpetrato attraverso la rete telematica, la rete telefonica o altri mezzi di telecomunicazione.
1. 55. Catalano.

  Al comma 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole:, anche non reiterato,.
*1. 61. Palmieri, Sarro, Centemero, Gullo, Catalano.
(Approvato)

  Al comma 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole:, anche non reiterato,.
*1. 90. Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Grillo, Di Vita, Mantero, Nesci, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.
(Approvato)

  Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: anche non reiterato, fino alla fine del comma, con le seguenti: rientrante fra quelli indicati al comma 2, perpetrato tramite la rete internet anche mediante la pubblicazione e la diffusione online di contenuti multimediali.
1. 57. Coppola.

  Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: anche non reiterato, fino alla fine del comma, con le seguenti: rientrante fra quelli indicati al comma 2 e perpetrato attraverso l'utilizzo della rete telefonica, della rete internet, della messaggistica istantanea, di social network o altre piattaforme telematiche.
1. 58. Marazziti, Santerini.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole da: e perpetrato fino alla fine del comma, con le seguenti: , realizzato da un minore o da un gruppo di minori, in danno di una o più vittime minorenni, attraverso l'utilizzo di strumenti telematici o informatici.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: In caso di minore età dell'ammonito,.
1. 100. Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Silvia Giordano, Baroni, Lorefice, Colonnese, Grillo, Di Vita, Mantero, Nesci, Dall'Osso.

  Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: della rete telefonica fino alla fine del periodo, con le seguenti: di strumenti telematici o informatici.
1. 93.(Versione corretta) Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Grillo, Di Vita, Mantero, Nesci, Dall'Osso.
(Approvato)

  Al comma 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, con la pubblicazione e la diffusione online di immagini, registrazioni audio o video o altri contenuti multimediali, ovvero operando il furto di identità o la sostituzione di persona.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
1. 102. Lenzi.

  Al comma 2-bis, sopprimere il secondo periodo.
*1. 53. Ascani.
(Approvato)

  Al comma 2-bis, sopprimere il secondo periodo.
*1. 59. Marazziti.
(Approvato)

  Al comma 2-bis, sopprimere il secondo periodo.
*1. 62. Palmieri, Sarro, Centemero, Gullo, Catalano.
(Approvato)

  Al comma 2-bis, sopprimere il secondo periodo.
*1. 92. Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Grillo, Di Vita, Mantero, Nesci, Dall'Osso.
(Approvato)

  Al comma 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: allo scopo di offendere aggiungere le seguenti: la dignità,.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: informazioni lesive aggiungere le seguenti: della dignità.
1. 96. Nicchi, Daniele Farina, Gregori, Sannicandro, Costantino, Martelli.

  Al comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: di una o più vittime con le seguenti: di uno o più minori.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: della vittima con le seguenti: del minore.
1. 97. Colonnese, Grillo, Di Vita, Mantero, Nesci, Silvia Giordano, Baroni, Lorefice, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

  Sopprimere il comma 3.
1. 63. Palmieri, Sarro, Centemero, Gullo.

  Al comma 3, sostituire le parole da:, diverso da quelli di cui fino alla fine del comma, con le seguenti: di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
1. 98. Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Grillo, Di Vita, Mantero, Nesci, Dall'Osso.

  Al comma 3, dopo la parola: gestione aggiungere le seguenti: dei contenuti.
1. 54. Ascani.
(Approvato)

A.C. 3139-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 2.
(Istanza a tutela delle persone offese).

  1. Chiunque, anche minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità di un minore che abbia subìto un atto di cyberbullismo può inoltrare al gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica, nonché al Garante per la protezione dei dati personali, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione, il blocco delle comunicazioni che lo riguardano nonché dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della presente legge non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.
  2. Il Garante per la protezione dei dati personali verifica l'intervento del gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica e, qualora il responsabile non abbia provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, vi provvede direttamente ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori dei siti internet devono dotarsi, qualora non le abbiano già attivate, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle istanze di oscuramento, rimozione o blocco di cui al comma 1 del presente articolo, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione pubblicati nella pagina iniziale degli stessi siti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Istanza a tutela delle persone offese)

  Sopprimerlo.
2. 52. Quintarelli, Monchiero, Carrozza, Galgano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità di un minore che abbia subìto taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento dei dati, al gestore dello spazio web internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica, nonché al Garante per la protezione dei dati personali, un'istanza per segnalare episodi di bullismo con indicazione dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della presente legge non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.
  2. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'intervento del titolare del trattamento, gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica.
2. 53. Quintarelli, Monchiero, Carrozza, Galgano, Buttiglione, Catalano, Cozzolino, Molea, Librandi, Palmieri.

  Al comma 1, sostituire le parole: Chiunque, anche con la seguente: Ciascun.
2. 56. Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Nesci, Grillo, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Lorefice, Di Vita, Dall'Osso.

  Al comma 1, sopprimere la parola: ultraquattordicenne.
2. 51. Santerini.

Subemendamenti all'emendamento 2.100.

  All'emendamento 2. 100, comma 1, sopprimere le parole:, al gestore del sito internet

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: o il gestore del sito internet
0. 2. 100. 1. Catalano.

  All'emendamento 2. 100, comma 1, sopprimere le parole: del sito internet o

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: del sito internet o
0. 2. 100. 2. Palmieri.

  All'emendamento 2. 100, comma 1, dopo le parole: o del social media aggiungere le seguenti: nonché al gestore del servizio di messaggistica, laddove possibile.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: o del social media aggiungere le seguenti: nonché il gestore del servizio di messaggistica.
0. 2. 100. 3. Binetti, Catalano.

  Al comma 1, dopo le parole: esercente la responsabilità genitoriale, inserire le seguenti parole: abbia commesso un atto di cyberbullismo in danno di minore o ciascun minore, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità genitoriale.
0. 2. 100. 4. Ferraresi, Lorefice, Di Vita, Nesci, Grillo, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

  Al comma 1, dopo le parole: abbia subito inserire le seguenti parole: o commesso.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: abbia comunicato inserire le seguenti parole: a tutti i soggetti coinvolti, sia vittime che autori della condotta di cyberbullismo.
0. 2. 100. 5. Lorefice, Agostinelli, Di Vita, Nesci, Grillo, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire le parole: può inoltrare al titolare del trattamento, al gestore del sito internet o del social media, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione, il blocco dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo con le parole: può inoltrare al titolare del trattamento nonché al Garante per la Protezione dei dati personali, un'istanza per segnalare il riferimento telematico ai contenuti specifici di un episodio di bullismo.
0. 2. 100. 6. Quintarelli.

  Al comma 1, dopo le parole: nelle condotte di cyberbullismo inserire le seguenti parole: compiute in danno di minori.
0. 2. 100. 7. Baroni, Lorefice, Di Vita, Nesci, Grillo, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

  Al comma 1, dopo le parole: nelle condotte di cyberbullismo, inserire le seguenti parole: fatto salvo il rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e il diritto alla libera informazione ed espressione del pensiero,.
0. 2. 100. 8. Di Vita, Baroni, Agostinelli, Lorefice, Nesci, Grillo, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

  Al comma 1, dopo le parole: nelle condotte di cyberbullismo inserire le seguenti parole: con l'esclusione, nei casi di squilibrio di potere, di informazioni direttamente o indirettamente relative al pubblico interesse o concernenti il diritto di cronaca, di critica e di satira. L'oscuramento potrà aver luogo solo.
0. 2. 100. 9. Baroni, Agostinelli, Lorefice, Di Vita, Nesci, Grillo, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform Resource Locator).
0. 2. 100. 10. Agostinelli, Ferraresi, Lorefice, Di Vita, Nesci, Grillo, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

  Sopprimere il comma 2.
0. 2. 100. 11. Ferraresi, Baroni, Lorefice, Di Vita, Nesci, Grillo, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

  Sostituire il comma 2 come segue:
  2. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali vigila sull'intervento del titolare del trattamento e, qualora ne sussistano i presupposti, dispone l'oscuramento o la rimozione tempestiva dei contenuti specifici di cui al comma 1.
0. 2. 100. 12. Quintarelli.

  Al comma 2, dopo le parole: o al blocco richiesto inserire le seguenti parole: fatto salvo diritto di critica e di informazione, nel rispetto degli articoli 21 della Costituzione e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,.
0. 2. 100. 13. Baroni, Agostinelli, Lorefice, Di Vita, Nesci, Grillo, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

  Al comma 2 dopo le parole: o al blocco richiesto inserire le seguenti parole: nel rispetto della libera manifestazione del pensiero, del diritto di critica e d'informazione e nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e dell'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,.
0. 2. 100. 14. Baroni, Agostinelli, Lorefice, Di Vita, Nesci, Grillo, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

  Al comma 2, dopo le parole: social media, inserire le seguenti: o di servizi di messaggistica, ove tecnicamente possibile,.
0. 2. 100. 15. Ascani.

  All'emendamento 2.100 delle Commissioni, infine, aggiungere il seguente periodo: Non si può procedere in ogni caso all'oscuramento, alla rimozione o al blocco dei contenuti specifici quando siano espressione del diritto di cronaca, di satira o di critica politica anche aspra.
0. 2. 100. 16. Baroni, Agostinelli, Lorefice, Di Vita, Nesci, Grillo, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

  Al comma 2, dopo le parole: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. inserire il seguente periodo: L'istanza di cui al comma 1 nonché l'istanza al Garante per la protezione dei dati personali di cui al presente comma possono essere avanzate, per finalità riparative, da chiunque, anche minore, nonché dal soggetto esercente la responsabilità su un minore, abbia commesso taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge. Il soggetto che riceve l'istanza trasmette, senza indugio, al soggetto, anche minore, nonché al genitore o soggetto esercente la responsabilità su un minore, che abbia subito taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge, l'istanza effettuata dall'autore degli atti nonché l'avvenuto oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti specifici che lo riguardano, da identificare espressamente tramite relativo URL e rientranti nelle condotte di cyberbullismo.
0. 2. 100. 17. Lorefice, Di Vita, Baroni, Agostinelli, Nesci, Grillo, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire le parole da: ultraquattordicenne fino a: comma 2-bis della presente legge con le seguenti: nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità genitoriale, abbia subìto un atto di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento, al gestore del sito internet o del social media, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione, il blocco dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform Resource Locator).

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
   2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. 100. Le Commissioni.

  Al comma 1, sostituire la parola: ultraquattordicenne con le seguenti: con l'età che consente l'accesso alle utenze dei social media.
2. 57. Santerini.

  Al comma 1, dopo le parole: può inoltrare aggiungere le seguenti: al titolare del trattamento,.
*2. 58. Palmieri, Sarro, Centemero, Gullo.

  Al comma 1, dopo le parole: può inoltrare aggiungere le seguenti: al titolare del trattamento,.
*2. 59. Santerini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sopprimere le parole:
del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica;
   all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: articolo 2, comma 1, aggiungere le seguenti: nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1, la tipologia di soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza.

**2. 60. Ascani.

  Al comma 1, sopprimere le parole: del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sopprimere le parole:
del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica;
   all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: articolo 2, comma 1, aggiungere le seguenti: nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1, la tipologia di soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza.

**2. 61. Palmieri, Centemero, Gullo.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, nonché al Garante per la protezione dei dati personali.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
2. 62. Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Nesci, Grillo, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Lorefice, Di Vita, Dall'Osso.

  Al comma 1 sopprimere le parole:, nonché al Garante per la protezione dei dati personali.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
   2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento, i soggetti di cui al medesimo comma 1 possono rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. 54. Palmieri, Sarro, Centemero, Gullo.

  Al comma 1 sopprimere le parole:, nonché al Garante per la protezione dei dati personali.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
   
2. Qualora, entro le dodici ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia dato conferma di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco di qualsiasi dato personale del minore, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. 63. Nicchi, Daniele Farina, Sannicandro, Gregori, Costantino, Martelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: delle comunicazioni che lo riguardano nonché.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti:, da identificare espressamente tramite il relativo URL (Uniform Resource Locator),.
*2. 64. Palmieri, Centemero, Gullo.

  Al comma 1, sopprimere le parole: delle comunicazioni che lo riguardano nonché.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti:, da identificare espressamente tramite il relativo URL (Uniform Resource Locator),.
*2. 65. Piazzoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità di un minore che abbia commesso taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge, può attivare, per finalità riparative, l'istanza di cui al comma 1. Il titolare del trattamento o il gestore di cui all'articolo 1, comma 3, trasmette, senza indugio, al minore ultraquattordicenne nonché al genitore o soggetto esercente la responsabilità su un minore che abbia subito taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge l'istanza effettuata dall'autore degli atti nonché l'avvenuto oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale che lo riguardi.
2. 66. Lorefice, Di Vita, Nesci, Grillo, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, colletti, Sarti, Dall'Osso.

  Sopprimere il comma 2-bis.
2. 55. Palmieri, Sarro, Centemero, Gullo.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: recepimento e la gestione con le seguenti: tempestivo recepimento e la tempestiva gestione.
2. 67. Centemero, Palmieri, Gullo.

  Al comma 2-bis, sopprimere le parole: pubblicati nella pagina iniziale degli stessi siti.
*2. 68. Giuditta Pini.

  Al comma 2-bis, sopprimere le parole: pubblicati nella pagina iniziale degli stessi siti.
*2. 69. Palmieri, Centemero, Gullo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i proprietari e i gestori dei siti internet, di social media, forum e piattaforme sul web, devono dotarsi, qualora non le abbiano già attive, di politiche di contrasto al cyberbullismo, che possono comprendere anche progetti di educazione e formazione all'uso consapevole di essi.
2. 70. Centemero, Palmieri.