Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 14 luglio 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 14 luglio 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, Culotta, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Greco, Lorenzo Guerini, Guerra, La Russa, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Paris, Pes, Piccoli Nardelli, Piepoli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Villecco Calipari, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, Culotta, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Greco, Guerra, La Russa, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Miotto, Orlando, Paris, Pes, Piccoli Nardelli, Piepoli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 13 luglio 2016 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:
   CENTEMERO: «Disposizioni per l'introduzione nel sistema scolastico e universitario dell'educazione all'eguaglianza di genere, alla non discriminazione e alla cittadinanza democratica» (3975).

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge GIACHETTI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul giuoco del calcio professionistico e dilettantistico» (3143) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fragomeli.

  La proposta di legge BINI ed altri: «Modifica all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, concernente l'introduzione di sanzioni per chi si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione» (3890) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Gelli.

Ritiro di proposte di legge.

  In data 13 luglio 2016 la deputata Centemero ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
   CENTEMERO: «Disposizioni per l'introduzione nel sistema scolastico e universitario dell'educazione all'eguaglianza di genere, alla non discriminazione e alla cittadinanza democratica» (3967).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Trasmissioni dal Senato.

  In data 13 luglio 2016 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   S. 2344. – «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali» (approvato dal Senato) (3976).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  VITO e CENTEMERO: «Disposizioni in materia di organizzazione e funzioni dei corpi e dei servizi di polizia locale e di inquadramento del personale da essi dipendente» (3958) Parere delle Commissioni II, IV, V, VII, VIII, IX, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   V Commissione (Bilancio):
  S. 2344. – «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali» (Approvato dal Senato) (3976) Parere delle Commissioni I e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VII Commissione (Cultura):
  SANTERINI ed altri: «Introduzione della valutazione delle competenze di cittadinanza nella scuola primaria e secondaria» (3897) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive):
  ASCANI ed altri: «Modifica dell'articolo 65 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di diritti patrimoniali derivanti dalle invenzioni industriali dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca» (3928) Parere delle Commissioni I, II, V, XI, XIII e XIV.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

  Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, con lettera in data 14 luglio 2016, ha inviato – ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 2014, n. 1, – la «relazione sulla situazione delle bonifiche dei siti contaminati: il sin di Bussi sul Tirino».
  Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXIII, n. 19).

Trasmissione dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1o luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 12), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la relazione sull'attività svolta e sui programmi di lavoro dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, aggiornata al 30 aprile 2016, predisposta dalla medesima Autorità (Doc. CLVII, n. 4).
  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 11 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 376 del 2000, recante disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping e sull'attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, riferita all'anno 2015 (Doc. CXXXV, n. 4).
  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro della difesa.

  Il Ministro della difesa, con lettera del 13 luglio 2016, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno D'UVA ed altri n. 9/2598-AR/39, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 settembre 2014, concernente l'opportunità di prescrivere la tracciabilità, anche attraverso il prelievo dei dati biometrici, dei militari stranieri addestrati nei Paesi in via di stabilizzazione dalle Forze armate e dalle Forze di polizia italiane.
  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 13 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento informativo di aggiornamento sugli sviluppi del processo decisionale in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (COM(2015) 671 final).
  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 13 luglio 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, il progetto di bilancio rettificativo n. 3 del bilancio generale 2016 – Sicurezza delle istituzioni (COM(2016) 310 final), che è assegnato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Presidente del Comitato di risoluzione unico, con lettera in data 11 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 45, paragrafo 2, e 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, la prima relazione annuale sullo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, riferita all'anno 2015, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera pervenuta in data 13 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute della Commissione relative ai mesi di maggio e giugno 2016.
  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

  Il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con lettera in data 11 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la relazione sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato, aggiornata al mese di giugno 2016 (Doc. CCXXXII, n. 2)
  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 7 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Daniele Franco, ai sensi dei commi 3 e 6 del medesimo articolo 19, dell'incarico di Ragioniere generale dello Stato, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA RECANTE NORME RELATIVE AL CONTRASTO DELLA POVERTÀ, AL RIORDINO DELLE PRESTAZIONI E AL SISTEMA DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI (COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016) (A.C. 3594-A)

A.C. 3594-A – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

  La Camera,
   premesso che:
    i sottoscrittori del presente atto esprimono forte critica al metodo con il quale è affrontato il tema della povertà e dell'indigenza nel nostro Paese;
    come sempre il Governo procede all'inverso, intervenendo a valle invece che a monte, partendo dalla razionalizzazione delle misure a sostegno dei più poveri, invece che intervenire sulle cause che rendono il nostro Paese povero, come la disoccupazione cronica e strutturale, le pensioni minime troppo basse, una tassazione sulla famiglie oramai insostenibile;
    il presente provvedimento è viziato da una mancata finalizzazione delle risorse all'obiettivo di lungo periodo del contrasto alla povertà, considerato che il medesimo non vincola al requisito della cittadinanza italiana l'accesso alle prestazioni ed alle misure contemplate. In tal modo gli interventi si depotenziano assumendo una connotazione mutualistica invece che quella di una concreta azione di lotta alla povertà. A suffragio di quanto detto è necessario ricordare come la Corte di Giustizia Europea ha riconosciuto legittimo da parte della Gran Bretagna limitare l'accesso alle prestazioni sociali, in particolare agli assegni familiari, per i cittadini europei presenti in Gran Bretagna, in quanto, anche se trattasi di una discriminazione indiretta, questa è giustificata dalla necessità di proteggere le proprie finanze;
     i commi 386-390 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) hanno previsto una serie di interventi non strutturali per il contrasto alla povertà, demandando, ai sensi del comma 388, a uno o più decreti legislativi il riordino della normativa in materia di strumenti e trattamenti, indennità, integrazioni al reddito e assegni assistenziali o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, tesi all'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà;
    il presente provvedimento rappresenta, quindi, l'attuazione del citato comma 388, ed è composto di un solo articolo e 9 commi, recanti un'abbondanza di deleghe a carattere generico e prive del requisito di definitezza dell'oggetto, con l'elencazione di principi e criteri direttivi abbastanza vaghi da prefigurare una sorta di delega in bianco, in palese violazione con il dettame costituzionale ex articolo 76 della Costituzione;
    il predetto articolo 76 della Costituzione dispone che «l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti»;
    tale principio, pertanto, richiede che la delega della funzione legislativa avvenga per oggetti ben specificati e con criteri circoscritti e determinati, cui il Governo deve attenersi rigorosamente nell'emanazione dei decreti delegati, specifiche che, invero, non si ritrovano nel provvedimento lasciando margini di aleatorietà su come il Governo intenda procedere alla razionalizzazione delle prestazioni a carattere assistenziale e al riordino della normativa in materia di sistema degli interventi e dei servizi sociali;
    oltre che una incostituzionalità del disegno di legge sotto il profilo generale, si delinea, con riguardo al contenuto, una violazione costituzionale dell'articolo 3, primo comma, in termini di uguaglianza dinanzi alla legge – nonostante il richiamo del medesimo principio costituzionale al comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento – nella lettera b) del comma 3, laddove si prevede che i requisiti previsti in esito al riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto alla povertà con relativo assorbimento nella misura unica nazionale siano applicati a coloro che richiedono le medesime prestazioni dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, creando disparità tra vecchi e nuovi beneficiari ai fini dei requisiti richiesti;
    tutto ciò premesso, restando forti le riserve sulla compatibilità con le disposizioni costituzionali del disegno di legge n. 3594,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3594-A.
N. 1. Simonetti, Rondini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Picchi, Gianluca Pini, Saltamartini.

  La Camera,
   premesso che:
    in Italia, il rischio di povertà riguarda circa un terzo della popolazione, ed è in crescita da molti anni. Tra il 2008 e il 2014 la quota di italiani con un reddito al di sotto della soglia di povertà è cresciuto di circa un terzo, passando da 11 a 15 milioni di persone;
    sono 1 milione e 470 mila le famiglie residenti in Italia in condizione di povertà assoluta, pari a oltre 4,1 milioni di persone (il 6,8 per cento della popolazione residente, percentuale che arriva all'8,6 per cento al sud). Per quanto riguarda i minori, in povertà assoluta si segnala il dato allarmante per il quale il numero dei minori poveri assoluti risulta quasi il doppio a quello stimato nel 2011, e triplo rispetto a quello del 2008;
    soltanto il 3 per cento delle prestazioni sociali erogate in Italia va alla parte più povera della popolazione;
    nonostante questi dati drammatici, in Europa, solo il nostro Paese, insieme alla Grecia, è privo di una misura nazionale universalistica per chi si trova in una condizione di povertà;
    la finalità del disegno di legge delega in esame, è quella di voler «ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e nel rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». In attuazione di dette finalità saranno adottati decreti legislativi volti all'introduzione di una misura unica di contrasto alla povertà; al riordino delle prestazioni assistenziali; al rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali;
    la previsione del Governo, contenuta in questo disegno di legge delega, di una estensione dei beneficiari e di un incremento del beneficio, potrà avvenire solamente nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà istituito dalla legge di stabilità 2016, che ha stanziato un miliardo a partire dall'anno 2017;
    la realtà evidente è che il miliardo di euro stanziato dal Governo con questo provvedimento, e con il quale si prevede di finanziare le misure per il contrasto alla povertà, rappresenta solamente una piccolissima parte delle risorse che sarebbero necessarie per sostenere realmente le famiglie e le persone in povertà assoluta;
    nonostante l'espresso citato richiamo, al comma 1 dell'articolo 1, ad un sistema delle politiche sociali rispettoso dell'articolo 3 della nostra Carta costituzionale, il provvedimento in esame si dimostra in realtà profondamente lesivo proprio dell'articolo 3 della Costituzione per il quale «tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge, ed è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale». È evidente infatti che a beneficiare della nuova misura, come peraltro aveva confermato lo stesso Ministro del Lavoro, saranno circa 280 mila famiglie, non più del 20-25 per cento delle persone in povertà che vanterebbero lo stesso diritto a beneficiare delle misure previste dal provvedimento in esame. Ciò significa che un intervento legislativo pensato e presentato per dare prioritariamente una risposta alle tantissime persone in povertà assoluta, finisce col discriminare gravemente tra gli stessi cittadini che si trovano nella medesima condizione di estrema povertà. In conseguenza di risorse estremamente limitate, andranno individuati criteri per la definizione di una graduatoria tra i potenziali aventi diritto, restringendo quindi ulteriormente il carattere che sarebbe dovuto essere universalistico;
    peraltro, la violazione del citato articolo 3 della nostra Carta costituzionale, si evidenzia laddove non c’è alcun percorso di avvicinamento ad una garanzia di reddito per tutti quelli che si trovano in povertà assoluta, ma si assiste solamente a un sostegno per una piccolissima parte, circa un quinto, dei poveri assoluti, senza programmare alcun aumento graduale nel tempo delle risorse finanziarie;
    vista la totale inadeguatezza delle risorse stanziate, e l'assenza di una previsione di graduale loro incremento, il tutto si tradurrà quindi in una aberrante «lotta tra gli ultimi», dove a beneficiarne saranno, forse, e in numero assai esiguo, i più poveri tra i poveri. E questi ultimi rischiano di continuare a rimanere tali;
    senza la espressa previsione di un incremento delle risorse, diventa pura retorica l'impegno a una graduale estensione dei beneficiari, con la conseguenza che in realtà la platea dei beneficiari rimarrà sostanzialmente la stessa per anni, lasciando fuori la gran parte dei soggetti che vivono in povertà assoluta;
    l'unica possibilità di allargare detta platea è la previsione contenuta nel testo, ed estremamente pericolosa, di reperire ulteriori risorse dagli interventi di riordino delle prestazioni assistenziali e previdenziali;
    il fatto che le misure di contrasto alla povertà prevista dal provvedimento in esame, consentano di «raggiungere» una percentuale estremamente ridotta dei soggetti che ne avrebbero bisogno con pari diritto, stride fortemente con lo stesso articolo 2 della Costituzione laddove si fa riferimento all'adempimento dello Stato, dei doveri inderogabili in materia di solidarietà politica, economica e sociale;
    quello che è a rischio è la stessa garanzia dei diritti sociali, ed è la stessa Corte costituzionale ad aver chiarito, in molteplici occasioni, che i diritti sociali si elevano allo stesso rango dei diritti inviolabili e inalienabili della persona. La tutela di un «diritto sociale» discende da un diritto dei cittadini, derivante dalla loro uguaglianza;
    la legge delega in esame inoltre, specifica che la prevista misura di contrasto della povertà è individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale, agganciandosi così all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della nostra Costituzione, laddove si assegna allo Stato la competenza esclusiva nella «determinazione dei suddetti livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»;
    è questo un riferimento importante, che si traduce sostanzialmente nella decisione, da parte dello Stato, di voler rivendicare il proprio ruolo di garante dei livelli di prestazioni sociali che dovranno essere garantiti in tutto il Paese. Vi è quindi un interesse nazionale alla tutela dei diritti sociali che assurgono al medesimo rango dei diritti civili;
    gli enti locali si troveranno quindi a dover garantire l'applicazione di norme e decisioni prese in sede statale e l'attuazione di tutti i programmi e i progetti personalizzati per l'inclusione sociale e lavorativa, e finalizzati all'affrancamento dalla condizione di povertà. La legge delega in esame chiarisce che i Comuni italiani, a cui di fatto spetta l'attuazione di detti progetti personalizzati per l'inclusione, potranno contare anche sulle risorse, che però sono meno di 200 milioni l'anno, provenienti dai fondi europei, fondi che peraltro scadono nel 2020. Ciò comporterà inevitabilmente che gli enti locali non saranno messi in condizione di riuscire a garantire efficacemente tutti i servizi di welfare e di inclusione, proprio a causa della non congruità delle risorse a loro disposizione rispetto ai compiti assegnatigli;
    paradossalmente è proprio l'esiguità evidente delle risorse complessive stanziate a livello nazionale, e quelle che saranno assegnate agli enti locali per i citati progetti personalizzati di inclusione lavorativa e di offerta di servizi territoriali alla persona, che non consentirà di rispettare lo stesso dettato costituzionale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), e richiamato espressamente dal disegno di legge in esame,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3594-A.
N. 2. Scotto, Nicchi, Airaudo, Martelli, Placido, Gregori.

A.C. 3594-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Pesco 1.1 limitatamente alla parte consequenziale, commi da 6-bis a 6-undecies, Ciprini 1.14 limitatamente alla parte consequenziale, commi da 6-bis a 6-undecies, Simonetti 1.17, 1.19 e 1.39, Chimienti 1.24 limitatamente alla parte consequenziale, commi da 6-bis a 6-undecies,

NULLA OSTA

sugli emendamenti 1.300 e 1.301 delle Commissioni e sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3594-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  all'articolo 1, comma 2, lettera c), dopo le parole: nonché attraverso aggiungere la seguente: eventuali;

  all'articolo 1, comma 3, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole:, con priorità rispetto a quelle impegnabili nel medesimo esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti di spesa complessivamente derivanti, per ciascun anno, dal predetto comma 386 e dall'attuazione della lettera c) del presente comma;

  all'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), sostituire la parola: predisponga con le seguenti: possa predisporre, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

  all'articolo 1, comma 4, lettera d-bis), dopo la parola: costituiti aggiungere le seguenti:, assicurando comunque risparmi di spesa;.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.14, 1.24, 1.58, 1.88, 1.167, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3594-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la povertà e l'esclusione sociale e di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e nel rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione quanto alle disposizioni di razionalizzazione di cui al comma 4, lettera c), e sentito il Ministro della salute quanto alla promozione degli accordi territoriali di cui al comma 4, lettera e), tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per la salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi recanti:
   a) l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà, intesa come impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale; tale misura è individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;
   b) il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;
   c) il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei princìpi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) previsione che la misura di cui al comma 1, lettera a), sia unica a livello nazionale, abbia carattere universale e sia condizionata alla prova dei mezzi, effettuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed eventualmente le sue componenti, nonché all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà e realizzato secondo i princìpi di cui alla lettera e);
   a-bis) previsione che la misura di cui al comma 1, lettera a), sia articolata in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona, assicurati dalla rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, mediante il progetto personalizzato di cui alla lettera a) del presente comma, e sia garantita uniformemente in tutto il territorio nazionale;
   b) definizione dei beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera a), e del beneficio di cui alla lettera a-bis) del presente comma nonché delle procedure per la determinazione dei beneficiari e dei benefìci medesimi, nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   c) previsione, mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di un graduale incremento del beneficio e di una graduale estensione dei beneficiari da individuare prioritariamente tra i nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave o con donne in stato di gravidanza accertata o con persone di età superiore a 55 anni in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sulla base delle risorse che affluiscono al Fondo di cui alla lettera b) del presente comma per effetto degli interventi di riordino di cui al comma 3, nonché attraverso ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi;
   d) previsione che alla realizzazione dei progetti personalizzati di cui alla lettera a) del presente comma nonché al potenziamento e alla qualificazione della presa in carico dei beneficiari concorrano, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale, le risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020;
   e) previsione che i progetti personalizzati di cui alla lettera a) del presente comma siano predisposti da una équipe multidisciplinare costituita dagli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione, secondo princìpi generalizzati di presa in carico dei beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera a), e sulla base di: una valutazione multidimensionale del bisogno; una piena partecipazione dei beneficiari alla predisposizione dei progetti medesimi; un'attenta definizione degli obiettivi e un monitoraggio degli esiti;
   f) previsione di controlli per la verifica dei requisiti dei beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera a), da parte dell'INPS, che può avvalersi anche dei collegamenti con l'anagrafe tributaria; da tali controlli non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   g) definizione della durata del beneficio di cui alla lettera a-bis), prevedendone la possibilità di rinnovo, subordinatamente alla verifica del persistere dei requisiti, ai fini del completamento o della ridefinizione del percorso previsto dal progetto personalizzato di cui alla lettera a) del presente comma, nonché delle cause di sospensione e decadenza dal medesimo beneficio.

  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) riordino delle prestazioni di cui al comma 1, lettera b), prevedendo il loro assorbimento nella misura unica di cui al comma 1, lettera a), e prevedendo altresì, con riferimento alla Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che il completo assorbimento avvenga nel momento in cui la misura di cui al comma 1, lettera a), copra le fasce di popolazione interessate;
   b) applicazione dei requisiti previsti in esito al riordino di cui alla lettera a) a coloro che richiedono le prestazioni dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1;
   c) previsione che le eventuali economie per la finanza pubblica derivanti dal riordino di cui al presente comma siano destinate all'incremento del finanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   d) previsione che le risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possano esserlo in quello successivo.

  4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) previsione di un organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle autonomie locali e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi; dall'istituzione dell'organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
  a-bis) previsione che l'organismo di cui alla lettera a) consulti periodicamente le parti sociali e gli organismi rappresentativi degli enti del Terzo settore al fine di valutare l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e possa costituire gruppi di lavoro, con la partecipazione dei predetti soggetti, finalizzati alla predisposizione di analisi e di proposte in materia di contrasto della povertà;
   b) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e di controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale; previsione che il medesimo Ministero, anche avvalendosi dell'organismo di cui alla lettera a), effettui un monitoraggio sull'attuazione della misura di cui al comma 1, lettera a), e delle altre prestazioni finalizzate al contrasto della povertà, pubblicandone, con cadenza almeno annuale, gli esiti nel proprio sito internet;
   b-bis) previsione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predisponga protocolli formativi e operativi che agevolino l'attuazione della misura di cui al comma 1, lettera a), promuova iniziative di confronto tra gli operatori e preveda, di concerto con le regioni interessate, specifiche attività di affiancamento degli ambiti territoriali che, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio dell'attuazione della medesima misura, presentino particolari criticità;
   c) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   d) rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche mediante la previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale, afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, nei confronti degli ambiti territoriali che abbiano adottato o adottino forme di gestione associata dei servizi sociali che ne rafforzino l'efficacia e l'efficienza;
   d-bis) riordino della disciplina delle forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali, prevedendo, in ogni caso, che i consorzi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, possano essere costituiti, al fine della gestione associata dei servizi sociali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
   e) promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, nonché attivazione delle risorse della comunità e, in particolare, delle organizzazioni del terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali, prevedendo altresì sedi territoriali di confronto con le parti sociali, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni;
   f) rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e, in particolare, del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sua integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro nonché con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni; miglioramento della fruibilità delle informazioni del sistema informativo dei servizi sociali da parte degli enti locali, a supporto della gestione, della programmazione e del monitoraggio della spesa sociale locale e per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi realizzati nei singoli territori; rafforzamento degli obblighi di trasmissione di dati al Casellario dell'assistenza da parte degli enti, delle amministrazioni e dei soggetti obbligati, ivi comprese le segnalazioni relative a prestazioni indebitamente percepite, e introduzione di sanzioni per i soggetti inadempienti.

  5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, affinché siano espressi, entro trenta giorni dalla data della trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. Laddove non diversamente disposto, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  6. All'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato ai sensi del comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle eventuali economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, destinate al citato Fondo ai sensi della lettera c) del medesimo comma 3. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 1, lettere b) e c), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al citato comma 1, lettere b) e c), le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni.
  7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare, con la procedura di cui ai commi 1, alinea, e, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
  8. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
  9. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti, in attuazione dei princìpi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei princìpi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi recanti l'introduzione di una misura unica a carattere universale per tutti i cittadini italiani, europei e gli stranieri provenienti da Paesi che hanno sottoscritto accordi di reciprocità sulla previdenza sociale, finalizzata a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro eliminando ogni forma di precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla ridistribuzione della ricchezza.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 2 con il seguente:
    2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
     a) introduzione di una misura di carattere universale per il sostegno al reddito, in grado altresì di incentivare la crescita personale e sociale dell'individuo attraverso l'informazione, la formazione e lo sviluppo delle proprie attitudini e della cultura;
     b) previsione di un rafforzamento dei centri per l'impiego con relativa attribuzione a questi ultimi del ruolo di regia dei procedimenti funzionali alla gestione delle medesime misure. A tale scopo, dovrà altresì essere prevista una struttura informativa centralizzata, per la condivisione di un unico e comune archivio informatico realizzato mediante l'unione di specifiche banche dati utilizzate dagli enti e dalle istituzioni, con l'obiettivo di ottimizzare, grazie alla interconnessione delle banche dati, compresa la banca dati prevista dal decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i procedimenti finalizzati all'ampliamento delle protezioni sociali. La struttura informativa centralizzata dovrà comprendere i dati contenuti nel fascicolo personale elettronico del cittadino e nel libretto formativo elettronico del cittadino, due strumenti informatici utili per raccogliere e rendere disponibili le informazioni del cittadino riferite ai suoi rapporti con la pubblica amministrazione ed alla sua formazione;
     c) previsione dell'istituzione dell'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, cui attribuire il compito di analizzare l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori d'attività interessati al completamento della domanda di lavoro, offrendo un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali con l'obiettivo di rendere funzionale un dispositivo per l'attuazione di una misura di carattere universale per il sostegno al reddito, in grado altresì di incentivare la crescita personale e sociale dell'individuo attraverso l'informazione, la formazione e lo sviluppo delle proprie attitudini e della cultura nonché gli altri strumenti offerti dall'ordinamento a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale;
     d) previsione dell'istituzione di strumenti di natura normativa utili a stimolare la partecipazione, da parte dei beneficiari, a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività dei beneficiari di misure universali di sostegno al reddito, comunque non superiore al numero di otto ore settimanali;
     e) promozione del riconoscimento da parte dello Stato, le regioni e i comuni ad ogni cittadino del diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione;
   sopprimere i commi 3 e 4;
    sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. All'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato ai sensi del comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma 6-bis al comma 6-quadraginta quinquies del presente articolo;
  6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:
    a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;
    b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.

  6-ter. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 6-bis, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.
  6-quater. Nel termine di cui al comma 6-bis le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.
  6-quinquies. Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.
  6-sexies. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al 6-quinquies.
  6-septies. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.
  6-octies. Ai fini di cui al comma 6-quinquies, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.
  6-novies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.
  6-decies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.
  6-undecies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da 6-ter a 6-decies devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.
  6-duodecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.
  6-terdecies. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «alla gestione 2013.» sono inserite le seguenti: «Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.»;
   b) il secondo periodo è soppresso;
   c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà. Il “Fondo straordinario di sostegno all'editoria”, di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà.»;

  6-quaterdecies. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo fino a 2.500 milioni di euro annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui al presente comma.
  6-quinquiesdecies. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.
  6-sexiesdecies. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.»;
   b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.»;

  6-septiesdecies. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
   a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;
   b) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro quadrato;
   c) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilometro quadrato;
   d) concessione di coltivazione: 27.000 euro per chilometro quadrato;
   e) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilometro quadrato».

  6-duodevicies. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
  6-undevicies. A decorrere dal 1o gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.
  6-vicies. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
   b) al comma 8, primo periodo, le parole da: «e tenendo conto delle riduzioni» fino alla fine del periodo sono soppresse;
   c) al comma 12, le parole: «la Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie»;
   d) al comma 14, le parole: «per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie».

  6-viciessemel. A decorrere dal 1o gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.
  6-vicies bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  6-vicies ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  6-viciesquater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  6-viciesquinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
  6-viciessexies. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2016-2018 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 110 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.
  6-viciessepties. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.
  6-duodetricies. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2016, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle finalità di cui al comma 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  6-undetricies. A decorrere dall'anno 2016, gli organi costituzionali possono concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1 deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
  6-tricies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari del presente comma hanno l'obbligo di comunicare all'ente che eroga il trattamento pensionistico le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per concorrere all'attuazione dei principi del comma 1.
  6-tricies semel. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi al fine di concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1.
  6-triciesbis. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:
  «486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
   a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
   b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
   c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
   d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
   e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
   f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
   g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota 30 per cento;
   h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

  486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486, è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo».

  6-triciester. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici. I trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale. Le Camere rideterminano gli importi dei vitalizi parlamentari in essere sulla base di quanto disposto dal presente comma.
  6-triciesquater. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 51-bis, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
  6-triciesquinquies. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
  6-triciessexies. A decorrere dal 1o gennaio 2016 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata al 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concorrono all'attuazione del comma 1.
  6-triciessepties. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.
  6-duodequadragies. A decorrere dal 1o gennaio 2016, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.
  6-undequadragies. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 5,7 miliardi di euro. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip Spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.
  6-quadragies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente comma, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
   a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
   b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
   c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

  6-quadragiessemel. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma precedente sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al comma 6-undequadragies comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.
  6-quadragiesbis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 22,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (payout) è fissata in misura non inferiore al 70 per cento.
  6-quadragiester. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari all'8,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge.
  6-quadragiesquater. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 6 milioni di euro per l'anno 2016, 34 milioni di euro per l'anno 2017 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando:
   a) per l'anno 2016 per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) per l'anno 2016 per un ammontare pari a 1 milione di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
   c) per l'anno 2017 per un ammontare pari a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   d) per l'anno 2017 per un ammontare pari a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
   e) a decorrere dall'anno 2018 per un ammontare pari a 50 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   f) a decorrere dall'anno 2018 per un ammontare pari a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

  6-quadragiesquinquies. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 2 milioni di euro per l'anno 2016, 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 120 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 1. (ex 1. 217. Parte ammissibile) Pesco, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso, Grillo, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.
(Inammissibile)

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: e di ampliare aggiungere le seguenti: e garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.
1. 2. (ex 1. 65.) Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: e di ampliare, aggiungere le seguenti: e rafforzare.
1. 3. (ex 1. 64.) Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: e nel rispetto dei principi aggiungere le seguenti: delle pari opportunità, sussidiarietà circolare, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali, nonché dei principi.
1. 4. (ex 1. 125.) Martelli, Nicchi, Placido, Gregori, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea aggiungere le seguenti: e fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.
1. 5. (ex 1. 68.) Placido, Gregori, Airaudo, Martelli, Nicchi, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: è delegato ad adottare aggiungere le seguenti:, previo confronto con le parti sociali.
1. 6. (ex 1. 69.) Placido, Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: è delegato ad adottare aggiungere le seguenti: tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
1. 7. (ex 1. 126.) Martelli, Nicchi, Airaudo, Placido, Gregori, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro dodici mesi.
1. 8. (ex 1. 71.) Gregori, Nicchi, Airaudo, Martelli, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: previo confronto con le organizzazioni sindacali, i soggetti istituzionali interessati e i rappresentanti del Terzo settore quanto alle disposizioni di cui al comma 4, lettera a).
1. 9. (ex 1. 67.) Placido, Nicchi, Martelli, Gregori, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali.
1. 10. (ex 1. 66.) Airaudo, Nicchi, Martelli, Gregori, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: e sentito con le seguenti: e sentiti il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale quanto agli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero di cui alla lettera b) del presente comma, nonché.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b) sostituire le parole: fatta eccezione con le seguenti: nonché di altre prestazioni anche di natura previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi, compresi gli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero, individuando, senza modificare i livelli delle prestazioni, specifiche modalità di verifica che non gravino sugli aventi diritto.
1. 11. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
  a) introduzione del reddito minimo garantito;

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, sostituire le lettere da a) ad e) con le seguenti:
    a) istituzione del reddito minimo garantito, con lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro;
    b) previsione che il reddito minimo garantito, della durata di un anno rinnovabile, deve comportare una forma reddituale diretta, consistente nella erogazione a regime di un beneficio individuale in denaro pari a 7.200 euro l'anno, da corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
    c) previsione che il reddito minimo garantito sia diretto a tutte le persone inoccupate, disoccupate e precariamente occupate con un reddito personale imponibile inferiore a 8.000 euro, iscritte ai centri per l'impiego;
    d) previsione che il reddito minimo venga ricalcolato secondo opportuni coefficienti in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare a carico del beneficiario;
    e) emanazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, con cui si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, i criteri e le modalità di attuazione e di messa a regime del citato reddito minimo garantito;
   b) al comma 3, sopprimere la lettera c);
   c) al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: In attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), oltre alle risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad essa finalizzate dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede altresì nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 6-ter a 6-sexies.;
   d) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Le risorse di cui ai successivi commi, e nei limiti delle risorse rinvenienti dall'attuazione dei medesimi commi, contribuiscono al finanziamento del reddito minimo garantito di cui all'articolo 1, comma 2.
  6-ter. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 61, 62, 64 dell'articolo 1, sono abrogati.
  6-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  6-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

  6-sexies. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».
1. 12. (ex 1. 73.) Airaudo, Nicchi, Martelli, Gregori, Placido, Scotto, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
  a) introduzione del reddito minimo garantito;

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le lettere da a) ad e) con le seguenti:
    a) istituzione del reddito minimo garantito, con lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro;
    b) previsione che il reddito minimo garantito, della durata di un anno rinnovabile, deve comportare una forma reddituale diretta, consistente nell'erogazione a regime di un beneficio individuale in denaro pari a 7.200 euro l'anno, da corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
    c) previsione che il reddito minimo garantito sia diretto a tutte le persone inoccupate, disoccupate e precariamente occupate con un reddito personale imponibile inferiore a 8.000 euro, iscritte ai centri per l'impiego;
    d) previsione che il reddito minimo venga ricalcolato secondo opportuni coefficienti in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare a carico del beneficiario;
    e) emanazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, con cui si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, i criteri e le modalità di attuazione e di messa a regime del citato reddito minimo garantito;
    al comma 3, sopprimere la lettera c);
    al comma 6, sostituire il primo periodo, con il seguente: All’ attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), oltre alle risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad essa finalizzate dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede altresì nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-septies;
    dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
    6-bis. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
     «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
      a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
      b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
      c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
      d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento;
     48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
     49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
      a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
      b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
      c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
      d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.
     49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».
    6-ter. Le lettere h) e i) del comma 1, dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
    6-quater. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 61, 62, 64 dell'articolo 1, sono abrogati.
    6-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
    6-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
     a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
     b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    6-septies. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».
1. 13. (ex 1. 74.) Nicchi, Martelli, Placido, Airaudo, Gregori, Scotto, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: misura nazionale con le seguenti: misura.
1. 16. (ex 1. 28.) Simonetti, Rondini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: misura nazionale con le seguenti: misura regionalizzata.
1. 17. (ex 1. 29.) Simonetti, Rondini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: misura nazionale con le seguenti: o più misure.
1. 18. (ex 1. 30.) Simonetti, Rondini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: misura nazionale con le seguenti: o più misure regionali.
1. 19. (ex 1. 31.) Simonetti, Rondini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: nazionale a: dell'esclusione sociale con le seguenti: unica a carattere universale per tutti i cittadini italiani, europei e gli stranieri provenienti da Paesi che hanno sottoscritto accordi di reciprocità sulla previdenza sociale, finalizzata a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro eliminando ogni forma di precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla ridistribuzione della ricchezza;

  Conseguentemente:
    sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. All'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato ai sensi del comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma 6-bis al comma 6-quadragies quinquies del presente articolo.;
    dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:
   a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;
   b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.

  6-ter. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 6-bis, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.
  6-quater. Nel termine di cui al comma 6-bis le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.
  6-quinquies. Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.
  6-sexies. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al comma 6-quinquies.
  6-septies. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.
  6-octies. Ai fini di cui al comma 6-quinquies, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.
  6-novies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.
  6-decies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.
  6-undecies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da 6-ter a 6-decies devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.
  6-duodecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.
  6-terdecies. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «alla gestione 2013.» sono inserite le seguenti: «Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.»;
   b) il secondo periodo è soppresso;
   c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà. Il “Fondo straordinario di sostegno all'editoria”, di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà.»;

  6-quaterdecies. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo fino a 2.500 milioni di euro annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui al presente comma.
  6-quinquiesdecies. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.
  6-sexiesdecies. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.»;
   b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.»;

  6-septiesdecies. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
   a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;
   b) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro quadrato;
   c) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilometro quadrato;
   d) concessione di coltivazione: 27.000 euro per chilometro quadrato;
   e) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilometro quadrato».

  6-duodevicies. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
  6-undevicies. A decorrere dal 1o gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.
  6-vicies. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
   b) al comma 8, primo periodo, le parole da: «e tenendo conto delle riduzioni» fino alla fine del periodo sono soppresse;
   c) al comma 12, le parole: «la Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie»;
   d) al comma 14, le parole: «per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie».

  6-viciessemel. A decorrere dal 1o gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.
  6-viciesbis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  6-viciester. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  6-viciesquater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  6-viciesquinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
  6-viciessexies. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2016-2018 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 110 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.
  6-viciessepties. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.
  6-duodetricies. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2016, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle finalità di cui al comma 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  6-undetricies. A decorrere dall'anno 2016, gli organi costituzionali possono concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1 deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
  6-tricies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari del presente comma hanno l'obbligo di comunicare all'ente che eroga il trattamento pensionistico le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per concorrere all'attuazione dei principi del comma 1.
  6-tricies semel. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi al fine di concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1.
  6-tricies bis. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:
  «486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
   a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
   b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
   c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
   d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
   e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
   f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
   g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota 30 per cento;
   h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

  486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486, è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo».

  6-triciester. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici. I trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale. Le Camere rideterminano gli importi dei vitalizi parlamentari in essere sulla base di quanto disposto dal presente comma.
  6-triciesquater. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 51-bis, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
  6-triciesquinquies. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
  6-triciessexies. A decorrere dal 1o gennaio 2016 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata al 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concorrono all'attuazione del comma 1.
  6-triciessepties. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.
  6-duodequadragies. A decorrere dal 1o gennaio 2016, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.
  6-undequadragies. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 5,7 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro, il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.
  6-quadragies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente comma, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
   a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
   b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
   c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

  6-quadragiessemel. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma precedente sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.
  6-quadragiesbis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 22,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (payout) è fissata in misura non inferiore al 70 per cento.
  6-quadragiester. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari all'8,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge.
  6-quadragiesquater. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 6 milioni di euro per l'anno 2016, 34 milioni di euro per l'anno 2017 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando:
   a) per l'anno 2016 per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) per l'anno 2016 per un ammontare pari a 1 milione di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
   c) per l'anno 2017 per un ammontare pari a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   d) per l'anno 2017 per un ammontare pari a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
   e) a decorrere dall'anno 2018 per un ammontare pari a 50 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   f) a decorrere dall'anno 2018 per un ammontare pari a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

  6-quadragiesquinquies. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 2 milioni di euro per l'anno 2016, 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 120 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 14. (ex 1. 160.) Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso, Pesco, Grillo, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: nazionale a: l'esclusione sociale con le seguenti: unica a carattere universale per tutti i cittadini italiani, europei e gli stranieri provenienti da Paesi che hanno sottoscritto accordi di reciprocità sulla previdenza sociale, finalizzata a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a contrastare il lavoro nero, promuovere attraverso convenzioni ad hoc la produzione e il consumo di beni e servizi ispirati a princìpi di sostenibilità ambientale e nel rispetto dei diritti dei lavoratori, promuovere altresì l'occupazione delle categorie particolarmente svantaggiate.
1. 15. (ex 1. 239.) Pesco, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso, Grillo, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: livello di vita dignitoso aggiungere le seguenti: con riferimento all'indicatore ufficiale della povertà monetaria dell'Unione europea, pari a sei decimi del reddito mediano equivalente familiare, composto anche da un solo individuo, definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;.
1. 20. Di Vita, Lorefice, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Baroni.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: tale misura aggiungere le seguenti: nell'ambito del processo di definizione degli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai beneficiari nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
1. 21. Di Vita, Lorefice, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Baroni.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: tale misura aggiungere le seguenti: denominata reddito minimo di inclusione.
1. 22. Lenzi, Carnevali.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: tale misura aggiungere le seguenti:, denominata reddito di inclusione.
1. 22.(Testo modificato nel corso della seduta) Lenzi, Carnevali.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: livello essenziale con le seguenti: livello minimo.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto dell'indice di Gini, della disparità di reddito, delle vocazioni produttive territoriali e della rete dei servizi pubblici locali.
1. 23. (ex 1. 127.) Martelli, Airaudo, Nicchi, Gregori, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: uniformemente con le seguenti:, prevedendo altresì specifiche misure normative di natura sanzionatoria a carico di tutti i soggetti percettori o responsabili dei processi amministrativi di erogazione che compiano atti illeciti o forniscano false dichiarazioni al fine dell'illegittimo ottenimento dei benefici di cui alla misura di contrasto alla povertà,

  Conseguentemente:
    sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. All'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato ai sensi del comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma 6-bis al comma 6-quadragies quinquies del presente articolo.;
   dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:
   a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;
   b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.

  6-ter. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 6-bis, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.
  6-quater. Nel termine di cui al comma 6-bis le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.
  6-quinquies. Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.
  6-sexies. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al comma 6-quinquies.
  6-septies. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.
  6-octies. Ai fini di cui al comma 6-quinquies, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.
  6-novies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.
  6-decies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.
  6-undecies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da 6-ter a 6-decies devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.
  6-duodecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.
  6-terdecies. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «alla gestione 2013.» sono inserite le seguenti: «Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.»;
   b) il secondo periodo è soppresso;
   c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà. Il »Fondo straordinario di sostegno all'editoria«, di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà.»;

  6-quaterdecies. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo fino a 2.500 milioni di euro annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui al presente comma.
  6-quinquiesdecies. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.
  6-sexiesdecies. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.»;
   b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.»;

  6-septiesdecies. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
   a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;
   b) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro quadrato;
   c) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilometro quadrato;
   d) concessione di coltivazione: 27.000 euro per chilometro quadrato;
   e) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilometro quadrato».

  6-duodevicies. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
  6-undevicies. A decorrere dal 1o gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.
  6-vicies. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
   b) al comma 8, primo periodo, le parole da: «e tenendo conto delle riduzioni» fino alla fine del periodo sono soppresse;
   c) al comma 12, le parole: «la Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie»;
   d) al comma 14, le parole: «per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie».

  6-viciessemel. A decorrere dal 1o gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.
  6-viciesbis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  6-viciester. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  6-viciesquater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  6-viciesquinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
  6-viciessexies. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2016-2018 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 110 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.
  6-viciessepties. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.
  6-duodetricies. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2016, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle finalità di cui al comma 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  6-undetricies. A decorrere dall'anno 2016, gli organi costituzionali possono concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1 deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
  6-tricies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari del presente comma hanno l'obbligo di comunicare all'ente che eroga il trattamento pensionistico le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per concorrere all'attuazione dei principi del comma 1.
  6-tricies semel. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi al fine di concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1.
  6-tricies bis. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:
  «486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
   a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
   b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
   c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
   d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
   e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
   f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
   g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota 30 per cento;
   h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

  486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486, è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo».

  6-triciester. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici. I trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale. Le Camere rideterminano gli importi dei vitalizi parlamentari in essere sulla base di quanto disposto dal presente comma.
  6-triciesquater. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 51-bis, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
  6-triciesquinquies. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
  6-triciessexies. A decorrere dal 1o gennaio 2016 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata al 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concorrono all'attuazione del comma 1.
  6-triciessepties. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.
  6-duodequadragies. A decorrere dal 1o gennaio 2016, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.
  6-undequadragies. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 5,7 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro, il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.
  6-quadragies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente comma, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
   a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
   b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
   c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

  6-quadragiessemel. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma precedente sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.
  6-quadragiesbis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 22,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (payout) è fissata in misura non inferiore al 70 per cento.
  6-quadragiester. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari all'8,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge.
  6-quadragiesquater. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 6 milioni di euro per l'anno 2016, 34 milioni di euro per l'anno 2017 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando:
   a) per l'anno 2016 per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) per l'anno 2016 per un ammontare pari a 1 milione di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
   c) per l'anno 2017 per un ammontare pari a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   d) per l'anno 2017 per un ammontare pari a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
   e) a decorrere dall'anno 2018 per un ammontare pari a 50 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   f) a decorrere dall'anno 2018 per un ammontare pari a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

  6-quadragiesquinquies. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 2 milioni di euro per l'anno 2016, 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 120 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 24. Chimienti, Lombardi, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Pesco, Grillo, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: uniformemente con le seguenti:, prevedendo altresì specifiche misure normative di natura sanzionatoria a carico di tutti i soggetti percettori o responsabili dei processi amministrativi di erogazione che compiano atti illeciti o forniscano false dichiarazioni al fine dell'illegittimo ottenimento dei benefici di cui alla misura di contrasto alla povertà,.
1. 25. (ex 1. 241.) Pesco, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi, Grillo, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
  a-bis) previsione, nell'ambito dei servizi alla persona, di misure specifiche volte a garantire la gratuità dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dei servizi scolastici e dei libri scolastici, nonché dei servizi erogati dagli enti territoriali, compreso il trasporto pubblico locale, ai minori di anni 16, i cui genitori abbiano i requisiti di cui alla lettera b) del presente comma, e siano cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia nonché a tutti gli stranieri residenti in Italia titolari del permesso unico di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 40, e agli altri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;
   a-ter) previsione che le modalità attuative, i criteri di ripartizione delle risorse tra gli enti territoriali, nonché l'eventuale contributo finanziario dei medesimi enti ai fini dell'attuazione del presente articolo, siano individuate previa intesa in sede di Conferenza Unificata;

  Conseguentemente dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al finanziamento della delega di cui al comma 2, lettere a-bis) e a-ter) si provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai successivi commi;

  6-ter. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento»;
  6-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
1. 26. (ex 1. 78.) Nicchi, Airaudo, Placido, Martelli, Gregori, Scotto, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 27. (ex 1. 80.) Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) esclusione di ogni intervento sulle prestazioni di natura assistenziale e previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi;.
1. 28. (ex 1. 15.) Polverini.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: riordino aggiungere le seguenti: e l'ottimizzazione.
1. 29. (ex 1. 82.) Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: delle prestazioni di natura assistenziale fino alla fine della lettera, con le seguenti:, lo sviluppo e la ottimizzazione delle prestazioni di natura assistenziale, nonché di altre prestazioni al fine del progressivo superamento della situazione di povertà da parte dei soggetti coinvolti.
1. 30. (ex 1. 83.) Airaudo, Nicchi, Gregori, Martelli, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: fatta eccezione con le seguenti: ivi comprese quelle sottoposte alla prova dei mezzi, compresi gli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero, individuando, senza modificare i livelli delle prestazioni, specifiche modalità di verifica che non gravino sugli aventi diritto.
1. 31. Pizzolante, Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: fatta eccezione aggiungere le seguenti: per le pensioni ai superstiti e.
1. 32. (ex 1. 18.) Polverini.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché tutte le prestazioni atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.
1. 34. (ex 1. 243.) Lorefice, Grillo, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Baroni.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e dei familiari o conviventi che assistono il beneficiario medesimo.
1. 35. (ex 1. 81.) Gregori, Nicchi, Airaudo, Placido, Martelli, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: su tutto il territorio nazionale aggiungere le seguenti: in maniera uniforme.
1. 36. Gregori, Nicchi, Airaudo, Martelli, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, individuando con un successivo provvedimento legislativo le occorrenti risorse finanziarie.
1. 37. Colonnese, Lorefice, Grillo, Di Vita, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Baroni.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: sia unica fino a: nonché con le seguenti: attraverso la ricognizione di tutti gli istituti di sostegno diretto e indiretto al reddito, a vario titolo riconosciuti ai nuclei familiari, disponga la progressiva sostituzione degli stessi con forme di sostegno diretto e universalistico al reddito delle famiglie, attivabili sulla base di nuovi e omogenei criteri di assegnazione, che tengano conto sia della condizione reddituale, sia dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 841, n. 842 e n. 838 del 2016, sia dell'ampiezza e della composizione del nucleo familiare e sia condizionata.
1. 38. (vedi 1. 236.) Cominardi, Ciprini, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Grillo, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese.

  Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: nazionale con la seguente: regionale.
1. 39. (vedi 1. 37.) Simonetti, Rondini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: effettuata fino a: componenti con le seguenti: sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto dell'effettivo reddito disponibile e della tipologia di beni consumati.
1. 40. Lenzi, Beni.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: effettuata fino a: componenti con le seguenti: sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto dell'effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacità di spesa.
1. 40.(Testo modificato nel corso della seduta) Lenzi, Beni.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: economica fino a: componenti con le seguenti: reddituale (ISR).
1. 41. (ex 0. 1. 261. 13.) Simonetti, Rondini.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: ed eventualmente le sue componenti.
1. 45. Martelli, Gregori, Airaudo, Nicchi, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ed eventualmente con la seguente: e.
1. 46. Miotto.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: le sue componenti aggiungere le seguenti:, tenuto conto dell'adozione di un nuovo Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente che recepisca le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 841, 842 e 838 del 2016, e preveda altresì la totale esclusione dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, da emanare secondo le modalità di cui al medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011,.
1. 47. Di Vita, Grillo, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Baroni.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: le sue componenti aggiungere le seguenti:, che tenga conto sia della condizione reddituale, sia dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 841, n. 842 e n. 838 del 2016, sia dell'ampiezza e della composizione del nucleo familiare,.
1. 42. Di Vita, Colonnese, Nesci, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Baroni.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: le sue componenti aggiungere le seguenti: tenuto conto dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 841, n. 842 e n. 838 del 2016,.
1. 43. Di Vita, Baroni, Lorefice, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: le sue componenti aggiungere le seguenti: che includa meccanismi di adeguamento automatico delle tabelle di equivalenza attraverso l'applicazione di apposite maggiorazioni per ciascun figlio a carico orientati a recuperare la perdita del potere di acquisto delle famiglie.
1. 44. (ex 0. 1. 261. 8.) Di Vita, Colonnese, Nesci, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: progetto personalizzato aggiungere le seguenti:, coerente con il percorso formativo, scolastico e professionale del beneficiario.
1. 48. (ex 1. 19.) Polverini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: di attivazione fino alla fine della lettera, con le seguenti: finalizzato all'emancipazione dalla vulnerabilità secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.
1. 49. (vedi 1. 130.) Martelli, Gregori, Airaudo, Nicchi, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: e di inclusione sociale e lavorativa aggiungere le seguenti: coerente con le attitudini, il percorso formativo, scolastico e professionale del soggetto beneficiario.
1. 50. (ex 1. 87.) Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: e di inclusione sociale e lavorativa aggiungere le seguenti:, la cui efficacia è soggetta a verifica periodica secondo le modalità previste dalla lettera f),.
1. 51. Pizzolante, Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, lettera a), dopo la parola: finalizzato aggiungere le seguenti: all'emancipazione dalla vulnerabilità nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché.
1. 52. Martelli, Gregori, Airaudo, Nicchi, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera a-bis), sostituire le parole: e in una componente con le seguenti: , ferma restando la garanzia.
1. 53. (ex 0. 1. 261. 9.) Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese, Nesci, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 2, lettera a-bis), sostituire le parole: uniformemente in tutto il territorio nazionale con le seguenti: nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale (LEPS) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
1. 54. (ex 0. 1. 261. 10.) Lorefice, Grillo, Di Vita, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Nesci.

  Al comma 2, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
   a-ter) previsione che il sostegno economico, di cui al comma 1, lettera a), sia comunque riconosciuto laddove la mancata sottoscrizione del progetto personalizzato non dipenda dalla persona che dovrebbe beneficiare del medesimo sostegno;.
1. 55. (ex 1. 85.) Nicchi, Martelli, Airaudo, Gregori, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

Subemendamenti all'emendamento 1.300 delle Commissioni.

  All'emendamento 1. 300, sostituire le parole: un requisito di durata minima con le seguenti: il requisito.
0. 1. 300. 1. Martelli.

  All'emendamento 1. 300, sostituire le parole: sul territorio nazionale nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione Europea con le seguenti: in maniera stabile e continuativa sul territorio nazionale da almeno dieci anni e, se di cittadinanza extracomunitaria, di accumulazione, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di almeno trenta punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione.
0. 1. 300. 2. Simonetti.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera a) aggiungere le seguenti:, prevedendo un requisito di durata minima della residenza sul territorio nazionale nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea,.
1. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: del presente comma aggiungere le seguenti:, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e l'Anci,.
1. 56. (vedi 1. 92.) Airaudo, Gregori, Placido, Martelli, Nicchi, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole:, nei limiti delle risorse con le seguenti: al fine della quantificazione delle risorse necessarie, tenuto conto delle risorse disponibili.
1. 57. (ex 1. 93.) Placido, Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e delle risorse di cui ai commi 6-bis e 6-ter.

  Conseguentemente:
   a) alla lettera c), sostituire le parole: per effetto degli interventi di riordino di cui al comma 3, con le seguenti: e delle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter;
   b) al comma 3:
    1) sostituire la lettera a), con la seguente:
    a)
riordino, ai fini di una loro implementazione, delle prestazioni di cui al comma 1, lettera b), garantendo un livello di prestazioni non inferiore a quello vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;;
    2) sopprimere la lettera c);
   c) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: dalle eventuali economie fino alla fine del comma, con le seguenti: dalle risorse rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter;
   d) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro, sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».
  6-ter. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
1. 58. (ex 1. 86.) Nicchi, Airaudo, Martelli, Gregori, Placido, Scotto, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.
(Inammissibile)

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e previsione del riconoscimento per i pensionati con reddito complessivo pari o inferiore a 7.500 euro annui, nonché per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con reddito complessivo pari o inferiore a 4.800 euro annui, di un importo di 80 euro netti al mese, che non rilevano ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), a valere sul Fondo istituito dall'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, incrementato di una somma pari a 3 mila milioni di euro a decorrere dal 2017;.

  Conseguentemente:
    al comma 6, sostituire le parole da:
eventuali economie fino alla fine del comma, con le seguenti: risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma 6-bis al comma 6- quinquies del presente articolo;
    dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera f), valutati in 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante le disposizioni contenute nei commi da 6-ter a 6-quinquies.
  6-ter. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 5,7 miliardi di euro. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.
  6-quater. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente comma, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
   a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

   b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

   c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

  6-quinquies. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma precedente sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui ai commi precedenti comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.
1. 33. Cominardi, Ciprini, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Grillo, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese.

Subemendamenti all'emendamento 1.301 delle Commissioni.

  All'emendamento 1. 301, dopo le parole: condizione economica aggiungere la seguente: anche.
0. 1. 301. 1. Martelli.

  All'emendamento 1. 301, dopo le parole: nucleo familiare aggiungere le seguenti: in base all'indicatore della situazione reddituale.
0. 1. 301. 2. Simonetti.

  All'emendamento 1. 301, sostituire le parole da: e della sua relazione con una soglia di riferimento fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti: composto anche da un solo individuo e del riferimento alle soglie di povertà come rilevate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dall'Ufficio statistico dell'Unione Europea (Eurostat), sia in termini relativi che assoluti per l'individuazione della condizione di povertà.
0. 1. 301. 3. Di Vita.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:; nella definizione del beneficio si tiene conto della condizione economica del nucleo familiare e della sua relazione con una soglia di riferimento per l'individuazione della condizione di povertà, come definita dal comma 1, lettera a).
1. 301. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: nazionale.

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera, dopo le parole: 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere le seguenti:, articolato in una o più misure regionali;
   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
    7-bis. All'articolo 1, comma 386, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: «nazionale» è soppressa.
1. 59. (ex 1. 41.) Simonetti, Rondini.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: nazionale.

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera, dopo le parole: 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere le seguenti:, articolato in una o più misure;
   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
    7-bis. All'articolo 1, comma 386, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: «nazionale» è soppressa.
1. 60. (ex 1. 40.) Simonetti, Rondini.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: nazionale.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
    7-bis. All'articolo 1, comma 386, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: «nazionale» è soppressa.
1. 61. (ex 1. 38.) Simonetti, Rondini.

  Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: nazionale con la seguente: regionalizzato.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
    7-bis. All'articolo 1, comma 386, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: «nazionale» è sostituita dalla seguente: «regionalizzato».
1. 62. (ex 1. 39.) Simonetti, Rondini.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: di un graduale incremento fino alla fine della lettera con la seguente: dell'estensione dei beneficiari e dell'incremento del beneficio prioritariamente per i nuclei familiari con uno o più figli minori, o con persone disabili gravi, ovvero con soggetti con difficoltà oggettive e soggettive di inserimento lavorativo, individuando al contempo le risorse necessarie da far affluire al fondo di cui alla lettera b) del presente comma.
1. 63. (ex 1. 94.) Nicchi, Airaudo, Gregori, Placido, Martelli, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: di un graduale incremento fino alla fine della lettera con la seguente: di una graduale estensione dei beneficiari e di un graduale incremento del beneficio per i nuclei familiari con uno o più figli minorenni ovvero con figli disabili, i nuclei familiari con lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro ed abbiano esaurito gli strumenti a sostegno al reddito di cui agli ammortizzatori sociali e i nuclei familiari in disagio abitativo, sulla base delle risorse destinate al Fondo di cui alla lettera b).
1. 64. (ex 1. 97.) Airaudo, Gregori, Placido, Martelli, Nicchi, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: nuclei familiari aggiungere le seguenti: di nazionalità italiana o comunitaria, ovvero straniera con residenza stabile sul territorio nazionale da almeno cinque anni, che, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, abbiano accumulato almeno trenta punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione,.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
    7-bis. All'articolo 1, al comma 391, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano» sono aggiunte le seguenti: «da almeno dieci anni e, se di cittadinanza extracomunitaria, che abbiano accumulato, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, almeno trenta punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione».
1. 66. (ex 1. 167.) Rondini, Simonetti, Baldelli.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: nuclei familiari aggiungere le seguenti: di nazionalità italiana, di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero straniera con residenza stabile sul territorio nazionale da almeno dieci anni.
1. 67. (ex 1. 42.) Simonetti, Rondini.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: nuclei familiari aggiungere le seguenti: di nazionalità italiana o comunitaria.
1. 68. (ex 1. 170.) Rondini, Simonetti.

  Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: minori aggiungere le seguenti: in un numero superiore a due, anche di maggiore età inoccupati;.

  Conseguentemente, al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 2, lettera c), il citato Fondo è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 69. (ex 1. 224.) Ciprini, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Grillo, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: figli minori aggiungere la seguente: numerosi;

  Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 2, lettera c), il citato Fondo è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 70. (ex 1. 227.) Ciprini, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Grillo, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: figli minori aggiungere le seguenti:, cittadini italiani o comunitari, ovvero se cittadini extracomunitari figli di genitori stranieri residenti in maniera stabile e continuativa sul territorio nazionale da almeno dieci anni, che, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, abbiano accumulato almeno trenta punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 1, comma 391, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano» sono aggiunte le seguenti: «da almeno dieci anni e che, se di cittadinanza extracomunitaria abbiano accumulato, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, almeno trenta punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione».
1. 71. (ex 1. 163.) Rondini, Simonetti.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: figli minori aggiungere le seguenti: cittadini italiani o comunitari, ovvero se cittadini extracomunitari di genitori stranieri residenti in maniera stabile e continuativa sul territorio nazionale da almeno cinque anni, che, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, abbiano accumulato almeno trenta punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione.
1. 72. (ex 1. 165.) Rondini, Simonetti.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: figli minori aggiungere le seguenti: cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero se cittadini extracomunitari figli di genitori stranieri residenti in maniera stabile e continuativa sul territorio nazionale da almeno dieci anni.
1. 73. (ex 1. 44.) Simonetti, Rondini.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: disabilità grave aggiungere le seguenti:, con particolare riguardo anche alle famiglie monogenitoriali,.
1. 75. (ex 1. 96.) Nicchi, Martelli, Airaudo, Placido, Gregori, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: o con persone aggiungere le seguenti: con difficoltà oggettive e soggettive di inserimento lavorativo, in particolare.

  Conseguentemente, sostituire la parola: definire con la seguente: individuare.
1. 76. Airaudo, Nicchi, Gregori, Placido, Martelli, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: 2015, n. 150, aggiungere le seguenti: o tra le donne prese in carico dai Centri antiviolenza, Case rifugio e dai Servizi sociali territoriali nonché tra i soggetti già indicati dall'articolo 2, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
1. 77. (ex 1. 131.) Martelli, Nicchi, Placido, Gregori, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: 2015, n. 150, aggiungere le seguenti: o tra le persone fisiche, il cui reddito annuo netto, calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, è pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare;.

  Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 2, lettera c), il citato Fondo è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 74. (ex 1. 230.) Ciprini, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Grillo, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese.

  All'articolo 1, comma 2, lettera c), dopo le parole: nonché attraverso aggiungere la seguente: eventuali.
1. 400. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: entro sei mesi dalla dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1.
1. 78. Gregori, Nicchi, Airaudo, Placido, Martelli, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:; le risorse sono devolute alle Regioni, tenendo conto dell'indice di Gini, della disparità di reddito, delle vocazioni produttive territoriali e della rete dei servizi pubblici locali.
1. 79. (ex 1. 132.) Martelli, Gregori, Airaudo, Nicchi, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: dei progetti fino a: presente comma con le seguenti: e allo sviluppo o implementazione: 1) degli interventi e servizi sociali secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328; 2) dell'offerta formativa secondo il metodo del «long life learning» promossa dei centri territoriali permanenti per l'istruzione e l'educazione in età adulta; 3) di piattaforme informatiche dedicate specificatamente al sostegno di soggetti vulnerabili e finalizzate alla capacitazione dei soggetti e alla messa in rete delle risorse territoriali pubbliche e private disponibili; 4) dell'offerta dei centri antiviolenza e case rifugio.
1. 80. (ex 1. 133.) Martelli, Nicchi, Gregori, Airaudo, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: concorrano con le seguenti: si aggiungano.
1. 81. (ex 1. 98.) Nicchi, Martelli, Airaudo, Gregori, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: della promozione dell'inclusione sociale aggiungere le seguenti: nonché del sostegno alla disabilità.
1. 82. (ex 1. 196.) Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: lettera a) del presente comma aggiungere le seguenti:, valutati periodicamente negli esiti tramite strumenti di misurazione dell'impatto sociale,.
1. 83. (ex 0. 1. 262. 6.) Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Nesci, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Baroni.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:, valutati periodicamente tramite strumenti di misurazione dell'impatto sociale.
1. 83.(Testo modificato nel corso della seduta) (ex 0. 1. 262. 6.) Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Nesci, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Baroni.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: lettera a) del presente comma aggiungere le seguenti:, nel rispetto dei principi di trasparenza anche con la pubblicazione, sui siti istituzionali dei comuni interessati, della composizione e del calendario delle attività delle équipe multidisciplinari,.
1. 84. Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Nesci, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Baroni.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: da una équipe multidisciplinare costituita dagli.
1. 85. (ex 0. 1. 262. 10.) Simonetti, Rondini.

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: équipe fino a: di cui all'articolo con le seguenti: Commissione costituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ai sensi dell'articolo.
1. 86. (ex 0. 1. 262. 9.) Simonetti, Rondini.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: e sulla base di fino alla fine della lettera.
1. 87. (vedi 1. 20.) Polverini.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) previsione di specifiche risorse economiche necessarie a consentire agli enti locali e agli ambiti territoriali la possibilità di assicurare un sistema di servizi volti a garantire l'inclusione sociale e lavorativa, anche nel rispetto delle finalità di cui alle lettere a) ed e) del presente comma;.

  Conseguentemente al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al finanziamento delle previsioni di cui al comma 2, lettera e-bis), si provvede per ciascuno degli anni 2017-2019 nei limiti di 100 milioni di euro annui, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 88. (ex 1. 101.) Airaudo, Nicchi, Martelli, Gregori, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.
(Inammissibile)

  Al comma 2, lettera f), dopo le parole: anagrafe tributaria aggiungere le seguenti: e con gli strumenti e sistemi informativi di cui al comma 4, lettera f).
1. 89. Pizzolante, Binetti, Calabrò.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: da tali controlli non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 90. Nesci, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Baroni.

  Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: prevedendone la possibilità di rinnovo, subordinatamente con le seguenti: prevedendone il rinnovo, subordinato.
1. 91. (vedi 0. 1. 263. 6 (Nuova formulazione)) Martelli, Gregori, Nicchi, Airaudo, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera g), dopo le parole: progetto personalizzato di cui alla lettera a) del presente comma aggiungere le seguenti:, il cui esito sia valutato periodicamente tramite strumenti di misurazione dell'impatto sociale,.
1. 92. (ex 0. 1. 263. 4.) Mantero, Di Vita, Grillo, Lorefice, Colonnese, Nesci, Silvia Giordano, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h) previsione di strumenti atti a garantire la tracciabilità e la trasparenza dell'impiego delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevedendo un'adeguata pubblicità riguardo la platea dei beneficiari, i progetti approvati e i risultati raggiunti.
1. 93. (ex 1. 249.) Lorefice, Grillo, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso, Baroni.

  Al comma 3, sopprimere la lettera a).
*1. 94. (ex identici *1. 21 e *1. 103) Polverini.

  Al comma 3, sopprimere la lettera a).
*1. 95. (ex identici *1. 21 e *1. 103) Placido, Airaudo, Gregori, Martelli, Nicchi, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: delle prestazioni aggiungere la seguente: assistenziali.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione degli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno CE di lungo periodo.
1. 96. (ex 0. 1. 264. 2.) Rondini, Simonetti.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: di cui al comma 1, lettera b) con le seguenti: assistenziali;.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
    lettera b), sostituire le parole: di cui alla lettera a) con le seguenti: delle prestazioni assistenziali;
    lettera c), sostituire le parole: di cui al presente comma con le seguenti: delle prestazioni assistenziali.
1. 97. (ex 1. 46.) Simonetti, Rondini.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: lettera b) aggiungere le seguenti: nel rispetto di quanto disposto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.
1. 98. (vedi 1. 134.) Martelli, Gregori, Airaudo, Nicchi, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: altresì, fino a: completo assorbimento con le seguenti:, con riferimento alla Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che tale riordino.
1. 99. Nesci, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Grillo, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Baroni.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: con riferimento alla Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,.
1. 100. (ex 0. 1. 264. 1.) Martelli, Gregori, Nicchi, Airaudo, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: la misura di cui al comma 1, lettera a) aggiungere le seguenti: al fine esclusivo di evitare la duplicazione o la sovrapposizione di misure assistenziali analoghe alla medesima platea.
1. 101. Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Di Vita, Grillo, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Baroni.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
   a-bis) introduzione di uno specifico moltiplicatore ISEE familiare, in favore delle famiglie conviventi, con valori proporzionalmente crescenti, commisurati in base ai minori redditi percepiti, con particolari tutele per le famiglie monoreddito, al numero dei figli e degli altri familiari conviventi, anche utilizzando le risorse rinvenienti dall'applicazione delle lettere a-ter), a-quater) e a-quinquies);
   a-ter) introduzione di specifici strumenti di contrasto e sanzionatori al fenomeno di indebita percezione delle prestazioni assistenziali e di welfare, con obblighi di comunicazione degli abusi accertati al Casellario di cui al comma 4, lettera f), anche valutando l'estensione del principio dell'abuso di diritto, con particolare riferimento alle separazioni matrimoniali simulate ai fini della percezione dei benefici fiscali, di welfare e ISEE;
   a-quater) modifica alle disposizioni in materia di reversibilità in favore dei figli, con applicazione anche alle situazioni in essere, prevedendo la fruibilità del beneficio in misura ridotta dal compimento della maggiore età e fino al completamento di un corso regolare di studi universitari e in ogni caso, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età, salvo quanto previsto in favore dei figli portatori di handicap;
   a-quinquies) ampliamento delle cause di riduzione dell'assegno di reversibilità di cui al comma 5 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo che esse si applichino, con le percentuali ivi previste, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a sessanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a quindici anni, salvo quanto previsto in favore dei figli minori o portatori di handicap;.

  Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli eventuali maggiori oneri derivanti dell'applicazione del comma 3, lettera a-bis), fatto salvo quanto previsto nella lettera medesima, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 103. (ex 1. 162.) Pizzolante, Binetti, Calabrò.

  Al comma. 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) introduzione di specifici strumenti di contrasto e sanzionatori del fenomeno di indebita percezione delle prestazioni assistenziali e di welfare, con obblighi di comunicazione degli abusi accertati al Casellario di cui al comma 4, lettera f), anche valutando l'estensione del principio dell'abuso di diritto, con particolare riferimento alle separazioni matrimoniali simulate ai fini della percezione dei benefici fiscali, di welfare e ISEE;.
1. 104. (ex 1. 192.) Pizzolante, Binetti, Calabrò.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) modifica alle disposizioni in materia di reversibilità in favore dei figli, con applicazione anche alle situazioni in essere, prevedendo la fruibilità del beneficio in misura ridotta dal compimento della maggiore età e fino al completamento di un corso regolare di studi universitari e in ogni caso, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età, salvo quanto previsto in favore dei figli portatori di handicap;.
1. 105. (ex 1. 194.) Pizzolante, Binetti, Calabrò.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) ampliamento delle cause di riduzione dell'assegno di reversibilità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo che esse si applichino, con le percentuali ivi previste, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a sessanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a quindici anni, salvo quanto previsto in favore dei figli minori o portatori di handicap;.
1. 106. (ex 1. 191.) Pizzolante, Binetti, Calabrò.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) esclusione dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in favore dei pensionati con una pensione non superiore a due volte il minimo, del reddito derivante dalla prima casa di abitazione, se di valore inferiore a 200.000 euro, nonché adozione di un sistema di franchigie decrescenti per i redditi da pensione, anche cumulati e per i valori immobiliari superiori ai suddetti valori;.

  Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, lettera a-bis) si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 107. (ex 1. 181.) Pizzolante, Binetti, Calabrò.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) esclusione dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 delle borse di studio, dei premi di studio, dei premi di laurea, delle borse per la mobilità internazionale e delle altre provvidenze a sostegno del diritto allo studio, stabiliti dalla normativa vigente;.

  Conseguentemente, al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, lettera a-bis), si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 108. (ex 1. 179.) Pizzolante, Binetti, Calabrò.

  Al comma 3, sopprimere la lettera c).
1. 109. (ex 1. 106.) Placido, Nicchi, Martelli, Gregori, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: all'incremento fino alla fine della lettera, con le seguenti: allo sviluppo o all'implementazione: 1) degli interventi e servizi sociali secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328; 2) dell'offerta formativa secondo il metodo del long life learning promossa dai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e l'educazione in età adulta; 3) di piattaforme informatiche dedicate specificatamente al sostegno di soggetti vulnerabili e finalizzate alla capacitazione dei soggetti e alla messa in rete delle risorse territoriali pubbliche e private disponibili; 4) dell'offerta dei Centri antiviolenza e Case rifugio;.
1. 120. (ex 1. 135.) Martelli, Nicchi, Gregori, Airaudo, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  All'articolo 1, comma 3, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole:, con priorità rispetto a quelle impegnabili nel medesimo esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti di spesa complessivamente derivanti, per ciascun anno, dal predetto comma 386 e dall'attuazione della lettera c) del presente comma.
1. 401. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 4, sopprimere le lettere a) e a-bis)

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole:, anche avvalendosi dell'organismo di cui alla lettera a),.
*1. 121. (vedi 1. 242.) Lorefice, Grillo, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Baroni.

  Al comma 4, sopprimere le lettere a) e a-bis)

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole:, anche avvalendosi dell'organismo di cui alla lettera a),.
*1. 122. (vedi 1. 48.) Simonetti, Rondini.

  Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e di controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale sulla base di una tabella di parametri definita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 1991, n. 281;.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) compilazione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza semestrale, di un report riepilogativo dei livelli essenziali delle prestazioni forniti nel semestre precedente da ogni singola Regione, prevedendo il commissariamento delle Regioni che non rispettano i parametri minimi stabiliti ai sensi della lettera a) del presente comma;.
1. 123. (ex 1. 50.) Simonetti, Rondini.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: di un organismo di coordinamento con le seguenti: della costituzione di un Osservatorio permanente.
1. 124. (ex 1. 136.) Martelli, Gregori, Airaudo, Nicchi, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) aggiungere le seguenti: nonché di almeno otto componenti scelti pariteticamente fra le Organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali maggiormente rappresentative;.
1. 125. (ex 1. 22.) Polverini.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), aggiungere le seguenti: ISTAT, Rappresentanze del Terzo settore, Associazioni femminili – Case internazionali delle donne, Centri antiviolenza, Associazioni dei consumatori.
1. 126. (ex 1. 137.) Martelli, Nicchi, Gregori, Airaudo, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), aggiungere le seguenti: nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e del Terzo settore.
1. 127. (ex 1. 108.) Placido, Nicchi, Martelli, Gregori, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), aggiungere le seguenti: del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 128. (ex 1. 244.) Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Grillo, Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole da: al fine di favorire fino a: per gli interventi con le seguenti: con la funzione di:
   1) assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni e delle risorse nell'ambito delle vulnerabilità;
   2) assicurare alle città metropolitane programmazione e pianificazione di azione di sicurezza urbana tenendo conto anche dei seguenti elementi:
    2.1) valorizzazione dei tradizionali codici di condotta civica;
    2.2) cura del territorio, degli spazi e parchi pubblici;
    2.3) sviluppo dei servizi pubblici nelle aree degradate;
    2.4) rimozione dei fattori ambientali di rischio quali: squallore dello spazio urbano, la non chiarezza dei percorsi, scarsa illuminazione;
   3) assicurare attività di studio, ricerca, analisi ed elaborazione di dati funzionali a quanto stabilito in attuazione della presente legge;
   4) assicurare la lettura e analisi del bisogno e ricognizione e mappatura delle risorse territoriali;
   5) assicurare attività di formazione e informazione agli enti territoriali;
   6) assicurare attività di coordinamento degli osservatori regionali e altri osservatori costituiti da soggetti pubblici e privati;
   7) assicurare la valutazione e il monitoraggio di quanto previsto in attuazione della presente legge.
1. 129. (ex 1. 138.) Martelli, Airaudo, Nicchi, Gregori, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: una maggiore omogeneità con le seguenti: l'omogeneità.
1. 130. (ex 1. 109.) Nicchi, Airaudo, Gregori, Placido, Martelli, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 4, lettera a-bis), dopo le parole: Terzo settore aggiungere le seguenti: nonché i competenti organismi dell'Unione europea e il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. 131. Mantero, Di Vita, Lorefice, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Baroni.

  Al comma 4, lettera a-bis), aggiungere, in fine, le parole:, con particolare riguardo al monitoraggio e alla valutazione degli esiti della misura di cui al comma 1, lettera a), prevedendo anche momenti di incontro, di formazione e di affiancamento degli operatori impegnati nei territori, nonché l'adozione di manuali operativi di supporto.
1. 132. Mantero, Di Vita, Lorefice, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Baroni.

  Al comma 4, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
   a-ter) istituzione di una Commissione consultiva permanente composta da almeno dieci componenti scelti pariteticamente fra le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali maggiormente rappresentative;.
1. 133. (ex 1. 23.) Polverini.

  Al comma 4, lettera b), dopo le parole: in tutto il territorio nazionale aggiungere le seguenti: le funzioni di verifica e controllo sono svolte in collaborazione con l'Autorità nazionale anticorruzione, con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza;.
1. 135. (ex 1. 248.) Di Vita, Lorefice, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso, Baroni.

  Al comma 4, lettera b), dopo le parole: in tutto il territorio nazionale aggiungere le seguenti: nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale (LEPS) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, da garantire in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
1. 136. (ex 1. 252.) Di Vita, Grillo, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Baroni.

  Al comma 4, lettera b), dopo le parole: in tutto il territorio nazionale aggiungere le seguenti: e come individuati all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
1. 137. (ex 1. 251.) Di Vita, Grillo, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Baroni.

  Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole:, anche avvalendosi dell'organismo di cui alla lettera a).
1. 138. Martelli, Nicchi, Airaudo, Gregori, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  All'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), sostituire la parola: predisponga con le seguenti: possa predisporre, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.
1. 402. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 4, lettera b-bis), dopo la parola: predisponga aggiungere le seguenti:, previa intesa in sede di conferenza unificata,.
1. 139. (ex 0. 1. 265. 1.) Nicchi, Martelli, Gregori, Airaudo, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.
(Approvato)

  Al comma 4, lettera b-bis), sostituire le parole da: e preveda fino alla fine della lettera, con le seguenti:, segnali alle regioni interessate gli ambiti territoriali che, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio dell'attuazione della misura, presentino particolari criticità e, in accordo con la regione interessata, possa sostenere interventi di tutoraggio.
1. 140. Lenzi, Carnevali.
(Approvato)

  Al comma 4, lettera b-bis), dopo le parole: degli ambiti territoriali aggiungere le seguenti: , anche con la creazione di una rete, anche informatica, tra il settore sociosanitario e i Servizi alla persona di ciascun comune al fine di condividere progetti e best practice e.
1. 141. ( ex 0. 1. 265. 4.) Di Vita, Lorefice, Grillo, Colonnese, Nesci, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

  Al comma 4, lettera c), sostituire la parola: razionalizzazione con la seguente: ridefinizione.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: mediante l'utilizzo aggiungere la seguente: razionale.
1. 142. ( ex 1. 110.) Placido, Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 4, lettera c), sostituire la parola: razionalizzazione con la seguente: riordino.
1. 143. (vedi 1. 140.) Martelli, Nicchi, Gregori, Airaudo, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 4, lettera d), sostituire la parola: associata dei con le seguenti: pubbliche associate dei.
1. 144. Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: in relazione all'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
1. 145. Grillo, Di Vita, Lorefice, Colonnese, Nesci, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Baroni.

  Al comma 4, sopprimere la lettera d-bis).
1. 146. Lorefice, Grillo, Di Vita, Colonnese, Nesci, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Baroni.

  All'articolo 1, comma 4, lettera d-bis), dopo la parola: costituiti aggiungere le seguenti:, assicurando comunque risparmi di spesa,.
1. 403. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 4, sopprimere la lettera e).
*1. 147. (ex 1. 111.) Airaudo, Nicchi, Gregori, Martelli, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 4, sopprimere la lettera e).
*1. 148. (ex 1. 235.) Mantero, Lorefice, Grillo, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso, Baroni.

  Al comma 4, lettera e), premettere le parole: previsione di maggiori risorse finanziarie al fine di implementare la.
1. 149. (ex 1. 112.) Gregori, Airaudo, Placido, Nicchi, Martelli, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: promozione di accordi territoriali con le seguenti: valorizzazione degli accordi di programma di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.
1. 150. (ex 1. 141.) Martelli, Airaudo, Nicchi, Gregori, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 4, lettera e), sostituire le parole da: competenti fino alla fine della lettera, con le seguenti: pubblici competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione e la salute, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni tenuto conto anche dell'intervento sussidiario, ma non sostitutivo delle organizzazioni del terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali.
1. 151. (ex 1. 113.) Gregori, Nicchi, Airaudo, Martelli, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 4, lettera e), dopo le parole: risorse delle comunità aggiungere le seguenti: la realizzazione di piattaforme informatiche dedicate specificatamente al sostegno di oggetti vulnerabili e finalizzate alla capacitazione dei soggetti e alla messa in rete delle risorse territoriali pubbliche e private disponibili.
1. 152. (ex 1. 142.) Martelli, Placido, Airaudo, Nicchi, Gregori, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 4, lettera e), sostituire le parole da: e del privato sociale fino alla fine della lettera con le seguenti: nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
1. 153. (ex 1. 237.) Lorefice, Grillo, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Baroni.

  Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: del sistema informativo dei servizi sociali con le seguenti: e sviluppo del sistema informativo dei servizi sociali omogeneo su tutto il territorio nazionale al fine di rendere accessibili, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali, i dati e garantire un adeguato sistema di monitoraggio degli interventi e della loro efficacia.
1. 154. (ex 1. 116.) Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 4, lettera f), dopo le parole: già nella disponibilità dei comuni; aggiungere le seguenti: potenziamento delle informazioni in uscita dal Sistema informativo dei servizi sociali in direzione dei comuni a supporto della gestione della programmazione e del monitoraggio della spesa sociale locale e per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi realizzati nei singoli territori.
1. 155. (ex 1. 115.) Airaudo, Gregori, Placido, Nicchi, Martelli, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 4, lettera f), dopo le parole: già nella disponibilità dei comuni; aggiungere le seguenti: , , previo censimento dei sistemi informativi in dotazione e delle relative risorse umane, da effettuarsi di concerto con il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione al fine di armonizzare la rete informatica nazionale.
1. 156. Lorefice, Grillo, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Baroni.

  Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: miglioramento della fruibilità con le seguenti: obbligo di trasmissione.
1. 157. Placido, Nicchi, Martelli, Gregori, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 4, lettera f), dopo le parole: di trasmissione di dati al Casellario aggiungere le seguenti: delle prestazioni erogate dal terzo settore nonché.
1. 158. Nicchi, Martelli, Gregori, Airaudo, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 4, lettera f), dopo le parole: prestazioni indebitamente percepite aggiungere le seguenti: effettuate anche in anonimato e in via telematica sulla base di appositi protocolli d'intesa elaborati con l'ANAC.
1. 159. Lorefice, Grillo, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Baroni.

  Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, le parole:; definizione di un termine massimo dall'erogazione della prestazione, entro il quale gli enti devono fornire i dati informativi.
1. 160. Gregori, Nicchi, Martelli, Airaudo, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti:, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali maggiormente rappresentative.
1. 161. (ex 1. 25.) Polverini.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: di relazione tecnica con le seguenti: di dettagliata relazione tecnica ed economica nonché delle previsioni sulle ricadute economiche e delle risorse pluriennali necessarie,.
1. 162. (ex 1. 118.) Airaudo, Gregori, Placido, Martelli, Nicchi, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sesto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
1. 163. (ex 1. 119.) Placido, Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
*1. 164. (ex 1. 117.) Placido, Airaudo, Martelli, Nicchi, Gregori, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
*1. 165. (ex 1. 238.) Grillo, Di Vita, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Baroni.

  Al comma 5, sopprimere il sesto periodo.
1. 166. (ex 1. 240.) Di Vita, Baroni, Lorefice, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: eventuali economie fino alla fine del comma, con le seguenti: risorse derivanti dai successivi commi 6-bis e 6-ter.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
    6-bis. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento».

  «48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».
  «49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento».

  «49.1. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro, sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».
  6-ter. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre n. 346 e successive modificazioni, sono abrogate.
1. 167. (ex 1. 122.) Nicchi, Airaudo, Gregori, Placido, Martelli, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.
(Inammissibile)

  Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le eventuali risorse di cui al primo periodo non impiegate nel 2016 dovranno essere utilizzate nel 2017.
1. 168. (ex 1. 26.) Polverini.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge, con cadenza trimestrale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri interessati, invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'attuazione di quanto previsto dai citati decreti legislativi e sulle evidenze e criticità attuative eventualmente emerse, anche ai fini dell'adozione delle disposizioni integrative e correttive, ai sensi del comma 7 del presente articolo.
1. 169. (ex 1. 123.) Airaudo, Nicchi, Gregori, Martelli, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

A.C. 3594-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    allo scopo di collaborare a togliere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, nonché garantire il diritto al lavoro, alla formazione, all'educazione e al reinserimento sociale di soggetti a rischio di esclusione, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione per renderlo più adeguato ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso universalistico alle prestazioni,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, l'introduzione di una misura unica a carattere universale per tutti i cittadini italiani, provenienti da Paesi che hanno sottoscritto accordi di reciprocità sulla previdenza sociale, finalizzata a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, per rendere dignitosa la loro presenza sul territorio italiano.
9/3594-A/1Borghese, Merlo.


   La Camera,
   premesso che:
    lo scopo è quello di togliere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza di quei cittadini italiani residenti all'estero per agevolare il pieno sviluppo della persone, nonché garantire il diritto al lavoro, alla formazione, all'educazione e al reinserimento sociale dei soggetti a rischio di esclusione, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione per rendere più adeguata la loro vita ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso universalistico alle prestazioni,

impegna il Governo

ad ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti tenendo in considerazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e gli accordi di reciprocità sottoscritti con Paesi Terzi.
9/3594-A/2Merlo, Borghese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge all'esame, collegato alla legge di stabilità 2016, reca una o più deleghe al Governo, finalizzate al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, anche alla luce dei recenti dati sui livelli di povertà nel nostro Paese, che evidenziano la preoccupante situazione al di sotto della soglia di povertà assoluta e dell'aumento del rischio di «scivolamento» delle famiglie italiane nella fascia di povertà relativa;
    al riguardo, le misure contenute all'interno del provvedimento in oggetto s'inseriscono coerentemente, a giudizio del sottoscrittore del presente atto, con il testo unificato delle proposte di legge, approvato in prima lettura lo scorso 17 marzo 2016, finalizzato a ridurre gli sprechi dei prodotti alimentari, di quelli farmaceutici e di altri prodotti, il cui intervento normativo si è reso urgente e necessario, in considerazione dei livelli allarmanti, esistenti in Italia;
    la necessità di introdurre, misure agevolative di carattere fiscale, in favore delle imprese agroalimentari in particolare quelle di piccola e media dimensione, intenzionate alla cessione gratuita delle eccedenze alimentari (nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza) nei riguardi dei soggetti indigenti, il cui numero di persone a rischio povertà o esclusione sociale nel nostro Paese (secondo la Commissione europea), si attesterebbe su di una percentuale del 28,3 per cento, in aumento costante dal 2008 (salvo una lieve flessione nel 2014), risulta a giudizio del sottoscrittore del presente atto, urgente e necessaria, al fine di fronteggiare, il fenomeno socioeconomico, divenuto di natura emergenziale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un intervento normativo ad hoc, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, volto a sostenere le imprese del settore agroalimentare, in particolare quelle di piccola e media dimensione, che intendono cedere gratuitamente le eccedenze di prodotti agricoli e/o agroalimentari per fini di solidarietà sociale, per contrastare i livelli di povertà nel nostro Paese, divenuti, come esposto in premessa, di estrema preoccupazione.
9/3594-A/3Nastri, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge all'esame reca una delega al Governo in tema di norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, in attuazione del comma 388 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015);
    in tale ambito è stata data delega al Governo per la definizione della misura unica nazionale di contrasto alla povertà, che sarà condizionata alla prova dei mezzi, effettuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
    non c’è stata, invece, la possibilità di delegare il Governo alla revisione e correzione del sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di rimuovere le rigidità e le distorsioni che si sono determinate nella fase applicativa della nuova disciplina, inserita con le ultime modifiche introdotte in funzione anti-crisi;
    nel 2011, infatti, con il decreto-legge cosiddetto «Salva Italia» (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), è stato introdotto il criterio del reddito disponibile, nonché alcuni correttivi, recepiti poi nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, mentre con l'articolo 1, comma 314, della legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) le dichiarazioni ISEE sono diventate anche uno strumento di controllo dell'evasione fiscale a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, nonché è stato aggiunto l'ulteriore criterio di valutazione del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali;
    nell'applicazione concreta del nuovo ISEE si stanno però rilevando delle distorsioni nel calcolo, che tolgono ingiustamente l'accesso alle prestazioni, poiché nella consistenza media annua del conto corrente entrano, per esempio, anche eventuali liquidità erogate dagli istituti di credito per un prestito o per un mutuo che sono transitate solo temporaneamente sui conti correnti,

impegna il Governo

alla revisione e alla correzione del sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di rimuovere le rigidità e le distorsioni che si sono determinate nella fase applicativa della nuova disciplina.
9/3594-A/4Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo i dati Eurostat aggiornati al 2014, il 28,1 per cento della popolazione nel nostro Paese vive a rischio povertà o esclusione sociale, superando i dati della media europea (25 per cento). L'Italia occupa le ultime posizioni della classifica, seguita da Grecia (36 per cento), Bulgaria (40,1 per cento) e Romania (40,2 per cento). Dal 2008 al 2014 l'Italia ha visto crescere del 2,8 per cento il numero delle persone a rischio povertà; tale percentuale rappresenta il sesto maggior incremento tra i Paesi dell'Unione europea;
    secondo i dati Istat, nel 2014, 1 milione e 470 mila famiglie (5,7 per cento di quelle residenti) versa in condizione di povertà assoluta, per un totale di 4 milioni 102 mila persone (6,8 per cento della popolazione residente); mentre sono ormai 2 milioni 654 mila famiglie per un totale di 7 milioni 815 mila persone in condizione di povertà relativa nel 2014 (pari al 10,3 per cento delle famiglie e al 12,9 per cento delle persone residenti);
    particolarmente grave è la situazione in alcune aree svantaggiate del Paese, come, ad esempio, in Sardegna, dove vivono 147 mila famiglie in stato di povertà (oltre il 20 per cento di quelle residenti nell'Isola, cioè più di 400 mila individui), percentuale di quasi sette punti percentuali superiore alla media nazionale che si attesta al 12,7 per cento;
    le misure contenute nel presente collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2016 (Sostegno per l'inclusione attiva – Isa, ridefinizione dell'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE e conseguente allargamento della platea di beneficiari e incremento (dei finanziamenti, eccetera) dovrebbero riuscire a soddisfare in parte i bisogni emergenti di oltre quattro milioni di italiani attraverso lo stanziamento di 600 milioni di euro per il 2016 e un miliardo di euro annuo per il 2017 e il 2018;
    qualsiasi strumento governativo volto al contrasto della povertà e allo stimolo dell'inclusione sociale dovrà, tuttavia, essere pragmaticamente declinato con l'individuazione, sempre più difficoltosa, di risorse da destinata ad un modello di welfare moderno di tipo occidentale; individuazione condizionata dalle fortissime pressioni di bilancio e dalla perdita di circa 10 punti percentuali di Pil negli ultimi otto anni;
    il tema della solidarietà ci riporta alla questione centrale del nostro Paese, cioè alla mancanza di crescita economica. Una vera lotta alla povertà potrà essere avviata con qualche speranza di successo solo se il nostro Paese tornerà a crescere e a produrre ricchezza;
    alle misure governative contenute nel provvedimento in esame, seppur meritevoli, dovrebbero essere costantemente abbinate, con il coinvolgimento attivo delle istituzioni locali e del Terzo Settore, interventi socio-educativi o educativi volti al superamento della semplice erogazione di contributi economici, mirando piuttosto ad aiutare gli utenti – ancora abili al lavoro – a raggiungere col tempo una propria stabile autonomia reddituale, attraverso la frequentazione di percorsi formativi finalizzati all'inclusione nel mercato del lavoro,

impegna il Governo

a dare maggiore impulso alle politiche di contrasto delle povertà e di sostegno al reddito non solo agendo sul versante dell'assistenza, ma rafforzando tutti quegli strumenti ispirati a logiche riformatrici e liberali e volti ad affiancare le predette politiche di protezione sociale con efficaci percorsi integrati di vera inclusione attraverso la creazione di opportunità di lavoro e sviluppo, con particolare riguardo alle aree più svantaggiate del Paese.
9/3594-A/5Vargiu, Matarrese, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo i dati Eurostat aggiornati al 2014, il 28,1 per cento della popolazione nel nostro Paese vive a rischio povertà o esclusione sociale, superando i dati della media europea (25 per cento). L'Italia occupa le ultime posizioni della classifica, seguita da Grecia (36 per cento), Bulgaria (40,1 per cento) e Romania (40,2 per cento). Dal 2008 al 2014 l'Italia ha visto crescere del 2,8 per cento il numero delle persone a rischio povertà; tale percentuale rappresenta il sesto maggior incremento tra i Paesi dell'Unione europea;
    secondo i dati Istat, nel 2014, 1 milione e 470 mila famiglie (5,7 per cento di quelle residenti) versa in condizione di povertà assoluta, per un totale di 4 milioni 102 mila persone (6,8 per cento della popolazione residente); mentre sono ormai 2 milioni 654 mila famiglie per un totale di 7 milioni 815 mila persone in condizione di povertà relativa nel 2014 (pari al 10,3 per cento delle famiglie e al 12,9 per cento delle persone residenti);
    particolarmente grave è la situazione in alcune aree svantaggiate del Paese, come, ad esempio, in Sardegna, dove vivono 147 mila famiglie in stato di povertà (oltre il 20 per cento di quelle residenti nell'Isola, cioè più di 400 mila individui), percentuale di quasi sette punti percentuali superiore alla media nazionale che si attesta al 12,7 per cento;
    le misure contenute nel presente collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2016 (Sostegno per l'inclusione attiva – Isa, ridefinizione dell'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE e conseguente allargamento della platea di beneficiari e incremento (dei finanziamenti, eccetera) dovrebbero riuscire a soddisfare in parte i bisogni emergenti di oltre quattro milioni di italiani attraverso lo stanziamento di 600 milioni di euro per il 2016 e un miliardo di euro annuo per il 2017 e il 2018;
    qualsiasi strumento governativo volto al contrasto della povertà e allo stimolo dell'inclusione sociale dovrà, tuttavia, essere pragmaticamente declinato con l'individuazione, sempre più difficoltosa, di risorse da destinata ad un modello di welfare moderno di tipo occidentale; individuazione condizionata dalle fortissime pressioni di bilancio e dalla perdita di circa 10 punti percentuali di Pil negli ultimi otto anni;
    il tema della solidarietà ci riporta alla questione centrale del nostro Paese, cioè alla mancanza di crescita economica. Una vera lotta alla povertà potrà essere avviata con qualche speranza di successo solo se il nostro Paese tornerà a crescere e a produrre ricchezza;
    alle misure governative contenute nel provvedimento in esame, seppur meritevoli, dovrebbero essere costantemente abbinate, con il coinvolgimento attivo delle istituzioni locali e del Terzo Settore, interventi socio-educativi o educativi volti al superamento della semplice erogazione di contributi economici, mirando piuttosto ad aiutare gli utenti – ancora abili al lavoro – a raggiungere col tempo una propria stabile autonomia reddituale, attraverso la frequentazione di percorsi formativi finalizzati all'inclusione nel mercato del lavoro,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di dare maggiore impulso alle politiche di contrasto delle povertà e di sostegno al reddito non solo agendo sul versante dell'assistenza, ma rafforzando tutti quegli strumenti ispirati a logiche riformatrici e liberali e volti ad affiancare le predette politiche di protezione sociale con efficaci percorsi integrati di vera inclusione attraverso la creazione di opportunità di lavoro e sviluppo, con particolare riguardo alle aree più svantaggiate del Paese.
9/3594-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Vargiu, Matarrese, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede una delega al Governo a definire, nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui al comma 386 della legge di stabilità 2016, i beneficiari della misura nazionale di contrasto alla povertà;
    tale misura è individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale ed è diretta ad aiutare chi si trova nell'impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di predisporre un incremento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale mediante il gettito derivante dall'imposizione fiscale sull'attività di produzione e di vendita della cannabis e dei suoi derivati nonché dalle sanzioni irrogate ai sensi della legge.
9/3594-A/6Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento sottoposto al nostro esame, contiene la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di contrasto alla povertà, di razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e di quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi, nonché di riordino del sistema degli interventi e dei servizi sociali;
    nel sistema vigente, la necessaria determinazione normativa dei livelli essenziali delle prestazioni è stata introdotta nell'ordinamento giuridico dall'articolo 46, comma 3, della legge n. 289 del 2002, disposizione che non ha mai trovato attuazione a causa della mancata emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata prevista dalla norma citata, quindi non c’è definizione normativa dei livelli essenziali delle prestazioni sociali;
    su tale argomento, la Commissione europea ha sostenuto che la definizione dei livelli essenziali di assistenza in campo economico sia uno strumento centrale per attivare cittadinanza, diritti civili e sociali, promuovere l'uguaglianza di genere e le pari opportunità, soddisfare le esigenze specifiche dei vari gruppi vulnerabili, affrontare la natura multidimensionale e la complessità della povertà e dell'esclusione sociale, migliorare la coesione territoriale, riducendo le disparità regionali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di emanare il decreto citato, necessario per la determinazione normativa dei «livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale».
9/3594-A/7Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento sottoposto al nostro esame, contiene la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di contrasto alla povertà, di razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e di quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi, nonché di riordino del sistema degli interventi e dei servizi sociali;
    l'ordinamento giuridico prevede l'erogazione di una Carta acquisti ordinaria, a cui il legislatore ha poi affiancato la Carta acquisti sperimentale, anche definita Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) o Carta per l'inclusione;
    a tale riguardo si rileva che finora i finanziamenti destinati alla Carta acquisti e alla SIA sono confluiti nel Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti, come previsto dall'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, istitutivo della Carta acquisti ordinaria;
    successivamente, la legge di stabilità 2016, al comma 387, ha disposto che, nel 2016, le risorse dedicate al Programma di sostegno per l'inclusione attiva, inteso come estensione del SIA su tutto il territorio nazionale, vadano ad incrementare il Fondo Carta acquisti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative volte a razionalizzare ed unificare i Fondi statali dedicati alla povertà e all'esclusione sociale.
9/3594-A/8Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto al nostro esame, concernente «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)» è stato esaminato in sede referente dalle Commissioni XI e XII;
    gli emendamenti apportati in sede di Commissione hanno parzialmente migliorato l'articolato nell'interesse dei sostegno ai cittadini in difficoltà. Tuttavia, si segnata che il testo non prevede le necessarie modalità di rafforzamento delle competenze degli operatori impegnati nel territori, quale accompagnamento, formazione, garanzia dei Fondi e attività di monitoraggio delle Regioni, utili all'inclusione sociale dei cittadini bisognosi;
    occorre qui dar vita a politiche strutturate e integrate al fine di creare le condizioni di rispondere in maniera modulata a una gamma di bisogni e di necessità individuali, diversificate a differenti livelli di complessità che prevedono soluzioni in favore dei destinatari, mediante le reti di aiuto, le istituzioni e le organizzazioni che, a vario livello, intervenendo a supporto della qualità della vita e della partecipazione sociale dei cittadini a livello locale,

impegna il Governo

a valutare l'individuazione di criteri per un mirato monitoraggio che consenta alle Regioni il coordinamento delle attività svolte dai Servizi sociali territoriali, Enti e organizzazioni del Terzo Settore e un rafforzamento delle realtà del welfare locale, mediante strumenti adeguati alla formazione del personale, al fine di realizzare precisi piani individuali per l'inclusione sociale dei propri cittadini indigenti.
9/3594-A/9Pastorino, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento sottoposto al nostro esame, contiene la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di contrasto alla povertà, di razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e di quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi, nonché di riordino del sistema degli interventi e dei servizi sociali;
    con esso si dispone che la misura di contrasto alla povertà sia unica a livello nazionale, avente carattere universale e condizionata alla prova dei mezzi, effettuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché condizionata all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto all'affrancamento dalla condizione di povertà;
    nel caso di previsione di progetti personalizzati, i criteri direttivi prevedono che essi siano predisposti da una équipe multidisciplinare costituita dagli ambiti territoriali interessati in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, formazione, politiche abitative, tutela della salute, istruzione, secondo principi generalizzati di presa in carico dei beneficiari della misura nazionale di contrasto alla povertà e sulla base di: una valutazione multidimensionale del bisogno; la piena partecipazione dei beneficiari alla predisposizione dei progetti medesimi; un'attenta definizione degli obiettivi e un monitoraggio degli esiti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative volte in particolare alle politiche abitative mediante: il recupero di immobili di proprietà pubblica ai fini della residenza sociale, l'aumento delle risorse al Fondo per la morosità incolpevole, l'aumento delle risorse al Fondo sociale per gli affitti, contemporaneamente adottando misure di contrasto alla pratica illegale del pagamento del canone di locazione senza la sottoscrizione di un regolare contratto che si traduce in una perdita erariale al fine di compensare i maggiori oneri derivanti, nonché ad adottare iniziative volte a reperire le risorse necessarie mediante una diversa imposizione degli immobili non locati.
9/3594-A/10Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento sottoposto al nostro esame, contiene la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di contrasto alla povertà, di razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e di quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi, nonché di riordino del sistema degli interventi e dei servizi sociali;
    con esso si dispone che la misura di contrasto alla povertà sia unica a livello nazionale, avente carattere universale e condizionata alla prova dei mezzi, effettuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché condizionata all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto all'affrancamento dalla condizione di povertà;
    nel caso di previsione di progetti personalizzati, i criteri direttivi prevedono che essi siano predisposti da una équipe multidisciplinare costituita dagli ambiti territoriali interessati in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, formazione, politiche abitative, tutela della salute, istruzione, secondo principi generalizzati di presa in carico dei beneficiari della misura nazionale di contrasto alla povertà e sulla base di: una valutazione multidimensionale del bisogno; la piena partecipazione dei beneficiari alla predisposizione dei progetti medesimi; un'attenta definizione degli obiettivi e un monitoraggio degli esiti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di valutare l'opportunità di adottare eventuali ulteriori iniziative volte in particolare alle politiche abitative mediante il recupero di immobili di proprietà pubblica ai fini della residenza sociale, l'aumento delle risorse al Fondo per la morosità incolpevole, l'aumento delle risorse al Fondo sociale per gli affitti, contemporaneamente adottando misure di contrasto alla pratica illegale del pagamento del canone di locazione senza la sottoscrizione di un regolare contratto che si traduce in una perdita erariale al fine di compensare i maggiori oneri derivanti, nonché di adottare iniziative volte a reperire le risorse necessarie mediante una diversa imposizione degli immobili non locati.
9/3594-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge 3594 è un provvedimento collegato alla Legge di Stabilità 2016, legge n. 208 del 2015, la quale, ai commi 386-390, contempla norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, con l'obiettivo di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, secondo i principi dell'universalismo selettivo;
    al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, con il comma 386 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 viene istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà, e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate risorse pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, importi che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione del contenuto dei citati commi;
    per l'anno 2016, i 600 milioni di euro complessivamente assegnati al Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale sono interamente utilizzati e ripartiti nel seguente modo: 220 milioni di euro vanno a incrementare l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI) (comma 387, lettera b), articolo 1, della legge di stabilità 2016), e i rimanenti 380 milioni di euro (comma 387, lettera a), articolo 1 della legge di stabilità 2016), vanno a incrementare i 50 milioni di euro stanziati per la sperimentazione prevista dall'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, contenente la «Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma “carta acquisti”»;
    il comma 1 del suddetto articolo prevede la sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti, «al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta». Si segnala che in Italia soltanto 79 città superano questo limite e solo poco più di un terzo di esse si trovano nel Sud d'Italia;
    l'Istat, nel suo rapporto annuale rileva che in Italia, dal 2015, dopo tre anni di recessione, si è registrata una crescita economica e sono aumentati gli investimenti, ma resta attuale e preoccupante l'allarme povertà, soprattutto nel Meridione dove si registra un numero triplo di famiglie povere rispetto a quelle presenti nel Nord Italia. Nel Meridione, inoltre, lo stato di bisogno è più diffuso nei piccoli Comuni, al contrario del Nord dove è localizzato soprattutto nelle aree metropolitane;
    l'effettiva utilizzabilità dei fondi finalizzati all'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della Carta acquisti sperimentale dipende dalla emanazione della seguente normativa attuativa:
     articolo 1, comma 216, della legge di stabilità 2014 che ha previsto, per il 2014, uno stanziamento per la Carta acquisti ordinaria e un distinto stanziamento per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016 per la progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione della SIA. L'estensione non si è ancora realizzata a causa della mancata emanazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, necessario per determinare una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, quindi non permettendo l'utilizzo delle risorse rimanenti dei fondi assegnati come stanziamento alla carta acquisti ordinaria, per l'estensione della sperimentazione della SIA;
     il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, previsto dal comma 386 della legge di stabilità 2016, da adottarsi con cadenza triennale mediante decreto, ancora non emanato, del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, con ciò rendendo non utilizzabili i fondi stanziati per lo scopo;
     si segnala poi, in modo particolare, il successivo comma 387 il quale prevede che, per l'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione doveva emanarsi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016, un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Decreto non ancora emanato, che dovrebbe definire i criteri e le procedure di avvio del Programma «carta acquisti»;
    l'attuazione delle norme sopra descritte, può garantire l'effettiva attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale con l'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, come previsto dal provvedimento di delega sottoposto al nostro esame,

impegna il Governo

ad adottare le ulteriori iniziative normative, già previste nell'ordinamento giuridico e richiamate in premessa, necessarie per contribuire e meglio rimuovere sull'intero territorio nazionale gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, per contrastare la povertà e l'esclusione sociale e, in particolare, per meglio individuare le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno.
9/3594-A/11Civati, Andrea Maestri, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge 3594 è un provvedimento collegato alla Legge di Stabilità 2016, legge n. 208 del 2015, la quale, ai commi 386-390, contempla norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, con l'obiettivo di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, secondo i principi dell'universalismo selettivo;
    al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, con il comma 386 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 viene istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà, e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate risorse pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, importi che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione del contenuto dei citati commi;
    per l'anno 2016, i 600 milioni di euro complessivamente assegnati al Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale sono interamente utilizzati e ripartiti nel seguente modo: 220 milioni di euro vanno a incrementare l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI) (comma 387, lettera b), articolo 1, della legge di stabilità 2016), e i rimanenti 380 milioni di euro (comma 387, lettera a), articolo 1 della legge di stabilità 2016), vanno a incrementare i 50 milioni di euro stanziati per la sperimentazione prevista dall'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, contenente la «Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma “carta acquisti”»;
    il comma 1 del suddetto articolo prevede la sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti, «al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta». Si segnala che in Italia soltanto 79 città superano questo limite e solo poco più di un terzo di esse si trovano nel Sud d'Italia;
    l'Istat, nel suo rapporto annuale rileva che in Italia, dal 2015, dopo tre anni di recessione, si è registrata una crescita economica e sono aumentati gli investimenti, ma resta attuale e preoccupante l'allarme povertà, soprattutto nel Meridione dove si registra un numero triplo di famiglie povere rispetto a quelle presenti nel Nord Italia. Nel Meridione, inoltre, lo stato di bisogno è più diffuso nei piccoli Comuni, al contrario del Nord dove è localizzato soprattutto nelle aree metropolitane;
    l'effettiva utilizzabilità dei fondi finalizzati all'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della Carta acquisti sperimentale dipende dalla emanazione della seguente normativa attuativa:
     articolo 1, comma 216, della legge di stabilità 2014 che ha previsto, per il 2014, uno stanziamento per la Carta acquisti ordinaria e un distinto stanziamento per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016 per la progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione della SIA. L'estensione non si è ancora realizzata a causa della mancata emanazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, necessario per determinare una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, quindi non permettendo l'utilizzo delle risorse rimanenti dei fondi assegnati come stanziamento alla carta acquisti ordinaria, per l'estensione della sperimentazione della SIA;
     il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, previsto dal comma 386 della legge di stabilità 2016, da adottarsi con cadenza triennale mediante decreto, ancora non emanato, del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, con ciò rendendo non utilizzabili i fondi stanziati per lo scopo;
     si segnala poi, in modo particolare, il successivo comma 387 il quale prevede che, per l'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione doveva emanarsi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016, un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Decreto non ancora emanato, che dovrebbe definire i criteri e le procedure di avvio del Programma «carta acquisti»;
    l'attuazione delle norme sopra descritte, può garantire l'effettiva attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale con l'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, come previsto dal provvedimento di delega sottoposto al nostro esame,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le ulteriori iniziative normative, già previste nell'ordinamento giuridico e richiamate in premessa, necessarie per contribuire e meglio rimuovere sull'intero territorio nazionale gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, per contrastare la povertà e l'esclusione sociale e, in particolare, per meglio individuare le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno.
9/3594-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Civati, Andrea Maestri, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    nei comuni della Valbasento in provincia di Matera a seguito del processo di deindustrializzazione avvenuto nel corso degli ultimi 15 anni vi è un'altissima incidenza di lavoratori ex percettori di mobilità in deroga o tuttora beneficiari ma in prossimità di scadenza;
    tale condizione in tessuti sociali già complessi alimenta situazioni di estremo disagio;
    gli enti locali si trovano a dover gestire problematiche difficili senza risorse;
    anche le risposte legate ad esperienze regionali di reddito di inserimento spesso vedono esclusi segmenti di lavoratori che risultano estromessi da qualsiasi forma di tutela;
    occorrerebbero anche strutture di supporto psicologico e di prossimità dei servizi per la presa in carico di situazioni di disagio,

impegna il Governo

nell'ambito della prossima attivazione del Sia nonché per quel che concerne l'esercizio della delega a valutare l'opportunità di prevedere per questi comuni progetti sperimentali d'intesa con regione, enti locali e Ministero del lavoro di infrastrutturazione sociale per il potenziamento dei servizi sociali nonché per il contrasto di condizioni di disagio e indigenza.
9/3594-A/12Burtone, Cuomo, Battaglia, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    nei comuni della Valbasento in provincia di Matera a seguito del processo di deindustrializzazione avvenuto nel corso degli ultimi 15 anni vi è un'altissima incidenza di lavoratori ex percettori di mobilità in deroga o tuttora beneficiari ma in prossimità di scadenza;
    tale condizione in tessuti sociali già complessi alimenta situazioni di estremo disagio;
    gli enti locali si trovano a dover gestire problematiche difficili senza risorse;
    anche le risposte legate ad esperienze regionali di reddito di inserimento spesso vedono esclusi segmenti di lavoratori che risultano estromessi da qualsiasi forma di tutela;
    occorrerebbero anche strutture di supporto psicologico e di prossimità dei servizi per la presa in carico di situazioni di disagio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito della prossima attivazione del Sia nonché per quel che concerne l'esercizio della delega, di prevedere per questi comuni progetti sperimentali d'intesa con regione, enti locali e Ministero del lavoro di infrastrutturazione sociale per il potenziamento dei servizi sociali nonché per il contrasto di condizioni di disagio e indigenza.
9/3594-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Burtone, Cuomo, Battaglia, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    negli anni di crisi particolarmente colpiti risultano essere i lavoratori ex percettori della indennità di mobilità in deroga;
    in questa platea ricadono coloro che in base al decreto ministeriale 83473 del 1o agosto 2014 una volta beneficiato dell'ammortizzatore per un tetto di 3 anni e 4 mesi si trovano esclusi da ogni forma di tutela;
    diverse regioni stanno ponendo in essere misure di sostegno denominate a vario titolo ma che spesso non riescono a tutelare la condizione di questi lavoratori;
    si tratta di famiglie in gravi condizioni di disagio economico divenute dei veri e propri fantasmi in quanto prive di ogni forma di supporto;
    particolarmente complessa risulta essere la situazione in determinate realtà industriali o post industriali dove più problematici sono stati i ridimensionamenti occupazionali,

impegna il Governo

nell'ambito dell'esercizio della delega a prevedere particolari percorsi formativi e di sostegno a chi si trova nella condizione esposta in premessa avviando di concerto con gli enti locali progetti di presa in carico e di supporto finalizzati al reinserimento occupazionale o all'approdo previdenziale ove si fosse in prossimità del raggiungimento dei requisiti.
9/3594-A/13Battaglia, Cuomo, Burtone, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    negli anni di crisi particolarmente colpiti risultano essere i lavoratori ex percettori della indennità di mobilità in deroga;
    in questa platea ricadono coloro che in base al decreto ministeriale 83473 del 1o agosto 2014 una volta beneficiato dell'ammortizzatore per un tetto di 3 anni e 4 mesi si trovano esclusi da ogni forma di tutela;
    diverse regioni stanno ponendo in essere misure di sostegno denominate a vario titolo ma che spesso non riescono a tutelare la condizione di questi lavoratori;
    si tratta di famiglie in gravi condizioni di disagio economico divenute dei veri e propri fantasmi in quanto prive di ogni forma di supporto;
    particolarmente complessa risulta essere la situazione in determinate realtà industriali o post industriali dove più problematici sono stati i ridimensionamenti occupazionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito dell'esercizio della delega, di prevedere particolari percorsi formativi e di sostegno a chi si trova nella condizione esposta in premessa avviando di concerto con gli enti locali progetti di presa in carico e di supporto finalizzati al reinserimento occupazionale o all'approdo previdenziale ove si fosse in prossimità del raggiungimento dei requisiti.
9/3594-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Battaglia, Cuomo, Burtone, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto al nostro esame, in materia di: «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)» è stato esaminato in sede referente dalle Commissioni XI e XII;
    il testo prefigura che sia avviata una riorganizzazione del sistema dei servizi alla persona al fine dell'inclusione sociale, ma per sostenere tale logica vanno individuate formule che consentano al Terzo Settore di aumentare la probabilità di reinserimento sul mercato del lavoro – fermo restando le norme vigenti in materia di lavoro – mediante una riformulazione delle condizioni fiscali del lavoratori del Terzo settore impiegati in forme associative, oggi in grande difficoltà a causa dell'elevato costo del lavoro, non sostenibile per un gran numero di enti non profit,

impegna il Governo

a valutare l'attuazione di politiche strutturate e integrate finalizzate alla possibilità di rispondere in maniera modulata ai bisogni e alle necessità individuali diversificate, prevedendo forme contrattuali specifiche per «lavoratori svantaggiati» impiegati da enti che operano nel Terzo settore.
9/3594-A/14Brignone, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto al nostro esame, in materia di: «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)» è stato esaminato in sede referente dalle Commissioni XI e XII;
    il testo prefigura che sia avviata una riorganizzazione del sistema dei servizi alla persona al fine dell'inclusione sociale, ma per sostenere tale logica vanno individuate formule che consentano al Terzo Settore di aumentare la probabilità di reinserimento sul mercato del lavoro – fermo restando le norme vigenti in materia di lavoro – mediante una riformulazione delle condizioni fiscali del lavoratori del Terzo settore impiegati in forme associative, oggi in grande difficoltà a causa dell'elevato costo del lavoro, non sostenibile per un gran numero di enti non profit,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità dell'attuazione di politiche strutturate e integrate finalizzate alla possibilità di rispondere in maniera modulata ai bisogni e alle necessità individuali diversificate, prevedendo forme contrattuali specifiche per «lavoratori svantaggiati» impiegati da enti che operano nel Terzo settore.
9/3594-A/14. (Testo modificato nel corso della seduta) Brignone, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge delega in esame ha tra le proprie finalità l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, garantita in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, come livello essenziale delle prestazioni;
    tale obiettivo implica pertanto un sensibile cambiamento nel funzionamento del sistema dei servizi sociali in capo ai Comuni;
    al comma 4 dell'articolo 1 si stabilisce infatti la necessità di rafforzare la gestione assodata nella programmazione e nella gestione degli interventi di ambito territoriale prevedendo «meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse [...] nei confronti degli ambiti territoriali che abbiano adottato o adottino forme di gestione associata dei servizi sociali che ne rafforzino l'efficacia e l'efficienza»,

impegna il Governo

a prevedere, in accordo con le associazioni rappresentative delle autonomie locali, meccanismi premiali certi ed esigibili che consentano agli enti locali un'adeguata programmazione anche pluriennale delle risorse da impiegare nell'erogazione dei servizi sociali.
9/3594-A/15Giuseppe Guerini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge delega in esame ha tra le proprie finalità l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, garantita in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, come livello essenziale delle prestazioni;
    tale obiettivo implica pertanto un sensibile cambiamento nel funzionamento del sistema dei servizi sociali in capo ai Comuni;
    al comma 4 dell'articolo 1 si stabilisce infatti la necessità di rafforzare la gestione assodata nella programmazione e nella gestione degli interventi di ambito territoriale prevedendo «meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse [...] nei confronti degli ambiti territoriali che abbiano adottato o adottino forme di gestione associata dei servizi sociali che ne rafforzino l'efficacia e l'efficienza»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in accordo con le associazioni rappresentative delle autonomie locali, meccanismi premiali certi ed esigibili che consentano agli enti locali un'adeguata programmazione anche pluriennale delle risorse da impiegare nell'erogazione dei servizi sociali.
9/3594-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Giuseppe Guerini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)» prevede all'articolo 1. «Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la povertà e l'esclusione sociale e di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e nel rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il Governo è delegato ad adottare ... uno o più decreti legislativi» finalizzati:
     al l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà;
     al riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà;
     al rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali;
    all'articolo 1, comma 2, lettera c), è previsto mediante un «Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di un graduale incremento del beneficio e di una graduale estensione dei beneficiari da individuare prioritariamente tra i nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave o con donne in stato di gravidanza accertata o con persone di età superiore a 55 anni in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sulla base delle risorse che affluiscono al Fondo di cui alla lettera b) del presente comma per effetto degli interventi di riordino di cui al comma 3, nonché attraverso ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi»;
    sono molti i casi nei quali le famiglie con più figli o con altri familiari a carico non riescono di fatto a percepire il totale delle detrazioni per familiari a carico in quanto risultano incipienti sul piano Irpef, vanificando nella realtà le misure previste a sostegno della natalità, delle famiglie e delle situazione di difficoltà anche connesse alla numerosità delle stesse;
    sarebbe probabilmente necessario prevedere che le detrazioni d'imposta per familiari a carico fossero in ogni caso salvaguardate con modalità che in caso di incapienza trovino altre forme di riconoscimento ai destinatari delle stesse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito delle azioni di cui al punto c del comma 2, di individuare idonee misure, anche «meditante specifici provvedimenti legislativi», per salvaguardare le detrazioni d'imposta per familiari a carico, anche prevedendo, in caso di incapienza, specifiche altre forme di riconoscimento delle detrazioni stesse, in modo da impedire che la percezione del totale delle detrazioni per le famiglie numerose sia di fatto preclusa per incapienza.
9/3594-A/16Taricco, Zappulla, Albanella, Romanini, Paolo Rossi, Amato, Bazoli, Bergonzi, Becattini, Ventricelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)» prevede all'articolo 1. «Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la povertà e l'esclusione sociale e di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e nel rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il Governo è delegato ad adottare ... uno o più decreti legislativi» finalizzati:
     al l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà;
     al riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà;
     al rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali;
    all'articolo 1, comma 2, lettera c), è previsto mediante un «Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di un graduale incremento del beneficio e di una graduale estensione dei beneficiari da individuare prioritariamente tra i nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave o con donne in stato di gravidanza accertata o con persone di età superiore a 55 anni in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sulla base delle risorse che affluiscono al Fondo di cui alla lettera b) del presente comma per effetto degli interventi di riordino di cui al comma 3, nonché attraverso ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi»;
    sono molti i casi nei quali le famiglie con più figli o con altri familiari a carico non riescono di fatto a percepire il totale delle detrazioni per familiari a carico in quanto risultano incipienti sul piano Irpef, vanificando nella realtà le misure previste a sostegno della natalità, delle famiglie e delle situazione di difficoltà anche connesse alla numerosità delle stesse;
    sarebbe probabilmente necessario prevedere che le detrazioni d'imposta per familiari a carico fossero in ogni caso salvaguardate con modalità che in caso di incapienza trovino altre forme di riconoscimento ai destinatari delle stesse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità – collegata al contrasto alla povertà – di individuare idonee misure, anche «meditante specifici provvedimenti legislativi», per salvaguardare le detrazioni d'imposta per familiari a carico, anche prevedendo, in caso di incapienza, specifiche altre forme di riconoscimento delle detrazioni stesse, in modo da impedire che la percezione del totale delle detrazioni per le famiglie numerose sia di fatto preclusa per incapienza.
9/3594-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Taricco, Zappulla, Albanella, Romanini, Paolo Rossi, Amato, Bazoli, Bergonzi, Becattini, Ventricelli, Palese.


   La Camera,
   considerato che:
    nel 2014 sono stati celebrati in Italia 189.765 matrimoni, mentre le separazioni sono state 89.303 e i divorzi 52.335;
    secondo gli operatori del settore circa il 7 per cento delle separazioni legali (circa 6500 l'anno) sono imputabili non al disaccordo tra coniugi, ma all'esigenza di poter usufruire di una serie di agevolazioni in materia di welfare; il dato è rilevato sulla espressa dichiarazione dei coniugi ai propri legali, di voler procedere alla separazione per motivi economici; il fenomeno di conseguenza è assai più vasto di quanto appaia;
    uscire dal nucleo familiare per molti significa abbassare fortemente il proprio reddito IRPEF (assieme alle relative aliquote), nonché il valore del proprio ISEE, così da poter fruire di prezzi vantaggiosi per servizi che prima non gli sarebbero spettati come l'asilo nido, la mensa scolastica, i ticket sanitari e la riduzione delle tasse universitarie;
    il mantenimento del coniuge a carico è detraibile dall'imposta per importi ridotti e decrescenti (meno di 800 euro l'anno per i redditi non superiori a 15.000 euro, zero per i redditi sopra i 32.200 euro, articolo 12 del Tuir). Il mantenimento del coniuge separato invece è integralmente deducibile dal reddito (articolo 10 del Tuir);
    facendo un conto approssimativo e prudenziale, considerando 6.500 separazioni «fiscali» l'anno, con un beneficio di 500 euro al mese (cioè 6.000 euro l'anno), caricato su conti diversi (dei comuni, delle ASL, delle Regioni, dello Stato e dell'INPS), abbiamo un costo di 39 milioni in più ogni anno, che si aggiungono ai 39 dell'anno prima e così via;
    le misure di contrasto al fenomeno sono delegate alla buona volontà dei comuni, che sono obbligati a indagini specifiche caso per caso, indagini che sono prolungate e laboriose,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di introdurre specifiche misure di contrasto al fenomeno descritto in premessa, anche avvalendosi dei sistemi informativi di cui alla lettera f) del comma 4, nell'ambito dei quali introdurre opportune modalità di segnalazione delle situazioni anomale;
   a valutare la possibilità di estendere il concetto di abuso di diritto, introdotto per l'area fiscale dalla delega fiscale.
9/3594-A/17Pizzolante, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    nel 2014 sono stati celebrati in Italia 189.765 matrimoni, circa 4.300 in meno rispetto all'anno precedente. Diminuisce anche la propensione a sposarsi. Nel 2014 sono stati celebrati 421 primi matrimoni per 1.000 uomini e 463 per 1.000 donne, valori inferiori rispettivamente del 18,7 per cento e del 20,2 per cento rispetto al 2008. Al primo matrimonio si arriva sempre più «maturi»: gli sposi hanno in media 34 anni e le spose 31;
    per quanto riguarda l'instabilità coniugale, nel 2014 le separazioni sono state 89.303 e i divorzi 52.335. Le unioni interrotte da una separazione, dopo 10 anni di matrimonio, sono quasi raddoppiate passando dal 4,5 per cento dei matrimoni celebrati nel 1985 all'11 per cento osservato per le nozze del 2005;
    la natalità, che, secondo i dati Istat, ha raggiunto un nuovo minimo storico dai tempi dell'Unità d'Italia. Nel 2015 le nascite sono state 488 mila, vale a dire meno 15 mila rispetto al 2014 che già aveva segnato un record negativo. Si tratta del quinto anno consecutivo di riduzione della fecondità, giunta a 1,35 figli per donna. Nel contempo l'età media delle madri al parto sale a 31,6 anni;
    le normative fiscali e di welfare vigenti appaiono favorire la dissoluzione della famiglia, più che favorirne la solidità e il benessere: la separazione legale per molti significa abbassare fortemente il proprio reddito IRPEF (assieme alle relative aliquote), nonché il valore del proprio ISEE, così da poter fruire di prezzi vantaggiosi per servizi che prima non gli sarebbero spettati come l'asilo nido, la mensa scolastica, i ticket sanitari e la riduzione delle tasse universitarie;
    il mantenimento del coniuge a carico è detraibile dall'imposta per importi ridotti e decrescenti (meno di 800 euro l'anno per i redditi non superiori a 15.000 euro, zero per i redditi sopra i 32,200 euro, articolo 12 del Tuir). Il mantenimento del coniuge separato invece è integralmente deducibile dal reddito (articolo 10 del Tuir);
    in questi mesi sono state ampiamente discusse una serie di ipotesi di lavoro, volte a favorire la natalità e la formazione di nuove famiglie; la legge di Stabilità per il 2017 è stata indicata come la sede opportuna, per rilanciare adeguate politiche per la famiglia,

impegna il Governo

   in sede di manovra economica per il 2017 ad introdurre uno specifico moltiplicatore ISEE familiare, in favore delle famiglie conviventi, con valori proporzionalmente crescenti, commisurati in base:
    a) ai minori redditi percepiti, con particolari tutele per le famiglie monoreddito;
    b) al numero dei figli e degli altri familiari conviventi.
9/3594-A/18Binetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    nel 2014 sono stati celebrati in Italia 189.765 matrimoni, circa 4.300 in meno rispetto all'anno precedente. Diminuisce anche la propensione a sposarsi. Nel 2014 sono stati celebrati 421 primi matrimoni per 1.000 uomini e 463 per 1.000 donne, valori inferiori rispettivamente del 18,7 per cento e del 20,2 per cento rispetto al 2008. Al primo matrimonio si arriva sempre più «maturi»: gli sposi hanno in media 34 anni e le spose 31;
    per quanto riguarda l'instabilità coniugale, nel 2014 le separazioni sono state 89.303 e i divorzi 52.335. Le unioni interrotte da una separazione, dopo 10 anni di matrimonio, sono quasi raddoppiate passando dal 4,5 per cento dei matrimoni celebrati nel 1985 all'11 per cento osservato per le nozze del 2005;
    la natalità, che, secondo i dati Istat, ha raggiunto un nuovo minimo storico dai tempi dell'Unità d'Italia. Nel 2015 le nascite sono state 488 mila, vale a dire meno 15 mila rispetto al 2014 che già aveva segnato un record negativo. Si tratta del quinto anno consecutivo di riduzione della fecondità, giunta a 1,35 figli per donna. Nel contempo l'età media delle madri al parto sale a 31,6 anni;
    le normative fiscali e di welfare vigenti appaiono favorire la dissoluzione della famiglia, più che favorirne la solidità e il benessere: la separazione legale per molti significa abbassare fortemente il proprio reddito IRPEF (assieme alle relative aliquote), nonché il valore del proprio ISEE, così da poter fruire di prezzi vantaggiosi per servizi che prima non gli sarebbero spettati come l'asilo nido, la mensa scolastica, i ticket sanitari e la riduzione delle tasse universitarie;
    il mantenimento del coniuge a carico è detraibile dall'imposta per importi ridotti e decrescenti (meno di 800 euro l'anno per i redditi non superiori a 15.000 euro, zero per i redditi sopra i 32,200 euro, articolo 12 del Tuir). Il mantenimento del coniuge separato invece è integralmente deducibile dal reddito (articolo 10 del Tuir);
    in questi mesi sono state ampiamente discusse una serie di ipotesi di lavoro, volte a favorire la natalità e la formazione di nuove famiglie; la legge di Stabilità per il 2017 è stata indicata come la sede opportuna, per rilanciare adeguate politiche per la famiglia,

impegna il Governo

   a valutare, in sede di manovra economica per il 2017, di introdurre uno specifico moltiplicatore ISEE familiare, in favore delle famiglie conviventi, con valori proporzionalmente crescenti, commisurati in base:
    a) ai minori redditi percepiti, con particolari tutele per le famiglie monoreddito;
    b) al numero dei figli e degli altri familiari conviventi.
9/3594-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Binetti, Palese.


   La Camera,
   considerato che:
    l'Italia è tra i Paesi europei con la tassazione universitaria più alta e con il numero di laureati più basso: solo il 23,7 per cento degli italiani tra 30 e 40 anni ha una laurea, contro la media europea del 37,9 per cento. Per l'Italia sarà impossibile raggiungere l'obiettivo del 40 per cento nel 2020, come richiesto dall'Europa;
    è innegabile la stretta relazione tra accesso allo studio (favorito da borse di studio e tassa di iscrizione bassa) e numero di laureati: alte tasse e l'assenza di un adeguato sostegno finanziario disincentivano il proseguimento degli studi;
    le misure di sostegno in questione trovano il loro fondamento nell'articolo 34 della Costituzione, che, per assicurare a tutti il diritto allo studio, sancisce che «i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi», prevedendo, altresì, che le borse di studio, gli assegni alle famiglie e le altre provvidenze necessarie per rendere «effettivo questo diritto» siano attribuite per concorso;
    il recente rapporto Almalaurea ha verificato un calo del 20 per cento dal 2003 al 2015 delle immatricolazioni universitarie (in valori assoluti si sono perse circa 70.000 matricole), solo in piccola parte mitigato da un leggero aumento del 2 per cento registrato nell'ultimo anno accademico;
    il 29 giugno 2016 sono state approvate diverse mozioni volte ad impegnare il Governo a favorire il diritto allo studio,

impegna il Governo

al fine di favorire l'accesso agli studi universitari, a valutare la possibilità di escludete dal reddito disponibile ISEE di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 le borse di studio, i premi di studio, i premi di laurea, le borse per la mobilità internazionale e le altre provvidenze a sostegno del diritto allo studio, stabiliti dalla normativa vigente.
9/3594-A/19Calabrò, Palese.


   La Camera,
   considerato che:
    l'Italia è tra i Paesi europei con la tassazione universitaria più alta e con il numero di laureati più basso: solo il 23,7 per cento degli italiani tra 30 e 40 anni ha una laurea, contro la media europea del 37,9 per cento. Per l'Italia sarà impossibile raggiungere l'obiettivo del 40 per cento nel 2020, come richiesto dall'Europa;
    è innegabile la stretta relazione tra accesso allo studio (favorito da borse di studio e tassa di iscrizione bassa) e numero di laureati: alte tasse e l'assenza di un adeguato sostegno finanziario disincentivano il proseguimento degli studi;
    le misure di sostegno in questione trovano il loro fondamento nell'articolo 34 della Costituzione, che, per assicurare a tutti il diritto allo studio, sancisce che «i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi», prevedendo, altresì, che le borse di studio, gli assegni alle famiglie e le altre provvidenze necessarie per rendere «effettivo questo diritto» siano attribuite per concorso;
    il recente rapporto Almalaurea ha verificato un calo del 20 per cento dal 2003 al 2015 delle immatricolazioni universitarie (in valori assoluti si sono perse circa 70.000 matricole), solo in piccola parte mitigato da un leggero aumento del 2 per cento registrato nell'ultimo anno accademico;
    il 29 giugno 2016 sono state approvate diverse mozioni volte ad impegnare il Governo a favorire il diritto allo studio,

impegna il Governo

al fine di favorire l'accesso agli studi universitari, a valutare l'opportunità e la possibilità di escludete dal reddito disponibile ISEE di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 le borse di studio, i premi di studio, i premi di laurea, le borse per la mobilità internazionale e le altre provvidenze a sostegno del diritto allo studio, stabiliti dalla normativa vigente.
9/3594-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Calabrò, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il nuovo modello ISEE, operativo dal primo gennaio 2015, è nato con l'obiettivo di garantire una maggiore equità nell'accesso alle agevolazioni, identificando meglio le condizioni di bisogno dei cittadini e contrastando le possibili pratiche elusive ed evasive;
    tuttavia le modalità di calcolo del valore reddituale della prima casa di abitazione, ha escluso dalle prestazioni di welfare numerosi anziani possessori della prima casa, ma con ridotti redditi pensionistici;
    nel 2015, dopo l'applicazione del nuovo modello ISEE, sono morti 64.000 anziani in più determinando una diminuzione, per la prima volta da 50 anni, della speranza di vita degli italiani di 2 mesi. È possibile che tra le cause che hanno generato questo fenomeno vi sia, oltre alla lunghezza delle liste d'attesa, il fatto che molti anziani con basso reddito, ma proprietari della prima casa, siano stati esclusi dalle cure gratuite,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di introdurre nel calcolo ISEE una franchigia relativa all'immobile la prima casa di abitazione per i pensionati titolari di pensioni non superiori a 2 volte il minimo, con valori inversamente proporzionali al livello della pensione percepita.
9/3594-A/20Tancredi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il nuovo modello ISEE, operativo dal primo gennaio 2015, è nato con l'obiettivo di garantire una maggiore equità nell'accesso alle agevolazioni, identificando meglio le condizioni di bisogno dei cittadini e contrastando le possibili pratiche elusive ed evasive;
    tuttavia le modalità di calcolo del valore reddituale della prima casa di abitazione, ha escluso dalle prestazioni di welfare numerosi anziani possessori della prima casa, ma con ridotti redditi pensionistici;
    nel 2015, dopo l'applicazione del nuovo modello ISEE, sono morti 64.000 anziani in più determinando una diminuzione, per la prima volta da 50 anni, della speranza di vita degli italiani di 2 mesi. È possibile che tra le cause che hanno generato questo fenomeno vi sia, oltre alla lunghezza delle liste d'attesa, il fatto che molti anziani con basso reddito, ma proprietari della prima casa, siano stati esclusi dalle cure gratuite,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di introdurre nel calcolo ISEE una franchigia relativa all'immobile la prima casa di abitazione per i pensionati titolari di pensioni non superiori a 2 volte il minimo, con valori inversamente proporzionali al livello della pensione percepita.
9/3594-A/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Tancredi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il 28 luglio 2015 alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ha approvato preliminarmente il IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2016-2017;
    il piano ha lo scopo di fornire un contributo competente e articolato alla definizione dell'azione di Governo nell'ambito delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni derivanti dalle osservazioni conclusive all'Italia da parte del Comitato ONU sui diritti del fanciullo – oltre al monitoraggio del 7o e 8oreport della Convention on the Rights of Child (CRC) – degli esiti della IV Conferenza nazionale sull'infanzia e l'adolescenza, tenutasi a Bari il 27 e il 28 marzo 2014, delle raccomandazioni contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla povertà e il disagio minorile, approvato dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e adolescenza nel dicembre 2014 nonché del Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2015-2017;
    il piano individua quattro aree tematiche prioritarie, tra queste il contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie. Infatti i dati riportati, riferiti al 2013, denunciano la presenza in Italia di 1 milione 434 mila minorenni poveri assoluti, con un incremento percentuale del 35 per cento rispetto al 2012 e con un significativo incremento anche della povertà relativa. Tale peggioramento è particolarmente significativo nelle famiglie in cui sono presenti figli minorenni;
    nella seduta del 12 gennaio 2016 la Commissione parlamentare bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza ha espresso, con alcune seguenti osservazioni relative alle quattro priorità tematiche individuate, parere favorevole allo schema di piano,

impegna il Governo

nell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 del provvedimento di legge in esame, a tenere in primaria considerazione il IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva ed in particolare a destinare specifiche risorse al contrasto alla povertà delle persone di minore età, con l'obiettivo di: rafforzare il sistema educativo per prevenire il disagio e l'esclusione sociale; addivenire al miglioramento della reattività dei sistemi sanitari nel rispondere alle esigenze dei minori svantaggiati; sostenere la partecipazione di tutti i minorenni ad attività ludiche, ricreative, sportive e culturali, per ridurre le disuguaglianze sin dalla più tenera età; investire nei servizi di educazione e accoglienza per la prima infanzia e di sostegno alla genitorialità, per un accompagnamento all'inclusione attiva del nucleo familiare con presa in carico globale delle fragilità familiari.
9/3594-A/21Romanini, Zampa, Zanin, Patrizia Maestri, Amato, Albanella, Paolo Rossi, Taricco, Iori.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge delega di cui all'AC 3594-A prevede l'introduzione del reddito d'inclusione quale strumento strutturale e universale di contrasto alla povertà;
    lo strumento previsto nella legge delega si articola in una componente economica (sostegno economico) e in un'altra caratterizzata da servizi alla persona erogati a livello territoriale;
    le regioni e soprattutto i comuni contemplano nei loro programmi e bilanci annuali diversi interventi e risorse destinati a supportare i nuclei familiari che versano in condizioni di «povertà estrema». Misure di carattere economico. Misure di integrazione economica per l'accesso ai servizi alla persona erogati dai medesimi enti. Misure di supporto per l'accesso ai servizi scolastici (trasporto scolastico, mensa, acquisto libri di testo, interventi vari per la formazione) e a quelli sanitari. Interventi di agevolazione, rispetto ai tributi locali, legati alla condizione economica dei nuclei familiari considerati;
    a livello locale, a seguito del recepimento della legge n. 328 del 2000 da parte delle regioni, sono già in corso esperienze di gestione associata dai servizi socio-sanitari, alcune di grande efficacia e impatto;
    l'attuale fase storica richiama gli attori istituzionali a esperire tutti gli sforzi necessari per accelerare l'evoluzione dallo stato sociale che raccoglie e redistribuisce in stato sociale che oltre a raccogliere e redistribuire, rigenera le risorse e diventa, in tal modo, sistema di «welfare generativo»,

impegna il Governo:

   a considerare, nella costruzione dei progetti personalizzati di sostegno ai nuclei familiari beneficiari, tutte le prestazioni sociali erogate a livello comunale, secondo una logica di integrazione;
   a valutare la possibilità, nella costruzione del progetto personalizzato di sostegno, volto al riconoscimento del diritto a percepire il reddito di inclusione, di prevedere, a fronte dell'erogazione di una prestazione sociale (appunto il reddito di inclusione) possa corrispondere, da parte del soggetto beneficiario (qualora le condizioni fisiche dello stesso lo consentano) una controprestazione che produca utilità sociale e collettiva.
9/3594-A/22Mura.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge delega di cui all'AC 3594-A prevede l'introduzione del reddito d'inclusione quale strumento strutturale e universale di contrasto alla povertà;
    lo strumento previsto nella legge delega si articola in una componente economica (sostegno economico) e in un'altra caratterizzata da servizi alla persona erogati a livello territoriale;
    le regioni e soprattutto i comuni contemplano nei loro programmi e bilanci annuali diversi interventi e risorse destinati a supportare i nuclei familiari che versano in condizioni di «povertà estrema». Misure di carattere economico. Misure di integrazione economica per l'accesso ai servizi alla persona erogati dai medesimi enti. Misure di supporto per l'accesso ai servizi scolastici (trasporto scolastico, mensa, acquisto libri di testo, interventi vari per la formazione) e a quelli sanitari. Interventi di agevolazione, rispetto ai tributi locali, legati alla condizione economica dei nuclei familiari considerati;
    a livello locale, a seguito del recepimento della legge n. 328 del 2000 da parte delle regioni, sono già in corso esperienze di gestione associata dai servizi socio-sanitari, alcune di grande efficacia e impatto;
    l'attuale fase storica richiama gli attori istituzionali a esperire tutti gli sforzi necessari per accelerare l'evoluzione dallo stato sociale che raccoglie e redistribuisce in stato sociale che oltre a raccogliere e redistribuire, rigenera le risorse e diventa, in tal modo, sistema di «welfare generativo»,

impegna il Governo

   a considerare, d'intesa con le regioni e le autonomie locali, la costruzione di progetti personalizzati di sostegno ai nuclei familiari beneficiari;
   a valutare la possibilità, nella costruzione del progetto personalizzato di sostegno, volto al riconoscimento del diritto a percepire il reddito di inclusione, di prevedere, a fronte dell'erogazione di una prestazione sociale (appunto il reddito di inclusione) possa corrispondere, da parte del soggetto beneficiario (qualora le condizioni fisiche dello stesso lo consentano) una controprestazione che produca utilità sociale e collettiva.
9/3594-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta) Mura.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) ai commi 386-390 ha previsto una serie di interventi per il contrasto alla povertà mediante l'istituzione di un Fondo strutturale con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e l'adozione di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di strumenti e trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta;
    il disegno di legge «delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi (AC 3594), collegato alla stabilità 2016 è, appunto, finalizzato alla costruzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà definita come l'impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale prioritariamente rivolta ai nuclei familiari con figli minori o in condizione di disabilità grave o in cui siano presenti donne in stato di gravidanza e ai soggetti disoccupati con più di 55 anni;
    secondo gli ultimi dati Istat contenuti nel «Rapporto annuale sulla povertà in Italia» nel 2015 le famiglie in condizione di povertà assoluta sono state pari a 1 milione e 582 mila e gli individui a 4 milioni e 598 mila, il numero più alto dal 2005 a oggi. Risulta un aumento della condizione di povertà assoluta tra le famiglie con 4 componenti (da 6,7 del 2014 a 9,5 per cento), soprattutto coppie con 2 figli (da 5,9 a 8,6 per cento) e tra le famiglie di soli stranieri (da 23,4 a 28,3 per cento), in media più numerose. Analogamente a quanto accaduto per la povertà assoluta, nel 2015 la povertà relativa è più diffusa tra le famiglie numerose, in particolare tra quelle con 4 componenti (da 14,9 del 2014 a 16,6 per cento) o 5 e più (da 28,0 a 31,1 per cento). L'incidenza di povertà relativa aumenta tra le famiglie con persona di riferimento operaio (18,1 per cento da 15,5 per cento del 2014) o di età compresa fra i 45 e i 54 anni (11,9 per cento da 10,2 per cento del 2014);
    la misura introdotta è composta da due elementi: un sostegno economico e una componente di servizi alla persona che comprende anche l'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa garantendo così la piena partecipazione dei destinatari;
    in Italia sono in funzione i Centri per l'impiego, con compiti relativi alle procedure di collocamento, alle attività di orientamento professionale e più in generale a tutte quelle attività in materia di politiche attive del lavoro e d'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro,

impegna il Governo

a mettere in campo tutte le misure necessarie affinché nell'attuazione della misura di contrasto alla povertà così come definita dalla proposta di legge in oggetto vi sia una nuova e maggiore collaborazione e sinergia con i centri per l'impiego, anche in virtù del decreto legislativo n. 150 del 2015, applicativo della legge delega per la riforma del lavoro (Jobs Act) che attribuisce a questi centri un ruolo attivo di gestione e controllo delle politiche per il lavoro.
9/3594-A/23Carnevali, Casellato, Casati, Carrescia, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 2, lettera a) dell'articolo 1, prevede che la misura unica nazionale di contrasto della povertà, sia condizionata alla prova dei mezzi, effettuata attraverso l'ISEE, nonché all'adesione di un progetto personalizzato per l'inclusione sociale e lavorativa, predisposto e attuato di fatto dagli enti locali;
    si evidenzia che questi progetti personalizzati per l'inclusione sociale e lavorativa, dipendano di fatto dalla capacità degli enti locali e dai centri per l'impiego di far fronte alle richieste inoltrate;
    la realtà però è che gli enti locali, pur in previsione di risorse a loro destinate per dette finalità dal provvedimento in esame che però sono del tutto inadeguate dopo anni di tagli, hanno risorse finanziarie e professionali inadeguate a garantire l'attuazione dei suddetti progetti personalizzati;
    il rischio più che concreto quindi è che i comuni e i centri per l'impiego non saranno in grado di «accogliere» tutte le persone che hanno le caratteristiche per poter accedere ai benefìci riconosciuti,

impegna il Governo

a incrementare i trasferimenti a favore degli enti locali e dei Centri per l'impiego, affinché vengano realmente messi in condizione di poter attivare e garantire qualità ed efficacia ai progetti personalizzati per l'inclusione sociale e lavorativa, che risultano essere condizione necessaria per l'erogazione del beneficio economico ai soggetti interessati.
9/3594-A/24Placido, Airaudo, Gregori, Nicchi, Martelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede una delega al Governo per l'introduzione di una misura volta al contrasto alla povertà;
    dal 2017 le risorse su cui la citata misura unica potrà contare è di circa un miliardo di euro, stanziato dall'ultima legge di stabilità;
    è evidente che se l'obiettivo è quello di far uscire dalla soglia di povertà assoluta le famiglie che si trovano in questa situazione, le risorse stanziate si dimostrano chiaramente del tutto insufficienti. Dai dati Istat si evince che sarebbero necessari circa 5-6 miliardi di euro, altri autorevoli stime, come quelle prodotte dall’«Alleanza contro la povertà in Italia», parlano di almeno 7 miliardi di euro;
    è quindi evidente che le risorse messe in campo, seppur siano un primissimo passo verso la giusta direzione, risultano dei tutto inadeguate a dare una risposta credibile a centinaia di migliaia di famiglie che vivono in grave disagio economico;
    i dati Istat appena pubblicati, parlano di 1 milione e 582 mila famiglie in povertà assoluta nel 2015, pari a 4 milioni e 598 mila persone, il numero più alto dal 2005,

impegna il Governo

a prevedere, fin dalla prossima legge di stabilità, un incremento graduale di risorse nel triennio 2017-2019, al fine del progressivo e rapido superamento dalla situazione di povertà estrema per quei milioni di cittadini che versano attualmente in questa situazione.
9/3594-A/25Martelli, Nicchi, Placido, Gregori.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede una delega al Governo per l'introduzione di una misura volta al contrasto alla povertà;
    dal 2017 le risorse su cui la citata misura unica potrà contare è di circa un miliardo di euro, stanziato dall'ultima legge di stabilità;
    è evidente che se l'obiettivo è quello di far uscire dalla soglia di povertà assoluta le famiglie che si trovano in questa situazione, le risorse stanziate si dimostrano chiaramente del tutto insufficienti. Dai dati Istat si evince che sarebbero necessari circa 5-6 miliardi di euro, altri autorevoli stime, come quelle prodotte dall’«Alleanza contro la povertà in Italia», parlano di almeno 7 miliardi di euro;
    è quindi evidente che le risorse messe in campo, seppur siano un primissimo passo verso la giusta direzione, risultano dei tutto inadeguate a dare una risposta credibile a centinaia di migliaia di famiglie che vivono in grave disagio economico;
    i dati Istat appena pubblicati, parlano di 1 milione e 582 mila famiglie in povertà assoluta nel 2015, pari a 4 milioni e 598 mila persone, il numero più alto dal 2005,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, fin dalla prossima legge di stabilità, un incremento graduale di risorse nel triennio 2017-2019, al fine del progressivo e rapido superamento dalla situazione di povertà estrema per quei milioni di cittadini che versano attualmente in questa situazione.
9/3594-A/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Martelli, Nicchi, Placido, Gregori, Airaudo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede delle deleghe al Governo per l'introduzione di una misura volta al contrasto alla povertà; per il riordino delle prestazioni assistenziali, nonché per il coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali;
    ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), uno dei decreti attuativi, dovrà provvedere – tra l'altro – alla razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
    è evidente che la suddetta previsione, che avrà impatto anche sulla riorganizzazione degli enti e dei lavoratori del ministero, non potrà non vedere il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito della prevista razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui in premessa, il pieno coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.
9/3594-A/26Airaudo, Martelli, Placido, Gregori, Nicchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, indica espressamente tra le sue finalità quella di «contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la povertà e l'esclusione sociale, e ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali»;
    dette finalità, tutte condivisibili, si scontrano però con le risorse messe in campo dal Governo per dare loro piena attuazione, ossia il miliardo di euro stanziato a partire dal 2017;
    ulteriori risorse saranno eventualmente rinvenibili dai risparmi conseguenti dal riordino delle prestazioni di natura assistenziale;
    il rischio che si profila quindi, è che il previsto riordino delle prestazioni di natura assistenziale, venga utilizzato per fare cassa con tagli alle prestazioni, e trovare quindi ulteriori risorse a favore del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui al comma 386 della legge di stabilità 2016. Sotto questo aspetto è indispensabile che non vengano intaccati i diritti già acquisiti,

impegna il Governo

a far salvi, nell'ambito del previsto riordino delle prestazioni di natura assistenziale, i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi.
9/3594-A/27Gregori, Airaudo, Nicchi, Martelli, Placido.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, indica espressamente tra le sue finalità quella di «contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la povertà e l'esclusione sociale, e ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali»;
    dette finalità, tutte condivisibili, si scontrano però con le risorse messe in campo dal Governo per dare loro piena attuazione, ossia il miliardo di euro stanziato a partire dal 2017;
    ulteriori risorse saranno eventualmente rinvenibili dai risparmi conseguenti dal riordino delle prestazioni di natura assistenziale;
    il rischio che si profila quindi, è che il previsto riordino delle prestazioni di natura assistenziale, venga utilizzato per fare cassa con tagli alle prestazioni, e trovare quindi ulteriori risorse a favore del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui al comma 386 della legge di stabilità 2016. Sotto questo aspetto è indispensabile che non vengano intaccati i diritti già acquisiti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di far salvi, nell'ambito del previsto riordino delle prestazioni di natura assistenziale, i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi.
9/3594-A/27. (Testo modificato nel corso della seduta) Gregori, Airaudo, Nicchi, Martelli, Placido.


   La Camera,
   premesso che:
    in Italia, il rischio di povertà riguarda circa un terzo della popolazione, ed è in crescita da molti anni. Tra il 2008 e il 2014 la quota di italiani con un reddito al di sotto della soglia di povertà è cresciuta di circa un terzo, passando da 11 a 15 milioni di persone;
    i dati Istat appena pubblicati nel Report «La povertà in Italia nel 2015», parlano di 1 milione e 582 mila famiglie in povertà assoluta, pari a 4 milioni e 598 mila persone: il numero più alto dal 2005. Per quanto riguarda i minori in povertà assoluta, questi sono pari al 10,9 per cento; ossia più di un minore su 10 (nel 2005 la percentuale era del 3,9 per cento);
    soltanto il 3 per cento delle prestazioni sociali erogate in Italia va alla parte più povera della popolazione;
    nonostante questi dati drammatici, in Europa solo il nostro Paese, insieme alla Grecia, è privo di una misura universalistica per chi si trova in una condizione di povertà;
    è attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari la Comunicazione della Commissione relativa all’«Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali» con annesso l'allegata «Prima stesura del pilastro dei diritti sociali». Questa comunicazione dovrebbe fungere da quadro di riferimento per esaminare le performance occupazionali e sociali degli Stati membri;
    nel suddetto documento, il quindicesimo settore di intervento osserva che la maggior parte degli Stati membri, ma non tutti, erogano un reddito minimo alle persone in condizioni o a rischio di povertà che non dispongono di altri mezzi di sussistenza. Come principio viene proposto quello di assicurare un adeguato reddito minimo garantito a coloro che non dispongono di risorse sufficienti per un livello di vita dignitoso;
    l'evidente elevato onere per la finanza pubblica conseguente all'eventuale attuazione delle suddette misure di sostegno al reddito può essere affrontato prevedendo una graduale attuazione delle misure, e comunque richiede prioritariamente una effettiva volontà politica di intraprendere questo percorso. Sotto questo aspetto, giova ricordare che il Governo, nel recente passato, ha «trovato» circa 4 miliardi di euro per l'esenzione dell'IMU per l'abitazione principale, e circa 10 miliardi per i noti «80 euro» in busta paga,

impegna il Governo

ad assumere, in coerenza con le risoluzioni europee del 2008 e del 2010, e con il documento sul «Pilastro europeo dei diritti sociali» di cui in premessa, le opportune iniziative per un graduale ampliamento delle misure per il contrasto alla povertà al fine di garantire a regime un sostegno economico minimo da garantire a tutte alle persone in condizioni di povertà o a rischio di povertà che non dispongono di altri mezzi di sussistenza.
9/3594-A/28Nicchi, Martelli, Gregori, Airaudo, Placido.


   La Camera,
   premesso che:
    i recenti dati Istat fotografano una situazione molto grave: nel nostro Paese, dal 2005 ad oggi, la povertà è sensibilmente aumentata; sono, infatti, oltre 4 milioni e 500 mila gli abitanti in condizione di povertà assoluta;
    il provvedimento in esame, che disegna una serie di interventi contro la povertà e l'esclusione sociale è, purtroppo, privo di risorse, in particolare a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti presentati a seguito del parere della Commissione Bilancio;
    le misure previste possono rappresentare un'opportunità per frenare il trend drammatico certificato dall'Istat, soltanto con un adeguato stanziamento di risorse sufficienti a rafforzare le strutture pubbliche e private che offrono assistenza e cura nei territori,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa volta a stanziare opportune ed adeguate risorse, nonché a potenziare quelle esistenti, per il finanziamento degli interventi previsti dal disegno di legge in esame.
9/3594-A/29Polverini, Baldelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    i recenti dati Istat fotografano una situazione molte grave: nel nostro Paese, dal 2005 ad oggi, la povertà è sensibilmente aumentata; sono, infatti, oltre 4 milioni e 500 mila gli abitanti in condizione di povertà assoluta;
    il provvedimento in esame, che disegna una serie di interventi contro la povertà e l'esclusione sociale è, purtroppo, privo di risorse, in particolare a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti presentati a seguito del parere della Commissione Bilancio;
    c’è bisogno di interventi fiscali appropriati, come il quoziente familiare, per ridare respiro ai nuclei più numerosi, e politiche occupazionali e territoriali in grado di rimuovere gli squilibri esistenti a danno dei giovani e del Mezzogiorno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'introduzione, anche in via sperimentale, di interventi fiscali in grado di sostenere le famiglie più numerose, come il quoziente familiare.
9/3594-A/30Occhiuto, Polverini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    con la presente delega si intende realizzare uno strumento universale di contrasto alla povertà, riorganizzando anche il sistema degli interventi e dei servizi sociali;
    l'intera delega, superata la mera logica del trasferimento monetario muove dal presupposto della presa in carico delle persone e delle famiglie in condizioni di disagio, al fine di realizzare percorsi specifici di attivazione e integrazione sociale;
    presupposto imprescindibile per la realizzazione e il funzionamento del sistema è la reale riorganizzazione del sistema dei servizi territoriali, a partire da quelli sociali dei Comuni, chiamati a svolgere una funzione cruciale di presa in carico e regia;
    la stessa portata nazionale e universale del provvedimento in esame presuppone una maggiore capillarità e parità di accesso su tutto il territorio al servizio sociale professionale;
    per assicurare adeguatezza, efficacia ed efficienza del sistema occorre proseguire nell'integrazione territoriale dei servizi, a partire dalla gestione associata di quelli sociali degli enti locali per ambiti territoriali ottimali;
    gli attuali vincoli stringenti alla spesa del personale e soprattutto il blocco del turn over per i comuni rischiano di compromettere sul nascere la piena realizzabilità degli obiettivi della presente delega,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di consentire ai Comuni di assumere le figure professionali in questione al di fuori dei richiamati vincoli, segnatamente per gli enti che abbiano costituito o costituiscano, a livello di ambito territoriale, forme strutturali di gestione associata dei servizi sociali.
9/3594-A/31Baruffi, Giacobbe, Piazzoni, Damiano, Gnecchi, Pilozzi, Melilli, Bargero, Basso.


   La Camera,
   premesso che:
    il welfare italiano si basa su tre pilastri: sanità, assistenza e previdenza;
    la differenza tra assistenza e previdenza nasce dall'articolo 38 della nostra Costituzione che identifica la prima nel comma 1 e la seconda nel comma 2;
    l'assistenza ha come obiettivo quello di tutelare i soggetti in condizioni di bisogno ed è attuata direttamente dallo Stato, regioni ed enti locali attraverso le risorse derivanti da imposte, esplicandosi in forma economica o con prestazioni sociali; al contrario, la previdenza si basa su prestazioni derivanti dai contributi versati durante l'attività lavorativa da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, sostanziandosi, anche sotto il profilo giuridico, in salario «differito»;
    nella storia del sistema previdenziale si sono creati ammortizzatori sociali per aiutare le aziende in momenti di difficoltà, misure a sostegno di lavoratori e lavoratrici, anche per quanto riguarda gli assegni famigliari era stata istituita la CUAF (cassa unica assegni famigliari) con relativa contribuzione sul costo del lavoro e per tutte le varie misure che danno diritto a prestazioni, si sono previste le relative contribuzioni necessarie per la copertura degli oneri;
    a contribuzione versata corrispondono quindi prestazioni, il costo del lavoro ha in sé questo meccanismo di equilibrio e tutela;
    quindi sin dal 1989, con la legge 88, si è cercato di separare, all'interno del bilancio INPS, la previdenza dall'assistenza, istituendo una speciale gestione dei trattamenti assistenziali (GIAS) da finanziarsi a carico della fiscalità generale;
    il processo di perfezionamento della separazione contabile tra le due categorie di spesa nell'ambito del bilancio dell'ente previdenziale è proseguito, seppur con ancora limitati risultati, con le leggi finanziarie del 1997 e del 1998;
    la precisa e puntuale distinzione tra le due categorie di spesa sociale, oltre che un'esigenza di buona contabilità, costituisce un obiettivo strategico di equità in tema di politiche sociali, anche la discussione sulla delega al Governo contro la povertà ha dimostrato quanto sia importante,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, per quanto di propria pertinenza, ogni misura utile finalizzata al rafforzamento e completamento del processo di individuazione e separazione contabile delle spese riconducibili alle misure di carattere sociale da quelle di natura previdenziale.
9/3594-A/32Gnecchi, Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Zappulla, Bruno Bossio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame intende introdurre una misura nazionale di contrasto alla povertà, intesa come l'impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;
    nelle intenzioni dichiarate dei proponenti, questa misura è volta a superare la logica di mera assistenza passiva, introducendo il principio della attivazione finalizzata alla inclusione sociale e lavorativa, pur con il limite delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'inclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge di stabilità 2016, che ne determina una gradualità connessa agli interventi di riordino delle prestazioni assistenziali;
    durante l'esame in Commissione è stata modificata la disposizione che prevedeva la razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi del soggetto beneficiario ed è stato soppresso il tanto contestato riferimento all’«universalismo selettivo» nell'accesso al beneficio;
    con la modifica intervenuta si prevede che la misura prevista sia unica a livello nazionale, abbia carattere universale e sia condizionata alla prova dei mezzi, effettuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed eventualmente le sue componenti, nonché all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà, realizzato secondo indicati principi;
    appare evidente che l'universalismo selettivo, seppur eliminato formalmente dai testo, permane nella sostanza e anche se non si parla più di razionalizzazione, ma di riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà, di fatto la previsione che dal riordino conseguano risparmi di spesa che andranno ad alimentare il fondo istituito per la lotta alla povertà, nonché l'utilizzo dell'ISEE quale parametro di riferimento per l'accertamento delle condizioni d'accesso al beneficio è una contraddizione in termini;
    il Governo, nel mettere in campo una delega su un tema così importante, non solo ricorre ad uno strumento inappropriato, l'ISEE, ma non tiene conto del fatto che tale strumento dovrà essere necessariamente rivisto alla luce delle recenti sentenze del Consiglio di Stato;
    sarebbe stato assolutamente opportuno che il Governo avesse prima proceduto ad una definitiva e seria riforma dello strumento ISEE affinché il calcolo fosse effettuato tutelando realmente i soggetti più deboli della nostra società in maniera del tutto conforme alle citate pronunce del giudice amministrativo, e non preferire invece l'adozione di una soluzione temporanea, per utilizzarla poi come parametro fondamentale di riferimento e con ruolo centrale e determinante per l'erogazione della misura prevista dal disegno di legge,

impegna il Governo

a procedere, preliminarmente all'esercizio della delega del provvedimento in esame, a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 841, n. 842 e n. 838 del 2016, sia dell'ampiezza e della composizione del nucleo familiare.
9/3594-A/33Di Vita, Lorefice, Grillo, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Nesci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame intende introdurre una misura nazionale di contrasto alla povertà, intesa come l'impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;
    nelle intenzioni dichiarate dei proponenti, questa misura è volta a superare la logica di mera assistenza passiva, introducendo il principio della attivazione finalizzata alla inclusione sociale e lavorativa, pur con il limite delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'inclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge di stabilità 2016, che ne determina una gradualità connessa agli interventi di riordino delle prestazioni assistenziali;
    durante l'esame in Commissione è stata modificata la disposizione che prevedeva la razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi del soggetto beneficiario ed è stato soppresso il tanto contestato riferimento all’«universalismo selettivo» nell'accesso al beneficio;
    il provvedimento all'esame è stato equiparato al reddito di cittadinanza, in realtà è evidente che tale assimilazione non è possibile sia per le risorse indicate e sia per la platea dei beneficiari delle misure;
    i 600 milioni di euro per l'anno 2016 e i 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 chiaramente non sono risorse sufficienti a garantire in maniera universalistica il reddito di cittadinanza come concepito dal M5S, per la cui introduzione sono previsti ben 17 miliardi e che intende affrontare il problema della disoccupazione e della povertà in maniera non contingente ma sistemica e strutturale;
    una misura di contrasto alla povertà, come questa delineata dal Governo, è insufficiente a compensare le rilevanti distorsioni e ingiustizie sociali che, in particolare con le riforme sul lavoro, il medesimo Governo ha ormai reso pressoché permanenti se non addirittura irreversibili;
    secondo le stime diffuse dall'Istat riferite alla povertà, assoluta e relativa, nel 2015, rilevano che le famiglie residenti in condizione di povertà assoluta siano pari a 1 milione e 582 mila e gli individui a 4 milioni e 598 mila (il numero più alto dal 2005 a oggi);
    l'incidenza della povertà assoluta si mantiene sostanzialmente stabile sui livelli stimati negli ultimi tre anni per le famiglie, con variazioni annuali statisticamente non significative (6,1 per cento delle famiglie residenti nel 2015, 5,7 per cento nel 2014, 6,3 per cento nel 2013); cresce invece se misurata in termini di persone (7,6 per cento della popolazione residente nel 2015, 6,8 per cento nel 2014 e 7,3 per cento nel 2013);
    questo andamento nel corso dell'ultimo anno si deve principalmente all'aumento della condizione di povertà assoluta tra le famiglie con 4 componenti (da 6,7 del 2014 a 9,5 per cento), soprattutto coppie con 2 figli (da 5,9 a 8,6 per cento) e tra le famiglie di soli stranieri (da 23,4 a 28,3 per cento), in media più numerose;
    i grandi assenti del provvedimento all'esame sono la definizione di povertà e è l'individuazione dei poveri a cui la misura si riferisce e il riferimento a un livello di vita dignitoso appare insufficiente poiché il Governo potrà liberamente stabilire chi è povero e chi non lo è anche senza tener conto degli indicatori ufficiali,

impegna il Governo

ad adottare nell'esercizio della delega un indicatore preciso di povertà con riferimento a quelli esistenti e indicati dall'Unione europea, pari a 6 decimi del reddito mediano equivalente familiare, composto anche da un solo individuo, definito povero in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale.
9/3594-A/34Lorefice, Di Vita, Grillo, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Nesci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame intende introdurre una misura nazionale di contrasto alla povertà, intesa come l'impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;
    nelle intenzioni dichiarate dei proponenti, questa misura è volta a superare la logica di mera assistenza passiva, introducendo il principio della attivazione finalizzata alla inclusione sociale e lavorativa, pur con il limite delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'inclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge di stabilità 2016, che ne determina una gradualità connessa agli interventi di riordino delle prestazioni assistenziali;
    durante l'esame in Commissione è stata modificata la disposizione che prevedeva la razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi del soggetto beneficiario ed è Stato soppresso il tanto contestato riferimento all’«universalismo selettivo» nell'accesso al beneficio;
    il provvedimento all'esame è stato equiparato al reddito di cittadinanza, in realtà è evidente che tale assimilazione non è possibile sia per le risorse indicate e sia per la platea dei beneficiari delle misure;
    i 600 milioni di euro per l'anno 2016 e i 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 chiaramente non sono risorse sufficienti a garantire in maniera universalistica il reddito di cittadinanza come concepito dal M5S, per la cui introduzione sono previsti ben 17 miliardi e che intende affrontare il problema della disoccupazione e della povertà in maniera non contingente ma sistemica e strutturale;
    una misura di contrasto alla povertà, come questa delineata dal Governo, è insufficiente a compensare le rilevanti distorsioni e ingiustizie sociali che, in particolare con le riforme sul lavoro, il medesimo Governo ha ormai reso pressoché permanenti se non addirittura irreversibili;
    secondo le stime diffuse dall'Istat riferite alla povertà: assoluta e relativa, nel 2015, rilevano che le famiglie residenti in condizione di povertà assoluta siano pari a 1 milione e 582 mila e gli individui a 4 milioni e 598 mila (il numero più alto dal 2005 a oggi);
    l'incidenza della povertà assoluta si mantiene sostanzialmente stabile sui livelli stimati negli ultimi tre anni per le famiglie, con variazioni annuali statisticamente non significative (6,1 per cento delle famiglie residenti nel 2015, 5,7 per cento nel 2014, 6,3 per cento nel 2013); cresce invece se misurata in termini di persone (7,6 per cento della popolazione residente nel 2015, 6,8 per cento nel 2014 e 7,3 per cento nel 2013);
    questo andamento nel corso dell'ultimo anno si deve principalmente all'aumento della condizione di povertà assoluta tra le famiglie con 4 componenti (da 6,7 del 2014 a 9,5 per cento), soprattutto coppie con 2 figli (da 5,9 a 8,6 per cento) e tra le famiglie di soli stranieri (da 23,4 a 28,3 per cento), in media più numerose;
    i grandi assenti del provvedimento all'esame sono la definizione di povertà e è l'individuazione dei poveri a cui la misura si riferisce e il riferimento a un livello di vita dignitoso appare insufficiente poiché il Governo potrà liberamente stabilire chi è povero e chi non lo è anche senza tener conto degli indicatori ufficiali,

impegna il Governo

a recuperare mediante specifici provvedimenti legislativi ulteriori, necessarie e adeguate risorse per affrontare in modo radicale ed esteso il problema della povertà in Italia.
9/3594-A/35Grillo, Lorefice, Di Vita, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Nesci.


   La Camera,
   esaminato il disegno di legge in titolo, finalizzato all'attuazione di un «Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale»;
   premesso che:
    in Italia come noto, esistono pensioni minime, mentre un livello di salari minimi non è previsto da leggi nazionali, ma dalla contrattazione fra le parti sociali;
    tale disciplina lascia aperte evidenti falle nel sistema provocando sacche di assenza di tutele per cospicue fasce di lavoratori. Non è infatti obbligatoria la stipula di contratti collettivi, esistono imprese o tipologie di contratti di lavoro individuali cui non è applicabile nessun contratto collettivo, e quindi nessuna forma di salario minimo;
    se si guarda la percentuale di lavoratori effettivamente coperta dal salario minimo contrattuale, si scopre che l'Italia è il Paese con la quota di persone «escluse» più elevata, circa il 13 per cento, con picchi di oltre il 40 per cento nel settore dell'agricoltura, del 30 nelle costruzioni e oltre il 20 nelle attività artistiche e intrattenimento e nei servizi di hotel e ristorazione. In mercati del lavoro relativamente rigidi o segmentati, più il salario minimo è elevato, più alto è il numero di persone scoperte;
    il minimo contrattuale in Italia diventa l'ennesimo diritto parziale o negato a una fetta crescente di lavoratori;
    in tutti i Paesi ci sono persone pagate meno del limite stabilito, ma in Italia la percentuale è la più elevata. In particolare ne sono esclusi i lavoratori in nero e coloro che deliberatamente ricevono meno del dovuto. Oppure perfettamente nei confini della legge gli indipendenti non coperti dai contratti collettivi, quelle famose partite iva che rimangono sempre fuori dalla discussione politica e sindacale. Il sistema di contratti collettivi mostra quindi crepe vistose;
    la via preferita dai sindacati per ridurre il numero degli esclusi è quella di includere i precari nella contrattazione collettiva. Questo non è possibile in un mercato del lavoro sempre più parcellizzato e in cui il contratto dipendente non è più l'unica forma di lavoro subordinato;
    i sindacati maggiormente rappresentativi rischiano di perdere un po’ di potere negoziale ed è per questo motivo che in più di una occasione hanno mostrato la loro contrarietà rispetto all'adozione di un salario minimo;
    tuttavia, al di là delle evidenti falle nel sistema, emerge forte la necessità di offrire coperture di carattere universale che riportino uguaglianza sociale e pongano le basi per una effettiva crescita e rilancio dei consumi;
    in Italia, in assenza di una specifica legislazione in merito ai compensi, con la pressione fiscale che spesso non incentiva l'attività economica, c’è il rischio reale che l'alternanza scuola-lavoro possa tradursi in una forma di sfruttamento. Uno strumento che consente alle imprese di risparmiare sul personale, a danno anche della popolazione inoccupata che ha già completato gli studi e dei disoccupati con bassi livelli di scolarizzazione;
    in Italia gli stipendi sono, in diversi ambiti, regolati dai contratti collettivi di lavoro, ma molti settori produttivi non rientrano nelle tipologie interessate dai suddetti contratti. Non tutte le categorie di lavoratori sono di fatto rappresentate dai sindacati. In ambito privato, l'assenza di regole chiare – che impongano un tetto minimo salariale – abbassa la qualità della vita in Italia;
    l'economia internazionale spinge il Governo a una serie di decreti che portino il Paese al livello degli altri Stati dell'Unione europea, per quanto concerne il mercato del lavoro. In Germania il salario orario minimo è di 8,50 euro e nessuno può essere pagato di meno. In Francia 9,61 euro; in Gran Bretagna, il salario orario minimo nazionale è di 6,70 pounds per chi ha più di 21 anni, 5.30 sterline tra i 18 e i 21, 3.87 sterline per i minorenni. In Irlanda il salario minimo per gli adulti è di 8,65 euro; in Belgio va dagli 8,94 minimo per gli adulti ai 6,10 per i sedicenni. Le singole regioni all'interno di una nazione possono stabilire un salario minimo più alto di quello nazionale ma non più basso. Negli Usa, dove il minimum wage è di 7,25 dollari orari, ben 29 Stati lo hanno stabilito più alto. In Canada, il salario orario minimo garantito per legge varia, a seconda delle regioni, tra i 10 e gli 11 dollari e il costo della vita non è più alto che in Italia. In Australia il minimum wage è di ben 17,29 dollari orari;
    in determinati settori, l'alternanza scuola-lavoro, sebbene abbia lo scopo di potenziare le competenze degli studenti, ha già dato ampiamente prova di prestarsi ad un utilizzo non sempre etico della forza lavoro. Si pensi ad esempio, agli aspiranti parrucchieri e all'alternanza scuola lavoro che caratterizza il loro ciclo di studi. Il corso professionale prevede un periodo d'apprendimento in aula e un altro presso le sale parrucchieri, dove i ragazzi si prestano a lavorare, con turni giornalieri assai impegnativi, a fronte di compensi/rimborsi che, nella maggioranza dei casi, equivalgono a pochi spiccioli. Lo stesso accade in altri settori, eterogenei tra loro: dal mondo della produzione televisiva e cinematografica, al business della ristorazione. Per tale ragione la riforma scolastica non può considerarsi scollegata da un'adeguata riforma del lavoro;
    in Francia l'introduzione del salario minimo (Salaire minimum interprofessionnel de croissance, meglio noto come SMIC) è avvenuta con legge parlamentare nel 1950. La legislazione francese, frutto di varie modifiche nel corso degli anni, prevede che lo SMIC sia ricalcolato ogni anno secondo un meccanismo basato sul potere d'acquisto e altri fattori. Dal 19 dicembre 2013 lo SMIC è di 9,53 euro lordi all'ora ovvero per un lavoro a tempo pieno (35 ore alla settimana), 1.445,38 euro lordi mensili circa 1.130,00 euro netti; nell'ambito dell'attuazione degli accordi politici di Große Koalition, anche in Germania è stata votata e approvata l'introduzione del salario minimo, a partire dal 2015, con la misura iniziale di 8,5 euro all'ora; il 15 giugno 2015, il Canton Ticino ha votato un referendum per inserire in Costituzione un salario minimo legale di 3.400 euro al mese. Il referendum è passato col voto favorevole del 54,7 per cento di quanti si sono recati alle urne. La norma si applica anche ai lavoratori transfrontalieri, e prevede una differenza di salario per mansione e settore economico, mentre non si applica a quel 40 per cento di lavoratori che già sono tutelati da un contratto collettivo;
    lo stesso presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha più volte richiesto al congresso aumenti dei salari minimi fino a 10,10 dollari. Peraltro in molte città statunitensi, il salario minimo è più alto di quello richiesto dallo stesso Obama;
    alla luce delle predette considerazioni paiono poco credibili le resistenze da parte di chi ritiene che l'introduzione di un «salario minimo» conduca all'aumento della disoccupazione o alla perdita di competitività nei confronti dei Paesi esteri. Il principale motivo a favore, oltre a quelli politici, è la volontà di sostenere i consumi interni in un Paese che trae sostentamento principalmente dalle esportazioni, che dipendono dalla domanda estera. L'esperienza tedesca e quella di molti altri Paesi rappresenta un interessante campo di studio, specialmente per le particolari condizioni in cui versa attualmente l'economia mondiale. Il fatto che uno dei Paesi più sviluppati e meno colpiti dalla recente crisi abbia deciso di introdurre una legislazione riguardante i salari minimi potrebbe indicare come gli eventuali, tuttavia non comprovati, effetti negativi sull'occupazione possano essere compensati da effetti benefici in altri campi;
    con l'introduzione di un «salario minimo», inoltre, il ruolo del sindacato dovrebbe essere molto diverso da quello odierno. Se la trattativa per l'integrazione al minimo fosse basata principalmente sull'incremento della produttività (come molto probabile), il sindacato dovrebbe contribuire positivamente innanzitutto a dare una definizione chiara del concetto di produttività stessa (non certo riconducibile al mero ricorso al lavoro straordinario), ma soprattutto si dovrebbero prevedere in capo al sindacato reali poteri di codefinizione degli obiettivi e dei metodi per l'incremento della produttività, come anche meccanismi di controllo efficaci sulla valutazione dei risultati;
    nella definizione di uno schema di relazioni industriali come quello delineato è altresì cruciale il ruolo dello Stato. Da una parte, bisognerebbe predisporre dei meccanismi di detassazione delle retribuzioni almeno nella parte definita da accordi territoriali e aziendali (in sostanza avviando il processo di riduzione del cuneo fiscale e premiando la parte della retribuzione più variabile in quanto legata a parametri economici territoriali e aziendali), avviando la riduzione della tassazione sul lavoro promessa da vari Governi negli ultimi anni, per altro verso andrebbe impostato un sistema di ammortizzatori sociali coerente con il nuovo modello di definizione della busta paga, prevedendo l'introduzione di un ammortizzatore sociale di carattere universale semplice, ammortizzatori che tendano a formare i disoccupati per ricollocarli effettivamente sul mercato del lavoro (ammortizzatori sociali attivi) e che soprattutto non disincentivino i disoccupati dalla ricerca di un nuovo lavoro,

impegna il Governo

   in attuazione dei principi sanciti dall'articolo 36 della Costituzione, fatte salve le disposizioni di maggior favore previste dalla contrattazione collettiva nazionale, ad assumere iniziative per introdurre il salario minimo garantito, stabilendo che la retribuzione otaria lorda applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa, non possa essere inferiore ai nove euro;
   ad assumere iniziative per istituire un'autorità scientifica ed indipendente che proponga al Governo il livello e gli adeguamenti del salario minimo, monitorandone gli effetti sul mercato del lavoro;
   ad accompagnare l'introduzione del «salario minimo» con la creazione di un ammortizzatore sociale di carattere universale, tendente a formare i disoccupati per ricollocarli effettivamente sul mercato del lavoro; a porre in essere iniziative volte a prevedere che il differenziale registrato annualmente tra inflazione programmata, o realisticamente prevedibile, e inflazione reale, sia recuperato integralmente con le retribuzioni e le erogazioni previdenziali del mese di gennaio di ogni anno.
9/3594-A/36Cominardi.