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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 15 giugno 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 15 giugno 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Calabria, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, D'Uva, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Gozi, Guerra, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Morassut, Naccarato, Orlando, Paris, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Tabacci, Tidei, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zampa, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Calabria, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, Culotta, D'Alia, D'Ambrosio, D'Uva, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Gozi, Lorenzo Guerini, Guerra, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli , Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Morassut, Naccarato, Orlando, Paris, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Scopelliti, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tidei, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 14 giugno 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CAPOZZOLO ed altri: «Istituzione dei consorzi agricoli innovativi» (3899);
   COSTANTINO ed altri: «Piano nazionale per la rigenerazione delle periferie delle città metropolitane» (3900);
   D'INCECCO: «Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali» (3901);
   D'ARIENZO: «Concessione dell'anticipazione dell'indennità di fine servizio al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare» (3902);
   BALDASSARRE ed altri: «Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente la durata in carica del presidente e dei membri della Commissione nazionale per le società e la borsa» (3903);
   RAMPELLI ed altri: «Istituzione di una zona franca urbana nel territorio del sesto municipio del comune di Roma, capitale della Repubblica» (3904).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   III Commissione (Affari esteri):
  «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013» (3867) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XII, XIII e XIV.

   VI Commissione (Finanze):
  RABINO e GIACHETTI: «Disposizioni in materia di dismissione delle partecipazioni nelle società bancarie da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153» (2717) Parere delle Commissioni I, II, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  TENTORI ed altri: «Introduzione dell'articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di «sistemazione a verde» di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private» (3787) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  BERNARDO ed altri: «Introduzione dell'articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi straordinari di «sistemazione a verde» di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private (3800) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VII Commissione (Cultura):
  GHIZZONI: «Disposizioni concernenti l'esercizio delle professioni relative alle attività motorie e sportive» (3246) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   IX Commissione (Trasporti):
  GAROFALO ed altri: «Istituzione del servizio di assistenza e rimorchio per le imbarcazioni da diporto» (3841) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):
  BORGHESE e MERLO: «Disposizioni concernenti l'impiego della musicoterapia nella cura delle persone affette da malattie oncologiche e da disturbi della personalità» (3812) Parere delle Commissioni I, V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  Sentenza n. 117 del 4 – 26 maggio 2016 (Doc. VII, n. 632),
   con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 359, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), promossa, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 359, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), promossa, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione nonché al principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione, dalla Regione Veneto:
   alla IX Commissione (Trasporti);

  Sentenza n. 120 del 23 marzo – 30 maggio 2016 (Doc. VII, n. 633),
   con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), sollevata, in riferimento all'articolo 53 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Firenze;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Firenze:
    alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 121 del 20 aprile – 30 maggio 2016 (Doc. VII, n. 634),
   con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'articolo 3-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio:
   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 126 del 19 aprile – 1o giugno 2016 (Doc. VII, n. 637),
   con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 311, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 24 e 32 della Costituzione, nonché al principio di ragionevolezza, dal Tribunale ordinario di Lanusei:
   alla VIII Commissione (Ambiente);

  Sentenza n. 127 del 3 maggio – 1o giugno 2016 (Doc. VII, n. 638),
   con la quale:
    dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 415, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), promossa, in riferimento agli articoli 81, 97, primo comma, e 119 della Costituzione, anche in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché agli articoli 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e all'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dalla Regione siciliana;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 400, 401, 403, 405 e 416 della legge n. 190 del 2014, promosse, in riferimento agli articoli 81, 97, primo comma, e 119 della Costituzione, anche in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché agli artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo n. 455 del 1946 e all'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965, dalla Regione siciliana:
   alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze);

  Sentenza n. 130 del 19 aprile – 6 giugno 2016 (Doc. VII, n. 640),
   con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 43-bis della legge della Regione Campania 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), introdotto dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1, recante «Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione normativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio)», sollevata – in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 5, 117, terzo comma, 121, secondo comma, e 123 della Costituzione – dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima:
   alla VIII Commissione (Ambiente);

  Sentenza n. 132 del 6 aprile – 10 giugno 2016 (Doc. VII, n. 642),
   con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Consiglio di Stato:
   alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa);

  Sentenza n. 133 del 19 aprile – 10 giugno 2016 (Doc. VII, n. 643),
   con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, sollevata, in riferimento all'articolo 33, sesto comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 114 del 2014, sollevate, in riferimento agli artt. 3, sotto il profilo della irragionevolezza della disciplina, 77, secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 114 del 2014, sollevate, in riferimento agli artt. 3, sotto il profilo della irragionevolezza della disciplina, 97, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 1, 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 27 novembre 2000, n. 2000/78/CE (Direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 114 del 2014, sollevate, in riferimento agli artt. 3, sotto il profilo della irragionevolezza della disciplina, 81, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio;
    dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 114 del 2014, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna;
    dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 114 del 2014, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevole eguaglianza di trattamento, dal Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio:
   alla XI Commissione (Lavoro);

  Sentenza n. 134 del 18 maggio – 10 giugno 2016 (Doc. VII, n. 644),
   con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, promosso dal Tribunale ordinario di Firenze:
   alla II Commissione (Giustizia);

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  con lettera in data 1o giugno 2016, Sentenza n. 124 del 5 aprile – 1o giugno 2016 (Doc. VII, n. 635),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 2 e 3, della legge della regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), nel testo modificato dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge della regione Toscana 20 marzo 2015, n. 32, recante «Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)», previo trasferimento della questione di legittimità costituzionale sulle nuove disposizioni:
   alla XIII Commissione (Agricoltura);
  con lettera in data 1o giugno 2016, Sentenza n. 125 del 6 aprile – 1o giugno 2016 (Doc. VII, n. 636),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo:
   alla II Commissione (Giustizia);
  con lettera in data 6 giugno 2016, Sentenza n. 129 del 6 aprile – 6 giugno 2016 (Doc. VII, n. 639),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun Comune nell'anno 2013, alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati, né l'indicazione di un termine per l'adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno:
   alla V Commissione (Bilancio);
  con lettera in data 10 giugno 2016, Sentenza n. 131 del 17 maggio – 10 giugno 2016 (Doc. VII, n. 641),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della regione Abruzzo 12 novembre 2014, n. 40 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 2014, n. 26, all'articolo 14 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui ha inserito l'articolo 1.1 nella legge della regione Abruzzo 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale);
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2014, promossa, in riferimento agli articoli 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2014, promossa, in riferimento all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro della difesa.

  Il Ministro della difesa, con lettere del 15 giugno 2016, ha trasmesso le note relative all'attuazione data agli ordini del giorno PANNARALE ed altri n. 9/2598-AR/8, concernente l'impegno a riferire al Parlamento sull'impiego del contingente italiano in Kosovo nonché sul fenomeno dell'addestramento e reclutamento di volontari jihadisti in quel territorio, GRIMOLDI n. 9/2598-AR/20, riguardante la possibilità di distruzione direttamente sul posto dei materiali utilizzati a supporto delle attività operative nell'ambito delle missioni internazionali, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 settembre 2014.

  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 14 giugno 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Consiglio – Relazione sullo stato dei lavori che fa seguito alle conclusioni del Consiglio sulla cooperazione doganale con i paesi del vicinato orientale (COM(2016) 375 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per le competenze (COM(2016) 382 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro).

Trasmissione dall'Autorità di regolazione dei trasporti.

  Il Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, con lettera in data 10 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la relazione sull'attività svolta dalla medesima Autorità, aggiornata al 31 maggio 2016 (Doc. CCXVI, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione da un comune.

  Il comune di Rocca Pietore (Belluno), in data 14 giugno 2016, ha trasmesso un ordine del giorno, approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 maggio 2016, che manifesta contrarietà alla fusione obbligatoria dei comuni.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Garante del contribuente per la Toscana.

  Il Garante del contribuente per la Toscana, con lettera in data 10 giugno 2016, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Toscana, riferita all'anno 2015, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 998 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: TAVERNA ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI NEONATALI OBBLIGATORI PER LA PREVENZIONE E LA CURA DELLE MALATTIE METABOLICHE EREDITARIE (APPROVATA DALLA 12a COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO) (A.C. 3504-A) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: BINETTI (A.C. 94)

A.C. 3504-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3504-A – Parere V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3 sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Ai componenti del Centro di cui al comma 2 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

  All'articolo 3 aggiungere in fine il seguente comma: 4-bis. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

  All'articolo 4 aggiungere in fine il seguente comma: 2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

  All'articolo 6, comma 2, dopo le parole: valutati in 25.715.000 euro annui aggiungere le seguenti: a decorrere dall'anno 2016;

  All'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: utilizzando le dotazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come incrementate con le seguenti: mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come incrementata;

  Conseguentemente al comma 3 del medesimo articolo 6 sostituire le parole da: cessa la sperimentazione fino alla fine con le seguenti: cessano la sperimentazione e l'attività del Centro di coordinamento sugli screening neonatali previsti dall'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

  All'articolo 6 dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  2-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute.
  2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2-bis.
  2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.11, 6.1, 6.10, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3504-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Finalità).

  1. La presente legge ha la finalità di garantire la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie, attraverso l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA) degli screening neonatali obbligatori, da effettuare su tutti i nati a seguito di parti effettuati in strutture ospedaliere o a domicilio, per consentire diagnosi precoci e un tempestivo trattamento.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Finalità).

  Al comma 1, sostituire le parole: delle malattie metaboliche ereditarie con le seguenti: di malattie congenite ereditarie.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, sostituire la parola:
metaboliche con la seguente: congenite;
   all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: patologie metaboliche con le seguenti: malattie congenite.
1. 11. Rondini.

  Al comma 1, dopo le parole: effettuati in strutture ospedaliere aggiungere le seguenti: in Case famiglia.
1. 10. Nicchi, Gregori.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: delle patologie.
1. 12. Miotto, Amato, Carnevali.
(Approvato)

A.C. 3504-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

  1. Gli accertamenti diagnostici nell'ambito degli screening neonatali obbligatori di cui all'articolo 1 sono effettuati per le malattie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico.

A.C. 3504-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Centro di coordinamento sugli screening neonatali).

  1. Al fine di favorire la massima uniformità nell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale è istituito presso l'Istituto superiore di sanità il Centro di coordinamento sugli screening neonatali.
  2. Il Centro di cui al comma 1 è composto da:
   a) il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità, con funzioni di coordinatore;
   b) tre membri designati dall'Istituto superiore di sanità, dei quali almeno uno con esperienza medico-scientifica specifica in materia;
   c) tre membri delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti affetti dalle patologie di cui alla presente legge e dei loro familiari;
   d) un rappresentante del Ministero della salute;
   e) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  3. La partecipazione dei componenti del Centro di cui al comma 2 è a titolo gratuito.
  4. Al Centro di cui al comma 1 sono attribuiti i seguenti compiti:
   a) monitorare e promuovere la massima uniformità di applicazione degli screening neonatali sul territorio nazionale;
   b) collaborare con le regioni per la diffusione delle migliori pratiche in tema di screening neonatale;
   c) individuare standard comuni per la realizzazione degli screening neonatali;
   d) definire le dimensioni del bacino d'utenza di ciascun centro di riferimento regionale al fine di accorpare, se necessario, aree geografiche contigue;
   e) fornire informazioni codificate e standardizzate ai servizi territoriali per l'assistenza alle famiglie dei neonati sui rischi derivanti dalle patologie metaboliche ereditarie, nonché sui benefìci conseguibili attraverso l'attività di screening, offrendo anche informazioni sulla terapia e sulle migliori cure disponibili per la specifica malattia metabolica;
   f) stabilire, per le finalità di cui alle lettere a) e d), le modalità di raccolta dei campioni di sangue da inviare ai centri di riferimento regionali entro ventiquattro ore dalla raccolta;
   g) istituire un archivio centralizzato sugli esiti degli screening neonatali al fine di rendere disponibili dati per una verifica dell'efficacia, anche in termini di costo, dei percorsi intrapresi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Centro di coordinamento sugli screening neonatali).

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: un rappresentante con le seguenti: tre rappresentanti.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole:, con il criterio di maggiore natalità regionale.
3. 10. Rondini.

  All'articolo 3 sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Ai componenti del Centro di cui al comma 2 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: di riferimento regionale con le seguenti: di screening di riferimento per la regione.
3. 11. Miotto, Amato, Carnevali.
(Approvato)

  Al comma 4, lettera f), sostituire le parole da: da inviare fino alla fine della lettera con le seguenti: nonché della consegna presso i centri di screening di riferimento per le regioni.
3. 12. Miotto, Amato, Carnevali.

  Al comma 4, lettera f), sostituire le parole da: da inviare fino alla fine della lettera con le seguenti: nonché di consegna presso i centri di screening di riferimento per la regione entro quarantotto ore dal prelievo.
3. 12.(Testo modificato nel corso della seduta) Miotto, Amato, Carnevali.
(Approvato)

  All'articolo 3 aggiungere in fine il seguente comma: 4-bis. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 201. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 3504-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Protocollo operativo per la gestione degli screening neonatali).

  1. Il Ministro della salute, acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle società scientifiche di riferimento, predispone un protocollo operativo per la gestione degli screening neonatali nel quale sono definite le modalità della presa in carico del paziente positivo allo screening neonatale e dell'accesso alle terapie.
  2. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.) compie una valutazione di HTA (Health technology assessment) su quali tipi di screening neonatale effettuare.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

  All'articolo 4 aggiungere in fine il seguente comma: 2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 3504-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Disposizione transitoria).

  1. Le regioni provvedono all'attuazione di quanto disposto dalla presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A.C. 3504-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Disposizioni di attuazione e copertura finanziaria).

  1. Con la procedura di cui al comma 2, da completare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad inserire nei LEA gli accertamenti diagnostici neonatali con l'applicazione dei metodi aggiornati alle evidenze scientifiche disponibili, per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 25.715.000 euro annui, si provvede, quanto a 15.715.000 euro, mediante la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e, quanto a 10 milioni di euro, utilizzando le dotazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come incrementate dall'articolo 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che aggiorna i LEA, mediante la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo, cessa la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed è soppressa la relativa autorizzazione di spesa.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.
(Disposizioni di attuazione e copertura finanziaria).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro della salute provvede ad aggiornare i LEA di cui al comma 1 ogni due anni e comunque qualora siano individuate altre forme di malattie metaboliche ereditarie alle quali estendere l'indagine diagnostica obbligatoria neonatale. L'aggiornamento di cui al precedente periodo tiene anche conto dei risultati positivi di programmi sperimentali e delle evidenze scientifiche di altri Paesi.
6. 1. Gregori, Nicchi.

ART. 6.

  All'articolo 6, comma 2, dopo le parole: valutati in 25.715.000 euro annui aggiungere le seguenti: a decorrere dall'anno 2016.
6. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  All'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: utilizzando le dotazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come incrementate con le seguenti: mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come incrementata.

  Conseguentemente al comma 3 del medesimo articolo 6 sostituire le parole da: cessa la sperimentazione fino alla fine con le seguenti: cessano la sperimentazione e l'attività del Centro di coordinamento sugli screening neonatali previsti dall'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
6. 201. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  All'articolo 6 dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  2-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute.
  2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2-bis.
  2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 202. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il Ministero della Salute, in collaborazione con il Centro di coordinamento di cui all'articolo 3, attua iniziative mirate e campagne di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie e sui relativi accertamenti diagnostici di cui alla presente legge, nonché idonei programmi di formazione e di aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai medici ginecologi.
  2-ter. Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, individua una quota delle risorse di cui al comma 2, per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma.
6. 10. Gregori, Nicchi.

A.C. 3504-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    La norma sottoposta al nostro esame è diretta a rendere obbligatoria, con l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza, l'effettuazione dello screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie ereditarie, già previsto dall'articolo 1, comma 229, della cosiddetta legge di stabilità per il 2014, la legge n. 147 del 2013;
    si ricorda che la successiva legge di stabilità per il 2015, ovvero la legge n. 190 del 2014, ha previsto che il Ministro della salute adotti un decreto ministeriale, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per l'avvio, anche in via sperimentale, dello screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce neonatale comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Il termine stabilito dalla norma per l'emanazione del decreto era quello di 2 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014, pertanto il 1o gennaio 2014;
    la stessa norma ha previsto inoltre che, con un ulteriore provvedimento del Ministro della salute, sia definito, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014 (1o gennaio 2014) l'elenco delle predette patologie;
    si segnala che la normativa attuativa non è stata ancora emanata,

impegna il Governo

ad emanare la normativa secondaria sopra detta al fine di dare piena e completa attuazione alle previsioni normative contenute nel testo sottoposto al nostro esame.
9/3504-A/1Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 3 della proposta di legge in epigrafe si prevede, tra l'altro, l'istituzione, presso l'istituto superiore di sanità, di un Centro di coordinamento sugli screening neonatali;
    al suddetto Centro viene attribuito, tra gli altri, il compito di «istituire un archivio centralizzato sugli esiti degli screening neonatali al fine di rendere disponibili dati per una verifica dell'efficacia, anche in termini di costo, dei percorsi intrapresi»;
    i dati di cui al punto precedente, oltre ad essere preziosi per la lotta ad alcune gravi patologie, costituiscono, in ogni caso dati altamente sensibili, il cui uso improprio o abusivo può essere fonte di violazione diritto alla privacy, disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di acquisire ogni utile elemento per fare quanto di propria competenza perché sia garantita la protezione dei dati personali trattati nell'ambito dell'attuazione del disegno di legge in epigrafe.
9/3504-A/2Gregorio Fontana, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame disciplina l'inserimento degli screening neonatali obbligatori per le malattie metaboliche ereditarie nei livelli essenziali di assistenza (LEA). Tali accertamenti dovranno essere effettuati in tutti i casi di patologie metaboliche ereditarie per le quali esistano terapie farmacologiche o dietetiche efficaci o per le quali, con ogni evidenza scientifica, sia dimostrato che una diagnosi precoce comporti un vantaggio nel contrasto alla malattia;
    la Gangliosidosi Gm1 è una malattia rara ereditaria da accumulo lisosomiale a trasmissione autosomica recessiva causata dal deficit totale e parziale dell'enzima lisosomiale beta-galattasidasi. Tale deficit porta ad un accumulo di sfingolipidi, in particolare ganglioside GM1, nel cervello, e negli organi viscerali, inducendo la morte; la patologia si manifesta quando il bambino eredita una coppia di geni GLB1 mutati da entrambi i genitori che ne risultino portatori sani, in tal caso, ci sarà una possibilità su quattro che il figlio erediti il gene difettoso e ne sia affetto. In base all'età di insorgenza della malattia ne esistono tre forme. Le aspettative di vita per le prime due, che colpiscono bambini entro i 3 anni di età, sono bassissime. La terza forma cronica dell'adulto esordisce fra i 3 e i 30 anni ed è invece caratterizzata da distonia generale;
   la Gangliosidosi Gm1 è annoverata fra le malattie ereditarie metaboliche per le quali la ricerca, che conta solo su finanziamenti privati, procede lentamente a causa di mancanza di fondi pubblici ad essa destinati; attualmente il trattamento dei pazienti è perlopiù sintomatico ma non è in grado di alterare in maniera significativa il corso della malattia. Esso è mirato a ridurre la sintesi del substrato naturale dell'enzima per rallentare il decorso della malattia e, a tutt'oggi, è in uso sperimentale nelle forme di esordio tardivo,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche legislative, affinché, anche per le malattie ereditarie metaboliche gravi, quali la Gangliosidosi Gml, per le quali allo stato dei fatti non esista una cura che con ogni evidenza scientifica sia in grado di contrastare la patologia, siano previsti screening neonatali che combinando prevenzione e ricerca possano arrestare la malattia almeno nei casi di insorgenza tardiva.
9/3504-A/3Ciracì, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame disciplina l'inserimento degli screening neonatali obbligatori per le malattie metaboliche ereditarie nei livelli essenziali di assistenza (LEA). Tali accertamenti dovranno essere effettuati in tutti i casi di patologie metaboliche ereditarie per le quali esistano terapie farmacologiche o dietetiche efficaci o per le quali, con ogni evidenza scientifica, sia dimostrato che una diagnosi precoce comporti un vantaggio nel contrasto alla malattia;
    la Gangliosidosi Gm1 è una malattia rara ereditaria da accumulo lisosomiale a trasmissione autosomica recessiva causata dal deficit totale e parziale dell'enzima lisosomiale beta-galattasidasi. Tale deficit porta ad un accumulo di sfingolipidi, in particolare ganglioside GM1, nel cervello, e negli organi viscerali, inducendo la morte; la patologia si manifesta quando il bambino eredita una coppia di geni GLB1 mutati da entrambi i genitori che ne risultino portatori sani, in tal caso, ci sarà una possibilità su quattro che il figlio erediti il gene difettoso e ne sia affetto. In base all'età di insorgenza della malattia ne esistono tre forme. Le aspettative di vita per le prime due, che colpiscono bambini entro i 3 anni di età, sono bassissime. La terza forma cronica dell'adulto esordisce fra i 3 e i 30 anni ed è invece caratterizzata da distonia generale;
   la Gangliosidosi Gm1 è annoverata fra le malattie ereditarie metaboliche per le quali la ricerca, che conta solo su finanziamenti privati, procede lentamente a causa di mancanza di fondi pubblici ad essa destinati; attualmente il trattamento dei pazienti è perlopiù sintomatico ma non è in grado di alterare in maniera significativa il corso della malattia. Esso è mirato a ridurre la sintesi del substrato naturale dell'enzima per rallentare il decorso della malattia e, a tutt'oggi, è in uso sperimentale nelle forme di esordio tardivo,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche legislative, affinché, anche per le malattie ereditarie metaboliche gravi per le quali allo stato dei fatti non esista una cura che con ogni evidenza scientifica sia in grado di contrastare la patologia, siano previsti screening neonatali che combinando prevenzione e ricerca possano arrestare la malattia almeno nei casi di insorgenza tardiva.
9/3504-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)  Ciracì, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la finalità del provvedimento che è quella di garantire la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie, mediante una misura obbligatoria da inserire nei LEA (livelli essenziali di assistenza) relativa ad accertamenti diagnostici da effettuare su tutti i neonati per consentire diagnosi precoci e un tempestivo trattamento delle patologie. I soggetti a cui è rivolta questa misura possono essere nati da parti effettuati in strutture ospedaliere o a domicilio;
    appare indifferibile consentire la prevenzione di patologie, anche severe dal punto di vista clinico, non comprese nella categoria nosologica delle “malattie metaboliche ereditarie”; come ad esempio: Iperplasia Surrenalica Congenita o Sindrome Adreno-Genitale [già inclusa nei pannelli di screening di alcune regioni del Nord Italia (Piemonte e Val d'Aosta, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna)] e le Immunodeficienze severe congenite,

impegna il Governo

ad includere attraverso ulteriori iniziative normative nei programmi di screening anche malattie congenite ereditarie non ascrivibili alla categoria nosologica delle malattie metaboliche ereditarie.
9/3504-A/4Allasia, Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    la finalità del provvedimento che è quella di garantire la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie, mediante una misura obbligatoria da inserire nei LEA (livelli essenziali di assistenza) relativa ad accertamenti diagnostici da effettuare su tutti i neonati per consentire diagnosi precoci e un tempestivo trattamento delle patologie. I soggetti a cui è rivolta questa misura possono essere nati da parti effettuati in strutture ospedaliere o a domicilio;
    appare indifferibile consentire la prevenzione di patologie, anche severe dal punto di vista clinico, non comprese nella categoria nosologica delle ”malattie metaboliche ereditarie”; come ad esempio: Iperplasia Surrenalica Congenita o Sindrome Adreno-Genitale [già inclusa nei pannelli di screening di alcune regioni del Nord Italia (Piemonte e Val d'Aosta, Lombardia, Veneto,Emilia-Romagna)] e le Immunodeficienze severe congenite,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di includere attraverso ulteriori iniziative normative nei programmi di screening anche malattie congenite ereditarie non ascrivibili alla categoria nosologica delle malattie metaboliche ereditarie.
9/3504-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta)  Allasia, Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge rende finalmente obbligatorio lo screening neonatale allargato, ossia un esame che consente di diagnosticare precocemente numerose malattie metaboliche ereditarie;
    l'identificazione precoce di queste malattie rare, dagli esiti invalidanti e talvolta letali, consente di iniziare immediatamente trattamenti farmacologici e dietetici adeguati, che salvano la vita al bambino, portando ad una buona qualità di vita. Lo screening diviene obbligatorio su tutto il territorio nazionale attraverso l'introduzione dello stesso nei livelli essenziali di assistenza (LEA);
    l'introduzione dello screening consente, tra l'altro, di superare l'attuale asimmetria esistente a livello regionale. Mentre in talune regioni virtuose, infatti, lo screening viene effettuato da molti anni e su circa 40 patologie metaboliche ereditarie, in altre viene praticato su un numero esiguo di malattie o non viene praticato affatto, se non sulle tre patologie per cui è già obbligatorio (ipotiroidismo congenito, fibrosi cistica, fenilchetonuria, ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104);
    in dettaglio, sono soltanto tre le regioni che praticano screening allargato a quaranta o più patologie (Toscana, Umbria, Liguria); dieci le regioni con screening allargato a meno di quaranta patologie (Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Sardegna, Sicilia, Veneto, Friuli, provincia di Bolzano),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rendere omogeneo, nella composizione del Centro di coordinamento sugli screening neonatali, il numero dei rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con quello dei componenti designati dall'Istituto Superiore di sanità e dalle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti affetti dalle patologie di cui alla presente legge, consentendo, con una equa suddivisione per area geografica nazionale, la rappresentatività delle regioni a maggior tasso di natalità.
9/3504-A/5Rondini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la finalità del provvedimento in esame è quella di garantire la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie introducendo accertamenti diagnostici neonatali che consentano un tempestivo trattamento delle patologie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi derivanti dalle patologie metaboliche ereditarie, sui benefici conseguibili attraverso l'attività di screening, nonché sulle migliori cure e terapie disponibili per tali patologie.
9/3504-A/6Marzano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    le Malattie Rare hanno visto negli ultimi anni crescere notevolmente l'interesse delle politiche sanitarie in risposta ai bisogni dei pazienti che ne sono portatori;
    l'Unione Europea, attraverso la Raccomandazione del Consiglio dell'8 giugno 2009, ha dato impulso alle azioni già in essere da parte di alcuni Stati Membri, e ha promosso l'elaborazione e l'adozione da parte di tutti gli SM, possibilmente entro la fine del 2013, nel quadro dei propri sistemi sanitari e sociali, di piani e strategie nazionali per le Malattie Rare;
    l'Italia ha adottato il proprio Piano Nazionale nell'ottobre 2014. Tuttavia, nel nostro Paese, già il decreto del Ministro della Sanità 279 del 2001 (accompagnato da alcuni ulteriori provvedimenti successivi), aveva gettato le basi per l'introduzione di principi di tutela della persone con malattia rara nel nostro Servizio Sanitario Nazionale, in particolare, attraverso la costituzione di una Rete Nazionale delle Malattie Rare;
    il Piano nazionale per le malattie rare esige però un aggiornamento che tenga conto di almeno tre fattori fondamentali:
     la tanto attesa, più volte annunziata e ancora non attuata revisione dei LEA, proprio in merito alle malattie rare e in particolare a quelle su base metabolica;
     l'approvazione di questa legge, che stiamo discutendo oggi e che fornirà elementi preziosi per una prevenzione capillare efficace estesa sull'intero Paese;
     l'approvazione degli ERN come centri di eccellenza a livello europeo per la ricerca, diagnosi e cura delle malattie rare, di cui l'Italia si candida ad essere capofila;
    molte cose sono state fatte in questa legislatura per rispondere ai bisogni delle persone che presentano una malattia metabolica, meno rara di quanto si creda, ma molto resta ancora da fare e il nuovo Piano nazionale per le malattie rare potrebbe offrire una opportunità importantissima per mettere a sistema una serie di misure che altrimenti per quanto preziose restano slegate e perdono di quella incisività che potrebbero avere sul piano della ricerca e della diagnosi e cura;
    un ruolo fondamentale in questo campo è sempre stato svolto dalle Associazioni e dai pazienti che ne rappresentano l'anima e la ispirazione più profonda, oltre ad essere i descrittori più efficaci delle problematiche specifiche di ogni patologia; pur essendo infatti molto simili tra di loro sotto vari aspetti costituiscono per altri aspetti un unicum irripetibile che sarebbe poco comprensibile senza la chiave di lettura offerta dai pazienti e dalle loro famiglie;
    anche la legge approvata ieri dal Parlamento sul Dopo di Noi si è più volte riferita al diritto dei pazienti a partecipare ai processi decisionali che li riguardano,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di far partecipare al tavolo incaricato di elaborazione il nuovo piano nazionale per le malattie rare anche alcuni rappresentanti di associazioni oggettivamente competenti nello specifico campo e quei pazienti che con il tempo hanno acquisito una riconosciuta competenza nella conoscenza della patologia da cui sono afflitti.
9/3504-A/7Binetti, Palese.


PROPOSTA DI LEGGE: REALACCI ED ALTRI; BRATTI ED ALTRI; DE ROSA ED ALTRI: ISTITUZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE A RETE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DISCIPLINA DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (A.C. 68-110-1945-B)

A.C. 68-B – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 68-B – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sull'emendamento 17.1 trasmesso dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

A.C. 68-B – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Disposizioni per assicurare l'espletamento di alcune attività del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:
  «2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'articolo 2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa».

  2. Il decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 68-B – Articolo 17

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 17.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  Sopprimerlo.
17. 1. Grimoldi, Castiello.

A.C. 68-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è finalizzato a riformare il sistema delle agenzie ambientali, attraverso sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento con l'obiettivo di perseguire un livello sempre più alto di tutela ambientale;
    l'obiettivo è principalmente quello di rafforzare un Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale, composto dall'ISPRA, quale polo nazionale, e dalle Agenzie regionali, quali poli regionali e territoriali, dotando il Paese di una vera e propria rete nazionale di soggetti tecnici in grado di assicurare ancora di più omogeneità (soprattutto a livello territoriale) ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico dell'ambiente, a supporto delle politiche di protezione ambientale;
    da molto tempo è infatti emersa con evidenza la necessità di una riforma del settore con l'obiettivo di raggiungere una maggiore efficienza e di creare una struttura più funzionale e con un efficace sistema di condivisione delle informazioni ambientali, nonché la necessità di una risposta più adeguata al crescente e giustificato aumento della domanda di controllo ambientale e sanitario e di prestazioni tecniche;
   di fronte a questi importanti, nuovi e più delicati compiti assegnati all'ISPRA e alle Agenzie ambientali, le risorse, così come il personale impiegato, si confermano però del tutto insufficienti, rischiando così di compromettere l'effettiva piena attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento. La gran parte delle risorse per il finanziamento dell'ISPRA e delle Agenzie, rimangono quelle già disponibili a legislazione vigente; è evidente quindi la necessità ineludibile, di individuare ulteriori e nuove forme di finanziamento del provvedimento in esame;
   sotto questo aspetto ricordiamo come l'attuale normativa preveda che una quota dei proventi delle aste per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (quote ETS), venga utilizzato per una serie di finalità ambientali;
   sarebbe quindi necessario prevedere che una quota dei suddetti proventi da destinare a finalità ambientali, vada a favore della sempre più complessa e delicata attività che ora dovrà essere svolta in campo ambientale dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e dalle Agenzie regionali;
   peraltro, già in risposta all'interrogazione n. 5-05661, la sottosegretaria Silvia Velo, aveva dichiarato la possibilità che il Governo possa utilizzare quota parte dei proventi delle aste (anche valutando possibili accordi e convenzioni) da destinare all'implementazione dell'attività svolta dall'ISPRA,

impegna il Governo

al fine di integrare le necessarie risorse attualmente del tutto insufficienti per garantire l'attuazione del provvedimento in esame, a prevedere attraverso ulteriori iniziative normative che una quota parte dei proventi delle aste per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (quote ETS), vengano destinate all'implementazione dell'attività svolta dall'ISPRA e alle Agenzie ambientali, e dei lavoratori in esse impiegate, nonché per la piena attuazione del sistema delle agenzie ambientali.
9/68-B/1Zaratti, Pellegrino, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è finalizzato a riformare il sistema delle agenzie ambientali, attraverso sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento con l'obiettivo di perseguire un livello sempre più alto di tutela ambientale;
    l'obiettivo è principalmente quello di rafforzare un Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale, composto dall'ISPRA, quale polo nazionale, e dalle Agenzie regionali, quali poli regionali e territoriali, dotando il Paese di una vera e propria rete nazionale di soggetti tecnici in grado di assicurare ancora di più omogeneità (soprattutto a livello territoriale) ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico dell'ambiente, a supporto delle politiche di protezione ambientale;
    da molto tempo è infatti emersa con evidenza la necessità di una riforma del settore con l'obiettivo di raggiungere una maggiore efficienza e di creare una struttura più funzionale e con un efficace sistema di condivisione delle informazioni ambientali, nonché la necessità di una risposta più adeguata al crescente e giustificato aumento della domanda di controllo ambientale e sanitario e di prestazioni tecniche;
   di fronte a questi importanti, nuovi e più delicati compiti assegnati all'ISPRA e alle Agenzie ambientali, le risorse, così come il personale impiegato, si confermano però del tutto insufficienti, rischiando così di compromettere l'effettiva piena attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento. La gran parte delle risorse per il finanziamento dell'ISPRA e delle Agenzie, rimangono quelle già disponibili a legislazione vigente; è evidente quindi la necessità ineludibile, di individuare ulteriori e nuove forme di finanziamento del provvedimento in esame;
   sotto questo aspetto ricordiamo come l'attuale normativa preveda che una quota dei proventi delle aste per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (quote ETS), venga utilizzato per una serie di finalità ambientali;
   sarebbe quindi necessario prevedere che una quota dei suddetti proventi da destinare a finalità ambientali, vada a favore della sempre più complessa e delicata attività che ora dovrà essere svolta in campo ambientale dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e dalle Agenzie regionali;
   peraltro, già in risposta all'interrogazione n. 5-05661, la sottosegretaria Silvia Velo, aveva dichiarato la possibilità che il Governo possa utilizzare quota parte dei proventi delle aste (anche valutando possibili accordi e convenzioni) da destinare all'implementazione dell'attività svolta dall'ISPRA,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di integrare le necessarie risorse per garantire l'attuazione del provvedimento in esame, a prevedere attraverso ulteriori iniziative normative che una quota parte dei proventi delle aste per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (quote ETS), vengano destinate all'implementazione dell'attività svolta dall'ISPRA e alle Agenzie ambientali, e dei lavoratori in esse impiegate, nonché per la piena attuazione del sistema delle agenzie ambientali.
9/68-B/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Zaratti, Pellegrino, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito del controllo ambientale, l'insufficienza di risorse disponibili e vincolate destinate al controllo rende scarsamente efficace ed efficiente l'azione posta in essere per raggiungere lo scopo;
    tale scarsità di risorse rischia di non far pienamente realizzare l'obiettivo della realizzazione di una programmazione regolare, articolata ed efficace dei controlli ambientali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare eventuali iniziative volte a predisporre l'istituzione, nell'ambito del Fondo Unico Giustizia, di una sezione ad hoc a destinazione vincolata per la tutela ambientale, finanziata con i proventi dei beni sottoposti a sequestro penale o amministrativo, a confisca, le ammende, le multe nonché le sanzioni e le penali di natura ambientale.
9/68-B/2Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito del controllo ambientale, l'insufficienza di risorse disponibili e vincolate destinate al controllo rende scarsamente efficace ed efficiente l'azione posta in essere per raggiungere lo scopo;
    tale scarsità di risorse rischia di non far pienamente realizzare l'obiettivo della realizzazione di una programmazione regolare, articolata ed efficace dei controlli ambientali,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare la possibilità di adottare eventuali iniziative volte a predisporre l'istituzione, nell'ambito del Fondo Unico Giustizia, di una sezione ad hoc a destinazione vincolata per la tutela ambientale, finanziata con i proventi dei beni sottoposti a sequestro penale o amministrativo, a confisca, le ammende, le multe nonché le sanzioni e le penali di natura ambientale.
9/68-B/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 comma 5 della Proposta di legge in discussione prevede che le Agenzie per la tutela dell'ambiente possono svolgere anche attività ulteriori rispetto a quelle elencate al comma 4 del medesimo, in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche disposizioni normative ovvero di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA;
    le attività di cui al comma 5 devono in ogni caso essere compatibili con l'imparzialità delle agenzie nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo e, comunque, non devono determinare situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale;
    in particolare, è vietato lo svolgimento di attività di consulenza in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale;
    è quanto mai opportuno che vengano definite nel dettaglio, coinvolgendo la Conferenza Stato-Regioni, sia le attività che possono essere svolte dalle Agenzie regionali a favore di soggetti pubblici o privati sia criteri uniformi per la determinazione delle tariffe da applicare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire, sentita la Conferenza Stato-Ragioni, le attività che possono essere svolte dalle Agenzie regionali a favore di soggetti pubblici o privati sia criteri uniformi per la determinazione delle tariffe da applicare.
9/68-B/3Carrescia, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 14 della proposta in epigrafe, si dispone che l'ISPRA, con il contributo delle agenzie, predisponga, ”basandosi sul principio di merito, uno schema di regolamento che stabilisce le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale dell'Unione europea, nazionale e regionale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio di rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo”;
    il regolamento di cui al punto precedente è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui alla proposta in epigrafe;
    risulta, in ogni caso, utile garantire fin d'ora il principio di rotazione del personale ispettivo di cui ai punti precedenti, anche per accelerare l'individuazione delle responsabilità e incentivare la motivazione del personale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fare quanto di propria competenza perché fin d'ora sia avviata la rotazione del personale ispettivo, di cui in premessa, secondo criteri rigorosamente meritocratici e nel pieno rispetto del principio di trasparenza.
9/68-B/4Gregorio Fontana, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in commento prevede l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente, finalizzata ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale, di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, concorrendo anche al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo del suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, nonché alla piena realizzazione del principio di derivazione europea «chi inquina paga»;
    in tale sistema l'ISPRA e le agenzie sono chiamate a svolgere le proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente con il compito di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi di attività garantite in modo omogeneo a livello nazionale dal Sistema nazionale medesimo;
    i LEPTA ed i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonché il Catalogo nazionale dei servizi saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
    nel corso degli ultimi anni, il rispetto dei vincoli di bilancio ha determinato limiti alle assunzioni del personale delle Regioni e degli enti locali con la conseguenza del blocco totale della progressione delle piante organiche; per svariate Agenzie del Sistema Nazionale, la pianta organica non raggiunge nemmeno la soglia di copertura del 40 per cento;
    alcune Agenzie regionali operano, inoltre, in territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e pertanto assoggettate alle procedure individuate dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con la Legge n. 134 dell'11 agosto 2012 per le situazioni di crisi industriali complesse;
    in tali aree lo sforzo organizzativo delle Agenzie risulta oramai di carattere pluriennale e non più sostenibile con le ordinarie risorse umane delle attuali piante organiche bloccate sotto la soglia del 40 per cento della copertura previsionale;
    con l'introduzione dei LEPTA si prefigura, per le Agenzie con carenza di personale nei territori che presentano una situazione di crisi industriale complessa di cui al citato articolo 27 del decreto legge n. 83 del 2012, una crescita sostenuta del ”fabbisogno professionale su base pluriennale” non programmabile con risorse professionali a tempo determinato,

impegna il Governo

ad adottare i necessari provvedimenti per consentire alle Agenzie regionali per l'Ambiente l'assunzione, mediante procedura concorsuale ordinaria, del personale necessario al raggiungimento della copertura del 60 per cento della pianta organica allo scopo valutando la possibilità di utilizzare le procedure previste nell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica già stabiliti.
9/68-B/5Bratti, Vico, Capone, Ginefra, Pelillo, Mariano, Franco Cassano, Mongiello, Grassi, Michele Bordo, Losacco, Ventricelli, Palese, Antezza.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in commento prevede l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente, finalizzata ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale, di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, concorrendo anche al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo del suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, nonché alla piena realizzazione del principio di derivazione europea «chi inquina paga»;
    in tale sistema l'ISPRA e le agenzie sono chiamate a svolgere le proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente con il compito di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi di attività garantite in modo omogeneo a livello nazionale dal Sistema nazionale medesimo;
    i LEPTA ed i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonché il Catalogo nazionale dei servizi saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
    nel corso degli ultimi anni, il rispetto dei vincoli di bilancio ha determinato limiti alle assunzioni del personale delle Regioni e degli enti locali con la conseguenza del blocco totale della progressione delle piante organiche; per svariate Agenzie del Sistema Nazionale, la pianta organica non raggiunge nemmeno la soglia di copertura del 40 per cento;
    alcune Agenzie regionali operano, inoltre, in territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e pertanto assoggettate alle procedure individuate dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con la Legge n. 134 dell'11 agosto 2012 per le situazioni di crisi industriali complesse;
    in tali aree lo sforzo organizzativo delle Agenzie risulta oramai di carattere pluriennale e non più sostenibile con le ordinarie risorse umane delle attuali piante organiche bloccate sotto la soglia del 40 per cento della copertura previsionale;
    con l'introduzione dei LEPTA si prefigura, per le Agenzie con carenza di personale nei territori che presentano una situazione di crisi industriale complessa di cui al citato articolo 27 del decreto legge n. 83 del 2012, una crescita sostenuta del ”fabbisogno professionale su base pluriennale” non programmabile con risorse professionali a tempo determinato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare i necessari provvedimenti per consentire alle Agenzie regionali per l'Ambiente l'assunzione, mediante procedura concorsuale ordinaria, del personale necessario al raggiungimento della copertura del 60 per cento della pianta organica allo scopo valutando la possibilità di utilizzare le procedure previste nell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica già stabiliti.
9/68-B/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Bratti, Vico, Capone, Ginefra, Pelillo, Mariano, Cassano, Mongiello, Grassi, Michele Bordo, Losacco, Ventricelli, Palese, Antezza.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, comma 1, specifica inequivocabilmente che l'ISPRA è persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca; organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare;
    l'articolo 7, comma 1, nello stabilire che le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente sono persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile, non specifica che le stesse sono sottoposte alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
    tuttavia l'articolo 03, comma 1, del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito dalla legge n. 61 del 1994; già prevede la vigilanza regionale sulle agenzie;
    l'articolo 17, aggiunto dal Senato, introduce una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della nuova legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

impegna il Governo

nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della presente legge e fermi restando i vincoli di invarianza finanziaria di cui all'articolo 17, ad assumere le opportune Iniziative affinché sia applicato l'articolo 03, comma 1 del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito dalla legge n. 61 del 1994, che prevede la vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle agenzie.
9/68-B/6Guidesi, Grimoldi, Castiello, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, comma 1, lettera c), prevede che gli elementi conoscitivi provenienti dalle attività di ricerca e diffusione dei dati tecnico-scientifici del Sistema delle agenzie costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenze delle pubbliche amministrazioni;
    l'articolo 17, aggiunto dal Senato, introduce una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della nuova legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

impegna il Governo

nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della presente legge e fermi restando i vincoli di invarianza finanziaria di cui all'articolo 17, ad assumere le opportune iniziative affinché il riconoscimento come riferimento ufficiale e vincolante, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli elementi conoscitivi provenienti dalle attività di ricerca e diffusione dei dati tecnico-scientifici del Sistema delle agenzie, tenga comunque conto delle norme e deliberazioni delle singole regioni qualora interessi il proprio territorio.
9/68-B/7Simonetti, Grimoldi, Castiello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 prevede l'istituzione di un sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente che viene denominato ”Sistema nazionale”;
    l'articolo 17, aggiunto dal Senato, introduce una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della nuova legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

impegna il Governo

nell'ambito delle funzioni di vigilanza svolte da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e fermi restando i vincoli dell'invarianza finanziaria di cui all'articolo 17, ad assicurare un giusto livello di autonomia nelle funzioni svolte dalle agenzie regionali e provinciali che costituiscono il sistema a rete, nell'ambito delle attività pianificate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 7 comma 2, con lo scopo primario di assicurare l'efficacia delle politiche di sostenibilità ambientale sul territorio regionale e provinciale di competenza, contestualmente salvaguardando l'omogeneità dei sistemi di controllo sul territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale.
9/68-B/8Allasia, Grimoldi, Castiello, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 15, comma 1, prevede che l'ISPRA e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    la clausola di invarianza finanziaria è ribadita anche dall'articolo 17, aggiunto dal Senato, in base alla quale le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della nuova legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    tuttavia, l'articolo 9, comma 3, prevede che i LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi livelli nonché il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,

impegna il Governo

nell'ambito dei provvedimenti finanziari di prossima emanazione, a verificare la possibilità di prevedere la destinazione di una quota del fondo sanitario regionale, omogenea tra tutte le regioni e province autonome, da destinare al funzionamento del Sistema delle agenzie e il raggiungimento dei LEPTA.
9/68-B/9Castiello, Grimoldi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 17, aggiunto dal Senato, introduce una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della nuova legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    l'articolo 3, stabilisce le funzioni del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente che principalmente sono quelle di monitoraggio, di controllo, di ricerca e di supporto tecnico alle amministrazioni pubbliche in materia ambientale;
    infatti uno dei principali obiettivi della riforma è quello del potenziamento del sistema dei controlli ambientali a garanzia della trasparenza nei confronti dei cittadini;
    in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera g), prevede la collaborazione del Sistema delle agenzie con istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale;
    inoltre, la lettera l), dei comma 1, dello stesso articolo 3, prevede lo svolgimento da parte del Sistema delle agenzie di attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti;
    il potenziamento dei controlli e una serie di funzioni aggiuntive a quelle storicamente svolte dalle ARPA richiedono interventi precisi da parte del Governo per individuare le opportune risorse finanziarie, strumentali e professionali in grado di fare funzionare al meglio l'intero sistema a rete;
    i vincoli dell'invarianza finanziaria di cui all'articolo 17 impediscono un approccio corretto alla complessa riorganizzazione del sistema e l'erogazione da parte delle Agenzie degli importanti compiti per la tutela dell'ambiente che i cittadini da esse si aspettano, anche in considerazione dell'ammontare delle tasse versate allo Stato,

impegna il Governo

nell'ambito dei provvedimenti finanziari di prossima emanazione, a verificare la possibilità di individuare apposite risorse per il finanziamento del sistema a rete per la protezione dell'ambiente, al fine di permettere l'erogazione da parte delle Agenzie degli importanti compiti per la tutela dell'ambiente previsti dalla presente proposta di legge, che i cittadini si aspettano dalle medesime Agenzie, anche in considerazione dell'ammontare delle tasse versate allo Stato.
9/68-B/10Grimoldi, Castiello, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) è stato istituito dall'articolo 28 del decreto-legge 112 del 2008, che ha accorpato in un unico ente l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), l'istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INPS) e l'istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM);
    il presente provvedimento ha come scopo quello di istituire un Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente – di cui fanno parte l'ISPRA e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente – come rete che attui i livelli essenziali delle prestazioni Tecniche Ambientali (LEPTA), nonché quello di disciplinare l'ISPRA;
    l'articolo 10 prevede che l'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale, predisponga il programma triennale delle attività del Sistema e individui le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità e l'opportunità, nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della presente legge, di definite le modalità tecniche necessarie per il raggiungimento dei LEPTA.
9/68-B/11Marzano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge, già approvata in seconda lettura dal Senato, mira a costituire ex novo un Sistema nazionale delle agenzie ambientali «unico» costituito dall'ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente;
    uno dei maggiori problemi riscontrati nell'ambito del controllo ambientale riguarda l'insufficienza di risorse disponibili e vincolate destinate al controllo;
    tale esiguità, compromette la realizzazione di una programmazione sistematica, efficace dei controlli ambientali,

impegna il Governo

ad istituire attraverso ulteriori iniziative normative nell'ambito del Fondo unico giustizia di una apposita sezione «Ambiente» a destinazione obbligata, a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, in cui confluiscano i proventi dei beni sottoposti a sequestro penale o amministrativo, a confisca, le ammende, le multe nonché le sanzioni e le penali di natura ambientale, con particolare riferimento ai pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 318-quater, comma 2, nonché dell'articolo 318-septies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di fornire adeguate risorse all'attività di vigilanza in campo ambientale segnatamente svolta dal sistema nazionale a rete per la protezione ambientale di cui alla presente legge.
9/68-B/12De Rosa, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge, già approvata in seconda lettura dal Senato, mira a costituire ex novo un Sistema nazionale delle agenzie ambientali «unico» costituito dall'ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente;
    uno dei maggiori problemi riscontrati nell'ambito del controllo ambientale riguarda l'insufficienza di risorse disponibili e vincolate destinate al controllo;
    tale esiguità, compromette la realizzazione di una programmazione sistematica, efficace dei controlli ambientali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire attraverso ulteriori iniziative normative nell'ambito del Fondo unico giustizia di una apposita sezione «Ambiente» a destinazione obbligata, a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, in cui confluiscano i proventi dei beni sottoposti a sequestro penale o amministrativo, a confisca, le ammende, le multe nonché le sanzioni e le penali di natura ambientale, con particolare riferimento ai pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 318-quater, comma 2, nonché dell'articolo 318-septies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di fornire adeguate risorse all'attività di vigilanza in campo ambientale segnatamente svolta dal sistema nazionale a rete per la protezione ambientale di cui alla presente legge.
9/68-B/12. (Testo modificato nel corso della seduta) De Rosa, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge, già approvata in seconda lettura dal Senato, mira a costituire ex novo un Sistema nazionale delle agenzie ambientali «unico costituito» dall'ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente;
    il disegno di legge in oggetto subordina l'operatività di diverse norme all'emanazione di successivi provvedimenti attuativi da adottare con decreti ministeriali o decreti del Presidente della Repubblica;
    questa scelta appare tuttavia poco condivisibile anche perché tali misure riguardano profili centrali della disciplina, In molti casi, mancando termini temporali stringenti, si corre il rischio che la disciplina rimanga di fatto inattuata;
    pertanto si ritiene fondamentale responsabilizzare le amministrazioni, individuate come soggetti referenti per l'adozione dei suddetti provvedimenti attuativi, non solo individuando un soggetto responsabile, così come previsto dalla legge sul procedimento amministrativo 1241/90 dall'articolo 5, ma introducendo anche in capo al dirigente una responsabilità in caso di mancata adozione dei decreti attuativi,

impegna il Governo

ad intraprendere ogni iniziativa utile al fine di prevedere, anche nell'ambito dei decreti attuativi della riforma per la pubblica amministrazione legge 124 del 2015, appositi criteri all'interno del sistema della valutazione della performance dirigenziale che tengano conto della mancata adozione dei decreti attuativi nei termini prescritti.
9/68-B/13Micillo.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge, già approvata in seconda lettura dal Senato, mira a costituire ex novo un Sistema nazionale delle agenzie ambientali «unico» costituito dall'ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente;
    la lettera c) dell'articolo 2 definisce pressione sull'ambiente: le cause specifiche degli impatti sull'ambiente dovuti ad attività antropiche, quali le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e sottosuolo, nonché gli agenti fisici e biologici, i rifiuti, l'uso e consumo di risorse naturali;
    i rischi antropici sono dovuti ad attività e iniziative che sottopongono l'uomo e l'ambiente a continue minacce di inquinamento;
   premesso, inoltre, che:
    l'inquinamento acustico è causato da un'eccessiva esposizione a suoni e rumori di elevata intensità;
    secondo l'istituto Superiore di Sanità (ISS) l'inquinamento acustico rappresenta uno dei più gravi problemi ambientali, con elevato e diffuso impatto sulla popolazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad includere, nella definizione di «pressioni sull'ambiente» di cui all'articolo 2, lettera c), le emissioni acustiche.
9/68-B/14Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge, già approvata in seconda lettura dal Senato, mira a costituire ex novo un Sistema nazionale delle agenzie ambientali «unico» costituito dall'ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente;
    la lettera c) dell'articolo 2 definisce pressione sull'ambiente: le cause specifiche degli impatti sull'ambiente dovuti ad attività antropiche, quali le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e sottosuolo, nonché gli agenti fisici e biologici, i rifiuti, l'uso e consumo di risorse naturali;
    i rischi antropici sono dovuti ad attività e iniziative che sottopongono l'uomo e l'ambiente a continue minacce di inquinamento;
   premesso, inoltre, che:
    l'inquinamento acustico è causato da un'eccessiva esposizione a suoni e rumori di elevata intensità;
    secondo l'istituto Superiore di Sanità (ISS) l'inquinamento acustico rappresenta uno dei più gravi problemi ambientali, con elevato e diffuso impatto sulla popolazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa al fine di valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad includere, nella definizione di «pressioni sull'ambiente» di cui all'articolo 2, lettera c), le emissioni acustiche.
9/68-B/14. (Testo modificato nel corso della seduta) Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge, già approvata in seconda lettura dal Senato, mira a costituire ex novo un Sistema nazionale delle agenzie ambientali «unico» costituito dall'ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente;
    l'articolo 3 indica le funzioni del «Sistema nazionale»,

impegna il Governo

ad attribuire, attraverso ulteriori iniziative normative al Sistema nazionale, compatibilmente con la normativa europea e internazionale, anche funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione sull'impatto ambientale che i singoli prodotti nonché i materiali che li compongono hanno sull'ambiente.
9/68-B/15Daga.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge, già approvata in seconda lettura dal Senato, mira a costituire ex novo un Sistema nazionale delle agenzie ambientali «unico» costituito dall'ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente;
    l'articolo 3 indica le funzioni del «Sistema nazionale»,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di attribuire, attraverso ulteriori iniziative normative al Sistema nazionale, compatibilmente con la normativa europea e internazionale, anche funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione sull'impatto ambientale che i singoli prodotti nonché i materiali che li compongono hanno sull'ambiente.
9/68-B/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Daga.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge, già approvata in seconda lettura dal Senato, mira a costituire ex novo un Sistema nazionale delle agenzie ambientali «unico», costituito dall'ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente;
    al comma 1 del presente articolo il Sistema nazionale svolge funzioni di monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione, nonché sul controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;
    al comma 1, lettera i), il Sistema nazionale svolge attività istruttorie per il rilascio di autorizzazioni e di irrogazioni di sanzioni;
    al comma 1, lettera n), il Sistema nazionale svolge funzioni di valutazione comparativa di modelli e strutture organizzative, di funzioni e servizi erogati, di sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni mediante la definizione di idonei indicatori e il loro periodo aggiornato, ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di valutazione comparativa dell'intero Sistema nazionale,

impegna il Governo

ad inserire, attraverso ulteriori iniziative normative tra le funzioni del Sistema nazionale anche la valutazione Ciclo di Vita (Life Cycle Assistement) inteso come metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un prodotto, ad un processo o ad un'attività lungo l'intero ciclo di vita, dall'acquisizione delle materie prime al fine vita, in conformità ai criteri internazionali della serie «ISO-14020».
9/68-B/16Busto, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge, già approvata in seconda lettura dal Senato, mira a costituire ex novo un Sistema nazionale delle agenzie ambientali «unico», costituito dall'ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente;
    al comma 1 del presente articolo il Sistema nazionale svolge funzioni di monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione, nonché sul controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;
    al comma 1, lettera i), il Sistema nazionale svolge attività istruttorie per il rilascio di autorizzazioni e di irrogazioni di sanzioni;
    al comma 1, lettera n), il Sistema nazionale svolge funzioni di valutazione comparativa di modelli e strutture organizzative, di funzioni e servizi erogati, di sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni mediante la definizione di idonei indicatori e il loro periodo aggiornato, ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di valutazione comparativa dell'intero Sistema nazionale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire, attraverso ulteriori iniziative normative tra le funzioni del Sistema nazionale anche la valutazione Ciclo di Vita (Life Cycle Assistement) inteso come metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un prodotto, ad un processo o ad un'attività lungo l'intero ciclo di vita, dall'acquisizione delle materie prime al fine vita, in conformità ai criteri internazionali della serie «ISO-14020».
9/68-B/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Busto, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge, già approvata in seconda lettura dal Senato, mira a costituire ex novo un Sistema nazionale delle agenzie ambientali «unico» costituito dall'ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente;
    i criteri di indipendenza e anonimato, tracciabilità della filiera di responsabilità, tele-analisi e tele-controlli diretti e indiretti, devono essere considerati per l'attuazione delle attività dell'ISPRA,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere iniziative normative volte ad individuare i criteri per una corretta tracciabilità della filiera dei prodotti immessi sul mercato e a richiedere l'utilizzo di sistemi di tele-controllo e tele-analisi al fine di rendere efficienti i controlli ispettivi sul territorio
9/68-B/17Mannino, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge, già approvata in seconda lettura dal Senato, mira a costituire ex novo un Sistema nazionale delle agenzie ambientali «unico» costituito dall'ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente;
    i criteri di indipendenza e anonimato, tracciabilità della filiera di responsabilità, tele-analisi e tele-controlli diretti e indiretti, devono essere considerati per l'attuazione delle attività dell'ISPRA,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere iniziative normative volte ad individuare i criteri per una corretta tracciabilità della filiera dei prodotti immessi sul mercato e a valutare la possibilità di richiedere l'utilizzo di sistemi di tele-controllo e tele-analisi al fine di rendere efficienti i controlli ispettivi sul territorio
9/68-B/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Mannino, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge, già approvata in seconda lettura dal Senato, mira a costituire ex novo un Sistema nazionale delle agenzie ambientali «unico» costituito dall'ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente;
    all'articolo 7 del presente disegno di legge si prevede che per le ulteriori attività svolte dalle Agenzie ambientali nei confronti di soggetti terzi pubblici o privati sia esclusa la possibilità che tali prestazioni possano essere rese in caso di potenziale conflitto d'interesse,

impegna il Governo

ad intervenire, anche tramite ulteriori strumenti normativi, al fine di garantire che le attività di ISPRA siano svolte in modo compatibile con l'imparzialità dell'ente, nonché in modo tale da escludere conflitti di interesse.
9/68-B/18Terzoni, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge, già approvata in seconda lettura dal Senato, mira a costituire ex novo un Sistema nazionale delle agenzie ambientali «unico» costituito dall'ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente;
    all'articolo 7 del presente disegno di legge si prevede che per le ulteriori attività svolte dalle Agenzie ambientali nei confronti di soggetti terzi pubblici o privati sia esclusa la possibilità che tali prestazioni possano essere rese in caso di potenziale conflitto d'interesse,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire, anche tramite ulteriori strumenti normativi, al fine di garantire che le attività di ISPRA siano svolte in modo compatibile con l'imparzialità dell'ente, nonché in modo tale da escludere conflitti di interesse.
9/68-B/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Terzoni, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge, già approvata in seconda lettura dal Senato, mira a costituire ex novo un Sistema nazionale delle agenzie ambientali «unico» costituito dall'ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente;
    l'articolo 14 del presente disegno di legge prevede ai commi 5 e 6 che, in attuazione del regolamento di cui al comma 1, il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie, attraverso specifici regolamenti interni, individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi;
    il personale di cui al comma 5 può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse; alle richieste non può essere opposto il segreto industriale;
   premesso, inoltre, che:
    l'articolo 57 del Codice di procedura penale, prevede che sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55;
    in alcune Regioni gli operatori delle Agenzie regionali per l'ambiente operano con funzioni di ufficiale di Polizia giudiziaria ed in altre no. Ciò crea una situazione che non aiuta la costituzione di una rete omogenea di controlli ambientali. Pertanto si ritiene fondamentale che il personale incaricato degli interventi ispettivi operi con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire tempestivamente, attraverso ulteriori iniziative normative al fine di riconoscere la qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria al personale appartenente alle agenzie ambientali e all'ISPRA incaricato degli interventi ispettivi.
9/68-B/19Cominardi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge, già approvata in seconda lettura dal Senato, mira a costituire ex novo un Sistema nazionale delle agenzie ambientali «unico» costituito dall'ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente;
    l'articolo 14 del presente disegno di legge reca al comma 6 misure sul personale incaricato degli interventi ispettivi che può accedere agli impianti, alle sedi di attività oggetto di ispezione e può ottenere i dati, le informazioni e i documenti per l'espletamento delle funzioni ispettive a cui non si può opporre il segreto industriale,

impegna il Governo

a prevedere al fine di coinvolgere e favorire la collaborazione nonché la partecipazione dei cittadini, che le ispezioni su indicate possano essere effettuate anche con una petizione pubblica di cittadini residenti nel territorio interessato.
9/68-B/20Ciprini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge, già approvata in seconda lettura dal Senato, mira a costituire ex novo un Sistema nazionale delle agenzie ambientali «unico» costituito dall'ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente;
    l'articolo 14 del presente disegno di legge reca al comma 6 misure sul personale incaricato degli interventi ispettivi che può accedere agli impianti, alle sedi di attività oggetto di ispezione e può ottenere i dati, le informazioni e i documenti per l'espletamento delle funzioni ispettive a cui non si può opporre il segreto industriale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere forme di impulso da parte dei cittadini interessati allo svolgimento delle ispezioni indicate.
9/68-B/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Ciprini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge, già approvata in seconda lettura dal Senato, mira a costituire ex novo un Sistema nazionale delle agenzie ambientali ”unico” costituito dall'ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente;
    è necessario prevedere che l'attività di monitoraggio e controllo risultino omogenee su tutto il territorio nazionale al fine di garantire la tutela dell'ambiente e della salute pubblica anche attraverso standard di qualità comuni anche attraverso la predisposizione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali;
   premesso, inoltre, che:
    l'articolo 14 attribuisce all'Ispra, con il contributo delle agenzie il compito di predisporre uno schema di regolamento per individuare il personale incaricato degli interventi ispettivi;
   è preferibile che non si possano più prevedere elenchi ad hoc di professionisti a livello provinciale o regionale che includano anche coloro che non siano in possesso di abilitazioni all'esercizio della professione di livello statale,

impegna il Governo

a predisporre lo schema di regolamento di cui all'articolo 14 sul personale ispettivo sulla base delle abilitazioni professionali specifiche rilasciate dallo Stato.
9/68-B/21De Lorenzis.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge, già approvata in seconda lettura dal Senato, mira a costituire ex novo un Sistema nazionale delle agenzie ambientali ”unico” costituito dall'ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente;
   è necessario prevedere che l'attività di monitoraggio e controllo risultino omogenee su tutto il territorio nazionale al fine di garantire la tutela dell'ambiente e della salute pubblica anche attraverso standard di qualità comuni anche attraverso la predisposizione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali,

impegna il Governo

ad aggiungere, attraverso ulteriori iniziative normative tra i requisiti per la nomina di direttore generale dell'Ispra e delle agenzie anche il requisito della comprovata esperienza scientifica nell'ambito delle attività svolte dal sistema nazionale a rete per la protezione ambientale.
9/68-B/22Liuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge, già approvata in seconda lettura dal Senato, mira a costituire ex novo un Sistema nazionale delle agenzie ambientali ”unico” costituito dall'ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente;
    è necessario prevedere che l'attività di monitoraggio e controllo risultino omogenee su tutto il territorio nazionale al fine di garantire la tutela dell'ambiente e della salute pubblica anche attraverso standard di qualità comuni anche attraverso la predisposizione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali;
   premesso, inoltre, che:
    l'articolo 14 attribuisce all'Ispra, con il contributo delle agenzie, il compito di predisporre uno schema’ di regolamento per individuare il personale incaricato degli interventi ispettivi,

impegna il Governo

a prevedere che il personale ispettivo di cui all'articolo 14 individuato dalle regioni e dalle province possa operare su tutto il territorio nazionale e sia posto sotto la vigilanza di Ispra.
9/68-B/23Massimiliano Bernini.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge, già approvata in seconda lettura dal Senato, mira a costituire ex novo un Sistema nazionale delle agenzie ambientali ”unico” costituito dall'ISPRA e dalle agenzie
regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente;
   è necessario prevedere che l'attività di monitoraggio e controllo risultino omogenee su tutto il territorio nazionale al fine di garantire la tutela dell'ambiente e della salute pubblica anche attraverso standard di qualità comuni anche attraverso la predisposizione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali,

impegna il Governo

anche attraverso le funzioni di indirizzo affidate all'ISPRA a proporre nell'ambito del monitoraggio dello stato di qualità delle matrici ambientali in siti di depurazione delle acque reflue l'installazione di camera-web per la sorveglianza delle attività in esercizio alle cui immagini gli stessi cittadini possano accedere, previa registrazione sul sito delle agenzie.
9/68-B/24Liuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge, già approvata in seconda lettura dal Senato, mira a costituire ex novo un Sistema nazionale delle agenzie ambientali ”unico” costituito dall'ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente;
   è necessario prevedere che l'attività di monitoraggio e controllo risultino omogenee su tutto il territorio nazionale al fine di garantire la tutela dell'ambiente e della salute pubblica anche attraverso standard di qualità comuni anche attraverso la predisposizione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali,

impegna il Governo

anche attraverso le funzioni di indirizzo affidate all'ISPRA a valutare l'opportunità di proporre nell'ambito del monitoraggio dello stato di qualità delle matrici ambientali in siti di depurazione delle acque reflue l'installazione di camera-web per la sorveglianza delle attività in esercizio alle cui immagini gli stessi cittadini possano accedere, previa registrazione sul sito delle agenzie.
9/68-B/24. (Testo modificato nel corso della seduta) Liuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge, già approvata in seconda lettura dal Senato, mira a costituire ex novo un Sistema nazionale delle agenzie ambientali ”unico” costituito dall'ISPRA e dalle agenzie
regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente;
    è necessario prevedere che l'attività di monitoraggio e controllo risultino omogenee su tutto il territorio nazionale al fine di garantire la tutela dell'ambiente e della salute pubblica anche attraverso standard di qualità comuni anche attraverso la predisposizione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali;
   premesso, inoltre, che:
    il progetto MIAPI, ideato nel 2011, nato dalla collaborazione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il comando carabinieri per la tutela ambientale e finanziato – con 10.556.570,00 di euro, ha come obiettivo la localizzazione di possibili fonti di inquinamento attraverso l'individuazione delle anomalie che si riscontrano in alcuni parametri fisici e geofisici (magnetici, spettrometrici e termici) misurati attraverso sensori da piattaforma aerea;
   tale progetto si iscrive nell'attività di vigilanza sulla qualità delle matrici ambientali su cui il sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente è chiamato a dare delle risposte,

impegna il Governo

anche attraverso le funzioni di indirizzo affidate all'ISPRA a valutare di inserire anche l'utilizzo della tecnologia più avanzata nel monitoraggio dello stato di qualità delle matrici ambientali attraverso sensori da piattaforma aerea come previsto nel progetto MIAPI, richiamato in premessa, estendendo tali tecniche di indagine anche nel resto delle regioni.
9/68-B/25Nesci.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge, già approvata in seconda lettura dal Senato, mira a costituire ex novo un Sistema nazionale delle agenzie ambientali ”unico” costituito dall'ISPRA e dalle agenzie
regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente;
    è necessario prevedere che l'attività di monitoraggio e controllo risultino omogenee su tutto il territorio nazionale al fine di garantire la tutela dell'ambiente e della salute pubblica anche attraverso standard di qualità comuni anche attraverso la predisposizione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali;
   premesso, inoltre, che:
    il progetto MIAPI, ideato nel 2011, nato dalla collaborazione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il comando carabinieri per la tutela ambientale e finanziato – con 10.556.570,00 di euro, ha come obiettivo la localizzazione di possibili fonti di inquinamento attraverso l'individuazione delle anomalie che si riscontrano in alcuni parametri fisici e geofisici (magnetici, spettrometrici e termici) misurati attraverso sensori da piattaforma aerea;
   tale progetto si iscrive nell'attività di vigilanza sulla qualità delle matrici ambientali su cui il sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente è chiamato a dare delle risposte,

impegna il Governo

anche attraverso le funzioni di indirizzo affidate all'ISPRA a valutare l'opportunità di inserire anche l'utilizzo della tecnologia più avanzata nel monitoraggio dello stato di qualità delle matrici ambientali attraverso sensori da piattaforma aerea come previsto nel progetto MIAPI, richiamato in premessa, estendendo tali tecniche di indagine anche nel resto delle regioni.
9/68-B/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Nesci.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame è volta a disciplinare l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente, nonché a intervenire sulla disciplina dell'ISPRA;
    la connotazione «a rete» del Sistema nazionale delle agenzie ambientali, costituito dall'ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, è finalizzata ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica. Il Sistema nazionale, concorre, inoltre, al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo del suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, nonché alla piena realizzazione del principio di derivazione europea «chi inquina paga»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative volte ad assicurare un coordinamento tra l'ufficio del Servizio Gelogico Italiano collocato presso l'ISPRA ed omologhi uffici regionali posti in capo alle Regioni o alle ARPA regionali, per favorire l'aggiornamento della carta geologica d'Italia ed il costante aggiornamento della mappatura e del censimento dei fenomeni franosi italiani.
9/68-B/26Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame è volta a disciplinare l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente, nonché a intervenire sulla disciplina dell'ISPRA;
    la connotazione «a rete» del Sistema nazionale delle agenzie ambientali, costituito dall'ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, è finalizzata ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica. Il Sistema nazionale, concorre, inoltre, al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo del suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, nonché alla piena realizzazione del principio di derivazione europea «chi inquina paga»,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di valutare l'opportunità di adottare eventuali ulteriori iniziative volte ad assicurare un coordinamento tra l'ufficio del Servizio Gelogico Italiano collocato presso l'ISPRA ed omologhi uffici regionali posti in capo alle Regioni o alle ARPA regionali, per favorire l'aggiornamento della carta geologica d'Italia ed il costante aggiornamento della mappatura e del censimento dei fenomeni franosi italiani.
9/68-B/26. (Testo modificato nel corso della seduta) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'attuazione di un'attenta ed efficace politica ambientale è un imperativo dal quale non è possibile prescindere per garantire alle giovani generazioni un futuro sostenibile e sano;
    il nostro Paese è colpito troppo spesso da episodi naturali di portata eccezionale che assumono il carattere di calamità e provocano situazioni di emergenza con forti ripercussioni sui cittadini e ingenti danni per i territori e per le persone;
   questi eventi eccezionali si ripercuotono in maniera consistente sulle attività economiche locali e sulle casse dello Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere specifici finanziamenti finalizzati a sostenere e a sviluppare attività di ricerca sia a livello locale sia centrale, finalizzati anche alla sperimentazione di nuove tecniche e alla messa in sicurezza del territorio.
9/68-B/27Prestigiacomo, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame; è volta a istituire il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (d'ora in avanti Sistema), di cui fanno parte l'istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente, nonché a disciplinare l'ISPRA,

impegna il Governo

a garantire che le attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica di ISPRA e delle agenzie siano svolte in maniera autonoma o in raccordo con altri soggetti istituzionalmente operanti nel settore della ricerca, o su richiesta di soggetti pubblici.
9/68-B/28Occhiuto, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame è volta a istituire il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (d'ora in avanti Sistema), di cui fanno parte l'istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente, nonché a disciplinare l'ISPRA;
    le funzioni del Sistema sono disposte dall'articolo 3, che contiene un dettagliato elenco dei compiti ad esso attribuiti: – monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione; – controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle «pressioni sull'ambiente» (definite all'articolo 2, lettera c)); – attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale; – supporto tecnico-scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale, nonché per il coordinamento degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente,

impegna il Governo

a rendere pubbliche sul sito ufficiale dell'istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con cadenza semestrale, l'aggiornamento dei dati del monitoraggio richiamati in premessa.
9/68-B/29Crimi, Palese.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative, anche in sede europea, volte a garantire l'indicazione degli scenari probabilistici nella documentazione informativa sugli strumenti finanziari, nonché intendimenti in ordine alla revoca dell'attuale presidente della Consob – 3-02312

   RUOCCO, PESCO, ALBERTI, VILLAROSA, PISANO e CASTELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   con le interrogazioni a risposta immediata in Commissione n. 5-07057, n. 5-07446 e n. 5-06816 gli interroganti hanno richiesto al Ministro interrogato se, di concerto con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale sulle società e la borsa (Consob), intendesse assumere iniziative volte a reintrodurre gli scenari probabilistici nella documentazione informativa sugli strumenti finanziari che – così come sostengono gli esperti del settore e le associazioni dei consumatori – consentono un'adeguata ed oggettiva valutazione del grado di rischio e fino al 2010 hanno contribuito con successo a tutelare gli interessi dei risparmiatori;
   negli elementi di risposta forniti il 18 febbraio 2016 (all'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-07817) il Vice Ministro Casero, sentita la Consob, ha affermato: «l'inserimento degli scenari probabilistici non risulta più coerente con il quadro normativo di riferimento» e che il quadro prescrittivo comunitario in materia di prospetti delle obbligazioni (ivi incluse le subordinate) esclude «ogni possibilità per le autorità di vigilanza nazionali di “esigere” in via generale e astratta l'inserimento nella documentazione d'offerta di elementi informativi non previsti dagli “schemi” di cui al regolamento n. 809/2004». Nei medesimi elementi di risposta si legge anche che la disciplina comunitaria sui prospetti consente all'autorità di vigilanza di richiedere «caso per caso» l'inserimento nel prospetto di ulteriori informazioni che si rendano necessarie;
   dalla consultazione del sito istituzionale della Consob è emerso che la documentazione di offerta relativa a talune emissioni obbligazionarie in alcuni casi reca elementi informativi non presenti negli «schemi» di prospetto previsti dalla normativa comunitaria;
   dall'inchiesta svolta dalla trasmissione televisiva Report e andata in onda sui Rai3 il 5 giugno 2016 si sono apprese diverse informazioni rilevanti circa la materia di cui trattasi che non erano contenute negli elementi di risposta forniti agli interroganti il 18 febbraio 2016. Tra le informazioni omesse vi era innanzitutto il fatto che il 2 marzo 2009 la Consob ha adottato una comunicazione, tuttora in vigore, sui prodotti finanziari illiquidi (incluse, quindi, le subordinate delle 4 banche di cui al decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183), nella quale al paragrafo 1.5 si raccomanda esplicitamente l'inserimento degli scenari di probabilità nella scheda-prodotto che l'intermediario-distributore deve consegnare agli investitori al momento della vendita;
   nonostante tale esplicita raccomandazione, agli interroganti risulta che dal 2011 (anno di insediamento in Consob del presidente Vegas) gli scenari di probabilità siano sistematicamente assenti dalla scheda-prodotto dei prodotti illiquidi, comprese le obbligazioni subordinate di Cassa di risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio e Cassa di risparmio di Chieti;
   dalla citata trasmissione televisiva Report del 5 giugno 2016 si è appreso anche dell'esistenza di una nota informativa del 3 maggio 2011 (protocollo numero 11038690) da cui risulta che il presidente Vegas avrebbe dato – sulla base di determinazioni da lui assunte unilateralmente e in contrasto con le delibere della Commissione – indicazioni agli uffici per non far inserire gli scenari probabilistici nei prospetti e per farne richiedere l'eliminazione nel caso in cui le banche li avessero inseriti di propria iniziativa;
   l'articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974 (istitutiva della Consob), non attribuisce al presidente poteri di deliberazione monocratica, dovendo le deliberazioni essere adottate collegialmente. In virtù della medesima disposizione il presidente ha esclusivamente il compito di sovrintendere all'attività istruttoria e curare l'esecuzione delle deliberazioni;
   nella nota di replica del presidente Vegas alla redazione di Report pubblicata sul sito istituzionale della Consob il 7 giugno 2016 si legge che in una seduta del 27 ottobre 2009 (prima dell'insediamento di Vegas in Consob) la Commissione aveva disposto che gli uffici raccomandassero agli emittenti l'inserimento degli scenari. Queste disposizioni sono in linea con quanto ricostruito da Report nella puntata del 5 giugno 2016;
   nella medesima nota di replica il presidente Vegas smentisce verbalmente (ma senza riscontri documentali fattuali) i contenuti della suddetta nota informativa del 3 maggio 2011, asserendo di non aver «dato indicazioni di alcun tipo, né formali né informali, affinché gli uffici richiedessero l'eliminazione degli scenari probabilistici dai prospetti informativi, qualora fossero stati inclusi volontariamente dalle società»;
   in seguito agli eventi riportati il Vice Ministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti ha richiesto le dimissioni del presidente Giuseppe Vegas. Anche il Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda sostiene che la Consob abbia fatto «gravi errori» nell'esercizio delle proprie competenze, in particolar modo nel vigilare sulla vendita di strumenti finanziari ad alto rischio a famiglie e pensionati, ma, rispetto al Vice Ministro Zanetti, non si è espresso sulle dimissioni del presidente Giuseppe Vegas. Sarebbe opportuno, viste le peculiari circostanze, che il Governo assuma una posizione ufficiale e definitiva;
   si precisa che nelle competenti sedi europee risultano in corso i lavori sulla direttiva europea Priips (relativa ai rischi sui prodotti finanziari cosiddetti impacchettati) ed in materia Mifid (collocamento dei prodotti finanziari). Nell'ambito dei suddetti lavori non risulta – dalle informazioni pubblicate ed in base alle segnalazioni dei parlamentari europei del MoVimento 5 Stelle – che la Consob abbia portato all'attenzione delle istituzioni europee l'istituto degli scenari probabilistici con una compiuta presentazione. Qualora tale circostanza dovesse essere confermata formalmente, è evidente, ad avviso degli interroganti, che il presidente della Consob Giuseppe Vegas avrebbe abusato del proprio potere, confermando un'impostazione della vigilanza – e dell'esercizio dei poteri della Consob – non coerente con la comunicazione n. 9019104 del marzo 2009 e, quindi, non funzionale alla tutela del pubblico risparmio;
   da fonti stampa si apprende che il Ministro interrogato abbia mostrato opinione positiva nei confronti degli scenari probabilistici e della relativa utilità al fine di garantire, nel miglior modo possibile, la tutela del risparmio dei cittadini;
   ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 1974 il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre lo scioglimento della Consob e la nomina di un commissario straordinario per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni della commissione –:
   se il Ministro interrogato, di concerto con la Consob e sentita la Banca d'Italia, intenda assumere iniziative, anche in sede europea, volte ad assicurare che venga effettivamente applicato quanto previsto dalla comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 laddove si raccomanda l'indicazione degli scenari probabilistici nella scheda-prodotto destinata agli investitori, che i medesimi scenari vengano ripristinati, laddove necessari, anche nei prospetti conformemente ai margini consentiti dal legislatore comunitario e se, sulla base delle considerazioni di cui in premessa, intenda assumere iniziative volte a proporre la revoca della presidenza della Consob a Giuseppe Vegas, segnalando all'autorità giudiziaria competente i possibili profili di violazione di norme di legge. (3-02312)


Iniziative di competenza per garantire la massima trasparenza in relazione al secondo turno delle elezioni amministrative di domenica 19 giugno 2016, alla luce di notizie di stampa relative ad irregolarità verificatesi in occasione del voto amministrativo del 5 giugno 2016 a Napoli – 3-02313

   SCOTTO, AIRAUDO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, D'ATTORRE, DURANTI, DANIELE FARINA, FASSINA, FAVA, FERRARA, FOLINO, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON, MARTELLI, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, ZARATTI e ZACCAGNINI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   un videoreportage pubblicato dal sito d'informazione Fanpage.it l'8 giugno 2016 mostra alcune evidenti irregolarità e possibili brogli avvenuti all'esterno di alcuni seggi elettorali; in particolare si mostrano persone che sembrerebbero essere state pagate per l'ottenimento del voto;
   dal video appare chiaro come alcune figure all'esterno dei seggi cercassero di far entrare del materiale non meglio identificato all'interno delle sezioni elettorali ed avessero elenchi di persone che dovevano andare a votare, a costo di andarle a prendere fin dentro casa;
   i casi mostrati dal sito arrivano dai rioni di Soccavo, Chiaia, Sanità e San Lorenzo, ma i rappresentanti di lista ed i comitati popolari dell'antimafia sociale, che si sono attivati per le elezioni, hanno segnalato situazioni simili in quasi tutte le aree della città;
   Sinistra Italiana ha segnalato più volte alla prefettura ciò che stava accadendo durante la giornata di domenica;
   è notizia recente quella dell'indagine portata avanti dalla procura di Napoli nei confronti di due candidate del Partito Democratico (una candidata al consiglio comunale ed una candidata al consiglio della municipalità 2);
   le due persone indagate avrebbero acquisito voti in cambio di promesse di inserimento nel programma lavorativo «Garanzia giovani», finanziato dalla regione;
   da ultimo eventi incresciosi sono stati segnalati anche nell'ambito del comune di Castellammare di Stabia;
   quanto accaduto rappresenta un'intollerabile lesione alla democrazia;
   in queste ultime ore è, inoltre, apparso un video con un servizio intitolato «Napoli, pasta e biscotti in cambio del voto» sul sito internet http://youmedia. fanpage.it/ dal quale emergono notizie, ad avviso degli interroganti, di portata eccezionale in relazione a quelli che sembrerebbero gravi casi di corruzione in cambio di voti;
   i contenuti diffusi dal servizio riportato dal suddetto video sono stati diffusi anche da altri siti internet –:
   quali elementi si intendano fornire sui fatti descritti in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda assumere al fine di fare chiarezza sull'accaduto e di garantire la massima trasparenza e «agibilità politica» in merito al ballottaggio delle elezioni amministrative di domenica 19 giugno 2016, in particolar modo nella città di Napoli e nei comuni limitrofi.
(3-02313)


Iniziative di competenza per garantire la regolarità delle procedure in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie, nonché intendenti in merito all'introduzione del voto elettronico – 3-02314

   RAMPELLI, MAIETTA, PETRENGA, TOTARO, CIRIELLI, GIORGIA MELONI, RIZZETTO, LA RUSSA, NASTRI e TAGLIALATELA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   durante il voto per le ultime elezioni amministrative, soprattutto a Roma e Napoli, si sono verificate irregolarità di ogni genere nello spoglio delle schede e lo scrutinio dei voti che in decine di casi hanno reso necessario il riesame con i registri della prefettura;
   in moltissime sezioni gli scrutini hanno subito ritardi inammissibili e in una trentina di sezioni romane non si è riusciti a rispettare neanche il termine di ventiquattro ore previste dalla legge per lo spoglio delle schede e le urne, di fatto, non sono state neanche aperte;
   in particolar modo il conteggio delle preferenze espresse in favore dei candidati consiglieri municipali si è rivelato spesso impossibile, a causa delle schede non scrutinate o dei registri non compilati; assenza di verbali o verbali firmati a matita, non timbrati, mancanza dei voti di lista e delle tabelle scrutinate;
   a Roma nel quartiere Prati in ben quattro seggi tali preferenze non sono state verbalizzate affatto, posto che si è verificato che nei registri erano scritti i soli voti dei presidenti e non quelli dei partiti e dei candidati consiglieri;
   i verbali che in grande quantità sono stati consegnati in bianco riportavano scritte che giustificavano la mancata compilazione, quali «sopravvenuta stanchezza», «improvviso malore del presidente», «l'impossibilità di far tornare i conti», e molti addetti ai lavori avrebbero segnalato un'inammissibile inefficienza e impreparazione dei presidenti di seggio;
   a fronte delle incongruenze nello spoglio e nello scrutinio dei voti l'ultima istanza è rappresentata dal riconteggio delle schede, anch'esso spesso impossibile perché nel frattempo le urne che le contenevano si sono smarrite, ovvero la possibilità per i candidati e i partiti di ricorrere al tribunale amministrativo, ovviamente sostenendo in proprio le non esigue spese;
   tutte le problematiche sin qui esposte impediscono ai cittadini la piena espressione del proprio diritto di voto;
   in Italia hanno avuto luogo sperimentazioni sia delle procedure per l'espressione elettronica del voto, sia delle procedure con modalità elettroniche dello scrutinio, che, pur avendo dato dei buoni risultati, non hanno avuto seguito –:
   quali iniziative intenda assumere per garantire la regolarità delle procedure e il rispetto delle norme in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie e se non ritenga assumere le iniziative normative necessarie per l'introduzione del voto elettronico. (3-02314)


Iniziative per garantire, nell'ambito della procedura di abilitazione scientifica nazionale, il rispetto delle pronunce della giustizia amministrativa in ordine al quorum deliberativo della commissione esaminatrice – 3-02315

   LO MONTE. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   chi ha partecipato alla procedura di «abilitazione scientifica nazionale» per il conseguimento dell'idoneità alla funzione di professore universitario di prima e seconda fascia (per i settori concorsuali di rispettivo interesse) nelle tornate 2012 e 2013, pur avendo riportato 3 giudizi favorevoli su 5, è stato dichiarato non idoneo in applicazione di una norma (articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011) che così disponeva: «la commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti»;
   le norme che hanno regolato la procedura di abilitazione sono state previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, che ha disciplinato la procedura di abilitazione scientifica nazionale sulla scorta delle indicazioni fornite dall'articolo 16 della legge n. 240 del 2010, che ha demandato a successivi regolamenti le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione;
   l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica citato, infatti, nel regolamentare i lavori delle commissioni, ha stabilito, al comma 4, che «la commissione attribuisce l'abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte»;
   il successivo comma 5, inoltre, ha previsto che «la commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti»;
   con la sentenza n. 470 del 5 febbraio 2016, tuttavia, il Consiglio di Stato, sezione VI, ha confermato la recentissima sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III-bis, n. 13121 del 20 novembre 2015, con la quale era stato dichiarato «illegittimo l'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, nella parte in cui la commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti, anziché a maggioranza dei componenti»;
   pertanto, secondo i giudici amministrativi, «il giudizio reso collegialmente non può che considerarsi favorevole, con conseguente conseguimento dell'abilitazione a professore di prima fascia da parte dell'interessato»;
   il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, pur convenendo sul fatto che l'annullamento della norma regolamentare in questione da parte del Consiglio di Stato non possa essere limitato alle sole fattispecie particolari, ma abbia efficacia per tutti, ritiene che tale efficacia non riguardi i provvedimenti antecedenti all'annullamento, in particolare per quel che riguarda quei candidati che non abbiano presentato ricorso in tempo utile;
   al contrario, in esito all'annullamento della citata disposizione, il Ministero dovrà conformarsi al principio per cui è necessaria, ai fini del conseguimento dell'abilitazione, la maggioranza dei voti favorevoli (tre su cinque), invitando la commissione per l'abilitazione scientifica nazionale, in autotutela, a rivedere il provvedimento negativo e, conseguentemente, dichiarare abilitati anche i partecipanti che hanno ottenuto il giudizio favorevole di tre commissari che non hanno proposto ricorso;
   in tal caso, infatti, non risulta applicabile la disposizione (articolo 41, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207) che prevede il divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego;
   secondo il costante orientamento dei giudici amministrativi, infatti, tale divieto non impedisce alla pubblica amministrazione, nel caso di mancanza di danno economico, l'adozione di atti amministrativi di autotutela per garantire il rispetto di principi fondamentali dell'ordinamento, quali la par condicio e il favor partecipationis;
   la ratio preminente del divieto legislativo di estensione di giudicato consiste, invero, nel contenimento della spesa in relazione a decisioni idonee a riconoscere la fondatezza di spettanze di carattere patrimoniale;
   il Consiglio di Stato, con sentenza del 24 aprile 2012, n. 2409, infatti, ha statuito che la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche «alle ipotesi in cui l'estensione degli effetti delle pronunce cautelari non risultava in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione, ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor partecipationis»;
   inoltre, è stato rimarcato che l'amministrazione è comunque tenuta ad operare un «bilanciamento fra – da un lato – l'esigenza di salvaguardare l'equilibrio finanziario delle amministrazioni pubbliche e – dall'altro – l'esigenza di non sacrificare oltre quanto ragionevole e necessario il perseguimento di finalità di pari livello costituzionale, quali i richiamati principi del favor partecipationis e della par condicio (ambedue riferibili ai canoni di buon andamento ed imparzialità di cui all'articolo 97 Costituzione)»;
   comunque, l'annullamento in autotutela non pregiudicherebbe alcuna posizione di terzi, trattandosi di una procedura non concorsuale ma di mera abilitazione –:
   quali urgenti iniziative di competenza intenda intraprendere il Ministro interrogato per ristabilire i principi di par condicio e favor partecipationis, ben potendo procedere, ad avviso dell'interrogante, all'adozione di provvedimenti di autotutela, stante l'illegittimità degli atti adottati e l'esistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino di un quadro di regole conformi al diritto, e, comunque, se intenda rendere note le ragioni per cui non ritiene di dover consentire l'estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, avuto riguardo al fatto che tale provvedimento non determinerebbe spettanze di carattere patrimoniale.
(3-02315)


Iniziative di competenza per un adeguato ed efficiente servizio di trasporto pubblico locale – 3-02316

   GAROFALO, LUPI e BOSCO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   un'indagine dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha dimostrato come i servizi relativi al trasporto pubblico locale siano gestiti in base a contratti in esclusiva affidati direttamente ad imprese partecipate degli enti locali o, nel caso di trasporti su ferro, a Trenitalia;
   lo stesso rapporto dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato come la gestione di un servizio efficiente e di qualità dei trasporti dipenda non tanto dalla proprietà pubblica o privata delle imprese, quanto dalla presenza di meccanismi, come quelli adottati tramite gare, che stimolano le imprese a comportarsi in modo virtuoso;
   il trasporto pubblico locale è la seconda voce di spesa per le regioni dopo la sanità e, in questo momento, è indiscutibile che lo stesso abbia gravi criticità. Il settore, tra l'altro, impegna 7 miliardi di euro di fondi statali e ne genera quasi 11 di ricavi, con la vendita dei biglietti che copre appena il 30 per cento dei costi;
   è innegabile che uno sviluppo del trasporto pubblico locale potrebbe generare effetti molto positivi per la mobilità sostenibile e per ridurre la cogestione soprattutto nei grandi centri urbani, con innegabili benefici per l'ambiente, la salute e la qualità della vita;
   la rete ad alta velocità riveste un'importanza fondamentale nei piani di sviluppo della ferrovia italiana e, in genere, per un sistema di trasporti più sostenibile. In particolare, l'alta velocità ha implementato la quantità e la qualità dell'offerta ferroviaria italiana, oltre che l'integrazione con la rete europea. Inoltre, essa ha contribuito al riequilibrio dei trasporti nazionali, oggi fortemente squilibrati a favore del trasporto su strada. Da ultimo, essa ha migliorato la concorrenza nel settore dei trasporti, incidendo positivamente sulle tariffe applicate agli utenti;
   in tale contesto, peraltro, l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, nel corso di un'audizione tenutasi in Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati, ha sottolineato l'attenzione che Ferrovie dello Stato ha nei riguardi del trasporto pubblico della capitale. A tal proposito, egli ha confermato un'interlocuzione con il comune di Roma relativamente al futuro dell'azienda Atac;
   è, inoltre, da notare come l'indagine dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato evidenzi che nei centri urbani vi sia un'offerta di trasporto pubblico con diverse criticità ed addirittura, nonostante l'esborso di notevoli risorse economiche, l'offerta risulti peggiore nelle zone frequentate dagli utenti con redditi minori;
   emergono, inoltre, notevoli squilibri strutturali come investimenti insufficienti in infrastrutture e parco rotabile molto vecchio. In particolare, si registra che nelle regioni centro-meridionali il settore del trasporto pubblico locale ha servizi di qualità peggiori a fronte del pagamento di prezzi non inferiori a quelli praticati nel Nord del nostro Paese –:
   quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, per garantire un servizio di trasporto pubblico locale che, aprendosi al mercato ed alla concorrenza, risulti maggiormente efficiente ed efficace, in modo da garantire un servizio di qualità che permetta al cittadino di esercitare in modo effettivo il diritto alla mobilità.
(3-02316)


Iniziative per risolvere la situazione dei cosiddetti «accidental Americans», con specifico riferimento all'applicazione della disciplina fiscale – 3-02317

   PICCHI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
   esiste nel nostro Paese una situazione assai poco conosciuta, quella dei cosiddetti «accidental Americans», ovvero cittadini italiani che hanno acquisito anche la cittadinanza degli Stati Uniti perché nati quando i loro genitori si trovavano in transito o comunque temporaneamente nel territorio statunitense;
   agli «accidental Americans» si applicano automaticamente e pienamente la legge tributaria statunitense e, soprattutto, la normativa del Foreign account tax compliance Act, o Fatca, varato nel 2010 per colpire i cittadini americani che utilizzassero conti bancari aperti all'estero;
   in base alla legislazione attualmente in vigore negli Stati Uniti, gli «accidental Americans» debbono pagare le tasse all'erario statunitense come ogni altro cittadino americano residente all'estero;
   per effetto della normativa del Fatca, agli «Accidental americans» risulta preclusa anche la possibilità di aprire nuovi conti correnti, di chiedere mutui e di effettuare investimenti in ambito finanziario;
   sempre a causa del Fatca, sugli «accidental Americans» grava, altresì, la minaccia di chiusura dei conti correnti già aperti a loro nome;
   risultano avere problemi anche i conti intestati ad associazioni e società il cui legale rappresentante sia un «accidental American»;
   tale rischio può essere scongiurato soltanto richiedendo il codice fiscale americano;
   la richiesta, che determina l'emersione della propria posizione nei confronti dell'Irs, l'Agenzia statunitense delle entrate, costringe gli interessati ad inviare oltreoceano la propria dichiarazione dei redditi degli ultimi anni;
   le pratiche richiedono l'ingaggio di costosi quanto rari consulenti esperti in questa materia, anche perché la sede dell'Irs statunitense competente per l'Italia si trova a Parigi;
   la soggezione al fisco americano non libera gli «accidental Americans» dalle proprie obbligazioni nei confronti del fisco italiano, con l'effetto di sottoporre i malcapitati ad un gravoso regime di doppia imposizione –:
   quali iniziative il Governo ritenga opportuno e possibile assumere per risolvere la situazione gravosa in cui si trovano i cittadini italiani che siano «accidental Americans» e perciò costretti a pagare le tasse sia all'erario statunitense che a quello italiano. (3-02317)


Iniziative di competenza per ristabilire rapporti di piena collaborazione politica ed economica tra l'Unione europea e la Russia, superando l'attuale regime sanzionatorio – 3-02318

   LIBRANDI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
   nel corso degli ultimi due anni, il Governo italiano ha dato prova di una rinnovata ed efficace capacità di leadership europea, affrontando da protagonista le principali sfide all'ordine del giorno dell'Unione europea: la crisi finanziaria della Grecia, la questione dei rifugiati politici, la stabilizzazione della Libia, la modernizzazione dei parametri economici di stabilità e crescita;
   tra le questioni aperte di natura politica ed economica, su cui l'Unione europea è oggi chiamata ad esprimersi, c’è senza dubbio il rapporto con la Federazione russa, deterioratosi a seguito della crisi del 2014 tra Russia e Ucraina;
   l'annessione unilaterale della Crimea da parte della Russia e il supporto più o meno esplicito offerto ai separatisti di Donetsk e di Lugansk sono considerate dall'Unione europea delle gravi violazioni del diritto internazionale;
   la reazione dell'Unione europea e dei suoi Paesi membri è stata positiva e inequivocabile, perché ha mostrato all'opinione pubblica internazionale quanto i valori di democrazia, pace, libertà e rispetto assoluto dei diritti umani siano per gli europei un pilastro irrinunciabile ed una prospettiva a cui la stessa Russia deve tendere;
   lo strumento adottato – le misure sanzionatorie alla Russia, a cui il Governo di Mosca ha inevitabilmente reagito con delle contro-sanzioni – aveva ed ha lo scopo di indurre la Russia ad accettare il piano del dialogo e del confronto con la comunità internazionale e, in particolare, con l'Unione europea; da questo punto di vista, è molto apprezzabile la posizione del Governo italiano, che ha sempre evidenziato (da ultimo in occasione del Consiglio europeo di dicembre 2015, che ha esteso le sanzioni fino al luglio 2016) come le sanzioni non siano e non possano essere un fine in sé, ma esclusivamente un mezzo temporaneo;
   in ottica economica, è evidente come nell'ultimo biennio le sanzioni abbiano provocato danni evidenti alla produzione e all’export europeo: per l'Italia, secondo recenti stime della Cgia di Mestre, si sono persi circa 3,6 miliardi di euro di export annuale verso la Russia (da 10,7 miliardi di euro nel 2013 a 7,1 miliardi di euro nel 2015), in prevalenza nel settore manifatturiero e agroalimentare, ma anche in quelli della difesa, dell'energia e della finanza; nell'importante settore dei macchinari si è passati da quasi 2,9 miliardi di euro di esportazioni nel 2013 a 2,2 miliardi di euro nel 2015, con un calo di quasi 700 milioni; in prospettiva, per i comparti più identificativi del made in Italy, il rischio è la diffusione nel mercato russo di prodotti di imitazione, l'allentamento dei tradizionali legami tra industria italiana e russa e il consolidamento di rapporti commerciali con altri Paesi; secondo la Coldiretti, i prodotti agroalimentari italiani più colpiti dall'embargo sono stati la frutta, le carni, i formaggi e i latticini, per un valore nel 2015 stimato in 240 milioni di euro; agli effetti diretti vanno aggiunti quelli indiretti, dovuti alla mancanza di sbocchi di mercato che ha fatto crollare le quotazioni di alcuni prodotti agricoli europei nel lattiero-caseario, nella carne e nell'ortofrutta;
   da più parti è stato osservato come lo strumento delle sanzioni non abbia dimostrato particolare efficacia, soprattutto rispetto ad un Paese come la Russia unanimemente considerato determinante per garantire la sicurezza internazionale, in un quadro euro-asiatico particolarmente instabile e attraversato dai grandi rischi del terrorismo di matrice islamista;
   entro la fine di giugno 2016 l'Unione europea dovrà decidere se rinnovare le sanzioni economiche contro la Russia di ulteriori 6 mesi;
   molti Paesi europei, a cominciare dalla Francia, il cui Senato ha recentemente votato a grande maggioranza una risoluzione che impegna ad una riduzione graduale delle sanzioni, chiedono con forza una riapertura del dialogo con Mosca –:
   quali iniziative il Governo intenda assumere, sia in ambito bilaterale con la Federazione russa che soprattutto nell'ambito dell'Unione europea, per la normalizzazione dei rapporti tra l'Unione europea e la Russia, la ripresa di una piena collaborazione politica ed economica tra le due realtà e, dunque, il superamento del regime sanzionatorio, i cui costi economici e sociali hanno purtroppo depotenziato la capacità di ripresa e di sviluppo dell'economia italiana negli ultimi due anni.
(3-02318)


Misure per il sostegno delle iniziative di cooperazione decentrata e territoriale – 3-02319

   BARADELLO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
   il 27 ottobre 2015 la Camera dei deputati ha approvato a larga maggioranza, con il parere favorevole del Governo, la mozione n. 1-01038 presentata dal gruppo Per l'Italia – Centro democratico (ora Democrazia solidale – Centro democratico), avente per oggetto la promozione di iniziative per rafforzare la cooperazione allo sviluppo internazionale, nella quale – in particolare – veniva evidenziato come assuma sempre maggiore importanza il ruolo degli enti territoriali nel contesto internazionale delle dinamiche della cooperazione allo sviluppo, anche attraverso l'assunzione di iniziative per destinare una quota delle nuove risorse a progetti di cooperazione decentrata, in cui le realtà locali definiscano azioni concrete in partenariato con associazioni, organizzazioni non governative, atenei, cooperative e imprese, in materia di politiche pubbliche locali che riguardano acqua, rifiuti, energia, trasporti, nonché politiche sociali e culturali dei Paesi africani;
   nella seduta del 19 dicembre 2015, in occasione dell'approvazione definitiva della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), il Governo ha, altresì, accolto l'ordine del giorno n. 9/3444-A/282, a prima firma Sereni, concernente la promozione della cooperazione territoriale in materia di sviluppo locale e il coinvolgimento di enti locali e reti territoriali nell'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo;
   la citata legge di stabilità per il 2016 ha incrementato le risorse per l'aiuto pubblico allo sviluppo di 121 milioni di euro per il 2016, con circa il 40 per cento in più rispetto ai fondi attuali, che passano da 297 a 418 milioni di euro. A fronte di questo rinnovato impegno italiano nella cooperazione internazionale per il 2016 l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ha aperto un bando per la candidatura di proposte progettuali aperto alla società civile e alle organizzazioni non governative;
   il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha più volte ribadito la propria consapevolezza dell'alto impegno e del potenziale degli enti territoriali nelle attività di cooperazione allo sviluppo e, in particolare, il proprio impegno a sostenerli in un'ottica di «sistema-Paese»;
   la rilevanza dei partenariati territoriali per lo sviluppo è stata, altresì, riconosciuta come strumento di lavoro dalla stessa legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la riforma della cooperazione allo sviluppo;
   sono in via di attuazione, in questo contesto, da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale iniziative per favorire la collaborazione nazionale, quella territoriale e quella delegata nell'ambito dell'Unione europea –:
   quali ulteriori azioni intenda tempestivamente avviare per sostenere iniziative di cooperazione degli enti locali e territoriali (cosiddetta cooperazione decentrata) e per sostenere iniziative di cooperazione volte a favorire i sistemi di cooperazione territoriale (enti locali, società civile, università, organizzazioni non governative), in partenariato con attori privati (partnership pubblico e privato). (3-02319)


Prospettive per il rafforzamento del processo di stabilizzazione e pacificazione della Libia – 3-02320

   QUARTAPELLE PROCOPIO, CARROZZA, CASSANO, CENSORE, CHAOUKI, CIMBRO, GIANNI FARINA, FEDI, GARAVINI, LA MARCA, MANCIULLI, MONACO, NICOLETTI, PINNA, PORTA, RIGONI, ANDREA ROMANO, SERENI, SPERANZA, TACCONI, TIDEI, ZAMPA, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
   la stabilizzazione di una nazione come la Libia è di fondamentale importanza sia per la geopolitica di un'area estremamente delicata, come quella del Mediterraneo, sia per l'Africa subsahariana; basti pensare all'insediamento dello Stato islamico determinatosi nel territorio di Sirte nel giugno del 2015, così come al flusso incessante di migranti che, dopo aver attraversato il deserto, arrivano sulle coste libiche per raggiungere l'Italia e l'Europa;
   con la dichiarazione di Vienna del 16 maggio 2016, giunta in conclusione della conferenza internazionale fortemente voluta e presieduta dall'Italia di concerto con gli Stati Uniti, è stato rafforzato il sostegno degli attori regionali e internazionali al Governo Sarraj, nonché il consenso all'unità nazionale e all'integrità territoriale della Libia, entrambi obiettivi strategici per il futuro del Paese perseguiti con lungimiranza dal Governo italiano in coordinamento con i partner libici;
   tutti i Paesi confinati con la Libia, in primis l'Egitto, ma anche l'Algeria, la Tunisia, il Niger e il Ciad, hanno sottoscritto insieme alla stessa Libia, al nostro Paese e ai membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'Onu questo importante documento. Ciò rappresenta, come espressamente richiamato nella dichiarazione, la premessa per realizzare quella «cooperazione tra autorità libiche, Paesi vicini e Unione europea finalizzata a smantellare il business model delle reti criminali» attive nel «traffico di esseri umani»;
   altro fondamentale obiettivo della dichiarazione è il rafforzamento dell'autorità del Governo Sarraj, anche in senso militare, finalizzato al ristabilimento di un'autorità di governo di unità nazionale su tutto il territorio libico e anche alla sconfitta del cosiddetto Stato islamico, insediatosi in Libia attorno alla città di Sirte. Di qui la strada intrapresa proprio dalla conferenza di Vienna per l'eventuale alleggerimento dell'embargo sulle armi alla Libia, finalizzato all'equipaggiamento e all'addestramento della guardia presidenziale;
   vanno proprio in questa direzione le recentissime notizie che riportano i successi di un'offensiva condotta da milizie che sostengono il Governo Sarraj ai danni delle milizie terroristiche dello Stato islamico a Sirte, i cui leader sono dati in fuga nella regione desertica del Fezzan;
   le soluzioni per il consolidamento della pace e la stabilizzazione della Libia non si esauriscono però nelle sole azioni militari e necessitano del coinvolgimento di tutti i principali interlocutori interni al Paese, così come recentemente affermato dal Ministro interrogato riguardo l'importanza di concludere un'intesa con le forze del generale Haftar, fondata sul riconoscimento del Governo Sarraj;
   l'Italia ha sempre garantito il pieno sostegno politico, umanitario ed economico alla Libia, sia attraverso una costante azione diplomatica di accompagnamento del processo di mediazione per giungere a un Governo di accordo nazionale, sia attraverso incontri bilaterali: è stato difatti il primo Governo ad incontrare il nuovo Premier libico del Governo di accordo nazionale e a recarsi a Tripoli in visita ufficiale dopo l'insediamento di questo –:
   anche alla luce dei recenti accadimenti di Sirte, quali siano le prospettive per il rafforzamento del processo di stabilizzazione e pacificazione della Libia, nell'ambito del quale il nostro Paese ha ricoperto e potrà ricoprire un ruolo sempre più propulsivo. (3-02320)


Intendimenti del Governo in merito alla realizzazione del rigassificatore di Zaule, presso Trieste – 3-02321

   SANDRA SAVINO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   la vicenda del terminale di ricezione e rigassificazione gnl della zona industriale di Zaule coinvolge da tempo la città di Trieste. Si tratta di un progetto che ha iniziato il suo iter nel 2004 e ancora oggi, a quasi 11 anni di distanza, continua ad essere motivo di incertezza per la città;
   il rigassificatore di Zaule è proposto dalla multinazionale spagnola Gas natural Fenosa attraverso la società Gas natural rigassificazione Italia s.p.a., che ha sede a Trieste. Il progetto prevede un investimento a capitale privato superiore ai 500 milioni di euro per la costruzione, con le più moderne tecnologie, di un terminale preposto alla rigassificazione di gas naturale liquefatto che, dopo essere stato riportato allo stato gassoso, sarà immesso nella rete nazionale attraverso il gasdotto Zaule-Villesse;
   in particolare a seguito dell'approvazione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del decreto via n. 808 del 17 luglio 2009, l’iter autorizzativo del progetto è stato caratterizzato da un lento susseguirsi di contraddizioni e ricorsi, ereditati di giunta in giunta e tornati alla ribalta recentemente;
   gli enti territoriali coinvolti – in primis comune e provincia di Trieste – hanno espresso in più occasioni la propria contrarietà all'opera, anche attraverso la presentazione di ricorsi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;
   il comune di Trieste, con nota inviata al Ministero dello sviluppo economico, ha espresso parere contrario rispetto al compimento dell'opera, rappresentando, in particolare, il potenziale rischio sismico dell'area del golfo di Trieste; la presenza del rigassificatore non solo indurrebbe ad un «ingolfamento» del traffico marittimo, ma soprattutto aumenterebbe esponenzialmente i rischi, a partire da quello di esplosioni, vista la prossimità tra rigassificatore e deposito dei petroli;
   l'insediamento industriale costituirebbe, inoltre, un ostacolo allo sviluppo dei traffici marittimi, anche rispetto al modello di sviluppo elaborato dall'autorità portuale di Trieste;
   il 30 maggio 2016 si è conclusa con esito positivo (determinazione DVA-DEC-2016-0000222 del 30 maggio 2016) la procedura di verifica di ottemperanza delle prescrizioni A.2, A.3, A.6, A.8, A.15, D.1, D.2 del decreto via n. 808 del 17 luglio 2009;
   il progetto ha, quindi, completato il proprio iter autorizzativo a livello nazionale con la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale e, attualmente, si trova nell'ultima fase del procedimento autorizzativo previsto per il rilascio dell'autorizzazione unica: sarà, quindi, fondamentale la decisione del Ministro interrogato;
   nei giorni scorsi, la presidente della regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani e il sindaco di Trieste Roberto Cosolini hanno incontrato il Ministro interrogato, che avrebbe dichiarato che «il progettato rigassificatore di Trieste non è un'opera strategica per il Paese, essendoci altri progetti già autorizzati che, se realizzati, potranno coprire le ulteriori necessità di capacità di rigassificazione. La realizzazione di questa infrastruttura esce dall'agenda del Governo»;
   è necessario fare piena chiarezza sul punto e negare, attraverso un atto ufficiale, l'autorizzazione all'opera, tenuto conto della complessa e critica situazione descritta –:
   quale sia la reale intenzione del Governo rispetto alla realizzazione dell'opera in questione, considerata la contrarietà degli enti territoriali coinvolti, e se quindi intenda negare definitivamente l'autorizzazione alla costruzione del rigassificatore di Zaule. (3-02321)