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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 25 maggio 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 25 maggio 2016.

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Calabria, Capelli, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dell'Orco, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Palazzotto, Paris, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Santerini, Scanu, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Tabacci, Velo, Vignali, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Calabria, Capelli, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dell'Orco, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, Guerra, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Madia, Manciulli, Marazziti, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Palazzotto, Paris, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Santerini, Scanu, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 24 maggio 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CHIARELLI ed altri: «Modifica all'articolo 2233 del codice civile in materia di compensi degli avvocati» (3854);
   SCOTTO ed altri: «Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di aliquote e di determinazione dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, destinazione delle risorse all'incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio e all'istituzione del reddito minimo garantito, nonché deleghe al Governo per il riordinamento delle prestazioni assistenziali e della disciplina degli ammortizzatori sociali» (3855);
   LABRIOLA: «Istituzione del Sistema di emergenza sanitaria territoriale “118”» (3856);
   CIVATI ed altri: «Disciplina della partecipazione dei cittadini alla determinazione della politica nazionale ed europea attraverso i partiti politici. Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti l'attività politica e le campagne elettorali» (3857).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di inchiesta parlamentare.

  In data 24 maggio 2016 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:
   SCOTTO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni» (Doc. XXII, n. 68).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dalla deputata Giammanco:
   RAVETTO: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione da parte di persone singole» (3832);
   RAVETTO: «Modifica all'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente l'adozione in casi particolari» (3833).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   XI Commissione (Lavoro):
  RAVETTO: «Disposizioni per la rilevazione della presenza in servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche mediante sistemi di identificazione biometrica» (3658) Parere delle Commissioni I, II, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):
  DI SALVO ed altri: «Disposizioni in materia di accertamento dei requisiti di idoneità psico-attitudinale dei soggetti che detengono armi da fuoco per ragioni di servizio» (3809) Parere delle Commissioni V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

  Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, con lettera in data 25 maggio 2016, ha inviato – ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 2014, n. 1, – la relazione sul sito di interesse regionale «Basso bacino del fiume Chienti».

  Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXIII, n. 15).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
   sentenza n. 109 del 9 marzo-20 maggio 2016 (Doc. VII, n. 629), con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Brescia:
   alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali);

   sentenza n. 110 del 5 aprile-20 maggio 2016 (Doc. VII, n. 630), con la quale:
    dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla regione Calabria avverso l'articolo 37 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, in riferimento agli artt. 2, 3, 114, 117, primo, terzo, quarto e quinto comma, e 118 della Costituzione e ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, dalla regione Abruzzo;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma e 118, primo comma, della Costituzione, dalla regione Abruzzo;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 37, comma 2, lettere a) e c-bis), del decreto-legge n. 133 del 2014, come convertito, promosse, in riferimento agli articoli 3, 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, dalle regioni Marche e Puglia:
   alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

   sentenza n. 111 del 20 aprile-20 maggio 2016 (Doc. VII, n. 631), con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento;
   disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti;
   delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;
   istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), e dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 1993, n. 75, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio:
    alla VI Commissione (Finanze).

  La Corte costituzionale, con lettera in data 20 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla sottoindicata Commissione competente per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
   sentenza n. 108 del 18 aprile-20 maggio 2016 (Doc. VII, n. 628), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore:
   alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dalla Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale, con lettera in data 20 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia conforme della decisione n. 113 del 23 marzo 2016, con la quale la Corte stessa ha disposto la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 10 del 12-29 gennaio 2016 (Doc. VII, n. 570), già inviata, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, in data 3 febbraio 2016, alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  Questa decisione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 19 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione n. 5/2016, con la quale la Sezione stessa ha approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2016.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, le relazioni sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, redatte dall'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, riferite all'anno 2013 (Doc. CXXX, n. 2) e all'anno 2014 (Doc. CXXX, n. 3).

  Queste relazioni sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Ministro della difesa.

  Il Ministro della difesa, con lettera del 24 maggio 2016, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno BRUNETTA ed altri n. 9/3393-A/11, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 novembre 2015, concernente l'attuazione di tutte le varie fasi dell'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED).

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 24 maggio 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (COM(2016) 274 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la domanda della Georgia di diventare parte contraente della convenzione (COM(2016) 282 final), corredata dal relativo allegato (COM(2016) 282 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 24 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente le opzioni per un sistema di certificazione ecologica per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura (COM(2016) 263 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui potenziali rischi per la salute pubblica connessi all'uso di sigarette elettroniche ricaricabili (COM(2016) 269 final):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Semestre europeo 2016: raccomandazioni specifiche per paese (COM(2016) 321 final);
   Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2016 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2016 dell'Italia (COM(2016) 332 final).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 20 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Castellino del Biferno (Campobasso), Fragagnano (Taranto), San Mauro Forte (Matera), Tavoleto (Pesaro-Urbino) e Val della Torre (Torino).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1870 – DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE, DELL'IMPRESA SOCIALE E PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 2617-B)

A.C. 2617-B – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2617-B – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 5.1, 5.5, 5.13, 7.10, 7.11, 8.19, 10.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2617-B – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Finalità e oggetto).

  1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi.
  2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:
   a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in
materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;
   b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
   c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;
   d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera d), sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.
  5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega, perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di
trasmissione, i pareri delle rispettive Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
  6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Finalità e oggetto).

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: di azione volontaria e gratuita con le seguenti: non prevalentemente commerciali ovvero di azione volontaria e gratuita.
1. 2. Grillo, Di Vita, Baroni, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Lorefice, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con le parole: , nonché le fondazioni bancarie e le fondazioni politiche.
1. 3. Baroni, Grillo, Di Vita, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Lorefice, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Non fanno altresì parte del Terzo settore le imprese sociali, le fondazioni bancarie, le fondazioni e le associazioni in cui la composizione degli organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o all'offerta di beni e servizi, anche a titolo gratuito, in favore di partiti, movimenti politici, o loro articolazioni interne, ovvero in favore di membri del Governo, del Parlamento, delle giunte e dei consigli regionali.
1. 6. Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Grillo, Di Vita, Lorefice, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Sono altresì escluse le fondazioni politiche.
1. 9. Di Vita, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Grillo, Dall'Osso.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il mancato rispetto, da parte del Governo, del termine previsto al primo periodo per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere, per l'espressione obbligatoria dei pareri e delle osservazioni da parte delle Commissioni competenti, comporta la decadenza dall'esercizio della delega.
1. 10. Baroni, Grillo, Di Vita, Lorefice, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Dall'Osso.

  Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da destinarsi prioritariamente ai programmi e progetti di valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato operanti all'interno del Terzo settore nonché per la costituzione degli organismi regionali e sovraregionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera f), numero 2), sopprimere le parole da:, con l'eccezione fino alla fine della lettera.
1. 11. Mantero, Baroni, Grillo, Di Vita, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.

A.C. 2617-B – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali).

  1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
   a) riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei princìpi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;
   b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata il cui svolgimento, secondo le finalità e nei limiti di cui alla presente legge, può concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;
   c) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti;
   d) semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Principi e criteri direttivi generali).

  Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola:, favorire.
2. 1. Di Vita, Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Grillo, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola:, favorire con le seguenti: il valore sociale dell'associazionismo solidale.
2. 2. Silvia Giordano, Di Vita, Mantero, Baroni, Grillo, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) riconoscere l'iniziativa privata, basata sulla gratuità e comunque svolta senza scopo di lucro diretto ed indiretto, totale o parziale, ancorché finalizzata a realizzare in via principale la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di contribuire ai livelli di tutela dei diritti civili e sociali.
2. 6. Colonnese, Silvia Giordano, Di Vita, Mantero, Baroni, Grillo, Lorefice, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: svolgimento, aggiungere le seguenti: senza finalità di lucro, diretto e indiretto, ed ispirata a principi solidaristici.
2. 5. Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Di Vita, Mantero, Baroni, Grillo, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le finalità aggiungere le seguenti: solidaristiche, di utilità sociale e prive di scopo di lucro, diretto e indiretto.
2. 7. Mantero, Baroni, Grillo, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Di Vita, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: può concorrere con la seguente: concorre.
2. 4. Grillo, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Di Vita, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: concorrere aggiungere le seguenti:, nel rispetto dei valori fondanti espressi nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Carta sociale europea,.
2. 3. Baroni, Grillo, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Di Vita, Mantero, Dall'Osso.

A.C. 2617-B – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Revisione del titolo II del libro primo del codice civile).

  1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica; definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi; prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente anche attraverso la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale; prevedere una disciplina per la conservazione del patrimonio degli enti;
   b) disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori, tenendo anche conto del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli enti medesimi;
   c) assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe;
   d) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili, e in coerenza con quanto disposto all'articolo 9, comma 1, lettera e);
   e) disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Revisione del titolo II del libro primo del codice civile).

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: definire aggiungere le seguenti:, fermo restando quanto già previsto dal codice civile e dalle leggi in materia e fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 5, comma 4-quinquies, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
3. 1. Di Vita, Mantero, Baroni, Grillo, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: atti costitutivi aggiungere le seguenti: tra le quali prevedere l'assenza dello scopo di lucro diretto e indiretto, le finalità civiche, solidaristiche e di promozione sociale, la sovranità delle assemblee dei soci cui compete sempre il diritto alla approvazione dei rendiconti o bilanci e all'elezione degli organi di governo e controllo secondo il principio del voto singolo, l'obbligo di pubblicità dei rendiconti o bilanci nonché degli emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, l'indicazione delle ipotesi di conflitto di interesse e delle cause d'inconferibilità e di incompatibilità in capo ai componenti di tali organi e il divieto di far parte degli organi medesimi per coloro che hanno subito una condanna penale definitiva o per coloro che ricoprano altre cariche o incarichi, anche in enti di natura commerciale, le cui attività si pongano in conflitto d'interesse con le finalità dell'ente, l'obbligo di reinvestire eventuali utili o avanzi d'esercizio, riserve di capitale comunque denominate, nel perseguimento esclusivo delle finalità istituzionali di carattere socialmente utile, l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
3. 3. Colonnese, Silvia Giordano, Di Vita, Mantero, Baroni, Grillo, Lorefice, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Tra le informazioni obbligatorie di cui alla presente lettera devono essere previste la pubblicità dei bilanci e degli emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, l'assenza di conflitti di interesse in capo ai componenti di tali organi e il divieto di far parte degli organi medesimi per coloro che hanno subito una condanna penale definitiva.
3. 6. Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Di Vita, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Gli obblighi di cui alla presente lettera devono essere commisurati alla dimensione economica e all'entità del bilancio e delle somme ricevute a titolo di finanziamento pubblico o a titolo di liberalità da privati.
3. 7. Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Di Vita, Mantero, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e fatte salve in ogni caso le attività svolte in diretta attuazione delle finalità istituzionali.
3. 18. Nicchi, Gregori, Marcon.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
3. 13. Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Di Vita, Mantero, Baroni, Grillo, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) prevedere una distinta disciplina per le associazioni e le fondazioni, articolata in relazione agli interessi coinvolti, allo scopo, all'attività, al patrimonio dell'ente, ai rapporti interni e con i terzi, stabilendo, altresì, i casi in cui tali discipline non siano applicabili alle altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro.
3. 12. Lorefice, Colonnese, Di Vita, Mantero, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: associazioni e fondazioni aggiungere le seguenti: che abbiano finalità e scopi simili e le cui risorse o il cui patrimonio non siano stati costituiti esclusivamente attraverso contributi pubblici,.
3. 15. Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Di Vita, Mantero, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: associazioni e fondazioni aggiungere le seguenti:, fatto salvo l'obbligo di acquisire l'assenso da parte di tutti gli associati e i soci fondatori e di tutti i creditori e fatto salvo l'obbligo di affrancare il patrimonio risultante alla data della trasformazione o della fusione attraverso l'istituzione di una specifica imposta sostitutiva di tutte le altre imposte la cui aliquota non può in alcun caso essere inferiore al 20 per cento.
3. 16. Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Di Vita, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:, salvaguardando la continuità dei rapporti giuridici dell'ente trasformato che conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione ed escludendo dalla fusione e dalla trasformazione quegli enti le cui risorse o il cui patrimonio siano stati costituiti attraverso contributi pubblici oppure liberalità e donazioni del pubblico, nonché quelli che hanno goduto di benefici fiscali. La fusione e la trasformazione non sono in ogni caso possibili nell'ipotesi in cui le finalità o gli scopi degli enti non siano senza scopi di lucro.
3. 14. Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Di Vita, Mantero, Grillo, Dall'Osso.

A.C. 2617-B – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore).

  1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore mediante la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, con l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) stabilire le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, agli enti del Terzo settore;
   b) individuare le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento, in coerenza con le previsioni statutarie e attraverso modalità che prevedano le più ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari, costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa e che sono soggette alle verifiche di cui alla lettera i). Le attività di interesse generale di cui alla presente lettera sono individuate secondo criteri che tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché sulla base dei settori di attività già previsti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. Al periodico aggiornamento delle attività di interesse generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti;
   c) individuare criteri e condizioni in base ai quali differenziare lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui alla lettera b) tra i diversi enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1;
   d) definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai princìpi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai princìpi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa nonché della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato;
   e) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d);
   f) individuare criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale e definire criteri e vincoli in base ai quali l'attività d'impresa svolta dall'ente in forma non prevalente e non stabile risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali;
   g) disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche, tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio;
   h) garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
   i) individuare specifiche modalità e criteri di verifica periodica dell'attività svolta e delle finalità perseguite, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari;
   l) al fine di garantire l'assenza degli scopi lucrativi, promuovere un princìpio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici e disciplinare, nel pieno rispetto del principio di trasparenza, i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;
   m) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione e tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore, attraverso la previsione di un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale. L'iscrizione nel Registro, subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b), c), d) ed e), è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 9;
   n) prevedere in quali casi l'amministrazione, all'atto della registrazione degli enti nel Registro unico di cui alla lettera m), acquisisce l'informazione o la certificazione antimafia;
   o) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione e nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di affidamento dei servizi di interesse generale, nonché criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni;
   p) riconoscere e valorizzare le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
   q) prevedere che il coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti di cui alla presente legge sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore).

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: individuare le attività aggiungere le seguenti: solidaristiche, di utilità e promozione sociale e.
4. 2. Silvia Giordano, Di Vita, Mantero, Baroni, Grillo, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera b), alle parole:, in coerenza premettere le seguenti: senza scopo di lucro diretto e indiretto.
4. 1. Lorefice, Colonnese, Di Vita, Mantero, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, d'intesa con il Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g).
4. 5. Di Vita, Mantero, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) definire criteri e vincoli di strumentalità dell'attività d'impresa eventualmente esercitata dall'ente rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali e introdurre un regime di contabilità separata finalizzato a distinguere anche fiscalmente la gestione istituzionale da quella commerciale.
4. 6. Lorefice, Colonnese, Di Vita, Mantero, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera f), dopo la parola: individuare aggiungere le seguenti:, in un'ottica di semplificazione e di riduzione degli oneri e dei costi burocratici,
4. 8. Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Di Vita, Mantero, Grillo, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: e non stabile.
4. 7. Silvia Giordano, Di Vita, Mantero, Baroni, Grillo, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera h), dopo la parola: garantire, aggiungere la seguente: anche.
4. 9. Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Di Vita, Mantero, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: negli appalti pubblici, aggiungere le seguenti: il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché.
4. 10. Di Vita, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Mantero, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: nonché garantire un coordinamento tra la nuova disciplina relativa alle forme contrattuali atipiche in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, al fine di tutelare le peculiarità dei contratti proprie delle ONG e delle altre organizzazioni che operano nella cooperazione allo sviluppo.
4. 35. Nicchi, Gregori, Marcon.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: e prevedere il divieto di proroghe e rinnovi di rapporti contrattuali in essere, ove tale possibilità non sia stata prevista nel bando di gara.
4. 11. Di Vita, Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera i), alle parole: nel rispetto delle previsioni statutarie premettere le seguenti: anche tramite gli strumenti di misurazione di impatto sociale, in particolare il bilancio sociale e SROI (social return on investment) nonché l'individuazione di strumenti innovativi, indicati dalla Commissione europea, in particolare dal GECES, quali EuSEFs e EaSl anche in via sperimentale.
4. 14. Mantero, Grillo, Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera i), alle parole: nel rispetto delle previsioni statutarie premettere le seguenti: anche tramite indicatori di performance che tengano conto dei tempi di attuazione e dei costi sostenuti e che prevedano la partecipazione degli utenti finali.
4. 15. Baroni, Grillo, Di Vita, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo altresì il coinvolgimento degli utenti finali e il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
4. 12. Baroni, Grillo, Di Vita, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: e prevedere, per gli enti che accedono a discipline fiscali di favore, l'obbligo di dimostrare l'effettiva coerenza delle attività svolte con le finalità di interesse generale perseguite, attraverso apposite procedure di verifica e criteri di valutazione predefiniti che prevedano la partecipazione degli utenti finali.
4. 13. Grillo, Di Vita, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: l'assenza degli scopi lucrativi, aggiungere le seguenti: nel rispetto dei criteri previsti all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
4. 24. Silvia Giordano, Colonnese, Grillo, Lorefice, Di Vita, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: l'assenza degli scopi lucrativi, aggiungere le seguenti: individuare le fattispecie che costituiscono in ogni caso distribuzione indiretta di utili, capitale o avanzi di gestione negli enti di cui all'articolo 1, comma 1, nonché.
4. 23. Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Grillo, Lorefice, Di Vita, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: l'assenza degli scopi lucrativi, aggiungere le seguenti: prevedere che gli enti del Terzo settore che per oltre un anno svolgono attività esclusivamente e interamente per conto della pubblica amministrazione, siano soggetti all'applicazione della normativa anticorruzione e più in generale della normativa applicata alla pubblica amministrazione in materia di inconferibilità e incompatibilità, nonché.
4. 22. Colonnese, Grillo, Lorefice, Di Vita, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole:, tra i diversi trattamenti economici e aggiungere le seguenti: prevedere una disciplina volta a fissare un tetto, di norma non superiore a quattro volte, delle retribuzioni dei dirigenti rispetto alla retribuzione più bassa, nonché.
4. 37. Nicchi, Gregori, Marcon.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: affidamento dei servizi di interesse generale, aggiungere le seguenti: di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. 29. Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Colonnese, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: affidamento dei servizi di interesse generale aggiungere le seguenti: improntati al rispetto della massima partecipazione, efficiente impiego delle risorse nonché criteri e modalità per la valutazione e il monitoraggio dei risultati ottenuti.
4. 28. Lorefice, Grillo, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera p), dopo le parole: che associano enti del Terzo settore, aggiungere le seguenti: regolando altresì tali processi aggregativi in modo da garantire adeguata rappresentatività presso i soggetti istituzionali nonché equo accesso alle opportunità di iniziativa, anche agli enti del Terzo settore di piccole dimensioni e comunque non inclusi nelle associazioni di enti, nonché strumenti, anche telematici, e spazi di incontro periodici per accrescere la partecipazione di ogni ente, anche a livello singolo, alle fasi di confronto e contrattazione con gli organi istituzionali di qualsiasi livello.
4. 32. Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Baroni, Lorefice, Grillo, Di Vita, Dall'Osso.

A.C. 2617-B – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso).

  1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si provvede altresì al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i princìpi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all'interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e di quelle operanti nelle attività di protezione civile;
   b) introduzione di criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa;
   c) promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche;
   d) valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di promozione e di sensibilizzazione, e riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari;
   e) revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo:
    1) che alla loro costituzione e gestione possano concorrere gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, con esclusione di quelli costituiti nelle forme di cui al libro quinto del codice civile, assumendo la personalità giuridica e una delle forme giuridiche previste per gli enti del Terzo settore;
    2) che la loro costituzione sia finalizzata a fornire supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore;
    3) il loro accreditamento e il loro finanziamento stabile, attraverso un programma triennale, con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e che, qualora gli stessi utilizzino risorse diverse, le medesime siano comprese in una contabilità separata;
    4)  il libero ingresso nella base sociale e criteri democratici per il funzionamento dell'organo assembleare, con l'attribuzione della maggioranza assoluta dei voti nell'assemblea alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
    5) forme di incompatibilità per i soggetti titolari di ruoli di direzione o di rappresentanza esterna;
    6) che gli stessi non possano procedere a erogazioni dirette in denaro ovvero a cessioni a titolo gratuito di beni mobili o immobili a beneficio degli enti del Terzo settore;
   f) revisione dell'attività di programmazione e controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato, svolta mediante organismi regionali o sovraregionali, tra loro coordinati sul piano nazionale, prevedendo:
    1) che tali organismi, in applicazione di criteri definiti sul piano nazionale, provvedano alla programmazione del numero e della collocazione dei centri di servizio, al loro accreditamento e alla verifica periodica del mantenimento dei requisiti, anche sotto il profilo della qualità dei servizi dagli stessi erogati, nonché all'attribuzione delle risorse finanziarie anche in applicazione di elementi di perequazione territoriale;
    2) che alla costituzione di tali organismi si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento da porre a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con l'eccezione di eventuali emolumenti previsti per gli amministratori e i dirigenti i cui oneri saranno posti a carico, in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici;
   g) superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale, attraverso l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, quale organismo di consultazione degli enti del Terzo settore a livello nazionale, la cui composizione valorizzi il ruolo delle reti associative di secondo livello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p). All'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   h) previsione di requisiti uniformi per i registri regionali all'interno del Registro unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m);
   i) previsione di un regime transitorio volto a disciplinare lo status giuridico delle società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'eventualità che intendano rinunciare alla natura di società di mutuo soccorso per continuare ad operare quali associazioni senza fini di lucro, con particolare riguardo alle condizioni per mantenere il possesso del proprio patrimonio, che deve essere comunque volto al raggiungimento di finalità solidaristiche.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso).

  Al comma 1, lettera e), sostituire i numeri 1), 2) e 3) con i seguenti:
   1) che gli stessi siano promossi e gestiti da organizzazioni di volontariato per finalità di supporto tecnico, formativo e informativo delle organizzazioni di volontariato medesime, per il sostegno e la promozione dell'attività di volontariato di cui all'articolo 2 della legge n. 266 del 1991 svolta negli altri enti del Terzo settore, nonché per il sostegno di iniziative territoriali solidali;
   2) che gli stessi debbano essere gestiti da enti costituiti in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore acquisendo la personalità giuridica e assicurando una governance partecipata, democratica e radicata territorialmente;
   3) che al loro finanziamento si provveda stabilmente, attraverso una programmazione triennale, con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 ed in caso di insufficienza con appositi stanziamenti previsti annualmente nella legge di stabilità, delle quali si dovrà comunque assicurare un'equa distribuzione nel territorio nazionale in modo tale da garantire ovunque i servizi essenziali per la promozione del volontariato, e che, qualora si utilizzino risorse diverse, le medesime siano ricomprese in una contabilità separata.
5. 1. Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Lorefice, Grillo, Di Vita, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), sostituire le parole: programma triennale, con le seguenti: programma triennale, anche.
5. 50. Nicchi, Gregori, Marcon.

  Al comma 1, lettera f), alinea, dopo le parole: svolta mediante organismi regionali o sovraregionali, aggiungere le seguenti: ovvero appositi uffici delle regioni e dei Dicasteri competenti;

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   numero 1), sostituire la parola:
organismi, con la seguente: uffici;
   numero 2), sostituire le parole: tali organismi si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con le seguenti: tali uffici si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo criteri di trasparenza e.
5. 4. Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Lorefice, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera f), numero 1), dopo la parola: nazionale, aggiungere le seguenti: dall'Agenzia indipendente del Terzo settore di cui all'articolo 10 della presente legge.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Art. 10.
(Agenzia indipendente per il Terzo settore).

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'Agenzia indipendente per il Terzo settore. Il consiglio direttivo dell'Agenzia è composto da undici consiglieri di cui tre nominati dai Ministeri interessati e otto individuati sulla base di criteri e requisiti definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite una procedura ad evidenza pubblica che assicuri un'adeguata professionalità e una democratica rappresentanza di tutte le organizzazioni del Terzo settore. I consiglieri nominati eleggono il Presidente, durano in carica cinque anni e non possono essere rinominati.
  2. All'Agenzia di cui al comma precedente sono attribuite le funzioni: di vigilanza, monitoraggio e controllo e di prevenzione della corruzione attraverso l'adozione di uno specifico piano di attività da parte degli enti del Terzo settore, finalizzato ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare. A tal fine l'Agenzia stipula appositi accordi di collaborazione con l'Agenzia delle entrate, con la Guardia di Finanza e con l'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC); di promozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore, attraverso l'utilizzo di strumenti atti a garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi e attraverso l'individuazione di meccanismi di segnalazione interna che, adeguatamente pubblicizzati attraverso campagne di sensibilizzazione, consentano, anche in anonimato, a lavoratori e associati degli enti del Terzo settore di denunciare eventuali illeciti; di diffusione di linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore; di tenuta del Registro unico nazionale, con il compito di procedere all'accreditamento degli enti richiedenti l'iscrizione e alla verifica periodica dei requisiti per la permanenza nel Registro; di promozione culturale per favorire la conoscenza del Terzo settore, la diffusione di buone pratiche e sostenere un'azione di educazione alla cittadinanza attiva; di promozione di spazi di dibattito che prevedano il diretto coinvolgimento anche degli enti del Terzo settore di piccole dimensioni; di rappresentanza anche a livello internazionale per confronti con esperienze estere ed eventuali collaborazioni internazionali su progetti condivisi; di indirizzo e coordinamento, per favorire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare.
  3. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia indipendente per il Terzo settore trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte in base alle funzioni attribuite e sui risultati conseguiti.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in sei milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. 5. Di Vita, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera f), numero 2), dopo le parole: delle politiche sociali, aggiungere le seguenti: secondo criteri di trasparenza, nonché.
*5. 6. Lorefice, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Mantero, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera f), numero 2), dopo le parole: delle politiche sociali, aggiungere le seguenti: secondo criteri di trasparenza, nonché.
*5. 51. Nicchi, Gregori, Marcon.

  Al comma 1, lettera f), numero 2), sostituire le parole da: da porre a carico fino alla fine del numero con le seguenti: cui si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. 7. Di Vita, Mantero, Lorefice, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera f), numero 2), sostituire le parole da: con l'eccezione fino alla fine del numero con le seguenti:; non sono previsti emolumenti per gli amministratori e i dirigenti.
5. 8. Baroni, Di Vita, Mantero, Lorefice, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: superamento con le seguenti: revisione nel rispetto dei principi di trasparenza efficacia ed economicità.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: attraverso l'istituzione fino alla fine della lettera.
5. 10. Di Vita, Mantero, Lorefice, Baroni, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: del Consiglio fino alla fine della lettera con le seguenti dell'Agenzia indipendente del Terzo settore di cui all'articolo 10 della presente legge cui competono anche funzioni di consultazione degli enti del Terzo settore.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 10 con il seguente:
  Art. 10. (Agenzia indipendente per il Terzo settore). – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'Agenzia indipendente per il Terzo settore. Il consiglio direttivo dell'Agenzia è composto da undici consiglieri di cui tre nominati dai Ministeri interessati e otto individuati sulla base di criteri e requisiti definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite una procedura ad evidenza pubblica che assicuri un'adeguata professionalità e una democratica rappresentanza di tutte le organizzazioni del Terzo settore. I consiglieri nominati eleggono il Presidente, durano in carica cinque anni e non possono essere rinominati.
  2. All'Agenzia di cui al comma precedente sono attribuite le funzioni: di vigilanza, monitoraggio e controllo e di prevenzione della corruzione attraverso l'adozione di uno specifico piano di attività da parte degli enti del Terzo settore, finalizzato ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare. A tal fine l'Agenzia stipula appositi accordi di collaborazione con l'Agenzia delle entrate, con la Guardia di Finanza e con l'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC); di promozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore, attraverso l'utilizzo di strumenti atti a garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi e attraverso l'individuazione di meccanismi di segnalazione interna che, adeguatamente pubblicizzati attraverso campagne di sensibilizzazione, consentano, anche in anonimato, a lavoratori e associati degli enti del Terzo settore di denunciare eventuali illeciti; di diffusione di linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore; di tenuta del Registro unico nazionale, con il compito di procedere all'accreditamento degli enti richiedenti l'iscrizione e alla verifica periodica dei requisiti per la permanenza nel Registro; di promozione culturale per favorire la conoscenza del Terzo settore, la diffusione di buone pratiche e sostenere un'azione di educazione alla cittadinanza attiva; di promozione di spazi di dibattito che prevedano il diretto coinvolgimento anche degli enti del Terzo settore di piccole dimensioni; di rappresentanza anche a livello internazionale per confronti con esperienze estere ed eventuali collaborazioni internazionali su progetti condivisi; di indirizzo e coordinamento, per favorire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare.
  3. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia indipendente per il Terzo settore trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte in base alle funzioni attribuite e sui risultati conseguiti.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in sei milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. 13. Di Vita, Mantero, Lorefice, Baroni, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: la cui composizione fino alla fine della lettera.
5. 11. Di Vita, Mantero, Lorefice, Baroni, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: lettera p), aggiungere le seguenti: ed il ruolo degli enti di piccole dimensioni.
5. 12. Di Vita, Mantero, Lorefice, Baroni, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: previa verifica della assenza dei motivi di esclusione come previsti all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ai fini dell'iscrizione ai registri, di cui alla presente lettera, la cui permanenza è sottoposta a verifica annuale anche in riferimento ai risultati conseguiti.
5. 15. Di Vita, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

A.C. 2617-B – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Impresa sociale).

  1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), si provvede al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) qualificazione dell'impresa sociale quale organizzazione privata che svolge attività d'impresa per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti di cui alla lettera d), adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore;
   b) individuazione dei settori in cui può essere svolta l'attività d'impresa di cui alla lettera a), nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
   c) acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi;
   d) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente, e previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualifica di impresa sociale;
   e) previsione per l'organizzazione che esercita l'impresa sociale dell'obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili;
   f) previsione di specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti;
   g) ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai princìpi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea, prevedendo una graduazione dei benefìci finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate;
   h) possibilità, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione, la presidenza e il controllo;
   i) coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività d'impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
   l) previsione della nomina, in base a princìpi di terzietà, fin dall'atto costitutivo, di uno o più sindaci allo scopo di monitorare e vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto da parte dell'impresa sociale, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Impresa sociale).

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: organizzazione fino a: lettera d) con le seguenti: operatore dell'economia sociale il cui obiettivo principale è quello di avere un'incidenza sociale, priva di scopi di profitto per i suoi proprietari, azionisti o terzi. Essa opera fornendo beni e servizi per il mercato in modo imprenditoriale e innovativo e impiega i propri profitti esclusivamente per perseguire obiettivi sociali, inoltre.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore.
6. 2. Grillo, Di Vita, Mantero, Lorefice, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: prioritariamente.
*6. 3. Di Vita, Grillo, Mantero, Lorefice, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso, D'Uva.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: prioritariamente.
*6. 17. Gregori, Nicchi, Marcon.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: prioritariamente con la seguente: esclusivamente.
6. 4. Baroni, Grillo, Di Vita, Mantero, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: e quindi, fino alla fine della lettera con le seguenti: prevedendo per gli investitori la non remunerazione del capitale investito ad eccezione dell'eventuale recupero del solo valore nominale delle quote di capitale sociale versato.
6. 5. Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Di Vita, Mantero, Baroni, Colonnese, Dall'Osso.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere, la seguente:
   a-bis)
attribuzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, della verifica del raggiungimento di impatti sociali realizzati dalle singole imprese sociali e dell'investimento di utili per il conseguimento degli obiettivi sociali;
6. 6. Grillo, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) ampliamento dei settori di attività di utilità sociale, aggiungendo ai settori previsti dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, anche quelli del commercio equo e solidale, dei servizi per il lavoro finalizzati all'inserimento dei lavoratori svantaggiati, dell'alloggio sociale e dell'erogazione del micro credito da parte di soggetti a ciò abilitati in base alla normativa vigente, e individuazione dei limiti per lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale;
6. 7. Di Vita, Mantero, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine, le parole: e individuazione dei limiti per lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale.
6. 8. Di Vita, Grillo, Mantero, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Lorefice, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine, le parole: e comunque funzionali al raggiungimento dei fini istituzionali, salvaguardando la non lucratività dell'impresa sociale.
6. 18. Nicchi, Gregori, Marcon.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
6. 19. Nicchi, Gregori, Marcon.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: la prevalente destinazione degli utili fino a: mutualità prevalente, con le seguenti: la destinazione degli utili esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale.
6. 10. Lorefice, Grillo, Di Vita, Mantero, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: oggetto sociale, aggiungere le seguenti: in misura in ogni caso non inferiore al 95 per cento.
6. 9. Mantero, Baroni, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: per gli enti per i quali fino alla fine della lettera.
6. 20. Nicchi, Gregori, Marcon.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: confermando per gli enti per i quali tale possibilità non è esclusa per legge, di garantire in ogni caso il carattere non speculativo della loro attività.
6. 21. Nicchi, Gregori, Marcon.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: in quanto compatibili con le seguenti:, nonché previsione della tracciabilità di tutti i corrispettivi tra amministrazioni pubbliche e imprese sociali o cooperative sociali nonché nei confronti dei lavoratori, negli acquisti o forniture di produzioni e scambio di servizi di utilità sociale e nei confronti dei fornitori, esclusivamente attraverso bonifici bancari o postali.
6. 12. Baroni, Grillo, Di Vita, Lorefice, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: in quanto compatibili con le seguenti:, nonché previsione dell'obbligo di tracciabilità di tutte le transazioni superiori a 500 euro.
6. 13. Lorefice, Baroni, Grillo, Di Vita, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: in quanto compatibili con le seguenti: nonché previsione di forme di controllo contabile da parte di revisori dei conti regolarmente abilitati all'esercizio della professione.
6. 14. Silvia Giordano, Lorefice, Baroni, Grillo, Di Vita, Mantero, Colonnese, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: a favorire le categorie maggiormente svantaggiate con le seguenti: a sostenere e favorire l'inserimento lavorativo, e quindi sociale, delle categorie di lavoratori maggiormente svantaggiate in funzione dell'auto realizzazione e auto sostentamento, con particolare riferimento all'articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 2204/2002, ai principi della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità (articolo 27) e alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
6. 16. Di Vita, Baroni, Grillo, Mantero, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: favorire le categorie aggiungere le seguenti: di lavoratori.
6. 15. Mantero, Baroni, Grillo, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.

A.C. 2617-B – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Vigilanza, monitoraggio e controllo).

  1. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, e sulle loro attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di competenza, con i Ministeri interessati nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e con l'Agenzia delle entrate, ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q). Nello svolgimento di tali funzioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua modalità di coinvolgimento e raccordo anche con l'organismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g).
  2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, promuove l'adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore anche attraverso l'utilizzo di strumenti atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi, sulla base di apposito accreditamento delle reti associative di secondo livello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), o, con particolare riferimento agli enti di piccole dimensioni, con i centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e).
  3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'organismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1,
lettera o). Per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per il concreto esercizio della vigilanza, del monitoraggio e del controllo di cui al presente articolo.
  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.
(Vigilanza, monitoraggio e controllo).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: e con il Dipartimento delle pari opportunità,
7. 3. Di Vita, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e informa delle attività svolte i soggetti interessati.
7. 4. Grillo, Di Vita, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Dall'Osso.

  Al comma 2, dopo le parole: di apposito accreditamento aggiungere le seguenti: soggetto a revisione annuale.
7. 9. Colonnese, Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Dall'Osso.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:; ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, e sulle relative attività, di cui al comma 1 del presente articolo, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono destinate risorse adeguate che garantiscano l'efficacia e l'efficienza delle citate funzioni.
7. 10. Lorefice, Grillo, Baroni, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:; a tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita l'Agenzia indipendente per il Terzo settore. Il consiglio direttivo dell'Agenzia è composto da undici consiglieri di cui tre nominati dai Ministeri interessati e otto individuati sulla base di criteri e requisiti definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite una procedura ad evidenza pubblica che assicuri un'adeguata professionalità e una democratica rappresentanza di tutte le organizzazioni del Terzo settore. I consiglieri nominati eleggono il Presidente, durano in carica cinque anni e non possono essere rinominati.
  4-bis. All'Agenzia di cui al comma 4 sono attribuite le funzioni: di vigilanza, monitoraggio e controllo e di prevenzione della corruzione attraverso l'adozione di uno specifico piano di attività da parte degli enti del Terzo settore, finalizzato ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare. A tal fine l'Agenzia stipula appositi accordi di collaborazione con l'Agenzia delle entrate, con la Guardia di Finanza e con l'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC); di promozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore, attraverso l'utilizzo di strumenti atti a garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi e attraverso l'individuazione di meccanismi di segnalazione interna che, adeguatamente pubblicizzati attraverso campagne di sensibilizzazione, consentano, anche in anonimato, a lavoratori e associati degli enti del Terzo settore di denunciare eventuali illeciti; di diffusione di linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del terzo settore; di tenuta del Registro unico nazionale, con il compito di procedere all'accreditamento degli enti richiedenti l'iscrizione e alla verifica periodica dei requisiti per la permanenza nel Registro; di promozione culturale per favorire la conoscenza del Terzo settore, la diffusione di buone pratiche e sostenere un'azione di educazione alla cittadinanza attiva; di promozione di spazi di dibattito che prevedano il diretto coinvolgimento anche degli enti del Terzo settore di piccole dimensioni; di rappresentanza anche a livello internazionale per confronti con esperienze estere ed eventuali collaborazioni internazionali su progetti condivisi; di indirizzo e coordinamento, per favorire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare.
  4-ter. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia indipendente per il Terzo settore trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte in base alle funzioni attribuite e sui risultati conseguiti.
  4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in sei milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. 11. Di Vita, Lorefice, Grillo, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso.

A.C. 2617-B – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Servizio civile universale).

  1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), si provvede alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione;
   b) previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti, di età compresa tra 18 e 28 anni, che possono essere ammessi al servizio civile universale tramite bando pubblico e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a princìpi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione;
   c) definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l'instaurazione, fra i medesimi giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione dell'esclusione di tale prestazione da ogni imposizione tributaria;
   d) attribuzione allo Stato delle funzioni di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio civile universale; realizzazione, con il coinvolgimento delle regioni, dei programmi da parte di enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti del Terzo settore; possibilità per le regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del Terzo settore di attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati;
   e) previsione di criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile universale, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza;
   f) previsione di criteri e modalità di semplificazione e di trasparenza delle procedure di gestione e di valutazione dell'attività svolta dagli enti di servizio civile universale, anche con riferimento ai contributi finanziari erogati dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all'attuazione dei progetti di servizio civile universale, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile;
   g) previsione di un limite di durata del servizio civile universale, non inferiore a otto mesi complessivi e, comunque, non superiore a un anno, che contemperi le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti, e della possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno degli Stati membri del
l'Unione europea nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea;
   h) riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.
   i) riordino e revisione della Consulta nazionale per il servizio civile, quale organismo di consultazione, riferimento e confronto per l'amministrazione, sulla base del principio di rappresentatività di tutti gli enti accreditati, anche con riferimento alla territorialità e alla rilevanza per ciascun settore di intervento.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Servizio civile universale).

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione.
8. 15. Rondini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nonché istituzione e stabilizzazione di contingenti di Corpi civili di pace con la finalità di promuovere: la prevenzione dei conflitti armati, la pace, la riconciliazione e la mediazione tra le parti, la promozione dei diritti umani, la solidarietà internazionale, l'educazione alla pace nel mondo o il dialogo interreligioso, la sicurezza umana intesa come sicurezza sociale, ambientale, economica e culturale nelle zone a rischio di conflitto armato, nelle zone in cui è in atto un conflitto armato e nelle zone di post conflitto, per garantire condizioni di dialogo e di convivenza tra i popoli.

  Conseguentemente, all'articolo 11, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A contributo delle risorse necessarie al finanziamento delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), dal 2017, e nei limiti di 100 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 19. Nicchi, Gregori, Marcon.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e stranieri regolarmente soggiornanti.
8. 16. Rondini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: stranieri regolarmente soggiornanti con le seguenti: cittadini stranieri residenti in Italia, di uno Stato membro dell'Unione europea o di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché tutti gli stranieri residenti in Italia titolari del permesso unico di cui al decreto legislativo n. 40 del 2014 e agli altri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia,.
8. 20. Marcon, Nicchi, Gregori.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) previsione della potestà delle Regioni e delle Province autonome di istituire forme diverse di servizio civile territoriale, distinto dal servizio civile nazionale, e della delega alle stesse della potestà regolamentare in materia di valutazione dei progetti di servizio civile secondo i criteri generali indicati dalla normativa statale, nonché della gestione e organizzazione del servizio civile universale sui territori.
8. 17. Rondini.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: attribuzione allo Stato con le seguenti: ripartizione tra lo Stato, le regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro diretto e indiretto.
8. 4. Baroni, Mantero, Lorefice, Grillo, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera d), dopo la parola: accreditamento aggiungere le seguenti: sulla base di princìpi egualitari, di pari opportunità, efficienza, economicità, trasparenza, dell'evidenza pubblica e sulla base di requisiti e criteri predefiniti come desunti dai requisiti di ordine generale previsti dal codice dei contratti pubblici, in quanto compatibili, ivi inclusa la certificazione antimafia.
8. 5. Colonnese, Baroni, Mantero, Lorefice, Grillo, Di Vita, Silvia Giordano, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: con risorse proprie.
8. 13. Rondini.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: progetti di servizio civile universale aggiungere le seguenti:, garantendo procedure ad evidenza pubblica e sulla base di requisiti e criteri predefiniti, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, rotazione e di valutazione comparativa degli enti richiedenti e dei progetti o programmi di servizio civile da realizzare e nel rispetto del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal codice dei contratti pubblici, in quanto compatibili, ivi inclusa la certificazione antimafia.
8. 6. Colonnese, Baroni, Mantero, Lorefice, Grillo, Di Vita, Silvia Giordano, Dall'Osso.

  Al comma 1, sopprimere la lettera i).
8. 14. Rondini.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo il divieto per i componenti della Consulta stessa di percepire compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, nonché altro tipo di emolumento o indennità in relazione a tale incarico.
8. 7. Grillo, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Mantero, Lorefice, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo che tale organismo, in collaborazione con l'ISTAT, assicuri periodiche rilevazioni sul grado di soddisfazione dei beneficiari dei progetti di servizio civile e renda pubbliche apposite relazioni annuali, anche al fine di garantire una efficace copertura dei progetti sull'intero territorio nazionale.
8. 8. Grillo, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Mantero, Lorefice, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole:; i componenti della Consulta sono scelti in base a procedure trasparenti e ad evidenza pubblica e previa verifica di assenza di conflitti d'interesse, di cause d'inconferibilità e incompatibilità come desumibili dal Codice di comportamento dei funzionari pubblici e dalle norme sulla prevenzione della corruzione vigenti.
8. 10. Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Di Vita, Colonnese, Baroni, Mantero, Dall'Osso.

A.C. 2617-B – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Misure fiscali e di sostegno economico).

  1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente;
   b) razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisi
che e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti di cui all'articolo 1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta di fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli enti;
   c) completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all'articolo 1, razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;
   d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera c), di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera g);
   e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, in relazione a parametri oggettivi da individuare con i decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1;
   f) previsione, per le imprese sociali:
    1) della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative;
    2) di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;
   g) istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fon
dazioni comprese tra gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, anche attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo di cui alla presente lettera è articolato, solo per l'anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro;
   h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale;
   i) promozione dell'assegnazione in favore degli enti di cui all'articolo 1, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;
   l) previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge;
   m) revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative.

  2. Le misure agevolative previste dal presente articolo tengono conto delle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, già destinate alle imprese sociali di cui all'articolo 6 della presente legge secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2015.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Misure fiscali e di sostegno economico).

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: a condizione che sia garantita l'applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a tutte le transazioni di ammontare superiore ad un importo da stabilire con apposito decreto, anche in riferimento agli acquisti e agli affidamenti di servizi sociali e agli affidamenti alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.
9. 2. Di Vita, Silvia Giordano, Baroni, Lorefice, Grillo, Colonnese, Mantero, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: nonché la previsione del principio di cassa, quale regime naturale per la tenuta delle scritture contabili e per la liquidazione delle imposte, a condizione che sia garantita l'applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a tutte le transazioni di ammontare superiore a 500 euro.
9. 3. Silvia Giordano, Di Vita, Baroni, Lorefice, Grillo, Colonnese, Mantero, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: Consiglio nazionale del Terzo settore aggiungere le seguenti: del Dipartimento per la protezione civile, del Dipartimento per le pari opportunità, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in relazione ai settori d'intervento dei progetti e delle iniziative.
9. 4. Silvia Giordano, Di Vita, Baroni, Lorefice, Grillo, Colonnese, Mantero, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: Consiglio nazionale del Terzo settore aggiungere le seguenti: e previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni.
9. 50. Gregori, Nicchi, Marcon.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo è sottoposto a controllo e monitoraggio oltre che nelle forme indicate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 luglio 2015 anche nelle forme e modalità indicate all'articolo 7 della presente legge.
9. 5. Di Vita, Silvia Giordano, Baroni, Lorefice, Grillo, Colonnese, Mantero, Dall'Osso.

A.C. 2617-B – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Fondazione Italia Sociale).

  1. È istituita la Fondazione Italia Sociale, di seguito denominata «Fondazione», con lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. La Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico ed è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, senza obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori.
  2. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti o organismi in Italia e all'estero.
  3. Lo statuto della Fondazione, con il quale si provvede anche alla individuazione degli organi, della loro composizione e dei compiti, prevede:
   a) strumenti e modalità che consentano alla Fondazione di finanziare le proprie attività attraverso la mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche e private, anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di crowdfunding;
   b) strumenti e modalità di investimento, diretto o in partenariato con terzi, anche con riferimento alla diffusione di modelli di welfare integrativi rispetto a quelli già assicurati dall'intervento pubblico e allo sviluppo del microcredito e di altri strumenti di finanza sociale;
   c) la nomina, nell'organo di governo della Fondazione, di un componente designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g).

  4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, è approvato lo statuto della Fondazione. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato.
  5. L'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai princìpi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità. La Fondazione si dota, altresì, di strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito.
  6. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.
  7. Per lo svolgimento delle attività istituzionali, è assegnata alla Fondazione una dotazione iniziale, per l'anno 2016, di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  8. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali di cui al comma 1, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione di cui al comma 7.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Fondazione Italia Sociale).

  Sopprimerlo.
*10. 1. Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Colonnese, Mantero, Dall'Osso.

  Sopprimerlo.
*10. 24. Rondini, Palmieri.

  Sopprimerlo.
*10. 37. Nicchi, Gregori, Marcon.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Agenzia indipendente per il Terzo settore).

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'Agenzia indipendente per il Terzo settore. Il consiglio direttivo dell'Agenzia è composto da undici consiglieri di cui tre nominati dai Ministeri interessati e otto individuati sulla base di criteri e requisiti definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite una procedura ad evidenza pubblica che assicuri un'adeguata professionalità e una democratica rappresentanza di tutte le organizzazioni del Terzo settore. I consiglieri nominati eleggono il Presidente, durano in carica cinque anni e non possono essere rinominati.
  2. All'Agenzia di cui al comma 1 sono attribuite le funzioni: di vigilanza, monitoraggio e controllo e di prevenzione della corruzione attraverso l'adozione di uno specifico piano di attività da parte degli enti del Terzo settore, finalizzato ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare. A tal fine l'Agenzia stipula appositi accordi di collaborazione con l'Agenzia delle entrate, con la Guardia di finanza e con l'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC); di promozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore, attraverso l'utilizzo di strumenti atti a garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi e attraverso l'individuazione di meccanismi di segnalazione interna che, adeguatamente pubblicizzati attraverso campagne di sensibilizzazione, consentano, anche in anonimato, a lavoratori e associati degli enti del Terzo settore di denunciare eventuali illeciti; di diffusione di linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore; di tenuta del Registro unico nazionale, con il compito di procedere all'accreditamento degli enti richiedenti l'iscrizione, alla verifica periodica dei requisiti per la permanenza nel Registro; di promozione culturale per favorire la conoscenza del Terzo settore, la diffusione di buone pratiche e sostenere un'azione di educazione alla cittadinanza attiva; di promozione di spazi di dibattito che prevedano il diretto coinvolgimento anche degli enti del Terzo settore di piccole dimensioni; di rappresentanza anche a livello internazionale per confronti con esperienze estere ed eventuali partnership internazionali su progetti condivisi; di indirizzo e coordinamento, per favorire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare.
  3. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia indipendente per il Terzo settore trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte in base alle funzioni attribuite e sui risultati conseguiti.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in sei milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 2. Di Vita, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale con le seguenti: da finalità civiche e solidaristiche, dall'assenza di scopo di lucro, dalla produzione e dallo scambio di beni e servizi di utilità sociale.
10. 3. Baroni, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: prevalenza dell'impiego con le seguenti: esclusivo impiego.

  Conseguentemente, al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: pubbliche e.
10. 4. Silvia Giordano, Di Vita, Colonnese, Baroni, Lorefice, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: conservazione del patrimonio aggiungere le seguenti:, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2486 del codice civile,
10. 5. Lorefice, Di Vita, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

  Sopprimere il comma 2.
*10. 26. Rondini.

  Sopprimere il comma 2.
*10. 41. Gregori, Nicchi, Marcon.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
**10. 27. Rondini.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
**10. 42. Nicchi, Gregori, Marcon.

  Al comma 3, sopprimere la lettera a).
10. 33. Rondini.

  Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: crowdfounding con le seguenti: ricerca fondi.
10. 39. Rondini.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
*10. 6. Grillo, Di Vita, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Dall'Osso.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
*10. 34. Rondini.

  Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: alla diffusione fino a: pubblico e.
10. 7. Mantero, Di Vita, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Dall'Osso.

  Al comma 3, sopprimere la lettera c).
10. 35. Rondini.

  Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) la nomina, in tutti gli organi della Fondazione e in una percentuale non inferiore ai due terzi del totale, di soggetti individuati paritariamente dai Ministeri interessati.
10. 10. Baroni, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

  Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) la nomina in tutti gli organi, in una percentuale non inferiore ad un terzo del totale, di esponenti del Terzo settore espressi dalle loro organizzazioni di rappresentanza.
10. 43. Nicchi, Gregori, Marcon.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: di un componente fino alla fine della lettera con le seguenti: di soggetti in numero non superiore a dieci di cui sei individuati paritariamente dai Ministeri interessati, due in rappresentanza delle associazioni per la tutela dei consumatori maggiormente rappresentative e due in rappresentanza dei singoli finanziatori e donatori.
10. 11. Silvia Giordano, Di Vita, Colonnese, Baroni, Lorefice, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

  Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   d) un modello di organizzazione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché la nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e all'aggiornamento;
   e) che non possano ricoprire cariche negli organi della Fondazione: 1) coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; 2) chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 3) chiunque sia stato condannato con sentenza irrevocabile per delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione; 4) chiunque sia stato condannato per danno erariale;
   f) che i componenti gli organi della Fondazione non possano essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o di consulenza e collaborazione a qualunque titolo ricoperti, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei cinque anni precedenti la nomina.
10. 8. Di Vita, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

  Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) un modello di organizzazione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché la nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e all'aggiornamento.
10. 9. Colonnese, Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

  Sopprimere il comma 4.
*10. 28. Rondini.

  Sopprimere il comma 4.
*10. 44. Gregori, Nicchi, Marcon.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: i pareri aggiungere la seguente: vincolanti.
10. 13. Silvia Giordano, Di Vita, Colonnese, Baroni, Lorefice, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

  Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
10. 14. Colonnese, Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli organi della Fondazione si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.
10. 50. Nicchi, Gregori, Marcon.

  Sopprimere il comma 5.
10. 29. Rondini.

  Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: trasparenza aggiungere la seguente:, pubblicità.
10. 45. Nicchi, Gregori, Marcon.

  Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: trasparenza aggiungere le seguenti:, assenza di conflitti di interesse.
10. 46. Nicchi, Gregori, Marcon.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, aggiungere le parole: che prevedano la massima partecipazione degli utenti finali.
10. 16. Silvia Giordano, Di Vita, Colonnese, Baroni, Lorefice, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attività e la gestione della Fondazione sono sottoposte alla vigilanza, al monitoraggio e al controllo di cui all'articolo 7, comma 1.
10. 51. Gregori, Nicchi, Marcon.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'operato della Fondazione è in ogni caso sottoposto alla vigilanza dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1.
10. 15. Grillo, Di Vita, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Dall'Osso.

  Sopprimere il comma 6.
*10. 17. Silvia Giordano, Di Vita, Colonnese, Baroni, Lorefice, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

  Sopprimere il comma 6.
*10. 30. Rondini.

  Sopprimere il comma 6.
*10. 47. Nicchi, Gregori, Marcon.

  Sopprimere il comma 7.

  Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le parole da:, nonché fino alla fine del comma.
**10. 18. Di Vita, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

  Sopprimere il comma 7.

  Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le parole da:, nonché fino alla fine del comma.
**10. 31. Rondini.

  Sopprimere il comma 7.

  Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le parole da:, nonché fino alla fine del comma.
**10. 48. Gregori, Nicchi, Marcon.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: un milione di con le seguenti: ventimila.
10. 36. Rondini.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: un milione di con le seguenti: centomila.
10. 52. Rondini.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da: dell'autorizzazione di spesa fino alla fine del comma, con le seguenti: annuale del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 49. Nicchi, Gregori, Marcon.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono consentiti ulteriori conferimenti, devoluzioni o assegnazioni, a carico della finanza pubblica.
10. 19. Di Vita, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

  Sopprimere il comma 8.
10. 32. Rondini.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La relazione di cui al presente comma deve essere resa pubblica sul sito internet della Fondazione e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
10. 20. Di Vita, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  9. Tenuto conto di quanto previsto ai commi 4, 7 e 8, la Fondazione è soggetta al controllo della Corte dei conti, alle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
10. 21. Lorefice, Di Vita, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  9. La Fondazione è sciolta e il patrimonio è trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per le finalità di cui alla presente legge, qualora dalla relazione di cui al comma 8 o da altre informazioni o atti emergano gravi insufficienze o irregolarità nella gestione, anche di carattere penale, o qualora il bilancio della Fondazione risulti in disavanzo per due anni consecutivi. Lo scioglimento della Fondazione non preclude la responsabilità, anche patrimoniale, degli amministratori.
10. 22. Lorefice, Di Vita, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

A.C. 2617-B – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Disposizioni finanziarie e finali).

  1. All'attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 1, comma 1, fermo restando
quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa di 17,3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere per l'anno 2016 si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, quanto a 7,3 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2015. A tal fine la somma di 10 milioni di euro di cui al secondo periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017 al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
  3. Alla stabilizzazione e al rafforzamento delle misure previste all'articolo 9, comma 1, lettera c), si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.
(Disposizioni finanziarie e finali).

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: utilizzo fino a: n. 134 con le seguenti: mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. 2. Grillo, Di Vita, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Dall'Osso.

A.C. 2617-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    la riforma di cui al disegno di legge in epigrafe mira al potenziamento del Terzo settore, dandogli la possibilità di agire con sempre maggiore incisività nella società italiana;
    l'obiettivo di cui al punto precedente appare largamente condivisibile;
    numerose inchieste di natura sia giornalistica sia giudiziaria hanno dimostrato come il Terzo settore sia stato ripetutamente oggetto di tentativi di infiltrazioni malavitose, che hanno inquinato le iniziative di solidarietà sociale realizzate da volontari spesso ignari;
    la tracciabilità dei movimenti di denaro costituisce un valido deterrente nei confronti dei tentativi di intromissioni malavitose in attività lecite;
    nella proposta di legge in epigrafe si prevede, tra l'altro, delega al Governo per la disciplina dei «limiti» e degli «obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati» (articolo 4, comma 1, lettera h),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fare quanto di propria competenza perché nella disciplina dei «limiti» e degli «obblighi» di cui al punto precedente sia previsto l'obbligo di realizzare ogni operazione di erogazione relativa ai suddetti «emolumenti», «compensi» o «corrispettivi a qualsiasi titolo attribuito» con mezzi di pagamento che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore.
9/2617-B/1Gregorio Fontana, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    da numerosi fatti di cronaca sui quali stanno indagando diverse Procure della Repubblica sono emersi fenomeni di speculazione da parte di soggetti, in genere cooperative sociali, nella gestione dell'emergenza migranti;
    la legge n. 189 del 2002 che disciplina il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) ha costituito la rete degli Enti locali per la realizzazione di progetti territoriali di accoglienza di richiedenti asilo, rifugiati, titolari di protezione sussidiaria e umanitaria che accedono al Fondo nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo, gestito dal Ministero dell'Interno;
    dai dati della Commissione nazionale per il diritto di asilo, nel 2014 i migranti che hanno fatto richiesta di protezione internazionale nel nostro Paese sono stati 64.886 e, fra essi, è stata segnalata la scomparsa di 1.880 dei 4.000 minori non accompagnati;
    è opportuno intensificare i controlli sulla realizzazione dei progetti e sulla corretta gestione dei fondi ministeriali per evitare fenomeni di cattiva gestione e di infiltrazione della criminalità organizzata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure utili ad intensificare i controlli su tutti i soggetti che ricevono finanziamenti pubblici per la gestione dell'emergenza migranti, sulle modalità di gestione delle strutture che ospitano richiedenti asilo, rifugiati, titolari di protezione sussidiaria e umanitaria.
9/2617-B/2Carrescia, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'obbiettivo del provvedimento, d'iniziativa governativa, è da un lato, quello di introdurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal settore, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno, dall'altro quello di uniformare e coordinare la disciplina della materia caratterizzata da un quadro normativo non omogeneo e non più adeguato alle mutate esigenze della società civile;
    il testo reca deleghe legislative al Governo (da esercitare nei 12 mesi successivi alla data della sua entrata in vigore e, ove necessario in relazione alle singole materie, previa intesa in sede di Conferenza unificata) finalizzate ad attuare una organica e complessiva riforma del «Terzo settore»;
    l'articolo 5 del provvedimento in esame disciplina ”l'attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso” ove viene prevista l'armonizzazione della normativa in oggetto nonché la collaborazione con il sistema scolastico e la valorizzazione dell'esperienza dei volontari in ambito formativo e lavorativo;
    tra le forme di associazionismo rientrano sicuramente le cosiddette «le banche del tempo», comunità di persone che scambiano fra loro servizi utilizzando il tempo come moneta, secondo il principio che un'ora di un tipo di servizio è equivalente all'ora di qualsiasi altra tipologia di servizio scambiato;
    la legge 8 marzo 2000, n. 53, con cui si è voluto cambiare il concetto dell'attività di cura non più vista, come dalla normativa precedente, secondo il principio di tutela della madre lavoratrice e del nascituro, prevede all'articolo 27 le banche dei tempi, quali strumenti per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e di gruppi di cittadini, di associazioni, di organizzazioni e di enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse;
    le Banche del Tempo sono portatrici di un modello di economia alternativa basato sull'autorganizzazione dal momento che utilizzano saperi e competenze secondo il principio dello scambio paritario utilizzando cioè il tempo come moneta secondo il principio che un'ora di un tipo di servizio è equivalente a un'ora di qualsiasi altra tipologia di servizio scambiato;
    le regole di questo sistema sviluppano l'abitudine alle pratiche di reciprocità solidale e di mutuo aiuto diventando luoghi di scambio di generosità e di aiuto per le difficoltà sociali ed economiche nonché soluzioni a qualche problema quotidiano pratico, come miglioramento della propria vita e come antidoto contro la solitudine ed incentivo alla socialità;
    in tempi di instabilità lavorativa ed economica, quali quelli attuali, il ruolo delle banche del tempo e il loro coinvolgimento nella programmazione territoriale possono aprire inediti spazi di promozione delle risorse individuali portate a valore in una dimensione di scambio reciproco;
    la costante e progressiva diffusione delle Banche del Tempo in ogni territorio del Paese ha fatto emergere l'esigenza di una Rete, oggi rappresentata dall'Associazione Nazionale delle Banche del Tempo, nata ad Alì Terme (Messina) nel 2007 grazie all'attività di otto donne rappresentanti di banche del tempo e dei coordinamenti dell'Emilia-Romagna, del Lazio, della Liguria, della Lombardia, del Piemonte, della Sicilia e del Veneto;
    per sviluppare maggiormente le Banche del Tempo c’è bisogno di una legislazione regionale più mirata che contenga norme specifiche sulla base di linee guida nazionali che leghino le banche del tempo con le istituzioni locali,

impegna il Governo

in sede di esercizio e nel rispetto della delega legislativa così come disciplinato dalla presente proposta di legge a predisporre uno specifico articolo atto a prevedere linee guida nazionali che non solo incrementino il legame le Banche del Tempo alle istituzioni locali al fine di dare concreta e reale attuazione all'articolo 27 della legge n. 53 del 2000, ma che valorizzino, incentivino e tutelino l'utilità sociale e la particolarità di questa forma di scambio e che riconoscano questa forma associativa all'interno delle Associazioni di promozione sociale (APS) con la loro propria specificità.
9/2617-B/3Roberta Agostini, Lenzi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'obbiettivo del provvedimento, d'iniziativa governativa, è da un lato, quello di introdurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal settore, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno, dall'altro quello di uniformare e coordinare la disciplina della materia caratterizzata da un quadro normativo non omogeneo e non più adeguato alle mutate esigenze della società civile;
    il testo reca deleghe legislative al Governo (da esercitare nei 12 mesi successivi alla data della sua entrata in vigore e, ove necessario in relazione alle singole materie, previa intesa in sede di Conferenza unificata) finalizzate ad attuare una organica e complessiva riforma del «Terzo settore»;
    l'articolo 5 del provvedimento in esame disciplina ”l'attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso” ove viene prevista l'armonizzazione della normativa in oggetto nonché la collaborazione con il sistema scolastico e la valorizzazione dell'esperienza dei volontari in ambito formativo e lavorativo;
    tra le forme di associazionismo rientrano sicuramente le cosiddette «le banche del tempo», comunità di persone che scambiano fra loro servizi utilizzando il tempo come moneta, secondo il principio che un'ora di un tipo di servizio è equivalente all'ora di qualsiasi altra tipologia di servizio scambiato;
    la legge 8 marzo 2000, n. 53, con cui si è voluto cambiare il concetto dell'attività di cura non più vista, come dalla normativa precedente, secondo il principio di tutela della madre lavoratrice e del nascituro, prevede all'articolo 27 le banche dei tempi, quali strumenti per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e di gruppi di cittadini, di associazioni, di organizzazioni e di enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse;
    le Banche del Tempo sono portatrici di un modello di economia alternativa basato sull'autorganizzazione dal momento che utilizzano saperi e competenze secondo il principio dello scambio paritario utilizzando cioè il tempo come moneta secondo il principio che un'ora di un tipo di servizio è equivalente a un'ora di qualsiasi altra tipologia di servizio scambiato;
    le regole di questo sistema sviluppano l'abitudine alle pratiche di reciprocità solidale e di mutuo aiuto diventando luoghi di scambio di generosità e di aiuto per le difficoltà sociali ed economiche nonché soluzioni a qualche problema quotidiano pratico, come miglioramento della propria vita e come antidoto contro la solitudine ed incentivo alla socialità;
    in tempi di instabilità lavorativa ed economica, quali quelli attuali, il ruolo delle banche del tempo e il loro coinvolgimento nella programmazione territoriale possono aprire inediti spazi di promozione delle risorse individuali portate a valore in una dimensione di scambio reciproco;
    la costante e progressiva diffusione delle Banche del Tempo in ogni territorio del Paese ha fatto emergere l'esigenza di una Rete, oggi rappresentata dall'Associazione Nazionale delle Banche del Tempo, nata ad Alì Terme (Messina) nel 2007 grazie all'attività di otto donne rappresentanti di banche del tempo e dei coordinamenti dell'Emilia-Romagna, del Lazio, della Liguria, della Lombardia, del Piemonte, della Sicilia e del Veneto;
    per sviluppare maggiormente le Banche del Tempo c’è bisogno di una legislazione regionale più mirata che contenga norme specifiche sulla base di linee guida nazionali che leghino le banche del tempo con le istituzioni locali,

impegna il Governo

in sede di esercizio e nel rispetto della delega legislativa così come disciplinato dalla presente proposta di legge a valutare l'opportunità di predisporre uno specifico articolo atto a prevedere linee guida nazionali che non solo incrementino il legame le Banche del Tempo alle istituzioni locali al fine di dare concreta e reale attuazione all'articolo 27 della legge n. 53 del 2000, ma che valorizzino, incentivino e tutelino l'utilità sociale e la particolarità di questa forma di scambio e che riconoscano questa forma associativa all'interno delle Associazioni di promozione sociale (APS) con la loro propria specificità.
9/2617-B/3. (Testo modificato nel corso della seduta)  Roberta Agostini, Lenzi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 della presente proposta di legge istituisce la Fondazione Italia Sociale;
    il comma 1 del citato articolo 10 afferma tra l'altro che la istituenda Fondazione sopra ricordata ha lo «scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati»;
    tale Fondazione può costituire un volano importante per la raccolta di risorse aggiuntive rivolte al Terzo settore, integrative delle risorse pubbliche esistenti con raccolte che possono provenire da sostenitori privati, aziende, fondazioni, istituzioni nazionali e internazionali, a beneficio dell'intero settore.
    considerato che il bacino delle risorse non pubbliche che possono essere attivate da tale Fondazione è il bacino principale di riferimento dei soggetti del Terzo settore a forte impatto sociale e composte prevalentemente da operatori volontari e non assimilabili a organizzazione di impresa sociale no profit;
    e che pertanto, senza una previsione particolare loro dedicata questi soggetti rischiano di essere penalizzati pur essendo estremamente importanti nello svolgimento dei compiti indicati nel comma precedentemente citato;
    appare, dunque, necessario un riconoscimento della specificità degli enti sopra ricordati,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità in fase di predisposizione dello statuto e negli indirizzi, di prevedere che le risorse raccolte dalla Fondazione Italia Sociale, al fine di evitare non necessarie intermediazioni e un danno involontario ma possibile, non possano attingere alle risorse delle Fondazioni di erogazione, e che una quota congrua delle risorse raccolte da altre fonti dalla Fondazione Italia Sociale vengano destinate a progetti presentati dai sopra citati enti del Terzo settore con attenzione prioritaria a quelli i cui bilanci siano costituiti prevalentemente da donazioni private;
   a chiarire in sede di decreti attuativi che alla Fondazione Italia Sociale, in quanto Fondazione, si applicano le norme di trasparenza, bilancio sociale, proporzionalità e tetti delle retribuzioni, previste nella presente legge.
9/2617-B/4Marazziti, Baradello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 della presente proposta di legge istituisce la Fondazione Italia Sociale;
    il comma 1 del citato articolo 10 afferma tra l'altro che la istituenda Fondazione sopra ricordata ha lo «scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati»;
    tale Fondazione può costituire un volano importante per la raccolta di risorse aggiuntive rivolte al Terzo settore, integrative delle risorse pubbliche esistenti con raccolte che possono provenire da sostenitori privati, aziende, fondazioni, istituzioni nazionali e internazionali, a beneficio dell'intero settore.
    considerato che il bacino delle risorse non pubbliche che possono essere attivate da tale Fondazione è il bacino principale di riferimento dei soggetti del Terzo settore a forte impatto sociale e composte prevalentemente da operatori volontari e non assimilabili a organizzazione di impresa sociale no profit;
    e che pertanto, senza una previsione particolare loro dedicata questi soggetti rischiano di essere penalizzati pur essendo estremamente importanti nello svolgimento dei compiti indicati nel comma precedentemente citato;
    appare, dunque, necessario un riconoscimento della specificità degli enti sopra ricordati,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità in fase di predisposizione dello statuto e negli indirizzi, di prevedere che una quota congrua delle risorse raccolte dalla Fondazione Italia Sociale, con un'origine non prevalente da Fondazioni di erogazione, venga destinata a progetti presentati dai sopra citati enti del Terzo settore con attenzione prioritaria a quelli i cui bilanci siano costituiti prevalentemente da donazioni private;
   a chiarire in sede di statuto che alla Fondazione Italia Sociale, in quanto Fondazione, si applicano le norme di trasparenza, bilancio sociale, proporzionalità e tetti delle retribuzioni, previste nella presente legge.
9/2617-B/4. (Testo modificato nel corso della seduta)  Marazziti, Baradello.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il presente provvedimento legge delega per la riforma del Terzo Settore;
    l'indagine «mafia capitale» ha fatto emergere con tutta chiarezza come le associazioni criminali gestiscano attraverso il complesso sistema delle cooperative il business dell'immigrazione;
    in una delle intercettazioni pubblicate nell'ambito dell'inchiesta «mafia capitale» il capo della cosca romana Salvatore Buzzi spiegò che i guadagni che si possono fare con l'immigrazione non sono paragonabili neanche al traffico di droga;
    diverse inchieste a partire da quella relativa al Cara di Mineo Catania, mostrano una fotografia dai contorni ben definiti dalla quale emergono i rapporti tra politici corrotti, cooperative e associazioni criminali per la spartizione del nuovo business dell'immigrazione;
    le cooperative sociali, pur se nate con l'obiettivo nobile di assorbire il gap di intervento statale sulle questioni di impatto sociale, sono state utilizzate impropriamente anche per la loro specifica natura giuridica come strumento di congiunzione tra politica corrotta e criminalità organizzata;
    visto e considerato quanto emerge dalle recenti inchieste giudiziarie è opportuno chiarire le dimensioni del fenomeno di commistione tra il malaffare e le cooperative,

impegna il Governo

a rivedere anche attraverso lo strumento della normativa d'urgenza i criteri per l'assegnazione alle cooperative sociali della gestione dell'accoglienza degli extracomunitari evitando che le procedure emergenziali possano comprometterne la regolarità.
9/2617-B/5Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il presente provvedimento legge delega per la riforma del Terzo Settore;
    l'indagine «mafia capitale» ha fatto emergere con tutta chiarezza come le associazioni criminali gestiscano attraverso il complesso sistema delle cooperative il business dell'immigrazione;
    in una delle intercettazioni pubblicate nell'ambito dell'inchiesta «mafia capitale» il capo della cosca romana Salvatore Buzzi spiegò che i guadagni che si possono fare con l'immigrazione non sono paragonabili neanche al traffico di droga;
    diverse inchieste a partire da quella relativa al Cara di Mineo Catania, mostrano una fotografia dai contorni ben definiti dalla quale emergono i rapporti tra politici corrotti, cooperative e associazioni criminali per la spartizione del nuovo business dell'immigrazione;
    le cooperative sociali, pur se nate con l'obiettivo nobile di assorbire il gap di intervento statale sulle questioni di impatto sociale, sono state utilizzate impropriamente anche per la loro specifica natura giuridica come strumento di congiunzione tra politica corrotta e criminalità organizzata;
    visto e considerato quanto emerge dalle recenti inchieste giudiziarie è opportuno chiarire le dimensioni del fenomeno di commistione tra il malaffare e le cooperative,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di eventuali modifiche dei criteri per l'assegnazione alle cooperative sociali della gestione dell'accoglienza degli extracomunitari.
9/2617-B/5. (Testo modificato nel corso della seduta)  Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il presente provvedimento legge delega per la riforma del Terzo Settore;
    la dimensione della solidarietà nell'agire dei volontari costituisce, come ha sentenziato la Corte costituzionale (sentenza 75/92) l'elemento basilare di ogni cittadinanza, e trova nel volontariato uno dei contesti più favorevoli;
    è nota a tutti la crisi valoriale che ha investito negli ultimi anni le nuove generazioni e che si manifesta in comportamenti censurabili fin dall'età scolastica;
    è necessario che la scuola torni ad essere un istituto capace di formare prima di ogni altra cosa l'educazione civica delle nuove generazioni,

impegna il Governo

a potenziare le iniziative volte alla programmazione nella scuola dell'obbligo di campagne di sensibilizzazione verso comportamenti di buona cittadinanza inspirati ai valori della solidarietà anche attraverso progetti volti a coinvolgere i giovani e giovanissimi in attività di volontariato.
9/2617-B/6Allasia, Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il presente provvedimento legge delega per la riforma del Terzo Settore;
    la famiglia è il nucleo fondamentale della società, luogo di generazione dei figli, primo ammortizzatore sociale;
    è importante riconoscere e promuovere il ruolo del volontariato negli interventi di cura e assistenza della persona in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, attribuendo riconoscimento di rappresentanza di categoria alle associazioni familiari coinvolgendole nelle scelte che riguardano direttamente o indirettamente l'istituzione familiare,

impegna il Governo

a promuovere il riconoscimento di rappresentanza di categoria alle associazioni familiari coinvolgendole nelle scelte che riguardano direttamente o indirettamente l'istituzione familiare.
9/2617-B/7Attaguile, Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il presente provvedimento legge delega per la riforma del Terzo Settore;
    le comunità arcigay beneficiano di finanziamenti pubblici che utilizzano spesso per manifestazioni, eventi, mostre e spettacoli che ad avviso dei presentatori vilipendono il sentimento religioso comune e i valori della tradizione culturale che appartengono alla storia del nostro Popolo;
    l'ideologia gender assume sempre più posizioni fanatiche e con dimostrazioni violente e offensive aggredisce il sentimento comune diffuso e ampiamente riconosciuto nel nostro Paese;
    mettere in discussione i simboli della nostra identità, collante indiscusso di una comunità, in nome di una ideologica visione relativista e laicista significa unicamente svuotare di significato i principi su cui si fonda la nostra società,

impegna il Governo

ad attivarsi attraverso le opportune iniziative normative affinché non possano godere di finanziamenti pubblici iniziative promosse da associazioni del terzo settore che diffondono un pensiero ideologico e che nei fatti vilipendono il sentimento religioso comune e i valori della tradizione culturale che appartengono alla storia del nostro Popolo.
9/2617-B/8Borghesi, Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il presente provvedimento legge delega per la riforma del Terzo Settore;
    la dimensione della solidarietà nell'agire dei volontari costituisce, come ha sentenziato la Corte costituzionale (sentenza 75/92) l'elemento basilare di ogni cittadinanza, e trova nel volontariato uno dei contesti più favorevoli;
    la parte prima della Costituzione «diritti e doveri dei cittadini» nel combinato disposto dei suoi articoli riconosce quale fondamento imprescindibile della Repubblica la partecipazione responsabile dei cittadini alla vita pubblica;
    la politica di solidarietà deve essere inquadrata in un'azione ampia, finalizzata a garantire la coesione sociale e la responsabilizzazione dei cittadini come condizione stessa dello sviluppo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere interventi finalizzati a promuovere l'attività di volontariato dei cittadini attraverso sistemi di premialità dei buoni comportamenti declinabili, ad esempio, in un quoziente che incida in modo vantaggioso sull'indicatore della situazione economica equivalente.
9/2617-B/9Caparini, Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il presente provvedimento legge delega per la riforma del Terzo Settore;
    la dimensione della solidarietà nell'agire dei volontari costituisce, come ha sentenziato la Corte costituzionale (sentenza 75/92) l'elemento basilare di ogni cittadinanza, e trova nel volontariato uno dei contesti più favorevoli;
    la parte prima della Costituzione «diritti e doveri dei cittadini» nel combinato disposto dei suoi articoli riconosce quale fondamento imprescindibile della Repubblica la partecipazione responsabile dei cittadini alla vita pubblica;
    la politica di solidarietà deve essere inquadrata in un'azione ampia, finalizzata a garantire la coesione sociale e la responsabilizzazione dei cittadini come condizione stessa dello sviluppo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere interventi finalizzati a promuovere l'attività di volontariato dei cittadini attraverso sistemi di premialità dei buoni comportamenti sociali.
9/2617-B/9. (Testo modificato nel corso della seduta)  Caparini, Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il presente provvedimento legge delega per la riforma del Terzo Settore;
    è necessario promuovere la cultura del volontariato tra i giovani; lo sport incarna i valori della solidarietà,

impegna il Governo:

a promuovere programmi mirati nell'ambito dell'associazionismo sportivo dilettantistico mirati alla promozione dell'attività di volontariato.
9/2617-B/10Giancarlo Giorgetti, Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il presente provvedimento legge delega per la riforma del Terzo Settore;
    nella società moderna le persone anziane sempre più sole non trovano più spazi per poter esercitare quel ruolo naturale di guida ed aiuto alla crescita delle generazioni future,

impegna il Governo

a promuovere programmi di volontariato atti a coinvolgere le persone anziane in progetti di crescita educazionale dei giovani.
9/2617-B/11Grimoldi, Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il presente provvedimento legge delega per la riforma del Terzo Settore;
    dal 2008 è presente una gravissima crisi economica internazionale che ha colpito in modo particolare anche alcuni paesi dell'area Ue. L'attuale congiuntura economica, superiore, per intensità, durata e diffusione nei mercati globali a quella del 1929, ha investito anche il nostro Paese;
    una crisi provocata dalle banche e dalla finanza sta distruggendo l'economia reale, sta mettendo in ginocchio la gente comune, colpita da manovre economiche che aumentano la pressione fiscale diretta ed indiretta, causano l'aumento indiscriminato dei prezzi, anche dei prodotti di prima necessità, con una significativa perdita di potere di acquisto da parte delle famiglie,

impegna il Governo

a sostenere le iniziative sociali volte a superare l'attuale sistema finanziario delle banche introducendo sistemi innovativi, già sperimentati all'estero, fondati sulla erogazione dei finanziamenti a costo zero.
9/2617-B/12Invernizzi, Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il presente provvedimento legge delega per la riforma del Terzo Settore;
    per far fronte al fenomeno degli infanticidi dovuti all'abbandono dei neonati in strada, alcune associazioni di volontariato si sono adoperate su tutto il territorio nazionale per la riapertura di quella che anticamente veniva definita la «ruota degli innocenti». Un luogo ovviamente consono al nostro tempo, situato presso punti di accoglienza monitorati ventiquattro ore su ventiquattro dove il neonato possa essere lasciato in piena sicurezza e riservatezza,

impegna il Governo

a promuovere iniziative volte alla diffusione capillare su tutto il territorio nazionale di punti di accoglienza monitorati ventiquattro ore su ventiquattro dove il neonato possa essere lasciato in piena sicurezza e riservatezza.
9/2617-B/13Gianluca Pini, Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'obiettivo del provvedimento in esame è quello di introdurre misure per la costruzione di un sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale, nonché quello di uniformare e coordinare la disciplina della materia attualmente caratterizzata da un quadro normativo non omogeneo;
    l'articolo 4 del provvedimento prevede di individuare le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo Settore, nonché di definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai princìpi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori, efficacia e trasparenza;
    l'articolo 6 qualifica l'impresa sociale come un'organizzazione privata che svolge attività d'impresa per le finalità proprie del Terzo settore i cui utili debbono essere destinati prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale e devono quindi rispettare i limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a inserire tra i settori in cui può essere svolta l'attività dell'impresa sociale anche quelli del commercio equo e solidale e dei servizi per il lavoro finalizzati all'inserimento dei lavoratori svantaggiati.
9/2617-B/14Marzano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    nel nostro Paese il Terzo settore conta oltre 269.000 organizzazioni non profit impiegando circa 681.000 lavoratori dipendenti, 6.000 lavoratori temporanei, 271,000 lavoratori esterni e 4,8 milioni di volontari;
    il nono censimento generale dell'industria, dei servizi e delle istituzioni non profit dell'Istat ha stimato, nel decennio 2001-2011, che il non profit risulta il settore più dinamico, e in costante crescita, del sistema produttivo italiano (+28 per cento gli organismi e +39,4 per cento gli addetti);
    preso atto della nuova soggettività che l'articolo 1 della presente legge riconosce agli enti di Terzo settore nonché delle definizioni contenute nell'articolo 5 relative all’«attività di volontariato», di «promozione sociale» e di «mutuo soccorso» e concerne al ruolo specifico di volontari, lavoratori e responsabili giuridici degli enti,

impegna il Governo

in fase di decretazione a coordinare la presente legge con gli altri contesti normativi speciali e di settore quali quelli relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), al Job Act (legge n. 184 del 2014 e relativi decreti applicativi) e sulla privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali»).
9/2617-B/15Paolo Rossi, Romanini, Prina, Preziosi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    per sostenere le attività previste dai propri statuti molti enti di Terzo settore sono soliti a promuovere raccolte pubbliche di fondi;
    che le finalità dei suddetti enti riguardano attività di natura non «commerciale» e prive dei criteri che determinano elementi di «produttività»;
    visto l'articolo 4 lettera b) della presente legge che dispone l'individuazione delle attività di interesse generale caratterizzanti il Terzo settore tra quelle che tengano conto delle «finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché dei settori di attività previsti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155»;
    riconosciuta la positiva ricaduta che queste attività hanno già dimostrato di avere sulle comunità locali in cui tali enti di Terzo settore si trovano ad operare,

impegna il Governo

a prevedere un'adeguata razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti amministrativi spettanti agli enti di Terzo settore in occasione di raccolte pubbliche di fondi (articolo 143, comma 3, lettera a), TUIR) nonché, sempre in riferimento ai suddetti enti, a valutare l'opportunità di una revisione del decreto del Presidente della Repubblica 28/5/2001 n. 311 «Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza» con l'esenzione dall'adempimento di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e, coerentemente, alle relative applicazioni nei contesti normativi regionali in materia di commercio.
9/2617-B/16Romanini, Paolo Rossi, Prina, Preziosi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    nel nostro Paese il Terzo settore conta oltre 269.000 organizzazioni non profit impiegando circa 681.000 lavoratori dipendenti, 6.000 lavoratori temporanei, 271.000 lavoratori esterni e 4,8 milioni di volontari;
    considerato che l'articolo 5 della presente legge dispone, attraverso decretazione, la revisione organica della disciplina vigente in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso;
    vista la nuova soggettività che l'articolo 1 riconosce agli enti di Terzo settore,

impegna il Governo

nell'ambito della predisposizione dei decreti attuativi, a prevedere uno stretto coordinamento nei rapporti tra enti di Terzo settore e pubblica amministrazione nelle sue diverse funzioni, facendo particolare attenzione a quando disposto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 «legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» e dei contesti normativi speciali relativi alle organizzazioni di volontariato (legge n. 266 del 1991) e le associazioni di promozione sociale (legge n. 383 del 2000) in materia di convenzioni.
9/2617-B/17Prina, Paolo Rossi, Romanini, Preziosi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    nel nostro Paese il Terzo settore conta oltre 269.000 organizzazioni non profit impiegando circa 681.000 lavoratori dipendenti, 6.000 lavoratori temporanei, 271.000 lavoratori esterni e 4,8 milioni di volontari;
    considerato che l'articolo 5 della presente legge dispone, attraverso decretazione, la revisione organica della disciplina vigente in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso;
    vista la nuova soggettività che l'articolo 1 riconosce agli enti di Terzo settore,

impegna il Governo

nell'ambito della predisposizione dei decreti attuativi, a valutare l'opportunità di prevedere uno stretto coordinamento nei rapporti tra enti di Terzo settore e pubblica amministrazione nelle sue diverse funzioni, facendo particolare attenzione a quando disposto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 «legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» e dei contesti normativi speciali relativi alle organizzazioni di volontariato (legge n. 266 del 1991) e le associazioni di promozione sociale (legge n. 383 del 2000) in materia di convenzioni.
9/2617-B/17. (Testo modificato nel corso della seduta)  Prina, Paolo Rossi, Romanini, Preziosi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il volontariato e l'associazionismo sociale hanno acquisito negli anni un'importanza crescente nel garantire, implementare e progettare nuovi e spesso essenziali servizi alla popolazione, con un'attenzione particolare rivolta ai giovani e agli anziani, nell'ottica dell'ormai consolidato principio di sussidiarietà orizzontale tra istituzioni, associazioni e singoli cittadini;
    nello svolgere le attività d'istituto, ormai le più variegate, le associazioni si avvalgono sempre più spesso dell'esperienza personale, della disponibilità e delle capacità dei propri associati, richiedendo loro un impegno costante e gratuito;
    ferma restando la gratuiti dell'azione del volontariato e la necessità di non confonderla in alcun modo con attività di prestazione lavorativa, si è manifestata l'opportunità di normare la facoltà delle associazioni di riconoscere ai propri associati rimborsi forfettari di modica entità superando gli appesantimenti burocratici, i dubbi e le perplessità applicative che la necessaria rendicontazione puntuale a piè di lista ha ingenerato negli anni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere alle associazioni, al fine di semplificarne gli adempimenti burocratici, la possibilità di riconoscere ai propri associati rimborsi forfettari di modica entità su base annua a titolo di compartecipazione alla generalità delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività volontaria prestata.
9/2617-B/18Patrizia Maestri, Romanini, De Maria, Gandolfi, Arlotti, Ghizzoni, Marco Di Maio, Iori, Zampa, Montroni, Marchi, Lattuca, Narduolo, Giacobbe, Lodolini, Mognato, Blazina, Malisani, Gnecchi, Baruffi, Incerti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il volontariato e l'associazionismo sociale hanno acquisito negli anni un'importanza crescente nel garantire, implementare e progettare nuovi e spesso essenziali servizi alla popolazione, con un'attenzione particolare rivolta ai giovani e agli anziani, nell'ottica dell'ormai consolidato principio di sussidiarietà orizzontale tra istituzioni, associazioni e singoli cittadini;
    nello svolgere le attività d'istituto, ormai le più variegate, le associazioni si avvalgono sempre più spesso dell'esperienza personale, della disponibilità e delle capacità dei propri associati, richiedendo loro un impegno costante e gratuito;
    ferma restando la gratuiti dell'azione del volontariato e la necessità di non confonderla in alcun modo con attività di prestazione lavorativa, si è manifestata l'opportunità di normare la facoltà delle associazioni di riconoscere ai propri associati rimborsi forfettari di modica entità superando gli appesantimenti burocratici, i dubbi e le perplessità applicative che la necessaria rendicontazione puntuale a piè di lista ha ingenerato negli anni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere alle associazioni, al fine di semplificarne gli adempimenti burocratici, la possibilità di riconoscere ai propri associati rimborsi di modica entità su base annua a titolo di compartecipazione alla generalità delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività volontaria prestata.
9/2617-B/18. (Testo modificato nel corso della seduta)  Patrizia Maestri, Romanini, De Maria, Gandolfi, Arlotti, Ghizzoni, Marco Di Maio, Iori, Zampa, Montroni, Marchi, Lattuca, Narduolo, Giacobbe, Lodolini, Mognato, Blazina, Malisani, Gnecchi, Baruffi, Incerti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento sottoposto al nostro esame attiene alla disciplina del Terzo settore, che incide anche su ambiti di competenza afferenti sia alla competenza delle Regioni, sia alla competenza concorrente tra Stato e Regioni come, ad esempio, la tutela della salute, che ricomprende l'assistenza socio-sanitaria, settore nel quale operano numerosi soggetti del Terzo settore, o alla valorizzazione dei beni culturali;
    il provvedimento reca un criterio di delega che prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo finalizzato al finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore, iniziative e progetti che possono interessare ambiti di competenza regionale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare eventuali, ulteriori iniziative normative volte a integrare il criterio di delega, prevedendo l'intesa della Conferenza Stato-Regioni per la ripartizione del fondo finalizzato al finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore.
9/2617-B/19Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il contributo che le persone in quiescenza lavorativa forniscono da volontari al welfare nazionale, per tramite di servizi prestati nell'ambito di organizzazioni di Terzo settore ha un impatto significativo di vantaggio anche in termini economici sulle prestazioni erogate da parte dello Stato;
    tenuto conto del fatto che la traslazione dell'accesso alla quiescenza lavorativa ha di fatto posto un freno biografico alle disponibilità dei soggetti in età avanzata rispetto alla disponibilità a prestare opera di volontariato in organizzazioni che sostengono operativamente il welfare nazionale, con una preoccupante diminuzione delle disponibilità;
    che tale graduale ma già evidente diminuzione andrà realisticamente a pregiudicare una parte significativa dei servizi erogati dalle organizzazioni di Terzo settore, finendo per costituire un evidente danno economico per la pubblica amministrazione, costretta nelle sue diverse articolazioni a fornire in ogni caso prestazioni onerose attualmente sostenute con l'aiuto delle organizzazioni di Terzo settore;
    che per raccogliere le disponibilità alle prestazioni di volontariato è necessario vi siano condizioni anagrafiche, di energia e salute che sono meglio autopercepite, anche in vista di una continuità di impegno, dai soggetti under 65,

impegna il Governo

a considerare l'utilità di predisporre un apposito provvedimento che incroci a scambio, negli anni conclusivi del percorso lavorativo, la parziale riduzione dell'orario lavorativo con la prestazione di servizi volontari nell'ambito di organizzazioni di Terzo settore con benefiche ricadute sulla spesa della pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di una maggiore flessibilità di uscita dal lavoro e dunque con le conseguenti positive ricadute per l'occupazione giovanile.
9/2617-B/20Zanin, Piccione, Senaldi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame contiene una delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale ed ha l'obiettivo di riordinare il variegato mondo del Terzo settore che si compone di numerosi organismi/entità dalla diversa natura giuridica e che in linea tendenziale dovrebbero essere accomunati da finalità filantropiche, civiche, solidaristiche e dal perseguimento dell'interesse generale, finalità che dovrebbero essere comunque sussidiarie al dovere dello Stato di garantire, nell'ambito del welfare, i livelli essenziali delle prestazioni culturali, sociali e socio-sanitarie;
    la crescita esponenziale del settore e la progressiva delega da parte dello Stato, anche di prestazioni essenziali, senza che se ne disegnasse peraltro un quadro giuridico coerente e organico, unitamente alle sottese agevolazioni economiche e fiscali e all'assenza di regole concernenti la trasparenza delle gestioni, ha reso questo settore territorio di conquista di interessi economici e politici rilevanti, sovente non coincidenti con le finalità tipiche del settore;
    in tale contesto una riforma organica doveva avere l'ambito obiettivo, in primis, di ripensare il livello delle competenze e recuperare un'idea di stato sociale in cui lo Stato non deve delegare le prestazioni essenziali o il soddisfacimento dei bisogni primari dei suoi cittadini quanto piuttosto avvalersi della cooperazione per soddisfare al meglio tali bisogni;
    la legge delega in esame invece rivela un rischioso tentativo di privatizzare e finanziarizzare i bisogni dei cittadini attraverso la logica del partenariato pubblico-privato, con l'evidente e possibile conseguenza di rafforzare situazioni di potere esistenti, a totale discapito proprio delle componenti più genuine del settore ovvero la cooperazione, la solidarietà, il volontariato, i beni comuni ecc;
    nel corso dell'esame al Senato il tentativo di escludere le fondazioni bancarie dal Terzo settore appare connotato da una certa ambiguità e risponde solo parzialmente alla esigenza, espressa fortemente dal M5S, di escluderle chiaramente dal Terzo settore unitamente alle fondazione di origine politica o comunque riconducibili a partiti politici o ad esponenti politici;
    nel provvedimento infatti ci si limita ad affermare che alle stesse non si applicano le disposizioni contenute nella legge e nei relativi decreti attuativi, «pur essendo le fondazioni bancarie enti che concorrono al perseguimento delle finalità della legge»;
    rispetto agli auspici tale novità potrebbe essere sotto certi aspetti anche più pericolosa perché, non escludendo esplicitamente le fondazioni bancarie dal Terzo settore, come invece chiaramente indicato per le associazioni politiche, i sindacati ecc., senza che peraltro siano chiaramente stabilite altre disposizioni eventualmente applicabili, c’è il rischio che le fondazioni bancarie, pur rimanendo comunque nell'ambito del Terzo settore o comunque condizionandone il naturale esplicarsi, possano beneficiare di un limbo di deregulation che consentirà loro di non applicare, ad esempio, eventuali norme sulla trasparenza, sulle informazioni obbligatorie che con tale legge s'intendono introdurre;
    riguardo le fondazioni bancarie peraltro c’è da rilevare quanto introdotto in Senato all'articolo 5, ove si prevede che le fondazioni possano provvedere ad eventuali emolumenti degli amministratori e dirigenti degli organismi regionali o sovraregionali cui sono affidati compiti di programmazione, controllo, accreditamento, nonché l'attribuzione di risorse finanziarie ai centri di servizio del volontariato;
    riguardo invece le fondazioni ed organismi riconducibili a partiti politici o ad esponenti di partiti politici più volte il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, ha espresso l'esigenza che sul punto il legislatore intervenisse per le evidenti storture e ingerenze che tali tipologie di fondazioni spesso creano in quanto caratterizzate da un sistema opaco di flussi di denaro e di relazioni con il sistema produttivo ed economico del Paese;
    non è più accettabile quindi che le fondazioni «politiche» possano avere accesso ai benefici di natura fiscale che si aggiungono ai soldi (non tracciabili) dei privati e ai finanziamenti pubblici elargiti alle fondazioni tramite il decreto cultura 2012-2014 o tramite il 5 per mille ovvero la quota dell'imposta Irpef che lo Stato ripartisce sulla base del versamento effettuato a discrezione del contribuente;
    da tempo si dibatte sull'opportunità che tali enti continuino a partecipare a una distribuzione di risorse nata per privilegiare attività socialmente rilevanti e in tale senso il provvedimento in esame rappresenta l'occasione mancata per porre rimedio a questa stortura ed alcuni numeri a riguardo stigmatizzano il problema: gli elenchi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate, relativi alle dichiarazioni 2013, rivelano che la ben nota Fondazione Italiani Europei di Massimo D'Alema risulta aver ottenuto un incasso totale di 6.600 euro (nella categoria «volontariato»), mentre la fondazione Alcide De Gasperi riferibile al Ministro degli Interni Angelino Alfano ha ottenuto complessivi 6.700 euro (nelle categorie «volontariato» e «ricerca scientifica»)ed ovviamente le fondazioni di D'Alema e Alfano non sono le uniche: un'indagine di Openpolis ha censito infatti ben 60 tra fondazioni e associazioni di questo tipo;
    le somme citate seppure contenute sono il mero risultato della lungimiranza dei contribuenti italiani che chiaramente scelgono di destinare risorse ad organismi di ben altro rilievo e di effettivo ruolo benefico e sociale (si pensi alle rilevanti risorse destinate all'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro che ha incassato in tutto più di 54 milioni di euro) ciò nonostante tali fondazioni evidenziano una ricchezza che evidentemente deriva da ben altri tipi di finanziamenti che nulla hanno a che fare con gli scopi tipici del Terzo settore e ciò nonostante godono dei medesimi benefìci normativi tipici degli enti dediti al sociale o al volontariato;
    quindi la domanda da porsi, e alla quale il provvedimento in esame avrebbe dovuto dare una risposta, è: cosa c'entrano le fondazioni Italiani europei e De Gasperi, organismi in tutto e per tutto politici, con i settori del volontariato e della ricerca scientifica ?
    in attesa di una normativa ad hoc che imponga vincoli di trasparenza che consentano di monitorare quanto entra e quanto esce dalle loro casse, è necessario porre rimedio a questa anomalia per la quale quelle che sono – di fatto – correnti di partito o quasi, ricevano fondi destinati al no profit;
    quindi appare necessario che tanto le fondazioni bancarie quanto le fondazioni politiche siano chiaramente poste al di fuori del Terzo settore così da liberare risorse per il vero no profit per le componenti più genuine del settore ovvero la cooperazione, la solidarietà, il volontariato, i beni comuni,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nell'esercizio della delega siano rimosse quelle ambiguità che non collocano chiaramente le fondazioni bancarie e le fondazioni politiche al di fuori del Terzo settore e a voler implementare un efficace sistema di trasparenza che dia conto dei flussi finanziari di tali organismi.
9/2617-B/21Toninelli, Di Vita, Grillo, Lorefice, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame contiene una delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale ed ha l'obiettivo di riordinare il variegato mondo del Terzo settore che si compone di numerosi organismi/entità dalla diversa natura giuridica e che in linea tendenziale dovrebbero essere accomunati da finalità filantropiche, civiche, solidaristiche e dal perseguimento dell'interesse generale, finalità che dovrebbero essere comunque sussidiarie al dovere dello Stato di garantire, nell'ambito del welfare, i livelli essenziali delle prestazioni culturali, sociali e socio-sanitarie;
    la crescita esponenziale del settore e la progressiva delega da parte, dello Stato, anche di prestazioni essenziali, senza che se ne disegnasse peraltro un quadro giuridico coerente e organico, unitamente alle sottese agevolazioni economiche e fiscali e all'assenza di regole concernenti la trasparenza delle gestioni, ha reso questo settore territorio di conquista di interessi economici e politici rilevanti, sovente non coincidenti con le finalità tipiche del settore;
    in tale contesto una riforma organica doveva avere l'ambito obiettivo, in primis, di ripensare il livello delle competenze e recuperare un'idea di stato sociale in cui lo Stato non deve delegare le prestazioni essenziali o il soddisfacimento dei bisogni primari dei suoi cittadini quanto piuttosto avvalersi della cooperazione per soddisfare al meglio tali bisogni;
    la legge delega in esame invece rivela la volontà di privatizzare e finanziarizzare i bisogni dei cittadini attraverso la logica del partenariato pubblico-privato, con l'evidente e possibile conseguenza di rafforzare situazioni di potere esistenti, a totale discapito proprio delle componenti più genuine del settore ovvero la cooperazione, la solidarietà, il volontariato, i beni comuni;
    il provvedimento in esame suggella questo processo di privatizzazione e finanziarizzazione proprio attraverso l'istituzione della «Fondazione Italia Sociale», una fondazione di diritto privato con finalità pubbliche, che, mediante l'apporto di risorse finanziarie e competenze gestionali, avrà il compito di sostenere, attrarre e organizzare le iniziative filantropiche e gli strumenti innovativi di finanza sociale;
    in riferimento allo scopo della Fondazione si rileva la volontà politica di privatizzare e finanziarizzare, in maniera generalizzata e ad ampio spettro, i bisogni e le necessità dei cittadini, generalità rinvenibile proprio in riferimento a «beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale» ed in riferimento a «territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati», definizioni che si prestano ad essere impiegate per scopi indefiniti e indefinibili e per ambiti d'intervento generalizzati;
    gli enti del Terzo settore cui s'intende apportare finanziamenti e competenze gestionali sembrano essere esclusivamente le imprese sociali o cooperative laddove per l'appunto si fa riferimento ad interventi innovativi, da parte di enti del Terzo settore, «caratterizzati dalla produzione di beni e servizi» e dunque non rientrano le associazioni di volontariato, le quali in linea di massima, non esercitano «la produzione di beni e servizi»;
    la prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati se da un lato non esclude la possibilità anche di risorse provenienti da soggetti pubblici, dall'altro consente una limitata soggezione a regole pubblicistiche come ad esempio le regole sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione, il codice dei contratti pubblici, le norme che incidono sulla finanza pubblica, il controllo della Corte dei conti;
    gli strumenti e le modalità per acquisire risorse, unitamente al termine welfare integrativo, palesemente rivelano l'idea di realizzare una forma di partenariato pubblico-privato ove peraltro la componente privatistica, per espressa previsione della norma, sarà prevalente e tale prevalenza in realtà sembra vanificare sia il concetto di welfare integrativo e sia di sussidiarietà, concetti che invece dovrebbero implicare una prevalenza del ruolo pubblico con riguardo a funzioni eminentemente pubbliche come quelle indicate nell'articolo ove si fa riferimento ad interventi di rilevante impatto sociale ed occupazionale, a territori e persone svantaggiate, a microcredito e a finanza sociale;
    il finanziamento iniziale di 1 milione di euro, la cui copertura è dalla legge di stabilità 2015, potrebbe configurare, peraltro, un aiuto di Stato illegittimo poiché, seppure si ravvisano alcuni elementi suscettibili di una deroga al divieto degli aiuti di Stato (interventi su obiettivi di comune interesse: su territori o soggetti svantaggiati con elevato impatto sociale e occupazionale) al contempo c’è da rilevare che il mercato sul quale l'aiuto incide ovvero il Terzo settore (cooperative ed imprese sociali) non presenta particolari elementi di criticità ed in tal senso potrebbe venire compromesso il regime concorrenziale,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché non si proceda ad ulteriori finanziamenti della Fondazione e si verifichi presso le competenti autorità europee se il finanziamento sia compatibile con il regime concorrenziale e non violi il divieto degli aiuti di Stato.
9/2617-B/22Grillo, Lorefice, Di Vita, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame contiene una delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale ed ha l'obiettivo di riordinare il variegato mondo del Terzo settore che si compone di numerosi organismi/entità dalla diversa natura giuridica e che in linea tendenziale dovrebbero essere accomunati da finalità filantropiche, civiche, solidaristiche e dal perseguimento dell'interesse generale, finalità che dovrebbero essere comunque sussidiarie al dovere dello Stato di garantire, nell'ambito del welfare, i livelli essenziali delle prestazioni culturali, sociali e socio-sanitarie;
    la crescita esponenziale del settore e la progressiva delega da parte dello Stato, anche di prestazioni essenziali, senza che sé ne disegnasse peraltro un quadro giuridico coerente e organico, unitamente alle sottese agevolazioni economiche e fiscali e all'assenza di regole concernenti la trasparenza delle gestioni, ha reso questo settore territorio di conquista di interessi economici e politici rilevanti, sovente non coincidenti con le finalità tipiche del settore e le criticità maggiori si sono avute proprio riguardo le imprese sociali che, tradendo la loro missione istituzionale, si sono collocate sul mercato in maniera anticoncorrenziale e non di rado abusando della loro posizione «agevolata» non già per soddisfare i bisogni dei cittadini ma per soddisfare i bisogni di gruppi di potere e finanche di organizzazioni criminali, come il caso di Mafia Capitale ha chiaramente fatto emergere;
    l'impresa sociale si prefigura come l'anello di congiunzione tra profit e non profit e sappiamo che da tempo alcune lobbies stanno spingendo perché pezzi di welfare vengano messi a frutto sul versante del profitto e tale spinta va di pari passo, ormai in larga parte del continente europeo, con politiche di destrutturazione dei sistemi di tutela e cura delle persone;
    il tentativo di mettere nell'angolo il welfare universale è continuo ed uno stato sociale a «tutele socialmente differenti» con servizi da acquistare (per chi se li può permettere) e servizi minimi per i più poveri appare sempre più il terreno ideale sul quale far sviluppare il sociale profit;
    il provvedimento in esame prevede l'allargamento dei settori di attività per le imprese sociali nonché la previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale e il divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione (articolo 6);
    il provvedimento definisce l'impresa sociale come ente che, «rientra nel complesso degli enti del Terzo settore e, per quanto riguarda i settori di attività propri dell'impresa sociale, li individua nell'ambito delle attività di interesse generale comprese nell'elenco unico comune a tutti gli enti del Terzo settore, contemplando pertanto settori di attività ricondotti ad un più generale elenco comune a tutto il terzo settore – pur poi con la possibilità del Governo di indicare dei settori di attività per specifiche forme di Terzo settore in coerenza con le vocazioni di ciascuno;
    spetterà dunque ai decreti attuativi definire i confini entro cui potranno operare le imprese sociali, mentre inizialmente la delega prevedeva già un ampliamento dei settori di attività a quelli del commercio equo e solidale, dei servizi per il lavoro finalizzati all'inserimento dei lavoratori svantaggiati, dell'alloggio sociale e dell'erogazione del microcredito e se, verosimilmente, fare una lista chiusa poteva essere controproducente, ma sarebbe stato opportuno stabilire almeno dei macro ambiti di attività;
    rispetto alle forme di remunerazione del capitale sociale, nel corso dell'esame al Senato, è venuto meno il riferimento alla ripartizione degli utili, ma è stato confermato il mandato al Governo di prevedere forme di distribuzione dei dividendi che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente; è stata inoltre aggiunta la previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualificazione di impresa sociale;
    il provvedimento affronta la questione dell'impresa sociale in maniera assolutamente critica non superando la supposta equazione finalità sociali = Terzo settore, tenuto conto che con le finalità sociali si possono fare dei business molto lucrosi e non si vede il motivo per cui l'erario dovrebbe agevolare o finanziarie un privato che a scopo di lucro fa attività di qualsiasi genere fossero anche di matrice sociale;
    la corretta equazione dovrebbe invece essere Terzo settore = senza fini di lucro ed in tal senso l'impresa sociale deve destinare non solo prioritariamente ma anche prevalentemente, se non esclusivamente, gli utili al perseguimento dei fini istituzionali socialmente utili e che deve vigere per essa il divieto di distribuzione anche indiretta degli utili (ossia tramite artifici e furberie varie),

impegna il Governo

ad attivarsi attraverso successive iniziative normative affinché sia chiaramente eliminata ogni ambiguità riguardo il divieto di distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione anche per le imprese sociali la cui permanenza nell’àmbito del Terzo settore può essere consentita solo se l'attività è senza scopo di lucro, prevedendo altresì che tale attività sia chiaramente e prioritariamente indirizzata ad attività del commercio equo e solidale, dei servizi per il lavoro finalizzati all'inserimento dei lavoratori svantaggiati in particolare disabili, all'alloggio sociale e all'erogazione del microcredito e all'inserimento per lavoratori svantaggiati.
9/2617-B/23Mantero, Lorefice, Grillo, Di Vita, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame contiene una delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale ed ha l'obiettivo di riordinare il variegato mondo del Terzo settore che si compone di numerosi organismi/entità dalla diversa natura giuridica e che in linea tendenziale dovrebbero essere accomunati da finalità filantropiche, civiche, solidaristiche e dal perseguimento dell'interesse generale, finalità che dovrebbero essere comunque sussidiarie al dovere dello Stato di garantire, nell'ambito del welfare, i livelli essenziali delle prestazioni culturali, sociali e socio- sanitarie;
    la crescita esponenziale del settore e la progressiva delega da parte dello Stato, anche di prestazioni essenziali, senza che se ne disegnasse peraltro un quadro giuridico coerente e organico, unitamente alle sottese agevolazioni economiche e fiscali e all'assenza di regole concernenti la trasparenza delle gestioni, ha reso questo settore territorio di conquista di interessi economici e politici rilevanti, sovente non coincidenti con le finalità tipiche del settore;
    in tale contesto una riforma organica doveva avere l'ambito obiettivo, in primis, di ripensare il livello delle competenze e recuperare un'idea di stato sociale in cui lo Stato non deve delegare le prestazioni essenziali o il soddisfacimento dei bisogni primari dei suoi cittadini quanto piuttosto avvalersi della cooperazione per soddisfare al meglio tali bisogni;
    la legge delega in esame invece rivela la volontà di privatizzare e finanziarizzare i bisogni dei cittadini attraverso la logica del partenariato pubblico-privato, con l'evidente e possibile conseguenza di rafforzare situazioni di potere esistenti, a totale discapito proprio delle componenti più genuine del settore ovvero la cooperazione, la solidarietà, il volontariato, i beni comuni;
    il provvedimento in esame suggella questo processo di privatizzazione e finanziarizzazione proprio attraverso l'istituzione della «Fondazione Italia Sociale», una fondazione di diritto privato con finalità pubbliche, che, mediante l'apporto di risorse finanziarie e competenze gestionali, avrà il compito di sostenere, attrarre e organizzare le iniziative filantropiche e gli strumenti innovativi di finanza sociale;
    in riferimento allo scopo della Fondazione si rileva la volontà politica di privatizzare e finanziarizzare, in maniera generalizzata e ad ampio spettro, i bisogni e le necessità dei cittadini, generalità rinvenibile proprio in riferimento a «beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale» ed in riferimento a «territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati», definizioni che si prestano ad essere impiegate per scopi indefiniti e indefinibili e per ambiti d'intervento generalizzati;
    gli enti del Terzo settore cui s'intende apportare finanziamenti e competenze gestionali sembrano essere esclusivamente le imprese sociali o cooperative laddove per l'appunto si fa riferimento ad interventi innovativi, da parte di enti del Terzo settore, «caratterizzati dalla produzione di beni e servizi» e dunque non rientrano le associazioni di volontariato, le quali in linea di massima, non esercitano «la produzione di beni e servizi»;
    la prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati se da un lato non esclude la possibilità anche di risorse provenienti da soggetti pubblici, dall'altro consente una limitata soggezione a regole pubblicistiche come ad esempio le regole sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione, il codice dei contratti pubblici, le norme che incidono sulla finanza pubblica, il controllo della Corte dei conti;
    gli strumenti e le modalità per acquisire risorse, unitamente al termine welfare integrativo, palesemente rivelano l'idea di realizzare una forma di partenariato pubblico-privato ove peraltro fa componente privatistica, per espressa previsione della norma, sarà prevalente e tale prevalenza in realtà sembra vanificare sia il concetto di welfare integrativo e sia di sussidiarietà, concetti che invece dovrebbero implicare una prevalenza del ruolo pubblico con riguardo a funzioni eminentemente pubbliche come quelle indicate nell'articolo ove si fa riferimento ad interventi di rilevante impatto sociale ed occupazionale, a territori e persone svantaggiate, a microcredito e a finanza sociale;
    il provvedimento in esame non prevede riguardo le Fondazioni adeguate forme di vigilanza e controllo se non un generico riferimento al fatto che l'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità, e né si prevedono cause d'incompatibilità o inconferibilità ad assumere cariche negli organi direttivi,

impegna il Governo

ad attivarsi attraverso successive iniziative normative affinché in sede di elaborazione dello Statuto si valuti l'adeguamento alle norme in materia di prevenzione della corruzione ovvero alle norme sulla trasparenza (decreto legislativo n. 33 del 2013) e sulle inconferibilità e incompatibilità d'incarichi (decreto legislativo n. 39 del 2013) o in alternativa l'adozione del modello di organizzazione, di vigilanza e controllo tipico delle società private (modello 231) ovvero la cosiddetta «anticorruzione» delle società private, modello entro il quale contemplare precise cause d'inconferibilità e incompatibilità per coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 c.c., per chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione, per chiunque sia stato condannato con sentenza, irrevocabile per delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione, per chiunque sia stato condannato per danno erariale, e valutando altresì la possibilità di prevedere che i componenti gli organi della Fondazione non possano essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o di consulenza e collaborazione a qualunque titolo ricoperti, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei cinque anni precedenti la nomina.
9/2617-B/24Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Baroni, Colonnese, Mantero, Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame contiene una delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale ed ha l'obiettivo di riordinare il variegato mondo del Terzo settore che si compone di numerosi organismi/entità dalla diversa natura giuridica e che in linea tendenziale dovrebbero essere accomunati da finalità filantropiche, civiche, solidaristiche e dal perseguimento dell'interesse generale, finalità che dovrebbero essere comunque sussidiarie al dovere dello Stato di garantire, nell'ambito del welfare, i livelli essenziali delle prestazioni, culturali, sociali e socio-sanitarie;
    la crescita esponenziale del settore e la progressiva delega da parte dello Stato, anche di prestazioni essenziali, senza che se ne disegnasse peraltro un quadro giuridico coerente e organico, unitamente alle sottese agevolazioni economiche e fiscali e all'assenza di regole concernenti la trasparenza delle gestioni, ha reso questo settore territorio di conquista di interessi economici e politici rilevanti, sovente non coincidenti con le finalità tipiche del settore;
    il provvedimento in esame prevede una revisione delle norme del codice civile con particolare riguardo anche alla necessità di definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi ed è stata inoltre introdotta la previsione che gli obblighi di trasparenza e informazione siano adempiuti «anche» attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali;
    la novità appare condivisibile sempre che nell'esercizio della delega non siano ridotte informazioni obbligatorie già eventualmente richieste dalla legge;
    si ritiene che gli atti costitutivi debbano prevedere con chiarezza l'assenza dello scopo di lucro diretto e indiretto, le finalità civiche, solidaristiche e di promozione sociale, la sovranità delle assemblee dei soci cui compete sempre il diritto alla approvazione dei rendiconti o bilanci e all'elezione degli organi di governo e controllo secondo il principio del voto singolo, l'obbligo di pubblicità dei rendiconti o bilanci nonché degli emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, l'indicazione delle ipotesi di conflitto di interesse e delle cause d'inconferibilità e di incompatibilità in capo ai componenti di tali organi e il divieto di far parte degli organi medesimi per coloro che hanno subito una condanna penale definitiva o per coloro che ricoprano altre cariche o incarichi, anche in enti di natura commerciale, le cui attività si pongano in conflitto d'interesse con le finalità dell'ente, l'obbligo di reinvestire eventuali utili o avanzi d'esercizio, riserve di capitale comunque denominate, nel perseguimento esclusivo delle finalità istituzionali di carattere socialmente utile, l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,

impegna il Governo

ad attivarsi attraverso successive iniziative normative affinché le informazioni da inserire negli atti costitutivi o negli statuti siano comunque tese a garantire la massima trasparenza assicurando in ogni caso l'assenza dello scopo di lucro diretto e indiretto, le finalità civiche, solidaristiche e di promozione sociale, la pubblicità dei bilanci e degli emolumenti, dei compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, l'assenza di conflitti di interesse in capo ai componenti di tali organi e il divieto di far parte degli organi medesimi per coloro che hanno subito una condanna penale definitiva.
9/2617-B/25Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Di Vita, Baroni, Colonnese, Mantero, Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame contiene una delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale ed ha l'obiettivo di riordinare il variegato mondo del Terzo settore che si compone di numerosi organismi/entità dalla diversa natura giuridica e che in linea tendenziale dovrebbero essere accomunati da finalità filantropiche, civiche, solidaristiche e dal perseguimento dell'interesse generale, finalità che dovrebbero essere comunque sussidiarie al dovere dello Stato di garantire, nell'ambito del welfare, i livelli essenziali delle prestazioni culturali, sociali e socio- sanitarie;
    la crescita esponenziale del settore e la progressiva delega da parte dello Stato, anche di prestazioni essenziali, senza che se ne disegnasse peraltro un quadro giuridico coerente e organico, unitamente alle sottese agevolazioni economiche e fiscali e all'assenza di regole concernenti la trasparenza delle gestioni, ha reso questo settore territorio di conquista di interessi economici e politici rilevanti, sovente non coincidenti con le finalità tipiche del settore;
    in tale contesto una riforma organica doveva avere l'ambito obiettivo, in primis, di ripensare il livello delle competenze e recuperare un'idea di stato sociale in cui lo Stato non deve delegare le prestazioni essenziali o il soddisfacimento dei bisogni primari dei suoi cittadini quanto piuttosto avvalersi della cooperazione per soddisfare al meglio tali bisogni;
    tale cooperazione/collaborazione deve avvenire ed esplicarsi nell'ambito di un quadro giuridico organico e definito che per prima cosa sia in grado di individuare tutti i soggetti coinvolti, le diverse modalità della cooperazione o collaborazione e le susseguenti discipline civilistiche e fiscali nonché un sistema di regole e controlli che non penalizzi gli enti di piccole dimensioni;
    l'impostazione generale del provvedimento appare complessivamente penalizzante riguardo gli enti di piccole dimensioni che pure rappresentano la parte più genuina del Terzo settore e appare invece evidente l'intento, come evincibile anche dalla istituzione della Fondazione Italia sociale, di volere riorganizzare il settore nell'ottica di avvantaggiare le «holding del sociale» che pure in questi anni hanno chiaramente dimostrato di tradire i fini istituzionali originari nell'ottica di rispondere invece al logiche di mercato se non addirittura a pratiche corruttive;
    è invece auspicabile che, anche riguardo la regolazione dei diversi processi aggregativi, sia garantita un'adeguata rappresentatività presso i soggetti istituzionali nonché un equo accesso alle opportunità di iniziativa anche agli enti del Terzo settore di piccole dimensioni e comunque non inclusi nelle associazioni di enti, nonché garantire strumenti, anche telematici, e spazi di incontro periodici per accrescere la partecipazione di ogni ente, anche a livello singolo, alle fasi di confronto e contrattazione con gli organi istituzionali di qualsiasi livello;
    proprio nell'ottica di incentivare e rafforzare i piccoli enti appare strategico, ad esempio, incentivare le esperienze di coworking ovvero esperienze di condivisione di strutture e mezzi, con particolare riguardo all'assegnazione e utilizzo dei beni confiscati alla mafia e con priorità di assegnazione alle onlus ed enti di volontariato, agevolando così forme di cooperazione tra due o più enti di piccole dimensioni operanti in settori analoghi;
    nel provvedimento in esame, segnatamente all'articolo 4, nella parte in cui s'intendono favorire i processi aggregativi a livello territoriale, anche allo scopo di definire la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali, non è chiaramente indicato che tali processi aggregativi debbano assicurare adeguata rappresentanza e partecipazione alle piccole realtà territoriali con particolare riguardo per quegli enti caratterizzati dal totale impiego delle risorse economiche per attività di utilità sociale e non accompagnati da attività commerciale,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché nell'esercizio della delega siano agevolate forme di coworking ovvero esperienze di condivisione di strutture e mezzi, con particolare riguardo all'assegnazione e utilizzo dei beni confiscati alla mafia, con priorità di assegnazione alle onlus ed enti di volontariato e di garantire che nei diversi organismi di rappresentanza istituzionale sia sempre assicurata un'adeguata rappresentanza degli enti di piccole dimensioni ovvero le componenti più genuine del settore che si occupano di cooperazione, solidarietà, volontariato e beni comuni.
9/2617-B/26Lorefice, Grillo, Di Vita, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame contiene una delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale ed ha l'obiettivo di riordinare il variegato mondo del Terzo settore che si compone di numerosi organismi/entità dalla diversa natura giuridica e che in linea tendenziale dovrebbero essere accomunati, da finalità filantropiche, civiche, solidaristiche e dal perseguimento dell'interesse generale, finalità che dovrebbero essere comunque sussidiarie al dovere dello Stato di garantire, nell'ambito del welfare, i livelli essenziali delle prestazioni culturali, sociali e socio-sanitarie;
    la crescita esponenziale del settore e la progressiva delega da parte dello Stato, anche di prestazioni essenziali, senza che se ne disegnasse peraltro un quadro giuridico coerente e organico, unitamente alle sottese agevolazioni economiche e fiscali e all'assenza di regole concernenti la trasparenza delle gestioni, ha reso questo settore territorio di conquista di interessi economici e politici rilevanti, sovente non coincidenti con le finalità tipiche del settore;
    in tale contesto una riforma organica doveva avere l'ambito obiettivo, in primis, di ripensare il livello delle competenze e recuperare un'idea di stato sociale in cui lo Stato non deve delegare le prestazioni essenziali o il soddisfacimento dei bisogni primari dei suoi cittadini quanto piuttosto avvalersi della cooperazione per soddisfare al meglio tali bisogni;
    la legge delega in esame invece rivela la volontà di privatizzare e finanziarizzare i bisogni dei cittadini attraverso la logica del partenariato pubblico-privato, con l'evidente e possibile conseguenza di rafforzare situazioni di potere esistenti, a totale discapito proprio delle componenti più genuine del settore ovvero la cooperazione, la solidarietà, il volontariato, i beni comuni;
    il provvedimento in esame suggella questo processo di privatizzazione e finanziarizzazione proprio attraverso l'istituzione della «Fondazione Italia Sociale», una fondazione di diritto privato con finalità pubbliche, che, mediante l'apporto di risorse finanziarie e competenze gestionali, avrà il compito di sostenere, attrarre e organizzare le iniziative filantropiche e gli strumenti innovativi di finanza sociale;
    in riferimento allo scopo della Fondazione si rileva la volontà politica di privatizzare e finanziarizzare, in maniera generalizzata e ad ampio spettro, i bisogni e le necessità dei cittadini, generalità rinvenibile proprio in riferimento a «beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale» ed in riferimento a «territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati», definizioni che si prestano ad essere impiegate per scopi indefiniti e indefinibili e per ambiti d'intervento generalizzati;
    gli enti del Terzo settore cui s'intende apportare finanziamenti e competenze gestionali sembrano essere esclusivamente le imprese sociali o cooperative laddove per l'appunto si fa riferimento ad interventi innovativi, da parte di enti del Terzo settore, «caratterizzati dalla produzione di beni e servizi» e dunque non rientrano le associazioni di volontariato, le quali in linea di massima, non esercitano «la produzione di beni e servizi»;
    la prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati se da un lato non esclude la possibilità anche di risorse provenienti da soggetti pubblici, dall'altro consente una limitata soggezione a regole pubblicistiche come ad esempio le regole sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione, il codice dei contratti pubblici, le norme che incidono sulla finanza pubblica, il controllo della Corte dei conti;
    gli strumenti e le modalità per acquisire risorse, unitamente al termine welfare integrativo, palesemente rivelano l'idea di realizzare una forma di partenariato pubblico-privato ove peraltro la componente privatistica, per espressa previsione della norma, sarà prevalente e tale prevalenza in realtà sembra vanificare sia il concetto di welfare integrativo e sia di sussidiarietà, concetti che invece dovrebbero implicare una prevalenza del ruolo pubblico con riguardo a funzioni eminentemente pubbliche come quelle indicate nell'articolo ove si fa riferimento ad interventi di rilevante impatto sociale ed occupazionale, a territori e persone svantaggiate, a microcredito e a finanza sociale;
    nella 1a parte in cui si prevede che la Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, si prevede l'assenza dell'obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori, e sul punto particolare perplessità è proprio l'assenza di obbligo di conservazione che fa ritenere esonerati da ogni responsabilità gli amministratori, (articolo 2486 del codice civile);
    il finanziamento iniziale di 1 milione di euro potrebbe configurare un aiuto di Stato illegittimo poiché, seppure si ravvisano alcuni elementi suscettibili di una deroga al divieto degli aiuti di Stato (interventi su obiettivi di comune interesse: su territori o soggetti svantaggiati con elevato impatto sociale e occupazionale) al contempo c’è da rilevare che il mercato sul quale l'aiuto incide ovvero il Terzo settore (cooperative ed imprese sociali) non presenta particolari elementi di criticità ed in tal senso potrebbe venire compromesso il regime concorrenziale,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché in sede di elaborazione dello Statuto si preveda che la nomina dei componenti gli organi della Fondazione sia in prevalenza pubblica, ciò al fine di far soggiacere la Fondazione ad alcune regole pubblicistiche come ad esempio le norme sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione o il controllo della Corte dei conti.
9/2617-B/27Colonnese, Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Di Vita, Baroni, Mantero, Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame contiene una delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale ed ha l'obiettivo di riordinare il variegato mondo del terzo settore che si compone di numerosi organismi/entità dalla diversa natura giuridica e che in linea tendenziale dovrebbero essere, accomunati da finalità filantropiche, civiche, solidaristiche e dal perseguimento dell'interesse generale, finalità che dovrebbero, essere comunque sussidiarie al dovere dello Stato di garantire, nell'ambito del welfare, i livelli essenziali delle prestazioni culturali, sociali e sociosanitarie;
    la crescita esponenziale del settore e la progressiva delega da parte dello Stato, anche di prestazioni essenziali, senza che se ne disegnasse peraltro un quadro giuridico coerente e organico, unitamente alle sottese agevolazioni economiche e fiscali e all'assenza di regole concernenti la trasparenza delle gestioni, ha reso, questo settore territorio di conquista di interessi economici e politici rilevanti, sovente non coincidenti con le finalità tipiche del settore;
    in tale contesto una riforma organica doveva avere l'ambito, obiettivo, in primis, di ripensare il livello delle competenze e recuperare un'idea di stato sociale in cui lo Stato non deve delegare le prestazioni essenziali o il soddisfacimento dei bisogni primari dei suoi cittadini quanto piuttosto avvalersi della cooperazione per soddisfare al meglio tali bisogni;
    tale cooperazione/collaborazione deve avvenire ed esplicarsi nell'ambito di un quadro giuridico organico e definito che per prima cosa sia in grado di individuare tutti i soggetti coinvolti, le diverse modalità della cooperazione o collaborazione e le susseguenti discipline civilistiche e fiscali nonché un sistema di regole e controlli che renda il settore trasparente e impermeabile a qualsiasi stortura ed ingerenza che ne alteri le finalità;
    tale quadro organico ben poteva essere delineato senza una delega che allo scopo non appare confacente, stante proprio la necessità primitiva di definire partitamente il ruolo dello Stato e di tutti soggetti coinvolti e stante l'interesse generale sotteso alla riforma che prima ancora che di tecnicismi richiede l'affermazione di principi, fondanti e l'individuazione di attori e processi;
    la legge delega in esame rivela un vago tentativo di definire tali principi, in particolar modo all'articolo 1, ma fallisce totalmente nell'intento di riforma complessiva laddove nel corpo della legge emerge il sotteso scopo di privatizzare i bisogni dei cittadini attraverso la logica del partenariato pubblico-privato e di non risolvere l'opacità del settore affinché il rilevante flusso di denaro non sia conoscibile oltreché liberamente gestibile per rafforzare situazione di potere esistenti, a totale discapito proprio delle componenti più genuine del settore ovvero la cooperazione, la solidarietà, il volontariato, i beni comuni ecc.;
    queste criticità già presenti nel testo licenziato in prima lettura alla Camera sono state rafforzate anche nel corso dell'esame al Senato e ad alcune apparenti «concessioni», si pensi alla anomala esclusione delle fondazioni bancarie (che comunque «ambiguamente «concorrono alle finalità della legge e rimangano in un limbo ignoto), fa da contraltare l'istituzione della Fondazione Italia Sociale che ha lo scopo dichiarato di privatizzare «beni e servizi con elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati»;
    nell'ambito della delega si parcellizzano in maniera non chiara le diverse funzioni di programmazione, coordinamento, accreditamento e controllo e, con indefiniti compiti e funzioni, si prevedono organismi regionali e sovraregionali, l'istituzione di un Consiglio Nazionale del Terzo settore e un Registro unico nazionale tenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il rischio evidente di tradire l'obiettivo della delega ovvero di disciplinare ed organizzare in maniera organica il Terzo settore;
    diverse proposte emendative del gruppo M5S evincevano invece l'intento di istituire un'agenzia indipendente, una sorta di «Authority del terzo settore» ritenuta necessaria proprio per dare organicità e unitarietà all'ampiezza del settore, superandone la frammentarietà, con garanzia di terzietà e indipendenza di tale organismo, prevedendo il limite del mandato dei componenti del consiglio direttivo e procedure trasparenti d'individuazione, sulla base di criteri e requisiti definiti, assicurando altresì un'adeguata professionalità e una democratica rappresentanza di tutte le organizzazioni del Terzo settore;
    l'Agenzia, come concepita dal M5S, ha funzioni ulteriori rispetto all'originaria e soppressa Agenzia del terzo settore ed oltre alle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo si introducono specifiche funzioni in materia di prevenzione della corruzione attraverso l'adozione di uno specifico piano di attività da parte degli enti Terzo settore, finalizzato ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare, e prevedendo sia accordi di collaborazione con, l'Agenzia delle entrate, con la Guardia di Finanza e con l'Autorità nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) e sia adeguate ed efficaci forme di autocontrollo attraverso l'utilizzo di strumenti atti a garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi e attraverso l'individuazione di meccanismi di segnalazione interna che, adeguatamente pubblicizzati attraverso campagne di sensibilizzazione, consentano, anche in anonimato, a lavoratori e associati degli enti del Terzo settore di denunciare eventuali illeciti,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché nell'esercizio della delega siano comunque garantiti tutti i principi espressi in premessa sia riguardo l'organicità e coerenza delle funzioni in capo ai diversi organismi prevedendo puntuali meccanismi che garantiscano terzietà, indipendenza, limite dei mandati e piani strutturati di trasparenza e di prevenzione della corruzione sia tramite accordi di collaborazione con l'Agenzia delle entrate, con la Guardia di Finanza e con l'Autorità nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), sia tramite adeguate ed efficaci forme di autocontrollo atte a garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi anche attraverso l'individuazione di meccanismi di segnalazione interna che, adeguatamente pubblicizzati attraverso campagne, di sensibilizzazione, consentano, anche in anonimato, a lavoratori e associati degli enti del Terzo settore di denunciare eventuali illeciti.
9/2617-B/28Cecconi, Di Vita, Baroni, Colonnese, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame contiene una delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale ed ha l'obiettivo di riordinare il variegato mondo del terzo settore che si compone di numerosi organismi/entità dalla diversa natura giuridica e che in linea tendenziale dovrebbero essere accomunati da finalità filantropiche, civiche, solidaristiche e dal perseguimento dell'interesse, generale, finalità che dovrebbero essere comunque sussidiarie al dovere dello Stato di garantire, nell'ambito del welfare, i livelli essenziali delle prestazioni culturali, sociali e socio-sanitarie;
    il provvedimento in esame contiene una delega per la revisione delle norme del codice civile e introduce, quale ulteriore criterio di revisione del titolo II del libro primo del codice civile, la disciplina del procedimento delle trasformazioni dirette e delle fusioni tra associazioni e fondazioni, ovvero la possibilità per gli enti non lucrativi di modificare la loro struttura giuridico-organizzativa pur rimanendo nell'ambito delle figure giuridiche contemplate dal libro I del Codice civile, ciò in conformità al principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi come introdotta dalla riforma del diritto societario (decreto legislativo n. 6 del 2003);
    il principio generale, come desumibile dall'articolo 2498 del codice civile è quello della continuità dei rapporti giuridici dell'ente trasformato, che conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione;
    tale previsione richiede particolare attenzione riguardo al rischio sotteso delle trasformazioni strumentali atte a distrarre risorse acquisite attraverso contributi pubblici oppure liberalità e donazioni del pubblico;
    appare quindi necessario intervenire affinché sia circoscritta l'evenienza che alcuni organismi siano strumentalmente utilizzati per fruire di trattamenti agevolati per poi distrarre le risorse accumulate in virtù di agevolazioni o regimi di favore, prevedendo meccanismi atti ad escludere la trasformazione per quelle associazioni o fondazioni che abbiano ricevuto, contributi pubblici;
    appare necessario non consentire tale trasformabilità quando si rilevi uno sviamento delle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione e garantire la tutela dell'affidamento dei terzi sia enti pubblici e sia soggetti privati, prevedendo che sia mantenuta la destinazione delle risorse possedute per precise finalità rigorosamente non lucrative,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché nelle trasformazioni o fusioni di associazioni e fondazioni siano comunque garantiti meccanismi atti a circoscrivere fenomeni di elusione e di distrazione di patrimoni e risorse accumulate attraverso benefici agevolativi e fenomeni di sviamento delle finalità non lucrative originariamente possedute dagli enti trasformati.
9/2617-B/29Baroni, Lorefice, Grillo, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge delega in esame, prevede la revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, attualmente normati dall'articolo 15 della legge n. 266 del 1991;
    il suddetto articolo 15 della legge n. 266 del 1991, prevede che le fondazioni bancarie siano tenute a destinare una quota non inferiore ad Un quindicesimo dei propri proventi, ai fondi speciali per il volontariato, costituiti presso le regioni. I fondi sono amministrati dai Comitati di gestione e da questi trasferiti ai Centri di Servizio per il Volontariato (CSV);
    attualmente i Centri di servizio presenti sul territorio utilizzano i fondi speciali per il volontariato per la progettazione, la realizzazione e l'erogazione dei servizi destinati alle organizzazioni di volontariato per sostenerne e qualificarne l'attività, configurandosi al contempo come espressione del volontariato e strumento per la sua promozione;
    l'Istat calcola in oltre 6,6 milioni le persone impegnate nel nostro Paese, nel mondo del volontariato;
    il sistema italiano dei Centri servizio voluto dalla legge n. 266 del 1991, ha consolidato in questi venti anni di esistenza competenze, esperienze, un modello di intervento a sostegno della sussidiarietà e della cittadinanza attiva a cui guardano gli altri Paesi europei;
    con le norme introdotte dal provvedimento in esame, il ruolo dei Centri di Servizio viene sensibilmente ampliato, dovendo essi fornire servizi non solo come oggi avviene alle 50 mila organizzazioni previste dalla legge n. 266 del 1991, ma all'insieme dei volontari del Terzo settore che conta 300 mila organizzazioni ed oltre il triplo dei volontari; in questi anni abbiamo assistito a una notevole riduzione dei fondi a disposizione dei Centri di Servizio per il Volontariato,

impegna il Governo:

   affinché l'ampliamento delle attività ora previste per i Centri di Servizio per il Volontariato, avvenga a partire da questa ventennale positiva esperienza, e che le procedure di accreditamento consentano la salvaguardia e lo sviluppo delle esperienze positive realizzate;
   il controllo sulla qualità dei servizi erogati sia realizzata da Enti qualificati, non coinvolti nell'erogazione o nel finanziamento delle attività dei Centri di servizio;
   a prevedere un aumento delle risorse a favore dei CSV, anche alla luce dell'incremento dei servizi conseguente all'attuazione della legge delega in esame.
9/2617-B/30Marcon, Nicchi, Gregori.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge delega in esame, prevede la revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, attualmente normati dall'articolo 15 della legge n. 266 del 1991;
    il suddetto articolo 15 della legge n. 266 del 1991, prevede che le fondazioni bancarie siano tenute a destinare una quota non inferiore ad Un quindicesimo dei propri proventi, ai fondi speciali per il volontariato, costituiti presso le regioni. I fondi sono amministrati dai Comitati di gestione e da questi trasferiti ai Centri di Servizio per il Volontariato (CSV);
    attualmente i Centri di servizio presenti sul territorio utilizzano i fondi speciali per il volontariato per la progettazione, la realizzazione e l'erogazione dei servizi destinati alle organizzazioni di volontariato per sostenerne e qualificarne l'attività, configurandosi al contempo come espressione del volontariato e strumento per la sua promozione;
    l'Istat calcola in oltre 6,6 milioni le persone impegnate nel nostro Paese, nel mondo del volontariato;
    il sistema italiano dei Centri servizio voluto dalla legge n. 266 del 1991, ha consolidato in questi venti anni di esistenza competenze, esperienze, un modello di intervento a sostegno della sussidiarietà e della cittadinanza attiva a cui guardano gli altri Paesi europei;
    con le norme introdotte dal provvedimento in esame, il ruolo dei Centri di Servizio viene sensibilmente ampliato, dovendo essi fornire servizi non solo come oggi avviene alle 50 mila organizzazioni previste dalla legge n. 266 del 1991, ma all'insieme dei volontari del Terzo settore che conta 300 mila organizzazioni ed oltre il triplo dei volontari; in questi anni abbiamo assistito a una notevole riduzione dei fondi a disposizione dei Centri di Servizio per il Volontariato,

impegna il Governo:

   a valutare di garantire continuità e stabilità all'azione dei CSV anche con la certezza delle risorse;
   ad adottare criteri oggettivi e trasparenti nella valutazione delle attività svolte.
9/2617-B/30. (Testo modificato nel corso della seduta)  Marcon, Nicchi, Gregori.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge delega in esame, introduce principi e i criteri per una revisione complessiva della legislazione del Terzo Settore;
    gli enti del Terzo Settore devono – tra l'altro – possedere e garantire finalità solidaristiche e di utilità sociale. Quello che va evitato è che enti commerciali, per il solo fatto che svolgono alcune attività senza fine di lucro, approfittino delle previste agevolazioni per gli enti non profit, anche nell'ambito dei contratti di lavoro, traendone così vantaggi anche per le altre attività lucrative svolte;
    riguardo proprio agli aspetti lavoristici, va detto che l'esame del provvedimento al Senato, ha permesso di introdurre alcuni miglioramenti al testo, laddove gli enti del Terzo Settore sono tenuti al coinvolgimento dei lavoratori, riguardo gli obblighi di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione;
    inoltre è stato rafforzata la lotta al dumping contrattuale a danno del settore cooperativo, garantendo, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali. Una previsione importante, ma non sufficiente per garantire il rispetto dei diritti, specie in un ambito dove ancora frequenti sono i fenomeni di irregolarità se non di sfruttamento,

impegna il Governo:

   a prevedere un rafforzamento delle attività di vigilanza e monitoraggio, al fine di contrastare fenomeni di irregolarità lavorativa, e garantire il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori operanti nel Terzo settore;
   a introdurre, nell'ambito degli appalti, opportune clausole sociali obbligatorie valide per questo Settore.
9/2617-B/31Nicchi, Gregori, Marcon.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge delega in esame, introduce principi e i criteri per una revisione complessiva della legislazione del Terzo Settore;
    gli enti del Terzo Settore devono – tra l'altro – possedere e garantire finalità solidaristiche e di utilità sociale. Quello che va evitato è che enti commerciali, per il solo fatto che svolgono alcune attività senza fine di lucro, approfittino delle previste agevolazioni per gli enti non profit, anche nell'ambito dei contratti di lavoro, traendone così vantaggi anche per le altre attività lucrative svolte;
    riguardo proprio agli aspetti lavoristici, va detto che l'esame del provvedimento al Senato, ha permesso di introdurre alcuni miglioramenti al testo, laddove gli enti del Terzo Settore sono tenuti al coinvolgimento dei lavoratori, riguardo gli obblighi di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione;
    inoltre è stato rafforzata la lotta al dumping contrattuale a danno del settore cooperativo, garantendo, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali. Una previsione importante, ma non sufficiente per garantire il rispetto dei diritti, specie in un ambito dove ancora frequenti sono i fenomeni di irregolarità se non di sfruttamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un rafforzamento delle attività di vigilanza e monitoraggio, al fine di contrastare fenomeni di irregolarità lavorativa, e garantire il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori operanti nel Terzo settore.
9/2617-B/31. (Testo modificato nel corso della seduta)  Nicchi, Gregori, Marcon.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede la Riforma del Terzo Settore, formulando i principi e i criteri per una revisione organica della legislazione, anche tributaria, riguardante il volontariato, la cooperazione sociale, l'associazionismo non-profit, le fondazioni e le imprese sociali, nonché per una nuova disciplina del Servizio civile universale;
    sono molti i provvedimenti che dovranno essere emanati per garantire la piena attuazione delle disposizioni contenute nella presente delega:
     a) numerosi decreti legislativi attuativi;
     b) un DPGM per consentire l'aggiornamento periodico delle attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento, costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni (articolo 4, comma 1, lettera b);
     c) un Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che dovrà provvedere a costituire gli organismi regionali o sovraregionali coordinati tra loro, che dovranno occuparsi della programmazione dei centri di servizio per il volontariato, del loro accreditamento e della verifica periodica del mantenimento dei requisiti (articolo 5, lettera f, punto 2);
     d) Linee guida predisposte dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli Enti del Terzo settore (articolo 7, comma 3);
     e) un Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per definire i termini e le modalità per la vigilanza e il monitoraggio sugli Enti del Terzo settore (articolo 7, comma 4);
     f) un decreto del Presidente della Repubblica, che dovrà approvare lo statuto della «Fondazione Italia sociale» (articolo 10, comma 4),

impegna il Governo

a prevedere un confronto e un coinvolgimento dei rappresentanti del Terzo settore, nella predisposizione dei numerosi e importanti decreti attuativi esposti in premessa.
9/2617-B/32Gregori, Nicchi, Marcon.


   La Camera,
   premesso che:
    uno degli obiettivi del disegno di legge delega in esame, è quello di individuare gli enti e le associazioni del Terzo settore che svolgono stabilmente e prevalentemente attività di interesse generale coerenti con quanto previsto dal loro statuto e che costituiscono requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa;
    il testo interviene anche sulla individuazione e definizione dei criteri e vincoli in base ai quali l'attività d'impresa svolta dall'Ente del Terzo settore, in forma non prevalente e non stabile, risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali;
    è evidente che altre eventuali attività svolte dagli Enti e dall'impresa sociale, dovranno essere strettamente funzionali al raggiungimento dei fini istituzionali, e comunque garantire e salvaguardare la non lucratività dell'impresa sociale stessa,

impegna il Governo

a garantire misure di vantaggio anche per tutte quelle attività accessorie non prevalenti, svolte con modalità strumentali, purché svolte per la sola attuazione delle finalità istituzionali degli Enti del Terzo settore.
9/2617-B/33Ricciatti, Nicchi, Gregori, Marcon.


   La Camera,
   premesso che:
    uno degli obiettivi del disegno di legge delega in esame, è quello di individuare gli enti e le associazioni del Terzo settore che svolgono stabilmente e prevalentemente attività di interesse generale coerenti con quanto previsto dal loro statuto e che costituiscono requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa;
    il testo interviene anche sulla individuazione e definizione dei criteri e vincoli in base ai quali l'attività d'impresa svolta dall'Ente del Terzo settore, in forma non prevalente e non stabile, risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali;
    è evidente che altre eventuali attività svolte dagli Enti e dall'impresa sociale, dovranno essere strettamente funzionali al raggiungimento dei fini istituzionali, e comunque garantire e salvaguardare la non lucratività dell'impresa sociale stessa,

impegna il Governo

a considerare con attenzione misure di vantaggio anche per tutte quelle attività accessorie non prevalenti, svolte con modalità strumentali, purché svolte per la sola attuazione delle finalità istituzionali degli Enti del Terzo settore.
9/2617-B/33. (Testo modificato nel corso della seduta)  Ricciatti, Nicchi, Gregori, Marcon.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è sostanzialmente finalizzato ad operare, attraverso una delega al Governo, una riforma complessiva degli enti privati del Terzo settore e delle attività dirette a finalità solidaristiche e di interesse generale;
    diverse modifiche alla normativa attuale, sono previste riguardo all'impresa sociale, che viene fatta rientrare nel complesso degli enti di Terzo settore, quale organizzazione privata che svolge attività di impresa per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,

impegna il Governo

ad adottare successive iniziative normative volte a ricomprendere nell'ambito dell'impresa sociale anche il commercio equo e solidale e la finanza etica.
9/2617-B/34Paglia, Marcon, Nicchi, Gregori.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è sostanzialmente finalizzato ad operare, attraverso una delega al Governo, una riforma complessiva degli enti privati del Terzo settore e delle attività dirette a finalità solidaristiche e di interesse generale;
    diverse modifiche alla normativa attuale, sono previste riguardo all'impresa sociale, che viene fatta rientrare nel complesso degli enti di Terzo settore, quale organizzazione privata che svolge attività di impresa per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare successive iniziative normative volte a ricomprendere nell'ambito dell'impresa sociale anche il commercio equo e solidale e la finanza etica.
9/2617-B/34. (Testo modificato nel corso della seduta)  Paglia, Marcon, Nicchi, Gregori.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge delega in esame prevede la Riforma del Terzo Settore, stabilendo i principi e i criteri direttivi necessari per una revisione organica della legislazione vigente in materia;
    tra gli ambiti di revisione della normativa attuale, vi è anche quella fiscale, tributaria e di sostegno economico agli enti del Terzo settore;
    in particolare i futuri decreti legislativi attuativi dovranno intervenire – tra l'altro – sulle diverse forme di fiscalità di vantaggio, sui regimi di deducibilità e di detraibilità, sul trattamento delle erogazioni liberali;
     è altresì prevista la riforma dell'istituto del cinque per mille, anche attraverso la razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio;
    sempre con riferimento ai trattamenti fiscali, si segnala inoltre che con la legge sulla Cooperazione allo sviluppo (legge n. 125 del 2014), si è provveduto ad abrogare la precedente legge sulla Cooperazione (legge n. 49 del 1987) che finora aveva previsto espressamente la non imponibilità ai fini IVA degli acquisti di beni effettuati da ONG e destinati a missioni umanitarie all'estero;
    la legge n. 125 del 2014 sulla cooperazione, non chiarisce se l'IVA sui detti beni sarà applicata o meno, come invece prevedeva espressamente l'articolo 14, comma 3, della precedente suddetta legge n. 49 del 1987,

impegna il Governo:

   a confermare la non imponibilità ai fini IVA, già prevista dall'articolo 14, comma 3, della legge n. 49 del 1987, degli acquisti di beni effettuati da organizzazioni non governative e destinati all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo;
   a garantire, nell'ambito della prevista razionalizzazione e revisione fiscale, tributaria e di sostegno economico agli enti del Terzo settore, un livello di agevolazioni non inferiore a quello vigente;
   a prevedere l'abrogazione del limite di spesa annuale attualmente previsto per il «5 per mille»;
9/2617-B/35Palazzotto, Nicchi, Gregori, Marcon.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» all'articolo 7 prevede attività di «Vigilanza, monitoraggio e controllo» in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di competenza» con i Ministeri interessati nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e con l'Agenzia delle entrate;
    che dette funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, e sulle loro attività, sono finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile;
    che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è chiamato a predisporre «linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale», intendendosi per «valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato», delle attività svolte dagli enti del Terzo settore,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere che su detta attività il Governo trasmetta alle Camere, ogni anno, una relazione sulle attività svolte in merito alla funzione di vigilanza, monitoraggio e controllo, sui risultati conseguiti dalle proprie attività e sulle eventuali criticità emerse.
9/2617-B/36Taricco, Ventricelli, Zappulla, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, prevede la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti del Terzo settore, attraverso la messa a punto di un Registro unico nazionale del Terzo settore, da istituirsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'iscrizione al quale sia obbligatoria per tutti gli enti che si avvalgano prevalentemente o stabilmente di fondi pubblici o privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni, o di fondi europei;
    gli enti del Terzo settore in provincia di Bolzano operano in settori che sono ricompresi nelle competenze primarie e secondarie assegnate alla provincia ai sensi degli articoli 8 e 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e in base all'ordinamento finanziario statutario non usufruiscono di finanziamenti statali, ma di finanziamenti provinciali e/o regionali;
    con la legge n. 118 del 1972 è stata, peraltro, già attribuita in via speciale al Presidente della provincia nonché alla Giunta provinciale la facoltà esclusiva di riconoscere la personalità giuridica di associazioni e fondazioni, in quanto l'associazionismo è da sempre stato ritenuto una peculiarità socio-culturale soprattutto delle minoranze tedesca e ladina e, in questo contesto, si sono inserite anche le disposizioni sugli altri registri che riguardano le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, entrambi organizzati e gestiti a livello provinciale;
    pertanto la legge n. 118 del 1972 contiene già la previsione di un registro provinciale ossia di una gestione dell'associazionismo a livello provinciale e tale previsione si giustifica sia dal punto di vista giuridico, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, sia dal punto di vista economico-finanziario, in quanto la necessaria gestione nelle due lingue italiana e tedesca è assicurata dall'Amministrazione provinciale senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica;
    inoltre l'autonomia finanziaria e le possibilità della Provincia è dei comuni di gestire in modo autonomo l'erogazione di contributi sarebbero compromesse dall'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 1, lettera m), laddove è previsto che «l'iscrizione nel Registro (...) è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, (...) o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici (...)»;
    la Provincia contribuisce a livello finanziario in maniera sostanziale per le attività sulle quali ha competenza primaria o secondaria, come le manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria, attività sportive e ricreative;
    gli articoli 99 e 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e le relative norme di attuazione prevedono che i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, pertanto tale disposizione deve trovare applicazione anche nel caso lo Stato si accolli direttamente la gestione del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore e in provincia di Bolzano sono attivi circa 3.000 enti tra organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e persone giuridiche di diritto privato,

impegna il Governo

a garantire, in sede di adozione del decreto attuativo sul Registro unico nazionale del Terzo settore, le specifiche competenze derivanti alla provincia autonoma di Bolzano dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico di cui agli articoli 4 e 7, nonché l'istituzione di un apposito registro per la provincia di Bolzano, anche con riferimento all'uso della lingua tedesca nei rapporti con gli uffici pubblici in provincia di Bolzano.
9/2617-B/37Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge delega sulla riforma del Terzo settore prevede all'articolo 5 il riordino della disciplina dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) già previsti dalla legge n. 266 del 1991 e, sulla base dei positivi risultati raggiunti in 20 anni di attività, chiede loro di allargare l'azione a favore di tutti i volontari del Terzo settore;
    si apre dunque una nuova stagione che, valorizzando l'esperienza maturata, può e deve assicurare condizioni operative più chiare e più adeguate;
    per stabilire quale deve essere il ruolo dei CSV nei prossimi anni, è bene partire da quello che già sono: il principale soggetto che opera a sostegno del mondo del volontariato in Italia. I CSV sono presenti ovunque in Italia ed assicurano servizi gratuiti alle organizzazioni di volontariato indipendentemente dalla loro dimensione e dall'attività svolta nonché sono punto di riferimento per i singoli volontari non organizzati, come ha dimostrato la significativa mobilitazione registrata dall'esperienza in Expo, ed ancora sono soggetto protagonista della promozione della cultura e dei valori del volontariato, come esplicitano i numerosi programmi realizzati nelle scuole;
    la riforma della normativa sul Terzo settore va a sancire la presenza di un vero e proprio sistema dei CSV: una rete fortemente radicata nei territori, capace di esprimere supporti tecnici di base come servizi ad alta complessità, connessa da CSVnet che da sempre ne è il luogo di coordinamento nazionale;
    il sistema dei CSV infatti, dopo questi primi 20 anni di lavoro, ha maturato una puntuale esperienza organizzativa; ha acquisito una specifica competenza di settore; ha sviluppato una accentuata capillarità operativa; ha assimilato una articolata conoscenza delle comunità locali; ha consolidato relazioni anche con le istituzioni pubbliche e con le aziende private; ha elaborato e agito progetti anche a dimensione nazionale ed internazionale; ha aggregato nelle loro compagini sociali un imponente numero di organizzazioni auto generate dalla libera iniziativa dei cittadini;
    l'Istat calcola in oltre sei milioni seicentomila le persone impegnate nel vasto mondo del volontariato oggi in Italia,

impegna il Governo

   a valutare di garantire continuità e stabilità all'azione dei CSV anche con la certezza delle risorse;
   ad adottare criteri oggettivi e trasparenti nella valutazione delle attività svolte.
9/2617-B/38Capone, Miotto, Roberta Agostini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il terzo settore, costituito da migliaia di organizzazioni di volontariato, associazioni, cooperative e imprese sociali, è una risorsa vitale della società italiana, rappresenta uno straordinario serbatoio di energie di volontariato e partecipazione civica, contribuisce alla tenuta della coesione sociale, allo sviluppo economico e occupazionale in settori di utilità sociale;
    il disegno di legge n. 2617-B recante «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» risponde alla necessità di colmare lacune e incongruenze nell'attuale legislazione sul terzo settore, nonché introdurre una disciplina organica più efficace e armonica in materia;
    il disegno di legge n. 2617-B definisce terzo settore come «il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza coi rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi»;
    tale definizione traccia così un perimetro chiaro che delimita, nel più ampio universo dei soggetti senza fine di lucro di cui al Libro I e di quelli d'impresa di cui al Libro V del Codice Civile, il campo degli enti che possono definirsi di terzo settore;
    il medesimo disegno di legge n. 2617-B delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi che dovranno provvedere alla revisione organica dell'attuale disciplina mediante la redazione di un Codice del Terzo Settore, in cui raccogliere e coordinare le disposizioni attualmente vigenti in materia di enti di terzi settore;
    il disegno di legge n. 2617-B prevede anche la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti e di tutti gli altri atti di gestione rilevanti secondo criteri di semplificazione e tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore, attraverso la previsione di un Registro unico nazionale del Terzo settore;
    il Codice del Terzo Settore dovrà contenere, sulla base dei criteri indicati all'articolo 4 comma 1 lettera b) del disegno di legge n. 2617-B, l'individuazione delle attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano il terzo settore, il cui svolgimento costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa;
    il Codice del Terzo Settore dovrà inoltre individuare, sulla base di quanto disposto dall'articolo 4 comma 1 lettera f) del disegno di legge n. 2617-B, criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale, e definire criteri e vincoli in base ai quali l'attività d'impresa svolta dall'ente in forma non prevalente e non stabile risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali;
    il Codice del Terzo Settore, sulla base di quanto disposto dall'articolo 4 comma 1 lettera p) del disegno di legge n. 2617-B, dovrà riconoscere e valorizzare le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
    l'articolo 5 del disegno di legge n. 2617-B dispone il superamento degli Osservatori nazionali del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale attraverso l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore quale organismo di consultazione degli enti a livello nazionale;
    l'articolo 7 del disegno di legge n. 2617-B dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali eserciti le funzioni di vigilanza monitoraggio e controllo sugli enti del terzo settore predisponendo al riguardo linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte;
    il medesimo articolo 7 prevede inoltre che, nell'esercizio di tali funzioni di vigilanza e controllo, il Ministero promuova anche l'adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del terzo settore, sulla base di un apposito accreditamento delle reti associative di secondo livello e dei centri di servizio per il volontariato;
    l'articolo 9 del disegno di legge n. 2617-B dispone che il Governo adotti uno specifico decreto per disciplinare le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del terzo settore procedendo al riordino e all'armonizzazione della disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nonché alla revisione della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite,

impegna il Governo:

   a tenere nella dovuta considerazione, nell'esercizio delle deleghe previste dal disegno di legge n. 2617-B, i notevoli squilibri esistenti fra gli enti del terzo settore in termini di dimensioni economiche e organizzative, tipologia di attività, numero di soci, lavoratori e volontari, valutando di conseguenza l'opportunità di graduare in modo proporzionato i vincoli e gli oneri burocratici a carico degli enti stessi;
   a valutare, nell'ambito della revisione complessiva della definizione di ente non commerciale prevista dall'articolo 9 del disegno di legge n. 2617-B, l'opportunità di adottare criteri che consentano di salvaguardare le attività economiche eventualmente svolte dagli enti associativi in via accessoria e non prevalente, purché finalizzate alla realizzazione degli scopi istituzionali;
   a valorizzare il ruolo del Consiglio nazionale del Terzo settore, previsto all'articolo 5 comma 1 lettera f) del disegno di legge n. 2617-B, come sede permanente di confronto fra il Governo e le rappresentanze degli enti del terzo settore, e in particolare per la consultazione preventiva di dette rappresentanze su norme e regolamenti di interesse del terzo settore, nonché relativi all'andamento della gestione del registro nazionale e delle attività di vigilanza e controllo previste all'articolo 7 del medesimo disegno di legge;
   ad assicurare, nella fase della predisposizione dei decreti attuativi del disegno di legge n. 2617-B, la massima disponibilità al confronto con le realtà del Terzo settore, attraverso la consultazione preventiva delle organizzazioni unitarie di rappresentanza e degli enti maggiormente rappresentativi sui contenuti dei decreti stessi.
9/2617-B/39Beni, Patriarca.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» rappresenta una legge di riforma a lungo attesa dalle migliaia di organizzazioni di volontariato, associazioni, cooperative e imprese sociali che costituiscono il variegato mondo del Terzo settore italiano. Un insieme di soggetti riconosciuti come risorsa vitale della società italiana, straordinario serbatoio di energie di volontariato, di civismo, di coesione sociale, di buona economia protesa al bene comune;
    l'articolo 5 della legge delega, alle lettere f) e g), si riferisce ai centri di servizio per il volontariato (CSV) già previsti dalla legge n. 266 del 1991. Questi organismi rappresentano il principale soggetto che opera a sostegno del mondo del volontariato in Italia. I CSV sono presenti su tutto il territorio e assicurano servizi gratuiti alle organizzazioni di volontariato indipendentemente dalla loro dimensione e dall'attività svolta. Sono, inoltre, punto di riferimento per i singoli volontari non organizzati, nonché soggetto protagonista della promozione della cultura e dei valori del volontariato;
    la disposizione citata conferisce delega per la revisione dei centri di servizio per il volontariato. L'esame del provvedimento al Senato ha portato a una nuova formulazione del testo, introducendo importanti precisazioni sul tema. I centri di servizio per il volontariato possono essere promossi e gestiti da tutte le realtà del Terzo settore, con esclusione degli enti gestiti in forma societaria. Deve essere garantita al loro interno la maggioranza alle associazioni di volontariato e garantito allo stesso modo il libero ingresso nella compagine sociale di nuove associazioni (principio della porta aperta) a garanzia di un necessario continuo ricambio;
    la costituzione dei centri di servizio per il volontariato è finalizzata a fornire supporto tecnico, formativo e informativo, per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari ’nei’ diversi enti del Terzo settore. Deve provvedersi all'accreditamento dei centri e al loro finanziamento stabile, attraverso un programma triennale con le risorse provenienti dalle fondazioni, così come previsto dall'articolo 15 della legge n. 266 del 1991;
    si prevedono, poi, l'introduzione di forme di incompatibilità per i soggetti titolari di ruoli di direzione o di rappresentanza e il divieto, per i suddetti centri, di procedere ad erogazioni dirette di denaro o a cessioni a titolo gratuito di beni mobili o immobili a beneficio degli enti del Terzo settore;
    la lettera f), relativa al controllo delle attività e alla gestione dei centri di servizio, nel corso dell'esame al Senato è stata ampliata prevedendo, accanto al controllo delle attività e della gestione, la revisione delle attività di programmazione dei centri, svolta mediante organismi regionali o sovraregionali coordinati sul piano nazionale;
    in sostanza, la riforma della normativa sul terzo settore va a sancire la presenza di un vero e proprio Sistema dei CSV: una rete fortemente radicata nei territori, capace di esprimere supporti tecnici di base come servizi ad alta complessità. La legge delega, come sopra descritto, dispone giustamente perché i CSV, nel tempo, assicurino la loro natura strumentale e garantiscano una governance partecipata, plurale, espressione autentica delle rispettive comunità di appartenenza;
    quanto previsto sul tema dalla legge delega va accolto in maniera positiva. Essa infatti riconosce e rafforza il ruolo dei CSV, allargando i loro compiti affinché promuovano «la presenza ed il ruolo dei volontari nei diversi enti del terzo settore». Il conseguente passaggio da 50 mila a 300 mila organizzazioni interessate dall'azione dei CSV implica che il loro attuale capitale umano – rappresentato da migliaia di donne e uomini, di giovani ed anziani, di dipendenti e volontari – continui a costituire il nucleo portante dell'organizzazione operativa evitando rischi di dispersione e depauperamento;
    in relazione a ciò sono da ritenere meritevoli di attenzione – nella predisposizione dei decreti delegati – alcune questioni poste dagli stessi centri di servizio per il volontariato e dalla loro rete di coordinamento, tra cui: la necessità di garantire un'equa distribuzione delle risorse di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1991; l'importanza che in tutto il territorio nazionale siano affermati gli stessi principi gestionali così come uniformi procedure di controllo e, più in generale, livelli di indipendenza e qualità nello svolgimento delle suddette funzioni; la congruità delle risorse del «quindicesimo» proveniente dalle Fondazioni di origine bancaria, per l'anno 2017, a supportare la tenuta complessiva del sistema dei CSV,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'esercizio della delega oggetto del provvedimento di considerare, in merito alla disciplina dei centri di servizio per il volontariato, meccanismi atti a garantire gli stessi principi gestionali e procedure di controllo uniformi, un'equa distribuzione delle risorse di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1991 verificando la congruità delle stesse a soddisfare le funzioni cui saranno preposti i CSV e valutando altresì la possibilità, qualora queste ultime si rivelassero insufficienti, di considerare meccanismi integrativi a sostegno delle stesse.
9/2617-B/40Piazzoni, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» rappresenta una legge di riforma a lungo attesa dalle migliaia di organizzazioni di volontariato, associazioni, cooperative e imprese sociali che costituiscono il variegato mondo del Terzo settore italiano. Un insieme di soggetti riconosciuti come risorsa vitale della società italiana, straordinario serbatoio di energie di volontariato, di civismo, di coesione sociale, di buona economia protesa al bene comune;
    l'articolo 5 della legge delega, alle lettere f) e g), si riferisce ai centri di servizio per il volontariato (CSV) già previsti dalla legge n. 266 del 1991. Questi organismi rappresentano il principale soggetto che opera a sostegno del mondo del volontariato in Italia. I CSV sono presenti su tutto il territorio e assicurano servizi gratuiti alle organizzazioni di volontariato indipendentemente dalla loro dimensione e dall'attività svolta. Sono, inoltre, punto di riferimento per i singoli volontari non organizzati, nonché soggetto protagonista della promozione della cultura e dei valori del volontariato;
    la disposizione citata conferisce delega per la revisione dei centri di servizio per il volontariato. L'esame del provvedimento al Senato ha portato a una nuova formulazione del testo, introducendo importanti precisazioni sul tema. I centri di servizio per il volontariato possono essere promossi e gestiti da tutte le realtà del Terzo settore, con esclusione degli enti gestiti in forma societaria. Deve essere garantita al loro interno la maggioranza alle associazioni di volontariato e garantito allo stesso modo il libero ingresso nella compagine sociale di nuove associazioni (principio della porta aperta) a garanzia di un necessario continuo ricambio;
    la costituzione dei centri di servizio per il volontariato è finalizzata a fornire supporto tecnico, formativo e informativo, per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari ’nei’ diversi enti del Terzo settore. Deve provvedersi all'accreditamento dei centri e al loro finanziamento stabile, attraverso un programma triennale con le risorse provenienti dalle fondazioni, così come previsto dall'articolo 15 della legge n. 266 del 1991;
    si prevedono, poi, l'introduzione di forme di incompatibilità per i soggetti titolari di ruoli di direzione o di rappresentanza e il divieto, per i suddetti centri, di procedere ad erogazioni dirette di denaro o a cessioni a titolo gratuito di beni mobili o immobili a beneficio degli enti del Terzo settore;
    la lettera f), relativa al controllo delle attività e alla gestione dei centri di servizio, nel corso dell'esame al Senato è stata ampliata prevedendo, accanto al controllo delle attività e della gestione, la revisione delle attività di programmazione dei centri, svolta mediante organismi regionali o sovraregionali coordinati sul piano nazionale;
    in sostanza, la riforma della normativa sul terzo settore va a sancire la presenza di un vero e proprio Sistema dei CSV: una rete fortemente radicata nei territori, capace di esprimere supporti tecnici di base come servizi ad alta complessità. La legge delega, come sopra descritto, dispone giustamente perché i CSV, nel tempo, assicurino la loro natura strumentale e garantiscano una governance partecipata, plurale, espressione autentica delle rispettive comunità di appartenenza;
    quanto previsto sul tema dalla legge delega va accolto in maniera positiva. Essa infatti riconosce e rafforza il ruolo dei CSV, allargando i loro compiti affinché promuovano «la presenza ed il ruolo dei volontari nei diversi enti del terzo settore». Il conseguente passaggio da 50 mila a 300 mila organizzazioni interessate dall'azione dei CSV implica che il loro attuale capitale umano – rappresentato da migliaia di donne e uomini, di giovani ed anziani, di dipendenti e volontari – continui a costituire il nucleo portante dell'organizzazione operativa evitando rischi di dispersione e depauperamento;
    in relazione a ciò sono da ritenere meritevoli di attenzione – nella predisposizione dei decreti delegati – alcune questioni poste dagli stessi centri di servizio per il volontariato e dalla loro rete di coordinamento, tra cui: la necessità di garantire un'equa distribuzione delle risorse di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1991; l'importanza che in tutto il territorio nazionale siano affermati gli stessi principi gestionali così come uniformi procedure di controllo e, più in generale, livelli di indipendenza e qualità nello svolgimento delle suddette funzioni; la congruità delle risorse del «quindicesimo» proveniente dalle Fondazioni di origine bancaria, per l'anno 2017, a supportare la tenuta complessiva del sistema dei CSV,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'esercizio della delega oggetto del provvedimento di considerare, in merito alla disciplina dei centri di servizio per il volontariato, meccanismi atti a garantire gli stessi principi gestionali e procedure di controllo uniformi, un'equa distribuzione delle risorse di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1991.
9/2617-B/40. (Testo modificato nel corso della seduta)  Piazzoni, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    obbiettivo del provvedimento in esame è quello di introdurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal settore, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno;
    lo sport è senza alcun dubbio uno strumento di sostegno, inclusione e promozione sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità — in fase di approvazione del primo provvedimento utile — di riconoscere la funzione sociale dello sport quale strumento di sostegno e inclusione.
9/2617-B/41Coccia, Fossati, Albini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'approvazione della legge delega per la riforma del Terzo settore è uno dei provvedimenti più importanti di questa legislatura, anche perché risponde alle attese provenienti da molto tempo da associazioni, organizzazioni e realtà operanti nel settore;
    in questo quadro assume rilevanza il consolidamento e lo sviluppo dell'Impresa sociale, figura introdotta dalla legge n. 118 del 2005 e successivamente disciplinata dal decreto legislativo n. 155 del 2006;
    l'articolo 6 del disegno di legge in oggetto intende favorire la nascita di un maggior numero di Imprese sociali, coerentemente con quanto richiesto dall'Europa che individua in questa figura un attore fondamentale dell'economia sociale;
    la Camera in prima lettura aveva ampliato il campo di operatività delle Imprese sociali aggiungendo, a quelli già previsti dal decreto legislativo n. 155 del 2006, anche i settori del commercio equo e solidale, dei servizi per il lavoro finalizzati all'inserimento dei lavoratori svantaggiati, dell'alloggio sociale e dell'erogazione del microcredito da parte di soggetti a ciò abilitati;
    il Senato, modificando il testo approvato dalla Camera, ha adottato sul punto specifico un'impostazione differente, con la previsione di un apposito decreto legislativo per individuare le attività di interesse generale che caratterizzeranno gli enti del Terzo settore, sulla base di criteri che tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Principio, questo, che riguarda anche il possibile allargamento dei settori nei quali potranno operare le Imprese sociali;
    i quattro settori precedentemente menzionati sembrerebbero coerenti con i principi individuati dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del disegno di legge in esame,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, attraverso ulteriori iniziative normative, di includere, nelle nuove attività che potrebbero interessare l'Impresa sociale, i quattro settori già indicati dalla Camera in prima lettura e menzionati al quarto punto delle premesse del presente ordine del giorno.
9/2617-B/42Becattini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in oggetto che reca una delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, prevede all'articolo 10 l'istituzione della Fondazione Italia Sociale, un soggetto giuridico che generalmente appartiene al diritto privato ma che, viene ora, utilizzato per il perseguimento di finalità pubbliche, meglio precisate al comma 1 dell'articolo 10;
    pur trattandosi di una iniziativa singolare, esiste un precedente nella istituzione dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova: una esperienza a cui ci si può riferire in particolare per la individuazione delle modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo che il testo di legge non precisa ma che si rendono necessarie alla luce di quanto la Corte dei conti ha già precisato a proposito dell'IIT: «IIT è una fondazione da inquadrare fra gli organismi di diritto pubblico con la scelta di un modello di organizzazione di diritto privato per rispondere all'esigenza di assicurare procedure più snelle nella selezione non solo nell'ambito nazionale dei collaboratori, scienziati e ricercatori»;
    per tali ragioni l'IIT è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed è assoggettato al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge n. 259 del 1958 e, analogamente è opportuno prevedere in fase di esercizio della delega per la Fondazione Italia Sociale tale controllo;
    appare inoltre necessario meglio precisare la norma che prevede la rimozione dell'obbligo alla conservazione del patrimonio che rischia di cambiare il pubblico convincimento, previsto dalle norme vigenti sulla intangibilità del patrimonio delle fondazioni;
    rappresenta inoltre ulteriore elemento da prendere in considerazione in sede di esercizio della delega, la modalità per il reclutamento del personale che, ai sensi anche della sentenza della Corte costituzionale 226/2012, dovrebbe avvenire con modalità trasparenti mediante selezione pubblica,

impegna il Governo:

   affinché nell'attuazione del comma 4 dell'articolo 10 della legge in oggetto venga previsto che la Fondazione Italia Sociale sia sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al controllo da parte della Corte dei conti;
   a prevedere la modalità del reclutamento del personale con modalità trasparenti mediante selezione pubblica nonché a prevedere condizioni e limiti per poter derogare all'obbligo della conservazione del patrimonio.
9/2617-B/43Miotto, Albini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in oggetto che reca una delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, prevede all'articolo 10 l'istituzione della Fondazione Italia Sociale, un soggetto giuridico che generalmente appartiene al diritto privato ma che, viene ora, utilizzato per il perseguimento di finalità pubbliche, meglio precisate al comma 1 dell'articolo 10;
    pur trattandosi di una iniziativa singolare, esiste un precedente nella istituzione dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova: una esperienza a cui ci si può riferire in particolare per la individuazione delle modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo che il testo di legge non precisa ma che si rendono necessarie alla luce di quanto la Corte dei conti ha già precisato a proposito dell'IIT: «IIT è una fondazione da inquadrare fra gli organismi di diritto pubblico con la scelta di un modello di organizzazione di diritto privato per rispondere all'esigenza di assicurare procedure più snelle nella selezione non solo nell'ambito nazionale dei collaboratori, scienziati e ricercatori»;
    per tali ragioni l'IIT è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed è assoggettato al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge n. 259 del 1958 e, analogamente è opportuno prevedere in fase di esercizio della delega per la Fondazione Italia Sociale tale controllo;
    appare inoltre necessario meglio precisare la norma che prevede la rimozione dell'obbligo alla conservazione del patrimonio che rischia di cambiare il pubblico convincimento, previsto dalle norme vigenti sulla intangibilità del patrimonio delle fondazioni;
    rappresenta inoltre ulteriore elemento da prendere in considerazione in sede di esercizio della delega, la modalità per il reclutamento del personale che, ai sensi anche della sentenza della Corte costituzionale 226/2012, dovrebbe avvenire con modalità trasparenti mediante selezione pubblica,

impegna il Governo

affinché nell'attuazione del comma 4 dell'articolo 10 della legge in oggetto venga previsto che la Fondazione Italia Sociale sia sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al controllo da parte della Corte dei conti.
9/2617-B/43. (Testo modificato nel corso della seduta)  Miotto, Albini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il concetto di Terzo settore sta cambiando, così come va cambiando il quadro socio-culturale e la complessità economica in cui viviamo, e quindi si rende necessario aprirsi a nuove forme e nuovi modelli di centralità dei valori sociali;
    tenendo conto che il volontariato costituisce al tempo stesso un modo con cui la società, attraverso interventi caratterizzati da autonomia e gratuità dei soggetti proponenti, riesce a farsi carico dei bisogni di persone in difficoltà, ricorrendo a formule al di fuori degli standard delle relazioni di aiuto istituzionalizzate; ma nello stesso tempo rappresenta anche una delle modalità più efficaci per il coinvolgimento dei giovani in iniziative di servizio verso persone in condizione di fragilità;
    considerato che il volontariato va quindi considerato contestualmente come mezzo di servizio verso coloro che la società considera come i più deboli e come mezzo di formazione per i più giovani, che non si sono ancora assunti responsabilità particolari nel contesto sociale in cui vivono, per cui si può ben dire che il volontariato interpreta in maniera diversa due bisogni emergenti, ciascuno con aspetti propri, ma entrambi prioritari sotto il profilo della coesione sociale del Paese;
    valutato che per raggiungere entrambi gli scopi è necessario che chi si occupa di volontariato sia in grado di farlo con la giusta professionalità nella gestione delle iniziative e con una indispensabile competenza anche sotto il profilo formativo;
    si ritiene che il volontariato riesca a raggiungere i suoi obiettivi solo quando è in grado di impegnarsi in ambiti che riescono a completare in qualche misura quello che manca alla rete dei servizi sociali, promossi dal welfare nazionale e locale; ma è altrettanto fondamentale che in un certo senso si impegni a completare i profili di formazione degli adolescenti e dei giovani, perché superino il rischio dell'egocentrismo giovanile e sviluppino nel miglior modo possibile il senso di responsabilità verso la cosa pubblica;
    per questo la programmazione delle iniziative di volontariato deve rispondere ad entrambi i tipi di richiesta, posti dalla società: il servizio ai più deboli e la formazione ai più giovani, con la creatività e la flessibilità necessarie per far fronte ad entrambi gli obiettivi, adattandosi ai bisogni emergenti sia nel campo delle nuove povertà emergenti, che nel campo delle esigenze formative legate al mutare del clima socio-culturale, in cui vivono i più giovani,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di creare e di promuovere laboratori di ricerca e contesti di alta formazione, in cui la competenza dei più esperti, che potrebbero anche essere persone in pensione, dotate di competenza specifica e di generosità reale, dia vita ad una «scuola del volontariato» attiva sui territori, per cui attraverso un nuovo tipo di patto intergenerazionale, si promuovano iniziative di volontariato diffuse sul territorio: formazione dei giovani e servizio ai più fragili verrebbero così a costituire davvero due facce di una stessa medaglia.
9/2617-B/44Binetti, Palese.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Chiarimenti in merito all'introduzione delle cosiddette soprintendenze uniche – 3-02274

   COSCIA, BONACCORSI, MANZI, RAMPI, MALISANI, PES, CAROCCI, NARDUOLO, GHIZZONI, D'OTTAVIO, ASCANI, ROCCHI, MALPEZZI, CRIMÌ, IORI, SGAMBATO, DALLAI, VENTRICELLI, BLAZINA, COCCIA, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   la riforma del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo avviata con il decreto-legge n. 83 del 2014 e proseguita con la legge di stabilità per il 2016, finalizzata alla razionalizzazione del dicastero e a rendere più efficiente l'amministrazione periferica di tutela del patrimonio culturale, si completa con i decreti di gennaio e febbraio 2016;
   in particolare, lo schema di decreto ministeriale «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018» introduce le soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nate dall'accorpamento delle soprintendenze archeologiche con le soprintendenze belle arti e paesaggio;
   la creazione delle cosiddette soprintendenze uniche ha reso possibile un aumento del numero dei presidi sul territorio e la creazione di una sola direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, per la quale è stata incaricata come direttore la dottoressa Caterina Bon Valsassina, già direttore della direzione generale educazione e ricerca;
   tuttavia, nonostante, le premesse sovra indicate la creazione della soprintendenza unica ha incontrato alcune critiche –:
   quali siano stati i presupposti che hanno suggerito la creazione delle soprintendenze uniche e quali siano gli strumenti messi in campo per migliorare la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale italiano. (3-02274)


Iniziative in merito alla gestione del patrimonio turistico italiano, con particolare riferimento all'affidamento dei servizi aggiuntivi – 3-02275

   RAMPELLI, CIRIELLI, MAIETTA, PETRENGA, TAGLIALATELA, GIORGIA MELONI, LA RUSSA, NASTRI, RIZZETTO e TOTARO. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   pochi giorni fa al Colosseo il personale della società «Coopculture», concessionaria dei servizi di biglietteria, ha tentato di impedire l'ingresso a una guida abilitata di Roma e al gruppo di turisti che accompagnava;
   la guida e il suo gruppo erano «colpevoli» solo di aver acquistato i propri biglietti singolarmente, e pagandoli esattamente la stessa cifra, per sottrarsi al fatto che nei periodi di alta stagione gli ingressi per i gruppi sono quasi sempre esauriti, ma questo ha suscitato la reazione dei dipendenti della società concessionaria, la quale, per garantirsi maggiori incassi, accorda un canale preferenziale d'ingresso a quei gruppi che siano accompagnati da una guida interna del gestore;
   la concessione in favore della società «Coopculture», che opera in associazione temporanea d'impresa con la società «Mondadori musei», è in essere da ben diciotto anni sulla base di reiterate proroghe e senza che sia mai più stata svolta alcuna gara per l'affidamento del servizio;
   il Colosseo è un monumento pubblico e le guide abilitate sono le guide ufficiali che hanno il diritto di svolgere il proprio lavoro in tutti i siti della città;
   l'area archeologica e il centro storico di Roma sono ormai un mercato affollato da centinaia di guide turistiche abusive, da venditori clandestini e abusivi e da tante altre figure che operano nell'illegalità;
   il Colosseo, come altri siti monumentali, storici e archeologici che si trovano sul territorio comunale di Roma, è di proprietà dello Stato, che decide a chi affidarne la gestione e la conseguente ripartizione degli incassi, senza alcun intervento da parte dell'amministrazione comunale;
   rispondendo ad una precedente atto di sindacato ispettivo presentato dagli interroganti, nel settembre 2015, il Ministro interrogato, con riferimento all'espletamento di nuove gare, aveva garantito che «le gare Consip verranno fatte. Abbiamo dovuto aspettare e stiamo aspettando l'insediamento dei venti direttori per i musei autonomi e i direttori dei poli museali stanno già lavorando. La gara Consip, infatti, verrà fatta su un progetto scientifico predisposto dal museo e, quindi, sarà semplicemente una gara per affidarci ai concessionari esterni»;
   il Ministro interrogato aveva anche affermato che «l'anomalia vera, dalla “legge Ronchey” in poi, è che non è stata creata nessuna struttura pubblica in grado di gestire i servizi aggiuntivi. Se domani mattina il mio Ministero decidesse di gestire direttamente il bookshop di un museo o dell'altro, non avrebbe la struttura in grado di farlo ed è esattamente quello che stiamo cercando di fare attraverso una delle società in house del Ministero, per poter avere la scelta tra fare la gara o gestirlo direttamente e, quindi, anche comunque con un effetto di calmierare il mercato»;
   dal settembre 2015 ad oggi né sono state bandite le nuove gare per l'affidamento dei servizi, né tantomeno all'interno del Ministero si è riusciti a creare una valida alternativa all'esternalizzazione dei servizi, mentre i siti turistici italiani più importanti sprofondano nel degrado –:
   quali urgenti iniziative intenda assumere rispetto ai fatti di cui in premessa, affinché la gestione del patrimonio turistico italiano avvenga nel rispetto dei parametri di efficienza, legalità e decoro dei luoghi, anche attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni comunali. (3-02275)


Iniziative in ordine alla destinazione dei proventi derivanti dalle multe comminate per violazioni del codice della strada – 3-02276

   BALDELLI, POLIDORI, SQUERI e DE GIROLAMO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 208 del codice della strada prevede che il 50 per cento delle somme che i comuni incassano con le multe da infrazioni al codice stesso, comminate dalla polizia municipale, debba essere obbligatoriamente utilizzato per finalità connesse alla sicurezza stradale, alla manutenzione delle strade, al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature, mentre il restante 50 per cento possa essere liberamente destinato ad altre finalità;
   l'articolo 142 del codice della strada dispone che i comuni debbano destinare integralmente le somme di loro competenza, derivanti dalle multe comminate attraverso l'utilizzo degli autovelox, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno;
   la situazione della manutenzione stradale in molti comuni è drammatica e la grande presenza di crepe, buche, avvallamenti e altre forme di dissesto del manto stradale è spesso causa di una notevole quantità di sinistri e, di conseguenza, di un contenzioso giudiziario ed assicurativo importante;
   le sanzioni amministrative comminate per la violazione del codice della strada sono diventate per alcuni enti locali, di fatto, uno strumento per garantirsi entrate supplementari in favore dei propri bilanci con destinazioni non conformi alle previsioni di legge;
   i comuni devono trasmettere in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza, derivanti sia dall'accertamento delle violazioni ex articolo 208 (infrazioni al codice della strada), che da quelle ex articolo 142 (infrazioni rilevate dai cosiddetti autovelox), come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento –:
   se il Governo non ritenga di dare seguito al più presto, attraverso interventi normativi, al dispositivo della mozione n. 1-01085, approvata il 28 gennaio 2016 dalla Camera dei deputati e relativa ai proventi delle multe derivanti dai cosiddetti autovelox, e, analogamente, se non intenda introdurre sanzioni altrettanto efficaci in ordine all'obbligo di legge di destinare al miglioramento della sicurezza stradale il 50 per cento delle multe provenienti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada. (3-02276)


Iniziative per la realizzazione dell'infrastruttura destinata al trasporto merci denominata Pipenet – 3-02277

   GALGANO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il trasporto merci su gomma è ancora oggi la modalità più diffusa in Italia, nonostante sia lento, pericoloso e inquinante;
   attualmente il nostro Paese vanta il triste primato di trasportare il 94 per cento delle merci su gomma, con conseguenti danni per l'ambiente circostante ed aumento del traffico su strade ed autostrade;
   tale sistema di trasporto potrebbe essere affiancato e gradualmente sostituito da una rete alternativa altamente innovativa, denominata Pipenet, che permette alle merci di viaggiare alla velocità di 1.500 chilometri all'ora;
   questo progetto ad altissima velocità è allo studio da circa quindici anni all'Università di Perugia-campus di ingegneria, presso il Centro di ricerca interuniversitario sull'inquinamento e l'ambiente Ciriaf, a cui afferiscono docenti di oltre venti atenei;
   nello specifico, il sistema Pipenet, composto essenzialmente da tubi sotto vuoto all'interno dei quali si fa viaggiare la merce in apposite capsule, per funzionare sfrutta un motore elettrico lineare che, al contrario della propulsione utilizzata nei vecchi sistemi di posta pneumatica, crea un'onda magnetica in grado di sollevare e spingere il carico da portare a destinazione;
   l'innovativa rete di trasporto riesce a sviluppare una velocità di ben 1.500 chilometri orari e permette di spostare una tonnellata di merce al secondo circa impiegando pochissima energia. Al contrario della posta pneumatica, infatti, all'interno dei tubi viene eliminata l'aria e quindi l'attrito, causa dell'elevato consumo energetico. Inoltre, l'energia della frenata viene recuperata abbassando ulteriormente i consumi e aumentando l'efficienza del sistema;
   il diametro dell'infrastruttura di poco più di un metro, l'elevata efficienza energetica, la possibilità di alimentare il sistema con pannelli fotovoltaici posti sopra l'infrastruttura, l'altissima velocità e la possibilità di coprire l'ultimo miglio con i droni rendono tale sistema adatto a realizzare una vera e propria rete di trasporto fino al balcone delle abitazioni, la cosiddetta physical internet, caratterizzata da bassissimo impatto ambientale, che, grazie ai pannelli fotovoltaici di cui è dotata, produce mediamente in un anno più energia di quanta ne consuma;
   la rete Pipenet e i droni, opportunamente dotata di sistemi di sicurezza, permetterebbe di ricevere e spedire la merce sul balcone, non solo dai supermercati o grandi magazzini, ma addirittura direttamente dal produttore stesso, con applicazioni straordinarie e inimmaginabili anche per il nostro settore agroalimentare di eccellenza, per la raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti, per l’e-commerce, il just in time e altro;
   inoltre, i tubi che compongono la rete Pipenet possono essere interrati, affiancati ad infrastrutture già esistenti e posizionati anche sott'acqua, così come avviene per le condotte del gas naturale;
   la realizzazione di una simile infrastruttura sarebbe in grado di trasportare «via tubo» circa il 70 per cento della merce che oggi viaggia su gomma, decongestionando la rete stradale e riducendo drasticamente gli incidenti;
   nel periodo 2000-2005 sono stati depositati dal gruppo di ricerca Ciriaf, coordinato dal professor Franco Cotana, due domande di brevetto e due domande di registrazione marchio relative a questo sistema di trasporto:
    il 5 dicembre 2005 è stato stipulato un accordo programmatico tra Ciriaf e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativo allo «studio teorico sperimentale volto a verificare la fattibilità tecnologica ed industriale del sistema di trasporto Pipenet e dei suoi componenti e a definire le linee guida generali per la progettazione esecutiva». Nell'ambito del suddetto accordo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cofinanziato al Ciriaf-Università di Perugia un progetto per lo sviluppo, la realizzazione e la sperimentazione di un prototipo di circa 80 metri presso la sede della facoltà di ingegneria di Terni. In particolare, è stato sviluppato un apposito motore elettrico lineare, sono state testate le tecnologie del vuoto e della levitazione magnetica, è stata realizzata un'infrastruttura tubolare di prova;
   nel 2006 è stato siglato un accordo quinquennale tra Ciriaf-Università di Perugia e Ansaldo Breda trasporti di Finmeccanica per lo sviluppo del sistema Pipenet;
   il 9 marzo 2009 un prototipo di Pipenet funzionante è stato esposto a Bruxelles nell'ambito della conferenza «Il futuro dei trasporti nell'Unione europea» alla presenza dell'allora Commissario europeo ai trasporti onorevole Tajani, che definì Pipenet il quinto sistema di trasporto dopo la strada, la nave, il treno e l'aereo;
   il 29 aprile 2016 si è svolta ad Assisi, nell'ambito del tema Smart Cities, un convegno per fare il punto sull'evoluzione del sistema Pipenet e la sua integrazione con i droni, nonché il loro interfacciamento con gli edifici, in un'ottica di circular economy;
   in questi giorni sta suscitando clamore sui mezzi di informazione la notizia della realizzazione in California di un sistema simile a Pipenet, denominato Hyperloop, proposto dalla società americana Hyperloop transportation technologies, che con le stesse caratteristiche dovrebbe essere destinato al trasporto di persone e merci. È, inoltre, notizia di queste ultime settimane che il Ministro dell'economia della Repubblica slovacca Vazil Hudak ha firmato un accordo con Hyperloop transportation technologies per esplorare la possibilità di collegare Bratislava con Vienna e Budapest in soli otto minuti –:
   se non ritenga che la rete Pipenet possa rappresentare un'alternativa valida ed altamente innovativa per il trasporto merci rispetto all'utilizzo del sistema su gomma e, in caso positivo, quali iniziative intenda adottare per accelerare la realizzazione di questa infrastruttura capace di velocizzare il trasporto delle merci, nonché di ridurre fortemente l'impatto ambientale e la congestione della rete stradale. (3-02277)


Iniziative per il raddoppio della strada statale n. 275 Maglie-Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce – 3-02278

   PALESE. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   nel 2004 la regione Puglia (governo di centrodestra) approva il progetto per il raddoppio della strada statale n. 275 Maglie-Santa Maria di Leuca, finanziato con 152 milioni di euro;
   tra il 2005 ed il 2009 il progetto diviene oggetto di molteplici contrarietà da parte di chi sostiene che abbia un impatto ambientale troppo elevato, tanto che la stessa regione Puglia (governo di centrosinistra) con una delibera della giunta arriva a definanziare l'opera, salvo poi fare retromarcia;
   nel 2009, d'intesa con il territorio, vengono approvate alcune varianti al progetto originario che, modificando in parte il tracciato della strada, garantiscono un minor impatto ambientale, tanto che la giunta regionale nel riconfermare il finanziamento denominò questa strada «strada parco»;
   tali modifiche fanno lievitare i costi dell'opera, ma il Governo Berlusconi, sempre nel 2009, reperisce gli ulteriori 136 milioni di euro necessari, per un costo totale dell'opera di 288 milioni di euro;
   nel marzo del 2009 viene approvata la delibera Cipe che stanzia i fondi aggiuntivi e, poi, a marzo del 2011 il Cipe approva in via definitiva anche il progetto, confermando lo stanziamento anche con un'ulteriore delibera a gennaio 2012;
   purtroppo, nonostante ciò, si susseguono decine di ricorsi alla giustizia amministrativa, prima per gli espropri necessari alla realizzazione dell'opera, poi anche per l'affidamento dei lavori;
   nonostante alcuni contenziosi tra imprese ancora in atto, ad ottobre del 2013 l'Anas avvia le procedure per l'approvazione del progetto esecutivo per il raddoppio della strada statale e per la dichiarazione di pubblica utilità preliminare agli espropri;
   a giugno 2015, rispondendo ad un precedente atto di sindacato ispettivo dell'interrogante e negli ultimi giorni sulla stampa locale, il Governo ha confermato la strategicità dell'opera, la volontà di realizzarla e il proposito di sollecitare Anas a procedere all'affidamento dei lavori dopo l'ultimo pronunciamento del Consiglio di Stato;
   sempre negli ultimi giorni anche l'Anac ha riscontrato svariate irregolarità nell’iter del procedimento e pare che da questo siano nati nuovi accertamenti della magistratura penale;
   ad oggi quell'opera non è neanche mai partita, con conseguenze drammatiche sia dal punto di vista della sicurezza (la strada oggi ancora a due corsie è talmente pericolosa e teatro di talmente tanti incidenti mortali da essere soprannominata «statale della morte»), sia dal punto di vista dello sviluppo socioeconomico del basso Salento (il trasporto di persone e merci avviene a passo d'uomo), che rischia l'isolamento;
   appare inammissibile che un'opera pubblica, ritenuta infrastruttura strategica, approvata ed interamente finanziata ormai da 10 anni, sia ancora allo stato embrionale e senza neanche un cantiere aperto, con il rischio costante di perdere i finanziamenti –:
   se il Ministro interrogato non ritenga di dover attivare gli strumenti idonei ad accertare le cause di questi ritardi, adoperandosi con ogni iniziativa di competenza, in particolare presso l'Anas, affinché si proceda all'affidamento dei lavori e siano svolti, anche in collaborazione con l'Anac, tutti i controlli necessari sulle procedure, in tal modo garantendo sia legalità e trasparenza nell’iter, sia che l'opera venga realizzata immediatamente e che i cittadini e le imprese del basso Salento possano finalmente avere una strada sicura e veloce. (3-02278)


Chiarimenti in merito all'ipotesi di fusione di Ferrovie dello Stato ed Anas, anche con riferimento ai possibili effetti sui servizi resi – 3-02279

   BOSCO e GAROFALO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   da notizie riportate dalla stampa si apprende che il Governo intenderebbe dar corso alla fusione di Ferrovie dello Stato ed Anas;
   la rilevanza di tale iniziativa richiederebbe indicazioni chiare e puntuali da parte dell'Esecutivo circa i numerosi e complessi aspetti dell'operazione;
   numerose sono le questioni e le problematiche che una tale decisione solleva sia in relazione alla gestione dell'intera operazione che ai risvolti economici e sociali della medesima;
   in tale contesto la prevista privatizzazione delle Ferrovie dello Stato propone una serie di problematiche che, se confermata la veridicità dell'operazione, richiedono chiarimenti accurati e precisi proprio per la complessità intrinseca in tale provvedimento;
   sarebbe opportuno definire, ad esempio, se, nel quadro della prevista privatizzazione delle Ferrovie dello Stato, si intenda procedere allo scorporo tra gestione e rete: operazione che appare indispensabile per conferire un quadro di certezza e di corretta esecutività;
   la complessità ed i molteplici aspetti di tale iniziativa richiedono valutazioni approfondite e puntuali circa la fattibilità, la declinazione delle varie fasi gestionali, i riflessi sul mercato e sulla concorrenza, proprio al fine di assicurarne i vantaggi ed i benefici effetti per il Paese –:
   se il Ministro interrogato, confermando la volontà del Governo di procedere all'accorpamento di Anas e Ferrovie dello Stato, sia in condizione di fornire indicazioni precise e dettagliate sull'intera operazione e sugli effetti anche in ordine alla politica degli investimenti ed alla qualità dei servizi resi. (3-02279)


Elementi ed iniziative in relazione alle politiche del lavoro condotte dal Governo, con particolare riferimento alle nuove assunzioni e agli incentivi per la decontribuzione – 3-02280

   CIPRINI, TRIPIEDI, CHIMIENTI, COMINARDI, DALL'OSSO, LOMBARDI e DI BATTISTA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il 7 marzo 2016 è trascorso un anno anche dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2015 che ha introdotto il contratto a tutele crescenti;
   è noto che il contratto a tutele crescenti, lungi dall'innalzare le tutele del dipendente, ha abrogato l'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, eliminando il diritto del lavoratore alla reintegra sul posto di lavoro e ancorando la tutela contro il licenziamento ad un mero indennizzo economico;
   ad una maggiore flessibilità in uscita dal posto di lavoro (ovvero licenziamenti più facili) avrebbe dovuto, nelle intenzioni della riforma, corrispondere – da una parte – l'effetto di accrescere l'occupazione e – dall'altra – la creazione di strumenti efficienti e rapidi a tutela del dipendente espulso dal mondo del lavoro affinché gli fosse consentito il reperimento di una nuova occupazione;
   la legge di stabilità per il 2015 ha previsto, infatti, per le nuove assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2015 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero per tre anni e nel limite di 8.060 euro su base annua dal versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro; tale misura è stata riproposta nella legge di stabilità per il 2016 anche per le assunzioni effettuate nel 2016, seppur con uno sgravio contributivo minore e limitatamente ad un periodo più breve;
   a distanza di oltre un anno dall'entrata in vigore del contratto a tutele crescenti e degli incentivi per la decontribuzione, oggi l'Inps certifica che, nei primi tre mesi dell'anno, sono stati stipulati 428 mila contratti a tempo indeterminato (comprese le trasformazioni), mentre le cessazioni sono state 377 mila, con un saldo positivo di 51 mila unità. Il dato è peggiore del 77 per cento rispetto al saldo positivo di quasi 225 mila contratti stabili dei primi tre mesi 2015. «Si conferma così la tendenza negativa partita con l'anno nuovo: a gennaio la flessione delle assunzioni certificata dall'Inps era stata del 39,5 per cento, a febbraio del 33 per cento. Il saldo del solo mese di marzo, confrontato con quello di marzo 2015, restituisce un preoccupante -150 per cento» (fattoquotidiano.it del 18 maggio 2016);
   in questo contesto, gli unici contratti ad aumentare sono quelli precari. Il saldo dei rapporti a tempo determinato, nel primo trimestre 2016, è positivo di 272 mila unità, con un balzo in avanti rispetto all'anno scorso del 22,2 per cento. «E in tema di precariato, prosegue anche l'avanzata dei voucher, i buoni per pagare il lavoro accessorio. Nel primo trimestre dell'anno sono stati venduti 31,5 milioni di tagliandi, con un incremento del +45,6 per cento rispetto al primo trimestre 2015. Pochi giorni fa, la stessa Inps aveva rivelato come il 37 per cento dei percettori di voucher non ha altri redditi da lavoro, mentre l'85 per cento guadagna meno di mille euro l'anno» (fattoquotidiano.it del 18 maggio 2016);
   secondo i dati contenuti in un report della Cgil nazionale, a fronte di 6,1 miliardi di euro spesi nel solo 2015 per la decontribuzione, si registrano poco più di 100 mila occupati aggiuntivi: un rapporto costi-benefici decisamente sproporzionato;
   anche il programma «Garanzia giovani» non presenta risultati apprezzabili, visto che il professor Michele Tiraboschi, coordinatore scientifico di Adapt in un articolo su @bollettinoADAPT del 21 aprile 2016 e pubblicato anche in Panorama del 27 aprile 2016 con il titolo «Giovani, disoccupati e beffati», scrive «da festeggiare c’è davvero ben poco», poiché «Garanzia giovani» avrebbe generato «un vero e proprio esercito di giovani di belle speranze che hanno preso sul serio la promessa di una “garanzia” iscrivendosi al programma e mettendosi pazientemente in coda a una porta che, però, per la maggioranza di loro, è rimasta chiusa alimentando rabbia e delusione. Perché i numeri parlano chiaro ed è davvero difficile trovarne un'interpretazione positiva»;
   ancor più problematica è la partita relativa al riassetto e alla valorizzazione dei centri per l'impiego e alle numerose misure indicate nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, entrato in vigore il 24 settembre 2015, ma che tardano ancora ad entrare in vigore: l'Anpal è ancora ferma, i centri per l'impiego sono ancora alle prese con la «riforma Delrio» delle province, il personale occupato è insufficiente, mal pagato e inadeguato sotto il profilo della preparazione e dei nuovi compiti ad essi assegnati;
   il ritardo nella creazione di idonee misure di politica attiva del lavoro e del tanto conclamato ricollocamento assistito sta creando un vuoto che porta ad un sostanziale abbandono del disoccupato o del dipendente espulso dal mondo del lavoro che non trova nessuna delle misure previste;
   eppure il Presidente del Consiglio dei ministri durante la conferenza stampa del 20 febbraio 2015, annunciando l'avvento della rivoluzione copernicana dei contratti e la fine della precarietà, affermava: «Nessuno sarà più lasciato solo»;
   secondo Alessandro Rosina, professore di demografia e statistica sociale all'Università Cattolica di Milano, coordinatore dell'indagine rapporto giovani, «L'asse portante delle politiche attive sono i servizi per l'impiego. Ma il problema è che in Italia sono caratterizzati da bassa copertura del territorio, bassa qualità e scarsi investimenti» (Il Fatto quotidiano del 30 novembre 2015);
   è evidente, a parere degli interroganti, l'insufficienza e l'inefficacia delle politiche del lavoro finora adottate rispetto agli obiettivi prefissi –:
   se il Ministro interrogato conosca a quanto ammonti la spesa degli incentivi per la decontribuzione per le nuove assunzioni relative agli anni 2015 e 2016, il numero dei nuovi contratti stabili attivati nel 2016 e la qualità del lavoro di tale nuova occupazione e quali iniziative intenda assumere il Governo per porre rimedio alle criticità esposte, frutto delle politiche del lavoro fino ad ora adottate che, ad avviso degli interroganti, si sono rivelate inefficaci e costose. (3-02280)


Intendimenti in merito alla proposta di divieto dell'utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio da parte delle pubbliche amministrazioni, degli enti e delle società inserite nel conto economico consolidato di cui alla legge n. 196 del 2009 – 3-02281

   AIRAUDO, FASSINA, SCOTTO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, D'ATTORRE, DURANTI, DANIELE FARINA, FAVA, FERRARA, FOLINO, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON, MARTELLI, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, ZARATTI e ZACCAGNINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   nel 2015 sono stati venduti 115 milioni di voucher, pari a oltre un milione e mezzo di lavoratori, che hanno svolto il proprio lavoro in settori più disparati, non necessariamente stagionali. Il numero di lavoratori coinvolti è, addirittura, più che raddoppiato rispetto a soli tre anni fa. Come è triplicato in soli due anni il numero di incidenti sul lavoro che hanno visto persone coinvolte retribuite con i voucher. Il voucher è ormai diventato, nei fatti, una forma di contratto di lavoro;
   nel 2015 la quota di lavoratori che hanno effettuato prestazioni di lavoro accessorio risulta, sempre secondo i dati dell'Inps, cresciuta in modo esponenziale rispetto agli anni precedenti, tanto da risultare pari a 1.380.030 (rispetto ai 1.017.220 nel 2014 e ai 617.615 nel 2013), con una media annua di 303.210 (218.726 nel 2014 e 120.275 nel 2013);
   i voucher, nati come strumento per retribuire lavori occasionali, si stanno estendendo in modo spropositato, diventando nella realtà uno strumento di destrutturazione e dispersione del lavoro, copertura del sommerso e generale peggioramento delle condizioni di lavoro delle persone;
   dai dati forniti si evidenzia un evidente abuso nell'utilizzo dello strumento dei voucher, nel quale sembra, peraltro, celarsi un evidente passaggio da contratti parasubordinati ai cosiddetti voucher;
   illustri esponenti che sostengono l'attuale maggioranza di Governo hanno messo in discussione l'attuale utilizzo dei voucher e la Cgil ha avviato la raccolta delle firme per addivenire all'indizione dei referendum sui temi del lavoro, tra i quali si annovera, tra gli altri, quello sui voucher;
   il comma 6 dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2015 prevede il divieto del «ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»;
   il gruppo di Sinistra italiana ha già chiesto direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, con l'interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3/02231 del 4 maggio 2016, di cancellare definitivamente quello che appare con tutta evidenza un sistema inaccettabile di gestione o organizzazione del lavoro, soprattutto dei più giovani, basato sull'utilizzo dell'istituto del voucher. In tale occasione il Presidente del Consiglio dei ministri ha risposto affermando di essere contrario all'abolizione dei voucher, ma si è detto disponibile «a discutere (...) di eventuali forme migliorative, ove vi fosse la possibilità e la necessità di farlo»;
   oggi è possibile e necessario procedere verso un segnale forte nei confronti dell'abuso di utilizzo di voucher relativi al lavoro accessorio, che si può sintetizzare nella definizione di «comuni free voucher», come rifiuto della precarizzazione del lavoro e di marginalizzazione dei diritti dei lavoratori;
   si rende necessario a parere degli interroganti dare un primo possibile e necessario segnale sul tema del lavoro accessorio che porti al divieto dell'utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio da parte delle pubbliche amministrazioni degli enti e delle società inserite nel conto economico consolidato, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 –:
   quali siano le valutazioni del Ministro interrogato in merito alla proposta di divieto dell'utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio da parte delle pubbliche amministrazioni degli enti e delle società inserite nel conto economico consolidato, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (3-02281)


Iniziative volte a garantire che i contributi versati all'Inps per la corresponsione dell'assegno al nucleo familiare siano interamente utilizzati a tale scopo – 3-02282

   SBERNA e GIGLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il cosiddetto inverno demografico è reso drammaticamente evidente dai dati Istat: nel 2015 sono nati 488 mila bambini, 8 per mille residenti, quindicimila in meno rispetto al 2014, toccando il minimo storico dalla nascita dello Stato Italiano. Gli anziani con più di 65 anni, invece, sono tredici milioni, più di un quinto della popolazione;
   inoltre, tra il 2007 e il 2014 la povertà tra la popolazione italiana è raddoppiata, passando dal 3 per cento al 7 per cento, con oltre un milione di minori in povertà assoluta (il 10 per cento del totale) e nel 2015 centomila cittadini italiani si sono cancellati dall'anagrafe per trasferirsi all'estero. Un dato, quest'ultimo, in aumento;
   non è difficile prevedere, quindi, conseguenze nefaste sull'invecchiamento della popolazione e sull'economia. Un Paese con poche nascite, con pochi giovani e con una domanda debole e un'economia stagnante rischia di precipitare nella spirale senza uscita della «stagnazione secolare»;
   in questo quadro è comprensibile che le esigenze degli anziani siano al centro del dibattito politico e che le pensioni e la sanità assorbano la parte preponderante della spesa sociale. Ma è altrettanto vero che per alimentare il «welfare per la sicurezza» è indispensabile avere alti tassi di crescita e di occupazione ed è quindi necessario investire sul futuro e su chi è capace di generarlo, cioè le famiglie che mettono al mondo dei figli;
   crescere un figlio, oltre ai molteplici investimenti di tipo affettivo, psicologico, educativo, richiede anche un forte investimento economico. Da una ricerca dell'osservatorio di Federconsumatori risulta che crescere un figlio fino alla maggiore età costa mediamente 170 mila euro, circa 11 mila euro l'anno, con un picco di 13 mila euro nel primo anno di vita;
   le misure a sostegno del reddito familiare assumono un ruolo fondamentale ed è di indiscutibile importanza l'assegno al nucleo familiare, che costituisce, infatti, un importante sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari sono composti da più persone e che hanno redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla normativa vigente in materia;
   è da rilevare, tuttavia, che il meccanismo di assegnazione ed erogazione dell'assegno al nucleo familiare non corrisponde più alle esigenze attuali, basandosi su un impianto obsoleto. Per fare alcuni esempi: è prevista la cessazione della corresponsione dell'assegno familiare al compimento della maggiore età del figlio e tale limite temporale di corresponsione dell'assegno familiare, su autorizzazione rilasciata dall'Inps, può essere elevato a 21 anni per motivi di studio, senza che ciò sia comunque sufficiente a consentire il sostegno fino al completamento degli studi. Tutto ciò senza fare altre considerazioni circa la consistenza dell'assegno e dei suoi meccanismi di calcolo. Altra anomalia sta nel fatto che i figli dei lavoratori autonomi sono esclusi da queste misure sostegno del reddito, come se fossero «figli di un dio minore» o forse presupponendo pregiudizialmente che un lavoratore autonomo sia considerato un evasore fiscale e contributivo al quale non possono essere riconosciuti benefici statali;
   dai dati di bilancio pubblicati dall'Inps e relativi all'anno 2014 risulta che la spesa sostenuta per gli assegni al nucleo familiare è stata di 5.380 milioni di euro. I contributi incassati nello stesso anno risultano essere 6.401 milioni di euro. Nell'anno 2013, invece, i contributi incassati erano pari a 6.435 milioni di euro, mentre per le prestazioni relative agli assegni al nucleo familiare sono stati spesi 5.467 milioni di euro. Dai dati di bilancio risulta quindi chiaramente evidente che i contributi versati dai lavoratori dipendenti e destinati alle spese per l'erogazione dell'assegno al nucleo familiare sono in parte destinati ad altro;
   agli interroganti sembra, invece, per le ragioni sociali su esposte – e senza peraltro voler conoscere, né tanto meno disconoscere i diversi bisogni finanziati dalle somme prelevate per l'assegno al nucleo familiare – opportuno che tutti i contributi prelevati per l'assegno al nucleo familiare siano a questo destinati, anche per rispondere all'esigenza di un ricalcolo dell'assegno al nucleo familiare e al suo eventuale prolungamento fino al termine degli studi, cosa che renderebbe l'istituto di cui si tratta maggiormente rispondente ai bisogni delle famiglie e quindi realmente di sostegno –:
   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda tempestivamente porre in essere affinché i contributi versati all'Inps per la corresponsione dell'assegno al nucleo familiare siano interamente utilizzati a tale scopo. (3-02282)


Iniziative di competenza per contrastare in via preventiva la riscossione indebita di prestazioni a carico dell'Inps – 3-02283

   INVERNIZZI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GRIMOLDI, GIANCARLO GIORGETTI, GUIDESI, FEDRIGA, MOLTENI, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   l'operazione della Guardia di finanza del 23 maggio 2016 denominata «Italians out» ha portato alla scoperta di una maxitruffa ai danni dello Stato di quasi 17 milioni di euro;
   sono state denunciate 517 persone, percettori dell'assegno sociale in maniera indebita in quanto fittiziamente residenti in Italia;
   ai fini dell'ottenimento dell'assegno sociale, infatti, uno dei requisiti è la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale;
   l'operazione investigativa, da quanto si apprende a mezzo stampa, ha riguardato 19 regioni e 81 province; i maggiori picchi di irregolarità sono nell'ordine la Sicilia (3,7 milioni incassati e 123 denunciati), la Campania (3,4 milioni e 98 soggetti denunciati), la Calabria (2,3 milioni e 75 denunciati), il Lazio (1,6 milioni e 48 denunciati), la Puglia (904 mila euro e 29 denunciati);
   non meno di un mese fa, sempre con due distinte operazioni della Guardia di finanza, una nel Lazio, ad Ostia, ed una in Calabria, nella Locride, erano state smascherate altre truffe milionarie per circa 3,3 milioni di euro sull'erogazione dell'indennità di disoccupazione, che ha portato alla denuncia di 123 persone a Roma, tra cui due impiegati Inps, e 259 a Reggio Calabria;
   del marzo 2016, invece, la maxitruffa all'Inps da 200 mila euro, messa a punto da quattro figli che, dopo la morte delle rispettive mamme nel 2012 e nel 2013, non avevano denunciato il decesso all'istituto previdenziale, continuando a vedersi accreditare sui conti correnti le pensioni spettanti ai propri cari;
   quanto riportato evidenzia delle falle nel sistema dei controlli Inps, in qualche misura compensate dall'operato della Guardia di finanza, il cui intervento tuttavia non comporta automaticamente il recupero pieno di quanto indebitamente percepito nel frattempo, a danno dell'erario ma soprattutto dei reali aventi diritto a prestazioni socio-assistenziali –:
   se e quali provvedimenti, nell'ambito delle proprie competenze, il Ministro interrogato intenda porre in essere per contrastare in via preventiva la riscossione indebita di prestazioni a carico dell'Inps. (3-02283)