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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 21 aprile 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 21 aprile 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Blazina, Bobba, Bocci, Boccia, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Centemero, Antimo Cesaro, Chaouki, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dell'Orco, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fedi, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Fusilli, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, Guerra, Kronbichler, La Marca, La Russa, Lacquaniti, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Morassut, Moscatt, Nicoletti, Orlando, Palma, Pes, Piccoli Nardelli, Piepoli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Santerini, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Valentini, Velo, Vignali, Vignaroli, Villecco Calipari, Vito, Zanetti, Zaratti.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 20 aprile 2016 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

   dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale:
  «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015» (3759);
  «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Teheran il 19 gennaio 2005» (3760).

  Saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 20 aprile 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   SCAGLIUSI: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni internazionali» (3761);
   QUINTARELLI e CATALANO: «Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di investigazioni e sequestri relativi a dati e comunicazioni contenuti in sistemi informatici o telematici» (3762);
   IORI ed altri: «Disposizioni per favorire la coesione e la solidarietà sociale mediante la promozione di azioni a corrispettivo sociale» (3763).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

  In data 20 aprile 2016 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
   S. 2028. – «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015» (approvato dal Senato) (3764);
   S. 2099. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015» (approvato dal Senato) (3765);
   S. 2107. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014» (approvato dal Senato) (3766);
   S. 2185. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013» (approvato dal Senato) (3767);
   S. 2193. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015» (approvato dal Senato) (3768).

  Saranno stampati e distribuiti.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge REALACCI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni di corruzione e di collusione ad essi correlati» (3049) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Miotto.

  La proposta di legge costituzionale FRANCESCO SANNA ed altri: «Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna)» (3212) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Pinna.

  La proposta di legge PES ed altri: «Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza» (3450) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Casellato, Giorgis, Meta, Pinna, Scuvera.

  La proposta di legge VEZZALI: «Introduzione dell'insegnamento dell'attività motoria nella scuola dell'infanzia» (3632) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rabino.

  La proposta di legge GIGLI: «Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione» (3708) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Caruso, Dellai, Sberna, Tabacci.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 3601, d'iniziativa dei deputati DAMIANO ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina del lavoro accessorio».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VI Commissione (Finanze):
  SCOTTO ed altri: «Disposizioni concernenti la limitazione dell'uso del contante e la promozione dell'impiego di strumenti di pagamento elettronici» (3714) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, IX, X e XIV.

   VII Commissione (Cultura):
  MARCON ed altri: «Modifica dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e altre disposizioni per il finanziamento dello sport sociale e per tutti e dello sport paralimpico» (3703) Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 19 aprile 2016, ha comunicato che la 10a Commissione (Industria) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione della decisione n. 994/2012/UE che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia (COM(2016) 54 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 122).

  Questa risoluzione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 18 aprile 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente l'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferita al primo semestre 2015 (Doc. LXXIII, n. 7).

  Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti.

Trasmissione dal Ministro della difesa.

  Il Ministro della difesa, con lettera del 19 aprile 2016, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno RIZZO ed altri n. 9/3393-A/18, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 novembre 2015, concernente la possibilità di autorizzare la produzione dell'antidoto FavAfrique, efficace contro il veleno di diverse specie di serpenti, presso l'Istituto chimico farmaceutico militare di Firenze.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 19 aprile 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   relazione concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga la direttiva 96/50/CE del Consiglio e la direttiva 91/672/CEE del Consiglio (COM(2016) 82 final) – alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2016 (COM(2016) 159 final) – alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 19 aprile 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: PES ED ALTRI: DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA CASA MUSEO GRAMSCI IN GHILARZA (A.C. 3450)

A.C. 3450 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 1.

  1. La Casa Museo Gramsci in Ghilarza, nella provincia di Oristano, è dichiarata monumento nazionale.

A.C. 3450 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento appena approvato ha meritoriamente stabilito di dichiarare monumento nazionale la Casa Museo di Gramsci,

impegna il Governo

in virtù della grande rilevanza del suo lascito intellettuale, non solo politico ma anche, scientifico e culturale, poiché quest'anno ricorre il centoventicinquesimo anno della sua nascita, ad adottare le iniziative ritenute opportune per celebrare l'evento al fine di far conoscere la vita, le opere, il pensiero gramsciano garantendo un tributo alla memoria e all'esempio che da ciò può venire.
9/3450/1Matarrelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento appena approvato ha meritoriamente stabilito di dichiarare monumento nazionale la Casa Museo di Gramsci,

impegna il Governo

in virtù della grande rilevanza del suo lascito intellettuale, non solo politico ma anche, scientifico e culturale, poiché quest'anno ricorre il centoventicinquesimo anno della sua nascita, a valutare la possibilità di adottare le iniziative ritenute opportune per celebrare l'evento al fine di far conoscere la vita, le opere, il pensiero gramsciano garantendo un tributo alla memoria e all'esempio che da ciò può venire.
9/3450/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Matarrelli.


   La Camera,
   premesso che:
    in entrambi i rami del Parlamento risultano depositate numerose proposte di legge volte a promuovere a monumento nazionale un particolare patrimonio rappresentativo dell'identità e della memoria di un luogo;
    l'articolo 54 del Codice dei beni culturali e del paesaggio non prevede una specifica procedura ma si limita a disporre che sono inalienabili, quali beni del demanio culturale «gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente» e, all'articolo 129, a far salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali;
    riteniamo favorevole l'avvio di una discussione di riforma rispetto alla normativa concernente l'individuazione dei beni rientranti nella categoria dei Monumenti Nazionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere la disciplina proposta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio – affinché l'individuazione dei beni identificabili a Monumento Nazionale siano ricompresi in una specifica categoria e riconosciuti in via amministrativa dal Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo.
9/3450/2Ghizzoni, Malisani.


DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2015 (A.C. 3540-A)

A.C. 3540-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

A.C. 3540-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo sel provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.50, 3.2, 4.26, 4.27, 6.50, 8.2, 8.5, 10.4, 14.10, 14-sexies.12, 14-sexies.63, 14-sexies.69, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3540-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 ED ANNESSI ALLEGATI A E B DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee).

  1. Il Governo è delegato ad adottare secondo i termini, le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge.
  2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B annesso alla presente legge, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A annesso alla presente legge, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
  3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successiva
mente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012.

ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 1)

  1) Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi;

  Direttiva (UE) 2015/565 della Commissione, dell'8 aprile 2015, che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani (termine di recepimento 29 ottobre 2016).

ALLEGATO B
(Articolo 1, comma 1)

   1) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (termine di recepimento 10 aprile 2016);
   2) direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (termine di recepimento 18 settembre 2016);
   3) direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (termine di recepimento 1o maggio 2018);
   4) direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (termine di recepimento 21 aprile 2017);
   5) direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (termine di recepimento 27 novembre 2016);
   6) direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo,
che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (termine di recepimento 26 giugno 2017).
   7) direttiva UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento 10 settembre 2017);
   8) direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (termine di recepimento 19 dicembre 2017);
   9) direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre 2016);
   10) direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (termine di recepimento 23 febbraio 2018).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee).

  Al comma 1, allegato B, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis) direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (termine di recepimento 20 maggio 2017).
1. 4. Kronbichler, Scotto, Franco Bordo, Folino.

  Al comma 1, allegato B, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis) direttiva 2014/46/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (termine di recepimento 20 maggio 2017).
1. 5. Kronbichler, Scotto, Franco Bordo, Folino.

  Al comma 1, allegato B, sopprimere il numero 2).

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 13.
1. 50. Villarosa, Pesco, Alberti.

  Al comma 1, allegato B), sopprimere il numero 10.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

  Art. 11-bis(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) – 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione).
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) apportare al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2016/97/UE, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati;
   b) designare, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2016/97, la CONSOB e l'IVASS quali autorità competenti per lo svolgimento delle funzioni previste dalla direttiva, con particolare riguardo, per quanto concerne la CONSOB, alle competenze in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti previste dall'articolo, 5 comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sui prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché sugli altri prodotti rientranti nella nozione di prodotto di investimento assicurativo contenuta nell'articolo 2, paragrafo 1, numero 17) della direttiva (UE) 2016/97, quando i medesimi prodotti di investimento assicurativo sono offerti ovvero distribuiti da banche, SIM e in via diretta da imprese di assicurazioni emittenti;
   c) attribuire alle autorità anzidette i relativi poteri di vigilanza e di indagine, secondo le rispettive competenze, con particolare riguardo:
    1) per quanto concerne la CONSOB, alle competenze sui prodotti e sui canali distributivi di cui alla precedente lettera b), in coerenza con le competenze già attribuite per effetto dell'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 9 luglio 2015 n. 114;
    2) per quanto concerne l'IVASS alle competenze sui prodotti rientranti nella nozione di prodotto di investimento assicurativo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 17) della direttiva (UE) 2016/97, quando i medesimi prodotti di investimento assicurativo sono offerti ovvero distribuiti da agenti e brokers assicurativi;
   d) attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative previste dal Capo VII della direttiva (UE) 2016/97, in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti e in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettere l) e m), della legge 7 ottobre 2014, n. 154;
   e) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata rispettivamente dalla CONSOB, sentita l'IVASS, e dall'IVASS, sentita la CONSOB, secondo le rispettive competenze e in ogni caso nell'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2016/97/UE in modo da assicurare l'osservanza dell'obbligo di stretta collaborazione di cui al paragrafo 3, dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2016/97;
   f) modificare, ove necessario, il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di recepire le disposizioni della direttiva (UE) 2016/97 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti dell'Unione europea, degli Stati membri e degli Stati non appartenenti all'Unione europea.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 51. Tancredi.

  Al comma 1, allegato B), sopprimere il numero 10.
1. 51. (Testo modificato nel corso della seduta) Tancredi.
(Approvato)

A.C. 3540-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea).

  1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

A.C. 3540-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della
giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) individuazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 e per il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione del medesimo, nonché per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento;
   b) individuazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) quale ente tecnico scientifico di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività relative a quelle previste dal regolamento (UE) n. 1143/2014;
   c) previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma;
   d) destinazione di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo all'attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) n. 1143/2014, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo.
  3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive).

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: autorità nazionale competente designata con le seguenti: autorità competente per quanto riguarda il mare territoriale e delle Regioni quali autorità competenti ciascuna per il proprio territorio designate.
3. 3. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: territorio e del mare aggiungere le seguenti: e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) quali organismi tecnico scientifici di supporto alle regioni,.
3. 4. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) previsione di un apposito piano d'azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi;.
3. 2. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e armonizzate con quelle applicate dagli altri Stati membri;.
3. 5. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni;.
3. 12. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: di eradicazione e di gestione con le seguenti: di eradicazione, completa e permanente e di gestione, volte al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie invasiva.
3. 9. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: di eradicazione aggiungere le seguenti: completa e permanente della popolazione della specie invasiva.
3. 7. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 2 lettera d), dopo le parole: e di gestione aggiungere le seguenti: volte al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie invasiva.
3. 8. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.
3. 11. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.
3. 10. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
   e) sviluppo e applicazione del controllo incruento e della fertilità delle specie destinatarie delle misure di controllo ed eradicazione, disposte dal regolamento (UE) n.1143/2014;
   f) sviluppo e applicazione di azioni volte a ridurre al minimo l'impatto sulle specie non destinatarie di misure di controllo ed eradicazione.
3. 1. Kronbichler, Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti.

A.C. 3540-A – Articolo 3-bis

ARTICOLO 3-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3-bis.
(Termini, procedure, princìpi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero).

  1. Il Governo esercita la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili con il presente articolo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire prioritariamente i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili con il presente articolo:
   a) garanzia del medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione già adottata in materia, prevedendo il divieto di commercializzazione, le tipologie delle borse di plastica commercializzabili e gli spessori già stabiliti;
   b) divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica ammesse al commercio;
   c) progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica fornite a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi diversi da quelli compostabili e realizzate, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile;
   d) abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, dei commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;
   e) previsione di una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la loro consapevolezza in merito agli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e a eliminare la convinzione che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;
   f) previsione di programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale e di programmi educativi per i bambini, diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3-bis.
(Termini, procedure, princìpi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero).

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quelle in materiale ultraleggero.
3-bis. 3. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ferma restando l'esclusione dagli obiettivi di contenimento nazionali dei sacchi di plastica con uno spessore inferiore ai 15 micron.
3-bis. 6. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) prevedere l'esclusione delle borse di plastica in materiale ultraleggero dagli obiettivi di utilizzo nazionali adottati ai fini del contenimento dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.
3-bis. 2. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 2, lettera f) aggiungere, in fine, le parole: nonché, nelle more dell'adozione da parte della Commissione UE di atti di esecuzione che stabiliscono il disciplinare delle etichette o dei marchi diretti a garantire il riconoscimento a livello di Unione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, programmi di sensibilizzazione per i consumatori che forniscono le informazioni corrette sulle proprietà e smaltimento delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, di quelle oxo-biodegradabili o oxo-degradabili e delle altre borse di plastica.
3-bis. 7. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 2, lettera f) aggiungere, in fine, le parole: nonché, anche nelle more dell'adozione da parte della Commissione europea delle misure specifiche previste dall'articolo 8-bis della direttiva (UE) 720/2015 per le borse di plastica biodegradabili e compostabili, programmi di sensibilizzazione per i consumatori che forniscono le informazioni corrette sulle proprietà e smaltimento delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, di quelle oxo-biodegradabili o oxo-degradabili e delle altre borse di plastica.
3-bis. 7. (Testo modificato nel corso della seduta) Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.
(Approvato)

A.C. 3540-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marchi che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marchi che consentano di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicem
bre 2012, n. 234, in particolare, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria in etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire una corretta e completa informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, anche per una più efficace tutela della salute, nonché gli eventuali casi in cui tale indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici equivalenti, che consentano comunque di risalire agevolmente alla sede e all'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento;
   b) fatte salve le fattispecie di reato vigenti, adeguare il sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 ai relativi atti di esecuzione e alle disposizioni nazionali, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato al fine di disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme a livello nazionale, con l'individuazione, quale autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, evitando sovrapposizioni con altre autorità, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

  4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo,
con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1, la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marchi che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare).

  Al comma 1, sostituire la parola: dodici con la seguente: ventiquattro.
4. 25. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire la parola: dodici con la seguente: diciotto.
4. 24. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: , anche mediante l'eventuale fino alla fine del comma.
*4. 1. Russo, Elvira Savino.

  Al comma 1, sopprimere le parole da:, anche mediante l'eventuale fino alla fine del comma.
*4. 12. Guidesi, Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: prevista dalla vigente normativa europea con le seguenti: alla Commissione europea prevista dal paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011.
4. 17. Guidesi, Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: obbligatoria in etichetta aggiungere le seguenti:, per i prodotti destinati alla vendita al consumatore,
4. 21. Guidesi, Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: obbligatoria in etichetta aggiungere le seguenti: dell'origine degli ingredienti principali dell'alimento,
*4. 2. Russo, Elvira Savino, Occhiuto.

  Al comma 3, lettera a) dopo le parole: obbligatoria in etichetta aggiungere le seguenti: dell'origine degli ingredienti principali dell'alimento,
*4. 13. Guidesi, Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: di confezionamento aggiungere le seguenti: per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia,.
4. 15. Guidesi, Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: di confezionamento aggiungere le seguenti: per i prodotti realizzati o commercializzati in Italia,.
4. 16. Guidesi, Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: di confezionamento aggiungere le seguenti: per i prodotti commercializzati in Italia,.
4. 14. Guidesi, Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: al consumatore e con le seguenti: sulle caratteristiche dei prodotti alimentari nonché di tutelare la salute dei consumatori e prevenire e reprimere le frodi alimentari per.
4. 20. Guidesi, Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: nonché fino alla fine della lettera.
4. 8. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela, Battelli, Gianluca Pini.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) prevedere l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'alimento, nonché dell'ingrediente primario utilizzato per la produzione dei prodotti lattiero-caseari al fine di garantire la trasparenza dell'informazione e la salute del consumatore, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011;.
4. 22. Guidesi, Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) prevedere un periodo transitorio non inferiore a dodici mesi per consentire alle imprese di adeguarsi all'obbligo di cui alla lettera a), nonché prevedere che gli alimenti già etichettati alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 possano essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte;.
4. 3. Squeri, Elvira Savino, Gianluca Pini.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
4. 26. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: fatte salve le fattispecie di reato vigenti

  Conseguentemente alla medesima lettera:
   sostituire le parole da:
sanzioni efficaci fino a: per l'irrogazione con le seguenti: adeguati strumenti di controllo e contrasto e sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate, demandando la competenza per la tutela della qualità e la repressione delle frodi agroalimentari e per la conseguente irrogazione;
   aggiungere, in fine, le parole: e il ruolo in materia di elaborazione di specifiche linee guida di settore in capo alla Commissione ministeriale per i reati agroalimentari.
4. 11. Zaccagnini, Kronbichler.

  Al comma 5, sostituire le parole da:, dovendosi provvedere fino alla fine del comma, con le seguenti:. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. 27. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

A.C. 3540-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: prevedere che la promessa di restituzione dei costi per la tutela consolare, sottoscritta, alle condizioni previste dall'articolo 14 della direttiva 2015/637, da un cittadino italiano innanzi all'autorità diplomatica o consolare di un altro Stato membro, ha efficacia di titolo esecutivo relativamente alle obbligazioni di somme di denaro determinate o determinabili in essa contenute.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 3540-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 6.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo
è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, al regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, al regolamento delegato (UE) n. 1382/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;
   b) adeguamento al regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;
   c) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, nonché del commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;
   d) razionalizzazione delle procedure di rilascio delle licenze di esportazione, con riduzione degli oneri a carico delle imprese e con previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati;
   e) previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto
dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009;
   f) previsione di misure sanzionatorie penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;
   g) previsione di misure sanzionatorie penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di misure restrittive, embarghi commerciali, adottate dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti).

  Al comma 1, sostituire la parola: dodici con la seguente: sei.
6. 18. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire la parola: dodici con la seguente: sette.
6. 17. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire la parola: dodici con la seguente: nove.
6. 13. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire la parola: dodici con la seguente: dieci.
6. 12. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire la parola: dodici con la seguente: undici.
6. 11. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: con il Ministro della Giustizia.
6. 16. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica dettagliata, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione del decreto legislativo sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
6. 1. Duranti, Piras, Scotto, Palazzotto, Kronbichler.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e della semplificazione.
6. 2. Duranti, Piras, Scotto, Palazzotto, Kronbichler.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali.
6. 15. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire le parole: fermo restando con le seguenti: nel rigoroso rispetto di.
6. 3. Duranti, Piras, Scotto, Palazzotto, Kronbichler.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: determinate.
6. 4. Duranti, Piras, Scotto, Palazzotto, Kronbichler.

  Al comma 2, sopprimere la lettera d).
6. 5. Duranti, Piras, Scotto, Palazzotto, Kronbichler.

  Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: adottabili con le seguenti: da adottare.
6. 6. Duranti, Piras, Scotto, Palazzotto, Kronbichler.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: previa individuazione specifica, nell'ambito dello schema di decreto trasmesso per i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, dei prodotti a duplice uso – non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 – da sottoporre alle procedure di cui alla presente lettera.
6. 7. Duranti, Piras, Scotto, Palazzotto, Kronbichler.

  Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: , proporzionate e dissuasive.
6. 8. Duranti, Piras, Scotto, Palazzotto, Kronbichler.

  Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni;
6. 21. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: penali o.
6. 19. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 2 lettera g), sopprimere le parole:, proporzionate e dissuasive.
6. 9. Duranti, Piras, Scotto, Palazzotto, Kronbichler.

  Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: e dissuasive.
6. 20. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto alla lettera e), il Governo, in allegato al decreto legislativo di cui al comma 1, elenca i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.
6. 10. Duranti, Piras, Scotto, Palazzotto, Kronbichler.

A.C. 3540-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 7.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e che modifica alcune direttive e decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni già superate dal medesimo regolamento (UE) n. 1025/2012 e coordinamento delle residue disposizioni anche con riferimento all'individuazione a regime e comunicazione all'Unione europea degli organismi nazionali di normazione;
   b) semplificazione e coordinamento di tutte le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli organismi nazionali di normazione, compresi l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e l'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317, con unificazione della relativa disciplina e superamento della procedura di ripartizione e di riassegnazione ivi previste, a garanzia dell'adempimento degli obblighi che il regolamento (UE) n. 1025/2012 pone a carico di tali organismi;
   c) salvaguardia della possibilità di adottare disposizioni attuative del regola
mento (UE) n. 1025/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

  3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea).

  Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole:
nonché della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione);
   al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
    a-bis) aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, ed in particolare del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, anche per l'adeguamento alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
   alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
7. 500. Governo.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, aggiungere le seguenti: e sentite le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
7. 2. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: e coordinamento aggiungere le seguenti: e complemento.
7. 3. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) semplificazione delle procedure e calmieramento dei costi inerenti la messa a disposizione delle imprese e dei professionisti delle norme tecniche nazionali;
7. 4. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) individuazione delle modalità di pubblicazione con cadenza annuale, da parte degli organismi nazionali di normazione, sul proprio sito web, di un'informativa contenente indicazioni sulle norme o prodotti di normazione di successiva adozione, di cui deve essere data comunicazione ai destinatari;
7. 5. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) previsione di strumenti a garanzia di un'adeguata rappresentanza e di un'effettiva partecipazione di tutti i soggetti interessati, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, ai processi di normazione nazionale;.
7. 6. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

A.C. 3540-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno, con le procedure di cui al
l'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti dell'Italia in seno al comitato di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011 e al gruppo di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011;
   b) istituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento e di raccordo delle attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e di determinazione degli indirizzi volti ad assicurare l'uniformità e il controllo dell'attività di certificazione e di prova degli organismi notificati, e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di istituirlo;
   c) costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) quale organismo di valutazione tecnica (TAB) ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 305/2011, fissazione dei relativi princìpi di funzionamento e di organizzazione e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo;
   d) individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 nonché determinazione delle modalità di col
laborazione delle altre amministrazioni competenti, anche ai fini del rispetto dei termini di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 10;
   e) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi del capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011;
   f) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 305/2011, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi possano essere affidati mediante apposite convenzioni all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
   g) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
   h) previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenendo in adeguata considerazione le attività rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera e, in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità e alla sicurezza del prodotto, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011;
   i) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompa
tibili con i decreti legislativi di cui al comma 1;
   l) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 con successivo regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti.

  3. Ai componenti degli organismi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati, fatta eccezione per i costi di missione, che restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.
  4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio).

  Al comma 1, dopo le parole: acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, aggiungere le seguenti: e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese della filiera di produzione e di distribuzione,.
8. 7. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: criteri con le seguenti: requisiti, criteri e incompatibilità, finalizzate all'assenza di conflitti di interesse,.
8. 6. Kronbichler, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole:, con compiti di coordinamento con le seguenti: cui partecipano, con funzione consultiva, anche i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale delle imprese della filiera produttiva e distributiva; il Comitato nazionale svolge compiti di coordinamento.
8. 1. Squeri, Elvira Savino, Occhiuto.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: (UE) n. 305/2011 aggiungere le seguenti:, che è inoltre tenuto ad istituire e aggiornare un elenco, pubblicato su apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero, di tutti i prodotti e i materiali per i quali è obbligatorio il rilascio della dichiarazione di prestazione e l'applicazione della marcatura CE,.
8. 2. Squeri, Elvira Savino, Occhiuto.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: prevedere che tra i compiti del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, vi sia anche l'istituzione e l'aggiornamento, con cadenza almeno semestrale, di un elenco di prodotti e materiali per i quali è obbligatorio il rilascio della dichiarazione di prestazione e l'applicazione della marcatura CE, e di un elenco di prodotti e materiali che hanno ricevuto la dichiarazione di prestazione e l'applicazione della marcatura CE; entrambi gli elenchi saranno pubblicati in una sezione del sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico;.
8. 5. Kronbichler, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis)
istituzione e gestione di un portale informatico, a cui si accede dal sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, per la raccolta e la pubblicazione di tutti i prodotti e i materiali per i quali è obbligatoria l'applicazione della marcatura CE.
8. 9. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 2, lettera f), sopprimere la parola: anche.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: possano essere con la seguente: siano.
*8. 3. Capelli, Sberna.

  Al comma 2, lettera f), sopprimere la parola: anche.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: possano essere con la seguente: siano.
*8. 10. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) individuazione di criteri e modalità di favore per l'utilizzo di materiali ecosostenibili secondo i criteri della bioedilizia, e in particolare per materiali biocompatibili certificati, anche ai fini del rispetto dell'Allegato I, numero 7), del regolamento (UE) n.305/2011, concernente l'uso sostenibile delle risorse naturali e l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili;.
8. 4. Pellegrino, Kronbichler, Zaratti.

A.C. 3540-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 9.
(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali;
   b) prevedere che al Comitato di cui alla lettera a) partecipino la Banca d'Italia, che lo presiede, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario;
   c) prevedere che alle sedute del Comitato assista il Ministero dell'economia e delle finanze;
   d) prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato nonché i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche;
   e) attribuire il ruolo di guida nelle politiche macroprudenziali alla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di segreteria del Comitato;
   f) attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti e i compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3;
   g) attribuire al Comitato il potere di indirizzare raccomandazioni alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP e inviare comunicazioni al Parlamento e al Governo; le autorità di cui alla presente
lettera motivano l'eventuale mancata attuazione delle stesse;
   h) attribuire al Comitato il potere di richiedere alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP tutti i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni;
   i) prevedere che il Comitato possa acquisire, tramite la CONSOB, l'IVASS e la COVIP in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla raccomandazione CERS/2011/3, e che, quando le informazioni non possono essere acquisite tramite le autorità di cui alla presente lettera ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, il Comitato ne chieda l'acquisizione alla Banca d'Italia, alla quale sono attribuiti i necessari poteri; il Comitato condivide con le autorità i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro funzioni;
   l) prevedere che ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni richieste dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla COVIP ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, secondo quanto previsto dalla lettera i), sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle medesime legislazioni di settore; negli altri casi prevedere che la Banca d'Italia può irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni da essa richieste una sanzione amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei princìpi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che prevede un minimo non inferiore a 5.000 euro e un massimo non superiore a 5 milioni di euro; la Banca d'Italia si può avvalere del Corpo della guardia di finanza per i necessari accertamenti;
   m) prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività.
  3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali).

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), per la vigilanza sulla tutela dei consumatori al fine di garantire ai risparmiatori la conservazione di tutti i diritti previsti a legislazione vigente;.
9. 1. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);.
9. 1.(Testo modificato nel corso della seduta) Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) prevedere che il Comitato compili ogni anno dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
    1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di rating internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;
    2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di default con conseguente necessità di ricapitalizzazione;
    3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;
    4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;
    5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;
    6) pubblicare i dati informativi di cui alla presente lettera sui siti internet della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, della COVIP e dell'AGCM.
9. 2. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

A.C. 3540-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento del quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del
regolamento (UE) 751/2015, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti tra le quali, in particolare, l'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di recepimento della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007;
   b) tenuto conto delle competenze definite dall'ordinamento nazionale ed europeo nel comparto disciplinato dal regolamento (UE) 751/2015 e fatto salvo quanto previsto dalla lettera c), designare, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento, quale autorità competente per lo svolgimento delle funzioni previste dal suddetto regolamento la Banca d'Italia, la quale adotta le proprie decisioni previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
   c) tenuto conto dell'esigenza di prevenire o di rimuovere le pratiche commerciali scorrette derivanti dalla violazione degli obblighi posti dal regolamento (UE) 751/2015, designare ai sensi dell'articolo 13 del regolamento stesso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità competente a verificare il rispetto dei predetti obblighi, prevedendo che, nell'esercizio di questa competenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, qualora la pratica sia posta in essere da un soggetto che opera nel settore del credito, adotti le proprie decisioni previo parere della Banca d'Italia;
   d) attribuire, ove del caso, alle autorità designate ai sensi delle lettere b) e c) i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento (UE) 751/2015 e, ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria funzionali a garantire l'efficace applicazione del medesimo regolamento avuto riguardo, tra l'altro, all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i destinatari;
   e) ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 751/2015, prevedere le sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento medesimo, razionalizzando il sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio con particolare riferimento alle sanzioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e a quelle previste per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista per le violazioni del titolo VI dal titolo VIII, capi V e VI, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, specialmente con riferimento ai limiti edittali massimi e minimi ivi previsti;
   f) stabilire l'entità delle sanzioni amministrative introdotte o modificate ai sensi della lettera e) in modo che, per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie, la sanzione applicabile alle società o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato;
   g) prevedere procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) 751/2015, anche avvalendosi di procedure e di organismi già esistenti.

  3. Entro la data del 9 giugno 2016 prevista all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 751/2015, il Governo assume, conformemente all'articolo 3 del medesimo regolamento, le iniziative necessarie al fine di incentivare la definizione efficiente sotto il profilo economico delle commissioni interbancarie sulle carte di debito per le operazioni nazionali, con l'obiettivo di facilitare l'utilizzo di tali strumenti in segmenti di mercato connotati da un utilizzo elevato del contante e di ridurre gli oneri connessi alla loro accettazione.
  4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta).

  Al comma 2, sostituire le lettere da a) a g) con le seguenti:
   a) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) n. 751/2015, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;
   b) ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 751/2015, prevedere le sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento medesimo, attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista dal titolo VIII, capi V e VI, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385, specialmente con riferimento ai limiti edittali massimi e minimi ivi previsti;
   c) stabilire l'entità delle sanzioni amministrative introdotte o modificate ai sensi della lettera b) in modo che, per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie, la sanzione applicabile alle società o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro fino a 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile e la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;
   d) prevedere procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 751/2015, anche avvalendosi di procedure e di organismi già esistenti.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
10. 500. Governo.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: 30.000 euro e un massimo del 10 con le seguenti: 50.000 euro e un massimo del 20.
10. 5. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h) prevedere, al fine di monitorare gli effetti della riduzione delle commissioni interbancarie prevista dal regolamento (UE) 751/2015 sulle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento, l'istituzione di un tavolo istituzionale costituito presso la Banca d'Italia, al quale partecipano il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;.
*10. 3. Paglia, Kronbichler.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h) prevedere, al fine di monitorare gli effetti della riduzione delle commissioni interbancarie prevista dal regolamento (UE) 751/2015 sulle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento, l'istituzione di un tavolo istituzionale costituito presso la Banca d'Italia, al quale partecipano il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;.
*10. 50. Camani.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h) prevedere, al fine di monitorare gli effetti della riduzione delle commissioni interbancarie prevista dal regolamento (UE) 751/2015 sulle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento, l'istituzione di un tavolo istituzionale costituito presso la Banca d'Italia, al quale partecipano il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;.
*10. 51. Squeri, Elvira Savino, Occhiuto.

  Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) prevedere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la gratuità sia per l'acquirente che per il venditore di tutte le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti e le rivendite di generi di monopolio statale di importo inferiore ai 100 euro, sollevando a tal fine gli esercenti dal corrispondere ai gestori telematici degli apparecchi remoti di transazione (POS) il relativo canone di locazione. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di ripartizione degli oneri derivanti dalla disposizione di cui alla presente lettera, tra il sistema bancario e l'amministrazione finanziaria dello Stato. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri derivanti dalla presente lettera, gli enti creditizi applicano, per conto dello Stato, su ogni prelievo di contante effettuato presso i loro sportelli superiore alla somma di 2.000 euro una commissione pari all'1 per cento.
10. 4. Paglia, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. – (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE) – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) apportare al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, con il duplice obiettivo di favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento; prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia che, nell'esercizio dei poteri regolamentari, tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi della menzionata direttiva;
   b) designare la Banca d'Italia quale autorità competente per assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;
   c) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso degli istituti di pagamento ai conti detenuti presso banche e ad assicurarne il rispetto tenendo conto delle esigenze di concorrenzialità del mercato di riferimento secondo logiche non discriminatorie e di promozione della diffusione dei servizi di pagamento elettronici;
   d) prevedere che il servizio di disposizione di ordine di pagamento e il servizio di informazione sui conti, così come definiti dalla direttiva (UE) 2015/2366, siano assoggettati alla riserva prevista per la prestazione di servizi di pagamento;
   e) con riferimento al servizio di disposizione di ordine di pagamento, individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'avvio dell'attività e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;
   f) con riferimento al servizio di informazione sui conti, individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini della registrazione e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;
   g) in linea con quanto previsto dall'articolo 20 della direttiva (UE) 2015/2366, assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento coinvolti nell'operazione, con l'obiettivo di garantire che ciascun prestatore di servizi di pagamento si assuma la responsabilità per la parte dell'operazione sotto il proprio controllo;
   h) per i prestatori di servizi di pagamento di altro Stato Membro dell'Unione Europea che prestano servizi di pagamento nel territorio della Repubblica tramite agenti:
    1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 29, paragrafo 5 della direttiva (UE) 2015/2366, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti dai titoli III e IV della medesima direttiva;
    2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto;
   i) avvalersi della facoltà di vietare il diritto del beneficiario di imporre spese, tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere 1'uso di strumenti di pagamento efficienti, e designare l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato quale autorità competente a verificare l'effettiva osservanza del divieto e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
   l) prevedere le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, valutando una razionalizzazione del sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio con particolare riferimento alle sanzioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e a quelle previste per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 e del Regolamento (UE) 260/2012 del 14 marzo 2012, anche attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea a quella prevista dal Titolo VIII, Capi V e VI, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385; con particolare riguardo alle violazioni commesse da società o enti, prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro trentamila fino a 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile;
   m) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 6 dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 conformemente alle disposizioni di diritto nazionale di recepimento della direttiva 2007/64/CE, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo, possano continuare tale attività fino al 13 luglio 2018;
   n) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i prestatori di servizi di pagamento autorizzati a prestare i servizi di pagamento di cui al numero 7) dell'allegato alla direttiva 2007/64/CE mantengano tale autorizzazione per la prestazione di servizi di pagamento che rientrano tra quelli di cui al numero 3) dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 se, entro il 13 gennaio 2020, le autorità competenti dispongono di elementi che attestano il rispetto dei requisiti relativi al capitale iniziale e al computo dei fondi propri previsti dalla direttiva (UE) 2015/2366;
   o) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. 050. Boccadutri, Carbone, Coppola, Losacco, Bruno Bossio, Lodolini, Causi, Sani, Quintarelli, Bernardo, Gribaudo, Barbanti, Lattuca, Giuseppe Guerini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. – (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE) – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) apportare al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, con il duplice obiettivo di favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento; prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia che, nell'esercizio dei poteri regolamentari, tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi della menzionata direttiva;
   b) designare la Banca d'Italia quale autorità competente per assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;
   c) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso degli istituti di pagamento ai conti detenuti presso banche e ad assicurarne il rispetto tenendo conto delle esigenze di concorrenzialità del mercato di riferimento secondo logiche non discriminatorie e di promozione della diffusione dei servizi di pagamento elettronici;
   d) prevedere che il servizio di disposizione di ordine di pagamento e il servizio di informazione sui conti, così come definiti dalla direttiva (UE) 2015/2366, siano assoggettati alla riserva prevista per la prestazione di servizi di pagamento;
   e) con riferimento al servizio di disposizione di ordine di pagamento, individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'avvio dell'attività e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;
   f) con riferimento al servizio di informazione sui conti, individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini della registrazione e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;
   g) in linea con quanto previsto dall'articolo 20 della direttiva (UE) 2015/2366, assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento coinvolti nell'operazione, con l'obiettivo di garantire che ciascun prestatore di servizi di pagamento si assuma la responsabilità per la parte dell'operazione sotto il proprio controllo;
   h) per i prestatori di servizi di pagamento di altro Stato Membro dell'Unione Europea che prestano servizi di pagamento nel territorio della Repubblica tramite agenti:
    1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 29, paragrafo 5 della direttiva (UE) 2015/2366, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti dai titoli III e IV della medesima direttiva;
    2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto;
   i) avvalersi della facoltà di vietare il diritto del beneficiario di imporre spese, tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere 1'uso di strumenti di pagamento efficienti, e designare l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato quale autorità competente a verificare l'effettiva osservanza del divieto e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
   l) prevedere le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, valutando una razionalizzazione del sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio con particolare riferimento alle sanzioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e a quelle previste per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 e del Regolamento (UE) 260/2012 del 14 marzo 2012, anche attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea a quella prevista dal Titolo VIII, Capi V e VI, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385; con particolare riguardo alle violazioni commesse da società o enti, prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro trentamila fino a 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile;
   m) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 6 dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 conformemente alle disposizioni di diritto nazionale di recepimento della direttiva 2007/64/CE, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo, possano continuare tale attività fino al 13 luglio 2018;
   n) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i prestatori di servizi di pagamento autorizzati a prestare i servizi di pagamento di cui al numero 7) dell'allegato alla direttiva 2007/64/CE mantengano tale autorizzazione per la prestazione di servizi di pagamento che rientrano tra quelli di cui al numero 3) dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 se, entro il 13 gennaio 2020, le autorità competenti dispongono di elementi che attestano il rispetto dei requisiti relativi al capitale iniziale e al computo dei fondi propri previsti dalla direttiva (UE) 2015/2366;
   o) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. 050.(Testo modificato nel corso della seduta) Boccadutri, Carbone, Coppola, Losacco, Bruno Bossio, Lodolini, Causi, Sani, Quintarelli, Bernardo, Gribaudo, Barbanti, Lattuca, Giuseppe Guerini.
(Approvato)

A.C. 3540-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 11.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modificazioni necessarie all'applicazione del regolamento (UE) 2015/760, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza e di indagine previsti nel regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB secondo le rispettive competenze stabilite dal citato testo unico;
   b) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti dal regolamento, in coerenza con quelle già stabilite dalla parte V, titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di disciplina degli intermediari, ed entro i limiti massimi ivi previsti;
   c) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina del regolamento (UE) 2015/760 e ai princìpi e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

  3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente arti
colo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 3540-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, il Governo è tenuto a seguire, oltre le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/92/UE e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia; le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia sono emanate senza necessità di previa deliberazione del CICR; nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi della direttiva 2014/92/UE e assicura il coordinamento con la vigente disciplina applicabile al conto di pagamento ai sensi del titolo VI del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
   b) designare la Banca d'Italia quale autorità amministrativa competente e quale punto di contatto ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2014/92/UE, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;
   c) estendere alla violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/92/UE e dall'articolo 127, comma 01, del testo
unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le sanzioni amministrative previste dal medesimo testo unico per l'inosservanza delle disposizioni del titolo VI dello stesso testo unico;
   d) avvalersi della facoltà di non applicare, se rilevante, la direttiva 2014/92/UE alla Banca d'Italia e alla Cassa depositi e prestiti Spa;
   e) con riferimento al documento informativo sulle spese previsto dall'articolo 4 della direttiva 2014/92/UE:
    1) consentire che sia richiesta l'inclusione nel documento informativo di un indicatore sintetico dei costi complessivi che sintetizzi i costi totali annui del conto di pagamento per i consumatori;
    2) prevedere che il documento informativo sia fornito insieme con le altre informazioni precontrattuali richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento;
   f) con riferimento al riepilogo delle spese previsto dall'articolo 5 della direttiva 2014/92/UE, prevedere che esso sia fornito insieme con le altre informazioni oggetto delle comunicazioni periodiche richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento;
   g) nel dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 2014/92/UE sui siti internet di confronto, fare riferimento per quanto possibile alle iniziative private e prevedere che tali disposizioni tengano conto dell'entrata in vigore della disciplina relativa al documento informativo sulle spese e al riepilogo delle spese previsti, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 della direttiva 2014/92/UE;
   h) per quanto concerne il trasferimento del conto di pagamento previsto dal capo III della direttiva 2014/92/UE:
    1) raccordo con la disciplina di cui agli articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, prevedendone la confluenza nel testo
unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
    3) stabilire che, quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente cessa di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento del consumatore, è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento;
    4) valutare se introdurre meccanismi di trasferimento alternativi, purché siano nell'interesse dei consumatori, senza oneri supplementari per gli stessi e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2014/92/UE;
   i) con riferimento alla disciplina del conto di pagamento con caratteristiche di base di cui al capo IV della direttiva 2014/92/UE:
    1) imporre l'obbligo di offrire il conto di pagamento con caratteristiche di base alle banche, alla società Poste italiane Spa e agli altri prestatori di servizi di pagamento relativamente ai servizi di pagamento che essi già offrono;
    3) prevedere che i prestatori di servizi di pagamento possono rifiutare la richiesta di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, salvo il caso di trasferimento del conto, oppure per motivi di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
    4) prevedere la possibilità di includere, tra i servizi che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto di pagamento con caratteristiche di base, anche servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a livello nazionale, esclusa la concessione di qualsiasi forma di affidamento;
    5) per i servizi inclusi nel conto di pagamento con caratteristiche di base, diversi da quelli richiamati dall'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/92/UE, prevedere, ove opportuno, un numero minimo di operazioni comprese nel canone annuo e stabilire che il canone annuo e il costo delle eventuali operazioni eccedenti siano ragionevoli e coerenti con finalità di inclusione finanziaria;
    6) esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE, di ammettere l'applicazione di diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore, individuando le fasce di clientela socialmente svantaggiate alle quali il conto di pagamento con caratteristiche di base è offerto senza spese;
    7) promuovere misure a sostegno dell'educazione finanziaria dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze, informarli circa l'orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire loro e incoraggiare le iniziative dei prestatori di servizi di pagamento volte a combinare la fornitura di un
conto di pagamento con caratteristiche di base con servizi indipendenti di educazione finanziaria;
   l) mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;
   m) apportare alla normativa vigente le abrogazioni e le modificazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base).

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: senza necessità di.
13. 50. Villarosa, Alberti, Pesco.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: la Banca d'Italia con le seguenti: il CICR.
13. 51. Villarosa, Alberti, Pesco.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per la vigilanza sulla tutela del consumatore al fine di garantire ai risparmiatori la conservazione di tutti i diritti previsti a legislazione vigente;.
13. 6. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
13. 52. Villarosa, Alberti, Pesco.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: e dei dati obbligatori previsti dall'articolo 4 della direttiva 2014/92/UE.
13. 53. Villarosa, Alberti, Pesco.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: di confronto aggiungere le seguenti: gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze,.
13. 54. Villarosa, Alberti, Pesco.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole:, e che obbligatoriamente ogni sito internet sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;.
13. 8. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera i), numero 3, sostituire le parole: possono con le seguenti: non possono

  Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: il caso di trasferimento del conto, oppure.
13. 55. Villarosa, Alberti, Pesco.

  Al comma 1, lettera i), numero 5, sostituire le parole: nel canone annuo con le seguenti: nelle spese connesse di cui all'articolo 18 della direttiva 2014/92/UE.
13. 56. Villarosa, Alberti, Pesco.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) stabilire l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto dal presente articolo, anche qualora non previsto dalla direttiva 2014/92/UE, e stabilire che, in alcun modo, i prestatori di servizi di pagamento possono prevedere oneri di qualsiasi tipo a carico dei consumatori in compensazione dei maggiori costi sostenuti per i nuovi obblighi informativi di cui sono destinatari;.
13. 7. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera m), dopo la parola: vigenti aggiungere le seguenti:, ivi incluso l'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni,
13. 57. Camani.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
13. 5. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

A.C. 3540-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e per adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) al fine di orientare e gestire efficacemente le politiche di contrasto dell'utilizzo del sistema economico e finanziario per fini illegali e di graduare i controlli e le procedure strumentali all'attuazione delle medesime politiche in funzione del rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali:
    1) attribuire al Comitato di sicurezza finanziaria, istituito dal decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e disciplinato dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il ruolo di organismo preposto all'elaborazione dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e delle strategie per farvi fronte, anche tenuto conto della relazione sui rischi gravanti sul mercato comune e relativi ad attività transfrontaliere, elaborata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/849;
    2) limitatamente a quanto compatibile con prioritarie esigenze di ordine pubblico e di tutela della riservatezza, prevedere che gli esiti dell'analisi nazionale del rischio siano documentati, aggiornati e messi a disposizione degli organismi di autoregolamentazione interessati e dei soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, a supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui settori di relativa competenza e dell'adozione di conseguenti misure proporzionate al rischio;
    3) prevedere che le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti, anche tenuto conto dell'analisi nazionale del rischio e degli indirizzi strategici del Comitato di sicurezza finanziaria, conformemente a un approccio alla vigilanza basato sul rischio, nella predisposizione degli strumenti e dei presìdi, finalizzati alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, individuino, valutino, comprendano e mitighino il rischio gravante sui settori di rispettiva competenza, anche al fine di sostenere i destinatari degli obblighi soggetti alla rispettiva vigilanza nell'applicazione di misure di adeguata verifica della clientela efficaci e proporzionate al rischio;
    4) tenuto conto della natura dell'attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa e degli esiti dell'analisi nazionale del rischio di cui al numero 2), prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 adottino efficaci strumenti per l'individuazione e per la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività e predispongano misure di gestione e di controllo proporzionali al rischio riscontrato;
   b) al fine di assicurare la proporzionalità e l'efficacia delle misure adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 e nel rispetto del principio di approccio basato sul rischio, prevedere la possibilità di procedere all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi vigenti in conformità con le previsioni della medesima direttiva in funzione di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
   c) al fine di garantire l'efficiente e razionale allocazione delle risorse da destinare al contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e l'effettività del
sistema di prevenzione, in attuazione del principio di approccio basato sul rischio:
    1) affidare al Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui alla lettera a), numero 1), la decisione di non assoggettare agli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 le persone fisiche o giuridiche che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, un'attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, purché siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:
     1.1) l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti, per tale intendendo l'attività il cui fatturato complessivo non ecceda una determinata soglia;
     1.2) l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni, per tale intendendo un'attività che non ecceda una soglia massima per cliente e per singola operazione, individuata in funzione del tipo di attività finanziaria;
     1.3) l'attività finanziaria non è l'attività principale;
     1.4) l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale;
     1.5) l'attività principale non è un'attività menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, ad eccezione dell'attività di cui al medesimo paragrafo 1, numero 3), lettera e), della direttiva (UE) 2015/849;
     1.6) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non è offerta al pubblico in generale;
    2) prevedere che, in presenza di un esiguo rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo emerso all'esito di un'adeguata valutazione, gli emittenti di moneta elettronica definita all'articolo 2, numero 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, siano esonerati da taluni degli obblighi di adeguata verifica del cliente e
del titolare effettivo, concorrendo ciascuna delle seguenti condizioni:
     2.1) lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è soggetto a un limite mensile massimo delle operazioni di 250 euro utilizzabile solo nel territorio nazionale;
     2.2) l'importo massimo memorizzato elettronicamente non supera i 250 euro, limite innalzabile fino a 500 euro;
     2.3) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;
     2.4) lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima;
     2.5) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul rapporto di affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;
    3) per gli emittenti di moneta elettronica e per i prestatori di servizi di pagamento di un altro Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento ovvero di emissione di moneta elettronica nel territorio della Repubblica tramite agenti ovvero soggetti convenzionati:
     3.1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 45, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
     3.2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto;
    4) al fine di assicurare la proporzionalità tra l'entità delle misure preventive di adeguata verifica della clientela e il livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso a determinate tipologie di clientela o di rela
zioni di affari, apportare alle disposizioni vigenti in materia di adeguata verifica rafforzata di persone politicamente esposte e alla relativa definizione le modifiche necessarie a garantirne la coerenza e l'adeguamento a quanto prescritto dagli standard internazionali del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) e dalla direttiva (UE) 2015/849;
    5) al fine di assicurare la razionalizzazione e la semplificazione degli adempimenti richiesti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, consentire che i soggetti obbligati si avvalgano dell'identificazione del cliente effettuata da terzi purché:
     5.1) la responsabilità finale della procedura di adeguata verifica della clientela rimanga, in ultima istanza, ascrivibile al soggetto destinatario degli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849;
     5.2) sia comunque garantita la responsabilità dei terzi in ordine al rispetto della direttiva (UE) 2015/849, compreso l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e di conservazione dei documenti, qualora intrattengano con il cliente un rapporto rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva medesima;
   d) al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei trust e di contrastare fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica:
    1) prevedere che le persone giuridiche e gli altri analoghi soggetti, diversi dalle persone fisiche, costituiti ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile, ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e statuire idonee sanzioni a carico degli organi sociali per
l'inosservanza di tale obbligo, anche apportando al codice civile le modifiche che si rendano necessarie;
    2) prevedere che, nel rispetto ed entro i limiti dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, le informazioni di cui al numero 1) siano registrate, a cura del legale rappresentante, in un'apposita sezione, ad accesso riservato, del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese tempestivamente disponibili:
     2.1) alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;
     2.2) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, con le modalità e secondo i termini idonei ad assicurarne l'utilizzo per tali finalità;
     2.3) ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;
     2.4) ad altri soggetti, compresi i portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse specifico, qualificato e differenziato all'accesso, previa apposita richiesta e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;
    3) prevedere, in capo al trustee di trust espressi, disciplinati ai sensi della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il 1o luglio 1985, resa esecutiva dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, l'obbligo di:
     3.1) dichiarare di agire in veste di trustee, in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o professionale ovvero dell'esecuzione di una prestazione occasionale con taluno dei soggetti desti
natari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849;
     3.2) ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendo le informazioni relative all'identità del fondatore, del trustee, del guardiano, se esistente, dei beneficiari o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust;
     3.3) rendere le informazioni di cui al numero 3.2) prontamente accessibili alle autorità competenti;
    4) prevedere che, per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti, a fini fiscali, per l'ordinamento nazionale, le informazioni di cui al numero 3.2) riguardanti i medesimi trust siano registrate in un'apposita sezione del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese accessibili alle autorità competenti, senza alcuna restrizione e ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento;
    5) apportare le modifiche necessarie a garantire che i prestatori di servizi relativi a società o trust, diversi dai professionisti assoggettati agli obblighi ai sensi della normativa vigente e delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, e i loro titolari effettivi siano provvisti di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità;
    6) per le attività di assicurazione sulla vita o altre forme di assicurazione legate a investimenti, prevedere che i destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 applichino, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela prescritte per il cliente e per il titolare effettivo, le ulteriori misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 14 della medesima direttiva, sul beneficiario del contratto di assicurazione sulla vita o di un'altra assicu
razione legata a investimenti, non appena individuato o designato, nonché sull'effettivo percipiente della prestazione liquidata e sui rispettivi titolari effettivi;
   e) al fine di prevenire, individuare o compiere i necessari approfondimenti investigativi su attività di riciclaggio dei proventi attività criminose o di finanziamento del terrorismo e nel rispetto dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 assolvano all'obbligo di conservazione di cui all'articolo 40 della direttiva medesima, garantendo la completa e tempestiva accessibilità dei dati e delle informazioni acquisiti sul cliente, sul titolare effettivo e su ogni altro aspetto relativo allo scopo e alla natura del rapporto o dell'operazione e la loro utilizzabilità da parte delle autorità competenti anche attraverso la semplificazione degli adempimenti, richiesti ai medesimi destinatari, per la conservazione dei predetti dati e informazioni e per l'integrazione di banche di dati pubbliche esistenti;
   f) nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, al fine di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti e di adeguare il quadro normativo nazionale alle prescrizioni della direttiva (UE) 2015/849 in materia di ricezione, di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e delle altre informazioni che riguardano attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo, nonché di comunicazione dei risultati delle analisi svolte e delle altre informazioni rilevanti in presenza di motivi di sospetto, tenuto conto delle indicazioni della Piattaforma delle Unità di informazione finanziaria (FIU) dell'Unione europea, prevedere che, per lo svolgimento di dette funzioni, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia:
    1) abbia tempestivo accesso alle informazioni finanziarie, amministrative e, ferma restando la previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente rispetto alle informazioni coperte da segreto investigativo, alle informazioni investigative in possesso delle autorità e degli organi competenti necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato, anche attraverso modalità concordate che garantiscano le finalità di cui alla direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto, per le informazioni investigative, dei princìpi di pertinenza e di proporzionalità dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti;
    2) cooperi con le FIU di altri Stati utilizzando l'intera gamma delle fonti informative e dei poteri di cui dispone, scambiando ogni informazione ritenuta utile per il trattamento o per l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, impiegando canali protetti di comunicazione e tecnologie avanzate per l'incrocio dei dati, subordinando al previo consenso della controparte estera l'utilizzazione delle informazioni ricevute per scopi diversi dalle analisi dell'Unità stessa e fornendo a sua volta il consenso alle controparti estere a simili utilizzazioni delle informazioni rese a condizione che non siano compromesse indagini in corso;
    3) individui le operazioni che devono essere comunicate in base a criteri oggettivi, emani indicatori di anomalia e istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni e definisca modalità di comunicazione al soggetto segnalante degli esiti delle segnalazioni di operazioni sospette, anche sulla base dei flussi di ritorno delle informazioni ricevuti dagli organi investigativi;
   g) rafforzare i presìdi di tutela della riservatezza e della sicurezza dei segnalanti, delle segnalazioni di operazioni sospette, dei risultati delle analisi e delle informazioni acquisite anche negli scambi con le FIU e incoraggiare le segnalazioni di violazioni potenziali o effettive della nor
mativa di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo;
   h) al fine di garantire il rispetto dei princìpi di ne bis in idem sostanziale e di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni irrogate per l'inosservanza delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto dei compiti e delle funzioni tipici delle autorità di vigilanza e, ove compatibili e nei limiti delle specifiche attribuzioni ivi previste, delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2013/36 di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e a ogni altra disposizione vigente in materia tutte le modifiche necessarie a:
    1) limitare la previsione di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla gravità della condotta e non eccedenti, nel massimo, tre anni di reclusione e 30.000 euro di multa;
    2) graduare l'entità e la tipologia delle sanzioni amministrative tenuto conto:
     2.1) della natura, di persona fisica o giuridica, del soggetto cui è ascrivibile la violazione;
     2.2) del settore di attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa dei soggetti obbligati e, in funzione di ciò, delle differenze tra enti creditizi e finanziari e altri soggetti obbligati;
    3) prevedere che, in caso di violazione commessa da una persona giuridica, la sanzione possa essere applicata ai membri dell'organo di gestione o alle altre persone fisiche titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo all'interno dell'ente, ove venga accertata la loro responsabilità;
    4) prevedere che, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, le misure sanzionatorie comprendano almeno:
     4.1) una dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;
     4.2) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo;
     4.3) nel caso in cui l'autore della violazione sia soggetto ad autorizzazione o altro titolo abilitativo, la revoca o, ove possibile, la sospensione dell'autorizzazione ovvero un'altra sanzione disciplinare equivalente da parte dell'autorità di vigilanza di settore o dell'organismo di autoregolamentazione competenti, nel rispetto dei presupposti e delle procedure eventualmente previsti dalla specifica normativa di settore;
     4.4) per le persone fisiche, titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo all'interno della persona giuridica obbligata e ritenute responsabili della violazione ovvero per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, l'interdizione temporanea dall'esercizio delle funzioni per un tempo non superiore a cinque anni;
     4.5) sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo edittale non inferiore a 2.500 euro e con un massimo edittale pari almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo può essere determinato, e comunque non inferiore a un milione di euro;
    5) fatte salve le misure di cui al numero 4), prevedere, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conserva
zione dei documenti e di controlli interni, commesse da enti creditizi o finanziari:
     5.1) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 30.000 euro e il 10 per cento del fatturato ove applicate alla persona giuridica;
     5.2) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 10.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro ove applicate alle persone fisiche responsabili;
    6) per le violazioni di scarse offensività e pericolosità commesse da enti creditizi o finanziari prevedere, in alternativa alla sanzione pecuniaria, una dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione e un ordine che impone alla persona giuridica di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo, nonché l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata per la violazione del medesimo ordine;
    7) nel rispetto della legislazione vigente, attribuire alle autorità di vigilanza il potere di definire, con proprio regolamento e in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio in forma scritta e orale con l'autorità procedente, disposizioni attuative con riferimento alle sanzioni da esse irrogate, aventi a oggetto, tra l'altro, la definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalità di pubblicazione delle sanzioni;
    8) prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare sanzioni, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal presente articolo, per le infrazioni del regolamento (UE) 2015/847 commesse da prestatori di servizi di pagamento e per le infrazioni di altre disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili commesse da istituti di moneta elettronica e da prestatori di servizi di pagamento;
    9) nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e di adeguatezza e della normativa nazionale ed europea in ma
teria di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, disciplinare le modalità di pubblicazione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, in attuazione dell'articolo 60 della direttiva (UE) 2015/849;
    10) nel rispetto, ove compatibili, dei princìpi contenuti nei numeri 2), 3), 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4), apportare le opportune modifiche alle disposizioni sanzionatorie di diritto interno, applicabili alla violazione dei regolamenti europei in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo, garantendo altresì omogeneità sanzionatoria rispetto alle previsioni restrittive contenute nei regolamenti europei adottati per contrastare l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali;
   i) al fine di non recare pregiudizio allo svolgimento delle indagini e delle analisi finanziarie riconducibili all'attività di prevenzione, contrasto e repressione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché di garantire l'efficiente svolgimento, da parte delle autorità preposte, delle funzioni di rispettiva competenza in materia, prevedere, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, limitazioni o esclusioni del diritto di accesso ai dati personali previsto dall'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, se i trattamenti di dati personali sono effettuati in base alle disposizioni in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo e di contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali;
   l) al fine di monitorare e di contrastare i fenomeni criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego di proventi di attività illecite connessi o comunque riconducibili alle attività di compravendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi usati, da parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, pre
disporre una disciplina organica di settore idonea a garantire le piene tracciabilità e registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi di pagamento utilizzati quale corrispettivo per l'acquisto o per la vendita dei medesimi e delle relative caratteristiche identificative, nonché la tempestiva disponibilità di tali informazioni alle Forze di polizia, a supporto delle rispettive funzioni istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e l'individuazione di specifiche sanzioni, di natura interdittiva, da raccordare e coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
   m) prevedere espressamente che le disposizioni adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 trovino applicazione anche con riferimento alle attività per via telematica esercitate dai destinatari degli obblighi;
   n) apportare alle disposizioni vigenti emanate in attuazione delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2015/849 nell'ordinamento nazionale e all'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 tenendo conto degli standard internazionali del GAFI, degli strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo nonché delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle decisioni PESC del Consiglio dell'Unione europea per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali, compreso quanto necessario a garantire che le autorità e le amministrazioni pubbliche coinvolte dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e di coordinarsi nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e delle attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla normativa secondaria.
   o) al fine di assicurare un più efficace e immediato controllo sulla regolarità dell'esercizio dell'attività degli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento ai sensi dell'articolo 128-quater, commi 6 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nel settore dei servizi di rimessa di denaro definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nel rispetto dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, istituire un registro informatizzato presso l'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Tale registro, consultabile dai predetti istituti di pagamento, è alimentato mediante le informazioni, fornite dagli stessi intermediari, riguardanti esclusivamente le estinzioni dei rapporti contrattuali con gli agenti per motivi non commerciali.

  3. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti legislativi ivi previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006).

  Al comma 2, lettera d), numero 2.4), dopo le parole: qualificato e differenziato all'accesso, aggiungere le seguenti: i giornalisti,
14. 11. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

  Al comma 2, lettera d), numero 4), sostituire le parole: per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti, ai fini fiscali, per l'ordinamento nazionale, le informazioni di cui al numero 3.2 riguardanti i medesimi trust con le seguenti: le informazioni di cui al numero 3.2, riguardanti tutti i trust,
14. 12. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

  Al comma 2, lettera h), numero 4.4), sostituire la parola da: temporanea fino alla fine del numero con le seguenti: pari ad almeno cinque anni dalla dichiarazione di cui al numero 4.1.
14. 13. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

  Al comma 2, lettera h), numero 4.5), sostituire le parole: 2.500 euro con le seguenti: 5.000 euro.
14. 14. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

  Al comma 2, lettera h), numero 5.1), sostituire le parole: 30.000 euro e il 10 con le seguenti: 50.000 euro e il 20.
14. 15. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

  Al comma 2, lettera h), numero 5.2), sostituire le parole: 10.000 euro e un massimo di 5 con le seguenti: 50.000 euro e un massimo di 10.
14. 16. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

  Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 6).
14. 17. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

  Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente numero:
  11) graduare l'entità delle sanzioni penali e amministrative pecuniarie, per omessa registrazione delle informazioni acquisite per assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela a fini antiriciclaggio.
14. 50. Abrignani.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:
   n-bis) prevedere che, ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti conservino la documentazione, i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica nel fascicolo relativo a ciascun cliente;
   n-ter) prevedere che, nei casi in cui l'astensione dalla prestazione professionale non sia possibile, in quanto sussista un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o in quanto l'astensione possa ostacolare le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi in cui l'operazione è sospetta.
14. 51. Berlinghieri, Petrini, Giuseppe Guerini.
(Approvato)

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
14. 10. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

A.C. 3540-A – Articolo 14-bis

ARTICOLO 14-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei princìpi e dei criteri della direttiva medesima, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) adottare le definizioni di residuo della lavorazione e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura introdotte dalla direttiva (UE) 2015/1513, al fine di consentire la massima utilizzazione delle opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti;
   b) valutare la possibilità di concorrere all'adempimento degli obblighi di cui alla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, secondo quanto previsto dalla medesima direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513, allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra attraverso una regolamentazione specifica che eviti la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari.

A.C. 3540-A – Articolo 14-ter

ARTICOLO 14-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14-ter.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, il Governo provvede anche al riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, nel quale è compresa la disciplina degli impianti di combustione medi. Nell'esercizio della delega, il Governo osserva i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, nonché i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, mediante la modifica e l'integrazione delle disposizioni della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riferite a tali stabilimenti per quanto riguarda l'installazione e l'esercizio, le procedure autorizzative, la determinazione dei valori limite di emissione, i controlli e le azioni conseguenti ai controlli;
   b) razionalizzare le procedure autorizzative per gli stabilimenti di cui alla lettera a), anche al fine di garantire il coordinamento con la normativa vigente in materia di autorizzazione unica ambientale;
   c) aggiornare l'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i vigenti valori limite di emissione alla luce delle migliori tecnolo
gie disponibili, con priorità per gli impianti di combustione e per la classificazione delle sostanze inquinanti;
   d) aggiornare il sistema delle sanzioni penali e amministrative previsto dalla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in modo da assicurare l'effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, tenendo conto delle sanzioni previste per violazioni di analoga natura commesse nell'esercizio degli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, nonché dello specifico impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14-TER DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14-ter.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera).

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis)
riconoscere agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle nuove prescrizioni;
14-ter. 50. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.
(Approvato)

A.C. 3540-A – Articolo 14-quater

ARTICOLO 14-QUATER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14-quater.
(Attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio).

  1. Ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera c), e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo è autorizzato a dare attuazione alla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.

A.C. 3540-A – Articolo 14-quinquies

ARTICOLO 14-QUINQUIES DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14-quinquies.
(Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto delle procedure e dei princìpi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
   a) prevedere, tenendo conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti, che sia punito chiunque promette, offre o dà, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o che comunque presta attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, affinché esso compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;
   b) prevedere che sia altresì punito chiunque, nell'esercizio di funzioni dirigenziali o di controllo, ovvero nello svolgimento di un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, presso società o enti privati, sollecita o riceve, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;
   c) prevedere la punibilità dell'istigazione alle condotte di cui alle lettere a) e b);
   d) prevedere che per il reato di corruzione tra privati siano applicate la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni nonché la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività nei confronti di colui che esercita funzioni direttive e di controllo presso società o enti privati, ove già condannato per le condotte di cui alle lettere b) e c);
   e) prevedere la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati, punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a duecento quote e non superiore a seicento quote nonché con l'applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

  2. Sullo schema del decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14-QUINQUIES DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14-quinquies.
(Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: e di controllo con le seguenti: o di controllo.
14-quinquies. 50. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: duecento quote con le seguenti: duecentocinquanta quote.
14-quinquies. 51. Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.

A.C. 3540-A – Articolo 14-sexies

ARTICOLO 14-SEXIES DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14-sexies.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, il Governo si attiene, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) assicurare che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva garantiscano idonei requisiti di trasparenza, efficienza e rappresentatività, comunque adeguati a fornire ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;
   b) vietare alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva di imporre ai titolari dei diritti qualsiasi obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e per la protezione dei loro diritti e interessi;
   c) definire i requisiti di adesione alla Società italiana dagli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
   d) prescrivere che gli statuti della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva stabiliscano adeguati, equilibrati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei loro membri al processo decisionale dell'organismo;
   e) stabilire che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato e che la distribuzione avvenga entro nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i proventi dei diritti;
   f) prevedere che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva ripartiscano gli importi dovuti ai titolari dei diritti con criteri di economicità, quanto più possibile su base analitica, in rapporto alle singole utilizzazioni delle opere;
   g) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana
degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi richiesti, rapporti periodici di utilizzo accurati, predisposti sulla base di un modello tipizzato, nonché ogni informazione necessaria relativa alle utilizzazioni oggetto delle licenze o dei contratti; stabilire, inoltre, in caso di violazione di tale obbligo, conseguenti sanzioni amministrative, fermo restando il diritto alle azioni civili;
   h) prevedere, al fine di ridurre il relativo contenzioso, sistemi efficienti di risoluzione alternativa delle controversie, con l'obiettivo di definire le eventuali controversie tra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori in ordine alle condizioni di licenza o alle violazioni dei contratti;
   i) riformare l'attività di riscossione della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva in modo da aumentarne l'efficacia e la diligenza e in particolare, con riferimento all'attività dei mandatari territoriali, da garantire trasparenti modalità di selezione pubblica sulla base di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità, il rafforzamento dei controlli sul loro operato, un'equa e proporzionata distribuzione territoriale nonché l'uniforme ap
plicazione delle tariffe stabilite, evitando la costituzione di situazioni di potenziale conflitto di interessi e di cumulo di mandati incompatibili;
   l) prevedere forme di riduzione o di esenzione dalla corresponsione dei diritti d'autore e di diritti connessi riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di 100 partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d'autore o di diritti connessi, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, garantendo che, in tali ipotesi, la Società italiana degli autori ed editori remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti;
   m) assicurare la trasparenza della Società italiana degli autori ed editori e
degli altri organismi di gestione collettiva attraverso la previsione dell'obbligo di pubblicazione, nei rispettivi siti internet, dello statuto, delle condizioni di adesione, della tipologia di contratti applicabile, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi dovuti ai titolari di diritti, della relazione di trasparenza annuale nonché, per gli organismi di gestione collettiva operanti in virtù di specifiche disposizioni di legge, attraverso la previsione dell'obbligo di trasmettere alle Camere una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;
   n) ridefinire, in conformità alle disposizioni della direttiva 2014/26/UE e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, attualmente stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendone la conseguente riforma.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14-SEXIES DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14-sexies.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14-sexies.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) garantire ai titolari dei diritti d'autore la scelta se gestire i propri diritti in prima persona o affidarli alla Società italiana degli autori ed editori o ad un altro organismo di gestione collettiva, prevedendo la possibilità che i titolari dei diritti revochino o limitino ad alcune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori, il mandato conferito ad un organismo di gestione collettiva;
   b) prevedere che gli organismi di gestione collettiva, qualsiasi forma giuridica scelgano, segnalino l'inizio dell'attività secondo le modalità previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasmettendo altresì alle suddette amministrazioni una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti minimi di cui al presente articolo. Il medesimo Dipartimento comunica nel proprio sito internet quali imprese risultano non essere più in possesso dei requisiti minimi;
   c) assicurare che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva garantiscano idonei standard di trasparenza, efficienza e rappresentatività attraverso la previsione dell'obbligo di pubblicazione sul proprio sito internet dello statuto, del bilancio d'esercizio, delle condizioni di adesione, della tipologia di contratti applicabile, delle tariffe e delle modalità di distribuzione degli importi dovuti ai titolari di diritti nel rispetto della parità di trattamento delle categorie di titolari dei diritti, nonché la capacità tecnica ed organizzativa di gestire online i dati relativi ai diritti loro affidati;
   d) stabilire che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva distribuiscano, entro 120 giorni dalla loro riscossione, gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato e che la predetta distribuzione avvenga entro e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i proventi dei diritti;
   e) consentire sistematicamente ai titolari dei diritti la verifica dei compensi maturati attraverso idonee procedure informatiche;
   f) affidare la revisione legale dei conti a una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
   g) prevedere che la comunicazione tra titolari dei diritti ed utilizzatori possa avvenire anche tramite l'ausilio di mezzi elettronici;
   h) eliminare eventuali forme di differenziazione della rappresentanza e del ruolo riconosciuto agli iscritti e ai soci, prevedendo e disciplinando un'unica modalità di adesione alla Società italiana degli autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva;
   i) garantire una equa rappresentanza delle diverse categorie di titolari del diritto d'autore e delle diverse espressioni artistiche negli organi della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva nell'ambito delle loro iniziative promozionali;
   l) disciplinare le consultazioni elettorali in maniera da garantire la completa e corretta parità di voto e di informazione degli aventi diritto, il libero confronto tra le eventuali liste concorrenti, la massima partecipazione degli aventi diritto, anche attraverso la costituzione di piattaforme online;
   m) prevedere le cause di decadenza dei membri elettivi degli organi collegiali, in caso di reiterate assenze, non giustificate, dalle sedute dell'organo collegiale del quale fanno parte e in caso di sopraggiunte cause di incompatibilità;
   n) affidare il controllo in merito alla corretta applicazione della normativa su diritto di autore da parte degli utenti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed infine alla polizia tributaria, sottraendolo alla Società italiana degli autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva, al fine di evitare eventuali conflitti di interesse;
   o) escludere dall'applicazione del pagamento dei diritti d'autore la trasmissione o riproduzione di opere tutelate dal diritto d'autore o parti di esse che avvengano durante manifestazioni di beneficenza e di intrattenimento, se effettuate senza scopo di lucro.
14-sexies. 63. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:
   0a) favorire la nascita e lo sviluppo di nuovi organismi di gestione collettiva;
   0a-bis) abrogare espressamente le disposizioni di legge che stabiliscano un monopolio per la gestione dei diritti d'autore.
14-sexies. 64. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
  0a) consentire ai titolari dei diritti di autorizzare uno o più soggetti di cui alle lettera a) e b) dell'articolo 3 della direttiva a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera
e), sostituire le parole: gli altri organismi di gestione collettiva con le seguenti: i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della direttiva;
   lettera g), sostituire le parole: agli altri organismi di gestione collettiva con le seguenti: ai soggetti di cui alle lettere a) e b) l'articolo 3 della direttiva;
   lettera m), sostituire le parole: degli altri organismi di gestione collettiva con le seguenti: dei soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della direttiva.
14-sexies. 51. Causin.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   o) assicurare ai titolari dei diritti la gestione autonoma degli stessi, anche tramite ricorso a licenze di tipo creative commons, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente.
14-sexies. 3. Battelli, Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;
*14-sexies. 1. Battelli, Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse.
*14-sexies. 50. Gianluca Pini, Caparini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Grimoldi.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) sostenere la possibilità per i titolari di scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva, la parità di trattamento delle categorie di titolari di diritti e l'equa distribuzione delle royalty per favorire un'ampia diffusione delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online in attuazione della raccomandazione 2005/737/CE;
14-sexies. 65. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) stabilire che il titolare dei diritti è libero di affidarne la gestione, anche limitata a talune categorie di diritti o di opere, ad un organismo di gestione collettiva di propria scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti;
14-sexies. 66. Quintarelli, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: assicurare con le seguenti: accertare, attraverso gli organismi competenti,
14-sexies. 52. Gianluca Pini, Caparini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: assicurare con la seguente: accertare.
14-sexies. 53. Gianluca Pini, Caparini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, anche attraverso la creazione di piattaforme online, assicurando una rappresentanza equa ed equilibrata.
14-sexies. 67. Artini, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: tre mesi.
14-sexies. 57. Gianluca Pini, Caparini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: sei mesi.
14-sexies. 59. Gianluca Pini, Caparini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis)
stabilire che la Società italiana degli autori ed editori e gli organismi di gestione collettiva gestiscano le entrate derivanti dalla gestione dei diritti separatamente da quelle di natura finanziaria o derivanti da qualsiasi altra attività e che i proventi derivanti dai servizi di gestione, in ciascun servizio finanziario, debbano sempre superare quelli derivanti da ogni altra diversa attività;
14-sexies. 68. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: quanto più possibile.
14-sexies. 60. Gianluca Pini, Caparini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h)
assicurare la messa a disposizione da parte della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva di procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami, l'implementazione di sistemi efficienti di risoluzione alternativa delle controversie ed il ricorso a procedure giurisdizionali, nei termini di cui alla direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera l):
   sopprimere le parole: e di diritti connessi;
   sopprimere le parole: o di diritti connessi.
14-sexies. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
   i)
affidare il controllo in merito alla corretta applicazione della normativa sul diritto di autore da parte degli organismi di gestione collettiva all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed infine alla polizia tributaria, sottraendolo alla Società italiana degli autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva al fine di evitare eventuali conflitti di interesse;
14-sexies. 69. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) riformare l'attività della Società italiana degli autori ed editori fissando precisi principi di trasparenza nell'accesso, stabilendo il divieto di assunzioni di persone legate da vincoli di parentela con dirigenti e personale dipendente dell'ente, privilegiando sistemi di assunzione su base degli attuali contratti di lavoro, con divieto di stipulare micro accordi con condizioni di privilegio, parametrando gli stipendi di dirigenti e dipendenti a criteri di mercato, con divieto assoluto di automatismi retributivi, eliminando qualsivoglia indennità, gratifica, franchigia e giorni di ferie aggiuntivi;
14-sexies. 4. Gianluca Pini, Caparini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Grimoldi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).
14-sexies. 5. Rotondi.

  Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:
   l)
prevedere l'esenzione dalla corresponsione di diritti d'autore e di diritti connessi riconosciuti ad organizzatori di manifestazioni e/o eventi senza scopo di lucro con meno di 100 partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d'autore o di diritti connessi;
14-sexies. 70. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: o di esenzione.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: , nonché in caso di eventi o ricorrenze fino alla fine della lettera.
14-sexies. 6. Rotondi.

  Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: o di esenzione.
14-sexies. 7. Rotondi.

  Al comma 1, comma 1, lettera l), sostituire le parole: 100 partecipanti con le seguenti: 200 partecipanti.
*14-sexies. 2. Battelli, Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, comma 1, lettera l), sostituire le parole: 100 partecipanti con le seguenti: 200 partecipanti.
*14-sexies. 62. Gianluca Pini, Caparini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: 100 partecipanti con le seguenti: 10 partecipanti.
14-sexies. 8. Rotondi.

  Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole:, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
14-sexies. 9. Rotondi.

  Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole:, garantendo che, in tali ipotesi, la Società italiana autori ed editori remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti.
14-sexies. 10. Rotondi.

  Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: remuneri con le seguenti: e i soggetti che intermediano i diritti connessi remunerino.
14-sexies. 11. Rotondi.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole:, anche avvalendosi delle somme appositamente stanziate nel Fondo unico per lo spettacolo.
14-sexies. 12. Rotondi.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole:. La relazione di trasparenza annuale deve essere approvata dall'assemblea generale dei membri e contenere, tra l'altro, i documenti di bilancio opportunamente controllati da una o più persone abilitate per legge alla revisione dei conti e una relazione sulle attività svolte nell'esercizio annuale.
14-sexies. 71. Segoni, Cristian Iannuzzi.

  Dopo l'articolo 14-sexies, aggiungere il seguente:
  
Art. 14-septies. – (Attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio). – 1. Ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera c), e 35, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo è autorizzato a dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio.
14-sexies. 0500. Governo.
(Approvato)

A.C. 3540-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il ricorso alla valutazione della conformità da parte di Organismi accreditati dall'Ente unico di accreditamento previsto ai sensi del Regolamento (CE) n. 765 del 2008 è auspicato dal Regolamento stesso poiché garantisce professionalità, terzietà e indipendenza a dette valutazioni, oltre che minori oneri economici e gestionali a carico delle imprese;
    il ricorso alle valutazioni accreditate permette inoltre a chi se ne avvale di utilizzarle in tutti i Paesi aderenti agli accordi di mutuo riconoscimento, senza ulteriori accertamenti;
    tale esigenza è particolarmente sentita da quegli operatori, soprattutto PMI, che, operando in Italia in virtù di autorizzazione ministeriale che non prevede una preventiva valutazione di conformità accreditata, non possono accedere alla clientela estera o alle gare estere nelle quali viene richiesta una valutazione di conformità emessa sotto accreditamento come è il caso dei laboratori che effettuano alcune prove su materiali da costruzione, operanti attualmente con autorizzazione ministeriale che non prevede accreditamento da parte dell'Ente unico (ACCREDIA), diversamente da quanto previsto per altri prodotti a marcatura CE;
    l'articolo 8 comma 2, lettera f) introduce «la possibilità» di affidare all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 compiti di valutazione e controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione,

impegna il Governo

a valutare positivamente la possibilità di esercitare la facoltà prevista dall'articolo 8 comma 2 lettera f) ponendo particolare attenzione alla necessità di eliminare le criticità che costituiscono un gap soprattutto per i laboratori di cui si avvalgono prevalentemente le piccole e medie imprese italiane e di adottare con sollecitudine gli atti conseguenti per ricorrere all'Organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
9/3540-A/1Carrescia.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 4 del provvedimento in epigrafe è prevista delega il Governo ad emanare decreti legislativi sull'etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, in tema di rintracciabilità dello stabilimento di origine del prodotto ed in ordine all'apparato sanzionatorio, al fine di adeguare la normativa nazionale ai principali riferimenti nella normativa europea in materia, rappresentati dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha modificato regolamenti e direttive preesistenti, e dalla direttiva 2011/91/UE del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;
    il comma 2 dell'articolo 4 aggiunge principi e criteri specifici per l'esercizio della delega, quali, in particolare, la previsione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, in riferimento alle sole produzioni nazionali di alimenti, e la revisione della disciplina delle sanzioni, accentrandone la competenza nel Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela delle qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del MiPAAF, che uniformerà a livello statale l'irrogazione delle sanzioni, evitando le difformità interregionali attualmente lamentate;
    questa misura risulta ampiamente appoggiata dalle aziende italiane, in quanto attraverso una disciplina rigorosa e trasparente dell'etichettatura è possibile una significativa valorizzazione della peculiarità del modello agroalimentare dell'Italia;
    la promozione della produzione agroalimentare italiana, nota per la sua specificità e per la sua alta qualità, rappresenta un obiettivo strategico per il Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fare quanto di propria competenza perché, nell'ambito dell'esercizio della delega di cui all'articolo 4 del provvedimento in epigrafe, siano consultate le principali associazioni dei consumatori nonché le associazioni dei produttori nel settore agroalimentare, al fine di raccogliere ogni utile informazione e ogni utile valutazione per il varo di efficaci misure sanzionatorie, nei confronti di quanti si sottraggono agli obblighi relativi all'etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, nonché alla rintracciabilità dello stabilimento di origine del prodotto.
9/3540-A/2Gregorio Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del provvedimento reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marchi che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;
    il suddetto articolo 4, al comma 3, lettera a), conferisce al Governo una delega in ordine alla previsione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire una corretta informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, anche per una più efficace tutela della salute, nonché gli eventuali casi in cui tale indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici equivalenti, che consentano comunque di risalire agevolmente alla sede e all'indirizzo dello stabilimento;
   considerato che:
    il settore agroalimentare è particolarmente vulnerabile alle frodi, che possono avere conseguenze dirette sulla salute dei cittadini e gravi ripercussioni sul piano economico per i produttori;
    oggi la tecnologia offre strumenti per la tracciabilità dei prodotti agroalimentari, già sperimentati in Italia, sicuri e che non comportano particolari aggravi nel processo produttivo,

impegna il Governo

   a valutare la possibilità di individuare, nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 4, comma 1, dei prodotti nei quali le diciture, i marchi o i codici equivalenti volti ad assicurarne la rintracciabilità possano essere integrati ad elementi di autenticazione non contraffattibili, in modo da offrire una maggiore garanzia ai consumatori;
   a valutare la possibilità di adottare misure d'incentivo ai produttori del comparto agroalimentare per l'utilizzo di sistemi di tracciabilità integrati ad elementi di autenticazione, che rendano impossibile o anti-economica la contraffazione.
9/3540-A/3Senaldi.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 14-sexies, concerne l'attuazione della direttiva 2014/26/UE, relativa la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno;
    la direttiva 2014/26/UE risponde alla necessità di migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e di assicurare garanzie equivalenti in tutta l'Unione Europea. Peraltro, la direttiva fa salva la possibilità che gli Stati membri prevedano standard più rigorosi, purché compatibili con il diritto dell'Unione;
    i principi e criteri direttivi specifici, contenuti nell'articolo, riguardano esclusivamente la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e non anche la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno, e si riferiscono alla SIAE e agli altri organismi di gestione collettiva;
    i requisiti minimi necessari ai fini di un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari sono stati definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, adottato previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
    tra principi e criteri direttivi specifici da adottare in sede di recepimento, la lettera i) del comma 1 dell'articolo 14-sexies specifica che in sede di recepimenti si dovrà provvedere alla riforma dell'attività di riscossione dei diritti della SIAE, in modo da aumentarne l'efficacia e la diligenza, con particolare riferimento all'attività dei mandatari territoriali;
    in relazione ai mandatari, si dovranno garantire modalità di selezione pubblica trasparenti, sulla scorta di adeguati requisiti di professionalità e onorabilità, il rafforzamento dei controlli sul loro operato; una distribuzione territoriale equa e proporzionata; l'uniforme applicazione delle tariffe stabilite; la mancanza di situazioni di potenziale conflitto d'interessi e di cumulo di mandati incompatibili;
    la successiva lettera n) prevede la ridefinizione dei requisiti minimi per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi in linea con le previsioni della direttiva, nonché con le esigenze rappresentate dal mercato;
    si ritiene opportuno rafforzare ulteriormente i requisiti di professionalità e di onorabilità dei mandatari territoriali, nonché la loro terzietà nei confronti dei portatori di interessi e della stessa utenza,

impegna il Governo

a prevedere in sede di recepimento della direttiva 2014/26/UE, riguardante la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multi-territoriali, di cui all'articolo 14-sexies del provvedimento in esame, che i mandatari territoriali siano obbligatoriamente iscritti in un apposito albo professionale, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile.
9/3540-A/4Tancredi.


   La Camera,
   premesso che:
    nella XVI Legislatura con le interrogazioni 5/02893-5/07214 si poneva attenzione relativamente alla situazione produttiva della Centrale del Latte;
    nell'interrogazione del maggio 2010, si denunciava la decisione di Parmalat di rinunciare alla linea del Tetrapak, facendo scendere da 700 a 500 quintali, al giorno, di latte trattato ed imbottigliato e si manifestava la preoccupazione dei lavoratori diretti, degli allevatori delle valli genovesi e dell'indotto per il futuro dello stabilimento;
    nella risposta del Governo del 3 marzo 2011 si affermava: «lo scorso anno, a fronte di una difficoltà dovuta al calo dei volumi per questioni legate al mercato, è stato posto in essere un processo di riorganizzazione. Le amministrazioni territoriali, tuttavia, si sono attivate prontamente sulla vicenda esposta e l'azienda ha ribadito la volontà di non volere spostare l'unità produttiva di Fegino e di mantenere i livelli occupazionali.» «il gruppo Parmalat, sentito a riguardo, ha confermato che il sito è perfettamente integrato al proprio interno e riveste importanza strategica per la presenza territoriale»;
    nell'interrogazione del giugno 2012 si evidenziava la decisione di Parmalat, che nel frattempo aveva passato al gruppo Lactalis il controllo dei marchi Parmalat e Latte Oro, di sostenere un piano industriale che prevedeva la chiusura dello stabilimento di Genova, venendo meno agli impegni assunti con le amministrazioni locali e le parti sociali;
    lo stabilimento occupava 63 lavoratori, a cui si aggiungevano, i dipendenti della Coop Casoria e oltre 100 allevatori che conferiscono il latte alle centrali;
    era chiaro che la chiusura della Centrale del Latte di Genova, rappresentava un grave perdita occupazionale diretta e con gravi ripercussioni sull'intero settore zootecnico e sulla filiera agroalimentare, pochi lavoratori sono stati ricollocati, altri hanno trovato collocazione in stabilimenti del gruppo in Regioni limitrofe;
    è di questi giorni la decisione del gruppo Lactalis, di non acquistare più il latte dagli allevatori della Liguria, essendo il contratto di conferimento «scaduto», nonostante le garanzie che erano state date in passato al territorio, o comunque ad acquisirlo a condizioni che assolutamente non permetterebbero agli allevatori di coprire i costi di produzione, il mancato accordo colpisce duramente le aziende della Valli Stura e Leira, della Valpolcevera, della Valle Scrivia e della Valle d'Aveto, ricadute negative vi sarebbero anche per i consumatori che sarebbero privati di un prodotto che grazie alle aziende produttrici ne garantisce la genuinità e la sua rigorosa tracciabilità,

impegna il Governo

ad assumere iniziative nelle more dell'attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 e nel quadro del riavvicinamento delle legislazioni in materia di caseina e caseinati, a partire da una rapida convocazione di un tavolo di confronto, per contrastare la scelta di Lactalis al fine di tutelare le aziende zootecniche interessate, e conseguentemente i consumatori che potrebbero continuare ad avere garanzie sulla qualità e la tracciabilità del latte.
9/3540-A/5Tullo, Carocci, Basso.


   La Camera,
   premesso che:
    il Parlamento europeo e il Consiglio il 3 aprile 2014 hanno approvato la Direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE;
    il rafforzamento dei controlli tecnici, insieme all'introduzione di misure atte ad accogliere delle migliori tecnologie per l'accertamento tempestivo di anomalie, rientra in un rinnovato quadro di regole volto a garantire che i veicoli che circolano nello spazio europeo siano mantenuti in condizioni di maggiore sicurezza, al fine di ridurre il numero delle vittime della circolazione stradale, assicurare maggiori tutele sia per gli automobilisti sia sotto il profilo ambientale;
    la direttiva incentiva gli Stati dell'Unione a migliorare le revisioni periodiche con regole più severe per il personale che effettua le revisioni (con requisiti minimi di conoscenze e formazione), introduce meccanismi contro le frodi e ulteriori responsabilità in capo al proprietario dell'auto quale garante dello stato della sua vettura (anche in caso di manomissione del contachilometri); una novità introdotta è quella che riguarda la valutazione, insieme all'esito della revisione sul libretto di circolazione, delle «carenze» delle auto divise in tre diverse tipologie: lievi, gravi e pericolose;
    il termine per il recepimento della suddetta direttiva è il 20 maggio 2017, gli stati membri hanno cinque anni di tempo per adeguare i propri centri di revisione e dovranno istituire organismi nazionali di supervisione entro il 1o gennaio 2023. La Commissione europea nel frattempo ha cinque anni di tempo per elaborare c presentare decreti delegati relativi alle nuove prove tecniche e alla piattaforma elettronica dei dati;
    la direttiva, pur non obbligando a un regime unico uguale per tutti gli stati membri, contiene molte prescrizioni sulla qualità dei controlli e sulla necessità di evitare qualsiasi conflitto di interessi tra la revisione e la riparazione – gli allegati IV e V elencano regole ben precise di indipendenza e criteri stringenti per la supervisione da parte dell'Autorità governativa;
    rilevano in tal senso anche gli articoli 13 e 14 della direttiva sugli ispettori e sulla supervisione dei centri di controllo, e il Considerando n. 34, laddove si sottolinea l'opportunità che «gli ispettori, durante l'effettuazione dei controlli, agiscano in modo indipendente e che il loro giudizio non sia condizionato da conflitti di interesse, compresi quelli di natura economico o personale. È opportuno che il compenso degli ispettori non sia direttamente collegato ai risultati dei controlli tecnici. Gli Stati membri dovrebbero poter prescrivere requisiti in materia di separazione delle attività o autorizzare un organismo privato a effettuare i controlli tecnici e le riparazioni di veicoli (...)»;
    il nostro Paese ha già in parte migliorato il sistema dei controlli con un aggiornamento adeguato alle prescrizioni minime della direttiva in oggetto, tra cui rileva l'introduzione del Protocollo informatico M.C.T.C.net2. che consente una maggiore tracciabilità delle revisioni effettuate;
    qualora l'esecutivo intenda avvalersi della facoltà di recepire la direttiva in oggetto con atto amministrativo, è necessario che venga garantito un completo adeguamento alla nuova normativa europea, in particolare laddove si richiede l'istituzione di un ente terzo cui affidare compiti di controllo sulla regolarità delle operazioni di revisione, quale organismo di supervisione dei centri di controllo, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2014/45/CE;
    è altresì importante che il recepimento della direttiva avvenga anche attraverso un confronto con le associazioni di categoria, che rappresentano i centri di revisione che svolgono una funzione pubblica in regime di autorizzazione. Imprese artigiane, micro e piccole, rappresentano l'ossatura del nostro sistema economico-produttivo. Queste ultime, per rispettare precisi standard qualitativi del processo di revisione in continua evoluzione tecnologica e per garantire l'impiego di personale qualificato e costantemente aggiornato, devono provvedere a onerosi investimenti per attrezzature e tecnologie in conformità alla normativa di settore,

impegna il Governo

   a valutare la possibilità di recepire le misure contenute nella direttiva 2014/45/UE (mediante provvedimenti di normazione primaria o di normazione secondaria in via amministrativa) allo scopo di assicurare, in via principale, standard elevati dei controlli tecnici periodici, rafforzare il sistema di garanzia di qualità anche in relazione all'attività degli ispettori, in modo da scongiurare conflitti di interesse (in attuazione del Considerando 34 e dell'articolo 13 della direttiva 2014/45/CE), individuare modalità organizzative tali da garantire un sistema di controlli efficiente, e terzo sulla regolarità delle operazioni di revisione, anche attraverso uno specifico organismo di supervisione dei centri di controllo (di cui all'articolo 14 della medesima direttiva);
   a valutare la possibilità di prevedere misure di sostegno per i centri di revisione che operano in regime di autorizzazione, in favore dell'impiego di personale qualificato e aggiornato, dell'innovazione di attrezzature e tecnologie conformi alla normativa di settore, al fine di garantire elevati standard qualitativi per la sicurezza stradale, una più efficace prevenzione delle frodi e un effettivo contrasto alla concorrenza sleale di operatori non corretti. Garantire un periodo transitorio per consentire percorsi, che tengano conto delle specificità imprenditoriali esistenti, per passare a un nuovo modello organizzativo.
9/3540-A/6Scuvera, Moretto, Berlinghieri.


   La Camera,
   esaminato il Disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.»;
   premesso che:
    l'articolo 4 reca una delega al Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;
    la lettera b) prevede, fatte salve le sanzioni vigenti, la revisione della disciplina delle stesse, accentrandone la competenza nel Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela delle qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del MiPAAF;
    la predetta disposizione, anche se finalizzata alla razionalizzazione del sistema sanzionatorio, potrebbe pregiudicare il principio di terzietà e di imparzialità dell'ICQRF;
    risulta necessario operare un distinguo tra le funzioni di accertamento e quelle di irrogazione della sanzione amministrativa in quanto il principio di terzietà garantisce e tutela la serenità, l'equilibrio, il distacco e l'indipendenza di giudizio rispetto alle parti e all'oggetto della controversia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, al fine di garantire il principio di terzietà, una netta separazione tra la funzione di accertamento e la funzione di irrogazione della sanzione amministrativa attraverso la separazione degli uffici competenti e delle relative responsabilità dirigenziali.
9/3540-A/7Borghesi, Gianluca Pini, Bossi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.


   La Camera,
   esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015».
   premesso che:
    l'articolo 4 reca una delega al Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;
    la norma italiana definisce come «Paese di origine del prodotto» il luogo di ultima trasformazione sostanziale e al contempo il luogo di origine dell'ingrediente primario. Invece, il regolamento UE 1169/2011 stabilisce che il «Paese di origine del prodotto» è il luogo di ultima trasformazione sostanziale, mentre l'indicazione dell'origine «dell'ingrediente primario» che può essere indicato qualora questo differisca dal luogo di origine del prodotto, non rileva ai fini doganali e di commercializzazione;
    l'articolo 39 del regolamento UE 1169/2011 dispone che «gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi di prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.»;
    la consultazione pubblica promossa dal Ministero delle Politiche Agricole, a seguito dell'attuazione del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014 – che ha coinvolto 26.547 partecipanti sul sito del Mipaaf dal novembre 2014 a marzo 2015- è servita per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Gli esiti della consultazione hanno chiarito inequivocabilmente che il 96,5 per cento dei consumatori ritiene necessario che l'origine dei prodotti agricoli debba essere indicata in modo chiaro e leggibile nell'etichetta,

impegna il Governo

a rendere obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario, a seguito degli esiti della consultazione pubblica ed in virtù dell'articolo 39 del regolamento UE 1169/2011, al fine di garantire la corretta e completa informazione, la salute dei consumatori e la tutela degli operatori della filiera in quanto è importante dare la massima trasparenza.
9/3540-A/8Guidesi, Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.


   La Camera,
   esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015».
   premesso che:
    l'articolo 4 reca una delega al Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;
    la norma italiana definisce come «Paese di origine del prodotto» il luogo di ultima trasformazione sostanziale e al contempo il luogo di origine dell'ingrediente primario. Invece, il regolamento UE 1169/2011 stabilisce che il «Paese di origine del prodotto» è il luogo di ultima trasformazione sostanziale, mentre l'indicazione dell'origine «dell'ingrediente primario» che può essere indicato qualora questo differisca dal luogo di origine del prodotto, non rileva ai fini doganali e di commercializzazione;
    l'articolo 39 del regolamento UE 1169/2011 dispone che «gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi di prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.»;
    la consultazione pubblica promossa dal Ministero delle Politiche Agricole, a seguito dell'attuazione del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014 – che ha coinvolto 26.547 partecipanti sul sito del Mipaaf dal novembre 2014 a marzo 2015- è servita per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Gli esiti della consultazione hanno chiarito inequivocabilmente che il 96,5 per cento dei consumatori ritiene necessario che l'origine dei prodotti agricoli debba essere indicata in modo chiaro e leggibile nell'etichetta,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con la normativa europea, di rendere obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario, a seguito degli esiti della consultazione pubblica ed in virtù dell'articolo 39 del regolamento UE 1169/2011, al fine di garantire la corretta e completa informazione, la salute dei consumatori e la tutela degli operatori della filiera in quanto è importante dare la massima trasparenza.
9/3540-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Guidesi, Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.


   La Camera,
   esaminato il disegno di legge recante «Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europeo – legge di delegazione europea 2015»;
   premesso che:
    in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di prodotti e titoli presenti sul mercato;
    l'articolo 13 del disegno di legge in esame, recante princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, dà attuazione, alla lettera g), all'articolo 7 della stessa direttiva, relativamente alla previsione di siti internet di confronto;
    la lettera l) dello stesso articolo prevede, inoltre, di mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;
    nel settore bancario il legislatore italiano dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominate nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;
    la previsione di misure la creazione di appositi siti internet per la confrontabilità dei prezzi delle offerte bancarie sono senza dubbio degli strumenti utili, ma sono soltanto una goccia nell'oceano di vincoli e cavilli burocratici che di fatto costringono i consumatori a dover subire passivamente le decisioni unilateralmente prese dalle banche, quando invece il loro rapporto dovrebbe fondarsi su una relazione contrattuale di tipo bidirezionale;
    se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di ogni gestione venga ricaricata sui loro risparmi, in una logica di mero profitto speculativo;
    è altresì necessario tutelare la corretta informazione anche alla luce delle recenti vicende italiane, relativamente alla procedura di messa in risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, durante la quale molti risparmiatori, che hanno visto andare in fumo i propri risparmi, affermano di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere,

impegna il Governo

ad adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92/UE sia previsto un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti, stabilendo che ogni sito internet di confronto sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto.
9/3540-A/9Busin, Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;
    l'articolo 13 del disegno di legge in esame, recante princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, alla lettera l), prevede di mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;
    nel settore bancario il legislatore italiano dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;
    la previsione di misure che impongono agli istituti bancari maggiori obblighi informativi a tutela dei loro clienti sono senza dubbio degli strumenti utili, ma sono soltanto una goccia nell'oceano di vincoli e cavilli burocratici che di fatto costringono i consumatori a dover subire passivamente le decisioni unilateralmente prese dalle banche, quando invece il loro rapporto dovrebbe fondarsi su una relazione contrattuale di tipo bidirezionale;
    le banche, quasi sempre, applicano commissioni ed oneri per ogni servizio reso: al mare magnum delle commissioni per le operazioni effettuate dai clienti si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifizi che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre il legittimo tasso di interesse, anche una commissione e gli oneri dovuti per i servizi in home banking che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;
    commissioni e oneri appaiono quindi come balzelli che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche preater legem;
    allo stesso modo, in alcun modo dovrebbero ricadere sui consumatori i costi del servizio informativo dovuto dagli istituti bancari in ragione della complessità della materia, ma anche della enorme tipologia di spese, commissioni ed oneri incomprensibili per la maggior parte dei risparmiatori, i cui capitali, però, costituiscono la maggior parte delle consistenze patrimoniali bancarie grazie a cui gli istituti ottengono enormi profitti,

impegna il Governo

ad adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92/UE sia previsto l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto dall'articolo 13 del presente disegno di legge.
9/3540-A/10Simonetti, Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;
    l'articolo 13 del disegno di legge in esame, recante princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, alla lettera l), prevede di mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;
    nel settore bancario il legislatore italiano dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;
    la previsione di misure che impongono agli istituti bancari maggiori obblighi informativi a tutela dei loro clienti sono senza dubbio degli strumenti utili, ma sono soltanto una goccia nell'oceano di vincoli e cavilli burocratici che di fatto costringono i consumatori a dover subire passivamente le decisioni unilateralmente prese dalle banche, quando invece il loro rapporto dovrebbe fondarsi su una relazione contrattuale di tipo bidirezionale;
    le banche, quasi sempre, applicano commissioni ed oneri per ogni servizio reso: al mare magnum delle commissioni per le operazioni effettuate dai clienti si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifizi che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre il legittimo tasso di interesse, anche una commissione e gli oneri dovuti per i servizi in home banking che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;
    commissioni e oneri appaiono quindi come balzelli che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche preater legem;
    allo stesso modo, in alcun modo dovrebbero ricadere sui consumatori i costi del servizio informativo dovuto dagli istituti bancari in ragione della complessità della materia, ma anche della enorme tipologia di spese, commissioni ed oneri incomprensibili per la maggior parte dei risparmiatori, i cui capitali, però, costituiscono la maggior parte delle consistenze patrimoniali bancarie grazie a cui gli istituti ottengono enormi profitti,

impegna il Governo

a valutare le apposite iniziative possibili affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92/UE sia previsto l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto dall'articolo 13 del presente disegno di legge.
9/3540-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Simonetti, Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7, delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'apparato regolatorio sulla normazione europea;
    negli ultimi anni è aumentata l'attenzione dell'Unione europea sulla normazione tecnica, in quanto ritenuta uno strumento valido per rilanciare la competitività dell'industria comunitaria, per favorire la penetrazione nel mercato di beni innovati e per ridurre i costi di produzione sostenuti dalle imprese;
    è necessario dunque che il programma di lavoro degli organismi di normazione, nazionali ed europei, si ispiri a principi di chiarezza e trasparenza, che permettano da un lato un maggior coinvolgimento delle imprese al processo di definizione delle norme tecniche e dall'altro una maggiore diffusione delle informazioni relative al programma di lavoro degli organismi di riferimento;
    il ricorso alla normazione tecnica consente alle imprese di aumentare gli standard di produzione, a beneficio non solo della competitività dell'apparato industriale, ma anche della tutela dei consumatori,

impegna il Governo

a valorizzare il contributo che la normazione tecnica fornisce alla crescita dell'economia italiana quale strumento di leva della competitività delle imprese, permettendo, da un lato che si realizzi un maggior coinvolgimento delle imprese nel processo di definizione della normazione, e dall'altro che l'attività normativa si ispiri a criteri di chiarezza e trasparenza, al fine di favorirne una più ampia diffusione al pubblico.
9/3540-A/11Allasia, Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 14-quinquies delega il Governo a dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI in tema di lotta alla corruzione nel settore privato;
    occorre prevedere una seria ed efficace repressione dei reati commessi dalle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato), ed in questo senso appare utile la modifica legislativa atta a reprimere maggiormente la corruzione nel settore privato, un comportamento deprecabile che mina le basi di una giusta, corretta e leale concorrenza tra aziende,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito dell'attuazione della delega di cui all'articolo 14-quinquies del disegno di legge all'esame, e nello specifico in relazione al numero minimo delle quote previste, un numero minimo di quote che sia superiore a quanto stabilito dal suddetto articolo nonché prevedere un massimo edittale maggiore rispetto a quanto disciplinato dalla norma in parola.
9/3540-A/12Invernizzi, Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Caparini, Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 reca «Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione la diffusione di specie esotiche invasive»;
    nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di tale regolamento si prevede l'introduzione di una specifica disciplina nazionale per individuare le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni, la disciplina dei controlli doganali, l'elaborazione delle valutazioni di rischio, l'adozione di misure di emergenza, la definizione delle procedure e la stesura di piani di azione sui vettori;
    l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1143/2014 prevede l'adozione di Piani d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive da parte degli Stati membri, che allo scopo dovranno svolgere analisi approfondite sui vettori tramite i quali le specie esotiche invasive sono accidentalmente introdotte e si diffondono nel proprio territorio e nelle acque marine e dovranno, inoltre, identificare i vettori che richiedono azioni prioritarie – vettori prioritari – in ragione della quantità delle specie che entrano nell'Unione attraverso tali vettori o dell'entità dei potenziali danni da esse causati;
    le navi rappresentano vettori prioritari perché sono le cause principali per la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi, che provocano enormi danni ambientali alla flora e alla fauna autoctona, anche distruggendo interi habitat di carattere prioritario che rappresentano una primaria importanza per l'equilibrio dell'ecosistema marino,

impegna il Governo

a prevedere un apposito piano d'azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi, ai fini della difesa degli habitat e delle specie autoctone e della salvaguardia dell'equilibrio dell'ecosistema marino.
9/3540-A/13Grimoldi, Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 6, il provvedimento prevede attualmente che spetti al Governo il compito di emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge in esame un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185;
    all'imposizione del regime sanzionatorio decretato contro la Russia dall'Unione europea non tutti i Paesi dell'Unione hanno dato la stessa ferrea attuazione del nostro Paese. Risulta anzi vero il contrario;
    non sarebbe quindi saggio colpire con eccessiva durezza gli imprenditori del nostro Paese che reagissero al pericolo di perdere quote di mercato a causa del comportamento meno virtuoso di altri Stati meno virtuosi nell'imporre il rispetto delle sanzioni;
    l'esportazione di materiali proliferanti ha invece gravissime ripercussioni sulla sicurezza internazionale e deve pertanto essere scoraggiata in modo deciso;
    sarebbe quindi opportuno differenziare i regimi penale ed amministrativo di punizione per l'eventuale violazione degli embarghi commerciali da quelli che colpiranno la ben più grave collaborazione alla proliferazione delle armi di distruzione di massa,

impegna il Governo

a tener conto del diverso grado di gravità che hanno le violazioni degli embarghi commerciali e quelle dei regimi di controllo delle esportazioni dei beni suscettibili di essere impiegati nella produzione di armi di distruzione di massa da parte di Stati cosiddetti canaglia, in modo tale da colpire più duramente queste ultime.
9/3540-A/14Bossi, Gianluca Pini, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 14-sexies reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE riguardante la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno;
    la Società italiana autori ed editori (SIAE), nata nel 1882, svolge l'attività di intermediazione sulla tutela del diritto d'autore esercitando il monopolio legale sulla protezione e sull'esercizio degli stessi;
    la legge n. 633 del 1941, che disciplina la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo, è da considerarsi ormai datata ed è legata a modalità e concetti di tutela del diritto d'autore e del copyright che oggi evidenziano tutta una serie di criticità che mal si conciliano con il presente;
    in tutti i paesi europei, tranne che in Austria e in Italia, nei quali è previsto, appunto, un monopolio legale sul diritto d'autore, la tutela è esercitata da un mercato libero e concorrenziale, in armonia con i trattati comunitari;
    la Corte di giustizia europea sostiene che il monopolio può essere preservato solo se garantisce particolare efficienza, al contrario di quanto invece svolto dalla Siae;
    la direttiva 2014/26/UE si occupa innanzitutto degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore prevedendo che essi operino in un regime reale di concorrenza, visto che in questo settore ruotano molti interessi, soprattutto economici;
    di recente gravi illeciti hanno investito la governance della Siae fino ai più alti livelli, si sono verificati frequenti casi di nepotismo nelle assunzioni, di eccessiva disinvoltura nella parametrazione degli stipendi e di poca trasparenza delle normative che regolano i rapporti contrattuali del personale dipendente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure affinché venga riformata l'attività della Società italiana degli autori ed editori fissando, altresì, precisi principi di trasparenza nell'accesso, stabilendo il divieto di assunzioni di persone legate da vincoli di parentela con dirigenti e personale dipendente dell'ente, privilegiando sistemi di assunzione su base degli attuali contratti di lavoro, con divieto di stipulare micro accordi con condizioni di privilegio, parametrando gli stipendi di dirigenti e dipendenti a criteri di mercato, con divieto assoluto di automatismi retributivi, eliminando qualsivoglia indennità, gratifica, franchigia e giorni di ferie aggiuntivi.
9/3540-A/15Caparini, Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Grimoldi.


   La Camera,
   esaminato il Disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015»;
   premesso che:
    nella delega dell'articolo 9 del disegno di legge in esame si prevede l'istituzione di un Comitato per le politiche macroprudenziali con funzioni di indirizzo e raccomandazione e poteri di richiesta di informazioni ad enti pubblici e privati al fine di rafforzare la vigilanza e prevenire possibili crisi finanziarie future;
    la necessità di istituire enti ed autorità indipendenti che vigilino sulla corretta gestione e sull'andamento degli istituti finanziari e bancari è nata in seguito all'assunzione di dissennati comportamenti che negli ultimi anni hanno interessato il sistema bancario e finanziario internazionale, europeo e nazionale, a causa dei quali l'Europa, e l'Italia in particolare, sono state investite da una gravissima crisi economica;
    a pagarne le conseguenze sono stati soprattutto i risparmiatori sui quali sono stati scaricati, da una mala gestione di vertici irresponsabili interessati soltanto a logiche di profitto, gli oneri dei default o dei processi di ricapitalizzazione;
    in mancanza di regole veramente stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di prodotti e titoli presenti sul mercato;
    in Italia, il legislatore dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;
    si rende altresì necessario tutelare la corretta informazione dei risparmiatori alla luce delle recenti vicende italiane, relativamente alla procedura di messa in risoluzione della quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, durante la quale molti risparmiatori, che hanno visto andare in fumo i propri risparmi, affermano di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;
    se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di ogni gestione venga ricaricata sui loro risparmi, in una logica di mero profitto speculativo;
    in tale delega si sarebbe quindi potuto inserire anche un principio di delega affinché il Comitato in oggetto potesse promuovere modalità più consistenti di informazione dei consumatori, attraverso la costruzione di un indice di solidità degli istituti bancari stilato in maniera comprensibile per gli investitori non istituzionali;
    contro la considerazione che un'informazione di questo tipo possa provocare degli shock finanziari in quanto suscettibile di causare «fughe» di massa dei risparmiatori dagli istituti ritenuti non solidi, si deve invece tener presente che i capitali dei risparmiatori investitori non professionisti costituiscono buona parte del patrimonio bancario, motivo per cui la tutela di quest'ultimi dovrebbe essere uno degli obiettivi prioritari, al fine di non provocare una crisi di fiducia verso le banche, ben più grave, perché in grado di intaccare l'intero sistema;
    sarebbe necessario che al Comitato macroprudenziale delle attività nazionali sia affidato il compito di stilare annualmente un elenco di dati informativi indicanti la solidità degli istituti bancari finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
     1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di rating internazionali e delle autorità di vigilanza, bancarie o finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;
     2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di default con conseguente necessità di ricapitalizzazione;
     3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;
     4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;
     5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;
     6) pubblicare i dati informativi sui siti internet della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, della COVIP e dell'AGCM,

impegna il Governo

a prevedere l'inserimento, nel corso dell'esame del disegno di legge in oggetto, di un ulteriore principio di delega che tenga conto dei princìpi e criteri direttivi esplicitati in premessa.
9/3540-A/16Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.


   La Camera,
   esaminato il Disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015»;
   premesso che:
    nella delega dell'articolo 9 del disegno di legge in esame si prevede l'istituzione di un Comitato per le politiche macroprudenziali con funzioni di indirizzo e raccomandazione e poteri di richiesta di informazioni ad enti pubblici e privati al fine di rafforzare la vigilanza e prevenire possibili crisi finanziarie future;
    la necessità di istituire enti ed autorità indipendenti che vigilino sulla corretta gestione e sull'andamento degli istituti finanziari e bancari è nata in seguito all'assunzione di dissennati comportamenti che negli ultimi anni hanno interessato il sistema bancario e finanziario internazionale, europeo e nazionale, a causa dei quali l'Europa, e l'Italia in particolare, sono state investite da una gravissima crisi economica;
    a pagarne le conseguenze sono stati soprattutto i risparmiatori sui quali sono stati scaricati, da una mala gestione di vertici irresponsabili interessati soltanto a logiche di profitto, gli oneri dei default o dei processi di ricapitalizzazione;
    in mancanza di regole veramente stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di prodotti e titoli presenti sul mercato;
    in Italia, il legislatore dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;
    si rende altresì necessario tutelare la corretta informazione dei risparmiatori alla luce delle recenti vicende italiane, relativamente alla procedura di messa in risoluzione della quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, durante la quale molti risparmiatori, che hanno visto andare in fumo i propri risparmi, affermano di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;
    se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di ogni gestione venga ricaricata sui loro risparmi, in una logica di mero profitto speculativo;
    in tale delega si sarebbe quindi potuto inserire anche un principio di delega affinché il Comitato in oggetto potesse promuovere modalità più consistenti di informazione dei consumatori, attraverso la costruzione di un indice di solidità degli istituti bancari stilato in maniera comprensibile per gli investitori non istituzionali;
    contro la considerazione che un'informazione di questo tipo possa provocare degli shock finanziari in quanto suscettibile di causare «fughe» di massa dei risparmiatori dagli istituti ritenuti non solidi, si deve invece tener presente che i capitali dei risparmiatori investitori non professionisti costituiscono buona parte del patrimonio bancario, motivo per cui la tutela di quest'ultimi dovrebbe essere uno degli obiettivi prioritari, al fine di non provocare una crisi di fiducia verso le banche, ben più grave, perché in grado di intaccare l'intero sistema;
    sarebbe necessario che al Comitato macroprudenziale delle attività nazionali sia affidato il compito di stilare annualmente un elenco di dati informativi indicanti la solidità degli istituti bancari finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
     1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di rating internazionali e delle autorità di vigilanza, bancarie o finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;
     2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di default con conseguente necessità di ricapitalizzazione;
     3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;
     4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;
     5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;
     6) pubblicare i dati informativi sui siti internet della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, della COVIP e dell'AGCM,

impegna il Governo

a tenere conto, nel rispetto delle competenze del Comitato per le politiche macroprudenziali, dei princìpi e criteri direttivi esplicitati in premessa nell'attuazione della normativa in oggetto.
9/3540-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del provvedimento reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marchi che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;
    il suddetto articolo 4, al comma 3, lettera a), conferisce al Governo una delega in ordine alla previsione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o, se diversa, di confezionamento, al fine di garantire una corretta informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, anche per una più efficace tutela della salute, nonché gli eventuali casi in cui tale indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici equivalenti, che consentano comunque di risalire agevolmente alla sede e all'indirizzo dello stabilimento;
   considerato che:
    il settore agroalimentare è particolarmente vulnerabile alle frodi, che possono avere conseguenze dirette sulla salute dei cittadini e gravi ripercussioni sul piano economico per i produttori;
    oggi la tecnologia offre strumenti per la tracciabilità dei prodotti agroalimentari, già sperimentati in Italia, sicuri e che non comportano particolari aggravi nel processo produttivo,

impegna il Governo

   ad individuare, nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 4, comma 1, dei prodotti nei quali le diciture, i marchi o i codici equivalenti volti ad assicurarne la rintracciabilità possano essere integrati ad elementi di autenticazione non contraffattibili, in modo da offrire una maggiore garanzia ai consumatori;
   ad adottare misure d'incentivo ai produttori per l'utilizzo di sistemi di tracciabilità integrati ad elementi di autenticazione, che rendano impossibile o anti-economica la contraffazione.
9/3540-A/17Albini, Iacono.


   La Camera,
   premesso che:
    con il provvedimento in esame si delega il Governo a recepire la Direttiva 26/2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno;
    la Direttiva 26/2014 prevede misure di trasparenza ed efficientamento nella gestione collettiva del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di garantire agli autori e agli artisti interpreti esecutori il miglior servizio di corresponsione dei propri compensi;
    l'articolo 39, commi 2 e 3 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 dispone che l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi degli artisti è libera;
    fino a luglio del 2009 ha operato in regime di monopolio di fatto l'Istituto Mutualistico artisti interpreti ed esecutori, IMAIE, che si occupava della raccolta e distribuzione dei compensi spettanti gli artisti interpreti esecutori;
    il 14 luglio 2009, l'IMAIE è stato estinto dal Prefetto di Roma e messo in liquidazione sono la guida di tre Commissari con il compito di ripartire circa 130 milioni di euro mai distribuiti dall'Istituto;
    nonostante la procedura di liquidazione sia stata avviata più di 6 anni fa, i Commissari non sono stati in grado di distribuire la totalità delle somme, tanto che ad oggi risultano da distribuire ancora 90 milioni di euro circa ovvero oltre i 2/3 dell'ammontare totale;
    già la VII Commissione Istruzione pubblica e beni culturali del Senato della Repubblica con risoluzione dell'11 marzo 2014 sull'affare assegnato n. 6 (doc. XXIV, n. 21) ha impegnato il Governo ad intervenire affinché il residuo attivo della liquidazione fosse ripartito tra tutti gli operatori rappresentativi degli artisti interpreti esecutori in possesso dei requisiti minimi sulla base di criteri di rappresentanza effettivi e sostanziali,

impegna il Governo

   a prevedere con norma primaria un termine di chiusura della procedura di liquidazione, a conclusione della quale i Commissari trasferiranno le somme non distribuite e i crediti maturati da IMAIE in liquidazione in favore delle imprese che intermediano diritti connessi al diritto d'autore nell'interesse di artisti interpreti o esecutori di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012;
   ad individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato i criteri di attribuzione del residuo attivo e dei crediti maturati da IMAIE in liquidazione alle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012;
   a valutare l'opportunità che una somma non superiore al 10 per cento del residuo della liquidazione sia trasferito in un Fondo da istituire presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il sostegno e l'assistenza di artisti interpreti o esecutori di età superiore ai 65 anni ovvero che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo.
9/3540-A/18Bonomo, Ascani, Becattini, Andrea Romano, Cuomo.


   La Camera,
   premesso che:
    il regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, si propone, come principali obiettivi: l'introduzione di un unico strumento che disciplini principi e requisiti per le disposizioni orizzontali sull'etichettatura generale e nutrizionale: l'inserimento di disposizioni specifiche sulla responsabilità in seno alla catena alimentare riguardo alla presenza e all'esattezza dell'informazione alimentare: la fissazione di criteri misurabili su alcuni elementi della leggibilità delle etichette apposte ai prodotti alimentari: il chiarimento delle norme riguardanti l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza; l'introduzione di indicazioni nutrizionali obbligatorie nella parte principale del campo visivo della maggior parte degli alimenti trasformati;
    la direttiva 2011/91/UE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, a differenza del regolamento n. 1169/2011 si propone il mero scopo di avviare la codificazione e di semplificare la normativa dell'Unione in materia, sostituendo e incorporando una serie di atti (direttiva 89/396/CEE: direttiva 91/238/CEE: direttiva 92/11/CE);
    il decreto legislativo 27 gennaio 1992. n. 109 concerne l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari e reca la disciplina nazionale in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, di attuazione delle direttive comunitarie 89/395/CEE abrogata e sostituita dalla direttiva 2000/13/CE e 89/396/CEE;
    l'articolo 4 del presente provvedimento delega il Governo ad emanare decreti legislativi – secondo la procedura ordinaria di cui alla legge n. 234 del 2012 – per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che nelle etichette o informazioni sugli alimenti ai consumatori, sia prevista l'indicazione dell'origine degli ingredienti principali dell'alimento.
9/3540-A/19Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 reca una delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
    l'applicabilità di tale regolamento ha comportato la necessità di un adeguamento dell'attuale disciplina in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
    l'articolo conferisce al Governo una delega ad adottare, su proposte del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, secondo le procedure previste dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, è previsto che il Governo e tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche ulteriori specifici princìpi e criteri direttivi;
    in particolare, con il criterio contenuto nella lettera a), si conferisce al Governo una delega in ordine alla previsione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso di confezionamento, al fine di garantire una corretta informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, anche per una più efficace tutela della salute, nonché gli eventuali casi in cui tale indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici equivalenti, che consentano comunque di risalire agevolmente alla sede e all'indirizzo dello stabilimento;
    con il criterio di cui alla lettera b) infine, si prevede la revisione della disciplina sanzionatoria, di corrispondenza tra le fattispecie previste dal regolamento (UE) n. 1169/2011 e si prevede l'individuazione nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (lCQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'autorità competente in materia di sanzioni e controlli, evitando sovrapposizioni con altre autorità;
    l'olio extra vergine italiano è tra i migliori al mondo per caratteristiche organolettiche e salubrità;
    l'identità dell'eccellente agroalimentare e la stessa immagine del marchio Italia rischiano di soccombere sotto i colpi del libero mercato che favorisce la sleale concorrenza di prodotti industriali esteri da bassissima qualità e a prezzi altrettanto bassi, commercializzati come italiani ma che di italiano hanno ben poco se non la veste e l'ultima lavorazione;
    la nostra economia agricola è praticamente in ginocchio per effetto delle multinazionali che acquisiscono noti marchi storici italiani, per poi rivendere l'olio con immagine italiani – anche se prodotto con olive di paesi Ue ed extra Ue – a prezzi di gran lunga inferiori al minimo remunerativo per gli agricoltori italiani;
    un olio extra vergine non può costare meno di 6/7 euro al litro e quando ci si trova davanti una bottiglia venduta a 2,99 euro, il consumatore deve subito pensare che non è italiano;
    queste miscele di «grassi liquidi», che sull'etichetta inneggiano all'Italia, in realtà portano scritto sulla retroetichetta, in caratteri piccolissimi, che trattasi di olii comunitari ed extracomunitari;
    occorre ovviare a questa palese truffa commerciale combattendole pubblicità ingannevoli, attraverso una corretta e chiara esposizione in etichetta dei dati relativi all'origine e provenienza dell'olio;
    occorre prevedere che la provenienza dei prodotti compaia sull'etichetta (e non in controetichetta) con caratteri grandi e perfettamente leggibili, anche eventualmente percentualizzando le provenienze;
    il rischio altrimenti è quello di valorizzare un marchio che altri sfruttano a proprio vantaggio, causando un quadruplo danno: sleale concorrenza verso i produttori italiani, danno all'immagine, sfruttamento della mano d'opera e confusione nel consumatore finale;
    la FDA statunitense ha dichiarato che su 5 prodotti con marchio «italiano» – marchio civetta per meglio dire – solo uno è veramente Made in Italy;
    stando ai dati 2012, basti sapere che l'olio importato è maggiore di quello prodotto: 575 mila tonnellate contro 478 mila, una follia, importiamo olio per il 74 per cento dalla Spagna, il restante da Grecia a Tunisia mentre i frantoi, le cooperative e i produttori sono pieni di olio di altissima qualità ma invenduto. Perché entra tanto olio estero a prezzi bassissimi;
    se non si interviene in modo chiaro e inequivocabile si rischia di avvantaggiare la logica Industriate e favorire i prodotti italiani sounding a prezzi troppo bassi;
    stesso rischio si corre per un altro prodotto di eccellenza legato al sistema lattiero caseario;
    in questo il rischio è la mancata indicazione di possibili prodotti che utilizzino latte in polvere e vengano commercializzati senza dichiararlo,

impegna il Governo

   1) a prevedere per le produzioni e la commercializzazione dell'olio la precisa indicazione nel fronte etichetta e con chiarezza e visibilità grafica la provenienza geografica esatta delle olive e delle eventuali miscele;
   2) a prevedere per le produzioni e la commercializzazione di prodotti lattiero caseario la precisa indicazione di eventuale presenza di latte in polvere nel processo produttivo.
9/3540-A/20Pili.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015, prevede la delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali;
    in particolare, il citato articolo 9, prevede che il Governo, nell'esercizio della delega in esame debba seguire specifici criteri direttivi, volti tra l'altro, all'istituzione di un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3 per la conduzione delle politiche macroprudenziali. A tal riguardo è previsto che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, che lo presiede, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario;
    come evidenziato nell'ambito della relazione illustrativa, il meccanismo prospettato dal provvedimento normativo in esame deve essere idoneo a preservare le competenze specifiche delle autorità coinvolte, tenuto conto che l'attuazione nel nostro ordinamento dei principi stabiliti dalla raccomandazione CERS/2011/3 non può essere posta in essere senza tenere conto delle competenze proprie delle singole autorità di vigilanza;
    a tal fine, è, pertanto, necessario che in sede di attuazione del criterio di delega di cui alla lettera d) del predetto articolo 9, ove si specifica che devono essere previste «le regole di funzionamento e di voto del Comitato», si tenga conto della necessità di salvaguardare le competenze specifiche delle autorità coinvolte. Ciò deve essere garantito attraverso la specifica previsione nel relativo decreto legislativo di attuazione che a ciascuna autorità partecipante al Comitato, sia assicurato: a) il potere di avanzare proposte in seno al Comitato per la materia di stretta competenza; b) la possibilità di esprimere l'intesa vincolante, per le specifiche materie di stretta competenza, in ordine alle iniziative che il Comitato intende assumere. Inoltre, nel relativo decreto legislativo di attuazione, occorre concedere il voto doppio, in caso di parità, all'autorità competente per la specifica materia sulla quale il Comitato deve assumere iniziative. In caso di materie a competenza trasversale il voto doppio spetta all'autorità che presiede il Comitato;
    in sede di attuazione del criterio di delega di cui alla lettera i) del predetto articolo 9, ove si specifica che il Comitato «possa acquisire tramite la CONSOB, l'IVASS e la COVIP in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla raccomandazione CERS/2011/3», si deve tenere conto della necessità di mantenere, in ogni caso, ferma la previsione di cui all'articolo 4, comma 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, escludendo, quindi, la possibilità di acquisizione di informazioni in possesso della CONSOB o che la CONSOB deve acquisire per lo svolgimento della sua attività di vigilanza quando ciò si renda necessario al fine di non pregiudicare il ruolo della CONSOB nei rapporti con le corrispondenti istituzioni sovranazionali,

impegna il Governo

in sede di predisposizione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 9, ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà, come sopra individuata, della disposizione normativa in esame, in maniera da eliminare ogni eventuale dubbio interpretativo circa il fatto che l'ambito di applicazione della citata disposizione sia coerente con quanto specificato nelle premesse.
9/3540-A/21Occhiuto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2015, prevede la delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali;
    in particolare, il citato articolo 9, prevede che il Governo, nell'esercizio della delega in esame debba seguire specifici criteri direttivi, volti tra l'altro, all'istituzione di un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3 per la conduzione delle politiche macroprudenziali. A tal riguardo è previsto che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, che lo presiede, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario;
    come evidenziato nell'ambito della relazione illustrativa, il meccanismo prospettato dal provvedimento normativo in esame deve essere idoneo a preservare le competenze specifiche delle autorità coinvolte, tenuto conto che l'attuazione nel nostro ordinamento dei principi stabiliti dalla raccomandazione CERS/2011/3 non può essere posta in essere senza tenere conto delle competenze proprie delle singole autorità di vigilanza;
    a tal fine, è, pertanto, necessario che in sede di attuazione del criterio di delega di cui alla lettera d) del predetto articolo 9, ove si specifica che devono essere previste «le regole di funzionamento e di voto del Comitato», si tenga conto della necessità di salvaguardare le competenze specifiche delle autorità coinvolte. Ciò deve essere garantito attraverso la specifica previsione nel relativo decreto legislativo di attuazione che a ciascuna autorità partecipante al Comitato, sia assicurato: a) il potere di avanzare proposte in seno al Comitato per la materia di stretta competenza; b) la possibilità di esprimere l'intesa vincolante, per le specifiche materie di stretta competenza, in ordine alle iniziative che il Comitato intende assumere. Inoltre, nel relativo decreto legislativo di attuazione, occorre concedere il voto doppio, in caso di parità, all'autorità competente per la specifica materia sulla quale il Comitato deve assumere iniziative. In caso di materie a competenza trasversale il voto doppio spetta all'autorità che presiede il Comitato;
    in sede di attuazione del criterio di delega di cui alla lettera i) del predetto articolo 9, ove si specifica che il Comitato «possa acquisire tramite la CONSOB, l'IVASS e la COVIP in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla raccomandazione CERS/2011/3», si deve tenere conto della necessità di mantenere, in ogni caso, ferma la previsione di cui all'articolo 4, comma 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, escludendo, quindi, la possibilità di acquisizione di informazioni in possesso della CONSOB o che la CONSOB deve acquisire per lo svolgimento della sua attività di vigilanza quando ciò si renda necessario al fine di non pregiudicare il ruolo della CONSOB nei rapporti con le corrispondenti istituzioni sovranazionali,

impegna il Governo

in sede di predisposizione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 9, ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà, come sopra individuata, della disposizione normativa in esame, in maniera da eliminare ogni eventuale dubbio interpretativo circa il fatto che l'ambito di applicazione della citata disposizione, sia coerente con quanto specificato nelle premesse.
9/3540-A/22Palladino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 1, allegato b) n. 10, prevedeva il recepimento della direttiva 2016/97/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa;
    ritenendo che una direttiva così delicata per i risparmiatori e gli investitori non possa essere attuata senza principi direttivi e criteri specifici, con l'approvazione di un emendamento a seguito di parere favorevole del Governo, è stato soppresso dall'articolo 1, comma 1, allegato b), il n. 10;
    è necessario che, in sede di attuazione della direttiva in materia di intermediazione assicurativa (IDD), con l'esclusiva finalità di garantire la massima tutela per i risparmiatori e gli investitori, si debba da un lato mantenere e potenziare il ruolo dell'IVASS nella vigilanza di stabilità delle imprese di assicurazione e dall'altro mantenere e potenziare il ruolo della CONSOB nella vigilanza sul mercato finanziario e gli strumenti finanziari di investimento anche di natura assicurativa;
    in particolare, i principi e i criteri specifici per l'attuazione di tale direttiva dovranno essere definiti in coerenza con l'adeguamento, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 114 del 2015, del quadro normativo nazionale al regolamento UE n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati – cosiddetto PRIIPs, assicurando, altresì, alla CONSOB anche i poteri di vigilanza sull'offerta e la distribuzione di questi prodotti anche con riguardo all'osservanza delle regole di condotta in relazione ai medesimi prodotti, comunque, rientranti nella nozione di PRIIPs quando sono offerti ovvero distribuiti da Banche, SIM e imprese di assicurazioni che emettono prodotti assicurativi in via diretta,

impegna il Governo

in sede di predisposizione dei principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2016/97/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa, ad adottare ogni più adeguato intervento volto ad assicurare che i medesimi principi e criteri direttivi siano coerenti con quanto indicato nelle premesse.
9/3540-A/23Sammarco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame è volto a conferire al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei necessari in ragione della partecipazione dell'Italia all'Unione europea;
    la legge di Delegazione 2015 contiene la delega al Governo per il recepimento della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno;
    la direttiva intende miglioramento il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore, garantendo la concessione di licenze per i diritti d'autore comune in tutta l'Unione europea per ciò che concerne le opere musicali disponibili online,

impegna il Governo

a promuovere gradualmente la gestione autonoma dei diritti d'autore, in primo luogo attraverso programmi informativi in merito alle licenze di tipo creative commons.
9/3540-A/24Battelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame è volto a conferire al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei necessari in ragione della partecipazione dell'Italia all'Unione europea;
    la legge di Delegazione 2015 contiene la delega al Governo per il recepimento della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno;
    la direttiva intende miglioramento il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore, garantendo la concessione di licenze per i diritti d'autore comune in tutta l'Unione europea per ciò che concerne le opere musicali disponibili online,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere gradualmente la gestione autonoma dei diritti d'autore, in primo luogo attraverso programmi informativi in merito alle licenze di tipo creative commons.
9/3540-A/24. (Testo modificato nel corso della seduta) Battelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento appena approvato ha, tra gli altri, il meritorio proposito di delegare al Governo l'adozione di un decreto legislativo avente il fine di riordinare e semplificare le procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di applicare le sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative volte a prevedere un termine più ampio per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia, fermo restando il principio che decorso il termine, il decreto può essere comunque adottato.

9/3540-A/25Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 14-sexies, lettera m), del disegno di legge di delegazione europea, recante disposizioni di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, prevede l'obbligo di una relazione di trasparenza annuale per assicurare la trasparenza della Società italiana autori ed editori e degli organismi di gestione collettiva recepisce solo alcuni dei principi definiti dalla direttiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi,

impegna il Governo

ad adottare misure normative che prevedano che la relazione di trasparenza annuale debba essere approvata dall'assemblea generale dei membri e contenere, tra l'altro, i documenti di bilancio opportunamente controllati da una o più persone abilitate per legge alla revisione dei conti, e una relazione sulle attività svolte nell'esercizio annuale in accordo con quanto stabilito dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 della direttiva 2014/26/UE.
9/3540-A/26Segoni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 14-sexies, lettera m), del disegno di legge di delegazione europea, recante disposizioni di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, prevede l'obbligo di una relazione di trasparenza annuale per assicurare la trasparenza della Società italiana autori ed editori e degli organismi di gestione collettiva recepisce solo alcuni dei principi definiti dalla direttiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure normative che prevedano che la relazione di trasparenza annuale debba essere approvata dall'assemblea generale dei membri e contenere, tra l'altro, i documenti di bilancio opportunamente controllati da una o più persone abilitate per legge alla revisione dei conti, e una relazione sulle attività svolte nell'esercizio annuale in accordo con quanto stabilito dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 della direttiva 2014/26/UE.
9/3540-A/26. (Testo modificato nel corso della seduta) Segoni.


   La Camera,
   premesso che:
   l'articolo 14-sexies, lettera m), del disegno di legge di delegazione europea, recante disposizioni di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, recepisce solo alcuni dei principi definiti dalla direttiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi,

impegna il Governo

ad introdurre nel nostro ordinamento due tipologie di soggetti operanti nel mercato della gestione dei diritti, come stabilito dall'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE che prevede:
   a) un «organismo di gestione collettiva»: un organismo autorizzato, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d'autore o i diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari come finalità unica o principale e che soddisfa uno o entrambi i seguenti criteri:
    i) è detenuto o controllato dai propri membri;
    ii) è organizzato senza fini di lucro;

   b) un’«entità di gestione indipendente»: un organismo autorizzato, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, e gestire i diritti d'autore o i diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari, come finalità unica o principale, il quale:
    i) non è né detenuto né controllato, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti;
    ii) è organizzato con fini di lucro.
9/3540-A/27Cristian Iannuzzi, Bonomo.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 22 maggio 2015, n. 68, (Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015), ha introdotto nell'ordinamento italiano il nuovo Titolo VI-bis del codice penale, «Delitti contro l'ambiente», e modifica il Codice penale inserendo un nuovo Titolo dedicato ai delitti contro l'ambiente, considerando l'immissione di specie alloctone un reato;
    nella pratica della pesca sportiva in acque interne, antecedentemente alla approvazione di questa norma, era autorizzata da molte Regioni, previo parere di ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, la immissione in dette acque di esemplari di Oncorhynchus mykiss, comunemente conosciuta come Trota iridea, ed altre specie non locali;
    la norma, di fatto, rischia di impedire l'utilizzo di Trota iridea ed altre specie non locali nelle gare di pesca sportiva sul territorio, pratica che come detto era regolamentata con norme regionali e sotto il controllo ISPRA, con gravi ripercussioni sia sulla pesca sportiva sia sugli allevamenti ittici;
    all'articolo (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive) si delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, non è stato possibile prendere in considerazione l'osservazione della XIII Commissione che recitava: «valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 3, la seguente lettera b-bis) autorizzare le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alla reintroduzione, introduzione e ripopolamento in natura di specie e popolazioni ittiche, a fini di pesca sportiva, non locali e non autoctone solo previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e previa presentazione di uno studio che assicuri che non venga arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali e predisposizione di un piano regionale che preveda una procedura di pianificazione e monitoraggio degli effetti di immissione»,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di individuare altre strade normative per risolvere il problema esposto in premessa, ed eventualmente, per il caso di specie, salvaguardare la possibilità esistente precedentemente all'entrata in vigore della legge 22 maggio 2015, n. 68, fatta comunque salva la necessaria previsione normativa delle Regioni interessate ed il preventivo parere ISPRA.
9/3540-A/28Taricco.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 22 maggio 2015, n. 68, (Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015), ha introdotto nell'ordinamento italiano il nuovo Titolo VI-bis del codice penale, «Delitti contro l'ambiente», e modifica il Codice penale inserendo un nuovo Titolo dedicato ai delitti contro l'ambiente, considerando l'immissione di specie alloctone un reato;
    nella pratica della pesca sportiva in acque interne, antecedentemente alla approvazione di questa norma, era autorizzata da molte Regioni, previo parere di ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, la immissione in dette acque di esemplari di Oncorhynchus mykiss, comunemente conosciuta come Trota iridea, ed altre specie non locali;
    la norma, di fatto, rischia di impedire l'utilizzo di Trota iridea ed altre specie non locali nelle gare di pesca sportiva sul territorio, pratica che come detto era regolamentata con norme regionali e sotto il controllo ISPRA, con gravi ripercussioni sia sulla pesca sportiva sia sugli allevamenti ittici;
    all'articolo (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive) si delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, non è stato possibile prendere in considerazione l'osservazione della XIII Commissione che recitava: «valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 3, la seguente lettera b-bis) autorizzare le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alla reintroduzione, introduzione e ripopolamento in natura di specie e popolazioni ittiche, a fini di pesca sportiva, non locali e non autoctone solo previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e previa presentazione di uno studio che assicuri che non venga arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali e predisposizione di un piano regionale che preveda una procedura di pianificazione e monitoraggio degli effetti di immissione»,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di individuare altre strade normative per risolvere il problema esposto in premessa.
9/3540-A/28. (Testo modificato nel corso della seduta) Taricco.


   La Camera

impegna il Governo

a favorire accordi per quanto possibile con le più rappresentative associazioni di categoria degli organizzatori degli spettacoli dal vivo, per determinare con equità e ragionevolezza misure e modalità del compenso, tenuto conto del quadro europeo sulle dinamiche reali delle tariffe applicate, al fine di consentire un maggior sviluppo della creatività e la promozione di eventi live sul territorio.
9/3540-A/29Buttiglione.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 14-sexies, concerne l'attuazione della direttiva 2014/26/UE, relativa alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno;
    la lettera l) del comma 1 prevede che in sede di recepimento della direttiva dovranno prevedersi forme di riduzione o di esenzione dalla corresponsione dei diritti d'autore e di diritti connessi riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di 100 partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d'autore o di diritti connessi, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni culturali e del turismo, garantendo che, in tali ipotesi, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti;
    con il comma 8-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 è stato modificato il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto n. 773 del 1931 (Articoli 68 e 69), nel senso di consentire per gli spettacoli dal vivo di piccola portata (fino a 200 spettatori) la sostituzione della licenza del Questore o dell'autorità locale di pubblica sicurezza, con una segnalazione certificata di inizio attività presentati allo sportello per le attività produttive o ufficio analogo. La ratio della citata norma è quella di favorire l'organizzazione di spettacoli dal vivo sburocratizzando i piccoli circuiti musicali che sono quelli dove si formano gli artisti musicali;
    la previsione di cui al paragrafo precedente riprende pressoché integralmente il Live Music Act entrato in vigore il 1o ottobre 2012 nel Regno Unito, con cui è stata introdotta una deregolamentazione della musica, della danza e dell'animazione dal vivo con un pubblico di non più di 200 persone in locali autorizzati;
    è opportuno raccordare verso l'alto il limite massimo di spettatori contenuto nelle due citate disposizioni,

impegna il Governo

con riferimento alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 14-sexies del provvedimento in esame, a valutare l'opportunità di coordinare il limite di 100 partecipanti per gli spettacoli dal vivo, necessario per usufruire della riduzione o di esenzione dalla corresponsione dei diritti d'autore e di diritti connessi, con il limite di 200 spettatori previsto dal comma 8-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
9/3540-A/30Vignali.


   La Camera,
   premesso che:
    in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario pone in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;
    l'articolo 13 del disegno di legge in esame, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, alla lettera l), prevede di mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;
    nel settore bancario il legislatore italiano dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominate nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;
    la previsione di misure che impongano agli istituti bancari maggiori obblighi informativi a tutela dei loro clienti sono senza dubbio degli strumenti utili, ma sono soltanto una goccia nell'oceano di vincoli e cavilli burocratici che di fatto costringono i consumatori a dover subire passivamente le decisioni unilateralmente prese dalle banche, quando invece il loro rapporto dovrebbe fondarsi su una relazione contrattuale di tipo bidirezionale;
    le banche, quasi sempre, applicano commissioni ed oneri per ogni servizio reso; al mare magnum delle commissioni per le operazioni effettuate dai clienti si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifizi che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre il legittimo tasso di interesse, anche una commissione e gli oneri dovuti per i servizi in home banking che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;
    commissioni e oneri appaiono quindi come «balzelli» che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche preater legem;
    allo stesso modo, in alcun modo dovrebbero ricadere sui consumatori i costi del servizio informativo dovuto dagli istituti bancari in ragione della complessità della materia, ma anche della enorme tipologia di spese, commissioni ed oneri incomprensibili per la maggior parte dei risparmiatori, i cui capitali, però, costituiscono la maggior parte delle consistenze patrimoniali bancarie grazie a cui gli istituti ottengono enormi profitti,

impegna il Governo

ad adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92/UE sia stabilito che, in alcun modo, i prestatori di servizi di pagamento possono prevedere oneri di qualsiasi tipo a carico dei consumatori, in compensazione dei maggiori costi sostenuti per i nuovi obblighi informativi di cui sono destinatari.
9/3540-A/31Rondini, Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 14-sexies reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE riguardante la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno;
    la Società italiana autori ed editori (SIAE), nata nel 1882, svolge l'attività di intermediazione sulla tutela del diritto d'autore esercitando il monopolio legale sulla protezione e sull'esercizio degli stessi;
    la legge n. 633 del 1941, che disciplina la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo, è da considerarsi ormai datata ed è legata a modalità e concetti di tutela del diritto d'autore e del copyright che oggi evidenziano tutta una serie di criticità che mal si conciliano con il presente;
    in tutti i paesi europei, tranne che in Austria e in Italia, nei quali è previsto, appunto, un monopolio legale sul diritto d'autore, la tutela è esercitata da un mercato libero e concorrenziale, in armonia con i trattati comunitari;
    la Corte di giustizia europea sostiene che il monopolio può essere preservato solo se garantisce particolare efficienza, al contrario di quanto invece svolto dalla Siae;
    la direttiva 2014/26/UE si occupa innanzitutto degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore prevedendo che essi operino in un regime reale di concorrenza, visto che in questo settore ruotano molti interessi, soprattutto economici;
    nonostante alcune modifiche apportate nel tempo è arrivato il momento di procedere ad una riforma organica che vada ad armonizzarsi con quanto stabilito a livello europeo;
    la disposizione all'esame prevede, in particolare, che il titolare dei diritti possa scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva a cui affidarne la gestione, che potrà anche essere situato in un paese diverso da quello della propria nazionalità o in cui si risiede,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere disposizioni volte a liberalizzare completamente l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore, limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse.
9/3540-A/32Molteni, Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi.