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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 20 aprile 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 20 aprile 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Blazina, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Centemero, Antimo Cesaro, Chaouki, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dell'Orco, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kronbichler, La Marca, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Molea, Morassut, Nicoletti, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Santerini, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Tabacci, Valeria Valente, Valentini, Velo, Vignali, Vignaroli, Zanetti, Zaratti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Blazina, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Centemero, Antimo Cesaro, Chaouki, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dell'Orco, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kronbichler, La Marca, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Molea, Morassut, Nicoletti, Orlando, Palma, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Santerini, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Tabacci, Valeria Valente, Valentini, Velo, Vignali, Vignaroli, Zanetti, Zaratti.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge GIAMMANCO ed altri: «Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio» (1037) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Gullo.

  La proposta di legge PES: «Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza» (3450) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Covello e Stumpo.

  La proposta di legge DE GIROLAMO: «Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio e altre disposizioni in materia di requisiti di idoneità psico-attitudinale del personale scolastico e sanitario» (3629) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Gullo.

  La proposta di legge VEZZALI: «Introduzione dell'insegnamento dell'attività motoria nella scuola dell'infanzia» (3632) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Bratti, Cani, Capua, Ciracì, Fabrizio Di Stefano, Gasparini, Melilli, Minnucci, Pastorelli, Porta, Francesco Saverio Romano, Vargiu, Verini.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  SCOTTO ed altri: «Modifica all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di conferimento del diritto di elettorato attivo e passivo agli stranieri nelle elezioni e nelle consultazioni referendarie di carattere locale» (3716);
  SCOTTO ed altri: «Introduzione dell'articolo 01 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, concernente la determinazione dei soggetti titolari del diritto di asilo e il riconoscimento del medesimo diritto alle donne vittime di violenza» (3717) Parere delle Commissioni II, III, V, XII e XIV;
  MUCCI e PRODANI: «Disposizioni concernenti la personalità giuridica e lo statuto dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, nonché modifica al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di selezione delle candidature attraverso elezioni primarie e delega al Governo per la disciplina del loro svolgimento» (3735) Parere delle Commissioni II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XI Commissione (Lavoro):
  DAMIANO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina del lavoro accessorio» (3601) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  SCOTTO ed altri: «Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori» (3715) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, IX, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. 
   XII Commissione (Affari sociali):
  MARAZZITI ed altri: «Disposizioni in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, di consenso informato e di pianificazione condivisa dei trattamenti sanitari» (3730) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. 
   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SCOTTO ed altri: «Modifiche agli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione, concernenti l'eliminazione del principio del pareggio di bilancio» (3713) Parere delle Commissioni XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 13 aprile 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, la relazione sullo stato di attuazione del medesimo decreto legislativo n. 178 del 2012, recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), aggiornata al 31 dicembre 2015 (Doc. CCVI, n. 6).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 20 aprile 2016, ha trasmesso una nota concernente alcune correzioni al testo del Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4), trasmesso in data 9 aprile 2016.

  Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) nonché a tutte le altre Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: MARIANI ED ALTRI: PRINCÌPI PER LA TUTELA, IL GOVERNO E LA GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE (A.C. 2212-A)

A.C. 2212-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

A.C. 2212-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 6.400 della Commissione;

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 4.400 della Commissione in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura.

  In relazione all'articolo 6, comma 3, il parere favorevole sul testo del provvedimento, espresso nella seduta pomeridiana del 19 aprile 2016, deve intendersi pertanto condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 6.400 della Commissione. Deve intendersi conseguentemente revocata la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, espressa sul testo del provvedimento, con riferimento al medesimo articolo 6, comma 3, nella predetta seduta pomeridiana del 19 aprile 2016.

A.C. 2212-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Princìpi relativi alla gestione del servizio idrico).

  1. Tenuto conto dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale in situazione di monopolio naturale ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione e tenuto conto dell'articolo 12 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, che ha disposto esclusioni specifiche nel settore idrico dall'ambito di applicazione della direttiva medesima, nonché dell'articolo 1 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire quali siano i servizi d'interesse economico generale, in considerazione dell'importanza dell'acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per i cittadini, il servizio idrico integrato è considerato un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività.
  2. L'affidamento del servizio idrico integrato è disciplinato dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal comma 3 del presente articolo.
  3. All'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «In via prioritaria è disposto l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. L'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale provvede periodicamente alla verifica dell'attuazione del piano d'ambito di cui all'articolo 149 nonché, almeno ventiquattro mesi prima della scadenza della gestione d'ambito, alla verifica dell'attività svolta dal gestore del servizio, previo svolgimento nel sito internet istituzionale di apposita consultazione pubblica per la durata di trenta giorni».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 4.
(Ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato. Decadenza delle forme di gestione. Fase transitoria).

  1. Tenuto conto dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale in situazione di monopolio naturale ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, il servizio idrico integrato è considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.
  2. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, che non possono cederla. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi degli articoli 822 e 824 del codice civile. Essi sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione ad uso pubblico.
  3. La gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente a enti di diritto pubblico.
  4. Gli enti di diritto pubblico che gestiscono il servizio idrico integrato non sono assoggettati né al patto di stabilità interno relativo agli enti locali né alle limitazioni di carattere contrattuale od occupazionale stabilite per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche.
  5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono possibili acquisizioni di quote azionarie di società di gestione del servizio idrico integrato.
  6. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate in concessione a terzi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, decadono alla medesima data.
  7. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società a capitale misto pubblico e privato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, sono trasformate, previo recesso del settore dell'acqua e scorporo del ramo d'azienda relativo in caso di gestione di una pluralità di servizi, in società a capitale interamente pubblico. Il processo deve completarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. Le società risultanti dal processo di trasformazione di cui al comma 7 operano in conformità alle seguenti condizioni vincolanti:
   a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo;
   b) esercizio della propria attività in via esclusiva nel servizio affidato;
   c) obbligo di sottostare a controllo da parte degli enti affidanti analogo a quello dagli stessi esercitato sui servizi a gestione diretta;
   d) obbligo di trasformazione in enti di diritto pubblico entro sei mesi dalla data di costituzione.

  9. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società a capitale interamente pubblico in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, sono trasformate in enti di diritto pubblico entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore.
  10. In caso di mancata osservanza di quanto stabilito dal presente articolo, il Governo esercita i poteri sostitutivi stabiliti dalla legge.
  11. Con decreto dei Ministri competenti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», sono definiti i criteri e le modalità alle quali le regioni e gli enti locali devono attenersi per garantire la continuità del servizio idrico integrato e la qualità dello stesso durante la fase transitoria di cui al presente articolo, assicurando la trasparenza e la partecipazione dei lavoratori e dei cittadini ai relativi controlli.

Art. 4-bis.
(Istituzione del Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato).

  1. Al fine di attuare i processi di trasformazione societaria e aziendale di cui all'articolo 4, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato. La dotazione del Fondo è pari a 1 miliardo di euro annui.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dei mare emana un decreto con il quale disciplina le modalità e i criteri di accesso al Fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 4,5,6 del presente articolo.
  4. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89,3 per cento».
  6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89,3 per cento»;
   2) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89,3 per cento».
4. 51. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire le parole da: e tenuto conto dell'articolo 12, fino alla fine dell'articolo con le seguenti: il servizio idrico integrato è considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.

  2. La gestione del servizio idrico integrato è sottratta al principio della libera concorrenza, è realizzata senza finalità lucrative, persegue finalità di carattere sociale e ambientale, ed è finanziata attraverso meccanismi di fiscalità generale e specifica nonché meccanismi tariffari.
  3. Il Governo provvede a conformarsi a quanto disposto dal presente articolo anche in sede di sottoscrizione di trattati o accordi internazionali.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole: in via prioritaria fino a: per gli interventi con le seguenti: agli interventi.
4. 52. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire le parole da: e tenuto conto dell'articolo 12 fino alla fine dell'articolo con le seguenti: il servizio idrico integrato è considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, e la gestione ed erogazione del medesimo servizio non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente a enti di diritto pubblico.
4. 53. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire dalle parole da: e tenuto conto dell'articolo 12 fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: il servizio idrico integrato è considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.
4. 54. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire le parole da: e tenuto conto dell'articolo 12, fino alla fine dell'articolo con le seguenti: il servizio idrico integrato è considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.

  2. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, che non possono cederla. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi degli articoli 822 e 824 del codice civile. Essi sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione ad uso pubblico.
  3. La gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente a enti di diritto pubblico.
  4. Gli enti di diritto pubblico che gestiscono il servizio idrico integrato non sono assoggettati né al patto di stabilità interno relativo agli enti locali né alle limitazioni di carattere contrattuale od occupazionale stabilite per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche.
  5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono possibili acquisizioni di quote azionarie di società di gestione del servizio idrico integrato.
  6. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate in concessione a terzi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, decadono alla medesima data. 7. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società a capitale misto pubblico e privato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, sono trasformate, previo recesso del settore dell'acqua e scorporo del ramo d'azienda relativo in caso di gestione di una pluralità di servizi, in società a capitale interamente pubblico. Il processo deve completarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 50. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: e tenuto conto dell'articolo 12 fino a: fondamentale per i cittadini.
4. 61. Sarro.

  Sopprimere il comma 2.
4. 55. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 2, dopo la parola: integrato aggiungere le seguenti: è sottratto al principio della libera concorrenza, è realizzato senza finalità lucrative, persegue finalità di carattere sociale e ambientale ed.
4. 56. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 3, sopprimere la lettera a).
4. 62. Sarro.

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 1 la parola: «unicità», è sostituita con la seguente: «unitarietà» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo è disposto l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, con divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo e obbligo di sottostare a controllo da parte degli enti affidanti analogo a quello dagli stessi esercitato sui servizi a gestione diretta».
4. 57. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora vi siano società interamente pubbliche partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito provvede all'affidamento diretto del servizio, ai sensi del precedente periodo, in via preferenziale in favore delle medesime società».
4. 400. La Commissione.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: In via prioritaria.
4. 59. Caparini, Rondini, Grimoldi.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: In via prioritaria è disposto l'affidamento diretto in favore con le seguenti: L'affidamento può avvenire anche in via diretta a favore
4. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.
4. 58. Monchiero, Matarrese, D'Agostino.

  Al comma 3, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: almeno ventiquattro mesi prima della scadenza della gestione d'ambito, con le seguenti: almeno una volta all'anno.
4. 60. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

A.C. 2212-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Finanziamento del servizio idrico integrato).

  1. Il servizio idrico integrato è finanziato dalla tariffa di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle risorse nazionali, comprese quelle del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e da quelle dell'Unione europea appositamente destinate agli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale.
  2. Le risorse nazionali e dell'Unione europea di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e delle reti idriche finalizzate al superamento delle procedure di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione delle direttive sul trattamento delle acque reflue.
  3. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concorre al finanziamento delle infrastrutture previste nel piano degli interventi elaborato dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale concedente il servizio, unitamente al Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, il decreto di cui all'articolo 58, comma 2, della legge n. 221 del 2015, stabilisce la dotazione del Fondo e il periodo transitorio per il quale vi è la garanzia ultima dello Stato in funzione del valore atteso delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo stesso tramite la specifica componente tariffaria di cui all'articolo 58, comma 1, della legge n. 221 del 2015.
  4. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, volte a finanziare investimenti in materia ambientale sono destinate in via prioritaria alle società interamente pubbliche di cui all'articolo 149-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli interventi sulla rete del servizio idrico integrato.
  5. L'articolo 136 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:
  «Art. 136. – (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 6.
(Istituzione del Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato).

  1. Al fine di attuare i processi di trasformazione societaria e aziendale di cui all'articolo 6, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato. La dotazione del Fondo è pari a 1 miliardo di euro annui.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana un decreto con il quale disciplina le modalità e i criteri di accesso al Fondo di cui al comma 1.

Art. 6-bis.
(Finanziamento del servizio idrico integrato).

  1. La gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente a enti di diritto pubblico. Il servizio idrico integrato è conseguentemente finanziato attraverso la fiscalità generale e specifica e attraverso la tariffa.
  2. I finanziamenti reperiti attraverso il ricorso alla fiscalità generale e i contributi nazionali ed europei sono destinati a coprire, in particolare, i costi di investimento per tutte le nuove opere del servizio idrico integrato e i costi di erogazione del quantitativo minimo vitale garantito, definito dall'articolo 7, comma 1.
  3. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica, con apposito decreto del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Fondo per investimenti nel servizio idrico integrato. La dotazione del Fondo è pari a 1 miliardo di euro annui.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, si provvede nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 5,6 e 7 del presente articolo.
  5. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89,3 per cento».
  7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89,3 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89,3 per cento».

  8. Per le finalità di cui al presente articolo, le risorse di cui ai precedenti commi sono integrate: dalle risorse nazionali, e quelle comunitarie appositamente destinate agli enti di governo dell'ambito per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale, dette risorse nazionali e comunitarie sono destinate prioritariamente al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e delle reti idriche finalizzate al superamento delle procedure di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione delle direttive sul trattamento delle acque reflue.

Art. 6-ter.
(Finanziamento del servizio idrico integrato attraverso la tariffa).

  1. Con apposito decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce il metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva 60/2000/CE e in conformità ai seguenti princìpi:
   a) copertura integrale dei costi di gestione del servizio idrico integrato;
   b) copertura parziale dei costi di investimento, con specifico riferimento all'ammortamento e agli oneri finanziari derivanti dagli investimenti effettuati tramite il fondo di cui all'articolo 8, comma 3;
   c) copertura dei costi attinenti le attività di depurazione o di riqualificazione ambientale necessarie per compensare l'impatto delle attività per cui è concesso l'uso dell'acqua;
   d) copertura dei costi relativi alle attività di prevenzione e di controllo;
   e) articolazione tariffaria progressiva differenziata per fasce di consumo prevedendo che il consumo fino a 50 litri giornalieri per persona, di cui all'articolo 7, sia considerato quantitativo minimo vitale garantito, con costi a carico della fiscalità generale, e che quello superiore a 300 litri giornalieri per persona è equiparato all'uso commerciale.

  2. Il consiglio di bacino, da istituirsi per ogni bacino o sub-bacino idrografico e composto da rappresentanti di tutti gli enti locali, provincia, comuni e comunità montane che appartengano al medesimo bacino o sub-bacino, procede, in funzione dei bilanci idrici, alla modulazione delle tariffe all'utenza sulla base del metodo definito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del piano di bacino approvato ai sensi del comma 1, tenendo conto:
   a) della composizione del nucleo familiare. Gli scaglioni tariffari si applicano dopo aver diviso il consumo per i componenti familiari;
   b) della quantità dell'acqua erogata;
   c) dell'esigenza di razionalizzazione dei consumi e di eliminazione degli sprechi in funzione dei bilanci idrici.

  3. Il consiglio di bacino procede, altresì, sulla base del metodo tariffario definito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla modulazione delle tariffe per usi produttivi differenziati per tipologie d'uso e per fasce di consumo, in conformità ai princìpi previsti dall'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni, e ai fini del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali previsti dalla direttiva.
  4. L'erogazione del quantitativo minimo vitale di cui all'articolo 2, comma 3, non può essere sospesa. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede a installare un apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri giornalieri per persona.
  5. Nel caso di inadempimento dell'utente, fermo restando quanto previsto dal comma 4, il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione della fornitura idrica a condizione che:
   a) abbia preavvertito l'utente mediante comunicazione avente valore legale recante l'indicazione del giorno a partire dal quale procederà alla limitazione della fornitura;
   b) la limitazione della fornitura avvenga almeno trenta giorni dopo il ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a).

  6. Nel caso di utenze domestiche, il soggetto gestore non può procedere alla limitazione della fornitura idrica, anche nelle forme della riduzione del flusso, se non previo accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'utente, anche nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. Il presente comma si applica anche nel caso di utenze condominiali. Ai fini della determinazione della tariffa, gli enti competenti tengono conto delle utenze disagiate.
  7. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, l'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento dell'inadempimento dell'utente, ordina al soggetto gestore, anche nelle forme di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, l'allaccio immediato della fornitura idrica. Sono nulle tutte le disposizioni contrattuali e regolamentari incompatibili con il presente articolo.
  8. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, nonché dai precedenti articoli 6 e 6-bis, si provvede attraverso:
   a) la destinazione, in sede di approvazione del seguito di legge di stabilità, di una quota annuale di risorse pari a 1 miliardo di euro proveniente da una corrispondente riduzione delle spese militari, a partire da quelle stanziate per l'acquisto degli aerei cacciabombardieri F35;
   b) la destinazione di una quota parte, pari a 2 miliardi di euro annui, delle risorse derivanti dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscali;
   c) la destinazione delle risorse provenienti da una tassa di scopo pari a 1 centesimo di euro per ogni bottiglia in PoliEtilenTereftalato (PET) commercializzata;
   d) la destinazione dei fondi derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela del patrimonio idrico;
   e) l'allocazione di una quota annuale delle risorse derivanti dall'introduzione di una tassa di scopo relativa al prelievo fiscale sulla produzione e sull'uso di sostanze chimiche inquinanti per l'ambiente idrico;
   f) la destinazione di una quota parte delle risorse aggiuntive provenienti da un aumento dell'importo dell'imposta sulle transazioni finanziarie.

  9. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione delle tasse di scopo di cui al comma 8, lettere c) ed e), in conformità ai princìpi e criteri direttivi desumibili dalla presente legge.
6. 55. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 6.
(Finanziamento del servizio idrico integrato).

  1. Il servizio idrico integrato è finanziato attraverso la fiscalità generale e specifica e attraverso la tariffa secondo le disposizioni della presente legge.
  2. Le risorse reperite attraverso il ricorso alla fiscalità generale e le risorse nazionali e dell'Unione Europea sono destinati a coprire, in particolare, i costi di investimento per tutte le nuove opere del servizio idrico integrato e i costi di erogazione del quantitativo minimo vitale garantito.

Art. 6-bis.
(Fondo per investimenti nel servizio idrico integrato).

  1. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica, con apposito decreto del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Fondo per investimenti nel servizio idrico integrato. La dotazione del Fondo è pari a 1 miliardo di euro annui.

Art. 6-ter.
(Disposizioni finanziarie).

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per quanto attiene al ricorso alla fiscalità generale, di cui all'articolo 6, si provvede attraverso:
   a) le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 1 miliardo annuo, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge;
   b) la destinazione di una quota parte, pari a 2 miliardi di euro annui, delle risorse derivanti dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscali;
   c) la destinazione delle risorse provenienti da una tassa di scopo pari a 1 centesimo di euro per ogni bottiglia in PoliEtilenTereftalato (PET) commercializzata;
   d) la destinazione dei fondi derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela del patrimonio idrico;
   e) l'allocazione di una quota annuale delle risorse derivanti dall'introduzione di una tassa di scopo relativa al prelievo fiscale sulla produzione e sull'uso di sostanze chimiche inquinanti per l'ambiente idrico;
   f) la destinazione di una quota parte delle risorse aggiuntive provenienti da un aumento dell'importo dell'imposta sulle transazioni finanziarie.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6-bis si provvede mediante i commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
  3. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89,3 per cento».
  5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89,3 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89,3 per cento».

  6. Il Governo è delegato a adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione delle tasse di scopo di cui al comma 1, lettere c) ed e), in conformità ai princìpi e criteri direttivi desumibili dalla presente legge.
6. 50. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Finanziamento del servizio idrico integrato attraverso la tariffa e diritto all'acqua).

  1. Con apposito decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce il metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva 60/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 e in conformità ai seguenti princìpi:
   a) copertura integrale dei costi di gestione del servizio idrico integrato;
   b) copertura parziale dei costi di investimento, con specifico riferimento all'ammortamento e agli oneri finanziari derivanti dagli investimenti effettuati tramite il fondo di cui all'articolo 8, comma 3;
   c) copertura dei costi attinenti le attività di depurazione o di riqualificazione ambientale necessarie per compensare l'impatto delle attività per cui è concesso l'uso dell'acqua;
   d) copertura dei costi relativi alle attività di prevenzione e di controllo;
   e) articolazione tariffaria progressiva differenziata per fasce di consumo prevedendo che il consumo fino a 50 litri giornalieri per persona sia considerato quantitativo minimo vitale garantito, con costi a carico della fiscalità generale, e che quello superiore a 300 litri giornalieri per persona è equiparato all'uso commerciale.

  2. L'ente di governo dell'ambito procede, in funzione dei bilanci idrici, alla modulazione delle tariffe all'utenza sulla base del metodo definito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del piano di bacino approvato ai sensi del comma 1, tenendo conto:
   a) della composizione del nucleo familiare. Gli scaglioni tariffari si applicano dopo aver diviso il consumo per i componenti familiari;
   b) della quantità dell'acqua erogata;
   c) dell'esigenza di razionalizzazione dei consumi e di eliminazione degli sprechi in funzione dei bilanci idrici.

  3. L'ente di governo dell'ambito procede, altresì, sulla base del metodo tariffario definito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla modulazione delle tariffe per usi produttivi differenziati per tipologie d'uso e per fasce di consumo, in conformità ai princìpi previsti dall'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni, e ai fini del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali previsti dalla direttiva 60/2000/CE.
  4. L'erogazione del quantitativo minimo vitale di cui comma 1, lettera e), non può essere sospesa. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede a installare un apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri giornalieri per persona.
  5. Nel caso di inadempimento dell'utente, fermo restando quanto previsto dal comma 4, il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione della fornitura idrica a condizione che:
   a) abbia preavvertito l'utente mediante comunicazione avente valore legale recante l'indicazione del giorno a partire dal quale procederà alla limitazione della fornitura;
   b) la limitazione della fornitura avvenga almeno trenta giorni dopo il ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a).

  6. Nel caso di utenze domestiche, il soggetto gestore non può procedere alla limitazione della fornitura idrica, anche nelle forme della riduzione del flusso, se non previo accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'utente, anche nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. Il presente comma si applica anche nel caso di utenze condominiali. Ai fini della determinazione della tariffa, gli enti competenti tengono conto delle utenze disagiate.
  7. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, l'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento dell'inadempimento dell'utente, ordina al soggetto gestore, anche nelle forme di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, l'allaccio immediato della fornitura idrica e la rimozione di eventuali dispositivi di limitazione della fornitura. Sono nulle tutte le disposizioni contrattuali e regolamentari incompatibili con il presente articolo.
  8. L'articolo 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 è abrogato.
6. 53. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Finanziamento del servizio idrico integrato).

  1. Il servizio idrico integrato è finanziato attraverso la fiscalità generale e specifica e attraverso la tariffa.
  2. I finanziamenti reperiti attraverso il ricorso alla fiscalità generale e i contributi nazionali ed europei sono destinati a coprire, in particolare, i costi di investimento per tutte le nuove opere del servizio idrico integrato e i costi di erogazione del quantitativo minimo vitale garantito, definito dall'articolo 7.
  3. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica, con apposito decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un apposito fondo, finanziato tramite l'anticipazione della Cassa depositi e prestiti Spa.
6. 51. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Finanziamento del servizio idrico integrato).

  1. La gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente a enti di diritto pubblico. Il servizio idrico integrato è conseguentemente finanziato attraverso la fiscalità generale e specifica e attraverso la tariffa.
  2. I finanziamenti reperiti attraverso il ricorso alla fiscalità generale e i contributi nazionali ed europei sono destinati a coprire, in particolare, i costi di investimento per tutte le nuove opere del servizio idrico integrato e i costi di erogazione del quantitativo minimo vitale garantito, definito dall'articolo 7, comma 1.
  3. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica, con apposito decreto del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Fondo per investimenti nel servizio idrico integrato. La dotazione del Fondo è pari a 1 miliardo di euro annui.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, si provvede nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo.
  5. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89,3 per cento».
  7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89,3 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89,3 per cento».

  8. Per le finalità di cui al presente articolo, le risorse di cui ai precedenti commi sono integrate: dalle risorse nazionali, e quelle comunitarie appositamente destinate agli enti di governo dell'ambito per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale, dette risorse nazionali e comunitarie sono destinate prioritariamente al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e delle reti idriche finalizzate al superamento delle procedure di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione delle direttive sul trattamento delle acque reflue.
6. 54. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 3.
6. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: unitamente al Fondo di garanzia fino alla fine del comma con le seguenti: ferme restando le finalità del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
6. 400. La Commissione.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 4.
6. 60. Sarro.

  Al comma 4, sostituire le parole da: alle società interamente pubbliche fino a: per gli con la seguente: agli
6. 301. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Sopprimere il comma 5.
6. 52. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

A.C. 2212-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Misurazione e fatturazione dei consumi energetici, idrici e del gas).

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico individua misure per favorire la diffusione della telelettura in modalità condivisa da effettuare attraverso la rete elettrica, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, al fine di favorire il controllo dei consumi e la verifica del diritto all'erogazione del quantitativo minimo vitale di acqua».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, sopprimere le parole:, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili,
8. 50. Sarro.

A.C. 2212-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Incentivo agli esercizi commerciali per il ricorso all'acqua potabile a favore dei clienti).

  1. I comuni, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, incentivano gli esercizi commerciali in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti sul loro territorio a servire ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti utilizzati per il consumo umano.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono introdotte misure volte ad incentivare l'uso dell'acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti da parte degli esercizi commerciali sul territorio nazionale in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi del comma 1.
9. 50. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

A.C. 2212-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Trasparenza della bolletta del servizio idrico integrato).

  1. A integrazione delle informazioni già contenute nei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato, al fine di assicurare la trasparenza delle bollette dei consumi idrici, a decorrere dall'anno 2017, è fatto obbligo ai gestori del servizio idrico integrato di comunicare a ciascun utente, nella prima bolletta utile, i dati relativi all'anno precedente risultanti dal bilancio consuntivo dei gestori stessi concernenti gli investimenti realizzati sulle reti nei settori dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione unitamente alle relative spese, nonché i dati relativi al livello di copertura dei citati settori. Al fine di una migliore comparazione nel tempo, a decorrere dall'anno 2018, tali dati devono riguardare anche l'annualità anteriore a quella di riferimento.
  2. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria delibera, determina le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.
  3. Con la delibera di cui al comma 2, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce altresì le modalità affinché tutti i gestori evidenzino in bolletta le informazioni concernenti i parametri di qualità dell'acqua e la percentuale media complessiva delle perdite idriche nelle reti a cui fanno riferimento le gestioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 10.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: Con la delibera di cui al comma 2, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con le seguenti: Con il decreto di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
10. 50. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Le informazioni di cui ai commi precedenti sono pubblicate nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e degli enti di governo dell'ambito in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
10. 51. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

A.C. 2212-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Governo partecipativo del servizio idrico integrato).

  1. Al fine di favorire la partecipazione democratica, lo Stato e gli enti locali applicano nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva in materia di informazione e consultazione pubblica, garantendo massima trasparenza e adeguati strumenti di coinvolgimento anche nel processo decisionale relativo alla pianificazione, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998 e resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108.
  2. Al fine di assicurare un governo democratico del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative e di rappresentanza nelle sedi di pianificazione e programmazione degli orientamenti di fondo del servizio idrico integrato.
  3. Le sedute dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO), salvo quelle dell'organo esecutivo, sono pubbliche e la loro convocazione è resa nota nelle forme che garantiscono la massima possibilità di diffusione. Devono inoltre essere pubblicati nel sito istituzionale degli EGATO i verbali delle sedute e le deliberazioni assunte, con relativi allegati, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti pubblici gestori del servizio idrico integrato devono rendere pubblici, tramite idonei strumenti, anche informatici, tutti gli atti e i provvedimenti che prevedono impegni di spesa. Tutti i soggetti gestori del servizio idrico integrato devono rendere pubbliche le informazioni e le analisi relative alla qualità delle acque ad uso umano, al monitoraggio delle perdite delle infrastrutture idriche di competenza e alle perfomance di gestione aziendale raggiunti nell'anno solare. La pubblicazione dei dati avviene con cadenza annuale, entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 11.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Per l'adozione degli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato gli enti locali assicurano forme di democrazia partecipativa.
11. 60. Sarro.

  Al comma 2, dopo le parole: atti fondamentali di, aggiungere la seguente: gestione,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e negli organi di gestione degli enti preposti alla gestione del servizio idrico integrato.
11. 50. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché negli organi di gestione degli enti di diritto pubblico preposti alla gestione del servizio idrico integrato.
11. 55. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: territoriale ottimale (EGATO), salvo quelle dell'organo esecutivo,.

  Conseguentemente al medesimo comma:
   secondo periodo, sostituire le parole:
degli EGATO, con le seguenti: degli enti di governo dell'ambito;
   terzo periodo, sopprimere la parola: pubblici;
   quarto periodo, dopo la parola: pubbliche inserire le seguenti: sul proprio sito istituzionale, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tutte;
   quinto periodo, sostituire le parole: annuale, entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, con le seguenti: almeno semestrale.
11. 52. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di rendere tali dati sempre disponibili e fruibili, ogni soggetto gestore del servizio idrico integrato dovrà predisporre una bacheca nella homepage del proprio sito internet, contenente tutti i dati di qualità delle acque.
11. 51. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Ogni comune pubblica nella home page del sito internet istituzionale, in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi ai controlli interni ed esterni di cui agli articoli 7 ed 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Tali dati sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli. I dati sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I risultati dei controlli devono, altresì, essere resi disponibili sul sito internet di ciascun Comune per un periodo di almeno cinque anni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso l'ausilio e il supporto dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, esercita una funzione di verifica e controllo sul rispetto da parte dei Comuni dei suddetti obblighi di trasparenza.
11. 53. Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto definisce la Carta nazionale del servizio idrico integrato, al fine di riconoscere il diritto all'acqua, di cui all'articolo 2, e di fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico integrato. La Carta nazionale del servizio idrico integrato disciplina, altresì, le modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali sanzioni applicabili.
11. 54. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

A.C. 2212-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Fondo nazionale di solidarietà internazionale).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1284 è sostituito dal seguente:
  «1284. Al fine di favorire l'accesso all'acqua potabile da parte di tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Fondo nazionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, con particolare attenzione al sostegno e al coinvolgimento della cooperazione territoriale e delle comunità locali dei Paesi partner»;
   b) al comma 1284-ter, le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «1 centesimo»;
   c) dopo il comma 1284-ter è inserito il seguente:
  «1284-quater. È istituito un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. I relativi proventi sono versati, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Fondo di cui al comma 1284. Le risorse del Fondo di cui al comma 1284 sono gestite dall'Agenzia nazionale per la cooperazione internazionale, secondo le procedure di erogazione e di assegnazione di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, e conformemente alle norme regolamentari che disciplinano i rapporti tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 50. Matarrese, D'Agostino, Dambruoso, Vargiu, Palese.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1284, aggiungere, in fine, le parole:, con esclusione di qualsiasi profitto o interesse privatistico;
12. 52. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Sopprimere la lettera b).
12. 51. Matarrese, D'Agostino, Dambruoso, Vargiu, Palese, Nesi, Roccella.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1284-quater, sostituire le parole: 1 centesimo con le seguenti: 0,5 centesimi
12. 60. Sarro.

A.C. 2212-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Clausola di salvaguardia).

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 13.

  Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
  Art. 13-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
13. 0300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 2212-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento appena approvato ha meritoriamente previsto che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, eserciti le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici a essa trasferite, nonché la funzione di garantire la costituzione di una banca di dati su servizio idrico integrato, perché possa elaborare congiuntamente i dati dei sistemi informativi delle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autorità di bacino distrettuali, ma senza specificare i periodi di aggiornamento dei dati ivi contenuti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a prevedere che dai contenuti nella banca dati sul servizio idrico integrato sia possibile evincere con chiarezza i dati dell'acqua destinata ad uso umano, con particolare riguardo per quella potabile.
9/2212-A/1Matarrelli, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento appena approvato ha meritoriamente previsto che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, eserciti le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici a essa trasferite, nonché la funzione di garantire la costituzione di una banca di dati su servizio idrico integrato, perché possa elaborare congiuntamente i dati dei sistemi informativi delle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autorità di bacino distrettuali, ma senza specificare i periodi di aggiornamento dei dati ivi contenuti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare, qualora tecnicamente possibile, eventuali ulteriori iniziative normative volte a prevedere che dai contenuti nella banca dati sul servizio idrico integrato sia possibile evincere con chiarezza i dati dell'acqua destinata ad uso umano, con particolare riguardo per quella potabile.
9/2212-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Matarrelli, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'originaria formulazione della proposta di legge in epigrafe, all'articolo 10, comma 4, era prevista delega al Governo per la definizione di una «Carta nazionale del servizio idrico integrato», al fine di riconoscere il «diritto all'acqua», di «fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico integrato» e di disciplinare, altresì, «le modalità di vigilanza sulla corretta applicazione» della stessa Carta, «definendo le eventuali sanzioni applicabili»;
    tale disposizione è stata opportunamente soppressa, perché vaga, in particolare per quel che concerne la definizione dello strumento con il quale il Governo avrebbe dovuto intervenire;
    permane l'esigenza di una «Carta nazionale del servizio idrico integrato», quale strumento di razionalizzazione dei servizi idrici, centrata sui diritti e le esigenze dei cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere parallelamente all'attuazione della disciplina in epigrafe, l'emanazione di una «Carta nazionale del servizio idrico integrato», previa consultazione delle principali Associazioni dei consumatori.
9/2212-A/2Gregorio Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    negli ultimi dieci anni sono stati istituiti quattro Fondi in materia di acque con obiettivi che dovrebbero essere fra loro coordinati nell'ottica di una comune strategia per la tutela e gestione delle acque;
    tali Fondi sono i seguenti:
     1) il Fondo di solidarietà di accesso all'acqua, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 1284), operante dal 2007, Fondo finanziato con quota parte (1/10) del contributo di 0,5 centesimi di euro per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico, introdotto con il comma 1284-ter della medesima legge. Tale Fondo viene ora sostituito con uno analogo ma con diversa gestione, raddoppiando il contributo sulle bottiglie in plastica che lo finanzia;
     2) il Fondo a favore della potabilizzazione, naturizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, del recupero delle acque meteoriche e della permeabilità dei suoli urbanizzati (legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 1284-bis), operante dal 2007 ed alimentato ab origine con quota parte (9/10) del contributo di 0,5 centesimi di euro (ora 1 centesimo) per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico introdotto con il comma 1284-ter della medesima legge;
     3) il Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche (decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 – articolo 7, comma 6), alimentato riassegnando gli stanziamenti per interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche;
     4) il Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe (legge n. 221 del 2015, articolo 58, comma 1), Fondo alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato;
    questa frammentazione delle risorse ne rende difficoltosa la visione unitaria della destinazione delle somme disponibili e la convergenza verso gli obiettivi strategici definiti dalla legge di riordino del governo e della gestione delle acque,

impegna il Governo

a trasmettere, per ciascun Fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Commissione ambiente della Camera dei deputati, un prospetto riepilogativo delle entrate e della specifica destinazione delle risorse relative all'esercizio precedente.
9/2212-A/3Carrescia.


   La Camera,
   premesso che:
    negli ultimi dieci anni sono stati istituiti quattro Fondi in materia di acque con obiettivi che dovrebbero essere fra loro coordinati nell'ottica di una comune strategia per la tutela e gestione delle acque;
    tali Fondi sono i seguenti:
     1) il Fondo di solidarietà di accesso all'acqua, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 1284), operante dal 2007, Fondo finanziato con quota parte (1/10) del contributo di 0,5 centesimi di euro per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico, introdotto con il comma 1284-ter della medesima legge. Tale Fondo viene ora sostituito con uno analogo ma con diversa gestione, raddoppiando il contributo sulle bottiglie in plastica che lo finanzia;
     2) il Fondo a favore della potabilizzazione, naturizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, del recupero delle acque meteoriche e della permeabilità dei suoli urbanizzati (legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 1284-bis), operante dal 2007 ed alimentato ab origine con quota parte (9/10) del contributo di 0,5 centesimi di euro (ora 1 centesimo) per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico introdotto con il comma 1284-ter della medesima legge;
     3) il Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche (decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 – articolo 7, comma 6), alimentato riassegnando gli stanziamenti per interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche;
     4) il Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe (legge n. 221 del 2015, articolo 58, comma 1), Fondo alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato;
    questa frammentazione delle risorse ne rende difficoltosa la visione unitaria della destinazione delle somme disponibili e la convergenza verso gli obiettivi strategici definiti dalla legge di riordino del governo e della gestione delle acque,

impegna il Governo

a fornire con periodicità, per ciascun Fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Commissione ambiente della Camera dei deputati, un prospetto riepilogativo delle entrate e della specifica destinazione delle risorse relative all'esercizio precedente.
9/2212-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)  Carrescia.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 5 dell'articolo 3 reca disposizioni, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, che prevedono l'obbligo, in capo all'autorità di distretto di realizzare e aggiornare almeno semestralmente un database geografico, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che censisce, caratterizza e localizza i punti di prelievo dell'acqua, gli scarichi, nonché gli impianti di depurazione pubblici e privati;
    è stata invece soppressa la norma (che interveniva sugli obiettivi di qualità delle acque previsti dagli articoli 76 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006) recata dal comma 9 che prevedeva, per tutti i corpi idrici, il raggiungimento di uno stato di qualità vicino a quello naturale attraverso il controllo e la regolazione degli scarichi idrici e l'uso corretto e razionale delle acque e del territorio;
    nel rapporto sui dati di monitoraggio 2011-2012 divulgato a novembre 2014 dal titolo «Rapporto nazionale pesticidi nelle acque – dati 2011-2012, Edizione 2014» l'ISPRA non solo evidenzia una diffusa contaminazione ma anche che su 400 principi attivi solo 200 vengono cercati effettivamente nelle acque dalle agenzie regionali e, di questi, molti sono monitorati solo in alcune regioni e, sostanzialmente, in maniera del tutto disomogenea;
    per l'ISPRA il quadro della contaminazione delle acque superficiali, d'altra parte, è ancora largamente incompleto in quanto solo un limitato numero di sostanze ha uno specifico valore dello Standard di Qualità Ambientale, mentre la maggior parte ha un limite generico. Per diverse sostanze, inoltre, i limiti sono incompatibili con le attuali prestazioni dei laboratori, elemento che non consente di esprimere un giudizio sullo stato di qualità delle acque;
    in relazione ai rischi per l'ambiente e l'uomo l'ISPRA sostiene che la valutazione del rischio deve, pertanto, tenere conto che l'uomo e gli altri organismi sono spesso soggetti all'esposizione simultanea a diverse sostanze chimiche, e che lo schema di valutazione normalmente usato non è cautelativo riguardo ai rischi della poli-esposizione;
    il dato complessivo delle sostanze monitorate (indicatore 6) mostra fino al 2009 un aumento della frequenza di pesticidi nei campioni, sia nelle acque superficiali sia in quelle sotterranee. La crescita è concomitante all'aumento delle dimensioni e dell'efficacia del monitoraggio. In questa prima fase, pertanto, il trend è in primo luogo l'indicazione di una contaminazione all'inizio non completamente evidenziata dalle dimensioni più ridotte e dall'inadeguata impostazione del monitoraggio. Dal 2010 la frequenza si assesta su livelli più bassi in entrambi i comparti. L'interpretazione del dato non è semplice e deve tenere conto, tra le altre cose, dei limiti del monitoraggio in molte regioni, del mancato adeguamento, in generale, di tutti i programmi di monitoraggio regionali per tenere conto delle sostanze nuove e del fatto che molte sostanze sono state revocate in seguito al programma di revisione europeo completato negli scorsi anni. Sembra, pertanto, azzardato affermare che è in atto una reale diminuzione della presenza di pesticidi nelle acque. Più ragionevolmente si può concludere che, dopo una prima fase in cui diverse regioni hanno ampliato le indagini, ora si è nuovamente determinato uno sfasamento tra il monitoraggio e le sostanze presenti nell'ambiente,

impegna il Governo

ad istituire un programma di monitoraggio costante nei termini di cui in premessa i cui dati siano resi pubblici sui siti dei singoli gestori e a prevedere una moratoria per quanto riguarda l'autorizzazione di discariche e fonti emissive in acqua, in particolare, in territori con un elevato fattore di pressione ambientale e a completare il piano generale delle bonifiche.
9/2212-A/4Alberti.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 5 dell'articolo 3 reca disposizioni, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, che prevedono l'obbligo, in capo all'autorità di distretto di realizzare e aggiornare almeno semestralmente un database geografico, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che censisce, caratterizza e localizza i punti di prelievo dell'acqua, gli scarichi, nonché gli impianti di depurazione pubblici e privati;
    è stata invece soppressa la norma (che interveniva sugli obiettivi di qualità delle acque previsti dagli articoli 76 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006) recata dal comma 9 che prevedeva, per tutti i corpi idrici, il raggiungimento di uno stato di qualità vicino a quello naturale attraverso il controllo e la regolazione degli scarichi idrici e l'uso corretto e razionale delle acque e del territorio;
    nel rapporto sui dati di monitoraggio 2011-2012 divulgato a novembre 2014 dal titolo «Rapporto nazionale pesticidi nelle acque – dati 2011-2012, Edizione 2014» l'ISPRA non solo evidenzia una diffusa contaminazione ma anche che su 400 principi attivi solo 200 vengono cercati effettivamente nelle acque dalle agenzie regionali e, di questi, molti sono monitorati solo in alcune regioni e, sostanzialmente, in maniera del tutto disomogenea;
    per l'ISPRA il quadro della contaminazione delle acque superficiali, d'altra parte, è ancora largamente incompleto in quanto solo un limitato numero di sostanze ha uno specifico valore dello Standard di Qualità Ambientale, mentre la maggior parte ha un limite generico. Per diverse sostanze, inoltre, i limiti sono incompatibili con le attuali prestazioni dei laboratori, elemento che non consente di esprimere un giudizio sullo stato di qualità delle acque;
    in relazione ai rischi per l'ambiente e l'uomo l'ISPRA sostiene che la valutazione del rischio deve, pertanto, tenere conto che l'uomo e gli altri organismi sono spesso soggetti all'esposizione simultanea a diverse sostanze chimiche, e che lo schema di valutazione normalmente usato non è cautelativo riguardo ai rischi della poli-esposizione;
    il dato complessivo delle sostanze monitorate (indicatore 6) mostra fino al 2009 un aumento della frequenza di pesticidi nei campioni, sia nelle acque superficiali sia in quelle sotterranee. La crescita è concomitante all'aumento delle dimensioni e dell'efficacia del monitoraggio. In questa prima fase, pertanto, il trend è in primo luogo l'indicazione di una contaminazione all'inizio non completamente evidenziata dalle dimensioni più ridotte e dall'inadeguata impostazione del monitoraggio. Dal 2010 la frequenza si assesta su livelli più bassi in entrambi i comparti. L'interpretazione del dato non è semplice e deve tenere conto, tra le altre cose, dei limiti del monitoraggio in molte regioni, del mancato adeguamento, in generale, di tutti i programmi di monitoraggio regionali per tenere conto delle sostanze nuove e del fatto che molte sostanze sono state revocate in seguito al programma di revisione europeo completato negli scorsi anni. Sembra, pertanto, azzardato affermare che è in atto una reale diminuzione della presenza di pesticidi nelle acque. Più ragionevolmente si può concludere che, dopo una prima fase in cui diverse regioni hanno ampliato le indagini, ora si è nuovamente determinato uno sfasamento tra il monitoraggio e le sostanze presenti nell'ambiente,

impegna il Governo

ad istituire un programma di monitoraggio costante nei termini di cui in premessa i cui dati siano resi pubblici sui siti dei singoli gestori.
9/2212-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta)  Alberti.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge reca norme in materia di gestione dell'acqua, di pianificazione, gestione e finanziamento del servizio idrico integrato, nonché ulteriori disposizioni riguardanti la bolletta del servizio idrico integrato, i meccanismi di partecipazione alla gestione di tale servizio e l'istituzione di un Fondo nazionale di solidarietà internazionale;
    il testo della proposta di legge, che è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, si compone di tredici articoli. Nel corso dell'esame in Commissione, infatti, sono state soppresse le disposizioni contenute in taluni articoli della proposta di legge originariamente presentata e sono state modificate le disposizioni contenute negli altri articoli come di seguito verrà evidenziato. È stato conseguentemente modificato il titolo della proposta di legge;
    alcuni firmatari della proposta di legge, tra cui il primo firmatario, hanno comunicato il ritiro della firma al provvedimento in esame all'esito dell'esame in Commissione;
    l'articolo 2, che è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, detta i principi generali in materia di gestione dell'acqua, ovvero solidarietà (integrato, nel corso dell'esame in sede referente, con i criteri di responsabilità, efficienza e sostenibilità); salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future a fruire di un patrimonio ambientale integro; risparmio e rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici;
    nel rispetto dei principi generali indicati non dovrebbero essere quindi consentiti accordi di liberalizzazione nel settore dei servizi idrici, così come tecniche di fracking, costruzione di dighe, water grabbing,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa anche ai fini dell'adozione di ulteriori iniziative normative che, al fine di garantire la tutela della risorsa per le attuali e le future generazioni, non consentano ai soggetti gestori e agli enti locali di sottoscrivere accordi di privatizzazione nel settore dei servizi idrici e nuove autorizzazioni e concessioni per lo sfruttamento delle risorse di falda e di superficie.
9/2212-A/5De Rosa.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge reca norme in materia di gestione dell'acqua, di pianificazione, gestione e finanziamento del servizio idrico integrato, nonché ulteriori disposizioni riguardanti la bolletta del servizio idrico integrato, i meccanismi di partecipazione alla gestione di tale servizio e l'istituzione di un Fondo nazionale di solidarietà internazionale;
    il testo della proposta di legge, che è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, si compone di tredici articoli. Nel corso dell'esame in Commissione, infatti, sono state soppresse le disposizioni contenute in taluni articoli della proposta di legge originariamente presentata e sono state modificate le disposizioni contenute negli altri articoli come di seguito verrà evidenziato. È stato conseguentemente modificato il titolo della proposta di legge;
    alcuni firmatari della proposta di legge, tra cui il primo firmatario, hanno comunicato il ritiro della firma al provvedimento in esame all'esito dell'esame in Commissione;
    l'articolo 2, che è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, detta i principi generali in materia di gestione dell'acqua, ovvero solidarietà (integrato, nel corso dell'esame in sede referente, con i criteri di responsabilità, efficienza e sostenibilità); salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future a fruire di un patrimonio ambientale integro; risparmio e rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici;
    nel rispetto dei principi generali indicati non dovrebbero essere quindi consentiti accordi di liberalizzazione nel settore dei servizi idrici, così come tecniche di fracking, costruzione di dighe, water grabbing,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa anche ai fini dell'adozione di ulteriori iniziative normative che, al fine di garantire la tutela della risorsa per le attuali e le future generazioni.
9/2212-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta)  De Rosa.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 detta tre diversi tipi di disposizioni: princìpi fondamentali in materia di tutela e pianificazione, norme atte a disciplinare le concessioni di prelievo di acque, nonché una norma in tema di monitoraggio;
    i commi da 1 a 4 del testo iniziale dell'articolo 3, che recavano alcuni princìpi fondamentali in materia di tutela e pianificazione, sono stati modificati o soppressi, nel corso dell'esame in sede referente, al fine precipuo di confermare le linee generali dell'assetto normativo vigente (previsto dagli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006), relativo alle autorità di bacino e alla pianificazione nei distretti idrografici, e di un coordinamento con esse, facendovi esplicito rinvio;
    pertanto, in luogo del comma 2 del testo iniziale, ove si disciplinava l'istituzione (e i relativi compiti) di un'autorità distrettuale in ogni distretto idrografico, nel testo adottato in sede referente è previsto un rinvio (nel nuovo ultimo periodo del comma 1) alla disciplina prevista dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificata dalle recenti norme dettate dal cosiddetto collegato ambientale (legge n. 221 del 2015).
    allo stesso modo, è stata soppressa buona parte del comma 3 e l'intero comma 4 del testo iniziale, in cui si prevedeva l'istituzione del consiglio di bacino, a cui venivano affidati compiti cruciali quali l'approvazione del piano di ambito o di bacino, la modulazione della tariffa e l'elaborazione del bilancio idrico di bacino, nonché i criteri per la redazione e l'approvazione di quest'ultimo;
    i bacini idrografici sono l'unità di misura in base la quale pianificare la gestione delle risorse idriche. Definendo infatti i bacini idrografici come dimensione ottimale di governo e gestione dell'acqua, si sancisce che per ogni distretto idrografico viene costituita una Autorità di Distretto idrografico che definisce il Piano di gestione sulla base del bilancio idrico, gli strumenti di pianificazione e concede il rilascio e il rinnovo delle concessioni i quali devono essere vincolati al rispetto delle priorità di utilizzo della risorsa;
    il servizio idrico, deve essere inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, come servizio pubblico locale di interesse generale, privo di rilevanza economica. Questo per noi significa difendere l'unitarietà del servizio che, appunto, deve essere integrato, contro l'unicità della gestione, possibilmente privata proposta dal Governo. Questo vuol dire anche rilanciare gli investimenti in questo settore, ma garantendo che vengano effettuati con trasparenza e sotto il controllo delle comunità che vivono nei territori al fine di assicurare a tutta la popolazione la distribuzione nelle case e nei luoghi di lavoro di acqua salubre, priva da agenti patogeni e sostanze contaminanti potenzialmente pericolose per la salute,

impegna il Governo

ad intervenire in modo che la gestione delle risorse idriche sia pianificata a livello di bacini idrografici e vengano introdotti Piani di gestione e tutela delle acque, a livello di bacini idrografici, che tengano in considerazione il ciclo idrologico, ovvero la stretta interconnessione tra acqua, agricoltura e produzione di cibo, salute ed energia.
9/2212-A/6Cominardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il nuovo comma 4 prevede una delega al Governo, da esercitare entro il 31 dicembre 2016, per l'emanazione un decreto legislativo contenente disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda;
    lo stesso comma precisa che l'esercizio della delega dovrà avvenire nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera hhh), della legge 28 gennaio 2016, n. 11 (legga delega per il recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici e concessioni). Si ricorda in proposito che l'articolo 12 della direttiva 2014/23/UE, il cui dettato è recepito dall'articolo 12 dello schema di decreto legislativo attuativo della legge n. 11 del 2016 all'esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto del Governo n. 283), esclude dall'ambito di applicazione alcune concessioni del settore idrico. Tale norma esclude infatti le concessioni aggiudicate per fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile; nonché quelle per alimentare tali reti con acqua potabile. Sono parimenti escluse le concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguenti aspetti quando sono collegate a un'attività precedentemente menzionata: progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio; smaltimento o trattamento delle acque reflue. Il decreto legislativo previsto dall'articolo 3, comma 4, dovrà definire altresì i criteri cui dovranno attenersi le regioni e le province autonome nell'attribuzione della concessione, nonché nella determinazione della sua durata, includendo comunque tra i medesimi la necessaria considerazione degli interventi ritenuti necessari avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, nonché alla compensazione ambientale per gli enti locali interessati;
    i criteri di delega sembrano intervenire implicitamente sulla disciplina vigente in materia di tempi di indizione delle procedure di evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua, sulla durata delle concessioni, sulle condizioni e sui criteri di ammissione alle gare, contenuta nell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e nell'articolo 37, commi 5-8, del decreto-legge n. 83 del 2012,

impegna il Governo

a prevedere, all'interno dei provvedimenti attuativi, disposizioni in base alle quali i proventi dei canoni ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico siano introitati, come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalle regioni, che, con appositi provvedimenti legislativi, possono trasferirli agli enti locali interessati e destinarli al finanziamento di interventi atti alla tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico, sulla base delle linee programmatiche di bacino e che il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo consideri il principio del recupero dei costi, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, in virtù del principio «chi inquina paga».
9/2212-A/7Basilio.


   La Camera,
   premesso che:
    il nuovo comma 4 prevede una delega al Governo, da esercitare entro il 31 dicembre 2016, per l'emanazione un decreto legislativo contenente disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda;
    lo stesso comma precisa che l'esercizio della delega dovrà avvenire nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera hhh), della legge 28 gennaio 2016, n. 11 (legga delega per il recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici e concessioni). Si ricorda in proposito che l'articolo 12 della direttiva 2014/23/UE, il cui dettato è recepito dall'articolo 12 dello schema di decreto legislativo attuativo della legge n. 11 del 2016 all'esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto del Governo n. 283), esclude dall'ambito di applicazione alcune concessioni del settore idrico. Tale norma esclude infatti le concessioni aggiudicate per fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile; nonché quelle per alimentare tali reti con acqua potabile. Sono parimenti escluse le concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguenti aspetti quando sono collegate a un'attività precedentemente menzionata: progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio; smaltimento o trattamento delle acque reflue. Il decreto legislativo previsto dall'articolo 3, comma 4, dovrà definire altresì i criteri cui dovranno attenersi le regioni e le province autonome nell'attribuzione della concessione, nonché nella determinazione della sua durata, includendo comunque tra i medesimi la necessaria considerazione degli interventi ritenuti necessari avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, nonché alla compensazione ambientale per gli enti locali interessati;
    i criteri di delega sembrano intervenire implicitamente sulla disciplina vigente in materia di tempi di indizione delle procedure di evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua, sulla durata delle concessioni, sulle condizioni e sui criteri di ammissione alle gare, contenuta nell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e nell'articolo 37, commi 5-8, del decreto-legge n. 83 del 2012,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, all'interno dei provvedimenti attuativi, disposizioni in base alle quali i proventi dei canoni ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico siano introitati, come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalle regioni, che, con appositi provvedimenti legislativi, possono trasferirli agli enti locali interessati e destinarli al finanziamento di interventi atti alla tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico, sulla base delle linee programmatiche di bacino e che il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo consideri il principio del recupero dei costi, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, in virtù del principio «chi inquina paga».
9/2212-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Basilio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, comma 4, della proposta di legge stabilisce infatti che il decreto legislativo di attuazione della delega deve prevedere, tra l'altro, l'obbligo per le regioni e le province autonome di provvedere, entro un termine congruo prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, nonché in ogni caso di cessazione anticipata della medesima, previa valutazione dell'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, a indire una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo congruo, individuato in un minimo e un massimo e da determinare in concreto da parte delle regioni e delle province autonome;
    il decreto legislativo dovrà definire altresì i criteri cui dovranno attenersi le regioni e le province autonome nell'attribuzione della concessione, nonché nella determinazione della sua durata, includendo comunque tra i medesimi la necessaria considerazione degli interventi ritenuti necessari avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, nonché alla compensazione ambientale per gli enti locali interessati;
    i criteri di delega sopra indicati sembrano intervenire implicitamente sulla disciplina vigente in materia di tempi di indizione delle procedure di evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua, sulla durata delle concessioni, sulle condizioni e sui criteri di ammissione alle gare, contenuta nell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e nell'articolo 37, commi 5-8, del decreto-legge n. 83 del 2012;
    la durata delle concessioni, con talune eccezioni, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Inoltre, in proposito, lo stesso R.D., all'articolo 6, distingue tra grandi e piccole derivazioni idroelettriche, a seconda che eccedano o no i 3 MW di potenza nominale media annua di concessione;
    l'articolo 12 del decreto legislativo del 16 marzo 1999, n. 79, dispone che il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni spetta alla regione (comma 10 del decreto legislativo n. 79 del 1999, in combinato disposto con il decreto legislativo n. 112 del 1998 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000, che affidano la gestione del demanio idrico alle regioni) e stabilisce già, al comma 1, l'obbligo per le regioni di indire una gara ad evidenza pubblica;
    in particolare, il comma 1 dell'articolo 12, da ultimo modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, articolo 37, comma 4, lettera a), disciplina i tempi di indizione delle procedure di evidenza pubblica, la durata delle concessioni, le condizioni e i criteri di ammissione alla gara, le procedure di affidamento e i criteri di valutazione dell'offerta;
    il comma 1 dispone che le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata,

impegna il Governo

a prevedere all'interno dei provvedimenti attuativi le linee guida e i criteri per la determinazione dei canoni concessori, in modo tale che già in fase di bando di gara ad evidenza pubblica, si prevedano criteri di proporzionalità dei canoni in base ai volumi di acqua che si stima verranno emunti da tali impianti e a prevedere inoltre che le derivazioni di acqua pubblica per usi idroelettrici di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, siano concesse in via prioritaria per impianti di produzione non superiori ai 200 kw di potenza, alle unioni di comuni esistenti sul territorio nel quale si prevede l'installazione.
9/2212-A/8Luigi Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, comma 4, della proposta di legge stabilisce infatti che il decreto legislativo di attuazione della delega deve prevedere, tra l'altro, l'obbligo per le regioni e le province autonome di provvedere, entro un termine congruo prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, nonché in ogni caso di cessazione anticipata della medesima, previa valutazione dell'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, a indire una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo congruo, individuato in un minimo e un massimo e da determinare in concreto da parte delle regioni e delle province autonome;
    il decreto legislativo dovrà definire altresì i criteri cui dovranno attenersi le regioni e le province autonome nell'attribuzione della concessione, nonché nella determinazione della sua durata, includendo comunque tra i medesimi la necessaria considerazione degli interventi ritenuti necessari avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, nonché alla compensazione ambientale per gli enti locali interessati;
    i criteri di delega sopra indicati sembrano intervenire implicitamente sulla disciplina vigente in materia di tempi di indizione delle procedure di evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua, sulla durata delle concessioni, sulle condizioni e sui criteri di ammissione alle gare, contenuta nell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e nell'articolo 37, commi 5-8, del decreto-legge n. 83 del 2012;
    la durata delle concessioni, con talune eccezioni, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Inoltre, in proposito, lo stesso R.D., all'articolo 6, distingue tra grandi e piccole derivazioni idroelettriche, a seconda che eccedano o no i 3 MW di potenza nominale media annua di concessione;
    l'articolo 12 del decreto legislativo del 16 marzo 1999, n. 79, dispone che il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni spetta alla regione (comma 10 del decreto legislativo n. 79 del 1999, in combinato disposto con il decreto legislativo n. 112 del 1998 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000, che affidano la gestione del demanio idrico alle regioni) e stabilisce già, al comma 1, l'obbligo per le regioni di indire una gara ad evidenza pubblica;
    in particolare, il comma 1 dell'articolo 12, da ultimo modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, articolo 37, comma 4, lettera a), disciplina i tempi di indizione delle procedure di evidenza pubblica, la durata delle concessioni, le condizioni e i criteri di ammissione alla gara, le procedure di affidamento e i criteri di valutazione dell'offerta;
    il comma 1 dispone che le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere all'interno dei provvedimenti attuativi le linee guida e i criteri per la determinazione dei canoni concessori, in modo tale che già in fase di bando di gara ad evidenza pubblica, si prevedano criteri di proporzionalità dei canoni in base ai volumi di acqua che si stima verranno emunti da tali impianti e a prevedere inoltre che le derivazioni di acqua pubblica per usi idroelettrici di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, siano concesse in via prioritaria per impianti di produzione non superiori ai 200 kw di potenza, alle unioni di comuni esistenti sul territorio nel quale si prevede l'installazione.
9/2212-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Luigi Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 4 dell'articolo 6 destina i finanziamenti erogati da CDP S.p.A., di cui all'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 269 del 2003, in materia ambientale, in via prioritaria, alle società interamente pubbliche di cui all'articolo 149-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per interventi sulla rete del servizio idrico integrato. Il riferimento alle società interamente pubbliche è conseguente alla modifica disposta dall'articolo 4 della proposta di legge relativamente all'affidamento diretto in via prioritaria a tali società con riguardo al servizio idrico integrato;
    l'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 269 del 2003 prevede il finanziamento di CDP S.p.A. per le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati a iniziative di pubblica utilità nonché investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, anche con riferimento a quelle interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della green economy, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista;
    fino al 2003, quando venne promulgata la legge n. 326 del 24 novembre 2003, ovvero quella che ha trasformato CDP in una società per azioni, gli enti locali potevano, per i propri investimenti, avvalersi di prestiti a tasso agevolato da parte della Cassa Depositi e Prestiti, in quanto ente di raccolta dell'ingente risparmio postale dei cittadini;
    bisognerebbe avviare la ripubblicizzazione della Cassa Depositi e Prestiti, perlomeno dando la possibilità ai cittadini di decidere per cosa deve essere investito il proprio risparmio postale. Perché: l'articolo 47 della Costituzione incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme e ne promuove la destinazione a fini di interesse generale; perché il risparmio versato presso Poste Italiane S.p.A. viene gestito da Cassa Depositi e Prestiti; perché l'obiettivo prioritario di Cassa Depositi e Prestiti è la tutela dello stesso; perché l'insieme del gettito raccolto da Cassa Depositi e Prestiti può essere una importantissima risorsa per uscire dalla crisi e attivare interventi per un altro modello sociale più giusto per tutte/i; perché l'articolo 10 del decreto ministeriale Economia del 6 ottobre 2004 stabilisce che i finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti rivolti agli enti pubblici costituiscono «servizio di interesse economico generale»,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché la CDP S.p.A. finanzi, sotto qualsiasi forma interventi finalizzati alla riappropriazione sociale dei beni comuni e dei servizi pubblici e investimenti finalizzati alla tutela del territorio, per la mitigazione del rischio idrogeologico, per la messa in sicurezza del patrimonio pubblico e degli edifici scolastici, nonché per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate all'espansione dei servizi offerti ai cittadini.
9/2212-A/9Frusone.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 2 dell'articolo 6 destina risorse nazionali ed europee di cui al comma 1, prioritariamente al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e delle reti idriche finalizzate al superamento delle procedure di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione delle direttive sul trattamento delle acque reflue;
    il comma 3 prevede che le risorse del citato Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche (di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 133 del 2014) finanzino le infrastrutture previste nel piano degli interventi elaborato dall'ente di governo dell'ambito concedente il servizio, unitamente al Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (cosiddetto collegato ambientale);
    inoltre, il comma 3 prevede che, al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, il decreto di cui all'articolo 58, comma 2, della legge n. 221 del 2015 stabilisca l'importo del Fondo di garanzia delle opere pubbliche e il periodo transitorio per il quale vi è la garanzia ultima dello Stato in funzione del valore atteso delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo stesso tramite la specifica componente tariffaria di cui all'articolo 58, comma 1;
    il citato articolo 58, comma 1, istituisce il Fondo di garanzia delle opere idriche, a partire dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente;
    il comma 2 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei princìpi e dei criteri contenuti nel decreto;
    nel 2014 è stata avviata da parte della Commissione europea la terza procedura di infrazione la 2014/2059 per cui a breve dovrebbero arrivare l'ennesima condanna per l'Italia che ancora non si è messa in regola;
    la delibera CIPE 60 del 2012, a seguito delle procedure d'infrazione europee sullo stato della depurazione italiana, finanziava progetti per adeguamento o creazione di diversi impianti;
    sulla base però di quanto previsto dalla delibera CIPE 21 del 2014 vi è il concreto rischio che il finanziamento venga revocato dal CIPE stesso alla fine di giugno 2016;
    con la delibera CIPE 21 del 2014 il CIPE infatti stabilisce una cosa chiarissima sui fondi FSC 2007/2013 e cioè che se non verranno fatti «atti giuridicamente vincolanti» entro il 31 dicembre 2015 tutti i soggetti «finanziati» verranno sanzionati dell'1,5 per cento fino a giugno e a giugno 2016 verranno revocati i finanziamenti. Il problema nostro è che tutta (o meglio la maggior parte) la delibera Cipe 60/2012 viene finanziata dal FSC 2007/2013 e ad oggi sono veramente pochi gli atti giuridicamente vincolanti che eviterebbero questa perdita di fondi,

impegna il Governo

a prorogare i termini di utilizzo dei fondi previsti dalla delibera CIPE 60/2012 al dicembre 2016 e a ritenere come atto giuridicamente vincolante la nomina dei commissari.
9/2212-A/10Busto.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 3 dell'articolo 11 reca norme finalizzate a garantire la pubblicità dei dati relativi alle gestioni in particolare:
   delle sedute dell'ente di governo dell'ATO (EGATO), (nel testo originario si faceva riferimento alle sedute del Consiglio di bacino), ad esclusione di quelle dell'organo esecutivo, e dei relativi atti deliberati (in proposito viene richiesto che i verbali e le deliberazioni, con i relativi allegati, siano pubblicati sul sito web istituzionale dell'ente, in conformità al decreto legislativo n. 33 del 2013); si ricorda che tale decreto legislativo contiene le norme di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
   di tutti gli atti e i provvedimenti, adottati dai gestori del servizio idrico integrato, che prevedono impegni di spesa;
   il comma 3 introduce, inoltre, la pubblicità dei dati, con cadenza annuale, entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, di tutti i soggetti gestori del servizio idrico integrato:
   sulla qualità delle acque ad uso umano;
    sul monitoraggio delle perdite delle infrastrutture idriche di competenza;
    sulle perfomance di gestione aziendale raggiunti nell'anno solare,

impegna il Governo

ad intervenire, anche normativamente, affinché sia previsto che il Ministero della salute, le regioni e le province autonome, i gestori, le agenzie di protezione ambientale, l'Autorità sanitaria locale e l'autorità d'ambito individuino un «Responsabile per l'informazione pubblica sull'acqua» per l'applicazione degli obblighi di informazione, partecipazione e trasparenza dei dati relativi alla qualità delle acque, il quale dovrà esercitare una funzione di verifica e controllo sul rispetto dei suddetti obblighi di trasparenza, in modo tale che ai responsabili, in caso di inadempienza, vengano applicate le norme e le sanzioni di cui all'articolo 43 e seguenti del decreto legislativo n. 33 del 2013.
9/2212-A/11Mannino.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 3 dell'articolo 11 reca norme finalizzate a garantire la pubblicità dei dati relativi alle gestioni in particolare:
   delle sedute dell'ente di governo dell'ATO (EGATO), (nel testo originario si faceva riferimento alle sedute del Consiglio di bacino), ad esclusione di quelle dell'organo esecutivo, e dei relativi atti deliberati (in proposito viene richiesto che i verbali e le deliberazioni, con i relativi allegati, siano pubblicati sul sito web istituzionale dell'ente, in conformità al decreto legislativo n. 33 del 2013); si ricorda che tale decreto legislativo contiene le norme di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
   di tutti gli atti e i provvedimenti, adottati dai gestori del servizio idrico integrato, che prevedono impegni di spesa;
   il comma 3 introduce, inoltre, la pubblicità dei dati, con cadenza annuale, entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, di tutti i soggetti gestori del servizio idrico integrato:
   sulla qualità delle acque ad uso umano;
    sul monitoraggio delle perdite delle infrastrutture idriche di competenza;
    sulle perfomance di gestione aziendale raggiunti nell'anno solare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, anche normativamente, affinché sia previsto che il Ministero della salute, le regioni e le province autonome, i gestori, le agenzie di protezione ambientale, l'Autorità sanitaria locale e l'autorità d'ambito individuino un «Responsabile per l'informazione pubblica sull'acqua» per l'applicazione degli obblighi di informazione, partecipazione e trasparenza dei dati relativi alla qualità delle acque, il quale dovrà esercitare una funzione di verifica e controllo sul rispetto dei suddetti obblighi di trasparenza, in modo tale che ai responsabili, in caso di inadempienza, vengano applicate le norme e le sanzioni di cui all'articolo 43 e seguenti del decreto legislativo n. 33 del 2013.
9/2212-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta)  Mannino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 detta tre diversi tipi di disposizioni: princìpi fondamentali in materia di tutela e pianificazione, norme atte a disciplinare le concessioni di prelievo di acque, nonché una norma in tema di monitoraggio;
   i commi da 1 a 4 del testo iniziale dell'articolo 3, che recavano alcuni princìpi fondamentali in materia di tutela e pianificazione, sono stati modificati o soppressi, nel corso dell'esame in sede referente, al fine precipuo di confermare le linee generali dell'assetto normativo vigente (previsto dagli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006), relativo alle autorità di bacino e alla pianificazione nei distretti idrografici, e di un coordinamento con esse, facendovi esplicito rinvio;
   pertanto, in luogo del comma 2 del testo iniziale, ove si disciplinava l'istituzione (e i relativi compiti) di un'autorità distrettuale in ogni distretto idrografico, nel testo adottato in sede referente è previsto un rinvio (nel nuovo ultimo periodo del comma 1) alla disciplina prevista dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificata dalle recenti norme dettate dal cosiddetto collegato ambientale (legge n. 221 del 2015);
   allo stesso modo, è stata soppressa buona parte del comma 3 e l'intero comma 4 del testo iniziale, in cui si prevedeva l'istituzione del consiglio di bacino, a cui venivano affidati compiti cruciali quali l'approvazione del piano di ambito o di bacino, la modulazione della tariffa e l'elaborazione del bilancio idrico di bacino, nonché i criteri per la redazione e l'approvazione di quest'ultimo;
   i bacini idrografici sono l'unità di misura in base la quale pianificare la gestione delle risorse idriche. Definendo infatti i bacini idrografici come dimensione ottimale di governo e gestione dell'acqua, si sancisce che per ogni distretto idrografico viene costituita una Autorità di Distretto idrografico che definisce il Piano di gestione sulla base del bilancio idrico, gli strumenti di pianificazione e concede il rilascio e il rinnovo delle concessioni i quali devono essere vincolati al rispetto delle priorità di utilizzo della risorsa;
   il servizio idrico, deve essere inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, come servizio pubblico locale di interesse generale, privo di rilevanza economica. Questo per noi significa difendere l'unitarietà del servizio che, appunto, deve essere integrato, contro l'unicità della gestione, possibilmente privata proposta dal Governo. Questo vuol dire anche rilanciare gli investimenti in questo settore, ma garantendo che vengano effettuati con trasparenza e sotto il controllo delle comunità che vivono nei territori al fine di assicurare a tutta la popolazione la distribuzione nelle case e nei luoghi di lavoro di acqua salubre, priva da agenti patogeni e sostanze contaminanti potenzialmente pericolose per la salute,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa anche al fine dell'eventuale adozione di iniziative normative volte a prevedere che gli enti locali, attraverso il Consiglio di Bacino, possano svolgere le funzioni di programmazione del Piano di bacino, di organizzazione del servizio idrico integrato, nonché di scelta della forma di gestione, modulazione delle tariffe all'utenza, controllo degli investimenti.
9/2212-A/12Agostinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 detta tre diversi tipi di disposizioni: princìpi fondamentali in materia di tutela e pianificazione, norme atte a disciplinare le concessioni di prelievo di acque, nonché una norma in tema di monitoraggio;
    i commi da 1 a 4 del testo iniziale dell'articolo 3, che recavano alcuni principi fondamentali in materia di tutela e pianificazione, sono stati modificati o soppressi, nel corso dell'esame in sede referente, al fine precipuo di confermare le linee generali dell'assetto normativo vigente (previsto dagli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006), relativo alle autorità di bacino e alla pianificazione nei distretti idrografici, e di un coordinamento con esse, facendovi esplicito rinvio;
    pertanto, in luogo del comma 2 del testo iniziale, ove si disciplinava l'istituzione (e i relativi compiti) di un'autorità distrettuale in ogni distretto idrografico, nel testo adottato in sede referente è previsto un rinvio (nel nuovo ultimo periodo del comma 1) alla disciplina prevista dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificata dalle recenti norme dettate dal cosiddetto collegato ambientale (legge n. 221 del 2015);
    allo stesso modo, è stata soppressa buona parte del comma 3 e l'intero comma 4 del testo iniziale, in cui si prevedeva l'istituzione del consiglio di bacino, a cui venivano affidati compiti cruciali quali l'approvazione del piano di ambito o di bacino, la modulazione della tariffa e l'elaborazione del bilancio idrico di bacino, nonché i criteri per la redazione e l'approvazione di quest'ultimo;
    i bacini idrografici sono l'unità di misura in base la quale pianificare la gestione delle risorse idriche. Definendo infatti i bacini idrografici come dimensione ottimale di governo e gestione dell'acqua, si sancisce che per ogni distretto idrografico viene costituita una Autorità di Distretto idrografico che definisce il Piano di gestione sulla base del bilancio idrico, gli strumenti di pianificazione e concede il rilascio e il rinnovo delle concessioni i quali devono essere vincolati al rispetto delle priorità di utilizzo della risorsa;
    il servizio idrico, deve essere inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, come servizio pubblico locale di interesse generale, privo di rilevanza economica. Questo per noi significa difendere l'unitarietà del servizio che, appunto, deve essere integrato, contro l'unicità della gestione, possibilmente privata proposta dal Governo. Questo vuol dire anche rilanciare gli investimenti in questo settore, ma garantendo che vengano effettuati con trasparenza e sotto il controllo delle comunità che vivono nei territori al fine di assicurare a tutta la popolazione la distribuzione nelle case e nei luoghi di lavoro di acqua salubre, priva da agenti patogeni e sostanze contaminanti potenzialmente pericolose per la salute,

impegna il Governo

ad intervenire in modo che il servizio idrico venga inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, come servizio pubblico locale di interesse generale, privo di rilevanza economica.
9/2212-A/13Baroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 3 dell'articolo 11 reca norme finalizzate a garantire la pubblicità dei dati relativi alle gestioni in particolare:
    delle sedute dell'ente di governo dell'ATO (EGATO), (nel testo originario si faceva riferimento alle sedute del Consiglio di bacino), ad esclusione di quelle dell'organo esecutivo, e dei relativi atti deliberati (in proposito viene richiesto che i verbali e le deliberazioni, con i relativi allegati, siano pubblicati sul sito web istituzionale dell'ente, in conformità al decreto legislativo n. 33 del 2013); si ricorda che tale decreto legislativo contiene le norme di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
    di tutti gli atti e i provvedimenti, adottati dai gestori del servizio idrico integrato, che prevedono impegni di spesa;
    il comma 3 introduce, inoltre, la pubblicità dei dati, con cadenza annuale, entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, di tutti i soggetti gestori del servizio idrico integrato:
    sulla qualità delle acque ad uso umano;
    sul monitoraggio delle perdite delle infrastrutture idriche di competenza;
    sulle perfomance di gestione aziendale raggiunti nell'anno solare,

impegna il Governo

ad assumere interventi, anche normativi, che abbiano come finalità quella di garantire che tutti i risultati dei controlli sulla qualità delle acque vengono pubblicati in forma integrale ed entro 24 ore sui siti web del gestore, per quanto attiene ai controlli interni, e dell'Autorità sanitaria locale per quanto attiene ai controlli esterni e che, in relazione a quanto previsto dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernente la classificazione delle acque superficiali ai fini della potabilizzazione, le regioni e, qualora sia il proponente della richiesta di classificazione, l'Autorità d'ambito, diano ampia divulgazione presso la popolazione interessata dell'avvio della procedura per la classificazione, mediante comunicazione preventiva sul proprio sito web, comunicati alla stampa e attraverso un adeguato numero di incontri pubblici da svolgersi presso i principali centri interessati.
9/2212-A/14Benedetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 3 dell'articolo 11 reca norme finalizzate a garantire la pubblicità dei dati relativi alle gestioni in particolare:
    delle sedute dell'ente di governo dell'ATO (EGATO), (nel testo originario si faceva riferimento alle sedute del Consiglio di bacino), ad esclusione di quelle dell'organo esecutivo, e dei relativi atti deliberati (in proposito viene richiesto che i verbali e le deliberazioni, con i relativi allegati, siano pubblicati sul sito web istituzionale dell'ente, in conformità al decreto legislativo n. 33 del 2013); si ricorda che tale decreto legislativo contiene le norme di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
    di tutti gli atti e i provvedimenti, adottati dai gestori del servizio idrico integrato, che prevedono impegni di spesa;
    il comma 3 introduce, inoltre, la pubblicità dei dati, con cadenza annuale, entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, di tutti i soggetti gestori del servizio idrico integrato:
    sulla qualità delle acque ad uso umano;
    sul monitoraggio delle perdite delle infrastrutture idriche di competenza;
    sulle perfomance di gestione aziendale raggiunti nell'anno solare,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere interventi, anche normativi, che abbiano come finalità quella di garantire che tutti i risultati dei controlli sulla qualità delle acque vengono pubblicati in forma integrale ed entro 24 ore sui siti web del gestore, per quanto attiene ai controlli interni, e dell'Autorità sanitaria locale per quanto attiene ai controlli esterni e che, in relazione a quanto previsto dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernente la classificazione delle acque superficiali ai fini della potabilizzazione, le regioni e, qualora sia il proponente della richiesta di classificazione, l'Autorità d'ambito, diano ampia divulgazione presso la popolazione interessata dell'avvio della procedura per la classificazione, mediante comunicazione preventiva sul proprio sito web, comunicati alla stampa e attraverso un adeguato numero di incontri pubblici da svolgersi presso i principali centri interessati.
9/2212-A/14. (Testo modificato nel corso della seduta)  Benedetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 3 dell'articolo 11 reca norme finalizzate a garantire la pubblicità dei dati relativi alle gestioni in particolare:
     delle sedute dell'ente di governo dell'ATO (EGATO), (nel testo originario si faceva riferimento alle sedute del Consiglio di bacino), ad esclusione di quelle dell'organo esecutivo, e dei relativi atti deliberati (in proposito viene richiesto che i verbali e le deliberazioni, con i relativi allegati, siano pubblicati sul sito web istituzionale dell'ente, in conformità al decreto legislativo n. 33 del 2013); si ricorda che tale decreto legislativo contiene le norme di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
     di tutti gli atti e i provvedimenti, adottati dai gestori del servizio idrico integrato, che prevedono impegni di spesa;
    Il comma 3 introduce, inoltre, la pubblicità dei dati, con cadenza annuale, entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, di tutti i soggetti gestori del servizio idrico integrato:
    sulla qualità delle acque ad uso umano;
    sul monitoraggio delle perdite delle infrastrutture idriche di competenza;
    sulle perfomance di gestione aziendale raggiunti nell'anno solare,

impegna il Governo

ad assumere interventi, anche normativi, affinché in relazione a quanto previsto dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernente la classificazione delle acque superficiali ai fini della potabilizzazione, durante il periodo di classificazione i referti dei controlli analitici mensili necessari per la classificazione stessa siano tempestivamente pubblicati sul sito web della Direzione sanità, dell'Autorità d'ambito competente, della Azienda sanitaria locale e dell'agenzia ambientale competente entro una settimana dalla loro acquisizione.
9/2212-A/15Massimiliano Bernini.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 3 dell'articolo 11 reca norme finalizzate a garantire la pubblicità dei dati relativi alle gestioni in particolare:
     delle sedute dell'ente di governo dell'ATO (EGATO), (nel testo originario si faceva riferimento alle sedute del Consiglio di bacino), ad esclusione di quelle dell'organo esecutivo, e dei relativi atti deliberati (in proposito viene richiesto che i verbali e le deliberazioni, con i relativi allegati, siano pubblicati sul sito web istituzionale dell'ente, in conformità al decreto legislativo n. 33 del 2013); si ricorda che tale decreto legislativo contiene le norme di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
     di tutti gli atti e i provvedimenti, adottati dai gestori del servizio idrico integrato, che prevedono impegni di spesa;
    Il comma 3 introduce, inoltre, la pubblicità dei dati, con cadenza annuale, entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, di tutti i soggetti gestori del servizio idrico integrato:
    sulla qualità delle acque ad uso umano;
    sul monitoraggio delle perdite delle infrastrutture idriche di competenza;
    sulle perfomance di gestione aziendale raggiunti nell'anno solare,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere interventi, anche normativi, affinché in relazione a quanto previsto dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernente la classificazione delle acque superficiali ai fini della potabilizzazione, durante il periodo di classificazione i referti dei controlli analitici mensili necessari per la classificazione stessa siano tempestivamente pubblicati sul sito web della Direzione sanità, dell'Autorità d'ambito competente, della Azienda sanitaria locale e dell'agenzia ambientale competente entro una settimana dalla loro acquisizione.
9/2212-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Massimiliano Bernini.


   La Camera,
   premesso che:
    riprendendo il principio già sancito dall'articolo 2, i primi due periodi del comma 1 dell'articolo 7 in esame disciplinano l'individuazione del quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, la cui erogazione deve essere assicurata in modo gratuito, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, e garantita anche in caso di morosità;
    la predetta individuazione viene (a differenza del testo iniziale, ove veniva fissata la soglia di 50 litri giornalieri pro capite) demandata ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'AEEGSI, previa intesa in sede di Conferenza unificata con il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
    quali criteri orientativi cui dovrà attenersi il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il comma in esame prevede che l'individuazione avvenga entro un limite massimo di 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni pro capite;
    le nuove disposizioni, ferma restando l'erogazione gratuita del quantitativo minimo vitale prevista dal comma 1, prevedono che l'AEEGSI (nell'ambito della definizione delle procedure per la morosità disciplinate dal comma 2 dell'articolo 61 della legge n. 221 del 2015) stabilisce criteri e modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente);
    l'articolo 61 della legge n. 221 del 2015 (cosiddetto collegato ambientale) prevede che l'AEEGSI adotti, nell'esercizio dei propri poteri regolatori, direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato. Secondo quanto previsto dalla norma tali direttive dovranno, in particolare, contemperare due esigenze:
     da un lato, salvaguardare la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori;
     dall'altro, garantire il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per l'utenza morosa;
   la proposta di legge inizialmente depositata a prima firma Daga prevedeva invece:
   l'erogazione del quantitativo minimo vitale di cui comma 1, lettera e), non può essere sospesa. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede a installare un apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri giornalieri per persona;
   nel caso di inadempimento dell'utente, fermo restando quanto previsto dal comma 4, il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione della fornitura idrica a condizione che:
    a) abbia preavvertito l'utente mediante comunicazione avente valore legale recante l'indicazione del giorno a partire dal quale procederà alla limitazione della fornitura;
    b) la limitazione della fornitura avvenga almeno trenta giorni dopo il ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a);
   nel caso di utenze domestiche, il soggetto gestore non può procedere alla limitazione della fornitura idrica, anche nelle forme della riduzione del flusso, se non previo accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'utente, anche nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, Il presente comma si applica anche nel caso di utenze condominiali. Ai fini della determinazione della tariffa, gli enti competenti tengono conto delle utenze disagiate. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, l'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento dell'inadempimento dell'utente, ordina al soggetto gestore, anche nelle forme di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, l'allaccio immediato della fornitura idrica e la rimozione di eventuali dispositivi di limitazione della fornitura. Sono nulle tutte le disposizioni contrattuali e regolamentari incompatibili con il presente articolo,

impegna il Governo

a prevedere una moratoria immediata dei distacchi delle utenze sino all'emanazione del previsto decreto che vieti qualsiasi limitazione della fornitura che preveda l'interruzione dell'erogazione del quantitativo minimo vitale.
9/2212-A/16Paolo Bernini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 definisce i principi che presiedono alla tutela e alla pianificazione della risorsa idrica. Rispetto alla proposta originaria è stata radicalmente eliminata l'articolazione dei diversi livelli di pianificazione (Autorità di distretto per il Piano stralcio e Consigli di Bacino per i Piani di bacino), che si basava sul principio dell'unità del bacino o del sub-bacino idrografico e dell'unitarietà della gestione del servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue;
    nel trascrivere tale principio, si intendeva superare la forzatura introdotta dal decreto «Sblocca Italia», il quale con l'intento dichiarato di «agevolare un processo aggregativo tra gestori, ridurne il numero e favorire un consolidamento del settore», ha di fatto sancito il passaggio al gestore unico;
   considerato che anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, il principio del «superamento della frammentazione delle gestioni» era da riferirsi alla circostanza che le due gestioni (la gestione delle reti e l'erogazione del servizio idrico integrato) non potessero essere separate bensì affidate entrambe a più soggetti coordinati e collegati fra loro;
   considerato che, con le modifiche introdotte dall'articolo 4 del provvedimento in esame all'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il complessivo processo di ripubblicizzazione è stato «ridotto» al mero riconoscimento di un criterio di priorità per l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, con la precisazione che la stessa gestione deve essere espressamente partecipata da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare un tavolo di concertazione con le regioni e gli enti locali che, nel rispetto dei principi contenuti nella direttiva 60/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, consenta una rimodulazione complessiva del sistema di gestione e l'individuazione di modelli di organizzazione del servizio idrico integrato alternativi alla gestione unica d'ambito, con particolare riguardo alla gestione diretta da parte dei comuni.
9/2212-A/17Nicola Bianchi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 definisce i principi che presiedono alla tutela e alla pianificazione della risorsa idrica. Rispetto alla proposta originaria è stata radicalmente eliminata l'articolazione dei diversi livelli di pianificazione (Autorità di distretto per il Piano stralcio e Consigli di Bacino per i Piani di bacino), che si basava sul principio dell'unità del bacino o del sub-bacino idrografico e dell'unitarietà della gestione del servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue;
    nel trascrivere tale principio, si intendeva superare la forzatura introdotta dal decreto «Sblocca Italia», il quale con l'intento dichiarato di «agevolare un processo aggregativo tra gestori, ridurne il numero e favorire un consolidamento del settore», ha di fatto sancito il passaggio al gestore unico;
   considerato che, con le modifiche introdotte dall'articolo 4 del provvedimento in esame all'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il complessivo processo di ripubblicizzazione è stato «ridotto» al mero riconoscimento di un criterio di priorità per l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, con la precisazione che la stessa gestione deve essere espressamente partecipata da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare la disciplina dell'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006, che preveda la facoltà dei comuni di deliberare l'uscita dall'ambito territoriale ottimale per esigenze di interesse pubblico connesse alla tutela della risorsa idrica o della falda acquifera.
9/2212-A/18Bonafede.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 prevede una delega al Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo, contenente disposizioni per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera hhh) della legge 28 gennaio 2016, n. 11;
   considerato che, come evidenziato dalla Comunicazione interpretativa della Commissione europea COM (2000) 477 (Politica di tariffazione per una gestione più sostenibile delle risorse idriche) del 26 luglio 2000, la tariffazione dei servizi idrici è funzionale a garantire un uso più sostenibile delle risorse idriche ed il recupero dei costi dei servizi idrici,

impegna il Governo

ad individuare con apposito atto normativo misure aggiornate, idonee al raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti dalla direttiva 2013/39/UE di modifica della 2000/60/CE e dalle direttive ad essa connesse 2006/118/CE e 2007/60/CE che tengano conto dei differenti usi della risorsa acqua, della sua tutela quantitativa e qualitativa, nonché delle ripercussioni che i cambiamenti climatici comportano sul governo integrato della risorsa stessa.
9/2212-A/19Brescia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 prevede una delega al Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo, contenente disposizioni per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera hhh) della legge 28 gennaio 2016, n. 11;
   considerato che, come evidenziato dalla Comunicazione interpretativa della Commissione europea COM (2000) 477 (Politica di tariffazione per una gestione più sostenibile delle risorse idriche) del 26 luglio 2000, la tariffazione dei servizi idrici è funzionale a garantire un uso più sostenibile delle risorse idriche ed il recupero dei costi dei servizi idrici,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di individuare con apposito atto normativo misure aggiornate, idonee al raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti dalla direttiva 2013/39/UE di modifica della 2000/60/CE e dalle direttive ad essa connesse 2006/118/CE e 2007/60/CE che tengano conto dei differenti usi della risorsa acqua, della sua tutela quantitativa e qualitativa, nonché delle ripercussioni che i cambiamenti climatici comportano sul governo integrato della risorsa stessa.
9/2212-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta)  Brescia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 nel testo approvato in Commissione ha radicalmente soppresso la complessiva disciplina della governance del servizio idrico e del ciclo dell'acqua prevista nella proposta di legge originaria e si limita a mantenere l'attuale riparto di funzioni tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, alla quale viene altresì attribuito il compito di costituire una banca di dati sul servizio idrico integrato, da rendere pubblici e fruibili alla collettività, secondo le modalità e le garanzie previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, in linea con la strategia nazionale di open government e open data,

impegna il Governo

a uniformare ai principi e criteri indicati dal provvedimento in titolo, gli atti di indirizzo di competenza ministeriale elencati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, nel perseguimento di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio, nonché della tutela dei diritti e degli interessi degli utenti.
9/2212-A/20Brugnerotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 nel testo approvato in Commissione ha radicalmente soppresso la complessiva disciplina della governance del servizio idrico e del ciclo dell'acqua prevista nella proposta di legge originaria e si limita a mantenere l'attuale riparto di funzioni tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, alla quale viene altresì attribuito il compito di costituire una banca di dati sul servizio idrico integrato, da rendere pubblici e fruibili alla collettività, secondo le modalità e le garanzie previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, in linea con la strategia nazionale di open government e open data,

impegna il Governo

a valutare l'esigenza di uniformare ai principi e criteri indicati dal provvedimento in titolo, gli atti di indirizzo di competenza ministeriale elencati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, nel perseguimento di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio, nonché della tutela dei diritti e degli interessi degli utenti.
9/2212-A/20. (Testo modificato nel corso della seduta)  Brugnerotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 nel testo approvato in Commissione ha radicalmente soppresso la complessiva disciplina della governance del servizio idrico e del ciclo dell'acqua prevista nella proposta di legge originaria e si limita a mantenere l'attuale riparto di funzioni tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a far sì che gli atti di indirizzo di competenza ministeriale elencati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 perseguano un sistema tariffario che garantisca il recupero dei costi dei servizi idrici in termini di copertura integrale dei costi di gestione, di copertura parziale dei costi di investimento, di copertura dei costi attinenti le attività di depurazione o di riqualificazione ambientale, di copertura dei costi relativi alle attività di prevenzione e di controllo, e di articolazione tariffaria progressiva differenziata per fasce di consumo.
9/2212-A/21Mantero.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 nel testo approvato in Commissione ha radicalmente soppresso la complessiva disciplina della governance del servizio idrico e del ciclo dell'acqua prevista nella proposta di legge originaria e si limita a mantenere l'attuale riparto di funzioni tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di un'eventuale adozione di iniziative normative volte a far sì che gli atti di indirizzo di competenza ministeriale elencati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 perseguano un sistema tariffario che garantisca il recupero dei costi dei servizi idrici in termini di copertura integrale dei costi di gestione, di copertura dei costi di investimento, di copertura dei costi attinenti le attività di depurazione o di riqualificazione ambientale, di copertura dei costi relativi alle attività di prevenzione e di controllo, e di articolazione tariffaria progressiva differenziata per fasce di consumo.
9/2212-A/21. (Testo modificato nel corso della seduta)  Mantero.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10, in materia di trasparenza delle bollette per i consumi idrici, dispone che con propria delibera l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisca le modalità affinché tutti i gestori evidenzino in bolletta le informazioni concernenti i parametri di qualità dell'acqua e la percentuale media complessiva delle perdite idriche nelle reti a cui fanno riferimento le gestioni,

impegna il Governo

nell'esercizio delle attribuzioni di competenza elencate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, finalizzate alla tutela dei diritti e degli interessi degli utenti, a prevedere convenzioni con laboratori specializzati al fine di consentire ai cittadini di eseguire a costi agevolati l'analisi di campioni dell'acqua di rete erogata dal rubinetto della propria unità immobiliare.
9/2212-A/22Cariello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10, in materia di trasparenza delle bollette per i consumi idrici, dispone che con propria delibera l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisca le modalità affinché tutti i gestori evidenzino in bolletta le informazioni concernenti i parametri di qualità dell'acqua e la percentuale media complessiva delle perdite idriche nelle reti a cui fanno riferimento le gestioni,

impegna il Governo

nell'esercizio delle attribuzioni di competenza elencate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, finalizzate alla tutela dei diritti e degli interessi degli utenti, a valutare l'opportunità di prevedere convenzioni con laboratori specializzati al fine di consentire ai cittadini di eseguire a costi agevolati l'analisi di campioni dell'acqua di rete erogata dal rubinetto della propria unità immobiliare.
9/2212-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta)  Cariello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10, in materia di trasparenza delle bollette per i consumi idrici, dispone che con propria delibera l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisca le modalità affinché tutti i gestori evidenzino in bolletta le informazioni concernenti i parametri di qualità dell'acqua e la percentuale media complessiva delle perdite idriche nelle reti a cui fanno riferimento le gestioni,

impegna il Governo

nell'esercizio delle attribuzioni di competenza elencate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, finalizzate alla tutela dei diritti e degli interessi degli utenti, a prevedere l'attivazione in tempi rapidi di procedimenti di verifica qualora all'esito di analisi eseguite dagli utenti su campioni dell'acqua di rete erogata dal rubinetto della propria unità immobiliare vengano segnalati contrasti con le informazioni riportate in bolletta, prevedendo altresì l'attivazione di penali e risarcimenti.
9/2212-A/23Carinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10, in materia di trasparenza delle bollette per i consumi idrici, dispone che con propria delibera l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisca le modalità affinché tutti i gestori evidenzino in bolletta le informazioni concernenti i parametri di qualità dell'acqua e la percentuale media complessiva delle perdite idriche nelle reti a cui fanno riferimento le gestioni,

impegna il Governo

nell'esercizio delle attribuzioni di competenza elencate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, finalizzate alla tutela dei diritti e degli interessi degli utenti, a valutare l'opportunità di prevedere l'attivazione in tempi rapidi di procedimenti di verifica qualora all'esito di analisi eseguite dagli utenti su campioni dell'acqua di rete erogata dal rubinetto della propria unità immobiliare vengano segnalati contrasti con le informazioni riportate in bolletta, prevedendo altresì l'attivazione di penali e risarcimenti.
9/2212-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta)  Carinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 definisce le forme e gli strumenti di democrazia partecipativa prevedendo che al fine di assicurare un governo democratico del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato. Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione della norma gli atti di gestione per i quali sono previsti forme di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a promuovere forme e modalità di partecipazione e consultazione della popolazione e delle comunità locali interessate estese ad ogni tipologia di decisione assunta in ordine al servizio idrico integrato e alla qualità del servizio e della risorsa.
9/2212-A/24Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 definisce le forme e gli strumenti di democrazia partecipativa prevedendo che al fine di assicurare un governo democratico del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato. Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione della norma gli atti di gestione per i quali sono previsti forme di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma in premessa, anche al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a promuovere forme e modalità di partecipazione e consultazione della popolazione e delle comunità locali interessate estese ad ogni tipologia di decisione assunta in ordine al servizio idrico integrato e alla qualità del servizio e della risorsa.
9/2212-A/24. (Testo modificato nel corso della seduta)  Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    L'articolo 11 riscrive le norme relative alla pubblicità delle sedute dell'ente di governo dell'ambito, e alla pubblicazione dei verbali delle sedute e delle deliberazioni assunte;
   la disposizione prevede altresì che solo i soggetti pubblici gestori del servizio idrico integrato siano tenuti a rendere pubblici, tramite idonei strumenti, anche informatici, tutti gli atti e i provvedimenti che prevedono impegni di spesa; Mentre è previsto per tutti i soggetti gestori del servizio idrico integrato l'obbligo di rendere pubbliche le informazioni e le analisi relative alla qualità delle acque ad uso umano, al monitoraggio delle perdite delle infrastrutture idriche di competenza e alle perfomance di gestione aziendale raggiunti nell'anno solare, senza tuttavia specificare le modalità di pubblicazione e le sanzioni applicabili in caso di inosservanza,

impegna il Governo

a definire attraverso un apposito atto normativo i criteri per garantire che la pubblicità degli atti e delle informazioni che attengono alla gestione del servizio idrico, alla qualità delle acque e allo stato delle infrastrutture idriche avvengano nel rispetto dei principi e dell'ambito di applicazione soggettivo previsto dal decreto legislativo n. 33 del 2013.
9/2212-A/25Cecconi.


   La Camera,
   premesso che:
    L'articolo 11 riscrive le norme relative alla pubblicità delle sedute dell'ente di governo dell'ambito, e alla pubblicazione dei verbali delle sedute e delle deliberazioni assunte;
   la disposizione prevede altresì che solo i soggetti pubblici gestori del servizio idrico integrato siano tenuti a rendere pubblici, tramite idonei strumenti, anche informatici, tutti gli atti e i provvedimenti che prevedono impegni di spesa; Mentre è previsto per tutti i soggetti gestori del servizio idrico integrato l'obbligo di rendere pubbliche le informazioni e le analisi relative alla qualità delle acque ad uso umano, al monitoraggio delle perdite delle infrastrutture idriche di competenza e alle perfomance di gestione aziendale raggiunti nell'anno solare, senza tuttavia specificare le modalità di pubblicazione e le sanzioni applicabili in caso di inosservanza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire attraverso un apposito atto normativo i criteri per garantire che la pubblicità degli atti e delle informazioni che attengono alla gestione del servizio idrico, alla qualità delle acque e allo stato delle infrastrutture idriche avvengano nel rispetto dei principi e dell'ambito di applicazione soggettivo previsto dal decreto legislativo n. 33 del 2013.
9/2212-A/25. (Testo modificato nel corso della seduta)  Cecconi.


   La Camera,
   premesso che:
    la disciplina sul rilascio e rinnovo delle concessioni di prelievo di acqua prevista nel testo iniziale della proposta di legge è stata sostituita, dall'articolo 3, comma 4, con una delega al Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo, contenente disposizioni per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque;
    il decreto legislativo attuativo definisce i criteri cui devono attenersi le regioni e le province autonome nell'attribuzione della concessione, nonché nella determinazione della sua durata, includendo comunque tra i medesimi l'obbligo di valutare gli interventi ritenuti necessari avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, nonché alla compensazione ambientale per gli enti locali interessati,

impegna il Governo

nel definire i criteri per l'applicazione delle misure di compensazione ambientale, ad attribuire ad esse carattere residuale rispetto alle misure di mitigazione necessarie a ridurre al minimo o addirittura a sopprimere l'impatto negativo del piano o progetto durante o dopo la sua realizzazione.
9/2212-A/26Chimienti.


   La Camera,
   premesso che:
    la disciplina sul rilascio e rinnovo delle concessioni di prelievo di acqua prevista nel testo iniziale della proposta di legge è stata sostituita, dall'articolo 3, comma 4, con una delega al Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo, contenente disposizioni per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque;
    il decreto legislativo attuativo definisce i criteri cui devono attenersi le regioni e le province autonome nell'attribuzione della concessione, nonché nella determinazione della sua durata, includendo comunque tra i medesimi l'obbligo di valutare gli interventi ritenuti necessari avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, nonché alla compensazione ambientale per gli enti locali interessati,

impegna il Governo

nel definire i criteri per l'applicazione delle misure di compensazione ambientale, a valutare l'opportunità di valorizzare misure di mitigazione necessarie a ridurre al minimo o addirittura a sopprimere l'impatto negativo del piano o progetto durante o dopo la sua realizzazione.
9/2212-A/26. (Testo modificato nel corso della seduta)  Chimienti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6, relativo al finanziamento del servizio idrico integrato, nel testo approvato dalla Commissione, rinvia alla tariffa di cui all'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e al Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche introdotto dallo Sblocca Italia, da alimentare mediante la revoca delle risorse stanziate dal CIPE con delibera 30 aprile 2012, n. 60;
    quest'ultimo, tuttavia, risulta ancora «inattivo» in quanto non sarebbero state assegnate le risorse revocate in «entrata di bilancio dello Stato». Nello stesso confluiranno anche i proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del Codice ambientale che attualmente sono versate all'entrata del bilancio regionale e destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici,

impegna il Governo

a prevedere che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui in premessa siano assegnate alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, previa «effettiva» assegnazione delle risorse revocate in entrata di bilancio dello Stato.
9/2212-A/27Ciprini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6, relativo al finanziamento del servizio idrico integrato, nel testo approvato dalla Commissione, rinvia alla tariffa di cui all'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e al Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche introdotto dallo Sblocca Italia, da alimentare mediante la revoca delle risorse stanziate dal CIPE con delibera 30 aprile 2012, n. 60;
    quest'ultimo, tuttavia, risulta ancora «inattivo» in quanto non sarebbero state assegnate le risorse revocate in «entrata di bilancio dello Stato». Nello stesso confluiranno anche i proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del Codice ambientale che attualmente sono versate all'entrata del bilancio regionale e destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui in premessa siano assegnate alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, previa «effettiva» assegnazione delle risorse revocate in entrata di bilancio dello Stato.
9/2212-A/27. (Testo modificato nel corso della seduta)  Ciprini.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 4 dell'articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo contenente disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque;
    l'articolo 9 della direttiva 60/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 ha introdotto il principio secondo cui «chi inquina paga»,

impegna il Governo

a considerare anche l'opportunità di prevedere che gli enti preposti alla pianificazione della gestione possano disporre, per esigenze ambientali o sociali o legate alla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell'acqua anche in presenza di remunerazione dell'intero costo.
9/2212-A/28Colletti.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 3 dell'articolo 2 stabilisce che l'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana è considerata diritto umano universale e, si basa su un quantitativo minimo vitale;
    rispetto al testo iniziale della proposta di legge, ove tale minimo era quantificato in 50 litri al giorno pro capite (riprendendo la soglia al di sotto della quale, secondo l'ONU e l'OMS, si può parlare di sofferenza per mancanza di acqua), il testo adottato in sede referente fa rinvio alle disposizioni dettate dall'articolo 7, che ne demandano l'esatta individuazione ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stabilendo che il valore così individuato, che dovrà essere garantito anche in caso di morosità, dovrà rimanere entro il limite massimo di 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni pro-capite;
    l'articolo 60 della legge n. 221 del 2015 (cosiddetto collegato ambientale) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
    secondo i dati recentemente diffusi dall'Istat il volume erogato agli utenti dalle reti comunali di distribuzione dell'acqua potabile è complessivamente pari a 5,2 miliardi di metri cubi nel 2012, che corrisponde ad un consumo giornaliero pari a 241 litri per abitante. La situazione territoriale, rispetto al valore medio, risulta però molto eterogenea sul territorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato, di effettuare un aggiornamento del monitoraggio della situazione del consumo della risorsa a livello territoriale, che risulta peraltro molto eterogenea, rispetto al valore medio, in modo da avere una situazione quanto più conforme alla realtà del valore che si andrà a determinare.
9/2212-A/29Colonnese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella ad avviso del presentatore la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
   l'articolo 1 chiarisce che le finalità della presente legge vanno nella direzione di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio, senza prevedere un più generale criterio di tutela della risorse idrico da considerare primario,

impegna il Governo

a valutare di estendere alla tutela della risorsa idrica e del ciclo dell'acqua gli interventi di cui alla presente legge oppure di altro intervento normativo successivo.
9/2212-A/30Corda.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella ad avviso del presentatore la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
   l'articolo 1 chiarisce che le finalità della presente legge vanno nella direzione di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio, senza prevedere un più generale criterio di tutela della risorse idrico da considerare primario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere alla tutela della risorsa idrica e del ciclo dell'acqua gli interventi di cui alla presente legge oppure di altro intervento normativo successivo.
9/2212-A/30. (Testo modificato nel corso della seduta)  Corda.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella ad avviso del presentatore la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    l'articolo 1 chiarisce che le finalità della presente legge vanno nella direzione di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio, senza prevedere uno specifico riferimento agli interventi necessari a prevenire fonti di contaminazione per la risorsa acqua,

impegna il Governo

a valutare di estendere alla prevenzione dalle fonti di contaminazione per la risorsa acqua gli interventi di cui alla presente legge oppure di altri interventi normativi successivi.
9/2212-A/31Da Villa.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella ad avviso del presentatore la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    l'articolo 1 chiarisce che le finalità della presente legge vanno nella direzione di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio, senza prevedere uno specifico riferimento agli interventi necessari a prevenire fonti di contaminazione per la risorsa acqua,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere alla prevenzione dalle fonti di contaminazione per la risorsa acqua gli interventi di cui alla presente legge oppure di altri interventi normativi successivi.
9/2212-A/31. (Testo modificato nel corso della seduta)  Da Villa.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011.
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso del presentatore, la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    l'articolo 2, al comma 2 prevede che l'acqua è un bene comune, una risorsa rinnovabile, indispensabile per la vita dell'ecosistema e di tutti gli esseri viventi. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di efficienza, di solidarietà, responsabilità e sostenibilità. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Elemento fondativo indispensabile deve pertanto essere la conoscenza della risorsa idrica, della sua qualità e della sua effettiva disponibilità,

impegna il Governo

a valutare di introdurre nel ciclo di studi delle scuole primarie e secondarie gli insegnamenti relativi alla tutela della risorsa idrica, alla sua qualità e potabilità, nonché alla preservazione da fonti di contaminazione, nonché ad un uso consapevole di essa.
9/2212-A/32Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011.
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso del presentatore la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
   l'articolo 2, al comma 2 prevede che l'acqua è un bene comune, una risorsa rinnovabile, indispensabile per la vita dell'ecosistema e di tutti gli esseri viventi. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di efficienza, di solidarietà, responsabilità e sostenibilità. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Elemento fondativo indispensabile deve pertanto essere la conoscenza della risorsa idrica, della sua qualità e della sua effettiva disponibilità,

impegna il Governo

a valutare di promuovere nelle aziende ad alto consumo di acqua una formazione specifica finalizzata alla conoscenza della risorsa idrica, della sua qualità, nonché in ordine alle possibili misure per tutela di essa da fonti di contaminazione, per la riduzione degli sprechi.
9/2212-A/33D'Ambrosio.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011.
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso del presentatore la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    l'articolo 2, al comma 2 prevede che l'acqua è un bene comune, una risorsa rinnovabile, indispensabile per la vita dell'ecosistema e di tutti gli esseri viventi e stabilisce che elemento fondativo indispensabile debba pertanto essere la conoscenza della risorsa idrica, della sua qualità e della sua effettiva disponibilità, nonché che gli usi delle acque siano indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, «la vivibilità dell'ambiente», l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici,

impegna il Governo

a valutare di chiarire in futuri interventi, anche normativi, che nella nozione di «vivibilità dell'ambiente» si intenda far riferimento prioritariamente alla preservazione dell'ambiente, indipendentemente dagli usi legittimi da parte dell'uomo.
9/2212-A/34De Lorenzis.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011.
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso del presentatore la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    l'articolo 2, al comma 2 prevede che l'acqua è un bene comune, una risorsa rinnovabile, indispensabile per la vita dell'ecosistema e di tutti gli esseri viventi e stabilisce che elemento fondativo indispensabile debba pertanto essere la conoscenza della risorsa idrica, della sua qualità e della sua effettiva disponibilità, nonché che gli usi delle acque siano indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, «la vivibilità dell'ambiente», l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire in futuri interventi, anche normativi, che nella nozione di «vivibilità dell'ambiente» si intenda far riferimento prioritariamente alla preservazione dell'ambiente, indipendentemente dagli usi legittimi da parte dell'uomo.
9/2212-A/34. (Testo modificato nel corso della seduta)  De Lorenzis.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011.
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso del presentatore la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    l'articolo 2, al comma 4, capoverso 4) preveda che l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo e che gli altri usi siano consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità per il consumo umano,

impegna il Governo

a valutare di specificare in prossimi interventi anche di carattere normativo che gli altri usi diversi dal consumo umano debbano essere valutati e consentiti purché questi ultimi siano adottati in ogni caso senza spreco d'acqua.
9/2212-A/35Della Valle.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011.
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso del presentatore la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    l'articolo 2, al comma 4, capoverso 4) preveda che l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo e che gli altri usi siano consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità per il consumo umano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di specificare in prossimi interventi anche di carattere normativo che gli altri usi diversi dal consumo umano debbano essere valutati e consentiti purché questi ultimi siano adottati in ogni caso senza spreco d'acqua.
9/2212-A/35. (Testo modificato nel corso della seduta)  Della Valle.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011.
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso della presentatrice la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    l'articolo 2, al comma 4, capoverso 4) preveda che «l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Esso, pertanto, è sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione che consentano un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità per il consumo umano»,

impegna il Governo

ad intervenire anche con successivi atti volti ad individuare specifici parametri affinché sia consentito l'uso reciproco delle risorse idriche tra bacini al fine di evitare anche per usi diversi dal consumo umano qualunque modalità che possa comportare spreco d'acqua.
9/2212-A/36Di Benedetto.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011.
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso della presentatrice la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    l'articolo 2, al comma 4, capoverso 4) preveda che «l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Esso, pertanto, è sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione che consentano un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità per il consumo umano»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire anche con successivi atti volti ad individuare specifici parametri affinché sia consentito l'uso reciproco delle risorse idriche tra bacini al fine di evitare anche per usi diversi dal consumo umano qualunque modalità che possa comportare spreco d'acqua.
9/2212-A/36. (Testo modificato nel corso della seduta)  Di Benedetto.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011.
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso del presentatore la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    l'articolo 2, al comma 4, capoverso 4.1 stabilisce che l'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello per il consumo umano, ed il suo utilizzo deve essere reso efficiente tramite l'adozione di tutte le migliori tecniche e dei metodi disponibili al fine di limitare il più possibile gli sprechi a parità di risultato atteso,

impegna il Governo

a valutare di stabilire con decreto un elenco, seppur non esaustivo, delle migliori tecniche e metodi disponibili al fine di una più facile diffusione e circolazione di esse.
9/2212-A/37Manlio Di Stefano.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011.
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso del presentatore la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    l'articolo 2, al comma 4, capoverso 4.1 stabilisce che l'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello per il consumo umano, ed il suo utilizzo deve essere reso efficiente tramite l'adozione di tutte le migliori tecniche e dei metodi disponibili al fine di limitare il più possibile gli sprechi a parità di risultato atteso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stabilire con decreto un elenco, seppur non esaustivo, delle migliori tecniche e metodi disponibili al fine di una più facile diffusione e circolazione di esse.
9/2212-A/37. (Testo modificato nel corso della seduta)  Manlio Di Stefano.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso della presentatrice la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    l'articolo 2, al comma 4, capoverso 4.2 prevede che per gli usi diversi da quelli del consumo umano e consumo animale è favorito l'impiego dell'acqua di recupero, in particolare di quella derivante da processi di depurazione, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia,

impegna il Governo

a valutare di stabilire per l'intero territorio nazionale le migliori metodologie per il riutilizzo e l'impiego dell'acqua di recupero.
9/2212-A/38Di Vita.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso della presentatrice la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    l'articolo 2, al comma 4, capoverso 4.2 prevede che per gli usi diversi da quelli del consumo umano e consumo animale è favorito l'impiego dell'acqua di recupero, in particolare di quella derivante da processi di depurazione, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stabilire per l'intero territorio nazionale le migliori metodologie per il riutilizzo e l'impiego dell'acqua di recupero.
9/2212-A/38. (Testo modificato nel corso della seduta)  Di Vita.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso della presentatrice, la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    l'articolo 2, al comma 5 prevede che per quel che riguarda i contenuti del piano di bacino distrettuale di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è aggiunta l'indicazione di eventuali misure per garantire un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa,

impegna il Governo

a valutare che il predetto uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici avvenga in ogni caso nel rispetto dell'integrità ambientale della risorsa idrica.
9/2212-A/39Dieni.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso della presentatrice, la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    l'articolo 2, al comma 5 prevede che per quel che riguarda i contenuti del piano di bacino distrettuale di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è aggiunta l'indicazione di eventuali misure per garantire un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di farsi promotore di interventi normativi che prevedano che il predetto uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici avvenga in ogni caso nel rispetto dell'integrità ambientale della risorsa idrica.
9/2212-A/39. (Testo modificato nel corso della seduta)  Dieni.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso del presentatore, la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    l'articolo 4, al comma 3, in tema di affidamento del servizio idrico, prevede che possa avvenire l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale,

impegna il Governo

a valutare di integrare le disposizioni richiamate stabilendo che l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale porti a conoscenza del pubblico, nelle forme ritenute più idonee, le motivazioni che non hanno consentito ad esso di aggiudicare l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche.
9/2212-A/40D'Incà.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso del presentatore, la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    l'articolo 4, al comma 3, in tema di affidamento del servizio idrico, prevede che possa avvenire l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare le disposizioni richiamate stabilendo che l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale porti a conoscenza del pubblico, nelle forme ritenute più idonee, le motivazioni che hanno condotto alla scelta della forma di affidamento del servizio.
9/2212-A/40. (Testo modificato nel corso della seduta)  D'Incà.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso del presentatore, la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    l'articolo 4, al comma 3, capoverso 1-bis), l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale provvede periodicamente alla verifica dell'attuazione del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché, almeno ventiquattro mesi prima della scadenza della gestione d'ambito, alla verifica dell'attività svolta dal gestore del servizio, previo svolgimento nel sito internet istituzionale di apposita consultazione pubblica per la durata di trenta giorni,

impegna il Governo

a valutare di integrare le disposizioni richiamate stabilendo che l'ente di governo è tenuto a debitamente motivare le ragioni in base a cui non sono state accolte le osservazioni e proposte scaturite dalla predetta consultazione pubblica.
9/2212-A/41D'Uva.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso del presentatore, la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
   in tema di finanziamento del servizio idrico nazionale, l'articolo 6 dispone che le risorse nazionali e dell'Unione europea sono destinate prioritariamente al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e delle reti idriche al fine del superamento delle procedure di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione delle direttive sul trattamento delle acque reflue, senza prendere in considerazione le esigenze connesse ad eventuali procedure precontenziose denominate Pilot, spesso prodromiche rispetto alle citate procedure di infrazione,

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di estendere i finanziamenti di cui al citato articolo per interventi finalizzati a nuove opere per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e delle reti idriche «anche» al fine di chiudere procedure amministrative cosiddette Eu Pilot al fine di prevenire quanto prima ogni eventuale constatazione da parte della Commissione europea.
9/2212-A/42Fantinati.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011.
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso del presentatore, la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    l'articolo 6 destina i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 versate al Bilancio dello Stato ad un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

impegna il Governo

a comunicare al Parlamento l'ammontare delle risorse provenienti dalle sanzioni sopra descritte al fine di verificare l'adeguatezza di tali risorse rispetto alle necessità del settore servizio idrico del Paese.
9/2212-A/43Ferraresi.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso della presentatrice, la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    l'articolo 6 destina i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 versate al Bilancio dello Stato ad un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

impegna il Governo

ad individuare forme di pubblicità adeguate per cittadini e imprese affinché quest'ultimi possano verificare l'adeguatezza di tali risorse rispetto alle necessità del settore servizio idrico del Paese.
9/2212-A/44Gagnarli.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso della presentatrice, la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    l'articolo 6 destina i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 versate al Bilancio dello Stato ad un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di individuare forme di pubblicità adeguate per cittadini e imprese affinché quest'ultimi possano verificare l'adeguatezza di tali risorse rispetto alle necessità del settore servizio idrico del Paese.
9/2212-A/44. (Testo modificato nel corso della seduta)  Gagnarli.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso del presentatore, la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    l'articolo 7 delega al Governo, attraverso proprio decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la previsione di disposizioni in tema di diritto all'acqua, morosità e risparmio idrico, stabilendosi un passaggio parlamentare del testo predisposto dal Governo in aula, presso le commissioni parlamentari competenti per materia, nulla disponendo in ordine alla eventuale considerazione delle eventuali osservazioni e condizioni poste dalle richiamate commissioni,

impegna il Governo

a valutare di adottare ulteriori iniziative normative volte a introdurre il sistema del cosiddetto «parere rinforzato» sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di consentire un secondo esame del provvedimento qualora l'Esecutivo non avesse tenuto conto delle eventuali osservazioni o condizioni poste dalle commissioni competenti, al fine di garantire una maggiore trasparenza e controllo parlamentare.
9/2212-A/45Gallinella.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso del presentatore, la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    l'articolo 7 delega al Governo, attraverso proprio decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la previsione di disposizioni in tema di diritto all'acqua, morosità e risparmio idrico, stabilendosi un passaggio parlamentare del testo predisposto dal Governo in aula, presso le commissioni parlamentari competenti per materia, nulla disponendo in ordine alla eventuale considerazione delle eventuali osservazioni e condizioni poste dalle richiamate commissioni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a introdurre il sistema del cosiddetto «parere rinforzato» sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di consentire un secondo esame del provvedimento qualora l'Esecutivo non avesse tenuto conto delle eventuali osservazioni o condizioni poste dalle commissioni competenti, al fine di garantire una maggiore trasparenza e controllo parlamentare.
9/2212-A/45. (Testo modificato nel corso della seduta) Gallinella.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso della presentatrice, la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    al fine di favorire la partecipazione democratica, l'articolo 11 dispone che lo Stato e gli enti locali applichino nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva in materia di informazione e consultazione pubblica, garantendo massima trasparenza e adeguati strumenti di coinvolgimento anche nel processo decisionale relativo alla pianificazione,

impegna il Governo

a valutare di estendere anche alle scuole la consultazione pubblica di cui al predetto articolo 11.
9/2212-A/46Silvia Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso della presentatrice, la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    al fine di favorire la partecipazione democratica, l'articolo 11 dispone che lo Stato e gli enti locali applichino nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva in materia di informazione e consultazione pubblica, garantendo massima trasparenza e adeguati strumenti di coinvolgimento anche nel processo decisionale relativo alla pianificazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere anche alle scuole la consultazione pubblica di cui al predetto articolo 11.
9/2212-A/46. (Testo modificato nel corso della seduta) Silvia Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso della presentatrice, la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    al fine di favorire la partecipazione democratica, l'articolo 11 dispone che lo Stato e gli enti locali applichino nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva in materia di informazione e consultazione pubblica, garantendo massima trasparenza e adeguati strumenti di coinvolgimento anche nel processo decisionale relativo alla pianificazione,

impegna il Governo

a valutare di estendere anche sui luoghi di lavoro la consultazione pubblica di cui al predetto articolo.
9/2212-A/47Grande.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso della presentatrice, la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    al fine di favorire la partecipazione democratica, l'articolo 11 dispone che lo Stato e gli enti locali applichino nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva in materia di informazione e consultazione pubblica, garantendo massima trasparenza e adeguati strumenti di coinvolgimento anche nel processo decisionale relativo alla pianificazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere anche sui luoghi di lavoro la consultazione pubblica di cui al predetto articolo.
9/2212-A/47. (Testo modificato nel corso della seduta)  Grande.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso della presentatrice, la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    al fine di assicurare un governo democratico del servizio idrico integrato, l'articolo 11 dispone che gli enti locali adottino entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato, definendo attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative,

impegna il Governo

nel periodo transitorio che precede l'emanazione da parte degli enti locali della predetta normativa di indirizzo da parte degli enti locali ad applicare le forme di pubblicità, trasparenza e partecipazione del pubblico previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
9/2212-A/48Grillo.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso della presentatrice, la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    al fine di assicurare un governo democratico del servizio idrico integrato, l'articolo 11 dispone che gli enti locali adottino entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato, definendo attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel periodo transitorio che precede l'emanazione da parte degli enti locali della predetta normativa di indirizzo da parte degli enti locali, di favorire la massima pubblicità, trasparenza e partecipazione possibile.
9/2212-A/48. (Testo modificato nel corso della seduta)  Grillo.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso del presentatore, la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    al fine di assicurare un governo democratico del servizio idrico integrato, l'articolo 11 dispone che gli enti locali adottino entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato, definendo attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative, senza tuttavia che sia specificato che «peso» eventuali pareri o osservazioni provenienti dai soggetti predetti abbiano nei confronti della decisione finale assunta dagli enti locali,

impegna il Governo

a valutare di intervenire, anche normativamente, per far sì che gli enti locali qualora assumano gli atti di pianificazione e programmazione in tema di servizio idrico senza tenere in considerazione le proposte o osservazioni provenienti dalle consultazioni pubbliche, segnatamente dai soggetti sopra menzionati, siano obbligati a rendere pubbliche almeno le motivazioni di tale decisione.
9/2212-A/49L'Abbate.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso del presentatore, la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    al fine di assicurare un governo democratico del servizio idrico integrato, l'articolo 11 dispone che gli enti locali adottino entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato, definendo attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative, senza tuttavia che sia specificato che «peso» eventuali pareri o osservazioni provenienti dai soggetti predetti abbiano nei confronti della decisione finale assunta dagli enti locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, anche normativamente, per far sì che gli enti locali qualora assumano gli atti di pianificazione e programmazione in tema di servizio idrico senza tenere in considerazione le proposte o osservazioni provenienti dalle consultazioni pubbliche, segnatamente dai soggetti sopra menzionati, siano obbligati a rendere pubbliche almeno le motivazioni di tale decisione.
9/2212-A/49. (Testo modificato nel corso della seduta)  L'Abbate.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso della presentatrice, la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    l'articolo 7 dispone che sia assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità e che tale quantitativo venga individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo di 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni pro capite,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad aumentare il limite massimo previsto fino ad un quantitativo di 60 litri.
9/2212-A/50Liuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso della presentatrice, la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    l'articolo 7 dispone che sia assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità e che tale quantitativo venga individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo di 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni pro capite,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di garantire l'adeguatezza dello strumento ivi previsto.
9/2212-A/50. (Testo modificato nel corso della seduta)  Liuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso della presentatrice, la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    l'articolo 7 dispone che sia assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità e che tale quantitativo venga individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo di 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni pro capite,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a modulare il limite massimo di 50 litri sulla base di esigenze calibrate su specifiche categorie di utenti.
9/2212-A/51Lombardi.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso della presentatrice, la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    l'articolo 7 dispone che sia assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità e che tale quantitativo venga individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo di 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni pro capite,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di garantire l'adeguatezza dello strumento ivi previsto.
9/2212-A/51. (Testo modificato nel corso della seduta)  Lombardi.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso della presentatrice, la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
   l'articolo 7 dispone che sia assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità e che tale quantitativo venga individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo di 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni pro capite,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad aumentare il limite massimo di 50 litri di ulteriori 10 litri in caso di specifiche realtà comunali caratterizzate dal ridotto numero di punti di erogazione gratuita dell'acqua.
9/2212-A/52Lorefice.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso della presentatrice, la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
   l'articolo 7 dispone che sia assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità e che tale quantitativo venga individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo di 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni pro capite,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di garantire l'adeguatezza dello strumento ivi previsto.
9/2212-A/52. (Testo modificato nel corso della seduta)  Lorefice.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso della presentatrice, la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    l'articolo 12 stabilisce che al fine di favorire l'accesso all'acqua potabile da parte di tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Fondo nazionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari,

impegna il Governo

a rendere pubbliche le informazioni ed i dati relativi alla destinazione delle risorse di cui al Fondo in premessa su apposita sezione del sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale.
9/2212-A/53Lupo.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge portata all'esame in VIII Commissione Ambiente in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come primi firmatari rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, oltre a cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell’«Acqua bene comune» così come di modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;
    sono, infatti, venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;
    a seguito delle inaccettabili modifiche proposte dalla maggioranza e approvate in Commissione referente, tutti i firmatari del Movimento Cinque Stelle hanno ritirato la firma. Con queste modifiche, di fatto, il Parlamento cancella, ad avviso della presentatrice, la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011 per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua;
    l'articolo 12 stabilisce che al fine di favorire l'accesso all'acqua potabile da parte di tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Fondo nazionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rendere pubbliche le informazioni ed i dati relativi alla destinazione delle risorse di cui al Fondo in premessa.
9/2212-A/53. (Testo modificato nel corso della seduta)  Lupo.


   La Camera,
   premesso che:
    la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo del 23 ottobre 2000 ha definito un quadro europeo per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione e delle acque costiere e sotterranee che assicuri la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, agevoli l'utilizzo idrico sostenibile e protegga l'ambiente;
    il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Codice dell'ambiente), ha operato un intervento complesso di riordino di quasi tutta la legislazione ambientale tra cui anche quella relativa alla gestione delle risorse idriche;
    il servizio idrico integrato è costituito, ai sensi della definizione recata dall'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue»;
    le modalità e i termini per l'affidamento del servizio idrico sono stati recentemente modificati dall'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014;
    l'articolo 1 della presente proposta di legge individua, quali finalità del provvedimento, quella di dettare i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale, nonché quella di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale;
    l'articolo 2, comma 1, qualifica il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari come diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell'ONU del 26 luglio 2010;
    l'articolo 2, comma 3, prevede che l'erogazione per l'alimentazione e l'igiene umana è considerata un diritto umano universale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che le acque che, per le loro caratteristiche qualitative, sono definite destinabili all'uso umano non siano di norma utilizzate per usi diversi, ovvero che siano destinate a usi diversi solo se non siano presenti altre risorse idriche.
9/2212-A/54Marzano, Mattiello, Tentori.


   La Camera,
   premesso che:
    la risoluzione ONU del 28 luglio 2010 «dichiara il diritto all'acqua potabile e sicura ed ai servizi igienici un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani»;
    la risoluzione ha rappresentato un passaggio decisivo nel dibattito sulla scarsità delle risorse idriche e sulla necessità di considerare il bene acqua al di fuori delle logiche del mercato;
    la risoluzione, pur non avendo valore vincolante dal punto di vista giuridico, può senz'altro indirizzare le politiche dei singoli Stati ed essere ulteriormente rafforzata a livello internazionale;
    il provvedimento in commento concretizza il diritto umano all'acqua attraverso norme specifiche e favorisce la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale;
    l'articolo 7, recante disposizioni sul Diritto all'acqua, morosità incolpevole e risparmio idrico, prevede che sia assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali – garantita anche in caso di morosità – individuata, fino a 50 litri giornalieri per persona, mediante rinvio ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
    sarà l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), nell'ambito della definizione delle procedure per la morosità, a stabilire i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
    i dati dell'ISTAT indicano che molte famiglie italiane, pur non rientrando nelle fasce protette sulla base degli indicatori di reddito, versano in condizioni di difficoltà economica con conseguente difficoltà nei pagamenti delle rate dei mutui casa, dei canoni di locazione, delle bollette e delle fatture per le utenze domestiche e impossibilità di pagamento, in caso di conguaglio;
    nei casi di morosità in commento, la possibilità di poter rateizzare in maniera consistente determinerebbe una maggiore sicurezza nel soddisfacimento del credito da parte degli enti gestori delle acque e, allo stesso tempo, consentirebbe ai cittadini morosi di poter sostenere più agevolmente i pagamenti,

impegna il Governo

a disporre una serie di misure finalizzate ad agevolare gli utenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità, prevedendo l'ampliamento fino a dieci anni della possibilità di rateazione del pagamento delle bollette dell'acqua (120 rate mensili), nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà consistente nel ricorrere in maniera congiunta dell'accertata impossibilità per l'utente di assolvere il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario e la solvibilità dell'utente valutata in relazione al piano di rateazione richiesto.
9/2212-A/55Pes.


   La Camera,
   premesso che:
    la risoluzione ONU del 28 luglio 2010 «dichiara il diritto all'acqua potabile e sicura ed ai servizi igienici un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani»;
    la risoluzione ha rappresentato un passaggio decisivo nel dibattito sulla scarsità delle risorse idriche e sulla necessità di considerare il bene acqua al di fuori delle logiche del mercato;
    la risoluzione, pur non avendo valore vincolante dal punto di vista giuridico, può senz'altro indirizzare le politiche dei singoli Stati ed essere ulteriormente rafforzata a livello internazionale;
    il provvedimento in commento concretizza il diritto umano all'acqua attraverso norme specifiche e favorisce la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale;
    l'articolo 7, recante disposizioni sul Diritto all'acqua, morosità incolpevole e risparmio idrico, prevede che sia assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali – garantita anche in caso di morosità – individuata, fino a 50 litri giornalieri per persona, mediante rinvio ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
    sarà l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), nell'ambito della definizione delle procedure per la morosità, a stabilire i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
    i dati dell'ISTAT indicano che molte famiglie italiane, pur non rientrando nelle fasce protette sulla base degli indicatori di reddito, versano in condizioni di difficoltà economica con conseguente difficoltà nei pagamenti delle rate dei mutui casa, dei canoni di locazione, delle bollette e delle fatture per le utenze domestiche e impossibilità di pagamento, in caso di conguaglio;
    nei casi di morosità in commento, la possibilità di poter rateizzare in maniera consistente determinerebbe una maggiore sicurezza nel soddisfacimento del credito da parte degli enti gestori delle acque e, allo stesso tempo, consentirebbe ai cittadini morosi di poter sostenere più agevolmente i pagamenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre una serie di misure finalizzate ad agevolare gli utenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità, prevedendo l'ampliamento fino a dieci anni della possibilità di rateazione del pagamento delle bollette dell'acqua (120 rate mensili), nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà consistente nel ricorrere in maniera congiunta dell'accertata impossibilità per l'utente di assolvere il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario e la solvibilità dell'utente valutata in relazione al piano di rateazione richiesto.
9/2212-A/55. (Testo modificato nel corso della seduta)  Pes.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame approvato dalla Commissione Ambiente e ora al voto dell'Aula, è stato modificato in maniera radicale rispetto al testo iniziale, che era nato in piena coerenza con la volontà popolare emersa a seguito del referendum del 12-13 giugno 2011, ossia quella di tornare a una gestione pubblica del servizio idrico;
    la realtà è che la gran parte della normativa di questi ultimi anni in materia di gestione del servizio idrico integrato, è andata in direzione tutt'altro che rispettosa dell'esito referendario del 2011;
    sotto questo aspetto, il decreto legge 133/2014, cosiddetto «Sblocca Italia», contiene diverse norme che hanno modificato la disciplina favorendo la privatizzazione del servizio idrico;
    l'articolo 7 del citato «Sblocca Italia», apporta numerose modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale) relativamente agli articoli riguardanti la gestione del servizio idrico integrato e l'affidamento di tale servizio;
    attraverso una modifica al comma 2 dell'articolo 153 del suddetto Codice ambientale, il citato articolo 7, ha previsto l'obbligo per il nuovo gestore affidatario del servizio idrico di riconoscere al gestore uscente un valore di rimborso, secondo criteri che saranno definiti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
    se questa previsione può ritenersi condivisibile in un rapporto tra privati, è evidente che se si ipotizza – come auspicabile ai fini della ripubblicizzazione – che il nuovo Gestore subentrante sia un soggetto pubblico, con questa previsione gli viene di fatto reso molto difficoltoso il subentro nella gestione. Lo stato delle finanze degli enti locali è infatti tale che molto difficilmente potranno sostenere una spesa del genere al fine di farsi carico della gestione del servizio idrico, laddove sarebbe invece necessario che venga favorita e agevolata la gestione pubblica del servizio idrico a tutela dell'acqua come bene comune,

impegna il Governo

a prevedere specifiche agevolazioni o contributi a favore di quei soggetti pubblici che subentrano nella gestione del servizio idrico e che, in base all'articolo 7 dello «Sblocca Italia» devono farsi carico di una spesa, quale è il rimborso al gestore uscente, che altrimenti molto difficilmente riuscirebbero a sostenere, o perlomeno a prevedere di escludere dal Patto di stabilità le suddette spese di rimborso al gestore uscente.
9/2212-A/56Zaratti, Pellegrino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame approvato dalla Commissione Ambiente e ora al voto dell'Aula, è stato modificato in maniera radicale rispetto al testo iniziale, che era nato in piena coerenza con la volontà popolare emersa a seguito del referendum del 12-13 giugno 2011, ossia quella di tornare a una gestione pubblica del servizio idrico;
    la realtà è che la gran parte della normativa di questi ultimi anni in materia di gestione del servizio idrico integrato, è andata in direzione tutt'altro che rispettosa dell'esito referendario del 2011;
    sotto questo aspetto, il decreto legge 133/2014, cosiddetto «Sblocca Italia», contiene diverse norme che hanno modificato la disciplina favorendo la privatizzazione del servizio idrico;
    l'articolo 7 del citato «Sblocca Italia», apporta numerose modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale) relativamente agli articoli riguardanti la gestione del servizio idrico integrato e l'affidamento di tale servizio;
    attraverso una modifica al comma 2 dell'articolo 153 del suddetto Codice ambientale, il citato articolo 7, ha previsto l'obbligo per il nuovo gestore affidatario del servizio idrico di riconoscere al gestore uscente un valore di rimborso, secondo criteri che saranno definiti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
    se questa previsione può ritenersi condivisibile in un rapporto tra privati, è evidente che se si ipotizza – come auspicabile ai fini della ripubblicizzazione – che il nuovo Gestore subentrante sia un soggetto pubblico, con questa previsione gli viene di fatto reso molto difficoltoso il subentro nella gestione. Lo stato delle finanze degli enti locali è infatti tale che molto difficilmente potranno sostenere una spesa del genere al fine di farsi carico della gestione del servizio idrico, laddove sarebbe invece necessario che venga favorita e agevolata la gestione pubblica del servizio idrico a tutela dell'acqua come bene comune,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche in relazione alla necessità di garantire gli equilibri della finanza pubblica, di prevedere specifiche agevolazioni o contributi a favore di quei soggetti pubblici che subentrano nella gestione del servizio idrico e che, in base all'articolo 7 dello «Sblocca Italia» devono farsi carico di una spesa, quale è il rimborso al gestore uscente, che altrimenti molto difficilmente riuscirebbero a sostenere, o perlomeno a prevedere di escludere dal Patto di stabilità le suddette spese di rimborso al gestore uscente.
9/2212-A/56. (Testo modificato nel corso della seduta)  Zaratti, Pellegrino.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo all'esame dell'Aula, profondamente cambiato durante il suo esame in Commissione in sede referente, conferma la possibilità per i privati della gestione del servizio idrico;
    inoltre nel nuovo testo sono state soppresse le norme sulla gestione del servizio idrico integrato considerato come servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, e sottratta quindi al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative;
    una delle pochissime disposizioni iniziali sostanzialmente mantenute nel testo uscito dal lavoro di Commissione, riguarda la previsione del diritto fondamentale di ciascun individuo a vedersi comunque riconosciuto un quantitativo minimo vitale, individuato nel limite di 50 litri giornalieri per persona. Una soglia al di sotto della quale, secondo l'OMS e l'ONU, si può parlare di sofferenza per mancanza di acqua;
    al riguardo si segnala che la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (cosiddetto Collegato ambientale), all'articolo 61, comma 1, nell'ambito delle disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato, ha previsto che entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore (e quindi entro gennaio 2015), sarebbe dovuto essere emanato un DPCM per individuare principi e dei criteri sulla base dei quali l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico avrebbe dovuto – tra l'altro – intervenire per «garantire il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi»;
    dopo circa tre mesi dalla prevista scadenza del termine di emanazione, il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non è però ancora stato pubblicato,

impegna il Governo

nelle more dell'eventuale approvazione definitiva del provvedimento in esame a emanare quanto prima il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal citato Collegato ambientale, il cui termine per la sua presentazione è già abbondantemente scaduto, al fine di attuare quegli interventi volti a garantire il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali, specificando detto quantitativo in 50 litri giornalieri per persona.
9/2212-A/57Pellegrino, Zaratti.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo all'esame dell'Aula, profondamente cambiato durante il suo esame in Commissione in sede referente, conferma la possibilità per i privati della gestione del servizio idrico;
    inoltre nel nuovo testo sono state soppresse le norme sulla gestione del servizio idrico integrato considerato come servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, e sottratta quindi al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative;
    una delle pochissime disposizioni iniziali sostanzialmente mantenute nel testo uscito dal lavoro di Commissione, riguarda la previsione del diritto fondamentale di ciascun individuo a vedersi comunque riconosciuto un quantitativo minimo vitale, individuato nel limite di 50 litri giornalieri per persona. Una soglia al di sotto della quale, secondo l'OMS e l'ONU, si può parlare di sofferenza per mancanza di acqua;
    al riguardo si segnala che la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (cosiddetto Collegato ambientale), all'articolo 61, comma 1, nell'ambito delle disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato, ha previsto che entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore (e quindi entro gennaio 2015), sarebbe dovuto essere emanato un DPCM per individuare principi e dei criteri sulla base dei quali l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico avrebbe dovuto – tra l'altro – intervenire per «garantire il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi»;
    dopo circa tre mesi dalla prevista scadenza del termine di emanazione, il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non è però ancora stato pubblicato,

impegna il Governo

nelle more dell'eventuale approvazione definitiva del provvedimento in esame a emanare quanto prima il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal citato Collegato ambientale.
9/2212-A/57. (Testo modificato nel corso della seduta)  Pellegrino, Zaratti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame si prefigge l'obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e gestione del territorio;
    il disegno di legge in esame nei suoi principi generali afferma che l'acqua è un bene comune, una risorsa rinnovabile, indispensabile per la vita dell'ecosistema e di tutti gli esseri viventi, che tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di efficienza, di solidarietà, responsabilità e sostenibilità, che qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale e che gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici;
    il disegno di legge in esame considera prioritario l'uso dell'acqua per il consumo umano, per l'agricoltura e per l'alimentazione animale rispetto agli altri usi, per i quali è favorito l'impiego di acque di recupero;
    considerato che la captazione delle acque può generare, soprattutto in alcuni periodi dell'anno, una situazione di asciutta di fiumi e torrenti, in particolare laddove vi sia canalizzazione in condotte forzate e costruzione di mini e micro centrali idroelettriche che insistono in gran parte su territori alpini di grande naturalità e di fragilità idrogeologica, provocando alterazioni importanti nella vita del corso d'acqua e del suo bacino nei vari aspetti ambientali, naturalistici, idrogeologici, antropici e faunistici, paesaggistici, climatici, produttivi legati all'attività agro-silvopastorale;
    torrenti privati del flusso naturale dell'acqua, nel tempo, possono incorrere in un'anomala sedimentazione di detriti, arbusti e melma all'interno dell'asta del torrente che vanno a creare situazioni di estremo pericolo nel caso di piene ed inoltre senza una corretta politica di regolamentazione delle portate d'acqua alcuni tratti dei fiumi potrebbero essere interessati da impatti sulle specie dell'ittiofauna, con il deterioramento degli habitat e la perdita di specie di fauna e flora tipiche degli ambienti ripariali;
    il previsto rilascio del solo «deflusso minimo vitale» ad oggi quantificato in 50 litri, ovvero l'acqua residua lasciata all'interno dell'asta del torrente, non sembra sempre sufficiente per i torrenti montani a risolvere il rapporto tra derivazioni idriche e salvaguardia del paesaggio;
    il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 ha recepito la direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque - DQA) che stabilisce che ogni corpo idrico superficiale debba conseguire l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di «buono» entro il 22 dicembre 2015 e che debba essere mantenuto, dove già esistente, lo stato «elevato» attraverso una classificazione basata soprattutto sulle componenti ecosistemiche degli ambienti acquatici e privilegiando gli elementi biologici,

impegna il Governo

a verificare ed adeguare le norme vigenti in materia di captazione delle acque in modo tale che le opere di presa in corso d'acqua superficiale garantiscano sempre la tutela degli ecosistemi e dell'ambiente, attraverso un deflusso minimo vitale adeguato.
9/2212-A/58Tentori, Mattiello, Marzano, Gandolfi, Giuseppe Guerini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame si prefigge l'obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e gestione del territorio;
    il disegno di legge in esame nei suoi principi generali afferma che l'acqua è un bene comune, una risorsa rinnovabile, indispensabile per la vita dell'ecosistema e di tutti gli esseri viventi, che tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di efficienza, di solidarietà, responsabilità e sostenibilità, che qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale e che gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici;
    il disegno di legge in esame considera prioritario l'uso dell'acqua per il consumo umano, per l'agricoltura e per l'alimentazione animale rispetto agli altri usi, per i quali è favorito l'impiego di acque di recupero;
    considerato che la captazione delle acque può generare, soprattutto in alcuni periodi dell'anno, una situazione di asciutta di fiumi e torrenti, in particolare laddove vi sia canalizzazione in condotte forzate e costruzione di mini e micro centrali idroelettriche che insistono in gran parte su territori alpini di grande naturalità e di fragilità idrogeologica, provocando alterazioni importanti nella vita del corso d'acqua e del suo bacino nei vari aspetti ambientali, naturalistici, idrogeologici, antropici e faunistici, paesaggistici, climatici, produttivi legati all'attività agro-silvopastorale;
    torrenti privati del flusso naturale dell'acqua, nel tempo, possono incorrere in un'anomala sedimentazione di detriti, arbusti e melma all'interno dell'asta del torrente che vanno a creare situazioni di estremo pericolo nel caso di piene ed inoltre senza una corretta politica di regolamentazione delle portate d'acqua alcuni tratti dei fiumi potrebbero essere interessati da impatti sulle specie dell'ittiofauna, con il deterioramento degli habitat e la perdita di specie di fauna e flora tipiche degli ambienti ripariali;
    il previsto rilascio del solo «deflusso minimo vitale» ad oggi quantificato in 50 litri, ovvero l'acqua residua lasciata all'interno dell'asta del torrente, non sembra sempre sufficiente per i torrenti montani a risolvere il rapporto tra derivazioni idriche e salvaguardia del paesaggio;
    il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 ha recepito la direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque - DQA) che stabilisce che ogni corpo idrico superficiale debba conseguire l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di «buono» entro il 22 dicembre 2015 e che debba essere mantenuto, dove già esistente, lo stato «elevato» attraverso una classificazione basata soprattutto sulle componenti ecosistemiche degli ambienti acquatici e privilegiando gli elementi biologici,

impegna il Governo

a verificare la necessità di adeguare le norme vigenti in materia di captazione delle acque in modo tale che le opere di presa in corso d'acqua superficiale garantiscano sempre la tutela degli ecosistemi e dell'ambiente, attraverso un deflusso minimo vitale adeguato.
9/2212-A/58. (Testo modificato nel corso della seduta)  Tentori, Mattiello, Marzano, Gandolfi, Giuseppe Guerini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento appena approvato ha meritoriamente previsto che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, eserciti le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici a essa trasferite, nonché la funzione di garantire la costituzione di una banca di dati sul servizio idrico integrato, perché possa elaborare congiuntamente i dati dei sistemi informativi delle regioni, delle province autonome di Trento e di Balzano e delle autorità di bacino distrettuali, ma senza specificare i periodi di aggiornamento dei dati ivi contenuti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a prevedere che i dati contenuti nella banca dati sul servizio idrico integrato sia aggiornata almeno semestralmente.
9/2212-A/59Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento appena approvato ha meritoriamente previsto che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, eserciti le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici a essa trasferite, nonché la funzione di garantire la costituzione di una banca di dati sul servizio idrico integrato, perché possa elaborare congiuntamente i dati dei sistemi informativi delle regioni, delle province autonome di Trento e di Balzano e delle autorità di bacino distrettuali, ma senza specificare i periodi di aggiornamento dei dati ivi contenuti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a prevedere che i dati contenuti nella banca dati sul servizio idrico integrato sia aggiornata con adeguata periodicità.
9/2212-A/59. (Testo modificato nel corso della seduta) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 enuclea i principi generali, che consistono nel diritto all'acqua e nel carattere pubblico della risorsa ed individua i criteri per la gestione delle acque;
    l'acqua è definita un bene naturale e un diritto umano universale; il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari costituisce un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell'ONU del 26 luglio 2010;
    l'articolo 2 prevede, tra l'altro, che l'uso dell'acqua per il consumo umano sia prioritario rispetto agli altri usi e che esso, pertanto, sia sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione che consentano un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa;
    in tal caso occorre garantire comunque agevolazioni tariffarie per le utenze ricadenti nei comuni con abbondante disponibilità della risorsa idrica, per dare un vantaggio a chi ha l'acqua in abbondanza e subisce disagi con lavori vari e passaggio di condotte per garantire anche ad altri la risorsa idrica, anche in considerazione del fatto che si tratta per lo più di comuni montani e di territori economicamente svantaggiati, per i quali l'acqua rappresenta spesso la principale, se non l'unica, risorsa certa,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché nella modulazione della tariffa del servizio idrico integrato siano comunque garantite agevolazioni tariffarie per le utenze ricadenti nei comuni con abbondante disponibilità della risorsa idrica che si presentano solidali per garantire l'acqua ai territori limitrofi con scarse disponibilità di risorse idriche.
9/2212-A/60Grimoldi, Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 reca i principi relativi alla tutela e alla pianificazione a livello di distretto idrografico;
    qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque definiti secondo i principi di cui al comma 2 dell'articolo 147 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che si basano sull'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, sull'unicità della gestione e sull'adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici;
    l'obbligo all'unicità del bacino è stato inserito con il decreto-legge n. 133 del 2014, cosiddetto «sblocca Italia», convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha disposto (con l'articolo 7, comma 1, lettera b) la modifica dell'articolo 147, commi 1, 2, lettera b) del codice dell'ambiente, cambiando da «unitarietà» della gestione a «unicità» della gestione del servizio idrico, con l'intento di «agevolare un processo aggregativo tra gestori, ridurne il numero e favorire un consolidamento del settore»;
    in questo modo è stato modificato il senso della norma in quanto: come «unitarietà della gestione» si intende che la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi idrici non possono essere separate e frammentate e devono essere affidate allo stesso soggetto; mentre come «unicità» si intende l'affidamento ad un gestore unico nel senso di non suddividere gli ambiti;
    l'efficienza e l'economicità del servizio non sono garantite attraverso il «gestore unico» di un intero ambito omogeneo che spesso coincide con l'intero comprensorio regionale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a permettere alle regioni di poter modificare liberamente le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali al fine di migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, anche permettendo la gestione di ambiti territoriali di dimensioni minori per poter garantire maggiore efficienza gestionale e migliore qualità del servizio all'utenza.
9/2212-A/61Guidesi, Grimoldi, Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 4 dell'articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo, contenente disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda, nel rispetto dei principi e criteri direttivi della nuova legge delega in materia di contratti pubblici, che disciplina appalti e concessioni secondo il diritto comunitario;
    lo stesso comma 4 prevede l'attribuzione della delega al Governo a emanare un decreto legislativo volto a definire i criteri sulla base dei quali le regioni devono indire le gare per l'affidamento delle concessioni delle grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico;
    tra i criteri per l'individuazione del concessionario sono state inserite l'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e la compensazione ambientale per gli enti locali interessati;
    occorre rendere maggiormente partecipe il territorio nella gestione delle risorse idriche per la produzione di energia elettrica, al fine di garantirne adeguate compensazioni per i disagi subiti dallo sfruttamento del bene pubblico,

impegna il Governo

nell'ambito dell'attuazione della delega per la definizione dei criteri sulla base dei quali le regioni devono indire le gare per l'affidamento delle concessioni delle grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico a prevedere anche affidamenti nelle forme del partenariato pubblico privato, basandosi sui criteri sanciti dal nuovo codice degli appalti e concessioni, in corso di emanazione.
9/2212-A/62Simonetti, Grimoldi, Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 4 dell'articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo, volto a definire i criteri sulla base dei quali le regioni devono indire le gare per l'affidamento delle concessioni delle grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico;
    tra i criteri per l'individuazione del concessionario sono state inserite l'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e la compensazione ambientale per gli enti locali interessati;
    occorre rendere maggiormente partecipe il territorio nella gestione delle risorse idriche per la produzione di energia elettrica, al fine di garantirne adeguate compensazioni per i disagi subiti dallo sfruttamento del bene pubblico,

impegna il Governo

nell'ambito dell'attuazione della delega per la definizione dei criteri sulla base dei quali le regioni devono indire le gare per l'affidamento delle concessioni delle grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico scadute, a prevedere anche la possibilità per le regioni di acquisire le opere e gli impianti e conferirli in proprietà a società patrimoniali di scopo, con partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile, cui partecipano senza oneri gli enti locali, per poter successivamente affidare le concessioni tramite tali società patrimoniali, con gare ad evidenza pubblica e anche nelle forme del partenariato pubblico privato.
9/2212-A/63Rondini, Grimoldi, Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 4 dell'articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo, volto a definire i criteri sulla base dei quali le regioni devono indire le gare per l'affidamento delle concessioni delle grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico;
    tra i criteri per l'individuazione del concessionario sono state inserite l'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e la compensazione ambientale per gli enti locali interessati;
    occorre rendere maggiormente partecipe il territorio nella gestione delle risorse idriche per la produzione di energia elettrica, al fine di garantirne adeguate compensazioni per i disagi subiti dallo sfruttamento del bene pubblico,

impegna il Governo

nell'ambito dell'attuazione della delega per la definizione dei criteri sulla base dei quali le regioni devono indire le gare per l'affidamento delle concessioni delle grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico scadute, a prevedere anche la possibilità per le regioni di acquisire le opere e gli impianti e conferirli in proprietà a società patrimoniali di scopo, con partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile.
9/2212-A/63. (Testo modificato nel corso della seduta)  Rondini, Grimoldi, Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 4 dell'articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo, volto a definire i criteri sulla base dei quali le regioni devono indire le gare per l'affidamento delle concessioni delle grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico;
    occorre garantire misure di compensazione territoriale per i territori delle province montane che maggiormente contribuiscono con la disponibilità delle risorse idriche alla produzione dell'energia da impianti idroelettrici,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della delega per la definizione dei criteri sulla base dei quali le regioni devono indire le gare per l'affidamento delle concessioni delle grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico scadute, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province montane, siano affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata partecipate dalle province interessate, a condizione che siano soddisfatti i requisiti per la costituzione del partenariato pubblico privato e previa apposita richiesta alla regione competente.
9/2212-A/64Borghesi, Grimoldi, Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 reca i principi relativi alla gestione dei servizi idrici;
    l'articolo 62, comma 4, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, collegato ambientale, ha recentemente modificato gli obblighi di aggregazione degli ambiti, ai fini della gestione unica di cui all'articolo 147, comma 2-bis, del codice dell'ambiente, facendo salve le gestioni autonome già esistenti del servizio idrico nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, (lettera a), nonché le gestioni già esistenti nei comuni che presentano determinati requisiti paesaggistici (lettera b);
    il comma 5 dell'articolo 148 del codice dell'ambiente che già permetteva l'uscita dall'ambito dei piccoli comuni di montagna, fino al 1000 abitanti, è stato successivamente soppresso con la riforma del codice attuata con il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216;
    pertanto, attualmente, la modifica inserita nel codice dell'ambiente dal collegato ambientale fa salve solo le gestioni «già» costituite dei piccoli comuni fino a 1.000 abitanti o dei comuni con determinate caratteristiche di carattere paesaggistico;
    occorre prevedere un regime particolare per la gestione dell'acqua dei piccoli comuni, permettendo sempre la possibilità dell'uscita dall'ambito anche per le gestioni autonome che si intendono costituire ex novo;
    nei piccoli comuni montani è la stessa morfologia territoriale a rendere inefficace una gestione centralizzata che creerebbe inconvenienti e disservizi per gli utenti. Spesso si tratta di territori poco urbanizzati, con caratteristiche particolari, ove la limitata presenza dell'uomo, la bassa densità abitativa e la conseguente necessità di estendere le reti a vaste aree poco urbanizzate rendono diseconomica la gestione del servizio idrico su base centralizzata;
    l'adesione obbligatoria al servizio idrico integrato e la gestione del servizio da parte di un unico gestore centrale sta rompendo l'equilibrio fragile dell'economia locale e richiede un immediato intervento legislativo,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per permettere l'istituzione anche di nuove gestioni autonome del servizio idrico integrato da parte dei piccoli comuni montani.
9/2212-A/65Caparini, Grimoldi, Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, ben lontano dal considerare il servizio idrico un servizio privo di rilevanza economica, considera il servizio idrico integrato un servizio pubblico locale di interesse economico generale, assicurato alla collettività, e prevede in via prioritaria l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale;
    pertanto, il complessivo processo di ripubblicizzazione del servizio idrico è stato «ridotto» al mero riconoscimento di un criterio di priorità per l'affidamento diretto in favore di società in house;
    l'articolo 5 reca disposizioni in materia di governance nel controllo e nella regolazione dei servizi idrici,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché, nell'ambito dei controlli della gestione efficiente e efficace del servizio idrico integrato, siano verificati i motivi per l'eventuale mancato affidamento del servizio in società in house.
9/2212-A/66Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, ben lontano dal considerare il servizio idrico un servizio privo di rilevanza economica, considera il servizio idrico integrato un servizio pubblico locale di interesse economico generale, assicurato alla collettività, e prevede in via prioritaria l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale;
    pertanto, il complessivo processo di ripubblicizzazione del servizio idrico è stato «ridotto» al mero riconoscimento di un criterio di priorità per l'affidamento diretto in favore di società in house;
    l'articolo 5 reca disposizioni in materia di governance nel controllo e nella regolazione dei servizi idrici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace del servizio idrico integrato, siano rese pubbliche le motivazioni che hanno condotto alla forma di affidamento del servizio.
9/2212-A/66. (Testo modificato nel corso della seduta)  Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 prevede che sia assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, garantito anche in caso di morosità, fino a 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni pro capite;
    relativamente alla quantificazione del citato minimo vitale, c’è da tenere conto che, secondo l'ONU e l'OMS, la soglia pro capite di 50 litri al giorno è quella al di sotto della quale si può già parlare di sofferenza per mancanza di acqua. Secondo i dati recentemente diffusi dall'Istat, l'acqua potabile fatturata nel 2012 ammonta a poco meno di 5 miliardi di metri cubi, corrispondenti ad un valore medio di 228 litri al giorno per abitante;
    pertanto, stabilire una soglia di soli 50 litri al giorno per persona rappresenta una presa in giro per i cittadini perché si tratta di una soglia che indica già sofferenza per mancanza d'acqua,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché, sulla base della prima applicazione della nuova normativa, sia rivista la soglia dell'erogazione gratuita del quantitativo minimo vitale di 50 litri di acqua pro capite giornaliero al fine di poter effettivamente garantire il soddisfacimento dei bisogni essenziali dei cittadini.
9/2212-A/67Busin, Grimoldi, Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 prevede che sia assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, garantito anche in caso di morosità, fino a 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni pro capite;
    relativamente alla quantificazione del citato minimo vitale, c’è da tenere conto che, secondo l'ONU e l'OMS, la soglia pro capite di 50 litri al giorno è quella al di sotto della quale si può già parlare di sofferenza per mancanza di acqua. Secondo i dati recentemente diffusi dall'Istat, l'acqua potabile fatturata nel 2012 ammonta a poco meno di 5 miliardi di metri cubi, corrispondenti ad un valore medio di 228 litri al giorno per abitante;
    pertanto, stabilire una soglia di soli 50 litri al giorno per persona rappresenta una presa in giro per i cittadini perché si tratta di una soglia che indica già sofferenza per mancanza d'acqua,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché, sulla base della prima applicazione della nuova normativa, sia verificata l'esattezza dello strumento ivi previsto.
9/2212-A/67. (Testo modificato nel corso della seduta)  Busin, Grimoldi, Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    quello della tariffa di depurazione e della restituzione della quota non dovuta, nei casi in cui non è garantito il servizio, è tema ampiamente dibattuto e affrontato dalla legislazione nazionale;
    con decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il Governo è intervenuto abrogando (articolo 175, comma 1, lettera u)) la legge 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), e nello specifico l'articolo 14 comma 1 con cui si stabiliva che «La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi» e stabilendo, con l'articolo 154 (successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 116 e decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133) che la tariffa del servizio idrico integrato è determinata «tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito»;
    con sentenza n. 335 del 2008 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 ottobre 2008, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del già citato articolo 14 comma 1 legge 5 gennaio 1994 n. 36, e l'illegittimità costituzionale dell'articolo 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi»;
    con il comma 2 dell'articolo 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito e modificato con legge 27 febbraio 2009, n. 13, il legislatore, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, ha dato ai gestori del servizio idrico integrato indicazioni su come procedere;
    con decreto del 30 settembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2010 e recante «individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione», il Ministero dell'ambiente, sempre in applicazione alla sentenza n. 335 del 2008, ha dato ulteriori indicazioni ai gestori;
   considerato che:
    la giurisprudenza della Corte dei conti, con particolare riferimento alla deliberazione 25/2009/PAR della sezione regionale della Lombardia, ha in prevalenza indicato per il diritto al rimborso delle somme di cui all'articolo 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il termine di prescrizione quinquennale, come da articolo 2948 del Codice Civile;
    nelle premesse del citato decreto attuativo del Ministero dell'ambiente del 30 settembre 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2010, è indicato «il termine di prescrizione quinquennale ex articolo 2948 del codice civile» in relazione ai pagamenti effettuati prima del 3 ottobre 2009 da utenti non collegati ad impianti di depurazione, evidentemente ritenendo di non intervenire direttamente nella materia, atteso l'indirizzo dominante espresso dalle Sezioni della Corte dei conti;
    già con la Circolare di Finanza Locale n. 18/2000 del 13 ottobre 2000 in materia di riscossione dei canoni di acqua, fognatura e depurazione, si affermava che «la prescrizione applicabile nel caso di specie è quella quinquennale, prevista dall'articolo 2948, n. 4, del codice civile, in quanto si rientra nella tipologia delle “somministrazioni periodiche”, configurandosi le prestazioni in materia di acqua e fognatura quali tipici casi di prestazione periodica con scadenza ad un anno o inferiore, nell'ambito di una “causa debendi” di carattere continuativo»;
   considerato inoltre che:
    secondo alcune pronunce dei Giudici di merito, il termine di prescrizione è stato invece individuato in dieci anni, ritenendo applicabile il combinato disposto degli articoli 2033 e 2946 del Codice Civile;
    si è venuta a creare una situazione di profonda incertezza in ordine al termine prescrizionale da applicarsi, da cui può scaturire un'ingiustificata differenza di trattamento nei confronti dei singoli utenti, in special modo nei confronti di coloro che hanno seguito l'indirizzo dominante espresso da varie Sezioni della Corte dei conti e ripreso nel già citato Decreto del Ministero dell'ambiente del 30 settembre 2009;
    al fine di tutelare le finanze degli enti locali a causa di interpretazioni contrastanti e di garantire un equo trattamento a tutti i cittadini,

impegna il Governo

a risolvere la situazione di incertezza normativa e i relativi dubbi sulle interpretazioni con un intervento normativo chiaro e definitivo in merito al termine di prescrizione.
9/2212-A/68Coppola.


   La Camera,
   premesso che:
    quello della tariffa di depurazione e della restituzione della quota non dovuta, nei casi in cui non è garantito il servizio, è tema ampiamente dibattuto e affrontato dalla legislazione nazionale;
    con decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il Governo è intervenuto abrogando (articolo 175, comma 1, lettera u)) la legge 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), e nello specifico l'articolo 14 comma 1 con cui si stabiliva che «La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi» e stabilendo, con l'articolo 154 (successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 116 e decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133) che la tariffa del servizio idrico integrato è determinata «tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito»;
    con sentenza n. 335 del 2008 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 ottobre 2008, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del già citato articolo 14 comma 1 legge 5 gennaio 1994 n. 36, e l'illegittimità costituzionale dell'articolo 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi»;
    con il comma 2 dell'articolo 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito e modificato con legge 27 febbraio 2009, n. 13, il legislatore, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, ha dato ai gestori del servizio idrico integrato indicazioni su come procedere;
    con decreto del 30 settembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2010 e recante «individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione», il Ministero dell'ambiente, sempre in applicazione alla sentenza n. 335 del 2008, ha dato ulteriori indicazioni ai gestori;
   considerato che:
    la giurisprudenza della Corte dei conti, con particolare riferimento alla deliberazione 25/2009/PAR della sezione regionale della Lombardia, ha in prevalenza indicato per il diritto al rimborso delle somme di cui all'articolo 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il termine di prescrizione quinquennale, come da articolo 2948 del Codice Civile;
    nelle premesse del citato decreto attuativo del Ministero dell'ambiente del 30 settembre 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2010, è indicato «il termine di prescrizione quinquennale ex articolo 2948 del codice civile» in relazione ai pagamenti effettuati prima del 3 ottobre 2009 da utenti non collegati ad impianti di depurazione, evidentemente ritenendo di non intervenire direttamente nella materia, atteso l'indirizzo dominante espresso dalle Sezioni della Corte dei conti;
    già con la Circolare di Finanza Locale n. 18/2000 del 13 ottobre 2000 in materia di riscossione dei canoni di acqua, fognatura e depurazione, si affermava che «la prescrizione applicabile nel caso di specie è quella quinquennale, prevista dall'articolo 2948, n. 4, del codice civile, in quanto si rientra nella tipologia delle “somministrazioni periodiche”, configurandosi le prestazioni in materia di acqua e fognatura quali tipici casi di prestazione periodica con scadenza ad un anno o inferiore, nell'ambito di una “causa debendi” di carattere continuativo»;
   considerato inoltre che:
    secondo alcune pronunce dei Giudici di merito, il termine di prescrizione è stato invece individuato in dieci anni, ritenendo applicabile il combinato disposto degli articoli 2033 e 2946 del Codice Civile;
    si è venuta a creare una situazione di profonda incertezza in ordine al termine prescrizionale da applicarsi, da cui può scaturire un'ingiustificata differenza di trattamento nei confronti dei singoli utenti, in special modo nei confronti di coloro che hanno seguito l'indirizzo dominante espresso da varie Sezioni della Corte dei conti e ripreso nel già citato Decreto del Ministero dell'ambiente del 30 settembre 2009;
    al fine di tutelare le finanze degli enti locali a causa di interpretazioni contrastanti e di garantire un equo trattamento a tutti i cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento volto a risolvere la situazione di incertezza normativa e i relativi dubbi di interpretazione.
9/2212-A/68. (Testo modificato nel corso della seduta)  Coppola.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge «Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento» in discussione, all'articolo 9 (Incentivo agli esercizi commerciali per il ricorso all'acqua potabile a favore dei clienti) recita: «I comuni, nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, incentivano gli esercizi commerciali in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti sul loro territorio a servire ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti utilizzati per il consumo umano»;
    che all'articolo 11 (Governo partecipativo del servizio idrico integrato) prevede «Al fine di assicurare un governo democratico del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative e di rappresentanza nelle sedi di pianificazione e programmazione degli orientamenti di fondo del servizio idrico integrato»,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di concordare con le regioni misure di incentivazione della installazione in tutti i comuni, distribuiti nei contesti urbani degli stessi, di «chioschi dell'acqua» o di altre forme di punti erogazione di acqua potabile, aperta ai cittadini, prevedendo forme di adeguata pubblicità della loro collocazione, anche via web.
9/2212-A/69Taricco, Ventricelli, Amato, Paolo Rossi, Albanella, Zappulla, Romanini.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge «Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento» in discussione, all'articolo 9 (Incentivo agli esercizi commerciali per il ricorso all'acqua potabile a favore dei clienti) recita: «I comuni, nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, incentivano gli esercizi commerciali in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti sul loro territorio a servire ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti utilizzati per il consumo umano»;
    che all'articolo 11 (Governo partecipativo del servizio idrico integrato) prevede «Al fine di assicurare un governo democratico del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative e di rappresentanza nelle sedi di pianificazione e programmazione degli orientamenti di fondo del servizio idrico integrato»,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di concordare con le regioni misure di incentivazione della installazione in tutti i comuni, distribuiti nei contesti urbani degli stessi, di «chioschi dell'acqua» o di altre forme di punti erogazione di acqua potabile, aperta ai cittadini, prevedendo forme di adeguata pubblicità della loro collocazione, anche via web.
9/2212-A/69. (Testo modificato nel corso della seduta)  Taricco, Ventricelli, Amato, Paolo Rossi, Albanella, Zappulla, Romanini.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame reca norme in materia di gestione dell'acqua, di pianificazione, gestione e finanziamento del servizio idrico integrato, nonché ulteriori disposizioni riguardanti la bolletta del servizio idrico integrato, i meccanismi di partecipazione alla gestione di tale servizio e l'istituzione di un Fondo nazionale di solidarietà internazionale;
    all'articolo 7 il provvedimento disciplina l'individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'AEEGSI del quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali; in tal caso l'erogazione dell'acqua deve essere assicurata gratuitamente, quale diritto fondamentale di ciascun individuo e garantita anche in caso di morosità;
    all'articolo 7, comma 1, terzo periodo si prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nella predisposizione del metodo tariffario, assicuri che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio;
    sarebbe opportuno prevedere che la predisposizione del metodo tariffario da parte dell'AEEGSI, consideri il criterio di progressività impositiva, incentivando il risparmio della risorsa idrica, anche attraverso un sistema di tariffe che preveda una maggiore imposizione del consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero,

impegna il Governo

a valutare la promozione di ogni utile iniziativa di propria competenza, affinché, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel definire il sistema delle tariffe idriche, tenga conto del criterio della progressività impositiva, incentivi il risparmio idrico, stabilendo al contempo una maggiore imposizione del consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero.
9/2212-A/70Occhiuto, Sarro.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame reca norme in materia di gestione dell'acqua, di pianificazione, gestione e finanziamento del servizio idrico integrato, nonché ulteriori disposizioni riguardanti la bolletta del servizio idrico integrato, i meccanismi di partecipazione alla gestione di tale servizio e l'istituzione di un Fondo nazionale di solidarietà internazionale;
    all'articolo 7 il provvedimento disciplina l'individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'AEEGSI del quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali; in tal caso l'erogazione dell'acqua deve essere assicurata gratuitamente, quale diritto fondamentale di ciascun individuo e garantita anche in caso di morosità;
    all'articolo 7, comma 1, terzo periodo si prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nella predisposizione del metodo tariffario, assicuri che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio;
    sarebbe opportuno prevedere che la predisposizione del metodo tariffario da parte dell'AEEGSI, consideri il criterio di progressività impositiva, incentivando il risparmio della risorsa idrica, anche attraverso un sistema di tariffe che preveda una maggiore imposizione del consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero,

impegna il Governo

a valutare la promozione di ogni utile iniziativa di propria competenza, affinché, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel definire il sistema delle tariffe idriche, tenga conto del criterio della progressività, incentivi il risparmio idrico, stabilendo al contempo una maggiore tariffa per il consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero.
9/2212-A/70. (Testo modificato nel corso della seduta)  Occhiuto, Sarro.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame reca norme in materia di gestione dell'acqua, di pianificazione, gestione e finanziamento del servizio idrico integrato, nonché ulteriori disposizioni riguardanti la bolletta del servizio idrico integrato, i meccanismi di partecipazione alla gestione di tale servizio e l'istituzione di un Fondo nazionale di solidarietà internazionale;
    al comma 2 dell'articolo 7 del provvedimento in esame si prevede inoltre che, ferma restando l'erogazione gratuita del quantitativo minimo vitale prevista dal comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico stabilisce criteri e modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la copertura degli oneri derivanti da inesigibilità incolpevole, attraverso la tariffa praticata alla generalità degli utenti.
9/2212-A/71Sarro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del provvedimento al nostro esame, dispone princìpi relativi alla tutela e alla pianificazione delle acque e di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato;
    il medesimo articolo 3 modifica l'articolo 147 del decreto legislativo 152 del 2006 e, in particolare, il comma 2-bis;
    il comma 2-bis dell'articolo 147 del codice ambientale prevede che qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, sia consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane, fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite e le gestioni del servizio idrico in forma autonoma già esistenti, nei comuni che presentano contestualmente alcune caratteristiche quali, in particolare: 1) approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; 2) sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici; 3) utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'affidamento e la gestione del servizio idrico integrato anche in ambiti inferiori al territorio delle province o delle città metropolitane, anche per i piccoli comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti che prelevano la risorsa idrica da sorgenti e da pozzi presenti sul territorio, non dipendono da invasi e sono autonomi dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico, in particolare in presenza di inefficienza e inadempienze da parte del soggetto affidatario del servizio idrico integrato.

9/2212-A/72Giovanna Sanna.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del provvedimento al nostro esame, dispone princìpi relativi alla tutela e alla pianificazione delle acque e di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato;
    il medesimo articolo 3 modifica l'articolo 147 del decreto legislativo 152 del 2006 e, in particolare, il comma 2-bis;
    il comma 2-bis dell'articolo 147 del codice ambientale prevede che qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, sia consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane, fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite e le gestioni del servizio idrico in forma autonoma già esistenti, nei comuni che presentano contestualmente alcune caratteristiche quali, in particolare: 1) approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; 2) sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici; 3) utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, anche al fine di adottare ulteriori iniziative volte a prevedere ove necessario, che, a fronte di inadempienze gravi ed inefficienze da parte del soggetto affidatario del servizio idrico integrato, i comuni possono segnalare l'inadempienza all'ente di Governo d'ambito per l'attuazione dei poteri di controllo e sostitutivi di cui all'articolo 152 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

9/2212-A/72. (Testo modificato nel corso della seduta)  Giovanna Sanna.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 individua le modalità di finanziamento del servizio idrico integrato, attraverso una ricognizione dei finanziamenti già previsti dalle norme vigenti;
    il finanziamento è previsto attraverso la tariffa, delle risorse nazionali del fondo previsto dell'articolo 7, comma 6 del decreto-legge n. 133 n. 164 del 2014, convertito con modificazioni della legge n. 164 del 2014, cosiddetto «Sblocca-Italia», e da quelle comunitarie appositamente destinate agli enti di governo dell'ambito per la realizzazione delle opere del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale;
    il Fondo previsto dall'articolo 7, comma 6 del decreto-legge n. 133 del 2014, è anche incrementato dalle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del codice dell'ambiente, contenente norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, nonché norme di tutela delle acque dall'inquinamento e norme per la gestione delle risorse idriche;
    le risorse sono destinate al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e delle reti idriche finalizzate al superamento delle procedure di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione delle direttive sul trattamento delle acque reflue;
    occorre salvaguardare e valorizzare le migliori realtà pubbliche nazionali, che costituiscono eccellenze di rilievo assolutamente europeo e conferiscono valore al mercato, allo scopo di permettere a tali gestioni pubbliche di mantenere il loro ruolo e la loro funzione di riferimento, gestionale e tariffario, dello stesso mercato, costituendo esse stesse un sistema di «regolazione» e uno stimolo per un mercato purtroppo intaccato da vaste aree di distorsione e trasgressione, in ambito sia pubblico sia privato,

impegna il Governo

nella ripartizione delle risorse del Fondo previsto dall'articolo 7, comma 6 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014, ad assegnare priorità alle gestioni pubbliche di qualità dei servizi idrici, che costituiscono eccellenza per l'efficienza, concorrenzialità ed economicità del servizio, allo scopo di sostenere, salvaguardare e valorizzare le migliori realtà pubbliche nazionali.

9/2212-A/73Allasia, Grimoldi, Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    tra i prìncipi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento rientra anche l'approvvigionamento irriguo delle campagne ai fini agricoli;
    in una buona parte del Paese è in gran parte della Sardegna la tariffazione della risorsa irrigua per gli agricoltori è gravata da un onere improprio definito «onore di bonifica»;
    la pretesa economica avanzata agli agricoltori sulle bollette dell'acqua rende il bene ancor più costoso e insostenibile;
    da questi Enti è aggiunto nelle bollette dell'acqua un «tributo speciale», che non costituisce né una imposta, né una tassa o tariffa nel senso tipico, né tanto meno un canone e la sua richiesta impositiva è subordinata ad un presunto beneficio fondiario, cioè ad un miglioramento che derivi al fondo del socio, a fronte di opere e manutenzioni effettuate dal Consorzio medesimo;
    tale tributo aggiuntivo sul costo dell'acqua non corrisponde a nessun effettivo beneficio del fondo;
    i produttori agricoli, in gran parte della Sardegna, sono annualmente gravati dai cosiddetti oneri dei Consorzi di Bonifica;
    è fin troppo evidente che il costo dell'acqua agricolo non può in alcun modo essere gravato da oneri impropri anche in virtù del fatto che tali eventuali opere di bonifica risulterebbero a vantaggio dell'intera collettività;
    la realizzazione, la manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica sono un onere che non può gravare sul costo dell'acqua e tantomeno sugli agricoltori essendo interventi di natura più ampia e complessiva il cui beneficio è diretto per l'ambiente, la sicurezza idrogeologica e il mantenimento dell'equilibrio naturale e paesaggistico;
    l'importanza che l'attività agricola riveste per l'ambiente naturale è rilevantissima, con un'interazione rilevante nello stesso ciclo integrato dell'acqua, a partire dal rinaturalizzazione e dal risparmio idrico;
    l'agricoltura ha da sempre contribuito alla creazione e alla salvaguardia di una grande varietà di habitat seminaturali di elevato pregio. Al giorno d'oggi sono proprio questi habitat che plasmano la maggioranza dei paesaggi,

impegna il Governo

   a predisporre apposite norme per non far gravare sul costo dell'acqua ad uso irriguo in agricoltura nessun altro onere, a partire da quelli denominati «oneri di bonifica»;
   a prevedere un chiaro riparto degli oneri di bonifica a carico di tutta una pluralità di soggetti amministrativi, Stato, regioni, province e o società di gestione infrastrutturale e altro, che ne usufruiscono in modo più ampio a partire dal beneficio ambientale;
   a non far gravare gli oneri di bonifica e quindi quelli concatenati al governo del territorio, sia sul piano ambientale che naturalistico, sul costo della risorsa idrica sgravando l'agricoltura di un onere che, invece, deve essere ripartito in modo oggettivo e parametrato rispetto ai reali benefici.
9/2212-A/74Pili.


   La Camera,
   premesso che:
    tra i prìncipi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento rientra anche l'approvvigionamento irriguo delle campagne ai fini agricoli;
    in una buona parte del Paese è in gran parte della Sardegna la tariffazione della risorsa irrigua per gli agricoltori è gravata da un onere improprio definito «onore di bonifica»;
    la pretesa economica avanzata agli agricoltori sulle bollette dell'acqua rende il bene ancor più costoso e insostenibile;
    da questi Enti è aggiunto nelle bollette dell'acqua un «tributo speciale», che non costituisce né una imposta, né una tassa o tariffa nel senso tipico, né tanto meno un canone e la sua richiesta impositiva è subordinata ad un presunto beneficio fondiario, cioè ad un miglioramento che derivi al fondo del socio, a fronte di opere e manutenzioni effettuate dal Consorzio medesimo;
    tale tributo aggiuntivo sul costo dell'acqua non corrisponde a nessun effettivo beneficio del fondo;
    i produttori agricoli, in gran parte della Sardegna, sono annualmente gravati dai cosiddetti oneri dei Consorzi di Bonifica;
    è fin troppo evidente che il costo dell'acqua agricolo non può in alcun modo essere gravato da oneri impropri anche in virtù del fatto che tali eventuali opere di bonifica risulterebbero a vantaggio dell'intera collettività;
    la realizzazione, la manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica sono un onere che non può gravare sul costo dell'acqua e tantomeno sugli agricoltori essendo interventi di natura più ampia e complessiva il cui beneficio è diretto per l'ambiente, la sicurezza idrogeologica e il mantenimento dell'equilibrio naturale e paesaggistico;
    l'importanza che l'attività agricola riveste per l'ambiente naturale è rilevantissima, con un'interazione rilevante nello stesso ciclo integrato dell'acqua, a partire dal rinaturalizzazione e dal risparmio idrico;
    l'agricoltura ha da sempre contribuito alla creazione e alla salvaguardia di una grande varietà di habitat seminaturali di elevato pregio. Al giorno d'oggi sono proprio questi habitat che plasmano la maggioranza dei paesaggi,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di predisporre apposite norme per quantificare l'onere di bonifica e il corrispettivo dovuto per l'irrigazione commisurata ai volumi erogati come previsti dall'articolo 9 della direttiva 2060/CE;
   a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di prevedere un concorso di finanziamenti pubblici alle opere di bonifica;
   a valutare l'opportunità di prevedere idonee forme di separazione contabile per i soggetti che operano sia nella bonifica che nell'irrigazione per la corretta attribuzione dei costi afferenti all'una e all'altra.
9/2212-A/74. (Testo modificato nel corso della seduta)  Pili.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Chiarimenti ed iniziative di competenza in merito ad asserite condotte del Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio De Giorgi – 3-02199

   PIRAS, DURANTI, SCOTTO, AIRAUDO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, D'ATTORRE, DANIELE FARINA, FASSINA, FAVA, FERRARA, FOLINO, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON, MARTELLI, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PLACIDO, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, ZARATTI e ZACCAGNINI. – Al Ministro della difesa. – Per sapere – premesso che:
   a quanto si apprende da diversi organi di stampa – fra cui la Repubblica e Il Corriere della Sera – una denuncia sarebbe stata inviata ai più alti livelli istituzionali, tra cui la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministro della difesa circa l'operato dell'ammiraglio De Giorgi in qualità di Capo stato maggiore della Marina;
   nello specifico il documento – presumibilmente inviato da un ex collega dell'ammiraglio, come trapela alla stampa – sarebbe molto dettagliato e correlato di numerosi atti ufficiali oltre che da documentazione in originale;
   in particolare sono due gli episodi da menzionare, a detta degli interroganti, per definire la condotta illecita dell'ammiraglio:
    a) nel giugno del 2013, durante una visita a una fregata di Fincantieri a Muggiano (La Spezia) per cui, in quei giorni, si stavano completando le fasi di allestimento della nave, il Capo di stato maggiore ordinò ai dirigenti del cantiere di apportare diverse modifiche, non «gradendo» la ripartizione delle aree destinate al quadrato ufficiali e all'eventuale ammiraglio presente a bordo. In seguito – si apprende sempre dalla ricostruzione fatta – De Giorgi «ufficializzò questa sua volontà specificando di avviare i lavori richiesti anche in assenza dei preventivi e dei necessari atti amministrativi». Successivamente a questo episodio, l'ammiraglio Ernesto Nencioni cercò di allestire una pratica amministrativa che giustificasse l'operato del Capo di stato maggiore. Proprio nell'ambito di quella pratica, il 25 luglio 2013 Fincantieri avrebbe presentato un «punto di situazione» chiedendo il pagamento di 12 milioni 986 mila euro per la modifica dei quadrati e di 30 milioni per le modifiche dei camerini. Da sottolineare che, nell'ambito di tali operazioni, l'ammiraglio Nencioni espresse diverse volte perplessità – ponendo elementi di difficoltà – per quanto richiesto dal superiore. Tali difficoltà furono superate con missiva del Capo di stato maggiore della Marina con cui si chiedeva di procedere con le modifiche;
    b) il secondo caso riguarda invece uno dei contratti varati con il cosiddetto «programma navale» (già oggetto di atti di sindacato ispettivo da parte di appartenenti al gruppo parlamentare della Camera dei deputati di Sinistra Italiana-Sel), cioè lo stanziamento straordinario di oltre 5 miliardi per l'ammodernamento della flotta navale. Tale questione ha innanzitutto interessato l'indagine di Potenza, per cui secondo l'accusa dei pubblici ministeri lucani l'ammiraglio De Giorgi avrebbe chiesto l'intervento di Gianluca Gemelli – allora compagno del Ministro dello sviluppo economico Guidi – per far sì che dal Ministero venissero sbloccati i fondi necessari. In cambio di ciò avrebbe fatto nominare al vertice del porto di Augusta una figura gradita al Gemelli stesso. Inoltre, tra le navi finanziate con la suddetta legge, ve ne sarebbe una con particolari caratteristiche combat: un mezzo lungo 32 metri capace di raggiungere, a pieno carico, i 70 nodi. Fra i compiti di questa imbarcazione vi sarebbe quello di trasportare squadre di incursori del «Comsubin» alla massima velocità: è previsto infatti che tra uomini e anni, lo scafo arrivi a un carico di 36 tonnellate. Il tutto con materiali stealth invisibili ai radar. Il contratto risulta essere stato affidato da De Giorgi alla società Aeronautical service (azienda con sede a Fiumicino) senza nessuna gara e con una spesa di 30 milioni di euro. Tutti gli atti sull'acquisto del superscafo risultano secretati e non sono mai state diffuse informazioni sul disegno del mezzo. Inoltre, a quanto si apprende, diverse voci si sarebbero levate nel dubitare circa le competenze della stessa Aeronautical service, che non sembra aver mai realizzato progetti simili a questo;
   nelle autorizzazioni alle spese militari, avrebbe avuto a lungo un ruolo chiave l'ex capo ufficio bilancio della difesa – ed amico stretto di Gianluca Gemelli – Valter Pastena, che risulta indagato alla procura di Potenza. Fra gli elementi a suo carico vi sarebbe un'intercettazione in cui lo stesso discute con De Giorgi circa nomine e appalti, dichiarandosi disponibile a manovre parlamentari utili a agevolare appunto il flusso di finanziamenti, partendo anche da una ferma e alternativa opposizione alla riforma della difesa del Ministro interrogato;
   ad avviso degli interroganti, le indiscrezioni trapelate dalla inchiesta della procura di Potenza sulle spese «pazze» dei vertici della Marina – con particolare riferimento al Capo di stato maggiore – se provate costituirebbero caso gravissimo e profondamente lesivo sia dell'immagine della Marina stessa che delle istituzioni repubblicane;
   sempre a giudizio degli interroganti, già il reiterato sospetto di condizioni di privilegio e spreco – in anni in cui si procede sulla linea della spending review in ogni ramo della pubblica amministrazione e degli apparati dello Stato – da parte di chi per primo dovrebbe consegnare esempio di sobrietà, rigore e attaccamento alle istituzioni, costituirebbe elemento sufficiente per rassegnare le dimissioni;
   per quanto appreso dalla stampa, al Ministero della difesa in molti sarebbero stati a conoscenza delle azioni del Capo di stato maggiore della Marina;
   pur restando fermo il principio della presunzione di non colpevolezza ex articolo 29 della Costituzione, resta in ogni evidenza la necessità di fare piena luce sui fatti trapelati a mezzo stampa –:
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno e doveroso fornire chiarimenti, per quanto di competenza, circa ogni possibile profilo di illiceità nella condotta dei vertici della Marina militare, con particolare riferimento alle azioni dell'ammiraglio De Giorgi, assumendo iniziative in via cautelativa per l'immediata sospensione dal servizio del Capo di stato maggiore della Marina, valutando l'opportunità di invitarlo a successive e piene dimissioni. (3-02199)


Ruolo dell'Italia nell'ambito della coalizione anti-Daesh, con particolare riferimento alla partecipazione ad attività militari in territorio iracheno – 3-02200

   MOSCATT, AIELLO, PAOLA BOLDRINI, BOLOGNESI, BONOMO, D'ARIENZO, FERRO, FONTANELLI, FUSILLI, GALPERTI, LORENZO GUERINI, LACQUANITI, MARANTELLI, SALVATORE PICCOLO, PAOLO ROSSI, SCANU, STUMPO, VALERIA VALENTE, VILLECCO CALIPARI, ZANIN, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA, BINI e ANDREA ROMANO. – Al Ministro della difesa. – Per sapere – premesso che:
   a margine del vertice Nato di Newport nel settembre 2014, è stata decisa la formazione di una coalizione guidata dagli Stati Uniti e con la presenza di Regno Unito, Francia, Italia e di altri Paesi, per giungere all'obiettivo di contrastare l'Isis in Iraq e Siria senza tuttavia l'utilizzazione di truppe di terra, coinvolgendo altresì i vari attori regionali, in primis la Turchia;
   la coalizione anti-Daesh (composta da 61 Paesi), perseguendo un approccio multidimensionale, articola i propri sforzi secondo 5 principali linee di azione: contributo militare, contrasto al flusso dei foreign fighters, confronto sul terreno della narrativa jihadista, lotta alle fonti di finanziamento e assistenza umanitaria, rinnovo dell'impegno per l'Iraq (secondo quanto stabilito il 3 dicembre 2014, a margine della riunione ministeriale Nato);
   uno small group, composto da 21 Paesi, tra cui l'Italia ha il compito di supervisione politica della strategia collettiva;
   una riunione a livello di Capi di Stato e di Governo («Leaders’ summit on cuntering isil and violent extremism»), si è svolta il 29 settembre 2015 a margine dell'Unga, su invito del Presidente Obama, con l'obiettivo di focalizzare le priorità della comunità internazionale nella lotta al terrorismo ed alla radicalizzazione;
   il 30 settembre 2015 gli Stati della coalizione hanno emesso una dichiarazione congiunta in cui ribadiscono che: in Iraq, la coalizione sostiene il Governo del Primo ministro Haider al-Abadi nel suo processo di riforma, riconciliazione e decentralizzazione indispensabili per sanare divisioni etniche e settarie; sostiene altresì la sua cooperazione con il Governo regionale curdo e i rappresentanti delle aree a prevalenza sunnita, le comunità etniche e religiose;
   l'impegno italiano nella coalizione anti-Daesh appare evidente –:
   in ordine alle iniziative anti-terrorismo della coalizione anti-Daesh, ed in particolare al disegno strategico che sottende le attività militari svolte in territorio iracheno, quale ruolo svolga effettivamente l'Italia sia nell'individuazione dei settori prioritari di intervento, anche in un'ottica di lungo periodo, sia nel contributo alle concrete attività poste in essere. (3-02200)


Iniziative normative in merito alle prospettive della componente militare della Croce rossa italiana, nell'ambito del relativo processo di riorganizzazione – 3-02201

   RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, MAIETTA, GIORGIA MELONI, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO, TAGLIALATELA e TOTARO. – Al Ministro della difesa. – Per sapere – premesso che:
   per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale la Croce rossa italiana dispone di un corpo militare, ausiliario delle Forze armate, il cui personale è sottoposto a tutti gli effetti al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
   i militari della Croce rossa italiana sono impiegati con funzioni di protezione civile in caso di calamità naturali o disastri, assicurano il soccorso sanitario di massa in caso di conflitti e costituiscono uno strumento di fondamentale importanza per fronteggiare le emergenze legate al fenomeno migratorio e al terrorismo internazionale;
   ciononostante con il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è stata disposta una riorganizzazione della Croce rossa italiana che ne ha, di fatto, stravolto la natura giuridica e l'intera struttura, con una privatizzazione che sta mettendo a rischio la sua presenza sul territorio nazionale e i servizi sinora resi allo Stato ed ai cittadini;
   con riferimento al corpo militare il decreto legislativo n. 178 del 2012 prevede che esso debba rimanere costituito solo da personale volontario in congedo, attraverso la completa smilitarizzazione del contingente di personale permanentemente in servizio entro il 31 dicembre 2017 –:
   se non ritenga di promuovere le opportune iniziative normative, volte a rivedere l'impianto della riorganizzazione della Croce rossa con particolare riferimento alla sua componente militare, salvaguardando l'operatività e la professionalità rappresentate dalla stessa all'interno dell'ente. (3-02201)


Intendimenti in ordine all'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per l'ultimazione della Pedemontana lombarda – 3-02202

   GRIMOLDI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   lunedì 11 aprile 2016, il Ministro interrogato, dopo oltre un'ora di confronto con l'assemblea dei sindaci della Brianza, ha prospettato la soluzione della costituzione di un tavolo per la revisione del progetto «Pedemontana lombarda», negando la disponibilità del Governo ad individuare le risorse finanziarie occorrenti per l'ultimazione dell'infrastruttura;
   l'incontro è stato organizzato per esprimere le preoccupazioni delle amministrazioni locali legate alla mancanza di fondi per far decollare le infrastrutture e per assicurare un livello adeguato di servizi alla cittadinanza;
   da quanto è emerso dall'incontro, opere come la metrotranvia «Milano-Desio-Seregno» o il prolungamento della linea 5 della metropolitana da Milano a Monza o il prolungamento della linea 2 della metropolitana fino a Vimercate sono indispensabili e improcrastinabili per i cittadini, ma in questo momento a mettere addirittura in crisi uno dei territori più produttivi del Paese è la Pedemontana, un'opera concepita proprio per rilanciare la Brianza e dare competitività alle industrie locali e che per mancanza di fondi pubblici e per la diminuzione delle entrate da traffico rispetto alle previsioni rischia di restare incompleta;
   ha tanto colpito una frase del Ministro interrogato, riportata dalle agenzie stampa: «lo Stato non può essere un bancomat», in quanto ha ferito cittadini che, per lo più, hanno sempre finanziato le opere pubbliche con il project financing, magari anche in cofinanziamento ma comunque sopperendo le carenze dello Stato;
   gli interroganti ritengono fuori luogo la frase del Ministro interrogato, soprattutto perché è stata rivolta ad un territorio come quello lombardo che, ogni anno, con le tasse dei cittadini e delle imprese finanzia le casse dello Stato con circa 54 miliardi di euro;
   non risulta che queste risorse tornano sul territorio come servizi per i cittadini;
   al contrario l'Anas, con le risorse statali, per anni ha finanziato e continua a finanziare la realizzazione e la gestione di una serie di opere autostradali sulle altre regioni del territorio nazionale; si pensi al finanziamento infinito della Salerno-Reggio Calabria, autostrada senza pedaggio che ancora non ha concluso i lavori e già richiede risorse cospicue per la manutenzione, o alla gestione del grande raccordo anulare di Roma e della Roma-Fiumicino;
   la Pedemontana lombarda è un'opera prioritaria per la Lombardia e ciò sembrerebbe comprovato anche dallo stesso Governo che ha inserito tale opera tra le 25 infrastrutture strategiche per il Paese –:
   se il Ministro interrogato intenda assicurare, per quanto di competenza, un paritario trattamento dei cittadini in tutto il Paese tramite le infrastrutture necessarie per la difesa e il rilancio delle potenzialità territoriali, industriali e commerciali, garantendo l'individuazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'ultimazione dell'infrastruttura autostradale Pedemontana lombarda. (3-02202)


Stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione dell'autostrada Asti-Cuneo – 3-02203

   MONCHIERO e RABINO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   l'autostrada A33, che collega Asti a Cuneo, in tutto 93 chilometri, attualmente in parte aperta al traffico, in parte in costruzione e in parte ancora solo in progetto, è gestita dall'Autostrada Asti-Cuneo spa, costituita il 1o marzo 2006 (partecipata al 60 per cento dalla società Autostrada Ligure Toscana spa, al 35 per cento dall'Anas spa e al 5 per cento da Itinera spa), in qualità di concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   dei lotti ancora da completare, i più nevralgici sono quelli 2.5 e 2.6, soprattutto nel tratto che interessa il territorio di Castagnito-Alba e di Cherasco-Alba;
   si è quindi creata una situazione assurda, con la Asti-Cuneo quasi completata ma interrotta nel bel mezzo, fra Alba e Cherasco, ove il traffico viene deviato sulla viabilità ordinaria del tutto inadeguata, con gravi penalizzazioni per i cittadini e per le imprese della zona;
   negli anni scorsi la società concessionaria, avanzando problemi nel reperimento dei fondi, aveva chiesto di rinviare l'esecuzione del lotto 2.5 e la costruzione della galleria sotto il fiume Tanaro e di utilizzare, come soluzione alternativa, temporanea e senza pedaggio, la tangenziale di Alba, consentendo quindi un primo efficace collegamento a scorrimento veloce e a doppia carreggiata senza soluzione di continuità tra Asti e Cuneo;
   gli enti territoriali avevano accettato questa soluzione, pur temendo aggravi ai problemi della circolazione di collegamento con la città di Alba, a condizione che l'utilizzo della tangenziale fosse provvisorio e che, contemporaneamente alla costruzione del lotto 2.6, venissero realizzate dalla società concessionaria alcune opere complementari indispensabili per non gravare in modo insopportabile sulla viabilità locale;
   le conferenze dei servizi, tenutesi ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, presso la direzione generale per lo sviluppo del territorio del Ministero delle infrastrutture e trasporti in data 14 marzo 2012 e 19 aprile 2012, alla presenza dei rappresentanti degli enti locali interessati, della società concessionaria e dell'Anas, si sono concluse con un accordo fra le parti che prevedeva l'adeguamento della tangenziale di Alba per il suo utilizzo transitorio, la costruzione da parte della società concessionaria di alcune opere complementari e l'impegno a realizzare tali opere prima della conclusione dei lavori del lotto 2.6, l'approvazione da parte dell'Anas del progetto definitivo del lotto 2.6 entro il 30 settembre 2012;
   sono trascorsi quattro anni dalla firma della convenzione, sottoscritta nella primavera 2012 dal Ministero e da tutte le parti interessate, e si attende ancora l'avvio dei lavori del lotto 2.6 per il completamento dell'autostrada Asti-Cuneo;
   da allora, la situazione dell'Asti-Cuneo è stata oggetto di due interrogazioni: la prima nel settembre 2014, rivolta al Ministro pro tempore, onorevole Maurizio Lupi, e la seconda il 16 giugno 2015;
   a seguito della prima interrogazione, il Ministro Lupi venne ad Alba, in occasione dell'annuale Fiera internazionale del tartufo, a garantire il suo fattivo interessamento che, in effetti, si tradusse nella proposta da parte del Governo di una specifica norma, approvata dal Parlamento nel contesto del decreto-legge cosiddetto «sblocca Italia». L'adozione della predetta norma non ha, tuttavia, avuto l'effetto sperato e nel giugno del 2015 gli interroganti sollecitavano il Ministro a riprendere in mano la complessa situazione;
   sono seguite varie prese di posizione, anche informali, da parte degli interroganti e di altri parlamentari del cuneese, dei rappresentanti delle istituzioni locali, degli imprenditori della provincia, culminate in una riunione svoltasi al Ministero con tutti i parlamentari cuneesi il 3 febbraio 2016;
   nonostante il personale interessamento del Ministro, da allora nulla è mutato e la situazione di stallo si protrae a tutt'oggi;
   a parere degli interroganti, è necessario un intervento risolutivo: occorre procedere immediatamente o alla revisione delle clausole contrattuali, come richiesto dal concessionario, ovvero, se tali proposte fossero ritenute inaccettabili, all'avvio della procedura di risoluzione del contratto –:
   quali atti siano stati compiuti negli ultimi mesi dal Ministero e/o dalla società concessionaria per giungere al superamento dell'attuale situazione. (3-02203)


Iniziative volte ad evitare conflitti di interessi nel sistema di gestione delle autorità portuali, anche alla luce di numerose nomine di commissari straordinari – 3-02204

   DE LORENZIS, DELL'ORCO, CASTELLI, FRUSONE, LIUZZI, NICOLA BIANCHI, CARINELLI, PAOLO NICOLÒ ROMANO e SPESSOTTO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   nel corso degli ultimi due anni si è registrata, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una serie di nomine commissariali presso le diverse autorità portuali del Paese. Tra queste, a titolo esemplificativo, vi sono quelle del commissario straordinario di Olbia e Golfo Aranci, Pietro Preziosi, al suo secondo mandato semestrale; di Livorno, Giuliano Gallanti, al suo secondo mandato semestrale; di Piombino, Luciano Guerrieri, al suo settimo mandato commissariale dopo due mandati da presidente della medesima autorità portuale; in situazioni analoghe si trovano le autorità portuali di Augusta, Catania, Cagliari, Bari, Brindisi, Taranto, Trieste, Napoli e Genova;
   in particolare per quanto riguarda l'autorità portuale di Augusta, il commissario straordinario, Alberto Cozzo, al suo terzo mandato semestrale, nominato inizialmente con decreto ministeriale del 13 novembre 2014, confermato successivamente con decreto ministeriale del 14 maggio 2015 e 15 novembre 2015, la cui scadenza è prevista per maggio 2016, è oggi al centro delle vicende giudiziarie riguardanti l'inchiesta sugli «appetiti» riguardanti lo stesso porto siciliano;
   secondo le ricostruzioni la nomina del Cozzo sarebbe giunta a seguito di pressioni indebite da parte di un gruppo, più volte definito «clan» nell'ambito delle intercettazioni, e dagli stessi inquirenti bollata come «associazione a delinquere» di cui avrebbero fatto parte i lobbisti Nicola Colicchi e Gianluca Gemelli, quest'ultimo avrebbe sfruttato il proprio legame con l'allora Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi per perseguire interessi delle sue aziende e di quelle di riferimento (in particolare per l'emendamento inserito in legge di stabilità per il 2015 a favore di attività estrattive tra la Basilicata e la Puglia), il presidente di Unioncamere, Ivan Lo Bello, nonché il dirigente del Partito Democratico, Paolo Quinto, e il Capo di stato maggiore della Marina, ammiraglio Giuseppe De Giorgi, che risulta indagato per una presunta connessione tra il programma navale (di cui alla legge di stabilità per il 2014 e all'atto del Governo n. 128) e lo scandalo petroli che ha portato alle dimissioni del richiamato Ministro dello sviluppo economico;
   risulterebbe che Gemelli chiese aiuto all'ammiraglio De Giorgi per evitare problemi sulle concessioni nel porto di Augusta nell'attrezzare il pontile necessario all'attracco delle petroliere, nell'installazione dei tubi necessari al trasbordo, nell'autorizzare la serie di serbatoi destinati a conservare il greggio;
   in tal senso il commissario Alberto Cozzo, considerato favorevole ai piani del gruppo sopra citato per la concessione del pontile del porto di Augusta, si sarebbe guadagnato la riconferma per la quale lo stesso Lo Bello sarebbe intervenuto nei confronti del Ministro interrogato. Al tempo stesso l'ammiraglio Roberto Camerini, considerato scomodo dallo stesso Gemelli, veniva trasferito a La Spezia al comando Marina nord, evidentemente dando seguito a quanto emerso dalle intercettazioni: «l'ipotesi di portarlo a Taranto non va bene, perché avrebbe presa su Augusta. Deve andare da Roma in su (...) Uno perché così si neutralizza, due perché ci sono tempi più stretti»;
   la nomina del commissario straordinario dell'autorità portuale e le conferme successive al medesimo incarico non sono oggi disciplinate da alcuna norma di legge, posto che, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 1-bis, della legge n. 184 del 1994, il presidente dell'autorità portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la regione interessata, e all'articolo 7, comma 3, è previsto che lo stesso Ministro possa revocare il mandato del presidente e sciogliere il comitato portuale con proprio decreto qualora «il piano operativo triennale non sia approvato» e «il conto consuntivo evidenzi un disavanzo». Al successivo comma 4 si dispone che con il medesimo decreto di revoca e scioglimento il Ministro nomini un commissario per un periodo massimo di sei mesi;
   la citata legge, che disciplina le autorità portuali, non prevede pertanto alcun caso di commissariamento o deroga nella nomina dei vertici dell'autorità portuale diversi da quelli richiamati. Altresì, come ribadito anche dalla giurisprudenza costituzionale, è possibile ai sensi del decreto-legge n. 293 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 444 del 1994, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'organizzazione amministrativa, prorogare per non più di quarantacinque giorni gli organi amministrativi non ricostituiti entro la scadenza del termine di durata;
   ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, ivi comprese le autorità portuali, le nomine, le proposte o designazioni effettuate dal Consiglio dei ministri o dai Ministri devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni, a quanto risulta agli interroganti, non sono ancora pervenute, in contrasto con l'obbligo previsto a norma di legge. Si richiama peraltro il secondo periodo dell'articolo 9 in cui si specifica che «tali comunicazioni devono contenere l'esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominale o designate»;
   ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge n. 124 del 2015 (cosiddetta legge delega Madia); il Governo ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di riorganizzazione delle autorità portuali, con l'espresso obiettivo di inaugurare «un nuovo modello di governance» orientato a concentrare ulteriormente il potere decisionale in un numero ristretto di soggetti e di consessi, direttamente sottostanti al Governo nazionale, nell'ottica di «velocizzare le procedure»;
   in tal modo, a parere degli interroganti, si rischia di offrire un pericoloso combinato disposto di concentrazione dei poteri e speditezza decisionale che, come nel caso della nomina del commissario straordinario di Augusta, potrebbe contribuire o quanto meno facilitare il perseguimento di interessi particolari, come quelli della richiamata «cricca dei porti e delle navi», che avrebbe dimostrato un'evidente capacità infiltrativa e interferenziale di alcuni soggetti nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché in quello della difesa e più in generale nel Governo;
   l'inchiesta della procura di Potenza sta portando alla luce diverse prove a dimostrazione dell'esistenza, oltre che di sodalizi di dubbia natura, di un cordone di comando esterno alle istituzioni democraticamente scelte dai cittadini peraltro non sempre riconducibili in prima facie a situazioni illecite –:
   quali iniziative il Governo intenda mettere in atto per affrontare quelle che appaiono agli interroganti evidenti interferenze di interessi rilevate e quelle di cui è soggetto a rischio l'intero sistema di governance portuale e infrastrutturale in genere, posto che la riforma delle autorità portuali, di cui allo schema di decreto legislativo citato in premessa, così come pensata non può rappresentare un valido strumento. (3-02204)


Iniziative in ordine all'ottemperanza di alcune sentenze del Tar Lazio in materia di trattamento economico dei medici ex condotti, anche al fine di evitare aggravi di spesa per il bilancio dello Stato – 3-02205

   GIGLI. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:
   numerosi medici ex condotti hanno chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri con vari atti, in ultimo nel mese di aprile 2014, di procedere all'ottemperanza delle sentenze del tribunale amministrativo regionale del Lazio – I sezione bis – n. 649 del 1994 e del Consiglio di Stato – IV sezione – n. 2537 del 2004;
   con tali pronunce è stato disposto l'annullamento dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, recante «Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68», nella parte in cui era stato previsto il congelamento del trattamento economico della categoria e l'esclusione dal percepimento delle indennità previste per il restante personale medico e questo in violazione del principio della perequazione retributiva, di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979;
   in seguito alle suddette decisioni, si sarebbe dovuta effettuare un'immediata azione di ripristino con l'introduzione di una normativa economica in favore della categoria, mediante la quale dovevano essere riconosciuti, per i dovuti periodi, un incremento del 50 per cento della retribuzione base, che ammontava a lire 8.640.000 annue lorde, ed inoltre il diritto al percepimento della retribuzione individuale di anzianità (cosiddetta ria) e di altre indennità spettanti;
   nonostante questo, le sentenze non sono state ottemperate per il periodo contrattuale previsto, per cui le retribuzioni della categoria non sono mai state rideterminate in misura adeguata, con notevole pregiudizio economico per gli interessati, il cui credito complessivo in essere è oltremodo rilevante e, maggiorato di interessi e rivalutazioni dal 1988 ad oggi, costituirà un gravoso onere di pagamento da parte dello Stato;
   si ritiene che, alla luce di quanto esposto, dovrebbe essere interesse dell'amministrazione pubblica definire, entro breve, ogni relativa pendenza, provando magari a percorrere una via transattiva che riduca gli importi a carico dello Stato, stabiliti nelle sentenze citate;
   è da sottolineare, inoltre, che nel corso dell’iter della legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), in 5o Commissione permanente (programmazione economica e bilancio) del Senato della Repubblica, è stato accolto dal Governo – nella persona del Viceministro Morando – un ordine del giorno su tale tema;
   tale ordine del giorno impegnava il Governo «ad assumere iniziative in ordine al pagamento delle somme dalle sentenze definitive stabilite in favore degli aventi diritto, a valutare la definizione di ogni pendenza anche attraverso una soluzione transattiva di quanto sopra esposto, consentendo in tal modo un notevole risparmio di spesa per la pubblica amministrazione, che diversamente sarà giudiziariamente costretta a soggiacere ad oneri ulteriori molto pesanti in termini di interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento dei danni sofferti dagli appartenenti alla categoria, nonché ad assumere iniziative volte alla rideterminazione con effetto retroattivo dell'intera disciplina contrattuale che ha disciplinato a far tempo dalla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 l'inquadramento economico del personale medico ex condotto, in ottemperanza delle sentenze del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I bis, n. 640 del 1994 e del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 2537 del 2004 ed in conformità al principio della perequazione retributiva in esse sancito, con ogni conseguenziale determinazione ed adempimento anche in ordine al pagamento delle maggiori somme derivanti dall'esecuzione delle predette sentenze definitive a favore degli aventi diritto»;
   in seguito all'approvazione del citato ordine del giorno, avvenuta nel mese di novembre 2015, non risultano ancora adottati atti di ottemperanza del Governo agli impegni assunti durante i lavori della 5a Commissione del Senato della Repubblica;
   tale situazione necessita di una soluzione chiara, concreta e definitiva –:
   quali orientamenti il Ministro interrogato intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa, e, conseguentemente, quali iniziative di competenza intenda intraprendere per porre rimedio alla questione dei medici ex condotti, anche al fine di evitare aggravi di spesa al bilancio dello Stato, derivanti da ulteriori rivalutazioni giudiziarie. (3-02205)


Intendimenti del Governo in merito a misure fiscali volte a favorire la famiglia e la natalità – 3-02206

   TANCREDI. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:
   Area popolare ritiene essenziale, indispensabile (nel momento stesso in cui il Governo si impegna al rilancio del Paese, nonostante le grandi difficoltà interne ed internazionali in cui si dibatte) che il nostro Paese affronti, con decisione ed in termini prioritari, il tema della famiglia e delle più immediate questioni ad essa collegate;
   questa esigenza è avvertita anche da altri Paesi europei che, in tal senso, hanno già varato misure concrete e significative. Si cita, ad esempio, la Francia che ha già sperimentato importanti politiche fiscali volte al sostegno della famiglia, considerando quest'ultima come fattore di sviluppo e di crescita, pervenendo a risultati molto positivi;
   particolarmente importante risulta favorire, attraverso misure di agevolazione fiscale, l'incremento del tasso di natalità: elemento che, oltre a costituire fattore di reale incremento dello sviluppo e del benessere sociale, rappresenta anche un significativo vantaggio per la stessa economia sia nel medio che nel lungo periodo. Attraverso tale incremento si produrranno, infatti, effetti benefici per il nostro Paese con un maggior numero di occupati, di consumatori e di contribuenti;
   sarebbe, quindi, opportuno introdurre nell'ordinamento fiscale il cosiddetto «fattore famiglia» che potrebbe (confermando il sistema delle detrazioni esistenti ed elevandone gli attuali massimali per chi ha figli a carico, ovvero favorendo una più accentuata progressione per le famiglie più numerose) consentire un forte sostegno per le famiglie italiane, con benefici effetti sullo sviluppo socio-economico di grande valore per l'intero Paese;
   il Presidente del Consiglio dei ministri ha recentemente dichiarato l'importanza e la volontà di intervenire con misure fiscali a sostegno delle famiglie;
   tra le possibili misure, peraltro indicate dal gruppo di Area popolare, si evidenziano l'introduzione di un fattore famiglia nell'ambito del calcolo dell'isee, le detrazioni fiscali per l'infanzia e il puerperio, l'aumento delle detrazioni per carichi di famiglia, il credito d'imposta alle imprese per maternità e paternità, le agevolazioni fiscali sugli immobili concessi in locazione a giovani coppie –:
   in tale contesto, quali misure fiscali il Governo intenda porre in essere al fine di favorire la famiglia e la natalità. (3-02206)


Iniziative volte a devolvere alle province autonome di Trento e di Bolzano le quote di maggior gettito derivanti dalla procedura di collaborazione volontaria riscosse nel territorio del Trentino-Alto Adige – 3-02207

   GEBHARD, ALFREIDER, PLANGGER, SCHULLIAN, OTTOBRE e MARGUERETTAZ. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:
   le norme in materia di voluntary disclosure, di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, prevedono una procedura di collaborazione volontaria del contribuente con l'amministrazione fiscale per l'emersione e il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero;
   la Corte costituzionale, interpellata dalla regione Valle d'Aosta, con la sentenza n. 66 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge sopra citata, nella parte in cui la riserva di gettito allo Stato, derivante dalle procedure di collaborazione fiscale volontaria, si applica anche alla regione Valle D'Aosta;
   la Corte costituzionale ha chiarito come, nel caso in esame, non sia applicabile l'articolo 8, comma 1, della legge n. 690 del 1981 della regione Valle d'Aosta, il quale prevede che costituisca riserva all'erario il provento derivante alla regione da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, ove sia destinato per legge, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale;
   in sostanza la Corte costituzionale ha, quindi, confermato come la procedura di collaborazione volontaria, non determinando alcuna maggiorazione di aliquota, né una generale modifica dei tributi, trattandosi a legislazione fiscale sostanzialmente immutata, del gettito tributario originariamente dovuto ed illecitamente sottratto, non comporti l'applicazione della disciplina relativa alle riserve all'erario;
   anche l'articolo 75-bis, comma 3-bis, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come recentemente modificato in seguito all'accordo del 15 ottobre 2014, recepito con l'articolo 1, commi da 406 a 413, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha ridefinito i rapporti finanziari tra lo Stato, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, prevede che costituisca riserva all'erario il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi se destinato alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province;
   conseguentemente, anche per il gettito tributario delle province autonome di Trento e di Bolzano, riscosso in base alla procedura di collaborazione volontaria, dovrebbe trovare applicazione il regime delle devoluzioni di tributi erariali previsto dallo statuto di autonomia come da ultimo modificato –:
   se il Governo intenda assumere iniziative volte a devolvere anche alle province autonome di Trento e di Bolzano le quote di maggior gettito derivanti dalla procedura di collaborazione volontaria riscosse nel territorio del Trentino-Alto Adige a titolo di imposte sui redditi e delle relative addizionali, di imposte sostitutive di quelle sui redditi, di imposta regionale sulle attività produttive (irap), di imposta sul valore aggiunto (iva), di ritenute a titolo d'acconto o d'imposta e di ogni altro tributo spettante alle province autonome nel rispetto dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione. (3-02207)


Chiarimenti in merito ad un'operazione di acquisizione di quote azionarie del gruppo Kos da parte del fondo di investimento a capitale pubblico F2i – 3-02208

   GIAMMANCO. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:
   nel mese di marzo Cir-Compagnie industriali riunite (holding della famiglia De Benedetti) e F2i (fondo partecipato da Cassa depositi e prestiti e dalle principali banche italiane) hanno raggiunto un accordo con Ardian per l'acquisto per 292 milioni di euro del 46,7 per cento di Kos, società in cui Cir detiene già il 51,3 per cento del capitale e tra i principali operatori nazionali del settore socio-sanitario; Kos opera nel settore della sanità con ospedali, residenze per anziani, centri di riabilitazione, cliniche psichiatriche e comunità terapeutiche;
   in dettaglio, al perfezionamento dell'operazione, F2i health management, società controllata dal secondo Fondo F2i, acquisterà da Ardian una quota di Kos per 240 milioni di euro, mentre Cir rileverà la parte restante per 52 milioni di euro. Contestualmente, Cir rileverà le quote residue del management e di altri azionisti minoritari per 33 milioni euro. Cir, pertanto, passerà dall'attuale 51,3 al 62,7 per cento del capitale di Kos per un investimento complessivo di 85 milioni di euro e F2i deterrà il 37,3 per cento;
   a vendere dunque è Ardian, società di investimenti indipendente, entrata nell'azionariato di Kos nel 2010; il suo ingresso doveva preludere alla quotazione delle case per anziani in Borsa: le cose però sono andate diversamente e Ardian, che nel 2010 aveva investito 150 milioni di euro, sarebbe uscita dall'operazione solo ad un prezzo prefissato estremamente elevato;
   l'operazione tra Cir e F2i ha, a parere dell'interrogante, diversi profili di ambiguità; innanzitutto, nel portafoglio di F2i compaiono perlopiù società aeroportuali, energia, fibra ottica: pertanto, non risulta molto chiaro cosa possa indurre un fondo che si occupa di infrastrutture e di grandi dorsali a servizio del Paese ad investire circa 300 milioni in residenze per anziani, quando per il suo primo azionista, Cassa depositi e prestiti, è una società a controllo pubblico (che tra l'altro gestisce una parte consistente del risparmio nazionale), sarebbe quantomeno più opportuno investire – ad esempio – in banda larga, di cui il nostro Paese ha certamente bisogno. E, soprattutto, non risulta evidente il motivo per cui si decide di investire circa 300 milioni sul 37 per cento di una società che fa 17 milioni di utile netto;
   a seguito delle vicissitudini che hanno caratterizzato l'universo Cir – si pensi in particolare alla crisi di Sorgenia, che fino a qualche tempo fa rappresentava, assieme al gruppo Espresso e alla componentistica auto di Sogefi, il grosso del fatturato – le cliniche Kos, con i loro 7.300 posti letto, 5 mila dipendenti e 430 milioni di fatturato garantiti per il 70 per cento dal servizio sanitario nazionale, potrebbero restare il core business della famiglia De Benedetti, la quale però non disponeva dei circa 380 milioni necessari per pagare l'uscita di Ardian e mantenere il controllo dell'azienda; alla luce di ciò, l'intervento di F2i secondo l'interrogante può considerarsi più che «provvidenziale» –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se non intenda chiarire i motivi per cui un fondo d'investimento a capitale pubblico, nato per sviluppare settori d'avanguardia come energia, aeroporti e linee telefoniche, investa circa 300 milioni per l'acquisto di quote partecipative di un gruppo che gestisce in gran parte residenze per anziani e case di cura. (3-02208)