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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 18 aprile 2016

TESTO AGGIORNATO AL 29 GIUGNO 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 18 aprile 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Amendola, Amici, Baldelli, Bellanova, Bergamini, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Blazina, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Centemero, Antimo Cesaro, Cimbro, Cirielli, Costa, Costantino, D'Alia, D'Uva, Dadone, Dambruoso, De Micheli, Del Basso de Caro, Dell'Orco, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Fava, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kronbichler, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Merlo, Migliore, Naccarato, Nicoletti, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Santerini, Scalfarotto, Scotto, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 13 aprile 2016 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   CAON: «Abrogazione del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39» (3746).

  In data 14 aprile 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   BENAMATI e BASSO: «Delega al Governo per l'adozione del Piano nazionale per la trasformazione digitale dell'industria» (3747);
   GIORGIA MELONI ed altri: «Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti» (3748).

  In data 15 aprile 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CATANOSO GENOESE: «Disposizioni per favorire la diffusione delle energie da fonti rinnovabili e la microcogenerazione» (3749);
   ARTINI ed altri: «Disposizioni per garantire la prestazione dei servizi sanitari nei comuni siti in territori montani, in aree rurali o insulari o in zone svantaggiate» (3750).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge COMINARDI ed altri: «Modifiche all'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di sostegno dell'occupazione nelle attività svolte da call center, e all'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'affidamento di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (2832) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Nuti.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 3679, d'iniziativa dei deputati MISIANI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni concernenti la soppressione di vincoli di bilancio nonché la semplificazione di adempimenti amministrativi, contabili e relativi alle spese per il personale a carico degli enti locali».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  CARLONI: «Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento» (3694) Parere delle Commissioni II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  SCOTTO ed altri: «Abolizione del termine “razza” negli atti e nei documenti delle pubbliche amministrazioni» (3710);
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SCOTTO ed altri: «Modifiche agli articoli 48 e 51 della Costituzione in materia di conferimento del diritto di elettorato attivo e passivo agli stranieri» (3712) Parere delle Commissioni II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  D'ATTORRE ed altri: «Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e altre disposizioni in materia di deposito degli statuti dei partiti e movimenti politici e di condizioni per la partecipazione alle elezioni» (3733) Parere delle Commissioni II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   II Commissione (Giustizia):
  PISICCHIO: «Modifiche agli articoli 545 e 546 del codice di procedura civile in materia di estensione ai lavoratori autonomi delle garanzie riconosciute ai lavoratori dipendenti riguardo al pignoramento di somme dovute a titolo di stipendio o di indennità» (3695) Parere delle Commissioni I, V, VI, X, XI e XII.

   V Commissione (Bilancio):
  MISIANI ed altri: «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni concernenti la soppressione di vincoli di bilancio nonché la semplificazione di adempimenti amministrativi, contabili e relativi alle spese per il personale a carico degli enti locali» (3679) Parere delle Commissioni I, VI, VIII, IX, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VI Commissione (Finanze):
  PAGLIA ed altri: «Disposizioni per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale» (3662) Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  BERNARDO ed altri: «Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato nonché istituzione di un'Agenzia nazionale per la loro promozione» (3666) Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XI e XIV;
  ROMANINI ed altri: «Agevolazioni fiscali per l'acquisto di quadricicli a motore destinati al trasporto di persone disabili» (3705) Parere delle Commissioni I, V, IX, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):
  VIGNALI ed altri: «Modifica all'articolo 2095 del codice civile, concernente l'introduzione della figura del ricercatore quale prestatore di lavoro subordinato, nonché disciplina dell'attività di ricercatore e norme per la valorizzazione della ricerca nel settore privato» (3654) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  GALATI: «Introduzione dell'obbligo di formazione del personale degli esercizi alberghieri e di ristorazione e del personale docente e non docente della scuola dell'infanzia e della scuola primaria sulle tecniche di disostruzione in caso di soffocamento per ingestione di cibo da parte di bambini» (3656) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettere in data 12 e 13 aprile 2016, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:
   risoluzione della 3a Commissione (Affari esteri) sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia (COM(2016) 67 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 118), che è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione della 13a Commissione (Ambiente) sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COM(2016) 62 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 119), che è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   risoluzione della 13a Commissione (Ambiente) sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Dopo Parigi: valutazione delle implicazioni dell'accordo di Parigi a corredo della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COM(2016) 110 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 120), che è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni.

  Con nota pervenuta il 14 aprile 2016, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Luigi Cesaro, nell'ambito del procedimento penale n. 56502/10 Rgnr – n. 33575/15 Rg Gip. La domanda è stata assegnata in data 15 aprile 2016 alla competente Giunta per le autorizzazioni.

  Copia della domanda sarà stampata e distribuita (Doc. IV, n. 16).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 12 aprile 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC), per l'esercizio 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 379).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questi decreti sono trasmessi alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 24 marzo 2016, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Questo decreto è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

  Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, iscritti nel programma «Cooperazione allo sviluppo», autorizzate, in data 7 aprile 2016, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 28 dicembre 2015, n. 209.

  Questo decreto è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 12, 13, 14 e 15 aprile 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria nonché alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio (COM(2016) 200 final e COM(2016) 201 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2016) 200 final – Annex 1 e COM(2016) 201 final – Annex 1), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 258/2014 che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 (COM(2016) 202 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze).
  Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 14 aprile 2016;
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale (COM(2016) 204 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, presentata dalla Grecia) (COM(2016) 210 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
   Proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra (JOIN(2016) 6 final), corredata dal relativo allegato JOIN(2016) 6 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra (JOIN(2016) 8 final) corredata dal relativo allegato JOIN(2016) 8 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride – La risposta dell'Unione europea (JOIN(2016) 18 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM(2016) 171 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro di valutazione UE della giustizia 2016 (COM(2016) 199 final – Part 1/2 e COM(2016) 199 final – Part 2/2), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci, modificato dal regolamento (UE) n. 605/2013, e sugli sviluppi internazionali in questo settore (COM(2016) 207 final), corredata dal relativo allegato (COM(2016) 207 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Progetto di bilancio rettificativo n. 2 al bilancio generale 2016 che iscrive l'eccedenza dell'esercizio 2015 (COM(2016) 227 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 14 aprile 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto riguarda le limitazioni quantitative applicabili all'acquisto all'intervento di burro e latte scremato in polvere (COM(2016) 208 final);
   Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride – La risposta dell'Unione europea (JOIN(2016)18 final).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 aprile 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (295).

  Questa richiesta, in data 15 aprile 2016, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 25 maggio 2016. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 5 maggio 2016.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 aprile 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (296).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XI Commissione (Lavoro) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 28 maggio 2016. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'8 maggio 2016.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

RELAZIONE CONSUNTIVA SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA PER L'ANNO 2015 (DOC. LXXXVII, N. 4)

Doc. LXXXVII, n. 4 – Risoluzioni

   La Camera,
   considerato che:
    la Relazione consuntiva annuale rappresenta, secondo l'impianto della legge n. 234 del 2012, il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea, consentendo al Parlamento di verificare se e in quale misura il Governo si sia attenuto all'obbligo – previsto dall'articolo 7 della medesima legge – di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti;
    la Relazione consuntiva per l'anno 2015 presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative di cui all'articolo 13, comma 2, della citata legge n. 234 del 2012, illustrando la linea politica di azione seguita dal Governo sui principali dossier esaminati nelle sedi decisionali europee, ed evidenziandone in diversi casi l'evoluzione a fronte di profili di criticità del negoziato;
    la Relazione è stata trasmessa dal Governo alle Camere il 15 marzo scorso, in adempimento degli obblighi previsti all'articolo 13 della legge n. 234 del 2012,

consentendo al Parlamento di svolgere un esame efficace ed una verifica puntuale delle indicazioni contenute nel documento;
    la Relazione richiama gli atti di indirizzo adottati dalla Camera e al Senato con riferimento a specifici progetti o questioni, sebbene non in tutti i casi sia precisato in quale misura essi siano stati tenuti in considerazione nella formazione della posizione italiana, limitandosi ad un generico richiamo alla coerenza della posizione del Governo con le raccomandazioni adottate in sede parlamentare;
    l'allegato IV della Relazione presenta due apposite tabelle contenenti gli estremi dei seguiti dati dal Governo agli atti di indirizzo parlamentare, includendo anche le risoluzioni approvate dal Senato e dalla Camera in occasione dei Consigli europei svoltisi nel 2015; ciò agevola la verifica della coerenza complessiva dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento, in accoglimento di quanto richiesto dall'Assemblea della Camera dei deputati con la risoluzione n. 6/00151, approvata il 2 luglio 2015 nell'ambito dell'esame delle Relazioni consuntive per il 2013 e il 2014;
   rilevato che nel corso dell'esame della Relazione presso le Commissioni parlamentari permanenti, sono emerse le seguenti indicazioni:
    nell'ambito delle politiche economiche, l'esigenza di porre al centro dell'agenda europea il rilancio della crescita e dell'occupazione in Europa, utilizzando appieno tutti gli strumenti necessari per realizzare gli investimenti strategici, nonché applicando con intelligenza i meccanismi sulla flessibilità di bilancio, nella prospettiva di rafforzare e completare realmente l'Unione Economica e Monetaria;
    l'opportunità di riavviare uno stabile processo di crescita economica e sociale, quale condizione indispensabile per ripristinare un ampio consenso europeo sulla positività storica dell'esperienza dell'Unione e per riavvicinare effettivamente i cittadini alle istituzioni della UE;
    la necessità di perseguire una serie di ambiziosi obiettivi di politica economica, quali in primo luogo la convergenza strutturale delle economie, il completamento dell'Unione finanziaria, la promozione di una politica fiscale responsabile, il contrasto alla frode, all'evasione ed all'elusione fiscale, al fine di sostenere in primo luogo la ripresa dell'economia reale e legale;
    in tema di politica di sicurezza e di difesa comune, la necessità di migliorare – a fronte della complessità del quadro geopolitico internazionale – le capacità di pianificazione e condotta a livello strategico, integrando le componenti civili e militari per la gestione delle crisi e l'esigenza di un incremento dell'efficacia degli attuali strumenti a disposizione della Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC);
    l'auspicio che siano favorite, di concerto con gli altri Paesi Membri dell'Unione europea, le condizioni politiche e tecniche necessarie per l'avvio di missioni nell'ambito della Politica Estera di Sicurezza e Difesa dell'Unione Europea secondo le modalità previste dagli articoli 42, 43, 44 e 46 del Trattato sull'Unione europea;
    l'apprezzamento, in tema di politica estera, per l'adozione nel corso del 2015 della nuova Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, cui l'Italia ha contribuito fattivamente nel corso del processo negoziale, in particolare riallineando su una posizione comune i 28 Paesi membri dell'Unione europea, nonché per l'impegno dell'Italia diretto a favorire la stabilizzazione e la democratizzazione del proprio vicinato strategico, a promuovere un approccio integrato per i fenomeni migratori in atto, nonché a proseguire l'azione italiana in tema di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario;
    con riferimento al processo di integrazione europea e alle politiche istituzionali, l'esigenza di rafforzare ulteriormente il coordinamento tra le diverse amministrazioni nazionali, sia per quanto riguarda la fase ascendente degli atti dell'Unione europea, sia per quanto concerne il contenzioso in atto presso la Corte di giustizia dell'Unione europea, anche al fine di migliorare il tasso di trasposizione nell'ordinamento italiano delle direttive riguardanti il mercato interno (cosiddetto scoreboard del mercato interno), nonché di ridurre ancora il numero di infrazioni comunitarie pendenti nei confronti dell'Italia;
    la necessità di attuare, in ambito culturale, precise politiche di diffusione della conoscenza degli strumenti operativi e finanziari delle istituzioni europee e dei risultati conseguiti, anche in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'UE in materia di cultura, considerato che l'attuale crisi delle istituzioni dell'Unione dipende dalla circostanza che presso di esse si concentra un sapere tecnico, scollegato però dal potere di controllo istituzionale e di influenza dell'opinione pubblica dei Paesi membri, determinando un'insufficiente consapevolezza dei modi di formazione dell'indirizzo politico comunitario;
   richiamate infine le osservazioni emerse nel corso dell'esame del Documento in sede referente, riguardanti la necessità di destinare adeguate risorse al Programma Erasmus, che costituisce uno strumento culturale fondamentale per lo sviluppo dell'identità europea, nonché – più in generale – la necessità di sviluppare politiche di diffusione della conoscenza della struttura e del funzionamento delle Istituzioni europee, come anche della storia comparata dei Paesi dell'Unione, in considerazione del fatto che solo una adeguata e costante attenzione su tali aspetti – cui peraltro è dedicato il Titolo XIII del Trattato sul funzionamento dell'UE – può consentire di contrastare le spinte populistiche che rischiano di mettere in pericolo il progetto europeo,

impegna il Governo:

   ad assicurare che le prossime Relazioni consuntive sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea diano adeguatamente e specificamente conto del seguito dato dal Governo agli atti di indirizzo delle Camere adottati con riferimento a specifici progetti o questioni, precisando in quale misura essi siano stati tenuti in considerazione nella formazione della posizione italiana;
   a riferire regolarmente ai competenti organi parlamentari sul seguito dato agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, come stabilito dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012;
   a proseguire con decisione l'azione diplomatica – in coerenza con quanto delineato nella suddetta Relazione circa le politiche orizzontali e settoriali e in aderenza agli indirizzi di cui Risoluzioni parlamentari – con particolare riguardo alla dimensione esterna alla Ue e alla crisi sistemica dei flussi migratori, mediante la piena applicazione delle misure concordate, improntate a criteri solidaristici fra gli Stati e al rispetto dei trattati dell'Unione, per accelerare accordi di cooperazione mirata e rafforzata con i paesi terzi per un rafforzato impegno dell'Unione europea in favore del programma cosiddetto di «migration compact»;
   a farsi promotore presso le Istituzioni europee di specifiche azioni mirate ad incentivare la formazione della coscienza e della cittadinanza europea.
(6-00232) «Bergonzi, Buttiglione, Capua, Sberna, Berlinghieri, Michele Bordo, Camani».


   La Camera,
   premesso che:
    la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4) è stata trasmessa dal Governo alle Camere il 15 marzo scorso, in adempimento degli obblighi previsti all'articolo 13 della legge n. 234 del 2012;
    in base a tale disposizione, la relazione è trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, «al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea» nell'anno precedente;
    in merito all'esame della relazione consuntiva per il 2014 il giudizio politico rispetto al risultati conseguiti dal Governo è stato negativo, con particolare riferimento al semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea. La Presidenza italiana dell'Unione europea ha prodotto un risultato nullo e non ha inciso in alcun modo sulle questioni relative alla crescita e allo sviluppo delle politiche comunitarie, né sulla gestione delle emergenze che l'Unione europea si è trovata ad affrontare;
    anche nel corso del 2015, il Premier italiano ha continuato a partecipare al Consiglio europeo senza influire concretamente sulle decisioni chiave dell'Unione e senza capacità di esercitare una proposta o una mediazione sul nodo decisivo della governance dell'UE, dove i singoli Paesi continuano a far valere i loro interessi in senso disgregativo, privi della forza e della visione di una vera Europa, quale quella che avevano immaginato i padri fondatori;
    la stessa Relazione, nel recare in linea generale l'indicazione della linea politica di azione seguita dal Governo sui principali dossier esaminati nelle sedi decisionali europee, evidenzia in diversi casi i profili di criticità dei vari negoziati;
    la governance dell'area euro sembra sempre più orientata verso l'unione economica, bancaria e di bilancio, senza una progressione parallela dell'unione politica, per cui aumentano i controlli europei e cresce la forza di una burocrazia comunitaria sempre più invadente, senza il necessario controbilanciamento politico e, quindi, democratico;
    la questione migratoria rappresenta ancora oggi un problema che l'Unione europea non ha mai affrontato in maniera seria, approfondita e risolutiva. Anche nel corso del 2015, l'Europa ha colpevolmente dato priorità alle questioni relative alla frontiera Est, dimostrando cecità nel mancato coinvolgimento della Russia quale alleata preziosa per pacificare i Paesi del Mediterraneo, continuando ad insistere sulle sanzioni, controproducenti per la convivenza pacifica e dannose per l'economia e le imprese anzitutto del nostro Paese;
    l'Italia, per la sua posizione geografica, porta d'ingresso in Europa, è da anni meta di un forte e continuo flusso migratorio, ed è stata spesso abbandonata a se stessa nella gestione di operazioni assai onerose (rivelatesi comunque controproducenti) quali «Mare Nostrum» e «Triton». Anche la missione EUNAVFOR MED riporta risultati comunque limitati dal fatto che non è ancora stata avviata la fase 3 dell'operazione, che prevede la possibilità di arrestare gli scafisti e di sequestrare o affondare le barche direttamente sulle coste di partenza e sullo stesso territorio libico. In buona sostanza, tutte le iniziative e le misure poste in essere fino ad oggi per fronteggiare il fenomeno migratorio non hanno avuto esiti positivi, registrando di fatto il fallimento di una politica europea comune delle migrazioni;
    l'Europa deve inoltre prendere atto dei dati non confortanti che provengono dai numeri effettivi dell'attuazione dei programmi di ricollocazione e dalle misure ancora poco efficaci adottate dalla Turchia nell'ambito del Piano d'azione che tale Stato terzo ha convenuto con l'UE, segnatamente nei settori dell'accesso al mercato del lavoro turco da parte dei rifugiati e della condivisione di informazioni con l'UE;
    in questo anno particolarmente difficile, persino lo spirito di Schengen è stato messo fortemente in discussione soprattutto da quei Paesi, come quelli del Nord Europa, che hanno proposto la sospensione di 2 anni delle disposizioni del Trattato, se non addirittura lo smantellamento dell'intero impianto per la libera circolazione;
    la libera circolazione delle persone all'interno dello Spazio Schengen è una conquista e un valore fondamentale dell'Occidente ed una sua contrazione, se non addirittura eliminazione, comprometterebbe il concetto stesso di Unione europea. Rimane tuttavia sconcertante, da questo punto di vista, la mancanza di una strategia comune dei Paesi dell'area Schengen volta a fronteggiare l'emergenza immigrazione e la conseguente reazione a livello dei singoli Stati: il caso dell'Italia (vedasi ad esempio i casi del ripristino dei controlli a Ventimiglia o al Brennero) in questo senso è emblematico;
    sul tema immigrazione, il Governo italiano non è riuscito ad imporre un'azione coordinata dell'UE, con la previsione di una politica condivisa in materia di asilo e di rimpatri, nonché di interventi contro i trafficanti di persone, in grado di isolare quegli Stati che, per ragioni di potenza regionale, favoriscono, seppure con modalità diverse, i relativi traffici. L'Italia non ha saputo offrire all'Europa quell'impulso decisivo in grado di mettere in campo le misure necessarie per governare un fenomeno altrimenti destinato a creare una frattura indelebile nel patto sociale tra cittadini e Stato europeo, nonché negli equilibri tra gli Stati membri, con conseguenze drammatiche per la stessa tenuta democratica e la convivenza tra Stati;
    per quanto riguarda invece il riferimento al crollo dei mercati borsistici e alla crisi del sistema bancario, va rilevato che nell'introdurre a livello europeo i delicati cambiamenti sul tema delle crisi bancarie, non si è prestata sufficiente attenzione alla fase di transizione; è evidente come in quel caso il nostro Governo in Europa avrebbe dovuto sostenere con forza che un'applicazione immediata e, soprattutto, retroattiva dei meccanismi del bail-in, avrebbe potuto comportare – oltre che un aumento del costo e una rarefazione del credito all'economia – rischi per la stabilità finanziaria. Sarebbe stato quindi preferibile un passaggio graduale e meno traumatico, tale da permettere ai risparmiatori di acquisire piena consapevolezza del nuovo regime e di orientare le loro scelte di investimento in base al mutato scenario;
    il quadro normativo nazionale si è rivelato poi assolutamente confuso e particolarmente oneroso per i risparmiatori; un approccio mirato, con l'applicazione del bail-in solo a strumenti provvisti di un'espressa clausola contrattuale, e un adeguato periodo transitorio, avrebbero consentito alle banche di emettere nuove passività espressamente assoggettabili a tali condizioni;
    la BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive, direttiva n. 2014/59/EU) contiene una clausola che ne prevede la revisione, da avviare entro giugno 2018. È auspicabile che questa occasione sia ora sfruttata, facendo tesoro dell'esperienza, per meglio allineare la disciplina europea con gli standard internazionali;
    più in generale, è bene chiarire che se è vero che non si può essere contrari agli adempimenti degli obblighi che discendono dalla nostra appartenenza all'Unione europea, è altrettanto corretto affermare che è necessario che questi obblighi vadano discussi e cosparsi di maggiore protagonismo del nostro Governo nella fase cosiddetta ascendente, soprattutto quando incidono su diritti intangibili e costituzionalmente garantiti come il diritto al risparmio;
    è quindi indispensabile un cambio di passo, in modo che la ricerca delle soluzioni più adatte per lo sviluppo non sia condizionata dalla preoccupazione di un'ipotetica apertura di una procedura di infrazione, ma dall'esigenza di dare risposte specifiche ed efficaci a cittadini e imprese, ovviamente all'interno di un ragionevole insieme di regole comuni, e con interventi mirati, sin dalla fase di formazione della normativa comunitaria;
    se non riusciamo, come Paese, ad essere protagonisti nella fase ascendente del processo, il recepimento delle disposizioni comunitarie continuerà ad essere una fase «ordinaria» di cui avvertiremo le conseguenze e l'impatto in fasi successive, con il rischio che sia troppo tardi per difendere i nostri cittadini e le nostre imprese da norme che finiscono col danneggiare irrimediabilmente importanti settori dell'economia e della società,

impegna il Governo:

   a rafforzare la posizione negoziale dell'Italia, in particolare attraverso iniziative tese ad aggregare gli interessi dell'area euro mediterranea dell'Unione, ancora soccombenti rispetto alle politiche europee a trazione dei Paesi del Nord Europa;
   a rafforzare la posizione dell'Italia nella fase ascendente del processo di formazione della normativa comunitaria, anche cercando di adattare le disposizioni europee ai diversi contesti territoriali e locali, per non creare ulteriori penalizzazioni per i cittadini, le imprese e per i nostri territori, in particolare nel Mezzogiorno, per i quali è necessario rimuovere progressivamente ogni situazione di svantaggio competitivo;
   ad assumere ogni opportuna iniziativa tesa a progredire nell'unione politica dell'area euro di pari passo con le unioni bancaria, economica e di bilancio, onde evitare il progressivo allontanamento dei cittadini nei confronti delle politiche dell'Ue, e scongiurare una deriva tecnocratica che cancelli, di fatto, lo spirito dell'Europa delle origini, comportando, tra l'altro, la progressiva perdita di sovranità dei singoli Stati nazionali, e quindi a rafforzare la legittimità democratica delle principali istituzioni europee (Parlamento, Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea), anche attraverso meccanismi di funzionamento delle istituzioni europee più snelli ed efficaci;
   ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a porre al centro dell'agenda europea il rilancio della crescita e dell'occupazione in Europa, utilizzando appieno tutti gli strumenti necessari per realizzare gli investimenti strategici, nonché applicando con intelligenza i meccanismi sulla flessibilità di bilancio, nella prospettiva di rafforzare e completare realmente l'Unione Economica e Monetaria, impostando un'economia europea che, pur non dimenticando una gestione rigorosa e solida dei conti pubblici, privilegi maggiormente la crescita e la creazione di posti di lavoro, riparando i guasti di troppi anni di austerità;
   a promuovere ogni iniziativa necessaria al rafforzamento e al completamento dell'Unione finanziaria, per la promozione di una politica fiscale responsabile, il contrasto alla frode, all'evasione ed all'elusione fiscale, al fine di sostenere in la ripresa dell'economia reale;
   in risposta alla crisi migratoria cui deve far fronte l'UE, ad adottare ogni opportuna iniziativa volta all'implementazione di una politica migratoria europea comune e coerente, che affronti i temi del controllo delle frontiere e della stabilità e sviluppo dei Paesi di origine e di transito, per contenere rapidamente i flussi, proteggere le nostre frontiere esterne, accelerare accordi di cooperazione mirata e rafforzata con i paesi terzi, ridurre la migrazione irregolare e salvaguardare l'integrità dello spazio Schengen, contemplando interventi mirati per contrastare gli scafisti in partenza dalla Libia e dalla Tunisia, unitamente a interventi di carattere umanitario per garantire, a chi ne ha diritto, di ricevere assistenza in Africa e accoglienza in Europa;
   a sollecitare in sede europea una modifica della direttiva sul bail-in, e identificare con precisione le passività bancarie chiamate a sopportare le perdite, escludendo quelle emesse prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, per evitare la retroattività di queste ultime, e a predisporre strumenti eccezionali di intervento nel caso in cui si ha percezione che il sacrificio di azionisti e creditori derivante dall'applicazione del bail-in metta a repentaglio la stabilità dell'intero sistema;
   a riferire regolarmente ai competenti organi parlamentari sul seguito dato agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, come stabilito dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.
(6-00233) «Occhiuto, Elvira Savino».


   La Camera,
   premesso che:
    da un'analisi approfondita della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015, si evince che nel Capitolo 11 Agricoltura e Pesca, in relazione al settore oleario, sono stati presentati programmi di sostegno volti al miglioramento della qualità e della tracciabilità degli oli di oliva per il triennio 2015- 2018, in attuazione della normativa europea, e che il Governo si è impegnato in azioni a tutela della qualità e della corretta informazione ai consumatori – aggiungendosi a ciò – la definizione di un nuovo accordo internazionale dell'olio di oliva e delle olive da tavola in ambito COI e che si è operato per la valorizzazione dell'eccellenza degli oli extravergini di oliva italiani e della consapevolezza dei consumatori;
    l'olivicoltura rappresenta al contempo un settore strategico per il compartimento agroalimentare italiano e una realtà fortemente in crisi a causa delle continue minacce al Made in Italy provocate dall'ingresso sul mercato di prodotti stranieri di bassa qualità per effetto dell'aumento del fenomeno della contraffazione e della carenza nella tracciabilità dei prodotti;
    l'Unione europea, contravvenendo alle più elementari norme di tracciabilità e sicurezza alimentare, norme oramai consolidate a livello comunitario, ha recentemente emanato norme che non sono in linea con le disposizioni dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, recante «Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini», nella parte in cui prevede un termine minimo di conservazione non superiore ai diciotto mesi per l'olio di oliva, termine che potrà essere stabilito da ciascun produttore, con conseguente rischio per la tutela della qualità e della salute dei consumatori;
    l'olio, infatti, con l'invecchiamento comincia a perdere progressivamente quelle tipiche qualità organolettiche che lo caratterizzano (polifenoli, antiossidanti, vitamine) e che sono proprio alla base delle proprietà che lo rendono un alimento prezioso per la salute e quindi, si rende opportuno e necessario mantenere inalterato l'articolo 7 della legge n. 9 del 2013 nella parte riguardante il termine minimo di conservazione (TMC) di 18 mesi e addirittura, sarebbe auspicabile introdurre l'obbligo sia della determinazione dello stato di ossidazione del prodotto al momento del confezionamento, sia dell'introduzione dell'indicazione dell'annata della raccolta, entrambe da redigere in etichetta. Tali interventi impedirebbero lo smaltimento e riciclo di oli vecchi che potrebbero altrimenti giungere in modo fraudolento sulle tavole dei consumatori;
    si deve pertanto esprimere un'opposizione netta nei confronti della norma prevista dal disegno di legge europea 2015 che modifica in peggio l'etichettatura degli oli di oliva, abrogando addirittura quanto stabilito riguardo all'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva che deve essere stampata con diversa e più evidente e marcata rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, differenziandola così dalle altre indicazioni e dalla denominazione di vendita. La necessità ed urgenza di mantenere insieme in vita tali norme è dettata dall'opportunità di salvaguardare le eccellenze dei nostri prodotti agroalimentari, fornendo completa protezione e tutela al consumatore,

impegna il Governo

a promuovere in sede europea ogni azione necessaria alla tutela del settore oleario italiano, a promuovere azioni per una corretta etichettatura di origine degli alimenti e dei prodotti contribuendo così ad aggiungere elementi fondamentali per un consumo consapevole ed informato che tuteli i cittadini e l'economia agricola nazionale.
(6-00234) «Ciracì, Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti».


   La Camera,
   premesso che:
    la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, introdotta e definita dall'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, è il principale strumento fornito al Parlamento per l'esercizio della funzione di controllo ex post sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea. In particolare la Relazione dovrebbe consentire alle Camere la verifica della coerenza dell'azione del Governo nel rappresentare a livello europeo la posizione del Parlamento in merito a specifici atti o progetti di atti così come esplicitamente previsto dall'articolo 7 della medesima legge. Pertanto la Relazione consuntiva, secondo quanto disposto dal citato articolo 13 della legge n. 234 del 2012, dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari;
    la succitata norma definisce il contenuto della Relazione prescrivendo che essa contenga: a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, ai settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione; b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'UE e in generale alle attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali, con particolare riferimento alle linee negoziali che hanno caratterizzato l'azione italiana; c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti europea, accompagnati da una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti; d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere;
    la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4) pur nella complessiva coerenza con il disposto del medesimo articolo 13, comma 2, risulta eccessivamente dispersiva e poco analitica, ponendo in particolare poco attenzione agli sviluppi e al percorso di alcuni dossier di particolare interesse. Tale genericità limita pesantemente la portata innovativa del documento, rendendo estremamente complesso proprio il parallelo tra le indicazioni Parlamentari e l'operato del Governo, che invece dovrebbe essere il suo obiettivo primario;
    le relazioni consuntive sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea analizzano, tra gli altri aspetti, l'iter sulle procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia, fornendo alcune informazioni su queste ultime. In tale contesto parrebbe opportuno che il Governo trasmettesse contestualmente alla loro ricezione le informazioni ricevute in merito all'avvio o agli sviluppi delle procedure di infrazione e le procedure di pre-infrazione EU-Pilot agli organi parlamentari competenti per attivare sistematicamente nei confronti delle amministrazioni responsabili le opportune procedure di indirizzo e controllo, in coerenza con il dettato dell'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al fine di permettere al Parlamento di contribuire efficacemente alla sostanziale riduzione delle procedure di infrazione;
    il consolidamento del coordinamento tra Parlamento e Governo e il coinvolgimento attivo di tutte le componenti del primo nella formazione delle politiche europee risponde in primo luogo alla necessità di colmare il deficit democratico dell'Unione europea, coinvolgendo i cittadini attraverso i loro diretti rappresentanti. Inoltre la necessità di rafforzare il raccordo tra le due istituzioni deriva direttamente dai principi costituzionali nazionali e dalla legislazione vigente. Il coinvolgimento dei rappresentanti dei cittadini, eletti dal popolo, nella definizione delle politiche da promuoversi in sede di Unione europea è imprescindibile per uno sviluppo equilibrato dell'Unione e perché questa diventi il luogo ove si sviluppino i diritti sociali e trovi completa esplicazione l'Europa sociale dei cittadini;
    perché il Parlamento ampli il suo ruolo attivo nella definizione delle politiche europee è necessario che il Governo adempia in modo sistematico agli obblighi informativi nei confronti del Parlamento previsti dalla legge n. 234 del 2012, in forma preventiva, durante i negoziati che si svolgono a livello europeo, in particolare dato che questi avvengono in ampia misura in sedi informali o prive di pubblicità, così come al termine dei negoziati, riportando i risultati ottenuti e le posizioni tenute; tenendo in considerazione, nella calendarizzazione di questi atti, l’iter in sede europea degli stessi, al fine di predisporre pareri tempestivi e pertanto realmente utili;
    la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4) esplora diversi settori delle politiche promosse dal Governo nelle sedi istituzionali dell'Unione europea. Una prima parte si sofferma sulle questioni istituzionali e le politiche macroeconomiche, descrivendo le politiche atte ad assicurare il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria e, più in generale, le relazioni con le Istituzioni dell'Unione europea. La seconda parte è stata dedicata ad alcune misure facenti parte di politiche orizzontali promosse a livello europeo, ovvero quelle politiche (o pacchetti) che si prefiggono un obiettivo comune il cui raggiungimento presuppone più azioni concrete, come ad esempio le politiche per il mercato unico e la competitività, il mercato unico digitale, energia e mercato dei capitali. La terza parte descrive le politiche promosse sulla dimensione esterna dell'Unione, concentrandosi sulle azioni governative in materia di politica estera e di sicurezza comune nonché in materia di allargamento, politica di vicinato e di collaborazione con Paesi terzi. La quarta parte analizza le attività di comunicazione e di formazione promosse dal Governo relative all'Unione europea;
    il contesto e la congiuntura macroeconomica globale, che continua ad avere pesanti ripercussioni sull'economia del nostro continente, impongono, dato che non è ancora stato fatto, all'Unione europea la necessità di ridiscutere quanto prima la propria politica economica e con essa le fondamenta su cui costituire il concetto stesso di Unione oltre agli obiettivi primari che ci si prefiggono attraverso la messa in condivisione delle politiche economiche su scala continentale. Per rispondere a sfide epocali che si fanno sempre più annose (disoccupazione, soprattutto giovanile, scarsi investimenti etc) è stato presentato il report «Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa», noto come report dei 5 presidenti. Il contributo che l'Italia ha dato alla stesura del documento è stato estremamente marginale, contribuendo a questa inefficacia la mancanza di considerazione del Parlamento da parte del Governo, che non è stato chiamato da quest'ultimo né a discutere dell'importante tema né tanto meno a concordare una posizione sul tema;
    l'obiettivo del report è quello di definire la nuova governance economica nella zona euro, creare un maggior coordinamento e sviluppare meccanismi per far convergere le politiche economiche dell'Unione. A tal fine viene previsto un percorso in tre fasi: la prima, che non necessita la modifica dei Trattati, intende promuovere la convergenza delle politiche fiscali completando l'Unione finanziaria e rafforzando la responsabilità democratica. Nella seconda fase, di completamento dell'Unione monetaria, si prevede la definizione di benchmark comuni, l'istituzione di un Tesoro per l'area euro e la creazione di un Ministro delle Finanze «europeo» che, senza apportare benefici reali comporterebbe un'ulteriore perdita del controllo democratico sulle decisioni di politica economica degli Stati membri, in particolare quelli appartenenti alla zona euro. Infine la fase finale (entro il 2025) prevede profonde modifiche di governance attraverso la revisione dei Trattati. Tra le modifiche di breve periodo si intende inoltre;
    l'unione economica e fiscale delineata nel report dei 5 presidenti non risolverebbe le asimmetrie macroeconomiche e gli squilibri generati dall'introduzione della moneta unica in Paesi con caratteristiche e dinamiche economiche molto diverse tra loro. Inoltre, una unione fiscale non appare una ipotesi credibile nemmeno nel lungo periodo, per la resistenza dimostrata dagli Stati Membri a condividere i rischi o ad adottare misure efficaci contro l'elusione fiscale delle multinazionali;
    la gestione dei flussi migratori si pone da sempre come questione complessa, in considerazione della pluralità di elementi da tenere in considerazione nella sua gestione e da contemperare nelle scelte ad essi connesse. La definizione di politiche migratorie certe e credibili diviene ancora più pressante ed irrinunciabile in ragione del continuo aggravarsi della situazione internazionale, come dimostrano i dati forniti dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) che quantificano in oltre un milione i migranti giunti nell'UE nel 2015, superando di quattro volte il numero registrato nel 2014, senza peraltro accennare a miglioramenti se si considera che nei primi mesi del 2016 già 146.000 migranti hanno attraversato il Mediterraneo per raggiungere l'Europa, di cui circa 137.000 sulla rotta Turchia-Grecia, con un numero di morti che supera i 450;
    il crescere dei flussi dei rifugiati e richiedenti asilo è dovuto in larga parte all'incapacità della comunità internazionale di dare una soluzione a conflitti complessi, quali in primo luogo in Siria e di Libia, associati alla destabilizzazione di altri Stati di notevole rilevanza geopolitica;
    la Commissione europea, con la pubblicazione nel maggio e nel dicembre 2015 di due comunicazioni, ha adottato l'agenda europea sulla migrazione, evidenziando l'esigenza di una migliore gestione della migrazione e sottolineando al contempo come quella migratoria sia una responsabilità condivisa. In questo contesto sono state approvate due successive decisioni del Consiglio Giustizia e Affari Interni e del Consiglio europeo, nel quale si è stabilito di ricollocare 160.000 richiedenti asilo dai Paesi maggiormente sottoposti alla pressione migratoria verso quelli con maggiori disponibilità o meno coinvolti dai flussi. Ad alcuni mesi dalle predette decisioni sulle ricollocazioni, già di per se insufficienti, i numeri dei richiedenti asilo effettivamente ricollocati sono del tutto irrisori. Nonostante successive pressioni e denunce susseguitesi negli ultimi mesi ad oggi continuano ad essere solo 300 i richiedenti asilo ricollocati dall'Italia,

impegna il Governo:

   a dare un sistematico e tempestivo adempimento agli obblighi previsti della legge n. 234 del 2012 nei confronti delle Camere, ed in particolare alla trasmissione alle Camere di tutti gli atti elencati al comma 3 dell'articolo 4 in forma dettagliata e precisa, anche garantendo l'assistenza documentale e informativa della Rappresentanza permanente a Bruxelles agli uffici della Camera e del Senato, al fine di assicurare che il Parlamento sia messo nella reale capacità di esprimere i propri pareri nei tempi consoni e disponendo di tutte le informazioni necessarie, potendo in tal modo contribuire alla definizione delle politiche dell'Italia nelle sedi decisionali dell'Unione europea;
   ad adempiere agli obblighi stabiliti dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012 e pertanto a riferire regolarmente e puntualmente sul seguito dato agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea;
   a ripensare la struttura delle relazioni consuntive al fine di rendere i testi più facilmente fruibili e consultabili, in particolare attraverso lo sviluppo analitico del documento che dovrebbe contenere un parallelo diretto tra gli indirizzi e l'operato del Governo su ciascun file trattato al posto di interessanti liste, di difficile consultazione;
   a contribuire al processo volto ad apportare modifiche all'assetto istituzionale europeo al fine di accrescere la partecipazione dei cittadini europei, attraverso i rispettivi centri di rappresentanza, alle decisioni da prendersi a livello di Unione europea; al contempo, rendere più tempestiva, efficace e incisiva la partecipazione del Parlamento alla definizione delle politiche europee attraverso una condivisione reale delle scelte politiche nazionali da promuovere in sede di Unione europea e non continuare a relegare i rappresentanti dei cittadini democraticamente eletti a meri ratificatori di decisioni governative;
   a riferire regolarmente ai competenti organi parlamentari sul seguito dato agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, come stabilito dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012;
   a dare un puntuale e sistematico adempimento agli obblighi di informazione, consultazione e coinvolgimento nei confronti delle Camere previsti della legge n. 234 del 2012 assicurando la trasmissione e migliorando la qualità delle relazioni predisposte sui progetti legislativi dell'Unione europea;
   a garantire il coinvolgimento delle Camere nella gestione e risoluzione delle procedure di infrazione, trasmettendo l'intera documentazione utile, ivi incluso nei casi di pre-infrazione Eu-pilot e informandole su ogni azione intrapresa per la risoluzione delle controversie;
   ad assicurare che le Camere siano debitamente e previamente coinvolte nel processo di formazione della posizione nazionale riguardante i commenti inviati dal Governo alle istituzioni dell'UE nell'ambito di procedure di consultazione da esse avviate;
   a ripensare e rimodulare i principi del regime dell’austerity, promuovendo in sede europea la ridiscussione degli sterili vincoli quantitativi posti dal Fiscal Compact, promuovendo invece la definizione di obiettivi macroeconomici e sociali miranti a incrementare il benessere diffuso dei cittadini europei. A tal fine impegnarsi anche perché si sostituiscano gli attuali target numerici con obiettivi macroeconomici e sociali basati su indicatori qualitativi che tengano conto del benessere sociale dei cittadini e che siano capaci di misurare lo sviluppo economico integrando nell'analisi fattori ambientali e sociali, al fine di ottenere margini di flessibilità oltre i miseri punti percentuali attualmente in discussione e poter in tal modo attuare politiche macroeconomiche necessarie a rilanciare le economie dei Paesi membri definite sulla base delle peculiarità degli stessi e accrescere gli investimenti utili al benessere dei cittadini;
   a intraprendere ogni iniziativa atta al superamento di una moneta comune non permeabile alle differenti specificità economiche dei Paesi facenti parte dell'Eurozona attraverso l'avvio di negoziati per lo smantellamento concordato e controllato della moneta unica o, in alternativa, qualora non si trovi un accordo in tal senso, a prevedere nei Trattati una procedura mirante a introdurre il diritto di recedere unilateralmente dalla partecipazione alla moneta unica e pertanto a riacquisire la piena sovranità monetaria, l'autonomia fiscale e monetaria degli Stati membri;
   a rendere obbligatoria per tutti gli Stati membri l'adozione di politiche di sostegno economico delle persone che vivono al di sotto della soglia di povertà relativa, mediante l'istituzione di strumenti come il reddito di cittadinanza, convogliandovi risorse attualmente destinate a progetti e programmi che dimostrano di non avere l'impatto desiderato;
   a impegnarsi affinché l'UEM (Unione Economica e Monetaria) non si limiti ad essere uno sterile sistema di regole ma sostenga, nel quadro del bilancio dell'Unione, lo sviluppo e la coesione sociale in coerenza con i principi di uguaglianza e solidarietà tra gli Stati membri affrontando gli squilibri, le divergenze strutturali e le emergenze finanziarie direttamente connesse all'Unione monetaria, in un'ottica di cooperazione e solidarietà, senza compromettere le sue funzioni tradizionali di finanziamento delle politiche comuni;
   a opporsi all'istituzione di un Ministro del Tesoro europeo che, ferme restando le attuali norme dell'Unione, non potrebbe far altro che rendere ancora più stringenti i vincoli di bilancio e che renderebbe ancor più complesso, nell'assenza della disponibilità di politica monetaria, prendere decisioni coerenti di politica economica necessarie a far ripartire la crescita, orientandola verso i settori più bisognosi;
   a ridefinire e ridiscutere il quadro europeo relativo alle regole bancarie e di credito, rivedendo in primo luogo norme deleterie e lesive dei diritti dei cittadini quali la disciplina del bail-in (direttiva 2014/59/UE), le regole in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi, misure a sostegno dell'erogazione del credito per le PMI; promuovere l'attuazione, nel più breve tempo possibile, del terzo pilastro dell'unione bancaria ovvero la garanzia comune europea sui depositi bancari, in aggiunta ai due pilastri già attuati del meccanismo unico di vigilanza europea e del meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie ed infine ad associare alle predette misure meccanismi di condivisione dei rischi e di emissioni di debito congiunte quali eurobond e project bond;
   a definire misure di sostegno agli investimenti sia nazionali che europei forieri di reale sviluppo, dirette in primo luogo alle PMI (che costituiscono il perno fondamentale del nostro tessuto produttivo, confermandosi come primo e principale motore di crescita anche in tempi di crisi) e apportino benefici di lungo periodo ai cittadini europei attraverso il finanziamento di progetti con un reale ritorno per la popolazione;
   a richiedere immediata attuazione delle decisioni del Consiglio che hanno stabilito il ricollocamento di un totale di 160.000 migranti al fine di ottenere una più equa ripartizione del peso della crisi migratoria e dei richiedenti asilo tra gli Stati membri dell'Unione europea, rivedendo al contempo i criteri di selezione dei migranti da ricollocare e ampliando le metodologie sottostanti la scelta dei paesi di destinazione al fine di contemperare necessità di carattere personale, umano e sociale oltre che economico;
   a concordare la sistematizzazione e l'istituzionalizzazione del sistema delle ricollocazioni al fine di renderlo effettivo ed efficace nel lungo periodo, ponendo inoltre le basi per politiche comuni sull'immigrazione, creando canali legali e protetti per far raggiungere l'Unione europea a coloro che ne hanno diritto ed istituendo strutture sicure, gestite in ottemperanza dei diritti umani e del diritto internazionale, nei paesi di transito. Promuovere al contempo azioni coordinate volte a combattere le radici e le motivazioni alla base dei flussi migratori, combattendo l'instabilità politica ed economica, le violazioni dei diritti umani e la povertà;
   a subordinare l'attivazione, la gestione e l'esistenza dei centri, o approcci, hotspot, all'effettiva attuazione delle ricollocazioni dei richiedenti asilo;
   ad adoperarsi affinché in sede europea si provveda rapidamente ad attuare quanto previsto dall'accoglimento della mozione 1-00605 del 18 dicembre 2014, ovvero l'impegno a revisionare l'Accordo Dublino III (Regolamento n. 604/2013) tra l'altro istituendo punti adibiti alla richiesta d'asilo direttamente nei paesi di transito, nonché corridoi umanitari per questi ultimi;
   a opporsi all'applicazione degli accordi con la Turchia e ad interrompere il flusso degli aiuti economici sino a quando la Turchia non applichi un pieno rispetto dei principi democratici e dei diritti umani stabiliti dalle convenzioni internazionali siglate per il loro rispetto, incluso l'articolo 38 della Direttiva 2013/32/UE, sia nei confronti dei migranti che dei cittadini turchi, cessi qualsiasi tipo di violenza nei confronti delle minoranze (religiose, linguistiche, etc.), ripristini integralmente la libertà di stampa e prenda una chiara posizione nei confronti del terrorismo internazionale e del problema dei foreign fighters;
   ad assicurare la totale trasparenza sia dei negoziati che dei testi del TTIP al fine di dare la possibilità ai cittadini europei di formarsi un'opinione chiara e successivamente si indicano votazioni consultive e ci si accerti che tutti i parlamenti nazionali autorizzino la ratifica del trattato al fine di prendere una decisione realmente condivisa e favorevole per i cittadini europei;
   a intervenire con decisione affinché l'esame della proposta di Regolamento che emenda i regolamenti sulla riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli sia condotto a termine con l'approvazione di disposizioni normative in materia di omologazione dei veicoli e dei sistemi di riduzione delle emissioni inquinanti nonché dei relativi controlli e sanzioni, che siano più restrittive, coerenti e adeguate, al fine di prevenire quanto accaduto nel corso degli ultimi anni con riferimento alle manipolazioni dei test e dei risultati da parte delle case automobilistiche;
   a promuovere politiche volte a garantire la conversione della mobilità urbana e suburbana, privilegiando il car sharing e il car pooling, anche aziendali e tra privati cittadini, lo sviluppo della mobilità dolce, in particolare pedonale e ciclabile, anche attraverso l'adeguamento, l'estensione e il potenziamento di reti e aree ciclabili, la definizione e la promozione di una rete di trasporto intermodale, l'incentivazione di veicoli elettrici e a zero emissioni di CO2, e il potenziamento dell'offerta, dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi pubblici;
   a adottare in sede europea ogni iniziativa utile volta a giungere ad una revisione del quadro normativo europeo in materia di diritto d'autore che tenda ad una sempre maggiore armonizzazione sostanziale degli istituti relativi valorizzando e rafforzando le eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi, in particolare quando risultano funzionali al progresso della ricerca scientifica e tecnica ed all'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti quali il diritto di critica e discussione;
   ad adottare in sede europea ogni iniziativa utile volta a rafforzare la protezione della privacy e degli altri diritti dei consumatori negli scambi digitali, rafforzando per tal via il commercio elettronico, come autorevolmente suggerito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definendo norme di protezione omogenee negli scambi offline e online;
   ad adottare in sede europea ogni iniziativa utile volta a favorire una revisione complessiva del sistema fiscale a livello europeo per le società operanti su internet e, in particolare gli Over The Top, al fine di contrastare efficacemente l'elusione fiscale e prevenire fenomeni distorsivi della concorrenza nel mercato unico;
   a promuovere tutte le necessarie misure – anche normative – volte a favorire la parità di trattamento dei lavoratori e il miglioramento delle condizioni occupazionali e sociali nel settore del trasporto merci su strada – tra cui l'introduzione di un salario minimo garantito in tutti gli Stati dell'Unione europea, forme di contrasto alle frodi fiscali e sociali, nonché misure di miglioramento dei livelli di formazione e competenze degli autotrasportatori – con particolare riferimento al raggiungimento di un'armonizzazione sociale tra gli Stati membri dell'Ue, anche in relazione ai tempi di guida, ai periodi e alla qualità del riposo;
   nel rispetto della libera circolazione delle merci nei Paesi dell'Ue, ad intraprendere ogni iniziativa utile volta a contrastare operazioni di cabotaggio illegali e regimi occupazionali iniqui che possano generare forme di dumping sociale nel settore dell'autotrasporto merci, garantendo allo stesso tempo un'applicazione uniforme in tutta Europa delle norme in materia di sicurezza e accesso al mercato dell'autotrasporto nell'Unione europea.
(6-00235) «Battelli, Luigi Di Maio, Fraccaro, Nesci, Petraroli, Vignaroli, Dell'Orco».


MOZIONI LUPI ED ALTRI N. 1-01195, CARFAGNA ED ALTRI N. 1-01187, ROCCELLA ED ALTRI N. 1-01218, SPADONI ED ALTRI N. 1-01223, DELLAI ED ALTRI N. 1-01225, RONDINI ED ALTRI N. 1-01226 E VEZZALI E MONCHIERO N. 1-01227 CONCERNENTI INIZIATIVE, IN AMBITO NAZIONALE E SOVRANAZIONALE, PER IL CONTRASTO DI TUTTE LE FORME DI SURROGAZIONE DI MATERNITÀ

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    la surrogazione della maternità consiste nella cessione a terzi, e per sempre, di un neonato da parte della donna che lo ha partorito; una cessione puntualmente regolata da apposito contratto stipulato fra gestante e committenti in un momento precedente al concepimento del nato;
    il contratto che regola la gestazione e la successiva cessione del bambino non può che essere intrinsecamente vessatorio nei confronti della gestante, considerando che l'obiettivo è quello di far consegnare ai committenti il neonato, imponendo alla donna di portare avanti la gravidanza secondo modalità che i committenti arbitrariamente decidono essere le migliori per il nascituro: oltre a regolare dettagliatamente la vita della gestante per tutto il periodo della gravidanza, vengono quindi imposti esami clinici e comportamenti personali della madre surrogata che includono anche importanti restrizioni della libertà personale e che prevedono sia l'aborto in caso di malformazioni del feto, sia la cosiddetta riduzione fetale in presenza di gravidanze gemellari non richieste;
    il contratto di maternità surrogata, per sua stessa natura, ha contenuto patrimoniale e carattere oneroso, tenuto conto della gravosità del periodo di gravidanza e dell'evento del parto, cui si sottopone la mamma surrogata: il corrispettivo previsto nel contratto in favore della madre surrogata è infatti diretto a retribuire il sacrificio richiesto a quest'ultima;
    tale contratto, nella forma di surroga ad oggi maggiormente diffusa, include anche l'acquisto di gameti femminili da una donna diversa dalla madre surrogata, perché senza legame genetico con il nascituro sia più facile per la gestante considerarlo appartenente ai committenti, e cederlo alla nascita: il nato in questo caso ha due madri biologiche (una genetica e una gestazionale) e di solito la madre legalmente riconosciuta è ancora una terza, il che determina un'inquietante frammentazione della figura materna e associa la maternità surrogata alla compravendita di gameti, con tutti gli aspetti economici, antropologici e sociali connessi, primo fra tutti la «scelta» dei «donatori» su appositi cataloghi di, biobanche in base al fenotipo (colore della pelle, di occhi e capelli, aspetto fisico);
    una donna che cede a terzi, dietro corrispettivo in denaro, il proprio neonato, a prescindere dalla presenza di un contratto di diritto privato vincolante fra le parti, compie un gesto perseguito come reato in gran parte del mondo, pertanto il contratto di surrogazione, nei Paesi in cui è ammesso, rappresenta a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo un'ingiustificata e incomprensibile eccezione;
    sottrarre un neonato alla donna che lo ha tenuto in gestazione e partorito integra in tutto il mondo a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, oltre che un crimine, una condotta di estrema crudeltà, una sorte generalmente destinata alle schiave nelle civiltà arcaiche;
    il legittimo desiderio di avere bambini non è un diritto esigibile;
    il contratto di surrogazione di maternità è evidentemente una nuova forma di mercato di esseri umani, e rientra per i firmatari del presente atto di indirizzo nella «tratta degli esseri umani», così come definita dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, quando indica che «il reclutamento (...) di persone (...) con l'abuso (...) della condizione di vulnerabilità (...) a fini di sfruttamento (che) comprende pratiche simili alla schiavitù e specifica che, in questi casi, il consenso della vittima allo sfruttamento è irrilevante»;
    la surrogazione di maternità viola altresì secondo i firmatari del presente atto di indirizzo la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948: all'articolo 1, che recita: «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti», visto che per i nati da maternità surrogata, a differenza di tutti gli altri bambini del mondo, si decide fin da prima del concepimento che non cresceranno con la donna che li ha partoriti, cioè la madre, ma con persone che vi hanno stipulato un contratto commerciale e l'hanno indotta ad abbandonarlo alla nascita; all'articolo 4, ove si afferma che «Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma», considerando le condizioni vessatorie contrattuali che stabiliscono nei minimi dettagli la vita della gestante e ne definiscono gli obblighi, primo fra tutti la cessione del neonato alla nascita;
    la surrogazione di maternità viola altresì per i firmatari del presente atto di indirizzo la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, che, all'articolo 8, stabilisce che «Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità», e che, all'articolo 32, dispone che «Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico»;
    la surrogazione di maternità costituisce inoltre per i firmatari del presente atto di indirizzo una forma di violenza contro le donne secondo la definizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (la cosiddetta Convenzione di Istanbul), in cui, con l'espressione «violenza nei confronti delle donne», si intende designare una violazione dei diritti umani comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica;
    la surrogazione di maternità contrasta a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo esplicitamente con convenzioni internazionali e pronunciamenti di istituzioni europee: la Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina (1997), che, all'articolo 21 stabilisce che «Il corpo umano e le sue parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto»; principio ribadito dall'articolo 3 della Carta europea dei diritti fondamentali (2000) sul diritto all'integrità della persona, in particolare quando prevede che si rispetti «il divieto di fare del corpo umano e sue parti in quanto tali una fonte di lucro»; la risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 che impegna gli Stati membri a «riconoscere il grave problema della surrogazione di maternità, che costituisce uno sfruttamento del corpo e degli organi riproduttivi femminili»;
    il Comitato nazionale per la bioetica, riunito in seduta plenaria, ha approvato il documento «mozione su maternità surrogata a titolo oneroso». Il Comitato nazionale per la bioetica, che si è espresso più volte contro la mercificazione del corpo umano (mozione sulla compravendita di organi a fini di trapianto, 18 giugno 2004; mozione sulla compravendita di ovociti, 13 luglio 2007; parere sul traffico illegale di organi umani tra viventi, 23 maggio 2013), ritiene che la maternità surrogata sia un contratto lesivo della dignità della donna e del figlio sottoposto come un oggetto a un atto di cessione. Il Comitato nazionale per la bioetica ritiene inoltre che l'ipotesi di commercializzazione e di sfruttamento del corpo della donna nelle sue capacità riproduttive, sotto qualsiasi forma di pagamento, esplicita o surrettizia, sia in netto contrasto con i principi bioetici fondamentali che emergono anche dai documenti sopra citati,

impegna il Governo

ad assumere iniziative, a livello nazionale e soprattutto internazionale, in tutte le sedi istituzionali sovranazionali, affinché la surrogazione di maternità, in ogni sua modalità e variante contrattuale, sia riconosciuta come nuova forma di schiavitù e di tratta di esseri umani, e sia quindi reato universalmente perseguibile.
(1-01195) «Lupi, Buttiglione, Binetti, Calabrò, Bosco, Pagano, Scopelliti».


   La Camera,
   premesso che:
    con il termine maternità surrogata, o utero in affitto, oppure gestazione per altri, si intende quella pratica basata sulla disponibilità del corpo di una donna, per realizzare un progetto di genitorialità altrui, per cui si intraprende una gravidanza con l'intento di affidare il nascituro a terzi all'atto della nascita;
    molti sono i Paesi nel mondo in cui non vige un divieto generalizzato di tale pratica. A voler riportare la situazione a livello comunitario, da alcuni dati del Parlamento europeo (resi pubblici a maggio 2013) si rivela che in quasi più della metà degli Stati membri dell'Unione europea non vi è un espresso divieto (è il caso del Belgio, della Danimarca, della Grecia, del Regno Unito, dei Paesi Bassi, solo per citarne alcuni), così come in quasi nessuno degli Stati esiste una legge specifica che disciplini il fenomeno;
    se la situazione europea ancora oggi presenta numerose disomogeneità, altrettanto variegata e complessa sembra essere la situazione nel resto del mondo, dove la maternità surrogata è ammessa e praticata in Paesi estremamente diversi per cultura e ricchezza – si pensi alla Thailandia, al Messico, all'India, al Nepal rispetto agli Usa e al Canada – e dove altrettanto diversi sono gli orientamenti giuridici e le leggi in materia;
    in Canada e negli Stati Uniti, per esempio, la materia è regolamentata in modo dettagliato, affrontando la questione soprattutto da un punto di vista commerciale e creando dei distinguo tra «gestazione altruistica» e «gestazione lucrativa»; così, se nel caso canadese è permesso solo il primo tipo, in alcuni degli otto Stati degli Usa in cui tale pratica è ammessa, si può ricorrere ad entrambe le formule (ad esempio, California e Florida);
    la pratica della maternità surrogata non è solo una tecnica riproduttiva, ma tocca molti diritti umani e temi etici;
    secondo il principio dell'indisponibilità del corpo umano, l'acquisto, la vendita o l'affitto dello stesso sono fondamentalmente contrari al rispetto della sua dignità. La mercificazione del bambino e la strumentalizzazione del corpo della donna sono anch'essi contrari alla dignità umana. Tuttavia, alcune donne acconsentono ad impegnarsi in un contratto che aliena la loro salute e la loro dignità, a vantaggio dell'industria e dei mercati della riproduzione, sotto la spinta di molteplici pressioni, spesso di natura esclusivamente economica. E, in particolare in quei Paesi dove vige una regolamentazione molto dettagliata, si è sviluppato un fiorente «mercato della riproduzione» che vanta un fatturato annuo di svariati miliardi di dollari;
    la pratica della maternità surrogata viene realizzata da imprese che si occupano di riproduzione umana, in un sistema fortemente organizzato che comprende cliniche, medici, avvocati e agenzie di intermediazione. Questo sistema ha bisogno di donne come mezzi di produzione in modo che la gravidanza e il parto diventino delle procedure funzionali, dotate di un valore d'uso e di un valore di scambio, e si iscrivano nella cornice della globalizzazione dei mercati che hanno per oggetto il corpo umano;
    la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 ha affermato il principio della difesa della dignità umana come obiettivo primario da perseguire, oltre che nel perimetro di sovranità dei singoli Stati, anche nello spazio delle relazioni internazionali, con ciò escludendo la legittimità di ogni pratica mercantile di scambio che abbia ad oggetto gli esseri umani;
    la Convenzione sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 (ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176) impegna gli Stati ad adottare tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla stessa Convenzione e, in particolare, il diritto dei bambini a non essere privati degli elementi costitutivi della loro identità (articolo 8) e il diritto ad essere protetti contro ogni forma di sfruttamento economico (articolo 32);
    la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce, all'articolo 3, il «divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro»;
    la Convenzione di Oviedo, sottoscritta il 4 aprile 1997, sui diritti dell'uomo e la biomedicina, all'articolo 21, stabilisce che «Il corpo umano e le sue parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto»;
    la risoluzione del Parlamento europeo sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'Unione europea in materia di lotta alla violenza contro le donne del 5 aprile 2011 (2010/2209(INI)), impegna gli Stati membri a «riconoscere il grave problema della surrogazione di maternità, che costituisce uno sfruttamento del corpo e degli organi riproduttivi femminili»;
    il 17 dicembre 2015, il Parlamento europeo ha discusso e approvato la risoluzione per la Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia; al paragrafo 115 della risoluzione approvata, il Parlamento europeo «condanna la pratica della surrogazione, che compromette la dignità umana della donna dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usati come una merce; ritiene che la pratica della gestazione surrogata che prevede lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per un ritorno economico o di altro genere, in particolare nel caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, debba essere proibita e trattata come questione urgente negli strumenti per i diritti umani»;
    nella Commissione affari sociali, sanità e sviluppo sostenibile del Consiglio d'Europa si sta discutendo il rapporto «Human rights and ethical issues related to surrogacy», da cui emerge che l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa dovrebbe scoraggiare ogni forma di maternità surrogata per profitto;
    nel diritto internazionale ed europeo, non è comunque prevista alcuna disposizione giuridica che vieti in maniera universale la maternità surrogata;
    in Italia, la legge n. 40 del 2004 prevede espressamente il divieto di pratiche riconducibili al cosiddetto utero in affitto. Recita infatti l'articolo 12, comma 6, della citata legge: «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;
    le conseguenze sociali, economiche e giuridiche che derivano dal ricorso di sempre più coppie alla surrogata sono molteplici e di difficile gestione, anche in Italia, dove la pratica è formalmente vietata;
    è necessario attivarsi in tutte le sedi opportune per riconoscere e tutelare in maniera omogenea negli ordinamenti nazionali e internazionali i diritti delle donne e dei bambini oggetto di sfruttamento e di mercificazione e porre fine a questa moderna forma di schiavitù,

impegna il Governo:

   a richiedere, nelle opportune forme e sedi internazionali, il rispetto, da parte dei Paesi firmatari, delle convenzioni internazionali per la protezione dei diritti umani e del bambino;
   a promuovere la messa al bando universale di tutte le forme di legalizzazione della maternità surrogata, attraverso l'adozione di un'apposita convenzione internazionale, per sancire definitivamente i principi di indisponibilità del corpo umano e della protezione della vita e dell'infanzia.
(1-01187) «Carfagna, Centemero, Prestigiacomo, Occhiuto, Brunetta, Archi, Biancofiore, Biasotti, Calabria, Castiello, Fabrizio Di Stefano, Garnero Santanchè, Gelmini, Giacomoni, Gullo, Laffranco, Palmieri, Polidori, Romele, Santelli, Elvira Savino, Squeri, Vella».


   La Camera,
   premesso che:
    l'utero in affitto è una pratica per cui una donna si impegna mediante contratto a sottoporsi a fecondazione assistita e a cedere per sempre a terzi il nato appena partorito;
    tali contratti di surrogazione di maternità dettagliano comportamenti personali ed obblighi della madre surrogata per tutto il periodo della gravidanza e sono finalizzati a garantire la salute del nascituro secondo criteri stabiliti dalla coppia (o singola persona) che commissiona la gravidanza, criteri che determinano un controllo strettissimo della vita della gestante e solitamente includono anche l'aborto nel caso di malformazioni del feto o l'aborto selettivo in caso di gravidanza multipla non prevista;
    è evidente che solo donne in condizioni di subalternità sociale, di vulnerabilità e di necessità economica possono consentire a tali pratiche, profondamente irrispettose della dignità della donna e lesive dei diritti del nascituro;
    i nati da surrogazione di maternità hanno sempre – a parte rarissime eccezioni – una madre genetica diversa da quella gestazionale, in modo che la madre che partorisce non possa rivendicare, in caso di ripensamento, il bimbo come proprio, dato che esiste anche una madre biologica; il contratto di surroga prevede solitamente, quindi, anche l'acquisto di ovociti da parte dei committenti;
    i contratti di surroga hanno spesso connotazioni razziste: la scelta della madre genetica avviene a seconda delle caratteristiche desiderate (colore della pelle, degli occhi, qualità estetica, quoziente intellettivo, livello degli studi) e tali caratteristiche determinano il prezzo dei gameti, mentre per le madri surrogate è sufficiente un buono stato di salute, anzi sono spesso scelte tra donne di Paesi terzi, per motivi di convenienza economica e di minori garanzie per le gestanti;
    mentre la madre genetica, mediante analisi del dna, può teoricamente essere sempre rintracciabile da parte del nato, per le madri surrogate questo non può ovviamente avvenire e va ricordato che nella gran parte dei casi dei contratti di surroga non resta alcuna traccia nell'anagrafe dei nati;
    la surrogazione di maternità, per la molteplicità di figure committenti e genitoriali coinvolte a vario titolo, è una nuova forma di tratta di donne e bambini al di fuori di qualsiasi controllo, anche negli Stati dove è regolata da leggi, tanto che non esistono dati attendibili neppure sul numero dei nati con questa procedura e gli studi in proposito sono scarsi;
    le stime parlano comunque di un mercato internazionale fiorente e in continua crescita, intorno a vere e proprie organizzazioni internazionali con team di medici, legali e mediatori di vario tipo, che hanno basi anche nel nostro Paese, in aperta violazione della legge n. 40 del 2004, che, al comma 6 dell'articolo 12, recita: «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;
    il divieto e le sanzioni previste dalla legge vigente non sembrano essere applicate né alle coppie italiane che fanno ricorso all'utero in affitto all'estero (nonostante il reato commesso all'estero sia perseguibile attraverso il ricorso all'articolo 9 del codice penale anche quando la pena prevista sia inferiore ai tre anni), né a chi organizzi e pubblicizzi in Italia la maternità surrogata, predisponendo il ricorso alla pratica fuori dal nostro Paese;
    si assiste all'assidua presenza sui media di coppie che hanno fatto ricorso a una pratica vietata, aggirando o violando la legge italiana, in popolari trasmissioni di approfondimento e di intrattenimento, in cui della procedura di surrogazione di maternità si offre un'immagine nettamente positiva, ignorando tutti gli aspetti contrattuali, commerciali e di sfruttamento finora illustrati;
    in Italia si sta consolidando una prassi per cui i tribunali interpellati consentono alle coppie che hanno fatto ricorso all'utero in affitto all'estero di trascrivere l'atto di nascita dei nati con questa procedura senza incorrere in alcuna sanzione, ma, al contrario, riconoscendo le coppie committenti come genitori legali del nato,

impegna il Governo:

   ad assumere tutte le iniziative di propria competenza, in particolare alla luce dell'articolo 9 del codice penale, per far sì che possano essere applicate le sanzioni già previste dalla legge n. 40 del 2004 per la surrogazione di maternità;
   ad adottare iniziative per intervenire sul comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 al fine di evitare interpretazioni ambigue, estendendo in modo esplicito le sanzioni previste a chi realizzi e organizzi la pratica della surrogazione di maternità per se stesso;
   ad assumere iniziative volte a prevedere che, per consentire la trascrizione in Italia dell'atto di nascita dei nati a seguito di surrogazione di maternità all'estero, sia necessario fornire copia originale del contratto di surroga, da depositare all'anagrafe del nato, dal quale si evincano con chiarezza sia l'identità della madre surrogata sia gli estremi degli eventuali fornitori di gameti, in modo che al nato sia sempre garantita la possibilità di conoscere le modalità del proprio concepimento e le proprie origini biologiche, perché non vi siano discriminazioni in merito al diritto alle origini.

(1-01218) «Roccella, Piso, Caon, Bueno, Prataviera, Matteo Bragantini, Vaccaro, Distaso, Fucci, Corsaro, Chiarelli, Palese, Laffranco, Palmieri».


   La Camera,
   premesso che:
    con l'espressione «procreazione medicalmente assistita» la legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), si riferisce a quel fenomeno comunemente conosciuto con il nome di «fecondazione artificiale», che può essere sinteticamente definito come l'insieme delle tecniche mediche che consentono di dare luogo al concepimento di un essere umano senza la congiunzione fisica di un uomo e di una donna, operando all'interno (fecondazione artificiale intracorporea o in vitro) oppure al di fuori (fecondazione artificiale extracorporea o in vitro o, come si dice più comunemente, in provetta) delle vie genitali della donna e impiegando gameti appartenenti alla stessa coppia che si sottopone alle tecniche (fecondazione omologa) oppure provenienti in tutto o in parte da donatori esterni (fecondazione eterologa);
    secondo l'articolo 12, comma 6, «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;
    allo stato attuale la maternità surrogata è consentita dalla legge con modalità differenti nei seguenti Paesi: Stati Uniti, Brasile, Canada, Repubblica ceca, Romania, Ucraina, Russia, Sudafrica, Armenia, India, Cambogia, Thailandia, Australia; mentre tra i Paesi membri dell'Unione europea la maternità surrogata a titolo gratuito è consentita con modalità legislative diverse in Danimarca, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio e Grecia;
    tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa, la Russia non ha ancora firmato la Convenzione di Istanbul, mentre la Romania e l'Ucraina hanno provveduto solo a firmarla;
    la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) è entrata in vigore in Italia nel giugno 2013;
    ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 (capitolo III – prevenzione), della suddetta Convenzione «Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità, e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime»;
    ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 (capitolo IV – sostegno e protezione), le Parti si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo: siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima; mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze; soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili;
    secondo l'articolo 47 (Condanne pronunciate sul territorio di un'altra Parte contraente) «Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere la possibilità di prendere in considerazione, al momento della decisione relativa alla pena, le condanne definitive pronunciate da un'altra Parte contraente in relazione ai reati previsti in base alla presente Convenzione»;
    il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il rapporto annuale «Diritti umani e democrazia nel mondo nel 2014», redatto dal Servizio europeo per l'azione esterna. Il rapporto illustra il ruolo dell'Unione europea nel panorama comunitario e internazionale rispetto alla promozione dei diritti umani, sottolineando i risultati raggiunti e gli ostacoli incontrati;
    in primo luogo, il rapporto sottolinea il costante impegno dell'Unione europea nel promuovere, con 37 Paesi terzi e gruppi regionali, dialoghi e consultazioni sul tema dei diritti umani, così come indicato nelle linee guida del giugno 2001 sulla «Promozione dei diritti umani nelle azioni esterne dell'Unione europea». Lo stesso è stato fatto con la maggior parte dei 79 Paesi dall'Africa, Pacifico e Caraibi che sono parte della Convenzione di Cotonou;
    il 17 dicembre 2015, il Parlamento europeo ha discusso e approvato la risoluzione riguardo alla sopra citata relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia;
    nell'ambito della tutela delle donne e delle ragazze, al paragrafo 115 della risoluzione approvata, il Parlamento europeo «condanna la pratica della surrogazione, che compromette la dignità umana della donna dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usati come una merce; ritiene che la pratica della gestazione surrogata che prevede lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per un ritorno economico o di altro genere, in particolare nel caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, debba essere proibita e trattata come questione urgente negli strumenti per i diritti umani»,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative affinché i Paesi membri e non del Consiglio d'Europa firmino, ratifichino e rispettino la Convenzione sulla prevenzione e sulla lotta alla violenza contro le donne e contro la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), in particolare i Governi membri rumeno, ucraino e russo, prendendo in considerazione nello specifico l'articolo 47 della suddetta Convenzione;
   ad intervenire nelle sedi opportune affinché, nell'ambito del più ampio dialogo sul rispetto dei diritti umani e della tutela della donna, sia favorito, con i Paesi membri e non, un confronto riguardo alla pratica della maternità surrogata, come descritta nel citato paragrafo 115 della risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 17 dicembre 2015.
(1-01223) «Spadoni, Di Vita, Grillo, Colonnese, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, D'Incà».


   La Camera,
   premesso che:
    a discussione sul tema delle unioni civili e i recenti fatti di cronaca che hanno riguardato note figure politiche hanno riproposto all'attenzione dell'opinione pubblica la pratica aberrante della maternità surrogata;
    la maternità surrogata rappresenta indubbiamente un tema complesso e delicato e con numerose zone d'ombra;
    oggi, infatti, mediante la surrogazione di maternità, risulta concepibile che una donna esterna alla coppia possa portare nel proprio grembo un bimbo che sarà poi, a tutti gli effetti legali, figlio della coppia committente, sulla base di un «contratto» che può essere a titolo gratuito oppure oneroso. Dunque, la madre surrogata si obbliga a provvedere alla gestazione e al parto di un bambino che sarà poi «consegnato» alla coppia committente, rinunciando così a ogni diritto sul nascituro. Quali che siano le ragioni che spingono coppie e singoli a rivolgersi a questa pratica, resta il fatto che alla base vi è una sovrapposizione non condivisibile tra aspirazioni e diritti, che annulla ogni riferimento alla dimensione comunitaria e confina la maternità ad una prospettiva totalmente individualistica;
    nella maternità surrogata si chiede a una donna di portare in grembo un bambino, per poi darlo via appena nato. Le si chiede anche di mutare il suo comportamento e di rischiare di diventare poi sterile; di accettare le eventuali patologie legate allo stato di gravidanza, potenzialmente anche molto pericolose e talora mortali. La donna deve mettere a disposizione il suo metabolismo per il desiderio di genitorialità di altre persone, dalle quali è usata come un contenitore e un'incubatrice;
    in un mondo occidentale in cui, anche per le difficoltà economiche che gravano sulle famiglie, è sempre più difficile fare figli, la madre perde il diritto anche a essere chiamata mamma, costretta a sottoporsi totalmente alle esigenze del mercato, mentre, per chi può permetterselo, la «produzione» dei figli è appaltata in outsourcing, secondo criteri di convenienza industriale;
    la maternità surrogata o «gestazione per altri» o «utero in affitto» istituisce un contratto che stabilisce la proprietà del bambino come oggetto, di cui risulta molto difficile evitare la mercificazione, anche nel caso si dichiari la scelta libera della madre naturale; la natura commerciale del contratto è provata, in particolare, dall'obbligo di distinguere tra la donna che dona l'ovocita e la donna che effettivamente conduce la gravidanza;
    nella maternità surrogata il bambino, oltre ad essere sottratto alla propria madre biologica, viene espropriato del diritto a conoscere le proprie origini;
    è tempo dunque che i Paesi occidentali, dai quali partono i ricchi compratori, si assumano le loro responsabilità ponendo in atto iniziative e leggi per scoraggiare la domanda;
    la pratica della maternità surrogata si sta infatti diffondendo nel mondo, creando una pericolosa deriva verso quello che potremmo definire «diritto al figlio», senza alcun rispetto per i diritti umani e i principi etici fondamentali. L'Europa, in particolare, deve assumere un ruolo guida nella difesa dei diritti umani, anche e soprattutto in virtù dei suoi motivi fondanti;
    la maternità surrogata o «gestazione per altri» o «utero in affitto» risulta essere in contraddizione con i principi delle stesse istituzioni europee, contro lo sfruttamento del corpo umano, il diritto del bambino ad avere una madre, nonché con la Convenzione su diritti umani e biomedicina (Convenzione d'Oviedo) che prevede: «Il corpo umano e le sue parti non devono essere in quanto tali fonte di profitto» (articolo 21), con il diritto a conoscere le proprie origini o con la Convenzione sulle adozioni che stabilisce che le madri abbiano tempo dopo il parto prima del consenso all'adozione;
    la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla quale l'articolo 6 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, ha attribuito lo stesso valore giuridico vincolante dei trattati, è sicuramente il punto di riferimento in questo contesto;
    si segnala a questo proposito la condanna da parte del Parlamento europeo della pratica della surrogazione senza distinzione tra «altruistica» e «per profitto», e la richiesta, nella risoluzione adottata il 5 aprile 2011, agli Stati membri di riconoscere il grave problema della surrogazione della maternità, quale sfruttamento del corpo e degli organi produttivi, rilevando, allo stesso tempo, come nella surrogazione di maternità si ravvisi chiaramente il pericolo di considerare donne e bambini quali merci sul mercato internazionale della riproduzione sino a produrre l'effetto di incrementare la tratta di tali soggetti, nonché le adozioni illegali transnazionali;
    il 30 novembre 2015, la «Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia» del Parlamento europeo, al comma 114, nella parte sui diritti delle donne e delle ragazze ha condannato «la pratica della surrogazione, che compromette la dignità umana della donna dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usati come una merce; ritiene che la pratica della gestazione surrogata che prevede lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per un ritorno economico o di altro genere, in particolare nel caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, debba essere proibita e trattata come questione urgente negli strumenti per i diritti umani»;
    il 15 marzo 2016 la Commissione questioni sociali e salute del Consiglio d'Europa ha respinto l'adozione di un progetto di risoluzione e di un progetto di raccomandazione su «Diritti umani e questioni etiche relative alla gestazione per altri», in cui si chiedeva di regolare la gestazione per altri, evitando lo sfruttamento a scopo di lucro ma senza incoraggiare gli Stati membri del Consiglio a evitare tale pratica;
    il 2 febbraio 2016 si è costituita presso il Parlamento francese, su iniziativa tra le altre della filosofa Sylvaine Agacinski l'assise mondiale contro la pratica della maternità surrogata, ed è stata firmata la Carta per l'abolizione universale della maternità surrogata che esplicitamente chiede il bando dal mondo intero;
    anche l'Italia, dove la surrogazione di maternità è vietata, è chiamata a fare la sua parte, essendo ipocrita e inaccettabile per i presentatori del presente atto di indirizzo che il divieto di questa pratica sul suolo nazionale possa essere aggirato grazie all'impossibilità di sanzionarlo se la maternità surrogata è eseguita all'estero;
    sta accadendo in questo campo quanto accade già per la vendita di gameti per la fecondazione eterologa – un'altra modalità di commercializzazione del corpo umano e di sfruttamento del corpo delle donne – per la quale il divieto previsto dalla legge italiana è aggirato da alcune regioni con l'acquisto da altri Paesi, nei quali stranamente a differenza dell'Italia le donatrici sembrano abbondare;
    in realtà, nella surrogazione della maternità, come e più che nella «donazione» di gameti, si concretizza una crudele forma di sfruttamento della donna e del suo corpo (e non solo di esso); tali donne risultano vittime, in massima parte inconsapevoli, di un vero e proprio «turismo procreativo» e come tale da condannare e da perseguire al pari secondo i firmatari del presente atto del cosiddetto «turismo sessuale», perpetrato a danno di minori;
    in questo quadro fattuale, così articolato, è evidente come non siano poche le problematiche che sorgono sia dal punto di vista etico, che da quello giuridico. Difatti, sono pochi i Paesi in cui tale pratica risulta legale e molti quelli in cui, al contrario, non è consentita o addirittura non considerata affatto dall'ordinamento giuridico, nel senso che non è regolata da nessuna norma;
    una pratica che la legge n. 40 del 2004 vieta già in Italia, ma per la quale l'entità della pena prevista non consente l'automatica perseguibilità del reato quando questo sia commesso all'estero. Taluni Paesi, infatti, considerano tale pratica illecita, mentre altri, al contrario, ritenendola lecita, la regolamentano mediante apposite leggi;
    in generale, la maggior parte dei sistemi giuridici occidentali è orientata ad evitare gli atti dispositivi del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o quando rappresentino forme di possibile sfruttamento di condizioni di bisogno;
    per effetto delle pratiche surrogatorie (in particolar modo di quelle eterologhe), la maternità assume caratteri di sempre più marcata «procedimentalizzazione», che ne intaccano la naturale fisionomia «unitaria», a causa del coinvolgimento di figure diverse (la madre genetica, la madre biologica e la «committente»), tutte potenzialmente idonee a rivendicare un titolo di genitura esclusiva sul nato. Il diritto si muove quindi attualmente in un mare periglioso, essendo chiamato con maggior frequenza a stabilire quale, tra i diversi soggetti che pure hanno dato un contributo causale alla realizzazione di quell'articolato «procedimento medico-legale», in cui si risolve la maternità surrogata, debba essere considerato «genitore» agli effetti legali, con tutto quel che ne deriva in termini di assunzione dei diritti e delle connesse responsabilità sul nato. In particolare, ci si chiede se la prevalenza dovrà essere data in via di principio al fattore naturalistico o a quello volontaristico-sociale e, all'interno dello stesso fattore naturalistico, in caso di conflitto tra la madre genetica e quella uterina, quale sia quella a cui l'ordinamento debba accordare preferenza;
    nel nostro Paese, attualmente, la materia non è disciplinata in modo organico, ovvero con una legge apposita; il quadro di riferimento della normativa vigente è costituito unicamente dalla previsione contenuta al comma 6 dell'articolo 12 delle legge 19 febbraio 2004, n. 40, che punisce con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 ad un milione di euro chi organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità;
    il divieto di maternità surrogata posto dalla legge italiana, disposto ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 delle legge n. 40 del 2004, benché presidiato da una sanzione penale (reclusione da tre mesi a due anni e multa da 600.000 a un milione di euro) – sanzione applicabile, oltre che alle cliniche e al personale sanitario coinvolto nella procedura, anche ai soggetti che vi ricorrono (coppia committente e madre surrogata) – non risolve i problemi sopra accennati (potendo al massimo contribuire a prevenirli in virtù della forza deterrente della norma incriminante), dato che questi sono destinati a ripresentarsi tutte le volte che la maternità surrogata sia eseguita nonostante e contro il divieto legale;
    la disposizione citata si presta, infatti, ad essere facilmente elusa dal momento che essa non prevede che la surrogazione di maternità realizzata da un cittadino italiano possa essere perseguita anche se effettuata all'estero;
    non risultano infatti casi nel nostro territorio in cui il reato sia stato effettivamente commesso e quindi punito. In vari casi, anzi, i tribunali trascrivono gli atti di nascita di bambini nati all'estero la cui origine non è chiara, nel nome dell'interesse del minore a restare inserito nella coppia che ne ha chiesto l'ingresso in Italia, contestando invece altri tipi di reato come la falsa dichiarazione a pubblico ufficiale;
    né risulta che il Ministro della giustizia sia mai intervenuto per rendere perseguibile il reato commesso all'estero in singoli casi, come pure il codice penale gli avrebbe consentito;
    se, dunque, la legge n. 40 del 2004 ha ritenuto di dover vietare la pratica della surrogazione di maternità commessa in Italia, applicando addirittura ad essa una sanzione penale, è necessario prevedere che, in ossequio ai principi dell'universalità e della personalità della legge penale, tale reato sia punito, altresì, nel momento in cui sia commesso sul suolo estero dal cittadino italiano,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per mettere in atto tutti gli strumenti necessari per evitare la legittimazione della pratica della maternità surrogata in sede europea ed internazionale, intervenendo in particolare in sede di Onu, di Parlamento europeo e di Consiglio d'Europa, con particolare riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000, alla Convenzione dei diritti del bambino del 1989, con annesso protocollo sulla vendita dei bambini (2000), alla Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 con la quale viene condannata la pratica della surrogazione, alla Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica della Unione europea in materia, adottata dalla planaria del Parlamento europeo il 30 novembre 2015, valutando anche l'opportunità di promuovere l'adozione, in ambito internazionale, di un protocollo aggiuntivo alla Cedaw (Carta contro lo sfruttamento e la schiavitù delle donne) che condanni la pratica della maternità surrogata;
   ad assumere iniziative normative volte a far sì che i fatti previsti dal comma 6 dell'articolo 12, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, limitatamente alla fattispecie della surrogazione di maternità, siano puniti anche quando commessi all'estero da cittadino italiano;
   a valutare l'opportunità di ricorrere, nel frattempo e per il tramite del Ministro di giustizia, al dispositivo dell'articolo 9 del codice penale, secondo il quale il cittadino che commette in territorio estero un reato per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di durata inferiore ai tre anni (come nel caso della maternità surrogata) può essere punito su richiesta del Ministro della giustizia;
   ad assumere iniziative volte a prevedere – in ogni caso – che la trascrizione in Italia dell'atto di nascita dei bambini nati all'estero attraverso le tecniche di maternità surrogata possa avvenire solo fornendo la copia originale del contratto di surroga, da depositare all'anagrafe del nato, dalla quale si evincano con chiarezza sia l'identità della madre surrogata, sia le generalità di eventuali fornitori di gameti, in moda da garantire al bambino la possibilità di conoscere in ogni momento le proprie origini biologiche.
(1-01225) «Dellai, Gigli, Santerini, Fauttilli, Capelli, Piepoli, Sberna, Baradello».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)


   La Camera,
   premesso che:
    in concomitanza con la discussione sul riconoscimento dei matrimoni omosessuali, (presumibilmente anche con finalità strumentali volte a distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dal tema principale, ossia la violazione manifesta del riconoscimento della famiglia quale nucleo fondamentale della società ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione), è tornata di estrema attualità la questione della pratica disumana della maternità surrogata;
    il legislatore già nel 2004 con l'approvazione della legge n. 40 aveva fissato il divieto della pratica della maternità surrogata. L'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 ha sancito che chiunque in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizzata la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro;
    la legge n. 40 che, di fatto, è stata depotenziata a «colpi» di sentenze, anche in relazione al divieto di maternità surrogata non trova piena applicazione. Il divieto e le sanzioni previste dalla legge vigente non sono applicate né alle coppie italiane che fanno ricorso all'utero in affitto all'estero né a chi organizza e pubblicizza in Italia la maternità surrogata, predisponendo il ricorso alla pratica fuori dal nostro Paese;
    fa riflettere ad esempio come personaggi pubblici, noti anche per i loro incarichi di responsabilità politica istituzionale, abbiano reso palese, attraverso i canali mediatici, di aver violato la legge, avallando, così, la tesi di una impunità di fatto;
    appare irragionevole ai firmatari del presente atto di indirizzo come il Parlamento e il Governo, al fine di chiarire l'appartenenza della materia alla sfera tipica della discrezionalità legislativa, non abbiano mai sollevato un conflitto di attribuzione nei confronti di sentenze dove l'autorità giudiziaria ha proceduto all'auto-produzione della disposizione normativa introducendo, di fatto, il riconoscimento della step child adoption anche in casi di ricorso alla maternità surrogata;
    il business della maternità surrogata si è rapidamente esteso ed organizzato. Le aree principali dove opera questa rete sono il Canada, gli Stati Uniti, l'India e l'Ucraina. Negli USA si spendono in media 89 mila euro, in Ucraina 43 mila euro, in India 42 mila euro. In Ucraina può scendere anche a 5-8 mila euro. Alcuni «cataloghi» permettono di scegliere il corredo genetico – colore degli occhi, capelli, e altro – del nascituro. Il punto non è solo la gestational surrogacy, ma anche la cosiddetta third-party reproduction, dove madre e padre legalmente riconosciuti non entrano mai in gioco coi loro corpi e il loro corredo genetico e l'alterità del figlio è integrale. Ogni anno si stima che circa 4.000 coppie italiane si rivolgano a centri ucraini;
    si avverte che sta accadendo qualcosa di poco chiaro, si percepisce che ci sono forze che utilizzano strategie articolate per giungere al proprio obiettivo. L'obbiettivo è quello antico, di scardinare le tradizioni, l'identità culturale, sociale e religiosa del nostro Popolo;
    si tratta di una strategia più volte collaudata che si fonda ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo sulla reiterazione della menzogna, sullo sfruttamento di singoli casi che non possono non colpire la sensibilità umana, sul bombardamento mediatico, sulla imposizione di uno standard culturale;
    questo metodo apologetico, già sperimentato tante volte in passato, ha l'obbiettivo di ottenere una crescente adesione alle tesi di un gruppo inizialmente piccolo usando la leva della emotività anziché quella della ragione;
    l'accelerazione dei fenomeni di degenerazione nell'educazione sfocia, oggi giorno, in un vero e proprio allarme educativo. Sempre più in modo repentino si diffonde un pensiero unico laicista che trova sostegno anche in iniziative legislative, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, irragionevoli; alcune amministrazioni comunali, ad esempio, hanno approvato proposte finalizzate a cancellare dai documenti ufficiali la definizione di padre e madre per sostituirla con espressioni quali genitore 1 e genitore 2, oppure genitore richiedente o altro genitore;
    Chesterton scriveva: «La grande marcia della distruzione culturale proseguirà. Tutto verrà negato. Tutto diventerà un credo. Accenderemo fuochi per testimoniare che due più due fa quattro». Con queste parole Chesterton intendeva dire che ciò che fino ad allora era stata un'affermazione di buon senso e di razionalità – per esempio che tutti nasciamo da un uomo e da una donna – in futuro sarebbe diventata una tesi da bigotti, un dogmatismo da condannare e sanzionare. Sosteneva che ci si doveva preparare alla grande battaglia in difesa del buon senso;
    fa riflettere pensare che coloro che sostengono che sia giusto anteporre la libertà di scelta della donna rispetto alla tutela della vita nascente siano gli stessi che da un lato, si impegnano affinché, ad esempio, si preveda anche per legge che i cuccioli di animale non debbano essere separati dalle proprie madri e, dall'altro lato, vogliono che il desiderio alla genitorialità sia riconosciuto senza alcun limite e che si possa realizzare anche attraverso la compravendita dell'utero di donne disperate;
    alla luce delle considerazioni esposte, fa riflettere come in questi giorni il Consiglio d'Europa abbia accolto un ricorso della Cgil per la mancata applicazione della norma sull'interruzione volontaria di gravidanza e stabilito che nel nostro Paese le pazienti continuano a incontrare «notevoli difficoltà» nell'accesso ai servizi, nonostante quanto previsto dalla legge n. 194. La sentenza ha inoltre sancito che l'Italia discrimina medici e personale sanitario che non hanno optato per l'obiezione di coscienza. Questa decisione del Consiglio d'Europa potrebbe mettere a rischio il diritto all'obiezione di coscienza;
    con l'ampliamento – determinato dal trattato di Maastricht – delle competenze e degli obiettivi comunitari anche al di là di quelli strettamente mercantilistici, sono però apparse evidenti e non più trascurabili le interferenze tra la realizzazione del mercato unico e la disciplina dello status delle persone e dei rapporti di famiglia. Così, pur sempre difettando di una diretta competenza comunitaria a regolare, sul piano sostanziale, tale tipo di rapporti, l'azione delle istituzioni ha assunto una crescente incidenza sul diritto di famiglia, fino a condizionare pesantemente la disciplina al riguardo vigente nei singoli Stati membri;
    ad una prima fase, contrassegnata dall'emanazione di atti non vincolanti, specialmente del Parlamento europeo, quali ad esempio le numerose risoluzioni in materia di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui, tra cui quelle sulla parità dei diritti per gli omosessuali nell'Unione europea, è seguita una seconda fase in cui l'impatto del processo di integrazione europea è andato facendosi sempre più pregnante, sia per la natura degli atti che hanno assunto la forma di strumenti comunitari vincolanti, sia per le finalità perseguite;
    l'incidenza del diritto dell'Unione europea sulla disciplina nazionale si è realizzata anche attraverso la tutela dei diritti fondamentali di cui la Corte del Lussemburgo si è resa principale promotrice;
    oggi, a seguito dell'entrata in vigore della riforma di Lisbona, una codificazione dei diritti fondamentali, per di più con forza giuridica pari a quella dei trattati, esiste anche a livello dell'Unione europea e si identifica, come noto, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
    in questa Europa, dove prevale esclusivamente la ragione economica, una politica interna occasionale e una politica estera ondivaga, la difesa della sovranità nazionale su temi di tale rilevanza politica deve essere considerata una priorità;
    le decisioni prese in Europa non possono condizionare in alcun modo il diritto alla sovranità nazionale di ogni Stato membro di legiferare in piena autonomia in ambiti etici di tale importanza. Notizie che apparentemente possono essere colte come segnali positivi; si pensi al voto contrario espresso dalla Commissione affari sociali del Consiglio d'Europa sul rapporto «Diritti umani ed i problemi etici legati alla surrogacy», presentato dalla deputata belga Petra de Sutter, ginecologa, favorevole da sempre alla regolamentazione della gpa, vanno considerate sempre, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, nel loro complesso, come vere e proprie ingerenze su tematiche che non devono essere affrontate da questa Europa, incapace, ad oggi, di riconoscere le sue stesse radici;
    la pratica disumana della maternità surrogata o utero in affitto che rappresenta la mercificazione dei bambini e lo sfruttamento del corpo delle donne deve essere condannata come un crimine nei confronti dell'umanità;
    in questa occasione bisogna, con coerenza, ricordare che qualsiasi intervento legislativo volto a garantire il rispetto della donne nell'esercizio dei loro diritti, al fine di raggiungere una piena pari opportunità, non è nulla se si contrappone, nei fatti, ad un totale disinteresse delle istituzioni dinnanzi a casi di recrudescenza di una violenza sistematica nei confronti delle donne, umiliate e sfruttate attraverso pratiche orribili come il ricorso alla maternità surrogata;
    è necessario quindi che si promuova a livello internazionale una moratoria per bandire questo crimine,

impegna il Governo:

   a farsi promotore, in tutte le sedi competenti, di una moratoria internazionale della pratica, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo disumana, della maternità surrogata;
   ad assumere tutte le iniziative di competenza per far sì che possano essere applicate le sanzioni previste dalla legge n. 40 del 2004 per la surrogazione di maternità;
   a promuovere una maggiore consapevolezza sul tema e ad adottare ogni iniziativa di competenza, in sede europea, affinché si possa diffondere una cultura di tutela dei diritti del nascituro e del minore che sarebbero lesi dal ricorso a pratiche di maternità surrogata.
(1-01226) «Rondini, Saltamartini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Picchi, Gianluca Pini, Simonetti».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)


   La Camera,
   premesso che:
    «la gestazione per altri (gpa) o maternità surrogata è la pratica attraverso la quale una donna decide di portare avanti una gravidanza per conto di altre persone (single o coppie etero e omosessuali»;
    nel mondo, la regolamentazione delle donatrici di gameti e della gestazione per altri, variano da Paese a Paese, spaziando dal divieto assoluto ai modelli basati sul vincolo del dono o a quelli basati sui rimborsi minimi, fino alla completa assenza di limiti giuridici;
    in Italia, la maternità surrogata è illegale; la legge n. 40 del 2004 prevede espressamente il divieto di pratiche riconducibili al cosiddetto utero in affitto. Recita infatti l'articolo 12, comma 6, della citata legge: «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;
    il divieto e le sanzioni previste dalla legge vigente, sono sistematicamente disattesi. Infatti, le coppie che fanno ricorso all'utero in affitto all'estero (nonostante il reato commesso all'estero sia perseguibile attraverso il ricorso all'articolo 9 del codice penale anche quando la pena prevista sia inferiore ai tre anni), e chi organizza e pubblicizza in Italia la maternità surrogata, fuori dal nostro Paese, non subiscono alcuna restrizione o condanna;
    i tribunali interpellati consentono, invece, alle coppie che hanno fatto ricorso all'utero in affitto all'estero di trascrivere l'atto di nascita dei neonati, riconoscendo le coppie committenti come genitori legali;
    oggi, medicina riproduttiva e medicina rigenerativa hanno aperto nuovi mercati globali, direttamente legati alle potenzialità generative e riproduttive dei corpi. Cresce, infatti, a livello mondiale, la domanda di ovociti, uteri, sperma, placenta, sangue del cordone ombelicale, cellule staminali, embrioni da utilizzare anche nell'industria farmaceutica e nel campo della ricerca. Prolificano cliniche specializzate in fecondazione assistita e maternità sostitutiva e si stanno diffondendo agenzie intermediarie capaci di reperire nel mercato questi materiali in vivo;
    solo per citare alcuni esempi, il prezzo medio di ovociti negli Stati Uniti si aggira intorno ai 10.000 dollari, mentre le madri surrogate sono pagate dai 20.000 a 150.000 dollari circa. I genitori committenti, quasi sempre devono sostenere costi molto elevati per l'aggiunta di procedure cliniche e spese legali;
    in India il contratto più diffuso comprende il pagamento di uno stipendio a intervalli regolari per la donna che si impegna a portare a termine una gravidanza per una coppia committente. Il compenso è fino a 7 volte maggiore del loro reddito annuale medio, per questo le donne acconsentono alla trasformazione del loro utero in una risorsa, capace di proporre rendita;
    la maternità surrogata o di sostituzione (altrimenti detta surrogazione di maternità, in inglese surrogate mother o surrogacy), rispetto alle ordinarie procedure di fecondazione artificiale (omologa o eterologa) richiede la collaborazione di una donna estranea alla coppia (che può essere la stessa donatrice dell'ovulo impiegato per la fecondazione o una donna diversa) che mette a disposizione il proprio utero per condurre la gravidanza e si impegna a consegnare il bambino, una volta nato, alla coppia «committente» (ossia alla coppia che ha manifestato la volontà di assumersi la responsabilità genitoriale nei confronti del nato);
    a seconda che la madre surrogata si limiti ad accogliere in grembo un embrione che le è geneticamente estraneo o contribuisca alla procreazione dello stesso, fornendo ai «committenti» i propri gameti, si distingue tra «surrogazione per sola gestazione» (si parla in tal caso anche di «donazione», se a titolo gratuito, o di «locazione» o «affitto» d'utero, se è pattuito un corrispettivo) e «surrogazione per concepimento e gestazione»;
    la surrogazione per sola gestazione può essere, «omologa» (in questo caso la madre sostituita accoglie un embrione formato dai gameti forniti dai genitori naturali) o «eterologa» (quando l'embrione da impiantare nell'utero della surrogata è il frutto dell'incontro tra il gamete di un membro della coppia richiedente e quello di un terzo donatore di seme o di una ovo donatrice); nella surrogazione «eterologa» i gameti da cui deriva l'embrione impiantato nel grembo della madre sostituta possono essere forniti da terze persone, estranee tanto alla coppia committente quanto alla stessa madre surrogata;
    la surrogazione di maternità porta con sé i limiti di un contratto che potrebbe imporre l'interruzione di gravidanza in caso di malformazioni del feto o la soppressione di uno o più feti nel caso la gravidanza si presenti come gemellare o multipla;
    il contratto di maternità surrogata di solito prevede un compenso che risarcisca per l'impegno assunto e sostenga economicamente fino al parto la mamma surrogata;
    la pratica della maternità surrogata non di rado porta il nascituro ad avere due madri biologiche (una genetica e una gestazionale) ma può accadere che la madre legalmente riconosciuta sia una terza donna, fatto questo che ha implicazioni antropologiche e sociali;
    il legittimo desiderio di avere bambini non è un diritto esigibile;
    la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, ritiene lesiva dei diritti «il reclutamento (...) di persone (...) con l'abuso (...) della condizione di vulnerabilità (...) a fini di sfruttamento (che) comprende pratiche simili alla schiavitù e specifica che, in questi casi, il consenso della vittima allo sfruttamento è irrilevante»;
    la surrogazione di maternità è a giudizio dei firmatari del presente atto di sindacato ispettivo in contrasto con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 che, all'articolo 1, recita: «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti», perché i nati da maternità surrogata, a differenza di tutti gli altri bambini del mondo, non cresceranno con la donna che li ha partoriti, cioè la madre, ma con persone che vi hanno stipulato un contratto e l'hanno costretta ad abbandonarlo alla nascita;
    la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, all'articolo 8, stabilisce che «Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità», e all'articolo 32, dispone che «Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico»;
    la pratica della maternità surrogata contrasta per i firmatari del presente atto con la cosiddetta Convenzione di Istanbul, in cui, con l'espressione «violenza nei confronti delle donne», si intende designare una violazione dei diritti umani comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica; e con la Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina (1997), che, all'articolo 21 stabilisce che «Il corpo umano e le sue parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto»; principio ribadito dall'articolo 3 della Carta europea dei diritti fondamentali (2000) sul diritto all'integrità della persona, in particolare quando prevede che si rispetti «il divieto di fare del corpo umano e sue parti in quanto tali una fonte di lucro»;
    la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce, all'articolo 3 il «divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro»;
    la risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 impegna gli Stati membri a «riconoscere il grave problema della surrogazione di maternità, che costituisce uno sfruttamento del corpo e degli organi riproduttivi femminili»;
    il Parlamento europeo nella risoluzione sulla Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 «condanna la pratica della surrogazione, che compromette la dignità umana della donna dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usati come una merce; ritiene che la pratica della gestazione surrogata che prevede lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per un ritorno economico o di altro genere, in particolare nel caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, debba essere proibita e trattata come questione urgente negli strumenti per i diritti umani»;
    anche il Consiglio d'Europa che sta discutendo il rapporto «Human rights and ethical issues related to surrogacy», dovrebbe pronunciarsi, a quanto consta ai firmatari del presente atto, scoraggiando ogni forma di maternità surrogata per profitto;
    il Comitato nazionale per la bioetica, ha approvato la «mozione su maternità surrogata a titolo oneroso» ritenendo che la maternità surrogata sia un contratto lesivo della dignità della donna e del figlio sottoposto come un oggetto a un atto di cessione e si è espresso contro la mercificazione del corpo umano con le mozioni sulla compravendita di organi a fini di trapianto, del 18 giugno 2004; sulla compravendita di ovociti, del 13 luglio 2007; ha espresso un parere sul traffico illegale di organi umani tra viventi, il 23 maggio 2013; e ritiene che l'ipotesi di commercializzazione e di sfruttamento del corpo della donna nelle sue capacità riproduttive, sotto qualsiasi forma di pagamento, esplicita o surrettizia, sia in netto contrasto con i principi bioetici fondamentali;
    nel diritto internazionale ed europeo, non è comunque prevista alcuna disposizione giuridica che vieti in maniera universale la maternità surrogata,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative, a livello nazionale e internazionale, affinché la surrogazione di maternità sia considerata reato universalmente perseguibile;
   ad attivarsi in tutte le sedi opportune per riconoscere e tutelare in maniera omogenea negli ordinamenti nazionali e internazionali i diritti delle donne e dei bambini oggetto di sfruttamento e di mercificazione nei casi di ricorso a pratiche di maternità surrogata.
(1-01227) «Vezzali, Monchiero».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)