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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 22 marzo 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 22 marzo 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Benedetti, Berlinghieri, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borghese, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Caparini, Capelli, Caruso, Casero, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dell'Orco, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Fedi, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fiorio, Fioroni, Fitzgerald Nissoli, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garavini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Marca, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Parentela, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Porta, Portas, Rampelli, Ravetto, Rigoni, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tacconi, Tidei, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 21 marzo 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   BINETTI: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento e adozione dei minori, nonché all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernenti il reato di surrogazione di maternità» (3686);
   LUPI ed altri: «Disposizioni per accelerare la realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente» (3687).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di inchiesta parlamentare.

  In data 21 marzo 2016 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:
   LOSACCO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività della Società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici» (Doc. XXII, n. 64).

  Sarà stampata e distribuita.

Modifica dell'assegnazione di un progetto di atto dell'Unione europea.

  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (COM(2015) 667 final), già assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è assegnata, ai sensi del medesimo articolo 127, alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della predetta XIV Commissione.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 18 marzo 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB), per gli esercizi 2012 e 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 367).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 18 marzo 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società italiana per le imprese all'estero – SIMEST Spa, per l'esercizio 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 368).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

  Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento del tesoro», autorizzate, in data 1o marzo 2016, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Banca centrale europea, con lettera in data 21 marzo 2016, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, ha comunicato la pubblicazione del rapporto annuale della medesima Banca centrale europea sulle attività di vigilanza, riferito all'anno 2015, che è assegnato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 (COM(2016) 157 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 18 marzo 2016, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 22 marzo 2016.

Trasmissione dal difensore civico della regione Piemonte.

  Il difensore civico della regione Piemonte, con lettera in data 14 marzo 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico nell'anno 2015 (Doc. CXXVIII, n. 38).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 marzo 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Federico Filiani, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore della Direzione sistema informativo della fiscalità, nell'ambito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VI Commissione (Finanze).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 10 marzo 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti (286).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 aprile 2016.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 2016, N. 18, RECANTE MISURE URGENTI CONCERNENTI LA RIFORMA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO, LA GARANZIA SULLA CARTOLARIZZAZIONE DELLE SOFFERENZE, IL REGIME FISCALE RELATIVO ALLE PROCEDURE DI CRISI E LA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO (A.C. 3606-A)

A.C. 3606-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3606-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.54, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 3.11, 3.13, 3.14, 3.16, 3.17, 3.18, 3.55, 3.56, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 5.1, 5.11, 5.12, 7.1, 7.2, 9.1, 9.2, 9.3, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 15.2, 15.3, 15.4, 16.3, 16.4, 16.5, 16.7, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.16, e sugli articoli aggiuntivi 13.01, 15.01, 15.02, 15.03, 16.01, 16.02, 17-bis.01, 17-bis.02, 17-bis.03, 17-bis.04, 17-bis.05, 17-bis.06, 17-bis.07, 17-bis.08, 17-bis.09, 17-bis.010, 17-bis.011, 17-bis.012, 17-bis.013, 17-bis.014, 17-bis.015, 17-bis.016, 17-bis.017, 17-quinquies.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura,

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3606-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I

RIFORMA DEL SETTORE BANCARIO COOPERATIVO

Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385).

  1. All'articolo 33 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. L'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo.
  1-ter. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nell'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-bis.»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.».

  2. All'articolo 34 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «duecento» è sostituita dalla seguente: «cinquecento»;
   b) al comma 4, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centomila»;
   c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Lo statuto può prevedere, tra i requisiti per l'ammissione a socio, la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni.».

  3. Al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «competenza territoriale,», sono introdotte le seguenti: «nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis,».
  4. All'articolo 36 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fusioni e trasformazioni»;
   b) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: «banche popolari o»;
   c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. In caso di esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione.»;
   d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57, commi 2, 3 e 4.».
  5. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono introdotti i seguenti:

«Art. 37-bis.
(Gruppo Bancario Cooperativo).

  1. Il gruppo bancario cooperativo è composto da:
   a) una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai princìpi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro;
   b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;
   c) le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo, come definite dall'articolo 59.

  2. Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1.
  3. Il contratto di coesione che disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo indica:
   a) la banca capogruppo, cui è attribuita la direzione e il coordinamento del gruppo;
   b) i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle finalità mutualistiche, includono:
    1) l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo nonché gli altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento, proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti;
    2) i casi, comunque motivati ed eccezionali, in cui la capogruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri;
    3) l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravità della violazione;
   c) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune;
   d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente. Non è in ogni caso ammesso il recesso.

  4. Il contratto di cui al comma 3 prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche aderenti.
  5. L'adesione, il rigetto delle richieste di adesione e l'esclusione di una banca di credito cooperativo sono autorizzati dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola banca.
  6. Alle partecipazioni delle banche di credito cooperativo non si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quater e 2359-quinquies del codice civile.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, con proprio decreto stabilisce:
   a) le caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, il procedimento per la costituzione del gruppo e l'adesione al medesimo;
   b) i requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo, tali da assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario nel rispetto delle finalità mutualistiche;
   c) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo, necessario ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali, la diversificazione e il frazionamento dei rischi.

  8. Al gruppo bancario cooperativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo II.

Art. 37-ter.
(Costituzione del gruppo bancario cooperativo).

  1. La banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, lettera a), trasmette alla Banca d'Italia:
   a) uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 37-bis;
   b) un elenco delle banche di credito cooperativo e delle altre società che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo.

  2. La Banca d'Italia accerta la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 37-bis e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l'idoneità del contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo.
  3. A seguito dell'accertamento previsto dal comma 2, le banche di credito stipulano con la capogruppo il contratto di cui all'articolo 37-bis e provvedono alle necessarie modifiche statutarie, che sono approvate con le maggioranze previste dall'articolo 31, comma 1.
  4. Il contratto è trasmesso alla Banca d'Italia, che provvede all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi. Successivamente, si dà corso all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2497-bis, secondo comma, del codice civile.».

  6. All'articolo 150-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 quarto comma, 2543 primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.»;

   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali effetti non si producono se la banca di credito cooperativo che effettua le operazioni di cui al periodo precedente ha un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro. In tal caso, le riserve sono affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza.».

  7. All'articolo 150-ter del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) prima del comma 1, è inserito il seguente:
  «01. Le banche di credito cooperativo emettono le azioni previste dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo.»;
   b) al comma 1 le parole: «, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b),» e le parole: «ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1,» sono soppresse;
   c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia e, fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis, esse sono sottoscrivibili solo da parte dei sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.»;
   d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, e all'articolo 34, comma 3, del presente decreto, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto di designare uno o più componenti dell'organo amministrativo ed il presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo.»;
   e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni e, ove versato, del sovrapprezzo. L'organo amministrativo, sentito l'organo che svolge la funzione di controllo, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.»;
   f) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte altresì dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente. In tal caso, l'emissione è consentita anche fuori dei casi indicati al comma 1, si applicano i commi 3 e 4 e l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del comma 4 ha riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo nel suo complesso.
  4-ter. Le azioni di cui al presente articolo non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542, secondo comma e terzo comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile.».

Art. 2.
(Disposizioni attuative).

  1. In sede di prima applicazione degli articoli 37-bis e 37-ter del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotti dalla presente legge, la comunicazione di cui all'articolo 37-ter, comma 1, è inviata alla Banca d'Italia entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Il contratto è concluso entro 90 giorni dall'accertamento previsto dall'articolo 37-ter, comma 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Non si applicano alle modifiche statutarie propedeutiche e necessarie all'assunzione del ruolo di banca capogruppo e a quelle delle società contraenti l'articolo 2437, primo comma, lettere a) e g), né l'articolo 2497-quater, primo comma, lettera c), del codice civile.
  2. Entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese di cui al comma 4 dell'articolo 37-ter del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, una banca di credito cooperativo può chiedere di aderire a un gruppo costituito ai sensi dell'articolo 37-bis alle medesime condizioni previste per gli aderenti originari. L'organo amministrativo della capogruppo, sentito l'organo di controllo, comunica alla richiedente la deliberazione assunta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di adesione. In caso di mancata risposta nel termine previsto la domanda si ha per accolta. In caso di diniego dell'adesione, la decisione e le motivazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3, lettera d), poste a base della delibera, sono comunicate dalla capogruppo alla banca richiedente e alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione prevista dall'articolo 37-bis, comma 5, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Nei casi di cui al presente comma, la richiesta di adesione a un gruppo bancario cooperativo si ha per accolta qualora la banca di credito cooperativo abbia in precedenza fatto parte di un accordo di responsabilità contrattuale che tuteli tutte le parti aderenti ed, in particolare, garantisca la loro liquidità e solvibilità.
  3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come modificato dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto, o deliberano la liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto.
  4. In caso di inosservanza di quanto previsto dal comma 3, la Banca d'Italia assume le iniziative necessarie per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.
  5. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano a quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, entro 60 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo II
GARANZIA CARTOLARIZZAZIONE SOFFERENZE (GACS)

Art. 3.
(Ambito di applicazione).

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze, nel rispetto dei criteri e condizioni indicati nel presente Capo.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1, fino a un massimo di ulteriori diciotto mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, nomina, previa approvazione di quest'ultima, un soggetto qualificato indipendente per il monitoraggio della conformità del rilascio della garanzia a quanto previsto nel presente capo e nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 12.

Art. 4.
(Strutturazione dell'operazione di cartolarizzazione).

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, le operazioni di cartolarizzazioni di cui al presente Capo presentano le seguenti caratteristiche:
   a) i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla società cessionaria per un importo non superiore al loro valore netto di bilancio (valore lordo al netto delle rettifiche);
   b) l'operazione di cartolarizzazione prevede l'emissione di titoli (i «Titoli») di almeno due classi diverse, in ragione del grado di subordinazione nell'assorbimento delle perdite;
   c) la classe di Titoli maggiormente subordinata, denominata «junior», non ha diritto a ricevere il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi o altra forma di remunerazione fino al completo rimborso del capitale dei Titoli delle altre classi;
   d) possono essere emesse una o più classi di Titoli, denominate «mezzanine», che, con riguardo alla corresponsione degli interessi, sono postergate alla corresponsione degli interessi dovuti alla classe di Titoli denominata «senior» e antergate al rimborso del capitale dei Titoli senior;
   e) può essere prevista la stipula di contratti di copertura finanziaria con controparti di mercato al fine di ridurre il rischio derivante da asimmetrie fra i tassi d'interesse applicati su attività e passività;
   f) può essere prevista, al fine di gestire il rischio di eventuali disallineamenti fra i fondi rivenienti dagli incassi e dai recuperi effettuati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti e i fondi necessari per pagare gli interessi sui Titoli, l'attivazione di una linea di credito per un ammontare sufficiente a mantenere il livello minimo di flessibilità finanziaria coerente con il merito di credito dei Titoli senior.

Art. 5.
(Rating).

  1. Ai fini del rilascio della garanzia dello Stato, i Titoli senior devono avere previamente ottenuto un livello di rating, assegnato da una agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) accettata dalla Banca Centrale Europea al 1o gennaio 2016, non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade. Qualora ai sensi della normativa applicabile sia richiesto il rilascio di due valutazioni del merito di credito, la seconda valutazione sul medesimo Titolo senior può essere rilasciata da una ECAI registrata ai sensi del Regolamento (UE) 1060/2009 e anch'essa non può essere inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade.
  2. La valutazione del merito di credito, comunque non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade, può, in alternativa, essere privata e destinata esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze, da intendersi come committente ed unico destinatario ai fini dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 1060/2009. In questo caso, l'agenzia di rating, scelta tra quelle accettate dalla Banca Centrale Europea al 1o gennaio 2016, e proposta dalla banca cedente, è approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il corrispettivo dovuto all'agenzia di rating è a carico della banca cedente o della società cessionaria.
  3. La società cessionaria si impegna a non richiedere la revoca del rating da parte delle ECAI coinvolte fino al completo rimborso del capitale dei Titoli senior.
  4. Il gestore dei crediti in sofferenza (NPLs Servicer) è diverso dalla banca cedente e non appartiene al suo stesso gruppo bancario. L'eventuale decisione dei detentori dei Titoli di cambiare il NPLs Servicer non deve determinare un peggioramento del rating del Titolo senior da parte dell'ECAI.

Art. 6.
(Caratteristiche dei Titoli senior e dei Titoli mezzanine).

  1. I Titoli senior e, ove emessi, i Titoli mezzanine presentano le seguenti caratteristiche:
   a) la remunerazione è a tasso variabile;
   b) il rimborso del capitale prima della data di scadenza è parametrato ai flussi di cassa derivanti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, al netto di tutti i costi relativi all'attività di recupero e incasso dei crediti ceduti;
   c) il pagamento degli interessi è effettuato in via posticipata a scadenza trimestrale, semestrale o annuale e in funzione del valore nominale residuo del titolo all'inizio del periodo di interessi di riferimento.

  2. Può essere previsto che la remunerazione dei Titoli mezzanine possa essere differita al ricorrere di determinate condizioni ovvero sia condizionata a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti.

Art. 7.
(Ordine di priorità dei pagamenti).

  1. Le somme rivenienti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, dai contratti di copertura finanziaria stipulati e dagli utilizzi della linea di credito, al netto delle somme trattenute dal NPLs Servicer per la propria attività di gestione secondo i termini convenuti con la società cessionaria, sono impiegati, nel pagamento delle seguenti voci, secondo il seguente ordine di priorità:
   1) eventuali oneri fiscali;
   2) somme dovute ai prestatori di servizi;
   3) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e commissioni in relazione all'attivazione della linea di credito di cui all'articolo 4, lettera f);
   4) pagamento delle somme dovute a fronte della concessione della garanzia dello Stato sui Titoli senior;
   5) pagamento delle somme dovute alle controparti di contratti di copertura finanziaria;
   6) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui Titoli senior;
   7) ripristino della disponibilità della linea di credito, qualora utilizzata;
   8) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui Titoli mezzanine (se emessi);
   9) rimborso del capitale dei Titoli senior fino al completo rimborso degli stessi;
   10) rimborso del capitale dei Titoli mezzanine fino al completo rimborso degli stessi;
   11) pagamento delle somme dovute per capitale e interessi o altra forma di remunerazione sui Titoli junior.

Art. 8.
(Garanzia dello Stato).

  1. La garanzia dello Stato è onerosa, può essere concessa solo sui Titoli senior e essa diviene efficace solo quando la banca cedente abbia trasferito a titolo oneroso almeno il 50% più 1 dei Titoli junior e, in ogni caso, un ammontare dei Titoli junior e, ove emessi, dei Titoli mezzanine, che consenta l'eliminazione contabile dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione dalla contabilità della banca e, a livello consolidato, del gruppo bancario cedente, in base ai princìpi contabili di riferimento in vigore nell'esercizio di effettuazione dell'operazione.
  2. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta a beneficio del detentore del Titolo senior. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti, per interessi e capitale, a favore dei detentori dei Titoli senior per la loro intera durata.
  3. Lo Stato, le amministrazioni pubbliche e le società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche non possono acquistare Titoli junior o mezzanine.

Art. 9.
(Corrispettivo della garanzia dello Stato).

  1. Ai fini della determinazione del corrispettivo della garanzia dello Stato si fa riferimento a tre Panieri CDS definiti come il paniere di contratti swap sul default di singole società (credit default swap – CDS) riferiti a singoli emittenti italiani la cui valutazione del merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o Moody's, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia pari a:
   i) BBB/Baa2, BBB-/Baa3 o BB+/Ba1 per il primo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB-/Baa3/BBB-/BBB L;
   ii) BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per il secondo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB/Baa2/BBB/BBB;
   iii) BBB/Baa2, BBB+/Baa1 o A-/A3 per il terzo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H.

  2. Nel caso in cui sui Titoli senior siano stati rilasciati più rating, per l'individuazione del Paniere si considera il rating più basso. La composizione dei Panieri CDS è indicata nell'allegato 1 al presente decreto. Qualora la valutazione del merito di credito di uno degli emittenti ivi considerato sia modificata in modo tale da non ricadere più nei rating sopra indicati, l'emittente sarà escluso dal Paniere CDS.
  3. La garanzia è concessa a fronte di un corrispettivo annuo determinato a condizioni di mercato sulla base della seguente metodologia, come dettagliata nella formula di cui all'allegato 2 al presente decreto:
   a) si determina il valore del prezzo di ciascun CDS incluso nel Paniere CDS di riferimento, definito come la media dei prezzi giornalieri a metà mercato (cosiddetto mid price), o, in assenza, alla media dei prezzi giornalieri denaro e lettera, dei sei mesi precedenti la data di richiesta di concessione della garanzia, calcolata utilizzando i dati estrapolati dalla piattaforma Bloomberg, utilizzando la fonte CMAL (CMA Londra);
   b) si determina la media semplice dei prezzi dei singoli CDS inclusi nel Paniere CDS di riferimento, calcolati come specificato nella precedente lettera a);
   c) il corrispettivo annuo della garanzia è calcolato sul valore residuo dei Titoli senior all'inizio del periodo di pagamento degli interessi ed, è pagato con la stessa modalità degli interessi dei Titoli senior, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), ed è pari:
    i) per i primi tre anni, alla media semplice dei prezzi dei singoli CDS a tre anni calcolati come specificato nelle precedenti lettere a) e b);
    ii) per i successivi due anni, alla media semplice dei prezzi dei singoli CDS a cinque anni calcolati come specificato nelle precedenti lettere a) e b);
    iii) per gli anni successivi, alla media semplice dei prezzi dei singoli CDS a sette anni calcolati come specificato nelle precedenti lettere a) e b);
   d) il corrispettivo annuo della garanzia deve essere maggiorato di una componente aggiuntiva pari a:
    i) 2,70 volte la differenza tra la media di cui alla lettera c), punto ii) e quella di cui alla lettera c), punto i), per il quarto e quinto anno, nell'ipotesi in cui i Titoli senior non siano stati completamente rimborsati entro la fine del terzo anno;
    ii) 8,98 volte la differenza tra la media di cui alla lettera c), punto iii) e quella di cui alla lettera c), punto ii), per il sesto e settimo anno, nell'ipotesi in cui i Titoli senior non siano stati completamente rimborsati entro la fine del quinto anno.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, può variare i criteri di calcolo, la misura delle commissioni del presente articolo e la fonte di dati di cui al comma 3, lettera a), in conformità delle decisioni della Commissione europea. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere.

Art. 10.
(Ammissione alla garanzia).

  1. La garanzia è concessa con decreto del Ministro dell'economia e finanze su istanza documentata della banca cedente presentata al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 11.
(Escussione della garanzia).

  1. La garanzia dello Stato può essere escussa dal detentore entro i nove mesi successivi alla scadenza del Titolo senior, nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale o interessi nel rispetto dei termini perentori previsti dal presente articolo. Nell'ipotesi di mancato pagamento che perduri per sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento i detentori dei Titoli senior, in concerto e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON), inviano alla società cessionaria la richiesta per il pagamento dell'ammontare dell'importo scaduto e non pagato; decorsi trenta giorni ed entro sei mesi dalla data di ricevimento della lettera di richiesta alla società cessionaria senza che questa abbia provveduto al pagamento, i detentori dei Titoli senior, in concerto e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON), possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato.
  2. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai detentori del Titolo senior alle scadenze e per l'ammontare originariamente previsti dalla documentazione dell'operazione di cartolarizzazione, senza aggravio di interessi o spese.
  3. Con il pagamento, il Ministero dell'economia e delle finanze è surrogato nei diritti dei detentori dei Titoli senior e provvede, ferme restando le limitazioni contrattualmente stabilite per l'esercizio di tali diritti, al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni. Tali somme sono versate sulla contabilità speciale di cui all'articolo 10.

Art. 12.
(Risorse finanziarie).

  1. Per le finalità di cui al presente Capo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2016. Tale fondo è ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Dette somme sono versate su apposita contabilità speciale vincolata al pagamento dell'eventuale escussione delle predette garanzie, nonché agli ulteriori oneri connessi all'attuazione del presente Capo, derivanti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 13, comma 1.
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Art. 13.
(Norme di attuazione).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, di una società a capitale interamente pubblico per la gestione dell'intervento.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, possono essere dettate le disposizioni di attuazione del presente Capo.

Capo III
DISPOSIZIONI FISCALI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CRISI

Art. 14.
(Irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi).

  1. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto escluse, i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.  39, ovvero alle procedure di crisi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonché alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ad esclusione di quelli provenienti da società controllate dall'impresa o controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure.».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contributi percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Limitatamente ai contributi percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esclusione di cui al comma 3-bis dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, è riconosciuta mediante una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d'imposta successivi, sempre che tali proventi concorrano integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati.
  3. La determinazione dell'acconto dovuto per i periodi d'imposta per i quali è operata la deduzione di cui al comma 2 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 18,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e in 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 15.
(Regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte).

  1. La cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte, di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive. I beni ricevuti dall'ente ponte sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente.
  2. Dalla data in cui ha effetto la cessione l'ente ponte subentra nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione in ordine ai diritti, attività o passività oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a risoluzione già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attività immateriali esercitate dall'ente sottoposto a risoluzione. Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'ente sottoposto a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell'ente ponte.

Art. 16.
(Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie).

  1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.
  2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il biennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del biennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.
  3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2016.
  4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 220 milioni di euro per l'anno 2016.
  5. All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dal decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2016, n. 13, le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.320 milioni di euro».

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

Art. 17.
(Disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio per favorire il credito alle imprese).

  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) All'articolo 1, comma 1, lettera k), dopo le parole: «inclusi quelli erogati» sono inserite le seguenti: «, a favore di soggetti diversi da consumatori,»;
   b) Nella Parte II, Titolo III, dopo il Capo II-quater è inserito il seguente:

«Capo II-quinquies
OICR DI CREDITO

Art. 46-bis.
(Erogazione diretta di crediti da parte di FIA italiani).

  1. I FIA italiani possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, nel rispetto delle norme del presente decreto e delle relative disposizioni attuative adottate ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 39.

Art. 46-ter.
(Erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia).

  1. I FIA UE possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, in Italia nel rispetto delle seguenti condizioni:
   a) il FIA UE è autorizzato dall'autorità competente dello stato membro d'origine a investire in crediti, inclusi quelli erogati a valere sul proprio patrimonio, nel paese di origine;
   b) il FIA UE ha forma chiusa e lo schema di funzionamento dello stesso, in particolare per quanto riguarda le modalità di partecipazione, è analogo a quello dei FIA italiani che investono in crediti;
   c) le norme del paese d'origine del FIA UE in materia di contenimento e di frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva finanziaria, sono equivalenti alle norme stabilite per i FIA italiani che investono in crediti. L'equivalenza rispetto alle norme italiane può essere verificata con riferimento anche alle sole disposizioni statutarie o regolamentari del FIA UE, a condizione che l'autorità competente dello stato membro di origine ne assicuri l'osservanza.

  2. I gestori che gestiscono FIA UE che intendono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia comunicano tale intenzione alla Banca d'Italia. Il FIA UE non può iniziare ad operare prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione, entro i quali la Banca d'Italia può vietare l'investimento in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia.
  3. Ai gestori si applica l'articolo 8, comma 1. La Banca d'Italia può prevedere la partecipazione dei FIA UE di cui al comma 1 alla centrale dei rischi e può prevedere altresì che la partecipazione avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
  4. Restano ferme le disposizioni italiane applicabili ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni altra materia non espressamente regolata dal presente articolo.
  5. La Banca d'Italia detta le disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 46-quater.
(Altre disposizioni applicabili).

  1. Ai crediti erogati in Italia da parte di FIA italiani e FIA UE, a valere sul proprio patrimonio, si applicano le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui al Titolo VI, Capi I e III, con esclusione dell'articolo 128-bis, e le disposizioni sulle sanzioni amministrative di cui al Titolo VIII, Capi V e VI, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 4 del presente decreto.
  2. Al rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni indicate al comma 1 è tenuto il gestore del FIA.».

  2. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prima delle parole: «La ritenuta di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385.».

Art. 18.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO 1

PANIERI CDS
  1) Primo Paniere
(utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB-/Baa3/BBB-/BBB L)
   UBI BANCA SPA
   UNICREDIT SPA
   INTESA SANPAOLO
   ENEL SPA
   ACEA SPA
   TELECOM ITALIA SPA
   FINMECCANICA SPA
   MEDIOBANCA SPA

  2) Secondo Paniere
(utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB/Baa2/BBB/BBB)
   UBI BANCA SPA
   MEDIOBANCA SPA
   UNICREDIT SPA
   INTESA SANPAOLO SPA
   ASSICURAZIONI GENERALI SPA
   ENEL SPA
   ACEA SPA
   ATLANTIA SPA

  3) Terzo Paniere
(utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H)
   UBI BANCA SPA
   UNICREDIT SPA
   INTESA SANPAOLO SPA
   ASSICURAZIONI GENERALI SPA
   ENEL SPA
   ACEA SPA
   ENI SPA
   ATLANTIA SPA

ALLEGATO 2
  

Immagine prelevata dal resoconto

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A.C. 3606-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:
   al comma 3, le parole: «, sono introdotte» sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite»;
   al comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   « c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  “1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione”»;
   al comma 5:
    all'alinea, le parole: «Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono introdotti» sono sostituite dalle seguenti: «Nella sezione II del capo V del titolo II del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 37 sono inseriti»;
    al capoverso Art. 37-bis:
     al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
    « c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera a) e composti dalle altre società di cui alle lettere b) e c)»;
     dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  « 1-bis. Le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano possono rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a); il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-bis»;
     al comma 3:
    alla lettera a), le parole: «è attribuita» sono sostituite dalle seguenti: «sono attribuiti»;
    alla lettera b), numero 2), le parole: «ed eccezionali» sono soppresse;
    la lettera d) è sostituita dalla seguente:
     « d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego dell'adesione e di recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente»;
     al comma 5, dopo le parole: «richieste di adesione» sono inserite le seguenti: «, il recesso»;
     al comma 6, le parole «Alle partecipazioni delle banche di credito cooperativo» sono sostituite dalle seguenti: «Alle partecipazioni al capitale della capogruppo delle banche di credito cooperativo e delle banche cui fanno capo i sottogruppi territoriali»;
     il comma 7 è sostituito dai seguenti:
  « 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario cooperativo, può stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia:
   a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo;
   b) una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo;
   c) le modalità e i criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

  7-bis. La Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalità mutualistiche, detta disposizioni di attuazione del presente articolo e dell'articolo 37-ter, con particolare riferimento a:
   a) i requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo;
   b) il contenuto minimo del contratto di cui al comma 3, le caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, il procedimento per la costituzione del gruppo e l'adesione al medesimo;
   c) i requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi previsti dal comma 1-bis»;

     al capoverso Art. 37-ter, comma 3, dopo le parole: «le banche di credito» è inserita la seguente: «cooperativo»;
   al comma 6, lettera b), capoverso, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
   al comma 7:
    alla lettera b), le parole: «all'articolo 150-bis, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 150-bis, comma 1»;
    alla lettera f), capoverso 4-bis, la parola: «altresì» è sostituita dalle seguenti: «, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche».

  All'articolo 2:
   al comma 1, primo periodo, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 7 e 7-bis»;
   al comma 3, primo periodo, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 7 e 7-bis» e dopo le parole: «commi 1 e 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino istanza, anche congiunta, alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, anche di nuova costituzione, purché la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti, possieda, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.
  3-ter. All'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.
  3-quater. A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento di cui al comma 3-ter, modifica il proprio oggetto sociale per escludere l'esercizio dell'attività bancaria e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, nonché ad assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la società per azioni conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza. Non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettera a), del codice civile. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente comma e dai commi 3-bis e 3-ter, il patrimonio della conferente o, a seconda dei casi, della banca di credito cooperativo è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni indicate al comma 3-bis entro il termine indicato dal comma 1, la banca di credito cooperativo può chiedere l'adesione a un gruppo cooperativo già costituito entro i successivi novanta giorni. In caso di diniego dell'adesione si applica il comma 3».

  Nel capo I, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:
  «Art. 2-bis. – (Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo). – 1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotto dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del presente decreto, e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa a un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dalla Federazione italiana delle banche di credito cooperativo-casse rurali ed artigiane, mediante strumento di natura privatistica.
  2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e di concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento, nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.
  3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente».

  All'articolo 3:
   al comma 1, dopo le parole: «da parte di banche» sono inserite le seguenti: «e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di seguito denominati “società cedenti”,»;
   al comma 3, primo periodo, le parole: «nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nella decisione della Commissione europea».

  All'articolo 4, comma 1:
   all'alinea, la parola: «cartolarizzazioni» è sostituita dalla seguente: «cartolarizzazione»;
   alla lettera a), le parole: «valore netto di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «valore contabile netto alla data della cessione»;
   alla lettera d), la parola: «antergate» è sostituita dalle seguenti: «possono essere antergate»;
   alla lettera f), dopo le parole: «interessi sui Titoli» è inserita la seguente: « senior».

  All'articolo 5:
   al comma 1, secondo periodo, le parole: «Regolamento (UE) 1060/2009» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,»;
   al comma 2:
    al primo periodo, le parole: «Regolamento (UE)» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n.»;
    ai periodi secondo e terzo, le parole: «banca cedente» sono sostituite dalle seguenti: «società cedente»;
   il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti è diverso dalla società cedente e non appartiene al suo stesso gruppo. L'eventuale decisione della società cessionaria o dei portatori dei Titoli di revocare l'incarico di tale soggetto non deve determinare un peggioramento del rating del Titolo senior da parte dell'ECAI».

  All'articolo 6, comma 2, le parole: «possa essere differita al ricorrere di determinate condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «, al ricorrere di determinate condizioni, possa essere differita ovvero postergata al completo rimborso del capitale dei Titoli senior».

  All'articolo 7:
   al comma 1:
    all'alinea, le parole «NPLs Servicer» sono sostituite dalle seguenti: «soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti» e la parola: «impiegati» è sostituita dalla seguente: «impiegate»;
    al numero 3), dopo le parole: «all'articolo 4,» sono inserite le seguenti: «comma 1,»;
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Può essere previsto che i pagamenti di cui al comma 1, numeri 2) e 5), possano essere condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti ovvero possano essere, al ricorrere di determinate condizioni, postergati al completo rimborso del capitale dei Titoli senior».

  All'articolo 8:
   al comma 1, le parole: «banca cedente» sono sostituite dalle seguenti: «società cedente» e le parole: «della banca» sono sostituite dalle seguenti: «della società cedente»;
   al comma 3, dopo le parole: «Titoli junior o mezzanine» sono aggiunte le seguenti: «emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione per le quali è stata chiesta la garanzia dello Stato di cui all'articolo 3, comma 1».

  All'articolo 9:
   al comma 2, terzo periodo, le parole: «sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «indicati al comma 1»;
   al comma 3, lettera a), le parole: «alla media dei prezzi giornalieri» sono sostituite dalle seguenti: «come la media dei prezzi giornalieri».

  All'articolo 10, comma 1, le parole: «Ministro dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «banca cedente» sono sostituite dalle seguenti: «società cedente».

  All'articolo 11:
   al comma 1, le parole: «in concerto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di concerto»;
   al comma 2, le parole: «alle scadenze e per l'ammontare originariamente previsti dalla documentazione dell'operazione di cartolarizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «non pagato dalla società cessionaria»;
   al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «di tali diritti» sono inserite le seguenti: «e subordinatamente al pagamento di quanto dovuto a titolo di interessi ai portatori dei Titoli senior» e, al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 12».

  All'articolo 12, comma 1, primo periodo, le parole: «100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «120 milioni di euro».

  All'articolo 13:
   al comma 1, dopo le parole: «del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,»;
   al comma 2, le parole: «dalla data di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  Nel capo II, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:
  «Art. 13-bis. – (Vigilanza su obbligazioni bancarie collateralizzate). – 1. All'articolo 7-quater, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, le parole: “commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 7-ter, comma 1”».

  La rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: «Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS)».

  All'articolo 14:
   al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, le parole: «in quanto escluse» sono sostituite dalle seguenti: «in quanto esclusi» e le parole: «all'articolo 70 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 70 e seguenti»;
   al comma 2, secondo periodo, le parole: «come modificato» sono sostituite dalla seguente: «introdotto»;
   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Irrilevanza fiscale dei contributi percepiti a titolo di liberalità da soggetti sottoposti a procedure di crisi».

  All'articolo 15, nella rubrica e ai commi 1 e 2, le parole: «ente ponte», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «ente-ponte».

  All'articolo 16:
   al comma 1, dopo la parola: «emessi» sono inserite le seguenti: « , a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa,»;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota»;
   al comma 3, la parola: «provvedimento» è sostituita dalla seguente: «decreto»;
   al comma 5, la parola: «modificata» è sostituita dalla seguente: «modificato».

  Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 17-bis.(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi). – 1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
   “a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
   b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1o marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”.

  Art. 17-ter. – (Assegni bancari). – 1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 45 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è sostituito dal seguente:
   “3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti”.

  Art. 17-quater. – (Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326). – 1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  “3-bis. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze adegua il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale denominato ‘CDP SpA – gestione separata’, al fine di allinearlo ai livelli di mercato in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresì del costo effettivo delle passività che lo alimentano”.

  Art. 17-quinquies. – (Strumenti bancari di pagamento). – 1. L'articolo 202, comma 1, primo e secondo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpreta nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento».

  La rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di gestione e di tutela del risparmio».

  All'allegato 1, numero 1), dopo le parole: «INTESA SANPAOLO» è inserita la seguente: «SPA».

  All'allegato 2:
   al numero (7), dopo le parole: «Secondo quanto» è inserita la seguente: «previsto»;
   al numero (11), le parole: «del punto (8) e (9),» sono sostituite dalle seguenti: «dei punti (8) e (9)».

A.C. 3606-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 1. Busin.

  Sopprimerlo.
*1. 2. Agostinelli.

  Sopprimerlo.
*1. 3. Busin.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 29 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 1024/2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.

  Conseguentemente, allo stesso comma, lettera a), dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
  1-quater. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 1024/2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.
1. 5. Busin.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 29 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 1024/2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».
1. 7. Busin.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 29, comma 2-bis, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le parole: «8 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «20 miliardi».

  Conseguentemente, allo stesso comma, lettera a), dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
  «1-quater. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 20 miliardi. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».
1. 6. Busin.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 29, comma 2-bis, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le parole: «8 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «20 miliardi».
1. 8. Busin.

  Sopprimere il comma 1.
1. 4. Busin.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1. 9. Alberti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1. 10. Busin.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 1-bis.
1. 11. Baroni.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, dopo la parola: condizione aggiungere le seguenti: facoltativa non vincolante;

  Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso 1-ter:
   a) sopprimere la parola: Non;
   b) sostituire le parole: se non consti l'autorizzazione con le seguenti: anche in assenza dell'autorizzazione.
1. 12. Battelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, dopo la parola: condizione aggiungere le seguenti: facoltativa non vincolante.
1. 13. Basilio.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano in ogni caso fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1. 14. Ruocco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, sopprimere la parola: Non.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: se non consti l'autorizzazione con le seguenti: anche in assenza dell'autorizzazione.
1. 15. Benedetti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis.) All'articolo 33 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. L'attivo della banca cooperativa non può superare 30 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello di consolidato.»
1. 20. Matteo Bragantini, Prataviera, Caon, Marcolin.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis.) All'articolo 33 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. L'attivo della banca cooperativa non può superare 20 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello di consolidato. »
1. 21. Matteo Bragantini, Prataviera, Caon, Marcolin.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 16. Busin.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 3 con il seguente:
  3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali e il loro mandato non è rinnovabile.
1. 17. Bonafede.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3;

  Conseguentemente:
    al comma 5, capoverso Art. 37-bis,
    al comma 1, lettera a) sostituire le parole: in misura maggioritaria con le seguenti: esclusivamente;
    al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2);
   sopprimere il comma 7.

1. 18. Massimiliano Bernini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.
1. 19. Nicola Bianchi.

  Sopprimere il comma 2.
1. 22. Busin.

  Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).
1. 23. Busin.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
1. 24. Busin.

  Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: cinquecento con la seguente: duecentocinquanta.
1. 25. Businarolo.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
1. 26. Busin.

  Al comma 2, lettera b), sostituire la parola centomila con la seguente: sessantamila.
1. 27. Busto.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
*1. 28. Cancelleri.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
*1. 29. Busin.

  Al comma 2, lettera c), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il valore della soglia minima di azioni non può essere in ogni caso superiore a mille euro.
1. 30. Cariello.

  Sopprimere il comma 3.
1. 31. Busin.

  Sopprimere il comma 4.
*1. 32. Carinelli.

  Sopprimere il comma 4.
*1. 33. Busin.

  Al comma 4, sopprimere la lettera a).
1. 34. Busin.

  Al comma 4, sopprimere le lettere b) e c).
1. 35. Dall'Osso.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera c), capoverso 1-bis), dopo le parole:
in società per azioni aggiungere le seguenti: o in banca popolare;
   al comma 6, lettera b), capoverso comma 5:
    dopo le parole:
di società per azioni aggiungere le seguenti: o di banca popolare.
    aggiungere, in fine, il seguente periodo: secondo periodo sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: ”Tali effetti non si producono se la banca di credito cooperativo che effettua le operazioni di cui al comma precedente affranca le proprie riserve corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza.
1. 37. Busin.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera c), capoverso 1-bis), dopo le parole:
in società per azioni aggiungere le seguenti: o in banca popolare;
   al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, dopo le parole: di società per azioni aggiungere le seguenti: o di banca popolare.
1. 38. Busin.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, dopo le parole: costituita in forma di società per azioni inserire le seguenti: o una banca popolare.
*1. 36. Russo, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, dopo le parole: costituita in forma di società per azioni inserire le seguenti: o una banca popolare.
*1. 40. Paglia, Fassina.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, dopo le parole: di società per azioni inserire le seguenti: o di banca popolare.
1. 41. Busin.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
*1. 42. Busin.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
*1. 43. Paglia, Fassina.

  Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: banche popolari o con le seguenti: o banche costituite in società per azioni.
1. 44. Caso.

  Al comma 4, sopprimere la lettera c).
1. 45. Busin.

  Al comma 4, lettera c), capoverso comma 1-bis), sopprimere le parole: recesso o.

  Conseguentemente, al comma 5, capoverso 37-bis,
   al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: e di recesso dal contratto.
   al comma 5, sopprimere le parole: il recesso.
1. 46. Paglia, Fassina.

  Al comma 4, lettera c) capoverso comma 1-bis, dopo le parole: entro il termine aggiungere le seguenti: di novanta giorni.
1. 47. Paglia, Fassina.

  Al comma 4, lettera c), capoverso 1-bis, sostituire le parole: può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione con le seguenti: può continuare ad esercitare l'attività bancaria in qualità di banca di credito cooperativo.
1. 48. D'Ambrosio, Castelli.

  Al comma 4, lettera c) capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: in società per azioni, con le seguenti: in banca popolare.
1. 50. Paglia, Fassina.

  Al comma 4, lettera c), capoverso comma 1-bis), dopo le parole: in società per azioni inserire le seguenti: o in banca popolare.

  Conseguentemente:
   al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso è ammesso il diritto di recesso sotto condizione di trasformazione in società per azioni o banca popolare;
   al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, dopo le parole: di società per azioni inserire le seguenti: o di banca popolare.
1. 107. Busin.

  Al comma 4, lettera c), capoverso 1-bis, dopo le parole: in società per azioni inserire le seguenti: o in banca popolare.

  Conseguentemente, al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, dopo le parole: di società per azioni inserire le seguenti: o di banca popolare.
1. 49. Busin.

  Al comma 4, sopprimere la lettera d).
1. 51. Busin.

  Sopprimere il comma 5.
*1. 52. Cecconi.

  Sopprimere il comma 5.
*1. 53. Busin.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è introdotto il seguente:

Art. 37-bis.
(Consorzio Regionale delle Banche di credito cooperativo).

  1. Il Consorzio Regionale delle Banche di credito cooperativo è composto dalle Banche di credito cooperativo aventi sede legale nella Regione di riferimento, ivi comprese le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.
  2. Le Banche di credito cooperativo sono obbligate ad aderire al Consorzio Regionale e la loro permanenza è obbligatoria fino al raggiungimento della stabilità sistemica del credito cooperativo ed è disposta con delibera della Banca d'Italia che determina anche lo scioglimento del medesimo Consorzio.
  3. Gli organi di amministrazione e controllo del Consorzio Regionale sono costituiti da un esponente delegato da ogni singola Banca di credito cooperativo aderente al Consorzio.
  4. Il Consorzio Regionale indica gli atti che le Banche di credito cooperativo sono tenute ad adottare al fine di assicurare la sana e prudente gestione della banca.
  5. Al fine di assicurare la risoluzione delle crisi di singole Banche di credito cooperativo aderenti al Consorzio quest'ultimo provvede a costituire un Fondo costituito da una quota pro-capite pari al 10 per cento del patrimonio netto di ogni singola Banca aderente. La Banca d'Italia può stabilite una diversa percentuale di conferimento al fine di assicurare la stabilità delle banche di credito cooperativo aderente al Consorzio Regionale. Il Fondo è preposto a concedere finanziamenti nei confronti delle Banche in difficoltà aderenti al Consorzio. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione da parte della Banca al Consorzio Regionale di un piano economico e finanziario finalizzato ad assicurare la risoluzione della crisi della medesima Banca e la stabilità sistemica del credito cooperativo.

  Conseguentemente sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Disposizioni attuative).

  1. Il Consorzio Regionale delle Banche di credito cooperativo di cui al precedente articolo 1 è costituito entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
  2. Nel caso in cui le risorse conferite al Consorzio Regionale non siano sufficienti a garantire la stabilità delle banche di credito cooperativo aderenti al Consorzio, la Banca d'Italia è autorizzata a destinare al Fondo del Consorzio una quota non inferiore al 50 per cento della quota dei dividendi annuali distribuiti nei limiti fissati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, la Banca d'Italia adatta il proprio Statuto, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni della presente norma.
1. 54. Pesco.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: costituita in forma di società per azioni con le seguenti: costituita in forma di consorzio di banche cooperative.
1. 57. Chimienti.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: società per azioni aggiungere le seguenti: ovvero di società cooperativa.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   sostituire le parole:
in misura maggioritaria con la seguente: esclusivamente
   sostituire le parole: un miliardo di euro con le seguenti: trecento milioni di euro.
1. 56. Marzana.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: società per azioni aggiungere le seguenti: ovvero di società cooperativa.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   sostituire le parole:
in misura maggioritaria con la seguente: esclusivamente
   sostituire le parole: un miliardo di euro con le seguenti: cinquecento milioni di euro.
1. 55. Mantero.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: in misura maggioritaria con la seguente: esclusivamente.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sopprimere la lettera c).
1. 58. Della Valle.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a) sostituire le parole: in misura maggioritaria con le seguenti: esclusivamente.
1. 59. Paolo Bernini.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: patrimonio netto, con la seguente: capitale.
1. 60. Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: di un miliardo di euro con le seguenti: pari o superiore a duecento milioni di euro.
1. 62. Cozzolino.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: di un miliardo di euro con le seguenti: pari o superiore a cinquecento milioni di euro.
1. 63. Corda.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: di un miliardo di euro, con le seguenti: pari a 500.000.000 di euro.
1. 64. Paglia, Fassina.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: di un miliardo di euro, con le seguenti: pari a 600.000.000 di euro.
1. 65. Paglia, Fassina.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: di un miliardo di euro, con le seguenti: pari a 650.000.000 di euro.
1. 66. Paglia, Fassina.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: di un miliardo di euro, con le seguenti: pari a 700.000.000 di euro.
1. 67. Paglia, Fassina.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: di un miliardo di euro, con le seguenti: pari a 750.000.000 di euro.
1. 68. Paglia, Fassina.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: di un miliardo di euro, con le seguenti: pari a 800.000.000 di euro.
1. 69. Paglia, Fassina.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: di un miliardo di euro, con le seguenti: pari a 850.000.000 di euro.
1. 70. Paglia, Fassina.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: di un miliardo di euro, con le seguenti: pari a 900.000.000 di euro.
1. 71. Paglia, Fassina.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: un miliardo di euro con le seguenti: dieci milioni di euro.
1. 61. Ciprini.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: un miliardo di euro con le seguenti: duecentocinquanta milioni di euro.
1. 72. Busin.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: un miliardo di euro con le seguenti: trecento milioni di euro.
1. 73. Busin.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: un miliardo di euro con le seguenti: trecentocinquanta milioni di euro.
1. 74. Busin.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: un miliardo di euro con le seguenti: quattrocento milioni di euro.
1. 75. Busin.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: un miliardo di euro con le seguenti: quattrocentocinquanta milioni di euro.
1. 76. Busin.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: un miliardo di euro con le seguenti: cinquecento milioni di euro.
1. 77. Busin.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: un miliardo di euro con le seguenti: cinquecentocinquanta milioni di euro.
1. 78. Busin.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: un miliardo di euro, con le seguenti: seicento milioni di euro.
1. 79. Busin.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: un miliardo di euro, con le seguenti: seicento milioni di euro.
1. 80. Busin.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: un miliardo di euro, con le seguenti: seicentocinquanta milioni di euro.
1. 81. Busin.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: un miliardo di euro, con le seguenti: settecento milioni di euro.
1. 82. Busin.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: un miliardo di euro, con le seguenti: settecentocinquanta milioni di euro.
1. 83. Busin.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: un miliardo di euro, con le seguenti: ottocento milioni di euro.
1. 84. Busin.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: un miliardo di euro, con le seguenti: ottocentocinquanta milioni di euro.
1. 85. Busin.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) l'attività bancaria della capogruppo può essere esercitata esclusivamente per il tramite delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo.
1. 86. Colonnese.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 87. De Rosa.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, sopprimere il comma 1-bis.
1. 88. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1-bis, dopo le parole: aventi sede legale inserire le seguenti: nelle regioni a statuto speciale e.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sostituire le parole: nella medesima provincia autonoma con le seguenti: nei medesimi ambiti territoriali.
1. 89. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1-bis, sostituire le parole: nelle province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sostituire le parole: nella medesima provincia autonoma con le seguenti: nei medesimi ambiti territoriali.
1. 90. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1-bis, sostituire le parole: dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-bis con le seguenti: dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, ai sensi del comma 7.
1. 91. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, le modalità di relazione e le reciproche competenze tra la stessa e le altre banche aderenti al gruppo bancario cooperativo di cui al presente articolo.
1. 93. Paglia, Fassina.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: secondo criteri finalizzati a valorizzare la partecipazione e l'intervento dei soci in assemblea.
*1. 92. Micillo.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: secondo criteri finalizzati a valorizzare la partecipazione e l'intervento dei soci in assemblea.
*1. 94. Paglia, Fassina.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il voto contrario dell'esponente dell'organo amministrativo eletto da una banca di credito cooperativo aderente al gruppo può bloccare l'adozione da parte della capogruppo di ogni genere di atto che possa compromettere la sana e prudente gestione e la stabilità delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo.
1. 95. Brescia.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ogni banca di credito cooperativo aderente al gruppo dispone del diritto di veto per l'adozione da parte della capogruppo di ogni genere di atto che possa compromettere la sana e prudente gestione e la stabilità delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo.
1. 96. Brugnerotto.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole:; per le banche aderenti ritenute virtuose in base a oggettivi parametri predefiniti dal contratto, l'attività di direzione e coordinamento della capogruppo dovrà limitarsi alla condivisione, nell'ambito del processo di pianificazione strategica, di livelli obiettivo di indicatori di rischio, rendimento e ratio prudenziali.
1. 97. Paglia, Fassina.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2.
1. 98. Nuti, Daga.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
  2) la previsione che solo ed esclusivamente in casi motivati ed eccezionali, previsti dallo statuto, e solo dopo la ricezione di un provvedimento sanzionatorio da parte di Banca d'Italia nei confronti di una banca di credito cooperativo del gruppo, la capogruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri.
1. 99. Parentela.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
  2) la previsione che solo ed esclusivamente in casi motivati ed eccezionali e solo dopo la ricezione di un provvedimento sanzionatorio da parte di Banca d'Italia nei confronti di una banca di credito cooperativo del gruppo la capogruppo può revocare uno o più componenti fino a concorrenza della maggioranza degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri.
1. 100. Frusone.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 2), sopprimere le parole:, comunque motivati.
1. 101. Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: comunque motivati aggiungere le seguenti: ed eccezionali, stabiliti nel contratto di coesione.
1. 102. Cominardi.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: comunque motivati, aggiungere le seguenti: ed eccezionali.
1. 103. Paglia, Fassina.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 3), dopo le parole: gravi violazioni aggiungere le seguenti: previa autorizzazione della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 104. Petraroli.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 3), dopo le parole: gravi violazioni aggiungere le seguenti: previa autorizzazione della Banca d'Italia.
1. 105. Pisano.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:; è ammesso il recesso in caso di trasformazione in società per azioni o banca popolare.
1. 108. Busin.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:; è in ogni caso ammesso il recesso.
1. 109. Busin.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, sopprimere il comma 7.
1. 112. Crippa.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, dopo le parole: con proprio decreto inserire le seguenti:, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 113. Paglia, Fassina.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, tenendo conto della loro distribuzione sul territorio nazionale, necessario ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali, la diversificazione e il frazionamento del rischio.
1. 116. Nesci.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto della loro distribuzione sul territorio nazionale.
1. 114. Paglia, Fassina.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, sopprimere la lettera b).
1. 115. Paglia, Fassina.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) i requisiti specifici di capitale e con riguardo a quanto previsto alla lettera c) per favorire la costituzione, ai sensi dell'articolo 159, comma 4-bis, di gruppi bancari cooperativi nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, costituiti tra banche aventi sede ed operanti nei medesimi ambiti territoriali, tra cui la banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).
1. 117. Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, sopprimere il comma 7-bis.
1. 118. Da Villa.

  Al comma 6, sopprimere la lettera b).
1. 119. Paglia, Fassina.

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, dopo le parole: di società per azioni aggiungere le seguenti: o di banca popolare.
1. 121. Busin.

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, dopo le parole: gli effetti aggiungere la seguente: giuridici.
1. 120. Rizzo.

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali effetti non si producono se la banca di credito cooperativo che effettua le operazioni di cui al comma precedente affranca le proprie riserve corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza.
1. 122. Busin.

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'efficacia delle disposizioni di cui al periodo precedente è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
1. 123. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

  Sopprimere il comma 7.
1. 124. Di Battista.

  Al comma 7, sopprimere la lettera d).
1. 125. Di Benedetto.

  Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3, dopo le parole: in deroga inserire le seguenti:, nel caso in cui questi detengano il 50 per cento più uno del capitale sociale.

  Conseguentemente al medesimo capoverso, sopprimere le parole: e all'articolo 34, comma 3, del presente decreto,
1. 126. Busin.

  Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3, dopo le parole: in deroga aggiungere le seguenti:, esclusivamente nel caso in cui questi detengano il 50 per cento più uno del capitale sociale,
1. 127. Busin.

  Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3, dopo le parole: in deroga inserire le seguenti: , nel caso in cui questi detengano il 50 per cento più uno del capitale sociale,.
1. 128. Busin.

  Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3, sopprimere le parole: e all'articolo 34, comma 3, del presente decreto,.
1. 129. Busin.

  Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3, sostituire le parole e all'articolo 34, comma 3, del presente decreto, con le seguenti: tutelando comunque la caratteristica mutualistica delle banche di credito cooperativo.
1. 130. Busin.

  Al comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire le parole: si applicano i commi 3 e 4, con le seguenti: si applicano i commi 2, 3 e 4;
1. 131. Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 159 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. Le banche di credito cooperativo, aventi sede legale nel territorio delle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, possono costituire autonomi gruppi bancari cooperativi ai sensi degli articoli 31-bis e 37-ter, se questi gruppi sono composti solo da banche a carattere regionale aventi sede legale nel territorio della regione a statuto speciale o della provincia autonoma ove si trovano le sedi legali delle corrispondenti società capogruppo.
1. 132. Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari).

  1. All'articolo 10 dei testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Le banche che svolgono attività di commercio in proprio di strumenti finanziari non possono svolgere anche le altre attività previste dal presente articolo».
  2. Le banche che operano ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore devono dichiarare quale tipo di attività intendono svolgere, e procedere, ove necessario, alla riorganizzazione del proprio assetto societario.
  3. Le banche di credito cooperativo di cui agli articoli 33 e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.385 sono banche commerciali.
1. 01. Rampelli, Giorgia Meloni, Maietta, Cirielli, La Russa, Nastri, Petrenga, Taglialatela, Totaro.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2. 1. Luigi Di Maio.

  Sopprimerlo.
*2. 2. Busin.

  Sopprimere il comma 1.
2. 3. Busin.

  Sopprimere il comma 2.
2. 4. Busin.

  Sopprimere il comma 3.
2. 5. Busin.

  Sopprimere i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.
*2. 6. De Lorenzis.

  Sopprimere i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.
*2. 7. Paglia, Fassina.

  Al comma 3-bis, dopo le parole:, anche di nuova costituzione, aggiungere le seguenti: che preveda nello statuto il divieto di distribuzione delle riserve e dei dividendi ai soci,.
2. 8. Dadone.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro con le seguenti: valore degli attivi superiore a 10 miliardi di euro.
2. 9. Spadoni.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro con le seguenti: valore degli attivi superiore a 8 miliardi di euro.
2. 10. Scagliusi.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: duecento milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.
2. 11. Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: duecento milioni di euro con le seguenti: 300 milioni di euro.
2. 12. Sarti.

  Sopprimere il comma 3-ter.
2. 13. Paglia, Fassina.

  Al comma 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma sono devolute al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. 14. Sorial.

  Al comma 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma sono devolute ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituiti ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
2. 15. Sibilia.

  Sopprimere il comma 4.
2. 16. Busin.

  Sopprimere il comma 5.
2. 17. Busin.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
2. 18. Busin.

  Dopo l'articolo 2 , aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Associazione nazionale del credito cooperativo e strutture federative del territorio).

  1. L'Associazione nazionale del credito cooperativo e le strutture federative del territorio ad essa associate, oltre a svolgere la funzione di revisione cooperativa ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, curano la rappresentanza istituzionale delle banche di credito cooperativo loro aderenti. Esse esercitano, in particolare:
   a) compiti assegnati da disposizioni legislative e regolamentari, verificando, in particolare, il mantenimento delle finalità mutualistiche del credito cooperativo;
   b) poteri di rappresentanza territoriale anche nei confronti dei gruppi bancari cooperativi costituiti ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nell'interesse delle banche di credito cooperativo aderenti.

  2. L'Associazione nazionale e le strutture federative di cui al comma 1 non possono svolgere attività strumentali al Gruppo bancario cooperativo di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
  3. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in quanto compatibili con il comma 2.
2. 01. Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

ART. 2-bis.

  Sopprimerlo.
2-bis. 1. Busin.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 1. Dieni.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3. – (Istituzione di un Fondo di acquisizione di crediti bancari in condizione di sofferenza). – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la Cassa depositi prestiti Spa il Fondo per le politiche abitative (FPA), con una dotazione annuale pari a 400 milioni di euro.
  2. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza, ad un prezzo massimo pari al 50 per cento della residua quota capitale, compresa la titolarità della relativa ipoteca.
  3. Gli immobili acquisiti dal FPA e gravati da ipoteca sono concessi in locazione a canone concordato, secondo quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
  4. Le entrate derivanti dai canoni di locazione degli immobili di cui al comma 3, sono destinate alla manutenzione straordinaria degli stessi e, per la parte eccedente, alla capitalizzazione del FPA.
  5. Per tutta la durata della locazione, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.
  6. Le rate dei crediti acquisiti ai sensi del comma 2 sono rideterminate entro un termine di venti anni, con ammortamento, a scadenza trimestrale, allo stesso tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i mutui fondiari agli enti locali, maggiorato di 50 punti base.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6.
  8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 9.
  9. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziati in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto e a quello del SuperEnalotto. Con gli stessi decreti dispone, altresì, la modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di eguagliare l'aliquota applicata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a quella degli apparecchi di cui al medesimo articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto, n. 773 del 1931, e successive modificazioni, applicando la percentuale disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011.

  Conseguentemente:
   sopprimere gli articoli da 4 a 13;
   sostituire il titolo del Capo, con il seguente:
Capo II. FONDO DI ACQUISIZIONE DI SOFFERENZE BANCARIE
3. 2. Paglia, Fassina, Zaratti, Pellegrino.

  Sopprimere il comma 1.
3. 3. Busin.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: ventiquattro.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: diciotto con la seguente: ventiquattro.
3. 5. Laffranco, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: ventiquattro.
3. 6. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

  Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzato a con le seguenti: ha il divieto assoluto di.
3. 7. Gallinella.

  Al comma 1, sostituire le parole: concedere la garanzia dello Stato sulle con le seguenti: promuovere, mediante attività informativa, la possibilità per le imprese finanziarie ed assicurative di prestare una garanzia privata a prezzi concordati con il Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente:
   al comma 3, sostituire le parole: garanzia dello Stato ovunque ricorrano con le seguenti: garanzia privata.
   all'articolo 4, sostituire le parole: garanzia dello Stato ovunque ricorrano con le seguenti: garanzia privata.
   all'articolo 5, sostituire le parole: garanzia dello Stato ovunque ricorrano con le seguenti: garanzia privata.
   all'articolo 6, sostituire le parole: garanzia dello Stato ovunque ricorrano con le seguenti: garanzia privata.
   all'articolo 7, sostituire le parole: garanzia dello Stato ovunque ricorrano con le seguenti: garanzia privata.
   all'articolo 8, sostituire le parole: garanzia dello Stato ovunque ricorrano con le seguenti: garanzia privata.
   all'articolo 9, sostituire le parole: garanzia dello Stato ovunque ricorrano con le seguenti: garanzia privata.
   all'articolo 10, sostituire le parole: garanzia dello Stato ovunque ricorrano con le seguenti: garanzia privata.
   all'articolo 11, sostituire le parole: garanzia dello Stato ovunque ricorrano con le seguenti: garanzia privata.
3. 8. Di Vita.

  Al comma 1, sostituire le parole da: sulle passività fino alla fine del comma, con le seguenti: su tutti i conti correnti e libretti di risparmio aperti presso le filiali delle banche aventi sede legale in Italia e presso le succursali di banche estere nel territorio della Repubblica italiana con qualsiasi valore di giacenza media annua.
3. 4. Dell'Orco.

  Al comma 1, dopo la parola: banche aggiungere le seguenti:, i veicoli di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e i fondi di garanzia istituiti su base volontaria o per obbligo di legge.
3. 9. Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

  Al comma 1, dopo la parola: banche aggiungere le seguenti: o raggruppamenti di banche.
3. 11. Laffranco, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 di seguito denominati «società cedenti».
3. 12. Manlio Di Stefano.

  Al comma 1, dopo le parole: iscritti aggiungere le seguenti: da almeno 20 anni.
3. 50. Vallascas.

  Al comma 1, dopo le parole: iscritti aggiungere le seguenti: da almeno 15 anni.
3. 51. Villarosa.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 106 con le seguenti: di cui all'articolo 111.
3. 57. Colletti.

  Al comma 1, dopo le parole: «società cedenti» aggiungere le seguenti: i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e confidi.
3. 56. Del Grosso.

  Al comma 1, dopo le parole: «società cedenti» aggiungere le seguenti: i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
3. 55. Villarosa.

  Al comma 1, dopo le parole: «società cedenti» aggiungere le seguenti: limitatamente ai crediti coperti da garanzia reale.
3. 52. Simone Valente.

  Al comma 1, dopo le parole: «società cedenti» aggiungere le seguenti: limitatamente ai crediti riferiti a persone fisiche o giuridiche non iscritti come inadempienti nei sistemi di informazioni creditizie.
3. 53. Vignaroli.

  Al comma 1, dopo le parole: «società cedenti» aggiungere le seguenti: limitatamente ai crediti di importo inferiore ai 100.000 euro.
3. 54. Zolezzi.

  Al comma 1, dopo le parole: di crediti pecuniari aggiungere le seguenti: o di veicoli cessionari di crediti non performing acquistati da banche, società finanziarie appartenenti a gruppi bancari e da fondi di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
3. 13. Fassina, Paglia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a concedere la garanzia dello Stato di cui al comma 1 nel caso in cui il cessionario sia un intermediario finanziario estero che abbia acquistato crediti analoghi a quelli di cui al comma 1, originati da banche aventi sede in Italia, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 14. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

  Sopprimere il comma 2.
3. 15. Busin.

  Al comma 2, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: trentasei mesi.
3. 16. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

  Al comma 2, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: trenta mesi.
3. 17. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

  Al comma 2, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
3. 18. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

  Sopprimere il comma 3.
3. 19. Busin.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: per il monitoraggio aggiungere le seguenti: e per il controllo preventivo.
3. 20. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Fabrizio Di Stefano.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4. 1. Luigi Gallo.

  Sopprimerlo.
*4. 2. Busin.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
4. 3. Busin.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) Al fine di massimizzare una nuova patrimonializzazione del sistema bancario così come concordato dal Governo con la Commissione europea, i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla società cessionaria al miglior prezzo realizzabile dalla banca che entro 30 giorni provvede ad inviare specifica comunicazione all'Agenzia delle entrate permettendo il calcolo del conguaglio fiscale di eventuali crediti d'imposta di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. 4. Fico.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sono trasferiti aggiungere le seguenti: nella misura massima del 15 per cento annuo del valore totale delle sofferenze iscritte a bilancio.
4. 7. D'Incà.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alla società cessionaria per un importo non superiore al loro valore contabile netto alla data della cessione con le seguenti: al miglior prezzo realizzabile provvedendo entro 30 giorni dalla cessione ad inviare specifica comunicazione all'agenzia delle entrate al fine del calcolo del conguaglio fiscale in riferimento ad eventuali crediti di imposta di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. 5. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alla società cessionaria per un importo non superiore al loro valore contabile netto alla data della cessione con le seguenti: al miglior prezzo realizzabile.
4. 6. D'Uva.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: superiore con la seguente: inferiore.
4. 8. Fraccaro.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: valore contabile netto alla data della cessione con le seguenti: valore di mercato.
4. 9. Villarosa.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: mentre nel caso in cui vi siano state rettifiche nella valutazione delle sofferenze nell'anno in corso si utilizza il valore netto di bilancio.
4. 10. Villarosa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 11. Busin.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: emissione di titoli (i «Titoli») aggiungere le seguenti: in nessun caso destinati al mercato retail ovvero ad investitori privati non professionisti, ma destinati esclusivamente a investitori istituzionali non interessati alla cessione delle sofferenze.
4. 12. Fantinati.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
4. 13. Busin.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
4. 14. Busin.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
4. 15. Busin.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
4. 16. Busin.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: linea di credito aggiungere le seguenti: con banche diverse dalla cedente e prive di collegamenti, diretti e indiretti, con quest'ultima.
4. 17. Gagnarli.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5. 11. Silvia Giordano.

  Sopprimerlo.
*5. 12. Busin.

  Sopprimere il comma 1.
5. 1. Busin.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: assegnato aggiungere le seguenti:, secondo specifici parametri appositamente individuati con decreto ministeriale di cui all'articolo 13,
5. 2. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

  Sopprimere il comma 2.
5. 3. Busin.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: società cedente con le seguenti banca cedente.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: società cedente con le seguenti banca cedente.
5. 4. Spessotto.

  Sopprimere il comma 3.
5. 5. Busin.

  Sopprimere il comma 4.
5. 6. Busin.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le società di rating non devono avere alcun genere di rapporto lavorativo, conflitto di interessi e partecipazioni sociali con le società cedenti. La violazione della presente disposizione implica la nullità del contratto.
5. 7. Villarosa.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La società che effettua il rating deve essere scelta tra le società accreditate presso la Banca centrale europea al 1o gennaio 2016 che abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea.
5. 8. Villarosa.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La società che effettua il rating deve avere sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea.
5. 9. Villarosa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono indicati i requisiti delle agenzie esterne di cui al comma 1, nonché i parametri da cui le società incaricate di dare il rating devono partire per poter effettuare la valutazione.
5. 10. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
*6. 1. Grande.

  Sopprimerlo.
*6. 2. Busin.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
*7. 1. Grillo.

  Sopprimerlo.
*7. 2. Busin.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
*8. 1. L'Abbate.

  Sopprimerlo.
*8. 2. Busin.

  Al comma 1, dopo le parole: è onerosa aggiungere le seguenti:, con costi composti direttamente dalla società cedente, e.
8. 3. Paglia, Fassina.

  Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: società cedente con le seguenti: banca cedente.
8. 4. Toninelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. È vietata la vendita di Titoli junior e senior e altresì di obbligazioni subordinate, di strumenti finanziari derivati e di qualsiasi altro titolo rischioso agli investitori non istituzionali.
8. 5. Busin.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
*9. 1. Liuzzi.

  Sopprimerlo.
*9. 2. Busin.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. In caso di estensione da parte della BCE della rifinanziabilità agli ABS con sottostanti crediti non performing e di mantenimento del limite minimo di rating alla A singola, il costo della garanzia è commisurato al rischio connesso al rating effettivo dell'emissione anziché al rating Paese.
9. 3. Fassina, Paglia.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
*10. 1. Lombardi.

  Sopprimerlo.
*10. 2. Busin.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
*11. 1. Lorefice.

  Sopprimerlo.
*11. 2. Busin.

  Al comma 2, dopo le parole: Titolo senior inserire le seguenti:, solo dopo avere svolto le dovute istruttorie di verifica.
11. 3. Pesco.

  Al comma 2, dopo le parole: Titolo senior inserire le seguenti: in modo esclusivo senza aggiunta di oneri, spese e interessi.
11. 4. Pesco.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
*12. 1. Lupo.

  Sopprimerlo.
*12. 2. Busin.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
*13. 1. Mannino.

  Sopprimerlo.
*13. 2. Busin.

  Al comma 2, sostituire le parole: da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto con le seguenti: da adottarsi entro novanta giorni dalla data di conversione del presente decreto previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
13. 3. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

  Al comma 2, dopo le parole: da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
13. 4. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con il decreto ministeriale di attuazione verranno indicati i parametri da cui le società incaricate di dare il rating, ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, dovranno partire per poter effettuare la valutazione delle obbligazioni senior.
13. 5. Laffranco, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. In ogni caso, il Governo riferisce annualmente al Parlamento in ordine allo stato di attuazione delle disposizioni di attuazione del presente Capo.
13. 6. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.

FONDO DI ACQUISIZIONE DI SOFFERENZE BANCARIE

  Art. 13. 1 – (Istituzione di un Fondo di acquisizione di crediti bancari in condizione di sofferenza). – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la Cassa depositi prestiti Spa il Fondo per le politiche abitative (FPA), con una dotazione annuale pari a 400 milioni di euro.
  2. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza, ad un prezzo massimo pari al 50 per cento della residua quota capitale, compresa la titolarità della relativa ipoteca.
  3. Gli immobili acquisiti dal FPA e gravati da ipoteca sono concessi in locazione a canone concordato, secondo quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
  4. Le entrate derivanti dai canoni di locazione degli immobili di cui al comma 3, sono destinate alla manutenzione straordinaria degli stessi e, per la parte eccedente, alla capitalizzazione del FPA.
  5. Per tutta la durata della locazione, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.
  6. Le rate dei crediti acquisiti ai sensi del comma 2 sono rideterminate entro un termine di venti anni, con ammortamento, a scadenza trimestrale, allo stesso tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i mutui fondiari agli enti locali, maggiorato di 50 punti base.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6.
  8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 9.
  9. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto e a quello del SuperEnalotto. Con gli stessi decreti dispone, altresì, la modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di eguagliare l'aliquota applicata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a quella degli apparecchi di cui al medesimo articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto, n. 773 del 1931, e successive modificazioni, applicando la percentuale disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011.
13. 01. Paglia, Fassina, Zaratti, Pellegrino.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
14. 1. Busin.

ART. 15.

  Sopprimerlo.
15. 1. Busin.

  Al comma 1, inserire, in fine, i seguenti periodi: La valutazione, ivi compreso il valore delle plusvalenze o minusvalenze di cui al primo periodo, è effettuata su incarico della Banca d'Italia da un esperto indipendente, nominato dal Tribunale. Per i danni cagionati dalla valutazione, l'esperto, i componenti dei suoi organi nonché i suoi dipendenti rispondono in caso di dolo o colpa grave.
15. 4. Vacca.

  Al comma 1, inserire, in fine, i seguenti periodi: La valutazione è effettuata su incarico della Banca d'Italia da un esperto indipendente, nominato dal Tribunale. Per i danni cagionati dalla valutazione, l'esperto, i componenti dei suoi organi nonché i suoi difendenti rispondono in caso di dolo o colpa grave.
15. 2. Terzoni.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: previa valutazione analitica in ordine al valore della perdita eseguita da un professionista indipendente nominato dal Tribunale competente.
15. 3. Tripiedi.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Norma di interpretazione autentica in tema di imposta di bollo sul valore delle azioni).

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, relativamente agli istituti di credito popolari non quotati, per il calcolo dell'imposta di bollo sui depositi titoli si intende valida esclusivamente la tariffa, di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, applicata nella misura del 2 per mille per ogni esemplare, sul valore nominale delle azioni rilevato nel bilancio al 31 dicembre 2015, o, in seconda istanza, sul valore di recesso stabilito, con conseguente rimborso diretto di quanto prelevato in eccesso a tale titolo dai conti correnti dei soci dell'istituto.
15. 01. Busin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di titoli deteriorati).

  1. In deroga ai criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426 del codice civile per i soggetti investitori non istituzionali che alla data del 31 dicembre 2015 siano proprietari di azioni emesse dalle Banche poste in risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca popolare di Vicenza o da Veneto Banca, iscritte a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero nell'attivo circolante, è data facoltà di iscrivere la svalutazione delle medesime a seguito dell'adeguamento al valore di mercato, in un apposita voce degli oneri pluriennali da ammortizzare in un arco temporale di 10 esercizi a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 o avente chiusura successiva al 31 dicembre 2015.
15. 03. Busin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di titoli deteriorati).

  1. In deroga ai criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426 c.c. per i soggetti investitori non istituzionali che alla data del 31 dicembre 2015 siano proprietari di azioni emesse dalle Banche poste in risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca popolare di Vicenza o da Veneto Banca, iscritte a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero nell'attivo circolante, è data facoltà di iscrivere la svalutazione delle medesime a seguito dell'adeguamento al valore di mercato, in un apposita voce degli oneri pluriennali da ammortizzare in un arco temporale di 5 esercizi a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 o avente chiusura successiva al 31 dicembre 2015.
15. 02. Busin.
(Inammissibile)

ART. 16.

  Sopprimerlo.
*16. 1. Paglia, Fassina.

  Sopprimerlo.
*16. 2. Busin.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: emessi fino a: 16 marzo 1942, n. 267.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere le parole da:
a condizione che fino alla fine del comma;
   sopprimere il comma 2.
   al comma 4, sostituire le parole:
220 milioni con le seguenti: 1,5 miliardi;
   al comma 5 aggiungere, infine, il seguente periodo: Ai restanti oneri, pari a 1.280 milioni di euro, si provvede:
    a) quanto a 180 milioni, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
    b) quanto a 190 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
    c) quanto a 10 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
    d) quanto a 500 milioni di euro mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone tisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo;
    e) quanto a 500 milioni mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
16. 3. Guidesi, Busin.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: emessi fino a: 16 marzo 1942, n. 267.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere le parole da:
a condizione che fino alla fine del comma;
   sopprimere il comma 2.
   al comma 4, sostituire le parole:
220 milioni con le seguenti: 1,5 miliardi;
   al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai restanti oneri, pari a 1.280 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
16. 4. Guidesi, Busin.

    Al comma 1, sopprimere le parole da: emessi fino a: 16 marzo 1942, n. 267.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere le parole da:
a condizione che fino alla fine del comma;
   sopprimere il comma 2.
   al comma 4, sostituire le parole:
220 milioni con le seguenti: 1,5 miliardi;
   al comma 5 aggiungere infine il seguente periodo: Ai restanti oneri, pari a 1.280 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni ministeriali di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
16. 5. Guidesi, Busin.

  Al comma 1, sopprimere le parole: a favore dei soggetti che svolgono attività d'impresa.
16. 6. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

  Al comma 1, sostituire le parole:, a favore di soggetti che svolgono un'attività d'impresa, con le seguenti:, a favore di società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito dai medesimi o alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole:
intende trasferirli entro due anni con le seguenti: intende adibirli a casa di abitazione;
   al comma 2, sostituire le parole: Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento, con le seguenti: Ove non si realizzi la condizione di destinazione di cui al precedente comma;
16. 7. Paglia, Fassina, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire le parole: a favore dei soggetti che svolgono attività d'impresa con le seguenti: a favore di tutti i soggetti interessati.
16. 8. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

  Al comma 1, dopo le parole: che svolgono attività d'impresa aggiungere le seguenti: e che provvedono alla riqualificazione energetica degli immobili qualora l'attestato di prestazione energetica degli stessi certifichi il mancato rispetto dei limiti di legge.
16. 9. Alberti, Pesco.

  Al comma 1, sostituire le parole: 200 euro con le seguenti: 300 euro.

  Conseguentemente, al comma 2-bis sostituire le parole: 200 euro con le seguenti: 100 euro.
16. 10. Villarosa.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro due anni con le seguenti: entro dieci anni.

  Conseguentemente:
  sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro dieci anni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del decennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.
   al comma 2-bis:
    al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sempre che l'immobile acquistato sia destinato a prima abitazione.
    sostituire il secondo periodo con il seguente: In caso di rivendita prima dei dieci anni dalla data dell'atto di acquisto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.
16. 13. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

  Sopprimere il comma 2.
16. 11. Paglia, Fassina, Pellegrino, Zaratti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro dieci anni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del decennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 2-
bis con i seguenti:
  2-bis. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni di cui alla nota 11-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131 e sempre che l'immobile acquistato sia destinato a prima abitazione. In caso di rivendita prima dei dieci anni dalla data dell'atto di acquisto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.
  2-ter. I 220 milioni di euro costituenti gli oneri derivanti dalla modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite che la legge di stabilità 2016 imputa all'incremento di entrate per l'anno 2016, derivante dalla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica, confluiscono nel Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori di cui all'articolo 1, comma 44, capoverso «articolo 8» del decreto legislativo n. 179 del 2007, della legge di stabilità 2016.
   sopprimere i commi 4 e 5.
16. 12. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

  Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 200 euro con le seguenti: 100 euro.

  Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: 2.320 milioni di euro con le seguenti: 2.420 milioni di euro.
16. 14. Villarosa.

  Al comma 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sempre che l'immobile acquistato sia destinato a prima abitazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: In caso di rivendita prima dei dieci anni dalla data dell'atto di acquisto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.
16. 15. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Qualora all'atto dell'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici delle stesse, sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore delle medesime imprese che abbiano per oggetto esclusivo, o prevalente, dell'attività la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immobili, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che, nell'atto, l'impresa acquirente dichiari che intende trasferire l'immobile entro cinque anni dall'ultimazione degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 30 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero.
16. 16. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.
(Inammissibile)

  Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:

Capo III-bis
ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLE PROCEDURE DI CRISI

Art. 16-bis.
(Disposizioni relative alla procedura di risoluzione di cui all'articolo 1, commi da 842 a 861, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. In alternativa alle procedure giudiziali ed extragiudiziali previste dai commi da 855 a 858 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli investitori di cui al comma 842 del medesimo articolo, possono richiedere, in ragione del credito vantato nei confronti delle banche poste a risoluzione, remissione di warrant che diano diritto alla sottoscrizione delle azioni degli enti-ponte di cui al medesimo comma 842.
  2. Al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le cessioni devono comunque essere effettuate nell'interesse dell'economia dei territori in cui le banche di cui al presente comma sono insediate, tutelare i risparmi delle famiglie e delle imprese nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni, e preservare tutti i rapporti di lavoro in essere».
  3. Dopo il comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere il seguente:
  842-bis. 1. Al fine di tutelare il piccolo risparmio dall'intervento di cui al precedente comma 842 non deve derivare alcun pregiudizio patrimoniale per gli investimenti obbligazionari di valore inferiore a trentamila euro. Nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'articolo 96-ter, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni alla Banca d'Italia, la medesima, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, interviene con proprio provvedimento al fine di attuare quanto disposto dal presente comma.
16. 01. Paglia, Fassina.

  Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:

Capo III-bis.
ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLE PROCEDURE DI CRISI

Art. 16-bis.
(Disposizioni relative alla procedura di risoluzione di cui all'articolo 1, commi da 842 a 861 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. Al Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 856 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 afferiscono altresì tutti gli eventuali maggiori ricavi derivanti dalla cessione dei prestiti non performanti e delle partecipazioni al capitale o dei diritti degli istituti bancari soggetti alla procedura di risoluzione di cui al comma 842 del medesimo articolo, al fine di garantire a tutti i danneggiati un rimborso pieno, senza costringere il collegio arbitrale a dover agire nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal medesimo comma.
16. 02. Paglia, Fassina.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Contratti di garanzia su partecipazioni di società a responsabilità limitata).

  1. Ai contratti di garanzia su partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 1, lettera d) del medesimo decreto legislativo.
  2. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
  3. Ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e dell'articolo 2470 del codice civile, il notaio autenticante procede al deposito dell'atto di trasferimento o di appropriazione, con sottoscrizione autenticata del creditore pignoratizio.
  4. L'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a responsabilità limitata deve essere comunicata a cura del creditore pignoratizio, entro 15 giorni dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente registro delle imprese.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di garanzia stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e rispetto ai quali non sia stata iniziata una procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ed i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni garantite non siano stati individuati nei relativi contratti di garanzia, il creditore pignoratizio può chiedere al tribunale competente la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di procedere direttamente alla vendita o all'appropriazione delle stesse.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con il seguente:

Capo III
DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI

16. 03. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Creditori muniti di ipoteca sui beni immobili).

  1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'articolo 53, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «I titolari di crediti muniti di ipoteca di primo grado su beni immobili possono iniziare o proseguire le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-bis.
  Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni con ipoteca in primo grado da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che in sede concorsuale è corrisposto da quest'ultimo direttamente al creditore ipotecario.
  Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la quota spettante al creditore ipotecario, fissata ai sensi dell'articolo 110, viene attribuita al fallimento.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con il seguente:

Capo III

DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI

16. 04. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Progetto di distribuzione parziale).

  1. All'articolo 596 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma dopo le parole: «provvede a formare un progetto di distribuzione,» sono aggiunte le seguenti: «anche parziale,»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:

Capo III
DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI

16. 05. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo).

  1. All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali non manifestamente infondati.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:

Capo III
DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI

16. 06. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Pignoramento presso terzi).

  Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 545, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
  «Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, il saldo del conto può essere pignorato per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento; in caso di conti cointestati, il saldo si intende pro quota dei singoli cointestatari ed il limite di impignorabilità si applica anche nel caso in cui i predetti accrediti riguardino cointestatari non esecutati. Quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.»;
   b) all'articolo 546, primo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento, per un importo del saldo del conto pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:

Capo III
DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI

16. 07. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Riduzione dei termini delle domande di insinuazione al passivo).

  1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 101, primo comma, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:

Capo III
DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI

16. 08. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Semplificazione della pubblicità relativa alle vendite pubbliche).

  1. All'articolo 161-quater disp. att. c.p.c. e disp. trans., primo comma, al primo periodo, le parole: «o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed» sono soppresse.
  2. All'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sono aggiunte in fine le parole: «, anche nel caso in cui la vendita sia disposta in più lotti»;
   b) il secondo periodo è soppresso.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:

Capo III
DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI

16. 09. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Procedure di vendita a mezzo commissionario).

  1. All'articolo 532 del codice di procedura civile, al secondo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: ”Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:

Capo III
DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI

16. 010. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di trasparenza per le banche sottoposte a procedure di risoluzione)
.

  1. Sul sito internet della Banca d'Italia sono pubblicati, entro il 31 gennaio di ogni anno, su un'apposita sezione, i dati informativi indicanti la solidità di tutti di istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale.
  2. La sezione è informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara i dati riguardanti:
   a) il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni;
   b) il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze;
   c) le valutazioni delle principali agenzie di rating internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee;
   d) il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;
   e) il livello di attività di ciascun istituto secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi da 1 a 10.

  3. Ai fini della compilazione dei dati di cui al comma 2:
   a) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di default con conseguente necessità di ricapitalizzazione;
   b) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura della fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;
   c) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione.

  4. Sulla medesima sezione è pubblicato, altresì, l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti da ciascun istituto bancario e finanziario in cui è indicato, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10.
  5. La Banca d'Italia detta le disposizioni attuative del presente articolo.
16. 011. Busin.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di trasparenza per le banche sottoposte a procedure di risoluzione)
.

  1. Sul sito internet della Banca d'Italia sono pubblicati, entro il 31 gennaio di ogni anno, su un'apposita sezione, i dati informativi indicanti la solidità di tutti di istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale.
  2. La sezione è informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara i dati riguardanti:
   a) il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni;
   b) il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze;
   c) le valutazioni delle principali agenzie di rating internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee;
   d) il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;
   e) il livello di solidità di ciascun istituto secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi da 1 a 10.

  3. Ai fini della compilazione dei dati di cui al comma 2:
   a) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di default con conseguente necessità di ricapitalizzazione;
   b) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;
   c) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione.

  4. La Banca d'Italia detta le disposizioni attuative del presente articolo.
16. 012. Busin.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica disposizioni relative alle procedure di crisi)
.

  1. Al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo le parole: «da un esperto indipendente» sono aggiunte le seguenti: «nominato dal tribunale».
16. 013. Tofalo.

ART. 17.

  Sopprimerlo.
17. 1. Busin.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
17. 2. Busin.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 42, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    «a) individua le informazioni da fornire alla clientela nell'ambito della commercializzazione delle quote o delle azioni nel territorio della Repubblica nonché le modalità con cui tali informazioni devono essere divulgate, tenendo conto che qualora la stessa commercializzazione sia rivolta ad un pubblico di consumatori a questi deve essere garantita la massima trasparenza in merito alla rischiosità dell'investimento;».
17. 3. Paglia, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso Art. 46-bis.
17. 4. Busin.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso Art. 46-ter.
17. 5. Busin.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso Art. 46-quater.
17. 6. Busin.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17.1.
(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti).

  1. L'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è sostituto con il seguente:
  «Art. 117-bis. – (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti) – 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.
  2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
  3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.».
17. 01. Busin.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17.1.
(Disposizioni in materia di tassi di interesse).

  1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dal seguente:
  «1. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:
   a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i leasing immobiliari accordati alle imprese;
   b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.

  2. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali».
17. 02. Busin.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17.1.
(Disposizioni in materia di home banking).

  1. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:
  «Art. 117-ter. – (Disposizioni in materia di operazioni home banking) – 1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di home banking non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.
  2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.».
17. 03. Busin.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17.1.
(Disposizioni in materia di home banking).

  1. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è inserito il seguente:
  «Art. 117-ter. – (Disposizioni in materia di operazioni home banking) – 1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di home banking non possono prevedere alcun onere a carico del cliente».
17. 04. Busin.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17.1.
(Disposizioni in materia di home banking).

  1. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizi;), è inserito il seguente:
  «Art. 117-ter. – (Disposizioni in materia di operazioni home banking) – 1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di home banking non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.
  2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto».
17. 05. Busin.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17.1.
(Disposizioni in materia di home banking).

  1. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:
  «Art. 117-ter. – (Disposizioni in materia di operazioni home banking) – 1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di home banking non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.
  2. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».
17. 06. Busin.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17.1.

  1. Per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non è previsto alcun onere a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dei gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza.
  2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  3. Il CIRC adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.
17. 07. Busin.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17.1.
(Disposizioni in materia di ordini di pagamento).

  1. Per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non possono essere previsti oneri a carico dell'ordinante superiori a 1 euro.
17. 08. Busin.

ART. 17-bis.

  Sopprimerlo.
*17-bis. 1. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

  Sopprimerlo.
*17-bis. 2. Pesco, Alberti.

  Sopprimerlo.
*17-bis. 3. Busin.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi).

  1. All'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. È nullo qualsiasi patto contrario o inteso ad aggirare le disposizioni di cui al precedente comma».
17-bis. 4. Pisano, Pesco.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori ed è nullo qualsiasi patto contrario o inteso ad aggirare le disposizioni di cui al presente comma.
17-bis. 5. Alberti, Pesco.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori.
17-bis. 6. Villarosa, Pesco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: gli interessi debitori maturati aggiungere le seguenti: e gli interessi periodicamente capitalizzati.
17-bis. 7. Pesco, Alberti.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: su carte di credito, aggiungere le seguenti: su aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, sugli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento fino alla fine della lettera.
17-bis. 8. Paglia, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sulla sorte capitale aggiungere le seguenti:; gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori.
17-bis. 9. Ruocco, Pesco.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, fino alla fine della lettera.
17-bis. 10. Alberti, Pesco.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: il cliente può autorizzare, anche preventivamente, fino alla fine della lettera con le seguenti: è nullo qualsiasi patto contrario o inteso ad aggirare le disposizioni di cui alla presente lettera.
17-bis. 11. Ruocco, Pesco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: è considerata sorte capitale aggiungere le seguenti: gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori ed è nullo qualsiasi patto contrario o inteso ad aggirare le disposizioni di cui al presente comma.
17-bis. 12. Pesco, Villarosa.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: è considerata sorte capitale aggiungere le seguenti:; gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori.
17-bis. 13. Villarosa, Pesco.

  Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.1.
(Tutela dei risparmiatori).

  1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito «Fondo»). Nell'ipotesi di incapienza del Fondo le banche aventi sede legale nella Repubblica italiana versano contributi addizionali al Fondo entro il limite complessivo pari al valore della suddetta riduzione delle azioni e degli elementi di classe.
  2. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.
17-bis. 01. Villarosa, Alberti, Pesco.

  Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.1.
(Tutela dei risparmiatori).

  «I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito “Fondo”). L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma».
  Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma si provvede:
   a) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89 per cento»;
   b) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
    2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
    3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento».
17-bis. 02. Villarosa, Alberti, Pesco.

  Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.1.
(Tutela dei risparmiatori).

  «I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al 50 per cento del valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nell'ipotesi di incapienza del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi le banche aventi sede legale nella Repubblica Italiana versano contributi addizionali al medesimo Fondo entro il limite complessivo pari al valore delle azioni determinato ai sensi del presente comma. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nell'ipotesi di incapienza del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi le banche aventi sede legale nella Repubblica Italiana versano contributi addizionali al medesimo Fondo entro il limite complessivo pari al valore nominale dei suddetti elementi di classe 2. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali».
17-bis. 03. Pesco, Villarosa, Alberti.

  Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.1.
(Tutela dei risparmiatori).

  1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al 50 per cento del valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede:
   a) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89 per cento»;
   b) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
    2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
    3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento».
17-bis. 04. Pesco, Villarosa, Alberti.

  Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.1.
(Tutela dei risparmiatori).

  1. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.
  2. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma si provvede:
   a) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89 per cento»;
   b) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
    2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
    3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento».
17-bis. 05. Villarosa, Pesco, Alberti.

  Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.1.
(Tutela dei risparmiatori).

  1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, partecipano alla distribuzione dei dividendi della bad bank che gestisce i crediti e le sofferenze cedute dalle suddette banche, fino a concorrenza del valore complessivo della riduzione subita.
17-bis. 06. Pesco, Villarosa, Alberti.

  Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.1.
(Tutela dei risparmiatori).

  1. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, sono riconosciute azioni ordinarie di nuova emissione della bad bank che gestisce i crediti e le sofferenze cedute dalle suddette banche con valore nominale pari al valore complessivo della riduzione subita.
17-bis. 07. Pesco, Villarosa, Alberti.

  Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.1.
(Tutela dei risparmiatori).

  I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, previo accertamento della Consob della violazione dell'articolo 17, primo paragrafo del Regolamento (UE) N. 586/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi del mercato e l'articolo 6 della Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma si provvede:
   a) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89 per cento»;
   b) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
    2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
    3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento».
17-bis. 08. Pesco, Villarosa, Alberti.

  Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.1.
(Tutela dei risparmiatori).

  1. I crediti deteriorati ed ogni genere di sofferenza delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono quantificate e alienate tramite asta pubblica. I soggetti che hanno subito la riduzione delle azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri delle suddette banche sono rimborsati con le monetizzazioni derivanti dalle alienazioni di cui al precedente periodo. Le cessioni dei crediti e delle sofferenze avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge e diversamente da quanto disposto con il presente comma sono nulle.
17-bis. 09. Pesco, Villarosa, Alberti.

  Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.1.
(Tutela dei risparmiatori).

  1. I crediti deteriorati ed ogni genere di sofferenza delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono quantificate e alienate tramite asta pubblica. I soggetti che hanno subito la riduzione delle azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri delle suddette banche sono rimborsati con le monetizzazioni derivanti dalle alienazioni di cui al precedente periodo. Le monetizzazioni ulteriori rispetto al valore complessivo della riduzione di valore dei suddetti strumenti finanziari spetta alle banche di cui al comma 844 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208. Le cessioni dei crediti e delle sofferenze avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge e diversamente da quanto disposto con il presente comma sono nulle.
17-bis. 010. Pesco, Villarosa, Alberti.

  Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.1.
(Tutela dei risparmiatori).

  1. I crediti deteriorati ed ogni genere di sofferenza delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono alienati da parte del Ministero dell'economia e delle finanze a seguito dell'avvenuta due diligence comprendente l'analisi del valore e quantificazione da parte dello stesso Ministero dei medesimi crediti deteriorati e sofferenze. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore delle azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri delle suddette banche sono indennizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo è rimborsato, fino al valore degli indennizzi effettuati ai sensi del presente comma, con le monetizzazioni derivanti dalle alienazioni di cui al presente comma. Le monetizzazioni ulteriori rispetto al valore complessivo della riduzione di valore dei suddetti strumenti finanziari spetta alle banche di cui al comma 844 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208. Le cessioni dei crediti e delle sofferenze avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge e diversamente da quanto disposto con il presente comma sono nulle.
17-bis. 011. Pesco, Villarosa, Alberti.

  Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.1.
(Tutela dei risparmiatori).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a rimborsare integralmente i soggetti, fatta eccezione degli investitori istituzionali, che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente si provvede:
   a) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89 per cento»;
   b) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
    2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;.
    3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento».
17-bis. 012. Villarosa, Pesco, Alberti.

  Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Tutela dei risparmiatori).

  1. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente si provvede:
   a) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 90 per cento»;
   b) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
    2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
    3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».
17-bis. 013. Villarosa, Pesco, Alberti.

  Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Tutela dei risparmiatori).

  Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 75 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente si provvede:
   a) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 91 per cento»;
   b) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento»;
    2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento»;
    3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento».
17-bis. 014. Alberti, Pesco, Villarosa.

  Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Tutela dei risparmiatori).

  Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente si provvede:
   a) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 92 per cento»;
   b) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
    2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
    3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento».
17-bis. 015. Pesco, Villarosa, Alberti.

  Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Tutela dei risparmiatori).

  Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente si provvede:
   a) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93 per cento»;
   b) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
    2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
    3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
17-bis. 016. Villarosa, Pesco, Alberti.

  Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Tutela dei risparmiatori).

  Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente si provvede:
   a) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento»;
   b) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
    2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
    3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
17-bis. 017. Alberti, Pesco, Villarosa.

ART. 17-ter.

  Sopprimerlo.
17-ter. 1. Busin.

ART. 17-quater.

Sopprimerlo.
17-quater. 1. Busin.

ART. 17-quinquies.

  Dopo l'articolo 17-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 17-sexies.
(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385).

  1. Dopo l'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.
(Finanza etica).

  1. Sono operatori bancari di finanza etica quelle banche che garantiscono le seguenti pratiche:
   a) svolgono una valutazione anche di carattere sociale ed ambientale per i finanziamenti erogati a persone giuridiche;
   b) dei finanziamenti erogati a persone giuridiche danno evidenza pubblica, anche via web, con riferimento almeno a: ragione sociale dei beneficiari, attività svolta, importo del finanziamento erogato, sede di attività;
   c) dedicano ad organizzazioni non profit o imprese sociali almeno il 30 per cento del proprio portafoglio crediti;
   d) non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;
   e) sono caratterizzati da governance a forte orientamento democratico e partecipativo;
   f) hanno politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non potrà superare il valore di 10.

  2. Non concorre a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) degli operatori bancari di finanza etica di cui al precedente comma 1, la quota pari al 75 per cento delle somme destinate ad incremento del capitale proprio.
17-quinquies. 01. Marcon, Causi, Paglia, Fassina, Patrizia Maestri, Civati, Pastorino, Giancarlo Giorgetti, Palese, Palmieri, Barbanti, Matarrelli, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Melilla, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Zaccagnini, Realacci, Murer, Beni, Quartapelle Procopio, Zanin, Mognato, Narduolo, Patriarca, Mattiello, Sberna, Fossati, Brignone, Scuvera, Andrea Maestri, Rubinato, Capone, Arlotti, Lodolini, Mongiello, Zampa, Cova, Tacconi, Malisani.
(Inammissibile)

ART. 18.

  Sopprimerlo.
18. 1. Busin.