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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 8 marzo 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'8 marzo 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bergamini, Bernardo, Dorina Bianchi, Stella Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Censore, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Cominelli, Costa, Crippa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Schullian, Scotto, Sereni, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Zanetti, Zolezzi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bergamini, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Censore, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Cominelli, Costa, Crippa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Schullian, Scotto, Sereni, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Zanetti, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 7 marzo 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MINARDO: «Disposizioni per favorire l'avvio di imprese artigiane da parte di giovani» (3659);
   PISICCHIO: «Introduzione dell'articolo 52-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di disciplina del referendum per la revoca del mandato del sindaco» (3660).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
   XII Commissione (Affari sociali):
  BRIGNONE ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di indirizzo e controllo sull'attività di prevenzione e di contrasto della violenza contro le donne e per la salvaguardia dei diritti delle donne vittime di maltrattamenti e di atti persecutori» (3534) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 marzo 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato Spa, per gli esercizi 2013 e 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 360).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera del 23 febbraio 2016, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alle mozioni BINETTI ed altri n. 1/01063, BARONI ed altri n. 1/01073, MIOTTO ed altri n. 1/01074, VARGIU ed altri n. 1/01075, NIZZI ed altri n. 1/01076 e NICCHI ed altri n. 1/01079, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 3 dicembre 2015, concernenti iniziative per la cura dei tumori rari.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) competente per materia.

Trasmissione dal Viceministro dello sviluppo economico.

  Il Viceministro dello sviluppo economico, con lettera in data 1o marzo 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 24 aprile 1990, n. 100, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 100 del 1990, recante norme sulla promozione della partecipazione a società e imprese miste all'estero, riferita all'anno 2014 (Doc. LXXXV, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla X (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro della difesa.

  Il Ministro della difesa, con lettera del 7 marzo 2016, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno PIRAS ed altri n. 9/3393-A/24, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 novembre 2015, concernente la previsione di attività di sorveglianza e soccorso nell'ambito delle operazioni connesse al flusso migratorio dei profughi nel Mediterraneo.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 7 marzo 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del codice delle statistiche e sul coordinamento nell'ambito del sistema statistico europeo (COM(2016) 114 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione dell'Unione in seno al consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Repubblica d'Albania per quanto riguarda la partecipazione della Repubblica d'Albania, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio (COM(2016) 118 final), corredata dal relativo allegato (COM(2016) 118 final-Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione dell'Unione in seno al consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Repubblica di Serbia per quanto riguarda la partecipazione della Repubblica di Serbia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio (COM(2016) 119 final), corredata dal relativo allegato (COM(2016) 119 final-Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 3 marzo 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (284).

  Questa richiesta è assegnata, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. È altresì assegnata, ai sensi del medesimo comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio). Tali Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 7 aprile 2016.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Chiarimenti in ordine all'interpretazione della circolare recante la «Disciplina applicabile ai rapporti di lavoro a tempo determinato del personale delle scuole comunali, con particolare riferimento ai limiti di durata» – 3-01986

A) Interrogazione

   CHIMIENTI, MARZANA, D'UVA, BRESCIA, LUIGI GALLO, VACCA, DI BENEDETTO e SIMONE VALENTE. – Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:
   visti i limiti fissati dal complesso quadro normativo di riferimento, il comune di Torino non ha potuto sviluppare, negli anni, politiche assunzionali a tempo indeterminato coerenti con il mantenimento dei livelli quantitativi dei servizi educativi e scolastici erogati;
   ne è pertanto conseguito che anche il comune di Torino ha reiterato, negli anni, contratti a tempo determinato a personale che in molti casi ha superato il limite dei 36 mesi, già previsto dal decreto legislativo n. 368 del 2001 e confermato dal decreto legislativo n. 81 del 2015;
   il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 2 settembre 2015 ha diramato la circolare numero 3 del 2015, avente per oggetto «Disciplina applicabile ai rapporti di lavoro a tempo determinato del personale delle scuole comunali, con particolare riferimento ai limiti di durata»;
   la circolare evidenzia le problematiche in merito all'imposizione del limite dei 36 mesi come massimo periodo di durata di rinnovi contrattuali del personale legato ai servizi educativi;
   la circolare, pertanto, concede ai comuni la facoltà di derogare ai limiti dei 36 mesi purché vi sia un piano assunzionale che abbia come obiettivo il superamento del precariato;
   il comune di Torino procederà nei prossimi mesi all'assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato nel settore educativo;
   il comune di Torino ha creato, circa due anni fa, due graduatorie aperte per nidi e materne, riservate esclusivamente a personale con più di 36 mesi di servizio, con lo scopo di stabilizzare il precariato storico, e dalle quali il comune attingerà per i soli contratti a tempo indeterminato;
   il comune di Torino, per quanto concerne le chiamate a tempo determinato (supplenze) ha deciso, con determina dirigenziale n. 201543500 del 26 agosto 2015, di applicare in senso stretto il tetto massimo di 1080 giorni ai contratti individuali di lavoro a tempo determinato e di conferire gli incarichi al personale presente nelle graduatorie statali, nonostante la presenza in graduatoria del personale con più di 36 mesi di servizio;
   nei comuni di Roma e Milano si sta, invece, applicando la circolare sopracitata come elemento per superare temporaneamente i limiti imposti rispetto alla prosecuzione dei tempi determinati oltre ai 36 mesi –:
   se il Governo sia a conoscenza della questione che concerne la città di Torino e quale delle diverse interpretazioni date dai comuni alla circolare di cui in premessa sia corretta;
   se non si ritenga opportuno emanare una nuova circolare a chiarimento della possibilità di superare il limite dei 36 mesi in ambito educativo. (3-01986)


Iniziative volte a contrastare il dissesto idrogeologico, con particolare riferimento alla regione Basilicata – 3-01832

B) Interrogazione

   LATRONICO. – Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Per sapere – premesso che:
   il nostro Paese ha un territorio particolarmente fragile, fortemente urbanizzato e a forte rischio di dissesto idrogeologico con il ripetersi della drammatica frequenza di frane e alluvioni in ogni regione;
   in Italia il dissesto idrogeologico è diffuso in modo capillare e rappresenta un problema di notevole importanza. Le aree a elevata criticità rappresentano il 9,8 per cento della superficie nazionale e riguardano l'89 per cento dei comuni, su cui sorgono 6.250 scuole e 550 ospedali. Le regioni hanno stimato un fabbisogno di 40 miliardi di euro per la messa in sicurezza del territorio;
   tra i fattori naturali che predispongono il territorio italiano ai dissesti idrogeologici, rientra senza dubbio la sua conformazione geologica e geomorfologica, caratterizzata da un'orografia giovane. La densità della popolazione, la progressiva urbanizzazione, l'abbandono dei terreni montani, l'edificazione in aree a rischio, il disboscamento e la mancata o carente manutenzione dei corsi d'acqua e dei versanti e/o pendii a rischio di instabilità hanno aggravato la situazione e messo ulteriormente in evidenza la fragilità del territorio italiano, aumentandone l'esposizione ai rischi di dissesto idrogeologico;
   il dissesto idrogeologico è anche una delle ragioni dell'aumento del gap infrastrutturale nel nostro Paese; non franano solo terreni o case provocando dei lutti, ma anche strade e autostrade, ferrovie, reti idriche ed elettriche. Il deterioramento del territorio costituisce una voce fortemente negativa nel bilancio economico del Paese e costa circa 5,5 miliardi l'anno;
   il protocollo d'intesa siglato il 21 maggio 2015 sul monitoraggio e la vigilanza sugli interventi e opere contro il dissesto idrogeologico sottoscritto fra il Presidente del Consiglio, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Autorità nazionale anticorruzione prevede in particolare nel settore del dissesto idrogeologico la stipula di un piano straordinario per la mitigazione del rischio nelle aree metropolitane e di un piano per l'intero territorio nazionale 2015-2020 da attuare attraverso specifici accordi di programma con i presidenti delle regioni nella veste di commissari;
   il 4 novembre 2015 i rappresentanti delle regioni e delle aree metropolitane hanno siglato con il Governo, rappresentato dal Ministro interrogato e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Claudio De Vincenti e dal direttore dell'unità di missione contro il dissesto Mauro Grassi sette accordi di programma per interventi di messa in sicurezza del territorio. Gli accordi riguardano le regioni: Abruzzo (interventi per 54,8 milioni di euro) Emilia-Romagna (43,4 milioni di euro), Liguria (315 milioni di euro), Lombardia (145,6 milioni di euro), Sardegna (25,3 milioni di euro), Toscana (106,6 milioni di euro), Veneto (109,7 milioni di euro) per un importo complessivo di 800 milioni di euro, di cui 653 milioni di risorse statali e 150 milioni di cofinanziamenti regionali;
   si apprende che si tratta di 33 interventi, per i quali sono state compilate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 33 schede di tutti interventi delle opere anti-alluvione nelle aree metropolitane in base a due criteri di priorità, quali il rischio di pericolosità per le persone, in aree più popolate e lo stato di avanzamento della progettazione. Tra queste non figura la Basilicata pur essendo tra le più insidiate dal rischio idrogeologico come raccontano gli studi finora realizzati sullo stato di fragilità dei versanti lucani che insidiano i centri ubicati sulle colline e le stesse aree di nuovo insediamento lungo il litorale ionico;
   la Basilicata è la regione d'Italia dove il rischio idrogeologico è piuttosto preoccupante e coinvolge almeno un centinaio di comuni. Si tratta di aree, che per particolari caratteristiche orografiche, sono prevalentemente collinari, montuose e quindi potenzialmente più esposte al rischio idrogeologico;
   secondo le analisi di Legambiente e della Protezione civile, la Basilicata conquista anche il triste primato che il 100 per cento dei comuni lucani sono a rischio idrogeologico. Tra le cause che condizionano e amplificano il rischio idrogeologico c’è sia l'azione dell'uomo (abbandono e degrado, cementificazione, consumo di suolo, abusivismo, disboscamento e incendi), ma anche la mancanza di una seria manutenzione ordinaria e una politica di prevenzione;
   in un contesto in cui sono sempre più evidenti gli effetti dei cambiamenti climatici in atto, che comportano fenomeni meteorologici estremi caratterizzati da piogge intense concentrate in periodi di tempo sempre più brevi, la gestione irrazionale del territorio porta a conseguenze disastrose e non è accettabile che non si metta in sicurezza il territorio lucano dai danni provocati da frane, erosioni delle coste, esondazioni dei fiumi che mettono a rischio abitati e impianti produttivi –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per accelerare la predisposizione del piano nazionale di mitigazione del rischio idrogeologico al fine di ridurre e gestire il rischio con investimenti per far ripartire il Paese;
   quali siano stati i motivi di esclusione della regione Basilicata dal piano varato nei giorni scorsi;
   quale sia lo stato di attuazione delle opere previste per il contrasto del dissesto idrogeologico in Basilicata e se non ritenga necessario promuovere una revisione della pianificazione di emergenza su tutto il territorio nazionale. (3-01832)


Chiarimenti in merito al rilascio della valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di un rigassificatore a Rosignano, in provincia di Livorno – 3-01933; 3-02084

C) Interrogazioni

   BIANCONI e PALESE. – Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Per sapere – premesso che:
   il 7 gennaio 2016 è stato presentato al Ministro interrogato un nuovo progetto per un rigassificatore («nuovo progetto Rosignano»);
   esso fa seguito ad un «progetto Rosignano» presentato nel 2010 per il quale fu svolta una valutazione d'impatto ambientale con esito positivo –:
   se la valutazione d'impatto ambientale anteriormente richiesta e con esito positivo abbia valenza anche per il progetto del 2016, atteso anche che l'insediamento attiene a luoghi coincidenti con quelli del primo progetto e ad un intervento della stessa natura;
   in caso contrario, quali siano i tempi di conclusione di un'eventuale nuova valutazione d'impatto ambientale. (3-01933)


   SEGONI, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS e TURCO. – Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Per sapere – premesso che:
   in data 18 dicembre 2015 la società Edison spa ha presentato una nuova istanza di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di un terminale di rigassificazione a Rosignano Solvay (Livorno), come «revisione alla variante progetto Rosignano», chiedendo la revisione di un vecchio progetto similare («variante progetto Rosignano», caratterizzato da un terminale gnl onshore con capacità di 8 miliardi mc/anno, 2 serbatoi ciascuno con capacità 160.000 mc/anno – capacità massima metaniere 140.000 mc) che nel 2010 aveva ottenuto parere positivo di VIA – DEC VIA 844/2010 (a seguito del quale, sono stati presentati due ricorsi: un ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, presentato dall'associazione italiana per il Wwf for Nature onlus; un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dall'associazione «Forum Ambientalista»). L'attuale progetto è stato sostanzialmente modificato e risulta essere addirittura peggiorativo rispetto al precedente con valutazione d'impatto ambientale favorevole;
   da fonti stampa, si apprende che la stessa giunta comunale di Rosignano con delibera n. 22, riferendosi al progetto della Edison spa esprime preoccupazione sugli «impatti significativi sull'ambiente», ritenendo le modifiche (rispetto al progetto che aveva riscosso la valutazione d'impatto ambientale nel 2010), «sostanziali» e tali da poter costituire «aggravio del preesistente livello di rischio di incidente rilevante» (in base alle «leggi Seveso I-II-III», tale impianto non sarebbe ammissibile in un luogo già ad alto rischio in cui sono presenti altri impianti come quello della sodiera Solvay SA). Secondo uno studio approfondito, effettuato da una équipe di tecnici (incaricati dal comune per esaminare il nuovo progetto) si palesa che: «L'introduzione di nuove tipologie o modalità di accadimento di incidenti ipotizzabili dovute alle modifiche o estensioni previste nel progetto presentato determinano nuovi potenziali scenari incidentali e/o distanze di danno associate con conseguente ripercussione sulle persone e sull'ambiente che devono essere valutate e verificate». Nello specifico, rispetto al precedente progetto, le modifiche principali individuate dai tecnici risultano essere: diversa ubicazione dei serbatoi di stoccaggio gnl, modifica sostanziale al tracciato delle pipeline criogeniche per il trasporto gnl dal pontile all'impianto, modifica della piattaforma di attracco/ormeggio presso il pontile denominato Solvada ai fini dell'installazione di un sistema di caricamento gnl su bettoline; l'installazione di una nuova stazione di caricamento gnl su autocisterne nell'area dell'impianto; l'individuazione di una nuova area esterna rispetto all'area del terminale e delimitata da relativa fence che potrà, in una seconda fase, essere adibita al caricamento ferroviario, modifica del tracciato ferroviario interno, modifica del tracciato stradale interno;
   l'area di realizzazione del terminale dovrebbe essere localizzata in parte su un'area industriale, già ad alto rischio di incidente rilevante, interessata da procedimento di bonifica non concluso sia dei suoli e sottosuoli sia delle acque sotterranee (l'interferenza non solo potrebbe comportare un costo ambientale rilevante ma anche un significativo aggravio per la sicurezza e la salute della comunità);
   il sito di Vada-Rosignano, non essendo area portuale, non risulta agli interroganti rispettare i criteri del «documento di consultazione per una strategia nazionale sul gnl» (approvato con decreto ministeriale dell'8 marzo 2013);
   in base al «piano di indirizzo territoriale Pit» della regione Toscana, il progetto del rigassificatore non potrebbe essere consentito in quanto inciderebbe negativamente sull'ecosistema costiero, altererebbe il paesaggio costiero e le falde acquifere, provocherebbe fenomeni di erosione costiera (e fenomeni artesiani), e non risulterebbe essere in linea con gli interventi di ricostituzione della continuità dunale dei tratti degradati;
   il progetto della Edison spa, se venisse realizzato, provocherebbe l'incrementato del traffico marino, causando gravosi danni alla fascia costiera identificata come «riserva naturale Tomboli Cecina» (istituita con decreto ministeriale del 13 luglio 1977, di proprietà del demanio dello Stato, peraltro ricomprendente aree zps di cui alla direttiva 79/409/CEE), danni all'area marina protetta «santuario dei cetacei» e al Parco nazionale Arcipelago toscano; inoltre, la continua movimentazione di sabbie del fondo marino, molto inquinato da mercurio arsenico, cromo, cadmio, zinco, nickel (scaricati dall'impianto della Solvay), provocata dalle grosse eliche delle metaniere e dei rimorchiatori, rimetterebbe in circolo i metalli tossici ed esporrebbe a ulteriore nocività bagnanti e popolazione residente;
   i dati dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico rilevano che il consumo di gas metano in Italia è crollato da 85 miliardi di metri cubi nel 2005 a 60 miliardi nel 2014, ampiamente coperti dai gasdotti esistenti; infatti, in termini di quadro programmatico, sembra non siano state effettuate valutazioni inerenti agli effetti sul versante dell'offerta e dei consumi di gas e quindi sulla contemporanea presenza di altri impianti e sul rischio di sottoutilizzo di detti impianti; il piano energetico regionale non prevede il terminale onshore di Rosignano –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra riportati;
   se il Ministro interrogato, per quanto di competenza, non ritenga doveroso avviare una nuova valutazione di impatto ambientale, sia perché il nuovo progetto risulta essere estremamente difforme dal precedente, sia perché ad oggi sono scaduti i termini di validità dei precedenti pareri di valutazione d'impatto ambientale;
   se il Ministro interrogato, per quanto di competenza, non reputi necessario avviare iniziative che possano concretamente tutelare l'ambiente e salvaguardare un'area come quella di Rosignano, già gravemente, inquinata, alterata e snaturata a causa degli insediamenti produttivi che ospita. (3-02084)


Iniziative per garantire la continuità produttiva e per salvaguardare i livelli occupazionali presso gli stabilimenti Merloni in Umbria e nelle Marche – 2-00569; 3-00345

D) Interpellanza e interrogazione

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:
   la società Antonio Merloni era un'azienda situata nell'area di Fabriano, tra le Marche e l'Umbria, dove produceva elettrodomestici per conto terzi;
   il 27 dicembre 2011, dopo tre anni di amministrazione straordinaria, accompagnata da scioperi, occupazioni e proteste dei dipendenti, è stata venduta dai commissari nominati dal Ministero dello sviluppo economico alla società J.P. (Qs Group Spa), di proprietà dell'imprenditore Giovanni Porcarelli;
   la vendita è avvenuta per una cifra pari a 12 milioni di euro (appena un quinto del valore reale, stimato in 54 milioni) salvaguardando, almeno in parte, livelli occupazionali ed unità produttiva con il riassorbimento di 700 lavoratori nella newco;
   tra i creditori della Antonio Merloni, alcune banche hanno deciso di ricorrere alla autorità giudiziaria per chiedere l'annullamento della cessione del complesso industriale in quanto avvenuta in pregiudizio degli interessi dei creditori;
   il tribunale di Ancona il 20 settembre 2013 accoglieva il ricorso delle banche istanti, annullando la cessione e censurando l'operato dei commissari nominati dal Ministero dello sviluppo economico per aver agito travalicando i limiti del potere discrezionale della pubblica amministrazione;
   in particolare, il tribunale civile di Ancona contestava nel provvedimento «l'inderogabilità del criterio in base al quale, nella determinazione del valore dell'azienda ai fini della alienazione, secondo la disciplina stabilita dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 270 del 1999, la redditività negativa poteva essere calcolata solo con riferimento al biennio successivo alla stima», mentre i commissari nominati dal Ministero dello sviluppo economico avevano determinato il valore su quattro anni;
   il tribunale sottolineava, inoltre, come il piano industriale di quattro anni, presentato dalla J.P. per acquisire i tre stabilimenti della Antonio Merloni di Fabriano e Gaifana, nonché i marchi Ardo e Seppelfricke, doveva essere sostenuto a rischio ed onere dell'acquirente J.P. e non a scapito dei creditori, che vedevano in quel modo azzerata la garanzia patrimoniale del debitore;
   la corte d'appello di Ancona, in data 4 aprile 2014, confermava la decisione del tribunale, ribadendo il principio che l'amministrazione straordinaria non impone ai commissari di vendere comunque e sempre ad un qualsiasi prezzo i beni che compongono l'attivo;
   di fatto, però, l'azione dei commissari è seguita alla oggettiva difficoltà di alienare un complesso industriale di 5 mila addetti, che produceva un numero di 5 mila lavatrici al giorno per conto terzi, gravato da 700 milioni di euro di debiti;
   i bandi di interesse internazionale lanciati dai commissari erano andati deserti, così come infruttuose le ipotesi di individuare acquirenti cinesi o iraniani;
   esulando dal merito della vicenda giudiziaria che non compete agli interpellanti, le decisioni del tribunale e della corte d'appello hanno creato una situazione di grande incertezza per il prosieguo dell'attività industriale del complesso aziendale ex Antonio Merloni, mettendo a rischio il livello occupazionale in un'area geografica – un tempo nota come «distretto del bianco» – già duramente colpita da una lunga e persistente crisi industriale;
   il 5 giugno 2014, si è tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico un incontro tra i commissari nominati dal Ministero e rappresentanti delle banche creditrici per cercare una soluzione, tuttavia senza esito risolutivo;
   ad oggi il Governo, come altre istituzioni competenti, non si è espresso ufficialmente sulla vicenda riepilogata in premessa –:
   se il Ministro interpellato intenda intervenire in modo diretto, attraverso l'apertura di un tavolo ministeriale o con altri strumenti previsti dall'ordinamento, per individuare una soluzione politica e tecnico-giuridica alla questione di cui in premessa;
   se non ritenga opportuno coinvolgere anche le rappresentanze sindacali dei lavoratori;
   se abbia avviato un'indagine interna al fine di individuare eventuali responsabilità nell'attività di cessione operata dai commissari nominati dal Ministero dello sviluppo economico.
(2-00569) «Ricciatti, Piras».


   GIULIETTI, LODOLINI e SERENI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
   la Merloni è un'azienda chiusa rientrante nell'ambito della «legge Marzano-Prodi», che disciplina il percorso con cui grandi gruppi nazionali debbono essere assistiti anche nella fase di chiusura delle attività, percorso gestito dal commissariamento, che si è chiuso con un atto del Consiglio dei ministri ad esito del quale gli ultimi asset produttivi, quelli più importanti, quelli che riguardano l'Umbria e le Marche, a cui afferivano circa mille lavoratori umbri e millequattrocento-millecinquecento delle Marche ancora in carico, sono stati trasferiti in virtù di quell'atto a un investitore, la Jp industries, che ha avanzato l'unica proposta in questa direzione a fronte di un corrispettivo per legge non è solo di prezzo ma è soprattutto e prioritariamente, di impegno a sviluppare un progetto imprenditoriale che riassorba una parte almeno significativa del bacino occupazionale che la vicenda aveva determinato in negativo. La legge prevede che sulla proposta finale si esprima il comitato dei creditori, che deve dare parere favorevole. Si ritiene che le banche avessero un'esposizione di 450 milioni di euro con Antonio Merloni;
   il Consiglio dei ministri ha determinato la chiusura, provvedimento adottato con il parere favorevole delle banche, e l'assemblea dei creditori ha dato parere favorevole;
   un giorno dopo le banche hanno impugnato quel provvedimento del Consiglio dei ministri presso il giudice amministrativo;
   se viene annullato quel trasferimento, decade l'iniziativa di Jp industries, che prevede l'obbligo garantito, con strumenti fideiussori come previsto dalla legge, di riassunzione di 700 lavoratori e decade in prospettiva anche, come previsto dalla legge di quel tipo, la concessione degli stessi ammortizzatori sociali;
   dalle notizie che stanno arrivando sembra che l'azienda e i commissari impugnino immediatamente il provvedimento e che quindi esistano i presupposti giuridici perché la sentenza di primo grado non sia immediatamente esecutiva e che quindi nell'immediato non si producano gli effetti che si paventavano poc'anzi, se venisse confermata quella sentenza;
   gli interessi legittimi e i diritti connessi alla chiusura della vicenda Antonio Merloni e alla ripartenza di quel territorio, nonché la tutela dovuta per legge con gli ammortizzatori sociali per migliaia di lavoratori coinvolti, non possano subire nocumento alcuno dalle vicende giudiziarie; si crede che abbiano ragione i lavoratori quando dicono che in questo Paese gli interessi di quelle stesse banche che non hanno adeguatamente vigilato il credito quando c'era la vicenda Antonio Merloni, non possano essere più importanti degli interessi di chi là dentro lavora, produce e fa impresa. E di un territorio intero che da quello dipende anche la sua vita, il suo futuro, la sua prospettiva. C’è un ordine di priorità in questo Paese: prima di tutto viene il lavoro –:
   se intenda attivare un tavolo istituzionale tra la regione Umbria, regione Marche e rappresentanze dei lavoratori per individuare misure urgenti per scongiurare gli effetti della sentenza e per condividere un percorso di rilancio di un settore strategico quale quello dell'elettrodomestico, assicurando il rispetto dell'accordo di programma e la garanzia della continuità degli ammortizzatori sociali.
(3-00345)


MOZIONI ZAMPA, LOCATELLI, MARTELLI, BINETTI, SANTERINI, VEZZALI ED ALTRI N. 1-01182, CENTEMERO, GIORGIA MELONI ED ALTRI N. 1-01184, SALTAMARTINI ED ALTRI N. 1-01185, SPADONI ED ALTRI N. 1-01186, RIZZETTO ED ALTRI N. 1-01189 E BECHIS ED ALTRI N. 1-01190 CONCERNENTI INIZIATIVE IN RELAZIONE AL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DEL VOTO ALLE DONNE

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    il 2 giugno 2016 ricorrerà il settantesimo anniversario della Repubblica Italiana e, contestualmente, il settantesimo anniversario del voto alle donne in Italia;
    fino al 1946 le italiane non potevano partecipare né attivamente, né passivamente alle elezioni politiche;
    al termine del primo conflitto mondiale nel 1918 il suffragio fu esteso a tutti i cittadini maschi che avessero compiuto il ventunesimo anno di età e a coloro che avessero prestato servizio nell'esercito mobilitato;
    le donne italiane dovettero aspettare ancora e più precisamente il 31 gennaio 1945 quando, con il Paese ancora diviso, il Consiglio dei ministri emanò un decreto legislativo luogotenenziale, pubblicato il 1o febbraio 1945, che sancì il suffragio universale e che riconosceva il diritto di voto alle donne, con grave ritardo rispetto ad altri Paesi: in Nuova Zelanda le donne votavano sin dal 1893, in Finlandia dal 1907, in Norvegia dal 1913, nel Regno Unito dal 1917; prima dell'Italia avevano riconosciuto questo diritto, fra gli altri Paesi, anche Turchia, Mongolia, Filippine, Pakistan, Cuba e Thailandia;
    nel decreto non era tuttavia prevista l'eleggibilità delle donne, che sarà sancita solo dal decreto n. 74 del 10 marzo 1946: «Norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea costituente»;
    in attesa del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, nell'aprile 1945 si era costituita la Consulta, che ebbe come principale compito quello di elaborare una legge elettorale per l'Assemblea costituente. La Consulta fu il primo organismo politico nazionale in cui entrarono 13 donne, invitate direttamente dai partiti;
    la prima volta che le donne poterono esercitare il loro diritto elettorale, attivo e passivo fu in occasione delle elezioni amministrative: dal 10 marzo al mese di aprile del 1946 le donne votarono in 5 turni: la partecipazione alle urne fu altissima, ne furono elette duemila nei consigli comunali;
    il 2 giugno 1946 finalmente tutte le donne italiane poterono recarsi alle urne ed essere elette in elezioni politiche: ventuno furono le elette nella Costituente, duemila nei consigli comunali; sui banchi dell'Assemblea costituente sedettero le ventuno «prime parlamentari», a ragione denominate «Madri Costituenti»: nove della DC, nove del PCI, due del PSIUP ed una del Partito dell'Uomo qualunque. Cinque di loro entreranno nella «commissione dei 75», incaricata di scrivere la Carta costituzionale: Maria Federici, Angela Gotelli, Lina Merlin, Teresa Noce e Nilde Jotti; solo più di trent'anni dopo, proprio Nilde Jotti fu la prima donna a ricoprire la carica di Presidente della Camera dei deputati, una delle cinque più alte cariche dello Stato mai ricoperte da una donna prima, occupando lo scranno più alto di Montecitorio per tre legislature, dal 1979 al 1992;
    è importante ricordare qui che la prima donna della Consulta a parlare in un'assemblea democratica fu Angela Guidi Cingolani, che condivideva con altre elette trascorsi di prigione e di confino. Tutte le Madri lottarono e furono attente alle speranze delle italiane, per non deludere le migliaia di donne partigiane, staffette, donne antifasciste che in mille modi avevano contribuito alla Liberazione: così ricorda la storica giornata del 2 giugno Tina Anselmi «E le italiane, fin dalle prime elezioni, parteciparono in numero maggiore degli uomini, spazzando via le tante paure di chi temeva che fosse rischioso dare a noi il diritto di voto perché non eravamo sufficientemente emancipate. Non eravamo pronte. Il tempo delle donne è stato sempre un enigma per gli uomini. E tuttora vedo con dispiacere che per noi gli esami non sono ancora finiti. Come se essere maschio fosse un lasciapassare per la consapevolezza democratica!»;
    la scrittrice e saggista Maria Bellonci (ideatrice del premio Strega), così descrive quel giorno: «Anche per me, come per tutti gli scrittori, e come per tutti quelli che sono avvezzi a mettere continuamente se stessi al paragone delle cose, gli avvenimenti più importanti di quest'anno 1946 sono fatti interiori; ma è un fatto interiore – e come – quello del 2 giugno quando di sera, in una cabina di legno povero e con in mano un lapis e due schede, mi trovai all'improvviso di fronte a me, cittadino. Confesso che mi mancò il cuore e mi venne l'impulso di fuggire. Non che non avessi un'idea sicura, anzi; ma mi parvero da rivedere tutte le ragioni che mi avevano portato a quest'idea, alla quale mi pareva quasi di non aver diritto perché non abbastanza ragionata, coscienziosa, pura. Mi parve di essere solo in quel momento immessa in una corrente limpida di verità; e il gesto che stavo per fare, e che avrebbe avuto una conseguenza diretta mi sgomentava. Fu un momento di smarrimento: lo risolsi accettandolo, riconoscendolo; e la mia idea ritornò mia, come rassicurandomi.», e ancora, la giornalista Anna Garofalo «Le schede che ci arrivano a casa e ci invitano a compiere il nostro dovere hanno un'autorità silenziosa e perentoria. Le rigiriamo tra le mani e ci sembrano più preziose della tessera del pane Stringiamo le schede come biglietti d'amore. Si vedono molti sgabelli pieghevoli infilati al braccio di, donne timorose di stancarsi nelle lunghe file davanti ai seggi. E molte tasche gonfie per il pacchetto della colazione. Le conversazioni che nascono tra uomo e donna hanno un tono diverso, alla pari»;
    il primo successo delle Madri della Consulta fu quello di ottenere che il premio della Repubblica, di tremila lire, fosse esteso anche alle vedove di guerra e alle mogli dei prigionieri: tra le Madri Costituenti, che è bene ricordare, nove erano comuniste, tra cui cinque dell'UDI (Adele Bej, Nadia Gallico Spano, Nilde Jotti, Teresa Mattei, Angiola Minella, Rita Montagnana, Teresa Noce, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi), nove democratiche cristiane (Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Filomena Delli Castelli, Maria De Unterrichter Jervolino, Maria Federici, Angela Gotelli, Angela Guidi Cingolani, Maria Nicotra, Vittoria Titomanlio), due socialiste (Angelina Merlin e Bianca Bianchi) e una della lista «Uomo Qualunque» (Ottavia Penna Buscemi); tutte le Madri, con il loro impegno e le loro capacità, segnarono l'ingresso delle donne nel più alto livello delle istituzioni rappresentative; quattordici di loro erano laureate e molte insegnanti, c'era qualche giornalista-pubblicista, una sindacalista e una casalinga; quattordici erano sposate e con figli. Molte avevano preso parte alla Resistenza, pagando spesso personalmente e a caro prezzo le loro scelte, come Adele Bei (condannata nel 1934 dal tribunale speciale a diciotto anni di carcere per attività antifascista), Teresa Noce (detta Estella, che dopo aver scontato un anno e mezzo di carcere, perché antifascista, fu deportata in un campo di concentramento nazista in Germania dove rimase fino alla fine della guerra) e Rita Montagnana (che aveva passato la maggior parte della sua vita in esilio);
    i settanta anni di storia intercorsi da quella data sono stati densi di trasformazioni: non a caso in riferimento ai profondi cambiamenti culturali e di stile di vita che hanno attraversato la società e la famiglia nella seconda metà del secolo scorso si è parlato di rivoluzione femminile, una rivoluzione che ha interessato tutto il mondo occidentale;
    da allora iniziava un percorso di autonomia delle donne che negli anni ha prodotto anche significative modifiche della legislazione: tale cammino di emancipazione ha potuto compiersi nel solco dei principi della Costituzione italiana, basti pensare all'importanza dell'articolo 3, che stabilisce l'uguaglianza morale e giuridica tra uomo e donna, dell'articolo 37, con il quale viene sancita la parità nel lavoro e l'accesso agli uffici pubblici e alla cariche elettive (si veda anche l'articolo 51), anche se, per poter entrare nella magistratura e nella carriera diplomatica, le donne dovranno attendere il 1963; nel 1950 fu approvata la legge sulla «tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri», e nel 1951 venne nominata la prima donna al Governo, Angela Cingolani, divenuta Sottosegretaria all'industria e al commercio, mentre la prima donna Ministro fu Tina Anselmi nel 1976;
    furono anni in cui vennero approvate leggi fondamentali e innovative in vari ambiti, tra le quali quelle sul diritto di famiglia e quella sulla dignità femminile, come l'abolizione della case di prostituzione nel 1956, firmata da Lina Merlin, primo esempio di mobilitazione parlamentare trasversale;
    con un accordo interconfederale nel 1960 furono eliminate le tabelle remunerative differenti per uomini e donne, sancendo la parità formale e sostanziale delle donne e degli uomini nel mondo del lavoro; è del 1970 la legge sul divorzio, confermata dal referendum del 1974;
    nel 1975 viene riformato il diritto di famiglia, garantendo parità tra i coniugi e la comunione dei beni, nel 1977 viene approvata la legge di parità, integrata poi nel 1991 dalla legge n. 125 sulle pari opportunità;
    nel frattempo, vengono abrogati il delitto d'onore e le norme penali sull'adulterio femminile, nel 1978 viene approvata la legge n. 194 sull'interruzione di gravidanza che resisterà al referendum abrogativo del 1981;
    dagli anni ’90, con alterne fortune, si è discusso della necessità di prevedere quote obbligate di candidature maschili e femminili: la legge costituzionale n. 1 del 2003 ha stabilito che le leggi regionali promuovono la parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive e l'articolo 51 della Costituzione è stato riformato introducendo le pari opportunità in modo da dare copertura costituzionale ai provvedimenti che vogliono attuare tale principio in una legge elettorale;
    l'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, come modificato in seguito alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» stabilisce che: «Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive» e, insieme al combinato disposto degli articoli 3 e 51, definisce criteri per favorire la piena inclusione delle donne nella vita politica, sociale ed economica del Paese. A questo si aggiungano le più recenti pronunce della Corte costituzionale, e, tra queste, le sentenze n. 49 del 2003 e n. 4 del 2010, che hanno chiarito come le norme rivolte alle regioni «stabiliscano come doverosa l'azione promozionale per la parità di accesso alle consultazioni». Finora, il principio delle pari opportunità tra uomo e donna nelle competizioni elettorali è stato considerato in numerosi statuti regionali;
    la legge 12 luglio 2011, n. 120, ha introdotto misure per il riequilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società pubbliche e private e da allora il tema è recentemente diventato attuale anche all'interno delle istituzioni, in modo particolare nelle assemblee elettive;
    la legge 23 novembre 2012, n. 215, ha introdotto, nelle elezioni dei consigli comunali dei comuni con più di cinquemila abitanti, sia la doppia preferenza di genere sia una «quota di lista», per la quale nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi: questo particolare strumento permette di porre l'accento sull'elemento principale, il riconoscimento del merito, spesso ostacolato da stereotipi di genere;
    la legge n. 65 22 aprile 2014, n. 65, ha modificato l'articolo 14, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in relazione alla promozione dell'equilibrio di genere nella rappresentanza politica alle elezioni per il Parlamento europeo, introducendo la cosiddetta «tripla preferenza di genere»: nel caso in cui l'elettore decida di esprimere più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena l'annullamento della seconda e terza preferenza;
    il Global gender gap index, registra l'indice sul divario di genere stilato annualmente dal World economic forum di Ginevra e nel 2015 ha rilevato un passo in avanti da parte dell'Italia in relazione alle donne elette alla Camera e al Senato. Nel 2013 sono passate al 31 per cento (dal 22 per cento della XVI legislatura) e l'Italia ha guadagnato 9 posizioni nella classifica, eppure le pari opportunità nel nostro Paese rimangono un miraggio: si è ancora al 71esimo posto su 136 Paesi, al primo c’è per il quinto anno l'Islanda, seguita da Finlandia, Norvegia, Svezia e Filippine;
    in altri termini, nel nostro Paese fa ancora molta meno differenza essere uomo o donna, in termini di possibilità economiche e di carriera politica o dirigenziale;
    in generale, l'Italia si colloca più in basso dei Paesi scandinavi per tutti i quattro sotto-indici che compongo il Global gender gap report: su 136 Paesi, è al 65o posto per quanto riguarda la scolarizzazione, 72esima per la salute, 44esima per l'accesso al potere politico e al 97esimo per la partecipazione alla vita economica. Il problema viene soprattutto dal mondo del lavoro: il posizionamento generale dell'Italia può essere spiegato principalmente con il basso risultato nella classifica della partecipazione e opportunità economiche. Solo il 51 per cento delle donne lavora, contro al 74 per cento degli uomini. Ma l'elemento chiave è la disparità salariale: una italiana in media guadagna 0,47 centesimi per ogni euro guadagnato da un uomo;
    la posizione dell'Italia nella classifica che misura l'eguaglianza salariale percepita è molto bassa: 124esima su 136 Paesi, al di sotto della media mondiale; la percezione misurata dall'indice, per altro, è quella dei dirigenti d'azienda;
    il fattore determinante più importante per la competitività di un Paese è il talento umano: le donne costituiscono la metà del talento potenziale; se i Governi ricoprono un ruolo importante nel sostenere le politiche giuste (congedo di paternità, asili e altro), sta anche alle aziende creare posti di lavoro, con processi di reclutamento innovativi, nuovi percorsi per le carriere e le politiche salariali trasparenti, che permettano ai migliori talenti di svilupparsi;
    aumentare la presenza delle donne nei luoghi di lavoro è importante, ma non basta se non porta anche a nuove politiche di conciliazione e a un modo nuovo di lavorare da cui possano trarre beneficio tutti, anche gli uomini;
    i numeri di per sé non garantiscono la parità e ciò si evince anche dall'analisi nel dettaglio della situazione politica: in Parlamento siedono più senatrici e deputate (l'Italia si colloca al 28esimo posto della classifica), ma non sono aumentate significativamente le donne in «posizione ministeriali» (qui il nostro Paese si colloca solo 60esimo, e migliora soltanto di una posizione rispetto al 2013), nei luoghi cioè in cui si decidono le priorità del Paese;
    la data del 2 giugno 2016 costituisce, dunque, non solo un anniversario per il Paese e per il diritto al voto acquisito dalle donne, in termini di elettorato attivo e passivo, ma anche l'occasione per dare forte e rinvigorito impulso alla parità di genere sostanziale e non solo normativa tra uomini e donne, attraverso la messa in campo di azioni realmente volte a eliminare qualunque diseguaglianza a qualunque livello: sociale, lavorativo, politico, culturale;
    la forza della partecipazione politica delle donne alla nuova democrazia e all'elaborazione della Costituzione italiana non nasceva dal nulla: interpretava le lunghe lotte dei decenni precedenti culminate nella partecipazione attiva alla lotta di Liberazione, vero spartiacque del cambiamento della storia italiana, europea, mondiale;
    attraverso questi eventi di portata storica le donne portarono nella cultura politica, sociale e civile del paese un contributo inedito, destinato a rimanere per sempre. Una cultura permanente ma in divenire: i limiti rilevati sulla partecipazione al percorso decisionale e istituzionale dimostrano che si tratta di una conquista lungi dall'essere conclusa;
    la storia delle donne nel novecento è stata portata all'attenzione del mondo dalle conferenze mondiali dell'Onu che hanno indicato le donne come il primo soggetto per i cambiamenti del mondo nel segno dello sviluppo, dell'uguaglianza, della pace;
    la Repubblica italiana è responsabile della continuità ideale, politica e programmatica del ruolo svolto dalle donne nella vita dell'Italia e dei passaggi cruciali che hanno determinato e determineranno questi cambiamenti,

impegna il Governo:

   a promuovere, nel corso del 2016, iniziative di ampio respiro, di carattere nazionale e locale, per ricordare le figure delle ventuno Madri Costituenti, anche attraverso la realizzazione di programmi televisivi e radiofonici;
   a promuovere in tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado momenti dedicati alla commemorazione delle ventuno donne costituenti, ricordandone l'impegno e il ruolo svolto nella stesura della Carta Costituzionale italiana, e ad assumere iniziative per istituire, in ogni scuola di ordine e grado, programmi educativi destinati al riconoscimento e alla valorizzazione delle donne nella storia, nella filosofia, nella scienza e nelle altre discipline umanistiche e scientifiche;
   a promuovere e a rafforzare la tutela dei diritti delle donne e il loro empowerment in tutti i settori, affrontando le cause strutturali della discriminazione basata sul genere, a promuovere le condizioni che favoriscono la trasformazione nelle relazioni di genere per renderle egualitarie, ad assumere iniziative per garantire alle donne l'effettiva partecipazione e la possibilità di assumere la leadership a tutti i livelli decisionali, politici, economici e sociali, comprese la gestione della riduzione del rischio di catastrofi, la prevenzione e la mediazione dei conflitti e la costruzione dei processi di pace, e a favorire il contributo specifico e unico delle donne nei tavoli di mediazione internazionale che affrontano le gravi crisi politiche e umanitarie in varie aree del globo.
(1-01182) «Zampa, Locatelli, Martelli, Binetti, Santerini, Vezzali, Gribaudo, Pollastrini, Sereni, Cenni, Pes, Blazina, Carloni, Carocci, Gnecchi, La Marca, Patrizia Maestri, Malisani, Murer, Piazzoni, Iacono, Fabbri, Valiante, Fedi, Bargero, Patriarca, Tentori, Carella, Arlotti, Carnevali, Fragomeli, Dell'Aringa, Paola Boldrini, Venittelli, Grassi, Casati, Marzano, Giovanna Sanna, Cani, Albanella, Giuditta Pini, Realacci, Zoggia, Argentin, Malpezzi, Roberta Agostini, Romanini, Marantelli, Campana, Tidei, D'Incecco, Sbrollini, Albini, Paolo Rossi, Cinzia Maria Fontana, Basso, Marchi, Lattuca, Braga, Paris, Rubinato, Rossomando, Ventricelli, Rigoni, Carra, Gasparini, Rocchi, Mongiello, Tullo, Capone, Narduolo, Manzi, Piccione, Ghizzoni, Rotta, Di Salvo, Miotto, Cova, Giacobbe, Casellato, Cimbro, Preziosi, Carrozza, Schirò, Lenzi, Bolognesi, Taricco, Ferranti, Speranza, Lacquaniti, Morani, Ribaudo, Fontanelli, Antezza, Nicchi, Costantino, Duranti, Ricciatti, Pannarale, Pellegrino, Gregori, Galgano, Iori, Carlo Galli, Bruno Bossio, Mura».


   La Camera,
   premesso che:
    il 2 giugno 2016 ricorre il settantesimo anniversario dal referendum istituzionale indetto, per la prima volta a suffragio universale, il 2 e il 3 giugno 1946 con il quale gli italiani furono chiamati alle urne per esprimersi su quale forma di Governo, Monarchia o Repubblica, dare al Paese. Il 2 giugno si celebra la nascita della Repubblica italiana ed è anche la prima volta in cui tutte le donne italiane si recarono alle urne;
    il voto alle donne, o suffragio femminile, è una conquista piuttosto recente del XIX secolo ed è il risultato di un profondo movimento di riforma, politico, economico e sociale, che ha le sue radici nel XVIII secolo e nelle suffragette. In Inghilterra, le battaglie delle suffragette portarono ad un esito positivo con la legge del 2 luglio 1928, con cui fu esteso il suffragio a tutte le donne inglesi;
    per quanto riguarda l'Italia il percorso che portò all'estensione del diritto di voto anche alle donne cominciò all'indomani dell'unificazione, nel 1861. Furono molti i tentativi e i disegni di legge che dall'Unità d'Italia al secondo dopoguerra proposero il diritto di voto alle donne. Molti furono insabbiati finché nel 1919, dopo la prima guerra mondiale, una proposta di legge sull'estensione del voto amministrativo alle donne, il disegno di legge Martini-Gasparotto, fu approvata alla Camera, ma a causa della fine della legislatura il provvedimento rimase «bloccato» al Senato. Ma il voto alle donne fu raggiunto solo il 31 gennaio 1945 quando un decreto legislativo luogotenenziale, pubblicato il 1o febbraio, sancì il suffragio universale. Nel decreto non era però prevista l'eleggibilità delle donne, che venne introdotta solo dal decreto n. 74 del 10 marzo 1946, recante «Norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea costituente», il cui articolo 7 recita: «Sono eleggibili all'Assemblea Costituente i cittadini e le cittadine italiane che, al giorno delle elezioni, abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età». In Italia le donne votarono per la prima volta nel corso delle elezioni amministrative del marzo del 1946 (436 comuni) e, successivamente, a livello nazionale per il referendum del 2 giugno 1946;
    nel frattempo, le donne entrarono nei pubblici uffici, vi furono le prime nomine pubbliche nei comuni, a livello provinciale, nelle consulte nazionali e regie. Le donne esercitavano un potere pubblico e, dunque, non era più giustificabile l'esclusione dal voto. Già prima della guerra mondiale si chiese il voto per le donne in quanto lavoratrici, contribuenti e consumatrici (tasse dirette ed indirette). Durante la guerra le lavoratrici assunsero ruoli e lavori maschili. Tutto ciò portò nel secondo dopoguerra a concedere alle donne italiane il diritto di voto;
    le guerre hanno rappresentato nella storia un momento cruciale per il raggiungimento di diritti, compreso quello di piena cittadinanza per le donne. È infatti sulla base dell'apporto alla Patria che i gruppi sociali possono ridiscutere i loro diritti. In tutto il mondo, in epoca moderna, dopo la guerra si concedono Costituzioni, si allarga il diritto di voto, si fanno leggi per favorire quelli che si sono prodigati per la Patria. L'Italia non è stata da meno in questo cammino;
    nel 1923 Mussolini promise il diritto di voto e alla fine del 1925 fu approvata una legge in tal senso, pur molto ristretta: sarebbero potute divenire elettrici, facendone richiesta e limitatamente alle elezioni amministrative, le donne con più di 25 anni, provviste di licenza elementare, che esercitavano la patria potestà e pagavano tasse non inferiori alle cento lire annue, e ancora le decorate al valore militare o civile o madri e vedove di caduti. La legge, approvata nel 1925, però non venne applicata perché vennero annullate le elezioni amministrative, introducendo la figura del podestà;
    in attesa del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, nell'aprile 1945, si era costituita la Consulta, con il compito di elaborare una legge elettorale per l'Assemblea costituente. La Consulta fu il primo organismo politico nazionale in cui entrarono 13 donne, invitate direttamente dai partiti;
    il 2 giugno 1946 in concomitanza con il referendum istituzionale si svolsero in Italia le elezioni dell'Assemblea costituente. Furono eletti 556 costituenti, tra cui 21 donne, il 3,8 per cento. Il 2 giugno la partecipazione alle elezioni fu massiccia: l'89 per cento di donne e l'89,2 per cento uomini. Le prime donne elette all'Assemblea costituente, le cosiddette «Madri Costituenti» erano nove della DC, nove del PCI, due del PSIUP ed una del Partito dell'Uomo qualunque. Cinque di loro entreranno nella «commissione dei 75», incaricata di scrivere la Carta costituzionale: Maria Federici, Angela Gotelli, Lina Merlin, Teresa Noce e Nilde Jotti. Tra le Madri Costituenti, che è bene ricordare, nove democratiche cristiane (Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Filomena Delli Castelli, Maria De Unterrichter Jervolino, Maria Federici, Angela Gotelli, Angela Guidi Cingolani, Maria Nicotra, Vittoria Titomanlio), nove erano comuniste, tra cui cinque dell'UDI (Adele Bej, Nadia Gallico Spano, Nilde Jotti, Teresa Mattei, Angiola Minella, Rita Montagnana, Teresa Noce, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi), due socialiste (Angelina Merlin e Bianca Bianchi) e una della lista «Uomo Qualunque» (Ottavia Penna Buscemi); tutte le Madri, con il loro impegno e le loro capacità, segnarono l'ingresso delle donne nel più alto livello delle istituzioni rappresentative, quattordici di loro erano laureate e molte erano insegnanti, qualcuna giornalista-pubblicista, una sindacalista e una casalinga; quattordici sposate e con figli;
    la Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata nel 1948, stabilisce «The equal rights of men and women», principio, questo, che venne ampliato nel 1979 con la Convenzione Cedaw (Convention on the elimination of all forms of discrimination against women), adottata da 189 Stati membri dell'Onu. Tutte le Costituzioni o le Basic laws degli Stati Ocse garantiscono la piena cittadinanza ed uguaglianza per le donne, insieme ai pieni diritti elettorali. Va però sottolineato che molte delle riforme per la cosiddetta uguaglianza formale sono recenti: il diritto di voto per le donne in Svizzera è stato raggiunto solo nel 1971, nel 1976 in Portogallo e nel 1994 in Kazakhstan e in Repubblica Moldova;
    la Costituzione italiana sancisce in molti articoli l'uguaglianza tra donne e uomini. L'articolo 3 sancisce l'uguaglianza dei diritti tra i sessi: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». L'articolo 29 stabilisce l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi; l'articolo 37 decreta la parità e la tutela della donna lavoratrice. L'articolo 51 fissa la parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive; l'articolo 117, comma 7, stabilisce l'obbligo per le regioni di promuovere la parità di accesso alle cariche elettive;
    il 30 maggio 2003 la legge costituzionale n. 1 modificò l'articolo 51, primo comma, della Costituzione; è infatti aggiunto: «A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini». Si è trattato di un passo importante in quanto, come rilevato dal rapporto «Assessing the impact of measures to improve women's political rappresentation» approvato dalla Commissione equality and non discrimination del Consiglio d'Europa, «progressi nella partecipazione delle donne alla vita politica sono stati raggiunti quando i legislatori hanno introdotto misure che hanno aiutato ad affrontare il tema della bassa presenza delle donne nei corpi elettivi, in particolare attraverso riforme che hanno introdotto uguali diritti costituzionali come il diritto di voto e di essere elette, diritto di accesso ai pubblici uffici ed ulteriori fondamentali diritti e libertà, come il diritto di proprietà, di successione ed eredità, la libertà di matrimonio, la cittadinanza e altro. Tali diritti costituzionali sono finalizzati a rimuovere le discriminazioni basate sul sesso ed ogni altra discriminazione che di fatto limita l'uguale cittadinanza. La previsione nelle diverse Costituzioni di diritti politici e civili per le donne apre la strada all'eguaglianza di genere, ad una eguale cittadinanza ed è il fondamento per più specifiche azioni positive per la parità»;
    dopo l'approvazione della legge costituzionale n. 1 del 2003 e della legge costituzionale n. 2 del 2001, che portarono alla riforma dell'articolo 51 della Costituzione e all'introduzione dell'articolo 117, settimo comma 7 della Costituzione, fu la sentenza n. 4 del 2010 della Corte costituzionale, che, non riscontrando alcun profilo di illegittimità costituzionale nel meccanismo della doppia preferenza di genere, introdotta dalla legge elettorale regionale della Campania, sancì e a diede piena attuazione al quadro costituzionale disegnato nel 2001 e nel 2003. Tale meccanismo infatti è ispirato «al principio fondamentale dell'effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito dell'articolo 3, secondo comma, Costituzione, che impone alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica del Paese» (Corte costituzionale, sentenza n. 4 del 2010);
    nell'ambito sociale vanno inoltre sottolineati molti cambiamenti che hanno riguardato le donne e la loro partecipazione al mercato del lavoro, alla vita familiare, ai gradi di istruzione. È stata una sentenza della Corte costituzionale del 1960 a dichiarare illegittima la norma che escludeva le donne da una vasta categoria di uffici pubblici, tra cui l'ufficio di prefetto. Nel 1970 venne approvata la legge sul divorzio e nel 1975 venne riformato il diritto di famiglia, garantendo parità tra i coniugi e la comunione dei beni, nel 1977 viene approvata la legge di parità, integrata poi nel 1991 dalla legge n. 125 sulle pari opportunità e, nel frattempo, vennero abrogati il reato di adulterio (1968), il delitto d'onore ed il matrimonio riparatore (1981);
    negli anni ’90 furono approvati una serie di provvedimenti per incrementare la presenza delle donne nelle assemblee rappresentative. La legge n. 81 del 1993, che per le elezioni comunali prevedeva che «nelle liste nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi». La legge n. 43 del 1995 che stabilì che nelle elezioni regionali «nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati». La legge n. 277 del 1993 per le elezioni della Camera dei deputati che stabilì che «le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e da candidate, in ordine alternato»;
    nel 2012 la legge n. 215 promosse il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali;
    la legge 12 luglio 2011, n. 120, ha introdotto misure per il riequilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società pubbliche e private e, da allora, il tema è recentemente diventato attuale anche all'interno delle istituzioni, in modo particolare nelle assemblee elettive. Per l'elezione dei consigli comunali, nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sono state previste una quota di lista (nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi) e la doppia preferenza di genere. Per gli esecutivi la legge prevede che il sindaco nomini la giunta nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi;
    nella riforma delle province e delle città metropolitane, legge n. 56 del 2014, è stato previsto che nelle liste per le elezioni nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 60 per cento;
    nel 2006, il codice delle pari opportunità ha disposto, come misura transitoria (2004 e 2009), disposizioni per favorire la rappresentanza di genere nelle elezioni del Parlamento europeo, prevedendo che, nell'insieme delle liste di candidati presentate da ciascun partito, nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. La legge n. 13 del 2014, sull'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, ha previsto una sanzione pecuniaria per i partiti nelle cui liste alle elezioni politiche ed europee uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento;
    la legge del 22 aprile 2014 ha modificato l'articolo 14, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in relazione alla promozione dell'equilibrio di genere nella rappresentanza politica alle elezioni per il Parlamento europeo, introducendo la cosiddetta «tripla preferenza di genere»: nel caso in cui l'elettore decida di esprimere più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena l'annullamento della seconda e terza preferenza;
    dopo la modifica degli articoli 122 e 123 della Costituzione che hanno dato avvio al processo di elaborazione di nuovi statuti regionali e di leggi per l'elezione dei consigli nelle regioni a statuto ordinario, tutte le regioni, che hanno adottato norme in materia elettorale, hanno introdotto disposizioni specifiche per favorire la parità di accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 117, settimo comma, della Costituzione. Le misure adottare però sono diverse da regione da regione, variando dall'obbligo di inserire nelle liste una quota minima di candidati, all'alternanza nelle liste alla doppia preferenza di genere e i risultati raggiunti in termini di rappresentanza sono inadeguati;
    l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (Eige), agenzia autonoma dell'Unione europea, il 13 giugno 2013 ha pubblicato il primo indice Eige sull'uguaglianza di genere «rapporto sull'indice dell'uguaglianza di genere», frutto di tre anni di lavoro. Per la prima volta è stato elaborato un indicatore sintetico ma esaustivo delle disparità di genere nell'Unione europea e nei singoli Stati membri. L'indice, che prende in considerazione 6 diversi settori (lavoro, denaro, conoscenza, tempo, potere e salute), ha un valore tra 1 e 100, dove 1 indica un'assoluta disparità di genere e 100 segna il raggiungimento della piena uguaglianza di genere;
    nonostante più di 50 anni di politiche per l'uguaglianza di genere a livello europeo, il rapporto ha mostrato come le disparità di genere risultino ancora prevalenti nell'Unione europea. Con un indice medio di 54,0, l'Unione europea è ancora a metà nel cammino per raggiungere l'uguaglianza;
    la posizione dell'Italia, con un indice di 40,9, è al di sotto della media europea e si attesta al 23o posto su 27 Stati membri, a parità con la Slovacchia e sopra solo alla Grecia, Bulgaria e Romania. In cima alla graduatoria spiccano i Paesi scandinavi, con valori superiori a 70, mentre il Regno Unito ha un indice di 60,4, la Francia di 57,1, la Spagna di 54,0 e la Germania di 51,6;
    a livello mondiale, secondo l'analisi annuale del World economic forum sul Global gender gap, nella graduatoria diffusa nel 2014, l'Italia si colloca al 69o posto su 142 Paesi (era al 71o nel 2013, all'80o nel 2012, al 74o nel 2011 e nel 2010, al 72o nel 2009, al 67o posto nel 2008, all'84o nel 2007 e al 77o nel 2006). L'aumento registrato dall'Italia nella graduatoria globale è determinato principalmente dal significativo aumento del numero delle donne in Parlamento (dal 22 per cento nel 2012 al 31 per cento nel 2013). Nella graduatoria generale svettano i Paesi del Nord Europa; per quanto attiene agli altri Paesi europei, il Belgio si colloca al 10o posto, la Germania al 12o, la Francia al 16o ed il Regno Unito al 26o posto. L'indice tiene conto delle disparità di genere esistenti nel campo della politica, dell'economia, dell'istruzione e della salute;
    per ciò che attiene in particolare al settore della politica, il nostro Paese si colloca al 37o posto della graduatoria, risalendo dopo il brusco calo degli anni precedenti, che poteva probabilmente essere ascritto alla sostanziale staticità dell'Italia in questo campo, a fronte dei progressi registrati in altri Paesi (l'Italia era al 44o posto, al 71o nel 2012, al 55o nel 2011, al 54o nel 2012 e al 45o nel 2009);
    il World economic forum redige periodicamente anche un rapporto sulla competitività dei Paesi a livello globale ed è interessante notare come emerga una correlazione tra il gender gap di un Paese e la sua competitività nazionale. Dal momento che le donne rappresentano la metà del talento potenziale di un Paese, la competitività nel lungo periodo dipende significativamente dalla maniera in cui ciascun Paese educa ed utilizza le sue donne;
    i dati relativi alla presenza femminile negli organi costituzionali italiani hanno sempre mostrato una presenza contenuta nei numeri e molto limitata quanto alle posizioni di vertice;
    nel rapporto della Commissione equality and non discrimination del Consiglio d'Europa, «Assessing the impact of measures to improve women's representation», in cui si analizza la presenza delle donne nelle Assemblee parlamentari nazionali tra il 2005 e il 2015 e le misure messe in atto dai 47 Paesi del Consiglio d'Europa per accrescere la presenza femminile nelle cariche elettive, si evidenzia che l'Italia si colloca al 15o posto essendo passata da una rappresentanza femminile alla Camera dei deputati dell'11,5 per cento nel 2005 al 31 per cento delle elezioni del 2013. I risultati delle elezioni politiche del 24-25 febbraio 2013 presentano, infatti, un segnale di inversione di tendenza: infatti, la media complessiva della presenza femminile nel Parlamento italiano, storicamente molto al di sotto della soglia del 30 per cento, considerato valore minimo affinché la rappresentanza di genere sia efficace, è salita dal 19,5 della XVI legislatura al 30,1 per cento dei parlamentari eletti a Camera e Senato nella XVII legislatura (la media dell'Unione europea è il 27 per cento);
    nei consigli regionali i dati sono negativi e molto diversificati in quanto la rappresentanza delle donne è affidata all'applicazione da parte delle regioni. I dati rilevano, infatti, una presenza di donne nei consigli regionali che va dal 34,7 per cento dell'Emilia-Romagna e al 27,5 per cento della Toscana al 19 per cento della Lombardia, al 3,3 per cento di Calabria e all'assenza di donne elette nel consiglio regionale della Basilicata;
    nella risoluzione del Consiglio d'Europa «Accessing the impact of measures to improve women's political representation» si evidenzia che i dati mettono in luce che «la parità di genere e la partecipazione delle donne alla vita politica dipenda da vari fattori e dalla varietà dei contesti politici, economici, sociali e culturali di ogni paese». Tra i fattori politici vengono rilevati il sistema elettorale, la presenza di quote obbligatorie o volontarie, i partiti politici e il loro funzionamento. Tra i fattori economici viene rilevato in particolare «il gender pay gap e l'accesso alle carriere e alle professioni». Nella risoluzione si invitano gli Stati membri a considerare anche «i fattori culturali che determinano la possibilità per le donne di partecipare alla vita politica, economica e allo sviluppo economico del paese. L'educazione e la formazione sono cruciali, poiché sono una precondizione per acquisire le competenze necessarie e per eliminare gli stereotipi che impediscono ancora il raggiungimento della piena e reale parità. Per le donne che sono attive in politica, l'accesso ai media, la rappresentazione e lo spazio nei media durante le campagne politiche sono elementi cruciali, così come il finanziamento per la campagna stessa»;
    nella risoluzione del Consiglio d'Europa agli Stati membri viene suggerito inoltre che: «Per raggiungere la parità e l'equilibrio di genere nella vita politica, è necessario seguire un approccio olistico e una prospettiva di parità in tutte le aree della società. È inoltre necessario identificare l'ampia varietà di fattori socio-economico, culturale e politico che possono ostacolare o facilitare l'accesso delle donne alle cariche elettive a tutti i livelli»;
    nella pubblicazione «Women and men in Sweden facts and figures 2014» del Governo svedese si afferma che: «Gender equality significa semplicemente che le donne e gli uomini hanno la stessa possibilità di costruire e cambiare la società e le loro vite, il che implica le stesse opportunità, gli stessi doveri e gli stessi diritti in tutte le sfere della vita». La parità di genere è una delle pietre angolari dell'uguaglianza ed ha aspetti quantitativi e aspetti qualitativi. L'aspetto quantitativo implica una uguale presenza delle donne e degli uomini in tutti i campi e le aree della società, come l'istruzione, il lavoro, il tempo libero e le posizioni di potere. Se un gruppo comprende più del 60 per cento di donne, è dominato delle donne, come ad esempio avviene nell'istruzione primaria e secondaria. Se gli uomini sono rappresentati più del 60 per cento allora quel gruppo sarà dominato dagli uomini, come avviene per esempio tra i magistrati o i manager delle società pubbliche o private. L'aspetto qualitativo implica invece che alle conoscenze, alle esperienze e ai valori di donne e di uomini è dato lo stesso peso e lo stesso valore e che donne e uomini sono impiegati per arricchire e dirigere tutte le sfere e tutti i campi della società, e che dunque non sono utilizzati sono in alcuni ambiti piuttosto che in altri;
    sebbene in Europa metà della popolazione sia costituita da donne e nonostante le raccomandazioni del Consiglio d'Europa la presenza delle donne nelle istituzioni è ancora sottorappresentata. La Commissione di Venezia, Commissione sulla democrazia attraverso la legge, nelle linee guida sulle regolamentazione dei partiti politici afferma che «lo scarso numero di donne in politica rimane un aspetto critico che determina il non pieno funzionamento del processo democratico»;
    la ricorrenza del 2 giugno 2016 costituisce un importante anniversario per ricordare il diritto al voto acquisito dalle donne, ma costituisce anche l'occasione per monitorare ed implementare il raggiungimento della parità, sostanziale e non solo formale, tra donne e uomini, attraverso azioni che rispondano alla visione olistica indicata dal Consiglio d'Europa,

impegna il Governo:

   a prevedere iniziative di carattere nazionale e locale, nel corso del 2016, per ricordare il settantesimo anniversario del raggiungimento del diritto di voto alle donne ed il percorso, dall'Assemblea costituente ad oggi, che ha portato ad aumentare la partecipazione e la rappresentanza delle donne nella vita politica a tutti i livelli, sottolineando altresì il ruolo delle donne dell'Assemblea costituente e delle successive Assemblee parlamentari e prestando particolare attenzione alle istituzioni scolastiche;
   ad assumere iniziative per recepire le indicazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e a mettere in atto un approccio globale e qualitativo che, interessando tutti i settori e valorizzando i talenti, favorisca l'empowerment delle donne e implementi la parità sostanziale, dando uguale possibilità di incidere nella società e le stesse opportunità, gli stessi doveri e gli stessi diritti in tutte i settori, politico, sociale, economico, finanziario, lavorativo, educativo e nei media alle donne.
(1-01184) «Centemero, Giorgia Meloni, Carfagna, Prestigiacomo, Bergamini, Calabria, Capozzolo, Castiello, Censore, Luigi Cesaro, Gelmini, Gullo, Milanato, Nizzi, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Elvira Savino, Giacomoni».


   La Camera,
   premesso che:
    il 2 giugno 2016 ricorre il settantesimo anniversario dal referendum istituzionale indetto, per la prima volta a suffragio universale, il 2 e il 3 giugno 1946 con il quale gli italiani furono chiamati alle urne per esprimersi su quale forma di Governo, Monarchia o Repubblica, dare al Paese. Il 2 giugno si celebra la nascita della Repubblica italiana ed è anche la prima volta in cui tutte le donne italiane si recarono alle urne;
    il voto alle donne, o suffragio femminile, è una conquista piuttosto recente del XIX secolo ed è il risultato di un profondo movimento di riforma, politico, economico e sociale, che ha le sue radici nel XVIII secolo e nelle suffragette. In Inghilterra, le battaglie delle suffragette portarono ad un esito positivo con la legge del 2 luglio 1928, con cui fu esteso il suffragio a tutte le donne inglesi;
    per quanto riguarda l'Italia il percorso che portò all'estensione del diritto di voto anche alle donne cominciò all'indomani dell'unificazione, nel 1861. Furono molti i tentativi e i disegni di legge che dall'Unità d'Italia al secondo dopoguerra proposero il diritto di voto alle donne. Molti furono insabbiati finché nel 1919, dopo la prima guerra mondiale, una proposta di legge sull'estensione del voto amministrativo alle donne, il disegno di legge Martini-Gasparotto, fu approvata alla Camera, ma a causa della fine della legislatura il provvedimento rimase «bloccato» al Senato. Ma il voto alle donne fu raggiunto solo il 31 gennaio 1945 quando un decreto legislativo luogotenenziale, pubblicato il 1o febbraio, sancì il suffragio universale. Nel decreto non era però prevista l'eleggibilità delle donne, che venne introdotta solo dal decreto n. 74 del 10 marzo 1946, recante «Norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea costituente», il cui articolo 7 recita: «Sono eleggibili all'Assemblea Costituente i cittadini e le cittadine italiane che, al giorno delle elezioni, abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età». In Italia le donne votarono per la prima volta nel corso delle elezioni amministrative del marzo del 1946 (436 comuni) e, successivamente, a livello nazionale per il referendum del 2 giugno 1946;
    nel frattempo, le donne entrarono nei pubblici uffici, vi furono le prime nomine pubbliche nei comuni, a livello provinciale, nelle consulte nazionali e regie. Le donne esercitavano un potere pubblico e, dunque, non era più giustificabile l'esclusione dal voto. Già prima della guerra mondiale si chiese il voto per le donne in quanto lavoratrici, contribuenti e consumatrici (tasse dirette ed indirette). Durante la guerra le lavoratrici assunsero ruoli e lavori maschili. Tutto ciò portò nel secondo dopoguerra a concedere alle donne italiane il diritto di voto;
    le guerre hanno rappresentato nella storia un momento cruciale per il raggiungimento di diritti, compreso quello di piena cittadinanza per le donne. È infatti sulla base dell'apporto alla Patria che i gruppi sociali possono ridiscutere i loro diritti. In tutto il mondo, in epoca moderna, dopo la guerra si concedono Costituzioni, si allarga il diritto di voto, si fanno leggi per favorire quelli che si sono prodigati per la Patria. L'Italia non è stata da meno in questo cammino;
    nel 1923 il Governo dell'epoca promise il diritto di voto e alla fine del 1925 fu approvata una legge in tal senso, pur molto ristretta: sarebbero potute divenire elettrici, facendone richiesta e limitatamente alle elezioni amministrative, le donne con più di 25 anni, provviste di licenza elementare, che esercitavano la patria potestà e pagavano tasse non inferiori alle cento lire annue, e ancora le decorate al valore militare o civile o madri e vedove di caduti. La legge, approvata nel 1925, però non venne applicata perché vennero annullate le elezioni amministrative, introducendo la figura del podestà;
    in attesa del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, nell'aprile 1945, si era costituita la Consulta, con il compito di elaborare una legge elettorale per l'Assemblea costituente. La Consulta fu il primo organismo politico nazionale in cui entrarono 13 donne, invitate direttamente dai partiti;
    il 2 giugno 1946 in concomitanza con il referendum istituzionale si svolsero in Italia le elezioni dell'Assemblea costituente. Furono eletti 556 costituenti, tra cui 21 donne, il 3,8 per cento. Il 2 giugno la partecipazione alle elezioni fu massiccia: l'89 per cento di donne e l'89,2 per cento uomini. Le prime donne elette all'Assemblea costituente, le cosiddette «Madri Costituenti» erano nove della DC, nove del PCI, due del PSIUP ed una del Partito dell'Uomo qualunque. Cinque di loro entreranno nella «commissione dei 75», incaricata di scrivere la Carta costituzionale: Maria Federici, Angela Gotelli, Lina Merlin, Teresa Noce e Nilde Jotti. Tra le Madri Costituenti, che è bene ricordare, nove democratiche cristiane (Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Filomena Delli Castelli, Maria De Unterrichter Jervolino, Maria Federici, Angela Gotelli, Angela Guidi Cingolani, Maria Nicotra, Vittoria Titomanlio), nove erano comuniste, tra cui cinque dell'UDI (Adele Bej, Nadia Gallico Spano, Nilde Jotti, Teresa Mattei, Angiola Minella, Rita Montagnana, Teresa Noce, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi), due socialiste (Angelina Merlin e Bianca Bianchi) e una della lista «Uomo Qualunque» (Ottavia Penna Buscemi); tutte le Madri, con il loro impegno e le loro capacità, segnarono l'ingresso delle donne nel più alto livello delle istituzioni rappresentative, quattordici di loro erano laureate e molte erano insegnanti, qualcuna giornalista-pubblicista, una sindacalista e una casalinga; quattordici sposate e con figli;
    la Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata nel 1948, stabilisce «The equal rights of men and women», principio, questo, che venne ampliato nel 1979 con la Convenzione Cedaw (Convention on the elimination of all forms of discrimination against women), adottata da 189 Stati membri dell'Onu. Tutte le Costituzioni o le Basic laws degli Stati Ocse garantiscono la piena cittadinanza ed uguaglianza per le donne, insieme ai pieni diritti elettorali. Va però sottolineato che molte delle riforme per la cosiddetta uguaglianza formale sono recenti: il diritto di voto per le donne in Svizzera è stato raggiunto solo nel 1971, nel 1976 in Portogallo e nel 1994 in Kazakhstan e in Repubblica Moldova;
    la Costituzione italiana sancisce in molti articoli l'uguaglianza tra donne e uomini. L'articolo 3 sancisce l'uguaglianza dei diritti tra i sessi: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». L'articolo 29 stabilisce l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi; l'articolo 37 decreta la parità e la tutela della donna lavoratrice. L'articolo 51 fissa la parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive; l'articolo 117, comma 7, stabilisce l'obbligo per le regioni di promuovere la parità di accesso alle cariche elettive;
    il 30 maggio 2003 la legge costituzionale n. 1 modificò l'articolo 51, primo comma, della Costituzione; è infatti aggiunto: «A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini». Si è trattato di un passo importante in quanto, come rilevato dal rapporto «Assessing the impact of measures to improve women's political rappresentation» approvato dalla Commissione equality and non discrimination del Consiglio d'Europa, «progressi nella partecipazione delle donne alla vita politica sono stati raggiunti quando i legislatori hanno introdotto misure che hanno aiutato ad affrontare il tema della bassa presenza delle donne nei corpi elettivi, in particolare attraverso riforme che hanno introdotto uguali diritti costituzionali come il diritto di voto e di essere elette, diritto di accesso ai pubblici uffici ed ulteriori fondamentali diritti e libertà, come il diritto di proprietà, di successione ed eredità, la libertà di matrimonio, la cittadinanza e altro. Tali diritti costituzionali sono finalizzati a rimuovere le discriminazioni basate sul sesso ed ogni altra discriminazione che di fatto limita l'uguale cittadinanza. La previsione nelle diverse Costituzioni di diritti politici e civili per le donne apre la strada all'eguaglianza di genere, ad una eguale cittadinanza ed è il fondamento per più specifiche azioni positive per la parità»;
    dopo l'approvazione della legge costituzionale n. 1 del 2003 e della legge costituzionale n. 2 del 2001, che portarono alla riforma dell'articolo 51 della Costituzione e all'introduzione dell'articolo 117, settimo comma 7 della Costituzione, fu la sentenza n. 4 del 2010 della Corte costituzionale, che, non riscontrando alcun profilo di illegittimità costituzionale nel meccanismo della doppia preferenza di genere, introdotta dalla legge elettorale regionale della Campania, sancì e a diede piena attuazione al quadro costituzionale disegnato nel 2001 e nel 2003. Tale meccanismo infatti è ispirato «al principio fondamentale dell'effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito dell'articolo 3, secondo comma, Costituzione, che impone alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica del Paese» (Corte costituzionale, sentenza n. 4 del 2010);
    nell'ambito sociale vanno inoltre sottolineati molti cambiamenti che hanno riguardato le donne e la loro partecipazione al mercato del lavoro, alla vita familiare, ai gradi di istruzione. È stata una sentenza della Corte costituzionale del 1960 a dichiarare illegittima la norma che escludeva le donne da una vasta categoria di uffici pubblici, tra cui l'ufficio di prefetto. Nel 1970 venne approvata la legge sul divorzio e nel 1975 venne riformato il diritto di famiglia, garantendo parità tra i coniugi e la comunione dei beni, nel 1977 viene approvata la legge di parità, integrata poi nel 1991 dalla legge n. 125 sulle pari opportunità e, nel frattempo, vennero abrogati il reato di adulterio (1968), il delitto d'onore ed il matrimonio riparatore (1981);
    negli anni ’90 furono approvati una serie di provvedimenti per incrementare la presenza delle donne nelle assemblee rappresentative. La legge n. 81 del 1993, che per le elezioni comunali prevedeva che «nelle liste nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi». La legge n. 43 del 1995 che stabilì che nelle elezioni regionali «nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati». La legge n. 277 del 1993 per le elezioni della Camera dei deputati che stabilì che «le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e da candidate, in ordine alternato»;
    nel 2012 la legge n. 215 promosse il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali;
    la legge 12 luglio 2011, n. 120, ha introdotto misure per il riequilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società pubbliche e private e, da allora, il tema è recentemente diventato attuale anche all'interno delle istituzioni, in modo particolare nelle assemblee elettive. Per l'elezione dei consigli comunali, nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sono state previste una quota di lista (nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi) e la doppia preferenza di genere. Per gli esecutivi la legge prevede che il sindaco nomini la giunta nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi;
    nella riforma delle province e delle città metropolitane, legge n. 56 del 2014, è stato previsto che nelle liste per le elezioni nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 60 per cento;
    nel 2006, il codice delle pari opportunità ha disposto, come misura transitoria (2004 e 2009), disposizioni per favorire la rappresentanza di genere nelle elezioni del Parlamento europeo, prevedendo che, nell'insieme delle liste di candidati presentate da ciascun partito, nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. La legge n. 13 del 2014, sull'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, ha previsto una sanzione pecuniaria per i partiti nelle cui liste alle elezioni politiche ed europee uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento;
    la legge del 22 aprile 2014 ha modificato l'articolo 14, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in relazione alla promozione dell'equilibrio di genere nella rappresentanza politica alle elezioni per il Parlamento europeo, introducendo la cosiddetta «tripla preferenza di genere»: nel caso in cui l'elettore decida di esprimere più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena l'annullamento della seconda e terza preferenza;
    dopo la modifica degli articoli 122 e 123 della Costituzione che hanno dato avvio al processo di elaborazione di nuovi statuti regionali e di leggi per l'elezione dei consigli nelle regioni a statuto ordinario, tutte le regioni, che hanno adottato norme in materia elettorale, hanno introdotto disposizioni specifiche per favorire la parità di accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 117, settimo comma, della Costituzione. Le misure adottare però sono diverse da regione da regione, variando dall'obbligo di inserire nelle liste una quota minima di candidati, all'alternanza nelle liste alla doppia preferenza di genere e i risultati raggiunti in termini di rappresentanza sono inadeguati;
    l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (Eige), agenzia autonoma dell'Unione europea, il 13 giugno 2013 ha pubblicato il primo indice Eige sull'uguaglianza di genere «rapporto sull'indice dell'uguaglianza di genere», frutto di tre anni di lavoro. Per la prima volta è stato elaborato un indicatore sintetico ma esaustivo delle disparità di genere nell'Unione europea e nei singoli Stati membri. L'indice, che prende in considerazione 6 diversi settori (lavoro, denaro, conoscenza, tempo, potere e salute), ha un valore tra 1 e 100, dove 1 indica un'assoluta disparità di genere e 100 segna il raggiungimento della piena uguaglianza di genere;
    nonostante più di 50 anni di politiche per l'uguaglianza di genere a livello europeo, il rapporto ha mostrato come le disparità di genere risultino ancora prevalenti nell'Unione europea. Con un indice medio di 54,0, l'Unione europea è ancora a metà nel cammino per raggiungere l'uguaglianza;
    la posizione dell'Italia, con un indice di 40,9, è al di sotto della media europea e si attesta al 23o posto su 27 Stati membri, a parità con la Slovacchia e sopra solo alla Grecia, Bulgaria e Romania. In cima alla graduatoria spiccano i Paesi scandinavi, con valori superiori a 70, mentre il Regno Unito ha un indice di 60,4, la Francia di 57,1, la Spagna di 54,0 e la Germania di 51,6;
    a livello mondiale, secondo l'analisi annuale del World economic forum sul Global gender gap, nella graduatoria diffusa nel 2014, l'Italia si colloca al 69o posto su 142 Paesi (era al 71o nel 2013, all'80o nel 2012, al 74o nel 2011 e nel 2010, al 72o nel 2009, al 67o posto nel 2008, all'84o nel 2007 e al 77o nel 2006). L'aumento registrato dall'Italia nella graduatoria globale è determinato principalmente dal significativo aumento del numero delle donne in Parlamento (dal 22 per cento nel 2012 al 31 per cento nel 2013). Nella graduatoria generale svettano i Paesi del Nord Europa; per quanto attiene agli altri Paesi europei, il Belgio si colloca al 10o posto, la Germania al 12o, la Francia al 16o ed il Regno Unito al 26o posto. L'indice tiene conto delle disparità di genere esistenti nel campo della politica, dell'economia, dell'istruzione e della salute;
    per ciò che attiene in particolare al settore della politica, il nostro Paese si colloca al 37o posto della graduatoria, risalendo dopo il brusco calo degli anni precedenti, che poteva probabilmente essere ascritto alla sostanziale staticità dell'Italia in questo campo, a fronte dei progressi registrati in altri Paesi (l'Italia era al 44o posto, al 71o nel 2012, al 55o nel 2011, al 54o nel 2012 e al 45o nel 2009);
    il World economic forum redige periodicamente anche un rapporto sulla competitività dei Paesi a livello globale ed è interessante notare come emerga una correlazione tra il gender gap di un Paese e la sua competitività nazionale. Dal momento che le donne rappresentano la metà del talento potenziale di un Paese, la competitività nel lungo periodo dipende significativamente dalla maniera in cui ciascun Paese educa ed utilizza le sue donne;
    i dati relativi alla presenza femminile negli organi costituzionali italiani hanno sempre mostrato una presenza contenuta nei numeri e molto limitata quanto alle posizioni di vertice;
    nel rapporto della Commissione equality and non discrimination del Consiglio d'Europa, «Assessing the impact of measures to improve women's representation», in cui si analizza la presenza delle donne nelle Assemblee parlamentari nazionali tra il 2005 e il 2015 e le misure messe in atto dai 47 Paesi del Consiglio d'Europa per accrescere la presenza femminile nelle cariche elettive, si evidenzia che l'Italia si colloca al 15o posto essendo passata da una rappresentanza femminile alla Camera dei deputati dell'11,5 per cento nel 2005 al 31 per cento delle elezioni del 2013. I risultati delle elezioni politiche del 24-25 febbraio 2013 presentano, infatti, un segnale di inversione di tendenza: infatti, la media complessiva della presenza femminile nel Parlamento italiano, storicamente molto al di sotto della soglia del 30 per cento, considerato valore minimo affinché la rappresentanza di genere sia efficace, è salita dal 19,5 della XVI legislatura al 30,1 per cento dei parlamentari eletti a Camera e Senato nella XVII legislatura (la media dell'Unione europea è il 27 per cento);
    nei consigli regionali i dati sono negativi e molto diversificati in quanto la rappresentanza delle donne è affidata all'applicazione da parte delle regioni. I dati rilevano, infatti, una presenza di donne nei consigli regionali che va dal 34,7 per cento dell'Emilia-Romagna e al 27,5 per cento della Toscana al 19 per cento della Lombardia, al 3,3 per cento di Calabria e all'assenza di donne elette nel consiglio regionale della Basilicata;
    nella risoluzione del Consiglio d'Europa «Accessing the impact of measures to improve women's political representation» si evidenzia che i dati mettono in luce che «la parità di genere e la partecipazione delle donne alla vita politica dipenda da vari fattori e dalla varietà dei contesti politici, economici, sociali e culturali di ogni paese». Tra i fattori politici vengono rilevati il sistema elettorale, la presenza di quote obbligatorie o volontarie, i partiti politici e il loro funzionamento. Tra i fattori economici viene rilevato in particolare «il gender pay gap e l'accesso alle carriere e alle professioni». Nella risoluzione si invitano gli Stati membri a considerare anche «i fattori culturali che determinano la possibilità per le donne di partecipare alla vita politica, economica e allo sviluppo economico del paese. L'educazione e la formazione sono cruciali, poiché sono una precondizione per acquisire le competenze necessarie e per eliminare gli stereotipi che impediscono ancora il raggiungimento della piena e reale parità. Per le donne che sono attive in politica, l'accesso ai media, la rappresentazione e lo spazio nei media durante le campagne politiche sono elementi cruciali, così come il finanziamento per la campagna stessa»;
    nella risoluzione del Consiglio d'Europa agli Stati membri viene suggerito inoltre che: «Per raggiungere la parità e l'equilibrio di genere nella vita politica, è necessario seguire un approccio olistico e una prospettiva di parità in tutte le aree della società. È inoltre necessario identificare l'ampia varietà di fattori socio-economico, culturale e politico che possono ostacolare o facilitare l'accesso delle donne alle cariche elettive a tutti i livelli»;
    nella pubblicazione «Women and men in Sweden facts and figures 2014» del Governo svedese si afferma che: «Gender equality significa semplicemente che le donne e gli uomini hanno la stessa possibilità di costruire e cambiare la società e le loro vite, il che implica le stesse opportunità, gli stessi doveri e gli stessi diritti in tutte le sfere della vita». La parità di genere è una delle pietre angolari dell'uguaglianza ed ha aspetti quantitativi e aspetti qualitativi. L'aspetto quantitativo implica una uguale presenza delle donne e degli uomini in tutti i campi e le aree della società, come l'istruzione, il lavoro, il tempo libero e le posizioni di potere. Se un gruppo comprende più del 60 per cento di donne, è dominato delle donne, come ad esempio avviene nell'istruzione primaria e secondaria. Se gli uomini sono rappresentati più del 60 per cento allora quel gruppo sarà dominato dagli uomini, come avviene per esempio tra i magistrati o i manager delle società pubbliche o private. L'aspetto qualitativo implica invece che alle conoscenze, alle esperienze e ai valori di donne e di uomini è dato lo stesso peso e lo stesso valore e che donne e uomini sono impiegati per arricchire e dirigere tutte le sfere e tutti i campi della società, e che dunque non sono utilizzati sono in alcuni ambiti piuttosto che in altri;
    sebbene in Europa metà della popolazione sia costituita da donne e nonostante le raccomandazioni del Consiglio d'Europa la presenza delle donne nelle istituzioni è ancora sottorappresentata. La Commissione di Venezia, Commissione sulla democrazia attraverso la legge, nelle linee guida sulle regolamentazione dei partiti politici afferma che «lo scarso numero di donne in politica rimane un aspetto critico che determina il non pieno funzionamento del processo democratico»;
    la ricorrenza del 2 giugno 2016 costituisce un importante anniversario per ricordare il diritto al voto acquisito dalle donne, ma costituisce anche l'occasione per monitorare ed implementare il raggiungimento della parità, sostanziale e non solo formale, tra donne e uomini, attraverso azioni che rispondano alla visione olistica indicata dal Consiglio d'Europa,

impegna il Governo:

   a prevedere iniziative di carattere nazionale e locale, nel corso del 2016, per ricordare il settantesimo anniversario del raggiungimento del diritto di voto alle donne ed il percorso, dall'Assemblea costituente ad oggi, che ha portato ad aumentare la partecipazione e la rappresentanza delle donne nella vita politica a tutti i livelli, sottolineando altresì il ruolo delle donne dell'Assemblea costituente e delle successive Assemblee parlamentari e prestando particolare attenzione alle istituzioni scolastiche;
   ad assumere iniziative per recepire le indicazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e a mettere in atto un approccio globale e qualitativo che, interessando tutti i settori e valorizzando i talenti, favorisca l'empowerment delle donne e implementi la parità sostanziale, dando uguale possibilità di incidere nella società e le stesse opportunità, gli stessi doveri e gli stessi diritti in tutte i settori, politico, sociale, economico, finanziario, lavorativo, educativo e nei media alle donne.
(1-01184)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Centemero, Giorgia Meloni, Carfagna, Prestigiacomo, Bergamini, Calabria, Capozzolo, Castiello, Censore, Luigi Cesaro, Gelmini, Gullo, Milanato, Nizzi, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Elvira Savino, Giacomoni».


   La Camera,
   premesso che:
    il percorso che portò in Italia all'estensione del voto alle donne cominciò all'indomani dell'unificazione, avvenuta nel 1861. I primi movimenti di emancipazione si collocano nei primi anni del 1900, ma è solo all'indomani del secondo conflitto mondiale che, con il decreto legislativo del 10 marzo 1946, il Consiglio dei ministri estese il voto anche alle donne che avessero compiuto la maggiore età;
    in Italia le donne votarono per la prima volta nel corso delle elezioni amministrative del marzo e aprile 1946 e, successivamente, per il celebre referendum monarchia/repubblica;
    in seguito, con l'approvazione della legge costituzionale n. 1 del 2003, che ha modificato l'articolo 51 della Costituzione, viene fissato il principio costituzionale, a mente del quale tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Si è in tal modo segnato un passaggio dalla dimensione statica della parità di trattamento uomo-donna alla prospettiva dinamica delle pari opportunità, nell'ottica del raggiungimento di un'uguaglianza sostanziale, come già riconosciuta dall'articolo 3 della Costituzione;
    ad oggi, però, la presenza delle donne nelle istituzioni è ancora sottorappresentata e tutto ciò perché al di là delle modifiche normative intervenute negli ultimi anni, finalizzate a garantire la pari opportunità delle stesse nelle assemblee elettive e nei ruoli di governo, non si è ancora compiuta quella rivoluzione culturale declinabile in un cambiamento radicale della società, dove ciò che conta deve essere soltanto ed esclusivamente il merito;
    il 2016 non verrà certamente ricordato per l'importante ricorrenza dei 70 anni del voto alle donne, simbolo di democrazia e di civiltà, ma per essere stato l'anno nel quale, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, il processo democratico ha subito una forte battuta di arresto. Nel 2016, infatti, il Presidente del Consiglio non è espressione di una scelta degli elettori, i disegni di legge ordinari, come la riforma delle province fino a quelli di modifica della II parte della Costituzione prevedono entrambi una forte limitazione al diritto di partecipazione dei cittadini, uomini e donne, nel poter liberamente scegliere a suffragio universale i propri rappresentati politici. Il 2016 è forse l'anno nel quale stiamo constatando con maggiore consapevolezza come la politica interna sia stata privata di qualsiasi sovranità nazionale e sacrificata in nome di scelte e decisioni che vengono prese all'estero;
    la crisi politica, valoriale ed economica che segna in modo indelebile la fase storica che stiamo vivendo, accompagnata da un'evidente intensificazione del mal costume, ha alimentato nell'opinione pubblica una disaffezione cronica nei confronti della politica;
    si è generato in molti cittadini un sentimento diffuso di sfiducia nei confronti delle istituzioni, dei legislatori e degli amministratori che, come primo effetto, ha prodotto una drastica diminuzione della partecipazione al voto, da parte di tutti i cittadini: uomini e donne;
    la partecipazione al voto è il principio su cui si fonda il concetto stesso di democrazia. Per questa ragione la crescita progressiva del numero di cittadini che rinunciano ad esercitare il diritto di voto è un segnale preoccupante che non può essere sottovalutato, soprattutto in occasione di ricorrenze come questa;
    la nostra Costituzione, proprio nel primo articolo, stabilisce infatti che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione;
    è innegabile come il processo di unità europea abbia contribuito a far allontanare i cittadini dalla cosa pubblica. L'Europa, oggi, a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo, è una costruzione senza identità, scarsamente democratica, macchinosa e spesso incomprensibile per i cittadini, un modello che esaspera gli aspetti negativi dello Stato centralizzato, senza dare risposte tangibili alle richieste che vengono dalla periferia e che spinge l'elettore, donna e uomo, a reputare insignificante l'esercizio del proprio diritto al voto;
    in questa occasione bisogna, con coerenza, ricordare come le grandi conquiste del diritto di voto fino ad una rinnovata sensibilità politica volta a creare i presupposti per una sempre più ampia partecipazione attiva delle donne nella politica, non sono nulla se si contrappongono nei fatti ad un totale disinteresse delle istituzioni dinnanzi a casi di recrudescenza di una violenza sistematica nei confronti delle donne, umiliate anche attraverso pratiche orribili come il ricorso alla maternità surrogata;
    pari opportunità significa anche attuare un welfare a misura di donna, politiche a sostegno della famiglia, politiche dirette a sviluppare progetti di conciliazione vita-lavoro per le donne, potenziando i servizi pubblici come i nidi, l'assistenza domiciliare e sviluppando un regime fiscale commisurato alla dimensione della famiglia. Pari opportunità è anche far sì che le donne non siano mai costrette a dover rinunciare alla nascita di una nuova vita per problemi economici. Pari opportunità significa garantire la sicurezza minima nelle città per far sì che tutti possano riconquistare la loro serenità di vita riappropriandosi della tranquillità di poter vivere i propri spazi pubblici,

impegna il Governo:

   a promuovere, in occasione del settantesimo anniversario dell'estensione del diritto di voto alle donne, nelle scuole di ogni ordine e grado, giornate di riflessione sull'importanza e il valore della partecipazione delle donne alla vita pubblica;
   a riconsiderare tutti gli atti normativi di iniziativa governativa che, a parere dei firmatari del presente atto, di fatto, limitano il diritto al voto quale espressione della volontà di tutti i cittadini, donne e uomini;
   a promuovere iniziative volte a garantire pari condizioni di partenza, dal punto di vista educativo, economico e sociale, tali da assicurare l'accesso delle donne alla vita pubblica, eliminando al contempo gli ostacoli che ne impediscono la giusta conciliazione con la vita familiare.
(1-01185) «Saltamartini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Simonetti».


   La Camera,

impegna il Governo:

   a promuovere, in occasione del settantesimo anniversario dell'estensione del diritto di voto alle donne, nelle scuole di ogni ordine e grado, giornate di riflessione sull'importanza e il valore della partecipazione delle donne alla vita pubblica;
   a promuovere iniziative volte a garantire pari condizioni di partenza, dal punto di vista educativo, economico e sociale, tali da assicurare l'accesso delle donne alla vita pubblica, eliminando al contempo gli ostacoli che ne impediscono la giusta conciliazione con la vita familiare.
(1-01185)
(Testo risultante dalla votazione per parti separate) «Saltamartini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Simonetti».


   La Camera,
   premesso che:
    il 2 giugno 1946 i cittadini italiani, maggiori di 21 anni, vennero chiamati alle urne per eleggere i componenti dell'Assemblea costituente e per votare il referendum istituzionale che avrebbe stabilito se l'Italia sarebbe stata una nazione monarchica o repubblicana;
    scegliere democraticamente i propri rappresentanti fu un evento di straordinaria importanza, soprattutto perché si diede questo diritto anche a una parte della popolazione che fino ad allora era stata esclusa: le donne;
    furono elette 21 donne (denominate «Madri Costituenti») su 226 all'Assemblea costituente, godendo, queste, per la prima volta in Italia dell'elettorato attivo e passivo a partire dal 1946;
    il 15 luglio 1946 l'Assemblea decise l'istituzione di una commissione speciale incaricata di elaborare e proporre il progetto di Costituzione da discutere in Aula;
    nella suddetta commissione - nota col nome di «Commissione dei 75» – vennero elette 5 donne: Maria Federici, Teresa Noce, Angelina Merlin, Nilde Iotti e Ottavia Penna Buscemi;
    il percorso di emancipazione è ancora complesso e lungo, nonostante gli importanti e numerosi progressi nell'ambito delle pari opportunità a livello nazionale;
    ogni anno dal 2006 il World Economic Forum (WEF) pubblica una ricerca che quantifica le disparità di genere in vari Paesi del mondo: il «Global Gender Gap Report». Il rapporto permette di fare una comparazione tra paesi ed individuare i miglioramenti e i peggioramenti in base a quattro criteri: economia, istruzione, salute e politica;
    il rapporto suddetto non misura la qualità della vita in generale delle donne o il loro livello di libertà, ma misura semplicemente il divario quantitativo tra uomini e donne in quattro settori della società;
    nella classifica 2015 l'Italia si trova al 41esimo posto su 145 Paesi;
    secondo l'articolo 37 della Costituzione italiana, «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione»;
    siamo giunti all'entrata in vigore (1o agosto 2014) della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, o Convenzione di Istanbul;
    la Convenzione, adottata a Istanbul nel 2011, costituisce il primo strumento internazionale vincolante sul piano giuridico per prevenire e contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
    il testo della Convenzione si fonda su tre pilastri: prevenzione, protezione e punizione;
    la Convenzione ha l'obiettivo di: proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne; predisporre, in un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica; promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; sostenere e assistere le organizzazioni e le autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica;
    la violenza di genere costituisce una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne e comprende tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
    la conquista dei diritti civili da parte delle donne non è sufficiente a garantire la piena tutela e parità delle stesse: soprusi e violenze, seguiti spesso da tragici epiloghi, sono all'ordine del giorno. La Presidente della Camera, Laura Boldrini, ha annunciato in questi giorni che abbasserà a mezz'asta la bandiera italiana, che sventola sul campanile di Montecitorio, per le vittime del femminicidio e che proporrà la medesima cosa a tutte le amministrazioni. La denuncia di questi atti non dovrebbe però limitarsi ai casi estremi, ma anche a tutti i casi di prevaricazione di cui sono vittime le donne, a cominciare proprio da quegli episodi che si consumano nell'ambito lavorativo degli uffici pubblici;
    gli Stati che hanno firmato e ratificato la Convenzione dovranno adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e specialmente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata;
    ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Convenzione «le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano, senza indugio, le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare: inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa appropriata il principio della parità tra i sessi e garantendo l'effettiva applicazione di tale principio; vietando la discriminazione nei confronti delle donne, ivi compreso procedendo, se del caso, all'applicazione di sanzioni; abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne»;
    ai sensi dell'articolo 6, «le Parti si impegnano a inserire una prospettiva di genere nell'applicazione e nella valutazione dell'impatto delle disposizioni della presente Convenzione e a promuovere ed attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne»;
    il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante «Disposizione urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, che all'articolo 5, prevede in capo al Ministro delegato per le pari opportunità l'elaborazione e l'adozione di un piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;
    il suddetto piano d'azione straordinario è stato adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2015 e registrato dalla Corte dei conti il 25 agosto 2015;
    gli obiettivi del piano d'azione sono: prevenire il fenomeno della violenza contro le donne; promuovere l'educazione alle relazioni non discriminatorie nei confronti delle donne; potenziare le forme di sostegno e assistenza alle donne e a loro figli; garantire adeguata formazione per tutte le professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking; prevedere una adeguata raccolta dati e un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di Governo;
    l'articolo 5-bis della legge n. 119 del 2013 dispone che, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), della citata legge, il fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
    tali fondi sono stati destinati, e solo in parte erogati, a favore di centri antiviolenza e case rifugio;
    nella legge di stabilità 2016 è stato predisposto, per il fondo per le pari opportunità, un ammontare annuale pari a 9.599.591 euro per gli anni 2016, 2017, 2018;
    da una mappa realizzata dall'organizzazione non governativa Action Aid si è appreso che, solo per dieci amministrazioni, è possibile consultare la lista delle strutture beneficiarie dei fondi e tra queste per cinque regioni (Veneto, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Puglia) sono reperibili on-line i nomi di ciascuna struttura e i fondi ricevuti;
    l'analisi dei dati raccolti mostra la diversità delle scelte adottate dalle varie amministrazioni;
    il finanziamento medio per centro antiviolenza e casa rifugio, erogato direttamente alle strutture o tramite bando, varia molto da regione a regione: sono erogati circa 60 mila euro in Piemonte, 30 mila in Veneto e Sardegna, 12 mila in Puglia, 8 mila in Sicilia, 12 mila nelle ex province di Firenze e Pistoia, 6 mila in Abruzzo e Valle d'Aosta;
    le regioni hanno ricevuto i fondi solo nell'autunno 2014, per cui la scadenza è stata molto stretta;
    i fondi previsti per il 2015 ancora non risultano essere stati erogati;
    non esiste allo stato attuale una mappatura accurata dei centri antiviolenza e dei fondi adeguati per il loro funzionamento, alla luce dei dati contraddittori rispetto alle strutture presenti nelle varie regioni e della disomogeneità delle risorse assegnate nei vari territori, né tantomeno si conosce il nome della struttura che ha ricevuto i fondi;
    in Italia, la legge n. 194 del 1978 assicura consulenza ed esami medici alle donne che decidono di adottare l'interruzione volontaria di gravidanza, pratica sicuramente provante dal punto di vista emotivo e psicologico. Questo diritto viene però spesso disatteso: quello che aspetta loro nell'Italia del 2015, è un percorso ad ostacoli, fatto di burocrazia, vessazioni, medici obiettori e strutture blindate, con la formazione di code lunghissime mentre il tempo passa. La legge è nata proprio per superare la clandestinità, ma è una legge fantasma: gli aborti calano, ma abortire diventa uno slalom crudele, soprattutto per le donne che hanno meno informazioni, sostegno, reddito;
    la diminuzione delle nascite e l'età sempre più avanzata delle gravidanze hanno determinato negli anni un impoverimento dei saperi femminili, della consapevolezza e della competenza in tema di maternità da parte delle donne. La gravidanza non è una condizione patologica e l'eccessiva medicalizzazione della gravidanza fisiologica e dell'evento del parto hanno dato alle mamme poco o nessun potere decisionale. Una donna che partorisce in maniera fisiologica deve rivolgersi a una struttura sanitaria, pubblica o privata, adatta ad affrontare situazioni di emergenza per eventuali tagli cesarei, concepiti quindi come un'alternativa e una sorta di «sala vita» per la madre e per il figlio, fornita di un centro trasfusionale, terapia intensiva neonatale e posti letto per cure pediatriche e patologie neonatali minime e intermedie. Questo non deve comportare la chiusura di punti nascita già esistenti: mantenere attivi i presidi medici sul territorio non può essere considerato uno spreco di denaro pubblico; il benessere e la salute dei cittadini sono di primaria importanza e lo Stato non dovrebbe mai operare tagli ai servizi sanitari nazionali ma incrementarli;
    il modello italiano di welfare, soprattutto per le persone con disabilità e per chi soffre di malattie degenerative, si fonda sul ruolo della famiglia, in particolare delle donne. La delega si accentua, poi, a causa di un supporto sempre più limitato di servizi pubblici che potrebbero garantire un'assistenza migliore e maggiore autonomia alle persone con disabilità;
    sono principalmente donne le caregivers che si dedicano all'assistenza di familiari «fragili»; spesso si fanno carico di compiti che in altri Paesi sono svolti dal settore pubblico. E scontano conseguenze, ancora sottovalutate, nel mondo del lavoro, ma anche sulla propria salute;
    uno studio di Elizabeth Blackburn, premio Nobel per la Medicina nel 2009, ha dimostrato che i caregivers sottoposti allo stress di curare familiari gravi hanno un'aspettativa di vita ridotta dai 9 ai 17 anni. Le persone bisognose di aiuto nei prossimi decenni tenderanno ad aumentare di pari passo con l'aumento di malattie cronico-degenerative e della non autosufficienza. Occorre quindi organizzare al meglio le reti di supporto;
    i caregiver familiari hanno dunque un ruolo sociale importante che deve essere riconosciuto. Sono persone che, infatti, spesso subiscono un isolamento sociale e familiare, un impoverimento economico e una difficoltà a entrare o rientrare nel mercato del lavoro;
    assistere una persona non autosufficiente può essere infatti faticoso e totalizzante, con profonde ripercussioni sulla vita privata;
    gli atti e i dati spesso non sono facilmente reperibili sui siti istituzionali delle singole regioni;
    nonostante l'importanza delle pari opportunità, in Italia non esiste un Ministero ad esse preposto specificatamente ma un dipartimento dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
    nel mese di novembre 2015 l'onorevole Giovanna Martelli ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di consigliere del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunità,

impegna il Governo:

   a nominare urgentemente una consigliera in materia di pari opportunità;
   ad assumere iniziative per promuovere e rafforzare la formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime;
   ad assumere iniziative per attuare l'articolo 11, comma 1, lettera b), della Convenzione in questione, ossia il sostegno alla ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'applicazione del presente trattato;
   ad adottare ogni iniziativa di competenza volta e prevenire e perseguire in maniera decisa ogni manifestazione di violenza, verbale e fisica, all'interno dei pubblici uffici, promuovendo, al tempo stesso, l'adozione di analoghe iniziative presso tutti i soggetti pubblici, come esempio da trasmettere soprattutto alle giovani generazioni per quel cambio culturale spesso invocato dalle più alte cariche dello Stato;
   a realizzare un monitoraggio sulla popolazione, a intervalli regolari, allo scopo di determinare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della citata Convenzione;
   ad assumere iniziative per attuare l'articolo 12 della Convenzione sopracitata, ovvero incoraggiare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della citata Convenzione;
   a promuovere programmi ed attività destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne;
   ad assumere iniziative per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione;
   ad assumere iniziative per rafforzare e diffondere i programmi esistenti rivolti agli autori di atti di violenza domestica, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti e per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale;
   ad assumere iniziative per garantire l'applicazione dell'articolo 33 della Convenzione di cui in premessa, relativo alla violenza psicologica, per penalizzare i comportamenti intenzionali miranti a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce;
   ad incoraggiare il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass-media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolamentazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità;
   ad assumere iniziative per promuovere, in collaborazione con i soggetti del settore privato, la capacità dei bambini, dei genitori e degli insegnanti di affrontare un contesto dell'informazione e della comunicazione che permette l'accesso a contenuti degradanti potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento;
   a promuovere maggiori campagne di sensibilizzazione del Dipartimento delle pari opportunità sul tema, tramite canali mediatici pubblici;
   a predisporre una sezione, all'interno del sito del Dipartimento per le pari opportunità, volta a rendere accessibile, in tempi rapidi, la rendicontazione completa delle attività finanziate con i fondi di cui alla legge n. 119 del 2013, nella quale le amministrazioni regionali/locali possano caricare direttamente e in autonomia la documentazione rilevante (delibere, risultati, bandi, reportistica delle attività svolte da parte dei beneficiari dei fondi e altro), facendo sì che tali informazioni siano disponibili in formato aperto (open data);
   ad assicurare che i finanziamenti stanziati annualmente tramite la legge n. 119 del 2013 siano erogati senza ritardi;
   ad aggiornare la mappatura dei centri antiviolenza del dipartimento per le pari opportunità, secondo la reportistica ricevuta da regioni e province autonome;
   a prevedere indicatori per la valutazione, da effettuarsi con cadenza annuale, o comunque per ogni ciclo di finanziamento, dell'impatto degli stanziamenti, per informare circa le future strategie di intervento, tramite la consultazione delle organizzazioni della società civile e dei centri antiviolenza, anche sulla base di quanto è stato fatto con i fondi 2013/2014;
   a stimare il fabbisogno reale dei centri antiviolenza per la loro sopravvivenza e il loro adeguato funzionamento, informando, di conseguenza, circa lo stanziamento necessario per assicurare servizi adeguati su tutto il territorio;
   ad assumere iniziative per garantire dignità alle donne che ricorrono alla pratica di interruzione volontaria di gravidanza, già di per se psicologicamente dolorosa, anche promuovendo, per quanto di competenza misure volte a superare i disservizi sanitari che ostacolano la corretta applicazione della legge n. 194 del 1978;
   a promuovere il benessere psico-fisico della donna e del bambino durante la gestazione e il parto, stabilendo la sua priorità rispetto a ogni altra esigenza, prevedendo che le strutture, pubbliche e private, garantiscano la sicurezza di tutto il percorso della nascita, attraverso modalità di assistenza che riconoscano la naturalità dell'evento e ne rispettino il carattere fisiologico;
   ad avviare tutte le iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate all'istituzione e al riconoscimento della figura dei caregiver familiari e allo sviluppo di politiche loro dedicate, in particolare di sostegno al reddito e di tutela del diritto al lavoro e alla salute;
   ad adottare iniziative, anche normative, affinché siano aggiornate le tabelle di cui al decreto ministeriale n. 329 del 1999, ai fini dell'inserimento dell'endometriosi tra le malattie invalidanti, riconoscendo alle donne affette dalla patologia il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria correlate.
(1-01186) «Spadoni, Colonnese, Lorefice, Grillo, Di Vita, Silvia Giordano, Baroni, Mantero, Agostinelli, Alberti, Basilio, Battelli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Grande, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lupo, Mannino, Marzana, Micillo, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Sorial, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi».


   La Camera,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per attuare l'articolo 11, comma 1, lettera b), della Convenzione in questione, ossia il sostegno alla ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'applicazione del presente trattato;
   a realizzare un monitoraggio sulla popolazione, a intervalli regolari, allo scopo di determinare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della citata Convenzione;
   ad incoraggiare il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass-media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolamentazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità;
   a predisporre una sezione, all'interno del sito del Dipartimento per le pari opportunità, volta a rendere accessibile, in tempi rapidi, la rendicontazione completa delle attività finanziate con i fondi di cui alla legge n. 119 del 2013, nella quale le amministrazioni regionali/locali possano caricare direttamente e in autonomia la documentazione rilevante (delibere, risultati, bandi, reportistica delle attività svolte da parte dei beneficiari dei fondi e altro), facendo sì che tali informazioni siano disponibili in formato aperto (open data);
   ad assicurare che i finanziamenti stanziati annualmente tramite la legge n. 119 del 2013 siano erogati senza ritardi.
(1-01186)
(Testo risultante dalla votazione per parti separate) «Spadoni, Colonnese, Lorefice, Grillo, Di Vita, Silvia Giordano, Baroni, Mantero, Agostinelli, Alberti, Basilio, Battelli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Grande, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lupo, Mannino, Marzana, Micillo, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Sorial, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi».


   La Camera,
   premesso che:
    il 7 marzo 2016 ricorre il 70o anniversario del diritto di voto alle donne. Il riconoscimento di tale diritto è stato preceduto da un percorso lungo e difficoltoso, a partire dal lontano 1877, quando venne presentata al Parlamento la prima petizione a favore del voto femminile; da allora ci sono voluti decine di anni prima che le donne italiane potessero finalmente esprimere il proprio pensiero politico attraverso il voto, con le elezioni amministrative e poi col referendum monarchia/repubblica del 1946;
    nel tempo, si sono succedute una moltitudine di provvedimenti volti a riconoscere alle donne pari opportunità, per dare concretamente alle stesse la possibilità di far valere delle scelte, sia relative alla vita privata che a quella lavorativa, senza essere oggetto di discriminazione; parliamo, dunque, di politiche di pari opportunità per promuovere le necessarie iniziative, anche normative, che garantiscano il superamento di condizioni sfavorevoli alla realizzazione di un'effettiva parità uomo-donna;
    tuttavia, nonostante il percorso portato avanti in tal senso, si è nel 2016, ed è un dato di fatto che le donne sono ancora oggetto di forti discriminazioni in molti ambiti, rispetto i loro livelli di partecipazione, accesso, diritti, retribuzione o prestazioni d'altro genere, che siano lavoratrici, madri o pensionate;
    tali diseguaglianze si concretizzano, in particolare, nel mondo del lavoro attraverso un'assurda disparità di retribuzione che vede gli uomini con stipendi maggiori delle colleghe, sebbene queste ultime abbiano i medesimi titoli di studio e inquadramenti;
    anche a livello europeo la parità retributiva è un principio sancito dai trattati sin dal 1957 e trova attuazione nella direttiva 2006/54/CE sull'uguaglianza di trattamento fra uomini e donne, in materia di occupazione e impiego. Ciò nonostante, sussiste un netto divario salariale tra donne e uomini, che riflette le discriminazioni e le disuguaglianze sul mercato del lavoro che, nella pratica, colpiscono ancora e soprattutto le donne che guadagnano in media il 16 per cento in meno all'ora rispetto agli uomini; mentre su base annuale il divario raggiunge addirittura il 31 per cento, considerando che il lavoro a tempo parziale è molto più diffuso tra le donne;
    è inaccettabile, dunque, che, a parità di qualifiche o anche rispetto a posizioni lavorative migliori rispetto a quelle degli uomini, le competenze delle donne non ricevono lo stesso riconoscimento e la loro carriera professionale è indubbiamente più lenta. Tra l'altro, poiché le donne percepiscono una retribuzione oraria inferiore e accumulano un minor numero di ore di lavoro nel corso della loro vita rispetto agli uomini, anche l'importo delle loro pensioni è ridotto. Di conseguenza, tra gli anziani vi sono più donne che uomini in stato di povertà;
    alla luce delle predette riflessioni, è chiaro che il 70o anniversario del diritto di voto alle donne ricorre in un tempo dove ancora non si può parlare di parità uomo-donna, soprattutto nel mondo del lavoro, è quindi necessario adottare iniziative per contrastare ogni discriminazione e facilitare l'effettiva applicazione del principio della parità retributiva,

impegna il Governo

a promuovere iniziative affinché sia garantita parità di condizioni e di retribuzione alle donne nell'accesso al mondo del lavoro, nonché rispetto agli avanzamenti di carriera, garantendo altresì il bilanciamento dei tempi di vita familiare e lavoro.
(1-01189) «Rizzetto, Pisicchio, Prodani».


   La Camera,
   premesso che:
    Alternativa Libera – Possibile auspica una funzione pubblica particolarmente importante delle istituzioni democratiche, capace di ottenere la rimozione effettiva di qualsiasi forma di discriminazione, la promozione della parità tra uomini e donne e l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche, che deve rappresentare un obiettivo primario della Repubblica;
    ritiene la variabile di genere come un fattore determinante per l'equilibrio armonioso della vita associata, perché donne e uomini vivono situazioni di vita differenti e hanno diversi bisogni, risorse e opportunità, e per questo motivo l'obiettivo del raggiungimento delle pari opportunità richiede, per sua particolare natura, la necessità di essere sostenuto da un mutamento culturale che accompagni l'intera società;
    ai luoghi della formazione del pregiudizio di genere, si è di fatto aggiunto lo strumento internet, ove circolano anche filmati, audio e contenuti multimediali che amplificano stereotipi femminili limitanti che, a titolo esemplificativo, dipingono tendenzialmente una donna che si realizza nella sfera privata e che ha un ruolo subordinato rispetto all'uomo;
    ciò accade nonostante il fatto che il 2 giugno ricorrerà il settantesimo anniversario della Repubblica italiana, che assunse la nuova forma di Stato in alternativa al precedente regime monarchico anche grazie alla partecipazione al voto delle donne, voto che si dimostrò fondamentale per l'esito favorevole all'alternativa repubblicana contenuta nel quesito referendario istituzionale;
    nella stessa giornata si svolsero le elezioni per i rappresentanti all'Assemblea Costituente, i cui lavori si conclusero con l'approvazione della Costituzione, entrata in vigore il primo gennaio del 1948;
    nel 1945 fu ottenuto il diritto di voto universale con il decreto legislativo luogotenenziale 1o febbraio 1945 n. 23 e, nel 1946, mentre il diritto all'elettorato passivo per le donne fu introdotto con il decreto n. 74 del 10 marzo 1946, contenente «Norme per l'elezione del deputati all'Assemblea Costituente»;
    le donne costituivano il 52,2 per cento dell'intero elettorato e seppero sconfessare nella pratica paure, incubi e luoghi comuni; infatti, l'89 per cento delle aventi diritto si presentò al voto, contro l'89,2 per cento dell'elettorato maschile. Se le votanti del Nord furono le più numerose, l'89,7 per cento, le donne del Sud e delle isole votarono più degli uomini; rispettivamente 88.2 per cento contro 86,7 per cento; in Sicilia furono l'86,2 per cento contro l'84,8 per cento; in Sardegna il rapporto fu dell'87,3 per cento contro 84,4 per cento;
    la democrazia paritaria prefigurata nelle norme della Costituzione non si è però ancora pienamente realizzata, come spesso accade in caso di scelte costituzionali fondate su norme dal contenuto programmatico;
    l'articolo 1 della Costituzione fonda la nostra Repubblica democratica sul lavoro. Trascorsi 70 anni dalla sua adozione la situazione è la seguente: la stima Istat dei disoccupati a gennaio 2016 è stabile, sintesi di un calo tra gli uomini e di una crescita tra le donne. La sperequazione a vantaggio degli uomini è un dato oggettivamente rilevabile e sarà ancor più evidente con la successiva analisi dell'attuazione concreta dell'articolo 37;
    più in generale, numerosi sono gli articoli della Costituzione che prefigurano la democrazia paritaria non ancora compiutamente realizzata;
    di fondamentale importanza è l'articolo 3 della Costituzione, il quale sancisce che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Se il contenuto completo di questo articolo fosse effettivamente attuato, tutto quanto di seguito scritto sarebbe inutile;
    l'articolo 4 stabilisce che «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto». Le leggi attuative non si sono perfettamente conformate al dettato costituzionale, a causa di un mondo del lavoro sempre in evoluzione e ciò vale soprattutto per la tutela piena del lavoratore. Se la considerazione è valida per tutti i lavoratori senza distinzione di sesso, sotto si esporranno gli ulteriori elementi di svantaggio delle donne anche nell'ambito lavorativo;
    l'articolo 29, attribuisce ai coniugi, all'interno della famiglia, «uguaglianza morale e giuridica». Sin dai primi anni successivi all'entrata in vigore della Costituzione si pose il problema dell'attuazione dei precetti costituzionali in materia familiare a causa dell'inerzia del legislatore che, in più di un'occasione, ha reso necessario l'intervento supplente della Corte Costituzionale, le cui 7 sentenze hanno eliminato talune disposizioni: solo per fare un esempio, gli articoli 151 del codice civile, e 559 del codice penale, perché in contrasto con le norme della Costituzione;
    solo nel 1975, a seguito di un'altra felice consultazione referendaria svoltasi il 12 e 13 maggio dell'anno precedente il cui esito fu favorevole al mantenimento nell'ordinamento giuridico della legge che dava diritto al divorzio, il Parlamento prese atto dell'evoluzione e dello sviluppo politico sociale della società italiana negli ultimi decenni e approvò, con la legge 19 maggio 1975, n. 151, la riforma del diritto di famiglia;
    l'articolo 37 stabilisce che «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Il principio di non discriminazione in ragione del sesso costituisce una delle più classiche estrinsecazioni del principio di uguaglianza;
    pari tutela si trova sia nei documenti internazionali come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articolo 23), nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 157) o la Convenzione ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna;
    nonostante ciò solo nel 1966 fu riconosciuta la possibilità per le donne di accedere al pubblico impiego. Il diritto si è successivamente esteso fino al riconoscimento del diritto alla carriera militare. Se ne riparlerà a proposito dell'articolo 51 della Costituzione;
    rimanendo in tema di lavoro, è ben noto il fatto che esiste sui luoghi di lavoro una forma di discriminazione latente e opaca. Una delle forme tipiche è quella che investe le donne in tema di maternità, tanto che il giudice delle leggi è intervenuto con numerose sentenze per garantire il diritto al lavoro, quello alla maternità, quello alla parità ed ha sostenuto esplicitamente che è doveroso «evitare che la maternità si traduca in concreto in un impedimento alla realizzazione dell'effettiva parità di diritti della donna lavoratrice». Eppure il fenomeno perdura. In base a dati Istat del 2012, il 22,3 per cento delle neomadri hanno lasciato il lavoro. Tra le lavoratrici, i contratti di tipo part time sono cresciuti dal 21 per cento nel 1993 al 32,2 per cento nel 2014;
    comparando i dati, ci si accorge che il 69,1 per cento degli uomini ha avuto un percorso standard, ovvero privo di contratti atipici, a progetto, collaborazioni occasionali, contro il 61,5 per cento delle donne;
    tra gli occupati, l'11 per cento delle donne ha un lavoro irregolare, cioè senza contratto, contro l'8,9 per cento degli uomini. Il 69,1 per cento degli uomini ha avuto un percorso standard, ovvero privo di contratti atipici, a progetto, o collaborazioni occasionali, contro il 61,5 per cento delle donne;
    la disparità di genere esiste anche tra i pensionati italiani. La direttrice del dipartimento per le statistiche sociali e ambientali dell'istituto nazionale di statistica, in un incontro svoltosi l'8 ottobre 2015 presso la Commissione lavoro di questo ramo del Parlamento, ha sottolineato che le differenze di genere tra i pensionati sono elevate in tutto il Paese, e che sono maggiori al Nord. Inoltre «le donne sono la maggioranza dei pensionati ma assorbono solo il 44,2 per cento della spesa pensionistica»;
    l'articolo 48 ha sancito, e realizzato effettivamente, il principio del suffragio universale. Questo principio non ha mai subito violazioni. Da notare solo il fatto che la percentuale di astensionismo tra le donne è maggiore, nonostante il fatto che le donne di oggi studino e lavorino molto più che in passato. I dati statistici indicano chiaramente che la politica viene percepita da molte donne come una dimensione lontana dai propri interessi. Solo il 47,9 per cento di esse si informa settimanalmente sui temi politici, contro il 64,6 per cento degli uomini;
    la questione del principio della parità tra i sessi è stata affrontata anche con riguardo al tema della promozione dell'accesso delle donne alle cariche elettive, con l'obiettivo di incrementare il tasso di partecipazione femminile alla vita politica e istituzionale del Paese;
    si è citato l'articolo 48 che stabilisce, tra l'altro, che il voto è libero; nell'articolo 51, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2003, si stabilisce che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge; si attribuisce inoltre alla Repubblica, al fine del perseguimento di detta eguaglianza nell'accesso ad uffici pubblici e cariche elettive, il compito di promuovere con appositi provvedimenti le pari opportunità fra i due sessi, L'articolo 67 prevede che ciascun parlamentare, oltre a esercitare le proprie funzioni senza vincolo di mandato, rappresenti l'intera Nazione. L'articolo 117, come modificato dalla legge costituzionale citata, dispone che le leggi regionali rimuovano ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica, e promuovano inoltre la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive, per la promozione delle pari opportunità;
    la legge costituzionale n. 2 del 2001, relativa all'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, ha introdotto disposizioni finalizzate alla promozione della parità di accesso alle consultazioni elettorali con l'espressa finalità di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi;
    con la novella costituzionale si è aperta la strada all'introduzione di «azioni positive» volte a incoraggiare l'accesso del sesso sottorappresentato alle funzioni pubbliche e alle cariche elettive. Al rispetto dell'uguaglianza in senso formale, che esclude differenziazioni in base al sesso, si aggiunge ora la prefigurazione di interventi positivi volti a realizzare sostanzialmente il principio della parità di accesso, attraverso la rimozione di quelle cause di squilibrio che hanno finora impedito l'uguaglianza delle condizioni di partenza;
    il processo è in continua evoluzione e l'Assemblea ha esaminato solo pochi giorni fa il provvedimento riguardante nuove norme per garantire ancor meglio l’ «equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali». La strada da percorrere è quindi ancora lunga poiché le donne sono sottorappresentate ad ogni livello istituzionale, nonostante sia stata tentata la via delle quote riservate, senza con ciò ottenere il successo sperato. Sino a quando la parità di genere non sarà considerata un fatto normale ed effettivo da chiunque nel comune sentire e non un obiettivo da raggiungere, la via prescelta delle quote riservate rischia di essere l'ennesimo tentativo di percorrere la via ortopedica all'eguaglianza, intrapresa dalla destra storica sin dall'unità d'Italia e risultata sempre fallimentare alla prova dei fatti;
    senza ipocrisie si deve poi considerare che i diritti costano e sono necessarie disponibilità finanziarie. Anche queste ci sarebbero, ad esempio attingendo al fondo sociale europeo, contenente fondi messi a disposizione dall'Unione europea in favore degli Stati membri per attuare concretamente, tra l'altro, le politiche volte anche alla promozione della parità tra uomo e donna;
    anche il potere esecutivo è stato partecipe di questo progressivo avvicinamento all'obiettivo: nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito dal 1997 un dipartimento per le pari opportunità che propone e coordina le iniziative normative e amministrative e le attività di verifica, di controllo, di formazione e informazione anche in materia di parità tra uomo e donna;
    lo Stato italiano promuove l'uguaglianza e le pari opportunità per uomini e donne anche nell'attività economica e imprenditoriale. Inizialmente con la legge 215 del 1992, successivamente con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 314 e da ultimo con il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, contenente l'importante codice delle pari opportunità tra uomo e donna: sono previste agevolazioni in favore dell'imprenditoria femminile in molti settori come quello del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e dei servizi attraverso l'erogazione di un contributo, in parte a fondo perduto, in parte con obbligo di restituzione a un tasso di interesse agevolato;
    nonostante il dettato costituzionale, la legislazione attuativa, le sentenze del giudice delle leggi, sono universalmente noti fatti di particolare gravità discriminatoria. Ci si riferisce ai casi di violenza sulle donne e in particolare a quelli di violenza domestica di cui sono vittime numerose persone, di solito la coniuge;
    da quanto sopra esposto appare chiaro che la donna possa godere dell'eguaglianza effettiva di genere solo se la scuola riuscirà a insegnare un nuovo paradigma nei rapporti interpersonali;
    con l'approvazione della Convenzione di Istanbul, si è riconosciuto in quel testo una fondamentale piattaforma sociale e culturale in cui la violenza sulle donne viene esplicitamente concepita come discriminazione e violazione dei diritti umani basata sul genere, cioè su quei «ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini»;
    la scuola può essere fondamentale per superare il modello culturale maschilista, che non concepisce le donne in posizioni di pari potere, nel riconoscimento della differenza di genere, anche nella famiglia, dove si riproduce spesso una concezione dei rapporti fondata sulla gerarchia e sul possesso. È nefasta l'educazione ai luoghi comuni, come quelli, ad esempio, ancora molto diffusi secondo i quali se un ragazzo piange, oppure ama cucinare, è una «femminuccia», e se una bambina vuole giocare a calcio, o alle costruzioni, è un «maschiaccio»;
    questi temi sono affrontati quotidianamente dagli insegnanti che devono poter utilizzare migliori metodi e acquisire maggiori competenze, utilizzando standard internazionali per raggiungere lo scopo e attuare le necessarie forme di coinvolgimento dei genitori e di eventuali altri attori del territorio;
    questo concetto è stato ben espresso da l'attrice Emma Watson, la giovane Hermione nella saga di Harry Potter, quando, intervenendo all'Assemblea Generale dell'Onu per il lancio della campagna Heforshe, di UnWomen, ha detto: «Ho cominciato a mettere in dubbio le supposizioni basate sul genere tanto tempo fa. Quando avevo 8 anni ero confusa dal fatto che mi definissero dispotica perché volevo dirigere le recite che allestivamo per i nostri genitori; ma ai maschi non succedeva. Quando a 14 anni ho cominciato ad essere sessualizzata da certi media. Quando a 15 anni le mie amiche hanno cominciato ad abbandonare gli sport che amavano perché non volevano apparire muscolose. Quando a 18 anni i miei amici non erano capaci di esprimere i loro sentimenti»;
    ascoltando con attenzione testimonianze come queste si potrebbe avere una visione un po’ più ampia delle ragioni delle donne, e degli uomini amici delle donne, che non vogliono farsi ingabbiare dal modello patriarcale, sessista e omofobo con cui il nostro Paese sta facendo ancora i conti, pagando un grave ritardo culturale e politico;
    l'assenza attuale di un Ministro per le pari opportunità, a volte compreso nella compagine governativa, ha avuto ripercussioni su molti progetti presentati ma poi non realizzati, poiché il dipartimento per le pari opportunità non è riuscito a svolgere le medesime funzioni del Ministro, con particolare riferimento alle iniziative legate alla «piattaforma nazionale anti-tratta»;
    è nella scuola che, oltre a formare competenze e abilità, ci si deve porre l'obiettivo di sottoscrivere un nuovo patto educativo, in cui la differenza di genere sia riconosciuta come risorsa e la lotta alle discriminazioni come un passaggio chiave per realizzare una piena cittadinanza per tutti, donne e uomini;
    nel nome del confronto e del dialogo, si deve riconoscere pienamente il ruolo che hanno studenti, famiglie e insegnanti, per il raggiungimento dell'obiettivo in questa campagna di civiltà,

impegna il Governo:

   a promuovere e a sostenere la produzione di contenuti multimediali, in formato multilingua, fruibili via internet i quali, facendo leva sulle emozioni positive, enfatizzino e stimolino le possibilità di affermazione sociale e di autodeterminazione derivanti dalle varie differenze di genere oltre che di origine etnica e nazionalità, di religione e convinzioni personali, di disabilità, di età, di orientamento sessuale, e che respingano ogni forma di discriminazione, anche multipla, derivante dalla presenza di una o più delle differenti caratteristiche valorizzanti l'essere umano di cui sopra;
   a promuovere e a rafforzare la tutela dei diritti delle donne, rimuovendo le condizioni che favoriscono le discriminazioni, al fine di superarle, e ad assumere le opportune iniziative per consentire alle donne una ancor più effettiva partecipazione alla vita politica, sociale, lavorativa la cui valutazione sia effettuata senza pregiudizio, in base al merito, in particolare istituendo un'autorità contro le discriminazioni multiple;
   a promuovere in tutte le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, momenti dedicati allo studio delle norme della Costituzione che garantiscono la piena parità sociale, culturale, economica, per promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive, nei luogo di lavoro, nella famiglia, nella società, per la promozione delle pari opportunità Ricordando l'impegno e il ruolo svolto nella stesura della Carta costituzionale italiana dalle ventuno donne elette all'Assemblea costituente;
    a promuovere e a sostenere la divulgazione delle storie, non solo politiche ma anche umane, delle ventuno madri costituenti, facendo conoscere il contesto storico e sociale e le grandi difficoltà in cui esse, lottando aspramente, hanno raggiunto la propria piena autodeterminazione e intrapreso per prime il percorso verso l'effettiva uguaglianza, nonché analizzando e divulgando chiaramente la strategia vincente da esse adottata per raggiungere la propria affermazione sociale.
(1-01190) «Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).


DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE (A.C. 2953-A) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: COLLETTI ED ALTRI (A.C. 2921)

A.C. 2953-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2953-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  all'articolo 1, comma 2, lettera h), numero 17), sostituire le parole: agli adempimenti previsti nel presente decreto con le seguenti: ai conseguenti adempimenti;

  all'articolo 1, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: del presente articolo;
   dopo le parole: a legislazione vigente aggiungere le seguenti: ivi comprese le risorse finanziarie derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;

  all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere a), numero 3), e b), numero 7), nonché dal comma 2, lettera h), numeri 17) e 21).

  e con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità, all'articolo 1, comma 2, lettera h), numeri 15) e 16), di aggiungere, dopo le parole: la messa a disposizione ovunque ricorrano, le seguenti: degli uffici giudiziari.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.14, 1.15, 1.16, 1.40, 1.428, 1.444. 1.450, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2953-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Delega al Governo).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) quanto alla disciplina del tribunale delle imprese:
    1) ampliamento della competenza delle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa, mantenendone invariato il numero e modificandone la denominazione in quella di «sezioni specializzate per l'impresa e il mercato»;
    2) razionalizzazione della disciplina della competenza per materia, comprendendovi:
     2.1) le controversie in materia di concorrenza sleale, ancorché non interferenti con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale;
     2.2) le controversie in materia di pubblicità ingannevole, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e successive modificazioni;
     2.3) le azioni di classe;
     2.4) le controversie riguardanti gli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi, relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo, di cui all'articolo 2341-bis, terzo comma, del codice civile;
     2.5) le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, relative a società di persone;
     2.6) le controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, oltre quelle previste dall'articolo 3, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni;
    3) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate e dei tribunali ordinari, adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte, fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministro della giustizia;
   b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:
    1) istituire presso i tribunali ordinari e presso le corti di appello e sezioni distaccate di corte di appello le sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori, di cui ai numeri 2) e 2-bis);
    1-bis) sopprimere il tribunale per i minorenni e l'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, operando le conseguenti necessarie abrogazioni e modifiche delle disposizioni vigenti;
    1-ter) prevedere che i magistrati, anche onorari, addetti ai tribunali per i minorenni e agli uffici del pubblico ministero presso i predetti tribunali siano di diritto assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello a cui sono attribuite le funzioni in seguito alla soppressione ai sensi del numero 1-bis), salvo il diritto, ove già maturato alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione, di proporre domanda di trasferimento ad altro ufficio o di assegnazione ad altro incarico;
    1-quater) prevedere che i presidenti dei tribunali per i minorenni e i procuratori della Repubblica presso i predetti tribunali siano assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello a cui sono attribuite le funzioni in seguito alla soppressione ai sensi del numero 1-bis), con le funzioni di presidente della sezione specializzata per la persona, la famiglia e i minori e di procuratore aggiunto per il coordinamento del gruppo specializzato in materia di persona, famiglia e minori; prevedere che il presidente del tribunale, con provvedimento di organizzazione tabellare, designi il presidente titolare della sezione;
    1-quinquies) prevedere e disciplinare, anche con la previsione dell'adozione di decreti ministeriali, l'assegnazione del personale amministrativo al tribunale e alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi e stabilire la disciplina per l'assegnazione delle attrezzature dei tribunali per i minorenni soppressi;
    1-sexies) prevedere l'assegnazione dei nuclei di polizia giudiziaria, attualmente operanti presso le procure della Repubblica dei tribunali per i minorenni, ai gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori, istituiti presso le procure della Repubblica dei tribunali di cui al numero 2-bis);
    2) attribuire in via esclusiva alla competenza delle sezioni specializzate circondariali di cui al numero l) in primo grado:
     2.1) i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia compresi i giudizi di separazione e divorzio, anche quando vi siano figli minori, nonché i procedimenti relativi alla filiazione fuori del matrimonio;
     2.1-bis) i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile e dall'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, fatta eccezione per i procedimenti di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, che sono devoluti alle sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 2-bis);
     2.1-ter) i procedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile quando è in corso tra i genitori un procedimento di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, o un procedimento relativo ai figli nati fuori dal matrimonio o instaurato ai sensi dell'articolo 316 del codice civile;
     2.2) i procedimenti attualmente di competenza del giudice tutelare esclusi quelli di cui al numero 2-bis);

    2-bis) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 1) tutti i procedimenti previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e dagli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, salvo quanto previsto dal numero 2.1-ter) della presente lettera, oltre ai procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale e ogni altro procedimento attualmente attribuito al tribunale per i minorenni in materia penale e civile e amministrativa;
    2-ter) prevedere che i magistrati siano assegnati in via esclusiva alle sezioni specializzate di cui al numero 1) istituite presso i tribunali aventi sede coincidente con la corte di appello o con una sezione di corte di appello e che i predetti esercitino le relative funzioni in via esclusiva;
    2-quater) prevedere l'istituzione, presso le corti di appello e le sezioni distaccate di corte di appello, di sezioni specializzate per la trattazione dei procedimenti in sede di appello e in sede di reclamo contro i provvedimenti di cui ai procedimenti indicati ai numeri 2) e 2-bis); prevedere che i magistrati ad esse assegnati esercitino le relative funzioni in via esclusiva, ovvero, ove ciò non sia possibile, che tali procedimenti siano comunque assegnati a un collegio specializzato;
    2-quinquies) assicurare alle sezioni specializzate di cui al numero 1) l'ausilio dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare degli enti locali, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali, nonché di organismi o persone privati con esse convenzionati;
    2-sexies) prevedere che le sezioni specializzate di cui al numero 2-bis) operino nella composizione prevista per i tribunali per i minorenni dall'articolo 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404;
    2-septies) disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al numero 1) secondo criteri di tendenziale uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla tutela dei minori e alla garanzia del contraddittorio tra le parti, valorizzando i poteri conciliativi del giudice e il ricorso alla mediazione familiare, e in particolare secondo i seguenti criteri:
     2-septies.1) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori del matrimonio, la quale preveda:
      a) introduzione del procedimento con ricorso, prevedendo un termine libero a comparire per la controparte di almeno venti giorni, riducibile, in caso di urgenza, d'ufficio o su istanza di parte;
      b) proposizione delle domande e richieste istruttorie negli atti introduttivi;
      c) svolgimento di una prima udienza davanti al presidente della sezione circondariale o distrettuale di cui al numero 1) o ad altro giudice da lui delegato, il quale ascolta i coniugi o i genitori, ascolta i minori, salvo che gli stessi non siano capaci di discernimento, eventualmente dispone e acquisisce accertamenti patrimoniali, adotta provvedimenti provvisori e fissa l'udienza per l'assunzione delle prove richieste negli atti introduttivi e eventualmente precisate all'esito dell'ascolto delle parti e dei minori o, se non ritenga necessaria ulteriore istruttoria, invita le parti a concludere e rimette al collegio per la decisione, con o senza termini per la presentazione di memorie conclusionali secondo la difficoltà del caso, sentite le parti;
      d) previsione della reclamabilità dei provvedimenti provvisori davanti al collegio della corte di appello;
      e) previsione della possibilità per il giudice istruttore di farsi assistere da un ausiliario nell'ascolto del minore e di disporre in qualunque momento, sentite le parti, una consulenza tecnica d'ufficio psicologica sui minori e sulla capacità genitoriale delle parti, se necessaria;
      f) previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia della sentenza parziale di separazione o divorzio sin dalla prima udienza, all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori, e previsione del potere per il giudice di emanare tale pronuncia in forma monocratica;
      d) previsione della concentrazione dell'istruzione probatoria e dell'attribuzione al giudice del potere di regolare le forme del contraddittorio preordinato alla decisione;
     2-septies.2) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti di separazione e divorzio consensuali e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, la quale preveda:
      a) introduzione del procedimento con ricorso congiunto;
      b) comparizione davanti al presidente della sezione circondariale o distrettuale di cui al numero 1) o ad altro giudice da lui delegato, il quale valuta i presupposti della domanda e la corrispondenza delle condizioni concordate all'interesse del minore, disponendone l'audizione ogniqualvolta vi sia un dubbio in merito;
      c) rimessione al collegio per l'omologazione delle condizioni di separazione o di disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio o per la sentenza di divorzio congiunto;
     2-septies.3) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, nonché per l'esecuzione dei relativi provvedimenti, prevedendo in particolare:
     2-septies.3.1) quanto al procedimento in materia di responsabilità genitoriale:
      a) nella fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;
      b) nella fase introduttiva, l'estensione della legittimazione attiva anche alla persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché il contenuto del ricorso, le modalità di instaurazione del contraddittorio ed i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;
      c) nella fase istruttoria, una puntuale disciplina dei poteri delle parti, contemperandoli con la specificità del rito e con l'esigenza di celerità ed urgenza delle decisioni;
      d) una disciplina più dettagliata dell'intervento della pubblica autorità e del rapporto di questa con la competente sezione specializzata e con l'ufficio del pubblico ministero di cui al numero 2-decies), nei casi di pericolo grave ed attuale per la vita ed integrità fisica del minore di cui all'articolo 403 del codice civile;
      e) l'applicazione ai provvedimenti urgenti, in quanto compatibili, delle disposizioni del procedimento cautelare uniforme;
      f) un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipologia dei provvedimenti minorili, individuando quelli reclamabili in corte di appello, con riserva di collegialità ai sensi dell'articolo 50-bis del codice di procedura civile, e prevedendo la ricorribilità in Cassazione, per violazione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale;
     2-septies 3.2) quanto al procedimento per l'esecuzione dei provvedimenti, una disciplina che individui la competenza, indichi il rito e determini le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza.
     2-septies.4) assicurare l'adeguata considerazione dell'interesse del minore, effettuandone l'ascolto diretto con l'assistenza di un ausiliario specializzato in psicologia o psichiatria ove il giudice lo ritenga opportuno, salvo che lo stesso valuti che il minore non sia capace di discernimento, nonché assicurare il rispetto delle Convenzioni internazionali in materia di protezione dell'infanzia e delle linee guida del Consiglio d'Europa in materia di giustizia a misura di minore;

    2-octies) prevedere che le attribuzioni del pubblico ministero nei procedimenti di cui ai numeri 2) e 2-bis) siano esercitate dalla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, garantendo la specializzazione dei magistrati addetti a tali funzioni;
    2-novies) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 2-bis) i procedimenti penali di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404;
    2-decies) istituire presso le procure della Repubblica presso i tribunali di cui al numero 2-bis) gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori; prevedere l'individuazione, presso le procure generali della Repubblica, nell'ambito del programma di organizzazione dell'ufficio, di uno o più magistrati con competenze specialistiche;
    2-undecies) prevedere che in ambito penale le sezioni specializzate di cui al numero 2-bis) esercitino la giurisdizione secondo le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nella stessa composizione prevista dall'ordinamento giudiziario ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto per ciascuna delle funzioni previste;
    2-duodecies) prevedere che costituisca titolo preferenziale, ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate e all'ufficio distrettuale del pubblico ministero di cui al numero 2-decies), l'aver esercitato funzioni in materia di famiglia e minori e l'aver partecipato ad azioni di formazione, e che i magistrati privi di titoli per pregresse esperienze in materia di famiglia e minori, comunque assegnati alle sezioni specializzate, debbano svolgere corsi di formazione presso la Scuola superiore della magistratura secondo le indicazioni del Consiglio superiore della magistratura;
    2-terdecies) prevedere che i magistrati delle sezioni specializzate civili e penali, i magistrati dell'ufficio distrettuale del pubblico ministero e i magistrati addetti alla trattazione degli affari di famiglia nelle procure della Repubblica siano tenuti a partecipare annualmente a specifiche attività di formazione, organizzate dalla Scuola superiore della magistratura e aventi come obiettivo l'acquisizione di conoscenze giuridiche, di conoscenze extragiuridiche propedeutiche al migliore esercizio delle funzioni di giudice e di pubblico ministero della famiglia e dei minori, di buone prassi di gestione dei procedimenti e di buone prassi per l'ascolto del minore;
    7) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate circondariali e distrettuali di cui al numero 1) nonché degli uffici del pubblico ministero, adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, assicurando l'esercizio in via esclusiva delle funzioni attribuite alle sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 2-bis), senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte, fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministero della giustizia;
    7-bis) prevedere l'emanazione delle necessarie norme transitorie, di attuazione e di esecuzione, nonché di coordinamento dello stesso con le leggi in materia di tutela morale, fisica ed economica dei minorenni, e di tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento renderà necessarie.

  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) quanto al processo di cognizione di primo grado:
    1) valorizzare gli istituti del tentativo di conciliazione e della proposta di conciliazione del giudice, di cui agli articoli 185 e 185-bis del codice di procedura civile, prevedendo che la mancata comparizione personale delle parti o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscano comportamento valutabile dallo stesso ai fini del giudizio;
    2) assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e garantire la ragionevole durata del processo;
    2-bis) modificare i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione della oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;
    2-ter) collocare il procedimento sommario di cognizione, ridenominato «rito semplificato di cognizione di primo grado», nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro, assegnando al giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, la facoltà di fissare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario;
    2-quater) prevedere l'obbligatorietà del rito ordinario di cognizione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al procedimento sommario di cognizione;
    2-quinquies) in conformità ai criteri di cui ai numeri 2), 2-bis) e 2-ter), modificare le disposizioni del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150, e individuare i procedimenti speciali, disciplinati dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali, da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado;
    2-sexies) estendere la possibilità, anche per le cause di competenza del collegio, delle decisioni di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, prevedendo altresì una diversa collocazione sistematica degli articoli 281-quinquies e 281-sexies nel codice di procedura civile, preferibilmente dopo gli articoli 190 e 190-bis del codice medesimo;
    2-septies) prevedere che, all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione, il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione senza bisogno di assunzione di prova, rimetta le parti davanti al collegio, nonché prevedere che alla stessa udienza il giudice istruttore rimetta le parti davanti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione avente carattere preliminare, quando la decisione di essa può definire il giudizio;
    3-bis) prevedere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, prevedendo che la stessa negoziazione assistita debba essere curata da avvocati;

   b) quanto al giudizio di appello:
    4-bis) prevede che i termini per esperire tutti i mezzi di natura impugnatoria, anche diversi dall'appello, decorrano dalla comunicazione del testo integrale del provvedimento, da effettuare anche nei confronti della parte non costituita, abrogando le disposizioni che fanno decorrere dalla pubblicazione del provvedimento il termine di decadenza dall'impugnazione e con possibilità di modificare i termini attualmente previsti in misura non superiore a novanta giorni dalla comunicazione medesima;
    4-ter) individuare le materie relativamente alle quali l'appello è deciso da un giudice monocratico, tenuto conto della ridotta complessità giuridica e della contenuta rilevanza economico-sociale delle controversie;
    4-quater) prevedere che le cause riservate alla decisione collegiale siano trattate dal consigliere relatore, che provvede anche ad istruirle quando ammette nuovi mezzi di prova o nuovi documenti nei casi previsti dall'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile;
    4-quinquies) prevedere che la inammissibilità dell'appello di cui all'articolo 348-bis del codice di procedura civile si applichi anche quando l'appello è proposto avverso un provvedimento emesso che definisce un procedimento sommario di cognizione; prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato depositi, entro un congruo termine, una relazione con la concisa indicazione delle ragioni per cui ritiene che l'appello sia inammissibile ai sensi dell'articolo 348-bis del codice di procedura civile; prevedere che le parti possano interloquire, per iscritto, sulle ragioni esposte nella relazione; prevedere che il giudice monocratico assuma la decisione a norma dell'articolo 348-bis dopo il contraddittorio svoltosi tra le parti in forma scritta; prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore, quando non ritiene di dover depositare la relazione di cui al presente numero, debba adottare un provvedimento non motivato in cui esclude la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348-bis del codice di procedura civile; prevedere che, anche nel procedimento di appello proposto avverso il provvedimento con cui è stato definito un procedimento sommario di cognizione, i nuovi mezzi di prova e i nuovi documenti siano ammessi esclusivamente quando la parte dimostra di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per cause ad essa non imputabili;
    5) introduzione di criteri di maggior rigore nella disciplina dell'eccepibilità o rilevabilità, in sede di giudizio di appello, delle questioni pregiudiziali di rito;

   c) quanto al giudizio di cassazione:
    1) revisione della disciplina del giudizio camerale, attraverso l'eliminazione del procedimento di cui all'articolo 380-bis del codice di procedura civile, e previsione dell'udienza in camera di consiglio, disposta con decreto presidenziale, con intervento del procuratore generale, nei casi previsti dalla legge, in forma scritta e possibilità di interlocuzione con il medesimo, parimenti per iscritto, da parte dei difensori;
    2) interventi volti a favorire la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche attraverso la razionalizzazione della formazione dei ruoli secondo criteri di rilevanza delle questioni;
    3) adozione di modelli sintetici di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, se del caso mediante rinvio a precedenti, laddove le questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti;
    4) previsione di una più razionale utilizzazione dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, anche mediante possibilità di applicazione, come componenti dei collegi giudicanti, di quelli aventi maggiore anzianità nell'Ufficio;

   d) quanto all'esecuzione forzata:
    1-bis) rendere obbligatoria, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, la vendita dei beni immobili con modalità telematiche, in conformità a quanto previsto dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;
    1-ter) prevedere che, quando si sono svolti tre esperimenti di vendita del bene immobile sottoposto ad espropriazione forzata senza che siano state mai formulate offerte o istanze di assegnazione, il giudice, previa effettiva liberazione del bene ovvero assicurando anche con modalità informatiche la possibilità ad ogni interessato di visionare compiutamente l'immobile, disponga un ultimo esperimento di vendita a prezzo libero, all'esito del quale, in caso di mancanza di offerte, dichiara la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche se non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;
    1-quater) includere tra i beni mobili impignorabili i beni di uso quotidiano, privi di un apprezzabile valore di mercato, nonché gli animali di affezione o di compagnia, prevedendo che l'impignorabilità, anche nei casi diversi da quello di cui alla presente lettera, sia rilevabile d'ufficio;
    1-quinquies) individuare il valore del credito azionato nei confronti di una pubblica amministrazione, al di sotto del quale il terzo deve, a norma dell'articolo 546 del codice di procedura civile, accantonare una somma pari all'importo del credito aumentato di tre volte;
    2) ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto delle misure coercitive indirette di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile, mediante la previsione della possibilità, per la parte vittoriosa, di chiedere al giudice la fissazione della somma dovuta dalla parte soccombente, a causa della mancata o ritardata esecuzione dell'ordine giudiziale, in presenza di qualunque provvedimento di condanna, indipendentemente dal carattere fungibile o infungibile dell'obbligazione a cui esso si riferisce;
    2-bis) rideterminare il ruolo dell'ufficiale giudiziario quale agente dell'esecuzione coinvolto e motivato all'efficiente gestione del processo esecutivo, mediante:
     a) previsione della rotazione, anche obbligatoria, degli incarichi all'interno del singolo ufficio;
     b) previsione della redazione dei processi verbali con modalità informatiche, con sottoscrizione mediante l'utilizzo della firma digitale e con l'indicazione degli orari di apertura e chiusura delle operazioni eseguite;
     c) istituzione di un sistema di dichiarazione giurata o solennemente asseverata del debitore sulla composizione del proprio patrimonio, da rendere davanti all'ufficiale giudiziario, la cui mancanza o falsità sia oggetto di fattispecie incriminatrice penale con sanzioni pari a quelle della truffa, con perseguibilità d'ufficio ed estinzione del reato in caso di pagamento del credito per cui si procede;
     d) istituzione di un sistema di constatazioni formali, affidate all'ufficiale giudiziario, in grado di attestare lo stato e le condizioni di cose, luoghi o persone, quali accertamenti finalizzati all'esecuzione di un titolo e idonei a tenere luogo di formali azioni di accertamento o di opposizioni all'esecuzione in ordine alla presenza o meno delle situazioni di fatto legittimanti la successiva esecuzione;
     e) regolamentazione della consegna delle chiavi delle serrature sostituite dall'ufficiale giudiziario in occasione degli accessi agli immobili per l'espropriazione mobiliare e, se necessario, per l'esecuzione per rilascio di immobili, prevedendone il deposito in pubblici uffici diffusi sul territorio, quali quelli del comune in cui l'immobile si trova, o presso l'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP);
    2-ter) in caso di pignoramento dei veicoli, disciplinato dall'articolo 521-bis del codice di procedura civile, prevedere l'iscrizione degli estremi del veicolo in un sistema informatico gestito dal centro elettronico nazionale della Polizia di Stato, con individuazione del soggetto che deve richiedere l'iscrizione; prevedere modalità e tempi per la richiesta di iscrizione e per ogni successiva annotazione o cancellazione; prevedere la procedibilità d'ufficio per il reato di sottrazione di veicolo sottoposto a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo; prevedere che le forze di polizia debbano consegnare il veicolo immediatamente dopo il controllo all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto o ad un soggetto delegato dal medesimo istituto;
    2-quater) introdurre meccanismi di maggiore celerità e tutela dei comproprietari non debitori nei casi di espropriazione di beni indivisi, tra cui l'armonizzazione dei meccanismi di avvio del giudizio di divisione endoesecutiva e la previsione dell'espropriazione dei beni in comunione legale mediante pignoramento dell'intero e restituzione al coniuge non debitore della metà del controvalore del bene, al lordo delle spese di liquidazione;
    2-quinquies) anticipare il termine ultimo per l'emanazione dell'ordine di liberazione degli immobili pignorati all'atto della nomina del custode, con esclusione dei soli casi in cui l'immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore, e prevedere l'attuazione diretta dell'ordine da parte del giudice dell'esecuzione che lo ha emesso, se del caso per il tramite del custode o di altri ausiliari a tale scopo previsti».

   e) quanto ai procedimenti speciali:
    1) potenziare l'istituto dell'arbitrato, anche attraverso l'eventuale estensione del meccanismo della translatio iudicii ai rapporti tra processo e arbitrato e razionalizzare la disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale, nonché riordinare le disposizioni dell'arbitrato in materia societaria mediante: l'estensione dei tipi di società che possono ricorrervi sempreché iscritte nel registro delle imprese; la specifica previsione dell'efficacia della clausola compromissoria anche per i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione, per le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili; la specifica previsione della compromettibilità delle liti aventi ad oggetto le decisioni dei soci e le deliberazioni di ogni organo della società purché abbiano ad oggetto diritti disponibili; il coordinamento con le disposizioni processuali e societarie e con la competenza territoriale del tribunale delle imprese, in particolare attribuendo il potere di nomina degli arbitri, nel caso previsto dall'articolo 34, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale;
    2) ulteriore riduzione e semplificazione dei riti speciali, anche mediante omogeneizzazione dei termini e degli atti introduttivi nonché dei modelli di scambio degli scritti difensivi;

   f) introduzione di criteri, anche mediante limitazioni temporali, in ordine all'eccepibilità e alla rilevabilità d'ufficio delle questioni di giurisdizione nel processo civile;
   g) introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, da attuarsi anche nell'ambito della tecnica di redazione e della misura quantitativa degli atti stessi;
   h) adeguare le norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, anche mediante l'inserimento nel codice di procedura civile delle relative norme di attuazione, prevedendo altresì:
    1) l'adeguamento delle modalità di identificazione ed autenticazione degli utenti conformi al sistema pubblico di identità digitale;
    2) l'individuazione delle modalità di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti;
    3) il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito in via automatica da parte del sistema informatico al momento del caricamento degli atti processuali e dei documenti nel sistema medesimo;
    4) un sistema di monitoraggio della funzionalità e delle interruzioni del sistema informatico, con automatica rimessione in termini delle parti processuali per l'ipotesi di impossibilità di rispettare i termini processuali generata da mancata funzionalità del sistema informatico del Ministero della giustizia, che non consenta alla parte di caricare gli atti processuali e i documenti nel sistema informatico medesimo;
    5) uno schema informatico per la predisposizione degli atti processuali che, ferma restando l'immodificabilità del loro contenuto informativo, consenta: l'agevole fruizione sulla maggior parte degli strumenti informatici indipendentemente dalle dimensioni dell'apparato di visualizzazione; la fruizione attraverso gli apparati informatici ad ausilio delle persone con disabilità; la creazione di collegamenti ipertestuali tra varie parti del testo, con i documenti prodotti, con risorse esterne; l'inserimento di immagini, filmati, tracce sonore;
    6) il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell'atto, quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo; l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico della parte, quando gli atti difensivi, anche se sottoscritti da un difensore, redatti in difformità dalle specifiche tecniche, ledono l'integrità del contraddittorio o rendono inattendibili le rilevazioni statistiche;
    7) l'individuazione dei casi in cui il giudice assicura il deposito telematico dei propri provvedimenti, in particolare al fine di consentire le rilevazioni statistiche o per evitare il pericolo di falsificazione dei provvedimenti di autorizzazione al prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice;
    8) l'individuazione dei tipi di firma elettronica da utilizzare per la sottoscrizione degli atti processuali e dei documenti;
    9) la disciplina delle modalità di tenuta e conservazione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo informatico, nonché le modalità per accedere al fascicolo e per facilitare la reperibilità degli atti e dei documenti nonché delle informazioni ivi contenute;
    10) l'introduzione, in via generale, del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, e la strutturazione di campi necessari all'implementazione delle informazioni dei registri del processo, per assicurare un'agevole consultabilità degli atti e dei provvedimenti informatici, prevedendo le conseguenze, anche processuali, dell'eventuale inosservanza;
    11) la previsione della visibilità con modalità telematiche del fascicolo d'ufficio al giudice dell'impugnazione, ivi inclusi gli atti e i documenti presenti su supporto analogico;
    12) l'emanazione di un testo unico in materia di processo civile telematico, comprendente, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari;
    13) la disciplina delle modalità di spedizione e rilascio della copia esecutiva, riservando i relativi compiti al cancelliere, eliminando il divieto di spedizione di più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte e prevedendo la possibilità per la parte di procedere esecutivamente in forza di copia munita di attestazione di conformità alla copia esecutiva rilasciata dal cancelliere;
    14) l'implementazione dei registri di cancelleria ai fini delle tempestive e compiute rilevazioni statistiche dell'attività giudiziaria;
    15) la messa a disposizione da parte del Ministero della giustizia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di sistemi di riconoscimento vocale e di redazione del processo verbale con modalità automatiche, prevedendo che in tal caso non si proceda alla redazione del processo verbale in altra forma;
    16) la messa a disposizione da parte del Ministero della giustizia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di attrezzature e sistemi informatici che consentano la partecipazione a distanza all'udienza;
    17) che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai numeri da 1) a 16) della presente lettera non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti previsti nel presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    18) che l'indice nazionale di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contenga anche i dati identificativi di tutte le imprese e di tutti i professionisti, ivi compresi i recapiti telefonici, prevedendo le opportune disposizioni per porre a carico dei consigli degli ordini o dei collegi professionali e del registro delle imprese l'obbligo di inserire i predetti dati, in tempo reale e con sistemi automatizzati, nonché le sanzioni in caso di inadempimento;
    19) che, quando il destinatario sia un'impresa o un professionista, l'avvocato effettui obbligatoriamente la notificazione esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'indice nazionale di cui al numero 18) della presente lettera e che allo stesso modo proceda il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente;
    20) che, in tutti i casi in cui la notificazione all'impresa o al professionista, eseguita con modalità telematiche, non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'atto da notificare sia inserito in un'area web riservata del portale gestito dal soggetto di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per la gestione dell'indice nazionale di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; che all'area web riservata possa accedere esclusivamente il destinatario della notificazione con modalità telematiche; che sia posto a carico del notificante l'obbligo di pagare una somma determinata, tenendo conto degli importi dovuti per la notificazione a norma dell'articolo 140 del codice di procedura civile;
    21) che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai numeri 18), 19) e 20) non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    22) che le norme attuative della disposizione prevista dal numero 20), per il caso di mancato perfezionamento della notificazione effettuata con modalità telematiche, si applichino anche quando la notificazione dell'atto introduttivo del procedimento è eseguita a cura della cancelleria;
    23) che, quando il destinatario sia un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), l'avvocato o il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente effettuino la notificazione esclusivamente a mezzo del servizio postale a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53; che a tal fine l'avvocato alleghi all'atto da notificare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta l'assenza di procedimenti disciplinari pendenti a suo carico e di non aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione;
    24) che l'ufficiale giudiziario proceda alla notificazione degli atti esclusivamente quando:
     a) l'istanza proviene da una parte che dichiara di non essere assistita da un difensore;
     b) il difensore istante attesta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che per specifiche ragioni oggettive, individuate dal decreto legislativo, non è possibile procedere a norma dei numeri precedenti;
     c) è fatta espressa istanza che si notifichi a mani del destinatario;
    25) che, quando la notificazione è eseguita, a richiesta dell'ufficiale giudiziario o della cancelleria, a mezzo del servizio postale, l'atto da notificare e l'avviso di ricevimento siano trasmessi con modalità telematiche, rispettivamente, all'ufficio postale incaricato della spedizione e alla cancelleria, anche attribuendo i necessari poteri di certificazione della conformità della copia informatica all'originale; che l'ufficiale giudiziario, di regola, si avvalga del servizio postale anche per la notificazione degli atti in materia civile e amministrativa da eseguire nel comune ove ha sede l'UNEP;
   h-bis) all'articolo 96, terzo comma, del codice di procedura civile, prevedere che nella determinazione della somma ivi prevista il giudice, nel caso in cui la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede, condanni la medesima parte soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte, determinata tra il doppio e il quintuplo delle spese legali liquidate;
   h-ter) prevedere che il giudice, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile, condanni d'ufficio e anche se non sussistono gli altri presupposti di cui all'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, la parte soccombente, che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, di importo determinato, tenendo conto del valore della controversia, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per l'introduzione del giudizio.

  3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentite le competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine di cui al secondo periodo del presente comma scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dall'alinea dei commi 1 e 2 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo termine è prorogata di sessanta giorni.
  4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe e nel rispetto dei pertinenti princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
  5. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo, la corrispondente relazione tecnica ne evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Delega al Governo).

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera a).
1. 1.(ex 1. 3.) Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: e istituendo una sezione specializzata in materia di impresa in ogni tribunale ordinario.
1. 2. (ex 1. 5.) Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente: 1-bis) revisione dell'attuale importo del contributo unificato per l'accesso al tribunale delle imprese, prevedendo una sua graduale diminuzione fino alla metà, compatibilmente alle esigenze funzionali del tribunale.
1. 3. (vedi 1. 9.) Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  All'emendamento 1.601, dopo la parola: comparativa aggiungere la seguente: illecita.
0. 1. 601. 1. Cinzia Maria Fontana.

  Al comma 1, lettera a), numero 2.2), dopo le parole: pubblicità ingannevole aggiungere le seguenti: e comparativa.
1. 601. La Commissione.

  Al comma 1, lettera a), numero 2.3), aggiungere, in fine, le parole: a tutela dei consumatori prevista dall'articolo 140-bis, comma 2, lettera c) del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;.
1. 4. Dambruoso, D'Agostino, Matarrese, Vargiu, Vecchio.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.5).
1. 5. (ex 1. 8.) Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.6).
*1. 6. (ex 1. 10.) Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.6).
*1. 7. Dambruoso.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), al numero 3) premettere il seguente: 03) mantenere e rafforzare la riserva di collegialità, anche in primo grado, e prevedere presso ciascuna sezione l'istituzione di un albo di esperti nelle materie della ragioneria, della contabilità, dell'economia e del mercato, da scegliersi tra i liberi professionisti che diano garanzia di indipendenza e di imparzialità; prevedere che il presidente della sezione, fatta salva la possibilità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, designi uno o più esperti, a supporto conoscitivo e valutativo del collegio giudicante relativamente alle materie diverse da quelle giuridiche; prevedere che detti esperti vengano ascoltati in contraddittorio con le parti; prevedere che in ordine ai compensi spettanti agli esperti ed alle spese da questi ultimi sostenute per l'adempimento dell'incarico venga statuito ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile;.
1. 8. (ex 1. 12.) Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, lettera a), al numero 3), sostituire le parole da: nell'ambito, fino a: finanza pubblica con le seguenti:, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali,.
1. 9. (ex 1. 24.) Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) quanto al tribunale per la persona, dei minori e delle relazioni familiari:
    1) istituire presso ogni Corte di appello il tribunale per la persona, dei minori e delle relazioni familiari con assegnazione dei magistrati in via esclusiva, prevedendo che decida con un collegio di tre magistrati ordinari, integrato con due giudici onorari nelle materie per le quali in primo grado è prevista la composizione mista, determinandone le piante organiche e prevedendo che il CSM assegni magistrati i dirigenti secondo criteri analoghi a quelli previsti per gli uffici di primo grado;
    1-bis) prevedere che il tribunale per la persona, dei minori e delle relazioni familiari tenga udienza nelle sedi distaccate dei tribunali del distretto, per garantire la prossimità all'utenza;
    1-ter) prevedere che il tribunale per la persona, dei minori e delle relazioni familiari, in ambito civile, sia competente per i procedimenti, da individuarsi in sede di legislazione delegata e anche per l'esecuzione dei provvedimenti assunti, in materia di status personale, processi separativi e di divorzio, amministrazione di sostegno, interdizione e di inabilitazione, i procedimenti che abbiano comunque ad oggetto relazioni familiari di tipo personale, nonché per i procedimenti di limitazione e decadenza della responsabilità genitoriale, di affidamento, adottabilità e adozione, di tutela dei minori privi di assistenza e rappresentanza, di sottrazione internazionale dei minorenni e di tutti gli altri procedimenti attualmente di competenza del tribunale per i minorenni e di quelli per i quali occorra comunque valutare in concreto l'interesse dei minori di età;
    1-quater) prevedere, in relazione alla data in cui verranno istituiti i nuovi uffici, la disciplina transitoria per gli affari pendenti;
    1-quinquies) prevedere che alle dipendenze della procura per la persona operi uno specifico nucleo di polizia giudiziaria composto da persone esperte nelle materie relative ai minori di età e alle persone in possesso di specifica formazione multidisciplinare;
    1-sexies) prevedere che il tribunale in ambito civile si avvalga della collaborazione dei servizi istituiti dalla pubblica amministrazione, enti locali, aziende sanitarie e privati con essi convenzionati;
    1-septies) prevedere che giudici onorari e viceprocuratori onorari siano nominati dal CSM per un triennio prevedendo i casi di incompatibilità, astensione e ricusazione, la possibilità di conferma in via eccezionale per un altro triennio e che abbiano gli stessi compensi oggi previsti per i giudici onorari dei tribunali per i minorenni;
    1-octies) prevedere l'attivazione, da parte della Scuola Superiore della Magistratura, per magistrati togati e onorari addetti ai due uffici specializzati di primo grado e alla corrispondente sezione di Corte di appello di percorsi di formazione obbligatori con approccio multidisciplinare, in particolare prevedendo, con riferimento al processo in materia di responsabilità genitoriale:
     a) nella fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;
     b) nella fase introduttiva, l'ampliamento della legittimazione attiva anche della persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché il contenuto del ricorso e le modalità di instaurazione del contraddittorio ed i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;
     c) nella fase istruttoria una puntuale disciplina dei poteri delle parti, contemperandoli con la specificità del rito e con l'esigenza di celerità ed urgenza delle decisioni;
     d) una disciplina più dettagliata dell'intervento della pubblica autorità e del rapporto di questa con il tribunale e la procura minorile nei casi di pericolo grave ed attuale per la vita e l'integrità fisica del minore previsto dall'articolo 403 del codice civile.
1. 10. Bruno Bossio.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: presso i tribunali ordinari e presso le corti di appello con le seguenti: presso ciascun tribunale ordinario e ciascuna corte d'appello.
1. 11.(vedi 1. 30.) Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: assicurando che l'attività delle sezioni specializzate distrettuali sia esercitata in ambienti e locali separati, adeguati ai minori di età e alle esigenze che derivano dalla natura dei procedimenti attribuiti alla sezione a norma del predetto numero 2-bis).
1. 12. Ferranti, Ermini, Santerini, Amoddio.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole:, garantendo in ogni caso almeno una sezione specializzata per regione.
1. 13. Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente: 1.1.) istituire presso la procura generale l'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori al quale sono attribuite:
   a) le competenze penali minorili previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448;
   b) le competenze amministrative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404;
   c) le competenze di cui alla Convenzione dell'Aja del 1980 ratificata con la legge 15 gennaio 1994 n. 64 e al Regolamento CE 2201/2003;
   d) l'attività di raccordo e contatto con le procure ordinarie circondariali per la predisposizione della tutela dei minori vittime di reati commessi sul territorio del distretto;
   e) le attività di indirizzo, raccordo e formazione delle agenzie sociosanitarie, scolastiche e di tutela dell'ordine territoriale in funzione preventiva del disagio, della dispersione scolastica e della devianza ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
   f) le incombenze ispettive e di vigilanza su tutte le comunità di accoglienza per minori del distretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e in sostituzione dell'attività ispettiva attribuita al Giudice Tutelare;
   g) le competenze civili previste agli articoli 9 e 70 della legge 4 maggio 1983, n. 184, all'articolo 336 del codice civile, agli articoli 69 e 70 del codice di procedura civile e all'articolo 1 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile e per i procedimenti di cui ai numeri 2-bis e 2-septies.3, lettera a);
   h) la competenza in ordine all'esecuzione dei provvedimenti emessi dalle sezioni distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   numero 1-ter
), sostituire le parole: ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede con le seguenti: alle sezioni specializzate per la persona, la famiglia e i minori e agli uffici autonomi del pubblico ministero presso la procura generale specializzati per la persona, la famiglia e i minori;
   sostituire il numero 1-quater) con il seguente:
    1-quater)
prevedere che i presidenti dei tribunali per i minorenni soppressi siano assegnati di diritto alla sezione specializzata distrettuale per la persona, la famiglia e i minori dei tribunali del luogo nel quale ha sede la Corte di appello o la sezione distaccata della Corte di appello con le funzioni di presidente della sezione specializzata per la persona, la famiglia e i minori; prevedere che a seguito della soppressione delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, i procuratori della Repubblica siano assegnati di diritto all'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori presso la procura generale con funzioni di responsabile dell'ufficio autonomo specializzato; prevedere che in futuro il presidente della sezione e il responsabile dell'ufficio autonomo del pubblico ministero suddetti vengano nominati in base ad un concorso esterno indetto dal CSM e che costituisca titolo preferenziale per la nomina, la specializzazione in materia di persona, famiglia e minori;
   sostituire il numero 1-quinquies) con il seguente:
    1-quinquies)
prevedere e disciplinare, anche con appositi decreti ministeriali, l'automatica assegnazione del personale amministrativo alla sezione specializzata distrettuale per la persona, la famiglia e i minori, all'ufficio autonomo del pubblico ministero presso la procura generale, cui sono trasferite le funzioni del tribunale per i minorenni e della procura presso il tribunale per i minorenni soppressi, e dettare la disciplina dell'assegnazione delle rispettive attrezzature;
   sostituire il numero 1-sexies) con il seguente:
    1-sexies)
prevedere l'assegnazione delle sezioni di polizia giudiziaria specializzate esclusivamente a disposizione dell'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori presso la procura generale, per lo svolgimento delle più opportune attività di indagine sul territorio del distretto sia di natura penale, che civile nonché di controllo degli istituti di assistenza pubblici o privati per minori;
   sostituire il numero 2-ter) con il seguente:
    2-ter)
prevedere che alla sezione specializzata distrettuale per la persona, la famiglia e i minori i magistrati e il presidente siano assegnati, attraverso un concorso indetto dal CSM con espressa indicazione di piante organiche predeterminate e che i predetti svolgano le relative funzioni in via esclusiva; prevedere che i magistrati e il responsabile dell'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori presso la procura generale siano assegnati all'ufficio attraverso un concorso indetto dal CSM con espressa indicazione di piante organiche predeterminate e che i predetti svolgano le funzioni in via esclusiva; prevedere altresì che il presidente della sezione specializzata per la persona, la famiglia e i minori e il responsabile dell'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori, presso la procura generale siano rispettivamente responsabili, il primo dei programmi di gestione e dell'organizzazione dell'ufficio, il secondo del progetto organizzativo per la parte relativa alle materie e il personale di competenza; prevedere che l'attività della sezione specializzata distrettuale e dell'ufficio autonomo del pubblico ministero sia esercitata in edifici autonomi, comunque in ambienti e locali rigidamente separati da quelli dei tribunali ordinari, al fine di assicurare la riservatezza nei procedimenti penali minorili e in tutti i procedimenti civili in cui si tratta del pregiudizio di minorenni;

  numero 2-septies.3.1:
   sostituire la lettera
a) con la seguente:
    a) i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica utilità che in ragione del loro ufficio abbiano notizia di minori che si trovino in condizioni di pregiudizio, tali da non essere risolvibili con interventi di natura assistenziale, sono obbligati a riferire al più presto all'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori presso la procura generale; il pubblico ministero destinatario della segnalazione ha, nella fase preprocessuale, compiti di approfondimento della situazione del minore, di coordinamento e di direzione dell'intervento dei pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, esercenti un servizio di pubblica utilità, al fine di pervenire ad una archiviazione del caso o all'inoltro di un ricorso alla sezione distrettuale specializzata per la persona, la famiglia e i minori;

   sostituire la lettera d) con la seguente:
    d)
prevedere che, in caso di pericolo grave ed attuale per la salute e l'integrità fisica e psichica del minore che imponga la sua urgente e non rinviabile messa in sicurezza ai sensi dell'articolo 403 del codice civile, la pubblica autorità, di concerto con i Servizi preposti al Welfare diano immediata comunicazione, anche orale, all'ufficio autonomo del pubblico ministero per le persone, la famiglia e i minori, presso la procura generale, dandone comunicazione scritta, nelle ore immediatamente successive, e prevedere che il pubblico ministero distrettuale debba inoltrare il ricorso alla sezione specializzata distrettuale entro un congruo termine;
   numero 2-octies):
   dopo le parole:
siano esercitate aggiungere le seguenti: rispettivamente per i procedimenti di cui al numero 2);
   aggiungere, in fine, le parole: e per i procedimenti di cui al numero 2-bis), dall'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori, presso la procura generale;
   sostituire il numero 2-decies) con il seguente: 2-decies) istituire presso le sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 2-bis) l'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori, presso la procura generale, prevedendo l'assegnazione dei magistrati e del responsabile attraverso un concorso esterno indetto dal CSM e l'esercizio delle funzioni in via esclusiva;

numero 2-duodecies):
   sostituire le parole:
distrettuale del pubblico ministero di cui al numero 2-decies) con le seguenti: all'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori presso la procura generale;
   dopo le parole: comunque assegnati alle sezioni specializzate aggiungere le seguenti: o all'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori, presso la procura generale;

    numero 2-terdecies), sostituire le parole da: civili e penali fino a: nelle procure della Repubblica con le seguenti: per la persona, la famiglia e i minori di cui al numero 1), dell'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori presso la procura generale di cui al numero 1-bis), delle sezioni specializzate delle corti d'appello e sezioni distaccate di cui al numero 2-quater);

    numero 7), sostituire le parole da: dotazioni organiche fino a: finanza pubblica con le seguenti: piante organiche delle sezioni specializzate distrettuali e dell'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori presso la procura generale, nonché la rideterminazione delle dotazioni di personale amministrativo di entrambi gli uffici specializzati, tenendo conto della necessità di assicurare la trattazione celere e prioritaria di tutti i procedimenti che coinvolgono minori, delle diversificate competenze penali civili e sociali, dei flussi di lavoro e delle caratteristiche territoriali.
*1. 14. Sannicandro, Kronbichler, Daniele Farina.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente: 1.1.) istituire presso la procura generale l'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori al quale sono attribuite:
   a) le competenze penali minorili previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448;
   b) le competenze amministrative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404;
   c) le competenze di cui alla Convenzione dell'Aja del 1980 ratificata con la legge 15 gennaio 1994 n. 64 e al Regolamento CE 2201/2003;
   d) l'attività di raccordo e contatto con le procure ordinarie circondariali per la predisposizione della tutela dei minori vittime di reati commessi sul territorio del distretto;
   e) le attività di indirizzo, raccordo e formazione delle agenzie sociosanitarie, scolastiche e di tutela dell'ordine territoriale in funzione preventiva del disagio, della dispersione scolastica e della devianza ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
   f) le incombenze ispettive e di vigilanza su tutte le comunità di accoglienza per minori del distretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e in sostituzione dell'attività ispettiva attribuita al Giudice Tutelare;
   g) le competenze civili previste agli articoli 9 e 70 della legge 4 maggio 1983, n. 184, all'articolo 336 del codice civile, agli articoli 69 e 70 del codice di procedura civile e all'articolo 1 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile e per i procedimenti di cui ai numeri 2-bis e 2-septies.3, lettera a);
   h) la competenza in ordine all'esecuzione dei provvedimenti emessi dalle sezioni distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   numero 1-ter), sostituire le parole:
ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede con le seguenti: alle sezioni specializzate per la persona, la famiglia e i minori e agli uffici autonomi del pubblico ministero presso la procura generale specializzati per la persona, la famiglia e i minori;
   sostituire il numero 1-quater) con il seguente:

    1-quater) prevedere che i presidenti dei tribunali per i minorenni soppressi siano assegnati di diritto alla sezione specializzata distrettuale per la persona, la famiglia e i minori dei tribunali del luogo nel quale ha sede la Corte di appello o la sezione distaccata della Corte di appello con le funzioni di presidente della sezione specializzata per la persona, la famiglia e i minori; prevedere che a seguito della soppressione delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, i procuratori della Repubblica siano assegnati di diritto all'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori presso la procura generale con funzioni di responsabile dell'ufficio autonomo specializzato; prevedere che in futuro il presidente della sezione e il responsabile dell'ufficio autonomo del pubblico ministero suddetti vengano nominati in base ad un concorso esterno indetto dal CSM e che costituisca titolo preferenziale per la nomina, la specializzazione in materia di persona, famiglia e minori;
   sostituire il numero 1-quinquies) con il seguente:
    1-quinquies)
prevedere e disciplinare, anche con appositi decreti ministeriali, l'automatica assegnazione del personale amministrativo alla sezione specializzata distrettuale per la persona, la famiglia e i minori, all'ufficio autonomo del pubblico ministero presso la procura generale, cui sono trasferite le funzioni del tribunale per i minorenni e della procura presso il tribunale per i minorenni soppressi, e dettare la disciplina dell'assegnazione delle rispettive attrezzature;
   sostituire il numero 1-sexies) con il seguente:
    1-sexies)
prevedere l'assegnazione delle sezioni di polizia giudiziaria specializzate esclusivamente a disposizione dell'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori presso la procura generale, per lo svolgimento delle più opportune attività di indagine sul territorio del distretto sia di natura penale, che civile nonché di controllo degli istituti di assistenza pubblici o privati per minori;
   sostituire il numero 2-ter) con il seguente:

    2-ter) prevedere che alla sezione specializzata distrettuale per la persona, la famiglia e i minori i magistrati e il presidente siano assegnati, attraverso un concorso indetto dal CSM con espressa indicazione di piante organiche predeterminate e che i predetti svolgano le relative funzioni in via esclusiva; prevedere che i magistrati e il responsabile dell'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori presso la procura generale siano assegnati all'ufficio attraverso un concorso indetto dal CSM con espressa indicazione di piante organiche predeterminate e che i predetti svolgano le funzioni in via esclusiva; prevedere altresì che il presidente della sezione specializzata per la persona, la famiglia e i minori e il responsabile dell'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori, presso la procura generale siano rispettivamente responsabili, il primo dei programmi di gestione e dell'organizzazione dell'ufficio, il secondo del progetto organizzativo per la parte relativa alle materie e il personale di competenza; prevedere che l'attività della sezione specializzata distrettuale e dell'ufficio autonomo del pubblico ministero sia esercitata in edifici autonomi, comunque in ambienti e locali rigidamente separati da quelli dei tribunali ordinari, al fine di assicurare la riservatezza nei procedimenti penali minorili e in tutti i procedimenti civili in cui si tratta del pregiudizio di minorenni;
  numero 2-septies.3.1:
   sostituire la lettera a) con la seguente:

    a) i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica utilità che in ragione del loro ufficio abbiano notizia di minori che si trovino in condizioni di pregiudizio, tali da non essere risolvibili con interventi di natura assistenziale, sono obbligati a riferire al più presto all'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori presso la procura generale; il pubblico ministero destinatario della segnalazione ha, nella fase preprocessuale, compiti di approfondimento della situazione del minore, di coordinamento e di direzione dell'intervento dei pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, esercenti un servizio di pubblica utilità, al fine di pervenire ad una archiviazione del caso o all'inoltro di un ricorso alla sezione distrettuale specializzata per la persona, la famiglia e i minori;
   sostituire la lettera d) con la seguente:
    d)
prevedere che, in caso di pericolo grave ed attuale per la salute e l'integrità fisica e psichica del minore che imponga la sua urgente e non rinviabile messa in sicurezza ai sensi dell'articolo 403 del codice civile, la pubblica autorità, di concerto con i Servizi preposti al Welfare diano immediata comunicazione, anche orale, all'ufficio autonomo del pubblico ministero per le persone, la famiglia e i minori, presso la procura generale, dandone comunicazione scritta, nelle ore immediatamente successive, e prevedere che il pubblico ministero distrettuale debba inoltrare il ricorso alla sezione specializzata distrettuale entro un congruo termine;
  numero 2-octies):
   dopo le parole:
siano esercitate aggiungere le seguenti: rispettivamente per i procedimenti di cui al numero 2);
   aggiungere, in fine, le parole: e per i procedimenti di cui al numero 2-bis), dall'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori, presso la procura generale;
   sostituire il numero 2-decies) con il seguente: 2-decies) istituire presso le sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 2-bis) l'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori, presso la procura generale, prevedendo l'assegnazione dei magistrati e del responsabile attraverso un concorso esterno indetto dal CSM e l'esercizio delle funzioni in via esclusiva;
  numero 2-duodecies):
   sostituire le parole:
distrettuale del pubblico ministero di cui al numero 2-decies) con le seguenti: all'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori presso la procura generale;
   dopo le parole: comunque assegnati alle sezioni specializzate aggiungere le seguenti: o all'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori, presso la procura generale;
   numero 2-terdecies), sostituire le parole da: civili e penali fino a: nelle procure della Repubblica con le seguenti: per la persona, la famiglia e i minori di cui al numero 1), dell'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori presso la procura generale di cui al numero 1-bis), delle sezioni specializzate delle corti d'appello e sezioni distaccate di cui al numero 2-quater);

   numero 7), sostituire le parole da: dotazioni organiche fino a: finanza pubblica con le seguenti: piante organiche delle sezioni specializzate distrettuali e dell'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori presso la procura generale, nonché la rideterminazione delle dotazioni di personale amministrativo di entrambi gli uffici specializzati, tenendo conto della necessità di assicurare la trattazione celere e prioritaria di tutti i procedimenti che coinvolgono minori, delle diversificate competenze penali civili e sociali, dei flussi di lavoro e delle caratteristiche territoriali.
*1. 15. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Gnecchi, Ottobre.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente: 1.1.) istituire presso la procura generale l'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori al quale sono attribuite:
   a) le competenze penali minorili previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448;
   b) le competenze amministrative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404;
   c) le competenze di cui alla Convenzione dell'Aja del 1980 ratificata con la legge 15 gennaio 1994 n. 64 e al Regolamento CE 2201/2003;
   d) l'attività di raccordo e contatto con le procure ordinarie circondariali per la predisposizione della tutela dei minori vittime di reati commessi sul territorio del distretto;

   e) le attività di indirizzo, raccordo e formazione delle agenzie sociosanitarie, scolastiche e di tutela dell'ordine territoriale in funzione preventiva del disagio, della dispersione scolastica e della devianza ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
   f) le incombenze ispettive e di vigilanza su tutte le comunità di accoglienza per minori del distretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e in sostituzione dell'attività ispettiva attribuita al Giudice Tutelare;
   g) le competenze civili previste agli articoli 9 e 70 della legge 4 maggio 1983, n. 184, all'articolo 336 del codice civile, agli articoli 69 e 70 del codice di procedura civile e all'articolo 1 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile e per i procedimenti di cui ai numeri 2-bis e 2-septies.3, lettera a);
   h) la competenza in ordine all'esecuzione dei provvedimenti emessi dalle sezioni distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   numero 1-ter), sostituire le parole:
ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede con le seguenti: alle sezioni specializzate per la persona, la famiglia e i minori e agli uffici autonomi del pubblico ministero presso la procura generale specializzati per la persona, la famiglia e i minori;
   sostituire il numero 1-quater) con il seguente:
    1-quater)
prevedere che i presidenti dei tribunali per i minorenni soppressi siano assegnati di diritto alla sezione specializzata distrettuale per la persona, la famiglia e i minori dei tribunali del luogo nel quale ha sede la Corte di appello o la sezione distaccata della Corte di appello con le funzioni di presidente della sezione specializzata per la persona, la famiglia e i minori; prevedere che a seguito della soppressione delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, i procuratori della Repubblica siano assegnati di diritto all'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori presso la procura generale con funzioni di responsabile dell'ufficio autonomo specializzato;
   prevedere che in futuro il presidente della sezione e il responsabile dell'ufficio autonomo del pubblico ministero suddetti vengano nominati in base ad un concorso esterno indetto dal CSM e che costituisca titolo preferenziale per la nomina, la specializzazione in materia di persona, famiglia e minori;

   sostituire il numero 1-quinquies) con il seguente:
    1-quinquies)
prevedere e disciplinare, anche con appositi decreti ministeriali, l'automatica assegnazione del personale amministrativo alla sezione specializzata distrettuale per la persona, la famiglia e i minori, all'ufficio autonomo del pubblico ministero presso la procura generale, cui sono trasferite le funzioni del tribunale per i minorenni e della procura presso il tribunale per i minorenni soppressi, e dettare la disciplina dell'assegnazione delle rispettive attrezzature;
   sostituire il numero 1-sexies) con il seguente:

    1-sexies) prevedere l'assegnazione delle sezioni di polizia giudiziaria specializzate esclusivamente a disposizione dell'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori presso la procura generale, per lo svolgimento delle più opportune attività di indagine sul territorio del distretto sia di natura penale, che civile nonché di controllo degli istituti di assistenza pubblici o privati per minori;
    sostituire il numero 2-ter) con il seguente:

    2-ter) prevedere che alla sezione specializzata distrettuale per la persona, la famiglia e i minori i magistrati e il presidente siano assegnati, attraverso un concorso indetto dal CSM con espressa indicazione di piante organiche predeterminate e che i predetti svolgano le relative funzioni in via esclusiva; prevedere che i magistrati e il responsabile dell'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori presso la procura generale siano assegnati all'ufficio attraverso un concorso indetto dal CSM con espressa indicazione di piante organiche predeterminate e che i predetti svolgano le funzioni in via esclusiva; prevedere altresì che il presidente della sezione specializzata per la persona, la famiglia e i minori e il responsabile dell'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori, presso la procura generale siano rispettivamente responsabili, il primo dei programmi di gestione e dell'organizzazione dell'ufficio, il secondo del progetto organizzativo per la parte relativa alle materie e il personale di competenza; prevedere che l'attività della sezione specializzata distrettuale e dell'ufficio autonomo del pubblico ministero sia esercitata in edifici autonomi, comunque in ambienti e locali rigidamente separati da quelli dei tribunali ordinari, al fine di assicurare la riservatezza nei procedimenti penali minorili e in tutti i procedimenti civili in cui si tratta del pregiudizio di minorenni;

  al numero 2-septies.3.1:

   sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica utilità che in ragione del loro ufficio abbiano notizia di minori che si trovino in condizioni di pregiudizio, tali da non essere risolvibili con interventi di natura assistenziale, sono obbligati a riferire al più presto all'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori presso la procura generale; il pubblico ministero destinatario della segnalazione ha, nella fase preprocessuale, compiti di approfondimento della situazione del minore, di coordinamento e di direzione dell'intervento dei pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, esercenti un servizio di pubblica utilità, al fine di pervenire ad una archiviazione del caso o all'inoltro di un ricorso alla sezione distrettuale specializzata per la persona, la famiglia e i minori;
   sostituire la lettera d) con la seguente:
    d)
prevedere che, in caso di pericolo grave ed attuale per la salute e l'integrità fisica e psichica del minore che imponga la sua urgente e non rinviabile messa in sicurezza ai sensi dell'articolo 403 del codice civile, la pubblica autorità, di concerto con i Servizi preposti al Welfare diano immediata comunicazione, anche orale, all'ufficio autonomo del pubblico ministero per le persone, la famiglia e i minori, presso la procura generale, dandone comunicazione scritta, nelle ore immediatamente successive, e prevedere che il pubblico ministero distrettuale debba inoltrare il ricorso alla sezione specializzata distrettuale entro un congruo termine;
  numero 2-octies):
   dopo le parole:
siano esercitate aggiungere le seguenti: rispettivamente per i procedimenti di cui al numero 2);
   aggiungere, in fine, le parole: e per i procedimenti di cui al numero 2-bis), dall'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori, presso la procura generale;
   sostituire il numero 2-decies) con il seguente: 2-decies) istituire presso le sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 2-bis) l'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori, presso la procura generale, prevedendo l'assegnazione dei magistrati e del responsabile attraverso un concorso esterno indetto dal CSM e l'esercizio delle funzioni in via esclusiva;
  numero 2-duodecies):
   sostituire le parole:
distrettuale del pubblico ministero di cui al numero 2-decies) con le seguenti: all'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori presso la procura generale;
   dopo le parole: comunque assegnati alle sezioni specializzate aggiungere le seguenti: o all'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori, presso la procura generale;
   numero 2-terdecies), sostituire le parole da: civili e penali fino a: nelle procure della Repubblica con le seguenti: per la persona, la famiglia e i minori di cui al numero 1), dell'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori presso la procura generale di cui al numero 1-bis), delle sezioni specializzate delle corti d'appello e sezioni distaccate di cui al numero 2-quater);
   numero 7), sostituire le parole da: dotazioni organiche fino a: finanza pubblica con le seguenti: piante organiche delle sezioni specializzate distrettuali e dell'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori presso la procura generale, nonché la rideterminazione delle dotazioni di personale amministrativo di entrambi gli uffici specializzati, tenendo conto della necessità di assicurare la trattazione celere e prioritaria di tutti i procedimenti che coinvolgono minori, delle diversificate competenze penali civili e sociali, dei flussi di lavoro e delle caratteristiche territoriali.
*1. 16. Santerini, Dellai, Piepoli.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera b), numero 1-ter), sopprimere le parole da:, salvo il diritto fino alla fine del numero.
1. 17. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  All'emendamento 1.604, dopo le parole: le sezioni inserire la seguente: specializzate.
0. 1. 604. 1. Cinzia Maria Fontana.

  Al comma 1, lettera b), numero 1-sexies), sostituire le parole: dei tribunali di cui al numero 2-bis) con le seguenti: dei tribunali presso i quali sono istituite le sezioni distrettuali di cui al numero 2-bis).
1. 604. La Commissione.

  Al comma 1, lettera b), numero 2.1-bis), sopprimere le parole da: fatta eccezione fino alla fine del numero.

  Conseguentemente, al numero 2-bis), sostituire la parola: distrettuali con la seguente: circondariali.
1. 18. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera b), numero 2.1-bis), sopprimere le parole: e 333.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   sopprimere il numero 2.1-
ter;
   numero 2-bis), sopprimere le parole: e 333 del codice civile salvo quanto previsto dal numero 2.1-ter).
1. 19. Ferranti, Ermini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2.1-ter.

  Conseguentemente alla medesima lettera, numero 2-bis, sopprimere le parole: salvo quanto previsto dal numero 2.1-ter) della presente lettera.

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché prevedere che i provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 siano comunicati al pubblico ministero del tribunale di residenza di ciascuno dei genitori.
1. 602. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), numero 2-ter), premettere le parole: istituire le sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 1) sul modello della sezione lavoro e
1. 20. Ferranti, Ermini, Amoddio.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), numero 2-ter), aggiungere, in fine, le parole: fatte salve peculiari esigenze organizzative legate alla formazione dei collegi, in base al carico di ruolo della sezione di cui al numero 1).
1. 21. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2-ter, aggiungere i seguenti:

   2-ter.1) prevedere che la nomina del presidente della sezione specializzata di cui al punto 1) e l'assegnazione dei magistrati alla stessa sezione avvenga attraverso specifica procedura concorsuale indetta dal CSM, tenendo conto della specializzazione già maturata dagli aspiranti nel settore della giustizia minorile;

   2-ter.2) prevedere che il presidente della sezione specializzata distrettuale sia responsabile dei programmi di gestione e dell'organizzazione della sezione;

   2-ter.3) prevedere che le dimensioni delle piante organiche delle sezioni specializzate siano determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il CSM, in ragione del numero dei procedimenti attualmente pendenti, con riferimento alle materie attribuite ai sensi del numero 2-bis) e del flusso delle sopravvenienze dell'ultimo triennio;

   2-ter.4) prevedere che tutte le attività inerenti i procedimenti di competenza delle sezioni specializzate distrettuali si svolgano in ambienti separati da quelli riguardanti l'attività ordinaria, nell'osservanza dei principi espressi dalle Linee guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore approvate il 17 novembre 2000 secondo cui «le cause che coinvolgono minori dovrebbero svolgersi in ambienti che non incutono timore e rispettosi della sensibilità del minore».

1. 22. Santerini, Dellai, Piepoli.

  Al comma 1, lettera b), numero 2-quater), sostituire le parole: presso le corti d'appello e le con le seguenti: presso ciascuna corte di appello e.
1. 23. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera b), numero 2-quinquies), sostituire le parole da: istituiti o promossi fino alla fine del numero, con le seguenti: alla persona, istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare dagli enti locali, dalle aziende sanitarie locali nonché da organismi o persone privati con esse convenzionati nelle fasi valutativa, di sostegno ed esecutiva dei provvedimenti, nel rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa delle parti.
1. 24. Miotto, Zampa, Capone, Murer, Grassi, Piccione, Piazzoni, Casati, Patriarca, D'Incecco.

  Al comma 1, lettera b), numero 2-quinquies), sostituire le parole da: istituiti o promossi fino alla fine del numero, con le seguenti: alla persona, istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare dagli enti locali, dalle aziende sanitarie locali nonché da soggetti privati con esse convenzionati, nelle fasi valutativa, di sostegno ed esecutiva dei provvedimenti, nel rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa delle parti.
1. 24.(Testo modificato nel corso della seduta) Miotto, Zampa, Capone, Murer, Grassi, Piccione, Piazzoni, Casati, Patriarca, D'Incecco.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), numero 2-quinquies), sopprimere le parole: nonché di organismi o persone privati con esse convenzionati.
1. 25. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera b), numero 2-sexies), dopo le parole: 2-bis aggiungere le seguenti: e 2-ter.
1. 26. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera b), numero 2-septies.1), dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-
bis) previsione, al Capo II del Titolo IX del Libro I del codice civile (Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito dei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio) che, successivamente alla presentazione dell'atto introduttivo del giudizio, il giudice possa rimettere le parti, al termine dello scambio delle difese, dinanzi a un componente onorario della sezione specializzata, per un tentativo di conciliazione, con il potere di definire la lite, nel caso di accordo compositivo della stessa, con decreto esecutivo che prende atto dei patti raggiunti.
1. 41. (ex 1. 58.) Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, lettera b), numero 2-septies.1), lettera c), sostituire le parole: gli stessi non siano capaci di discernimento con le seguenti: abbiano compiuto dodici anni o, quando siano capaci di discernimento, anche di età inferiore.
1. 27. Ferranti, Ermini.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), numero 2-septies 1), lettera c), sostituire le parole: rimette al collegio per la decisione, con o senza termini con le seguenti: rimette la decisione al collegio, con o senza la fissazione di termini secondo la difficoltà del caso.

  Conseguentemente alla medesima lettera sopprimere le parole: secondo la difficoltà del caso.
1. 605. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), numero 2-septies.1), lettera e), sopprimere le parole: psicologica.
1. 28. Miotto, Zampa, Capone, Murer, Grassi, Piccione, Piazzoni, Casati, Patriarca, D'Incecco.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), numero 2-septies.1), dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-
bis) disciplinare le consulenze tecniche d'ufficio secondo i principi della competenza e della specializzazione, prevedendo meccanismi di nomina a rotazione o per estrazione, nonché l'obbligo della videoregistrazione dei colloqui peritali.
1. 29. Amoddio.

  All'emendamento 1.614, sostituire le parole: disciplinare le consulenze tecniche d'ufficio prevedendo con le seguenti: introduzione di.

  Conseguentemente:
   dopo la parola incarichi inserire le seguenti: relativi alle consulenze tecniche d'ufficio;
   sostituire la parola: prevedere con le seguenti: previsione dell’.
0. 1. 614. 2. Cinzia Maria Fontana.

  All'emendamento 1.614 della Commissione, al capoverso lettera e-bis) aggiungere in fine i seguenti periodi: prevedere un adeguato sistema di controllo preventivo sul possesso, in capo ai soggetti nominabili consulenti tecnici d'ufficio, dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza; prevedere che in caso di mancato deposito della relazione nei termini assegnati – salva la richiesta di proroga concedibile per una sola volta se motivata e provata – il Consulente tecnico d'ufficio non avrà diritto alla liquidazione del compenso; prevedere che il mancato deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio fissato dal giudice, determina la nullità della relazione e la sua inutilizzabilità, rilevabili d'ufficio o su istanza di parte;.
0. 1. 614. 1. Sarro, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 2-septies 1), dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) disciplinare le consulenze tecniche d'ufficio prevedendo meccanismi di distribuzione degli incarichi secondo i principi della competenza e della specializzazione e prevedere l'obbligo della videoregistrazione dei colloqui peritali.
1. 614. La Commissione.

  Al comma 1 lettera b) numero 2-septies.3.1), lettera d), sopprimere la parola: più.
1. 606. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), numero 2-septies.3.1), lettera d), sostituire le parole: con l'ufficio del pubblico ministero di cui al numero 2-decies con le seguenti: e con il relativo ufficio del pubblico ministero.
1. 613. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), numero 2-septies.3.1), lettera d), sopprimere le parole:, nei casi di pericolo grave ed attuale per la vita ed integrità fisica del minore di cui all'articolo 403 del codice civile;
1. 30. Ferranti, Ermini, Amoddio.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), numero 2-septies.4), dopo le parole: l'adeguata aggiungere le seguenti: e specifica.
1. 31. Miotto, Zampa, Capone, Murer, Grassi, Piccione, Piazzoni, Casati, Patriarca, D'Incecco.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), numero 2-septies.4), dopo le parole: l'ascolto aggiungere le seguenti: videoregistrato e.
1. 32. Amoddio.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), numero 2-septies.4), dopo le parole: l'ascolto diretto aggiungere le seguenti:, nei casi e con i limiti di cui all'articolo 336-bis del codice civile;

  Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole:, salvo che lo stesso valuti che il minore non sia capace di discernimento,
1. 33. Ferranti, Ermini, Amoddio.

  Al comma 1, lettera b), numero 2-septies.4), dopo la parola: diretto aggiungere le seguenti:, nei casi e con i limiti di cui all'articolo 336-bis del codice civile;

  Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole:, salvo che lo stesso valuti che il minore non sia capace di discernimento,
1. 33.(Testo modificato nel corso della seduta) Ferranti, Ermini.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri da 2-octies) a 2-terdecies).

  Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 7), sopprimere le parole: nonché gli uffici del pubblico ministero.
1. 34. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera b), numero 2-octies), dopo le parole: siano esercitate aggiungere le seguenti: in modo esclusivo o, comunque, prevalente.
1. 35. Miotto, Zampa, Capone, Murer, Grassi, Piccione, Piazzoni, Casati, Patriarca, D'Incecco.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), numero 2-decies), sostituire le parole: presso le con la seguente: nelle.
1. 607. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), numero 2-decies), sostituire le parole: le procure con le seguenti: ciascuna procura.
1. 36. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  All'emendamento 1.608, dopo le parole: le sezioni inserire la seguente: specializzate.
0. 1. 608. 1. Cinzia Maria Fontana.

  Al comma 1, lettera b), numero 2-decies),dopo le parole: presso i tribunali inserire le seguenti: presso i quali sono istituite le sezioni distrettuali.
1. 608. La Commissione.

  Al comma 1, lettera b), numero 2-decies), sostituire le parole:; prevedere l'individuazione, con le seguenti:, secondo il modello previsto dagli articoli 102 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attribuendo al Consiglio superiore della magistratura il potere di nomina del procuratore aggiunto; prevedere l'individuazione, presso le procure della Repubblica presso i tribunali di cui al numero 2) e
1. 37. Ferranti, Ermini, Santerini, Amoddio.

  Al comma 1, lettera b), numero 2-undecies), dopo le parole: 1988, n. 448 aggiungere le seguenti: previamente adeguato alle disposizioni di cui alla presente legge.
1. 38. Ferranti, Ermini, Amoddio.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), numero 2-undecies), sostituire le parole da: nella stessa composizione alla fine del numero con le seguenti: nella composizione prevista dall'ordinamento giudiziario per le funzioni esercitate dagli organi giudiziari di cui all'articolo 2 del predetto decreto.
1. 609. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2-undecies), aggiungere il seguente:
  2-undecies.1)
fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, prevedere la facoltà della parte offesa di partecipare al processo minorile.
1. 39. Ermini, Amoddio.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), numero 7), sopprimere le parole da: nell'ambito, fino a: vigente;

  Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole da: senza fino a: pubblica.
1. 40.(ex 1. 69.) Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera b), numero 7-bis), sopprimere le seguenti parole: dello stesso.
1. 610. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile.
1. 351. (ex 1. 78.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia del processo civile di primo grado).

  1. Dopo l'articolo 127 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:
  «Art. 127-bis.(Rinvio della causa). – Il giudice, quando per qualsiasi motivo e con opportuna motivazione, rinvia la causa a un'udienza successiva, non può perentoriamente far decorrere più di quattro mesi dall'ultima udienza».
  2. Al secondo comma dell'articolo 163 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto, il presidente del tribunale stabilisce le modalità di gestione del calendario dei procedimenti di cui all'articolo 175, secondo comma, e di organizzazione dell'ufficio».
  3. Al terzo comma dell'articolo 163-bis del codice di procedura civile, le parole: «sempre osservata la misura di quest'ultimo termine» sono sostituite dalle seguenti: «sempre osservato il termine dilatorio di un mese».
  4. Al secondo comma dell'articolo 167 del codice di procedura civile, le parole: «rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla» sono sostituite dalle seguenti: «rilevata la nullità alla prima udienza, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla non superiore a venti giorni».
  5. All'articolo 168-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «e dedicata esclusivamente alla prima comparizione delle parti»;
   b) quinto comma, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «venti».

  6. Al secondo comma dell'articolo 169 del codice di procedura civile, le parole: «della comparsa conclusionale» sono sostituite dalle seguenti: «delle memorie di replica».
  7. All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
    «Ai fini di cui al primo comma, all'udienza di prima comparizione il giudice stabilisce un calendario dell'intero procedimento, stabilendo le date delle udienze successive e i termini per le altre attività. Il calendario, fatte salve esigenze eccezionali del procedimento, deve prevedere lo svolgimento consecutivo e quanto più possibile ravvicinato delle diverse udienze e attività, in modo da assicurare una gestione celere e concentrata dell'intero procedimento. Il giudice, nel fissare il calendario di ciascun procedimento, tiene conto degli altri procedimenti pendenti davanti a lui, adottando un principio di gestione consecutiva dei procedimenti stessi sulla base di un criterio di priorità temporale, riservando comunque ai procedimenti nuovi una quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del tempo di udienza disponibile in ciascun anno»;
   b) al terzo comma, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma».

  8. Al secondo periodo del primo comma e al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile, le parole: «ordina che la causa sia cancellata dal ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «con ordinanza dispone la cancellazione della causa dal ruolo».
  9. All'articolo 182 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, dopo le parole: «termine perentorio» sono aggiunte le seguenti: «non superiore a trenta giorni»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di mancata osservanza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, se l'irregolarità riguarda la costituzione dell'attore, il giudice dichiara, ai sensi dell'articolo 164, secondo comma, la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, terzo comma. Se invece l'irregolarità riguarda la costituzione di parti diverse dall'attore, dichiara la nullità della costituzione».

  10. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il settimo comma è sostituito dal seguente: «Fatta salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede in udienza sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. L'assunzione delle prove deve essere esaurita in tale udienza, ovvero, in caso di necessità, in udienze da tenere nei giorni feriali immediatamente successivi.»;
   b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice può disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio. Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma».

  11. All'articolo 184 del codice di procedura civile, la parola: «dei» è sostituita dalle seguenti: «di tutti i».
  12. All'articolo 186 del codice di procedura civile, le parole: «i cinque» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre i trenta».
  13. Il primo comma dell'articolo 186-bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Su istanza di parte, che può essere avanzata per la prima volta anche nel corso dell'udienza di prima comparizione, il giudice istruttore dispone, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate. Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti e assegna il termine per la notificazione.»
  14. Al primo comma dell'articolo 186-ter del codice di procedura civile, dopo le parole: «in ogni stato del processo» sono aggiunte le seguenti: «e per la prima volta anche nel corso dell'udienza di prima comparizione».
  15. All'articolo 188 del codice di procedura civile, le parole: «a norma dell'articolo seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dando disposizioni circa le modalità di trattazione della fase decisionale».
  16. Al primo comma dell'articolo 190 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «quaranta»;
   b) la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta».

  17. All'articolo 195 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione deve essere depositata in cancelleria entro il termine fissato dal giudice che non può essere superiore, salvo casi di speciali difficoltà nell'esecuzione delle operazioni peritali, a novanta giorni.»;
   b) il terzo comma è sostituito dai seguenti: «Le parti possono formulare proprie osservazioni alla relazione con atto da depositare in cancelleria non oltre trenta giorni dal deposito della relazione. Nei successivi trenta giorni il consulente deposita un supplemento di relazione in risposta alle osservazioni formulate dalle parti. Ai fini del decorso dei predetti termini, la cancelleria comunica ai soggetti interessati l'avvenuto deposito il giorno stesso in cui viene effettuato.
   Il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice su istanza del consulente motivata da comprovate e gravi esigenze. Il giudice provvede con ordinanza prorogandolo per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai sensi del secondo comma e dispone obbligatoriamente, tranne nei casi di causa non imputabile al consulente, la riduzione nella misura di un terzo dell'importo pattuito a titolo di compenso del consulente che, comunque, nel suo originario ammontare, non può essere superiore al compenso medio spettante all'avvocato per la fase istruttoria di quel processo. In caso di mancato deposito della consulenza entro il termine prorogato, il giudice può revocare l'incarico ordinandogli di restituire alle parti l'eventuale somma anticipata a titolo di compenso. Con lo stesso provvedimento che dispone la revoca, il giudice provvede alla nomina di un nuovo consulente.
   Se non ritiene di provvedere alla revoca, il giudice concede un'ulteriore proroga per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai sensi del secondo comma e riduce obbligatoriamente il compenso di ulteriori due terzi dell'importo rideterminato ai sensi del quarto comma.»

  18. Dopo il primo comma dell'articolo 202 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente: «La prova testimoniale deve essere assunta preferibilmente in una sola udienza».
  19. All'articolo 210 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, anche d'ufficio, può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o un'altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo o quando, essendone stata prodotta una copia, ne sia stata contestata la conformità all'originale»;
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
    «Nell'ordinare l'esibizione, il giudice adotta i provvedimenti opportuni circa l'applicazione dell'articolo 183 nonché il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione»;
   c) al terzo comma è aggiunto il seguente periodo: «Se è disposta d'ufficio, la spesa è posta provvisoriamente a carico di tutte le parti, fatto salvo il riparto finale delle spese di lite».

  20. Al primo comma dell'articolo 275 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «la sentenza è depositata in cancelleria entro» sono aggiunte le seguenti: «il termine perentorio di»;
   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rispetto del termine perentorio da parte del giudice può costituire violazione disciplinare e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi. Il mancato rispetto del termine perentorio non presuppone nullità o annullabilità degli atti susseguenti. Nei casi di cui all'articolo 187, commi secondo e terzo, il collegio pronunzia i provvedimenti di cui all'articolo 279 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nell'udienza. In caso di particolare complessità della controversia, il collegio fissa nel dispositivo un termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito della sentenza».

  21. Al quarto comma dell'articolo 279 del codice di procedura civile, le parole: «su istanza concorde delle parti» sono soppresse.
  22. All'articolo 281-quinquies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Quando deve provvedere affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare o questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell'articolo 189, rinvia la causa per la decisione disponendo lo scambio delle comparse conclusionali entro dieci giorni prima dell'udienza fissata, nella quale provvede a norma dell'articolo 275, secondo comma.»;
   b) al secondo comma, le parole: «i trenta» sono sostituite dalle seguenti: «il termine perentorio di quarantacinque».

  23. L'articolo 281-sexies del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
   «281-sexies. Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva, depositando la sentenza nei trenta giorni successivi all'udienza di discussione.

  24. Al primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile, dopo le parole: «nella notificazione della citazione» sono aggiunte le seguenti: «ovvero ha comunque ragione di dubitare che il convenuto non sia comparso per cause indipendenti dalla sua volontà».
1. 450. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.
(Inammissibile)

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:
   a)
quanto al processo di cognizione di primo grado:
    1) attribuire al giudice la facoltà di ridurre i termini temporali di cui al sesto comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile, a seconda della prospettata difficoltà della controversia;
    2) prevedere che per le ipotesi in cui il giudice non proceda ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, si elimini espressamente l'udienza di precisazione delle conclusioni e prevedere che, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice, conceda, anche telematicamente, alle parti:
     2.1) un termine non superiore a sessanta giorni per la precisazione delle conclusioni da effettuarsi mediante deposito telematico di un atto;
     2.2) contestualmente i termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
    3) eliminare la previsione di condizione di procedibilità della mediaconciliazione e della negoziazione assistita ove previsto;
    4) introduzione dell'obbligo di motivare sempre il rinvio della causa e di contenerlo entro un termine perentorio, fissato dalla legge in quattro mesi, prevedendo altresì che tale termine perentorio sia valutato solo in sede di valutazione del giudice;
    5) abrogare l'articolo 28l-sexies del codice di procedura civile;

    6) prevedere che le decisioni di rito e procedurali avvengano a norma del secondo comma dell'articolo 281-quinquies del codice di procedura civile;

    7) prevedere che il termine per il deposito delle comparse conclusionali sia modificato dagli attuali sessanta giorni a quaranta giorni;

    8) prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, prevedendo che la stessa negoziazione assistita debba essere curata da avvocati;

   a-bis) prevedere che per ogni procedimento civile la forma della domanda, o dell'impugnazione, sia il ricorso;

   a-ter) soppressione dell'articolo 45 del codice di procedura civile sul conflitto di competenza d'ufficio.
1. 352. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere i numeri 1), 2-ter), 2-quater) e 2-quinquies).
1. 353. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1).
1. 354. (ex 1. 82.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), numero 1, sostituire le parole da: o il rifiuto fino a: costituiscano con la seguente: costituisca.
1. 355. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2, lettera a), numero 1, sostituire le parole: del giudizio con le seguenti: della condanna alla refusione delle spese di giudizio.
1. 356. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: e che il processo verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo idoneo alla trascrizione ove contempli vicende traslative, costitutive o modificative di diritti reali immobiliari.
1. 357. Sarro, Sisto.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis) attribuire al giudice la facoltà di ridurre i termini temporali di cui al sesto comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile, a seconda della prospettata difficoltà della controversia.
1. 358. (vedi 1. 94) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), numero 2) sostituire le parole da: tutela fino alla fine del numero con le seguenti: tutela, al fine di garantire la ragionevole durata del processo, in particolare:
   2. 1) affidando al giudice il potere di derogare all'articolo 183, comma 6, del codice di procedura civile, sia per quanto riguarda i termini di presentazione delle memorie ivi previste, sia per l'eventuale riduzione del loro numero;
   2. 2) prevedendo che il giudice possa dare indicazioni vincolanti alle parti sia sull'ampiezza delle comparse conclusionali e delle repliche, sia per la limitazione dei suddetti scritti a punti di fatto e di diritto specificamente indicati;
   2. 3) disponendo che il giudice possa invitare le parti a precisare le conclusioni per iscritto entro un termine prefissato.
1. 359. (ex 1. 103.) Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2.1) prevedere che per le ipotesi in cui il giudice non proceda ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, di eliminare espressamente l'udienza di precisazione delle conclusioni e prevedere che, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice, conceda, anche telematicamente alle parti: a) un termine per la precisazione delle conclusioni da effettuarsi mediante deposito telematico di un atto; b) contestualmente i termini ordinari o abbreviati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;.
1. 360. (ex 1. 112.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2.1) modificare l'articolo 281-sexies del codice di procedura civile eliminando la pronuncia al termine della discussione con la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione prevedendo il deposito della sentenza, come a norma dell'articolo 281-quinquies, entro trenta giorni dalla discussione orale della causa;.
1. 361. (ex 1. 114.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2.1) Prevedere termini perentori per la pronuncia dei provvedimenti, di cui all'articolo 186. L'inosservanza dei termini perentori di cui al precedente periodo è rilevante ai fini disciplinari per il giudice designato.
1. 362. (ex 1. 127.) Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2.1) prevedere termini perentori per la pronuncia dei provvedimenti, di cui all'articolo 186. L'inosservanza dei termini perentori di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della valutazione della professionalità e dell'assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati.
1. 363. (ex 1. 128.) Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2-bis).

  Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2-quinquies, sopprimere la parola: , 2-bis.
1. 364. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2-ter).

  Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2-quinquies), sostituire le parole: , 2-bis e 2-ter con le seguenti: e 2-bis.
1. 365. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), numero 2-ter), dopo le parole: rito del lavoro aggiungere le seguenti: prevedendo che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine comunque non superiore a tre mesi e.

  Conseguentemente, al medesimo numero, dopo le parole: delle eccezioni e delle conclusioni aggiungere le seguenti: tenuto conto delle domande e delle eccezioni proposte dalle altre parti.
1. 366. Verini, Ermini, Amoddio.

  Al comma 2, lettera a), numero 2-ter), sostituire le parole: la facoltà con le seguenti: l'obbligo, se richiesto da una delle parti.
1. 367. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), numero 2-ter), aggiungere, in fine, le parole: in tutti i procedimenti sottoposti al rito semplificato di cognizione di primo grado, il giudice celebra l'udienza di prima comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso introduttivo.
1. 368. Sarro, Sisto.

  Al comma 2, lettera a), numero 2-quater), sostituire le parole: procedimento sommario di cognizione con le seguenti: rito semplificato di cognizione.

  Conseguentemente, alla lettera b), numero 4-quinquies, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: procedimento sommario di cognizione con le seguenti: rito semplificato di cognizione.
1. 375. Verini, Ermini, Amoddio.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2-septies), aggiungere il seguente:
   2-octies)
prevedere che il rito semplificato di cognizione di primo grado sia definito con sentenza che contenga una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. 376. Verini, Ermini.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3-bis).
*1. 369. Vignali.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3-bis).
*1. 370. Dambruoso, D'Agostino, Matarrese, Vargiu, Vecchio.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3-bis).
*1. 371. Giorgio Piccolo, Baruffi, Damiano, Gnecchi, Epifani, Arlotti, Casellato, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Scuvera, Taranto, Bargero, Basso, Montroni, Di Salvo, Albanella, Zappulla.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3-bis).
*1. 372. Squeri.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3-bis).
*1. 350. Sannicandro, Daniele Farina.

  All'emendamento 1.600 della Commissione, sostituire le parole: individuare i casi in cui è possibile con le seguenti: prevedere che sia possibile, e aggiungere in fine le seguenti parole: senza che la stessa sia condizione di procedibilità.
0. 1. 600. 4. Sarro, Occhiuto.

  All'emendamento 1.600 sopprimere le parole: individuare i casi in cui è possibile, e sostituire le parole: ricorrere anche con le seguenti: prevedere di ricorrere.
0. 1. 600. 1. Colletti.

  All'emendamento 1.600 della Commissione, dopo le parole: del predetto codice inserire le seguenti: che non abbiano ad oggetto diritti indisponibili.
0. 1. 600. 2. Cinzia Maria Fontana, Baruffi, Damiano, Gnecchi.

  All'emendamento 1.600 dopo le parole: negoziazione assistita aggiungere le seguenti parole:, curata da avvocati,.
0. 1. 600. 3. Colletti, Cozzolino.

  All'emendamento 1.600 della Commissione, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In tali casi, la negoziazione assistita non deve essere condizione di procedibilità.
0. 1. 600. 5. Sannicandro, Daniele Farina, Scotto.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3-bis) con il seguente:
   Fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile, individuare i casi in cui è possibile, per le controversie di cui all'articolo 409 del predetto codice, ricorrere anche alla negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
1. 600. La Commissione.

  Al comma 2, lettera a), numero 3-bis), sopprimere le parole: fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile.
1. 382. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), numero 3-bis), sostituire le parole: fermo restando quanto disposto dall'articolo con le seguenti: successivamente all'esperimento di un tentativo di conciliazione nelle sedi di cui all'articolo.
1. 378. Baruffi, Damiano, Gnecchi, Epifani, Incerti, Giorgio Piccolo, Scuvera, Patrizia Maestri, Arlotti, Giacobbe, Casellato, Taranto, Bargero, Basso, Montroni, Di Salvo, Albanella, Zappulla.

  Al comma 2, lettera a), numero 3-bis), dopo le parole: anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile aggiungere le seguenti:, nei termini indicati dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere, in fine, le parole: tale possibilità non deve comunque riguardare diritti indisponibili;.
*1. 373. Vignali.

  Al comma 2, lettera a), numero 3-bis), dopo le parole: anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile aggiungere le seguenti:, nei termini indicati dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere, in fine, le parole: tale possibilità non deve comunque riguardare diritti indisponibili;.
*1. 377. Squeri.

  Al comma 2, lettera a), numero 3-bis), dopo le parole: anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile aggiungere le seguenti: nei termini indicati dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
1. 374. (vedi 0. 1. 701. 1.) Damiano, Baruffi, Gnecchi, Epifani, Patrizia Maestri, Giacobbe, Incerti, Casellato, Scuvera, Giorgio Piccolo, Arlotti, Taranto, Bargero, Basso, Montroni, Di Salvo, Albanella, Zappulla, Dell'Aringa.

  Al comma 2, lettera a), numero 3-bis), aggiungere, in fine, le parole: : tale possibilità non deve comunque riguardare diritti indisponibili;.
1. 379. Gnecchi, Damiano, Baruffi, Epifani, Giacobbe, Patrizia Maestri, Incerti, Casellato, Arlotti, Giorgio Piccolo, Scuvera, Taranto, Bargero, Basso, Montroni, Di Salvo, Albanella, Zappulla, Dell'Aringa.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) prevedere che per ogni procedimento civile la forma della domanda o dell'impugnazione, sia il ricorso.
1. 380. (vedi 1. 156.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) sopprimere l'articolo 45 del codice di procedura civile sul conflitto di competenza d'ufficio.
1. 381. (ex 1. 230.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
quanto al giudizio di appello:
    1) previsione che l'appello sia deciso da un giudice monocratico per le cause di valore inferiore a 50.000 euro;
    2) previsione che, nella forma dell'appello, la parte indichi specificatamente e a pena di inammissibilità le censure in fatto o in diritto nei confronti della sentenza impugnata; previsione che l'atto contenga l'indicazione dei mezzi di prova dei quali l'appellante lamenta la non ammissione nel precedente grado, nonché i nuovi non prodotti in primo grado per causa non imputabile alla parte;
    3) abrogazione delle norme recanti l'inammissibilità dell'appello;
    4) prevedere che l'impugnazione incidentale tardiva non perda di efficacia quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile o è rinunciata;
    5) introduzione della facoltà, per il giudice, di condannare alle spese, indipendentemente dalla soccombenza, la parte che, in violazione delle disposizioni sulle impugnazioni incidentali, abbia proposto la propria impugnazione incidentale nelle forme dell'impugnazione principale;
    6) stabilire che gli effetti della riforma o della cassazione parziale siano estesi anche ai provvedimenti o agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata solo se questa è passata in giudicato;
1. 383. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere i numeri 4-bis), 4-quinquies) e 5.
1. 384. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 4-ter con il seguente:
  4-ter)
previsione che l'appello sia deciso da un giudice monocratico per le cause di valore inferiore a 50.000 euro.
1. 385. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4-quinquies.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. Gli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile sono abrogati.
1. 445. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 4-quinquies con il seguente:
  4-quinquies)
abrogare gli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile.
1. 386. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il n. 5).
*1. 387. (ex 1. 176.) Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il n. 5).
*1. 388. (ex 1. 176.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:
  6) immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di secondo grado prevedendosi che per quelle costitutive e dichiarative ovvero relative allo stato ed alla capacità delle persone la provvisoria efficacia sia subordinata al rigetto della istanza inibitoria da proporsi, disciplinandosene procedimento e termini con disciplina analoga, quanto alle condizioni ed ai presupposti di ammissibilità, a quella di cui all'attuale formulazione dell'articolo 373 del codice di procedura civile.
1. 389. (ex 1. 182.) Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente, dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis)
soppressione dell'articolo 360-bis del codice di procedura civile.
1. 390. (ex 1. 188 e vedi 1. 196) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 1).
1. 391. (ex 1. 188) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  All'emendamento 1.603 sopprimere le parole: parimenti per iscritto, da parte dei difensori.
0. 1. 603. 1. Colletti.

  Al comma 2, lettera c), numero 1, sostituire le parole da:, con intervento fino alla fine del numero con le seguenti: con l'intervento non obbligatorio del procuratore generale e possibilità, nei casi previsti dalla legge, di requisitoria in forma scritta e di interlocuzione, parimenti per iscritto, da parte dei difensori.
1. 603. La Commissione.

  Al comma 2, lettera c) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  2-bis) reintrodurre all'articolo 360, primo comma, numero 5) del codice di procedura civile il sindacato sulla omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio;
1. 392. (ex 1. 193.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera c) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  2-bis) abrogazione dell'articolo 360-bis del codice di procedura civile.
1. 393. (vedi 1. 196.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera c) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  2-bis) modificare l'articolo 392 del codice di procedura civile, prescrivendo che la citazione a comparire avanti al giudice del rinvio sia notificata al difensore della parte piuttosto che alla parte personalmente;.
1. 394. (ex 1. 198.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera c) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  2-bis) prevedere la revocazione delle decisioni di merito della Corte di cassazione anche ai sensi dell'articolo 395, numero 5, del codice di procedura civile.
1. 395. (ex 1. 197.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 3).
*1. 396. (ex *1. 199, *1. 200, *1. 201) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 3).
*1. 397. (ex *1. 199 e *1. 200, *1. 201) Sarro, Sisto.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 3).
*1. 398. (ex *1. 199 e *1. 200, *1. 201) Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) quanto all'esecuzione forzata:
    1) previsione di una procedura telematica gratuita per la ricerca dei beni da pignorare;
    2) abrogazione delle disposizioni relative all'ulteriore compenso percepito dall'ufficiale giudiziario nelle ipotesi in cui proceda alle operazioni di pignoramento presso terzi o mobiliare di cui all'articolo 122, comma 2 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229;
    3) prevedere che l'accesso mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, ivi comprese l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari e le banche dati degli enti previdenziali, di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, alle medesime condizioni e sussistenti i medesimi presupposti ivi previsti, possa essere eseguito dall'ordine degli avvocati nel cui albo il procuratore del creditore è iscritto ovvero quello competente per territorio, prevedendo che per tali interrogazioni non sia dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo un contributo, anticipato dal creditore, predeterminato forfettariamente dal consiglio dell'ordine al solo fine di copertura dei costi;
    4) previsione della riduzione della metà del termine temporale per il completamento delle procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro da parte delle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici non economici.
    5) prevedere che il termine di cui all'articolo 497 del codice di procedura civile sia riportato ai previgenti novanta giorni.
1. 399. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera d), al numero 1-bis), premettere il seguente:
  1) Prevedere che l'accesso mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, ivi comprese l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari e le banche dati degli enti previdenziali, di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, alle medesime condizioni e sussistenti i medesimi presupposti ivi previsti, possa essere eseguito dall'ordine degli avvocati nel cui albo il procuratore del creditore è iscritto ovvero quello competente per territorio. A tal fine, il decreto ministeriale di cui al comma 3, è redatto secondo i seguenti criteri direttivi:
   gli ordini degli avvocati devono munirsi di un registro cronologico delle interrogazioni. Nel registro devono essere annotati, anche con l'ausilio di strumenti meccanici o informatici, ciascuna interrogazione effettuata, indicando: il numero d'ordine e la data dell'interrogazione; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del creditore richiedente; il cognome e il nome del suo procuratore; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del debitore; gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile o del diverso titolo legittimante; l'indicazione che il procuratore del creditore si è avvalso della facoltà di partecipare personalmente all'interrogazione a norma degli articoli 155-ter e 165 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile;
   l'interrogazione deve essere eseguita previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, mediante estrazione dalla banca dati, in formato informatico o cartaceo, dei soli dati rilevanti per l'esecuzione forzata, e successiva trasmissione al procuratore del creditore procedente, mediante posta elettronica o telefax o, in mancanza, mediante consegna diretta del documento o del supporto informatico che lo contiene;
   l'ordine degli avvocati conserva copia del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile o del diverso titolo legittimante. I soggetti gestori delle banche dati predispongono le opportune cautele a garanzia della tracciabilità di ciascun accesso e interrogazione;
   per le interrogazioni eseguite a norma del presente articolo non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo un contributo predeterminato forfettariamente dal consiglio dell'ordine al solo fine di copertura dei costi, che deve essere anticipato dal creditore.
1. 400. (ex 1. 205.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 1-ter).

  Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2-bis), sopprimere le lettere b) e d).
1. 401. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 1-ter).
1. 402. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera d), numero 1-ter), sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

  Conseguentemente, al medesimo numero:
   sopprimere le parole da:
disponga un ultimo fino a: esito del quale;
   aggiungere, in fine, le parole: ponendo comunque le spese di procedura a carico del debitore.
1. 403. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera d), numero 1-ter), sostituire le parole da: previa effettiva fino a: assicurando anche con la seguente: assicura.

  Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole da: disponga un ultimo fino alla fine del numero.
1. 404. Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.

  Al comma 2, lettera d), numero 1-ter), sostituire le parole da: disponga un ultimo esperimento fino alla fine della lettera con le seguenti: fissi, per i successivi esperimenti di vendita, un prezzo base inferiore al precedente fino al limite della metà.
1. 405. Verini, Ermini.

  Al comma 2, lettera d), numero 1-ter), sostituire le parole da: disponga un ultimo esperimento fino a: dichiara con le seguenti: verifichi la disponibilità degli enti locali in cui è ubicato l'immobile o di società partecipate pubbliche ad acquistarlo ad un prezzo pari al 60 per cento dell'importo fissato per il primo esperimento di vendita, fermo restando il vincolo di destinazione di utilizzo del bene immobile ai fini dell'edilizia residenziale pubblica nonché il divieto di alienazione per dieci anni e dichiari.
1. 406. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera d), numero 1-ter), aggiungere in fine le parole:, estendendone l'applicazione alle sentenze emesse in virtù dell'articolo 409 del codice di procedura civile.
1. 407. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:
   2. 1) previsione di una procedura telematica gratuita per la ricerca dei beni da pignorare;
   2. 2) abrogazione delle disposizioni relative all'ulteriore compenso percepito dall'ufficiale giudiziario nelle ipotesi in cui proceda alle operazioni di pignoramento presso terzi o mobiliare di cui all'articolo 122, comma 2 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
1. 408. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera d), numero 2- bis), sopprimere le lettere b) e d).
1. 409. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera d), numero 2-quinquies) aggiungere in fine le parole: prevedere che quando l'immobile pignorato è la prima casa di abitazione del debitore il momento ultimo per l'emanazione dell'ordine di liberazione è costituito dall'aggiudicazione o dall'assegnazione, fermo restando il potere del giudice dell'esecuzione di emetterlo anteriormente;.
1. 410. Verini, Ermini.

  Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2-quinquies, aggiungere i seguenti:
   «2-sexies) regolamentare le modalità con cui gli interessati a presentare l'offerta di acquisto degli immobili pignorati hanno diritto di esaminare i beni posti in vendita, prevedendo che la richiesta di visita è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode, che ha l'obbligo di evaderla entro breve termine e previsione per cui la disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro;
   2-septies) riconoscere al creditore il potere di fare istanza di assegnazione del bene immobile pignorato a favore di un terzo, regolamentando le modalità e i termini di deposito da parte del creditore assegnatario della dichiarazione del nome del terzo nonché della dichiarazione di quest'ultimo di volerne profittare e prevedendo che, in ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore, a favore del quale è fatto il trasferimento in caso di mancato tempestivo deposito delle predette dichiarazioni;
   2-octies) prevedere che nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione all'esecuzione non è ammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569 del codice di procedura civile, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile;».
1. 411. Verini, Ermini.

  Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2-quinquies, aggiungere il seguente:
  2-sexies) prevedere che sia dichiarata l'estinzione del processo esecutivo quando la stessa è richiesta dalla parte che vi abbia interesse con ordinanza del giudice da rendere inaudita altera parte, avverso la quale è ammesso reclamo;.
1. 412. Sarro, Sisto.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2), sopprimere le parole: nonché dei modelli di scambio degli scritti difensivi.
1. 413. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 1).
1. 414. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera e), numero 2), sopprimere le parole: nonché dei modelli di scambio degli scritti difensivi.
1. 415. (ex 1. 223) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera f).
1. 416. (ex 1. 228) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera g).
*1. 417. (ex 1. 233) Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2, sopprimere la lettera g).
*1. 418. (ex 1. 231) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) introdurre la facoltà, per il giudice, secondo il principio di sinteticità, di indicare alle parti il criterio, anche sotto il profilo quantitativo, da applicare nella redazione degli atti nonché delle memorie immediatamente successive.
1. 419. (ex 1. 234) Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: e del giudice.
1. 420. (ex 1. 235) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: e della misura quantitativa degli atti stessi.
1. 421. (ex 1. 236) Sarro, Sisto.

  Al comma 2, lettera h), numero 4), sostituire la parola: caricare con la seguente: formare.
1. 422. Sarro, Sisto.

  Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 10).
*1. 423. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 10).
*1. 424. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2, lettera h), alinea, sostituire le parole: mediante l'inserimento nel codice di procedura civile delle relative norme di attuazione con le seguenti: modificando il codice di procedura civile.
1. 620. La Commissione.

  Al comma 2, lettera h), numero 10), sostituire le parole: all'implementazione con le seguenti: all'inserimento.
1. 611. La Commissione.

  Al comma 2, lettera h), numero 10), sopprimere le parole da: prevedendo fino alla fine del numero:
1. 425. Verini, Ermini.

  Al comma 2, lettera h), numero 11), aggiungere, in fine, le parole: la previsione della visibilità con modalità telematiche del fascicolo relativo al decreto ingiuntivo al giudice dell'opposizione, ivi inclusi gli atti e i documenti presenti su supporto analogico;
1. 426. Verini, Ermini.

  Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 12).
1. 612. La Commissione.

  Al comma 2, lettera h), numero 13), dopo le parole: rilascio della copia esecutiva, aggiungere le seguenti: anche telematica,
1. 427. Verini, Ermini.

  Al comma 2, lettera h), numero 17), sostituire le parole: agli adempimenti previsti nel presente decreto con le seguenti: ai conseguenti adempimenti.
1. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 2, lettera h), sostituire il numero 18) con il seguente:
  18). In relazione al processo telematico prevedere altresì:
   a) che l'indice nazionale di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contenga anche i dati identificativi di tutte le imprese e di tutti i professionisti, ivi compresi i recapiti telefonici, prevedendo le opportune disposizioni per porre a carico dei consigli degli ordini o dei collegi professionali e del Registro delle imprese l'obbligo di inserire i predetti dati, nonché da parte delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di inserire i propri indirizzi di posta elettronica certificata in tempo reale e con sistemi automatizzati, nonché le sanzioni in caso di inadempimento;
   b) estendere le facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 anche all'esecuzione dei pignoramenti che si eseguono mediante notificazione di un atto, con i seguenti accorgimenti:
    1) gli oneri di autorizzazione del Consiglio dell'ordine circondariale forense e di annotazione nel registro cronologico siano estesi anche ai pignoramenti notificati a mezzo posta elettronica certificata;
    2) la qualità di Pubblico ufficiale, all'avvocato notificante, sia estesa anche all'attestazione che l'Avvocato deve fare a pena di nullità del pignoramento, di essere munito di titolo esecutivo e di aver notificato lo stesso e il precetto;
   c) prevedere che la competenza esclusiva dell'ufficiale giudiziario sia circoscritta nelle esecuzione di quei pignoramenti o attività esecutive che implicano l'ingerenza nel domicilio o in altre appartenenze del debitore, che coinvolgono le sue libertà personali;
   d) prevedere che l'avvocato pignorante, in aggiunta al suo compenso pattuito col proprio assistito e/o rifuso dal debitore ai sensi dell'articolo 95 codice di procedura penale, abbia solo il diritto di ottenere il rimborso delle spese vive da lui sostenute;
   e) che in tutti i casi in cui la notificazione all'impresa o al professionista, eseguita con modalità telematiche, non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'atto da notificarsi sia inserito in un'area web riservata del portale gestito dal soggetto di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per la gestione dell'indice di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; prevedere che all'area web riservata possa accedere esclusivamente il destinatario della notificazione con modalità telematiche; porre a carico del notificante l'obbligo di pagare una somma determinata tenendo conto degli importi dovuti per la notificazione a norma dell'articolo 140 del codice di procedura civile;
   f) prevedere che dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d) e e) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   g) prevedere che le norme attuative della disposizione prevista dal numero 3), per il caso di mancato perfezionamento della notificazione effettuata con modalità telematiche, si applicano anche quando la notificazione dell'atto introduttivo del procedimento è eseguita a cura della cancelleria;
   h) prevedere che, quando la notificazione è eseguita, a richiesta dell'ufficiale giudiziario o della cancelleria, a mezzo del servizio postale, l'atto da notificare e l'avviso di ricevimento siano trasmessi con modalità telematiche rispettivamente all'ufficio postale incaricato della spedizione e alla cancelleria, anche attribuendo i necessari poteri di certificazione della conformità della copia informatica all'originale.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere i numeri da 19) a 25).
1. 428. (vedi 0. 1. 800. 10.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.
(Inammissibile)

  Al comma 2, lettera h), dopo il numero 18), aggiungere i seguenti:
  18-bis)
di estendere le facoltà previste dalla Legge 21 gennaio 1994 n. 53 anche all'esecuzione dei pignoramenti che si eseguono mediante notificazione di un atto, con i seguenti accorgimenti:
   a) gli oneri di autorizzazione del Consiglio dell'ordine circondariale forense e di annotazione nel registro cronologico siano estesi anche ai pignoramenti notificati a mezzo posta elettronica certificata;
   b) la qualità di Pubblico ufficiale, all'avvocato notificante, sia estesa anche all'attestazione che l'Avvocato deve fare a pena di nullità del pignoramento, di essere munito di titolo esecutivo e di aver notificato lo stesso e il precetto.
  18-ter) che la competenza esclusiva dell'ufficiale giudiziario sia circoscritta nelle esecuzione di quei pignoramenti o attività esecutive che implicano l'ingerenza nel domicilio o in altre appartenenze del debitore, che coinvolgono le sue libertà personali;
  18-quater) che l'avvocato pignorante, in aggiunta al suo compenso pattuito col proprio assistito e/o rifuso dal debitore ai sensi dell'articolo 95 codice di procedura penale, abbia solo il diritto di ottenere il rimborso delle spese vive da lui sostenute.
1. 429. (ex 0. 1. 800. 10.) Colletti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Sarti.

  Al comma 2, lettera h), sopprimere i numeri 19), 23) e 24).

  Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 25), sopprimere le parole da: che l'ufficiale giudiziario, di regola fino alla fine del numero.
1. 430. Colletti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Sarti.

  Al comma 2, lettera h), numero 19), sostituire le parole: effettui obbligatoriamente la notificazione esclusivamente con le seguenti: abbia la facoltà di effettuare la notificazione.
1. 431. Sarro, Sisto.

  Al comma 2, lettera h), numero 23), sopprimere la parola: direttamente.

  Conseguentemente, al medesimo numero:
   sostituire le parole
: che a tal fine l'avvocato alleghi all'atto da notificare con le seguenti: eliminare la necessità della preventiva autorizzazione del Consiglio dell'ordine, prevedendo che l'avvocato debba allegare alla copia da notificarsi;
   aggiungere, in fine, le parole: attribuire all'avvocato e al dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale per stare in giudizio personalmente il potere di attestare la conformità all'originale delle copie da notificare e di svolgere direttamente le attività rimesse all'ufficio postale dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, individuando eventuali forme di conservazione degli atti in originale; prevedere che quando l'avvocato non può rendere la dichiarazione da allegare alla copia da notificarsi, stante la pendenza di procedimenti disciplinari a suo carico ovvero per aver riportato le predette sanzioni disciplinari, la notificazione deve comunque essere effettuata a mezzo del servizio postale, mantenendo in capo all'ufficio postale le attività previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
1. 432. Verini.

  Al comma 2, lettera h), numero 23), sopprimere le parole da: che a tal fine l'avvocato fino alla fine del numero.
1. 433. Sarro, Sisto.

  Al comma 2, lettera h), numero 23), sostituire le parole: che a tal fine l'avvocato alleghi all'atto da notificare con le seguenti: eliminare la necessità della preventiva autorizzazione del Consiglio dell'ordine, prevedendo che l'avvocato debba allegare alla copia;

  Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere, in fine, le parole: prevedere che quando l'avvocato non può rendere la suddetta dichiarazione, stante la pendenza di procedimenti disciplinari a suo carico ovvero per aver riportato le predette sanzioni disciplinari, la notificazione è effettuata esclusivamente a mezzo del servizio postale, mantenendo l'ufficio postale le attività previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53; individuare i casi in cui attribuire all'avvocato il potere di attestare la conformità all'originale delle copie da notificare e di svolgere direttamente le attività rimesse all'ufficio postale dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, individuando eventuali forme di conservazione degli atti in originale;
1. 434. Verini, Ermini.

  Al comma 2, lettera h), numero 24), sopprimere la lettera b).
1. 435. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera h), numero 25), sostituire le parole: di regola con le seguenti: salvo che sia richiesta la notifica a mano del destinatario.
1. 436. Verini, Ermini.

  Al comma 2, sopprimere le lettere h-bis) e h-ter).
*1. 437. Sarro, Sisto.

  Al comma 2, sopprimere le lettere h-bis) e h-ter).
*1. 438. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2, sopprimere le lettere h-bis) e h-ter).
*1. 439. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera h-bis), sostituire le parole da: o resistito fino alla fine della lettera, con le seguenti: con malafede, condanna, con esauriente motivazione, la medesima parte soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte, pari alla metà delle spese legali sostenute.
1. 440. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera h-ter).
1. 441. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2 aggiungere la seguente lettera:
   h-quater) prevedere che i laureati in giurisprudenza, di cui all'articolo 73, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica anche presso la Corte di cassazione.
1. 615. La Commissione.

  Al comma 2, dopo la lettera h-ter), aggiungere la seguente:
   h-quater)
prevedere che per la compensazione delle spese di cui all'articolo 92 del codice di procedura civile, il giudice possa compensare le spese in ragione delle particolari condizioni di una delle parli o se ricorrono altre giuste ragioni esplicitamente indicate in motivazione quali, ad esempio, lo squilibrio reddituale od informativo fra le stesse.
1. 442. (ex 1.010) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, dopo la lettera h-ter), aggiungere la seguente:
   h-quater)
revisione del Capo II della Sezione III del Libro II del codice di procedura civile consentendone, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'espletamento a cura e spese della parte che ne abbia interesse al fine di acquisire informazioni testimoniali sui fatti nonché svolgere accertamenti tecnici funzionali all'assolvimento dell'onere della prova in un successivo giudizio di merito, impregiudicata ogni questione relativa alla loro ammissibilità e rilevanza e la loro eventuale rinnovazione nel giudizio per ordine del giudice, prevedendo la possibilità che il procedimento di acquisizione delle informazioni testimoniali e di svolgimento degli accertamenti tecnici avvenga sotto la direzione ed il controllo di avvocato designato dal consiglio dell'ordine del circondario del Tribunale competente per il successivo giudizio di merito.
1. 443. (ex*1. 241.) Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la predisposizione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 il Ministro della giustizia si avvale della collaborazione di una o più commissioni di studio, costituite da magistrati, avvocati e professori universitari.
1. 444. (ex*1. 245.) Sannicandro, Daniele Farina.
(Inammissibile)

  Al comma 5, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: del presente articolo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: a legislazione vigente aggiungere le seguenti: ivi comprese le risorse finanziarie derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
1. 501. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 6, secondo periodo, premettere le parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera a), numero 3), e lettera b), numero 7), nonché dal comma 2, lettera h), numeri 17) e 21).
1. 502. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile, penale ed amministrativa).

  1. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
   «1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 50.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
   2. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, con esclusione di quelle in cui è stata cagionata la morte di una persona.».

  2. Al comma 3 dell'articolo 7 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:
   «3-ter) per le cause relative alla materia condominiale ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini».
  3. All'articolo 7 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «3-quater. Il giudice di pace è altresì competente in materia di esecuzione forzata mobiliare».

  4. Al comma 2 dell'articolo 9 del codice di procedura civile dopo le parole «per l'esecuzione forzata» è aggiunta la parola «immobiliare».
  5. Al comma 1 dell'articolo 637 codice di procedura civile le parole: «o, in composizione monocratica, il tribunale competente per la domanda proposta in via ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «qualunque sia il valore della domanda, salva la competenza per materia prevista da altre disposizioni di legge».
  6. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è sostituito dal seguente «Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative è omologato, su istanza di parte proposta ai sensi del comma 1 dell'articolo 322 del codice di procedura civile e previo accertamento anche della regolarità formale, con processo verbale di conciliazione del giudice di pace nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal giudice di pace nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione».
  7. Al comma 2 dell'articolo 322 del codice di procedura penale, le parole: «Se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace» sono soppresse.
  8. Il comma 3 dell'articolo 322 del codice di procedura penale è abrogato.
  9. All'articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. Salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace»;
   b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

  10. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma dell'articolo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    «a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 495, 527, 581, 582, 590, 594, 595, 596-bis, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 615-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 616, 617, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, n. 2, 626, 627, 631, 632, 633, 634, 635, 635-bis, 636, 637, 638, 639, 640, comma 1, 647 e 651 del codice penale»;
   b) al primo comma dell'articolo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
    «b) per le contravvenzioni previste dal libro III del codice penale»;
   c) al primo comma dell'articolo 4, la lettera q), è sostituita dalla seguente:
    «q) articoli 186, 187 e 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “nuovo codice della strada”».

  11. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma dell'articolo 1, le parole: «Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale» sono soppresse;
   b) i commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 186 decreto legislativo n. 285 del 1992 sono abrogati;
   c) i commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 187 decreto legislativo n. 285 del 1992 sono abrogati.

  12. I giudizi civili di cui ai commi precedenti pendenti dinanzi ai tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e non rimesse in istruttoria.
1. 01. (ex 1. 01.) Molteni, Fedriga.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Consulente tecnico).

  1. Al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le parole: «e con l'avvertimento che costituisce causa di astensione o di ricusazione l'avere, negli ultimi cinque anni, intrattenuto rapporti personali o professionali con taluna delle parti o con soggetti a essi riferibili. Di tali circostanze il cancelliere deve darne conoscenza alle parti e al giudice a mezzo di posta elettronica certificata e con dichiarazione depositata in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione».
  2. All'articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunto in fine, il seguente periodo: «L'adempimento della funzione comporta il divieto per il consulente di assumere incarichi professionali per conto di alcuna delle parti nei tre anni successivi al giuramento».
  3. All'articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «Il consulente deve dare inizio alle operazioni peritali non prima di sette giorni e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data dell'udienza in cui ha prestato il giuramento».

  4. All'articolo 195 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione deve essere depositata in cancelleria entro il termine fissato dal giudice che non può essere superiore, salvo casi di speciali difficoltà nell'esecuzione delle operazioni peritali, a novanta giorni.»;
   b) il terzo comma è sostituito dai seguenti: «Le parti possono formulare proprie osservazioni alla relazione con atto da depositare in cancelleria non oltre trenta giorni dal deposito della relazione. Nei successivi trenta giorni il consulente deposita un supplemento di relazione in risposta alle osservazioni formulate dalle parti. Ai fini del decorso dei predetti termini, la cancelleria comunica ai soggetti interessati l'avvenuto deposito il giorno stesso in cui viene effettuato.

  Il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice su istanza del consulente motivata da comprovate e gravi esigenze. Il giudice provvede con ordinanza prorogandolo per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai sensi del secondo comma e dispone obbligatoriamente, tranne nei casi di causa non imputabile al consulente, la riduzione nella misura di un terzo dell'importo pattuito a titolo di compenso del consulente che, comunque, nel suo originario ammontare, non può essere superiore al compenso medio spettante all'avvocato per la fase istruttoria di quel processo. In caso di mancato deposito della consulenza entro il termine prorogato, il giudice può revocare l'incarico ordinandogli di restituire alle parti l'eventuale somma anticipata a titolo di compenso. Con lo stesso provvedimento che dispone la revoca, il giudice provvede alla nomina di un nuovo consulente.
  Se non ritiene di provvedere alla revoca, il giudice concede un'ulteriore proroga per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai sensi del secondo comma e riduce obbligatoriamente il compenso di ulteriori due terzi dell'importo rideterminato ai sensi del quarto comma.»
1. 02. (ex 1. 033.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 195 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione deve essere depositata in cancelleria entro il termine fissato dal giudice che non può essere superiore, salvo casi di speciali difficoltà nell'esecuzione delle operazioni peritali, a novanta giorni.»;
   b) il terzo comma è sostituito dai seguenti: «Le parti possono formulare proprie osservazioni alla relazione con atto da depositare in cancelleria non oltre trenta giorni dal deposito della relazione. Nei successivi trenta giorni il consulente deposita un supplemento di relazione in risposta alle osservazioni formulate dalle parti. Ai fini del decorso dei predetti termini, la cancelleria comunica ai soggetti interessati l'avvenuto deposito il giorno stesso in cui viene effettuato.

  Il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice su istanza del consulente motivata da comprovate e gravi esigenze. Il giudice provvede con ordinanza prorogandolo per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai sensi del secondo comma e dispone obbligatoriamente, tranne nei casi di causa non imputabile al consulente, la riduzione nella misura di un terzo dell'importo pattuito a titolo di compenso del consulente che, comunque, nel suo originario ammontare, non può essere superiore al compenso medio spettante all'avvocato per la fase istruttoria di quel processo. In caso di mancato deposito della consulenza entro il termine prorogato, il giudice può revocare l'incarico ordinandogli di restituire alle parti l'eventuale somma anticipata a titolo di compenso. Con lo stesso provvedimento che dispone la revoca, il giudice provvede alla nomina di un nuovo consulente.
  Se non ritiene di provvedere alla revoca, il giudice concede un'ulteriore proroga per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai sensi del secondo comma e riduce obbligatoriamente il compenso di ulteriori due terzi dell'importo rideterminato ai sensi del quarto comma.»
1. 03. (ex 1. 037.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. L'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
   «Art. 342. – (Forma dell'appello). – L'appello si propone con citazione contenente, oltre alle indicazioni prescritte dai numeri 1) e 2) dell'articolo 163, l'indicazione specifica, a pena di inammissibilità, delle censure in fatto o in diritto nei confronti della sentenza impugnata.
   L'atto deve altresì contenere l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, l'invito al convenuto a costituirsi ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 347 venti giorni prima dell'udienza indicata e l'avvertimento che non costituendosi entro tale termine decadrà dal potere di proporre l'appello incidentale di cui all'articolo 343 e di riproporre le domande e le eccezioni di cui all'articolo 346.
   L'atto deve altresì contenere l'indicazione dei mezzi di prova, dei quali l'appellante lamenta la non ammissione nel precedente grado, nonché di quelli ammissibili a norma dell'articolo 345, terzo comma.»
1. 04. (ex 1. 057.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «2-bis. L'accesso alla procedura di mediazione di cui al comma 1 del presente articolo è alternativo rispetto alla procedura della negoziazione assistita di cui all'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.».

  2. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
   «3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi alternativamente del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del medesimo decreto, ovvero della possibilità di accedere alla procedura di negoziazione assistita di cui all'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto di mandato concluso tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione ovvero di accedere alla procedura di negoziazione assistita.».

  3. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
    «1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari o finanziari può, assistito dall'avvocato, preliminarmente esperire alternativamente:
     a) il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;
     b) il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;
     c) il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate;
     d) il procedimento di negoziazione assistita di cui all'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.»;
   b) i commi 2, 2-bis e 4 sono abrogati;
   c) al comma 5, le parole: «dai commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3».

  4. I commi 4, lettera d), e 5-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, sono abrogati.

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
1. 05. (ex 1. 089.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162).

  1. Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7 dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero, in alternativa, alle altre forme di composizione stragiudiziale delle liti previste dalla legge»;
   b) l'articolo 3 è abrogato.

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni in materia di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato.
1. 06. (ex 1. 090.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Esecuzione forzata nei confronti di amministrazioni).

  1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «sessanta».
1. 07. (ex 1. 091.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Ufficiale giudiziario).

  1. All'articolo 122 decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, il comma 2 è abrogato.
1. 08. (ex 1. 094.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, in materia di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e i procuratori legali).

  1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.

  Le disposizioni di cui alla presente legge, salvo quanto previsto dai commi seguenti, si applicano anche ai pignoramenti che si eseguono mediante notificazione di un atto.
  L'avvocato che intende avvalersi delle facoltà previste dal comma precedente, anche quando la notificazione del pignoramento deve essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto. Si osservano le disposizioni dell'articolo 7 in quanto applicabili.
  L'avvocato autorizzato deve munirsi di apposito registro cronologico, distinto da quello delle notificazioni di cui all'articolo 8, nel quale devono essere annotati anche i pignoramenti notificati a mezzo posta elettronica certificata. Si osservano le disposizioni dell'articolo 8 in quanto applicabili.
  Prima della relazione di notificazione, l'avvocato deve sottoscrivere l'ingiunzione e le altre formalità di cui all'articolo 492 del codice di procedura civile, salve le forme particolari previste per i singoli tipi di pignoramento.
  A pena di nullità rilevabile d'ufficio, l'avvocato deve altresì attestare, nel corpo dell'atto prima dell'ingiunzione e delle altre formalità di cui all'articolo 492 del codice di procedura civile, di essere munito del titolo esecutivo indicato nell'atto, nonché, ove previste, l'avvenuta notificazione del titolo stesso e del precetto, e che, al momento della spedizione della notificazione del pignoramento, è decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 482 del codice di procedura civile, ovvero che sussiste l'esenzione ivi prevista, e che è pendente l'efficacia temporale del precetto di cui all'articolo 481.
  Per i pignoramenti eseguiti a norma del presente articolo, i termini per il deposito in cancelleria al fine dell'iscrizione a ruolo decorrono dal momento del perfezionamento della notificazione al debitore, salvo quanto previsto dall'articolo 521-bis del codice di procedura civile.
  L'autenticazione delle copie al fine della trascrizione o iscrizione nei pubblici registri è eseguita dall'avvocato notificante.
  La qualità di pubblico ufficiale, di cui all'articolo 6 della presente legge, e le responsabilità ivi previste, si estendono all'esecuzione delle formalità di cui all'articolo 492 del codice di procedura civile, ed alle attestazioni e autenticazioni previste dal presente articolo.
  Per i pignoramenti eseguiti dall'avvocato a norma del presente articolo non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo il rimborso delle spese vive.

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, in materia di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e i procuratori legali.
1. 09. (ex 1. 096.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.