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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 28 gennaio 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 28 gennaio 2016.

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bergamini, Bernardo, Bindi, Biondelli, Blazina, Bobba, Bocci, Boccia, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Caparini, Casero, Castiglione, Catania, Centemero, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, Covello, Crippa, D'Alia, D'Ambrosio, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Gianni Farina, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Galati, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, Kronbichler, La Russa, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Piepoli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Venittelli, Vignali, Villecco Calipari, Zampa, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 27 gennaio 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MIOTTO: «Disposizioni in materia di alleanza terapeutica e di dichiarazioni anticipate di trattamento» (3561);
   VILLAROSA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario delle banche Cassa di risparmio di Ferrara Spa, Banca delle Marche Spa, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa» (3562);
   OTTOBRE: «Istituzione della Giornata della memoria dei cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei campi di concentramento nazisti e concessione ai loro familiari di una medaglia alla memoria» (3563);
   TENTORI ed altri: «Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione» (3564);
   SPESSOTTO ed altri: «Introduzione degli articoli 60-bis e 103-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni concernenti la sospensione temporanea di veicoli a motore dalla circolazione » (3565).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DAMIANO ed altri: «Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico» (857) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Casellato.
  La proposta di legge MURER ed altri: «Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario» (1432) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Piazzoni.
  La proposta di legge CIVATI ed altri: «Disposizioni concernenti la raccolta e il riciclo dei rifiuti, la tariffa per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e la riorganizzazione del sistema di smaltimento» (1872) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni e Turco.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  NIZZI ed altri: «Introduzione dell'articolo 67-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite ai soggetti detenuti in luogo diverso dagli istituti penitenziari» (3469) Parere delle Commissioni I e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VI Commissione (Finanze):
  MARTI ed altri: «Disposizioni fiscali e di semplificazione per favorire la costituzione delle società a responsabilità limitata, al fine di facilitare l'attività d'impresa produttiva, commerciale o artigiana» (2881) Parere delle Commissioni I, II, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  NASTRI: «Modifica all'articolo 49 del codice della navigazione in materia di sgombero e devoluzione di opere non amovibili nelle concessioni demaniali marittime» (3492) Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   X Commissione (Attività produttive):
  MARTI ed altri: «Istituzione di un fondo per il credito in favore degli italiani all'estero per lo sviluppo del commercio e dell'artigianato» (2845) Parere delle Commissioni I, III, V, VI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  BOLOGNESI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio di Pier Paolo Pasolini» (Doc XXII, n. 57) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

Annunzio di archiviazioni di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

  Con lettera pervenuta il 26 gennaio 2016, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 22 gennaio 2016, l'archiviazione di atti relativi ad un procedimento per ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Angelino Alfano, nella sua qualità di ministro dell'interno pro tempore.

Trasmissioni dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 25 gennaio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici del Club alpino italiano, riferita all'anno 2012, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

  Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 25 gennaio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dell'Automobile club d'Italia (ACI), riferita all'anno 2012, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 27 gennaio 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2015) 668 final), corredata del relativo allegato (COM(2015) 668 final – Annex 1), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 28 gennaio 2016.

  La Commissione europea, in data 27 gennaio 2016, ha trasmesso un nuovo testo della proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'OMC in merito alla richiesta della Giordania di una deroga dell'OMC relativa al periodo transitorio per la soppressione del suo programma di sovvenzioni all'esportazione (COM(2016) 22 final), che sostituisce il testo già inviato e assegnato, in data 27 gennaio 2016, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI BALDELLI, GAROFALO, CATALANO, ATTAGUILE, FAUTTILLI, RAMPELLI, PALESE, ABRIGNANI ED ALTRI N. 1-01085, DE LORENZIS ED ALTRI N. 1-01104, TULLO ED ALTRI N. 1-01105, CRISTIAN IANNUZZI ED ALTRI N. 1-01106 E FRANCO BORDO ED ALTRI N. 1-01116 CONCERNENTI INIZIATIVE IN MERITO AL CORRETTO UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLA VELOCITÀ E ALLA DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RELATIVO SISTEMA SANZIONATORIO

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    l'uso degli autovelox per accertare il superamento dei limiti di velocità è diventato per molti enti locali, di fatto, uno strumento sicuro per garantirsi entrate supplementari destinate agli scopi più disparati, essendo tali apparecchiature assai di frequente utilizzate in modo subdolo dai comuni, non tanto a scopo preventivo o dissuasivo, quanto al puro scopo di multare il maggior numero di automobilisti ed aumentare in questo modo le entrate derivanti dalle sanzioni in favore dei bilanci degli enti;
    i limiti di velocità su diversi tratti stradali sono spesso discutibili e altalenanti, e la collocazione degli impianti di rilevazione automatica risulta talvolta arbitraria, se non, in qualche caso, persino pericolosa, poiché induce gli automobilisti a bruschi rallentamenti della velocità;
    la Corte costituzionale (sentenza n. 113 del 2015) ha stabilito che gli strumenti tecnici di misurazione elettronica sono di dubbia funzionalità se non sono sottoposti a manutenzione e a verifiche periodiche e che «fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale»;
    a molte cattive prassi si contrappongono alcuni comportamenti di segno opposto, come quello messo in atto dal sindaco di Padova, che ha annullato decine di migliaia di sanzioni, provenienti da autovelox, ritenendo prima necessario procedere a una verifica della regolarità degli impianti;
    molti comuni, poi, per evitare il contraccolpo di impopolarità prodotto da queste condotte sulla popolazione residente, installano gli apparecchi di rilevazione automatica principalmente sui tratti delle strade statali che attraversano il loro territorio di competenza, in modo da poter colpire il maggior numero possibile di automobilisti di passaggio;
    secondo il codice della strada i comuni stessi dovrebbero inviare ogni anno una relazione telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno su quanto incassano con queste multe e destinare una quota del 50 per cento di queste entrate, provenienti da sanzioni comminate attraverso l'utilizzo degli autovelox, «alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno», come recita l'articolo 142 del codice della strada;
    entrambi i suddetti obblighi restano disattesi nella stragrande maggioranza dei casi e tale comportamento, come di recente ha sottolineato l'Aci, distrae una fondamentale quantità di risorse a voci come la manutenzione delle infrastrutture stradali o i controlli di sicurezza;
    attualmente non esistono sanzioni da poter applicare ai comuni che non rispettino queste previsioni normative,

impegna il Governo

a mettere fine al più presto a questo utilizzo distorto degli strumenti per la sicurezza degli automobilisti, che viene impropriamente finalizzato ad alimentare le entrate nelle casse dei comuni, e che, paradossalmente, proprio attraverso la sottrazione di somme importanti da destinare a scopi come la manutenzione stradale, lede in primo luogo la sicurezza stradale stessa dei cittadini, adottando iniziative normative per fare rispettare da parte dei comuni quanto disposto dal codice della strada sia in merito alla relazione telematica che i comuni stessi devono inviare ogni anno ai Ministeri delle infrastrutture e trasporti e dell'interno, sia in ordine all'obbligo di destinare il 50 per cento di questi proventi delle multe alla sicurezza stradale, attraverso l'introduzione di un sistema di sanzioni, efficace ed immediatamente applicabile ai comuni che non adempiano agli obblighi previsti dalle norme in vigore.
(1-01085) «Baldelli, Garofalo, Catalano, Attaguile, Fauttilli, Rampelli, Palese, Abrignani, Biasotti, Occhiuto, Alberto Giorgetti, Polverini, Squeri, Nizzi».


   La Camera,
   premesso che:
    l'uso degli autovelox per accertare il superamento dei limiti di velocità è diventato per alcuni enti locali, di fatto, uno strumento per garantirsi entrate supplementari con destinazioni non conformi alle previsioni di legge, essendo tali apparecchiature assai di frequente utilizzate dai comuni, non tanto a scopo preventivo o dissuasivo, quanto al puro scopo di multare il maggior numero di automobilisti ed aumentare in questo modo le entrate derivanti dalle sanzioni in favore dei bilanci degli enti;
    i limiti di velocità su diversi tratti stradali sono spesso discutibili e altalenanti, e la collocazione degli impianti di rilevazione automatica risulta talvolta arbitraria, se non, in qualche caso, persino pericolosa, poiché induce gli automobilisti a bruschi rallentamenti della velocità;
    la Corte costituzionale (sentenza n. 113 del 2015) ha stabilito che gli strumenti tecnici di misurazione elettronica sono di dubbia funzionalità se non sono sottoposti a manutenzione e a verifiche periodiche e che «fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale»;
    a molte cattive prassi si contrappongono alcuni comportamenti di segno opposto, come quello messo in atto dal sindaco di Padova, che ha annullato decine di migliaia di sanzioni, provenienti da autovelox, ritenendo prima necessario procedere a una verifica della regolarità degli impianti;
    molti comuni, poi, per evitare il contraccolpo di impopolarità prodotto da queste condotte sulla popolazione residente, installano gli apparecchi di rilevazione automatica principalmente sui tratti delle strade statali che attraversano il loro territorio di competenza, in modo da poter colpire il maggior numero possibile di automobilisti di passaggio;
    secondo il codice della strada i comuni stessi dovrebbero inviare ogni anno una relazione telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno su quanto incassano con queste multe e destinare una quota del 50 per cento di queste entrate, provenienti da sanzioni comminate attraverso l'utilizzo degli autovelox, «alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno», come recita l'articolo 142 del codice della strada;
    entrambi i suddetti obblighi restano disattesi nella stragrande maggioranza dei casi e tale comportamento, come di recente ha sottolineato l'Aci, distrae una fondamentale quantità di risorse a voci come la manutenzione delle infrastrutture stradali o i controlli di sicurezza;
    attualmente non esistono sanzioni da poter applicare ai comuni che non rispettino queste previsioni normative,

impegna il Governo

   ad adottare ogni iniziativa utile a mettere fine agli episodi di utilizzazione impropria degli apparecchi o sistemi di rilevamento della velocità attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza, di cui all'articolo 142, comma 12-bis, cds, nell'inosservanza – peraltro – dell'obbligo di utilizzazione delle risorse per manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, posto dal comma 12-ter dello stesso articolo ed a proporre al Parlamento, nel primo provvedimento utile, modifiche normative atte a disciplinare il meccanismo sanzionatorio attualmente previsto nell'articolo 142, comma 12-quater, ultimo periodo, sì da superare le difficoltà oggettive rappresentate dall'impossibilità di «intercettare» i predetti proventi – direttamente introitati dagli enti stessi, anche se inadempienti – per decurtarli della percentuale prevista a titolo di sanzione per l'inosservanza dei predetti obblighi. A tale fine potrà essere valutato di prevedere che le risorse in parola siano introitate direttamente su apposito capitolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere riassegnate agli enti aventi diritto per la realizzazione di specifici piani di intervento conformi alle finalità di legge nonché di sostituire il predetto meccanismo sanzionatorio con sanzioni amministrative pecuniarie adeguate;
   a valutare l'opportunità di coinvolgere, nella predetta proposta, gli uffici territoriali del MEF, quali ulteriori soggetti riceventi la relazione telematica e competenti ad irrogare le sanzioni;
   a presentare al Parlamento, entro il 30 settembre 2016, un report sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 142, commi da 11-bis ad 11-quater, che in particolare, indichi quali e quanti enti locali sono stati inadempienti rispetto agli obblighi di legge in esame.
(1-01085)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Baldelli, Garofalo, Catalano, Attaguile, Fauttilli, Rampelli, Palese, Abrignani, Biasotti, Occhiuto, Alberto Giorgetti, Polverini, Squeri, Nizzi».


   La Camera,
   premesso che:
    la sicurezza stradale impone la realizzazione di un complessivo ed efficiente sistema normativo che non può limitarsi a disporre misure repressive e deterrenti, ma richiede un intervento anche di tipo formativo, stabile, organizzato, accessibile a tutti, per la creazione di una cultura della sicurezza e della prevenzione stradale e la conseguenziale riduzione della mortalità e del ferimento di persone, attraverso la migliore preparazione del conducente;
    studi, europei e comparati, in materia, indicano tra le strategie maggiormente funzionali per la garanzia di sicurezza il miglioramento dell'educazione stradale e della preparazione degli utenti della strada, contestualmente all'implementazione della qualità del sistema di rilascio delle patenti e di formazione, anche post-patente;
    occorre una normativa pertinente per ogni fattore di rischio che valorizzi l'incidenza del comportamento umano e miri all'istituzione anche di centri per la guida sicura al fine di preparare il conducente a tenere comportamenti corretti alla guida del veicolo in presenza di situazioni di rischio e di emergenza e di diffondere i principali movimenti tecnici di guida per il miglioramento della sicurezza stradale in dette condizioni;
    allo stato attuale manca in Italia una normativa sistematica che regoli i corsi di guida sicura, disciplini in modo compiuto i limiti alla guida per particolari categorie di soggetti, ritenuti a maggior rischio di pericolosità rispetto alla incidentalità, e tuteli categorie di utenti più vulnerabili, quali pedoni, ciclisti e utilizzatori delle due ruote a motore, esposti a rischi più elevati;
    ancora nella prospettiva di migliorare la sicurezza stradale e contrastare il fenomeno dell'incidentalità è anche consentito il ricorso a dispositivi automatici di controllo;
    il codice della strada – decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni – dispone, invero, all'articolo 45, che per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova, tra le altre, le risultanze di apparecchiature anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, a condizione che siano debitamente omologate e le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi;
    al riguardo, anche la circolare del 14 agosto 2009 del Ministero dell'interno dispone direttive per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade;
    da ultimo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, per mancata previsione per tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento dei limiti di velocità dell'obbligo di verifiche di funzionalità e di taratura;
    manutenzione e verifiche periodiche costituiscono garanzia di affidabilità dei dispositivi automatici e della fede pubblica che si ripone nella relativa attività di accertamento;
    sempre più spesso, tuttavia, la magistratura e la cronaca danno conto di usi distorti di tali dispositivi per l'assenza di manutenzione, verifiche e tarature di legge, per la stessa collocazione degli impianti di rilevazione automatica, considerata irregolare, se non addirittura pericolosa, sfornita della segnaletica prescritta, più idonea a trasformare detti apparecchi in strumenti a garanzia di entrate sicure a favore dei bilanci degli enti utilizzatori sovente da destinare a scopi diversi da quelli imposti;
    dalle recenti dichiarazioni dello stesso presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani, emerge come spesso gli autovelox e gli altri sistemi di rilevamento della velocità dei veicoli siano «non sempre posizionati per indurre al rispetto dei limiti di velocità, ma anche per fare cassa in un momento per gli enti locali certamente non facile». In particolare, lo stesso Sticchi Damiani sottolinea come i soldi per la sicurezza stradale ci siano «ma troppi Comuni destinano ad altre voci quanto previsto dalla legge a favore degli automobilisti. Per garantire l'osservanza della norma è opportuno prevedere pesanti misure sanzionatorie per le Amministrazioni inadempienti»;
    la finalità costituita dal miglioramento della sicurezza stradale deve, invece, essere l'interesse pubblico primario da perseguire, anche in considerazione della destinazione della somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie imposta a mente dell'articolo 142 del codice della strada che, il comma 12-ter, aggiunto dall'articolo 25, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120, individua nella realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché nel potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale;
    l'ammontare complessivo dei proventi e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento, devono essere oggetto di una specifica relazione che ciascun ente locale, entro il 31 maggio di ogni anno, deve trasmettere in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno. È altresì previsto che la percentuale dei proventi spettanti sia ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta detta relazione, ovvero che utilizzi i proventi in modo difforme da quanto previsto. Tali inadempienze rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti;
    i suddetti obblighi restano largamente disattesi senza alcuna sanzione, omettendo ogni dovuta trasparenza ed implicando troppo spesso la distrazione delle risorse destinate alla manutenzione delle infrastrutture stradali e ai controlli di sicurezza;
    sia l'introduzione di una normativa per l'istituzione di centri per la guida sicura, sia la garanzia del regolare funzionamento delle apparecchiature e il loro corretto utilizzo con maggiore effettività delle relative sanzioni punitive in funzione della sicurezza e della manutenzione stradale si iscrivono coerentemente ed efficacemente nell'ambito della strategia europea che si è posta, in un rapporto della commissione, l'obiettivo di dimezzare entro il 2020 il numero di vittime della strada rispetto al 2010 e nel «Libro bianco dei trasporti», si propone di avvicinarsi entro il 2050 all'obiettivo «zero vittime» nel trasporto su strada, implementando la sicurezza in tutti i modi di trasporto,

impegna il Governo:

   ad assumere ogni iniziativa necessaria, anche di tipo normativo, volta a destinare la parte di spettanza ministeriale dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità per il miglioramento e l'implementazione della sicurezza stradale e della tutela di categorie di utenti più vulnerabili mediante il finanziamento anche di misure formative di prevenzione – fra cui corsi di formazione per la guida nelle scuole e corsi di guida sicura – per incentivare e sviluppare una cultura consapevole della sicurezza stradale;
    ad assumere ogni iniziativa necessaria per garantire il regolare funzionamento delle apparecchiature impiegate nell'accertamento dei limiti di velocità, attraverso verifiche e tarature di legge, e porre fine ad un uso distorto delle stesse, impedendo il loro utilizzo a meri scopi di cassa degli enti utilizzatori che distraggono le somme rivenienti dalle relative sanzioni dagli imposti scopi di manutenzione e controllo stradale, anche mediante adozione di incisivi interventi normativi per assicurare il rispetto delle prescrizioni del codice della strada in merito alla destinazione dei proventi delle sanzioni;
    ad adottare iniziative normative a garanzia del rispetto del prescritto obbligo di relazione telematica a carico degli enti utilizzatori di apparecchiature impiegate nell'accertamento dei limiti di velocità da inviare ogni anno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, introducendo l'obbligo di pubblicazione della stessa on-line sul relativo sito istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente», e un sistema di sanzioni in danno degli enti che non vi provvedano;
     ad adottare iniziative normative al fine di consentire la consultazione – sulla base di criteri temporali, territoriali, con disaggregazione a livello comunale, provinciale e regionale, e per tipologia di infrazione – dei dati relativi all'entità delle sanzioni comminate nell'anno precedente, mediante trasmissione in via telematica al Ministero dell'interno, che provveda alla successiva pubblicazione degli stessi dati in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale in un formato di tipo aperto, secondo le indicazioni di cui alla lettera a), comma 3, dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
(1-01104)
(Nuova formulazione) «De Lorenzis, Liuzzi, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, D'Incà».


   La Camera,
   premesso che:
    nella circolazione stradale l'Italia ha il tasso di incidentalità e di mortalità più elevato tra i grandi Paesi europei e sopra la media comunitaria;
    nel 2014 sono stati registrati 177.031 incidenti con 251.147 feriti e ben 3381 morti, in aumento rispetto al 2013; nel 2015 si rileva un ulteriore e drammatico incremento dei sinistri e del numero dei decessi;
    l'eccesso di velocità è la seconda causa di incidente dopo la distrazione, ma è la prima causa negli incidenti più gravi; la combinazione dei due fattori, distrazione ed eccesso di velocità, è la principale causa di morte sulle strade;
    gli incidenti, i morti e i feriti, sono in aumento nelle strade urbane, dove – in particolare per la presenza di pedoni – occorre moderare la velocità e far rispettare i limiti e le altre regole previste dal codice della strada; l'indice di mortalità dei pedoni è quattro volte superiore a quello degli occupanti le autovetture e l'investimento dei pedoni è una delle principali cause di morte sulle strade, in particolare per velocità eccessiva e per l'effetto che la stessa ha sull'impatto;
    le vittime diminuiscono solo sulle autostrade grazie ai sistemi di rilevamento automatico della velocità e al conseguente maggior rispetto dei limiti previsti;
    per la riduzione degli incidenti stradali e del numero dei morti sulla strada è fondamentale un rigoroso ed efficace sistema di controllo e la repressione dei comportamenti scorretti;
    come dimostra l'esperienza del tutor in autostrada, la diffusione e costanza dei controlli esercitano al contempo una funzione di prevenzione e di vigilanza;
    per la sicurezza della circolazione, il codice della strada prescrive che l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sia effettuato attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni;
    le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, come previsto dal regolamento di esecuzione del codice della strada;
    i sistemi di controllo automatico della velocità o di altre gravi infrazioni sono diventati, al pari di altri, strumenti irrinunciabili per determinare un generalizzato rispetto delle regole e una riduzione degli incidenti, come dimostra l'esperienza di altri grandi Paesi europei;
    l'abuso o l'uso scorretto di strumenti di controllo sistematico delle infrazioni può generare ingiustizie e indebolire l'efficacia dell'azione per cui sono utilizzati, essenzialmente il rispetto delle regole e non le entrate economiche dell'amministrazione che li impiega; pertanto è necessario contrastare gli abusi e correggere l'uso improprio di questi preziosi strumenti;
    a norma dell'articolo 142 del nuovo codice della strada, i proventi delle sanzioni per violazioni dei limiti massimi di velocità, accertate mediante sistemi di rilevamento della velocità o mediante dispositivi di controllo a distanza delle violazioni, sono attribuiti – nelle strade che non siano in concessione – in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore; gli enti locali e territoriali devono utilizzare la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti;
    in base al comma 12-ter del medesimo articolo 142 del codice, gli stessi enti a cui sono attribuiti i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie devono destinarli alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale impegnato in questo fondamentale compito; l'impiego di tale risorse deve tener conto dell'esigenza di contenere la spesa pubblica e di rispetto del patto di stabilità interno;
    ciascun ente locale ha, per legge, l'obbligo di trasmettere in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di tali sanzioni di propria spettanza, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, specificando gli oneri sostenuti per ciascun intervento, la violazione dell'obbligo di trasmettere tale relazione ovvero del vincolo all'utilizzo dei proventi come previsto implica, per l'ente inadempiente, la riduzione della percentuale dei proventi assegnati in misura pari al 90 per cento per ciascun anno nel quale sia riscontrata una delle predette inadempienze; non solo: tali inadempienze rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti;
    è opportuno che a tali finalità – realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture e degli impianti stradali, potenziamento dei controlli e dell'accertamento delle violazioni – siano dedicate la maggior quantità di risorse possibili, fino a raggiungere l'obiettivo – impiegando per tali finalità anche il 100 per cento dei proventi – di una concreta e strutturale riduzione dell'incidentalità ed in particolare degli indici di lesività e di mortalità, in modo da collocare l'Italia tra i Paesi europei con le strade più sicure;
    i dispositivi per il controllo elettronico della velocità e le norme che regolano l'impiego di tali strumenti creano un rapporto virtuoso tra la ragionevolezza della norma, il trasparente e costante sistema di controllo, la prontezza e la proporzionalità delle sanzioni, l'utilizzo efficace dei proventi delle medesime così da ridurre le infrazioni, i danni, il numero e l'onere delle sanzioni;
    regole scritte male o applicate in modo non corretto, controlli o sanzioni vessatori possono compromettere l'effettività e l'efficacia delle norme e del sistema, con effetti perversi, ma occorre contrastare e porre immediato rimedio a fenomeni distorsivi delle regole e del sistema dei controlli, non sgretolare l'intero sistema,

impegna il Governo:

   a promuovere l'uso di strumenti telematici di controllo delle infrazioni al codice della strada, con particolare attenzione all'accertamento delle infrazioni più pericolose e ai tratti stradali dove si registra il maggior numero di incidenti, nonché a quelli che presentano rischi più elevati per utenza vulnerabile e per gli insediamenti che si affacciano sulle strade;
   nel caso di utilizzo sistematico o fisso di strumenti telematici di controllo alle infrazioni del codice della strada, a promuovere il contestuale utilizzo di adeguati sistemi di comunicazione e allerta sui pericoli presenti e sulle regole per evitarli;
   ad assumere iniziative:
    a) per effettuare un'attenta verifica sul corretto impiego dei sistemi automatici di controllo sulle strade ed, in particolare, per accertare che tali sistemi siano efficaci ai fini della prevenzione dei sinistri;
    b) per verificare che, con l'applicazione di tali dispositivi – nella proiezione quinquennale di funzionamento a regime, a parità di flussi di traffico e tempi e modi di utilizzo – il numero di sanzioni emesse progressivamente si riduca, in modo da accertare il corretto utilizzo dello strumento;
    c) per prevedere che l'impiego di strumenti telematici di controllo sulle strade sia inserito nell'ambito di piani o di azioni coordinate di intervento di cui siano misurabili gli obiettivi in termini di diminuzione delle infrazioni controllate, miglioramento delle condizioni di sicurezza e drastica riduzione degli incidenti, dei morti e dei feriti;
    d) per introdurre, in attuazione degli obblighi dettati dal codice della strada, una disciplina prescrittiva per l'impiego delle risorse derivanti dalle sanzioni per infrazioni stradali, nella realizzazione di azioni coordinate e misurabili di miglioramento della sicurezza stradale, e, in particolare, di azioni di prevenzione e di controllo;
    e) affinché le risorse destinate agli enti locali per la manutenzione, la sicurezza e i controlli sulle strade siano inquadrate nell'ambito di piani coordinati con obiettivi misurabili di sicurezza stradale;
   ad applicare le regole e le previste sanzioni nei confronti dei comuni e degli enti beneficiari dei proventi per infrazioni stradali che non rispettino l'obbligo – prescritto dal codice della strada – di destinare tali somme alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ovvero non ottemperino all'obbligo di comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'entità e il corretto utilizzo di tali proventi.
(1-01105) «Tullo, Gandolfi, Minnucci, Meta, Anzaldi, Brandolin, Bruno Bossio, Cardinale, Carloni, Castricone, Coppola, Crivellari, Culotta, Marco Di Stefano, Ferro, Pierdomenico Martino, Mauri, Mognato, Mura, Pagani, Amoddio».


   La Camera,
   premesso che:
    nella circolazione stradale l'Italia ha il tasso di incidentalità e di mortalità più elevato tra i grandi Paesi europei e sopra la media comunitaria;
    nel 2014 sono stati registrati 177.031 incidenti con 251.147 feriti e ben 3381 morti, in aumento rispetto al 2013; nel 2015 si rileva un ulteriore e drammatico incremento dei sinistri e del numero dei decessi;
    l'eccesso di velocità è la seconda causa di incidente dopo la distrazione, ma è la prima causa negli incidenti più gravi; la combinazione dei due fattori, distrazione ed eccesso di velocità, è la principale causa di morte sulle strade;
    gli incidenti, i morti e i feriti, sono in aumento nelle strade urbane, dove – in particolare per la presenza di pedoni – occorre moderare la velocità e far rispettare i limiti e le altre regole previste dal codice della strada; l'indice di mortalità dei pedoni è quattro volte superiore a quello degli occupanti le autovetture e l'investimento dei pedoni è una delle principali cause di morte sulle strade, in particolare per velocità eccessiva e per l'effetto che la stessa ha sull'impatto;
    le vittime diminuiscono solo sulle autostrade grazie ai sistemi di rilevamento automatico della velocità e al conseguente maggior rispetto dei limiti previsti;
    per la riduzione degli incidenti stradali e del numero dei morti sulla strada è fondamentale un rigoroso ed efficace sistema di controllo e la repressione dei comportamenti scorretti;
    come dimostra l'esperienza del tutor in autostrada, la diffusione e costanza dei controlli esercitano al contempo una funzione di prevenzione e di vigilanza;
    per la sicurezza della circolazione, il codice della strada prescrive che l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sia effettuato attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni;
    le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, come previsto dal regolamento di esecuzione del codice della strada;
    i sistemi di controllo automatico della velocità o di altre gravi infrazioni sono diventati, al pari di altri, strumenti irrinunciabili per determinare un generalizzato rispetto delle regole e una riduzione degli incidenti, come dimostra l'esperienza di altri grandi Paesi europei;
    l'abuso o l'uso scorretto di strumenti di controllo sistematico delle infrazioni può generare ingiustizie e indebolire l'efficacia dell'azione per cui sono utilizzati, essenzialmente il rispetto delle regole e non le entrate economiche dell'amministrazione che li impiega; pertanto è necessario contrastare gli abusi e correggere l'uso improprio di questi preziosi strumenti;
    a norma dell'articolo 142 del nuovo codice della strada, i proventi delle sanzioni per violazioni dei limiti massimi di velocità, accertate mediante sistemi di rilevamento della velocità o mediante dispositivi di controllo a distanza delle violazioni, sono attribuiti – nelle strade che non siano in concessione – in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore; gli enti locali e territoriali devono utilizzare la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti;
    in base al comma 12-ter del medesimo articolo 142 del codice, gli stessi enti a cui sono attribuiti i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie devono destinarli alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale impegnato in questo fondamentale compito; l'impiego di tale risorse deve tener conto dell'esigenza di contenere la spesa pubblica e di rispetto del patto di stabilità interno;
    ciascun ente locale ha, per legge, l'obbligo di trasmettere in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di tali sanzioni di propria spettanza, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, specificando gli oneri sostenuti per ciascun intervento, la violazione dell'obbligo di trasmettere tale relazione ovvero del vincolo all'utilizzo dei proventi come previsto implica, per l'ente inadempiente, la riduzione della percentuale dei proventi assegnati in misura pari al 90 per cento per ciascun anno nel quale sia riscontrata una delle predette inadempienze; non solo: tali inadempienze rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti;
    è opportuno che a tali finalità – realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture e degli impianti stradali, potenziamento dei controlli e dell'accertamento delle violazioni – siano dedicate la maggior quantità di risorse possibili, fino a raggiungere l'obiettivo – impiegando per tali finalità anche il 100 per cento dei proventi – di una concreta e strutturale riduzione dell'incidentalità ed in particolare degli indici di lesività e di mortalità, in modo da collocare l'Italia tra i Paesi europei con le strade più sicure;
    i dispositivi per il controllo elettronico della velocità e le norme che regolano l'impiego di tali strumenti creano un rapporto virtuoso tra la ragionevolezza della norma, il trasparente e costante sistema di controllo, la prontezza e la proporzionalità delle sanzioni, l'utilizzo efficace dei proventi delle medesime così da ridurre le infrazioni, i danni, il numero e l'onere delle sanzioni;
    regole scritte male o applicate in modo non corretto, controlli o sanzioni vessatori possono compromettere l'effettività e l'efficacia delle norme e del sistema, con effetti perversi, ma occorre contrastare e porre immediato rimedio a fenomeni distorsivi delle regole e del sistema dei controlli, non sgretolare l'intero sistema,

impegna il Governo:

   a promuovere l'uso di strumenti telematici di controllo delle infrazioni al codice della strada, con particolare attenzione all'accertamento delle infrazioni più pericolose e ai tratti stradali dove si registra il maggior numero di incidenti, nonché a quelli che presentano rischi più elevati per utenza vulnerabile e per gli insediamenti che si affacciano sulle strade;
   nel caso di utilizzo sistematico o fisso di strumenti telematici di controllo alle infrazioni del codice della strada, a promuovere il contestuale utilizzo di adeguati sistemi di comunicazione e allerta sui pericoli presenti e sulle regole per evitarli;
   ad assumere iniziative:
    a) per effettuare un'attenta verifica sul corretto impiego dei sistemi automatici di controllo sulle strade ed, in particolare, per accertare che tali sistemi siano efficaci ai fini della prevenzione dei sinistri;
    b) per prevedere che l'impiego di strumenti telematici di controllo sulle strade sia inserito nell'ambito di piani o di azioni coordinate di intervento di cui siano misurabili gli obiettivi in termini di diminuzione delle infrazioni controllate, miglioramento delle condizioni di sicurezza e drastica riduzione degli incidenti, dei morti e dei feriti;
    c) per introdurre, in attuazione degli obblighi dettati dal codice della strada, una disciplina prescrittiva per l'impiego delle risorse derivanti dalle sanzioni per infrazioni stradali, nella realizzazione di azioni coordinate e misurabili di miglioramento della sicurezza stradale, e, in particolare, di azioni di prevenzione e di controllo;
    d) affinché le risorse destinate agli enti locali per la manutenzione, la sicurezza e i controlli sulle strade siano inquadrate nell'ambito di piani coordinati con obiettivi misurabili di sicurezza stradale;
   ad applicare le regole e le previste sanzioni nei confronti dei comuni e degli enti beneficiari dei proventi per infrazioni stradali che non rispettino l'obbligo – prescritto dal codice della strada – di destinare tali somme alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ovvero non ottemperino all'obbligo di comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'entità e il corretto utilizzo di tali proventi.
(1-01105)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Tullo, Gandolfi, Minnucci, Meta, Anzaldi, Brandolin, Bruno Bossio, Cardinale, Carloni, Castricone, Coppola, Crivellari, Culotta, Marco Di Stefano, Ferro, Pierdomenico Martino, Mauri, Mognato, Mura, Pagani, Amoddio».


   La Camera,
   premesso che:
    in questo particolare periodo di crisi economica vi è una certa tendenza, da parte della pubblica amministrazione, a praticare quella che viene definita «finanza creativa», locuzione, di recente coniazione, che sta ad indicare, un insieme di manovre finanziarie utilizzate per fare cassa rapidamente;
    sembra che lo stesso scopo, quello di fare quadrare i bilanci comunali, esangui per i tagli da parte del Governo, sia perseguito da qualche comune italiano, attraverso forme surrettizie di autofinanziamento, come con gli autovelox, tanto è vero che più volte è intervenuta la Corte di cassazione per affermare principi di civiltà giuridica ed esprimere il proprio monito riguardo una pratica non proprio ispirata a ragioni di sicurezza stradale;
    il legislatore è intervenuto, con la legge n. 120 del 2010 che ha introdotto due innovativi principi, sull'obbligatorietà degli enti locali di rendicontare i proventi di tutte le multe ed il loro impiego e sulla divisione a metà tra l'ente proprietario delle strade e l'ente locale accertatore delle sanzioni derivanti dallo eccesso di velocità (articolo 141, commi 12-bis, 12-ter, 12-quater del codice della strada);
    in tale contesto non senza rilievo appaiono le notizie, che sempre più si leggono nei media, circa l'installazione di autovelox irregolari, che hanno indotto l'autorità giudiziaria ad intervenire. Come qualche anno fa in Calabria, più particolarmente in alcuni comuni della provincia di Catanzaro, dove erano stati utilizzati degli autovelox montati in maniera tale da trarre in inganno l'automobilista, in contrasto con lo spirito della normativa in materia, diretta a prevenire incidenti più che a reprimerli;
    così ancora, navigando su internet, si scopre sempre di più di condanne, di aperture di indagini penali in relazione alla installazione nelle strade di irregolari autovelox, ivi posti non proprio per assicurare la sicurezza stradale. Come è successo in Sardegna, dove un funzionario responsabile di un comune del Medio Campidano è stato condannato dal tribunale di Cagliari per abuso di ufficio, per l'affidamento della gara di appalto ad una società privata e per falso nel sistema di contestazione delle infrazioni al codice della strada, relativamente all'installazione di un autovelox che in pochi mesi aveva fatto multare più di sedicimila automobilisti per aver superato i 50 chilometri (si veda L'Unione Sarda di mercoledì 1o aprile 2015). E come anche è successo in Emilia, dove sono indagate cinque persone tra dirigenti e funzionari della polizia municipale del comprensorio Terre d'Acqua, che opera in diversi comuni bolognesi, per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e abuso d'ufficio nell'inchiesta Fast and Furious su autovelox irregolari (si veda TgCom24 di Mediaset del 26 settembre 2014);
    il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, ha apportato un'importante modifica all'articolo 142 del codice della strada, in materia di superamento dei limiti di velocità e rilevamento delle relative violazioni a mezzo di apparecchiature elettroniche: il comma 6-bis prevede che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada;
    la sentenza della Corte di cassazione sezione penale 13 marzo 2009, n. 11131, richiamando la prima circolare del Ministero dell'interno del 03 agosto 2007, successiva alla pubblicazione del decreto-legge n. 117 del 2007, che, come ricordato, aveva introdotto l'obbligo dell'apposizione del cartello di segnalazione della postazione autovelox (che deve essere ben visibile), ha stabilito, come indicato da detta circolare, che la distanza minima tra la postazione elettronica della velocità e il cartello di preavviso non debba essere inferiore a 400 metri, idonea a segnalare con adeguato anticipo la postazione di controllo in modo da garantirne l'avvistamento tempestivo e permettere così all'automobilista di conformare la propria condotta di guida alla velocità prescritta, in un tratto di strada dove debbono essere assicurate le ragioni di sicurezza poste alla base del decreto prefettizio che autorizza l'uso dell'apparecchiatura senza obbligo di contestazione;
    purtuttavia, nel successivo decreto ministeriale, che avrebbe dovuto fissare la distanza, non vi è traccia di tale precisazione, cui ha sopperito la circolare del 20 agosto 2007 del Ministero dell'interno n. 300/A/1/26352/101/3/319, confermata nella cosiddetta circolare Maroni del 14 agosto 2009, che ha suggerito di fare riferimento all'articolo 79 del regolamento di esecuzione del codice della strada ossia: 80 metri sulle strade con velocità massima di 50 chilometri orari, 150 metri su quelle extraurbane secondarie ed urbane di scorrimento per finire a 250 metri previsti per autostrade e extraurbane principali;
    la Consulta ha stabilito la parziale illegittimità dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura,

impegna il Governo:

   a porre in essere iniziative volte ad assicurare che l'autorità pubblica, nell'ambito delle problematiche rappresentate in premessa, conformi la propria condotta all'esigenza di assicurare il buon andamento e l'imparzialità nell'amministrazione, principi cardine del nostro ordinamento, al fine di tutelare la sicurezza stradale;
   ad assumere iniziative per definire una distanza adeguata tra segnaletica e dispositivi di rilevazione automatica e per garantire, nell'esposizione della suddetta segnaletica, una buona visibilità, facendo sì che le autorità preposte si attengano a tali prescrizioni, al fine di evitare rallentamenti o frenate brusche ed improvvise in prossimità dell’autovelox, dunque favorendo la sicurezza stradale;
   ad assumere ogni iniziativa necessaria affinché tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;
    ad assumere iniziative per stabilire l'obbligo di destinare i proventi derivanti dalle sanzioni per rilevazione automatica della velocità per il 50 per cento alla sicurezza stradale, per il 20 per cento allo sviluppo della mobilità ciclabile, e per il 20 per cento al trasporto pubblico locale prevedendo una verifica periodica della destinazione dei suddetti proventi;
   ad assumere iniziative per prevedere che ciascun dispositivo di autovelox fisso riporti il limite di velocità in maniera visibile.
(1-01106)
(Nuova formulazione) «Cristian Iannuzzi, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino».


   La Camera,
   premesso che:
    in questo particolare periodo di crisi economica vi è una certa tendenza, da parte della pubblica amministrazione, a praticare quella che viene definita «finanza creativa», locuzione, di recente coniazione, che sta ad indicare, un insieme di manovre finanziarie utilizzate per fare cassa rapidamente;
    sembra che lo stesso scopo, quello di fare quadrare i bilanci comunali, sia perseguito da qualche comune italiano, attraverso forme surrettizie di autofinanziamento, come con gli autovelox, tanto è vero che più volte è intervenuta la Corte di cassazione per affermare principi di civiltà giuridica ed esprimere il proprio monito riguardo una pratica non proprio ispirata a ragioni di sicurezza stradale;
    il legislatore è intervenuto, con la legge n. 120 del 2010 che ha introdotto due innovativi principi, sull'obbligatorietà degli enti locali di rendicontare i proventi di tutte le multe ed il loro impiego e sulla divisione a metà tra l'ente proprietario delle strade e l'ente locale accertatore delle sanzioni derivanti dallo eccesso di velocità (articolo 141, commi 12-bis, 12-ter, 12-quater del codice della strada);
    in tale contesto non senza rilievo appaiono le notizie, che sempre più si leggono nei media, circa l'installazione di autovelox irregolari, che hanno indotto l'autorità giudiziaria ad intervenire. Come qualche anno fa in Calabria, più particolarmente in alcuni comuni della provincia di Catanzaro, dove erano stati utilizzati degli autovelox montati in maniera tale da trarre in inganno l'automobilista, in contrasto con lo spirito della normativa in materia, diretta a prevenire incidenti più che a reprimerli;
    così ancora, navigando su internet, si scopre sempre di più di condanne, di aperture di indagini penali in relazione alla installazione nelle strade di irregolari autovelox, ivi posti non proprio per assicurare la sicurezza stradale. Come è successo in Sardegna, dove un funzionario responsabile di un comune del Medio Campidano è stato condannato dal tribunale di Cagliari per abuso di ufficio, per l'affidamento della gara di appalto ad una società privata e per falso nel sistema di contestazione delle infrazioni al codice della strada, relativamente all'installazione di un autovelox che in pochi mesi aveva fatto multare più di sedicimila automobilisti per aver superato i 50 chilometri (si veda L'Unione Sarda di mercoledì 1o aprile 2015). E come anche è successo in Emilia, dove sono indagate cinque persone tra dirigenti e funzionari della polizia municipale del comprensorio Terre d'Acqua, che opera in diversi comuni bolognesi, per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e abuso d'ufficio nell'inchiesta Fast and Furious su autovelox irregolari (si veda TgCom24 di Mediaset del 26 settembre 2014);
    il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, ha apportato un'importante modifica all'articolo 142 del codice della strada, in materia di superamento dei limiti di velocità e rilevamento delle relative violazioni a mezzo di apparecchiature elettroniche: il comma 6-bis prevede che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada;
    la sentenza della Corte di cassazione sezione penale 13 marzo 2009, n. 11131, richiamando la prima circolare del Ministero dell'interno del 03 agosto 2007, successiva alla pubblicazione del decreto-legge n. 117 del 2007, che, come ricordato, aveva introdotto l'obbligo dell'apposizione del cartello di segnalazione della postazione autovelox (che deve essere ben visibile), ha stabilito, come indicato da detta circolare, che la distanza minima tra la postazione elettronica della velocità e il cartello di preavviso non debba essere inferiore a 400 metri, idonea a segnalare con adeguato anticipo la postazione di controllo in modo da garantirne l'avvistamento tempestivo e permettere così all'automobilista di conformare la propria condotta di guida alla velocità prescritta, in un tratto di strada dove debbono essere assicurate le ragioni di sicurezza poste alla base del decreto prefettizio che autorizza l'uso dell'apparecchiatura senza obbligo di contestazione;
    purtuttavia, nel successivo decreto ministeriale, che avrebbe dovuto fissare la distanza, non vi è traccia di tale precisazione, cui ha sopperito la circolare del 20 agosto 2007 del Ministero dell'interno n. 300/A/1/26352/101/3/319, confermata nella cosiddetta circolare Maroni del 14 agosto 2009, che ha suggerito di fare riferimento all'articolo 79 del regolamento di esecuzione del codice della strada ossia: 80 metri sulle strade con velocità massima di 50 chilometri orari, 150 metri su quelle extraurbane secondarie ed urbane di scorrimento per finire a 250 metri previsti per autostrade e extraurbane principali;
    la Consulta ha stabilito la parziale illegittimità dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per far sì che le autorità preposte si attengano alle prescrizioni in materia di distanza adeguata tra segnaletica e dispositivi di rilevazione automatica e per garantire, nell'esposizione della suddetta segnaletica, una buona visibilità, sì da evitare rallentamenti o frenate brusche ed improvvise in prossimità dell'autovelox, che compromettono la sicurezza stradale;
   ad assumere ogni iniziativa necessaria affinché tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;
   a proporre, anche in sede di Conferenza unificata, iniziative utili a che i proventi derivanti dalle sanzioni per rilevazione automatica della velocità siano destinati in quota parte anche allo sviluppo della mobilità ciclabile ed al trasporto pubblico locale prevedendo una verifica periodica della destinazione dei suddetti proventi;
   ad assumere iniziative per prevedere che ciascun dispositivo di autovelox fisso riporti il limite di velocità in maniera visibile.
(1-01106)
(Nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta) «Cristian Iannuzzi, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino».


   La Camera,
   premesso che:
    l'uso degli autovelox rappresenta uno strumento essenziale per assicurare l'efficacia della sicurezza stradale, la tutela delle vite umane e il rispetto delle norme di velocità del codice della strada;
    come dimostrato da numerose esperienze comunali, vi è una diretta correlazione tra l'impiego dell'autovelox e la diminuzione degli incidenti stradali. Secondo i dati del comune di Milano, ad esempio, gli incidenti con feriti nelle 7 strade dove nel mese di marzo 2014 sono stati posizionati gli autovelox per il controllo delle velocità. Nei primi 9 mesi del 2014, infatti, sono stati 106, con una media mensile di 11,7. Nel 2013 erano stati 288 con una inedia mensile di 24 (un totale di 216 se, a titolo di raffronto, volessimo considerare solo i primi 9 mesi del 2013);
    con sentenza n. 113 del 2015, la Corte Costituzionale, pur ricordando l'importanza dello strumento come mezzo impiegato per l'accertamento di violazioni del codice della strada, ha richiamato l'attenzione delle autorità competenti e delle società costruttrici degli impianti sull'importanza di effettuare regolari e costanti opere di manutenzione e verifica del corretto funzionamento degli autovelox stessi;
    come sottolineano numerose associazioni di settore, dall'Aci all'Asaps, appare rilevante stabilire un diretto legame tra i ricavi in capo agli enti locali derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative per multe accertate sulla base dell'impiego dell'autovelox e il loro utilizzo per solo per finalità, comunque, legate alla sicurezza stradale, alla manutenzione stradale e all'educazione al codice della strada;
    al Governo, per il tramite dei due ministeri competenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno, spetterebbe un ruolo di maggiori impulso e coordinamento anche rispetto all'introduzione di un quadro sanzionatorio per quegli enti locali che non rispettino le previsioni normative che prevedono l'utilizzo di una quota del 50 per cento delle entrate provenienti da sanzioni comminate attraverso l'utilizzo degli autovelox per la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale;
    il comma 12-bis dell'articolo 142 del codice della strada prevede espressamente che: «I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti»,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, finalizzata ad accertare la piena osservanza da parte degli enti locali di quanto previsto dall'articolo 142, comma 12-bis, 12-ter e 12-quater del codice della strada;
   a porre in essere ogni iniziativa, di competenza finalizzata a garantire i più elevati standard costruttivi, l'affidabilità tecnica e l'innovazione tecnologica dei dispositivi di rilevazione automatica della velocità al fine di tutelare la sicurezza e gli interessi dell'utente della strada;
   ad adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a migliorare, lungo ogni tipo di strada, la segnaletica relativa alla presenza di dispositivi di rilevazione automatica della velocità.
(1-01116)
(Nuova formulazione) «Franco Bordo, Melilla, Pellegrino, Folino, Scotto, Fassina, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, D'Attorre, Ferrara, Marcon, Carlo Galli, Duranti, Piras, Fratoianni, Quaranta, Zaccagnini, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Sannicandro, Zaratti».


Risoluzione

   La Camera,
   premesso che:
    la Sardegna ha pochissime arterie viarie a scorrimento veloce;
    sono notevoli i rischi generati da autovelox sulle arterie viarie principali della Sardegna,

impegna il Governo:

   a verificare l'installazione di autovelox lungo le arterie principali della Sardegna da parte di amministrazioni locali e la loro regolarità;
   ad adottare iniziative, per quanto di competenza, per promuovere l'eliminazione di ogni autovelox comunale sulle arterie viarie principali della Sardegna, considerate le caratteristiche di scorrimento veloce di quelle arterie, e il pericolo che genera sulle stesse.
(6-00198) «Pili».


   La Camera,
   premesso che:
    la Sardegna ha pochissime arterie viarie a scorrimento veloce;
    sono notevoli i rischi generati da autovelox sulle arterie viarie principali della Sardegna,

impegna il Governo

a verificare l'installazione di autovelox lungo le arterie principali della Sardegna da parte di amministrazioni locali e la loro regolarità.
(6-00198)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Pili».


DISEGNO DI LEGGE: NORME PER IL CONTRASTO AL TERRORISMO, NONCHÉ RATIFICA ED ESECUZIONE: A) DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER LA PREVENZIONE DEL TERRORISMO, FATTA A VARSAVIA IL 16 MAGGIO 2005; B) DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SOPPRESSIONE DI ATTI DI TERRORISMO NUCLEARE, FATTA A NEW YORK IL 14 SETTEMBRE 2005; C) DEL PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA REPRESSIONE DEL TERRORISMO, FATTO A STRASBURGO IL 15 MAGGIO 2003; D) DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SUL RICICLAGGIO, LA RICERCA, IL SEQUESTRO E LA CONFISCA DEI PROVENTI DI REATO E SUL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, FATTA A VARSAVIA IL 16 MAGGIO 2005; E) DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER LA PREVENZIONE DEL TERRORISMO, FATTO A RIGA IL 22 OTTOBRE 2015 (A.C. 3303-A)

A.C. 3303-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3303-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 4.02 e 4.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3303-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:
   a) la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;
   b) la Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005;
   c) il Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003;
   d) la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.
   e) il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

A.C. 3303-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, alla Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005, al Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, e al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

A.C. 3303-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Definizioni).

  1. Ai fini della presente legge, si intendono:
   a) per «materia radioattiva»: le materie nucleari e altre sostanze radioattive contenenti nuclidi che sono caratterizzati da disintegrazione spontanea, con contestuale emissione di uno o più tipi di radiazione ionizzante come particelle alfa, beta, neutroni o raggi gamma, e che, per le loro proprietà radiologiche o fissili, possono causare la morte, gravi lesioni alle persone o danni rilevanti a beni o all'ambiente;
   b) per «materie nucleari»: il plutonio, eccetto quello con una concentrazione isotopica superiore all'80 per cento nel plutonio 238, l'uranio 233, l'uranio arricchito negli isotopi 235 o 233, l'uranio contenente una miscela di isotopi come si manifesta in natura in forma diversa da quella di minerale o residuo di minerale, ovvero ogni materiale contenente una o più delle suddette categorie;
   c) per «uranio arricchito negli isotopi 235 o 233»: l'uranio contenente l'isotopo 235 o 233 o entrambi in una quantità tale che il rapporto di quantità della somma di questi isotopi con l'isotopo 238 è maggiore del rapporto dell'isotopo 235 rispetto all'isotopo 238 che si manifesta in natura;
   d) per «impianto nucleare»:
    1) ogni reattore nucleare, inclusi i reattori installati in natanti, veicoli, aeromobili od oggetti spaziali da utilizzare come fonte di energia per la propulsione di tali natanti, veicoli, aeromobili od oggetti spaziali ovvero per ogni altro scopo;
    2) ogni impianto o mezzo di trasporto utilizzato per la produzione, l'immagazzinamento, il trattamento o il trasporto di materia radioattiva;
   e) per «ordigno nucleare»:
    1) ogni congegno esplosivo nucleare;
    2) ogni dispositivo a dispersione di materia radioattiva od ogni ordigno a emissione di radiazioni che, in ragione delle sue proprietà radiologiche, causa la morte, gravi lesioni personali o danni sostanziali a beni o all'ambiente;
   f) per «ISIN»: l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.

A.C. 3303-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 4.
(Modifiche al codice penale).

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 270-quinquies sono inseriti i seguenti:

  «Art. 270-quinquies.1. – (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo). – Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.
  Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

  Art. 270-quinquies.2. – (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro). – Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000»;
   b) dopo l'articolo 270-sexies è inserito il seguente:

  «Art. 270-septies. – (Confisca). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto»;
   c) dopo l'articolo 280-bis è inserito il seguente:
  «Art. 280-ter. – (Atti di terrorismo nucleare). – È punito con la reclusione da sei a dodici anni chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:
   a) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
   b) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

  È punito con la reclusione da sette a quindici anni chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:
   a) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
   b) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

  Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Modifiche al codice penale)

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 270-quinquies.1, primo comma, sostituire le parole: o mette a disposizione beni con le seguenti:, deposita, custodisce, intermedia, o mette a disposizione beni, risorse economiche.
4. 2. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Manlio Di Stefano, Sibilia, Grande, Spadoni, Scagliusi, Di Battista, Del Grosso.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 270-quinquies.1, primo comma, dopo la parola: destinati aggiungere la seguente: inequivocabilmente
4. 30. Daniele Farina, Sannicandro, Palazzotto, Fava, Ferrara.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 270-quinquies.1, primo comma, dopo la parola: utilizzati aggiungere la seguente: inequivocabilmente
4. 31. Daniele Farina, Sannicandro, Palazzotto, Fava, Ferrara.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 270-quinquies.1, primo comma, dopo la parola: condotte aggiungere le seguenti:, idonee e non equivoche,
4. 32. Daniele Farina, Sannicandro, Palazzotto, Fava, Ferrara.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 270-quinquies.2, primo comma, sostituire la parola: due con la seguente: quattro.
4. 1. Molteni, Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c)
all'articolo 452-sexies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Chi commette il fatto con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da cinque a dieci anni»;
   c-bis) all'articolo 433-bis del codice penale dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ”Chi commette il fatto con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
4. 33. Sarro.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 280-ter, secondo comma, alinea, sostituire le parole: da sette a quindici anni con le seguenti: non inferiore ad anni quindici.
4. 3. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Manlio Di Stefano, Sibilia, Grande, Spadoni, Scagliusi, Di Battista, Del Grosso.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d)
dopo l'articolo 280-ter è aggiunto il seguente:
  «Art. 280-quater. (Atti di terrorismo cibernetico). È punito con la reclusione da cinque a dieci anni chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, in azioni singole o in organizzazioni, statuali e non, pubbliche o private, finalizzate all'acquisizione e al trasferimento indebiti di dati, alla loro modifica o distruzione illegittima, ovvero dirette a danneggiare, distruggere od ostacolare il regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi, provoca un evento cibernetico rilevante, consistente nell'acquisizione e nel trasferimento indebiti di dati, nella loro modifica o distruzione illegittima, ovvero nel danneggiamento, distruzione o blocco del regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi.».
4. 34. Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Altre misure di contrasto al terrorismo transnazionale di matrice jihadista).

  1. Le misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 si applicano anche in relazione a persone indagate o arrestate in flagranza di reato per aver commesso, tentato di commettere o favorito comunque l'effettuazione di attentati terroristici a matrice jihadista sul territorio della Repubblica, individualmente o in collaborazione con associazioni eversive nazionali, transnazionali o straniere.
  2. Il cittadino straniero cui venissero applicate le misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 per aver commesso, tentato di commettere o favorito comunque l'effettuazione di attentati terroristici a matrice jihadista sul territorio della Repubblica, individualmente o in collaborazione con associazioni eversive nazionali, transnazionali o straniere, non può essere destinatario di un provvedimento di espulsione fino alla conclusione delle indagini che lo concernono. L'efficacia di eventuali provvedimenti di espulsione pendenti è sospesa fino allo spirare del medesimo termine.
4. 01. Gianluca Pini, Molteni.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 4. 02.

  All'articolo aggiuntivo 4.02, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Per far fronte alle situazioni di crisi dovute ad atti o minacce con finalità di terrorismo, nonché per le ulteriori funzioni ad esso attribuite per l'adozione di misure di intelligence ai sensi del presente articolo, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica è integrato nella sua composizione di quattro ulteriori membri. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica costituito nella XVII legislatura è integrato nella sua composizione ai sensi del comma precedente, ed è quindi composto da sette deputati e sette senatori.
0. 4. 02. 1. Brunetta, Vito.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di intelligence ed impiego delle unità speciali delle Forze Armate e dell'Ordine).

  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l'adozione di misure di intelligence di contrasto, in situazioni di crisi o di emergenza interna determinate dalla minaccia imminente o in atto di attentati terroristici che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o pongano in pericolo l'incolumità dei cittadini, anche con la cooperazione delle forze speciali a disposizione dei Ministeri della difesa e dell'interno.
  2. In seguito all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, transitano temporaneamente alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri i reparti speciali delle Forze Armate e dell'Ordine coinvolti nella gestione delle situazioni di crisi o di emergenza sopramenzionate, fino alla loro cessazione.
  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con le modalità indicate nell'articolo 33, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124, delle misure di intelligence di cui al comma 1 del presente articolo.
  4. Il personale dipendente dal Dipartimento Informazioni per la Sicurezza, dal Ministero dell'interno e dal Ministero della difesa Forze armate impiegato nell'attuazione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo non è penalmente perseguibile per i reati eventualmente commessi in funzione dell'adempimento della missione assegnatagli nel contesto della situazione di crisi od emergenza interna determinata dalla minaccia imminente o in atto di attentati terroristici che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o pongano in pericolo l'incolumità dei cittadini.
  5. Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, può essere convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione, in caso di situazioni di crisi che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale e l'incolumità dei cittadini, secondo modalità stabilite con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
  6. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere una relazione sull'efficacia delle norme contenute nel presente articolo.
4. 02. Gianluca Pini, Molteni.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di centralizzazione del comando e controllo sulle unità speciali delle Forze Armate e dell'Ordine in costanza di emergenza legata alla minaccia imminente di attentati terroristici sul territorio nazionale).

  Al verificarsi di una minaccia credibile ed imminente di attentato terroristico sul territorio nazionale, condotto con armi convenzionali o non, le unità speciali delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine transitano temporaneamente alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne dispone e coordina l'impiego a fini di prevenzione, contrasto e risposta all'emergenza fino alla cessazione della medesima.
4. 03. Gianluca Pini, Molteni.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Ulteriori disposizioni di contrasto al terrorismo e in materia di intelligence) – 1. Per far fronte alle situazioni di crisi dovute ad atti o minacce con finalità di terrorismo, anche nucleare, nonché per le ulteriori funzioni ad esso attribuite per l'adozione di misure di intelligence, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, è integrato nella sua composizione di quattro ulteriori membri.
  2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica costituito nella XVII legislatura è integrato nella sua composizione ai sensi del comma precedente, ed è quindi composto da sette deputati e sette senatori.
4. 031. Brunetta, Vito.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifica al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43). – 1. All'articolo 8, comma 2, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, dopo la parola: «270-quinquies» è aggiunta la seguente: «270-quinquies.1».
4. 050. Le Commissioni.
(Approvato)

A.C. 3303-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Punto di contatto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare).

  1. Il punto di contatto responsabile della trasmissione e della ricezione delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge è il Ministero della giustizia.
  2. Quando procede in ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, il pubblico ministero comunica immediatamente al Ministro della giustizia l'avvenuto esercizio dell'azione penale.
  3. Il pubblico ministero comunica altresì immediatamente al Ministro della giustizia l'avvenuta esecuzione di un provvedimento che applica la misura della custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari nei confronti di persone indagate in ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, allegando copia del relativo provvedimento.
  4. Nei procedimenti in ordine a taluno dei reati di cui articolo 280-ter del codice penale, l'autorità giudiziaria procedente comunica immediatamente al Ministro della giustizia il passaggio in giudicato della sentenza ovvero il deposito del decreto di archiviazione, allegando copia del relativo provvedimento. Dà altresì immediata comunicazione al Ministro della giustizia del luogo dove i beni sono custoditi e delle modalità della loro conservazione, per le comunicazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 6, della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.
  5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, primo periodo, il Ministro della giustizia comunica senza ritardo l'esercizio dell'azione penale, l'esito del procedimento ovvero l'adozione della misura cautelare agli Stati parte della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), interessati tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel caso di cui al comma 4, secondo periodo, il Ministro della giustizia informa senza ritardo il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

A.C. 3303-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 6.
(Provvedimenti conseguenti nel caso di sequestro e confisca ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare).

  1. L'autorità giudiziaria che dispone il sequestro di materia radioattiva o di un ordigno nucleare ovvero di un impianto nucleare, nei procedimenti relativi a taluno dei delitti di cui all'articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, ne dà immediata comunicazione al prefetto territorialmente competente, il quale, informati i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, su parere dell'ISIN, adotta i provvedimenti adeguati per la loro messa in sicurezza. In caso di urgenza il prefetto può comunque adottare i provvedimenti necessari.
  2. I beni sequestrati o confiscati sono conferiti all'Operatore nazionale o al Servizio integrato di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che provvede a gestirli sulla base delle indicazioni operative fornite dall'ISIN.
  3. Nei casi in cui i beni mobili di cui al comma 1 devono essere restituiti a uno Stato parte della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'ISIN, vi provvede di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stipulando, se del caso, specifici accordi.

A.C. 3303-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 7.
(Introduzione dell'articolo 156-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230).

  1. Dopo l'articolo 156 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è inserito il seguente:
  «Art. 156-bis. – (Specifiche disposizioni per particolari sostanze radioattive). – 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5 della legge 28 aprile 2015, n. 58, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), anche ai fini della prevenzione di atti di terrorismo nucleare, sono stabilite le sostanze radioattive e le opportune misure di protezione delle stesse, da adottare nelle pratiche comportanti l'impiego di dette sostanze, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica».

  2. Il decreto di cui all'articolo 156-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A.C. 3303-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 8.
(Autorità previste dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato).

  1. Per Autorità di intelligence finanziaria ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, si intende l'Unità di informazione finanziaria istituita dall'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.
  2. Per Autorità centrale ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione di cui al comma 1 si intende il Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Il punto di contatto responsabile della trasmissione e della ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 7 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), è il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza. L'attività di cui al presente comma deve essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 3303-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 9.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla copertura di eventuali spese straordinarie si provvede mediante appositi provvedimenti legislativi.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  Art. 9-bis. 1. All'articolo 274, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, le parole: «ed attuale» sono soppresse.
9. 01. Molteni.
(Inammissibile)

A.C. 3303-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'Italia si appresta a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;
    la suddetta Convenzione mira a favorire gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione del terrorismo, sia definendo come reati quegli atti che possono portare alla commissione di reati di terrorismo, sia rafforzando la cooperazione internazionale in materia di prevenzione;
    rispetto all'anno in cui fu fatta la Convenzione, la minaccia terroristica nei confronti dell'Europa si è ulteriormente aggravata, per il deterioramento della situazione nel Nord Africa e nel Medio Oriente;
    l'Italia, per ragioni sia geografiche (la vicinanza fisica alle aree in crisi) sia politico-culturali (la celebrazione del Giubileo della Misericordia), risulta particolarmente esposta ad attacchi da parte del terrorismo di matrice islamista;
    tali attacchi, come dimostrano i recenti fatti di Parigi, si sviluppano, per lo più, in contesti metropolitani e in situazioni affollate, con modalità difficilmente prevedibili;
    al fine di rendere il più possibile controllabili, da parte delle forze dell'ordine, gli scenari metropolitani, nei quali di solito si muovono i terroristi, pare utile attuare una rigorosa politica dissuasiva anche nei confronti della cosiddetta «criminalità comune»;
    sembra profilarsi altresì l'esigenza di dotare gli agenti delle forze dell'ordine di strumenti operativi che consentano loro di agire con tempestività in situazioni potenzialmente pericolose, quale ad esempio quella della rilevazione di un comportamento sospetto in un contesto affollato, senza mettere a repentaglio la vita dei cittadini;
    al comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, contenente «Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno», convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146 (G.U. 21/10/2014, n. 245; entrata in vigore del provvedimento: 23/8/2014), si prevede che, «con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Amministrazione della pubblica sicurezza» avvii, «con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica e secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione della pistola elettrica Taser per le esigenze dei propri compiti istituzionali»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di approfondire lo studio e l'eventuale sperimentazione di armi non letali, di cui in premessa, per le esigenze dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
9/3303-A/1Gregorio Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Italia si appresta a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;
    la suddetta Convenzione mira a favorire gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione del terrorismo, sia definendo come reati quegli atti che possono portare alla commissione di reati di terrorismo, sia rafforzando la cooperazione internazionale in materia di prevenzione;
    rispetto all'anno in cui fu fatta la Convenzione, la minaccia terroristica nei confronti dell'Europa si è ulteriormente aggravata, per il deterioramento della situazione nel Nord Africa e nel Medio Oriente;
    l'Italia, per ragioni sia geografiche (la vicinanza fisica alle aree in crisi) sia politico-culturali (la celebrazione del Giubileo della Misericordia), risulta particolarmente esposta ad attacchi da parte del terrorismo di matrice islamista;
    tali attacchi, come dimostrano i recenti fatti di Parigi, si sviluppano, per lo più, in contesti metropolitani e in situazioni affollate, con modalità difficilmente prevedibili;
    al fine di rendere il più possibile controllabili, da parte delle forze dell'ordine, gli scenari metropolitani, nei quali di solito si muovono i terroristi, pare utile attuare una rigorosa politica dissuasiva anche nei confronti della cosiddetta «criminalità comune»;
    sembra profilarsi altresì l'esigenza di dotare gli agenti delle forze dell'ordine di strumenti operativi che consentano loro di agire con tempestività in situazioni potenzialmente pericolose, quale ad esempio quella della rilevazione di un comportamento sospetto in un contesto affollato, senza mettere a repentaglio la vita dei cittadini;
    al comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, contenente «Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno», convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146 (G.U. 21/10/2014, n. 245; entrata in vigore del provvedimento: 23/8/2014), si prevede che, «con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Amministrazione della pubblica sicurezza» avvii, «con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica e secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione della pistola elettrica Taser per le esigenze dei propri compiti istituzionali»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di approfondire lo studio e l'eventuale sperimentazione di armi non letali, compatibili con gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di disarmo e controllo degli armamenti di cui l'Italia è parte, di cui in premessa, per le esigenze dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
9/3303-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Gregorio Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione di diverse Convenzioni e protocolli internazionali sulla prevenzione e repressione del terrorismo;
    il PKK/HPG insieme alle YPG/YPJ e ai Peshmerga sono organizzazioni curde che si stanno contrapponendo al Daesh in Iraq e in Siria difendendo le minoranze etniche e religiose dalla barbarie del califfato;
    i curdi sono una delle pochissime popolazioni mediorientali in cui sia egemone una cultura laica che promuove i diritti delle donne, la tolleranza e la democrazia come valori fondamentali;
    tali valori sono valori fondamentali a cui si ispira anche il PKK come dimostrano tutte le posizioni ufficiali di detta organizzazione;
    oggi, l'intero mondo occidentale chiede al popolo curdo di resistere e contrastare l'avanzata del Daesh in nome della difesa dei suoi stessi valori di libertà, condivisi anche dal popolo curdo;
    negli ultimi decenni decine di migliaia di curdi sono stati uccisi, altrettante migliaia sono stati incarcerati e almeno 5.000 villaggi curdi sono stati bruciati in un conflitto, quello tra la Turchia e i Curdi, su cui pesano troppi silenzi da parte dei governi europei;
    dal 2013 al luglio del 2015 l'apertura di un processo di pace e di negoziati tra il Governo turco ed il PKK ha rappresentato una speranza per il popolo curdo di vedere riconosciuti i propri diritti e porre fine a violenze indiscriminate e sistematiche violazione dei diritti umani nel sud est del Paese riportate da tutte le organizzazioni internazionali di monitoraggio e tutela dei diritti umani;
    la rottura della tregua nel luglio del 2015 ha fatto ripiombare il Paese ed in particolare la regione sudorientale nella paura, facendo registrare in questi mesi numerose vittime soprattutto tra i civili a seguito degli assedi e di prolungati coprifuoco a cui sono state sottoposte diverse città nella provincia di Sirnak come Cizre e Silopi;
    come sostiene anche nel Progress Report Commissione europea la riapertura di negoziati di pace rappresenta l'unica strada possibile per evitare che la situazione degeneri in una regione già fortemente gravata da instabilità e conflitti e soprattutto perché non si indeboliscano le linee di difesa contro il Daesh;
    appare in questo contesto incomprensibile che il PKK, una delle organizzazione maggiormente rappresentative del popolo curdo, sia inserita nell'elenco delle organizzazioni terroriste internazionali alla stregua dello stesso Daesh;
    è contraddittorio inoltre da parte dell'Unione europea auspicare la riapertura di negoziati di pace con un'organizzazione considerata terroristica considerando che l'apertura di qualunque processo di pace passa indiscutibilmente dal riconoscimento dell'altra parte in conflitto come portatrice interessi legittimi,

impegna il Governo

ad adoperarsi in tutte le sedi competenti perché il PKK sia cancellato dalla lista delle organizzazioni terroristiche internazionali.
9/3303-A/2Scotto, Palazzotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione di diverse Convenzioni e protocolli internazionali sulla prevenzione e repressione del terrorismo;
    il PKK/HPG insieme alle YPG/YPJ e ai Peshmerga sono organizzazioni curde che si stanno contrapponendo al Daesh in Iraq e in Siria difendendo le minoranze etniche e religiose dalla barbarie del califfato;
    i curdi sono una delle pochissime popolazioni mediorientali in cui sia egemone una cultura laica che promuove i diritti delle donne, la tolleranza e la democrazia come valori fondamentali;
    tali valori sono valori fondamentali a cui si ispira anche il PKK come dimostrano tutte le posizioni ufficiali di detta organizzazione;
    oggi, l'intero mondo occidentale chiede al popolo curdo di resistere e contrastare l'avanzata del Daesh in nome della difesa dei suoi stessi valori di libertà, condivisi anche dal popolo curdo;
    negli ultimi decenni decine di migliaia di curdi sono stati uccisi, altrettante migliaia sono stati incarcerati e almeno 5.000 villaggi curdi sono stati bruciati in un conflitto, quello tra la Turchia e i Curdi, su cui pesano troppi silenzi da parte dei governi europei;
    dal 2013 al luglio del 2015 l'apertura di un processo di pace e di negoziati tra il Governo turco ed il PKK ha rappresentato una speranza per il popolo curdo di vedere riconosciuti i propri diritti e porre fine a violenze indiscriminate e sistematiche violazione dei diritti umani nel sud est del Paese riportate da tutte le organizzazioni internazionali di monitoraggio e tutela dei diritti umani;
    la rottura della tregua nel luglio del 2015 ha fatto ripiombare il Paese ed in particolare la regione sudorientale nella paura, facendo registrare in questi mesi numerose vittime soprattutto tra i civili a seguito degli assedi e di prolungati coprifuoco a cui sono state sottoposte diverse città nella provincia di Sirnak come Cizre e Silopi;
    come sostiene anche nel Progress Report Commissione europea la riapertura di negoziati di pace rappresenta l'unica strada possibile per evitare che la situazione degeneri in una regione già fortemente gravata da instabilità e conflitti e soprattutto perché non si indeboliscano le linee di difesa contro il Daesh,

impegna il Governo

ad adoperarsi per incoraggiare ulteriormente, anche per il tramite dell'Unione europea, una ripresa del dialogo tra il Governo di Ankara e il PKK in modo che sia raggiunta un'intesa che ponga le condizioni per la cancellazione dello stesso PKK dalla lista delle organizzazioni terroristiche internazionali.
9/3303-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Scotto, Palazzotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.