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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 19 gennaio 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 19 gennaio 2016.

  Aiello, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Censore, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, Crippa, D'Alia, D'Ambrosio, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Velo, Vignali, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Censore, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, Crippa, D'Alia, D'Ambrosio, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Velo, Vignali, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 18 gennaio 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   PATRIARCA ed altri: «Misure per favorire l'invecchiamento attivo della popolazione attraverso l'impiego delle persone anziane in attività di utilità sociale e le iniziative di formazione permanente» (3538);
   D'AGOSTINO: «Modifica all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente la limitazione dei mandati per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti» (3539).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 18 gennaio 2016 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   dal Presidente del Consiglio dei ministri:
  «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015» (3540).

  Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di proposte di inchiesta parlamentare.

  In data 18 gennaio 2016 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa della deputata:
   LABRIOLA: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'erogazione di trattamenti pensionistici, in applicazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, a lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali» (Doc. XXII, n. 59).

  Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

  La Presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, con lettera in data odierna, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento della Camera, il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza (Doc. XVII-bis n.4) approvato nella seduta del 16 dicembre 2015 dal Comitato medesimo.

  Tale documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dall'Agenzia del demanio.

  L'Agenzia del demanio, con lettera in data 12 gennaio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2015, recante terza individuazione degli immobili di proprietà dello Stato in uso al Ministero della difesa e non più utili alle finalità istituzionali del medesimo.

  Questo decreto è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 18 gennaio 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne (COM(2015) 670 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 19 gennaio 2016;
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (COM(2015) 671 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015) 671 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 19 gennaio 2016;
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla settima sessione del comitato intergovernativo di negoziato per il mercurio e alla prima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio per quanto riguarda l'adozione provvisoria e la successiva adozione definitiva degli orientamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione (COM(2016) 3 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 gennaio 2016, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, 9 e 10 della legge 9 luglio 2015, n. 114, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE (255).

  Questa richiesta, in data 18 gennaio 2016, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 27 febbraio 2016. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 7 febbraio 2016.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2145 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 NOVEMBRE 2015, N. 185, RECANTE MISURE URGENTI PER INTERVENTI NEL TERRITORIO. PROROGA DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLE DELEGHE PER LA REVISIONE DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO, NONCHÉ PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEL BILANCIO E IL POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DEL BILANCIO DI CASSA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3495)

A.C. 3495 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 5.
(Iniziative per la valorizzazione dell'area utilizzata per l'Expo).

  Sopprimerlo.
*5. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

  Sopprimerlo.
*5. 3. Cancelleri.

  Al comma 1, sopprimere la parola: anche.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo la parola:
stesse aggiungere le seguenti: e contributi ad AREXPO per la realizzazione degli interventi;
   dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di ottemperare agli obblighi assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) tra le iniziative di valorizzazione di cui al comma 1 vengono ricomprese anche le iniziative e le opere finalizzate alla realizzazione della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano «21st Century. Design after Design» che si terrà a Milano dal 2 aprile al 12 settembre 2016 per le cui modalità attuative, l'individuazione delle opere necessarie e connesse e la definizione degli organismi per la gestione delle attività, si rinvia al DPCM di cui al comma 3.
  1-ter. Per la realizzazione della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano, è autorizzata la spesa di 15 milioni per l'anno 2016. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;
   al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, del Sindaco del Comune di Milano e sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati, sono definite le Iniziative finalizzate alla valorizzazione delle aree di cui al comma 1 e 1-bis, le modalità attuative con indicazione dei criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti;
   dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 1, comma 532, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «dal comune di Milano» sono aggiunte le seguenti: «e dalla Regione Lombardia».
  5-ter. Regione Lombardia può derogare per il solo anno 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di comunicazione e promozione e in materia di autovetture con riferimento al grande evento EXPO. Regione Lombardia assicura il pareggio di bilancio così come previsto dai commi 460 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. 4. Guidesi, Simonetti.

  Al comma 1, sopprimere la parola: anche.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A valere sullo stanziamento di cui al periodo precedente una quota pari a 5 milioni di euro è immediatamente attribuita alla Società Arexpo S.p.A. al fine di provvedere ad un aumento di capitale.
5. 6. Guidesi, Simonetti.

  Al comma 1, sopprimere la parola: anche.
5. 7. Guidesi, Simonetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: anche mediante con le seguenti: con esclusione della.

  Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le risorse stanziate per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 4 non possono essere utilizzate per oneri derivanti da esecuzione, già realizzata o da realizzarsi, di bonifiche, scavi e riporti di terre per esse necessari, nonché di opere per la messa in sicurezza della falda acquifera, sull'area utilizzata per l'Expo o su altre aree in uso alla Società Expo S.p.a.
5. 8. Da Villa.

  Al comma 1, sostituire le parole: anche mediante con le seguenti: con esclusione della.
5. 10. Della Valle.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 10 milioni;

  Conseguentemente:
   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
80 milioni con le seguenti: 20 milioni;
   al comma 4, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 17 milioni.
   all'articolo 13, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 523 milioni;
   all'articolo 15, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 80 milioni di euro nel biennio 2016-2017, di cui 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017;
   all'articolo 17, comma 1, lettera m), sostituire le parole: 123,6 milioni di euro con le seguenti: 600.000 euro.
5. 40. Sorial.

  Al comma 1 sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 22 milioni.

  Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera c).
5. 1. Caso.

  Al comma 1 sostituire le parole: per l'anno 2015 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2015 fino all'anno 2025;

  Conseguentemente,
    al comma 2:
    al primo periodo:
      sostituire la parola:
sentiti con le seguenti: d'intesa con;
      sostituire le parole: in uso a EXPO S.p.a. con le seguenti: di proprietà di AREXPO S.p.A;
     al secondo periodo, dopo la parola: IIT aggiungere le seguenti: d'intesa con le principali istituzioni scientifiche lombarde.
   all'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è conseguentemente ridotto di 50 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2025.
5. 5. Guidesi, Simonetti.

  Sopprimere i commi 2 e 3.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Per l'anno 2015 le risorse stanziate nel fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e successive modificazioni, sono incrementate di 100 milioni di euro.
5. 39. D'Incà.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente all'articolo 6, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in sede di Conferenza unificata sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del contributo di cui al comma 2-ter finalizzato alla dotazione, in particolare nei centri storici dei comuni interessati dal Giubileo straordinario, di una rete di defibrillatori automatici e in tale ambito programmando contestualmente attività di formazione dei cittadini sull'importanza di strumenti in grado di salvare vite umane e sul loro corretto utilizzo.
  2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è stabilito un primo contributo per l'anno 2016 di 80 milioni di euro.
5. 43. Mantero.

  Sopprimere il comma 2.
5. 11. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: è attribuito fino alla fine del comma, con le seguenti: il Ministero dell'istruzione, università e ricerca istituisce un comitato guida costituito dalle Università pubbliche e dagli Enti Pubblici di ricerca finalizzato alla realizzazione di progetti scientifici e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. Il Ministero dell'economia e finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzato ad istituire un Fondo la cui dotazione è pari a 80 milioni di euro per il 2015 destinato al finanziamento del progetto di cui al periodo precedente. Il comitato guida elabora un progetto esecutivo che è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti e approvato, previo parere delle Commissioni parlamentari stesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. 21. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: è attribuito fino alla fine del comma, con le seguenti: con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è emanato un bando per la progettazione e la realizzazione di un'iniziativa nazionale di ricerca scientifica e tecnologica che utilizzi parte delle aree in uso a EXPO S.p.A., ove necessario previo loro adattamento. Al bando possono partecipare università ed enti pubblici di ricerca, anche in associazione tra loro o con altri enti attivi nel campo della ricerca. Per il finanziamento della progettazione e della realizzazione della predetta iniziativa è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo, denominato «Fondo per la ricerca EXPO», a cui è attribuito un primo contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2015.
5. 22. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: è attribuito fino alla fine del comma, con le seguenti: viene stanziato un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, previo parere degli enti territoriali e delle principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. Tale stanziamento è assegnato alle università e agli enti di ricerca sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università e degli enti di ricerca, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.
5. 19. Basilio.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: è attribuito fino alla fine del comma, con le seguenti: viene stanziato un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, previo parere degli enti territoriali e delle principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario, previo loro adattamento. Tale stanziamento è assegnato alle università statali e agli enti di ricerca statali sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università statali e degli enti di ricerca statali, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.
5. 20. Vacca.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: è attribuito fino alla fine del comma, con le seguenti: viene stanziato un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca sulla base del programma PRIN, previo parere degli enti territoriali e delle principali istituzioni scientifiche interessate e con pubblicazione del relativo bando pubblico, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. La procedura di evidenza pubblica relativa dovrà necessariamente prevedere l'intera assegnazione del finanziamento ad un singolo progetto scientifico e di ricerca.
5. 23. D'Uva.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: un primo contributo fino alla fine del comma, con le seguenti: un contributo dell'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le stesse finalità viene stanziato un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2015 da assegnare alle università statali e agli enti di ricerca statali sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università statali e degli enti di ricerca statali, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.
5. 12. Battelli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: un primo contributo fino alla fine del comma, con le seguenti: un contributo dell'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le stesse finalità viene stanziato un contributo di 60 milioni di euro per l'anno 2015 da assegnare alle università statali agli enti di ricerca statali sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università statali e degli enti di ricerca statali, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.
5. 13. Brescia.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: un primo contributo fino alla fine del comma, con le seguenti: un contributo dell'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le stesse finalità viene stanziato un contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 da assegnare alle università statali e agli enti di ricerca statali sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università statali e degli enti di ricerca statali, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.
5. 14. Benedetti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: un primo contributo fino alla fine del comma, con le seguenti: un contributo dell'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le stesse finalità viene stanziato un contributo di 40 milioni di euro per l'anno 2015 da assegnare alle università statali e agli enti di ricerca statali sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università statali e degli enti di ricerca statali, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.
5. 15. Massimiliano Bernini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: un primo contributo fino alla fine del comma, con le seguenti: un contributo dell'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le stesse finalità viene stanziato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2015 da assegnare alle università statali e agli enti di ricerca statali sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università statali e degli enti di ricerca statali, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.
5. 16. Paolo Bernini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: un primo contributo fino alla fine del comma, con le seguenti: un contributo dell'importo di 60 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le stesse finalità viene stanziato un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 da assegnare alle università statali e agli enti di ricerca statali sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università statali e degli enti di ricerca statali, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.
5. 17. Bonafede.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: un primo contributo fino alla fine del comma, con le seguenti: un contributo dell'importo di 70 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le stesse finalità viene stanziato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2015 da assegnare alle università statali e agli enti di ricerca statali sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università statali e degli enti di ricerca statali, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.
5. 18. Businarolo.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 80 milioni con le seguenti: 40 milioni.

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Per l'anno 2015 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è rifinanziata per 12.200.000 euro.
   all'articolo 17, sopprimere la lettera c);
5. 26. Cariello.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: per la realizzazione aggiungere le seguenti: entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'istituto Italiano di Tecnologia invia con cadenza trimestrale una relazione al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze nonché alle competenti Commissioni parlamentari, sullo stato di avanzamento del progetto scientifico e di ricerca, di cui al presente comma, contenente la quantificazione e le modalità di utilizzo del contributo erogato.
5. 27. Baroni.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: anche.
5. 25. Guidesi, Simonetti.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il contributo è versato solo a seguito del completamento dell’iter di approvazione del progetto dell'IIT, secondo quanto previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. 24. Vignaroli.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: approvato aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
*5. 29. Crippa.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: approvato aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
*5. 28. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: sono definite aggiungere le seguenti:, entro il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
5. 30. Guidesi, Simonetti.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: di concerto con la Regione Lombardia.
5. 50. Occhiuto, Alberto Giorgetti.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 50 milioni.
5. 42. Vallascas.

  Sopprimere il comma 5.
*5. 32. Centemero.

  Sopprimere il comma 5.
*5. 33. De Rosa.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Per far fronte al mancato contributo della Provincia di Milano alla Società Expo S.p.a. è autorizzato, per l'anno 2016, un contributo dello Stato dell'importo di 60 milioni di euro da attribuire alla suddetta Società Expo S.p.a. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
5. 34. Centemero.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo si impegna a reperire le risorse necessarie al rifinanziamento dell'opera infrastrutturale, appena ne sussistano le condizioni.
5. 37. Centemero.

ART. 6.
(Interventi per il Giubileo).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: interventi Giubilari aggiungere le seguenti: da realizzarsi su tutto il territorio nazionale.
6. 2. Saltamartini, Simonetti, Guidesi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con priorità per la mobilità, il decoro urbano e la riqualificazione delle periferie con le seguenti: le cui risorse sono destinate almeno per il 50 per cento alla mobilità, al decoro urbano, alla lotta all'inquinamento e alla riqualificazione delle periferie.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al secondo periodo, sopprimere la parola:
annualmente;
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito dell'affidamento e nell'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture attraverso l'impiego delle risorse di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti assicurano l'applicazione di specifiche misure per la trasparenza e la pubblicità che sono raccolte in una relazione da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari.
6. 3. Daga.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per la mobilità, il decoro urbano e la riqualificazione delle periferie con le seguenti: per l'ottimizzazione del sistema trasportistico pubblico esistente, la riqualificazione del decoro urbano e delle periferie.
6. 4. Villarosa.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: mobilità aggiungere le seguenti:, la sicurezza.
6. 5. Saltamartini, Simonetti, Guidesi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di 65 milioni di euro per l'anno 2016.
6. 6. Brugnerotto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 65 milioni di euro per il 2016 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 100 milioni di euro per il trasporto pubblico locale di Roma Capitale e dei Comuni confinanti e 100 milioni di euro per la riqualificazione delle periferie di Roma Capitale.

  Conseguentemente
   al comma 2 sostituire le parole:
47 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 17 milioni con le seguenti: 67 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 37 milioni
   all'articolo 17, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
6. 1. Marcon, Melilla, Fassina, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: 65 milioni di euro con le seguenti: 205 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, lettera m), sostituire le parole: 123,6 milioni di euro con le seguenti: 263,6 milioni di euro.
6. 50. Rampelli.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di concerto con il Sindaco di Roma Capitale.
6. 51. Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2016 e il 30 giugno 2017 per le attività relative all'anno precedente, una relazione dettagliata sull'utilizzo del Fondo di cui al precedente comma.
6. 7. Saltamartini, Simonetti, Guidesi.

  Al comma 2, sopprimere le parole: da e verso la stazione di Roma San Pietro.
6. 8. Cozzolino.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in sede di Conferenza unificata sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del contributo di cui al comma 2-ter finalizzato alla dotazione, in particolare nei centri storici dei comuni interessati dal Giubileo straordinario, di una rete di defibrillatori automatici e in tale ambito programmando contestualmente attività di formazione dei cittadini sull'importanza di strumenti in grado di salvare vite umane e sul loro corretto utilizzo.
  2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è stabilito un primo contributo per l'anno 2016 di 80 milioni di euro.
  2-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-ter, valutato in 80 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante una corrispettiva riduzione per l'anno 2016 di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 13. Lorefice.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La Regione Lazio trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2016 e il 30 giugno 2017 per le attività relative all'anno precedente, una relazione dettagliata sull'utilizzo del contributo di cui al precedente comma.
6. 9. Saltamartini, Simonetti, Guidesi.

ART. 7.
(Misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del Giubileo).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2016 con le seguenti: 20 novembre 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, lettera m), sostituire le parole: 123,6 milioni di euro con le seguenti: 132,3 milioni di euro.
7. 50. Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di promuovere la fruizione culturale e turistica degli antichi itinerari di pellegrinaggio in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia, è autorizzata per l'anno 2016 la realizzazione di interventi finalizzati a supportare la realizzazione e la fruizione dei suddetti itinerari, approvati dalle Regioni competenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e concernenti i seguenti ambiti:
   a) individuazione, recupero, manutenzione e messa in sicurezza degli antichi tracciati, allo scopo di favorirne la piena fruibilità;
   b) restauro, risanamento conservativo, manutenzione e riqualificazione di immobili di interesse storico-artistico, paesaggistico ed ambientale localizzati in prossimità degli antichi tracciati;
   c) miglioramento della ricettività turistica, con priorità per gli interventi di recupero, completamento e manutenzione di strutture già esistenti e di rilievo storico;
   d) installazione di idonea segnaletica lungo gli itinerari e promozione delle attività di comunicazione rivolte a facilitarne la conoscenza e la fruizione.

  2-ter. Il Ministro dei beni e attività culturali e turismo provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione delle risorse disponibili per gli interventi di cui al comma 2-bis, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sul Fondo di cui al comma 1.
7. 1. Marcon, Melilla.

  Sopprimere il comma 4-bis.
7. 2. Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:
  4-ter. Al fine di soddisfare le contingenti esigenze di cui al comma 3, anche in considerazione delle minacce terroristiche, si autorizza il richiamo in servizio di carabinieri ausiliari in congedo, previo riaddestramento, anche allo scopo di consentire la riapertura di alcune stazioni dei carabinieri sottoutilizzate per mancanza di personale.
7. 51. Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

ART. 8.
(Made in Italy).

  Al comma 1, dopo le parole: per le imprese aggiungere le seguenti: che assicurino una assoluta tracciabilità dei prodotti italiani,.
8. 1. Russo.

  Al comma 1, dopo le parole: legge 11 novembre 2014, n. 164, aggiungere le seguenti: orientate alle produzioni a marchio.
8. 2. Russo.

  Al comma 2, dopo le parole: di livello internazionale aggiungere le seguenti:, incentivando, in particolare, la partecipazione delle piccole e medie imprese locali.
8. 3. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 2, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 6,5 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e quanto ad euro 1,5 milioni per la stabilizzazione, a domanda, alle dipendenze dell'Agenzia ICE dei dipendenti di cui al decreto 28 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2013, in ragione della loro precipua competenza sulle tematiche dell’Italian sounding, al fine di razionalizzare e di migliorare la qualità dei servizi resi alle imprese agricole con vocazione all’export.
8. 51. Russo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: con particolare riguardo alle imprese che assicurino una assoluta tracciabilità dei prodotti italiani.
8. 4. Russo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: con particolare riguardo ai prodotti a marchio.
8. 5. Russo.

  Sopprimere il comma 3.
8. 6. Russo.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in seguito annualmente, l'ICE relaziona alle competenti Commissioni parlamentari sugli interventi e i risultati derivanti dall'applicazione del presente articolo.
8. 7. Fantinati.

ART. 9.
(Revoca finanziamenti interventi non attuati e abrogazioni procedure per aeroporti).

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: al comma 5 aggiungere le seguenti: sono premesse le parole: «Previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia»,.
9. 50. Alberto Giorgetti, Occhiuto.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c)
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette annualmente al Parlamento una relazione riguardante lo stato dei finanziamenti revocati per infrastrutture, ai sensi del comma 5».
9. 51. Alberto Giorgetti, Occhiuto.

  Sopprimere il comma 3.
9. 52. Alberto Giorgetti, Occhiuto.

ART. 10.
(Continuità territoriale).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: non residenti aggiungere le seguenti: e la riduzione del costo dei biglietti aerei per tutte le rotte in regime di continuità territoriale sottoposte ad oneri di servizio pubblico.
10. 50. Pili.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2015 con le seguenti: a decorrere dal 2015.

  Conseguentemente:
    al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole:
non rilevano aggiungere la seguente: solo.
    all'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 10, comma 1, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 3. Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2015 con le seguenti: a decorrere dal 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 919, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «5,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».
10. 2. Piras, Melilla, Marcon, Franco Bordo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2015 con le seguenti: annui per ciascun anno del triennio 2015-2017.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: e quanto a 30 milioni di europei ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 4. Liuzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di realizzare e garantire la continuità territoriale da e per le isole, anche minori, e ridurne i disagi derivanti dalla condizione di insularità, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la continuità territoriale delle isole e delle isole minori italiane, con dotazione pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Tali risorse sono assegnate in proporzione alla spesa sostenuta da ciascuna regione. Agli oneri derivanti dalla istituzione del Fondo di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente alla rubrica, alla parola: Continuità premettere le seguenti: Fondo nazionale per la.
10. 5. Nicola Bianchi.

  Sopprimere il comma 2.
10. 7. Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1 Al fine di garantire la continuità territoriale della regione Sardegna, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 gennaio 2016, ne dichiara lo stato di insularità e contestualmente avvia le procedure necessarie, nel rispetto dello statuto regionale e delle normativa dell'Unione Europea, per il riconoscimento dello stato di insularità alla stessa regione in ambito comunitario.
10. 6. Piras, Melilla, Marcon, Franco Bordo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

  Art. 10-bis. – Per il personale civile in servizio alla data del 1o gennaio 1994 presso Mariteleradar – Livorno, nel passaggio dal comparto ministeri al comparto ricerca, con riferimento alla relativa tabella di equiparazione, l'inquadramento, a far data dal 1o gennaio 2014, nei rispettivi livelli e profili è effettuato con il riconoscimento di tutta l'anzianità di servizio pregressa, comunque maturata al 31 dicembre 1993 nel comparto ministeri.

  Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2016-2018 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 70 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.
10. 02. Bergamini.

ART. 11.
(Spazi finanziari per interventi nel settore delle linee metropolitane).

  Dopo il comma 2-quater, aggiungere i seguenti:
  2-quinquies. Il fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 è aumentato di 50 milioni annui.
  2-sexies. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, con provvedimenti del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è modificata la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dall'anno 2016, non inferiore a 50 milioni di euro annui.
11. 50. Dell'Orco.

ART. 12.
(Misure finanziarie urgenti per interventi in materia di servizio civile nazionale).

  Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 120 milioni.

  Conseguentemente:
   all'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: quanto a 483,8 milioni di euro con le seguenti: quanto a 503,8 milioni di euro;
   all'elenco allegato, la riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese per il Ministero della difesa per l'anno 2015 è pari a 33.000.000 euro di cui 8 milioni relativi alla Missione «Difesa e sicurezza del territorio (5)» in riferimento al Programma «1.5 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare», e 25 milioni relativi alla Missione «Ricerca e innovazione (17)» in riferimento al Programma «2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa».
12. 1. Marcon, Duranti, Piras, Melilla.

ART. 13.
(Rifinanziamento per l'anno 2015 del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione).

  Al comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo.

  Conseguentemente all'articolo 17:
    comma 1, sopprimere la lettera
m);
   dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 918 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «17,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20,7 per cento».
13. 1. Airaudo, Placido, Melilla, Marcon.

  Sopprimere il comma 1-bis.
13. 3. Castelli.

  Al comma 1-bis, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Per l'anno 2016 è attribuito un contributo alla Regione Calabria dell'importo di 50 milioni di euro finalizzato a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative. La somma è ripartita in due parti uguali, destinate l'una alle imprese start up innovative già esistenti, l'altra a sostegno di nuove iniziative, ai sensi degli articoli 25 e seguenti di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
13. 50. Nesci.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 giugno.

  Conseguentemente:
   al medesimo periodo, sostituire le parole:
50 milioni con le seguenti: 10 milioni;
   al terzo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 10 milioni.
13. 6. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Per il completamento, delle procedure di stabilizzazione di tutti i lavoratori impegnati in attività socialmente utili impiegati presso gli enti regionali e gli enti locali, da concludersi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2016, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dal 2016, a titolo di compartecipazione dello Stato. Le regioni dispongono con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale degli oneri necessari derivanti da quanto previsto dal periodo precedente e assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 919 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «5,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».
13. 11. Placido, Airaudo, Melilla, Marcon.

ART. 14.
(Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica).

  Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 50 milioni.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimenti del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è modificata la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dall'anno 2016, non inferiore a 25 milioni di euro annui.
14. 50. Micillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: «2014 e 2015 » sono sostituite dalle seguenti: «2014, 2015, 2016, 2017 e 2018».
  1-ter. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) è abrogato.
14. 3. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, gli importi per gli anni 2016, 2017 e 2018 sono ulteriormente incrementati di 50 milioni di euro.
  1-ter. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) è abrogato.
14. 4. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La dotazione del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, è incrementato di 300 milioni a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 918, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «7,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,7 per cento».
14. 5. Fassina, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è aumentata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. 6. Micillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 5 del decreto 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 è abrogato.
14. 7. Agostinelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 5 del decreto 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 è sostituito dal seguente «Chiunque occupa abusivamente un immobile ai sensi dell'articolo 633, primo comma, del codice penale, non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo ad accezione dei soggetti che abbiano un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00».
14. 8. Micillo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

  Art. 14-bis. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, si dispone la sospensione degli sfratti per finita locazione e per morosità di tutti gli immobili di edilizia residenziale pubblica – sovvenzionata, agevolata e convenzionata – realizzati nell'ambito dei piani di edilizia economica e popolare predisposti dalle amministrazioni comunali secondo la legge 18 aprile 1962, n. 167, così come modificata ed integrata dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e/o realizzati in virtù di qualsiasi altra disposizione normativa intervenuta a disciplinare la costruzione di immobili di ERP.
14. 04. Lombardi.

ART. 15.
(Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane).

  Al comma 1, sostituire le parole: dell'attività sportiva agonistica nazionale con le seguenti: delle pratiche sportive agonistiche e non in riferimento all'insieme della popolazione.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere le parole:
da trasferire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
   al comma 2:
     lettera
a), dopo la parola: ricognizione aggiungere le seguenti: in collaborazione con l'ANCI;
    lettera b), sostituire le parole: agonistica nazionale con le seguenti: sportiva;
    lettera c), sostituire le parole:, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale con le seguenti: localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
    sopprimere la lettera d);
   sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentito il CONI, presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano riguardante i primi interventi urgenti e, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano pluriennale degli interventi, che può essere rimodulato entro il 28 febbraio di ciascun anno. I piani sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per la predisposizione e attuazione del piano pluriennale, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi del personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni in possesso delle specifiche competenze tecniche in materia;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente all'Autorità vigilante e alle Camere una Relazione sull'utilizzo dei Fondi assegnati e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1;
   sopprimere il comma 5;
   al comma 6, sostituire le parole da: sul cui territorio insiste fino alla fine del comma, con le seguenti: che emanano apposito bando pubblico, e sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare, ammodernare o da realizzare ex-novo, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se il Comune riconosce l'interesse pubblico del progetto possono affidare la gestione anche gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento.
15. 3. Marcon, Fassina, Melilla, Pannarale, Giancarlo Giordano, Zaratti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'attività sportiva agonistica nazionale con le seguenti: delle pratiche sportive agonistiche e non in riferimento all'insieme della popolazione

  Conseguentemente:
   al comma 2:
    lettera
a), dopo la parola: ricognizione aggiungere le seguenti:, in collaborazione con l'ANCI,;
    lettera b), sostituire le parole: agonistica nazionale con la seguente: sportiva;
    lettera c), sostituire le parole da: con destinazione fino alla fine della lettera, con le seguenti:, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane.;
    sopprimere la lettera d);
   al comma 3:
    primo periodo, dopo le parole: comma 2 aggiungere le seguenti: la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentito il;
    primo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: novanta giorni;
    primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: centoventi giorni;
    terzo periodo, sostituire le parole: il Comitato olimpico nazionale italiano con le seguenti: la Presidenza del Consiglio dei ministri;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente all'Autorità vigilante e alle Camere una Relazione sull'utilizzo dei Fondi assegnati e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1.
    sopprimere il comma 5;
   al comma 6, sostituire le parole da: sul cui territorio insiste fino alla fine del comma, con le seguenti: che emanano apposito bando pubblico, e sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare, ammodernare o da realizzare ex-novo un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se gli enti locali riconoscono l'interesse pubblico del progetto possono affidare la gestione anche gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento.
15. 2. Marcon, Fassina, Melilla, Pannarale, Giancarlo Giordano, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la parola: nazionale, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: regionale e locale.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: nazionale, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: regionale e locale.
15. 4. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: e nelle periferie urbane con le seguenti:, nelle periferie urbane o nelle città metropolitane.
15. 5. Russo.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con le seguenti: e per almeno il 50 per cento delle risorse disponibili per la diffusione di attrezzature sportive per favorire la pratica sportiva dilettantesca nelle stesse aree.
15. 6. Marcon, Pannarale, Giancarlo Giordano, Melilla, Fassina.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: anche assicurando l'uso degli impianti sportivi a tutte le società e associazioni sportive che hanno tra gli iscritti adolescenti e giovani svantaggiati o a rischio devianza indicati dai servizi sociali.

  Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: anche assicurando l'uso degli impianti sportivi a tutte le società e associazioni sportive che hanno tra gli iscritti adolescenti e giovani svantaggiati o a rischio devianza indicati dai servizi sociali.
15. 7. Luigi Gallo.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) interventi, negli impianti sportivi, di efficientamento energetico, con particolare riferimento ad installazione di illuminazione a basso consumo, impianti fotovoltaici, impianti solari termici, impianti geotermici a bassa entalpia.
15. 51. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Turco, Pastorino.

  Al comma 2 sopprimere la lettera d).
*15. 8. Simonetti, Guidesi.

  Al comma 2 sopprimere la lettera d).
*15. 9. Simone Valente.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: il CONI, aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 ed i soggetti attivi nel servizio di recupero dei giovani nelle medesime aree.
15. 12. Marcon, Melilla.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: il CONI aggiungere le seguenti: sentiti, per gli aspetti attinenti all'accessibilità e all'omologazione degli impianti, gli enti locali.
15. 11. Marcon, Melilla.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: il CONI presenta aggiungere le seguenti: nel rispetto del principio di perequazione fra aree.
15. 10. Russo.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: per l'approvazione, aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.
15. 13. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
15. 14. Russo.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro novanta giorni.
15. 15. Russo.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: il piano pluriennale degli interventi aggiungere le seguenti: con particolare attenzione a riequilibrare l'offerta di impianti sportivi sul territorio nazionale.
15. 16. Russo.

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previa sottoposizione a procedura di consultazione pubblica che consenta a tutte le parti interessate di presentare le osservazioni sui medesimi piani entro un termine non inferiore a trenta giorni, garantendo che i provvedimenti di apertura della procedura di consultazione ed i risultati della medesima procedura siano tempestivamente pubblicati sui siti internet della Presidenza del Consiglio dei ministri e del CONI.
15. 17. Sarti.

  Sopprimere il comma 5.
15. 18. Carinelli.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, le parole:, tenendo conto dell'utilità sociale dei differenti progetti presentati attraverso idonee procedure comparative tra gli stessi.
15. 19. Silvia Giordano.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: Al di fuori degli interventi previsti dal piano di cui al comma 3, le associazioni e le con le seguenti: Una quota parte degli interventi previsti dal piano di cui al comma 3, nella misura pari al 50 per cento delle risorse stanziate di cui comma 1 del presente articolo, è destinata alle associazioni e alle

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: senza fini di lucro aggiungere la seguente: che.
15. 20. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: Al di fuori degli interventi previsti dal piano di cui al comma 3, le associazioni e le con le seguenti: Una quota parte degli interventi previsti dal piano di cui al comma 3, nella misura pari al 40 per cento delle risorse stanziate di cui comma 1 del presente articolo, è destinata alle associazioni e alle.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: senza fini di lucro aggiungere la seguente: che.
15. 21. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: Al di fuori degli interventi previsti dal piano di cui al comma 3, le associazioni e le con le seguenti: Una quota parte degli interventi previsti dal piano di cui al comma 3, nella misura pari al 30 per cento delle risorse stanziate di cui comma 1 del presente articolo, è destinata alle associazioni e alle.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: senza fini di lucro aggiungere la seguente: che.
15. 22. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso di concorso di più progetti, si procede ad una consultazione pubblica che consenta a tutte le parti interessate di presentare le osservazioni sui medesimi progetti, garantendo che i provvedimenti di apertura della procedura di consultazione ed i risultati della medesima siano tempestivamente pubblicati sui siti internet degli enti locali sul cui territorio insiste l'impianto sportivo interessato al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure adottate. In ogni caso gli enti locali garantiscono il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica.
15. 24. Cecconi.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: sempre che gli enti locali non intendano intervenire direttamente nell'attività di rigenerazione, riqualificazione ed ammodernamento e successiva gestione degli impianti sportivi e nel rispetto dell'articolo 90, commi 24 e 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
15. 25. Marzana.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Convenzioni sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune sul cui territorio insiste l'impianto sportivo.
15. 26. Chimienti.

  Al comma 8, dopo le parole: il Comune aggiungere le seguenti: previa pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
15. 27. Ciprini.

ART. 16.
(Misure urgenti per il cinema).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 11, dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è sostituito dal seguente:
  «11. A decorrere dal 1o gennaio 2000, per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, l'aliquota dell'IVA è fissata al 10 per cento. A decorrere dal 1o gennaio 2016 per tutti gli spettacoli cinematografici e per i servizi indicati al n. 1 della tabella C), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'aliquota dell'IVA è fissata al 4 per cento.».

  Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 919, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «5,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».
16. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano, Melilla, Marcon.

ART. 17.
(Disposizioni finanziarie).

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: utilizzo delle risorse fino alla fine della lettera, con le seguenti: corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004.
17. 3. Alberti.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: dell'autorizzazione di spesa fino alla fine della lettera, con le seguenti: del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. 7. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

A.C. 3495 – Proposta emendativa

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 1

  Sopprimere il comma 2.
Dis. 1. 1. Melilla, Marcon.

A.C. 3495 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    si accoglie con favore la disposizione di cui all'articolo 15 considerata la necessità e l'urgenza di intervenire a potenziare l'attività sportiva e a favore dello sviluppo della relativa cultura, in particolare nelle aree svantaggiate, anche attraverso adeguati interventi volti al miglioramento e alla messa in sicurezza di impianti sportivi esistenti;
    molti complessi sportivi presenti nel territorio nazionale e in particolare in alcune aree del sud Italia versano in condizioni strutturali piuttosto critiche e che tuttavia pur se bisognevoli di interventi di recupero e di adeguamento funzionale e normativo, presentano una innegabile validità e potenzialità di sviluppo, in virtù della loro ubicazione, delle possibilità offerte dagli impianti e dalle attrezzature esistenti e del loro possibile ampliamento nelle attigue aree a corredo;
    le risorse disponibili dovrebbero pertanto essere utilizzate per le sopracitate migliorie ed interventi di recupero e non invece per il finanziamento di nuove strutture la cui realizzazione richiede tempo e spesso continui ulteriori esborsi di denaro rispetto a quelli preventivati,

impegna il Governo

a predisporre che le risorse del Fondo «Sport e periferie» siano prioritariamente utilizzate per interventi di recupero ed adeguamento funzionale dei complessi sportivi già esistenti.
9/3495/1Lupo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame all'articolo 6 prevede interventi per il Giubileo;
    in particolare l'articolo 6 dispone l'istituzione di un Fondo per la realizzazione degli interventi Giubilari con priorità per la mobilità, il decoro urbano e la riqualificazione delle periferie, con una dotazione di 94 milioni di euro nel 2015 e di 65 milioni di euro nel 2016;
    è previsto un afflusso costante di pellegrini nelle città italiane interessate dal Giubileo straordinario della Misericordia; da qui la necessità che le stesse, e in particolare le aree dove si prevede un maggiore afflusso, siano dotate di defribillatori automatici in grado di poter essere utilizzati in caso di necessità e con un intervento tempestivo salvare così vite umane,

impegna il Governo

a prevedere tra gli interventi da realizzare la dotazione, per le città interessate dal Giubileo ed in particolare nei centri storici dove è prevedibile un maggiore afflusso di pellegrini, di defribillatori automatici al fine di intervenire tempestivamente in caso di necessità e salvare vite umane; in tale ambito si potrebbero avviare nelle stesse città punti informativi per i cittadini ed eventuali corsi di formazione sull'uso dei defibrillatori nonché sull'importanza degli stessi.
9/3495/2Lorefice.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame all'articolo 6 prevede interventi per il Giubileo;
    in particolare l'articolo 6 dispone l'istituzione di un Fondo per la realizzazione degli interventi Giubilari con priorità per la mobilità, il decoro urbano e la riqualificazione delle periferie, con una dotazione di 94 milioni di euro nel 2015 e di 65 milioni di euro nel 2016;
    è previsto un afflusso costante di pellegrini nelle città italiane interessate dal Giubileo straordinario della Misericordia; da qui la necessità che le stesse, e in particolare le aree dove si prevede un maggiore afflusso, siano dotate di defribillatori automatici in grado di poter essere utilizzati in caso di necessità e con un intervento tempestivo salvare così vite umane,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere tra gli interventi da realizzare la dotazione, per le città interessate dal Giubileo ed in particolare nei centri storici dove è prevedibile un maggiore afflusso di pellegrini, di defribillatori automatici al fine di intervenire tempestivamente in caso di necessità e salvare vite umane; in tale ambito si potrebbero avviare nelle stesse città punti informativi per i cittadini ed eventuali corsi di formazione sull'uso dei defibrillatori nonché sull'importanza degli stessi.
9/3495/2. (Testo modificato nel corso della seduta)  Lorefice.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame all'articolo 5 reca iniziative per la valorizzazione dell'area utilizzata per l'Expo;
    in particolare l'articolo 5, al comma 2, prevede che, nell'ambito delle iniziative per la valorizzazione dell'area utilizzata per l'Expo, all'istituto Italiano di Tecnologia sia attribuito un primo contributo di importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015;
    tale contributo sarebbe destinato alla realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca da attuarsi anche utilizzando parte delle aree di Expo Spa;
    il progetto esecutivo elaborato dall'Istituto italiano di Tecnologia dovrà essere approvato con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze;
    nell'articolo 5 al comma 2 non reca alcun termine entro cui l'Istituto Italiano di Tecnologia debba realizzare il progetto scientifico e di ricerca, così che l'attribuzione di un «primo contributo» di 80 milioni di euro potrebbe celare un contributo che potrebbe essere erogato per anni senza certezza nei tempi di elaborazione del citato progetto,

impegna il Governo

a richiedere all'istituto Italiano di Tecnologia una relazione periodica, possibilmente trimestrale, da inviare anche alle competenti Commissioni parlamentari in relazione allo stato di avanzamento del progetto esecutivo scientifico e di ricerca che indichi a partire dalla prima relazione un termine entro cui lo stesso sarà presentato al fine della sua approvazione.
9/3495/3Baroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame all'articolo 6 prevede interventi per il Giubileo;
    l'articolo 15 reca misure per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane;
    in particolare l'articolo 15:
     al comma 1 autorizza una spesa di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017 così ripartita: 20 milioni di euro nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017;
     al comma 3 che il CONI presenti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla entrata in vigore del decreto un piano riguardante gli interventi urgenti e entro trenta giorni il piano pluriennale degli interventi;
     al comma 6 si dispone che le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare agli enti locali sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, non tra quelli di cui al piano del CONI, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria. Qualora l'ente locale riconosca l'interesse pubblico del progetto affida la gestione gratuita dell'impianto all'associazione per una durata non inferiore a cinque anni;
    è necessario che i progetti presentati dal CONI o dalle associazioni sportive agli enti locali siano approvati tenendo conto dell'utilità sociale dei progetti presentati anche attraverso procedure comparative,

impegna il Governo:

   a far sì che in sede di approvazione degli interventi proposti dal CONI sia valutata l'utilità sociale dei progetti presentati attraverso procedure comparative dell'utilità sociale degli stessi e la stessa modalità sia utilizzata da parte degli enti locali in relazione ai progetti preliminari presentati da associazioni sportive;
   ad inviare alle competenti commissioni parlamentari entro il 30 gennaio 2016 l'elenco dei primi interventi urgenti proposti dal CONI e entro quaranta cinque giorni successivi alla entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame il piano pluriennale degli interventi predisposti dal CONI.
9/3495/4Silvia Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7, recante «Misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del Giubileo», dispone in ordine all'operazione cosiddetta «strade sicure», prevedendone il prolungamento e al contempo recando la possibilità di nuove assunzioni fino a 1.500 unità;
    anche la legge di stabilità interviene in tale ambito, provvedendo a dilatare ulteriormente l'impiego temporale dell'operazione, a tal fine provvedendo anche ad un incremento delle forze di polizia,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative, in modo che sia rigorosamente rispettato il principio dello scorrimento delle graduatorie vigenti prima di procedere a nuove assunzioni per i comparti della Sicurezza e della difesa, nonché per l'insieme delle forze militari utilizzate a presidio del territorio e degli obiettivi sensibili.
9/3495/5Nesci.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 introduce misure per incrementare l'offerta del servizio ferroviario regionale da e verso la stazione di Roma San Pietro e potenziare il sistema dei servizi sanitari, in particolare gli interventi di emergenza, in concomitanza al Giubileo straordinario della Misericordia, attribuendo una somma complessiva di 40 milioni di euro;
    il flusso di pellegrini e turisti prevedibili per l'anno giubilare verso Roma sarà sicuramente straordinario ma è legittimo prevedere come già successo per altri eventi di portata mondiale che il flusso non sia diretto, circoscritto e concluso nella sola città di Roma ma che sfoci in un flusso indiretto verso altre località con caratteristiche di offerta religiosa;
    la regione Umbria può vantare alcuni dei luoghi più importanti per la cristianità quali Assisi, Cascia, Norcia e i luoghi della via Francigena;
    in particolare il fatto stesso che l'attuale Pontefice abbia scelto come nome quello di Papa Francesco fa presupporre, senza tema di smentita, un abbinamento di itinerario tra le due città di Roma e Assisi; la città di Assisi riceve un flusso di visitatori stimato oltre il milione di presenze già in condizioni normali;
    la città di Cascia ha dato invece i natali ed è meta di pellegrinaggio dei Cristiani devoti a Santa Rita che è riconosciuta la Santa più pregata al mondo dopo la Madonna, elemento questo di assoluto rilievo nella valutazione della portata turistico-religiosa della città;
    nel circuito minimo del turismo religioso deve essere sicuramente inserita la città di Norcia, meta di pellegrinaggio dei devoti a San Benedetto fondatore dell'omonimo ordine;
    anche la città di Gubbio coincide col «Sentiero Francescano della Pace», che si può percorrere in 2, 3 o 4 tappe da Assisi o Perugia e rappresenta un luogo di incredibile attrattività, come lo è la città di Loreto nelle Marche;
    per quanto riguarda il traffico ferroviario da e per Roma tutte le destinazioni citate insistono lungo una direttrice principale che parte dalla Stazione Termini e i treni regionali utilizzati in queste tratte sono relegati a partire ed arrivare ai binari 1 est e 2 est di Roma Termini a circa 1000 metri di distanza dai binari normali in direzione Roma Tiburtina;
    i passeggeri spesso stranieri, anziani e con carico di valigie si trovano spesso in condizioni di disagio sia perché i binari si trovano in una posizione inusuale rispetto ad altre stazioni ferroviarie e sia perché la distanza notevole da percorrere a piedi e, soprattutto, senza protezioni da agenti atmosferici rende questo trasferimento disagevole se non addirittura davvero non dignitoso nel rispetto di coloro che si trovano a viaggiare nel nostro Paese,

impegna il Governo

ad attivarsi, su iniziativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di istituire un tavolo tecnico, a cui partecipino le regioni di Lazio, Marche, Umbria, Trenitalia, RFI e Grandi Stazioni SpA, con l'obiettivo di incrementare e migliorare l'offerta del servizio ferroviario regionale in direzione da e per l'Umbria, in particolare per le città di Assisi, Cascia, Norcia, Gubbio, Loreto e per i luoghi interessati dalla Via Francigena e di potenziare il sistema dei servizi sanitari, in particolare gli interventi di emergenza, in considerazione dei previsti flussi turistici legati all'evento giubilare.
9/3495/6Ciprini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 introduce misure per incrementare l'offerta del servizio ferroviario regionale da e verso la stazione di Roma San Pietro e potenziare il sistema dei servizi sanitari, in particolare gli interventi di emergenza, in concomitanza al Giubileo straordinario della Misericordia, attribuendo una somma complessiva di 40 milioni di euro;
    il flusso di pellegrini e turisti prevedibili per l'anno giubilare verso Roma sarà sicuramente straordinario ma è legittimo prevedere come già successo per altri eventi di portata mondiale che il flusso non sia diretto, circoscritto e concluso nella sola città di Roma ma che sfoci in un flusso indiretto verso altre località con caratteristiche di offerta religiosa;
    la regione Umbria può vantare alcuni dei luoghi più importanti per la cristianità quali Assisi, Cascia, Norcia e i luoghi della via Francigena;
    in particolare il fatto stesso che l'attuale Pontefice abbia scelto come nome quello di Papa Francesco fa presupporre, senza tema di smentita, un abbinamento di itinerario tra le due città di Roma e Assisi; la città di Assisi riceve un flusso di visitatori stimato oltre il milione di presenze già in condizioni normali;
    la città di Cascia ha dato invece i natali ed è meta di pellegrinaggio dei Cristiani devoti a Santa Rita che è riconosciuta la Santa più pregata al mondo dopo la Madonna, elemento questo di assoluto rilievo nella valutazione della portata turistico-religiosa della città;
    nel circuito minimo del turismo religioso deve essere sicuramente inserita la città di Norcia, meta di pellegrinaggio dei devoti a San Benedetto fondatore dell'omonimo ordine;
    anche la città di Gubbio coincide col «Sentiero Francescano della Pace», che si può percorrere in 2, 3 o 4 tappe da Assisi o Perugia e rappresenta un luogo di incredibile attrattività, come lo è la città di Loreto nelle Marche;
    per quanto riguarda il traffico ferroviario da e per Roma tutte le destinazioni citate insistono lungo una direttrice principale che parte dalla Stazione Termini e i treni regionali utilizzati in queste tratte sono relegati a partire ed arrivare ai binari 1 est e 2 est di Roma Termini a circa 1000 metri di distanza dai binari normali in direzione Roma Tiburtina;
    i passeggeri spesso stranieri, anziani e con carico di valigie si trovano spesso in condizioni di disagio sia perché i binari si trovano in una posizione inusuale rispetto ad altre stazioni ferroviarie e sia perché la distanza notevole da percorrere a piedi e, soprattutto, senza protezioni da agenti atmosferici rende questo trasferimento disagevole se non addirittura davvero non dignitoso nel rispetto di coloro che si trovano a viaggiare nel nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di attivarsi, su iniziativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di istituire un tavolo tecnico, a cui partecipino le regioni di Lazio, Marche, Umbria, Trenitalia, RFI e Grandi Stazioni SpA, con l'obiettivo di incrementare e migliorare l'offerta del servizio ferroviario regionale in direzione da e per l'Umbria, in particolare per le città di Assisi, Cascia, Norcia, Gubbio, Loreto e per i luoghi interessati dalla Via Francigena e di potenziare il sistema dei servizi sanitari, in particolare gli interventi di emergenza, in considerazione dei previsti flussi turistici legati all'evento giubilare.
9/3495/6. (Testo modificato nel corso della seduta)  Ciprini.


   La Camera,
   premesso che:
    la «Via Francigena» è un antico itinerario che attraversa l'Europa, le cui origini risalgono al Medioevo. Il percorso, fissato intorno al 990 dall'arcivescovo Sigerico in ottanta tappe e conservato in un documento storico alla British Library di Londra, parte da Canterbury e arriva a Roma, inserendosi nei tracciati definiti «romei» che raggiungevano la capitale della cristianità;
    la Francigena, arteria di Commercio e di pellegrinaggio, divenne nel corso dei secoli una via di collegamento importantissima tra il nord e il sud Europa e un fecondo terreno di scambio culturale ed economico. Si tratta di un itinerario non costituito da un unico tracciato, ma da un intreccio di strade e sentieri che si sviluppavano in relazione ai differenti contesti e mutamenti storici, economici e sociali. Un itinerario quindi in cui i luoghi sacri (cattedrali e chiese) si intrecciano con le testimonianze di vita comune come grance, granai, ponti fortificati, ospedali, stazioni di posta, cisterne, mulini, antiche locande;
    il 9 dicembre 2004 il Consiglio d'Europa ha dichiarato la Via Francigena «Grande itinerario culturale del Consiglio d'Europa» ai sensi della risoluzione (98) 4, adottata dal Comitato dei Ministri il 17 marzo 1998, La definizione «Grande itinerario culturale» fa riferimento a temi pan-europei definiti in più progetti di varie regioni europee con una cooperazione di lunga durata in più campi d'azione, riunendo abilità interdisciplinari;
    nel corso degli ultimi anni il percorso italiano della Via Francigena è stato oggetto di interventi pubblici, di aggiornamenti normativi, di progetti locali, nonché di numerosi e diversificati atti ed iniziative parlamentari tra cui la costituzione di un intergruppo parlamentare a sostegno della «Via Francigena» al quale hanno aderito 37 tra deputati e senatori di diversi orientamenti politici;
    si è costituito nel 2010 presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il gruppo di coordinamento per la candidatura della Via Francigena per l'iscrizione nella Lista del Patrimonio materiale mondiale dell'Unesco formato da rappresentanti dello stesso ministero, delle regioni Toscana e Lazio, delle province di Siena e Pavia, dell'Associazione europea delle Vie francigene e del Parco della Val d'Orcia;
    nell'anno in corso il comune di Fidenza, città nella quale ha sede l'Associazione europea delle Vie Francigene, ha parallelamente avviato un proprio percorso per l'inserimento del Duomo cittadino quale patrimonio mondiale nell'ambito del più vasto progetto di candidatura della Via Francigena nella lista del patrimonio tutelato dall'Unesco, e in tale iniziativa, alla quale la regione Emilia-Romagna ha dato la propria adesione, è stato coinvolto il Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo; ad oggi, non risultano ulteriori notizie ufficiali relative all’iter della candidatura che prevede successivamente l'analisi della proposta da parte della Commissione nazionale italiana per l'Unesco (una struttura interministeriale – a cui partecipano rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare) e la successiva redazione di una documentazione di sostegno alla candidatura stessa che necessita di un dossier ed un piano di gestione,

impegna il Governo

a presentare entro il 30 gennaio 2016 il progetto di candidatura per l'inserimento della «Via Francigena» nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'Unesco, d'intesa con gli altri Paesi europei interessati dal tracciato, e in relazione a quanto esposto in premessa.
9/3495/7Massimiliano Bernini.


   La Camera,
   premesso che:
    la «Via Francigena» è un antico itinerario che attraversa l'Europa, le cui origini risalgono al Medioevo. Il percorso, fissato intorno al 990 dall'arcivescovo Sigerico in ottanta tappe e conservato in un documento storico alla British Library di Londra, parte da Canterbury e arriva a Roma, inserendosi nei tracciati definiti «romei» che raggiungevano la capitale della cristianità;
    la Francigena, arteria di commercio e di pellegrinaggio, divenne nel corso dei secoli una via di collegamento importantissima: tra il nord e il sud Europa e un fecondo terreno di scambio culturale ed economico. Si tratta di un itinerario non costituito da un unico tracciato, ma da un intreccio di strade e sentieri che si sviluppavano in relazione ai differenti contesti e mutamenti Storici, economici e sociali. Un itinerario quindi in cui i luoghi sacri (cattedrali e chiese) si intrecciano con le testimonianze di vita comune come grance, granai, ponti fortificati, ospedali, stazioni di posta, cisterne, mulini, antiche locande;
    il 9 dicembre 2004 il Consiglio d'Europa ha dichiarato la Via Francigena «Grande itinerario culturale del Consiglio d'Europa» ai sensi della risoluzione (98) 4, adottata dal Comitato dei Ministri il 17 marzo 1998. La definizione «Grande itinerario culturale» fa riferimento a temi pan-europei definiti in più progetti di varie regioni europee con una cooperazione di lunga durata in più campi d'azione, riunendo abilità interdisciplinari;
    nel corso degli ultimi anni il percorso italiano della Via Francigena è stato oggetto di interventi pubblici, di aggiornamenti normativi, di progetti locali, nonché di numerosi e diversificati atti ed iniziative parlamentari tra cui la costituzione di un intergruppo parlamentare a sostegno della «Via Francigena» al quale hanno aderito 37 tra deputati e senatori di diversi orientamenti politici;
    si è costituito nel 2010 presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il gruppo di coordinamento per la candidatura della Via Francigena per l'iscrizione nella Lista del Patrimonio materiale mondiale dell'Unesco formato da rappresentanti dello stesso ministero, delle regioni Toscana e Lazio, delle province di Siena e Pavia, dell'Associazione europea delle Vie francigene e del Parco della Val d'Orcia;
    nell'anno in corso il comune di Fidenza, città nella quale ha sede l'Associazione europea delle Vie Francigene, ha parallelamente avviato un proprio percorso per l'inserimento del Duomo cittadino quale patrimonio mondiale nell'ambito del più vasto progetto di candidatura della Via Francigena nella Lista del patrimonio tutelato dall'Unesco, e in tale iniziativa, alla quale la regione Emilia-Romagna ha dato la propria adesione, è stato coinvolto, il Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo; ad oggi non risultano ulteriori notizie ufficiali relative all’iter della candidatura che prevede successivamente l'analisi della proposta da parte della Commissione nazionale italiana per l'Unesco (una struttura interministeriale –, a cui partecipano rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) e la successiva redazione di una documentazione di sostegno alla candidatura stessa che necessita di un dossier ed un piano di gestione,

impegna il Governo

ad inserire nelle prossime iniziative normative utili norme specifiche e finanziamenti adeguati per la valorizzazione e la fruizione della «Via Francigena», concordati preventivamente con il gruppo di coordinamento per la candidatura, la Commissione nazionale italiana per l'Unesco e con le istituzioni territoriali competenti.
9/3495/8Benedetti, Massimiliano Bernini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 15 del provvedimento istituisce il Fondo «Sport e periferie», finalizzato, in particolare, al potenziamento dell'attività sportiva agonistica e a interventi su impianti sportivi esistenti da parte delle associazioni e società sportive, con una dotazione di euro 20 milioni nel 2015, euro 50 milioni nel 2016, e euro 30 milioni nel 2017;
    espressamente il comma 2 prevede che le risorse debbano essere destinate alla rigenerazione, al completamento e all'adeguamento di impianti sportivi esistenti destinati all'attività agonistica nazionale, localizzati in aree svantaggiate;
    il comma 3 dispone che, per la realizzazione degli interventi, il CONI presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entrò 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il piano relativo ai primi interventi urgenti;
    altro obiettivo dichiarato del provvedimento è quello di rimuovere gli squilibri economico-sociali e incrementare la sicurezza urbana;
    la compagine calcistica del Crotone calcio sta vivendo una stagione agonistica estremamente felice nel campionato di serie B, con la concreta possibilità che possa conquistare la serie A. Tutto questo accade in una città, quella Crotone, classificata sia dallo Svimez che dalla classifica annuale redatta dal Sole 24 Ore, tra le più povere d'Italia sia in relazione al reddito medio sia per quel che riguarda la fascia di popolazione al di sotto della soglia di povertà; enormi sono i problemi ambientali derivanti dalle aree industriali dismesse;
    i successi della squadra calcistica crotonese costituiscono una forma di riscatto per la città e di speranza per un futuro migliore;
    il comune di Crotone e la regione Calabria hanno trovato un accordo per l'ammodernamento dello stadio cittadino Ezio Scida; ma il comune e la società calcistica cittadina stanno anche lavorando in parallelo con «B Futura» per un progetto, più a lungo termine, per realizzare un nuovo impianto più moderno e funzionale. Lo Scida infatti è un impianto poco idoneo alle manifestazioni calcistiche ed è possibile che con le nuove regole della Federazione, tra alcuni anni non sarà più possibile utilizzarlo a questo scopo,

impegna il Governo

in sede di approvazione del Piano in materia di impianti sportivi di cui al comma 3 dell'articolo 15 del provvedimento in esame, a dotare di adeguate risorse sia il progetto di rinnovo dello Stadio Ezio Scida di Crotone, sia lo studio di fattibilità e la eventuale realizzazione del nuovo stadio calcistico crotonese.
9/3495/9Dorina Bianchi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 15 del provvedimento istituisce il Fondo «Sport e periferie», finalizzato, in particolare, al potenziamento dell'attività sportiva agonistica e a interventi su impianti sportivi esistenti da parte delle associazioni e società sportive, con una dotazione di euro 20 milioni nel 2015, euro 50 milioni nel 2016, e euro 30 milioni nel 2017;
    espressamente il comma 2 prevede che le risorse debbano essere destinate alla rigenerazione, al completamento e all'adeguamento di impianti sportivi esistenti destinati all'attività agonistica nazionale, localizzati in aree svantaggiate;
    il comma 3 dispone che, per la realizzazione degli interventi, il CONI presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entrò 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il piano relativo ai primi interventi urgenti;
    altro obiettivo dichiarato del provvedimento è quello di rimuovere gli squilibri economico-sociali e incrementare la sicurezza urbana;
    la compagine calcistica del Crotone calcio sta vivendo una stagione agonistica estremamente felice nel campionato di serie B, con la concreta possibilità che possa conquistare la serie A. Tutto questo accade in una città, quella Crotone, classificata sia dallo Svimez che dalla classifica annuale redatta dal Sole 24 Ore, tra le più povere d'Italia sia in relazione al reddito medio sia per quel che riguarda la fascia di popolazione al di sotto della soglia di povertà; enormi sono i problemi ambientali derivanti dalle aree industriali dismesse;
    i successi della squadra calcistica crotonese costituiscono una forma di riscatto per la città e di speranza per un futuro migliore;
    il comune di Crotone e la regione Calabria hanno trovato un accordo per l'ammodernamento dello stadio cittadino Ezio Scida; ma il comune e la società calcistica cittadina stanno anche lavorando in parallelo con «B Futura» per un progetto, più a lungo termine, per realizzare un nuovo impianto più moderno e funzionale. Lo Scida infatti è un impianto poco idoneo alle manifestazioni calcistiche ed è possibile che con le nuove regole della Federazione, tra alcuni anni non sarà più possibile utilizzarlo a questo scopo,

impegna il Governo

a sottoporre all'attenzione del CONI, in sede di approvazione del Piano in materia di impianti sportivi di cui al comma 3 dell'articolo 15 del provvedimento in esame, la possibilità di dotare di adeguate risorse sia il progetto di rinnovo dello Stadio Ezio Scida di Crotone, sia lo studio di fattibilità e la eventuale realizzazione del nuovo stadio calcistico crotonese.
9/3495/9. (Testo modificato nel corso della seduta)  Dorina Bianchi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame, dispone che il Piano straordinario di cui al comma 1, comprensivo del cronoprogramma, una volta approvato sia immediatamente trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze per le valutazioni di competenza che sono rese entro 20 giorni dal ricevimento e che esso sia successivamente inviato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alla Commissione europea;
    è opportuno che anche il Parlamento sia posto a conoscenza della pianificazione straordinaria prevista al comma 1 e del Piano stralcio di cui all'articolo 2 comma 7 nonché del loro stato di attuazione, stante la rilevanza che il problema dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania riveste sotto il profilo ambientale, di tutela della salute e delle rilevanti risorse da decenni destinate finora con risultati deludenti, a quei territori,

impegna il Governo

a trasmettere alla Commissione ambiente della Camera dei deputati gli atti di pianificazione di cui all'articolo 2 entro trenta giorni dalla loro approvazione e a relazionare entro il 31 ottobre 2016 sul loro stato di attuazione.
9/3495/10Carrescia, Cominelli, Taricco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame, dispone che il Piano straordinario di cui al comma 1, comprensivo del cronoprogramma, una volta approvato sia immediatamente trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze per le valutazioni di competenza che sono rese entro 20 giorni dal ricevimento e che esso sia successivamente inviato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alla Commissione europea;
    è opportuno che anche il Parlamento sia posto a conoscenza della pianificazione straordinaria prevista al comma 1 e del Piano stralcio di cui all'articolo 2 comma 7 nonché del loro stato di attuazione, stante la rilevanza che il problema dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania riveste sotto il profilo ambientale, di tutela della salute e delle rilevanti risorse da decenni destinate finora con risultati deludenti, a quei territori,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di trasmettere alla Commissione ambiente della Camera dei deputati gli atti di pianificazione di cui all'articolo 2 entro trenta giorni dalla loro approvazione e di relazionare entro il 31 ottobre 2016 sul loro stato di attuazione.
9/3495/10. (Testo modificato nel corso della seduta)  Carrescia, Cominelli, Taricco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'attività sportiva di base svolge una funzione fondamentale per la prevenzione di malattie e migliora lo stile di vita della persone in particolare sotto l'aspetto sanitario;
    lo sport svolge anche una funzione fondamentale per una maggiore integrazione e relazione tra le persone nel proprio territorio. Alcune realtà periferiche e svantaggiate vivono anche la dimensione dello sport come ambito per recupero sociale di ragazzi e giovani;
    lo sport di base è il primo passo per promuovere e far crescere anche atleti che svolgeranno attività agonistica. In questi anni si sta evidenziando come la mancanza di un vero lavoro sui giovani e di investimento sullo sport di base abbia impoverito anche il settore agonistico con risultati largamente insufficienti nelle discipline olimpiche e non;
    gli Enti di promozione Sportiva sono parte integrante di questo processo per uno sviluppo di sport di base e di un sistema di «vivaio» anche per futuri atleti agonisti,

impegna il Governo:

   a sostenere i progetti e gli interventi svolti dagli Enti di promozione sportiva nelle periferie e nelle località svantaggiate per la gestione degli impianti sportivi spesso in condizioni degradate;
   a valutare di impegnare parte del fondo destinato al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per sostenere gli Enti di promozione sportiva per consentire di svolgere iniziative sportive nei territori svantaggiati e nelle periferie cittadine.
9/3495/11Cova, Casati, Tentori, Galperti, Preziosi, Albini, Crimì, Iori.


   La Camera,
   premesso che:
    l'attività sportiva di base svolge una funzione fondamentale per la prevenzione di malattie e migliora lo stile di vita della persone in particolare sotto l'aspetto sanitario;
    lo sport svolge anche una funzione fondamentale per una maggiore integrazione e relazione tra le persone nel proprio territorio. Alcune realtà periferiche e svantaggiate vivono anche la dimensione dello sport come ambito per recupero sociale di ragazzi e giovani;
    lo sport di base è il primo passo per promuovere e far crescere anche atleti che svolgeranno attività agonistica. In questi anni si sta evidenziando come la mancanza di un vero lavoro sui giovani e di investimento sullo sport di base abbia impoverito anche il settore agonistico con risultati largamente insufficienti nelle discipline olimpiche e non;
    gli Enti di promozione Sportiva sono parte integrante di questo processo per uno sviluppo di sport di base e di un sistema di «vivaio» anche per futuri atleti agonisti,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di:
    sostenere i progetti e gli interventi svolti dagli Enti di promozione sportiva nelle periferie e nelle località svantaggiate per la gestione degli impianti sportivi spesso in condizioni degradate;
   valutare di impegnare parte del fondo destinato al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per sostenere gli Enti di promozione sportiva per consentire di svolgere iniziative sportive nei territori svantaggiati e nelle periferie cittadine.
9/3495/11. (Testo modificato nel corso della seduta)  Cova, Casati, Tentori, Galperti, Preziosi, Albini, Crimì, Iori.


   La Camera,
   premesso che:
    in base all'articolo 4 del decreto ministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 i trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga non possono essere concessi in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente;
    in base a questa disposizione viene ad essere esclusa la possibilità di concedere trattamenti di mobilità in deroga in favore di lavoratori che al momento della entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale fossero in possesso dei requisiti o sotto trattamento di mobilità ordinaria ai sensi della legge n. 223 del 1991, Aspi, Mini Aspi, indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari o ridotti;
    non sarebbe possibile concedere il trattamento di mobilità in deroga a seguito della conclusione della fruizione della mobilità ordinaria, dell'Aspi o Mini Aspi;
    molti lavoratori hanno ricevuto da parte dell'Inps comunicazione di rigetto della domanda, di mobilità in deroga prima concessione 2015 con la motivazione di essere già stati percettori della mobilità ordinaria;
    è il caso ad esempio di circa 200 lavoratori della Valbasento in provincia di Matera e di migliaia di lavoratori in tutta Italia;
    questi lavoratori sono esclusi da ogni forma di tutela alla scadenza del beneficio degli strumenti ordinari nonostante lo strumento della mobilità in deroga venga ad essere definitivamente superato a partire dal 1o gennaio 2016;
    in contesti territoriali e sociali già profondamente, segnati dalla crisi, il venire meno di questa forma di protezione sociale introduce nuovi e pesanti elementi di tensione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di superare l'interpretazione restrittiva introdotta dal decreto ministeriale n. 83743 assicurando anche per i lavoratori i cui strumenti di tutela ordinari sono scaduti entro l'anno 2015 di poter usufruire dello strumento di mobilità in deroga fino al 31 dicembre 2016 con le modalità previste dalla legge, considerato che si tratterebbe di prima concessione.
9/3495/12Burtone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 2, interviene sull'annosa grave questione dei rifiuti nella regione Campania legata allo smaltimento delle cosiddette «ecoballe», smaltimento mai avvenuto e che per tale ragione è stato contestato all'Italia nelle procedure di infrazione europee; un'altra gravissima perdurante emergenza ambientale e sanitaria che interessa la regione Campania, è senza dubbio quella legata alla Terra dei fuochi; il territorio della regione Campania e, in particolar modo, le aree della provincia a nord di Napoli e a sud di Caserta sono oggetto, da decenni, di un costante processo di contaminazione e avvelenamento, generato da una continua attività di traffico e smaltimento illecito di rifiuti provenienti da tutto il territorio nazionale;
    nella Terra dei Fuochi, sono stati valutati sversamenti; per circa 10 milioni di tonnellate di rifiuti di varia tipologia, dalle scorie provenienti dalla metallurgia termica dell'alluminio alle polveri di abbattimento fumi, passando per l'amianto, fanghi derivanti dai depuratori industriali e liquidi reflui contaminati da metalli pesanti;
    il decreto-legge n. 136 del 2013 aveva previsto una serie di misure per favorire le attività di analisi e monitoraggio delle aree contaminate, con l'obiettivo principale di verificare lo stato dei terreni agricoli e la eventuale tossicità dei prodotti agroalimentari;
    come ampiamente riportato nel dossier dell'associazione nazionale Legambiente, dal titolo «Terra dei Fuochi, a che punto siamo ?» del 10 febbraio 2015, l'applicazione delle misure previste dal citato decreto-legge è in uno stato di allarmante ritardo, compromettendo quotidianamente le attività per la messa in sicurezza del territorio;
    è di questi giorni la pubblicazione dell'ultimo Rapporto dell'Istituto superiore di sanità su mortalità, ospedalizzazione e incidenza tumorale nei comuni della Terra dei Fuochi in Campania, laddove si evidenzia drammaticamente che «il quadro epidemiologico della popolazione residente nei 55 comuni che la legge n. 6 del 2014 definisce come Terra dei Fuochi è caratterizzato da una serie di eccessi della mortalità e dell'ospedalizzazione per diverse patologie a eziologia multifattoriale, che ammettono fra i loro fattori di rischio accertati o sospetti l'esposizione a un insieme di inquinanti ambientali che possono essere emessi o rilasciati da siti di smaltimento illegale di rifiuti pericolosi e/o di combustione incontrollata di rifiuti sia pericolosi, sia solidi urbani;
    dal Rapporto emergono dati sanitari assolutamente preoccupanti, che vedono coinvolti anche i bambini e gli adolescenti. Si segnala infatti un eccesso dell'incidenza di tutti i tumori sia nella classe di età 0-14 anni che in quella 0-19 anni,

impegna il Governo:

   a dare piena attuazione al decreto legge n. 136 del 2013 con particolare riguardo alle analisi e alla caratterizzazione di tutti i siti classificati;
   a monitorare costantemente, per quanto di competenza, attraverso un controllo capillare, e accelerare le attività di bonifica e messa in sicurezza dei territori di cui in premessa, anche al fine di impedire l'infiltrazione del fenomeno mafioso in un settore particolarmente a rischio, eventualità che comporrebbe il fallimento di qualsiasi operazione di ripristino ambientale nella Terra dei Fuochi;
   ad attuare quanto proposto dallo stesso Istituto superiore di sanità nel suo Rapporto di cui in premessa, relativamente alla necessità di individuare percorsi di rapido accesso ai servizi sanitari e prevedere l'ottimizzazione delle procedure diagnostiche e terapeutiche per l'infanzia, nonché riguardo alla necessità che i risultati delle indagini sullo stato di salute dei residenti e gli interventi di prevenzione e di promozione della salute, e di risanamento ambientale, devono essere oggetto di processi di informazione e comunicazione, obiettivi e trasparenti;
   ad assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a implementare una seria ed efficace attività di screening e prevenzione sulla popolazione residente nei territori interessati dall'inquinamento, e in particolare nelle scuole primarie e secondarie, anche avvalendosi del supporto dei medici di base operanti nei territori.
9/3495/13Pellegrino, Scotto, Giancarlo Giordano, Zaratti, Marcon, Melilla.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento al nostro esame stanzia 50 milioni di euro da destinare all'avvio di attività per la tutela della salute dei cittadini e la rigenerazione urbana del Comprensorio Bagnoli-Coroglio;
    la disposizione in esame rientra nell'ambito della disciplina dettata dall'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana delle aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, riperimetrate con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 agosto 2014;
    in particolare, l'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014 ha previsto, tra l'altro, la definizione di un piano di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree ricomprese nel comprensorio di Bagnoli individuate di rilevante interesse nazionale, nonché la nomina di una cabina di regia, di un commissario straordinario di Governo e di un soggetto attuatore;
    con l'articolo 11, comma 16-quater, del decreto-legge n. 78 del 2015, è stato modificato in più punti il citato articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, al fine di individuare il soggetto attuatore nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, InvItalia Spa, quale società in house dello Stato, nominata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2015, che tra l'altro disciplina i compiti del soggetto attuatore e gli interventi in corso e i primi finanziamenti;
    nelle more dell'approvazione del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, continua l'attuazione dell'Accordo «Per l'attuazione delle iniziative, delle misure, delle attività e degli interventi necessari per il corretto esercizio delle funzioni di custodia giudiziaria dinamica disposta con provvedimento del 21 novembre 2014 del Presidente del Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Penale, apposto in calce alla lettera della Procura della Repubblica di Napoli in data 18 novembre 2014, da espletare nelle aree ex IL VA ed ex Italsider del sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio oggetto di sequestro giudiziario», sottoscritto il 16 aprile 2015 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal comune di Napoli,

impegna il Governo

a prendere le opportune misure affinché la Proposta del comune di Napoli, approvata dopo ampia e documentata consultazione pubblica dei cittadini, abbia valore prioritario, con particolare riferimento alla indicazione della Protezione Civile dell'area come zona rossa ad alto rischio vulcanico in fase di preallarme arancione.
9/3495/14Scotto, Giancarlo Giordano, D'Attorre, Zaratti, Pellegrino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del provvedimento in esame reca una serie di disposizioni volte da un lato a prevedere un intervento finanziario, di importo pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2015, per la valorizzazione delle aree in uso alla società Expo Spa, anche tramite la partecipazione al capitale della società proprietaria delle stesse, nonché lo stanziamento di un contributo di 80 milioni di euro, per l'anno 2015, per la realizzazione, nell'area di Expo, di un polo scientifico tecnologico in collaborazione con l'Istituto italiano di tecnologia. Infine, ulteriori 20 milioni di euro sono stanziati quale contributo, per l'anno 2015, alle spese sostenute dalla società Expo Spa per garantire la sicurezza del sito durante la manifestazione;
    ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo si ritiene ingiustificabile la scelta di finanziare in maniera così corposa attraverso lo strumento della decretazione di urgenza un centro di ricerca come l'Istituto italiano di tecnologia (ITT) che già da anni introita moltissime risorse pubbliche (si parla di circa un miliardo negli ultimi 11 anni), che non brilla per qualità della ricerca scientifica e che, peraltro, non riesce neanche a spenderli, come segnalato dalla Corte dei Conti e ampiamente evidenziato dalla stampa nazionale, mentre l'università e i centri di ricerca pubblici sono stati soffocati per anni da un perdurante definanziamento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a coinvolgere pienamente, nell'ambito delle iniziative relative alla valorizzazione dell'area EXPO, anche le Università pubbliche e gli Enti Pubblici di ricerca anche attraverso l'istituzione di un comitato guida che, sotto l'egida del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuova la realizzazione di progetti scientifici e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate.
9/3495/15Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del provvedimento in esame reca una serie di disposizioni volte da un lato a prevedere un intervento finanziario, di importo pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2015, per la valorizzazione delle aree in uso alla società Expo Spa, anche tramite la partecipazione al capitale della società proprietaria delle stesse, nonché lo stanziamento di un contributo di 80 milioni di euro, per l'anno 2015, per la realizzazione, nell'area di Expo, di un polo scientifico tecnologico in collaborazione con l'Istituto italiano di tecnologia. Infine, ulteriori 20 milioni di euro sono stanziati quale contributo, per l'anno 2015, alle spese sostenute dalla società Expo Spa per garantire la sicurezza del sito durante la manifestazione;
    ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo si ritiene ingiustificabile la scelta di finanziare in maniera così corposa attraverso lo strumento della decretazione di urgenza un centro di ricerca come l'Istituto italiano di tecnologia (ITT) che già da anni introita moltissime risorse pubbliche (si parla di circa un miliardo negli ultimi 11 anni), che non brilla per qualità della ricerca scientifica e che, peraltro, non riesce neanche a spenderli, come segnalato dalla Corte dei Conti e ampiamente evidenziato dalla stampa nazionale, mentre l'università e i centri di ricerca pubblici sono stati soffocati per anni da un perdurante definanziamento,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative per coinvolgere pienamente, nell'ambito delle iniziative relative alla valorizzazione dell'area EXPO, anche le Università pubbliche e gli Enti Pubblici di ricerca anche attraverso l'istituzione di un comitato guida che, sotto l'egida del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuova la realizzazione di progetti scientifici e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate.
9/3495/15. (Testo modificato nel corso della seduta)  Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 15 istituisce il Fondo «Sport e periferie», finalizzato, in particolare, al potenziamento dell'attività sportiva agonistica e allo sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane;
    in particolare, si prevede una dotazione complessiva per il Fondo pari a 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017 (20 per il 2015, 50 per il 2016 e 30 per il 2017), finalizzato al recupero o al completamento di impianti sportivi in aree svantaggiate dove si intende raggiungere equilibri economico-sociali attraverso le scelte e le proposte che il CONI avanzerà alla Presidenza del Consiglio;
    queste somme sono «trasferite» al CONI, mentre le regioni sono state completamente scavalcate nonostante l'articolo 117 della Costituzione stabilisca che sull'ordinamento sportivo le regioni hanno competenza concorrente con lo Stato. Con quest'articolo lo Stato delega una sua competenza al CONI attribuendogli un potere discrezionale senza precedenti: infatti, il CONI presenta il piano degli interventi che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
    non è prevista nessuna forma di verifica e di controllo, ad esempio, da parte della Conferenza Stato/regioni o del Parlamento e neppure un coinvolgimento dei CONI Regionali. Si stabilisce un asse diretto Premier-Presidenza del CONI;
   il Fondo è «finalizzato»:
    alla ricognizione degli impianti senza ulteriore specificazione. Non si comprende a quali impianti si riferisca la ricognizione, se a quelli di livello nazionale, se a quelli per l'attività agonistica, se a tutti gli impianti compresi quelli degli oratori, delle parrocchie e delle scuole e, in particolare, da chi verrebbero fatti e con quali metodologie. Gli impianti sono di proprietà degli Enti locali, ma non è previsto un coordinamento con l'ANCI;
    alla «realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale localizzati nelle aree svantaggiate del paese»: la localizzazione nelle aree svantaggiate rischia di essere solo una foglia di fico per realizzare impianti dedicati all'attività agonistica e per di più nazionale;
    al «completamento ed adeguamento di impianti sportivi esistenti con destinazione all'attività sportiva agonistica nazionale ed internazionale»: questi non devono essere neppure localizzati in aree svantaggiate ma sempre destinati all'attività agonistica nazionale ed internazionale;
    all’«attività e agli interventi finalizzati alla presentazione e alla promozione della candidatura olimpica». Non si riesce a comprendere cosa c'entri la promozione della candidatura olimpica con gli interventi sugli impianti sportivi nelle aree svantaggiate;
    sembra dunque di capire che, al di là dei proclami, i cento milioni stanziati saranno utilizzati per l'attività agonistica e per la promozione della candidatura olimpica;
    inoltre, sono stabiliti tempi davvero ristretti in modo da impegnare le risorse già nel 2015: entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto il CONI deve presentare un primo piano (e già lo ha fatto suscitando aspettative e polemiche prima ancora della conversione del decreto-legge) e il piano definitivo entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto;
    il Presidente del CONI ha dichiarato che sono già arrivate 453 richieste di intervento. C’è da chiedersi chi ne era a conoscenza e come il provvedimento sia stato pubblicizzato;
    inoltre, essendo gli impianti sportivi di proprietà degli enti locali e non del CONI (salvo pochissime eccezioni), ci si può chiedere come si può approvare i progetti senza il coinvolgimento dei comuni;
    il provvedimento in esame dà la possibilità di utilizzare le procedure previste dalla cosiddetto legge sugli stadi (articolo 1, comma 304, della legge n. 147 del 2091) che consente di derogare ai piani regolatori in caso di dichiarazione di pubblica utilità. Ma questa dichiarazione dovrebbe essere di competenza dei Consigli comunali;
    si disse, all'epoca della sua approvazione, che la legge sugli stadi era eccezionale e non estendibile ad altre situazioni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a:
   dedicare almeno il 50 per cento delle risorse del Fondo «Sport e periferie» alla diffusione di attrezzature sportive per favorire la pratica sportiva dilettantesca nelle aree svantaggiate e nelle zone periferiche urbane;
   coinvolgere nelle scelte, nella progettazione degli interventi e nel controllo della loro realizzazione, le regioni, i comuni coinvolti ed i soggetti attivi nel servizio di recupero dei giovani nelle medesime aree.
9/3495/16Costantino, Zaratti, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 204, n. 183», pur essendo volto ad allargare il sostegno al reddito a categorie di soggetti esclusi dalla normativa precedente, attraverso un'estensione delle tutele e degli ammortizzatori sociali a coloro che hanno un contratto di tipo parasubordinato, ha introdotto all'articolo 15 ed in via sperimentale un'indennità di disoccupazione, la cosiddetta DIS-COLL, limitandosi a nominare esplicitamente soltanto due delle numerose tipologie contrattuali parasubordinate sottoposte al medesimo regime contributivo ed iscritte alla gestione separata Inps: quella dei collaboratori coordinati e continuativi e quella dei collaboratori a progetto;
    il provvedimento lascia infatti fuori dal sistema di protezione sociale decine di migliaia di persone, circa 60.000, già sottoposte a condizioni contrattuali ed economiche di precarietà e che, nonostante tutto ciò, contribuiscono con passione alla crescita e allo sviluppo del nostro Paese, e cioè tutti i lavoratori precari delle università e degli enti di ricerca;
    nonostante la finalità fondamentale del dottorato e dell'assegno di ricerca non sia quella di acquisire prestazioni lavorative dietro pagamento di un compenso, ma, piuttosto, quella di consentire ai beneficiari della borsa di studio di dedicarsi ad attività di studio e di ricerca utili a perfezionare il proprio bagaglio di conoscenza e di esperienza, nel nostro Paese a molti di essi sono demandate, oltre alle legittime attività di ricerca anche attività di insegnamento, tutoraggio, etc, a fronte di nessun riconoscimento per tali funzioni svolte per sopperire alle croniche ed ormai strutturali carenze di personale e risorse dei nostri atenei, situazione questa, peraltro destinata ad aggravarsi anche per effetto delle misure insufficienti e di portata estemporanea destinate all'università ed alla ricerca varate con la legge di stabilità per il 2016, i cui prevedibili effetti saranno quelli di aumentare gli squilibri all'interno del sistema accademico e le disuguaglianze fra le sue componenti;
    secondo alcuni dati forniti da un aerogramma elaborato nel 2013 da Adi su dati Anvur, che possono aiutare a capire la dimensione del fenomeno, nel nostro Paese, che si colloca al 26o posto sui 28 Paesi europei quanto a numero di dottorandi ogni 1000 abitanti, i lavoratori precari, tra assegnisti, collaboratori ai programmi di ricerca e dottorandi, rappresentano il 48 per cento del personale che si occupa di didattica e di ricerca, tutte figure che oltre a non vedersi riconosciute le mansioni svolte come «lavoratori», sono private anche del diritto di rappresentanza negli organi degli atenei, diversamente da quanto avviene in numerosi altri Paesi europei come Austria, Belgio, Spagna, Finlandia, Grecia, Lussemburgo dove i dottorandi sono inquadrati come dipendenti con annesse tutele, o Francia, Olanda, Bulgaria, Repubblica Ceca e Norvegia dove gli stessi si vedono almeno riconosciuto il contributo di disoccupazione,

impegna il Governo

a riconoscere il prezioso ed indispensabile lavoro che quotidianamente svolgono negli atenei italiani gli assegnisti di ricerca, i dottorandi ed i titolari di borse di studio per il progredire della conoscenza, adottando un intervento di tipo normativo specifico che estenda ad essi le tutele e gli ammortizzatori sociali già riconosciuti dal nostro sistema giuridico ad altre categorie di lavoratori.
9/3495/17Giancarlo Giordano, Pannarale, Airaudo, Placido, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 204, n. 183», pur essendo volto ad allargare il sostegno al reddito a categorie di soggetti esclusi dalla normativa precedente, attraverso un'estensione delle tutele e degli ammortizzatori sociali a coloro che hanno un contratto di tipo parasubordinato, ha introdotto all'articolo 15 ed in via sperimentale un'indennità di disoccupazione, la cosiddetta DIS-COLL, limitandosi a nominare esplicitamente soltanto due delle numerose tipologie contrattuali parasubordinate sottoposte al medesimo regime contributivo ed iscritte alla gestione separata Inps: quella dei collaboratori coordinati e continuativi e quella dei collaboratori a progetto;
    il provvedimento lascia infatti fuori dal sistema di protezione sociale decine di migliaia di persone, circa 60.000, già sottoposte a condizioni contrattuali ed economiche di precarietà e che, nonostante tutto ciò, contribuiscono con passione alla crescita e allo sviluppo del nostro Paese, e cioè tutti i lavoratori precari delle università e degli enti di ricerca;
    nonostante la finalità fondamentale del dottorato e dell'assegno di ricerca non sia quella di acquisire prestazioni lavorative dietro pagamento di un compenso, ma, piuttosto, quella di consentire ai beneficiari della borsa di studio di dedicarsi ad attività di studio e di ricerca utili a perfezionare il proprio bagaglio di conoscenza e di esperienza, nel nostro Paese a molti di essi sono demandate, oltre alle legittime attività di ricerca anche attività di insegnamento, tutoraggio, etc, a fronte di nessun riconoscimento per tali funzioni svolte per sopperire alle croniche ed ormai strutturali carenze di personale e risorse dei nostri atenei, situazione questa, peraltro destinata ad aggravarsi anche per effetto delle misure insufficienti e di portata estemporanea destinate all'università ed alla ricerca varate con la legge di stabilità per il 2016, i cui prevedibili effetti saranno quelli di aumentare gli squilibri all'interno del sistema accademico e le disuguaglianze fra le sue componenti;
    secondo alcuni dati forniti da un aerogramma elaborato nel 2013 da Adi su dati Anvur, che possono aiutare a capire la dimensione del fenomeno, nel nostro Paese, che si colloca al 26o posto sui 28 Paesi europei quanto a numero di dottorandi ogni 1000 abitanti, i lavoratori precari, tra assegnisti, collaboratori ai programmi di ricerca e dottorandi, rappresentano il 48 per cento del personale che si occupa di didattica e di ricerca, tutte figure che oltre a non vedersi riconosciute le mansioni svolte come «lavoratori», sono private anche del diritto di rappresentanza negli organi degli atenei, diversamente da quanto avviene in numerosi altri Paesi europei come Austria, Belgio, Spagna, Finlandia, Grecia, Lussemburgo dove i dottorandi sono inquadrati come dipendenti con annesse tutele, o Francia, Olanda, Bulgaria, Repubblica Ceca e Norvegia dove gli stessi si vedono almeno riconosciuto il contributo di disoccupazione,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di misure che riconoscano il prezioso ed indispensabile lavoro che quotidianamente svolgono negli atenei italiani gli assegnisti di ricerca, i dottorandi ed i titolari di borse di studio per il progredire della conoscenza, adottando un intervento di tipo normativo specifico che estenda ad essi le tutele e gli ammortizzatori sociali già riconosciuti dal nostro sistema giuridico ad altre categorie di lavoratori.
9/3495/17. (Testo modificato nel corso della seduta)  Giancarlo Giordano, Pannarale, Airaudo, Placido, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 del provvedimento in esame incrementa di 100 milioni per il 2015 di euro il Fondo nazionale per il Servizio civile. L'incremento previsto dal presente articolo si aggiunge allo stanziamento fissato dalla Tabella C della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), pari a 115,7 milioni per il 2015;
    la Tabella C del disegno di legge di stabilità per il 2016 all'esame della Camera dei deputati prevede una dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile pari a 115,7 milioni annui a decorrere dal 2016;
    due anni fa, le Linee Guida del Governo sottolineavano la necessità di assicurare una leva di giovani per la «difesa della Patria» accanto al servizio militare, garantendo ai giovani che lo richiedono «di poter svolgere il Servizio Civile Universale, fino ad un massimo di 100.000 giovani all'anno per il primo triennio dall'istituzione del Servizio», impegno questo ribadito dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso ottobre, il quale prevedeva la realizzazione dell'impegno con la legge di Stabilità 2016;
    le risorse stanziate dall'ultima legge di stabilità 2016, alla luce degli stessi obiettivi del Governo, risultano inadeguate e non sufficienti a far partire i «100 mila giovani all'anno» come promesso dal Governo stesso, per cui occorrerebbe uno stanziamento annuo di circa 500 milioni di euro;
    strettamente correlati alla normativa relativa al Servizio civile universale, sono i «corpi civili di pace». La legge di stabilità per il 2014 ha introdotto un finanziamento triennale per promuovere in via sperimentale l'esperienza dei corpi civili di pace per 500 giovani in servizio civile. Sono giovani che vanno nelle zone di conflitto e fanno esperienze di interposizione tra le parti, di riconciliazione, di costruzione della pace;
    l'istituzione di un contingente di corpi civili di pace, riprende positivamente tante esperienze che si sono realizzate in questi anni: da quella storica delle peace brigades ai caschi bianchi, dalle iniziative di interposizione nelle aree di conflitto, al più recente tavolo per gli interventi civili di pace. Migliaia di giovani e volontari che si sono impegnati in prima persona nell'ex Jugoslavia, in Iraq, in Medio Oriente, in Afghanistan;
    l'istituzione di corpi civili di pace è quanto mai attuale, e dimostra come si possa intervenire nei conflitti con gli strumenti alternativi della nonviolenza, promuovendo azioni concrete come la interposizione e la riconciliazione tra le parti in conflitto,

impegna il Governo:

   a prevedere ulteriori risorse finanziarie volte a garantire e sostenere il Servizio civile universale e consentire effettivamente l'obiettivo dei centomila giovani entro il 2017;
   a stabilizzare i Corpi civili di pace, istituiti dal comma 253, articolo 1, legge n. 147 del 2013 prevedendo adeguate risorse.
9/3495/18Marcon, Melilla, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del provvedimento al nostro esame istituisce un Fondo per la realizzazione degli interventi per il Giubileo straordinario della Misericordia (che, iniziato l'8 dicembre scorso, si concluderà il 20 novembre 2016), con priorità ai settori della mobilità, del decoro urbano e della riqualificazione delle periferie, e assegna alla Regione Lazio contributi da destinare al potenziamento del servizio ferroviario regionale e del sistema dei servizi sanitari nel periodo giubilare;
    la dotazione complessiva del Fondo, che sarà ripartita annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è pari a 159 milioni di euro: 94 milioni per il 2015 e 65 milioni per l'anno 2016. Viene altresì previsto che le risorse eventualmente non utilizzate nell'esercizio finanziario 2015 potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo;
    una delle criticità principali nei servizi di Roma Capitale, anche in previsione di un afflusso maggiore di pellegrini e di turisti in concomitanza con il Giubileo, è rappresentata dalle carenze del trasporto pubblico nella Capitale. Ad esso vanno dunque dedicate risorse adeguate per un suo miglioramento con l'acquisizione in particolare di nuovi mezzi di trasporto;
    inoltre, l'articolo 7 del decreto-legge n. 185 del 2015 incrementa il Piano di impiego delle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso con le Forze di Polizia di un ulteriore contingente massimo di 1.500 unità a partire dal 16 novembre 2015 fino al 30 giugno 2016, al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento del Giubileo della Misericordia e a seguito dei recenti episodi terroristici internazionali;
    al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, anche con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, sarebbe opportuno che fosse adeguatamente finanziato il fondo per la retribuzione accessoria del personale di Roma Capitale onde permettere il tranquillo svolgimento di questo evento stante lo stato di tensione determinatosi al riguardo negli ultimi mesi tra i dipendenti del Comune e l'amministrazione di Roma Capitale,

impegna il Governo:

   a destinare con priorità le risorse del Fondo per il Giubileo straordinario della Misericordia al rafforzamento ed al miglioramento del trasporto pubblico locale di Roma Capitale;
   a costituire, a partire dal 2015, un fondo per il salario accessorio dei dipendenti di Roma Capitale con adeguate risorse, anche sulla base dell'analisi comparata con i comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 300.000 abitanti.
9/3495/19Fassina, Zaratti, Marcon, Melilla.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del provvedimento al nostro esame istituisce un Fondo per la realizzazione degli interventi per il Giubileo straordinario della Misericordia (che, iniziato l'8 dicembre scorso, si concluderà il 20 novembre 2016), con priorità ai settori della mobilità, del decoro urbano e della riqualificazione delle periferie, e assegna alla Regione Lazio contributi da destinare al potenziamento del servizio ferroviario regionale e del sistema dei servizi sanitari nel periodo giubilare;
    la dotazione complessiva del Fondo, che sarà ripartita annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è pari a 159 milioni di euro: 94 milioni per il 2015 e 65 milioni per l'anno 2016. Viene altresì previsto che le risorse eventualmente non utilizzate nell'esercizio finanziario 2015 potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo;
    una delle criticità principali nei servizi di Roma Capitale, anche in previsione di un afflusso maggiore di pellegrini e di turisti in concomitanza con il Giubileo, è rappresentata dalle carenze del trasporto pubblico nella Capitale. Ad esso vanno dunque dedicate risorse adeguate per un suo miglioramento con l'acquisizione in particolare di nuovi mezzi di trasporto;
    inoltre, l'articolo 7 del decreto-legge n. 185 del 2015 incrementa il Piano di impiego delle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso con le Forze di Polizia di un ulteriore contingente massimo di 1.500 unità a partire dal 16 novembre 2015 fino al 30 giugno 2016, al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento del Giubileo della Misericordia e a seguito dei recenti episodi terroristici internazionali;
    al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, anche con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, sarebbe opportuno che fosse adeguatamente finanziato il fondo per la retribuzione accessoria del personale di Roma Capitale onde permettere il tranquillo svolgimento di questo evento stante lo stato di tensione determinatosi al riguardo negli ultimi mesi tra i dipendenti del Comune e l'amministrazione di Roma Capitale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di destinare con priorità le risorse del Fondo per il Giubileo straordinario della Misericordia al rafforzamento ed al miglioramento del trasporto pubblico locale di Roma Capitale.
9/3495/19. (Testo modificato nel corso della seduta, limitatamente alla parte ammissibile)  Fassina, Zaratti, Marcon, Melilla.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 17 del provvedimento al nostro esame prevede la copertura per gli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione di quelli a cui si provvede ai sensi dell'articolo 13, pari a 765,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 129,3 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per l'anno 2017;
    in particolare, quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2015, prevede la copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
    la norma citata prevede che a decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica;
    la legge prevede che la quota statale dell'8 per mille debba essere destinata a «interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»;
    nel corso degli anni la ripartizione delle scelte di sua competenza è andata soprattutto a beneficio del risanamento del bilancio pubblico e alle calamità naturali. Si è, infatti, realizzato nel corso degli anni un «saccheggio» dell'otto per mille statale, usato dall'esecutivo come cassa cui attingere per coprire provvedimenti di tutt'altra natura e i buchi di bilancio;
    con la legge n. 147 del 2013 è stata aggiunta la seguente destinazione: «ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica»;
    anche se alcune di queste finalità sono condivisibili, non si comprende perché si debbano utilizzare risorse destinate dai cittadini ad altro e non le risorse proprie del bilancio dello Stato;
    si tratta dunque di una vera e propria «presa in giro», perché i cittadini versano questi soldi allo Stato per scopi ben precisi: l'assistenza ai rifugiati, il contrasto alla fame nel mondo, la salvaguardia dei beni culturali;
    anche la disposizione di cui alla lettera c) dell'articolo 17 del presente provvedimento perpetua tale malcostume,

impegna il Governo:

   a prendere le opportune iniziative al fine di reintegrare le risorse sottratte agli scopi propri della quota statale dell'8 per mille;
   ad astenersi dall'inserire nei prossimi provvedimenti legislativi di sua iniziativa l'utilizzo di tali risorse per fini non previsti e non attinenti ad interventi straordinari per contrastare la fame nel mondo, le calamità naturali, l'assistenza ai rifugiati, la conservazione di beni culturali.
9/3495/20Melilla, Marcon.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 14, commi 17-27, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, ha soppresso l'Istituto nazionale per il Commercio Estero e istituito al suo posto l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero – con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti – al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
    in base a quanto stabilito dall'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede annualmente anche all'attuazione di un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, adottato dal Ministro dello sviluppo economico al fine di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo e sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia;
    a quasi tre anni dalla sua istituzione, l'Agenzia si conferma come l'unico ente pubblico con il compito di sostenere le imprese italiane nel loro sforzo di internazionalizzazione, agevolandole nei processi di export e di ingresso nei mercati esteri che presentano le maggiori potenzialità;
    questa funzione, assolutamente prioritaria nella delicata situazione congiunturale che attraversano le nostre aziende, viene svolta dall'Agenzia ICE attraverso programmi sempre crescenti, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati (Associazioni di Categoria, Ministeri, enti territoriali ecc.) e il personale di cui è composta rischia di rivelarsi insufficiente a far fronte alle aumentate richieste di assistenza da parte delle imprese;
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2012 ha trasferito le risorse umane facenti capo al soppresso Istituto nazionale per il Commercio Estero in parte all'ICE-Agenzia ed in parte al Ministero dello sviluppo economico, riducendo così sensibilmente la dotazione organica della nuova Agenzia da oltre 600 a 450;
    il reclutamento di personale dell'ICE Agenzia avviene ai sensi della vigente legislazione in materia di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni, che prevede il superamento di un concorso pubblico (decreto-legge 30 marzo 2001 n. 165);
    nell'ottobre del 2008 l'ex Istituto nazionale per il Commercio Estero aveva bandito il Concorso per titoli ed esami a 107 posti per giovani funzionari autorizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2008 e, a causa della successiva soppressione, ne sono stati assunti soltanto 27, prevalentemente attraverso il computo di cessazioni del personale o di autorizzazioni ottenute prima della soppressione dell'ente;
    la graduatoria del concorso è tuttora vigente in quanto è stata oggetto di trasferimento alla nuova Agenzia in base al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2012;
    nella legge di stabilità 2014 si prevedeva l'immissione anche in sovrannumero nei ruoli dell'ICE-Agenzia di personale proveniente dalla società Buonitalia Spa e per questa ragione la Ragioneria Generale dello Stato aveva stanziato a partire dal 2014 la somma di euro 1.500.000,00 sul capitolo 2532 del Ministero dello sviluppo economico;
    i dipendenti di Buonitalia non hanno superato la prevista procedura selettiva di verifica di idoneità e di conseguenza non sono stati assunti dall'ICE Agenzia;
    senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato si potrebbero utilizzare gli stessi fondi per assumere 29 unità di personale aggiuntivo di Area III, livello F1, attingendo alla graduatoria, in corso di validità, del concorso già espletato presso l'ex ICE nel 2008, in linea con quanto previsto dalla vigente normativa sull'utilizzo delle graduatorie e con la politica del governo in materia di assunzioni di giovani;
    senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, per le medesime finalità di potenziamento del sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, i posti già vacanti all'interno della dotazione organica dell'Agenzia ICE potrebbero essere coperti mediante il ricorso a funzionari a tempo indeterminato in servizio presso l'ENIT, che si sono resi disponibili alla mobilità presso altra pubblica amministrazione, tenuto conto della professionalità acquisita da tale personale nei settori del marketing e della promozione all'estero confacente con la mission dell'Agenzia ICE;
    ciò consentirà di potenziare l'Agenzia preposta al sostegno delle imprese esportatrici italiane e della promozione del Made in Italy, con ricadute positive sull'economia e l'occupazione del Paese in questo momento così delicato per il sistema produttivo nazionale,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di emanare uno specifico provvedimento allo scopo di consentire l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale amministrativo di area III, livello F1, attraverso lo scorrimento della graduatoria in corso di validità presso l'Agenzia relativa al concorso Area C posizione C1 già espletato nel 2008, anche in deroga ai limiti per le assunzioni previsti dalla legislazione vigente e comunque entro il limite dello stanziamento previsto, rideterminando in tal modo la pianta organica dell'Agenzia ICE da 450 a 479 unità;
   a valutare nello stesso provvedimento la possibilità che i posti attualmente vacanti nella dotazione organica dell'Agenzia ICE possano essere coperti mediante il ricorso a dipendenti delle qualifiche funzionali a tempo indeterminato in servizio presso l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, che si sono resi disponibili alla mobilità presso altra pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, previa valutazione del relativo curriculum e delle esperienze professionali acquisite.
9/3495/21Ricciatti, Fassina, Ferrara, Marcon, Melilla.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 14, commi 17-27, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, ha soppresso l'Istituto nazionale per il Commercio Estero e istituito al suo posto l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero – con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti – al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
    in base a quanto stabilito dall'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede annualmente anche all'attuazione di un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, adottato dal Ministro dello sviluppo economico al fine di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo e sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia;
    a quasi tre anni dalla sua istituzione, l'Agenzia si conferma come l'unico ente pubblico con il compito di sostenere le imprese italiane nel loro sforzo di internazionalizzazione, agevolandole nei processi di export e di ingresso nei mercati esteri che presentano le maggiori potenzialità;
    questa funzione, assolutamente prioritaria nella delicata situazione congiunturale che attraversano le nostre aziende, viene svolta dall'Agenzia ICE attraverso programmi sempre crescenti, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati (Associazioni di Categoria, Ministeri, enti territoriali ecc.) e il personale di cui è composta rischia di rivelarsi insufficiente a far fronte alle aumentate richieste di assistenza da parte delle imprese;
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2012 ha trasferito le risorse umane facenti capo al soppresso Istituto nazionale per il Commercio Estero in parte all'ICE-Agenzia ed in parte al Ministero dello sviluppo economico, riducendo così sensibilmente la dotazione organica della nuova Agenzia da oltre 600 a 450;
    il reclutamento di personale dell'ICE Agenzia avviene ai sensi della vigente legislazione in materia di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni, che prevede il superamento di un concorso pubblico (decreto-legge 30 marzo 2001 n. 165);
    nell'ottobre del 2008 l'ex Istituto nazionale per il Commercio Estero aveva bandito il Concorso per titoli ed esami a 107 posti per giovani funzionari autorizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2008 e, a causa della successiva soppressione, ne sono stati assunti soltanto 27, prevalentemente attraverso il computo di cessazioni del personale o di autorizzazioni ottenute prima della soppressione dell'ente;
    la graduatoria del concorso è tuttora vigente in quanto è stata oggetto di trasferimento alla nuova Agenzia in base al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2012;
    nella legge di stabilità 2014 si prevedeva l'immissione anche in sovrannumero nei ruoli dell'ICE-Agenzia di personale proveniente dalla società Buonitalia Spa e per questa ragione la Ragioneria Generale dello Stato aveva stanziato a partire dal 2014 la somma di euro 1.500.000,00 sul capitolo 2532 del Ministero dello sviluppo economico;
    i dipendenti di Buonitalia non hanno superato la prevista procedura selettiva di verifica di idoneità e di conseguenza non sono stati assunti dall'ICE Agenzia;
    senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato si potrebbero utilizzare gli stessi fondi per assumere 29 unità di personale aggiuntivo di Area III, livello F1, attingendo alla graduatoria, in corso di validità, del concorso già espletato presso l'ex ICE nel 2008, in linea con quanto previsto dalla vigente normativa sull'utilizzo delle graduatorie e con la politica del governo in materia di assunzioni di giovani;
    senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, per le medesime finalità di potenziamento del sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, i posti già vacanti all'interno della dotazione organica dell'Agenzia ICE potrebbero essere coperti mediante il ricorso a funzionari a tempo indeterminato in servizio presso l'ENIT, che si sono resi disponibili alla mobilità presso altra pubblica amministrazione, tenuto conto della professionalità acquisita da tale personale nei settori del marketing e della promozione all'estero confacente con la mission dell'Agenzia ICE;
    ciò consentirà di potenziare l'Agenzia preposta al sostegno delle imprese esportatrici italiane e della promozione del Made in Italy, con ricadute positive sull'economia e l'occupazione del Paese in questo momento così delicato per il sistema produttivo nazionale,

impegna il Governo:

   compatibilmente con le normative vigenti, a valutare la possibilità di emanare uno specifico provvedimento allo scopo di consentire l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale amministrativo di area III, livello F1, attraverso lo scorrimento della graduatoria in corso di validità presso l'Agenzia relativa al concorso Area C posizione C1 già espletato nel 2008, anche in deroga ai limiti per le assunzioni previsti dalla legislazione vigente e comunque entro il limite dello stanziamento previsto, rideterminando in tal modo la pianta organica dell'Agenzia ICE da 450 a 479 unità;
   a valutare nello stesso provvedimento la possibilità che i posti attualmente vacanti nella dotazione organica dell'Agenzia ICE possano essere coperti mediante il ricorso a dipendenti delle qualifiche funzionali a tempo indeterminato in servizio presso l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, che si sono resi disponibili alla mobilità presso altra pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, previa valutazione del relativo curriculum e delle esperienze professionali acquisite.
9/3495/21. (Testo modificato nel corso della seduta)  Ricciatti, Fassina, Ferrara, Marcon, Melilla.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 del provvedimento in esame incrementa il Piano di impiego delle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso con le Forze di Polizia di un ulteriore contingente massimo di 1.500 unità a partire dal 16 novembre 2015 fino al 30 giugno 2016, al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento del Giubileo della Misericordia e a seguito dei recenti episodi terroristici internazionali;
    le forze dell'ordine, in particolare nel corso del Giubileo (dall'8 dicembre scorso al 20 novembre 2016) devono concentrare il loro impegno nel garantire la sicurezza nei confronti della minaccia terroristica. I dati relativi agli sfratti forniti dall'Osservatorio sfratti presso il Ministero dell'interno dicono che a Roma ogni anno vengono emanate 8000 nuove sentenze di sfratto, mentre le richieste di esecuzione da parte di ufficiali giudiziari ai commissariati ammontano a 15.000, gli sfratti eseguiti ogni anno nella sola città di Roma sono circa 2700. Inoltre Io stesso Osservatorio sfratti registra che nella sola città di Roma ogni anno viene emessa una sentenza di sfratto ogni 240 famiglie residenti ma si tratta di un dato al lordo ad esempio delle famiglie proprietarie e di quelle in alloggi di edilizia residenziale pubblica. In realtà le sentenze di sfratto emesse ogni anno sono una ogni 50/60 famiglie in locazione da privati ed è un dato molto preoccupante;
    non è, inoltre, accettabile che mentre Roma e l'Italia si apprestano ad accogliere ed alloggiare milioni di pellegrini, contestualmente si proceda agli sfratti e agli sgomberi forzosi di famiglie in disagio abitativo senza alcuna previsione di passaggio da casa a casa,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative al fine di ottemperare alle esigenze prioritarie di sicurezza connesse allo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, sospendendo la concessione della forza pubblica per l'esecuzione di sfratti, ad eccezione di quelli per necessità, nella città di Roma e nei comuni confinanti.
9/3495/22Zaratti, Fassina, Pellegrino.


   La Camera,
   premesso che:
    la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio e proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa prevede, all'articolo 5, disposizioni volte a destinare risorse per la valorizzazione dell'area utilizzata per l'Expo 2015 di Milano (commi 1 e 3) e, in tale ambito, per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca (comma 2), nonché ad autorizzare un contributo statale per il concorso agli oneri di sicurezza sostenuti dalla società Expo 2015 (comma 4) e a revocare risorse da destinare alla medesima società per fare fronte al mancato contributo della provincia di Milano (comma 5),

impegna il Governo

a porre in essere iniziative volte al coinvolgimento dei cittadini milanesi nel processo decisionale sulle sorti di un'area particolarmente estesa del loro territorio, ovvero il sito Expo, e ad assumere iniziative affinché tutte le assegnazioni relative agli appalti concernenti la cosiddetta fase «Post-Expo» siano effettuate, nella massima trasparenza, attraverso gare ad evidenza pubblica e non attraverso affidamenti diretti.
9/3495/23Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio e proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa prevede, all'articolo 5, disposizioni volte a destinare risorse per la valorizzazione dell'area utilizzata per l'Expo 2015 di Milano (commi 1 e 3) e, in tale ambito, per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca (comma 2), nonché ad autorizzare un contributo statale per il concorso agli oneri di sicurezza sostenuti dalla società Expo 2015 (comma 4) e a revocare risorse da destinare alla medesima società per fare fronte al mancato contributo della provincia di Milano (comma 5),

impegna il Governo

a valutare eventuali iniziative volte al coinvolgimento dei cittadini milanesi nel processo decisionale sulle sorti di un'area particolarmente estesa del loro territorio, ovvero il sito Expo, e ad assumere iniziative affinché tutte le assegnazioni relative agli appalti concernenti la cosiddetta fase «Post-Expo» siano effettuate, nella massima trasparenza, attraverso gare ad evidenza pubblica e non attraverso affidamenti diretti.
9/3495/23. (Testo modificato nel corso della seduta)  Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 comma 1 prevede:
     «1. Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 (causa C-297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C-653/13), il Presidente della Regione Campania predispone un piano straordinario d'interventi riguardanti:
   a) lo smaltimento ove occorra anche attraverso la messa in sicurezza permanente in sito, dei rifiuti in deposito nei diversi siti della regione Campania risalenti al periodo emergenziale 2000/2009 e comunque non oltre il 31 dicembre 2009;
   b) la bonifica, la riqualificazione ambientale e il ripristino dello stato dei luoghi dei siti di cui alla lettera a) non interessati dalla messa in sicurezza permanente e l'eventuale restituzione delle aree attualmente detenute in locazione ovvero ad altro titolo»,

impegna il Governo

a coinvolgere, nella predisposizione del piano di cui sopra, unitamente al Presidente della regione Campania, anche i sindaci dei comuni interessati, le associazioni a tutela della salute e dell'ambiente presenti sui territori interessati nonché degli esperti in tema di gestione dei rifiuti riconosciuti a livello internazionale.
9/3495/24Micillo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 comma 1 prevede:
     «1. Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 (causa C-297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C-653/13), il Presidente della Regione Campania predispone un piano straordinario d'interventi riguardanti:
   a) lo smaltimento ove occorra anche attraverso la messa in sicurezza permanente in sito, dei rifiuti in deposito nei diversi siti della regione Campania risalenti al periodo emergenziale 2000/2009 e comunque non oltre il 31 dicembre 2009;
   b) la bonifica, la riqualificazione ambientale e il ripristino dello stato dei luoghi dei siti di cui alla lettera a) non interessati dalla messa in sicurezza permanente e l'eventuale restituzione delle aree attualmente detenute in locazione ovvero ad altro titolo»,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di coinvolgere, nella predisposizione del piano di cui sopra, unitamente al Presidente della regione Campania, anche i sindaci dei comuni interessati, le associazioni a tutela della salute e dell'ambiente presenti sui territori interessati nonché degli esperti in tema di gestione dei rifiuti riconosciuti a livello internazionale.
9/3495/24. (Testo modificato nel corso della seduta)  Micillo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 comma 1 prevede:
     «1. Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 (causa C-297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C-653/13), il Presidente della regione Campania predispone un piano straordinario d'interventi riguardanti:
   a) lo smaltimento, ove occorra anche attraverso la messa in sicurezza permanente in situ, dei rifiuti in deposito nei diversi siti della regione Campania risalenti al periodo emergenziale 2000/2009 e comunque non oltre il 31 dicembre 2009;
   b) la bonifica, la riqualificazione ambientale e il ripristino dello stato dei luoghi dei siti di cui alla lettera a) non interessati dalla messa in sicurezza permanente e l'eventuale restituzione delle aree attualmente detenute in locazione ovvero ad altro titolo»,

impegna il Governo

a fare in modo che la restituzione delle aree attualmente detenute in locazione ovvero ad altro titolo sia assicurata sotto ogni profilo tranne casi in cui la restituzione risulti obiettivamente non possibile.
9/3495/25Mannino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 comma 1 prevede:
     «1. Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 (causa C-297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C-653/13), il Presidente della regione Campania predispone un piano straordinario d'interventi riguardanti:
   a) lo smaltimento, ove occorra anche attraverso la messa in sicurezza permanente in situ, dei rifiuti in deposito nei diversi siti della regione Campania risalenti al periodo emergenziale 2000/2009 e comunque non oltre il 31 dicembre 2009;
   b) la bonifica, la riqualificazione ambientale e il ripristino dello stato dei luoghi dei siti di cui alla lettera a) non interessati dalla messa in sicurezza permanente e l'eventuale restituzione delle aree attualmente detenute in locazione ovvero ad altro titolo»,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di fare in modo che la restituzione delle aree attualmente detenute in locazione ovvero ad altro titolo sia assicurata sotto ogni profilo tranne casi in cui la restituzione risulti obiettivamente non possibile.
9/3495/25. (Testo modificato nel corso della seduta)  Mannino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 comma 3 prevede:
     «3. Ai procedimenti per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori, ove occorrenti per l'attuazione dei singoli interventi, si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi e di termini di conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1,

impegna il Governo

a fare in modo che qualora i pareri, i visti, e i nulla-osta da acquisire, debbano essere resi da parte di una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la mancata espressione del parere, se immotivata, venga valutata ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241».
9/3495/26Busto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 comma 4 prevede:
     4. Ai fini del finanziamento del Piano di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 70 milioni sono immediatamente trasferiti alla regione Campania per le finalità di cui al comma 7 e i restanti 80 milioni sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere successivamente trasferiti alla regione Campania sulla base dell'attuazione del cronoprogramma come certificata dal Presidente della Regione,

impegna il Governo

a pubblicare su un apposito sito internet lo stato di avanzamento degli interventi relativi alle attività di cui al comma 1 lettera a) e b) rilevando la presenza di eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma.
9/3495/27Terzoni.


   La Camera,
   premesso che:

    l'articolo 2 comma 7 prevede che in via d'urgenza, anche nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, il Presidente della regione Campania predispone e attua, previa approvazione della Giunta regionale, un primo stralcio operativo d'interventi per lo smaltimento di una quota non superiore al trenta per cento dei rifiuti di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 2 mediante rimozione, trasporto e smaltimento, nonché mediante recupero energetico, presso impianti nazionali ed esteri, nel rispetto della normativa nazionale ed europea. A tale scopo, la regione Campania è autorizzata, ove necessario, all'utilizzo diretto delle risorse del fondo nei limiti di cui al comma 4,

impegna il Governo

a predisporre ed attuare interventi operativi per lo smaltimento di una quota dei rifiuti in questione mediante spacchettamento delle balle e selezione per il massimo recupero della materia al fine del riciclo ed estrusione della frazione non riciclabile, tramite il revamping degli impianti di «tritovagliatura» di Giugliano di Caivano e di Santa Maria Capua a Vetere e di altri in prossimità che si riterrà opportuno e necessario riconvertire per la massimizzazione del recupero di materia.
9/3495/28Vignaroli.


   La Camera,
   premesso che:

    l'articolo 2 comma 7 prevede che in via d'urgenza, anche nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, il Presidente della regione Campania predispone e attua, previa approvazione della Giunta regionale, un primo stralcio operativo d'interventi per lo smaltimento di una quota non superiore al trenta per cento dei rifiuti di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 2 mediante rimozione, trasporto e smaltimento, nonché mediante recupero energetico, presso impianti nazionali ed esteri, nel rispetto della normativa nazionale ed europea. A tale scopo, la regione Campania è autorizzata, ove necessario, all'utilizzo diretto delle risorse del fondo nei limiti di cui al comma 4,

impegna il Governo

ad adottare qualsiasi provvedimento finalizzato a riciclare e riutilizzare la materia ritrovata all'interno delle ecoballe escludendo qualsiasi trattamento termico della stessa.
9/3495/29Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in discussione prevede all'articolo 6 che «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la realizzazione degli interventi Giubilari, con priorità per la mobilità, il decoro urbano e la riqualificazione delle periferie, con la dotazione di 94 milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro per l'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Le risorse del Fondo non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 2015 sono utilizzate nell'esercizio successivo»,

impegna il Governo

a prevedere che le risorse previste da tale provvedimento siano destinate almeno per il 60 per cento ad interventi di mobilità, privilegiando le forme più sostenibili e a minore impatto sull'ambiente e sulla salute, per la risistemazione di infrastrutture e dei mezzi già in funzione, al decoro urbano e alla riqualificazione delle periferie e alla lotta all'inquinamento, che tali risorse vengano utilizzate preferibilmente entro il 2016, e che tutti gli atti e le procedure previste avvengano nel pieno rispetto dei princìpi di pubblicità e trasparenza, anche attraverso la redazione di una relazione da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Parlamento.
9/3495/30. (Nuova formulazione)  Daga.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in discussione prevede all'articolo 6 che «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la realizzazione degli interventi Giubilari, con priorità per la mobilità, il decoro urbano e la riqualificazione delle periferie, con la dotazione di 94 milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro per l'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Le risorse del Fondo non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 2015 sono utilizzate nell'esercizio successivo»,

impegna il Governo

a valutare che le risorse previste da tale provvedimento siano destinate prioritariamente ad interventi di mobilità, privilegiando le forme più sostenibili e a minore impatto sull'ambiente e sulla salute, per la risistemazione di infrastrutture e dei mezzi già in funzione, al decoro urbano e alla riqualificazione delle periferie e alla lotta all'inquinamento, che tali risorse vengano utilizzate preferibilmente entro il 2016, e che tutti gli atti e le procedure previste avvengano nel pieno rispetto dei princìpi di pubblicità e trasparenza, anche attraverso la redazione di una relazione da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Parlamento.
9/3495/30. (Nuova formulazione) (Testo modificato nel corso della seduta)  Daga.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5, al comma 5, prevede la revoca delle risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1o lotto funzionale, e la loro destinazione, al fine di accelerarne la messa a disposizione e l'effettiva utilizzabilità, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla Società Expo S.p.A. per fare fronte al mancato contributo della Provincia di Milano;
    Milano è la città italiana con la peggiore qualità dell'aria. Nel 2015, per 86 giorni la concentrazione di particolato nell'aria (Pm10) ha fatto registrare livelli due volte superiori ai limiti di legge (50 microgrammi per metro cubo);
    l'Organizzazione mondiale della sanità considera pericoloso per la salute già un livello di 20 microgrammi per metro cubo;
    la mobilità su ferro deve essere incentivata rispetto all'utilizzo delle auto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare le risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbiate.
9/3495/31De Rosa, Tripiedi.


   La Camera,
   premesso che:
    la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio e proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione dei bilancio di cassa:
     prevede con l'articolo 2 interventi nella vicenda dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania a causa della grave criticità perdurante nella regione in ragione della presenza di una ingente quantità di rifiuti imballati (le cosiddette ecoballe), che sono stati collocati in diversi siti del territorio regionale durante il periodo emergenziale che ha interessato la Campania nell'arco del primo decennio degli anni Duemila;
    il mancato smaltimento di tali rifiuti è stato contestato all'Italia nelle procedure di infrazione concluse con una doppia condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenze del 4 marzo 2010 e del 16 luglio 2015);
    come si legge nella risposta data alle interrogazioni al Parlamento europeo E-009582/11 ed E-009629/11, la direttiva 2008/98/CE non definisce quando le ceneri provenienti da incenerimento dei rifiuti siano da ritenere rifiuto pericoloso o non pericoloso, rimandando all'allegato III della medesima direttiva e all'articolo 2 della decisione 2000/532/CE che stabilisce le concentrazioni oltre le quali un determinato rifiuto debba considerarsi pericoloso;
    dal 1o giugno 2015 è entrata in vigore la decisione 2014/995/CE relativa al nuovo Elenco europeo dei rifiuti e che modifica la vecchia 2000/532/CE istitutiva del catalogo europeo rifiuti: la predetta decisione non ha modificato la disciplina esistente per quanto concerne la gestione delle ceneri pesanti e leggere derivanti dall'incenerimento dei rifiuti, di conseguenza permane la discrezionalità sul loro utilizzo o meno come materia prima secondaria in ragione della concentrazione degli inquinanti in esse contenuti;
    ove le ceneri non siano classificate come pericolose, ne è consentito l'utilizzo come materia prima, anche tramite la miscelazione con altre sostanze, per la realizzazione di sottofondi stradali e la fabbricazione di leganti e altri materiali per l'edilizia; nel rapporto dell'ISPRA 2014 sui rifiuti speciali si afferma che, a livello nazionale, i residui di combustione provenienti da attività di trattamento e smaltimento rifiuti, nei quali sono compresi i residui della depurazione dei fumi (ceneri leggère) e le scorie e ceneri dei processi termici di combustione (ceneri pesanti), ammontavano in totale nel 2012 a 7407 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi e 31477 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi; di recente è stato pubblicato il rapporto rifiuti urbani ISPRA 2015 nel quale, a pagina 120, si afferma che nel 2014 gli impianti di incenerimento dei rifiuti hanno prodotto un totale di 182000 tonnellate di ceneri e scorie pericolose e 980000 tonnellate di ceneri e scorie non pericolose, riportando valori che non appaiono congrui con quelli indicati nel rapporto rifiuti speciali 2012,

impegna il Governo

a predisporre con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con la regione Campania tutte le iniziative necessarie atte a istituire un sistema di tracciabilità dedicato per le ceneri pesanti e leggere, anche classificate come non pericolose, provenienti da incenerimento di matrici disomogenee e a composizione variabile quali i rifiuti solidi urbani.
9/3495/32Castelli.


   La Camera,
   premesso che:
    la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio e proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa:
     prevede con l'articolo 2 interventi nella vicenda dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania a causa della grave criticità perdurante nella Regione in ragione della presenza di una ingente quantità di rifiuti imballati (le cosiddette ecoballe), che sono stati collocati in diversi siti del territorio regionale durante il periodo emergenziale che ha interessato la Campania nell'arco del primo decennio degli anni Duemila;
    il mancato smaltimento di tali rifiuti è stato contestato all'Italia nelle procedure di infrazione concluse con una doppia condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenze del 4 marzo 2010 e del 16 luglio 2015);
    come si legge nella risposta data alle interrogazioni al Parlamento europeo E-009582/11 ed E-009629/11, la direttiva 2008/98/CE non definisce quando le ceneri provenienti da incenerimento dei rifiuti siano da ritenere rifiuto pericoloso o non pericoloso, rimandando all'allegato III della medesima direttiva e all'articolo 2 della decisione 2000/532/CE che stabilisce le concentrazioni oltre le quali un determinato rifiuto debba considerarsi pericoloso;
    dal 1o giugno 2015 è entrata in vigore la decisione 2014/995/CE relativa al nuovo Elenco europeo dei rifiuti e che modifica la vecchia 2000/532/CE istitutiva del catalogo europeo rifiuti; la predetta decisione non ha modificato la disciplina esistente per quanto concerne la gestione delle ceneri pesanti e leggere derivanti dall'incenerimento dei rifiuti, di conseguenza permane la discrezionalità sul loro utilizzo o meno come materia prima secondaria in ragione della concentrazione degli inquinanti in esse contenuti;
    ove le ceneri non siano classificate come pericolose, ne è consentito l'utilizzo come materia prima, anche tramite la miscelazione con altre sostanze, per la realizzazione di sottofondi stradali e la fabbricazione di leganti e altri materiali per l'edilizia; nel rapporto dell'ISPRA 2014 sui rifiuti speciali si afferma che, a livello nazionale, i residui di combustione provenienti da attività di trattamento e smaltimento rifiuti, nei quali sono compresi i residui della depurazione dei fumi (ceneri leggere) e le scorie e ceneri dei processi termici di combustione (ceneri pesanti), ammontavano in totale nel 2012 a 7407 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi e 31477 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi; di recente o stato pubblicato il rapporto rifiuti urbani ISPRA 2015 nel quale, a pagina 120, si afferma che nel 2014 gli impianti di incenerimento dei rifiuti hanno prodotto un totale di 182000 tonnellate di ceneri e scorie pericolose e 980000 tonnellate di ceneri e scorie non pericolose, riportando valori che non appaiono congrui con quelli indicati nel rapporto rifiuti speciali 2012,

impegna il Governo

a predisporre con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con la regione Campania, tramite apposita iniziativa, la pubblicazione on line dei dati riguardanti le analisi chimiche delle ceneri in uscita da ciascuno degli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti, prima che esse siano miscelate con altri materiali.
9/3495/33Cariello.


   La Camera,
   premesso che:
    la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio e proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa:
     prevede con l'articolo 2 interventi nella vicenda dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania a causa della grave criticità perdurante nella Regione in ragione della presenza di una ingente quantità di rifiuti imballati (le cosiddette ecoballe), che sono stati collocati in diversi siti del territorio regionale durante il periodo emergenziale che ha interessato la Campania nell'arco del primo decennio degli anni Duemila;
    il mancato smaltimento di tali rifiuti è stato contestato all'Italia nelle procedure di infrazione concluse con una doppia condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenze del 4 marzo 2010 e del 16 luglio 2015);
    come si legge nella risposta data alle interrogazioni al Parlamento europeo E-009582/11 ed E-009629/11, la direttiva 2008/98/CE non definisce quando le ceneri provenienti da incenerimento dei rifiuti siano da ritenere rifiuto pericoloso o non pericoloso, rimandando all'allegato III della medesima direttiva e all'articolo 2 della decisione 2000/532/CE che stabilisce le concentrazioni oltre le quali un determinato rifiuto debba considerarsi pericoloso;
    dal 1o giugno 2015 è entrata in vigore la decisione 2014/995/CE relativa al nuovo Elenco europeo dei rifiuti e che modifica la vecchia 2000/532/CE istitutiva del catalogo europeo rifiuti; la predetta decisione non ha modificato la disciplina esistente per quanto concerne la gestione delle ceneri pesanti e leggere derivanti dall'incenerimento dei rifiuti, di conseguenza permane la discrezionalità sul loro utilizzo o meno come materia prima secondaria in ragione della concentrazione degli inquinanti in esse contenuti;
    ove le ceneri non siano classificate come pericolose, ne è consentito l'utilizzo come materia prima, anche tramite la miscelazione con altre sostanze, per la realizzazione di sottofondi stradali e la fabbricazione di leganti e altri materiali per l'edilizia; nel rapporto dell'ISPRA 2014 sui rifiuti speciali si afferma che, a livello nazionale, i residui di combustione provenienti da attività di trattamento e smaltimento rifiuti, nei quali sono compresi i residui della depurazione dei fumi (ceneri leggere) e le scorie e ceneri dei processi termici di combustione (ceneri pesanti), ammontavano in totale nel 2012 a 7407 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi e 31477 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi; di recente o stato pubblicato il rapporto rifiuti urbani ISPRA 2015 nel quale, a pagina 120, si afferma che nel 2014 gli impianti di incenerimento dei rifiuti hanno prodotto un totale di 182000 tonnellate di ceneri e scorie pericolose e 980000 tonnellate di ceneri e scorie non pericolose, riportando valori che non appaiono congrui con quelli indicati nel rapporto rifiuti speciali 2012,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di predisporre con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con la regione Campania, tramite apposita iniziativa, la pubblicazione on line dei dati riguardanti le analisi chimiche delle ceneri in uscita da ciascuno degli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti, prima che esse siano miscelate con altri materiali.
9/3495/33. (Testo modificato nel corso della seduta)  Cariello.


   La Camera,
   premesso che:
    la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio e proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa:
     prevede con l'articolo 2 interventi nella vicenda dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania a causa della grave criticità perdurante nella regione in ragione della presenza di una ingente quantità di rifiuti imballati (le cosiddette ecoballe), che sono stati collocati in diversi siti del territorio regionale durante il periodo emergenziale che ha interessato la Campania nell'arco del primo decennio degli anni Duemila;
    l'Unione europea tende a marginalizzare il ruolo degli inceneritori nel processo di gestione dei rifiuti, contestando in tal senso la normativa italiana che riconosce anche ai termovalorizzatori gli incentivi (CIP6 e certificati verdi), riferiti alla produzione di energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili; è ormai lampante che la combustione dei rifiuti sia una tecnologia onerosa e poco efficiente per la produzione dell'energia necessaria a soddisfare il fabbisogno elettrico; infatti, da evidenze scientifiche e tecniche la produzione elettrica è in massima parte rimessa nell'impianto di incenerimento per il sostanziale mantenimento energetico dell'impianto stesso o degli impianti della filiera che preparano il combustibile. La procedura «energivora», attraverso lo smaltimento rifiuti, risulta inutile e pericolosa per la salute dei cittadini ed è causa di inquinamento ambientale, ed è conseguenza logica delle diseconomie energetiche presenti su scala nazionale; la fermezza nelle scelte a favore dell'incenerimento dei rifiuti è data proprio dall'incentivazione tariffaria dell'energia prodotta da tale tipo di impianti prevista dalla normativa italiana, che comprende i termovalorizzatori tra i beneficiari di incentivi; l'incenerimento dei rifiuti è la pratica con minima sostenibilità nell'ambito della gerarchia europea dei rifiuti, che privilegia invece il recupero di materia,

impegna il Governo

a predisporre con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero delle attività produttive e con la regione Campania opportune iniziative di verifica e comparazione economica durante il tempo in cui sono erogati gli incentivi per le energie rinnovabili e dopo la scadenza di tale stanziamento (CIP6 e «certificati verdi») nonché verifiche sugli esiti delle attività di produzione energetica, atte a dimostrare la reale necessità di garantire la sicurezza nazionale attraverso la gestione dei rifiuti finalizzata all'autosufficienza energetica, affinché essa stessa non comporti il depauperamento delle risorse economiche e ambientali necessarie alla realizzazione della filiera virtuosa dei rifiuti/risorse, in previsione di una eventuale revisione della normativa in materia di erogazione degli incentivi per le energie rinnovabili.
9/3495/34Sorial.


   La Camera,
   premesso che:
    il nuovo piano tariffario di Alitalia per le tratte che interessano la Calabria per i collegamenti con i principali scali italiani ha determinato costi esorbitanti per i passeggeri;
    il costo di un biglietto aereo da o per Lamezia Terme e da o per Reggio Calabria su Roma o Milano di sola andata può oscillare anche sui 400 euro;
    si tratta di tariffe che alcune compagnie praticano per voli all'estero e che penalizzano la mobilità di tanti calabresi che studiano, lavorano, o che si trovano costretti a curarsi o ad assistere malati fuori regione;
    è assolutamente incomprensibile tale scelta aziendale considerato che per salvare questa compagnia aerea come brand italiano sono stati spesi notevoli risorse pubbliche;
    tale situazione è aggravata dalla atavica carenza infrastrutturale che caratterizza il territorio calabrese che non consente concorrenza e considerato che anche Trenitalia pratica tariffe costose rispetto al servizio erogato;
    l'incremento tariffario ha interessato all'inizio di quest'anno anche le tratte ferroviarie che interessano la Calabria e sulle quali da tempo non si registra alcun intervento di miglioramento sia per quanto riguarda il materiale rotabile sia sui tempi tant’è che permangono disservizi con ritardi e disagi all'ordine del giorno;
    suddette criticità evidenziano quanto sia compromesso il diritto alla mobilità per i calabresi e questo non aiuta la ripresa economica di questo territorio;
    la questione trasporti è cruciale per l'intero Mezzogiorno ed in particolare per la Calabria considerato il suo storico isolamento;
    nell'ambito del Masterplan per il Sud infrastrutture e trasporti hanno una assoluta centralità per il rilancio del Mezzogiorno anche nell'ambito dei piani che si stanno definendo regione per regione;
    nel presente provvedimento all'articolo 10 attribuisce alla regione Sardegna risorse per garantire la continuità territoriale con l'isola per i residenti ed i non residenti;
    è del tutto evidente che anche per la Calabria alla luce anche del complesso sistema di collegamenti infrastrutturali e delle tariffe praticate diventa possibile approfondire la questione della cosiddetta continuità territoriale sulla base della vigente disciplina comunitaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre, in sede comunitaria la questione concernente il possibile riconoscimento anche per la Calabria della continuità territoriale aerea nonché a convocare in tempi rapidi, non oltre 130 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione sulla Gazzetta Ufficiale, presso il Ministero delle infrastrutture un tavolo istituzionale di confronto sul sistema dei collegamenti aerei e ferroviari che interessano il territorio calabrese al fine di individuare in merito alle tariffe praticate meccanismi correttivi che non penalizzino l'utenza.
9/3495/35Covello, Oliverio, Censore, Magorno, Aiello, Bruno Bossio, Battaglia, Stumpo.


   La Camera,
   premesso che:
    il nuovo piano tariffario di Alitalia per le tratte che interessano la Calabria per i collegamenti con i principali scali italiani ha determinato costi esorbitanti per i passeggeri;
    il costo di un biglietto aereo da o per Lamezia Terme e da o per Reggio Calabria su Roma o Milano di sola andata può oscillare anche sui 400 euro;
    si tratta di tariffe che alcune compagnie praticano per voli all'estero e che penalizzano la mobilità di tanti calabresi che studiano, lavorano, o che si trovano costretti a curarsi o ad assistere malati fuori regione;
    è assolutamente incomprensibile tale scelta aziendale considerato che per salvare questa compagnia aerea come brand italiano sono stati spesi notevoli risorse pubbliche;
    tale situazione è aggravata dalla atavica carenza infrastrutturale che caratterizza il territorio calabrese che non consente concorrenza e considerato che anche Trenitalia pratica tariffe costose rispetto al servizio erogato;
    l'incremento tariffario ha interessato all'inizio di quest'anno anche le tratte ferroviarie che interessano la Calabria e sulle quali da tempo non si registra alcun intervento di miglioramento sia per quanto riguarda il materiale rotabile sia sui tempi tant’è che permangono disservizi con ritardi e disagi all'ordine del giorno;
    suddette criticità evidenziano quanto sia compromesso il diritto alla mobilità per i calabresi e questo non aiuta la ripresa economica di questo territorio;
    la questione trasporti è cruciale per l'intero Mezzogiorno ed in particolare per la Calabria considerato il suo storico isolamento;
    nell'ambito del Masterplan per il Sud infrastrutture e trasporti hanno una assoluta centralità per il rilancio del Mezzogiorno anche nell'ambito dei piani che si stanno definendo regione per regione;
    nel presente provvedimento all'articolo 10 attribuisce alla regione Sardegna risorse per garantire la continuità territoriale con l'isola per i residenti ed i non residenti;
    è del tutto evidente che anche per la Calabria alla luce anche del complesso sistema di collegamenti infrastrutturali e delle tariffe praticate diventa possibile approfondire la questione della cosiddetta continuità territoriale sulla base della vigente disciplina comunitaria,

impegna il Governo

a convocare in tempi rapidi, non oltre 130 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione sulla Gazzetta Ufficiale, presso il Ministero delle infrastrutture un tavolo istituzionale di confronto sul sistema dei collegamenti aerei e ferroviari che interessano il territorio calabrese al fine di individuare in merito alle tariffe praticate meccanismi correttivi che non penalizzino l'utenza.
9/3495/35. (Testo modificato nel corso della seduta)  Covello, Oliverio, Censore, Magorno, Aiello, Bruno Bossio, Battaglia, Stumpo.


   La Camera,
   premesso che:
    la Commissione trasporti della Camera dei deputati in data 21 aprile 2010 ha approvato all'unanimità la risoluzione conclusiva relativa alla modifica della continuità territoriale aerea da e per la Sardegna;
    nel dispositivo della richiamata risoluzione si impegna il Governo:

     ad avviare un immediato confronto per ridefinire, nell'ambito della conferenza di servizi che il Presidente della regione Sardegna è stato delegato ad istituire e presiedere dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la disciplina della continuità territoriale, superando quella vigente, che risulta inadeguata sia sotto il profilo concettuale che sotto quello dei servizi e dei costi, per pervenire a un modello di continuità territoriale intesa come un fattore di riequilibrio di condizioni permanenti di svantaggio derivanti dall'insularità e di garanzia del diritto alla mobilità per i territori svantaggiati, tenendo conto anche di quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
    in particolare, ad assumere le appropriate iniziative per definire e attuare una continuità territoriale che, tenga conto, oltre che degli effetti del processo di liberalizzazione del mercato del trasporto aereo, anche dei seguenti obiettivi:
   a) favorire l'individuazione di un maggior numero di voli e di rotte aeree da e per la Sardegna che consenta, nel contesto dello sviluppo potenziale della domanda, di avere più operatori sulla stessa rotta;
   b) favorire la possibilità di determinare, sulla base del principio di riequilibrio legato alle condizioni insulari della Sardegna, una tariffa massima a cui si applichi il regime degli oneri di servizio pubblico, applicando, come parametro, le condizioni più favorevoli del costo ferroviario;
   c) favorire la possibilità, per tutte le compagnie aeree di poter viaggiare sulle rotte di collegamento con gli aeroporti della Sardegna, proponendo nell'ambito di una situazione di concorrenza, ribassi rispetto alla tariffa massima prestabilita in relazione agli oneri di servizio pubblico;
    ad assumere le appropriate iniziative volte a verificare, con i competenti organismi comunitari e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli indirizzi stabiliti dalla Commissione europea la possibilità di estendere il regime di continuità territoriale a tutti i cittadini, in ottemperanza al principio di non discriminazione riaffermato dalla decisione della Commissione n. 2007/332/CE, del 23 aprile 2007, e, nell'ambito delle competenze attribuite ai singoli soggetti istituzionali dalla normativa vigente, a prevedere che a tutti i cittadini residenti nel territorio nazionale ed europeo che intendano effettuare voli da e per la Sardegna sia applicata la tariffa sottoposta ad onere di servizio pubblico, in modo da garantire il rispetto del principio di riequilibrio territoriale in relazione all'insularità della regione;
    le disposizioni comunitarie in materia disciplinano in modo esaustivo e puntuale il significato di continuità territoriale esplicitando che l'obiettivo è quello di collegare in modo efficace e permanente territori altrimenti non collegati;
    il regolamento comunitario, 1008/2008 in particolare dispone: «previa consultazione con gli altri Stati membri interessati e dopo aver informato la Commissione, gli aeroporti interessati e i vettori aerei operanti sulla rotta, uno Stato membro può imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale dello regione servita dall'aeroporto stesso. Tale onere è imposto esclusivamente nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima, cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale»;
    il regolamento comunitario prevede inoltre: «criteri specifici imposti sulla rotta oggetto dell'onere di servizio pubblico sono stabiliti in modo trasparente e non discriminatorio»;
    il richiamo al modo non discriminatorio esplicita la volontà del legislatore europeo di affermare il concetto di collegamento tra territori escludendo qualsiasi tipo di discriminazione tra cittadini europei;
    nella fattispecie della continuità territoriale da e per la Sardegna il regolamento comunitario prevede che lo Stato prescriva, nell'ambito degli oneri del servizio pubblico, che i vettori aerei accettino le condizioni dell'onere del servizio pubblico;
    il regolamento a proposito dell'imposizione dell'onere del servizio pubblico dispone: «Qualora altre modalità di trasporto non possano garantire servizi ininterrotti con almeno due frequenze giornaliere, gli Stati membri interessati hanno la facoltà di prescrivere, nell'ambito degli oneri di servizio pubblico, che i vettori aerei comunitari che intendono operare sulla rotta garantiscano tale prestazione per un periodo da precisare, conformemente alle altre condizioni degli oneri di servizio pubblico»;
    lo Stato nel valutare la necessità e l'adeguatezza di un onere di servizio pubblico tiene conto:
   a) dell'equilibrio tra l'onere previsto e le esigenze in materia di sviluppo economico della regione interessata;
   b) della possibilità di ricorrere ad altre modalità di trasporto e dell'idoneità di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto, in particolare nel caso in cui i servizi ferroviari esistenti servano la rotta prevista con un tempo di percorrenza inferiore a tre ore e con frequenze sufficienti, coincidenze e orari adeguati;
   c) delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti;
   d) dell'effetto combinato di tutti i vettori aerei che operano o intendono operare sulla rotta di cui trattasi;
    le disposizioni comunitarie rendono ancora più vincolante l'applicazione dell'onere del servizio pubblico quando disciplinano l'esclusività dell'utilizzo del servizio aereo per l'effettuazione dei collegamenti sottoposti all'onere del servizio pubblico: «Qualora sia stato imposto un onere di servizio pubblico conformemente ai paragrafi 1 e 2, il vettore aereo comunitario può mettere in vendita il solo posto a condizione che il servizio aereo in questione soddisfi tutti i requisiti dell'onere di servizio pubblico. Di conseguenza, siffatto servizio aereo è considerato un servizio aereo di linea»;
    il regolamento comunitario nella definizione dell'imposizione del onere del servizio pubblico non prevede compensazioni in quanto lo stesso onere viene calcolato valutando i costi effettivi di produzione del servizio e un «margine di profitto ragionevole», indicato tra il 5/10 per cento;
    l'accesso ai servizi aerei di linea su una rotta sulla quale nessun vettore aereo comunitario abbia istituito o possa dimostrare di apprestarsi a istituire servizi aerei di linea sostenibili conformemente all'onere di servizio pubblico imposto su tale rotta, può essere limitato dallo Stato membro interessato ad un unico vettore aereo comunitario per un periodo non superiore a quattro anni, al termine del quale si procederà ad un riesame della situazione;
    il regolamento comunitario prevede che il diritto di effettuare i servizi limitati ad un solo soggetto è concesso tramite gara pubblica, per rotte singole o, nei casi in cui ciò sia giustificato per motivi di efficienza operativa, per serie di rotte a qualsiasi vettore aereo comunitario abilitato a effettuare tali servizi;
    la gara d'appalto prevista per la seconda fase dell'imposizione dell'onere del servizio pubblico, qualora nessun vettore abbia accettato l'imposizione dell'onere, avviene secondo le modalità indicate all'articolo 17 del medesimo regolamento comunitario 1008/2008;
    il bando di gara ed il successivo contratto devono contemplare tra l'altro i punti seguenti:
   a) le norme prescritte dall'onere di servizio pubblico;
   b) le norme relative alla modifica e alla scadenza del contratto, in particolare per tener conto di cambiamenti imprevedibili;
   c) il periodo di validità del contratto;
   d) le sanzioni in caso di inadempimento del contratto;
   e) i parametri obiettivi e trasparenti sulla base dei quali è calcolata la compensazione, ove prevista, per la prestazione dell'onere di servizio pubblico;
    il regolamento comunitario disciplina, infine, la possibile compensazione, ribadendo in più parti del documento, l'obbligatorietà di un procedimento trasparente nella definizione dell'eventuale compenso;
    il comma 8 dell'articolo 17 del regolamento 1008/2008 disciplina in modo puntuale l'eventuale compenso;
    lo Stato membro interessato può compensare un vettore aereo che soddisfi i requisiti di onere di servizio pubblico prescritti a norma dell'articolo 16; tale compensazione non può superare l'importo necessario per coprire i costi netti sostenuti per la prestazione dell'onere di servizio pubblico, tenendo conto dei conseguenti ricavi ottenuti dal vettore aereo e di un margine di profitto ragionevole;
    il regolamento individua, dunque, due capisaldi per la definizione dell'onere del servizio pubblico:
   a) i costi netti sostenuti per la prestazione dell'onere di un servizio pubblico;
   b) un margine di profitto ragionevole;
    occorre, dunque, individuare gli elementi del costo netto e definire un margine di profitto ragionevole;
    la definizione del costo netto appare elemento fondamentale per soddisfare il requisito di trasparenza posto come elemento chiave dal regolamento europeo e della stessa Autorità garante per la concorrenza che nel 2006 aveva così definito le compensazioni utilizzate nella continuità territoriale della Sardegna: «tale sistema di sussidi è caratterizzato da particolare opacità e non consente di individuare correttamente i confini degli oneri di servizio pubblico imposti, impedendo al contempo una minimizzazione dei costi per la collettività»;
    occorre scongiurare in tutti i modi possibili infrazioni comunitarie e censure di varia natura definendo nel modo più analitico e puntuale il costo netto richiamato dalla normativa comunitaria per la prestazione dell'onere del servizio pubblico;
    il principale elemento di valutazione del costo netto, internazionalmente riconosciuto nell'ambito aeronautico, è quello del Costo ora/volo;
    il costo ora/volo è definito da organismi terzi che hanno utilizzato metodi analitici per tutte le voci di costo necessarie per definire con precisione il dato;
    in particolar modo uno dei primari operatori mondiali nel settore aeronautico ha individuato tutti i fattori di costo necessari per determinare il costo ora/volo sommando le seguenti voci:
     operazioni di volo: costo equipaggi, costo carburante, spese aeroportuali e assistenza al volo, assicurazioni sull'aereo, spese di leasing e affitti;
     manutenzione diretta: riguardano i costi sostenuti per la manutenzione di aerei, quali costo del lavoro, dei materiali e servizi acquistati da terzi, costi delle riparazioni o di revisione di tutti i sistemi e delle attrezzature necessarie;
     manutenzione indiretta: riguardano i costi fissi e le spese generali sostenute per riparazioni e revisioni secondo gli standard delle autorità internazionali preposte al controllo. Comprendono le spese di gestione delle scorte, dei magazzini e rilevazioni contabili;
     servizi ai passeggeri: sono costi di assistenza ai passeggeri in volo (comfort, sicurezza), stipendi del personale di cabina (e non quello degli equipaggi), costi di ristorazione e costo di assicurazione dei passeggeri;
     servizi ai velivoli: costi di rifornimento, di controlli, protezione e programmazione dei voli;
     servizi di traffico: riguardano i costi delle operazioni al terminal (trasferimento bagagli è altri servizi), stipendi per il personale che fornisce servizi a terra, costi delle attrezzature e il loro leasing, gli affitti (no le tasse aeroportuali);
     servizi amministrativi;
     servizio prenotazione e vendite: comprende le remunerazioni per il personale delle biglietterie e le spese del sistemi di prenotazione;
     comunicazione e pubblicità: riguarda i costi sostenuti per convincere i potenziali clienti a preferire una data compagnia;
     spese generali e amministrative: riguardano il complesso delle attività della compagnia aerea e spese di contabilità, acquisti, assistenza legale e altre attività di amministrazione;
     ammortamento: riguarda l'ammortamento dei costi dei velivoli, dei motori, delle attrezzature di volo, dei costi e attrezzature e immobili a terra (hangar, aeroporti), e dei costi sostenuti per acquisire attività intangibili (marchi, avviamento e progettazioni);
    per le voci di costo richiamate vengono esplicitate alcune variabili contenute nell'analisi che risulta utile riportare al fine di comprendere il dettaglio di, analisi posto alla base della definizione del costo ora/volo:
     Costo Carburante – costo al litro di carburante. Si basa su un sondaggio Conklin & de Decker di un certo numero di operatori di base fissa (FBO) presso i principali aeroporti aviazione generale negli Stati Uniti. Il prezzo include tutte le tasse e le imposte;
     Consumo di Carburante – Il consumo di carburante medio è rappresentato in galloni all'ora per la marca/modello di velivolo. Tutti i dati sono generalmente derivati da manuali di volo ed è calcolato a velocità di crociera tipica e comprende carburante a terra. L'altitudine di crociera per velivoli assunta in assenza di pressione, è di 8.000 piedi;
    al dato del consumo oggettivo di carburante tecnicamente individuato è sommato un 15 per cento per tenere conto di condizioni operative non ideali. Un 15 per cento legato ai seguenti possibili accadimenti:
   a) tecniche di pilotaggio – utilizzo di diverse impostazioni di potenza rispetto a quella consigliate;
   b) restrizioni di controllo del traffico aereo – che impongono all'aereo di volare ad un'altitudine minore di quelle ottimali. Quote più basse di solito aumentano il consumo di carburante;
   c) ritardi terra;
   d) carburante tankering – utilizzo di più carburante del necessario per un unico volo;
     Fuel Additivi – il costo di additivi per carburanti utilizzati per l'anti-formazione di ghiaccio o come fungicida;
     Lubrificanti (Aircraft Pistone Only) – Costo di tutti i lubrificanti come olio motore e olio trasmissione;
     Manutenzione – Lavoro. Inclusa routine in programma (tutti i giorni e ispezioni minori), non in programma e in condizioni di lavoro di manutenzione. Completo piano di manutenzione garantita. Comprende anche tutti i lavori necessari per la sostituzione della linea di pezzi, la rimozione/sostituzione incidente, il lavoro di revisione di componenti e manodopera connesse alla realizzazione di direttive di navigabilità e bollettini di servizio obbligatorio. Nuovi costi di manutenzione degli aeromobili al fine di dimostrare il beneficio di copertura della garanzia. Un fattore di invecchiamento è applicato in base all'età degli aeromobili;
     Manutenzione – Parti. Comprende anche parti associate con le direttive di aeronavigabilità e i bollettini di servizio obbligatorio. Un parametro di invecchiamento è applicato in base all'età degli aeromobili;
     Sbarco e Tariffe Parcheggio. Rappresenta costi associati di atterraggio e parcheggio dell'aereo fuori dalla casa base. Viene utilizzata una formula in base al peso lordo massimo del velivolo;
     Equipaggio Spese. Le spese sostenute dal personale per alloggi, trasporti e pasti sostenute dall'equipaggio quando si è lontani da casa base. I costi sono tipici di una grande area metropolitana;
     Forniture piccole e Ristorazione. Le spese sostenute per forniture o per la cabina e la cabina di pilotaggio (batterie torcia, tovaglioli, carta igienica) e tutti gli in-flight catering per l'equipaggio e i passeggeri. Viene utilizzata una formula basata sul numero di passeggeri più equipaggio e, le dimensioni del velivolo;
    l'analisi sopra riportata costituisce la base e il metodo di partenza dal quale determinare gli oneri di servizio pubblico in modo trasparente e rispettoso di quel parametro europeo del «ragionevole margine di profitto» oltre il quale è vietato andare senza incorrere in un palese aiuto di stato;
    su tali costi effettivi e misurabili va, infatti, sommato un 5 per cento di utile di impresa ritenuto sin dalla prima analisi di applicazione dell'onere del servizio pubblico nel 1999 una base ragionevole di guadagno sull'onere del servizio pubblico;
    al fine di individuare il costo finale del biglietto a passeggero si rende necessario calcolare un load factor non sul pregresso che, considerati i costi dei biglietti soprattutto per i non residenti, sarebbe assolutamente fuorviante e non veritiero, ma su un margine di incremento, legato all'applicazione della tariffa unica anche per i non residenti tale da superare la soglia minima del 70 per cento di capacità di riempimento,

impegna il Governo:

   a promuovere, nell'ambito delle proprie competenze, un'apposita conferenza d'intesa con la regione Sardegna al fine di ridefinire i costi del trasporto aereo in regime di continuità territoriale anche alla luce dello stanziamento di 30 milioni di euro previsto dal decreto in esame;
   a valutare l'adozione a livello nazionale di un puntuale ed esaustivo metodo di calcolo dell'onere del servizio pubblico per la continuità territoriale ove non incorrere in violazioni sia comunitarie che statali considerato che i decreti saranno emanati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
   ad intervenire, nell'ambito delle proprie conseguenze, sull'Enac al fine di disporre l'applicazione del medesimo metodo di calcolo nell'imposizione dell'onere del servizio pubblico relativamente ai bandi e contratti futuri;
   ad attualizzare i relativi calcoli del costo dell'ora volata per il servizio pubblico di continuità territoriale tenendo conto di un costo del jet fuel ridotto del 61 per cento rispetto al dato posto alla base del calcolo del 2011 posto alla base della definizione dei costi dalla conferenza dei servizi;
   ad uniformare nell'ambito dei costi dei servizi di continuità territoriale il costo di ammortamento degli aeromobili tenendo conto dell'effettiva vetustà del parco aeromobili;
   a definire d'intesa con la regione Sardegna un piano di utilizzo dei fondi stanziati al fine di estendere la tariffa unica per tutto l'anno (costo unico residenti/non residenti) considerato che è limitata a nove mesi su 12 e prevedere l'utilizzo delle risorse stanziate, se necessarie, anche per l'abbattimento delle tariffe tenendo conto dell'attualizzazione dei costi.
9/3495/36Pili.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante: «Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa» all'articolo 15 si istituisce il Fondo «Sport e periferie», finalizzato, in particolare, al potenziamento dell'attività sportiva agonistica e allo sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane;
    in particolare, la previsione dell'istituzione del Fondo di cui sopra prevede, come obiettivo dichiarato, quello di rimuovere gli squilibri economico-sociali e incrementare la sicurezza urbana;
    nello specifico si stabilisce che il Fondo sia finalizzato non solo alla ricognizione degli impianti sportivi esistenti su tutto il territorio nazionale ma anche alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi destinati all'attività agonistica nazionale, localizzati in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree ed infine al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stabilire, nell'ambito delle procedure per la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti sportivi, criteri per una attenta valutazione in merito al possibile impatto dell'opera sotto il profilo paesaggistico, nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione prevedendone la realizzazione con i più innovativi sistemi tecnologici a basso impatto ambientale anche per quanto concerne la produzione di energia ed un minor utilizzo della stessa mediante illuminazione a basso consumo.
9/3495/37Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 17 del provvedimento in esame dispone come copertura quanto a 7,9 milioni di euro per l'anno 2015, l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 19-ter comma 16, lettera e), del decreto-legge n. 135 del 2009;
    si tratta della norma che ha assegnato le risorse necessarie a garantire il livello dei servizi delle convenzioni marittime allora in vigore e prorogate, nonché delle nuove convenzioni e dei contratti di servizio, con uno stanziamento di complessivi euro 184.942.251 a decorrere dal 2010, prevedendo che fossero ripartite, per il 2010 e per ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e dei singoli contratti di servizio, come segue: a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642; b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro 55.694.895; c) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. – regione Sardegna: euro 13.686.441; d) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. – regione Toscana: euro 13.005.441; e) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. – regione Campania: euro 29.869.832;
    la Saremar è una società di navigazione che dispone di una flotta di traghetti con la quale si garantiscono i collegamenti, in regime di continuità territoriale, con le isole minori della Sardegna quali l'Isola di San Pietro-Carloforte e La Maddalena e che assicura inoltre il collegamento tra la Sardegna e la Corsica, sulla tratta che va da Santa Teresa di Gallura a Bonifacio;
    la suddetta società è stata costituita il 27 marzo 1987 a Cagliari, dalla cessione aziendale del ramo regionale di Tirrenia navigazione, restando comunque sempre sotto il controllo pubblico di Finmare per poi tornare a far parte di Tirrenia dopo dieci anni, come società del gruppo. Il 3 novembre 2009 è stato siglato un accordo per il passaggio della compagnia di navigazione dal controllo dello Stato direttamente alla Regione Autonoma della Sardegna che attualmente detiene il 100 per cento dell'azionariato, sebbene lo Stato contribuisca al mantenimento del servizio predetto, attraverso un'apposita convenzione:
     l'obiettivo della Saremar è sempre stato quello di assicurare la continuità territoriale tra la Sardegna e le sue isole minori, a costi accessibili e con un'attenzione particolare ai residenti, garantendo così il diritto alla mobilità per l'esercito di lavoratori e/o pendolari che quotidianamente svolgono le loro attività in altre parti della Sardegna;
     la costanza dei collegamenti con le isole minori è altresì fondamentale anche per garantire sicurezza sanitaria ai residenti e agli ospiti, consentendo il trasporto rapido e sicuro dei pazienti dalle isole minori alle strutture mediche attrezzate di riferimento;
     l'economicità del servizio, la frequenza delle corse, la qualità del trasporto e la garanzia delle tratte notturne sono ovviamente fondamentali anche per lo sviluppo economico di tutte le attività imprenditoriali delle isole minori e, in particolare, per le attività ricettive, di ristorazione e turistiche, che hanno necessità di robusta infrastrutturazione del sistema dei trasporti;
    con deliberazione n. 15/35, del 29 marzo 2013, avente ad oggetto «Saremar S.p.A. Disposizioni di indirizzo politico-amministrativo sul servizio di collegamento marittimo per il trasporto di persone c veicoli con le isole minori della Sardegna e con la Corsica», è stato stabilito di prorogare la convenzione relativa ai collegamenti tra la Sardegna e le Isole di La Maddalena, San Pietro e Corsica stipulata tra il Ministero della marina mercantile e Saremar Spa in data 17 ottobre 1991 e successive proroghe; tale atto prevede peraltro un contributo statale annuo fisso di oltre 13 milioni di euro e l'impegno, da parte della regione, di contribuire alla copertura degli oneri di servizio pubblico per la parte eccedente le risorse finanziarie trasferite dallo Stato;
     la legge regionale 7 agosto 2012, n. 15 avente ad oggetto «Disposizioni urgenti in materia di trasporti», al fine di tutelare la continuità territoriale ed il collegamento con le isole minori ha disposto che, con decorrenza dal 1o agosto 2012, ove lo Stato cessasse la corresponsione degli oneri di servizio pubblico previsti nella convenzione, la regione autonoma della Sardegna garantisse, facendosi carico dei relativi oneri, una serie di obiettivi, tra i quali: il mantenimento dei livelli essenziali di servizio pubblico indispensabili ad assicurare la continuità territoriale marittima «mediante affidamento alla Saremar Spa di un apposito contratto di servizio pubblico»; il mantenimento dèi livelli occupazionali e salariali per il personale marittimo ed amministrativo ed il coinvolgimento degli enti locali interessati nella condivisione delle scelte al fine di interpretare al meglio i bisogni dèi territori e delle popolazioni interessate, già penalizzate dalla collocazione geografica;
     da anni le realtà delle isole minori soffrono di una evidente inadeguatezza del servizio del trasporto marittimo che hanno, nel tempo, compresso i volumi del traffico delle persone e delle merci, aumentando così l'isolamento e intaccando in maniera determinante le aspettative di sviluppo sociale ed economico di territori ad elevata vocazione turistica, in un contesto reso ulteriormente problematico dalla drammatica crisi economica sarda e nazionale e dalla sempre più agguerrita concorrenza turistica internazionale;
     la questione del mantenimento dei livelli essenziali di servizio pubblico indispensabili ad assicurare la continuità territoriale marittima per le isole minori non può essere trattata come un generico e marginale problema legato alla parte più periferica dei trasporti sardi, ma come un argomento di importanza vitale nell'ambito della programmazione ed organizzazione unitaria del sistema dei trasporti dell'intera regione, nonché, come asset strategico per qualsiasi progetto di rilancio economico legato principalmente al turismo;
     la continuità marittima con le isole minori è prevista peraltro dal piano regionale dei trasporti approvato con deliberazione della giunta regionale n. 66/23 del 27 novembre 2008, in conformità del quale sono salvaguardati i collegamenti in qualunque condizione di domanda, con la finalità di garantire una tariffa unica per tutti i residenti in Sardegna;
     tale «tariffa unica» non dovrà comunque essere superiore a quella attualmente praticata ai residenti nelle isole, al fine di garantire l'inderogabile diritto alla mobilità e la continuità territoriale all'interno della regione;
     il disinteresse della giunta regionale ha di fatto spianato la strada all'attuale gara internazionale che porterà alla sostanziale rottamazione della Saremar e delle rotte, al licenziamento di 167 lavoratori e alle conseguenti esiziali ricadute per i collegamenti con le isole minori, oltre che alla violazione del diritto alla mobilità dei cittadini sardi residenti nelle stesse,

impegna il Governo

a garantire comunque adeguati finanziamenti volti a mantenere il livello dei servizi delle convenzioni marittime e dei contratti di servizio, tra i quali quelli con la Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. ed il collegamento tra le isole minori e la Sardegna, assicurando che qualsiasi scelta strategica abbia come inderogabile punto di riferimento il mantenimento di trasporti marittimi ottimali per qualità e quantità ed il loro adeguamento alle esigenze di modernizzazione della flotta ormai obsoleta della Società Saremar, anche attraverso il generale rilancio della cantieristica italiana.
9/3495/38Vargiu.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 17 del provvedimento in esame dispone come copertura quanto a 7,9 milioni di euro per l'anno 2015, l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 19-ter comma 16, lettera e), del decreto-legge n. 135 del 2009;
    si tratta della norma che ha assegnato le risorse necessarie a garantire il livello dei servizi delle convenzioni marittime allora in vigore e prorogate, nonché delle nuove convenzioni e dei contratti di servizio, con uno stanziamento di complessivi euro 184.942.251 a decorrere dal 2010, prevedendo che fossero ripartite, per il 2010 e per ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e dei singoli contratti di servizio, come segue: a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642; b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro 55.694.895; c) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. – regione Sardegna: euro 13.686.441; d) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. – regione Toscana: euro 13.005.441; e) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. – regione Campania: euro 29.869.832;
    la Saremar è una società di navigazione che dispone di una flotta di traghetti con la quale si garantiscono i collegamenti, in regime di continuità territoriale, con le isole minori della Sardegna quali l'Isola di San Pietro-Carloforte e La Maddalena e che assicura inoltre il collegamento tra la Sardegna e la Corsica, sulla tratta che va da Santa Teresa di Gallura a Bonifacio;
    la suddetta società è stata costituita il 27 marzo 1987 a Cagliari, dalla cessione aziendale del ramo regionale di Tirrenia navigazione, restando comunque sempre sotto il controllo pubblico di Finmare per poi tornare a far parte di Tirrenia dopo dieci anni, come società del gruppo. Il 3 novembre 2009 è stato siglato un accordo per il passaggio della compagnia di navigazione dal controllo dello Stato direttamente alla Regione Autonoma della Sardegna che attualmente detiene il 100 per cento dell'azionariato, sebbene lo Stato contribuisca al mantenimento del servizio predetto, attraverso un'apposita convenzione:
     l'obiettivo della Saremar è sempre stato quello di assicurare la continuità territoriale tra la Sardegna e le sue isole minori, a costi accessibili e con un'attenzione particolare ai residenti, garantendo così il diritto alla mobilità per l'esercito di lavoratori e/o pendolari che quotidianamente svolgono le loro attività in altre parti della Sardegna;
     la costanza dei collegamenti con le isole minori è altresì fondamentale anche per garantire sicurezza sanitaria ai residenti e agli ospiti, consentendo il trasporto rapido e sicuro dei pazienti dalle isole minori alle strutture mediche attrezzate di riferimento;
     l'economicità del servizio, la frequenza delle corse, la qualità del trasporto e la garanzia delle tratte notturne sono ovviamente fondamentali anche per lo sviluppo economico di tutte le attività imprenditoriali delle isole minori e, in particolare, per le attività ricettive, di ristorazione e turistiche, che hanno necessità di robusta infrastrutturazione del sistema dei trasporti;
    con deliberazione n. 15/35, del 29 marzo 2013, avente ad oggetto «Saremar S.p.A. Disposizioni di indirizzo politico-amministrativo sul servizio di collegamento marittimo per il trasporto di persone c veicoli con le isole minori della Sardegna e con la Corsica», è stato stabilito di prorogare la convenzione relativa ai collegamenti tra la Sardegna e le Isole di La Maddalena, San Pietro e Corsica stipulata tra il Ministero della marina mercantile e Saremar Spa in data 17 ottobre 1991 e successive proroghe; tale atto prevede peraltro un contributo statale annuo fisso di oltre 13 milioni di euro e l'impegno, da parte della regione, di contribuire alla copertura degli oneri di servizio pubblico per la parte eccedente le risorse finanziarie trasferite dallo Stato;
     la legge regionale 7 agosto 2012, n. 15 avente ad oggetto «Disposizioni urgenti in materia di trasporti», al fine di tutelare la continuità territoriale ed il collegamento con le isole minori ha disposto che, con decorrenza dal 1o agosto 2012, ove lo Stato cessasse la corresponsione degli oneri di servizio pubblico previsti nella convenzione, la regione autonoma della Sardegna garantisse, facendosi carico dei relativi oneri, una serie di obiettivi, tra i quali: il mantenimento dei livelli essenziali di servizio pubblico indispensabili ad assicurare la continuità territoriale marittima «mediante affidamento alla Saremar Spa di un apposito contratto di servizio pubblico»; il mantenimento dèi livelli occupazionali e salariali per il personale marittimo ed amministrativo ed il coinvolgimento degli enti locali interessati nella condivisione delle scelte al fine di interpretare al meglio i bisogni dèi territori e delle popolazioni interessate, già penalizzate dalla collocazione geografica;
     da anni le realtà delle isole minori soffrono di una evidente inadeguatezza del servizio del trasporto marittimo che hanno, nel tempo, compresso i volumi del traffico delle persone e delle merci, aumentando così l'isolamento e intaccando in maniera determinante le aspettative di sviluppo sociale ed economico di territori ad elevata vocazione turistica, in un contesto reso ulteriormente problematico dalla drammatica crisi economica sarda e nazionale e dalla sempre più agguerrita concorrenza turistica internazionale;
     la questione del mantenimento dei livelli essenziali di servizio pubblico indispensabili ad assicurare la continuità territoriale marittima per le isole minori non può essere trattata come un generico e marginale problema legato alla parte più periferica dei trasporti sardi, ma come un argomento di importanza vitale nell'ambito della programmazione ed organizzazione unitaria del sistema dei trasporti dell'intera regione, nonché, come asset strategico per qualsiasi progetto di rilancio economico legato principalmente al turismo;
     la continuità marittima con le isole minori è prevista peraltro dal piano regionale dei trasporti approvato con deliberazione della giunta regionale n. 66/23 del 27 novembre 2008, in conformità del quale sono salvaguardati i collegamenti in qualunque condizione di domanda, con la finalità di garantire una tariffa unica per tutti i residenti in Sardegna;
     tale «tariffa unica» non dovrà comunque essere superiore a quella attualmente praticata ai residenti nelle isole, al fine di garantire l'inderogabile diritto alla mobilità e la continuità territoriale all'interno della regione;
     il disinteresse della giunta regionale ha di fatto spianato la strada all'attuale gara internazionale che porterà alla sostanziale rottamazione della Saremar e delle rotte, al licenziamento di 167 lavoratori e alle conseguenti esiziali ricadute per i collegamenti con le isole minori, oltre che alla violazione del diritto alla mobilità dei cittadini sardi residenti nelle stesse,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di garantire comunque adeguati finanziamenti volti a mantenere il livello dei servizi delle convenzioni marittime e dei contratti di servizio, tra i quali quelli con la Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. ed il collegamento tra le isole minori e la Sardegna, assicurando che qualsiasi scelta strategica abbia come inderogabile punto di riferimento il mantenimento di trasporti marittimi ottimali per qualità e quantità ed il loro adeguamento alle esigenze di modernizzazione della flotta ormai obsoleta della Società Saremar, anche attraverso il generale rilancio della cantieristica italiana.
9/3495/38. (Testo modificato nel corso della seduta)  Vargiu.


   La Camera,
   premesso che:
    il porto di Reggio Calabria nel corso del 2015 ha visto approdare quasi 17 mila migranti e risulta essere il terzo posto per arrivi dopo i porti di Lampedusa ed Augusta;
    si tratta di numeri rilevantissimi e che la città di Reggio Calabria ha finora affrontato con grande generosità grazie alle sue istituzioni e al suo tessuto associativo;
    la città di Reggio Calabria come è facilmente intuibile anche sulla base dell'articolo 3 del presente decreto-legge vive una critica situazione finanziaria;
    nonostante i numeri citati e la difficile situazione economica delle casse pubbliche la città è attualmente esclusa dalle misure di ristoro finanziario attribuite alle altre realtà anche con numero di arrivi inferiore a quelli di Reggio Calabria come dimostra anche l'ultima norma prevista dalla legge di stabilità per l'anno 2016;
    si tratta di una esclusione assolutamente ingiustificata,

impegna il Governo

a prevedere nell'ambito di prossimi provvedimenti in materia l'inclusione della città di Reggio Calabria tra i beneficiari di misure di sostegno finanziario per le spese sostenute per quanto concerne l'accoglienza di migranti.
9/3495/39Battaglia.


   La Camera,
   premesso che:
    il porto di Reggio Calabria nel corso del 2015 ha visto approdare quasi 17 mila migranti e risulta essere il terzo posto per arrivi dopo i porti di Lampedusa ed Augusta;
    si tratta di numeri rilevantissimi e che la città di Reggio Calabria ha finora affrontato con grande generosità grazie alle sue istituzioni e al suo tessuto associativo;
    la città di Reggio Calabria come è facilmente intuibile anche sulla base dell'articolo 3 del presente decreto-legge vive una critica situazione finanziaria;
    nonostante i numeri citati e la difficile situazione economica delle casse pubbliche la città è attualmente esclusa dalle misure di ristoro finanziario attribuite alle altre realtà anche con numero di arrivi inferiore a quelli di Reggio Calabria come dimostra anche l'ultima norma prevista dalla legge di stabilità per l'anno 2016;
    si tratta di una esclusione assolutamente ingiustificata,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere nell'ambito di prossimi provvedimenti in materia l'inclusione della città di Reggio Calabria tra i beneficiari di misure di sostegno finanziario per le spese sostenute per quanto concerne l'accoglienza di migranti.
9/3495/39. (Testo modificato nel corso della seduta)  Battaglia.


   La Camera,
   premesso che:
    ha suscitato molto clamore nei giorni scorsi la notizia del costo del biglietto aereo praticato da Alitalia lungo la tratta Roma-Comiso;
    parliamo di oltre 650 euro per un biglietto di sola andata;
    al di là del clamore mediatico suscitato dalla notizia esiste una questione reale ed è quella concernente le tariffe praticate da Alitalia per le tratte che interessano la Sicilia;
    il fallimento della esperienza Windjet ha ulteriormente complicato il quadro in considerazione del fatto che la presenza di quel vettore aveva indotto a calmierare i prezzi praticati anche dalle altre compagnie;
    la stessa presenza di Ryanair nonostante la pubblicità rafforzata dopo la suddetta notizia con prezzi apparentemente convenienti non migliora la condizione del quadro delle tariffe per i collegamenti con gli aeroporti siciliani anche perché non tutti hanno la possibilità di programmare con mesi di anticipo il proprio viaggio;
    Ryanair, inoltre, ha tagliato la frequenza dei suoi voli da Comiso per Roma tant’è che non saranno più quotidiani;
    con la legge di stabilità per l'anno 2016 sono stati stanziati 20 milioni di euro per la continuità territoriale aerea per la Sicilia una cifra importante per evitare salassi ai viaggiatori;
    sarebbe anche opportuna una riflessione affinché anche per i non residenti con parenti di primo grado residenti in Sicilia possano essere praticate tariffe in virtù del principio della continuità territoriale;
    va tenuto in considerazione che Alitalia ha ricevuto importanti risorse pubbliche nel corso degli anni per evitare il fallimento,

impegna il Governo

ad appurare il quadro tariffario applicato da Alitalia nell'ambito delle tratte che interessano il territorio siciliano a salvaguardia degli interessi dei viaggiatori siciliani e la violazione del principio di continuità territoriale che vede investite importanti risorse pubbliche nonché a prevedere l'istituzione di un Osservatorio permanente sul trasporto aereo da e per la Sicilia per garantire la massima trasparenza e scongiurare meccanismi speculativi che rischiano di vanificare gli sforzi intrapresi dalle istituzioni per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini siciliani.
9/3495/40Anzaldi.


   La Camera,
   premesso che:
    ha suscitato molto clamore nei giorni scorsi la notizia del costo del biglietto aereo praticato da Alitalia lungo la tratta Roma-Comiso;
    parliamo di oltre 650 euro per un biglietto di sola andata;
    al di là del clamore mediatico suscitato dalla notizia esiste una questione reale ed è quella concernente le tariffe praticate da Alitalia per le tratte che interessano la Sicilia;
    il fallimento della esperienza Windjet ha ulteriormente complicato il quadro in considerazione del fatto che la presenza di quel vettore aveva indotto a calmierare i prezzi praticati anche dalle altre compagnie;
    la stessa presenza di Ryanair nonostante la pubblicità rafforzata dopo la suddetta notizia con prezzi apparentemente convenienti non migliora la condizione del quadro delle tariffe per i collegamenti con gli aeroporti siciliani anche perché non tutti hanno la possibilità di programmare con mesi di anticipo il proprio viaggio;
    Ryanair, inoltre, ha tagliato la frequenza dei suoi voli da Comiso per Roma tant’è che non saranno più quotidiani;
    con la legge di stabilità per l'anno 2016 sono stati stanziati 20 milioni di euro per la continuità territoriale aerea per la Sicilia una cifra importante per evitare salassi ai viaggiatori;
    sarebbe anche opportuna una riflessione affinché anche per i non residenti con parenti di primo grado residenti in Sicilia possano essere praticate tariffe in virtù del principio della continuità territoriale;
    va tenuto in considerazione che Alitalia ha ricevuto importanti risorse pubbliche nel corso degli anni per evitare il fallimento,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di appurare il quadro tariffario applicato da Alitalia nell'ambito delle tratte che interessano il territorio siciliano a salvaguardia degli interessi dei viaggiatori siciliani e la violazione del principio di continuità territoriale che vede investite importanti risorse pubbliche nonché di prevedere l'istituzione di un Osservatorio permanente sul trasporto aereo da e per la Sicilia per garantire la massima trasparenza e scongiurare meccanismi speculativi che rischiano di vanificare gli sforzi intrapresi dalle istituzioni per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini siciliani.
9/3495/40. (Testo modificato nel corso della seduta)  Anzaldi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede all'articolo 1, in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio lo stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2015 da destinare all'avvio di attività non più rinviabili per la tutela della salute dei cittadini e la rigenerazione urbana del territorio del comprensorio – che occorrerebbe predisporre adeguate misure volte al controllo e alla verifica circa l'effettivo utilizzo di tali risorse;
    il trasferimento suddetto deve essere immediato e indirizzato al Soggetto Attuatore, per la realizzazione della prima fase del programma di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio di Napoli;
    la disposizione in esame rientra nell'ambito della disciplina dettata dall'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana delle aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, riperimetrate con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 agosto 2014 (la prima perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Napoli Bagnoli-Coroglio è stata effettuata con il decreto ministeriale del 31 agosto 2001);
    l'articolo 33 del decreto-legge 133 del 2014 ha previsto, tra l'altro, la definizione di un piano di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree ricomprese nel comprensorio di Bagnoli individuate di rilevante interesse nazionale, nonché la nomina di una cabina di regia, di un commissario straordinario di Governo e di un soggetto attuatore. Con l'articolo 11, comma 16-quater del decreto-legge n. 78 del 2015, è stato modificato in più punti il citato articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, al fine di individuare il Soggetto attuatore nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, Invitalia Spa, quale società in house dello Stato, nominata con il D.P.C.M. 10 ottobre 2015, che tra l'altro disciplina i compiti del Soggetto attuatore e gli interventi in corso e i primi finanziamenti;
    il suddetto D.P.C.M. del 10 ottobre 2015 dispone che, nelle more dell'approvazione del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, continua l'attuazione dell'Accordo “Per l'attuazione delle iniziative, delle misure, delle attività e degli interventi necessari per il corretto esercizio delle funzioni di custodia giudiziaria dinamica disposta con provvedimento del 21 novembre 2014 del Presidente del tribunale di Napoli, Sesta Sezione Penale, opposto in calce alla lettera della Procura della Repubblica di Napoli in data 18 novembre 2014, da espletare nelle aree ex ILVA ed ex Italsider del sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio oggetto di sequestro giudiziario”, sottoscritto il 16 aprile 2015 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal comune di Napoli, approvato con d.d. prot. n. 136/STA del 16 aprile 2015 e registrato alla Corte dei conti in data 5 maggio 2015, reg. n. 1, fog. n. 1592;
    Conseguentemente, al fine di attuare quanto disposto nel citato Accordo, l'articolo 4 del suddetto D.P.C.M, del 10 ottobre 2015 ha previsto che le risorse finanziarie già trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel bilancio del comune di Napoli ai finì della bonifica del comprensorio Bagnoli-Coroglio in coerenza con l'assetto delle competenze previgente all'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, nonché quelle per la bonifica dell'amianto nell'area ex Eternit, sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'Accordo di programma di cui sopra e del Programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al predetto articolo 33, secondo gli indirizzi della Cabina di regia, che, come riferito nell'interrogazione 3-01660 dal Ministro dell'ambiente, risulta finanziato per 4,5 milioni di euro a valere sulle risorse residue pari a circa 45 milioni di euro già al netto di circa tre milioni di euro spesi dal custode giudiziario pro tempore per le finalità di messa in sicurezza, che conseguentemente risultano pari a 40,5 milioni,

impegna il Governo

a predisporre, anche in successivi interventi normativi, adeguate misure di verifica e di controllo circa l'effettivo utilizzo delle risorse stanziate per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio.
9/3495/41Brignone, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede all'articolo 1, in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio lo stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2015 da destinare all'avvio di attività non più rinviabili per la tutela della salute dei cittadini e la rigenerazione urbana del territorio del comprensorio – che occorrerebbe predisporre adeguate misure volte al controllo e alla verifica circa l'effettivo utilizzo di tali risorse;
    il trasferimento suddetto deve essere immediato e indirizzato al Soggetto Attuatore, per la realizzazione della prima fase del programma di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio di Napoli;
    la disposizione in esame rientra nell'ambito della disciplina dettata dall'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana delle aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, riperimetrate con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 agosto 2014 (la prima perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Napoli Bagnoli-Coroglio è stata effettuata con il decreto ministeriale del 31 agosto 2001);
    l'articolo 33 del decreto-legge 133 del 2014 ha previsto, tra l'altro, la definizione di un piano di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree ricomprese nel comprensorio di Bagnoli individuate di rilevante interesse nazionale, nonché la nomina di una cabina di regia, di un commissario straordinario di Governo e di un soggetto attuatore. Con l'articolo 11, comma 16-quater del decreto-legge n. 78 del 2015, è stato modificato in più punti il citato articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, al fine di individuare il Soggetto attuatore nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, Invitalia Spa, quale società in house dello Stato, nominata con il D.P.C.M. 10 ottobre 2015, che tra l'altro disciplina i compiti del Soggetto attuatore e gli interventi in corso e i primi finanziamenti;
    il suddetto D.P.C.M. del 10 ottobre 2015 dispone che, nelle more dell'approvazione del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, continua l'attuazione dell'Accordo “Per l'attuazione delle iniziative, delle misure, delle attività e degli interventi necessari per il corretto esercizio delle funzioni di custodia giudiziaria dinamica disposta con provvedimento del 21 novembre 2014 del Presidente del tribunale di Napoli, Sesta Sezione Penale, opposto in calce alla lettera della Procura della Repubblica di Napoli in data 18 novembre 2014, da espletare nelle aree ex ILVA ed ex Italsider del sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio oggetto di sequestro giudiziario”, sottoscritto il 16 aprile 2015 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal comune di Napoli, approvato con d.d. prot. n. 136/STA del 16 aprile 2015 e registrato alla Corte dei conti in data 5 maggio 2015, reg. n. 1, fog. n. 1592;
    Conseguentemente, al fine di attuare quanto disposto nel citato Accordo, l'articolo 4 del suddetto D.P.C.M, del 10 ottobre 2015 ha previsto che le risorse finanziarie già trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel bilancio del comune di Napoli ai finì della bonifica del comprensorio Bagnoli-Coroglio in coerenza con l'assetto delle competenze previgente all'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, nonché quelle per la bonifica dell'amianto nell'area ex Eternit, sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'Accordo di programma di cui sopra e del Programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al predetto articolo 33, secondo gli indirizzi della Cabina di regia, che, come riferito nell'interrogazione 3-01660 dal Ministro dell'ambiente, risulta finanziato per 4,5 milioni di euro a valere sulle risorse residue pari a circa 45 milioni di euro già al netto di circa tre milioni di euro spesi dal custode giudiziario pro tempore per le finalità di messa in sicurezza, che conseguentemente risultano pari a 40,5 milioni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di predisporre, anche in successivi interventi normativi, adeguate misure di verifica e di controllo circa l'effettivo utilizzo delle risorse stanziate per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio.
9/3495/41. (Testo modificato nel corso della seduta)  Brignone, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    nel provvedimento in esame l'articolo 15 dispone che, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di potenziare l'attività sportiva agonistica nazionale lo sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana, sia previsto un Fondo «Sport e Periferie» da trasferire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
    l'articolo 1, commi 304-305, della legge n. 147 del 2013 ha introdotto una nuova procedura per la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli stessi impianti e degli spettatori;
    gli interventi sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente ad impianti localizzati in aree già edificate. A tal fine è stata semplificata la procedura amministrativa e sono state previste modalità innovative di finanziamento;
    la procedura per ammodernare gli impianti sportivi prevede la presentazione, al comune, di uno studio di fattibilità, completo di un piano economico-finanziario (PEF) e dell'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici dell'impianto in via prevalente. Il comune convoca una conferenza di servizi preliminare sullo studio di fattibilità, al fine di dichiarare, entro 90 giorni dalla sua presentazione, l'eventuale pubblico interesse della proposta. Nel caso di esito positivo della fase preliminare, il soggetto proponente presenta il progetto definitivo al comune. Il comune convoca una conferenza di servizi decisoria con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. La procedura deve concludersi entro 120 giorni dalla presentazione del progetto. Se il progetto comporta atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata dalla regione e la relativa procedura deve concludersi entro 180 giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso necessario alla realizzazione dell'opera. Nel caso di superamento dei termini relativi alle conferenze di servizi (preliminare o decisoria), sono previsti interventi sostitutivi diversamente configurati a seconda della dimensione dell'impianto;
    nel provvedimento si dispone che sia il CONI a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano riguardante i primi interventi urgenti e, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano pluriennale degli interventi,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, che il CONI attivi un protocollo d'intesa con l'ANAC contenente il piano di interventi, che per gli aspetti attinenti all'accessibilità e all'omologazione degli impianti, deve aver ottenuto il parere degli enti locali.
9/3495/42Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    nel provvedimento in esame l'articolo 15 dispone che, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di potenziare l'attività sportiva agonistica nazionale lo sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana, sia previsto un Fondo «Sport e Periferie» da trasferire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
    l'articolo 1, commi 304-305, della legge n. 147 del 2013 ha introdotto una nuova procedura per la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli stessi impianti e degli spettatori;
    gli interventi sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente ad impianti localizzati in aree già edificate. A tal fine è stata semplificata la procedura amministrativa e sono state previste modalità innovative di finanziamento;
    la procedura per ammodernare gli impianti sportivi prevede la presentazione, al comune, di uno studio di fattibilità, completo di un piano economico-finanziario (PEF) e dell'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici dell'impianto in via prevalente. Il comune convoca una conferenza di servizi preliminare sullo studio di fattibilità, al fine di dichiarare, entro 90 giorni dalla sua presentazione, l'eventuale pubblico interesse della proposta. Nel caso di esito positivo della fase preliminare, il soggetto proponente presenta il progetto definitivo al comune. Il comune convoca una conferenza di servizi decisoria con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. La procedura deve concludersi entro 120 giorni dalla presentazione del progetto. Se il progetto comporta atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata dalla regione e la relativa procedura deve concludersi entro 180 giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso necessario alla realizzazione dell'opera. Nel caso di superamento dei termini relativi alle conferenze di servizi (preliminare o decisoria), sono previsti interventi sostitutivi diversamente configurati a seconda della dimensione dell'impianto;
    nel provvedimento si dispone che sia il CONI a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano riguardante i primi interventi urgenti e, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano pluriennale degli interventi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, che il CONI attivi un protocollo d'intesa con l'ANAC contenente il piano di interventi, che per gli aspetti attinenti all'accessibilità e all'omologazione degli impianti, deve aver ottenuto il parere degli enti locali.
9/3495/42. (Testo modificato nel corso della seduta)  Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede all'articolo 13 il rifinanziamento per 400 milioni di euro nell'anno 2015 del Fondo sociale per occupazione e formazione, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, di cui agli articoli 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni;
    al fine di assicurare la copertura finanziaria del predetto rifinanziamento, la medesima disposizione prevede l'utilizzo di un corrispondente ammontare delle economie di bilancio accertate, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia rispetto all'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa;
    tali risorse non avrebbero potuto essere utilizzate nel corso dell'anno 2015 per le finalità per le quali sono state stanziate e che, attraverso il conferimento al Fondo sociale per occupazione e formazione, esse, qualora non utilizzate nel corso dell'esercizio, potranno esserlo anche nel successivo;
    l'articolo 17, comma 1, lettera m), prevede che una quota pari a 123,6 milioni di euro per l'anno 2015 delle medesime risorse stanziate per le complessive misure di salvaguardia rispetto all'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico sia destinata alla copertura finanziaria complessiva del decreto;
    è evidente l'esigenza che le risorse stanziate per le misure di salvaguardia rispetto all'incremento dei requisiti di accesso al pensionamento e, più in generale, quelle destinate al sistema previdenziale permangano nell'ambito del medesimo sistema e che, pertanto, nel corso dell'anno 2016, in sede di definizione degli interventi legislativi in materia pensionistica, si tenga conto anche delle risorse utilizzate dal presente provvedimento;
    ritenuto che l'articolo 13, comma 1-bis, dispone la destinazione di 50 milioni di euro, per l'anno 2016, agli enti pubblici della regione Calabria, al fine di favorire l'inserimento lavorativo, mediante contratti a tempo determinato, dei lavoratori socialmente utili, a valere sulle risorse già stanziate per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, un incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione anche per gli anni successivi al 2015.
9/3495/43Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento prevede, all'articolo 4 comma 1, un incremento della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 di 50 milioni di euro;
    il comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 dispone che, per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza, si provvede anche a mezzo di ordinanze emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile. In base alla lettera e) del medesimo comma, con tali ordinanze si dispone in ordine all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti «entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio del ministri, sentita la regione interessata»;
    Il Fondo per le emergenze nazionali è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, dal comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, al fine di provvedere agli oneri connessi agli interventi conseguenti alle calamità per le quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato d'emergenza;
    le risorse del Fondo sono allocate, nel disegno di legge di bilancio 2016, nel capitolo 7441 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
    la dotazione di tale capitolo per l'esercizio 2016, risultante dai rifinanziamenti operati dalla Legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), ivi compreso quello disposto dalla tabella C, era pari a 149 milioni di euro e tale importo è stato incrementato, dalla tabella C del disegno di legge di stabilità 2016 (A.C. 3444), fino a 249 milioni di euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi interventi normativi, che al dipartimento di protezione civile nazionale vengano assegnate ulteriori risorse finalizzate all'attuazione di politiche di prevenzione e programmazione, ed in particolare per l'attuazione di un piano di revisione e valutazione dei piani di emergenza comunali e delle relative linee guida regionali, selezionati a campione, anche con il coinvolgimento dei centri di competenza e per incentivare la redazione di nuovi piani di emergenza comunali o l'aggiornamento dei piani esistenti, anche interessando gli ordini professionali.

9/3495/44Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede all'articolo 7, commi 1-4, misure per rinforzare il concorso già fornito dalle Forze armate alle Forze di polizia per il presidio del territorio nazionale;
    in particolare l'articolo 7, comma 4-bis, contiene disposizioni finalizzate ad assicurare la sostanziale equi ordinazione delle Forze armate e delle Forze di polizia;
    l'articolo 8, comma 1, lettera a), n. 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, nel disporre il riordino delle funzioni di polizia, prevede modificazioni agli ordinamenti del relativo personale conseguenti al nuovo assetto funzionale e organizzativo e in particolare la revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera, nonché l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche, «assicurando il mantenimento della sostanziale equi ordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici»;
    il richiamato principio di equi ordinazione – sancito dagli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991 – è riferito all'intero comparto sicurezza e difesa, e cioè non solo alle Forze di polizia ma anche alle Forze armate, ai fini della disciplina dei compiti e dei trattamenti economici di entrambe le componenti;
    dopo l'approvazione della legge n. 124 del 2015, è stato presentato alla Camera e accolto dal Governo l'ordine del giorno 9/3098-A/46, che impegna il Governo stesso «ad assicurare in via normativa il pieno rispetto della sostanziale equi ordinazione tra gradi, qualifiche, funzioni e trattamenti economici delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui alla legge n. 216 del 1992, individuando a tal fine con ogni consentita urgenza, in armonia con i richiamati principi, i relativi contesti legislativi di riferimento»; nella stessa occasione, sulla medesima questione, è stato altresì presentato e accolto l'ordine del giorno 9/3098-A/63, che a sua volta impegna il Governo «ad intraprendere le opportune iniziative volte a disciplinare unitariamente le varie componenti del comparto sicurezza e difesa, procedendo al riordino e al rispetto delle carriere e delle aspettative sia delle Forze di polizia che delle Forze armate colpite dal blocco degli stipendi e delle risorse, confermando la specificità del settore che va concepito nella sua unitarietà»;
    richiamata la relazione approvata dalla Commissione al termine dell'esame, in sede consultiva, per le parti di competenza, del disegno di legge di stabilità per il 2016, nella quale si rappresenta l'esigenza di assicurare il mantenimento dell'equi ordinazione tra il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, dando seguito agli impegni parlamentari già deliberati, con la previsione di uno strumento normativo che consenta di modificare gli ordinamenti del personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare secondo gli stessi principi già stabiliti per le Forze di polizia dalla legge n. 124 del 2015;
    al fine di soddisfare le contingenti esigenze di cui al comma 3 e garantire un adeguato livello di presidio del territorio nazionale anche in considerazione delle minacce terroristiche si potrebbe procedere anche richiamando in servizio i carabinieri ausiliari in congedo, previo riaddestramento, anche allo scopo di consentire la riapertura di alcune stazioni dei carabinieri sotto utilizzate per mancanza di personale,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, l'utilizzo di ausiliari in congedo al fine di rinforzare il concorso già fornito dalle Forze armate alle Forze di polizia per il presidio del territorio nazionale.
9/3495/45Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, intervenendo nella vicenda dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania legata alle «ecoballe» collocate in diversi siti del territorio regionale durante il periodo emergenziale, prevede un piano straordinario di interventi riguardanti lo smaltimento, ove occorra attraverso la messa in sicurezza permanente in situ dei rifiuti in deposito nei diversi siti della regione Campania, la bonifica, riqualificazione ambientale e il ripristino dello stato dei luoghi dei siti non interessati dalla messa in sicurezza permanente e l'eventuale restituzione delle aree attualmente detenute in locazione ovvero ad altro titolo;
    il comma 3 rinvia, per il rilascio delle autorizzazioni occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla disciplina «acceleratoria» in materia di conferenza di servizi e di termini di conclusione dei procedimenti recata dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 196 del 2010. La richiamata disposizione del decreto-legge n. 196 del 2010, per garantire la realizzazione urgente di discariche e impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti in Campania, aveva previsto che si procedesse (in deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale, nonché’ alla pertinente legislazione regionale in materia) alla convocazione di una conferenza di servizi, che era tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre 15 giorni dalla convocazione. In caso di ritardo nell'espressione del parere, la norma disponeva l'intervento del Consiglio dei ministri in ordine al rilascio della VIA nei 7 giorni successivi (lo stesso termine di 7 giorni era affidato al Consiglio dei ministri in caso di parere negativo della conferenza di servizi). In ogni caso la norma richiedeva che i termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari fossero ridotti alla metà;
    il medesimo articolo prevede poi, in via d'urgenza, anche nelle more dell'approvazione del piano straordinario, un primo stralcio operativo d'interventi per lo smaltimento di una quota non superiore al 30 per cento delle ecoballe presso impianti nazionali ed esteri;
   il comma 7 dell'articolo 2 prevede che, in via d'urgenza, anche nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, il Presidente della regione Campania predispone e attua, previa approvazione della Giunta regionale, un primo stralcio operativo d'interventi per lo smaltimento di una quota non superiore al 30 per cento delle ecoballe, mediante rimozione, trasporto e smaltimento, nonché’ mediante recupero energetico, presso impianti nazionali ed esteri, nel rispetto della normativa nazionale ed europea. In attuazione di tale disposizione, la regione Campania ha emanato la delibera n. 609/2015 con cui è stato approvato il primo stralcio operativo di interventi per la rimozione, il trasporto e lo smaltimento di circa 800.000 tonnellate di ecoballe. Nella delibera viene stimato che le operazioni di trasporto, smaltimento e recupero energetico di tale quantitativo assorbiranno l'intero finanziamento statale previsto per il 2015, vale a dire i 150 milioni di euro autorizzati dal comma 4,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere strumenti che consentano al Parlamento di acquisire informazioni sullo stato di attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 sopra richiamato disponendo, anche in successivi provvedimenti normativi, forme di comunicazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi straordinari per la regione Campania di cui all'articolo 2;
   a prevedere che lo stralcio operativo di interventi per lo smaltimento per la quota del 30 per cento sia predisposto in casi d'urgenza valutati con decisione dell'intera Giunta regionale e in via prioritaria mediante rimozione, trasporto e smaltimento, nonché mediante recupero energetico, presso impianti nazionali per ovviare all'esaurimento dell'intero finanziamento statale.
9/3495/46Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, intervenendo nella vicenda dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania legata alle «ecoballe» collocate in diversi siti del territorio regionale durante il periodo emergenziale, prevede un piano straordinario di interventi riguardanti lo smaltimento, ove occorra attraverso la messa in sicurezza permanente in situ dei rifiuti in deposito nei diversi siti della regione Campania, la bonifica, riqualificazione ambientale e il ripristino dello stato dei luoghi dei siti non interessati dalla messa in sicurezza permanente e l'eventuale restituzione delle aree attualmente detenute in locazione ovvero ad altro titolo;
    il comma 3 rinvia, per il rilascio delle autorizzazioni occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla disciplina «acceleratoria» in materia di conferenza di servizi e di termini di conclusione dei procedimenti recata dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 196 del 2010. La richiamata disposizione del decreto-legge n. 196 del 2010, per garantire la realizzazione urgente di discariche e impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti in Campania, aveva previsto che si procedesse (in deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale, nonché’ alla pertinente legislazione regionale in materia) alla convocazione di una conferenza di servizi, che era tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre 15 giorni dalla convocazione. In caso di ritardo nell'espressione del parere, la norma disponeva l'intervento del Consiglio dei ministri in ordine al rilascio della VIA nei 7 giorni successivi (lo stesso termine di 7 giorni era affidato al Consiglio dei ministri in caso di parere negativo della conferenza di servizi). In ogni caso la norma richiedeva che i termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari fossero ridotti alla metà;
    il medesimo articolo prevede poi, in via d'urgenza, anche nelle more dell'approvazione del piano straordinario, un primo stralcio operativo d'interventi per lo smaltimento di una quota non superiore al 30 per cento delle ecoballe presso impianti nazionali ed esteri;
   il comma 7 dell'articolo 2 prevede che, in via d'urgenza, anche nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, il Presidente della regione Campania predispone e attua, previa approvazione della Giunta regionale, un primo stralcio operativo d'interventi per lo smaltimento di una quota non superiore al 30 per cento delle ecoballe, mediante rimozione, trasporto e smaltimento, nonché’ mediante recupero energetico, presso impianti nazionali ed esteri, nel rispetto della normativa nazionale ed europea. In attuazione di tale disposizione, la regione Campania ha emanato la delibera n. 609/2015 con cui è stato approvato il primo stralcio operativo di interventi per la rimozione, il trasporto e lo smaltimento di circa 800.000 tonnellate di ecoballe. Nella delibera viene stimato che le operazioni di trasporto, smaltimento e recupero energetico di tale quantitativo assorbiranno l'intero finanziamento statale previsto per il 2015, vale a dire i 150 milioni di euro autorizzati dal comma 4,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere strumenti che consentano al Parlamento di acquisire informazioni sullo stato di attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 sopra richiamato disponendo, anche in successivi provvedimenti normativi, forme di comunicazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi straordinari per la regione Campania di cui all'articolo 2.
9/3495/46. (Testo modificato nel corso della seduta)  Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 4-bis, dell'articolo 7, novella la legge di delega per la revisione dello strumento militare nazionale (legge n. 244 del 2012) introducendovi una nuova delega integrativa finalizzata ad assicurare la sostanziale equiordinazione dei comparti sicurezza e difesa, da esercitare entro il 1o luglio 2017;
    con riferimento a tale ultima disposizione, introdotta in sede di esame parlamentare, si deve tener presente il limite di contenuto alla decretazione d'urgenza posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988, secondo il quale il Governo non può mediante decreto-legge, «conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione» e si deve ricordare che, come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 63 del 1998 e ribadito nella sentenza n. 237 del 2013, «l'atto di conferimento al Governo di delega legislativa può avvenire solo con legge»;
    in relazione invece all'inserimento, a seguito dell'approvazione di emendamenti in sede parlamentare, di disposizioni di delega nell'ambito del disegno di legge di conversione – peraltro volte a rafforzare in tale procedimento il ruolo delle Commissioni parlamentari –, si deve tener presente che tale circostanza, secondo costante orientamento del Comitato per la legislazione, integra anch'essa una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, e che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge;
    la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012 (con orientamento confermato dalla sentenza n. 32 del 2014), tenuto conto che il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione «istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario» ha affermato che «l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta» dalla stessa norma costituzionale;
   la Corte costituzionale, con la stessa sentenza n. 237 del 2013, si è tuttavia discostata dagli indirizzi sopra richiamati, affermando che il Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, può esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori sempre però nel rispetto del limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo il Comitato per la legislazione ha chiesto la rimozione del comma 4-bis dell'articolo 7 e la I Commissione nell'esprimere il parere, ha espresso la condizione di rivedere il suddetto comma,

impegna il Governo

a voler rispettare per il futuro l'articolo 76 della Costituzione nonché i pareri del Comitato della legislazione e della I Commissione evitando il conferimento di deleghe legislative con provvedimenti diversi dalla legge.
9/3495/47Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri.


   La Camera,
   premesso che:
    il CIPE, con propria deliberazione n. 91 del 6 dicembre 2011, «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa», ha approvato il «Piano di riparto delle risorse stanziate dall'articolo 63, commi 12 e 13, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008», che vede al primo posto della graduatoria degli interventi da finanziare quello relativo alla «Riqualificazione della tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1o lotto funz. Milano Comasina-deposito Varedo», prevedendo un finanziamento erogabile pari a 58.934.983,20 euro;
    oltre al CIPE, anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha considerato fortemente strategico e valutato meritevole di finanziamento il progetto, rispondendo inoltre favorevolmente a tre interpellanze nelle quali si chiedeva conferma dello stanziamento dei fondi governativi;
    l'iter di progettazione e gli accordi tra gli enti territori interessati sono ad un livello molto avanzato: gli enti territoriali comuni, provincia di Monza e Brianza e città Metropolitana hanno già predisposto nei propri bilanci pluriennali gli stanziamenti per il cofinanziamento previsto dalle convenzioni già siglate in passato; il recente Consiglio regionale della Lombardia ha approvato all'unanimità la mozione n. 540, con la quale si chiede al Governo nazionale di ripristinare la propria quota di finanziamento per la riqualificazione della tranvia, cancellata con il decreto-legge n. 185 del 25 novembre 2015 al nostro esame;
    dai bollettini sulla qualità dell'aria di Arpa Lombardia riguardanti l'area metropolitana di Milano, si rileva come nel 2015 i limiti di PM 10 siano stati superati per ben centouno volte. A riguardo, nel documento condiviso di Anci e regione Lombardia presentato al Governo, tra gli interventi strutturali previsti per superare l'emergenza si evidenziano quelli contenuti al punto 8: «Finanziare prioritariamente e realizzare le infrastrutture del trasporto pubblico locale previsti dalla pianificazione regionale (Piano regionale mobilità e trasporti, dicembre 2015) e dalla programmazione locale e spostare progressivamente gli incentivi del trasporto merci su gomma al trasporto merci su ferrovia»;
    l'intervento infrastrutturale è inserito in un'area ad elevata domanda di mobilità e rientra nel programma di potenziamento del complessivo sistema di trasporto pubblico locale in sede protetta (metropolitane, tranvia o mezzi che viaggiano su corsie dedicate). L'utenza negli ultimi anni è triplicata grazie al collegamento con la fermata «Comasina» della terza linea metropolitana milanese;
   considerato che:
    l'articolo 5, comma 5, del decreto in esame, prevede la revoca delle risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1o lotto funzionale, e la loro destinazione alla Società Expo S.p.a. per fare fronte al mancato contributo della provincia di Milano, e che in data 21 dicembre 2015, l'VIII Commissione Ambiente della Camera, in sede consultiva, ha reso parere favorevole alla Commissione referente, con le seguenti osservazioni: «Valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 5, prevedendo forme di finanziamento della tranvia Milano-Limbiate, anche in considerazione del particolare livello di inquinamento che caratterizza l'area interessata dalla tranvia medesima»,

impegna il Governo

a stanziare con future iniziative normative i fondi necessari all'integrale finanziamento dell'infrastruttura, monitorando opportunamente lo stato di avanzamento dei lavori per garantire la realizzazione dell'opera e riavvio della gestione in tempi brevi.
9/3495/48Cimbro.


   La Camera,
   premesso che:
    il CIPE, con propria deliberazione n. 91 del 6 dicembre 2011, «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa», ha approvato il «Piano di riparto delle risorse stanziate dall'articolo 63, commi 12 e 13, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008», che vede al primo posto della graduatoria degli interventi da finanziare quello relativo alla «Riqualificazione della tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1o lotto funz. Milano Comasina-deposito Varedo», prevedendo un finanziamento erogabile pari a 58.934.983,20 euro;
    oltre al CIPE, anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha considerato fortemente strategico e valutato meritevole di finanziamento il progetto, rispondendo inoltre favorevolmente a tre interpellanze nelle quali si chiedeva conferma dello stanziamento dei fondi governativi;
    l'iter di progettazione e gli accordi tra gli enti territori interessati sono ad un livello molto avanzato: gli enti territoriali comuni, provincia di Monza e Brianza e città Metropolitana hanno già predisposto nei propri bilanci pluriennali gli stanziamenti per il cofinanziamento previsto dalle convenzioni già siglate in passato; il recente Consiglio regionale della Lombardia ha approvato all'unanimità la mozione n. 540, con la quale si chiede al Governo nazionale di ripristinare la propria quota di finanziamento per la riqualificazione della tranvia, cancellata con il decreto-legge n. 185 del 25 novembre 2015 al nostro esame;
    dai bollettini sulla qualità dell'aria di Arpa Lombardia riguardanti l'area metropolitana di Milano, si rileva come nel 2015 i limiti di PM 10 siano stati superati per ben centouno volte. A riguardo, nel documento condiviso di Anci e regione Lombardia presentato al Governo, tra gli interventi strutturali previsti per superare l'emergenza si evidenziano quelli contenuti al punto 8: «Finanziare prioritariamente e realizzare le infrastrutture del trasporto pubblico locale previsti dalla pianificazione regionale (Piano regionale mobilità e trasporti, dicembre 2015) e dalla programmazione locale e spostare progressivamente gli incentivi del trasporto merci su gomma al trasporto merci su ferrovia»;
    l'intervento infrastrutturale è inserito in un'area ad elevata domanda di mobilità e rientra nel programma di potenziamento del complessivo sistema di trasporto pubblico locale in sede protetta (metropolitane, tranvia o mezzi che viaggiano su corsie dedicate). L'utenza negli ultimi anni è triplicata grazie al collegamento con la fermata «Comasina» della terza linea metropolitana milanese;
   considerato che:
    l'articolo 5, comma 5, del decreto in esame, prevede la revoca delle risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1o lotto funzionale, e la loro destinazione alla Società Expo S.p.a. per fare fronte al mancato contributo della provincia di Milano, e che in data 21 dicembre 2015, l'VIII Commissione Ambiente della Camera, in sede consultiva, ha reso parere favorevole alla Commissione referente, con le seguenti osservazioni: «Valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 5, prevedendo forme di finanziamento della tranvia Milano-Limbiate, anche in considerazione del particolare livello di inquinamento che caratterizza l'area interessata dalla tranvia medesima»,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di stanziare con future iniziative normative i fondi necessari all'integrale finanziamento dell'infrastruttura, monitorando opportunamente lo stato di avanzamento dei lavori per garantire la realizzazione dell'opera e riavvio della gestione in tempi brevi.
9/3495/48. (Testo modificato nel corso della seduta)  Cimbro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge recante, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, finanzia investimenti prioritari per concorrere al risanamento ambientale di aree compromesse e per avviare il percorso di valorizzazione di aree strategiche nel Paese, affrontando alcune emergenze nazionali da tempo irrisolte connesse alle bonifiche ambientali, in particolare nella cosiddetta Terra dei fuochi;
     il fenomeno criminale dello sversamento ed interramento illecito dei rifiuti tossici e nocivi nella cosiddetta ”Terra dei fuochi” non riguarda purtroppo solo il territorio campano e del basso Lazio, ma anche il Molise e, nello specifico tutto il territorio del Matese e le zone vicino Isernia;
    infatti, già dalle dichiarazioni del pentito di camorra Carmine Schiavone del 7 ottobre 1997 davanti alla Commissione bicamerale d'inchiesta sui rifiuti si delinea che la suddetta attività illegale si svolgeva al nord fino a Latina, mentre a est in tutta la zona del Matese, Isernia e le zone vicine; inoltre il pentito Schiavone parla di un sistema unico di smaltimento illegale di rifiuti tossici dalla Sicilia alla Campania. Anche per la Calabria e la Puglia ha denunciato lo stesso tipo di inquinamento e di infezione derivante dallo sversamento ed interramento di tonnellate di rifiuti tossici provenienti da tutta Europa e dal Nord Italia; il rapporto Ecomafia 2005 confermava che: «Con l'esigenza di diversificare le destinazioni finali dei traffici illegali, i rifiuti speciali pericolosi sono finiti in regioni considerate immuni fino a qualche anno fa. E allora si è scoperto che i veleni sono stati scaricati anche nella verde Umbria e addirittura in Molise. Sono state coinvolte le province meno note agli onori delle cronache della criminalità ambientale tra cui Campobasso;
    la stessa Direzione Nazionale Antimafia, nel 2008, definisce il Molise come «punto finale di arrivo per lo smaltimento di rifiuti pericolosi ove occultare discariche abusive con la compiacenza di alcuni proprietari corrotti;
    infatti nel 2004 l'operazione della Procura della repubblica di Larino, chiamata «Operazione Mosca» conferma lo smaltimento illecito di 120 tonnellate di rifiuti speciali di industrie metallurgiche e rifiuti ospedalieri provenienti dal nord Italia nel Basso Molise; i rifiuti contenevano arsenico e solfuri, mercurio, cromo, rame, piombo e reflui ad alta tossicità;
    è quindi di importanza fondamentale assumere anche per la regione Molise iniziative per la verifica, il controllo e la bonifica dei territori contaminati,

impegna il Governo:

   ad avviare, per il Molise, indagini tecniche per verificare la salubrità dei terreni, delle falde acquifere e dell'aria nelle aree più direttamente interessate dallo sversamento illegale di rifiuti tossici e smaltimenti abusivi anche mediante combustione avvalendosi delle competenti strutture sanitarie e di ricerca, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti;
   ad assumere le iniziative di competenza necessarie a verificare l'esistenza di siti da bonificare con la conseguente mappatura dei siti contaminati nel territorio della regione Molise al fine del loro inserimento in un piano di bonifiche di interesse nazionale, per il loro recupero e la loro riconversione, indicando i terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse.
9/3495/49Venittelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge recante, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, finanzia investimenti prioritari per concorrere al risanamento ambientale di aree compromesse e per avviare il percorso di valorizzazione di aree strategiche nel Paese, affrontando alcune emergenze nazionali da tempo irrisolte connesse alle bonifiche ambientali, in particolare nella cosiddetta Terra dei fuochi;
     il fenomeno criminale dello sversamento ed interramento illecito dei rifiuti tossici e nocivi nella cosiddetta ”Terra dei fuochi” non riguarda purtroppo solo il territorio campano e del basso Lazio, ma anche il Molise e, nello specifico tutto il territorio del Matese e le zone vicino Isernia;
    infatti, già dalle dichiarazioni del pentito di camorra Carmine Schiavone del 7 ottobre 1997 davanti alla Commissione bicamerale d'inchiesta sui rifiuti si delinea che la suddetta attività illegale si svolgeva al nord fino a Latina, mentre a est in tutta la zona del Matese, Isernia e le zone vicine; inoltre il pentito Schiavone parla di un sistema unico di smaltimento illegale di rifiuti tossici dalla Sicilia alla Campania. Anche per la Calabria e la Puglia ha denunciato lo stesso tipo di inquinamento e di infezione derivante dallo sversamento ed interramento di tonnellate di rifiuti tossici provenienti da tutta Europa e dal Nord Italia; il rapporto Ecomafia 2005 confermava che: «Con l'esigenza di diversificare le destinazioni finali dei traffici illegali, i rifiuti speciali pericolosi sono finiti in regioni considerate immuni fino a qualche anno fa. E allora si è scoperto che i veleni sono stati scaricati anche nella verde Umbria e addirittura in Molise. Sono state coinvolte le province meno note agli onori delle cronache della criminalità ambientale tra cui Campobasso;
    la stessa Direzione Nazionale Antimafia, nel 2008, definisce il Molise come «punto finale di arrivo per lo smaltimento di rifiuti pericolosi ove occultare discariche abusive con la compiacenza di alcuni proprietari corrotti;
    infatti nel 2004 l'operazione della Procura della repubblica di Larino, chiamata «Operazione Mosca» conferma lo smaltimento illecito di 120 tonnellate di rifiuti speciali di industrie metallurgiche e rifiuti ospedalieri provenienti dal nord Italia nel Basso Molise; i rifiuti contenevano arsenico e solfuri, mercurio, cromo, rame, piombo e reflui ad alta tossicità;
    è quindi di importanza fondamentale assumere anche per la regione Molise iniziative per la verifica, il controllo e la bonifica dei territori contaminati,

impegna il Governo:

   compatibilmente con le risorse disponibili, ad avviare, per il Molise, indagini tecniche per verificare la salubrità dei terreni, delle falde acquifere e dell'aria nelle aree più direttamente interessate dallo sversamento illegale di rifiuti tossici e smaltimenti abusivi anche mediante combustione avvalendosi delle competenti strutture sanitarie e di ricerca, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti;
   a valutare la possibilità di assumere le iniziative di competenza necessarie a verificare l'esistenza di siti da bonificare con la conseguente mappatura dei siti contaminati nel territorio della regione Molise al fine del loro inserimento in un piano di bonifiche di interesse nazionale, per il loro recupero e la loro riconversione, indicando i terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse.
9/3495/49. (Testo modificato nel corso della seduta)  Venittelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento appena approvato contiene misure importanti in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana, un piano straordinario di interventi per lo smaltimento delle ecoballe in Campania, il finanziamento per il ritorno alla normale amministrazione del comune di Reggio Calabria prevedendo altresì un fondo per emergenze nazionali nonché misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del Giubileo, ma non contempla specifiche misure per la riduzione dei consumi o l'efficientamento energetico,

impegna il Governo

ad adottare interventi di efficientamento energetico con particolare riferimento ad installazione di illuminazione a basso consumo, impianti fotovoltaici, impianti solari termici, impianti geotermici a bassa entalpia.
9/3495/50Bechis.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento appena approvato contiene misure importanti in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana, un piano straordinario di interventi per lo smaltimento delle ecoballe in Campania, il finanziamento per il ritorno alla normale amministrazione del comune di Reggio Calabria prevedendo altresì un fondo per emergenze nazionali nonché misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del Giubileo, ma non contempla specifiche misure per la riduzione dei consumi o l'efficientamento energetico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori interventi di efficientamento energetico con particolare riferimento ad installazione di illuminazione a basso consumo, impianti fotovoltaici, impianti solari termici, impianti geotermici a bassa entalpia.
9/3495/50. (Testo modificato nel corso della seduta)  Bechis.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 185 del 2015 «Misure urgenti per interventi nel territorio» prevede tutta una serie di interventi finanziari destinati a specifiche aree territoriali in difficoltà. Con l'obiettivo di far fronte a problemi e fragilità di carattere strutturale, che rallentano lo sviluppo e incidono negativamente sulla competitività e la crescita dei sistemi locali considerati;
    in particolare, l'articolo 10 del suddetto decreto stabilisce, per l'anno 2015, l'attribuzione di 30 milioni di euro, alla regione Sardegna al fine di integrare e ottimizzare il servizio di continuità territoriale aerea da e per la Sardegna sia per i passeggeri residenti che per quelli non residenti;
    perché si riducano i disagi derivanti dall'insularità, necessita un modello di continuità territoriale aerea, molto più ampia di quella attuale;
    l'articolo 1, comma 837, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ha previsto il trasferimento alla regione Sardegna delle funzioni attinenti alla continuità territoriale e il successivo comma 840 ha disposto che gli oneri finanziari siano a carico della regione stessa a partire dal 2010;
    in attuazione della predetta legge, in data 7 settembre 2010, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Enac e la regione Sardegna hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa che, all'articolo 6, prevede che le risorse finanziarie necessarie per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sono a carico della Regione autonoma della Sardegna. In base all'articolo 4 dello stesso Protocollo d'intesa, spetta al Ministero disporre con proprio decreto gli oneri di servizio pubblico in conformità alle conclusioni dell'apposita conferenza di servizi, di cui all'articolo 36, comma 2, della legge n. 144 del 1999, indetta e presieduta dal Presidente della regione Sardegna. In tale quadro, l'individuazione della tipologia di continuità territoriale è sostanzialmente rimessa alle scelte e alle iniziative della regione Sardegna che stanzia sul proprio bilancio le somme da dedicare alla continuità stessa;
    la Sardegna, stanzia ogni anno, a valere sul proprio bilancio, oltre 50 milioni di euro per garantire la continuità territoriale aerea. Risorse che non risultano sufficienti per assicurare un servizio di trasporto da e per l'isola completo e per tutto l'anno;
    occorre garantire il diritto alla mobilità dei sardi tutto l'anno, con tariffe agevolate da e per le più importanti città della penisola, senza al contempo penalizzare gli utenti non residenti. Un sistema agevolato di tariffe per i non residenti, soprattutto nei periodi di bassa stagione, è infatti considerato un fattore capace di far crescere il turismo nell'isola e aiutare l'economia regionale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di realizzare il programma finanziario previsto all'articolo 10, comma 1, per ciascun anno del triennio 2015-2017.
9/3495/51Mura, Marrocu, Giovanna Sanna, Scanu, Marco Meloni, Francesco Sanna, Pes, Cani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10, comma 1, del provvedimento in oggetto, opportunamente attribuisce alla regione Sardegna la somma di euro 30 milioni per l'anno 2015 per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sardegna, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti;
    altrettanto opportunamente andrebbe configurato un analogo intervento relativamente alla continuità territoriale della regione Sicilia, anch'esso territorio insulare, volto ad assicurare il diritto alla mobilità dei cittadini residenti, agli studenti fuori sede e ai militari, attraverso la realizzazione di un moderno ed efficace sistema di collegamenti da e per la Sicilia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di una sollecita reintroduzione della cosiddetta «continuità territoriale» per la regione Sicilia.
9/3495/52Schirò, Amoddio, Albanella, Zappulla, Cardinale, Burtone, Capodicasa, Piccione, Taranto, Currò, Berretta, Causi, Lauricella, Culotta, Ribaudo.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine, per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura di bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa (C.3495-A) premesso che:
    il trattato di Amsterdam del 1997 riconosce nella condizione di insularità uno svantaggio strutturale intrinseco per i territori che si trovino in questo stato, una vulnerabilità e fragilità specifica che non richiede di essere dimostrata sulla base di rilevazioni di ordine macro economico. Tale disciplina prevede che alle regioni insulari per le quali sia riconosciuto tale status vengano applicate esenzioni e deroghe rispetto al regime ordinario comunitario, con la finalità fondamentale di favorire la coesione economica e sociale;
    numerosi stati dell'Unione europea hanno già da tempo provveduto a promuovere il riconoscimento del principio di insularità per le loro isole (Baleari, Azzorre, Canarie, Madera per citare alcuni esempi) all'atto dell'adesione alla Comunità europea o in seguito, sulla base del dispositivo del Trattato di Amsterdam;
    la Sardegna vive da tempo uno stato di profonda crisi economica, occupazionale e sociale, una forte tensione allo spopolamento e presenta indici di dispersione scolastica fra i più elevati d'Italia;
    la dotazione infrastrutturale dell'isola (rete viaria, energia, trasporti pubblici) è storicamente deficitaria e rappresenta un fortissimo pregiudizio per il futuro dell'Isola e per qualsiasi ipotesi di sviluppo;
    un regime speciale riconosciuto in sede comunitaria potrebbe rappresentare un elemento di sollievo per l'economia sarda e persino un viatico per una rinascita economica;

impegna il Governo:

   a porre in essere ogni iniziativa di competenza finalizzata a dichiarare per la regione Sardegna lo stato d'insularità;
   ad avviare le procedure necessarie, nel rispetto dello Statuto speciale d'autonomia e della normativa europea, per il riconoscimento dello stato d'insularità della Sardegna in ambito, comunitario.
9/3495-A/53Piras.


   La Camera,
   premesso che:
    il CIPE, con propria deliberazione n. 91 del 6 dicembre 2011, «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa», ha approvato il «Piano di riparto delle risorse stanziate dall'articolo 63, commi 12 e 13, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008», che vede al primo posto della graduatoria degli interventi da finanziare quello relativo alla «Riqualificazione della tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1o lotto funz. Milano Comasina-deposito Varedo», prevedendo un finanziamento erogabile pari a 58.934.983,20 euro;
    le risorse con cui il CIPE ha inteso finanziare la «riqualificazione della tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1o lotto funz. Milano Comasina-deposito Varedo» provengono da economie con vincolo di destinazione e più precisamente condizionate ad un utilizzo legato ad interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa;
    oltre al CIPE, anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha considerato fortemente strategico è valutato meritevole di finanziamento, il progetto, rispondendo inoltre favorevolmente a tre interpellanze nelle quali si chiedeva conferma dello stanziamento dei fondi governativi;
    l’iter di progettazione e gli accordi tra gli enti territoriali interessati è ad un livello, molto avanzato: comuni, regione, provincia di Monza e finanza e città metropolitana hanno già predisposto nei propri bilanci pluriennali gli stanziamenti per il cofinanziamento previsto dalle convenzioni già siglate in passato;
    dai bollettini sulla qualità dell'aria di Arpa Lombardia riguardanti l'area metropolitana di Milano, si rileva come nel 2015 i limiti di PM siano stati superati per ben centoun volte;
    a riguardo, nel documento condiviso di Anci e regione Lombardia presentato al Governo, tra gli interventi strutturali previsti per la risoluzione dell'emergenza si evidenziano quelli contenuti al punto 8: «Finanziare prioritariamente e realizzare le infrastrutture del trasporto pubblico locale previste dalla pianificazione regionale (Piano regionale mobilità e trasporti, dicembre 2015) e dalla programmazione locale e spostare progressivamente gli incentivi del trasporto merci su gomma al trasporto merci su ferrovia»;
    l'intervento infrastrutturale è inserito in un'area ad elevata domanda di mobilità e rientra nel programma di potenziamento del complessivo sistema di trasporto pubblico locale in sede protetta (metropolitane, tranvia o mezzi che viaggiano su corsie dedicate). L'utenza è poi negli ultimi anni triplicata grazie al collegamento con la fermata «Comasina» della terza linea metropolitana milanese, ed è destinata ad aumentare ulteriormente; la ristrutturazione della metrotranvia porterebbe poi, naturalmente, a un ulteriore crescita dell'affluenza;
    l'articolo 5, comma 5, del decreto in esame, prevede la revoca delle risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1o lotto funzionale, e la loro destinazione alla Società Expo S.p.a. per fare fronte al mancato contributo della provincia di Milano, e che in data 21 dicembre 2015, l'VIII Commissione Ambiente della Camera, in sede consultiva, ha reso parere favorevole alla Commissione referente, con le seguenti osservazioni:
    «valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 5, prevedendo forme di finanziamento della tranvia Milano-Limbiate, anche in considerazione del particolare livello di inquinamento che caratterizza l'area interessata dalla tranvia medesima»,

impegna il Governo

ad individuare nuove forme e modalità di finanziamento della tranvia Milano-Limbiate disponibili nel momento in cui ci saranno le condizioni di cofinanziamento da parte degli Enti territoriali e di cantierabilità.
9/3495-A/54Casati, Rampi, Mauri.


   La Camera,
   premesso che:
    le regole relative all'edilizia residenziale pubblica, nella loro applicazione, hanno dato vita a un ginepraio non solo normativo, ma soprattutto pratico, di cui oggi pagano le spese centinaia di cittadini in grave difficoltà; solo a Roma sono pendenti decine di denunce, ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato e centinaia di contenziosi dinanzi ai giudici civili, ma anche in altre città ad alta densità abitativa la situazione non è migliore;
    considerando l'emergenza abitativa che attanaglia diversi centri, con i connessi problemi di ordine pubblico che ne derivano, è assolutamente indispensabile una sospensione degli sfratti intimati agli inquilini degli immobili in oggetto, allo scopo di individuare soluzioni adeguate alle complicate problematiche emerse nel corso degli ultimi anni;
    nell'ambito dell'edilizia popolare accade infatti che numerose famiglie vengano quotidianamente buttate fuori casa quando, paradossalmente, è stato accertato che molte di loro vantano veri e propri crediti nei confronti dei proprietari da cui sono sfrattate;
    è necessario predisporre tutti gli strumenti utili a garantire una gestione ottimale della sicurezza urbana, anche in vista dell'anno della Misericordia in corso nella capitale, a causa del quale Roma sarà meta di milioni di pellegrini provenienti da ogni parte del mondo. Le dimensioni che il fenomeno degli sfratti illegittimi sta acquistando pongono serie preoccupazioni di ordine pubblico;
    la casa e un diritto fondamentale dell'essere umano su cui si fonda la dignità di ognuno e non può essere calpestata nell'indifferenza delle istituzioni che dovrebbero, tutelare il cittadino e assicurargli il sostanziale rispetto dei diritti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di procedere alla sospensione degli sfratti per finita locazione e per morosità di tutti gli immobili di edilizia residenziale pubblica – sovvenzionata, agevolata e convenzionata – realizzati nell'ambito dei piani di edilizia economica e popolare predisposti dalle amministrazioni comunali secondo la legge 18 aprile 1962 n. 167 così come modificata ed integrata dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865, della legge 17 febbraio 1992 n. 179 e/o realizzati in virtù di qualsiasi altra disposizione normativa intervenuta a disciplinare la costruzione di immobili di ERP, fino al 31 dicembre 2016.
9/3495/55Lombardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento appena approvato contiene misure in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana, un piano straordinario di interventi per lo smaltimento delle ecoballe in Campania, il finanziamento per il ritorno alla normale amministrazione del comune di Reggio Calabria prevedendo altresì un fondo per emergenze nazionali nonché misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del Giubileo, ma non contempla misure di indennizzo per casi analoghi verificatisi nel resto del territorio nazionale,

impegna il Governo

ad adottare interventi, nei futuri provvedimenti legislativi, finalizzati allo stanziamento di fondi necessari ad assicurare l'indennizzo dei danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 2015 su tutto il territorio nazionale.
9/3495/56Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento appena approvato contiene misure in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana, un piano straordinario di interventi per lo smaltimento delle ecoballe in Campania, il finanziamento per il ritorno alla normale amministrazione del comune di Reggio Calabria prevedendo altresì un fondo per emergenze nazionali nonché misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del Giubileo, ma non contempla misure di indennizzo per casi analoghi verificatisi nel resto del territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare interventi, nei futuri provvedimenti legislativi, finalizzati allo stanziamento di fondi necessari ad assicurare l'indennizzo dei danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 2015 su tutto il territorio nazionale.
9/3495/56. (Testo modificato nel corso della seduta)  Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13 DL 3495 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa», conferma quanto previsto dal DL n. 185 del 2015, il rifinanziamento per l'anno 2015 del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e incrementato di 400 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni;
    nell'articolo 13 del decreto-legge n. 185 del 2015 è previsto anche una riduzione corrispondente, «per l'anno 2015 lo stanziamento del capitolo 4236 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», vale a dire le somme da destinare alla tutela dei lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica tristemente noti come esodati;
    si tratta di 500 milioni di euro che verranno utilizzati, a partire dal decreto n. 185 del 2015, per le procedure di sicurezza al Giubileo e per alcuni ammortizzatori sociali in deroga;
    i lavoratori esodati denunciano il Governo di disattenzione verso la loro condizione, dato che se si procede in questa direzione, non sarà possibile la salvaguardia per tutti i circa 50 mila esodati che dal 2011 sono rimasti senza alcuna forma di sostegno al reddito,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, eventualmente anche normative, finalizzate a reperire le risorse necessarie per ripristinare lo stanziamento per l'anno 2016, del capitolo 4236 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a tutela dei lavoratori esodati.
9/3495/57Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13 DL 3495 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa», conferma quanto previsto dal DL n. 185 del 2015, il rifinanziamento per l'anno 2015 del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e incrementato di 400 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni;
    nell'articolo 13 del decreto-legge n. 185 del 2015 è previsto anche una riduzione corrispondente, «per l'anno 2015 lo stanziamento del capitolo 4236 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», vale a dire le somme da destinare alla tutela dei lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica tristemente noti come esodati;
    si tratta di 500 milioni di euro che verranno utilizzati, a partire dal decreto n. 185 del 2015, per le procedure di sicurezza al Giubileo e per alcuni ammortizzatori sociali in deroga;
    i lavoratori esodati denunciano il Governo di disattenzione verso la loro condizione, dato che se si procede in questa direzione, non sarà possibile la salvaguardia per tutti i circa 50 mila esodati che dal 2011 sono rimasti senza alcuna forma di sostegno al reddito,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, eventualmente anche normative, finalizzate a reperire le risorse necessarie per ripristinare lo stanziamento per l'anno 2016, del capitolo 4236 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a tutela dei lavoratori esodati.
9/3495/57. (Testo modificato nel corso della seduta)  Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    la tranvia Milano-Limbiate è una linea tranviaria interurbana che collega Milano, a Limbiate su un asse viaria ad intenso flusso;
   considerato che
    a causa delle carenze infrastrutturali venne previsto l'intervento di riqualificazione della tranvia extraurbana Milano-Limbiate, nella tratta Comasina-deposito Varedo, finanziato con le risorse della legge n. 133 del 2008;
    tali risorse, sono state impegnate dal MIT con decreto n. 4107 del 28 dicembre 2010 a conclusione della procedura di cui al decreto ministeriale n. 99 del 2009;
    il CIPE, con delibera n. 91 del 6 dicembre 2011, esaminate e condivise le valutazioni effettuate dalla competente commissione di alta vigilanza, ha approvato il programma degli interventi ammissibili a finanziamento ai sensi della citata legge n. 133 del 2008 per un contributo di euro 58.934.983,20, pari al 60 per cento del costo dell'opera ammissibile a finanziamento, pari a euro 98.224.972,00;
   visto che:
    in data 20 marzo 2015 il sottosegretario ai trasporti Umberto Del Basso de Caro ha disposto in Aula alla Camera all'interpellanza in merito al progetto di riqualificazione funzionale della linea tranviaria Milano-Limbiate, confermando che nella seduta del CIPE dello scorso 20 febbraio, sono stati individuati gli interventi dell'ex provincia di Milano da revocare e che, con quota parte delle risorse liberate, detto Comitato ha assegnato l'importo di 58,9 milioni di euro alla riqualificazione tranviaria extraurbana Milano-Limbiate, lotto funzionale, Milano Comasina-deposito Varedo, in quanto intervento prioritario;
   preso atto che:
    tutti gli Enti interessati hanno inviato una nota a firma congiunta al Ministero delle infrastrutture, richiedendo il subentro del Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia e l'Emilia Romagna alla Città Metropolitana, in qualità di soggetto aggiudicatore e beneficiano del cofinanziamento statale;
   ritenuto inoltre che:
    lo sviluppo della mobilità sostenibile è uno dei pilastri fondamentali per la riduzione delle emissioni di gas inquinanti nell'atmosfera;
   tenuto conto che:
    la regione Lombardia, nell'incontro svoltosi in regione il 25 febbraio 2015, ha condiviso la volontà di procedere nella realizzazione dell'opera e l'Assessore regionale alle infrastrutture ha confermato la disponibilità finanziaria di 13,6 milioni, volontà per altro ribadita con l'approvazione all'unanimità di tutte le forze politiche della mozione n. 540 sulla riqualificazione della Tranvia Milano-Limbiate;
   considerato che:
    in sede di esame della Legge di stabilità 2016, con l'approvazione dell'ordine del giorno n. 9/03444-A/349, il Governo ha manifestato la propria disponibilità a valutare il rifinanziamento dell'infrastruttura,

impegna il Governo

a reperire le risorse necessarie al rifinanziamento finalizzato alla realizzazione della riqualificazione della tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1o lotto funzionale.
9/3495/58Centemero, Squeri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del provvedimento in esame concerne iniziative per la valorizzazione dell'area utilizzata per «Expo 2015»;
    è necessario concretizzare tali iniziative al fine di realizzare una valida opportunità, anche nell'ottica di salvaguardare i valori e i contenuti della Esposizione e di mantenere un radicamento territoriale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di coinvolgere gli Atenei lombardi e i maggiori centri di ricerca della regione Lombardia, valutando anche il coinvolgimento del mondo imprenditoriale, che ha mostrato disponibilità ed interesse per il progetto di valorizzazione dell'area Expo.
9/3495/59Gregorio Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame all'Assemblea della Camera prevede all'articolo 2 misure straordinarie e urgenti per affrontare la situazione di criticità perdurante nella regione Campania a causa della presenza di una ingente quantità di rifiuti imballati;
    l'Italia ha ricevuto delle sentenze di condanna dalla Corte di giustizia dell'Unione europea che prevedono il pagamento di pesanti sanzioni, ovvero: venti milioni di euro una tantum e una penalità giornaliera di 120.000 euro sino alla completa risoluzione delle inadempienze;
    le sentenze in oggetto si riferiscono principalmente ad inadempienze di natura diversa dallo smaltimento delle ecoballe;
    le inadempienze di maggior criticità riguardano: la raccolta differenziata della regione Campania e in particolar modo la città di Napoli, il sistema impiantistico di smaltimento dei rifiuti, i trasferimenti fuori regione della spazzatura, la bassissima attività di bonifica del sottosuolo campano;
    una serie di riconosciute analisi scientifiche hanno comprovato la necessità imminente di portare a compimento delle opere di bonifica che possano sopperire ad una criticità ambientale sul fronte della mortalità e dell'incidenza dei tumori nella zona denominata «Terra dei Fuochi» e nel resto di tutto il territorio della regione Campania;
    sarebbero necessarie delle opere di bonifica non solo del sottosuolo ma anche delle discariche, sia quelle abusive e controllate per anni dalle associazioni criminali, che quelle autorizzate e gestite pessimamente dagli istituti competenti;
    la rimozione di circa sei milioni di ecoballe prevedrebbe l'utilizzo di oltre 300.000 automezzi con inevitabili ripercussioni negative sull'impatto ambientale;
    investire 450 milioni di euro (150 mln stanziati nel decreto-legge in oggetto per il 2015, 300 mln previsti nella Legge di Stabilità del 2016) per rimuovere sei milioni di tonnellate di ecoballe è qualcosa di profondamente illogico e superficiale al momento,

impegna il Governo

ad adottare nell'ambito delle proprie competenze le opportune iniziative volte ad incrementare l'attività di bonifica del sottosuolo campano e delle sue discariche, privilegiando tale operazione a dispetto della rimozione e del ricollocamento delle ecoballe in altre zone del Paese.
9/3495/60Russo, Sarro, Castiello.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame all'Assemblea della Camera prevede all'articolo 2 misure straordinarie e urgenti per affrontare la situazione di criticità perdurante nella regione Campania a causa della presenza di una ingente quantità di rifiuti imballati;
    l'Italia ha ricevuto delle sentenze di condanna dalla Corte di giustizia dell'Unione europea che prevedono il pagamento di pesanti sanzioni, ovvero: venti milioni di euro una tantum e una penalità giornaliera di 120.000 euro sino alla completa risoluzione delle inadempienze;
    le sentenze in oggetto si riferiscono principalmente ad inadempienze di natura diversa dallo smaltimento delle ecoballe;
    le inadempienze di maggior criticità riguardano: la raccolta differenziata della regione Campania e in particolar modo la città di Napoli, il sistema impiantistico di smaltimento dei rifiuti, i trasferimenti fuori regione della spazzatura, la bassissima attività di bonifica del sottosuolo campano;
    una serie di riconosciute analisi scientifiche hanno comprovato la necessità imminente di portare a compimento delle opere di bonifica che possano sopperire ad una criticità ambientale sul fronte della mortalità e dell'incidenza dei tumori nella zona denominata «Terra dei Fuochi» e nel resto di tutto il territorio della regione Campania;
    sarebbero necessarie delle opere di bonifica non solo del sottosuolo ma anche delle discariche, sia quelle abusive e controllate per anni dalle associazioni criminali, che quelle autorizzate e gestite pessimamente dagli istituti competenti;
    la rimozione di circa sei milioni di ecoballe prevedrebbe l'utilizzo di oltre 300.000 automezzi con inevitabili ripercussioni negative sull'impatto ambientale;
    investire 450 milioni di euro (150 mln stanziati nel decreto-legge in oggetto per il 2015, 300 mln previsti nella Legge di Stabilità del 2016) per rimuovere sei milioni di tonnellate di ecoballe è qualcosa di profondamente illogico e superficiale al momento,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare nell'ambito delle proprie competenze le opportune iniziative volte ad incrementare l'attività di bonifica del sottosuolo campano e delle sue discariche, privilegiando tale operazione a dispetto della rimozione e del ricollocamento delle ecoballe in altre zone del Paese.
9/3495/60. (Testo modificato nel corso della seduta)  Russo, Sarro, Castiello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 del decreto-legge in esame prevede un ulteriore stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2015 per il potenziamento delle azioni dell'ICE destinati ad integrare le attività del Piano di promozione straordinaria del Made in Italy;
    con riferimento all'attività dell'Agenzia, si ricorda che il comma 18-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto la soppressione della Buonitalia SpA – società interamente pubblica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con le finalità di promuovere e diffondere nel mondo la conoscenza del patrimonio agricolo e agroalimentare italiano – già in liquidazione dal 13 settembre 2011, con attribuzione delle funzioni proprio all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
    tale decreto prevedeva inoltre l'emanazione di un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali atto a disporre il trasferimento delle risorse umane di Buonitalia spa all'Agenzia nonché di una tabella di corrispondenza per inquadrare il personale a tempo indeterminato della società in liquidazione in quello della nuova agenzia, previa procedura di verifica dell'idoneità. Il decreto è stato emanato il 28 febbraio 2013, ma è risultato inapplicabile a causa della mancanza delle tabelle di corrispondenza;
    successivamente, la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e intervenuta per ovviare a tale mancanza ed ha specificato che la prova di idoneità per i lavoratori a tempo indeterminato di Buonitalia dovesse essere espletata anche in deroga al fabbisogno assunzionali dell'azienda e che tali dipendenti dovessero essere inquadrati anche in sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente;
    mentre l'Agenzia procedeva a nuove assunzioni senza gare o concorsi, gli ex dipendenti Buonitalia hanno presentato numerosi ricorsi presso il Tar e il tribunale del lavoro di Roma: il 31 luglio 2013 il tribunale del lavoro di Roma ha dichiarato l'illegittimità del loro licenziamento; il 13 gennaio 2014 il TAR del Lazio ha accertato l'inadempienza dei ministeri competenti condannandoli a «provvedere entro 60 giorni» all'assunzione dei dipendenti. previa verifica della loro idoneità; il 28 gennaio 2014 l'Agenzia-Ice è stata condannata a «dare immediata attribuzione alle disposizioni illegittimamente disattese e ad assumere i ricorrenti»;
    nel corso degli anni l'Agenzia ha già risarcito circa decine di migliaia di euro di mancati stipendi, senza considerare il valore dei pignoramenti (per centinaia di migliaia di euro);
    è importante ricordare che la promozione all'estero dell'agroalimentare, nonché la lotta alle frodi e alle contraffazioni, con particolare riguardo al contrasto all’italian sounding, dovrebbe essere uno dei compiti primari svolti dall'Agenzia e che tale attività era già svolta dalle persone che dalla fine del 2011 sono senza lavoro a causa delle evidenti inadempienze normative,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni opportuna iniziativa volta ad applicare la normativa richiamata in premessa, e procedere quindi alla stabilizzazione alle dipendenze dell'Agenzia ICE dei dipendenti di cui al decreto 28 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo del 2013, in ragione della loro precipua competenza sulle tematiche dell’italian sounding, al fine di razionalizzare e di migliorare la qualità dei servizi resi alle imprese agricole con vocazione all’export.
9/3495/61Sarro, Russo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 del decreto-legge in esame prevede un ulteriore stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2015 per il potenziamento delle azioni dell'ICE destinati ad integrare le attività del Piano di promozione straordinaria del Made in Italy;
    con riferimento all'attività dell'Agenzia, si ricorda che il comma 18-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto la soppressione della Buonitalia SpA – società interamente pubblica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con le finalità di promuovere e diffondere nel mondo la conoscenza del patrimonio agricolo e agroalimentare italiano – già in liquidazione dal 13 settembre 2011, con attribuzione delle funzioni proprio all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
    tale decreto prevedeva inoltre l'emanazione di un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali atto a disporre il trasferimento delle risorse umane di Buonitalia spa all'Agenzia nonché di una tabella di corrispondenza per inquadrare il personale a tempo indeterminato della società in liquidazione in quello della nuova agenzia, previa procedura di verifica dell'idoneità. Il decreto è stato emanato il 28 febbraio 2013, ma è risultato inapplicabile a causa della mancanza delle tabelle di corrispondenza;
    successivamente, la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e intervenuta per ovviare a tale mancanza ed ha specificato che la prova di idoneità per i lavoratori a tempo indeterminato di Buonitalia dovesse essere espletata anche in deroga al fabbisogno assunzionali dell'azienda e che tali dipendenti dovessero essere inquadrati anche in sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente;
    mentre l'Agenzia procedeva a nuove assunzioni senza gare o concorsi, gli ex dipendenti Buonitalia hanno presentato numerosi ricorsi presso il Tar e il tribunale del lavoro di Roma: il 31 luglio 2013 il tribunale del lavoro di Roma ha dichiarato l'illegittimità del loro licenziamento; il 13 gennaio 2014 il TAR del Lazio ha accertato l'inadempienza dei ministeri competenti condannandoli a «provvedere entro 60 giorni» all'assunzione dei dipendenti. previa verifica della loro idoneità; il 28 gennaio 2014 l'Agenzia-Ice è stata condannata a «dare immediata attribuzione alle disposizioni illegittimamente disattese e ad assumere i ricorrenti»;
    nel corso degli anni l'Agenzia ha già risarcito circa decine di migliaia di euro di mancati stipendi, senza considerare il valore dei pignoramenti (per centinaia di migliaia di euro);
    è importante ricordare che la promozione all'estero dell'agroalimentare, nonché la lotta alle frodi e alle contraffazioni, con particolare riguardo al contrasto all’italian sounding, dovrebbe essere uno dei compiti primari svolti dall'Agenzia e che tale attività era già svolta dalle persone che dalla fine del 2011 sono senza lavoro a causa delle evidenti inadempienze normative,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare con urgenza ogni opportuna iniziativa volta ad applicare la normativa richiamata in premessa, e procedere quindi alla stabilizzazione alle dipendenze dell'Agenzia ICE dei dipendenti di cui al decreto 28 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo del 2013, in ragione della loro precipua competenza sulle tematiche dell’italian sounding, al fine di razionalizzare e di migliorare la qualità dei servizi resi alle imprese agricole con vocazione all’export.
9/3495/61. (Testo modificato nel corso della seduta)  Sarro, Russo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 del decreto-legge in esame prevede un ulteriore stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2015 per il potenziamento delle azioni dell'ICE destinati ad integrare le attività del Piano di promozione straordinaria del Made in Italy;
    le risorse per la realizzazione del Piano straordinario per il rilancio del made in Italy e l'attrazione degli investimenti – introdotto dall'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014 «Sblocca Italia» – sono state stanziate nella legge finanziaria per il 2015 (comma 202-203, articolo 1, legge n. 190 del 2014). Nello specifico per la realizzazione del Piano sono assegnati all'ICE 130 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 40 milioni di euro per l'anno 2017;
    è importante finalizzare le risorse stanziate, per realizzare una promozione all'estero dell'agroalimentare che sia efficace, con particolare riferimento alla lotta alle frodi e alle contraffazioni, privilegiando le imprese che assicurino una assoluta tracciabilità dei prodotti italiani,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a finalizzare le risorse stanziate per il rilancio del made in Italy e l'attrazione degli investimenti favorendo le imprese che garantiscano la tracciabilità dei prodotti italiani.
9/3495/62Castiello, Russo, Sarro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 15 del decreto in esame istituisce il Fondo «Sport e periferie», finalizzato, in particolare, al potenziamento dell'attività sportiva agonistica e allo sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane. Reca, inoltre disposizioni per interventi su impianti sportivi esistenti da parte delle associazioni e società sportive;
    il Fondo è finalizzato: alla ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale; alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi destinati all'attività agonistica nazionale, localizzati in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree; al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, destinati all'attività agonistica nazionale e internazionale; per la realizzazione degli interventi, il CONI presenta un apposito piano di interventi;
    è necessario che il piano degli interventi sia volto a riequilibrare l'offerta di impianti sportivi sul territorio nazionale,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a riequilibrare l'offerta di impianti sportivi su tutto il territorio nazionale.
9/3495/63Luigi Cesaro, Russo, Sarro, Castiello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 15 del decreto in esame istituisce il Fondo «Sport e periferie», finalizzato, in particolare, al potenziamento dell'attività sportiva agonistica e allo sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane. Reca, inoltre disposizioni per interventi su impianti sportivi esistenti da parte delle associazioni e società sportive;
    il Fondo è finalizzato: alla ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale; alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi destinati all'attività agonistica nazionale, localizzati in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree; al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, destinati all'attività agonistica nazionale e internazionale; per la realizzazione degli interventi, il CONI presenta un apposito piano di interventi;
    è necessario che il piano degli interventi sia volto a riequilibrare l'offerta di impianti sportivi sul territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni opportuna iniziativa volta a riequilibrare l'offerta di impianti sportivi su tutto il territorio nazionale.
9/3495/63. (Testo modificato nel corso della seduta)  Luigi Cesaro, Russo, Sarro, Castiello.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito delle iniziative per la valorizzazione dell'area utilizzata per l'Expo è stato attribuito all'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) il compito di realizzare un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da approvarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
    l'Istituto Italiano di Tecnologia - IIT, è un ente dello Stato, una Fondazione istituita con legge primaria (articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326) con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, in coerenza con gli indirizzi della politica scientifica e tecnologica nazionale, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale;
    la Fondazione IIT è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile; ha sede e laboratorio centrale in Genova – dove in questi anni ha ricevuto investimenti e sostegno da parte di Comune di Genova e regione Liguria – e 13 centri satelliti in Italia e all'estero, dove impiega oltre 1400 persone provenienti da oltre 50 Paesi con una età media di 34 anni;
    a Novembre 2015 si contano 166 invenzioni attive generate dall'istituto Italiano di Tecnologia, per 356 domande di brevetto in portafoglio, di cui più del 20 per cento in licenza alle imprese; le collaborazioni con imprese industriali italiane e internazionali spaziano dalla robotica alla scienza dei materiali, dalle neuroscienze ai sistemi di produzione di energia rinnovabile, fino agli studi di farmacologia; negli ultimi anni i driver dei brevetti IIT sono stati i settori dei Nuovi Materiali, della Salute e della Robotica;
    l'istituto Italiano di Tecnologia è vigilato dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia nazionale per la Valutazione dell'università e della Ricerca (ANVUR) - VQR 2004/2010 ha classificato l'IIT tra i migliori istituti (top 3) della propria categoria scientifica e di numerosità di staff,

impegna il Governo:

   a confermare e rafforzare l'attuale presenza dell'IIT a Genova e negli attuali 13 centri satelliti in considerazione degli importanti risultati conseguiti, mantenendo e implementando i progetti di ricerca in essere e quelli già incardinati come ad esempio quelli con i nosocomi genovesi sulla riabilitazione e sulla cecità ed evitando sovrapposizioni con i nuovi progetti previsti nell'area del post-Expo;
   a utilizzare le iniziative di valorizzazione dell'area Expo, a partire dal progetto affidato all'Istituto Italiano di Tecnologia in sinergia con università, istituti di ricerca e imprese tecnologiche, per realizzare nell'area urbana vasta compresa fra Genova e Milano, un cluster dell'innovazione tecnologica – come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea COM(2008) 652 – in grado di competere a livello mondiale con i grandi cluster internazionali e riportare il nostro Paese fra quelli tecnologicamente più avanzati al mondo.
9/3495/64Basso, Quaranta, Carocci, Tullo.


   La Camera,
   premesso che:
    che l'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 prevede delle misure per il potenziamento dell'attività agonistica attraverso la creazione del fondo «sport e periferie» da attribuire al CONI;
    che le finalità della istituzione del fondo sono individuate nel potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale, nello sviluppo della relativa cultura nelle aree svantaggiate e zone periferiche urbane, nella rimozione degli squilibri economico sociali e nell'incremento della sicurezza;
    che la disposizione costituisce l'occasione perché lo sport sia il motore di una rinnovata coscienza civica nelle zone più difficili del Paese attraverso l'azione dello Stato e delle Amministrazioni locali;
    che pertanto, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, è necessario che l'attuazione della disposizione sia caratterizzata da un percorso trasparente mediante la pubblicazione di un avviso rivolto a tutte le amministrazioni pubbliche proprietarie di impianti pubblici o di aree sulle quali realizzare degli impianti;
    che le finalità pubbliche perseguite costituiscono il tratto caratterizzante di un intervento statale a favore delle comunità locali e degli enti locali cui compete, in attuazione del principio di sussidiarietà, la realizzazione delle finalità previste dalla disposizione;
    che è necessario porre attenzione specifica su questi aspetti al fine di evitare, tra l'altro, che, mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, si creino dei vantaggi e potenziali arricchimenti a soggetti proprietari – e/o gestori – privati cui non può competere la realizzazione della finalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2015 in conversione;
    che pertanto dette finalità possono essere realizzate solo mediante l'intervento statale a favore di amministrazione pubbliche, proprietarie dell'impianto, e che l'impianto sia gestito da soggetti aventi la medesima natura;
    che gli interventi individuati devono privilegiare anche una pronta realizzabilità e quindi siano cantierabili in tempi brevi fatta eccezione per quegli «interventi simbolo» che diano il senso di una ripresa del senso di legalità mediante lo sport e la partecipazione dei giovani,

impegna il Governo

a procedere all'approvazione del piano pluriennale degli interventi, previa l'individuazione a cura del CONI, nei termini qui individuati prevedendo interventi caratterizzati prioritariamente da una pronta realizzabilità a favore di amministrazione pubbliche per impianti di proprietà delle stesse che siano concessi a soggetti della medesima natura.
9/3495/65Sbrollini.


   La Camera,
   premesso che:
    che l'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 prevede delle misure per il potenziamento dell'attività agonistica attraverso la creazione del fondo «sport e periferie» da attribuire al CONI;
    che le finalità della istituzione del fondo sono individuate nel potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale, nello sviluppo della relativa cultura nelle aree svantaggiate e zone periferiche urbane, nella rimozione degli squilibri economico sociali e nell'incremento della sicurezza;
    che la disposizione costituisce l'occasione perché lo sport sia il motore di una rinnovata coscienza civica nelle zone più difficili del Paese attraverso l'azione dello Stato e delle Amministrazioni locali;
    che pertanto, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, è necessario che l'attuazione della disposizione sia caratterizzata da un percorso trasparente mediante la pubblicazione di un avviso rivolto a tutte le amministrazioni pubbliche proprietarie di impianti pubblici o di aree sulle quali realizzare degli impianti;
    che le finalità pubbliche perseguite costituiscono il tratto caratterizzante di un intervento statale a favore delle comunità locali e degli enti locali cui compete, in attuazione del principio di sussidiarietà, la realizzazione delle finalità previste dalla disposizione;
    che è necessario porre attenzione specifica su questi aspetti al fine di evitare, tra l'altro, che, mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, si creino dei vantaggi e potenziali arricchimenti a soggetti proprietari – e/o gestori – privati cui non può competere la realizzazione della finalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2015 in conversione;
    che pertanto dette finalità possono essere realizzate solo mediante l'intervento statale a favore di amministrazione pubbliche, proprietarie dell'impianto, e che l'impianto sia gestito da soggetti aventi la medesima natura;
    che gli interventi individuati devono privilegiare anche una pronta realizzabilità e quindi siano cantierabili in tempi brevi fatta eccezione per quegli «interventi simbolo» che diano il senso di una ripresa del senso di legalità mediante lo sport e la partecipazione dei giovani,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di procedere all'approvazione del piano pluriennale degli interventi, previa l'individuazione a cura del CONI, nei termini qui individuati prevedendo interventi caratterizzati prioritariamente da una pronta realizzabilità a favore di amministrazione pubbliche per impianti di proprietà delle stesse che siano concessi a soggetti della medesima natura.
9/3495/65. (Testo modificato nel corso della seduta)  Sbrollini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Expo 2015 si è confermata un evento di grande successo sia come vetrina per le eccellenze del settore agroalimentare di tutto il mondo, sia come progetto di rilancio del turismo nella città di Milano e in Italia;
    l'articolo 5 contiene disposizioni volte a destinare risorse finanziarie per la valorizzazione dell'area utilizzata per l'Expo 2015 di Milano, tra cui anche la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca;
    per valorizzare pienamente l'eredità dell'Esposizione universale sembra opportuno realizzare nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, un luogo di esposizione permanente delle eccellenze italiane in campo scientifico, tecnologico, artistico e agroalimentare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere in sede di definizione delle iniziative finalizzate alla valorizzazione delle aree utilizzate per l'Expo 2015, l'allestimento di uno spazio di esposizione permanente delle eccellenze italiane in campo scientifico, tecnologico, artistico e agroalimentare.
9/3495/66Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.