Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 11 gennaio 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'11 gennaio 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Casero, Castiglione, Cimbro, Cirielli, Costa, Crippa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Merlo, Migliore, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Cimbro, Cirielli, Costa, Crippa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Merlo, Migliore, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 7 gennaio 2016 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:
   DORINA BIANCHI: «Modifica all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e altre disposizioni in materia di disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori» (3515).

  Sarà stampata e distribuita.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 3485, d'iniziativa dei deputati MONCHIERO ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle funzioni di vigilanza, controllo, prevenzione e sanzione nel sistema creditizio».

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sotto indicata Commissione permanente:
   VI Commissione (Finanze):
  MONCHIERO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle funzioni di vigilanza, controllo, prevenzione e sanzione nel sistema creditizio» (3485) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

Assegnazione del programma di lavoro della Commissione europea, del programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea e della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

  La comunicazione recante il programma di lavoro della Commissione per il 2016 «È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione» (COM(2015) 610 final), corredata dai relativi allegati (da COM(2015) 610 final – Annex 1 a COM(2015) 610 final – Annex 6), di cui è stato dato annuncio nell’Allegato A al resoconto della seduta del 10 novembre 2015, il programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1o gennaio 2016 – 30 giugno 2017) «Portare avanti l'agenda strategica», elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15), di cui è stato dato annuncio nell’Allegato A al resoconto della seduta del 18 dicembre 2015, e la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4), annunciata in data odierna, sono assegnati, per l'esame generale, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, a tutte le altre Commissioni permanenti nonché al Comitato per la legislazione.

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 23 dicembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

  Nel mese di dicembre 2015 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

  Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 28 dicembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 30 giugno 2009, n. 85, la prima relazione sull'attuazione del Trattato di Prüm in materia di cooperazione di polizia, riferita agli anni 2012, 2013 e 2014 (Doc. CLXI-ter, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa, d'intesa con il Presidente del Senato, al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di EUROPOL, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli (COM(2015) 583 final) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM(2015) 586 final), già trasmesse dalla Commissione europea e assegnate, in data 22 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), sono altresì assegnate alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 22 dicembre 2015.

  La Commissione europea, in data 22 dicembre 2015 e 5 e 8 gennaio 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Valutazione dei progressi realizzati dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica per il 2020 e nell'attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, di detto atto (COM(2015) 574 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Attuazione dell'agenda europea sulla sicurezza: piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico e l'uso illecito di armi da fuoco ed esplosivi (COM(2015) 624 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015) 624 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo (COM(2015) 625 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 23 dicembre 2015;
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul seguito dell'incontro dei leader sui flussi di rifugiati lungo la rotta dei Balcani occidentali (COM(2015) 676 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015) 676 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2015) 613 final), corredata dai relativi allegati (COM(2015) 613 final – Annexes 1 to 10) e documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2015) 263 final – Part 1/2 e Part 2/2), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 6 gennaio 2016;
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo - Programma di lavoro annuale dell'Unione per la normazione europea per il 2016 (COM(2015) 686 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

  La Commissione europea, in data 22 dicembre 2015, ha trasmesso un nuovo testo della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relazione sull'attuazione della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (COM(2015) 617 final/2), che sostituisce il documento COM(2015) 617 final, già assegnato, in data 17 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 22 dicembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli (COM(2015) 583 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM(2015) 586 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Verso il completamento dell'Unione bancaria» (COM(2015) 587 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno (COM(2015) 627 final).

Trasmissione dall'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

  L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con lettera in data 9 dicembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la prima relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi e delle azioni previsti dal Piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, aggiornata al 30 settembre 2015 (Doc. CCXXXI, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

  Il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con lettera in data 29 dicembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la relazione sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato, aggiornata al mese di dicembre 2015 (Doc. CCXXXII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 22 dicembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina del dottor Giuseppe Maria Berruti (61) e del dottor Carmine Di Noia (62) a componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

  Queste richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze).

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 gennaio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del generale di divisione Luigi Curatoli a direttore generale di progetto del Grande progetto Pompei (63).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 18 dicembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante approvazione del programma triennale 2016-2018 relativo al Fondo per la tutela del patrimonio culturale (253).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 gennaio 2016.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 28 dicembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2016 (254).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 febbraio 2016.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2015, N. 210, RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (A.C. 3513)

A.C. 3513 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

  La Camera,
   premesso che:
    il presente decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, composto complessivamente da tredici articoli, contiene proroghe di termini legislativi che investono numerosi ambiti di competenza e si caratterizza conseguentemente per un contenuto disorganico ed eterogeneo al quale mancano in numerosi casi i presupposti di necessità e urgenza così come previsti dall'articolo 77 della Costituzione e richiamati dalle sentenze della Corte costituzionale al riguardo come, in particolare, la sentenza n. 22 del 2012 laddove la Suprema Corte ritiene illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità;
    tale vincolo, come afferma esplicitamente la Corte stessa, è implicitamente contenuto nell'articolo 77 della Costituzione ed esplicitamente previsto dall'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400 di diretta attuazione costituzionale del citato articolo 77 stesso della nostra Carta e, in forza di tale disposizione, infatti, i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo;
    il presente decreto-legge, invece, accomuna in modo oltremodo confusionario una serie di disposizioni destinate a incidere in modo rilevante sui più disparati settori sia pubblici che privati, recando, peraltro, disposizioni particolarmente critiche sotto il profilo dell'impatto ambientale in questo particolare momento storico come quella relativa all'ennesima proroga dei termini per l'adeguamento al Sistri (il Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) fino al 31 dicembre 2016. Il decreto-legge prevede, infatti, all'articolo 8 alcuni differimenti di termini per gli adempimenti in materia ambientale. In particolare, accanto alle proroghe del «doppio regime» del Sistri, spicca la proroga stabilita per i grandi impianti di combustione che soddisfano specifici requisiti stabiliti dal Testo Unico Ambientale (Decreto legislativo n.152 del 2006) per cui si prevede lo slittamento al 1o gennaio 2017 del termine di adeguamento per i grandi impianti di combustione, anteriori al 2006, per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga, nonché, infine, la proroga al 29 febbraio 2016 dell'entrata in vigore del divieto di conferimento in discarica dei rifiuti speciali e urbani con potere calorifico inferiore a 13.000 kJ/kg;
    il presente decreto-legge presenta, altresì, disposizioni di proroga di termini in materia di appalti, cui se ne affiancano altre riguardanti in particolare l'edilizia scolastica con riferimento all'articolo 7 in forza delle quali appare addirittura differito al 31 dicembre 2016 il termine di attuazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi nonostante, proprio in materia di antincendio, come ben evidenziato dalla stampa nazionale, la scuola italiana vive in una situazione di emergenza cronica, tanto è vero che secondo l'ultimo rapporto dell'associazione Save the Children, il cinquantaquattro per cento degli istituti scolastici non rispetterebbe neanche la normativa attualmente vigente, mentre per l'associazione Legambiente la percentuale di strutture prive di certificato di prevenzione salirebbe addirittura al sessanta per cento;
    il presente decreto-legge spazia, inoltre, dalle proroghe di termini in materia di piccoli comuni a quelle sulle autocertificazioni dei cittadini non europei, dalle proroghe in materia di salvamento acquatico a quelle sul processo telematico, dalle proroghe in materia di istituzione di distretti turistici a quelle relative alle funzioni di Equitalia, laddove si rinvia al 30 giugno 2016 la possibilità dei Comuni di avvalersene per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi locali. Sotto tale ultimo profilo si evidenzia come il primo provvedimento risalga al 2011 e come tra una proroga e l'altra il Governo abbia lasciato scadere il termine per esercitare la delega per il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali. La nuova proroga prevista dal presente decreto-legge è concessa «al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni», ma appare del tutto dubbio che entro il 30 giugno 2016 si possa pervenire al suddetto riordino;
    si tratta, con tutta evidenza, di un coacervo di norme che dimostrano non solo un uso improprio e arbitrario dello strumento della decretazione d'urgenza, ma anche la prova provata dell'incapacità assoluta da parte dell'attuale Esecutivo di dirigere in modo efficace ed efficiente la macchina amministrativa dello Stato, di assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 97 della Carta costituzionale e conseguentemente di rispondere in modo puntuale alle istanze ed alle esigenze del Paese;
    il ricorso sistematico a un decreto-legge quale è appunto il c.d. «Milleproroghe» che riguarda una serie eterogenea di interventi che dovrebbero essere adottati in molti casi già da anni, rivela di per se stesso la mancanza dei requisiti di necessità e urgenza, non essendo in alcun modo contemplato come giustificazione del ricorso alla decretazione d'urgenza il mero e infruttuoso decorso del tempo ai fini dell'applicazione di norme di legge che impongono obblighi di adempimenti alla pubblica amministrazione;
    quel che rivela il presente decreto-legge è ben altro e risiede nell'incapacità di comprendere come la pubblica amministrazione, a causa dei continui tagli perpetrati a seguito delle manovre di finanza pubblica, non sia più in grado in molti casi di rispondere neanche a se stessa, considerato che per varare un provvedimento attuativo di legge i funzionari della pubblica amministrazione abbisognano di svolgere approfondimenti, riscontri e controlli che costituiscono necessariamente un costo e un lavoro di particolare entità. Con l'ultima legge di stabilità 2016 si è arrivati addirittura all'assurdità di confezionare un testo costituito da ben 999 commi cui corrispondono circa 155 provvedimenti attuativi e successivi tra decreti ministeriali, interministeriali, DPCM, protocolli di intesa, provvedimenti fiscali, comunicazioni. Quasi quaranta provvedimenti in più della legge di stabilità 2015, il doppio della legge di stabilità 2014, con più o meno un provvedimento attuativo o adempimento successivo cui ottemperare ogni due giorni e mezzo, in spregio alla opportunità di approvare leggi il più auto-applicative possibili, con l'inevitabile conseguenza che il decreto-legge c.d. «Milleproroghe» del prossimo anno risulterà rimpolpato di ulteriori numerose disposizioni di proroghe di termini di disposizioni legislative;
    in realtà, lo strumento della decretazione d'urgenza – e soprattutto quello in materia di proroga di termini di legge – dovrebbe essere per sua natura eccezionale, temporaneo e, soprattutto, tendenzialmente non ripetibile; ma la circostanza che l'attuale Esecutivo se ne avvalga regolarmente conferma per l'ennesima volta una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato Costituzionale vigente, un vulnus all'articolo 70 della Carta costituzionale, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere e, soprattutto, uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3513.
N. 1. Melilla, Quaranta, Marcon, Costantino, D'Attorre, Scotto, Franco Bordo, Fassina, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Carlo Galli, Duranti, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti.

  La Camera,
   premesso che:
    il presente decreto-legge si compone di 12 articoli, contenenti proroghe di termini legislativi. Sono prorogati termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, nel decreto sono contenute proroghe concernenti alcune procedure di competenza del Ministero dell'interno, in materia di infrastrutture e trasporti, beni culturali, nel settore dell'istruzione, edilizia scolastica, in materia sanitaria, in materia ambientale, in materia di politiche agricole alimentari e forestali;
    il presente decreto-legge, denominato mille proroghe, è adottato dal Governo, di norma con periodicità annuale, adducendo quale unica giustificazione la necessità di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle diverse amministrazioni interessate, ma che in realtà serve unicamente a correggere errori, compensare ritardi e mancate decisioni;
    sebbene da un lato il ricorso al decreto cosiddetto «Mille proroghe» venga ormai considerata una prassi consolidata nel modo di operare, dall'altro lato non si può fare di quella che è una grave stortura dell’iter normativo una regola;
    nei gangli di una serie di riferimenti normativi criptici si celano una varietà di rinvii mirati all'applicazione di norme che risalgono anche a più di dieci anni fa e che nei fatti non producono alcun effetto di razionalizzazione dei costi e miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei settori interessati. Questo sistema reiterato di ritardo nell'applicazione delle norme produce un vero e proprio inganno nei confronti dei cittadini, violando il primo articolo della Carta costituzionale che declina la Repubblica italiana nel concetto base della sovranità popolare;
    è manifestamente incostituzionale utilizzare la normativa d'urgenza, ad esempio, per prorogare l'UTA, l'Unità tecnico amministrativa istituita nel 2011, per il compimento, a seguito della cessazione dello stato di emergenza dei rifiuti nella regione Campania, delle attività di definizione delle situazioni debitorie e creditorie della precorsa gestione emergenziale;
    è altresì inopportuno e dannoso il ricorso allo strumento della proroga nel settore sanitario, poiché impatta su temi legati all'erogazione dei servizi assistenziali e ricchi di implicazioni finanziarie; più in generale si ritengono alquanto problematici i differimenti di carattere reiterato e sistematico, soprattutto in relazione ad adempimenti previsti da disposizioni risalenti nel tempo;
    l'eterogeneità di contenuto del presente decreto-legge contrasta apertamente con i contenuti dell'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di diretta attuazione costituzionale dell'articolo 77 della Costituzione. In base alla citata disposizione, infatti, i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Il decreto-legge in esame, invece, accomuna una serie di disposizioni che incidono in modo rilevante sui più disparati settori pubblici e privati;
    per l'ennesima volta il Governo utilizza lo strumento della normativa d'urgenza in modo improprio svuotando il Parlamento delle proprie prerogative;
    è indubbiamente un provvedimento totalmente disomogeneo, in palese contrasto con la natura propria di un decreto-legge;
    il decreto «mille proroghe» peraltro, nel contenere norme provvisorie, temporanee, sperimentali e, appunto, di mere proroghe, incorpora già all'origine la previsione di successivi interventi integrativi, correttivi, o comunque a regime, che confliggono con le esigenze di stabilità, di certezza e di semplificazione della legislazione;
    il ricorso alla decretazione d'urgenza si configura ormai da anni come una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato Costituzionale vigente, che ha spostato di fatto in capo al Governo ogni potere regolatorio ed imposto una compressione dei poteri legislativi delle Camere. A ciò concorre anche l'imposizione di termini temporali insufficienti per l'esame parlamentare, per l'attività emendativa da parte dei parlamentari e l'esame con modalità che precludono un approfondimento consapevole da parte del Parlamento stesso. Il continuo e reiterato uso della decretazione d'urgenza, come normale prassi legislativa, utilizzato dall'attuale Governo e che riprende una modalità introdotta dai precedenti, e più volte censurata dai richiami del Capo dello Stato e da numerose sentenze della Corte costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale, produce da un lato un vulnus all'articolo 70 della Carta costituzionale, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, e, dall'altro lato, uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento e dei parlamentari,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3513.
N. 2. Simonetti, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini.

  La Camera,
   premesso che:
    anche quest'anno il Governo non ha mancato il tradizionale, ormai ultradecennale, appuntamento di fine anno con il più eterogeneo dei provvedimenti provvisori con forza di legge noto come «decreto milleproroghe»;
    la Corte costituzionale, con giurisprudenza ormai costante inaugurata dalla sentenza n. 171 del 2007, ha definito l'eterogeneità dei contenuti del decreto-legge elemento sintomatico della mancanza dei presupposti costituzionali di adozione del provvedimento d'urgenza;
    l'omogeneità dei contenuti del provvedimento va valutata sia con riferimento alla materia oggetto di disciplina che da un punto di vista teleologico, con riguardo, pertanto, al fine unitario dell'intervento;
    l'eterogeneità materiale dei contenuti del decreto milleproroghe può certamente ritenersi ontologica. Il Governo, in prossimità della fine dell'anno solare, interviene, infatti, su una molteplicità di materie al solo fine di prorogare ovvero differire termini di prossima scadenza. Il provvedimento di cui si chiede la conversione reca disposizioni volte alla proroga di termini in materia: economica e finanziaria, di pubbliche amministrazioni, di giustizia amministrativa, di distretti turistici, in materie di competenza dei Ministri dello Sviluppo economico, dell'Interno, della difesa, della salute, di infrastrutture e trasporti, dell'ambiente, delle politiche agricole nonché la proroga di termini relativi ad interventi emergenziali;
    lo scrutinio che abbia ad oggetto la verifica della sussistenza della prescritta omogeneità finalistica o funzionale è, per sua natura, più complesso di quello rivolto all'omogeneità di materia. A nulla giova il preambolo del decreto della cui conversione si discute, ove l'unico obiettivo dichiarato del provvedimento è la garanzia della continuità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa;
    dall'esame delle singole disposizioni emergono, inequivocabilmente, molteplici finalità, così come interventi su termini fissati dalla stesso Governo solo pochi mesi prima;
    il comma 2 dell'articolo 2, nonostante la rubrica rechi «proroghe di termini in materia di giustizia amministrativa», invero, non contiene alcuna proroga ma interviene sul decreto legislativo 104 del 2010 introducendo una fase di sperimentazione del processo telematico;
    il comma 2 dell'articolo 3, oltre a prorogare il servizio di cosiddetta interrompibilità del carico elettrico per grandi consumatori elettrici in territori insulari, già operante e in scadenza al 31 dicembre 2015, introduce norme nuove volte a demandare all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico l'aggiornamento del servizio per il nuovo biennio, nonché l'adeguamento, in tutto il territorio nazionale, per le utenze connesse in alta e altissima tensione della struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrica;
    il comma 2 dell'articolo 6 proroga il termine entro cui il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, deve emanare il decreto recante la modifica del sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco. In merito deve segnalarsi che si tratta della terza proroga, il termine inizialmente fissato gennaio 2013 è stato prorogato di un anno già con i decreti «milleproroghe» del 2013 e del 2014;
    alcune disposizioni nascondono, dietro il differimento di termini, scelte politiche affatto necessarie e urgenti e certamente non rispondenti alle richiamate esigenze di continuità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa: è il caso della scelta, di cui al comma 7 dell'articolo 7, di differire al 1o gennaio 2017 l'entrata in vigore della disposizione, di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 66 del 2014, che supera l'obbligo di pubblicazione di bandi e avvisi sui quotidiani;
    del pari, risulta difficile ricondurre alle medesime esigenze l'ennesimo differimento del termine, disposto dall'articolo 12, relativo all'obbligatorietà della tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali. In merito, deve rilevarsi che si tratta del terzo slittamento del termine, inizialmente fissato dal decreto legge n. 63 del 2012; i primi due interventi erano stati, con riguardo alla tecnica normativa correttamente, inseriti rispettivamente nelle leggi di stabilità 2014 e 2015. La disposizione attualmente all'esame ripropone le norme contenute nelle leggi citate, ove contestualmente si differisce il termine per la tracciabilità e si riconosce il credito d'imposta per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori del settore, al fine di completare quel processo di modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica che nelle iniziali previsioni del legislatore si sarebbe dovuto concludere nel 2013,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3513.
N. 3. Crippa, Dell'Orco, Cozzolino, Del Grosso, D'Incà, Nuti, Nesci, Caso, Cariello.

  La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, reca interventi diversi per la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e si compone di tredici articoli;
    il presente decreto-legge, contenendo la proroga di termini in numerosi ambiti, è caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo, caratterizzandosi altresì per l'assenza dei presupposti di necessità ed urgenza chiaramente sanciti dall'articolo 77 della Costituzione, e ponendosi pertanto in contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione in materia di decretazione d'urgenza;
    il rilievo del criterio di omogeneità nel contenuto costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte costituzionale ha da ultimo fondato i percorsi argomentativi legati alla verifica del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per la legittima adozione dei decreti-legge;
    entrando nel merito delle disposizioni, si tratta chiaramente di proroghe di termini relativi a un ampio e disomogeneo ventaglio di materie, negli ambiti più disparati: assunzioni nella pubblica amministrazione, giustizia amministrativa, procedure di competenza del Ministro dell'interno, distretti turistici, prestazioni di assistenza ospedaliera, lavoratori marittimi, settore dell'istruzione, edilizia scolastica, infrastrutture e trasporti, ambiente, politiche agricole, in un elenco lunghissimo che cela non solo una serie di inadempimenti e ritardi da parte delle amministrazioni che devono dare seguito a disposizioni di legge, ma che nasconde anche errori compiuti nell'elaborazione di norme sbagliate e inattuabili, che nulla hanno a che vedere con i necessari processi di razionalizzazione dell'azione legislativa e amministrativa;
    è evidente quindi che il provvedimento interviene a disciplinare una pluralità di ambiti materiali i quali difficilmente possono considerarsi avvinti da quel nesso oggettivo o funzionale richiesto dalla Corte costituzionale – tra le altre, con la sentenza n. 22 del 2012 – affinché il contenuto di un provvedimento d'urgenza possa ragionevolmente considerarsi unitario. In tali termini, i contenuti normativi del disegno di legge di conversione del decreto in esame confliggono con le regole giuridiche, anche di rango costituzionale, che presiedono alla redazione dei provvedimenti d'urgenza;
    molti dei casi di proroga termini contemplati nel provvedimento in oggetto sono assolutamente privi dei requisiti di necessità e urgenza oltretutto «straordinari», come previsto dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. Ne è un esempio lampante la disposizione (di cui all'articolo 7, comma 7) che differisce al 1o gennaio 2017 l'entrata in vigore delle disposizioni che eliminano l'obbligo di pubblicazione degli avvisi e bandi sui quotidiani. Si tratta di una norma di assoluto buon senso e finalizzata al risparmio, di cui il Governo decide di rinviare l'entrata in vigore con una motivazione alquanto irragionevole, ovvero, come spiegato nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento, il fatto che «il ricorso alla pubblicità di tipo informatico nei siti della pubblica amministrazione potrebbe non garantire il rispetto dei principi di trasparenza, legalità e contrasto della corruzione», escludendo pertanto in maniera esplicita i requisiti di necessità e urgenza richiesti;
    è chiaro quindi come alcune scelte non abbiano nulla a che vedere con esigenze indifferibili ed urgenti, ma piuttosto con altre valutazioni, anche di tipo politico, e pertanto assolutamente non rientranti, in particolare nel caso sopra citato, nell'ambito della decretazione d'urgenza secondo i principi stabiliti dal dettato costituzionale;
    in ogni caso, il ricorso a strumenti informatici nelle attività che prevedono spese a carico dello Stato sembra non essere una priorità dell'Esecutivo, visto che il testo prevede, in materia di processo amministrativo digitale, una proroga di sei mesi del termine di decorrenza dell'obbligo della sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti con firma digitale. L'articolo 2 prevede poi, sempre in materia di processo telematico, un periodo di sperimentazione, presso i tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato, delle nuove disposizioni introdotte dall'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al codice del processo amministrativo; in questo caso, e non è il solo, il Governo va oltre una semplice proroga, e introduce nel testo una nuova disposizione, ponendosi in conflitto con il contenuto proprio del decreto richiamato nel titolo, ovvero la sola «proroga di termini previsti da disposizioni legislative», in contrasto altresì con le prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto n. 400 del 1988 secondo cui i decreti-legge «devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo»;
    il provvedimento è quindi viziato dal punto di vista della legittimità costituzionale sia perché ha un contenuto disomogeneo che probabilmente comporterà interventi successivi integrativi (per molti interventi siamo almeno alla terza proroga), non soddisfacendo dunque le esigenze di chiarezza e semplificazione della legislazione, sia perché privo dei requisiti degli straordinari motivi di necessità e urgenza;
    è più che mai evidente come il decreto-legge sia diventato uno strumento ad incastro variabile con una utilizzazione dell'articolo 77 della Costituzione assolutamente arbitraria e intollerabile. È quanto mai doverosa una riflessione di sistema relativa alla gestione dei provvedimenti da parte del Governo nei confronti del Parlamento,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3513.
N. 4. Centemero, Occhiuto.