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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 17 settembre 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 17 settembre 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Carbone, Casero, Castiello, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fauttilli, Fava, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Gozi, Guerra, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Antonio Martino, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Palma, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sorial, Tabacci, Tidei, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Zampa, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Carbone, Casero, Castiello, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fauttilli, Fava, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Gozi, Guerra, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Palma, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sorial, Tabacci, Tidei, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Zampa, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 16 settembre 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   VIGNALI: «Concessione agli allievi dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati di un contributo per l'acquisto dello strumento musicale» (3311);
   MUCCI ed altri: «Modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di applicazione del principio di parità tra i sessi nel settore sportivo professionistico» (3312);
   MARZANO: «Disposizioni in materia di prevenzione e diagnosi precoce dei disturbi alimentari» (3313);
   MERLO e BORGHESE: «Disposizioni concernenti l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree depresse» (3314).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge MICCOLI ed altri: «Modifiche al codice penale, al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nonché per il contrasto dello sfruttamento di lavoratori stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale» (2665) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Damiano e Garavini.

  La PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CIMBRO ed altri: «Modifica all'articolo 32 della Costituzione, in materia di tutela della salute e della sicurezza alimentare e di diritto alle cure e all'accesso al cibo da parte degli indigenti» (3133) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Albanella, Albini, Amato, Antezza, Basso, Beni, Bruno Bossio, Campana, Carrozza, Dal Moro, De Menech, Gianni Farina, Fitzgerald Nissoli, Fossati, Giacobbe, Grassi, Iacono, La Marca, Andrea Maestri, Magorno, Marchi, Patriarca, Porta, Prina, Ricciatti, Romanini, Paolo Rossi, Sbrollini, Scanu, Senaldi, Tentori, Tidei, Valiante e Zanin.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

  La proposta di legge n. 2935, d'iniziativa dei deputati CENNI e ZANIN, ha assunto il seguente titolo: «Norme per la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni agricoli abbandonati e il sostegno delle attività agricole contadine».

Ritiro di una proposta di legge.

  Il deputato MARZANO ha comunicato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:
   MARZANO ed altri: «Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia, la bulimia o altri disturbi del comportamento alimentare» (2472).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo.

  Il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo, con lettera in data 17 settembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della deliberazione istitutiva, la «Relazione sulla contraffazione nel settore dell'olio di oliva».

  Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXII-bis, n. 4).

Trasmissioni dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 14 settembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dell'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria, riferita all'anno 2014, corredata dal bilancio preventivo, dal conto consuntivo e dalla pianta organica riferiti alla medesima annualità.

  Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 14 settembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 294 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la relazione sull'applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato, riferita ai procedimenti penali, aggiornata al 31 dicembre 2014 (Doc. XCVI, n. 4).

  Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 14 settembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 giugno 2009, n. 85, la relazione sull'attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, aggiornata al 30 giugno 2015 (Doc. CLXI, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissioni dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettere del 14 settembre 2015, ha trasmesso le note relative all'attuazione data agli ordini del giorno ARTINI n. 9/2598-AR/21, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 17 settembre 2014, concernente l'utilizzo di territori turchi per corridoi umanitari verso la Siria e la cooperazione con le autorità autonome della regione di Rojava in Siria, GARAVINI n. 9/831-B/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 22 aprile 2015, sulla possibilità di garantire pari trattamento, nella registrazione dell'atto di divorzio e/o separazione tra coniugi, ai cittadini italiani residenti all'estero, PAGANO n. 9/2753/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 15 aprile 2015, concernente iniziative a sostegno della proposta di accordo bilaterale sugli investimenti (BIA) tra il Governo di Taiwan e l'Unione europea.
  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha altresì trasmesso le note relative all'attuazione data, per la parte di propria competenza, alle mozioni IORI ed altri n. 1/00785, Manlio DI STEFANO ed altri n. 1/00792, ARTINI ed altri n. 1/00840 e RAMPELLI ed altri n. 1/00846, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 6 maggio 2015, concernenti iniziative in merito all'emergenza umanitaria relativa al campo profughi di Yarmouk, in Siria, con particolare riferimento alla situazione dei minori, nonché alla mozione CICCHITTO ed altri n. 1/00920, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 25 giugno 2015, sulle iniziative volte alla revoca delle sanzioni dell'Unione europea contro la Federazione russa e al raggiungimento di una soluzione politico-diplomatica della crisi ucraina.

  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 15 settembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, la relazione – per la parte di propria competenza – sullo stato di attuazione della medesima legge n. 374 del 1997, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona, riferita al primo semestre del 2015 (Doc. CLXXXII, n. 7).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri), alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 16 settembre 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione annuale riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2014 presentata all'autorità competente per il discarico (articolo 99, paragrafo 5 del regolamento finanziario) (COM(2015) 441 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione dal regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (COM(2015) 449 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio (COM(2015) 453 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alle posizioni che l'Unione deve adottare in seno al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (COM(2015) 456 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015) 456 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Raccomandazione di decisione del Consiglio concernente l'adesione della Croazia alla convenzione del 26 luglio 1995, elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, il protocollo del 27 settembre 1996, elaborato in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, il protocollo del 29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e il secondo protocollo del 19 giugno 1997, elaborato in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (COM(2015) 458 final), corredata dai relativi allegati (COM(2015) 458 final – Annexes 1 to 4), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo (COM(2015) 463 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 15 settembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (COM(2015) 450 final);
   Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria (COM(2015) 451 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'Unione europea di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE (COM(2015) 452 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Piano d'azione dell'Unione europea sul rimpatrio (COM(2015) 453 final);
   Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio - Affrontare la crisi dei rifugiati in Europa: il ruolo dell'azione esterna dell'Unione europea (JOIN(2015) 40 final).

Trasmissione dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare.

  Il Presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con lettera in data 10 settembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la relazione sull'attività svolta dall'ISMEA in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, riferita all'anno 2014 (Doc. XCII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE PER IL RAFFORZAMENTO DELLE GARANZIE DIFENSIVE E LA DURATA RAGIONEVOLE DEI PROCESSI NONCHÉ ALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO PER L'EFFETTIVITÀ RIEDUCATIVA DELLA PENA (A.C. 2798-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: FERRANTI ED ALTRI; FERRANTI ED ALTRI; FERRANTI ED ALTRI; CAPARINI ED ALTRI; FRATOIANNI E DANIELE FARINA; DI LELLO; ERMINI ED ALTRI; GULLO; GULLO; BRUNO BOSSIO ED ALTRI (A.C. 370-372-373-408-1285-1604-1957-1966-1967-3091)

A.C. 2798-A – Proposta emendativa

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e provvedere all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
8. 200. Sarti, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Businarolo, Agostinelli.
(Approvato)

A.C. 2798-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 9.
(Delega al Governo per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 7, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 7 e 8 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Delega al Governo per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie).

  Sopprimerlo.
*9. 1. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Sopprimerlo.
*9. 2. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché le norme di carattere transitorio.
9. 201. Santelli.

A.C. 2798-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Modifiche alla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione).

  1. All'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «indagini preliminari» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater».
  2. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
  «3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo».

  2. All'articolo 360 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di cinque giorni dalla formulazione della riserva stessa».

  3. All'articolo 360, comma 5, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis,».
  5. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini o dalla scadenza del più ampio termine di cui all'articolo 415-bis, comma 4. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello»;
   b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari».

  6. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «nel termine di dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di venti giorni»;
   b) al comma 3-bis, dopo le parole: «per i delitti commessi con violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale».

  7. All'articolo 409 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. A seguito delle ulteriori indagini di cui al comma 4, nei casi in cui non sia stata presentata opposizione alla richiesta di archiviazione ai sensi dell'articolo 410 e il pubblico ministero, ovvero il procuratore generale nei casi di cui all'articolo 412, insista nella richiesta di archiviazione, il giudice provvede in tal senso con decreto»;
   b) al comma 5, le parole: «Fuori del caso previsto dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dai commi 4 e 4-bis»;
   c) il comma 6 è abrogato.

  8. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «Art. 410-bis. – (Nullità del provvedimento di archiviazione). – 1. Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408 e al comma 1-bis dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità.
  2. L'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5.
  3. Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.
  4. Il giudice, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento o dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1».

  9. Al comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, le parole: «degli articoli 408, 409 e 410» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis».
  10. All'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.
(Modifiche alla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione).

  Sopprimere il comma 1.
11. 1. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e 3-quater.
11. 162. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'articolo 330 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 330. – 1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.»
11. 10. Santelli, Parisi, d'Alessandro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 335 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. Ai fini del computo del termine vale in ogni caso la prima iscrizione.».
11. 11. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 335 codice di procedura penale, comma 3, dopo le parole: «alla persona offesa» sono aggiunte le seguenti: «, alla persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio,».
11. 12. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  «3.1. Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data entro quando si sarebbe dovuto provvedere. La medesima norma vale anche nel caso di cui all'articolo 415 in cui viene applicato il disposto di cui all'articolo 405, comma 2. Gli atti compiuti in seguito alla scadenza dei termini previsti per gli adempimenti di cui all'articolo 335 sono inutilizzabili.»
11. 13. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Al comma 2, capoverso comma 3-ter, sostituire la parola: sei con la seguente: due.
11. 152. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Al comma 2, capoverso comma 3-ter, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.
11. 163. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 2, capoverso comma 3-ter, sostituire la parola: sei con la seguente: quattro.
11. 301. Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto.

  Al comma 2, capoverso 3-ter sostituire le parole: può chiedere di essere con le seguenti: è.
11. 302. Brescia, Marzana, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto.

  Sopprimere il comma 3.
11. 15. Parisi, Occhiuto.

  Al comma 3, sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:
  «La richiesta di incidente probatorio deve essere presentata entro cinque giorni dalla riserva, a pena d'inammissibilità. La riserva divenuta inefficace non può essere nuovamente formulata.»
11. 16. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Al comma 3, capoverso 4-bis, sostituire le parole: perde efficacia con le seguenti: decade.
11. 303. Simone Valente, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo, Di Benedetto.

  Al comma 3, capoverso comma 4-bis, sostituire la parola: cinque con la seguente: quarantacinque.
11. 18. Molteni, Fedriga.

  Al comma 3, capoverso comma 4-bis, sostituire la parola: cinque con la seguente: trenta.
11. 17. Molteni, Fedriga.

  Al comma 3, capoverso comma 4-bis, sostituire la parola: cinque con la seguente: quindici.
11. 158. Santelli, Sisto.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: del quale deve essere dato loro avviso almeno 10 giorni prima.
11. 19. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Dopo l'articolo 362 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:
«Art. 362-bis. Qualora il pubblico ministero o la polizia giudiziaria su delega stiano procedendo ad interrogatorio di persona informata dei fatti e nell'ambito dello stesso sorga la necessità dell'iscrizione al registro indagati, l'interrogatorio deve essere immediatamente fermato e rinviato ad altra data.»
11. 20. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 386, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «comprensibile,» aggiungere le parole: «ed in caso ciò si rivelasse impraticabile in lingua inglese».
11. 21. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 406 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero sino al termine di durata massima. La richiesta di proroga successive alla prima devono però essere specificamente motivate dalla natura delle indagini che vengono compiute, devono essere indicati i motivi che portano alla necessità di richiesta suppletiva.»
11. 23. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 406 del codice di procedura penale, il comma 6 è sostituito dal seguente:

  «6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini. L'ordinanza deve specificare le motivazioni in fatto ed in diritto per le quali si ritiene, dopo un anno, di concedere ulteriori mesi d'indagini.»
11. 22. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Sopprimere il comma 5.
11. 164. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 5, sopprimere la lettera a).
11. 304. Simone Valente, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo, Di Benedetto.

  Al comma 5, lettera a), capoverso comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: entro il termine di tre mesi con le seguenti: entro il termine di sei mesi.
11. 153. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Al comma 5, lettera a), capoverso comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole da: o dalla scadenza fino alla fine del periodo, con le seguenti: e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis.
11. 150. Ermini, Verini, Berretta, Giuseppe Guerini, Giuliani, Giuditta Pini, Bazoli, Iori, Marzano, Mattiello.
(Approvato)

Subemendamenti all'emendamento 11. 601 della Commissione.

  All'emendamento 11. 601, primo periodo, sostituire le parole: su richiesta con le seguenti: su motivata richiesta.
0. 11. 601. 1. Occhiuto, Sisto, Palese.

  All'emendamento 11. 601, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: dieci mesi
0. 11. 601. 2. Ferraresi, Cozzolino.

  All'emendamento 11. 601, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: otto mesi
0. 11. 601. 3. Ferraresi, Cozzolino.

  All'emendamento 11. 601, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi
0. 11. 601. 4. Ferraresi, Cozzolino.

  All'emendamento 11. 601, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, dandone notizia al procuratore della Repubblica e alle parti.
0. 11. 601. 5. Occhiuto, Sisto, Palese.

  All'emendamento 11. 601, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, dandone notizia al procuratore della Repubblica e all'indagato.
0. 11. 601. 6. Occhiuto, Sisto, Palese.

  All'emendamento 11. 601, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, dandone notizia al procuratore della Repubblica.
0. 11. 601. 7. Occhiuto, Sisto, Palese.
(Approvato)

  All'emendamento 11. 601, secondo periodo, sostituire le parole: nn. 1), 3) e 4) con le seguenti: nn. 1), 3), 4), 5) e 7)
0. 11. 601. 8. Ferraresi, Cozzolino.

  All'emendamento 11. 601, secondo periodo, sostituire le parole: nn. 1), 3) e 4) con le seguenti: nn. 1), 3), 4) e 5).
0. 11. 601. 9. Ferraresi, Cozzolino.

  All'emendamento 11. 601, secondo periodo, sostituire le parole: nn. 1), 3) e 4) con le seguenti: nn. 1), 3), 4) e 7).
0. 11. 601. 10. Ferraresi, Cozzolino.

  All'emendamento 11. 601, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e di sei mesi per gli altri numeri della medesima lettera.
0. 11. 601. 11. Ferraresi, Cozzolino.

  Al comma 5, lettera a), capoverso 3-bis, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Nel caso di cui al comma 2, lettera b), su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la Corte d'appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di 3 mesi. Il termine di cui al primo periodo è di dodici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4).
11. 601. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 5, lettera a), capoverso 3-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
11. 305. Brescia, Marzana, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto.

  Al comma 5, sopprimere la lettera b).
11. 306. D'Uva, Marzana, Vacca, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto.

  Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: dal seguente con le seguenti: dai seguenti.

  Conseguentemente alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tal caso il procuratore generale esercita l'azione disciplinare trasmettendo gli atti al Consiglio superiore della magistratura.
11. 159. Santelli.

  Al comma 5, lettera b), sostituire le parole:, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari con le seguenti: un'ulteriore proroga di 30 giorni.
11. 154. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. All'articolo 408 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa e alla persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio le quali, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbiano dichiarato di voler essere informate circa l'eventuale archiviazione.»
11. 28. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 6, lettera a) premettere la seguente:
   0a) al comma 2 le parole: «che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione» sono soppresse;
11. 45. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 6, lettera a) sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni;

  Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 3-bis, le parole: «ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni» sono soppresse.
11. 30. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 6, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) All'articolo 408, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «o di formulazione dell'imputazione».
11. 29. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 6, sopprimere la lettera b).
11. 165. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 7, sopprimere le lettere a) e b)
11. 166. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 7, sopprimere la lettera a).
11. 307. Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto.

  Al comma 7, sopprimere la lettera b).
11. 308. Simone Valente, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo, Di Benedetto.

  Al comma 7, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, al comma 8, capoverso Art. 410-bis, sopprimere i commi 3 e 4.
11. 160. Santelli, Sisto.

  Al comma 7, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
il comma 6 è sostituito dal seguente:

  «6. L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di violazione del diritto di difesa».
11. 161. Santelli, Sisto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 410, comma 1, le parole: «a pena di inammissibilità» sono sostituite dalla seguente: «eventualmente».
11. 34. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 410 del codice di procedura penale al comma 1, dopo le parole: «persona offesa dai reato» sono aggiunte le seguenti: «e la persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio, chiedono».
11. 35. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 8, capoverso Art. 410-bis, comma 1, dopo le parole: il termine di cui al comma 3 aggiungere le seguenti: e al comma 3-bis.
11. 155. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.
(Approvato)

  Al comma 8, capoverso Art. 410-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: o dichiara l'opposizione inammissibile.
11. 156. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Al comma 8, capoverso Art. 410-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: o dichiara l'opposizione inammissibile, salvo i casi di inosservanza dell'articolo 410, comma 1.
11. 156.(Testo modificato nel corso della seduta) Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.
(Approvato)

  Al comma 8, capoverso Art. 410-bis, comma 3, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.
11. 43. Molteni, Fedriga.

  Al comma 8, capoverso Art. 410-bis, comma 3, sostituire le parole da: reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica fino alla fine del comma 3, con le seguenti: impugnazione davanti alla Corte d'appello, che provvede con ordinanza non impugnabile. La Corte d'appello decide in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.
11. 44. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 8, capoverso Art. 410-bis, comma 3, sostituire le parole: reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica con le seguenti: impugnazione davanti alla Corte d'appello.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: Il giudice, se il reclamo fino a: che lo ha proposto con le seguenti: La Corte d'appello, se l'impugnazione è fondata, annulla il provvedimento impugnato e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento impugnato o dichiara inammissibile l'appello, condannando la parte privata impugnante.
11. 168. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 8, capoverso Art. 410-bis, comma 3, sostituire le parole: reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica con le seguenti: impugnazione davanti alla Corte d'appello.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 4, sostituire le parole: Il giudice, se il reclamo è fondato con le seguenti: La Corte d'appello, se l'impugnazione è fondata.
11. 167. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 8, capoverso Art. 410-bis, comma 3, sopprimere le parole: che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate.
11. 309. D'Uva, Marzana, Vacca, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto.

  Al comma 8, capoverso Art. 410-bis, comma 3, sopprimere le parole: non impugnabile.
11. 310. Brescia, Marzana, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto.

  Al comma 8, capoverso Art. 410-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ordinanza della corte d'appello è ricorribile in Cassazione per violazione di legge.
11. 46. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  11. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Nessun altro atto investigativo potrà essere svolto salvo la deroga prevista dal precedente comma 4».
11. 49. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  11. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 151. Ermini, Verini, Berretta, Giuseppe Guerini, Giuliani, Giuditta Pini, Bazoli, Iori, Marzano, Mattiello.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  Art. 11-bis. – 1. All'articolo 15, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione contiene inoltre i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, oltre che al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi.»
11. 0600. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2798-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
MODIFICHE IN MATERIA DI RITI SPECIALI, UDIENZA PRELIMINARE, ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE E STRUTTURA DELLA SENTENZA DI MERITO

Art. 12.
(Modifiche alla disciplina dell'udienza preliminare).

  1. L'articolo 421-bis del codice di procedura penale è abrogato.
  2. All'articolo 422, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «ovvero a norma dell'articolo 421-bis,» sono soppresse.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.
(Modifiche alla disciplina dell'udienza preliminare).

  Sopprimerlo.
*12. 2. Cirielli.

  Sopprimerlo.
*12. 3. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimerlo.
*12. 4. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Sopprimere il comma 1.
12. 5. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Sopprimere il comma 2.
12. 6. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

A.C. 2798-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Modifiche in materia di correzione dell'errore materiale e di applicazione della pena su richiesta delle parti).

  1. All'articolo 130 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la Corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2».

  2. All'articolo 448 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.
(Modifiche in materia di correzione dell'errore materiale e di applicazione della pena su richiesta delle parti).

  Sopprimere il comma 2.
15. 14. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

A.C. 2798-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Esposizione introduttiva a fini di valutazione delle richieste di prova).

  1. All'articolo 493 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il pubblico ministero espone concisamente i fatti oggetto dell'imputazione al fine di consentire al giudice di valutare la pertinenza e la rilevanza, secondo quanto previsto dall'articolo 190, delle prove di cui chiede l'ammissione. Successivamente, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, nell'ordine, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove»;
   b) al comma 4, dopo le parole: «Il presidente» sono inserite le seguenti: «regola l'esposizione introduttiva e».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.
(Esposizione introduttiva a fini di valutazione delle richieste di prova).

  Sopprimerlo.
16. 2. Santelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: espone concisamente i fatti oggetto dell'imputazione aggiungere le seguenti: senza fare riferimento a specifici atti formati nell'indagine o nell'udienza preliminare.
16. 4. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e possono depositare memorie scritte a sostegno dell'esposizione introduttiva.
16. 301. Sibilia.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e contestualmente possono presentare memorie scritte.
16. 302. D'Incà.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: esposizione introduttiva e aggiungere le seguenti: ammette il deposito delle memorie scritte presentate dalle parti.
16. 303. Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: esposizione introduttiva e aggiungere le seguenti: ammette le memorie scritte presentate dalle parti a sostegno dell'esposizione introduttiva.
16. 304. Caso.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: esposizione introduttiva e aggiungere le seguenti: ammette il deposito delle memorie scritte presentate dalle parti, dopo averne valutato la pertinenza e.
16. 305. Agostinelli.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: esposizione introduttiva e aggiungere le seguenti: ammette il deposito delle memorie scritte presentate dalla parte civile, dal responsabile civile, dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato e.
16. 306. Alberti.

A.C. 2798-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 17.
(Modifiche in materia di requisiti della sentenza).

  1. Al comma 1 dell'articolo 546 del codice di procedura penale, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   «e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:
    1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
    2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;
    3) alla responsabilità civile derivante dal reato;
    4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.
(Modifiche in materia di requisiti della sentenza).

  Sopprimerlo.
*17. 3. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimerlo.
*17. 1. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso lettera e), alinea, sopprimere la parola: concisa.
17. 300. Luigi Gallo, Di Benedetto, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Marzana.

  Al comma 1, capoverso lettera e), alinea, sostituire le parole: concisa esposizione con la seguente: descrizione.
17. 301. Marzana, Di Benedetto, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo.

  Al comma 1, capoverso lettera e), alinea, sostituire le parole: l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati con le seguenti: delle prove poste a base della decisione stessa;

  Conseguentemente, al medesimo alinea, sopprimere le parole da con riguardo fino alla fine della lettera.
17. 302. Luigi Gallo, Di Benedetto, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Marzana.

  Al comma 1, capoverso lettera e), alinea, sostituire le parole: l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati con le seguenti: delle prove poste a base della decisione stessa.
17. 303. Brescia, Di Benedetto, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana.

  Al comma 1, capoverso lettera e), alinea, sopprimere le parole da: con riguardo fino alla fine della lettera.
17. 304. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo, Marzana.

A.C. 2798-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 18.
(Modifiche in materia di decreto penale di condanna).

  1. All'articolo 459 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore, in deroga all'articolo 135 del codice penale e all'articolo 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, alla somma di euro 75, o frazione di euro 75, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.
(Modifiche in materia di decreto penale di condanna).

  Sopprimerlo.
18. 150. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: del suo nucleo familiare con le seguenti: di ogni suo familiare.
18. 301. Cancelleri, Fantinati.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, terzo periodo, sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 135 fino a: successive modificazioni.
18. 600. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: alla somma di euro 75.
18. 302. Da Villa, Crippa, Vallascas, Fantinati, Della Valle, Cancelleri.

  Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: o frazione di euro 75.
18. 303. Fantinati, Da Villa, Crippa, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

  Al comma 1, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: si applica l'articolo 133-ter, con le seguenti: si applicano gli articoli 133-ter e 134.
18. 304. Cancelleri, Fantinati, Da Villa, Crippa, Vallascas, Della Valle.

  Al comma 1, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: si applica l'articolo 133-ter, con le seguenti: si applicano gli articoli 133-ter e 135.
18. 305. Della Valle, Cancelleri, Fantinati, Da Villa, Crippa, Vallascas.

  Al comma 1, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: si applica l'articolo 133-ter, con le seguenti: si applicano gli articoli 133-ter e 136.
18. 306. Da Villa, Della Valle, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Vallascas.

  Al comma 1, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: si applica l'articolo 133-ter, con le seguenti: si applicano gli articoli 133-ter e 137.
18. 307. Fantinati, Da Villa, Della Valle, Cancelleri, Crippa, Vallascas.

  Al comma 1, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: si applica l'articolo 133-ter, con le seguenti: si applicano gli articoli 133-ter e 138.
18. 308. Della Valle, Fantinati, Da Villa, Cancelleri, Crippa, Vallascas.

  Al comma 1, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: si applica l'articolo 133-ter, con le seguenti: si applicano gli articoli 133-ter e 139.
18. 309. Crippa, Della Valle, Fantinati, Da Villa, Cancelleri, Vallascas.

  Al comma 1, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: si applica l'articolo 133-ter, con le seguenti: si applicano gli articoli 133-ter e 147.
18. 310. Vallascas, Crippa, Cancelleri, Da Villa, Della Valle, Fantinati.

  Al comma 1, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: si applica l'articolo 133-ter, con le seguenti: si applicano gli articoli 133-ter e 150.
18. 311. Della Valle, Da Villa, Vallascas, Crippa, Cancelleri, Fantinati.

  Al comma 1, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: si applica l'articolo 133-ter, con le seguenti: si applicano gli articoli 133-ter e 151.
18. 312. Della Valle, Da Villa, Vallascas, Crippa, Cancelleri, Fantinati.

  Al comma 1, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: si applica l'articolo 133-ter, con le seguenti: si applicano gli articoli 133-ter e 152.
18. 313. Fantinati, Della Valle, Da Villa, Vallascas, Crippa, Cancelleri.

A.C. 2798-A – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 19.
(Modifica al codice penale in materia di ragguaglio delle pene).

  1. All'articolo 135 del codice penale, le parole: «euro 250, o frazione di euro 250» sono sostituite dalle seguenti: «euro 75, o frazione di euro 75».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.
(Modifica al codice penale in materia di ragguaglio delle pene).

  Sopprimerlo.
19. 150. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 75, o frazione di euro 75 con le seguenti: euro 80, o frazione di euro 80.
19. 151. Molteni, Fedriga.

A.C. 2798-A – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III
SEMPLIFICAZIONE DELLE IMPUGNAZIONI

Art. 20.
(Modifiche alle disposizioni generali sulle impugnazioni).

  1. All'articolo 571, comma 1, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,».
  2. L'articolo 581 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 581. – (Forma dell'impugnazione). – 1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:
   a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
   b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
   c) delle richieste, anche istruttorie;
   d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».

  3. All'articolo 591 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, anche d'ufficio e senza formalità, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento nei casi elencati nel comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), del presente articolo».

  4. Al comma 2 dell'articolo 591 del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Se non è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato,».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.
(Modifiche alle disposizioni generali sulle impugnazioni).

  Sopprimerlo.
20. 2. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimere il comma 1.
20. 3. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimere il comma 2.
*20. 150. Santelli, Sisto.

  Sopprimere il comma 2.
*20. 151. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
20. 6. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

A.C. 2798-A – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 21.
(Modifiche alle disposizioni in materia di appello).

  1. Dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «Art. 599-bis. – (Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello).1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
  2. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.
  3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti».

  2. All'articolo 602 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599-bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo.

  3. Dopo il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «4-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.
(Modifiche alle disposizioni in materia di appello).

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. Il comma 3 dell'articolo 597 del codice di procedura penale è abrogato.
  02. Il comma 3 dell'articolo 597 del codice di procedura penale continua ad applicarsi, in via transitoria, a tutti i provvedimenti per i quali può essere proposto appello e in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già iniziato a decorrere i termini per proporre l'appello principale o l'appello incidentale. Il medesimo comma continua ad applicarsi, altresì a tutti i provvedimenti giurisdizionali in relazione ai quali, alla medesima data di entrata in vigore, è già stato depositato un atto di appello.
21. 150. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Sopprimere il comma 1.
21. 151. Santelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 599-bis», sopprimere il comma 3.
21. 6. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 603 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  «3-bis. Ove in un giudizio di appello una sentenza di condanna ha contraddetto totalmente il giudizio del tribunale di primo grado, senza che vi sia stato rinnovo del dibattimento, tale circostanza costituisce motivazione per la richiesta di revisione del processo.».
21. 21. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Al comma 3, capoverso, dopo le parole: sentenza di proscioglimento aggiungere le seguenti: ovvero dell'imputato contro una sentenza di condanna.
21. 152. Santelli, Sisto.

  Al comma 3, capoverso, sostituire le parole da: per motivi attinenti fino alla fine del capoverso, con le seguenti: il giudice, anche d'ufficio, quando occorra effettuare una nuova valutazione di prove dichiarative già acquisite nel dibattimento di primo grado, ne dispone la riassunzione.
21. 153. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

A.C. 2798-A – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 22.
(Modifiche alle disposizioni in materia di rimessione del processo e di ricorso per cassazione).

  1. All'articolo 48 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta»;
   b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

  2. All'articolo 610, comma 1, quarto periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso».
  3. Dopo il comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1-bis, la corte dichiara, senza formalità di procedura, l'inammissibilità del ricorso, se non è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis».

  4. All'articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse.
  5. All'articolo 616, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso».
  6. All'articolo 616 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

  7. All'articolo 618 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.
  1-ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta».

  8. All'articolo 620, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
   «l) se la corte ritiene di poter decidere la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio».

  9. All'articolo 625-bis, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e senza formalità. L'errore di fatto può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione».
  10. All'articolo 608 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.
(Modifiche alle disposizioni in materia di rimessione del processo e di ricorso per cassazione).

  Sopprimerlo.
22. 1. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimere il comma 1.
22. 2. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 2 dopo la parola: parole: ”, aggiungere le seguenti:, se del caso,.
22. 5. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimere il comma 3.
22. 6. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimere il comma 4.
22. 8. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimere i commi 5 e 6.
22. 9. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimere il comma 7.
*22. 11. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimere il comma 7.
*22. 12. Santelli, Sisto.

  Sopprimere il comma 8.
**22. 13. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimere il comma 8.
**22. 151. Santelli, Sisto.

  Sopprimere il comma 9.
22. 15. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 9, sopprimere le parole: e senza formalità.
22. 16. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimere il comma 10.
*22. 152. Santelli, Sisto.

  Sopprimere il comma 10.
*22. 153. Ferraresi.

A.C. 2798-A – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 23.
(Modifiche alle disposizioni in materia di rescissione del giudicato).

  1. Dopo l'articolo 629 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «Art. 629-bis. – (Rescissione del giudicato). – 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
  2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.
  3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.
  4. Si applicano gli articoli 635 e 640».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.
(Modifiche alle disposizioni in materia di rescissione del giudicato).

  Sopprimerlo.
23. 1. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 23. 1. L'articolo 625-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 625-ter. – (Rescissione del giudicato). – 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia preceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora non si raggiunga la prova che l'assenza fu determinata da una colpevole mancata conoscenza della celebrazione dei processo. A tal fine il giudice può assumere, anche d'ufficio, le prove che ritenga necessarie.
  2. La richiesta è presentata alla corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento di cui al primo comma. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore, munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento. Nella richiesta occorre indicare gli eventuali elementi che dimostrino l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo da parte dell'interessato.
  3. Se accoglie la richiesta, con le forme di cui all'articolo 127, la corte di appello revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2. La corte d'appello provvede con sentenza impugnabile in Cassazione».
23. 150. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. L'articolo 625-ter del codice di procedura penale è abrogato.
23. 600. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2798-A – Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 24.
(Relazione sull'amministrazione della giustizia).

  1. I presidenti delle corti di appello, con la relazione sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, riferiscono dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 21 della presente legge.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.
(Relazione sull'amministrazione della giustizia).

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:
  Art. 24-bis. – (Modifiche agli articoli 314 e 643 del codice di procedura penale, in materia di diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione e alla riparazione dell'errore giudiziario). 1. Al comma 1 dell'articolo 314 del codice di procedura penale, le parole: «o colpa grave» sono soppresse.
  2. Al comma 1 dell'articolo 643 del codice di procedura penale, le parole: «o colpa grave» sono soppresse.
24. 0150. Melilla, Daniele Farina, Sannicandro.

A.C. 2798-A – Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo III
MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA NORMATIVA DI ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO

Art. 25.
(Modifiche all'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

  1. Al comma 3-ter dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando notizia dell'imputazione»;
   b) il terzo periodo è soppresso.

A.C. 2798-A – Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 26.
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di poteri di controllo del procuratore della Repubblica e di contenuti della relazione al procuratore generale presso la Corte di cassazione).

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».
  2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».
  3. All'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. Le violazioni relative all'iscrizione delle notizie di reato costituiscono illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, in materia di poteri di controllo del procuratore della Repubblica e di contenuti della relazione al procuratore generale presso la Corte di cassazione).

  Sopprimerlo.
26. 2. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.