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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 14 settembre 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 14 settembre 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Amendola, Amici, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bossa, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Fauttilli, Fava, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garavini, Garofani, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Manfredi, Mannino, Merlo, Migliore, Orlando, Pes, Picchi, Salvatore Piccolo, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sorial, Tabacci, Taglialatela, Tidei, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zanetti.

Annunzio di una proposta di legge.

  In data 11 settembre 2015 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   LA RUSSA: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adottabilità del concepito» (3306).

  Sarà stampata e distribuita.

Trasmissioni dal Senato.

  In data 11 settembre 2015 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
   S. 2008. – «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014» (approvato dal Senato) (3304);
   S. 2009. – «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015» (approvato dal Senato) (3305).

  Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  VEZZALI ed altri: «Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio» (2705) Parere delle Commissioni II, V, VII, VIII, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE FRANCESCO SANNA ed altri: «Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna)» (3212) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 18 agosto 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2015/0304, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 24 agosto 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2015/0305, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

  Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro), alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 9 settembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, tredicesimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, la relazione sull'attività svolta dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) nell'anno 2014 (Doc. XXVIII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 agosto 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2015) 46 final).

  Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 10, 11, 12 e 13 settembre 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I (COM(2015) 409 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015) 409 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al Consiglio TRIPS e al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito alla richiesta dei paesi meno avanzati membri di una proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio per quanto riguarda determinati obblighi relativi ai prodotti farmaceutici e di una deroga agli obblighi di cui all'articolo 70, paragrafi 8 e 9, di tale accordo (COM(2015) 426 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Comunicazione della Commissione – Valutazione del mercato relativamente alle lampade a tensione di rete, in applicazione del regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione (COM(2015)443 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (COM(2015) 450 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015) 450 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria (COM(2015) 451 final), corredata dai relativi allegati (COM(2015) 451 final – Annexes 1 to 4), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'Unione europea di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE (COM(2015) 452 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015) 452 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – Affrontare la crisi dei rifugiati in Europa: il ruolo dell'azione esterna dell'Unione europea (JOIN(2015) 40 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 10 settembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le misure specifiche per la Grecia (COM(2015) 365 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alla competente Commissione, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 2 settembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Avigliano Umbro (Terni), Ameglia (La Spezia), Chiauci (Isernia), Albignasego (Padova), Cittadella (Padova), Chiusi (Siena), Musile di Piave (Venezia), Itri (Latina), Villa di Briano (Caserta), Arcole (Verona), San Giovanni Lupatoto (Verona), Sesto Fiorentino (Firenze), Castellazzo Bormida (Alessandria) e Sannicandro di Bari (Bari).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomina ministeriale.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 settembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento all'ingegner Roberto Garrisi, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore della Direzione generale territoriale del Nord-Ovest, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

   Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta dell'11 settembre 2015, a pagina 4, seconda colonna, trentacinquesima riga, le parole: «all'anno 2013» si intendono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2014».

MOZIONI BALDELLI ED ALTRI N. 1-00967, RICCIATTI ED ALTRI N. 1-00984, RUOCCO ED ALTRI N. 1-00985 E ALLASIA ED ALTRI N. 1-00986 CONCERNENTI INIZIATIVE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI DEL MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    molti cittadini hanno ricevuto «maxi-bollette» di luce e gas per pagare sostanziosi conguagli che, in molti casi, così come riportato anche da alcuni organi di informazione, sono stati il frutto di anni di addebiti dovuti a conteggi di consumi stimati, ma non effettivi, poiché spesso vengono ignorate le letture dei contatori, ad errori di valutazione o, comunque, a fatturazioni incongrue certamente non imputabili agli utenti;
    molti consumatori, non avendo strumenti idonei per difendersi e far valere i propri diritti o, più semplicemente, per non entrare nel complesso ed oneroso meccanismo per l'accertamento della verità per via amministrativa o giudiziaria, rischiano di trovarsi di fatto costretti a pagare cifre importanti di alcune migliaia di euro, per evitare il distacco dell'energia elettrica;
    a fronte di numerosi reclami e segnalazioni ricevuti anche da parte diverse associazioni dei consumatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 13 luglio 2015 ha dato notizia di aver avviato quattro procedimenti istruttori nei confronti delle società per azioni Eni, Acea energia, Edison energia, Enel energia, Enel servizio elettrico;
    tale indagine è volta ad accertare eventuali violazioni del codice del consumo in merito a varie condotte degli operatori: la fatturazione basata su consumi presunti, la mancata considerazione delle autoletture, la fatturazione a conguaglio di importi significativi, anche a seguito di conguagli pluriennali, la mancata registrazione dei pagamenti effettuati, con conseguente messa in mora dei clienti fino talvolta al distacco, nonché il mancato rimborso dei crediti maturati dai consumatori;
    la crisi economica ha già colpito duramente tante famiglie italiane e queste «maxi-bollette» di conguaglio non fanno altro che peggiorarne la situazione finanziaria,

impegna il Governo:

   ad intervenire a livello legislativo varando al più presto una moratoria su queste «maxi-bollette» in modo da bloccare quanto prima i pagamenti di questi importi, fino a quando le autorità competenti non abbiano completato le verifiche sulla condotta dei suddetti operatori in merito alle eventuali violazioni del codice del consumo;
   ad intervenire a livello legislativo stabilendo che, nel caso in cui le autorità competenti ravvisassero comportamenti scorretti da parte dei gestori dei servizi, i cittadini interessati non siano tenuti a pagare queste bollette di conguagli per gli anni passati e che gli stessi gestori siano obbligati a rimborsare tempestivamente gli utenti, nel caso in cui questi ultimi avessero già versato, interamente o in parte, gli interi o i parziali importi indebitamente richiesti attraverso questo tipo di fatturazioni illegittime;
   ad assumere iniziative per stabilire a livello legislativo il principio per cui nessun utente-consumatore può essere chiamato a sostenere spese per conguagli concernenti consumi presunti anteriori ai due anni precedenti la data di fatturazione.
(1-00967) «Baldelli, Bernardo, Matarrese, Allasia, Gigli, Rampelli, Rizzetto, Abrignani, Polverini, Alli, Saltamartini».


   La Camera,
   premesso che:
    come ampiamente evidenziato dalla stampa nazionale, sono molto frequenti i casi in cui vengono recapitate bollette di gas e luce di importi esorbitanti per conguagli risalenti a molti anni addietro e spesso il salatissimo conguaglio è dovuto all'inadempimento del fornitore o del distributore, che ha omesso di effettuare le letture periodiche del contatore oppure non ha emesso bollette periodiche. Un disservizio che persiste anche per anni e che comporta pesanti conseguenze per gli utenti, che si ritrovano a dover pagare, in un colpo solo, bollette così elevate da non potervi far fronte;
    al riguardo si evidenzia che, nonostante non possano essere pretese da parte degli utenti somme relative a consumi che il fornitore avrebbe potuto e dovuto pretendere oltre 5 anni prima dell'emissione della fattura in forza di quanto previsto dall'articolo 2948 del codice civile (ove si prevede che si prescrivano in cinque anni gli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi), per quanto risulta ai firmatari del presente atto di indirizzo i fornitori spesso sostengono che la prescrizione decorre da quando viene emessa la fattura di conguaglio, con ciò spostando a loro piacimento il termine da cui decorre la prescrizione e consentendo così di richiedere i conguagli anche dopo dieci o quindici anni e potenzialmente per l'eternità;
    quanto precede appare assolutamente inammissibile, perché se il fornitore omette di fatturare consumi per molti anni, perché non tiene conto delle letture del contatore o si è «dimenticato» di emettere bollette periodiche, dovrebbe perdere il diritto ad essere pagato, dato che non vi sono dubbi che tra le somme che devono pagarsi periodicamente, e quindi soggette a prescrizione quinquennale, vi siano anche le bollette relative ai consumi periodici di energia elettrica e gas;
    se così non fosse, l'istituto della prescrizione, che il codice civile prevede come norma imperativa e inderogabile, sarebbe del tutto aggirabile da parte dell'esercente, mentre secondo un ragionamento logico e sulla base dei principi generali dell'ordinamento, la prescrizione decorre da quando può essere fatto valere il diritto, ovvero da quando il fornitore può (e deve) fare la lettura dei contatori (generalmente per il tramite del distributore). È in quell'occasione che, rilevati consumi superiori a quelli addebitati in acconto sulla base di letture stimate, può pretendere il pagamento del conguaglio. Ed è, quindi, da quel momento che decorre la prescrizione quinquennale;
    per capire da quando decorre la prescrizione risulta assolutamente necessario capire quale sia il giorno entro il quale il gestore, per il tramite del distributore, dovrebbe effettuare la lettura del contatore, e di questo dovrebbe essere data massima evidenza nei confronti dell'utente-consumatore che troppo spesso non dispone di strumenti idonei ed efficaci per poter sostenere un contraddittorio;
    in passato sono state irrogate sanzioni per violazione delle norme poste a tutela della trasparenza dei consumi e dei costi relativi alla fornitura del servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato regolato;
    nel provvedimento VIS 22/09 dell'Autorità per l'energia ed il gas e il sistema idrico si legge che l'autorità, dopo aver accertato l'inosservanza da parte di Enel dell'obbligo del tentativo di lettura annuale dei contatori presso tutti i clienti allacciati alla propria rete con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW, ha irrogato alla società Enel una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.053.000 euro. Nella delibera VIS 22/09 si legge che «l'illecito in questione è grave sia in ragione dell'interesse tutelato dalla norma violata sia perché ha avuto un'estensione notevole per quanto riguarda i clienti coinvolti e l'ambito territoriale interessato che coincide con l'intero territorio nazionale» e che «la mancata lettura dei contatori per lunghi periodi può danneggiare il cliente finale, dando luogo ad elevati conguagli»;
    l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico, anche a seguito di segnalazioni di altri clienti e associazioni di categoria, ha avviato, con deliberazione VIS 36/101, un procedimento per l'adozione di propri provvedimenti per violazione, tra l'altro, della disciplina in materia di periodicità di fatturazione prevista dalla regolamentazione in vigore (nel caso di contratti di fornitura di gas a condizioni regolate) o dai contratti di fornitura a condizioni di mercato libero;
    con il medesimo provvedimento, l'Autorità ha intimato all'esercente di: provvedere a ripristinare la regolare periodicità di fatturazione nel rispetto delle delibere dell'Autorità (per i clienti che hanno un contratto a condizioni regolate) e delle condizioni contrattuali sottoscritte dai clienti (per coloro che hanno un contratto di mercato libero), emettendo le relative fatture; corrispondere l'indennizzo automatico previsto dal codice di condotta commerciale gas emanato dall'Autorità ai clienti che hanno un contratto gas a condizioni di mercato libero e che ne abbiano il diritto; fornire risposta motivata ai reclami scritti inviati dai clienti aventi ad oggetto la mancata emissione delle fatture, indicando la data prevista per la ripresa;
    più recentemente, in data 13 luglio 2015, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, presieduta dal professor Giovanni Pitruzzella, ha avviato quattro procedimenti istruttori nei confronti delle società per azioni Acea energia, Edison energia, Enel energia, Enel servizio elettrico ed Eni;
    a fronte di numerosi reclami e segnalazioni, ricevute anche da diverse associazioni dei consumatori, tale indagine è volta ad accertare eventuali violazioni del codice del consumo in merito a varie condotte degli operatori, tra cui rientrano: la fatturazione basata sui consumi presunti; la mancata considerazione delle auto-letture; la fatturazione a conguaglio di importi significativi, anche a seguito di conguagli pluriennali; la mancata registrazione dei pagamenti effettuati, con conseguente messa in mora dei clienti fino talvolta al distacco; e, infine, il mancato rimborso dei crediti maturati dai consumatori. Nell'ambito di queste istruttorie, i funzionari dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato hanno svolto ispezioni nelle sedi delle società interessate dal procedimento a Roma, Milano e San Donato Milanese, con l'ausilio del nucleo speciale antitrust della Guardia di finanza,

impegna il Governo:

   ad adottare con urgenza ogni iniziativa, anche normativa, finalizzata a rafforzare le tutele dei diritti degli utenti del mercato dell'energia elettrica e del gas chiaramente vittime di comportamenti scorretti operati ai loro danni da parte di soggetti distributori che oggi, come pure in passato, hanno reclamato conguagli a distanza di anni;
   ad attivare un'indagine ministeriale nei confronti delle società a partecipazione pubblica italiana citate in premessa parallelamente ai procedimenti istruttori recentemente avviati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti di Acea energia, Edison energia, Enel energia, Enel servizio elettrico ed Eni, varando al più presto una moratoria del pagamento bollette di gas e luce di importi esorbitanti in attesa della conclusione degli accertamenti;
   ad attivarsi con le iniziative di competenza affinché il contesto competitivo nel settore della vendita dell'energia elettrica sul mercato libero impedisca il consolidarsi di posizioni di ingiustificata profittabilità per taluni operatori e il conseguente peggioramento delle condizioni economiche di migliaia di persone già colpite dalla crisi.
(1-00984) «Ricciatti, Ferrara, Scotto, Zaratti, Pellegrino, Quaranta, Airaudo, Placido, Marcon, Duranti, Piras, Fratoianni, Melilla, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Zaccagnini, Sannicandro».


   La Camera,
   premesso che:
    secondo gli ultimi dati forniti dalle associazioni dei consumatori quasi un reclamo su due (il 46 per cento delle segnalazioni raccolte nell'intero settore energetico) è causato da «problemi con le fatturazioni»: bollette «sballate», fatture recapitate in ritardo e conguagli esorbitanti. Quest'ultimo aspetto, nel settore del gas, sarebbe causato dalla mancata o inesatta verifica dei misuratori da parte delle aziende di fornitura. Da un'indagine condotta dalla Federconsumatori sui reclami raccolti nel 2011 emerge che oltre il 10 per cento dei disservizi denunciati provengono da utenti che non sono in grado di ricostruire i propri consumi del gas perché il fornitore non effettua la periodica lettura del contatore;
    la mancata verifica a domicilio spesso poi ostacola il passaggio verso un altro operatore e innesca altre forme di contenzioso: oltre il 30 per cento delle lamentele raccolte infatti riguarda contestazioni sulla lettura del misuratore fornita dall'azienda;
    l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato quattro procedimenti istruttori nei confronti delle società per azioni Acea Energia, Edison Energia, Enel Energia, Enel Servizio Elettrico ed Eni. Sotto la lente le modalità di fatturazione e i mancati rimborsi;
    si fa presente che da settembre 2015 i consumatori elettrici riceveranno una nuova tipologia di bolletta elettrica, in grado di assicurare una maggiore trasparenza e trasferire informazioni utili ai consumatori ma, allo stesso tempo, ancora non è stata fatta chiarezza sull'omologazione dei contatori elettrici installati nelle case degli italiani;
    la nuova bolletta sintetica indicherà il costo unitario del chilowattora riportando anche «la spesa per gli oneri di sistema», una voce che oggi viene pagata all'interno dei servizi di rete ma non ancora evidenziata nelle bollette. Nel settore elettrico sono, ad esempio, le voci relative agli incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate e alle imprese manifatturiere energivore, i fondi necessari alla messa in sicurezza delle centrali nucleari o per la ricerca, valori che incidono per oltre il 22 per cento sulla spesa finale del cliente tipo servito in regime di maggior tutela;
    gli apparecchi di misurazione dei consumi installati nelle abitazioni, al contrario, non risulterebbero essere adeguati al compito di assicurare la necessaria trasparenza, certezza e imparzialità nel calcolo dei consumi, con il rischio che eventuali dati errati possano far pagare ai consumatori una bolletta più «salata» del previsto;
    nessuno degli enti preposti ha mai verificato la conformità normativa dei contatori elettrici che misurano il consumo di energia e l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, fino ad oggi, si è concentrata esclusivamente sul modo di gestire il dato di consumo e di riportarlo in bolletta, tralasciando però la verifica della generazione di quel dato con il misuratore. Sembrerebbe proprio una delle più grandi falle nel sistema elettrico italiano, quasi 40 milioni di misuratori che non sono mai stati certificati da un ente terzo indipendente;
    si ricorda che nel 2004 è entrata in vigore la direttiva europea su «gli usi finali di energia, l'efficienza e i servizi energetici» (Mid – measurement instruments directive) che impone l'omologazione e la certificazione. Nel 2007 la direttiva viene recepita in Italia: ogni strumento che eroga elettricità ai consumatori deve avere una marcatura che ne attesti non tanto il corretto funzionamento, quanto che quel contatore sia identico al modello depositato presso l'ente notificatore europeo prescelto. Nel caso dell'Enel, ma solo dal 2007, per i contatori elettrici sono due, l'olandese Nmi e l'italiana Iqf, entrambi iscritti al Nando, la Gazzetta Ufficiale degli enti notificatori;
    il gruppo Movimento Cinque Stelle ha più volte sottoposto, attraverso atti di sindacato ispettivo, al Ministro dello sviluppo economico la problematica dei controlli metrologici dei contatori elettrici;
    inoltre si rileva che nell'ambito delle procedure d'infrazione avviate nel mese di febbraio 2015 la Commissione europea ha rilevato che «non è stato recepito l'obbligo secondo cui i contatori installati conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE consentono informazioni sulla fatturazione precise e basate sul consumo effettivo»,

impegna il Governo

   ad adottare immediate iniziative per adempiere agli obblighi prescritti dall'Unione europea sulla conformità normativa dei contatori elettrici come descritto in premessa evitando ulteriori aggravi sulle bollette degli utenti;
    ad attuare immediatamente i commi 6-ter e 6-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che prevedono rispettivamente:
    a) di rendere più facilmente confrontabili le offerte contrattuali rivolte ai clienti finali per l'acquisto di gas o energia elettrica, identificare le componenti di base di costo da esplicitare obbligatoriamente nelle stesse offerte e determinare le sanzioni a carico dei soggetti venditori in caso di inottemperanza;
    b) che i dati di lettura dei contatori stessi siano resi disponibili ai clienti in forma aggregata e puntuale, secondo modalità tali da consentire la facile lettura da parte del cliente dei propri dati di consumo, garantendo nel massimo grado e tempestivamente la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che siano installati sistemi di telelettura e determinando un intervallo di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata;
   ad assumere iniziative per sospendere ogni attività esecutiva di pretesa di pagamento di bolletta elettrica e gas esosa nei confronti degli utenti fino a quando le autorità competenti non abbiano completato le verifiche per accertare che la condotta degli operatori non abbia violato le norme del codice del consumo e non sia illegittima.
(1-00985) «Ruocco, Crippa, Da Villa, Cancelleri, Della Valle, Fantinati, Vallascas, D'Incà».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)


   La Camera,
   premesso che:
    sono sempre più numerosi i casi di inefficienze denunciati dai consumatori relativi all'offerta di energia elettrica e del gas;
    addebiti eccessivi, doppia fatturazione, cambio non richiesto del fornitore, sovraccosti legati al cambio del contatore, sono soltanto alcuni dei problemi che quotidianamente affliggono i consumatori, costringendoli a svolgere lunghi adempimenti burocratici per dimostrare l'erroneità dei dati e a sostenere costi aggiuntivi e imprevisti;
    i consumatori, che non possiedono le informazioni necessarie per far valere i propri diritti, preferiscono, in molti casi, pagare le bollette energetiche, anche se con costi spropositati e non rispondenti ai consumi reali di energia, piuttosto che rimanere vittime del complesso sistema di accertamento amministrativo e/o giudiziario. Oltretutto il mancato pagamento delle bollette contestate determina in ogni caso il distacco dell'energia elettrica;
    sono poi frequenti i casi in cui vengono recapitate bollette energetiche di importi esorbitanti per conguagli risalenti ad anni passati. Molto spesso, il conguaglio eccessivo è dovuto a inadempimenti del fornitore o del distributore che, ad esempio, omette di effettuare le letture periodiche del contatore oppure non emette le bollette periodiche;
    una bolletta con costi smisurati, in questo momento di difficile congiuntura economica, può far saltare il bilancio di una piccola azienda, così come un conguaglio esorbitante può mettere seriamente in difficoltà la maggioranza dei cittadini e delle famiglie italiane;
    per gran parte dei consumatori le bollette energetiche appaiono documenti di non facile lettura e di difficile interpretazione, soprattutto per quanto concerne le voci di costo relative ai consumi e ai conguagli;
    l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha recentemente avviato diversi procedimenti istruttori nei confronti dei principali fornitori di energia al fine di accertare, a fronte di numerosi reclami e segnalazioni, eventuali violazioni del codice del consumo in merito a varie condotte degli operatori, dalla fatturazione basata su consumi presunti alla fatturazione a conguaglio di importi significativi, passando per la mancata considerazione delle autoletture,

impegna il Governo

   ad adottare specifiche iniziative per la sospensione dei pagamenti delle bollette energetiche con importi spropositati e non rispondenti ai consumi reali di energia elettrica e del gas, fino al completamento delle verifiche avviate dalle autorità competenti sulle condotte adottate dalle società fornitrici in merito alle violazioni del codice del consumo;
   ad assicurare, attraverso idonee iniziative normative, le modalità di rimborso agli utenti degli importi già versati, qualora le fatturazioni, a seguito di accertamenti, risultassero illegittime e non rispondenti ai consumi reali di energia elettrica e del gas;
   ad adottare le iniziative di competenza al fine di un'efficace semplificazione della lettura delle bollette energetiche permettendo ai cittadini di individuare in modo chiaro e trasparente i dettagli dei costi che vengono loro addebitati.
(1-00986) «Allasia, Fedriga, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)