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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 15 luglio 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 15 luglio 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Ginefra, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Leva, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Manciulli, Marotta, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Pisicchio, Portas, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tofalo, Turco, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Villecco Calipari, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Ginefra, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Leva, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Manciulli, Marotta, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Pisicchio, Portas, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tofalo, Turco, Valeria Valente, Velo, Villecco Calipari, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 14 luglio 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   PILI: «Abolizione delle imposizioni fiscali relative alla continuità territoriale marittima nel trasporto di merci e di passeggeri tra le regioni insulari e il continente » (3230);
   PAGANO: «Disposizioni concernenti il divieto di produzione, importazione e commercio di merci prodotte mediante l'impiego di manodopera forzata e in schiavitù» (3231).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a una proposta di legge.

  La proposta di legge FERRARESI ed altri: «Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati» (2611) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Alberti, Baroni, Basilio, Cariello, Carinelli, Chimienti, Colonnese, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, Della Valle, Di Vita, Dieni, Fantinati, Fico, Fraccaro, Frusone, Gallinella, Silvia Giordano, Grillo, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Micillo, Nesci, Nuti, Petraroli, Pisano, Rizzo, Ruocco, Spessotto, Toninelli, Vacca, Villarosa e Zolezzi.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

  La proposta di legge n. 3229, d'iniziativa della deputata NICCHI, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni in materia di consumo, produzione e commercio della cannabis e dei suoi derivati».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  BARBANTI ed altri: «Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di usura» (3178) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X e XIV;

   VI Commissione (Finanze):
  MUCCI ed altri: «Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e altre disposizioni in materia di regime forfetario dei contribuenti minimi e di disciplina tributaria dei lavoratori autonomi» (3046) Parere delle Commissioni I, II, V, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro):
  MOSCATT ed altri: «Disposizioni in materia di sospensione dell'adempimento degli obblighi tributari e previdenziali in favore delle popolazioni colpite da eventi eccezionali» (3082) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e VIII.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

   Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 10 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano, per l'esercizio 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 297).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 10 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, per l'esercizio 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 298).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 10 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società generale di informatica (SOGEI Spa), per l'esercizio 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 299).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, nei mesi di dicembre 2014 e maggio e giugno 2015, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 9 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 giugno 2009, n. 85, la relazione sull'attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, aggiornata al 30 giugno 2014 (Doc. CLXI, n. 2).

  Questa relazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

   Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 10 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riferita all'anno 2014 (Doc. CLXIV, n. 27).

  Questa relazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 13 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia, riferita al secondo semestre 2014 (Doc. LXXIV, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 14 luglio 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (COM(2015) 354 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Consiglio dell'Unione europea, in data 14 e 15 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (8806/1/15 REV 1), corredata dalla relativa motivazione (8806/1/15 REV 1 ADD 1), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dall'Autorità di regolazione dei trasporti.

  Il Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, con lettera in data 9 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la relazione sull'attività svolta dalla medesima Autorità, aggiornata al 30 giugno 2015 (Doc. CCXVI, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 2 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1o dicembre 1997, n. 420, le richieste di parere parlamentare:
   sull'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2014 (191);
   sull'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2015 (192).

  Queste richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere i prescritti pareri entro il 14 agosto 2015.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1577 – DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3098-A)

A.C. 3098-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 0.7.500.1, 9.51, 9-bis.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 11.5, 11.6, 13.10, e sugli articoli aggiuntivi 13.01 e 16.02 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 6.550 e 7.550 della Commissione;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

  Conseguentemente, deve intendersi revocata la condizione posta sul testo del provvedimento, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 3, nel parere favorevole espresso dalla Commissione nella seduta del 14 luglio 2015. Per effetto di tale revoca, ferme restando le altre condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenute nel citato parere, il parere favorevole sul testo del provvedimento, con riguardo all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 3, deve intendersi pertanto subordinato all'approvazione dell'emendamento 7.550 della Commissione.

A.C. 3098-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza).

  Al comma 1, lettera b-bis), alinea, dopo le parole: di misure organizzative aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

  Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 3), sostituire le parole: servizi e forniture con le seguenti: servizi, prestazioni professionali e forniture;
6. 550. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b-bis), numero 3), sostituire la parola: regolarmente con la seguente: periodicamente.
6. 22. Fabbri.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere le seguenti:
   b-ter) revisione dei casi di inconferibilità e delle incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;
   b-quater) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;
   b-quinquies) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;
   b-sexies) previsione che l'esposizione dei dati in formato aperto sulle sezioni trasparenza dei siti delle pubbliche amministrazioni sulla base di regole tecniche emanate dall'Autorità Anticorruzione di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale assorba gli obblighi di comunicazione esistenti;
   b-septies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sue successive modificazioni.
6. 23. (ex 6. 41.) Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere le seguenti:
   b-ter) potenziamento delle sanzioni per i casi di inconferibilità e incompatibilità, anche in riferimento ai limiti geografici e temporali;
   b-quater) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Città metropolitane;
   b-quinquies) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;
   b-sexies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni.
6. 24. (ex 6. 45.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:
   b-ter) estensione degli obblighi di pubblicazione a tutti i dati e le informazioni inerenti:
    1) gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni ed interni all'amministrazione non in possesso della qualifica di dirigente;
    2) le procedure con le quali vengono conferiti incarichi di posizioni organizzative comunque denominate;
    3) la programmazione e la realizzazione delle progressioni economiche del personale non dirigente.
6. 25. (ex 6. 46.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:
   b-ter) definizione, in relazione alte esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso, senza preventiva autorizzazione, in tutti i luoghi in cui si svolga un servizio pubblico e alla verifica del loro corretto funzionamento in relazione alle disposizioni vigenti.
6. 26. (ex 6. 44.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:
   b-ter) definizione del diritto per i cittadini di accedere alle informazioni, prendere visione e estrarre copia di documenti amministrativi senza essere tenuti a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante.
6. 27. (ex 6. 6.) Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

Subemendamento all'emendamento 6. 500 della Commissione

  All'emendamento 6. 500 della Commissione, prima parte consequenziale, sostituire le parole: e privati con le seguenti: e interessi privati giuridicamente protetti.
0. 6. 500. 1. Cecconi, Lombardi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, Nesci, Ciprini, Toninelli, D'Ambrosio, Businarolo, Sibilia.

  Al comma 1, lettera c-quater), dopo le parole: svolgimento dei compiti istituzionali aggiungere le seguenti: e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124,

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole:
, nonché dei limiti derivanti dal segreto o dal divieto di divulgazione e dei casi di esclusione a tutela di interessi pubblici e privati;
   alla lettera c-sexies), dopo le parole: pubbliche amministrazioni, aggiungere le seguenti: salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e.
6. 500. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli esterni sugli enti locali.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) semplificazione del sistema dei controlli, anche con riferimento alle funzioni di controllo della Corte dei conti;
   b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;
   c) semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle informazioni, anche dando piena efficacia giuridica alle pubblicazioni effettuate sui siti istituzionali degli enti;
   d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali, nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui rispettivi siti istituzionali o disponibili nelle banche dati e negli archivi pubblici.
6. 01. (ex 6. 04.) Invernizzi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di trasparenza nell'accesso agli atti e di contratti secretati).

  1. Alla legge 7 agosto del 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 22, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «che abbiano un interesse» sono aggiunte le seguenti parole: «diretto, concreto e attuale,»;
   b) all'articolo 22, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso» sono aggiunte le seguenti: «ovvero un interesse corrispondente ad una situazione di rilevanza pubblica per i cittadini collegata o inerente uno o più documenti»;
   c) all'articolo 22, al comma 1, lettera d), le parole: «atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione» sono sostituite con le seguenti «atti, anche interni o non relativi a un procedimento amministrativo»;
   d) all'articolo 23 (Ambito di applicazione del diritto di accesso) al comma 1, dopo le parole: «degli enti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «, degli enti espressamente previsti da leggi o provvedimenti, delle società e degli enti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati da pubbliche amministrazioni o da loro controllate»;
   e) all'articolo 24 (Esclusione dal diritto di accesso) il comma 3 è soppresso;
   f) all'articolo 25 (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, in caso di accoglimento del ricorso giurisdizionale o qualora l'amministrazione comunichi l'accoglimento della richiesta di accesso dopo la presentazione del ricorso il giudice condanna l'amministrazione al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio»;
   g) all'articolo 29 (Ambito di applicazione della legge) al comma 1, le parole: «, alle società con totale o rilevante capitale pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati da pubbliche amministrazioni o da loro controllate»; e al comma 1, dopo le parole: «agli enti pubblici» aggiungere le seguenti: «ovvero agli enti o Commissari istituiti da leggi nazionali o regionali»;

  2. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli atti motivati di cui al presente comma debbono dare conto in maniera puntuale delle specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio e debbono in ogni caso consentire a posteriori, e comunque quando le esigenze di segretezza siano venute meno, un'adeguata valutazione della congruità dei tempi, dei costi e delle modalità realizzativi previsti dai contratti segretati»;
   b) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui non siano stati individuati i soggetti qualificati per lo svolgimento della gara informale nel numero previsto dal periodo precedente, le amministrazioni e gli enti usuari danno conto in una relazione scritta delle modalità della ricerca effettuata e delle motivazioni che li hanno portati a considerare idonei alla partecipazione alla gara solo i soggetti invitati. Nel caso in cui la negoziazione con più di un operatore sia stata ritenuta non compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza, le amministrazioni e gli enti usuari danno conto con atto motivato delle ragioni che hanno condotto all'affidamento del contratto attraverso negoziazione con un unico operatore;
   c) il comma 5 è sostituito con il seguente:
  «5. Ferme restando le esclusioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, i contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi, nonché sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione, entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, limitatamente ai fini del controllo preventivo, la pronuncia s'intende espressa in senso positivo. Il controllo preventivo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un ufficio della Corte dei Conti organizzato, ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche in deroga alle norme richiamate dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento».
6. 07. (ex 6. 017.) Colletti.

A.C. 3098-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
ORGANIZZAZIONE

Art. 7.
(Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino, accorpamento o soppressione degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e completare l'attuazione dell'articolo 20 dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo princìpi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i princìpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, della differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia dall'attuazione della presente lettera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della presente legge, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche;
   a-bis) con riferimento alle forze operanti in mare, fermi restando l'organizzazione, anche logistica, e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia, eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, nonché ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche mediante forme obbligatorie di gestione associata, con rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare, nella prospettiva di un'eventuale maggiore integrazione;
   b) con riferimento alla sola amministrazione centrale, applicare i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 11, 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché, all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e di adeguare le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, definire:
    1) le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento dell'unità dell'indirizzo e alla promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;
    2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di analisi, definizione e valutazione delle politiche pubbliche;
    3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o di singoli Ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri;
    4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del relativo personale, con eventuale riduzione del numero e pubblicazione dei dati nei siti istituzionali delle relative amministrazioni;
    5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione;
    6) razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti;
    6-bis) introduzione di maggiore flessibilità nella disciplina relativa all'organizzazione dei Ministeri, da realizzare con la semplificazione dei procedimenti di adozione dei regolamenti di organizzazione, anche modificandone la forma giuridica; introduzione di modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti a quello del segretario generale e viceversa in relazione alle esigenze di coordinamento; definizione dei predetti interventi assicurando comunque la compatibilità finanziaria degli stessi, anche attraverso l'espressa previsione della partecipazione ai relativi procedimenti dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine;
   c) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   d) con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo: a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56, razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del numero, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in base a criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle aree confinarie con flussi migratori; trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini; attribuzione al prefetto della responsabilità dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di direzione e coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato, anche modificando la normativa in materia di poteri sostitutivi, e di rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini del riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui all'articolo 2; coordinamento e armonizzazione delle disposizioni riguardanti l'Ufficio territoriale dello Stato, con eliminazione delle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine necessarie; confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato; definizione dei criteri per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1o aprile 1981, n. 121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate;
   e) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento della sua specificità; riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità e scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato italiano paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al CONI e si avvalga per tutte le attività strumentali, ivi comprese le risorse umane, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio; previsione che il personale attualmente in servizio presso il Comitato italiano paralimpico transiti in CONI Servizi spa; riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di autorità di sistema nonché alla governance e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti.

  1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono definiti i criteri per la ricognizione dettagliata ed esaustiva, da effettuare decorso un anno dall'adozione dei provvedimenti di riordino, accorpamento o soppressione di cui al comma 1, lettera a), di tutte le funzioni e le competenze attribuite alle amministrazioni pubbliche, statali e locali, inclusi gli uffici e organismi oggetto di riordino in conformità al predetto comma 1, al fine di semplificare l'esercizio delle funzioni pubbliche, secondo criteri di trasparenza, efficienza, non duplicazione ed economicità, e di coordinare e rendere efficiente il rapporto tra amministrazione dello Stato ed enti locali.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
  4. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia e salve le diverse determinazioni organizzative, da assumere con norme di attuazione degli statuti speciali, che comunque garantiscano il coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché la sicurezza e i controlli nel settore agroalimentare. Restano altresì ferme le funzioni attribuite ai presidenti delle suddette regioni e province autonome in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.
(Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato).

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
7. 1. (ex 7.103.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: la disciplina, con le seguenti: l'assetto organizzativo funzionale.
7. 2. (ex 7. 236.) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di reinternalizzazione di servizi, aggiungere le seguenti: ovvero implementazione delle procedure informatiche.
7. 3. (ex 7.212.) Scotto, Quaranta, Costantino, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: ai cittadini e alle imprese aggiungere le seguenti: anche sulla base dei risultati di consultazioni degli stessi sui vari servizi.
7. 4. (ex 7.86.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: ai cittadini e alle imprese; aggiungere le seguenti: reinternalizzazione dei servizi di pulizia e ausiliari, nonché delle funzioni riconducibili ai ruoli di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche.
7. 5. (ex 7. 49.) Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni aggiungere le seguenti: potenziamento della formazione come strumento a supporto del cambiamento organizzativo e leva strategica per il conseguimento degli obiettivi, prevedendo la collocazione degli uffici formazione in posizione di staff del vertice amministrativo.
7. 6. (vedi 7.3.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dello stesso decreto legge 90 del 2014, aggiungere le seguenti: con salvaguardia dei livelli occupazionali e.
*7. 7. (vedi 7.37.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dello stesso decreto legge 90 del 2014, aggiungere le seguenti: con salvaguardia dei livelli occupazionali e.
*7. 8. (vedi 7.220.) Costantino, Quaranta, Scotto, Airaudo, Placido, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dello stesso decreto legge n. 90 del 2014 aggiungere le seguenti:, anche per quanto riguarda la salvaguardia dei livelli occupazionali.
7. 9. (ex 0. 7. 1004. 10.) Costantino, Quaranta, Scotto, Airaudo, Placido, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dello stesso decreto-legge 90 del 2014 aggiungere le seguenti:, con particolare riguardo alla salvaguardia dei livelli occupazionali del personale in servizio.
7. 219. Costantino, Quaranta, Scotto, Airaudo, Placido, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e riduzione degli organi aggiungere le seguenti: salvaguardando i livelli occupazionali di tutto di personale in servizio.
7. 10. (ex 7.210.) Scotto, Quaranta, Costantino, Placido, Airaudo, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia aggiungere le seguenti: e antincendi.
7. 11. (ex 7. 58.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'efficacia delle funzioni di polizia aggiungere le seguenti: svolte dal corpo della Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri.
7. 12. (ex 7. 105.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia aggiungere le seguenti: anche attraverso il divieto all'utilizzo delle forze di polizia in compiti esclusivamente amministrativi che devono essere svolti dal personale civile.
*7. 13. (ex 7. 38.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia aggiungere le seguenti: anche attraverso il divieto all'utilizzo delle forze di polizia in compiti esclusivamente amministrativi che devono essere svolti dal personale civile.
*7. 14. (ex 7. 221.) Quaranta, Costantino, Scotto, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: favorire la gestione associata dei servizi strumentali aggiungere le seguenti: e la necessaria prosecuzione dei compiti di polizia locale attinenti le funzioni fondamentali di province e città metropolitane.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: corpi di polizia provinciale aggiungere le seguenti: all'interno degli enti di area vasta.
7. 15. (ex 7. 219. e 7. 223.) Quaranta, Costantino, Scotto, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: favorire la gestione associata dei servizi strumentali aggiungere le seguenti: nelle more della realizzazione della direzione unificata delle forze di polizia.
7. 16. (ex 7. 224.) Costantino, Quaranta, Scotto, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: favorire la gestione associata dei servizi strumentali; aggiungere le seguenti: istituzione di un unico centro di raccolta ed elaborazione dei dati in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità accessibili da parte di tutte le forze di polizia, anche locali;
7. 17. (ex 7. 117.) Lombardi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: favorire la gestione associata dei servizi strumentali; aggiungere le seguenti: razionalizzazione degli immobili in uso alle forze del comparto sicurezza e difesa, attraverso la dismissione di strutture di proprietà di privati e il contestuale trasferimento in edifici del Demanio;
7. 18. (ex 7. 118.) Agostinelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:; istituzione del numero unico fino a: ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia con le seguenti: con conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agro alimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
7. 19. (vedi 7. 12.) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:; istituzione del numero unico fino a: riordino dei corpi di polizia provinciale con le seguenti:, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della necessaria prosecuzione dei compiti di polizia locale attinenti le funzioni fondamentali di province e città metropolitane; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale all'interno degli enti di area vasta.
7. 20. (vedi 7.56.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:; istituzione del numero unico fino a: delle specialità con le seguenti: e contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
7. 21. (vedi 7.57.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: centrali operative con le seguenti: centri unici di risposta.
7. 22. Gasparini.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente fino a: legge 24 dicembre 2003, n. 350.
*7. 23. (vedi 7. 93.) Dadone, Terzoni, Massimiliano Bernini, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente fino a: legge 24 dicembre 2003, n. 350.
*7. 24. (vedi 7. 166.) Catania, Antimo Cesaro, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia con le seguenti: riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole da: assicurando la necessaria corrispondenza fino a: legge 24 dicembre 2003, n. 350 con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente.
7. 25. (vedi 7. 226.) Quaranta, Costantino, Scotto, Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini, De Menech, Terzoni.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra forza di polizia con le seguenti: riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare.
7. 26. (ex 7. 227.) Costantino, Quaranta, Scotto, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti, De Menech.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: del territorio e del mare, aggiungere le seguenti: e delle aree protette.
7. 27. (ex 7. 228.) Costantino, Quaranta, Scotto, Zaratti, Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire dalle parole: conseguente alla riorganizzazione fino a: dell'unitarietà delle funzioni da attribuire con le seguenti: conseguente al rafforzamento e alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento del personale delle Polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione, escludendo la confluenza del Corpo medesimo in altra forza di polizia, ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni attribuite senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia.
7. 28. (vedi 7. 229.) Costantino, Quaranta, Scotto, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti, De Menech.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento fino alla fine della lettera, con le seguenti: delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di rafforzare gli attuali livelli di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare.
7. 29. (vedi 7. 230.) Quaranta, Costantino, Scotto, Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti, Franco Bordo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento fino a: garanzia degli attuali con le seguenti: delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di implementare le funzioni e le competenze statali in materia di tutela dell'ambiente secondo principi di efficacia ed efficienza e di migliorare e rafforzare i.
7. 30. (ex 7. 231.) Quaranta, Costantino, Scotto, Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti, Franco Bordo.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: ed eventuale assorbimento, fino alla fine della lettera.
7. 31. (vedi 7. 213.) Scotto, Quaranta, Costantino, Pellegrino, Franco Bordo, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia.

  Conseguentemente, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a.1) con riferimento al riordino delle funzioni nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di razionalizzare i controlli e migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'attività ispettiva, nonché semplificare gli oneri a carico degli operatori del settore agroalimentare, i decreti legislativi prevedono, in particolare, l'accorpamento del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari (ICQRF) nel Corpo Forestale dello Stato e la conseguente istituzione del Nucleo Operativo Agroalimentare e Forestale (NOAF).
7. 32. (ex 7. 50.) Massimiliano Bernini, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di Polizia.

   Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 2).
7. 33. (ex 0. 7. 1007. 11.) Centemero.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di Polizia.
*7. 34. (ex 7. 11.) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di Polizia.
*7. 35. (ex 7. 43.) Giancarlo Giorgetti, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di Polizia.
*7. 36. (ex 7. 207.) Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido, Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ed eventuale assorbimento del medesimo in altra forza di polizia, ferme restando, con le seguenti: ferme restando le competenze esclusive del medesimo Corpo nell'accertamento dei reati ambientali e nell'esecuzione delle connesse intercettazioni e misure cautelari, nonché.
7. 37. (ex 7. 225.) Quaranta, Costantino, Scotto, Franco Bordo, Zaccagnini, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, con le seguenti: anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali.

  Conseguentemente, dopo le parole: dell'unitarietà delle funzioni da attribuire aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente.

  Conseguentemente, sopprimere le parole: riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia.
7. 38. (vedi 7. 232.) Costantino, Quaranta, Scotto, Franco Bordo, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, De Menech.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ed eventuale assorbimento del medesimo in altre forze di polizia con le seguenti: anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali.
7. 39. (ex 7. 211.) Quaranta, Costantino, Scotto, Pellegrino, Zaratti, De Menech.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, con le seguenti: anche attraverso l'accorpamento di alcune funzioni e compiti con altre Forze di polizia.
7. 40. (ex 7. 234.) Quaranta, Costantino, Scotto, Franco Bordo, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia fino a: legge 24 dicembre 2003, n. 350 con le seguenti: inserimento del medesimo, quale corpo specializzato, in altra forza di polizia alle dipendenze funzionali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, conservandone le funzioni attuali e la separazione dei ruoli organici.
7. 41. (vedi 7. 163.) Catania, Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia fino a: legga 24 dicembre 2003, n. 350 con le seguenti: inserimento del medesimo, quale corpo specializzato, in altra forza di polizia, conservandone le funzioni attuali e la separazione dei ruoli organici.
7. 42. (vedi 7. 165.) Catania, Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, aggiungere le seguenti: e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi.
7. 43. (ex 7. 60.) Invernizzi.

Subemendamento all'emendamento 7. 500 della Commissione.

  All'emendamento 7. 500 della Commissione, sostituire le parole: fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale con le seguenti: escludendo il suo assorbimento in un corpo militare, fatte salve le competenze e funzioni, ivi comprese quelle di carattere tecnico, del medesimo Corpo forestale nell'accertamento dei reati ambientali e nell'esecuzione delle connesse intercettazioni e misure cautelari nonché.
0. 7. 500. 1. Costantino, Quaranta, Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti, Duranti, Airaudo, Franco Bordo, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Rizzetto, Mucci, Barbanti, Bechis, Prodani, Turco, Baldassarre, Pastorino, Civati.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, aggiungere le seguenti: fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e.
7. 500. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: in altra Forza di polizia con le seguenti: attraverso la confluenza in un apposito Dipartimento denominato «Dipartimento generale del Corpo Forestale dello Stato», finalizzato in particolare a una migliore e più efficace presenza sul territorio, escludendo la confluenza del Corpo medesimo, e dopo le parole: del territorio e del mare aggiungere le seguenti: dei Parchi, nonché dopo le parole: dell'unitarietà aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente.

  Conseguentemente, sopprimere le parole: riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia.
7. 44. (ex 7. 215.) Quaranta, Costantino, Scotto, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: ferme restando fino a: professionalità esistenti, con le seguenti: con l'obiettivo di ridurre gradualmente il personale, parametrandone la presenza sul territorio alla densità abitativa ed all'estensione delle aree boschive delle Regioni.
7. 45. (ex 7. 61.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'unitarietà aggiungere le seguenti: attraverso la confluenza in un apposito Dipartimento denominato Dipartimento generale del Corpo Forestale dello Stato, finalizzato in particolare a una migliore e più efficace presenza sul territorio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente.
7. 46. (ex 7. 216.) Quaranta, Costantino, Scotto, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da attribuire, assicurando con le seguenti: e del Corpo medesimo, nonché la sua presenza sul territorio, garantendo.
7. 47. Zaccagnini, Quaranta, Costantino, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: da attribuire aggiungere le seguenti:, garantendo, anche attraverso un dipartimento specializzato di Polizia agroambientale, il mantenimento e la ulteriore specializzazione delle funzioni di controllo e gestione agroforestale, di funzionamento delle unità territoriali di tutela e salvaguardia della biodiversità forestale, di controllo e contrasto alla contraffazione agroalimentare e.
7. 48. Cenni.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: da attribuire aggiungere le seguenti:, attraverso la confluenza in un apposito Dipartimento denominato «Dipartimento Generale di Polizia Ambientale e Agroalimentare».
*7. 50. (vedi 7. 44.) Giancarlo Giorgetti, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: da attribuire aggiungere le seguenti:, attraverso la confluenza in un apposito Dipartimento denominato «Dipartimento Generale di Polizia Ambientale e Agroalimentare».
*7. 51. (ex 7. 192.) Rampelli, Cirielli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: da attribuire aggiungere le seguenti:, ivi comprese quelle di carattere tecnico.
**7. 52. (ex 0. 7. 1007. 2. e 7. 6.) Centemero, Brunetta.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: da attribuire aggiungere le seguenti:, ivi comprese quelle di carattere tecnico.
**7. 53. (vedi 7. 36.) Gallinella, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini, D'Ambrosio.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: da attribuire aggiungere le seguenti:, ivi comprese quelle di carattere tecnico.
**7. 54. (vedi 7. 101.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: da attribuire aggiungere le seguenti:, ivi comprese quelle di carattere tecnico.
**7. 55. (vedi 7. 233.) Quaranta, Costantino, Scotto, Franco Bordo, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: da attribuire aggiungere le seguenti: con l'obiettivo di ridurre gradualmente il personale, parametrandone la presenza sul territorio alla densità abitativa ed all'estensione delle aree boschive delle Regioni.
7. 56. (vedi 7. 63.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: da attribuire, assicurando aggiungere le seguenti: il mantenimento dei compiti di polizia locale nelle materie di competenza degli enti di area vasta e.
7. 57. (vedi 7. 62.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: assicurando la necessaria corrispondenza fino a: nell'ambito delle relative dotazioni organiche con le seguenti:; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i princìpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione.
7. 58. Fauttilli, Gigli, Dellai.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).
7. 59. (ex 0. 7. 1007. 7.) Massimiliano Bernini, Lupo, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia aggiungere le seguenti: ad ordinamento civile.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   ai numeri 1) e 2), dopo le parole:
Forza di polizia ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: ad ordinamento civile;
   ai numeri 1) e 2), dopo le parole: Forze di polizia ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: ad ordinamento civile;
   al numero 1), sopprimere la parola:, gradi;
   al numero 2):
    sopprimere le parole:
nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato;
    sopprimere le parole:, con l'assunzione della relativa condizione;
   al numero 3), dopo le parole: derivanti alle Forze di polizia aggiungere le seguenti: ad ordinamento civile.
7. 60. Terzoni, Massimiliano Bernini, Cecconi, Dadone, Nuti, D'Ambrosio, Cozzolino, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 aggiungere le seguenti: e del personale delle Forze Armate.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 1):
   dopo le parole:
comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia aggiungere le seguenti: e di ciascuna Forza Armata;
   dopo le parole: equiordinazione del personale delle Forze di polizia aggiungere le seguenti: e del personale delle Forze Armate.
7. 61. Palmizio, Petrenga, Palese.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente: 01) la riduzione del numero delle Forze di polizia a carattere generale;
7. 62. Quaranta, Costantino, Scotto, Duranti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) dopo le parole: di progressione in carriera aggiungere le seguenti: nonché della struttura della contrattazione-concertazione.
7. 63. (ex 0. 7. 1007. 8.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge,

  Conseguentemente, al medesimo numero, dopo le parole: facoltà assunzionali previste alla medesima data aggiungere le seguenti: per ciascuna singola Forza di polizia.
7. 64. Rampelli, Cirielli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: le facoltà assunzionali previste alla medesima data aggiungere le seguenti:, le dotazioni organiche complessive e l'articolazione degli uffici attualmente esistenti.
*7. 65. (ex 0. 7. 1007. 9.) Invernizzi, Molteni.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: le facoltà assunzionali previste alla medesima data aggiungere le seguenti:, le dotazioni organiche complessive e l'articolazione degli uffici attualmente esistenti.
*7. 66. Cirielli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: Forze di polizia aggiungere le seguenti: e delle Forze Armate.

  Conseguentemente, al numero 3), dopo le parole: presente lettera aggiungere le seguenti: e analogamente per le Forze Armate dei risparmi di spesa di natura permanente derivanti dal processo di revisione dello Strumento militare, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
7. 67. Caruso.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) dopo le parole: in quanto compatibili; aggiungere le seguenti: revisione della disciplina giuridica del personale delle Forze Armate, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche in ragione delle esigenze di funzionalità, nonché assicurando il mantenimento del vigente principio della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle forze di Polizia, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando i contenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, con possibile utilizzo, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dei risparmi di spesa di natura permanente conseguenti all'attuazione del processo di revisione dello strumento militare, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della presente legge, per la presente revisione si tiene conto anche di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni;
7. 68. Fauttilli.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
   1-bis) Ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e fermo restando i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, il trasferimento alle Regioni delle funzioni di polizia provinciale relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, nonché le funzioni di sorveglianza nei parchi naturali regionali e nelle aree protette. Per l'assolvimento delle funzioni di cui alla presente disposizione è istituita presso ciascuna regione la Polizia Ambientale Regionale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. 69. Terzoni, Massimiliano Bernini, Dadone, Lombardi, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
*7. 70. (ex 0. 7. 1007. 12.) Terzoni, Massimiliano Bernini, Mannino, Daga, Dadone, Lombardi, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
*7. 71. Rampelli, Cirielli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) la riorganizzazione e il rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, attraverso l'accorpamento presso il predetto Corpo Forestale dello Stato di ogni funzione di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare.
7. 72. (ex 0. 7. 1007. 15.) Terzoni, Massimiliano Bernini, Mannino, Daga, Dadone, Lombardi, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) la riorganizzazione e il rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, mediante l'accorpamento presso il predetto Corpo forestale dello Stato di ogni funzione di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare.
7. 73. Rampelli, Cirielli, De Menech.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) la riorganizzazione e il rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare.
7. 74. (ex 0. 7. 1007. 14.) Terzoni, Massimiliano Bernini, Mannino, Daga, Dadone, Lombardi, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) la riorganizzazione e il rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare.
7. 75. (ex 0. 7. 1007. 16.) Terzoni, Massimiliano Bernini, Mannino, Daga, Dadone, Lombardi, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato in una nuova direzione centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza, prevedendo che le funzioni tecniche e gestionali non ricomprese nella nuova organizzazione, già esercitate dal Corpo forestale dello Stato, vengano assegnate ai competenti organismi con facoltà per il personale impiegato in tali mansioni, a domanda, di seguire le predette funzioni.
7. 76. (ex 0. 7. 1007. 13.) Massimiliano Bernini, Terzoni, Parentela, L'Abbate, Benedetti, Lupo, Gagnarli, Gallinella, Dadone, Lombardi, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole: assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia con le seguenti: trasformazione del Corpo Forestale dello Stato in specialità della Polizia di Stato, il transito del suo personale nei ranghi di quest'ultima.
7. 77. (ex 0. 7. 1007. 17.) Invernizzi, Molteni.

  Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole da: il transito del personale nella relativa Forza di polizia fino a: con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie con le seguenti: il relativo personale transita nella Polizia di Stato, con costituzione di una nuova direzione centrale del dipartimento della pubblica sicurezza, garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio, delle professionalità e specificità esistenti, nonché dell'unitarietà delle stesse nella nuova direzione centrale. Le funzioni tecniche e gestionali non ricomprese nella nuova organizzazione, già esercitate dal Corpo forestale dello Stato, verranno assegnate ai competenti organismi con facoltà per il personale impiegato in tali mansioni, a domanda, di continuare a seguire le predette funzioni.
*7. 78. (ex 0. 7. 1007. 18.) Invernizzi, Molteni.

  Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole da: il transito del personale nella relativa Forza di polizia fino a: con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie con le seguenti: il relativo personale transita nella Polizia di Stato, con costituzione di una nuova direzione centrale del dipartimento della pubblica sicurezza, garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio, delle professionalità e specificità esistenti, nonché dell'unitarietà delle stesse nella nuova direzione centrale. Le funzioni tecniche e gestionali non ricomprese nella nuova organizzazione, già esercitate dal Corpo forestale dello Stato, verranno assegnate ai competenti organismi con facoltà per il personale impiegato in tali mansioni, a domanda, di continuare a seguire le predette funzioni.
*7. 79. Cirielli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 2) dopo le parole: nella relativa forza di polizia aggiungere le seguenti: ad ordinamento civile.
7. 80. Rampelli, Cirielli.

  Al comma 1, lettera a), numero 2) dopo le parole: nella relativa forza di polizia aggiungere le seguenti:, escludendo il suo assorbimento in un corpo militare.
7. 81. Quaranta, Costantino, Duranti, Zaccagnini, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2) sopprimere le parole:, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
7. 83. Zaccagnini, Quaranta, Costantino, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: miglioramenti economici, della differenza con le seguenti: miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative,;
7. 701. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: riordino dei corpi di polizia provinciale fino alla fine della lettera, con le seguenti: scioglimento delle Polizie Provinciali nelle aree metropolitane e confluenza, assieme alle Polizie Municipali dei comuni interessati, in un unico Corpo di Polizia Metropolitana.
7. 84. (vedi 7. 121.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia con le seguenti: attribuzione alle regioni, con transito del relativo personale, delle funzioni di polizia provinciale e metropolitana, per i compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza.
7. 85. (ex 7. 22.) Catanoso, Centemero, De Menech.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia con le seguenti: attribuzione, senza maggiori oneri, dei compiti di polizia locale ai corpi e servizi di polizia provinciale e metropolitana in capo agli enti di area vasta, in linea con le funzioni di controllo correlate ai compiti di tutela dell'ambiente e di regolazione della circolazione stradale.
7. 86. (ex 7. 21.) Catanoso, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia con le seguenti: avvalimento dei corpi e servizi di polizia provinciale e metropolitana da parte delle regioni, per l'espletamento dei compiti di polizia ambientale, ittico-venatoria, e di presidio del territorio rurale, nonché a tutela del patrimonio naturale.
7. 87. (ex 7. 25.) Catanoso, Centemero, De Menech.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia con le seguenti: integrazione dei corpi e servizi di polizia provinciale e metropolitana con le strutture di polizia statale proposte ai compiti di tutela ambientale.
7. 88. (ex 7. 23.) Catanoso, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia con le seguenti: con possibilità di mobilità volontaria del relativo personale verso il Corpo Forestale dello Stato, in deroga all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014, o di permanenza dello stesso personale nei corpi e servizi di polizia provinciale per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché di vigilanza ittico-venatoria;.
7. 89. (ex 7. 24.) Catanoso, Centemero, De Menech.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia con le seguenti: coerenza con le correlate funzioni fondamentali di tutela dell'ambiente e di regolazione della circolazione stradale di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56 di competenza degli enti di area vasta.
7. 90. (ex 7. 20.) Catanoso, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 aggiungere le seguenti: con la salvaguardia dei livelli occupazionali e nel rispetto delle peculiari attività di presidio ambientale svolte dai corpi di polizia provinciale.
*7. 91. (ex 7. 39.) Centemero, Occhiuto, De Menech.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 aggiungere le seguenti: con la salvaguardia dei livelli occupazionali e nel rispetto delle peculiari attività di presidio ambientale svolte dai corpi di polizia provinciale.
*7. 92. (ex 7. 222.) Quaranta, Costantino, Scotto, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia.
**7. 93. (ex 7. 19.) Catanoso, Centemero, De Menech.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia.
**7. 94. (ex 7. 235.) Quaranta, Costantino, Scotto, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia con le seguenti: prevedendone la confluenza in una forza di polizia specializzata in materia ambientale.
7. 95. (ex 7. 30.) Centemero, Occhiuto, De Menech.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: : escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia aggiungere le seguenti: e nei comuni.
7. 96. (ex 7. 26.) Catanoso, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia aggiungere le seguenti: e ferme restando le funzioni di polizia locale che rientrano tra le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, come previsto dall'articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
7. 97. (ex 7. 64.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia aggiungere la seguente: a.1).
7. 98. Famiglietti.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche con le seguenti: anche con eventuale revisione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti;
7. 702. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

  Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: previsione di una riorganizzazione delle bande musicali di ciascun corpo delle forze dell'ordine, in modo da garantire un miglior coordinamento anche territoriale, al fine di tutelare i componenti delle bande stesse;
7. 99. (ex 7. 52.) Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: estensione alla polizia amministrativa locale della disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di causa di servizio.
7. 100. (ex 7. 119.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: meritocrazia nei criteri di valutazione e promozione del personale della polizia di Stato.
7. 101. (ex 7. 120.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: apportare le modifiche necessarie alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di attribuire al Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco il compito di coadiuvare il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile nella funzione di coordinamento, organizzazione e gestione dell'attività di protezione civile, anche procedendo al trasferimento del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e procedendo all'aumento dell'organico nel numero di unità ritenuto necessario a svolgere i nuovi compiti assegnati, tramite l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritto negli appositi elenchi di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
7. 102. (ex 7. 107.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente: 4) previsione che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di Ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
*7. 103. (ex 0. 7. 1007. 3.) Centemero.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente: 4) previsione che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di Ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
*7. 104. (ex 0. 7. 1007. 5.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente: 4) previsione che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di Ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
*7. 105. (ex 0. 7. 1007. 6.) Fiorio.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche ed utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al cinquanta per cento derivanti al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della presente legge.
7. 550. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

  a.1) nei processi di riorganizzazione di cui alla lettera a) garantire la continuità occupazionale di tutto il personale in servizio e le relazioni sindacali previste dai CCNL e dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso la ricollocazione prioritaria del personale che dovesse risultare in eccedenza a seguito dei processi di cui alla lettera a), anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, applicando le previsioni di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 7 aprile 2014, n. 56;
7. 106. (ex 7. 171.) Roberta Agostini, Miccoli.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

  a.1) nei processi di riorganizzazione di cui alla lettera a) garantire la continuità occupazionale di tutto il personale in servizio e le relazioni sindacali previste dai CCNL e dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso la ricollocazione prioritaria del personale che dovesse risultare in eccedenza a seguito dei processi di cui alla lettera a), anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, applicando le previsioni di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 7 aprile 2014, n. 56;
7. 107. (ex 7. 204.) Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido, Pellegrino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).
7. 108. Cecconi, Dadone, Nuti, D'Ambrosio, Cozzolino, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a-bis), sopprimere la parola: organizzative.
7. 109. (ex 0. 7. 1008. 1.) Cecconi, Cozzolino, Dadone, Lombardi, Nesci, D'Ambrosio, Nuti.

  Al comma 1, lettera a-bis), sopprimere le parole da: anche mediante fino alla fine della lettera.
7. 110. (ex 0. 7. 1008. 2.) Palese, Altieri, Marti, Centemero, Laffranco, Chiarelli, Latronico.

  Al comma 1, lettera a-bis), dopo le parole: di gestione associata aggiungere le seguenti: definite dai ministeri competenti.
7. 111. Quaranta, Costantino, Franco Bordo, Duranti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera a-bis), dopo le parole: con rafforzamento del coordinamento aggiungere le seguenti:, nell'ambito delle rispettive autonomie,
7. 112. Quaranta, Costantino, Franco Bordo, Duranti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: un'eventuale con la seguente: una.
7. 113. Lavagno.

  Al comma 1, lettera b), alinea, sopprimere le parole da:, applicare fino a: n. 59, e successive modificazioni, nonché.
7. 114. (ex 0. 7. 1006. 1.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1) sopprimere le parole: da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.
7. 115. (ex 7. 81.) Baroni.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: Consiglio dei ministri; aggiungere le seguenti: nonché all'applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni standard e della relativa applicazione dei costi standard;
7. 116. (ex 7. 68.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
7. 117. (ex 7. 14.) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: da sottoporre alla collegialità del Consiglio dei ministri, i cui verbali di riunione, le votazioni e i pareri resi dai singoli componenti sono resi pubblici sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri;.
7. 118. (ex 7. 82.) Basilio.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
7. 119. (ex 7. 209.) Quaranta, Scotto, Costantino, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: o di singoli Ministri.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: quand'anche da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri.
7. 120. (ex 7. 15.) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: o di singoli Ministri aggiungere le seguenti: seguano procedure che assicurino massima trasparenza e pubblicità, e.
7. 121. (ex 7. 109.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: esame aggiungere la seguente: e voto.
7. 122. (ex 7.123.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: e siano comunque garantite da procedure ad evidenza pubblica, sulla base di criteri e requisiti predefiniti, e nel rispetto delle norme sulla inconferibilità, incompatibilità e sull'assenza di conflitto d'interesse.
7. 123. (ex 7.83.) Battelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: e rispettino criteri di assoluta trasparenza e imparzialità.
7. 124. (ex 7.122.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
7. 125. (ex 7.16.) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le parole da: con determinazione fino alla fine del numero.
7. 126. (ex 7. 124.) Paolo Bernini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le parole da: con determinazione fino a: anche.
7. 127. (ex 7. 17.) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: da parte fino a: pubblicazione dei dati con le seguenti: delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi ministeri, anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del relativo personale, con riduzione del numero e pubblicazione dei dati e delle procedure ad evidenza pubblica.
7. 128. (ex 7. 84.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: del Presidente.
7. 129. (ex 7. 217.) Quaranta, Scotto, Costantino, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da:, in relazione alle attribuzioni fino alla fine del numero con le seguenti: improntata, nell'ambito delle finalità del processo di revisione della spesa pubblica, ad ottenere il massimo risparmio possibile, anche tenendo conto delle attribuzioni e delle dimensioni dei rispettivi Ministeri, garantendo un'adeguata qualificazione del relativo personale, la riduzione del numero complessivo del personale destinato agli uffici di diretta collaborazione e la pubblicazione dei dati nei siti istituzionali delle relative amministrazioni;.
7. 130. (ex 7. 110.) Cozzolino.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere la parola: eventuale.

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: con eventuale trasformazione della natura giuridica con le seguenti: con trasformazione della natura giuridica.
7. 131. Sannicandro, Quaranta, Scotto, Costantino, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: pubblicazione dei dati con le seguenti: obbligatoria pubblicazione dei dati, dei curricula e dei profili professionali.
7. 132. (ex 7. 167.) Antimo Cesaro, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5).
7. 133. (ex 7. 218.) Quaranta, Costantino, Scotto, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera b), numero 5), sopprimere le parole: della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. 134. (ex 7. 85.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), numero 5), dopo le parole: Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: o dei ministeri vigilanti.
7. 135. (ex 7. 18.) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 6) con il seguente:
   6) razionalizzazione delle autorità indipendenti, anche al fine di evitare sovrapposizioni con gli uffici ministeriali;
7. 136. (ex 7. 87.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le parole: e attribuzione a queste ultime di poteri ispettivi e sanzionatori effettivi e di adeguata dotazione organica.
7. 137. (ex 7. 125.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

Subemendamenti all'emendamento 7. 501 della Commissione.

  All'emendamento 7. 501 della Commissione, sopprimere le parole da: mediante la partecipazione fino alla fine dell'emendamento.
0. 7. 501. 1. Cecconi, Lombardi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, Nesci, Ciprini, Toninelli, D'Ambrosio.

  All'emendamento 7. 501 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: criteri omogenei volti ad evitare l'eccessiva crescita degli oneri di finanziamento delle autorità a carico delle imprese operanti nei settori e servizi di riferimento, anche prevedendo modalità di controllo e di intervento sulla crescita di tali oneri da parte dei ministeri di riferimento, nonché divieto, in capo alle autorità, di applicare oneri retroattivi.
0. 7. 501. 2. Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le parole: e viceversa; criteri omogenei per la determinazione del trattamento economico dei componenti e del personale delle autorità indipendenti, in modo da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, salvaguardandone la relativa professionalità; criteri omogenei di finanziamento delle medesime autorità, tali da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la partecipazione, ove non attualmente prevista, delle imprese operanti nei settori e servizi di riferimento, o comunque regolate o vigilate.
7. 501. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), numero 6-bis), sostituire le parole: modificandone la forma giuridica con le seguenti: modificando la competenza ad adottarli.
7. 502. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), numero 6-bis), sostituire le parole da: per consentire fino a: coordinamento con le seguenti: al fine di consentire la modifica dei modelli organizzativi, in relazione alle funzioni e alle esigenze di coordinamento, sulla base di fabbisogni e costi standard definiti.
7. 138. (ex 0. 7. 1000. 1.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) al fine di razionalizzare la burocrazia e alcuni aspetti negoziali dei veicoli, anche in adeguamento agli altri Stati dell'Unione europea, abolire il pubblico registro automobilistico (PRA), aggiornando i procedimenti e sistemando opportunamente le risorse umane coinvolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente;
7. 139. (vedi 7. 69.) Caparini, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: competenti in materia di autoveicoli: aggiungere le seguenti: completamento del trasferimento alle regioni delle competenze in materia di tasse automobilistiche e previsione di misure volte ad assicurare certezza alle entrate regionali, contrastando i crescenti fenomeni di evasione, e trasformazione del bollo auto da tassa di proprietà a tassa di proprietà e di circolazione, introduzione del divieto di circolare qualora questa sia evasa individuando apposite modalità di recupero delle somme evase;
7. 140. (ex 7. 143.) D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: risparmi per l'utenza aggiungere le seguenti: e di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti.
7. 141. (ex 7. 71.) Invernizzi.

  Al comma 1,lettera c), sostituire le parole: l'utenza, anche con le seguenti: l'utenza.
7. 142. (ex 0. 7. 1002. 1.) Invernizzi, Caparini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: anche mediante, fino alla fine della lettera con le seguenti: con l'introduzione della carta di circolazione, ai sensi della direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, e successive modificazioni, quale unico documento, attraverso l'accorpamento negli uffici della Direzione Generale della Motorizzazione delle funzioni svolte dal pubblico registro automobilistico (PRA), nonché del personale addetto alle funzioni stesse, senza precludere più articolate soluzioni lavorative senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente.
7. 143. (ex 0. 7. 1002. 2. e 7. 72.) Invernizzi, Caparini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: anche mediante fino a: al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: mediante trasferimento alla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: motoveicoli e rimorchi aggiungere le seguenti: nonché di un ulteriore documento digitale denominato carta di identità del veicolo, contenente sia i dati contenuti nel documento unico, sia quelli relativi alla regolarità fiscale e assicurativa, alle revisioni e alla manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo.
7. 144. (vedi 7. 180.) Catalano, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1,lettera c), sostituire le parole: anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, con le seguenti: mediante trasferimento.
7. 145. (vedi 0. 7. 1002. 10.) Catalano, Pinna.

  Al comma 1,lettera c), dopo le parole: anche mediante aggiungere la seguente: eventuale.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: di un'agenzia o altra struttura sottoposta con le seguenti: del Pubblico Registro Automobilistico quale Agenzia di settore sottoposta per la parte di competenza.
7. 146. Rampelli.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: anche mediante aggiungere la seguente: eventuale.
7. 147. Rampelli.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: trasferimento, previa valutazione fino a: al ministero con le seguenti: riordino, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico presso il ministero.

  Conseguentemente alla medesima lettera, sostituire le parole: sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: sottoposta alla vigilanza dei Ministeri competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica dovrà essere attuata mantenendo l'attuale livello dei servizi pubblici in materia di registrazione erogati all'utenza con particolare riferimento alla prossimità territoriale, all'utilizzo della moneta elettronica allo sportello, allo sviluppo di processi di smaterializzazione e di certificazione elettronica, oltre che alla numerosità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica (studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica, promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale, assistenza tecnica stradale e legale diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli eccetera). La riorganizzazione dell'intero settore e l'eventuale trasferimento di funzioni dovrà garantire gli attuali livelli occupazionali e dovrà avvenire con l'esame congiunto delle Organizzazioni sindacali.
7. 148. Rampelli.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: trasferimento, previa valutazione fino a: al ministero con le seguenti: riordino, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico presso il ministero.

  Conseguentemente alla medesima lettera, sostituire le parole: sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: sottoposta alla vigilanza dei Ministeri competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica La valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica dovrà essere attuata mantenendo l'attuale livello dei servizi pubblici in materia di registrazione erogati all'utenza con particolare riferimento alla prossimità territoriale, all'utilizzo della moneta elettronica allo sportello, allo sviluppo di processi di smaterializzazione e di certificazione elettronica, oltre che alla numerosità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica (studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica, promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale, assistenza tecnica stradale e legale diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli eccetera).
7. 149. Rampelli.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: trasferimento, previa valutazione fino a: al ministero con le seguenti: riordino, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico presso il ministero.

  Conseguentemente alla medesima lettera, sostituire le parole: sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: sottoposta alla vigilanza dei Ministeri competenti.
7. 150. Rampelli.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al con le seguenti: eventuale accorpamento, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del.
7. 151. (ex 7. 1002. 40.) Quaranta, Costantino, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte con le seguenti: delle funzioni di vigilanza sulle attività svolte.
7. 152. Miccoli, Roberta Agostini.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: Pubblico registro automobilistico aggiungere le seguenti: e accorpamento di quest'ultimo.
7. 153. (ex 0. 7. 1002. 26.) De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Liuzzi, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Carinelli.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: Pubblico registro automobilistico aggiungere le seguenti: e del relativo personale.
7. 154. Pagani, Lattuca.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: documento unico contenente i dati di proprietà aggiungere le seguenti: della regolarità fiscale ed assicurativa.
7. 155. (ex 7. 55.) Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da:, da perseguire anche fino a: finanza pubblica.
7. 156. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Liuzzi, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Carinelli.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: anche attraverso l'eventuale istituzione con le seguenti: attraverso l'istituzione.
7. 157. (ex 0. 7. 1002. 39.) Quaranta, Costantino, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta con le seguenti: attraverso la delega all'Automobile Club d'Italia ridefinita quale Agenzia del settore trasporti sottoposta per la parte di competenza.
7. 158. Rampelli.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: mediante il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.
*7. 159. Di Gioia.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: mediante il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.
*7. 160. Cani, Marrocu.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: l'eventuale fino a: pubblica con le seguenti: il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.
7. 161. (ex 0. 7. 1002. 32.) De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Liuzzi, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Carinelli.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: eventuale.
7. 162. (vedi 7. 54.) Brescia.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica con le seguenti: collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.
*7. 163. (ex 0. 7. 1002. 27.) Spessotto, Dell'Orco, Liuzzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica con le seguenti: collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.
*7. 164. (ex 0. 7. 1002. 29.) Invernizzi, Caparini.

  Al comma 1, lettera c), dopo la parola: sottoposta aggiungere le seguenti: per la parte di competenza.
7. 165. Rampelli.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: vigilanza dei Ministeri competenti.
7. 166. (vedi 0. 7. 1002. 16.) Bergamini, Palese, Centemero.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: salvaguardando gli attuali livelli occupazionali presso l'Automobile Club d'Italia e le strutture ad esso collegate attraverso le assegnazioni di nuove funzioni legate alle funzioni strumentali dell'Ente e i necessari trasferimenti economici.
7. 167. Rampelli.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: salvaguardando gli attuali livelli occupazionali presso l'Automobile Club d'Italia e le strutture ad esso collegate.
7. 168. Rampelli.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: finanza pubblica aggiungere le seguenti:; la riorganizzazione ed il trasferimento di funzioni, di cui alla presente lettera, dovrà essere attuata mantenendo l'attuale livello dei servizi pubblici erogati in materia di registrazione all'utenza e la prossimità territoriale, l'utilizzo della moneta elettronica allo sportello oltre che la continuità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica. La riorganizzazione e il trasferimento di funzioni dovrà garantire gli attuali livelli occupazionali di ACI, ACI Informatica e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dovrà avvenire con l'esame congiunto delle Organizzazioni sindacali e delle Rappresentanze sindacali delle strutture coinvolte.
7. 169. (ex 0. 7. 1002. 37. e 7. 170.) Miccoli, Roberta Agostini.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: finanza pubblica aggiungere le seguenti: assicurando la salvaguardia dei posti e le condizioni di lavoro dei dipendenti attualmente impiegati nel settore, in particolare dell'ACI, di ACI Informatica e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7. 170. (vedi 0. 7. 1002. 38.) Miccoli, Roberta Agostini.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: finanza pubblica aggiungere le seguenti:, salvaguardando i livelli occupazionali e retributivi dei dipendenti degli enti e delle strutture coinvolti.
*7. 171. Cani, Marrocu.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: finanza pubblica aggiungere le seguenti:, salvaguardando i livelli occupazionali e retributivi dei dipendenti degli enti e delle strutture coinvolti.
*7. 172. Di Gioia.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine, i seguenti periodi: La riorganizzazione e il trasferimento delle funzioni omogenee, di cui alla presente lettera dovrà essere attuata mantenendo l'attuale livello dei servizi pubblici erogati in materia di registrazione all'utenza e la prossimità territoriale, l'utilizzo della moneta elettronica allo sportello oltre che la continuità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica, quali studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica, promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale, assistenza tecnica stradale e legale diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli. Il trasferimento delle funzioni omogenee svolte dagli Uffici Territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà avvenire secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall'articolo 2, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. La riorganizzazione e il trasferimento di funzioni dovranno in ogni caso garantire gli attuali livelli occupazionali previo accordo con le organizzazioni sindacali.
7. 173. (vedi 7. 206.) Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido, Pellegrino.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) previsione di un termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio di tutti gli atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora tali documenti non siano da acquisire d'ufficio.
7. 174. (ex 7. 94.) Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

  1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1o gennaio 2015 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti.
7. 175. (vedi 7. 243.) Invernizzi, Caparini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Delega al Governo in materia di prefetture – uffici territoriali del Governo).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) contenimento della spesa pubblica;
   b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;
   c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;
   d) riordino delle funzioni delle prefetture – uffici territoriali del Governo in chiave di semplificazione e razionalizzazione delle attività in essere, con conseguente trasferimento delle medesime al Presidente della Regione, ai Presidenti di Provincia, ai Sindaci, alle Questure e alle Camere di commercio;
   e) mantenimento in capo alle prefetture – uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al coordinamento in ambito sovraprovinciale, delle attribuzioni svolte dalle questure in materia di ordine pubblico e sicurezza;
   f) mantenimento in capo alle prefetture – uffici territoriali del Governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento; trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli enti e organi di governo cui, ai sensi delle lettere e), sono conferite le relative funzioni;
   g) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture – uffici territoriali del Governo, fatte salve quelle amministrazioni che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, giustifichino il mantenimento delle relative strutture periferiche;
   h) accorpamento, nell'ambito della prefettura – ufficio territoriale del Governo delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato;
   i) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera h), della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;
   l) il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura – ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;.
7. 176. (vedi 7. 244.) Invernizzi, Caparini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
7. 177. (vedi 7. 95.) Invernizzi, Caparini.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: razionalizzazione della rete organizzativa fino a: criminalità con le seguenti: razionalizzazione della rete organizzativa attraverso l'individuazione del giusto bacino di riferimento per l'assolvimento delle funzioni attribuite, circoscrivendo ambiti territoriali che tengano conto dei seguenti parametri: estensione territoriale, entità demografica, caratteristiche del territorio, specificità della conformazione territoriale, in particolare la presenza di isole, il carattere montano del territorio e la peculiarità della collocazione geografica, indici di delittuosità, presenza di infiltrazioni della criminalità organizzata, anche facendo riferimento alle mappature in possesso del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.
7. 178. (ex 7. 126.) Businarolo.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: attraverso la riduzione del numero.
*7. 179. (ex 7. 40.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: attraverso la riduzione del numero.
*7. 180. (ex 7. 203.) Quaranta, Scotto, Costantino, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo fino alla fine della lettera.
7. 181. (vedi 7. 96.) Invernizzi, Caparini.

  Al comma 1, lettera d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Ufficio territoriale dello Stato con le seguenti: Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato.
*7. 182. (ex 7. 145.) Dorina Bianchi, D'Alia.

  Al comma 1, lettera d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Ufficio territoriale dello Stato con le seguenti: Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato.
*7. 183. (ex 7. 127.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: unico.
7. 184. (ex 7. 97.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: della responsabilità dell'erogazione dei servizi con le seguenti: del coordinamento organizzativo nell'erogazione dei servizi di competenza delle singole amministrazioni.
7. 185. (ex 7. 205.) Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: dei servizi ai cittadini fino a: all'articolo 2 con le seguenti: ai cittadini dei servizi di competenza dello Stato e della rappresentanza generale dell'amministrazione statale, anche ai fini del riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui all'articolo 2, con conseguente rafforzamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli altri uffici periferici statali, anche modificando la normativa in materia di poteri sostitutivi.
7. 186. (ex 7. 144.) D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole:, anche modificando la normativa in materia di poteri sostitutivi,
7. 220. Costantino, Quaranta, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: anche modificando la normativa in materia di poteri sostitutivi con le seguenti: eventualmente prevedendo l'attribuzione allo stesso di poteri sostitutivi, ferma restando la separazione tra funzioni di amministrazione attiva e di controllo.
7. 503.(Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato con le seguenti: confluenza nella Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato presenti nell'ambito territoriale.
7. 187. (ex 7. 146.) Dorina Bianchi, D'Alia.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato aggiungere le seguenti: ad esclusione delle amministrazioni preposte alla tutela del patrimonio culturale.
7. 188. (ex 7. 102.) Piccione, Malisani, Ghizzoni.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato aggiungere le seguenti: fatta eccezione per le amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali e paesaggistici.
7. 189. (ex 7. 138.) Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Matarrelli, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) con riferimento al personale dell'Amministrazione civile dell'interno inserirlo nel ruolo speciale;
7. 190. (ex 7. 4.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: specificità; aggiungere le seguenti: prevedere il commissariamento delle Federazioni sportive nel cui organo direttivo sia presente almeno un membro che abbia riportato una condanna anche non definitiva;
7. 200. (ex 7. 104.) Cancelleri.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: riorganizzazione, razionalizzazione fino alla fine della lettera.
*7. 201. Quaranta, Costantino, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: riorganizzazione, razionalizzazione fino alla fine della lettera.
*7. 202. Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: riorganizzazione, razionalizzazione fino alla fine della lettera.
*7. 203. Pagani, Lodolini, Giacobbe, Lattuca, Baruffi, Montroni, Mognato, Carrescia.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: riorganizzazione fino a: e alla con le seguenti: revisione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di adoperare una riduzione del numero delle Autorità portuali esistenti, con particolare riguardo ai criteri di nomina dei Presidenti delle medesime Autorità, prevedendo che questi ultimi vengano nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tra esperti di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza a seguito di un'apposita procedura di selezione ad evidenza pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un bando predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel bando devono essere indicati i criteri di ammissione e quelli di selezione. Ai fini dell'ammissione alla procedura di selezione, i candidati devono essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea e aver conseguito un livello di formazione corrispondente ad un ciclo completo di studi universitari certificato. Nell'elaborazione dei criteri di selezione si dovrà tenere conto dei seguenti elementi:
   comprovata professionalità ed esperienza nelle materie di competenza delle autorità portuali e del settore marittimo;
   buona conoscenza ed esperienza delle politiche di concorrenza per il mercato nell'Unione europea;
   esperienza pratica riguardante l'applicazione e il rispetto della normativa di riferimento delle autorità portuali;
   esperienza nella valutazione dell'impatto delle politiche nazionali e comunitarie del settore portuale e marittimo sulle imprese, la pubblica amministrazione e gli enti locali;
   autorevolezza adeguata all'incarico, verificabile sulla base della reputazione, dei risultati conseguiti nei ruoli in precedenza ricoperti nel settore pubblico o privato e della riconoscibilità nei settori di riferimento;
   competenze direttive necessarie per gestire il personale alle dipendenze dell'Autorità, nonché per rapportarsi con una comunità diversificata di portatori di interessi;
   capacità di agire con la necessaria indipendenza;
   buona conoscenza della lingua inglese, necessaria per le esigenze di studio ed approfondimento delle materie di competenza e per la comunicazione interistituzionale.
   Le designazioni del Ministro sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, previa pubblicazione del curriculum vitae ed audizione delle persone designate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni procedono prima dell'adozione del parere all'audizione delle persone designate, con eventuale esame in pubblico dibattito.
7. 204. (ex 0. 7. 1001. 1.) De Lorenzis, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Carinelli.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: riorganizzazione fino a: e alla con le seguenti: revisione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di adoperare una riduzione del numero delle Autorità portuali esistenti, modificare i criteri di nomina dei Presidenti delle medesime Autorità, anche attraverso l'introduzione di clausole di incompatibilità, esclusione e decadenza, tra le quali l'aver riportato condanne penali definitive per delitti non colposi in materia tributaria, fallimentare, contro la Pubblica Amministrazione e la fede pubblica, nonché per delitti non colposi puniti anche con pena congiunta se la pena detentiva non è inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, nonché di procedere ad una.
7. 205. (ex 0. 7. 1001. 3.) Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: riorganizzazione fino a: sistema con le seguenti: revisione, al fine di adoperare una riduzione del numero delle Autorità portuali esistenti, della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento alle procedure di nomina dei Presidenti delle medesime Autorità, attraverso l'introduzione di clausole di incompatibilità, esclusione e decadenza, tra le quali l'aver riportato condanne penali definitive per delitti non colposi in materia tributaria, fallimentare, contro la Pubblica Amministrazione e la fede pubblica, nonché per delitti non colposi puniti anche con pena congiunta se la pena detentiva non è inferiore nel massimo a tre anni di reclusione,
7. 206. (ex 0. 7. 1001. 2.) Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorità di sistema aggiungere le seguenti:, in coerenza con gli orientamenti e le priorità della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) di cui al Regolamento (U.E.) n. 1315/2013,
7. 208. (ex 0. 7. 1001. 4.) Terzoni, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: governance aggiungere le seguenti: nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, sul principio della legislazione concorrente tra lo Stato, le regioni e gli enti locali e nello spirito di leale collaborazione tra gli stessi.
7. 221. Quaranta, Costantino, Franco Bordo.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: governance aggiungere le seguenti: nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dei poteri conferiti allo Stato, alle regioni e agli enti locali.
7. 209. Pagani, Lodolini, Giacobbe, Lattuca, Baruffi, Montroni, Mognato, Carrescia.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: governance aggiungere le seguenti: tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali.
7. 209.(Testo modificato nel corso della seduta) Pagani, Lodolini, Giacobbe, Lattuca, Baruffi, Montroni, Mognato, Carrescia.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
    1) vengano confermati i dispositivi di revoca del mandato di presidente e lo scioglimento dei comitato portuale nelle fattispecie previste dall'articolo 7, comma 3, della legge 84/94;
    2) vengano introdotte norme stringenti per i criteri di nomina dei presidenti delle Autorità portuali riguardanti le ipotesi di incompatibilità, di esclusione e di decadenza, prevedendo, in particolare, tra queste l'aver riportato condanne penali definitive per delitti non colposi in materia tributaria, fallimentare, contro la Pubblica Amministrazione e la fede pubblica, nonché per delitti non colposi puniti anche con pena congiunta se la pena detentiva non è inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, inoltre, si proceda alla predisposizione di una gradualità degli emolumenti spettanti in relazione all'impegno degli stessi a tempo pieno o a tempo parziale;
    3) venga confermata e/o implementata l'autonomia finanziaria delle autorità fermi restando i necessari controlli come previsti dalla legge 84/94 e i poteri di coordinamento, indirizzo e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    4) nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione le procedure di nomina dei presidenti da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti deve vedere la partecipazione attiva delle regioni e degli enti locali interessati nello spirito di leale collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, garantendo l'espressione sulle nomine da parte delle competenti commissioni parlamentari;
    5) l'individuazione delle Autorità deve essere effettuata in base a criteri oggettivi: 1) nel rispetto della programmazione comunitaria con particolare riferimento ai corridoi plurimodali europei, alle reti TEN-T e alla rete dei porti core definiti dall'U.E; 2) prevedendo di norma una autorità in ogni regione marittimo-portuale, con la possibilità di accorpare le autorità esistenti e includere altri porti non sede di Autorità portuale; 3) per eventuali accorpamenti di autorità esistenti, collocate in regioni diverse, è necessaria la preventiva intesa delle regioni interessate e comunque evitando di accorpare Autorità esistenti ove collocate su diversi corridoi plurimodali europei;
    6) con apposita disciplina, da definire sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dei porti e l'Associazione dei porti italiani, vengono emanate, entro sessanta giorni, dall'entrata in vigore del decreto delegato, le misure relative al collocamento del personale dipendente dalle preesistenti autorità in modo da salvaguardare i livelli occupazionali e i posti di lavoro, anche con il ricorso alla mobilità presso le altre amministrazioni periferiche dello Stato a partire dalle strutture decentrate del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    7) negli organismi di governo del porto deve comunque essere garantita, la presenza dell'Autorità marittima e delle istituzioni regionali e locali e, nel rispetto degli indirizzi comunitari, la partecipazione, senza oneri per le Autorità e per lo Stato, dei rappresentanti delle forze sociali, dell'utenza portuale e dei servizi di sicurezza marittimo portuale di interesse generale.
7. 210. Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a)
vengano confermati e rafforzati i controlli come previsti dalla legge 84/94 e i poteri di coordinamento, indirizzo e controllo sulle Autorità portuali da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   b) per quanto riguarda i presidenti delle Autorità:
    1) vengano confermati i dispositivi di revoca del mandato di presidente e lo scioglimento dei comitato portuale nelle fattispecie previste dall'articolo 7, comma 3, della legge 84/94;
    2) le procedure di nomina dei presidenti delle Autorità portuali, da effettuare dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, devono garantire la partecipazione effettiva delle regioni e degli enti locali interessati e va mantenuta l'espressione sulle nomine da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia;
    3) venga confermato il limite del secondo mandato comprensivo dei periodi già svolti in qualità di Presidente di A.P. di cui alla legge 84/94;
   c) l'individuazione delle Autorità deve essere effettuata in base a criteri oggettivi: 1) nel rispetto della programmazione comunitaria con particolare riferimento ai corridoi plurimodali europei, alle reti TEN-T e alla rete dei porti e degli interporti core, definiti dall'U.E; 2) previsione, di norma, di almeno una autorità in ogni regione marittimo-portuale, con la possibilità di accorpare le autorità esistenti e includere altri porti non sede di Autorità portuale; 3) per eventuali accorpamenti di autorità esistenti, ove collocate in regioni diverse, o in altri Stati comunitari, è necessaria la preventiva intesa delle regioni interessate, e non si possono accorpare Autorità esistenti, se collocate su distinti corridoi plurimodali europei;
   d) mediante apposita disciplina, da definire d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dei porti e con Associazione nazionale dei porti italiani, vengono emanate, entro novanta giorni, dall'entrata in vigore del decreto delegato, le misure per il collocamento del personale dipendente dalle preesistenti autorità in modo da salvaguardare i livelli occupazionali, prevedendo anche il ricorso alla mobilità presso le altre amministrazioni periferiche dello Stato a partire dalle strutture periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   e) negli organi di governo delle Autorità deve essere comunque garantita, la presenza dell'Autorità marittima e delle istituzioni regionali e locali e, nel rispetto degli indirizzi comunitari, la partecipazione, senza oneri per le Autorità e per lo Stato, dei rappresentanti delle forze sociali, dell'utenza portuale e dei servizi portuali.
7. 211. Pagani, Lodolini, Giacobbe, Lattuca, Baruffi, Montroni, Mognato, Carrescia, Ricciatti, Sandra Savino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   f) con riferimento alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al Garante per la protezione dei dati personali, all'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, all'Autorità per l'energia elettrica il gas, all'Autorità nazionale anti corruzione, all'Autorità di regolazione dei trasporti: uniformazione dei criteri di nomina dei componenti, con la previsione, per tale nomina, dei requisiti di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui operano le medesime Commissioni e Autorità; divieto di nomina per chi abbia ricoperto incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, abbia interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni delle predette Commissioni e Autorità, ivi compresi quelli derivanti dall'aver rivestito ruoli direttivi in società private di grande rilevanza economica connesse alle funzioni delle stesse Commissioni e Autorità nei tre anni precedenti la nomina; durata massima del mandato non superiore a sei anni e non rinnovabilità dello stesso; procedimento di selezione dei candidati attraverso candidatura nell'ambito di una apposita procedura di sollecitazione pubblica; pubblicità della procedura di selezione attraverso la previa pubblicazione del curriculum vitae e dei titoli dei candidati; designazione dei componenti sottoposta al parere vincolante dei due terzi del Parlamento, in ogni caso sottoposta al parere vincolante dei due terzi del Parlamento, o di due terzi di organi del Parlamento composti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, attraverso l'esame delle candidature da svolgere anche attraverso audizioni pubbliche; avvio della procedura di nomina dei componenti delle predette Commissioni e Autorità entro un termine non inferiore ai centoventi giorni antecedenti la scadenza del mandato dei componenti in carica con la pubblicazione dell'avviso di cui alla presente lettera.
7. 212. (ex 7. 75.) Toninelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   f) con riferimento alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al Garante per la protezione dei dati personali, all'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, all'Autorità per l'energia elettrica il gas, all'Autorità nazionale anti corruzione, all'Autorità di regolazione dei trasporti: uniformazione dei criteri di nomina dei componenti, con la previsione, per tale nomina, dei requisiti di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui operano le medesime Commissioni e Autorità; divieto di nomina per chi abbia ricoperto incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, abbia interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni delle predette Commissioni e Autorità, ivi compresi quelli derivanti dall'aver rivestito ruoli direttivi in società private di grande rilevanza economica connesse alle funzioni delle stesse Commissioni e Autorità nei tre anni precedenti la nomina; procedimento di selezione dei candidati attraverso candidatura nell'ambito di una apposita procedura di sollecitazione pubblica; pubblicità della procedura di selezione attraverso la previa pubblicazione del curriculum vitae e dei titoli dei candidati; designazione dei componenti sottoposta al parere vincolante dei due terzi del Parlamento, in ogni caso sottoposta al parere vincolante dei due terzi del Parlamento, o di due terzi di organi del Parlamento composti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, attraverso l'esame delle candidature da svolgere anche attraverso audizioni pubbliche; avvio della procedura di nomina dei componenti delle predette Commissioni e Autorità entro un termine non inferiore ai centoventi giorni antecedenti la scadenza del mandato dei componenti in carica con la pubblicazione dell'avviso di cui alla presente lettera.
7. 213. (ex 7. 76.) Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   f) con riferimento alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al Garante per la protezione dei dati personali, all'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, all'Autorità per l'energia elettrica il gas, all'Autorità nazionale anti corruzione, all'Autorità di regolazione dei trasporti; uniformazione dei criteri di nomina dei componenti, con la previsione, per tale nomina, di un procedimento di selezione dei candidati attraverso candidatura nell'ambito di una apposita procedura di sollecitazione pubblica; pubblicità della procedura di selezione attraverso la previa pubblicazione del curriculum vitae e dei titoli dei candidati; designazione dei componenti in ogni caso sottoposta al parere vincolante dei due terzi del Parlamento, o di due terzi di organi del Parlamento composti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, attraverso l'esame delle candidature da svolgere anche attraverso audizioni pubbliche; avvio della procedura di nomina dei componenti delle predette Commissioni e Autorità entro un termine non inferiore ai centoventi giorni antecedenti la scadenza del mandato dei componenti in carica con la pubblicazione dell'avviso di cui alla presente lettera.
7. 214. (ex 7. 77.) Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   f) con riferimento alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al Garante per la protezione dei dati personali, all'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, all'Autorità per l'energia elettrica il gas, all'Autorità nazionale anti corruzione, all'Autorità di regolazione dei trasporti; uniformazione dei criteri di nomina dei componenti, con la previsione della designazione dei componenti in ogni caso sottoposta al parere vincolante dei due terzi del Parlamento, o di due terzi di organi del Parlamento composti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, attraverso l'esame delle candidature da svolgere anche attraverso audizioni pubbliche.
7. 215. (ex 7. 78.) Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   f) con riferimento alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al Garante per la protezione dei dati personali, all'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, all'Autorità per l'energia elettrica il gas, all'Autorità nazionale anti corruzione, all'Autorità di regolazione dei trasporti; uniformazione dei criteri di nomina dei componenti, con la previsione, per tale nomina, di un procedimento di selezione dei candidati attraverso candidatura nell'ambito di una apposita procedura di sollecitazione pubblica e pubblicità della procedura di selezione attraverso la previa pubblicazione del curriculum vitae e dei titoli dei candidati.
7. 216. (ex 7. 79.) Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
  1-ter. Per l'istituzione del numero unico europeo 112, di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 28 milioni di euro annui dal 2017 al 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, sostituire le parole: dall'articolo con le seguenti: dagli articoli 7, comma 1-ter;
7. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. A decorrere dal 31 marzo 2016, è soppresso l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.
  2-ter. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 8 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e l'articolo 29, comma 2 della legge 1o marzo 2002, n. 39.
7. 217. (ex 7. 98.) Invernizzi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. All'articolo 57 del Codice di Procedura Penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
  «c-bis) gli addetti al coordinamento e controllo delle polizie locali degli enti di area vasta».
   b) al comma 2, lettera b), le parole: «le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti delle polizie locali dei comuni e degli enti di area vasta».
7. 218. (ex 7. 65.) Invernizzi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

  1. Le Commissioni, i Comitati, i Collegi, gli Osservatori, le Strutture di missione, le Conferenze di servizio, i Nuclei, i Tavoli tecnici e qualsiasi organismo, presidenziale o ministeriale o regionale, composto da persone estranee alle Pubbliche Amministrazioni non possono comportare oneri finanziari a carico dello Stato.
  2. Tutte le autovetture di servizio sono diminuite del 50 per cento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale limite si applica anche alle autovetture utilizzate dai Servizi informativi di sicurezza. La corrispondente riduzione di spesa è attuata sui pertinenti capitoli di spesa ministeriali e della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Il personale addetto alle autovetture di servizio viene restituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura del 50 per cento, alle Amministrazioni o Corpi di appartenenza. E altresì restituito all'Amministrazione o Corpo di appartenenza il 50 per cento del personale dei Corpi di polizia in servizio presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa definizione dei criteri di individuazione del personale da restituire.
  4. Gli arbitrati, le consulenze professionali e tecniche, i pareri pro veritate ed ogni altra prestazione resi da soggetti estranei alla Pubbliche Amministrazioni non possono dare diritto a compensi economici superiori a 10.000 euro, quale rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
7. 01. (ex 7. 01.) Invernizzi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

  1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.
  2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un'auto di servizio.
  3. Personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.
7. 02. (ex 7. 04.) Invernizzi, Caparini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della Salute monitorizza tutte le procedure, nell'ambito delle Regioni, e delle Province autonome, per l'acquisto di beni e servizi del Servizio Sanitario Nazionale al fine di renderle coerenti con gli obiettivi della spending review, secondo criteri di uniformità e omogeneità nel rapporto qualità/prezzo, nonché al fine di garantire la necessaria pubblicità e trasparenza amministrativa.
7. 03. (ex 7. 02.) Invernizzi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni).

  1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, gli enti locali, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione.
7. 04. (ex 7. 03.) Invernizzi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Delega in materia di contabilità economica analitica e costi standard).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adozione della contabilità analitica nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) individuazione dei costi standard delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna resi da tutte le amministrazioni pubbliche inserite nell'Allegato ISTAT, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quale strumento di gestione, nonché per la determinazione dei trasferimenti e i contratti di servizio con le società partecipate;
   b) adozione da parte delle amministrazioni di cui alla lettera a), di sistemi di contabilità economica analitica e applicazione della stessa ai fini della programmazione, della gestione e della valutazione della dirigenza e del personale tutto, nonché ai fini della revisione della spesa e dell'applicazione dei costi standard;
   c) previsione che a decorrere dall'esercizio di bilancio 2016 le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a), utilizzino i costi standard delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna ai fini della predisposizione del bilancio, della programmazione e dell'assegnazione degli obiettivi.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per il Bilancio e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, si conforma ai pareri parlamentari, trasmettendo nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
7. 05. (ex 7. 010.) Nuti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
   2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi. Ogni votante può esprimere una sola preferenza per ogni organismo da eleggere. Il voto è segreto e non può essere esercitato per delega. I membri degli organi direttivi eletti restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di due mandati. E consentito un terzo mandato consecutivo soltanto nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. E in ogni caso preclusa la permanenza in carica oltre il termine di otto anni.
7. 06. (ex 7. 011.) Simone Valente.

A.C. 3098-A – Articolo 7-bis

ARTICOLO 7-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7-bis.
(Disposizioni concernenti l'Ordine al merito della Repubblica italiana).

  1. Alla legge 3 marzo 1951, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2:
    1) al secondo comma, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
    2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
  «Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, durano in carica sei anni e non possono essere confermati»;
    3) il quarto comma è abrogato;
   b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
  «Art. 2-bis. – 1. Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine che superano la durata del mandato indicata dal terzo comma dell'articolo 2 decadono a far data dell'emanazione dei decreti di nomina dei nuovi membri.
  2. Le competenze attribuite alla Giunta dell'Ordine dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, e dallo statuto dell'Ordine, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29 novembre 1952, sono devolute al Consiglio dell'Ordine;
   c) all'articolo 4, primo comma, le parole: «sentita la Giunta dell'Ordine» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Consiglio dell'Ordine».

A.C. 3098-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
   b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento di due o più camere di commercio; possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo la istituibilità di una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana e, nei casi di comprovata rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico, tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni regionali o interregionali; previsione, fermo restando il predetto limite massimo di circoscrizioni territoriali, dei presupposti per l'eventuale mantenimento delle camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e, anche in deroga alle soglie dimensionali minime, nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari; previsione di misure per assicurare alle camere di commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da realizzare attraverso l'eventuale esenzione da tutte le imposte indirette, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto;
   c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nonché per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, a tal fine esplicitando criteri specifici e vincolanti, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;
   d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;
   e) definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese, nonché di un sistema di monitoraggio di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per garantire il rispetto degli standard;
   f) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata consultazione delle imprese, e sul limite ai mandati, nonché delle unioni regionali, delle aziende speciali e delle società controllate; individuazione di criteri che garantiscano, in caso di accorpamento, la rappresentanza equilibrata negli organi camerali delle basi associative delle camere di commercio accorpate, favorendo il mantenimento dei servizi sul territorio; riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti; definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali;
   f-bis) introduzione di una disciplina transitoria che tenga conto degli accorpamenti già deliberati alla data di entrata in vigore della presente legge;
   g) introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, e il mantenimento dei livelli occupazionali e che contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio.

  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, nonché mediante:
   b) attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
   c) rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;
   d) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geoeconomica, nonché al numero delle imprese;
   e) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;
   f) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:
   g) tutela del «made in italy» e lotta alla contraffazione;
   h) sviluppo del mercato del lavoro;
   i) semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;
   l) revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera d);
   m) supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;
   n) trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;
   o) supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;
   p) supporto alle politiche agricole e di filiera;
   q) limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;
   r) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi;
   s) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;
   t) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;
   u) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;
   v) accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;
   z) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità «open data» sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite policy per gli operatori di mercato;
   aa) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento:
   bb) alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;
   cc) al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega;
   dd) alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;
   ee) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali del sistema camerale e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
8. 1. (ex 8.120.) Invernizzi.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: Il decreto legislativo è adottato, aggiungere le seguenti:, previo confronto con le organizzazioni sindacali,;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera a), aggiungere, in fine, le parole:
ma consentendo la sostenibilità del sistema;
   lettera g), dopo le parole: livelli occupazionali, aggiungere le seguenti: con l'individuazione di strumenti specifici, previo accordo con le organizzazioni sindacali,.
*8. 2. (ex *8. 8.) Ricciatti, Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: Il decreto legislativo è adottato, aggiungere le seguenti:, previo confronto con le organizzazioni sindacali,;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera a), aggiungere, in fine, le parole:
ma consentendo la sostenibilità del sistema;
   lettera g), dopo le parole: livelli occupazionali, aggiungere le seguenti: con l'individuazione di strumenti specifici, previo accordo con le organizzazioni sindacali,.
*8. 3. (ex *8. 136.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
8. 4. (ex 8.108.) Agostinelli, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Cecconi, Lombardi, Nesci, Dadone, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le lettere da a) ad e), con le seguenti:
   a) attribuzione di una quota degli introiti derivanti da:
   1) riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
   2) rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;
   b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 50.000 imprese e unità locali iscritte nel Registro Imprese, e sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia gestionale e di servizio, con riferimento ai costi standard e all'equilibrio economico finanziario. Le nuove circoscrizioni dovranno essere costituite tenendo conto del grado di omogeneità del tessuto socio-economico e individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico; d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
   c) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;
   d) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di sostegno all'innovazione e alla ricerca, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:
   tutela del «made in italy» e lotta alla contraffazione;
   sviluppo del mercato del lavoro;
   semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;
   valorizzazione del registro delle imprese;
   supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;
   trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;
   supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera;
   e) limitazione delle partecipazioni societarie o in altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;
   e-bis) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle Imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento e vigilanza e al Ministero dello sviluppo economico. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa ampliando i poteri del Conservatore, con attribuzione allo stesso della competenza nell'adozione dei provvedimenti d'ufficio. Semplificare le procedure relative all'iscrizione e al deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie. Per gli obiettivi sopra descritti la disciplina del codice civile dovrà essere modificata secondo i seguenti principi:
   ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;
   eliminazione delle funzioni assegnate al Giudice del Registro al di fuori della fase contenziosa;
   assegnazione al Tribunale delle Imprese della competenza sui ricorsi in materia di Registro delle Imprese;
   accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;
   e-ter) revisione dell'organizzazione degli Enti camerali con particolare riferimento:
   alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;
   al riordino della disciplina per la nomina degli organi con l'elezione diretta dei componenti il Consiglio da parte delle imprese della circoscrizione territoriale tramite apposite forme di voto elettronico, anche con delega;
   alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali.
8. 5. (ex 8.109.) Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire le lettere da a) ad e), con le seguenti:
   a) attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689; a-ter) rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;
   b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geoeconomica, nonché al numero delle imprese;
   c) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;
   d) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:
    1) tutela del «made in italy» e lotta alla contraffazione;
    2) sviluppo del mercato del lavoro;
    3) semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;
    4) revisione dell'organizzazione del registro delle imprese;
    5) supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;
    6) trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;
    7) supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;
    8) supporto alle politiche agricole e di filiera;
    9) limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;
   e) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello sviluppo economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi: revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie:
    1) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;
    2) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;
    3) accentramento presso il Ministero dello sviluppo economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;
   e-bis) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento:
    1) alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;
    2) al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega;
    3) alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali.
8. 6. (ex 8.110.) Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
   a) revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, nonché mediante attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
   a-bis) previsione di rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire la lettera
b) con le seguenti:
   b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;
   b-bis) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;.
   sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni: in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di tutela del «made in Italy» e lotta alla contraffazione; sviluppo del mercato del lavoro; semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica; revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera d) supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese; trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale; supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera; limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;.
   sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:
    1) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;
    2) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;
    3) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;
    4) accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;
    5) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità «open data» sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite policy per gli operatori di mercato”;
   sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento: alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali; al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega; alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;
   alla lettera g), dopo le parole: dei livelli occupazionali aggiungere le seguenti: del sistema camerale.
8. 7. (ex 8. 14.) Ricciatti, Quaranta, Costantino, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
   a) revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, nonché mediante attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
   a-bis) previsione di rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni«.

  Conseguentemente:
   sostituire la lettera
b) con le seguenti:
   b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;
   sostituire la lettera c) con la seguente;
   c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni: in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di tutela del «made in Italy» e lotta alla contraffazione; sviluppo del mercato del lavoro; semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica; revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera d), supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese; trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale; supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera; limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;.
   sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:
    1) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;
    2) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;
    3) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;
    4) accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;
    5) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità »open data” sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite policy per gli operatori di mercato;.
   sostituire la lettera f) con la seguente:
   e) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento: alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali; al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega; alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;.
   alla lettera g), dopo le parole: dei livelli occupazionali aggiungere le seguenti: del sistema camerale.
8. 8. (ex 8. 13.) Ricciatti, Quaranta, Costantino, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con le seguenti:
   a) revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, nonché mediante attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
   a-bis) previsione di rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;
8. 9. (ex 8. 1.) Ricciatti, Quaranta, Costantino, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a carico delle aggiungere le seguenti: piccole e medie.
8. 10. (ex 8. 121.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, delle funzioni assegnate agli enti del sistema camerale e dell'ammontare di risorse da destinare alle funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, adottando il criterio dei costi standard per l'individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali.
8. 11. (ex 8. 146.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1 lettera a), aggiungere, in fine, le parole: garantendo comunque la sostenibilità del sistema.
8. 12. (ex 8. 91.) Piccione.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) attribuzione da parte delle autorità competenti di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le Camere di Commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. 13. (ex 8. 127.) Da Villa.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:
   b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;
   b-bis) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale.
8. 14. (ex 8. 2.) Ricciatti, Quaranta, Costantino, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;.
*8. 15. (ex *8. 3.) Ricciatti, Quaranta, Costantino, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;.
*8. 16. (ex *8. 114.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), premettere le parole: ad esclusione delle Camere di Commercio nei territori interamente montani di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo della legge 7 aprile 2014, n. 56, che sono mantenute, anche in deroga alla soglia dimensionale minima,.
8. 17. (ex 8. 113.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: a non più di 60;

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   sostituire le parole:
di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali con le seguenti: di una soglia dimensionale minima indicativamente di 70.000 imprese e unità locali;
   dopo le parole: registro delle imprese aggiungere le seguenti: salvaguardando le camere di commercio che registrano uno stabile attivo di bilancio, nonché;
   sopprimere le parole: fermo restando il predetto limite massimo di circoscrizioni territoriali;
8. 18. (ex 8. 44.) Vignali.

  Al comma 1, lettera b),sopprimere le parole: a non più di 60;

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   sostituire le parole:
di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali con le seguenti: di una soglia dimensionale minima indicativamente di 70.000 imprese e unità locali;
   dopo le parole: in ogni provincia autonoma e città metropolitana e aggiungere le seguenti: nei casi di comprovata rispondenza ad indicatori di efficienza e di equilibrio economico;
   sopprimere le parole: fermo restando il predetto limite massimo di circoscrizioni territoriali;
   aggiungere, in fine, le parole: Previsione di misure per assicurare alle Camere di Commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione di immobili e di partecipazioni.
8. 19. (ex 8. 141.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: a non più di 60 con le seguenti: a non più di 75.

  Conseguentemente, nel medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: minima di 75.000 con le seguenti: minima di 50.000.
8. 20. (ex 8. 112.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: di due o più camere di commercio.
8. 21. (ex 0. 8. 1000. 2.) Ricciatti, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di 75.000 con le seguenti: di 40.000.
8. 22. (ex 0. 8. 1000. 3.) Ricciatti, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di 75.000 con le seguenti: di 50.000.
8. 23. (ex 0. 8. 1000. 4.) Ricciatti, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di 75.000 con le seguenti: di 70.000.
8. 24. Vignali.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di 75.000 con le seguenti: indicativamente di 70.000.
8. 25. (ex 0. 8. 1000. 5.) Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: prevedendo la istituibilità, con le seguenti: garantendo l'istituzione.
8. 26. (ex 8. 11.) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: geo-economiche dei territori aggiungere le seguenti:, della contiguità territoriale e dell'efficienza gestionale,.
8. 27. (ex 8. 102.) Agostinelli, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Cecconi, Lombardi, Nesci, Dadone, Toninelli.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: territoriali di confine aggiungere le seguenti: e del numero delle imprese.
8. 28. (ex 0. 8. 1000. 6.)  Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di tutela del «made in Italy» e lotta alla contraffazione; sviluppo del mercato del lavoro; semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica; revisione dell'organizzazione del registro delle imprese; supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese; trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale; supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera; limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;.
*8. 29. (ex *8. 111.) Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di tutela del «made in Italy» e lotta alla contraffazione; sviluppo del mercato del lavoro; semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica; revisione dell'organizzazione del registro delle imprese; supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese; trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale; supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera; limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;.
*8. 30. (ex *8. 4.) Ricciatti, Quaranta, Costantino, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: semplificazione amministrativa, aggiungere le seguenti: di gestione telematica dello sportello unico per le attività produttive,.
8. 31. (ex 8. 118.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di tutela del mercato, aggiungere le seguenti: di sostegno all'occupazione, attraverso lo sviluppo dell'alternanza scuola-lavoro e dei servizi per l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro, di valorizzazione dell'informazione economica, di semplificazione e promozione della completa digitalizzazione degli adempimenti delle imprese e di promozione e supporto delle piccole e medie imprese ai sensi della legge 11 novembre 2011, n. 180.
*8. 32. (ex *8. 34.) Vignali.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di tutela del mercato, aggiungere le seguenti: di sostegno all'occupazione, attraverso lo sviluppo dell'alternanza scuola-lavoro e dei servizi per l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro, di valorizzazione dell'informazione economica, di semplificazione e promozione della completa digitalizzazione degli adempimenti delle imprese e di promozione e supporto delle piccole e medie imprese ai sensi della legge 11 novembre 2011, n. 180.
*8. 33. (ex *8. 148.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di tutela del mercato, aggiungere le seguenti: di valorizzazione e di diffusione di informazione economica, di forme di conciliazione e di giustizia alternativa per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti,.
8. 34. (ex 8. 119.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: limitando e, con le seguenti: di valorizzazione e diffusione dell'informazione economica, di tutela e valorizzazione del made in Italy sui mercati nazionali e internazionali, di gestione di forme di giustizia alternativa, nonché di accesso al credito,

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera, sostituire le parole:
nonché per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, con le seguenti: escludendo lo svolgimento di attività in regime di concorrenza;
   sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) valorizzazione delle competenze relative alla tenuta e gestione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informatico nazionale, e attribuzione del ruolo di coordinamento al Ministero dello sviluppo economico per assicurarne l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo.
8. 35. (ex 8. 117.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: nonché per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati.
8. 36. (ex 8. 100.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: secondo criteri di efficienza da soggetti privati, con le seguenti: sulla base di parametri di efficienza e produttività, tenuto conto dei carichi di lavoro.
8. 37. (ex 8. 101.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) garantire nei processi di riorganizzazione di cui alle precedenti lettere b) e c) il mantenimento dei livelli occupazionali e reddituali, tenendo conto della sostenibilità del sistema, nonché dell'avvio dei nuovi servizi;.
8. 38. (ex 8. 9.) Ricciatti, Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello sviluppo economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:
    1) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;
    2) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;
    3) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;
    4) accentramento presso il Ministero dello sviluppo economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;
    5) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità «open data» sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite policy per gli operatori di mercato;.
8. 39. (ex 8. 5.) Ricciatti, Quaranta, Costantino, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, prevedendo una piena accessibilità via telematica o informatica delle informazioni ivi contenute e garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico e la attribuzione alle Camere di Commercio delle funzioni inerenti alla gestione telematica unificata dello Sportello unico delle attività produttive e del fascicolo di impresa.
8. 40. (ex 8. 125.) Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) definizione della pianta organica sulla base del complesso delle funzioni attribuite alle Camere di Commercio, comprese quelle di amministrazione interna e strumentali al funzionamento dell'ente, al fine di evitare un surrettizio occultamento di costi connessi al fabbisogno di risorse umane, in specie quando conseguito attraverso il ricorso a esternalizzazioni.
8. 41. (ex 8. 129.) Da Villa, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento: alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali; al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega; alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;.
*8. 42. (ex *0. 8. 1000. 7.)  Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento: alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali; al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega; alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;.
*8. 43. (ex *8. 6.) Ricciatti, Quaranta, Costantino, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: riduzione del numero aggiungere la seguente: complessivo.
8. 44. (ex 8. 149.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti con le seguenti: collegandoli al livello di responsabilità amministrativa connessa nonché all'effettiva partecipazione all'esercizio delle funzioni nelle istituzioni.
8. 45. (ex 8. 150.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: revisori dei conti; aggiungere le seguenti: revisione della disciplina per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, al fine del conferimento del relativo incarico e.
8. 46. (ex 8. 151.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: revisori dei conti; aggiungere le seguenti: disciplina dei conflitti di interesse, volta a limitare il volume di spese di promozione e sostegno a favore delle associazioni di categoria, ovvero delle imprese da esse controllate o a esse collegate, i cui rappresentanti siano componenti degli organi camerali che hanno deliberato tali spese.
8. 47. (ex 8. 128.) Da Villa, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le parole: definizione di vincoli all'utilizzo dei proventi dell'alienazione di immobili e partecipazioni dirette e indirette al solo fine di ridurre l'esposizione debitoria e a coprire le spese di funzionamento, impedendone espressamente la destinazione a spese inerenti a funzioni e attività di promozione.
8. 48. (ex 8. 126.) Da Villa, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f-bis), dopo le parole: che tenga conto aggiungere le seguenti: ai fini della nomina di componenti degli organi camerali rinnovati, del disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, sull'irrilevanza dei mandati eventualmente svolti anteriormente al rinnovo, e.
8. 49. Vignali, Fragomeli.

  Al comma 1, lettera g), dopo la parola: occupazionali aggiungere le seguenti: attraverso la previsione di specifiche forme di tutela in conformità all'ordinamento vigente nei settori pubblico e privato.
8. 50. (ex 8. 152.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, alla lettera g), dopo la parola: occupazionali aggiungere le seguenti: del sistema camerale.
8. 51. (ex 8. 7.) Ricciatti, Quaranta, Costantino, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienze da parte della Camera di commercio.
8. 52. (ex 8. 130.) Colonnese.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) revisione delle sanzioni applicate in caso di ritardo per adempimenti camerali.
8. 53. (ex 8. 122.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: sentite le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative,.
8. 54. (ex 8. 115.) Invernizzi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria).

  1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole da: «, per l'anno 2015» fino a: «del 50 per cento», sono sostituite con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2015, del 35 per cento».
8. 01. (ex 8.01.) Agostinelli, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Cecconi, Lombardi, Nesci, Dadone, Toninelli.

A.C. 3098-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III
PERSONALE

Art. 9.
(Dirigenza pubblica).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-bis, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito, dell'aggiornamento e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli, secondo le previsioni di cui alle lettere da b) a o); istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate;
   b) con riferimento all'inquadramento:
    1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali, delle università statali, degli enti pubblici di ricerca e delle agenzie governative istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; esclusione dallo stesso ruolo del personale delle carriere ad ordinamento speciale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; eliminazione della distinzione in due fasce; previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le professionalità speciali; introduzione di ruoli unici anche per la dirigenza delle autorità indipendenti, nel rispetto della loro piena autonomia; in sede di prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa; istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione per la dirigenza statale, operante con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati con modalità tali da assicurarne l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interessi, con procedure trasparenti e con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali; previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi e del concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli incarichi; attribuzione delle funzioni del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative ai dirigenti statali, alla suddetta Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso, ferma restando l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale;
    3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, fermo restando quanto previsto dal numero 4) della presente lettera;
    4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; attribuzione alla dirigenza di cui al numero 3) dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; mantenimento della funzione rogante in capo ai dirigenti apicali aventi i prescritti requisiti; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del predetto albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione che gli incarichi di funzione dirigenziale apicale cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi; previsione della possibilità, per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e previsione, in tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa a un dirigente di ruolo; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali privi di un direttore generale nominato ai sensi del citato articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, direzione degli uffici e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonché ai soggetti già iscritti all'albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la regione Trentino-Alto Adige resta ferma la particolare disciplina prevista per i segretari comunali dal titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118, nonché dalle leggi regionali del Trentino-Alto Adige 26 aprile 2010, n. 1, e 9 dicembre 2014, n. 11, anche in conformità al titolo XI del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sull'uso della lingua tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione;

   c) con riferimento all'accesso alla dirigenza:
    1) per corso-concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione dei partecipanti al corso-concorso ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del corso-concorso per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), per un numero fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistema amministrativo; esclusione di graduatorie di idonei nel concorso di accesso al corso-concorso; immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi tre anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero e successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza previa valutazione da parte dell'amministrazione presso la quale è stato attribuito l'incarico iniziale; possibilità di reclutare, con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; previsione di sezioni speciali del corso-concorso per dirigenti tecnici;
    2) per concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), per un numero di posti variabile, per i posti disponibili nella dotazione organica e non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1) della presente lettera; esclusione di graduatorie di idonei; possibilità di reclutare, con il suddetto concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; formazione della graduatoria finale alla fine del ciclo di formazione iniziale; assunzione a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero; risoluzione del rapporto di lavoro, con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario, in caso di mancato superamento dell'esame di conferma;
   c-bis) con riferimento al sistema di formazione dei pubblici dipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola nazionale dell'amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere a), b) e c), in modo da assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla lettera b), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto di regole e di indirizzi generali e uniformi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ridefinizione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando l'abrogazione dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 178, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; promozione, con il coinvolgimento dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, di corsi di formazione concernenti l'esercizio associato delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per dipendenti e dirigenti dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;
   d) con riferimento alla formazione permanente dei dirigenti: definizione di obblighi formativi annuali e delle modalità del relativo adempimento; coinvolgimento dei dirigenti di ruolo nella formazione dei futuri dirigenti, loro obbligo di prestare gratuitamente la propria opera intellettuale per le suddette attività di formazione;
   e) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra le amministrazioni pubbliche e con il settore privato; previsione dei casi e delle condizioni nei quali non è richiesto il previo assenso delle amministrazioni di appartenenza per la mobilità della dirigenza medica e sanitaria;
   f) con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura comparativa con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione in base ai criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b); rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera b), e successiva scelta da parte del soggetto nominante; verifica successiva del rispetto dei suddetti requisiti e criteri, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che tengano conto della diversità delle esperienze maturate, anche in amministrazioni differenti; parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione da rendere entro un termine certo, decorso il quale il parere si intende acquisito; per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c) del presente comma, previsione di procedure selettive e comparative, fermi restando i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con conseguente eventuale revisione delle analoghe discipline e delle relative percentuali, definite in modo sostenibile per le amministrazioni non statali; previsione della pubblicizzazione dei posti dirigenziali che si rendono vacanti in ogni singola amministrazione, con congruo anticipo, attraverso la pubblicazione sulla banca dati di cui alla lettera a) del presente comma;
   g) con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di quattro anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi per ulteriori due anni senza procedura selettiva per una sola volta, purché motivata e nei soli casi nei quali il dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva; definizione di presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; possibilità di proroga dell'incarico dirigenziale in essere, per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico;
   h) con riferimento ai dirigenti privi di incarico: erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità successivo a valutazione negativa; loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti senza scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive; previsione della possibilità, per i dirigenti collocati in disponibilità, di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni;
   i) con riferimento alla valutazione dei risultati: rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; costruzione del percorso di carriera in funzione degli esiti della valutazione;
   l) con riferimento alla responsabilità dei dirigenti: riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l'attività gestionale, con limitazione della responsabilità dirigenziale alle ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi;
   m) con riferimento alla retribuzione: omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell'ambito di ciascun ruolo unico, e nei limiti delle risorse complessivamente destinate, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, al finanziamento del predetto trattamento economico fondamentale e accessorio; confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale; definizione della retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico; suo collegamento, ove possibile, sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al totale; possibilità di ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle disponibilità dei fondi a essa destinati; pubblicazione nel sito istituzionale dell'identità dei destinatari dei suddetti premi; definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni;
   n) con riferimento alla disciplina transitoria: graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario; confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale; definizione dei requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimento degli incarichi prevedendo obbligatoriamente un numero minimo di anni di servizio, in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali;
   o) con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza del procedimento e dei risultati, alla verifica e alla valutazione, definizione dei seguenti princìpi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, manifestano l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso della singola regione o provincia autonoma che procede secondo le modalità del citato articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni; sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari e dell'equilibrio economico dell'azienda, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilità di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità; selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari, nonché, ove previsti dalla legislazione regionale, dei direttori dei servizi socio-sanitari, in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di carriera, effettuata da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine; decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità; definizione delle modalità per l'applicazione delle norme adottate in attuazione della presente lettera alle aziende ospedaliero-universitarie.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto, per i profili di competenza relativi alla lettera o) del medesimo comma 1, con il Ministro della salute, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Dirigenza pubblica).

  Sopprimerlo.
*9. 1. (ex 9. 32.) Brunetta, Centemero.

  Sopprimerlo.
*9. 2. (ex 9. 633.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
9. 3. (ex 9.539.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché in materia di equilibrio di genere nel settore pubblico;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
    alla lettera f),
    dopo le parole: in base ai criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b) aggiungere le seguenti: e nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere;
    dopo le parole: sulla base dei suddetti requisiti e criteri aggiungere le seguenti: e nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere;
    dopo le parole: nel rispetto dei suddetti requisiti e criteri aggiungere le seguenti: e nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere;
   aggiungere, in fine, la seguente lettera:
    p) con riferimento all'equilibrio di genere nel settore pubblico: razionalizzazione e semplificazione della disciplina in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120; estensione del principio dell'equilibrio di genere a tutti gli organismi collegiali, di natura non elettiva, costituiti presso le pubbliche amministrazioni; assicurare l'applicazione della normativa in materia di equilibrio di genere nella composizione delle giunte comunali, anche attraverso l'introduzione di un sistema di monitoraggio e vigilanza e di un adeguato regime sanzionatorio.
*9. 4. (ex 9.68.) Centemero.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché in materia di equilibrio di genere nel settore pubblico;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
    alla lettera f),
    dopo le parole: in base ai criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b) aggiungere le seguenti: e nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere;
    dopo le parole: sulla base dei suddetti requisiti e criteri aggiungere le seguenti: e nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere;
    dopo le parole: nel rispetto dei suddetti requisiti e criteri aggiungere le seguenti: e nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere;
   aggiungere, in fine, la seguente lettera:
    p) con riferimento all'equilibrio di genere nel settore pubblico: razionalizzazione e semplificazione della disciplina in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120; estensione del principio dell'equilibrio di genere a tutti gli organismi collegiali, di natura non elettiva, costituiti presso le pubbliche amministrazioni; assicurare l'applicazione della normativa in materia di equilibrio di genere nella composizione delle giunte comunali, anche attraverso l'introduzione di un sistema di monitoraggio e vigilanza e di un adeguato regime sanzionatorio.
*9. 5. (ex 9.501.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché in materia di equilibrio di genere nel settore pubblico;
    alla lettera f),
    dopo le parole: in base ai criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b) aggiungere le seguenti: e nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere;
    dopo le parole: sulla base dei suddetti requisiti e criteri aggiungere le seguenti: e nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere;
    dopo le parole: nel rispetto dei suddetti requisiti e criteri aggiungere le seguenti: e nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere;
    aggiungere, in fine, la seguente lettera:
    p) con riferimento all'equilibrio di genere nel settore pubblico: razionalizzazione e semplificazione della disciplina in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120; estensione del principio dell'equilibrio di genere a tutti gli organismi collegiali, di natura non elettiva, costituiti presso le pubbliche amministrazioni; assicurare l'applicazione della normativa in materia di equilibrio di genere nella composizione delle giunte comunali, anche attraverso l'introduzione di un sistema di monitoraggio e vigilanza e di un adeguato regime sanzionatorio.
*9. 6. (ex 9.351.) Roberta Agostini, Fabbri.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:, articolato fino a: alle lettere da b) a o) con le seguenti: mediante la previsione del ruolo dirigenziale, fondato sul principio del merito, dell'aggiornamento e della formazione continua e basato su requisiti omogenei di accesso e su procedure analoghe di reclutamento; classificazione del ruolo sulla base di due distinti ambiti, uno relativo a ruoli professionali comprendente medici dirigenti tecnici e ricercatori in rapporto alle elevate competenze professionali connesse all'esercizio di dirette responsabilità gestionali, e l'altro relativo a ruoli gestionali comprendente dirigenti amministrativi e scolastici in rapporto alla responsabilità della gestione delle risorse umane e strumentali, oltre che da autonomi poteri connessi allo svolgimento delle varie funzioni affidate;

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: dei ruoli di cui alla lettera b) con le seguenti: inserito nei ruoli.
9. 7. (ex 9.103.) Centemero.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: unificati.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sopprimere la lettera b);
   sopprimere le parole: ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), ovunque ricorrano, con le seguenti: i ruoli dirigenziali;
   sopprimere la lettera c-bis;
   sopprimere la lettera f).
9. 8. (ex 9.33.) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: unificati.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera b):
    sostituire il numero 1 con il seguente: dei dirigenti dello Stato: istituzione di un albo di dirigenti di seconda fascia abilitati ad incarichi di prima fascia mediante concorso pubblico per esami e titoli;
    sostituire le parole: ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), ovunque ricorrano, con le seguenti: i ruoli dirigenziali;
   sopprimere la lettera c-bis;
   sopprimere la lettera f).
9. 9. (ex 9.20.) Centemero.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e coordinati, con le seguenti:, articolati e coordinati su base territoriale,.
*9. 10. (ex 9.5.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e coordinati, con le seguenti:, articolati e coordinati su base territoriale,.
*9. 11. (ex 9.95.) Dieni.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento con le seguenti: dotati di requisiti di accesso omogenei e di identiche procedure di reclutamento.
9. 12. (ex 9. 610.) Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: requisiti omogenei d'accesso aggiungere le seguenti: che escludano modalità diverse da quelle identificate alla lettera c) del presente articolo.
9. 13. (ex 9.600.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'aggiornamento e della formazione continua, aggiungere le seguenti: tenuto conto delle professionalità acquisite e dei risultati raggiunti.
9. 14. (ex 9.611.) Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tra i ruoli con le seguenti: all'interno di ciascun ruolo e, adeguatamente motivata e col consenso dell'interessato, anche tra ruoli;

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: previsione dei casi di incompatibilità (anche per archi temporali limitati) tra funzioni dirigenziali ricoperte e quelle da ricoprire.
9. 15. (ex 9.81.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: tra i ruoli aggiungere le seguenti: prevedendo meccanismi di selezione trasparenti e motivati.
9. 16. (ex 9.221.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui alle lettere da b) a o), aggiungere le seguenti: e secondo le previsioni e i criteri di mobilità previsti dai CCNL e comunque previa consultazione delle parti sindacali al momento dell'attivazione della procedura di mobilità.
*9. 17. (ex *9. 491.) Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui alle lettere da b) a o), aggiungere le seguenti: e secondo le previsioni e i criteri di mobilità previsti dai CCNL e comunque previa consultazione delle parti sindacali al momento dell'attivazione della procedura di mobilità.
*9. 18. (ex *9.119.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui alle lettere da b) a o); aggiungere le seguenti: individuazione nell'ambito di ciascuno dei ruoli di cui alla lettera b) delle aree e profili professionali di riferimento e.
**9. 19. (ex **9.101.)Riccardo Gallo, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui alle lettere da b) a o); aggiungere le seguenti: individuazione nell'ambito di ciascuno dei ruoli di cui alla lettera b) delle aree e profili professionali di riferimento e.
**9. 20. (ex **9.298.) Monchiero, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui alle lettere da b) a o); aggiungere le seguenti: individuazione nell'ambito di ciascuno dei ruoli di cui alla lettera b) delle aree e profili professionali di riferimento e.
**9. 21. (ex 9. 329.) D'Attorre, Fabbri, Tino Iannuzzi, Zanin.

  Al comma 1, lettera a), sostituire dalle parole da: istituzione di una banca dati fino alla fine della lettera, con le seguenti: la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica –, al fine di rendere conoscibili le risorse dirigenziali esistenti nel settore pubblico e di promuovere la mobilità e l'interscambio professionale dei dirigenti fra amministrazioni statali, centrali e locali, altri soggetti pubblici, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea, cura una banca dati informatica, interamente disponibile al pubblico, ed articolata in modo tale da tener conto di eventuali specificità tecniche; la banca dati contiene i dati curriculari e professionali di ciascun dirigente di ruolo, nonché relativi alle specificità tecniche ivi comprese le valutazioni delle prestazioni effettuate; agli stessi fini, la banca dati attesta, su richiesta dei dirigenti, ed in funzione dello sviluppo professionale e formativo, le loro attitudini personali e professionali e le competenze da essi acquisite, nel corso dello svolgimento dei relativi incarichi.
9. 22. (ex 9.91.) Cecconi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: istituzione di una banca dati nella quale inserire con le seguenti: istituzione di un sistema di gestione delle competenze, basato anche su una banca dati nella quale inserire le competenze attese e rilevate,.
9. 23. (ex 9.1.) De Lorenzis, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati con le seguenti: del coordinamento e della gestione della banca dati alimentata.
9. 24. (ex 9.597.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis)
riforma dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) prevedendo la creazione di due sezioni interne delle quali una con competenze in materia di contratti e l'altra con competenze sulle valutazioni dei dirigenti; il mantenimento dei criteri di nomina secondo normativa vigente; l'aumento del numero dei componenti per consentire il funzionamento separato delle due sezioni; la previsione di parere rinforzato delle competenti commissioni di Camera e Senato, con maggioranza assoluta sulle nomine dei componenti e del presidente e sulla revoca o conferma dei dirigenti.
9. 25. (ex 9.194.) Lupi, Dorina Bianchi, D'Alia.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
9. 26. (ex 9.34.) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: la Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
9. 27. (ex 9.222.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: università statali, aggiungere le seguenti: e non statali di natura pubblica.
9. 28. (ex 9.2.) D'Alia.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole:, degli enti pubblici di ricerca e delle agenzie governative istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300; con le seguenti: e delle agenzie governative istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 garantendo le specificità ordinamentali presenti nella legislazione vigente, nonché gli istituti contrattuali normativi ed economici delle aree dirigenziali che confluiscono nel ruolo unico;

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera, numero 2, sopprimere le parole:
”e della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio Sanitario Nazionale;
   alla lettera c):
    al numero 1, dopo la parola:
funzionari aggiungere le seguenti: come specificato nei CCNL di riferimento;
    al numero 2, dopo la parola: funzionario aggiungere le seguenti: come specificato nei CCNL di riferimento;
    al numero 3, sopprimere le parole: con eventuale trasformazione della natura giuridica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio.
   alla lettera f):
    dopo la parola:
assegnazione aggiungere la seguente: motivata;
    dopo le parole: sulla decadenza in caso di riorganizzazione delle amministrazioni aggiungere le seguenti: rimanendo ferme le garanzie previste dai ccnl delle aree di riferimento;
     dopo le parole: articolo 19, aggiungere le seguenti: comma 5-bis, e dopo le parole: sostenibile per le amministrazioni non statali aggiungere le seguenti:, nonché prevedendo, stessi limiti di durata dei dirigenti di ruolo senza possibilità di rinnovo;
   alla lettera h), premettere le parole: fermo restando il diritto del dirigente a ricevere un incarico e sostituire le parole: ai dirigenti privi di incarico, ovunque ricorrano, con le seguenti: ai dirigenti che non abbiano avuto incarico con provvedimento motivato a seguito di bandi utili per un periodo di 2 anni;.
9. 29. (ex 9. 492.) Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: degli enti pubblici di ricerca aggiungere le seguenti:, delle scuole statali di ogni ordine e grado,;

  Conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa;.
9. 30. (ex 9.175.) Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: degli enti pubblici di ricerca aggiungere le seguenti:, delle scuole statali di ogni ordine e grado,;

  Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole: esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa con le seguenti: per la dirigenza scolastica salvezza della disciplina in materia di reclutamento e inquadramento della stessa.
9. 31. (ex 9.172.) Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: degli enti pubblici di ricerca aggiungere le seguenti:, delle scuole statali di ogni ordine e grado,.
9. 32. (ex 9.174.) Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: enti pubblici di ricerca aggiungere le seguenti:, comprendendo i primi ricercatori e i dirigenti di ricerca,.
9. 33. (ex 9.544.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; aggiungere le seguenti: i dirigenti sono inseriti nel ruolo al momento della prima attribuzione di un incarico presso l'amministrazione, e vi permangono fino all'eventuale conferimento di incarico da parte di altra amministrazione, a seguito del quale essi transitano nel ruolo di quest'ultima.
9. 34. (ex 9.83.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: dallo stesso ruolo con le seguenti: dai ruoli del presente articolo.
*9. 35. Tancredi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: dallo stesso ruolo con le seguenti: dai ruoli del presente articolo.
*9. 36. Sottanelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: dallo stesso ruolo con le seguenti: dai ruoli del presente articolo.
*9. 37. Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: delle carriere ad ordinamento speciale di cui all'articolo 3, comma 1, con le seguenti: in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3.
9. 900. La Commissione

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: dallo stesso ruolo con le seguenti: dai ruoli del presente articolo.
*9. 38. Palese.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: eliminazione della distinzione aggiungere la seguente: giuridica.
9. 41. (ex 9.94.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: introduzione di ruoli unici anche per la dirigenza delle autorità indipendenti nel rispetto della loro piena autonomia, con le seguenti: introduzione di un ruolo unico separato per la dirigenza delle autorità indipendenti nel rispetto delle specificità professionali di ciascun organismo e della loro autonomia.
9. 42. (ex 9. 549.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: in sede di prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni, aggiungere le seguenti: e, ferma restando la salvaguardia del trattamento economico in godimento, previsione che gli incarichi di livello dirigenziale generale siano prioritariamente conferiti a dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle Pubbliche Amministrazioni che abbiano esercitato, senza valutazioni negative, incarichi di direzione di uffici di medesimo livello;.
9. 43. (ex 9. 4.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa.
*9. 44. (ex 9. 341.) Vargiu, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa.
*9. 45. (ex 9. 177.) Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole: esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con le seguenti: inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza pubblica.
9. 46. (ex 9. 64.) Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica con le seguenti: per la dirigenza scolastica, eventuale equiparazione retributiva stabilita in sede di contrattazione.
9. 47. (ex 9. 195.) Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole: esclusione dai suddetti ruoli unici con le seguenti: inclusione nei suddetti ruoli unici.

  Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: e inquadramento.
9. 39. (ex 9.61.) Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere la parola: speciale.
9. 48. (ex 9. 176.) Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: istituzione presso il Dipartimento della Funzione pubblica fino a: finanza pubblica.
9. 49. (ex 9. 223.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. 50. (ex 9. 591.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione per la dirigenza statale aggiungere le seguenti: con il compito di coordinamento del controllo di gestione e valutazione del personale dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato,

  Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole da: selezionati fino alla fine del numero, con le seguenti: individuati attraverso un avviso pubblico, inseriti in un elenco composto da una rosa di non meno di quindici persone, di cui almeno un terzo interni all'amministrazione, e la maggioranza costituita da esterni, anche stranieri, purché di elevata qualificazione professionale nelle discipline economiche, giuridiche, sociologiche, statistiche e tecniche, nonché esperti nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, sorteggiati da un apposito comitato di selezione, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: prevedere che la Commissione rimanga in carica tre anni, rinnovando il mandato dei membri della Commissione medesima una sola volta; prevedere che la Commissione fornisca valutazione comparativa dei dirigenti, per rassegnazione di relativi incarichi; prevedere la determinazione delle procedure, metodologie e dei tempi operativi, ai fini della valutazione periodica dei dirigenti; prevedere che la commissione offra anche supporto e consulenza alle amministrazioni dello Stato per l'organizzazione e il funzionamento, per la ridefinizione della pianta organica del personale dipendente, e le relative modalità e procedure di copertura dei posti, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente; prevedere che la Commissione possa formulare, anche a richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali; prevedere la presentazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente al controllo di gestione e valutazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato; al relativo onere, corrispondente a una spesa massima di 10 milioni di euro si provvede, nell'ambito della prossima sessione di bilancio, mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
9. 51. (ex 9. 92.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: i cui componenti aggiungere le seguenti: di cui un terzo eletti tra i dirigenti statali.
9. 52. (ex 9. 490.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: i cui componenti sono aggiungere le seguenti: per la metà eletti dai dirigenti del ruolo e per la restante metà.

  Conseguentemente al medesimo numero, dopo le parole: cariche politiche e sindacali, aggiungere le seguenti: all'atto dell'assunzione dell'incarico.
9. 53. (ex 9. 6.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole da: sono selezionati con modalità fino a: merito e incompatibilità con le seguenti: estratti a sorte all'interno di uno specifico elenco costituito da professori ordinari, magistrati in pensione o in congedo appartenenti alle magistrature superiori, assicurando la turnazione biennale e il requisito dell'incompatibilità.
9. 54. (ex 9. 226.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: sono selezionati, aggiungere le seguenti: previo parere favorevole dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione.
9. 55. (ex 9. 225.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: sono selezionati, aggiungere le seguenti: previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti per materia,.
9. 56. (ex 9. 224.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole da: con scadenze differenziate a: sindacali con le seguenti: e tramite sorteggio da un elenco aperto costituito previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, sulla base di requisiti culturali, professionali e di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali oltre che con qualsiasi incompatibilità riconducibile alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al suoi decreti delegati;.
9. 57. (ex 9. 524.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole: e incompatibilità con cariche politiche e sindacali con le seguenti: e incompatibilità con cariche elettive, politiche e sindacali nei precedenti cinque anni.
9. 58. (ex 9. 612.) Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: e incompatibilità con cariche politiche e sindacali aggiungere le seguenti:, i curricula dei componenti della Commissione per la dirigenza statale sono pubblicati sul sito del Dipartimento della funzione pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9. 59. (ex 9. 613.) Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole: e del concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli incarichi con le seguenti: e attribuzione di poteri sanzionatori agli organismi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
9. 61. (ex 9. 552.) Nesci.

  Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole: dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli incarichi con le seguenti: di sistemi di valutazione che rispecchino i principi di cui alla successiva lettera i) al fine del conferimento e della revoca degli incarichi; disciplina dei poteri della Commissione e degli effetti dei suoi provvedimenti sugli organi vigilati sui loro atti;
9. 60. (ex 9. 130.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b) numero 1, sopprimere le parole da: attribuzione delle funzioni del Comitato fino a: oneri per la finanza pubblica.
*9. 62. (ex 9. 481.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b) numero 1, sopprimere le parole da: attribuzione delle funzioni del Comitato fino a: oneri per la finanza pubblica.
*9. 63. (ex 9. 227.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
9. 64. (ex 9. 35.) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: attribuzione della gestione fino a: della presente lettera
9. 65. (ex 9. 228.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: sulla base dei medesimi criteri aggiungere le seguenti: quanto alle funzioni e alla composizione.
9. 66. (ex 9. 554.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole da: della dirigenza amministrativa fino alla fine del numero, con le seguenti: della dirigenza amministrativa del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica sanitaria del Servizio sanitario nazionale, la definizione del cui nuovo stato giuridico è rinviata ad apposita normativa, coerente con i principi dettati in proposito dal patto per la salute 2014.
9. 67. (ex 9. 63.) Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: dirigenza amministrativa, professionale tecnica aggiungere le parole: di ruolo.
9. 68. (ex 9. 150.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti:, nonché degli ingegneri già di ruolo in strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

  Conseguentemente al medesimo comma, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  3) con riferimento alla dirigenza sanitaria: possibilità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario per gli ingegneri, iscritti al relativo Ordine professionale ed in possesso di Diploma di specializzazione, previo concorso pubblico per titoli ed esami; possibilità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario per gli Ingegneri, già di ruolo in strutture del SSN, in servizio da almeno cinque anni con qualifica dirigenziale.
*9. 69. (ex * 9. 342.) Vargiu.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti:, nonché degli ingegneri già di ruolo in strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

  Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   3) con riferimento alla dirigenza sanitaria: possibilità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario per gli ingegneri, iscritti al relativo Ordine professionale ed in possesso di Diploma di specializzazione, previo concorso pubblico per titoli ed esami; possibilità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario per gli Ingegneri, già di ruolo in strutture del SSN, in servizio da almeno cinque anni con qualifica dirigenziale.”
*9. 70. (ex *9. 88.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti:, nonché degli ingegneri clinici e biomedici già di ruolo in strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

  Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2-bis. Con riferimento alla dirigenza sanitaria: possibilità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario per gli ingegneri clinici e biomedici, iscritti al relativo Ordine professionale ed in possesso di Diploma di specializzazione, previo concorso pubblico per titoli ed esami; possibilità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario per gli Ingegneri Clinici e Biomedici, già di ruolo in strutture del SSN, in servizio da almeno cinque anni con qualifica dirigenziale.
9. 71. (ex 9. 343.) Vargiu.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti:, nonché degli ingegneri clinici e biomedici, operanti nei SSN, afferenti nelle funzioni aziendali deputate al governo del patrimonio tecnologico biomedicale (ingegneria clinica, bioingegneria, ingegneria medica), già di ruolo in strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

  Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  3. Con riferimento alla dirigenza sanitaria: possibilità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario per gli ingegneri clinici e biomedici, iscritti al relativo Ordine professionale ed in possesso di Diploma di specializzazione, previo concorso pubblico per titoli ed esami; possibilità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario per gli Ingegneri Clinici e Biomedici, operanti nel SSN, afferenti nelle funzioni aziendali deputate al governo del patrimonio tecnologico biomedicale (ingegneria clinica, bioingegneria, ingegneria medica), già di ruolo in strutture del SSN, in servizio da almeno cinque anni con qualifica dirigenziale.
9. 72. (ex 9. 89.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: Servizio sanitario nazionale, aggiungere le seguenti: All'articolo 5 del decreto-legge del 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 12-bis è aggiunto il seguente:
  «12-ter. le liste speciali già costituite ai sensi del comma 12 sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della presente legge, e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007.»
9. 73. (ex 9. 506.) Vargiu.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: nonché degli ingegneri clinici e biomedici, operanti nel SSN, afferenti nelle funzioni aziendali deputate al governo del patrimonio tecnologico biomedicale.
9. 74. (ex 9. 340.) Vargiu.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, aggiungere, in fine, le parole:, nonché degli ingegneri clinici e Biomedici, operanti nel SSN, afferenti nelle funzioni aziendali deputate al governo del patrimonio tecnologico biomedicale (ingegneria clinica, bioingegneria, ingegneria medica).
9. 75. (ex 9. 90.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere in fine le parole: le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i propri statuti ai fini dell'attuazione della presente lettera.
9. 76. (ex 9. 547.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
9. 77. (ex 9. 36.) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera b),numero 3), dopo le parole: dirigenti di ruolo negli enti locali; aggiungere le seguenti: previsione, nell'ambito del ruolo, della sezione per la professionalità speciale del dirigente apicale;

  Conseguentemente alla medesima lettera, numero 4):
   dopo le parole:
abolizione della figura, sostituire le parole: attribuzione alla dirigenza, di cui al numero 3), con le seguenti: attribuzione ai dirigenti inseriti nella sezione per la professionalità speciale del dirigente apicale di cui al numero 3),;
   dopo le parole: nelle fasce professionali A e B, sostituire le parole: nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) con le seguenti: nella sezione per la professionalità speciale del dirigente apicale di cui al numero 3;
   sopprimere le parole: fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo;
    sostituire le parole: specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: previsione della confluenza nel suddetto ruolo unico, dopo due anni, dei segretari che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C, e specifica disciplina per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge;
    sostituire le parole: in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni con le seguenti: in sede di prima applicazione e per un periodo di cinque anni;
    sopprimere le parole: e confluiti nel ruolo di cui al numero 3),.
9. 78. (ex 9. 71.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: dirigenti di ruolo negli enti locali, aggiungere le seguenti: previsione, nell'ambito del ruolo, di un ambito speciale per la dirigenza apicale locale;

  Conseguentemente al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole da: privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo fino alla fine del numero con le seguenti: specifica disciplina che contempli la confluenza nella sezione speciale di cui al numero 3) del ruolo unico, con inquadramento dirigenziale dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e per i vincitori ammessi al corso di formazione per l'accesso in carriera già avviato alla data di entrata in vigore della presente legge; specifica disciplina che subordini l'ingresso nella suddetta sezione speciale, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo esclusivamente dal ruolo unico di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo della facoltà di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre ai fini dell'attribuzione di incarichi di dirigenza apicale; in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali i Comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3) nonché ai vincitori della procedura concorsuale di ammissione al corso di formazione per l'accesso in carriera, già bandite all'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.
9. 79. (ex 9. 242.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: di ruolo negli enti locali, aggiungere le seguenti: previsione, nell'ambito del ruolo, di un ambito speciale per la dirigenza apicale locale;.
*9. 80. (ex 9. 617.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: di ruolo negli enti locali, aggiungere le seguenti: previsione, nell'ambito del ruolo, di un ambito speciale per la dirigenza apicale locale;.
*9. 81. (ex 9. 85.) Palmieri.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere le parole da: attribuzione della gestione fino a: della presente lettera.
9. 82. (ex 9.230.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera con le seguenti: istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.
9. 84. (ex 9.589.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale; aggiungere le seguenti: istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e a cui partecipano i rappresentanti degli enti locali.
9. 83. (ex 9.587.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere le parole da: mantenimento fino alla fine del numero
9. 85. (ex 9.231.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b) numero 3) sostituire le parole da mantenimento della figura fino alla fine del numero con le seguenti: articolazione del ruolo unico dei dirigenti locali per aree professionali; attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; facoltà di nominare come dirigente apicale un direttore generale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni capoluogo di provincia, per i Comuni con più di 60.000 abitanti, per le Città metropolitane e per le province, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale; previsione, per i Comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

  Conseguentemente alla medesima lettera, numero 4):
    sopprimere le parole:
attribuzione alla dirigenza, di cui al numero 3), dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa;
   sopprimere le parole: fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   sopprimere le parole: previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;.
*9. 86. (ex 9. 21.) Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 3) sostituire le parole da: mantenimento della figura fino alla fine della lettera: articolazione del ruolo unico dei dirigenti locali per aree professionali; attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; facoltà di nominare come dirigente apicale un direttore generale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni capoluogo di provincia, per i Comuni con più di 60.000 abitanti, per le Città metropolitane e per le province, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale; previsione, per i Comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

  Conseguentemente, al numero 4):
   sopprimere le parole:
attribuzione alla dirigenza, di cui al numero 3), dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa;
   sopprimere le parole: fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   sopprimere le parole: previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;.
*9. 87. (ex 9. 497.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole da: mantenimento fino alla fine del numero con le seguenti: previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale.
9. 88. (ex 9.586.) Invernizzi.

Subemendamento all'emendamento 9. 500 della Commissione.

  All'emendamento 9. 500 della Commissione, sostituire le parole: e definizione dei con le seguenti: fermi restando i.
0. 9. 500. 1. Cecconi, Lombardi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, Nesci, Ciprini, Toninelli, D'Ambrosio, Businarolo, Sibilia.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: 23 dicembre 2009. n. 191, aggiungere le seguenti: e definizione dei relativi requisiti,.
9. 500. La Commissione.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
   3-bis) dei dirigenti non inclusi nelle aree di cui ai numeri precedenti: istituzione di distinti ruoli definizione dello stato giuridico attraverso appositi decreti legislativi”.
9. 89. (ex 9.482.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
   3-bis) introduzione di una disciplina che preveda un ridimensionamento del numero degli incarichi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; introduzione di una disciplina transitoria per il superamento della previsione, negli enti locali, della copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato.
9. 90. (ex 9.631.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
*9. 91. (ex 9.480.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
*9. 92. Civati, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
*9. 93. (ex 9.632.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) sopprimere le parole: abolizione della figura.

  Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole: controllo della legalità dell'azione amministrativa con le seguenti: controllo preventivo di legittimità sugli atti e sull'attività amministrativa.
9. 94. (ex 9. 486.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: abolizione della figura fino alla fine del numero, con le seguenti: All'articolo 99 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 2, le parole: la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario sono sostituite dalle seguenti: il segretario dura in carica per un periodo di cinque anni;
    2) il comma 3 è abrogato.
   b) L'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
   c) L'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato.
9. 95. (ex 9. 628.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: abolizione della figura fino alla fine del numero, con le seguenti: conferma della figura e rivisitazione delle funzioni: nomina ministeriale, formazione semestrale obbligatoria presso la SNA e tutela dell'indipendenza e terzietà rispetto alla parte politica in attuazione vera del principio generale sancito dall'ordinamento della separazione dell'attività di indirizzo e dell'attività di gestione; valorizzazione e legittimazione politica giuridica e culturale della figura del segretario comunale quale presidio di legalità nei comuni; affidamento al segretario comunale del ruolo del controllo preventivo sugli atti e sull'attività amministrativa.
9. 96. (ex 9. 485.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: abolizione della figura fino alla fine del numero, con le seguenti: confluenza nel ruolo unico di cui alla lettera b), numero 1, del presente articolo con il profilo di segretario generale; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico di cui al n. 1 lettera b) e soppressione del precedente albo. Istituzione di una sezione nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali non iscritti nella sezione speciale della dirigenza di cui al n. 1 lettera b); Specifica disciplina che contempli l'ammissione nella sezione speciale del ruolo unico di cui al n. 1 lettera b), per i segretari comunali iscritti nella fascia C e di coloro che saranno iscritti quali vincitori dei corso concorso nazionale già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, dopo due anni di servizio; revisione della figura nell'ambito della disciplina delle autonomie locali, assicurando l'obbligatorietà in tutti gli enti locali; revisione del sistema di nomina e decadenza secondo criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commissione istituita presso il ministero della funzione pubblica ovvero delle sue articolazioni regionali; introduzione di specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza dei Segretari generali/direttori amministravi per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'A.N.A.C; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza.
*9. 97. (ex 9. 111.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: abolizione della figura fino alla fine del numero, con le seguenti: confluenza nel ruolo unico di cui alla lettera b), numero 1, del presente articolo con il profilo di segretario generale; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico di cui al n. 1 lettera b) e soppressione del precedente albo. Istituzione di una sezione nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali non iscritti nella sezione speciale della dirigenza di cui al n. 1 lettera b): Specifica disciplina che contempli l'ammissione nella sezione speciale del ruolo unico di cui al n. 1 lettera b), per i segretari comunali iscritti nella fascia C e di coloro che saranno iscritti quali vincitori del corso concorso nazionale già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, dopo due anni di servizio. Revisione della figura nell'ambito della disciplina delle autonomie locali, assicurando l'obbligatorietà in tutti gli enti locali. Revisione del sistema di nomina e decadenza secondo criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commissione istituita presso il ministero della funzione pubblica ovvero delle sue articolazioni regionali. Introduzione di specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza dei Segretari generali/direttori amministravi per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'A.N.A.C. Specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza.
*9. 98. (ex 9. 241.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: abolizione della figura fino alla fine del numero, con le seguenti: trasformazione della figura in dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, controllo della legalità dell'azione amministrativa e prevenzione della corruzione all'interno dell'ente; inserimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B e C, in apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo. Previsione dell'accesso alla sezione speciale dei dirigenti apicali tramite specifico corso-concorso. Previsione di una disciplina particolare per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo. Previsione di una specifica disciplina che contempli la confluenza nella sezione speciale dei dirigenti apicali del suddetto ruolo unico, per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, con attribuzione ai medesimi del trattamento economico applicabile al personale inquadrato nella predetta fascia professionale C dell'abolito albo dei segretari comunali e provinciali. Obbligo per gli enti locali di avvalersi, anche mediante convenzioni ex articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000, ove ciò non comprometta l'efficiente svolgimento delle funzioni attribuite al dirigente apicale. Definizione di presupposti oggettivi per la revoca dell'incarico e della relativa procedura, con parere obbligatorio e vincolante dell'ANAC, in relazione a gravi violazioni dei doveri d'ufficio. Possibilità per i comuni capoluogo di provincia e per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti di nominare un direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo n. 267/2000 e attribuzione, in tali casi, al dirigente apicale delle sole funzioni di controllo della legalità dell'azione amministrativa, di rogito dei contratti nei quali l'Ente è parte e di responsabile della prevenzione della corruzione all'interno dell'ente.
9. 101. (ex 9. 240.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b) numero 4) sostituire le parole: abolizione della figura con le seguenti: revisione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A B e C in un'apposita sezione del ruolo dei dirigenti di cui alla lettera b), numero 1) e soppressione del relativo Albo speciale; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico, attraverso percorsi agevolati di mobilità, verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto; specifica disciplina, che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio, anche come funzionario, per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni;
9. 102. (ex 9. 96.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera b), numero 4, sostituire le parole: abolizione della figura con le seguenti: revisione della figura senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente;

  Conseguentemente, al medesimo numero:
   sostituire le parole da: nelle fasce professionali A e B a: soppressione del relativo Albo, con le seguenti: nelle fasce professionali A, B e C, in un'apposita sezione speciale del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui alla lettera b), numero 1), e soppressione del relativo Albo speciale;
   sostituire le parole da: per gli enti locali privi di fino alla fine del numero 4,con le seguenti: in tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale attingendo dalla sezione speciale con compiti di direzione generale ed organizzazione dell'Ente e gestione del personale anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa definizione delle procedure di reclutamento, nomina e revoca; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione generale in forma associata, previa definizione di criteri e modalità di gestione, attingendo dalla sezione speciale; previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quelli in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto.
9. 103. (ex 9. 488.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da:; attribuzione della dirigenza fino alla fine del numero, con le seguenti: con conseguente diretto transito nei ruoli dell'ANAC, della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri in particolare quelli dell'interno, degli Enti pubblici e degli Enti locali in qualità di dirigenti a tempo indeterminato, senza alcuna modifica dello status giuridico ed economico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente; istituzione di un albo della dirigenza apicale e inserimento nell'albo di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi svolge funzione di segretario comunale in base alla categoria di abolizione e nomina obbligatoria dei dirigenti apicali in ogni comune indipendentemente dal numero della popolazione, in fase transitoria possibilità per i segretari comunali in servizio, nelle fasce A e B, di transitare nei ruoli della magistratura contabile e amministrativa previa nomina governativa; modifica della legge 186 del 1982 capo 2o per l'accesso alla magistratura del TAR e introduzione della previsione della nomina governativa per la metà dei posti vacanti di referendario TAR per i segretari comunali in possesso dei seguenti requisiti: anzianità di servizio in qualità di segretario comunale di fascia A e B di almeno dieci anni laurea in giurisprudenza, abilitazione alla professione forense, master di secondo livello, partecipazione a corsi di alta specializzazione giuridica e superamento di uno specifico corso-concorso abilitativo».
9. 99. (ex 9.484.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: attribuzione della dirigenza fino alla fine del numero, con le seguenti: inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti, al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti, all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e il relativo trattamento pensionistico.
9. 100. (ex 9.483.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b) numero 4) sostituire le parole da: attribuzione fino a: amministrativa, con le seguenti: attribuzione al segretario comunale del ruolo di direttore generale di governo locale, avente funzioni di verifica della regolarità della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, regolarità della normativa sui contratti pubblici, tutela dei diritti dei cittadini e delle imprese, verifica dell'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, verifica della regolarità sulle concessioni e appalti di servizi e lavori, nonché referente della Corte dei Conti e della Ragioneria generale dello Stato, fermo restando il rispetto della vigente normativa in, materia di contenimento della spesa di personale.
9. 106. (ex 9. 102.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: attribuzione alla dirigenza di cui al numero 3) con le parole: obbligo per gli enti locali di attribuire ad un dirigente di cui al numero 1.
9. 107. Rampelli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: attribuzione alla dirigenza con le seguenti: obbligo per gli enti locali di attribuire ad un dirigente;

  Conseguentemente, al medesimo numero:
   sostituire le parole
dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) con le seguenti: dei dirigenti dello stato di cui al numero 1);
   dopo le parole: obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa aggiungere le seguenti: attingendo dal ruolo unico di cui al numero 1);
   sostituire le parole: e per un periodo non superiore a tre anni con le seguenti: per un periodo di cinque anni;
   aggiungere in fine i seguenti periodi: previsione di una apposita disciplina per il conseguimento della abilitazione a ricoprire l'incarico di dirigente apicale per i dirigenti di ruolo, di cui ai numeri 1), 2) e 3), nonché per il conferimento e la durata degli incarichi secondo criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commissione istituita pressa il ministero della funzione pubblica ovvero, delle sue articolazioni regionali; introduzione di specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza, dei dirigenti apicali per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'ANAC; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza. Puntuale definizione del profilo di dirigente apicale con la attribuzione, in rapporto alla entità demografica dell'ente, dei compiti di gestione del personale, anche dirigenziale, e di organizzazione dell'ente, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre definizione di criteri e limiti al convenzionamento dell'ufficio di dirigente apicale.
9. 104. (ex 9. 113.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: attribuzione alla dirigenza con le seguenti obbligo per gli enti locali di attribuire ad un dirigente.
*9. 105. (ex 9. 104.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: attribuzione alla dirigenza con le parole: obbligo per gli enti locali di attribuire ad un dirigente.
*9. 108. (ex 9. 570.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: attribuzione alla dirigenza aggiungere le seguenti: del ruolo di competenza.
9. 109. (ex 0. 9. 1003. 1.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: attribuzione alla dirigenza aggiungere le seguenti: e in possesso di idonei requisiti formativi professionali.
*9. 110. Mura.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: attribuzione alla dirigenza aggiungere le seguenti: e in possesso di idonei requisiti formativi professionali.
*9. 111. Dieni, Lombardi, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Dadone.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: attribuzione alla dirigenza aggiungere le seguenti: e in possesso di idonei requisiti formativi professionali.
*9. 801. Palmieri.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: di cui al numero 3) con le seguenti: di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   sopprimere le parole:
mantenimento della funzione rogante in capo ai dirigenti apicali aventi i prescritti requisiti;
   sopprimere le parole: di ammissione al corso di accesso in carriera
   sopprimere le parole: previsione che gli incarichi di funzione dirigenziale apicale cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi; previsione della possibilità, per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e previsione, in tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa a un dirigente di ruolo;
   sostituire le parole da: gli enti locali privi di un direttore fino alla fine della lettera, con le seguenti: i Comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica); in assenza di specifiche professionalità interne all'Ente, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, possibilità per i Comuni Capoluogo di Provincia e per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti di reclutare il dirigente apicale anche al di fuori del ruolo unico, purché in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali;.
9. 112. (ex 9.118.) Busin.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: numero 3) dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa con le seguenti: numero 1) dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, direzione degli uffici,

  Conseguentemente, al medesimo numero:
   sostituire le parole:
nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) con le seguenti: nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 1);
   dopo le parole: un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa aggiungere le seguenti: direzione degli uffici;
   sostituire le parole: cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi; con le seguenti: possano non essere confermati con provvedimento motivato entro novanta giorni dalla data di insediamento, degli organi esecutivi;
   sostituire le parole: in tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa ad un dirigente di ruolo con le seguenti: in tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa, roganti e di assistenza agli organi ad un dirigente di ruolo in possesso di specifici requisiti di professionalità definiti da apposita disciplina ed in condizione di equiordinazione con la restante dirigenza;
   sostituire le parole: e confluiti nel ruolo di cui al numero 3) con le seguenti: e confluiti nel ruolo di cui numero 1);
   dopo le parole: concorso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; aggiungere le seguenti: analogo obbligo, per gli enti che si avvalgono del direttore generale, di individuare il dirigente di ruolo cui conferire le funzioni di controllo, roganti e di assistenza agli organi, ai soggetti, già iscritti nell'albo dei segretari comunali e confluiti nel ruolo di cui al numero 1); previsione di apposita disciplina per il conseguimento, da parte dei dirigenti di ruolo di cui alla lettera B), della abilitazione a ricoprire l'incarico di dirigente apicale negli enti locali o di dirigente con funzioni di controllo, roganti e di assistenza agli organi negli enti che si avvalgono della possibilità di nominare il direttore generale ai sensi dell'articolo 108 TUEL; specifica disciplina per la mobilità presso il Ministero dell'interno o presso 1'ANAC, Sezione distaccata presso le prefetture, dei Segretari rimasti privi di sede a seguito del processo di riorganizzazione in atto e attribuzione delle funzioni di collaborazione per la redazione dei piani di prevenzione della corruzione dei Comuni facenti parte della Provincia, ivi compreso il Comune Capoluogo.
*9. 113. Civati, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: numero 3) dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa con le seguenti: numero 1) dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, direzione degli uffici,

  Conseguentemente, al medesimo numero:
   sostituire le parole:
nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) con le seguenti: nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 1);
   dopo le parole: un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa aggiungere le seguenti: direzione degli uffici;
   sostituire le parole: cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi; con le seguenti: possano non essere confermati con provvedimento motivato entro novanta giorni dalla data di insediamento, degli organi esecutivi;
   sostituire le parole: in tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa ad un dirigente di ruolo con le seguenti: in tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa, roganti e di assistenza agli organi ad un dirigente di ruolo in possesso di specifici requisiti di professionalità definiti da apposita disciplina ed in condizione di equiordinazione con la restante dirigenza;   sostituire le parole: e confluiti nel ruolo di cui al numero 3) con le seguenti: e confluiti nel ruolo di cui numero 1);
   dopo le parole: concorso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; aggiungere le seguenti: analogo obbligo, per gli enti che si avvalgono del direttore generale, di individuare il dirigente di ruolo cui conferire le funzioni di controllo, roganti e di assistenza agli organi, ai soggetti, già iscritti nell'albo dei segretari comunali e confluiti nel ruolo di cui al numero 1); previsione di apposita disciplina per il conseguimento, da parte dei dirigenti di ruolo di cui alla lettera B), della abilitazione a ricoprire l'incarico di dirigente apicale negli enti locali o di dirigente con funzioni di controllo, roganti e di assistenza agli organi negli enti che si avvalgono della possibilità di nominare il direttore generale ai sensi dell'articolo 108 TUEL; specifica disciplina per la mobilità presso il Ministero dell'interno o presso 1'ANAC, Sezione distaccata presso le prefetture, dei Segretari rimasti privi di sede a seguito del processo di riorganizzazione in atto e attribuzione delle funzioni di collaborazione per la redazione dei piani di prevenzione della corruzione dei Comuni facenti parte della Provincia, ivi compreso il Comune Capoluogo.
*9. 114. Piccione.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: numero 3) con le seguenti: numero 1).
**9. 115. Rampelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: numero 3) con le seguenti: numero 1).
**9. 116. Civati, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: coordinamento dell'attività amministrativa aggiungere le seguenti: direzione degli uffici.
9. 117. Civati, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: mantenimento della funzione rogante in capo ai dirigenti apicali aventi i prescritti requisiti.
9. 121. Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: aventi i prescritti requisiti; aggiungere le seguenti: previsione di una selezione che garantisca il possesso di specifici requisiti formativi e professionali ai soggetti non già vincitori di procedure concorsuali per il reclutamento di segretari comunali e provinciali.
*9. 118. Mura.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: aventi i prescritti requisiti; aggiungere le seguenti: previsione di una selezione che garantisca il possesso di specifici requisiti formativi e professionali ai soggetti non già vincitori di procedure concorsuali per il reclutamento di segretari comunali e provinciali.
*9. 119. Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Dadone, Lombardi.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: aventi i prescritti requisiti; aggiungere le seguenti: previsione di una selezione che garantisca il possesso di specifici requisiti formativi eprofessionali ai soggetti non già vincitori di procedure concorsuali per il reclutamento di segretari comunali e provinciali.
*9. 120. Palmieri.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo aggiungere le seguenti: prevedendo il diritto per gli stessi di optare, in alternativa, per il trasferimento in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni. Una specifica disciplina, inoltre, consentirà, in via transitoria, la mobilità in altri ruoli della dirigenza.
9. 126. (ex 9. 599.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3), con le seguenti: dei dirigenti dello Stato di cui al numero 1).

  Conseguentemente al medesimo numero, dopo le parole: obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa aggiungere le seguenti: attingendo dal ruolo unico di cui al numero 1).
9. 124. (ex 9. 572.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1 lettera b) numero 4, sostituire le parole: dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3), con le seguenti: dei dirigenti dello Stato di cui al numero 1).
9. 125. (ex 9. 105.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) aggiungere le seguenti: in una specifica sezione,

  Conseguentemente:
   al medesimo numero:
    dopo le parole:
nel suddetto ruolo unico aggiungere le seguenti: nella specifica sezione dei dirigenti apicali;
    dopo le parole: obbligo per gli enti locali di nominare comunque, aggiungere le seguenti: esclusivamente all'interno del ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3)
    dopo le parole: controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica aggiungere le seguenti:; la nomina avverrà alla prima scadenza dell'incarico in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo;
    aggiungere, in fine, le parole: «definizione puntuale dei compiti spettanti al Dirigente apicale con l'attribuzione allo stesso dei compiti attualmente attribuiti ai segretari comunali e specificazione di quelli eventualmente non più spettanti; conferma della disciplina dell'articolo 109 comma 2 del decreto legislativo 267/2000.»;
    alla lettera f), sostituire le parole: conferimento degli incarichi a dirigenti con le parole: conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali;
    alla lettera h), sopprimere parole: disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità, successivo a valutazione negativa
   alla lettera m), sostituire le parole: definizione di limiti assoluti con le seguenti: definizione nella contrattazione collettiva di limiti assoluti;
9. 122. (ex 9. 496.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4, dopo le parole: dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) aggiungere le seguenti: in una specifica sezione;

  Conseguentemente al medesimo numero:
   dopo le parole:
nel suddetto ruolo unico aggiungere le seguenti: nella specifica sezione dei dirigenti apicali;
   dopo le parole: obbligo per gli enti locali di nominare comunque aggiungere le seguenti: esclusivamente all'interno del ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3); la nomina avverrà alla prima scadenza dell'incarico in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo;
   aggiungere, in fine, le parole: definizione puntuale dei compiti spettanti al Dirigente apicale con l'attribuzione allo stesso dei compiti attualmente attribuiti ai segretari comunali e specificazione di quelli eventualmente non più spettanti; conferma della disciplina dell'articolo 109 comma 2 del decreto legislativo 267/2000”.
9. 123. (ex 9. 122.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: specifica disciplina che contempli la confluenza fino alla fine del numero, con le seguenti: specifica disciplina che contempli la confluenza nella suddetta sezione speciale del ruolo unico, con inquadramento dirigenziale dopo due anni esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e per i vincitori ammessi al corso di formazione per l'accesso in carriera già avviato alla data di entrata in vigore della presente legge; specifica disciplina che subordini l'ingresso nella sezione speciale di cui al punto 3 fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo esclusivamente dal ruolo unico di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, della facoltà di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre ai fini dell'attribuzione di incarichi di dirigenza apicale; in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali e i comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3) nonché ai vincitori della procedura concorsuale di ammissione al corso di formazione per l'accesso in carriera, già bandite all'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.
9. 127. (ex 9. 86.) Palmieri.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: specifica disciplina che contempli la confluenza fino alla fine del numero, con le seguenti: specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonché a coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e ai vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; decorso il predetto periodo, obbligo per gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale ai dirigenti iscritti in apposita area professionale del ruolo di cui al numero 3); disciplina dell'area professionale secondo criteri idonei ad assicurare il possesso di competenze e requisiti professionali commisurati alla dimensione e complessità degli enti;.
9. 128. (ex 9. 621.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: specifica disciplina che contempli fino alla fine del numero con le seguenti: specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo dalla corrispondente area professionale del ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonché a coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e ai vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.
9. 129. (ex 9. 623.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4, dopo le parole: due anni di esercizio effettivo aggiungere le seguenti: anche già maturati;

  Conseguentemente, al medesimo numero,
   dopo le parole:
obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa aggiungere le seguenti: attingendo dal ruolo unico di cui al precedente numero 3;
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: previsione di una specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza.
9. 130. (ex 9. 495.) Costantino, Quaranta, Scotto, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: di ammissione al corso di accesso in carriera

  Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 131. Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa con le seguenti: un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo preventivo di legittimità sugli atti e sull'attività amministrativa.
9. 134. (ex 9. 487.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa aggiungere le seguenti: attingendo dalla corrispondente area professionale del ruolo di cui al numero 3);

  Conseguentemente al medesimo numero sostituire le parole non superiore a tre anni con le seguenti: non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
9. 132. (ex 9. 143.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa aggiungere le seguenti attingendo dalla corrispondente area professionale del ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

  Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole da: previsione che gli incarichi di funzione dirigenziale fino alla fine del numero con le seguenti: previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonché a coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e ai vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.
9. 135. (ex 9. 239.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa aggiungere le seguenti: attingendo dal ruolo unico di cui al numero 1).
9. 136. (ex 9. 106.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) dopo le parole: obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa aggiungere le seguenti: attingendo esclusivamente dal ruolo unico di cui al numero 3).
9. 137. (ex 9. 237.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi; con le seguenti: possano non essere confermati con provvedimento motivato entro novanta giorni dalla data di insediamento, degli organi esecutivi;
9. 138. Civati, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro centoventi giorni.
*9. 139. Mura.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro centoventi giorni.
*9. 140. Palmieri.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro centoventi giorni.
*9. 141. Dieni, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Dadone, Lombardi.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: della possibilità, per aggiungere le seguenti: le città metropolitane e.
9. 142. Gasparini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: in alternativa al dirigente apicale con le seguenti: altresì un direttore generale.

  Conseguentemente al medesimo numero, sopprimere le parole da: e previsione, in tale ipotesi, fino a: un dirigente di ruolo.
9. 143. Dieni, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Dadone, Lombardi.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: un direttore generale nominato ai sensi del citato articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 aggiungere le seguenti: con le procedure previste alla lettera f).

  Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole da: e previsione, in tale ipotesi, fino a: un dirigente di ruolo.
9. 144. Dieni, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Dadone, Lombardi.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa a un dirigente di ruolo; con le seguenti: dell'affidamento a questi delle relative funzioni.

  Conseguentemente al medesimo numero:
   sopprimere le parole:
privi di un direttore generale nominato ai sensi del citato articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
   dopo le parole: nonché ai soggetti già iscritti all'albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica aggiungere le seguenti: e previsione altresì dell'obbligo, per i comuni con popolazione superiore a centomila abitanti che nominino in alternativa al dirigente apicale un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa ad uno dei predetti soggetti.
*9. 145. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa a un dirigente di ruolo; con le seguenti: dell'affidamento a questi delle relative funzioni.

  Conseguentemente al medesimo numero:
   sopprimere le parole:
privi di un direttore generale nominato ai sensi del citato articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
   dopo le parole: nonché ai soggetti già iscritti all'albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica aggiungere le seguenti: e previsione altresì dell'obbligo, per i comuni con popolazione superiore a centomila abitanti che nominino in alternativa al dirigente apicale un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa ad uno dei predetti soggetti.
*9. 146. D'Attorre, Zanin.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa aggiungere le seguenti: e della funzione rogante.
9. 550. La Commissione.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: dell'obbligo di gestire con le seguenti: della facoltà di gestire.
9. 147. (ex 9. 235.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: n. 122, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre ai fini dell'attribuzione di incarichi di dirigenza apicale.
9. 148. (ex 9. 233.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: non superiore a tre anni con le seguenti: di cinque anni;

  Conseguentemente al medesimo numero sopprimere le parole: e confluiti nel ruolo di cui al numero 3),.
9. 149. (ex 9. 70.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: non superiore a tre anni sono sostituite da: di cinque anni.
*9. 150. (ex 9. 107.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: non superiore a tre anni con le seguenti: di cinque anni.
*9. 151. (ex 9. 578.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: non superiore a tre anni con le seguenti: di tre anni.
9. 152. (ex 9. 236.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: superiore a tre anni con le seguenti: inferiore a tre anni e non superiore a cinque;

  Conseguentemente al medesimo numero,
   dopo le parole:
già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; aggiungere le seguenti: decorso il predetto periodo, obbligo per gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale ai dirigenti iscritti in apposita area professionale del ruolo di cui al numero 3); disciplina dell'area professionale secondo criteri idonei ad assicurare il possesso di competenze e requisiti professionali commisurati alla dimensione e complessità degli enti;.
9. 153. (ex 9. 142.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo aggiungere le seguenti: che definisca i requisiti per l'incarico di dirigente apicale.
*9. 154. D'Attorre, Fabbri, Tino Iannuzzi, Zanin.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo aggiungere le seguenti: che definisca i requisiti per l'incarico di dirigente apicale.
*9. 155. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: privi di direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di conferire l'incarico di direzione con le seguenti: di nominare comunque un dirigente.
9. 156. Dieni, Lombardi, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Dadone.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: ai predetti soggetti, già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonché ai soggetti già iscritti all'albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: attingendo esclusivamente dai soggetti già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3).
9. 157. Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) dopo le parole: già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), aggiungere le seguenti: nonché ai vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere, in fine, le parole: previsione di una apposita disciplina per il conseguimento della abilitazione a ricoprire l'incarico di dirigente apicale per i dirigenti di ruolo, di cui ai numeri 1), 2) e 3), nonché per il conferimento e la durata degli incarichi secondo criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commissione istituita pressa il Ministero della funzione pubblica ovvero, delle sue articolazioni regionali; introduzione di specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza, dei dirigenti apicali per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'A.n.a.c.; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza;.
9. 158. (ex 9. 576.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) dopo le parole: già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), aggiungere le seguenti: nonché ai vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*9. 159. Rampelli

  Al comma 1, lettera b), numero 4, dopo le parole: già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), aggiungere le seguenti: nonché ai vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*9. 160. (ex * 9. 109.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: nonché ai soggetti già iscritti all'albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: nonché ai vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 161. Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: nonché ai soggetti già iscritti all'albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica aggiungere le seguenti: analogo obbligo, per gli enti che si avvalgono del direttore generale, di individuare il dirigente di ruolo cui conferire le funzioni di controllo, roganti e di assistenza agli organi, ai soggetti, già iscritti nell'albo dei segretari comunali e confluiti nel ruolo di cui al numero 1); previsione di apposita disciplina per il conseguimento, da parte dei dirigenti di ruolo di cui alla lettera B), della abilitazione a ricoprire l'incarico di dirigente apicale negli enti locali o di dirigente con funzioni di controllo, roganti e di assistenza agli organi negli enti che si avvalgono della possibilità di nominare il direttore generale ai sensi dell'articolo 108 TUEL; specifica disciplina per la mobilità presso il Ministero dell'interno o presso l'ANAC, Sezione distaccata presso le prefetture, dei Segretari rimasti privi di sede a seguito del processo di riorganizzazione in atto e attribuzione delle funzioni di collaborazione per la redazione dei piani di prevenzione della corruzione dei Comuni facenti parte della Provincia, ivi compreso il Comune Capoluogo.
9. 162. Civati, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: previsione di una apposita disciplina per il conseguimento della abilitazione a ricoprire l'incarico di dirigente apicale per i dirigenti di ruolo, di cui ai numeri 1), 2) e 3), nonché per il conferimento e la durata degli incarichi secondo criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commissione istituita presso il Ministero della funzione pubblica ovvero, delle sue articolazioni regionali; introduzione di specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza, dei dirigenti apicali per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'A.n.a.c.; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza. Puntuale definizione del profilo di dirigente apicale con la attribuzione, in rapporto alla entità demografica dell'ente, dei compiti di gestione del personale, anche dirigenziale, e di organizzazione dell'ente, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; definizione di criteri e limiti al convenzionamento dell'ufficio di dirigente apicale.
9. 164. (ex 9. 110.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: previsione di una apposita disciplina per il conseguimento della abilitazione a ricoprire l'incarico di dirigente apicale per i dirigenti di ruolo, di cui ai numeri 1), 2) e 3), nonché per il conferimento e la durata degli incarichi secondo criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commissione istituita pressa il ministero della funzione pubblica ovvero, delle sue articolazioni regionali; introduzione di specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza, dei dirigenti apicali per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'ANAC.; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza;.
9. 165. Rampelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza.
9. 163. (ex 9. 112.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: puntuale definizione del profilo di dirigente apicale con la attribuzione, in rapporto alla entità demografica dell'ente, dei compiti di gestione del personale, anche dirigenziale, e di organizzazione dell'ente, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; definizione di criteri e limiti al convenzionamento dell'ufficio di dirigente apicale.
9. 166. (ex 9. 580.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) in sede di prima applicazione, i funzionari che siano risultati idonei a concorsi per la qualifica di dirigente, i quali si trovino tuttora in servizio presso la stessa amministrazione, sono inquadrati nei relativi ruoli dirigenziali, con decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore dei relativi decreti legislativi.
9. 167. (ex 9. 28.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti.

  Al comma 1, lettera c), alinea, dopo le parole: con riferimento all'accesso alla dirigenza: aggiungere le seguenti:, nel rispetto del principio costituzionale del concorso e dei principi di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 ed al regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004 n. 272.
9. 168. (ex 9. 131.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 4, lettera c), sopprimere il numero 1.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2),
   sopprimere le parole: e non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1 della presente lettera.
   dopo le parole: di formazione iniziale aggiungere le seguenti: obbligo di corso di formazione presso la Scuola di formazione della pubblica amministrazione con costi a carico della medesima.
9. 169. (ex 9. 49.) Pesco, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti, Dadone, Nuti, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cecconi.

  Al comma 1, lettera c), numero 1, dopo le parole: fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; aggiungere le seguenti: affidamento alla Scuola Nazionale dell'amministrazione della gestione dei corsi-concorso; possibilità della suddetta Scuola di avvalersi di scuole regionali e locali e di istituzioni universitarie selezionate con procedure trasparenti.
9. 170. (ex 9. 421.) Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire le parole: per un numero fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo, con le seguenti: per un numero di posti, definito in relazione al fabbisogno;

  Conseguentemente, la medesimo numero:
   sostituire le parole:
funzionari, con obblighi di formazione, per i primi quattro anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all'esperienza lavorativa, nel settore pubblico o a esperienze all'estero con le seguenti: dirigenti;
   sostituire le parole: previa valutazione da parte dell'amministrazione presso la quale è stato attribuito l'incarico iniziale con le seguenti: previo superamento del periodo di prova, della durata non inferiore a sei mesi.
9. 171. (ex 9. 179.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), numero 1, dopo le parole: accesso al corso concorso; aggiungere le seguenti: previsione che nel periodo del corso-concorso si svolga un tirocinio della durata di sei mesi presso pubbliche amministrazioni, organizzazioni europee ed internazionali.
9. 172. (ex 9. 182.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere le parole da: immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, fino alla fine del numero.
9. 173. (ex 9. 132.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da: funzionari fino a: l'incarico iniziale; con le seguenti: dirigenti, con obblighi di formazione e affiancamento ad altro dirigente di ruolo, per i primi due anni; possibile riduzione del suddetto periodo di formazione e affiancamento in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico, anche se svolta all'estero o presso organismi internazionali; diritto al trattamento economico esclusivamente in misura non superiore al 60 per cento della parte fissa della retribuzione, per tutto il periodo di formazione e affiancamento; possibilità di risoluzione del rapporto dopo i primi due anni per valutazioni negative e possibilità di immissione in ruolo come funzionario.
*9. 174. (ex *9. 93.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da: funzionari fino a: l'incarico iniziale; con le seguenti: dirigenti, con obblighi di formazione e affiancamento ad altro dirigente di ruolo, per i primi due anni; possibile riduzione del suddetto periodo di formazione e affiancamento in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico, anche se svolta all'estero o presso organismi internazionali; diritto al trattamento economico esclusivamente in misura non superiore al 60 per cento della parte fissa della retribuzione, per tutto il periodo di formazione e affiancamento; possibilità di risoluzione del rapporto dopo i primi due anni per valutazioni negative e possibilità di immissione in ruolo come funzionario;.
*9. 175. (ex *9. 7.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da: tre anni con le seguenti: quattro anni.
9. 177. Costantino, Quaranta.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: tre anni aggiungere le seguenti: presso la Scuola nazionale dell'amministrazione.
9. 176. (ex 9. 556.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: con possibile riduzione, aggiungere le seguenti: fino ad un massimo di due anni.
9. 178. (ex 9. 232.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: nel settore pubblico con le seguenti: alle dipendenze di un'amministrazione pubblica.
9. 179. (ex 9. 526.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: all'estero, aggiungere le seguenti: di natura lavorativa della durata di almeno due anni.
9. 180. (ex 9. 238.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire la parola: previa con le seguenti: da parte delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla base della.
9. 501. La Commissione.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: attribuito l'incarico iniziale aggiungere le seguenti: inquadramento nella qualifica di funzionario in caso di mancato superamento della valutazione; formazione di una graduatoria nell'ambito di ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3).
9. 181. (ex 9. 558.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le parole: e delle autorità indipendenti;.
9. 182. (ex 9. 561.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
*9. 183. (ex 9. 180.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
*9. 184. (ex 9. 560.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2), con il seguente: 2) per concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale, l'appartenenza ai ruoli di una pubblica amministrazione e lo svolgimento delle mansioni di funzionario per almeno quattro anni; cadenza annuale del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), per i posti disponibili nella dotazione organica e non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1) della presente lettera; esclusione di graduatorie di idonei; possibilità di reclutare anche dirigenti da destinare alle carriere speciali ed alle autorità indipendenti; immissione in servizio dei vincitori del concorso come dirigenti, con previsione di un periodo di prova di un anno, soggetto alle ordinarie procedure di valutazione della dirigenza; istituzione di un albo di dirigenti idonei alla nomina a dirigente generale con accesso definito a mezzo di procedure comparative basate anche sulla valutazione dei risultati.
9. 185. (ex 9. 133.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), numero 2, sopprimere le parole: possibilità di reclutare con il suddetto concorso anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti.
9. 186. (ex 9. 563.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole da: previo esame di conferma fino alla fine del numero, con le seguenti:; i vincitori di concorso saranno assunti a tempo indeterminato e svolgeranno un periodo annuale di prova consistente nel conferimento di un primo incarico da svolgere in autonomia; il risultato sarà valutato da un organismo indipendente; in caso di valutazione positiva l'inserimento nel ruolo di funzionario sarà confermato e il rapporto di lavoro confermato; il caso contrario comporterà la risoluzione del rapporto di lavoro stesso.
9. 187. (ex 9. 297.) Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Matarrelli, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: da parte di un organismo indipendente con le seguenti: da parte dell'amministrazione.
9. 188. (ex 9. 37.) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: con possibile riduzione, aggiungere le seguenti: fino ad un massimo di due anni.
9. 189. (ex 9. 527.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: nel settore pubblico con le seguenti: alle dipendenze di un'amministrazione pubblica.
9. 190. (ex 9. 529.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: all'estero aggiungere le seguenti: svolte comunque in Enti pubblici in funzioni dirigenziali.
9. 191. (ex 9. 151.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: all'estero, aggiungere le seguenti: di natura lavorativa della durata di almeno due anni.
9. 192. (ex 9. 528.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), sopprimere le parole da: risoluzione fino a: esame di conferma.
9. 193. (ex 9. 229.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
    3) all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, al terzo capoverso sono eliminate le seguenti parole: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229»; conseguentemente al quarto capoverso le parole «alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato,» sono sostituite dalle seguenti parole: «, addetti a tali attività, al compimento del quinto anno di incarico a tempo determinato o indeterminato».
9. 194. (ex 9. 147.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
    3) esclusione della possibilità di conferimento di nuovi incarichi attraverso le modalità previste dall'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di qualsiasi incarico nel ruolo dirigenziale con modalità diverse da quelle definite nella presente lettera c); introduzione di una disciplina transitoria per il superamento degli incarichi in essere conferiti attraverso le suddette modalità.
9. 195. (ex 9. 630.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), dopo numero 2), aggiungere il seguente:
    3) introduzione del divieto per le amministrazioni pubbliche di bandire o espletare concorsi o selezioni di cui al numero 2) per l'assunzione di nuovo personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire tutti i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria, di cui agli articoli 33, 34 e 34 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001; applicazione della sanzione della nullità espressa degli atti e dei provvedimenti posti in violazione del suddetto divieto o comunque volti ad eludere il principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale;.
9. 196. (ex 9. 82.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
    3) Introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni di bandire o espletare concorsi o selezioni di cui ai precedenti numeri 1) e 2) per l'assunzione di nuovo personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire tutti i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; comminazione della sanzione della nullità espressa degli atti e dei provvedimenti posti in violazione del suddetto divieto o comunque volti ad eludere il principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale;.
*9. 197. (ex *9. 525.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   3) Introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni di bandire o espletare concorsi o selezioni di cui ai precedenti numeri 1) e 2) per l'assunzione di nuovo personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire tutti i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; comminazione della sanzione della nullità espressa degli atti e dei provvedimenti posti in violazione del suddetto divieto o comunque volti ad eludere il principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale;.
*9. 198. (ex *9. 402.) Rampelli.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   3) Introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni di bandire o espletare concorsi o selezioni di cui ai precedenti numeri 1) e 2) per l'assunzione di nuovo personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire tutti i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; comminazione della sanzione della nullità espressa degli atti e dei provvedimenti posti in violazione del suddetto divieto o comunque volti ad eludere il principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale;.
*9. 199. (ex *9. 9.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c-bis), sopprimere le parole: con eventuale trasformazione della natura giuridica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio.
9. 200. (ex 9. 531.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c-bis), sopprimere le parole: con eventuale trasformazione della natura giuridica.
*9. 201. (ex 9. 60.) Dadone.

  Al comma 1, lettera c-bis), sopprimere le parole: con eventuale trasformazione della natura giuridica.
*9. 202. (ex 9. 39) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: di riconosciuto prestigio aggiungere le seguenti: e delle commissioni per la dirigenza statale, regionale e locale di cui alla lettera b);

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: previsione che la Scuola stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali;
**9. 203. (ex 9. 22.) Centemero.

  Al comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: di riconosciuto prestigio aggiungere le seguenti: e delle commissioni per la dirigenza statale, regionale e locale di cui alla lettera b);

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: previsione che la Scuola stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali;
**9. 204. (ex 9. 475.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: di cui alla lettera b), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica aggiungere le seguenti: e in raccordo con gli Uffici formazione delle amministrazioni centrali e periferiche.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: selezionate con procedure trasparenti aggiungere le seguenti: e selettive.
9. 205. (ex 9. 8.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole da: possibilità di avvalersi fino alla fine del numero con le seguenti: previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale.
9. 206. (ex 9. 562.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: n. 178, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica con le seguenti: n. 178, senza incremento dei trattamenti economici in godimento e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
9. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

  Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le parole:, previsione che la Scuola stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali.
9. 207. (ex 9. 557.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: del relativo adempimento aggiungere le seguenti: a carico delle amministrazioni pubbliche.
9. 208. (ex 9. 530.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: coinvolgimento fino alla fine della lettera con le seguenti: coinvolgimento, attraverso una specifica previsione contrattuale, dei dirigenti di ruolo nella formazione dei funzionari.
9. 209. (ex 9. 40.) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: loro obbligo con la seguente: possibilità.
9. 210. (ex 9. 183.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche, tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato; aumento della durata del periodo di aspettativa; valorizzazione dell'esperienza effettuata nel settore privato ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali;
9. 211. (ex 9. 499.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche nonché tra le amministrazioni pubbliche e con il settore privato con le seguenti: assicurare la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti dei posti ivi disponibili; garantire che il passaggio del dirigente dal ruolo dell'amministrazione di appartenenza a quello dell'amministrazione che gli conferisce un nuovo incarico richieda il consenso della prima, laddove sia in atto un incarico di funzione dirigenziale presso di essa; prevedere che i contratti o accordi collettivi nazionali disciplinino, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta dei dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità dirigenziale.
9. 212. (ex 9. 67.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: e con il settore privato.
*9. 214. (ex 9. 135.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: e con il settore privato
*9. 215. (ex 9. 614.) Lorefice.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: con. 
9. 213. (ex 9. 184.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: il settore privato aggiungere le seguenti: in quest'ultimo caso escludendo da tale possibilità la dirigenza amministrativa, professionale, tecnica, medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale.
9. 216. (ex 9. 615.) Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: previsione fino a: richiesto il con le seguenti: prevedere l'esclusione del.
9. 217. (ex 0. 9. 1004. 1.) Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dieni, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: non. 
9. 218. Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c) del presente comma, si procede attraverso procedure selettive e comparative, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;.
9. 219. (ex 9. 161.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: e-bis). Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 114/2014 dopo le parole: previo assenso delle amministrazioni di appartenenza aggiungere le seguenti parole: Tale assenso non è richiesto per la dirigenza medica e sanitaria.
9. 220. (ex 9. 145.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); con le seguenti: obbligo di previo conferimento degli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); facoltà di conferire incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, di comprovata professionalità e titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale (attinenti il posto da ricoprire), nel limite massimo del 10 per cento della dirigenza, previa verifica dell'insussistenza di analoghe professionalità dirigenziali (anche in disponibilità) nei ruoli di cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), del presente articolo; previsione della sanzione della nullità degli atti, dei provvedimenti e dei contratti stipulati in violazione dei precedenti obblighi;.
9. 221. (ex 9. 10.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b) con le seguenti: prevedere l'obbligo di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascun ruolo di cui alla lettera b).
9. 222. (ex 9. 146.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti con le seguenti: obbligo di conferimento di tutti gli incarichi disponibili ai dirigenti.
9. 223. (ex 9. 152.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: possibilità con la seguente: obbligo.
9. 224. (ex 9. 72.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b) aggiungere le seguenti: divieto di conferimento degli incarichi relativi agli uffici di vertice a dirigenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, decreto legislativo 165 del 2001 o ai sensi delle normative di settore riguardanti incarichi della medesima natura; nullità dell'assunzione di soggetti esterni per le quali non si sia proceduto al previo accertamento di mancanza di equivalenti professionalità interne;.
9. 225. (ex 9. 153.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b) aggiungere le seguenti:, alla scadenza degli incarichi in essere, o in caso di decadenza dall'incarico del titolare dell'ufficio dirigenziale, per mancato raggiungimento degli obiettivi, previo accertamento con gli strumenti e le procedure di verifica delle responsabilità dirigenziali di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. 226. (ex 9. 54.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali con le seguenti: separazioni tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa e tecnica; definizione del sistema delle responsabilità in ordine alla gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, assicurando l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici di cui il dirigente sia titolare con provvedimento dell'autorità politica o equiparata, cui accede un contratto di diritto privato;.
9. 227. (ex 9. 47.) Carinelli.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: definizione, per ciascun incarico dirigenziale aggiungere le seguenti: dell'area professionale di riferimento nei rispettivi ruoli e.
*9. 228. (ex 9. 97.) Riccardo Gallo, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: definizione, per ciascun incarico dirigenziale aggiungere le seguenti: dell'area professionale di riferimento nei rispettivi ruoli e.
*9. 229. (ex 9. 328.) D'Attorre, Fabbri, Tino Iannuzzi, Zanin.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: definizione, per ciascun incarico dirigenziale aggiungere le seguenti: dell'area professionale di riferimento nei rispettivi ruoli e.
*9. 230. (ex 9. 439.) Misuraca.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: definizione, per ciascun incarico dirigenziale aggiungere le seguenti: dell'area professionale di riferimento nei rispettivi ruoli e.
*9. 231. (ex 9. 299.) Monchiero, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: in termini di competenze ed esperienze professionali aggiungere le seguenti: per gli incarichi di tipo professionale.
9. 232. (ex 9. 154.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, punto f), dopo le parole: tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali aggiungere le seguenti: per gli incarichi di tipo gestionale.
9. 234. (ex 9. 155.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo, con le seguenti: conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali;

  Conseguentemente alla medesima lettera:
   dopo la parola:
preselezione aggiungere la seguente: motivata;
   dopo le parole: e successiva scelta da parte del soggetto nominante; aggiungere il periodo: obbligo di motivazione per il conferimento degli altri incarichi dirigenziali;
   dopo le parole: parere obbligatorio e espungere la parola: non;
    dopo le parole: attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera sostituire la parola: c) con la parola: f).
9. 233. (ex 9. 185.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: conferimento degli incarichi a dirigenti con le seguenti: conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.
9. 235. (ex 9. 123.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: a dirigenti di ruolo;

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
    sostituire le parole: e criteri definiti con le seguenti: stabiliti;
    sostituire le parole: preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera b), e successiva scelta da parte del soggetto nominante; con le seguenti: preselezione a mezzo di procedure comparative di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti 1 e criteri, per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera b) e successiva scelta motivata da parte del soggetto nominante;
    sostituire le parole: assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti; parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione da rendere entro un termine certo, decorso il quale il parere si intende acquisito; con le seguenti: parere obbligatorio, delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione, da rendere entro un termine certo, con obbligo di specifica motivazione in caso di adozione di provvedimento difforme.
9. 236. (ex 9. 136.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: mediante procedura comparativa con avviso pubblico, con le seguenti: con provvedimento amministrativo cui accede un contratto di diritto privato, previo espletamento di procedura comparativa indetta con avviso pubblico ed effettuata.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: delle Commissioni di cui alla lettera b), aggiungere le seguenti: previsione della pubblicazione dei partecipanti alle procedure con avviso pubblico e dei relativi esiti.
9. 237. (ex 9. 11.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: mediante procedura comparativa con avviso pubblico con le seguenti con procedimento amministrativo cui accede un contratto di diritto privato, previo espletamento di procedura comparativa indetta con avviso pubblico ed effettuata.
9. 238. (ex 9. 69.) Caso.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: comparativa con con le seguenti: comparata e motivata tramite.
9. 239. (ex 9. 156.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione con le seguenti: in piena ottemperanza, a pena di nullità assoluta dell'avviso, con i requisiti e criteri definiti dall'amministrazione.
9. 240. (ex 9. 157.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: in base ai criteri generali definiti dalle Commissioni fino a: per le amministrazioni non statali.
9. 241. (ex 9. 533.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b).
9. 242. (ex 9. 555.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole da: dalle Commissioni di cui alla lettera b) aggiungere le seguenti: e da queste verificati;.
9. 243. (ex 9. 158.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo la parola: preselezione, aggiungere le seguenti: attraverso procedure comparative e trasparenti;

  Conseguentemente alla medesima lettera:
   sopprimere le parole:
per gli altri incarichi dirigenziali,
   dopo le parole: da parte della stessa Commissione, aggiungere le seguenti: e dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
9. 244. (ex 9. 58.) Castelli.

  Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: sulla base dei suddetti requisiti e criteri con le seguenti: tenuto prioritariamente conto dell'esperienza dirigenziale maturata in incarichi dirigenziali generali o di vertice delle amministrazioni.
9. 246. (ex 9. 189.) Brunetta, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: sulla base dei suddetti requisiti e criteri con le seguenti: tenuto conto dell'esperienza dirigenziale maturata in incarichi dirigenziali generali o di vertice delle amministrazioni.
9. 247. (ex 9. 188.) Brunetta, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: sulla base dei suddetti requisiti e criteri con le seguenti: tenuto conto dell'esperienza dirigenziale maturata in incarichi dirigenziali generali o di vertice delle amministrazioni nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico.
9. 245. (ex 9. 190.) Brunetta, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: sulla base dei suddetti requisiti e criteri, aggiungere le seguenti: tenuto prioritariamente conto dell'esperienza dirigenziale maturata in incarichi dirigenziali generali o di vertice delle amministrazioni.
9. 248. (ex 9. 192.) Brunetta, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: sulla base dei suddetti requisiti e criteri, aggiungere le seguenti: tenuto conto dell'esperienza dirigenziale maturata in incarichi dirigenziali generali o di vertice delle amministrazioni.
9. 249. (ex 9. 191.) Brunetta, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: sulla base dei suddetti requisiti e criteri, aggiungere le seguenti: tenuto conto dell'esperienza dirigenziale maturata in incarichi dirigenziali generali o di vertice delle amministrazioni nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico.
9. 250. (ex 9. 193.) Brunetta, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: uffici di vertice aggiungere le seguenti:, ad esclusione dei dirigenti apicali degli enti locali,.
*9. 251. (ex 9. 478.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: uffici di vertice aggiungere le seguenti: ad esclusione dei dirigenti apicali degli enti locali.
*9. 252. (ex 9. 23.) Centemero.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: e successiva scelta da parte del soggetto nominante aggiungere le seguenti: che ha l'obbligo di motivare le ragioni specifiche della nomina, al fine di garantire una efficace comparazione concorrenziale dei candidati mediante pubblicazione on line sul sito dell'istituzione interessata dei curricula degli stessi, consentendo un controllo diffuso in grado di prevenire comportamenti discrezionali nell'individuazione dei dirigenti cui conferire l'incarico.
9. 253. (ex 9. 294.) Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Matarrelli, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: e successiva scelta da parte del soggetto nominante aggiungere le seguenti: sulla base della comparazione dei titoli e dei curricula.
9. 254. (ex 9. 569.) Chimienti.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: e successiva scelta da parte del soggetto nominante aggiungere le seguenti: espletamento di procedura comparativa tra i curricula professionali e accademici a cui sono preposte le Commissioni di cui alla lettera b), le quali esprimono un parere sulla base dei criteri di selezione e degli obiettivi inerenti l'incarico da affidare; il parere di ogni singola Commissione si intende vincolante ai fini del conferimento dell'incarico;.
9. 255. (ex 9. 48.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: verifica successiva del rispetto dei suddetti requisiti e criteri, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; con le seguenti: verifica dei risultati conseguiti, con scadenza biennale, dal dirigente del ruolo unico, fondandola sull'effettiva verifica della produttività gestionale e sulla qualità dei prodotti e dei servizi resi all'utenza, individuando sistemi di controllo di gestione differenziati in relazione alle dimensioni organizzative delle istituzioni e alla tipologia degli incarichi conferiti;.
9. 256. (ex 9. 51.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: verifica successiva del rispetto dei suddetti requisiti e criteri, per gli altri incarichi dirigenziali da parte della stessa Commissione con le seguenti: fissazione di requisiti per i componenti degli OIV in grado di assicurare l'indipendenza degli organismi medesimi dagli organi politici, al fine di consentire una serena valutazione circa l'idoneità dei dirigenti.
9. 257. (ex 9. 571.) Corda.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: tengano conto della diversità delle esperienze maturate, anche in amministrazioni differenti con le seguenti: consentano il trasferimento di dirigenti provenienti da amministrazioni differenti in misura non superiore al 20 per cento della pianta organica
9. 258. (ex 9. 292.) Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Matarrelli, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: delle esperienze maturate, anche in amministrazioni differenti; aggiungere le seguenti: fissazione da parte delle Commissioni di cui alla lettera b) della tipologia e livello di strutture dirigenziali necessarie per l'assolvimento delle funzioni ordinarie con riferimento a ciascuna categoria di amministrazione ed accertamento della coerenza delle riorganizzazioni operate dalle amministrazioni alla tipologia e livello di strutture individuate dalle Commissioni;
9. 259. (ex 9. 159.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;.
9. 260. (ex 9.553.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: parere obbligatorio e non vincolante, con le seguenti: parere obbligatorio e vincolante;.
9. 261. (ex 9.12.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: decorso il quale il parere si intende acquisito; aggiungere le seguenti: fermo restando il diritto dell'attribuzione al dirigente, previo suo consenso, di altro incarico almeno equivalente sul piano funzionale e retributivo, nel caso in cui l'incarico attribuitogli venga meno prima della scadenza per ragioni organizzative;.
9. 262. (ex 9.55.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: decorso il quale il parere si intende acquisito aggiungere le parole: in senso contrario alla decadenza;.
9. 263. (ex 9.160.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati fino a: non statali
9. 264. (ex 9. 45.) Chimienti.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati fino a: non statali; con le seguenti: specifica disciplina che riconosca, fino all'esaurimento degli iscritti all'albo dei segretari, di cui all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, un diritto di precedenza agli stessi, sia nella fase della preselezione che nella successiva di scelta, per gli incarichi relativi agli uffici di vertice degli enti locali; integrazione delle Commissioni deputate alla preselezione e verifica di incarichi dirigenziali generali e di vertice, con membri nominati dall'ANAC; attribuzione all'ANAC del parere obbligatorio e vincolante in caso di revoca degli incarichi di dirigenti a cui è attribuita funzione di prevenzione della corruzione; l'ANAC esercita, anche con poteri ispettivi, la verifica circa la garanzia di indipendenza nell'esercizio della funzione di prevenzione;.
9. 265. (ex 9.582.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: fermi restando i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni con le seguenti: fermi restando i limiti numerici previsti dalla normativa vigente.
*9. 270. (ex 9.477.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: fermi restando i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni con le seguenti: fermi restando i limiti numerici previsti dalla normativa vigente.
*9. 271. (ex 9.24.) Centemero.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: a legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 266. (ex 0. 9. 1005.1.) Lombardi, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Toninelli.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: con conseguente eventuale revisione fino a: sostenibile con le seguenti: con conseguente equiparazione delle analoghe discipline e delle relative percentuali per le amministrazioni non statali.
9. 268. (ex 0. 9. 1005. 3.) Dieni, Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Toninelli, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: con conseguente eventuale revisione delle analoghe discipline e delle relative percentuali con le seguenti: adeguando le analoghe discipline e le relative percentuali.

  Conseguentemente, sopprimere le parole: definite in modo sostenibile.
9. 267. (ex 0. 9. 1005. 2.) Lombardi, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Toninelli, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: eventuale fino a: sostenibile con le seguenti: adeguamento delle analoghe discipline e delle relative percentuali per le amministrazioni non statali.
9. 269. (ex 0. 9. 1005. 4.) Lombardi, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Toninelli, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: prevedere, in caso di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione nello svolgimento di funzioni dirigenziali, da cui emergono rilevanti profili di responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165/2001, che il titolare di funzioni dirigenziali, se soggetto esterno o appartenente ad altra qualifica o ruolo, previa contestazione e nel rispetto del diritto al contraddittorio, sia rimosso dall'incarico ed escluso dal conferimento di nuovi incarichi dirigenziali per un periodo non inferiore a due anni;.
9. 272. (ex 9.52.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le parole: la definizione biennale del trattamento economico, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo procedure di contrattazione cui partecipano le organizzazioni sindacali del personale interessato, rappresentativo sui piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni.
9. 273. (ex 9.53.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: individuare le figure di incarichi di personale negli uffici di diretta collaborazione dell'organo politico con funzioni di raccordo con l'amministrazione attiva, limitandone drasticamente il numero; prevedere le modalità, i requisiti curriculari e i titoli, le incompatibilità e i criteri di scelta degli incarichi di personale di diretta collaborazione dell'organo politico.
9. 274. (ex 9.46.) Dall'Osso, Crippa.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: prevedere l'abrogazione del comma 10, dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001.
9. 275. (ex 9.44.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: la durata degli incarichi conferiti dai ministri ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare la scadenza del mandato del ministro che conferisce l'incarico. In caso di decadenza o dimissioni del Governo, gli incarichi conferiti dai ministri nei trenta giorni precedenti decadono.
9. 276. (ex 9.66.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le parole: in ogni caso è fatto divieto di conferire incarichi o attribuire funzioni o responsabilità dirigenziali a consulenti o soggetti esterni la cui attività di consulenza o specialista è sempre acquisita ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 o, laddove ne sussistano gli estremi, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero con procedure ad evidenza pubblica, selettive e comparative.
9. 277. (ex 9. 538.) Cozzolino.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) con riferimento agli avvocati dipendenti degli enti pubblici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ed iscritti negli appositi elenchi speciali tenuti dagli ordini professionali forensi territoriali: costituzione di apposite sezioni all'interno dei ruoli unificati e prevedendo comunque l'accesso per concorso pubblico e la mobilità esterna fra avvocature di qualsiasi ente pubblico;.
9. 278. (ex 9. 604.) D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: durata degli incarichi fino a: valutazione positiva con le seguenti: durata degli incarichi non inferiore a tre anni e non superiore a sei anni, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della struttura interessata, con uno o più rinnovi, senza procedura selettiva, che di norma non possono superare il limite complessivo di sei anni, esclusivamente per i dirigenti che hanno ricoperto incarichi sensibili secondo la normativa di cui alla legge n. 190 del 2012 e ss..
*9. 279. (ex 9. 124.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: durata degli incarichi fino a: valutazione positiva con le seguenti: durata degli incarichi non inferiore a tre anni e non superiore a sei anni, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della struttura interessata, con uno o più rinnovi, senza procedura selettiva, che di norma non possono superare il limite complessivo di sei anni, esclusivamente per i dirigenti che hanno ricoperto incarichi sensibili secondo la normativa di cui alla legge n. 190 del 2012 e ss..
*9. 280. (ex 9. 665.) Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: durata degli incarichi fino a: valutazione positiva con le seguenti: gli incarichi dirigenziali possono durare da due a sei anni, con rinnovi che nell'insieme non possono comportare il superamento del limite complessivo di sei. Il primo incarico dei nuovi dirigenti non può essere svolto per un periodo superiore a tre anni;.
9. 281. (ex 9. 290.) Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Matarrelli, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1 lettera g) sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.
9. 282. (ex 9. 162.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: quattro anni con la seguente: tre anni.
9. 283. (ex 9. 616.) Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: rinnovabili aggiungere le seguenti: per una sola volta;

  Conseguentemente alla medesima lettera:
   sopprimere le parole da:
facoltà di rinnovo fino a: valutazione positiva;
   sopprimere la parola: anche.
9. 284. (ex 9. 186.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera g), dopo la parola: rinnovabili aggiungere le seguenti: per una sola volta e.
9. 285. (ex 9. 618.) Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi.
9. 286. (ex 9. 170.) Pesco, Ciprini, Lombardi, Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci.

  Al comma 1, lettera g) sostituire le parole da: previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico fino a: valutazione positiva con le seguenti: per ulteriori due anni e obbligo di rotazione allo scadere del termine massimo dei sei anni, pena l'irrogazione di sanzioni a carico del dirigente e dell'amministrazione eligente;.
9. 287. (ex 9. 573.) Daga.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: valutazione positiva, aggiungere le seguenti: il mancato rinnovo deve essere preceduto da congruo preavviso;.
*9. 288. (ex 9. 13.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: valutazione positiva, aggiungere le seguenti: il mancato rinnovo deve essere preceduto da congruo preavviso;.
*9. 289. Rampelli.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: valutazione positiva; aggiungere le seguenti: previsione che la durata dell'incarico di dirigente apicale degli enti locali coincida con la durata del mandato elettivo, salva la possibilità di revoca anticipata;.
**9. 290. (ex 9. 25.) Centemero.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: valutazione positiva; aggiungere le seguenti: previsione che la durata dell'incarico di dirigente apicale degli enti locali coincida con la durata del mandato elettivo, salva la possibilità di revoca anticipata;.
**9. 291. (ex 9. 476.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera g) dopo le parole: per la revoca aggiungere le seguenti: nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 21, comma 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001,

  Conseguentemente alla medesima lettera, dopo le parole: della relativa procedura aggiungere le seguenti: prevedendo la possibilità del valutato di ricorrere al valutatore di seconda istanza, di cui all'articolo 14, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
9. 292. (ex 9. 56.) Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera g) sostituire la parola: anche con le seguenti: motivata e disposta mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio,.
9. 293. (ex 9. 575.) De Lorenzis.

  Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: anche con la seguente: solo.
9. 294. (ex 9. 534.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi.
9. 295. (ex 9. 579.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: equilibrio di genere con le seguenti: garanzia del rispetto dei principi della parità di genere.
9. 296. (ex 9. 535.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: possibilità di proroga dell'incarico fino alla fine della lettera.
9. 297. (ex 9. 577.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della normativa vigente in materia di mobilità anche obbligatoria;.
9. 298. (ex 9. 500.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: con riferimento ai dirigenti privi di incarico aggiungere le seguenti: a seguito di decadenza per valutazione negativa dei risultati.
9. 299. (ex 9. 164.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

  Conseguentemente alla medesima lettera:
   dopo le parole:
periodo di collocamento aggiungere le seguenti: continuativo e non cumulabile;
   sostituire le parole: successivo a valutazione negativa con le seguenti: previo esperimento da parte del Dipartimento della funzione pubblica di tutte le iniziative volte al conferimento di un incarico dirigenziale nell'ambito dei ruoli di cui alla lettera b), con obbligo di formazione del dirigente ai fini della riqualificazione professionale. Previsione della decadenza dal ruolo unico nelle ipotesi in cui il dirigente non partecipi ad avvisi pubblici o rifiuti senza giustificato motivo incarichi dirigenziali entro un raggio territoriale di 100 chilometri rispetto all'ultima sede di lavoro.
9. 300. (ex 9. 187.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità successivo a valutazione negativa;.
*9. 301. (ex 9. 14.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità successivo a valutazione negativa;..
*9. 302. (ex 9. 626.) Della Valle.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: disciplina della decadenza fino a: e senza retribuzioni aggiuntive; con le seguenti: disciplina della decadenza dal ruolo unico in applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. 303. (ex 9. 138.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: disciplina della decadenza fino a: del periodo di disponibilità con le seguenti: disciplina che contempli la decadenza dal ruolo unico e la prosecuzione del rapporto di lavoro con inquadramento come funzionario a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità, collegandone i relativi presupposti di reiterato ricevimento di valutazioni negative o alla mancata partecipazione a nuove procedure di avviso pubblico.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: previsione della possibilità, per i dirigenti fino alla fine della lettera.
9. 304. (ex 9. 446.) Misuraca.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: disciplina della decadenza fino a: del periodo di disponibilità con le seguenti: disciplina che contempli la decadenza dal ruolo unico e la prosecuzione del rapporto di lavoro con inquadramento come funzionario a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità, collegandone i relativi presupposti di reiterato ricevimento di valutazioni negative o alla mancata partecipazione a nuove procedure di avviso pubblico.
*9. 305. (ex 9. 148.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: disciplina della decadenza fino a: del periodo di disponibilità con le seguenti: disciplina che contempli la decadenza dal ruolo unico e la prosecuzione del rapporto di lavoro con inquadramento come funzionario a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità, collegandone i relativi presupposti di reiterato ricevimento di valutazioni negative o alla mancata partecipazione a nuove procedure di avviso pubblico.
*9. 306. (ex 9. 625.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: disciplina con le seguenti: obbligo di motivazione.
9. 307. (ex 9. 581.) Dell'Orco.

  Al comma 1, punto h), dopo le parole: successivo a valutazione negativa aggiungere le parole: previa applicazione delle normative previdenziali e pensionistiche previste per il personale in esubero in possesso dei requisiti di legge.
9. 308. (ex 9. 165.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: o per svolgere attività lavorativa nel settore privato.
9. 309. (ex 9.585.) Di Battista, Del Grosso.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive, con le seguenti: possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto, di natura dirigenziale, presso amministrazioni pubbliche o presso enti privi di scopo di lucro, nel rispetto dei principi in materia di rapporto di lavoro subordinato e con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi di direzione di strutture di amministrazione attiva e la parte di retribuzione ad essi connessa.
9. 310. (ex 9. 15.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: della possibilità con le seguenti: dell'obbligo.
9. 802. Mucci.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: eliminazione della possibilità prevista dall'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti in disponibilità di svolgere incarichi su richiesta degli organi di vertice delle pubbliche amministrazioni.
9. 311. (ex 9.588.) Luigi Di Maio.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: e previsione di una ricognizione del personale in servizio effettuata dal Ministero della funzione pubblica, sulla base delle informazioni fornite da tutte le amministrazioni interessate, i cui risultati verranno pubblicati in formato digitale sul sito del Ministero.
9. 312. Mucci

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: con riferimento alla valutazione dei risultati aggiungere le seguenti: semplificazione dell'attuale sistema e introduzione di valutazioni oggettive, meritocratiche e collegate all'impegno profuso; definizione dell'assegnazione di risorse adeguate agli obiettivi prefissati.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: percorso di carriera aggiungere la seguente: anche.
9. 313. (ex 9. 16.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: scelta dei componenti degli organismi di valutazione tra esperti, professionisti e società specializzate, di comprovata esperienza e competenza almeno pari al doppio degli anni della durata prevista dell'incarico, sulla base di criteri comparativi e selettivi ad evidenza pubblica, prevedendo limiti alla nomina dei dipendenti pubblici negli organismi di valutazione.
*9. 314. (ex 9. 457.) Ottobre.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: scelta dei componenti degli organismi di valutazione tra esperti, professionisti e società specializzate, di comprovata esperienza e competenza almeno pari al doppio degli anni della durata prevista dell'incarico, sulla base di criteri comparativi e selettivi ad evidenza pubblica, prevedendo limiti alla nomina dei dipendenti pubblici negli organismi di valutazione.
*9. 800. Battaglia.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine, le parole: valutazione basata esclusivamente su dati oggettivi e misurabili, secondo criteri prefissati.
9. 315. (ex 9. 634.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).
9. 316. (ex 9. 350.) Catania.

  Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: con particolare riferimento a n. 165.
9. 317. (ex 9. 635.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: per l'attività gestionale aggiungere le seguenti: individuando criteri generali che distinguano tra gli atti di gestione che appartengono alla competenza esclusiva di uffici amministrativi e tecnici e gli atti che comportano esercizio di poteri di indirizzo da parte di organi di vertice politico od elettivi.
9. 318. (ex 9. 590.) Manlio Di Stefano.

  Al comma 1, lettera l) dopo le parole: per l'attività gestionale aggiungere le seguenti: fatta eccezione per i casi di diretto coinvolgimento dell'organo politico nelle scelte e negli atti gestionali.
9. 319. (ex 9. 322.) Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: laddove le circostanze dimostrino, previa segnalazione ai vertici dell'amministrazione, l'impossibilità, dovuta a situazioni contingenti o da imputare al venire meno dei mezzi e delle risorse disponibili prevedere che il dirigente sia esonerato da ogni addebito; in tal caso l'addebito dovrà essere imputato, con relativa sanzione, ai vertici dell'amministrazione che non hanno sopperito alle necessità segnalate dal dirigente.
9. 320. (ex 9. 31.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: trasferimento di ogni responsabilità agli organi d'indirizzo politico-amministrativo in caso di assenza del dirigente con incarico specifico o qualora quest'ultimo dimostri l'assenza di responsabilità per fatto proprio e fatta salva ogni responsabilità concorrente;.
9. 321. (ex 9. 540.) Di Vita.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: tutelando il principio dell'indipendenza dell'amministrazione rispetto al vertice politico;.
9. 322. (ex 9. 636.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: con riferimento alla retribuzione aggiungere le seguenti: nei CCNL delle aree di riferimento definire le modalità con le quali procedere alla.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera m), sopprimere le parole: nei limiti delle risorse complessivamente destinate.
9. 323. (ex 9. 493.) Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: con riferimento alla retribuzione aggiungere le seguenti: nei CCNL delle aree di riferimento definire le modalità con le quali procedere alla.
9. 324. (ex 9. 369.) Roberta Agostini.

  Al comma 1, lettera m) sopprimere le parole: confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale;

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al totale; aggiungere le seguenti: la retribuzione di risultato del dirigente dovrà essere suddivisa tra tutti i componenti della medesima struttura, che abbiano contribuito al raggiungimento degli obiettivi;”.
9. 325. (ex 9. 43.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera m) dopo le parole: di risultato rispetto al totale; aggiungere le seguenti: prevedere un principio universale di collegamento tra i salari più alti e i salari più bassi, erogati dalle società pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, attraverso l'elaborazione e la conseguente applicazione di coefficienti utili a garantire il principio di uguaglianza tra lavoratori, per il tramite dell'applicazione di un criterio di relazione 1 – 12 per le retribuzioni minime e massime dei lavoratori in seno alla singola società pubblica.
9. 326. (ex 9. 59.). D'Incà.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: di risultato rispetto al totale aggiungere le seguenti: in ogni caso tali da evitare che l'eventuale cumulo di voci aggiuntive rispetto all'indennità determini il superamento della retribuzione annua prevista per il Presidente della Repubblica;.
9. 327. (ex 9. 592.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: di risultato rispetto al totale; aggiungere le seguenti: fissazione di limiti e modalità improntate alla pubblicità e alla trasparenza per l'erogazione dei rimborsi e delle indennità di missione;”.
9. 328. (ex 9. 244.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m) sostituire le parole: un decimo con le seguenti: un quarto.
9. 329. (ex 9. 638.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m) sostituire le parole: sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva, con le seguenti: sulla base dei criteri definiti nei CCNL dei comparti di contrattazione.
9. 330. (ex 9. 494.) Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 1 dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
   m-bis) con riferimento alla trasparenza della situazione patrimoniale dei dirigenti pubblici; previsione di una dichiarazione sottoscritta dai dirigenti pubblici concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società, le quote di partecipazione a società, nonché copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
9. 331. (ex 9. 29.) Giammanco.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: con riferimento alla disciplina transitoria aggiungere le seguenti: per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, in deroga all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate all'assunzione dei dirigenti idonei nei concorsi pubblici di cui alla lettera b) numero 1), le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge. Le assunzioni potranno avvenire anche a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico. Eventuali norme analoghe potranno essere introdotte per i ruoli dei dirigenti di cui al presente comma, lettera b) punti 2) e 3), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sempre nel rispetto dei limiti di finanza pubblica.
*9. 332. (ex 9. 647.) Lattuca.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: con riferimento alla disciplina transitoria aggiungere le seguenti: per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, in deroga all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate all'assunzione dei dirigenti idonei nei concorsi pubblici di cui alla lettera b) numero 1), le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge. Le assunzioni potranno avvenire anche a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico. Eventuali norme analoghe potranno essere introdotte per i ruoli dei dirigenti di cui al presente comma, lettera b) punti 2) e 3), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sempre nel rispetto dei limiti di finanza pubblica.
*9. 333. (ex 9. 666.) Ciprini, Lombardi, Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti.

  Al comma 1, lettera n) sostituire le parole: dei dirigenti ove necessario con le seguenti: delle posizioni dirigenziali;.
9. 334. (ex 9. 606.) D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: ove necessario aggiungere le seguenti: privilegiando il mantenimento del personale di ruolo al personale non di ruolo;.
9. 335. (ex 9. 640.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: trattamento economico individuale aggiungere le seguenti:; possibilità per i segretari comunali e provinciali già iscritti al soppresso Albo di optare, entro un predeterminato periodo di tempo ed in alternativa all'inserimento nel ruolo dei dirigenti degli enti locali, per l'inserimento negli altri ruoli della dirigenza pubblica nei limiti dell'eventuale rispettivo fabbisogno;
*9. 336. (ex 9. 300.) Monchiero, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: trattamento economico individuale aggiungere le seguenti:; possibilità per i segretari comunali e provinciali già iscritti al soppresso Albo di optare, entro un predeterminato periodo di tempo ed in alternativa all'inserimento nel ruolo dei dirigenti degli enti locali, per l'inserimento negli altri ruoli della dirigenza pubblica nei limiti dell'eventuale rispettivo fabbisogno;
*9. 337. D'Attorre, Fabbri, Tino Iannuzzi, Zanin.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: trattamento economico individuale aggiungere le seguenti:; possibilità per i segretari comunali e provinciali già iscritti al soppresso Albo di optare, entro un predeterminato periodo di tempo ed in alternativa all'inserimento nel ruolo dei dirigenti degli enti locali, per l'inserimento negli altri ruoli della dirigenza pubblica nei limiti dell'eventuale rispettivo fabbisogno;
*9. 338. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; aggiungere le seguenti: in sede di prima applicazione della presente legge, per l'attribuzione di nuovi incarichi dirigenziali su posti vacanti, valutare preventivamente le attitudini e capacità professionali dei dirigenti non confermati o assoggettati a rotazione.
9. 339. (ex 9. 30.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: prevedere, in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che le amministrazioni che intendano incrementare le dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, ove non avessero provveduto, procedano alla rideterminazione della pianta organica, al fine di garantire che il numero dei dirigenti sia adeguato al numero complessivo delle risorse umane delle singole strutture amministrative; pubblicare la Pianta organica sul portale internet della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica.
9. 340. (ex 9. 27.) Tripiedi, D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, prevedere l'introduzione di norme transitorie finalizzate all'assunzione dei dirigenti idonei nei concorsi pubblici di cui alla lettera b) numero 1), le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge; le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono procedere, in prima istanza, ad assunzioni a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione del periodo triennale, in relazione all'esperienza lavorativa maturata nel settore pubblico; estensione della norma per l'inquadramento nei relativi ruoli unici dei dirigenti di cui al medesimo comma, lettera b) punti 2) e 3), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica.
9. 341. (ex 9. 42.) Pesco, Ciprini, Lombardi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci.

  Al comma 1, lettera o), dopo la parola: selezione, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: comparativa pubblica

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo la parola: titoli ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: ed esami.
9. 342. (ex 9. 542.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: previo avviso pubblico, dei direttori generali fino a: e successive modificazioni con le seguenti: previo avviso pubblico, adeguatamente pubblicizzato e di facile interpretazione, in possesso di specifici titoli formativi e professionali individuati da apposite classificazioni e punteggi e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da una commissione nazionale composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, imparziali e in assenza di conflitti di interesse indicati dai Ministeri interessati e dalla Conferenza delle Regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza annuale, l'elenco è pubblicato sul sito del Ministero della salute con i relativi punteggi assegnati, da cui una commissione composta da un rappresentante del Presidente della regione, un rappresentante dell'Assessorato competente e un rappresentante dell'Agenas attinge per il conferimento del relativo incarico, il direttore generale incaricato dovrà essere sottoposto a valutazione semestrale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori dell'Azienda sanitaria locale e dall'Azienda ospedaliera di riferimento;.
9. 343. (ex 9. 664.) Fantinati.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: previo avviso pubblico, dei direttori generali aggiungere le seguenti: adeguatamente pubblicizzato e di facile interpretazione,.
9. 344. (ex 9. 662.) Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: in possesso di specifici titoli formativi e professionali aggiungere le seguenti: individuati da apposite classificazioni e punteggi,.
9. 345. (ex 9. 639.) Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: e di comprovata esperienza dirigenziale, aggiungere le seguenti: almeno quinquennale nell'ambito di servizi gestionali simili,.
9. 346. (ex 9. 196.) Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: e di comprovata esperienza dirigenziale aggiungere le seguenti: nei cinque anni precedenti.
9. 347. (ex 9. 622.) Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: commissione nazionale composta aggiungere le seguenti: da esperti di qualificate istituzioni scientifiche e.
9. 348. (ex 9. 651.) Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: commissione nazionale composta aggiungere le seguenti: da un numero massimo di 9 componenti.
9. 349. (ex 9. 624.) Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni con le seguenti: da soggetti imparziali in assenza di conflitto di interessi indicati dai Ministeri interessati e dalla Conferenza delle regioni.
9. 350. (ex 9. 627.) Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: rappresentanti dello Stato e delle Regioni, aggiungere le seguenti: tale da garantire il pieno rispetto dei principi di autonomia e indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
9. 351. (ex 9. 505.) Costantino, Quaranta, Scotto, Nicchi.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: rappresentanti dello Stato e delle Regioni, aggiungere le seguenti: ed esperti di riconosciute professionalità e competenza nel settore sanitario e nella gestione di enti e strutture sanitarie complesse.
9. 352. (ex 9. 503.) Costantino, Quaranta, Scotto, Nicchi.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: rappresentanti dello Stato e delle Regioni aggiungere le seguenti: esperti in diritto amministrativo, direzione aziendale e sanitaria.
9. 353. (ex 9. 653.) Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: per l'inserimento fino a: colloquio; con le seguenti: per l'inserimento in una graduatoria nazionale degli idonei istituita presso il Ministero della salute, aggiornata con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito dei primi dieci candidati in graduatoria e previo colloquio;

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole da: appositi elenchi regionali fino a: nomine; con le seguenti: in apposite graduatorie regionali degli idonei, aggiornate con cadenza biennale, da cui i direttori regionali devono obbligatoriamente attingere, nell'ambito dei primi 5 candidati in graduatoria, per le relative nomine;.
9. 354. (ex 9. 536.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: le regioni e le province autonome devono attingere fino a: e successive modificazioni con le seguenti: una commissione composta da un rappresentante della Presidenza della regione, da un rappresentante dell'Assessorato competente e da un rappresentante dell'Agenas individua il direttore generale da nominare con apposita delibera della Giunta regionale, previo parere della competente commissione del consiglio regionale.
9. 355. (ex 9. 657.) Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: le regioni e le province autonome devono attingere fino a: e successive modificazioni con le seguenti: una commissione composta da un rappresentante della Presidenza della regione, da un rappresentante dell'Assessorato competente e da un rappresentante dell'Agenas individua il direttore generale da nominare.
9. 356. (ex 9. 656.) Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: le regioni e le province autonome devono attingere con le seguenti: una commissione composta da un rappresentante del Presidente della Regione, un rappresentante dell'Assessorato competente e un rappresentante dell'Agenas attinge.
9. 357. (ex 9. 655.) Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: il direttore generale incaricato dovrà essere sottoposto a valutazione semestrale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori dell'Azienda sanitaria locale e l'azienda ospedaliera di riferimento.
9. 358. (ex 9. 654.) Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) sostituire le parole: sistema di verifica e di valutazione con le seguenti: sistema periodico di monitoraggio, verifica e valutazione.
9. 359. (ex 9. 629.) Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) dopo le parole: sistema di aggiungere la seguente: monitoraggio.
9. 360. (ex 9. 661.) Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: valutazione dell'attività dei direttori generali aggiungere le seguenti: da parte dell'organismo indipendente di valutazione delle performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
9. 361. (ex 9. 658.) Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) dopo le parole: raggiungimento degli obiettivi sanitari aggiungere le seguenti: espressamente previsti negli atti aziendali approvati dalla giunta regionale.
9. 362. (ex 9. 197.) Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: raggiungimento degli obiettivi sanitari aggiungere le seguenti: indicati negli atti aziendali attraverso un crono programma attuativo.
9. 363. (ex 9. 663.) Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) sostituire le parole: alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza con le seguenti: all'attuazione dei livelli essenziali di assistenza.
9. 364. (ex 9. 644.) Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) dopo le parole: decadenza dall'incarico aggiungere le seguenti: nel caso di violazione di leggi.
9. 365. (ex 9. 650.) Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) sopprimere le parole: e possibilità di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione.
9. 366. (ex 9. 637.) Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) dopo le parole: nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi aggiungere le seguenti: espressamente previsti negli atti aziendali approvati dalla giunta regionale.
9. 367. (ex 9. 199.) Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) sostituire le parole: accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina con le seguenti: a seguito di verifica dei primi dodici mesi di gestione,.
9. 368. (ex 9. 198.) Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) sostituire le parole: o di grave disavanzo o di manifesta con le seguenti parole: o di grave disavanzo o di.
9. 369. (ex 9. 646.) Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: e colloquio con le seguenti: ed esami.
9. 370. (ex 9. 643.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) dopo le parole: in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di carriera, aggiungere le seguenti: valutati attraverso appositi punteggi.
9. 371. (ex 9. 648.) Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) dopo le parole: per l'inserimento in appositi elenchi, regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale aggiungere le seguenti: pubblicati sul sito della regione, degli enti e delle istituzioni interessate con i relativi punteggi ottenuti.
9. 372. (ex 9. 652.) Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1 lettera o) dopo le parole: per le relative nomine, aggiungere le seguenti: e tramite sorteggio

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: i componenti delle commissioni regionali sono selezionati con le medesime modalità previste per le commissioni previste per i direttori generali.
9. 373. (ex 9. 543.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: il Ministero della Salute e le regioni, relativamente alle selezioni di cui alla presente lettera assicurano, anche attraverso la pubblicazione sui propri siti istituzionali, la piena trasparenza e pubblicità dei bandi, delle procedure di selezione, delle nomine e dei curricula dei candidati.
9. 374. (ex 9. 504.) Costantino, Quaranta, Scotto, Nicchi.

  Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
   p) soppressione di uffici, organismi, enti pubblici ed enti partecipati, vigilati e controllati dalla pubblica amministrazione e susseguente incorporazione con enti, uffici e organismi analoghi o reinternalizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche centrali qualora non sia garantita una responsabilità dirigenziale e qualora non sia garantita una dotazione organica di personale che sia almeno in numero doppio al numero dei componenti degli organi d'indirizzo politico-amministrativo o di vertice.
9. 375. (ex 9. 545.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
   p) istituzione, sentite le rappresentanze sindacali e di categoria previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, del ruolo unico della dirigenza medica per le cure primarie.
9. 376. (ex 9. 65). Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
   p) previsione dell'obbligo di sospensione cautelare dall'impiego del personale condannato in via definitiva dalla Corte dei Conti per condotte dolose, anche in deroga alle norme previste in materia dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, o del rapporto di diritto pubblico e privato in essere con i dirigenti, con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dall'autorità competente. L'accertamento delle condotte pregiudizievoli in capo a funzionari e a dipendenti dell'ente costituisce giusta causa di licenziamento.
9. 377. (ex 9. 548.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
   p) in via preventiva, previsione dell'obbligo di destinazione ad altro ufficio o altra mansione, con l'esclusione dei settori più sensibili ed esposti al rischio di corruzione, del personale condannato, anche in via non definitiva, dalla Corte dei Conti per condotte dolose,.
9. 378. (ex 9. 550.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali ricadenti sui loro territori nonché ai rispettivi enti e organismi pubblici a ordinamento regionale o provinciale, salvo l'obbligo da parte delle medesime all'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi ivi desumibili concernenti la regolamentazione del rapporto di lavoro della dirigenza.
9. 379. (ex 9. 507.) Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Plangger, Schullian.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  Art. 9. 1 – (Incompatibilità). – 1. Al personale delle carriere a ordinamento speciale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è preclusa la possibilità di ricoprire incarichi di dirigenti nelle pubbliche amministrazioni.
9. 01. (ex 9. 09.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Chiarimenti in merito a recenti notizie di stampa relative ad intercettazioni di conversazioni che coinvolgono il Presidente del Consiglio dei ministri – 3-01612

   BUSINAROLO, PESCO, SORIAL, D'INCÀ, SIBILIA, CRIPPA, CASO, BRUGNEROTTO, AGOSTINELLI, ALBERTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASTELLI, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, DA VILLA, DADONE, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, L'ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, NESCI, NUTI, PARENTELA, PETRAROLI, PISANO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SPADONI, SPESSOTTO, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA e ZOLEZZI. — Al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. — Per sapere – premesso che:
   sul sito de Il Fatto quotidiano si apprende che: «I carabinieri del Noe guidati dal colonnello Sergio De Caprio intercettano il colloquio con una cimice sotto il tavolo. Due le partite: la nomina a sorpresa del generale Saverio Capolupo, anziché di Adinolfi, al vertice della Guardia di finanza da parte del morituro Governo Letta. E la staffetta tra questi e Renzi, amico dei commensali. In questo contesto l'attuale numero due della Guardia di finanza dice che il figlio di Napolitano “Giulio oggi a Roma è potente, è tutto”. Poi sembra dire che il Capo dello Stato sarebbe ricattabile perché “l'ex capo della polizia Gianni De Gennaro e (Enrico) Letta ce l'hanno per le palle, pur sapendo qualche cosa di Giulio”. Nardella non fa una piega, anzi»;
   sempre dallo stesso articolo si apprende che durante lo stesso pasto «Adinolfi resta sul tema: “Giulio oggi a Roma è tutto o comunque è molto. Giusto? Tutto, tutto ... e sembra che... l'ex capo della polizia ... Gianni De Gennaro e Letta ce l'hanno per le palle, pur sapendo qualche cosa di Giulio”. Nardella commenta criptico: “A quello si aggiunge, quello è il colore...”, seguono parole incomprensibili. Fortunato pensa al potere del figlio del Presidente: “Comunque lui è un uomo, c'ha studi professionali, interessi. Comunque tutti sanno che lui ha un'influenza col padre. Come è inevitabile... ha novant'anni c'ha un figlio solo”. Nardella concorda: “È fortissimo!”. Adinolfi: “Non è normale che tutti sappiano che bisogna passare da lui per arrivare” e Nardella sembra accennare a un possibile conflitto di interesse: “Consulenze, per dire consulenze dalla pubblica amministrazione”»;
   in sintesi, riportando anche quanto pubblicato su Il Fatto quotidiano domenica 12 luglio 2015, in merito anche alle intercettazioni telefoniche tra Renzi e il generale della Guardia di finanza Adinolfi, risulta che nel 2014 Matteo Renzi, ancora soltanto segretario del Partito democratico, interviene per stoppare la conferma del comandante Capolupo, su richiesta di un sottoposto del comandante, intromettendosi in una nomina di competenza del Ministro dell'economia e delle finanze e del Governo;
   sempre nello stesso articolo, il giornalista si chiede come mai lo stesso Matteo Renzi, nel 2014 «appena nominato segretario del Pd, da un lato supporta Adinolfi – nonostante sia notoriamente vicino a Gianni Letta, Adriano Galliani e Silvio Berlusconi – e dall'altro proprio a lui comunica la sua intenzione di far cadere Enrico Letta con l'aiuto di Berlusconi»;
   ed ancora chiede il giornalista: «Adinolfi, in qualità di comandante interregionale di Toscana ed Emilia-Romagna, era il vertice di un corpo che avrebbe potuto svolgere controlli e indagini sul feudo del suo rivale di allora nel Pd, Pier Luigi Bersani (lambito dalla Guardia di finanza nell'indagine sulla sua segretaria), e sul suo feudo: Firenze»;
   come riporta, altresì, il medesimo articolo di stampa: «Il Fatto ha scritto molti articoli su vicende imbarazzanti per lei, come la storia dei contributi pensionistici figurativi ottenuti dal 2004 al 2013 da provincia e comune grazie all'assunzione nella sua azienda di famiglia alla vigilia della scelta di Pds e Margherita di candidarla alla provincia. La Guardia di finanza è andata a prendere le carte su un caso simile che ha coinvolto Josefa Idem a Ravenna, in Romagna, e l'ex Ministro è stata indagata per truffa. Eventuali accertamenti della Guardia di finanza in Toscana non hanno dato alcun esito su di lei. Adinolfi non ha compiti di polizia giudiziaria ma lei ha mai parlato con lui di queste storie? E non ritiene che la sua sponsorizzazione del comandante possa appannare le certezze dei cittadini su un'azione rigorosa ed equanime delle Fiamme gialle?»;
   ed infine, sempre dall'articolo sopra citato, il giornalista pone questo quesito al Presidente del Consiglio dei ministri: «Adinolfi, secondo il Noe, avrebbe criticato le modalità di nomina del suo comandante e potrebbe avere alluso a un ricatto ai danni del Presidente Napolitano, facendo illazioni sulle ragioni della proroga di Capolupo. Non crede debba dimettersi da comandante in seconda?». Ed ancora: «Perché il segretario del Pd si fa dare dello “str...” da un generale che tuba al telefono con Gianni Letta?» –:
   se e come il Governo intenda fare chiarezza, di fronte al Parlamento e ai cittadini, in relazione a questa torbida vicenda, che fa apparire lo Stato italiano, nelle sue più alte cariche – dal Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio dei ministri – sotto costante ricatto da parte di figure già emerse nell'ambito di diverse indagini – da Why not alla P4 – e se e quale ruolo abbia avuto esattamente l'attuale Presidente del Consiglio dei ministri e segretario del Pd in questa vicenda. (3-01612)


Iniziative volte a salvaguardare la produzione lattiero-casearia con riferimento alla recente diffida dell'Unione europea per l'eliminazione del divieto di utilizzo del latte in polvere – 3-01613

   GIORGIA MELONI, RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, MAIETTA, NASTRI, TAGLIALATELA e TOTARO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   l'Unione europea ha inviato all'Italia una diffida per l'eliminazione del divieto dell'utilizzo di latte in polvere, latte concentrato e latte ricostituito per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano, quali formaggi, yogurt o latte alimentare;
   il divieto è attualmente previsto dalla legge 11 aprile 1974, n. 138, recante «Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana», e ha permesso sin qui all'Italia di realizzare primati a livello internazionale nella produzione casearia;
   secondo quanto denunciato dalla Coldiretti, con il via libera alla polvere di latte spariranno 487 formaggi tradizionali censiti dalle regioni italiane e un eventuale accoglimento dell'indicazione proveniente dall'Unione europea avrà conseguenze drammatiche sulla qualità dei prodotti;
   il latte in polvere commercializzato in Europa proviene per la maggior parte da Francia e Germania e la notizia relativa all'imminente abolizione del divieto di utilizzarlo in Italia ha già fatto aumentare le speculazioni sull’import di latte e crema in polvere di oltre il quindici per cento rispetto al 2014;
   l'assenso dell'Italia a questa ennesima insensata imposizione proveniente dall'Unione europea determinerebbe un danno inestimabile alla produzione casearia nazionale, colpendo ancora una volta la produzione agricola e causando la perdita di migliaia di posti di lavoro –:
   quali urgenti iniziative intenda assumere in merito, al fine di salvaguardare e tutelare l'eccellenza della produzione nazionale. (3-01613)


Chiarimenti in merito al rischio di attacchi terroristici connessi alla politica estera dell'Italia, anche in considerazione del recente attentato al consolato italiano del Cairo – 3-01614

   MARCOLIN, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
   l'11 luglio 2015, alle 6.30 del mattino, il consolato italiano al Cairo è stato investito dagli effetti della detonazione a distanza di una bomba radiocomandata da 450 chilogrammi, nascosta all'interno di un'autovettura;
   l'ora dell'attentato lascia immaginare la volontà dei suoi autori di contenere al massimo il numero delle vittime, accrescendo tuttavia il valore di segnalazione politica dell'attacco;
   sembra scarsamente credibile la pista battuta dalle autorità egiziane, che tendono ad accreditare la possibilità di un attentato in realtà rivolto non al consolato, ma verso una personalità coinvolta nei grandi processi che stanno concludendosi con la condanna a morte di centinaia di militanti e dirigenti della Fratellanza musulmana;
   l'attentato è stato rivendicato da sedicenti adepti dello Stato islamico;
   al nostro Paese i jihadisti potrebbero rimproverare tanto l'appoggio politico garantito al regime del generale al-Sisi, quanto l'accresciuta pressione militare del nostro Paese nei confronti dell'Esecutivo libico basato a Tripoli, non riconosciuto dalla comunità internazionale;
   a fronte del grave gesto, il Ministro interrogato ha assicurato che «il nostro Paese non si lascerà intimidire» –:
   se il Governo non ritenga che alcuni aspetti specifici della sua politica estera in Medio Oriente e Nord Africa rappresentino un grave fattore di rischio terroristico specifico per l'Italia. (3-01614)


Iniziative per la stabilizzazione dei Paesi del Nord Africa, il contrasto ai movimenti radicali di matrice islamista e l'affermazione progressiva dello Stato di diritto – 3-01615

   AMENDOLA, CARROZZA, CASSANO, CENSORE, CHAOUKI, CIMBRO, GIANNI FARINA, FEDI, GARAVINI, LA MARCA, MANCIULLI, MONACO, NICOLETTI, PORTA, QUARTAPELLE PROCOPIO, RACITI, RIGONI, ANDREA ROMANO, SERENI, SPERANZA, TACCONI, ZAMPA, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
   l'11 luglio 2015 un'autobomba è esplosa davanti al consolato italiano nel centro storico del Cairo, causando la morte di un uomo e una decina di feriti, tra cui tre bambini;
   la polizia egiziana ha effettuato tre arresti per l'attentato, spiegando che sarebbero stati identificati i tre presunti autori: Hassan Samir, Hussein Barakat e Takek Abd El Sattar, tre elementi del gruppo Ansar beit el maqdes, attivo nel Sinai e legato ai movimenti radicali islamici, mentre si sta accertando il loro effettivo collegamento con l'Isis ovvero con la Fratellanza musulmana;
   il Ministro interrogato è volato al Cairo lunedì 13 luglio 2015 per portare un messaggio di vicinanza del Governo e dell'Italia all'ambasciatore Maurizio Massari e al personale e alle forze della sede diplomatica e ha affermato che «non dobbiamo interpretare questo attentato come qualcosa di diretto particolarmente nei confronti degli italiani, ma certamente verso la presenza dei Paesi che condividono con l'Egitto un comune impegno contro il terrorismo»;
   inoltre, ha incontrato il Ministro degli esteri egiziano, Sameh Soukri, ribadendo il sostegno di Roma al Presidente Abdel Fattah al Sisi e il comune obiettivo di «lavorare insieme per asciugare l'acqua in cui nuotano i terroristi»;
   in Egitto il clima sta tornando pesante a causa della crescente insicurezza: recentemente era stato assassinato il procuratore generale Hisham Barakat, responsabile di molte condanne a morte di Fratelli musulmani, mentre nel Sinai gruppi di jihadisti avevano massacrato oltre cento persone, e dunque mantenere la sicurezza diventa la sfida più grande per Al-Sisi;
   in particolare, il ruolo del Governo egiziano è fondamentale anche nella soluzione della vicenda libica che vede sviluppi interessanti in questi giorni, dal momento che proprio il 12 luglio 2015 si sarebbe raggiunto a Skhirat, in Marocco, una nuova versione di accordo di pace, con la mediazione dell'inviato dell'Onu Bernardino Leon, su cui già concorda il Governo di Tobruk e su quale si sta cercando il consenso delle autorità di Tripoli, per formare un Governo ad interim di unità nazionale basato su un accordo di divisione dei poteri;
   in una situazione così delicata e visto il ruolo di mediatore de facto del nostro Paese, alcuni analisti hanno ipotizzato che una o più milizie libiche abbiano realizzato l'attentato al consolato italiano per ottenere un più basso profilo del Governo nei negoziati in Libia e, più in generale, nel teatro magrebino –:
   quali azioni intenda porre in essere il Governo per contribuire a un'effettiva stabilizzazione interna dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo che sostenga con la massima determinazione il contrasto ai movimenti radicali di matrice islamista e riesca a promuovere, nel contempo, l'affermazione progressiva dello Stato di diritto e del processo di modernizzazione cui aspirano quei popoli. (3-01615)


Iniziative volte ad evitare la realizzazione di progetti di trivellazione nel Mar Ionio, al fine di preservare la vocazione agricola e turistica dei territori interessati – 3-01616

   LATRONICO, PALESE e OCCHIUTO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   il 12 giugno 2015 è stato emanato il decreto ministeriale n. 122 sulla procedura di valutazione d'impatto ambientale per la fase di indagini sismiche 3D del permesso di ricerca di idrocarburi denominato «d 79 F.R.-EN» localizzato nel Golfo di Taranto richiesto dalla società Enel Longanesi;
   il progetto prevede l'operazione di acquisizione sismica a mare attraverso strumentazione idonea all'individuazione di accumuli di idrocarburi gassosi nel sottosuolo marino, nell'area ubicata nel Golfo di Taranto ad una distanza minima dalla costa pari a 35 chilometri. I comuni interessati in Basilicata sono Nova Siri, Policoro, Rotondella, Scanzano, Pisticci, Bernalda;
   il progetto di ricerca di idrocarburi potrebbe provocare indubbi effetti negativi su tutti i comuni ubicati lungo la costa e sul comparto turistico, interessando la parte costiera con alterazione delle correnti e dell'equilibrio ecologico del mare, in un'area dove sono presenti diverse attività e produzioni agroalimentari di pregio;
   il sito individuato ha un alto valore naturalistico, essendo presenti habitat marini naturali ed anche specie da proteggere (ad esempio, la tartaruga caretta, in via di estinzione dalle coste italiane);
   nell'area interessata è presente anche la riserva naturale regionale Bosco Pantano di Policoro, istituita con legge regionale 8 settembre 1999, n. 28, oasi Wwf dal 1995. La riserva interessa un'area di 550 ettari a bosco relitto di latifoglie decidue, nei comuni di Policoro e Rotondella;
   esiste un'ampia letteratura scientifica prodotta a livello mondiale da prestigiosi istituti di ricerca che hanno analizzato gli effetti che potrebbero avere sui cetacei le attività di ricerca di idrocarburi in mare e le eventuali successive fasi di trivellazione con tecnologie (air gun) basate sull'emissione di onde acustiche ad elevata energia, in grado di creare danni irreversibili agli apparati uditivi dei cetacei presenti nel Mar Jonio;
   alla concessione di tale permesso, si oppongono, con numerose e fondate argomentazioni, enti pubblici, cittadini e associazioni –:
   quali iniziative il Governo intenda assumere per evitare la realizzazione di progetti di trivellazione nel Mar Ionio, in quanto incompatibili con la vocazione economica, agricola e turistica dei territori interessati. (3-01616)


Iniziative volte a scongiurare la chiusura dello stabilimento Hp di Pozzuoli – 3-01617

   DI LELLO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   Hp enterprise services Italia è una multinazionale che opera nel comparto informatico, sia nel settore software che in quello hardware, ed è presente in Italia con varie sedi sul territorio nazionale, una di queste quella di Pozzuoli;
   lo stabilimento di Pozzuoli nasce nel 1990 a Caserta, ha visto il massimo livello occupazionale nell'anno 2000 con circa 450 professionisti nello sviluppo software e successivamente, con il trasferimento a Pozzuoli e l'acquisizione da parte di Hp, il numero di occupati si è assestato intorno alle 300 unità, andando sempre più a decrescere, per i continui piani di esodo che Hp ha bandito negli ultimi anni, portando il numero attuale di addetti a quasi 200;
   la sede di Pozzuoli si caratterizza per elevate competenze maturate in circa 25 anni da professionisti in massima parte laureati, che hanno segnato tante storie di successo nel panorama dell’ict (information and communication technology) nazionale;
   basti pensare che oggi, nell'unità produttiva di Pozzuoli, si gestiscono da più di 8 anni le applicazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, così come è in prima linea per i progetti del Ministero della giustizia, dell'Inail, di banche, di assicurazioni, di Enel, dell'Inps, di Eni e di altri, ed ha operato ed opera anche in molti ambiti internazionali;
   Hp Pozzuoli è una risorsa incredibile di competenze tecniche e funzionali, che ha portato tante persone di quest'azienda a governare (come consulenti) i processi di trasformazione di tantissimi clienti nei più svariati settori industriali e della pubblica amministrazione;
   la sede di Pozzuoli è ora agli onori della cronaca per l'ennesima vertenza sindacale, che si profila alquanto complicata, in un territorio già devastato dalla disoccupazione. Lo stabilimento, infatti, è ad un passo dalla chiusura, stando a quanto comunicato dalla direzione aziendale nel corso dell'incontro del 7 luglio 2015 con le rappresentanze dei circa 160 dipendenti. Secondo quanto riferito dal sindacato e da diverse fonti giornalistiche, nonché ribadito, da ultimo, con la lettera aperta di venerdì 10 luglio 2015 indirizzata dalla direzione aziendale ai dipendenti, 30 di essi saranno trasferiti in altre sedi del gruppo, probabilmente Roma, mentre gli altri 130 saranno acquisiti dalla Matic mind;
   una cessione questa che sta creando molta apprensione tra i lavoratori del sito di Pozzuoli: la Matic mind è, infatti, un'azienda con soli 180 dipendenti in tutta Italia, appena 11 a Napoli nella sede al Centro direzionale;
   ulteriore preoccupazione deriva dalle contrattazioni singole coi dipendenti: la Matic mind non intende effettuare negoziazioni collettive con gli oltre 100 dipendenti che acquisirà dalla multinazionale americana. Inoltre sembra, sempre secondo quanto riportato sui quotidiani, che la stessa Matic mind abbia attivato una procedura di contratti di solidarietà con il conseguente ulteriore dubbio di non possedere quei requisiti di continuità lavorativa –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se e quali iniziative urgenti abbia intenzione di assumere al fine di scongiurare l'ennesima chiusura di uno stabilimento produttivo in un territorio che, per molti motivi, ha sofferto e continua a soffrire una forte crisi occupazionale, rassicurando gli oltre 100 dipendenti della Hp in merito al loro futuro lavorativo. (3-01617)


Iniziative di competenza volte a prevedere adeguate sanzioni a carico delle compagnie fornitrici di servizi per il rispetto dell’iter relativo alla sospensione della fornitura nei casi di morosità – 3-01618

   CAPELLI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   nei casi di morosità, o presunta tale, la compagnia elettrica fornitrice dei servizi può sospendere la fornitura dell'energia dopo aver inviato una raccomandata che specifica un termine ultimo, pari a 15 o 20 giorni, trascorso il quale la fornitura viene interrotta se il pagamento non viene eseguito;
   la raccomandata deve indicare le modalità con cui il cliente deve comunicare l'avvenuto pagamento, il termine oltre il quale il cliente, qualora insista a non pagare, si vedrà sospesa la fornitura;
   è prevista, inoltre, l'eventualità che, se le condizioni tecniche del contatore lo consentano, prima della sospensione della fornitura la potenza erogata possa venir ridotta di un livello pari al 15 per cento della potenza disponibile;
   si tratta di procedure assolutamente condivisibili che stabiliscono un iter che tutela l'utente, rendendolo informato della situazione di morosità che potrebbe portare alla sospensione del servizio;
   sono state stabilite una serie di sanzioni per le compagnie fornitrici qualora non rispettino le formalità sopra ricordate;
   la tenuità delle sanzioni previste, però, non appare congrua ad evitare eventuali forzature da parte delle suddette compagnie nei confronti dell'utente, data l'evidente sproporzione nei rapporti di forza tra società fornitrici e utente finale;
   più in generale, appare chiaro che il sistema concepito oltre 20 anni fa per la fornitura di servizi quali elettricità o gas presenta molte falle e di fatto non regge più, soprattutto per quel che riguarda la tutela del consumatore finale –:
   se e in che modo il Governo intenda intervenire, per quanto di competenza e ove ne sussistano i presupposti, per tutelare in maniera più efficace il consumatore finale, tenuto conto degli interessi in campo. (3-01618)


Iniziative a sostegno del comparto della grande distribuzione di arredi ed accessori per la casa, anche al fine di agevolare la soluzione della vertenza relativa alla contrattazione integrativa negli stabilimenti Ikea – 3-01619

   RICCIATTI, AIRAUDO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, DURANTI, DANIELE FARINA, FERRARA, FRATOIANNI, GIANCARLO GIORDANO, KRONBICHLER, MARCON, ZACCAGNINI, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, SANNICANDRO, SCOTTO e ZARATTI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   pochi mesi fa Ikea, azienda multinazionale attiva nel settore low cost, ha annunciato il taglio dei contratti integrativi dei lavoratori, che dovrebbero diventare operativi dal 1o settembre 2015 (Corriere del Mezzogiorno, 29 maggio 2015; la Repubblica, 30 maggio 2015), i quali prevedono maggiorazioni salariali per i lavoratori legate ai turni domenicali e ai giorni festivi, nonché i premi di produzione. Tali integrazioni costituiscono una parte determinante degli stipendi, che si aggira attorno al 18-20 per cento;
   dopo la disdetta unilaterale di tutta la contrattazione integrativa vi era stata un'immediata e ferma reazione di sindacati e lavoratori, sfociata nelle prime 8 ore di sciopero territoriale effettuate all'unisono in diverse sedi del gruppo, sciopero deliberato in data 29 maggio 2015 dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, al termine del coordinamento unitario tenutosi a Firenze;
   nonostante ciò, i sindacati hanno più volte ribadito la volontà di proseguire la trattativa, considerato anche il precedente di anni di relazioni industriali «costruttive»;
   dopo la prima mobilitazione si sono svolti diversi incontri tra sindacati e azienda al fine di approfondire le reciproche posizioni; tuttavia, dopo aver constatato il permanere di posizioni distanti, in data 3 luglio 2015 le organizzazioni sindacali hanno proclamato, durante un incontro tenutosi a Bologna, una giornata di sciopero nazionale per l'11 luglio 2015;
   si tratta del primo caso di sciopero nazionale da quando il gruppo ha aperto i suoi punti vendita in Italia –:
   quali iniziative intenda intraprendere il Ministro interrogato al fine di agevolare una soluzione della vertenza che non pare nemmeno giustificata dalla situazione economica del gruppo, che vanta utili significativi – per l'anno fiscale 2013-2014, ad esempio, Ikea ha registrato un utile netto globale di 3,3 miliardi di euro, con un aumento di fatturato del 2,8 per cento – garantiti anche dal peculiare assetto societario che comprende holding, franchising e varie fondazioni, e in quale modo intenda stimolare il ciclo produttivo dell'intero comparto per dissuadere l'attore economico principale, anche convocando un tavolo con le parti interessate, dallo smantellare un tessuto produttivo ormai radicato sul territorio italiano. (3-01619)


Iniziative per assicurare il rispetto dell'accordo del 3 dicembre 2014 riguardante Acciai speciali Terni spa al fine del rilancio dello stabilimento umbro e del relativo indotto – 3-01620

   GALGANO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   Acciai speciali Terni spa, nota anche come Ast, è una società italiana operante nel settore della metallurgia, siderurgia e informatica, fondata il 10 marzo 1884 con il nome di Società degli alti forni, fonderie e acciaierie di Terni;
   l'azienda, attraverso società controllate e partecipate in Italia e all'estero, è specializzata nella lavorazione e distribuzione di acciai (inox, basso legati e al carbonio, fucinati e titanio) destinati principalmente ai settori alimentari, edili, casalinghi, elettrodomestici, energetici e alle industrie di base, siderurgiche e meccaniche;
   ad oggi, Acciai speciali Terni spa si qualifica come gruppo industriale leader per l'impiantistica moderna e sofisticata, per le innovazioni tecnologiche e produttive e per la qualità dei propri processi e prodotti, classificandosi come uno dei maggiori poli siderurgici mondiali;
   si sono create ulteriori prospettive di mercato per Acciai speciali Terni spa grazie all'imposizione di dazi all'importazione di acciaio dalla Cina (che, però, attualmente è temporanea) e alla chiusura da parte di Outokumpu dello stabilimento europeo concorrente sito a Bokum;
   pertanto, Acciai speciali Terni spa ricopre un ruolo strategico nel panorama non solo nazionale, ma anche europeo e mondiale nella produzione di acciai speciali, essendo tra i primi produttori mondiali di laminati piani inossidabili e costituendo un imprescindibile pilastro economico per l'intera regione umbra e per il Centro Italia;
   il polo siderurgico di Terni rappresenta il più grande sito industriale dell'Italia centrale e produce il 15 per cento del prodotto interno lordo umbro, occupando fra manodopera e indotto circa 5.000 lavoratori; a fine 2014, infatti, il totale degli addetti era di circa 2.750 unità: di questi 2.230 erano impiegati in Acciai speciali Terni spa, di cui circa 1.690 operai, 530 impiegati e 26 dirigenti, e circa 520 nelle società controllate;
   dal 2014 Acciai speciali Terni spa è controllata nuovamente dalla ThyssenKrupp, che nel novembre 2013 ha riacquisito, tra le altre, le attività di parte di Inoxum, di Acciai speciali Terni spa e delle sue società controllate (Sdf, Tubificio e Aspasiel). Il passaggio è avvenuto dopo un periodo di due anni per effetto della cessione della proprietà da parte della multinazionale finlandese Outokumpu, che ebbe ad acquistare la proprietà del polo dalla stessa ThyssenKrupp il 7 novembre 2012; l'operazione, che si è resa necessaria a seguito della richiesta della Commissione europea per evitare la costituzione di imprese aventi posizioni dominanti sul mercato europeo, si è perfezionata con l'approvazione dell'Unione europea in data 13 gennaio 2014;
   in ragione di tale perfezionamento, ThyssenKrupp ha fornito alla Commissione europea un piano di attività sugli investimenti in Acciai speciali Terni spa e sugli interventi per migliorarne la redditività, sulla base del quale la Commissione europea ha ritenuto che l'acquisizione avrebbe preservato una concorrenza effettiva, mantenendo una quarta forza competitiva nel mercato dello spazio economico europeo dell'inox;
   successivamente ThyssenKrupp ha annunciato lo sviluppo e la presentazione entro il mese di luglio 2014 di un nuovo piano industriale, al fine di rendere profittevole il sito di Terni, risanando i conti degli ultimi esercizi;
   nel luglio 2014 Thyssenkrupp-Acciai speciali Terni spa ha presentato un piano di rilancio che, al fine di rendere profittevole il sito di Terni, ne prevedeva un drastico ridimensionamento. Secondo le previsioni del management tedesco (nella persona dell'amministratore delegato Lucia Morselli e di Joachim Limberg in qualità di amministratore delegato dell'area materials services di ThyssenKrupp), il piano ipotizzava, entro l'anno fiscale 2015-2016, lo spegnimento di uno dei forni elettrici dello stabilimento e la riduzione dei livelli occupazionali di circa 550 unità, prevedendo altresì interventi sui costi in tutte le aree, per un risparmio stimato di 100 milioni di euro in 5 anni (39 milioni di euro nei primi due anni, più altri 61 da spalmare nel quinquennio);
   i licenziamenti previsti dal primo piano Thyssenkrupp-Acciai speciali Terni spa erano così distribuiti: 220 nei primi due anni e 330 alla fine dei due anni; a questi si sarebbero aggiunti poi altri 400 dipendenti delle ditte esterne e dell'indotto. L'azienda ThyssenKrupp aveva, infatti, proposto anche un taglio del 20 per cento dei contratti stipulati con le ditte esterne, dalla manutenzione ai trasporti, passando per la vigilanza, la pulizia e l'edilizia industriale, per arrivare ad un licenziamento complessivo di circa 900-950 dipendenti dell'intero sito ternano, con prevedibili effetti sull'intero tessuto economico e sociale del ternano, che verrebbe sottoposto ad un forte depauperamento di risorse produttive ed occupazionali;
   i sindacati locali e nazionali hanno ritenuto «inaccettabile» il piano Thyssenkrupp-Acciai speciali Terni spa e all'incontro del 25 luglio 2014 presso la camera del lavoro di Terni gli stessi hanno definito il piano industriale dell'azienda come un piano finanziario che puntava al ridimensionamento e che sanciva la deindustrializzazione di Terni e dell'Umbria intera;
   il piano di licenziamenti presentato da ThyssenKrupp per Acciai speciali Terni spa avrebbe implicato costi sociali ed industriali elevatissimi, in termini di impatto sia sull'occupazione diretta delle imprese del gruppo sia sulla riduzione dei volumi di produzione, sulle attività e sulle imprese dell'indotto;
   nel corso della successiva trattativa sindacale è intervenuta da ultima la proposta dell'amministratore delegato Morselli, la quale proponeva una mobilità agevolata per circa 300 addetti con un incentivo economico di circa 80.000 euro, ma i sindacati locali ritennero inaccettabile questa condizione rigettando l'ipotesi di accordo sulla mobilità agevolata;
   in data 5 settembre 2014, dopo un confronto durato oltre quattordici ore, presso il Ministero dello sviluppo economico, la proprietà delle Acciai speciali Terni spa ha sottoscritto un'intesa con le organizzazioni sindacali in base alla quale la ThyssenKrupp ha ritirato la procedura di mobilità per circa 550 lavoratori dipendenti, nonché la disdetta del contratto collettivo integrativo sociale ed ha stabilito il termine del 5 ottobre 2014 entro il quale trovare una soluzione condivisa in merito al piano di ristrutturazione proposto dall'azienda a tutela dei livelli occupazionali e della capacità produttiva del sito umbro;
   purtroppo, il 9 ottobre 2014 il «fitto calendario di incontri» deciso al tavolo del Ministero per discutere il piano industriale di ThyssenKrupp, nella speranza di trovare una composizione tra gli interessi di efficientamento dell'azienda e la richiesta di tutele dei lavoratori e dei livelli occupazionali, è sfociato in un nulla di fatto e il 10 ottobre 2014 l'azienda ha riattivato la procedura di mobilità per 537 lavoratori dipendenti (fra operai, quadri e impiegati: 473 per la sola Acciai speciali Terni spa, i restanti distribuiti nelle società controllate);
   l'annosa vicenda dell'azienda di Terni, prima in mani finlandesi che l'avrebbero voluta come centro produttivo dell'area mediterranea e poi, a causa di un abuso di posizione dominante nella produzione dell'acciaio inossidabile riconosciuto dall'autorità europea antitrust, nuovamente in mani tedesche, che hanno ribaltato il piano espansivo dei finlandesi, rafforzando gli stabilimenti in Germania a scapito di quelli italiani, ha provocato lunghi scioperi da parte dei lavoratori, nonché scontri di piazza fra le forze dell'ordine e i manifestanti a partire dal mese di agosto 2014;
   in data 3 dicembre 2014, dopo quattro mesi di una delle vertenze più dure degli ultimi trent'anni, è stato siglato il nuovo accordo per l’Acciai speciali Terni spa e le controllate Aspasiel, Sdf e Tubificio;
   tale accordo modifica profondamente il piano industriale di ridimensionamento del 17 luglio 2014, prevedendo un piano di ristrutturazione, rilancio e sviluppo su quattro anni che si pone l'obiettivo di garantire almeno un milione di tonnellate di fuso, il mantenimento dei 2 forni, un significativo piano di investimenti, una politica commerciale adeguata, la gestione delle eccedenze attraverso la fuoriuscita esclusivamente volontaria e incentivata, evitando di fatto licenziamenti coatti, la tutela dei contratti a tempo determinato e degli apprendisti e il nuovo contratto integrativo, che prevede: il mantenimento delle maggiorazioni notturne e dell'indennità domenicale, un premio per tutti di 723 euro detassati e decontribuiti che non è stato ancora erogato, un percorso che garantisce la tutela anche ai lavoratori delle ditte terze. Nel corso dell'ultima fase della trattativa è stato respinto il tentativo dell'azienda di introdurre la cassa integrazione guadagni straordinaria per 400 lavoratori per 24 mesi;
   a seguito del recente annuncio della vendita della controllata Vdm (società specializzata nel business delle leghe speciali) da parte della Thyssenkrupp, nei giorni scorsi i sindacati nazionali e locali, preoccupati per le possibili pericolose ripercussioni su Acciai speciali Terni spa, hanno chiesto al Ministro dello sviluppo economico un urgente incontro in sede governativa per la verifica dell'accordo del 3 dicembre 2014. Nella nota congiunta firmata da Fiom, Fim, Uilm, FismiceUgl si legge: «Tale richiesta, già inoltrata, ha assunto un carattere di urgenza a fronte di quanto determinatosi negli ultimi giorni che dal nostro punto di vista non è in linea con quanto concordato nell'accordo del 3 dicembre 2014. La suddetta richiesta è ancor più necessaria in considerazione del fatto della ferma volontà, da parte del management di Acciai speciali Terni spa, di non voler ripristinare le corrette relazioni sindacali. Ciò è dimostrabile dall'improvviso sottrarsi, in sede locale, al confronto sulle tematiche dell'accordo stesso»;
   sono quindi, due i motivi alla base della richiesta: l'improvvisa vendita da parte della multinazionale della controllata Vdm e la riorganizzazione aziendale che sarebbe stata decisa dal management al di fuori della contrattazione sindacale, mettendo a repentaglio sia la sicurezza, sia gli obiettivi di produzione aziendali sottoscritti nell'accordo;
   nel comunicato della ThyssenKrupp che ha annunciato la vendita di Vdm, riacquistata a fine 2013 dai tedeschi da Outokumpu, la multinazionale è tornata a dire di aver sempre sottolineato di non aver intenzione di mantenere le due società (Vdm e Acciai speciali Terni spa) «nel medio-lungo termine»; tuttavia, la cessione della società specializzata nel business delle leghe speciali potrebbe avere ripercussioni sul brevissimo termine;
   ThyssenKrupp ha annunciato la vendita di Vdm group a Lindsay Goldberg, un fondo americano con sede in Europa a Düsseldorf. Il valore dell'operazione non è stato divulgato, ma il colosso industriale tedesco ha sottolineato che influirà positivamente sulla sua situazione finanziaria. La vendita consentirà, inoltre, al colosso tedesco dell'acciaio di ridurre «l'esposizione al settore volatile dei materiali supportando l'obiettivo strategico di rendere ThyssenKrupp un gruppo industriale diversificato e portando a una correzione del book value di circa 100 milioni di euro»;
   i sindacati hanno sottolineato: «Oltre alla necessità di mantenere in equilibrio le produzioni tra area a caldo e area a freddo, abbiamo sempre chiesto al management aziendale quale futuro potesse avere il titanio. Negli ultimi anni Acciai speciali Terni spa ha eseguito la produzione in conto lavorazione per Vdm fino allo scorso autunno. Come sindacato denunciammo che il mercato che aveva in passato Titania, per le scelte poco lungimiranti effettuate in Germania anni orsono, in poco tempo fosse andato distrutto, con i clienti che si sono dispersi». «Dall'accordo del Ministero dello sviluppo economico, Acciai speciali Terni spa ha affermato in più di una circostanza la volontà di rimanere nel mercato del titanio. Come sindacato abbiamo chiesto al management aziendale cosa abbia messo in campo per valorizzarne la strategia commerciale, quali azioni siano state elaborate per creare gli stock strategici, senza ottenere risposte esaustive e di prospettiva. Ora il tempo sta scadendo. Il sito di Terni deve attrezzarsi il più velocemente possibile per non perdere questo business sicuramente di nicchia ma dall'elevato valore aggiunto, che per anni è rimasto strategico nelle logiche aziendali»;
   nell'accordo firmato il 3 dicembre 2014 le parti si erano impegnate a rilanciare la produzione del titanio, che ora è a rischio smantellamento, nonostante si sia acquisita una nuova commessa, ed è una delle produzioni di Acciai speciali Terni spa che hanno fatto la forza del sito siderurgico di Terni;
   in una fase come questa, poi, sarebbe necessario rafforzare le opportunità formative per i soggetti più deboli, anche fortificando la cultura dell'apprendimento nel luogo di lavoro;
   ad oggi non esiste un piano di investimenti nel settore della formazione e della ricerca e sviluppo, anzi si stanno perdendo risorse interne ed esterne, come il centro sviluppo materiale;
   il prossimo semestre diventa determinante per Acciai speciali Terni spa perché è assolutamente necessario recuperare i volumi, facendo attenzione sempre alla qualità;
   relativamente all'imposizione di dazi, la misura è provvisoria, mentre la decisione definitiva sarà presa alla fine dell'inchiesta che era stata aperta a giugno 2015 dalla Commissione europea su richiesta di alcune aziende europee rappresentate da Eurofer; i vantaggi che potrebbero derivarne per Terni e il sistema Italia sarebbero notevoli;
   un segnale importante potrebbe arrivare anche dall'investimento sulla linea 6, che garantirebbe performance migliori, consentendo un'ottimale gestione delle linee a freddo, dando slancio all'area a caldo –:
   quali urgenti iniziative intenda il Governo assumere per assicurare il rispetto dell'accordo del 3 dicembre 2014, supportare il rilancio della realtà produttiva ed occupazionale di Acciai speciali Terni spa e tutelare il patrimonio di competenze produttive acquisite negli anni, salvaguardando il valore strategico che Acciai speciali Terni spa ricopre per l'economia umbra e italiana, scoraggiando fenomeni di smantellamento e delocalizzazione industriale che provocano il depauperamento delle risorse dell'intero settore dell'acciaio, la cui perdita rappresenterebbe un duro colpo per la politica industriale italiana. (3-01620)


Orientamenti del Governo in ordine a tempi e modalità di sviluppo della banda ultralarga – 3-01621

   TANCREDI, MINARDO e VIGNALI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   il ritardo nella realizzazione di una rete digitale a banda larga ultraveloce ovvero, più in generale, di nuova generazione, rappresenta uno dei maggiori fattori frenanti di una concreta prospettiva di crescita economica del Paese in un contesto di competizione globale;
   il Governo ha dato un segnale molto chiaro e apprezzabile con il varo, a marzo 2015, di un documento strategico denominato «Strategia italiana per la banda ultralarga»;
   in questo documento risulta particolarmente condivisibile l'impostazione che capovolge un pensiero che è stato a lungo dominante: quello secondo cui l'offerta infrastrutturale deve seguire gli andamenti della domanda. Il documento si apre, invece, richiamando uno scenario che non è una suggestione futuribile come il nome («Internet delle cose») lascerebbe intendere, ma è – al contrario – una realtà già concreta per le parti più avanzate e ricche del pianeta e presto lo diventerà – ce lo si deve augurare – anche per il nostro Paese;
   quindi, l'offerta di reti di nuova generazione deve diventare un «obiettivo Paese». Forse uno dei più importanti e strategici;
   ma nel documento non sono contenute (e non potrebbe essere altrimenti) tutte le scelte necessarie ad articolare un concreto ed efficace intervento pubblico sul settore;
   altri atti, dotati di forza di legge (o per lo meno di atto amministrativo), devono articolare gli indirizzi contenuti nel documento strategico che ha il limitato (ma fondamentale) compito di delineare una volontà politica e una prospettiva di governo;
   esistono almeno tre versanti da considerare;
   il primo è un versante finanziario: quante risorse pubbliche si riesce a mettere in campo e quali sono gli effetti che si attendono in termini di investimenti privati. Su questo si apprende qualcosa dalla stampa (da ultimo un'intervista su Il Sole 24 ore di martedì 14 luglio 2015 del vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri), ma ancora non emergono le cifre di una strategia chiara, soprattutto in termini di investimenti privati e di analisi convincenti costi-benefici;
   il secondo è un versante normativo, che ha richiesto (e richiederà ancora) la modifica di una legislazione ancora non idonea a rendere raggiungibili gli obiettivi del piano;
   il terzo è un versante strategico e riguarda il ruolo delle imprese private nella realizzazione della strategia. Non solo del principale operatore nel settore delle telecomunicazioni – che ancora oggi vede i propri bilanci gravati dagli effetti a lungo termine di una delle privatizzazioni peggio gestite dal Governo italiano (ci si riferisce, evidentemente, alle note vicende del 1997). Ma anche degli altri operatori del settore, dell’Enel, degli altri gestori delle principali utilities;
   questi versanti dovranno progressivamente chiarirsi attraverso una serie coerente, ma anche serrata, di atti;
   si è parlato per mesi di un decreto in via di elaborazione. Ma poi tale decreto è andato, evidentemente, incontro a difficoltà nella fase della definizione dei dettagli;
   adesso, senza che il decreto sia stato emanato, si torna a parlare del solo aspetto finanziario. E quindi dell'assegnazione di risorse derivanti dal fondo sviluppo e coesione;
   ma si tratta di vicende che si seguono sulla stampa. Mentre appare importante che l'intera vicenda divenga oggetto di un completo e approfondito dibattito parlamentare, data la rilevanza strategico di questo tema e il peso di interessi di parte che deve essere, invece, bilanciato dall'interesse generale, la cui sede di formazione è – e non può che essere – il Parlamento;
   infatti, dal momento che la rete fissa a banda ultralarga in fibra ottica costituisce un'infrastruttura strategica, non meno rilevante, per le ricadute positive che può comportare sul piano della crescita complessiva dell'economia di un Paese che voglia mantenersi competitivo, delle altre infrastrutture fisse, a partire da quelle di trasporto ed energetiche, è decisivo che il Governo sia dotato di una strategia molto chiara, ma soprattutto che il Parlamento dia il proprio contributo alla definizione di tale strategia –:
   quale sia la tempistica con cui il Governo intende procedere su ciascuno dei tre versanti indicati in premessa, con particolare riferimento ai passaggi successivi, in modo da conoscere se intenda o meno assecondare e seguire la domanda dei singoli utenti.
(3-01621)