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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 8 luglio 2015

TESTO AGGIORNATO AL 20 LUGLIO E AL 9 SETTEMBRE 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'8 luglio 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Caparini, Capezzone, Casero, Castiello, Castiglione, Cicchitto, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fauttilli, Fava, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Merlo, Meta, Migliore, Monaco, Orlando, Palma, Pes, Picchi, Gianluca Pini, Pisicchio, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tidei, Tofalo, Vargiu, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Caparini, Capezzone, Casero, Castiello, Castiglione, Catania, Cicchitto, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fauttilli, Fava, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Merlo, Meta, Migliore, Monaco, Orlando, Palma, Pes, Picchi, Gianluca Pini, Pisicchio, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tidei, Tofalo, Vargiu, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 7 luglio 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE FRANCESCO SANNA: «Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna)» (3212);
   RICCARDO GALLO: «Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in materia di proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, disposizioni per favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei medesimi lavoratori e delega al Governo per il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato per i lavoratori socialmente utili della Regione siciliana» (3213);
   IACONO: «Proroga del regime transitorio di assunzione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e disposizioni per favorire l'accesso al pubblico impiego e l'assunzione a tempo indeterminato nella Regione siciliana» (3214);
   GIGLI: «Modifica dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di esercizio di attività extramuraria da parte di professori e ricercatori universitari con compiti assistenziali» (3215);
   COZZOLINO: «Disposizioni in materia di accorpamento di tutte le consultazioni elettorali in un unico giorno dell'anno e di durata degli organi elettivi regionali» (3216);
   PILI: «Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti contenenti latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati» (3217);
   SCHULLIAN ed altri: «Modifica all'articolo 45 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di verifica di funzionalità dei dispositivi di controllo della velocità dei veicoli» (3218);
   MERLO e BORGHESE: «Disposizioni per il riconoscimento della professione di mediatore linguistico-culturale» (3219);
   SORIAL ed altri: «Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni» (3220);
   SORIAL ed altri: «Istituzione della figura professionale di operatore shiatsu» (3221).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

   A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  ASCANI: «Disposizioni in materia di libertà di informazione, diritto di accesso e trasparenza delle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni» (3042) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XII Commissione (Affari sociali):
  BORGHESE ed altri: «Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e altre disposizioni in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e di donazione degli stessi alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale» (3129) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive):
  MUCCI ed altri: «Concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la promozione della mobilità sostenibile, anche attraverso la diffusione di veicoli elettrici, la riorganizzazione dei processi produttivi e lo sviluppo della distribuzione di servizi in modalità condivisa» (2979) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali):
  CENNI: «Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali nonché di disposizioni per la promozione delle medesime attività» (359) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):
  DELLAI ed altri: «Misure di contrasto alla povertà strutturale, per il sostegno al reddito e per l'inclusione attiva» (3165) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Modifica dell'assegnazione di una petizione.

  La petizione n. 943, presentata da Michelangelo Di Pietro, da Borgo San Siro (Pavia), già assegnata alla II Commissione (Giustizia) in data 7 luglio 2015, è assegnata alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera del 26 giugno 2015, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno MUCCI ed altri n. 9/2803-A/17, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 febbraio 2015, concernente l'adeguamento alle norme antincendio da parte delle strutture ricettive turistico-alberghiere di piccole dimensioni.
  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) competente per materia.

Trasmissioni dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettere del 6 luglio 2015, ha trasmesso le note relative all'attuazione data agli ordini del giorno: ROMANINI ed altri n. 9/2893-AR/3, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 marzo 2015, e PALAZZOTTO ed altri n. 9/2893-AR/36, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella medesima seduta, concernenti la prosecuzione della partecipazione italiana alla missione MINURSO (United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara) ed alle iniziative di sostegno al popolo Saharawi; RIZZO ed altri n. 9/2893-AR/28, riguardante la necessità di mantenere un adeguato livello di risorse per l'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 31 marzo 2015, e BRUGNEROTTO n. 9/2893-AR/34, accolto dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, concernente la proposta di cancellare o sospendere l'inclusione del PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan) dalla lista delle organizzazioni terroristiche.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha altresì trasmesso le note relative all'attuazione data agli ordini del giorno FITZGERALD NISSOLI ed altri n. 9/2598-AR/15 e GARAVINI ed altri n. 9/2598-AR/16, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 settembre 2014, concernenti l'assunzione di iniziative per favorire la partecipazione alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), nonché la nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva MANLIO DI STEFANO ed altri n. 8/00107, accolta dal Governo ed approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 5 maggio 2015, riguardante l'arresto del connazionale Roberto Berardi in Guinea Equatoriale.
  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 2 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola» (INPGI), per l'esercizio 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 293).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Comunicazione dell'avvio di procedure d'infrazione.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 3 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente l'avvio, ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della procedura d'infrazione n. 2015/2067, notificata in data 22 giugno 2015, concernente il mancato recupero degli aiuti di Stato concessi dalla regione Sardegna a favore della navigazione in Sardegna, che è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla regione Lombardia.

  La regione Lombardia, con lettera pervenuta in data 3 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la relazione sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, riferita all'anno 2014.
  Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 2994-B)

A.C. 2994-B – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2994-B – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.62, 1.63, 1.65, 1.80 e 1.81, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2994-B – Articolo unico

ARTICOLO UNICO ED ANNESSA TABELLA 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.
  2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.
  3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso:
   a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari;
   b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;
   c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.

  4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 201, nonché della dotazione organica di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili.
  5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
  6. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64.
  7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:
   a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
   b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
   c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
   d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
   e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
   f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
   g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
   h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
   i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
   l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
   m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
   n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
   o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
   p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
   q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
   r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
   s) definizione di un sistema di orientamento.

  8. In relazione a quanto disposto dalla lettera c) del comma 7, le scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli Venezia Giulia possono sottoscrivere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
  9. All'articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: «un'adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica» sono sostituite dalle seguenti: «un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità».
  10. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio.
  11. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge di stabilità, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, che sarà erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo. Con il decreto di cui al comma 143 è determinata la tempistica di assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche al fine di incrementare i livelli di programmazione finanziaria a carattere pluriennale dell'attività delle scuole. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridefiniti i criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
  12. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.
  13. L'ufficio scolastico regionale verifica che il piano triennale dell'offerta formativa rispetti il limite dell'organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli esiti della verifica.
  14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. – (Piano triennale dell'offerta formativa). – 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
  2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:
   a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;
   b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

  3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.
  4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto.
  5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».

  15. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal comma 14 del presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione organica complessiva del personale docente di cui al comma 201 del presente articolo.
  16. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei princìpi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013.
  17. Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.
  18. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui ai commi da 79 a 83.
  19. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse disponibili, realizzano i progetti inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui ai commi 62 e 63.
  20. Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui al comma 124.
  21. Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le materie di cui al comma 7, lettere e) e f), nonché al fine di promuovere l'eccellenza italiana nelle arti, è riconosciuta, secondo le modalità e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'equipollenza, rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alle quali si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
  22. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.
  23. Per sostenere e favorire, nel più ampio contesto dell'apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca effettua, con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un monitoraggio annuale dei percorsi e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa dei centri di istruzione per gli adulti e più in generale sull'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263. Decorso un triennio dal completo avvio del nuovo sistema di istruzione degli adulti e sulla base degli esiti del monitoraggio, possono essere apportate modifiche al predetto regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  24. L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  25. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 123,9 milioni nell'anno 2016 e di euro 126 milioni annui dall'anno 2017 fino all'anno 2021.
  26. I fondi per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono incrementati di euro 7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.
  27. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci.
  28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di individuazione del profilo dello studente da associare ad un'identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalità di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonché i criteri e le modalità per la mappatura del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.
  29. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1o febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni.
  30. Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente.
  31. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 28.
  32. Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera. All'attuazione delle disposizioni del primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  33. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.
  34. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,».
  35. L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero.
  36. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 34 e 35 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  37. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio».
  38. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  39. Per le finalità di cui ai commi 33, 37 e 38, nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11.
  40. Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui commi da 33 a 44 e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
  41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:
   a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;
   b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

  42. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
  43. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 41 e 42 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  44. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma è definita, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, si tiene conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica dell'autonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  45. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sul Fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, destinate ai percorsi degli istituti tecnici superiori, da ripartire secondo l'accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dall'anno 2016 sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, alle singole fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a dodici mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli istituti tecnici superiori da parte delle fondazioni esistenti.
  46. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori con il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
   a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
   b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 269 alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore ai sensi dell'articolo 9 delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  47. Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:
   a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;
   b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;
   c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attività possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci;
   d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;
   e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale.
   f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell’iter di autorizzazione e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro.

  48. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le linee guida relativamente ai percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area della Mobilità sostenibile, ambiti «Mobilità delle persone e delle merci – conduzione del mezzo navale» e «Mobilità delle persone e delle merci – gestione degli apparati e impianti di bordo», per unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile, di coperta e di macchina, integrando la composizione della commissione di esame, mediante modifica delle norme vigenti in materia.
  49. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   «b-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 – efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011»;
   b) al comma 5, dopo le parole: «ordini e collegi professionali,» sono inserite le seguenti: «istituti tecnici superiori dell'area efficienza energetica,».
  50. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, è inserita la seguente:
   «a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 – efficienza energetica, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011».
  51. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori previsti dal capo II delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in relazione alle competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. L'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non può essere comunque inferiore a cento per i percorsi della durata di quattro semestri e a centocinquanta per i percorsi della durata di sei semestri.
  52. All'articolo 55, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole: «della durata di quattro semestri» sono inserite le seguenti: «, oppure i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori previsti dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008».
  53. Per consentire al sistema degli istituti superiori per le industrie artistiche di continuare a garantire i livelli formativi di qualità attuali e di fare fronte al pagamento del personale e degli oneri di funzionamento connessi con l'attività istituzionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015.
  54. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è incrementata di 2,9 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  55. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 53 e 54, pari a euro 3,9 milioni per l'anno 2015 e a euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede per euro 2 milioni per l'anno 2015 e per euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i restanti euro 1,9 milioni per l'anno 2015 e euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2016 si provvede ai sensi di quanto previsto dal comma 204.
  56. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga.
  57. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i princìpi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui al comma 56.
  58. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi:
   a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera h);
   b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;
   c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;
   e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione;
   f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;
   g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;
   h) definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.

  59. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 57. Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico-pratico. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  60. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
   a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;
   b) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;
   c) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.

  61. I soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolastico per effettuare attività didattiche e culturali sono responsabili della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.
  62. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attività previste nei commi da 56 a 61, nell'anno finanziario 2015 è utilizzata quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse già destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni annui. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11.
  63. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 e l'attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l'organico dell'autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa.
  64. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al comma 201 del presente articolo, è determinato l'organico dell'autonomia su base regionale.
  65. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno è effettuato in base al numero degli alunni disabili. Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.
  66. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando:
   a) la popolazione scolastica;
   b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;
   c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.

  67. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 66 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  68. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. L'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65. A quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo di cui al comma 201.
  69. All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, è costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. A tali necessità si provvede secondo le modalità, i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l'impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  70. Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti «accordi di rete».
  71. Gli accordi di rete individuano:
   a) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;
   b) i piani di formazione del personale scolastico;
   c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;
   d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

  72. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.
  73. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.
  74. Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  75. L'organico dei posti di sostegno è determinato nel limite previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  76. Nella ripartizione dell'organico dell'autonomia si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione Friuli Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è determinato a livello regionale.
  77. Restano salve le diverse determinazioni che la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno adottato e che possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione delle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali.
  78. Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane.
  79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.
  80. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale, ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.
  81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.
  82. L'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.
  83. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  84. Il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità.
  85. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
  86. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il Fondo è altresì incrementato di ulteriori 46 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14 milioni di euro per l'anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.
  87. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
  88. Il decreto di cui al comma 87 riguarda:
   a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;
   b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

  89. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di adozione del decreto di cui al comma 87 del presente articolo, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87.
  90. Per le finalità di cui al comma 87, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 88, lettera a), che, nell'anno scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico, sostengono una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.
  91. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 87 a 90 si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  92. Per garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilità e previo parere dell'ufficio scolastico regionale di destinazione, fermo restando l'accantonamento dei posti destinati ai soggetti di cui al comma 88, i posti autorizzati per l'assunzione di dirigenti scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20 per cento ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, predispone le necessarie misure applicative.
  93. La valutazione dei dirigenti scolastici è effettuata ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione del dirigente scolastico si tiene conto del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dei seguenti criteri generali:
   a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale;
   b) valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;
   c) apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale;
   d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;
   e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole.

  94. Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto secondo le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può essere articolato con una diversa composizione in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione. La valutazione è coerente con l'incarico triennale e con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della presente legge e in relazione all'indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio. La percentuale di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è rideterminata, nell'ambito della relativa dotazione organica, per il triennio 2016-2018, in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno. Gli incarichi per le funzioni ispettive di cui ai periodi precedenti sono conferiti in base alla procedura pubblica di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, mediante valutazione comparativa dei curricula e previo avviso pubblico, da pubblicare nel sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che renda conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonché i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa.
  95. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è altresì autorizzato a coprire gli ulteriori posti di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, ripartiti tra i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto come indicato nella medesima Tabella, nonché tra le regioni in proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle scuole statali, tenuto altresì conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. I posti di cui alla Tabella 1 sono destinati alla finalità di cui ai commi 7 e 85. Alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle graduatorie di cui al comma 96. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell'organico dell'autonomia, costituendone i posti per il potenziamento. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria.
  96. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:
   a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
   b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.

  97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati.
  98. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
   a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;
   b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1o settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;
   c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1o settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.

  99. Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l'assegnazione avviene al 1o settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1o luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.
  100. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso.
  101. Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata.
  102. I soggetti di cui al comma 98, lettere b) e c), accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui al comma 103. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 96 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 98.
  103. Per le finalità di cui ai commi da 95 a 105 è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il medesimo avviso disciplina i termini e le modalità previste per le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 96, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia. L'avviso stabilisce quali comunicazioni vengono effettuate a mezzo di posta elettronica certificata ovvero attraverso l'uso, anche esclusivo, del sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga agli articoli 45, comma 2, e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
  104. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 96, lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.
  105. A decorrere dal 1o settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 96, lettera b), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata.
  106. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 95 del presente articolo.
  107. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione.
  108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.
  109. Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalità:
   a) mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso. La rinuncia all'assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalla graduatoria di merito;
   b) i concorsi di cui alla lettera a) sono banditi anche per i posti di sostegno; a tal fine, in conformità con quanto previsto dall'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, i bandi di concorso prevedono lo svolgimento di distinte prove concorsuali per titoli ed esami, suddivise per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, per i posti di sostegno della scuola primaria, per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado e per quelli della scuola secondaria di secondo grado; il superamento delle rispettive prove e la valutazione dei relativi titoli dà luogo ad una distinta graduatoria di merito compilata per ciascun grado di istruzione. Conseguentemente, per i concorsi di cui alla lettera a) non possono essere predisposti elenchi finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato sui posti di sostegno;
   c) per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l'articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.

  110. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.
  111. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi.
  112. Le somme riscosse ai sensi del comma 111 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per lo svolgimento della procedura concorsuale.
  113. All'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo del comma 01 è sostituito dai seguenti: «I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio»;
   b) al secondo periodo del comma 01, dopo le parole: «di un'effettiva» sono inserite le seguenti: «vacanza e»;
   c) al primo periodo del comma 02, le parole: «All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «All'indizione dei concorsi di cui al comma 01» e, al secondo periodo del comma 02, le parole: «in ragione dell'esiguo numero di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili»;
   d) al terzo periodo del comma 02, la parola: «disponibili» è sostituita dalle seguenti: «messi a concorso»;
   e) al comma 1, le parole: «e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto» sono soppresse;
   f) al comma 14, la parola: «è» è sostituita dalle seguenti: «può essere»;
   g) al comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento»;
   h) il comma 17 è abrogato;
   i) al comma 19, dopo le parole: «i candidati» sono inserite le seguenti: «dichiarati vincitori» e le parole: «eventualmente disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «messi a concorso»;
   l) al comma 21, le parole: «in ruolo» sono soppresse.

  114. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1o dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:
   a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;
   b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.

  115. Il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.
  116. Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.
  117. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.
  118. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.
  119. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
  120. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 del presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
  122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefìci collegati alla Carta medesima.
  123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
  124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
  125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.
  126. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  127. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.
  128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.
  129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
  «Art. 11. – (Comitato per la valutazione dei docenti).1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.
  2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:
   a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
   b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
   c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

  3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
   a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
   b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
   c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

  4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
  5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».

  130. Al termine del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base delle evidenze che emergono dalle relazioni degli uffici scolastici regionali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.
  131. A decorrere dal 1o settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.
  132. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni.
  133. Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, può transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'amministrazione di destinazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  134. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 331, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano nell'anno scolastico 2015/2016. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 12 milioni nell'anno 2015 e ad euro 25,1 milioni nell'anno 2016, si provvede ai sensi del comma 204.
  135. Il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è confermato per l'anno scolastico 2015/2016, in deroga al limite numerico di cui al medesimo primo periodo.
  136. È istituito il Portale unico dei dati della scuola.
  137. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità con l'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e in applicazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema nazionale di istruzione e formazione, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti al Sistema nazionale di valutazione, l'Anagrafe dell'edilizia scolastica, i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa, compresi quelli delle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, i dati dell'Osservatorio tecnologico, i materiali didattici e le opere autoprodotti dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto secondo le modalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Pubblica altresì i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e d'innovazione del sistema scolastico.
  138. Il Portale di cui al comma 136, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, rende accessibili i dati del curriculum dello studente di cui al comma 28, condivisi con il Ministero da ciascuna istituzione scolastica, e il curriculum del docente di cui al comma 80.
  139. Il Portale di cui al comma 136 pubblica, inoltre, la normativa, gli atti e le circolari in conformità alle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  140. I dati presenti nel Portale di cui al comma 136 o comunque nella disponibilità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non possono più essere oggetto di richiesta alle istituzioni scolastiche.
  141. Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 1 milione per la predisposizione del Portale di cui al comma 136 e, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 100.000 annui per le spese di gestione e di mantenimento del medesimo Portale.
  142. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche ed educative nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile, attraverso la creazione di un canale permanente di comunicazione con gli uffici competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e valorizzando la condivisione di buone pratiche tra le istituzioni scolastiche medesime, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è avviato un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza. Il servizio di assistenza è realizzato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  143. Ai fini di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1o febbraio 2001, n. 44, provvedendo anche all'armonizzazione dei sistemi contabili e alla disciplina degli organi e dell'attività di revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati.
  144. Al fine di potenziare il sistema di valutazione delle scuole, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, è autorizzata la spesa di euro 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 a favore dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). La spesa è destinata prioritariamente:
   a) alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti;
   b) alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali;
   c) all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.

  145. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  146. Il credito d'imposta di cui al comma 145 è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.
  147. Il credito d'imposta di cui al comma 145 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le spese di cui al comma 145 sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  148. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette somme sono riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'erogazione alle scuole beneficiarie. Una quota pari al 10 per cento delle somme complessivamente iscritte annualmente sul predetto fondo è assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale, secondo le modalità definite con il decreto di cui al primo periodo.
  149. I soggetti beneficiari provvedono a dare pubblica comunicazione dell'ammontare delle somme erogate ai sensi del comma 148, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  150. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui ai commi da 145 a 149, valutati in euro 7,5 milioni per l'anno 2016, in euro 15 milioni per l'anno 2017, in euro 20,8 milioni per l'anno 2018, in euro 13,3 milioni per l'anno 2019 e in euro 5,8 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dei commi 201 e seguenti.
  151. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
    «e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali»;
   b) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
   «e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera»;
   c) al comma 2, dopo le parole: «lettere c), e),» è inserita la seguente: «e-bis),».

  152. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla coerenza del piano triennale dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro. Ai fini delle predette attività di verifica, il piano straordinario è diretto a individuare prioritariamente le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali e intermedie. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta annualmente alle Camere una relazione recante l'illustrazione degli esiti delle attività di verifica. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  153. Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 158 tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa.
  154. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 153, provvedono a selezionare almeno uno e fino a cinque interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  155. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indìce specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi del comma 154, nel limite delle risorse assegnate dal comma 158 e comunque nel numero di almeno uno per regione.
  156. I progetti sono valutati da una commissione di esperti, cui partecipano anche la Struttura di missione di cui al comma 153 e un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La commissione, per ogni area di intervento, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento. Ai membri della commissione non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.
  157. Gli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso di cui al comma 155 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 108, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  158. Per la realizzazione delle scuole di cui al comma 153 è utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.
  159. All'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, al quale partecipa la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono attribuiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche compiti di indirizzo, di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica nonché di diffusione della cultura della sicurezza. Alle sedute dell'Osservatorio è consentita, su specifiche tematiche, la partecipazione delle organizzazioni civiche aventi competenza ed esperienza comprovate sulla base di criteri oggettivi e predefiniti. È istituita una Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.
  160. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, è aggiornata annualmente e, per il triennio di riferimento, sostituisce i piani di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, ed è utile per l'assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, comprese le risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a beneficio degli enti locali con la possibilità che i canoni di investimento siano posti a carico delle regioni. La programmazione nazionale è altresì utile per l'assegnazione di tutte le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, comprese quelle relative alla quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, nonché quelle di cui al Fondo previsto dall'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo incrementato dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in riferimento al quale i termini e le modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tali fini i poteri derogatori per interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono estesi per tutta la durata della programmazione nazionale triennale 2015-2017.
  161. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1o luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché ai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, fatte salve quelle relative a interventi in corso di realizzazione o le cui procedure di appalto sono aperte, come previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono destinate all'attuazione di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali beneficiari dei predetti finanziamenti trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alla società Cassa depositi e prestiti Spa il monitoraggio degli interventi realizzati, pena la revoca delle citate risorse ancora da erogare. Le conseguenti economie accertate, a seguito del completamento dell'intervento finanziato ovvero della sua mancata realizzazione, sono destinate, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica individuati nell'ambito della programmazione nazionale di cui al comma 160, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
  162. Le regioni sono tenute a fornire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate all'esito del monitoraggio restano nella disponibilità delle regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella rispettiva programmazione regionale predisposta ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che definisce tempi e modalità di attuazione degli stessi.
  163. A valere sui rimborsi delle quote dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale della programmazione PON FESR 2007/2013, le risorse relative ai progetti retrospettivi per interventi di edilizia scolastica, al netto delle eventuali somme ancora dovute ai beneficiari finali degli stessi progetti, confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica per essere impiegate, sulla base della programmazione regionale di cui al comma 160, nello stesso territorio al quale erano destinate e per progetti con analoghe finalità di edilizia scolastica. Le risorse sono altresì destinate agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Alle eventuali decurtazioni di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad audit riguardanti i progetti retrospettivi di cui al presente comma e alle conseguenti restituzioni delle risorse dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.
  164. La sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, da applicare nell'anno 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2014, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tale fine, gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2014 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le spese sostenute nell'anno 2014 per l'edilizia scolastica.
  165. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, con le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 102/04 del 20 dicembre 2004, di approvazione del primo programma stralcio, e n. 143/2006 del 17 novembre 2006, di approvazione del secondo programma stralcio, come rimodulati dalla delibera del CIPE n. 17/2008 del 21 febbraio 2008, è consentito agli enti beneficiari, previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato. Le modalità della rendicontazione sono rese note attraverso il sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata rendicontazione nel termine indicato preclude l'utilizzo delle eventuali risorse residue ancora nella disponibilità dell'ente, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma. Le somme relative a interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti Spa, sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma 160, secondo modalità individuate dallo stesso Comitato, nonché degli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Al fine di garantire la sollecita attuazione dei programmi finanziati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la delibera del CIPE n. 32/2010 del 13 maggio 2010, e dei programmi di intervento finanziati ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con la delibera del CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, il parere richiesto ai provveditorati per le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli enti beneficiari si intende positivamente reso entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per quelli presentati precedentemente. Gli enti beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la revoca dei finanziamenti. Le risorse oggetto di revoca sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione nazionale triennale 2015-2017, secondo modalità individuate dal medesimo Comitato.
  166. Il termine di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità per gli interventi di edilizia scolastica, di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo modificato dal comma 167 del presente articolo, è differito al 31 dicembre 2018.
  167. All'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le parole: «inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico» sono sostituite dalle seguenti: «di edilizia scolastica e può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni».
  168. All'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-octies. I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di cui al comma 1 sono resi dalle amministrazioni competenti entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo».

  169. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «1o settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o novembre 2015».
  170. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, destinate alla realizzazione del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici individuati dalla risoluzione parlamentare n. 8-00143 del 2 agosto 2011 delle Commissioni riunite V e VII della Camera dei deputati, in relazione alle quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate alla programmazione nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 del presente articolo e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
  171. Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi da 159 a 176 è effettuato secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  172. Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
  173. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 311 del 2004. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro 15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno 2019 e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
  2-ter. Le modalità di attuazione del comma 2-bis sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

  174. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «2014/2015» sono sostituite dalle seguenti: «2015/2016»;
   b) dopo le parole: «ove non è ancora attiva» sono inserite le seguenti: «, ovvero sia stata sospesa,»;
   c) le parole: «e comunque fino e non oltre il 31 luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di effettiva attivazione della citata convenzione e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2016».

  175. Agli oneri derivanti dal comma 174 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  176. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al comma 1, terzo periodo, le parole: «40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2016» e, al comma 2, dopo le parole: «effettuati dalle Regioni,» sono inserite le seguenti: «anche attraverso la delegazione di pagamento,».
  177. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti è autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo di cui al comma 202.
  178. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti agli enti locali di cui al comma 177, tenendo conto anche della vetustà degli edifici valutata anche in base ai dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
  179. Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche possono essere finanziati anche a valere sulle risorse di cui ai commi 160, 161, 162, 163, 166 e 170.
  180. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.
  181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:
   a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:
    1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle altre fonti normative;
    2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
    3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea;
    4) l'adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea;
    5) l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate;
   b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:
    1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;
    2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:
     2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;
     2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;
    3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:
     3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;
     3.2) la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di apprendistato;
     3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;
     3.4) la possibilità, per coloro che non hanno partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al numero 3.1);
    4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo;
    5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;
    6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo princìpi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate;
    7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo princìpi di flessibilità e di valorizzazione, l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini;
    8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie;
   c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:
    1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;
    2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;
    3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;
    4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;
    5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;
    6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;
    7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;
    8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;
    9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
   d) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:
    1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale;
    2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio;
   e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando diseguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso:
    1) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo:
     1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia;
     1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia;
     1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;
    2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera;
    3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;
    4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;
    5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni;
    6) la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione nazionale per il sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge;
    7) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;
    8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali;
   f) garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali; potenziamento della Carta dello studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo status di studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico;
   g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:
    1) l'accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:
     1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;
     1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;
     1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;
    2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonché l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;
    3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;
    4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;
    5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e all'università;
    6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;
    7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;
    8) la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero;
   h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero attraverso:
    1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;
    2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;
    3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;
    4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;
   i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:
    1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo;
    2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.

  182. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 180, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
  183. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono raccolte per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa conseguente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 180 del presente articolo.
  184. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 180, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 181 e 182 del presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
  185. Dall'attuazione delle deleghe di cui ai commi 180 e 184 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti dei decreti legislativi adottati in attuazione dei commi 180 e 184 le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  186. Alla provincia autonoma di Bolzano spetta la legittimazione attiva e passiva nei procedimenti giudiziari concernenti il personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole a carattere statale.
  187. Al fine di rispondere alle esigenze socio-culturali e linguistiche della scuola dei diversi gruppi linguistici, la provincia autonoma di Bolzano adotta linee guida, sulla base di ricerche di settore, per la personalizzazione dei percorsi didattici e formativi, nell'ambito della flessibilità ordinamentale e ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche, per rispondere alle esigenze socio-culturali e linguistiche dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, nel quadro dell'unitarietà dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
  188. La provincia autonoma di Bolzano si adegua alla normativa statale sugli esami di Stato con legge provinciale, al fine di integrare i percorsi nazionali con aspetti culturali e linguistici legati alla realtà locale. Le norme per l'attuazione delle predette disposizioni sono adottate dalla provincia autonoma, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La provincia autonoma nomina i presidenti e i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado. In relazione al particolare ordinamento scolastico di cui all'articolo 9 del testo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, la terza prova dell'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado è determinata in aderenza alle linee guida definite dalla provincia autonoma, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  189. In attuazione dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'università ed il conservatorio di musica che hanno sede nella provincia stessa, disciplina la formazione disciplinare e pedagogico-didattica degli insegnanti delle scuole funzionanti nella provincia autonoma di Bolzano di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici, anche nelle materie artistiche, nonché le modalità e i contenuti delle relative prove di accesso nel rispetto di quelli minimi previsti a livello nazionale, con possibilità di discostarsi dalla tempistica nazionale, svolgendole anche in lingua tedesca e ladina, ove necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento sviluppati ed in vigore nella provincia autonoma stessa. Tale formazione può comprendere fino a quarantotto crediti formativi universitari del percorso quinquennale per attività di insegnamento che riguardano il relativo contesto culturale. La provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'università ed il conservatorio di cui al primo periodo, definisce altresì il punteggio con il quale integrare la votazione della prova di accesso, in caso di possesso di certificazioni di competenze linguistiche almeno di livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento. Al fine di garantire ai futuri insegnanti delle scuole con lingua di insegnamento tedesca e delle scuole delle località ladine la formazione nella madre lingua, l'abilitazione all'insegnamento si consegue mediante il solo compimento del tirocinio formativo attivo (TFA). Il TFA stesso, nonché le relative modalità di accesso a numero programmato, sono disciplinati dalla provincia autonoma di Bolzano. Per lo specifico contesto linguistico e culturale della provincia autonoma di Bolzano e per l'impegno istituzionale della Libera Università di Bolzano a garantire nei percorsi di formazione i presupposti per l'acquisizione delle competenze indispensabili al fine di poter partecipare alla vita culturale ed economico-sociale e di accedere al mondo del lavoro nella provincia autonoma stessa, la Libera Università di Bolzano, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha facoltà di ampliare, in tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale da essa attivati, i settori scientifici disciplinari afferenti alle discipline letterarie e linguistiche, previsti dai rispettivi decreti ministeriali tra le attività formative di base e caratterizzanti.
  190. La provincia autonoma di Bolzano è delegata ad esercitare le attribuzioni dello Stato in materia di riconoscimento dei titoli di formazione professionale rilasciati da un Paese membro dell'Unione europea ai fini dell'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica in relazione alle classi di concorso esistenti nella sola provincia autonoma di Bolzano o ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia autonoma di Bolzano o ai posti di insegnamento nelle scuole delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano per materie impartite in lingua tedesca. Resta fermo che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 427 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è soppresso.
  191. Sono fatte salve le potestà attribuite alla provincia autonoma di Bolzano dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La provincia autonoma di Bolzano provvede all'adeguamento del proprio ordinamento nel rispetto dei princìpi desumibili dalla presente legge.
  192. Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge non è richiesto il parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.
  193. Il regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica per la procedura del piano straordinario di assunzioni.
  194. In sede di prima applicazione della presente legge e limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, per la determinazione dell'organico dell'autonomia non è richiesto il parere di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
  195. Fermo restando il contingente di cui all'articolo 639, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le disposizioni della presente legge si applicano alle scuole italiane all'estero in quanto compatibili e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  196. Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge.
  197. Al fine di adeguare l'applicazione delle disposizioni della presente legge alle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli Venezia Giulia, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, un decreto stabilendo, per le medesime scuole, le norme speciali riguardanti in particolare:
   a) la formazione iniziale e l'aggiornamento, l'abilitazione e il reclutamento del personale docente;
   b) le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici;
   c) il diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali, a livello sia nazionale sia territoriale.

  198. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nonché del decreto di cui al comma 197, per quanto riguarda le scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena.
  199. L'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e i commi 8 e 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2015/2016.
  200. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «docente,» è soppressa.
  201. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 rispetto a quelle determinate ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
  202. È iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma può destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.
  203. Per l'anno 2015 il Fondo relativo alle spese di funzionamento della Scuola nazionale dell'amministrazione, iscritto nel bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta allo stanziamento di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è incrementato di 1 milione di euro per l'espletamento della procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica.
  204. Agli oneri derivanti dai commi 25, 26, 39, 55, ultimo periodo, 62, 86, 94, 123, 125, 126, 132, 134, 135, 141, 144, 158, 176, 177, 201, 202 e 203, pari complessivamente a 1.012 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.860,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.909,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.903,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.911,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.955,067 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.000,637 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.924,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.947,437 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.986,277 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.021,867 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri derivanti dai commi 150 e 151, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
   a) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 22.937.000 euro per l'anno 2023, a 61.777.000 euro per l'anno 2024 e a 97.367.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) quanto a euro 12 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  205. Alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle medesime disposizioni richiamate dall'alinea del comma 204, pari a 178.956.700 euro per l'anno 2015, 338.135.700 euro per l'anno 2016, 379.003.500 euro per l'anno 2017, 419.923.410 euro per l'anno 2018, 466.808.650 euro per l'anno 2019, 479.925.100 euro per l'anno 2020, 370.049.800 euro per l'anno 2021, 350.029.000 euro per l'anno 2022, 368.399.000 euro per l'anno 2023, 351.818.000 euro per l'anno 2024 e 293.754.500 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
  206. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica spettanti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituito, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti nonché l'utilizzo del fondo per il risarcimento, di cui al comma 132. Gli eventuali risparmi rispetto alle previsioni contenute nella presente legge connesse all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 95 a 105, accertati nell'esercizio finanziario 2015 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto delle verifiche effettuate dal comitato di cui al primo periodo, sono destinati nel medesimo anno all'incremento del Fondo di cui al comma 202.
  207. Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al comma 206, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  208. Ai componenti del comitato di cui al comma 206 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.
  209. Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1o settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.
  210. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  211. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
  212. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Tabella 1

(Articolo 1, comma 95)

POSTI DI POTENZIAMENTO POSTI DI POTENZIAMENTO PER IL SOSTEGNO
Primaria Secondaria di primo grado Secondaria di secondo grado (**) TOTALE
Abruzzo 449 176 607 1.232 182
Basilicata 264 109 394 767 50
Calabria 664 268 967 1.899 193
Campania 1.815 810 2.689 5.314 691
Emilia-Romagna 1.307 487 1.581 3.375 433
Friuli Venezia G. (*) 421 164 529 1.114 91
Lazio 1.653 647 2.112 4.412 788
Liguria 478 193 649 1.320 164
Lombardia 2.852 1.065 3.091 7.008 1.023
Marche 517 198 698 1.413 189
Molise 188 76 271 535 34
Piemonte 1.250 488 1.506 3.244 416
Puglia 1.236 513 1.820 3.569 468
Sardegna 530 215 769 1.514 162
Sicilia 1.595 668 2.131 4.394 649
Toscana 1.078 427 1.432 2.937 354
Umbria 363 139 460 962 94
Veneto 1.473 563 1.767 3.803 465
TOTALE 18.133 7.206 23.473 48.812 6.446

 (*) Inclusi i posti per la lingua slovena.
 (**) Inclusi gli insegnanti tecnico-pratici.

 Il 90 per cento dell'organico per il potenziamento è distribuito in proporzione agli alunni. Il 10 per cento è distribuito sulla base dei seguenti indicatori: dispersione scolastica, presenza di alunni stranieri, presenza di aree interne, presenza di aree isolane e montane, presenza di aree a bassa densità demografica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Oggetto e finalità).

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per i fini di cui al comma 1 nelle istituzioni scolastiche statali in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione è garantita la libertà di insegnamento, il pluralismo culturale e a laicità. Ciascuna istituzione scolastica svolge la sua attività attraverso i seguenti organi secondo le specifiche competenze:
   a) il collegio dei docenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 297 del 1994 con il compito di realizzare l'autonomia didattica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;
   b) il consiglio di istituto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 297 del 1994 con il compito di realizzare l'autonomia organizzativa;
   c) il dirigente scolastico, cui spetta di assolvere alla funzione di promozione e coordinamento dell'istituzione scolastica e a tal fine svolge tutte le funzioni previste dall'articolo 396 del decreto legislativo n. 297 del 1994.

  Per consentire una più ampia partecipazione di tutte le componenti scolastiche, sono istituiti, secondo modalità definite con regolamento approvato dai singoli Consigli di Circolo o d'istituto: il consiglio dei genitori, il consiglio del personale tecnico-amministrativo e, nelle scuole secondarie, il consiglio degli studenti.
  Tali consigli devono essere preventivamente consultati per l'elaborazione del POF e hanno facoltà di fare proposte agli organi di governo, che sono tenuti a decidere in merito nei tempi previsti dal regolamento di cui al precedente capoverso.
  Per istituzioni scolastiche si intende, a seconda delle specifiche competenze, l'articolazione definita nel presente comma.

  Conseguentemente, al comma 7, alla lettera n) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il dirigente scolastico dovrà dichiarare la conformità di ogni singolo ambiente classe al numero degli allievi/studenti in esso ospitati, con apposita dichiarazione rilasciata sotto la sua responsabilità in quanto titolare dell'attività, così come previsto dal decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 recante «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica» punto 5.0 dell'allegato.
1. 1. (ex 1. 1.) Cristian Iannuzzi.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Al fine di promuovere lo sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono promosse iniziative di formazione rivolte al personale scolastico e agli studenti, con il contributo delle realtà del territorio, nel rispetto dell'autonomia scolastica e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che prevedano, in particolare, per ciascun anno scolastico almeno due ore di lezione di rianimazione cardiopolmonare (RCP), anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio.
1. 2. (ex 1. 3.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: entro il mese di settembre fino alla fine del comma, con le seguenti:
   a) entro il mese di febbraio dell'anno scolastico di riferimento alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto;
   b) entro il successivo mese di settembre, alla successiva erogazione del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Con il decreto di cui al comma 143 è disciplinato lo scadenzario di comunicazione ed erogazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche anche al fine di incrementare i livelli di programmazione finanziaria a carattere pluriennale dell'attività delle scuole. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridefiniti, sentito il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, e resi pubblici i criteri di riparto e le dotazioni assegnate del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
1. 3. (ex 1. 4.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 11, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro il mese di luglio, a comunicare alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie che saranno erogate nel settembre successivo.
1. 4. (ex 1. 5.) Marzana, Vacca, Chimienti, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 11, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 5. (ex 1. 6.) Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole:; tali criteri sono improntati su parametri oggettivi come il numero di alunni, docenti, ATA, e degli ordini di scuola presenti nell'Istituzione scolastica; il riparto deve altresì tener conto del contesto socio-economico dell'istituzione scolastica ed essere funzionale all'abbattimento del tasso di dispersione scolastica.
1. 6. (ex 1. 7.) Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole:, tenuto conto anche dei finanziamenti da assegnare ai progetti delle singole istituzioni scolastiche, precedentemente selezionati con pubblico bando.
1. 7. (ex 1. 8.) Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di definizione dei criteri di riparto di cui al precedente periodo dà priorità al reddito medio delle famiglie del territorio, al volume d'affari del territorio nonché al tasso di dispersione scolastica.
1. 8. (ex 1. 9.) Marzana, Vacca, Chimienti, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 13, dopo le parole: a ciascuna istituzione scolastica aggiungere le seguenti:, fermo restando la possibilità di assegnare incarichi annuali, al di fuori del piano triennale, per il conseguimento di ulteriori finalità tra cui l'apertura pomeridiana della scuola al territorio, il potenziamento del tempo scuola nonché la programmazione di attività laboratoriali.
1. 9. (ex 1. 10.) Marzana, Vacca, Chimienti, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 14, capoverso Art. 3, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.
1. 10. (ex 1. 12.) Marzana, Vacca, Chimienti, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 14, capoverso Art. 3, comma 3, sopprimere le parole: tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
1. 11. (ex 1. 11.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 23, secondo periodo, sostituire le parole: un triennio con le seguenti: un biennio.
1. 12. (ex 1. 15.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 25, dopo le parole: fino all'anno 2021 aggiungere le seguenti:, nonché con gli eventuali risparmi rinvenienti nei capitoli destinati al pagamento degli stipendi del personale della scuola iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi all'anno scolastico precedente.
1. 13. (ex 1. 16.) Marzana, Vacca, Chimienti, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 34, sostituire le parole: enti di promozione sportiva con le seguenti: federazioni sportive.
1. 14. (ex 1. 17.) Simone Valente, Marzana, Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 47, sopprimere la lettera f).
1. 15. (ex 1. 18.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 54, dopo le parole: n. 508 aggiungere le seguenti: da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2016.
1. 16. (ex 1. 19.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 66, primo periodo, sopprimere le parole: A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.
1. 17. (ex 1. 21.) Gelmini, Centemero, Palmieri, Ciracì, Squeri.

  Al comma 66, primo periodo, sostituire le parole: 2016/2017 con le seguenti: 2018/2019.
1. 18. (ex 1. 22.) Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 68, primo periodo, sopprimere le parole A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.
1. 19. (ex 1. 23.) Gelmini, Centemero, Palmieri, Ciracì, Squeri.

  Al comma 68, sostituire le parole: 2016/2017 con le seguenti: 2018/2019.
1. 20. (ex 1. 24.) Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 69 con il seguente:
  69. Per ciascun ambito territoriale, così come definito nel comma 66, entro il 31 dicembre 2015, sono indette le elezioni per il Consiglio scolastico locale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1999 con i compiti di cui al predetto decreto, cui si aggiunge altresì, tramite la costituzione di una rete di scuole, la funzione di valorizzazione delle risorse professionali, di gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché di realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale.
1. 21. (ex 1. 25.) Cristian Iannuzzi.

  Al comma 69, primo periodo, sopprimere le parole da: non facenti parte fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole da: ovvero mediante l'impiego fino alla fine del periodo.
1. 22. (ex 1. 26.) Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 69, terzo periodo, sopprimere le parole: a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero.
1. 23. (ex 1. 27.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Gregori, Civati, Pastorino, Fassina.

  Al comma 70, secondo periodo, sostituire le parole:, da definire fino alla fine del periodo con le seguenti:; in ogni caso le reti non possono in alcun modo realizzare l'accorpamento di istituzioni scolastiche in deroga alla legislazione vigente.
1. 24. (ex 1. 28.) Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 70, secondo periodo, sostituire le parole: sulla base di accordi tra autonomie con le seguenti: su base volontaria tra istituzioni.
1. 25. (ex 1. 29.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Sostituire il comma 73 con il seguente:
  73. Il personale docente assunto in ruolo a tempo indeterminato assume titolarità di cattedra nella scuola di appartenenza.
1. 26. (ex 1. 31.) Cristian Iannuzzi.

  Al comma 73 sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: Al personale assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e al personale assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c) continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato a domanda agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018.

  Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 27. (ex 1. 30.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 73, sopprimere il terzo periodo.
1. 28. (ex 1. 32.) Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 73, quarto periodo, sostituire le parole: agli ambiti territoriali con le seguenti: a nuova sede secondo le disposizioni in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
1. 29. (ex 1. 33.) Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 73, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In via eccezionale, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie su singoli istituti scolastici nell'anno scolastico 2014-2015, per l'anno scolastico 2015-2016 è consentita la assegnazione definitiva della titolarità, previa opzione da comunicarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sui posti dell'organico, di cui al comma 7 presente articolo, dell'istituzione scolastica di attuale temporanea assegnazione, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione.
1. 30. (ex 1. 34.) Centemero, Palmieri, Palese, Occhiuto, Lainati, Biasotti, Giacomoni, Latronico, Palmizio, Polverini, Prestigiacomo, Romele, Squeri.

  Sostituire il comma 78 con il seguente:
  78. Le competenze del dirigente scolastico sono qualificate e potenziate in relazione al ruolo centrale che lo stesso assume nella gestione della scuola e quindi nella determinazione del fabbisogno e della migliore offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Unitamente al potenziamento e qualificazione del dirigente scolastico cresce anche la figura del direttore dei servizi generali amministrativi che lo coadiuva per la parte amministrativa e contabile. In particolare il dirigente scolastico assicura il buon andamento dell'istituzione scolastica nell'ambito dell'autonomia e insieme al direttore dei servizi generali amministrativi svolge funzioni di gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Inoltre, il dirigente scolastico è responsabile delle scelte didattiche e formative nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.
1. 31. (ex 1. 35.) Ciracì.

  Sostituire il comma 78 con il seguente:
  78. Il dirigente scolastico partecipa al governo delle istituzioni scolastiche con le modalità e le competenze definite nei commi da 5 a 27 della presente legge. L'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed ogni altra norma incompatibile con i princìpi di collegialità e di gestione democratica della scuola sono abrogate.
1. 32. (ex 1. 36.) Cristian Iannuzzi.

  Al comma 78, primo periodo, sopprimere le parole:, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali,
1. 33. (ex 1. 37.) Gelmini, Centemero, Palmieri, Ciracì, Squeri.

  Al comma 78, secondo periodo, sopprimere le parole: direzione, gestione, organizzazione e.
1. 34. (ex 1. 38.) Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
  78-bis. Entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è tenuto a emanare un Regolamento avente per oggetto i criteri e le modalità di valutazione dei dirigenti scolastici, garantendo in caso di non idoneità alla funzione, il collocamento nel precedente ruolo di insegnamento e assicurando, nei processi di valutazione, strumenti di giudizio esterni, attraverso il coinvolgimento dei docenti, personale ATA, genitori e studenti.
1. 35. (ex 1. 39.) Borghesi, Simonetti.

  Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
  78-bis. Il dirigente scolastico presenta la proposta del Piano triennale dell'offerta formativa al Consiglio d'istituto per l'approvazione a maggioranza dei componenti, il quale viene successivamente inviato all'ufficio scolastico regionale che valuta la proposta e la invia al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 36. (ex 1. 40.) Altieri, Centemero.

  Sostituire il comma 79, con il seguente:
  79. Per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, Ufficio scolastico regionale provvede, sulla base di graduatorie previste dalle norme già vigenti e con la garanzia dell'imparzialità e della trasparenza:
   a) con l'assegnazione a tempo indeterminato del personale trasferito d'ufficio o a domanda;
   b) con l'assegnazione del personale nominato secondo le modalità previste dai commi da 95 a 114;

  Il dirigente scolastico assegna i docenti dell'istituzione scolastica alle cattedre e ai posti dell'organico funzionale sulla base dei criteri generali deliberati dal Consiglio d'istituto e dalle proposte deliberate dal collegio dei docenti.
1. 37. (ex 1. 42.) Cristian Iannuzzi.

  Al comma 79, premettere le parole: Sulla base dei criteri stabiliti da apposito regolamento in merito alla valutazione dei titoli del personale docente.
1. 38. (ex 1. 44.) Borghesi, Simonetti.

  Al comma 79, primo periodo, sopprimere le parole: A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017,.
1. 39. (ex 1. 45.) Gelmini, Centemero, Palmieri, Ciracì, Squeri.

  Al comma 79, primo periodo, sostituire le parole: 2016/2017 con le seguenti: 2018/2019.
1. 40. (ex 1. 47.) Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 79, primo periodo, sostituire le parole: 2016/2017 con le seguenti: 2017/2018.
1. 41. (ex 1. 46.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Gregori, Civati, Pastorino, Fassina.

  Al comma 79, primo periodo, sopprimere le parole: al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni.
1. 42. (ex 1. 49.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Gregori, Civati, Pastorino, Fassina.

  Al comma 79, primo periodo, sostituire le parole: anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi con le seguenti: secondo le preferenze presentate dai docenti medesimi in ordine alla individuazione della sede di servizio e graduati secondo i punteggi delle procedure di immissione in ruolo posseduti.
1. 43. (ex 1. 50.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Gregori, Civati, Pastorino, Fassina.

  Al comma 79, primo periodo, dopo le parole: dai docenti medesimi aggiungere le seguenti: rispettando le graduatorie territoriali definite con specifico provvedimento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti gli uffici scolastici regionali e provinciali.
1. 44. (ex 1. 48.) Borghesi, Simonetti.

  Al comma 79, primo periodo, dopo le parole: dai docenti medesimi aggiungere le seguenti:, delle graduatorie da istituirsi in ogni ambito territoriale suddivise per classi di concorso.
1. 45. (ex 1. 52.) Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 79, primo periodo, sopprimere le parole: e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi dagli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
1. 46. (ex 1. 53.) Borghesi, Simonetti, Gianluca Pini.

  Al comma 79, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché di eventuali peculiari esigenze legate al nucleo familiare.
1. 47. (ex 1. 54.) Centemero, Palmieri, Palese, Occhiuto, Lainati, Biasotti, Giacomoni, Latronico, Palmizio, Polverini, Prestigiacomo, Romele, Squeri.

  Al comma 79, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fermo restando il controllo dei requisiti per accedere ai benefici della legge medesima effettuati dalla Guardia di Finanza in ogni provincia, al fine di evitare abusi.
1. 48. (ex 1. 55.)Borghesi, Simonetti, Gianluca Pini.

  Al comma 79, secondo periodo, dopo le parole: nell'ambito territoriale aggiungere le seguenti: e nelle graduatorie per le supplenze.
1. 49. (ex 1. 56.) Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 79, secondo periodo, dopo le parole: nell'ambito territoriale aggiungere le seguenti: e nelle relative graduatorie di circolo e di istituto.
1. 50. (ex 1. 57.) Chimienti.

  Al comma 80, primo periodo, sostituire le parole: ed è rinnovato purché con le seguenti: ed è automaticamente rinnovato sul posto in organico.
1. 51. (ex 1. 58.)Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 84, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale riduzione non può e non deve comportare un aumento degli alunni e degli studenti in altre classi.
1. 52. (ex 1. 61.) Cristian Iannuzzi.

  Sopprimere i commi 93 e 94.
1. 53. (ex 1. 62.) Rampelli.

  Sostituire il comma 93 con il seguente:
  93. La valutazione dei dirigenti scolastici è affidata a un organismo di esperti designati dal CSPI, che tiene conto dei risultati della valutazione di cui al comma 1 articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e della valutazione espressa dai Collegi dei docenti delle istituzioni scolastiche cui i dirigenti sono assegnati. Per le operazioni di cui al presente comma l'organismo così individuato può avvalersi della consulenza di un ente esterno. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016/2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 94;
   al comma 204, primo periodo, sostituire le parole: 86, 94 con la seguente: 93.
1. 54. (ex 1. 63.) Cristian Iannuzzi.

  Al comma 93, sopprimere le lettere da b) ad e).
1. 55. (ex 1. 64.) Gelmini, Centemero, Palmieri, Ciracì, Squeri.

  Al comma 93, sopprimere la lettera b).
1. 56. (ex 1. 65.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 93, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   f) riduzione del tasso di abbandono scolastico e del tasso di dispersione scolastica.
1. 57. (ex 1. 66.) Chimienti.

  Dopo il comma 93, aggiungere il seguente:
  93-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, in occasione del rinnovo dei Consigli di istituto negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, si provvede ad effettuare una consultazione tra docenti, genitori e personale ATA, volta alla valutazione complessiva dell'operato dei dirigenti scolastici. Detta valutazione viene trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e va ad integrare le altre valutazione dei medesimi.
1. 58. (ex 1. 67.) Borghesi, Simonetti.

  Al comma 94, primo periodo, sostituire le parole: con una diversa composizione in relazione al procedimento e agli oggetti con le seguenti: in funzione delle modalità previste dal processo.
1. 59. (ex 1. 68.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 94, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 60. (ex 1. 69.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 94, ultimo periodo, sostituire le parole da: in base alla procedura fino alla fine del comma, con le seguenti: con procedure concorsuali per titoli.
1. 61. (ex 1. 72.) Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:
  94-bis. Per l'anno scolastico 2015/2016, e prima della realizzazione del piano straordinario delle immissioni in ruolo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale del personale di ruolo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli organici dell'autonomia determinato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per posti comuni e per quelli di sostegno.
  94-ter. Tutti i docenti che abbiano stipulato un contratto a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2014/2015 (con almeno 180 giorni di servizio in ruolo) e nei precedenti anni scolastici possono fare richiesta di mobilità territoriale e professionale straordinaria per l'anno scolastico 2015/2016.
  94-quater. I posti nell'organico dell'autonomia inutilizzati nelle operazioni di mobilità sono destinati alla immissioni in ruolo.

  Conseguentemente, dopo il comma 204, aggiungere il seguente:
  204-bis. Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione lineare dalle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016.
1. 62. (ex 1. 70.) Borghesi, Simonetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:
  94-bis. Per l'anno scolastico 2015/2016, e prima della realizzazione del piano straordinario delle immissioni in ruolo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale del personale di ruolo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli organici dell'autonomia determinato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per posti comuni e per quelli di sostegno.
  94-ter. Per chi ha superato l'anno di prova entro il 31 agosto 2014, è possibile fare richiesta di mobilità territoriale e professionale straordinaria per l'anno scolastico 2015/2016.
  94-quater. I posti nell'organico dell'autonomia inutilizzati nelle operazioni di mobilità sono destinati alle immissioni in ruolo.

  Conseguentemente, dopo il comma 204, aggiungere il seguente:
  204-bis. Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016.
1. 63. (ex 1. 71.) Borghesi, Simonetti.
(Inammissibile)

  Sostituire i commi da 95 a 102 con i seguenti:
  95. Per gli anni scolastici 2015/2020, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, la cui effettiva consistenza numerica è determinata dal fabbisogno reale delle singole scuole, definito dai posti in organico di diritto e di fatto suddivisi per le singole classi di concorso e comunicato dalle singole, istituzioni scolastiche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 giugno 2015.
  96. Il piano quinquennale di cui al comma 1 è funzionale all'attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e viene realizzato a seguito dell'adozione delle seguenti misure:
   a) con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria su base regionale per ciascuna classe di concorso o grado, in sostituzione delle graduatorie ad esaurimento istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, valida per le immissioni in ruolo e in cui confluiscano tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, può optare per una sola regione in cui richiedere l'immissione in ruolo. La graduatoria ad esaurimento su base regionale è valida per l'immissione in ruolo in tutte le province della Regione in cui le classi di concorso risultino esaurite. Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, può indicare una sola preferenza in merito alla provincia in cui richiede l'immissione in ruolo. Il rifiuto da parte del docente dell'immissione in ruolo in una provincia diversa da quella selezionata all'atto dell'iscrizione non comporta la perdita del diritto di permanenza nella suddetta graduatoria. Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e abbiano conseguito il titolo di abilitazione entro il 31 agosto 2019 sono iscritti a pieno titolo nella graduatoria regionale;
   b) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria provinciale dei docenti abilitati esclusi dalle graduatorie ad esaurimento regionali di cui alla lettera a) e in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o che lo consegnano entro il 31 agosto 2019, aggiornata con cadenza triennale, in cui confluiscono tutti i docenti abilitati. Tale graduatoria è valida ai fini del reclutamento, in subordine all'assorbimento della graduatoria ad esaurimento su base regionale di cui alla lettera a) del presente comma;
   c) l'iscrizione nella graduatoria regionale valida per le immissioni in ruolo di cui alla lettera a) e l'iscrizione alla graduatoria provinciale dei docenti abilitati di cui alla lettera b), avviene a seguito di un censimento di tutti gli attuali iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e di tutti i docenti in possesso del titolo dell'abilitazione all'insegnamento.

  97. Il censimento è svolto mediante la compilazione di un questionario, in cui gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto indicano il numero di giorni di servizio prestato, l'eventuale contemporaneo svolgimento di un'altra professione e la classe di concorso in cui risultino abilitati. Il questionario contiene infine una richiesta circa la volontà del docente di accettare l'immissione in ruolo nella propria classe di concorso e l'indicazione della regione e della provincia in cui richiedere l'immissione in ruolo. Possono presentare formale richiesta di iscrizione nella graduatoria regionale e nella graduatoria provinciale dei docenti abilitati solo i docenti che forniscano risposta al questionario. All'esito del censimento il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa pubblicazione dei dati raccolti, attiva percorsi abilitanti nelle sole classi di concorso in cui il fabbisogno del sistema nazionale d'istruzione non possa essere soddisfatto dal personale iscritto nelle graduatorie di cui ai precedenti articoli.
  98. Sono assunti a tempo indeterminato, conseguentemente all'approvazione delle misure di cui al comma 96:
   a) i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
   b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie regionali, ad esaurimento del personale docente di cui al comma 96, lettera a);
   c) i docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali dei docenti abilitati di cui al comma 96, lettera b).

  99. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano quinquennale straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
   a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;
   b) gli iscritti nelle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente di cui al comma 96, lettera a), sono assunti, nell'ambito della regione relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e unicamente su classi di concorso per le quali possiedano l'abilitazione;
   c) i docenti iscritti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 96, lettera b), sono assunti in subordine rispetto al personale docente di cui alla lettera b) del presente comma nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti e, qualora in possesso di abilitazione per classi di concorso in cui non vi sia disponibilità di personale docente di cui alla lettera b) del presente comma, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016.

  100. Durante il quinquennio 2015/2020 sono indetti concorsi pubblici a cadenza biennale, cui possono partecipare i docenti in possesso del titolo di abilitazione nonché coloro i quali, pur sprovvisti dell'abilitazione, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a 36 mesi consecutivi entro l'anno scolastico 2014/2015.
  101. I docenti immessi in ruolo, secondo quanto stabilito al comma 96 sono nominati in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore agli 80 giorni nell'anno scolastico. Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione. Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui al comma 96, lettera c), sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgono una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psicoattitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. Il superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale.

  Conseguentemente, dopo il comma 200, aggiungere i seguenti:
  200-bis. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 200-ter, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
  200-ter. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal 2016.
  200-quater. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 200-bis le disposizioni che prevedono incentivi:
   a) finanziabili con fondi europei;
   b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

  200-quinquies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 200-bis le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
   a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
   b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

  200-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 200-bis e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 200-quater e 200-quinquies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri.
  200-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  200-octies. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: ”nei limiti del 94 per cento.
1. 64. (ex 1. 74.) Chimienti, Vacca, Marzana, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 95, sostituire le parole: Per l'anno scolastico 2015/2016 con le seguenti: Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.

  Conseguentemente:
   al comma 96, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
gli iscritti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di istituto di ogni provincia. A tal fine, gli Uffici scolastici territoriali provvedono, entro il 30 giugno 2015, alla costituzione di una nuova graduatoria provinciale valida esclusivamente per il reclutamento, da ottenere mediante l'incrocio a pettine delle graduatorie di seconda fascia di ogni istituto del territorio, distinte per ordine e grado di scuola e per singola classe di concorso. I docenti abilitati dopo tale data potranno fare domanda di inserimento nella graduatoria provinciale con cadenza annuale ed entro e non oltre il 31 maggio 2017;
   al comma 97, secondo periodo, sostituire le parole: I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 con le seguenti: I soggetti che appartengono a due o a tutte le categorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 96;
   sostituire il comma 98 con il seguente: In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate.

  Nell'anno scolastico 2015/2016:
   a) i vincitori e gli idonei sono assunti, nell'ambito della Regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite della metà posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale;
   b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite della metà dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;
   c) gli iscritti nelle graduatorie d'istituto di cui alla lettera c) del comma 96 sono assunti in coda alle assunzioni di cui alle lettere a) e b) sui posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine delle relative fasi.

  A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 gli iscritti nelle graduatorie di cui alla lettera b) del comma 96, sulla base dei posti vacanti determinati dai pensionamenti, saranno assunti in subordine alla graduatoria di cui alla lettera b) nel limite della metà dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, e, per la restante parte nel limite della metà dei posti di cui alla lettera a). In caso di esaurimento delle graduatoria di cui alle lettere b) e c) si procederà allo scorrimento dei posti per gli iscritti di cui alla lettera a);
   al comma 100, terzo periodo, sostituire le parole: non si procede all'assunzione con le seguenti: si procede all'assunzione l'anno scolastico successivo;
   dopo il comma 101, aggiungere il seguente:
  101-bis. A decorrere dal giugno 2016 le graduatorie di cui al comma 2, lettera a) perdono efficacia ai fini dell'assunzione. Gli eventuali vincitori residui di cui al comma 4, lettera a) confluiscono, entro il 31 maggio 2016, nella terza fascia delle graduatorie di cui alla lettera b) del comma 2;
   al comma 105, sostituire le parole: A decorrere dal 1o settembre con le seguenti: A decorrere dal 1o settembre 2018, solo se esaurite, e conseguentemente sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettere b) e c);
   al comma 106 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La seconda e la terza fascia delle graduatorie di istituto continuano ad essere usate per l'assegnazione degli incarichi di supplenza e a decorrere dall'aggiornamento del triennio 2017/2020 sono costituite su base provinciale;
   al comma 109, sostituire il primo capoverso con il seguente: A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esaurimento delle graduatorie di cui alle lettere b) e c) del comma 2, l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale;
   dopo il comma 204, aggiungere il seguente:
  204-bis. Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e a 500 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 65. (ex 1. 81.) Borghesi, Simonetti.
(Inammissibile)

  Al comma 95, primo periodo, sostituire le parole da: è autorizzato fino alla fine del comma con le seguenti: realizza un censimento di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e di tutti i docenti iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo di cui all'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.

  Conseguentemente:
   sostituire i commi da 96 a 102:

  96. Il censimento è finalizzato a verificare le competenze didattico-disciplinari dei docenti iscritti nelle graduatorie di cui al comma 1, al fine di verificarne la corrispondenza con il fabbisogno reale delle singole istituzioni scolastiche, determinato dall'articolazione di curricoli e programmi e sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa.
  97. Contestualmente all'elaborazione dei piani triennali dell'offerta formativa da parte di ciascuna istituzione scolastica, e sulla base delle risultanze del censimento, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 elabora un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia.
  98. Sono assunti a tempo indeterminato:
   a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
   b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni:
   c) i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 e, con riserva, il personale docente che abbia maturato il diritto alla frequenza di uno dei corsi abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente.

  99. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui ai commi precedenti al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
   a) i soggetti ci cui alla lettera a) del comma 98 sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;
   b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;
   c) i soggetti di cui alla lettera a) del comma 98, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale e, qualora non vi sia disponibilità, i soggetti residuali appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma vengono assunti a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento;
   d) i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 e, con riserva, il personale docente che abbia maturato il diritto alla frequenza di uno dei corsi abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente, confluiscono nelle graduatorie provinciali dei docenti abilitati, istituite con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge e sono assunti a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia.

  100. Durante il quinquennio 2015/2020 sono indetti concorsi pubblici a cadenza biennale, cui possono partecipare i docenti in possesso del titolo di abilitazione nonché coloro i quali, pur sprovvisti dell'abilitazione, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a 36 mesi consecutivi entro l'anno scolastico 2014/2015.
  101. I docenti immessi in ruolo, secondo le norme di cui al comma 99, sono nominati in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.
  102. Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione.
  103. Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera c) del comma 98 sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgono una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. Il superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale;
   dopo il comma 200, aggiungere i seguenti:
  200-bis. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 200-ter, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
  200-ter. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal 2016.
  200-quater. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 200-bis le disposizioni che prevedono incentivi:
   a) finanziabili con fondi europei;
   b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

  200-quinquies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 200-bis le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
   a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
   b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

  200-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 200-bis e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 200-quater e 200-quinquies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri.
  200-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6: 1) al comma 8, le parole: «nella misura dei 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»; 2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  200-octies. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».
1. 66. (ex 1. 75.) Chimienti, Vacca, Marzana, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 95, primo periodo, sostituire le parole da: un piano straordinario fino alla fine del comma, con le seguenti:, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 19 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'anno scolastico 2014/2015, supplenze annuali con contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015.

  Conseguentemente, sostituire i commi da 96 a 101 con i seguenti:
  96. Sono assunti a tempo indeterminato, entro il primo settembre 2015, nel limite dei posti di cui al comma 95:
   a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
   b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006; n. 296, e successive modificazioni;
   c) i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento.

  97. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
   a) i soggetti di cui alla lettera a) del comma 96 sono assunti, nella regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti di cui al comma 95;
   b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nella provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti di cui al comma 95;
   c) i soggetti di cui alla lettera c) del comma 96 sono assunti nel limite dei posti vacanti e disponibili che residuano dalle fasi precedenti.

  98. Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale Commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione.
  98. Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera c) del comma 96, sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. Il superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale.
1. 67. (ex 1. 77.) Vacca, Simone Valente, Chimienti, Marzana, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto.

  Al comma 95, primo periodo, sostituire le parole da: un piano straordinario fino alla fine del comma, con le seguenti: , secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 19 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'anno scolastico 2014/2015, supplenze annuali con contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015.

  Conseguentemente:
   sostituire i commi da 96 a 101 con i seguenti:

  96. Sono assunti a tempo indeterminato, entro il primo settembre 2015, nel limite dei posti di cui al comma 95:
   a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
   b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
   c) i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento.

  97. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
   a) i soggetti di cui alla lettera a) del comma 96 sono assunti, nella regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti di cui al comma 95;
   b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nella provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti di cui al comma 95;
   c) i soggetti di cui alla lettera c) del comma 96 sono assunti nel limite dei posti vacanti e disponibili che residuano dalle fasi precedenti.

  98. Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due enti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano, i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione.
  99. Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera c) del comma 96, sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. Il superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale;
   al comma 102 sopprimere il terzo periodo.
1. 68. (ex 1. 76.) Vacca, Simone Valente, Chimienti, Marzana, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto.

  Al comma 95, primo periodo, sostituire le parole da: un piano straordinario fino alla fine del comma, con le seguenti: , secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 19 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'anno scolastico 2014/2015, supplenze annuali con contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 96 con il seguente:

  96. Sono assunti a tempo indeterminato, entro il 1o settembre 2015, nel limite dei posti di cui al comma 95:
   a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
   b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
   c) i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento;
   sostituire il comma 98 con il seguente:
  98. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
   a) i soggetti di cui alla lettera a) del comma 96 sono assunti, nella regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti di cui al comma 95;
   b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nella provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti di cui al comma 95;
   c) i soggetti di cui alla lettera c) del comma 96 sono assunti nel limite dei posti vacanti e disponibili che residuano dalle fasi precedenti;
   dopo il comma 98 aggiungere i seguenti:
  98-bis. Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione.
  98-ter. Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera c) del comma 9, sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. Il superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale;
   al comma 102 sopprimere il terzo periodo.
1. 69. (ex 1. 79.) Vacca, Simone Valente, Chimienti, Marzana, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto.

  Al comma 95, primo periodo, sostituire le parole da: straordinario fino alla fine del comma, con le seguenti: triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia e nelle singole istituzioni scolastiche su copertura dei posti e delle cattedre resisi disponibili per cessazioni di servizio e per trasferimento.
1. 70. (ex 1. 78.) Cristian Iannuzzi.

  Al comma 95, primo periodo, sopprimere le parole da: al termine delle quali sino alla fine del periodo.
1. 71. (ex 1. 82.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 95, sesto periodo, sopprimere le parole da: A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, fino alla fine del comma.
1. 72. (ex 1. 84.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Paglia, Gregori, Civati, Pastorino.

  Dopo il comma 95, aggiungere il seguente:
  95-bis. Le percentuali applicate ai criteri nel riparto della Tabella 1 valgono ai soli fini assunzionali di cui al successivo comma 96, ferma restando la determinazione degli stessi in sede di determinazione dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64.
1. 73. (ex 1. 86.) Vacca, Simone Valente, Chimienti, Marzana, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto.

  Al comma 96, lettera b), sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine della lettera con le seguenti: nonché gli abilitati con i percorsi di cui agli articoli 10 e 15 del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come modificato dal decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 81.
1. 74. (ex 1. 87.) Gelmini, Centemero, Palmieri, Ciracì, Squeri.

  Al comma 96, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 e, con riserva, il personale docente che abbia maturato il diritto alla frequenza di uno dei corsi abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente.

  Conseguentemente, al comma 98:
   alla lettera a), sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettere a), b) e c);
   alla lettera b), sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettere a), b) e c);
   alla lettera c), sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettere a), b) e c).
1. 75. (ex 1. 88.) Chimienti.

  Al comma 96, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) gli abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio progresso a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per tre anni scolastici anche non consecutivi, atteso che il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e sul medesimo insegnamento, incluso il sostegno, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.

  Conseguentemente:
   al comma 98:
    alla lettera b), sostituire le parole:
lettere a) e b) con le seguenti: lettere a), b) e c);
    alla lettera c), sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettere a), b) e c);
    al comma 108, sostituire le parole: al comma 96, lettera b), ovunque ricorrano, con le seguenti: comma 96, lettera b), e c).
1. 76. (ex 1. 90.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 96, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) i soggetti che abbiano conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001-2002.
1. 77. (ex 1. 89.) Marzana, Vacca, Chimienti, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 98, lettera b), sopprimere le parole:, con decorrenza giuridica al 1o settembre 2015,;

  Conseguentemente, alla lettera c) sopprimere le parole:, con decorrenza giuridica al 1o settembre 2015,.
1. 78. (ex 1. 92.) Marzana, Vacca, Simone Valente, Chimienti, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto.

  Al comma 98, lettera c), sopprimere le parole: con decorrenza giuridica al 1o settembre 2015.

  Conseguentemente, al comma 99, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 79. (ex 1. 91.) Gelmini, Centemero, Palmieri, Ciracì, Squeri.

  Al comma 98, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) gli insegnanti delle graduatorie d'istituto (GI) della 2 fascia abilitati con il percorso abilitante speciale (PAS) ed il tirocinio formativo attivo (TFA), previo espletamento di concorso per soli titoli.

  Conseguentemente:
    sostituire il comma 121 con il seguente:
  121. Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
  La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
  La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.
  Le linee-guida di cui al primo periodo devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (e-learning) e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua.
  Per l'attuazione del piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016.
   b) dopo il comma 204, aggiungere il seguente:
  204-bis. Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a euro 500 milioni per ciascuno degli anni 2015,2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza a cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a euro 200 milioni per l'anno 2015 e a euro 500 milioni a decorrere dal 2016.
1. 80. (ex 1. 93.) Borghesi, Simonetti.
(Inammissibile)

  Al comma 98, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) gli idonei delle graduatorie di merito (GM).

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 121 con il seguente:
  121. Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
  La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
  La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.
  Le linee-guida di cui al primo periodo devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (e-learning) e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua.
  Per l'attuazione del piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016.
   b) dopo il comma 204, aggiungere il seguente:
  204-bis) Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a euro 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2015 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari dalle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 195, per un importo pari a euro 200 milioni per l'anno 2015 e a euro 500 milioni a decorrere dal 2015.
1. 81. (ex 1. 94.) Borghesi, Simonetti.
(Inammissibile)

  Al comma 102, terzo periodo, dopo le parole: non accettano aggiungere la seguente: espressamente.
1. 82. (ex 1. 95.) Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 102, terzo periodo, dopo le parole: e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie aggiungere le seguenti: qualora non accettino espressamente la proposta neppure nel termine di ulteriori dieci giorni.
1. 83. (ex 1. 96.) Chimienti.

  Al comma 108, ovunque ricorrano, sostituire le parole: di cui al comma 96, lettera b) con le seguenti: di cui al comma 96, lettere a) e b).
1. 84. (ex 1. 98.) Rampelli.

  Al comma 108, secondo periodo, dopo le parole: lettere b) e c) aggiungere le seguenti: anche in deroga al vincolo quinquennale su posto di sostegno.
1. 85. (ex 1. 97.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 108, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  In via eccezionale, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie su singoli istituti scolastici nell'anno scolastico 2014/2015, per l'anno scolastico 2015/2016 è consentita l'assegnazione definitiva della titolarità, previa opzione da comunicarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sui posti dell'organico, di cui al comma 7 presente articolo, dell'istituzione scolastica di attuale temporanea assegnazione, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione.
1. 86. (ex 1. 99.) Centemero, Palmieri, Palese, Occhiuto, Lainati, Biasotti, Giacomoni, Latronico, Palmizio, Polverini, Prestigiacomo, Romele, Squeri.

  Al comma 109, lettera a), terzo periodo, sopprimere le parole: sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82.
1. 87. (ex 1. 101.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 109, lettera c), sopprimere le parole: sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82
1. 88. (ex 1. 100.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Gregori, Civati, Pastorino, Fassina.

  Al comma 113, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) il comma 8 è sostituito dal seguente: ”Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti:
    a) i contenuti della eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, per il cui superamento è stabilita la soglia di punteggio di 7/10 o equivalente, e le eventuali esenzioni dalla prova medesima a seguito del possesso di abilitazioni a seguito della frequenza di percorsi a numero programmato e con prova selettiva di accesso ovvero di precedente idoneità concorsuale;
    b) le prove concorsuali e i relativi programmi;
    c) le soglie di superamento di ciascuna delle prove di cui alla lettera b), per ciascuna delle quali è stabilito il conseguimento di una votazione di almeno 7/10 o equivalente;
    d) i titoli valutabili e i criteri di attribuzione del relativo punteggio;
    e) la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici.

  Conseguentemente, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400, il comma 1 dell'articolo 402 e l'articolo 404 sono abrogati ed è abrogata la lettera h).
1. 89. (ex 1. 102.) Centemero, Palmieri, Palese, Occhiuto, Lainati, Biasotti, Giacomoni, Latronico, Nizzi, Palmizio, Polverini, Prestigiacomo, Romele, Squeri.

  Al comma 113, sopprimere la lettera f).
1. 90. (ex 1. 103.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 113, lettera g), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.
1. 91. (ex 1. 104.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 114, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) l'aver sottoscritto almeno tre contratti a tempo determinato, sullo specifico posto C classe di concorso, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
1. 92. (ex 1. 106.) Centemero, Palmieri, Palese, Occhiuto, Lainati, Biasotti, Giacomoni, Latronico, Palmizio, Polverini, Prestigiacomo, Romele, Squeri.

  Al comma 119, sostituire le parole da: il personale docente fino alla fine del comma con le seguenti: il dirigente scolastico provvede alla revoca dell'incarico con effetto immediato, senza obbligo di preavviso.
1. 93. (ex 1. 111.) Gelmini, Centemero, Palmieri, Ciracì, Squeri.

  Al comma 119, aggiungere, in fine, le parole: A tal fine avviene la nomina da parte del Collegio dei Docenti di un team di tutor.
1. 94. (ex 1. 112.) Borghesi, Simonetti.

  Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:
  119-bis. La valutazione del periodo di prova è affidata al Consiglio di intersezione per la scuola dell'infanzia, al Consiglio di interclasse per la scuola primaria ed al consiglio di classe per la scuola secondaria istituiti ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, presieduti dal dirigente scolastico con la sola presenza della componente docente e coadiuvato da un docente con funzioni di tutor designato dal collegio dei docenti.
1. 95. (ex 1. 113.) Borghesi, Simonetti.

  Al comma 121, sostituire il secondo periodo con il seguente: La Carta, dell'importo nominale di 500 euro annui per ciascun anno scolastico deve essere utilizzata per l'iscrizione a corsi e seminari per attività di aggiornamento e di qualificazione professionali, la cui frequenza è attestata dal conseguimento di crediti formativi, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano di offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
1. 96. (ex 1. 110.) Borghesi, Simonetti.

  Al comma 121, secondo periodo, sopprimere le parole da: presso il fino a: ricerca.
1. 97. (ex 1. 109.) Gelmini, Centemero, Palmieri, Ciracì, Squeri.

  Sostituire il comma 129 con il seguente:
  129. Dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione della presente legge, l'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

Articolo 11.
(Comitato per la valutazione dei docenti).

  1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituto il Comitato per la valutazione dei docenti, di seguito denominato «Comitato».
  2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da un dirigente tecnico designato dall'ufficio scolastico regionale di competenza, nonché dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:
   a) due docenti dell'istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;
   b) un rappresentante dei genitori.

  3. Il Comitato coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base:
   a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;
   b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica;
   c) delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale.
   d) dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente.

  4. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.
  5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il Comitato di cui al comma 2 è integrato della figura del tutor di cui al comma 3 dell'articolo 9.
  6. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso della valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'articolo 501.
1. 98. (ex 1. 115.) Centemero, Palmieri, Palese, Occhiuto, Lainati, Biasotti, Giacomoni, Latronico, Palmizio, Polverini, Prestigiacomo, Romele, Squeri.

  Al comma 129, capoverso Art. 11, comma 2, lettera a), sostituire le parole da: di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto con le seguenti: scelti dal collegio dei docenti.
1. 99. (ex 1. 116.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 129, capoverso Art. 11, comma 2, lettera c), sostituire le parole: un componente esterno individuato con le seguenti: due componenti esterni con comprovate competenze specifiche individuati.
1. 100. (ex 1. 119.) Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 129, capoverso Art. 11, comma 3, lettera a), sopprimere le parole: nonché del successo formativo e scolastico degli studenti.
*1. 101. (ex 1. 117.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 129, capoverso Art. 11, comma 3, lettera a), sopprimere le parole: nonché del successo formativo e scolastico degli studenti.
*1. 102. (ex 1. 118.) Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 129, capoverso Art. 11, comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: dal dirigente scolastico, che lo presiede.
1. 103. (ex 1. 120.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Sopprimere il comma 130.
1. 104. (ex 1. 114.) Rampelli.

  Al comma 130, primo periodo, sostituire le parole: del triennio 2016-2018 con le seguenti: dell'anno scolastico 2016-2017.
1. 105. (ex 1. 121.) Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 130, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di ripartizione della somma a disposizione dell'istituzione scolastica tra le diverse voci che costituiscono il budget sono oggetto di contrattazione integrativa di istituto, ovvero di un'apposita sequenza contrattuale da svolgersi presso l'Aran.
1. 106. (ex 1. 122.) Borghesi, Simonetti.

  Al comma 130, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di ripartizione della somma a disposizione dell'istituzione scolastica devono essere oggetto di contrattazione in sede di RSU di Istituto.
1. 107. (ex 1. 123.) Borghesi, Simonetti.

  Al comma 132, sopprimere le parole: fermo restando fino alla fine del comma.
1. 108. (ex 1. 128.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla, Gregori, Civati, Pastorino.

  Sopprimere il comma 134.
1. 109. (ex 1. 129.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 144, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: a favore dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).
*1. 110. (ex 1. 130.) Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 144, all'alinea, primo periodo, sopprimere le parole: a favore dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).
*1. 111. (ex 1. 131.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 147, sostituire il secondo periodo con il seguente:
  I limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, non si applicano al credito d'imposta di cui al comma 145.
1. 112. (ex 1. 132.) Gelmini, Centemero, Palmieri, Ciracì, Squeri.

  Al comma 147, secondo periodo, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 1.000.
1. 113. (ex 1. 134.) Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 147, secondo periodo, sostituire le parole: 100.000 con le seguenti: 10.000.
*1. 114. (ex 1. 133.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Paglia, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 147, secondo periodo, sostituire le parole: 100.000 con le seguenti: 10.000.
*1. 115. (ex 1. 135.) Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 148, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il fondo è ripartito tra tutte le istituzioni scolastiche secondo parametri stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con apposito decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.
1. 116. (ex 1. 136.) Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 148, terzo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 50 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: media nazionale aggiungere le seguenti: e/o ubicate nelle regioni appartenenti all'obiettivo convergenza.
1. 117. (ex 1. 137.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Paglia, Gregori, Civati, Pastorino, Fassina.

  Al comma 148, terzo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 50 per cento.
1. 118. (ex 1. 138.) Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

  Al comma 151, sopprimere la lettera a).
1. 119. (ex 1. 140.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Paglia, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 151, lettera a), capoverso lettera e), sostituire da: non fino alla fine del capoverso, con le seguenti: proporzionale alla fascia di reddito nel rispetto dei massimali da definire con successivo provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 120. (ex 1. 139.) Gelmini, Centemero, Palmieri, Ciracì, Squeri.

  Al comma 159, secondo periodo, sostituire le parole: è consentita, su specifiche tematiche, la partecipazione delle con le seguenti:, sempre a carattere pubblico e aperto, partecipano le.
1. 121. (ex 1. 141.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Paglia, Gregori, Civati, Pastorino.

  Sostituire il comma 174 con il seguente:
  174. A decorrere dal 1o settembre 2015, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Il personale utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 104 comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987. n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, assunto anche con contratti di collaborazione, nonché i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, riconducibili a funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, occupati, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno tre anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle medesime istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, sono inseriti, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico in virtù del servizio prestato presso le scuole da almeno tre anni e con modalità di inserimento da calcolare in base alla metà del punteggio di servizio rispetto a quello del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) già inserito nelle graduatorie.
1. 122. (ex 1. 142.) Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Vacca, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 181, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: di tirocinio.

  Conseguentemente:
   sopprimere il numero 2.2);
   sostituire il numero 3.1) con il seguente:
    3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, dell'abilitazione attraverso le procedure previste a legislazione vigente i cui oneri sono detratti dallo stipendio tabellare. Il decreto legislativo può altresì prevedere borse di studio per merito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo le relative coperture;
   sostituire il numero 3.3) con il seguente:
    3.3) l'assegnazione, con contratto a tempo determinato di durata triennale, di incarichi annuali sull'organico dell'autonomia;.
1. 123. (ex 1. 144.) Centemero, Palmieri, Palese, Occhiuto, Lainati, Biasotti, Giacomoni, Latronico, Palmizio, Polverini, Prestigiacomo, Romele, Squeri.

  Al comma 181, lettera b), numero 2.2) dopo le parole: di tirocinio, aggiungere seguenti: nel rispetto degli standard retributivi indicati dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi di supplenza.
1. 124. (ex 1. 146.) Chimienti.

  Dopo il comma 191, aggiungere i seguenti:
  191-bis. In considerazione delle specificità dell'ordinamento scolastico regionale derivanti dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché dagli adattamenti dei programmi di insegnamento alle necessità locali, la Regione autonoma Valle d'Aosta individua le modalità, i tempi e i criteri di recepimento e di adattamento dei princìpi contenuti nella presente legge.
  191-ter. La Regione applica le disposizioni della presente legge in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale dirigente, docente ed educativo nelle parti compatibili con il sistema di costituzione e gestione delle relative dotazioni organiche dei ruoli regionali e può adottare specifiche misure di armonizzazione connesse con l'appartenenza ai ruoli regionali del suddetto personale e con l'attuazione delle proprie competenze in materia di organici.
  191-quater. I concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli regionali del personale docente indetti dalla Regione possono essere banditi per il grado di scuola e, per la scuola secondaria, per le classi di abilitazione e di concorso anche in caso di indisponibilità di posti vacanti nel grado di scuola o nella classe di abilitazione o di concorso al solo fine della copertura dei posti di sostegno vacanti nel corrispondente grado di scuola. In tale caso, la partecipazione ai concorsi è subordinata al possesso, da parte degli aspiranti, del prescritto titolo di abilitazione all'insegnamento per lo specifico grado di scuola o per la specifica classe di abilitazione o di concorso e del titolo di specializzazione per le attività di sostegno relativo al grado di scuola cui si riferisce la procedura concorsuale. Il superamento del concorso consente, per il periodo di validità della relativa graduatoria di merito, l'assunzione a tempo indeterminato esclusivamente su posto di sostegno nel corrispondente grado di scuola.
  191-quinquies. Restano salve le diverse determinazioni che la Regione autonoma Valle d'Aosta ha adottato e che può adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione delle specifiche esigenze riferite agli organici regionali.
1. 125. (ex 1. 148.) Marguerettaz.

  Al comma 196, sostituire le parole: sono inefficaci con le seguenti: all'interno del primo rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sono armonizzate.
1. 126. (ex 1. 149.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Paglia, Gregori, Civati, Pastorino, Fassina.

A.C. 2994-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il Testo Unico Scuola (decreto legislativo 297 del 1994) parte I, titolo III, al CAPO I dispone: Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione: indicazioni normative. Art. 78 – Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna in materia di istruzione – 1. La regione Sardegna esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975 n. 480 e 19 giugno 1979 n. 348;
    l'articolo 117 della Legge Costituzionale 3/2003 dispone: sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; ISTRUZIONE, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;
    la Legge 53/2003 Art. 6 comma 1 dispone: Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
    l'articolo 21 comma 20 legge n. 59 del 1997 dispone: Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione;
    il Titolo V della legge Regionale 27 del 15 Ottobre 2006 articolo 23 comma 1 dispone: Con riguardo ai compiti di tutela, valorizzazione, diffusione culturale e linguistica previsti dagli articoli 6 e 9 della Costituzione della Repubblica e sulla base della competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali attribuita alla Regione autonoma della Sardegna dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, nelle assemblee e negli altri collegi deliberativi regionali e locali che lo contemplino nei rispettivi regolamenti e statuti, potrà essere liberamente usata, nella fase della discussione, la lingua sarda. Le relative amministrazioni garantiscono, ove venga richiesta, la traduzione di tali interventi;
    l'articolo 5 dello Statuto della Regione Sardegna recita: Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie: a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi; b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale; c) antichità e belle arti; d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato;
    è stata ribadita dalla Regione Sardegna con più atti, normativi e amministrativi, la volontà di promuovere e tutelare, anche attraverso il sostegno della sperimentazione dell'insegnamento e dell'uso nelle scuole, a partire da quelle per l'infanzia e primarie, tutte le varietà linguistiche presenti nel territorio regionale;
    le disposizioni normative reiteratamente sostenute e proposte dai governo in materia di riforma della scuola risultano con tutta evidenza, incostituzionali, in quanto escludono dalle assunzioni a tempo indeterminato quanti siano stati inseriti nelle graduatorie di merito del concorso pubblico svoltosi a seguito del decreto direttoriale n. 82/2012, e prevede invece l'assunzione (oltre che dei cosiddetti vincitori dello stesso concorso), dei soli iscritti nelle definite «graduatorie ad esaurimento»;
    in tal senso si chiarisce che l'articolo 97 della Costituzione, e l'intero sistema normativo, comprese le leggi succedutesi nel tempo nel settore specifico, compreso il Testo unico del 1994 sulla scuola, danno assoluta preminenza alle assunzioni di nuovo personale tramite concorso pubblico, cioè al principio, per dette finalità, del merito, rispetto ad altri indirizzi costituzionali di tutela (come il diritto al lavoro, all'assistenza pubblica, e similari);
    come è noto, secondo i principi costituzionali, è dovere del legislatore garantire la buona amministrazione, l'imparzialità dei poteri pubblici (articolo 97 della Costituzione) e quindi assicurare da un lato che i pubblici ufficiali siano scelti in base alla loro competenza, al merito, per assicurare l'efficacia e la qualità della loro azione; dell'altra che sia riconosciuto «a ciascuno il suo» e quindi che chi merita, all'interno di procedimenti, i concorsi, a ciò dedicati, non sia pretermesso rispetto ad altri che reclamino analoghi diritti;
    appare fin troppo evidente che sia per quanto riguarda gli aspetti costituzionali qui richiamati, che quelli di natura strettamente statutaria della Regione Sardegna, non possono essere sottratte alle regioni a Statuto speciale e in particolar modo alla Regione Sardegna le prerogative richiamate e il diritto riconosciuto di articolare in materia di assunzione di personale docente ed educativo in considerazione alle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali,

impegna il Governo

   a porre in essere atti tali da garantire il rispetto delle peculiarità e competenze statutarie e costituzionali delle Regione autonoma della Sardegna in materia di reclutamento di personale docente ed educativo anche in considerazione della sua condizione insulare;
   a far rispettare le graduatorie di concorso di merito sino ad esaurimento;
   a proporre le necessarie modifiche per superare il vulnus che vede l'esclusione della Regione Sardegna nella tutela speciale per la scuola e la gestione dello stesso reclutamento degli insegnanti contemplata, invece, in forma autonoma per Trentino e Val d'Aosta;
   a salvaguardare le competenze professionali nell'ambito delle stesse regioni a statuto speciali al fine di valorizzare il legame sociale, cultura tra la scuola e l'entroterra scolastico, a partire dal corpo docente;
9/2994-B/1Pili.


   La Camera,
   premesso che:
    il Testo Unico Scuola (decreto legislativo 297 del 1994) parte I, titolo III, al CAPO I dispone: Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione: indicazioni normative. Art. 78 – Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna in materia di istruzione – 1. La regione Sardegna esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975 n. 480 e 19 giugno 1979 n. 348;
    l'articolo 117 della Legge Costituzionale 3/2003 dispone: sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; ISTRUZIONE, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;
    la Legge 53/2003 Art. 6 comma 1 dispone: Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
    l'articolo 21 comma 20 legge n. 59 del 1997 dispone: Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione;
    il Titolo V della legge Regionale 27 del 15 Ottobre 2006 articolo 23 comma 1 dispone: Con riguardo ai compiti di tutela, valorizzazione, diffusione culturale e linguistica previsti dagli articoli 6 e 9 della Costituzione della Repubblica e sulla base della competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali attribuita alla Regione autonoma della Sardegna dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, nelle assemblee e negli altri collegi deliberativi regionali e locali che lo contemplino nei rispettivi regolamenti e statuti, potrà essere liberamente usata, nella fase della discussione, la lingua sarda. Le relative amministrazioni garantiscono, ove venga richiesta, la traduzione di tali interventi;
    l'articolo 5 dello Statuto della Regione Sardegna recita: Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie: a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi; b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale; c) antichità e belle arti; d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato;
    è stata ribadita dalla Regione Sardegna con più atti, normativi e amministrativi, la volontà di promuovere e tutelare, anche attraverso il sostegno della sperimentazione dell'insegnamento e dell'uso nelle scuole, a partire da quelle per l'infanzia e primarie, tutte le varietà linguistiche presenti nel territorio regionale;
    le disposizioni normative reiteratamente sostenute e proposte dai governo in materia di riforma della scuola risultano con tutta evidenza, incostituzionali, in quanto escludono dalle assunzioni a tempo indeterminato quanti siano stati inseriti nelle graduatorie di merito del concorso pubblico svoltosi a seguito del decreto direttoriale n. 82/2012, e prevede invece l'assunzione (oltre che dei cosiddetti vincitori dello stesso concorso), dei soli iscritti nelle definite «graduatorie ad esaurimento»;
    in tal senso si chiarisce che l'articolo 97 della Costituzione, e l'intero sistema normativo, comprese le leggi succedutesi nel tempo nel settore specifico, compreso il Testo unico del 1994 sulla scuola, danno assoluta preminenza alle assunzioni di nuovo personale tramite concorso pubblico, cioè al principio, per dette finalità, del merito, rispetto ad altri indirizzi costituzionali di tutela (come il diritto al lavoro, all'assistenza pubblica, e similari);
    come è noto, secondo i principi costituzionali, è dovere del legislatore garantire la buona amministrazione, l'imparzialità dei poteri pubblici (articolo 97 della Costituzione) e quindi assicurare da un lato che i pubblici ufficiali siano scelti in base alla loro competenza, al merito, per assicurare l'efficacia e la qualità della loro azione; dell'altra che sia riconosciuto «a ciascuno il suo» e quindi che chi merita, all'interno di procedimenti, i concorsi, a ciò dedicati, non sia pretermesso rispetto ad altri che reclamino analoghi diritti;
    appare fin troppo evidente che sia per quanto riguarda gli aspetti costituzionali qui richiamati, che quelli di natura strettamente statutaria della Regione Sardegna, non possono essere sottratte alle regioni a Statuto speciale e in particolar modo alla Regione Sardegna le prerogative richiamate e il diritto riconosciuto di articolare in materia di assunzione di personale docente ed educativo in considerazione alle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di porre in essere atti tali da garantire il rispetto delle peculiarità e competenze statutarie e costituzionali delle Regione autonoma della Sardegna in materia di reclutamento di personale docente ed educativo anche in considerazione della sua condizione insulare;
   a valutare l'opportunità di far rispettare le graduatorie di concorso di merito sino ad esaurimento.
9/2994-B/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Pili.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 181 dell'articolo 1 del DDL riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, definisce, tra l'altro, una nuova disciplina della formazione iniziale e dell'accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria;
    la disposizione ha lo scopo, nel quadro complessivo della riforma, di rendere funzionale il sistema di formazione iniziale ed accesso ai ruoli alla valorizzazione sociale e culturale della professione, evitando il fenomeno del precariato;
    si tratta di un modello del tutto nuovo con un concorso nazionale sulla base della laurea magistrale o diploma accademico di secondo livello coerente con la classe disciplinare del concorso. Solo dopo il concorso i vincitori, sulla base di un contratto a tempo determinato triennale retribuito e l'inserimento in una istituzione scolastica o in una rete di istituzioni scolastiche, accedono ad un meccanismo di formazione e apprendistato professionale. Il primo anno del triennio a tempo determinato i vincitori del concorso conseguono un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario, e per i successivi due anni, svolgono tirocini formativi che possono comportare anche la sostituzione di docenti assenti. A conclusione del periodo di formazione e lavoro i vincitori del concorso sono assunti a tempo indeterminato a seguito di una positiva valutazione del periodo di tirocinio;
    i principi di delega prevedono che la nuova disciplina affidi i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;
    appare necessario nella fase di attuazione della delega, in coerenza con gli indirizzi europei, che la formazione dei docenti si sviluppi in tre fasi correlate ma distinte ovvero la formazione iniziale, la formazione in ingresso e la formazione continua in servizio. In questo quadro la formazione iniziale dovrebbe comprendere oltre ad un titolo accademico non finalizzato anche una cultura psico pedagogico-didattica, competenza da verificare nella fase di selezione attraverso il concorso nazionale;
    è opportuno salvaguardare la possibilità di dare una formazione organica nel sistema universitario che coniughi «fare e sapere» ovvero le conoscenze specifiche della disciplina di insegnamento con una cultura psico pedagogico-didattica;
    tale obiettivo può essere assicurato in maniera armonica valorizzando specifici percorsi universitari nella fase di accesso tramite concorso nazionale e rafforzando le competenze dei vincitori dei concorso nel percorso di formazione in ingresso con le attività di specializzazione e formazione nel triennio a tempo determinato;
    in mancanza di una decisa azione in sede universitaria, la formazione potrebbe essere incentrata solo sulle discipline di studio con il rischio di mancare obiettivo di selezionare i migliori insegnati in coerenza con gli indirizzi europei mentre occorre demandare al sistema universitario, oltre alle intrinseche responsabilità formative, anche il raccordo tra i soggetti in formazione e il mondo della scuola,

impegna il Governo:

   a favorire, nel rispetto dell'autonomia universitaria, l'attivazione di specifici curricula nell'ambito di corsi di laurea magistrale coerenti con le classi di concorso per l'acquisizione di crediti formativi relativi alle competenze antropo-psico-pedagogico-didattiche e metodologiche;
   ad incoraggiare, nel rispetto dell'autonomia universitaria, l'inserimento nei corsi di studio di tirocini formativi per integrare attraverso esperienze fatte nelle strutture scolastiche le competenze teoriche e le competenze operative;
   a comprendere nei requisiti per l'accesso al concorso nazionale un adeguato numero di crediti formativi relativi alle competenze antropo-psico-pedagogico-didattiche e metodologiche anche oltre il numero minimo previsto dalla legge, e una specifica verifica sulle conoscenze didattiche in sede concorsuale;
   a garantire nel secondo biennio di inserimento a tempo determinato una efficace integrazione tra aspetti teorici e pratici per affiancare alla sperimentazione attiva l'osservazione riflessiva attraverso una supervisione pedagogico didattica assicurata dall'università;
   ad assicurare elevati standard nazionali per la valutazione del periodo di apprendistato per quanto riguarda le competenze antropo-psico-pedagogico-didattiche e metodologiche.
9/2994-B/2Santerini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, nei commi 5-7 prevede l'istituzione dell'organico dell'autonomia i cui docenti concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione, coordinamento;
    l'individuazione del fabbisogno dei posti dell'organico, affidata alle scuole, dovrà essere finalizzata al raggiungimento dei vari obiettivi formativi;
    l'attivazione nel 2o biennio e nell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado degli insegnamenti opzionali (co 28/32);
    il rafforzamento del collegamento tra scuola e mondo del lavoro comprensivo dell'istituzione di percorsi didattici di alternanza scuola-lavoro e di laboratori territoriali per l'occupabilità (co 33-44);
    nella ripartizione dell'organico dell'autonomia fra gli ambiti territoriali (co 62-77) è paventata l'eventualità di utilizzazione di docenti di classi di concorso diverse in caso di assenza di personale abilitato;
    nel piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente delle scuole statali (co 95-114) per il quale la «tabella 1» prevede l'assunzione di 48.812 docenti destinati alle finalità di potenziamento dell'offerta formativa e di copertura supplenze temporanee nella scuola primaria e secondaria lasciando alla valutazione degli Uffici Scolastici Regionali la ripartizione tra classi di concorso;
    valutata l'opportunità di garantire a tutti i docenti assunti pari dignità professionale e l'assegnazione a compiti che siano strettamente correlati con la funzione docente e con i propri titoli professionali e relative competenze;
    in particolare, stante l'importanza e l'urgenza di assicurare a tutte le istituzioni scolastiche di secondo grado nell'adempimento di quanto disposto nei commi 33-44 del disegno di legge A.C. 2994-B si raccomanda che venga assicurata ad ogni scuola la presenza di un docente di Discipline giuridiche ed economiche (classe concorso A019);
    nell'ambito dell'alternanza «scuola-lavoro», anche in riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro, la specificità dell'insegnamento del Diritto e dell'Economia politica diviene veicolo essenziale per realizzare quel basilare percorso di orientamento dello studente verso l'attività lavorativa dalla quale dipende la qualità del suo futuro. Allo stesso docente potrebbe anche essere destinata tutta quella serie di attività istituzionali con «contenuti antidiscriminatori ed antiviolenza»,

impegna il Governo

ad emanare atti di indirizzo che, sulla base della tipologia di scuole e della loro dotazione di docenti idonei a svolgere professionalmente le attività di potenziamento dei percorsi formativi dell'autonomia scolastica, consentano in modo oggettivo di individuare le professionalità richieste entro classi di concorso alle quali poter attingere.
9/2994-B/3Lavagno.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame individua prioritarie – tra le iniziative di potenziamento dell'offerta formativa – le attività didattiche legate alla pratica e alla cultura musicale;
    il sistema AFAM, Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, rappresenta una delle maggiori eccellenze del nostro Paese, basti ricordare la quantità e qualità degli artisti e musicisti italiani che ci hanno donato il più grande patrimonio artistico al mondo. È un patrimonio di «saperi» che non possiamo dimenticare e che, anzi, dobbiamo valorizzare e sviluppare;
    il sistema dell'istruzione in questo settore versa ormai da 15 anni in un totale vuoto normativo, provvedendo, di volta in volta, con soluzioni tampone, causando problemi e anomalie;
    l'applicazione delle graduatorie nazionali non è riuscita a coprire tutti i posti necessari al funzionamento degli istituti AFAM per il corrente anno accademico 2014/15;
    per molti posti vacanti si è dovuto ricorrere di nuovo all'indizione di bandi pubblici per la costituzione di nuove graduatorie d'istituto. I docenti delle graduatorie nazionali sono inoltre tutti occupati su posti liberi e vacanti con contratto a tempo determinato reiterato negli anni, per svolgere le medesime mansioni lavorative;
    oltre ad essere necessario terminare il processo di stabilizzazione dei pochi docenti ancora presenti nelle graduatorie nazionali di cui alla legge n. 143 del 2004, è al contempo fondamentale trasformare la graduatoria nazionale ex lege n. 128 del 2013 (di cui al decreto ministeriale 526 del 2014) in graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato; ciò anche in virtù del fatto sia oggettivamente l'unica graduatoria nazionale, creata tramite procedura concorsuale, pienamente rappresentativa dell'attuale precariato storico nel comparto AFAM. A riguardo, si ricorda come in questi anni i docenti inclusi nella 128, oltre ad aver garantito il regolare inizio dei corsi, abbiano formato ed abilitato all'insegnamento i docenti ora immessi in ruolo nei licei ad indirizzo musicale,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della disciplina recata dal provvedimento in esame al fine di valutare, attraverso l'adozione di ulteriori iniziative normative, l'opportunità di trasformare le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 128 del 2013 in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
9/2994-B/4Rigoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 16 dell'articolo 1 del provvedimento in esame richiama l'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 prevedendo che il Piano triennale dell'offerta formativa elaborato nell'ambito dell'autonomia scolastica, debba assicurare l'attuazione dei principi di pari opportunità «promuovendo la parità tra i sessi e la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni...»;
    l'esperienza applicativa delle indicazioni comunitarie a cui il citato articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013 ha dato risorse economiche e forza di norma dell'ordinamento interno, ha comportato una serie di storture applicative, che sono andate ben al di là dell'istanza, da tutti condivisa, di «prevenire la violenza di genere e le discriminazioni»;
    nell'aprile 2013 l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), ente governativo istituito all'interno del Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato la «Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere»; per la definizione delle linee della suddetta «Strategia nazionale» l'UNAR si è avvalso della consulenza del Gruppo nazionale di lavoro istituito con decreto firmato il 20 novembre 2012, composto non da esperti di settore, ma unicamente da rappresentanti di ventinove associazioni LGBT, senza altra qualifica che il proprio orientamento sessuale;
    ne sono seguiti i fascicoli «Educare alla diversità a scuola» redatti per le scuole elementari, medie e superiori con il concorso dell'istituto Beck, dove invece di educare al rispetto, ci si poneva domande del tipo (pag. 22-23 del Fascicolo per le elementari) perché alcuni individui sono attratti da persone dello stesso sesso ? Come si diventa gay ? Come si capisce di essere gay o lesbiche ?»; peraltro occorre segnalare che l'UNAR, in merito alla diffusione dei fascicoli, ha inviato una lettera ufficiale di scuse al Ministero dell'istruzione, per aver agito senza sua autorizzazione;
    il 7 maggio 2015 è stato presentato il «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», applicativo dell'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, che deve ritenersi un superamento della precedente «Strategia»; al punto 5.2 del Piano, redatto dal Dipartimento Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, c’è scritto: «Obiettivo prioritario deve essere quello di educare alla parità e al rispetto delle differenze, in particolare per superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato dell'essere donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini nel rispetto dell'identità di genere, culturale, religiosa, dell'orientamento sessuale, delle opinioni e dello status economico e sociale, sia attraverso la formazione del personale della scuola e dei docenti sia mediante l'inserimento di un approccio di genere nella pratica educativa e didattica»;
    innumerevoli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo politico, pro e contro, indicano che c’è uno scontro culturale, religioso (non relativo alla sola religione cristiana) e politico sulle modalità applicative dell'obiettivo di contrastare la violenza di genere;
    nonostante il blocco dei fascicoli «Educare alla diversità a scuola», alla «Strategia» sono seguite iniziative, deliberate da collegi di docenti di singoli istituti o da Provveditorati, come il «gioco del rispetto», nelle quali si è sostenuto che «...occorre insegnate ai bimbi di superare gli «stereotipi di genere...»»; tali iniziative sono state fortemente contestate, anche perché spesso adottate all'insaputa o carpendo la buona fede dei genitori. Ciò ha ingenerato nella scuola un clima di conflittualità che è opportuno evitare;
    in sostanza le norme sono state erroneamente utilizzate non per insegnare la non violenza e la tolleranza nella diversità, ma l'intolleranza in una sorta di eguaglianza forzosamente indotta; ne è prova lampante l'evidente stortura consistente nella soppressione in diversi istituti dell'uso delle parole: «madre e padre» sostituite con; «genitore 1 e genitore 2» e la conseguente soppressione delle feste della mamma e del papà;
    tale stortura della «Strategia» non appare superata con il «Piano» del 7 maggio, laddove si chiede «l'inserimento di un approccio di genere nella pratica educativa e didattica», una formulazione ambigua che necessita di essere chiarita per non dare luogo ad ulteriori forzature,

impegna il Governo:

   in sede, di applicazione del comma 16 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, a chiarire cosa effettivamente s'intenda per «approccio di genere nella pratica educativa e didattica», formulazione contenuta nel punto 5,2 del «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere» del 7 maggio 2015, escludendo ogni interpretazione che apra alle cosiddette «teorie del gender»;
   a prevedere che le disposizioni applicative del comma 16 dell'articolo 1 del provvedimento in esame e delle parti del suddetto Piano destinate alla scuola, siano adottate con il concorso di tutti gli attori del mondo scolastico, di esperti sociologi e psicologi di molteplice orientamento e delle diverse realtà sociali e religiose.
9/2994-B/5Laffranco, Altieri, Pagano, Roccella.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 16 dell'articolo 1 del provvedimento in esame richiama l'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 prevedendo che il Piano triennale dell'offerta formativa elaborato nell'ambito dell'autonomia scolastica, debba assicurare l'attuazione dei principi di pari opportunità «promuovendo la parità tra i sessi e la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni...»;
    l'esperienza applicativa delle indicazioni comunitarie a cui il citato articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013 ha dato risorse economiche e forza di norma dell'ordinamento interno, ha comportato una serie di storture applicative, che sono andate ben al di là dell'istanza, da tutti condivisa, di «prevenire la violenza di genere e le discriminazioni»;
    nell'aprile 2013 l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), ente governativo istituito all'interno del Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato la «Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere»; per la definizione delle linee della suddetta «Strategia nazionale» l'UNAR si è avvalso della consulenza del Gruppo nazionale di lavoro istituito con decreto firmato il 20 novembre 2012, composto non da esperti di settore, ma unicamente da rappresentanti di ventinove associazioni LGBT, senza altra qualifica che il proprio orientamento sessuale;
    ne sono seguiti i fascicoli «Educare alla diversità a scuola» redatti per le scuole elementari, medie e superiori con il concorso dell'istituto Beck, dove invece di educare al rispetto, ci si poneva domande del tipo (pag. 22-23 del Fascicolo per le elementari) perché alcuni individui sono attratti da persone dello stesso sesso ? Come si diventa gay ? Come si capisce di essere gay o lesbiche ?»; peraltro occorre segnalare che l'UNAR, in merito alla diffusione dei fascicoli, ha inviato una lettera ufficiale di scuse al Ministero dell'istruzione, per aver agito senza sua autorizzazione;
    il 7 maggio 2015 è stato presentato il «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», applicativo dell'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, che deve ritenersi un superamento della precedente «Strategia»; al punto 5.2 del Piano, redatto dal Dipartimento Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, c’è scritto: «Obiettivo prioritario deve essere quello di educare alla parità e al rispetto delle differenze, in particolare per superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato dell'essere donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini nel rispetto dell'identità di genere, culturale, religiosa, dell'orientamento sessuale, delle opinioni e dello status economico e sociale, sia attraverso la formazione del personale della scuola e dei docenti sia mediante l'inserimento di un approccio di genere nella pratica educativa e didattica»;
    innumerevoli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo politico, pro e contro, indicano che c’è uno scontro culturale, religioso (non relativo alla sola religione cristiana) e politico sulle modalità applicative dell'obiettivo di contrastare la violenza di genere;
    nonostante il blocco dei fascicoli «Educare alla diversità a scuola», alla «Strategia» sono seguite iniziative, deliberate da collegi di docenti di singoli istituti o da Provveditorati, come il «gioco del rispetto», nelle quali si è sostenuto che «...occorre insegnate ai bimbi di superare gli «stereotipi di genere...»»; tali iniziative sono state fortemente contestate, anche perché spesso adottate all'insaputa o carpendo la buona fede dei genitori. Ciò ha ingenerato nella scuola un clima di conflittualità che è opportuno evitare;
    in sostanza le norme sono state erroneamente utilizzate non per insegnare la non violenza e la tolleranza nella diversità, ma l'intolleranza in una sorta di eguaglianza forzosamente indotta; ne è prova lampante l'evidente stortura consistente nella soppressione in diversi istituti dell'uso delle parole: «madre e padre» sostituite con; «genitore 1 e genitore 2» e la conseguente soppressione delle feste della mamma e del papà;
    tale stortura della «Strategia» non appare superata con il «Piano» del 7 maggio, laddove si chiede «l'inserimento di un approccio di genere nella pratica educativa e didattica», una formulazione ambigua che necessita di essere chiarita per non dare luogo ad ulteriori forzature,

impegna il Governo:

   in sede di applicazione del comma 16 del provvedimento in esame, ad escludere ogni interpretazione che apra alle cosiddette «teorie del gender»;
   a prevedere che le disposizioni applicative del comma 16 del provvedimento in esame e delle parti del suddetto Piano destinate alla scuola, siano adottate con il concorso di tutti gli attori del mondo scolastico e sociale.
9/2994-B/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Laffranco, Altieri, Pagano, Roccella.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni relative al sistema nazionale di istruzione definendo un piano straordinario di assunzioni rivolto ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), nonché agli iscritti del concorso a cattedra del 2012;
    nel citato piano straordinario di assunzioni non sono coinvolti i docenti abilitati e attualmente iscritti nelle graduatorie di II fascia di istituto, ma non presenti nelle GAE, che in moltissimi casi insegnano da anni nella scuola con supplenze annuali sui posti vacanti e disponibili;
    con riferimento ai citati docenti della II fascia d'istituto, in sede di discussione della legge di stabilità 2015, il Governo ha accolto l'ordine del giorno G/1698/90/5, anche alla luce della recente sentenza della Corte Europea sul precariato scolastico, con l'impegno a valutare opportune misure finalizzate alla valorizzazione delle abilitazioni, «definendo l'accesso, per le categorie di insegnanti evidenziate, alle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti, e valutando l'opportunità di calendarizzare un aggiornamento anticipato delle stesse per prevederne l'inserimento»;
    sulle criticità derivanti dal sopracitato piano assunzionale e sull'inserimento in GAE per i docenti di II fascia, sussistono numerosi elementi da tenere in considerazione. È opportuno ricordare, ad esempio, la situazione che interessa i docenti in possesso di diploma magistrale conseguito prima del 2001/2002 i quali, avendo ottenuto il riconoscimento del valore abilitante del titolo sono stati inseriti nella II fascia d'istituto secondo quanto definito dal decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014 (Gazzetta ufficiale n. 111 del 15 maggio 2014). Taluni di questi docenti hanno successivamente vinto un ulteriore ricorso contro il diniego, da parte degli uffici scolastici regionali, di permetterne l'accesso in GAE. A seguito di tale vittoria il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha consentito l'inserimento, ma solo per i ricorrenti, consacrando una situazione in cui, a parità di titolo, i ricorrenti risultano inseriti in GAE e saranno interessanti dal piano di assunzioni, i non ricorrenti no;
    è inoltre opportuno ricordare l'esistenza di classi di insegnamento esaurite – quali ad esempio la cosiddetta Tabella C, degli insegnanti tecnico pratici – per le quali non sono presenti insegnanti né in GAE, né nelle graduatorie del Concorso 2012. La copertura di tali insegnamenti è, di fatto, effettuata da anni tramite le graduatorie di II fascia. Alla luce di tale situazione, che si ripeterà per l'anno scolastico entrante non essendoci insegnanti da poter inserire nel piano assunzionale per coprire il fabbisogno, sarebbe opportuno prevedere che sui posti che rimarranno vacanti e disponibili le assunzioni di cui al provvedimento in esame siano effettuate attingendo alle graduatorie di II fascia di istituto, che già attualmente rappresentano il principale bacino di reclutamento;
    tra le disposizioni del provvedimento è altresì definito, al comma 114, il bando per un concorso per titoli ed esami, da bandire entro il 1o dicembre 2015, «per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio», prevedendo altresì che limitatamente al predetto bando, siano valorizzati alcuni titoli abilitativi e i titoli di servizio in termini di maggiore punteggio;
    la disposizione, pur apprezzabile nell'intento di valorizzare minimamente i titoli dei candidati, non rende adeguatamente giustizia alla formazione, ai sacrifici e alla professionalità maturata da tutti coloro che hanno consentito per anni all'istituzione scolastica di andare avanti, superando di per sé selezioni e percorsi formativi abilitanti, costringendoli invece a sottoporsi ad una ennesima prova selettiva;
    un adeguato riconoscimento di queste professionalità sarebbe ancor più doveroso alla luce della citata sentenza della Corte di Giustizia Europea, nonché in virtù della necessità di garantire il patrimonio di esperienza didattica accumulato nell'ultimo decennio da migliaia di docenti precari della Scuola, ai quali, di fatto, è stata negata, nel tempo, la possibilità di accedere al ruolo a seguito della chiusura delle Graduatorie ad Esaurimento e della concomitante mancata attuazione, fino ad oggi, di un piano di concorsi a cadenza regolare;
    sarebbe pertanto opportuno prevedere che, per i docenti che abbiano accumulato almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativi, presso scuole pubbliche – statali o paritarie –, lo svolgimento della prova concorsuale possa essere espletato attraverso una prova unica che raccolga in sé le parti scritta, grafica o pratica e orale, consistente nella preparazione e discussione di una lezione, di fronte alla Commissione esaminatrice, che consenta di valutare le competenze didattiche dei candidati, rendendo la prova più consona alle esigenze della Didattica e adattata all'esperienza pregressa dei candidati;
    in tal senso l'esame scritto e le prove pratiche si intenderebbero come assolti dalle prove sostenute per conseguire l'abilitazione e dall'espletamento della funzione docente per un periodo superiore ai 36 mesi;
    la citata possibilità sarebbe da definirsi in deroga a quanto previsto dal testo unico sulla Scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (di seguito «testo unico»), il quale prevede, all'articolo 400, comma 1 che «I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto»;
    è opportuno ricordare che deroghe e modifiche al citato testo unico risultano, peraltro, già ampiamente previste nel provvedimento in esame, ad esempio, al comma 98 punti a), b), c); al comma 108; al comma 113 punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), l); al comma 129 e al comma 190,

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure, anche in sede normativa, al fine di chiarire che in deroga a quanto previsto all'articolo 400, comma 1 del testo unico sulla scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la modalità di svolgimento dei futuri Concorsi per Titoli ed Esami preveda, per i docenti che abbiano accumulato almeno 36 mesi, anche non continuativi, di servizio presso scuole statali o paritarie, una prova unica di esame che raccolga in sé le parti scritta, grafica o pratica e orale, consistente nella preparazione di una lezione e sua discussione di fronte alla Commissione esaminatrice, atta a valutare e valorizzare le competenze didattiche dei candidati.
9/2994-B/6D'Alia.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni relative al sistema nazionale di istruzione definendo un piano straordinario di assunzioni rivolto ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), nonché agli iscritti del concorso a cattedra del 2012;
    nel citato piano straordinario di assunzioni non sono coinvolti i docenti abilitati e attualmente iscritti nelle graduatorie di II fascia di istituto, ma non presenti nelle GAE, che in moltissimi casi insegnano da anni nella scuola con supplenze annuali sui posti vacanti e disponibili;
    con riferimento ai citati docenti della II fascia d'istituto, in sede di discussione della legge di stabilità 2015, il Governo ha accolto l'ordine del giorno G/1698/90/5, anche alla luce della recente sentenza della Corte Europea sul precariato scolastico, con l'impegno a valutare opportune misure finalizzate alla valorizzazione delle abilitazioni, «definendo l'accesso, per le categorie di insegnanti evidenziate, alle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti, e valutando l'opportunità di calendarizzare un aggiornamento anticipato delle stesse per prevederne l'inserimento»;
    sulle criticità derivanti dal sopracitato piano assunzionale e sull'inserimento in GAE per i docenti di II fascia, sussistono numerosi elementi da tenere in considerazione. È opportuno ricordare, ad esempio, la situazione che interessa i docenti in possesso di diploma magistrale conseguito prima del 2001/2002 i quali, avendo ottenuto il riconoscimento del valore abilitante del titolo sono stati inseriti nella II fascia d'istituto secondo quanto definito dal decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014 (Gazzetta ufficiale n. 111 del 15 maggio 2014). Taluni di questi docenti hanno successivamente vinto un ulteriore ricorso contro il diniego, da parte degli uffici scolastici regionali, di permetterne l'accesso in GAE. A seguito di tale vittoria il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha consentito l'inserimento, ma solo per i ricorrenti, consacrando una situazione in cui, a parità di titolo, i ricorrenti risultano inseriti in GAE e saranno interessanti dal piano di assunzioni, i non ricorrenti no;
    è inoltre opportuno ricordare l'esistenza di classi di insegnamento esaurite – quali ad esempio la cosiddetta Tabella C, degli insegnanti tecnico pratici – per le quali non sono presenti insegnanti né in GAE, né nelle graduatorie del Concorso 2012. La copertura di tali insegnamenti è, di fatto, effettuata da anni tramite le graduatorie di II fascia. Alla luce di tale situazione, che si ripeterà per l'anno scolastico entrante non essendoci insegnanti da poter inserire nel piano assunzionale per coprire il fabbisogno, sarebbe opportuno prevedere che sui posti che rimarranno vacanti e disponibili le assunzioni di cui al provvedimento in esame siano effettuate attingendo alle graduatorie di II fascia di istituto, che già attualmente rappresentano il principale bacino di reclutamento;
    tra le disposizioni del provvedimento è altresì definito, al comma 114, il bando per un concorso per titoli ed esami, da bandire entro il 1o dicembre 2015, «per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio», prevedendo altresì che limitatamente al predetto bando, siano valorizzati alcuni titoli abilitativi e i titoli di servizio in termini di maggiore punteggio;
    la disposizione, pur apprezzabile nell'intento di valorizzare minimamente i titoli dei candidati, non rende adeguatamente giustizia alla formazione, ai sacrifici e alla professionalità maturata da tutti coloro che hanno consentito per anni all'istituzione scolastica di andare avanti, superando di per sé selezioni e percorsi formativi abilitanti, costringendoli invece a sottoporsi ad una ennesima prova selettiva;
    un adeguato riconoscimento di queste professionalità sarebbe ancor più doveroso alla luce della citata sentenza della Corte di Giustizia Europea, nonché in virtù della necessità di garantire il patrimonio di esperienza didattica accumulato nell'ultimo decennio da migliaia di docenti precari della Scuola, ai quali, di fatto, è stata negata, nel tempo, la possibilità di accedere al ruolo a seguito della chiusura delle Graduatorie ad Esaurimento e della concomitante mancata attuazione, fino ad oggi, di un piano di concorsi a cadenza regolare;
    sarebbe pertanto opportuno prevedere che, per i docenti che abbiano accumulato almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativi, presso scuole pubbliche – statali o paritarie –, lo svolgimento della prova concorsuale possa essere espletato attraverso una prova unica che raccolga in sé le parti scritta, grafica o pratica e orale, consistente nella preparazione e discussione di una lezione, di fronte alla Commissione esaminatrice, che consenta di valutare le competenze didattiche dei candidati, rendendo la prova più consona alle esigenze della Didattica e adattata all'esperienza pregressa dei candidati;
    in tal senso l'esame scritto e le prove pratiche si intenderebbero come assolti dalle prove sostenute per conseguire l'abilitazione e dall'espletamento della funzione docente per un periodo superiore ai 36 mesi;
    la citata possibilità sarebbe da definirsi in deroga a quanto previsto dal testo unico sulla Scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (di seguito «testo unico»), il quale prevede, all'articolo 400, comma 1 che «I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto»;
    è opportuno ricordare che deroghe e modifiche al citato testo unico risultano, peraltro, già ampiamente previste nel provvedimento in esame, ad esempio, al comma 98 punti a), b), c); al comma 108; al comma 113 punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), l); al comma 129 e al comma 190,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure, per lo svolgimento dei futuri concorsi a posti di docente per titoli ed esami, al fine di valorizzare le competenze didattiche acquisite nel corso della propria carriera formativa e professionale dai candidati.
9/2994-B/6. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Alia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 87 del disegno di legge 2994 B in esame autorizza il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto nel quale si definiranno le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88, lettere a) e b) nei ruoli dei dirigenti scolastici; tra i soggetti di cui al comma 88, lettera b) non figurano i ricorrenti che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito alla non ammissione alle prove orali dei concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;
    considerata la palese disparità di trattamento, che si presterebbe anche a ulteriori valutazioni sulla tenuta costituzionale della presente legge, tra i ricorrenti ricompresi nella lettera b) del comma 88, dell'articolo 1 del DDL Atto Camera 2994 B e i ricorrenti che hanno partecipato al concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, che non sono risultati ammessi alle prove orali del concorso e che, hanno, però, un contenzioso ancora pendente, proprio al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dai possibili esiti del contenzioso ancora pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di prevedere, nel decreto previsto dall'articolo 1, comma 87 del disegno di legge Atto Camera 2994 B, la possibilità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale anche per quei candidati non ammessi alle prove orali del concorso che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 43 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.
9/2994-B/7De Mita.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» prevede all'articolo 1, comma 153 (ex articolo 19 «scuole innovative») «la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio»;
    all'articolo 1, comma 159 e seguenti si prevede (ex articolo 20 «Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici) che l'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, siano attribuiti, anche compiti di indirizzo, di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica nonché di diffusione della cultura della sicurezza;
    all'articolo 1, comma 177 e seguenti (ex articolo 21 Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici) prevede, al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici una spesa di euro 40 milioni per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche;
    come si evince, in più parti del provvedimento si pone l'accento sull'edilizia scolastica e l'importanza di un suo rinnovamento, rinnovamento che deve necessariamente comprendere anche il definitivo abbattimento delle barriere architettoniche quale elemento fondamentale per una reale e concreta integrazione degli alunni disabili;
    all'articolo 1, comma 24 (ex articolo 2 comma 21) si prevede che l'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;
    all'articolo 1, comma 65 (ex articolo 8 comma 3) si prevede che il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno è effettuato in base al numero degli alunni disabili;
    all'articolo 1, comma 84 si prevede che il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità,

impegna il Governo:

   a predisporre, all'interno del rinnovamento dell'edilizia scolastica, un piano certo di abbattimento delle barriere architettoniche ancora presenti in molti edifici scolastici al fine di rendere operativo e reale il principio dell'integrazione scolastica di tutti gli alunni fin dal loro primo ingresso a scuola come in tutte le attività scolastiche che si dovessero svolgere all'interno dell'istituto;
   ad assicurare agli studenti disabili, indipendente dalla loro disabilità, la concreta e reale partecipazione alla vita scolastica ed in particolare la partecipazione alle attività multidisciplinari che si dovessero svolgere all'interno dell'istituto scolastico.
9/2994-B/8Argentin.


   La Camera,
   premesso che:
    considerato che il provvedimento in oggetto reca disposizioni straordinarie e urgenti a favore degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche;
    considerato che il provvedimento in esame (dal comma 56 al comma 62) predispone un programma di didattica integrativa al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica e che risulta evidente come l'affollamento nelle attuali classi di 27 e 30 unità pregiudichi qualsiasi disposizione volta a correggere tali fenomeni di dispersione;
    considerato, inoltre, che l'eccessivo numero di studenti per classe pregiudica anche la qualità dell'insegnamento avendo ricadute sulla preparazione degli studenti stessi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare il decreto del 20 marzo 2009, n. 81 «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» al fine di modificare il numero di studenti previsti per classe nelle scuole di ogni ordine e grado per favorire una migliore qualità dell'insegnamento e consentire di mettere in campo efficacemente un programma di didattica integrativa.
9/2994-B/9Giulietti, Lodolini.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione del Disegno di legge: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», al fine di tutelare gli interessi pubblici cui è diretta l'attività concreta della pubblica amministrazione e alla luce del principio di buon andamento della stessa, si dovrebbero sanare le numerose situazioni inerenti il concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici bandito con D.D.G. 13 luglio 2011;
    si tratta di coloro che, pur non avendo superato la prova preselettiva del concorso per dirigente scolastico di cui sopra, con provvedimento amministrativo successivo sono stati ammessi alle prove scritte ed orali e le hanno superate;
    a tal proposito si ricorda che ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge n. 115 del 30 giugno 2005 coordinato con la legge di conversione n. 168 del 17 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2005: «conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela»;
    in tal senso, l'irrilevanza della preselezione ai fini del punteggio finale era stata confermata da una sentenza del TAR Lazio (Sez. III Bis) dove si legge testualmente che: «la prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale, con la conseguenza che essendo la ricorrente stata ammessa in via giurisdizionale al proseguo del concorso ed avendolo superato, non ne poteva essere stata esclusa con ulteriore provvedimento postumo...»,

impegna il Governo

in sede di applicazione del comma 88, lettera a) del presente Disegno di Legge, a considerare ai fini del superamento della procedura concorsuale solo ed esclusivamente le prove scritte ed orali in modo da sanare le sopra citate diverse situazioni irrisolte, rispondendo così ai principi di equità e buon andamento della pubblica amministrazione ed adeguando, in tal modo, la propria azione ai diversi orientamenti giurisprudenziali.
9/2994-B/10Di Lello.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione del disegno di legge «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» si rileva che il comma 114 prevede l'indizione, entro il 1o dicembre 2015 di un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali;
    per lo svolgimento del concorso di cui sopra, lo stesso comma 114 richiama la procedura concorsuale prevista dall'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il cui comma 1 prevede che: «I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto»;
    con riferimento al concorso del 1o dicembre 2015 il presente provvedimento già valorizza, tra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio, l'abilitazione all'insegnamento e il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni;
    nonostante la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea, con riferimento all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999), abbia ritenuto, che è contrario al diritto dell'Unione il «rinnovo di contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario», nulla il presente provvedimento ha previsto per questa particolare categoria di docenti se non un maggiore punteggio dei titoli,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito del concorso previsto ai sensi del comma 114 del presente disegno di legge, una procedura speciale riservata ai docenti che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e abbiano prestato servizio a tempo determinato, per un periodo anche non continuativo non inferiore a 36 mesi di servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.
9/2994-B/11Pastorelli, Di Lello.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione del disegno di legge: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» si rileva che, ai fini dell'adozione del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 95, sono assunti ai sensi del comma 96 «i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado»;
    si evidenzia che, ad oggi, non è ancora stata sciolta la riserva per coloro che vengono qualificati con il termine «riservisti sotto soglia 35» in quanto, al test preselettivo del Concorso a Cattedra, hanno ottenuto, alle prove preselettive, una votazione tra i 30 e i 34,5 cinquantesimi. A seguito di ricorso da questi presentato, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio gli ha consentito di partecipare, in via cautelare, alle restanti prove del concorso stesso, quelle utili alla formazione del punteggio finale, entrando così di diritto nella graduatoria di merito da cui attingere successivamente per le assunzioni;
    su di loro, però, continua a pesare una riserva, nonostante le varie pronunzie di diversi Tribunali Amministrativi Regionali: TAR Trento sentenza n. 336/13; TAR Lazio sentenze nn. 914/13, 124/2013, 1000/13, 272/14, 287/14 e 5711/14 e la sentenza del TAR Lazio, Sezione III bis n. 5711/14, ormai definitiva a tutti gli effetti, in base alla quale sono stati emessi i sotto seguenti decreti: Decreto USR Puglia prot. n. 8345 del 19/08/2014; Decreto USR Sicilia prot. n. 14560 del 21 agosto 2014; Decreto USR Sicilia prot. n. 13484/USC del 21/07/2014; sentenza del TAR Lazio, Sezione III-bis n. 4018/15 in base alla quale sono stati emessi Decreti USR Campania del 18/05/2015;
    continuano, dunque, a persistere disparità di trattamento tra i docenti della scuola nonostante l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 9/02679 – bis – B/005 che impegnava, nel senso dello scioglimento della riserva, il Governo;
    si sottolinea, inoltre, che l'articolo 4 della legge 168/2005 («decreto legge omnibus»), al comma 2-bis stabilisce: «... conseguono a ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte e orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della Commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela»;
    la predetta legge n. 168 del 2005 sancisce che i candidati che hanno ottenuto l'iscrizione con riserva all'Albo, dopo la pubblicazione della legge n. 168 del 2005, possono rivolgersi ai TAR e al Consiglio di Stato per far dichiarare la cessazione della materia del contendere,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile che preveda lo scioglimento della riserva, prima dell'inizio dell'anno scolastico 2015/2016, al fine di superare la situazione di disparità che diversi docenti stanno vivendo con riguardo alla loro assunzione a tempo indeterminato.
9/2994-B/12Di Gioia, Di Lello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 87 del disegno di legge 2994-B in esame autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto nel quale si definiranno le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88, lettere a) e b) nei ruoli dei dirigenti scolastici; tra i soggetti di cui al comma 88, lettera b) non figurano i ricorrenti che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito alla non ammissione alle prove orali dei concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011; considerata la palese disparità di trattamento, che si presterebbe anche a ulteriori valutazioni sulla tenuta costituzionale della presente legge, tra i ricorrenti ricompresi nella lettera b) del comma 88, dell'articolo 1 del DDL Atto Camera 2994-B e i ricorrenti che hanno partecipato al concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, che non sono risultati ammessi alle prove orali del concorso e che, hanno, però, un contenzioso ancora pendente, proprio al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dai possibili esiti del contenzioso ancora pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di prevedere, nel decreto previsto dall'articolo 1, comma 87 del DDL Atto Camera 2994-B, la possibilità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale anche per quei candidati non ammessi alle prove orali del concorso che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.
9/2994-B/13Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge del Governo sulla scuola, nel testo tornato dal Senato in seconda lettura, all'articolo 1, commi da 186 a 191, contiene una serie di disposizioni particolari per il sistema scolastico della Provincia autonoma di Bolzano;
    anche l'ordinamento scolastico della regione autonoma Valle d'Aosta presenta caratteri peculiari derivanti dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione;
    le norme di attuazione attribuiscono, infatti, alla regione competenza in materia di determinazione delle dotazioni organiche del personale direttivo, docente ed educativo e hanno istituito i ruoli regionali cui appartiene il suddetto personale;
    ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861, e della legge 16 maggio 1978, n. 196, al personale appartenente ai ruoli regionali si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera, le norme vigenti per il corrispondente personale degli istituti e delle scuole funzionanti nel restante territorio dello Stato e il relativo trattamento economico è a carico del bilancio della regione;
    è, pertanto, necessario attribuire alla Regione Valle d'Aosta la competenza per l'individuazione delle modalità e dei tempi di recepimento e di adattamento dei principi contenuti nel disegno di legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e nella delega conferita al Governo per il riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia, tenuto conto della particolare realtà regionale dovuta alle suddette specificità;
    è parimenti necessario che la regione Valle d'Aosta applichi le disposizioni del presente disegno di legge di riforma che riguardano lo stato giuridico ed economico del personale dirigente, docente ed educativo, compatibilmente con il sistema scolastico regionale derivante dall'assetto degli organici del personale costituiti nell'esercizio delle proprie competenze e intervenga, laddove necessario, mediante misure finalizzate ad armonizzare le disposizioni del disegno di legge con le specificità delle dotazioni organiche regionali;
    nel testo del disegno di legge ci sono già apposite norme di salvaguardia con riguardo alla Valle d'Aosta, sia all'articolo 1, comma 77, dove si fanno salve le specifiche determinazioni che ha adottato o può adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo, sia al comma 211 dove è prevista la clausola di salvaguardia finale, a tutela delle specifiche competenze delle autonomie speciali,

impegna il Governo

a ricomprendere nelle salvaguardie già previste per la Valle d'Aosta nel testo, all'articolo 1, comma 77 e comma 211, anche le specifiche competenze illustrate in premessa in materia di dotazioni organiche regionali del personale scolastico e le necessarie misure di armonizzazione del disegno di legge con il peculiare ordinamento scolastico della regione.
9/2994-B/14Marguerettaz.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento A.C. 2994-B concernente la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,
   premesso che:
    il comma 35 dell'articolo 1 del provvedimento in esame dispone che l'alternanza scuola-lavoro possa essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata e che il percorso di alternanza scuola-lavoro si possa realizzare anche all'estero;
    l'articolo 36 della Costituzione dispone: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi»,

impegna il Governo

   a garantire che le attività proposte agli studenti abbiano carattere formativo e non esecutivo e siano concordate con l'Istituzione scolastica;
   a garantire che le imprese individuate per l'inserimento degli studenti debbano ispirare la propria attività all'articolo 36 della Costituzione e che le attività degli studenti inoltre siano retribuite con un compenso forfetario a carico dell'azienda o dell'ente di inserimento.
9/2994-B/15Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il tasso di dispersione scolastica del nostro Paese è nettamente superiore rispetto alla media europea, attestandosi intorno al 17 per cento, contro il 12 per cento europeo;
    una delle principali cause di tale situazione è la mancanza di un piano coerente e significativo per garantire a tutti i cittadini la godibilità sostanziale dei diritti costituzionali garantiti dagli articoli 34 – che recita, tra le altre cose, «I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze» – e 3 della Carta Costituzionale, relativo al principio di uguaglianza;
    è evidente, infatti, come la scuola e la formazione rappresentino lo strumento e lo spazio più adatto a garantire uno dei principali obiettivi della Repubblica, che è quello di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;
    il Governo non ha chiarito, attraverso il presente disegno di legge, quale sia la misura del suo impegno nei confronti del tema del diritto allo studio;
    le modifiche intervenute al testo continuano, infatti, a configurare una delega al Governo in materia al comma 181, lettera f), prevedendo che i decreti attuativi debbano garantire l'effettività di tale diritto su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali;
    la generica formulazione iniziale è rimasta tale, dato che le modifiche intervenute riguardanti il potenziamento della Carta dello studente non indicano, in realtà, nessun impegno preciso;
    inoltre, continua ad essere presente la previsione, al comma 185, concernente il divieto di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a meno che non vengano emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, come la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;
    è evidente come norme volte a garantire la godibilità sostanziale del diritto allo studio comportino, per loro natura, un onere per lo Stato, onere di cui esso deve farsi carico in quanto rappresenta uno dei suoi principali compiti, in particolar modo in un contesto di crisi economica come quello attuale;
    pur nel rispetto delle rispettive competenze, è evidente come le sole disposizioni regionali non siano adatte a garantire un omogeneo livello di prestazioni in tal senso su tutto il livello nazionale, date le significative differenze tra i vari contesti territoriali e sociali,

impegna il Governo

   a rendere effettivo il diritto allo studio di tutti i cittadini attraverso l'incremento delle risorse destinate alla missione «istituzione scolastica» e l'istituzione di un Fondo perequativo per il diritto allo studio che integri le risorse regionali al fine di contrastare le diseguaglianze territoriali, principale causa del fenomeno della dispersione scolastica, in grado di garantire borse di studio o forme di reddito diretto, sulla base della condizione reddituale degli individui;
   a prevedere che i decreti attuativi della delega di cui al comma 181, lettera f) garantiscano risorse adeguate a rendere la Carta dello studente uno strumento realmente incisivo per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono ai cittadini il pieno sviluppo della persona umana attraverso l'istruzione e la formazione.
9/2994-B/16Pannarale, Giancarlo Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    le modifiche intervenute al presente disegno di legge nelle letture alla Camera e al Senato non risolvono le lacune circa la questione occupazionale del comparto scolastico;
    in particolare, il disegno di legge non garantisce la stabilizzazione di tutti i lavoratori, ignorando quasi completamente il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e i lavoratori con contratti a progetto;
    le cifre fornite dal Governo in riguardo al Piano assunzionale straordinario sono state sistematicamente contestate dalle sigle sindacali, che hanno in taluni casi sottolineato come esso sia comunque insufficiente a garantire un corretto funzionamento delle scuole e una piena realizzazione dell'autonomia scolastica;
    tali contraddizioni hanno comportato scelte di dubbia validità da parte del Governo, che, con i commi 131-132 dell'articolo 1, pensa di poter risolvere la questione del precariato con un divieto di stipula di contratti a tempo determinato per più di 36 mesi, punendo di fatto con la perdita del posto di lavoro proprio quei lavoratori che da anni vivono in una situazione di perenne precarietà;
    il disegno di legge rappresenta in tal senso un'occasione mancata, poiché non è in grado di garantire quel processo di riforma del sistema scolastico necessario a coniugare la soluzione del problema del precariato con la realizzazione di alcuni, fondamentali obiettivi, tra cui, in primis, il generale ripensamento dell'offerta didattica per rispondere alle esigenze del contesto sociale contemporaneo;
    in particolare, sembra evidente come un piano assunzionale dovrebbe svilupparsi su un tempo congruo, al fine di rispondere a sfide passate e presenti: il contrasto alla dispersione scolastica, all'analfabetismo di ritorno e al più generale svuotamento e declino delle competenze, l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, la reintroduzione e il potenziamento di alcuni insegnamenti fondamentali, come la Storia dell'arte e le discipline storico-filosofiche, o l'introduzione di insegnamenti necessari a una piena consapevolezza culturale e comportamentale, come l'educazione sentimentale, l'educazione ambientale, l'educazione alimentare;
    a tali obiettivi si aggiungono quelli necessari alla realizzazione di un più sostenibile rapporto docente-alunno, tra cui la riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, la riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti in modo da garantire un numero alunni per classe non superiore a 20, soprattutto nel caso siano presenti alunni disabili, una congrua presenza di docenti di sostegno in relazione all'orario e al progetto formativo;
    un piano sviluppato in tal senso garantirebbe dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e un organico ottimale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché il ritorno alla sostituzione del cento per cento del turnover del personale della scuola in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano, che non presenta da più di quindici anni significative variazioni percentuali,

impegna il Governo

ad elaborare, entro il 31 dicembre 2015, un Piano di assunzioni sviluppato in un numero di anni congruo a garantire il conseguimento degli obiettivi succitati, attraverso la stabilizzazione progressiva di tutto il personale precario del comparto scolastico (abilitati TFA e PAS, diplomati magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002, appartenenti alla terza fascia d'istituto che ha prestato servizio nella scuola per più di 36 mesi, personale ATA) in larga parte trascurato dal Piano assunzionale straordinario del presente disegno di legge, assicurando altresì la copertura del 50 per cento dei posti attraverso procedure concorsuali da effettuarsi con cadenza triennale.
9/2994-B/17Giancarlo Giordano, Pannarale.


   La Camera,
   premesso che:
    la Commissione europea da anni non esprime più preoccupazioni per la sostenibilità finanziaria del nostro sistema pensionistico; invece ci ha richiamato ad accrescere la spesa per istruzione e formazione, ci chiede di contrastare i bassi tassi d'istruzione, la scarsa diffusione della formazione permanente e gli elevati tassi d'abbandono scolastici;
    la nostra spesa pubblica per istruzione è scesa al 4,2 per cento del Pil contro il 5,3 per cento della media europea e siamo al penultimo posto tra i 15 paesi originari dell'Unione europea (EU 15);
    dal 2008 al 2011 la spesa per studente è diminuita del 12 per cento e siamo sotto la media di 13 punti percentuali. Gli abbandoni scolastici nel 2013 erano del 17 per cento contro una media europea del 12 per cento. I nostri docenti sono tra i meno pagati (l'83 per cento della media Ocse; il loro stipendio è pari al 60 per cento del guadagno medio di un lavoratore italiano laureato);
    nella popolazione tra i 30 e i 34 anni, solo il 22 per cento è laureata, contro il 40 per cento dell'EU15;
    l'alfabetizzazione degli adulti registra la posizione peggiore nell'EU15: il 70 per cento non raggiunge il livello ritenuto «il minimo indispensabile per un positivo inserimento nelle dinamiche sociali e occupazionali»;
    il futuro di un paese è nei suoi giovani e nella capacità delle generazioni precedenti di trasmettergli il loro bagaglio positivo di conoscenze e valori (è questo l'aspetto fondamentale dei rapporti intergenerazionali; che andrebbe curato, non incrinato mettendo strumentalmente i giovani contro gli anziani). Più elevati livelli d'istruzione favoriscono il benessere della collettività e dei singoli; dalla formazione scaturiscono vantaggi economici e sociali; l'educazione in senso lato è un importante fattore di miglioramento, anche delle condizioni di salute, ma nel nostro Paese non è adeguatamente considerata;
    negli ultimi anni lo sviluppo del nostro sistema d'istruzione è stato limitato anche dalle deleterie politiche di consolidamento fiscale imperanti nell'Unione;
    il provvedimento al nostro esame non inverte la tendenza a diminuire gli investimenti italiani nella formazione; i circa 3 miliardi stanziati per la stabilizzazione del personale nella scuola pubblica in seguito alla sentenza della Corte di giustizia europea «non fanno primavera»: infatti, il DEF 2015 prevede per la previsione di spesa in istruzione nei prossimi anni una riduzione di circa 10 miliardi,

impegna il Governo

a porre con forza in tutte le sedi ed organismi europei la previsione della possibilità, per quei Paesi europei che devono ancora raggiungere i benchmark stabiliti dalla Strategia di Lisbona in merito ad istruzione e formazione, di non computare nei saldi relativi ai parametri di finanza pubblica per il rispetto dei trattati e dei regolamenti europei, le spese in istruzione e formazione.
9/2994-B/18Scotto, Pannarale, Giancarlo Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), oltre ad essere stato sottoposto negli ultimi quindici anni ad un processo di esternalizzazione dei servizi, ha anche subito numerosi tagli e riduzioni nella sostituzione del turn over;
    questo ha comportato il proliferare di contratti di collaborazione, spesso reiterati per più di 36 mesi andando in contrasto con la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 24 novembre 2014;
    all'interno del presente disegno di legge, nonostante le modifiche intervenute nel corso dell'esame nelle due Aule, il personale ATA non viene inserito all'interno del piano di assunzioni straordinario di cui ai commi da 95 a 114 dell'articolo 1, né viene prevista una progressiva stabilizzazione dei lavoratori;
    il personale ATA è fondamentale per garantire il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche;
    al comma 174 è presente una proroga sino al 31 luglio 2016 circa la possibilità per le istituzioni scolastiche ed educative, nelle regioni in cui la convenzione Consip non sia ancora attiva, di acquistare servizi di pulizia e ausiliari, conferma delle numerose criticità legate ai processi di esternalizzazione del servizio,

impegna il Governo

a provvedere all'elaborazione di un piano pluriennale di assunzioni del personale ATA ed ex-LSU che garantisca la stabilizzazione del personale precario con contratti a tempo determinato di durata superiore a 36 mesi, nonché alla sostituzione totale del turn over, assorbendo stabilmente, in modo progressivo, tutto il personale operante nelle scuole nei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari.
9/2994-B/19Fratoianni, Giancarlo Giordano, Pannarale.


   La Camera,
   premesso che:
    nel presente disegno di legge, all'articolo 1 comma 181, lettera e), una delega al Governo per l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni;
    il disegno di legge configura tuttavia, in realtà, un crescente disimpegno dello Stato nei confronti della Scuola dell'infanzia, che fa eco alla continua diminuzione delle risorse in tal senso, nonostante l'importanza di questo settore per la crescita individuale e per il ruolo delle donne nella società attuale;
    in particolare, nel piano assunzionale straordinario di cui ai commi 95-114 non vengono previste misure per la stabilizzazione degli insegnanti precari della Scuola dell'infanzia;
    inoltre, la detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica di cui al comma 151 a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione facilita l'iscrizione agli istituti paritari, privati e gestiti dagli enti locali, moltiplicatisi nel settore della Scuola dell'infanzia a causa del progressivo abbandono del ruolo dello Stato;
    in questo contesto, sono spesso le scuole comunali ad assicurare tale, fondamentale servizio;
    l'assenza dello Stato, se non si inverte il processo, rischia tuttavia di portare alla progressiva esternalizzazione del servizio, un processo verificatosi, ad esempio, per alcuni dei servizi svolti dai dipendenti ATA;
    si ricorda in tal senso la vicenda legata alle scuole comunali fiorentine, per le quali si configura un sistema misto-pubblico privato con fasce pomeridiane appaltate a cooperative esterne, a causa dell'impossibilità di assumere docenti che compensino il turn-over, a detta dell'Assessore Cristina Giachi;
    le esternalizzazioni di servizi legati a servizi formativi ed educativi costituiscono un vulnus allo spirito costituzionale, che configura un ruolo determinante dello Stato al fine di garantire a tutti i cittadini la godibilità sostanziale del diritto all'istruzione,

impegna il Governo

ad invertire il processo di disimpegno dello Stato nella Scuola dell'infanzia, stabilizzando i circa 23 mila docenti precari e predisponendo piani assunzionali in grado di coprire tutte le necessità esistenti.
9/2994-B/20Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    nel presente disegno di legge, all'articolo 1 comma 181, lettera e), una delega al Governo per l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni;
    il disegno di legge configura tuttavia, in realtà, un crescente disimpegno dello Stato nei confronti della Scuola dell'infanzia, che fa eco alla continua diminuzione delle risorse in tal senso, nonostante l'importanza di questo settore per la crescita individuale e per il ruolo delle donne nella società attuale;
    in particolare, nel piano assunzionale straordinario di cui ai commi 95-114 non vengono previste misure per la stabilizzazione degli insegnanti precari della Scuola dell'infanzia;
    inoltre, la detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica di cui al comma 151 a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione facilita l'iscrizione agli istituti paritari, privati e gestiti dagli enti locali, moltiplicatisi nel settore della Scuola dell'infanzia a causa del progressivo abbandono del ruolo dello Stato;
    in questo contesto, sono spesso le scuole comunali ad assicurare tale, fondamentale servizio;
    l'assenza dello Stato, se non si inverte il processo, rischia tuttavia di portare alla progressiva esternalizzazione del servizio, un processo verificatosi, ad esempio, per alcuni dei servizi svolti dai dipendenti ATA;
    si ricorda in tal senso la vicenda legata alle scuole comunali fiorentine, per le quali si configura un sistema misto-pubblico privato con fasce pomeridiane appaltate a cooperative esterne, a causa dell'impossibilità di assumere docenti che compensino il turn-over, a detta dell'Assessore Cristina Giachi;
    le esternalizzazioni di servizi legati a servizi formativi ed educativi costituiscono un vulnus allo spirito costituzionale, che configura un ruolo determinante dello Stato al fine di garantire a tutti i cittadini la godibilità sostanziale del diritto all'istruzione,

impegna il Governo

ad attuare la delega di cui al comma 181, lettera f), anche con riferimento all'assunzione del contingente necessario per la scuola dell'infanzia.
9/2994-B/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    la media OCSE di spesa pubblica per l'istruzione si attesta attorno al 12,5 per cento;
    il nostro Paese non si avvicina nemmeno a tale livello, rimanendo a un decisamente modesto 8 per cento e collocandosi penultima tra i paesi europei;
    in particolare, i dati OCSE evidenziano come negli anni della crisi, dal 2007 al 2013, l'Italia sia anche lo Stato che ha ridotto maggiormente la voce di spesa per l'educazione, calata dell'1,6 per cento, il doppio rispetto allo -0,8 medio Ocse;
    gli ultimi interventi normativi e finanziari non sembrano invertire tale tendenza, in particolar modo le previsioni contenute nel Documento di Economia e Finanza 2015, approvato il 10 aprile scorso dal Consiglio dei ministri, dal quale è possibile evincere come, su una proiezione di medio-lungo periodo, la previsione di spesa in istruzione cali drasticamente nei prossimi anni, fino a raggiungere una riduzione di circa 10 miliardi;
    ciò è avvenuto nonostante la Legge di stabilità 2015 stanzi un miliardo di euro, aumentando dello 0,6 per cento il bilancio a favore dell'istruzione;
    una modalità che riguarda anche le risorse a favore dell'università e alla ricerca, per le quali l'Italia investe appena dell'1 per cento, ultima in Europa;
    il combinato disposto degli articoli 3 e 34 della Costituzione rendono molto esplicito il ruolo dello Stato nella garanzia sostanziale di un diritto fondamentale come quello all'istruzione e alla formazione;
    tuttavia, la tentazione di sostituire l'intervento pubblico con esternalizzazioni, sponsorizzazioni ed altre forme di investimento privato sembra essere dominante nei provvedimenti del Governo in questo settore;
    gli investimenti privati rischiano di distorcere la funzione sociale dell'istruzione ed aggravare le diseguaglianze territoriali e sociali,

impegna il Governo

ad assicurare il raggiungimento della media europea nei prossimi anni in relazione al rapporto percentuale tra il Pil e la spesa per l'istruzione pubblica.
9/2994-B/21Marcon, Giancarlo Giordano, Pannarale.


   La Camera,
   premesso che:
    la Riforma Fornero, tra le molte lacune, non è stata in grado di considerare la peculiarità dei lavoratori del comparto scuola, che comporta un'unica possibilità di pensionamento coincidente con la chiusura dell'anno scolastico;
    in particolare, si ricorda come l'articolo 24, comma 3 del decreto-legge n. 201 del 2001, convertito dalla legge n. 214 del 2011 (cosiddetto «Salva Italia»), indica quale limite tra i vecchi ed i nuovi criteri per l'accesso al trattamento pensionistico il 31 dicembre 2011, data di conclusione dell'anno solare;
    tale previsione, tuttavia, non tenne conto del fatto che per il comparto scuola il limite debba coincidere con il 31 agosto 2012, data di conclusione dell'anno scolastico, comportando una situazione paradossale per tutti quei docenti, circa 4 mila alla data del provvedimento (oggi ridotta a 3 mila), nati nel biennio 1951-1952, i quali, pur avendo maturato i necessari requisiti (61 anni di età e 35 di contributi oppure 60 anni e 36 di contributi) e presentato relativa domanda di accesso al pensionamento, sono rimasti bloccati in servizio;
    all'interno del disegno di legge in esame, la questione dei cosiddetti «Quota 96» è stata nuovamente trascurata, nonostante il calo dei lavoratori ascrivibili alla questione e la conseguente riduzione delle risorse necessarie al raggiungimento di una soluzione,

impegna il Governo

a garantire il diritto al pensionamento dal 31 agosto 2015 a tutti coloro che abbiano maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/12, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997, aggiornando il tal senso il Piano straordinario di cui ai commi da 95 a 114 al fine di garantire la sostituzione del turn over così aggiornato.
9/2994-B/22Airaudo, Pannarale, Giancarlo Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 ha previsto l'eccessiva soglia di 29 bambini per classe nella scuola dell'infanzia, 27 alle elementari, 28 alle medie e 30 alle superiori, con una possibilità di delega solo nel caso in cui siano presenti alunni disabili;
    il presente DDL, al comma 84, prevede la facoltà per il Dirigente scolastico di ridurre il numero di alunni e di studenti, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità, non predisponendo, tuttavia, alcuna risorsa adatta a garantire la risoluzione del fenomeno delle cosiddette «classi pollaio»;
    tale fenomeno, oltre a impedire un adeguato rapporto studente-docente, è una delle cause della mancata stabilizzazione di molti precari;
    le classi che non rispettano già adesso le disposizioni normative risultano essere più di 23 mila, anche a causa dell'incoerenza della normativa stessa che include, oltre al Decreto del Presidente della Repubblica succitato, anche una disposizione relativa alla prevenzione degli incendi che stabilisce invece una soglia di 25 studenti per classe,

impegna il Governo

a stabilire, attraverso un provvedimento normativo specifico, una riduzione graduale del numero di alunni per classe, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, che porti alla soglia massima a 24 alunni.
9/2994-B/23Zaratti, Giancarlo Giordano, Pannarale.


   La Camera,
   premesso che:
    appare oggi indispensabile prestare maggiore attenzione ai crescenti disturbi del comportamento alimentare;
    in molti casi i primi sintomi di questi disturbi insorgono in età evolutiva;
    nel corso degli ultimi anni si è registrato infatti un aumento del tasso di incidenza e, contemporaneamente, un abbassamento dell'età di insorgenza di questi fenomeni. Il fatto che questi disturbi non riguardino più solo gli adolescenti, ma che si stiano diffondendo anche in età pre-adolescenziale, rende fondamentale il ruolo che può essere svolto dalle scuole;
    progetti nelle scuole, iniziative e campagne di sensibilizzazione, dovrebbero servire a prevenire anche queste patologie, sempre più diffuse ma spesso taciute,

impegna il Governo

a prevedere l'avvio di progetti e campagne di sensibilizzazione nelle scuole sui disturbi del comportamento alimentare che troppo spesso insorgono proprio nell'età evolutiva, per favorire un'appropriata conoscenza dei principi alimentari e la promozione di un sano rapporto con il cibo, nonché per sviluppare consapevolezza critica verso messaggi mediatici sbagliati che associano bellezza e magrezza, accompagnandoli verso un equilibrato sviluppo e benessere psico-fisico.
9/2994-B/24Ricciatti, Pannarale, Giancarlo Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    il 16 dicembre 2014, la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha approvato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla povertà e il disagio minorile;
    nel corso di tale indagine conoscitiva è emerso come le mense scolastiche spesso risultino scarsamente accessibili ai minori che vivono in nuclei familiari con difficoltà economiche. Sotto questo aspetto è stata sottolineata l'opportunità di offrire un servizio gratuito alle famiglie e ai bambini in condizioni di povertà certificata,

impegna il Governo

a garantire, attraverso specifici provvedimenti normativi e finanziari, d'intesa con gli enti territoriali, il servizio della mensa scolastica gratuito per tutte le famiglie e i bambini in condizioni di povertà certificata.
9/2994-B/25Zaccagnini, Giancarlo Giordano, Pannarale.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente disegno di legge, al comma 181 dell'articolo 1, lettera c), presenta una delega al Governo che comprende anche la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno;
    il Sottosegretario Faraone ha, negli ultimi mesi, sottolineato la volontà di procedere ad una progressiva specializzazione del personale di sostegno, attraverso una separazione delle singole carriere, che consenta a tali docenti di essere maggiormente preparati sulle patologie;
    il ruolo del docente di sostegno non è, tuttavia, assimilabile a quello del personale sanitario, e non sembra potersi configurare una specializzazione su ogni singola patologia in tal senso;
    la medicalizzazione del ruolo del docente di sostegno determina un approccio alla disabilità come fenomeno esclusivamente medico, configurando gli studenti disabili come divergenti dalla normalità fisica e psichica, in totale controtendenza con i più moderni e convincenti studi di settore, tra cui quelli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
    un docente di sostegno non può essere considerato come uno specialista delle singole patologie, ma è un insegnante abilitato all'insegnamento curricolare in possesso di una specializzazione che lo rende maggiormente preparato nella formazione degli studenti con disabilità;
    il nostro Paese ha prodotto invece negli anni una normativa d'eccellenza e all'avanguardia – dalla legge 4 agosto 1977 n. 517 alla legge 5 febbraio 1992 n. 104-, in grado di rispondere al dettato costituzionale costituito dal combinato disposto degli articoli 3 e 34 della Costituzione,

impegna il Governo

a considerare, nei futuri provvedimenti normativi, l'inclusione degli studenti disabili come principale criterio direttivo del ruolo del personale docente di sostegno in continuità con quanto finora previsto dalla normativa, scongiurando la possibilità di identificare le necessità relative ai processi di apprendimento e formazione come direttamente dipendenti dalle patologie.
9/2994-B/26Placido, Pannarale, Giancarlo Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    nei commi da 33 a 44 del presente disegno di legge sono riportate disposizioni concernenti l'alternanza scuola-lavoro;
    tali previsioni non garantiscono tuttavia specifiche tutele a favore degli studenti all'interno di tali percorsi, se si esclude la pur positiva, ma generica, disposizione al comma 37, che prevede la definizione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti della scuola secondaria impegnati nei percorsi;
    al comma 40 del presente disegno di legge, inoltre, viene disposto che sia il dirigente scolastico ad individuare, all'interno di un istituito registro delle imprese e degli enti pubblici e privati, i soggetti con i quali attivare i percorsi;
    tuttavia, all'interno del provvedimento non vengono individuati i criteri guida per il dirigente scolastico in questa scelta, criteri che dovrebbero in primis tutelare gli studenti, soprattutto in un contesto tanto delicato come quello concernente il primo approccio al mondo del lavoro;
    i percorsi di alternanza scuola lavoro dovrebbero avere tra i propri obiettivi anche quello di rendere gli studenti futuri lavoratori consapevoli dei propri diritti e delle proprie responsabilità nei confronti della società,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso specifici interventi normativi, criteri direttivi che impongano alle imprese e agli enti pubblici e privati dell'elenco di cui al comma 41, articolo 1, del presente disegno di legge, garanzie rigide nel rispetto dei diritti contrattuali, nella propensione alla ricerca e all'innovazione, nonché nella garanzia dei rispetto della normativa ambientale e di quella concernente la sicurezza sul lavoro.
9/2994-B/27Piras, Giancarlo Giordano, Pannarale.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito della «Strategia di Lisbona» per la crescita e lo sviluppo è stato creato il «Metodo di coordinamento aperto» per fornire un quadro di cooperazione tra gli Stati membri volto alla convergenza delle politiche nazionali al fine di realizzare obiettivi comuni. Tra questi rilevanti quelli relativi all'istruzione ed alla formazione;
    sono stati stabiliti al riguardo 5 livelli di riferimento (benchmark) del rendimento medio europeo per l'istruzione che l'Unione europea doveva raggiungere entro il 2010 ma che non sono stati generalmente conseguiti, in particolare dal nostro Paese:
     1) abbandono scolastico prematuro; obiettivo: ridurre la percentuale di abbandoni scolastici almeno al 10 per cento; esito al 2010: media europea = 14,1 per cento; Italia = 18,8 per cento (ma l'obiettivo italiano, considerato che si partiva dal 25,9 per cento rispetto ad una media europea del 19,1 per cento, era stato fissato al 15 per cento);
     2) innalzamento del livello di istruzione; obiettivo: l'85 per cento dei giovani fra i 20 e i 24 anni deve aver conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore; esito al 2010, obiettivo non raggiunto, ma avvicinato in maniera abbastanza significativa: media europea 79 per cento; Italia = 76,3 per cento;
     3) acquisizione delle competenze di base; obiettivo: diminuzione del 20 per cento dei quindicenni con scarse abilità di lettura-scrittura, parametro affidato alle rilevazioni PISA-OCE; esito, assolutamente disastroso: al 2009 la media europea di diminuzione è stata solo dell'1,01 per cento; in Italia un risultato ancora peggiore: si è avuto un aumento di incompetenza dell'11,11 per cento;
     4) apprendimento lungo tutto l'arco della vita: necessario raggiungere almeno il 12,5 per cento di adulti in formazione; esito al 2010 non conseguito: media europea, di tre punti percentuali superiore alla nostra e con una crescita di 2 punti percentuali 9,1 per cento; Italia = 6,2 per cento, con una crescita dell'1,4 punti percentuali;
     5) l'ultimo benchmark riguardava l'aumento dei laureati in materie scientifiche 15 per cento in più: è l'unico pienamente raggiunto e superato; esito al 2008: media europea = + 33,6 per cento; Italia = 112,5 per cento;
    ora siamo nella seconda fase, denominata «ET 2020», Education and Training 2020, che vede riconfermati, visto l'esito negativo della prima fase, gli obiettivi del 2010, con l'innalzamento di alcuni obiettivi e con la sostituzione del 2o (diplomati 20-24enni all'85 per cento) con il 40 per cento dei 30-34enni laureati, e del 5o, l'unico ormai raggiunto e superato, con quello di aumentare la partecipazione all'istruzione della prima infanzia quale punto di partenza per il futuro successo:
     1) abbandono scolastico; 2010: max 10 per cento; 2020: max 10 per cento;
     2) innalzamento del livello di istruzione; 30-34enni 2020: 40 per cento;
     3) acquisizione delle competenze di base; 15enni sotto la sufficienza in lettura, matematica e scienze; 2010: max 17 per cento; 2020: max 15 per cento;
     4) adulti in formazione permanente; 2010: 12,5 per cento; 2020: 15 per cento;
     5) istruzione prima infanzia (tra 4 e 6 anni); 2020: almeno il 95 per cento;
    il provvedimento al nostro esame non sembra incidere in maniera significativa sul raggiungimento di questi parametri, né la discussione sviluppatasi nel corso del suo iter parlamentare ha consentito di conoscere quali erano al riguardo gli intendimenti del Governo,

impegna il Governo

a presentare insieme alla Legge di stabilità per l'anno 2016, una relazione programmatica sulle misure che intende adottare per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia di Lisbona in merito all'istruzione ed alla formazione, delineando contemporaneamente il quadro delle risorse necessarie e rese disponibili allo scopo nel quadro della manovra di finanza pubblica per il prossimo triennio.
9/2994-B/28Kronbichler, Giancarlo Giordano, Pannarale.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508 recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati», seguita dal decreto del Presidente della Repubblica, 28 febbraio 2003, n. 132, dispone che: «I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici»;
    l'articolo 2, comma 8, lettera e) della legge 508 del 1999 contempla, tra gli altri, principi e i criteri direttivi rivolti ai regolamenti attuativi, tra cui la «possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute»;
    la predetta legge è stata successivamente attuata dal «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508» e dal decreto del Presidente della Repubblica, 8 luglio 2005, n. 212 recante «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;
    nonostante tali provvedimenti, gli Istituti Musicali Pareggiati sono di fatto ancora finanziati attraverso il bilancio degli enti locali, gravemente ridotti a causa dei continui tagli, a differenza degli ex conservatori statali che, invece, ricadono sul bilancio statale;
    questo ha provocato una situazione di precarietà per i succitati istituti a cui, molto spesso non sono state rinnovate le convenzioni, con gravi ricadute sulla tutela dell'occupazione dei docenti ivi impegnati e la garanzia della stabilità del progetto formativo degli studenti;
    il 22 maggio 2014 attraverso un decreto ministeriale sono stati stanziati 5 milioni di euro a favore di tali istituti;
    il finanziamento era, però, di natura straordinaria e concerneva il solo anno 2014;
    l'articolo 1, comma 54, del presente disegno di legge predispone l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 di 2,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;
    è necessario pervenire tuttavia ad una soluzione definitiva, che garantisca il prosieguo delle attività svolte da tali istituti,

impegna il Governo

ad adottare i necessari provvedimenti di competenza al fine di dare definitiva attuazione al procedimento di statizzazione degli ex-IMP ai sensi della legge 21 dicembre 1999 n. 508.
9/2994-B/29Duranti, Pannarale, Giancarlo Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508 recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati», seguita dal decreto del Presidente della Repubblica, 28 febbraio 2003, n. 132, dispone che: «I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici»;
    l'articolo 2, comma 8, lettera e) della legge 508 del 1999 contempla, tra gli altri, principi e i criteri direttivi rivolti ai regolamenti attuativi, tra cui la «possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute»;
    la predetta legge è stata successivamente attuata dal «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508» e dal decreto del Presidente della Repubblica, 8 luglio 2005, n. 212 recante «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;
    nonostante tali provvedimenti, gli Istituti Musicali Pareggiati sono di fatto ancora finanziati attraverso il bilancio degli enti locali, gravemente ridotti a causa dei continui tagli, a differenza degli ex conservatori statali che, invece, ricadono sul bilancio statale;
    questo ha provocato una situazione di precarietà per i succitati istituti a cui, molto spesso non sono state rinnovate le convenzioni, con gravi ricadute sulla tutela dell'occupazione dei docenti ivi impegnati e la garanzia della stabilità del progetto formativo degli studenti;
    il 22 maggio 2014 attraverso un decreto ministeriale sono stati stanziati 5 milioni di euro a favore di tali istituti;
    il finanziamento era, però, di natura straordinaria e concerneva il solo anno 2014;
    l'articolo 1, comma 54, del presente disegno di legge predispone l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 di 2,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;
    è necessario pervenire tuttavia ad una soluzione definitiva, che garantisca il prosieguo delle attività svolte da tali istituti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare i necessari provvedimenti di competenza al fine di dare definitiva attuazione al procedimento di statizzazione degli ex-IMP ai sensi della legge 21 dicembre 1999 n. 508.
9/2994-B/29. (Testo modificato nel corso della seduta) Duranti, Pannarale, Giancarlo Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    la partecipazione dei bambini italiani di età compresa tra i 4 anni ed i 6 anni, età dell'istruzione primaria obbligatoria all'istruzione della prima infanzia negli ultimi anni è decrescente: dopo un sessennio di una partecipazione praticamente al 100 per cento (2000-2006), la curva, nel nostro Paese, si è fatta discendente:
     2007 = 99,3 per cento;
     2008 = 98,8 per cento;
     2009 = 98,2 per cento;
     2010 = 97,1 per cento;
    evidentemente l'impatto della crisi economica si fa sentire anche in questo settore, dove l'offerta pubblica e gratuita rappresenta solo il 55 per cento dell'offerta totale: un numero crescente di famiglie non può più permettersi di mandare i propri figli, a pagamento, alla scuola dell'infanzia;
    più problematica ancora la situazione degli asili nido;
    nell'anno scolastico 2012/2013 sono stati 152.849 i bambini di età tra zero e due anni iscritti agli asili nido comunali; altri 45.856 hanno usufruito di asili nido privati convenzionati o con contributi da parte dei Comuni. Ammontavano così a 198.705 gli utenti dell'offerta pubblica complessiva; nel 2011, per la prima volta dal 2004, si ha un decremento del numero di bambini beneficiari dell'offerta comunale di asili nido (-0,04 per cento nel 2011) confermato anche nel 2012 (-1,4 per cento);
    nel 2012/2013 sono in calo le iscrizioni agli asili nido comunali (circa 2.600 utenti in meno rispetto all'anno precedente) e in misura più contenuta i contributi dei Comuni ai nidi privati o alle famiglie (circa 300 bambini in meno);
    forti le differenze territoriali: i bambini che usufruiscono di asili nido comunali o finanziati dai comuni variano dal 3,6 per cento dei residenti fra 0 e 2 anni al Sud al 17,5 per cento al Centro. La percentuale dei Comuni che garantiscono la presenza del servizio varia dal 22,5 per cento al Sud al 76,3 per cento al Nord-est; nell'anno scolastico 2012/2013 l'1,2 per cento dei bambini tra zero e due anni (circa 20 mila) ha usufruito dei servizi integrativi per la prima infanzia. Tale quota risulta in diminuzione nel corso degli ultimi tre anni di osservazione;
    sommando gli utenti degli asili nido e dei servizi integrativi, sono 218.412 i bambini che si avvalgono di un servizio socio-educativo pubblico o finanziato dai Comuni, il 4,8 per cento in meno rispetto all'anno scolastico precedente. Il calo degli utenti è più accentuato per i servizi integrativi per la prima infanzia (oltre 8.000 bambini in meno rispetto al 2011/2012), più contenuta la diminuzione degli utenti per gli asili nido (circa 2.900 bambini in meno),

impegna il Governo

a predisporre un piano pluriennale per gli asili nido e la scuola per l'infanzia per consentire di diffondere questi servizi in maniera omogenea sul territorio nazionale prevedendo adeguate risorse finanziarie nella prossima legge di stabilità.
9/2994-B/30Paglia, Giancarlo Giordano, Pannarale.


   La Camera,
   premesso che:
    continua purtroppo, dopo il family day 2; l'ondata di diffamazione ai danni di associazioni e docenti sull'inesistente «teoria del gender», parole con cui i gruppi ultra-cattolici di questo Paese si riferiscono erroneamente all'educazione di genere, altra cosa rispetto a quella che raccontano;
    nel nostro Paese si respira al riguardo un clima pesantissimo:
     il 25 giugno alcuni senatori hanno esposto in Aula lo striscione «Difendiamo i nostri bambini»;
     la ministra Giannini per incassare la fiducia sul provvedimento al nostro esame presso l'altro ramo del Parlamento ha rassicurato sull'impossibilità di inserimento della materia;
     anche il Ministro dell'interno Alfano ha twittato «no alla teoria del gender»;
     viene diffuso un modulo prestampato in cui i genitori chiedono di non proporre il gender a scuola;
     e soprattutto il ritiro dei libri, dalle biblioteche delle scuole materne, che rispettano le pari opportunità da parte del nuovo sindaco di Venezia Luigi Brugnaro;
    stiamo dunque assistendo in questi giorni ad un ulteriore attacco alla cultura e alla scuola italiana;
    un'ondata di odio su quelle associazioni che in questi anni hanno condotto, con ottimi risultati, dei progetti scolastici sull'educazione all'affettività e alle differenze per sradicare stereotipi e contrastare la violenza, l'omofobia e il bullismo. Esperimenti condotti grazie all'autonomia scolastica e a dirigenti sensibili, che andrebbero, piuttosto, sistematizzati nei programmi didattici, come richiede l'articolo 14 della Convenzione di Istanbul, votata all'unanimità dal Parlamento;
    da quasi due anni è stata depositata una proposta di legge (AC 1510) per l'introduzione dell'educazione sentimentale nelle scuole, tenuta chiusa in un cassetto dalla non volontà della maggioranza di esaminarla;
    la Ministra Giannini continua a rimandare l'introduzione dell'educazione sentimentale nelle scuole, legittimando i professionisti della falsa «teoria del gender». Con la circolare n. 4321 il Ministero chiede il consenso preventivo ai genitori per far partecipare gli studenti ad attività extracurriculari, in cui, secondo il testo attuale della riforma della scuola, sarebbero confinati gli eventuali corsi di educazione di genere;
    la Ministra con tale circolare è andata contro l'articolo 14 della Convenzione internazionale di Istanbul, che prevede l'inserimento dell'educazione all'affettività nei piani didattici dei Paesi in cui è in vigore. In questo modo si legittima la falsa «teoria del gender». Una trovata degli ultra-cattolici che sta provocando confusione nelle famiglie italiane e nel mondo della scuola;
    in realtà parliamo di un insegnamento, da anni presente in tanti istituti grazie all'autonomia e alla sensibilità di docenti e dirigenti scolastici, che permette di sradicare stereotipi e contrastare la violenza di genere, l'omofobia e il bullismo,

impegna il Governo

a ritirare la circolare n. 4321 ed a favorire l'immediato esame da parte del Parlamento delle proposte di legge in merito all'educazione sentimentale nelle scuole.
9/2994-B/31Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Anagrafe dell'edilizia scolastica è stata istituita attraverso la legge dell'11 gennaio 1996, n. 23, al fine di consentire la creazione di un database in grado di fornire dati chiari sulle condizioni degli edifici scolastici del nostro Paese;
    l'Anagrafe registra enormi ritardi da parte del MIUR ed è ancora incompleta, e soltanto di recente i (pochi) dati ufficiali disponibili sono stati di una qualche utilità fornendo elementi di conoscenza che, uniti a quelli dei rapporti annuali di Legambiente e Cittadinanzattiva, alle notizie di stampa di ogni inizio di anno scolastico fanno emergere drammaticamente il carattere di vera emergenza nazionale dell'attuale situazione dell'edilizia scolastica;
    gli edifici scolastici appaiono per lo più malandati e vetusti e soltanto un quarto ha poco meno di 30 anni:
     il 5,4 per cento degli edifici è stato costruito prima del 1900;
     il 13,5 per cento degli edifici è stato costruito tra il 1900 e il 1940;
     il 40,5 per cento degli edifici è stato costruito tra il 1941 e il 1974;
     il 33,5 per cento degli edifici è stato costruito tra il 1975 e il 1990;
     il 7 per cento degli edifici è stato costruito tra il 1991 e il 2011;
    la scuola italiana crolla: soltanto nell'ultimo anno scolastico 2013/2014 sono state sfiorate 36 tragedie a causa di crolli di solai, controsoffitti e distacchi di intonaco;
    la situazione, dunque, resta gravissima, a livello nazionale e nelle scuole monitorate secondo un'indagine del Censis e i più recenti rapporti di Cittadinanzattiva e di Legambiente:
     il 65 per cento degli edifici si trova in zona a rischio sismico;
     il 24 per cento degli edifici è stata costruito in terreni a rischio idrogeologico: soltanto nelle regioni del sud, Calabria, Campania e Sicilia, si contano ben 12.964 istituti in contesti ambientali dove un terremoto potrebbe causare danni. (dati dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili);
     il 73 per cento degli edifici presenta lesioni strutturali e sulla facciata esterna;
    il Censis stima in oltre 3.600 le scuole a livello nazionale che necessitano di interventi sulle strutture portanti, 9.000 con gli intonaci da rifare e 7.220 ove occorre riparare tetti e coperture;
    il 41 per cento degli edifici presenta uno stato di manutenzione mediocre o pessimo, e di fronte alla richiesta di piccoli lavori di manutenzione nel 15 per cento dei casi l'ente proprietario non è mai intervenuto e nel 23 per cento è arrivato con molto ritardo. Sempre secondo il Censis sono 24.000 gli impianti (elettrici, idraulici, termici) che non funzionano, sono insufficienti o non sono a norma. Mentre 2.000 edifici sono sottoposti al rischio amianto per 342.000 studenti;
    inoltre, le scuole spesso sono off limits per i disabili: in moltissime, dall'accesso nell'edificio agli spazi interni, non c’è un luogo che non presenti barriere architettoniche. Nel 23 per cento delle scuole l'ingresso nell'edificio è difficoltoso per la presenza di gradini. Nell'87 per cento delle scuole c’è l'ascensore, ma nel 26 per cento dei casi non funziona o non è abbastanza largo da consentire l'ingresso di una carrozzina. Nel 50 per cento delle scuole non ci sono banchi adatti. Il 21 per cento delle aule non può accogliere un disabile a causa delle dimensione della classe. Nel 33 per cento delle scuole mancano bagni per i disabili;
    di fronte a questa drammatica situazione non sono previsti nel provvedimento al nostro esame nuovi investimenti per l'edilizia scolastica, ma una riorganizzazione di fondi già esistenti; e ogni proposta potenzialmente «innovativa» nel disegno di legge si neutralizza nella formula costante «senza oneri aggiuntivi»;
    spesso gli enti locali possiedono le risorse necessarie ma a causa dei vincoli del patto di stabilità interno non possono spenderle. Al riguardo sono stati previsti piccoli spiragli del tutto insufficienti nelle ultime leggi di stabilità,

impegna il Governo

a prendere le opportune misure nella legge di stabilità per il 2016 al fine di consentire agli enti locali di tener fuori dal computo valido ai fini del rispetto dei parametri del patto di stabilità interno le loro spese per l'edilizia scolastica.
9/2994-B/32Pellegrino, Pannarale, Giancarlo Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede l'assunzione di 102 mila docenti, di cui 54 mila con valenza giuridica ed economica e 48 mila unicamente con valenza giuridica, tutti provenienti dalle Graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012;
    in base al comma 109, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avverrà su base concorsuale;
    in base al comma 114, il Ministero dell'istruzione bandisce, entro il 1o dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio;
    tale concorso sarà aperto ai soggetti iscritti nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto, dunque in possesso di abilitazione all'insegnamento e la cui attitudine alla professione risulta già ampiamente testata;
    tale concorso, secondo quanto si apprende dalle parole dei rappresentanti del Governo, dovrebbe essere bandito per circa 60 mila posti per il triennio 2016-2018, a fronte di una platea che supera le 150 mila unità;
    secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 249 del 2010, «il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali»;
    in conseguenza della previsione contenuta nell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 249 del 2010, risulta evidente come il numero di posti disponibili per i percorsi di abilitazione sia conforme alle esigenze di fabbisogno delle singole scuole e dunque appare altrettanto evidente come non sia possibile bandire una procedura concorsuale per titoli ed esami che inevitabilmente imporrà ad una parte di abilitati l'esclusione dall'accesso al ruolo, contravvenendo a quanto stabilito dal suddetto decreto ministeriale,

impegna il Governo

a porre in essere ogni iniziativa volta a garantire, anche attraverso l'istituzione di un anno di prova con valore concorsuale, l'assunzione a tempo indeterminato nel triennio 2015-2018 di tutti gli iscritti nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto, in modo da riconoscere il valore di percorsi abilitanti altamente selettivi e a pagamento sostenuti ai sensi del decreto ministeriale n. 249 del 2010.
9/2994-B/33Chimienti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dispone in materia di «Percorso formativo degli studenti», anche riferendosi ad alcune difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera;
    nell'ultimo ventennio, il nostro Paese è divenuto meta di fenomeni migratori che ne hanno radicalmente ridefinito il panorama culturale. Il numero di studenti stranieri, inclusi gli studenti lavoratori, presenti nelle scuole italiane di ogni ordine e grado ha subito, pertanto, un fortissimo aumento, mentre vi è una significativa, non trascurabile richiesta di corsi di italiano all'estero, in modo particolare in quei Paesi caratterizzati da forte emigrazione italiana;
    secondo quanto sostenuto nel IX Rapporto Italiani nel Mondo 2014 della Fondazione Migrantes – a fronte dei lavoratori stranieri immigrati in Italia che nel 2010 assommavano a circa 43.000, l'esercito degli italiani che si trasferiscono all'estero, anche a causa dell'insistita crisi economica, ingrossa costantemente le proprie fila, tanto da contare, rispettivamente per il 2012 e il 2013, ben 78.941 e 94.126 unità;
    ciò nonostante, la figura professionale dell'insegnante di italiano per stranieri L2/LS non è ancora di fatto riconosciuta ufficialmente dallo Stato come concreta possibilità d'impiego prevista su tutto il territorio nazionale, e pertanto non solo in relazione a quelle aree normativamente all'avanguardia, come l'Alto Adige, che a causa del bilinguismo, possono essere prese a esempio virtuoso;
   considerato inoltre che:
    nel medesimo tempo si è sviluppata un'ampia serie di certificazioni, master e lauree in didattica dell'italiano come seconda lingua o lingua straniera che, non potendo usufruire di una ufficialità riconosciuta, precludono agli insegnanti qualificati la possibilità di accedere al tipo di professione che svolgono o cui aspirano, venendo spesso affidati quei ruoli a personale con competenze e professionalità non coerenti,

impegna il Governo

a istituire una apposita classe di concorso per l'insegnamento della lingua: Italiano Lingua seconda/Lingua straniera (L2/LS), al fine di colmare il vuoto normativo che grava sempre più sull'insegnamento e la promozione della cultura e della lingua italiana intesa come seconda lingua o quale lingua straniera.
9/2994-B/34Brugnerotto.


   La Camera,
   premesso che:
    in una società multiculturale e plurilingue la conoscenza dell'inglese oltre ad essere uno strumento essenziale per costruire relazioni in un sistema globalizzato, è anche un requisito indispensabile per accedere al mondo del lavoro, e che l'inglese è la lingua di comunicazione internazionale più diffusa e più studiata;
    la Commissione europea, nell'ambito del Piano d'azione 2004-2005, ha osservato che «assicurare l'efficacia dell'apprendimento linguistico fin dalla scuola materna e primaria è una priorità per gli Stati membri, in quanto è a questo stadio della vita che una persona sviluppa il proprio modo di concepire le altre lingue e le altre culture e che si gettano le basi per il successivo apprendimento delle lingue. Il Consiglio europeo di Barcellona ha sollecitato ulteriori azioni per migliorare la padronanza delle competenze di base, segnatamente mediante l'insegnamento di almeno due lingue straniere fin dall'infanzia»;
    secondo recenti studi, l'insegnamento di una seconda lingua in età prescolare può sviluppare anche le capacità cognitive generali;
    in Italia, le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, nella parte relativa ai traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell'infanzia, sottolineano l'importanza per l'alunno di scoprire l'esistenza di lingue diverse e di sperimentare la pluralità dei linguaggi;
    in sede di conversione del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, è stato accolta una modifica che ha introdotto tra le finalità della scuola dell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, la promozione dei plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese quale elemento essenziale della formazione integrale delle bambine e dei bambini, ma nessuna concreta misura è stata adottata in attuazione di tale previsione,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa per dare concreta attuazione alla garanzia, nell'ambito della formazione della scuola dell'infanzia, dell'acquisizione di nozioni e elementi fondamentali di lingua inglese nella scuola dell'infanzia attraverso il ricorso a personale, tecniche e tecnologie specificamente preposte a questo scopo.
9/2994-B/35Toninelli.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi da 145 a 150 introducono un credito d'imposta del 65 per cento in favore dei soggetti che effettuino erogazioni liberali in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti,

impegna il Governo

a garantire che non si introducano ulteriori misure volte a consentire una contribuzione diretta dei privati alle singole istituzioni del sistema nazionale di istruzione.
9/2994-B/36Pesco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'ultimo periodo del comma 110 prevede che «ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.»;
    la predetta previsione contrasta con il combinato disposto degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione nella parte in cui si dispone un'illegittima esclusione da un concorso pubblico ad una categoria di soggetti che ha il solo merito di essere già stato immesso in ruolo presso le istituzioni scolastiche;
    la stessa Commissione Affari costituzionali nel parere reso in sede consultiva all'atto dell'esame ha osservato che valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere, alla luce dei principi di cui agli articoli 51, primo comma, e 97, quarto comma, della Costituzione, il contenuto del comma 110 dell'articolo unico del provvedimento, nella parte in cui, con riferimento ai concorsi pubblici, dispone che questi siano per titoli ed esami, indetti su base regionale, con cadenza triennale, e che, con riguardo ai soggetti che possono accedere alle procedure, stabilisce che per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono partecipare solo i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione mentre non può partecipare il personale docente ed educativo già assunto con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali,

impegna il Governo

ad intervenire con immediati provvedimenti normativi al fine di eliminare la descritta irragionevole discriminazione.
9/2994-B/37Nuti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame prevede l'istituzione dell'organico dell'autonomia, che riguarda l'intera istituzione scolastica o l'intero istituto comprensivo e i cui docenti concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento;
    l'individuazione del fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia è affidata alle scuole ed è finalizzata al raggiungimento di vari obiettivi formativi, tra i quali lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, nonché all'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
    in particolare, il comma 21, dell'articolo 1, per il potenziamento degli obiettivi formativi succitati nonché al fine di promuovere l'eccellenza italiana nelle arti, prevede l'emanazione di un decreto interministeriale (MIUR-MIBACT), entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Mibact alla laurea, alla laurea magistrale e ai diplomi di specializzazione;
   considerato che:
    il riconoscimento delle professioni culturali non può riguardare le sole figure tradizionali degli archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi, esperti di diagnostica applicata ai beni culturali e storici dell'arte, ma deve interessare anche gli economisti della cultura, altrimenti detti manager culturali, i quali, allo stesso modo, non sono ancora regolamentati e non godono di adeguato riconoscimento professionale e di uno specifico inquadramento;
    l'economia ed il management della cultura è una disciplina che, già da tanti anni, ha conquistato un riconoscimento in sede accademica e scientifica;
    in Italia sono sette le università e i corsi di laurea magistrale aderenti alla classe di laurea in scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LS-83 e LM-76);
    i requisiti per una considerazione equipollente ci sono tutti e risultano perfettamente conformi alle cause e alle finalità che hanno ispirato la legge n. 110 del 22 luglio 2014, inoltre, la figura dell'economista della cultura trova la sua ragion d'essere nel prestare la sua opera, in via esclusiva, nel settore dei beni culturali e ambientali e nel turismo;
    i laureati in scienze economiche per l'ambiente e la cultura, come del resto anche gli storici dell'arte, che sono stati invece riconosciuti nella legge n. 110 del 22 luglio 2014 succitata, non operano direttamente sui beni, ma lavorano affinché siano tutelati e valorizzati,

impegna il Governo:

   ad intervenire, affinché nel decreto interministeriale, di cui al comma 21 del provvedimento all'esame, per l'espansione dell'offerta formativa citata in premessa siano considerati i titoli rilasciati dai corsi di laurea magistrale, che afferiscono alla classe LM 76 (ex LS 83) – scienze economiche per l'ambiente e la cultura;
   a valutare la possibilità di intervenire affinché anche in Italia le università e i corsi di laurea magistrale aderenti alla classe di laurea in scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LS-83 e LM-76) siano incluse nel procedimento di selezione per l'abilitazione all'insegnamento.
9/2994-B/38Luigi Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame prevede l'istituzione dell'organico dell'autonomia, che riguarda l'intera istituzione scolastica o l'intero istituto comprensivo e i cui docenti concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento;
    l'individuazione del fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia è affidata alle scuole ed è finalizzata al raggiungimento di vari obiettivi formativi;
    in particolare, il comma 20 dell'articolo 1 riguarda l'insegnamento di inglese, musica ed educazione motoria nella scuola primaria, ambiti per i quali prevede l'utilizzo di docenti abilitati all'insegnamento nel medesimo ordine di scuola in possesso di competenze certificate, nonché di docenti abilitati all'insegnamento anche in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti;
    appare pertanto evidente che nell'espansione dell'offerta formativa si dia particolare risalto anche all'insegnamento dell'educazione motoria;
   considerato che:
    la Legge di stabilità 2015 dispone la riduzione del numero dei coordinatori periferici di educazione fisica, modificando l'articolo 307 del Testo unico sulla scuola che attualmente prevede la presenza di un docente per provincia addetto a coordinare i progetti di avviamento alla pratica sportiva nelle scuole;
    pertanto, a decorrere dal 1o settembre 2015 l'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica sarà di competenza degli uffici scolastici regionali modificando in tal modo l'assetto territoriale ed individuando un unico docente di educazione fisica per regione;
    dall'attuazione di tale disposto normativo si paventa il rischio di una perdita di contatto con le reali esigenze e le realtà territoriali scolastiche per le questioni inerenti l'attività sportiva;
    la disposizione della legge di stabilità suindicata, inoltre, contrasta con le Linee Guida in materia di organizzazione del servizio di educazione motoria, fisica e sportiva emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 27 settembre 2002 che individuano negli uffici scolastici regionali la titolarità della programmazione delle attività sportive scolastiche nonché le valutazioni e le decisioni finali in ordine all'individuazione degli obiettivi da raggiungere, mentre il livello provinciale si rivela ancora il più idoneo sul piano organizzativo in quanto attento a recepire le esigenze locali territoriali,

impegna il Governo

ad assumere ogni adeguata iniziativa, anche alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal provvedimento all'esame, volta a rivedere la disciplina dei coordinatori di educazione fisica che così strutturata potrebbe comportare una ricaduta negativa per il mondo sportivo che ruota attorno alle ore di attività motoria previste nella scuola italiana.
9/2994-B/39Ferraresi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame prevede l'istituzione dell'organico dell'autonomia, che riguarda l'intera istituzione scolastica o l'intero istituto comprensivo e i cui docenti concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento;
    l'individuazione del fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia è affidata alle scuole ed è finalizzata al raggiungimento di vari obiettivi formativi;
    in particolare, il comma 20 dell'articolo 1 riguarda l'insegnamento di inglese, musica ed educazione motoria nella scuola primaria, ambiti per i quali prevede, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, l'utilizzo di docenti abilitati all'insegnamento nel medesimo ordine di scuola in possesso di competenze certificate, nonché di docenti abilitati all'insegnamento anche in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti;
    appare evidente che nell'espansione dell'offerta formativa sia opportuno dare particolare risalto anche all'insegnamento dell'educazione motoria sin dalla scuola primaria,

impegna il Governo

a garantire, già dall'anno scolastico 2015/16, la presenza negli organici di diritto delle scuole primarie di docenti di educazione fisica, nell'ambito della determinazione dell'organico dell'autonomia da effettuarsi secondo quanto stabilito dal comma 64 del presente provvedimento.
9/2994-B/40Simone Valente.


   La Camera,
   premesso che:
    in data 3 maggio 2015 il Presidente del Consiglio dei ministri, a Bologna nel corso dell'intervento alla festa dell'Unità, ha dichiarato che il Governo ha investito 3 miliardi nel comparto scuola;
    in data 13 maggio 2015 il Presidente del Consiglio dei ministri ha annunciato l'imminente stanziamento di ulteriori 4 miliardi, rispetto ai 40 milioni stanziati dal provvedimento all'esame, da destinare all'edilizia scolastica,

impegna il Governo

ad impegnare, entro il 31 dicembre 2016, le risorse aggiuntive, richiamate in premessa, annunciate dal Presidente del Consiglio dei ministri.
9/2994-B/41Sorial.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 22, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge;
    al comma 2, lettera b, si dispone, in particolare, il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione;
    tra i criteri previsti per rendere efficace tale riordino si prevede, inoltre, il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo princìpi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate;
    le attuali disposizioni normative concernenti le classi disciplinari di concorso di area chimica, nelle quali figurano classi di laurea non completamente aderenti alla disciplina in oggetto, non sembrano garantire il pieno ed efficace insegnamento di una materia ad elevato grado di specificità,

impegna il Governo

ad introdurre nuove disposizioni normative finalizzate al riordino delle classi disciplinari di concorso di area chimica, al fine di riservarne l'insegnamento, sia per i licei che per gli istituti tecnici e professionali, ai possessori dei titoli di ammissione oggi previsti per l'accesso alla classe di concorso 13/A.
9/2994-B/42D'Uva.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dispone in materia di edilizia scolastica;
    in particolare i commi da 159 a 176 nell'ambito delle misure previste per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici, sottolineano, in chiave di fabbisogno nazionale per l'edilizia scolastica, l'importanza della programmazione nazionale, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, quale strumento essenziale ai fini dell'assegnazione delle risorse destinate all'edilizia scolastica, fra cui quelle relative «alla quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni»;
    il comma 206 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha da ultimo esteso la quota statale destinata all'8 per mille alla categoria dell'edilizia scolastica, ovvero alla «ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica»;
   considerato che:
    dall'ultima ripartizione effettuata dell'8 per mille – per l'anno 2013 – emerge che lo Stato, avendo incassato per la quota relativa all'8 per mille circa 170 milioni di euro, ne ha destinati alle finalità previste solo 404 mila, decurtando, pertanto, quasi l'intero ammontare della somma per destinare finanziamenti ad altre finalità, comunque diverse da quelle per cui il cittadino aveva fornito il proprio assenso,

impegna il Governo

a dare massima pubblicità circa le destinazioni previste dalla legge per la ripartizione della quota statale dell'8 per mille, al fine di garantire la più ampia scelta del contribuente come previsto dalla normativa vigente.
9/2994-B/43Castelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 11 del provvedimento all'esame stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provveda, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento, nonché la comunicazione in via preventiva, entro il mese di febbraio delle ulteriori risorse finanziarie relative al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento;
    lo stesso comma 11 stabilisce, inoltre, che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano ridefiniti i criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche,

impegna il Governo

nel decreto di ridefinizione dei criteri di riparto del FIS, ad utilizzare, anche al fine di contrastare la dispersione scolastica, i seguenti parametri: il numero di alunni, docenti, ATA, e degli ordini di scuola presenti nell'Istituzione scolastica, nonché il contesto socio-economico dell'istituzione scolastica ed essere funzionale all'abbattimento del tasso di dispersione scolastica.
9/2994-B/44De Rosa.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 11 del provvedimento all'esame stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provveda, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento, nonché la comunicazione in via preventiva, entro il mese di febbraio delle ulteriori risorse finanziarie relative al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento;
    lo stesso comma 11 stabilisce, inoltre, che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano ridefiniti i criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche,

impegna il Governo

nel decreto di ridefinizione dei criteri di riparto del FIS, a tenere conto dei finanziamenti da assegnare ai progetti delle singole istituzioni scolastiche e garantire che gli stessi siano assegnati esclusivamente con bando pubblico.
9/2994-B/45Carinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 11 del provvedimento all'esame stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provveda, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento, nonché la comunicazione in via preventiva, entro il mese di febbraio delle ulteriori risorse finanziarie relative al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento;
    lo stesso comma 11 stabilisce, inoltre, che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano ridefiniti i criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di proporre in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale la possibilità di tenere conto dei finanziamenti da assegnare ai progetti delle singole istituzioni scolastiche e garantire che gli stessi siano assegnati esclusivamente con bando pubblico.
9/2994-B/45. (Testo modificato nel corso della seduta) Carinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 72 del disegno di legge all'esame prevede che «l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi»,

impegna il Governo

a garantire che il contingente di personale tecnico amministrativo attualmente in servizio non sia ridotto per effetto dell'attuazione della richiamata disposizione.
9/2994-B/46Baroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 70 del provvedimento all'esame prevede la creazione di reti di scuole finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale;

impegna il Governo

a garantire che attraverso la creazione delle reti non si proceda ad accorpamenti delle istituzioni scolastiche in deroga alla legislazione vigente.
9/2994-B/47Vacca.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dispone in materia di «Istituti tecnici superiori»;
    a oggi (dopo cinque anni dall'avvio dell'attuazione della Riforma degli Istituti tecnici tecnologici) non sono state ancora analizzate evidenti incongruenze nella definizione di conoscenze e abilità disciplinari specifiche all'interno delle linee guida per BIOTECNOLOGIE SANITARIE relativamente ai programmi di «Chimica Organica e Biochimica» e di «Biologia, Microbiologia e Tecnologie di Controllo Sanitario», nonché le incongruenze e i refusi presenti nelle linee guida per BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI relativamente ai programmi di Biologia, Microbiologia e Tecnologie di controllo ambientale, Chimica organica e Biochimica e di Chimica analitica delle biotecnologie ambientali del quinto anno;
    nell'imminenza del prossimo esame di Stato, non è chiaro ancora in cosa consista il programma di esame relativamente alle materie di Biologia, Microbiologia e Tecniche di controllo ambientale;
    non è chiaro altresì se l'oggetto della seconda prova prevista per l'esame di Biotecnologie ambientali verta sullo studio delle diverse matrici ambientali e debba essere affrontato sotto l'aspetto chimico-fisico o solo sotto il profilo biologico e microbiologico; inoltre non si comprende se i virus e i conteggi microbici siano da considerarsi di competenza della Biologia o della Biochimica in cui attualmente tali argomenti sono ricompresi;
   rilevato pertanto che:
    manca chiarezza riguardo i programmi scolastici, e ciò genera confusione creando disparità di trattamento sul territorio nazionale;

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, nelle sedi opportune, al fine di consentire la più vasta gamma di tutele idonea a rimuovere le disparità, e le difficoltà interpretative dei programmi scolastici sopra menzionati, per semplificare, armonizzare e snellire le procedure delle prove conclusive dei percorsi attivati negli Istituti tecnici superiori.
9/2994-B/48Frusone.


   La Camera,
   premesso che:
    al comma 202 del provvedimento all'esame è previsto l'erogazione di uno stanziamento relativo al Fondo denominato «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica;
    l'Italia – secondo quanto emerge dai rilevamenti ISTAT relativi al 2014 – è il Paese che spende meno per l'istruzione fra gli Stati europei membri dell'Ocse in rapporto al proprio PIL (4,6 per cento): oltre tre punti percentuali in meno rispetto alla Danimarca, che guida la classifica; tali dati fanno riferimento a tutti i livelli del ciclo d'istruzione, considerando come fonti di finanziamento le spese dirette da parte dello Stato per gli istituti scolastici statali e i sussidi alle famiglie;
    l'Italia, pertanto, è sensibilmente arretrata rispetto agli altri grandi Paesi dell'Unione europea: dal Regno Unito alla Francia, dal Belgio all'Olanda passando per Svezia e Finlandia, la spesa in istruzione si attesta sempre sopra i 6 punti percentuali, mentre anche Portogallo e Spagna sono attestati a quota 5,5 per cento;
    nella Legge di Stabilità 2015, attraverso l'istituzione del piano «La Buona Scuola» – se pur a fronte di tagli che hanno per via generale confermato la tendenza in atto di un insistito impoverimento del comparto Istruzione – sono state stanziate risorse per un ammontare di un miliardo di euro. Tuttavia, i dati sono solo parzialmente positivi: se è vero, infatti, che nell'ultimo anno i fondi sono stati incrementati, il saldo resta negativo nei confronti del resto d'Europa, dove l'aumento in media è stato di più dell'1 per cento. A investire in misura massiccia, in particolare, sono stati Turchia (+7 per cento), Lettonia (+6,9 per cento) e Nord Irlanda (+5,1 per cento);
   rilevato infine che:
    la scuola rimane l'eterna malata della società e non si riesce a fornire risposte adeguate ai problemi che la affliggono: dai professori meno pagati d'Europa con il rinnovo del contratto fermo da sette anni alle strutture spesso degradate o talvolta addirittura fatiscenti, dal precariato e da un sistema del reclutamento che ha tramutato i trampolini di lancio in aree di parcheggio, dalle eccellenze che sopravvivono a stento alla penuria di personale ATA e a un organico di diritto degli insegnanti di sostegno insufficiente, da veri e propri bachi giuridici come i «Quota 96» alle pseudo-riforme che hanno solo ridotto le ore di insegnamento e aumentato gli alunni per classe;

impegna il Governo

a prevedere nella prossima Legge di Stabilità, o comunque con provvedimenti a carattere normativo, maggiori e cospicui investimenti nel comparto della scuola, valutando altresì l'opportunità di sbloccare gli scatti stipendiali dei docenti in linea con gli altri paesi dell'Unione europea e con la recente giurisprudenza costituzionale.
9/2994-B/49Sibilia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca disposizioni relative alle gravi e insistite difficoltà finanziarie in cui versa l'intero comparto dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM);
   considerato che:
    gli anni di continua incertezza a seguito della costituzione della Graduatoria Nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 104 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che raccoglie appunto i precari dell'alta formazione artistica e musicale degli ultimi dieci anni attraverso un unico decreto (il Decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 526), hanno alimentato la già insistita precarizzazione dell'intero comparto della Musica, in attesa del suo riordino;
    circa il 50 per cento dei docenti, infatti, è rappresentato da lavoratori che ricoprono posti liberi e vacanti da non meno di tre anni. Tale corpo docente, selezionato per merito nell'arco dell'ultimo decennio mediante continui e periodici concorsi per titoli artistici, culturali e professionali, è composto da professionisti che svolgono attività di docenza, ricerca, produzione artistica e coordinamento didattico, al pari dei propri colleghi con contratti a tempo indeterminato, venendo tuttavia penalizzati da una serie di gravi disagi causati dalla contrattualizzazione a tempo determinato, in un contesto lavorativo in cui le tutele previste si applicano quasi esclusivamente al personale reclutato a tempo indeterminato;
   considerato che:
    il ricorso alla contrattazione a tempo determinato non rappresenta la soluzione più idonea a ricoprire tutte le disponibilità che si sono create e che si creeranno negli anni a venire a seguito dei pensionamenti;

impegna il Governo

a terminare il processo di stabilizzazione dei docenti ancora presenti nelle graduatorie di cui alla legge 4 giugno 2004, n. 143, e conseguentemente, trasformare la graduatoria nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 104 del 2013 in graduatoria nazionale a esaurimento, con contratti a tempo indeterminato.
9/2994-B/50Di Benedetto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca disposizioni relative alla prevenzione e al contrasto della «dispersione scolastica»;
    entro il 2020, l'Italia dovrà raggiungere l'obiettivo del 10 per cento riguardo al fenomeno della dispersione scolastica; si tratta di uno fra i problemi più complessi e preoccupanti non solo del nostro Paese ma anche in ambito europeo e mondiale. La «dispersione», infatti, non si identifica semplicemente con l'abbandono, ma può essere definita come un insieme di fattori che modificano il regolare svolgimento del percorso di studi di un ragazzo fino a determinarne un'uscita anticipata dal sistema scolastico;
    l'indicatore che viene utilizzato per dar conto del fenomeno della dispersione in ambito europeo è quello degli early school leavers, definito come la quota di giovani fra i 18 e i 24 anni che hanno conseguito un titolo di studio al massimo di scuola secondaria di primo grado e che non partecipano ad alcuna attività di educazione e/o formazione;
    nel nostro Paese vi è ancora una sensibile disparità di: attualmente al Sud la «dispersione» è diminuita dal 2013 a oggi passando dal 28,7 per cento al 21,5 per cento, tuttavia la media nazionale è del 19,2 per cento, ancora molto distante dall'obiettivo europeo da raggiungere; il tasso di scolarizzazione superiore è aumentato dal 67,4 per cento al 74,6 per cento e il tasso di partecipazione agli istituti superiori è passato dal 91,8 per cento al 94,2 per cento, in controtendenza con le Regioni del Nord che registrano un tasso inferiore;
   considerato che:
    poco più di due miliardi (2 miliardi e 160 milioni, per l'esattezza) arriveranno dal Fondo sociale europeo (FSE) e 860 milioni dal Fondo europeo sviluppo regionale (FESR) e saranno così ripartiti: 2,1 miliardi per le Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), 200 milioni per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) e 700 milioni per tutte le altre più sviluppate del Centro-Nord. In totale saranno interessati circa novemila istituti, tre milioni di studenti e duecentocinquantamila tra docenti e personale scolastico;

impegna il Governo

a usufruire di tali fondi predisponendo programmi idonei a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, anche attraverso progetti di intervento mirati e che tengano conto delle diverse situazioni di disagio socio-ambientale, assumendo ogni iniziativa, anche di carattere normativo, affinché a ogni scuola venga assicurata una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente formati e prevedendo l'istituzione della figura dell'educatore-pedagogista – che concorra alla progettazione e realizzazione di tali interventi, insieme con i docenti delle singole classi.
9/2994-B/51Marzana.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca disposizioni anche in relazione al «rispetto delle differenze» e al «dialogo tra culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà»;
   considerato che:
    una rete di collaborazione tra le scuole e il mondo del volontariato, rappresenta una reale e concreta opportunità di confronto con riferimento ai valori di solidarietà e integrazione e per l'adozione di stili di comportamento che siano in grado di innescare una istanza partecipativa nella società contribuendo alla formazione di una coscienza solidale e responsabile nei giovani;
    nel corso degli anni si sono sviluppati diversi progetti che vengono proposti alle realtà scolastiche: tuttavia, sebbene negli intenti ciò rappresenti un primo embrionale punto di partenza nella funzione educativa delle scuole, sarebbe opportuno che ciò fosse condiviso e assorbito nei progetti di crescita educativa e culturale su tutto il territorio nazionale e non lasciato, invece, alla libera determinazione degli istituti scolastici coinvolti nei progetti stessi,

impegna il Governo

ad adottare – nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica – ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di prevedere nelle linee guida che preludono ai programmi delle scuole secondarie, progetti e percorsi di volontariato durante lo svolgimento dell'anno scolastico, quale momento essenziale per la crescita socio-culturale dello studente.
9/2994-B/52Colonnese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca disposizione relative alla prevenzione e al contrasto della «dispersione scolastica»;
    entro il 2020, l'Italia dovrà raggiungere l'obiettivo del 10 per cento riguardo al fenomeno della dispersione scolastica; si tratta di uno fra i problemi più complessi e preoccupanti non solo del nostro paese ma anche in ambito europeo e mondiale. La «dispersione», infatti, non si identifica semplicemente con l'abbandono, ma può essere definita come un insieme di fattori che modificano il regolare svolgimento del percorso di studi di un ragazzo fino a determinarne un'uscita anticipata dal sistema scolastico;
    l'indicatore che viene utilizzato per dar conto del fenomeno della dispersione in ambito europeo è quello degli early school leavers, definito come la quota di giovani fra i 18 e i 24 anni che hanno conseguito un titolo di studio al massimo di scuola secondaria di primo grado e che non partecipano ad alcuna attività di educazione e/o formazione;
    nel nostro Paese vi è ancora una sensibile disparità di: attualmente al Sud la «dispersione» è diminuita dal 2013 a oggi passando dal 28,7 per cento al 21,5 per cento, tuttavia la media nazionale è del 19,2 per cento, ancora molto distante dall'obiettivo europeo da raggiungere; il tasso di scolarizzazione superiore è aumentato dal 67,4 per cento al 74,6 per cento e il tasso di partecipazione agli istituti superiori è passato dal 91,8 per cento al 94,2 per cento, in controtendenza con le Regioni del Nord che registrano un tasso inferiore;
   considerato che:
    poco più di due miliardi (2 miliardi e 160 milioni, per l'esattezza) arriveranno dal Fondo sociale europeo (FSE) e 860 milioni dal Fondo europeo sviluppo regionale (FESR) e saranno così ripartiti: 2,1 miliardi per le Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), 200 milioni per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) e 700 milioni per tutte le altre più sviluppate del Centro-Nord. In totale saranno interessati circa novemila istituti, tre milioni di studenti e duecentocinquantamila tra docenti e personale scolastico;

impegna il Governo

a garantire che, nelle aree a forte disagio socio-ambientale e nelle scuole «a rischio», il numero di alunni e alunne per classe non sia superiore a 20.
9/2994-B/53Brescia.


   La Camera,
   premesso che:
    negli ultimi stiamo assistendo ad un progressivo smantellamento di tutti i cardini del diritto naturale;
    oltre al costante tentativo di annientamento della diversità di genere, si è arrivati a mettere in discussione addirittura le figure genitoriali quali il padre e la madre e con questo gli elementi fondanti della famiglia;
    la stessa Costituzione intende tutelare e garantire il ruolo sociale dell'educazione dei figli nella scuola attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre,

impegna il Governo

   a prevedere il divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale scolastico definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori;
   a prevedere, per i funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono a questo obbligo, una sanzione amministrativa pecuniaria.
9/2994-B/54Allasia, Borghesi, Simonetti, Fucci, Palmieri.


   La Camera,
   premesso che:
    in questo periodo in cui le nostre tradizioni religiose vengono messe costantemente in discussione e assistiamo a vere e proprie dichiarazioni di guerra da parte di sedicenti califfati di fede musulmana, è quantomai necessario riaffermare l'importanza dei simboli più autentici e primari del Cristianesimo;
    in materia di esposizione di simboli religiosi non esiste una normativa chiara e incontrovertibile,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative che stabiliscano che, in tutte le aule delle scuole di ogni ordine e grado e in tutte le università e accademie del sistema pubblico integrato di istruzione, è fatto obbligo di esporre, in luogo elevato e ben visibile a tutti, l'immagine del Crocifisso e che prevedano sanzioni penali per chiunque rimuova in odio ad esso l'emblema della Croce o del Crocifisso dal pubblico ufficio nel quale sia esposto o lo vilipende.
9/2994-B/55Attaguile, Borghesi, Simonetti, Fucci.


   La Camera,
   premesso che:
    in questo periodo in cui le nostre tradizioni religiose vengono messe costantemente in discussione e assistiamo a vere e proprie dichiarazioni di guerra da parte di sedicenti califfati di fede musulmana, è quantomai necessario riaffermare l'importanza dei simboli più autentici e primari della nostra religione cattolica,

impegna il Governo

a porre in essere azioni necessarie a promuovere nelle scuole, la tutela delle tradizioni e dei riti che contraddistinguono le festività cattoliche, a partire dal Natale, riconoscendo alle radici cristiane un valore fondante della nostra cultura.
9/2994-B/56Fedriga, Borghesi, Simonetti, Fucci.


   La Camera,
   premesso che:
    il fenomeno del cosiddetto foreign fighters, italiani che decidono di abbracciare la fede musulmana più intransigente e partire per combattere nelle fila dell'ISIS, si sta affacciando anche nel nostro paese;
    i siti che mirano a fare proseliti per la Jihad, sono presenti anche in Italia,

impegna il Governo

a non rendere autorizzabili, per un periodo non inferiore ai due anni, quali attività extracurriculari nell'ambito dell'autonomia degli istituti, l'insegnamento dell'arabo e l'apprendimento e studio del Corano.
9/2994-B/57Busin, Borghesi, Simonetti, Fucci.


   La Camera,
   premesso che:
    la pressione fiscale nei confronti dei cittadini italiani ha raggiunto livelli davvero insostenibili;
    le tasse scolastiche costituiscono un carico davvero pesante per le famiglie italiane, specie per quelle meno abbienti;
    esiste una norma senza alcuna giustificazione, specie in un periodo di difficoltà economica per i nostri cittadini, che prevede la dispensa dal pagamento delle tasse per gli studenti stranieri che si iscrivono negli istituti e scuole statali e per i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a svolgere gli studi in Italia,

impegna il Governo

a prevedere l'abrogazione, in tempi brevi, della norma del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione che prevede l'esenzione dalle tasse scolastiche per tutti gli studenti stranieri (articolo 200, comma 10, del decreto legislativo n. 297 del 1994).
9/2994-B/58Gianluca Pini, Borghesi, Simonetti, Fucci.


   La Camera,
   premesso che:
    il matrimonio liberamente contratto tra un uomo ed una donna costituisce il fondamento della famiglia quale società naturale contemplata dall'articolo 29 della Costituzione;
    la famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società, e come tale «ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato», secondo quanto sancito dall'articolo 16, terzo comma, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, anche attraverso adeguate politiche fiscali e idonei sussidi economici;
    la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo ed una donna rappresenta l'istituzione naturale aperta alla trasmissione della vita, e l'unico adeguato ambito sociale in cui possono essere accolti i minori in difficoltà, anche attraverso gli istituti dell'affidamento e dell'adozione;
    la famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio tra un uomo ed una donna, rappresenta un dato pregiuridico e prepolitico, in quanto viene ontologicamente e cronologicamente prima dello Stato e di qualsiasi altra comunità, e possiede diritti propri, che sono inalienabili;
    la famiglia costituisce, più ancora di un mero nucleo giuridico, sociale ed economico, una comunità di affetti e di solidarietà in grado di insegnare e trasmettere valori culturali, etici, sociali, spirituali e religiosi, essenziali per lo sviluppo e il benessere dei propri membri e della società, nonché il luogo dove diverse generazioni si incontrano e si aiutano vicendevolmente a crescere nella sapienza umana e ad armonizzare i diritti degli individui con le altre istanze della vita sociale;
    la famiglia ha diritto a non essere contraddetta e danneggiata nel suo compito educativo da un'azione suggestiva ed erosiva dei mezzi di comunicazione, ed ha il diritto ad essere adeguatamente protetta, specialmente per quanto riguarda i suoi membri più giovani, dagli effetti negativi e dagli abusi dei mass media;
    i genitori hanno il diritto di educare i propri figli in conformità alle loro convinzioni morali e religiose, e che ad essi deve essere garantita non solo la possibilità di scegliere liberamente scuole o altri mezzi necessari per tale educazione, ma anche quella di far frequentare ai propri figli scuole che siano in armonia con le loro convinzioni morali e religiose, con particolare riguardo all'educazione sessuale,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di competenza affinché nei programmi scolastici non siano inserite materie di insegnamento tali da porre in discussione la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno di una famiglia naturale, violare i diritti alla libertà di opinione e di credo religioso, garantiti e tutelati dagli articoli 21 e 19 della Costituzione, di tutti coloro che pubblicamente dovessero esprimere un giudizio critico nei confronti di orientamenti sessuali diversi da quello naturale tra un uomo ed una donna, o dovessero opporsi ai tentativi di snaturamento dell'istituto familiare, quali ad esempio l'introduzione del matrimonio tra persone dello stesso sesso, la possibilità di affidamento ed adozione di minori da parte di coppie dello stesso sesso.
9/2994-B/59Marcolin, Borghesi, Simonetti, Fucci.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge n. 2994-B al nostro esame ha nei suoi intenti principali l'attuazione dell'autonomia scolastica vista anche come miglioramento della qualità dell'insegnamento attraverso una maggiore adesione alle peculiarità territoriali,

impegna il Governo

a promuovere normative che salvaguardino le realtà e le identità locali.
9/2994-B/60Molteni, Borghesi, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge n. 2994-B al nostro esame ha nei suoi intenti principali l'attuazione dell'autonomia scolastica vista anche come miglioramento della qualità dell'insegnamento attraverso una maggiore adesione alle peculiarità territoriali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere normative che salvaguardino le realtà e le identità locali.
9/2994-B/60. (Testo modificato nel corso della seduta) Molteni, Borghesi, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il Rapporto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca denuncia come il diverso grado di alfabetizzazione linguistica degli studenti stranieri non italofoni rispetto alla inedia della classe a cui si iscrivono si rivela un ostacolo ad un proficuo quanto compiuto percorso didattico;
    gli alunni italofoni, al contrario, subiscono il contestuale detrimento dell'offerta didattica anche a causa della eterogeneicità delle necessità didattiche che impongono approcci differenziati a seconda delle esigenze di apprendimento degli studenti;
    la direzione generale per gli studi, la statistica e per i sistemi informativi nel Rapporto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca evidenzia come nelle scuole statali e non, il numero degli alunni di cittadinanza non italiana è in continua crescita per ciascun ordine di studio;
    Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte sono le regioni che registrano una maggiore presenza di studenti non italiani contro Campania, Sardegna e Sicilia che hanno tra il 40 e 46 per cento di scuole prive di alunni stranieri;
    la maggior parte dei Paesi europei ha istituito luoghi separati allo scopo di intraprendere un percorso di alfabetizzazione culturale e linguistica del Paese accogliente;
    il testo unico di cui al decreto legislativo n. 226 del 1998 e la legge n. 189 del 2002 contengono indicazioni utili sulla funzione e sull'uso dei cosiddetti «spazi dotati di strumenti appositamente dedicati», demandando alle scuole e agli enti locali l'iniziativa e la gestione di tali spazi e strumenti, mirati all'istituzione di percorsi specifici di alfabetizzazione linguistica;
    i dati forniti dal Ministero della pubblica istruzione, università e ricerca evidenziano che il numero degli studenti stranieri ripetenti è del 4 per cento nella scuola primaria, dell'8 per cento nella scuola secondaria di primo grado per arrivare al 14 per cento nella scuola secondaria di secondo grado. In riferimento a quest'ultimo ciclo di istruzione per i tre quarti degli studenti sono state rilevate notevoli incongruenze tra la classe frequentata e l'età;
    i dati ministeriali rilevano che per i diversi ordini e gradi di istruzione c’è un rapporto tra la dimensione della scuola, la quantità di studenti stranieri non italofoni rispetto al la popolazione scolastica totale, l'eterogeneità dei luoghi di provenienza concorrono al successo o all'insuccesso scolastico della stragrande maggioranza degli studenti;
    al di là dei pregiudizi politici, infatti, la proposta di istituzione delle classi di alfabetizzazione degli studenti stranieri non italofoni (ovvero classi di inserimento o classi ponte) è fondamentale per l'apprendimento della lingua necessaria per intraprendere un regolare percorso didattico, necessaria agli insegnanti che vengono così messi in condizione di seguire il programma scolastico proposto dal Ministero,

impegna il Governo

   ad istituire le classi di alfabetizzazione per gli studenti stranieri non italofoni (ovvero classi di inserimento o classi ponte) che non superano il test per appurare i requisiti minimi di conoscenza della lingua italiana necessaria all'ingresso della relativa classe permanente;
   a favorire, all'interno delle predette classi di alfabetizzazione per gli studenti stranieri non italofoni, l'attuazione di percorsi monodisciplinari e interdisciplinari, attraverso l'elaborazione di un percorso formativo con progetti interculturali, l'educazione alla legalità e alla cittadinanza e quindi:
    a) alla comprensione dei diritti e doveri (rispetto per gli altri, tolleranza, lealtà, rispetto della legge del paese accogliente);
    b) al sostegno alla vita democratica;
    c) all'interdipendenza mondiale;
   a non consentire l'ingresso nelle classi ordinarie oltre il 31 dicembre di ciascun anno, al fine di un razionale ed agevole inserimento degli studenti prevedendo, quando possibile, una equa distribuzione degli studenti stranieri non italofoni, proporzionata al numero complessivo degli alunni per classe, al fine di favorirne la piena integrazione scongiurando il rischio della formazione di classi di soli alunni stranieri;
   a prevedere l'eventuale maggiore fabbisogno di personale docente da assegnare a tali classi, inserendolo nel prossimo programma delle assunzioni di personale docente, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
9/2994-B/61Caparini, Borghesi, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente disegno di legge, tra l'altro, definisce il ruolo del dirigente scolastico attribuendo allo stesso poteri estremamente ampi quali: la gestione amministrativa degli istituti scolastici, ma soprattutto la scelta dei docenti, sulla base dei POF stabiliti e il sistema di premialità economica dei professori, tutto ciò senza nessuna norma di legge che stabilisca vincoli e limiti di tali importantissime attività,

impegna il Governo

ad emanare in tempi rapidi un regolamento avente per oggetto i criteri e le modalità di valutazione dei dirigenti scolastici, garantendo in caso di non idoneità alla funzione, il collocamento nel precedente ruolo di insegnamento e assicurando, nei processi di valutazione, strumenti di giudizio esterni, attraverso il coinvolgimento dei docenti, personale ATA genitori e studenti.
9/2994-B/62Grimoldi, Borghesi, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente disegno di legge, tra l'altro, definisce il ruolo del dirigente scolastico attribuendo allo stesso poteri estremamente ampi quali: la gestione amministrativa degli istituti scolastici, ma soprattutto la scelta dei docenti, sulla base dei POF stabiliti e il sistema di premialità economica dei professori, tutto ciò senza nessuna norma di legge che stabilisca vincoli e limiti di tali importantissime attività,

impegna il Governo

ad individuare criteri e modalità di valutazione dei dirigenti scolastici, anche con la partecipazione di componenti esterne alla scuola.
9/2994-B/62. (Testo modificato nel corso della seduta) Grimoldi, Borghesi, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente disegno di legge, tra l'altro, definisce il ruolo del dirigente scolastico, attribuendo allo stesso la scelta dei docenti, sulla base dei POF stabiliti senza nessuna norma di legge che stabilisca vincoli e limiti di tale importantissima attività,

impegna il Governo

entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, ad emanare un Regolamento avente per oggetto i criteri in merito alla valutazione dei titoli del personale docente.
9/2994-B/63Guidesi, Borghesi, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente disegno di legge, tra l'altro, definisce il ruolo del dirigente scolastico, attribuendo allo stesso la scelta dei docenti, sulla base dei POF stabiliti senza nessuna norma di legge che stabilisca vincoli e limiti di tale importantissima attività,

impegna il Governo

a definire norme certe affinché le scelte dei docenti siano ancorate a criteri certi quali graduatorie territoriali definite dal MIUR, sentiti gli uffici scolastici regionali e provinciali.
9/2994-B/64Invernizzi, Borghesi, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    la stesura attuale del disegno di legge n. 2994, omettendo la previsione di un preventivo esperimento delle procedure di mobilità territoriale, rispetto le immissioni in ruolo, su tutti i posti vacanti o disponibili o del contemplato organico funzionale di nuova formazione, risulta in contrasto sotto molteplici profili con le norme di diritto interno ed europeo e con la consolidata giurisprudenza in materia di diritto alla mobilità;
    conseguentemente espone lo Stato italiano a possibili azioni giudiziarie e a procedure di infrazioni da parte dell'Unione europea;
    il piano di assunzioni determinerà di fatto l'intero assorbimento dei posti disponibili, impedendo a tutti gli insegnanti di ruolo fuori sede di potere vedere soddisfatta la propria legittima aspettativa al trasferimento con palese lesione dei diritti inviolabili alla famiglia e la dignità dell'uomo,
   considerato che trasferirsi non significa togliere un posto ad altri, perché comunque si libererebbe una posizione lavorativa,

impegna il Governo

ad attuare un piano di mobilità straordinario prima di procedere al piano di assunzioni.
9/2994-B/65Rondini, Borghesi, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge n. 2994 al nostro esame ha nei suoi intenti principali l'attuazione dell'autonomia scolastica;
    gli organici saranno strutturati unicamente tenendo in considerazione quest'esigenza,

impegna il Governo

a tener in debito conto anche delle sostituzioni per turn over e trasferimenti.
9/2994-B/66Simonetti, Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente disegno di legge prevede un piano di assunzioni riservate ai vincitori e idonei del concorso 2012 e agli insegnanti presenti nelle GAE;
    è ben noto che nella scuola non ci sono solo le GAE a cui attingere, infatti durante l’iter del disegno di legge la Lega Nord ha tentato di sollevare la questione degli iscritti alle graduatorie d'istituto;
    i quali spesso hanno medesima formazione ed esperienza e forse sarebbe stato più giusto assumere con una ripartizione più equa anche per limitare il rischio di ricorsi;
    sarebbe auspicabile un piano di reclutamento transitorio che riconosca gli stessi diritti a tutti i docenti abilitati e con una congrua esperienza d'insegnamento, dato che non è giusto assumere solo i docenti delle GAE o i vincitori del concorso 2012, escludendo i docenti della 2a fascia delle graduatorie d'istituto,

impegna il Governo

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare idonee iniziative normative volte a rivedere il Piano di reclutamento attuando quella che costituisce una logica proposta, ovvero assumere secondo un triplo canale: dalle GAE, dalla graduatoria concorso 2012 e dalla seconda fascia d'istituto; qualora una delle graduatorie risultasse esaurita, si potrebbe procedere all'assunzione da ciascuna delle graduatorie rimanenti. In tal modo, si darebbe la priorità a docenti abilitati ed esperti, tutelando il diritto ad una formazione di alta qualità degli studenti;
   l'impiego del personale docente abilitato, una volta stabilizzato, non solo sarebbe una grande risorsa didattica, ma risulterebbe, per il Ministero, un risparmio in termini di formazione. Si tratterebbe di una linea di assunzioni del tutto temporanea, atta a pianare disparità calibrate su metodiche abilitanti diverse che hanno portato alla medesima qualifica e che porterebbe a sanare una grande ingiustizia che è quella di discriminare i docenti abilitati in tempi recenti.
9/2994-B/67Borghesi, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    nel provvedimento approvato, è stato previsto che, per consentire la regolare conclusione delle attività didattiche anche nell'anno scolastico 2015/2016, nei territori in cui non è ancora attiva la convenzione-quadro CONSIP per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, fino alla data di effettiva attivazione della convenzione, e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2016, le scuole provvedono all'acquisto dei medesimi servizi dai raggruppamenti e dalle imprese che li assicuravano al 31 marzo 2014,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, eventualmente anche a livello normativo, per razionalizzare la disciplina delle proroghe delle concessioni, avendo particolare riguardo per risultanze dei lavori svolti dall'ANAC dai quali emerge chiaramente che le proroghe debbano essere valutate con rigore, con particolare attenzione per le situazioni di urgenza, da circoscrivere in ambiti definiti, da considerarsi una possibilità eventuale, particolare e eccezionale, soprattutto, limitata al periodo strettamente necessario per indire una gara d'appalto.
9/2994-B/68Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    la riforma del complesso e articolato mondo della Scuola italiana, intrapresa dal Governo, necessita di strutture amministrative periferiche efficienti, pienamente operative e in grado di affrontare e attuare le molte novità introdotte, prima fra tutte l'assunzione delle decine di migliaia di precari che ancora oggi caratterizzano il Corpo docente;
    nell'attuazione della riforma della scuola, le diramazioni provinciali degli Uffici Scolastici regionali, gli ex Provveditorati agli studi, saranno chiamati a svolgere un ruolo chiave e pertanto la piena efficienza di tali strutture, sarà condizione necessaria per poter pienamente attuare le norme della riforma introdotta;
    l'ambito territoriale della Provincia di Frosinone, diramazione dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio, dal 1o febbraio del 2015 è privo del Dirigente titolare in seguito al pensionamento del precedente incaricato;
    nelle more dell'attivazione delle procedure di cui all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 165 del 2001, l'Ufficio Scolastico regionale del Lazio ha provveduto a nominare un Dirigente pro tempore che però, attese le molte attività cui è chiamato, può presenziare fisicamente gli uffici del Provveditorato di Frosinone solo alcuni giorni della settimana;
    ciò comporta inevitabilmente, nonostante l'impegno e l'abnegazione dei dipendenti, un rallentamento delle procedure amministrative svolte dall'Ente e questo, in vista delle imminenti procedure di assunzione degli insegnanti iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento, rischia di rendere impossibile la piena attuazione della riforma nel termine dell'inizio del nuovo anno scolastico;
    pertanto è necessario rendere pienamente operativa e funzionale la struttura dirigenziale del Provveditorato agli studi di Frosinone, soprattutto in questa fase di attuazione della Riforma,

impegna il Governo

ad attivare, nel più breve tempo possibile, ogni procedura atta a provvedere alla copertura del posto vacante di Dirigente titolare dell'Ufficio VII – Ambito Territoriale Provincia di Frosinone – Ufficio scolastico regionale del Lazio, entro un termine che consenta la piena attuazione delle previsioni della Riforma della Scuola.
9/2994-B/69Pilozzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, al comma 114, prevede l'indizione di un nuovo concorso destinato al personale docente e che a detto concorso potranno partecipare tra gli altri coloro i quali hanno frequentato in questi anni i cicli del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) istituito con decreto ministeriale 249 del 2010;
    il TFA rappresenta un percorso determinante per la qualificazione dei giovani aspiranti alla professione docente e che ha visto i frequentanti impegnati in un iter particolarmente selettivo e complesso, nonché oneroso anche dal punto di vista economico;
    per questo motivo è prevista una sua valorizzazione nel prossimo concorso;
    il comma 66 prevede altresì l'istituzione degli ambiti territoriali, che modificheranno le modalità di assegnazione dei docenti alle scuole;
    ai fini della valorizzazione della professione docente, stante la priorità delle università nella formazione iniziale dei medesimi, andrebbe maggiormente valorizzata la competenza accademica acquisita, con particolare riferimento al titolo di Dottore di Ricerca,

impegna il Governo

   1) a tenere conto, nell'applicazione del comma 114 dell'articolo 1 del testo approvato, della necessità di:
    a) prevedere una valorizzazione del titolo di dottore di ricerca in maniera superiore a quella utilizzata per le precedenti tornate concorsuali;
    b) prevedere un giusto equilibrio tra i punteggi previsti dalla lettera a) e quelli previsti dalla lettera b), anche introducendo una limitazione al numero degli anni di servizio valutabili;
   2) a prevedere, entro il prossimo aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto, che tali graduatorie siano trasformate in graduatorie di ambito territoriale, con la possibilità per i candidati di iscriversi in tutte le graduatorie di una singola provincia;
   3) a prevedere, nella valorizzazione dei titoli per l'inserimento nelle graduatorie di cui al punto precedente, specifici punteggi in analogia con quanto previsto dal comma 114, lettera a) e b) del presente provvedimento.
9/2994-B/70Scopelliti, Pizzolante, Sammarco.


   La Camera,
   premesso che:
    il Tar Lombardia, con sentenza 1487 del 14 maggio 2015, ha nuovamente dichiarato nulla la procedura concorsuale rinnovata a seguito della sentenza del Consiglio di Stato dell'11 luglio 2013 n. 3747 che definitivamente aveva annullato la procedura concorsuale per la selezione dei Dirigenti scolastici istituita dal DDG Miur del 13 luglio 2011 relativamente alla Lombardia;
    inoltre che detta sentenza prevede che la scelta della rinnovazione del concorso sia rimessa all'Amministrazione scolastica, tenuto conto che, nel caso di specie, si tratterebbe di procedere alla correzione, per la terza volta, degli stessi elaborati scritti e considerate le circostanze di fatto medio tempore determinatesi (accesso agli atti, diffusione degli elaborati, conservazione degli stessi);
    infine che nel frattempo la legge 128/13 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, all'articolo 17, ha riformato il sistema di reclutamento dei dirigenti scolastici affidandolo alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione e quindi la sentenza intervenuta potrebbe produrre l'effetto di un doppio, contemporaneo, sistema di reclutamento dei dirigenti scolastici,

impegna il Governo

a tenere conto, nell'applicazione del comma 91 dell'articolo 1 del testo approvato, della necessità di prevedere un'ulteriore riserva per i futuri vincitori del concorso da rinnovare e a definire tempestivamente le modalità di rinnovazione dello stesso a tutela dei candidati non inclusi nelle procedure di cui ai commi da 86 a 89 del testo approvato.
9/2994-B/71Giuseppe Guerini.


   La Camera,
   premesso che:
    il Tar Lombardia, con sentenza 1487 del 14 maggio 2015, ha nuovamente dichiarato nulla la procedura concorsuale rinnovata a seguito della sentenza del Consiglio di Stato dell'11 luglio 2013 n. 3747 che definitivamente aveva annullato la procedura concorsuale per la selezione dei Dirigenti scolastici istituita dal DDG Miur del 13 luglio 2011 relativamente alla Lombardia;
    inoltre che detta sentenza prevede che la scelta della rinnovazione del concorso sia rimessa all'Amministrazione scolastica, tenuto conto che, nel caso di specie, si tratterebbe di procedere alla correzione, per la terza volta, degli stessi elaborati scritti e considerate le circostanze di fatto medio tempore determinatesi (accesso agli atti, diffusione degli elaborati, conservazione degli stessi);
    infine che nel frattempo la legge 128/13 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, all'articolo 17, ha riformato il sistema di reclutamento dei dirigenti scolastici affidandolo alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione e quindi la sentenza intervenuta potrebbe produrre l'effetto di un doppio, contemporaneo, sistema di reclutamento dei dirigenti scolastici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tenere conto, nell'applicazione del comma 91 dell'articolo 1 del testo approvato, della necessità di prevedere un'ulteriore riserva per i futuri vincitori del concorso da rinnovare e a definire tempestivamente le modalità di rinnovazione dello stesso a tutela dei candidati non inclusi nelle procedure di cui ai commi da 86 a 89 del testo approvato.
9/2994-B/71. (Testo modificato nel corso della seduta) Giuseppe Guerini.


   La Camera,
   premesso che:
    nel 2009 si è deciso di provvedere ad un aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento consentendo agli immatricolati alla Facoltà di Scienza della Formazione Primaria iscritti nel 2007 l'inserimento in III fascia;
    sono rimasti esclusi, nonostante lo stesso ordinamento di studio, gli immatricolati negli anni 2008/2009 e 2009/2010 e 2010/2011;
    tale esclusione ha operato una disparità di trattamento tra aventi uguali diritti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di risolvere positivamente l'annosa questione dei laureati in scienze della formazione primaria attualmente non inclusi nelle graduatorie ad esaurimento.
9/2994-B/72Bini.


   La Camera,
   premesso che:
    le disposizioni contenute nel provvedimento in esame prefigurano nuove responsabilità e un'implementazione delle modalità di gestione, già ora complesse, delle istituzioni scolastiche da parte del dirigente scolastico;
    l'assunzione dell'organico del potenziamento è prevista solo successivamente all'avvio del prossimo anno scolastico;
    un numero elevato di istituzioni scolastiche non è presente un dirigente scolastico titolare;
    la legge di stabilità ha escluso la possibilità di esonerare dal servizio il collaboratore del dirigente scolastico;
    la difficoltà di gestire due istituzioni scolastiche senza la possibilità di delegare aspetti organizzativi a un collaboratore con tempi dedicati,

impegna il Governo

a individuare risorse e/o modalità di intervento per consentire di ripristinare in via transitoria e comunque fino all'effettiva assunzione dell'organico di potenziamento, l'esonero o il semiesonero del collaboratore del dirigente scolastico nelle scuole.
9/2994-B/73Malisani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 1 comma 114, prevede l'indizione di un nuovo concorso destinato al personale docente al quale potrà partecipare esclusivamente chi è già in possesso del titolo di abilitazione;
    per conseguire detta abilitazione gli aspiranti docenti hanno in larga parte sostenuto un percorso selettivo;
    in virtù della riserva ai soli abilitati di detto concorso il numero dei candidati risulterà per molte classi di concorso particolarmente esiguo,

impegna il Governo

nella definizione delle modalità di espletamento di detto concorso, a non prevedere alcuna prova preselettiva per quelle classi di concorso i cui aspiranti risultino inferiori a quattro volte il numero dei posti disponibili.
9/2994-B/74Ascani.


   La Camera,
   premesso che:
    negli anni – anche per esigenze didattiche – risultano essere stati nominati sul sostegno, con incarico annuale, docenti privi del titolo di specializzazione ma in possesso di abilitazione all'insegnamento,

impegna il Governo

in attesa del titolo di specializzazione a valutare l'opportunità di mantenere e valorizzare gli anni di servizio già prestati sul sostegno.
9/2994-B/75Albanella.


   La Camera,
   premesso che:
    tra gli obiettivi formativi individuati come prioritari dal provvedimento in esame viene individuato tra le iniziative inerenti l'offerta formativa, all'articolo 1, comma 7 lettera c), il «potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni»;
    lo spettacolo dal vivo ed, in particolare, teatro e danza risultano elementi identitari della cultura italiana il cui apprendimento rappresenta un fattore importante nella formazione degli studenti;
    pur non essendovi un espresso riferimento allo spettacolo dal vivo e alle attività in esse ricomprese, in particolare il teatro e la danza, risulterebbe utile favorire nell'ambito delle attività scolastiche iniziative di potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura del teatro e della danza,

impegna il Governo

a favorire, nell'ambito delle attività connesse all'autonomia scolastica e al potenziamento dell'offerta formativa, ricomprese all'articolo 1 comma 7, lettera c), lo svolgimento di attività di potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura del teatro e della danza.
9/2994-B/76Manzi, Bonaccorsi, Piccoli Nardelli, Rampi, Narduolo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento individua meccanismi premiali volti a valorizzare il merito e a sostenere lo sforzo di quei docenti che si fanno carico di bisogni aggiuntivi della comunità educante e di lavoro aggiuntivo al fine di rafforzare l'offerta formativa e la capacità di rispondere in particolare ai bisogni degli studenti;
    al fine di rafforzare i meccanismi di coinvolgimento della comunità educante nell'attribuzione di tali risorse e di sostenere in particolare quei docenti impegnati in zone o istituti particolarmente difficili, in attività specifiche volte a combattere la dispersione scolastica e l'espulsione degli studenti con maggiori difficoltà dal sistema formativo nazionale,

impegna il Governo

nell'attuazione del comma 130 dell'articolo 1 che prevede, dopo un triennio di monitoraggio, l'attuazione di linee guida formulate da apposito comitato tecnico scientifico, ad individuare le forme del coinvolgimento delle rappresentanze sindacali dei docenti per l'individuazione dei meccanismi e dei criteri premiali di attribuzioni di tali risorse.
9/2994-B/77Baruffi, Agostini, Amendola, Blazina, Cassano, Campana, Capone, Carloni, Carnevali, Carocci, Casellato, Cominelli, Damiano, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Ginefra, Incerti, Lauricella, Manciulli, Manzi, Mariano, Marroni, Mauri, Meta, Miccoli, Montroni, Pagani, Rampi, Romanini, Sani, Scuvera, Vico, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    il sistema di assegnazione della cattedra per graduatorie e punteggi se da un lato garantiva l'oggettività del criterio dall'altro non garantiva nessuna relazione tra i bisogni specifici dell'istituto e le specifiche esperienze, competenze e aspirazioni professionali dei docenti al netto dei titoli previsti dalle norme;
    il principio inserito nella legge in approvazione introduce un meccanismo che contiene una certa discrezionalità condizionata al piano formativo ed educativo individuato dalla comunità educante di ogni istituto nella sua pluralità di componenti;
    il provvedimento non contiene il principio della cosiddetta «chiamata diretta» né ne asseconda la filosofia, ma ha l'obiettivo, diverso, di potenziare l'incontro tra bisogni e competenze nella logica dell'autonomia scolastica e dello sviluppo di progetti educativi specifici e differenziati per i diversi bisogni educativi dei diversi studenti;
    al fine di meglio garantire il principio di individuazione dei docenti, escludendo ogni elemento di arbitrio,

impegna il Governo

nell'attuazione delle deleghe previste dal provvedimento e dei decreti attuativi, a stabilire criteri che prevedano l'individuazione innanzitutto delle competenze richieste, prima che dello specifico nominativo del docente, e che rafforzino l'oggettività di tale scelta all'interno dell'ambito territoriale e nell'attuazione del piano formativo dell'istituto.
9/2994-B/78Carocci, Agostini, Amendola, Blazina, Baruffi, Campana, Capone, Carloni, Carnevali, Casellato, Cassano, Cominelli, Damiano, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Ginefra, Incerti, Lauricella, Manciulli, Manzi, Mariano, Marroni, Mauri, Meta, Miccoli, Montroni, Pagani, Rampi, Romanini, Sani, Scuvera, Vico, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 114 – del provvedimento in esame – bandisce entro il 1° dicembre 2015 un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente;
    fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio verranno valorizzati il titolo di abilitazione e il servizio già prestato a tempo determinato;
    le conoscenze nozionistiche e i contenuti disciplinari vengono ampiamente valutati in seguito al conseguimento della laurea e del titolo abilitante,

impegna il Governo

a considerare tra gli argomenti oggetto di valutazione del prossimo concorso – di cui all'articolo 1, comma 114 – i contenuti didattici, metodologici e pedagogici e ad escludere la valutazione delle conoscenze nozionistiche e disciplinari già valutate in seguito al conseguimento della laurea e del titolo abilitante.
9/2994-B/79Malpezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    negli ultimi mesi i contenuti della riforma sono stati oggetto di un ampio dibattito, grazie anche al quale sono state apportate significative modifiche che hanno notevolmente migliorato il testo;
    parte dell'impianto della riforma sarà applicato dall'anno scolastico 2015-2016 e il Governo è, inoltre, delegato ad intervenire su settori importanti dell'istruzione;
    il provvedimento in esame propone una visione e una strategia organica per potenziare e innovare il sistema, valorizza le tante buone pratiche realizzate dalle scuole,

impegna il Governo

   a prevedere ed avviare misure di accompagnamento della riforma che favoriscano un ampio ed innovativo esercizio della autonomia scolastica, oltre che un monitoraggio;
   a monitorare lo stato di attuazione della riforma anche attraverso la presentazione di una relazione annuale al Parlamento.
9/2994-B/80Rocchi.


   La Camera,
   premesso che:
    tra gli obiettivi formativi individuati come prioritari dal provvedimento in esame viene individuato tra le iniziative inerenti l'offerta formativa – all'articolo 1, comma 7 lettera g) – il potenziamento delle discipline sportive;
    l'attenzione e lo sviluppo dei comportamenti nel contesto sportivo rappresentano nella comunità scolastica un momento fondamentale per l'integrazione tra i giovani anche per comprendere e superare quel retaggio culturale – ancora presente – degli stereotipi di genere,

impegna il Governo

a considerare tra gli obiettivi formativi prioritari il potenziamento dell'attività sportiva anche come disciplina fondamentale finalizzata a comprendere e superare stereotipi di genere.
9/2994-B/81Coccia.


   La Camera,
   premesso che:
    al fine di attuare i principi della Carta di Milano, sottoscritti da migliaia di cittadini e da loro rappresentanti di tutto il mondo; a sostegno di un cambiamento dei modelli e degli stili di vita e di consumo, in particolare in campo alimentare;
    nella convinzione che solo una modifica della distribuzione delle risorse alimentari, una massiccia riduzione degli sprechi permetterà una equa distribuzione delle risorse alimentari tra i popoli;
    per promuovere un diverso rapporto nei confronti del nostro «pianeta in prestito» che contiene risorse finite di cui dobbiamo avere maggiore consapevolezza, per una sostenibilità della presenza umana tra gli altri esseri che lo popolano e nell'equilibrio tra questi è il complesso sistema della natura;
    anche a sostegno di una più corretta educazione alimentare dal punto di vista della salute e della lotta ai problemi di obesità e delle malattie connesse alla cattiva alimentazione e alla sovralimentazione così diffusi nei Paesi in cui domina uno stile di vita consumistico;
    per contrastare la «cultura dello scarto» e creare le condizioni effettive, innanzitutto in campo culturale, per nutrire il pianeta;
    consapevole che tali obiettivi, tanto ambiziosi quanto indispensabili e indifferibili, passano innanzitutto attraverso la formazione e la crescita culturale,

impegna il Governo

ad attivare e promuovere sin dall'anno scolastico 2015/2016, nel rispetto dell'autonomia scolastica, una concreta azione di promozione, sensibilizzazione e sostegno, di ore e momenti di educazione alimentare in tutte le scuole di ordine e grado anche in relazione con l'Esposizione Universale di Milano dedicata a questi temi e con i contenuti e i risultati che in questa stanno emergendo.
9/2994-B/82Rampi, Carocci, Sgambato, Narduolo, Malisani, Manzi, Mura, Valiante, Scuvera, Di Salvo, Giulietti, Basso, Grassi, Verini, Bergonzi, Maestri, Romanini, Castricone, Dell'Aringa, Carloni, Gnecchi, Capone, Beni, Marantelli, Patriarca, Capozzolo, Baruffi, Lenzi, Prina, Amoddio, La Marca, Carrescia, Tidei, Zardini, Cominelli, Gribaudo, Cova, Cenni, Amato, Zanin, Lattuca, Dallai, Taricco, Valeria Valente, Rotta, Porta, Tentori, Carnevali.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 54 del provvedimento in esame interviene a favore degli istituti superiori di studi musicali ex pareggiati incrementando di 2,9 milioni per il 2015 e 5 milioni annui a decorrere dal 2016 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 8 novembre 2013, n. 128, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104;
    la succitata legge al medesimo articolo 19 comma 5-bis, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie delle Accademie non statali di belle arti, ha autorizzato per l'anno finanziario 2014 la spesa di 1 milione di euro;
    è opportuno prevedere un incremento dello stanziamento anche per le Accademie delle belle arti al fine di consentire al sistema degli istituti superiori per le industrie artistiche di continuare a garantire i livelli formativi di qualità attuali e di fare fronte al pagamento del personale e degli oneri di funzionamento connessi con l'attività istituzionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – anche per le Accademie non statali di belle arti i finanziamenti di cui all'articolo 19, comma 5-bis della legge 8 novembre 2013, n. 128, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 e procedere al percorso di risanamento dell'intero sistema.
9/2994-B/83Mauri, Carocci.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 comma 7 lettera c), dispone che le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente individuino il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, tra i seguenti: potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
    i punti 1, 1.3, 2, 5, 7 della lettera g) del comma 181 e in particolar modo il punto 2 lettera g) comma 181 in cui i decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:
   g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:
    il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonché l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;
    le classi di concorso afferenti all'ambito musicale sono: A077 (strumento musicale nella scuola secondaria di 1° grado), A032(educazione musicale nella scuola secondaria di 1° grado), A031 (educazione musicale nella scuola secondaria di II grado),
    al fine di salvaguardare la specificità della classe di concorso A077 nell'ambito dell'insegnamento e della pratica dello strumento musicale;
    in relazione alle numerose richieste di aperture, rimaste inevase, di nuove scuole medie ad indirizzo musicale e di potenziamento delle scuole già esistenti previste dal decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 201;
    valutata la possibilità di riservare una parte dei posti disponibili di cui al comma 95 quarto periodo, alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle graduatorie di cui al comma 96,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di predisporre atti di propria competenza finalizzati a garantire ai docenti di cui al comma 96 lettera b) della classe di concorso A77 (strumento musicale per la scuola secondaria di I grado) una giusta collocazione nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 95, nel limite delle risorse di organico disponibili tra quelle degli strumenti musicali e dei docenti presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni con priorità per le classi di concorso AJ77 pianoforte e AM77 violino (classi di concorso di strumento musicale con maggior numero di iscritti);
   in deroga al decreto ministeriale 6 agosto 1999 (in GU 06.10.99, n. 235) «Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, articolo 11, comma 9», a valutare la possibilità di convertire parte dei posti di strumento musicale A077 attualmente già attivati e presenti in organico di diritto e residui all'esito delle operazioni di cui al comma 98 del DDL 2994-B, in posti di altro strumento musicale A077 che invece presenta, all'esito delle stesse operazioni, un numero residuale di candidati nelle Graduatorie ad Esaurimento di cui al comma 96 lettera b) del DDL 2994-B.
9/2994-B/84Richetti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'attività svolta dal personale ausiliare tecnico amministrativo (ATA) contribuisce a coprire il fabbisogno necessario al funzionamento delle istituzioni scolastiche: contribuisce al regolare svolgimento dei compiti di segreteria e di assistenza tecnica, garantisce le funzioni di sorveglianza degli alunni, l'assistenza degli alunni con disabilità ed il puntuale funzionamento di ogni plesso scolastico per l'intero orario di apertura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire risorse necessarie a mantenere in servizio un numero congruo ed adeguato a garantire l'apertura delle scuole e il servizio di segreteria.
9/2994-B/85Sgambato.


   La Camera,
   premesso che:
    il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce annualmente la dotazione dell'organico da assegnare alle scuole con lingua d'insegnamento slovena o bilingue presenti in Friuli Venezia Giulia previste da apposite tabelle ministeriali;
    per il prossimo anno scolastico – in ragione dell'esiguo numero di docenti nelle Gae ed in assenza di altre graduatorie, non potendosi attingere dalle graduatorie del concorso di cui al Decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, non essendo stato bandito per le scuole con lingua di insegnamento slovena – per garantire il fabbisogno indicato dovranno essere nominati, per almeno la metà del fabbisogno, supplenti annuali;
    le supplenze risultano necessarie a causa del mancato bando di concorso;
    i commi 197 e 198, del provvedimento in esame, dispongono l'emanazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca volto ad adeguare le disposizioni della stessa legge alle scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingue presenti in Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento a: abilitazione, reclutamento, formazione iniziale e aggiornamento del personale docente; modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici; diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali;
    l'articolo 1, comma 114 – del provvedimento in esame – bandisce entro il 1° dicembre 2015 un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente,

impegna il Governo

a bandire anche per i docenti con lingua di insegnamento slovena o bilingue presenti in Friuli Venezia Giulia un concorso nei tempi indicati dal provvedimento, al fine di garantire anche per tali docenti l'inserimento di ruolo.
9/2994-B/86Blazina.


   La Camera,
   premesso che:
    nella scuola secondaria superiore è presente la figura professionale dell'insegnante tecnico pratico (ITP), al quale è affidata la responsabilità, in piena autonomia, delle attività didattiche tecnico pratiche che si svolgono in classe e rappresentano da anni un insostituibile anello di congiunzione tra l'insegnamento degli aspetti teorici di una disciplina e la sua naturale applicazione nella pratica professionale;
    tali docenti hanno potuto conseguire la propria abilitazione esclusivamente in seguito all'attivazione del percorso formativo abilitante speciale (PAS) – istituito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 25 marzo 2013, n. 81;
    il provvedimento in esame, dispone una specifica valorizzazione dei percorsi abilitativi ai fini del concorso per titoli ed esami che dovrà essere bandito entro il prossimo 1° dicembre 2015,

impegna il Governo

ad adottare opportune disposizioni volte ad assicurare l'accesso al concorso esclusivamente agli insegnanti tecnico pratici attualmente iscritti nella seconda fascia delle Graduatorie di istituto.
9/2994-B/87Ribaudo.


   La Camera,
   premesso che:
    in considerazione dell'allarme suscitato nelle famiglie per il rischio della penetrazione nelle scuole dell'ideologia del gender a causa dei riferimento contenuto nell'articolo 1, comma 16 alle tematiche indicate nell'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119,

impegna il Governo

a limitare il contrasto alla violenza e ad ogni forma di discriminazione nelle scuole esclusivamente a questi deprecabili fenomeni, vietando ogni tentativo di utilizzare questa modalità di intervento come veicolo per proporre surrettiziamente agli allievi forme di indottrinamento che fanno riferimento alla identità di genere, mediante l'approccio di genere nella pratica educativa e didattica al quale fa riferimento il testo richiamato in premessa.
9/2994-B/88Gigli, Sberna.


   La Camera,
   premesso che:
    in considerazione dell'allarme suscitato nelle famiglie per il rischio della penetrazione nelle scuole dell'ideologia del gender a causa dei riferimento contenuto nell'articolo 1, comma 16 alle tematiche indicate nell'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119,

impegna il Governo

a promuovere il contrasto alla violenza e ad ogni forma di discriminazione evitando strumentalizzazioni dell'approccio di genere nella pratica educativa e didattica.
9/2994-B/88. (Testo modificato nel corso della seduta) Gigli, Sberna.


   La Camera,
   premesso che:
    fin dal suo insediamento il Governo ha indicato quale obiettivo qualificante della propria azione il superamento della precarietà e la stabilizzazione del lavoro: in questa direzione vanno taluni provvedimenti di riforma del mercato del lavoro nonché gli sgravi fiscali e contributivi introdotti con la legge di Stabilità 2015;
    la scuola in particolare, in questi anni, ha sofferto di precarietà e lavoro precario che non hanno consentito né la necessaria continuità didattica per gli studenti, né una adeguata programmazione delle attività per le istituzioni scolastiche, né il riconoscimento e la valorizzazione del lavoro del personale docente e non docente: questi elementi, alla base di qualsiasi progetto educativo ed essenziali per il successo formativo degli studenti, sono obiettivi qualificanti del presente disegno di legge ma, per essere pienamente colti, debbono trovare concreta attuazione nelle scelte e negli strumenti che la legge stessa mette in campo: tra questi non solo l'incremento del personale della scuola, a partire da quello docente, ma la stabilizzazione del personale stesso;
    tra i tantissimi precari che operano oggi nella scuola vi sono docenti che hanno operato ed insegnato anche per diversi anni, maturando quelle capacità e competenze che solo il lavoro quotidiano e concreto può davvero sviluppare: questi insegnanti rappresentano un patrimonio importante per il nostro Paese che non può essere disperso;
    fermo restando il principio costituzionale di accesso agli uffici pubblici per concorso, negli ultimi anni abbiamo assistito alla stratificazione di diverse e contraddittorie modalità di abilitazione e accesso all'insegnamento: tale disordine può essere imputato a tutti fuorché agli insegnanti: in assenza di specifici e necessari correttivi è forte il rischio di escludere dalla scuola proprio quelle competenze che essa stessa ha formato al proprio interno, investendo ingenti risorse economiche e di tempo che andrebbero quindi perdute;
    è quindi necessario assicurare la valorizzazione e l'inclusione degli insegnanti in questione, attraverso strumenti legittimi e modalità idonee che tuttavia colgano appieno questo obiettivo,

impegna il Governo

   a valutare, anche attraverso un costante e puntuale monitoraggio, gli effetti applicativi della riforma, adottando tutti gli atti di competenza e necessari perché l'obiettivo di non disperdere queste professionalità attraverso la stabilizzazione dei contratti di lavoro dei docenti precari sia pienamente colto;
   a definire, quindi, canali e modalità di selezione efficaci, al fine di non disperdere queste professionalità già presenti nella scuola, con particolare riguardo ai docenti che per più tempo hanno insegnato nella scuola stessa;
   a prevedere, di conseguenza, forme di concreta valorizzazione dell'esperienza e dell'anzianità maturata sul campo dai docenti nella definizione delle prossime procedure concorsuali.
9/2994-B/89Damiano, Agostini, Amendola, Baruffi, Blazina, Campana, Carloni, Cominelli, Carnevali, Carocci, Casellato, Cassano, Capone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Ginefra, Incerti, Lauricella, Manciulli, Manzi, Mariano, Marroni, Mauri, Meta, Miccoli, Montroni, Pagani, Rampi, Romanini, Sani, Scuvera, Vico, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR) è stato istituito con il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, di recepimento della direttiva comunitaria n. 2000/43 CE ed opera nell'ambito del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri;
    l'UNAR ha la funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio e in condizioni di imparzialità, l'effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull'operatività degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni e di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere e il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso. In particolare UNAR svolge inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori nel rispetto delle prerogative dell'autorità giudiziaria;
    l'UNAR nell'esercizio delle proprie funzioni è stata più volte soggetta a critiche per aver travalicato le proprie competenze. La Presidenza del consiglio dei ministri è stata più volte interessata, in modo ufficiale, con lo strumento del sindacato ispettivo, in merito ad una gestione non sempre coerente delle attività istituzionali dell'UNAR;
    l'UNAR nel 2014 ha finanziato un piano di azioni pilota volte alla diffusione della cultura gender nelle scuole;
    il progetto finanziato dall'UNAR mette in evidenza una programmazione già avviata e sperimentata all'interno delle scuole della cosiddetta cultura gender;
    se, stando alle dichiarazioni del Governo circa l'assoluta estraneità della volontà di istituzionalizzare progetti volti all'educazione gender all'interno delle scuole, non si ritenga che le iniziative avviate dall'UNAR siano censurabili in quanto non in linea con l'indirizzo politico manifestato dall'Esecutivo,

impegna il Governo

a provvedere all'immediata interruzione di tutte le attività svolte dall'UNAR, con particolare riferimento a quelle attinenti all'educazione scolastica.
9/2994-B/90Bossi, Fedriga, Fucci.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 prevede che la Pubblica Amministrazione prima di procedere a nuovo reclutamento di personale per coprire posti vacanti nella dotazione organica debba esperire una procedura di mobilità;
    il comma 108 del provvedimento in esame prevede un piano straordinario di mobilità per la scuola, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, da avviarsi per l'anno scolastico 2016/2017;
    la deroga al vincolo triennale prevista dal comma 108 determina il rischio per i docenti che già da anni lavorano lontani dalle proprie case e dalle proprie famiglie di trovarsi ora superati nell'assegnazione della sede da colleghi assunti negli anni 2013/2014 e 2014/2015, e che quindi non hanno, per ovvi motivi temporali, superato il vincolo triennale;
    la possibilità di accedere alla mobilità prevista per il 2016/2017 per tutti i docenti e, quindi, anche per i neoassunti, determinerà un numero di richieste superiore all'offerta, in particolar modo nelle regioni del sud, gravate da una situazione di esubero di personale soprattutto nella scuola primaria;
    di conseguenza i docenti, ai quali sarà stata data la possibilità di candidarsi su più province, si vedranno accettare la domanda di trasferimento in una provincia diversa da quella di residenza, continuando a trovarsi nelle medesime condizioni in cui sono ora;
    la mobilità volontaria determinerà inoltre la perdita di titolarità per i docenti già di ruolo, anche da moltissimi anni, poiché saranno inseriti negli albi territoriali in attesa di essere scelti da un dirigente scolastico, senza alcuna certezza che ciò accadrà, in una condizione di precarietà esasperante;
    questi docenti attendono da anni di potersi ricongiungere ai propri figli e alle proprie famiglie, e la nuova normativa rischia di produrre una enorme mole di contenzioso,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di un meccanismo che consenta ai docenti che hanno già superato il vincolo triennale una preferenza nell'assegnazione delle sedi.
9/2994-B/91Nastri.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 16 del provvedimento in esame prevede di promuovere «nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni», richiamando l'articolo 5 della legge 15 ottobre 2013, n. 119, ai sensi del quale è predisposto il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;
    nel caso di specie non appare chiara l'interpretazione che si vorrà dare alla norma con riferimento alla violenza e discriminazione di genere, né sono specificate le modalità di attuazione ed i contenuti formativi dei corsi volti ad introdurre l'educazione alla parità tra i sessi,

impegna il Governo

   a specificare che qualsiasi attività inserita nel piano triennale dell'offerta formativa di cui al comma 16 non possa in alcun modo intervenire nella educazione sessuale degli studenti, né con comportamenti espliciti né con argomentazioni equivoche che possano incidere nella sfera di pertinenza educativa familiare, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione e dell'articolo 26 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo;
   a specificare che l'utilizzo del termine «genere» vuole indicare il binomio «uomo-donna», e non aderire assolutamente al paradigma ideologico della teoria del gender;
   a formalizzare il diritto dei genitori ad essere preventivamente informati sui contenuti del piano di offerta formativa per poter esercitare le loro facoltà in attuazione del principio costituzionale in merito alla libertà educativa ex articolo 30 della Costituzione;
   a specificare che quanto previsto dai precedenti impegni del presente atto sia da applicare anche sia alle norme istitutive del Piano di azione straordinaria contro la violenza sessuale sia al medesimo Piano.
9/2994-B/92Giorgia Meloni.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative finalizzate a rivedere il conferimento alla dottoressa Rosa De Pasquale dell'incarico di capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – 3-01595

   LUIGI GALLO, SIMONE VALENTE, MARZANA, BRESCIA, D'UVA, DI BENEDETTO e VACCA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   il Consiglio dei ministri, riunitosi in data 11 giugno 2015, alle ore 18.35 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza di Matteo Renzi e su proposta del Ministro interrogato, ha conferito a Rosa De Pasquale l'incarico di capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero;
   tale dipartimento svolge molteplici funzioni in ambito scolastico e, in particolare, anche nell'area di stato giuridico del personale della scuola; formazione dei dirigenti, del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola. Inoltre, possiede a supporto tre uffici dirigenziali non generali e 30 posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva;
   in riferimento al nuovo capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, si ritiene necessario, però, fare un passo indietro, poiché la Corte dei conti, in data 30 dicembre 2014, aveva già annullato la carica triennale di capo dell'ufficio scolastico regionale della Toscana conferita alla stessa a partire dal 4 settembre 2014;
   nello specifico, dall'esame del curriculum della dottoressa De Pasquale, ex-deputata del Partito democratico, che ha fallito la rielezione parlamentare nel 2013, non emergevano i requisiti di «particolare e comprovata» qualificazione professionale richiesti dal comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, «soprattutto se posti a raffronto con le esperienze maturate dall'interessata rispetto ai compiti connessi all'incarico ad essa affidato». Inoltre, non sembrava sussistere un'indispensabile esperienza «acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali» richiesta dal medesimo comma; non è stata, infine, rilevata nella dottoressa De Pasquale «evidenza di quell'elemento di aggiuntività», necessario «quale presupposto per l'attribuzione dell'incarico dirigenziale a soggetto esterno ai relativi ruoli». Eventualità, questa, che la legge (articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009) consente «solo nell'ipotesi in cui tale qualificazione non sia rinvenibile nell'ambito del personale dirigenziale dell'amministrazione», per ovvie e condivisibili «ragioni di contenimento della spesa pubblica»;
    in base all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, gli uffici scolastici regionali risultano dipendere funzionalmente dai capi dipartimento in relazione alle specifiche materie da trattare. Essi possono, per di più, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, proporre al Ministro «l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale»;
   la dottoressa De Pasquale riveste, oggi, un importante ruolo di direzione, nonostante la Corte dei conti non abbia rinvenuto nel suo curriculum i requisiti indispensabili per assumere un incarico gerarchicamente inferiore a quello che ora le è stato affidato;
   in un momento in cui il concetto di «merito», che campeggia in uno degli otto capi del disegno di legge cosiddetto «La buona scuola» (recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), viene esibito dal Governo Renzi come parafulmine per ogni critica, il Governo decide di compiere, ad avviso degli interroganti, un'azione analoga a quella della vecchia politica, la stessa che negli slogan elettorali aveva dichiarato di voler «rottamare», nominando ai vertici dirigenziali del Ministero una persona «bocciata» per ben due volte: dalla Corte dei Conti e dai cittadini alle elezioni –:
   se non ritenga opportuno sollevare la dottoressa De Pasquale dall'incarico affidatole, giacché reputata in passato non idonea a ricoprire una carica addirittura gerarchicamente inferiore a quella rivestita attualmente e se non intenda attendere che la Corte dei conti si pronunci nuovamente in merito. (3-01595)


Iniziative di competenza volte a fronteggiare le criticità connesse alla gestione del personale e delle province, alla luce del processo di riorganizzazione previsto dalla legge n. 56 del 2014 – 3-01596

   GIGLI. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   una delle riforme qualificanti del Governo è rappresentata dalla legge di riforma di province e città metropolitane, cosiddetta legge Delrio (legge n. 56 del 2014), che prevede una serie di provvedimenti attuativi in capo a Stato e regioni;
   a complicare il cronoprogramma di questi adempimenti è stata la legge di stabilità per il 2015 che ha introdotto nuove scadenze e regole per il comparto;
   la sezione autonomie della Corte dei conti, nel referto «Il riordino delle province – Aspetti ordinamentali e riflessi finanziari» inviato al Parlamento, ha analizzato con precisione il processo di riorganizzazione a un anno dall'entrata in vigore della legge di riforma, facendo una prima valutazione degli effetti delle norme sugli andamenti finanziari delle province, sugli equilibri e sul rispetto del patto di stabilità;
   la Corte dei conti ha rilevato, in particolare, che tali ritardi e difficoltà nella fase attuativa, riguardano il riordino delle funzioni delegate o trasferite alle province e sono solo quattro le leggi regionali (Liguria, Toscana, Umbria e Marche) emanate al riguardo;
   si ricorda che il passaggio delle funzioni non fondamentali alle regioni doveva avvenire entro l'8 ottobre 2014 e che il personale da assegnare alle funzioni riorganizzate e quello da mettere in mobilità doveva avvenire entro il 31 marzo 2015;
   inoltre, dal punto della gestione finanziaria degli enti territoriali, ad esercizio finanziario 2015 inoltrato, l'onere della spesa del personale soprannumerario e delle funzioni non fondamentali che doveva essere trasferito su altri enti resta ancora a carico delle province. Ne consegue che una parte della spesa, soprattutto quella per il personale, grava su una gestione che non avrebbe invece dovuto considerarla nel proprio programma finanziario –:
   quali iniziative urgenti di competenza, di concerto con gli altri attori interessati, intenda adottare, da una parte, per dare sicurezza e garanzia ai circa ventimila dipendenti delle province e a quanti di questi siano stati già trasferiti e, dall'altra, per tamponare una situazione che rischia di compromettere i precari equilibri finanziari degli enti locali. (3-01596)


Iniziative volte a evitare una pronuncia di condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea in relazione alle procedure di smaltimento dei rifiuti in Campania – 3-01597

   CALABRÒ, DE MITA e DE GIROLAMO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   nel territorio della regione Campania sono stoccate – in circa 22 siti – circa 4.000.000 di ecoballe, che rappresentano un'emergenza ambientale per la regione;
   la gestione dei siti di stoccaggio costa ai cittadini campani circa 15.000.000 euro annui per le attività di gestione, sorveglianza, monitoraggio, prelievo e smaltimento del percolato, nonché per canoni di affitto (11 siti di stoccaggio risultano di proprietà privata);
   per tali ecoballe si sono prospettate, nel tempo, diverse soluzioni per lo smaltimento definitivo, senza che, ad oggi, si sia mai trovata una soluzione definitiva;
   la Commissione europea ha deferito la Repubblica italiana innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-653/13), in quanto l'Italia non avrebbe adottato le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-297/08, nella quale è stato dichiarato che «la Repubblica italiana, non avendo adottato, per la regione Campania, tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, non avendo creato una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 4 e 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti»; conseguentemente «la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE»;
   la sentenza della Corte di giustizia, che sarà depositata il 16 luglio 2015, verosimilmente condannerà l'Italia a pesanti sanzioni pecuniarie per l'inadempimento della regione Campania nella definizione e attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti e, probabilmente, anche per la vicenda delle ecoballe –:
   quali urgenti iniziative, anche di carattere normativo, intenda assumere al fine di garantire lo smaltimento delle ecoballe, anche in considerazione dell'ipotesi che la Corte di giustizia potrebbe condannare l'Italia ad una sanzione pecuniaria di circa 90.000.000 di euro all'anno.
(3-01597)


Elementi ed iniziative in merito alle agevolazioni contributive previste dalla legge n. 564 del 1996 a beneficio dei soggetti chiamati a ricoprire cariche sindacali – 3-01598

   SOTTANELLI e ANTIMO CESARO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo n. 564 del 1996 dispone in merito alla contribuzione figurativa e alla copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione relativamente alla pensione dei sindacalisti, che, in base alla norma, sarebbe costituita soltanto dall'ultimo mese di stipendio percepito. In questo modo per un sindacalista è sufficiente lavorare pochi mesi, o anche uno soltanto, per avere accesso ad una pensione calcolata come se quello stipendio fosse stato percepito per tutta la vita lavorativa;
   la norma in questione, che ha alimentato diverse polemiche, concede a dirigenti e dipendenti sindacali la possibilità di ottenere una pensione integrativa di decine di migliaia di euro all'anno, attraverso il semplice pagamento di un mese di contributi. È evidente come l'intera pensione del sindacalista pesa sulle spalle dell'Inps, e quindi dei cittadini;
   critiche sono state mosse anche da Tiziano Treu, ex Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che ha dichiarato che la norma del 1996 si è rivelata «troppo costosa e ingiustificata» e che «a pensarci bene, siccome si sono verificati degli abusi, si poteva pensare a dei limiti», annunciando l'intenzione di effettuare delle ispezioni, ma solo «là dove ci siano delle segnalazioni ragionevoli» –:
   quale sia il numero dei sindacalisti e la durata del tempo in cui hanno usufruito dell'agevolazione loro concessa dalla legge n. 564 del 1996 e in che misura la norma abbia inciso sul bilancio a carico dell'Inps e quali urgenti iniziative, anche di carattere normativo, il Ministro interrogato intenda attuare per sanare l'ingiustizia creata dalla norma citata, che grava sul bilancio dello Stato, proprio in questo momento di grave crisi economica.
(3-01598)


Orientamenti del Governo in relazione all'adozione di ulteriori misure di salvaguardia per i lavoratori cosiddetti esodati – 3-01599

   SIMONETTI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, RONDINI e SALTAMARTINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   come si apprende anche dalla stampa è stata avviata un'iniziativa – in tema di active ageing – al fine di analizzare e monitorare la platea degli esodati attraverso la compilazione di una scheda per la rilevazione delle persone prossime alla pensione e rimaste disoccupate a seguito di accordo collettivo o individuale per la risoluzione del rapporto di lavoro precedente al 1o gennaio 2012, o per accordi di mobilità siglati entro la stessa data;
   la «Rete dei comitati degli esodati», i diretti interessati e il Comitato della rete esodati ritengono poco proficuo che si debba procedere ad un sondaggio su base volontaria per raccogliere informazioni di cui il Ministero e/o l'Inps dovrebbero essere già in possesso;
   inoltre, la Rete ha lamentato la mancanza di un'estesa e diffusa campagna pubblicitaria di tale censimento, che possa garantire la partecipazione ed il coinvolgimento di tutti gli interessati, e che la formulazione del questionario impedisce di tener conto di tutti i casi coinvolti nella questione cosiddetta degli esodati;
   gli interroganti, condividendo le osservazioni dei comitati, temono che tale censimento possa portare a sostenere, come dichiarato nel novembre 2014 dal direttore generale dell'Inps, nell'ambito della sua audizione, che i sei provvedimenti di salvaguardia susseguitisi dal dicembre 2011 al settembre 2014 hanno interamente coperto la platea degli esodati;
   invero, gli interroganti sono ben consci dell'esistenza ancora di centinaia di persone da salvaguardare e di casistiche completamente escluse dai precedenti sei provvedimenti di salvaguardia, pur avendone pieno diritto in quanto rimasti privi di copertura reddituale da lavoro, da ammortizzatore e da pensione, a seguito dell'entrata in vigore della «riforma Fornero» (articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011), tant’è che sono tra i promotori in Parlamento di un'iniziativa legislativa relativa ad una settima – e si auspica definitiva – salvaguardia, che utilizza a copertura degli oneri le risorse già stanziate e non ancora utilizzate del «fondo esodati» (articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012) e segue ai fini della tutela degli aventi diritto il criterio del mese dopo mese in base al conseguimento dei requisiti per l'accesso alla pensione secondo le regole previgenti al decreto-legge n. 201 del 2011 –:
   di quali argomenti disponga il Governo al riguardo, quali siano i suoi orientamenti sulla materia e, in particolare, se intenda, per quanto di competenza, favorire un rapido iter della proposta della Lega Nord sulla cosiddetta settima salvaguardia. (3-01599)


Iniziative volte a garantire una gestione corretta e trasparente delle risorse finanziarie afferenti ai fondi interprofessionali per la formazione – 3-01600

   RIZZETTO, BARBANTI, BALDASSARRE, ARTINI, PRODANI, SEGONI, TURCO, BECHIS e MUCCI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   i fondi interprofessionali, nati nel 2003, sono organismi associativi, gestiti dalle parti sociali (sindacati, associazioni di imprese) per finanziare piani formativi aziendali;
   le risorse utilizzate provengono dalle società iscritte al fondo, attraverso l'importo pari allo 0,30 per cento trattenuto dagli stipendi dei loro dipendenti e versato all'Inps mensilmente, che la legge n. 388 del 2000 destina obbligatoriamente alla formazione;
   le risorse recuperabili dalle società sono circa 50 euro annui per ogni dipendente (80 euro lordi sono il trattenuto medio, diventano circa 50 euro tenuto conto del 30 per cento trattenuto dai fondi per compensare la propria gestione) e, poiché i fondi sono 22 con, mediamente, 500.000 iscritti, si stima che il business sia di circa 800 milioni di euro l'anno, ma potrebbe essere di un importo di gran lunga superiore, tenuto conto delle risorse trattenute ma non dichiarate;
   le aziende possono usufruire di queste risorse solo iscrivendosi ad un fondo, attraverso una procedura gratuita, effettuabile dai consulenti del lavoro;
   ad oggi l'iscrizione ai fondi interprofessionali non implica l'obbligatorietà della firma del legale rappresentante, generando il fenomeno di iscrizioni «selvagge», che addirittura avvengono, talvolta, all'insaputa delle stesse aziende;
   sebbene al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia riconosciuta un'attività di vigilanza e monitoraggio nella gestione dei fondi, a parere dell'interrogante non vengono svolte delle idonee procedure di controllo. Ciò ha generato un sistema formativo dequalificato, totalmente autoreferenziale, in cui, come predetto, le aziende spesso si ritrovano iscritte ad un fondo senza esserne a conoscenza, non avendo neppure il diritto di accedere direttamente ai propri dati di cumulato presso l'Inps. Infatti, la procedura informatica, Fondi reports, che consentirebbe tale verifica, oggi è consultabile solo per il tramite dei fondi, mentre dovrebbe essere estesa anche alle aziende. Sul punto, l'Inps dichiara di aver già chiesto l'autorizzazione per l'estensione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel 2009, ma essa fu negata, ad avviso degli interroganti, immotivatamente per l'opposizione di quasi tutti i fondi;
   attualmente la legislazione in argomento prevede che le risorse economiche del fondo non utilizzate nel biennio dalle aziende per i progetti formativi dovrebbero essere messe a bando dal fondo di riferimento o restituite all'Inps entro un triennio;
   tuttavia, secondo una serie di circolari ministeriali di dubbia interpretazione, di fatto, la restituzione avviene da parte dei fondi in modo totalmente discrezionale, sia rispetto alle tempistiche che al quantum, che pare sia il 30 per cento del cumulato, per quelle che appaiono «prassi di cartello»;
   alcuni fondi restituiscono il denaro all'Inps addirittura dopo un quinquennio e non si può escludere che vi siano casi in cui il denaro inutilizzato non sia stato restituito e possa essere ancora interamente giacente presso i fondi, data l'assenza di idonei controlli;
   le criticità dei fondi sono state più volte evidenziate dalla stampa, in particolare da un articolo de Il Fatto quotidiano del 4 febbraio 2015 – intitolato «L'oscuro mondo dei fondi interprofessionali» – che in riferimento alle somme accumulate parla di una mole di denaro non rendicontato e non sottoposto ad alcun controllo, la cui gestione è il risultato «di accordi e complicità tra sindacati e associazioni imprenditoriali»;
   pertanto, si ritiene che nella gestione dei fondi sussistano evidenti meccanismi devianti, che devono essere urgentemente corretti con l'adozione di interventi normativi che prevedano la stipula di contratti ad enti ed imprese per regolare il rapporto con i fondi, nonché un adeguato sistema di controllo, che, tra l'altro, stabilisca la possibilità per tutti gli attori coinvolti di accedere ai dati, aziende comprese;
   il sistema di gestione e funzionamento di tali fondi sembra agli interroganti dunque essere governato da logiche che potrebbero far venire meno l'interesse ad impiegare il denaro raccolto in attività formative a vantaggio di una raccolta di iscrizioni dalle aziende che procurino risorse alle casse dei fondi;
   per le considerevoli criticità predette sui fondi interprofessionali non sono accettabili le dichiarazioni di Confindustria emerse da un articolo de Il Sole 24 ore, del 2 luglio 2015, con le quali reclama addirittura maggiore autonomia dei fondi e respinge l'adozione di vincoli di carattere pubblicistico –:
   se e quali iniziative urgenti intenda adottare per stabilire i criteri per una gestione trasparente e controllata delle risorse finanziarie pubbliche dei fondi, garantendo un corretto utilizzo delle stesse. (3-01600)


Iniziative volte ad assicurare continuità occupazionale al personale a progetto e a tempo determinato della società Italia Lavoro – 3-01601

   VALERIA VALENTE, GNECCHI, ALBANELLA, BARUFFI, BOCCUZZI, CASELLATO, DELL'ARINGA, DI SALVO, GIACOBBE, GRIBAUDO, INCERTI, PATRIZIA MAESTRI, MARTELLI, MICCOLI, PARIS, GIORGIO PICCOLO, ROTTA, SIMONI, TINAGLI, ZAPPULLA, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   con interrogazione a risposta immediata in commissione n. 5-05056 svolta il 18 marzo 2015, seduta n. 394, è stata segnalata l'esigenza di assicurare continuità occupazionale e riconoscimento professionale ai collaboratori a progetto e a tempo determinato di Italia lavoro s.p.a., nel quadro della realizzazione e del conseguimento dei risultati previsti dai programmi e progetti di competenza di Italia lavoro s.p.a., quale azienda totalmente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ente strumentale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale;
   in particolare, si è sollecitata la possibilità di conseguire continuità occupazionale e riconoscimento professionale anche attraverso la predisposizione di appositi percorsi di stabilizzazione dei suddetti lavoratori;
   il Ministero, a mezzo del rappresentante incaricato della risposta all'interrogazione, rese noto che erano state già stanziate risorse comunitarie provenienti dai vari programmi in corso, in favore di Italia lavoro s.p.a., per importi che avrebbero consentito il sostanziale mantenimento del bacino di risorse umane impegnate nei vari progetti dell'azienda, precisando, nell'occasione, l'intervenuta approvazione e il finanziamento di progetti ulteriori per un importo complessivo pari a euro 61.904.026,40 (finanziati nell'ambito della programmazione del fondo sociale europeo 2014-2020 – programma operativo nazionale sistemi di politiche attive (pon spao), la cui realizzazione avrebbe coinvolto numerose figure professionali) ed evidenziando, altresì, che, nel quadro della programmazione del fondo sociale europeo 2014-2020, risultavano già approvati e finanziati ulteriori progetti per un importo complessivo pari a euro 40.923.374,08;
   nella medesima occasione risulta essere stata prospettata la stipula di un apposito accordo aziendale riguardante il personale impiegato mediante collaborazioni coordinate e continuative, in relazione alle imminenti modifiche legislative che avrebbero comportato il superamento delle collaborazioni a progetto;
   con il «Jobs act» – nel quadro delle disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive a norma dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 – è prevista l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione-Anpa, partecipata da Stato, regioni e province autonome e vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il conferimento alla medesima delle competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive ed aspi e l'imminente commissariamento della società Italia lavoro s.p.a., rispetto al quale non sembrano emergere chiare disposizioni sul futuro di dipendenti e precari della suddetta società;
   nel contempo, pur essendosi svolte apposite procedure per le vacancies di Italia lavoro s.p.a., le stesse non hanno conseguito alcun esito, in termini di stabilizzazione dei soggetti precari favorevolmente selezionati, anche in ragione dell'intervenuta emanazione del decreto legislativo n. 81 del 2015 e la conseguente abolizione della disciplina normativa delle collaborazioni a progetto, imponendosi, allo stato, l'attivazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (eventualità, questa, peraltro, già prospettata dalla stessa azienda nell'effettuazione della procedura selettiva delle vacancies);
   i 450 esperti in politiche attive e servizi all'impiego che hanno favorevolmente superato le anzidette selezioni pubbliche promosse da Italia lavoro s.p.a., pertanto, ad oltre un mese dalla pubblicazione delle graduatorie definitive dei vincitori, avvenuta sin dal 9 giugno 2015, non risultano contrattualizzati;
   in Campania, in particolare, in un contesto di specifico disagio economico-sociale a tutti noto, i vincitori delle vacancies di Italia lavoro s.p.a. risultano da mesi senza lavoro e, in molti casi, del tutto privi di alcun sostegno reddituale a causa dei ritardi nell'erogazione dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata (dis-coll);
   come noto, per poter derogare alla richiamata disciplina di cui al decreto legislativo n. 81 del 2015 in materia di collaborazione coordinata e continuativa, è necessario un preliminare accordo sindacale che motivi le esigenze di settore e organizzative che rendono necessario, per l'azienda, l'utilizzo della tipologia contrattuale in questione –:
   quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di dar seguito agli impegni assunti in occasione dell'interrogazione citata in premessa e, più specificamente, perché si addivenga alla sollecita definizione dell'accordo sindacale occorrente alla stipula dei contratti con i 450 precari vincitori delle predette procedure selettive vacancies di Italia lavoro s.p.a. (3-01601)


Iniziative finalizzate a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali della società Roma Multiservizi – 3-01602

   MARCON, AIRAUDO e ZARATTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche», cosiddetto salva Roma, ha disposto un piano di riequilibrio volto ad affrontare l'allarmante situazione connessa al livello del debito capitolino;
   all'articolo 16 («Disposizioni concernenti Roma Capitale»), comma 2, è infatti previsto un piano triennale di riequilibrio strutturale del bilancio, al cui interno sono contenute misure per il contenimento dei costi, molte delle quali dedicate alle società partecipate;
   in particolare, nell'ambito delle società partecipate, si prevede, alla lettera e) del sopra citato comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 16 del 2014: «procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla fusione delle società partecipate che svolgono funzioni omogenee, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, nonché alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune»;
   nel suddetto piano di riequilibrio, adottato con una deliberazione della giunta capitolina del 3 luglio 2014 (su cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha dato parere favorevole l'8 agosto 2014), si prevede una riduzione della spesa corrente di circa 440 milioni di euro nel triennio;
   nel capitolo del piano di riequilibrio dedicato alle società partecipate, alcune misure sono dedicate alla società Roma multiservizi spa, dedicata, come leggibile sul portale web della società, a garantire standard di igiene, sicurezza e agibilità comunque ritenuti di interesse pubblico, operando, in particolare, presso le scuole comunali e statali, asili nido, aree verdi, monumentali e archeologiche, spiagge ed edifici e spazi ad uso pubblico;
   la Roma multiservizi spa è una società partecipata al 51 per cento da Ama spa, società del comune di Roma che opera per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per l'espletamento dei servizi cimiteriali e mantenimento del decoro urbano, e al 49 per cento da Manutencoop spa;
   nel sopra citato piano di riequilibrio strutturale, si prevedeva per la Roma multiservizi spa la «dismissione totale, coerentemente con le modalità di legge e l'attenzione rivolta alla salvaguardia dei livelli occupazionali»;
   in data 24 giugno 2014 è stata approvata dall'assemblea capitolina una mozione sottoscritta da alcuni consiglieri del Partito democratico e di Sinistra, ecologia e libertà, che impegnava il sindaco e la giunta a predisporre un percorso di valorizzazione nella cessione delle quote di Ama spa in Roma multiservizi spa mediante la cessione con gara della partecipazione, prorogando, altresì, il contratto per la gestione delle attività presso le scuole comunali, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali; la mozione richiedeva, inoltre, la revoca della richiesta preliminare di fornitura alla convenzione Consip, che aveva affidato i servizi di assistenza, pulizia e manutenzione delle scuole al consorzio Cnns, aggiudicatario del lotto Consip per le scuole del Lazio;
   la Consip, società per azioni del Ministero dell'economia e delle finanze, è la centrale acquisti della pubblica amministrazione al cui servizio opera secondo criteri di contenimento della spesa definiti dal Governo;
   a seguito dell'approvazione della mozione da parte dell'assemblea capitolina, la giunta e il sindaco di Roma hanno revocato la convenzione Consip, non essendo il consorzio affidatario in grado di garantire la tutela dei livelli occupazionali, come reso evidente dal rifiuto delle organizzazioni sindacali dell'accordo in peius circa le condizioni lavorative del personale;
   la mozione ha impegnato anche la giunta capitolina a prorogare, in base ai tempi indicati dal decreto-legge «salva Roma», il contratto relativo ai servizi presso le scuole comunali;
   la Roma multiservizi spa conta una dotazione organica di circa 3.800 unità;
   nel corso degli ultimi mesi sono stati numerosi i casi di procedure di mobilità o licenziamento attivate dalla società Roma multiservizi spa, tra cui i 48 addetti del servizio del verde, senza lavoro da più di un anno;
   il contratto di appalto concernente il global service scolastico, ossia i servizi di pulizia e manutenzione del verde delle scuole d'infanzia e degli asili nido, nonché di trasporto e accompagnamento, scaduto e prorogato nel corso degli ultimi anni e che riguarda circa 2.600 lavoratori, è stato al centro negli ultimi mesi di accese proteste da parte dei lavoratori stessi;
   in data 5 giugno 2015 è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento del sopra citato servizio, che scorpora lo stesso in cinque lotti, senza garanzie, di fatto, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali, non essendo stato integrato con la clausola sociale, come richiesto da lavoratori e organizzazioni sindacali –:
   quali siano le iniziative che il Ministro interrogato ha intenzione di intraprendere al fine di garantire la tutela dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali dei lavoratori della società Roma multiservizi spa, impegnandosi attivamente per una soluzione positiva in grado di coniugare le esigenze di risanamento del bilancio capitolino e la salvaguardia del posto di lavoro di 3.800 lavoratori.
(3-01602)


Iniziative per il ripristino di un adeguato collegamento stradale fra la parte orientale e quella occidentale della Sicilia, a seguito del cedimento del viadotto Himera avvenuto nel mese di aprile 2015 – 3-01603

   PRESTIGIACOMO, PALESE, CATANOSO, RICCARDO GALLO, GIAMMANCO e FRANCESCO SAVERIO ROMANO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   in data 10 aprile 2015, sull'autostrada A19 Catania-Palermo, all'altezza del viadotto Himera, al chilometro 61, tra gli svincoli di Scillato e Tremonzelli, in direzione del capoluogo etneo, hanno ceduto due piloni a causa di un movimento franoso che ha interessato la strada provinciale n. 24 Scillato-Caltavuturo;
   a quasi tre mesi dal verificarsi del fenomeno di dissesto, il viadotto Himera risulta ancora chiuso ed impraticabile e l'autostrada A19, unica infrastruttura di collegamento tra la parte occidentale e quella orientale della Sicilia, è completamente bloccata;
   il 3 luglio 2015 è stato pubblicato, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il piano degli interventi, predisposto dal commissario delegato Marco Guardabassi, di attuazione delle misure per il superamento dell'emergenza in seguito al movimento franoso che ha interessato il viadotto Himera 1 dell'autostrada A19 Palermo-Catania verificatosi ad aprile 2015;
   tale piano prevede la demolizione/decostruzione della carreggiata in direzione Catania, l'intervento di adeguamento della strada provinciale n. 24 alle condizioni necessarie per la circolazione del traffico veicolare autostradale e l'intervento di realizzazione della rampa di innesto in autostrada;
   la stima dei costi di attuazione ammonta a più di nove milioni di euro e i tempi sono stati stimati «in via precauzionale» al «massimo dei tempi amministrativi e operativi nell'ambito comunque di procedure emergenziali, che consentano di evitare al massimo i disagi della brutta stagione per restituire quanto prima l'arteria al trasporto di merci e persone»;
   il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha tentato di chiarire, con una nota, che si potrebbe arrivare «alla durata di un mese anziché i due mesi previsti, con conseguente gara e affidamento dei lavori auspicabilmente all'inizio del mese di agosto»;
   il 14 aprile 2015 il Ministro interrogato tranquillizzava la popolazione locale e gli autotrasportatori, recandosi di persona a fare un sopralluogo e dichiarando: «Abbiamo studiato efficacemente una soluzione che dovrebbe consentire nell'arco di tre mesi da oggi di ripristinare il traffico con un piccolo bypass. I tecnici sono molto tranquilli sui tempi di realizzazione, penso che daremo una risposta molto rapida perché parliamo di un tratto di strada di un chilometro e mezzo»;
   nella realtà la deviazione è di più di 20 chilometri e passa attraverso strade tortuose di montagna, tanto da creare seri problemi agli spostamenti nell'isola;
   al progetto di ripristinare un volo aereo sulla tratta Palermo-Catania non è stato dato seguito, né si è parlato di migliorare l'infrastruttura ferroviaria;
   i Governi, nazionale e regionale, hanno deciso di cassare il progetto del ponte di Messina, ma nel contempo non hanno investito in quelle infrastrutture di trasporto e mobilità di cui la Sicilia ha assoluta necessità;
   la regione Sicilia è in balia di un degrado strutturale, al quale né il Governo nazionale, né quello regionale pare sappiano porre un limite –:
   quali iniziative, a parte quelli che gli interroganti giudicano i consueti proclami, il Governo abbia concretamente posto in essere al fine di intervenire sullo stato drammatico della viabilità in Sicilia e quali siano i tempi reali per un ripristino effettivo e dignitoso del collegamento fra la parte orientale e quella occidentale dell'isola. (3-01603)