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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 7 luglio 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 7 luglio 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Benamati, Berlinghieri, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fauttilli, Fava, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gagnarli, Galgano, Gallinella, Garofalo, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giammanco, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kronbichler, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Merlo, Meta, Migliore, Monaco, Nicoletti, Orlando, Pes, Picchi, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Sberna, Scagliusi, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Simonetti, Sisto, Speranza, Tidei, Tofalo, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Benamati, Berlinghieri, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fauttilli, Fava, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Gagnarli, Galgano, Gallinella, Garofalo, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giammanco, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kronbichler, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Monaco, Nicoletti, Orlando, Pes, Picchi, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Sberna, Scagliusi, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Simonetti, Sisto, Speranza, Tabacci, Tidei, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 6 luglio 2015 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   GNECCHI ed altri: «Nuove norme per la concessione della “Stella al merito del lavoro”» (3211).

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

  La proposta di legge FERRARESI ed altri: «Modifiche agli articoli 24 e 26 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e abrogazione dell'articolo 30-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti previsti nell'ambito della riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero» (3063) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Gagnarli.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

  La proposta di legge n. 3140, d'iniziativa dei deputati CAPARINI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

  I Commissione (Affari costituzionali):
  CAPARINI ed altri: «Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali» (3140) Parere delle Commissioni V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

   VI Commissione (Finanze):
  DI LELLO ed altri: «Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario mediante la separazione tra banche commerciali e banche d'affari» (762) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X e XIV;
  S. 1259. – Senatori GIANLUCA ROSSI ed altri: «Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi» (approvata dal Senato) (3209) Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 6 luglio 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito all'adesione della Repubblica di Moldova all'accordo sugli appalti pubblici (COM(2015) 325 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015) 325 final – Annex 1), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 18 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 12 e 13, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2015-2017 (187), cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2014.

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 luglio 2015.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il piano strategico nazionale della portualità e della logistica (188).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 agosto 2015.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati (189).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 1o agosto 2015.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative volte a preservare il potere d'acquisto delle retribuzioni dei dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio nella Confederazione elvetica, alla luce delle oscillazioni nel rapporto di cambio tra euro e franco svizzero – 3-01257

A)

   TACCONI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
   la recente decisione della Banca nazionale svizzera di rimuovere il tetto minimo per il cambio fra euro e franco svizzero introdotto oltre 3 anni fa, il 6 settembre 2011, ha prodotto pesanti ripercussioni sulle retribuzioni dei dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio nella Confederazione elvetica;
   tutto il personale di ruolo e quello a contratto assunto dopo il 2003 è pagato in euro: il crollo improvviso del cambio a seguito della decisione della Banca centrale ha provocato una drastica diminuzione del potere d'acquisto che nei primi giorni aveva toccato addirittura il 30 per cento, per assestarsi poi intorno al 20 per cento dopo gli ultimi «rimbalzi» dell'euro;
   analoghe situazioni di precarietà e insicurezza si sono venute a creare anche in altre aree geografiche, in particolare nell'area dollaro, a causa del progressivo indebolimento dell'euro rispetto ad altre monete «forti»;
   l'articolo 2, comma 71, della legge di stabilità per il 2015 stabilisce che, a far data dal 1o luglio 2015, il Ministero procederà ad una revisione globale dei coefficienti di sede sulla base di rilevamenti obiettivi;
   la vigente normativa prevede anche, con decorrenza il 1o gennaio di ogni anno, la rimodulazione dei coefficienti di sede sulla base di parametri obiettivi legati, soprattutto, alle variazioni del costo della vita e delle condizioni di disagio e sicurezza;
   l'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come novellato dal decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, stabilisce che «di norma la retribuzione degli impiegati assunti localmente è fissata e corrisposta in valuta locale», a meno che non ricorrano particolari motivi;
   il decreto interministeriale n. 033/5949 del 31 dicembre 2002, in deroga a quanto stabilito in linea generale dalla norma appena richiamata, prevede che, «a decorrere dal 1o gennaio 2003, la retribuzione del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatico-consolari e dagli istituti italiani di cultura viene determinata e corrisposta in euro», con ciò, tra l'altro, determinando un'evidente disparità di trattamento rispetto ai loro colleghi assunti prima del 2003;
   nella Confederazione elvetica, in particolare, la retribuzione corrisposta in euro agli impiegati assunti localmente presso le rappresentanze italiane non sembra congrua ed adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati, tanto più a seguito del suddetto crollo dei cambi –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per porre immediato rimedio alla situazione che si è venuta a creare per effetto della svalutazione dell'euro nei confronti di altre monete;
   quali siano i motivi ostativi all'applicazione della norma di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 sopra richiamata;
   se non intenda infine, a tutela di tutte le parti interessate, assumere iniziative per introdurre una norma una che preveda una rimodulazione dei coefficienti di sede ogni qual volta ci sia uno scostamento del tasso di cambio superiore ad una determinata percentuale. (3-01257)


Iniziative a tutela di un cittadino italiano oggetto di minacce in ragione del suo orientamento sessuale da parte di un'organizzazione di estrema destra in Ungheria – 3-01516

B)

   CAMPANA, BARUFFI, IACONO, LODOLINI, ZAMPA, GIUSEPPE GUERINI, MURER, MAGORNO, GARAVINI, VERINI, CAPONE, GIULIETTI, CIMBRO, MANFREDI, GANDOLFI, MARZANO, DE MARIA, MARCHI, ALBANELLA, BORGHI, ZAN, MORANI, BENI, FABBRI, CENNI, SGAMBATO, ARGENTIN, TULLO, GASPARINI, ZARDINI, MALISANI, GIUDITTA PINI, CAROCCI, TARTAGLIONE, VENITTELLI, DI SALVO, CARLONI, MOGNATO, PATRIZIA MAESTRI, RUBINATO, LACQUANITI, CARNEVALI e IORI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
   il 17 maggio 1990 l'Organizzazione mondiale della sanità rimuoveva l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali inserite nella sua classificazione internazionale delle malattie; da allora quel giorno ricopre una particolare importanza per chi ha a cuore l'abolizione delle discriminazioni e dei pregiudizi nei confronti delle persone lgbt (lesbiche, gay, bisessuali e transessuali);
   il 17 maggio 2005 ha avuto luogo in tutta Europa, ad opera delle organizzazioni impegnate nella lotta contro l'omofobia e la transfobia, la prima Giornata internazionale contro l'omofobia;
   la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 18 gennaio 2006, con un'ampia maggioranza formata da sinistre, liberali e popolari, ha definito l'omofobia come «una paura e un'avversione irrazionale nei confronti dell'omosessualità e di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali (lgbt)» e l'ha dichiarata «assimilabile a razzismo, xenofobia, antisemitismo, sessismo»;
   lo stesso Parlamento europeo, con la risoluzione sull'omofobia in Europa del 26 aprile 2007, ha indetto il 17 maggio di ogni anno quale Giornata internazionale contro l'omofobia, dando così una veste istituzionale a quella ricorrenza;
   in un rapporto sull'Ungheria pubblicato nel dicembre 2014, il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha espresso preoccupazione per il «clima di ostilità nei confronti delle persone lgbt sfociato in alcuni casi in discorsi e crimini d'odio a loro mirati»;
   il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha invitato le autorità ungheresi «ad adottare tutte le misure necessarie affinché i casi di violenza fisica e non contro le persone lgbti siano prontamente e adeguatamente investigati, perseguiti e sanzionati»;
   il partito xenofobo, antisemita e ultranazionalista ungherese Jobbik si è già reso protagonista di dichiarazioni fortemente offensive nei confronti della comunità lgbti;
   il 18 maggio 2015 il sito del quotidiano La Stampa ha pubblicato un articolo dal titolo «Ungheria, minacce di morte e una taglia sul gay italiano», in cui si narra la vicenda di un giovane ligure residente all'estero che è diventato oggetto di una campagna partita da Gyorgy Gyula Zagyva, un ex parlamentare di Jobbik;
   le prime minacce arrivano nell'estate 2014, quando il giovane Andrea Giuliano viene ritratto su un carro del Gay pride di Budapest dove espone una parodia della bandiera dei motociclisti. L'inizio della vicenda di Andrea Giuliano inizia con la pubblicazione di un «articolo» su una «testata giornalistica» neonazista in cui figurano una foto al Pride insieme al suo nome, indirizzo, posto di lavoro, foto scattate fuori dal suo appartamento, riferimenti del suo profilo facebook insieme a parecchi insulti che poi nel forum sono diventati minacce. Da quel punto altre «testate» neonaziste si sono prese cura di spargere la voce, scatenando una reazione a catena;
   da quel momento si moltiplicano gli insulti, le minacce anche fisiche fino a quando sul sito di Jeszenszky, esponente del club «Motociclisti dal sentimento nazionale», appare una taglia: 10 mila dollari per chi lo ammazza. Una vera e propria condanna a morte;
   oggi Andrea Giuliano è sotto processo perché il capo dell'associazione dei motociclisti lo ha querelato per aver esposto quella bandiera e la prossima udienza si terrà a fine giugno 2015;
   si apprende da La Stampa che invece il procedimento intentato per le minacce subite è fermo da diverso tempo;
   per gli interroganti il mondo della politica e delle istituzioni deve affrontare la piaga sociale dell'omofobia al livello nazionale come al livello internazionale, promuovendo concretamente i diritti umani delle persone lgbti nello spirito dei valori fondamentali dell'Unione europea –:
   se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;
   se il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attraverso i propri uffici in loco non intenda prestare assistenza al giovane italiano così duramente colpito nella propria vita;
   se e come il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale intenda intervenire a tutela di un connazionale residente all'estero al fine di garantirgli un'esistenza libera e dignitosa nel rispetto delle libertà civili e al riparo da manifestazioni conclamate di violenza e omofobia che rasentano la persecuzione.
(3-01516)


Iniziative volte alla valorizzazione delle linee ferroviarie turistiche, con particolare riferimento alla tratta percorsa dal cosiddetto Trenino verde della Sardegna – 3-01033

C)

   MURA. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   in diversi territori italiani sono presenti tratte ferroviarie storiche che attraversano contesti di grande valenza naturalistico-ambientale e storico-culturale che, in diversi casi, rappresentano l'unica modalità di accesso e di fruizione dei territori medesimi;
   alcune fra le suddette tratte sono, oggi, destinate, in via esclusiva, al trasporto turistico. Altre sono state dismesse o in fase di dismissione;
   fra le linee turistiche attualmente attive, una fra le più rilevanti, considerata anche l'estensione lungo un'ampia porzione di territorio, è quella denominata «Trenino verde della Sardegna». Linea ferroviaria turistica a scartamento ridotto, gestita dall'Arst (l'Azienda regionale dei trasporti) attraversa complessivamente 404 chilometri di strada ferrata e si articola come segue:
   a) la Mandas-Arbatax, la linea ferroviaria turistica più lunga d'Italia (159 chilometri), che dalle aree interne della Sardegna conduce al mare e attraversa i seguenti comuni: Mandas, Orroli, Nurri, Villanova Tulo, Esterzili, Sadali, Seui, Ussassai, Gairo, Villagrande, Arzana, Lanusei, Elini, Tortolì;
   b) la Isili-Sorgono, linea ferroviaria turistica di 83 chilometri, che attraverso i rilievi del versante ovest del Gennargentu passa nei comuni di: Isili, Nurallao, Laconi, Ortuabis, Meana Sardo, Belvì, Aritzo, Desulo, Tonara, Sorgono;
   c) la Macomer-Bosa, linea ferroviaria turistica di 48 chilometri, che da Macomer, passando per i comuni di Sindia, Tinnura, Tresnuraghes e Modolò, arriva fino alla stazione di Bosa Marina;
   d) la Nulvi-Tempio-Palau, linea ferroviaria turistica di 151 chilometri, che attraversa i comuni di Nulvi, Martis, Laerru, Perfugas, Coghinas, Bortigiadas, Aggius, Tempio, Nurchis, Luras, Calangianus, Sant'Antonio, Arzachena fino a Palau;
   le quattro linee ferroviarie turistiche funzionano in genere da aprile a settembre e rappresentano, a oggi, l'unica modalità di accesso turistico alle aree interne della Sardegna e di collegamento di queste con le coste;
   il viaggio lungo le descritte linee ferrate avviene attraverso locomotive a vapore costruite nei primi decenni del ’900 e vecchie carrozze;
   si tratta di un patrimonio culturale e storico di grande valore: binari, manufatti, stazioni e tracciati che risalgono alla fine del 1800 e ai primi del ’900, intorno al quale negli ultimi 3 decenni è stato costruito un importante ed efficace sistema di offerta turistica territoriale delle aree interne della Sardegna. Sono state avviate diverse iniziative imprenditoriali rivolte alla ristorazione, all'accoglienza ed alla valorizzazione dell'esteso patrimonio archeologico, storico, naturalistico e ambientale, consentendo di far nascere e crescere un'economia indotta che rappresenta un'importante occasione di sviluppo per un territorio ad elevato spopolamento e con poche altre alternative economiche e di lavoro;
   dai dati Arst emerge un costante aumento della domanda di viaggi turistici con il trenino verde, a cui non sempre corrisponde la possibilità di garantire un'offerta adeguata sia a livello qualitativo che quantitativo;
   infatti, il patrimonio ferroviario di cui sopra avrebbe bisogno di manutenzione straordinaria e restyling al fine di assicurare condizioni di viaggio e standard di sicurezza accettabili;
   adeguatamente valorizzato e gestito potrebbe rappresentare un'importante modalità di valorizzazione turistica delle aree interne della Sardegna, come dimostrano le esperienze di ferrovie turistiche già attive in altri territori italiani (Treno blu, Ferrovia Val d'Orcia, Ferrovia turistica Camuna, Ferrovia del Basso Sebino e altre) –:
   se non ritenga:
    a) di acquisire al patrimonio culturale nazionale i binari, manufatti, stazioni e tracciati di maggiore valenza storica e culturale;
    b) di definire, d'intesa con le regioni e i comuni interessati, piani e programmi di valorizzazione turistica del suddetto patrimonio ferroviario che prevedano anche compartecipazioni finanziarie e investimenti di privati;
    c) di inserire gli interventi di manutenzione straordinaria e di restyling del patrimonio ferroviario di cui sopra nei piani strategici «Grandi progetti beni culturali» 2014, 2015 e 2016, finalizzati ad aumentare la capacità attrattiva del Paese;
    d) di inserire gli interventi di manutenzione straordinaria e di restyling del patrimonio ferroviario di cui sopra in altri programmi di investimento. (3-01033)


Iniziative finalizzate a fronteggiare i danni alla produzione delle ciliegie in provincia di Bari, a seguito della recente ondata di maltempo che ha colpito la Puglia – 3-01591

D)

   LOSACCO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   l'anomala ondata di maltempo che ha colpito negli ultimi giorni la Puglia, con violente raffiche di vento, nubifragi e grandinate, ha particolarmente interessato la provincia di Bari;
   purtroppo si registrano significativi danni per quanto concerne i raccolti di ciliegie;
   particolarmente colpite le qualità di bigarreaux, georgia e ferrovia;
   lungo l'asse viario Turi-Sammichele una violenta grandinata ha creato una spessa coltre di ghiaccio sul terreno;
   il comprensorio è uno tra i più noti per la qualità nell'ambito della produzione delle ciliegie di tutto il Paese;
   le organizzazioni di categoria hanno lanciato un allarme circa le conseguenze che questa ondata di maltempo avrà per tutto il settore e hanno evidenziato come anche altre colture, a partire da fragole e albicocche, hanno subito significative ripercussioni negative –:
   se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e se non intenda intervenire per accertarsi di quanto accaduto e attivare un tavolo di confronto in sede ministeriale per tutelare uno dei settori, quello della ciliegia, di maggiore qualità della Puglia. (3-01591)


MOZIONI COLLETTI ED ALTRI N. 1-00921, SBERNA ED ALTRI N. 1-00924, BINETTI E DORINA BIANCHI N. 1-00926, RONDINI ED ALTRI N. 1-00927, BAZOLI ED ALTRI N. 1-00928, PALESE N. 1-00930, PAGLIA ED ALTRI N. 1-00931, MATARRESE ED ALTRI N. 1-00932 E RAMPELLI ED ALTRI N. 1-00939 CONCERNENTI INIZIATIVE VOLTE A SOSPENDERE LE PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE RELATIVE AD IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    secondo uno studio di Accord, servizio di consulenza e mediazione, nel 2014 i casi di pignoramenti e le esecuzioni immobiliari sono stati 5.500, con un incremento a dicembre del 2014 dell'11 per cento rispetto al 2013. Secondo Accord, i primi 10 giorni del 2015 confermano un trend in crescita, tanto che le case pignorate potrebbero superare quota centomila nello spazio di pochi mesi. L'impennata dei pignoramenti e delle esecuzioni immobiliari ha portato ad un incremento delle richieste di aiuto da parte delle famiglie italiane, che si rivolgono a un soggetto terzo in grado di risolvere un problema per loro insormontabile, come la cancellazione del pignoramento sull'immobile, o per impedire la svendita della casa pignorata;
    occorre tutelare espressamente chi rischia di perdere la prima casa poiché in Italia le politiche abitative sono pressoché nulle. Ad esempio, a Genova sono quasi 4000 le famiglie in difficoltà in lista per un alloggio di edilizia residenziale pubblica e il patrimonio edilizio attualmente a disposizione degli enti non è neanche lontanamente sufficiente a soddisfare la richiesta. La situazione non cambia nelle altre città italiane,

impegna il Governo:

   ad assumere immediate iniziative normative che prevedano, fuori dei casi già previsti dalla legge, la sospensione per trentasei mesi della procedura espropriativa immobiliare al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
    a) che l'immobile sia l'unica abitazione adibita ad abitazione principale dal debitore esecutato;
    b) che altri componenti del nucleo familiare del debitore, con lui residenti secondo le risultanze dei registri anagrafici nel medesimo immobile alla data della notifica dell'atto di pignoramento, non siano in atto proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri immobili adibiti a civile abitazione e situati entro 150 chilometri dal comune di residenza e che inoltre, negli ultimi tre anni, non abbiano ceduto a terzi diritti su altri immobili;
    c) che il valore dell'immobile sia inferiore a 300.000,00 euro tranne che per gli immobili ricadenti nei comuni di Roma, Milano, Torino, Bologna, Venezia e Firenze per cui detto limite è pari a 400.000,00 euro, facendo sì che il valore dei fabbricati, ai fini di quanto disposto dalla presente lettera, sia calcolato in misura pari all'importo stabilito ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, moltiplicato per tre, e che, qualora non sia possibile determinare il valore in conformità a quanto previsto dalla presente lettera, il valore sia determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
    d) che l'immobile non sia sottoposto a sequestro e a confisca in attuazione della legislazione contro la criminalità organizzata;
   ad assumere iniziative per prevedere, al contempo, l'istituzione di un fondo, con dotazione annua di almeno dieci milioni di euro, per la remunerazione degli interessi ai creditori la cui procedura esecutiva immobiliare sia stata oggetto di sospensione ex lege che remuneri i creditori ad un tasso di interesse dello 0,5 per cento annuale sul credito vantato, con la previsione che potranno accedere a tale fondo solo i creditori, muniti di titolo esecutivo, che abbiano proceduto a pignoramento ovvero sia intervenuti, a norma dell'articolo 551 del codice di procedura civile, nell'espropriazione immobiliare de quo.
(1-00921) «Colletti, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Sarti, Sibilia, Cancelleri».


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 52, comma 1, lettera g), del decreto-legge n. 69 del 2013, meglio conosciuto come «decreto del fare», ha novellato l'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente n. 602 del 1973, disciplinando l'interruzione delle procedure esecutive sugli immobili adibiti a «prima casa», intraprese da Equitalia;
    in base alla nuova disposizione, per bloccare le esecuzioni esattoriali, gli immobili devono rappresentare gli unici di proprietà del debitore, nonché devono essere adibiti ad uso abitativo e il contribuente vi deve risiedere anagraficamente;
    a seguito di un ricorso, avverso una sentenza, del tribunale di Milano che aveva accolto l'opposizione all'esecuzione immobiliare esattoriale avanzata da un contribuente nei confronti di Equitalia spa, avverso il pignoramento dell'usufrutto vitalizio di un appartamento, già adibito a casa coniugale, la terza sezione civile della Corte di cassazione con sentenza 12 settembre 2014, n. 19270, pur dichiarando inammissibile il ricorso per carenza di interesse, essendo intervenuta la richiamata norma, ha chiarito ulteriormente i confini di efficacia temporale di tale disciplina, stabilendo che la novella introdotta dal decreto-legge n. 69 del 2013 in materia di espropriazione della prima casa quando a procedere sia Equitalia, risulta applicabile ad ogni procedimento di esecuzione in corso, pure se intrapreso prima dell'emanazione della novella citata;
    nella sentenza, inoltre, la Corte di cassazione ha precisato che quando l'espropriazione immobiliare abbia ad oggetto l'unico bene di proprietà, non di lusso, ove il contribuente abbia stabilito la propria residenza, «l'azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell'esecuzione o per iniziativa dell'agente di riscossione»;
    la Corte di giustizia europea, con la sentenza del 10 settembre 2014, III sezione causa C-34/13, ha stabilito, ai sensi della direttiva 93/13/CEE relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, che, qualora la banca o istituto finanziario che sia abbia fatto firmare clausole abusive, l'ipoteca è nulla ed il pignoramento (come la successiva vendita all'asta) debbano essere bloccate, facendo di fatto prevalere il diritto all'abitazione nel caso di applicazione di clausole vietate dall'Unione europea. Le clausole abusive previste dalla direttiva 93/13/CEE, sono quelle che, malgrado il requisito della buona fede, determinano, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto;
    il fondo di solidarietà per i mutui prima casa istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che consente la sospensione, fino a 18 mesi, del pagamento dell'intera rata del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, non interviene nel caso in cui sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato e comunque prevede una serie di requisiti per il suo accesso che escluderebbe una vasta platea di interessati: la sospensione del pagamento della rata di mutuo, infatti, è subordinata al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, relativi alla sola persona del mutuatario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e accaduti nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
     a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
     b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
     c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento;
    inoltre per l'accesso è necessario avere un reddito Isee non superiore a 30.000 euro e un importo di mutuo non superiore a 250.000 euro per l'acquisto di un immobile non di lusso adibito ad abitazione principale;
    nonostante l'intervento delle norme e della giurisprudenza citate, cresce il numero di italiani che stanno perdendo la propria ed unica abitazione, per motivi collegati alla crisi (perdita del posto di lavoro, aumento del costo della vita ed altro);
    secondo i dati dell'Adusbef i pignoramenti e le esecuzioni immobiliari nel 2014 sono stati quasi 5.500, 20 ogni giorno lavorativo, l'11,6 per cento in più rispetto al 2013. La cifra è stata ricavata dalle proiezioni sui dati raccolti in 35 tribunali italiani al 30 ottobre 2014. In 5 anni di crisi (2008-2013), per Adusbef e Federconsumatori, pignoramenti ed esecuzioni immobiliari sono aumentati di circa il 108,1 per cento. Se venissero sommati gli aumenti dei pignoramenti dal 2006 al 2014, l'incremento sarebbe, per le associazioni citate, pari al 161,7 per cento in nove anni, che in termini assoluti equivarrebbe alla scomparsa di una città delle dimensioni di Ancona, Bolzano o Terni,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare iniziative di rango normativo volte ad individuare misure di natura economica per la gestione dei mutui ipotecari per la prima casa in sofferenza, con particolare riferimento ai nuclei familiari, soprattutto quelli numerosi, che si trovano in situazione di temporanea insolvenza;
   a prevedere l'istituzione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un organismo volto a verificare l'esatta dimensione del fenomeno del sovraindebitamento e individuare eventuali misure di contrasto, avendo particolare riguardo allo stato delle procedure esecutive di esproprio degli immobili adibiti a prima casa.
(1-00924)
(Nuova formulazione) «Sberna, Gigli, Capelli, Dellai».


   La Camera,
   premesso che:
    la grave crisi economico-sociale che ha colpito così pesantemente il nostro Paese dal 2008 ha causato seri problemi ai cittadini, molti dei quali si sono trovati in condizioni di difficoltà economica;
    si tratta di persone che si trovano a dover fronteggiare la perdita del posto di lavoro, o la chiusura della loro attività economica, ed a sostenere contemporaneamente le necessità finanziarie derivanti dall'impegno di mantenere la famiglia;
    la prima casa costituisce un elemento fondamentale del patrimonio delle famiglie italiane e rappresenta, al contempo, un bene necessario per le famiglie. Proprio per la grave crisi economico-sociale che ha colpito il nostro Paese è aumentato in modo elevato il numero dei pignoramenti che si sono registrati in Italia in questi ultimi anni;
    appare, pertanto, giusto evidenziare che lo Stato punti al soddisfacimento dei propri crediti, ma è necessario, altresì, tutelare e garantire quanti sono oppressi dalle procedure di espropriazione immobiliare, soprattutto quando riguardino la prima casa di proprietà. Non è, infatti, ammissibile che una famiglia perda la propria casa, magari il suo unico bene reale, acquistato dopo anni di sacrifici;
    l'impignorabilità della prima casa risulta, altresì, necessaria, al fine di una perequazione sociale che salvaguardi un bene, la prima casa, che costituisce, tra l'altro, un elemento fondamentale di aggregazione familiare, che consente di tutelare le famiglie ed il diritto di tutti ad avere un alloggio, al fine di evitare il rischio di indigenza e disagio sociale abitativo che ne deriverebbe;
    il decreto-legge cosiddetto «del fare» n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto, all'articolo 52, che l'agente della riscossione non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate da decreto del Ministro per i lavori pubblici del 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente. Per gli altri beni immobili del debitore (abitazioni non prima casa, case di lusso, fabbricati A/8 e A/9) l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede è superiore a centoventimila euro. Si prevede, inoltre, che in tal caso l'espropriazione possa essere avviata se è stata iscritta ipoteca e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto;
    la Corte di cassazione, con la sentenza 12 settembre 2014, n. 19270, ha contribuito ad ampliare la tutela del diritto alla prima casa, stabilendone l'impignorabilità da parte di Equitalia, con estensione della validità della disposizione contenuta nel citato decreto-legge anche per i procedimenti in corso. La Corte di cassazione ha, infatti, affermato che: «dal momento che la norma disciplina il processo esecutivo esattoriale immobiliare e non introduce un'ipotesi di impignorabilità sopravvenuta del suo oggetto, la mancanza di una disposizione transitoria comporta che debba essere applicato il principio per il quale, nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, ove il legislatore non abbia diversamente disposto, in ossequio alla regola generale di cui all'articolo 11 delle preleggi, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, ma anche i singoli atti ad essa successivamente compiuti di processi iniziati prima della sua entrata in vigore, quand'anche la nuova disciplina sia più rigorosa per le parti rispetto a quella vigente all'epoca di introduzione del giudizio»; tale norma è entrata in vigore il 22 giugno 2013;
    contrariamente alle conclusioni contenute nella nota del Ministero dell'economia e delle finanze – per la quale tale norma non ha effetto retroattivo e, pertanto, tutti i pignoramenti effettuati prima del 22 giugno 2013 dovevano considerarsi validi ed efficaci – la Corte di cassazione ha esteso la non pignorabilità a tutti gli immobili soggetti ai procedimenti di Equitalia ancora in corso. Pertanto, «in tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia stato eseguito il pignoramento immobiliare mediante la trascrizione e la notificazione dell'avviso di vendita ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed il processo sia ancora pendente alla data del 21 agosto 2013 (di entrata in vigore dell'articolo 52, comma 1, lettera g), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai sensi dell'articolo 86 del decreto-legge n. 69 del 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 194, supplemento ordinario del 20 agosto 2013), l'azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell'esecuzione o per iniziativa dell'agente della riscossione, se l'espropriazione ha ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore, che non sia bene di lusso e sia destinato ad abitazione del debitore, il quale vi abbia la propria residenza anagrafica»;
    il tema del diritto all'abitazione quale diritto intangibile da tutelare è stato affrontato di recente anche dall'Unione europea. In particolare, la decisione della Corte di giustizia europea n. C-34/13 del 10 settembre 2014, in materia di pignoramento eseguito sulla prima casa se il contratto di mutuo contiene clausole vietate dalla direttiva UE/93/2013, con la quale i giudici tornano ad affrontare il tema delle clausole abusive dei contratti dei consumatori, con particolare riferimento ai contratti di credito al consumo che prevedono la costituzione, a favore della banca o finanziaria, di un diritto di garanzia sull'immobile di abitazione del cliente. La Corte di giustizia europea sottolinea che «la perdita dell'abitazione familiare non è solamente idonea a violare gravemente il diritto dei consumatori, ma pone i familiari del consumatore interessato in una situazione particolarmente delicata». Essa «costituisce una delle più gravi violazioni al diritto al rispetto del domicilio» e, pertanto, «qualsiasi persona che rischi di esserne vittima deve, in linea di principio, poter far esaminare la proporzionalità di tale misura»;
    occorre, pertanto, tutelare in modo certo coloro che perdono o che rischiano di perdere la propria casa con misure adeguate che permettano di risolvere questo problema che incide in modo grave sulla situazione economica delle famiglie italiane;
    andrebbe resa più rapida con ogni mezzo l'attuazione del programma di recupero degli immobili di edilizia popolare varato con il decreto-legge n. 47 del 2014 e sarebbe opportuno avviare un piano di medio termine per l'ampliamento complessivo dell'offerta di edilizia residenziale pubblica e di razionalizzazione delle gestioni, in particolare valorizzando il nesso fra politiche per la casa e tutela della famiglia come elemento imprescindibile di coesione sociale: dai giovani che desiderano sposarsi ma non possono permettersi un'abitazione agli anziani che temono di essere cacciati dalle loro case, perché non più in grado di pagare il mutuo o le tasse;
    sarebbe opportuno che le fondazioni bancarie inseriscano tra i loro obiettivi prioritari il diritto delle famiglie alla prima casa, facilitandone non solo l'accesso ma lo stesso mantenimento e che si favorisca la creazione di reti di solidarietà che permettano finanziamenti a tasso zero alle famiglie in difficoltà in una logica di auto-aiuto;

impegna il Governo:

   a sospendere gli espropri relativi alla prima casa;
   ad affrontare con misure adeguate lo stato di estrema indigenza in cui versa un numero crescente di famiglie italiane per il protrarsi della crisi e per l'oggettiva difficoltà di inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro, con riferimento alla situazione di coloro che sono destinatari di procedure di espropriazione di un immobile adibito ad abitazione principale;
   a rivedere tempi e modi con cui Equitalia rivendica i suoi diritti senza mai farsi carico dei corrispondenti doveri di rimborso e restituzione in tempi adeguati con riferimento alle problematiche esposte in premessa;
   a varare una politica di accordi con le banche per l'individuazione di misure volte ad una gestione dei mutui in sofferenza, con particolare riferimento alle famiglie in situazione temporanea di insolvenza.
(1-00926)
(Nuova formulazione) «Binetti, Dorina Bianchi».


   La Camera,
   premesso che:
    la grave crisi economico-sociale che ha colpito così pesantemente il nostro Paese dal 2008 ha causato seri problemi ai cittadini, molti dei quali si sono trovati in condizioni di difficoltà economica;
    si tratta di persone che si trovano a dover fronteggiare la perdita del posto di lavoro, o la chiusura della loro attività economica, ed a sostenere contemporaneamente le necessità finanziarie derivanti dall'impegno di mantenere la famiglia;
    la prima casa costituisce un elemento fondamentale del patrimonio delle famiglie italiane e rappresenta, al contempo, un bene necessario per le famiglie. Proprio per la grave crisi economico-sociale che ha colpito il nostro Paese è aumentato in modo elevato il numero dei pignoramenti che si sono registrati in Italia in questi ultimi anni;
    appare, pertanto, giusto evidenziare che lo Stato punti al soddisfacimento dei propri crediti, ma è necessario, altresì, tutelare e garantire quanti sono oppressi dalle procedure di espropriazione immobiliare, soprattutto quando riguardino la prima casa di proprietà. Non è, infatti, ammissibile che una famiglia perda la propria casa, magari il suo unico bene reale, acquistato dopo anni di sacrifici;
    l'impignorabilità della prima casa risulta, altresì, necessaria, al fine di una perequazione sociale che salvaguardi un bene, la prima casa, che costituisce, tra l'altro, un elemento fondamentale di aggregazione familiare, che consente di tutelare le famiglie ed il diritto di tutti ad avere un alloggio, al fine di evitare il rischio di indigenza e disagio sociale abitativo che ne deriverebbe;
    il decreto-legge cosiddetto «del fare» n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto, all'articolo 52, che l'agente della riscossione non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate da decreto del Ministro per i lavori pubblici del 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente. Per gli altri beni immobili del debitore (abitazioni non prima casa, case di lusso, fabbricati A/8 e A/9) l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede è superiore a centoventimila euro. Si prevede, inoltre, che in tal caso l'espropriazione possa essere avviata se è stata iscritta ipoteca e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto;
    la Corte di cassazione, con la sentenza 12 settembre 2014, n. 19270, ha contribuito ad ampliare la tutela del diritto alla prima casa, stabilendone l'impignorabilità da parte di Equitalia, con estensione della validità della disposizione contenuta nel citato decreto-legge anche per i procedimenti in corso. La Corte di cassazione ha, infatti, affermato che: «dal momento che la norma disciplina il processo esecutivo esattoriale immobiliare e non introduce un'ipotesi di impignorabilità sopravvenuta del suo oggetto, la mancanza di una disposizione transitoria comporta che debba essere applicato il principio per il quale, nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, ove il legislatore non abbia diversamente disposto, in ossequio alla regola generale di cui all'articolo 11 delle preleggi, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, ma anche i singoli atti ad essa successivamente compiuti di processi iniziati prima della sua entrata in vigore, quand'anche la nuova disciplina sia più rigorosa per le parti rispetto a quella vigente all'epoca di introduzione del giudizio»; tale norma è entrata in vigore il 22 giugno 2013;
    contrariamente alle conclusioni contenute nella nota del Ministero dell'economia e delle finanze – per la quale tale norma non ha effetto retroattivo e, pertanto, tutti i pignoramenti effettuati prima del 22 giugno 2013 dovevano considerarsi validi ed efficaci – la Corte di cassazione ha esteso la non pignorabilità a tutti gli immobili soggetti ai procedimenti di Equitalia ancora in corso. Pertanto, «in tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia stato eseguito il pignoramento immobiliare mediante la trascrizione e la notificazione dell'avviso di vendita ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed il processo sia ancora pendente alla data del 21 agosto 2013 (di entrata in vigore dell'articolo 52, comma 1, lettera g), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai sensi dell'articolo 86 del decreto-legge n. 69 del 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 194, supplemento ordinario del 20 agosto 2013), l'azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell'esecuzione o per iniziativa dell'agente della riscossione, se l'espropriazione ha ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore, che non sia bene di lusso e sia destinato ad abitazione del debitore, il quale vi abbia la propria residenza anagrafica»;
    il tema del diritto all'abitazione quale diritto intangibile da tutelare è stato affrontato di recente anche dall'Unione europea. In particolare, la decisione della Corte di giustizia europea n. C-34/13 del 10 settembre 2014, in materia di pignoramento eseguito sulla prima casa se il contratto di mutuo contiene clausole vietate dalla direttiva UE/93/2013, con la quale i giudici tornano ad affrontare il tema delle clausole abusive dei contratti dei consumatori, con particolare riferimento ai contratti di credito al consumo che prevedono la costituzione, a favore della banca o finanziaria, di un diritto di garanzia sull'immobile di abitazione del cliente. La Corte di giustizia europea sottolinea che «la perdita dell'abitazione familiare non è solamente idonea a violare gravemente il diritto dei consumatori, ma pone i familiari del consumatore interessato in una situazione particolarmente delicata». Essa «costituisce una delle più gravi violazioni al diritto al rispetto del domicilio» e, pertanto, «qualsiasi persona che rischi di esserne vittima deve, in linea di principio, poter far esaminare la proporzionalità di tale misura»;
    occorre, pertanto, tutelare in modo certo coloro che perdono o che rischiano di perdere la propria casa con misure adeguate che permettano di risolvere questo problema che incide in modo grave sulla situazione economica delle famiglie italiane;
    andrebbe resa più rapida con ogni mezzo l'attuazione del programma di recupero degli immobili di edilizia popolare varato con il decreto-legge n. 47 del 2014 e sarebbe opportuno avviare un piano di medio termine per l'ampliamento complessivo dell'offerta di edilizia residenziale pubblica e di razionalizzazione delle gestioni, in particolare valorizzando il nesso fra politiche per la casa e tutela della famiglia come elemento imprescindibile di coesione sociale: dai giovani che desiderano sposarsi ma non possono permettersi un'abitazione agli anziani che temono di essere cacciati dalle loro case, perché non più in grado di pagare il mutuo o le tasse;
    sarebbe opportuno che le fondazioni bancarie inseriscano tra i loro obiettivi prioritari il diritto delle famiglie alla prima casa, facilitandone non solo l'accesso ma lo stesso mantenimento e che si favorisca la creazione di reti di solidarietà che permettano finanziamenti a tasso zero alle famiglie in difficoltà in una logica di auto-aiuto;

impegna il Governo:

   ad affrontare con misure adeguate lo stato di estrema indigenza in cui versa un numero crescente di famiglie italiane per il protrarsi della crisi e per l'oggettiva difficoltà di inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro, con riferimento alla situazione di coloro che sono destinatari di procedure di espropriazione di un immobile adibito ad abitazione principale;
   a rivedere tempi e modi con cui Equitalia rivendica i suoi diritti senza mai farsi carico dei corrispondenti doveri di rimborso e restituzione in tempi adeguati con riferimento alle problematiche esposte in premessa;
   a varare una politica di accordi con le banche per l'individuazione di misure volte ad una gestione dei mutui in sofferenza, con particolare riferimento alle famiglie in situazione temporanea di insolvenza.
(1-00926)
(Nuova formulazione) (Testo modificato nel corso della seduta) «Binetti, Dorina Bianchi».


   La Camera,
   premesso che:
    l'abitazione costituisce un bene primario che deve essere tutelato in modo adeguato e concreto. Il diritto sociale dell'abitazione deve essere garantito dallo Stato in quanto rientra tra i diritti inviolabili dell'uomo, riconosciuti e garantiti dall'articolo 2 della Costituzione, e trova un riconoscimento espresso nell'articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nell'articolo 11 del Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali;
    la Costituzione all'articolo 47 prevede che la Repubblica debba favorire il diritto alla proprietà dell'abitazione, con misure che possano aiutare le persone più bisognose ad avere un alloggio di proprietà e, quindi, rendendo concreto questo diritto;
    la Corte costituzionale ha più volte affermato che rientra, tra i compiti della Repubblica, quello di favorire l'accesso all'abitazione ai cittadini più deboli. La difficoltà di avere una casa costituisce una delle preoccupazioni alle quali le amministrazioni pubbliche devono offrire risposte efficaci, in particolare attraverso i piani di edilizia economica e popolare;
    ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 3 e 32 le politiche legislative in materia abitativa sono basate sulla tutela dei diritti inviolabili della persona, tutela che è strettamente legata ai compiti che lo Stato ha nel rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale;
    nella Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione dell'aprile 2007 viene affermato: «L'Italia è impegnata perché tutti possano fruire di un'abitazione adeguata ai bisogni della propria famiglia e a costi ragionevoli. Chi si trovi in stato di bisogno, o sia costretto a subire costi eccessivi per la propria abitazione, può rivolgersi alle autorità pubbliche o alle associazioni sindacali per ricevere assistenza o ottenere il rispetto dei propri diritti»;
    il «caro affitti», le difficoltà di trovare sul mercato appartamenti liberi da affittare e la conseguente emergenza abitativa che sfocia nel ripetuto blocco degli sfratti hanno senz'altro origine nella scarsa disponibilità di alloggi per la locazione;
    l'emergenza abitativa costituisce nell'attuale crisi economica uno dei fattori di maggiore e crescente tensione sociale;
    agli ormai insostenibili oneri tributari dei contribuenti, si aggiunge una difficoltà sempre maggiore di questi ultimi ad acquistare un immobile di proprietà: se la disoccupazione e le condizioni precarie dei contratti di lavoro a termine impediscono un facile accesso al mutuo bancario, il credit crunch, ma soprattutto l'aumento dei tassi di interesse dei mutui causati dalla crisi finanziaria hanno oberato e stanno oberando in modo gravoso i contribuenti;
    negli anni di crisi, le banche italiane hanno registrato un boom dei pignoramenti e delle esecuzioni immobiliari, avviati in seguito all'impossibilità di molte famiglie di pagare i mutui. Come hanno denunciato Adusbef e Federconsumatori, soltanto tra il 2008 e il 2012 i pignoramenti e le esecuzioni sono aumentati del 97,8 per cento, con un ulteriore aumento, a dicembre del 2014, che ha sfiorato l'11 per cento rispetto al 2013, come ha calcolato uno studio di Accord;
    sarebbe opportuno prevedere un meccanismo alternativo al pignoramento e all'esecuzione immobiliari in modo da evitare, per quanto più possibile, che cittadini in gravi difficoltà finanziarie non si vedano espropriare la casa di prima proprietà senza poter trovare una soluzione abitativa per sé e per la propria famiglia soltanto perché non più in grado di assolvere al pagamento delle rate del mutuo;
    l'impatto sociale che la problematica dell'emergenza abitativa assume è tale da far ipotizzare, laddove non vi sia un intervento urgente da parte dell'amministrazione comunale, possibili ripercussioni che potrebbero mettere a rischio la sicurezza dei cittadini;
    negli ultimi decenni nel nostro Paese è cresciuto in maniera esponenziale il fenomeno dell'instabilità familiare. La mutata percezione dell'istituto matrimoniale e l'evoluzione dei legami familiari determinano un alto numero di separazioni e divorzi;
    se fin dai primi anni ’70 il numero di matrimoni celebrati in Italia è in costante riduzione, il fenomeno dello scioglimento del vincolo matrimoniale, per effetto di separazione o divorzio, è invece in continua crescita;
    è noto che le separazioni dei genitori provocano spesso situazioni di difficoltà e di grave disagio ai genitori separati e, di conseguenza, anche ai figli;
    tale situazione di difficoltà riguarda, in particolare, la figura paterna che, a seguito della pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, viene a trovarsi in una situazione di difficoltà economica che può comportare una condizione di emergenza abitativa e l'impossibilità di condurre un'esistenza dignitosa, impedendo pertanto l'esercizio del ruolo genitoriale;
    considerato, quindi, come l'emergenza abitativa e il pignoramento degli immobili sia un fenomeno che interessa in modo preponderante le famiglie in condizione di separazione, sarebbe auspicabile prevedere, anche attraverso lo strumento della normativa d'urgenza, un piano straordinario di interventi finalizzati al sostegno economico, al sostegno abitativo, a facilitare l'accesso al credito per i genitori separati in condizioni di disagio sociale, anche con misure mirate a potenziare su tutto il territorio nazionale la rete dei centri di assistenza e dei centri mediazione familiari;
    il problema dell'emergenza abitativa, inoltre, richiederebbe da parte del Governo un intervento urgente volto:
     a) a prevedere, di intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale abitativo, incentrato sull'autorecupero e sulla riconversione della destinazione d'uso degli immobili regionali e comunali in disuso (caserme, fondi demaniali della difesa, plessi scolastici, ospedali, aziende sanitarie locali, centri medici);
     b) a prevedere accordi di programma con i movimenti, le associazioni, i comitati, i cittadini organizzati per l'assegnazione di aree abbandonate della città da destinare a progetti di micro-comunità di quartiere ai fini della riqualificazione del territorio, del recupero e della rifunzionalizzazione degli edifici abbandonati e degli alloggi a scopo abitativo;
    da ultimo, le politiche messe in atto dal Governo in materia di gestione dei flussi migratori rischiano di creare un impatto sociale ingestibile, alimentando l'ingiustizia che vivono i cittadini italiani, in condizioni estreme di disagio e di emergenza abitativa, nel trovarsi a constatare come il Governo abbia soluzioni immediate per far fronte ai problemi di vitto e alloggio degli extracomunitari che sbarcano sulle coste italiane. È difatti irragionevole e rischioso allestire le strutture temporanee per l'accoglienza degli immigrati nei territori dove vi sia una diffusa condizione di emergenza abitativa per i cittadini italiani,

impegna il Governo

a prevedere un tavolo di concertazione tra il Governo, le associazioni di rappresentanza dei consumatori e gli istituti di credito al fine di studiare una soluzione alternativa al pignoramento e all'esecuzione immobiliari, volta alla rinegoziazione della proprietà in modo che il mutuatario in stato di necessità che non riesca più ad assolvere al rimborso del capitale possa ottenere dall'istituto di credito di convertire la propria proprietà con un immobile di valore minore, il più vicino possibile al precedente domicilio, in relazione al quale riesca ad assolvere al pagamento del mutuo di conseguenza ridotto, lasciando alla banca la proprietà del primo immobile.
(1-00927) «Rondini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Saltamartini, Simonetti».


   La Camera,
   premesso che:
    l'aggravamento della situazione economica delle famiglie italiane, dovuto al protrarsi della recessione da cui solo ora il Paese sembra cominciare a uscire, ha generato livelli di indebitamento sempre più rilevanti, grazie anche al basso livello dei tassi di interesse, che ha spinto molti a sottoscrivere finanziamenti e mutui per l'acquisto di beni e servizi;
    secondo dati recenti della Banca d'Italia quasi una famiglia su tre risulta aver contratto passività finanziarie, e molte di esse, per effetto del rallentamento nella dinamica dei redditi, conseguente alla recessione economica, hanno oggi notevoli difficoltà nel rimborsare tutto il debito contratto, mettendo così a repentaglio l'intero patrimonio, che costituisce la garanzia generale nei confronti dei creditori ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile;
    con la legge 27 gennaio 2012, n. 3, è stata poi istituita la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento, rivolta soprattutto alle famiglie, ai privati e alle società non fallibili, con la quale si è attuato un parziale superamento del principio di soggezione di tutti i beni del debitore, presenti e futuri, alle azioni dei creditori, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile. Queste disposizioni consentono, in particolare, sotto la supervisione di un giudice, un'effettiva ristrutturazione dei debiti contratti, con un bilanciamento corretto ed equilibrato, certo migliore di una moratoria generalizzata e riferita ad un'unica tipologia di beni, tra gli interessi dei creditori e le esigenze solidaristiche e di equità sociale. Con il deposito di una proposta di accordo di composizione della crisi, ovvero di un piano del consumatore, il giudice, in particolare, vagliate le condizioni di ammissibilità, può già disporre, in via cautelare, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata, che dalla successiva data di omologazione dell'accordo o del piano non possono più essere iniziati o proseguiti. L'accordo può prevedere, inoltre, una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca;
    la legge non ha trovato fino ad oggi attuazione in ragione della mancanza dei decreti attuativi, in particolare di quelli destinati a stabilire le caratteristiche degli organismi di composizione della crisi, che hanno un ruolo centrale nella gestione di queste procedure, ma la mancanza è stata finalmente sanata con l'emanazione del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, pubblicato il 27 gennaio 2015;
    per mettere al riparo le famiglie dal rischio di vedersi espropriare dai propri creditori anche beni essenziali come la prima casa, il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha stabilito che per i crediti di natura tributaria l'agente della riscossione non possa dar corso all'espropriazione se «l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente»: tali limitazioni sono state ritenute applicabili dalla giurisprudenza, che si è per prima occupata della materia anche ai procedimenti esecutivi già in corso alla data di entrata in vigore della norma (Corte di cassazione n. 19270 del 12.9.2014);
    l'insieme delle norme citate e, in particolare, il pieno dispiegarsi degli effetti della legge n. 3 del 2012 possono consentire di evitare i rischi di impoverimento e di esclusione sociale che deriverebbero dall'espropriazione forzata di beni essenziali come la prima casa di abitazione delle famiglie indebitate;
    al contrario, l'ipotesi di sospendere ex lege le procedure di espropriazione degli immobili adibiti ad abitazione principale presenterebbe profili di incompatibilità costituzionale, specie con gli articoli 41 e 42 della Costituzione, tenuto conto che le esigenze abitative delle famiglie in difficoltà finanziarie non possono tradursi in una compressione dei diritti privatistici dei creditori, ma devono, piuttosto, essere risolte attraverso politiche abitative;
    su tale tema, il Governo ha sin qui messo in campo importanti iniziative, a partire dal decreto-legge sull'emergenza abitativa n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, che hanno segnato la ripresa di una politica abitativa orientata a dare risposte ad un bisogno sempre più complesso e articolato, frutto di una significativa divaricazione avvenuta negli anni tra domanda e offerta di soluzioni adeguate ad una società in profonda trasformazione per composizione sociale, livello di reddito, distribuzione territoriale, tipologie familiari;
    inoltre, relativamente all'acquisto della prima casa, la Cassa depositi e prestiti spa ha messo a disposizione risorse per 2 miliardi di euro destinate al finanziamento, tramite mutui garantiti da ipoteca, dell'acquisto di immobili residenziali, nonché di interventi di ristrutturazione e miglioramento dell'efficienza energetica con priorità per le giovani coppie, i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e famiglie numerose; è stato previsto il rifinanziamento (40 milioni di euro) del fondo a favore dei mutuatari in difficoltà, che prevede la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per un massimo di 18 mesi con oneri a carico del bilancio pubblico; per favorire la locazione, sono state varate misure di sostegno degli inquilini morosi incolpevoli ed è stato rifinanziato il fondo per l'accesso alle abitazioni in locazione; per quanto attiene, infine, il programma di recupero e razionalizzazione degli immobili ed alloggi di edilizia residenziale pubblica, è in fase attuativa quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;
    tali misure necessitano tuttavia di essere rafforzate, sia sul fronte di una loro efficace implementazione (utilizzo effettivo delle risorse stanziate per il rifinanziamento del fondo sostegno affitti e fondo per la morosità incolpevole, avvio di un piano a breve termine per il recupero e l'utilizzo di alloggi di edilizia sociale oggi inagibili), sia con riguardo alla capacità di programmare interventi strutturali in un arco temporale di medio-lungo periodo, potendo contare anche su nuove linee di finanziamento europee (fondo europeo di sviluppo regionale e fondo sociale europeo per gli obiettivi di politica abitativa);
    sarebbe opportuno elaborare un programma pluriennale di offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati alle fasce più deboli e di messa a disposizione di patrimonio pubblico di edifici ed aree, al fine di coniugare la risposta al fabbisogno abitativo con la riqualificazione e la rigenerazione urbana;
    sarebbe, altresì, opportuno favorire l'aumento dell'offerta di alloggi in locazione, in particolare rafforzando il canale concordato, quale migliore strumento per contenere il livello degli affitti e favorire l'incontro tra domanda e offerta, anche attraverso una revisione della legge n. 431 del 1998 ed il rinnovo della convenzione nazionale sottoscritta nel 2001, nonché rivedere l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa, con l'inserimento di una serie importante di realtà territoriali sino ad oggi escluse,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di istituire un osservatorio sul sovraindebitamento, con all'interno enti e soggetti sia pubblici sia privati, dotati di competenze e professionalità specifiche, in grado di monitorare adeguatamente gli aspetti giuridici, sociali ed economici del fenomeno, con specifico riferimento alle procedure di espropriazione di immobili adibiti ad abitazione principale, per individuare le strategie più corrette per contrastarlo efficacemente;
   ad effettuare un attento monitoraggio sulla effettiva applicazione della legge n. 3 del 2012, al fine di valutarne l'efficacia e la necessità di eventuali correttivi;
   ad effettuare un'analisi approfondita ed aggiornata al fine di definire le misure da mettere in campo per arginare il fenomeno dei pignoramenti degli immobili adibiti ad abitazione principale;
   a procedere ad una verifica del progressivo stato di attuazione della legge 23 maggio 2014, n. 80, anche valutando l'opportunità di introdurre elementi correttivi ai fini di una maggiore efficacia e tutela delle fasce maggiormente in difficoltà per effetto della crisi economica, con specifico riferimento alla tutela dei nuclei familiari destinatari di provvedimenti di espropriazione di immobili adibiti ad abitazione principale.
(1-00928) «Bazoli, Braga, Causi, Amoddio, Berretta, Campana, Ermini, Giuliani, Greco, Giuseppe Guerini, Iori, Leva, Magorno, Marzano, Mattiello, Morani, Giuditta Pini, Rossomando, Rostan, Tartaglione, Vazio, Verini, Zan, Mariani, Piazzoni, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Carella, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia, Paola Boldrini».


   La Camera,
   premesso che:
    secondo quanto emerge da un'indagine dell'Associazione difesa utenti servizi bancari finanziari postali e assicurativi-Adusbef e dall'associazione Federconsumatori, anche nel corso del 2014 è proseguita la tendenza, in aumento, del fenomeno connesso ai pignoramenti e alle esecuzioni immobiliari, la cui quota a dicembre del 2014 ha raggiunto 52.606 procedure, con un aumento pari all'11,6 per cento, rispetto al 2013 (108,1 per cento considerando gli ultimi cinque anni);
    le rilevazioni delle analisi predisposte indicano, a tal fine, che dalle proiezioni sulle rilevazioni effettuate in 35 tribunali d'Italia, l'aumento maggiore si è registrato nella città di Modena con un +34 per cento, seguito da Sondrio (+33,3 per cento), Sulmona (+23,9 per cento), Frosinone (+22,1 per cento), Ferrara (+21,3 per cento), Pesaro (+20,4 per cento), Catania (+18,7 per cento), Monza (+15,2 per cento) e Cagliari (+14,9 per cento), mentre nelle grandi città: Bologna (+13,3 per cento), Torino (+10,8 per cento), Milano (+10,6 per cento), Roma e Napoli (+10,4 per cento);
    considerando la crescita vertiginosa delle procedure legate ai pignoramenti e alle esecuzioni immobiliari, (il cui aumento registrato in nove anni risulta pari al 161 per cento), nel complesso tali indicatori confermano un quadro economico delle famiglie italiane ancora fragile, il cui ulteriore riflesso della paralisi economica si riproduce nell'ambito delle sfere di competenza preposte alla vendita giudiziaria dell'espropriazione immobiliare;
    è più che evidente l'impossibilità di proseguire al pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti da parte delle famiglie e delle imprese in difficoltà: i recenti interventi legislativi volti alla sospensione temporanea, nonché al divieto di esproprio per la prima abitazione, non hanno quindi interrotto l'aumento dei pignoramenti e delle esecuzioni immobiliari, rendendo necessarie ulteriori iniziative per tutelare espressamente chi rischia di perdere la prima casa, implementando le politiche abitative in vigore e contrastando con ogni mezzo la dimensione su scala nazionale del numero dei pignoramenti e delle esecuzioni immobiliari;
    a tal fine, risultano necessarie altresì ulteriori iniziative normative nei confronti del sistema bancario, che ha beneficiato di 274,6 miliardi di euro di prestiti triennali al tasso dell'1 per cento dalla Banca centrale europea, ma che evidentemente persiste in un comportamento volto a rallentare le possibilità di accesso al credito da parte di famiglie e imprese,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni opportuna iniziativa volta alla sospensione degli espropri relativi alla prima casa, e comunque tesa a rivedere i criteri che attualmente disciplinano i meccanismi e le procedure di espropriazione, valutando gli effetti applicativi delle disposizioni in vigore, evidentemente insufficienti, alla luce dei dati allarmanti citati in premessa;
   ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta a rafforzare gli strumenti di garanzia dei cittadini nei confronti di provvedimenti di espropriazione di immobili adibiti ad abitazione principale, finalizzata innanzitutto alla tutela delle famiglie, in particolare qualora il debitore ed i componenti del nucleo familiare non siano proprietari di ulteriori unità immobiliari adibite ad abitazione;
   a prevedere interventi strutturali volti ad introdurre elementi di maggiore flessibilità nelle procedure di espropriazione, con specifico riferimento a quelle riferite ad immobili adibiti ad abitazione principale, nei confronti di coloro che, pur volendo ottemperare ai propri debiti fiscali e contributivi, non siano in grado di farlo per una comprovata e temporanea difficoltà finanziaria, determinata da un peggioramento della situazione economica oggettivo e indipendente dalla volontà del debitore stesso;
   ad adottare iniziative normative in tempi rapidi al fine di istituire un fondo, con dotazione annua pari ad 10 milioni di euro, per la remunerazione degli interessi per i creditori la cui procedura esecutiva immobiliare sia stata oggetto di sospensione ex lege;
   ad assumere iniziative nei confronti del sistema bancario, con riferimento alla gestione dei crediti deteriorati, individuando misure di sostegno e garanzia volte ad evitare la perdita della casa di abitazione in un periodo in cui la crisi finanziaria sta causando enormi difficoltà per famiglie e imprese.
(1-00930) «Palese».


   La Camera,
   premesso che:
    la perdurante crisi economica ha messo a dura prova le capacità di rimborso di crediti da parte di famiglie e imprese, producendo un esponenziale aumento d'insolvenze e, quindi, di procedure coatte di esecuzione su immobili intraprese dal sistema bancario e dagli agenti della riscossione, prima fra tutti Equitalia, tanto che la cronaca consegna casi drammatici di episodi consequenziali alle espropriazione della casa di abitazione ed al suo pignoramento, azioni che spesso vengono avviate senza preliminarmente valutare, anche in caso di indigenza comprovata, le reali condizioni personali e finanziarie del debitore;
    il sistema bancario, dal canto suo, sentitosi spinto, sotto la scure del progressivo e costante aumento dei cosiddetti non performing loan, verso livelli di esposizione non più sostenibili, avendo registrato nell'aprile del 2015 sofferenze lorde per 191,5 miliardi di euro per crediti deteriorati complessivi superiori ai 350 miliardi di euro, ha chiesto al Governo l'emanazione di nuove e più stringenti regole finalizzate all'accorciamento dei tempi necessari per il completo recupero delle somme prestate;
    qualora si sviluppasse il mercato dei non performing loan, lo stesso punterebbe inevitabilmente alle sofferenze più facili da risolvere e cioè a tutte quelle assistite da ipoteca immobiliare. Sotto questo aspetto non si può trascurare che, quasi sempre, dietro ad ogni ipoteca può celarsi una famiglia temporaneamente in affanno che non meriterebbe di dover subire dal suo creditore privato, come un istituto di credito, un trattamento diverso da quello che gli riserverebbe lo Stato. A tal ultimo proposito, infatti, grazie all'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come novellato dall'articolo 52, comma 1, lettera g) del decreto-legge n. 69 del 2013, meglio conosciuto come «decreto del fare», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il debitore esecutato da Equitalia, attraverso la dichiarazione d'impignorabilità della casa (non di lusso) di abitazione, oltre a vedersi salvaguardato un bene primario, può vantare il diritto a continuare a fruire della propria abitazione, diritto che arriva a superare quello dello Stato di rientrare di un proprio credito fiscale o contributivo;
    di più: la terza sezione civile della Corte di cassazione, con una magistrale interpretazione, ha inoltre sciolto definitivamente ogni dubbio in relazione al profilo di efficacia temporale del sopradetto principio derivante dal novellato articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, fornendo anche talune istruzioni di carattere operativo, stabilendo che quando l'espropriazione immobiliare abbia ad oggetto l'unico bene di proprietà, non di lusso, ove il contribuente abbia stabilito la propria residenza, «l'azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell'esecuzione o per iniziativa dell'agente di riscossione» (si veda la sentenza n. 19270 del 12 settembre 2014);
    secondo le alcune proiezioni effettuate sui dati raccolti presso 35 tribunali italiani e relative al quinquennio 2008-2013, pignoramenti ed esecuzioni immobiliari, complice la crisi economica, sono aumentati di circa il 108,1 per cento, percentuale alla quale si deve aggiungere un triste trend positivo pari all'11,6 per cento e relativo all'anno 2014;
    sul versante dei procedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo, alla luce dei dati riportati nel mese di maggio 2015 dal «Rapporto sugli sfratti in Italia» elaborato con la collaborazione dei Ministeri dell'interno e della giustizia, dei 77.278 provvedimenti esecutivi emessi nell'anno 2014, 69.015 sono attribuibili a morosità. Il raffronto con i dati riferiti all'anno 2013 evidenzia per i provvedimenti di sfratto emessi nel 2014 un trend positivo pari a +5 per cento. Con riferimento agli stessi dati, circa il 41 per cento dei provvedimenti di rilascio emessi nel medesimo anno in tutto il territorio nazionale è riferibile alle province dei grandi comuni come Torino, Milano, Venezia, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo;
    in uno scenario nel quale anche l'emergenza abitativa, accanto alla disoccupazione, risulta essere uno dei fattori di maggiore e crescente tensione sociale del Paese, avendo assunto dimensioni allarmanti, soprattutto, come si è visto, nelle grandi aree urbane ove le percentuali di sfratti per morosità incolpevole, riferibili spesso a locazioni di alloggi popolari, arrivano a superare il 90 per cento, anche con il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, (cosiddetto decreto IMU), Governo e Parlamento hanno impresso un'inversione di tendenza sulle politiche della casa, adottando timide ma importanti misure di sostegno all'accesso all'abitazione ed al settore immobiliare, prevedendo l'intervento diretto della Cassa depositi e prestiti attraverso il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa e l'istituzione di alcuni fondi, tra i quali il fondo di garanzia a copertura del rischio di morosità «incolpevole», con uno stanziamento di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, incrementato di ulteriori 225,92 milioni di euro dal 2014 al 2020 dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014, e destinato a sanare quelle condizioni di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo legate alla perdita o alla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare;
    pertanto, alla morosità, quando involontaria e, quindi, non colpevole è stata riconosciuta rilevanza giuridica con l'istituzione di un fondo ad hoc destinato al finanziamento di percorsi di accompagnamento sociale ma solo riguardo a soggetti sottoposti a sfratto esecutivo che, a causa di sopravvenuta impossibilità, per perdita della capacità reddituale, a provvedere al pagamento del canone locativo. Sarebbe invece auspicabile un intervento normativo che estenda la destinazione delle risorse dello stesso fondo anche per il sostegno di quei proprietari che si sono visti pignorare il proprio immobile adibito ad abitazione principale a causa della loro insolvenza legata ad oggettive e temporanee difficoltà economiche, ed il soddisfacimento dei creditori attraverso la remunerazione degli interessi legati all'eventuale moratoria dei provvedimenti esecutivi, disponendo a tal fine annualmente, in sede di approvazione della legge di stabilità, maggiori risorse finanziarie da destinare al predetto fondo di cui all'articolo 5,comma 6 del decreto-legge n. 102 del 2013;
    con una recente modifica introdotta dal Parlamento al decreto-legge n. 132 del 2014 sulla riforma della giustizia civile, come convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, è stata soppressa l'originaria previsione governativa che era diretta ad introdurre l'obbligo per il giudice dell'esecuzione immobiliare di ordinare la liberazione dell'immobile pignorato nel momento in cui autorizza la vendita, intervento che, essendo volto a conseguire la massima efficacia delle vendite forzate, avrebbe dovuto porre l'immobile pignorato nella situazione di fatto e di diritto il più possibile analoga a quella di un immobile posto in vendita sul libero mercato, liberando in tal modo l'acquirente dalle incertezze legate ai tempi ed ai costi del procedimento di esecuzione per rilascio dell'immobile. Grazie alla soppressione della norma intervenuta in sede di esame parlamentare, il proprietario dell'immobile pignorato potrà pertanto continuare ad occuparlo fino alla data di effettivo perfezionamento della vendita coatta;
    nonostante il sopraddetto quadro normativo, molta strada deve ancora farsi sul piano delle tutele di coloro che, a causa della sopravvenuta incapacità economica ad onorare le loro esposizioni debitorie nei confronti di soggetti privati (banche o terzi), si sono visti pignorare un bene primario quale è la casa di abitazione,

impegna il Governo:

   ad adottare, con riferimento a situazioni di involontaria esposizione debitoria nei confronti di creditori privati da parte di soggetti che versino in condizioni di obiettivo disagio economico, disposizioni normative volte a prevedere:
    a) una sospensione di 12 mesi dei procedimenti di esecuzione immobiliare esecutivi a carico degli immobili adibiti ad abitazione principale, con particolare riguardo a coloro che sono maggiormente esposti a difficoltà economiche e finanziarie ed ai nuclei familiari privi di collocazione abitativa alternativa;
    b) in sede di asta giudiziaria relativa al pignoramento del bene immobile del debitore adibito ad abitazione principale, l'attribuzione per legge allo Stato del diritto di prelazione, anche al fine di garantire alla famiglia vittima del provvedimento esecutivo il diritto a continuare ad abitare, dietro corresponsione di un canone sociale, nell'immobile acquisito dallo Stato, o al fine di destinarlo, se libero, all'edilizia popolare;
   ad assumere iniziative normative volte ad estendere la destinazione delle risorse del sopradetto fondo per la morosità incolpevole, in particolare per il sostegno di quei proprietari che si sono visti pignorare il proprio immobile adibito ad abitazione principale a causa della loro insolvenza legata ad oggettive e temporanee difficoltà economiche, e per il soddisfacimento dei creditori attraverso la remunerazione degli interessi legati all'eventuale moratoria dei relativi provvedimenti esecutivi.
(1-00931) «Paglia, Scotto, Zaratti, Daniele Farina, Pellegrino, Costantino, Melilla, Nicchi, Zaccagnini».


   La Camera,
   premesso che:
    il problema delle esecuzioni immobiliari, in un momento di difficoltà economica come quello attuale, è purtroppo sempre più frequente e assume particolare rilevanza per i suoi effetti negativi quando si tratta della casa in cui risiede il debitore e quando è, al contempo, l'unico bene di sua proprietà;
    in questi casi, infatti, neppure la tutela del bene dal pignoramento può essere considerata una misura sufficiente se non è accompagnata da un percorso di sostegno che aiuti il proprietario in difficoltà nel rientro dal debito;
    in tutti gli altri casi, pur essendo l'abitazione un «bene rifugio», per mancanza di liquidità o per debiti può essere oggetto di pignoramento e quindi nei casi di conclamata insolvenza finire all'asta. Va comunque sottolineato che tale circostanza non è sempre risolutiva ai fini della copertura del debito perché nelle aste, nella gran parte dei casi, si registra una forte riduzione del prezzo di vendita e una posizione debitoria che permane comunque difficile per il futuro. Inoltre, nei fatti determina il reale rischio di impoverimento e di esclusione sociale da espropriazione per le famiglie in difficoltà che vengono private della prima casa e permangono in una difficoltà economica;
    il rischio di perdere la casa quale unico bene di proprietà non riguarda oggi solo le aree sociali economicamente più svantaggiate ma si estende a fasce sempre più ampie della popolazione, fino a coinvolgere anche le classi medie per gli effetti della grave crisi economica in essere che ha riflessi sulla riduzione dell'occupazione e sull'aumento del costo della vita. Il disagio abitativo riguarda, sempre più, famiglie impoverite dalla crisi attuale. I dati della Banca d'Italia indicano che una famiglia su tre ha contratto passività finanziarie e che, a causa della riduzione dei redditi provocata dalla crisi economica, le famiglie hanno difficoltà a farvi fronte con conseguente messa a rischio del patrimonio familiare che spesso è la garanzia generale verso i creditori. La recessione in atto ha altresì aggravato la situazione, tanto che il welfare abitativo, nelle sue diverse forme, lascia scoperte quote tendenzialmente crescenti della popolazione, rendendo necessarie misure di urgenza per far fronte alla carenza di alloggi sociali o di edilizia residenziale pubblica;
    la necessità di provvedimenti che favoriscano la disponibilità di edilizia residenziale pubblica è ancor più evidente se si considerano i dati dell'indagine realizzata dalla fondazione Civicum in collaborazione con il Politecnico di Milano sulla politica abitativa in Italia che ha analizzato 15 grandi comuni italiani dove risiedono oltre 7,5 milioni di persone, pari al 13 per cento circa della popolazione e dove gli alloggi di edilizia residenziale pubblica censiti sono oltre 131 mila;
    lo studio evidenzia, anche in tema di edilizia residenziale pubblica, l'Italia a due velocità: al Nord ci sono in media venti alloggi ogni 1000 residenti e un investimento medio di 28 euro per abitante, contro gli 8 alloggi ogni 1000 residenti e i 9 euro per abitante che caratterizzano l'Italia centromeridionale;
    al fine di evidenziare anche l'efficienza gestionale del patrimonio immobiliare pubblico, la ricerca ha preso in esame anche il tasso di occupazione degli alloggi. A parità di numero di case disponibili, infatti, un basso tasso di occupazione è normalmente dovuto all'indisponibilità degli alloggi per interventi di ristrutturazione, a problemi nelle procedure interne per la loro assegnazione o ad occupazione abusive. Ebbene, solo in tre delle città analizzate (Bari, Catanzaro e Pescara) tutti gli alloggi risultano occupati o assegnati. Si tratta, peraltro, di città dove il numero di alloggi disponibili è particolarmente basso rispetto al numero di residenti;
    con il decreto-legge n. 69 del 2013 («decreto del fare»), all'articolo 52, comma 1, lettera g), è stata disciplinata l'interruzione delle procedure esecutive intraprese da Equitalia sugli immobili abitati come prima casa, intervenendo sul decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1973;
    in particolare, con questo intervento legislativo viene di fatto bloccata l'esecuzione esattoriale se l'immobile rappresenta l'unica proprietà del debitore, se è adibito ad abitazione e se lo stesso debitore vi risiede anagraficamente;
    tuttavia, per giurisprudenza consolidata, con alcune recenti sentenze in materia, viene stabilito che l'azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice esecutore o per iniziativa dell'agente di riscossione, se l'espropriazione immobiliare abbia ad oggetto l'unico bene di proprietà, non di lusso, dove il contribuente debitore abbia stabilito la sua residenza;
    va considerato, in ogni caso, che sospendere ex lege la procedura di esproprio degli immobili presenta profili di incostituzionalità con riferimento al venir meno dei diritti di natura privatistica dei creditori. Pertanto, risulta determinante porre in essere un'efficace politica abitativa di edilizia residenziale pubblica per le fasce sociali deboli e di sostegno economico per le famiglie in grave difficoltà o in stato di insolvenza;
    in particolare, appare necessaria l'elaborazione di un piano pluriennale di offerta di alloggi di edilizia residenziale in favore delle fasce sociali deboli e più esposte alla crisi economica; al contempo, sarebbe opportuno rendere effettivamente utilizzabili le risorse stanziate per il rifinanziamento del fondo di sostegno degli affitti e per la morosità incolpevole;
    in questa direzione il decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, persegue, fra gli altri, l'obiettivo di affrontare e risolvere l'emergenza abitativa in atto nel Paese; a tal fine, il provvedimento adotta una serie di misure finalizzate, da un lato, a «fornire un sostegno economico alle categorie sociali meno abbienti che oggi non riescono a pagare l'affitto» e, dall'altro, ad «incrementare l'offerta di alloggi in affitto a canone concordato»;
    anche nel 2014 sono aumentati i pignoramenti e le esecuzioni immobiliari. Secondo i dati dell'Adusbef, infatti, si attestano a 52.606 nel dicembre 2014, con una media di 20 provvedimenti per giorno lavorativo, l'11,6 per cento in più rispetto al 2013. La cifra è ricavata dalle proiezioni sui dati raccolti in 35 tribunali italiani al 30 ottobre 2014. Secondo i dati di Federconsumatori, in 5 anni di crisi (2008-2013), pignoramenti ed esecuzioni immobiliari sono aumentati di circa il 108,1 per cento che, tradotto in termini numerici per abitazioni interessate da tali provvedimenti, equivarrebbe alla scomparsa di città di dimensioni pari ad Ancona, Bolzano o Terni;
    l'aumento del numero dei pignoramenti e delle esecuzioni immobiliari, malgrado gli interventi legislativi entrati in vigore, ha portato ad un incremento delle richieste di aiuto da parte delle famiglie italiane in difficoltà, che spesso sono costrette a rivolgersi a terzi per cercare di risolvere un problema per loro insormontabile, come la cancellazione del pignoramento sull'immobile o per impedire la svendita della casa pignorata,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità:
    a) di adottare iniziative, anche di tipo normativo, volte a sostenere i nuclei familiari, soprattutto con figli, che siano in situazioni di pignoramento ed esecuzione immobiliare per effetto di condizioni di insolvenza e involontarietà del debitore.
    b) a varare una politica di accordi con le banche per l'individuazione di misure volte ad una gestione dei mutui in sofferenza, con particolare riferimento alle famiglie in situazione temporanea di insolvenza.
    c) a promuovere iniziative volte ad arginare il fenomeno dei pignoramenti degli immobili adibiti ad abitazione principale;
    d) ad adottare iniziative per favorire la disponibilità di risorse economiche finalizzate all'aumento del numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili per le famiglie disagiate, con specifico riferimento a coloro nei confronti dei quali sia stata avviata una procedura esecutiva riferita alla casa di abitazione e con una contestuale semplificazione delle procedure di assegnazione che consentano una riduzione significativa dei tempi relativi agli iter procedurali.
(1-00932) «Matarrese, Mazziotti Di Celso, Vargiu, D'Agostino, Vecchio, Dambruoso».


   La Camera,
   premesso che:
    il protrarsi della crisi economica sta mettendo migliaia di persone in condizioni di difficoltà economica e le conseguenti inadempienze in materia di pagamenti costituiscono un fenomeno in rapida espansione, che sta causando un aumento esponenziale delle procedure di pignoramento immobiliare, anche delle prime case di abitazione;
    in moltissimi casi si tratta di cittadini e nuclei familiari che si trovano a dover fronteggiare al contempo la perdita del posto di lavoro, o magari la chiusura di una propria piccola impresa, e le necessità finanziarie derivanti dall'impegno di mantenere una famiglia;
    a partire dal 2010 le procedure di espropriazione forzata sono risultate in costante aumento e nel 2014 hanno superato quota cinquemila;
    la prima casa è il principale patrimonio delle famiglie italiane, primo passo per la sicurezza e la crescita economica e sociale;
    inoltre, la prima casa di proprietà esercita anche una fondamentale funzione di garanzia, qualora il debitore volesse contrarre un prestito per onorare il proprio insoluto, e trovarsela ipotecata, pignorata o, ancora peggio, esserne espropriato, lo priva di un suo fondamentale diritto di libertà;
    appare, pertanto, evidente come, a fronte di una situazione debitoria, se da un lato è certamente giusto che siano soddisfatti i creditori, non si possa, dall'altro, prescindere dall'esigenza di tutelare alcuni beni di primaria importanza, quale la prima casa di abitazione;
    non è ammissibile che una famiglia perda la propria casa, talvolta unico bene reale acquistato con anni di sacrifici, e l'espropriazione della prima casa, oltre a costituire una lesione della sfera più intima delle persone, rappresenta anche un pericoloso fattore di instabilità sociale;
    le procedure per la vendita all'asta, inoltre, determinano una sostanziale perdita di valore del bene, che viene svenduto ad un prezzo largamente inferiore a quello di mercato, a tutto svantaggio del proprietario dello stesso, che, una volta soddisfatti i creditori, si ritrova senza nulla;
    il decreto-legge adottato nel 2013 noto come il «decreto del fare» ha disposto l'impignorabilità sulla prima ed unica casa di abitazione a fronte di debiti contratti con la pubblica amministrazione, mentre ha previsto che per gli altri immobili del debitore l'agente della riscossione possa procedere all'espropriazione immobiliare a fronte di un debito complessivo superiore a centoventimila euro, elevando tale importo rispetto ai ventimila euro originariamente previsti dalla normativa in materia;
    in base alla normativa del 2013 il divieto di espropriazione dell'abitazione principale opera in presenza di quattro condizioni, vale a dire il fatto che si tratti dell'unico immobile posseduto dal debitore, che il fabbricato abbia destinazione catastale abitativa, che non sia accatastato come immobile di lusso e che il debitore abbia nell'abitazione la residenza anagrafica;
    le iniziative sin qui adottate a livello governativo per contrastare l'emergenza nel settore delle abitazioni si sono concentrate in misure spot del Governo, lontane dal rappresentare un approccio strutturale e, quindi, risolutivo alla questione;
    gli strumenti di sostegno al reddito per l'accesso alla prima casa, per sopportare gli oneri connessi al pagamento di un mutuo o di un canone di locazione anche per soggetti investiti dalla crisi sono drammaticamente sotto finanziati e spesso necessitano di una trafila burocratica eccessivamente lunga e complessa;
    con la legge di stabilità per il 2014 è stato disposta la confluenza del fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori titolari di contratti a tempo determinato nel sistema nazionale di garanzia istituito dalla medesima legge, di fatto privando i citati soggetti di uno strumento ad essi appositamente dedicato, risolutivo nell'acquisto della prima casa;
    nel sistema nazionale di garanzia il citato fondo è stato unificato al fondo di garanzia per la prima casa, ma allo stato ancora non risulta neanche essere stata effettuata la stipula di un protocollo d'intesa tra il dipartimento del tesoro e l'Associazione bancaria italiana (Abi) necessario per la sua operatività;
    sotto il versante degli affitti, il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel 2013, prevedeva una dotazione iniziale di appena venti milioni di euro per l'anno in corso e nessuno stanziamento per gli anni a venire, e non erano chiari neanche i requisiti necessari per accedere ai suoi finanziamenti;
    il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, invece, attivo dal 1999, negli ultimi anni non riesce più ad adempiere alle sue finalità, posto che, a fronte di un costante aumento della domanda da parte dei cittadini, le somme disponibili si sono, invece, vieppiù ridotte, passando da 143 milioni di euro per l'anno 2010 a essere del tutto azzerate con la legge di stabilità per il 2012, poi riportate ad appena 30 milioni di euro per il 2015 senza alcuna previsione per il futuro;
    i programmi di edilizia residenziale pubblica, già da anni insufficienti a contrastare la penuria di abitazioni, non riescono in alcun modo a far fronte ai nuovi fabbisogni manifestati da anziani, studenti, disabili, giovani coppie, famiglie monoreddito, nuclei familiari monogenitoriali e sono oltretutto gravati dal fenomeno delle occupazioni illegali, colpevoli di diminuire ulteriormente il numero di alloggi disponibili;
    sin dal luglio del 2013 il gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia ha chiesto un impegno al Governo per una più generale attenzione al sostegno delle politiche abitative;
    occorrerebbe varare un piano di edilizia residenziale pubblica, che consenta di avere un numero di alloggi proporzionato alla richiesta proveniente dalle fasce sociali tradizionalmente più deboli o che versino in una temporanea condizione di sofferenza economica, e contrastare efficacemente il fenomeno delle occupazioni abusive di tali immobili da parte di soggetti che non ne hanno titolo;
    è necessario, altresì, promuovere la conoscenza e migliorare la fruibilità di tutti gli strumenti di sostegno all'abitazione,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a ridurre il fenomeno delle espropriazioni di immobili adibiti ad abitazione principale, prevedendo l'impignorabilità totale della prima casa di abitazione, nonché delle relative pertinenze;
   ad assumere iniziative urgenti volte a sospendere le procedure espropriative relative ad immobili adibiti ad abitazione principale e a stanziare le risorse necessarie al finanziamento di tutti gli strumenti atti a sostenere i soggetti e i nuclei familiari che versino in una condizione di temporanea sofferenza finanziaria, con particolare riferimento a quelli con figli minori e con persone affette da disabilità, al fine di prevenire l'instaurazione di procedure di espropriazione immobiliare a loro carico riferite alla prima casa di abitazione.
(1-00939) «Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Maietta, Nastri, Taglialatela, Totaro».


Risoluzione

   La Camera,
   premesso che:
    in Sardegna nei prossimi mesi andranno all'asta più di 700 immobili (prime case con annesse aziende agricole);
    si tratta di una situazione insostenibile che rischia di mettere per strada migliaia di persone senza prima casa, aziende e futuro;
    è una situazione che va affrontata senza perdere ulteriore tempo sia con interventi legislativi che amministrativi;
    la grave situazione economico-finanziaria delle aziende agricole sarde conseguenza dei provvedimenti legislativi della regione Sardegna dichiarati incompatibili dalla Commissione europea rischia di compromettere definitivamente il sistema agricolo sardo;
    con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 23 febbraio 2006, a seguito di un lungo contenzioso avviato dalla Commissione europea già nel 1997, con la decisione 97/612/CE del 16 aprile 1997, sono stati dichiarati incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dalla regione Sardegna a diversi settori agricoli, sotto forma di concorso degli interessi, in applicazione della legge regionale n. 44 del 1988 e di quattro delibere della giunta regionale adottate dal 1988 al 1992;
    in conseguenza di tale decisione, sono state applicate da parte degli istituti bancari misure di recupero dei finanziamenti che si sono rivelate insostenibili per le aziende interessate, determinando una situazione di vera e propria emergenza socio-economica, con la messa all'asta di numerose prime case e connesse aziende e il rischio della scomparsa di un fondamentale settore produttivo della regione Sardegna;
    di fronte a questa situazione, nella scorsa legislatura sono state assunte, con il più ampio consenso di tutti i gruppi parlamentari, numerose iniziative, tra le quali si ricordano in particolare la risoluzione a firma Pili e del presidente della Commissione Agricoltura Russo approvata il 26 novembre 2008 e l'avvio, da parte della stessa Commissione, di un'indagine conoscitiva sulla crisi finanziaria del comparto agricolo, con particolare riferimento alla situazione della regione Sardegna;
    tali iniziative sono culminate con l'approvazione di provvedimenti di sospensione dei giudizi pendenti e con apposite norme nell'ambito delle leggi finanziarie;
    la sospensione delle procedure di recupero e delle esecuzioni forzate in danno delle prime case e aziende interessate aveva consentito di evitare conseguenze irreversibili per le famiglie oggetto di esecuzione forzosa per la prima casa e l'agricoltura sarda;
    l'assenza di una norma di proroga o di ripristino di quella sospensione anche attraverso una nuova norma in tal senso rischia di generare un disastro economico e sociale senza precedenti;
    la reiterazione della norma di sospensione è indispensabile perché sino ad oggi non sono state individuate soluzioni efficaci per la ristrutturazione dei predetti debiti e di quelli che ne sono conseguiti, in quanto il lavoro svolto come si evince dai numeri riportati in premessa non è stato in grado di risolvere positivamente la questione;
    per scongiurare il riaprirsi della crisi, con la ripresa delle procedure esecutive, e per consentire la messa a punto degli interventi diretti alla definitiva soluzione della vicenda, si rende pertanto necessario reiterare ed eventualmente prorogare il termine per la formulazione di proposte operative da parte di un'apposita commissione Stato regione e, al tempo stesso, reiterare e prorogare la sospensione dei giudizi pendenti, delle procedure di riscossione e recupero e delle esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui;
    per evitare che le imprese suddette vengano escluse dalla partecipazione dei bandi ad evidenza pubblica per l'utilizzo dei fondi comunitari e il conseguente utilizzo delle stesse risorse finanziarie,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per la proroga della sospensione dei giudizi pendenti, relativi alle esecuzioni forzate sulle prime case nei casi di cui in premessa sino al 31 dicembre 2016.
(6-00154) «Pili».


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 2015, N. 83, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA FALLIMENTARE, CIVILE E PROCESSUALE CIVILE E DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA (A.C. 3201)

A.C. 3201 – Questioni pregiudiziali

  La Camera,
   premesso che:
    il Governo interviene con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria;
    per l'ennesima volta il Governo utilizza lo strumento della normativa d'urgenza in modo improprio svuotando il Parlamento delle proprie prerogative;
    il ricorso alla decretazione d'urgenza si configura ormai da anni come una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato costituzionale vigente, che ha spostato di fatto in capo al Governo ogni potere regolatorio ed imposto una compressione dei poteri legislativi delle Camere;
    gli interventi previsti dal decreto-legge riguardano un complesso di materie assolutamente eterogeneo;
    l'eterogeneità delle materie trattate appare in aperto contrasto con l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, secondo cui i decreti-legge devono contenere disposizioni omogenee e corrispondenti al titolo. La legge n. 400 del 1988, pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza;
    l'elevata disomogeneità del contenuto del decreto-legge comporta una valutazione differenziata sulla sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza per ciascuna delle disposizioni legislative in esame; non sussistono, infatti, i requisiti di necessità ed urgenza che legittimano ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione l'esercizio del potere del Governo di adottare atti aventi forza di legge. Il Preambolo infine non fa riferimento a circostanze oggettive a supporto della necessità ed urgenza degli interventi che è solo enunciata;
    la stessa Corte Costituzionale si è più volte pronunciata in tal senso: ricordiamo la sentenza n. 171 del 2007 nella quale stabilisce la illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 80 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 2004 per mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza e la sentenza n. 128 del 2008 attraverso la quale puntualizza l’«evidente mancanza» dei presupposti fattuali e disomogeneità dei decreti-legge. Inoltre l'illegittimità costituzionale del procedimento legislativo non viene sanata dalla legge di conversione che secondo la richiamata giurisprudenza è a sua volta incostituzionale per un vizio del procedimento;
    il comma 1, lettera a), numero 2) dell'articolo 14, del decreto-legge in esame, prevede la modifica dell'articolo 155-quinquies, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, e specificatamente modifica l'articolo in parola prevedendo che «La disposizione di cui al presente comma perde efficacia se il decreto dirigenziale non è adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; l'articolo 23, comma 4, prevede che «Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), terzo capoverso, acquistano efficacia decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dall'articolo 16-bis, comma 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto». Ne discende che le norme citate hanno una discrepanza significativa rispetto alla loro entrata in vigore, e ciò, da un lato, contrasta con il precetto costituzionale dell'urgenza che deve essere di straordinaria necessità, e dall'altro lato, per tale disposizione, viene meno anche la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto;
    di poi, sempre in riferimento all'articolo 14 del decreto-legge in esame, si anticipa, per una certa parte, come recita la relazione al provvedimento, l'entrata in vigore di una norma, e precisamente «la norma transitoria dell'articolo 155-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile per consentire al creditore di ottenere l'autorizzazione a richiedere i dati rilevanti del debitore ai gestori delle banche dati, anche prima dell'adozione del decreto che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche», e così mettendo gravemente a rischio, poiché non è stato adottato fino ad oggi il decreto che stabilisse le norme volte a tutelare e preservare – attraverso le strutture tecnologiche –, il trattamento dei dati personali dei cittadini, di cui al Codice per la protezione dei dati personali;
    le norme che vengono modificate e introdotte con il presente decreto-legge potevano essere ricomprese all'interno del provvedimento, attualmente all'esame avanti alla Commissione Giustizia, (Atto Camera n. 2593) «Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile», poiché salvo alcune poche norme con carattere di straordinarietà ed urgenza, tra cui l'articolo 20 del decreto-legge in parola – peraltro oggetto di censura, come oltre si dirà – le norme, come già evidenziato, presentano un carattere di eterogeneità e nessuna sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, oltre ad intervenire in settori della giustizia in cui la ponderazione, l'analisi e l'effettivo impatto normativo risultano essenziali;
    inoltre, l'articolo 20 del provvedimento in esame, va ad abrogare le disposizioni introdotte dall'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014 che prevedevano la soppressione, a decorrere dal 1o luglio 2015, delle sezioni staccate di Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) aventi sede in comuni non sedi di corte d'appello – a eccezione della sezione autonoma della provincia di Bolzano – qualora entro il 28 febbraio 2015 il Governo non avesse presentato alle Camere una relazione sull'assetto organizzativo dei Tribunali Amministrativi Regionali corredata da un piano di riorganizzazione di tali uffici e non si fosse dato avvio a misure di attuazione del piano medesimo. Il comma 2 dell'articolo 18 completava la previsione apportando all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, le modifiche consequenziali all'eventuale soppressione delle Sezioni sopra menzionate. L'abrogazione operata con la norma in esame consegue quindi l'effetto di mantenere inalterato l'odierno assetto dei TAR. L'inutilità della soppressione delle sezioni staccate dei Tribunali Amministrativi Regionali era chiara ai presenti sottoscrittori, nonché a numerosi parlamentari di opposizione, sin dall'inizio, giacché, da un lato, non si aveva una diminuzione della spesa, e dall'altro, si denegava, di fatto, la giustizia amministrativa poiché si provvedeva solo a rendere più difficile l'accesso. Governo sordo non solo alla presente opposizione del gruppo della Lega Nord, ma anche a tutti i giuristi e magistrati amministrativi auditi in Commissione; Governo che caparbiamente aveva proceduto comunque alla soppressione delle sedi staccate del TAR. Sol ora il Governo si rende conto di aver commesso un grave errore di valutazione e del conseguente operato «correndo ai ripari», ma senza tener conto di aver bloccato il Parlamento per la conversione della norma che ora si va ad abrogare per diversi mesi, ma persevera nel continuare a legiferare con la decretazione di urgenza in ambiti dove la ponderazione e l'analisi risultano essenziali;
    il disegno di legge è provvisto unicamente della relazione di cui articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (c.d. legge di stabilità), ma non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;
    infine, il presente decreto-legge è manifestamente incostituzionale in quanto viola il principio essenziale di cui all'articolo 101, primo periodo, della Costituzione, su cui si fonda la giurisdizione, che è «La giustizia è amministrata in nome del popolo». Infatti, l'utilizzo della normativa d'urgenza da parte dell'esecutivo esautora, in sostanza, la funzione legislativa del Parlamento e quindi dell'organo che per Costituzione è chiamato ad esercitare la rappresentanza e il volere popolare,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3201.
N. 1. Molteni, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione all'esame non è altro che l'ennesimo esempio di abuso dello strumento del decreto-legge da parte di un Governo sempre più legislatore che propone riforme strutturali presentate come interventi emergenziali;
    già il preambolo del decreto-legge, della cui conversione si discute, svela la manifesta eterogeneità dei contenuti dello stesso: il Governo, infatti, ha dovuto suddividere in quattro paragrafi la descrizione dei presupposti di necessità ed urgenza e ai quattro paragrafi corrispondono i quattro titoli del decreto-legge rispettivamente concernenti la straordinaria necessità ed urgenza di:
     1) «rafforzare le disposizioni sull'erogazione di provvista finanziaria alle imprese in crisi, (...) sulla contendibilità delle imprese in concordato preventivo (...) sulla garanzia di terzietà ed indipendenza degli incaricati che affiancano il giudice nella gestione delle procedure concorsuali (...) sulla possibilità di concludere nuove tipologie di accordo di ristrutturazione del debito»;
     2) «la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per migliorare l'efficienza delle procedure di esecuzione forzata, attraverso un ammodernamento delle forme di pubblicità, l'istituzione di un portale delle vendite pubbliche, la modifica dei criteri di aggiudicazione dei beni, una significativa riduzione dei termini stabiliti per il compimento di adempimenti procedurali»;
     3) «di intervenire sulle procedure esecutive introducendo misure a sostegno del debitore, in particolare con riferimento al pignoramento delle pensioni e delle somme depositate in conto corrente»;
     4) «di modificare le disposizioni in materia di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazioni nonché di emanare disposizioni in materia di funzionamento della giustizia»;
    come è noto la Corte costituzionale, sia nella sentenza n. 171 del 2007 che nella sentenza n. 128 del 2008, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di una legge di conversione per evidente carenza dei presupposti del decreto convertito, ha configurato l'eterogeneità dei contenuti del decreto-legge come elemento sintomatico della carenza dei presupposti costituzionali di adozione del provvedimento d'urgenza;
    l'articolo 77 della Costituzione, così come interpretato nella giurisprudenza costituzionale, risulta violato sotto due ulteriori profili. L'articolo 23 del provvedimento in esame dispone diversi differimenti di applicazione in riferimento alle diverse disposizioni del testo. In merito giova ricordare che la Consulta, nella nota sentenza n. 220 del 2013, ha statuito che l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, nella parte in cui prevede che il decreto-legge debba contenere misure di immediata applicazione «esprime ed esplicita ciò che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del decreto-legge (...) che entrerebbe in contraddizione con le sue stesse premesse se contenesse disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo»;
    la regolazione della fattispecie oggetto dei provvedimenti urgenti non può essere differita nel tempo, perché ciò smentirebbe la ratio della decretazione d'urgenza, che consiste nel «dare risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere regolate in modo adatto a fronteggiare le sopravvenute e urgenti necessità» (sentenza n. 220 del 2013);
    del pari deve ritenersi che una riforma complessiva e complessa delle procedure concorsuali contrasti con la ratio dell'articolo 77 della Costituzione quale esplicitato dalle pronunce del giudice delle leggi che hanno sancito «la palese inadeguatezza dello strumento del decreto-legge a realizzare una riforma organica e di sistema»;
    l'articolo 10 del decreto-legge, laddove modifica gli articoli 236 e 236-bis della legge fallimentare estendendone la disciplina sanzionatoria ai nuovi istituti di ristrutturazione del credito con intermediari finanziari e di convenzione di moratoria, prevedendo sanzioni penali fino a 5 anni di reclusione, incide sulla materia del diritto penale e la restrizione della libertà personale, non dovrebbe costituire oggetto di decretazione d'urgenza in accordo con la giurisprudenza costituzionale che sottolinea il maggior rigore nel valutare i requisiti di straordinaria necessità e urgenza qualora i decreti-legge vengano «a incidere nella sfera dei diritti fondamentali o nella materia penale o sia, comunque, tale da produrre effetti non più reversibili nel caso di una mancata conversione finale» (sentenza n. 360 del 1996);
    l'introduzione dell'articolo 2929-bis del codice civile in tema di «espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito» di cui all'articolo 12 del decreto-legge, configura in favore del creditore la facoltà di procedere a esecuzione forzata «ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia» ovvero consente a questi di poter procedere – seppur in maniera condizionata – sui beni del debitore anche in assenza di una sentenza definitiva revocatoria che abbia dichiarato l'inefficacia di tale atto, dando luogo ad una lesione del diritto di difesa – sancito all'articolo 24 della Costituzione – del debitore, il quale potrà far valere le proprie ragioni non più in un procedimento di cognizione ordinaria, a seguito della proposizione dell'azione revocatoria, bensì solamente in sede di opposizione all'esecuzione;
    secondo quanto esposto in premessa, il presente decreto-legge presenta profili di illegittimità costituzionale,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3201.
N. 2. Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Sarti.

  La Camera,
   premesso che:
    l'esercizio della potestà legislativa da parte del Governo, facendo ricorso in maniera reiterata al decreto-legge, ha determinato da tempo che esso non possa più essere ritenuto uno strumento eccezionale, come invece richiesto dalla Costituzione. Il Governo ha alterato la tradizionale divisione di poteri e l'equilibrio definito dalla Costituzione, facendo assumere alla decretazione d'urgenza un ruolo sistematico e primario rispetto al procedimento ordinario di formazione delle leggi, lesivo delle prerogative parlamentari;
    la distinzione e il reciproco rispetto delle prerogative costituzionali di Parlamento e Governo, in forma di leale cooperazione, richiede il rispetto della forma di governo parlamentare, dei rapporti tra il Parlamento e l'Esecutivo, nonché del procedimento di formazione delle leggi, chiaramente evocato anche dall'articolo 77 della Costituzione. «È opinione largamente condivisa che l'assetto delle fonti normative sia uno dei principali elementi che caratterizzano la forma di governo nel sistema costituzionale. Esso è correlato alla tutela dei valori e diritti fondamentali. Negli Stati che si ispirano al principio della separazione dei poteri e della soggezione della giurisdizione e dell'amministrazione alla legge, l'adozione delle norme primarie spetta agli organi o all'organo il cui potere deriva direttamente dal popolo. A questi principi si conforma la nostra Costituzione laddove stabilisce che» la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere «(articolo 70)» (Corte costituzionale, sentenza n. 171 del 2007). Fino a quando la Costituzione non dovesse subire ulteriori revisioni, essa dovrà essere rispettata anche dal Governo e da tutti gli altri poteri e organi costituzionali dello Stato, questi ultimi coinvolti a vario titolo in fase di adozione o di eventuale controllo successivo sul cronico fenomeno della decretazione d'urgenza, opponendosi ad iniziative contro la Costituzione, la democrazia parlamentare e la ordinaria procedura di approvazione delle leggi;
    il provvedimento in esame conferma che i contenuti dei decreti-legge sono sempre più ingenti ed eterogenei, disattendendo il dettato dell'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che stabilisce che i decreti-legge: «devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo». Tale disposizione, anche se ritenuta dalla Presidenza della Repubblica di carattere ordinamentale, viene puntualmente e costantemente aggirata dall'Esecutivo;
    il decreto-legge n. 83 del 2015, infatti, è un provvedimento omnibus, composto da 24 articoli che introducono discipline del tutto eterogenee, incidenti su una pluralità di materie e fattispecie. In particolare, il Titolo I reca misure in materia fallimentare, con riferimento al concordato preventivo, all'introduzione di nuovi requisiti per la nomina dei curatori, alla chiusura del fallimento e all'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari; il Titolo II reca misure in materia di procedure esecutive introducendo un'azione revocatoria semplificata per atti a titolo gratuito pregiudizievoli per i creditori e numerose modifiche alla disciplina dell'esecuzione forzata contenuta nel codice di procedura civile, oltre all'introduzione di un contributo di 100 euro a carico del creditore procedente per beni immobili o mobili registrati per la pubblicità sul portale unificato delle vendite esecutive che viene istituito; il Titolo III reca disposizioni in materia fiscale con riferimento alle svalutazioni e perdite su crediti di enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione e al blocco della trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate; il Titolo IV reca una pluralità di disposizioni in materia di giustizia: alcune riguardano il personale, come il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, nonché l'ingresso nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dalle province e dalle aree metropolitane; altre disposizioni riguardano la c.d. giustizia digitale; infine, ulteriori disposizioni abrogano la riorganizzazione dei TAR sul territorio;
    la Corte costituzionale ha individuato molteplici indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno il rispetto dell'articolo 77 della Costituzione da parte del Governo che esercita la potestà legislativa ricorrendo all'adozione dello strumento eccezionale del decreto-legge;
    la giurisprudenza della Corte collega il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, ad un'intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico (sentenze n. 121 del 2008 e n. 171 del 2007). Le fattispecie disciplinate dal decreto-legge in esame, come illustrate, evidenziano che esse non sono accomunate da una natura unitaria oggettiva, né da una natura funzionale e finalistica. Basti pensare, ad esempio, all'assenza di connessioni tra l'introduzione di nuovi requisiti per la nomina dei curatori fallimentari e il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari o l'abrogazione della riorganizzazione dei TAR sul territorio;
    l'assenza dei predetti legami si risolvono in una «evidente mancanza» dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione o in una «manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione» (ex plurimis, Corte costituzionale sentenze n. 22 del 2012, n. 93 del 2011, n. 355 e n. 83 del 2010; n. 128 del 2008; n. 171 del 2007);
    in più, nello specifico, la Corte costituzionale ritiene che «la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità dell'adozione di tale atto, la cui mancanza configura un vizio di legittimità costituzionale del medesimo, che non è sanato dalla legge di conversione» (sentenza n. 93 del 2011);
    la sussistenza di tali requisiti deve essere, ai sensi del richiamato articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, rilevabile nel preambolo. Al contrario il preambolo del decreto-legge così testualmente formulato: «Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza [....]», si limita ad una apodittica enunciazione. A tal proposito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 171 del 2007 ha rilevato il vizio della motivazione e la conseguente illegittimità costituzionale di un decreto-legge, precisando che «l'utilizzazione del decreto-legge – e l'assunzione di responsabilità che ne consegue per il Governo secondo l'articolo 77 della Costituzione – non può essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina che è stata introdotta». Tutto ciò postula l'esigenza imprescindibile, che identica e rigorosa vigilanza venga esercitata dal Parlamento nella fase di conversione in legge dello stesso;
    inoltre nel decreto-legge in esame sono presenti disposizioni alle quali difettano in maniera sostanziale le ragioni dell'urgenza dell'intervento, ad esempio quella che modifica i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari o quella che crea sul sito internet del Ministero della giustizia un «portale delle vendite pubbliche», la cui disciplina – in base all'articolo 23 del decreto-legge, sulla normativa transitoria – diventerà efficace trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche, che dovranno essere adottati entro 6 mesi;
    a tal proposito, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, i presupposti per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo. Infatti, secondo la Corte costituzionale, l'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) – laddove prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» – pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento. L'eterogeneità degli interventi non può ritenersi giustificata, quindi, in assenza di ragioni di necessità e urgenza per tutte le fattispecie recate da un decreto-legge;
    abbiamo già indicato in precedenza alcune delle disposizioni del decreto-legge alle quali difetta sicuramente l'intento di fronteggiare situazioni straordinarie che potrebbe giustificare interventi oggettivamente eterogenei. Da quanto detto si trae la conclusione, come ricordato dalla Corte costituzionale, che la semplice immissione di disposizioni nel corpo di un decreto-legge oggettivamente o teleologicamente unitario non vale a trasmettere, per ciò solo, alle stesse il carattere di urgenza proprio delle altre disposizioni, legate tra loro dalla comunanza di oggetto o di finalità;
    d'altra parte, per la Corte costituzionale (sentenza n. 220 del 2013) e per gli stessi Padri costituenti il requisito della «necessità» è un elemento che qualifica una fattispecie normativa da non confondere con l'opportunità politica dell'atto, e presuppone che l'adozione dello stesso sia indispensabile e dovuta in quanto unica modalità per produrre determinati effetti, mentre il requisito dell’«urgenza» presuppone che l'adozione del provvedimento sia indifferibile, pena vanificarne gli effetti: quindi non sinonimo di speditezza, né tanto meno concetto identificabile con le difficoltà del Governo di vedere approvate le proprie proposte, risolvendosi al contrario nella «imprevedibilità»;
    un particolare problema pregiudiziale è posto da quelle disposizioni la cui efficacia cessa ad una certa data o che prevedono l'entrata in vigore differita;
    nello specifico:
     a) l'articolo 14 detta una serie di modifiche alle norme di attuazione del codice di procedura civile avente natura di coordinamento con le disposizioni introdotte dal decreto-legge. In particolare il comma 1 modifica l'articolo 155-quinquies, per permettere al creditore di ottenere dai gestori delle banche dati l'autorizzazione a richiedere i dati rilevanti del debitore anche prima dell'adozione del decreto dirigenziale del Ministero della giustizia che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche che attestino la piena funzionalità delle stesse banche dati; l'efficacia di tale previsione è condizionata all'adozione del citato decreto entro 12 mesi dalla vigenza della legge di conversione del decreto in esame (comma 1, lettera a), n. 2);
     b) il comma 4 dell'articolo 23 prevede la disciplina transitoria dell'articolo 5, comma 1, lettera b), terzo capoverso, per la vigenza delle disposizioni sul registro nazionale istituito presso il Ministero della Giustizia (dove confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori fallimentari, dei commissari e liquidatori giudiziali e dove vanno annotate le chiusure dei fallimento, le omologhe del concordato nonché l'ammontare dell'attivo e passivo delle procedure concorsuali chiuse). Sulla base della citata disciplina transitoria, le disposizioni sul registro nazionale acquistano efficacia 60 giorni dopo la pubblicazione sul sito Internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche da parte del responsabile per i sistemi informativi automatizzati dello stesso Ministero, da adottarsi entro sei mesi dalla citata data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Senonché, la previsione di questo comma del decreto-legge procrastina di sei mesi l'adozione del provvedimento concernente tali specifiche, che è uno strumento fondamentale anche per la tutela dei dati personali dei cittadini, che sarebbe già dovuto essere adottato in base alla previsione di altro decreto-legge (ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto-legge n. 132 del 2014);
    come ricordato dalla sentenza n. 220 del 2013 della Corte costituzionale, i decreti-legge traggono la loro legittimazione generale da casi straordinari e sono destinati ad operare immediatamente, allo scopo di dare risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere regolate in modo adatto a fronteggiare le sopravvenute e urgenti necessità. Per questo motivo, il legislatore ordinario, con una norma di portata generale, ha previsto che il decreto-legge debba contenere «misure di immediata applicazione» (articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri). La norma citata, pur non avendo, sul piano formale, rango costituzionale, esprime ed esplicita ciò che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del decreto-legge (sentenza n. 22 del 2012), che entrerebbe in contraddizione con le sue stesse premesse, se contenesse disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo, in quanto recanti, come nel caso di specie, discipline che divengono efficaci o perdono la loro efficacia in funzione di un provvedimento che avrebbe dovuto essere adottato già da tempo, ma il cui termine di adozione viene ora rinviato e si sospetta che possa anche non essere adottato, prevedendo la perdita di efficacia della disposizione;
    tali pregiudizi confermano la palese inadeguatezza dello strumento del decreto-legge a realizzare interventi che non solo trovano le loro motivazioni in esigenze manifestatesi da non breve periodo, ma richiedono processi attuativi necessariamente protratti nel tempo, tali da poter rendere indispensabili sospensioni di efficacia, rinvii e sistematizzazioni progressive, che mal si conciliano con l'immediatezza di effetti connaturata al decreto-legge, secondo il disegno costituzionale. Per averne ulteriore conferma, basti considerare l'articolo 20 del decreto-legge in esame che sopprime le disposizioni in materia di riorganizzazione dei TAR previste da un altro decreto-legge, il n. 90 del 2014. L'abrogato articolo 18, comma 1, del decreto-legge citato prevedeva, a decorrere dal 1o luglio 2015, anche in assenza di riorganizzazione complessiva dei TAR, la soppressione delle sezioni staccate di TAR di Parma, Pescara e Latina. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 marzo 2015, avrebbe dovuto disciplinare le modalità di soppressione e di trasferimento di contenzioso e personale; inoltre l'articolo 18, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2014, prevedeva, entro il 28 febbraio 2015, che il Governo dovesse presentare alle Camere una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, con un allegato piano di riorganizzazione e l'individuazione di eventuali sezioni distaccate da sopprimere. Il termine originario entro il quale il Governo doveva provvedere a tale adempimento era fissato al 31 dicembre 2014 ed è stato poi prorogato da un ulteriore decreto-legge, il n. 192 del 2014 (proroga termini), al 28 febbraio di quest'anno: ciò nonostante, la relazione non è mai stata presentata alle Camere. Così ci sono voluti ben tre decreti-legge per far giungere il Governo a prendere atto, nella Relazione illustrativa del provvedimento in esame, che è opportuno «destinare alla riorganizzazione del settore tempi e percorsi maggiormente adeguati alla complessità del progetto rispetto a quanto previsto nella normativa abrogata», ovvero che si tratta di una riforma non operabile con decreto-legge. Ma questa acquisizione di consapevolezza giunge in maniera tardiva, dopo aver violato ripetutamente l'articolo 77 della Costituzione e nonostante SEL e le opposizioni avessero fatto rilevare il punto già nel corso dell'esame dei due precedenti decreti-legge,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3201.
N. 3. Scotto, Daniele Farina, Sannicandro, Paglia.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 144-359-1009-1073 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: DE POLI; RANUCCI; PADUA ED ALTRI; ZANONI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIAGNOSI, CURA E ABILITAZIONE DELLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO E DI ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA 12a COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO) (A.C. 2985-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BIONDELLI ED ALTRI; FARAONE ED ALTRI; ARGENTIN ED ALTRI; CALABRÒ ED ALTRI (A.C. 143-1167-2288-2819)

A.C. 2985-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2985-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.10, 2.4, 2.6, 3.9, 3.12, 3.15, 3.19, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.30, 3.33, 3.35, 3.36, 3.38, 3.42, 3.45, 3.50, 3.70, 3.71, 3.102, 3.103, 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 2.02, 2.03, 3.01, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09, 3.010, 3.011, 3.012, 3.013, 3.014, 3.016, 3.017, 3.018, 3.020, 3.021, 3.022, 3.023, 3.024, 3.025, 3.027, 3.0100 e 3.0101 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2895-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Finalità).

  1. La presente legge, in conformità a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012, sui bisogni delle persone con autismo, prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Finalità).

  Al comma 1, dopo le parole: La presente legge aggiungere le seguenti: in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 e.
1. 9. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

  Al comma 1, dopo le parole: La presente legge aggiungere le seguenti: in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione e.
1. 11. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, sostituire le parole da: in conformità fino a: di vita e con le seguenti: in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, della Carta dei diritti europea delle persone con autismo, adottata come risoluzione formale del Comitato degli affari sociali del Parlamento Europeo il 9 maggio 1996 e in conformità a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012, riguardo i bisogni delle persone con disturbi dello spettro autistico e le forme associate di disabilità, prevede interventi finalizzati a garantire il proprio sviluppo, la tutela della salute, e il miglioramento delle condizioni di vita anche attraverso.
1. 7. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, dopo le parole: quanto previsto aggiungere le seguenti: dalla legge n. 162 del 1998, dalla legge n. 328 del 2000, dalla legge n. 18 del 2009, nonché.
1. 4. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1 sostituire le parole: sui bisogni delle persone con autismo con le seguenti: riguardo i bisogni delle persone con disturbi dello spettro autistico e le forme associate di disabilità.
1. 8. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, dopo le parole: finalizzati a garantire aggiungere le seguenti: la prevenzione attraverso adeguate diagnosi precoci e.
1. 10. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, diffondere la cultura della necessità di una diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, garantire la piena accessibilità alle informazioni relative ai disturbi dello spettro autistico e ai servizi sanitari correlati, promuovere progetti di ricerca, promuovere e garantire la condivisione continua delle informazioni tra operatori sanitari al fine del miglioramento della qualità degli interventi terapeutici.
1. 6. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché lo sviluppo della ricerca in ambito terapeutico, medico e nell'ambito delle buone pratiche educative.
1. 5. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. L'autismo è riconosciuto come malattia sociale a carattere cronico evolutivo. La persona autistica, in mancanza di una richiesta di parte, è esonerata da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione.
1. 1. Nicchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. L'autismo è riconosciuto come malattia sociale ed il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 1962.
1. 2. Bechis, Artini, Baldassarre, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

A.C. 2895-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Linee guida).

  1. L'Istituto superiore di sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Linee guida).

  Al comma 1, premettere le parole: Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre anni,.
2. 1. Nicchi.

  Al comma 1, dopo le parole: L'istituto superiore di sanità aggiungere le seguenti:, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente e successivamente con cadenza annuale,
2. 7. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, dopo le parole: L'Istituto superiore di sanità aggiungere le seguenti:, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale,
2. 3. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Istituto Superiore di sanità promuove e coordina: l'aggiornamento del registro nazionale sui disturbi dello spettro autistico, l'istituzione di banche dati nazionali e regionali allo scopo di monitorare l'andamento epidemiologico, gli interventi di prevenzione attuati e le migliori pratiche terapeutiche ed educative nonché l'istituzione di un data base globale. L'Istituto superiore di sanità, inoltre, promuovere l'istituzione di una rete scientifica ed epidemiologica a livello di Unione europea sui disturbi dello spettro autistico.
2. 4. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Le pratiche terapeutiche ed educative che non sono in conflitto con le linee guida di cui al comma 1 e che rappresentano sviluppi scientificamente testati per efficacia ed applicabilità possono ottenere uno specifico riconoscimento di validità da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.
2. 5. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Al fine di affermare il principio alla piena integrazione e delle buone pratiche in materia di alunni e studenti con disabilità i dirigenti scolastici sono tenuti ad applicare le Linee Guida 4 agosto 2009, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'adempimento alle citate Linee Guida di cui al presente comma rientra nei parametri di valutazione da parte del nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici e può incidere fino alla misura del 30 per cento della retribuzione di risultato.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Linee guida sanitarie e per l'integrazione scolastica.
2. 6. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Il disturbo dello spettro autistico è riconosciuto come malattia sociale e condizione patologica totalmente e permanentemente invalidante. Dopo la prima diagnosi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che tenga conto delle classificazioni aggiornate ICD-11 e DSM-5, vincolanti per tutti i successivi controlli di enti erogatori di previdenze e assistenze, la persona affetta da disturbo dello spettro autistico, in assenza di richiesta di parte, non viene sottoposta a ulteriori visite di revisione periodica anche se in età evolutiva.
2. 8. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Diagnosi precoce e prevenzione).

  1. Ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze dell'autismo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i piani sanitari e gli interventi di cui all'articolo 1, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e di coordinamento del Ministro della salute e sentito l'Istituto superiore di sanità, indicano alle rispettive aziende sanitarie locali gli interventi operativi più idonei a:
   a) definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e l'aggiornamento professionali della classe medica sulla conoscenza dell'autismo al fine di facilitare l'individuazione delle persone affette da tale malattia, siano esse sintomatiche o appartenenti a categorie a rischio;
   b) prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate all'autismo;
   c) definire i test diagnostici e di controllo per le persone affette da autismo.

  2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, le aziende sanitarie locali si avvalgono di presidi accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con documentata esperienza di attività diagnostica e terapeutica specifica, nonché di centri regionali e provinciali di riferimento, cui spetta il coordinamento dei presidi della rete sanitaria regionale e delle province autonome, al fine di garantire la tempestiva diagnosi, anche mediante l'adozione di specifici protocolli concordati a livello nazionale.
2. 01. Bechis, Artini, Baldassarre, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Erogazione di prodotti alimentari specifici).

  1. Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata alle persone affette da autismo è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici specifici. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione, sono fissati i limiti massimi di spesa, per singolo paziente, sulla base del prezzo dei prodotti di cui al presente comma.
  2. I limiti di spesa di cui al comma 1 sono aggiornati periodicamente dal Ministro della salute, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome sulla base della rilevazione del prezzo dei prodotti di cui al citato comma 1 sul libero mercato. Il Ministro della salute definisce altresì le modalità per l'erogazione di tali prodotti.
  3. Nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche devono essere somministrati, previa richiesta contemperata alle condizioni peculiari di handicap in cui versano gli interessati, anche pasti specifici per le persone affette da autismo.
  4. L'onere derivante dall'attuazione del comma 3 è valutato in 4.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. 02. Bechis, Artini, Baldassarre, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Diritto all'informazione).

  1. Il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici deve indicare con chiarezza se il prodotto può essere assunto senza rischio dalle persone affette da autismo.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'inserimento di appositi moduli informativi sull'autismo nell'ambito delle attività di formazione e di aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori.
  3. L'onere derivante dall'attuazione del comma 2 è valutato in 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. 03. Bechis, Artini, Baldassarre, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

A.C. 2895-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Politiche regionali in materia di disturbi dello spettro autistico).

  1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.
  2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico, possono individuare centri di riferimento con compiti di coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della rete sanitaria regionale e delle province autonome, stabiliscono percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico, verificandone l'evoluzione, e adottano misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi:
   a) la qualificazione dei servizi di cui al presente comma costituiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e l'abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico;
   b) la formazione degli operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria sugli strumenti di valutazione e sui percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili;
   c) la definizione di équipe territoriali dedicate, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino l'andamento e svolgano attività di consulenza anche in sinergia con le altre attività dei servizi stessi;
   d) la promozione dell'informazione e l'introduzione di un coordinatore degli interventi multidisciplinari;
   e) la promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi di cui al presente comma per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona;
   f) l'incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie
che hanno in carico persone con disturbi dello spettro autistico;
   g) la disponibilità sul territorio di strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti;
   h) la promozione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico, che ne valorizzino le capacità.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Politiche regionali in materia di disturbi dello spettro autistico).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Politiche in materia di disturbi dello spettro autistico).

  1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti, unitamente agli interventi generali del Servizio sanitario nazionale, a favorire il normale inserimento nella vita sociale delle persone affette da autismo.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse indicati nel Fondo sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dell'autismo e garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico. Per tali fini devono individuare centri di riferimento con compiti di coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della rete sanitaria regionale e delle province autonome, stabiliscono percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico, verificandone l'evoluzione.
  3. Gli interventi nazionali e regionali di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:
   a) diffondere l'applicazione di criteri preventivi e di diagnosi precoce dell'autismo;
   b) promuovere la realizzazione sul territorio di servizi gestiti da unità funzionali multidisciplinari e per la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo formalizzando e potenziando la rete delle strutture di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e dei dipartimenti di salute mentale, incentivando lo sviluppo di centri diurni, semiresidenziali e residenziali e assicurano una risposta socio-sanitaria rispettosa della globalità delle persone e dei progetti di vita degli autistici e dei loro familiari;
   c) promuovere la costituzione di banche dati coordinate dal Ministero della salute che consentano di monitorare l'andamento dell'epidemia autistica e i risultati degli interventi preventivi terapeutici e riabilitativi erogati;
   d) promuovere la formazione degli operatori sanitari con gli strumenti dell’e-learning e prevedere l'istituzione di un apposito master universitario;
   e) incentivare progetti dedicati all'educazione sanitaria delle famiglie delle persone affette da autismo, allo scopo di ottimizzare le competenze, le risorse e la collaborazione con i servizi di cura;
   f) promuovere progetti internazionali di ricerca con particolare riguardo ai settori della genomica, gastroenterologia, neuroimmunità, metabolismo e detossificazione;
   g) garantire la tempestività e l'appropriatezza degli interventi terapeutici mediante un efficace scambio di informazioni tra operatori sanitari e famiglie attraverso la rete telematica;
   h) assicurare la stretta integrazione tra i diversi servizi sociali e sanitari per la definizione, il monitoraggio e l'esecuzione di una presa in carico adeguata, efficace e individualizzata in tutte le fasi dello sviluppo degli autistici;
   i) garantire l'accesso ai processi di riabilitazione e di inclusione sociale senza soluzione di continuità lungo tutto l'arco della vita;
   l) assicurare, nelle strutture dedicate, la presenza di personale medico multidisciplinare specificamente formato riguardo ai modelli di intervento indicati nelle linee guida regionali, di cui all'articolo 3, e garantendone l'aggiornamento;
   m) promuovere progetti e interventi tesi a migliorare la qualità e la precocità della diagnosi nonché la qualità della vita degli autistici e dei loro familiari;
   n) perseguire l'integrazione sociale, scolastica e lavorativa degli autistici.

  4. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3 è realizzata una piattaforma telematica, le cui caratteristiche sono definite dal Consiglio nazionale delle ricerche, che garantisce agli operatori sanitari e alle famiglie delle persone affette da autismo:
   a) la piena accessibilità alle informazioni relative all'autismo e ai servizi sanitari correlati;
   b) la condivisione delle informazioni tra operatori sanitari per ottenere un miglioramento continuo degli interventi terapeutici;
   c) lo scambio di informazioni tra medico curante e famiglia ogniqualvolta sia necessario un evento significativo nel percorso terapeutico del bambino affetto da autismo al fine di favorire la realizzazione di interventi mirati.

  5. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo e di assicurare un approccio integrato e multidisciplinare nel trattamento diagnostico-terapeutico delle persone affette da autismo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'aggiornamento del regime delle esenzioni relativo all'autismo, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329.
  6. L'onere derivante dall'attuazione del comma 5 è valutato in 20.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
3. 19. Bechis, Artini, Baldassarre, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e.
3. 24. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice.

  Al comma 1, dopo le parole: dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, aggiungere le seguenti: tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328,.
3. 25. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, dopo le parole: dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, aggiungere le seguenti: tenuto conto della legge 18 ottobre 2010, n. 170,.
3. 26. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, dopo le parole: dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 aggiungere le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 27. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti:, sentite le principali associazioni di disabili e di familiari di persone affette da autismo,.
3. 7. Nicchi.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: possono individuare con la seguente: individuano.
*3. 5. Nicchi.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: possono individuare con la seguente: individuano.
*3. 20. Bechis, Artini, Baldassarre, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: possono individuare con la seguente: individuano.
*3. 28. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: possono individuare centri di riferimento, aggiungere le seguenti: in rete tra di loro a livello nazionale.
3. 6. Nicchi.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: e delle province autonome aggiungere le seguenti: implementano l'assistenza domiciliare integrata e l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie e riabilitative, stabiliscono percorsi diagnostici.
*3. 9. Nicchi.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: e delle province autonome aggiungere le seguenti: implementano l'assistenza domiciliare integrata e l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie e riabilitative, stabiliscono percorsi diagnostici.
*3. 70. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: stabiliscono percorsi diagnostici, terapeutici aggiungere la seguente: abilitativi.
3. 30. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: la formazione aggiungere la seguente: permanente.
3. 32. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: la formazione aggiungere la seguente: periodica.
3. 31. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: la formazione aggiungere le seguenti: degli psicologi e.
3. 33. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: la formazione aggiungere le seguenti: dei docenti e dei dirigenti scolastici e.
3. 35. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: degli operatori sanitari aggiungere le seguenti: di comprovata esperienza.
3. 34. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: sugli strumenti di valutazione, aggiungere le seguenti:, con particolare riferimento alla diagnosi precoce,.
3. 10. Nicchi.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché l'istituzione di appositi programmi di formazione specifica allo scopo di favorire una diagnosi precoce in merito all'emergere di anomalie comportamentali, consentendo di fornire una diagnosi provvisoria a 18 mesi e una diagnosi stabile a 24 mesi.
3. 36. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) il coordinamento tra pediatri di base, personale degli asili nido e unità di neuropsichiatria infantile.
3. 37. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) la formazione del personale educativo non sanitario secondo metodologie educative comprese nelle linee guida di cui all'articolo 2 della presente legge.
3. 38. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) definizione dei requisiti minimi degli operatori socio-sanitari che operano nei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nei confronti di persone minori o adulte con disturbi dello spettro autistico.
3. 40. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: équipe territoriali aggiungere la seguente: multidisciplinari.
3. 39. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: équipe territoriali aggiungere le seguenti: che devono essere composte da specialisti di tutti i fattori relativi ai disturbi dello spettro autistico.
3. 41. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: territoriali dedicate aggiungere le seguenti:, che devono essere dotate di un organico adeguato di specialisti in grado di affrontare il fabbisogno.
3. 44. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi con le seguenti: pubblici e privati per l'età evolutiva e.
3. 42. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: del piano di assistenza, aggiungere le seguenti: educativo e formativo.
3. 43. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) organizzazione di una efficiente rete di servizi sanitari specialistici, di diagnosi e trattamento, che siano accessibili e diffusi in maniera omogenea sul territorio nazionale;.
3. 45. Silvia Giordano, Di Vita, Baroni, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) la garanzia nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria di cui alla lettera c) di almeno quattro visite nel periodo dai tre ai diciotto mesi in grado, in particolare di analizzare i comportamenti del bambino;.
3. 103. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: la promozione con le seguenti: la definizione e l'attuazione.
3. 46. Lorefice, Silvia Giordano, Di Vita, Baroni, Grillo, Mantero.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:; nell'ambito della promozione dell'informazione sulla patologia, agire in particolare nei confronti dei genitori, soprattutto della mamma a partire dal primo parto, sullo sviluppo «neuro-tipico» del bambino e sulla definizione di disturbo dello spettro autistico, anche utilizzando apposito materiale informativo;.
3. 101. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: la promozione con le seguenti: la definizione e l'attuazione.
3. 47. Mantero, Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice.

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: e assistenziali nel corso della vita della persona con le seguenti: , assistenziali ed educativi nel corso della vita della persona con attività extra murali.
3. 49. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: e assistenziali, aggiungere le seguenti: educativi e formativi.
3. 48. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: alla formazione e al sostegno con le seguenti: a garantire la formazione, il sostegno e il coinvolgimento.
3. 100. Rondini.

  Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole:, anche attraverso la predisposizione di progetti individuali di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
3. 11. Nicchi.

  Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso l'implementazione dell'assistenza domiciliare integrata.
*3. 12. Nicchi.

  Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso l'implementazione dell'assistenza domiciliare integrata.
*3. 71. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) l'incentivazione di progetti finalizzati ad aumentare le occasioni di confronto tra le famiglie che hanno in carico persone con disturbi dello spettro autistico.
3. 72. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) la garanzia della disponibilità sul territorio di strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche con competenze specifiche documentabili, sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare la presa in carico di persone minori, adolescenti e adulte, garantendo una assistenza adeguata all'età e in particolare a coloro che restano privi del sostegno famigliare.
3. 50. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: la disponibilità con le seguenti: l'individuazione.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: secondo procedure trasparenti, individuando, altresì, criteri che permettano di comprovarne la competenza.
3. 55. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, lettera g), le parole da: accreditate fino alla fine della lettera con le seguenti: prioritariamente pubbliche, ovvero private accreditate, con competenza specifiche documentabili, sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare la presa in carico di persone minori, adolescenti e adulte.
3. 51. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, lettera g), dopo le parole: pubbliche e private, aggiungere le seguenti: secondo criteri e caratteristiche da individuare con decreto del Ministro della salute entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 13. Nicchi.

  Al comma 2, lettera g), dopo le parole: presa in carico aggiungere la seguente globale.
3. 52. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

  Al comma 2, lettera g), sostituire la parola: soggetti con la seguente persone.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire la parola: adulti con la seguente: adulte.
3. 53. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole:, ferma restando la priorità per interventi volti a favorire la vita dipendente, percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità.
3. 14. Nicchi.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: anche con attività extramurali.
3. 54. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, lettera g) aggiungere, in fine, le parole:, secondo procedure trasparenti, individuando, altresì, criteri che ne permettano di comprovarne la competenza.
3. 56. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) la promozione della formazione e dell'aggiornamento sulle metodologie di intervento educative e riabilitative, del personale e degli insegnanti di sostegno che seguono alunni con disturbi dello spettro autistico, prevedendo la permanenza dei suddetti insegnanti per l'intero ciclo scolastico e che in ogni organico di rete sia presente un insegnante specializzato nei suddetti disturbi;.
3. 15. Nicchi, Sibilia.

  Al comma 2 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   g-bis) la pubblicazione sul sito della regione e della ASL di competenza l'elenco delle strutture di cui alla lettera g) comprensivo dei curricula dei professionisti di comprovata esperienza che vi operano.
3. 57. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) ai fini dell'accreditamento di cui alla lettera g) del presente articolo le strutture devono dimostrare di garantire l'attuazione degli interventi indicati dalle linee guida di cui all'articolo 2, le regioni e le province autonome devono garantire la trasparenza di tutte le procedure di accreditamento.
3. 58. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) previsione della possibilità per le persone con disturbi dello spettro autistico o loro rappresentanti e lavoratori di segnalare all'interno delle strutture di cui alla lettera g) illeciti e irregolarità secondo il modello del «whistleblowing».
3. 60. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, lettera h), premettere le parole: ai fini dell'attuazione efficace della legge 12 marzo 1999, n. 68,.
3. 59. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice.

  Al comma 2, lettera h), dopo le parole: la promozione aggiungere le seguenti: e l'attuazione.
3. 63. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, lettera h), sostituire le parole da: di progetti finalizzati fino alla fine della lettera con le seguenti: e l'attuazione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di persone adulte con disturbi dello spettro autistico, che ne valorizzino le capacità e le competenze.
3. 62. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: di soggetti adulti con le seguenti: di persone adulte.
3. 64. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

  Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: e le competenze acquisite.
3. 65. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice.

  Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: e le aspirazioni.
3. 73. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) la promozione di corsi di formazione che hanno per oggetto l'Analisi Comportamentale Applicata (ABA), rivolti agli insegnanti di sostegno per la gestione di alunni e studenti affetti da disturbo dello spettro autistico;.
3. 21. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) la promozione presso le Aziende sanitarie locali e Aziende ospedaliere, ai fini della diagnosi precoce di interventi operativi idonei a definire un programma articolato che assicuri la formazione e l'aggiornamento professionali dei medici e delle altre figure professionali sanitarie sulla conoscenza del disturbo dello spettro autistico, al fine di facilitare l'individuazione delle persone affette da disturbi dello spettro autistico, prevenire le complicanze, monitorare le patologie associate tramite i test diagnostici, neuropsicologici e strumentali indicati dalla letteratura internazionale per questa patologia;.
3. 23. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) la predisposizione, all'interno di ogni istituzione scolastica in cui sono presenti alunni e studenti affetti da disturbo dello spettro autistico, di team di professionisti specializzati che hanno ottenuto un riconoscimento scientifico e professionale validato nella cura e riabilitazione del disturbo dello spettro autistico, al fine di supportare anche in assenza dell'insegnante di sostegno, gli insegnanti curricolari.
3. 22. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) la determinazione di sanzioni certe nel caso di inadempienza delle disposizioni di cui alla presente legge anche tenuto conto di quanto previsto dalla legge 1o marzo 2006, n. 67.
3. 66. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) l'attuazione effettiva di quanto previsto dalle linee di indirizzo definite in sede di Conferenza Unificata in data 22 novembre 2012 «Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico».
3. 67. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) la definizione delle modalità di coinvolgimento attivo e partecipazione, in particolare nelle forme di controllo, delle organizzazioni rappresentative delle persone con disturbi dello spettro autistico.
3. 68. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) la promozione in particolare nei nidi e nelle scuole materne pubbliche e private dell'istituzione di ore destinate alla psicomotricità dei bambini.
3. 102. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Relazione al Parlamento).

  1. Il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in materia di autismo, con particolare riferimento alla prevenzione, alla diagnosi precoce e ai risultati degli interventi terapeutici e riabilitativi riferiti anche alle complicanze connesse.
3. 03. Bechis, Artini, Baldassarre, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con il coinvolgimento delle università, promuove l'istituzione di un nucleo di ricerca avanzata stabile, anche in coordinamento con analoghe strutture a livello di Unione europea, sui disturbi dello spettro autistico e sulle diverse possibili cause e concause, nonché sull'evoluzione della malattia sulla base dell'aggiornamento delle scoperte scientifiche.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro della salute, stabilisce le linee guida e gli obiettivi del nucleo di ricerca di cui al comma 1, prevedendo forme di collaborazione specifiche tra il CNR e le università per l'avvio del programma di ricerca.
  3. Ogni anno, in sede predisposizione del documento economico e finanziario, e successivamente in sedi di approvazione della legge di stabilità sono determinate le risorse destinate allo sviluppo delle attività del nucleo di ricerca di cui al presente articolo.
3. 025. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al fine di garantire le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge e in particolare la diagnosi precoce dello spettro autistico e la garanzia della tutela della salute i medici pediatri sono tenuti obbligatoriamente, con cadenza annuale, a frequentare corsi di formazione e aggiornamento professionale.
  2. I corsi di cui al comma 1 per mezzo delle Asl sono promossi dalle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano e tenuti da personale dotato di specifica esperienza comprovata da documentazione adeguata.
  3. Ai corsi di cui al presente articolo è tenuto a partecipare anche il personale socio sanitario di strutture pubbliche e private.
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, con apposito decreto individua le risorse destinate ai corsi di cui al presente articolo, propone il riparto delle risorse e la quota percentuale di compartecipazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto dell'esigenza di coprire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.
3. 012. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Formazione e aggiornamento professionali del personale dedicato agli autistici e diritto all'istruzione degli autistici).

  1. Al fine di migliorare la tempestività delle diagnosi, di sensibilizzare i medici pediatri di libera scelta e di incentivare il loro coinvolgimento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano finanziano e organizzano, con il coinvolgimento delle ASL e dei centri o degli istituti di formazione accreditati e di comprovata e specifica esperienza pluriennale in materia di cura e prevenzione dell'autismo, corsi di formazione e di aggiornamento professionali, con cadenza almeno biennale, nell'ambito dell'aggiornamento obbligatorio degli stessi medici pediatri.
  2. Per garantire competenza e specializzazione nell'erogazione dei servizi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano finanziano e organizzano, con il coinvolgimento delle ASL e dei centri o degli istituti di formazione accreditati e di comprovata e specifica esperienza pluriennale in materia di cura e prevenzione dell'autismo, corsi di formazione e di aggiornamento professionali del personale socio-sanitario, nonché di assistenti familiari e volontari destinati a operare nelle strutture pubbliche e private specializzate.
  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per l'istituzione di un albo ufficiale regionale dei terapeuti e degli enti che si occupano di cura e prevenzione dell'autismo. A tale fine sono individuate anche le figure professionali di alta specializzazione necessarie a garantire servizi richiesti dal protocollo terapeutico e dalle metodiche riabilitative.
  4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì stabilite anche le direttive per l'attivazione di specifici corsi di laurea e di master appositamente dedicati alla formazione di figure professionali in grado di accogliere, gestire, curare e inserire gli autistici nella realtà sociale e del mondo del lavoro.
3. 07. Bechis, Artini, Baldassarre, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Adulti autistici).

  1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni e le province autonome istituiscono un gruppo di lavoro composto da soggetti di comprovata e specifica esperienza nei DSA e nei DPS, in cui sono rappresentate anche le associazioni dei familiari delle persone con disturbo dello spettro autistico, per individuare i migliori percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali delle persone adulte inserite nelle strutture semi residenziali o residenziali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g) della presente legge, con generiche diagnosi di ritardo mentale, al fine di verificare la presenza di caratteristiche comportamentali compatibili con i DSA o con i DPS.
  2. Le persone adulte di cui al comma 1 i cui comportamenti risultano compatibili con i DSA o i DPS, a seguito di un nuovo esame diagnostico e di un nuovo progetto di presa in carico globale, possono essere assistite nell'ambito della rete.
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei responsabili territoriali della presa in carico globale, promuovono progetti di imprese pubbliche o private per l'inserimento delle persone con disturbi dello spettro autistico.
  4. Le imprese pubbliche o private titolari dei progetti di inserimento lavorativo di cui al comma 3 organizzano, in coordinamento con i responsabili territoriali della presa in carico globale, gli ambienti, le attività e le modalità di comunicazione e di organizzazione della giornata lavorativa, secondo le esigenze della persona con disturbo dello spettro autistico.
  5. I progetti di inserimento lavorativo previsti dal comma 3, vedono il concorso del finanziamento da parte delle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e prevedono la compresenza nei luoghi di lavoro di persone di comprovata esperienza per attività di tutoraggio e di mediazione.
3. 022. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Assistenza domiciliare integrata).

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di migliorare la qualità della vita degli autistici e delle loro famiglie, attraverso una programmazione delle attività previste dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, sviluppano l'assistenza domiciliare integrata garantendo l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie e ai servizi di riabilitazione, assistenza e orientamento. A tale fine, in ogni distretto socio-sanitario è costituito un gruppo multidisciplinare di supporto all'inclusione sociale che opera a domicilio e in tutti gli altri ambiti della vita sociale in tutto il territorio di riferimento, assicurando agli autistici e alle loro famiglie un'assistenza adeguata e continua.
  2. L'assistenza domiciliare di cui al comma 1 può proseguire anche dopo il compimento della maggiore età dell'autistico, anche coadiuvando il suo inserimento sociale e lavorativo.
  3. Il gruppo multidisciplinare di supporto all'inclusione sociale di cui al comma 1 garantisce:
   a) la continuità e la qualità del percorso riabilitativo e terapeutico dell'autistico;
   b) la presa in carico globale della famiglia e il suo coinvolgimento in tutto il percorso riabilitativo e terapeutico, coinvolgendola nella scelta degli obiettivi intermedi da raggiungere e degli interventi da attivare sulla base delle valutazioni effettuate;
   c) il coordinamento, in ogni fase dello sviluppo, dei vari interventi individuati per il conseguimento degli obiettivi, con la verifica delle strategie messe in atto nell'ambito di ciascun intervento;
   d) il raccordo con tutto il sistema integrato dei servizi socio-sanitari per gli autistici.

  4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio provvedimento, approvano la dotazione organica minima del gruppo multidisciplinare di supporto all'inclusione sociale di cui al comma 3 e le sue modalità di intervento specifiche.
  5. I distretti socio-sanitari, sulla base dei dati effettivi della popolazione residente di autistici, distinta in base all'età e all'effettivo livello evolutivo della malattia, avvalendosi anche di soggetti del privato sociale, predispongono specifici piani di intervento che prevedono anche l'accreditamento di enti specializzati in servizi per disabili secondo le specifiche necessità previste dalle linee guida regionali di cui all'articolo 3.
3. 05. Bechis, Artini, Baldassarre, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone con disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie, nell'ambito della programmazione delle attività previste dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, promuovono l'assistenza domiciliare integrata garantendo l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie e ai servizi di riabilitazione, assistenza e orientamento. In ogni distretto socio-sanitario è costituito un gruppo multidisciplinare di supporto all'inclusione sociale che opera a domicilio e in tutti gli altri ambiti della vita sociale della persona con disturbo dello spettro autistico, nel territorio di riferimento, assicurando alle persone con disturbi dello spettro autistico e alle loro famiglie un'assistenza efficace e in maniera continuativa.
  2. L'assistenza domiciliare di cui al comma 1 è garantita, anche dopo il compimento della maggiore età della persona affetta da disturbo dello spettro autistico e nel percorso di inserimento sociale e lavorativo.
  3. Il gruppo multidisciplinare di supporto all'inclusione sociale di cui al comma 1 garantisce:
   a) la continuità e la qualità del percorso riabilitativo e terapeutico della persona con disturbo dello spettro autistico;
   b) la presa in carico globale della famiglia e il suo coinvolgimento in tutto il percorso riabilitativo e terapeutico;
   c) il coordinamento degli interventi individuati per il conseguimento degli obiettivi, prevedendo apposite verifiche dei risultati delle attività messe in atto nell'ambito di ciascun intervento;
   d) il raccordo del sistema integrato dei servizi socio-sanitari per le persone con disturbi dello spettro autistico.

  4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, prevedono la dotazione organica del gruppo multidisciplinare di supporto all'inclusione sociale di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di intervento alle quali il gruppo multidisciplinare deve attenersi.
  5. I distretti socio-sanitari, sulla base del numero di persone con disturbi dello spettro autistico residente, tenuto conto dell'età e del livello evolutivo della malattia, predispongono specifici piani di intervento di presa in carico individuale tenuto conto delle linee guida regionali di cui all'articolo 2 della presente legge.
3. 021. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riconoscimento del disturbo dello spettro autistico quale grave disabilità).

  1. Alla condizione certificata di disturbo dello spettro autistico spetta il riconoscimento dello stato di minorazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. 01. Nicchi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'aggiornamento del regime delle esenzioni relativo al disturbo dello spettro autistico, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329.
  2. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce procedure semplificate per il controllo e la verifica dell'accertamento dell'invalidità civile delle persone con disturbi dello spettro autistico.
  3. Le persone con disturbi dello spettro autistico riconosciute tali dall'accertamento iniziale d'ingresso nel percorso diagnostico-terapeutico mantengono tale riconoscimento anche dopo il compimento della maggiore età e continuano a godere dei diritti assistenziali e previdenziali previsti dalle specifiche norme di settore vigenti.
  4. Ai fini del comma 3 del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della salute, emana apposito decreto che garantisce alle persone con disturbo dello spettro autistico la continuità dell'accesso alle prestazioni sanitarie, assistenziali e previdenziali previste dal presente articolo.
3. 027. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Esenzioni).

  1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad adottare un regolamento per l'aggiornamento del regime delle esenzioni relativo ai disturbi dello spettro autistico, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329.
  2. Ai familiari che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico sono riconosciute agevolazioni previdenziali e lavorative. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni.
3. 09. Bechis, Artini, Baldassarre, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Alla persona affetta da disturbo dello spettro autistico è riconosciuto un regime di fiscalità agevolata, diretta e indiretta, per tutti gli atti necessari al suo percorso di vita, con particolare riguardo anche agli oneri fiscali di successione e per il conferimento, costituzione e funzionamento di strutture e iniziative, anche lavorative e residenziali, volte ad assicurare il proseguimento di tutto il suo percorso di vita.
3. 017. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di sviluppare la socialità tra i bambini di età inferiore ai cinque anni, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, prevedono con decreto le forme e le modalità di detrazioni fiscali relativamente ai costi sostenuti dai genitori per far svolgere attività ludico-sportive ai loro figli.
3. 0101. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Le persone con disturbi dello spettro autistico ricadenti nelle Classificazioni DSM IV e IV-R, e nella rubrica F84 dell'ICD 10 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), i cui sintomi sono individuati in base nell'ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), per i quali siano stati riconosciuti come tali a partire dal primo accertamento hanno diritto al riconoscimento di una percentuale minima di invalidità non inferiore al 75 per cento e al mantenimento dei diritti previdenziali e assistenziali, e mantengono, altresì, tale riconoscimento anche dopo la maggiore età.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, emana il decreto con il quale si integrano le tabelle indicative delle percentuali di invalidità per le menomazioni e le malattie invalidanti, con le classificazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
3. 013. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute provvede a modificare il decreto ministeriale 5 febbraio 1992, al fine di riconoscere la percentuale di invalidità del 75 per cento per le persone affette da disturbi dello spettro autistico.
3. 020. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Gli alunni e gli studenti affetti da disturbo dello spettro autistico delle scuole di ogni ordine e grado beneficiano di una didattica personalizzata attraverso forme e impostazioni lavorative strutturate in virtù delle caratteristiche peculiari dell'alunno e dello studente.
  2. L'inclusione scolastica della persona affetta da disturbo dello spettro autistico, quale parte importante dell'intero progetto di vita, viene assicurata attraverso il coinvolgimento delle famiglie e il ricorso a personale educativo e scolastico qualificato, che agevoli il percorso dell'alunno e dello studente affetto da disturbo dello spettro autistico. La continuità didattica all'allievo e dello studente affetto da disturbo dello spettro autistico, da parte del docente è garantita, al pari di tutti gli altri alunni e studenti portatori di handicap, per l'intero ciclo scolastico con l'assegnazione annuale, con copertura totale delle ore, di un docente per il sostegno in rapporto uno a uno.
  3. Con decreto ministeriale da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in accordo con il Ministero della salute, un elenco nazionale di idonei, pubblicato sul sito internet del MIUR e che ha validità triennale. Si accede al predetto elenco, previo avviso pubblico e selezione effettuata da parte di una commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca composta da cinque esperti nominati dal Ministro. Il docente di sostegno, per accedere al predetto elenco, certifica, oltre alla laurea in scienze della formazione primaria o titolo equivalente, uno specifico percorso formativo che preveda la conoscenza e la padronanza delle basi dello sviluppo neurobiologico, delle caratteristiche comportamentali e delle strategie cognitivo-comportamentali, basate sull'evidenza e definite nelle Linee guida dell'Istituto superiore di Sanità, in relazione all'ASD e dei disturbi cognitivi.
  4. Gli Uffici scolastici regionali selezionano, nell'ambito dell'elenco di cui al comma 3, i candidati che presentino i requisiti di competenza conformi alle caratteristiche dell'incarico. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca, deve essere motivato e pubblicato nel sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  5. L'Università fornisce al docente per il sostegno e alle altre figure che garantiscono l'inclusione, una formazione aggiornata e finalizzata a fornire le competenze necessarie a garantire il benessere nel contesto scolastico della persona affetta disturbo dello spettro autistico. Si fa riferimento agli sviluppi in ambito psicopedagogico della ricerca basata sull'evidenza; a tal fine è previsto l'ausilio di strumenti compensativi di apprendimento e di tecnologie informatiche.
  6. Per ogni anno scolastico viene redatto, e condiviso con la famiglia e gli operatori socio-sanitari, uno specifico Piano che favorisca, attraverso l'individuazione di obiettivi specifici oltre alle aree di pertinenza didattica, lo sviluppo complessivo della persona valorizzando le capacità e gli interessi e che consolidi i comportamenti socializzanti. Tale Piano dovrà individuare, al fine di prevenire il disagio e i comportamenti disfunzionali conseguenti, gli adattamenti dell'ambiente necessari a favorire la comunicazione e la relazione della persona affetta da disturbi dello spettro autistico.
  7. Ogni istituto scolastico anche in forma associata, è tenuto a individuare, al suo interno, un operatore psicopedagogico o, in alternativa, un docente referente coordinatore per l'inclusione degli alunni e degli studenti con autismo al fine di fornire il supporto e la consulenza necessari per favorire la reale inclusione dello studente autistico.
3. 016. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la condivisione e secondo gli orientamenti stabiliti dal coordinamento regionale di cui all'articolo 3, garantiscono alle persone con disturbo dello spettro autistico l'assistenza necessaria alla frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. A tal fine:
   a) le scuole di ogni ordine e grado di concerto con i servizi sanitari con le proprie risorse finanziano la formazione e l'aggiornamento professionale di docenti e operatori specializzati in strategie riabilitative e di comunicazione, assicurando il coinvolgimento del personale e delle famiglie e garantendo il rapporto tra allievo e operatore secondo quanto previsto dalla diagnosi funzionale e dal piano educativo individualizzato (PEI) dell'allievo;
   b) finanziano e organizzano, tramite le ASL, la direzione scolastica regionale, nonché centri o istituti di formazione accreditati e di comprovata e specifica esperienza pluriennale in materia di disturbo dello spettro autistico, l'aggiornamento del personale docente e non docente e degli insegnanti di sostegno;
   c) finanziano progetti sperimentali per l'inserimento scolastico delle persone affette da disturbo dello spettro autistico, anche in previsione di un successivo inserimento lavorativo;
   d) assicurano il coordinamento della presa in carico integrata e del PEI tramite i responsabili territoriali della presa in carico globale;
   e) nel rispetto delle autonomie scolastiche e da universitarie le scuole di ogni ordine e grado recano ogni misura diretta per assicurare alle persone con disturbo dello spettro autistico la piena applicazione degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche mediante convenzioni previste dall'articolo 38 della medesima legge e dispongono metodi di verifica sull'attuazione della presente legge.
3. 018. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la condivisione e secondo gli orientamenti stabiliti dal coordinamento regionale di cui all'articolo 3, garantiscono alle persone con disturbo dello spettro autistico l'assistenza necessaria alla frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. A tal fine:
   a) le scuole di ogni ordine e grado di concerto con i servizi sanitari con le proprie risorse finanziano la formazione e l'aggiornamento professionale di docenti e operatori specializzati in strategie riabilitative e di comunicazione, assicurando il coinvolgimento del personale e delle famiglie e garantendo il rapporto tra allievo e operatore secondo quanto previsto dalla diagnosi funzionale e dal piano educativo individualizzato (PEI) dell'allievo;
   b) promuovono, finanziano e organizzano, tramite le ASL, la direzione scolastica regionale, nonché centri o istituti di formazione accreditati e di comprovata e specifica esperienza pluriennale in materia di disturbo dello spettro autistico, l'aggiornamento del personale docente e non docente e degli insegnanti di sostegno;
   c) promuovono e finanziano progetti sperimentali per l'inserimento scolastico delle persone affette da disturbo dello spettro autistico, anche in previsione di un successivo inserimento lavorativo;
   d) assicurano il coordinamento della presa in carico integrata e del PEI tramite i responsabili territoriali della presa in carico globale.
3. 023. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Integrazione scolastica).

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono agli autistici l'assistenza necessaria alla frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. A tal fine:
   a) finanziano la formazione e l'aggiornamento professionali di operatori specializzati in strategie riabilitative e di comunicazione, assicurando il coinvolgimento del personale e delle famiglie e garantendo il rapporto tra alunno e operatore secondo quanto previsto dalla diagnosi funzionale e fornendo un piano educativo individualizzato dell'alunno;
   b) finanziano e organizzano, tramite le ASL, la direzione scolastica regionale nonché centri o istituti di formazione accreditati e di comprovata e specifica esperienza pluriennale in materia di cura dell'autismo, l'aggiornamento del personale docente e non docente e degli insegnanti di sostegno;
   c) finanziano progetti sperimentali per l'inserimento scolastico degli autistici, anche in previsione di un successivo inserimento lavorativo.
3. 06. Bechis, Artini, Baldassarre, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Nel rispetto delle autonomie scolastiche ed universitarie, le scuole di ogni ordine e grado adottano ogni misura diretta ed indiretta idonea ad assicurare alle persone con disturbo dello spettro autistico la piena ed effettiva applicazione degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 38 della citata legge, disponendo contestualmente le modalità di verifica sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
3. 011. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Le persone con disturbi dello spettro autistico dall'inizio del loro percorso formativo e didattico, eventualmente fino all'accesso a corsi universitari hanno diritto alla garanzia della continuità didattica e formativa attraverso la presenza di insegnanti di sostegno.
  2. Il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, previo parere delle competenti commissioni parlamentari emanano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri attraverso i quali sono garantiti gli insegnanti di sostegno per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, e definiscono contestualmente i requisiti minimi professionali degli operatori socio sanitari e scolastici che operano in strutture pubbliche o private con persone con disturbi dello spettro autistico.
3. 014. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Insegnanti di sostegno).

  1. Sulla base dell'accertamento degli autistici in età scolastica, e fino anche all'eventuale frequenza dell'università, gli uffici scolastici regionali garantiscono, senza interruzione didattica, in maniera continuativa e stabile per tutto il percorso formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado e, successivamente, fino al compimento degli studi secondari di secondo grado, la presenza di insegnanti di sostegno per gli autistici.
  2. Ai fini di cui al comma 1, i distretti socio-sanitari sono tenuti a rilasciare i certificati che attestano la diagnosi di autismo e la necessità di un insegnamento di sostegno in tempi compatibili con la formazione della graduatoria da parte dell'ufficio scolastico regionale per l'avvio dell'anno scolastico.
  3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana apposite direttive per l'attuazione del presente articolo.
3. 08. Bechis, Artini, Baldassarre, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Formazione e aggiornamento professionali del personale dedicato alle persone con disturbo dello spettro autistico e loro diritto all'istruzione).

  1. Al fine di sviluppare le diagnosi precoci nonché di sensibilizzare i medici pediatri di libera scelta e di incentivare il loro coinvolgimento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono, finanziano e organizzano, con il coinvolgimento delle ASL corsi di formazione e di aggiornamento professionali, con cadenza almeno biennale, sui DSA e DPS nell'ambito dell'aggiornamento obbligatorio degli stessi medici pediatri.
  2. Per garantire lo sviluppo della specializzazione nell'erogazione dei servizi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono, finanziano e organizzano, con il coinvolgimento delle ASL, corsi di formazione e di aggiornamento professionali del personale socio-sanitario, nonché di assistenti familiari e volontari destinati a operare nelle strutture pubbliche e private accreditate.
  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'istituzione di un albo ufficiale regionale dei terapeuti e degli enti che si occupano di DSA e di DPS. A tale fine sono individuate anche le figure professionali di alta specializzazione necessarie a garantire servizi richiesti dal protocollo terapeutico e dalle metodiche riabilitative.
  4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì stabilite anche le modalità per l'attivazione di specifici corsi di laurea e di master appositamente dedicati alla formazione di figure professionali in grado di accogliere, gestire, curare e inserire le persone con disturbo dello spettro autistico nella realtà sociale e del mondo del lavoro.
3. 024. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Centri diurni e residenziali per la presa in carico, il trattamento socio-educativo e riabilitativo e l'inserimento lavorativo degli autistici).

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la più ampia inclusione sociale, il massimo sviluppo delle diverse competenze compromesse, il potenziamento dell'autonomia e la qualità della vita sociale e familiare degli autistici.
  2. Al fine di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono e sostengono lo sviluppo di una rete di accoglienza costituita da centri diurni e da centri residenziali accreditati, nei diversi modelli operativi e per le diverse fasce di età, garantendo l'assistenza adeguata e l'accoglienza degli autistici, anche dopo la morte dei loro familiari o comunque di coloro che li assistono.
  3. I centri diurni e i centri residenziali, pubblici o in regime privato convenzionato, assicurano la presa in carico, il trattamento socio-educativo e riabilitativo e l'inserimento lavorativo, in ragione delle esigenze della popolazione, per ogni territorio corrispondente a ciascuna ASL.
  4. Ogni centro diurno e ogni centro residenziale ha una dotazione organica composta da figure professionali qualificate e con provata formazione nella cura dell'autismo. Per il personale dei centri diurni e dei centri residenziali è obbligatoria la partecipazione periodica a programmi di aggiornamento e di formazione professionali.
  5. I centri diurni e i centri residenziali pubblici o privati accreditati attuano programmi educativi personalizzati perseguendo gli obiettivi generali stabiliti dalle linee guida regionali di cui all'articolo 3 e possono avere carattere sperimentale.
  6. Per consentire la condivisione delle competenze acquisite e garantire la coerenza dell'approccio in ogni attività di vita dell'autistico, i centri diurni e i centri residenziali operano in stretta relazione con le famiglie degli autistici e con le istituzioni territoriali interessate.
  7. I risultati e i livelli qualitativi essenziali dei centri diurni e dei centri residenziali sono monitorati e verificati periodicamente secondo criteri predisposti dalle linee guida regionali.
  8. Le linee guida regionali stabiliscono, altresì, le diverse tipologie architettoniche e i diversi modelli operativi dei centri diurni e dei centri residenziali, la dotazione organica minima e le figure professioni di ogni tipologia di centro diurno e residenziale, fermo restando quanto stabilito dal comma 4, nonché i criteri per il loro funzionamento, per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento.
3. 04. Bechis, Artini, Baldassarre, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada»).

  1. All'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica, 16 dicembre 1992, n. 495, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2 dopo le parole «Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta,» inserire le seguenti: «nonché al servizio di coloro ai quali sia stata diagnosticata una patologia dello spettro autistico (DSA);
   b) al comma 3 dopo le parole: «ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta» aggiungere le seguenti: «ovvero sia affetta da disturbi dello spettro autistico».
3. 019. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada»).

  1. Al comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: «Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta,» aggiungere le seguenti: «nonché al servizio di coloro ai quali sia stata diagnosticata la patologia di spettro autistico (DSA)».
3. 015. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Programma sperimentale di co-terapia mediante ricorso alla pet teraphy).

  1. I programmi per la cura e per la tutela delle persone con disturbi di tipo autistico richiedono un cambiamento di paradigma nell'approccio alla disabilità imperniato sulla persona, sui suoi diritti, sulla sue necessità e potenzialità. Al fine di dare la migliore curi ai pazienti afflitti da tale malattia si prevede un programma sperimentale di cura ricorrendo anche alla pet teraphy. Esso è considerato come un efficace metodo di co-terapia da attuarsi in affiancamento con le terapie tradizionali mediante il ricorso a trattamenti svolti con assistenza degli animali domestici per migliorare lo stato di salute dei pazienti nel quale l'animale diventa co-terapeuta nel processo di guarigione, rivestendo il ruolo di mediatore emozionale e catalizzatore dei processi socio-relazionali. Il principio fondamentale su cui si articola la pet therapy è il soddisfacimento del bisogno d'amare, d'affetto e di legami interpersonali che l'animale co-terapeuta è in grado di fornire al paziente. L'animale agisce come soggetto attivo che crea con la persona trattata uno scambio reciproco fatto di emozioni e di stimoli che provocano cambiamenti ed effetti positivi. I meccanismi d'azione che caratterizzano il programma di pet therapy vertono sulla relazione tra la sfera affettivo-emotiva e quella biologica. I meccanismi emozionali innescati favoriscono il miglioramento delle condizioni cliniche del paziente poiché inducono a modificazioni neuroendocrine, con una base d'azione biologica che segue i medesimi percorsi biochimici e nervosi dovuti al rilassamento psico-fisico. Gli animali, trovando un canale preferenziale per entrare in contatto con i pazienti, possono riuscire a sbloccare condizioni patologiche cronicizzate negli anni.
  2. Si prevede l'utilizzabilità degli animali a condizione che sia garantito il monitoraggio di un veterinario con competenze in materia di comportamento animale, supervisionato da operatori con adeguata formazione e programmata sulla base delle caratteristiche della persona e dell'animale, nelle strutture sanitarie, con particolare riguardo ai reparti di pediatria, nei centri di pet therapy abilitati nonché presso le persone inserite in programmi di assistenza domiciliare integrata, di animali domestici anche di proprietà delle persone che a diverso titolo sono ospiti delle strutture stesse. Il coinvolgimento degli animali nell'attività e nella terapia assistita ai pazienti afflitti da disturbi di tipo autistico deve rispettare le loro attitudini ed essere praticato nel pieno rispetto delle loro caratteristiche etologiche.
  3. Ai fini della presente articolo si intendono:
   a) per attività assistite dagli animali gli interventi relazionali di tipo curativo, educativo, didattico, formativo e ricreativo aventi l'obiettivo di migliorare la qualità della vita del paziente e realizzati da gruppi di lavoro interdisciplinari qualificati, con l'aiuto di animali e in possesso di adeguati requisiti definiti con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
   b) per terapie assistite dagli animali gli interventi finalizzati al miglioramento di alterazioni e disturbi fisici, della sfera emotiva e cognitiva conseguente alla patologia autistica, praticati da gruppi di lavoro interdisciplinari di cui fanno parte un medico, un veterinario, uno psicologo e un conduttore di animali quali cani, cavalli e altri considerati idonei, con esperienza nel settore della pet therapy, con l'aiuto di animali specificamente educati e preparati nell'ambito di sedute terapeutiche che si attengano ai requisiti definiti nel decreto ci cui alla lettera a) e possono essere praticate presso ospedali, centri di riabilitazione, residenze sanitarie assistenziali, asili nido e scuole di ogni ordine e grado, o in altri luoghi idonei.

  4. Tutti gli animali coinvolti in attività e terapie assistite devono superare una valutazione che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, la capacità di collaborare con il proprio conduttore e l'attitudine a partecipare al programma sperimentale. Le prestazioni non devono comportare danni per gli animali.
  5. Gli animali sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute, e in generale di benessere, richieste ai fini del loro impiego, da parte del medico veterinario.
3. 010. Bechis, Artini, Baldassarre, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Per i soggetti adulti maggiorenni, è previsto un sostegno economico tale da consentire la permanenza del soggetto nel suo ambiente di vita anche nell'eventualità della scomparsa del suo nucleo familiare. Il sostegno economico è valutato da una indagine dei servizi sociali territoriali. Il tribunale nomina un amministratore di sostegno come previsto dalla legge n. 6 del 2004. Le risorse necessarie sono individuate in un capitolo del Fondo sanitario nazionale e ripartite in sede di Conferenza Stato-regioni anche sulla base dei piani regionali dell'autismo.
3. 0100. Nicchi.

A.C. 2895-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Aggiornamento delle linee di indirizzo del Ministero della salute).

  1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale.
  2. L'attuazione delle linee di indirizzo aggiornate ai sensi del comma 1 costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Aggiornamento delle linee di indirizzo del Ministero della salute).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: centoventi giorni dall'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza previsto dall'articolo 3, comma 1.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: applicazione dei livelli essenziali di assistenza aggiungere la seguente: medesimi.
4. 101. Lenzi.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'inserimento nei livelli essenziali di assistenza delle linee di indirizzo di cui al comma 1 deve corrispondere la definizione delle prestazioni garantite ed inserite nella declaratoria del tariffario nazionale.
4. 100. Rondini.

A.C. 2895-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Attività di ricerca).

  1. Il Ministero della salute promuove lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative.

A.C. 2895-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Istituzione del Fondo per la prevenzione, cura e assistenza delle persone con disturbi dello spettro autistico).

  1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero della salute il «Fondo per la prevenzione, cura e assistenza delle persone con Disturbo dello spettro autistico».
  2. Il Fondo di cui al comma 1 con dotazione di 100.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015 è finalizzato a sostenere programmi per la diagnosi precoce e sostenere e incrementare gli interventi nell'ambito dei progetti individuali delle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, con decreto stabilisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  4. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per:
   a) l'assegnazione ai beneficiari di somme annuali, anche nella forma di «budget personale di cura» con una componente fissa, che contempli un ticket terapeutico mensile e una parte variabile correlata al grado di difficoltà della persona al fine di scegliere l'assistenza più idonea;
   b) l'assegnazione su base distrettuale di contributi per la formazione di figure professionale coinvolti nella o da coinvolgere nei percorsi abilitativi, educativi e di sostegno delle persone con disturbi dello spettro autistico.

  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a un totale massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti «nei limiti del 95,6 per cento». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,6 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,6 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,6 per cento».
6. 3. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

  1. Al fine di realizzare la piena integrazione e inclusione sociale delle persone affette da disturbo dello spettro autistico nell'ambito della vita familiare, sociale e nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, è istituito, presso il Ministero della Salute, un «Fondo per la cura delle persone con Disturbo dello spettro autistico», di seguito denominato Fondo, con dotazione annua di 50 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il Fondo è destinato a stabilizzare e incrementare gli interventi nell'ambito del progetto individuale di persone autistiche, di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con particolare riferimento ai ragazzi con oltre 16 anni di età.
  2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, in modo da prevedere:
   a) l'assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di un «budget personale di cura» annuale, con una componente fissa che contempli un ticket terapeutico mensile e una parte variabile correlata alle difficoltà della persona attraverso il quale si possa accedere e scegliere l'assistenza più idonea;
   b) la libertà di scelta alla persona, se non minore, riconosciuta, incapace, del percorso, nel limite degli interventi accreditati nelle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, assistenziale e abilitante a mezzo del ticket terapeutico;
   c) l'assegnazione su base distrettuale di contributi per la formazione di figure professionali idonee da coinvolgere nei percorsi educativi e di sostegno le persone affette da disturbi dello spettro autistico.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a un totale massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti «nei limiti del 95,6 per cento». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,6 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,6 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,6 per cento».
6. 4. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 25.500.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 2. Bechis, Artini, Baldassarre, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Per le finalità di cui alla presente legge, e quale contributo agli interventi degli enti territoriali di cui all'articolo 3, sono stanziati 8 milioni di euro per l'anno 2015 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le risorse sono ripartite annualmente in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano.
6. 1. Nicchi.

A.C. 2985-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    le linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, approvate il 22 novembre 2012 dalla Conferenza unificata Stato Regioni, evidenziavano l'importanza che i servizi sanitari specialistici di diagnosi e trattamento del DPS, siano resi accessibili e omogeneamente diffusi in tutte le Regioni;
    lo stesso accordo rilevava che il quadro nazionale evidenzia che non vi è uniformità di approccio alla gestione dei pazienti autistici, mancando spesso nei Servizi territoriali, operatori con una specifica formazione per i DPS, oltre a non essere presenti tutte le figure professionali necessarie per la terapia e la presa in carico dei pazienti in ambito sanitario, sociosanitario ed educativo;
    la conferenza unificata, si poneva tra gli obiettivi la realizzazione e stabilizzazione di un sistema di monitoraggio epidemiologico, finalizzato alla stima di prevalenza a livello nazionale e regionale, con caratteristiche di base uniformi su tutto il territorio nazionale, sia per l'età evolutiva che per l'età adulta, da integrarsi anche con i dati in possesso dagli uffici scolastici regionali,

impegna il Governo:

   a prevedere che il Ministero della Salute definisca i criteri per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati abilitati alle diverse forme del trattamento dei disturbi dello spettro autistico, da inserire in appositi elenchi regionali e delle province autonome al fine di garantire una maggiore omogeneità a livello regionale e intraregionale;
   ad istituire una banca dati nazionale diretta sia a rilevare i parametri di frequenza epidemiologica dei disturbi dello spettro autistico sia a consentire una ricognizione dell'offerta sociosanitaria presente in tutte le Regioni.
9/2985-A/1Calabrò.


   La Camera,
   premesso che:
    le linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, approvate il 22 novembre 2012 dalla Conferenza unificata Stato Regioni, evidenziavano l'importanza che i servizi sanitari specialistici di diagnosi e trattamento del DPS, siano resi accessibili e omogeneamente diffusi in tutte le Regioni;
    lo stesso accordo rilevava che il quadro nazionale evidenzia che non vi è uniformità di approccio alla gestione dei pazienti autistici, mancando spesso nei Servizi territoriali, operatori con una specifica formazione per i DPS, oltre a non essere presenti tutte le figure professionali necessarie per la terapia e la presa in carico dei pazienti in ambito sanitario, sociosanitario ed educativo;
    la conferenza unificata, si poneva tra gli obiettivi la realizzazione e stabilizzazione di un sistema di monitoraggio epidemiologico, finalizzato alla stima di prevalenza a livello nazionale e regionale, con caratteristiche di base uniformi su tutto il territorio nazionale, sia per l'età evolutiva che per l'età adulta, da integrarsi anche con i dati in possesso dagli uffici scolastici regionali,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di prevedere che il Ministero della Salute definisca i criteri per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati abilitati alle diverse forme del trattamento dei disturbi dello spettro autistico, da inserire in appositi elenchi regionali e delle province autonome al fine di garantire una maggiore omogeneità a livello regionale e intraregionale;
   ad istituire una banca dati nazionale diretta sia a rilevare i parametri di frequenza epidemiologica dei disturbi dello spettro autistico sia a consentire una ricognizione dell'offerta sociosanitaria presente in tutte le Regioni.
9/2985-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Calabrò.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Istituto superiore di Sanità (Iss), ha ribadito sia nelle linee guida che in occasione di diversi congressi scientifici, la carenza nel nostro Paese di un coordinamento tra pediatri di base, personale che lavora negli asili nido e unità di neuropsichiatria infantile con il conseguente ritardo della diagnosi, generalmente formulata dopo i cinque anni, diagnosi che andrebbe formulata entro i tre anni di vita;
    anche la Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 12 dicembre 2012 sancisce che sia di fondamentale importanza l'approccio integrato al fine di rafforzare la diagnosi e l'intervento precoce in materia, sia nel settore più strettamente dedicato alla salute che in quello dell'istruzione;
    tale tempestività non può, dunque, più prescindere da un approccio multiprofessionale e interdisciplinare che consentirebbe l'appropriatezza degli interventi terapeutici mediante un efficace scambio di informazioni tra tutti gli operatori coinvolti,

impegna il Governo:

   a promuovere la costituzione di équipe territoriali dedicate alla cura del DSM presso i distretti sanitari e i consultori materno-infantili, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria, dell'età infantile e dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta;
   a prevedere una rete integrata tra le équipe specialistiche e i pediatri di libera scelta, i medici di medicina generale, gli insegnanti e gli operatori educativi.
9/2985-A/2Roccella.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Istituto superiore di Sanità (Iss), ha ribadito sia nelle linee guida che in occasione di diversi congressi scientifici, la carenza nel nostro Paese di un coordinamento tra pediatri di base, personale che lavora negli asili nido e unità di neuropsichiatria infantile con il conseguente ritardo della diagnosi, generalmente formulata dopo i cinque anni, diagnosi che andrebbe formulata entro i tre anni di vita;
    anche la Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 12 dicembre 2012 sancisce che sia di fondamentale importanza l'approccio integrato al fine di rafforzare la diagnosi e l'intervento precoce in materia, sia nel settore più strettamente dedicato alla salute che in quello dell'istruzione;
    tale tempestività non può, dunque, più prescindere da un approccio multiprofessionale e interdisciplinare che consentirebbe l'appropriatezza degli interventi terapeutici mediante un efficace scambio di informazioni tra tutti gli operatori coinvolti,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di promuovere la costituzione di équipe territoriali dedicate alla cura del DSM presso i distretti sanitari e i consultori materno-infantili, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria, dell'età infantile e dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta;
   a valutare la possibilità di prevedere una rete integrata tra le équipe specialistiche e i pediatri di libera scelta, i medici di medicina generale, gli insegnanti e gli operatori educativi.
9/2985-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Roccella.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 della presente legge prevede «l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce»;
    in linea con altri centri americani ed europei, l'Istituto Superiore di Sanità ha istituito dal 2011 un network italiano per sorvegliare e valutare il neurosviluppo dei bambini ad alto rischio nei primi 18 mesi in alcune Regioni. Il Nida (network italiano per il riconoscimento precoce dei disturbi dello spettro autistico), coinvolgendo équipe e competenze multidisciplinari, intende individuare bambini a rischio autismo prima dei due anni, in modo da intervenire in maniera tempestiva con un programma terapeutico personalizzato;
    in Italia oggi i bambini arrivano dal neuropsichiatra infantile dopo i 5 anni di età, troppo tardi per poter iniziare un percorso terapeutico efficace. Per questi motivi occorre investire sullo screening neonatale ai 18 mesi, uno strumento che potrebbe far calare l'età media di diagnosi;
    tale test non è un esame clinico, ma si basa su un questionario chiamato M-CHAT Revised (Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised) e somministrato dai pediatri di base. In caso di punteggi del questionario compatibili con una condizione di rischio per i Disturbi dello Spettro Autistico, viene effettuata un'intervista di follow up da parte di operatori appositamente formati e vengono invitati i genitori a consultare uno specialista per i Disturbi pervasivi dello Sviluppo (DPS) dei Servizi di neuropsichiatria dell'Età evolutiva, per una valutazione diagnostica approfondita;
    in base a studi preliminari svolti dall'ISS, si può ritenere che nel contesto italiano il 2 per cento dei nati risulterebbero positivi al questionario generalizzato e il 35 per cento sarebbero poi positivi al questionario mirato. Quindi, poiché in Italia nascono circa 500 mila bambini, si può supporre che l'attività di screening mediante questionario generalizzato filtrerebbe circa 10 mila soggetti a rischio, i cui genitori dovrebbero essere intervistati telefonicamente per indirizzare poi 3.500 soggetti alla visita psico-neurologica;
    lo scorso dicembre al Senato, nel corso dell'esame della Legge di stabilità 2015, è stato accolto dal Governo un ordine del giorno che prevede l'utilizzo quota parte del Fondo politiche sociali (60 milioni di euro per gli anni 2015, 2016 e 2017) per l'avvio sperimentale di un programma di screening per la diagnosi precoce,

impegna il Governo:

   ad adottare, in fase di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ogni iniziativa utile, dedicando adeguate risorse, per applicare sulla popolazione neonatale entro i diciotto mesi un protocollo di valutazione del neuro-sviluppo, se del caso obbligatorio, finalizzato all'individuazione precoce e al trattamento tempestivo dei disturbi dello spettro autistico, come esposto in premessa;
   a vigilare sull'applicazione del suddetto protocollo a livello territoriale;
   a istituire, presso l'ISS, il «Centro di coordinamento nazionale sullo screening neonatale per la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico» con il compito di:
    1) monitorare e promuovere la massima uniformità di applicazione del protocollo sull'intero territorio nazionale;
    2) creare un archivio centralizzato sugli esiti degli screening, al fine di rendere disponibili i dati per una verifica dell'efficacia del protocollo attuato;
    3) collaborare con le Regioni per la diffusione di misure idonee alla prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da autismo nonché all'assistenza alle famiglie.
9/2985-A/3Vargiu.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 della presente legge prevede «l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce»;
    in linea con altri centri americani ed europei, l'Istituto Superiore di Sanità ha istituito dal 2011 un network italiano per sorvegliare e valutare il neurosviluppo dei bambini ad alto rischio nei primi 18 mesi in alcune Regioni. Il Nida (network italiano per il riconoscimento precoce dei disturbi dello spettro autistico), coinvolgendo équipe e competenze multidisciplinari, intende individuare bambini a rischio autismo prima dei due anni, in modo da intervenire in maniera tempestiva con un programma terapeutico personalizzato;
    in Italia oggi i bambini arrivano dal neuropsichiatra infantile dopo i 5 anni di età, troppo tardi per poter iniziare un percorso terapeutico efficace. Per questi motivi occorre investire sullo screening neonatale ai 18 mesi, uno strumento che potrebbe far calare l'età media di diagnosi;
    tale test non è un esame clinico, ma si basa su un questionario chiamato M-CHAT Revised (Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised) e somministrato dai pediatri di base. In caso di punteggi del questionario compatibili con una condizione di rischio per i Disturbi dello Spettro Autistico, viene effettuata un'intervista di follow up da parte di operatori appositamente formati e vengono invitati i genitori a consultare uno specialista per i Disturbi pervasivi dello Sviluppo (DPS) dei Servizi di neuropsichiatria dell'Età evolutiva, per una valutazione diagnostica approfondita;
    in base a studi preliminari svolti dall'ISS, si può ritenere che nel contesto italiano il 2 per cento dei nati risulterebbero positivi al questionario generalizzato e il 35 per cento sarebbero poi positivi al questionario mirato. Quindi, poiché in Italia nascono circa 500 mila bambini, si può supporre che l'attività di screening mediante questionario generalizzato filtrerebbe circa 10 mila soggetti a rischio, i cui genitori dovrebbero essere intervistati telefonicamente per indirizzare poi 3.500 soggetti alla visita psico-neurologica;
    lo scorso dicembre al Senato, nel corso dell'esame della Legge di stabilità 2015, è stato accolto dal Governo un ordine del giorno che prevede l'utilizzo quota parte del Fondo politiche sociali (60 milioni di euro per gli anni 2015, 2016 e 2017) per l'avvio sperimentale di un programma di screening per la diagnosi precoce,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare, in fase di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ogni iniziativa utile, dedicando adeguate risorse, per applicare sulla popolazione neonatale entro i diciotto mesi un protocollo di valutazione del neuro-sviluppo, se del caso obbligatorio, finalizzato all'individuazione precoce e al trattamento tempestivo dei disturbi dello spettro autistico, come esposto in premessa;
   a vigilare sull'applicazione del suddetto protocollo a livello territoriale;
   a istituire, presso l'ISS, il «Centro di coordinamento nazionale sullo screening neonatale per la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico» con il compito di:
    1) monitorare e promuovere la massima uniformità di applicazione del protocollo sull'intero territorio nazionale;
    2) creare un archivio centralizzato sugli esiti degli screening, al fine di rendere disponibili i dati per una verifica dell'efficacia del protocollo attuato;
    3) collaborare con le Regioni per la diffusione di misure idonee alla prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da autismo nonché all'assistenza alle famiglie.
9/2985-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Vargiu.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera reca disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie;
    l'articolo 3 comma 2 prevede che le regioni adottino misure idonee al conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge;
    alla lettera b) dell'articolo 3 comma 2 si prevede la formazione degli operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria basati sulle migliori evidenze scientifiche;
    è necessario che la formazione di soggetti di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 2 sia continuativa e scadenzata in modo di elevare la formazione degli operatori in quanto deve diventare una impostazione strategica,

impegna il Governo

per la parte di propria competenza a favorire il conseguimento di una formazione da parte degli operatori che sia continuativa con possibilità di aggiornamento scadenzata adeguatamente
9/2985-A/4Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera reca disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie,
    la lettera g) dell'articolo 3 comma 2 dispone che le regioni verifichino la disponibilità di strutture residenziali e semi residenziali per la presa in carico di persone minori, adolescenti e adulte affette da disturbo dello spettro autistico;
    è necessario che le regioni abbiano come obiettivo la garanzia della disponibilità sul territorio di strutture residenziali e semi residenziali che abbiano competenze documentabili che siano in grado di garantire una assistenza adeguata nella presa in carico di persone minori, adolescenti e adulte, in particolare di coloro che restano privi del sostegno famigliare,

impegna il Governo

per le parti di propria competenza a verificare le modalità attraverso le quale le regioni individuano le strutture residenziali e semi residenziali in termini di trasparenza e che le scelte siano basate su adeguata professionalità ed esperienza da parte degli operatori delle citate strutture.
9/2985-A/5Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera reca disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie;
    la lettera g) dell'articolo 3 comma 2 dispone che le regioni verifichino la disponibilità di strutture residenziali e semi residenziali per la presa in carico di persone minori, adolescenti e adulte affette da disturbo dello spettro autistico;
    è fondamentale per le famiglie e per le persone con disturbi dello spettro autistico contare sulla elevata professionalità degli operatori delle strutture residenziali e semi residenziali che dovranno prendere in carico le persone interessate,

impegna il Governo

a verificare per la parte di propria competenza che l'individuazione delle strutture residenziali e semi residenziali sia basata anche dalla verifica di una adeguata professionalità ed esperienza da parte degli operatori delle citate strutture.
9/2985-A/6Lorefice, Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Mantero.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera reca disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie;
    all'articolo 3 comma 2 lettera e) si prevede la promozione del coordinamento degli interventi e servizi allo scopo di assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per l'intera durata della vita della persona;
    è necessario che si estenda il coordinamento degli interventi e dei servizi, non solo ai percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali ma anche agli importanti interventi educativi aggiungendo che questi non si esauriscono all'interno dei luoghi ove si prestano i citati servizi ma anche integrandoli con attività anche esterne alle sedi dei servizi per finalizzare le attività alla piena inclusione sociale,

impegna il Governo

a favorire per quanto di propria competenza con attività anche esterne alle sedi dei servizi per finalizzare le attività alla piena inclusione sociale.
9/2985-A/7Mantero, Lorefice, Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera reca disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie;
    è necessario sviluppare su un aspetto dell'inclusione sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico quale è l'inclusione scolastica;
    infatti il diritto delle persone con spettro autistico al diritto ad una didattica personalizzata basata sulle peculiarità della persona;
    l'inclusione scolastica deve essere assicurata dal coinvolgimento delle famiglie e da personale qualificato, che copra l'intero orario e con un rapporto persona con spettro autistico e personale qualificato di 1 a 1;
    in tale contesto sarebbe importante istituire presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in accordo con il Ministero della salute, un elenco nazionale di docenti di sostegno idonei;
    è altresì necessario che per ogni anno scolastico sia redatto un piano condiviso con la famiglia per lo sviluppo complessivo della persona ed evitare complicazioni,

impegna il Governo

a valutare ed attuare per le parti di propria competenza le proposte citate in premessa al fine di sviluppare una reale inclusione scolastica.

9/2985-A/8Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Grillo, Baroni, Di Vita.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera reca disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie;
    l'articolo 1 si riferisce alle finalità e indica come riferimento la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, certamente un documento importante ma non esaustivo, ma pur sempre una risoluzione;
    sarebbe stato necessario che la legge in discussione ancorasse, oltre che alla risoluzione citata, anche agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, alla Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità e la carta europea dei diritti delle persone con autismo,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa necessaria, volta ad attuare integralmente gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, la Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità e la carta europea dei diritti delle persone con autismo come elementi essenziali.

9/2985-A/9Dall'Osso, Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Grillo, Baroni, Di Vita.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera reca disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie;
    il Movimento 5 Stelle da tempo e con numerosi atti chiede che in tutti gli ambiti si prevedano la possibilità per le persone interessate, alle loro associazioni o ai lavoratori delle strutture (anche quelle previste dall'articolo 3 comma 2 lettera g)), di poter segnalare eventuali illeciti e irregolarità,

impegna il Governo

a prevedere anche con apposito provvedimento la possibilità di poter segnalare eventuali illeciti e irregolarità da parte di persone con patologie, associazioni di famigliari e lavoratori e operatori anche in relazione alle strutture residenziali e semi residenziali di cui dall'articolo 3 comma 2 lettera g).

9/2985-A/10Di Vita, Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Grillo, Baroni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera reca disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie;
    con la legge proposta si prevede che le regioni individuino le strutture residenziali e semi residenziali per la presa in carico di persone con disturbi dello spettro autistico;
    appare necessario che le strutture residenziali e semi residenziali siano distribuite uniformemente su tutto il territorio nazionale e garantire così l'accesso alle strutture residenziali e semi residenziali alle persone con disturbi dello spettro autistico;
    sarebbe necessario che le strutture residenziali e semi residenziali da individuare da parte delle regioni siano ad una distanza adeguata anche in relazione alla distribuzione territoriale dal luogo in cui vive la persona con disturbi dello spettro autistico,

impegna il Governo

a verificare per le parti di propria competenza che l'individuazione delle strutture residenziali e semi residenziali da parte delle regioni tenga conto anche della distanza e che questa sia adeguata anche in relazione alla distribuzione territoriale ad esempio entro un determinato chilometraggio dal luogo in cui la persona con disturbi dello spettro autistico vive.

9/2985-A/11Sibilia, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera reca disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie;
    sarebbe necessario che le regioni stabiliscano sanzioni nel caso in cui ci siano accertate violazioni di quanto disposto dalla legge in esame, quali ad esempio la non ottemperanza alle disposizioni dettate dalle linee guida di cui all'articolo 2 della presente legge, questo anche in relazione e tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 67 del 2006;
    nella legge in esame non sono previste forme di sanzioni nei confronti di coloro che non attuano le disposizioni previste dalla legge o dalle regioni e questo potrebbe di fatto porre un freno alla effettiva attuazione di quanto previsto con particolare riferimento agli obiettivi di cui alle linee guida che saranno aggiornate,

impegna il Governo

a prevedere anche in un successivo provvedimento o di concerto con le regioni a stabilire efficaci ed effettive sanzioni nel caso di non applicazione integrale delle linee guida di cui all'articolo 2 della legge in esame ovvero degli obiettivi previsti dalle regioni e ai servizi offerti dalle strutture residenziali e semi residenziali da individuare per la presa in carico delle persone con disturbi dello spettro autistico.
9/2985-A/12Cecconi, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.


   La Camera,
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e che il terzo comma del medesimo articolo attribuisce alla competenza legislativa concernente di Stato e regioni la materia della «tutela della salute», cui la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto anche l'organizzazione del servizio sanitario;
   considerato che l'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame prevede che le prestazioni riconducibili ai livelli essenziali di assistenza erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale nei confronti dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico siano individuate con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che dispone che l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio sanitario nazionale, con prioritario riferimento alla riformulazione dell'elenco – oltre che delle malattie rare – delle malattie croniche di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, sia definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza Stato-regioni e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti;
   considerato che l'articolo 3 chiama le regioni e le Province autonome a predisporre progetti, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, disponendo altresì che, a tal fine, le stesse Regioni e Province autonome istituiscano centri di riferimento con compiti di coordinamento dei presidi della loro rete sanitaria e adottino misure per il conseguimento degli obiettivi ivi specificati,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di attribuire alle regioni e alle province autonome risorse adeguate per lo svolgimento delle nuove funzioni cui le Regioni e Province autonome stesse sono chiamate ai sensi dell'articolo 3.
9/2985-A/13Giulietti.


   La Camera,
   premesso che:
    da tempo la ricerca scientifica ha messo in evidenza che non esiste una correlazione fra i vaccini e l'autismo. In particolare, in oltre 15 anni di studi non è stato trovato un legame tra il vaccino trivalente morbillo-parotite-rosolia e i disturbi dello spettro autistico;
    nonostante le prove scientifiche a dimostrazione del fatto che i vaccini non causano autismo, quasi un terzo del genitori è convinto del contrario, e quasi un genitore su dieci rifiuta o ritarda le vaccinazioni perché convinto che sia più sicuro che seguire le indicazioni delle autorità sanitarie. In particolare, una delle principali preoccupazioni derivava dal numero di vaccinazioni somministrate in un solo giorno e, cumulativamente, nei primi due anni di vita;
    sebbene l'attuale calendarizzazione dei vaccini in età infantile contenga più vaccini di quella della fine degli anni Novanta, il numero massimo di antigeni cui un bambino può essere esposto nei primi due anni di età è 315, contro le diverse centinaia della fine degli anni Novanta. Siccome differenti tipi di vaccini contengono differenti quantità di antigeni, questa ricerca dimostra che contando semplicemente il numero di vaccini ricevuti non si tiene adeguatamente in conto come differenti vaccini e combinazioni di vaccini stimolano il sistema immunitario. Per esempio, il vecchio vaccino a cellula intera contro la pertosse causava la produzione di circa tremila differenti anticorpi, mentre i nuovi vaccini acellulari causano la produzione di 6 o meno differenti anticorpi;
    anche l'Oms ha ricordato, attraverso un vademecum pubblicato sul suo sito internet, che non esiste un legame tra vaccini e disordini dello spettro autistico. Se è vero che la scienza concorda, sulla base di dati epidemiologici disponibili, sul fatto che non vi sia alcuna correlazione tra vaccini e autismo è altrettanto vero che l'opinione pubblica e in particolare le famiglie sono oggi più che mai disorientate di fronte alle molteplici informazioni, non sempre fondate, che girano soprattutto in internet sui vaccini;
    recentemente la Corte di Appello di Bologna ha ribaltato la sentenza del giudice del lavoro di Rimini del 2012 con cui per la prima volta si era riconosciuto un nesso tra la vaccinazione trivalente Mpr (morbillo-parotite-rosolia) e l'insorgenza di autismo in un bambino vaccinato nel 2002;
    la prima sentenza, che condannava il Ministero della salute riconoscendo il diritto all'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 per la famiglia del bambino, veniva ritenuta «storica» e utilizzata come punto di riferimento in molte cause civili per danni, che sono state avviate successivamente,

impegna il Governo

a predisporre campagne d'informazione periodiche e capillari sull'importanza della vaccinazione in età pediatrica ed in particolare sulla inesistenza della correlazione tra vaccini ed insorgenza dell'autismo.
9/2985-A/14Lenzi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del disegno di legge «Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie» è interamente dedicato all'aggiornamento delle Linee guida e rappresenta un passo avanti significativo rispetto alla precedente versione delle Linee guida 21, che si fermavano all'età adolescenziale e non entravano affatto nell'ambito delle problematiche specifiche dei giovani adulti con disturbi dello spettro autistico;
    oggi è diventato indispensabile completare, ampliare ed approfondire quel primo lavoro pubblicato nel 2012 anche per procedere alla sua revisione a norma della presente legge. Ci fu allora, sia nella comunità scientifica che tra le diverse associazioni di famiglie che si occupano di persone con disturbi dello spettro autistico un lungo ed intenso dibattito sui diversi approcci riabilitativi descritti nelle prime linee guida 21. Se il riferimento al supporto offerto dalla letteratura scientifica conserva tuttora carattere di primaria importanza, deve essere altrettanto forte però il riferimento ai risultati ottenuti nei diversi centri di eccellenza che da anni si occupano di persone con disturbi dello spettro autistico con la stretta collaborazione delle loro famiglie. È da questa sinergia che sono scaturite delle vere e proprie eccellenze, modelli di assistenza integrata sul piano socio-professionale, in cui le persone raggiungono livelli di competenza tecnico professionale sorprendenti e degni della massima attenzione anche da parte dei decisori politici. Esperienze diverse in regioni diverse, documentate e disponibili per chiunque voglia farsene carico;
    solo se si mantiene una attenzione prolungata nel tempo, lungo tutto l'arco della vita delle persone con disturbi dello spettro autistico, si possono trarre conclusioni significative in merito ai diversi modelli di abilitazione-riabilitazione proposti: occorre spingersi oltre l'adolescenza per valutare come integrare tra di loro stili e approcci diversi. Gli interventi precoci su base intensiva (ABA), per quanto interessanti siano i risultati che si conseguono con questo metodo, vanno supportati anche da altre metodologie, che facciano riferimento alle motivazioni di questi soggetti, ai loro interessi e alla comprensione delle loro emozioni, per aiutarli ad interagire con un contesto sociale che cambia velocemente nei suoi modelli di riferimento. La confezione delle nuove linee guida dovrà tener conto di tutto questo patrimonio di esperienze, consolidato nella lunga prassi di questi ultimi anni,

impegna il Governo

in che modo garantire che la prossima commissione tecnico-scientifica che dovrà elaborare le future linee guida per la diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e l'assistenza alle famiglie, sia fondata da persone con orientamento culturale diverso, appartenenti a scuole di pensiero scientifico diverso, ma anche da persone con esperienza professionale diversa, maturata a vario titolo nel campo dello spettro autistico, con particolare riferimento all'inclusione sociale dei soggetti adulti.
9/2985-A/15Binetti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del provvedimento in esame assegna sulle regioni il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico, e l'attuazione di gran parte delle previsioni e degli obiettivi per la presa in carico di minori e adulti affetti da tali disturbi;
    tra i compiti assegnati alle regioni vi è quello dell'individuazione sul proprio territorio delle strutture semiresidenziali e residenziali, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti;
    l'Italia ha ratificato la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità con legge n. 18 del 2009, qualunque nuova norma che abbia un impatto sulla vita delle persone con disabilità dovrebbe uniformarsi ai principi di tale Convenzione e all'obbligo che ne deriva di garantire alle persone con disabilità il godimento di tutti i diritti e di sostenerne la «piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri»;
    l'articolo 19 della suddetta Convenzione ONU esplicita con forza il diritto delle persone con disabilità di scegliere la propria residenza e con chi abitare, così da evitare che esse debbano vivere in una particolare sistemazione o in istituti residenziali ad esse specificatamente «dedicati»;
    è quindi prioritario garantire un supporto alla domiciliarità e alla residenzialità che assuma come criterio regolatore che le persone con disabilità abbiano la possibilità di poter scegliere il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione,

impegna il Governo:

   ad implementare e dare priorità, di concerto con le regioni, ad interventi volti a favorire la vita indipendente, percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità, delle persone con disturbi dello spettro autistico;
   a favorire, anche con la previsione di un mirato sostegno economico, la permanenza della persona maggiorenne nel suo ambiente di vita anche nell'eventualità della scomparsa del suo nucleo familiare.
9/2985-A/16Nicchi, Costantino, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del presente provvedimento reca disposizioni in materia di politiche regionali in materia di disturbi dello spettro autistico;
    in particolare, dispone l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche prevedendo una serie di azioni indefinite, vaghe, che non rispecchiano alcuna attività sociosanitaria, scolastica e lavorativa specifica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire i requisiti minimi professionali richiesti agli operatori socio-sanitari e scolastici, volta a incrementare le competenze del personale educativo delle cooperative, della rete dei centri diurni e residenziali, nonché per migliorare l'assistenza specialistica fornita dall'ente locale (AEC), i cui operatori risulterebbero non adeguatamente preparati sul modo di approcciarsi al disturbo autistico, come peraltro più volte segnalato da associazioni e familiari.
9/2985-A/17Mucci, Barbanti, Segoni, Prodani, Artini, Bechis, Turco, Rizzetto, Baldassarre.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare che all'aggiornamento delle linee di indirizzo, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 4 della presente proposta di legge, debba corrispondere la definizione delle prestazioni garantite ed inserite nel tariffario nazionale.
9/2985-A/18Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento approvato prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento della condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, ma non riconosce l'autismo come malattia sociale,

impegna il Governo

a riconoscere l'autismo come malattia sociale con atto normativo teso a novellare modificare il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 1962.
9/2985-A/19Bechis, Artini, Baldassarre, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento approvato prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento della condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, ma non riconosce l'autismo come malattia sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere l'autismo come malattia sociale con atto normativo teso a novellare modificare il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 1962.
9/2985-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Bechis, Artini, Baldassarre, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento approvato preveda che l'Istituto Superiore di Sanità aggiorni le Linea guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali ma non prevede modalità di diagnosi precoce e prevenzione,

impegna il Governo

a adottare idonei provvedimenti di indirizzo ai fini dalla diagnosi precoce e dalla prevenzione delle complicanze dell'autismo, affinché le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i piani sanitari e gli interventi previsti nella legge, possano definire un programma che permetta di assicurare la formazione e l'aggiornamento professionali della classe medica sulla conoscenza dall'autismo al fine di facilitare l'individuazione delle persone affette da tale malattia.
9/2985-A/20Barbanti, Bechis, Artini, Baldassarre, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento approvato dispone che aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche senza però considerare specificamente il tema del normale inserimento nella vita sociale delle persone affette da autismo,

impegna il Governo

a prevedere idonei provvedimenti normativi tesi, a favorire il normale inserimento nella vita sodale delle persone affette da autismo e a realizzare efficaci progetti obiettivo e idonee azioni programmatiche dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dell'autismo e a garantire il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria diretti alle persone con disturbi dello spettro autistico.
9/2985-A/21Prodani, Bechis, Artini, Baldassarre, Barbanti, Mucci, Rizzetto, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento approvato ha previsto il funzionamento di servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico che possono individuare centri di coordinamento nonché stabilire percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori e adulti affetti da tale disturbo verificandone l'evoluzione, potendo adottare a tal fine misure idonee al conseguimento di una serie di obiettivi come la costituzione di unità funzionali multidisciplinari per la cura delle persone affette da disturbi dello spettro autistico; la formazione, basata sulle migliori evidenze scientifiche disponibili, degli operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria; la definizione di équipe territoriali dedicate che partecipino alla definizione del piano di assistenza, alla valutazione del suo andamento e che svolgano attività di consulenza; la realizzazione sul territorio di strutture semiresidenziali e residenziali accreditate pubbliche e private, con competenze specifiche, in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti ma senza considerare specificamente l'esigenza di inserire tra gli obiettivi quello dell'integrazione scolastica,

impegna il Governo

ad approntare le opportune novelle normative al fine di garantire l'integrazione scolastica dei pazienti affetti da autismo al fine di consentire a regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di apprestare l'assistenza necessaria alla frequenza della scuole di ogni ordine e grado.
9/2985-A/22Rizzetto, Bechis, Artini, Baldassarre, Barbanti, Mucci, Prodani, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    per la cura del pazienti autistici, a carico del SSN sono poste numerose tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo. Si ricorda che le prestazioni innovative possono essere erogate in strutture sanitarie accreditate dal Servizio sanitario nazionale nell'ambito di appositi programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero della salute,

impegna il Governo

ad inserire, tra i programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero, un Programma sperimentale di co-terapia mediante ricorso alla pet Therapy poiché considerato dalla comunità scientifica un utile ed efficace metodo da attuarsi in affiancamento con le terapie tradizionali mediante il ricorso a trattamenti svolti con assistenza dagli animali domestici per migliorare lo stato di salute dei pazienti nel quale l'animale diventa co-terapeuta nel processo di guarigione, rivestendo il ruolo di mediatore emozionale e catalizzatore dei processi socio-relazionali.
9/2985-A/23Segoni, Bechis, Artini, Baldassarre, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    per la cura del pazienti autistici, a carico del SSN sono poste numerose tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo. Si ricorda che le prestazioni innovative possono essere erogate in strutture sanitarie accreditate dal Servizio sanitario nazionale nell'ambito di appositi programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero della salute,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire, tra i programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero, un Programma sperimentale di co-terapia mediante ricorso alla pet Therapy poiché considerato dalla comunità scientifica un utile ed efficace metodo da attuarsi in affiancamento con le terapie tradizionali mediante il ricorso a trattamenti svolti con assistenza dagli animali domestici per migliorare lo stato di salute dei pazienti nel quale l'animale diventa co-terapeuta nel processo di guarigione, rivestendo il ruolo di mediatore emozionale e catalizzatore dei processi socio-relazionali.
9/2985-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta) Segoni, Bechis, Artini, Baldassarre, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento approvato riconosce nell'autismo un disordine neuropsichico infantile, che può comportare gravi problemi nella capacità di comunicare, che impedisce di entrare in relazione con le persone e di adattarsi all'ambiente. Esso rientra in quelli che vengono definiti «disturbi pervasivi dello sviluppo» che dipendono da un alterato sviluppo del cervello. Chi ne è affetto presenta problemi di interazioni sociali, di comunicazione, verbale e non, e comportamenti ripetitivi. Possono essere inoltre presenti disabilità intellettiva, alterazioni della coordinazione motoria, disturbi gastro-intestinali. Tali problemi compaiono già nella prima infanzia, e persistono per tutta la vita. Fondamentale appare la presa in carico tempestiva del soggetto, intervenendo ad esempio con qualche forma di terapia comportamentale. Non esistono cure definitive, ma sono disponibili trattamenti che possono essere d'aiuto,

impegna il Governo

considerata la natura di grave malattia sociale dell'autismo, a prevedere opportune modifiche normative al fine di introdurre nell'ordinamento la previsione di un'adeguata informazione alle Camere per dare pubblica conoscenza dei risultati raggiunti dalla ricerca medico scientifica, indicando le eventuali opportune modalità finalizzate alla sua prevenzione al fine di sensibilizzare la popolazione sulla necessità di ricorrere a una diagnosi precoce e dare diffusione e conoscenza di quanto la ricerca medico scientifica ha raggiunto in termini di avanzamento della conoscenza della cura della patologia e dei risultati ottenuti dall'utilizzo dei nuovi interventi terapeutici e riabilitativi.
9/2985-A/24Turco, Bechis, Artini, Baldassarre, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento approvato riconosce nell'autismo un disordine neuropsichico infantile, che può comportare gravi problemi nella capacità di comunicare, che impedisce di entrare in relazione con le persone e di adattarsi all'ambiente. Esso rientra in quelli che vengono definiti «disturbi pervasivi dello sviluppo» che dipendono da un alterato sviluppo del cervello. Chi ne è affetto presenta problemi di interazioni sociali, di comunicazione, verbale e non, e comportamenti ripetitivi. Possono essere inoltre presenti disabilità intellettiva, alterazioni della coordinazione motoria, disturbi gastro-intestinali. Tali problemi compaiono già nella prima infanzia, e persistono per tutta la vita. Fondamentale appare la presa in carico tempestiva del soggetto, intervenendo ad esempio con qualche forma di terapia comportamentale. Non esistono cure definitive, ma sono disponibili trattamenti che possono essere d'aiuto,

impegna il Governo

considerata la natura di grave malattia sociale dell'autismo, a valutare l'opportunità di prevedere opportune modifiche normative al fine di introdurre nell'ordinamento la previsione di un'adeguata informazione alle Camere per dare pubblica conoscenza dei risultati raggiunti dalla ricerca medico scientifica, indicando le eventuali opportune modalità finalizzate alla sua prevenzione al fine di sensibilizzare la popolazione sulla necessità di ricorrere a una diagnosi precoce e dare diffusione e conoscenza di quanto la ricerca medico scientifica ha raggiunto in termini di avanzamento della conoscenza della cura della patologia e dei risultati ottenuti dall'utilizzo dei nuovi interventi terapeutici e riabilitativi.
9/2985-A/24. (Testo modificato nel corso della seduta) Turco, Bechis, Artini, Baldassarre, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.