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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 30 giugno 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 30 giugno 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Brunetta, Bueno, Businarolo, Capezzone, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Incecco, Dambruoso, Damiano, De Menech, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Iori, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicchi, Orlando, Pes, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Romanini, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Tabacci, Tinagli, Valeria Valente, Velo, Vito, Zampa, Zanetti, Zanin.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Brunetta, Businarolo, Capezzone, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vito, Zanetti.

Annunzio di una proposta di legge.

  In data 25 giugno 2015 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   GIAMPAOLO GALLI e CAUSI: «Modifiche alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di istruttoria e trasparenza dei giudizi di legittimità costituzionale» (3200).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di un disegno di legge.

  In data 27 giugno 2015 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia:
  «Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misureurgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria» (3201).

  Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Senato.

  In data 26 giugno 2015 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   S. 1934. – «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» (approvato dal Senato) (2994-B).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  S. 859-1357-1378-1484-1553. – Senatore SCILIPOTI ISGRÒ; senatore FALANGA; senatori MOSCARDELLI ed altri; senatore STUCCHI; senatrice GINETTI: «Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274» (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (3169) Parere delle Commissioni I, V, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XII.

   VII Commissione (Cultura):
  RIZZETTO ed altri: «Divieto dell'utilizzazione di animali nei circhi, negli spettacoli dal vivo e nelle mostre itineranti, nonché disposizioni per la tutela degli animali nelle gare di corsa» (2989) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  S. 1934. – «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» (approvato dal Senato) (2994-B) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  GIACHETTI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul giuoco del calcio professionistico e dilettantistico» (3143) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

   XI Commissione (Lavoro):
  CIVATI ed altri: «Delega al Governo per la disciplina delle forme di pubblicità della composizione e della struttura salariale dei lavoratori dipendenti, al fine di superare il divario retributivo tra i sessi» (3000) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X e XIV.

   Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri):
  SCHULLIAN: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013» (3132) Parere delle Commissioni I e V.

   Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):
  MURA ed altri: «Interventi per sostenere la programmazione delle emittenti televisive private locali che trasmettono con tecnologia digitale terrestre o satellitare e delle emittenti radiofoniche locali, nonché contributi in favore dell'informazione locale» (3128) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 19 giugno 2015, ha comunicato che la 3a Commissione (Affari esteri) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sul documento di consultazione congiunto della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Verso una nuova politica di vicinato (JOIN(2015) 6 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 94).

  Questa risoluzione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 25 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Accademia della Crusca, per l'esercizio 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 292).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro della difesa.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 15 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della difesa, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, riferita all'anno 2014 (Doc. CLXIV, n. 25).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere del 30 giugno 2015, ha trasmesso le note relative all'attuazione data agli ordini del giorno: GIACOBBE ed altri n. 9/1248-AR/141, concernente il mantenimento della validità dei provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'INAIL sottoposti a procedura di verifica a seguito di un'indagine avviata dalla Procura di Genova; SBROLLINI ed altri n. 9/1248-AR/144, riguardante l'adozione di misure strutturali di sostegno per le famiglie e la non autosufficienza; SCUVERA ed altri n. 9/2148-AR/146, sulla semplificazione delle procedure amministrative relative al riconoscimento, al mantenimento ed alle eventuali verifiche dei benefici previsti per i soggetti con disabilità e, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno NICCHI ed altri n. 9/1248-AR/61, concernente l'avvio di una campagna straordinaria di ispezioni sul rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei comparti lavorativi più a rischio, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 luglio 2013.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha altresì trasmesso le note relative all'attuazione data agli ordini del giorno: Cinzia Maria FONTANA ed altri n. 9/1682-A/71 e DI VITA n. 9/1682-A/87, concernenti l'inclusione, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico anticipato, dei congedi e dei permessi concessi ai sensi della legge n. 104 del 1992; TINAGLI n. 9/1682-A/80, sulla sperimentazione di un dispositivo per agevolare la ricollocazione di persone inoccupate o disoccupate, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 ottobre 2013 e, per la parte di propria competenza, agli ordini del giorno Luigi GALLO ed altri n. 9/1328/2 e BOCCUZZI n. 9/1328/4, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 12 settembre 2013, concernenti l'attivazione di un monitoraggio sulle possibili disparità di trattamento contrattuale tra marittimi italiani e personale non comunitario.

  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alle Commissioni XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) competenti per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 25, 26 e 29 giugno 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Terza relazione sull'attuazione da parte della Georgia del piano d'azione sulla liberalizzazione dei visti (COM(2015) 199 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata sulla decisione n. 1/2015 a nome dell'Unione europea in seno al Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, per quanto riguarda la modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'allegato 11 (COM(2015) 217 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015)217 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Relazione sull'attuazione del Quadro dell'Unione europea per le strategie nazionali di integrazione dei Rom – 2015 (COM(2015) 299 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2016 – Introduzione generale – Stato generale delle entrate – Stato generale delle entrate e delle spese per sezione (COM(2015) 300 final), che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del programma statistico europeo 2013-2017 (COM(2015) 309 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente, alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria nonché alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (COM(2015) 311 final e COM(2015) 312 final), corredate dai relativi allegati (COM(2015)311 final – Annex 1 e COM(2015) 312 final – Annex 1), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti (COM(2015) 313 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Lettera rettificativa n. 1 al progetto di bilancio generale 2016 finanziamento del fondo di garanzia del FEIS (COM(2015) 317 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 25 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione europea: i 5 settori principali d'intervento (COM(2015) 302 final);

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri a nome dell'Unione, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive fatta eccezione per gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile (COM(2015) 304 final).

Trasmissione dalla Fondazione Ugo Bordoni.

  Il Presidente della Fondazione Ugo Bordoni, con lettera in data 22 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, la relazione sull'attività svolta dalla medesima Fondazione nell'anno 2014 (Doc. CCVIII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Pietro Pongiglione a presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Giannina Gaslini» di Genova (48).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (181).
  Questa richiesta, in data 27 giugno 2015, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 27 luglio 2015.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (182).
  Questa richiesta, in data 27 giugno 2015, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 27 luglio 2015.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (183).
  Questa richiesta, in data 27 giugno 2015, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 27 luglio 2015.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (184).
  Questa richiesta, in data 27 giugno 2015, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 27 luglio 2015.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, 3, comma 1, lettera a), 6, comma 5, 9, comma 1, lettera l), e 10, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 2014, n. 23, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (185).
  Questa richiesta, in data 27 giugno 2015, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 27 luglio 2015.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONE COLLETTI ED ALTRI N. 1-00921 CONCERNENTE INIZIATIVE VOLTE A SOSPENDERE LE PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE RELATIVE AD IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Mozione

   La Camera,
   premesso che:
    secondo uno studio di Accord, servizio di consulenza e mediazione, nel 2014 i casi di pignoramenti e le esecuzioni immobiliari sono stati 5.500, con un incremento a dicembre del 2014 dell'11 per cento rispetto al 2013. Secondo Accord, i primi 10 giorni del 2015 confermano un trend in crescita, tanto che le case pignorate potrebbero superare quota centomila nello spazio di pochi mesi. L'impennata dei pignoramenti e delle esecuzioni immobiliari ha portato ad un incremento delle richieste di aiuto da parte delle famiglie italiane, che si rivolgono a un soggetto terzo in grado di risolvere un problema per loro insormontabile, come la cancellazione del pignoramento sull'immobile, o per impedire la svendita della casa pignorata;
    occorre tutelare espressamente chi rischia di perdere la prima casa poiché in Italia le politiche abitative sono pressoché nulle. Ad esempio, a Genova sono quasi 4000 le famiglie in difficoltà in lista per un alloggio di edilizia residenziale pubblica e il patrimonio edilizio attualmente a disposizione degli enti non è neanche lontanamente sufficiente a soddisfare la richiesta. La situazione non cambia nelle altre città italiane,

impegna il Governo:

   ad assumere immediate iniziative normative che prevedano, fuori dei casi già previsti dalla legge, la sospensione per trentasei mesi della procedura espropriativa immobiliare al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
    a) che l'immobile sia l'unica abitazione adibita ad abitazione principale dal debitore esecutato;
    b) che altri componenti del nucleo familiare del debitore, con lui residenti secondo le risultanze dei registri anagrafici nel medesimo immobile alla data della notifica dell'atto di pignoramento, non siano in atto proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri immobili adibiti a civile abitazione e situati entro 150 chilometri dal comune di residenza e che inoltre, negli ultimi tre anni, non abbiano ceduto a terzi diritti su altri immobili;
    c) che il valore dell'immobile sia inferiore a 300.000,00 euro tranne che per gli immobili ricadenti nei comuni di Roma, Milano, Torino, Bologna, Venezia e Firenze per cui detto limite è pari a 400.000,00 euro, facendo sì che il valore dei fabbricati, ai fini di quanto disposto dalla presente lettera, sia calcolato in misura pari all'importo stabilito ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, moltiplicato per tre, e che, qualora non sia possibile determinare il valore in conformità a quanto previsto dalla presente lettera, il valore sia determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
    d) che l'immobile non sia sottoposto a sequestro e a confisca in attuazione della legislazione contro la criminalità organizzata;

   ad assumere iniziative per prevedere, al contempo, l'istituzione di un fondo, con dotazione annua di almeno dieci milioni di euro, per la remunerazione degli interessi ai creditori la cui procedura esecutiva immobiliare sia stata oggetto di sospensione ex lege che remuneri i creditori ad un tasso di interesse dello 0,5 per cento annuale sul credito vantato, con la previsione che potranno accedere a tale fondo solo i creditori, muniti di titolo esecutivo, che abbiano proceduto a pignoramento ovvero sia intervenuti, a norma dell'articolo 551 del codice di procedura civile, nell'espropriazione immobiliare de quo.
(1-00921) «Colletti, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Sarti, Sibilia».


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 2015, N. 65, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PENSIONI, DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DI GARANZIE TFR (A.C. 3134-A)

A.C. 3134-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3134-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO.

  sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.53, 1.54, 2.1, 3.1, 4.50, 5.2, 5.3 e 6.1 e sugli articoli aggiuntivi 1.050, 1.051, 1.052, 2.01, 3.050, 3.051 e 3.052 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3134-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I

Art. 1.
(Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni).

  1. Al fine di dare attuazione ai princìpi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale, all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) il comma 25 è sostituito dal seguente:
  «25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:
   a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.»;

   2) dopo il comma 25 è inserito il seguente:
  «25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta:
   a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;
   b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento.».

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.
  3. Le somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo sono corrisposte con effetto dal 1o agosto 2015.
  4. Rimane ferma l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  5. Restano fermi i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato fissati dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.

Capo II

Art. 2.
(Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione).

  1. Per l'anno 2015, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 1.020 milioni di euro, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.020 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 3.
(Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca).

  1. Per l'anno 2015, le risorse destinate dall'articolo 1, comma 109, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal presente decreto, al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, sono incrementate di 5 milioni di euro.

Art. 4.
(Rifinanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148).

  1. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 70 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dal presente decreto.

Art. 5.
(Modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo).

  1. All'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 è inserito, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del presente comma non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.».
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2015, 2,2 milioni di euro per l'anno 2016, 2,0 milioni di euro per l'anno 2017, 1,7 milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 1,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1 milione di euro per l'anno 2021, 0,7 milioni di euro per l'anno 2022, 0,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede:
   a) quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2015, 0,4 milioni di euro per l'anno 2016, 0,4 milioni di euro per l'anno 2017, 0,3 milioni di euro per l'anno 2018, 0,3 milioni di euro per l'anno 2019, 0,2 milioni di euro per l'anno 2020, 0,2 milioni di euro per l'anno 2021, 0,1 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;
   b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2015, 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, 1,6 milioni di euro per l'anno 2017, 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, 1,2 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020, 0,8 milioni di euro per l'anno 2021, 0,6 milioni di euro per l'anno 2022, 0,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
(Razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS).

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 302 è sostituito dal seguente:
  «302. A decorrere dal 1o giugno 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio 2016 in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere dall'anno 2017, detti pagamenti sono effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese.».

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,971 milioni di euro per l'anno 2015, in 6,117 milioni di euro per l'anno 2016, in 11,246 milioni di euro per l'anno 2017, in 18,546 milioni di euro per l'anno 2018 e in 26,734 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede:
   a) quanto a 0,971 milioni di euro per l'anno 2015, a 6,117 milioni di euro per l'anno 2016, a 11,246 milioni di euro per l'anno 2017, a 13,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 attraverso la riduzione delle commissioni corrisposte agli istituti di credito e a Poste Italiane Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche;
   b) quanto a 4,846 milioni di euro per l'anno 2018, a 13,034 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante l'incremento dell'importo del versamento di cui all'articolo 1, comma 306, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In relazione a detto maggiore versamento, l'INPS consegue corrispondenti risparmi attraverso interventi di razionalizzazione e riduzione delle proprie spese.

  3. L'INPS provvede strutturalmente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente alle riduzioni di spesa ottenute a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2.

Art. 7.
(TFR in busta paga).

  1. All'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile. Tale finanziamento e le formalità ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta nonché da ogni altro tributo o diritto.».
  2. All'articolo 1, comma 32, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «nel privilegio di cui all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «nel privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile.».

Art. 8.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.

A.C. 3134-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:

   al comma 1, numero 2), le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo le parole: «b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento.» è aggiunto il seguente capoverso:
  «25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma 25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla base della normativa vigente.»;

  il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresì dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.”».

  All'articolo 4:

   al comma 1, le parole: «70 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni»;

  dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il finanziamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2015 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2009, n. 2, il quale, a tale fine, è incrementato di 150 milioni di euro per il medesimo anno 2015. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il rifinanziamento di cui al primo periodo fa riferimento ad accordi e relative istanze rispettivamente stipulati e presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

  alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726».

  All'articolo 5:

   al comma 1, le parole: «è inserito» sono sostituite dalle seguenti: «, è aggiunto»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
    «1-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni del terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si fa luogo al recupero sulle rivalutazione successive di cui al medesimo periodo»;

   al comma 2:
    all'alinea, le parole:
«dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis» e le parole da: «2,2 milioni di euro per l'anno 2016» fino a: «a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «3,3 milioni di euro per l'anno 2016, 4,3 milioni di euro per l'anno 2017, 6 milioni di euro per l'anno 2018, 8 milioni di euro per l'anno 2019, 10 milioni di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021, 22 milioni di euro per l'anno 2022, 28 milioni di euro per l'anno 2023, 37 milioni di euro per l'anno 2024, 44 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 55 milioni di euro per l'anno 2027, 59 milioni di euro per l'anno 2028, 62 milioni di euro per l'anno 2029, 64 milioni di euro per l'anno 2030 e 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031,»;

    alla lettera a), le parole da: «0,4 milioni di euro per l'anno 2016» fino a: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 milioni di euro per l'anno 2016, 0,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 1,8 milioni di euro per l'anno 2020, 2,7 milioni di euro per l'anno 2021, 4 milioni di euro per l'anno 2022, 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, 6,7 milioni di euro per l'anno 2024, 8 milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027, 10,7 milioni di euro per l'anno 2028, 11,3 milioni di euro per l'anno 2029, 11,6 milioni di euro per l'anno 2030 e 11,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031,» e le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis»;
    alla lettera b), le parole da: «1,4 milioni di euro per l'anno 2018» fino a: «dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro per l'anno 2018, 4,6 milioni di euro per l'anno 2019, 6,3 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, 16,1 milioni di euro per l'anno 2022, 21 milioni di euro per l'anno 2023, 28,4 milioni di euro per l'anno 2024, 34,1 milioni di euro per l'anno 2025, 39 milioni di euro per l'anno 2026, 43,1 milioni di euro per l'anno 2027, 46,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,8 milioni di euro per l'anno 2029, 50,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 51,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031,»;
    dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
  «b-bis) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2016 e 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

  Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
  «Art. 5-bis.(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di benefìci previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto). – 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per “lavoratori attualmente in servizio” si intendono i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, non erano beneficiari di trattamenti pensionistici».

  All'articolo 6:
   al comma 2, lettera a), le parole: «attraverso la riduzione delle commissioni» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni»;
   il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. L'INPS provvede annualmente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente ai risparmi ottenuti a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2, lettera a)»;
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «3-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto a rideterminare conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo nella misura necessaria alla copertura del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio.
  3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3-bis.
  3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A.C. 3134-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni).

  Sopprimerlo.
1. 26. Simonetti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni).

  1. Nel rispetto degli articoli 3, 36, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione, il primo ed il secondo periodo del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppressi.
  2. I risparmi derivati dall'applicazione delle disposizioni contenute nei periodi soppressi dal comma 1 prima dell'entrata in vigore del presente decreto, se trasferiti o utilizzati per interventi di natura non previdenziale sono restituiti dallo Stato all'INPS. I trasferimenti sono disposti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in ratei successivi, che garantiscano alle scadenze previste la copertura dei maggiori oneri previdenziali derivanti dai commi 3 e 5.
  3. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013 è riconosciuta:
   a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   c) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   d) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione della somma dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento e degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.
  5. I risparmi residui derivanti dalla soppressione recata dal comma 1 e dall'applicazione del meccanismo sostitutivo di perequazione delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 di cui al comma 3, sono destinati all'aumento delle pensioni minime a decorrere dall'anno 2016. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto le modalità e la misura di tale incremento.
  6. Le somme arretrate dovute ai sensi dei commi 1 e 3 sono corrisposte con effetto dal 1o agosto 2015 in sei rate annuali.
  7. Il meccanismo di rivalutazione previsto per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, opera sull'importo previdenziale derivante dalla rivalutazione per il biennio 2012-2013 in conseguenza della soppressione di cui al comma 1.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 miliardi di euro dall'anno 2015 all'anno 2020 ed a 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  9. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi tengono conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.
1. 4. Placido, Airaudo, Melilla, Marcon.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni).

  1. Nel rispetto degli articoli 3, 36, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione, il primo e il secondo periodo del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppressi.
  2. I risparmi derivati dall'applicazione delle disposizioni contenute nei periodi soppressi dal comma 1 prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, se trasferiti o utilizzati per interventi di natura non previdenziale sono restituite dallo Stato all'INPS. I trasferimenti sono disposti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in ratei successivi, che garantiscano alle scadenze previste la copertura dei maggiori oneri previdenziali derivanti dai commi 3 e 5.
  3. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013 è riconosciuta:
   a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   c) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   d) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione della somma dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento e degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.
  5. I risparmi residui derivanti dalla soppressione recata dal comma 1 e dall'applicazione del meccanismo sostitutivo di perequazione delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 di cui al comma 3 sono destinati all'aumento delle pensioni minime a decorrere dall'anno 2016. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto le modalità e la misura di tale incremento.
  6. Le somme arretrate dovute ai sensi dei commi 1 e 3 sono corrisposte con effetto dal 1o agosto 2015 in sei rate annuali.
  7. Il meccanismo di rivalutazione previsto per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, opera sull'importo previdenziale derivante dalla rivalutazione per il biennio 2012-2013 in conseguenza della soppressione di cui al comma 1.
  8. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi tengono conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.
1. 3. Airaudo, Placido, Melilla, Marcon.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni).

  1. Nel rispetto degli articoli 3, 36, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione, il primo e il secondo periodo del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppressi.
  2. I risparmi derivati dall'applicazione delle disposizioni contenute nei periodi soppressi dal comma 1 prima dell'entrata in vigore del presente decreto legge, se trasferiti o utilizzati per interventi di natura non previdenziale sono restituite dallo Stato all'INPS. I trasferimenti sono disposti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in ratei successivi, che garantiscano alle scadenze previste la copertura dei maggiori oneri previdenziali derivanti dai commi 3 e 5.
  3. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013 è riconosciuta:
   a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   c) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   d) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione della somma dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento e degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.
  5. I risparmi residui derivanti dall'abrogazione recata dal comma 1 e dall'applicazione del meccanismo sostitutivo di perequazione delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 di cui al comma 2 sono stanziati a favore dei lavoratori esodati in conseguenza della manovra pensionistica operata dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto le modalità e le misure a favore di tali lavoratori.
  6. Le somme arretrate dovute ai sensi dei commi 1 e 3 sono corrisposte con effetto dal 1o agosto 2015 in sei rate annuali.
  7. Il meccanismo di rivalutazione previsto per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, opera sull'importo previdenziale derivante dalla rivalutazione per il biennio 2012-2013 in conseguenza della soppressione di cui al comma 1.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 miliardi di euro dall'anno 2015 all'anno 2020 e a 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a) della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  9. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi tengono conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.
1. 6. Placido, Airaudo, Melilla, Marcon.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni).

  1. Nel rispetto degli articoli 3, 36, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione, il primo e il secondo periodo del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppressi.
  2. I risparmi derivati dall'applicazione delle disposizioni contenute nei periodi soppressi dal comma 1 prima dell'entrata in vigore del presente decreto legge, se trasferiti o utilizzati per interventi di natura non previdenziale sono restituite dallo Stato all'INPS. I trasferimenti sono disposti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in ratei successivi, che garantiscano alle scadenze previste la copertura dei maggiori oneri previdenziali derivanti dai commi 3 e 5.
  3. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013 è riconosciuta:
   a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   c) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   d) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione della somma dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento e degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.
  5. I risparmi residui derivanti dalla soppressione recata dal comma 1 e dall'applicazione del meccanismo sostitutivo di perequazione delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 di cui al comma 2, sono stanziati a favore dei lavoratori esodati in conseguenza della manovra pensionistica operata dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto le modalità e le misure a favore di tali lavoratori.
  6. Le somme arretrate dovute ai sensi dei commi 1 e 3 sono corrisposte con effetto dal 1o agosto 2015 in sei rate annuali.
  7. Il meccanismo di rivalutazione previsto per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, opera sull'importo previdenziale derivante dalla rivalutazione per il biennio 2012-2013 in conseguenza della soppressione di cui al comma 1.
  8. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi tengono conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.
1. 5. Airaudo, Placido, Melilla, Marcon.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: enunciati nella fino alla fine del comma, con le seguenti: di adeguatezza e di conservazione nel tempo del valore delle prestazioni previdenziali, al comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo ed il secondo periodo sono soppressi, e al comma 483 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole: «Per il triennio 2014-2016», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2014»;
   b) alla lettera c), le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
   c) alla lettera e), le parole: «nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 30 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.»;
   d) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
    «f) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori ad otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.».

  Conseguentemente:
    sostituire i commi da 2 a 5 con i seguenti:

  2. Gli importi arretrati relativi agli adeguamenti automatici dei trattamenti pensionistici dovuti a partire dall'anno 2012 per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, sono corrisposti ai beneficiari in sei anni, con rate di pari importo, a partire dal 1o agosto 2015.
  3. Al fine di provvedere ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 7 miliardi di euro dall'anno 2015 all'anno 2020 e a 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il finanziamento degli adeguamenti automatici dei trattamenti pensionistici di seguito denominato «Fondo», al quale affluiscono quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai successivi commi da 4 a 14, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per essere riassegnate all'Istituto nazionale per la previdenza sociale che le destinerà alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.
  4. A partire dal periodo d'imposta 2015, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni di euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
  5. Al comma 5-bis, primo periodo, dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  5-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, ultimo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  5-ter. L'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
  «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) 15.000 euro, 23 per cento;
   b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
   g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.000 euro, 47 per cento;
   h) oltre 200.000 euro, 49 per cento.».

  5-quater. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2016:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

  5-quinquies. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
  5-sexies Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.».

  5-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate in misura non inferiore a 400 milioni all'anno a decorrere dal 2015. L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
  5-octies. A decorrere dall'anno 2015 i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 dei bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotti in maniera da garantire maggiori entrate pari a 5 miliardi di euro annui. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  5-novies. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dai seguenti:
  «1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
   a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
   b) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;
   c) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;
   d) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
   e) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;
   f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
   g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

  1-bis. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».

  5-decies. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi tengono conto degli effetti finanziari delle disposizioni di cui al presente articolo.
1. 7. Placido, Airaudo, Scotto, Melilla, Marcon.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: enunciati nella fino alla fine del comma, con le seguenti: di adeguatezza e di conservazione nel tempo del valore delle prestazioni previdenziali, al comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo e il secondo periodo sono soppressi, e al comma 483 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole: «Per il triennio 2014-2016» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2014»;
   b) alla lettera c), le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
   c) alla lettera e), le parole: «nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 30 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte e fino ad otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.»;
   d) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
   «f) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori ad otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi».

  Conseguentemente:
   sostituire i commi da 2 a 5 con i seguenti:

  2. Gli importi arretrati relativi agli adeguamenti automatici dei trattamenti pensionistici dovuti a partire dall'anno 2012 per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, sono corrisposti ai beneficiari in sei anni, con rate di pari importo, a partire dal 1o agosto 2015.
  3. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi tengono conto degli effetti finanziari delle disposizioni di cui al presente articolo.
1. 8. Placido, Airaudo, Scotto, Melilla, Marcon.

  Al comma 1, alinea sostituire le parole da: nel rispetto fino alla fine del comma, con le seguenti: il primo e il secondo periodo del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppressi.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione della somma dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento e degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.
   al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: in sei rate annuali.
   sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
  4. Il meccanismo di rivalutazione previsto per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, opera sull'importo previdenziale derivante dalla rivalutazione per il biennio 2012-2013 in conseguenza della soppressione di cui al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015 all'anno 2020, e a 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  5-bis. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi tengono conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.
1. 13. Placido, Airaudo, Melilla, Marcon.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: nel rispetto fino alla fine del comma, con le seguenti: il primo e il secondo periodo del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppressi.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ad ogni singolo beneficiario in funzione della somma dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento e degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.
   al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: in sei rate annuali.
   sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
  4. Il meccanismo di rivalutazione previsto per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, opera sull'importo previdenziale derivante dalla rivalutazione per il biennio 2012-2013 in conseguenza della soppressione di cui al comma 1.
  5. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi tengono conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.
1. 12. Airaudo, Placido, Melilla, Marcon.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: anche in funzione fino alla fine del comma, con le seguenti: all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 25 è abrogato.
   Conseguentemente:
   dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Il comma 483 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.
   sopprimere i commi 2, 3 e 5
1. 25. Simonetti.

  Al comma 1, sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) il comma 25 è sostituito dal seguente:
  «25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 è riconosciuto nella misura del 100 per cento.».
1. 53. Giorgia Meloni.

  Al comma 1, sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) il comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
1. 2. Polverini.

  Al comma 1, numero 1), capoverso comma 25, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Le somme arretrate dovute ai sensi della presente lettera sono corrisposte entro e non oltre il 1o agosto 2015;
   b) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. La rivalutazione di cui alla presente lettera è riconosciuta con effetto dal 1o agosto 2015 nella misura del 20 per cento per il corrente anno, del 20 per cento per l'anno 2016, del 20 per cento per l'anno 2017, del 20 per cento per l'anno 2018, del 20 per cento per l'anno 2019, e attribuita in 5 anni fino alla concorrenza dell'intero importo.

  Conseguentemente:
    al medesimo capoverso,
    sopprimere le lettere
c) e d);
    alla lettera e), sostituire le parole: a sei volte con le seguenti: a otto volte;
    dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di assicurare copertura agli oneri del comma 1, numero 1, lettere a) e b), pari a 13 miliardi di euro per l'anno 2015 e 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019; a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione dalla società Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 13 miliardi di euro per l'anno 2015 e 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019. Al fine di conseguire i predetti risparmi di spesa gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 settembre di ogni anno, a partire dal 2015, tutti gli enti di cui al primo periodo definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2015, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. In deroga a quanto previsto nei periodi precedenti, gli enti di cui al presente comma possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato dalla società Consip S.p.A. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
   a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
   b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
   c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

  1-ter. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma 1-bis sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al comma 1-bis, primo periodo, comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative del comma 1-bis.
1. 15. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi.

  Al comma 1, numero 1), capoverso comma 25, lettera a), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: tre volte con le seguenti: dieci volte.

  Conseguentemente,
   al medesimo capoverso:
   sostituire le lettere da
b) a e) con la seguente:
   b)
nella misura del 30 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dalle lettere a) e b) del comma 1 si fa fronte mediante corrispondente aumento della tassazione sulle plusvalenze bancarie derivanti dalla rivalutazione delle quote della Banca d'Italia;
1. 54. Giorgia Meloni.

  Al comma 1, numero 1), capoverso comma 25, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
   b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  5-bis. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi tengono conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.
1. 19. Airaudo, Placido, Melilla, Marcon.

  Al comma 1, numero 1), capoverso comma 25, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
   b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi tengono conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.
1. 27. Placido, Airaudo, Melilla, Marcon.

  Al comma 1, numero 1), capoverso comma 25, lettera b), sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 95 per cento;.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
    alla lettera
c), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 80 per cento;
    alla lettera d), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 60 per cento.
1. 1. Polverini.

  Al comma 1, numero 1), capoverso comma 25, lettera b), sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 95 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   alla lettera
c), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 75 per cento;
   alla lettera d), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 50 per cento;
   sostituire la lettera e) con la seguente:
   e)
nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
1. 21. Simonetti.

  Al comma 1, numero 1), capoverso comma 25, lettera b), sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 90 per cento;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   alla lettera
c), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 80 per cento;
   alla lettera d), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 70 per cento;
    sostituire la lettera e) con la seguente:
   e)
nella misura del 60 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sette volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sette volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
   e-bis) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sette volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   e-ter) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   e-quater) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
1. 23. Simonetti.

  Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) dopo il comma 25, sono inseriti i seguenti:
  «25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a otto volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta:
   a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 100 per cento;
   b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 100 per cento.

  25-ter. Al fine di assicurare copertura agli oneri del comma 25-bis, pari a 8 miliardi di euro per l'anno 2015 e 4 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2016, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione dalla società Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015. Al fine di conseguire i predetti risparmi di spesa gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 settembre di ogni anno, a partire dal 2015, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2015, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. In deroga a quanto previsto nei periodi precedenti, gli enti di cui al presente comma, possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato dalla società Consip S.p.A. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
   a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
   b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
   c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

  25-quater. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma 25-ter sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al comma 25-ter, primo periodo, comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le disposizioni attuative del comma 25-ter.».
1. 16. Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi.

  Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) dopo il comma 25, è inserito il seguente:
  «25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta a decorrere dall'anno 2014 nella misura del 100 per cento.».

  Conseguentemente,
   sostituire il comma 5 con i seguenti:

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2015 e a 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  5-bis. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi tengono conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.
1. 11. Placido, Airaudo, Melilla, Marcon.

  Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) dopo il comma 25, è inserito il seguente:
  «25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta a decorrere dall'anno 2014 nella misura del 100 per cento.».

  Conseguentemente,
    al comma 3 aggiungere, in fine, le parole:
in sei rate annuali.;
    sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 670 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  5-bis. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi tengono conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.
1. 22. Placido, Airaudo, Melilla, Marcon.

  Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) dopo il comma 25, è inserito il seguente:
  «25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta a decorrere dall'anno 2014 nella misura del 100 per cento.».

  Conseguentemente:
    al comma 3 aggiungere, in fine, le parole:
in sei rate annuali.;
    sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi tengono conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.
1. 10. Airaudo, Placido, Melilla, Marcon.

  Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) dopo il comma 25, è inserito il seguente:
  «25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta a decorrere dall'anno 2014 nella misura del 100 per cento.».
   Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi tengono conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.
1. 9. Airaudo, Placido, Melilla, Marcon.

  Al comma 1, numero 2), capoverso comma 25-bis, lettera a), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento;.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera b), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 80 per cento.
1. 20. Simonetti.

  Al comma 2, sostituire le parole: si tiene conto altresì con le seguenti: , ai soli fini del cumulo, si tiene conto.
1. 52. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, alla data del 31 dicembre 2011.
1. 28. Polverini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. In ragione dei maggiori oneri organizzativi richiesti agli enti di patronato per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «alla legge 30 marzo 2001, n. 152» sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dal 1o gennaio 2016,». All'articolo 1, comma 311, lettera b), della medesima legge n. 190 del 2014, le parole: «entro il 30 giugno 2015», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».
1. 30. Polverini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in funzione dell'importo complessivo di cui al comma 2 del presente articolo, è rinunciabile annualmente da ogni singolo beneficiario. Le maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono destinate a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.
  5-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità e le procedure per l'esercizio della rinuncia di cui al comma 5-bis.
1. 32. Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in funzione dell'importo complessivo di cui al comma 2, del presente articolo è rinunciabile annualmente da ogni singolo beneficiario. Le maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono finalizzate ad interventi volti a favorire i lavoratori destinatari delle misure di riforma del sistema pensionistico previste dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità e le procedure per l'esercizio della rinuncia di cui al presente comma.
1. 29. Lombardi, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in funzione dell'importo complessivo di cui al comma 2, del presente articolo è rinunciabile annualmente da ogni singolo beneficiario. Le maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono finalizzate a interventi volti a favorire le donne lavoratrici attraverso l'adozione di misure opzionali di pensionamento. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate le modalità e le procedure per l'esercizio della rinuncia di cui al presente comma.
1. 31. Chimienti, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. L'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2016.
  2. A copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 9 miliardi di euro per l'anno 2016, a 12,3 miliardi di euro per l'anno 2017 e a 14,4 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2018, il Governo è autorizzato ad adottare misure di risparmi di spesa ovvero di razionalizzazione della spesa pubblica, oltre quelle già fissate nell'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dalla legge 23 dicembre 2014, n.190, per un importo non inferiore a 9 miliardi di euro per il 2016, 12,3 miliardi di euro per il 2017 e 14,4 miliardi di euro a decorrere dal 2018. Sono escluse dalle suddette misure le spese correlate all'istruzione, alla conservazione dei beni culturali e le spese destinate alla protezione e tutela dell'ambiente.
1. 050. Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Ciprini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Per il triennio 2015-2017, i trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti corrisposti da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o a integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, e al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e quelli corrisposti dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclusione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni corrisposte alle vittime del terrorismo e delle rendite corrisposte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, non possono essere erogati in misura superiore all'importo netto mensile di euro 5.000. Per il medesimo triennio, la contribuzione accreditata e utilizzata ai fini della determinazione del montante contributivo individuale non è soggetta a rivalutazione ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  2. I risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione delle disposizioni del comma 1 sono destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.
1. 02. Dall'Osso, Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Chimienti, Lombardi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti l'abrogazione della legge 28 giugno 2012, n. 92 e l'adozione di una nuova disciplina normativa nel rispetto dei seguenti principi direttivi: implementazione e completamento della riforma del sistema degli ammortizzatori sociali a partire dall'istituzione di un trattamento di disoccupazione universale al fine di aiutare i disoccupati ad entrare nel mercato del lavoro rendendo più efficienti ed efficaci i sacrifici collettivi sostenuti per il loro reimpiego, mediante la predisposizione di un corpus di misure nel campo del lavoro, della fiscalità, della formazione, dell'istruzione e dell'assistenza che mirano ad accompagnare i settori più deboli e svantaggiati della popolazione attiva nel mondo del lavoro mediante un sistema di diritti e doveri – in base al quale il disoccupato riceve sostegno al reddito e formazione ma si impegna ad accettare il posto di lavoro offerto e nell'eventualità di rifiuti immotivati perde il diritto. Gli interventi progettati devono avere l'obiettivo di garantire sul territorio una rete efficiente di servizi per il lavoro pubblici e privati, di sviluppare una governance nazionale e regionale utile a far dialogare istituzioni, imprese e cittadini, di avviare politiche attive del lavoro capaci di coinvolgere un numero sempre più ampio di soggetti, di intervenire nella gestione di crisi aziendali monitorando gli ammortizzatori sociali in deroga con il trattamento-base a carico dell'Inps e trattamento complementare a carico dell'impresa; maggiore raccordo tra scuola e luoghi di lavoro; potenziamento del sistema dei controlli sulla formazione professionale; semplificazione del quadro normativo mediante il riordino dell'intera normativa all'interno di un Testo Unico; aumento delle misure di prevenzione per la sicurezza sul lavoro, affiancando all'assicurazione pubblica un modello di sicurezza garantito anche da compagnie assicurative private valorizzando al massimo il ruolo dei fondi pensione privati in concorrenza; misure di premialità del merito collegando le retribuzioni aziendali alla produttività; determinazione di una dinamica salariale coerente con le condizioni macroeconomiche contingenti e collegata all'andamento della effettiva produttività aziendale; misure in grado di metter in relazione di diretta proporzionalità il costo del lavoro e la produttività; misure a sostegno degli investimenti in innovazione diminuendo le rigidità che non favoriscono lo sviluppo del sistema Paese; politiche attive che diano valorizzazione alle capacità inespresse dei Fondi interprofessionali al fine di programmare piani di ricollocazione dei lavoratori in esubero; legislazione contributiva e fiscale premiale, in modo significativo e strutturale, del decentramento contrattuale; riduzione del cuneo fiscale.
  2. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
1. 051. Rizzetto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti l'abrogazione dei commi da 1 a 23 compreso, dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel rispetto dei seguenti principi direttivi: maggiore flessibilità in uscita dal mercato del lavoro al fine di incentivare il ricambio generazionale; istituito un Fondo a tutela dei giovani lavoratori precari; maggiori tutele previdenziali per le lavoratrici madri; efficientamento della spesa previdenziale sostenuta al fine di garantire servizi che abbiano una effettiva valenza sociale; riduzione degli ambiti di privilegio, funzionali al mantenimento del consenso; superamento del difetto di rappresentatività della maggior parte delle situazioni di precarietà e di effettivo disagio; apertura del mercato della previdenza di base a soggetti privati che potrebbero positivamente concorrere con lo Stato nella prestazione di coperture assicurative a fini pensionistici; riduzione dell'incidenza degli oneri sociali, con positive ricadute in termini di stimolo alla crescita occupazionale; progressivo abbandono delle logiche di interferenza e di intermediazione politica frutto di una concezione paternalistica dello Stato impositore e redistributore; adozione di adeguate politiche di informazione per garantire a tutti la consapevolezza che anche la garanzia del proprio futuro previdenziale dipende anche dal prodotto di comportamenti individuali liberi nelle scelte e responsabili nelle conseguenze.
  2. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
1. 052. Rizzetto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. 1. La legge 28 giugno 2012, n. 92, è abrogata.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridotti in modo proporzionale i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'Allegato A della nota integrativa allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2015, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 6,4 miliardi di euro per l'anno 2015, 9,1 miliardi di euro per l'anno 2016, 12,07 miliardi di euro per l'anno 2017 e 14,09 miliardi di euro per l'anno 2018 e seguenti.
1. 053. Rizzetto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. 1. Nella legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati i commi da 1 a 23 compreso, dell'articolo 4.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridotti in modo proporzionale i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'Allegato A della nota integrativa allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2015, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 6,4 miliardi di euro per l'anno 2015, 9,1 miliardi di euro per l'anno 2016, 12,07 miliardi di euro per l'anno 2017 e 14,09 miliardi di euro per l'anno 2018 e seguenti.
1. 054. Rizzetto.
(Inammissibile)

ART. 2.
(Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione).

  Al comma 1, sostituire le parole: 1.020 milioni con le seguenti: 2.520 milioni.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2.520 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede, quanto a 1.020 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 1.500 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2-bis.

   dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure di moralizzazione dei lodi arbitrali e rispetto del tetto dei compensi massimi per i collegi arbitrali).

  1. Nei casi in cui i lodi arbitrali che coinvolgono lo Stato e le sue articolazioni, le regioni, le province, i comuni, ANAS, FS spa, RFI e loro partecipate, definiti o da definire o da costituire, compresi quelli derivanti da convenzioni tra le parti e quelli derivanti dall'attuazione del codice di procedura civile, compresi gli arbitrati rituali, abbiano determinato o determineranno risarcimenti di natura economico-finanziaria, gli stessi sono liquidati:
   a) nella misura del 100 per cento per gli importi fino a 5 milioni di euro;
   b) nella misura del 40 per cento per gli importi eccedenti 5 milioni di euro e fino a 8 milioni di euro;
   c) nella misura del 20 per cento per gli importi eccedenti 8 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

  2. La liquidazione non ha luogo per gli importi eccedenti 10 milioni di euro.
  3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche a tutti i lodi arbitrali ancora in corso di svolgimento, compresi quelli definiti e non ancora liquidati, a quelli per i quali siano stati chiesti o disposti pignoramenti e a quelli per i quali siano stati disposti pagamenti con la speciale procedura in conto sospeso, nonché a quelli per i quali siano intervenute o interverranno sentenze della magistratura ordinaria non ancora eseguite.
  4. I compensi massimi per ogni collegio arbitrale dei lodi indicati ai commi 1, 2 e 3 non possono essere liquidati in misura superiore a quelli stabiliti dall'articolo 241, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e le somme eccedenti eventualmente corrisposte devono essere recuperate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. 1. Agostinelli, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è soppressa l'erogazione dell'assegno vitalizio ai parlamentari anche cessati dal mandato.
  2. I contributi versati dai parlamentari in carica e da quelli cessati dal mandato fino al 31 dicembre 2015 sono trasferiti al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sono destinati a politiche di sostegno della previdenza in favore delle nuove generazioni.
  3. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1 e 2.
  4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie di propria competenza per l'attuazione dei commi 1 e 2.
  5. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo.
2. 01. Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi.
(Inammissibile)

ART. 3.
(Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca).

  Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.
3. 1. Airaudo, Franco Bordo, Placido, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. In via straordinaria, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai lavoratori agricoli assunti a tempo determinato da imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 1 giorno, come risultante dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno 2013.
3. 050. L'Abbate, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. In via straordinaria, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai lavoratori agricoli assunti a tempo determinato da imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 2 giorni, come risultante dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno 2013.
3. 051. L'Abbate, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. In via straordinaria, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai lavoratori agricoli assunti a tempo determinato da imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 3 giorni, come risultante dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno 2013.
3. 052. L'Abbate, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi.
(Inammissibile)

ART. 4.
(Rifinanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è sostituito dal seguente:
  «2-bis. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è riconosciuto a decorrere dall'anno 2015 nel limite di 50 milioni di euro in ragione annua. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti a partire dall'anno 2015 in forza di contratti di solidarietà stipulati a partire dall'anno 2014. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
4. 50. Airaudo, Placido, Scotto.

  Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
  1-ter. Il limite di spesa previsto all'articolo 3, comma 3-septies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal presente decreto.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e rifinanziamento della proroga dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249.
4. 100. La Commissione

ART. 5.
(Modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo).

  Al comma 1, sopprimere le parole:, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.
*5. 2. Polverini.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.
*5. 3. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso.

ART. 6.
(Razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS).

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. L'importo corrispondente alle riduzioni di spesa ottenute a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2 è destinato a misure di politiche attive del lavoro o di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con particolare riguardo al reinserimento lavorativo di persone che hanno fruito di un periodo di congedo di maternità o parentale.
6. 1. Polverini.

  Al comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: comma 2.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: comma 2.
6. 50. Castricone.
(Approvato)

ART. 7.
(TFR in busta paga).

  Sopprimerlo.
7. 1. Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI INCHIESTA PARLAMENTARE: DURANTI ED ALTRI; LOREFICE ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI (DOC. XXII, NN. 9-39-A)

Doc. XXII, nn. 9-39-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo 1.

Doc. XXII, nn. 9-39-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione).

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare:
   a) sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui sono depositati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili riferiti alle popolazioni civili nelle zone di conflitto e nelle zone adiacenti alle basi militari nel territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici o radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni;
   b) sulle specifiche condizioni ambientali dei diversi contesti operativi al fine di valutare le misure adottate per la selezione delle migliori forme di sistemazione logistica e dei più appropriati equipaggiamenti di protezione individuali per le truppe impiegate;
   c) sull'adeguatezza della raccolta e delle analisi epidemiologiche dei dati sanitari relativi al personale militare e civile, sia di quello operante nei poligoni di tiro e nelle basi militari nel territorio nazionale, sia di quello inviato nelle missioni all'estero;
   d) sulle componenti dei vaccini somministrati al personale militare, indipendentemente dal successivo impiego del medesimo personale;
   e) sulle modalità della somministrazione dei vaccini al personale militare, nonché sul monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati, tenendo conto in particolare dei risultati del progetto denominato «Studio sull'impatto genotossico nelle unità militari» (SIGNUM);
   f) sui rischi associati alla presenza di gas radon e di materiali contenenti amianto negli ambienti in cui il personale militare è chiamato a prestare servizio;
   g) sull'adeguatezza degli istituti di indennizzo, di natura previdenziale o di sostegno al reddito, previsti dall'ordinamento in favore dei soggetti colpiti da patologie correlate alle situazioni di possibile rischio indicate alle lettere a), d), e) e f).

  2. La Commissione fonda la sua attività sulle conclusioni e promuove l'attuazione delle proposte contenute nelle relazioni finali presentate al termine dei propri lavori dalla Commissione parlamentare di inchiesta istituita con deliberazione del Senato della Repubblica 11 ottobre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006, e dalla Commissione parlamentare di inchiesta istituita con deliberazione del Senato della Repubblica 16 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione).

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: eventuali interazioni aggiungere le seguenti: nonché su altri casi di malattia o infermità che hanno colpito il personale militare italiano.

  Conseguentemente:
    al medesimo comma, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nonché su altri casi di malattia o infermità che hanno colpito il personale militare italiano;
    al titolo, aggiungere, in fine, le parole: nonché su altri casi di malattia o infermità che hanno colpito il personale militare italiano.
1. 20. Vito.

Doc. XXII, nn. 9-39-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

  1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, garantendo una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari e, comunque, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Doc. XXII, nn. 9-39-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione. Obbligo del segreto).

  1. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione né alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.
  3. La Commissione può richiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso o conclusi presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
  4. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti di documenti anche di propria iniziativa.
  5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi.
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
  7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
  9. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  10. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al presente articolo che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

  Al comma 5, le parole: ai sensi del comma 3 sono sostituite dalle seguenti: ai sensi dei commi 2, 3 e 4, secondo periodo,.
3. 50. La Commissione.
(Approvato)

Doc. XXII, nn. 9-39-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Durata dei lavori e relazioni della Commissione).

  1. La Commissione conclude i suoi lavori entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione.
  2. La Commissione, alla scadenza del primo anno di attività con una relazione intermedia e al termine dell'attività con una relazione finale, riferisce alla Camera dei deputati i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa nazionale e dei trattati internazionali vigenti in materia, anche con riferimento all'individuazione di misure di prevenzione e di assistenza adottabili, nonché sull'adeguatezza dei vigenti istituti di indennizzo, di natura previdenziale e di sostegno al reddito.
  3. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Doc. XXII, nn. 9-39-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Organizzazione interna della Commissione).

  1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
  2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.
  3. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie, in particolare di esperti nelle materie di interesse dell'inchiesta. Con il regolamento di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui la Commissione può avvalersi.
  5. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

Doc. XXII, nn. 9-39-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Spese della Commissione).

  1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2015, di 100.000 euro per l'anno 2016 e di 50.000 euro per l'anno 2017.

RELAZIONI CONSUNTIVE SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA PER L'ANNO 2013 (DOC. LXXXVII, N. 2) E PER L'ANNO 2014 (DOC. LXXXVII, N. 3)

Doc. LXXXVII, nn. 2 e 3 – Risoluzioni

   La Camera,
   considerato che:
    a) la relazione consuntiva annuale, in base all'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, dovrebbe fornire alle Camere gli elementi utili a valutare i principali sviluppi del processo di integrazione europea e delle politiche e della normativa dell'Unione europea nell'anno di riferimento, nonché l'efficacia dell'azione del Governo nelle sedi decisionali europee e la sua coerenza con gli indirizzi definiti dal Parlamento;
    b) le relazioni per il 2013 e per il 2014 risultano complessivamente coerenti con il disposto del medesimo articolo 13, comma 2, e costituiscono un forte progresso rispetto alle relazioni consuntive precedenti in quanto non si limitano ad una mera ricostruzione delle attività svolte dall'Unione europea nell'anno di riferimento, ma indicano l'impostazione complessiva della politica europea dell'Italia, illustrano in modo accurato la linea negoziale seguita dal Governo sui principali dossier esaminati nelle sedi decisionali europee, evidenziandone in diversi casi anche l'evoluzione a fronte di profili di criticità del negoziato;
    c) la relazione per il 2013 è stata tuttavia trasmessa alle Camere oltre un anno dopo la scadenza del termine per la sua presentazione. Ciò ha reso priva di utilità una verifica puntuale dei contenuti del documento, peraltro dettagliati e ben articolati, perché divenuti obsoleti, anche alla luce dei numerosi ed importanti sviluppi del quadro istituzionale e normativo europeo e nazionale intervenuti nel corso del 2014;
    d) la relazione consuntiva per il 2014 consente di operare una verifica puntuale dei risultati conseguiti nel corso del semestre italiano di Presidenza del Consiglio Unione, che sono largamente positivi, malgrado le obiettive difficoltà determinate dalle scadenze istituzionali succedutesi a livello europeo nel corso del 2014. L'Italia ha infatti promosso un «cambio di marcia» da parte dell'Unione, avviandone un nuovo ciclo politico oltre che istituzionale orientato su alcune grandi priorità in precedenza trascurate, a partire dalla crescita e dell'occupazione;
    e) di questo approccio sono traduzione concreta la presentazione del Piano Juncker con la connessa proposta di regolamento istitutivo del Fondo europeo per gli Investimenti strategici e la comunicazione della Commissione europea sulla flessibilità nell'applicazione del Patto di stabilità e crescita, nonché l'impegno sistematico del Governo in tutte le formazioni del Consiglio per reindirizzare l'azione europea verso la crescita dell'economia reale. Meritano particolare apprezzamento a questo riguardo: il contributo predisposto dalla Presidenza italiana per la revisione della Strategia Europa 2020, che ne prevede un più forte coordinamento con la procedura del Semestre europeo e un maggior bilanciamento fra economia reale e finanziaria; il rilancio della riflessione sulla elaborazione di approccio integrato di politica industriale, che privilegi la piccola e media impresa; l'adozione della nuova direttiva in materia di Organismi Geneticamente Modificati (OGM), in base alla quale gli Stati membri saranno liberi di decidere se coltivare o meno organismi geneticamente modificati sul proprio territorio, tutelando così chi sceglie di dare la priorità ai modi di produzione tradizionali; la riforma del sistema di registrazione dei marchi, al fine di rafforzare la lotta alla contraffazione; i progressi ottenuti verso l'introduzione di una certificazione dell'origine dei prodotti (il cosiddetto Made In), che consentirebbe di tutelare le produzioni di qualità con forti ricadute positive sull'industria europea, e in particolare italiana; l'attenzione rivolta alle politiche per il turismo; l'impegno per porre la ricerca, l'istruzione e la formazione al centro delle politiche per la crescita e la creazione di posti di lavoro; il rafforzamento del quadro giuridico dell'Unione in materia di trasparenza e lotta contro la frode e l'evasione fiscale. In sostanza, il rilancio di crescita e occupazione ha costituito la vera cornice per gran parte delle politiche settoriali, garantendo organicità e coerenza oltre che effettività all'azione del nostro Paese;
    f) forte rilievo assume il rafforzamento degli strumenti per il rispetto e la protezione dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto all'interno dell'Unione europea concordato, nello scorso dicembre, dal Consiglio con la decisione di avviare un dialogo annuale tra gli Stati membri in seno al Consiglio per promuovere e salvaguardare il rispetto di tali principi e valori dell'UE. Si tratta di un passo importante verso l'affermazione della dimensione non meramente economica del processo di integrazione europea, al quale hanno concorso ulteriori progressi conseguiti nel corso della nostra Presidenza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
    g) la nostra Presidenza ha ottenuto progressi significativi anche nella costruzione di una politica comune per la gestione dei flussi migratori, mediante l'adozione di alcune misure che hanno preparato il campo alle più recenti ed incisive decisioni: il lancio dell'operazione Triton; le Conferenze con i partner del Processo di Rabat e di Khartoum, volte a coinvolgere responsabilmente sui temi migratori gli Stati dell'Africa occidentale, centrale, mediterranea e del Corno d'Africa; il rilancio dello strumento dei Partenariati di Mobilità, soprattutto nel Mediterraneo;
    h) molto positivo è il giudizio sull'azione condotta dalla nostra Presidenza per il rafforzamento della dimensione esterna dell'Unione, di cui sono dimostrazione il miglioramento della capacità di risposta e intervento dell'UE su tutti i principali teatri di crisi del Vicinato europeo, il rafforzamento della sinergia tra i diversi gruppi di lavoro del Consiglio che si occupano di dimensione «esterna» ed «interna» delle politiche UE per il contrasto al terrorismo, l'avvio dell'iniziativa AMICI (A Mediterranean Investment Coordination Initiative), finalizzata a fornire un quadro di riferimento per gli investimenti e a razionalizzare gli strumenti che già operano nel Mediterraneo, l'avanzamento del negoziato per il TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) tra UE ed USA, promuovendo al tempo stesso un'iniziativa per incrementare la trasparenza, l'adozione di un documento finalizzato a un più efficace coordinamento europeo delle programmazioni strategiche e degli incentivi per la cooperazione industriale nel settore difesa;
    i) le relazioni per il 2013 e il 2014 richiamano, in coerenza con l'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, gli atti di indirizzo adottati dalla Camera e al Senato con riferimento a specifici progetti legislativi o questioni, sebbene solo in taluni casi sia precisato se e in quale misura essi siano stati tenuti in considerazione nella formazione della posizione italiani. La mancata indicazione del seguito dato agli indirizzi delle Camere rende problematica la verifica del puntuale adempimento da parte del Governo dell'obbligo di assicurare – ai sensi dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012 – che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio ovvero nelle relazioni con altre istituzioni od organi dell'UE tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere, dando tempestivamente motivazioni appropriate della diversa posizione eventualmente assunta;
    j) inoltre, le due relazioni non contengono riferimenti alle risoluzioni approvate, da Senato e Camera prima dei Consigli europei, nonostante tali atti di indirizzo contribuiscano a definire le linee generali della politica europea dell'Italia. Sarà pertanto importante darne conto nelle prossime relazioni consuntive per verificare la coerenza complessiva dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento;
    k) i dati contenuti dalla due relazioni confermano una costante crescita sul piano quantitativo dei flussi di informazioni e documenti che il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento ai sensi della legge n. 234 del 2012. Appare tuttavia necessario migliorare la qualità e la tempestività di alcune delle informazioni trasmesse;
    l) il consolidamento del raccordo tra Parlamento e Governo in materia europea non risponde soltanto all'esigenza di rispettare i principi costituzionali nazionali e la legislazione in vigore, ma è funzionale ad uno sviluppo equilibrato del processo di integrazione, in cui il nostro Paese possa continuare a giocare un ruolo centrale. In questa prospettiva gli organi parlamentari dovrebbero esaminare con maggiore tempestività e regolarità i progetti di atti e documenti dell'UE ad esse assegnati chiedendo ai rappresentanti del Governo di riferire al riguardo;
    m) è apprezzabile la regolare convocazione, a partire dal secondo semestre del 2014, del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE) quale sede di coordinamento della posizione nazionale sui principali dossier di portata trasversale, contribuendo ad assicurare una maggiore coerenza dell'azione delle amministrazioni interessate sui singoli dossier e a raccordarla con l'attività della Rappresentanza permanente presso l'UE,

impegna il Governo:

   a) ad assicurare che le prossime Relazioni consuntive annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea:
    siano presentate entro il termine del 28 febbraio di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012;
    diano adeguatamente e specificamente conto del seguito dato dal Governo agli atti di indirizzo delle Camere, incluse le risoluzioni approvate in esito alle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista delle riunioni del Consiglio europeo;
    diano altresì conto delle modalità in cui è stato realizzato un coordinamento tra l'azione del Governo e quella delle regioni e degli enti locali, delle parti sociali e delle categorie produttive ai fini della migliore tutela dell'interesse nazionale;
   b) a riferire regolarmente ai competenti organi parlamentari sul seguito dato agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, come stabilito dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012;
   c) a dare un puntuale e sistematico adempimento agli obblighi di informazione, consultazione e collaborazione nei confronti delle Camere previsti della legge n. 234 del 2012. A questo scopo è, in particolare, necessario:
    migliorare la qualità e assicurare la tempestività delle relazioni predisposte dalle amministrazioni competenti sui progetti legislativi dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, assicurando che esse rechino una valutazione approfondita dell'impatto delle iniziative europee sull'ordinamento e sul sistema produttivo italiano;
    assicurare la tempestiva trasmissione alle Camere, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dei commenti inviati dal Governo alle istituzioni dell'UE nell'ambito di procedure di consultazione da esse avviate;
    rafforzare l'assistenza documentale e informativa della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE agli uffici della Camera e del Senato a Bruxelles, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della medesima legge;
    assicurare, come previsto dall'articolo 19, comma 6, la partecipazione alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee partecipano, in qualità di osservatori, di funzionari del Senato e della Camera dei deputati designati dalle rispettive amministrazioni;
   d) ad attivare in modo regolare, in linea di continuità con la prassi avviata nel secondo semestre del 2014, il coordinamento in seno al CIAE dei Ministri e delle amministrazioni interessate su tutti i dossier di rilevanza significativa, in modo da assicurare una maggiore coerenza dell'azione negoziale italiana nelle sedi decisionali dell'Unione europea;
   e) a rafforzare le strutture incaricate di rappresentare la posizione italiana nelle sedi decisionali dell'Unione europea, alla Rappresentanza permanente presso l'Unione europea, anche accrescendone, ove necessario e previa opportuna valutazione, le competenze e le risorse umane e finanziarie a disposizione.
(6-00151) «Bergonzi, Berlinghieri, Camani, Albini, Bonomo, Michele Bordo, Tancredi».


   La Camera,
   considerato che:
    il documento, previsto e definito dal dettato dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, è stato concepito dal legislatore per fornire alle Camere gli strumenti necessari al fine di valutare l'azione del Governo nelle sedi decisionali europee e la sua coerenza con gli indirizzi definiti dal Parlamento. La relazione dovrebbe consentire al Parlamento di verificare se ed in quale misura il Governo si è attenuto all'obbligo, previsto dall'articolo 7 della succitata legge, di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere. Si tratta dunque, secondo l'impianto della legge n. 234 del 2012 dello strumento fornito alle Camere per esercitare il controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea;
    l'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012 prevede che il documento sia trasmesso alle Camere entro il 28 febbraio di ogni anno. Tale scadenza posta dal legislatore è funzionale alla natura stessa e agli obiettivi del documento. La relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2) è stata presentata il 27 marzo 2015 mentre la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3) è stata presentata il 30 aprile 2015. Il cospicuo ritardo nella trasmissione dei documenti ne vanifica la portata e gli obiettivi;
    le relazioni consuntive sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea analizzano, tra gli altri aspetti, l’iter sulle procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia, fornendo alcune informazioni su queste ultime. Anche in questo contesto appare del tutto inappropriato analizzare lo stato delle cose di più di sei mesi fa, dato che sono nel frattempo intervenuti notevoli cambiamenti. Al fine di assicurare una sostanziale riduzione delle procedure di infrazione sarebbe invece opportuno che il Governo trasmettesse contestualmente alla loro ricezione le informazioni ricevute in merito all'avvio o agli sviluppi delle procedure di infrazione e le procedure di pre-infrazione EU-Pilot agli organi parlamentari competenti per attivare sistematicamente nei confronti delle amministrazioni responsabili le opportune procedure di indirizzo e controllo, in coerenza con il dettato dell'articolo 15 della legge n. 234;
    il consolidamento del coordinamento tra Parlamento e Governo e il coinvolgimento attivo di tutte le componenti del primo nella formazione delle politiche europee risponde in primo luogo alla necessità di colmare il deficit democratico dell'Unione europea, coinvolgendo i cittadini attraverso i loro diretti rappresentanti. Inoltre la necessità di rafforzare il raccordo tra le due istituzioni deriva direttamente dai principi costituzionali nazionali e dalla legislazione vigente. Il coinvolgimento dei rappresentanti dei cittadini, eletti dal popolo, nella definizione delle politiche da promuoversi in sede di Unione europea è imprescindibile per uno sviluppo equilibrato dell'Unione e perché questa diventi il luogo ove si sviluppino i diritti sociali e trovi completa esplicazione l'Europa sociale dei cittadini;
    perché il Parlamento ampli il suo ruolo attivo nella definizione delle politiche europee è necessario che il Governo adempia in modo sistematico agli obblighi informativi nei confronti del Parlamento previsti dalla legge n. 234 del 2012, in forma preventiva, durante i negoziati che si svolgono a livello europeo, in particolare dato che questi avvengono in ampia misura in sedi informali o prive di pubblicità, così come al termine dei negoziati, riportando i risultati ottenuti e le posizioni tenute;
    tenendo in considerazione, nella calendarizzazione di questi atti, l’iter in sede europea degli stessi, al fine di predisporre pareri tempestivi e pertanto realmente utili;
    al contempo, sarebbe essenziale rafforzare anche il raccordo e la cooperazione tra il Parlamento nazionale, il Governo e gli europarlamentari italiani, in particolare attraverso la Rappresentanza permanente presso l'UE e avvalendosi degli strumenti di collegamento previsti dai Regolamenti di ciascuna Camera;
    la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2014 si concentra sulla descrizione, sulla valutazione e sulla verifica dei risultati conseguiti nel corso del semestre di Presidenza italiana dell'Unione, la cui preparazione, sul piano politico oltre che organizzativo, si è svolta anche nella prima parte dello scorso anno. Anche in questo ambito sarebbe parso opportuno che gli indirizzi delle opposizioni fossero stati maggiormente ascoltati, concentrando l'impegno del semestre su temi di necessaria rilevanza per i cittadini italiani;
    l'esame delle due relazioni (Doc. LXXXVII, n. 2 e Doc. LXXXVII, n. 3) deve essere inoltre contestualizzato nel prolungato periodo di difficoltà economiche che hanno iniziato ad innescare tendenze recessive di lungo termine in alcuni paesi particolarmente colpiti dalla crisi economica e che dimostrano di avere pesanti ripercussioni socio-economiche tra cui gli alti livelli di disoccupazione e un peggioramento nel livello dei servizi offerti ai cittadini quali indicatori più evidenti e preoccupanti. In questo contesto appare necessario un profondo ripensamento delle politiche europee e degli obiettivi che l'unione europea deve porsi, discostandosi da stringenti e miopi vincoli di bilancio per ripensare politiche economiche ma soprattutto sociali solidaristiche, che includano la difficile situazione riguardati le politiche migratorie e dei richiedenti asilo;
    sino a questo momento l'Europa ha risposto alla crisi economica e alla recessione imboccando la sola strada dell'austerità, sembrerebbe arrivato il momento di ammettere che le politiche portate avanti sino ad oggi non hanno prodotto nessun effetto visibile in termini di ripresa dell'economia ed hanno anzi complicato la situazione per alcuni Stati membri, con ricadute negative anche in termini occupazionali e di servizi;
    l'attuale crisi di sistema comporta la necessità di proporre un nuovo modello socioeconomico, nel quale gli obiettivi da perseguire per la costruzione di un'Europa equa e giusta valichino il confine della pur necessaria promozione della stabilità finanziaria e della crescita economica e si incentrino sulla creazione di un'Unione Europea dei cittadini e al servizio di questi, rimodulando il concetto di solidarietà sia interno che nei confronti di coloro che tentano di entrare sul territorio dell'Unione;
    appare opportuno un globale ripensamento delle politiche europee in chiave solidaristica e di stampo democratico, che prenda cioè le mosse dai bisogni reali e concreti dei cittadini perché si delinei con sempre più chiarezza l'Europa dei cittadini e al servizio di questi. Ciò comporta la necessaria ridefinizione e ridiscussione di quali debbano essere le principali politiche da promuovere in sede di unione e gli elementi principali e fondanti di ciascuna di queste politiche,

impegna il Governo:

   a dare un sistematico e tempestivo adempimento agli obblighi previsti della legge n. 234 del 2012 nei confronti delle Camere, ed in particolare alla trasmissione alle Camere di tutti gli atti elencati al comma 3 dell'articolo 4 in forma dettagliata e precisa, anche garantendo l'assistenza documentale e informativa della Rappresentanza permanente agli uffici della Camera e del Senato, al fine di assicurare che il Parlamento sia messo nella reale capacità di esprimere i propri pareri nei tempi consoni e disponendo di tutte le informazioni necessarie, potendo in tal modo contribuire alla definizione delle politiche dell'Italia nelle sedi decisionali dell'Unione europea;
   ad adempiere agli obblighi stabiliti dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012 e pertanto a riferire regolarmente e puntualmente sul seguito dato agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea;
   ad assicurare che, come previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012 le prossime Relazioni consuntive annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea siano presentate entro il termine del 28 febbraio;
   ad intensificare, in particolare attraverso la Rappresentanza permanente presso l'UE, un coordinamento efficace con gli europarlamentari italiani, soprattutto al fine di indicare in una fase precoce del processo decisionale europeo la posizione negoziale che il Governo intende sostenere in coerenza con gli indirizzi definiti dalle Camere;
   a ripensare e rimodulare i principi del regime dell'austerity, ridiscutendo i vincoli posti dal Fiscal Compact, al fine di rilanciare l'economia del Paese, aumentare gli investimenti utili al benessere dei cittadini finalizzati anche ad aumentare l'occupazione, nonché sospendere la partecipazione dell'Italia al Meccanismo Europeo di Stabilità finanziaria (EMS);
   a rendere obbligatoria per tutti i paesi membri l'adozione di politiche di sostegno economico delle persone che vivono al di sotto della soglia di povertà relativa, mediante l'istituzione di strumenti come il reddito di cittadinanza, convogliandovi risorse attualmente destinate al fallimentare Programma per l'inclusione attiva, che dovrebbe invece essere abbandonato;
   a ridiscutere e modificare l'accordo di Dublino III dando attuazione alla mozione 1-00605 approvata il 18 dicembre 2014 ed in particolare permettendo di istituire punti di richiesta d'asilo direttamente sui territori di partenza dei migranti, nonché corridoi umanitari e definendo un testo europeo unico in materia di asilo che preveda un equa e proporzionale ripartizione di quote di migranti da accogliere sui territori dei vari stati membri dell'Unione europea e che definisca politiche coordinate degli stati membri;
   ad adoperarsi, nelle opportune sedi, perché la Repubblica di Turchia collabori con l'Unione europea al fine di bloccare l'afflusso di armi alle organizzazioni terroristiche e impedire il transito verso Siria e Iraq dei foreign fighters, ponendo fine alle ambiguità nei confronti del sedicente Stato Islamico;
   ad accelerare l'abbandono dell'uso di carbone inquinante nella produzione di energia, eliminando l'installazione di nuove centrali a carbone immediatamente nelle economie ad alto reddito ed entro il 2025 nelle economie a medio reddito;
   a farsi promotore affinché l'Unione europea riveda al rialzo nei prossimi anni gli obiettivi del «Quadro al 2030 per le politiche climatiche ed energetiche», prevedendo: una riduzione delle emissioni di gas serra dell'Unione europea pari ad almeno il 45 per cento rispetto al 1990, il raggiungimento di una quota di energie rinnovabili sul totale dei consumi energetici pari ad almeno il 40 per cento, nonché un aumento dell'efficienza energetica di almeno il 35 per cento;
   a porre in essere ogni iniziativa presso le competenti sedi dell'Unione europea affinché si giunga ad una rapida ed effettiva attuazione, sul territorio nazionale di tutti gli Stati membri dell'Ue, del numero unico delle emergenze 112 NUE e al miglioramento di questo servizio per la gestione delle chiamate di emergenza, anche attraverso la creazione di centrali uniche integrate dove siano riunite tutte le componenti istituzionali del soccorso (sanitaria, tecnica e di sicurezza) e attraverso una più efficace localizzazione delle persone che chiedono aiuto tramite il NUE 112, con l'implementazione della rapidità di interconnessione ottenuta dalle nuove tecnologie e in particolar modo dallo standard GSM, al fine di migliorare il tempo di risposta dei servizi d'emergenza;
   a promuovere, nelle opportune sedi, politiche volte a garantire a tutti i cittadini una mobilità urbana adeguata, con infrastrutture pedonali, privilegiando il car sharing, il car pooling, la ciclabilità, il trasporto intermodale, veicoli elettrici che utilizzino sistemi «smart grids» e a potenziare l'efficienza e la sicurezza dei mezzi pubblici;
   ad intervenire con decisione affinché la legislazione unionale in materia di tutela delle produzioni nazionali si evolva verso una chiara definizione dell'obbligo dell'indicazione dell'origine;
   a sostenere, in occasione del prossimo Health Check della programmazione PAC 2014-2020, la revisione dei criteri di assegnazione del premio unico per superficie al fine di legare il contributo comunitario anche all'occupazione generata dalle aziende beneficiarie e la rimodulazione del meccanismo di convergenza, posto che il parziale e graduale avvicinamento del livello medio dei pagamenti diretti nei diversi Stati membri rischia di penalizzare le coltivazioni ad alta densità occupazionale, prevalentemente mediterranee, a vantaggio di quelle estensive dell'est Europa;
   ad attivarsi in sede di Unione Europea affinché l'agenzia europea dei Medicinali (EMA) pubblichi periodicamente e sistematicamente i dati in suo possesso inerenti le decisioni prese per l'approvazione dei farmaci indicando se il nuovo farmaco sia sovrapponibile o migliore, e di quanto, rispetto ad altri già presenti sul mercato;
   a prevedere di concerto con i Paesi aderenti all'Unione europea forme di maggiore ed efficace trasparenza riguardo il TTIP soprattutto in ambito farmaceutico in quanto potrebbe influenzare il costo dei farmaci, in particolare proponendo di includere un capitolo sulla proprietà intellettuale, aumentando e proteggendo la durata dei brevetti, e scoraggiando così investimenti nel mercato dei farmaci generici senza questo intervento le compagnie farmaceutiche europee sarebbero portate a registrare nuovi farmaci presso le autorità USA, dove i criteri sono meno rigidi e le lobbies sono più potenti;
   a sostenere in sede di Unione europea la necessità di avviare e concludere l'iter per l'approvazione della Carta sui diritti alla salute e alle cure accessibili a tutte e tutti.
(6-00152) «Battelli, Nesci, Petraroli, Luigi Di Maio, Fraccaro, Vignaroli».


   La Camera,
   premesso che:
    le Relazioni consuntive sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 3) relative agli anni 2013 e 2014, sono state presentate dal Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012;
    in base a tale disposizione, la relazione è trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, «al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea» nell'anno precedente;
    la relazione consuntiva per l'anno 2014 è stata presentata alle Camere il 30 aprile 2015, con notevole ritardo, anche se inferiore a quello della presentazione della relazione per l'anno 2013, presentata solo il 27 marzo 2015, oltre un anno dopo il termine stabilito;
   in merito all'esame delle relazioni consuntive per il 2013 e il 2014 il giudizio politico rispetto al risultati conseguiti dal Governo è negativo, con particolare riferimento al semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea;
    la Presidenza italiana dell'Unione europea ha prodotto un risultato nullo, e non ha inciso in alcun modo sulle questioni relative alla crescita e allo sviluppo delle politiche comunitarie, né sulla gestione delle emergenze che l'Unione europea si è trovata ad affrontare;
    il Premier italiano ha continuato a partecipare al Consiglio europeo senza influire concretamente sulle decisioni chiave dell'Unione, e senza capacità di esercitare una proposta o una mediazione sul nodo decisivo della governance dell'UE, dove i singoli paesi continuano a far valere i loro interessi in senso disgregativo, privi della forza e della visione di una vera Europa, quale quella che avevano immaginato i padri fondatori;
    la governance dell'area euro sembra sempre più orientata verso l'unione economica, bancaria e di bilancio, senza una progressione parallela dell'unione politica, per cui aumentano i controlli europei e cresce la forza di una burocrazia comunitaria sempre più invadente, senza il necessario controbilanciamento politico e, quindi, democratico;
    quei Paesi che rivendicano la propria sovranità, contravvenendo ad una prassi che è ormai diventata, paradossalmente, costituzione materiale dell'Ue, corrono il pericolo di essere vittime di quel processo di speculazione finanziaria teso ad imporre governi tecnici, come già avvenuto in Italia nel 2011, e come rischia di succedere oggi con la Grecia;
    sul tema immigrazione, particolarmente delicato negli ultimi anni, l'Italia, anche a causa della scarsa efficacia delle richieste dell'Esecutivo in Europa, è stata lasciata sola a far fronte ad un fenomeno impossibile da gestire; il Governo italiano non è riuscito ad imporre un'azione coordinata dell'UE, con la previsione di una politica condivisa in materia di asilo e di rimpatri, nonché di interventi anche di natura militare contro i trafficanti di persone, in grado di isolare quegli Stati che, per ragioni di potenza regionale, favoriscono, seppure con modalità diverse, i relativi traffici;
    l'Italia non ha saputo offrire all'Europa quell'impulso decisivo in grado mettere in campo le misure necessarie per governare un fenomeno altrimenti destinato a creare una frattura indelebile nel patto sociale tra cittadini e Stato Europeo, nonché negli equilibri tra gli stati membri, con conseguenze drammatiche per la stessa tenuta democratica e la convivenza tra Stati;
    tutte le iniziative e le misure poste in essere fino ad oggi per fronteggiare il fenomeno migratorio non hanno avuto alcun esito positivo; al contrario, si può constatare come gli eventi degli ultimi mesi abbiano determinato un peggioramento della situazione, registrando l'ennesimo fallimento di una politica europea comune delle migrazioni;
    la stessa operazione Triton, esaltata come grande risultato del nostro Semestre europeo, è stata un inganno. L'Unione Europea ha colpevolmente dato esclusiva attenzione al dossier Ucraina, dando la priorità alle questioni relative alla frontiera est, dimostrando cecità nel mancato coinvolgimento della Russia quale alleata preziosa per pacificare i Paesi del Mediterraneo, continuando ad insistere sulle sanzioni, controproducenti per la convivenza pacifica e dannose per l'economia e le imprese anzitutto del nostro Paese,

impegna il Governo:

   a rafforzare la posizione negoziale dell'Italia, in particolare attraverso iniziative tese ad aggregare gli interessi dell'area euro mediterranea dell'Unione, ad oggi soccombenti rispetto alle politiche europee a trazione dei Paesi del Nord Europa;
   ad assumere ogni opportuna iniziativa tesa a progredire nell'unione politica dell'area euro di pari passo con le unioni bancaria, economica e di bilancio, onde evitare il progressivo allontanamento dei cittadini nei confronti delle politiche dell'Ue, e scongiurare una deriva tecnocratica che cancelli, di fatto, lo spirito dell'Europa delle origini, comportando, tra l'altro, la progressiva perdita di sovranità dei singoli Stati nazionali;
   ad istituire un tavolo di coesione nazionale per l'emergenza immigrazione e per le crisi internazionali in atto, che coinvolga i rappresentanti dei governi che hanno maturato un'esperienza nel passato, e le forze politiche di buona volontà;
   ad adottare ogni iniziativa volta a promuovere un'azione incisiva a livello europeo, attraverso scelte chiare che implichino: un sistema di intelligence forte e radicato che monitori all'origine il fenomeno migratorio fino alla sua destinazione; azioni umanitarie e di soccorso armato per sostenere un processo di stabilizzazione e debellare le organizzazioni criminali che lucrano sui flussi migratori; attività tese a prevenire l'infiltrazione di cellule terroristiche, e per il contrasto tenace e determinato ai trafficanti di morte; un piano sostenibile di accoglienza dei migranti ed effettiva solidarietà in Europa.
(6-00153) «Brunetta, Occhiuto».