Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 27 marzo 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 27 marzo 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alli, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Dorina Bianchi, Stella Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Gianni Farina, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupo, Madia, Manciulli, Mannino, Merlo, Nicoletti, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sisto, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Venittelli, Vignali, Vignaroli, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 26 marzo 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CRIMÌ: «Dichiarazione di monumento nazionale del Ponte Vecchio di Bassano del Grappa» (2990);
   LATRONICO: «Istituzione del Parco archeologico della Magna Grecia nell'area dell'arco ionico lucano» (2991);
   MERLO: «Disposizioni per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero e di gemellaggi tra enti territoriali italiani e stranieri» (2992);
   FRANCESCO SAVERIO ROMANO: «Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche» (2993).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

  La proposta di legge CAMPANA ed altri: «Modifiche al codice civile e alle disposizioni per la sua attuazione, concernenti il rafforzamento dell'amministrazione di sostegno e la soppressione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione» (1985) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Zanin.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VII Commissione (Cultura):
  ABRIGNANI: «Disciplina delle professioni relative alle attività motorie» (2914) Parere delle Commissioni I, II, V, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   IX Commissione (Trasporti):
  TURCO ed altri: «Modifiche all'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di confisca del veicolo in caso di guida sotto l'influsso di bevande alcoliche» (2913) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XII.

   XI Commissione (Lavoro):
  FORMISANO: «Disposizioni per l'equità e la solidarietà previdenziale e in materia di determinazione della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo» (2891) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):
  S. 344-359-1009-1073. – Senatore DE POLI; Senatore RANUCCI; Senatori PADUA e altri; Senatrice ZANONI: «Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie» (approvata, in un testo unificato, dalla 12a Commissione permanente del Senato) (2985) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione del disegno di legge europea.

  A norma degli articoli 72, comma 1, e 126-ter, comma 1, del Regolamento, il seguente disegno di legge è assegnato, in sede referente, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali:
   «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014» (2977).

Trasmissioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 19 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a interventi da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo dei risparmi di spesa realizzati dai seguenti soggetti:
   comune di Genzano di Lucania (Potenza), a valere su contributi concessi per l'anno 2010, per lavori connessi al consolidamento e restauro della chiesa dell'Annunziata e del relativo monastero;
   parrocchia di Sant'Andrea apostolo in Andrano (Lecce), a valere su contributi concessi per l'anno 2010, per ulteriori opere di restauro e consolidamento della chiesa di Santa Maria della Grazia;
   convento di Santa Maria del Buon Consiglio in Genazzano (Roma), a valere su contributi concessi per l'anno 2010, per ulteriori opere di salvaguardia della struttura lignea e del manto di copertura del convento stesso;
   parrocchia di Santa Prisca in Roma, a valere su contributi concessi per l'anno 2010, per ulteriori opere di salvaguardia della navata destra della chiesa;
   Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Fondo edifici di culto, a valere su contributi concessi per l'anno 2007, per opere di completamente del restauro della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Caponapoli in Napoli.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 26 marzo 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione annuale sull'attuazione dell'accordo di libero scambio UE-Corea (COM(2015) 139 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2015 (COM(2015) 141 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 26 marzo 2015.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 24 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Proposta di direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 2003/48/CE del Consiglio (COM(2015) 129 final);
   Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (COM(2015) 135 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla trasparenza fiscale per combattere l'evasione e l'elusione fiscali (COM (2015) 136 final).

Trasmissione dal Consiglio regionale delle Marche.

  Il Presidente del Consiglio regionale delle Marche, con lettera in data 12 marzo 2015, ha trasmesso il testo di una risoluzione recante osservazioni sulla comunicazione della Commissione europea recante il programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014) 910 final).

  Questo documento è trasmesso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal difensore civico della regione Lazio.

  Il difensore civico della regione Lazio, con lettera in data 19 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico nell'anno 2014 (Doc. CXXVIII, n. 30).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Garante del contribuente per la Campania.

  Il Garante del contribuente per la Campania, con lettera in data 10 marzo 2015, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Campania, per l'anno 2014, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE URGENTI

Chiarimenti in merito alle operazioni in titoli derivati effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze ed elementi in relazione ai rischi connessi al ricorso a tali strumenti finanziari – 2-00906

A)

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   il tema dei titoli derivati stipulati dal Tesoro italiano per ridurre l'incertezza sul servizio del debito pubblico è un argomento caratterizzato da straordinaria opacità e mancanza di informazioni; si tratta, infatti, di un tema carsico di cui si discute da tempo (sono numerose le interrogazioni ed interpellanze parlamentari e le indagini conoscitive che si sono susseguite negli anni), ma sul quale la verità è ancora lontana dall'essere svelata;
   ciò di cui oggi si è, a fatica, al corrente è soltanto che il totale di titoli derivati sottoscritti dallo Stato italiano ammonta a circa 160 miliardi di euro (di cui il 72 per cento sono «interest rate swap»; il 12 per cento sono «swaption»; 14 per cento sono «cross currency swap»; il 2 per cento altri titoli derivati legati ad operazioni specifiche), pari a un decimo del prodotto interno lordo del nostro Paese; che le controparti sono le stesse banche che acquistano sul mercato primario i titoli di Stato italiani; che nel 2012 il Governo pro tempore Monti ha «chiuso» un contratto in essere con Morgan Stanley realizzando perdite per 2,6 miliardi di euro e che, sull'intero ammontare, si rischiano perdite superiori a 40 miliardi di euro;
   troppa opacità sull'argomento, quale quella che emerge non solo dalle due audizioni presso la Commissione finanze della Camera dei deputati (10 e 26 febbraio 2015) della responsabile della gestione del debito pubblico italiano, dottoressa Maria Cannata, ma anche dal processo sulle agenzie di rating in corso a Trani, con particolare – riferimento al «caso Morgan Stanley», risulta del tutto ingiustificata e ingiustificabile. Così come ingiustificati e ingiustificabili sono i ripetuti appelli del Tesoro alla «riservatezza» delle informazioni per evitare la reazione dei mercati;
   un articolo pubblicato su Il Corriere della Sera del 23 dicembre 2014 da Milena Gabanelli, si chiedeva l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta, con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, per chiarire la posizione finanziaria dell'Italia in relazione a questi pericolosi, e costosi, titoli in portafoglio. Quella stessa commissione d'inchiesta che Forza Italia chiede da tempo per chiarire le vicende, le cause e le responsabilità, anche internazionali, che nell'estate-autunno del 2011 portarono alla speculazione finanziaria sul debito sovrano del nostro Paese e alle successive dimissioni del Governo Berlusconi, l'ultimo legittimamente eletto dai cittadini;
   il tema dei derivati, infatti, è strettamente collegato a quanto avvenuto in quei mesi del 2011; il downgrade anomalo del debito pubblico dell'Italia da parte delle agenzie di rating innescò la corsa al rialzo dello spread tra i rendimenti dei titoli decennali del debito pubblico italiano e i corrispondenti titoli del debito pubblico tedesco. E la corsa a rialzo dello spread aumentò il potere contrattuale delle banche con cui lo Stato aveva in essere contratti derivati, ai fini della loro rinegoziazione, o, come è avvenuto nel 2012, proprio con il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore Monti, per «chiuderli», alla cifra di 2,6 miliardi di euro;
   downgrade e spread sono stati, infatti, utilizzati, da un lato, a livello politico, per portare alle dimissioni del Governo Berlusconi e, dall'altro, a livello finanziario, dai mercati, per speculare sui titoli del debito pubblico italiano e dalle banche, per aumentare il proprio guadagno nel rinegoziare i titoli derivati stipulati con lo Stato italiano;
   i soggetti che sono dietro tutte e tre queste operazioni sono gli stessi o sono fortissimamente collegati tra loro: nel panorama di quell'autunno del 2011 gli investitori-speculatori, che con le loro azioni concordate e concertate potevano far scendere a loro piacimento i prezzi dei titoli del debito sovrano dei Paesi e aumentare i rendimenti, erano anche gli stessi soggetti (banche, fondi di investimento e altro) che controllavano le agenzie di rating, che giudicavano la credibilità e il merito di credito degli emittenti dei titoli che loro stessi scambiavano sui mercati;
   e sono sempre gli stessi soggetti investitori (banche, fondi e altro) che sono passati all'incasso quando gli Stati, gli enti pubblici o le imprese con cui avevano sottoscritto contratti derivati, stremati dall'aumento degli spread, e quindi dei rendimenti dei titoli con il collasso dei relativi valori e il downgrade del loro rating, rischiavano di non essere solvibili;
   sono circa 20 grandi banche o fondi di investimento che giocano sui mercati finanziari internazionali, orientandone l'andamento a loro piacimento e speculando, al solo fine di ottenere ingenti guadagni. Il tutto sulla pelle degli ignari cittadini, su cui queste operazioni si ripercuotono come anello finale della catena;
   nel corso dell'audizione presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, la dottoressa Cannata ha altresì affermato che oggi non esistono più all'interno dei contratti derivati clausole unilaterali, ma «ciò non vuol dire che, su singole posizioni, non ci sia qualche clausola di chiusura anticipata, ma si tratta sempre di clausole mutual ovvero esercitabili da entrambe le parti». Dal 2011 ad oggi, il numero di operazioni con clausole di questo tipo sarebbe stato ridotto (da 35 a 13) e solo in due casi è avvenuto l'esercizio da parte della controparte, nel giugno e nel dicembre 2014; la dottoressa Cannata non ha però specificato chi ha chiuso i due derivati e quanto è costato; né si conoscono i contenuti dei contratti di derivati dello Stato italiano ancora in essere; chi siano le controparti e per quali importi; quando siano stati stipulati e da chi; con quali clausole. Inoltre, non si ha evidenza pubblica della relazione semestrale che il Ministero dell'economia e delle finanze dovrebbe inviare alla Corte dei conti sulla gestione del debito, prevista dal decreto del Ministero del tesoro del 10 novembre 1995, che fornisca un resoconto dettagliato dell'operatività in derivati, esplicativo delle strategie e degli obiettivi perseguiti, nonché di come vi si siano inquadrate le singole operazioni realizzate;
   nell'attesa che il Governo garantisca sul tema la piena attuazione del principio di total disclosure, pubblicando in versione integrale tutti i contratti derivati in essere dello Stato italiano, al fine di rendere note a tutti tutte le informazioni in merito agli stessi, sono molte le domande che si intendono rivolgere al Ministro interpellato –:
   posto che l'Isda sottoscritto dalla Repubblica deroga alla legge regolatrice inglese a favore di quella italiana, quali siano i motivi per cui invece non solo alcuni grandi comuni e province, ma anche grandi regioni italiane, che hanno adottato questo standard, non lo hanno fatto, e se il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe potuto suggerire questa importante deroga, visti i problemi che sono evidentemente emersi (e del tutto prevedibili);
   a quanto ammontassero i maggiori oneri connessi all'operatività con i veicoli che poi sono stati abbandonati post Lehman e se il Ministero dell'economia e delle finanze possa fornire un dato in «basis point» medi ad operazione;
   se intenda confermare che, trattandosi sempre di operazioni di copertura del rischio di tasso/cambio, ogni nuova operazione era (ed è) riferita sempre ad un preciso sottostante definito a priori (caso classico: emissione di un titolo), se possano essere state fatte operazioni senza definire il sottostante o attribuendolo solo successivamente, e se sia possibile che qualche operazione sfruttando la variabilità dei tassi sia stata effettuata allo scopo di ottenere benefici di cassa nel breve periodo;
   in merito alle swaption vendute, se conferma la ragione sottostante a tali operazioni ovvero, in sostanza, il sensibile peggioramento dell'esposizione creditizia delle banche verso la Repubblica;
   se le banche abbiano «suggerito» o «invitato» il Tesoro affinché riducesse le proprie esposizioni utilizzando proprio le swaption, e se siano state valutate soluzioni alternative;
   come le swaption modificassero il profilo di rischio rispetto al mantenere i vecchi interest rate swap (irs), se il Ministero dell'economia e delle finanze abbia documenti di analisi a supporto delle decisioni prese e delle possibili alternative, e se, nel caso, intenda fornirli;
   se la scelta di attribuire la copertura alla componente variabile dei Cct-Eu sia stata piuttosto una scelta «ex post» per cercare in qualche modo di giustificare la correlazione di copertura a questo punto evidentemente saltata (posto che non c'era alcuna modifica del sottostante);
   quanto siano costate queste ristrutturazioni e quale sia il procedimento autorizzativo;
   quale sia l'attuale rischio che queste swaption vengano effettivamente esercitate dalle controparti;
   quali siano le risorse accantonate al fondo per rischi per farvi fronte;
   se esista un database di monitoraggio quantitativo delle clausole di «early termination», e se il Ministero dell'economia e delle finanze sia in possesso di una contabilizzazione dei rischi prospettici legati a queste clausole;
   qualora questi rischi siano correttamente monitorati, quando ed in che termini vengono quantificati e trasmessi alla Ragioneria generale dello Stato per la loro contabilizzazione;
   se vengano istituiti o siano stati istituiti opportuni fondi per rischi a fronte dei potenziali obblighi/rischi connessi alle clausole ma anche ai contratti in genere;
   se sia ipotizzabile che invece tali rischi o parte di essi non trovino alcuna «disclosure» al di fuori degli uffici del Tesoro e quindi non siano neppure contabilizzati nel bilancio dello Stato (nota integrativa e budget economico);
   a quanto ammontasse il corrispondente fondo rischi per Morgan Stanley, posto che il «termination event» era già attivabile da parte della banca da anni e per valori di decine di volte superiori alla soglia, e, quindi, se ci sia stato uno sbilancio rispetto a quanto accantonato;
   qualora non ci fosse alcun fondo per rischi (magari perché non previsto dalla legge), se esista un sistema di monitoraggio quantitativo ed una informativa non solo qualitativa, ma anche quantitativa per il Bilancio dello Stato ed alla Corte dei conti;
   quale sia il rischio statistico di perdita massima attesa su queste clausole, se sia stato calcolato e a quanto ammonterebbe oggi qualora fosse calcolato al 95 percentile (come fanno anche medie aziende);
   posto che è stata in più occasioni sostenuta la necessità di collateralizzazione delle operazioni (articolo 33 della legge di stabilità 2015) per «indubbi benefici» e per avvicinarsi alle prassi internazionali, se è stato valutato l'impatto di questa norma in relazione alle operazioni passate, se sia stimato l'ammontare del rischio di credito che andrebbe restituito dalle banche al Tesoro in quanto già pagato a suo tempo come elemento di costo delle operazioni, per evitare una sostanziale doppia garanzia, e se non ritenga che tale norma tuteli piuttosto le controparti e i loro diritti di credito;
   poiché l'attuale mark to market con le banche è pesantemente negativo per circa 37 miliardi di euro, se non ritenga che questi collaterali fungano piuttosto da anticipo della liquidazione delle perdite ed una garanzia per le banche di poter eventualmente esercitare le swaption favorevoli;
   quale sia la composizione del team addetto specificatamente alle attività di «pricing» e quindi di calcolo dei rischi, quali siano le qualifiche di ciascuno di questi soggetti, chi sia il responsabile delle analisi quantitative e il suo curriculum;
   dato che sono necessarie solidissime basi di finanza matematica e quantitativa, quale sia il curriculum di queste persone e dove si siano in particolare specializzate, se si tratti di esperti con caratura internazionale almeno pari a quelli abitualmente presenti nelle sale operative delle grandi banche internazionali controparti, quali siano i nomi, quanti abbiano avuto una esperienza di rilievo come responsabili di «desk» operativi delle banche, quali siano i criteri di selezione ed impiego di questi maxi esperti, quali e quanti concorsi siano stati fatti finora, quali siano le competenze in ambito di stima quantitativa e probabilistica dei rischi finanziari, se queste persone abbiano un riconoscimento internazionale e quali pubblicazioni o a quali convegni abitualmente intervengano;
   come venga misurato e stimato il rischio finanziario prima di procedere a nuove sottoscrizioni ed a maggior ragione in sede di rinegoziazione di contratti pregressi;
   se il Ministro interpellato abbia mai chiesto il supporto consulenziale di soggetti terzi per la valutazione dei rischi finanziari connessi a queste operazioni, e, se sì, quali siano i criteri di selezione ed impiego di questi esperti, quali siano i nominativi e curriculum;
   se le banche abbiano fatto attività di consulenza al Tesoro e con quali modalità;
   quali siano le dotazioni tecniche relative alle attività di pricing dei contratti dell'ufficio preposto, quali software vengano utilizzati (nome tecnico e caratteristiche), se siano stati prodotti internamente o acquistati o forniti da terzi soggetti, e, se fossero stati forniti da terzi, in base a quali fattori è stata operata la scelta, quali siano le criticità esaminate in un bando di gara e se sia possibile avere copia di tali bandi;
   posto che il regolamento (UE) n. 648/2012 (cosiddetto Emir), tra le altre proprio in tema di mitigazione dei rischi, impone sistemi di pricing alternativi e concorrenti da affiancare a quelli già esistenti, come fanno tutte le banche, se l'ufficio preposto presso il Tesoro utilizzi soluzioni alternative ed indipendenti di confronto per le analisi di prezzo e rischio, e se sì, da quanto tempo e come siano state selezionate;
   se le dotazioni complessivamente considerate siano almeno pari a quelle di una grande banca internazionale (visti gli importi ed i rischi in gioco), e, qualora non fosse così, se sia stato fatto uno studio per stimare cosa è necessario per colmare un eventuale gap e se il Parlamento sia stato informato dell'importanza di avere dotazioni almeno pari a quelle delle controparti;
   come siano gestiti i rischi operativi all'interno degli uffici del Tesoro, e, in particolare, come siano gestiti i rischi di frodi da parte dei dipendenti, i rischi su errate valutazioni, i rischi sulla riservatezza e sui conflitti di interesse;
   se il Ministro interpellato escluda che ci sia stata una iniziativa o sorta di pressione di tipo «commerciale» delle banche nei confronti del Governo per fare nuove operazioni, che ha avuto l'iniziativa della sottoscrizione delle swaption, e se le banche proponessero o propongano nuove operazioni e, se sì, cosa avvenga in questi casi, e se le banche offrissero o analisi e prospetti per valutare la convenienza di queste operazioni o rimodulazioni;
   se siano state fatte operazioni su suggerimento o, rectius, consulenza da parte delle controparti e, in caso positivo, come siano state valutate, da chi e chi ne abbia avuto la responsabilità;
   poiché le controparti dei derivati erano anche specialisti in titoli di Stato, se sia stata valutata la possibilità che questa duplice veste delle controparti avrebbe attribuito loro una posizione di forza nella contrattazione delle nuove operazioni;
   perché non siano state utilizzate le semplici opzioni Cap che avrebbero assicurato il Tesoro al superamento di soglie predeterminate e con un costo certo ed ammortizzabile, opzioni che sono le uniche ammesse per gli enti locali.
(2-00906) «Brunetta».


Elementi in ordine agli strumenti finanziari derivati presenti nel portafoglio del Ministero dell'economia e delle finanze e iniziative per garantire la trasparenza e l'accessibilità della relativa documentazione – 2-00910

B)

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   nella risposta all'interpellanza urgente n. 2-00765 dell'onorevole Pesco e altri del 29 novembre 2014, al quesito degli interpellanti «se possano essere suffragate le ipotesi già formulate dal Der Spiegel nel 2012 secondo cui a Helmut Kohl sarebbe stato segnalato da esperti che l'Italia abbia usato contratti derivati per raggiungere i criteri imposti dalla creazione della moneta unica», il rappresentante del Governo a giudizio degli interpellanti ha aggirato il quesito posto;
   la risposta del Presidente del Consiglio dei ministri all'interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3-01198 dell'onorevole Cecconi e altri del 2 dicembre 2014 entra in contraddizione con quanto sostenuto dalla dottoressa Cannata, della direzione debito pubblico del Ministero dell'economia e delle finanze, nella memoria depositata il 10 febbraio 2015 nell'ambito dell'indagine conoscitiva presso le Commissioni bilancio e finanze della Camera dei deputati. Il Primo ministro ad avviso degli interpellanti è smentito nella sostanza anche dall'Ufficio parlamentare di bilancio con il focus n. 3 del 9 febbraio 2015. Quindi il definire «ardito gioco della mente» la correlazione tra le garanzie bilaterali per cassa e la «povertà», desta altissimo allarme per la mancata conoscenza minima delle norme relative alla stessa legge di stabilità 2015: le garanzie ex novo verranno emesse grazie alla legge di stabilità 2015, ignorando di fatto i conflitti di interesse tra le banche «specialiste» contemporaneamente controparti per le emissioni titoli di Stato sui mercati regolamentati e per la sottoscrizione di contratti derivati e creditizi bilaterali (riservati e tutt'altro che trasparenti), e le agenzie di rating, rendendo evidente l'inadeguatezza, a detta degli interpellanti, di questo Governo e del Presidente del Consiglio dei ministri;
   in risposta all'interrogazione a risposta immediata in Assemblea dell'11 febbraio 2015, n. 3-01297 dell'onorevole Sorial e altri (dopo non aver ricevuto alcuna risposta all'interrogazione con risposta scritta n. 4-06710 del 31 ottobre 2014) in ordine agli «Intendimenti del Governo in merito alla costituzione di parte civile nell'ambito dei processi in corso presso il tribunale di Trani nei confronti di alcune agenzie di rating» il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, risponde per conto del Ministro dell'economia e delle finanze Padoan respingendo ogni ipotesi di connessione con le agenzie di rating, dimenticandosi della citata quanto inevasa interrogazione a risposta scritta n. 4-06710: tra i quesiti a cui non si è data alcuna risposta, vi era anche quello relativo al «contratto che lega Fitch al Ministero dell'economia e delle finanze per la fornitura di rating in relazione alle emissioni di titoli di debito della Repubblica italiana» il Ministro Boschi afferma, poi, in sostanza, che non sono riconducibili costi allo Stato dovuti al declassamento, non essendoci correlazioni con le agenzie di rating; di diverso parere la dottoressa Cannata nella sua citata memoria in tema «Additional Termination Event»;
   in data 1o marzo 2015, Il Corriere della Sera, poi ripreso e ampliato da Il Fatto Quotidiano, in vista dell'udienza del 5 marzo 2015 a Trani, «Il declassamento fu una speculazione. Ma l'Italia scelse di pagare 2,5 miliardi – La Procura di Trani: i dubbi su Morgan Stanley che controlla l'agenzia che bocciò i conti» si focalizzava sulle carte aggiuntive depositate dal pubblico ministero Ruggiero in vista del processo contro le agenzie di rating Standard&Poor's e Fitch, riportando stralci della deposizione della dottoressa Cannata, ricordando anche che quando il Ministero dell'economia e delle finanze versò i 2,5 miliardi di euro alla Morgan Stanley, il suo vice-presidente e country head per l'Italia era Domenico Siniscalco: direttore generale del Tesoro dal novembre 2001 a maggio 2005, e Ministro dell'economia e delle finanze da luglio 2004 a settembre 2005;
   nello stesso articolo del 1o marzo 2015, Il Corriere della Sera riporta uno stralcio della comunicazione inviata alla procura di Trani da parte della Consob, avente a oggetto «Procedimenti penali n. 3942/11 R.G.N.R. e n. 742/13 R.G.N.R. – Richiesta di informazioni e documenti» e facente riferimento al fax inviato in data 23 gennaio 2015 dalla Guardia di finanza di Bari, su delega del sostituto procuratore Michele Ruggiero della procura di Trani, in relazione alla causa che vede imputate Standard&Poor's e Fitch. Nella lettera attribuita alla Consob, si evince che a partire dal luglio 2011 (per la precisione dal 7 giugno 2011 per quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, lettere f), g) e h), dal 7 dicembre 2010 per l'articolo 4, paragrafo 1, e dal 20o giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea – GU L 302 del 17 novembre 2009), la vigilanza sulle agenzie di rating è di competenza dell'Esma (o Aesfem, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), con l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo appunto alle agenzie di rating del credito. Ricordando che Standard&Poor's è stata appena condannata negli Stati Uniti a una multa di 1,5 miliardi di dollari per aver «gonfiato» i rating emessi, che Morgan Stanley possedeva indirettamente una partecipazione nella stessa e che a oggi è stata negata la visione delle clausole contrattuali di qualsiasi contratto derivato sottoscritto dallo Stato italiano, e più che legittimo a detta degli interpellanti contestare la scelta tutt'altro che motivata e trasparente del Governo di non costituirsi parte civile nel processo di Trani;
   all'interrogazione a risposta immediata n. 3-01334 del 4 marzo 2015, sempre in tema processo di Trani, agenzie di rating e contratti derivati chiusi anticipatamente da Morgan Stanley per l'esercizio della clausola di estinzione anticipata, risponde il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan; non conoscono gli interpellanti se e quali rapporti ci siano tra l'ex Ministro Siniscalco, vicepresidente di Morgan Stanley, e il Ministro Padoan, appurato lo scambio continuo di poltrone dirigenziali attraverso il sistema delle «porte girevoli» («Revolving doors», con i relativi rischi legati a possibili conflitti di interesse) tra mondo bancario/finanziario e quello istituzionale pubblico, ma appare agli interpellanti inaccettabile che il Ministro dell'economia e delle finanze, possa parlare in nome e per conto della Morgan Stanley e rispondere per essa delle sue azioni, omettendo (come già evidenziato: si veda la risposta del Ministro Boschi all'atto n. 3-01297) le connessioni societarie tra Morgan Stanley e la partecipata Standard&Poor's;
   il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Beretta, in risposta all'interpellanza urgente n. 2-00875, il 6 marzo 2015 in Assemblea, confermava sostanzialmente quanto asserito dai precedenti rappresentanti del Governo: cambiano i nomi, ma in sostanza rimane invariato il «copione». Gli interpellanti sono rimasti però sorpresi dalla parte finale della risposta all'interpellanza in Aula da parte del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Beretta che, citando in tema di incompatibilità il comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, afferma che «appare applicabile anche ai vertici ministeriali». Appare agli interpellanti appropriato, a questo punto, definire questo il Governo dell'apparenza: dai proclami mediatici, agli atti ufficiali d'aula;
   la citata memoria della dottoressa Cannata attribuisce al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2005 (decreto cornice, da lei stessa emesso e firmato) il sostanziale riassunto delle norme per l'attività in derivati. Tale decreto rivolto a una nuova emissione di Cct settennali, richiama il decreto legislativo n. 396 del 2003 in tema di «forme di strumenti finanziari». L'articolo 2 del decreto legislativo n. 396 del 2003 definisce gli strumenti finanziari (comma 1, lettera a)) come: «gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria». Le citate lettere b) e d), articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 58 del 1998 dispongono «b) strumenti del mercato monetario; d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti», andando a riconnettere gli interest rate swap ai valori mobiliari. Tale relazione tra interest rate swap e valori mobiliari, viene tra l'altro confermata anche in quanto disposto dal comma 572, articolo 1, della legge n. 147 del 2013 in tema di «Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali» (che tra l'altro rendeva definitivo il divieto provvisorio per gli enti territoriali contenuto nell'articolo 62 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, modificandolo di conseguenza). Nella stessa memoria del 10 febbraio 2015 la dottoressa Cannata conferma, in assenza dei contratti sottoscritti, di fatto il mancato rispetto delle norme sopra esposte in termini di collegamento tra contratti derivati e valori mobiliari rappresentanti le passività sottostanti. È sufficiente infatti sfogliare il bollettino trimestrale n. 64 – gennaio 2015, per scoprire che la vita residua (ovvero quanti anni, calcolati ponderando scadenze e valori nozionali, mediamente manchino al rimborso) dei titoli di Stato al 31 dicembre 2014 è pari a 6,38 anni, in continua e costante discesa rispetto al valore massimo raggiunto nel 2010 pari a 7,20 anni. Dal sito del dipartimento del Tesoro a fine dicembre 2014 risultano emissioni in Cct (scadenza massima 7 anni) pari a 119,15 miliardi di euro, a fronte dei 114,9 miliardi di euro di valore nozionale degli interest rate swap dichiarati nella memoria della dottoressa Cannata, nella quale lei stessa afferma «(...) la struttura del portafoglio derivati dello Stato, caratterizzato da scadenze lunghe e non collateralizzato (...)». Ma non solo: cercando poi di spiegare la spirale che ha visto il nostro Paese in difficoltà nel gestire un assurdo susseguirsi di contratti derivati e creditizi sottoscritti (per scelta completamente discrezionale e qui messa in dubbio in termini di legittimità dagli interpellanti) con gli stessi specialisti in titoli di Stato (tra i quali banche partecipanti direttamente e/o indirettamente al capitale privato delle banche centrali dei singoli Paesi dell'Unione europea, i cui presidenti compongono il Comitato di Basilea che decide i criteri prudenziali e di vigilanza bancaria tra cui la riduzione dei rischi del cosiddetto Basilea III, e quindi delle esposizioni, verso gli Stati ormai ex-sovrani), la dottoressa Cannata sostanzialmente confer- ma le correlazioni che il Governo in aula nega tra il declassamento del rating di Standard&Poors e il debito pubblico italiano, mentre il dirigente del dipartimento debito pubblico, elogiando gli specialisti annuncia lo scampato pericolo di default. Proseguendo poi sul tema della «duration» conferma i dubbi degli interpellanti in merito allo svincolo tra i titoli di Stato rappresentativi del debito pubblico italiano (le passività) ed i contratti derivati che ad essi dovevano ricollegarsi, e l'altamente potenziale conflitto di interessi che ne deriva, visto il venir meno di basi finanziarie per valutare una pur qualche minima convenienza economica nell'intraprendere il percorso dei derivati finanziari a fronte di altri strumenti ben collaudati e trasparenti di gestione del debito pubblico attraverso operazioni di emissione titoli e gestione monetaria, considerato anche il rigetto della richiesta di accesso agli atti presentata dai membri del Movimento 5 Stelle delle Commissioni bilancio e finanze della Camera dei deputati (oggi oggetto di ricorso). Conflitti di interessi e scarsa trasparenza che secondo gli interpellanti vengono avvalorati sempre dalla dottoressa Cannata e dall'Ufficio parlamentare di bilancio nel Focus n. 3 del 9 febbraio 2015. Non solo: anche la Corte dei conti, con la delibera n. 25/2008/G, esprime perplessità sul tutt'altro che trasparente mondo dei contratti derivati confermando quanto fin qui sottolineato sull'opacità di questi contratti conclusi lontano dai riflettori dei mercati regolamentati, ma con gli stessi attori che vi operano e che quindi possono avere canali privilegiati per ulteriori profitti a discapito dei semplici e comuni investitori e risparmiatori;
   a sottolineare la gravità, complessità e estensione del problema dei «contratti derivati» e relativi conflitti di interesse, anche in seguito a un'indagine conoscitiva del Senato della repubblica, che comportò la conferma del divieto per gli enti locali di sottoscrivere nuove operazioni in strumenti finanziari derivati (decreto-legge n. 112 del 2008, articolo 62 poi confermato dal comma 572, articolo 1 della legge n. 147 del 2013) si riassume quanto rocambolescamente accaduto nel capoluogo lombardo: il 17 febbraio 2012 il comune di Milano ha deliberato una ristrutturazione di contratti derivati, sancendo un accordo transattivo nel procedimento legale aperto nei confronti di 4 banche. Processo che avrebbe potuto comportare l'interdizione delle stesse banche in causa a operare con la pubblica amministrazione, ma che a seguito del ritiro del comune di Milano, si è poi concluso con una «assoluzione» degli enti creditizi. L'accordo prevedeva (term sheet sulla proposta di accordo transattivo, e a parziale risoluzione consensuale anticipata delle operazioni in derivati con il comune di Milano, PG118524/2012, 17 febbraio 2012) «al fine di comporre definitivamente tutte le controversie attuali e potenziali nascenti dalle, o in connessione alle operazioni swap esistenti, la risoluzione consensuale del solo IRS» (unico contratto con un valore di mercato positivo, sui tre sottoscritti e sui quali si è espressamente rinunciato a una qualsiasi forma di contenzioso «presente e futuro»), in cambio dell'emissione di diverse garanzie, in contanti e in titoli di Stato, utilizzando buona parte del credito nascente dall'estinzione anticipata dell’interest rate swap, andando di fatto a ridefinire la struttura finanziaria dei rimanenti due contratti derivati (un amortizing swap e credit default swap);
   offensivo e prepotente appare agli interpellanti il tentativo del Governo di aggirare, ripetutamente e con costanza, i quesiti posti, rispondendo solo parzialmente e con scarsa frequenza, citando formule tecniche spesso errate e/o decontestualizzate, volte a distrarre l'attenzione degli interpellanti e degli organi competenti nel controllare eventuali attività illecite, illegittime o non consone ai ruoli istituzionali;
   nei quesiti posti in più occasioni non si è fatto riferimento all'emissione dei titoli di Stato nei giorni immediatamente successivi o alla loro contrattazione sui mercati ufficiali, ma al danno che tali valutazioni al ribasso, se confermate come ingiustificate, possano aver comportato, ovvero una svalutazione dell'intero patrimonio italiano, con costi distribuiti su tutto il tessuto economico, privato e pubblico, passando non tanto dai prezzi di mercato dei titoli di Stato (ininfluenti dopo il collocamento, contando il valore di emissione e la cedola), ma dei costi derivanti dai flussi finanziari che ne conseguono, ivi inclusi quelli relativi alle operazioni sottoscritte al di fuori dei mercati regolamentati;
   sarebbero facilmente identificabili tutti i costi finanziari e amministrativi una volta ottenute copie dei contratti derivati sottoscritti dal Ministero dell'economia e delle finanze, che si ostina a non volerli rendere disponibili, con tutti i relativi allegati e contratti di consulenza. La stessa dottoressa Cannata ammette nella sua memoria del 10 febbraio 2015 la connessione diretta tra l'emissione di titoli di debito pubblico, le agenzie di rating e le controparti istituzionali in titoli: le stesse dei derivati, che si avvantaggiano quindi tramite operazioni bilaterali e riservate di altre garanzie e profitti preclusi agli altri investitori e risparmiatori, ai danni dello Stato che con l'autorizzazione a stipulare garanzie bilaterali cede a detta degli interpellanti alle pressioni delle controparti specialiste in titoli di Stato –:
   se il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'economia e delle finanze, ciascuno per le proprie competenze, intendano assumere provvedimenti immediati in relazione alla totale mancanza di trasparenza, o quantomeno competenza, ad avviso degli interpellanti, dimostrata dai rappresentanti del Governo medesimo chiamati a rispondere in suo nome e conto, provvedendo a fornire finalmente dati corretti fino ad oggi negati anche ai parlamentari delle Commissioni bilancio e finanze della Camera dei deputati, che avevano chiesto di accedere a tutti gli atti collegati ai contratti derivati e creditizi sottoscritti; nel caso contrario, se intendano palesare in modo dettagliato quali siano concretamente i «rischi speculativi» (infondati per gli interpellanti) ai quali è stato solo brevemente fatto riferimento in Commissione finanze dalla dottoressa Cannata durante l'indagine conoscitiva e che potrebbero generarsi da un'eccessiva trasparenza;
   se risulti quale mandato abbia consentito al Ministero dell'economia e delle finanze, nonostante fossero già iniziate le indagini penali sui possibili interessi speculativi delle agenzie di rating Standard&Poor's e Fitch, finite poi con un rinvio a giudizio di alcuni loro dirigenti sotto processo a Trani, per conto dell'Italia, che ai tempi di Mario Draghi direttore generale del Tesoro, aveva firmato una clausola capestro e vessatoria con Morgan Stanley prevedendo una risoluzione contrattuale unilaterale in caso di declassamento che permetteva alla sola banca di estinguere i contratti derivati prima della scadenza, con il pagamento di 2,5 miliardi di euro, estinguendo, rinegoziando e ristrutturando i contratti derivati con la controparte e quale voce contabile fosse autorizzata per tale transazione (disponibilità e riserve attive del conto interessi);
   quale sia l'ammontare degli eventuali fondi per i rischi, se esistenti (obbligatori per gli enti locali), connessi alle operazioni in derivati e se trovi conferma che nel 2012 si sia utilizzato tale fondo per l'estinzione dei contratti derivati Morgan Stanley;
   se l'esercizio dell'opzione contenuta nel contratto quadro Isda sottoscritto tra Morgan Stanley e lo Stato italiano abbia riguardato tutti i contratti a esso riferibili;
   se con Morgan Stanley fossero stati sottoscritti contratti derivati, riconducibili o meno al contratto quadro citato, nei due anni antecedenti il downgrade effettuato da Standard&Poor's;
   se esistano contratti derivati sottoscritti dallo Stato per i quali non vi sia una passività sottostante della stessa durata;
   quali siano i livelli di esposizione di Morgan Stanley con lo Stato italiano, ripartiti per singoli limiti e singole tipologie di operazioni, in seguito a ogni singola sottoscrizione/acquisto e/o estinzione/cessione nei due anni antecedenti il downgrade effettuato da Standard&Poor's;
   se ci siano azioni che il Governo intenda o possa intraprendere in relazione al mancato rispetto da parte degli enti locali delle norme inerenti ai contratti finanziari di tipo derivato e creditizio previste dall'articolo 62 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e confermate dal comma 572, articolo 1, legge n. 147 del 2013;
   se il Governo possa escludere a priori la presenza nei contratti derivati sottoscritti dallo Stato italiano di quelle condizioni e clausole che in diversi casi hanno portato all'annullamento dei contratti sottoscritti dai comuni italiani (ad esempio il comune di Acqui Terme, annullati i contratti derivati con Unicredit, tramite C.R.T., o il comune di Cattolica, che ha visto condannata la Bnl);
   se possa escludere del tutto la possibilità che siano stati sottoscritti da parte dello Stato contratti derivati al solo fine di trarne come vantaggio un'immediata liquidità a fronte di un rischioso debito prorogato nel tempo;
   se a fronte di operazioni di copertura dei rischi di tasso, come gli interest rate swap, nate come tutela del debito pubblico a breve/medio termine considerato e considerabile a tasso variabile, rappresentato da Bot, Ctz e Cct, l'allungamento della «duration» più volte ribadito nella memoria della dottoressa Cannata per le varie ristrutturazioni succedutesi dei contratti derivati e creditizi, dove viene addirittura preso in considerazione e a riferimento anche il tasso interest rate swap a 30 anni, sia congruente con qualsiasi principio di prudenzialità, facendo correre rischi non calcolabili per lo Stato italiano così esposto nei confronti di controparti private anche e ben oltre il termine di scadenza del debito sottostante impegnandone ingiustificatamente risorse finanziarie;
   alla luce di quanto esposto, quali siano le ragioni della reticenza del Governo, del Ministro dell'economia e delle finanze e dei suoi Sottosegretari e dirigenti, nel fornire le copie dei contratti derivati sottoscritti dal (o in nome e per conto del) Ministero dell'economia e delle finanze unitamente alla decisione di non costituirsi parte civile nel processo istruito presso la procura di Trani avverso le agenzie di rating Standard&Poor's e Fitch;
   se e come il Governo, oltre a procedere immediatamente a tutelare i diritti di cittadini italiani, intenda garantire, per quanto di competenza, ai pubblici ministeri coinvolti nelle inchieste di cui in premessa, una leale collaborazione e trasparenza, oltre a una maggiore tutela in termini di sicurezza personale, visto l'impegno in indagini delicate contro i colossi dell'economia che, mentre in America patteggiano per i loro crimini economici, al contrario in Italia sembrano spadroneggiare in un sistema che secondo gli interpellanti implica inevitabilmente una responsabilità delle istituzioni.
(2-00910) «Pesco, Ruocco, Villarosa, Cancelleri, Alberti, Pisano, L'Abbate».


Iniziative volte a potenziare il presidio delle forze dell'ordine nella provincia di Bari, anche alla luce del recente grave episodio criminoso verificatosi ad Altamura – 2-00904

C)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
   nella seduta n. 59 del 24 luglio 2013 della Camera dei deputati, è stata depositata l'interrogazione a risposta in commissione n. 5-00757 rivolta al Ministro dell'interno, allo stato inesitata: oggetto dell'interrogazione è la segnalazione di una preoccupante escalation di episodi criminosi, e in particolare di atti intimidatori, posti in essere con diverse modalità, che hanno riguardato in modo diffuso la provincia di Bari;
   nei mesi a seguire alto è stato lo stato d'allarme e sempre vigile l'interesse, così come la richiesta da parte dei parlamentari interessati nel voler prendere contatti con i vertici delle forze dell'ordine impegnate nel provare ad arginare una nuova ondata di criminalità sempre più cruenta e preoccupantemente attiva;
   il 4 marzo 2015 nella città di Altamura, in provincia di Bari, si è verificato un atto gravissimo ripreso da tutti i media nazionali; otto ragazzi, tutti di età compresa tra i 22 e i 26 anni, sono rimasti feriti nell'esplosione di una bomba carta avvenuta intorno all'una di notte nella sala giochi Green Table in largo Nitti. Gli investigatori, dopo i primi rilievi, hanno concluso che potrebbe trattarsi di un avvertimento della malavita locale;
   uno dei quattro ragazzi è tutt'ora ricoverato in fin di vita in ospedale; un altro è stato sottoposto ad intervento chirurgico per estrarre delle schegge dalla milza e in regione paravertebrale, le sue condizioni sono stabili; un terzo ragazzo ha riportato una contusione polmonare e una vasta ferita da ritenzione di corpo metallico a livello toracico, la sua prognosi è di trenta giorni; la quarta vittima dell'attentato ha numerose schegge conficcate nel braccio e a livello osseo, è stato operato per la loro estrazione e la sua prognosi è di 30 giorni; la quinta vittima ha riportato una frattura scomposta e frammentata della mandibola con una vasta ferita a livello della guancia; il sesto ragazzo, tra i più gravi, è ancora ricoverato in fin di vita al Policlinico con gravissime ferite alla testa dovute ad alcune schegge rimaste conficcate;
   nonostante le indagini proseguano, non si conosce ancora l'esatta dinamica degli accadimenti e il movente dell'attentato, anche se gli investigatori non escludono che possa essersi trattato di un atto intimidatorio legato al racket delle estorsioni. Vista la gravità del fatto criminale il prefetto di Bari, Antonio Nunziante, ha convocato un vertice con le forze dell'ordine e la magistratura, al quale ha partecipato anche il sindaco di Altamura, per fare il punto della situazione e decidere strategie da adottare –:
   se siano state avviate indagini con riguardo a quanto descritto in premessa;
   se non sia il caso di provvedere a garantire unità aggiuntive a quelle che già operano attualmente sul territorio;
   se si sia al corrente delle nuove emergenze, sopra indicate, e quali provvedimenti si intendano assumere;
   se i Ministri interpellati ritengano di considerare l'eccezionalità dovuta alla particolare crisi dell'area barese, e, alla luce delle ultime vicende sopra segnalate, se intendano provvedere con urgenza all'adeguamento strutturale degli organici delle forze di polizia, assegnati alla provincia di Bari.
(2-00904) «Ventricelli, Ribaudo, Culotta, Rostan, Minnucci, Ginefra, Borghi, Gribaudo, Iacono, Franco Cassano, Capone, Michele Bordo, Mariano, Camani, Pelillo, Giuditta Pini, Raciti, Rocchi, Malpezzi, Rotta, Taricco, Zappulla, Albanella, Prina, Paolo Rossi, Moscatt, Rampi, Scanu, Marantelli, Orfini, Crimì, Venittelli, Antezza, Grassi, Massa, Zanin, Losacco, Boccuzzi».


Iniziative finalizzate a consentire la cancellazione dai registri dello stato civile delle trascrizioni dei matrimoni tra persone dello stesso sesso – 2-00909

D)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
   la normativa nazionale che non consente la celebrazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso e la sua trascrizione nei registri dello stato civile è stata ritenuta costituzionalmente legittima;
   ai sensi del codice civile, la diversità di sesso dei nubendi costituisce un requisito sostanziale necessario affinché il matrimonio produca effetti giuridici nell'ordinamento interno, posto che, allo stato, l'istituto del matrimonio si fonda sulla diversità di sesso dei coniugi, come si evince dall'articolo 107 del codice civile;
   con sentenza n. 138 del 2010 la Corte costituzionale ha affermato che l'articolo 29 della Costituzione si riferisce alla nozione di matrimonio definita dal codice civile come unione tra persone di sesso diverso e questo significato del precetto costituzionale non può essere superato con interpretazioni «creative» ne, peraltro, con specifico riferimento all'articolo 3, comma 1, della Costituzione, le unioni omosessuali possono essere ritenute tout court omogenee al matrimonio;
   con sentenza 11 giugno 2014, n. 170, la Consulta è intervenuta sulla normativa che prevede l'automatica cessazione degli effetti civili del matrimonio in caso di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei due coniugi, affermando che «la nozione di matrimonio presupposta dal Costituente (cui conferisce tutela l'articolo 29 della Costituzione) è quella stessa definita dal codice civile del 1942 che stabiliva e tuttora stabilisce che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso», segnalando il requisito dell'eterosessualità del matrimonio;
   la Consulta ha stabilito che tra le formazioni sociali di cui all'articolo 2 della Costituzione, in grado di favorire il pieno sviluppo della persona umana nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico, rientra anche l'unione omosessuale ma ha evidenziato che spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità politica, individuare con atto di rango legislativo le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni sopraddette, scegliendo, in particolare, se equiparare tout court il matrimonio omosessuale a quello eterosessuale, ovvero introdurre forme diverse di riconoscimento giuridico della stabile convivenza della coppia omosessuale;
   allo stato dell'attuale normativa nazionale italiana, il matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso risulta privo dei requisiti sostanziali necessari per procedere alla sua trascrizione, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, come confermato dalla giurisprudenza, la quale ha affermato che l’«intrascrivibilità delle unioni omosessuali dipende non più dalla loro esistenza e neppure dalla invalidità, ma dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano»;
   la disciplina nazionale non risulta in aperto contrasto con la normativa europea, se si considera quanto stabilito dagli articoli 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cosiddetta «Carta di Nizza»);
   in particolare, la Corte europea dei diritti dell'uomo, con pronuncia del 24 giugno 2010, ha affermato che il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di adempiere le formalità richieste per la celebrazione di un matrimonio tra persone dello stesso sesso non contrasta con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, osservando che il matrimonio ha connotazioni sociali e culturali radicate che possono differire molto da una società all'altra sicché va rimessa ai legislatori nazionali di ciascuno Stato aderente la decisione di permettere o meno il matrimonio omosessuale e la conseguente decisione in merito alla trascrivibilità o meno dello stesso;
   con la circolare del 7 ottobre 2014 del Ministro dell'interno è stata disposta l'intrascrivibilità dei matrimoni tra persone dello stesso sesso derivante «dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano», in considerazione del difetto di un requisito sostanziale richiesto dalla normativa vigente in materia di stato e capacità delle persone (la diversità di sesso dei nubendi), che non può essere superato dalla mera circostanza dell'esistenza di una celebrazione valida secondo la lex loci ma priva dei requisiti sostanziali prescritti dalla legge italiana relativamente allo stato e alla capacità delle persone;
   in data 18 ottobre 2014 il sindaco del comune di Roma ha provveduto alla trascrizione nel registro dei matrimoni presso l'ufficio di stato civile del comune di Roma di un matrimonio contratto a Barcellona (Spagna) il 18 settembre 2010;
   con decreto 31 ottobre 2014, protocollo n. 247747/2014, il prefetto della provincia di Roma disponeva l'annullamento delle trascrizioni nel registro dello stato civile di Roma Capitale, dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero, ordinando all'ufficiale di stato civile di Roma Capitale di provvedere a tutti i conseguenti adempimenti materiali nei registri dello stato civile;
   in data 9 marzo 2015 il tar del Lazio accoglieva un ricorso presentato avverso tale decreto ministeriale;
   la giurisprudenza ha più volte affermato che, nelle materie di competenza statale nelle quali il sindaco agisce nella veste di ufficiale del Governo, spetta al prefetto promuovere ogni misura idonea a garantire l'unità di indirizzo e di coordinamento, promuovendo le misure occorrenti e svolgendo, così, una fondamentale funzione di garante dell'unità dell'ordinamento in materia, anche esercitando «il potere di annullamento d'ufficio degli atti adottati dal sindaco quale ufficiale di governo, che risultano essere illegittimi o che comunque minano la menzionata unità di indirizzo»;
   tuttavia, la disciplina dello stato civile prevede che «nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria» (articolo 453 del codice civile);
   il sistema dello stato civile, pertanto, prevedrebbe puntuali possibilità di intervento sui registri dello stato civile, tra cui non è compresa quella posta in essere dal prefetto di Roma, per cui in sostanza, un intervento quale quello posto in essere nel caso di specie dall'amministrazione centrale, competerebbe solo all'autorità giudiziaria;
   dal combinato disposto degli articoli 5, comma 1, lettera a), e 95, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, non si prevedono, pertanto, competenze o poteri di annullamento o di autotutela aventi ad oggetto la trascrizione di matrimoni, ma solo la possibilità di disporre l'annotazione di rettificazioni operate dall'autorità giudiziaria;
   in definitiva, una trascrizione nel registro degli atti di matrimonio può essere espunta e/o rettificata solo in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria e non anche adottando un provvedimento amministrativo da parte dell'amministrazione centrale, neanche esercitando il potere di sovraordinazione che, effettivamente, il Ministro dell'interno vanta sul sindaco in tema di stato civile e quindi, in base al principio della riserva di legge vigente in materia (si veda l'articolo 97, comma terzo, della Costituzione), affinché organo amministrativo possa annullare d'ufficio un provvedimento adottato da un altro organo occorre una espressa previsione di legge;
   la sentenza del Tar del Lazio non deve però portare a minimizzare un fatto che, in base alle normative sopracitate, resta incontrovertibile: la nullità del matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso risulta privo dei requisiti sostanziali e i relativi atti sono inidonei a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano –:
   se non si ritenga di adottare tempestive ed opportune iniziative anche di tipo normativo, volte a consentire alle autorità giudiziarie competenti, nelle more di un intervento legislativo in tale materia, di intervenire sui registri dello stato civile, al fine di evitare il perpetuarsi di atti contrari alla legge, in quanto trattasi solo di una questione procedurale che non incide assolutamente sulla sostanza della cosa.
(2-00909) «Gigli, Dellai».


Intendimenti del Governo in merito all'impugnazione della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 4 del 2015, recante disposizioni in materia di libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario – 2-00899

E)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:
   la legge della regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 4 del 2015, pubblicata sul Burc del 18 marzo 2015, prevede l'istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (dat) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti;
   il testo manifesta secondo gli interpellanti evidenti profili di illegittimità costituzionale in quanto interviene in una materia correlata a diritti fondamentali quali il diritto alla salute, il rispetto della dignità umana nei trattamenti sanitari e i diritti del paziente nei trattamenti sanitari (articoli 3, 13 e 32 della Costituzione), introducendo disposizioni di livello regionale che riguardano diritti personalissimi in deroga a quanto stabilito dalle leggi statali, e comunque in deroga ai principi fondamentali sanciti dalla legge in materia nonché dalle norme del codice di deontologia medica;
   la legge regionale eccede i limiti di competenza previsti dall'articolo 117 della Costituzione in quanto concerne la materia «ordinamento civile» affidata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
   sotto tale profilo la legge regionale n. 4 del 2013, con l'istituzione del registro, questione solo apparentemente amministrativa, disciplina con legge un'espressione di volontà del paziente «libera dichiarazione anticipata di trattamento DAT» che non ha un riscontro nella normativa nazionale, peraltro qualificandola giuridicamente. La fattispecie contemplata dalla norma viene poi regolamentata entrando in materia oggetto di specifica disciplina statale e relativa a procedure di volontaria giurisdizione (amministratore di sostegno), stabilendo forme e modalità di espressione della volontà della persona di competenza esclusiva statale già regolate con legge (designazioni da fare con atto pubblico o scrittura privata autenticata, soggette all'apprezzamento del giudice) volte ad assicurare ad un soggetto, con l'intervento del giudice tutelare, la presenza di un amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità;
   la legge regionale introduce altresì una nuova figura giuridica, «il fiduciario», che dovrebbe «controllare il rispetto della volontà» del paziente rispetto ai futuri trattamenti sanitari, disciplinando anche i requisiti soggettivi che dovrebbe avere il fiduciario in evidente sovrapposizione con quanto disciplinato dal codice civile (articolo 408). La legge regionale stabilisce infatti (articolo 3, comma 2) che il fiduciario, individuato dall'interessato, debba essere «persona maggiorenne capace di intendere e di volere»;
   l'articolo 4 della legge regionale si spinge altresì a dettare disposizioni sulla validità, revoca e modifica, nonché sulla «riconferma» delle dichiarazioni anticipate di trattamento, anche in questo caso introducendo elementi relativi al consenso libero attuale e informato al trattamento sanitario che il medico acquisisce nell'azione di tutela della salute del paziente;
   peraltro, la legge regionale non chiarisce in che maniera il paziente venga messo al corrente della sua situazione clinica e delle conseguenze del contenuto delle sue dichiarazioni, impedendo così alle istituzioni sanitarie di avere certezza del livello di consapevolezza raggiunto dal paziente nell'espressione di quello che dovrebbe essere un consenso informato;
   la disposizione interferisce inoltre con la competenza legislativa esclusiva statale in materia di «Politica estera e rapporti internazionali dello Stato», nello specifico interviene in materia trattata nell'ambito della partecipazione dell'Italia al Consiglio d'Europa con la firma della Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina;
   la legge regionale, infatti, si propone espressamente di dare attuazione alla Convenzione di Oviedo sulla biomedicina che presenta come «ratificata» dall'Italia e quindi, a norma della stessa Convenzione, in vigore internazionale. Invero la Convenzione non è stata ratificata dall'Italia e non è in vigore per l'Italia. La legge 28 marzo 2001, n. 145, che autorizza il Presidente della Repubblica a depositare lo strumento di ratifica, prevede la necessità di introdurre una legislazione statale per l'attuazione previa dei principi della Convenzione. Rimane quindi l'esigenza per lo Stato di completare il processo con scelte legislative di sua esclusiva competenza;
   il testo proposto, tra l'altro, non risulta nemmeno coerente con la Convenzione internazionale negoziata dal Governo italiano cui vorrebbe dare attuazione. In particolare, l'articolo 9 della Convenzione, dopo un lungo e difficoltoso percorso di trattative, da rilevanza a «desideri» di trattamento e non a «libere dichiarazioni», espressione impropriamente utilizzata dalla legge regionale. La conferma è data dalla lettura dei testi ufficiali approvati dal Consiglio d'Europa nelle lingue che fanno fede (inglese e francese);
   utilizzare una diversa terminologia con l'espressione «dichiarazioni» al posto di «desideri», accompagnata dall'aggettivo «libere», espressione usata nel contesto più stringente del consenso del paziente al trattamento sanitario «attuale, libero e informato», non appare in linea con l'equilibrio della Convenzione stessa ed evidenzia la necessità di un intervento legislativo nazionale che definisca la delicata materia con una disciplina di livello nazionale –:
   se il Governo abbia intenzione di assumere iniziative per impugnare innanzi alla Corte costituzionale la nuova legge regionale del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
(2-00899) «Gigli, Dellai».


Iniziative volte alla ratifica del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici – 2-00905

F)

   I sottoscrittori chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per sapere – premesso che:
   in data 9 febbraio 2015 il noto quotidiano la Repubblica, in un articolo dal titolo «Da Duce mia Luce all'odio antisemita la marcia su facebook dei 150 mila fascisti», sottolineava l'enorme spazio virtuale dei simboli della storia del fascismo e del nazionalsocialismo: una «rete nera» al limite dell'apologia del fascismo, al confine tra il libero pensiero sancito dalla Costituzione e alcune parole che possono diventare pericolose armi;
   dai fatti di cronaca sembrano emergere forme illecite di comunicazione, riconducibili all'incitamento alla discriminazione di razza e di religione, al negazionismo, all'esaltazione e riproposizione del movimento fascista;
   in Italia, il quadro più significativo in materia può così riassumersi:
    a) con la legge 13 ottobre 1975, n. 654, detta «Mancino», è stata effettuata la «Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale», già aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, legge secondo la quale «è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla, violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi», e che prevede pene per chi «partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività» o «per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza»;
    b) con il decreto legislativo n. 70 del 2003, in capo al fornitore di servizi internet chiamato «prestatore», possono emergere responsabilità limitate (articolo 17): 1) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; 2) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite;
   in base alle sopracitate norme, e ad ogni altra attualmente in essere, agli obblighi citati non corrisponde, e non può corrispondere, alcuna facoltà decisionale, interpretativa o discriminante del «prestatore». In pratica, alle già scarse possibilità tecniche, derivanti dall'alta frequenza dei casi e grande quantità del «materiale» (testi, video e altro) si aggiunge il fatto che non è giuridicamente ammissibile che questi soggetti (provider e servizi) identifichino o decidano cosa sia reato e cosa non lo sia;
   eventuali altre responsabilità sorgono solo in caso di reato palese come, ad esempio, trasmissione, registrazione o copia di immagini pedopornografiche;
   il fenomeno internet, per lettera e natura, ha il carattere dell'internazionalità, come lo possono avere gli operatori, identificati ed identificabili come «prestatore» nel citato decreto legislativo;
   nella Costituzione (articolo 11) vi è uno specifico riferimento alla adesione ai trattati internazionali al quale si affianca il diritto «inviolabile» alla riservatezza delle comunicazioni (articolo 15) ed il diritto alla «libertà personale» (articolo 13) anche questo inviolabile, ma ogni eventuale «ispezione o perquisizione» deve essere motivata dall'autorità giudiziaria nei casi e nei modi previsti dalla legge;
   esiste una norma internazionale specifica e recepibile in materia, il Protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest (STCE n. 189), indirizzato all'identificazione ed incriminazione di atti di «natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici» e aperto alla firma degli Stati di cui al Trattato STE 185, ovvero alla Convenzione sulla criminalità informatica, già entrata in vigore;
   tale norma:
    a) ha il fine di «fornire risposte giuridiche adeguate» alla propaganda di carattere razzista e xenofoba ed ai reati commessi attraverso sistemi informatici;
    b) definisce come materiale scritto «qualsiasi immagine o qualsiasi altra rappresentazione di idee o teorie, che sostiene, promuove o incita all'odio, alla discriminazione o alla violenza, contro qualsiasi individuo o gruppo di individui, in base a razza, colore, la discendenza o l'origine nazionale o etnica, così come la religione, se usati come pretesto per uno qualsiasi di questi fattori»;
    c) impegna gli Stati sottoscrittori ad adottare «le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per stabilire reati penali secondo il proprio diritto interno, quando sono commessi intenzionalmente e senza diritto, i seguenti comportamenti: distribuire, o altrimenti rendere disponibile, materiale razzista e xenofobo al pubblico attraverso un sistema informatico» (articolo 3);
   il menzionato protocollo, entrato in vigore nel 2006, è stato firmato il 9 novembre 2011 dal rappresentante permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa (ambasciatore Sergio Busetto) ed ha proprio lo scopo di estendere la portata della Convenzione sulla criminalità informatica, rendendo penalmente rilevanti gli atti di propaganda razzista o xenofoba, compiuti mediante il ricorso ai mezzi informatici ed il merito di favorire l'armonizzazione delle legislazioni nazionali e la cooperazione internazionale in materia;
   vi è anche una proposta di risoluzione del Parlamento europeo 2013/2543(RSP) sul potenziamento della lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo, all'antiziganismo, all'omofobia, alla transfobia e a tutte le altre forme di reati di odio e di incitazione all'odio –:
   quali siano le intenzioni e le iniziative in itinere intraprese dal Governo in merito: alla ratifica ed entrata in vigore del protocollo aggiuntivo; ad eventuali ulteriori norme per il coinvolgimento e la responsabilizzazione del «prestatore», finalizzate ad un efficace contrasto alla diffusione, tramite internet, e alla esaltazione di razzismo, xenofobia, antisemitismo e discriminazione religiosa e alle minacce ed offese alla dignità di persone fisiche e giuridiche.
(2-00905) «Miccoli, Roberta Agostini, Albanella, Amoddio, Baruffi, Bonaccorsi, Campana, Capozzolo, Carella, Carloni, Carocci, Carra, Cenni, Coccia, Di Salvo, Fabbri, Ferro, Fiano, Cinzia Maria Fontana, Ghizzoni, Giacobbe, Ginoble, Gnecchi, Guerra, Iacono, Incerti, Lacquaniti, Maestri, Magorno, Manzi, Marroni, Martelli, Marzano, Melilli, Mognato, Montroni, Morani, Pagani, Romanini, Sani, Sgambato, Tidei, Tullo, Verini, Zampa, Zan».