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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 16 marzo 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 16 marzo 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Amici, Baldelli, Bellanova, Bergamini, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Casero, Castiglione, Cirielli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso de Caro, Dellai, De Micheli, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Giacomelli, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Merlo, Nicoletti, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sisto, Speranza, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Amici, Baldelli, Bellanova, Bergamini, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Giacomelli, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Mannino, Merlo, Nicoletti, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sisto, Speranza, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 13 marzo 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   GNECCHI ed altri: «Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, comma 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche» (2958);
   VARGIU ed altri: «Disposizioni concernenti la vigilanza sulle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e la composizione dei loro organi» (2959).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  PLANGGER ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di attribuzione del diritto di elettorato attivo nelle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età» (78) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  PLANGGER ed altri: «Disposizioni per l'esercizio del voto per corrispondenza in occasione delle elezioni politiche, europee e amministrative nonché dei referendum previsti dalla Costituzione» (79) Parere della V Commissione;
  PLANGGER ed altri: «Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di riunioni pubbliche» (80) Parere della II Commissione (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni);
  PLANGGER ed altri: «Modifica all'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di porto e uso di armi durante rievocazioni storiche e manifestazioni folcloristiche» (81) Parere delle Commissioni II e VII.

   II Commissione (Giustizia):
  S. 1209. – Senatori PUGLISI ed altri: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare» (approvata dal Senato) (2957) Parere delle Commissioni I, V e XII.

   VI Commissione (Finanze):
  PLANGGER ed altri: «Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai combustibili biogeni» (82) Parere delle Commissioni I, V, X, XIII e XIV;
  PLANGGER ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernenti il trasferimento delle imprese agricole costituite in maso chiuso» (83) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  RUOCCO ed altri: «Modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di regime dei contribuenti minimi e marginali» (2649) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, X, XI e XIV.

   X Commissione (Attività produttive):
  PLANGGER ed altri: «Norme per l'istituzione e la regolamentazione delle case da gioco sul territorio nazionale» (84) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI, VII, IX, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):
  GEBHARD: «Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo per la malattia del figlio» (2951) Parere delle Commissioni I, V, X e XII.

Annunzio di archiviazioni di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

  Con lettera pervenuta il 13 marzo 2015, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 19 febbraio 2015, l'archiviazione di atti relativi ad un procedimento per ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Angelino Alfano, nella sua qualità di Ministro dell'interno pro tempore.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 12 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Centro internazionale radio medico (CIRM), per l'esercizio 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 243).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 12 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, per l'esercizio 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 244).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 13 marzo 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Quadro di valutazione UE della giustizia 2015 (COM(2015) 116 final – Part 1/2 e (2015) 116 final – Part 2/2), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI FITZGERALD NISSOLI, PORTA ED ALTRI N. 1-00445 E DALL'OSSO ED ALTRI N. 1-00761 CONCERNENTI INIZIATIVE PER LA TUTELA DEI DIRITTI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI ITALIANI EMIGRATI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    sono quasi un milione le pensioni in convenzione internazionale erogate dall'Inps a cittadini italiani residenti all'estero (circa 500.000) e ad emigrati rientrati in Italia, e sono centinaia di migliaia i cittadini italiani residenti all'estero e in Italia i quali matureranno, nei prossimi anni, il diritto ad una pensione italiana in pro-rata attraverso l'applicazione di una convenzione bilaterale o multilaterale di sicurezza sociale;
    per tutelare i diritti previdenziali dei lavoratori italiani emigrati, nel corso degli anni l'Italia ha stipulato numerose convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi di maggiore emigrazione; tali convenzioni hanno garantito in materia di sicurezza sociale la parità di trattamento dei lavoratori che si spostavano da un Paese all'altro, l'esportabilità delle prestazioni previdenziali e, soprattutto, la totalizzazione dei contributi ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi minimi previsti dalle varie legislazioni per la maturazione di un diritto a prestazione;
    tali convenzioni sono state stipulate, tranne alcune eccezioni, negli anni Settanta e Ottanta, come ad esempio quella con l'Argentina che risale al 1984, quella con il Brasile che risale al 1977, quella con l'Uruguay che risale al 1985, quella con il Venezuela che risale al 1991, quella con gli USA che risale al 1978, quella con il Canada che risale al 1979, con la ex Jugoslavia addirittura al 1961 – le più recenti, per modo di dire, sono quelle con la Croazia del 1999 e quella con l'Australia che risale del 2000; sono evidentemente convenzioni obsolete nello spirito, nei contenuti e nella forma e che non possono più tutelare adeguatamente diritti e interessi o doveri dei futuri pensionati perché non sono state adeguate alle evoluzioni e agli aggiornamenti, talvolta radicali, delle legislazioni e dei sistemi previdenziali dei Paesi contraenti;
    nessuna delle convenzioni bilaterali stipulate dall'Italia contempla, e quindi disciplina, nel suo campo di applicazione oggettivo il nuovo sistema contributivo introdotto in Italia a partire dal 1o gennaio 2012 con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 28 dicembre 2011, n. 214;
    nessuna delle convenzione bilaterali contempla nel proprio campo di applicazione soggettivo i dipendenti pubblici italiani, gli ex iscritti Inpdap e i liberi professionisti, i quali, quando emigrano nei Paesi extracomunitari, sono esclusi da ogni forma di tutela previdenziale (un'intollerabile disparità di trattamento con i dipendenti privati che è stata invece da tempo colmata dai regolamenti comunitari di sicurezza sociale);
    sono più di dieci anni che lo Stato italiano ha sospeso i negoziati con i Paesi di emigrazione italiana per la stipula e il rinnovo delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale; sono numerose le convenzioni già firmate dall'Italia, approvate dai Parlamenti degli altri Paesi contraenti ma mai ratificate dal Parlamento italiano; sono decine di migliaia i cittadini italiani residenti in Paesi dell'America Latina non ancora convenzionati con l'Italia – come Cile, Perù, Ecuador e Messico – ai quali viene negato il diritto a pensione in regime internazionale nonostante la titolarità di una posizione assicurativa in Italia;
    appare incomprensibile e ingiustificabile l'eliminazione dell'unità di consulenza per la sicurezza sociale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, strumento di ricerca, consulenza e progettazione per l'avvio dei negoziati bilaterali;
    le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale non devono tutelare solo la vecchia emigrazione: stanno emergendo, infatti, moderne figure di nuovi migranti italiani, come i liberi professionisti, i ricercatori, i piccoli imprenditori, gli artigiani, gli insegnanti, gli studenti, i lavoratori al seguito delle imprese, i tanti giovani che si recano a lavorare all'estero, anche per lunghi periodi, dove versano i contributi e pagano le tasse, e i quali rischiano poi, a causa delle convenzioni oramai obsolete, di non essere adeguatamente tutelati negli ambiti previdenziale, fiscale e sanitario;
    nella strategia di internazionalizzazione del Paese, a causa del drastico ridimensionamento delle cosiddette politiche migratorie che da alcuni anni si sta determinando, rischiano di offuscarsi le potenzialità legate alla presenza degli italiani nel mondo e tende a restringersi la rete di relazioni che essa ha assicurato nel tempo, con grave danno per il Paese soprattutto in questo passaggio di gravi difficoltà economiche e sociali;
    oltre a limitare le prospettive di internazionalizzazione dell'Italia, la sensibile riduzione dell'intervento pubblico e il totale abbandono della gestione delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale non consente di esercitare una doverosa tutela dei diritti e un rigoroso controllo dei doveri socio-previdenziali di una parte non marginale della comunità, costituita da anziani che spesso vivono in realtà dove i sistemi di protezione sociale non assicurano livelli di tutela adeguati e dai nuovi soggetti migranti, i quali sono protagonisti di una mobilità internazionale fonte di carriere lavorative ed assicurative frammentate che necessitano di nuovi e più adeguati strumenti di tutela previdenziale, fiscale e sanitaria;
    è quindi di primario interesse nazionale fare in modo che non si indeboliscano i rapporti con la diffusa e articolata presenza degli italiani nel mondo e che non vengano a mancare in un momento di seria difficoltà gli apporti derivanti dalla diffusa diaspora italiana; nello stesso tempo, è ineludibile dovere etico riconoscere all'emigrazione italiana il contributo storico dato in momenti difficili al Paese e non ignorare i compiti di tutela e di solidarietà verso coloro che sono in seria difficoltà, a partire dalla tutela previdenziale e sanitaria,

impegna il Governo:

   alla luce delle importanti e sostanziali modifiche intervenute in questi ultimi anni nel sistema previdenziale italiano, ad istituire un tavolo tecnico che veda la presenza dei rappresentanti dei Ministeri interessati, dell'Inps e dei patronati nazionali con il preciso compito di:
    a) monitorare lo stato delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale in essere e verificare la loro compatibilità con le modifiche intervenute nel sistema previdenziale italiano e l'eventuale conseguente necessità di rinegoziazione;
    b) verificare, a fronte dell'aumentata mobilità internazionale di lavoratori e lavoratrici sia in uscita che in ingresso in Italia, la necessità di stipulare nuovi accordi bilaterali di sicurezza sociale – completando il quadro giuridico di salvaguardia dei diritti sociali – e di aggiornare quelli in vigore, a garanzia di una più adeguata, efficace ed ampia tutela previdenziale.
(1-00445)
(Nuova formulazione) «Fitzgerald Nissoli, Porta, Adornato, Allasia, Amendola, Binetti, Buonanno, Caon, Capelli, Capua, Caruso, Catalano, Catania, Causin, Cimmino, Cirielli, D'Agostino, De Mita, Dellai, Di Lello, D'Incecco, Gianni Farina, Fauttilli, Fedi, Galgano, Gelli, Gigli, Ginoble, Gitti, Giuseppe Guerini, Guerra, Invernizzi, Kyenge, La Marca, Lo Monte, Locatelli, Marazziti, Marcolin, Mazziotti Di Celso, Molea, Monchiero, Nesi, Oliaro, Pagano, Pastorino, Patriarca, Picchi, Piepoli, Pilozzi, Pisicchio, Preziosi, Rabino, Rondini, Santerini, Sberna, Scanu, Scotto, Sottanelli, Tacconi, Tinagli, Totaro, Vaccaro, Vargiu, Vecchio, Vezzali, Vitelli, Borghese, Merlo».


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 35, quarto comma, della Carta costituzionale afferma il principio della tutela generale per il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e sancisce specificamente un principio di tutela per il lavoro italiano all'estero;
    in modo particolare, sono radicati nel nostro ordinamento giuridico: il principio della parità di trattamento in base al quale ciascuno Stato stipulante riconosce ai lavoratori stranieri, operanti sul proprio territorio nazionale, gli stessi diritti riservati ai cittadini residenti; il principio della territorialità della legislazione applicabile che prevede, come regola generale, l'applicazione della legislazione di sicurezza sociale del luogo dove viene effettivamente svolto il lavoro; il principio dell'esportabilità delle prestazioni ad ulteriore garanzia del lavoratore migrante, in base al quale le prestazioni non sono soggette a riduzione, sospensione o soppressione per il fatto che l'avente diritto trasferisca la propria residenza in un altro Paese; il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi in base al quale è consentito il cumulo dei periodi di occupazione, assicurazione e residenza compiuto dal lavoratore in virtù delle legislazioni dei vari Paesi, nella misura necessaria ed a condizione che non si sovrappongano;
    deve essere posta in essere ogni azione finalizzata e finalizzabile alla piena adesione a detti fondamentali principi costituzionali;
    per i lavoratori e il personale italiano all'estero assumono fondamentale importanza le esigenze relative agli aspetti di natura previdenziale, soprattutto in ipotesi di assegnazione del dipendente in Paesi extracomunitari non convenzionati in materia di sicurezza sociale con l'Italia, laddove scatta l'obbligo di doppia contribuzione del lavoratore sia in Italia che nel Paese estero;
    in tale ambito occorrerà porre in essere ogni iniziativa tanto di monitoraggio quanto di reale intervento presso quei Paesi con cui non siano ancora stati stipulati accordi di regolamentazione o con i quali sia invece necessario provvedere al relativo rinnovo;
    in ambito previdenziale internazionale è principio generale è quello per cui i contributi si pagano nel Paese ove viene svolta l'attività (cosiddetto «lex loci laboris»). Vi sono però talune deroghe volte ad agevolare la mobilità geografica dei lavoratori; le principali sono rappresentate dal distacco in ambito comunitario, o dal distacco in Paesi extracomunitari, previdenzialmente convenzionati con l'Italia;
    per quanto riguarda il distacco comunitario, disciplinato in particolare dal regolamento (CE) n. 883/2004 e relativi provvedimenti attuativi, si deve osservare che l'ambito di applicazione è piuttosto ampio perché, oltre a comprendere i distacchi in Paesi aderenti all'Unione europea, coinvolge, in forza di specifici accordi internazionali, anche i distacchi in Paesi dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e Svizzera;
    fuori dall'ambito comunitario «allargato», come sopra individuato, emergono criticità e/o ovvie difficoltà dettate anche dalla «distanza» culturale tra Paesi;
    in ipotesi di distacco extracomunitario, infatti, si deve verificare in primo luogo l'esistenza di una convenzione in materia di sicurezza sociale fra Italia e Paese estero, grazie alla quale il lavoratore possa continuare a contribuire solo in Italia e non anche all'estero. In presenza di tale accordo, l'ulteriore passaggio è quello di controllare se la convenzione copra tutti i contributi (invalidità, vecchiaia, superstiti, malattia ed altro) o solo i principali (invalidità, vecchiaia, superstiti) lasciando che per i contributi «minori» sussista comunque una doppia contribuzione;
    la situazione peggiore, tuttavia, si verifica in caso di distacco in Paese extracomunitario non convenzionato (come ad esempio India o Cina) in cui i contributi, oltre che in Italia, ai sensi della legge n. 398 del 1987, sono dovuti anche nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa, con un notevole aggravio dei costi aziendali;
    per garantire la tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori italiani emigrati, l'Italia ha già stipulato negli anni numerose convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi di emigrazione con il precipuo scopo di garantire maturazione ed esportabilità delle prestazioni pensionistiche;
    attualmente l'Inps eroga in tutto il mondo circa 500.000 pensioni in convenzione internazionale; molte di queste convenzioni sono state stipulate in anni remoti e scontano, pertanto, un difetto di obsolescenza sia sul piano formale che sostanziale e necessitano, come detto, di essere adeguate ai cambiamenti che hanno investito le legislazioni previdenziali dei Paesi che le hanno stipulate;
    l'impegno ad aggiornare le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale e a sottoscriverne di nuove deve basarsi sulla precisa consapevolezza che l'emigrazione italiana nel mondo ha cambiato volto e, quindi, occorre fornire nuove e più penetranti tutele alle nuove figure di nuovi lavoratori migranti, aggiornando le convenzioni attualmente vigenti e preso atto che esistono numerose convenzioni già sottoscritte dal nostro Paese ma mai ratificate dal Parlamento;
    tali esigenze divengono ancor più pregnanti se si pensa alla necessità di perseguire, nelle ipotesi virtuose, quel principio di «reciprocità» tra Italia e Paesi esteri che dovrebbe portare il nostro Paese ad adeguarsi – come nel caso del reddito di cittadinanza – alle linee adottate da quasi tutti i Paesi europei in materia di protezione sociale;
    alla luce della necessità di mettere mano ad una completa revisione del sistema pensionistico italiano che vada nella direzione di un radicale mutamento di tendenza rispetto ai disastrosi principi introdotti dalla cosiddetta «riforma Fornero», sarà, pertanto, altresì da riprendere un percorso di negoziazione per il rinnovo degli accordi bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi non aderenti all'Unione Europea, in adesione ai principi di cui all'articolo 35, quarto comma, della Carta costituzionale,

impegna il Governo:

   a porre in essere ogni iniziativa utile all'affermazione dei principi contenuti all'articolo 35, quarto comma, della Carta costituzionale;
   nel più ampio quadro di un processo di riforma delle tutele sociali e previdenziali nel nostro Paese, il cui avvio secondo i firmatari del presente atto è da ritenersi improrogabile, a riprendere i negoziati, sospesi da troppi anni, per la stipula e il rinnovo degli accordi bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi di emigrazione italiana non aderenti all'Unione europea e, comunque, con tutti i Paesi stranieri, nei casi in cui emerga l'esigenza di intervenire per la stipula e/o la revisione degli accordi bilaterali.
(1-00761) «Dall'Osso, Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Lombardi, Villarosa, Colletti».