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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 11 marzo 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'11 marzo 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Dorina Bianchi, Stella Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gitti, Gozi, Guerra, La Russa, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Mannino, Merlo, Meta, Milanato, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti, Zolezzi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Dorina Bianchi, Stella Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gitti, Gozi, Guerra, La Russa, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Mannino, Merlo, Meta, Milanato, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 10 marzo 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
  CASTIELLO: «Disposizioni in favore dei componenti degli equipaggi marittimi e degli altri lavoratori che sono stati o sono esposti all'amianto, nonché dei loro familiari» (2943);
  MORETTO: «Introduzione dell'articolo 34-bis della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per la cura di gravi disturbi del comportamento alimentare» (2944);
  DAMIANO ed altri: «Disposizioni per l'introduzione di elementi di flessibilità nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico» (2945);
  MASSIMILIANO BERNINI ed altri: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (2946);
  CATALANO ed altri: «Modifica all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di utilizzazione di buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro» (2947);
  ZAMPA: «Delega al Governo e altre disposizioni per l'integrazione scolastica degli immigrati nonché a sostegno dell'educazione interculturale» (2948).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CAPONE ed altri: «Modifiche al titolo V della parte II della Costituzione. Neoregionalismo e riordinamento territoriale della Repubblica» (2879) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   II Commissione (Giustizia):
  LACQUANITI ed altri: «Modifiche al codice penale e all'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di reati contro gli animali» (2870) Parere delle Commissioni I, XII e XIII.

   VI Commissione (Finanze):
  GIORGIA MELONI ed altri: «Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di determinazione degli oneri deducibili, e delega al Governo per la revisione della disciplina delle spese fiscali» (2823) Parere delle Commissioni I, II, III, V, VII, VIII, XI, XII e XIII.

   VII Commissione (Cultura):
  CHIMIENTI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento delle scuole paritarie e sulla condizione dei docenti in esse impiegati» (2872) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XI.

   XI Commissione (Lavoro):
  SBERNA: «Misure a sostegno delle famiglie numerose» (2815) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 23 gennaio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a interventi da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dai seguenti soggetti:
   comune di Gavorrano (Grosseto), a valere su contributi concessi per l'anno 2007, per lavori connessi al consolidamento delle mura di San Giuliano;
   comune di Todi (Perugia), a valere su contributi concessi per l'anno 2010, per ulteriori lavori di consolidamento delle coperture del Tempio di San Fortunato.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
  Sentenza n. 25 del 28 gennaio-3 marzo 2015 (Doc. VII, n. 415), con la quale:
   dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 529 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 111 della Costituzione, dal tribunale ordinario di Brindisi, in composizione monocratica, sezione distaccata di Fasano: alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 26 del 28 gennaio-3 marzo 2015 (Doc. VII, n. 416), con la quale:
   dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Como: alla VI Commissione (Finanze);

  Sentenza n. 27 dell'11 febbraio-3 marzo 2015 (Doc. VII, n. 417), con la quale:
   dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria: alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 marzo 2015, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 26 febbraio 2015, sul disegno di legge concernente «Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU» (atto Senato n. 1749, atto Camera n. 2915).

  Questo parere è trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso il testo di venti risoluzioni e di una decisione approvate nella sessione dal 9 al 12 febbraio 2015, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (Doc. XII, n. 647) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai provvedimenti che l'Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (Doc. XII, n. 648) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia (Doc. XII, n. 649) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni (Doc. XII, n. 650) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (Doc. XII, n. 651) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione del Gabon alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (Doc. XII, n. 652) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione di Andorra alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (Doc. XII, n. 653) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione delle Seychelles alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (Doc. XII, n. 654) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione della Federazione russa alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (Doc. XII, n. 655) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione dell'Albania alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (Doc. XII, n. 656) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione di Singapore alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (Doc. XII, n. 657) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione del Marocco alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (Doc. XII, n. 658) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione dell'Armenia alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (Doc. XII, n. 659) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Decisione sulla verifica dei poteri (Doc. XII, n. 660) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (Doc. XII, n. 661) – alla IX Commissione (Trasporti);
   Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal e del relativo protocollo di attuazione (Doc. XII, n. 662) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla relazione del Senato USA sul ricorso alla tortura da parte della CIA (Doc. XII, n. 663) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulle misure antiterrorismo (Doc. XII, n. 664) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione sul rinnovo del mandato del Forum sulla governance di Internet (Doc. XII, n. 665) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sull'indicazione del paese di origine delle carni sull'etichetta dei prodotti alimentari trasformati (Doc. XII, n. 666) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Risoluzione sulla crisi umanitaria in Iraq e in Siria, in particolare nel contesto dello Stato islamico (IS) (Doc. XII, n. 667) – alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 10 marzo 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Fondo di solidarietà dell'Unione europea – Relazione annuale 2013 (COM(2015) 118 final), corredata dai relativi allegati (COM(2015) 118 final – Annexes 1 to 3), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma dell'articolo 24 della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (COM(2015) 123 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in merito all'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda il consumo di borse di plastica in materiale leggero (COM(2015) 124 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 sulle statistiche europee (COM(2015) 125 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CE (COM(2015) 126 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in prima lettura ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2015) 128 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – Elementi per una strategia regionale dell'UE relativa alla Siria e all'Iraq e alla minaccia rappresentata dal Daesh (JOIN(2015) 2 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Documento di consultazione congiunto della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Verso una nuova politica europea di vicinato (JOIN(2015) 6 final), che è assegnato in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 10 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un partenariato mondiale per l'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile dopo il 2015 (COM(2015) 44 final);
   Libro verde – Costruire un'Unione dei mercati dei capitali (COM(2015) 63 final).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia delle delibere adottate dalla Commissione nel mese di febbraio 2015.
  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 3, RECANTE MISURE URGENTI PER IL SISTEMA BANCARIO E GLI INVESTIMENTI (A.C. 2844-A)

A.C. 2844-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 4.1000 (Nuova formulazione) delle Commissioni e sui subemendamenti 0.4.85.1 e 0.4.117.1 delle Commissioni;

NULLA OSTA

sull'emendamento 2.1000 delle Commissioni.

  Si intende conseguentemente revocata la condizione formulata nel parere favorevole reso sul testo del provvedimento in oggetto nella seduta del 10 marzo 2015.

A.C. 2844-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Banche popolari).

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole da:, tenuto conto delle circostanze fino alla fine del capoverso con le seguenti: propone al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione ai soci del valore delle quote risultanti dall'analisi di bilancio, e la pubblicizzazione della banca.
1. 80. Pesco, Villarosa, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso 2-ter aggiungere il seguente:
  2-ter.1. In caso di trasformazione deliberata ai sensi del comma 2-ter, lo statuto della società per azioni risultante dalla trasformazione può prevedere, per le azioni possedute da uno stesso soggetto, che il diritto di voto sia limitato, per un periodo non superiore a cinque anni dalla delibera di trasformazione, ad una misura massima non inferiore al 5 per cento del capitale sociale.
1. 84. Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Ciracì, Fabrizio Di Stefano, Galati, Laffranco, Latronico, Picchi, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso comma 2-quater con i seguenti:
  2-quater.
I commi 2-bis e 2-ter non si applicano alle banche popolari il cui attivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 era superiore ai limiti previsti dal comma 2-bis che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, abbiano approvato una o più operazioni, incluse eventuali fusioni con o in altre banche, che, singolarmente considerate o nel loro insieme, comportino per tale banca popolare un incremento degli attivi calcolati ai sensi del comma 2-bis non inferiore al 50 per cento e che abbiano approvato, con le maggioranze applicabili alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, la modifica dello statuto sociale mediante introduzione di disposizioni che prevedano che almeno 1/4 dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza, a seconda del caso, sia eletto tramite voto di lista sulla base della percentuale del capitale rappresentato dai soci aventi diritto al voto.
  2-quinquies. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.
1. 90. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso comma 2-quater con i seguenti:
  2-quater.
Le banche popolari non possono essere quotate sui mercati regolamentati, indipendentemente dall'entità dell'attivo. L'organo amministrativo delle banche popolari con strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati alla data di entrata in vigore della presente disposizione convoca entro sei mesi da tale data l'assemblea per la trasformazione in società per azioni. Se entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione non è stata deliberata la trasformazione, la Banca d'Italia può adottare i provvedimenti di cui al comma 2-ter.
  2-quinquies. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.
1. 501. Mazziotti Di Celso, Sottanelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:
  «Art. 29-bis. – (Operatività). – 1. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori, localizzate in un determinato territorio. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
  2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia».
1. 104. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:
  «Art. 29-bis. – (Divieto di operazioni speculative). – 1. In nessun caso le banche popolari possono porre in essere operazioni meramente speculative».
1. 348. Dadone.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente:
    al medesimo comma, lettera d):
    al numero 2), capoverso comma 2, dopo le parole:
2538, secondo comma, secondo periodo, aggiungere la seguente: terzo;
    sopprimere il numero 3).
   al comma 2 aggiungere, in fine il seguente periodo:

  Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle altre disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017.
1. 276. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 1. 228. Lombardi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 1. 284. Busin, Allasia, Prataviera, Saltamartini.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Salvo diversa disposizione statutaria, le trasformazioni e le fusioni di cui al precedente comma sono deliberate:
   a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;
   b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea»;
    2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Si applicano gli articoli 56 e 57».
1. 186. Sarti.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Articolo 31, sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Le deliberazioni che riguardino le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni devono essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto, ma in nessun caso con meno di duecento voti».

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 2.
1. 158. Toninelli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Articolo 31, comma 1, alinea, alle parole: Le trasformazioni di banche premettere le seguenti: Previa autorizzazione della Banca d'Italia,.
1. 153. Sibilia.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Articolo 31, comma 1, alinea, alle parole: Le trasformazioni di banche premettere le seguenti: Nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, previa autorizzazione della Banca d'Italia,.
1. 155. Tofalo.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Articolo 31, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e fatto salvo il diritto di recesso dei soci,.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 2.
1. 165. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Articolo 31, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nel caso previsto dal comma 2-ter dell'articolo 29, gli Statuti delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, prevedono un limite al diritto di voto, non esercitabile, ad alcun, titolo, per un quantitativo di azioni superiore al tre per cento del capitale sociale avente diritto al voto. A tal fine, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile. Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
  1-ter. Le assemblee delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge del 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, possono con le medesime maggioranze di cui al comma 1 approvare l'adozione di uno statuto speciale che preveda:
   a) l'attribuzione di un voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenente al medesimo soggetto che dimostri di aver mantenuto continuativamente la piena proprietà delle azioni per un periodo non inferiore a 24 mesi. Nel calcolo dei 24 mesi si terrà conto anche del periodo di ininterrotta iscrizione a libro soci della banca precedente la data di efficacia della trasformazione o della fusione da cui risulti la società per azioni;
   b) che il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza, a seconda dei casi, siano eletti secondo il meccanismo del voto di lista e una parte dei componenti tali organi sia tratta dalla lista che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai soci cui, ai sensi della precedente lettera a), lo statuto sociale attribuisce il voto maggiorato.

  Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a), ove la banca risultante dalla trasformazione o dalla fusione abbia emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, la Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione relative all'attribuzione di un voto maggiorato, al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2-bis.
1. 117. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Articolo 31, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel caso previsto dal comma 2-ter dell'articolo 29, gli Statuti delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, prevedono un limite al diritto di voto, non esercitabile, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al tre per cento del capitale sociale avente diritto al voto. A tal fine, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile. Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.
  Le assemblee delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, possono con le medesime maggioranze di cui al comma 1 approvare l'adozione di uno statuto speciale che preveda:
   a) l'attribuzione di un voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenente al medesimo soggetto che dimostri di aver mantenuto continuativamente la piena proprietà delle azioni per un periodo non inferiore a 24 mesi. Nel calcolo dei 24 mesi si terrà conto anche del periodo di ininterrotta iscrizione a libro soci della banca precedente la data di efficacia della trasformazione o della fusione da cui risulti la società per azioni; il voto maggiorato non si applica ai patti parasociali previsti dall'articolo 122, primo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o alle associazioni tra soci previste dall'articolo 20, secondo comma, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
   b) che il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza, a seconda dei casi, siano eletti secondo il meccanismo del voto di lista e una parte dei componenti tali organi sia tratta dalla lista che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai soci cui, ai sensi della precedente lettera a), lo statuto sociale attribuisce il voto maggiorato.

  Nell'ipotesi di cui alla lettera a) che precede, ove la banca risultante dalla trasformazione o dalla fusione abbia emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, la Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione relative all'attribuzione di un voto maggiorato, al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2-bis.
1. 192. Palese.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Articolo 31, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nel caso previsto dal comma 2-ter dell'articolo 29, gli Statuti delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, prevedono un limite al numero di azioni detenibili, direttamente o indirettamente, da qualunque azionista pari altre per cento del capitale sociale avente diritto al voto; il limite previsto dal presente comma non si applica agli organismi di investimento collettivi per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.
  1-ter. Le assemblee delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, possono con le medesime maggioranze di cui al precedente comma 1 approvare l'adozione di uno statuto speciale che preveda che alle azioni e a qualunque altro strumento finanziario che attribuisca il diritto di voto nell'assemblea ordinaria o straordinaria ancorché su specifici argomenti, si applichino scaglionamenti al diritto di voto in misura proporzionalmente decrescente al crescere del possesso azionario sino ad un massimo, per lo scaglione più elevato, di un voto ogni cinque azioni possedute.
  1-quater. Ai fini di cui ai commi precedenti, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile. Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
  1-quinquies. Le azioni eccedenti il limite di cui al precedente comma 1 non hanno diritti di voto né diritti patrimoniali che sono destinati ad una riserva che, per disposizione di legge o dello statuto, non può essere ripartita tra gli azionisti, fatto salvo quanto previsto per gli organismi di investimento collettivi.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2-bis.
1. 118. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 32, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Lo statuto deve altresì prevedere che almeno una quota di utile, in percentuale da definire, venga inderogabilmente riservata al finanziamento di interventi sul territorio ed in ambito sociale».
1. 121. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1. 135. Vacca.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, sopprimere le parole: 2527, secondo e terzo comma;

  Conseguentemente,
   al medesimo capoverso, dopo le parole:
2538, secondo comma, secondo periodo, aggiungere le seguenti: terzo,;
   al numero 3), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: non è inferiore a 10 e non è superiore a 20 con le seguenti: non è inferiore a 5 e non è superiore a 10.
1. 146. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, sopprimere le parole: 2527, secondo e terzo comma.
1. 142. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, sopprimere le parole: secondo e
1. 144. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, sopprimere le parole: e terzo comma
1. 143. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, dopo le parole: 2538, secondo comma, secondo periodo, aggiungere la seguente: terzo.

  Conseguentemente, sopprimere il numero 3).
1. 126. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, dopo le parole: 2538, secondo comma, secondo periodo, aggiungere la seguente: terzo.

  Conseguentemente alla medesima lettera, numero 3), sostituire le parole: non è inferiore a 10 e non è superiore a 20 con le seguenti: non è inferiore a 5 e non è superiore a 10.
1. 148. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, dopo le parole: 2538, secondo comma, secondo periodo, aggiungere la seguente: terzo.
1. 145. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, sopprimere le parole: 2545-octies.
1. 140. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).
* 1. 174. Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).
* 1. 279. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:
   3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. Gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, fermo restando il limite di dieci, previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile».
1. 264. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 1, lettera d), numero 3), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In deroga alle disposizioni di legge vigenti, la rappresentanza deve essere conferita unicamente per atto pubblico o scrittura privata autenticata e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni. Non sono ammesse procure generali.
1. 522. Pesco.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il limite di cui all'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente articolo, trova applicazione per le banche popolari costituite a seguito dell'entrata in vigore della presente legge di conversione.
1. 81. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Al comma 2, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 36 mesi.
* 1. 86. Maietta, Rampelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 36 mesi.
* 1. 185. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 2, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 36 mesi.
* 1. 212. Palese.

  Al comma 2, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 36 mesi.
* 1. 189. Formisano.

  Al comma 2 sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 24 mesi.
** 1. 88. Maietta, Rampelli.

  Al comma 2 sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 24 mesi.
** 1. 191. Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 2, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 24 mesi.
** 1. 216. Formisano.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, di concerto con il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
1. 223. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: possono prevedere con le seguenti: devono prevedere.
1. 520. Pesco.

  Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: ventiquattro mesi fino a: del presente decreto con le seguenti: trentasei mesi dalla data di trasformazione in società per azioni delle banche popolari di cui al comma 2 o dalla data di fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al comma 2.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
1. 514. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: ventiquattro mesi fino a: del presente decreto con le seguenti: trentasei mesi dalla data di trasformazione in società per azioni delle banche popolari di cui al comma 2 o dalla data di fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al comma 2.
1. 516. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: sessanta mesi.
1. 506. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

  Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: quarantotto mesi.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
1. 509. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trentasei mesi.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
1. 510. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trentasei mesi.
1. 512. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: cinque per cento con le seguenti: tre per cento.
1. 517. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle banche popolari commissariate.
1. 519. Pesco, Cancelleri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Divieto di partecipazione a gare d'appalto pubbliche ai soggetti che esercitano attività di speculazione ad elevata rischiosità).

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Non sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di tutti i servizi bancari e finanziari delle Pubbliche Amministrazioni tutti i soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, in bilancio e fuori bilancio.
  2-ter. L'attività di speculazione ad elevata rischiosità, intesa come qualsiasi attività finanziaria che fa uso di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici, è definita con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli Interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa.
  2-quater. Entro il 1o gennaio di ogni anno la Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, pubblica sul suo sito istituzionale, con carattere di ufficialità, l'elenco aggiornato di tutti i soggetti bancari e finanziari, al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.
  2-quinquies. Ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare d'appalto di cui al comma 2-bis del presente articolo, gli enti appaltanti sono tenuti a verificare l'elenco compilato della Commissione nazionale per le società e la borsa di cui al comma precedente».

  2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché le modalità di esclusione dei suddetti soggetti bancari e finanziari dalla procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari, nonché l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione, rispondente a requisiti di trasparenza e sicurezza, entro cui i soggetti bancari e finanziari possono accedere alle procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari di cui al comma 1 del presente articolo e l'indicizzazione dei titoli tossici, come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione, sono definiti con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro degli Interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, da emanare entro trenta giorni dalla data in vigore della presente legge.
  3. Ogni anno il Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli Interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, revisiona con decreto l'indice massimo di leva finanziaria e l'indicizzazione dei titoli tossici di cui al comma precedente.
1. 07. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

ART. 2.
(Portabilità conti correnti).

Subemendamenti all'emendamento 2.1000

  Al comma 6, lettera b), dopo le parole: i bonifici inserire la seguente: ricorrenti.
0. 2. 1000. 6. Boccadutri.
(Approvato)

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 15 con il seguente:
  «Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili e secondo le modalità e i termini definiti dai decreti di cui al comma 18, anche al trasferimento su richiesta del consumatore di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine, senza oneri e spese per il consumatore.»;

   b) sostituire il comma 18 con il seguente:
  «18. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri per la quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 16 nonché le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo. In sede di prima attuazione i decreti di cui al periodo precedente sono emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni del presente articolo sulla trasferibilità dei servizi di pagamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
0. 2. 1000. 7. Boccadutri.
(Approvato)

  Sostituire il comma 16 con il seguente:
  «In caso di mancato rispetto delle modalità di cui ai precedenti commi e dei termini di cui al comma 5, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a indennizzare il consumatore con il pagamento, per ogni giorno di ritardo, di un importo pari al cinque per cento della disponibilità esistente sul conto al momento della richiesta di trasferimento. La misura del risarcimento di cui al precedente comma è raddoppiata per ogni giorno di ritardo successivo al trentesimo giorno. In caso di eventuali perdite finanziarie, compresi le spese e gli interessi, subite dal consumatore in conseguenza del mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento inadempiente è tenuto altresì a indennizzare il cliente della perdita subita. È fatto salvo il diritto del consumatore al risarcimento dell'eventuale maggior danno.».
0. 2. 1000. 1. Pesco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano.

  Al comma 16, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «è tenuto a indennizzare» aggiungere le seguenti: «nel termine di trenta giorni»;
   b) aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di eventuali perdite finanziarie, compresi le spese e gli interessi, subite dal consumatore in conseguenza del mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento inadempiente è tenuto altresì a rimborsare il cliente della perdita subita. È fatto salvo il diritto del consumatore al risarcimento dell'eventuale maggior danno.».
0. 2. 1000. 2. Villarosa, Alberti, Pesco, Cancelleri, Ruocco, Pisano.

  Al comma 16, dopo le parole: «è tenuto a indennizzare» aggiungere le seguenti: «nel termine di trenta giorni.»
0. 2. 1000. 3. Ruocco, Alberti, Pesco, Cancelleri, Villarosa, Pisano.

  Al comma 16, aggiungere in fine il seguente periodo:
  «In caso di eventuali perdite finanziarie, compresi le spese e gli interessi, subite dal consumatore in conseguenza del mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento inadempiente è tenuto altresì a indennizzare il cliente della perdita subita nel termine massimo di trenta giorni.».
0. 2. 1000. 4. Cancelleri, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano.

  Al comma 16, aggiungere in fine il seguente periodo:
  «È fatto salvo il diritto del consumatore al risarcimento dell'eventuale maggior danno.».
0. 2. 1000. 5. Alberti, Pesco, Cancelleri, Villarosa, Ruocco, Pisano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Norme sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento).

  1. Il presente articolo reca la disciplina sulla trasferibilità dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento detenuto da un consumatore presso un prestatore di servizi di pagamento verso un altro prestatore di servizi di pagamento secondo quanto previsto al Capo III della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
  2. Ai fini del presente articolo, per «servizio di trasferimento» si intende il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro delle informazioni su tutti o alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di pagamento di origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine.
  3. I prestatori di servizi di pagamento forniscono il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento.
  4. Il servizio di trasferimento è avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. A tal fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi di pagamento ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento.
  5. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente esegue il servizio di trasferimento entro il termine di 12 giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore. Nel caso in cui il conto abbia due o più titolari, l'autorizzazione è fornita da ciascuno di essi.
  6. Attraverso l'autorizzazione il consumatore:
   a) fornisce al prestatore di servizi di pagamento trasferente e al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza;
   b) identifica specificamente i bonifici in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti;
   c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data è fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasferiti dal prestatore di servizi di pagamento trasferente.

  7. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
  8. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente è responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore. Il consumatore può chiedere al prestatore di servizi di pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce al prestatore di servizi di pagamento ricevente tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul conto di pagamento di destinazione. Con riguardo alla forma dell'autorizzazione si applica l'articolo 117, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
  9. Per l'inosservanza di quanto stabilito ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 144, comma 3-bis, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Si applica il titolo VIII del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
  10. Per il periodo di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente consentono gratuitamente al consumatore l'accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso il medesimo prestatore di servizi di pagamento.
  11. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente e relative all'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti 13 mesi, senza addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di servizi di pagamento ricevente.
  12. Se nell'ambito del servizio di trasferimento il consumatore richiede la chiusura del conto di pagamento di origine, si applica l'articolo 126-septies, commi 1 e 3, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
  13. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente non addebitano spese al consumatore per il servizio di trasferimento.
  14. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori a titolo gratuito informazioni riguardanti il servizio di trasferimento. Il contenuto e le modalità con cui le informazioni sono messe a disposizione del consumatore sono disciplinati ai sensi dei capi I e II-bis del Titolo VI del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
  15. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al trasferimento su richiesta del consumatore di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine.
  16. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento, inadempiente è tenuto a indennizzare il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.
  17. All'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso via internet ai servizi bancari.
  18. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Banca d'Italia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per la quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 16 nonché le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni di cui al comma 17 del presente articolo. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni del presente articolo entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  19. I commi 584 e 585, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.
2. 1000. Le Commissioni.
(Approvato)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Portabilità conti correnti).

  1. Gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento, effettuano il servizio di trasferimento secondo quanto previsto al Capo III della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, e concludono la procedura entro i termini e con le modalità ivi previsti senza oneri e spese a carico del consumatore.
  2. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini di cui al comma 1, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento è tenuto al risarcimento del consumatore secondo quanto disposto dall'articolo 13 della direttiva n. 2014/92/UE.
  3. In caso di richiesta di trasferimento di strumenti finanziari o di ulteriori servizi e strumenti associati al conto, il trasferimento si conclude senza oneri e spese per il consumatore, salvo il caso in cui il servizio trasferito presuppone l'intervento di un soggetto terzo e le relative spese sono state pubblicizzate e riportate in contratto.
  4. All'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari, anche attraverso gli strumenti di accesso via internet ai servizi bancari, rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, dei propri conti correnti offerti ai consumatori, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente».

  5. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono disciplinate, in coerenza con le previsioni della direttiva n. 2014/92/UE e con quanto disposto in tema di pubblicità dall'articolo 116 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e relativa normativa di attuazione, le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo.
  6. All'articolo 120-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono soppresse le parole da: «Il CICR», fino a: «recesso».
2. 5. Pagano.

  Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cliente con la seguente: consumatore;

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire la parola:
cliente con la seguente: consumatore.
   al comma 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: sei mesi.
2. 501. Boccadutri.

  Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cliente con la seguente: consumatore;

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire la parola:
cliente con la seguente: consumatore.
   alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: dei consumatori.
2. 28. Formisano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il conto sia intestato a due o più soggetti, il trasferimento deve essere richiesto o autorizzato da ciascuno dei titolari.
2. 502. Spadoni.

  Al comma 2, dopo la parola: indennizzare aggiungere le seguenti:, salvo il diritto all'eventuale maggior danno,
2. 503. Spessotto.

  Al comma 3, sopprimere le parole: di strumenti finanziari.
2. 43. Formisano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'efficacia delle disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 decorre dal 1o gennaio 2016. La portabilità di cui al presente articolo si svolge secondo procedure di collaborazione interbancaria.
2. 44. Formisano.

  Al comma 4, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso remoto ai servizi bancari con le seguenti: dei propri conti correnti offerti ai consumatori, anche attraverso gli strumenti di accesso via internet ai servizi bancari.
2. 504. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

ART. 3.
(Esercizio del credito a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte della Cassa depositi e prestiti Spa).

  Sopprimerlo.
3. 3. Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a sostegno di operazioni di esportazione relative a forniture di merci, servizi o esecuzione di lavori poste in essere da imprese italiane, ovvero verso imprese estere relativamente a operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto il profilo dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia.
3. 12. Vallascas.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a sostegno di operazioni di esportazione relative a forniture di merci, servizi o esecuzione di lavori poste in essere da imprese italiane.
3. 13. Da Villa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo un canale di accesso privilegiato al credito in favore delle micro, piccole e medie imprese.
3. 18. Allasia, Prataviera, Busin, Caparini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti concessi da SACE SpA non possono essere utilizzati per favorire attività di delocalizzazione della produzione, pena la restituzione alla medesima SACE SpA dei crediti concessi.
3. 15. Allasia, Prataviera, Busin, Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le imprese beneficiarie del credito di cui al comma 1 decadono dal beneficio qualora, entro cinque anni dalla concessione dello stesso, delocalizzino in un Paese non appartenente all'Unione Europea.
3. 20. Fantinati, Ricciatti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La SACE pubblica sul proprio sito istituzionale i beneficiari del credito e i relativi investimenti finanziati.
3. 22. Silvia Giordano.

ART. 4.
(Piccole e medie imprese innovative).

  Al comma 1, lettera e), alinea, sostituire le parole: almeno due con la seguente: uno.
4. 9. Quintarelli, Sottanelli, Bombassei, Falcone, Palmieri, Prataviera.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: della PMI innovativa aggiungere le seguenti:, ovvero che investe in tecnologie per la produzione del bilancio energetico zero.

  Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 25. Prataviera, Allasia, Busin, Caparini.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: della PMI innovativa aggiungere le seguenti:, ovvero che investe nell'ammodernamento software e nello sviluppo informatico interno all'azienda.

  Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 27. Guidesi, Allasia, Prataviera, Busin, Caparini.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: licenze d'uso. aggiungere il seguente periodo: Si intendono altresì come innovative le spese relative ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione di un bene o di un servizio, utilizzando tecnologia abilitante e nuovi metodi di business, di marketing e organizzativi.
* 4. 16. Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: licenze d'uso. aggiungere il seguente periodo: Si intendono altresì come innovative le spese relative ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione di un bene o di un servizio, utilizzando tecnologia abilitante e nuovi metodi di business, di marketing e organizzativi.
* 4. 20. Allasia, Prataviera, Busin, Caparini.

  Al comma 1, lettera e), numero 2, dopo le parole: forza lavoro complessiva, di personale aggiungere le seguenti: che abbia acquisito esperienza e professionalità al servizio di imprese che operano nel settore della ricerca e sviluppo.
4. 37. Allasia, Prataviera, Busin, Caparini.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente numero:

  4) hanno come attività prevalente l'elaborazione di software che consentono l'accrescimento del know how tecnologico per altre imprese, ovvero prodotti con le seguenti licenze open source:
   – BSD 3-Clause «New» or «Revised» license;
   – BSD 2-Clause «Simplified» or «FreeBSD» license;
   – GNU General Public License (GPL);
   – GNU Library or «Lesser» General Public License (LGPL);
   – Apache License 2.0;
   – MIT license;
   – Mozilla Public License 2.0.
4. 501. Mucci, Paglia, Quintarelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Rientrano nella definizione di piccole e medie imprese innovative anche le imprese a conduzione familiare che investono risorse di importo non inferiore a 5.000 euro nel ricambio generazionale dell'attività. In favore delle suddette imprese si applicano i commi 9 e seguenti del presente articolo.

  Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 125. Prataviera, Allasia, Busin, Caparini.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le PMI innovative sono annotate nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 per l'implementazione del fascicolo informatico di impresa di cui all'articolo 9, comma 4, della legge n. 180 del 2011 e all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; l'annotazione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per le PMI innovative: all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera.

  Conseguentemente:
   al comma 3, sostituire le parole:
L'iscrizione con le seguenti: L'annotazione;
   al comma 7, sostituire le parole: dalla sezione speciale del registro delle imprese con le seguenti: dal REA e dal fascicolo informatico di impresa.
* 4. 49. Businarolo, Grillo, De Lorenzis, Liuzzi, Di Vita.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le PMI innovative sono annotate nel REA di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 per l'implementazione del fascicolo informatico di impresa di cui all'articolo 9, comma 4, della legge n. 180 del 2011 e all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; l'annotazione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, per le PMI innovative, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera.

  Conseguentemente:
   al comma 3, sostituire le parole:
L'iscrizione con le seguenti: L'annotazione;
   al comma 7, sostituire le parole: dalla sezione speciale del registro delle imprese con le seguenti: dal REA e dal fascicolo informatico di impresa.
* 4. 50. Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Al comma 4, sopprimere le parole: e il 31 dicembre.
4. 57. Allasia, Prataviera, Busin, Caparini.
(Approvato)

  Al comma 9, dopo le parole: fatto salvo aggiungere le seguenti:, a decorrere dal 1o gennaio 2018,

  Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 503. Prataviera, Allasia, Busin, Caparini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10. 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, definisce le linee guida volte alla promozione dello strumento dell’equity crowdfunding anche per le ristrutturazioni aziendali e per le crisi di aziende in crisi o fallite offrendo la possibilità ai lavoratori dell'azienda di poterla riscattare al fine di valorizzare il capitale umano attraverso l'implementazione di progetti di innovazione di processo o di prodotto, previa valutazione della possibilità di estendere il perimetro applicativo dell’equity crowdfunding anche a tipologie di imprese diverse dalle start-up e dalle «PMI innovative» introdotte dal presente articolo.
4. 502. Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Al comma 10-bis, primo periodo, sostituire le parole: ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 con le seguenti: ovvero per atto pubblico informatico di cui all'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
4. 553. Abrignani.

  Dopo il comma 10-bis aggiungere i seguenti:
  10-ter. Ai soci di start-up innovative non si applica il contributo minimale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
  10-quater. Le imprese di cui al comma 10-ter possono chiedere senza limiti di anni il rimborso dei contributi versati.
4. 88. Del Grosso, Grillo, De Lorenzis, Liuzzi, Di Vita.

  Dopo il comma 10-bis aggiungere i seguenti:
  10-ter. Il Ministero dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definisce uno standard per i requisiti e le procedure per l'accesso ad un bando di finanziamento pubblico da parte di una piccola e media impresa innovativa di cui all'articolo 4 o di una start-up innovativa di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
  10-quater. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce presso il sito istituzionale un portale nel quale sono indicate tutte le informazioni e i documenti necessari per accedere ai bandi di finanziamento pubblici e privati diretti ed indiretti a favore delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 e delle start-up innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre, 2012, n. 179. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 551. Caso, Grillo, De Lorenzis, Liuzzi, Di Vita, Della Valle, Da Villa.

Subemendamento all'emendamento 4. 85

  All'emendamento 4. 85, capoverso 10-ter, secondo periodo, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: del presente comma.
0. 4. 85. 1. Le Commissioni.
(Approvato)

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-ter. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce presso il sito istituzionale un portale nel quale sono indicate tutte le informazioni e i documenti necessari per accedere ai bandi di finanziamento pubblici e privati diretti ed indiretti a favore delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 e delle start-up innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre, 2012, n. 179. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 85. Caso, Grillo, De Lorenzis, Liuzzi, Di Vita, Della Valle, Da Villa.
(Approvato)

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-ter. Gli atti per l'utilizzo di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo e per l'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari sono redatti per atto pubblico, ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli atti di cui al presente comma sono redatti secondo il modello standard tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
4. 552. Nicola Bianchi, Grillo, De Lorenzis, Liuzzi, Di Vita, Della Valle, Da Villa.

  Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) è costituita da non più di sessanta mesi».
4. 100. Ricciatti, Ferrara, Paglia.

Subemendamento all'emendamento 4. 117.

  All'emendamento 4. 117, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
0. 4. 117. 1. Le Commissioni.
(Approvato)

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11.1. È istituito, entro il 30 luglio 2015, presso il Ministero dello sviluppo economico, un portale informatico che raccoglie tutti gli interventi normativi relativi al settore delle SUI-Start-Up Innovative. Il portale-web deve fornire chiare informazioni rispetto alle modalità di accesso ai bandi, ai finanziamenti e a tutte le forme di sostegno offerte al settore dalle strutture governative, indicando anche gli enti di riferimento preposti come interlocutori dei vari utilizzatori. Il portale deve altresì, avere una sezione dedicata ai territori, nella quale siano indicati tutti i riferimenti regionali e locali, con particolare attenzione ad una mappatura dettagliata di incubatori e strutture di sostegno alle start-up stesse.
4. 117. Vitelli, Sottanelli, Bombassei, Falcone.
(Approvato)

  Al comma 11-bis, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) all'articolo 27-bis, comma 1, dopo le parole: «start-up innovative», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti «e PMI innovative».
4. 111. Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

  Al comma 11-bis, aggiungere, in fine la seguente lettera:
   b-bis) dopo l'articolo 27-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 27-ter.

  1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito il modello standard per l'uso di strumenti finanziari partecipativi per le imprese start-up innovative, di cui al comma 1 del presente articolo ai sensi dell'articolo 27».
4. 550. Brugnerotto, Grillo, De Lorenzis, Liuzzi, Di Vita, Della Valle, Da Villa.

  Al comma 11-bis, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) all'articolo 28, dopo le parole: «start-up innovative», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti «e PMI innovative».
4. 557. Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

  Al comma 11-bis, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) all'articolo 30, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  «5-bis. La Consob stabilisce, altresì il valore massimo di 5000 euro per ogni singolo ordine e di 10.000 euro per il totale annuale degli ordini per le persone fisiche nonché di 50.000 euro per ogni singolo ordine e di 100.000 euro per il totale annuale degli ordini per le persone giuridiche.».
4. 555. Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

  Sostituire il comma 11-ter con i seguenti:
  11-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2015, a 16,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2018 e a 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
   a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015, a 13,8 milioni di euro per l'anno 2016, a 8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

  11-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 1000.(Nuova formulazione) Le Commissioni.
(Approvato)

  Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
  12-quater. Le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il primo anno d'inizio attività sono esentate dalla tassa di concessione governativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641. All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 98. Terzoni, Grillo, De Lorenzis, Liuzzi, Di Vita, Della Valle, Da Villa.

  Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
  12-quater. Ai fini della vidimazione obbligatoria dei libri sociali prevista dell'articolo 2461 del codice civile non dovrà essere corrisposto alcun importo a titolo di diritti di segreteria alle competenti camere di commercio per la prima vidimazione dei libri sociali e fino ad un massimo di mille pagine. All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 97. De Rosa, Grillo, De Lorenzis, Liuzzi, Di Vita, Della Valle, Da Villa.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. (Modifiche alla raccolta di capitali di rischio tramite portali on line). – 1. Le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 17 del regolamento Consob di cui alla delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2013, non si applicano quando ricorrano le seguenti condizioni:
   a) gli ordini siano impartiti da investitori-persone fisiche e il relativo controvalore sia inferiore a cinquemila euro per singolo ordine e a diecimila euro considerando gli ordini complessivi annuali;
   b) gli ordini siano impartiti da investitori-persone giuridiche e il relativo controvalore sia inferiore a cinquantamila euro per singolo ordine, e a centomila euro considerando gli ordini complessivi annuali.

  2. Ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale per la raccolta di capitali di rischio da parte delle start-up innovative e PMI innovative, non è prevista la sottoscrizione di strumenti finanziari da parte di investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative previsto all'articolo 25, comma 5, del decreto.
  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Consob adegua il Regolamento di cui al primo comma alle disposizioni di cui al presente articolo.
4. 07. Sorial, Grillo, De Lorenzis, Liuzzi, Di Vita, Della Valle, Da Villa.

ART. 7.
(Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese).

  Sopprimerlo.
7. 1. Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 1, capoverso Art. 15, comma 1, secondo periodo, dopo le parole gruppi di imprese aggiungere le seguenti: fino a 250 dipendenti.
7. 6. Liuzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 15, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: occupazionale con le seguenti: degli attuali livelli occupazionali.
7. 501. Massimiliano Bernini.

  Al comma 1, capoverso Art. 15, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche attraverso con le seguenti: attraverso.
7. 502. Carinelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La Società, nell'ambito delle proprie funzioni disciplinate al comma 2 del presente articolo, può succedere nel rapporto esistente, anche ridefinendone le condizioni e i termini, tra le micro, piccole e medie imprese con le Banche nei casi dell'esercizio da parte delle micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, della sospensione del pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017 ai sensi del comma 246 dell'articolo 1 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, per la quota parte di aumento di interessi derivanti dalla sospensione della quota capitale del mutuo e dei finanziamenti e della conseguente loro dilazione. Conseguentemente, la Società diventa titolare di quote azionarie o del capitale sociale delle micro, piccole e medie imprese percependone gli utili. A tal fine la Società provvede attraverso risorse proprie derivanti dalle attività da essa poste in essere ai sensi del comma 2 del presente articolo e dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, che per favorire l'accesso al credito non bancario è estesa alla Società a fronte di operazioni finanziarie rientranti tra quelle ammissibili alla garanzia del medesimo Fondo sulla base della normativa vigente nazionale e comunitaria.
7. 500. Cariello.

  Al comma 1, capoverso Art. 15, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:, ivi compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria.
7. 503. Cominardi.

  Al comma 1, capoverso Art. 15, comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, incluso il diritto di approvare come separata categoria azionaria ciascun investimento.
7. 14. Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Bombassei, Falcone.

  Al comma 1, capoverso Art. 15, comma 7, primo periodo, dopo le parole: ai diritti dei soggetti che aggiungere le seguenti: si avvalgono o.
7. 272. Prataviera, Allasia, Busin, Caparini.

  Al comma 1, capoverso Art. 15, comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: è comunicato aggiungere le seguenti: per il parere alle competenti Commissioni parlamentari e.
7. 22. Allasia, Prataviera, Busin, Caparini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Inadempimento dell'utilizzatore nei contratti di locazione finanziaria).

  1. Nei contratti di locazione finanziaria la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore non si estende alle prestazioni già eseguite. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente.
  2. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al comma 1, il concedente deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell'utilizzatore.
  3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al leasing operativo senza opzione finale di acquisto.
* 7. 0500. Boccadutri, Marco Di Maio, Carbone.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Inadempimento dell'utilizzatore nei contratti di locazione finanziaria).

  1. Nei contratti di locazione finanziaria la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore non si estende alle prestazioni già eseguite. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente.
  2. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al comma 1, il concedente deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell'utilizzatore.
  3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al leasing operativo senza opzione finale di acquisto.
* 7. 0501. Abrignani.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. – (Garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria). – 1. Al comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche e integrazioni, le parole: «cinquecento milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «cinquecentocinquanta milioni di euro».
  2. Al fine dell'integrazione delle risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato per i debiti contratti da imprese in amministrazione straordinaria, ai sensi del comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 21 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede:
   a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015 mediante utilizzo del fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
   b) quanto a 21 milioni di euro per l'anno 2016 mediante utilizzo del fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 0502. Pelillo.
(Approvato)

ART. 8.
(Ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI).

  Al comma 2, premettere le parole: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
8. 4. Allasia, Prataviera, Busin, Caparini.

  Al comma 2, premettere le parole: Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
8. 4.(Testo modificato nel corso della seduta) Allasia, Prataviera, Busin, Caparini.
(Approvato)

ART. 8-bis.
(Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese).

  Sopprimere il comma 2.
8-bis. 500. Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La garanzia diretta su singola operazione non può essere concessa per un ammontare superiore al 60 per cento dell'operazione».
8-bis. 9. Ricciatti, Ferrara, Paglia.

A.C. 2844-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione del decreto-legge del 24 gennaio 2015, n. 3 si rileva che l'intervento normativo sul riordino delle popolari rientra nell'attuale politica dell'UE di risposta alla crisi al fine di realizzare una profonda revisione dell'architettura della regolamentazione e della supervisione delle banche con provvedimenti atti a scongiurare i rischi per il settore finanziario e ovviare alle carenze preesistenti dei nostri sistemi di regolamentazione e vigilanza;
    lo scopo primario comunque di qualsiasi intervento normativo deve essere teso alla protezione dei consumatori come ribadito dal Comitato Economico e Sociale Europeo (EESC) con il parere 373 del 18.02.2015 in merito alla «Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'operato delle autorità europee di vigilanza (AEV) e del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF)» e alla «Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla finalità e l'organizzazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS)»;
    anche se l'intervento sulle popolari, quindi, rientra nell'alveo della protezione dei consumatori nell'essere finalizzato a fronteggiare uno degli effetti della crisi qual è la contrazione nell'erogazione del credito sarebbe stato opportuno integrare tale intervento per renderlo più vicino alla realtà del credito presente sul nostro territorio in quanto come ha teorizzato l'economista e fondatore della Popolare di Milano, nel 1863 in «La diffusione del credito e le banche popolari», l'obiettivo della banca popolare è quello di offrire credito a quelle fasce di piccole imprese e di famiglie che il linguaggio moderno definirebbe «non bancabili»;
    rispetto ad allora i tempi sono ovviamente cambiati, ma lo spirito è in parte rimasto e la tipologia di azionariato ne è una dimostrazione. Infatti, anche se la reazione in Borsa sarà estremamente positiva si dovrebbe distinguere tra ciò che è bene per gli azionisti (futuri) e ciò che è bene per il territorio (produttori e consumatori) ed avere maggiore fiducia nella capacità del mercato di selezionare le forme organizzative più adatte agli specifici ecosistemi di cui si compone un Paese complesso come l'Italia;
    in tal senso la modifica sostanziale relativa all'introduzione di limiti al voto capitario, consentendo agli atti costitutivi di attribuire ai soci, persone giuridiche, più di un voto stravolge la valenza stessa della tipologia di voto il quale sino ad ora era espressione del radicamento territoriale;
    in altre parole le nuove disposizioni prevedono la necessità di mettere d'accordo una serie di corpi intermedi che esprimono interessi variegati che sono espressione del territorio che rappresentano e della complessità di interessi di cui sono portatori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nell'ambito di una revisione del sistema del credito in via generale, disposizioni normative che tengano conto del nostro sistema in larga parte costituito da un tessuto di micro-imprese di risparmiatori sempre nell'ottica del rispetto degli articoli 41 della Costituzione sulla libertà dell'iniziativa economica e dell'articolo 45 della Costituzione per cui la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
9/2844-A/1Pastorelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del disegno di legge introduce la definizione di piccole e medie imprese innovative. In particolare il comma 1, introduce tale definizione inserendola nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziarie, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiungendo al comma 5- decies, il comma 5-undecies;
    per la definizione di PMI Innovativa il legislatore rinvia alla definizione contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE. Ovvero le imprese che occupano meno di 250 lavoratori, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
    lo stesso comma 1 individua i requisiti necessari per la qualifica di PMI Innovativa. Per quanto riguarda le caratteristiche generali esse vengono indicate nelle lettere a), b), c), e d). Mentre con riguardo all'individuazione del contenuto innovativo è necessaria almeno la presenza di due dei tre requisiti di cui alla lettera e), numeri 1), 2) e 3);
   considerato che:
    l'importanza della definizione di «PMI innovative» alle quali si riconoscono agevolazioni e semplificazioni paragonabili a quelle riconosciute con DL 179/2012 alle Start up innovative, necessita di essere valorizzata maggiormente anche sul piano sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere il concetto di innovazione comprendendo l'innovazione sociale. E, pertanto, a prevedere l'inserimento, se del caso per via normativa, di un ulteriore requisito tra quelli individuati dall'articolo 4, comma 1, lettera e), volto a considerare l'impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di lavoratori diversamente abili con grado di invalidità civile superiore al 45 per cento.
9/2844-A/2Tidei.


   La Camera,
   in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti;
   il decreto in parola prevede, all'articolo 4, l'introduzione della categoria di piccola e media impresa innovativa, ed estende a tali imprese le misure previste a favore delle startup innovative;
   considerato che:
    il provvedimento richiama il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 «Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese» in merito alla nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, coerentemente con quanto individuato nel programma nazionale di riforma 2012, pubblicato in allegato al Documento di Economia e finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti formulati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea;
    il Manuale delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato a favore delle Piccole e Medie imprese definisce l’«intensità dell'aiuto» «l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili», evidenziando come l'intensità di aiuto sia generalmente modulata in funzione del tipo e del grado di raggiungimento di un obiettivo predefinito;
    e tipico è il caso dell'intensità di aiuto crescente in funzione del superamento di soglie predeterminate di parametri occupazionali;
    è necessario promuovere crescita ed occupazione «di qualità» in Piccole e Medie Imprese con alto potenziale di sviluppo e risorse umane, soprattutto giovani, fortemente scolarizzate con un inserimento nel mondo del lavoro almeno «a tutele crescenti»;
    è fondamentale correlare l'intensità alla qualità in termini di tutele per i lavoratori, contrastare la precarietà e redistribuire equamente le tutele dell'impiego rendendo più premiante instaurare rapporti di lavoro più stabili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stabilire un limite di ammissibilità dei costi lordi del personale per soci ed amministratori pari al doppio dei costi del personale sostenuti per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
9/2844-A/3Barbanti.


   La Camera,
   in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti;
   il decreto in parola prevede, all'articolo 4, l'introduzione della categoria di piccola e media impresa innovativa, ed estende a tali imprese le misure previste a favore delle startup innovative;
   considerato che:
    il provvedimento richiama il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 «Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese» in merito alla nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, coerentemente con quanto individuato nel programma nazionale di riforma 2012, pubblicato in allegato al Documento di Economia e finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti formulati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea;
    il Manuale delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato a favore delle Piccole e Medie imprese definisce l’«intensità dell'aiuto» «l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili», evidenziando come l'intensità di aiuto sia generalmente modulata in funzione del tipo e del grado di raggiungimento di un obiettivo predefinito;
    e tipico è il caso dell'intensità di aiuto crescente in funzione del superamento di soglie predeterminate di parametri occupazionali;
    è necessario promuovere crescita ed occupazione «di qualità» in Piccole e Medie Imprese con alto potenziale di sviluppo e risorse umane, soprattutto giovani, fortemente scolarizzate con un inserimento nel mondo del lavoro almeno «a tutele crescenti»;
    è fondamentale correlare l'intensità alla qualità in termini di tutele per i lavoratori, contrastare la precarietà e redistribuire equamente le tutele dell'impiego rendendo più premiante instaurare rapporti di lavoro più stabili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare criteri che rapportino un limite di ammissibilità dei costi lordi del personale per soci ed amministratori con quello dei costi del personale sostenuti per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
9/2844-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Barbanti.


   La Camera,
   premesso che:
    la Sardegna vive una crisi economica e sociale di grandissime proporzioni che manifesta i suoi effetti più evidenti e drammatici nei confronti del settore agricolo e agro-alimentare, ma in generale del mondo rurale;
    la crisi è accentuata dalla mancata soluzione delle conseguenze dei provvedimenti legislativi assunti a suo tempo dalla Regione Sardegna dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea, infatti con la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del febbraio 2006 sono stati dichiarati inammissibili con il mercato comune gli aiuti concessi dalla Regione Sardegna a diversi settori agricoli sotto forma di concorso negli interessi in applicazione della legge regionale n. 44/88;
    gli effetti per il mondo agricolo della sentenza si sono dimostrati drammatici in quanto ha determinato l'esecuzione forzosa in danno delle aziende agricole con la messa all'asta di terreni, case, beni strumentali, capannoni;
    grazie ad una iniziativa condivisa da tutte le forze politiche nella precedente legislatura si approvò una norma che prevedeva la sospensione a termine di tutte le procedure di recupero dei crediti da parte delle Banche con esecuzione forzosa relativa ai suddetti mutui, al fine di consentire ad una commissione di esperti nominati dal Ministro per le politiche Agricole, dal Ministro dell'economia e delle Finanze e dalla Regione Sardegna di individuare le soluzioni per la ristrutturazione dei debiti;
   considerato che:
    che in questi mesi in Sardegna andranno all'asta oltre 700 aziende agricole e le relative abitazioni degli agricoltori in quanto le misure applicate dagli Istituti bancari di recupero dei finanziamenti si sono rivelati insostenibili per le aziende agricole interessate dato anche l'aggravarsi della crisi economica dell'isola;
    che le azioni di sgombero degli agricoltori dalle proprie aziende sta creando gravissime situazioni di tensioni sociali nel territorio sardo,

invita il Governo

a valutare l'opportunità di attivare apposite iniziative tendenti a reintrodurre o prorogare la normativa di sospensione delle azioni di recupero dei finanziamenti avviate dalle Banche con la messa all'asta delle aziende e delle case degli agricoltori e definire in concorso con la Regione Sardegna iniziative tese alla ristrutturazione dei debiti e, al risanamento delle aziende e al rilancio del settore agricolo e agro-alimentare della Sardegna.
9/2844-A/4Marrocu, Cani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, comma 1, lettera e, punto 3) del decreto-legge n. 2844-A «Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti» contempla fra i requisiti per le PMI che aspirino alla qualifica di «innovative», ai fini dell'iscrizione alla relativa sezione speciale del Registro imprese, la «titolarità, anche quali depositarie licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa»;
    in Italia le PMI si limitano spesso a brevettare solo a livello nazionale a causa degli alti costi amministrativi per mantenere un singolo brevetto per 20 anni nei diversi Paesi Europei;
    tale situazione ostacola la competitività delle PMI italiane di carattere innovativo, per la difficoltà di espandere il proprio know-how a livello europeo, per il prevalere dei cosiddetti «colossi» del settore tecnologico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di semplificare le procedure di accesso alle privative industriali, per sostenere la competitività delle PMI innovative del Paese, puntando al brevetto unico europeo quale condizione essenziale per una reale concorrenza e per un recupero di competitività.
9/2844-A/5Scuvera, Quintarelli, Berlinghieri, Basso, Coppola, Bruno Bossio, Ricciatti.


   La Camera,
   premesso che:
    molte imprese che in questi anni hanno beneficiato e stanno beneficiando della cassa integrazione straordinaria spesso vi hanno fatto ricorso a causa di motivi finanziari, per mancata accensione di una linea di credito, per assenza di liquidità, e non per motivi di mercato e/o di produzione; a risentirne maggiormente sono state le imprese che operano al sud su cui maggiormente incidono diseconomie come quella legata al credito;
    questo ha comportato il ridimensionamento del tessuto produttivo tant’è che la Svimez parla apertamente di desertificazione industriale, la perdita di posti di lavoro un incremento del costo degli ammortizzatori sociali;
    la approvazione dell'articolo 7 del presente decreto-legge rappresenta una importante novità per incidere maggiormente a supporto delle imprese con azioni di patrimonializzazione e ristrutturazione attraverso la creazione di una società per azioni;
    è fondamentale che il limite per l'accesso a tale strumento sia al di sotto dei 150 dipendenti in considerazione della significativa presenza nel nostro paese di piccole e medie imprese e che vi sia da parte della nuova società una struttura agile e operativa in grado di poter attivare azioni di salvataggio in tempi rapidi sapendo qual è la velocità che regola il tempo dell'economia e dei mercati;
    tra le imprese attualmente in regime di cassa integrazione vi sono imprese che avrebbero ancora spazi di mercato e opzioni di rilancio;
    diventa indispensabile che Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico svolgano rapidamente d'intesa con le regioni un monitoraggio delle imprese che si trovano in queste condizioni per poter ricadere nell'ambito di azione dell'articolo 7 del decreto-legge,

impegna il Governo

entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, attraverso l'azione dei Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico, d'intesa con le Regioni, e il monitoraggio dei tavoli di crisi industriale a predisporre un elenco di interventi che possono essere ritenuti prioritari, in particolare nel Mezzogiorno, ai sensi del citato articolo 7 e consentire il recupero produttivo di imprese che hanno ancora potenzialità di mercato.
9/2844-A/6Burtone.


   La Camera,
   premesso che:
    molte imprese che in questi anni hanno beneficiato e stanno beneficiando della cassa integrazione straordinaria spesso vi hanno fatto ricorso a causa di motivi finanziari, per mancata accensione di una linea di credito, per assenza di liquidità, e non per motivi di mercato e/o di produzione; A risentirne maggiormente sono state le imprese che operano al sud su cui maggiormente incidono diseconomie come quella legata al credito;
    questo ha comportato il ridimensionamento del tessuto produttivo tant’è che la Svimez parla apertamente di desertificazione industriale, la perdita di posti di lavoro un incremento del costo degli ammortizzatori sociali;
    la approvazione dell'articolo 7 del presente decreto-legge rappresenta una importante novità per incidere maggiormente a supporto delle imprese con azioni di patrimonializzazione e ristrutturazione attraverso la creazione di una società per azioni;
    è fondamentale che il limite per l'accesso a tale strumento sia al di sotto dei 150 dipendenti in considerazione della significativa presenza nel nostro paese di piccole e medie imprese e che vi sia da parte della nuova società una struttura agile e operativa in grado di poter attivare azioni di salvataggio in tempi rapidi sapendo qual è la velocità che regola il tempo dell'economia e dei mercati;
    tra le imprese attualmente in regime di cassa integrazione vi sono imprese che avrebbero ancora spazi di mercato e opzioni di rilancio;
    diventa indispensabile che Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico svolgano rapidamente d'intesa con le regioni un monitoraggio delle imprese che si trovano in queste condizioni per poter ricadere nell'ambito di azione dell'articolo 7 del decreto-legge,

impegna il Governo

a valutare in tempi brevi, attraverso l'azione dei Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico, d'intesa con le Regioni, e il monitoraggio dei tavoli di crisi industriale di predisporre un elenco di interventi che possono essere ritenuti prioritari, in particolare nel Mezzogiorno, ai sensi del citato articolo 7 e consentire il recupero produttivo di imprese che hanno ancora potenzialità di mercato.
9/2844-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Burtone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 del presente decreto-legge prevede la creazione di una società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese;
    si tratta di una importante opportunità per sostenere imprese che spesso si trovano a dover affrontare crisi di liquidità ma non di prodotto;
    negli anni di crisi molte imprese nel Mezzogiorno hanno chiuso proprio a causa delle difficoltà di natura finanziaria anche in relazione ad un costo del denaro praticato dagli istituti di credito;
    le erogazioni di prestiti al sud hanno fatto registrare una contrazione significativa e che il tasso d'interesse medio praticato al sud si è attestato intorno all'8 per cento contro il 6 per cento del centro-nord;
    anche questo differenziale ha inciso nella perdita dei 900 mila posti di lavoro al sud dall'inizio della crisi;
    la previsione di una società di servizio in grado di sostenere le imprese è assolutamente strategica anche per consolidare attività economiche con significativi spazi di mercato,

impegna il Governo

a prevedere con il supporto delle Camere di commercio dei consorzi per lo sviluppo industriale e con il coinvolgimento delle organizzazioni di categoria e sindacali la creazione di un osservatorio sull'applicazione della presente norma al fine di monitorare la sua applicabilità e di velocizzare la capacità di intervento a supporto delle imprese al fine di salvaguardare attività economiche e livelli occupazionali.
9/2844-A/7Famiglietti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 del presente decreto-legge prevede la creazione di una società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese;
    si tratta di una importante opportunità per sostenere imprese che spesso si trovano a dover affrontare crisi di liquidità ma non di prodotto;
    negli anni di crisi molte imprese nel Mezzogiorno hanno chiuso proprio a causa delle difficoltà di natura finanziaria anche in relazione ad un costo del denaro praticato dagli istituti di credito;
    le erogazioni di prestiti al sud hanno fatto registrare una contrazione significativa e che il tasso d'interesse medio praticato al sud si è attestato intorno all'8 per cento contro il 6 per cento del centro-nord;
    anche questo differenziale ha inciso nella perdita dei 900 mila posti di lavoro al sud dall'inizio della crisi;
    la previsione di una società di servizio in grado di sostenere le imprese è assolutamente strategica anche per consolidare attività economiche con significativi spazi di mercato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere con il supporto delle Camere di commercio dei consorzi per lo sviluppo industriale e con il coinvolgimento delle organizzazioni di categoria e sindacali la creazione di un osservatorio sull'applicazione della presente norma al fine di monitorare la sua applicabilità e di velocizzare la capacità di intervento a supporto delle imprese al fine di salvaguardare attività economiche e livelli occupazionali.
9/2844-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Famiglietti.


   La Camera,
   premesso che:
    sempre più spesso i processi di riorganizzazione degli istituti di credito portano a ridimensionare la presenza degli sportelli nell'ambito di comprensori formati da piccoli comuni in particolare nel Mezzogiorno ed in aree svantaggiate;
    si tratta di processi che penalizzano imprese e risparmiatori che si trovano a non avere più un rapporto con un istituto di credito in grado di conoscere l'ambito territoriale e di sostenere l'economia comprensoriale;
    la chiusura degli sportelli inoltre determina esuberi spesso difficilmente ricollocabili e quindi è causa di ulteriori problemi occupazionali e di trasferimenti;
    le stesse organizzazioni sindacali di categoria hanno più volte lanciato l'allarme su questo progressivo ridimensionamento legato a piani industriali che non prestano la dovuta sensibilità al tema della prossimità territoriale degli istituti di credito;
    la riforma oggetto del presente decreto-legge punta alla modernizzazione del nostro sistema bancario valorizzando la vera vocazione delle banche popolari e al tempo stesso introducendo meccanismi di innovazione nel rapporto tra credito, cittadini e imprese,

impegna il Governo

nell'ambito del processo di riforma introdotto dal presente provvedimento ad istituire un tavolo di confronto permanente con l'Abi, le organizzazioni sindacali di categoria nonché con le istituzioni regionali e comunali al fine di assicurare che i processi di riorganizzazione degli istituti di credito prestino la dovuta attenzione ai territori, in particolare nel Mezzogiorno e nelle aree svantaggiate, e assicurino una presenza adeguata di sportelli valorizzando la prossimità ai cittadini e alle imprese nonché salvaguardando i livelli occupazionali.
9/2844-A/8Covello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, che reca un intervento di riforma del settore delle banche popolari. In particolare, per quanto riguarda le grandi banche popolari, quelle cioè il cui attivo è superiore a 8 miliardi di euro, considerando tale limite a livello consolidato nel caso in cui la banca popolare sia capogruppo di un gruppo bancario, il decreto-legge introduce un processo che, nell'ambito di diciotto mesi, porterà le prime 10 grandi banche popolari italiane a trasformarsi in società per azioni, tramite assemblee dei soci che ne delibereranno la trasformazione, in assenza della quale sono previste una serie di sanzioni da attivarsi da parte degli organi di vigilanza, cioè da parte della Banca d'Italia e della Banca centrale europea;
    l'individuazione di un periodo transitorio coerente con le effettive caratteristiche degli adempimenti richiesti ai fini dell'applicazione della disposizione in esame consentirebbe di disporre di un periodo di tempo che possa permettere un congruo vaglio di tutte le possibili soluzioni e la scelta di quella ottimale da intraprendere, considerata la complessità delle operazioni societarie interessate, le correlate esigenze contabili e di informazione del mercato da garantire costantemente ed in maniera integrale, in funzione della rigida tempistica che ne regola e scandisce i numerosi e diversi adempimenti;
    la stessa autorità di vigilanza, nelle disposizioni di vigilanza per gli adeguamenti statutari delle banche popolari (primo aggiornamento alla Circolare 285/2013), ha prefigurato termini differenti, fissando al 30 giugno 2017 il momento conclusivo per il riordino, anche in funzione della complessità degli adempimenti e dei termini previsti dalla legge e dalla disciplina regolamentare per porre in essere eventuali processi di aggregazione,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della disciplina richiamata nelle premesse, al fine di adottare ogni più opportuno strumento e modalità al fine di fare sì che si preveda che ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, gli Istituti interessati possano disporre di un periodo transitorio coerente con quanto riconosciuto in premessa.
9/2844-A/9Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, che reca un intervento di riforma del settore delle banche popolari. In particolare, per quanto riguarda le grandi banche popolari, quelle cioè il cui attivo è superiore a 8 miliardi di euro, considerando tale limite a livello consolidato nel caso in cui la banca popolare sia capogruppo di un gruppo bancario, il decreto-legge introduce un processo che, nell'ambito di diciotto mesi, porterà le prime 10 grandi banche popolari italiane a trasformarsi in società per azioni, tramite assemblee dei soci che ne delibereranno la trasformazione, in assenza della quale sono previste una serie di sanzioni da attivarsi da parte degli organi di vigilanza, cioè da parte della Banca d'Italia e della Banca centrale europea;
    l'individuazione della soglia degli 8 miliardi di euro di attivi, considerando tale limite a livello consolidato nel caso in cui la banca popolare sia capogruppo di un gruppo bancario, ai fini dell'applicazione del complesso normativo in esame risulta essere non coordinata con l'impianto comunitario, posto che l'articolo 6 paragrafo 4 del Regolamento UE n. 1024/2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici e diretti in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, allorché deve prendere in considerazione parametri di carattere quantitativo, adotta la diversa e ben più elevata soglia di 30 miliardi di euro di attivi ai fini della qualificazione delle banche come «significative», non rilevando certamente, in questa sede, gli altri parametri di analoghe caratteristiche previsti ai sensi del citato articolo 6, paragrafo 4, quanto a rapporto tra attività totali e PIL dello Stato in cui la banca in questione sia stabilita, né emergendo filiazioni in altri Stati UE o una significativa attività transfrontaliera – e cioè altri parametri riconosciuti dalla citata normativa UE – per realtà bancarie prevalentemente votate al finanziamento delle attività economiche che risultino stabilmente ed effettivamente legate con il territorio di riferimento;
    tutto rimpianto conseguente delle disposizioni di vigilanza adottate anche da parte dell'autorità nazionale partono proprio da tale considerazione, distinguendo le misure di vigilanza da adottare per le diverse banche in ragione dei diversi livelli di significatività delle medesime, secondo parametri che, pur guardando alla dimensione degli attivi, prendono in considerazione soglie diverse da quelle create con il presente decreto, e invece coerenti con criteri coerenti con quelli che costituiscono parte fondante del meccanismo di vigilanza unico (MVU);
    l'identificazione della soglia di cui al citato Regolamento UE agevola il consolidamento fra le banche popolari non coinvolte dal decreto che, diversamente, potrebbero essere indotte a non percorrere ipotesi di sviluppo e razionalizzazione, ovvero persino a ridurre le erogazioni creditizie in maniera da controllare il livello degli attivi in maniera che questo non determini il superamento della soglia, rinunciando così al conseguimento di dimensioni che, per livello di attivi, dovrebbe essere giudicato più idoneo ad assicurare la massima efficienza (rapporto Liikanen),

impegna il Governo

ad adottare in sede interpretativa ed attuativa ogni misura in grado di coordinare effettivamente la soglia assunta a riferimento per la riforma adottata con il presente decreto con quella assunta in chiave europea come limite per la valutazione di significatività degli istituti bancari ai fini dell'esercizio della vigilanza da parte della BCE, nei termini di cui in premessa, eventualmente anche ricorrendo ad opportuni interventi chiarificativi in un prossimo provvedimento.
9/2844-A/10Occhiuto.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, all'articolo 1 prevede un intervento di riforma delle banche popolari, prevedendo, tra l'altro: a) l'introduzione di limiti dimensionali per l'adozione della forma di banca popolare, con l'obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro; se la banca è capogruppo di un gruppo bancario il limite è determinato a livello consolidato; b) la disciplina delle vicende straordinarie societarie (trasformazioni e fusioni) che si applica alle banche popolari, con lo scopo di introdurre una disciplina uniforme per tutte le banche popolari, sottraendo agli statuti la determinazione delle maggioranze previste per tali vicende societarie; c) l'introduzione della possibilità, per tali istituti, di emettere strumenti finanziari con specifici diritti patrimoniali e di voto; d) l'allentamento dei criteri di maggiore selezione sulla nomina degli organi di governo societario; e) l'introduzione di limiti al voto capitario, consentendo agli atti costitutivi di attribuire ai soci persone giuridiche più di un voto;
    considerato, inoltre, che la finalità dichiarata del provvedimento è quella di delineare strumenti giuridici idonei a rendere particolarmente attraente e pagante l'investimento nel capitale di banche oggi costituite in forma di società cooperativa anche da parte di investitori istituzionali, e che tale assunto si lega al dichiarato scopo di conseguire, in questo modo, una più solida strutturazione della posizione finanziaria delle banche interessate nel contesto competitivo nazionale ed europeo;
    preso atto, tuttavia, che l'intervento dell'articolo 1 del decreto-legge n. 3/2015 si rivolge esclusivamente nei confronti di talune banche costituite in forma di società cooperativa, cioè le banche popolari, e non di altre (costituenti il complesso del credito cooperativo) pur in presenza di condizioni e assunzioni di partenza del tutto analoghe (svolgimento della medesima attività economica, quella bancaria, assumendo la forma cooperativa, dimensioni degli attivi considerati qualificanti, pari a 8 miliardi di euro; se la banca è capogruppo di un gruppo bancario il limite è determinato a livello consolidato; esposizione alla competizione nazionale ed internazionale, eccetera);
    rilevato, anzi, che in taluni casi il decreto-legge in esame impone modifiche dell'assetto di talune società cooperative solo in quanto banche popolari, e invece esclude ogni intervento analogo o corrispondente con riferimento ad altre società cooperative pure quando in possesso di attivi superiori (e di gran lunga superiori) rispetto al limite assunto legislativamente come qualificante (8 miliardi di euro, tenuto conto altresì che il limite è considerato a livello consolidato nel solo caso in cui la banca sia capogruppo di un gruppo bancario);
    considerato che tali elementi rischiano di introdurre rischi di disparità di trattamento nei confronti solo di alcuni operatori economici in conseguenza della forma giuridica adottata per l'esercizio della medesima attività (banca popolare piuttosto che banca di credito cooperativo), anche nei casi in cui si possa assistere al superamento del limite previsto ai sensi del nuovo articolo 29, comma 2-bis TUB (8 miliardi di euro, considerando tale limite a livello consolidato nel caso in cui la banca popolare sia capogruppo di un gruppo bancario);
    ritenuto che, ove mai davvero emergessero le conseguenze rappresentate per le diverse categorie di banche del credito cooperativo potrebbe ingenerarsi il rischio che la riforma ora introdotta rechi con sé una disparità di trattamento nei termini descritti, a sua volta suscettibile di produrre significative implicazioni per i diritti dei soci, sia sotto il profilo patrimoniale (limitazioni al diritto di rimborso in caso di recesso), sia quanto alle altre e significative facoltà che ne compongono la posizione giuridica soggettiva (limitazione per legge dei quorum assembleari, determinazione singolare delle deleghe portabili da ciascun socio, eccetera);
    considerato che nell'interesse del pronto e duraturo sostegno da fornire all'economia reale e allo sviluppo di imprese e famiglie è imprescindibile che il quadro regolatorio risulti sgombro da ogni dubbio o pericolo di disciplina non integralmente conforme alla più evidente legittimità e parità di trattamento, per consentire così che l'attività bancaria, essenziale per il rilancio economico e per il sostegno di famiglie ed imprese, possa apportare il proprio contributo fornendo alimentazione finanziaria alle più solide prospettive di sviluppo in un quadro tranquillizzante, sul piano delle regole date, così da potere effettivamente stimolare la competizione più trasparente nel rispetto dei canoni di sana e prudente gestione,

impegna il Governo

ad adottare ogni intervento applicativo ed interpretativo volto ad evitare ogni dubbio di piena legittimità e parità di trattamento per realtà omogenee della nuova normativa introdotta con il decreto-legge in esame, nei termini di cui in premessa, al fine di garantire comunque sempre una attuazione conforme ai principi costituzionali e che allontani ogni pericolo discriminatorio rispetto ai soggetti interessati.
9/2844-A/11Latronico.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, all'articolo 1 prevede un intervento di riforma delle banche popolari, prevedendo, tra l'altro: a) l'introduzione di limiti dimensionali per l'adozione della forma di banca popolare, con l'obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro; se la banca è capogruppo di un gruppo bancario il limite è determinato a livello consolidato; b) la disciplina delle vicende straordinarie societarie (trasformazioni e fusioni) che si applica alle banche popolari, con lo scopo di introdurre una disciplina uniforme per tutte le banche popolari, sottraendo agli statuti la determinazione delle maggioranze previste per tali vicende societarie; c) l'introduzione della possibilità, per tali istituti, di emettere strumenti finanziari con specifici diritti patrimoniali e di voto; d) l'allentamento dei criteri di maggiore selezione sulla nomina degli organi di governo societario; e) l'introduzione di limiti al voto capitario, consentendo agli atti costitutivi di attribuire ai soci persone giuridiche più di un voto;
    considerato, inoltre, che la finalità dichiarata del provvedimento è quella di delineare strumenti giuridici idonei a rendere particolarmente attraente e pagante l'investimento nel capitale di banche oggi costituite in forma di società cooperativa anche da parte di investitori istituzionali, e che tale assunto si lega al dichiarato scopo di conseguire, in questo modo, una più solida strutturazione della posizione finanziaria delle banche interessate nel contesto competitivo nazionale ed europeo;
    preso atto, tuttavia, che l'intervento dell'articolo 1 del decreto-legge n. 3/2015 si rivolge esclusivamente nei confronti di talune banche costituite in forma di società cooperativa, cioè le banche popolari, e non di altre (costituenti il complesso del credito cooperativo) pur in presenza di condizioni e assunzioni di partenza del tutto analoghe (svolgimento della medesima attività economica, quella bancaria, assumendo la forma cooperativa, dimensioni degli attivi considerati qualificanti, pari a 8 miliardi di euro; se la banca è capogruppo di un gruppo bancario il limite è determinato a livello consolidato; esposizione alla competizione nazionale ed internazionale, eccetera);
    rilevato, anzi, che in taluni casi il decreto-legge in esame impone modifiche dell'assetto di talune società cooperative solo in quanto banche popolari, e invece esclude ogni intervento analogo o corrispondente con riferimento ad altre società cooperative pure quando in possesso di attivi superiori (e di gran lunga superiori) rispetto al limite assunto legislativamente come qualificante (8 miliardi di euro, tenuto conto altresì che il limite è considerato a livello consolidato nel solo caso in cui la banca sia capogruppo di un gruppo bancario);
    considerato che tali elementi rischiano di introdurre rischi di disparità di trattamento nei confronti solo di alcuni operatori economici in conseguenza della forma giuridica adottata per l'esercizio della medesima attività (banca popolare piuttosto che banca di credito cooperativo), anche nei casi in cui si possa assistere al superamento del limite previsto ai sensi del nuovo articolo 29, comma 2-bis TUB (8 miliardi di euro, considerando tale limite a livello consolidato nel caso in cui la banca popolare sia capogruppo di un gruppo bancario);
    ritenuto che, ove mai davvero emergessero le conseguenze rappresentate per le diverse categorie di banche del credito cooperativo potrebbe ingenerarsi il rischio che la riforma ora introdotta rechi con sé una disparità di trattamento nei termini descritti, a sua volta suscettibile di produrre significative implicazioni per i diritti dei soci, sia sotto il profilo patrimoniale (limitazioni al diritto di rimborso in caso di recesso), sia quanto alle altre e significative facoltà che ne compongono la posizione giuridica soggettiva (limitazione per legge dei quorum assembleari, determinazione singolare delle deleghe portabili da ciascun socio, eccetera);
    considerato che nell'interesse del pronto e duraturo sostegno da fornire all'economia reale e allo sviluppo di imprese e famiglie è imprescindibile che il quadro regolatorio risulti sgombro da ogni dubbio o pericolo di disciplina non integralmente conforme alla più evidente legittimità e parità di trattamento, per consentire così che l'attività bancaria, essenziale per il rilancio economico e per il sostegno di famiglie ed imprese, possa apportare il proprio contributo fornendo alimentazione finanziaria alle più solide prospettive di sviluppo in un quadro tranquillizzante, sul piano delle regole date, così da potere effettivamente stimolare la competizione più trasparente nel rispetto dei canoni di sana e prudente gestione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni intervento applicativo ed interpretativo volto ad evitare ogni dubbio di piena legittimità e parità di trattamento per realtà omogenee della nuova normativa introdotta con il decreto-legge in esame, nei termini di cui in premessa, al fine di garantire comunque sempre una attuazione conforme ai principi costituzionali e che allontani ogni pericolo discriminatorio rispetto ai soggetti interessati.
9/2844-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Latronico.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, all'articolo 1 prevede un intervento di riforma delle banche popolari, prevedendo, tra l'altro: a) l'introduzione di limiti dimensionali per l'adozione della forma di banca popolare, con l'obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro; b) la disciplina delle vicende straordinarie societarie (trasformazioni e fusioni) che si applica alle banche popolari, con lo scopo di introdurre una disciplina uniforme per tutte le banche popolari, sottraendo agli statuti la determinazione delle maggioranze previste per tali vicende societarie; c) l'introduzione della possibilità, per tali istituti, di emettere strumenti finanziari con specifici diritti patrimoniali e di voto; d) l'allentamento dei criteri di maggiore selezione sulla nomina degli organi di governo societario; e) l'introduzione di limiti al voto capitario, consentendo agli atti costitutivi di attribuire ai soci persone giuridiche più di un voto;
    l'intervento normativo ha immediatamente suscitato diffuse e radicate perplessità sulla legittimità dello stesso sotto svariati profili, e precisamente si sono rivelati subito fonte di dubbia legittimità del provvedimento i seguenti profili:
     a) la scelta di procedere con decreto-legge non è sembrata coerente con oggettive e inequivocabilmente rappresentate ragioni di straordinaria necessità ed urgenza, fondamento per il ricorso alla decretazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 77 Cost., posto che, tra l'altro, consistenti adeguamenti della disciplina di riferimento sono stati fissati a ben 18 mesi dalla data di entrata in vigore neppure del decreto-legge in esame, ma delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia, pertanto con un orizzonte anche incerto e indeterminato nella fissazione del suo punto di partenza, ma comunque sicuramente ben più compatibile con un intervento normativo non di carattere eccezionale ed emergenziale, come il decreto-legge;
     b) gli enti cooperativi che dispiegano la propria attività nell'ambito bancario sono stati sviliti e persino privati del doveroso riconoscimento giuridico che invece l'articolo 2 Cost. impone nel momento in cui orienta tutta l'attività dell'ordinamento alla tutela delle formazioni sociali in cui si sviluppa la persona umana, delle quali certamente l'esperienza cooperativa è una delle manifestazioni più importanti e qualificanti;
     c) del tutto irragionevole, priva di giustificazioni di sorta e discriminante ai sensi dell'articolo 3 Cost. è la scelta del decreto-legge di limitare la possibilità di esercitare un'attività economica (l'attività bancaria) agli enti cooperativi solo ove non superata una soglia dimensionale, nonostante la lunga esperienza di tanti anni in senso diverso nel nostro ordinamento;
     d) la limitazione sopra indicata appare altresì suscettibile di porsi come vincolo alla libera attività economica privata imponendo l'assunzione di una forma giuridica esclusiva per lo svolgimento di una attività (l'attività bancaria) che invece è stata fino ad ora, e continua ad essere svolta per coloro che abbiano limiti dimensionali inferiori a quello individuato con il decreto-legge, assolutamente compatibile, con il che introducendo significativi elementi di contraddizione con quanto invece consentito dall'articolo 41 e dall'articolo 45 Cost. senza contare l'ulteriore disparità di trattamento che per questa via emerge rispetto a soggetti di caratteristiche e forme giuridiche del tutto corrispondenti per i quali, invece, in altri Paesi UE non esistono limiti soggettivi di questo genere per l'esercizio (o, come in questo, per la prosecuzione dell'esercizio) di una attività economica;
     e) il provvedimento non pare avere adeguatamente preso in considerazione i profili problematici, nell'ottica di quanto impone l'articolo 81 Cost., che emergono rispetto ai risvolti di carattere finanziario derivante dalla sua attuazione, sotto forma dei maggiori oneri fiscali, privi di copertura nel provvedimento, derivanti dallo spostamento auspicato e perseguito dal decreto-legge in esame, da una partecipazione al capitale delle banche popolari prevalentemente di persone fisiche (che scontano una tassazione con aliquota del 26 per cento sui dividendi così percepiti), verso una più significativa partecipazione di persone giuridiche ed investitori istituzionali, considerato il minore livello di prelievo tributario gravante su questi ultimi soggetti. Infatti, in caso di partecipazioni azionarie detenute a titolo di immobilizzazioni finanziarie da parte di persone giuridiche, la tassazione sui dividendi distribuiti prevede l'esenzione dal reddito imponibile del 95 per cento del loro ammontare (articolo 89 TUIR). Ove la partecipazione nella compagine azionaria fosse acquisita da un fondo di investimento o soggetto di analoghe caratteristiche (corrispondente tipicamente alla tipologia di soggetti che la nuova legislazione dichiaratamente intende portare all'interno delle compagini sociali di banche popolari in maniera molto più significativa che in passato attraverso gli interventi di incentivazione previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 3/2015), sui dividendi distribuiti il fondo sarebbe assoggettato ad una tassazione di gran lunga inferiore rispetto a quella gravante sulla persona fisica, in base alla disciplina generale in materia;
    anche i partecipanti al fondo, sebbene persone fisiche, finirebbero per essere assoggettati a conseguenze fiscali meno premianti per l'erario: infatti la tassazione degli utili oggetto di distribuzione da parte del fondo è quantomeno rinviata dal momento della maturazione (corrispondente con la distribuzione dalla banca popolare partecipata al fondo) al momento di realizzazione (successiva distribuzione del rendimento del fondo ai propri partecipanti, secondo le regole e le tempistiche specifiche di ciascun fondo). E quindi sempre con effetti di mancata copertura finanziaria, secondo le regole della finanza pubblica;
    inoltre, tutto l'impianto del provvedimento, in quanto incentrato sull'obbligo di perdita della natura cooperativa per le banche che abbiano degli attivi superiori alla soglia prevista, finisce per incentivare comportamenti degli operatori economici, in possesso di requisiti patrimoniali prossimi alle soglie previste legislativamente, volti a limitare l'attività delle banche interessate per non incorrere nelle conseguenze previste. Il risultato, per effetto della limitazione degli impieghi o delle altre voci di composizione dell'attivo, è quello di deprimere la potenzialità anche reddituale della banca, per preservarne la natura giuridica ed economica a fronte delle incerte conseguenze su assetto proprietario e governance che sarebbero determinate dal nuovo scenario imposto con il decreto-legge. Ma questa limitazione della ordinaria operatività per controllare il non superamento della soglia di attivi, si traduce automaticamente in una corrispondente riduzione della capacità fiscale espressa dalla stessa banca: in altri termini, minori tributi versati a titolo di imposte sui redditi e IRAP, senza contare la riduzione del gettito di imposte indirette connesse alla riduzione degli impieghi;
    non si può non notare, poi, che la riduzione degli impieghi e della operatività delle banche interessate, per contenere il rischio di superamento delle soglie legali che comportano l'obbligo di perdita della natura cooperativa, si traduce in corrispondente riduzione delle fonti di finanziamento dell'economia reale da parte dei soggetti che più e meglio di altri in questa difficile fase di crisi economica hanno sostenuto le esigenze di finanziamento di famiglie ed imprese. Ed è noto che ad una riduzione del finanziamento dell'economia reale, non può che corrispondere una contrazione degli indicatori economici che influenzano la stima dell'andamento delle entrate tributarie, con riduzione del gettito rispetto a quello atteso:
     f) alla perdita della natura giuridica della banca popolare per abbracciare il modello di ordinaria società per azioni consegue, necessariamente, anche la cancellazione delle erogazioni oggi riconosciute in favore dei territori di riferimento, diretta conseguenza del modello mutualistico che contraddistingue le banche popolari. Si rammenta che ad oggi tali importi sono quantificati in un ammontare non inferiore ai 140 milioni di euro per anno. Ed è evidente che venendo meno tali risorse finanziarie, che oggi si traducono in servizi a vantaggio della collettività, per garantire il mantenimento del medesimo livello di servizi erogati sul territorio occorrerà reperire altrove analogo ammontare di risorse, questa volta da parte delle amministrazioni pubbliche preposte alla cura delle relative comunità. Ma, in assenza di qualsiasi prescrizione normativa volta a limitare espressamente il livello di servizi erogati in considerazione delle minori risorse finanziarie che li possono alimentare, il decreto-legge delinea uno squilibrio finanziario privo di adeguata copertura, nell'ottica di quanto previsto dall'articolo 81 Cost. Infatti, il mantenimento dei livelli di erogazioni di servizi a beneficio delle collettività territoriali non viene intaccato, compresso o ridotto in limiti tali a garantire il mantenimento dell'equilibrio finanziario rispetto alle risorse effettivamente a disposizione delle amministrazioni pubbliche. Ma in questo modo si prefigura una surrettizia violazione delle fondamentali regole di tutela della finanza pubblica e del Patto di stabilità interno;
    considerato, inoltre, che la finalità dichiarata del provvedimento è quella di delineare strumenti giuridici idonei a rendere particolarmente attraente e pagante l'investimento nel capitale di banche oggi costituite in forma di società cooperativa anche da parte di investitori istituzionali, e che tale assunto si lega al dichiarato scopo di conseguire, in questo modo, una più solida strutturazione della posizione finanziaria delle banche interessate nel contesto competitivo nazionale ed europeo;
    preso atto, tuttavia, che l'intervento dell'articolo 1 del decreto-legge n. 3/2015 si rivolge esclusivamente nei confronti di talune banche costituite in forma di società cooperativa, cioè le banche popolari, e non di altre (costituenti il complesso del credito cooperativo) pur in presenza di condizioni e assunzioni di partenza del tutto analoghe (svolgimento della medesima attività economica, quella bancaria, assumendo la forma cooperativa, dimensioni degli attivi considerati qualificanti, esposizione alla competizione nazionale ed internazionale, etc.);
    rilevato, anzi, che in taluni casi il decreto-legge in esame impone modifiche dell'assetto di talune società cooperative solo in quanto banche popolari, e invece esclude ogni intervento analogo o corrispondente con riferimento ad altre società cooperative pure quando in possesso di attivi superiori (e di gran lunga superiori) rispetto al limite assunto legislativamente come qualificante (8 miliardi);
    considerato che tali elementi rischiano di introdurre odiose ipotesi discriminatorie in danno solo di alcuni operatori economici, in conseguenza della forma giuridica adottata per l'esercizio della medesima attività (banca popolare piuttosto che banca di credito cooperativo), persino in contraddizione con le conseguenze derivanti dall'imposizione di soglie di dimensionamento dell'attività, se è vero che altri enti cooperativi pur esercenti la medesima attività economica, persino con attivi superiori alla soglia rilevante ai sensi del nuovo articolo 29, commi 2-bis e 2-ter TUB, non sono soggetti agli obblighi e ai divieti introdotti con il presente decreto-legge, e che tale situazione possa determinare nel caso in esame gli estremi di una disparità di trattamento, tenuto conto delle pesanti implicazioni per i diritti dei soci, sia sotto il profilo patrimoniale (limitazioni al diritto di rimborso in caso di recesso), sia quanto alle altre e significative facoltà che ne compongono la posizione giuridica soggettiva (limitazione per legge dei quorum assembleari, determinazione singolare delle deleghe portabili da ciascun socio, etc.);
    rilevato che tali elementi sono emersi nel corso del dibattito parlamentare come puntuali segnalazioni di criticità alle quali era doveroso porre rimedio in sede di legge di conversione del decreto-legge, ma l'andamento dei lavori parlamentari non ha consentito di raccogliere adeguati e puntuali riscontri in tal senso, sebbene sia essenziale per gli operatori economici interessati e i tanti partecipanti al capitale delle banche popolari, non solo quelle attualmente destinatarie degli obblighi di riduzione della operatività o della trasformazione giuridica coatta, ma anche di quelle potenzialmente in grado di incorrere in tale situazione nel futuro, con evidenti rischi di diffusione di dubbi e perplessità suscettibili di minare in radice la prosecuzione di una sana e prudente gestione dell'attività bancaria, proprio in quanto minata da rischi di legittimità della cornice regolatoria adottata;
    considerato che nell'interesse del pronto e duraturo sostegno da fornire all'economia reale e allo sviluppo di imprese e famiglie sono essenziali chiari ed adeguati interventi volti a dirimere ogni perplessità sui punti evidenziati, così da restituire le condizioni imprescindibili perché anche questo settore degli operatori bancari possa continuare a svolgere il proprio ruolo nelle dinamiche economiche e sociali del Paese come per oltre un secolo e mezzo è avvenuto,

impegna il Governo

ad adottare ogni intervento applicativo ed interpretativo volto a chiarire ogni eventuale dubbio di legittimità della normativa introdotta con il decreto-legge in esame, nei termini di cui in premessa, garantendo sempre una attuazione conforme ai principi costituzionali e che allontani ogni pericolo discriminatorio rispetto ai soggetti interessati, anche in considerazione della segnalata differenza di trattamento riservato a banche costituite tutte in forma di società cooperativa solo se qualificate come banche popolari o banche di credito cooperativo, pur in presenza di condizioni per il resto del tutto corrispondenti ai criteri che il Governo assume abbiano condotto all'intervento normativo in esame, nello spirito di una equa e costante parità di trattamento per realtà omogenee.
9/2844-A/12Laffranco.


   La Camera,
   premesso che:
    le spin off di ricerca o start up universitarie sono nuove imprese nate per iniziativa di soggetti impegnati in contesto accademico o istituzionale, finalizzate all'utilizzo industriale dei risultati della ricerca e allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, tramite l'utilizzo delle strutture dipartimentali;
    il fenomeno degli spin-off da ricerca ha assunto una dimensione consistente in Italia a seguito dell'emanazione di specifiche norme le quali hanno autorizzato il personale docente delle università e degli enti pubblici di ricerca (EPR) a partecipare ad iniziative imprenditoriali finalizzate allo sfruttamento commerciale dei risultati dell'attività di ricerca;
    l'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297 autorizza le università e gli EPR ad emanare regolamenti che consentono ai ricercatori e ai professori, in deroga alla normativa vigente, di partecipare al capitale ed alla gestione di società di recente costituzione finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca;
    a seguito di tale normativa nei primi anni del decennio le università si sono dotate di specifici regolamenti per l'autorizzazione degli spin-off universitari, ed in molti casi hanno anche svolto un'attività di promozione e sostegno a tali iniziative;
    si rende necessario promuovere l'imprenditoria giovanile e la ricerca universitaria attraverso lo sviluppo della figura dello spin-off universitario, configurandolo come una start-up innovativa dotata di particolari requisiti e, per questo, destinataria di importanti misure volte ad agevolarne la costituzione, la commercializzazione dei prodotti e l'internazionalizzazione;
    è fondamentale dare una maggiore spinta alla creazione e allo sviluppo di tali imprese, anche attraverso l'individuazione dei requisiti che le qualifichino: al momento dell'avvio, per l'utilizzo industriale o commerciale dei risultati della ricerca e per l'impiego di personale di età inferiore a 35 anni in possesso di laurea o di titolo di dottorato di ricerca o che stanno svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera; una volta avviate, che presentino, dopo un certo lasso di tempo, partecipazioni azionarie qualificate da parte di università, enti di ricerca, centri di ricerca aventi personalità giuridica, ENEA, ASI, società di assicurazione, e altri soggetti da individuare e che risultino titolari, depositari o licenziatari di almeno una privativa industriale relativa a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori, a una nuova varietà vegetale o a un software direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire le imprese frutto di spin-off universitari, seguendo i requisiti riportato in premessa, nella definizione delle start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
9/2844-A/13Bargero.


   La Camera,
   premesso che:
    in tema di diritto di voto nelle società per azioni, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha sostituito il quarto comma dell'articolo 2351 del Codice Civile, introducendo la possibilità di prevedere negli statuti l'emissione di azioni con diritto di voto plurimo, con un massimo di tre voti per ogni azione, anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di determinate condizioni non meramente potestative;
    per le società quotate, nella disciplina contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), il citato decreto n. 91 del 2014 ha inserito l'articolo 127-quinquies, rubricato «Maggiorazione del voto», in forza del quale sono introdotte nel nostro ordinamento le loyalty shares, che attribuiscono un diritto di voto maggiorato a coloro che posseggono azioni della società per un determinato periodo di tempo, e l'articolo 127-sexies, rubricato «Azioni a voto plurimo», che, al comma 1, esclude per le società quotate la possibilità di emettere azioni a voto plurimo, in deroga alla sopracitata disciplina civilistica, e, al comma 2, fa salve le caratteristiche e i diritti delle azioni a voto plurimo già in circolazione anteriormente all'inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato, consentendo comunque di emettere, sebbene con disposizione derogabile dallo statuto, nuove azioni a voto plurimo con le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione soltanto nei casi tassativamente indicati;
    con le citate disposizioni è definitivamente caduto il divieto per le società per azioni, sia quotate sia non quotate, di emettere azioni che attribuiscono più di un diritto di voto (rispettivamente nella forma delle azioni a voto maggiorato e a voto plurimo);
    tuttavia, nelle società quotate è consentito prevedere nello statuto un diritto di voto maggiorato esclusivamente fino ad un massimo di due soli voti e limitatamente agli azionisti di lungo periodo, come stabilito dall'articolo 127-quinquies del TUF che prevede, al comma 1, che gli statuti delle società quotate o in via di quotazione «possono disporre che sia attribuito un diritto di voto maggiorato, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione» nell'elenco degli azionisti con voto maggiorato e, al comma 2, che «gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco»;
    l'equiparazione della disciplina in tema di voto plurimo a quella prevista per le società non quotate costituirebbe un incentivo alla quotazione nei mercati regolamentati, con sostanziali benefici di patrimonializzazione e sviluppo, legati al miglioramento e alla diversificazione delle fonti di finanziamento, alla maggiore visibilità, all'espansione della rete di relazioni aziendali e all'accrescimento dello standing creditizio nei confronti di finanziatori e fornitori, permettendo l'utilizzo di titoli quotati come garanzia presso istituti di credito sulla base del valore riconosciuto dal mercato,

impegna il Governo

a rendere applicabile la normativa civilistica dettata dell'articolo 2351, quarto comma, anche alle società quotate, consentendo alle stesse di prevedere negli statuti l'emissione di azioni con diritto di voto plurimo con le medesime caratteristiche previste per le società non quotate.
9/2844-A/14Gitti.


   La Camera,
   premesso che:
    in tema di diritto di voto nelle società per azioni, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha sostituito il quarto comma dell'articolo 2351 del Codice Civile, introducendo la possibilità di prevedere negli statuti l'emissione di azioni con diritto di voto plurimo, con un massimo di tre voti per ogni azione, anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di determinate condizioni non meramente potestative;
    per le società quotate, nella disciplina contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), il citato decreto n. 91 del 2014 ha inserito l'articolo 127-quinquies, rubricato «Maggiorazione del voto», in forza del quale sono introdotte nel nostro ordinamento le loyalty shares, che attribuiscono un diritto di voto maggiorato a coloro che posseggono azioni della società per un determinato periodo di tempo, e l'articolo 127-sexies, rubricato «Azioni a voto plurimo», che, al comma 1, esclude per le società quotate la possibilità di emettere azioni a voto plurimo, in deroga alla sopracitata disciplina civilistica, e, al comma 2, fa salve le caratteristiche e i diritti delle azioni a voto plurimo già in circolazione anteriormente all'inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato, consentendo comunque di emettere, sebbene con disposizione derogabile dallo statuto, nuove azioni a voto plurimo con le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione soltanto nei casi tassativamente indicati;
    con le citate disposizioni è definitivamente caduto il divieto per le società per azioni, sia quotate sia non quotate, di emettere azioni che attribuiscono più di un diritto di voto (rispettivamente nella forma delle azioni a voto maggiorato e a voto plurimo);
    tuttavia, nelle società quotate è consentito prevedere nello statuto un diritto di voto maggiorato esclusivamente fino ad un massimo di due soli voti e limitatamente agli azionisti di lungo periodo, come stabilito dall'articolo 127-quinquies del TUF che prevede, al comma 1, che gli statuti delle società quotate o in via di quotazione «possono disporre che sia attribuito un diritto di voto maggiorato, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione» nell'elenco degli azionisti con voto maggiorato e, al comma 2, che «gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco»;
    l'equiparazione della disciplina in tema di voto plurimo a quella prevista per le società non quotate costituirebbe un incentivo alla quotazione nei mercati regolamentati, con sostanziali benefici di patrimonializzazione e sviluppo, legati al miglioramento e alla diversificazione delle fonti di finanziamento, alla maggiore visibilità, all'espansione della rete di relazioni aziendali e all'accrescimento dello standing creditizio nei confronti di finanziatori e fornitori, permettendo l'utilizzo di titoli quotati come garanzia presso istituti di credito sulla base del valore riconosciuto dal mercato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rendere applicabile la normativa civilistica dettata dell'articolo 2351, quarto comma, anche alle società quotate, consentendo alle stesse di prevedere negli statuti l'emissione di azioni con diritto di voto plurimo con le medesime caratteristiche previste per le società non quotate.
9/2844-A/14. (Testo modificato nel corso della seduta) Gitti.


   La Camera,
   premesso che:
    è in corso di discussione l'A.C. 2844-A, di «Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti»;
    l'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, prevede che «per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali (L, M e N1), consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica l'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;
    il citato comma 3-bis prevede che «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.»;
   considerato che:
    il cosiddetto retrofit dei veicoli rappresenta un nuovo, promettente mercato, dotato di una vocazione innovativa tanto sul piano tecnologico, quanto su quello ambientale e sociale;
    la creazione di una idonea cornice normativa di tipo tecnico per il retrofit è condizione imprescindibile per lo sviluppo di tale mercato, oggi bloccato malgrado la presenza di numerosi imprenditori disposti a investirvi i propri capitali;
    il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha già provveduto a emanare, in attuazione delle norme di cui in premessa, il decreto 2015/86/1, attualmente al vaglio dell'Unione Europea e relativo alla trasformazione di veicoli circolanti in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica;
    al fine di ampliare ulteriormente il mercato del retrofit, si pone l'opportunità di estendere la disciplina di cui all'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al caso di trasformazione di veicoli in circolazione in veicoli a trazione elettrica ibrida,

impegna il Governo

a provvedere, anche tramite i propri poteri di iniziativa legislativa, all'emanazione di norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinate alla trasformazione di veicoli circolanti in veicoli a trazione elettrica ibrida, nonché delle idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli.
9/2844-A/15Catalano.


   La Camera,
   premesso che:
    uno dei requisiti previsti dal decreto-legge 24 gennaio perché una PMI possa essere riconosciuta come «innovativa» è la «titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a programmi per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa»;
    anche una PMI che usi solo tecnologie non proprietarie ma capace di creare un mix attrattivo deve essere considerata un'impresa «innovativa»: molti imprenditori innovativi usano tecnologie open source non proprietarie, a partire dalle quali generano però innovazione nel processo;
    avere funzione di promozione o coordinamento nello sviluppo di metodologie, processi o artefatti di utilizzo collettivo può significare nel mondo software una donazione di una libreria seguita dalla società in questione, come spesso avviene in contesti come quello molto riconoscibile dell'Apache Foundation;
    nel mondo hardware emblematico in questo senso è il movimento culturale contemporaneo che si sta affermando negli ultimi anni definito degli artigiani digitali o «maker»: tra gli interessi tipici degli artigiani digitali vi sono realizzazioni di tipo ingegneristico, come apparecchiature elettroniche, realizzazioni robotiche, dispositivi per la stampa 3D, e apparecchiature a controllo numerico,

impegna il Governo

ad individuare, nei prossimi provvedimenti legislativi, tutte le misure utili a riconoscere e sostenere le imprese che abbiano come attività prevalente una funzione di promozione o coordinamento nello sviluppo di metodologie, processi o artefatti di utilizzo collettivo.
9/2844-A/16Basso, Marco Meloni, Coppola, Quintarelli, Palmieri, Mucci, Scuvera, Catalano.


   La Camera,
   premesso che:
    uno dei requisiti previsti dal decreto-legge 24 gennaio perché una PMI possa essere riconosciuta come «innovativa» è la «titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a programmi per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa»;
    anche una PMI che usi solo tecnologie non proprietarie ma capace di creare un mix attrattivo deve essere considerata un'impresa «innovativa»: molti imprenditori innovativi usano tecnologie open source non proprietarie, a partire dalle quali generano però innovazione nel processo;
    avere funzione di promozione o coordinamento nello sviluppo di metodologie, processi o artefatti di utilizzo collettivo può significare nel mondo software una donazione di una libreria seguita dalla società in questione, come spesso avviene in contesti come quello molto riconoscibile dell'Apache Foundation;
    nel mondo hardware emblematico in questo senso è il movimento culturale contemporaneo che si sta affermando negli ultimi anni definito degli artigiani digitali o «maker»: tra gli interessi tipici degli artigiani digitali vi sono realizzazioni di tipo ingegneristico, come apparecchiature elettroniche, realizzazioni robotiche, dispositivi per la stampa 3D, e apparecchiature a controllo numerico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare, nei prossimi provvedimenti legislativi, tutte le misure utili a riconoscere e sostenere le imprese che abbiano come attività prevalente una funzione di promozione o coordinamento nello sviluppo di metodologie, processi o artefatti di utilizzo collettivo.
9/2844-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Basso, Marco Meloni, Coppola, Quintarelli, Palmieri, Mucci, Scuvera, Catalano.


   La Camera,
   premesso che:
    la Banca di Trento e Bolzano e la Caritro hanno progressivamente perso ogni connotato locale e la loro entrata nei colossi nazionali, Intesa San Paolo e Unicredit, ha fatto sì che perdessero quella identità tipica dei valori di solidarietà della cultura trentina;
    la connotazione economica e sociale del Trentino, fatta di piccole imprese e di lavoro aspro e caratterizzato da imprevedibili mutazioni stagionali, fa sì che le Casse Rurali o meglio gli Istituti di credito cooperativo siano un baluardo dell'economia locale;
    lo spirito di cooperazione trentina, con il concetto di mutualità, con l'assenza del fine di speculazione privata, con la finalità di creare lavoro, ridurre le disuguaglianze e favorire la coesione sociale promuovendo la democrazia partecipativa, non hanno nulla a che fare con le logiche di governance tipiche delle grandi banche quotate in borsa e proiettate esclusivamente al profitto;
    la Holding del Credito cooperativo e Federcasse sono strumenti operativi per restare agganciati alle realtà nazionali, per confrontarsi e decidere insieme le strategie di gestione di un mercato in crisi, ultimamente però ci sono spinte interne affinché le Casse rurali prescindano dalle asserite specificità delle singole situazioni aziendali;
    la situazione testé premessa rischia di disperdere il patrimonio costruito nei secoli che potrebbe compromettere il rapporto fra casse Rurali e territorio in nome di una presunta unità sindacale nazionale di Federcasse che alla popolazione trentina poco o nulla interessa,

impegna il Governo

a promuovere un'azione legislativa di tutela affinché le Casse Rurali mantengano la loro autonomia e indipendenza senza piegarsi a logiche nazionali ma mantenendo la loro peculiarità legata al territorio.
9/2844-A/17Ottobre.


   La Camera,
   premesso che:
    la Banca di Trento e Bolzano e la Caritro hanno progressivamente perso ogni connotato locale e la loro entrata nei colossi nazionali, Intesa San Paolo e Unicredit, ha fatto sì che perdessero quella identità tipica dei valori di solidarietà della cultura trentina;
    la connotazione economica e sociale del Trentino, fatta di piccole imprese e di lavoro aspro e caratterizzato da imprevedibili mutazioni stagionali, fa sì che le Casse Rurali o meglio gli Istituti di credito cooperativo siano un baluardo dell'economia locale;
    lo spirito di cooperazione trentina, con il concetto di mutualità, con l'assenza del fine di speculazione privata, con la finalità di creare lavoro, ridurre le disuguaglianze e favorire la coesione sociale promuovendo la democrazia partecipativa, non hanno nulla a che fare con le logiche di governance tipiche delle grandi banche quotate in borsa e proiettate esclusivamente al profitto;
    la Holding del Credito cooperativo e Federcasse sono strumenti operativi per restare agganciati alle realtà nazionali, per confrontarsi e decidere insieme le strategie di gestione di un mercato in crisi, ultimamente però ci sono spinte interne affinché le Casse rurali prescindano dalle asserite specificità delle singole situazioni aziendali;
    la situazione testé premessa rischia di disperdere il patrimonio costruito nei secoli che potrebbe compromettere il rapporto fra casse Rurali e territorio in nome di una presunta unità sindacale nazionale di Federcasse che alla popolazione trentina poco o nulla interessa,

impegna il Governo

a promuovere un'azione legislativa di tutela affinché le Casse Rurali avviino un processo di autoriforma mantenendo la loro peculiarità legata al territorio.
9/2844-A/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Ottobre.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 2 del provvedimento, come riformulato prima dalla Commissione e poi con emendamento dei Relatori in Aula, prevede l'anticipazione di quanto previsto dalla direttiva 2014/92/Ue in materia di portabilità dei conti di pagamento senza costi a carico del consumatore, nonché di trasferimento di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli all'altro;
    il comma 9 prevede che l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo renda applicabili le sanzioni del comma 3-bis dell'articolo 144 del Testo unico bancario (TUB), nel quale si stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.160 a euro 64.555, per inosservanza delle clausole contrattuali, oltre un generico riferimento al Titolo VIII del TUB che riguarda le sanzioni applicabili e i procedimenti per applicarle;
    il comma 18, prevede l'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia per stabilire i criteri per la quantificazione degli indennizzi, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e quindi entro luglio 2015;
    il medesimo comma 18 impone ai prestatori di servizi di pagamento di adeguarsi alle disposizioni dell'articolo 2 del decreto n. 3 del 2015, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e quindi entro giugno 2015;
    il termine di tre mesi appare insufficiente alla creazione della piattaforma comune tra i «prestatori di servizi di pagamento» tra i quali sono annoverabili i soggetti della più svariata natura, (oltre le banche anche le Poste), che consenta la trasferibilità di conti correnti e strumenti finanziari nei tempi richiesti dall'articolo 2 (12 giorni lavorativi); sarebbero infatti necessari con meno di sei mesi; si profila pertanto un massiccio contenzioso derivante dall'oggettiva inapplicabilità, in una prima fase, dell'articolo 2 del provvedimento nei tempi fissati dalla legge,

impegna il Governo

fatta salva la gratuità del servizio di trasferimento, in attesa della creazione della piattaforma tra prestatori di servizi di pagamento, volta a consentire la trasferibilità senza costi ed entro 12 giorni lavorativi dei conti di pagamento e degli strumenti finanziari a valutare gli effetti applicativi delle norme citate al fine di adottare con urgenza gli atti necessari per escludere la punibilità per il mancato adeguamento ai tempi di trasferimento, con riferimento alla sanzione prevista dall'articolo 144, comma 3-bis del TUB e all'indennizzo di cui al comma 16 per il periodo strettamente necessario alla creazione della suddetta piattaforma.
9/2844-A/18Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 istituisce una Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia il cui capitale sarà interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali, compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria;
    la Società ha lo scopo di promuovere e realizzare operazioni di ristrutturazione, di sostegno e di riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato;
    ulteriore scopo della Società di servizio è favorire processi di consolidamento industriale ed occupazionale, anche attraverso la predisposizione di piani di sviluppo e di investimento che consentano il raggiungimento delle prospettive industriali e di mercato;
    i soggetti che concorrono alla gestione della Società devono operare in situazione di neutralità, imparzialità, indipendenza e terzietà rispetto agli investitori;
    al fine di facilitare la raccolta delle risorse finanziarie necessarie alcuni investitori possono avvalersi anche della garanzia dello Stato sino all'esaurimento delle risorse disponibili, ossia nel limite di 300 milioni di euro;
    agli azionisti che decidono di non avvalersi della garanzia dello Stato, ai sensi del comma 7 dell'articolo 7, devono essere riconosciuti particolari diritti da definire in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e da riflettere poi nello statuto della Società,

impegna il Governo

a prevedere nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 7 dell'articolo 7, e poi nello Statuto della Società, che tra i diritti riconosciuti agli azionisti che decidono di non avvalersi della garanzia dello Stato siano inclusi adeguati diritti di concorrere alla governance della Società e in particolare il diritto di eleggere, come categoria azionaria separata, o mediante ricorso al voto di lista, un numero di amministratori non inferiore a un terzo dell'organo amministrativo.
9/2844-A/19Vitelli, Mazziotti Di Celso, Sottanelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 istituisce una Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con lo scopo di promuovere e realizzare operazioni di ristrutturazione, di sostegno e di riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con sede in Italia che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato;
    ulteriore scopo della Società è favorire processi di consolidamento industriale ed occupazionale, anche attraverso la predisposizione di piani di sviluppo e di investimento che consentano il raggiungimento delle prospettive industriali e di mercato;
    il capitale della Società di servizio può essere sottoscritto da investitori istituzionali e professionali, compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria;
    per favorire la raccolta presso più tipologie di investitori è prevista anche l'eventuale emissione di azioni di categorie diverse e l'utilizzo di differenti strumenti finanziari;
    sempre al fine di facilitare la raccolta delle risorse finanziarie necessarie alcuni investitori possono avvalersi anche della garanzia dello Stato sino all'esaurimento delle risorse disponibili, ossia nel limite di 300 milioni di euro;
    agli azionisti che decidono di non avvalersi della garanzia dello Stato, ai sensi del comma 7 dell'articolo 7, devono essere riconosciuti particolari diritti da definire in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e da riflettere poi nello statuto della Società,

impegna il Governo

a prevedere nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 7 dell'articolo 7, e poi nello Statuto della Società, che tra i diritti riconosciuti agli azionisti che decidono di non avvalersi della garanzia dello Stato sia incluso il diritto di veto su ciascun investimento effettuato dalla Società.
9/2844-A/20Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Vitelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 istituisce una Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia il cui capitale sarà interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali, compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria;
    la Società ha lo scopo di promuovere e realizzare operazioni di ristrutturazione, di sostegno e di riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato;
    ulteriore scopo della Società di servizio è favorire processi di consolidamento industriale ed occupazionale, anche attraverso la predisposizione di piani di sviluppo e di investimento che consentano il raggiungimento delle prospettive industriali e di mercato;
    appare opportuno che la Società non sia libera di investire in qualunque tipo di società, ma concentri i suoi interventi su società che abbiano, per le loro caratteristiche industriali, economiche o tecnologiche, una particolare rilevanza,

impegna il Governo

a far sì che lo Statuto della società preveda che gli investimenti le imprese o gruppi di imprese oggetto di patrimonializzazione e ristrutturazione debbano essere selezionati sulla base di criteri che abbiano riguardo alla loro rilevanza economica, industriale, innovativa o tecnologica.
9/2844-A/21Sottanelli, Mazziotti Di Celso, Vitelli.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del provvedimento, così come modificato dall'esame nelle Commissioni riunite, conferisce, previa predisposizione di apposite linee guida da trasmettere al MIUR e al MISE, alla Fondazione Istituto italiano di tecnologia la possibilità di costituire o partecipare a startup innovative e altre società anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici strategici previa autorizzazione del MIUR di concerto con il MISE;
    viene specificato, altresì, che nel caso in cui le predette finalità siano realizzate con i contributi pubblici, la Fondazione può destinare alla realizzazione delle stesse, una quota fino ad un massimo del dieci per cento dell'assegnazione annuale previa autorizzazione del MIUR di concerto con il MEF;
    la modifica intervenuta ha corretto una norma potenzialmente dannosa in quanto affidava all'IIT la raccolta dei risultati della ricerca svolta negli enti pubblici e la commercializzazione dei brevetti registrati da soggetti pubblici imponendo agli enti di ricerca le informazioni riguardanti i risultati delle ricerche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di prevedere l'estensione del regime agevolato previsto dal comma 1, di cui alla legge di stabilità 2015 (legge 190 del 2014), alle attività realizzate dalle università e dagli enti di ricerca, anche prevedendo un tetto alle disponibilità di risorse da destinare a tale fine.
9/2844-A/22Gigli.


   La Camera,
   premesso che:
    le piccole e medie imprese italiane, nonostante gli ampi spazi di crescita potenziale legati alla domanda estera di beni e servizi, riscontrano numerose difficoltà di espansione a livello internazionale, sia per la limitata disponibilità di capitali, sia per la scarsità di risorse umane in grado di guidare lo sviluppo oltre i confini nazionali;
    la formazione di figure professionali in grado di guidare processi di internazionalizzazione è fondamentale per rafforzare la capacità di sviluppo ed export delle PMI e per conquistare fette di mercato ad oggi appannaggio quasi esclusivo delle imprese straniere;
    le PMI italiane, a causa della grave crisi economica che ha interessato financo i settori più competitivi, sono state tuttavia obbligate a ridurre sensibilmente i budget destinati alla formazione e all'aggiornamento manageriale, impoverendo e dequalificando il proprio capitale umano;
    in un contesto di gravi difficoltà economiche, risulta necessario offrire alle PMI tutti gli strumenti utili per investire nelle figure professionali di cui sono già dotate e aiutarle a mettere a frutto il proprio capitale umano;
    l'offerta formativa in tale ambito dovrebbe prevedere, pertanto, oltre ai classici percorsi esistenti, anche programmi di formazione manageriale per coloro che già lavorano nelle imprese, consentendo ai partecipanti di non lasciare il posto di lavoro durante il periodo formativo;
    in particolare, occorre stimolare la partecipazione dei manager delle PMI a programmi formativi come gli Executive Master in International Business Administration realizzati – in modalità «blended learning», ossia mediante un mix di attività d'aula residenziali e attività on line – dalle Business School delle università italiane, che offrono adeguata esperienza in questo tipo di programmi,

impegna il Governo

a favorire e finanziare, mediante l'istituzione di uno specifico Fondo, la realizzazione di programmi formativi in modalità «blended learning» specificamente rivolti ai manager delle PMI che guidino i processi di internazionalizzazione delle imprese.
9/2844-A/23Carbone.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo ha motivato la sua decisione di intervento sulle 10 banche popolari più capitalizzate del Paese, imponendo la trasformazione in Società per Azioni e l'eliminazione del voto capitario, con conseguente perdita della natura cooperativistica di tali istituti, dichiarando l'obiettivo di rafforzarle e favorire maggiore erogazione di credito a famiglie e imprese, considerazione che presuppone che le banche popolari siano meno propense a svolgere un ruolo di intermediazione del credito e di sostegno all'economia, soprattutto a livello locale, rispetto alle società per azioni;
    stupisce in tal senso che il Governo, per motivare la validità del provvedimento abbia anche sostenuto che l'operazione comporterà anche benefici verso la clientela, oltre a quelli di più agevole accesso al credito, anche in termini di migliore qualità dei servizi offerti in regime di costi inferiori. Da quanto invece emerge da studi in merito, negli anni passati c’è stato un notevole travaso di clientela retail (quella a minor reddito) dalle banche di maggiori dimensioni, verso quelle con una struttura inferiore, banche popolari comprese, proprio in virtù del radicamento al territorio che contraddistingue queste ultime;
    non c’è dunque alcun legame logico tra la finalità perseguita dal provvedimento di trasformazione delle principali banche popolari italiane in Spa e le esigenze di crescita e di occupazione che esprime, oramai da tempo, il nostro Paese;
    di contro, le condizioni macroeconomiche del Paese richiederebbero di attivare uno sforzo comune ed un necessario circuito virtuoso capaci di coinvolgere tutti i soggetti economici e sociali, ivi compresi quelli che operano nel settore del credito attraverso un modello di banca al servizio dell'economia reale, nell'obiettivo comune di rilanciare gli investimenti e, per questa via, l'occupazione e la crescita. Nel decreto, invece, non vi è traccia alcuna di queste prioritarie finalità;
    è pertanto riduttivo, come fa invece il Governo, voler ricondurre tutte le problematiche del settore del credito alla governance delle banche popolari, che invece reclamerebbero una più ampia riforma del sistema finanziario che contempli la separazione tra la banca commerciale e la banca d'investimento, la regolamentazione della finanza strutturata e dei contratti «derivati», il divieto di detenere incarichi plurimi, il riordino delle autorità di vigilanza, delle fondazioni bancarie e della governance delle banche ed il tetto alle retribuzioni dei manager;
    inoltre in un sistema come quello del credito, in cui l'etica non ha sempre trovato il giusto spazio, sarebbe necessario che istituzioni così importanti per la vita del Paese siano guidate da persone competenti e di alto profilo etico e morale;
    le banche popolari italiane impiegano 81.000 dipendenti, 60.000 dei quali sono attualmente impiegati dalle undici banche popolari destinatarie delle disposizioni del provvedimento. Si tratta di una platea importante e la perdita occupazionale conseguente all'approvazione del decreto, stimabile in un 20 per cento stando alle stime di Assopopolari di coloro che nei processi di fusione ed aggregazione perderanno il posto di lavoro, deve destare preoccupazione,

impegna il Governo

a riferire semestralmente al Parlamento sull'andamento delle prospettive indotte dal decreto, in particolar modo con riferimento all'occupazione ed al mercato del credito.
9/2844-A/24Paglia, Marcon, Melilla.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 2-bis dell'articolo 1 del provvedimento, autorizza gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle Banche popolari, a prevedere, per non oltre 24 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione dello stesso, limiti all'esercizio del diritto di voto che non potrà essere esercitato per un quantitativo di azioni superiore al cinque per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà dello statuto di prevedere limiti più elevati;
    la durata temporale di 24 mesi di operatività del limite del cinque per cento è stata introdotta al fine di garantire al settore una transizione morbida verso il regime privo del cosiddetto «voto capitario». La stessa Banca d'Italia in sede di audizione ha condiviso previsione nella misura in cui la stessa sia volta a facilitare la transizione fra i due regimi, transizione che una volta compiuta, prevede il ripristino della piena proporzionalità tra proprietà e controllo, che poi rappresenta uno dei principali vantaggi della società per azioni;
    la suddetta previsione, che impedirà le scalate per il controllo delle ex-popolari da parte dei grandi gruppi bancari e permetterà alle banche in fase di de-mutualizzazione di mantenere comunque un assetto di controllo di tipo plurale, è già contemplata dagli statuti di alcuni istituti di credito tra i quali Unicredit;
    alcuni vedono nel breve termine temporale dei 24 mesi di vigore del tetto del 5 per cento un modo per imprimere una accelerazione alla trasformazione degli istituti in Spa sfruttando al massimo le clausole difensive, altri, invece, sostengono che la scadenza del termine sollecita eventuali aggregazioni, che nel mondo delle banche popolari sono sempre complesse e di difficile realizzazione;
    si crea in tal modo una discriminazione tra le banche i cui statuti già prevedono un tetto all'esercizio di voto capitario e quelle che invece potranno godere di tale regime per un periodo limitato di tempo di soli 24 mesi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in oggetto al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere i suddetti termini di vigore del tetto del 5 per cento di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del provvedimento al fine di scongiurare la suddetta discrepanza di regime.
9/2844-A/25Melilla, Paglia, Ricciatti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 1, lettera b) del provvedimento, prevede che l'attivo della banca popolare non debba superare gli 8 miliardi di euro;
    il ricorso all'attivo come parametro per definire quali banche devono essere trasformate in società per azioni non è condivisibile perché potrebbe rappresentare un freno all'erogazione di credito per evitare di superare il limite, da parte di quelle banche che si trovino vicine alla suddetta soglia;
    la soglia potrebbe addirittura determinare le stesse banche alla rinuncia a procedere verso fusioni anche quando queste fossero utili o addirittura necessarie;
    sarebbe stato al contrario più condivisibile, rispetto alla definizione di una soglia dimensionale quantitativa predeterminata, il ricorso alla quotazione in borsa e/o all'appartenenza ad un gruppo bancario all'interno del quale vi sono società in forma di società per azioni. Entrambi questi elementi, più della determinazione di una soglia quantitativa riferita all'entità dell'attivo patrimoniale, indicano infatti che la banca ricorre al capitale di rischio e/o allo scopo di lucro e, conseguentemente, deve ritenersi che la banca non possa più avvalersi del regime giuridico delle banche popolari, sottraendosi alle corrette dinamiche di mercato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate nelle premesse al fine di adottare le opportune iniziative volte a superare la suddetta soglia dimensionale al fine di evitare che possa costituire un ostacolo allo sviluppo di quegli istituti che si collocano al di sotto di essa.
9/2844-A/26Marcon, Paglia, Melilla.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, a seguito delle modifiche introdotte in sede referente presso le Commissioni VI (Finanze) e X (Attività Produttive), reca al nuovo articolo 8-bis disposizioni in materia di «Potenziamento del Fondo di garanzia per piccole e medie imprese (PMI)»;
    in particolare, nell'ambito di tale articolo, si dispone che la limitazione del rilascio della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alle operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione opera solo con riferimento alla concessione della garanzia diretta. Inoltre, si rafforzano le procedure di recupero dei finanziamenti per i quali è stata escussa la garanzia del fondo, prevedendosi che il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e per i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione (previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile), fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. Al recupero di tale credito si procede mediante iscrizione a ruolo;
    con il citato articolo 8-bis, inoltre, viene inspiegabilmente soppressa la disposizione di cui all'articolo 1, comma 53, terzo periodo della legge n. 147/2013 secondo la quale con delibera CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) sono emanate specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo di garanzia, anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili;
    eppure, l'indice sintetico del checkup elaborato da Confindustria e 59 studi e ricerche per il Mezzogiorno (centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo) ha evidenziato nel luglio 2014 uno scenario estremamente preoccupante e grave per l'economia del Mezzogiorno, in quanto se esso nel 2013 ha conosciuto il punto più basso, per i primi mesi del 2014 conferma una tendenza negativa in termini di attività delle imprese;
    il saldo tra quelle iscritte e cessate risulta infatti negativo per oltre 14 mila unità e dall'inizio dell'anno 2014. Hanno cessato la propria attività 573 imprese meridionali al giorno, con i fallimenti in crescita del 5,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2013;
    gli effetti depressivi dell'indice sono soprattutto manifestati dal dato degli investimenti pubblici e privati, diminuiti di quasi 28 miliardi tra il 2007 e il 2013: un calo di oltre il 34 per cento, con punte di quasi il 47 per cento nell'industria in senso stretto e del 34 per cento nell'agricoltura e nella pesca, che peraltro sono settori in cui è forte la specificità del Mezzogiorno;
    gli impieghi nel Mezzogiorno fra l'altro sono continuati a scendere (8,4 miliardi di euro in meno rispetto al 2012), mentre i crediti in sofferenza hanno ormai raggiunto i 35 miliardi di euro;
    è ormai assodato che uno dei principali fattori che determina difficoltà operative alle imprese del Mezzogiorno e il conseguente rallentamento della crescita nel Mezzogiorno è rappresentato dallo scarso sviluppo del settore del credito;
    alla ridotta diffusione territoriale delle banche e dei confidi, che da sempre sono motivo di scarsa disponibilità di credito per le imprese, si sono aggiunte le difficoltà generate dalla crisi finanziaria mondiale che hanno accentuato la stretta creditizia nei confronti delle imprese, ed in particolare delle PMI dislocate nelle aree del mezzogiorno,

impegna il Governo

   ad adottare ulteriori specifiche misure per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese ed in particolare delle PMI nel Mezzogiorno;
   a dare seguito agli impegni contenuti nell'ordine del giorno SEL n. 9/2629-AR/67 approvato dalla Camera dei deputati in data 28 ottobre 2014 favorendo in ogni caso l'attività dei Confidi nell'azione di sostegno alle PMI nel Mezzogiorno potenziandone, quindi, l'importante ruolo di cerniera tra imprese e sistema bancario in questa particolare contingenza economica.
9/2844-A/27Ferrara, Ricciatti, Paglia, Zaccagnini, Pannarale, Scotto, Duranti, Placido, Palazzotto, Sannicandro, Matarrelli, Quaranta, Daniele Farina, Nicchi, Piras, Giancarlo Giordano, Marcon, Airaudo, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Kronbichler, Costantino, Franco Bordo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, a seguito delle modifiche introdotte in sede referente presso le Commissioni VI (Finanze) e X (Attività Produttive), reca al nuovo articolo 8-bis disposizioni in materia di «Potenziamento del Fondo di garanzia per piccole e medie imprese (PMI)»;
    in particolare, nell'ambito di tale articolo, si dispone che la limitazione del rilascio della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alle operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione opera solo con riferimento alla concessione della garanzia diretta. Inoltre, si rafforzano le procedure di recupero dei finanziamenti per i quali è stata escussa la garanzia del fondo, prevedendosi che il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e per i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione (previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile), fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. Al recupero di tale credito si procede mediante iscrizione a ruolo;
    con il citato articolo 8-bis, inoltre, viene soppressa la disposizione di cui all'articolo 1, comma 53, terzo periodo della legge n. 147/2013 secondo la quale con delibera CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) sono emanate specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo di garanzia, anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili;
    l'indice sintetico del checkup elaborato da Confindustria e 59 studi e ricerche per il Mezzogiorno (centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo) ha evidenziato nel luglio 2014 uno scenario estremamente preoccupante e grave per l'economia del Mezzogiorno, in quanto se esso nel 2013 ha conosciuto il punto più basso, per i primi mesi del 2014 conferma una tendenza negativa in termini di attività delle imprese;
    il saldo tra quelle iscritte e cessate risulta infatti negativo per oltre 14 mila unità e dall'inizio dell'anno 2014. Hanno cessato la propria attività 573 imprese meridionali al giorno, con i fallimenti in crescita del 5,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2013;
    gli effetti depressivi dell'indice sono soprattutto manifestati dal dato degli investimenti pubblici e privati, diminuiti di quasi 28 miliardi tra il 2007 e il 2013: un calo di oltre il 34 per cento, con punte di quasi il 47 per cento nell'industria in senso stretto e del 34 per cento nell'agricoltura e nella pesca, che peraltro sono settori in cui è forte la specificità del Mezzogiorno;
    gli impieghi nel Mezzogiorno fra l'altro sono continuati a scendere (8,4 miliardi di euro in meno rispetto al 2012), mentre i crediti in sofferenza hanno ormai raggiunto i 35 miliardi di euro;
    è ormai assodato che uno dei principali fattori che determina difficoltà operative alle imprese del Mezzogiorno e il conseguente rallentamento della crescita nel Mezzogiorno è rappresentato dallo scarso sviluppo del settore del credito;
    alla ridotta diffusione territoriale delle banche e dei confidi, che da sempre sono motivo di scarsa disponibilità di credito per le imprese, si sono aggiunte le difficoltà generate dalla crisi finanziaria mondiale che hanno accentuato la stretta creditizia nei confronti delle imprese, ed in particolare delle PMI dislocate nelle aree del mezzogiorno,

impegna il Governo

   a valutare di:
    adottare ulteriori specifiche misure per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese ed in particolare delle PMI nel Mezzogiorno;
    dare seguito agli impegni contenuti nell'ordine del giorno SEL n. 9/2629-AR/67 approvato dalla Camera dei deputati in data 28 ottobre 2014 favorendo in ogni caso l'attività dei Confidi nell'azione di sostegno alle PMI nel Mezzogiorno potenziandone, quindi, l'importante ruolo di cerniera tra imprese e sistema bancario in questa particolare contingenza economica.
9/2844-A/27. (Testo modificato nel corso della seduta) Ferrara, Ricciatti, Paglia, Zaccagnini, Pannarale, Scotto, Duranti, Placido, Palazzotto, Sannicandro, Matarrelli, Quaranta, Daniele Farina, Nicchi, Piras, Giancarlo Giordano, Marcon, Airaudo, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Kronbichler, Costantino, Franco Bordo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è volto a favorire lo sviluppo dell'economia del Paese, promuovendo una maggiore patrimonializzazione delle imprese italiane ed il concorso delle piccole e medie imprese nei processi di innovazione del sistema produttivo, incoraggiando altresì l'incremento degli investimenti, l'attrazione dei capitali e degli investitori istituzionali esteri;
    lo sviluppo di nuova impresa innovativa è da tempo uno degli elementi fondanti di una politica industriale rivolta al futuro;
    il tema dello sviluppo del Venture Capital, inteso come motore per lo sviluppo di attività imprenditoriali innovative, è quindi cruciale per determinare il futuro di tutte quelle persone che vogliano scommettere su se stessi, mettendosi alla prova creando nuove imprese, quindi occupazione e sviluppo economico;
    negli Stati Uniti, il paese in cui il Venture Capital è più diffuso, le venture backed companies producono una ricchezza pari al 21 per cento del PIL e danno lavoro all'11 per cento degli occupati nel settore privato. Secondo uno studio della Kauffman Foundation, in media le aziende ad alta crescita, il top 1 per cento del campione statunitense, hanno creato il 40 per cento dei nuovi posti di lavoro;
    anche in Europa, secondo la European Venture Capital Association, dal 1997 al 2004 le aziende supportate dal venture capital hanno avuto una crescita composita degli occupati pari al 2,4 per cento annuo contro lo 0,7 per cento delle altre aziende;
    in Italia l'andamento dell'investimento in venture capital ha mostrato un andamento storico parzialmente allineato al ciclo globale specifico del settore, il valore finale si attesta sui 100 milioni di euro all'anno, comparativamente minore rispetto al valore assoluto di altri paesi Europei;
    tutte le principali aziende tecnologiche innovative che occupano migliaia di persone ed i cui prodotti sono utilizzati da milioni di persone: Google, Apple, Facebook, Amazon, Salesforce, Baidu, EBay, Intel, HP, Cisco, sono tutte state finanziate da Venture Capital,

impegna il Governo

a valutare ogni utile potenziamento anche attraverso eventuali interventi normativi dell'iniziativa del fondo di fondi di venture capital gestito da Fondo Italiano d'investimento SGR, e ciò allo scopo di rafforzare l'attività di ricerca di capitali necessari al sostegno del lancio di idee imprenditoriali innovative e tecnologicamente avanzate, accelerando così la crescita nel nostro Paese, del volume complessivo di investimenti in settori innovativi.
9/2844-A/28Ricciatti, Ferrara, Paglia, Scotto, Marcon, Melilla.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede che, al fine di rafforzare le attività di supporto all'export e all'internazionalizzazione dell'economia italiana, SACE SpA è autorizzata a svolgere il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto. Tale attività è svolta previa autorizzazione della Banca d'Italia e nel rispetto delle normative internazionali, europee e nazionali in materia. In conformità a tali normative SACE SpA definisce le modalità operative più idonee relativamente a quanto previsto nel presente articolo;
    in sede di discussione nelle Commissioni riunite (VI e X) ed anche in Aula del provvedimento in esame è stato presentato un emendamento dello scrivente che disponeva «le imprese beneficiare del credito di cui all'articolo 3 decadano dal beneficio qualora, entro 5 anni dalla concessione dello stesso, delocalizzino in un Paese non appartenente all'Unione europea»;
    bisogna evitare che imprese trasferiscano la propria attività produttiva in paesi esteri, beneficiando di soldi pubblici;
    internazionalizzare significa affrontare il mercato globale, cercare sbocchi alla propria creatività, non andare a produrre all'estero, sfruttando i costi più bassi, per poi continuare a vendere in Italia. Questo non è creare valore, ma togliere ricchezza alla propria terra d'origine,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di evitare che le imprese beneficiare del credito di cui all'articolo 3 decadano dal beneficio qualora, entro 5 anni dalla concessione dello stesso, delocalizzino in un paese non appartenente all'Unione europea.
9/2844-A/29Fantinati.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, introduce la definizione di «PMI Innovativa», estendendo a tale tipologia di impresa alcuni benefici finora riservati alle start-up innovative. Per accedere a tali benefici le PMI innovative devono possedere specifici requisiti ed in particolare almeno due dei seguenti; un certo volume di spesa in ricerca e sviluppo, e adesso anche in innovazione, l'impiego di personale altamente qualificato e la titolarità di almeno una privativa industriale;
    i requisiti di accesso risultano troppo vincolanti per le imprese innovative, che oltretutto sono sottoposte ad eccessivi oneri burocratici;
    sarebbe opportuno adottare misure che agevolino le imprese nell'esercizio della loro attività innovativa,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di adottare con opportuni ulteriori provvedimenti misure che permettano una semplificazione dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle pmi innovative richiedendo in particolare il rispetto di un unico requisito tra quelli previsti dalla norma.
9/2844-A/30Prataviera.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, introduce la definizione di «PMI Innovativa», estendendo a tale tipologia di impresa alcuni benefici finora riservati alle start-up innovative. Per accedere a tali benefici le PMI innovative devono possedere specifici requisiti ed in particolare almeno due dei seguenti; un certo volume di spesa in ricerca e sviluppo, e adesso anche in innovazione, l'impiego di personale altamente qualificato e la titolarità di almeno una privativa industriale;
    sarebbe opportuno adottare misure che agevolino le imprese nell'esercizio della loro attività innovativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ulteriori implementazioni della disciplina in materia di PMI innovative a partire dal monitoraggio dell'impianto dei requisiti attualmente richiesti.
9/2844-A/30. (Testo modificato nel corso della seduta) Prataviera.


   La Camera,
   premesso che:
    fin dalla loro nascita le banche popolari hanno svolto un insostituibile ruolo di sostegno alle famiglie e alle imprese, specie le PMI, con evidenti ricadute positive in termini di utilità sociale per il territorio;
    la funzione sociale di queste banche, che ha permesso loro di diventare degli insostituibili strumenti di sviluppo economico e sociale per il territorio locale, si è esplicitata inconfutabilmente in questi ultimi anni in cui il nostro Paese ha attraversato, e sta ancora attraversando, una gravosa congiuntura economica;
    la crisi ha colpito sopratutto le famiglie e le PMI, le quali, in difficoltà di liquidità, hanno trovato aiuto e riferimento quasi esclusivamente in questi istituti di credito, mentre il Governo smantellava il welfare e ha continuato ad infliggere ai cittadini draconiane misure di austerity. Le popolari, invece, nel solo periodo 2008-2014, hanno erogato finanziamenti alle PMI per un ammontare pari a 250 miliardi di euro;
    così le banche popolari, ogni anno, hanno destinato ad interventi sociali 140 milioni di euro, per un totale di 1 miliardo di euro durante tutto il periodo della crisi;
    l'obbligo di trasformazione in spa per le banche popolari che superano un attivo di 8 miliardi, oltre a suonare come un disincentivo per questi istituti che, invece di essere premiati per la buona gestione, vengono obbligati a cambiare forma giuridica con il pericolo di far entrare nella gestione investitori stranieri senza scrupoli il cui unico fine è il profitto senza alcun riguardo per il territorio, le famiglie o le nostre PMI,

impegna il Governo

ad adottare tutti gli interventi normativi necessari affinché, nonostante sotto diversa forma giuridica, le banche popolari non siano completamente snaturate del loro carattere di utilità sociale e che continuino, non soltanto a destinare una parte degli utili netti ad interventi a finalità sociale, ma anche a favorire l'accesso al credito per le famiglie e le PMI, così come è stato fino ad oggi.
9/2844-A/31Guidesi, Busin, Allasia, Prataviera.


   La Camera,
   premesso che:
    le banche popolari interessate dal decreto-legge in questione sono complessivamente dieci, che rappresentano oltre il 90 per cento del totale attivo del settore delle banche popolari. La riforma in oggetto investe dunque praticamente l'intero comparto, adottando quale criterio di riferimento le dimensioni delle banche interessate;
    uno dei motivi adotti dal governo per l'introduzione dell'obbligo di trasformazione in spa si riferisce alla la presunta instabilità patrimoniale delle popolari, corredata dall'accusa di capitalismo di relazione;
    in realtà tutte le banche popolari hanno risposto positivamente agli ultimi Stress test operati a livello europeo dimostrando addirittura delle eccedenze patrimoniali con punte fino a 1.750 milioni di euro e hanno vantato, negli ultimi tre anni, aumenti di capitale di oltre 9 milioni, tutti provenienti da soggetti privati;
    le accuse di capitalismo di relazione imputate alle popolari, attraverso cui si sarebbero fatti dei favoritismi nell'erogazione dei prestiti, possono essere mosse anche ad altri istituti di credito organizzati in SPA. Erano banche spa quelle che hanno elargito finanziamenti in presenza di conclamati conflitti di interesse, tanto che si può senza dubbio affermare che il capitalismo di relazione sia un male che affligge l'intero Paese, e non possa certo essere attribuito ad una particolare forma societaria;
    le dubbie argomentazioni circa le possibili opacità relazionali tra soci e amministratori, derivanti da uno scarso ricambio dei soggetti apicali – suscettibili di poter portare a scelte dirigenziali non finalizzate all'utilità della generalità degli stakeholders, ma piuttosto a vantaggi personalistici – viene presto smentita dalle stime degli ultimi anni che vedono un ricambio della governance delle banche popolari pari al 90 per cento;
    non si comprende perché il Governo sostenga la necessità di uniformare il nostro sistema bancario al nuovo quadro normativo europeo, attraverso una legge che imponga una forma giuridica oltre una soglia arbitrariamente fissata. In tutta Europa, tra cui anche in Francia e in Germania, che ha difeso il suo sistema di banche popolari con situazioni patrimoniali molto peggiori delle nostre, esistono modelli di banche a voto capitario il cui attivo va ben oltre la soglia degli 8 miliardi e in nessuno di questi Paesi si è proceduto in maniera coatta ad imporre una determinata forma societaria,

impegna il Governo

a porre in essere le necessarie misure al fine di tutelare le legittime aspettative delle quote degli azionisti e di chi ha affidato i propri risparmi alle banche popolari che hanno scelto di investire in istituti di credito che ora verranno coattivamente obbligati a modificare la propria forma giuridica e le relative forme organizzative e gestionali, con il concreto rischio di ritrovarsi in situazioni giuridiche e patrimoniali completamente differenti rispetto a quelle originarie, indipendentemente dalla loro volontà.

9/2844-A/32Busin, Allasia, Prataviera.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, attribuisce a Cassa Depositi e Prestiti la competenza a svolgere l'attività creditizia che può essere esercitata sia direttamente dalla medesima Cassa Depositi e Prestiti, sia tramite SACE o una diversa società controllata, in quest'ultimo caso previa autorizzazione della Banca d'Italia;
    vi è il rischio che possano essere finanziate operazioni di delocalizzazione della produzione che alimentino l'ondata di deindustrializzazione che sta attraversando il nostro Paese,

impegna il Governo

ad intraprendere specifiche iniziative di sostegno del tessuto industriale del Paese interessato dai processi di delocalizzazione.
9/2844-A/33Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, attribuisce a Cassa Depositi e Prestiti la competenza a svolgere l'attività creditizia che può essere esercitata sia direttamente dalla medesima Cassa Depositi e Prestiti, sia tramite SACE o una diversa società controllata, in quest'ultimo caso previa autorizzazione della Banca d'Italia;
    la misura è principalmente indirizzata al sostegno di imprese di più grandi dimensioni in contraddizione con la struttura produttiva del Paese prevalentemente caratterizzata dalla presenza di imprese di più piccole dimensioni;
    nel settore delle esportazioni operano migliaia di piccole e piccolissime imprese che, proprio per la loro struttura, hanno difficoltà ad accedere ai mercati internazionali;
    le Pmi rivestono un ruolo economico fondamentale. In Italia operano circa 4,4 milioni di imprese con meno di 250 addetti nel settore industriale e in quello dei servizi. Il valore aggiunto prodotto da queste imprese ammonta ad oltre 500 miliardi di euro, pari a circa il 70 per cento del totale; le stesse sono un importate bacino di occupazione,

impegna il Governo

ad adottare iniziative maggiormente compatibili con la struttura del tessuto imprenditoriale del Paese creando le condizioni per favorire un più facile accesso al credito per le piccole e piccolissime imprese che operano nel mercato delle esportazioni.
9/2844-A/34Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del provvedimento in esame introduce la definizione di piccole e medie imprese innovative. Sono imprese che potranno accedere ad alcune semplificazioni ed agevolazioni;
    la disposizione estende la disciplina riguardante le start-up innovative alla nuova categoria delle piccole e medie imprese innovative;
    si rileva che il comma 56 della legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge stabilità 2014) istituisce nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015 destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (ATI), o Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo software e hardware e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive;
    nel decreto-legge in esame sarebbe stato opportuno inserire una disposizione che aumentava la dotazione del Fondo suddetto perché rinnovazione delle tecnologie digitali sta modificando profondamente l'organizzazione, i modelli di business e di gestione della produzione manifatturiera: favorendo la crescita dell'innovazione, della produttività e della capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dell'artigianato italiano;
    le tecnologie di digital fabrication, additive manufacturing, fast prototyping» cambiano profondamente il volto della «fabbrica» come si è tradizionalmente intesa; nuovi soggetti quali i fab lab o i centri servizi entrano nell'ecosistema della produzione. Questo cambiamento per costruire la «fabbrica digitale» è una sfida di rilevanza fondamentale per le imprese manifatturiere dell'Italia, secondo paese manifatturiero d'Europa dopo la Germania, ma primo in numerosi comparti anche a livello mondiale e grande esportatore di prodotti di qualità,

impegna il Governo

ad individuare ulteriori risorse per incrementare il Fondo di cui al comma 56 della legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge stabilità 2014).
9/2844-A/35Crippa.


   La Camera,
   premesso che:
    alla luce dell'esame del disegno di legge n. 2844,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a regolamentare il contratto di locazione finanziaria prevedendo la definizione resa dalla Banca d'Italia e un'efficace tutela reciproca dei contraenti (concedente e utilizzatore) allineando la fattispecie della risoluzione a quella prevista dalla legge fallimentare.
9/2844-A/36Boccadutri.


   La Camera,
   premesso che:
    alla luce dell'esame del disegno di legge n. 2844,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a regolamentare il contratto di locazione finanziaria prevedendo la definizione resa dalla Banca d'Italia e un'efficace tutela reciproca dei contraenti (concedente e utilizzatore) allineando la fattispecie della risoluzione a quella prevista dalla legge fallimentare.
9/2844-A/36. (Testo modificato nel corso della seduta) Boccadutri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, introduce la definizione di «PMI innovativa», estendendo a tale tipologia di impresa alcuni benefici finora riservati alle start-up innovative; per accedere a tali benefici le PMI innovative devono possedere specifici requisiti che non si giudicano esaustivi;
    gli stessi non tengono conto del fatto che la professionalità si acquisisce anche attraverso la capacità e l'esperienza maturate al servizio di aziende innovative e non soltanto attraverso titoli di studio;
    l'esperienza maturata al servizio di aziende innovative dovrebbe anch'essa costituire un requisito per la classificazione di tali imprese,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare le opportune iniziative che ricomprendano tra i requisiti necessari per la classificazione di impresa innovativa anche quelli della professionalità e dell'esperienza maturate al servizio di aziende che operano nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.
9/2844-A/37Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, introduce la definizione di «PMI innovativa», estendendo a tale tipologia di impresa alcuni benefici finora riservati alle start-up innovative; per accedere a tali benefici le PMI innovative devono possedere specifici requisiti che non si giudicano esaustivi;
    gli stessi non tengono conto del fatto che la professionalità si acquisisce anche attraverso la capacità e l'esperienza maturate al servizio di aziende innovative e non soltanto attraverso titoli di studio;
    l'esperienza maturata al servizio di aziende innovative dovrebbe anch'essa costituire un requisito per la classificazione di tali imprese,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative che ricomprendano tra i requisiti necessari per la classificazione di impresa innovativa anche quelli della professionalità e dell'esperienza maturate al servizio di aziende che operano nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.
9/2844-A/37. (Testo modificato nel corso della seduta) Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge n. 2844-A recante disposizioni urgenti per il sistema bancario si indica come requisito per essere PMI innovativa la titolarità dei diritti ad un programma per elaborazione. Ravvisata l'importanza della progettazione open source e della condivisione della conoscenza,

impegna il Governo

ad adottare nei prossimi provvedimenti legislativi, misure che valorizzino e sostengano le imprese che sviluppano tecnologie e software che accrescano il know how della collettività mediante la condivisione della tecnica e della conoscenza.
9/2844-A/38Mucci, Barbanti, Segoni, Prodani, Artini, Rostellato, Bechis, Turco, Rizzetto, Baldassarre.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge n. 2844-A recante disposizioni urgenti per il sistema bancario si indica come requisito per essere PMI innovativa la titolarità dei diritti ad un programma per elaboratore. Ravvisata l'importanza della progettazione open source e della condivisione della conoscenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare nei prossimi provvedimenti legislativi, misure che valorizzino e sostengano le imprese che sviluppano tecnologie e software che accrescano il know how della collettività mediante la condivisione della tecnica e della conoscenza.
9/2844-A/38. (Testo modificato nel corso della seduta) Mucci, Barbanti, Segoni, Prodani, Artini, Rostellato, Bechis, Turco, Rizzetto, Baldassarre.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Misure di sostegno alla ricerca farmaceutica nel campo delle malattie rare – 3-01346

   BINETTI e DORINA BIANCHI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   il Ministro interrogato ha recentemente annunciato che nella prima settimana di febbraio 2015 dovrebbe finalmente realizzarsi l'ampliamento dei livelli essenziali di assistenza e l'inserimento in elenco di oltre 110 malattie rare;
   anche i colossi farmaceutici si stanno attualmente interessando con rinnovato impegno di malattie rare, confinate finora ai margini della ricerca per le scarsa redditività commerciale dei farmaci orfani;
   questo avviene spesso attraverso l'acquisizione di piccole aziende che si dedicano intensivamente alla ricerca di singoli farmaci specifici per singole patologie, oppure attraverso l'acquisizione di aziende biotech per lo sviluppo della diagnostica molecolare, che costituisce un importante punto di riferimento per la personalizzazione delle cure: recentemente, una grande multinazionale ha acquisito un'azienda biotecnologica francese, impegnata nella ricerca sperimentale di molecole per l'atrofia muscolare spinale, una malattia rara, altamente disabilitante nelle funzioni motorie e che ha un grande impatto sociale sulle famiglie;
   occuparsi di farmaci orfani non può essere un evento isolato né casuale, bensì deve prevedere una strategia che coinvolga tutta l'industria farmaceutica che si impegni maggiormente a promuovere farmaci per la cura delle malattie rare e rispondere alle esigenze di malattie di grande impatto sociale, dove c’è ancora un estremo bisogno di ricerca e innovazione, per poter soddisfare le gravi necessità di pazienti affetti da malattie dove una cura ancora non c’è;
   i farmaci innovativi e il comparto diagnostico rappresentano anche settori che contribuiscono in modo significativo alla crescita del volume di affari delle grandi case farmaceutiche, come, ad esempio, la Roche, che nel 2014 ha registrato vendite per 47.462 milioni di franchi svizzeri, pari a circa 50 miliardi di euro, contro i 46.780 milioni del 2013. I farmaci hanno contribuito a creare questo volume di affari per una quota di 36.696 milioni di franchi, mentre la divisione diagnostica si è attestata su circa 11.000 milioni di franchi, con un incremento del 3 per cento per la diagnostica e dell'1 per cento per la farmaceutica;
   in Italia, invece, si è registrato un dato in controtendenza con una flessione complessiva della spesa e del consumo dei farmaci a causa degli effetti del meccanismo di ripiano dello sfondamento della spesa farmaceutica ospedaliera, imposto dal Governo: il payback ospedaliero colpisce, soprattutto, le aziende che investono maggiormente in innovazione;
   ma ciò nonostante l'Italia conserva una forte capacità innovativa in ambito farmacologico che si sviluppa, soprattutto, nella migrazione all'estero dei giovani ricercatori e nell'estrema difficoltà a favorire il ritorno in Italia dei ricercatori senior più esperti anche nella fase di management della ricerca;
   la ricerca farmacologica rappresenta un nodo cruciale che intercetta l'impegno di più ministeri: dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al Ministero della salute, dallo Ministero dello sviluppo economico al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Senza dimenticare il decisivo Ministero dell'economia e delle finanze; il futuro della ricerca farmacologica riguarda l'immunoterapia, che rende possibile disporre di cure altamente personalizzate, come è necessario, soprattutto, nel caso di malattie rare; è ormai consolidata l'ipotesi che il farmaco non debba più colpire in modo sistemico, ma in modo mirato, per cui occorre personalizzare anche l'approccio diagnostico con sistemi di analisi molecolare, completamente automatizzati, sempre più integrati e connessi fra loro, per aumentare appropriatezza ed efficienza;
   risultati e obiettivi strategici confermano la primaria importanza della ricerca nel settore farmacologico che contribuisce in modo significativo a fare da motore trainante dell'economia anche attraverso la creazione di posti di lavoro altamente qualificati, in grado di attrarre giovani ricercatori brillanti e creativi –:
    in che modo il Ministero della salute intenda intervenire a sostegno della ricerca nel campo delle malattie rare, per individuare percorsi terapeutici innovativi e personalizzati, in modo da favorire l'appropriatezza nella somministrazione dei farmaci e la riduzione del disagio sociale, con i conseguenti costi che queste patologie generano, condizionando pesantemente la qualità di vita delle persone malate e delle loro famiglie. (3-01346)


Iniziative per l'istituzione di punti di ispezione frontaliera in Sardegna relativi alle merci e ai prodotti importati, anche in rapporto al piano straordinario per l'eradicazione della peste suina africana approvato dalla Commissione europea – 3-01347

   CAPELLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   il 23 luglio 2014 la Commissione XII (affari sociali) della Camera dei deputati, dopo un lungo e attento dibattito, ha approvato la risoluzione Lenzi ed altri n. 8-00068, nuovo testo, «Iniziative volte a fronteggiare la peste suina africana e la malattia vescicolare suina»;
   nella citata risoluzione si osservava, tra l'altro, che per quel che riguardava la malattia vescicolare suina, «l'accreditamento aziendale e regionale di indennità da malattia vescicolare suina consente la possibilità di movimentazione degli animali e delle carni, ma attualmente in Italia non si ha l'accreditamento di tutte le regioni per l'indennità da malattia vescicolare suina. Infatti ad oggi le regioni Campania e Calabria presentano ancora dei focolai»;
   per quel che riguarda la peste suina africana, è noto che questa malattia, contagiosa tra gli animali ma non per l'uomo, sta costituendo un grosso freno alle esportazioni di carne suine, stante anche quanto stabilito dalla Commissione europea che, con propria decisione esecuzione 2011/852/UE, ha definito tutta la Sardegna territorio «ad alto rischio»;
   il Commissario europeo per la salute e la politica dei consumatori, Tonio Borg, ha evidenziato il rischio della diffusione della peste suina africana al di fuori della Sardegna, con gravissimi danni per tutto l'allevamento suino europeo;
   la Giunta Regionale della Sardegna, con deliberazione n.25/18 del 2 luglio ha disposto la redazione e l'attuazione di un piano d'azione straordinario e l'istituzione di un comitato ristretto d'indirizzo per l'eradicazione della peste suina africana;
   a questo è seguita la legge regionale 22 dicembre 2014, n. 34, «Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana», e, infine, la delibera 5/6 del 6 febbraio 2015, che ha approvato definitivamente il piano d'azione straordinario sopra citato;
   la Commissione europea ha approvato il piano d'azione straordinario sopra citato, deliberando un co-finanziamento pari a 3.500.000 di euro, per contribuire a debellare il virus entro il 2017. Attualmente la somma è suddivisa in due tranche: 2 milioni di euro per il 2015; 1.500.000 di euro per il 2016;
   appare, quindi, evidente l'efficace e fattivo impegno messo in campo dalla regione Sardegna per l'eradicazione della malattia, riconosciuto anche dalla Commissione europea;
   le audizioni effettuate dalla Commissione XII (affari sociali) della Camera dei deputati, durante la discussione della risoluzione ricordata, hanno sottolineato tra le criticità più gravi l'insufficiente attività di controllo in porti ed aeroporti;
   il problema della mancanza di controlli non vale solo per l'esportazione, ma anche per l'importazione;
   è, infatti, noto che molte merci provenienti dall'estero sono introdotte in Sardegna senza nessuna necessaria autorizzazione e senza che vengano svolti i previsti controlli sanitari;
   in tempi recenti, inoltre, proprio la carenza di controlli ha causato la diffusione di gravi virosi che hanno pesantemente danneggiato l'economia sarda e minacciato la salute delle persone;
   in particolare, così come per le esportazioni, anche per le importazioni si registra una mancanza totale di controlli effettivi, in particolare per quel che riguarda le merci che si muovono su gomma ed escono dalle aree portuali;
   il controllo sistematico delle merci e dei prodotti importati in Sardegna dovrebbe essere di competenza del Ministero della salute; si effettua presso punti di ispezione frontaliera che sono del tutto inesistenti in Sardegna;
   la totale assenza di presidi statali nel caso di importazioni dirette in Sardegna rischia di creare gravi problemi di salute, non solo per la popolazione sarda, ma anche per quella italiana ed europea;
   la risoluzione della Commissione XII (affari sociali) della Camera dei deputati, al punto l), impegna il Governo a «rafforzare i controlli su porti e aeroporti, anche favorendo l'istituzione in Sardegna di un punto di ispezione frontaliera»;
   è, inoltre, noto che in occasione dell'Expo sarà possibile importare, in accordo con le specifiche procedure che verranno messe in atto dall'Italia, alimenti di origine animale provenienti da Paesi extra Unione europea anche se non conformi ai requisiti sanitari europei, a condizione che detti alimenti vengano consumati solo nell'ambito dell'Expo;
   sarebbe auspicabile che la stessa possibilità fosse data anche alla Sardegna, per quel che riguarda, in particolare, i prodotti a base di carni suine sarde, trattati termicamente;
   l'istituzione dei punti frontiera in Sardegna sarebbe certamente un utile strumento per consentire che i prodotti a base di carni suine sarde trattati termicamente, sopra ricordati, possano venire introdotti in totale sicurezza e consumati durante l'Expo 2015 –:
   se il Ministro interrogato abbia iniziato ad ottemperare all'impegno preso con l'approvazione della risoluzione citata in premessa, cui il Governo ha dato parere favorevole, e, in caso affermativo, quali iniziative di competenza abbia intrapreso per l'istituzione di punti frontiera in Sardegna, in modo da garantire un maggiore controllo e una più sicura tutela della salute dei cittadini. (3-01347)


Iniziative volte ad assicurare i livelli essenziali di assistenza con riferimento all'articolo 6 del Patto per la salute 2014-2016, riguardante l'assistenza socio-sanitaria – 3-01348

   GALGANO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   il 10 luglio 2014 è stata siglata tra Governo e regioni l'intesa con la quale si è approvato il documento «Patto per la salute 2014-2016»;
   all'articolo 6 dell'accordo (assistenza socio-sanitaria) viene stabilito che le relative prestazioni «sono effettuate nei limiti delle risorse previste» (comma 1); «le regioni disciplinano i principi e gli strumenti per l'integrazione dei servizi e delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali, particolarmente per le aree della non autosufficienza, della disabilità, della salute mentale adulta e dell'età evolutiva, dell'assistenza ai minori e delle dipendenze e forniscono indicazioni alle Asl ed agli altri enti del sistema sanitario regionale per l'erogazione congiunta degli interventi, nei limiti delle risorse programmate per il servizio sanitario regionale e per il sistema dei servizi sociali per le rispettive competenze» (comma 2); «le regioni si impegnano ad armonizzare i servizi socio-sanitari, individuando standard minimi qualificanti di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie che saranno definite anche in base al numero e alla tipologia del personale impiegato» (comma 8);
   la tutela della salute rappresenta un diritto fondamentale, sancito dall'articolo 32 della Costituzione;
   lo Stato, ex articolo 117 della Costituzione, ha legislazione esclusiva in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»; la legge n. 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, stabilisce che esso debba assicurare «la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la fenomenologia e la durata» (articolo 2) e che esso opera «nei confronti di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio» (articolo 1);
   con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, richiamato dall'articolo 54 della legge n. 289 del 2002, sono stati definiti i livelli essenziali di assistenza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;
   nella sentenza n. 509 del 2000 la Corte costituzionale ha precisato che il diritto alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie «è garantito ad ogni persona come un diritto costituzionalmente condizionato all'attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti (...) Bilanciamento che, tra l'altro, deve tenere conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone, restando salvo, in ogni caso, quel nucleo irriducibile alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana (...), il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto»;
   in una recente pronuncia del 2013 (sentenza n. 36), la Corte costituzionale ha precisato che «l'attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di anziani non autosufficienti è elencata tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001». Nella stessa sentenza, la Corte costituzionale ha definito non autosufficienti le «persone anziane o disabili che non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri»;
   la limitazione delle prestazioni socio-sanitarie alle risorse previste viola, a giudizio dell'interrogante, il principio della tutela della salute espresso dalla Costituzione e dalle leggi vigenti in materia di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;
   l'assegnazione alle regioni del compito di disciplinare «i principi e gli strumenti per l'integrazione dei servizi e delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali» e di individuare «standard minimi qualificanti di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie» contrasta con l'esclusiva titolarità dello Stato nella definizione dei livelli essenziali delle prestazioni;
   le suddette disposizioni del Patto per la salute annullano, di fatto, il diritto alle cure sanitarie e socio-sanitarie per milioni di concittadini malati e/o colpiti da handicap gravemente invalidante, introducendo un'inaccettabile discriminazione non solo fra i malati acuti e quelli cronici non autosufficienti, ma anche fra malati autosufficienti e malati non autosufficienti colpiti da analoghe patologie acute;
   mediante tali provvedimenti si introduce un elemento di discrezionalità nell'attività del medico che può determinare l'accesso o meno alle cure per un paziente in funzione della sua classificazione come malato necessitante dell'assistenza socio-sanitaria limitata alla disponibilità di risorse, anziché di quella sanitaria non vincolata alla quantità di risorse disponibili;
   la risoluzione n. 8-00191 (approvata all'unanimità dalla Commissione affari sociali della Camera dei deputati l'11 luglio 2012) prevedeva di adottare le iniziative necessarie per assicurare la corretta attuazione e la concreta esigibilità delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie previste dai livelli essenziali di assistenza alle persone con handicap invalidanti, agli anziani malati cronici non autosufficienti, ai soggetti colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme neurodegenerative e di demenza senile e ai pazienti psichiatrici, assicurando loro l'erogazione delle prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali;
   la medesima tematica è stata trattata nel corso della XVII legislatura con l'ordine del giorno n. 9/02679-bis-A/088, accolto dal Governo –:
   se non ritenga opportuno dare tempestiva attuazione agli impegni presi attraverso gli atti di indirizzo citati in premessa, anche prendendo in considerazione una revisione dell'articolo 6 del «Patto per la salute 2014-2016», che non è più in grado di assicurare livelli essenziali garantiti per tutti su tutto il territorio nazionale, così come previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. (3-01348)


Iniziative per assicurare la capillare fruibilità delle nuove terapie contro l'epatite C sull'intero territorio nazionale – 3-01349

   RONDINI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUSIN, CAON, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA e SIMONETTI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   il 30 settembre 2014 l'Agenzia italiana del farmaco e l'azienda farmaceutica Gilead sciences hanno raggiunto l'accordo per la rimborsabilità del farmaco Sofosbuvir, il cui nome in commercio è Sovaldi, per il trattamento dei pazienti affetti da epatite cronica C;
   il 5 dicembre 2014 è stata pubblicata la delibera in Gazzetta Ufficiale con l'autorizzazione all'immissione in commercio e i criteri di rimborsabilità da parte del servizio sanitario nazionale e dal 6 dicembre 2014 viene installata su piattaforma web dell'Agenzia italiana del farmaco il registro del farmaco con l'indicazione terapeutica: «Sovaldi è un medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare di volta in volta (RNRL), da ospedali o specialisti (internista, specialista in malattie infettive, gastroenterologo). L'erogazione di Sovaldi a carico del servizio sanitario nazionale è consentita solo su prescrizione di centri specialistici all'uopo individuati dalle singole regioni». Per potersi fare prescrivere il farmaco, è infatti necessario che la regione di appartenenza abbia individuato i centri prescrittori e li abbia comunicati all'Agenzia italiana del farmaco;
   si stima che in Italia siano circa 70-80 mila i pazienti più gravi a fronte di una patologia diagnosticata a 400-500 mila casi e con una stima complessiva, comprensiva anche di quelli non diagnosticati, di un milione di casi;
   con la legge di stabilità per il 2015 è stata prevista, ai commi 593-598, l'istituzione di un fondo speciale di 1 miliardo di euro per il rimborso alle regioni per l'acquisto di farmaci innovativi, per il biennio 2015 e 2016. Il fondo è alimentato da un contributo statale alla diffusione di farmaci innovativi e da una quota delle risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi specifici del piano sanitario nazionale. Tale fondo prevede il pagamento degli importi alle regioni in proporzione ai costi sostenuti per l'acquisto di farmaci innovativi;
   tuttavia, come ha sottolineato anche il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco Luca Pani, nel corso della presentazione del rapporto OsMed «L'uso dei farmaci in Italia dal gennaio-settembre 2014», il 26 gennaio 2015, i 20 sistemi sanitari regionali diversi stanno facendo sì che il farmaco sia erogato a soli 30 pazienti e solo in 5-6 regioni;
   una volta individuati e sanciti con delibere i centri prescrittori, le regioni devono individuare le regole di distribuzione del farmaco. Le delibere per la distribuzione del farmaco sono state attualmente adottate solo in 9 regioni: Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Marche, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, mentre Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e Basilicata non avrebbero attivato il programma di dispensazione del farmaco. Le regioni che invece non hanno ancora individuato i centri di prescrizione Sofosbuvir sono: Sicilia, Campania, Calabria e Molise. Dunque, soltanto l'81 per cento (17 su 20) dei sistemi sanitari regionali ha attivato i centri prescrittori, con un totale di 234 reparti. La situazione crea, così, delle discrepanze nella prescrizione ed erogazione del nuovo farmaco ai pazienti malati di epatite C, non assicurando equo ed uguale accesso alla cura;
   il presidente dell'associazione EpaC, Ivan Gardini, sostiene che il motivo per cui le regioni stanno avendo ritardi nell'avviare le misure normative locali necessarie all'erogazione di Sofosbuvir è che «il fondo stanziato dalla legge di stabilità per il 2015 per acquistare il farmaco non sia ancora nella disponibilità delle regioni, spingendole a procedere molto lentamente perché intanto devono anticipare i soldi»;
   il termine per la definizione delle procedure amministrative necessarie all'inserimento di Sovaldi nei prontuari terapeutici ospedalieri regionali è scaduto il 4 febbraio 2015. Si evidenzia che il Ministro interrogato, il 12 febbraio 2015, ha dato incarico ai nuclei antisofisticazione di compiere «accertamenti urgenti presso gli uffici competenti delle regioni al fine di verificare lo stato di attuazione della dispensazione a carico del servizio sanitario nazionale del nuovo farmaco», mostrando impegno e interesse per la problematica;
   è, infine, del 7 febbraio 2015 la notizia che alcuni malati di epatite C, seguiti dallo studio legale Defilippi&associati di Parma, si sono rivolti ai giudici di Roma, Parma e Milano chiedendo, con provvedimento di urgenza, di «ordinare al Ministero della salute e all'azienda farmaceutica Gilead science l'immediata cessazione della condotta sino a questo momento posta in essere in danno del malato», fornendo «immediatamente la cura completa del farmaco Sofosbuvir pari a circa 40 pastiglie, ponendo le spese a carico del servizio sanitario nazionale»;
   il 5 novembre 2014 il Ministro interrogato, già in risposta all'interrogazione n. 3-01133 dell'onorevole Miotto sulle «iniziative di competenza per la determinazione unica del prezzo dei farmaci nell'ambito dell'Unione europea, nonché iniziative urgenti per garantire l'accesso al farmaco Sovaldi per la cura dell'epatite C e per la pubblicazione del piano nazionale per la prevenzione delle epatiti virali», assicurava il suo impegno per «la definizione dei criteri di accesso alla terapia in questione per ottenere il massimo beneficio, garantendo anche la sostenibilità del sistema e l'equità e l'omogeneità dell'accesso stesso; è una priorità che ritiene nazionale e che non può essere gestita regione per regione in base alle differenti disponibilità economiche»;
   il 21 gennaio 2015 nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla «Sostenibilità del servizio sanitario nazionale» in Commissione igiene e sanità del Senato della Repubblica, il direttore generale dell'Agenas Francesco Bevere ha sottolineato l'importanza di rafforzare il monitoraggio, l'analisi e il controllo dell'andamento dei singoli sistemi sanitari regionali, che significa, tra l'altro, «controllare le attività degli erogatori sanitari per verificare che ne siano rispettati tutti gli standard previsti e, al contempo, che, nel momento in cui l'erogazione dei servizi viene messa a repentaglio, Agenas, assieme al Ministero ed alle regioni, sarà in grado di individuare preventivamente ogni scostamento, affinché esso non produca nel tempo difetti nella performance gestionale e nella complessiva erogazione dei servizi sanitari, a danno dei cittadini» –:
   in considerazione di quanto espresso in premessa e alla luce della necessità di garantire a tutti i pazienti, indipendentemente dalla loro regione di appartenenza, l'accesso al farmaco, come si intenda garantire, in tempi brevi, la capillare distribuzione delle nuove terapie hcv su tutto il territorio nazionale e permettere ad ogni malato un equo accesso alla cura e quali azioni si intendano intraprendere per rafforzare e assicurare il ruolo di monitoraggio e controllo dell'Agenas e del Ministero della salute nei confronti dei sistemi sanitari regionali. (3-01349)


Tempi per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui nuovi livelli essenziali di assistenza e sull'assistenza protesica – 3-01350

   RIZZETTO, MUCCI, BARBANTI, BALDASSARRE, ARTINI, ROSTELLATO, PRODANI, SEGONI, TURCO e BECHIS. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   i livelli essenziali di assistenza sono le prestazioni e i servizi che il servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini e non sono aggiornati dal 2001. Ciò implica che tutta una serie di nuovi ausili non sono a disposizione dei malati, in modo particolare quelli più gravi;
   il nomenclatore è il documento emanato dal Ministero della salute che stabilisce la tipologia e le modalità di fornitura di protesi e ausili a carico del servizio sanitario nazionale. Il nomenclatore tariffario attualmente in vigore è quello stabilito dal decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1999 («Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe»);
   il 10 luglio 2008 il Sottosegretario pro tempore Giuseppe Pizza a nome del Governo in risposta ad una interpellanza affermava: «Solo quando il confronto con le regioni avrà consentito di valutare tutta la complessità delle questioni poste, sarà possibile formulare previsioni realistiche circa l'approvazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza»;
   il 23 giugno 2010 il Ministro pro tempore Fazio dichiarava che quanto di competenza del suo Ministero e, in particolare, l'intesa realizzatasi nella Conferenza Stato-regioni è stata completata nel mese di febbraio e che la bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di revisione dei livelli essenziali di assistenza, con nuove disposizioni rispetto alla versione licenziata dall'ex Ministro Turco, è ormai pronta;
   il 18 ottobre 2012 alla Camera dei deputati veniva accolto l'ordine del giorno Farina Coscioni con il quale il Governo pro tempore si impegnava «a non arrivare alla scadenza ultima del 31 maggio 2013 per aggiornare il nomenclatore, ma a compiere ogni sforzo necessario per anticipare il più possibile la revisione della nomenclatura dei dispositivi erogabili»;
   l'8 novembre 2012 il decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, viene approvato e all'articolo 5, recante «Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da ludopatia», prevede che: «Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, con la procedura di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2012, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;
   al comma 2-bis del predetto decreto: «Il Ministro della salute procede entro il 31 maggio 2013 all'aggiornamento del nomenclatore tariffario di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale del 27 agosto 1999, n. 332»;
   il 13 novembre 2013 durante la seduta di interrogazioni a risposta immediata in Assemblea alla Camera dei deputati il Ministro interrogato ha dichiarato, tra l'altro: «è mia ferma volontà inserire il progetto di aggiornamento dell'attuale nomenclatore tariffario delle protesi per i soggetti disabili nella prossima iniziativa di politica sanitaria, qual è il Patto per la salute 2013-2015, che nel rispetto degli attuali vincoli di finanza pubblica è in corso di perfezionamento con le regioni e che mi auguro possa essere adottato entro la fine dell'anno in corso»;
   il 20 marzo 2014 in Commissione affari sociali della Camera dei deputati viene approvata la risoluzione n. 8-00040. con la quale il Governo si impegna «ad adottare con urgenza, e comunque non oltre il 30 giugno 2014, il decreto di aggiornamento del nomenclatore tariffario dei dispositivi medici, al fine di corrispondere alla legittima aspettativa dei pazienti che hanno il diritto di poter disporre di ausili e dispositivi provenienti dal più attuale stato di avanzamento del progresso tecnologico nel settore della produzione degli stessi, nonché a mettere in atto tutte le iniziative necessarie affinché l'aggiornamento sia biennale»;
   in data 2 luglio 2014, rispondendo all'interrogazione n. 3-00914 sull'attuazione del Patto per la salute 2014-2016, il Ministro interrogato affermava che l'aggiornamento «dei livelli essenziali di assistenza, attesissimo da tutti gli operatori, ma anche dalle associazioni delle famiglie, dei malati, soprattutto di malattie rare, ormai da più di dieci anni (...) avverrà entro il 31 dicembre 2014. La stessa cosa per quanto riguarda il regolatore del nomenclatore tariffario per le protesi audiovisive che, ricordiamolo, non era aggiornato dagli anni ’90, questo ovviamente in attuazione dei principi di equità, innovazione e appropriatezza e nel rispetto degli equilibri programmatici della finanza pubblica»;
   il 16 luglio 2014 la programmazione economico-finanziaria 2014-2016 fissata dal Patto della salute stabilisce che si provveda al tanto atteso aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza entro il 31 dicembre 2014. L'aggiornamento, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e dovrà avvenire in attuazione dei principi di equità, innovazione ed appropriatezza e nel rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica;
   il 17 settembre 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, al programma televisivo Le Iene, dichiarava «il nomenclatore sarà aggiornato entro dicembre» –:
   se e quando sia prevista o prevedibile la seduta del Consiglio dei ministri per l'adozione del decreto sui nuovi livelli essenziali di assistenza e sull'assistenza protesica. (3-01350)


Tempi di attuazione della riforma della medicina territoriale e intendimenti in merito al ruolo dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta – 3-01351

   D'INCECCO, LENZI, GELLI, ALBINI, AMATO, ARGENTIN, BECATTINI, BENI, PAOLA BRAGANTINI, BURTONE, CAPONE, CARNEVALI, CASATI, FOSSATI, GRASSI, MARIANO, MIOTTO, MURER, PATRIARCA, PIAZZONI, PICCIONE, SBROLLINI, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   in questi ultimi giorni regioni, Ministero della salute e sindacati della medicina convenzionata hanno raggiunto l'intesa su un documento che modifica l'atto di indirizzo per riaprire le trattative finalizzate alla riorganizzazione delle cure primarie;
   l'intesa – firmata da tutti i sindacati medici tranne che da Snami, Smi (per quanto riguarda la parte della medicina generale) e Unp – prevede che lo studio del singolo medico di famiglia rimanga integrato con l'aggregazione funzionale territoriale, una delle strutture centrali della riorganizzazione delle cure del territorio. Questa dovrà avere almeno una sede di riferimento presso la quale vengono svolte le funzioni di coordinamento, di condivisione e di audit. Per il finanziamento sono previste, nel rispetto degli attuali livelli retributivi, due quote: una per le attività del singolo medico e una per le aggregazioni funzionali territoriali;
   come sottolineato dallo stesso Sottosegretario per la salute Vito de Filippo, «il documento varato nella notte scorsa tra le regioni e i sindacati dei medici di famiglia, dei pediatri di libera scelta e della specialistica ambulatoriale, fa definitivamente prendere corpo al nuovo sistema di organizzazione dell'assistenza sanitaria voluto dal Patto della salute che prevede un forte riequilibrio in favore della presenza territoriale piuttosto limitando un eccessivo ricorso all'ospedalizzazione (...) i medici di famiglia e pediatri di libera scelta si integreranno con medici della continuità assistenziale, specialisti convenzionati, infermieri e altri professionisti sanitari e sociali per dare vita a un sistema di assistenza più prossimo ai pazienti in grado di dare risposte alle esigenze di salute 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 senza impropri ricorsi al sistema dell'emergenza urgenza e agli ospedali»;
   il testo condiviso tra regioni e sindacati chiarisce alcuni temi strategici, fra cui il ruolo unico della medicina generale, le problematiche legate al finanziamento dei fattori produttivi, l'organizzazione delle aggregazioni funzionali territoriali, le unità complesse per le cure primarie, il rapporto di convenzionamento con il servizio sanitario nazionale –:
   alla luce del nuovo accordo raggiunto tra le parti in causa, quali siano i tempi di attuazione della riforma della medicina territoriale e quale ruolo effettivo si intenda dare ai medici di famiglia e ai pediatri di libera scelta. (3-01351)


Elementi ed iniziative in merito al debito costituito dalle sanzioni relative alle cosiddette quote latte – 3-01352

   FRANCO BORDO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   i regolamenti comunitari n. 804/68, n. 856/84 e n. 1234/2007 («regolamento unico OCM») assegnano, a ciascuno Stato membro, dei massimali di produzione del latte e di prodotti lattieri che non possono essere superati. All'interno di ciascuno Stato membro, poi, la quota viene divisa fra i vari produttori lattieri, ciascuno dei quali, pertanto, non può superare una soglia specifica;
   lo sforamento di tale tetto massimo, da parte del singolo produttore, impone al medesimo di pagare, sulla produzione in eccedenza e in favore dello Stato cui appartiene, un importo di denaro qualificato come «prelievo supplementare»;
   l'articolo 66 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007 ha prorogato il sistema delle «quote latte» fino alla campagna lattiera del 2014/2015. Il regime delle quote cesserà il 31 marzo 2015;
   il mancato pagamento dei «prelievi», da parte delle imprese italiane, ha costituito oggetto di una serie di procedure di infrazione già promosse dalla Commissione europea fra il 1994 e il 1998, poi archiviate a seguito del ripetuto intervento del legislatore italiano, con una serie di provvedimenti ritenuti dalla Commissione europea adeguati a soddisfare le proprie richieste;
   con decisione 2003/530/CE del 16 luglio 2003, la Commissione europea ha concesso la rateizzazione dei pagamenti dovuti da quelle aziende che, avendo già contestato in sede giudiziale le ingiunzioni delle amministrazioni italiane al pagamento dei prelievi, si fossero ritirate dal contenzioso. Un certo numero di produttori aderì a detti piani di rateizzazione;
   la Commissione europea, in data 20 giugno 2013, ha inviato all'Italia la messa in mora. Di fatto, la Commissione europea ha posto l'Italia sotto procedura di infrazione (n. 2013/2092 – articolo 258 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea) per il mancato recupero alle casse dello Stato, a tutt'oggi, di prelievi per un importo di 1,423 miliardi di euro. Questa cifra corrisponde al debito, fino ad oggi e per le campagne dal 1995/1996 al 2008/2009, dei produttori lattieri che non hanno aderito ai programmi di rateizzazione (per scelta o in quanto esclusi dalla «copertura» di cui alla citata decisione), calcolato al netto di 158 milioni di euro non più recuperabili;
   a seguito della notifica della messa in mora, la Commissione europea ha emesso in data 10 luglio 2014 un parere motivato, che rappresenta la seconda tappa della procedura di infrazione. Nel parere si chiedeva all'Italia di trasmettere una risposta soddisfacente in merito all'attività di recupero delle multe arretrate non ancora pagate da quei appena 2.000 produttori, di cui 600 di loro devono pagare somme superiori a 300.000 euro, a fronte di oltre 35.000 allevatori in regola;
   la Corte dei conti nel 2012 aveva denunciato, con una relazione circostanziata, il rischio dell'apertura di una falla nel bilancio dello Stato e, precisamente, «questo modo di procedere consente di mantenere sommerso un debito a carico del bilancio statale», sottolineando la pericolosità finanziaria delle ingenti anticipazioni di tesoreria;
   lo Stato italiano per far fronte agli impegni con la Commissione europea, che altrimenti si sarebbe rivalsa sui contributi agli agricoltori, è ricorso alle anticipazioni di tesoreria statale, il tutto per sanare un buco di complessivi 4,4 miliardi di euro;
   con la deliberazione n. 12/2014/G del 9 ottobre 2014, la sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti ha ricostruito la vicenda del mancato recupero delle «quote latte». Nel paragrafo «Valutazioni conclusive sui mancati recuperi» si legge che: «la Corte dei conti ha svolto, nell'anno 2012, un'indagine su “Quote latte: la gestione degli interventi di recupero delle somme pagate dallo Stato in luogo degli allevatori per eccesso di produzione (delib. n. 20/2012/G)” e, nel 2013, una successiva sugli esiti della prima, “Quote latte: la gestione delle misure consequenziali finalizzate alla rimozione delle disfunzioni rilevate nel recupero del prelievo a carico degli allevatori (delib. n. 11/2013/G)”. Le relazioni hanno riscontrato notevoli criticità sulle modalità di gestione degli interventi, individuando, altresì, le cause dei ritardi nei recuperi e le responsabilità dei molteplici soggetti istituzionali operanti nel settore. La conseguenza finanziaria della cattiva gestione trentennale delle quote latte – caratterizzata dalla confusione della normativa, delle procedure, delle competenze e delle responsabilità dei soggetti investiti e dall'incertezza sui dati di produzione – si è tradotta in un esborso complessivo nei confronti dell'Unione europea, ad oggi, di oltre 4,4 miliardi di euro. Per il periodo precedente la campagna lattiera 1995/96, l'onere si è scaricato interamente sull'erario, mentre le somme teoricamente recuperabili nei confronti degli allevatori – e già anticipate all'Unione europea a carico della fiscalità generale – superano l'importo di 2.537 milioni. Tuttavia, risultava imputabile ai produttori, secondo l'Agea, nel mese di dicembre 2012, il minor ammontare di 2.263 milioni, ridotto a 2.260 nel settembre 2013, ed ulteriormente diminuito a 2.207 milioni, secondo la comunicazione del luglio 2014. Di esso, il recuperato effettivo è trascurabile. L'accollo da parte dello Stato dell'onere del prelievo si configura come violazione non solo della regolamentazione dell'Unione europea, ma, altresì, degli obiettivi della sua politica economica, indirizzati all'efficiente organizzazione del mercato lattiero-caseario, al suo assetto strutturale in linea con la necessità di contenere le produzioni ed alla tutela della libera concorrenza tra i produttori del settore»;
   la Commissione europea, in data 26 febbraio 2015, ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia europea per il mancato recupero, su un totale di 2,265 miliardi di euro, di 1,395 miliardi di multe dovuti dai produttori di latte che nelle campagne dal 1995 al 2009 avevano superato le rispettive quote di produzione assegnata all'Italia dall'Unione europea;
   la Commissione europea nelle sue comunicazioni inviate più volte al Governo italiano ha stigmatizzato che: «risulta evidente che le autorità italiane non hanno preso le misure opportune per recuperare il prelievo dai singoli produttori e caseifici». Dell'importo complessivo di 2,305 miliardi di euro, circa 1,752 miliardi non sono stati ancora recuperati. Parte di questo importo sembra considerato perso o rientra in un piano a tappe di 14 anni, ma la Commissione europea stima che siano tuttora dovute sanzioni per un importo pari a 1,343 miliardi di euro;
   il deferimento alla Corte di giustizia europea è la terza tappa della procedura di infrazione che consentirà alla Corte di constatare l'inadempienza che, successivamente, si tradurrà in una maxi sanzione pecuniaria;
   nell'ultimo anno di attuazione delle «quote latte» c’è il rischio concreto dell'arrivo di nuove multe a causa del superamento da parte dell'Italia del proprio livello quantitativo di produzione assegnata dall'Unione europea;
   secondo l'ultimo aggiornamento dei dati dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Agea, si evidenzia un aumento della produzione del 3,24 per cento rispetto all'anno scorso, con un incremento in valori assoluti di 2,561 milioni di quintali, sulla base dei primi nove mesi della campagna relativa al periodo che va dal 1o aprile 2014 al 31 marzo 2015;
   si prevede il primo splafonamento dopo l'introduzione della legge n. 33 del 2009, la quale prevede la possibilità di compensazione solo agli allevamenti di montagna e delle zone svantaggiate, a quegli allevamenti che non hanno superato il livello produttivo 2007-2008 e ultimi, in ordine prioritario, a quegli allevamenti che producono entro e non oltre il 6 per cento della quota loro assegnata;
   il Commissario europeo all'agricoltura, Phil Hogan, ha annunciato un provvedimento per consentire di rateizzare le multe di quest'anno a carico degli allevatori per un massimo di tre anni e senza interessi;
   la legge di stabilità per il 2015, con l'articolo 1, comma 214, istituisce presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il «Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario», dotato di 8 milioni di euro nel 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
   la finalità indicata nella norma è quella di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario, anche in ragione del superamento del regime europeo delle «quote latte», nonché di contribuire al miglioramento della qualità del latte bovino;
   i criteri e le modalità di accesso ai contributi saranno definite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni;
   sono esclusi dai contributi i produttori che non risultano in regola con il pagamento delle multe legate all'eccesso di produzione di latte rispetto alle quote assegnate in sede europea e quelli che hanno aderito al programma di rateizzazione, ma non hanno adempiuto nei tempi ai previsti pagamenti;
   in considerazione del fatto che le «quote latte» termineranno il 31 marzo 2015, ad oggi manca ancora il decreto per rendere operativo il predetto fondo che opererà attraverso il «Piano latte qualità» che agirà quale sostegno alla produzione –:
   a quanto ammonti la reale composizione del debito, tra sanzioni e interessi, sulle «quote latte» che lo Stato deve recuperare da quei soggetti inadempienti e quali azioni il Governo abbia assunto o intenda assumere, al fine di individuare, al di là di quelle che all'interrogante appaiono delle evidenti responsabilità di copertura politica, i soggetti responsabili, individuali e non, delle mancate attività di vigilanza e controllo e per non aver attivato nei tempi dovuti le opportune misure finalizzate al recupero delle somme dovute, che hanno portato, conseguentemente, il nostro Paese ad essere deferito alla Corte di giustizia europea con la reale possibilità di vedere comminata all'Italia una maxi sanzione pecuniaria. (3-01352)


Intendimenti in ordine alla deliberazione dello stato di calamità naturale in favore della regione Toscana, colpita dalla recente ondata di maltempo, con particolare riferimento al distretto florovivaistico – 3-01353

   FAENZI e PALESE. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   l'ondata di maltempo della scorsa settimana, che ha interessato gran parte del Paese, ha portato con sé ancora una volta gravi danni alle infrastrutture viarie e a numerose attività produttive, determinando forti disagi alle comunità coinvolte e ingenti danni;
   il territorio della regione Toscana, in particolare, è stato investito da una tempesta di vento, con raffiche ad oltre 160 chilometri orari, che ha causato consistenti danni all'economia del territorio, pari a circa 400 milioni di euro di cui 300 milioni di euro, nei riguardi del settore florovivaistico, il cui distretto è concentrato, in particolare, nella provincia di Pistoia, nel pratese ed in Versilia;
   il medesimo comparto, con circa 1.300 aziende, impegnate a coltivare 5 mila ettari di terreno, che garantisce occupazione a oltre 12 mila addetti, rappresenta un fondamentale volano per l'economia agricola toscana, le cui avversità atmosferiche, causate dalla furia del vento, hanno determinato un gravissima battuta d'arresto, in termini produttivi alla vigilia della primavera 2015, che rappresenta il momento più importante delle spedizioni dirette per l'80 per cento all'estero;
   la richiesta dello stato di calamità naturale e l'attivazione in tempi rapidi di misure straordinarie in favore delle imprese del settore agricolo, la cui stima dei danni risulta pari al 50 per cento della produzione del distretto vivaistico toscano, risulta, pertanto, ad avviso degli interroganti, urgente e necessaria, al fine del ripristino delle condizioni di normalità, per la vasta area territoriale interessata e per il proseguimento dell'attività di produzione di un segmento dell'economia regionale della Toscana di primaria importanza, quale quello florovivaistico in precedenza richiamato –:
   quali valutazioni intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa e se a tal fine non ritenga urgente e opportuno promuovere immediatamente la deliberazione dello stato di calamità naturale in favore della regione Toscana, nei riguardi del distretto florovivaistico, dato che le prime dichiarazioni del Ministro interrogato, secondo le quali sarà possibile intervenire attraverso l'utilizzo di una quota prevista dal fondo nazionale di solidarietà, appaiono decisamente insufficienti. (3-01353)


Chiarimenti ed iniziative in relazione ad irregolarità verificatesi nell'ambito del primo concorso nazionale per l'accesso alle scuole di specializzazione medica – 3-01354

   GIORGIA MELONI e RAMPELLI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   le norme nazionali, adottate in attuazione delle direttive dell'Unione europea sulla libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, hanno previsto la riforma dei criteri per l'accesso alle scuole di specializzazione medica e la riduzione della durata dei relativi corsi, al fine di uniformare tale fase di formazione alle regole comunitarie;
   nell'ambito della riforma il previgente sistema di accesso alle scuole di specializzazione decentrato a livello di singole università è stato sostituito con un concorso nazionale, affidato ad una commissione unica costituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e la formazione di un'unica graduatoria nazionale, in base alla quale i vincitori del concorso saranno destinati alle sedi presenti in tutto il territorio nazionale;
   il primo concorso nazionale per l'accesso alle scuole di specializzazione medica si è svolto nel mese di ottobre 2014 e ha visto la messa a bando di appena cinquemila contratti a fronte degli oltre ottomila richiesti dal Ministero della salute per soddisfare le esigenze del servizio sanitario nazionale;
   il concorso, al quale hanno preso parte oltre dodicimila medici, è stato svolto a mezzo informatico in quattro giorni diversi in più sedi dislocate in tutta Italia e, stando alle denunce fatte dai candidati, alcune di queste non erano dotate delle caratteristiche stabilite nel bando di concorso;
   inoltre, durante lo svolgimento avrebbero avuto luogo diverse irregolarità, riportate anche nei verbali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra le quali commissioni particolarmente disattente nella vigilanza dei candidati, computer connessi ad internet, blackout di alcuni pc e/o di intere sedi con ripetizione della prova da parte dei candidati dopo decine di minuti, tempo durante il quale i concorrenti hanno avuto la possibilità di confrontarsi tra loro, cellulari a disposizione dei candidati, mancato rispetto delle direttive presenti nel bando per l'assegnazione dei candidati alle postazioni;
   durante lo svolgimento del concorso si è, altresì, verificata un'inversione dei quiz tra due diverse aree, quella medica e quella dei servizi clinici, che ha determinato dapprima una comunicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai partecipanti al concorso per avvisarli che avrebbero dovuto ripetere le prove oggetto di inversione;
   successivamente, invece, la stessa commissione nazionale incaricata di validare le domande ha stabilito che non fosse necessario annullare integralmente le prove, poiché solo alcuni quesiti non risultavano intercambiabili tra le due aree e che solo tre di questi sarebbero stati oggetto di annullamento;
   in esito a tale valutazione il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha deciso di neutralizzare solo due dei tre quesiti da annullare, di fatto riducendo quelli validi ai fini dell'attribuzione del punteggio da trenta a ventotto;
   come riportato anche da fonti giornalistiche tali accessi nei compiti non sono stati verbalizzati;
   parte dei medici esclusi dalle graduatorie si è rivolta alla giustizia amministrativa, mentre il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha redatto una nota inviata all'Avvocatura dello Stato nella quale evidenzia le ripercussioni economiche che originerebbero dall'accoglimento di tali ricorsi;
   il 28 febbraio 2015, data ultima entro la quale doveva essere bandito il prossimo concorso, sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato pubblicato un comunicato stampa con il quale si annunciano le modifiche proposte al regolamento per lo svolgimento del prossimo concorso, tra le quali quella relativa alle modalità di scorrimento delle graduatorie in base alle preferenze espresse dai candidati, modalità che in occasione del primo concorso hanno formato l'oggetto di gran parte dei suddetti ricorsi –:
   quali chiarimenti intenda fornire rispetto alla vicenda richiamata in premessa e quali urgenti iniziative intenda assumere in merito alle irregolarità verificatesi e al fine di sanare la posizione dei candidati ricorrenti. (3-01354)


Iniziative per garantire l'immissione in ruolo dei 150 mila docenti precari a partire dal 1o settembre 2015, come preannunciato dal Governo nel documento «La buona scuola» – 3-01355

   CHIMIENTI, TRIPIEDI, COMINARDI, CIPRINI, LOMBARDI, DALL'OSSO, SIMONE VALENTE, BRESCIA, MARZANA, LUIGI GALLO, D'UVA, DI BENEDETTO e VACCA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   il Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi ha presentato il giorno 3 settembre 2014 alla stampa il dossier «La buona scuola»;
   «La buona scuola» prevedeva espressamente l'immissione in ruolo di oltre 148.000 mila docenti precari a settembre 2015, assorbendone il 90 per cento da graduatorie ad esaurimento e il 10 per cento da concorso 2012;
   secondo quanto riportato dagli organi di stampa, così come dai siti di settore, nel corso delle ultime settimane la platea dei docenti interessati dal piano di assunzioni straordinario annunciato nel dossier «La buona scuola» è stata più volte oggetto di revisioni e modifiche;
   in più occasioni, il Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi, il Ministro interrogato e i Sottosegretari hanno ribadito l'intenzione di inserire il piano straordinario di assunzione dei docenti in un decreto-legge;
   in data 23 febbraio 2015 la senatrice del Partito democratico Francesca Puglisi, in un'assemblea al liceo Sabin di Bologna, aveva affermato l'imminente decretazione d'urgenza su «assunzioni, organico aggiuntivo di 2-5 insegnanti in più per scuola, trasformazione di parte degli scatti di anzianità in merito tramite crediti formativi per tutti i docenti, valutazione del personale e delle scuole, educazione degli adulti, alternanza scuola lavoro, curriculum personalizzato»;
   la data di uscita del decreto-legge sulla scuola era stata stabilita per il 27 febbraio 2015, per poi slittare al 3 marzo 2015: come riportato in un articolo di Repubblica.it, a firma Salvo Intravaia, pubblicato il 25 febbraio 2015, lo slittamento del decreto-legge di una settimana sarebbe stato causato dalle «difficoltà dei tecnici del Ministero dell'istruzione, alla ricerca della quadra tra le dichiarazioni del Premier Matteo Renzi e la realtà della complessa macchina scolastica italiana»;
   in un'intervista del 30 gennaio 2015 a Il Corriere della Sera, il Ministro interrogato ha dichiarato sul tema delle assunzioni che «saranno tutti assunti il 1o settembre e dovranno restare almeno tre anni nel posto che scelgono», riferendosi ai docenti precari delle graduatorie ad esaurimento e confermando dunque l'intenzione di varare in tempi brevissimi un apposito decreto legge;
   in data 2 marzo 2015, alla vigilia del Consiglio dei ministri che con una settimana di ritardo avrebbe dovuto presentare il decreto-legge sulla scuola, contenente tra le altre misure il piano straordinario di immissione in ruolo di circa 120 mila docenti a settembre 2015, iniziano a rincorrersi le voci circa un nuovo cambio di programma da parte del Governo: non più un decreto-legge e un disegno di legge abbinato, ma solo un disegno di legge;
   la motivazione di questo cambio di direzione, secondo quanto riportato dai maggiori quotidiani di informazione, tra cui Il Messaggero, sarebbe da ricercare nella volontà del Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi di «dare un messaggio al Parlamento e coinvolgere le opposizioni nello spirito delle dichiarazioni del Presidente della Repubblica»;
   nella serata del 3 marzo 2015, il Consiglio dei ministri, con una nuova inversione di rotta, presenta unicamente le linee guida della riforma della scuola, rinviando nuovamente la pubblicazione del disegno di legge;
   durante la conferenza stampa a seguito del Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri ha assicurato che le assunzioni dei precari a partire dal 1o settembre 2015 «non slitteranno», dal momento che le risorse economiche ci sono: «Un miliardo subito che diventeranno tre nel 2016»; e che il disegno di legge sarà approvato martedì 10 marzo 2015 in un nuovo Consiglio dei ministri: «Non c’è nessun passo indietro del Governo e ci sono le condizioni per non usare strumenti di urgenza»;
   tali affermazioni sono state più volte ripetute e riprese anche dal Sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca Davide Faraone, che in data 4 marzo 2015 ha dichiarato a 24 Mattino che «se il Parlamento non sarà collaborativo nell'attuazione della riforma della scuola, il Governo non starà ad aspettare a braccia conserte, ma agirà velocemente per non mettere in discussione l'assunzione degli insegnanti precari. Il decreto-legge sarà quindi utilizzato come extrema ratio»;
   la volontà di procedere all'immissione in ruolo dei precari unitamente all'adozione delle altre misure di più ampio respiro sulla scuola, facendole confluire nel medesimo strumento normativo, un disegno di legge e non un decreto-legge, ha gettato nell'allarme i docenti inizialmente interessati dal piano di assunzioni e molte sigle sindacali che, come nel caso della Flc Cgil, per bocca del segretario Pantaleo, ha dichiarato: «Si vuole imporre attraverso un futuro disegno di legge una riforma della scuola che non si capisce bene quale possa essere. In merito alle assunzioni, siamo fuori tempo massimo, la scuola ha meccanismi complicati: dopo aver illuso 150 mila precari adesso si decide di cambiare rotta. C’è un tentativo di aggirare anche la sentenza della Corte di Giustizia europea»;
   i rischi connessi alla scelta di emanare un disegno di legge sono stati esposti anche da Marcello Pacifico, presidente del sindacato Anief: «Per poter fare il piano di assunzioni va fatto un censimento che il Governo non ha ancora eseguito sui posti vacanti. Martedì prossimo serve che a palazzo Chigi tornino sui loro passi e facciano un decreto-legge sulla questione dei precari, scorporando tutto il resto, altrimenti sarà a rischio l'anno scolastico. Se si faranno assunzioni dopo il 1o settembre 2015, queste ultime non avranno validità giuridica per l'anno scolastico e andranno ad influire sulle supplenze avviate»;
   secondo uno scenario tratteggiato dal sito di settore orizzontescuola.it in data 5 marzo 2015, il piano di assunzioni del Governo finirebbe per coinvolgere appena 40 mila docenti e sarebbe legato ai posti effettivamente disponibili dell'organico di diritto e corrispondenti al piano pluriennale di assunzioni varato dal Governo Letta –:
   se e con quali tempistiche intenda intraprendere azioni al fine di garantire l'immissione in ruolo dei 150 mila docenti precari a partire dal 1o settembre 2015, così come già annunciato nel documento del Governo denominato «La buona scuola». (3-01355)