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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 4 marzo 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 4 marzo 2015.

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Attaguile, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carocci, Casero, Castiglione, Censore, Centemero, Cicchitto, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fava, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Gitti, Gozi, Guerra, La Russa, Lauricella, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Mannino, Mattiello, Merlo, Meta, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Santerini, Sarti, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Vecchio, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Attaguile, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carocci, Casero, Castiglione, Catania, Censore, Centemero, Cicchitto, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fava, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Mannino, Mattiello, Merlo, Meta, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Santerini, Sarti, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Vecchio, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 3 marzo 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   SORIAL ed altri: «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci e ricorso all'indebitamento per operazioni relative alle partite finanziarie» (2923);
   MARAZZITI: «Disposizioni in materia di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione e istituzione del contributo per la pubblica editoria e il sistema delle radio-telecomunicazioni, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo» (2924);
   CARDINALE: «Istituzione di una zona franca per lo sviluppo e la legalità nei territori della provincia di Caltanissetta e dei comuni ad essa limitrofi appartenenti alle province di Enna e di Agrigento» (2925);
   CARDINALE: «Disposizioni per assicurare la prestazione di interventi di primo soccorso in mare e di salvaguardia dell'ambiente marino» (2926);
   CARDINALE: «Disposizioni per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile» (2927);
   ELVIRA SAVINO: «Agevolazioni fiscali e contributive per lo sviluppo dell'occupazione e il sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi» (2928);
   GRIMOLDI: «Indennizzo in favore dei familiari superstiti degli appartenenti alle Forze armate e di polizia deceduti per causa di servizio» (2929).

  Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di sottoscrizioni a una proposta di legge.

  I deputati Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo e Sarti hanno comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
   TURCO ed altri: «Abrogazione del comma 3 dell'articolo 597 del codice di procedura penale, in materia di divieto di reformatio in peius nel processo d'appello in caso di proposizione dell'impugnazione da parte del solo imputato» (1364).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  BASILIO ed altri: «Modifica dell'articolo 1491 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di esercizio del diritto di voto da parte del personale delle Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali» (2867) Parere delle Commissioni III, IV, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   II Commissione (Giustizia):
  MELILLA ed altri: «Modifiche agli articoli 314 e 643 del codice di procedura penale, in materia di diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione e alla riparazione dell'errore giudiziario» (2871) Parere delle Commissioni I e V.

   XI Commissione (Lavoro):
  CHIMIENTI ed altri: «Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e altre norme in materia di reclutamento del personale docente della scuola» (2850) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 3 marzo 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dei lavori previsti nell'ambito del programma di assistenza alla disattivazione nucleare per la Bulgaria, la Lituania e la Slovacchia nel periodo 2010-2014 (COM(2015) 78 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015) 78 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla qualità dei dati finanziari notificati dagli Stati membri nel 2014 (COM(2015) 88 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

  La Commissione europea, in data 3 marzo 2015, ha trasmesso i seguenti documenti, annessi ad atti già assegnati, nella medesima data, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Allegato «Orientamenti integrati» (COM(2015) 98 final – Annex 1) della proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, già assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
   Allegato «Orientamenti integrati» (COM(2015) 99 final – Annex 1) della raccomandazione di raccomandazione del Consiglio relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, già assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la medesima comunicazione, il Governo ha richiamato l'attenzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea e all'Eurogruppo – Semestre europeo 2015: valutazione delle sfide per la crescita, prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici e risultati degli esami approfonditi a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011 (COM(2015) 85 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 25 e 26 febbraio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Aisone (Cuneo), Amaroni (Catanzaro), Caprauna (Cuneo), Castronuovo di Sant'Andrea (Potenza), Grumo Nevano (Napoli), Lerici (La Spezia), Malcesine (Verona), Monte di Procida (Napoli), Porto Cesareo (Lecce), Pozzilli (Isernia), Quindici (Avellino), Rimella (Vercelli), Rivoli Veronese (Verona), Samone (Torino), San Demetrio ne’ Vestini (L'Aquila) e Trani (Barletta-Andria-Trani).
  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 2 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
   alla II Commissione (Giustizia) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero della giustizia:
    alla dottoressa Giovanna Ciardi, l'incarico di direttore della Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, nell'ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia;
    al dottor Pasquale Liccardo, l'incarico di direttore della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
   alla VIII Commissione (Ambiente) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
    all'architetto Mauro Coletta, l'incarico di direttore della Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici.

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 febbraio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Eugenio Giani a presidente dell'Istituto per il credito sportivo (44).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 24 marzo 2015.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 3 marzo 2015, a pagina 11, prima colonna, undicesima riga, la parola: «UE» si intende sostituita dalla seguente: «(CE)».

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LE ISOLE CAYMAN SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE, FATTO A LONDRA IL 3 DICEMBRE 2012 (A.C. 2090)

A.C. 2090 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012.

A.C. 2090 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

A.C. 2090 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1078 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI TURCHIA SULLA PREVIDENZA SOCIALE, FATTO A ROMA L'8 MAGGIO 2012 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2270)

A.C. 2270 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012.

A.C. 2270 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38 dell'Accordo stesso.

A.C. 2270 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO COMMERCIALE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA E LA REPUBBLICA DI PERÙ, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 26 GIUGNO 2012 (A.C. 2425-A)

A.C. 2425-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da:
delle proiezioni fino alla fine del comma con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

A.C. 2425-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.

A.C. 2425-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 330 dell'Accordo stesso.

A.C. 2425-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 25.840 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2015 e 2016 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede per gli oneri relativi alle spese di missione mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio». Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

  Al comma 1, sostituire le parole da: delle proiezioni fino alla fine del comma con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 2425-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN, FATTO AD ASTANA L'8 NOVEMBRE 2013 (A.C. 2625-A)

A.C. 2625-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da:
delle proiezioni fino alla fine del comma con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

A.C. 2625-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013.

A.C. 2625-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 del Trattato stesso.

A.C. 2625-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione per le attività previste dal Trattato, valutati in euro 32.824 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.500 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2015 e 2016 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

  Al comma 1, sostituire le parole da: delle proiezioni fino alla fine del comma con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 2625-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO, FATTO A HONG KONG IL 14 GENNAIO 2013 (A.C. 2515-A)

A.C. 2515-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da:
delle proiezioni fino alla fine del comma con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

A.C. 2515-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.

A.C. 2515-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso.

A.C. 2515-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 3.361.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2015 e 2016 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

  Al comma 1, sostituire le parole da: delle proiezioni fino alla fine del comma con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 2515-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL CANADA, FATTO A ROMA IL 22 MAGGIO 1995, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTO A ROMA IL 22 MAGGIO 2003 (A.C. 2574-A)

A.C. 2574-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2574-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da:
delle proiezioni fino alla fine del comma con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Sull'emendamento trasmesso dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 3.50, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

A.C. 2574-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.

A.C. 2574-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 33 dell'Accordo stesso.

A.C. 2574-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 521.600 per l'anno 2015 e in euro 2.555.500 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al medesimo comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla 28 gennaio 2009, n. 2.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

  Al comma 1, sostituire le parole da: delle proiezioni fino alla fine del comma con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da:, in via prioritaria fino a: ed eventualmente.
3. 50. Miotto.

A.C. 2574-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 2574-A – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge n. 2574 del Governo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, valutati in 521.600 euro per il 2015 e 2.555.500 euro a decorrere dal 2016 ed individua la relativa copertura finanziaria nello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
    in base al comma 2 dell'articolo 3, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato, viene disposta una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio dall'INPS, che riferisce in proposito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze;
    il Ministro dell'economia e delle finanze, in caso di scostamenti, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, alla riduzione anzitutto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000;
    la scelta di individuare la copertura per gli eventuali scostamenti dall'onere stabilito, in particolare per quanto riguarda il Fondo per le politiche sociali ma anche con riferimento al Fondo sociale per l'occupazione, le cui dotazioni sono destinate a finalità sociali e di sostegno all'occupazione, desta molta preoccupazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento, anche al fine di adottare future iniziative normative recanti una diversa clausola di salvaguardia.
9/2574-A/1Grassi, Beni, Casati, D'Incecco, Piccione, Fossati, Sbrollini, Burtone, Capone, Miotto.


DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LO STATO DI ISRAELE SULLA PREVIDENZA SOCIALE, FATTO A GERUSALEMME IL 2 FEBBRAIO 2010 (A.C. 2575-A)

A.C. 2575-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2575-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da:
delle proiezioni fino alla fine del comma con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 3.50, 3.2, 3.3 e 3.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

A.C. 2575-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.

A.C. 2575-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso.

A.C. 2575-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 490.000 per l'anno 2015 e in euro 1.719.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al medesimo comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

  Al comma 1, sostituire le parole da: delle proiezioni fino alla fine del comma con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: in via prioritaria fino a: ed eventualmente.
3. 50. Miotto.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: in via prioritaria fino alla fine del comma con le seguenti: dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
3. 2. Spadoni.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: ed eventualmente fino alla fine del comma.
3. 3. Spadoni.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: del Fondo sociale per occupazione e formazione fino alla fine del comma con le seguenti: mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
3. 1. Spadoni.

A.C. 2575-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 2575-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge n. 2575 del Governo «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010» quantifica all'articolo 3, comma 1, gli oneri derivanti all'applicazione dell'Accordo in 490.000 euro per il 2015 e 1.719.000 euro a decorrere dal 2016, ai quali si provvede a valere sullo stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
    in base al comma 2, del medesimo articolo, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato, viene disposta una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio dall'INPS, che riferisce in proposito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze;
    il Ministro dell'economia e delle finanze, in caso di scostamenti, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, alla riduzione anzitutto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000;
    la scelta di individuare la copertura per gli eventuali scostamenti dall'onere stabilito, in particolare per quanto riguarda il Fondo per le politiche sociali, ma anche con riferimento al Fondo sociale per l'occupazione, le cui dotazioni sono destinate a finalità sociali e di sostegno all'occupazione, desta molta preoccupazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento, anche al fine di adottare future iniziative normative recanti una diversa clausola di salvaguardia.
9/2575-A/1Miotto, Grassi, Beni, Casati, D'Incecco, Piccione, Fossati, Sbrollini, Burtone, Capone.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo del provvedimento in esame rappresenta l'esigenza di determinare il coordinamento tra le legislazioni in materia di previdenza sociale attraverso la ratifica dell'Accordo tra Italia e Israele, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010, per migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano e dei membri delle loro famiglie;
    in particolare, elemento centrale dell'Accordo è la tutela dei lavoratori al seguito delle imprese nonché la totalizzazione e la trasferibilità delle pensioni ed è teso a garantire ai cittadini italiani, che hanno lavorato in Italia prima di trasferirsi in Israele, la possibilità di percepire, direttamente in Israele, un trattamento pensionistico in linea con i contributi versati in Italia. In assenza di un simile beneficio, i cittadini italiani residenti in Israele percepirebbero, infatti, solamente una pensione equivalente agli anni dei contributi versati una volta trasferitisi nello Stato ebraico, senza possibilità di recuperare i contributi italiani; il riconoscimento dei diritti previdenziali si intende esteso anche ai cittadini italiani residenti nei cosiddetti territori occupati;
    tuttavia, ciò pone un problema politico di fondo connesso alla questione dei territori occupati dai coloni; infatti, pur trattandosi di cittadini italiani residenti ufficialmente in Israele occorre tenere ben presente che il nostro Paese non ha mai riconosciuto come parte integrante dello Stato di Israele i territori annessi dopo il 1967 e occupati dai coloni tanto in Cisgiordania, quanto a Gerusalemme est o nei Golan, mentre, invece, con l'approvazione di alcune disposizioni contenute nel provvedimento in esame si rischia di concedere un avallo indiretto da parte del nostro Paese al riconoscimento di tali territori come parte integrante di Israele,

impegna il Governo

ad adottare, nei limiti consentiti dall'Accordo, ogni iniziativa, in sede interpretativa, volta a chiarire che le disposizioni di cui al citato Accordo si debbano applicare solo agli italiani residenti nei territori israeliani riconosciuti dall'Italia con esclusione dei cittadini italiani residenti nei cosiddetti territori occupati.
9/2575-A/2Spadoni.


DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL GIAPPONE SULLA SICUREZZA SOCIALE, FATTO A ROMA IL 6 FEBBRAIO 2009 (A.C. 2576-A)

A.C. 2576-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009.

A.C. 2576-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo stesso.

A.C. 2576-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 9.862.000 per l'anno 2015 e in euro 10.740.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al medesimo comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 2576-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1749 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 4, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI ESENZIONE IMU. PROROGA DI TERMINI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DELLA DELEGA IN MATERIA DI REVISIONE DEL SISTEMA FISCALE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2915)

Questioni pregiudiziali

  La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame presenta molteplici profili d'incostituzionalità;
    sussiste anzitutto la violazione dell'articolo 72, comma 4, della Costituzione. L'articolo 1 del disegno di legge all'esame interviene su una norma di delega prorogando, di 3 mesi, il termine entro cui il Governo è delegato all'esercizio della funzione legislativa. L'introduzione di disposizioni di delega ovvero la modifica di deleghe precedentemente disposte in disegni di legge di conversione, seppur ormai invalsa nella prassi parlamentare, non può considerarsi costituzionalmente legittima. Le leggi di delegazione, e così vanno intese le modifiche delle stesse, sono soggette alla riserva d'assemblea di cui al comma 4 dell'articolo 72 che stabilisce che alle stesse debba sempre applicarsi «la procedura normale di esame e di approvazione». Ciò premesso deve ricordarsi che la Corte costituzionale ha più volte ritenuto il procedimento di approvazione delle leggi di conversione non già «normale» bensì peculiare; da ultimo nella sentenza n. 32 del 2014 la Corte ha affermato che «La legge di conversione – per l'approvazione della quale le Camere, anche se sciolte, si riuniscono entro cinque giorni dalla presentazione del relativo disegno di legge (articolo 77, secondo comma, Cost.) – segue un iter parlamentare semplificato e caratterizzato dal rispetto di tempi particolarmente rapidi, che si giustificano alla luce della sua natura di legge funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge, emanato provvisoriamente dal Governo e valido per un lasso temporale breve e circoscritto. Dalla sua connotazione di legge a competenza tipica derivano i limiti alla emendabilità del decreto-legge. La legge di conversione non può, quindi, aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, come del resto prescrivono anche i regolamenti parlamentari (...). Diversamente, l’iter semplificato potrebbe essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano l'atto con forza di legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare». Non può certamente ritenersi soddisfatto il requisito di cui al quarto comma dell'articolo 72 nella parte in cui prescrive «la procedura normale» di approvazione delle leggi di delegazione se la stessa Consulta ritiene che il procedimento di conversione risulti «semplificato»;
    sussiste altresì la violazione dell'articolo 76 della Costituzione. Il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame introduce un meccanismo di proroga eventuale del termine per l'esercizio della funzione legislativa delegata al Governo totalmente rimesso all'arbitrio dell'esecutivo. Si prevede, infatti, che ove lo schema di decreto legislativo sia inviato dal Consiglio dei ministri alle competenti commissioni parlamentari in una data tale per cui i termini per l'espressione dei pareri scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini per l'esercizio della funzione legislativa lo stesso è prorogato di 90 giorni. Un tale meccanismo, al di là dell'inopportunità istituzionale, si pone certamente in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione nella parte in cui lo stesso prevede, quale condizione necessaria per la delega al Governo, la determinazione di un tempo limitato. L'incertezza generata da un tale meccanismo non può ritenersi costituzionalmente legittima in quanto «il tempo limitato deve essere prestabilito» (ex plurimis sentenza 39 del 1959) e sin dalla sentenza n. 3 del 1957 la Consulta ha chiarito che «Dal sistema sul processo formativo delle leggi, accolto dalla Carta costituzionale, risulta che la funzione legislativa è esercitata dalle due Camere collettivamente con una procedura bene definita (ex artt. 70, 71, 1 comma, 72, 73, 74). Può inoltre essere esercitata, in via eccezionale, dal Governo con modalità legislativamente stabilite (artt. 76, 77).»;
   il provvedimento in esame si pone in contrasto anche con l'articolo 77 della Costituzione. Al riguardo, va denunciato l'ennesimo utilizzo arbitrario e inappropriato della decretazione d'urgenza, con la quale viene alterato lo schema fisiologico del rapporto fra Governo e Parlamento: non vi è, infatti, soltanto un problema di valutazione della straordinaria necessità ed urgenza, che costituisce il requisito costituzionale dei decreti – legge e di ciascun articolo degli stessi, quanto il trovarsi, da tanto e troppo tempo, di fronte a una sorta di ordinaria attività di normazione sopravveniente svolta dal Governo-amministrazione, con ulteriore confusione tra potere esecutivo e legislativo. Orbene, nel caso del provvedimento in esame, il ricorso alla normativa d'urgenza non trova alcuna giustificazione. Il decreto, infatti, non si è limitato a prorogare il termine per il versamento dell'IMU agricola, fissato al 26 gennaio 2015 dalla legge di stabilità n. 190 del 2014, ma è andato ben oltre introducendo una radicale riforma della tassazione locale dei terreni agricoli, prevedendo dei nuovi criteri per l'esenzione che non tengono più conto del parametro altimetrico della sede comunale bensì della distinzione tra comuni montani e parzialmente montani (in base all'elenco aggiornato dell'ISTAT). Sotto tale profilo, dunque, il decreto ha senza dubbio violato le disposizioni costituzionali: la previsione di una disciplina ordinamentale è incompatibile, sul piano logico e giuridico, con il dettato costituzionale, trattandosi di una trasformazione radicale dell'intero sistema di tassazione dei terreni agricoli che certamente non può essere ricondotta ad un «caso straordinario di necessità e d'urgenza» richiesto dalla Costituzione;
    in disparte le violazioni di metodo, le disposizioni introdotte in tema di esenzione IMU si pongono in evidente contrasto con i principi sostanziali sanciti dalla Costituzione, ed in particolare con l'articolo 44. Tale norma, infatti, attribuisce all'attività agricola, anche non professionale, una funzione sociale ma soprattutto mira a tutelare e salvaguardare la piccola e media proprietà agricola nonché le zone montane. E ciò anche per il perseguimento di «intenti egualitari e solidaristici», indirizzati da un lato alla realizzazione di «un'esistenza libera e dignitosa», per chi lavora la terra e per la sua famiglia, dall'altro alla realizzazione di un'agricoltura economicamente valida, competitiva, in campo internazionale, idonea a raggiungere l'obiettivo di un incremento produttivo. Sennonché, il regime fiscale stabilito dal decreto in esame prosegue in direzione opposta alle suddette finalità perseguendo, come precipuo obiettivo, il mero recupero di gettito attraverso l'ampliamento delle fattispecie tassabili (comprendendovi, appunto, i terreni agricoli montani fino ad oggi esenti);
    inoltre, l'individuazione di criteri distintivi basati sulla collocazione territoriale si pone in contrasto anche con l'articolo 53 della Costituzione che invece vincola l'imposizione fiscale alla capacità contributiva manifestata dal contribuente ovvero, nel caso dei terreni agricoli, alla capacità produttiva derivante dal loro sfruttamento;
    infine, le norme contenute nel decreto-legge in esame, oltre ad oltrepassare i profili di incostituzionalità, non possono essere condivise neanche nel merito. In particolare, il provvedimento in parola interviene in un ambito estremamente complesso quale è quello della fiscalità agricola confermando un aggravio di imposizione proprio mentre il carico fiscale per il settore agricolo sta assumendo livelli insostenibili. Giova ricordare che è da tempo che il comparto primario attende una revisione complessiva della fiscalità patrimoniale agricola; una revisione che tenga conto delle difficoltà legate alla conduzione dei terreni, non soltanto totalmente montani, posto che non sempre, e non in maniera assoluta, la collocazione territoriale montana configura degli svantaggi e che consideri le specificità del comparto agricolo nazionale, una delle eccellenze più significative del made in Italy. Il ricorso alla decretazione d'urgenza per rimodulare i criteri di individuazione dei terreni in esenzione e di quelli invece soggetti all'imposta appare in evidente violazione del dettato costituzionale oltre che non opportuno dal punto di vista meramente politico; il criterio classificatorio individuato dall'ISTAT, ancorché aggiornato nel tempo, risale infatti ad oltre venti anni fa ed è pertanto indispensabile una revisione complessiva del territorio al fine di sviluppare statistiche che rappresentino al meglio l'evoluzione delle condizioni sociali ed economiche delle zone montane e collinari,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2915.
N. 1. Cancelleri, Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, L'Abbate, Gallinella, Parentela, Benedetti, Gagnarli, Massimiliano Bernini.

  La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU e proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale, presenta profili di incompatibilità con diverse norme costituzionali e con la giurisprudenza costituzionale che è intervenuta ripetutamente in merito alle circostanze che rendono ammissibile o meno l'utilizzo dello strumento del decreto-legge;
    la recente prassi legislativa del ricorso continuo e reiterato all'uso del decreto-legge utilizzato dall'attuale Governo e più volte censurato sia dai richiami del Capo dello Stato che dalle numerose sentenze della Corte Costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale, oltre a svilire i presupposti di adozione della stessa decretazione di urgenza, comporta anche un vulnus all'articolo 70 della Carta costituzionale, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, nonché uno svuotamento ed una mortificazione del ruolo del Parlamento, privando in particolare l'opposizione della facoltà di esercitare la sua funzione di indirizzo e di controllo politico;
    il provvedimento in oggetto presenta diversi profili di criticità in ordine al rispetto dei profili di costituzionalità. L'utilizzo della normativa d'urgenza trova una giustificazione soltanto politica: infatti il Governo fa il ricorso allo strumento del decreto-legge solo perché un disegno di legge avrebbe tempi per l'approvazione definitiva troppo lunghi. È palese quindi che il Governo operi nella piena consapevolezza di travalicare i limiti costituzionali solo ed esclusivamente perché incapace di trovare una maggioranza parlamentare coesa;
    il ricorso alla decretazione d'urgenza si configura ormai da anni come una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato costituzionale vigente, che ha spostato di fatto in capo al Governo ogni potere regolatorio ed imposto una compressione dei poteri legislativi delle Camere;
    si rileva come all'interno del decreto all'esame siano state inserite norme a carattere ordinamentale che, secondo quanto stabilito dalla stessa Corte Costituzionale, non dovrebbero trovare spazio nella decretazione d'urgenza;
    il decreto-legge mira a riformare il sistema dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli precedentemente disposto dal decreto-legge n. 16 del 2012, modificato dal decreto-legge n. 66 del 2014, attuato con il decreto interministeriale del 28 novembre 2014, che il Governo giustifica come intervento necessario;
    il provvedimento non si è limitato esclusivamente, e questo avrebbe giustificato la decretazione di urgenza, a prorogare un termine che palesemente era insostenibile per i contribuenti ma è andato oltre, come è consueto fare questo Governo con i decreti-legge, ovvero approfittando della decretazione di urgenza ha voluto rimodulare i criteri per identificare i soggetti esenti dall'imposta ingenerando ancora più confusione nel contribuente e nei professionisti che sono chiamati ad effettuare il calcolo in tempi ancora troppo brevi;
    il decreto-legge all'esame, infatti, prevede dei nuovi criteri per l'esenzione che non tengono più conto del parametro altimetrico della sede comunale bensì della classificazione del comune ovvero se montano, parzialmente montano o non montano in base all'elenco aggiornato dell'ISTAT;
    il nuovo decreto, come del resto anche il decreto n. 66 del 2014, non ha apportato modifiche funzionalmente interrelate con le previsioni originarie in vigore fino al periodo di imposta 2013, ma ha piuttosto completamente ridisegnato l'apparato delle esenzioni dall'imposta sui terreni agricoli;
    la rimodulazione dell'imposta non si può in alcun modo giustificare dal punto di vista costituzionale in quanto è composto da disposizioni prive dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;
    inoltre la materia dell'Imu ed in particolare la proroga del termine del pagamento dell'imposta era già stata oggetto di un precedente decreto-legge, il n. 185 del 16 dicembre 2014, anch'esso emanato in prossimità della scadenza del versamento. Nel decreto-legge n. 4 del 2015, all'esame, a nostro avviso si cela un tentativo di reiterazione di un decreto-legge. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 360 del 1996 ha posto un argine alla prassi della reiterazione, giudicata assolutamente incompatibile con la disciplina costituzionale del decreto-legge; la reiterazione è ammissibile soltanto quando il nuovo decreto risulti formato su autonomi motivi di necessità e urgenza;
    questa disposizione crea, inoltre, un discrimine e genera una concorrenza sleale tra possessori di terreni agricoli in comuni parzialmente montani, nei quali sono esentati solo i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, rispetto a quelli montani, che sono totalmente esenti. Questo sembra essere in contrasto con l'articolo 53 della Costituzione, in quanto crea delle disfunzioni applicative nella corresponsione dell'imposta ovvero non ci si riferisce, come indicato nel dettame costituzionale, alla capacità contributiva, bensì alla collocazione territoriale. Sul territorio nazionale esistono, infatti, zone che classificate non montane o parzialmente montane incontrano difficoltà produttive tali da rendere particolarmente onerosa la corresponsione dell'imposta e quindi a nostro avviso in contrasto con il suddetto principio costituzionale che prevede che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva;
    inoltre, durante l'esame al Senato, è stata inserita nel decreto-legge la proroga dei termini relativi alla scadenza della delega fiscale, passando dai 12 ai 15 mesi;
    per ovviare alla disomogeneità delle nuove norme introdotte al Senato e renderle ammissibili si è ritenuto di tener conto del nuovo contenuto ivi introdotto aggiungendo al titolo le parole «Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale». Queste, però, sono norme riguardanti materie che nella sostanza richiederebbero di essere trattate in distinti provvedimenti, e questo è l'ennesimo escamotage di questo Governo al solo scopo di raggirare l'ostacolo di soddisfare i requisiti di omogeneità richiesti dalla Costituzione;
    la Corte Costituzionale ha più volte censurato la carenza di omogeneità dei decreti-legge e ritiene essenziale che il decreto-legge debba essere inteso «nella sua interezza, come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo», requisito rilevante tanto quanto i requisiti espressamente prescritti dall'articolo 77 della Costituzione. Anche secondo l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 i decreti-legge «devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo». Il problema dell'omogeneità è intrinsecamente connesso con quello della sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, del quale costituisce una sorta di corollario;
    in merito alla eterogeneità del contenuto, si ricorda la lettera del Presidente della Repubblica, del 15 luglio 2009, secondo cui «provvedimenti eterogenei nei contenuti (...) sfuggono alla comprensione della opinione pubblica e rendono sempre più difficile il rapporto tra il cittadino e la legge. (...) è indispensabile porre termine a simili “prassi” [...]»;
    le norme contenute nel decreto-legge in esame, oltre ad oltrepassare i profili di incostituzionalità, non possono essere condivise neanche nel merito,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2915.
N. 2. Caon, Busin, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.

  La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU nonché di proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale, approvato in prima lettura dal Senato, contiene diversi elementi di incostituzionalità e disattende le norme previste dallo Statuto del contribuente;
    il provvedimento, finalizzato alla ridefinizione dei criteri di esenzione dell'imposta municipale propria, prevede infatti nuovi parametri di esenzione, che non considerano più il parametro altimetrico della sede comunale, bensì la classificazione del comune (ovvero montano, parzialmente montano o non montano) in base all'elenco aggiornato dell'ISTAT, peraltro risalente al 1952;
    la rimodulazione dei criteri applicativi connessi all'imposta, a tal fine, non può in alcun modo essere giustificata sotto il profilo costituzionale in quanto è composta da disposizioni prive dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;
    la materia dell'IMU sui terreni agricoli, ed in particolare la proroga del termine del pagamento dell'imposta, era già stata oggetto di un precedente decreto-legge del 16 dicembre 2014, n. 185 anch'esso emanato in prossimità della scadenza del versamento, che ha sollevato ulteriori dubbi e perplessità, tali da richiedere l'intervento di provvedimenti cautelari della magistratura amministrativa del Tar Lazio, che ha disposto la sospensione dell'efficacia del decreto interministeriale del novembre 2014 in attesa del giudizio di merito previsto, in ultimo, per il prossimo 17 giugno 2015;
    nel decreto-legge n. 4 del 2015, ad avviso dei sottoscrittori si occulta un tentativo di reiterazione di un decreto-legge, che la Corte costituzionale con la sentenza n. 360 del 1996 ha chiaramente ritenuto incompatibile con la disciplina costituzionale del decreto-legge, la cui reiterazione è ritenuta ammissibile soltanto quando il nuovo decreto risulti formato su autonomi motivi di necessità e urgenza;
    il contenuto del decreto – legge, si rileva inoltre profondamente errato, in quanto non solo non conferma in via definitiva l'esenzione dall'IMU ai terreni di proprietà collettiva di pianura, ma introduce ex novo l'imposta anche per i terreni «parzialmente montani», contraddicendo nella forma e nella sostanza, il disposto del decreto – legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89;
    ulteriori profili di criticità che si rinvengono dal provvedimento e che si ricollegano per diversi aspetti alle precedenti disposizioni in materia di IMU agricola, sono rivolti alla violazione dei principi sanciti dallo Statuto del contribuente, in relazione al quale le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti, la cui scadenza sia fissata prima del sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse previsti;
    se la violazione tributaria discende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della disposizione normativa, l'articolo 10 dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000) prevede che non debbano essere comminate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, nonostante successivamente modificate, o nel caso in cui il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione finanziaria;
    di non secondaria rilevanza si rinvengono nel decreto – legge n. 4 del 2015, inoltre, disposizioni discriminatorie che generano una concorrenza sleale tra possessori di terreni agricoli in comuni parzialmente montani, nei quali sono esentati solo i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, rispetto a quelli montani, che sono totalmente esenti;
    tali misure risultano in evidente contrasto con l'articolo 53 della Costituzione in quanto creano delle disfunzioni applicative nella corresponsione dell'imposta ovvero non ci si riferisce, come indicato nel dettame costituzionale, alla capacità contributiva bensì alla collocazione territoriale;
    esistono, infatti, sul territorio nazionale, aree geografiche classificate non montane o parzialmente montane che incontrano difficoltà produttive tali da rendere particolarmente onerosa la corresponsione dell'imposta e quindi, ad avviso dei sottoscrittori, in contrasto con il suddetto principio costituzionale che prevede che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva;
    il provvedimento graverà pesantemente sugli assetti economici dell'agricoltura nazionale e necessita a tal fine un maggior approfondimento a livello generale della portata dell'impatto delle norme, attraverso un coinvolgimento delle associazioni agricole, degli enti locali e dei soggetti istituzionalmente preposti;
    inoltre il decreto-legge, in particolare nel suo percorso di conversione al Senato, si è arricchito di ulteriori norme che rendono il testo disomogeneo, contravvenendo a quanto disposto dalla Costituzione e dalla giurisprudenza costituzionale in materia di decretazione d'urgenza. Il rilievo del criterio di omogeneità nel contenuto costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte costituzionale ha da ultimo fondato i percorsi argomentativi legati alla verifica del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per la legittima adozione dei decreti-legge. Le finalità degli articoli del decreto-legge in esame confermano una netta mancanza di coordinamento delle norme all'interno di un unico provvedimento d'urgenza, violando il vincolo implicitamente disposto dall'articolo 77 della Costituzione, e ribadito esplicitamente dall'articolo 15 della legge 23 agosto 1988 n. 400;
    in particolare, con la sentenza n. 22 del 2012, la Corte costituzionale ha ritenuto tout court illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità, vincolo che la Corte ritiene implicitamente previsto dall'articolo 77 della Costituzione, ed esplicitato dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quest'ultima disposizione, infatti, «là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge» deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo», pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti a questa Corte, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento»,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2915.
N. 3. Palese, Sandra Savino, Faenzi, Catanoso Genoese, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Russo.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative volte a ridimensionare il cosiddetto precariato militare e a rimodulare i concorsi di accesso al servizio permanente per i volontari in ferma prefissata – 3-01326

   RABINO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
   il volontario in ferma prefissata di 1 anno, istituito dalla legge 23 agosto 2004, n. 226 («legge Martino»), è un militare delle Forze armate italiane, che presta servizio nel periodo di 1 anno, nell'Esercito, nella Marina militare o nell'Aeronautica militare e costituisce il primo livello di accesso alle Forze armate italiane in modo volontario. L'ammissione alla ferma avviene tramite concorso pubblico per titoli e previo giudizio di idoneità psicofisica al servizio militare incondizionato, entro il compimento del 25o anno di età;
   la ferma dei volontari in ferma prefissata di 1 anno è annuale, rinnovabile per due successive rafferme e il compimento di un anno effettivo di servizio consente di partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di 4 anni nelle altre Forze armate italiane, entro il compimento del 30o anno di età;
   al termine della ferma quadriennale, i volontari potranno inoltrare domanda utile a concorrere per i concorsi riservati per la nomina a volontario in servizio permanente ed il transito nella categoria dei graduati, divenendo, quindi, militare professionista a tutti gli effetti e fruendo del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
   il passaggio in servizio permanente avviene attraverso un concorso a numero chiuso, per titoli maturati negli anni e per immissione. Nel caso di non transito, il militare in ferma prefissata di 4 anni avrà diritto ad una rafferma di due anni, durante la quale potrà nuovamente accedere al concorso per volontario in servizio permanente e, nel caso in cui, nemmeno in questi due anni riuscisse a transitare, usufruirebbe di un'ulteriore ed ultima rafferma di due anni;
   il problema reale va rintracciato nei numeri, in quanto i posti disponibili per divenire volontari in servizio permanente risultano nettamente inferiori al numero degli arruolati (intorno ad un quinto) e, sostanzialmente, moltissimi militari in ferma prefissata potrebbero, dopo un lungo periodo di servizio allo Stato italiano, ritrovarsi a 38 anni nella condizione di disoccupati, con grosse difficoltà a ricollocarsi, sia per ragioni di età che di specificità della loro esperienza lavorativa –:
   quali urgenti iniziative intenda attuare al fine di ridimensionare il precariato militare e se non ritenga opportuno rimodulare i concorsi di accesso al servizio permanente per i volontari in ferma prefissata, adattando la disponibilità degli accessi al numero degli arruolati proporzionalmente alle esigenze del Ministero della difesa. (3-01326)


Iniziative in relazione alla situazione del mercato delle società che offrono servizi di call center in ambito nazionale, in particolare alla luce della vicenda dell'azienda Almaviva contact – 3-01327

   GIORGIA MELONI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   Almaviva Italian innovation company è un gruppo italiano che riunisce nove aziende, dislocate in Italia, Tunisia, Brasile e Cina, e opera nel segmento information&communication technology;
   nel 2010 il gruppo ha dichiarato un fatturato di 1.033 milioni di euro e 22.000 impiegati;
   tra le aziende del gruppo figura Almaviva contact, specialista nella fornitura di servizi per le più importanti aziende che lavorano nei settori dell'industria, della finanza e della comunicazione, con sedi a Palermo, Catania e Milano, e che occupa attualmente circa 2.700 lavoratori, la gran parte dei quali è assunta a tempo indeterminato;
   il sito di Palermo annovera tra i suoi committenti le società Wind, Sky, Enel, Palermo calcio e altre, ma di fatto la maggior parte dei lavoratori è impegnata sulle commesse di Wind e Sky, soggette a rinnovi contrattuali a scadenza biennale e della cui prosecuzione non vi è, quindi, certezza;
   nonostante il fatto che Almaviva contact operi già dal 2012 in regime di contratto di solidarietà su scala nazionale, l'azienda nel mese di dicembre 2014 ha convocato le organizzazioni sindacali proponendo una riduzione degli stipendi di circa il 10 per cento, asseritamente al fine di permettere alla stessa azienda di recuperare competitività sul mercato e potersi aggiudicare il rinnovo delle commesse in scadenza di Wind, Tim, Sky ed altre;
   il 19 febbraio 2015 l'azienda ha nuovamente convocato le organizzazioni sindacali informandole del rischio che non sia rinnovata la commessa di Wind a causa della concorrenza di altro committente, che avrebbe presentato, per quanto consta all'interrogante, un'offerta inferiore di circa il 30 per cento rispetto a quella formulata da Almaviva contact;
   il basso costo di tale offerta a parere dell'interrogante fa nascere il sospetto che il concorrente possa essere nelle condizioni quantomeno di eludere parte degli oneri derivanti dai contratti di lavoro del personale impiegato, di fatto delocalizzando o non rispettando le prescrizioni del contratto collettivo nazionale del settore delle telecomunicazioni;
   in base alle previsioni dell'azienda il mancato rinnovo della commessa di Wind determinerà il collocamento in mobilità di circa 1.700 lavoratori, attualmente impiegati nella stragrande maggioranza nella sede palermitana ma anche nelle sedi di Milano e Catania, quindi perlopiù in zone già caratterizzate da elevati livelli di disoccupazione, con gravi ricadute sociali;
   il settore dei call center evidenzia una richiesta in aumento, ma al suo interno è, purtroppo, diffuso il ricorso ad espedienti per aggirare le normative nazionali, al fine di consentire alle aziende di presentare offerte al massimo ribasso, penalizzando i lavoratori;
   Almaviva contact è solo l'ultima azienda di call center in ordine di tempo i cui lavoratori rischiano di essere travolti da un mercato sregolato, come già è accaduto alla società Infocontact, attualmente in amministrazione straordinaria, ai cui lavoratori si sta proponendo una riassunzione a orario lavorativo e conseguenti livelli salariali ulteriormente ridotti –:
   se sia informato dei fatti esposti in premessa e quali iniziative intenda assumere al riguardo, anche con riferimento ad una più attenta attività di monitoraggio sulle società che offrono servizi di call center in ambito nazionale. (3-01327)


Chiarimenti ed iniziative in merito alle analisi e agli studi svolti dall'ex commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, Carlo Cottarelli – 3-01328

   GIAMMANCO e PALESE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   dalla necessità di una maggiore efficienza nei servizi, in vista di una possibile diminuzione dei loro costi e come leva per maggiori investimenti, si colloca l'avvio, sin dalla XV legislatura, di un programma straordinario di analisi, valutazione e contenimento della spesa dello Stato, comunemente denominato, sulla base di analoghe esperienze internazionali spending review. Nello specifico, a fronte delle difficoltà riscontrate nel perseguire una riduzione delle dinamiche della spesa pubblica, è emersa la necessità di potenziare il monitoraggio dei flussi della finanza pubblica e di elaborare nuovi strumenti, di carattere più strutturale e selettivo, finalizzati a consentire un più penetrante controllo;
   tra gli obiettivi sottesi a tale meccanismo vi è quello di superare la logica dei tagli lineari alle dotazioni di bilancio e il criterio della spesa storica. Nel corso della XVI legislatura, il processo di analisi e revisione della spesa è stato dapprima incorporato e reso permanente nel sistema delle decisioni di bilancio ad opera della nuova legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), a cui poi si sono poi affiancati, a partire dall'estate del 2011, specifici interventi legislativi. Questi ultimi, oltre ad ampliarne l'ambito di operatività, hanno definito modalità applicative di carattere speciale rispetto alla disciplina generale, facendo, in particolare, leva sulla diffusione del metodo dei fabbisogni e dei costi standard utilizzato e sancito sul piano normativo, con riferimento agli enti territoriali dalla legge delega n. 42 del 2009 di attuazione del federalismo fiscale;
   un ulteriore filone di interventi in materia di spending review si è registrato nell'ultimo anno della XVI legislatura, anche a seguito della presentazione, in data 30 aprile 2012, del rapporto che ha inteso affrontare il problema della spesa pubblica dal punto di vista delle singole attività, funzioni o organizzazioni nelle quali l'offerta di beni e servizi al cittadino si organizza. Pressoché contestualmente alla presentazione del rapporto, il 3 maggio 2012 è stata adottata una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha disciplinato l'attività di revisione della spesa delle amministrazioni centrali da realizzare nell'arco del periodo 1o giugno-31 dicembre 2012, al fine di conseguire un obiettivo di riduzione della spesa indicato in un importo pari a 4,2 miliardi di euro per l'anno 2012;
   con due appositi provvedimenti d'urgenza si è, dunque, provveduto ad avviare il nuovo ciclo di spending review. In particolare, in una prima fase, con il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012, recante «Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica», è stato istituito un comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica e, in un secondo momento, con il decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», si è proceduto all'adozione di una serie di misure di contenimento e riorganizzazione della spesa pubblica volte a realizzare, per quanto concerne il comparto delle amministrazioni centrali, gli obiettivi indicati nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, nonché, per ciò che attiene al generale settore della pubblica amministrazione, ad operare una rimozione della spesa per beni e servizi, anche sulla base delle risultanze dell'analisi svolta del commissario straordinario per la spending review;
   il Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2013 ha poi nominato Carlo Cottarelli, già responsabile del dipartimento finanza pubblica del Fondo monetario internazionale, nuovo commissario straordinario per la spending review. L'attività del commissario straordinario ha riguardato le spese delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari;
   nelle prime settimane del Governo Renzi, il commissario Cottarelli ha preparato un piano di tagli per 34 miliardi in tre anni. Nello specifico il piano prevedeva l'adozione di misure di razionalizzazione e revisione della spesa tali da determinare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche non inferiore a 600 milioni di euro nel 2015 e 1.310 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Inoltre, si prevedevano variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e detrazioni fiscali tali da conseguire maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per il 2015, 7.000 milioni per il 2016 e 10.000 milioni a decorrere dal 2017;
   un piano ben strutturato le cui previsioni avrebbero dovuto essere contenute nel decreto «sblocca Italia», che poi sono state rimandate alla legge di stabilità, nella quale sono state inserite solo alcune indicazioni fornite dal commissario della spending review e nello specifico sul «disboscamento» della giungla delle partecipate. A seguito delle dimissioni del commissario Cottarelli non si è più avuta alcuna notizia in merito allo studio condotto dal suo team che, invece, è tornato alla ribalta proprio in questi giorni;
   infatti, in un articolo pubblicato su Il Corriere della Sera del 22 gennaio 2015 si evidenzia come i 25 documenti finali della spending review si siano praticamente «volatilizzati», in quanto non si trovano né presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, né presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Nel mese di dicembre 2014 il Comitato per il Foia (Freedom of information act) ha inviato formali richieste alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per rendere pubbliche le relazioni finali sulla revisione della spesa: il dipartimento per la programmazione e il coordinamento delle politiche economiche della Presidenza del Consiglio dei ministri ha, però, risposto che «non possiede gli atti richiesti non avendo peraltro competenza in materia e visto che il commissario straordinario si avvale delle risorse umane e strumentali del Ministero dell'Economia». In un successivo momento, il Comitato si è quindi rivolto al Ministero dell'economia e delle finanze e la risposta ricevuta dalla portavoce del Ministro interrogato è stata ancora più surreale, visto che ha spiegato che lo studio di Cottarelli non è presente nella documentazione del Ministero dell'economia e delle finanze, dato che il commissario non ha mai fatto parte del Ministero dell'economia e delle finanze –:
   se il Governo intenda rendere pubblici i documenti vagliati dal commissario Cottarelli, come l'Esecutivo abbia fino ad ora utilizzato i dati forniti dall'analisi svolta del commissario straordinario per la spending review, quali siano stati i tagli di spesa effettivamente conseguiti sulla base delle analisi svolte dal commissario straordinario e quali si intendano effettuare in futuro. (3-01328)


Iniziative volte a garantire un maggiore e più adeguato livello di conoscenza della lingua tedesca per l'assegnazione dei posti nella provincia autonoma di Bolzano nell'ambito del bando per gli avanzamenti di carriera al ruolo di sovraintendenti della Guardia di finanza attraverso il concorso interno – 3-01329

   ALFREIDER, GEBHARD, PLANGGER e SCHULLIAN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il 10 dicembre 2014 il Comando generale della Guardia di finanza, come ogni anno, ha pubblicato un concorso interno, per titoli, per l'ammissione di 420 allievi vicebrigadieri al 19o corso presso la Scuola allievi ispettori e sovrintendenti riservato agli appuntati scelti del Corpo;
   i vincitori del concorso frequentano poi un corso di formazione giuridico-professionale di durata non inferiore ai tre mesi presso la Scuola ispettori e sovrintendenti dell'Aquila, al termine del quale gli allievi dichiarati idonei conseguono la nomina a vicebrigadiere;
   l'articolo 2, comma 2, del bando, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego», riserva 11 posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, così genericamente espresso da sottintendere che l'attestato di bilinguismo possa essere di qualsiasi livello da «A» a «D»;
   è utile ricordare che nella provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'articolo 99 dello statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, la lingua tedesca è parificata a quella italiana e i cittadini di lingua tedesca, ai sensi del successivo articolo 100 dello statuto, possono utilizzare la loro lingua nei rapporti con gli uffici pubblici e nei processi;
   l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, e successive modificazioni, prevede quattro tipi di attestato di bilinguismo riferiti al titolo di studio prescritto per l'accesso alle varie qualifiche funzionali: (A) diploma di laurea; B) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità); C) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado (terza media); D) licenza di scuola elementare), nonché attribuisce al commissario del Governo la facoltà di stabilire, con propri provvedimenti, il passaggio a qualifiche superiori qualora il candidato sia in possesso di un attestato di livello corrispondente o superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui si aspira;
   per l'accesso dall'esterno al Corpo della Guardia di finanza, tutti i bandi di concorso prevedono una riserva di posti, commisurata al livello di istruzione richiesto per rivestire tale funzione: per il concorso di arruolamento per finanzieri, livello più basso, viene richiesto il diploma di istruzione di primo grado (terza media) ed il livello «C» di bilinguismo, per l'accesso al ruolo di ispettori ed ufficiali viene richiesto il diploma di scuola superiore ed il livello «B» di bilinguismo;
   per il concorso interno per il passaggio al ruolo sovrintendenti, invece, questa formula non viene rispettata e si procede indicando genericamente un attestato di bilinguismo, che può essere da «A» a «D», non collegando così l'avanzamento di carriera, che generalmente prevede un aumento di mansioni e responsabilità, al possesso di un maggior grado di conoscenza e padronanza della lingua tedesca proprio in funzione del maggiore grado ricoperto –:
   se il Ministro ritenga di intervenire affinché, anche nel bando per gli avanzamenti di carriera al ruolo di sovraintendenti della Guardia di finanza attraverso il concorso interno, sia garantito un maggiore e più adeguato livello di conoscenza della lingua tedesca per l'assegnazione dei posti nella provincia autonoma di Bolzano, al pari di quanto avviene per l'accesso dall'esterno, in modo da rispettare il dettato statutario in materia di uso della lingua tedesca in provincia di Bolzano, che viene invece sistematicamente disatteso con riguardo all'impiego delle forze dell'ordine in Alto Adige. (3-01329)


Iniziative per la revisione delle attuali disposizioni per la compilazione e il rilascio dell'indicatore della situazione economica equivalente ai fini di una semplificazione a favore del contribuente – 3-01330

   FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUSIN, CAON, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI e SIMONETTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   con l'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, si è introdotta una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (isee) secondo criteri che permettano di prevedere, nel calcolo dell'indicatore, una più ampia classificazione dei redditi familiari (come i redditi tassati con regimi sostitutivi e redditi non tassati), di migliorare la capacità selettiva dell'indicatore mediante una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale, di focalizzare l'attenzione su tipologie familiari con carichi particolarmente gravosi (in merito al numero di figli o alla presenza dei figli disabili), di differenziare l'indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta, di ridefinire i benefici da attribuire sulla base delle condizioni economiche, di rideterminare le soglie delle prestazioni e di rafforzare il sistema dei controlli attraverso la riduzione al minimo delle autocertificazioni. Una delle principali novità della riforma prevede, infatti, che alcune informazioni importanti relative al reddito, che prima erano auto-dichiarate, non debbano essere più inserite nel modello dal contribuente, perché l'Inps richiede le informazioni direttamente all'Agenzia delle entrate;
   prima con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2014, poi la circolare dell'Inps n. 171 del 2014, si è provveduto, quindi, all'introduzione, a partire dal 1o gennaio 2015, del nuovo modello dell'indicatore della situazione economica equivalente, con lo scopo, almeno nelle intenzioni del Governo, di migliorare l'equità sociale a favore delle famiglie più numerose e disagiate. Al fine di implementare la semplificazione e la sburocratizzazione, con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si è stabilito che l'Inps rendesse disponibile on line il nuovo servizio dedicato all'indicatore attraverso una piattaforma telematica da cui scaricare il nuovo modello e procedere all'acquisizione, alla gestione e alla consultazione della dichiarazione sostitutiva unica (dsu) da inviare per ottenere l'indicatore 2015;
   con la riforma aumentano considerevolmente i nuovi modelli di dichiarazione sostitutiva unica che lievitano, oggi, ad otto: due modelli base, la cosiddetta dsu-mini, che tutti i sono tenuti a compilare e che serve per la maggior parte delle prestazioni poiché si riferiscono al nucleo familiare, alla casa di abitazione, alle informazioni su reddito, patrimonio mobiliare e immobiliare; una serie di altri modelli, i restanti sei, che invece vanno compilati esclusivamente per alcune tipologie di prestazioni, i cosiddetti indicatore della situazione economica equivalente università, indicatore della situazione economica equivalente sociosanitario, indicatore della situazione economica equivalente minorenni ed altri;
   il contribuente deve, quindi, compilare i moduli di dichiarazione sostitutiva unica, consegnarli direttamente all'ente che eroga la prestazione, oppure al comune, o al centro di assistenza fiscale, o all'Inps, ed è proprio l'istituto previdenziale che alla fine calcola l'indicatore della situazione economica equivalente;
   in realtà, però, si apprende, da numerosi organi di stampa e dalle dichiarazioni dei dirigenti dei sindacati dei centri di assistenza fiscale che, con la riforma, al posto della semplificazione e della sburocratizzazione fiscale, si siano moltiplicati disagi;
   si impiega, infatti, oggi molto più tempo per concludere una pratica, che deve inoltre essere perfezionata in più riprese, poiché, oltre alle complicazioni dovute alla compresenza di diversi moduli (quindi a fronte dei 20 minuti prima necessari oggi ne occorrono fino al doppio), la nuova procedura richiesta vede un'attesa di almeno 10 giorni, che può allungarsi fino ai 20. Dopo la compilazione del modello, infatti, questo va spedito all'Inps che in 10 giorni deve controllarlo e poi rispedirlo ai centri di assistenza fiscale, che devono farlo firmare all'utente e riconsegnarlo. Nel caso però in cui ci sia qualche incongruenza dovuta alle autocertificazioni, l'Inps lo rinvia al centro di assistenza fiscale, che a sua volta deve richiamare l'utente per sistemare l'errore, poi rispedire il modello ed attendere nuovamente 10 giorni;
   al contribuente è richiesta, in luogo dell'autocertificazione, un'importante mole di documenti che non soltanto li costringe a recarsi più volte negli uffici per chiedere maggiori chiarificazioni a riguardo, ma ad ulteriori carichi fiscali, poiché sembra che alcune banche richiedano addirittura un compenso per il rilascio di documenti che invece dovrebbero essere gratuiti proprio in quanto necessari alla compilazione dell'indicatore della situazione economica equivalente;
   in questo modo si arreca un grave pregiudizio al contribuente, che sarà costretto a recarsi almeno due o tre volte presso i centri di assistenza fiscale per avere il documento, sostenere anche spese aggiuntive prima non previste ed attendere anche fino a 20 giorni, esponendolo, inoltre, al rischio di perdere qualche agevolazione a causa delle lungaggini richieste per la procedura;
   anche molti sindaci di diversi comuni hanno lanciato l'allarme poiché con le nuove procedure si allungheranno anche i tempi per la definizione delle soglie per l'accesso ai servizi essenziali forniti dalle pubbliche amministrazioni, ossia dei tempi per conoscere le somme da versare o i bonus di cui godere per servizi fondamentali, quali asili nido, servizi sanitari, servizi ad anziani e disabili;
   la semplificazione, quindi, non sembra essere arrivata, anzi le nuove regole sembrano colpire le fasce più deboli che richiedono questo indicatore, portando qualche contribuente a scoraggiarsi a tal punto tanto da rinunciarci. Recenti stime prevedono, infatti, che con la nuova riforma dell'indicatore della situazione economica equivalente si assisterà ad un calo del 20 per cento del numero di contribuenti che accederanno alle agevolazioni sociali, a causa del minore spazio lasciato all'autocertificazione e all'aumento dei controlli;
   allarmante, infine, è la denuncia di Confedilizia che ha rilevato come il nuovo indicatore rappresenti, di fatto, una nuova tassa sulla casa a danno soprattutto dei piccoli proprietari: questo include nel calcolo il valore degli immobili così come definito ai fini imu. Di conseguenza, molti proprietari di immobili che con le vecchie regole sull'indicatore della situazione economica equivalente, basate sull'indicatore che prendeva in considerazione l'imponibile ici, avevano diritto alle prestazioni sociali agevolate, con il nuovo indicatore della situazione economica equivalente, che tiene conto dell'imponibile imu, verranno oggi automaticamente esclusi dalle agevolazioni;
   il nuovo indicatore della situazione economica equivalente, dunque, la cui ratio si fonda sul principio di welfare secondo cui i cittadini economicamente più svantaggiati devono avere diritto a prestazioni agevolate per i servizi pubblici essenziali, a parere degli interroganti sembra essere paradossalmente diventato uno strumento per fare nuovamente cassa sui cittadini e disperdere in maniera irrazionale le risorse statali: da un lato, la celata tassa patrimoniale sulla super-tassata proprietà – a scapito ovviamente dei piccoli proprietari possidenti della sola prima casa – e la percentuale stimata di contribuenti che rinunceranno al calcolo dell'indicatore con grave pregiudizio in termini di godimento dei servizi di cui questi non usufruiranno più. Dall'altro, la nuova richiesta dei centri di assistenza fiscale che, come già detto, a fronte di un maggior carico di lavoro, richiedono una rimodulazione di segno positivo per i compensi ricevuti dall'Inps, il cui costo, ancora una volta, sarà sempre sostenuto dai contribuenti;
   da ultimo, ma non meno importante, è quella che appare agli interroganti la speculazione che gli istituti di credito stanno operando a spese di ignari cittadini che sono costretti a richiedere alle banche la nuova mole di documenti necessari per la compilazione dei moduli. Il Governo, in questo senso, non sta prendendo le misure adeguate e sembra, ancora una volta, prendere invece le parti e fare il gioco dei potentati del Paese, lasciando indietro le classi più deboli meritevoli di maggior tutela;
   è chiaro secondo gli interroganti come il Governo abbia commesso degli errori macroscopici in questo senso; sarebbe, quindi, necessario rimodulare quantomeno il meccanismo di calcolo del valore della proprietà immobiliare, così come evitare che i contribuenti si carichino in qualsiasi modo di spese aggiuntive prima non previste ed evitare che questi rinuncino al calcolo dell'indicatore in oggetto perché ciò equivarrebbe a metterli in condizione di dover rinunciare al godimento di servizio essenziali che uno Stato di diritto sociale, quale il nostro si qualifica costituzionalmente, deve invece garantire, rimuovendo efficacemente ogni ostacolo di ordine economico e sociale suscettibile di alterare l'uguaglianza sostanziale tra i cittadini –:
   quali iniziative il Ministro interrogato, nell'ambito delle proprie competenze, intenda intraprendere al fine di rivedere le attuali norme procedurali di compilazione e rilascio dell'indicatore della situazione economica equivalente in modo da attuare effettivamente, e al più presto, una sostanziale sburocratizzazione e semplificazione a favore del contribuente, che, attualmente, è costretto ad adempimenti maggiori rispetto al precedente sistema, in quanto non soltanto è costretto ad una più lunga attesa, ma anche ad obbligazioni di certificazione e soprattutto a nuovi oneri fiscali, tra cui il calcolo del valore della proprietà immobiliare e il pagamento della documentazione bancaria, che colpiscono i contribuenti appartenenti alle fasce più disagiate, così come specificato in premessa.
(3-01330)


Elementi in ordine agli effetti derivanti dai provvedimenti di liberalizzazione previsti dal Governo in termini di miglioramento dei conti pubblici – 3-01331

   TABACCI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   sono stati appena stampati i due corposi volumi contenenti gli atti dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa e amministrativa svolta dalla Commissione parlamentare per la semplificazione conclusa con l'approvazione all'unanimità del documento conclusivo;
   nel corso dell'indagine il tema della semplificazione si è spesso necessariamente intrecciato con quello delle liberalizzazioni, risultando evidente che una vasta e puntuale opera di liberalizzazione può rappresentare la chiave indispensabile per attuare la semplificazione legislativa e amministrativa invocata con urgenza da parte di cittadini ed imprese;
   nel documento conclusivo, la Commissione parlamentare per la semplificazione ha assunto l'impegno ad una costante azione di indirizzo nei confronti del Governo, finalizzata, tra gli altri obiettivi, «a varare un programma di liberalizzazioni che proceda con un cronoprogramma stringente, per aree di regolazione, nei settori più rilevanti per le attività di impresa», precisando che «su questa base potrebbero essere individuati in modo tassativo i casi nei quali sono necessari ancora regole e controlli e quelli in cui vanno eliminati»;
   negli ultimi tempi sono state assunte meritorie iniziative, che vanno nella direzione indicata, fino all'approvazione, da ultimo, del primo disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza;
   sembra, però, tuttora mancare l'approccio organico ed il cronoprogramma cui si fa riferimento nel documento conclusivo dell'indagine;
   le critiche a cui sono stati sottoposti i recenti provvedimenti di liberalizzazione da parte delle categorie interessate non devono indurre ad abbassare ulteriormente l'asticella, quanto piuttosto ad alzarla intervenendo in ogni ambito per evitare poco comprensibili disparità di trattamento –:
   se il Ministro interrogato abbia valutato l'impatto e le ricadute derivanti dai provvedimenti di liberalizzazione previsti dal Governo in termini di miglioramento dei conti pubblici. (3-01331)


Orientamenti del Governo in ordine alla razionalizzazione delle società partecipate dagli enti territoriali – 3-01332

   DORINA BIANCHI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   secondo una stima dell'ex commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica Carlo Cottarelli, le società partecipate dagli enti locali in Italia risultano essere in numero superiore alle 10.000 unità;
   la stessa stima calcola una somma superiore ai 26 miliardi di euro di spesa annua tra trasferimenti statali e locali;
   secondo i dati raccolti da Cerved, 2.671 società partecipate risultano disporre di un numero maggiore di amministratori rispetto a quello dei dipendenti;
   i dati di cui sopra, inoltre, rilevano come in 1.896 aziende pubbliche non risulti impiegato alcun dipendente. Oltre la metà di esse, peraltro, risultano in perdita;
   la legge di stabilità per il 2015 impone alle regioni ed agli enti locali di presentare entro il 31 marzo 2015 un piano di razionalizzazione –:
   se non ritenga opportuno valutare con attenzione le ricadute economiche negative che potrebbero derivare al nostro Paese, illustrando quali provvedimenti intende adottare in merito al fenomeno descritto. (3-01332)


Contenuti del confronto in atto con gli enti territoriali in merito all'assetto della finanza locale, anche con riferimento alla possibile semplificazione della fiscalità immobiliare comunale – 3-01333

   MARCHI, CAUSI, GUERRA, MISIANI, BOCCADUTRI, BONAVITACOLA, PAOLA BRAGANTINI, CAPODICASA, CENSORE, FANUCCI, FASSINA, GIAMPAOLO GALLI, GINATO, GIULIETTI, LAFORGIA, LOSACCO, MARCHETTI, MELILLI, PARRINI, PILOZZI, PREZIOSI, RUBINATO, BONIFAZI, CAPOZZOLO, CARBONE, CARELLA, COLANINNO, DE MARIA, MARCO DI MAIO, MARCO DI STEFANO, FRAGOMELI, FREGOLENT, GITTI, GUTGELD, LODOLINI, MORETTO, PASTORINO, PELILLO, PETRINI, RIBAUDO, SANGA, ZOGGIA, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   nell'ambito della complessiva azione riformatrice del Governo, l'assetto istituzionale e finanziario degli enti territoriali riveste un ruolo strategico, come testimoniato dal complesso e ampio intervento legislativo realizzato principalmente attraverso la legge n. 56 del 2014, che ha previsto l'istituzione delle città metropolitane e la ridefinizione del sistema delle province, l'armonizzazione dei sistemi contabili e l'introduzione del pareggio di bilancio per le regioni;
   riforme di questa portata richiedono una stabilità di fondo della finanza locale per evitare che situazioni di incertezza e criticità ne condizionino la delicatissima fase di avvio;
   la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), e il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, recante proroga di termini, hanno previsto numerose misure in materia di finanza locale;
   in particolare, per i comuni è stata stabilita una riduzione della dotazione del fondo di solidarietà comunale di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 e un contestuale allentamento del patto di stabilità interno, mentre per le regioni è stata dettata la disciplina del periodo transitorio per l'anno 2015 alla luce dell'introduzione del principio del pareggio di bilancio;
   restano, tuttavia, ancora indeterminati alcuni aspetti essenziali per il funzionamento del sistema finanziario degli enti territoriali, specie per quanto riguarda l'assetto tributario e, in particolare, la fiscalità immobiliare;
   la delicatezza e l'importanza del comparto territoriale richiedono interventi organici e di ampio respiro da attuare necessariamente all'interno di un percorso condiviso a tutti i livelli istituzionali;
   in questo senso vanno nella giusta direzione le recenti intese raggiunte in seno alle conferenze, ma tale esempio di leale collaborazione tra amministrazioni va finalizzato al raggiungimento di un assetto stabile della finanza locale che garantisca una corretta programmazione finanziaria e l'approvazione dei bilanci in un quadro di certezza rispetto alle risorse a disposizione –:
   quali siano i principali contenuti del confronto in atto con gli enti territoriali in merito all'assetto della finanza locale, anche con riferimento alla possibile ridefinizione e semplificazione della fiscalità immobiliare comunale. (3-01333)


Chiarimenti ed iniziative in merito al declassamento relativo al debito pubblico italiano operato dall'agenzia di rating Standard & Poor's nel corso degli anni 2011 e 2012 – 3-01334

   PAGLIA, MELILLA, MARCON e SCOTTO. —Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   la recente decisione del tribunale di Trani di rinviare a giudizio le agenzie di rating Standard & Poor's e Fitch, accusate di aver divulgato «intenzionalmente» ai mercati finanziari – tra il mese di maggio 2011 ed il mese di gennaio 2012 – quattro report contenenti informazioni tendenziose e distorte sull'affidabilità creditizia italiana e sulle iniziative di risanamento e di rilancio economico adottate dal Governo italiano, al fine di disincentivare l'acquisto di titoli del debito pubblico italiano e deprezzarne il valore, ha riportato alla ribalta delle cronache italiane la vicenda che portò il 16 marzo 2012 il Governo italiano a regolare con la banca d'affari newyorkese Morgan Stanley posizioni pregresse su derivati negoziati in mercati non regolamentati intorno alla metà degli anni ’90 e che comportarono perdite nell'ordine di 3 miliardi di dollari, circa 2,5 miliardi di euro;
   secondo l'impianto accusatorio della procura di Trani l'operazione di declassamento da parte Standard & Poor's, a sua volta controllata da McGraw Hill, colosso finanziario che annovera tra i suoi azionisti la banca Morgan Stanley, avrebbe indotto i vertici del colosso del credito americano a chiedere al Governo italiano il recupero della somma, ricorrendo all’additional termination event, ovvero la clausola che riconosce il diritto di risoluzione anticipata dei contratti derivati in essere al verificarsi del superamento di un limite prestabilito di esposizione della controparte nei confronti del nostro Paese;
   i suddetti contratti, sottoscritti dal Governo italiano a partire dal 1990 e che derivano il valore da altre attività finanziarie o reali, avrebbero dovuto tutelare il debito italiano dalle oscillazioni dei tassi di interesse, ma nella realtà si sono rivelati inutili, dannosi e controproducenti, avendo generato al dicembre 2014, secondo quanto riportato da una stima emersa nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui «derivati» avviata dalla Commissione finanze della Camera dei deputati, un valore di mercato negativo per 42,65 miliardi di euro, dei quali circa 2,6 miliardi di euro potrebbero essere sborsati entro il 2018, riguardando contratti con clausole di estinzione anticipata come quella esercitata dalla Morgan Stanley, anche per effetto della disposizione introdotta dal comma 387 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, che prevede, per la gestione delle operazioni in strumenti derivati sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, doppi margini di garanzia collaterale;
   con riferimento alla suddetta adozione di un modello di garanzia bilaterale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, come introdotto dalla legge di stabilità per il 2015, secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, incaricato, tra l'altro, di valutare la sostenibilità e gli effetti sui conti pubblici nel lungo periodo di tali tipi di strumenti finanziari, la finalità potrebbe essere quella «di collocare con più facilità e a prezzi più bassi titoli del debito pubblico italiano presso investitori esteri, oggi meno propensi ad acquistarli poiché la loro convenienza economica è annullata dai costi di copertura del rischio di cambio. (...) Sarebbe però utile acquisire informazioni sulla possibilità che il Dipartimento del tesoro eviti l'introduzione di clausole di questo tipo negli eventuali contratti di garanzia stipulati per il futuro. L'ipotesi ventilata dalla relazione al disegno di legge di stabilità 2015 che l'operazione possa invece dare luogo a depositi da parte delle banche presso la tesoreria dello Stato, assicurando disponibilità liquide aggiuntive, appare tutta da verificare alla luce della condizione che le garanzie siano conferite a terze parti». Inoltre, «nel caso di applicazione della norma ai contratti derivati in essere, dato il loro attuale valore di mercato, si potrebbe avere un deposito di garanzia a carico dello Stato italiano per importi significativi, con un effetto negativo sul fabbisogno e sul debito. (...) Non va inoltre trascurato l'aumento del rischio di instabilità finanziaria connesso con la crescita della quota di debito denominata in valuta e collocata presso gli investitori non residenti, vista la maggiore volatilità del mercato estero, suscettibile di riflettersi negativamente anche sul mercato nazionale» (si confronti focus dell'Ufficio parlamentare di bilancio n. 3 del 9 febbraio 2015);
   un altro effetto non trascurabile della suddetta norma è che di fatto le investment bank, come appunto Morgan Stanley, ma anche Jp Morgan, Deutsche Bank e le altre con le quali sono a tutt'oggi in essere contratti derivati, diventerebbero di fatto dei creditori privilegiati della Repubblica italiana e, in caso di default, si potrebbero rivalere sui depositi di garanzia. La stessa norma autorizza la costituzione di un privilegio che avvantaggia le banche d'affari rispetto ai semplici possessori di buoni del tesoro poliennali, gran parte dei quali sono detenuti da persone fisiche e istituzioni italiane. Da tempo, del resto, le investment bank premevano per ottenere l'inserimento della clausola double way Csa, che è piuttosto tipica nei contratti fra privati ma è insolita quando di mezzo c’è uno Stato sovrano;
   la piena valutazione dei rischi sui conti pubblici e sulla loro sostenibilità nel medio e lungo termine richiederebbero, da parte del Ministro interrogato, meno ritrosia nel fornire una dettagliata e trasparente informazione sulle operazioni già stipulate e ancora in essere relativamente al valore nozionale del contratto, all'ammontare complessivo delle risorse coinvolte, alla durata, alle controparti, al loro merito di credito e, soprattutto, al valore di mercato, e per gli strumenti di nuova stipula dovrebbero essere fornite, con maggiore sistematicità, informazioni relative al modello di pricing utilizzato dal Dipartimento del tesoro; in particolare, se lo stesso ricorra ad un unico modello o più modelli e se si avvale di personale specializzato o si appoggia a terzi;
   nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui derivati promossa presso la Commissione finanze della Camera dei deputati anche dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, la dottoressa Cannata, responsabile della gestione del debito pubblico, a fronte di un'esposizione in derivati della sola amministrazione centrale stimata in 163 miliardi euro ed un controvalore negativo di mercato pari ad oltre 42 miliardi di euro per clausole di estinzione anticipata, alla richiesta di maggiori informazioni da parte del Parlamento sui contratti derivati in essere ha fornito, adducendo vincoli di riservatezza al fine di evitare effetti speculativi di mercato, risposte che potrebbero restituire l'immagine di una gestione del debito pubblico tutt'altro che indirizzata alla prudenza data l'assenza di trasparenza;
   nella relazione depositata presso la stessa Commissione finanze dalla dottoressa Cannata si specifica che attualmente solo in 13 contratti sono presenti clausole di risoluzione anticipata a valore di mercato, ma non viene rivelato quanti e quali degli stessi contratti offrano questa opzione in caso di abbassamento del rating dell'Italia, analogamente a quanto avvenuto con la banca d'affari Morgan Stanley –:
   se risulti per quali motivi il Governo pro tempore, fortemente danneggiato dal declassamento divulgato arbitrariamente dall'agenzia di rating Standard & Poor's, non ritenne necessario acquisire un parere giuridico e verificare la legittimità e la trasparenza di quel declassamento al fine di sottrarsi alla clausola risolutiva del contratto sottoscritto con la banca d'affari Morgan Stanley e se non ritenga, pertanto, necessario promuovere la costituzione di parte civile nel processo che si svolgerà innanzi al tribunale di Trani nei confronti della stessa agenzia di rating. (3-01334)


Intendimenti del Governo in ordine all'eventuale impugnazione della legge elettorale della regione Umbria – 3-01335

   GALLINELLA, CIPRINI, COZZOLINO, TONINELLI, CECCONI, DADONE, DIENI, D'AMBROSIO e NUTI. — Al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. — Per sapere – premesso che:
   l'Assemblea legislativa dell'Umbria, che a seguito dell'approvazione della legge statutaria umbra n. 25 del 27 settembre 2013 è andata a sostituire il Consiglio regionale dell'Umbria, in vista delle prossime e imminenti elezioni per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale fissate per il mese di maggio 2015, ha approvato, con la deliberazione n. 399 del 17 febbraio 2015, numerose rilevanti modifiche alla legge regionale umbra n. 2 del 4 gennaio 2010, che per l'appunto disciplina l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale;
   va sottolineata l'inopportunità di cambiare i meccanismi elettorali di un organo, peraltro ad opera dei suoi stessi componenti, alla vigilia del suo rinnovo, secondo quanto stabilito anche dal codice di buona condotta in materia elettorale adottato dalla Commissione di Venezia nel corso della 52o sessione il 18 e 19 ottobre 2002;
   a parere degli interroganti il testo approvato presenta, oltre a diversi errori tecnici, numerosi profili di incostituzionalità, che, di fatto, minano alla base il pluralismo politico, muovendosi peraltro nella direzione opposta rispetto alle istanze di maggiore rappresentanza più volte avanzate dai cittadini;
   in particolare, il testo, pubblicato nel bollettino ufficiale regionale del 25 febbraio 2015 presenta alcuni aspetti che contrastano palesemente con diversi principi costituzionali e con quanto rimarcato nella sentenza della Corte costituzionale n.1 del 2014 relativa all'incostituzionalità del sistema elettorale nazionale e nell'ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia n. 2261 del 2013 in riferimento all'illegittimità della legge elettorale lombarda;
   pur essendo diverso il contesto nel quale le sentenze citate intervengono, molti sono gli aspetti che possono essere accomunati e che permettono, dopo un'attenta analisi, di ritenere la nuova legge elettorale umbra in evidente contrasto con gli articoli 3, 48 e 121 della Costituzione, come peraltro sottolineato anche dall'istruttoria tecnico-amministrativa dell'ufficio legislativo della regione Umbria del 19 novembre 2014, relativa appunto alla bozza della nuova legge elettorale regionale;
   gli aspetti dei nuovi meccanismi elettorali che presentano le più evidenti criticità riguardano: l'assegnazione del premio di maggioranza (60 per cento dei seggi regionali) attribuito sempre e comunque e per di più senza la necessità del raggiungimento neppure di una soglia minima di voti alla lista o coalizione che abbia ottenuto la maggioranza relativa nella tornata elettorale; il «premio di minoranza» (pari a un seggio, 5 per cento dei seggi totali) riservato al candidato alla Presidenza della Giunta regionale «miglior perdente»; l'ingiustificata disparità di trattamento tra le liste che compongono la coalizione eventualmente vincente rispetto a tutte le altre; l'attribuzione dei seggi dell'Assemblea legislativa regionale alle liste e alle coalizioni di liste, soprattutto in base ai voti ottenuti dai candidati alla Presidenza della Giunta regionale piuttosto che da quelli ottenuti dalle liste e dalle coalizioni di liste che concorrono per la composizione dell'Assemblea legislativa stessa;
   per quanto concerne l'assegnazione del premio di maggioranza – che nel caso specifico dell'Umbria consiste nell'attribuzione di 12 seggi su 20, a cui si aggiunge quello spettante al Presidente della Giunta, pari al 62 per cento dei seggi totali (21) – appare essenziale sciogliere il nodo del rapporto tra l'esigenza di avere un'assemblea legislativa realmente rappresentativa e di dare governabilità al sistema. A tal proposito è fondamentale rimarcare che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 165 del 2004, che fissa i principi fondamentali in materia di legislazione elettorale regionale, prescrive al legislatore regionale di individuare un «sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel consiglio regionale» e non che garantisca sempre e comunque l'emersione di tali maggioranze a dispetto del principio di rappresentanza;
   in nome della governabilità non si possono sacrificare altri obiettivi considerati primari e indefettibili: la selezione degli eletti da parte dei cittadini, la possibilità per gli elettori di condizionare gli eletti durante il mandato, nonché di indirizzare le scelte politiche fondamentali attraverso l'assemblea rappresentativa. La governabilità non è del resto inconciliabile con tali obiettivi, ma è anzi dimostrato che, se realizzati, essi producono normalmente un effetto di stabilizzazione degli organi di governo e di consolidamento delle decisioni politiche assunte. Infatti, costruire un'assemblea legislativa rappresentativa e responsabile nei confronti degli elettori è il presupposto essenziale non solo della democrazia, ma anche della governabilità: non si può governare una regione senza che vi sia un'assemblea realmente rappresentativa della popolazione; solo un'assemblea realmente rappresentativa e in contatto con i cittadini può assumere decisioni condivise e sorrette dal consenso della maggioranza della comunità regionale, oltre che dalla maggioranza nell'organo rappresentativo. Un'assemblea legislativa democratica suscita dibattito dentro la società, la quale partecipa attivamente all'adozione delle leggi, con tutte le sue articolazioni sociali, economiche e culturali. Il coinvolgimento collettivo nella fase dell'assunzione delle leggi fa sì che, quando queste siano approvate, siano anche destinate a durare nel tempo. La buona governabilità, per conciliarsi con la democrazia, deve dunque procedere dal basso, attraverso un processo di progressiva aggregazione delle idee che si trasforma nella decisione finale della legge. In questo senso, esistono diversi sistemi elettorali in grado di accogliere legittimamente questo obiettivo. Quando si persegue solo la governabilità sacrificando gli elettori – ed è questa la governabilità che si ottiene con il meccanismo del premio di maggioranza, al quale le forze politiche tradizionali non vogliono rinunciare perché, si dice, l'elezione deve stabilire chi ha vinto e chi ha perso, chi vince governa per cinque anni, chi perde sta all'opposizione e si prepara a sfidare l'avversario per le successive elezioni – la governabilità è imposta dall'alto ed è dunque, innanzitutto, antidemocratica. Infatti, attraverso il premio, le elezioni sono completamente sradicate dal loro rapporto con gli elettori e le comunità territoriali. Le elezioni si trasformano, invece, in un grande plebiscito mediatico. È infatti il premio di maggioranza che determina l'esito reale delle elezioni, perché chi vince il premio prende la maggioranza. In questo modo l'elezione instaura un rapporto esclusivamente fra un capo ed il popolo, mentre i membri dell'assemblea legislativa e le forze politiche ne restano largamente esclusi. Il meccanismo del premio produce un risultato antidemocratico e autoritario. Per questo la governabilità ottenuta col premio è un imbroglio per gli elettori. Allo stesso tempo, è una governabilità totalmente artificiale e quindi, paradossalmente, «instabile» e precaria. Essa si fonda sull'illusione che investendo del potere un solo schieramento tutti i problemi saranno già risolti. Tuttavia, mentre la governabilità costruita dal basso produce decisioni stabili, la governabilità imposta dall'alto produce decisioni immediate ma precarie. Il premio è anche un meccanismo deresponsabilizzante per l'elettore, che non può instaurare alcun rapporto reale con i rappresentanti regionali. Il sistema del premio spinge, inoltre, le forze politiche a disgregarsi anziché a restare coese, anche quando facciano parte della stessa coalizione. Infatti, in questo sistema quello che conta è la vittoria del premio, anche a costo di mettere insieme le forze politiche più variegate e senza un reale progetto comune. Anzi conviene inventarne sempre di nuove per aumentare l'offerta politica di ciascuna coalizione e prendere quel voto in più che consenta di «vincere»;
   la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 ribadisce a questo proposito che «Il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza (...) è pertanto tale da determinare un'alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto (articolo 48, secondo comma, della Costituzione)», a maggior ragione ove questo non sia «combinato con l'assenza di una ragionevole soglia di voti minima per competere all'assegnazione del premio». Il parallelismo tra le norme per l'elezione della Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica censurate dalla Corte costituzionale con quelle dei meccanismi elettorali della regione Umbria appena approvati è inequivocabile, poiché anche in tale sistema i voti della lista o coalizione di maggioranza relativa hanno un peso e un valore maggiori rispetto a quelli di tutte le altre liste e coalizioni e per di più anche in questo caso non è richiesto il raggiungimento di alcuna soglia per accedere all'attribuzione del premio di maggioranza;
   tra i principi fondamentali che la legislazione regionale deve osservare c’è, come detto, quello dell'individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze, ma è evidente che trasformando una maggioranza relativa di voti, potenzialmente anche molto modesta, in una maggioranza assoluta di seggi si stabilisce, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, un meccanismo di attribuzione del premio manifestamente irragionevole, tale da determinare un'oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica, lesiva della stessa eguaglianza del voto (articolo 48, secondo comma, della Costituzione);
   in riferimento al fatto che l'assegnazione dei seggi, secondo la nuova legge regionale umbra, viene effettuata in base ai voti del candidato presidente e non della lista ad esso collegata, è possibile effettuare un parallelismo anche tra la legge elettorale umbra e l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia n. 2261 del 2013, che rileva l'incompatibilità con i principi costituzionali e, in particolare, con l'articolo 121 della Costituzione della legge elettorale lombarda, stabilendo che un sistema elettorale in cui la formazione dell'organo assembleare, massima espressione democratica regionale, sia determinata dai risultati elettorali riguardanti un organo diverso, nel caso specifico il presidente, sia una distorsione eccessiva ed illegittima del principio democratico;
   relativamente al «premio di minoranza», è evidente che di fatto le forze politiche collegate al candidato Presidente della Giunta che ha conseguito il numero di voti immediatamente inferiore a quelli del candidato alla presidenza eletto saranno avvantaggiate rispetto alle altre perdenti, ledendosi così, oltre che anche in questo caso i principi di uguaglianza del voto e di rappresentanza, anche l'altro principio sancito dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 165 del 2004 legato all’«individuazione di un sistema elettorale che (...) assicuri la rappresentanza delle minoranze», in quanto questa disposizione crea disparità tra le minoranze favorendone una a danno delle altre, che così verrebbero ulteriormente penalizzate rischiando di non conseguire alcun seggio anche in presenza di significative espressioni di voto;
   ugualmente irragionevole e lesivo dei principi costituzionali risulta essere quanto sancito dalla nuova legge elettorale umbra in riferimento alla circostanza in base alla quale si prevede che fino a due liste collegate alla coalizione eventualmente «vincitrice» possano vedersi comunque attribuire seggi – anche se a queste non spetterebbero secondo il normale sistema di ripartizione dei seggi previsto per le altre liste – al solo raggiungimento della modesta soglia del 2,5 per cento dei voti su base regionale, mentre un tale vantaggio non è previsto in favore delle altre liste che, pur raggiungendo il 2,5 per cento dei voti regionali, non fanno parte della coalizione di maggioranza relativa –:
   se il Governo, in base a quanto esposto in premessa, con particolare attenzione agli evidenti e gravi profili di incostituzionalità segnalati, intenda procedere all'impugnazione della legge elettorale regionale dell'Umbria entro il termine previsto di 60 giorni dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale dell'Umbria. (3-01335)