Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 25 febbraio 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 25 febbraio 2015.

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fava, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Giampaolo Galli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Mannino, Antonio Martino, Merlo, Meta, Molea, Orlando, Picchi, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tidei, Tofalo, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 24 febbraio 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MURA: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli inquinanti organici persistenti, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001» (2901);
   COZZOLINO: «Disposizioni in materia di pubblicità e accesso dei cittadini alle ordinanze di protezione civile e ai dati relativi alle gestioni commissariali» (2902);
   BARGERO: «Misure risarcitorie in favore dei lavoratori e dei cittadini del comune di Casale Monferrato, in considerazione del degrado ambientale e sanitario derivante dall'inquinamento da fibre di amianto» (2903);
   GAGNARLI ed altri: «Disposizioni in materia di tutela della salute dei minori dai rischi alimentari» (2904);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Finanziamento di programmi di tirocinio curriculare ed extracurriculare per studenti universitari e laureati presso l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e presso gli uffici della rete diplomatico-consolare all'estero» (2905);
   CATANOSO GENOESE: «Abrogazione dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di esenzione totale dal pagamento dell'imposta municipale propria per i terreni agricoli» (2906).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a una proposta di legge.

  La proposta di legge MURA: «Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di individuazione dei beni culturali oggetto di tutela» (2724) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Campana, Capone, Fedi, Gandolfi e Iacono.

Ritiro di una sottoscrizione a una proposta di legge.

  Il deputato Spessotto ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
   CRISTIAN IANNUZZI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e altre disposizioni in materia di trasporto pubblico locale» (2443).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   IV Commissione (Difesa):
  ARTINI: «Modifica dell'articolo 537-bis e introduzione dell'articolo 537-bis.1 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di controllo parlamentare sulla realizzazione dei programmi d'investimento d'interesse dell'Amministrazione della difesa» (2853) Parere delle Commissioni I, V e X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

   VIII Commissione (Ambiente):
  ROSTAN ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale contro il biocidio e le “Terre dei fuochi”» (2834) Parere delle Commissioni I, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CIPRINI ed altri: «Modifiche agli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione, concernenti l'eliminazione del principio del pareggio di bilancio» (2675) Parere delle Commissioni XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze):
  PRESTIGIACOMO ed altri: «Disposizioni in materia di impignorabilità dell'abitazione principale e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché di riforma delle procedure di riscossione» (2694) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X e XI.

   Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):
  ANZALDI: «Disciplina e organizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo» (2846) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

  Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza», autorizzate, in data 13 febbraio 2015, ai sensi dei commi 182 e 350 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 24 febbraio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione) (COM(2015) 8 final).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 24 febbraio 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione del Consiglio che abroga la decisione 77/706/CEE del Consiglio, che fissa un obiettivo comunitario di riduzione del consumo di energia primaria in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, e la decisione 79/639/CEE della Commissione, che fissa le modalità di applicazione della decisione 77/706/CEE del Consiglio (COM(2014) 720 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 24 febbraio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1733 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 GENNAIO 2015, N. 1, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE IN CRISI E PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ E DELL'AREA DI TARANTO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2894)

A.C. 2894 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

  La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame appare profondamente lesivo dei principi costituzionali sanciti dagli articoli 3, 9, 28, 32, 41, 81, 114 e 117 della nostra Carta costituzionale, presentando altresì gravi e preoccupanti profili di incompatibilità con la normativa europea in materia ambientale;
    con riferimento all'impianto normativo descritto dal provvedimento in relazione alla struttura commissariale, si evidenzia come l'articolo 2, al comma 6, escluda espressamente, con riferimento alle condotte connesse all'attuazione dell'AIA e delle misure previste nel Piano ambientale relativo allo stabilimento ILVA, che le condotte poste in essere dal Commissario Straordinario e dai soggetti da lui delegati diano luogo a responsabilità penale o amministrativa, con conseguente violazione sia del principio fondamentale di uguaglianza cui all'articolo 3 della Costituzione sia del principio in materia di responsabilità penale, civile e amministrativa dei funzionari e dei dipendenti dello Stato per gli atti compiuti in violazione dei diritti sancito dall'articolo 28 della Costituzione;
    sul punto si segnala come questa disposizione, nonostante la giurisprudenza costituzionale abbia chiarito come dal combinato disposto degli articoli 3 e 28 della Costituzione, discenda la necessità di assicurare pari trattamento dei funzionari e dei dipendenti pubblici, quanto alla responsabilità penale per gli atti da essi compiuti, introduca irragionevolmente una clausola di imponibilità assoluta nei confronti del Commissario Straordinario e di un numero non indefinito di soggetti da lui delegati nel caso in cui dall'attuazione delle prescrizioni AIA derivi il compimento di qualsiasi fattispecie di reato, colposo o doloso che sia, legittimando la configurazione nel nostro ordinamento di un vero e proprio «diritto di disastro» in capo ad alcuni soggetti i cui comportamenti risultano tutelati da una presunzione di liceità. Presunzione che, con tutta evidenza, appare tanto più grave e preoccupante per chiunque abbia a mente il coacervo di problemi complessi, gravi e ancora preoccupanti che, soprattutto sotto il profilo sanitario e ambientale, continuano oggi a tormentare il territorio del sito industriale più importante del Paese, nonostante le molteplici procedure di commissariamento avviate da tempo;
    tale disposizione, poi, viola i principi di riserva di giurisdizione e di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'articolo 112 della Costituzione, in quanto suscettibile di vincolare il giudice a compiere una valutazione di merito con esclusione della responsabilità penale o amministrativa di alcuni taluni soggetti rispetto ad altri che potrebbero essere coinvolti, eventualmente nell'attuazione del Piano ambientale, ma non funzionalmente delegati dal Commissario, con evidente disparità di trattamento illogico sul piano penale e amministrativo;
    l'articolo 2, inoltre, prevede, da un lato, che il Piano ambientale si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 siano realizzate, almeno nella misura dell'80 per cento, le prescrizioni che siano in scadenza entro quella data, precisandosi altresì che tale soglia deve essere valutata con riferimento al numero delle prescrizioni e quindi indipendentemente dalla rilevanza del loro contenuto; dall'altro, dispone che il rapporto di valutazione del danno sanitario non possa modificare unilateralmente le prescrizioni AIA in corso di validità;
    tali disposizioni integrano un'evidente violazione della tutela costituzionale prevista dagli articoli 9, 32 e 41 ove si consideri l'obbligo gravante sulla Repubblica di tutelare il paesaggio nella sua eccezione più ampia di ambiente naturale (articolo 9, secondo comma), l'obbligo di tutelare la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, posto che il diritto alla salute intesa come diritto alla salubrità dell'ambiente costituisce un diritto inviolabile per la stessa autorità pubblica (articolo 32, primo comma) e, infine, l'obbligo di impedire lo svolgimento di iniziative economiche con modalità tali da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (articolo 41, secondo comma). Inoltre, tali disposizioni contrastano odiosamente con la normativa comunitaria in materia ambientale e, in particolare, con l'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ove si tenga a mente che la politica comunitaria sull'ambiente mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni ed è fondata sui principi di precauzione, azione preventiva, correzione, nonché sul principio di «chi inquina paga»;
    si evidenzia, poi, che l'indebolimento della valenza della valutazione del danno sanitario presentata dal competente organo della Regione Puglia – elemento fondamentale dell'AIA emanata in data 26 ottobre 2012 – si configura, di fatto, in una mera cancellazione con legge statale di un atto di natura regionale, con contestuale espropriazione della Regione delle proprie competenze. La valutazione del danno sanitario non comporterebbe, in sostanza, un riesame automatico dell'AIA che potrà essere richiesto dalla Regione, ma negato dal Governo, venendo meno quel principio di leale collaborazione che dovrebbe invece informare i rapporti tra soggetti ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione nell'ambito delle rispettive competenze, con contestuale lesione del principio sancito dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione che indica la tutela della salute tra le materie di legislazione concorrente;
    con l'articolo 4 del provvedimento viene, inoltre, prevista ex lege l'approvazione delle modalità di costruzione e di gestione delle discariche localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo di Taranto della società ILVA per rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), presentate in data 19 dicembre 2014 dal sub-commissario, come pure l'approvazione ex lege sia delle proposte presentate dal sub-commissario relative alla definizione delle misure di compensazione ambientale, sia, infine, delle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dello stabilimento, presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario;
    sotto tale profilo è evidente che l'eccessiva semplificazione delle procedure prevista dall'articolo 4 in tema di approvazione dei piani di gestione dei rifiuti e delle discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi attuata mediante l'approvazione ex lege dei piani proposti esclusivamente dall'organo governativo commissariale, configuri una inaccettabile e ulteriore violazione degli articoli 114 e 117 della Costituzione in materia di competenze dei vari livelli di governo, estromettendo di fatto, attraverso una norma di rango primario il ruolo della Regione Puglia in tale ambito;
    il provvedimento, inoltre, presenta evidenti profili di illegittimità costituzionale anche in relazione alla copertura finanziaria in violazione dell'articolo 81 della Costituzione in quanto non esplicita e chiarisce, da un lato, in che modo dovrà realizzarsi l'intervento della società a partecipazione pubblica che dovrebbe prendere in affitto gli impianti e riportarli alla redditività, senza affrontare in modo specifico e credibile il nodo delle risorse necessarie per il risanamento e il rilancio dello stabilimento;
    a seguito delle modifiche introdotte dal Senato è stato, inoltre, inserito un nuovo articolo 4-bis con il quale si modifica la legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione, al fine di prevedere una modifica strutturale alla disciplina del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie in sede di conversione di un decreto-legge, in palese contrasto con quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 sul procedimento di conversione dei decreti-legge laddove la Corte, avvalorando i contributi già espressi con le pronunce del 2007 e del 2008 (Corte costituzionale 23.5.2007, n. 171; Corte Costituzionale 30.4.2008, n. 128,), aveva richiamato il legislatore al rispetto delle procedure costituzionali, ponendo un chiaro limite alla prassi, costantemente seguita da quest'ultimo, di oltrepassare i confini propri dell’iter di conversione di un decreto-legge per inserire nell'ordinamento una serie di norme che, altrimenti, richiederebbero un diverso vaglio parlamentare;
    infine, il provvedimento in esame – che è il settimo decreto-legge emanato dall'esecutivo sulle questioni attinenti alle imprese di interesse strategico nazionale in crisi e quindi al polo dell'ILVA di Taranto – essendo stato completamente riscritto durante l'esame in sede referente presso il Senato, rappresenta l'ennesima prova provata dell'abuso fatto dal Governo nell'utilizzo della decretazione di urgenza sotto il profilo delle continue torsioni del procedimento di conversione dei decreti- legge cui viene costantemente sottoposto il Parlamento, anche in relazione all'uso della questione di fiducia. Per tali motivi,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2894.
N. 1. Sannicandro, Duranti, Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Scotto, Pannarale, Fratoianni, Matarrelli, Airaudo, Placido, Piras, Marcon, Melilla, Quaranta, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Zaccagnini.

  La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, è il settimo provvedimento d'urgenza adottato per fronteggiare la situazione di emergenza ambientale nell'area di Taranto, che è strettamente collegata alle vicende dello stabilimento ILVA;
    si rileva oramai ripetutamente un abnorme e inappropriato uso della decretazione d'urgenza da parte del Governo, attraverso il quale, in via di prassi, si assiste al radicale e inaccettabile spostamento della produzione legislativa dal Parlamento al Governo stesso;
    con la continua e reiterata decretazione d'urgenza viene alterato lo schema fisiologico del rapporto fra Governo e Parlamento: non vi è, infatti, soltanto un problema di valutazione della straordinaria necessità ed urgenza, che costituisce il requisito costituzionale dei decreti-legge e di ciascun articolo degli stessi, quanto il trovarsi, da tanto e troppo tempo, di fronte a una sorta di ordinaria attività di normazione sopravveniente svolta dal Governo-amministrazione, con ulteriore confusione tra potere esecutivo e legislativo;
    il susseguirsi continuo dei decreti-legge, con nome derogatorie, generiche oppure oscuramente formulate, appare sempre lo strumento meno idoneo a garantire soluzioni efficaci, equilibrate e soprattutto durevoli per la grave situazione di Taranto;
    infatti il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, con riferimento alla valutazione delle condotte connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica, esclude la responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questi funzionalmente delegati. Il primo periodo del suddetto comma 6 – mutuando analoga disposizione di un precedente decreto-legge (decreto-legge n. 61 del 2013) ma variandone il tenore letterale – prevede che l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dalla legge ai fini della valutazione delle condotte connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. Si tenga conto, altresì, del fatto che, in base al comma 5 del medesimo articolo 2, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria relativo al summenzionato stabilimento di Taranto della società ILVA S.p.A. – piano approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014 – si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 siano realizzate, almeno nella misura dell'80 per cento, le prescrizioni che siano in scadenza entro quella data. Anche in tal caso è stata mutuata una disposizione già utilizzata nel decreto-legge n. 61 del 2013 (articolo 2, comma 3-ter) ma in modo parziale ed alterandone il tenore letterale, con effetti pregiudizievoli sul piano applicativo;
    in linea generale occorre osservare come la giurisprudenza costituzionale abbia chiarito come dal combinato disposto degli articoli 3 e 28 della Costituzione, discenda la necessità di assicurare pari trattamento dei funzionari e dipendenti pubblici, quanto alla responsabilità penale per gli atti da essi compiuti. La Corte costituzionale ha chiarito che il legislatore ordinario, modificando le leggi penali vigenti in materia può dettare regole particolari, che in deroga alle regole comuni, determinino il contenuto ed i limiti di detta responsabilità a condizione che norme siffatte trovino puntuale fondamento nella Costituzione o in altre leggi costituzionali e che sia comunque assicurato il ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco. Il decreto in esame, lungi dal modificare le leggi penali in materia e dal limitare la responsabilità predetta, giunge ad introdurre una specifica clausola di non punibilità, travalicando l'imprescindibile limite dell'equo contemperamento degli interessi per indicare soggetti legibus soluti in ambiti non chiaramente tipizzati;
    la disposizione in esame, anzitutto, si pone in contrasto con il principio della riserva di giurisdizione in quanto sembra vincolare il giudice ad effettuare una valutazione conforme nei confronti delle disposizioni del Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, con esclusione della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati in relazione alle medesime. Senza che sia introdotto alcun parametro per giudicare la connessione o meno delle condotte poste in essere in attuazione dell'A.I.A, del tutto irragionevolmente, nessuna responsabilità pare esplicitata per le condotte omissive o dolose, né, tantomeno per l'elusione fraudolenta dei modelli organizzativi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001. Ne deriva una disparità di trattamento, sul piano penale, che non trova fondamento logico. Ciò anche in considerazione del fatto che l'esclusione della responsabilità penale e amministrativa in capo al commissario straordinario e ai non meglio precisati «soggetti da questo funzionalmente delegati» non sembra applicarsi ad altri ulteriori soggetti, eventualmente coinvolti nell'attuazione del piano ambientale, con la conseguenza di rendere doppiamente incerto l'ambito applicativo della clausola in oggetto. Viceversa, ove fosse da intendersi in senso estensivo rispetto alla struttura commissariale, si avrebbe l'esito di rimettere alla discrezionale scelta del commissario dell'amministrazione straordinaria i soggetti che possono intendersi preventivamente liberati da responsabilità penale e amministrativa nei limiti sopra richiamati. Pare rimessa al solo commissario anche l'individuazione del nesso funzionale della delega al cui verificarsi scatta la clausola di esclusione della responsabilità;
    peraltro la stessa qualificazione della condotta, con riferimento agli atti di gestione dell'impresa, si basa su una apodittica ed autoreferenziale definizione delle regole del piano medesimo quali «migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro». Valutazione che non può non essere rimessa, nel concreto, al giudice, diversamente da quanto fa il decreto in esame. Lo stesso riferimento alle condotte «connesse all'attuazione dell'A.I.A.» potrebbe lasciar intendere che l'ambito della non punibilità vada oltre le condotte strettamente richieste dall'attuazione dell'A.I.A. e prescindendo, comunque, dall'effettiva finale attuazione della medesima, specialmente alla luce del riferimento – contenuto nel richiamato comma 5 – al conseguimento di una astratta percentuale delle prescrizioni del piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, e quindi non già della sua integrale attuazione;
    a tal riguardo, occorre notare come il decreto in esame si innesti su una nutrita serie di leggi, quasi tutte nell'ambito della decretazione d'urgenza, che incidono, con riferimento a situazioni di crisi di impresa, sulla responsabilità degli amministratori. Va anzitutto rammentato il primo c.d. decreto Alitalia del 2008 (decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134), in cui una clausola di esclusione della responsabilità operava per il pregresso e non si poneva quale salvacondotto futuro per azioni ancora da intraprendere. In quel provvedimento veniva peraltro tenuta ferma la responsabilità penale e quella amministrativo-contabile, venendo trasferita alla persona giuridica la responsabilità civilistica. Nel caso di specie, tuttavia, l'esimente non viene limitata a quella prevista dagli articoli 2392 e seguenti del codice civile ed è anzi espressamente estesa al campo penale. Manca del tutto, ancora una volta in modo manifestamente irragionevole, l'esclusione di ogni scriminante per condotte che provochino eventi contro l'incolumità pubblica o l'integrità fisica delle persone, fatto assai grave se concerne, ad esempio, la sicurezza sul lavoro (un emendamento in tal senso risulta respinto dalle Commissioni referenti) e gravissimo ove si consideri la peculiare storia e la drammatica situazione ambientale e sanitaria dell'area di Taranto. In tale contesto stride fortemente con la tutela costituzionale di cui agli articoli 9 e 32 della Costituzione la previsione di cui all'articolo 2 del decreto in oggetto, in cui si esclude che il rapporto di valutazione del danno sanitario possa unilateralmente modificare le prescrizioni dell'A.I.A. in corso di validità;
    la stessa Commissione Giustizia del Senato, nell'esprimere il parere sul decreto-legge in esame, aveva auspicato – in sede di osservazioni – che ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'ente, rimanesse ferma la necessità dell'accertamento in concreto dei requisiti di cui alle successive lettere b), c) e d) dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001 e che conseguentemente, con riferimento al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2, si valutasse l'opportunità, ai fini di un più prudente bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti da considerare, di escludere dall'ambito di applicazione della disposizione richiamata le condotte dolose. Tali indicazioni, essenziali ai fini della tenuta sostanziale della legge, non sono state tenute in alcun conto ed anzi, come si vedrà, sono state introdotte disposizioni che, intervenendo su alcuni punti poco chiari, hanno sciolto i dubbi in senso diametralmente opposto a quanto auspicato. Peraltro, costituendo il decreto legislativo n. 231 del 2001 la trasposizione interna della normativa comunitaria in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, il modello delineato dall'articolo 2, comma 6, non appare in linea con l'ordinamento comunitario e quindi – per la parte di interesse – con gli articoli 10, 24 e 25 della Costituzione. In ordine all'espressa osservazione della Commissione Giustizia volta a non includere nell'esonero di responsabilità dell'organo commissariale le circostanze indicate nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 6 del decreto 231, non è stata accolta dal Governo respingendo un emendamento in tal senso in sede di discussione al Senato;
    con riferimento al citato limite dell'80 per cento del rispetto delle prescrizioni, va detto che esso dispiega i suoi effetti anche in ordine alla valutazione di responsabilità per fatto illecito di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 61 del 2013. Tale decreto, all'articolo 2, comma 3-ter, prevedeva che, trattandosi di un numero elevato di prescrizioni con interconnessioni critiche, entro il 31 luglio 2015 dovesse essere attuato almeno l'80 per cento delle prescrizioni in scadenza a quella data e che entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario dovesse presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano ambientale, fermo restando il termine ultimo già previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni. Il decreto in esame interviene a pochissimo tempo dallo scadere del termine del 31 luglio 2015 e, senza richiamare né modificare tale previsione, si limita a riprodurla con la sola, significativa, omissione dell'obbligo di rispetto del termine ultimo dell'agosto 2016. In luogo di questo, è stata invece prevista la possibilità, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di stabilire un diverso termine ultimo per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni (articolo 2, comma 5). Ciò equivarrebbe alla possibilità – con atto meramente amministrativo – di vanificare temporalmente il rispetto delle prescrizioni ambientali. L'esame in sede referente ha portato al reinserimento di un richiamo al termine ultimo del 2016 previsto dal decreto-legge n. 61 del 2013, ma senza sopprimere, come pure sarebbe stato consequenziale, la facoltà di ricorrere ad un futuro DPCM incidente sui termini temporali di attuazione del rimanente venti per cento delle prescrizioni. Cosa ancora più grave – poiché diametralmente opposta a quanto richiesto in audizione dall'autorità giudiziaria competente – è stata apportata una modifica al Senato che specifica come l'80 per cento in questione debba essere inteso in senso puramente numerico;
    per effetto della modifica suddetta si verifica che la pericolosa genericità del riferimento all'80 per cento si traduca, per l'anno in corso, in una attività di adempimento delle sole prescrizioni puramente formali, a scapito di quelle sostanziali e decisive, costituisce un grave vizio di ragionevolezza, censurabile ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. E ciò tanto più alla luce del fatto che resta vigente la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge n. 61 del 2013, che non riconnette affatto all'80 per cento ivi citato una valenza puramente numerica. Ne potrebbe risultare – essendo l'entrata in vigore della modifica legata alla legge di conversione e non al decreto legge originario – un doppio binario di valutazione per l'adempimento del limite in questione. A tale proposito, oltre a non esser chiari né i criteri di valutazione di simile percentuale, né gli strumenti per contestarli o verificarli, né l'effetto del mancato conseguimento dell'80 per cento, si deve comunque rilevare come in capo all'azienda non sia posto alcun onere di motivazione circa la scelta delle prescrizioni da computare e di quelle da escludere, vale a dire la discrezionalità dell'ordine di priorità da seguire nell'adempimento delle prescrizioni ambientali, che potrebbe portare ad un illogico ed inaccettabile differimento di quelle più importanti. Basti, a ribadire la gravità della modifica apportata, rilevare che nel computo numerico nessuna rilevanza viene data alle aree maggiormente esposte a rischio salute e a rischio ambientale, il che costituisce ulteriore fattore di contraddittorietà coi fini asseritamente perseguiti dal piano ambientale e, in ogni caso, di contrasto con i valori di cui agli articoli 9 e 32 della Costituzione. In tale ambito va rilevato come il necessario contemperamento degli interessi in gioco non sia stato raggiunto ed anzi neppure perseguito;
    la riduzione dell'ambito di responsabilità sopra richiamata si inserisce in un contesto in cui l'ammissione dell'azienda all'amministrazione straordinaria – in virtù della normativa speciale e dello stato di insolvenza – sta già producendo effetti negativi sulle pretese risarcitorie delle parti civili che si ritengono lese. L'esclusione della vecchia società Ilva dalla responsabilità civile e la sua sostanziale sostituzione con un soggetto giuridico diverso in amministrazione straordinaria che risponderà, in dibattimento, solo nei limiti delle sue effettive disponibilità determina l'effetto che le parti offese dovranno procedere nei confronti dei singoli oppure fare istanza davanti al Tribunale fallimentare di Milano che sovrintende alla procedure dell'amministrazione straordinaria, dove i crediti già certificati processualmente finiranno nella massa del passivo. Gli stessi lavoratori dovranno insinuarsi nel fallimento per i crediti contabilizzati, con pregiudizio, in termini di aggravio procedurale per ogni credito ancora da riconoscere. La progressiva limitazione degli spazi di tutela delle parti offese e dei creditori, la progressiva riduzione degli ambiti di responsabilità degli amministratori, pur in presenza di procedimenti penali, l'analisi dei precedenti decreti che si sono succeduti per il caso ILVA di Taranto, e il quadro normativo sopra descritto, imporrebbero una netta ed urgente inversione di tendenza, anzitutto con l'abbandono dei modelli di esenzione da responsabilità per comportamenti futuri che si configura come licenza di impunità;
    ulteriori criticità del decreto sono ravvisabili nel modello legislativo che viene perseguito per quanto concerne l'impresa strategica in oggetto, la cui disciplina è ormai rinvenibile quasi esclusivamente nella decretazione d'urgenza, quasi che il modello emergenziale sia pacificamente divenuto quello ordinario e non già uno strumento solo eccezionalmente consentito dalla Costituzione. Nel decreto in esame, infatti, si rinvengono altre deroghe alle procedure ordinarie, le quali divengono particolarmente rilevanti sotto il profilo della compressione temporale dei procedimenti e, conseguentemente, della ragionevolezza o meno dei termini previsti in ordine all'acquisizione delle autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei Ministeri e di tutti gli altri competenti enti. Essi, ove non rilasciati entro trenta giorni, si intendono resi in senso favorevole (articolo 7, comma 2 e articolo 8). Tale previsione – analogamente ad altre di analoga ispirazione – deve essere valutata con riferimento al diverso trattamento normativo di situazioni uguali. A tale proposito si segnala che l'articolo 3 del decreto sostituisce, a neppure un anno di distanza dalla sua approvazione, la disciplina generale dell'utilizzabilità delle somme sottoposte a sequestro penale nell'impresa di interesse strategico nazionale soggetta a commissariamento. Con emendamento del Governo stesso da un lato si provvede a far rivivere tale procedura (articolo 11-quinquies decreto-legge n. 61 del 2013, come modificato dal decreto-legge n. 91 del 2014), dall'altro si delinea uno specifico trattamento per l'ILVA, rispetto ad altri stabilimenti di interesse strategico nazionale che potrebbero in futuro essere ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003, consentendo solo in tale caso l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla società in amministrazione straordinaria e la costituzione di un patrimonio separato ai sensi del codice civile. A prescindere da ogni valutazione sulla compatibilità comunitaria del meccanismo, la scelta in questione – come nel caso degli effetti derivanti dall'ammissione all'amministrazione straordinaria – comporta ricadute diversificate in ordine alla soddisfazione dei crediti, taluni dei quali vengono, ope legis, dichiarati prededucibili;
    si rileva altresì una preoccupante confusione tra le fonti normative e, segnatamente, tra atto amministrativo e legge. L'articolo 4 del decreto-legge sancisce, infatti, l'approvazione ope legis: 1) delle modalità di costruzione e di gestione delle discariche – localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo di Taranto della società ILVA S.p.A. – per rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), presentate in data 19 dicembre 2014 dal sub-commissario; 2) delle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo del suddetto stabilimento, presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario. È evidente che – con riferimento alla procedura per l'approvazione dei piani di gestione dei rifiuti e delle discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi, dell'ILVA S.p.A, per le modalità di costruzione e gestione delle discariche medesime nel perimetro dell'impianto, l'approvazione con atto amministrativo o con legge dei relativi piani ha effetti molto diversi su quanti potrebbero impugnare i provvedimenti in questione. Non solo si approvano con legge atti amministrativi – che, oltre a non essere pubblicati con le modalità previste per gli atti normativi, appaiono, comunque, di difficile reperibilità, con possibili riflessi sull'efficacia obbligatoria propria degli atti normativi ai sensi dell'articolo 10 delle preleggi e quindi su quanti sono tenuti ad osservarli –, ma si introduce nel decreto-legge la tipologia tipica delle leggi-provvedimento, atti formalmente legislativi che, tuttavia, tengono luogo di provvedimenti amministrativi, in quanto provvedono concretamente su casi e rapporti specifici anche quando si tratta, come per le disposizioni in esame, di approvare un atto amministrativo già posto in essere. Lo stesso accade per quanto concerne l'individuazione della condotta non punibile ai sensi dell'articolo 2, comma 6, poiché essa riguarderebbe l'attuazione di un piano ambientale mediante atti di gestione dell'impresa che, se conformi al piano stesso, escluderebbero la responsabilità penale e amministrativa in forza della mera definizione, fatta con legge, delle disposizioni del piano ambientale quali «migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro»;
    in ordine ai profili concernenti la tutela della salute, si segnala che il comma 2 dell'articolo 2 disciplina i rapporti intercorrenti tra la valutazione del danno sanitario (VDS) e le prescrizioni contenute nell'A.I.A., escludendo non solo che la VDS possa modificare unilateralmente le prescrizioni dell'A.I.A., ma consentendo al Governo di negare il riesame eventualmente richiesto dalla Regione competente ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del codice dell'ambiente. In tal modo l'organo che emette l'atto potrebbe negarne la revisione anche in presenza di una valutazione del danno sanitario tale da renderla necessaria. A tal fine è opportuno rammentare che la tutela della salute dovrebbe costituire «interesse della collettività», diritto primario e assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati (ex plurimis sentenze n. 88 del 1979, n. 184 del 1986, n. 559 del 1987, n. 202 del 1991);
    con riferimento, infine, alle risorse impiegate, all'articolo 6 si prevede che il commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto predisponga un Programma di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione soltanto a medio e lungo termine, laddove la decretazione d'urgenza dovrebbe disporre per l'immediato, stante la straordinaria necessità ed urgenza della situazione, per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto. Ma soprattutto, le risorse vengono reperite a valere su delibere CIPE che fanno riferimento anche ad altre e diverse aree sottoutilizzate. Ad ulteriore riprova che il susseguirsi continuo dei decreti-legge, con nome derogatorie, pericolosamente generiche oppure oscuramente formulate, appare sempre lo strumento meno idoneo a garantire soluzioni efficaci, equilibrate e durevoli per la grave situazione di Taranto. Per tali motivi,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2894.
N. 2. Da Villa, Micillo, Crippa, De Rosa, Vallascas, Terzoni, Lupo, Fantinati, Della Valle, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

  La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto, presenta profili di incompatibilità con diverse norme costituzionali e con la giurisprudenza Costituzionale che è intervenuta ripetutamente in merito alle circostanze che rendono ammissibile o meno l'utilizzo dello strumento del decreto-legge;
    il decreto-legge n. 1 del 2015 presenta contenuti non omogenei, in quanto accosta la materia della procedura di amministrazione straordinaria delle imprese in crisi a quelle della valorizzazione urbanistica della città vecchia di Taranto e del completamento delle infrastrutture e delle opere marittime del porto di Taranto;
    peraltro, il Senato ha aggiunto al testo del decreto il comma 5-bis dell'articolo 3, che destina fino a 10 milioni di euro ai fini della messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad ricadente nel Comune di Statte, questione questa che non si ricollega né con le imprese in amministrazione straordinaria né con lo sviluppo della città di Taranto; oltretutto la disposizione indirizza risorse statali alla bonifica di un sito che non è stato dichiarato di interesse nazionale (SIN) e quindi rientrerebbe nella sfera delle competenze regionali;
    un'altra questione estranea rispetto al restante contenuto del decreto-legge è quella inserita dal Senato nell'articolo 4-bis che disciplina la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, autorizzando il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie ad anticipare gli oneri derivanti dalle sentenze di condanna a sanzioni pecuniarie inflitte dalla Corte di giustizia europea, con successiva rivalsa sulle amministrazioni responsabili delle violazioni, anche tramite compensazione con i finanziamenti loro assegnati per interventi comunitari;
    in merito alla eterogeneità del contenuto, si ricorda la lettera del Presidente della Repubblica, del 15 luglio 2009, secondo cui «provvedimenti eterogenei nei contenuti (...) sfuggono alla comprensione della opinione pubblica e rendono sempre più difficile il rapporto tra il cittadino e la legge. (...) è indispensabile porre termine a simili “prassi” [...]»;
    la Corte costituzionale, con la sentenza n. 22 del 2012, ritiene essenziale che il decreto-legge debba essere inteso «nella sua interezza, come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo». Anche secondo l'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i decreti-legge «devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo»;
    altre sentenze della Corte Costituzionale (nn. 171 del 2007 e 128 del 2008) collegano «il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'articolo 77, secondo comma, Cost., ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. La urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie, complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare» (sent. 22 del 2012). Quindi, per la giurisprudenza costituzionale occorre che il corpo di un decreto-legge sia «oggettivamente o teleologicamente unitario» cioè un «insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo» (sent. 22 del 2012). Basta scorrere le rubriche degli articoli del decreto in esame per rendersi conto che non è così;
    il decreto-legge in esame, che prevede l'intervento dello Stato nella gestione delle imprese del gruppo ILVA attraverso la nomina di un commissario della procedura di amministrazione straordinaria, è inoltre contrario a quanto disposto dall'articolo 41 della Costituzione che sancisce la libertà dell'iniziativa economica privata; si profila, pertanto, una sorta di statalizzazione della società che vede lo Stato invadere la sfera del privato; infatti, la procedura di amministrazione straordinaria delle imprese in stato di insolvenza nasce per la ristrutturazione e/o vendita delle imprese a partecipazione pubblica o operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali e ora viene estesa anche alle imprese di interesse strategico nazionale, creando un precedente di esproprio nella gestione della proprietà attraverso l'intervento generale dello Stato nel settore privato;
    per quanto attiene i profili della necessità e dell'urgenza si fa presente che sull'emergenza dell'area di Taranto e la crisi dell'ILVA sono già intervenuti ben 7 decreti-legge:
     7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto;
     3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;
     4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;
     31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (articolo 12);
     10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
     24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, nel testo risultante dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116;
     16 luglio 2014, n. 100, recante misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario (non convertito in legge);
    tale proliferare di decreti-legge che perdura dal 2012 snatura le caratteristiche di urgenza dell'intervento governativo e non si presenta risolutivo delle problematiche legati all'ILVA e alla crisi dell'industria siderurgica italiana;
    la recente prassi legislativa del ricorso continuo e reiterato all'uso della decretazione d'urgenza utilizzata dall'attuale Governo, e più volte censurata dalle numerose sentenze della Corte Costituzionale che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale, produce uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento, in contrasto ai dettami dell'articolo 70 della costituzione che affida alle due Camere l'esercizio della funzione legislativa;
    peraltro, anche il nuovo Capo dello Stato, ha recentemente ribadito che: «vi è anche la necessità di superare la logica della deroga costante alle forme ordinarie del processo legislativo, bilanciando l'esigenza di governo con il rispetto delle garanzie procedurali di una corretta dialettica parlamentare»;
    il mancato rispetto dei requisiti di necessità e di urgenza è evidente anche all'articolo 2, comma 5, che precisa che il piano ambientale «si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella misura dell'80 per cento, il numero delle prescrizioni in scadenza a quella data», già palesemente anticipando che ci sarà bisogno di un ulteriore decreto per l'attuazione del restante 20 per cento delle prescrizioni;
    tale disposizione, inoltre, non pone alcun onere in capo all'azienda circa la scelta delle prescrizioni da ottemperare e ciò potrebbe comportare, a causa dell'onerosità, il differimento proprio delle prescrizioni più importanti per la tutela dell'ambiente e dell'area di Taranto, contro gli stessi obiettivi annunciati dal presente decreto-legge e dalla serie di decreti che lo hanno preceduto;
    l'articolo 6, comma 1, prevede che il Commissario straordinario predisponga un Programma di misure a medio e lungo termine per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'Area di Taranto, laddove la straordinaria necessità e urgenza della situazione dovrebbe imporre un intervento immediato; ciò ancor di più evidenzia la carenza dei requisiti propri della decretazione d'urgenza;
    la dichiarazione dello stato di emergenza dovrebbe servire per periodi brevi, altrimenti comporta una stabilizzazione dell'emergenza che costituisce una forzatura del sistema democratico del governo del Paese. La gestione delle emergenze attraverso l'adozione di regimi commissariali derogatori, come sta avvenendo non solo per l'area di Taranto ma anche per la gestione del porto di Taranto, anziché accelerare l'esecuzione delle opere ha, in molti casi, ritardato la realizzazione delle opere stesse. Infatti, il decreto-legge n. 59 del 2012, all'articolo 3, comma 2, ha disposto, per tutte le gestioni commissariali in corso, il divieto di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012;
    la prosecuzione e anzi l'ampliamento della gestione commissariale del Porto di Taranto comporta un consolidamento di stati di emergenza emersi alcuni anni fa, sostituendo in via stabile le procedure ordinarie; ciò toglie valore al carattere straordinario sia ai fini del proseguire dello stato di emergenza sia ai fini della sussistenza degli stessi presupposti della necessità ed urgenza, in quanto vengono stabilizzati e prolungati nel tempo i motivi, già posti a fondamento della dichiarazione dello stato di emergenza molti anni indietro,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2894.
N. 3. Grimoldi, Allasia, Fedriga, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.

A.C. 2894 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2894 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.202, 2.11, 2.61, 2.104, 2.105, 2.106, 2.116, 2.117, 2.118, 2.202, 2.203, 3.8, 3.10, 3.11, 3.16, 3.17, 3.201 e 6.15, sugli articoli aggiuntivi 3.01 e 6.04 e sui subemendamenti 0.2.105.1, 0.2.105.2, 0.2.105.3, 0.2.106.1, 0.2.106.2, 0.2.106.3, 0.2.106.4, 0.2.106.5, 0.2.116.1, 0.2.116.2 e 0.2.116.3, 0.2.117.1, 0.2.117.2 e 0.2.117.3 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2894 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

  1. Il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Rafforzamento della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi).

  1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato «decreto-legge n. 347», dopo le parole: «Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali» sono inserite le seguenti: «ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231».
  2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 347, è inserito il seguente: «2-ter. L'istanza per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, che sono soggette al commissariamento straordinario ai sensi del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è presentata dal commissario straordinario. In tal caso, il commissario straordinario ai sensi del medesimo decreto-legge n. 61 del 2013 può essere nominato commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria.».
  3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 347, le parole: «operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo,».
  4. All'articolo 4 del decreto-legge n. 347, il comma 4-quater è sostituito dal seguente: «4-quater. Fermo restando il rispetto dei princìpi di trasparenza e non discriminazione per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo, il commissario straordinario individua l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il canone di affitto o il prezzo di cessione non sono inferiori a quelli di mercato come risultanti da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si applicano i commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico e al comitato dei creditori previsto dal terzo e quinto comma si sostituisce il comitato di sorveglianza. Si applicano i commi dal quarto al nono dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».
  5. All'articolo 4, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 347, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di affitto o cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono rispettivamente trasferiti all'affittuario o all'acquirente.».
  6. Ai commi 1 e 4 dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 347, le parole: «di ristrutturazione» sono soppresse.
  7. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 347 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non sono in ogni caso soggetti ad azione revocatoria gli atti e i pagamenti compiuti in pendenza del commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, in attuazione della finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2013.».

Articolo 2.
(Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.).

  1. L'ammissione di ILVA S.p.A. alla amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 determina la cessazione del commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, di seguito denominato «decreto-legge n. 61». Il commissario straordinario subentra nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, di seguito «D.P.C.M. 14 marzo 2014».
  2. In attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-bis del decreto-legge n. 207 del 2012. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, i contenuti del D.P.C.M. 14 marzo 2014 possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
  3. L'attività di gestione dell'impresa eseguita nel rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 14 marzo 2014 è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli interventi ivi previsti sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici.
  4. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, il procedimento di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 61 è avviato su proposta del commissario entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia di tutela sanitaria e paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 1, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 61.
  5. Il Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sono realizzate, almeno nella misura dell'80 per cento, le prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stabilito il termine ultimo per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni.
  6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.
  7. All'articolo 217-bis, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo 22-quater, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti.».
  8. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina del decreto-legge n. 61. Si applica l'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal presente decreto, e l'articolo 22-quater, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  9. I riferimenti al commissario e al sub-commissario, nonché al commissariamento e alla gestione commissariale contenuti negli articoli 1 e 2-quinquies del decreto-legge n. 61, nell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e nell'articolo 22-quater, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si devono intendere come riferimenti, rispettivamente, al commissario straordinario e alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, e il riferimento al piano di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 si deve intendere come riferimento al piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014.
  10. Il riferimento alla gestione commissariale, di cui al comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61, si intende riferito alla gestione aziendale da parte del commissario e dell'avente titolo, sia esso affittuario o cessionario, e la disciplina ivi prevista si applica all'impresa commissariata o affittata o ceduta, fino alla data di cessazione del commissariamento ovvero a diversa data fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico.
  11. Al comma 1 dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esclusione cessa di avere effetto nel caso in cui l'impresa è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.».

Articolo 3.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Il comma 11-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 è sostituito dal seguente: «11-quinquies. Ai fini dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa soggetta a commissariamento, il giudice procedente, su richiesta del commissario straordinario, dispone il versamento in una contabilità speciale intestata al commissario straordinario delle somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione ai procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento, con il vincolo, quanto al loro utilizzo, all'attuazione degli obblighi connessi alla funzione commissariale esercitata.».
  2. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, il Commissario straordinario dell'amministrazione straordinaria, oltre alla titolarità della o delle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 61, come modificato dal comma 1, è altresì titolare di altre contabilità speciali, aperte presso la tesoreria statale, in cui confluiscono:
   a) le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica;
   b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale.

  3. Il Commissario straordinario rendiconta, secondo la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali aperte e ne fornisce periodica informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate.
  4. Resta fermo il diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale.
  5. Allo scopo di definire tempestivamente le pendenze tuttora aperte, il commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzato a sottoscrivere con FINTECNA S.p.A., in qualità di avente causa dell'IRI, un atto convenzionale di liquidazione dell'obbligazione contenuta nell'articolo 17.7 del contratto di cessione dell'ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.). La liquidazione ha carattere transattivo e definitivo e non è soggetta ad azione revocatoria. Le somme rinvenienti da detta operazione affluiscono nella contabilità ordinaria del Commissario straordinario.

Articolo 4.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125).

  1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è sostituito dal seguente: «2. Sono approvate le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 per rifiuti non pericolosi e pericolosi, presentate in data 19 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. Successive modifiche sono approvate ed autorizzate dall'autorità competente ai sensi e con le procedure di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i comuni interessati, sono definite le misure di compensazione ambientale e le eventuali ulteriori garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata prestazione delle garanzie entro 120 giorni dall'adozione del decreto di cui al periodo precedente comporta la decadenza dall'esercizio dell'attività di cui al presente comma.».
  2. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è sostituito dal seguente: «6. Sono approvate le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. Successive modifiche sono approvate ed autorizzate dall'autorità competente ai sensi e con le procedure di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite eventuali ulteriori garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. La mancata prestazione delle garanzie entro 120 giorni dall'adozione del decreto di cui al periodo precedente comporta la decadenza dall'esercizio dell'attività di cui al presente comma.».

Articolo 5.
(Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto).

  1. In considerazione della peculiare situazione dell'area di Taranto, l'attuazione degli interventi che riguardano detta area è disciplinata dallo specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, di seguito denominato «CIS Taranto».
  2. Il CIS Taranto è sottoscritto dai soggetti che compongono il Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto, istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso la struttura di missione «Aquila-Taranto-POIN Attrattori» della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Tavolo istituzionale ha il compito di coordinare e concertare tutte le azioni in essere nonché definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio ed è presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché da un rappresentante della Regione Puglia, della Provincia di Taranto, del Comune di Taranto e dei Comuni ricadenti nella predetta area, dell'Autorità Portuale di Taranto, del Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e del Commissario straordinario del Porto di Taranto, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa. Il Tavolo istituzionale assorbe le funzioni di tutti i tavoli tecnici comunque denominati su Taranto istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di quelli costituiti presso le amministrazioni centrali, regionali e locali.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6.
(Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto).

  1. Il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, è incaricato di predisporre un Programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, volto a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente e mitigare le relative criticità riguardanti la competitività delle imprese del territorio tarantino. Il Programma è attuato secondo disposizioni contenute nel CIS Taranto di cui all'articolo 5 del presente decreto.
  2. Alla predisposizione ed attuazione del Programma di misure di cui al comma 1 sono destinate, per essere trasferite sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, le risorse effettivamente disponibili di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, di cui alla delibera CIPE 17/03 e delibere ad essa collegate 83/03 e successive modificazioni e 179/06, nonché le risorse allo scopo impegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ulteriori risorse che con propria delibera il CIPE può destinare nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione, per il prosieguo di interventi di bonifiche e riqualificazione dell'area di Taranto.
  3. Una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse di cui al comma 2, trasferite al Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto per le finalità del comma 1, può essere utilizzata dal Commissario stesso per tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi.
  4. Il Commissario straordinario, per le attività di propria competenza, può avvalersi di altre pubbliche amministrazioni, università o loro consorzi e fondazioni, enti pubblici di ricerca, secondo le previsioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Articolo 7.
(Disposizioni sul commissario straordinario del porto di Taranto).

  1. In conformità con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1002, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i poteri del Commissario straordinario del Porto di Taranto, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2012, sono estesi a tutte le opere ed agli interventi infrastrutturali necessari per l'ampliamento e l'adeguamento del porto medesimo.
  2. Per la realizzazione di tali opere ed interventi, in applicazione dei generali princìpi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissario straordinario del Porto di Taranto. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole.
  3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere è emessa nel termine di giorni sessanta dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

Articolo 8.
(Piano nazionale della città e relativi interventi nel comune di Taranto).

  1. Il Comune di Taranto adotta ad integrazione del progetto presentato per il Piano nazionale delle città un Piano di interventi per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della città vecchia di Taranto e lo trasmette al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al fine dell'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, di competenza. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti, valuta la compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela del patrimonio culturale. La valutazione positiva del Ministero, espressa con decreto del Ministro sulla base dei pareri degli uffici periferici e centrali competenti, sostituisce tutte le autorizzazioni, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero medesimo. Le autorizzazioni, le intese, i concerti, i pareri, i nulla osta e ogni altro atto di assenso comunque denominato degli enti locali, regionali, degli altri Ministeri, nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, sono resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Comune di Taranto. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole, ferme restando le competenze regionali in materia urbanistica.
  2. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere è emessa nel termine di giorni sessanta dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
  3. I Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e della difesa, previa intesa con la Regione Puglia e il Comune di Taranto, da acquisire nell'ambito del Tavolo istituzionale di cui all'articolo 5, predispongono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale militare marittimo di Taranto, ferme restando la prioritaria destinazione ad arsenale del complesso e le prioritarie esigenze operative e logistiche della Marina Militare. Il progetto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  4. Fermo restando quanto disposto in materia di norme e piani urbanistici ed edilizi dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, il decreto di approvazione del progetto sostituisce tutte le autorizzazioni, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  5. Il Piano e il progetto di cui ai commi 1 e 3 sono sottoposti al CIPE ai fini dell'approvazione e assegnazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica.

Articolo 9.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2894 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

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A.C. 2894 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Rafforzamento della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi).

Subemendamenti all'emendamento 1. 2.

  Sostituire la parola imprese con: micro, piccole e medie imprese.
0. 1. 2. 1. Crippa, Terzoni.

  Sostituire la parola imprese con: micro imprese.
0. 1. 2. 2. Crippa, Terzoni.

  Sostituire la parola imprese con: piccole imprese.
0. 1. 2. 3. Crippa, Terzoni.

  Sostituire la parola imprese con: medie imprese.
0. 1. 2. 4. Crippa, Terzoni.

  Al comma 1, sostituire le parole: che gestiscono almeno uno stabilimento industriale con le seguenti: le imprese.

  Conseguentemente, al comma 2, capoverso 2-ter, primo periodo, sopprimere le parole: che gestiscono almeno uno stabilimento industriale.
1. 2. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Duranti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 1, dopo le parole: legge 24 dicembre 2012, n. 231 aggiungere le seguenti:, purché rispettino le condizioni per l'ammissione alla procedura, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
1. 200. Brescia.

  Al comma 2, capoverso 2-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il Commissario della procedura di amministrazione straordinaria deve possedere i requisiti richiesti dal presente decreto e in particolare le specifiche competenze economico-finanziarie richieste in materia di gestione di aziende in crisi ed aver maturato adeguata esperienza pregressa in situazioni di crisi aziendale.
1. 5. Manlio Di Stefano.

  Al comma 2-bis, capoverso 1-ter, sostituire le parole: piccole e medie con le seguenti: micro, piccole e medie.
1. 6. Cozzolino.

Subemendamenti all'emendamento 1. 3.

  Infine aggiungere le seguenti parole ai fini della bonifica del territorio della Provincia di Taranto.
0. 1. 3. 1. Da Villa.

  Infine aggiungere le seguenti parole ai fini della bonifica del territorio del Comune di Taranto.
0. 1. 3. 2. Da Villa.

  Infine aggiungere le seguenti parole ai fini della bonifica del territorio.
0. 1. 3. 3. Da Villa.

  Al comma 2-bis, capoverso 1-ter, sostituire la parola: essenziali con le seguenti: presenti sul territorio nazionale, ivi comprese le forniture di beni e servizi,
1. 3. Grimoldi, Allasia.

Subemendamenti all'emendamento 1. 7.

  Sostituire la parola pregiudizio con: grave pregiudizio.
0. 1. 7. 1. Della Valle.

  Sostituire la parola pregiudizio con: pregiudizio economico-patrimoniale.
0. 1. 7. 2. Della Valle.

  Sostituire la parola pregiudizio con: pregiudizio economico.
0. 1. 7. 3. Della Valle.

  Sostituire la parola società Ilva spa con: le micro, piccole e medie imprese italiane.
0. 1. 7. 4. Vallascas.

  Sostituire la parola società Ilva spa con: le piccole e medie imprese italiane.
0. 1. 7. 5. Vallascas.

  Sostituire la parola società Ilva spa con: le microimprese italiane.
0. 1. 7. 6. Vallascas.

  Sostituire la parola società Ilva spa con: le medie imprese italiane.
0. 1. 7. 7. Vallascas.

  Sostituire la parola società Ilva spa con: le grandi imprese italiane.
0. 1. 7. 8. Vallascas.

  Sostituire la parola società Ilva spa con: stabilimenti di interesse nazionale.
0. 1. 7. 9. Vallascas.

  Al comma 2-bis, capoverso 1-ter, dopo le parole: 8 maggio 2014, aggiungere le seguenti: nonché, specificatamente per la società ILVA S.p.A., quelli necessari per evitare un pregiudizio alla continuazione delle attività d'impresa e degli impianti del gruppo sul territorio nazionale.
1. 7. Grimoldi, Allasia.

Subemendamenti all'emendamento 1. 8.

  Sopprimere la parola specificatamente.
0. 1. 8. 1. Fantinati.

  Sostituire la parola società Ilva spa con: tutte le imprese italiane.
0. 1. 8. 2. Fantinati.

  Sostituire la parola società Ilva spa con: le micro, piccole, medie imprese.
0. 1. 8. 3. Fantinati.

  Sostituire la parola società Ilva spa con: le micro imprese.
0. 1. 8. 4. Fantinati.

  Sostituire la parola società Ilva spa con: le piccole imprese.
0. 1. 8. 5. Fantinati.

  Sostituire la parola società Ilva spa con: le medie imprese.
0. 1. 8. 6. Fantinati.

  Sostituire la parola società Ilva spa con: le imprese italiane di interesse strategico nazionale.
0. 1. 8. 7. Fantinati.

  Al comma 2-bis, capoverso 1-ter, dopo le parole: 8 maggio 2014, aggiungere le seguenti: nonché, specificatamente per la società ILVA S.p.A., i crediti maturati dalle imprese di trasporto su gomma.
1. 8. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 2-bis, capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, le parole:, ferma restando la tutela dei lavoratori e la regolamentazione del TFR, attuata anche con la legge 29 maggio 1982, n. 297.
1. 201. Bonafede.

  Sopprimere il comma 4.
1. 11. Carinelli.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, primo periodo, sopprimere le parole:, e alle imprese del gruppo.
1. 21. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata con le seguenti: l'acquirente.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: Il canone d'affitto fino a: risultanti con le seguenti: Il prezzo di cessione non è inferiore a quello di mercato come risultante.
1. 17. Luigi Di Maio.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, primo periodo, sostituire le parole da: a trattativa privata fino alla fine del periodo con le seguenti: con bando pubblico, valutando con una commissione di esperti, nominati dalla commissione preposta e composta anche da membri rappresentanti del pubblico interesse, la capacità economica tale da garantire in via prioritaria le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati, previo arresto delle fonti inquinanti, e quindi di determinare la reale fattibilità della continuità nel lungo periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la reale fattibilità della continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia degli attuali livelli occupazionali, od analoghi interventi a tutela del reddito, nonché la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dei Trattati sottoscritti dall'Italia e garantendo il rispetto delle leggi in materia di norme ambientali.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il terzo periodo.
1. 202. Paolo Bernini.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: a trattativa privata con le seguenti: attraverso bando ad evidenza pubblica.
1. 16. Di Benedetto.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: garanzia di adeguati livelli occupazionali con le seguenti: salvaguardia degli attuali livelli occupazionali attraverso il trasferimento all'affittuario o all'acquirente dell'obbligo di continuità dei rapporti di lavoro e delle condizioni normative in essere.
1. 27. Duranti, Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: garanzia di adeguati livelli con le seguenti: salvaguardia degli attuali livelli.
1. 20. De Lorenzis.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: di adeguati livelli occupazionali con le seguenti: degli attuali livelli occupazionali, anche delle imprese del gruppo, sul territorio nazionale.
1. 10. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, primo periodo, dopo le parole: livelli occupazionali aggiungere le seguenti:, con preferenza per i soggetti, che sono in possesso, alla data di inizio della trattativa, di tecnologie e processi produttivi a basso impatto ambientale e per la tutela della salute pubblica e la promozione dello sviluppo sostenibile.
1. 18. Dell'Orco.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, primo periodo, dopo le parole: livelli occupazionali aggiungere le seguenti: e al possesso di tecnologie innovative idonee a migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente.
1. 14. Di Battista.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, primo periodo, dopo le parole: livelli occupazionali aggiungere le seguenti: attraverso il trasferimento all'affittuario o all'acquirente dell'obbligo di continuità dei rapporti di lavoro e delle condizioni normative in essere.
1. 28. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Duranti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, primo periodo, dopo le parole: livelli occupazionali aggiungere le seguenti: e della prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi con le imprese dell'indotto.
1. 9. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e la continuità produttiva dello stabilimento e dei rapporti di lavoro e delle condizioni normative in essere.
1. 29. Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Zaratti, Duranti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e la continuità produttiva dello stabilimento e la salvaguardia dei livelli occupazionali in essere all'entrata in vigore del presente decreto.
1. 30. Ferrara, Duranti, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, valutando, altresì, la prospettiva di una riconversione dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con particolare riferimento alla chiusura dell'area a caldo.
1. 31. Labriola.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Se la società acquirente o affittuaria è a capitale pubblico, il prezzo di cessione deve essere parametrato a quello di esproprio e il canone d'affitto deve essere parametrato al valore del bene, da determinarsi in misura pari al valore di esproprio dello stesso.
1. 19. Della Valle.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, terzo periodo, dopo le parole: Il commissario straordinario richiede al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente aggiungere le seguenti:, pena la nullità dell'offerta,
1. 12. Cariello.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché i tempi di intervento per l'attuazione del piano.
1. 26. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché i livelli che si intendono garantire per tutti gli stabilimenti del gruppo.
1. 25. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché l'impatto sulle imprese del gruppo.
1. 24. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimenti del gruppo.
1. 23. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Il piano è presentato alle competenti Commissioni parlamentari.
1. 22. Grimoldi, Allasia.

  Sopprimere il comma 5.
1. 13. Cancelleri.

  Al comma 5, capoverso 4-sexies, primo periodo, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.
1. 34. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 5, capoverso 4-sexies, secondo periodo, sopprimere le parole: di affitto o.
1. 35. Del Grosso.

  Al comma 5, capoverso 4-sexies aggiungere, in fine, le parole:, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
1. 36. De Lorenzis.

  Al comma 5, capoverso 4-sexies, aggiungere, in fine, le parole:, contestualmente all'obbligo di continuità dei rapporti di lavoro e delle condizioni normative in essere.
1. 32. Duranti, Ferrara, Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Sopprimere il comma 6.
1. 37. Busto.

  Sopprimere il comma 7.
1. 38. Businarolo.

  Al comma 7, sostituire le parole: Non sono in ogni caso soggetti con le seguenti: Sono in ogni caso soggetti.
1. 39. Brugnerotto.

  Al comma 7, sopprimere le parole: in ogni caso.
1. 40. D'Ambrosio.

  Al comma 7, dopo le parole: gli atti e i pagamenti compiuti in aggiungere le seguenti: favore dei lavoratori e gli atti compiuti in.
1. 41. Dall'Osso.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: a condizione che, in ogni caso, i predetti atti e pagamenti non abbiano dato luogo ad attività pubblica e privata in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, o in modo da violare norme imperative, doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, nonché, in generale, a condizione che essi siano conformi al principio della par condicio creditorum e alla disciplina contenuta nei capi primo, secondo e quinto del titolo terzo del libro sesto del codice civile in materia di responsabilità e garanzia patrimoniale, di cause di prelazione e conservazione delle stesse.
1. 42. Dadone.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Sono comunque garantiti i pagamenti relativi alle ditte terze dell'indotto e ai fornitori che risultino essenziali ai fini della continuità del processo produttivo e della salvaguardia dell'attività industriale e dei servizi.
1. 33. Duranti, Zaratti, Ferrara, Pellegrino, Ricciatti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

ART. 2.
(Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il commissario straordinario, al fine di evitare un grave pregiudizio alla continuazione delle attività di impresa predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque prima dell'autorizzazione del programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, un piano che assicuri l'integrale pagamento dei crediti anteriori. Il giudice delegato per la procedura autorizza l'esecuzione dei pagamenti previsti dal medesimo piano.
2. 69. Corda.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, le parole: «o colpa grave» sono soppresse.
2. 200. Caso.

  Al comma 2, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Relativamente al rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), da redigere in tutte le aree interessate dagli stabilimenti di interesse strategico nazionale, di cui al comma 1, articolo 1-bis, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, provvede ad apportare eventuali opportune modifiche al decreto ministeriale 24 aprile 2013, recante i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione dei danno sanitario (VDS), al fine di garantire che il medesimo rapporto VDS sia redatto periodicamente durante tutti i lavori di ambientalizzazione prescritti dalle vigenti autorizzazioni integrate ambientali (AIA). Sono comunque fatte salve, laddove presenti e più restrittive, le normative regionali in materia di valutazione del danno sanitario. A seguito dei rapporto di valutazione del danno sanitario, l'AIA sarà soggetta a riesame ai sensi del successivo periodo.
2. 59. Duranti, Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: i rapporti di valutazione fino alla fine del comma, con le seguenti: a seguito della redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario, adottato nel rispetto della normativa regionale vigente, l'autorizzazione integrata ambientale è soggetta a riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, su istanza della Regione competente per territorio.
2. 51. Zolezzi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: i rapporti di valutazione del danno fino alla fine del periodo, con le seguenti: a seguito di rapporto di valutazione del danno sanitario, redatto ai sensi di leggi regionali adottate dalla Regione territorialmente competente, l'autorizzazione integrata ambientale sarà soggetta a riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2000, n. 152 e successive modificazioni, su istanza della Regione stessa.
2. 58. Duranti, Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dal decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-bis del decreto-legge n. 207 del 2012 con le seguenti: dal regolamento regionale 3 ottobre 2012 della Regione Puglia.
2. 3. Villarosa.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti:
  Il rapporto di valutazione del danno sanitario obbliga la regione competente a chiedere, entro trenta giorni dalla data di deposito del rapporto, il riesame delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. A tal fine, l'autorità competente è tenuta ad esprimersi nei successivi centoventi giorni.
2. 5. Vallascas.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:
  Il rapporto di valutazione del danno sanitario modifica le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, e obbliga la Regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
2. 6. Agostinelli.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: non può unilateralmente con la seguente: può.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole:, ma legittima con le seguenti: e legittima.
2. 7. Vacca.

  Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
2. 8. Tripiedi.

  Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,.
2. 9. Toninelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: a patto che non siano peggiorativi per la tutela ambientale e sanitaria.
2. 10. Tofalo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al comma 1, dell'articolo 1-bis del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le parole: «, con aggiornamento almeno annuale,» sono sostituite dalle seguenti: «, con aggiornamento almeno trimestrale,».
  2-ter. Ai fini di cui al precedente comma 2-bis, con esclusivo riferimento all'area di Taranto, la Regione Puglia, esperita prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l'Arpa Puglia, in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e data attuazione alle procedure volte a ricollocare il personale in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, a procedere, nell'anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limite complessivo del 50 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014 a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno. A tal fine l'Arpa Puglia, avvalendosi prioritariamente delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, e successive modificazioni, predispone un piano di assunzioni che è sottoposto alla preventiva approvazione da parte della Regione, la quale assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, che restano quelli determinati a legislazione vigente prima dell'approvazione dei presenti commi.
2. 61. Labriola.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di prevenire ed evitare i danni sanitari che derivano dall'attività d'impresa, si applicano, secondo un'analisi epidemiologica preventiva del rischio, misure di prevenzione primaria,.
2. 11. Terzoni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 1, dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le parole: «, con aggiornamento almeno annuale,» sono sostituite dalle seguenti: «, con aggiornamento almeno trimestrale».
2. 62. Labriola.

  Sopprimere il comma 3.
2. 12. Spessotto.

  Al comma 3, sopprimere le parole: e costituiscono varianti ai piani urbanistici.
2. 13. Spadoni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'attuazione, nonché l'avanzamento degli interventi contenuti nel piano del decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, devono essere pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. 14. Sorial.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto, il commissario predispone il piano industriale di conformazione delle attività produttive, che consente la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014. Il piano industriale è approvato con decreto del Presidente del Consiglio del ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, entro quindici giorni dalla presentazione del piano medesimo. Dalla data di conversione del decreto, sono vigenti tutte le disposizioni previste dall'articolo 29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. 15. Cominardi.

  Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: e, qualora non resi entro tali termini, fino alla fine del comma.
2. 16. Sibilia.

  Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: e qualora non resi entro tali termini si intendono acquisiti con esito positivo.
2. 17. Scagliusi.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: positivo con la seguente: negativo.
2. 18. Sarti.

  Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La relazione è trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti.
2. 66. Cecconi.

  Sopprimere il comma 5.
2. 89. Pellegrino, Duranti, Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Il Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 è attuato dal Commissario straordinario secondo le scadenze in esso stabilite. Il Commissario straordinario comunica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di 30 giorni dalla sua nomina, le scadenze degli interventi che il Piano di cui al decreto del Presidente dei Consiglio del ministri 14 marzo 2014 rinvia a data successiva all'adozione dei piano industriale e la proposta di riesame del piano di monitoraggio e di controllo presente nell'Autorizzazione integrata ambientale prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 all'articolo 2, comma 7. Entro il 31 dicembre 2015 e successivamente con cadenza trimestrale, il Commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e all'Agenzia Regionale prevenzione e protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia) una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del Piano in relazione alle scadenze previste dal Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta trimestralmente alle Camere una relazione sulla attuazione dei Piano suddetto e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati che dia conto anche dell'adeguatezza delle attività svolte dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dall'Agenzia Regionale prevenzione e protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia).
2. 19. Ruocco.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Il Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio del ministri 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sono realizzate, nella loro totalità e dopo la valutazione di un'apposita Commissione istituita presso il Comune di Taranto i cui membri sono nominati: dai Comune di Taranto, dalla Provincia di Taranto, dalla Regione Puglia, dall'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA) Puglia, da un comitato di cittadini di Taranto e da una rappresentanza di lavoratori dell'ILVA nella misura di due per ogni categoria. Ai fini dell'attuazione del Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, la Commissione, entro il 31 dicembre 2015, deve redigere una relazione da inviare al Commissario Straordinario, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto Superiore protezione Regionale Ambientale (ISPRA) sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo comma. In ogni caso, per le prescrizioni non attuate alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicheranno le disposizioni previste dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006. La mancata ottemperanza delle prescrizioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, legittima il sindaco di Taranto ad operare ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2005. Ai fini dell'attuazione del primo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
2. 20. Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti:, all'Arpa Puglia.
2. 90. Zaratti, Duranti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 5, sopprimere il primo periodo.
2. 21. Rizzo.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: si intende attuato aggiungere le seguenti: solo se privilegia in primissima istanza gli interventi di maggior rilevanza, in grado di garantire una concreta tutela ambientale e sanitaria e.
2. 98. Segoni, Mucci, Prodani, Artini, Barbanti, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Rostellato, Turco.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: si intende attuato aggiungere la seguente: parzialmente.
2. 25. Pesco.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sia stato realizzato con le seguenti: sono realizzate.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire parole: il numero di prescrizioni in scadenza a quella data con le seguenti: le prescrizioni relative alla copertura dei parchi minerari e quelle in scadenza in tale data.
2. 91. Furnari.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: almeno nella misura dell'80 per cento.

  Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 26. Parentela.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: nella misura dell'80 per cento le prescrizioni in scadenza a quella data con le seguenti: le prescrizioni in scadenza a quella data e quelle urgenti e necessarie a tutela della salute pubblica della popolazione e dei lavoratori.
2. 28. Nesci.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dell'80 con le seguenti: del 100.
2. 27. Nuti.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: 80 per cento aggiungere le seguenti: in termini di impegno complessivo di spesa.
2. 29. Micillo.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: il numero di prescrizioni in scadenza a quella data con le seguenti: di prescrizioni in scadenza a quella data, la cui attuazione dovrà tenere conto dell'ordine di priorità economica, di interesse ambientale e sanitario.
2. 53. Mannino.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: il numero di prescrizioni in scadenza, con le seguenti: il volume complessivo, in termini di impegno economico necessario, delle prescrizioni in scadenza.
2. 93. Zaratti, Duranti, Ferrara, Pellegrino, Ricciatti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: il numero di con le seguenti: in rapporto alle risorse complessive occorrenti le.
2. 97. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a condizione che nell'80 per cento delle prescrizioni realizzate siano ricompresi gli interventi più urgenti e necessari per la tutela della salute. Le prescrizioni non effettuate entro il 31 dicembre 2015 devono essere realizzate entro il 31 dicembre 2016.
2. 30. Marzana.

  Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: comprendendo comunque quelle di carattere sanitario.
2. 96. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con particolare attenzione all'attuazione immediata delle prescrizioni più rilevanti per il risanamento ambientale e la tutela della salute umana.
2. 94. Labriola.

  Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Commissario straordinario individua quali prescrizioni attuare, prioritariamente in ragione delle esigenze ambientali e sanitarie.
2. 31. Mantero.

  Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: Entro il 31 dicembre 2015 devono essere attuate tutte le altre prescrizioni.
2. 32. Lupo.

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: nel rispetto dei con le seguenti: che in ogni caso non può superare i.
2. 95. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 5, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ivi compresi gli obblighi derivanti da prescrizioni ambientali aggiuntive.
2. 33. Lorefice.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. La valutazione delle prescrizioni prioritarie, urgenti e necessarie per la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori, è effettuata sulla base dei documenti tecnici resi dalle autorità competenti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da un Comitato istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i cui membri, in numero pari a due per ciascuna realtà rappresentata, sono nominati dal MATTM, dall'istituto Superiore Protezione Ricerca Ambientale (ISPRA), dalla Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA), dal Comune di Taranto, dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Taranto, dalle associazioni di cittadini e dai lavoratori ILVA, Al fine dell'istituzione del Comitato di cui al precedente comma, non sono previste spese o oneri aggiuntivi gravanti sulla finanza pubblica.
2. 34. Lombardi.

  Sopprimere il comma 6.
*2. 99. Pellegrino, Duranti, Ferrara, Ricciatti, Zaratti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Sopprimere il comma 6.
*2. 35. Grillo.

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini del monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al DPCM 14 marzo 2014, è nominato per un periodo non superiore a tre anni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, un Garante, di indiscussa indipendenza, competenza ed esperienza, incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del presente decreto. Se dipendente pubblico, il Garante viene collocato in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.
  6. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è definito il compenso del Garante in misura non superiore a duecentomila euro lordi annui. Si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  6. 2. Il Garante, avvalendosi dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito delle competenze proprie dell'istituto, con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA-APPA) di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e sentendo le rappresentanze dei lavoratori, acquisisce le informazioni e gli atti ritenuti necessari che il commissario straordinario, le amministrazioni e gli enti interessati devono tempestivamente fornire, segnalando al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro della salute eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della predetta autorizzazione e proponendo le idonee misure. A tal fine il Garante promuove, anche in accordo con le istituzioni locali, iniziative di informazione e consultazione, finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini, in conformità ai principi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Tale attività svolta dal Garante, nonché le criticità e le inadempienze riscontrate, sono parte integrante della relazione semestrale di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 231. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. 104. Pellegrino, Ferrara, Duranti, Zaratti, Ricciatti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: previsti dall'articolo 6 fino alla fine del periodo.
2. 102. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Resta ferma la responsabilità amministrativa per le circostanze previste alle lettere b), c) e d) dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. 36. Grande.

  Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
*2. 37. Silvia Giordano.

  Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
*2. 103. Segoni, Mucci, Prodani, Artini, Barbanti, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Rostellato, Turco.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: Le condotte poste in essere fino a: non possono con le seguenti: L'attuazione del Piano di cui al periodo precedente non può.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: costituiscono con la seguente: costituisce.
2. 38. Luigi Gallo.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: non possono dar luogo con le seguenti: possono dare luogo.
2. 39. Gallinella.

  Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: penale o.
2. 100. Labriola.

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: funzionalmente delegati, aggiungere le seguenti: tranne che in caso di violazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
2. 41. Gagnarli.

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: funzionalmente delegati, aggiungere le seguenti: tranne che abbiano agito con dolo o colpa grave.
2. 42. Frusone.

  Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da:, in quanto costituiscono fino alla fine del comma.
2. 43. Fraccaro.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da:, in quanto costituiscono fino alla fine del comma, con le seguenti: fino e non oltre il 31 dicembre 2016.
2. 44. Fico.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'applicazione di quanto previsto per le imprese dichiarate di interesse strategico nazionale valgono le condizioni di accesso in materia ambientale di cui al decreto-legge n. 195 del 2005.
2. 45. Ferraresi.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente le condotte dolose.
2. 101. Zaratti, Duranti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6. 1. In ogni caso se entro il 31 dicembre 2016 non saranno realizzate tutte le prescrizioni AIA, resta ferma l'eventuale responsabilità penale e amministrativa del commissario sub commissario e suoi delegati per la mancata attuazione delle stesse.
2. 46. D'Uva.

  Al comma 6-bis, sostituire le parole: 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 4,5 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 15 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 6-ter, primo periodo, sostituire le parole: 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 4.5 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15 milioni di euro per l'anno 2016;
2. 85. Chimienti.

  Subemendamenti all'emendamento 2. 105.

  Sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 9 milioni ovunque ricorrano.

  Conseguentemente sostituire le parole: 4,5 milioni con le parole: 8,5 milioni.
0. 2. 105. 1. Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto.

  Sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 8 milioni ovunque ricorrano.

  Conseguentemente sostituire le parole: 4,5 milioni con le parole: 7,5 milioni.
0. 2. 105. 2. Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede.

  Sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 7 milioni ovunque ricorrano.

  Conseguentemente sostituire le parole: 4,5 milioni con le parole: 6,5 milioni.
0. 2. 105. 3. Agostinelli, Alberti, Baroni, Basilio, Battelli.

  Al comma 6-bis, sostituire le parole: 0,5 milioni, con le seguenti: 5 milioni.

  Conseguentemente al comma 6-ter, primo periodo:
    sostituire le parole: 0,5 milioni con le seguenti: 5 milioni;
   aggiungere, in fine, le parole:, nonché per un importo pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 105. Duranti, Zaratti, Ferrara, Pellegrino, Ricciatti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 6-bis, dopo le parole: settore della onco-ematologia pediatrica aggiungere le parole: nonché a ripristinare e riavviare il Servizio di trasporto oncologico.
2. 201. Benedetti.

  Subemendamenti all'emendamento 2. 107.

  Sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le parole: 30 settembre 2015.
0. 2. 107. 1. Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa.

  Sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le parole: 31 ottobre 2015.
0. 2. 107. 2. Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese.

  Sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le parole: 30 novembre 2015.
0. 2. 107. 3. Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli.

  Al comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 31 dicembre 2015, il Ministro della salute riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi per il potenziamento della prevenzione e della cura del settore della onco-ematologia pediatrica predisposti dalla Regione Puglia.
2. 107. Allasia, Grimoldi.

Subemendamenti all'emendamento 2. 106.

  Al comma 6-bis, sopprimere la parola: scientificamente.
0. 2. 106. 4. Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio.

  Al comma 6-bis, dopo la parola: garantendo inserire le seguenti: la massima.
0. 2. 106. 5. Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà.

  Sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 60 milioni ovunque ricorrano.
0. 2. 106. 3. De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco.

  Sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 50 milioni ovunque ricorrano.
0. 2. 106. 2. Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis.

  Sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 40 milioni ovunque ricorrano.
0. 2. 106. 1. Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso.

  Dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:
  6-bis. 1. Al fine di offrire risposte di alto livello qualitativo e scientificamente autorevoli alla popolazione della città di Taranto circa i livelli di contaminazione ambientale e di eventuali effetti sanitari nonché potenziare le capacità di controllo e di programmazione in campo ambientale e sanitario, alla luce di evidenze tempestivamente aggiornate e qualificate, garantendo trasparenza e un flusso costante di informazioni, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2015-2017, a favore della Regione Puglia finalizzata a incrementare le risorse attribuite al Centro salute e ambiente.
  6-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, valutato in 30 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2015-2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente ai fini del bilancio triennale 2015-2017 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per il triennio 2015-2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. 106. Duranti, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

Subemendamento all'emendamento 2. 109.

  Sostituire le parole: della salute costituisce con le seguenti: della salute e dell'ambiente costituiscono.
0. 2. 109. 1. Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone.

  Al comma 6-ter, aggiungere, in fine, le parole: purché non comportino una riduzione del fondo speciale, in quanto la tutela della salute costituisce un diritto primario e assoluto della collettività.
2. 109. Segoni, Mucci, Prodani, Artini, Barbanti, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Rostellato, Turco.

Subemendamenti all'emendamento 2. 108.

  Sostituire le parole: 0,5 milioni con le seguenti: 4 milioni ovunque ricorrano.
0. 2. 108. 1. Mannino, De Rosa.

  Sostituire le parole: 0,5 milioni con le seguenti: 3 milioni ovunque ricorrano.
0. 2. 108. 2. Grillo, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi.

  Sostituire le parole: 0,5 milioni con le seguenti: 2 milioni ovunque ricorrano.
0. 2. 108. 3. Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande.

  Dopo il comma 6-ter, aggiungere i seguenti:
  6-quater. Allo scopo di cui al comma 6-bis, con particolare riguardo alle preoccupazioni della popolazione della provincia di Taranto in relazione all'eccesso di incidenza di tumori a carico dei bambini accompagnato dall'aumento della mortalità, in particolare nella fascia perinatale, la regione Puglia è autorizzata alla realizzazione di uno studio sulle patologie oncologiche infantili, nel limite di spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2015.
  6-quinquies. Al maggior onere di cui al comma 6-quater, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 108. Labriola.

  Dopo il comma 6-ter, aggiungere i seguenti:
  6-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni hanno l'obbligo di istituire un registro complessivo dei tumori secondo gli attuali ambiti provinciali, al fine di raccogliere, valutare, organizzare e archiviare in modo continuativo e sistematico le informazioni fondamentali su tutti i casi insorti di neoplasia, rendendole disponibili per studi e ricerche.
  6-quinquies. Il registro è finalizzato a raccogliere i dati relativi alle malattie tumorali dei residenti negli ambiti di cui al comma 6-quater e le informazioni su ogni singolo tipo di tumore negli ambiti medesimi.
2. 202. Nesci, Parentela, Dieni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente;
  6-quater. È disposta la pubblicazione annuale entro il 31 marzo di ogni anno solare del rendiconto di spesa relativo agli interventi previsti nel comma 6-bis, in relazione ai fondi disposti nel presente decreto e nei decreti-legge precedenti, decreto-legge n. 61 del 2013, decreto-legge n. 101 del 2013 e decreto-legge n. 136 del 2013.
2. 1. Zolezzi.

  Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:
  Al fine della realizzazione del nuovo reparto di onco-ematologia pediatrica a Taranto è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 15 milioni di euro per l'anno 2016. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 86. Di Vita.

Subemendamenti all'emendamento 2. 116.

  Sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 90 milioni ovunque ricorrano.
0. 2. 116. 1. Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero.

  Sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 92 milioni ovunque ricorrano.
0. 2. 116. 2. Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano.

  Sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 95 milioni ovunque ricorrano.
0. 2. 116. 3. Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Nesci.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Fino alla compensazione dei crediti vantati dalle società di trasporto su gomma per le prestazioni svolte a favore di Ilva S.p.A., anche per il periodo dell'amministrazione straordinaria, si applicano altresì l'articolo 4, comma 3 e l'articolo 5 dei decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Inoltre, per le imprese di cui al predetto articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, la procedura di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica anche ai versamenti e agli adempimenti in materia di imposte dirette, IVA, IRAP, IRES, INAIL ed INPS.
  Nella procedura di amministrazione straordinaria delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi si applica, altresì, l'articolo 53 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Essendo l'attività di autotrasporto di fondamentale strategia per l'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 111 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, viene riconosciuta la natura prededucibile ai crediti vantati dalle società di trasporto su gomma per le prestazioni svolte a favore di Ilva S.p.A. prima del deposito della domanda ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1997, n. 270, di accertamento dello stato di insolvenza, ai fini del rimborso allo Stato da parte della struttura commissariale. Al relativo onere pari a 100 milioni di euro, per l'anno 2015, e 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla Quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, agli interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione dei finanziamento di progetti per servizi socialmente utili.
2. 116. Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 8-bis, primo periodo, sostituire le parole da: imprese di autotrasporto fino a: 8 luglio 1999, n. 270 con le seguenti: piccole e medie imprese che vantino crediti nei confronti di imprese di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012 n. 231, che si trovano in stato di insolvenza.
2. 203. Alberti.

Subemendamenti all'emendamento 2. 117.

  Sostituire le parole: 30 novembre con le parole: 20 novembre.
0. 2. 117. 1. Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni.

  Sostituire le parole: 30 novembre con le parole: 23 novembre.
0. 2. 117. 2. Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilia.

  Sostituire le parole: 30 novembre con le parole: 25 novembre.
0. 2. 117. 3. Petraroli, Pisano, Rizzo, Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 8-bis, primo periodo, sostituire le parole: 15 settembre 2015 con le seguenti: 30 novembre 2015.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine il seguente periodo:
  Al relativo onere valutato in 50 milioni di euro, per l'anno 2015, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla Quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, agli interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili.
2. 117. Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 8-bis, secondo periodo, sostituire le parole: La sospensione non si applica con le seguenti: La sospensione si applica anche.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine il seguente periodo:
  Al relativo onere valutato in 30 milioni di euro, per l'anno 2015, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla Quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, agli interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico dei bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili.
2. 118. Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 8-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: sono versate in unica soluzione, con le seguenti: sono versate, senza interessi, in unica soluzione.
2. 119. Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 9, sopprimere le parole: I riferimenti al commissario e al sub-commissario, nonché al commissariamento e alla gestione commissariale contenuti negli articoli 1 e 2-quinquies del decreto-legge n. 61, nell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e nell'articolo 22-quater, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si devono intendere come riferimenti, rispettivamente, al commissario straordinario e alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, e.
2. 47. D'Incà.

  Sopprimere il comma 10.
2. 43. Dieni.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: previa intesa con la Regione e gli enti locali coinvolti dalla gestione commissariale.
2. 49. Daga.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Il commissario straordinario dell'ILVA, nominato in attuazione della disciplina di cui al decreto-legge n. 347 del 2003, trasmette al Governo ed al Parlamento, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione in merito all'attività di aggiudicazione dei lavori e in merito alle opere realizzate. In caso di inadempimento il Governo provvede alla sua sostituzione.
2. 52. Castelli.

Subemendamento all'emendamento 2-bis. 200.

  Sostituire le parole: o servizi con le seguenti: e servizi.
0. 2-bis. 200. 1. Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli.

ART. 2-bis.
(Sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria).

  Al comma 1, sostituire le parole: e servizi connessi al risanamento ambientale con le seguenti: o servizi connessi alle opere di messa in sicurezza o bonifiche ambientali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
2-bis. 200. Battelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Hanno accesso privilegiato ai finanziamenti del Fondo di cui al comma 1 le piccole e medie imprese creditrici di Ilva S.p.A. e fornitrici di beni e servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività della società, fino al cento per cento dell'importo richiesto agli istituiti finanziari, fino all'integrale copertura dei contratti stipulati con la medesima società, come da attestazione rilasciata dal Commissario della procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi del comma 2.
2-bis. 1. Caparini, Allasia, Grimoldi.

ART. 3.
(Disposizioni finanziarie).

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per la sottoscrizione di obbligazioni aggiungere le seguenti:, sentito il parere di Banca d'Italia,
3. 12. Colletti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: creditori della procedura di amministrazione straordinaria aggiungere le seguenti:, ivi compresi i crediti strategici maturati per la realizzazione di opere funzionali all'ambientalizzazione, quelli dei fornitori di beni e servizi e delle imprese di trasporto su gomma, quelli funzionali alla continuazione dell'attività della società,
3. 4. Caparini, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: creditori della procedura di amministrazione straordinaria aggiungere le seguenti:, ivi comprese le società di trasporto su gomma per le prestazioni svolte a favore di Ilva S.p.A.,
3. 5. Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, penultimo periodo, sostituire le parole da: in via esclusiva fino a: amministrazione straordinaria con le seguenti:, nell'ordine, alla soddisfazione dei crediti di cui al terzo periodo, ivi compresi i crediti dei fornitori di beni e servizi e delle imprese di trasporto su gomma, all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, alla continuazione dell'attività di impresa.
3. 6. Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, penultimo periodo, sostituire le parole da: del piano delle misure fino alla fine del periodo con le seguenti: delle opere di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati.
3. 200. Basilio.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È compito dei commissari straordinari predisporre una dettagliata scheda, che deve essere resa pubblica sulle somme sequestrate e sul loro reimpiego per l'attuazione delle attività di tutela ambientale e sanitaria conformemente alla normativa vigente.
3. 3. Segoni, Mucci, Prodani, Artini, Barbanti, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Rostellato, Turco.

  Al comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: investimenti necessari al risanamento ambientale aggiungere le seguenti:, ivi compresi i crediti maturati per la realizzazione dei relativi interventi.
3. 2. Caparini, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: nonché di quelli destinati ad interventi aggiungere le seguenti: di ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli impianti e.
3. 1. Grimoldi, Allasia.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:
   all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Il Tavolo istituzionale ha il compito aggiungere le seguenti: di predisporre un programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione dell'intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, volto a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente e mitigare le relative criticità riguardanti la competitività delle imprese del territorio tarantino, nonché;
   all'articolo 6:
    sopprimere il comma 1;
    al comma 2, sopprimere le parole:
, per essere trasferite sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario,;
    al comma 3 sostituire le parole: trasferite al Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto per le finalità del comma 1, può essere utilizzata dal Commissario stesso con le seguenti: può essere utilizzata.
3. 30. Duranti, Ferrara, Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: del presente decreto, aggiungere le seguenti: previo parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: La liquidazione ha carattere transattivo e definitivo e non è soggetta ad azione revocatoria.
3. 13. Da Villa.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: e preclude ogni azione fino alla fine del periodo.
3. 201. Baroni.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le somme rivenienti da detta operazione sono destinate in via esclusiva alla realizzazione degli interventi urgenti di tutela ambientale e di salvaguardia della salute pubblica.
3. 7. Labriola.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5.1. Al fine di contrastare fenomeni di degrado ambientale e assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica, la Regione Puglia, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare, in deroga alle sue facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e tenuto conto delle procedure volte a ricollocare il personale in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, l'Arpa Puglia a procedere, per l'anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014 a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno. A tal fine l'Arpa Puglia, avvalendosi prioritariamente delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, dispone un piano di assunzioni che è sottoposto alla preventiva approvazione da parte della Regione, la quale assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.
  5.2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 5.1, valutato in 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 8. Zaratti, Duranti, Ferrara, Pellegrino, Ricciatti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 5-bis, sostituire le parole: nell'area ex Cemerad ricadente nel comune di Statte, in provincia di Taranto con le seguenti: in aree adiacenti ai siti dichiarati di interesse strategico nazionale in crisi.
3. 9. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 5-bis, dopo le parole: sono destinati fino a dieci milioni di euro a valere sulle risorse aggiungere le seguenti: del fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili afferenti le competenze della Regione Puglia. Rientrano nelle disponibilità dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e per la tutela del territorio contro il dissesto idrogeologico, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le risorse non utilizzate.
3. 10. Grimoldi, Allasia.

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
  5-bis.1. Ai fini della messa in sicurezza e gestione dei rifiuti dell'area SIN Brescia-Caffaro e relative discariche da bonificare, come individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 1o dicembre 1998, n. 426, sono destinati 10 milioni di euro. Al relativo onere pari a 10 milioni di euro, per l'anno 2015, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, agli interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione dei finanziamento di progetti per servizi socialmente utili.
3. 17. Caparini, Grimoldi, Allasia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
  5-bis.1. Ai fini della messa in sicurezza e gestione dei rifiuti dell'area ex Selca e delle attività industriali della ex Union Carbide, nel Comune di Berzo Demo (BS), sono destinati 5 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, agli interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili.
3. 16. Caparini, Grimoldi, Allasia.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 5-ter con il seguente:
  5-ter. Qualora, per effetto dell'attuazione del comma 1, si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai medesimi si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
3. 11. Ciprini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. – 1. Il Governo con decreto del Presidente del Consiglio, da approvarsi nel termine di sessanta giorni dalla data conversione del presente decreto, comprensivo di regolamento attuativo, dichiara la città di Taranto e di Statte «Area no Tax», al fine di promuovere una politica di defiscalizzazione indirizzata a quelle imprese che investono alla bonifica dell'area attraverso progetti di alta tecnologia, innovazione, di ricerca e sviluppo.

  2. Gli sgravi fiscali di cui al comma 1 riguardano:
   a) l'applicazione di un'imposta forfetaria pari al 10 per cento del reddito complessivo;
   b) gli utili di esercizio reinvestiti dalle imprese nell'Area no Tax godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi, nazionali e locali, per un periodo di 5 anni.

  3. Ai fini dei riconoscimento degli sgravi fiscali di cui al comma 2, il decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 1 stabilisce i criteri e le modalità per accedere all'Area no Tax in particolare individua la superficie minima da bonificare per l'impresa che intenda usufruire dei benefici della presente disposizione.

  4. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede con le risorse di cui ai commi 1 e 5-ter dell'articolo 3.
3. 01. Crippa.

ART. 4.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125).

  Sopprimerlo.
* 4. 5. Mannino.

  Sopprimerlo.
* 4. 11. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Duranti, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 per rifiuti non pericolosi e pericolosi devono essere approvate secondo quanto indicato dal decreto legislativo n. 152 del 2006 ed i requisiti tecnici sono soddisfatti se rispettano quanto indicato nel decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle BAT.
4. 7. Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'ILVA di Taranto devono essere approvate secondo quanto indicato dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. 8. Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: Sono approvate aggiungere le seguenti: con l'obbligo di recepimento delle prescrizioni e integrazioni richieste da ARPA Puglia entro 30 giorni dall'approvazione del piano, in caso di mancato recepimento delle suddette prescrizioni e integrazioni il piano si intende non approvato.
4. 9. Fantinati.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. In ragione della particolare situazione dell'area di Taranto, si applica l'articolo 29-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.
4. 10. Petraroli.

  Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:
  2-quater. Nell'ambito della gestione dei rifiuti all'interno del perimetro dello stabilimento ILVA di Taranto è disposto il divieto di conferimento di qualsivoglia rifiuti che possano essere inseriti nella filiera produttivi aziendale a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. 1. Zolezzi.

  Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:
  2-quater. Nell'ambito della gestione dei rifiuti all'interno del perimetro dello stabilimento ILVA di Taranto, è disposta la mappatura e il monitoraggio dei rifiuti radioattivi, nonché il monitoraggio dell'eventuale protrarsi della produzione di tali rifiuti da svolgersi entro il 30 giugno 2015 e il successivo smaltimento entro il 31 dicembre 2015.
4. 2. Simone Valente.

  Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:
  2-quater. Nell'ambito della gestione dei rifiuti all'interno del perimetro dello stabilimento ILVA di Taranto, è disposta la mappatura e il monitoraggio dei rifiuti e materiali contenenti amianto da svolgersi entro il 30 giugno 2015 e il successivo smaltimento entro il 31 dicembre 2015.
4. 3. Massimiliano Bernini.

ART. 4-bis.
(Anticipazioni del fondo di rotazione).

  Al comma 1, capoverso comma 9-bis, primo periodo, dopo le parole: del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, aggiungere le seguenti:, con riferimento alle attività connesse all'esercizio degli impianti della società ILVA S.p.A.,.
4-bis. 1. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso comma 9-bis, secondo periodo, sopprimere le parole da: anche fino alla fine del periodo.
4-bis. 200. L'Abbate.

ART. 5.
(Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto).

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: permanente.
5. 2. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Il Tavolo istituzionale aggiungere le seguenti: permane fino al completamento della procedura di amministrazione straordinaria e.
5. 1. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e si impegna a definire, tra le altre, forme di consultazione e partecipazione alle scelte dei sindacati confederali, dei comitati di cittadini e delle associazioni ambientaliste e di difesa della salute.
5. 4. Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 2-bis, dopo le parole: Il Tavolo istituzionale ha il compito aggiungere le seguenti: di individuare in sede di definizione dello strumento del CIS Taranto i termini entro i quali ogni singolo intervento deve conseguire gli impegni funzionali all'avvio operativo delle attività e le conseguenti sanzioni in caso di mancato rispetto, nonché.
5. 5. Duranti, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

ART. 6.
(Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto).

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: riqualificazione aggiungere le seguenti: ambientale e paesaggistica.
6. 1. De Rosa.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole è incaricato di predisporre, aggiungere le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale aggiungere le seguenti: a partire dai primi interventi relativi alla bonifica del Mar Piccolo utilizzando le risorse già stanziate a tale scopo.
6. 12. Zaratti, Duranti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: un Programma di misure, a aggiungere la seguente: breve,
6. 2. Pisano.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ove possibile,
6. 11. Duranti, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con particolare riguardo all'eventuale esposizione ed ingresso dei contaminanti nelle matrici ambientali ai fini della salvaguardia della qualità della produzione agroalimentare.
6. 13. Labriola.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'attuazione del Programma di cui al comma 1 è vincolata alla realizzazione delle prescrizioni del Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014.
6. 14. Labriola.

  Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: può definire procedure volte a favorire con le seguenti: definisce procedure volte a garantire.
6. 15. Ricciatti, Duranti, Pellegrino, Ferrara, Zaratti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità.
  2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.
6. 01. Liuzzi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per il contrasto del degrado ambientale e delle criticità sanitarie).

  1. Al fine di contrastare i fenomeni di degrado ambientale e le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio della provincia di Taranto, la Regione Puglia, previa valutazione dell'assegnazione temporanea di personale alle proprie dipendenze, può autorizzare, in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, l'ARPA Puglia a procedere, per l'anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014 a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno.
6. 04. Colonnese.

ART. 7.
(Disposizioni sul Commissario straordinario del porto di Taranto).

  Sopprimerlo.
*7. 1. Nicola Bianchi.

  Sopprimerlo.
*7. 2. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: sono estesi fino alla fine del comma, con le seguenti: sono limitati agli interventi infrastrutturali di cui al Protocollo d'Intesa del 26 luglio 2012 per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto.
7. 3. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: anche ai fini della valorizzazione turistica della struttura.
7. 4. Labriola.

  Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
7. 6. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i termini per la pubblicità degli atti e documenti ove prevista.
7. 7. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i termini per la pubblicità degli atti e documenti.
7. 9. Grimoldi, Allasia.

ART. 8.
(Piano nazionale della città e relativi interventi nel comune di Taranto).

  Sopprimerlo.
8. 6. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Sono fatti salvi i termini per la pubblicità degli atti e documenti ove prevista.
8. 8. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
8. 7. Pellegrino, Ferrara, Duranti, Zaratti, Ricciatti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Restano ferme le competenze regionali in materia urbanistica.
8. 9. Allasia, Grimoldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Ai fini della salvaguardia della tradizione culturale ed artistica della città di Taranto, il Piano di cui al comma 1 può prevedere interventi per la valorizzazione delle attività didattiche delle istituzioni musicali cittadine.
8. 11. Labriola.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Ai fini della salvaguardia e della valorizzazione della tradizione culturale ed accademica della città di Taranto e dei rilancio economico dell'area, il Piano di cui al comma 1, può prevedere interventi, realizzati di concerto con la regione Puglia, finalizzati alla tutela e al potenziamento dell'offerta formativa del Polo universitario jonico.
8. 10. Labriola.

  Sopprimere il comma 2.
8. 12. Grimoldi, Allasia.

  Sopprimere il comma 3.
8. 13. Allasia, Grimoldi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. I Ministeri dell'istruzione e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Regione Puglia e il Comune di Taranto e previo parere del Tavolo istituzionale di cui all'articolo 5, predispongono, ad integrazione del Piano di edilizia scolastica adottato dal Presidente dei Consiglio dei ministri per il biennio 2014 e 2015 e a valere sulle risorse di cui al successivo comma 5, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un progetto di riqualificazione, ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici e asili nido ubicati nel quartiere Tamburi della città di Taranto, anche con riferimento all'installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata e sistemi di isolamento acustico.

  Conseguentemente sopprimere il comma 4.
8. 14. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: logistiche della Marina Militare, aggiungere le seguenti: con particolare riferimento alla piena e completa attuazione del piano di riammodernamento infrastrutturale definito «Piano Brin».
8. 15. Duranti, Pellegrino, Ferrara, Zaratti, Ricciatti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: è approvato aggiungere le seguenti:, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
8. 200. Duranti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Zaratti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, tenendo in considerazione le attività di valorizzazione culturale e turistica già avviate nell'Arsenale militare marittimo di Taranto, come la Mostra Storica Artigiana, e con particolare attenzione di salvaguardia del suo patrimonio architettonico e di archeologia industriale, valutando la possibilità di inserirlo in un percorso culturale più ampio che tenga conto delle strutture del Castello Aragonese e delle altre strutture militari dislocate lungo il Mar Piccolo.
8. 16. Duranti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Zaratti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Sopprimere il comma 4.
8. 17. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 5, dopo le parole: Il Piano e il progetto di cui ai commi 1 e 3 aggiungere le seguenti: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta,.
8. 19. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 5, dopo le parole: nel limite delle risorse annualmente disponibili aggiungere le seguenti: afferenti la competenza della regione Puglia.
8. 18. Grimoldi, Allasia.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. I progetti individuati ai sensi del presente articolo sono inseriti e attuati secondo le regole e le modalità previste dal contratto istituzionale di sviluppo.
8. 20. Ricciatti, Duranti, Pellegrino, Ferrara, Zaratti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.