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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 22 dicembre 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 22 dicembre 2014.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Cecconi, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Colonnese, Costa, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Epifani, Faraone, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Antonio Martino, Merlo, Orlando, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Cecconi, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Colonnese, Costa, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Epifani, Faraone, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Antonio Martino, Merlo, Orlando, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vito, Zanetti.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   III Commissione (Affari esteri):
  «Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012» (2710) Parere delle Commissioni I, II e V.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2015-2017 (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 2680-B)

A.C. 2680-B – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 1 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata).

  1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2015, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

  Per le modifiche apportate alla Tabella n. 1 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 2680-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n. 2680-ter).

A.C. 2680-B – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 2 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», nonché nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma «Protezione sociale per particolari categorie».
  3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2015, in 79.000 milioni di euro.
  4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2015, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
  5. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2015, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 delle somme complessivamente iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
  7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 550 milioni di euro e 9.000 milioni di euro.
  8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce «Accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» di cui alla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, alla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e alla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, nonché per importi di compensazione monetaria è imputata al programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia».
  11. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
  12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  13. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
  14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna.
  15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
  16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2015, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
  17. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2015, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1o dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
  18. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.
  19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle «Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire al pertinente programma dello stato di previsione del predetto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i fondi per il funzionamento delle commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
  21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte nei programmi «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e «Interventi di sostegno tramite il sistema di fiscalità», nell'ambito della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche, nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
  22. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2015, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
  23. In relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2222 e 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale». Per le medesime necessità il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale».
  24. In relazione alle necessità gestionali derivanti dalle diverse variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2751 e 2752 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, iscritti nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» nel programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE».
  25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra i titoli della spesa, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario.
  26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2015, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2015, variazioni compensative, anche tra programmi diversi, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli interessati dalla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario n. 75 alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2014.
  28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
  29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato provenienti dalla chiusura della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa e della gestione commissariale denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo» in liquidazione coatta amministrativa.
  30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, le variazioni compensative di bilancio, anche tra i diversi titoli della spesa, occorrenti per il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, effettuati direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito del trasferimento degli stessi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile ai sensi del comma 5-septies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
  31. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nel programma «Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni.
  32. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché quelle trasferite dal Fondo medesimo ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri destinatari delle risorse finanziarie, disponibili al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

  Per le modifiche apportate alla Tabella n. 2 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 2680-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n. 2680-ter).

A.C. 2680-B – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 3 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
  2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «Altre entrate in conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo, al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al Fondo rotativo per le imprese e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.
  3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

  Per le modifiche apportate alla Tabella n. 3 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 2680-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n. 2680-ter).

A.C. 2680-B – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 4 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

  Per le modifiche apportate alla Tabella n. 4 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 2680-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n. 2680-ter).

A.C. 2680-B – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 5 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
  2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2015, sono stabilite in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
  3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel programma «Giustizia civile e penale», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo, nonché l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2015.

  Per le modifiche apportate alla Tabella n. 5 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 2680-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n. 2680-ter).

A.C. 2680-B – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 6 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
  2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per l'anno finanziario 2015, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Appendice n. 1).
  3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2015, affinché siano utilizzate per gli scopi previsti dalla medesima direttiva.
  4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2015.
  5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2015, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nel programma «Cooperazione allo sviluppo», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella della legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.
  7. In attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi.

  Per le modifiche apportate alla Tabella n. 6 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 2680-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n. 2680-ter).

A.C. 2680-B – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 7 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli «Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica», nonché tra i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2015, è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.

  Per le modifiche apportate alla Tabella n. 7 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 2680-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n. 2680-ter).

A.C. 2680-B – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 8 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
  2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2015, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2015, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.
  5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato per il servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
  6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2015, in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
  7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2015, conseguenti ai prelevamenti di somme dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma «Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
  12. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
  13. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010.
  14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

  Per le modifiche apportate alla Tabella n. 8 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 2680-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n. 2680-ter).

A.C. 2680-B – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 9 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

  Per le modifiche apportate alla Tabella n. 9 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 2680-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n. 2680-ter).

A.C. 2680-B – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 10 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
  4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2015, è fissato in 136 unità.
  5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2015, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
  6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
  7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2015, le disposizioni dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente la revoca dei finanziamenti relativi al Programma delle infrastrutture strategiche.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come rifinanziato dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

  Per le modifiche apportate alla Tabella n. 10 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 2680-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n. 2680-ter).

A.C. 2680-B – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 11 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
  2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:
   a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
    1) Esercito n. 71;
    2) Marina n. 16;
    3) Aeronautica n. 52;
    4) Carabinieri n. 0;
   b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
    1) Esercito n. 0;
    2) Marina n. 50;
    3) Aeronautica n. 9;
   c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
    1) Esercito n. 98;
    2) Marina n. 15;
    3) Aeronautica n. 20.

  3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2015, come segue:
   1) Esercito n. 291;
   2) Marina n. 270;
   3) Aeronautica n. 246;
   4) Carabinieri n. 90.

  4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2015, come segue:
   1) Esercito n. 420;
   2) Marina n. 242;
   3) Aeronautica n. 265.

  5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2015, come segue:
   1) Esercito n. 480;
   2) Marina n. 201;
   3) Aeronautica n. 140.

  6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui ai programmi «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nonché per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui ai programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «Approntamento e impiego delle forze terrestri», «Approntamento e impiego delle forze navali», «Approntamento e impiego delle forze aeree» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2015, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
  7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico del programma «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure della NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.
  8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2015, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale militare e civile della Difesa.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

  Per le modifiche apportate alla Tabella n. 11 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 2680-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n. 2680-ter).

A.C. 2680-B – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 12 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2015, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di residui, di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, e dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'amministrazione centrale.
  3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2015, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
  5. Per l'anno finanziario 2015, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, e del regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2015 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversità anche attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità» della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme di pertinenza del Corpo forestale dello Stato, detenute dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, individuate d'intesa con il medesimo Ministero e versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  9. Per l'anno finanziario 2015 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

  Per le modifiche apportate alla Tabella n. 12 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 2680-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n. 2680-ter).

A.C. 2680-B – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 13 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2015, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli, iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», relativi al Fondo unico per lo spettacolo.
  3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2015, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2015, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, in ordine al trasferimento delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Per le modifiche apportate alla Tabella n. 13 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 2680-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n. 2680-ter).

A.C. 2680-B – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 14 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2015.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2015, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione del programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica», nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

  Per le modifiche apportate alla Tabella n. 14 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 2680-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n. 2680-ter).

A.C. 2680-B – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.
(Totale generale della spesa).

  1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 847.307.874.201, in euro 825.078.053.114 e in euro 865.509.021.883 in termini di competenza, nonché in euro 858.286.495.917, in euro 834.415.797.209 e in euro 874.910.441.879 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2015-2017.

A.C. 2680-B – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSO QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 16.
(Quadro generale riassuntivo).

  1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2015-2017, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

  Per le modifiche apportate ai quadri generali riassuntivi si veda lo stampato A.C. 2680-B.

A.C. 2680-B – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.
(Disposizioni diverse).

  1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» del programma «Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2015, ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
  4. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
  5. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2014 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 4, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.
  7. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale» (capitolo 2797) e quello relativo alla «Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa» (capitolo 2790) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla determinazione delle quote di tributi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia.
  12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi e iniziative finalizzati al benessere del personale.
  13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  15. In attuazione dei commi da 2 a 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che attribuiscono all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentori degli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, per l'anno finanziario 2015, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti degli appositi fondi relativi rispettivamente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché tra gli stessi e i capitoli o i piani gestionali degli stati di previsione di ciascun Ministero relativi alle spese di manutenzione di impianti e attrezzature, all'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro e agli interventi di piccola manutenzione sugli immobili.
  16. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.
  17. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni una tantum in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati in attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro competente.
  18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le somme, residuali al 31 dicembre 2014, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
  20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme versate in entrata per essere destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico, previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché dalle successive disposizioni legislative di modifica e integrazione delle stesse, individuati e approvati dall'Agenzia per l'Italia digitale.
  21. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
  22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale.
  23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali dalle scuole di formazione unificate alla Scuola nazionale dell'amministrazione.
  24. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.
  25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2015-2017 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

A.C. 2680-B – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus è l'ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Interno ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, preposto per legge dal 1943 alla rappresentanza e tutela delle oltre 120.000 vittime civili di guerra italiane e delle loro famiglie (dato ricavato dalla «Elaborazione statistica sulle partite di pensioni di guerra in pagamento – anno 2013», predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze);
    si tratta di mutilati, invalidi, grandi invalidi, ciechi di guerra, ex mutilatini di Don Gnocchi, orfani, vedove e vedovi, che dopo avere già offerto un grande sacrificio, fisico e morale per il Paese, oggi vedono sopraggiungere la vecchiaia ad aggravare i disagi causati dalle invalidità e dalle mutilazioni;
    l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra è un ente virtuoso e sano, non ha debiti, ha una gestione finanziaria oculata, ed è ancora estremamente attivo e vitale;
    ancora oggi, infatti, l'Associazione è presente sul territorio nazionale con oltre 100 sedi periferiche tra sezioni provinciali, regionali e fiduciariati, attraverso le quali offre quotidiana assistenza alle vittime civili di guerra e loro congiunti, sia in ambito strettamente pensionistico e giuridico, sia sotto forma di assistenza domiciliare e di aggregazione sociale;
    negli ultimi anni, inoltre, in cui in tutto il mondo oltre 50 conflitti hanno prodotto 4 milioni di vittime civili di guerra, l'Associazione ha avuto un ruolo di primo piano nella sensibilizzazione delle istituzioni e della comunità internazionale per far conoscere questi drammatici e dolorosi eventi e per diffondere e promuovere una cultura della pace e della solidarietà che deve vincere sulla violenza, sul terrorismo e sulla guerra;
    l'Associazione è promotrice di diversi progetti sia a livello nazionale che internazionale, come dimostrano a titolo esemplificativo la campagna condotta in Italia per la prevenzione sugli ordigni bellici inesplosi, tuttora un pericolo anche nel nostro Paese con 13 feriti gravi nel solo 2013 e n. 4 già nel 2014 che ha visto anche il decesso di un 66enne a seguito delle gravi ferite causate l'inverno scorso dallo scoppio di un ordigno; l'avvio di Scuola di Aggiornamento e di Alta Formazione nel campo della memoria storica in collaborazione con l'A.N.R.P. nell'ambito delle iniziative nate nell'ambito del «tavolo di consultazione» tra il Governo e le Associazioni rappresentative delle vittime delle stragi nazifasciste, istituito dal Ministero degli Esteri di cui l'Associazione è parte; l'avvio di una collaborazione con l'UNRWA – Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi per la realizzazione di un progetto sulla prevenzione del contatto con ordigni inesplosi nelle scuole della Striscia di Gaza; la proposta, in via di presentazione all'ONU dell'istituzione di un Osservatorio internazionale sulle vittime civili di guerra nel mondo, per la quale è in corso una collaborazione con il SIOI; un progetto in Sierra Leone per il recupero psico-fisico ed il reinserimento sociale degli ex bambini soldato;
    l'Associazione agisce quotidianamente attraverso conferenze e convegni, una propria rivista Pace & Solidarietà stampata in n. 50.000 copie e soprattutto attraverso la presenza quotidiana nelle scuole, nei numerosi progetti di didattica e laboratoriali che realizza negli istituti di ogni ordine e grado del Paese;
    l'Associazione ha edito negli anni diverse pubblicazioni di carattere storico di valore riconosciuto e nel solo ultimo anno ha prodotto un documentario contenente una serie di testimonianze di persone che hanno vissuto in prima persona alcuni dei fatti più tragici della Seconda Guerra Mondiale («Il testimone passato»), un libro sul tema degli ordigni bellici inesplosi («Schegge assassine») ed uno sulla storia delle vittime civili di guerra e dell'Associazione che le rappresenta dal titolo «Custodi della memoria, promotori di pace»;
    l'Associazione percepisce due tipi di contributi, uno ordinario annuo specifico, ai sensi del comma 113 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 come modificato dall'articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge n. 203 del 2005 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, allocato nel capitolo 2310 Tab. 8 del Ministero dell'Interno e l'altro, allocato nel capitolo 2309 Tab. 8 del Ministero dell'Interno, che da quasi quarant'anni è stabilito con provvedimenti triennali e ripartito annualmente con decreto interministeriale, in favore delle associazioni combattentistiche;
    l'Ordine del giorno 0/1595/1/05 presentato nella seduta del 16 settembre 2014, n. 275 ed accolto con parere favorevole del Governo, ha impegnato l'Esecutivo ad adottare, nell'ambito della prossima sessione di bilancio, idonee iniziative normative volte a ripristinare il contributo previsto dal comma 113 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 come modificato dall'articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge n. 203 del 2005 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, esplicitamente definito «ordinario» dalla norma istitutiva e allocato nel capitolo 2310 Tab. 8 del Ministero dell'Interno, nell'importo di 500.000 euro annui; nonché a confermare, nella misura prevista dalla legge di stabilità 2014, i contributi allocati per gli anni 2014-2015 e 2016 nel capitolo 2309 Tab-8 del Ministero dell'Interno per le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza di tale dicastero;
    contrariamente all'indirizzo ricevuto, il Governo, con la legge di stabilità 2015 ha effettuato un taglio del 50 per cento dei contributi allocati per gli anni 2015-2016 e 2017 nel capitolo 2309 Tab. 8 del Ministero dell'Interno per le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza di tale dicastero;
    la misura di detto taglio rischia di pregiudicare seriamente il perseguimento delle importantissime finalità istituzionali dell'Associazione, ad essa conferite dalla legge e dalle norme statutarie, mettendone a rischio l'esistenza stessa,

impegna il Governo

ad adottare con criteri di priorità, nell'ambito della prossime misure di carattere finanziario o di bilancio, idonee iniziative volte a ripristinare nella originaria misura di euro 2.000.000 i contributi di cui al capitolo 2309 Tab. 8 del Ministero dell'Interno.
9/2680-B/1Oliverio, Burtone.


DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2015) (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 2679-BIS-B)

A.C. 2679-bis-B – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge n. 2679-bis-B, limitatamente alle parti del testo modificate dal Senato;

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2679-bis-B – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2015, 2016 e 2017, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
  2. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2015. I predetti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  3. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:
   a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989;
   b) alla gestione speciale minatori;
   c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

  4. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica, anche attraverso la valutazione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo denominato «Fondo “La buona scuola”», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  5. Il Fondo di cui al comma 4 è finalizzato all'attuazione degli interventi di cui al medesimo comma 4, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei docenti e dei dirigenti.
  6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 56, le parole da: «5 milioni di euro» fino a: «sostegno delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015, destinato al sostegno delle imprese composte da almeno quindici individui» e dopo le parole: «raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)» sono inserite le seguenti: «o in reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative»;
   b) il comma 57 è sostituito dal seguente:
  «57. Le risorse del fondo sono erogate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico, tenute a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome, sulla base di progetti della durata di almeno due anni, volti a sviluppare i seguenti princìpi e contenuti:
   a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;
   b) creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;
   c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;
   d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti di cui al comma 56;
   e) creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale».

  7. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «a piccole e medie imprese» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499».
  8. La garanzia di cui al comma 7 è concessa nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo, come determinate dal decreto di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  9. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
  10. Le risorse del Fondo di cui al comma 9 sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il programma, da attuare in coerenza con i decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228 e n. 229, individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate e il relativo cronoprogramma, definendo altresì le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno è trasmesso al CIPE il programma aggiornato, corredato della puntuale indicazione dello stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento fisico e finanziario.
  11. All'articolo 1, comma 1, alinea, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: «di appartenenza pubblica» sono inserite le seguenti: «, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione» e le parole: «delle fondazioni lirico-sinfoniche o» sono soppresse.
  12. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
   1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro».

  13. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal comma 14 del presente articolo.
  14. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «ed entro i cinque anni solari successivi» sono sostituite dalle seguenti: «ed entro i sette anni solari successivi»;
   b) al comma 3, le parole: «nei due periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei tre periodi d'imposta successivi».

  15. Il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, è riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate ai sensi del comma 12 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 12 anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest'ultimo caso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all'applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).
  16. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «di lire 10.240,» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica,».
  17. La disposizione di cui al comma 16 entra in vigore il 1o luglio 2015.
  18. All'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 7-quater è aggiunto il seguente:
   «7-quinquies. La regolarità contributiva del cedente dei crediti di cui al comma 7-bis del presente articolo è definitivamente attestata dal documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in corso di validità, allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta. All'atto dell'effettivo pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni debitrici acquisiscono il predetto documento esclusivamente nei confronti del cessionario».

  19. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2015 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2015 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  20. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-septies è aggiunto il seguente:
  «4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo. Per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto e per le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, la deduzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1 del presente articolo».

  21. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al 10 per cento dell'imposta lorda determinata secondo le disposizioni del citato decreto legislativo n. 446 del 1997.
  22. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.
  23. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni.
  24. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la parola: «4-bis.1» sono inserite le seguenti: «e 4-octies,».
  25. La disposizione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, introdotto dal comma 20 del presente articolo, si applica previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  26. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 756 è inserito il seguente:
  «756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1o marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volontà di cui al presente comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. All'atto della manifestazione della volontà di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all'articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982. In caso di mancata espressione della volontà di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente»;
   b) al comma 756, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis».

  27. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo.
  28. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 30 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
  29. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 30 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo, e non si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di cui al comma 32 pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidata come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.
  30. I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 32 e dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
  31. Al fine di accedere ai finanziamenti di cui al comma 30, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle garanzie di cui al comma 32, non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile. Al rimborso correlato al finanziamento effettuato dalle imprese non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
  32. È istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 30 per le imprese aventi alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 29, secondo periodo. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa nella misura di cui al comma 29. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato, nel privilegio di cui all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Per tali somme si applicano le medesime modalità di recupero dei crediti contributivi.
  33. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 26 a 34, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  34. Ai maggiori compiti previsti dai commi da 26 a 33 per l'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  35. L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. – (Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo). – 1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
  2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.
  4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
   a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
   b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
   c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
   d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

  5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
  6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:
   a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto;
   b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
   c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
   d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

  7. Per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6 il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle medesime.
  8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
  10. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.
  12. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
  13. Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31 dicembre 2014. Le relative risorse sono destinate al credito d'imposta previsto dal presente articolo.
  14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.
  15. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

  36. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, l'allegato 1 di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente legge.
  37. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 45. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.
  38. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono esercitare l'opzione di cui al comma 37 del presente articolo a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
  39. I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione di cui al presente comma a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 269 del 2003, e successive modificazioni.
  40. Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al comma 39. Si applicano le disposizioni relative al ruling previste dal terzo periodo del comma 39.
  41. Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 37 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 39.
  42. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 39 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.
  43. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 37 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42.
  45. Le disposizioni di cui ai commi da 37 a 44 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per tale periodo d'imposta e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo di cui al comma 39 è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.
  46. Dopo il comma 279 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:
  «279-bis. Per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei commi da 271 a 279 per i quali l'Agenzia delle entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla osta ai fini della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il beneficio del credito d'imposta è applicabile agli investimenti, effettuati dal 1o gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1o gennaio 2007, salvo che i medesimi investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

  47. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015»;
    2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  «2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:
   a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;
   b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

  2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro»;
   b) all'articolo 16:
    1) al comma 1, le parole da: «La detrazione è pari al» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015»;
    2) al comma 1-bis, le parole da: «nella misura» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015»;
    3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese di cui al presente comma sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1».

  48. All'articolo 16-bis, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».
  49. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 0,3 milioni di euro per l'anno 2015, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2016, di 4,1 milioni di euro per l'anno 2017, di 5,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 6,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 8 milioni di euro per l'anno 2020, di 9,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2023, di 13,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  50. Al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale contaminati dall'amianto, sono stanziati 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di cui 25 milioni di euro annui in favore dei comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli.
  51. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare entro il 15 febbraio 2015, sono individuate le risorse di cui al comma 50 da trasferire a ciascun ente beneficiario.
  52. Una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 ottobre 2014, adottato in attuazione del comma 5-septies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, è destinata alle finalità del Fondo per le emergenze nazionali di cui al citato articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni, e rimane acquisita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'anno 2015. I risultati degli interventi finanziati dal Fondo per le emergenze nazionali nonché l'ammontare delle risorse destinate a ciascun intervento sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri e resi disponibili in formato dati di tipo aperto.
  53. Previa ricognizione degli impegni finanziari già assunti o in corso di assunzione a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 5459, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, può essere previsto l'utilizzo delle risorse disponibili sulla predetta contabilità speciale, nel limite massimo di 8 milioni di euro, per fronteggiare le conseguenze degli eventi atmosferici del 9-13 ottobre 2014 per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza nella seduta del 30 ottobre 2014.
  54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:
   a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;
   b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
   c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite:
    1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
    2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
    3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50 per cento;
    4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore ai limiti di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
    5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.
   d) i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro.

  55. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 54, lettera a), per l'accesso al regime:
   a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;
   b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

  56. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 54 del presente articolo.
  57. Non possono avvalersi del regime forfetario:
   a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
   b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
   c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
   d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

  58. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 54: a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le operazioni nazionali; b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i contribuenti di cui al comma 54 non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
  59. Salvo quanto disposto dal comma 60, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni.
  60. I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
  61. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.
  62. Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui all'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.
  63. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  64. I soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.
  65. Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 64 è ridotto di un terzo, a condizione che:
   a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
   b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
   c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54.

  66. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta.
  67. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
  68. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 64 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  69. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
  70. I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
  71. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57.
  72. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.
  73. I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta.
  74. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e 57 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 54 a 89, nonché le condizioni di cui al comma 65, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57.
  75. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, rileva anche il reddito determinato ai sensi del comma 64 del presente articolo. Tale reddito non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
  76. I soggetti di cui al comma 54 esercenti attività d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84.
  77. Per i soggetti di cui al comma 76 del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  78. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto di cui al comma 76 del presente articolo può indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni.
  79. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da parte dei soggetti di cui al comma 76 sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
  80. Ai soggetti di cui al comma 76 del presente articolo e ai loro familiari collaboratori, già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  81. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 54 del presente articolo non si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
  82. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa.
  83. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'INPS; i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di cui al comma 54.
  84. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate e l'INPS stabiliscono le modalità operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato.
  85. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 88:
   a) l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
   b) l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   c) l'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

  86. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, in possesso dei requisiti previsti dal comma 54 del presente articolo, applicano il regime forfetario, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
  87. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 65 del presente articolo per i soli periodi d'imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.
  88. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
  89. Le disposizioni dei commi da 54 a 88 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 54 a 88. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le relative modalità applicative.
  90. La quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  91. A decorrere dal periodo d'imposta 2015, agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta può essere utilizzato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 94 del presente articolo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  92. A decorrere dal periodo d'imposta 2015, alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 di tale decreto applicata in ciascun periodo d'imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 91 del presente articolo. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del risultato netto maturato e che, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 94 del presente articolo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  93. Con il decreto di cui al comma 91 sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione riguardo alla fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 94 e del relativo monitoraggio.
  94. Per l'attuazione dei commi da 91 a 93 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  95. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  96. È istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico.
  97. All'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovuti dal notificante ai sensi delle disposizioni vigenti. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente comma restano nella disponibilità del Ministero della giustizia al fine di assicurare la piena funzionalità degli uffici di esecuzione penale esterna. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le occorrenti variazioni di bilancio».

  98. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse allo stato della sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel palazzo di giustizia di Palermo per l'incremento del coefficiente di rischio di attentati, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e degli impianti di sicurezza necessari.
  99. Il decreto di cui al comma 98, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento. Sul rispetto dei suddetti tempi vigila il commissario straordinario, nominato con il medesimo decreto per il periodo di tempo necessario alla realizzazione dell'intervento e comunque non superiore a sei mesi dalla data di adozione del decreto. Con il medesimo decreto sono individuati il quadro finanziario dell'investimento e le relative risorse attribuite al commissario straordinario, che sono gestite, non oltre il termine di cui al periodo precedente, sulla contabilità speciale intestata al medesimo commissario.
  100. Il commissario straordinario nominato ai sensi del comma 99 monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine; esercita ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi, anche convocando o presenziando a conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Può chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio dei propri compiti. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario propone la revoca dell'assegnazione delle risorse.
  101. In ogni caso, per la localizzazione delle opere individuate a norma del comma 98 si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
  102. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 100 e per l'esecuzione dell'investimento individuato con il decreto di cui al comma 98, il commissario straordinario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Al commissario straordinario sono altresì attribuiti, in quanto compatibili, i poteri di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Il commissario straordinario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa europea sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Il decreto di cui al comma 98 contiene l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare. In ogni caso gli interventi di cui al comma 98 costituiscono interventi la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, a norma dell'articolo 17 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo.
  103. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 100, il commissario straordinario si avvale degli uffici amministrativi e tecnici delle amministrazioni interessate, del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento, dei provveditorati regionali alle opere pubbliche; al personale degli enti di cui il commissario straordinario si avvale non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese documentate, nei limiti previsti dalla normativa vigente, cui si fa fronte ai sensi del comma 104.
  104. Il decreto di cui al comma 98 individua il commissario straordinario tra pubblici dipendenti. Il commissario straordinario dalla data di assunzione dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento è collocato fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'amministrazione di provenienza, e non gli compete un compenso ulteriore, fatto salvo il rimborso delle spese documentate, nei limiti previsti dalla normativa vigente, cui si fa fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento.
  105. Il Ministro della giustizia esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività del commissario straordinario.
  106. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 98 a 105 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  107. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti e indiretti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  108. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 107 si provvede:
   a) quanto a 67,4 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo dei fondi di parte corrente iscritti nei singoli stati di previsione dei Ministeri ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ad esclusione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
   b) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

  109. Per l'anno 2015, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata una somma fino a 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.
  110. Al fine di consentire il completamento nel corso dell'anno 2015 dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi all'anno 2014, il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previsto per le proroghe dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, è esteso all'anno 2015 nel limite di 60 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  111. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dall'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che le entrate proprie derivanti da tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate comprendono anche quelle derivanti dalle sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate.
  112. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1o gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il conseguimento dei benefìci di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2015, in 16,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2017, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 20,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per l'anno 2020, in 10,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro per l'anno 2024.
  113. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1o gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».
  114. Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro.
  115. Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefìci previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1o gennaio 2015.
  116. Le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, sono estese in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata. Le prestazioni di cui al presente comma sono a valere sulle disponibilità presenti nel suddetto Fondo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  117. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell'anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.
  118. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  119. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 118 si applicano, nei limiti delle risorse indicate al comma 120, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014.
  120. L'incentivo di cui al comma 119 è riconosciuto nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019. L'incentivo di cui al comma 119 è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
  121. I benefìci contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1o gennaio 2015.
  122. Al finanziamento degli incentivi di cui ai commi 118 e 121 si provvede, quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.
  123. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gruppo di azione coesione, di cui al decreto del Ministro per la coesione territoriale 1o agosto 2012, provvede all'individuazione delle specifiche linee di intervento oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma 122.
  124. Le risorse di cui al comma 122 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
  125. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato.
  126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 125.
  127. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 125 a 129 inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 125, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 128, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno di cui al comma 125, primo periodo, e i valori dell'ISEE di cui al comma 125, secondo periodo.
  128. L'onere derivante dai commi da 125 a 129 è valutato in 202 milioni di euro per l'anno 2015, in 607 milioni di euro per l'anno 2016, in 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, in 1.012 milioni di euro per l'anno 2018, in 607 milioni di euro per l'anno 2019 e in 202 milioni di euro per l'anno 2020.
  129. Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si tiene conto delle somme erogate ai sensi dei commi 125 e 126 del presente articolo.
  130. Nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, sono riconosciuti, per l'anno 2015, buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 8.500 euro annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del presente comma.
  131. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 112 milioni di euro per l'anno 2015, da destinare a interventi in favore della famiglia, di cui una quota pari a 100 milioni di euro è riservata per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni. Una quota del suddetto fondo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2015, è destinata al fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la destinazione del fondo, i criteri di riparto, l'individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative.
  132. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro dal 2015 al fine di sostenere le adozioni internazionali ai sensi dell'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  133. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 556, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata alla sperimentazione di modalità di controllo dei soggetti a rischio di patologia, mediante l'adozione di software che consentano al giocatore di monitorare il proprio comportamento generando conseguentemente appositi messaggi di allerta. Il Ministro della salute, con decreto di natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP). Al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, l'osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è trasferito al Ministero della salute. Con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminata la composizione dell'osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla ripartizione della quota di cui al presente comma si provvede annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. La verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
  134. Nell'anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per le esigenze dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).
  135. Agli oneri derivanti dal comma 134, pari ad euro 10 milioni per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la disponibilità delle risorse di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  136. A favore degli italiani nel mondo è autorizzata la spesa di 3.555.000 euro per l'anno 2015 e 555.000 euro a decorrere dall'anno 2016, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.
  137. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 15, comma 1.1, le parole: «per importo non superiore a 2.065 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «per importo non superiore a 30.000 euro annui»;
   b) all'articolo 100, comma 2, lettera h), le parole: «per importo non superiore a 2.065,83 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per importo non superiore a 30.000 euro».

  138. Le disposizioni del comma 137 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
  139. Il comma 5 dell'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125, è sostituito dal seguente:
  «5. Le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui al comma 3, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, sono non imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

  140. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 26, comma 5, della legge n. 125 del 2014, come sostituito dal comma 139 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 10 marzo 1988, n. 379, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988.
  141. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili ai sensi del citato articolo 15, comma 1-bis, ovvero ai sensi del presente articolo, anche quando i relativi versamenti sono effettuati anche in forma di donazione dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime».
  142. Per il finanziamento dei programmi spaziali strategici nazionali in corso di svolgimento è autorizzato un contributo all'Agenzia spaziale italiana (ASI) di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.
  143. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo le parole: «ad eccezione dei comitati» è inserita la seguente: «provinciali».
  144. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo Supplemental Down Link (SDL) con l'utilizzo della banda 1452-1492 MHz, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. L'Autorità emana l'eventuale regolamento di gara entro il 15 marzo 2015. Il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure selettive per l'assegnazione delle frequenze di cui al presente comma entro i successivi trenta giorni e le conclude entro il 31 ottobre 2015. La liberazione delle frequenze di cui al presente comma per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo SDL deve avere luogo entro il 30 giugno 2015.
  145. Per l'anno 2015 le spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell'Unione europea non rilevano, ai fini dei saldi di cui al comma 463, per un importo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 144, nel limite massimo di 700 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla finalizzazione degli eventuali proventi derivanti dall'attuazione del comma 144, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  146. Il terzo e il quarto periodo del comma 7 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono sostituiti dai seguenti: «Agli indennizzi di cui al comma 6 si provvede a valere, entro il limite complessivo di euro 600.000, sugli introiti di cui al comma 2, lettera a). I proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico entro il 1o marzo 2015 per le finalità di cui al periodo precedente e, per l'importo eccedente, per l'incremento della somma di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni».
  147. All'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»;
   b) al comma 9, primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»;
   c) al comma 9, secondo periodo, le parole: «le risorse di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento delle risorse di cui al primo periodo»;
   d) dopo il comma 9-bis sono inseriti i seguenti:
  «9-ter. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per la pianificazione delle frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre per la messa a disposizione della relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale. Le suddette frequenze possono essere assegnate unicamente secondo le modalità di cui al presente comma. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i relativi diritti d'uso esclusivamente ai soggetti utilmente collocati in apposite graduatorie redatte sulla base dei seguenti criteri:
   a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
   b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale;
   c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva;
   d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria;
   e) tempi previsti per la realizzazione delle reti che utilizzano le frequenze di cui all'alinea, primo periodo.

  Le selezioni di cui al presente comma sono rivolte a soggetti operanti in ambito locale. Nel caso in cui dalle selezioni non risulti un numero sufficiente ed idoneo, rispetto ai criteri definiti, di operatori di rete in relazione alle frequenze da assegnare, il Ministero dello sviluppo economico esamina le domande presentate da soggetti non operanti in ambito locale assegnando i relativi diritti d'uso per le stesse finalità della presente disposizione.

  9-quater. Gli operatori di rete selezionati secondo le modalità di cui al comma 9-ter possono altresì successivamente esercire, per le medesime finalità, ulteriori frequenze resesi disponibili, assicurando il puntuale rispetto dei vincoli previsti dalla pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dei diritti degli Stati radioelettricamente confinanti. Gli operatori di rete in ambito locale già titolari di diritti d'uso di frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia mettono a disposizione la relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale secondo le modalità di cui al comma 9-quinquies.
  9-quinquies. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater, il Ministero dello sviluppo economico predispone, per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i seguenti criteri:
   a) media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel nella singola regione o provincia autonoma;
   b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
   c) costi per i giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti all'albo professionale e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualità di dipendenti.

  Le suddette graduatorie sono altresì utilizzate per l'attribuzione ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale dei numeri di cui al comma 9-septies.

  9-sexies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso di cui al comma 9-quater concedono la relativa capacità trasmissiva ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 9-quinquies. I fornitori di servizi di media audiovisivi che utilizzano la capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater per un determinato marchio non possono trasmettere nel medesimo bacino lo stesso marchio utilizzando altre frequenze. Le graduatorie di cui al comma 9-quinquies sono sottoposte a periodici aggiornamenti.
  9-septies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'adottare il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale sulla base della posizione in graduatoria di cui al comma 9-quinquies».

  148. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 146, valutati complessivamente in 31,626 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
  149. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituita dalla seguente:
   «a) impianti wi-fi, solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download».

  150. È autorizzata la spesa di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  151. Al fine di favorire la competitività e di razionalizzare il sistema dell'autotrasporto, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse di cui al comma 150 è destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione.
  152. Al fine di realizzare gli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici delle scuole materne, elementari e medie dei comuni della Sardegna danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nel 2015.
  153. Per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse sono ripartite con delibera del CIPE previa verifica dell'attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
  154. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Ai fini di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel sito web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.
  155. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.
  156. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  157. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla base dell'articolo 9, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, soppresso dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15, fino alla data in cui è stato perfezionato il contratto con il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, così da adempiere alle obbligazioni verso Poste italiane S.p.a. sorte nel periodo di vigenza del citato articolo 9, comma 15.
  158. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  159. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  160. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  161. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 160, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  162. Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro quale contributo dell'Italia alla Fondazione Auschwitz-Birkenau per la costituzione del fondo perpetuo finalizzato al mantenimento della struttura dell'ex campo di sterminio. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, è autorizzato a determinare le modalità di erogazione del contributo e ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  163. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
  «1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole».

  164. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
  «1-ter. I benefìci previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi».

  165. All'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue».
  166. Sono attribuite all'INAIL le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è a carico del bilancio dell'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  167. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 229 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  168. Le risorse finanziarie assegnate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 650.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
  169. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  170. Nell'anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per le finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché di euro 1 milione per le finalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del medesimo decreto-legge.
  171. Agli oneri derivanti dal comma 170, pari ad euro 6 milioni per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la disponibilità delle risorse di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  172. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, per l'anno 2015, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Una quota pari almeno al 50 per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università.
  173. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
  174. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 173 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  175. Per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2016 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.
  176. Al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come rideterminata dall'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  177. Al fine di sostenere le ricerche e lo sviluppo di partenariati con imprese di alta tecnologia sui progetti internazionali per lo sviluppo e la realizzazione di strumenti altamente innovativi nel campo della radioastronomia (SKA – Square Kilometer Array) e dell'astronomia a raggi gamma (CTA – Cherenkov Telescope Array) è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a favore dell'INAF – Istituto nazionale di astrofisica.
  178. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, è incrementato di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  179. Al fine di assicurare l'ampliamento del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  180. All'articolo 1, comma 204, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «di 3 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».
  181. Al fine di una migliore gestione e allocazione della spesa, a decorrere dal 1o gennaio 2015 le risorse del Fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono trasferite, per le medesime finalità, in un apposito Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le risorse del Fondo istituito ai sensi del presente comma sono incrementate di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  182. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità di erogazione delle somme residue rimaste da pagare del Fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  183. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio nazionale accedono, nei limiti delle risorse e dei posti disponibili, ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
  184. Per l'esercizio finanziario 2015, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio e nel limite di 8.000.000 di euro, al finanziamento delle spese relative alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, nonché alla realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema. Fino all'adozione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di protezione delle vittime di tratta e di grave sfruttamento, restano validi, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, il programma di assistenza, adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 228, e dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed i conseguenti progetti in essere al 31 dicembre 2014.
  185. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese, è prorogato al 31 dicembre 2015. Il credito d'imposta previsto al medesimo comma 1 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete è conseguentemente riconosciuto per l'anno 2015, a valere sulle risorse stanziate per tale finalità dal medesimo comma 1, come integrate dal comma 335 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  186. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1o gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e degli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede mediante l'attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016, di 289 milioni di euro per l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per l'anno 2018. Tale contributo è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della salute.
  187. Per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  188. Per la realizzazione, la gestione e l'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato di cui agli articoli 40, comma 2, 42, comma 1, e 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'articolo 1, commi 2, 5 e 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015, di 22 milioni di euro per l'anno 2016, di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  189. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2015, di 282,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 332,7 milioni di euro per l'anno 2017, di 211 milioni di euro per l'anno 2018, di 219,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 231,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 309,65 milioni di euro per l'anno 2021, di 324,05 milioni di euro per l'anno 2022, di 326,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,25 milioni di euro per l'anno 2024, di 330,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 339,85 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
  190. Per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paralimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  191. È autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 da assegnare all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 282, alla legge 12 gennaio 1996, n. 24, e alla legge 23 settembre 1993, n. 379.
  192. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo la lettera d-sexies) è aggiunta la seguente:
   «d-septies) alle reti metropolitane di aree metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56».

  193. Al fine di migliorare l'efficienza della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica e di assicurare lo sviluppo della rete ferroviaria nazionale, in considerazione della sua funzionalità alla medesima rete di trasmissione nazionale:
   a) le reti elettriche in alta e altissima tensione ai sensi delle norme adottate dal Comitato elettrico italiano e le relative porzioni di stazioni di proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. o di società dalla stessa controllate sono inserite nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999, e successive modificazioni. L'efficacia del suddetto inserimento è subordinata al perfezionamento dell'acquisizione dei suddetti beni da parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, o di una società da quest'ultimo controllata. Ad esito del perfezionamento dell'acquisizione, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi, comunque denominati, concernenti i suddetti beni, si intendono emessi validamente ed efficacemente a favore dell'acquirente ovvero di un veicolo societario appositamente costituito. Entro i successivi sessanta giorni dalla data di perfezionamento della suddetta acquisizione, il gestore del sistema di trasmissione nazionale adotta gli eventuali adempimenti conseguenti;
   b) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. fornisce all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico i dati e le informazioni necessari alle determinazioni della medesima Autorità. Nei successivi trenta giorni la medesima Autorità definisce la remunerazione del capitale investito netto, degli ammortamenti e dei costi operativi attuali e sorgenti spettanti alla porzione di rete di trasmissione nazionale di cui alla lettera a), anche tenendo conto dei benefìci potenziali per il sistema elettrico nazionale, dandone informazione al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della corretta allocazione del costo delle infrastrutture ai rispettivi settori, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce il capitale investito netto riconosciuto senza dedurre il valore dei contributi pubblici in conto impianti utilizzati per investimenti relativi alla porzione di rete di trasmissione nazionale di cui alla lettera a). Il valore del capitale investito netto riconosciuto così determinato rappresenta anche il valore contabile e fiscale delle reti elettriche in alta e altissima tensione e delle relative porzioni di stazioni in capo ai terzi acquirenti, senza alcun onere di rivalutazione;
   c) le risorse finanziarie derivanti dalla cessione di cui alla lettera a), limitatamente al valore dei contributi pubblici di cui alla lettera b), sono destinate alla copertura di investimenti sulla rete ferroviaria nazionale previsti dal contratto stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Il regime speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e all'articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, continua ad applicarsi alle condizioni in vigore al momento del perfezionamento dell'acquisizione di cui alla lettera a).

  194. Per assicurare il sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale, nonché per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2014 sulle relative risorse, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  195. La Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco hanno diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno possono consentire l'uso, anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si applicano le disposizioni degli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni. I commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono abrogati.
  196. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1o febbraio 2011, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi per i fini di cui al comma 195, nonché le specifiche modalità attuative.
  197. Le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, rispettivamente, al programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» nell'ambito della missione «Ordine e sicurezza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'interno e al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  198. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 300 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.
  199. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, da ripartire tra le finalità di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  201. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  202. Per la realizzazione delle azioni relative al piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere assegnati all'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ulteriori 130 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 40 milioni di euro per l'anno 2017. Le linee guida relative al piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti sono comunicate, con apposito rapporto del Ministero dello sviluppo economico, alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno 2015. Con apposito rapporto redatto annualmente dall'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre di ciascun anno, sono evidenziati nel dettaglio i settori di intervento, lo stato di avanzamento degli interventi, le risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione ai singoli interventi. Per la realizzazione delle azioni di cui al citato articolo 30, comma 2, lettere c), d), e) e f), del decreto-legge n. 133 del 2014, relative alla valorizzazione e alla promozione delle produzioni agricole e agroalimentari italiane nell'ambito del piano di cui al medesimo articolo 30, comma 1, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, con una dotazione iniziale di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Per la realizzazione delle azioni di cui al citato articolo 30, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 133 del 2014, una quota delle risorse stanziate per l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ai sensi del primo periodo del presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2005, n. 56, e successive modificazioni, e un'ulteriore quota di tali risorse, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata ai consorzi per l'internazionalizzazione previsti dall'articolo 42, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per il sostegno delle piccole e medie imprese nei mercati esteri e la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi nonché per incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori internazionali, al fine di contrastare il fenomeno dell’italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani. A valere sulle risorse di cui al primo periodo, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 è assegnato al Ministero dello sviluppo economico per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e la promozione del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  203. A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 202 si provvede:
   a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2015, a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e a 40 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
   b) quanto a 82 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a), b) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
   c) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

  204. Le risorse iscritte sul fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ridotte di 30 milioni di euro per l'anno 2015. Il fondo è soppresso a decorrere dal 2016.
  205. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 242 milioni di euro per l'anno 2015, di 203 milioni di euro per l'anno 2016, di 133 milioni di euro per l'anno 2017, di 122 milioni di euro per l'anno 2018 e di 11,2 milioni di euro per l'anno 2019.
  206. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative a mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipulazione degli atti e l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente comma, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.
  207. All'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «15 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2016»;
   b) le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016»;
   c) le parole: «3.000 milioni di euro per l'anno 2015,» sono soppresse;
   d) le parole: «7.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.272 milioni»;
   e) le parole: «10.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «6.272 milioni».

  208. Il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, non si applica ai crediti, certificati dai competenti organismi pagatori e ceduti all'ISMEA, relativi ai regimi di sostegno di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, inerenti le operazioni di cui al comma 45, lettera c), dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il beneficiario deve manifestare la volontà di cessione nella domanda unica presentata ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Alle operazioni di cui al presente comma si applica la compensazione di cui all'articolo 01, comma 16, secondo periodo, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, effettuata avuto riguardo alla data della cessione del credito all'ISMEA secondo le modalità indicate nel decreto di cui al periodo seguente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità, i limiti e i criteri per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Alle cessioni di crediti di cui al presente comma non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  209. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. La garanzia di cui al comma 2 può essere concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, acquistati da organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente. Per le proprie attività istituzionali, nonché per le finalità del presente decreto legislativo, l'ISMEA si avvale direttamente dell'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503».

  210. All'articolo 60, comma 3-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:
   «f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503».

  211. All'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. Per la selezione degli organismi di consulenza aziendale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono fare ricorso ad accordi quadro, in deroga all'articolo 59, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».

  212. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 208, 209, 210 e 211 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  213. All'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «30 giugno 2014,» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015, o con apposite norme di attuazione degli statuti di autonomia» e le parole: «la giustizia civile, penale e minorile» sono sostituite dalle seguenti: «la magistratura ordinaria, tributaria e amministrativa»;
   b) al quarto periodo, dopo le parole: «Con i predetti accordi» sono inserite le seguenti: «o con norme di attuazione».

  214. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero, anche in relazione al superamento del regime europeo delle quote latte, nonché al miglioramento della qualità del latte bovino, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario con una dotazione iniziale pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al contributo, nonché la quota di partecipazione alla singola operazione. Non sono ammessi al contributo i produttori non in regola con il pagamento delle multe derivanti dall'eccesso di produzione lattiera ovvero che abbiano aderito ai programmi di rateizzazione previsti dalla normativa vigente, ma che non risultano in regola con i relativi pagamenti.
  215. Il contributo dello Stato alle azioni di cui al comma 214 soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  216. Le operazioni di cui al comma 214 sono assistite dalle garanzie concesse dall'ISMEA, secondo i criteri e le modalità definiti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2011.
  217. A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 214, 215 e 216 si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  218. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato n. 5 annesso alla presente legge, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al periodo precedente spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui al medesimo periodo.
  219. Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si provvede a valere sulle risorse riscosse dall'ENAV Spa per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997».

  220. All'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «, nel rispetto dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 11-novies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,» sono soppresse. Resta ferma l'approvazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale.
  221. All'articolo 28, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: «rilascia» è sostituita dalle seguenti: «può rilasciare» e le parole: «nel rispetto delle norme europee e previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, valutata specificamente la compatibilità con le norme e i princìpi del diritto europeo».
  222. All'articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «per ciascuno degli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014»;
   b) al comma 6, le parole: «Per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2014».

  223. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, finalizzate a favorire il rinnovo dei parchi automobilistici destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, sono destinate all'acquisto di materiale rotabile su gomma secondo le modalità di cui ai commi 224, 226 e 227.
  224. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale secondo i seguenti criteri:
   a) migliore rapporto tra posto/km prodotti e passeggeri trasportati;
   b) condizioni di vetustà nonché classe di inquinamento degli attuali parchi veicolari;
   c) entità del cofinanziamento regionale e locale;
   d) posti/km prodotti.

  225. In conseguenza di quanto disposto al comma 224 del presente articolo, all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è soppresso.
  226. Con il decreto di cui al comma 224 sono stabilite, altresì, le modalità di revoca e di successiva riassegnazione delle risorse per le finalità di cui al comma 223.
  227. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di assumere le funzioni di centro unico di acquisto, indicando le tipologie di veicoli, in relazione alle quote spettanti a seguito del riparto delle risorse disponibili.
  228. Per migliorare l'offerta di servizi di trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, come definite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, il fondo di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, è destinato esclusivamente alle reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane. Al fondo di cui al periodo precedente sono assegnati un contributo quindicennale in erogazione diretta di 12,5 milioni di euro a decorrere dal 2016, nonché ulteriori 7,5 milioni di euro per l'anno 2016, 72 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019.
  229. In coerenza con i contratti di programma-parte investimenti e parte servizi stipulati con la società Rete ferroviaria italiana (RFI) e in attuazione dei medesimi contratti di programma, nonché in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, la Strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017 persegue i seguenti assi di intervento attraverso i connessi programmi di investimento:
   a) manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale;
   b) sviluppo degli investimenti per grandi infrastrutture.

  230. All'interno del programma di investimento di cui alla lettera b) del comma 229 e, in particolare, per la continuità dei lavori delle tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria alta velocità/alta capacità (AV/AC) Milano-Venezia, della tratta terzo valico dei Giovi della linea AV/AC Milano-Genova, delle tratte del nuovo tunnel ferroviario del Brennero, autorizzate o in corso di autorizzazione con le modalità previste dai commi 232, 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere.
  231. In ottemperanza all'articolo 4 del contratto di programma-parte investimenti relativamente ai programmi di cui al comma 229 del presente articolo entro il mese di giugno di ogni anno e a consuntivo sulle attività dell'anno precedente, la società RFI presenta una relazione al Ministero vigilante, per la trasmissione al CIPE nonché alle competenti Commissioni parlamentari, in ordine alle risorse finanziarie effettivamente contabilizzate per investimenti, all'avanzamento dei lavori e alla consegna in esercizio delle spese connesse agli investimenti completati per ciascun programma di investimento, nonché agli eventuali scostamenti registrati rispetto al programma.
  232. A decorrere dal 1º gennaio 2019, su tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari.
  233. A decorrere dal 1º gennaio 2015 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.
  234. All'articolo 1, comma 579, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2014 al 2018». Conseguentemente l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2019.
  235. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e 40 milioni di euro per l'anno 2018. Alle medesime finalità concorre l'importo complessivo di 270,431 milioni di euro derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in ragione di 34,831 milioni di euro per l'anno 2014, di 6,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 30,277 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 33,019 milioni di euro per l'anno 2021 e di 24,973 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
  236. Per il miglioramento della competitività dei porti italiani e l'efficienza del trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, il CIPE assegna le risorse ivi previste e quantificate in 20 milioni di euro annui dal 2015 al 2024, senza applicare le procedure di cui all'articolo 18-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. A tal fine il limite di 90 milioni di euro di cui al predetto articolo 18-bis è ridotto a 70 milioni di euro. Alle medesime finalità concorre l'importo di 39 milioni di euro a valere sulle disponibilità residue derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 145 del 2013.
  237. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015».
  238. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al terzo periodo, dopo le parole: «beni immobiliari demaniali di loro competenza» sono aggiunte le seguenti: «e, nel limite di 50 milioni, per l'attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni pubblici, di completamento di opere in corso di esecuzione nonché di miglioramento infrastrutturale. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati, d'intesa con la struttura di missione istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014, gli interventi e le procedure di attuazione».
  239. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello stretto di Messina, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
  240. Al fine di avviare i lavori sulla tratta Andora-Finale Ligure è autorizzato un contributo quindicennale in erogazione diretta di 15 milioni di euro a decorrere dal 2016.
  241. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio culturale e storico è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2015. Gli interventi da finanziare sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  242. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in maniera tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 16,335 milioni di euro per l'anno 2015 e a 23,690 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. La quota di riduzione da imputare al credito di imposta di cui agli articoli 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge non può superare l'importo di 11,605 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  243. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementato al limite massimo di 5 miliardi di euro. Per far fronte all'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al comma 4 del suddetto articolo 2, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2015, di 31,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,9 milioni di euro per l'anno 2021.
  244. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi».
  245. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 244, non sono prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale difformi dalle istruzioni di cui alla circolare n. 6/2012.
  246. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.
  247. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1:
    1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce»;
    2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Si considera committente anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto»;
    3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   «e-bis) sub-vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore»;
   b) dopo l'articolo 6-bis è inserito il seguente:
  «Art. 6-ter. – (Disciplina della sub-vettura). – 1. Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
  2. In mancanza dell'accordo di cui al comma 1, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vettura il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.
  3. Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. In tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, è tenuto a esibire la propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilità connessi alla verifica della regolarità, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
  4. All'impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, è concessa la facoltà di avvalersi per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico»;
   c) l'articolo 7-bis è abrogato e sono, conseguentemente, soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto contenuti nel medesimo decreto legislativo.

  248. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;
   b) i commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5 sono sostituiti dai seguenti:
  «4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei princìpi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.
  4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies.
  4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
  4-quater. La verifica sulla regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti.
  4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.
  4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

  5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, ove tali variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane»;
   c) i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16 sono abrogati;
   d) il comma 14 è sostituito dal seguente:
  «14. Alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro».

  249. Costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del procedimento stesso. Se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per l'attivazione dell'azione diretta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
  250. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo sostituito dal comma 248 del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubblica e aggiorna nel proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi.
  251. Le nuove imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada hanno facoltà di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria, anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. A decorrere dal terzo anno di esercizio della professione, la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente con la modalità prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale, già presentate alle competenti amministrazioni dalle imprese che hanno presentato domanda di autorizzazione o che sono state autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria, sono valide fino alla scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale tacito o espresso rinnovo. Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime imprese dimostrano il requisito dell'idoneità finanziaria esclusivamente con le modalità di cui al secondo periodo.
  252. I trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi pubblici elencati nell'allegato n. 6 annesso alla presente legge sono ridotti per gli importi ivi indicati.
  253. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ferme restando le attribuzioni proprie della Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, nell'ambito delle competenze proprie della Commissione parlamentare di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, rientrano anche le funzioni di vigilanza sulla gestione separata di cui al comma 8 del presente articolo relativamente ai profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico realizzate con riferimento all'intero settore previdenziale e assistenziale».
  254. All'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «negli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015».
  255. All'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per gli anni 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015-2018».
  256. Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015. Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.
  257. Al fine di garantire la continuità delle attività in corso della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, restano confermati fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
  258. Sono abrogati gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e l'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  259. All'articolo 1870, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «pari al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 50 per cento». Tale percentuale di calcolo trova applicazione nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1o gennaio 2015.
  260. Gli importi dei premi previsti dagli articoli 1803, comma 1, lettere da a) ad e), 1804, comma 1, lettere da a) ad e), e 2161, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà.
  261. L'articolo 2261 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è abrogato. Sono, altresì, abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 2262 e i commi 1 e 2 dell'articolo 2161 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni.
  262. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 119 milioni di euro per l'anno 2015.
  263. Le somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2015.
  264. Le assunzioni di personale di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2015, possono essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1o dicembre 2015, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 3, commi 3-quater e 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi, per un risparmio complessivo non inferiore a 27,2 milioni di euro.
  265. Ai fini delle assunzioni di personale previste dall'articolo 3, comma 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 3-bis del medesimo articolo si interpreta nel senso che lo scorrimento ivi previsto riguarda anche i concorsi banditi nell'anno 2012 e indetti per l'anno 2013.
  266. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di razionalizzazione delle risorse disponibili e di quelle connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, in relazione alla specificità ad esse riconosciuta, nelle more della definizione delle procedure contrattuali e negoziali di cui all'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono avviate le procedure per la revisione dell'accordo nazionale quadro stipulato in attuazione dell'articolo 24 dello stesso decreto, con le modalità ivi previste.
  267. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 266, la revisione degli accordi nazionali quadro, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve tenere conto del mutato assetto funzionale, organizzativo e di servizio, derivante in particolare dalle misure di contenimento della spesa pubblica previste dai provvedimenti in materia finanziaria dall'anno 2010, con particolare riferimento a quelle del parziale blocco del turn over nelle Forze di polizia e alla conseguente elevazione dell'età media del personale in servizio.
  268. Al comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, al quarto periodo, le parole: «per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014» e le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015» e, al quinto periodo, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2015».
  269. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in via straordinaria, per l'anno 2015, ai fini della copertura dei posti vacanti, è autorizzata allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
  270. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi al programma di valorizzazione e cessione di immobili pubblici di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche sollecitando l'interesse di un'ampia platea di investitori, all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, dopo le parole: «trattativa privata» sono inserite le seguenti: «ovvero, per gli anni 2015, 2016 e 2017, mediante procedura ristretta alla quale investitori qualificati, in possesso di requisiti e caratteristiche fissati con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione, sono invitati a partecipare e, successivamente, a presentare offerte di acquisto nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella lettera di invito».
  271. Le previsioni e le agevolazioni previste dall'articolo 5, commi 9 e 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si interpretano nel senso che le agevolazioni incentivanti previste in detta norma prevalgono sulle normative di piano regolatore generale, anche relative a piani particolareggiati o attuativi, fermi i limiti di cui all'articolo 5, comma 11, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 70 del 2011.
  272. Al medesimo fine di cui al comma 270, mediante l'ottimizzazione degli spazi ad uso di ufficio e la conseguente liberazione degli stessi nella prospettiva della loro valorizzazione e cessione, all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 222-quater:
    1) al terzo periodo, dopo le parole: «I piani di razionalizzazione nazionali» sono inserite le seguenti: «, comprensivi della stima dei costi per la loro concreta attuazione,» e dopo le parole: «con gli obiettivi fissati dal presente comma» sono aggiunte le seguenti: «, nonché della compatibilità con le risorse finanziarie stanziate negli appositi capitoli di spesa riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso di ufficio»;
    2) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «All'Agenzia del demanio sono attribuite funzioni di indirizzo e di impulso dell'attività di razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato, anche mediante la diretta elaborazione di piani di razionalizzazione secondo quanto previsto dal comma 222. All'attuazione delle disposizioni del quarto periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
    3) al quarto periodo, dopo le parole: «i risultati della verifica» sono aggiunte le seguenti: «, nonché la disponibilità delle specifiche risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste ultime, l'attuazione del piano di razionalizzazione è sospesa fino alla disponibilità di nuove risorse»;
    4) al quinto periodo, le parole: «In caso tale verifica risulti positiva» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di disponibilità di risorse finanziarie e di verifica positiva della compatibilità dei piani di razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente comma» e dopo le parole: «da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano» sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo»;
    5) all'ultimo periodo, le parole: «positivamente verificati» sono soppresse;
   b) dopo il comma 222-quater è inserito il seguente:
  «222-quinquies. Al fine di dare concreta e sollecita attuazione ai piani di razionalizzazione di cui ai commi 222 e seguenti, a decorrere dal 1o gennaio 2015 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato “Fondo per la razionalizzazione degli spazi”, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro. Il Fondo ha la finalità di finanziare le opere di riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle amministrazioni statali in altre sedi di proprietà dello Stato ed è alimentato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da:
   a) una quota non superiore al 10 per cento dei proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione e cessione degli immobili di proprietà dello Stato che sono versati all'entrata per essere riassegnati al Fondo;
   b) una quota non superiore al 10 per cento dei risparmi rivenienti dalla riduzione della spesa per locazioni passive determinati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze».

  273. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse allo stesso assegnate per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi da effettuare, a cura delle strutture del medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 176 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni immobili di cui alle lettere a) e b). L'esecuzione di tali interventi è tempestivamente comunicata all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attività dalla stessa poste in essere ai sensi del presente articolo»;
   b) al comma 2-bis:
    1) il primo periodo è soppresso;
    2) al secondo periodo, le parole: «il Corpo della guardia di finanza è autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo della guardia di finanza sono autorizzati»;
    3) al terzo periodo, le parole: «esercizio finanziario 2014» sono sostituite dalle seguenti: «esercizio finanziario 2015» e le parole da: «corrispondenti» fino a: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «occorrenti per le finalità di cui al primo periodo»;
   c) al comma 4:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «al fine di ridurre le locazioni passive» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici»;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle decisioni di spesa assunte dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
   d) al comma 5, secondo periodo, le parole: «mediante tali operatori» e le parole: «, ovvero, in funzione della capacità operativa delle stesse strutture, dall'Agenzia del Demanio» sono soppresse;
   e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. Le amministrazioni o soggetti pubblici di cui al comma 2, lettera a), dotati di autonomia finanziaria, ai fini della copertura dei costi degli interventi comunicati ai sensi del comma 3 e inseriti in un piano generale di cui al comma 4, mettono a disposizione la corrispondente provvista finanziaria per integrare i fondi di cui al comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  274. Al fine di valorizzare la società Poste italiane Spa, assicurando maggiore certezza e stabilità dei rapporti giuridici, nonché la sostenibilità dell'onere del servizio postale universale in relazione alle risorse pubbliche disponibili:
   a) il contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa, approvato dall'articolo 33, comma 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, resta efficace fino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto di programma per il quinquennio 2015-2019 secondo le previsioni di cui al comma 275 del presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia. Ai relativi oneri si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente. Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche effettuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2012-2014;
   b) a partire dal periodo regolatorio successivo a quello 2012-2014, il contratto di programma stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale ha durata quinquennale. L'importo del relativo onere a carico della finanza pubblica è confermato nell'importo massimo di 262,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, cui si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente allo scopo finalizzate. Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale.

  275. Il contratto di programma di cui al comma 274, lettera b), è sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale entro il 31 marzo 2015 e contestualmente notificato alla Commissione europea per le valutazioni di competenza. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico invia lo schema di contratto di programma al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'acquisizione, entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione, dei relativi pareri. Il Ministero dello sviluppo economico può procedere al riesame dello schema di contratto in considerazione dei pareri di cui al secondo periodo e, entro cinque giorni dall'acquisizione dei predetti pareri, provvede a trasmettere lo schema di contratto alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di esso sia espresso, entro venti giorni dall'avvenuta ricezione dello schema di contratto, il parere non vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso il termine di cui al terzo periodo, il contratto di programma può essere validamente sottoscritto anche in mancanza del predetto parere. Nel caso in cui il fornitore del servizio universale, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, presenti richiesta di deroga, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta.
  276. All'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto».
  277. Al fine di adeguare i livelli di servizio alle mutate esigenze degli utenti in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché di assicurare la sostenibilità dell'onere del servizio universale in relazione alle risorse disponibili, il contratto di programma di cui al comma 274, lettera b), in attuazione della normativa europea, ferme restando le competenze dell'Autorità di regolamentazione, può prevedere l'introduzione di misure di razionalizzazione del servizio e di rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito sull'intero territorio nazionale.
  278. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
   «f-bis) “invio di posta prioritaria”: servizio espresso di corrispondenza non massiva verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale;
   f-ter) “invio di corrispondenza ordinaria”: servizio base di corrispondenza non massiva verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale;».

  279. Gli obiettivi percentuali medi di recapito dei servizi postali universali sono riferiti al recapito entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale, salvo quanto previsto per gli invii di posta prioritaria. Il fornitore del servizio universale è tenuto ad adottare modalità operative di esecuzione del servizio universale tali da garantire l'ottimizzazione dei processi, anche tenendo conto dello sviluppo tecnologico e digitale, in coerenza con gli obiettivi di qualità propri di ciascuno dei servizi.
  280. Tenuto conto della necessità ed urgenza di consentire agli utenti di usufruire di ulteriori servizi postali universali e di adeguare i livelli di servizio alle mutate esigenze legate all'offerta e qualità del servizio stesso in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche al fine di assicurare la sostenibilità dell'onere del servizio universale in relazione alle risorse pubbliche disponibili come definite alla lettera b) del comma 274, provvede, ricevuta la proposta presentata dal fornitore del servizio universale, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di comunicazione della proposta stessa, a deliberare nuovi obiettivi statistici di qualità e una nuova determinazione delle tariffe degli invii di posta prioritaria e degli altri servizi universali, individuando soluzioni che consentano la maggiore flessibilità nello stabilire le tariffe in correlazione all'andamento dei volumi di traffico.
  281. Al fine di dare attuazione alla sentenza del tribunale dell'Unione europea del 13 settembre 2013 (causa T-525/08, Poste italiane contro Commissione) in materia di aiuti di Stato, è autorizzata la spesa di 535 milioni di euro per l'anno 2014 a favore di Poste italiane Spa
  282. Agli oneri derivanti dal comma 281, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede:
   a) quanto a 310 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
   b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
   c) quanto a 125 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

  283. Agli oneri derivanti dal comma 282, lettera a), pari a 3.255.000 euro per l'anno 2015, a 3.162.000 euro per l'anno 2016, a 3.068.000 euro per l'anno 2017 e a 2.973.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 3.255.000 per l'anno 2015 e a 2.973.000 euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 3.162.000 euro per l'anno 2016 e a 3.068.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
  284. Le disposizioni di cui ai commi da 281 a 283 entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  285. All'articolo 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
  286. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole: «Entro il 31 marzo 1994 l'ente “Poste Italiane” stipula apposite convenzioni, aventi efficacia a partire dal 1o gennaio 1994,» sono sostituite dalle seguenti: «L'ente “Poste Italiane” stipula appositi accordi o convenzioni»;
   b) alla lettera a), le parole: «1) a una contabilità analitica» sono sostituite dalle seguenti: «1) per le attività diverse dalla raccolta del risparmio postale, a una contabilità analitica» e le parole: «annualmente, a richiesta di uno dei contraenti, con apposite convenzioni aggiuntive» sono sostituite dalle seguenti: «, a richiesta di uno dei contraenti, con appositi accordi aggiuntivi, che prevedano anche misure idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta».

  287. A decorrere dall'anno 2015, le dotazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge.
  288. A decorrere dall'anno 2015, gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sono ridotti per gli importi indicati nell'allegato n. 7 annesso alla presente legge.
  289. L'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonché di qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non può comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo.
  290. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni, con l'abrogazione di qualunque disposizione regolamentare adottata in forza delle norme abrogate:
   a) l'articolo 9 è abrogato;
   b) all'articolo 10, comma 1, lettera d), le parole: «, dettando a tal fine proprie direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base» sono soppresse;
   c) all'articolo 16, comma 2, lettera c), le parole: «, o commette ad istituti specializzati,» sono soppresse;
   d) all'articolo 19:
    1) al comma 3, le parole: «e con privati» sono soppresse;
    2) il comma 4 è abrogato.

  291. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, a decorrere dall'anno 2015, un'ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, non inferiore a 13 milioni di euro. Le somme provenienti dalla suddetta riduzione sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato.
  292. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: «per l'anno 2014, di euro 150 milioni.» è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015, le somme da riversare alla RAI, come determinate sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito, sono ridotte del 5 per cento».
  293. Per l'anno 2015, la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, non può superare quella fissata per l'anno 2014.
  294. Ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di quelli che derivano dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, a partire dall'annualità 2015 le risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto di merci su ferro non possono essere superiori a 100 milioni di euro annui. Dette risorse sono attribuite al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che provvede a destinarle alla compensazione degli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci, dei servizi ad esso connessi e del canone di utilizzo dell'infrastruttura dovuto dalle imprese ferroviarie per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La predetta compensazione si applica entro il 30 aprile successivo a ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 ed è determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie. Il vigente contratto di programma – parte servizi e le relative tabelle sono aggiornati con il contributo di cui al presente comma e con le risorse stanziate dalla presente legge per l'anno 2015. La rendicontazione delle risorse è effettuata dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale secondo i meccanismi previsti dal contratto stesso. Conseguentemente il contratto di servizio pubblico nel settore del trasporto delle merci su ferro non viene rinnovato.
  295. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
   «3-bis. Per le attività di investimento di cui al comma 3, lettere a), b) e c), è riconosciuta ad ANAS s.p.a. una quota non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto approvato a decorrere dal 1o gennaio 2015».

  296. Le disposizioni di cui al comma 295 si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni.
  297. Al fine di garantire efficienza operativa, razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse e riduzione dei costi di funzionamento, nonché di realizzare i progetti di innovazione tecnologica previsti anche nell'ambito dell'Agenda digitale italiana e rafforzare il supporto all'Amministrazione economico-finanziaria nelle azioni di contrasto all'evasione fiscale, all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole da: «che svolgerà» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «che, sulla base delle strategie di sviluppo per l'informatica definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti, ai fini del conseguimento degli obiettivi di controllo e monitoraggio della finanza pubblica e di razionalizzazione ed efficientamento dell'amministrazione pubblica, svolge le correlate attività di progettazione tecnica, sviluppo e conduzione. Conseguentemente, la Sogei S.p.A. stipula, entro il 30 giugno 2015, con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, unitariamente per il Ministero, ivi incluso il Sistema informativo della fiscalità, un apposito accordo quadro non normativo, in cui, sulla base del modello relazionale definito dal Ministero, che tenga conto delle specificità organizzative e operative dei singoli Dipartimenti dell'Amministrazione economico-finanziaria e delle Agenzie fiscali, degli obiettivi di cui al periodo precedente e delle esigenze di operatività della Sogei S.p.A., sono disciplinati i servizi erogati e fissati relativi costi, regole e meccanismi di monitoraggio. Nell'ambito dell'accordo quadro di cui al periodo precedente le singole articolazioni dipartimentali del Ministero e le Agenzie fiscali stipulano a loro volta accordi derivati che, sulla base dei servizi regolamentati e dei relativi corrispettivi, determinano le specifiche prestazioni da erogare da parte della Sogei S.p.A. Resta fermo, fino alla
stipula del predetto accordo, quanto previsto dai contratti attualmente in vigore tra il Ministero e la Sogei S.p.A. Al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi fornisce i necessari elementi informativi alle competenti articolazioni dell'Amministrazione. Al fine di assicurare e supportare le attività di supervisione, verifica e monitoraggio della attività e della qualità dei servizi forniti dalla Sogei S.p.A. il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi si coordina con le competenti articolazioni dell'Amministrazione economico-finanziaria. Nell'ambito delle attività relative alla definizione del modello relazionale, sono effettuate congiuntamente con i Dipartimenti e le Agenzie le attività di ricognizione e valutazione dei beni strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, dei relativi rapporti contrattuali in essere, propedeutiche alla stipulazione dell'accordo quadro di cui al presente comma. Ai fini della omogeneizzazione del modello di relazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Sogei S.p.A., dal 30 giugno 2015, le infrastrutture informatiche di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze sono conferite alla Sogei S.p.A., ferma restando la facoltà per le strutture ministeriali conferenti di fornire indirizzi operativi sulla gestione delle stesse».
  298. Al fine di garantire, in relazione alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, la tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive dal donatore al nato e viceversa, nonché il conteggio dei nati generati dalle cellule riproduttive di un medesimo donatore, è istituito, presso l'Istituto superiore di sanità, Centro nazionale trapianti e nell'ambito del Sistema Informativo Trapianti (SIT) di cui alla legge 10 aprile 1999, n. 91, il Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, ove sono registrati tutti i soggetti ammessi alla donazione, mediante l'attribuzione ad ogni donatore di un codice. A tal fine, le strutture sanitarie autorizzate al prelievo e al trattamento delle cellule riproduttive comunicano al Registro i dati anagrafici dei donatori, con modalità informatiche specificamente predefinite, idonee ad assicurare l'anonimato dei donatori medesimi. Fino alla completa operatività del Registro, i predetti dati sono comunicati al Centro nazionale trapianti in modalità cartacea, salvaguardando comunque l'anonimato dei donatori. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in euro 700.810 per l'anno 2015, e in euro 150.060 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.
  299. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui per il periodo dal 2017 al 2031, finalizzato prioritariamente alla realizzazione di opere di interconnessione di tratte autostradali per le quali è necessario un concorso finanziario per assicurare l'equilibrio del Piano economico e finanziario. Alla ripartizione delle risorse si provvede con delibera del CIPE su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo è utilizzato esclusivamente in erogazione diretta.
  300. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la lettera a) è abrogata.
  301. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è soppresso a decorrere dal 1o gennaio 2016.
  302. A decorrere dal 1o gennaio 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.
  303. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «A decorrere dal 1o gennaio 2015 il medico necroscopo trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on line secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali già utilizzate ai fini delle comunicazioni di cui ai commi precedenti. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo periodo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

  304. Le prestazioni in denaro versate dall'INPS per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva. L'istituto bancario e la società Poste italiane Spa sono tenuti alla loro restituzione all'INPS qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente. L'istituto bancario o la società Poste italiane Spa non possono utilizzare detti importi per l'estinzione dei propri crediti. Nei casi di cui ai periodi precedenti i soggetti che hanno ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilità sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell'INPS. L'istituto bancario o la società Poste italiane Spa che rifiutino la richiesta per impossibilità sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo sono tenuti a comunicare all'INPS le generalità del destinatario o del disponente e l'eventuale nuovo titolare del conto corrente.
  305. L'INPS procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 11 milioni di euro per l'anno 2015 e di 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 in relazione ai risparmi conseguiti attraverso l'attuazione dei commi 301, 302, 303 e 304.
  306. L'INPS rende indisponibile l'importo di 50 milioni di euro delle entrate per interessi attivi, al netto dell'imposta sostitutiva, derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti alla gestione di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato.
  307. L'INPS procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dei seguenti importi:
   a) 25 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle attività svolte nell'ambito del servizio CUN – Centralino unico nazionale per INPS, INAIL ed Equitalia;
   b) 6 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la rinegoziazione delle convenzioni stipulate per la determinazione dei limiti reddituali per l'accesso alle prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC;
   c) 10 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la razionalizzazione della spesa per i servizi tecnologici attraverso il completamento dei processi di integrazione dei sistemi proprietari degli enti soppressi ai sensi del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  308. L'INAIL procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 in relazione agli ulteriori risparmi da conseguire attraverso interventi di razionalizzazione e di riduzione delle spese dell'Istituto, con esclusione di quelle predeterminate per legge.
  309. Con riferimento all'esercizio finanziario 2015 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 35 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. Con effetto dall'esercizio finanziario 2016, ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001, le parole: «dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 72 per cento». A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001 è rideterminata nella misura dello 0,207 per cento.
  310. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri»;
   b) all'articolo 3, comma 2, le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione nel territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
   c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
  «Art. 10. – (Attività diverse). – 1. Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13:
   a) in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro. Lo schema di convenzione che definisce le modalità di esercizio delle predette attività è approvato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti di patronato e i Ministeri competenti per materia, da emanare entro il 30 giugno 2015;
   b) le attività e le materie di cui alla lettera a), oltre che in materia di supporto a servizi anagrafici o certificativi e di gestione di servizi di welfare territoriale, possono essere svolte in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi dell'Unione europea anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale;
   c) in favore dei soggetti indicati nelle lettere a) e b), a sostegno del processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima, sulla base di convenzioni specifiche gli istituti di patronato possono svolgere attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio secondo lo schema di convenzione definito con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

  2. Gli istituti di patronato possono svolgere, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 30 giugno 2015.
  3. Gli istituti di patronato possono svolgere attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, incluse nelle attività di cui all'articolo 13, che vengono ammesse, in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono individuate le prestazioni, non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13, per le quali è ammessa l'esigibilità del citato contributo per l'erogazione del servizio, per ciascuna prestazione a favore dell'istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di partecipazione all'erogazione del servizio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Con decreto del direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco delle prestazioni e dei predetti contributi per l'erogazione del servizio è adeguato ogni quattro anni»;
   d) all'articolo 14, comma 1, lettera a), dopo le parole: «documentazione contabile» sono aggiunte le seguenti: «attraverso l'adozione di uno schema di bilancio analitico di competenza definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, redatto secondo le disposizioni del codice civile, comprendente anche le attività svolte all'estero»;
   e) all'articolo 16, comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
    «c-bis) l'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera b), sia in Italia sia all'estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali inferiore all'1,5 per cento del totale. Le disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione nei confronti degli istituti di patronato riconosciuti in via definitiva e operanti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione con effetto dall'attività dell'anno 2014, definitivamente accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    c-ter) l'istituto non dimostri di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto Stati stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole».

  311. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 9, 10, lettere a), b) e c), 11 e 12 sono abrogati;
   b) al comma 13, le parole: «entro un anno dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».

  312. A seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche con riferimento alle attività diverse che possono svolgere e dei relativi meccanismi di finanziamento diversi di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modificazioni, nell'ambito della legge di bilancio per il triennio 2016-2018, sono rimodulate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le modalità di sostegno degli istituti di patronato e di assistenza sociale, al fine di assicurare la semplificazione e la tempestività nell'erogazione dei trasferimenti pubblici in loro favore, nonché di definire aliquote di contribuzione e meccanismi di anticipazione delle risorse a valere sui contributi incassati dagli enti previdenziali atti a garantire la corretta ed efficiente gestione delle attività d'istituto.
  313. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è ridotta di 208 milioni di euro per l'anno 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  314. Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del comma 2 del presente articolo sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione».

  315. Per l'anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concorre agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura della società Italia Lavoro Spa con un contributo di 12 milioni di euro.
  316. Agli oneri derivanti dal comma 315, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  317. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono individuate le iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL da finanziare, a valere sulle risorse autorizzate nei predetti piani triennali, con l'impiego di quota parte delle somme detenute dal medesimo Istituto presso la tesoreria centrale dello Stato. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  318. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari e obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, per un importo complessivo pari a 25.243.300 euro per l'anno 2015 e a 8.488.300 euro a decorrere dall'anno 2016. Le relative autorizzazioni di spesa si intendono ridotte per gli importi indicati nell'allegato n. 8 annesso alla presente legge, per cui, a decorrere dall'anno 2015, non è ammesso il ricorso all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  319. Con effetto dal 1o luglio 2015, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede, sulla base di rilevamenti obiettivi, ad una revisione globale dei coefficienti di cui agli articoli 171 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente comma. A decorrere dalla medesima data, all'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base», all'articolo 23 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dopo le parole: «è aumentato» sono inserite le seguenti: «, a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa,» e al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le indennità base di cui alla tabella 19 sono ridotte del 20 per cento;
   b) all'articolo 84, quarto comma, le parole: «Il personale di ruolo e» e le parole: «, rispettivamente dell'indennità di servizio all'estero o» sono soppresse e il quinto comma è abrogato;
   c) all'articolo 144, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «è computato» sono inserite le seguenti: «, a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa,»;
   d) all'articolo 171, comma 3, lettera a), le parole: «degli alloggi e» sono soppresse;
   e) all'articolo 173, al comma 1, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di un ottavo» e, al comma 3, le parole: «al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a un ottavo»;
   f) all'articolo 175, comma 2, al primo periodo, le parole: «un settimo» sono sostituite dalle seguenti: «cinque ventottesimi», al secondo periodo, dopo le parole: «nella misura di» sono inserite le seguenti: «cinque quarti di» e al terzo periodo, le parole: «del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di cinque ottavi»;
   g) all'articolo 175, il comma 3 è abrogato;
   h) all'articolo 176, comma 2, le parole: «una indennità di servizio mensile aumentata del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quindici ottavi di un'indennità di servizio mensile»;
   i) all'articolo 177, secondo comma, il secondo periodo è soppresso;
   l) l'articolo 178 è sostituito dal seguente:
  «Art. 178. – (Spese per abitazione). – 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 84 e 177, il personale in servizio all'estero deve acquisire nella sede di servizio o nelle immediate vicinanze la disponibilità di un'abitazione adeguata alle esigenze di sicurezza e di decoro inerenti alle funzioni svolte.
  2. Per le spese di abitazione spetta una maggiorazione dell'indennità di cui all'articolo 171 determinata secondo i seguenti criteri:
   a) l'importo è parametrato all'indennità personale secondo percentuali, anche differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio, soggette a revisione annuale, non superiori all'80 per cento, stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione permanente di cui all'articolo 172, sulla base dei costi di alloggi rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo;
   b) la maggiorazione non può eccedere il costo effettivo della locazione di un alloggio adeguato alle funzioni svolte;
   c) la maggiorazione è corrisposta dall'assunzione di funzioni nella sede alla cessazione definitiva delle funzioni stesse, inclusi i periodi di congedo e quelli in cui è sospesa o diminuita l'indennità personale;
   d) nel caso di dipendenti che condividano l'abitazione, la maggiorazione spetta soltanto al dipendente che vi ha diritto nella misura più elevata, aumentata del 20 per cento;
   e) la maggiorazione non spetta se il dipendente o i familiari conviventi anche non a carico sono proprietari, nella sede di servizio, di un'abitazione idonea alle funzioni svolte.
  3. La maggiorazione è versata in rate semestrali anticipate. L'amministrazione può versare le prime due rate al momento dell'assunzione di funzioni nella sede, se nel locale mercato immobiliare è prassi costante pretendere per la stipulazione dei contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per uno o più anni»;
   m) all'articolo 181, comma 2, le parole: «nella misura del 50 per cento» sono soppresse;
   n) all'articolo 186, i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati e il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o in altri Paesi esteri, oltre all'indennità personale in godimento, compete il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio nel territorio nazionale».

  320. L'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è ridotta di 3,7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  321. A decorrere dal 1o gennaio 2015 le attività connesse all'acquisizione della produzione di servizi giornalistici e strumentali da parte di agenzie di stampa con rete di servizi esteri e alla loro diffusione all'estero sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tenendo conto delle esigenze e delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Le risorse finanziarie già assegnate a tale scopo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
  322. All'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
  323. Le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono rinviate al 17 aprile 2015. Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco elettorale di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, è prorogato al 18 marzo 2015. All'attuazione delle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si provvede con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2014 possono essere impegnate nell'esercizio finanziario 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica di cui al quarto periodo del presente comma, pari a 1.103.191 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
  324. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, le parole: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2015».
  325. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 3 agosto 2009, n. 115, è ridotta di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015 per la quota afferente alle spese di funzionamento.
  326. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è ridotta di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio 2015.
  327. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per l'anno 2015, una quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle somme versate all'entrata dello Stato rimane acquisita all'erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 10 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato».
  328. A decorrere dal 1o settembre 2015, l'articolo 307 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
  «Art. 307. – (Organizzazione e coordinamento periferico). – 1. L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica sono di competenza degli uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento».

  329. A decorrere dal 1o settembre 2015 e in considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia, funzionale all'attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l'articolo 459 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.
  330. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.
  331. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere dal 1o settembre 2015 il comma 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:
   «59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 307 e alla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni».

  332. A decorrere dal 1o settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.
  333. Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1o settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.
  334. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/ 2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
   a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità;
   b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.

  335. Per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 334.
  336. Dall'attuazione del comma 334 devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Quota parte delle riduzioni di spesa relative all'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, è utilizzata a copertura della maggiore spesa di cui al comma 335. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, in caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 334 entro il 31 luglio 2015, si provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  337. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, relativa al rimborso delle spese per accertamenti medico-legali sostenute dalle università e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, è ridotta di 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  338. Il comma 278 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato e il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è soppresso.
  339. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto di 34 milioni di euro per l'anno 2015 e di 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura delle università. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione di spesa.
  340. La somma di 140 milioni di euro, giacente sul conto corrente bancario acceso presso la Banca Intesa San Paolo Spa e relativa alla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015. Eventuali ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura della gestione stralcio del FSRA sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  341. Le disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destinate al funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono ridotte di 1 milione di euro per l'anno 2015. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di definizione dei criteri di riparto annuale delle suddette disponibilità, individua le destinazioni di spesa su cui applicare le specifiche riduzioni, con particolare riferimento alle istituzioni con più elevato fondo di cassa.
  342. A decorrere dal 1o gennaio 2015 e anche per gli incarichi già conferiti, l'incarico di presidente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, è svolto a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute. I compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle suddette istituzioni sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale da determinare risparmi di spesa, inclusivi di quelli derivanti dal primo periodo, pari a 1.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  343. I compensi ai componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca finanziati a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in maniera da conseguire risparmi lordi di spesa pari a 916.000 euro nell'anno 2015 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Conseguentemente, il Fondo di cui al primo periodo è ridotto in pari misura.
  344. Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è ridotto di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura degli enti e delle istituzioni di ricerca. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione di spesa.
  345. A decorrere dal 1o gennaio 2015, il contingente di personale di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è individuato in 190 unità, inclusive della dotazione relativa all'organismo indipendente di valutazione. Dalla medesima data gli stanziamenti dei capitoli concernenti le competenze accessorie agli addetti al Gabinetto sono corrispondentemente ridotti di euro 222.000.
  346. Al fine di favorire il reclutamento di ricercatori, all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2015, le università che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle facoltà di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere sulle facoltà assunzionali previste dal presente comma».
  347. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, è aggiunta la seguente:
   «c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di 1ª fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili».

  348. Per l'attuazione del comma 347, sono individuate risorse nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  349. Si applicano alle università le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  350. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli alunni tenendo conto dell'esigenza di valorizzare i princìpi dell'autonomia scolastica e della continuità didattica, assicurando la coerenza degli standard valutativi e garantendo uno sviluppo ottimale della professione di docente in termini di conoscenze, competenze e approcci didattici e pedagogici e di verifica dell'efficacia delle pratiche educative, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, con effetto dall'anno 2015, i nuovi criteri per la definizione della composizione delle commissioni d'esame delle scuole secondarie di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro lo stesso termine, sono definiti i relativi compensi nel rispetto di quanto eventualmente previsto in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola, in coerenza con le finalità del Fondo «La buona scuola» di cui ai commi 4 e 5.
  351. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 350, accertate entro il 1o ottobre di ciascun anno, restano nella disponibilità dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono utilizzate per l'attuazione degli interventi ai quali è destinato il Fondo «La buona scuola» di cui ai commi 4 e 5.
  352. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 350 cessano di avere efficacia le disposizioni dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, incompatibili con quanto disposto dal decreto medesimo.
  353. All'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno scolastico 2014/2015»;
   b) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2015»;
   c) al comma 2-bis, le parole: «, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente» sono soppresse;
   d) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

  «2-bis.1. Nei territori ove è già stata attivata la convenzione-quadro Consip per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, le medesime istituzioni scolastiche ed educative effettuano gli interventi di cui al comma 2-bis mediante ricorso alla citata convenzione Consip»;
   e) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

  «2-ter. Per gli interventi di cui ai commi 2-bis e 2-bis.1 è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2015».

  354. Agli oneri di cui al comma 353 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  355. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1994, n. 124, a decorrere dall'anno 2015 è ridotta di 1 milione di euro.
  356. All'articolo 33, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole da: «ai sensi» fino a: «ottobre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2014».
  357. Per il finanziamento di progetti innovativi di prodotto o di processo nel campo navale avviati o in fase di avvio è autorizzato un contributo ventennale in erogazione diretta di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2015.
  358. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
  359. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è ridotta di 8,9 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  360. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 981 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 3 milioni di euro per l'anno 2015.
  361. L'autorizzazione di spesa relativa al contributo straordinario al comune di Reggio Calabria di cui all'articolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
  362. A decorrere dal 2017, all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «Il 42 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Il 21 per cento». La società ANAS Spa effettua risparmi di spesa sul contratto di servizio corrispondenti alle minori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo periodo anche in termini di razionalizzazione delle spese relative al personale e al funzionamento amministrativo.
  363. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, il comma 4 è abrogato.
  364. Ai fini del contenimento delle spese relative al personale militare destinato a ricoprire incarichi all'estero, ove ciò risulti possibile per lo specifico incarico in relazione alle modalità di impiego definite per l'organismo o ente internazionale di destinazione, l'impiego del personale interessato è disposto per un periodo di quattro anni.
  365. L'articolo 565-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è abrogato.
  366. All'articolo 1461, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «della medaglia» sono aggiunte le seguenti: «, che comunque non è coniata in oro».
  367. Il Ministero della difesa, alla scadenza dei contratti di trasporto collettivo mediante autolinee affidate a terzi per le esigenze del personale dipendente, non esperisce nuove gare per l'affidamento del citato servizio, né può esercitare la facoltà di cui all'articolo 57, comma 5, lettera b), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
  368. Gli alloggi militari di servizio connessi all'incarico con locali di rappresentanza (ASIR), di cui all'articolo 279, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti da 55 a 6 unità. Conseguentemente, all'articolo 282, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2015, le seguenti modificazioni:
   a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
  «a) Capo di Stato maggiore della difesa, Capo di Stato maggiore di Forza armata, incluso il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Segretario generale della difesa»;
   b) le lettere b) e c) sono abrogate.

  369. In relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al comma 368, si provvede ad apportare le conseguenti modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nella parte in cui reca la disciplina applicativa concernente gli alloggi di servizio militari.
  370. All'articolo 906, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, le parole: «salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e» sono soppresse.
  371. A decorrere dal 1o gennaio 2015, la dotazione organica complessiva del personale civile della Difesa degli uffici degli addetti militari all'estero presso le rappresentanze diplomatiche e militari è ridotta del 10 per cento. Al fine di garantire la funzionalità dei singoli uffici, è assicurata per ciascuno di essi una dotazione organica minima pari a 2 unità. Entro sei mesi dalla data di cui al primo periodo, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ridetermina le dotazioni organiche del personale degli uffici degli addetti militari all'estero, disponendo il rientro in ambito nazionale del personale con maggiore anzianità di servizio all'estero, nell'ambito delle sedi riorganizzate. L'impiego del personale civile della Difesa presso i citati uffici non può essere superiore a quattro anni, senza possibilità di proroga. Nei confronti del personale che abbia maturato una permanenza maggiore deve essere disposto l'avvicendamento entro l'anno 2015.
  372. Il contingente del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa è ridotto del 20 per cento. Con regolamento si provvede alle conseguenziali modificazioni della disciplina recata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.
  373. All'articolo 584 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1 e agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l'anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dall'anno 2016. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del presente codice sono ridotti di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2018».

  374. Il Ministero della difesa assicura la realizzazione di introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in proprio uso, inclusi quelli di carattere residenziale, tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 220 milioni di euro nell'anno 2015 e a 100 milioni di euro annui negli anni 2016 e 2017. A tal fine, i proventi delle dismissioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e ad essi non si applicano le disposizioni in materia di riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero medesimo di cui agli articoli 306, comma 3, terzo periodo, e 307, comma 10, lettera d), primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, fino alla concorrenza dei citati importi. Nelle more del versamento dei predetti proventi all'entrata del bilancio dello Stato, gli importi di 220 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016 e 2017 sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in maniera tale da assicurare comunque una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al primo periodo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, provvede al contestuale disaccantonamento, nonché alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo.
  375. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 374 nei termini previsti, gli alloggi liberi di cui all'articolo 405, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, sono posti in vendita con uno sconto sul prezzo di base d'asta pari al 20 per cento. Per gli alloggi liberi qualificati di particolare pregio, ai sensi dell'articolo 404, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, il Ministero della difesa è autorizzato ad esperire la procedura della vendita all'asta con incanto anche utilizzando la modalità di cui al comma 12 del medesimo articolo. I termini di cui all'articolo 405, commi 6 e 10, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a trenta e a quindici giorni e i contratti di compravendita sono stipulati entro sessanta giorni dalla ricezione dell'atto di accettazione del prezzo di acquisto, nell'interesse del Ministero della difesa, pena la decadenza del diritto di acquisto.
  376. Il Ministero della difesa, per le medesime finalità di cui al comma 374, può provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, anche parziale, delle risorse attribuite al medesimo Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 33, comma 8-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare. A tali risorse non si applica la prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale del Ministero della difesa di cui al citato comma 8-quater dell'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, e successive modificazioni.
  377. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato a cedere a titolo oneroso, previa intesa con l'Agenzia del demanio, immobili liberi, anche residenziali, a fondi comuni di investimento immobiliare e prioritariamente a quelli gestiti dalla società di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ovvero da società a prevalente capitale pubblico, con versamento dei relativi proventi monetari all'entrata del bilancio dello Stato.
  378. L'articolo 1095 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è abrogato.
  379. Anche ai fini della valorizzazione degli investimenti effettuati e della salvaguardia dei livelli occupazionali, il termine di cui all'articolo 2190, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è prorogato al bilancio 2016, assicurando una riduzione delle spese per il personale con contratto a tempo determinato dell'Agenzia industrie difesa non inferiore al 60 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2014. Conseguentemente, l'ulteriore termine di cui al comma 3 del citato articolo 2190 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2015 per non oltre un terzo dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia industrie difesa previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2014, sono rideterminati in 12 unità.
  380. All'articolo 535, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le citate attività negoziali sono svolte attraverso l'utilizzo integrale delle risorse acquisite dalla società, attraverso la gestione economica dei beni dell'Amministrazione della difesa e dei servizi da essa resi a terzi, da considerare aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero».
  381. Al fine di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli spin off tecnologici, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione. Il Consiglio subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni vigenti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'INEA trasferite al Consiglio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura dell'INEA è deliberato dall'organo in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dell'INEA sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al quarto periodo, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente comma è nominato un commissario straordinario con le modalità di cui al comma 382. Il commissario predispone, entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, un piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto del Consiglio e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture e delle attività degli enti, prevedendo un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello almeno interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati, con riduzione delle attuali articolazioni territoriali pari ad almeno il 50 per cento, nonché alla riduzione delle spese correnti pari ad almeno il 10 per cento, rispetto ai livelli attuali. Il commissario provvede altresì all'adozione del bilancio di chiusura dell'INEA in caso di inottemperanza dell'organo in carica alla data dell'incorporazione entro il termine di cui al presente comma e ferme restando le responsabilità gestorie del predetto organo. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del commissario, approva, con decreto di natura non regolamentare, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentale, lo statuto del Consiglio e il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi nonché l'equilibrio finanziario del Consiglio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  382. Il commissario di cui al comma 381 è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dura in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta. Con il medesimo decreto sono stabiliti il mandato del commissario, che si sostituisce agli organi statutari del CRA, e l'ammontare del suo compenso nei limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con il decreto di cui al primo periodo del presente comma il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può nominare anche due sub-commissari, da individuare fra esperti in materia di organizzazione della sperimentazione e della ricerca applicata al settore agricolo e agroalimentare, che affiancano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni, fissandone il relativo compenso, che non può comunque eccedere l'80 per cento di quello del commissario. Al trattamento economico del commissario e dei sub-commissari si provvede a valere sui capitoli di bilancio del Consiglio.
  383. Nelle more dell'attuazione del riordino del Consiglio, il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore del CRA, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, è ridotto di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  384. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 15 per cento. A decorrere dal 1o gennaio 2015 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 23 per cento».
  385. A decorrere dall'anno 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 133, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di 6.400.000 euro annui.
  386. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una quota delle predette disponibilità in conto capitale può essere destinata a favorire l'integrazione di filiera nel sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni».
  387. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2:
    1) al comma 1, lettera i), le parole: «conto detenuto presso la Banca d'Italia e denominato» sono sostituite dalla seguente: «il»;
    2) al comma 1, lettera l), le parole: «Conto “disponibilità» sono sostituite dalle seguenti: «conto disponibilità: il conto “disponibilità»;
   b) all'articolo 3:
    1) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gestione»;
    2) al comma 1, lettera b-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Al portafoglio attivo si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5»;
    3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Il Tesoro è autorizzato a stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati. La garanzia è costituita da titoli di Stato di Paesi dell'area dell'euro denominati in euro oppure da disponibilità liquide gestite attraverso movimentazioni di conti di tesoreria o di altri conti appositamente istituiti. Ai conti di tesoreria, ai conti e depositi, di titoli o liquidità, intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la costituzione delle garanzie si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità applicative del presente comma. (L)»;
   c) all'articolo 5:
    1) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «Sul predetto conto» è inserita la seguente: «disponibilità»;
    2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Il Ministero e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione, in coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea, le condizioni di tenuta del conto disponibilità e dei conti ad esso assimilabili e il saldo massimo dei depositi governativi su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con decreto del Ministro, previa intesa con la Banca d'Italia, sono individuati i conti istituiti presso la stessa Banca che costituiscono i menzionati depositi governativi. Alla giacenza eccedente il suddetto saldo massimo, ove richiesto dalle disposizioni di politica monetaria, si applica un tasso di interesse negativo. Con decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità attraverso operazioni in uso nei mercati e di selezione delle controparti. Con decreti del Ministro è stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso di interesse applicato ai depositi governativi e quello relativo ai titoli di cui al comma 3, fino al loro rimborso. Il Ministro è autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto disponibilità, anche affidando a tal fine determinati servizi, operazioni o adempimenti a uno o più intermediari finanziari, nonché stipulando una convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa. (L)»;
    3) al comma 6, al primo periodo, le parole: «Sul predetto conto» sono sostituite dalle seguenti: «Sul conto disponibilità e sui conti ad esso assimilabili» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto disponibilità, dei conti ad esso assimilabili, del conto di tesoreria denominato “Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari” e sulle somme provenienti dal predetto collocamento»;
    4) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «Il conto» è inserita la seguente: «disponibilità»;
   d) all'articolo 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. In coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea il conto denominato “Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato”, istituito presso la Banca d'Italia, è trasferito, con le relative giacenze, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, previa stipulazione di apposita convenzione con il Ministero. Mediante tale convenzione sono stabilite le condizioni di tenuta del conto e le modalità di gestione e di movimentazione delle giacenze. Il Fondo ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dal presente testo unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. (L)»;
   e) all'articolo 46:
    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Criteri e modalità per l'utilizzo del Fondo»;
    2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
    3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità procedurali di effettuazione delle operazioni di utilizzo del Fondo. (L)»;
    4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Alle giacenze del Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6. (L)»;
    5) il comma 4 è abrogato;
   f) all'articolo 48:
    1) al comma 5, le parole: «e autorizza la Banca d'Italia a prelevare dal Fondo medesimo la somma corrispondente all'ammontare dei costi delle relative operazioni» sono soppresse;
    2) il comma 6 è abrogato.

  388. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, introdotto dal comma 387, lettera e), numero 3), del presente articolo, gli articoli da 48 a 52 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 sono abrogati.
  389. Il comma 2 dell'articolo 22-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato.
  390. I conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato sono infruttiferi, fatto salvo il riconoscimento a carico del bilancio dello Stato degli interessi sui conti individuati nell'allegato 9 alla presente legge, sulla base dei parametri stabiliti dalle disposizioni che regolano i singoli conti.
  391. Alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, dopo il capoverso: «— Aziende ospedaliere universitarie (D.Lgs. n. 517/1999)» è inserito il seguente: «— Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura». È abrogato l'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  392. Alla data del 1o febbraio 2015 i cassieri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio», provvedono a versare le disponibilità liquide depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le disponibilità delle camere di commercio rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni.
  393. I cassieri delle camere di commercio provvedono ad adeguare l'operatività dei servizi di cassa intrattenuti con le camere di commercio alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e alle relative norme di attuazione.
  394. Le camere di commercio provvedono a smobilizzare gli eventuali investimenti finanziari, come individuati dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2012, entro il 30 giugno 2015, riversando le relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Sono esclusi dallo smobilizzo i titoli di Stato italiani. Le camere di commercio possono non smobilizzare gli investimenti in strumenti finanziari, come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, solo nel caso in cui il loro valore di mercato in uno dei giorni compresi tra il 16 e il 30 aprile 2015 sia inferiore al prezzo di acquisto.
  395. All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
  396. All'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le finalità del presente comma è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale».
  397. La disposizione di cui al comma 396 entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  398. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo:
    1) le parole: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni a statuto ordinario»;
    2) la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018»;
    3) le parole: «e province autonome» sono soppresse;
    4) le parole: «tenendo anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonché dell'incidenza degli acquisti centralizzati,» sono soppresse;
   b) al secondo periodo, la parola: «eventualmente» è soppressa;
   c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli anni 2015-2018 il contributo delle regioni a statuto ordinario, di cui al primo periodo, è incrementato di 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale».

  399. Il comma 7 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato.
  400. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai princìpi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dalla presente legge, assicurano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e in termini di saldo netto da finanziare, pari a quanto indicato nella seguente tabella:

Regione o provincia autonoma

Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro) Anni 2015-2017 Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro) Anno 2018
Valle d'Aosta 10.000,00 10.000,00
Provincia autonoma
di Bolzano
- 25.000,00
Provincia autonoma
di Trento
- 21.000,00
Friuli Venezia Giulia 87.000,00 87.000,00
Regione siciliana 273.000,00 273.000,00
Sardegna 97.000,00 97.000,00
Totale autonomi
e speciali
467.000,00 513.000,00

  401. La regione Valle d'Aosta, la regione Friuli Venezia Giulia e la Regione siciliana assicurano il contributo di cui al comma 400 del presente articolo nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, concernente la disciplina del patto di stabilità interno in termini di competenza eurocompatibile.
  402. La regione Sardegna assicura il contributo di cui al comma 400 del presente articolo attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio, secondo le modalità previste dall'articolo 42, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
  403. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per gli importi previsti nella tabella di cui al comma 400 del presente articolo. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
  404. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un contributo in termini di saldo netto da finanziare per gli importi previsti nella tabella di cui al comma 400 del presente articolo. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, le predette province autonome versano all'erario l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle predette province autonome, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  405. All'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, comunica alla Regione siciliana entro il 30 giugno di ciascun anno l'obiettivo rideterminato».
  406. Le disposizioni recate dai commi da 407 a 413 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui ai commi da 408 a 413 entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  407. A decorrere dal 1o gennaio 2015 al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 69, comma 2, lettera b), le parole: «i due decimi» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
   b) all'articolo 73, comma 1-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le province possono, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefìci di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico delle rispettive province, che provvedono alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni»;
   c) all'articolo 75, comma 1, lettera d), le parole: «i sette decimi» sono sostituite dalle seguenti: «gli otto decimi»;
   d) all'articolo 75-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica. Sono abrogati gli articoli 9, 10 e 10-bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268»;
  e) all'articolo 79:

  1) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea:»;

  2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti»;

  3) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
  «4. Nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai princìpi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.
  4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, è pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo»;

  4) dopo il comma 4-bis, introdotto dal numero 3) della presente lettera, sono aggiunti i seguenti:
  «4-ter. A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro è ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.
  4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applica il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma.
  4-quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione.
  4-septies. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.
  4-octies. La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti».

  408. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 fra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'obiettivo di patto di stabilità interno di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato per la regione Trentino-Alto Adige in 32 milioni di euro per l'anno 2014 e in 34,275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, per la provincia autonoma di Trento in -65,85 milioni di euro per l'anno 2014 e in -78,13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano in 65,457 milioni di euro per l'anno 2014 e in 127,47 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.
  409. Non si applica alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano quanto disposto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 455, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  410. Il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilito quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, è determinato per la regione Trentino-Alto Adige in 14,812 milioni di euro per l'anno 2014 e 15,091 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, per la provincia autonoma di Trento in 334,813 milioni di euro per l'anno 2014 e 413,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano in 549,917 milioni di euro per l'anno 2014, 476,4 milioni di euro per l'anno 2015 e 477,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2017. Le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.
  411. L'ammontare delle quote di gettito delle accise sugli altri prodotti energetici di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è determinato annualmente sulla base delle immissioni in consumo nel territorio di ciascuna provincia autonoma dei prodotti energetici ivi indicati. I predetti dati saranno forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed eventualmente sulla base di ogni utile documentazione fornita dalle province.
  412. Le riserve previste dall'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono restituite alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano nell'importo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, previa individuazione della relativa copertura finanziaria.
  413. La provincia autonoma di Trento, al fine di ridurre il debito del settore pubblico in coerenza con gli obiettivi europei, attiva un'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei propri comuni, utilizzando le proprie disponibilità di cassa, mediante anticipazioni di fondi ai comuni.
  414. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi dei commi da 398 a 417.
  415. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 454, alinea, la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018»;
   b) nella tabella di cui al comma 454, lettera d), le parole: «2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «2015-2018»;
   c) al comma 455, alinea, la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018».

  416. Al comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018»;
   b) nella tabella, le parole: «Anni 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Anni 2015-2018».

  417. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 400 possono essere modificati, con invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale accordo è recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
  418. Le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 febbraio 2015, con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore – SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.
  419. In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 418, entro il 30 aprile di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle medesime province e città metropolitane. In caso di incapienza a valere sui versamenti dell'imposta di cui al primo periodo, il recupero è effettuato a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, con modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.
  420. A decorrere dal 1o gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto:
   a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
   b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
   c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità;
   d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
   e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
   f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
   g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.

  421. La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo.
  422. Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente.
  423. Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono determinati, con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti, piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma 421. In tale contesto sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto dalla citata legge n. 56 del 2014 e delle esigenze funzionali delle amministrazioni di destinazione, si fa ricorso a strumenti informatici. Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le modalità di cui al comma 425. Si applica l'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3 milioni di euro per l'anno 2016.
  424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.
  425. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.
  426. In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali.
  427. Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego anche le regioni possono avvalersi della previsione di cui al comma 429 ricorrendo, altresì, ove necessario, all'imputazione ai programmi operativi regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, con relativa rendicontazione di spesa. A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari.
  428. Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 421 a 425 non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta, ivi comprese le città metropolitane, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento del personale in soprannumero e a conclusione del processo di mobilità tra gli enti di cui ai commi da 421 a 425, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  429. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché la conduzione del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro di cui al primo periodo del presente comma, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.
  430. In considerazione del processo di trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane possono rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2015 dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma restano a carico dell'ente richiedente.
  431. Al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato «Piano», i comuni elaborano progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Entro il 30 giugno 2015, i comuni interessati trasmettono i progetti di cui al precedente periodo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  432. Con il decreto di cui al comma 421, sono definite, in particolare:
   a) la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato «Comitato», composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzione di presidente, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli affari regionali, le autonomie e lo sport e per la programmazione e il coordinamento della politica economica, dell'Agenzia del demanio e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese; il Comitato opera avvalendosi del supporto tecnico delle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   b) la documentazione che i comuni interessati debbono allegare ai progetti, comprendente, tra l'altro, una relazione degli interventi corredata da tavole illustrative ed elaborati tecnico – economici e dal cronoprogramma attuativo degli stessi;
   c) la procedura per la presentazione dei progetti;
   d) i criteri di valutazione dei progetti da parte del Comitato, tra i quali:
    1) la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;
    2) il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive;
    3) la tempestiva esecutività degli interventi;
    4) la capacita di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati.

  433. Sulla base dell'istruttoria svolta il Comitato seleziona i progetti in coerenza con i criteri di cui al comma 432, con indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Piano ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con i comuni promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 434, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le Amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento dell'attività di monitoraggio degli interventi. L'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Piano.
  434. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 431 a 433, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e fino al 31 dicembre 2017, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato «Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la costituzione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate». A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  435. La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  436. Per l'anno 2015, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 435, la riduzione ivi prevista si applica nella misura del 50 per cento nei seguenti casi:
   a) comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni;
   b) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che hanno colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo, individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, e con decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009;
   c) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013.

  437. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il CIPE, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte alle attività della ricostruzione, ivi compresi gli Uffici speciali per la ricostruzione, può continuare a destinare quota parte delle risorse statali stanziate allo scopo, anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.
  438. Per ultimare le attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle loro competenze istituzionali correlate alle operazioni di movimentazione e trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione, sono autorizzate ad avvalersi dei siti di stoccaggio autorizzati e localizzati in uno dei comuni del cratere che abbiano in disponibilità aree per il trattamento del rifiuto, senza ulteriori oneri a carico del bilancio statale.
  439. Le pubbliche amministrazioni vigilano affinché i soggetti incaricati dei lavori effettuino la demolizione selettiva e la raccolta selettiva per raggruppare i materiali di cui al comma 438 in categorie omogenee, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, infine, procedano al trasporto verso siti di recupero e smaltimento autorizzati.
  440. Gli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, incaricati del monitoraggio finanziario e attuativo, si occupano del monitoraggio dei materiali di cui al comma 438, nonché di quelli derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009. A questo fine, per garantire la tracciabilità dei predetti rifiuti e il monitoraggio delle informazioni relative alla movimentazione degli stessi, i soggetti incaricati dei lavori sono obbligati a registrarsi nella banca dati di gestione delle macerie secondo modalità che verranno definite con provvedimenti dei responsabili degli Uffici speciali. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni relative alla demolizione e rimozione dei materiali derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009 comporta la revoca della quota di contributo finalizzato allo scopo, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.
  441. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la provincia dell'Aquila e con il comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'Accordo di programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il comune dell'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località Pontignone – Paganica, comune dell'Aquila, le macerie di cui al comma 438 vengono prioritariamente conferite presso l'anzidetto deposito. Il termine di autorizzazione per l'esercizio della cava ex Teges in località Pontignone, fissato dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 16 del 6 agosto 2009 e autorizzato in via ordinaria con decreto del soggetto attuatore per la rimozione delle macerie dei materiali derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009 n. 2 del 18 dicembre 2012, è prorogato fino all'esaurimento della sua capacità per la gestione dei rifiuti derivanti dal crollo, dalla demolizione degli edifici pubblici a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione e da quelli derivanti da edifici privati, conferiti secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le economie derivanti dal conferimento delle macerie private sono recuperate e destinate alla ricostruzione privata per il finanziamento di ulteriori interventi. I singoli comuni del cratere o il competente Ufficio speciale sottoscrivono apposite convenzioni direttamente con il soggetto gestore dell'impianto ex Teges, per l'espletamento delle attività di selezione, trasporto, conferimento e trattamento delle macerie senza ulteriori oneri a carico del bilancio statale.
  442. Per l'attuazione delle finalità del protocollo d'intesa del 2 dicembre 2010 e dell'accordo di programma del 14 gennaio 2013 di cui al comma 441, il presidente della regione Abruzzo, d'intesa con il Governo e i comuni interessati, è autorizzato a rimodulare i fondi di cui ai decreti n. 49/2011 e n. 114/2012 del Commissario delegato alla ricostruzione, anche in vista della realizzazione di quanto previsto nel protocollo d'intesa del 25 ottobre 2011, siglato tra soggetto attuatore per le macerie ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3923 del 18 febbraio 2011, regione Abruzzo, provincia dell'Aquila ed i comuni interessati, per il ripristino ambientale di discariche comunali.
  443. Le eventuali economie ottenute dalla differenza tra contributo concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e costo effettivo dell'intervento di riparazione o ricostruzione, comprensivo delle somme a disposizione, in esito allo stato finale, decorsi quattro anni dalla concessione del contributo, sulla base dei dati di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 29 ottobre 2012, restano comunque destinate alla ricostruzione privata per il finanziamento di ulteriori interventi. Tali somme vengono direttamente trasferite dagli istituti di credito ai comuni competenti per il finanziamento degli interventi sopra richiamati, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  444. Le economie ottenute dalla differenza tra le somme stanziate ed i costi effettivi degli interventi gestiti attraverso finanziamenti diretti dei comuni restano nella disponibilità degli stessi comuni per il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione privata, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e con apposita risultanza dal monitoraggio della ricostruzione privata prevista dalla vigente normativa.
  445. Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, per il solo anno 2015, il comune dell'Aquila, nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro, e i comuni del cratere sismico, nel limite di spesa di 0,5 milioni di euro, sono autorizzati a valere sulle economie accertate dal titolare dell'Ufficio speciale della città dell'Aquila nell'ambito delle risorse di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2015 i contratti, stipulati sulla base della normative emergenziale, all'interno dei limiti di spesa come sopra definiti, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133.
  446. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella provincia dell'Aquila, è assegnato un contributo straordinario per l'anno 2015, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 17 milioni di euro in favore del comune dell'Aquila, di 2,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 1,5 milioni di euro in favore della provincia dell'Aquila.
  447. Alla copertura degli oneri di cui al comma 446, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  448. I fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti, dal 2015, dall'applicazione della Tasi di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione ed all'agibilità dei fabbricati stessi.
  449. Alla copertura degli oneri di cui al comma 448, pari a 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  450. Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e di gestione associata:
   a) ai comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;
   b) dopo il comma 31-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente:
  «31-quinquies. Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata»;
   c) il contributo di 5 milioni di euro previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, ad incremento del contributo spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi attribuito alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni.

  451. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018»;
   b) ai commi 2, 8 e 9, le parole: «al 2017» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «al 2018».

  452. In considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario della regione Piemonte, che non ha consentito di attingere a tutte le risorse dell'anticipazione di liquidità assegnate alla regione, al fine di evitare il ritardo dei pagamenti dei debiti pregressi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il presidente della regione Piemonte è nominato, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della regione.
  453. È autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.
  454. La gestione commissariale della regione Piemonte di cui al comma 452 assume, con bilancio separato rispetto a quello della regione:
   a) i debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013 della regione, compresi i residui perenti non reiscritti in bilancio, per un importo non superiore a quello delle risorse assegnate alla regione Piemonte a valere sul Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, destinati ad essere pagati a valere sulle risorse ancora non erogate previste, distintamente per la parte sanitaria e per quella non sanitaria, delle predette anticipazioni;
   b) il debito contratto dalla regione Piemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del richiamato articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013. La medesima gestione commissariale può assumere, con il bilancio separato rispetto a quello della regione, anche il debito contratto dalla regione Piemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.

  455. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei debiti pregressi posti a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 452 è autorizzato a contrarre le anticipazioni di liquidità assegnate alla regione non ancora erogate, con ammortamento a carico della gestione commissariale, nel rispetto di tutte le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni.
  456. In considerazione degli effetti positivi sul proprio disavanzo, derivante dal trasferimento dei debiti di cui al comma 454, nel titolo primo della spesa del bilancio della regione Piemonte è costituito un fondo, allocato su un apposito capitolo di spesa del bilancio gestionale, con una dotazione annua di 56 milioni di euro per l'anno 2015 e di 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 e fino all'esercizio 2045 per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale. In caso di acquisizione anche del debito contratto dalla regione Piemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, il suddetto fondo è incrementato di 95 milioni di euro per l'anno 2015 e di 96,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 e fino all'esercizio 2045. Per fare fronte a tale onere il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 452 provvede alle necessarie variazioni in aumento delle aliquote fiscali.
  457. Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 452 trasmette al Governo la rendicontazione della gestione trimestralmente e al termine della medesima. Lo stesso Commissario invia al Ministero dell'economia e delle finanze la comunicazione dei flussi di pagamento previsti per ogni trimestre successivo al periodo in corso.
  458. La gestione commissariale di cui al comma 452 termina quando risultino pagati tutti i debiti posti a suo carico ai sensi della lettera a) del comma 454. Alla chiusura della gestione commissariale il bilancio dello Stato subentra nei rapporti attivi nei confronti della regione Piemonte derivanti dall'applicazione del comma 456, e sono consolidati i rapporti di debito e credito concernenti l'ammortamento dell'anticipazione di liquidità. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato del contributo di cui al comma 456, si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di dette somme a valere sulle giacenze della regione inadempiente depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale.
  459. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, le parole: «il 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 20 per cento».
  460. L'articolo 1, commi da 448 a 466, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno cessano di avere applicazione per le regioni a statuto ordinario, con riferimento agli esercizi 2015 e successivi, ferma restando l'applicazione, nell'esercizio 2015, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014.
  461. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni a statuto ordinario concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 460 a 483, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
  462. L'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.
  463. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le regioni a statuto ordinario devono conseguire, a decorrere dall'anno 2016 nella fase di previsione e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto:
   a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
   b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, come definito dall'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, escluso l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, del fondo di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'equilibrio di parte corrente è dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati.

  464. Ai fini dell'applicazione del comma 463 del presente articolo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai fini dell'applicazione del comma 463 del presente articolo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 e 4 del bilancio e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 e 2 dello schema di bilancio adottato nel corso di tale esercizio con funzione autorizzatoria e di rendicontazione. Ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, rilevano:
   a) in termini di cassa, l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio;
   b) in termini di competenza, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità;
   c) in termini di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale di entrata e di spesa, escluso l'esercizio 2015, per il quale si fa riferimento al comma 465;
   d) in termini di cassa, il saldo tra il fondo di cassa della gestione sanitaria accentrata al 1o gennaio e il medesimo fondo di cassa al 31 dicembre.

  465. Per l'anno 2015, per gli equilibri di cui al comma 463 rilevano, nel limite complessivo di 2.005 milioni di euro:
    1) ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi del fondo di cassa al 1o gennaio 2015 tenendo anche conto delle entrate rivenienti dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.  625;
    2) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 1o gennaio 2015;
    3) ai fini degli equilibri di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa;
    4) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui perenti;
    5) ai fini degli equilibri di cassa, gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti.

  L'importo complessivo delle voci rilevanti ai fini degli equilibri di cui al presente comma che ciascuna regione può considerare ai fini degli equilibri di cui al comma 463 è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2015, nei limiti del fondo di cassa al 1o gennaio 2015, della quota vincolata del risultato di amministrazione e della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per i residui perenti di ciascuna regione, e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il 28 febbraio 2015 e il riparto è determinato in proporzione sul complesso:
   a) del fondo di cassa al 1o gennaio 2015 risultante dal prospetto delle disponibilità liquide trasmesso alla banca dati del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE);
   b) della quota libera del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 accantonata per i residui perenti;
   c) dell'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 prevista nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 di ciascuna regione.

  I dati di cui alla lettera a) sono quelli rilevabili dal SIOPE alla data del 15 febbraio 2015. I dati di cui alle lettere b) e c) sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 10 febbraio 2015, attraverso il prospetto di cui all'allegato a) dello schema del bilancio di previsione armonizzato, adottato con funzioni conoscitive in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo alla data del 31 gennaio 2015. Per le regioni che non trasmettono tale allegato, o per le quali non è disponibile il prospetto del SIOPE delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2015, ai fini del riparto, gli importi di cui alle lettere a), b) e c) non disponibili sono considerati di importo pari a zero.

  466. Per l'anno 2015, nei saldi individuati ai sensi del comma 463 non rilevano:
    1) nel saldo di cassa di cui alla lettera a) del comma 463, per un importo complessivo di 60 milioni di euro, i pagamenti relativi a debiti in conto capitale delle regioni non estinti alla data del 31 dicembre 2013. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:
   a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
   b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;
   c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data. In tal caso, ai fini dei saldi di cui al comma 463, non rilevano gli impegni assunti per consentire il pagamento del debito.

  Con riferimento alla lettera a), rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti nella piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali del SIOPE da 2101 a 2138, escluse le spese concernenti la sanità. Ai fini della distribuzione dell'esclusione tra le singole regioni, le medesime comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web «http://certificazionecrediti.mef.gov.it» del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel 2015 i pagamenti di cui al periodo precedente. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascuna regione, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal saldo di cassa di cui al comma 463;
    2) nei saldi di competenza e di cassa, le riscossioni dei crediti e le concessioni di crediti;
    3) nei saldi di competenza e di cassa, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti statali e regionali.

  467. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-ter è inserito il seguente:
  «14-quater. Nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, le spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica. Gli enti beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 1º marzo 2015».

  468. Non si applicano le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi finanziari individuati ai sensi del comma 463 non previste dai commi da 460 a 483, salvo quanto disposto dal comma 145, primo periodo.
  469. A decorrere dall'anno 2016, il bilancio di previsione delle regioni deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa in misura tale che sia garantito il rispetto delle regole di cui ai commi da 460 a 483. A tale fine, le regioni sono tenute ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa che verificano il rispetto dei saldi di cui al comma 463.
  470. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 460 a 483 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto, le informazioni riguardanti le entrate e le spese in termini di competenza e di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche al fine di evidenziare il rispetto degli equilibri di cassa della gestione sanitaria accentrata distintamente da quelli della gestione ordinaria. Con riferimento al primo trimestre, il prospetto è trasmesso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al periodo precedente.
  471. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo, le regioni trasmettono, utilizzando il sistema web appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 470 del presente articolo. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, attesti il conseguimento degli obiettivi di saldo, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 474, lettera d), del presente articolo.
  472. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, la regione è tenuta a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento della propria situazione rispetto agli obiettivi di saldo di cui al comma 463.
  473. Qualora dal monitoraggio trimestrale di cui al comma 470 o dall'analisi dei conti della tesoreria statale delle regioni a statuto ordinario si registrino andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta adeguate misure di contenimento della spesa e dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale.
  474. In caso di mancato conseguimento del pareggio per uno dei saldi di cui al comma 463, la regione inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
   a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, un terzo dell'importo corrispondente al maggiore degli scostamenti registrati dai saldi di cui al comma 463 rispetto all'obiettivo del pareggio e, nei due esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i restanti due terzi equiripartiti. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita. Nel caso in cui lo scostamento registrato nell'esercizio 2015 dall'obiettivo di cassa di cui al comma 463, lettera b), rispetto all'obiettivo del pareggio, risulti maggiore dello scostamento registrato dagli altri saldi, il versamento di cui al primo periodo è effettuato solo nel 2016, fino a un importo pari al 3 per cento degli impegni correnti registrati nell'ultimo consuntivo disponibile;
   b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
   c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
   d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della disposizione della presente lettera;
   e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione e i gettoni di presenza del presidente e dei componenti della giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tale riduzione è applicata ai soggetti in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione delle regole di cui ai commi da 460 a 483.

  475. Alle regioni per le quali la violazione delle regole di cui ai commi da 460 a 483 del presente articolo sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le disposizioni di cui al comma 474 si applicano nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato conseguimento dell'obiettivo del pareggio.
  476. Le regioni di cui al comma 475 sono tenute a comunicare l'inadempienza al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro trenta giorni dalla data dell'accertamento della violazione.
  477. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni che si configurano come elusivi delle disposizioni dei commi da 460 a 483 sono nulli.
  478. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla presente disciplina, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni a statuto ordinario relativi al monitoraggio e alla certificazione.
  479. A decorrere dall'anno 2015, alle regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e ai rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni recate dai commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e 2014.
  480. Le regioni di cui al comma 479 possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, dei saldi dei restanti enti locali della regione ovvero dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa e, per la Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, mediante la riduzione dell'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  481. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 480, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni, entro il 15 aprile, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro il termine perentorio del 30 aprile, le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
  482. Le regioni, sulla base delle informazioni fornite dagli enti locali entro il 15 settembre, possono, previo accordo con i medesimi enti, procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti enti locali della regione ovvero l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. La Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione a valere sul proprio obiettivo espresso in termini di competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. A tal fine, ogni regione, entro il termine perentorio del 30 settembre, definisce e comunica ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
  483. Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.
  484. Nel 2015, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo, nei limiti dell'importo complessivo di 1.000.000.000 di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 481, ai comuni e alle province ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla presente legge. Gli importi del contributo possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2015, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane e per il 75 per cento ai comuni. Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio di cui al comma 463 ed è destinato dalle regioni all'estinzione anticipata del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari esclusivamente per pagare i debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014.
  485. Entro il termine perentorio del 30 aprile 2015, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
  486. La regione che, ai sensi del comma 484, autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa; la Regione siciliana e la regione Friuli Venezia Giulia riducono, per pari importo, il tetto di spesa eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  487. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2014, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, sono destinate, nel limite di 1.000.000.000 di euro, al finanziamento del contributo di cui al comma 484. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.
  488. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 484 a 487, pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 10,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 9,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 9,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  489. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «registrata negli anni 2009-2011, per l'anno 2014, e registrata negli anni 2010-2012, per gli anni dal 2015 al 2018»;
   b) alla lettera a), le parole: «, a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19,25 per cento per l'anno 2014, a 17,20 per cento per l'anno 2015 e a 18,03 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018»;
   c) alla lettera b), le parole: «, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 8,60 per cento per l'anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018»;
   d) alla lettera c), le parole: «, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 8,60 per cento per l'anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018»;
   e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere ridefiniti, su proposta dell'ANCI e dell'UPI, entro il 31 gennaio 2015 e fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto, gli obiettivi di ciascun ente di cui al presente comma, anche tenendo conto delle maggiori funzioni assegnate alle città metropolitane e dei maggiori oneri connessi agli eventi calamitosi, agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, all'esercizio della funzione di ente capofila, nonché degli oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali. Decorso tale termine, gli obiettivi di ciascun ente sono quelli individuati applicando le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma».

  490. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel saldo di cui al primo periodo rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità. Sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali riferite all'anno 2015 di cui al comma 2 possono essere modificate. A decorrere dall'anno 2016, le percentuali di cui al comma 2 sono rideterminate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità nell'anno precedente».
  491. Al comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo accordo fra gli stessi»;
   b) al secondo periodo, le parole: «di cui al presente comma sulla base delle istanze» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma determinati sulla base del citato accordo formulato a seguito delle istanze».

  492. A decorrere dall'anno 2015 non si applicano:
   a) l'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   b) il comma 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni;
   c) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

  493. Il comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, è abrogato.
  494. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,» sono soppresse;
   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con riferimento al primo semestre, il prospetto è trasmesso entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al periodo precedente; il prospetto del secondo semestre è trasmesso entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento».

  495. Al comma 32 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze».
  496. Al comma 27 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze».
  497. All'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, all'alinea, le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «240 milioni» e le parole: «e per 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e, con riferimento ai soli enti locali, per 40 milioni»;
   b) al comma 5-bis, le parole: «Rilevano ai fini dell'esclusione prevista dal comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'esclusione di cui alla lettera a) del comma 5 rilevano»;
   c) al secondo periodo del comma 6, le parole: «precedente ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «precedente e i comuni e le province comunicano, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015,».

  498. Al comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «di nuova istituzione.» sono aggiunte le seguenti: «Il presente comma non si applica alle città metropolitane e alle province oggetto di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio disponibile».

  499. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 498, lettera b), del presente articolo, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 14,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
  500. Il comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità di riduzione degli obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, operata, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno, a valere sul fondo di solidarietà comunale e sul fondo sperimentale di riequilibrio nonché sui trasferimenti erariali destinati alle province della Regione siciliana e della Sardegna. L'importo complessivo della riduzione degli obiettivi è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della predetta sanzione».

  501. Al fine di realizzare le condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e di ottenere i conseguenti risparmi di spesa, all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 2 luglio 2004, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio».
  502. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per l'anno 2015, delle spese sostenute dai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 4 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2015, gli importi di cui al periodo precedente. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
  503. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2015 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al secondo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che sono corrispondentemente versate all'entrata del bilancio dello Stato nei predetti anni.
  504. All'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «all'anno immediatamente successivo» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo anno immediatamente successivo» e le parole: «5,3 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».
  505. All'articolo 3, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, le parole: «, quelli relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale,» sono soppresse.
  506. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011».

  507. All'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alle parole: «La copertura» sono premesse le seguenti: «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15,»;
   b) la parola: «2017» è sostituita dalle seguenti: «2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1o gennaio 2014».

  508. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3».
  509. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole: «e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.» sono aggiunte le seguenti: «Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.».
  510. All'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: « entro il 31 luglio di ogni anno e» è inserita la seguente: «deliberano»;
   b) al comma 8, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

  511. A decorrere dall'anno 2015, le riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, sono finalizzate nella misura di 50 milioni di euro alle spese in conto capitale della regione e per il restante importo alla riduzione del debito regionale e degli enti locali ricadenti nel territorio della medesima regione.
  512. Le disposizioni recate dai commi da 513 a 523, di attuazione dell'Accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 tra il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  513. Il contributo, in termini di saldo netto da finanziare dovuto dalla regione Friuli Venezia Giulia in relazione all'attuazione del federalismo fiscale, previsto all'articolo 1, comma 152, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, quantificato in 370 milioni di euro annui dal 2011 al 2017, è sostituito da un contributo finalizzato alla sostenibilità del debito pubblico pari a 370 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, a 260 milioni di euro, per l'anno 2015, e a 250 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
  514. Il pagamento di cui alla lettera a) del comma 152 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al netto del credito vantato dalla regione Friuli Venezia Giulia nei confronti dello Stato in base al comma 151, lettera a), del medesimo articolo 1, è rideterminato per gli anni dal 2011 al 2017 in 550 milioni di euro nel 2014, 350 milioni di euro nel 2015, 340 milioni di euro nel 2016 e 350 milioni di euro nel 2017. I predetti pagamenti sono effettuati mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro la data prevista dall'Accordo di cui al comma 512.
  515. Il contributo in termini di indebitamento netto di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è pari a 220 milioni di euro nell'esercizio 2014, 270 milioni di euro nell'esercizio 2015, 260 milioni di euro nell'esercizio 2016 e 270 milioni di euro nell'esercizio 2017. Il predetto contributo è finalizzato alla sostenibilità del debito pubblico.
  516. In caso di mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro i termini indicati al comma 514, il Ministero dell'economia e delle finanze trattiene gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione Friuli Venezia Giulia, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate dalla regione per il tramite della Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate.
  517. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 di cui al comma 512, l'obiettivo del patto di stabilità interno della regione Friuli Venezia Giulia di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e al comma 155 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è determinato in 4.980,07 milioni di euro per l'anno 2014, in 4.797,61 milioni di euro per l'anno 2015, in 4.807,61 milioni di euro per l'anno 2016 e in 4.797,61 milioni di euro per l'anno 2017. Gli obiettivi di cui al precedente periodo sono rideterminati a seguito dell'aggiornamento della previsione della spesa sanitaria, in conformità ai parametri tendenziali previsti nell'ambito del Patto della salute. Dagli stessi sono escluse le spese previste dall'Accordo di cui al comma 512. I predetti obiettivi per gli anni dal 2015 al 2017 possono essere rideterminati in conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali con legge statale. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze, laddove necessario, comunica alla regione Friuli Venezia Giulia entro il 30 giugno di ciascun anno l'obiettivo rideterminato.
  518. Negli anni dal 2014 al 2017 non si applica alla regione Friuli Venezia Giulia quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  519. Gli obiettivi degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2017 sono complessivamente determinati in base alla normativa nazionale secondo le modalità stabilite nell'Accordo di cui al comma 512. A tal fine, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze comunica alla regione Friuli Venezia Giulia entro il 28 febbraio di ogni anno l'importo dell'obiettivo determinato. Tale importo può essere aggiornato in relazione ad eventuali modifiche normative statali sopravvenute che comportino una rideterminazione degli obiettivi fissati per gli enti locali del territorio nazionale. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze, laddove necessario, comunica alla regione Friuli Venezia Giulia entro trenta giorni dall'approvazione della normativa statale che prevede le modifiche alla normativa sul patto di stabilità interno, l'obiettivo rideterminato.
  520. Gli obiettivi di cui al comma 517 sono comprensivi del contributo alla finanza pubblica previsto ai commi 400 e 401.
  521. Agli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia si applicano le esclusioni dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno previste dalle disposizioni statali vigenti per i rimanenti enti del territorio nazionale. Sino a quando gli obiettivi della regione sono espressi in termini di tetto di spesa, sono, altresì, escluse dal patto di stabilità interno le somme restituite dagli enti locali alla regione.
  522. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare i predetti contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione Friuli Venezia Giulia e dei relativi enti locali per far fronte alle esigenze di finanza pubblica.
  523. Gli oneri in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 515, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, trovano compensazione per pari importo a valere sul «Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali» di cui all'articolo 42, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  524. La regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata a rimodulare gli interventi e le iniziative di cui agli articoli 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, ferma restando la finalizzazione degli interventi e delle iniziative stesse a favore della minoranza linguistica slovena. Le risorse di cui al presente comma sono determinate annualmente dalla legge di stabilità ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  525. A decorrere dall'anno 2015, a compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, è corrisposto alla stessa regione un trasferimento di importo pari a 70 milioni di euro annui.
  526. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  «A decorrere dal 1o settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facoltà di recesso. Anche successivamente al 1o settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare tale destinazione»;
   b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con decorrenza dal 1o settembre 2015.

  527. Per l'anno 2015 la dotazione del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia è finalizzata all'erogazione del contributo ai comuni interessati dalle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal comma 526 del presente articolo, sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015. A partire dal 1o settembre 2015 la residua dotazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, confluisce in un apposito capitolo da istituire per le finalità di cui al secondo comma del citato articolo 1 della legge n. 392 del 1941, come sostituito dal comma 526, lettera a), del presente articolo. A decorrere dall'anno 2016 tale dotazione è incrementata di 200 milioni di euro annui. I rimborsi ai comuni per l'anno 2015 sono determinati ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, e successive modificazioni, in relazione alle spese di cui al citato articolo 1 della legge n. 392 del 1941, come modificato dal citato comma 526 del presente articolo.
  528. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo delle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal comma 526 del presente articolo.
  529. L'importo di cui al comma 528 è determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard è definita con decreto avente natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  530. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 527 a 529 del presente articolo. Il personale delle province eventualmente in esubero a seguito dei provvedimenti di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, è prioritariamente assegnato al Ministero della giustizia per lo svolgimento dei compiti correlati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione dei commi da 527 al presente comma.
  531. A decorrere dall'anno 2015, in attuazione del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è attribuito al comune di Roma un contributo di 110 milioni di euro annui quale concorso dello Stato agli oneri che lo stesso comune sostiene in qualità di capitale della Repubblica.
  532. Considerati gli eventi internazionali connessi al semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, nonché alla realizzazione e allo svolgimento dell'Expo 2015, nei confronti del comune di Milano, per l'anno 2015, nell'ambito delle risorse di bilancio del comune e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, non si applicano per le sole spese di personale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie alla realizzazione dell'Esposizione universale, i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Al personale non dirigenziale, compresi i titolari di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di cui al periodo precedente, fino al 31 dicembre 2015, può essere autorizzata dal comune di Milano la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 45 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni e autonomie locali del 1o aprile 1999. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare, rispettivamente, della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e delle risorse destinate al trattamento accessorio ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  533. Al comma 2 dell'articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «le società in house degli enti locali soci di Expo 2015 s.p.a.» sono inserite le seguenti: «e gli enti locali e regionali per le attività strettamente funzionali alla realizzazione dell'Esposizione universale»;
   b) le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

  534. Al fine di garantire la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015, per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere il comune di Milano per il potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso al Grande Evento Expo Milano 2015.
  535. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  536. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni dal 2008 al 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2015».
  537. In relazione a quanto disposto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, limitatamente agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la durata delle operazioni di rinegoziazione, relative a passività esistenti già oggetto di rinegoziazione, non può essere superiore a trenta anni dalla data del loro perfezionamento.
  538. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come da ultimo modificato dai commi 505, 506 e 507 del presente articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 15:
    1) al primo periodo, le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta» sono soppresse;
    2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1o gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo»;
   b) al comma 16, alinea:
    1) al primo periodo, le parole: «per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «in non più di 30 esercizi a quote costanti»;
    2) al secondo periodo, le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri» sono soppresse.

  539. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: «e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012,» sono sostituite dalle seguenti: «l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015,».
  540. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1o gennaio 2016. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2015, sono stabiliti modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui al primo periodo.
  541. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi alle regioni a statuto ordinario su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2015, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui al primo periodo. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  542. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2015».
  543. Gli enti locali che sperimentano l'applicazione della nuova contabilità di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono sottoporre al rispettivo organo deliberante le proposte concernenti il bilancio di previsione 2015 e i connessi documenti di programmazione, anche pluriennali, entro i termini di cui alla normativa ordinaria sull'ordinamento finanziario degli enti locali.
  544. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2015. Al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
  545. All'articolo 261 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. In caso di inizio del mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmessa al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituita dalla nuova amministrazione con una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente».

  546. All'articolo 1, comma 573-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche per l'esercizio 2015 in relazione agli enti locali che abbiano presentato i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nell'anno 2014».
  547. Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi nonché quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non si applicano, fino al 31 dicembre 2015, alla società Expo 2015 Spa, in considerazione del suo scopo sociale. Restano fermi il limite di spesa delle risorse disponibili previste a legislazione vigente per la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015 e l'applicazione delle disposizioni sui limiti massimi retributivi delle società pubbliche.
  548. All'articolo 46-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La società Expo 2015 s.p.a. può altresì richiedere a Consip spa, nell'ambito del Programma per la razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, di essere supportata nella valutazione tecnico-economica delle prestazioni di servizi comunque acquisiti ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e del comma 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013. A tal fine Consip spa si può anche avvalere dell'elenco dei prezzi pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2014, di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».
  549. Dopo il comma 12-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto il seguente:
  «12-quater. Ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il parere di congruità economica, relativo agli atti di affidamento in attuazione del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003 per la prosecuzione degli interventi per il completamento e la prestazione del servizio di telecomunicazioni relativo alla rete nazionale standard Te.T.Ra., è rilasciato da CONSIP SpA, che si pronuncia non oltre quarantacinque giorni dalla richiesta. Il termine è sospeso in caso di richiesta motivata di chiarimenti o documenti e riprende a decorrere dal giorno del loro arrivo a CONSIP SpA. L'affidatario adotta ogni utile variante migliorativa richiesta dall'Amministrazione in ragione della evoluzione tecnologica, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa già disposte».

  550. A decorrere dal 12 novembre 2014, all'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «dell'Abruzzo» e le parole: «dell'Emilia-Romagna» sono soppresse. Il decreto-legge 11 novembre 2014, n. 165, è abrogato.
  551. A decorrere dal 12 novembre 2014, al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, comma 8-quater, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 8-ter»;
   b) all'articolo 34, il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area».

  552. Al fine di semplificare la realizzazione di opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche e di promuovere i relativi investimenti e le connesse ricadute anche in termini occupazionali, all'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: «per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «nonché per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione» e dopo la parola: «autorizzazioni» sono inserite le seguenti: «, incluse quelle»;
   b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
    «3-bis. In caso di mancato raggiungimento delle intese si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché con le modalità di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
    3-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2 produce gli effetti previsti dall'articolo 52-quinquies, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché quelli di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».

  553. Le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 33, come modificate dal comma 552 si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso relativi alla autorizzazione di opere rispetto alle quali sia stato adottato un decreto di compatibilità ambientale alla data di entrata in vigore della presente legge.
  554. All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
   «1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1. Il piano, per le attività sulla terraferma, è adottato previa intesa con la Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nelle more dell'adozione del piano i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione».

  555. Per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2014-2016 e in attuazione del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, di cui all'intesa 10 luglio 2014, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominato «Patto per la salute», si applicano le disposizioni di cui ai commi da 556 a 588 del presente articolo.
  556. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è stabilito in 112.062.000.000 euro per l'anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per l'anno 2016, salve eventuali rideterminazioni in attuazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 398 del presente articolo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del Patto per la salute.
  557. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie».
  558. All'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «alla prevenzione delle malattie ereditarie» sono inserite le seguenti: «, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA».
  559. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
   a) nel primo periodo, le parole: «Piano sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «comma 34»;
   b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le regioni impegnate nei Piani di rientro individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli obiettivi dei Programmi operativi»;
   c) al quarto periodo, le parole: «medesime quote vincolate» sono sostituite dalle seguenti: «quote vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34»;
   d) all'ultimo periodo, le parole: «Piano sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «comma 34».

  560. A decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, gli importi previsti: a) dalla legge 31 marzo 1980, n. 126, in materia di «Indirizzo alle regioni in materia di provvidenza in favore degli hanseniani e loro familiari»; b) dalla legge 27 ottobre 1993, n. 433, in materia di «Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari»; c) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS»; d) dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, recante: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»; e) dall'articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, in materia di «Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare», confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard, fermo restando per gli interventi di prevenzione e cura della fibrosi cistica il criterio già adottato di riparto in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni, alla popolazione residente, nonché alle documentate funzioni dei centri ivi istituiti, tenuto conto delle attività specifiche di prevenzione, cura e, dove attuata e attuabile, di ricerca. Conseguentemente, l'articolo 10, comma 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 548, è abrogato e non si applicano i criteri indicati all'articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.
  561. A decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi: a) importo destinato all'assegnazione delle borse di studio ai medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specifica, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, pari a 38,735 milioni di euro; b) importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 35, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,990 milioni di euro; c) importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale, di cui all'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, sono ripartiti annualmente all'atto della ripartizione delle somme spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri definiti nell'ultima proposta di riparto sulla quale è stata sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, operando, laddove disponibili, gli aggiornamenti dei dati presi a riferimento.
  562. A decorrere dall'anno 2015, i riparti dei seguenti importi devono tenere conto di eventuali modifiche dei relativi criteri, condivisi nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:
   a) importo destinato al finanziamento del trasferimento al Servizio sanitario nazionale della sanità penitenziaria, in applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, come rideterminato dall'articolo 1, comma 513, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, pari a 6,680 milioni di euro;
   b) importo destinato al finanziamento delle funzioni trasferite al Servizio sanitario nazionale in applicazione del riordino della medicina penitenziaria, di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   c) importo destinato al finanziamento degli oneri previsti per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

  563. Le disposizioni di cui ai commi 560, 561 e 562 si applicano anche ai riparti per l'anno 2014, qualora non perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge.
  564. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è inserito il seguente:
  «1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono garantire una programmabilità degli investimenti da effettuare nel proprio ambito territoriale, attraverso la predisposizione di piani annuali di investimento accompagnati da un'adeguata analisi dei fabbisogni e della relativa sostenibilità economico-finanziaria complessiva, da attuare anche in sede di predisposizione del previsto piano dei flussi di cassa prospettici di cui al comma 2».

  565. Per l'avvio della realizzazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza primaria di cui all'articolo 5, commi 11, 18 e 22, del Patto per la salute, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero della salute.
  566. Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con accordo tra Governo e regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità individuali e di équipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  567. Dopo il comma 7 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è inserito il seguente:
  «7-bis. L'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso».

  568. La verifica del conseguimento, da parte dei direttori generali, degli obiettivi di salute e assistenziali di cui all'articolo 3-bis, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal comma 567 del presente articolo, costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
  569. La nomina a commissario ad acta per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Il commissario deve possedere un curriculum che evidenzi qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti. La disciplina di cui al presente comma si applica alle nomine effettuate, a qualunque titolo, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, all'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 79, alinea:
    1) al terzo periodo, le parole: «il presidente della regione» sono sostituite dalla seguente: «un»;
    2) al quarto periodo, le parole: «presidente quale» sono soppresse;
   b) al secondo periodo dell'alinea del comma 83, le parole: «il presidente della regione o un altro soggetto» sono sostituite dalla seguente: «un»;
   c) al comma 84, le parole: «presidente della regione, nominato» sono soppresse e le parole: «ai sensi dei commi 79 o 83,» sono sostituite dalle seguenti: «, a qualunque titolo nominato,»;
   d) il comma 84-bis è sostituito dal seguente:
  «84-bis. In caso di impedimento del presidente della regione nominato commissario ad acta, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e nel quarto periodo del comma 83, fino alla cessazione della causa di impedimento».

  570. Le disposizioni di cui al comma 569 del presente articolo si applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.
  571. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I subcommissari svolgono attività a supporto dell'azione del commissario, essendo il loro mandato vincolato alla realizzazione di alcuni o di tutti gli obiettivi affidati al commissario con il mandato commissariale»;
   b) al quarto periodo, dopo la parola: «commissario» sono inserite le seguenti: «e dei subcommissari».

  572. Dopo il comma 81 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono inseriti i seguenti:
  «81-bis. Il commissario ad acta, a qualsiasi titolo nominato, qualora, in sede di verifica annuale ai sensi del comma 81, riscontri il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, come specificati nei singoli contratti dei direttori generali, propone, con provvedimento motivato, la decadenza degli stessi e dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, in applicazione dell'articolo 3-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  81-ter. Le disposizioni del comma 81-bis si applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni».

  573. All'articolo 1, comma 796, lettera b), ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della salute, anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».
  574. All'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute.».
  575. I requisiti per la nomina dei componenti dei collegi sindacali, di cui al comma 574, che devono garantire elevati standard di qualificazione professionale, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando, relativamente al componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, quanto previsto dall'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fino all'adozione del predetto decreto, si applicano i requisiti previsti dalla normativa vigente.
  576. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare le disposizioni applicative della normativa di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  577. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 576, il Ministro della salute provvede alla nomina del commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale.
  578. Il commissario, nominato ai sensi del comma 577 del presente articolo, svolge le funzioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 5, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti regionali di cui al comma 576 del presente articolo.
  579. Le regioni e le province autonome provvedono alla costituzione dei nuovi organi degli Istituti zooprofilattici sperimentali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
  580. In sede di prima applicazione delle leggi regionali, in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 579, si applicano le disposizioni dei commi 577 e 578.
  581. Al commissario, nominato ai sensi del comma 577 del presente articolo, si applica lo stesso trattamento giuridico-economico spettante al direttore generale, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
  582. Dopo il comma 4 dell'articolo 7-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. L'articolazione delle aree dipartimentali nelle strutture organizzative di cui al comma 2 rappresenta il livello di organizzazione che le regioni assicurano per garantire l'esercizio delle funzioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, nonché l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento dell'Unione europea.
  4-ter. Le regioni assicurano che le strutture organizzative di cui alle lettere b), d), e) e f) del comma 2 siano dotate di personale adeguato, per numero e qualifica, a garantire le finalità di cui al comma 4-bis, nonché l'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di controlli ufficiali, previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
  4-quater. Le strutture organizzative di cui al comma 2 sono possibilmente individuate quali strutture complesse».

  All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma in materia di personale si provvede nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente e, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, anche nel rispetto di quelli fissati in materia da tali piani nonché dei vigenti parametri standard per la definizione delle strutture complesse e semplici.

  583. Al quinto periodo del comma 174 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «del secondo anno successivo a quello in corso,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno successivo a quello di verifica,».
  584. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «degli anni 2013, 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2020»;
   b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  «3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009».

  585. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole da: «Entro il 30 giugno 2013» fino a: «Prontuario farmaceutico nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2015 l'AIFA, sulla base delle valutazioni della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, provvede a una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale sulla base del criterio costo-beneficio ed efficacia terapeutica, prevedendo anche dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee».
  586. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza che consenta lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono dispositivi medici. Con il medesimo decreto sono determinati, nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) i contenuti informativi e le modalità di interscambio dei dati del sistema informativo a supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza.
  587. In attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, e per promuovere il razionale uso dei dispositivi medici sulla base del principio costo-efficacia, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), per gli aspetti di relativa competenza, al fine di garantire l'azione coordinata dei livelli nazionale, regionali e delle aziende accreditate del Servizio sanitario nazionale per il governo dei consumi dei dispositivi medici, a tutela dell'unitarietà del sistema, della sicurezza nell'uso della tecnologia e della salute dei cittadini, con proprio decreto, provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a:
   a) definire, attraverso l'istituzione di una Cabina di regia, con il coinvolgimento delle regioni, dell'AGENAS e dell'AIFA, sentiti i rappresentanti dei pazienti, dei cittadini e dell'industria, anche in conformità alle indicazioni del Piano sanitario nazionale, le priorità ai fini assistenziali;
   b) individuare, per la predisposizione dei capitolati di gara, i requisiti indispensabili per l'acquisizione dei dispositivi medici a livello nazionale, regionale, intra-regionale o aziendale, e indicare gli elementi per la classificazione dei dispositivi medici in categorie omogenee, garantendo, al fine delle esigenze terapeutiche, più tipologie per i presìdi utilizzati per la terapia domiciliare delle patologie croniche adattabili ai diversi tipi di pazienti, fatto salvo il principio della valutazione costo-efficacia, e per l'individuazione dei prezzi di riferimento;
   c) istituire una rete nazionale, coordinata dall'AGENAS, di collaborazione tra le regioni per la definizione e per l'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per Health Technology Assessment (HTA), denominato «Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici».

  588. Per garantire un equo e omogeneo accesso dei pazienti a tutti i medicinali, con particolare riguardo ai medicinali innovativi o di eccezionale rilevanza terapeutica, l'AIFA predispone, a supporto del Ministero della salute e delle regioni, valutazioni di HTA volte a caratterizzare e individuare i percorsi farmaco-terapeutici in grado di garantire l'impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili. La funzione di cui al primo periodo si inserisce nell'ambito delle attività previste ai fini dell'attuazione della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, attraverso il Network permanente per l’Health Technology Assessment (HTA Network), anche, per quanto concerne i medicinali, nel perseguimento degli obiettivi previsti dalla medesima direttiva, a supporto della Cabina di regia istituita presso il Ministero della salute e delle indicazioni del Piano sanitario nazionale. Le valutazioni nazionali di HTA sui medicinali forniscono informazioni trasparenti e trasferibili ai contesti assistenziali regionali e locali sull'efficacia comparativa dei medicinali e sulle successive ricadute in termini di costo-efficacia nella pratica clinica, prima dell'immissione in commercio, durante la commercializzazione e l'intero ciclo di vita del medicinale. Agli esiti di quanto previsto dal presente comma, l'AIFA, in collaborazione con le regioni, coordina le valutazioni dei diversi percorsi diagnostico-terapeutici localmente sviluppati, al fine di garantire l'accesso e l'uso appropriato dei medicinali. Tali valutazioni, anche integrate con i dati di utilizzo e di spesa dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, nonché di quelli raccolti attraverso i registri di monitoraggio dell'AIFA, sono utilizzate nell’iter istruttorio delle procedure di rivalutazione di prezzo o di rimborsabilità dei medicinali. L'AIFA provvede agli adempimenti di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le regioni, senza nuovi o maggiori oneri, si dotano, compatibilmente e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un presidio di HTA a supporto della valutazione di HTA.
  589. L'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, è abrogato.
  590. Al fine di assicurare maggiori entrate, le tariffe a carico delle aziende titolari per il rilascio dei provvedimenti di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, comprese quelle relative ai procedimenti di rinnovo non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate in 800 euro per i medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, e in 1.200 euro per i medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica. Entro il 31 marzo 2015, l'AIFA individua con proprio provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la documentazione necessaria per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali di cui al primo periodo secondo modalità semplificate, tenuto conto che la documentazione di cui al modulo 4 della parte III dell'allegato I, con riferimento ai medicinali omeopatici, e all'articolo 17, comma 2, lettera c), con riferimento alla dimostrazione dell'uso omeopatico del ceppo, del citato decreto legislativo n. 219 del 2006, e successive modificazioni, è presentata mediante autocertificazioni. Dalla pubblicazione del provvedimento dell'AIFA di cui al secondo periodo nella Gazzetta Ufficiale, le aziende titolari provvedono alla presentazione delle domande di rinnovo entro e non oltre il 30 giugno 2017. Il termine di cui all'articolo 6, comma 8-undecies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2018.
  591. Al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa farmaceutica, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore di sanità, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base di una proposta elaborata d'intesa con l'AIFA e con la Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirughi e degli odontoiatri, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni europei e compatibilmente con le esigenze terapeutiche, sono individuate le modalità per la produzione e la distribuzione in ambito ospedaliero, in via sperimentale per un biennio, di medicinali in forma monodose. Con il medesimo decreto è fissato il periodo in cui è comunque ammessa la prosecuzione della produzione e della commercializzazione delle confezioni pluridose e sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli obiettivi finanziari raggiunti.
  592. Dall'attuazione del comma 591 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  593. Per gli anni 2015 e 2016 nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi. Il fondo finalizzato al predetto rimborso è alimentato da:
   a) un contributo statale alla diffusione dei predetti medicinali innovativi per 100 milioni di euro per l'anno 2015;
   b) una quota delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2015 e 500 milioni di euro per l'anno 2016.

  594. Le somme del fondo di cui al comma 593 sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi di cui al comma 593, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  595. All'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Se il fatturato derivante dalla commercializzazione di un farmaco innovativo è superiore a 300.000.000 di euro, la quota dello sforamento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di cui al comma 2, lettera a), resta, in misura pari al 20 per cento, a carico dell'azienda titolare di AIC relativa al medesimo farmaco, e il restante 80 per cento è ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto».
  596. Il Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, monitora, a decorrere dal 2015, gli effetti di contenimento della spesa sanitaria territoriale ed ospedaliera dovuti alla diffusione dei medicinali di cui al comma 593 e al conseguente minore ricorso da parte degli assistiti ai protocolli terapeutici e alle cure erogate prima della predetta diffusione dei medicinali innovativi.
  597. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio con riferimento alle risorse di cui al comma 593, lettera b).
  598. Agli oneri derivanti dal comma 593, lettera a), pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  599. Al fine di potenziare le misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale e di rafforzare i livelli di controllo di profilassi internazionale per salvaguardare la collettività da rischi per la salute, il Ministero della salute è autorizzato a dotarsi degli strumenti e delle risorse sanitarie necessari a potenziare le attività di prevenzione e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale, anche mediante l'acquisto di idonei dispositivi medici e presìdi medico-chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente allestiti per fronteggiare le emergenze sanitarie nonché l'adeguamento delle conoscenze e la formazione del personale medico e paramedico destinato a fronteggiare la terapia e la diagnosi delle malattie infettive e diffusive di cui alle attuali emergenze sanitarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2015 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Sono autorizzate, anche in deroga alle norme vigenti, le richieste di aspettativa, nel limite di sei mesi, da parte di personale medico o paramedico che intenda prestare la propria opera nei Paesi del continente africano attualmente interessati dal fenomeno del virus Ebola.
  600. Al fine di garantire l'avvio delle attività nell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, costituita per fare fronte a situazioni di emergenza biologica a livello nazionale e internazionale, è autorizzato l'incremento del fondo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, mediante un contributo straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Ai fini della concessione del predetto contributo, l'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministero della salute il piano di sviluppo dell'unità di alto isolamento. Il contributo è erogato previa approvazione del predetto piano da parte della sezione ricerca del Comitato tecnico-sanitario del Ministero della salute.
  601. All'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2015 i pesi sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tenendo conto, nella ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario standard regionale, del percorso di miglioramento per il raggiungimento degli standard di qualità, la cui misurazione si può avvalere del sistema di valutazione di cui all'articolo 30 del presente decreto. Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015 continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma».
  602. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata «adroterapia» è autorizzato un contributo fino a 15 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro per l'anno 2017, a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. Ai fini della concessione del predetto contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano degli investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali del Centro, nonché la relazione, asseverata dal Collegio dei revisori dei conti, di quelli già effettuati per i medesimi scopi. Il contributo è erogato previa approvazione del predetto piano e della predetta relazione da parte del Ministero della salute, con separata indicazione degli investimenti già eseguiti e di quelli da eseguire. Per gli investimenti da eseguire l'erogazione delle somme è effettuata per stati di avanzamento lavori.
  603. Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di cui al comma 602, la composizione del Consiglio di indirizzo del CNAO è integrata con un membro nominato dal Ministro della salute, la cui partecipazione al Consiglio non dà luogo all'attribuzione di indennità o a compensi comunque denominati. Lo statuto del CNAO è conseguentemente adeguato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  604. In relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella regione Molise, al fine di ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria anche al fine di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa fino ad un massimo di 40 milioni di euro in favore della regione stessa, subordinatamente alla sottoscrizione dello specifico Accordo tra lo Stato e le regioni concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del servizio sanitario della regione Molise e per il riassetto della gestione del servizio sanitario regionale.
  605. L'erogazione della somma di cui al comma 604 è condizionata all'effettiva attuazione dell'Accordo di cui al citato comma 604, la cui verifica è demandata in sede congiunta al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
  606. All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 95 per cento e la restante quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo».
  607. Al fine di agevolare la prosecuzione dell'investimento straniero nell'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo (ISMETT), in considerazione dell'elevata specializzazione maturata dall'ISMETT nelle attività di trapianto e cura delle insufficienze terminali di organi vitali e del rilievo assunto in ambito nazionale, così come attestato dal riconoscimento del carattere scientifico dell'ISMETT, la Regione siciliana, sottoposta ai programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dal deficit sanitario, sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata fino al 31 dicembre 2017 ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria del predetto Istituto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la valorizzazione delle funzioni del medesimo ISMETT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per garantire il riconoscimento della maggiore complessità gestita dall'ISMETT. La regione assicura il conseguimento degli obiettivi finanziari relativi al settore sanitario su altre aree della spesa sanitaria. Tale autorizzazione opera anche con riferimento agli anni 2013 e 2014.
  608. La Regione siciliana, assicura, nell'ambito dei programmi operativi di cui al comma 607, l'approvazione di un programma triennale di riorganizzazione ed efficientamento dell'ISMETT, da attuare a decorrere dal 30 giugno 2015, monitorato dai tavoli di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005.
  609. Al fine di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1o marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli
intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house»;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore»;
   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorità di regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria»;
   d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno»;
   e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente».

  610. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza».
  611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1o gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
   a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
   b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
   c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

   d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

   e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

  612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.
  614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.
  615. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale».
  616. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» sono inserite le seguenti: «o azienda speciale»;
   b) al secondo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

  617. I commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 16-bis, comma 8, abrogato dal precedente periodo, ove non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero derivanti da economie di progetto, sono trasferite all'Agenzia per l'Italia digitale e utilizzate dalla stessa Agenzia per interventi volti a favorire e semplificare le comunicazioni tra la pubblica amministrazione e i cittadini. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sui pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativi all'Agenzia per l'Italia digitale. All'articolo 3-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «, rilasciato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,» sono soppresse. Il comma 3-quater dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è abrogato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  618. Il Commissario di Governo per il Friuli Venezia Giulia, previa intesa con il presidente della regione Friuli Venezia Giulia e con il sindaco di Trieste, adotta, d'intesa con le istituzioni competenti, i provvedimenti necessari per spostare il regime giuridico internazionale di punto franco dal Porto vecchio di Trieste ad altre zone opportunamente individuate, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali.
  619. In conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 618, le aree, le costruzioni e le altre opere appartenenti al demanio marittimo compresi nel confine della circoscrizione portuale, escluse le banchine, l'Adriaterminal e la fascia costiera del Porto vecchio di Trieste, sono sdemanializzate e assegnate al patrimonio disponibile del comune di Trieste per essere destinate alle finalità previste dagli strumenti urbanistici. Il comune di Trieste aliena, nel rispetto della legislazione nazionale ed europea in materia, le aree e gli immobili sdemanializzati e i relativi introiti sono trasferiti all'Autorità portuale di Trieste per gli interventi di infrastrutturazione del Porto nuovo e delle nuove aree destinate al regime internazionale di punto franco. Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti di concessione di durata superiore a quattro anni in vigore, che sono convertiti, per la porzione di aree relative, in diritto di uso in favore del concessionario per la durata residua della concessione. Il presidente dell'Autorità portuale, d'intesa con il presidente della regione Friuli Venezia Giulia e con il sindaco di Trieste, delimita le aree che restano vincolate al demanio marittimo.
  620. L'uso delle aree demaniali del Porto vecchio di Trieste è disciplinato da apposito regolamento dell'Autorità portuale di Trieste, da emanare in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a), dall'articolo 8, comma 3, lettera h), e dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
  621. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
  622. I redditi cui si applica l'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e l'aliquota stabilita dal medesimo articolo 17, comma 1, come modificato dal comma 621 del presente articolo.
  623. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «17 per cento».
  624. Le disposizioni di cui ai commi 621 e 622 si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'imposta complessivamente dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 è determinata con l'aliquota stabilita dalla disposizione di cui al comma 621 del presente articolo e la base imponibile, determinata secondo i criteri del comma 622, è ridotta del 48 per cento della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013 maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014.
  625. La disposizione di cui al comma 623 si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1o gennaio 2015.
  626. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015»;
   b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;
   c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».

  627. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati nel comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 626 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono raddoppiate.
  628. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2015 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
  629. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 17, sesto comma:
    1) alla lettera a), dopo le parole: «alle prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «diversi da quelli di cui alla lettera a-ter)»;
    2) dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:
  «a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici»;
    3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
   «d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;
   d-ter) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
   d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a);
   d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3)»;
   b) prima dell'articolo 18 è inserito il seguente:
  «Art. 17-ter.(Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). – 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito»;
   c) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter»;
   d) all'articolo 74, settimo comma, alinea, dopo le parole: «di gomma e plastica,» sono inserite le seguenti: «nonché di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo,».

  630. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con il decreto di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introdotto dal comma 629 del presente articolo, individua, tra coloro nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui al predetto articolo 17-ter, comma 1, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate.
  631. Le disposizioni di cui al comma 629, lettera a), numero 3), sono applicabili per un periodo di quattro anni.
  632. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 629, lettera a), numero 3), capoverso d-quinquies), è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al comma 629, lettera b), nelle more del rilascio, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1o gennaio 2015. In caso di mancato rilascio delle suddette misure di deroga, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  633. Nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 629, lettera b), che omettono o ritardano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, e le somme dovute sono riscosse mediante l'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  634. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Il contribuente può segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
  635. Per le medesime finalità di cui al comma 634 l'Agenzia delle entrate mette, altresì, a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione nonché relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.
  636. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui ai commi 634 e 635 sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza. Il provvedimento di cui al primo periodo indica, in particolare, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza e i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi.
  637. Per realizzare le finalità di cui ai commi 634, 635 e 636, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: «Salva l'applicazione delle sanzioni» sono inserite le seguenti: «e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,»;
   b) all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1:
     1.1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
  «a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore»;
     1.2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
   «b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
   b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore»;
   b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»;
    2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.
  1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni»;
  1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento»;
   c) al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 5:
     1.1) al comma 1, lettera c), le parole: «in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis» sono soppresse;
     1.2) i commi da 1-bis a 1-quinquies sono abrogati;
    2) l'articolo 5-bis è abrogato;
    3) all'articolo 11:
     3.1) al comma 1, lettera b-bis), le parole: «in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis» sono soppresse;
     3.2) il comma 1-bis è abrogato;
    4) all'articolo 15, il comma 2-bis è abrogato.

  638. Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1-bis a 1-quinquies, e 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015, e le disposizioni di cui all'articolo 5-bis dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997 continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data.
  639. L'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 637, lettera c), numero 4), opera con riferimento agli atti definibili notificati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1o gennaio 2016.
  640. Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore:
   a) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, relativi, rispettivamente, all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;
   b) i termini per l'accertamento di cui agli articoli 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;
   c) i termini di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernenti l'imposta di registro, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni;
   d) i termini di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, concernente le imposte di successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

  641. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia a decorrere dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015:
   a) all'articolo 3, comma 1, le parole da: «I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare» fino a: «possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.» sono soppresse;
   b) all'articolo 4, comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata dall'articolo 3, comma 1, i» sono sostituite dalla seguente: «I»;
   c) all'articolo 8, comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, tra il 1o febbraio e il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, nel mese di febbraio,»;
   d) l'articolo 8-bis, concernente l'obbligo di comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare precedente, è abrogato.

  642. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».
  643. In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali più deboli e dei minori di età, a decorrere dal 1º gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle seguenti condizioni:
   a) non oltre il 31 gennaio 2015 i soggetti inoltrano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo il modello reso disponibile nel sito istituzionale dell'Agenzia entro il 5 gennaio 2015, una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari di Stato per la raccolta di scommesse, con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera e);
   b) le domande sono sottoscritte dal titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta che offre le scommesse di cui all'alinea. Si considerano tempestive anche le domande delle quali una copia dell'originale risulta pervenuta per posta elettronica entro il 31 gennaio 2015, con la copia del modello di versamento quietanzato, all'indirizzo reso disponibile entro il 5 gennaio 2015 nel sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
   c) le domande recano altresì l'esplicito impegno di sottoscrizione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non oltre il 28 febbraio 2015, del disciplinare di raccolta delle scommesse, predisposto dall'Agenzia, recante condizioni e termini appositamente coerenti con quelle sottoscritte dai concessionari di Stato per la raccolta delle scommesse e con il regime di regolarizzazione;
   d) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, subito dopo la sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse di cui alla lettera c), trasmette alla questura territorialmente competente le domande pervenute, nonché la documentazione allegata dal richiedente a comprova dei prescritti requisiti;
   e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento, determinata con le modalità previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 30 giugno e il 30 novembre 2015;
   f) gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni già notificati entro il 31 dicembre 2014 perdono effetto a condizione che l'imposta versata per la regolarizzazione, con riguardo al periodo d'imposta oggetto degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a quello in essi indicato;
   g) con la presentazione della domanda al titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari;
   h) il titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta perde il diritto di cui alla lettera g) in caso di mancato rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate di cui alla lettera e). Il provvedimento di diniego della licenza dispone la chiusura dell'esercizio;
   i) con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia entro il 15 gennaio 2015, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma, ivi incluse quelle eventualmente occorrenti per consentire ai soggetti che si regolarizzano ai sensi del presente comma l'annotazione e la contabilizzazione delle scommesse raccolte fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale.

  644. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli, i seguenti obblighi e divieti:
   a) le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio, e in particolare le disposizioni di cui al titolo II, capo I, del predetto decreto legislativo, in materia di obblighi di identificazione, assumendo gli oneri e le responsabilità derivanti dall'applicazione del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
   b) è vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
   c) è vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a euro 10.000;
   d) continua ad applicarsi l'articolo 7, commi 5 e 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni;
   e) il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta comunica i propri dati anagrafici e l'esistenza dell'attività di raccolta di gioco con vincita in denaro al questore territorialmente competente entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data di avvio dell'attività. Il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta comunica i predetti dati ed informazioni sull'attività di raccolta di gioco all’ Agenzia delle dogane e dei monopoli entro gli stessi termini di cui al periodo precedente. Chiunque esercita un punto di raccolta di scommesse, ai sensi del presente comma, deve essere in possesso dei requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Ove ne accerti l'insussistenza, il questore dispone la chiusura immediata dell'esercizio o del punto di raccolta. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza dispongono delle facoltà previste dall'articolo 16 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931;
   f) continua ad applicarsi il divieto di installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; in ogni caso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non iscrive il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ovvero ne effettua la cancellazione, ove già iscritto;
   g) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1o gennaio 2015 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   h) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere da b) a f) è punita:
    1) quanto alla lettera b), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000;
    2) quanto alla lettera c), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 100.000;
    3) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 6 del medesimo articolo 7, nonché con la chiusura dell'esercizio ovvero del punto di vendita;
    4) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con le sanzioni previste dal medesimo comma 8;
    5) quanto alla lettera e), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000. Tale sanzione è raddoppiata qualora il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta, nonché il proprietario dell'immobile in cui opera l'esercizio o il punto di raccolta, non provvedano alla comunicazione di cui alla lettera e) nel termine di sette giorni dalla contestazione. Nel caso in cui sia il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta ad omettere la dichiarazione è altresì disposta la chiusura dell'esercizio;
    6) quanto alla lettera f), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.500 per ciascun apparecchio installato.

  645. Relativamente alle attività disciplinate nei commi 643 e 644 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
  646. Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:
   a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio;
   b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio.

  647. In caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario di cui al comma 646, lettere a) ovvero b), è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio.
  648. Per ciascun apparecchio di cui al comma 646, il titolare dell'esercizio pubblico è soggetto, oltre al pagamento dell'imposta ai sensi dei commi 646 e 647, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000. L'apparecchio è in ogni caso soggetto a confisca amministrativa e, qualora di esso non sia consentito l'asporto da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza di polizia che procede, il titolare dell'esercizio è custode dell'apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a sua cura e spese alla distruzione dell'apparecchio entro dieci giorni dalla confisca, nonché alla consegna all'Agenzia delle dogane e dei monopoli della scheda madre dell'apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero dell'apparato hardware di suo funzionamento, in caso di apparecchio di qualunque altra tipologia. Il titolare dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200 per ogni giorno di ritardo nella distruzione dell'apparecchio ovvero nella consegna dei componenti di cui al secondo periodo del presente comma.
  649. A fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del più organico riordino della misura degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, è stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione, a decorrere dall'anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2015:
  a) ai concessionari è versato dagli operatori di filiera l'intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante i predetti apparecchi, al netto delle vincite pagate. I concessionari comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli i nominativi degli operatori di filiera che non effettuano tale versamento, anche ai fini dell'eventuale successiva denuncia all'autorità giudiziaria competente;
  b) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, in aggiunta a quanto versato allo Stato ordinariamente, a titolo di imposte ed altri oneri dovuti a legislazione vigente e sulla base delle convenzioni di concessione, versano altresì annualmente la somma di 500 milioni di euro, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottato entro il 15 gennaio 2015, previa ricognizione, sono stabiliti il numero degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riferibili a ciascun concessionario, nonché le modalità di effettuazione del versamento. Con analogo provvedimento si provvede, a decorrere dall'anno 2016, previa periodica ricognizione, all'eventuale modificazione del predetto numero di apparecchi;
   c) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, ripartiscono con gli altri operatori di filiera le somme residue, disponibili per aggi e compensi, rinegoziando i relativi contratti e versando gli aggi e compensi dovuti esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati.

  650. In considerazione del generale dovere di conservazione dei valori patrimoniali pubblici, nonché di quello particolare di assicurare il miglioramento dei livelli di servizio in materia di giochi pubblici, al fine di preservarne lo svolgimento e di salvaguardare i valori delle relative concessioni, oltre che garantire una equilibrata concorrenza fra i concessionari di giochi diversi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è consentita l'adozione di ogni misura utile di sostegno dell'offerta di gioco, incluse quelle che riguardano il prelievo, la restituzione in vincita e la posta di gioco, nei casi in cui la relativa offerta di specifici prodotti denoti una perdita di raccolta e di gettito erariale, nell'arco dell'ultimo triennio, non inferiore al 15 per cento all'anno. In tali casi, tenuto conto della sostanziale natura commerciale delle attività di gioco oggetto di concessione, con i conseguenti obiettivi ed ineliminabili margini di aleatorietà delle relative scelte, i provvedimenti adottati ai sensi del presente comma non comportano responsabilità erariale quanto ai loro effetti finanziari.
  651. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  652. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Dette risorse sono accantonate e rese indisponibili e possono essere utilizzate nella misura delle somme effettivamente incassate per la parte eccedente l'importo di 350 milioni di euro.
  653. In vista della scadenza della concessione vigente, per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, per la sua raccolta sia attraverso la rete dei concessionari di cui all'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, nonché all'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, sia a distanza, è affidata in concessione aggiudicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, ad una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria. La procedura è indetta alle seguenti condizioni essenziali:
   a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile;
   b) selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo, base d'asta, per le offerte al rialzo, di 700 milioni di euro;
   c) versamento del prezzo indicato nell'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria nella misura di 350 milioni di euro, all'atto dell'aggiudicazione, nell'anno 2015, nella misura di 250 milioni di euro nell'anno 2016, all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario, e nella misura residua nell'anno 2017, entro il 30 aprile di tale anno;
  d) facoltà per il concessionario aggiudicatario di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa purché compatibili con la raccolta stessa a giudizio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
   e) aggio per il concessionario pari al 6 per cento della raccolta;
   f) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza ed affidabilità, secondo il piano d'investimento che costituisce parte dell'offerta tecnica;
   g) obbligo per il concessionario di versamento annuale all'erario delle somme comunque eventualmente non investite secondo il piano di cui alla lettera f);
   h) obbligo per ciascun concorrente di effettuare, all'atto della partecipazione alla procedura selettiva, un versamento a favore della predetta Agenzia pari all'importo dei compensi di cui al comma 654, con diritto alla restituzione esclusivamente per quelli diversi dall'aggiudicatario.

  654. La commissione di gara per la procedura di selezione concorrenziale di cui al comma 653, che opera presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale assicura i relativi servizi di segreteria nell'ambito dei suoi ordinari stanziamenti di bilancio, è composta di cinque membri, di cui almeno il presidente e due componenti scelti tra persone di alta qualificazione professionale, inclusi magistrati o avvocati dello Stato in pensione, e gli ulteriori componenti scelti tra i dirigenti di livello dirigenziale generale della predetta Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i compensi per i componenti della commissione diversi dai dirigenti dell'Agenzia.
  655. All'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, le parole: «, anche nell'esercizio di impresa,» sono soppresse e le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22,26 per cento». In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, la disposizione del periodo precedente si applica agli utili messi in distribuzione dal 1º gennaio 2014.
  656. È riconosciuto un credito d'imposta pari alla maggiore imposta sul reddito delle società dovuta, nel solo periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2014, in applicazione della disposizione introdotta con il comma 655. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2014, non concorre né alla formazione del reddito né ai fini della determinazione del valore della produzione ai fini dell'imposta sul reddito delle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito può essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a decorrere dal 1º gennaio 2016, nella misura del 33,33 per cento del suo ammontare, dal 1º gennaio 2017, nella medesima misura e, dal 1º gennaio 2018, nella misura rimanente.
  657. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8 per cento».
  658. Il quinto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:
  «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche».

  659. Il comma 658 si applica per i proventi percepiti a decorrere dal 1o gennaio 2015.
  660. La disposizione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, deve intendersi nel senso che l'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui agli articoli 15, 16 e 17 del medesimo decreto si applica anche ai finanziamenti erogati direttamente dallo Stato o dalle regioni. Ferma restando l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva, in relazione a tali operazioni non va esercitata l'opzione di cui all'articolo 17 e non devono essere presentate le dichiarazioni di cui all'articolo 20 del medesimo decreto e all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.
  661. Al comma 373 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis)».
  662. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno 2015».
  663. Ai fini della puntuale verifica della effettiva platea dei beneficiari, la regione Emilia-Romagna, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede entro il 30 marzo 2015 al monitoraggio degli aventi diritto all'esenzione di cui al comma 662.
  664. Alla copertura degli oneri di cui al comma 662, pari a 13,1 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
%  665. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di assegnazione dei predetti fondi. Per l'anno 2015 il complesso delle spese finali per la regione Molise è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica di cui al periodo precedente, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
  666. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
   b) i commi 2 e 3 sono abrogati;
   c) al comma 4, le parole: «I veicoli di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «I veicoli di cui al comma 1».

  667. Ai fini dell'applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.
  668. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali» sono inserite le seguenti: «e di investimento (SIE)».
  669. All'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «il FEASR ed il FEAMP» sono inserite le seguenti: «ovvero con altre linee del bilancio dell'Unione europea».
  670. All'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla messa in opera del sistema informatico di supporto alle attività di monitoraggio di cui al presente comma, anche in relazione alle attività di previsione, gestione finanziaria, controllo e valutazione di impatto economico e finanziario degli interventi, ivi compreso lo scambio elettronico dei dati con il sistema dell'Unione europea e con altri sistemi nazionali, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183».
  671. Al fine di accelerare e semplificare l’iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione titolare degli interventi stessi.
  672. All'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui al regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, di cui la Repubblica italiana è partner ufficiale, dei programmi dello Strumento europeo di vicinato di cui al regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, con autorità di gestione italiana, nonché dei programmi di assistenza alla pre-adesione – IPA II, di cui al regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, con Autorità di gestione italiana, sono a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nel limite del 25 per cento della spesa pubblica prevista dal piano finanziario di ciascun programma».
  673. In attuazione dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Unione europea, le funzioni di autorità di audit dei programmi operativi nazionali (PON), cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020, sono svolte dal nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – UVER Unità di verifica o dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE, ovvero da autorità di audit individuate presso le stesse amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
  674. Ai fini del rafforzamento della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è incrementata di ulteriori 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017.
  675. Per effetto di quanto disposto dal comma 674 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è pari, complessivamente, a 180 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014, 23 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016 e 94 milioni di euro per l'anno 2017.
  676. Le risorse derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale relativa a piani, programmi e interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020 nelle regioni meno sviluppate, precedentemente destinate a interventi previsti in programmi paralleli rispetto a quelli cofinanziati dai Fondi strutturali europei, sono destinate a interventi previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, i cui contenuti sono definiti, sulla base di comuni indirizzi di impostazione e articolazione, in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi strutturali e di investimento europei e le singole amministrazioni centrali e regionali interessate, in coerenza con la destinazione territoriale, sotto il coordinamento dell'autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale. Resta fermo quanto previsto all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
  677. Parte delle risorse di cui al comma 676, fermo restando l'impiego nel medesimo ambito territoriale, può essere destinata per la promozione, nell'attuale fase di crisi socio-economica, dell'occupazione delle donne nelle regioni il cui tasso di occupazione femminile risulta, sulla base della rilevazione sulla forza di lavoro dell'ISTAT, inferiore al 40 per cento nell'anno 2013.
  678. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 168-bis del medesimo testo unico, l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati è effettuata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni.
  679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;
   b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015».

  680. Al comma 4 dell'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
  681. Per le finalità di cui al comma 680, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotta di 2,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  682. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «Ministero delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. La comunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa»;
   b) al comma 2:
    1) la lettera b) è abrogata;
    2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
  «c) la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1 entro i termini stabiliti dalla legge»;
    3) alla lettera e), dopo le parole: «esito della procedura» sono aggiunte le seguenti: «o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l'ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attività di controllo ai sensi dell'articolo 20. I crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore»;
   d) al comma 6:
    1) dopo la parola: «trasmissione» sono inserite le seguenti: «, entro centoventi giorni,»;
    2) le parole: «trenta giorni dalla richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «tale termine»;
   e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. L'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui è parte l'agente della riscossione».

  683. L'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Art. 20. – (Procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli).1. Il competente ufficio dell'ente creditore dà impulso alla procedura di controllo con la notifica, all'agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale può contestualmente chiedere la trasmissione della documentazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6. Lo stesso ufficio, se ritiene non rispettate le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, o, se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione, che non oltre i successivi novanta giorni può produrre osservazioni. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell'attività. Decorso tale termine, l'ufficio, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, ammette o rifiuta il discarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a dodici mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine.
  2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato dall'ente creditore, tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno.
  3. Se l'agente della riscossione non ha rispettato le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettera c), si procede ai sensi del comma 1 del presente articolo immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico.
  4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di cui al comma 1 del presente articolo, l'agente della riscossione può definire la controversia con il pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un ottavo dell'importo iscritto a ruolo e alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall'ente creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente.
  5. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo non si applicano ai ruoli relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, resi esecutivi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli atti di accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per la riscossione delle medesime risorse proprie; in caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari all'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al citato comma 4.
  6. L'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. Le modalità di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In tal caso, l'azione dell'agente della riscossione è preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».

  684. Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolate le modalità per l'erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010, da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità.
  685. In deroga a quanto disposto dal comma 684, la restituzione agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un'apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze. A seguito dell'eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese relative alla quota oggetto di diniego è effettuato mediante riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato.
  686. Fino alla data di presentazione delle comunicazioni previste dal comma 684, l'agente della riscossione resta legittimato a effettuare la riscossione delle somme non pagate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia.
  687. Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere integrate entro i termini previsti dallo stesso comma 684. In tale caso, il controllo di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 683 del presente articolo, può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal citato comma 684.
  688. Alle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684 del presente articolo si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo rispettivamente modificato e sostituito dai commi 682 e 683 del presente articolo. Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro, con esclusione di quelle afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non sono assoggettate al controllo di cui al citato articolo 19.
  689. All'articolo 1, comma 535, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015».
  690. A decorrere dal 1o gennaio 2015 il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 7.500 euro.
  691. Dopo il comma 3 dell'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro. La disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015».

  692. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.
  693. I comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dal decreto ministeriale di cui al citato articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012, sul bilancio 2014, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale. I comuni interessati dalla compensazione di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 5-bis, in deroga all'articolo 175 del citato testo unico, accertano la relativa entrata quale integrazione del Fondo di solidarietà comunale per il medesimo esercizio 2014.
  694. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è rifinanziato di 56 milioni di euro per l'anno 2014, di 25 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 10 milioni di euro per favorire l'opera di ricostruzione e per la ripresa economica dei territori della regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, e di 9 milioni di euro per l'anno 2016.
  695. Per garantire il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario è autorizzata la spesa nel limite di 64,1 milioni di euro, per l'anno 2014. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di assegnazione dei fondi, lo stesso Ministero è autorizzato, sulla base delle vigenti procedure, ad ammettere al pagamento entro i predetti limiti le spese per supplenze brevi e saltuarie anche in deroga all'effettiva disponibilità delle suddette somme sui pertinenti capitoli e piani gestionali.
  696. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio trimestrale delle spese per supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre. Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.
  697. Una quota pari ad euro 495.706.643 degli accantonamenti disposti, per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, negli importi indicati nell'allegato n. 10 alla presente legge, è portata in riduzione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, per il medesimo anno.
  698. Il miglioramento dei saldi di finanza pubblica di cui al comma 697 è destinato alla compensazione del minor gettito IVA, rispetto a quanto previsto per l'anno 2014 in relazione ai pagamenti dei debiti pregressi previsti dal titolo III del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  699. Agli oneri derivanti dai commi 694 e 695 pari, nell'anno 2014, a 120,1 milioni di euro, si provvede:
   a) quanto a 35,1 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni in deroga, per l'anno 2014, di personale a tempo indeterminato per i Corpi di polizia;
   b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
   c) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   d) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   e) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 25 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.

  700. All'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità del presente comma è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale».
  701. I commi da 692 a 700 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.
  702. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è determinata nel 55 per cento.
  703. Ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito denominato FSC, per specifiche finalità e sull'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno, per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione si applicano le seguenti disposizioni:
   a) la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali, anche con riferimento alla prevista adozione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, come definita dalla Commissione europea nell'ambito delle attività di programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei, nonché alle programmazioni di settore, tenendo conto in particolare di quelle previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Tale Strategia è il risultato della somma delle specializzazioni intelligenti identificate a livello regionale, integrate dalle aree di ricerca individuate a livello nazionale;
   b) entro il 31 marzo 2015, il Ministro, o Sottosegretario di Stato, delegato per la coesione territoriale, di seguito denominato «Autorità politica per la coesione», in collaborazione con le amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le aree tematiche nazionali e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li comunica alle competenti Commissioni parlamentari;
   c) entro il 30 aprile 2015, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, dispone una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali. Entro la medesima data, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica per la coesione, è istituita una Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, incaricata di definire specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, con l'indicazione dei risultati attesi e delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio, nonché dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2014-2020 in coerenza con l'analoga articolazione dello stanziamento per ogni area tematica nazionale. Il lavoro di predisposizione dei predetti piani è coordinato e integrato con l'adozione, tramite piani strategici, della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, qualora definiti. La Strategia deve indicare per regione e per area di specializzazione intelligente tempi di spesa e un numero limitato di obiettivi associabili a quello generale di crescita per anno da fissare l'anno precedente e un responsabile per regione e per area di specializzazione. Le informazioni di dettaglio in merito ai risultati conseguiti sono illustrate nella relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno. I piani operativi, progressivamente definiti dalla Cabina di regia, di cui al periodo precedente, sono proposti anche singolarmente dall'Autorità politica per la coesione al CIPE per la relativa approvazione;
   d) nelle more dell'individuazione delle aree tematiche e dell'adozione dei piani operativi ai sensi delle lettere a), b) e c), l'Autorità politica per la coesione può sottoporre all'approvazione del CIPE un piano stralcio per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, con l'assegnazione delle risorse necessarie nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscono nei piani operativi in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;
   e) in attuazione delle medesime finalità di accelerazione degli interventi di cui alla lettera d), il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità politica per la coesione, dispone l'assegnazione definitiva dei fondi destinati agli interventi già approvati con delibera del CIPE in via programmatica e a carico delle disponibilità del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020;
   f) i piani operativi, con i relativi fabbisogni finanziari, costituiscono la base per la predisposizione del Documento di economia e finanza (DEF) e della relativa Nota di aggiornamento, nonché per la definizione della manovra di finanza pubblica e della relativa legge di bilancio;
   g) successivamente all'approvazione del piano stralcio e dei piani operativi da parte del CIPE, che deve deliberare entro venti giorni dalla trasmissione di cui alla lettera d), l'Autorità politica per la coesione coordina l'attuazione dei piani a livello nazionale e regionale e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità, si debba procedere alla stipulazione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
   h) successivamente all'approvazione da parte del CIPE dei piani operativi, sulla base dell'effettiva realizzazione degli stessi, l'Autorità politica per la coesione può proporre al CIPE, ai fini di una sua successiva deliberazione in merito, una diversa ripartizione della dotazione tra le aree tematiche nazionali, la rimodulazione delle quote annuali di spesa per ciascuna area e la revoca di assegnazioni a causa di impossibilità sopravvenute, di mancato rispetto dei tempi o di inadempienze. L'Autorità politica per la coesione presenta comunque al CIPE, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi della programmazione 2014-2020 ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del DEF e della legge di bilancio;
   i) le assegnazioni del CIPE di risorse al piano stralcio e ai piani operativi approvati consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati;
   l) le risorse assegnate al piano stralcio e ai piani operativi, di cui alla lettera i), sono trasferite dal FSC, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dei profili finanziari previsti dalle delibere del CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni responsabili dell'attuazione del piano stralcio e dei piani operativi degli interventi approvati dal CIPE, secondo l'articolazione temporale indicata dalle relative delibere, e provvede a effettuare i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati gli adeguamenti organizzativi necessari per la gestione delle risorse presso il citato Fondo di rotazione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Entro il 10 settembre di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per la coesione sullo stato di attuazione degli interventi, tenendo conto dei dati forniti
dalle singole amministrazioni titolari degli interventi stessi e di eventuali decisioni assunte dal CIPE, di cui alla lettera h), aggiorna le previsioni di spesa riguardanti le risorse trasferite alla contabilità dedicata e quelle relative agli stanziamenti di bilancio per il successivo triennio. Sulla base di tali comunicazioni il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e a quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del presente comma e provvedono a effettuare i controlli sulla regolarità delle spese sostenute dai beneficiari;
   m) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla lettera l) anche le risorse del FSC già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestite secondo le modalità indicate alla citata lettera l), ove compatibili.

  704. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) articolo 5, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni;
   b) articolo 1, commi 7, 8, 9, 10 e 11, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

  705. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è soppresso.
  706. Gli schemi dei piani operativi e del piano stralcio di cui al comma 703 sono trasmessi alle Camere, corredati di tutti gli elementi istruttori necessari, per il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi inutilmente venti giorni dall'assegnazione, i piani possono essere adottati in via definitiva.
  707. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa».
  708. Il limite di cui al comma 707 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento a età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 3.
  709. Le economie, da accertare a consuntivo sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, derivanti dall'applicazione del comma 707 del presente articolo affluiscono in un apposito fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore delle predette categorie di soggetti.
  710. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che siano decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal beneficio della rateazione delle somme dovute in base alle comunicazioni emesse a seguito dell'attività di liquidazione e di controllo formale di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, agli avvisi di accertamento ai fini dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, agli accertamenti con adesione, mediazioni e conciliazioni giudiziali, ai fini dei medesimi tributi, possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti.
  711. Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «compresa la segatura» sono inserite le seguenti: «, esclusi i pellet».
  712. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, è incrementata di 96 milioni di euro a decorrere dal 2015.
  713. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: «di importo superiore a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore a 1.000 euro».
  714. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 10-bis, primo periodo, dopo le parole: «si avvale» sono inserite le seguenti: «delle società del gruppo Equitalia ovvero»;
   b) al comma 10-ter, dopo le parole: «sempre avvalendosi» sono inserite le seguenti: «delle società del gruppo Equitalia ovvero».

  715. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativa al Fondo destinato alla concessione di benefìci economici a favore dei lavoratori dipendenti, è ridotta di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  716. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, è ridotta di 331,533 milioni di euro per l'anno 2015 e di 18,533 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  717. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 728,199 milioni di euro per l'anno 2015, di 534,710 milioni di euro per l'anno 2016, di 612,957 milioni di euro per l'anno 2017, di 388,709 milioni di euro per l'anno 2018, di 261,575 milioni di euro per l'anno 2019, di 259,934 milioni di euro per l'anno 2020, di 234,823 milioni di euro per l'anno 2021, di 234,519 milioni di euro per l'anno 2022, di 234,825 milioni di euro per l'anno 2023 e di 235,142 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  718. Fermo restando quanto previsto dal comma 207, e fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi di cui al comma 719:
   a) l'aliquota IVA del 10 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1o gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1o gennaio 2017;
   b) l'aliquota IVA del 22 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1o gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1o gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1o gennaio 2018;
   c) a decorrere dal 1o gennaio 2018, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2018 e ciascuno degli anni successivi; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

  719. Le misure di cui al comma 718 possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.
  720. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 135 milioni di euro per il 2015, di 100 milioni di euro per il 2016 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
  721. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, le parole: «e 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 383 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e 233 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015». Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  722. Con effetto dall'anno 2015 è disposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a decorrere dall'anno 2015; tali risorse gravano sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua.
  723. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è ridotta di 4 milioni di euro per l'anno 2015.
  724. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, derivanti dal comma 723, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
  725. L'articolo 25, quarto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per la sussistenza del requisito della territorialità non rileva l'articolo 4 del codice della navigazione.
  726. All'articolo 1, comma 587, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui ai citati articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero alla data della trasmissione della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini».
  727. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2015-2017 restano determinati, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
  728. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2015 e del triennio 2015-2017 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
  729. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
  730. Gli importi delle riduzioni, per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 per le leggi che dispongono spese di parte corrente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.
  731. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 729, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2015, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
  732. Per l'esercizio finanziario 2015, in attuazione dell'autorizzazione richiesta ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concessa a seguito dell'approvazione, con risoluzione, dell'apposita relazione al Parlamento 2014, le nuove o maggiori spese correnti, le riduzioni di entrata e le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente possono eccedere le risorse da utilizzare a copertura, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nel limite massimo indicato nella medesima relazione, secondo il prospetto allegato alla presente legge.
  733. Per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, la copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.
  734. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
  735. La presente legge, salvo quanto disposto dai commi 17, 284, 397, 406, 487, 503, 512 e 701, entra in vigore il 1o gennaio 2015.

ALLEGATI, TABELLA ED ELENCHI

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

Descrizione del risultato differenziale 2015 2016 2017
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 16.884 milioni di euro per il 2015, a 3.150 milioni di euro per il 2016 e a 3.150 milioni di euro per il 2017), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge –54.000 –27.000 –15.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 323.000 275.000 300.000
  (*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2015, di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.

Allegato 2
(articolo 1, commi 2 e 3)

Missione e
programma    
Trasferimenti alle gestioni previdenziali
(in milioni di euro)
  2015 2016 2017
25 - Politiche previdenziali

3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali  

2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore della gestione ex-ENPALS, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 186,00 186,00 186,00
2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni 45,97 45,97 45,97
2.a3) Adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex INPDAP 21,03 21,03 21,03
2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato
alle gestioni:
2.b1.a) gestione previdenziale speciale minatori 3,11 3,11 3,11
2.b1.b) gestione ex ENPALS 72,10 72,10 72,10
2.b1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1o gennaio 1989 598,00 598,00 598,00
2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex INPDAP di cui al punto 2.a3) 2.342,91 2.342,91 2.342,91

CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Allegato 3
(articolo 1, comma 31)
«ALLEGATO 1
(articolo 3, comma 6, lettera a))

Lauree magistrali in discipline di ambito tecnico o scientifico       
LM-12 Design  
LM-13 Farmacia e farmacia industriale  
LM-17 Fisica  
LM-18 Informatica  
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica  
LM-21 Ingegneria biomedica  
LM-22 Ingegneria chimica  
LM-23 Ingegneria civile  
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi  
LM-25 Ingegneria dell'automazione  
LM-26 Ingegneria della sicurezza  
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni  
LM-28 Ingegneria elettrica  
LM-29 Ingegneria elettronica  
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare  
LM-31 Ingegneria gestionale  
LM-32 Ingegneria informatica  
LM-33 Ingegneria meccanica  
LM-34 Ingegneria navale  
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio  
LM-4  Architettura e ingegneria edile-architettura  
LM-40 Matematica  
LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria  
LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali  
LM-54 Scienze chimiche  
LM-6  Biologia  
LM-60 Scienze della natura  
LM-61 Scienze della nutrizione umana  
LM-66 Sicurezza informatica  
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie  
LM-7  Biotecnologie agrarie  

Segue: Allegato 3
(articolo 1, comma 36)

Lauree magistrali in discipline di ambito tecnico o scientifico       
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari  
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale  
LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione  
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali  
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche  
LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio  
LM-79 Scienze geofisiche  
LM-8  Biotecnologie industriali  
LM-82 Scienze statistiche  
LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali  
LM-9  Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche  
LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione  

».

Allegato 4
(Articolo 1, comma 54, lettera a))

(Regime fiscale per lavoratori autonomi)

PROGRESSIVO GRUPPO DI SETTORE CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007 VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI REDDITIVITÀ
1 Industrie alimentari e delle bevande (10-11) 35.000 40%
2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 40.000 40%
3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 30.000 40%
4 Commercio ambulante
di altri prodotti
47.82 - 47.89 20.000 54%
5 Costruzioni e attività
immobiliari
(41 - 42 - 43) - (68) 15.000 86%
6 Intermediari del commercio 46.1 15.000 62%
7 Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56) 40.000 40%
8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 - 65- 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85)(86 - 87- 88) 15.000 78%
9 Altre attività economiche (01 - 02- 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) 20.000 67%

Allegato 5
(articolo 1, comma 218)

RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA CONCERNENTI TRASFERIMENTI CORRENTI E IN CONTO CAPITALE IN FAVORE DI IMPRESE

Ministero Autorizzazione di spesa c/k Riduzione (in migliaia di euro)
2015 2016 2017 e anni successivi
Economia e finanze legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 361 c 50.000,0 25.000,0 0,0
Economia e finanze legge n. 448 del 2001, articolo 52, comma 21 k 703,8 742,1 815,7
Economia e finanze decreto-legge n. 138 del 2002, articolo 4, comma 1 k 1.200,0 1.200,0 1.200,0
Sviluppo economico legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43 c 2.039,6 2.039,6 2.039,6
Sviluppo economico decreto-legge n. 66 del 2014, articolo 22-bis, comma 1 k 0,0 50.000,0 0,0
Lavoro e politiche sociali legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 22 c 2.000,0 2.000,0 0,0
Lavoro e politiche sociali decreto legislativo n. 198 del 2006, articolo 44 c 150,8 87,8 97,4
Infrastrutture e trasporti legge n. 388 del 2000, articolo 145, comma 40 c 97,1 100,0 100,0
Infrastrutture e trasporti legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 38, punto D k 4.639,2 4.694,2 4.680,5
Politiche agricole
alimentari e forestali
legge n. 267 del 1991, articolo 1, comma 1, punto 5 c 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Politiche agricole
alimentari e forestali
decreto-legge n. 182 del 2005, articolo 2, comma 5 c 190,7 193,4 192,9
Politiche agricole
alimentari e forestali
decreto legislativo n. 226 del 2001, articolo 10, comma 1-bis c 550,0 557,9 556,3
Politiche agricole
alimentari e forestali
legge n. 244 del 2007, articolo 3, comma 34 c 2.063,2 2.048,7 2.047,1
Politiche agricole
alimentari e forestali
legge n. 267 del 1991, articolo 1, comma 1, punto 5 k 1.914,9 1.733,5 1.727,0
Politiche agricole
alimentari e forestali
legge n. 423 del 1998, articolo 3, comma 1 k 989,3 944,7 941,0
Beni e attività
culturali e turismo
legge n. 662 del 1996, articolo 3, comma 83 k 1.000,0 2.295,9 2.295,9
Totale   68.538,7 94.637,8 17.693,5

Allegato 6
(articolo 1, comma 252)

RIDUZIONE DI TRASFERIMENTI IN FAVORE DI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI

Ministero Denominazione Riduzione 2015 Riduzione 2016 Riduzione 2017 e successivi
Economia e finanze Spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria 300,0 300,0 300,0
Economia e finanze Consob 200,0 200,0 200,0
Economia e finanze

Assegnazione all'agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.)

3.000,0 3.000,0 3.000,0
Economia e finanze

Spese di funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica

2.000,0 2.000,0 2.000,0
Economia e finanze

Spese di funzionamento dell'agenzia per l'Italia digitale

200,0 200,0 200,0
Economia e finanze

Spese di funzionamento dell'ufficio del garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

500,0 500,0 500,0
Economia e finanze

Somma da assegnare all'autorità nazionale anticorruzione

100,0 100,0 100,0
Economia e finanze

Spese di funzionamento dell'ufficio dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

50,0 50,0 50,0
Economia e finanze

Somme da erogare all'ente pubblico economico «agenzia del demanio»

500,0 500,0 500,0
Economia e finanze

Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'agenzia delle dogane e dei monopoli

1.000,0 1.000,0 1.000,0
Economia e finanze

Somma da corrispondere al centro di formazione e studi - Formez - per le esigenze di funzionamento e per la quota di associazione

1.000,0 1.000,0 1.000,0
Economia e finanze

Fondo occorrente per il funzionamento della scuola nazionale della pubblica amministrazione

50,0 50,0 50,0
Economia e finanze

Spese di funzionamento dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

200,0 200,0 200,0
Soppressa
Sviluppo economico

Spese di funzionamento dell'agenzia - ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

1.000,0 1.000,0 1.000,0
Sviluppo economico

Fondo da assegnare all'agenzia per la promozione all'estero, l'internazionalizzazione delle imprese italiane e l'attrazione degli investimenti esteri

550,0 550,0 550,0
Sviluppo economico

Spese per il funzionamento dell'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.)

583,0 583,0 583,0
Lavoro e politiche
sociali

Finanziamento delle attività di formazione professionale - Spese funzionamento ISFOL

500,0 500,0 500,0

Segue: Allegato 6
(articolo 1, comma 252)

Ministero Denominazione Riduzione 2015 Riduzione 2016 Riduzione 2017 e successivi
Affari esteri e cooperazione internazionale

Contributo all'istituto agronomico per l'oltremare - Spese di funzionamento

10,0 10,0 10,0
Affari esteri e cooperazione internazionale

Contributo al collegio del mondo unito dell'Adriatico con sede in Duino

23,2 22,4 22,3
Affari esteri e cooperazione internazionale

Contributo speciale a favore dell'istituto italo-latino-americano

50,0 50,0 50,0
Istruzione, università
e ricerca

Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi

171,8 171,8 171,8
Istruzione, università
e ricerca

Somma da trasferire all'agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca per il proprio funzionamento

112,0 112,1 112,3
Istruzione, università
e ricerca

Somma occorrente per il finanziamento della scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute GSSI

360,0
Istruzione, università
e ricerca

Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA)

500,0 500,0 500,0
Istruzione, università
e ricerca

Contributo dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze del laboratorio di luce di sincrotone di Trieste e di Grenoble

500,0 500,0 500,0
Interno

Contributo all'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per le spese di funzionamento

50,0 50,0 50,0
Ambiente e tutela del
territorio e del mare

Contributo da erogare all'ente geopaleontologico di Pietraroia

10,0 10,0 10,0
Ambiente e tutela del
territorio e del mare

Somma da assegnare al parco geominerario della Sardegna

90,0 90,0 90,0
Ambiente e tutela del
territorio e del mare

Enti parco

1.000,0 1.000,0 1.000,0
Infrastrutture e
trasporti

Somme da trasferire all'ente nazionale per l'aviazione civile

1.000,0 1.000,0 1.000,0
Politiche agricole
alimentari e forestali

Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi

50,0 50,0 50,0
Politiche agricole
alimentari e forestali

Contributi da assegnare al consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura

1.000,0 1.000,0 1.000,0
Beni e attività
culturali e turismo

Spese di funzionamento dell'E.N.I.T. - Agenzia nazionale del turismo

300,0 300,0 300,0
Beni e attività
culturali e turismo

Somma da erogare a favore della fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo

100,0 100,0 100,0

Segue: Allegato 6
(articolo 1, comma 252)

Ministero Denominazione Riduzione 2015 Riduzione 2016 Riduzione 2017 e successivi
Salute

Spese per il funzionamento e per la ricerca della fondazione istituto mediterraneo di ematologia (IME)

100,0 100,0 100,0
Salute

Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi

100,0 100,0 100,0
Salute

Spese di funzionamento per le attività dell'istituto superiore di sanità

500,0 500,0 500,0
Salute

Spese di funzionamento per le attività dell'agenzia per i servizi sanitari regionali

200,0 200,0 200,0
Salute

Fondo per gli oneri di gestione dell'agenzia italiana del farmaco

100,0 100,0 100,0
Totale    18.060,0 17.699,3 17.699,3

Allegato 7
(articolo 1, comma 288)

RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO DI ORGANI DI RILEVANZA COSTITUZIONALE
(in migliaia di euro)

Organo 2015 2016 2017

Corte dei conti

5.931 5.948 5.997

Consiglio di Stato e TAR

3.209 3.252 3.225

Consiglio superiore della magistratura

825 764 743

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana

35 36 35
Totale    10.000 10.000 10.000

Allegato 8
(articolo 1, comma 318)

RIDUZIONI DI CONTRIBUTI A ORGANISMI INTERNAZIONALI
(in migliaia di euro)

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale   Autorizzazione 2015 2016 2017 e anni successivi

OSCE

Riduzione

Legge 18 luglio 1984, n. 343

3.000,0 3.000,0 3.000,0

Organizzazioni di interesse di altre amministrazioni (Banca sviluppo del Consiglio d'Europa, Gruppo Pompidou, Centro Nord Sud, Osservatorio audiovisivo)

Recesso

Legge 28 marzo 1991, n. 119

225,0 225,0 225,0

Organizzazioni di interesse di altre amministrazioni (Banca sviluppo del Consiglio d'Europa, Gruppo Pompidou, Centro Nord Sud, Osservatorio audiovisivo)

Recesso

Legge 23 luglio 1949, n. 433

554,5 564,5 564,5

Segretariato INCE

Riduzione

Legge 18 giugno 2003, n. 142

43,0 143,0 143,0

CIEC

Recesso

Legge 26 novembre 1957, n. 1296

18,3 18,3 18,3

BRESCE

Riduzione

Legge 4 giugno 1997, n. 163

650,0 650,0 650,0

Istituto internazionale del freddo

Recesso

Legge 24 luglio 1959, n. 697

60,0 60,0 60,0

Comitato consultivo del cotone

Recesso

Legge 3 novembre 1971, n. 950

35,0 35,0 35,0

European spatial data research

Recesso

Legge 26 luglio 1978, n. 477

7,5 7,5 7,5

Carta europea dell'energia

Recesso

Legge 10 novembre 1997, n. 415

450,0 450,0

Organizzazione delle Nazioni unite (ONU)

Riduzione

Legge 17 agosto 1957, n. 848

20.000,0 2.685,0 2.685,0

UNESCO

Riduzione

Legge 9 agosto 2013, n. 100

150,0 150,0 150,0

Centro internazionale ingegneria genetica

Riduzione

Legge 15 marzo 1986, n. 103; legge 9 ottobre 2000, n. 288

200,0 200,0 200,0

ICRANET

Riduzione

Legge 10 febbraio 2005, n. 31

150,0 150,0 150,0

IAP

Riduzione

Legge 10 gennaio 2004, n. 17

50,0 50,0 50,0

TWAS

Riduzione

Legge 10 gennaio 2004, n. 17

100,0 100,0 100,0
Totale   25.243,3 8.488,3 8.488,3

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Elenco 1
(articolo 1, comma 199)

Intervento 2015 2016 2017 A decorrere dal 2018
Interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili 100 100 100 100
Prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania 10 10 10 0
Totale 110 110 110 100

(Gli importi sono espressi in milioni di euro)

Elenco 2
(articolo 1, comma 242)

CREDITI D'IMPOSTA

Norma Oggetto
Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, tabella A, punto 13 Rimborso parziale dell'accisa sulla benzina e sul GPL per autovetture in servizio pubblico di piazza
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12 Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13 Credito d'imposta per agevolazione di nuove iniziative imprenditoriali
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 61, comma 13 Credito d'imposta per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in determinate aree del Paese
Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, articolo 50, commi 6 e 13-bis Credito d'imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di software
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, articolo 11-bis, comma 1 Credito d'imposta per opere dell'ingegno digitali
Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8 Credito di imposta per investimenti di imprese di prodotti editoriali

Elenco 3
(articolo 1, comma 287)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 85.614 0 145.410 0 285.501 0
 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) 29.126 0 28.924 0 28.984 0
  1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (1) 20.160 0 20.160 0 20.160 0
  1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3) 4.457 0 4.554 0 4.614 0
  1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (6) 300 0 0 0 0 0
  1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7) 180 0 180 0 180 0
  1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8) 4.030 0 4.030 0 4.030 0
 3 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 1.831 0 1.765 0 1.761 0
  3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10) 1.831 0 1.765 0 1.761 0
 5 Ordine pubblico e sicurezza (7) 2.137 0 2.200 0 2.236 0
  5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (5) 2.137 0 2.200 0 2.236 0
 24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 2.510 0 2.510 0 2.510 0
   24. 3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 2.510 0 2.510 0 2.510 0
 25 Fondi da ripartire (33) 50.010 0 110.010 0 250.010 0
   25. 1 Fondi da assegnare (1) 50.010 0 110.010 0 250.010 0

Segue: Elenco 3
(articolo 1, comma 287)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
11.722 4.500
9.036 0 10.098 0
 1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) 11.468 4.500
7.751 0 7.783 0
  1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (5) 230 0 230 0 230 0
  1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (6) 0 0 32 0 63 0
  1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7) 6.238 4.500
2.490 0 2.490 0
  1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10) 5.000 0 5.000 0 5.000 0
 3 Regolazione dei mercati (12) 119 0 1.078 0 2.038 0
  3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (4) 119 0 1.078 0 2.038 0
 4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) 24 0 95 0 168 0
  4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (4) 0 0 40 0 79 0
  4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5) 24 0 55 0 87 0
 5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) 52 0 52 0 52 0
  5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (8) 52 0 52 0 52 0
 6 Comunicazioni (15) 44 0 44 0 44 0
  6.8 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9) 44 0 44 0 44 0
 7 Ricerca e innovazione (17) 16 0 16 0 16 0
  7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (18) 16 0 16 0 16 0

Segue: Elenco 3
(articolo 1, comma 287)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 4.600
0 0 0 0 0
 1 Politiche per il lavoro (26) 4.600 0 0 0 0 0
  1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8) 4.600 0 0 0 0 0

Segue: Elenco 3
(articolo 1, comma 287)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 102.724 0 102.724 0 102.724 0
 1 Giustizia (6) 102.458 0 102.458 0 102.458 0
  1.1 Amministrazione penitenziaria (1) 36.188 0 36.188 0 36.188 0
  1.2 Giustizia civile e penale (2) 64.195 0 64.195 0 64.195 0
  1.3 Giustizia minorile (3) 2.075 0 2.075 0 2.075 0
 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 266 0 266 0 266 0
  2.1 Indirizzo politico (2) 266 0 266 0 266 0

Segue: Elenco 3
(articolo 1, comma 287)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 0 0 467 0 467 0
 1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 0 0 467 0 467 0
  1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6) 0 0 467 0 467 0

Segue: Elenco 3
(articolo 1, comma 287)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 148.610 1.000 136.207 1.000 136.207 1.000
 1 Istruzione scolastica (22) 139.913 0 131.570 0 131.570 0
  1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (1) 594 0 964 0 964 0
  1.2 Istruzione prescolastica (2) 30.052 0 29.062 0 29.062 0
  1.3 Istruzione primaria (11) 36.423 0 33.361 0 33.361 0
  1.4 Istruzione secondaria di primo grado (12) 17.614 0 15.832 0 15.832 0
  1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (13) 54.868 0 51.985 0 51.985 0
  1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (8) 222 0 222 0 222 0
  1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (15) 5 0 5 0 5 0
  1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16) 134 0 139 0 139 0
 2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23) 5.462 0 2.812 0 2.812 0
  2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (1) 3.605 0 2.505 0 2.505 0
  2.2 Istituti di alta cultura (2) 9 0 9 0 9 0
  2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3) 1.848 0 298 0 298 0
 3 Ricerca e innovazione (17) 1.065 1.000 1.065 1.000 1.065 1.000
  3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22) 1.065 1.000 1.065 1.000 1.065 1.000
 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 760 0 760 0 760 0
  5.1 Indirizzo politico (2) 154 0 154 0 154 0
  5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 606 0 606 0 606 0
 6 Fondi da ripartire (33) 1.411 0 0 0 0 0
  6.1 Fondi da assegnare (1) 1.411 0 0 0 0 0

Segue: Elenco 3
(articolo 1, comma 287)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONI

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RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELL'INTERNO 100.923 3.579 100.029 3.579 99.995 3.579
 1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di governo e dello Stato sul territorio (2) 670 0 670 0 670 0
  1.2 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio (2) 650 0 650 0 650 0
  1.3 Supporto alla rappresentanza generale di governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (3) 20 0 20 0 20 0
 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 5.110 3.579 5.110 3.579 5.110 3.579
  2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (2) 3.670 3.579 3.670 3.579 3.670 3.579
  2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8) 1.440 0 1.440 0 1.440 0
 3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 73.973 0 73.479 0 73.445 0
  3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8) 42.755 0 42.254 0 42.225 0
  3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9) 4.243 0 4.217 0 4.217 0
  3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10) 26.975 0 27.009 0 27.003 0
 4 Soccorso civile (8) 17.670 0 17.670 0 17.670 0
  4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3) 17.670 0 17.670 0 17.670 0
 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 3.500 0 3.100 0 3.100 0
  6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 3.500 0 3.100 0 3.100 0

Segue: Elenco 3
(articolo 1, comma 287)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2015 2016 2017 e successivi

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MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
6.580 3.360 6.400 3.200 6.900 3.200
 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 3.580 3.360 3.400 3.200 3.400 3.200
  1.2 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (3) 40 40 40 40 40 40
  1.8 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (11) 400 400 300 300 300 300
  1.9 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (12) 330 110 300 100 300 100
  1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13) 310 310 260 260 260 260
  1.12 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (16) 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
 4 Fondi da ripartire (33) 3.000 0 3.000 0 3.500 0
  4.1 Fondi da assegnare (1) 3.000 0 3.000 0 3.500 0

Segue: Elenco 3
(articolo 1, comma 287)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2015 2016 2017 e successivi

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 11.281 1.707 11.281 1.707 11.281 1.707
 1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 2.573 0 2.573 0 2.573 0
  1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (10) 2.573 0 2.573 0 2.573 0
 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) 8.707 1.707 8.707 1.707 8.707 1.707
  2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1) 1.707 1.707 1.707 1.707 1.707 1.707
  2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4) 5.000 0 5.000 0 5.000 0
  2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5) 2.000 0 2.000 0 2.000 0

Segue: Elenco 3
(articolo 1, comma 287)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2015 2016 2017 e successivi

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RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELLA DIFESA 304.495 0 614.952 0 611.655 0
 1 Difesa e sicurezza del territorio (5) 304.387 0 614.844 0 611.546 0
  1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1) 2.320 0 3.641 0 3.602 0
  1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (2) 23 0 33 0 33 0
  1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (3) 14 0 14 0 14 0
  1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (4) 141 0 145 0 145 0
  1.5 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare (5) 5.000 0 5.000 0 5.000 0
  1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6) 296.889 0 606.012 0 602.751 0
 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 108 0 108 0 110 0
  3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 108 0 108 0 110 0

Segue: Elenco 3
(articolo 1, comma 287)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONI

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RIDUZIONI

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di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 8.303 3.714 8.291 3.715 8.286 3.711
 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 4.303 3.714 4.291 3.715 4.286 3.711
  1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2) 2.771 2.382 2.759 2.383 2.758 2.383
  1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5) 200 0 200 0 200 0
  1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6) 1.332 1.332 1.332 1.332 1.328 1.328
 2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 2.346 0 2.346 0 2.346 0
  2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (7) 2.346 0 2.346 0 2.346 0
 3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 160 0 160 0 160 0
  3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (6) 160 0 160 0 160 0
 4 Soccorso civile (8) 1.494 0 1.494 0 1.494 0
  4.1 Interventi per soccorsi (1) 1.494 0 1.494 0 1.494 0

Segue: Elenco 3
(articolo 1, comma 287)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONI

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RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 21.500 0 21.500 0 21.500 0
 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21) 21.324 0 21.324 0 21.324 0
  1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (2) 91 0 57 0 57 0
  1.6 Tutela dei beni archeologici (6) 669 0 669 0 669 0
  1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9) 3.615 0 3.615 0 3.615 0
  1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10) 1.071 0 1.071 0 1.071 0
  1.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12) 1.391 0 1.391 0 1.391 0
  1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13) 488 0 488 0 488 0
  1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14) 16 0 16 0 16 0
  1.15 Tutela del patrimonio culturale (15) 13.732 0 13.766 0 13.766 0
  1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane (16) 251 0 251 0 251 0
 2 Ricerca e innovazione (17) 23 0 23 0 23 0
  2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (4) 23 0 23 0 23 0
 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 106 0 106 0 106 0
  3.1 Indirizzo politico (2) 78 0 78 0 78 0
  3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 29 0 29 0 29 0
 6 Turismo (31) 46 0 46 0 46 0
  6.1 Sviluppo e competitività del turismo (1) 46 0 46 0 46 0

Segue: Elenco 3
(articolo 1, comma 287)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELLA SALUTE 11.350 0 11.000 0 11.000 0
 1 Tutela della salute (20) 10.850 0 10.500 0 10.500 0
  1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1) 10.000 0 10.000 0 10.000 0
  1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (3) 850 0 500 0 500 0
 4 Fondi da ripartire (33) 500 0 500 0 500 0
  4.1 Fondi da assegnare (1) 500 0 500 0 500 0

Segue: Elenco 3
(articolo 1, comma 287)

Riepilogo Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)

  Ministero 2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
85.614 0 145.410 0 285.501 0
MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
11.722 4.500 9.036 0 10.098 0
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
4.600 0 0 0 0 0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 102.724 0 102.724 0 102.724 0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
0 0 467 0 467 0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 148.610 1.000 136.207 1.000 136.207 1.000
MINISTERO DELL'INTERNO 100.923 3.579 100.029 3.579 99.995 3.579
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
6.580 3.360 6.400 3.200 6.900 3.200
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 11.281 1.707 11.281 1.707 11.281 1.707
MINISTERO DELLA DIFESA 304.495 0 614.952 0 611.655 0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 8.303 3.714 8.291 3.715 8.286 3.711
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 21.500 0 21.500 0 21.500 0
MINISTERO DELLA SALUTE 11.350 0 11.000 0 11.000 0
TOTALE    817.702 17.861 1.167.297 13.201 1.305.614 13.197

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE DI STABILITÀ
(articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

 

2015

2016

2017

 

(importi in milioni di euro)

1) ONERI DI NATURA CORRENTE
  Nuove o maggiori spese correnti
Articolato:  23.722 32.779 32.425

  Minori entrate

Articolato:  6.479 9.698 9.269
  Tabella A  141 180 236
  Tabella C  73 73 74
Totale oneri da coprire  30.415 42.731 42.004
       
    

2) MEZZI DI COPERTURA

  Nuove o maggiori entrate
Articolato:  16.620 32.949 40.190
  Riduzione spese correnti
Articolato:  7.643 10.153 9.940
  Tabella A  32 20 28
  Tabella D  37 36 35
Totale mezzi di copertura  24.332 43.157 50.194
  DIFFERENZA  -6.083 427 8.190

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(dati in milioni di euro)

  Assestato 2014 Iniziali 2015

2016

2017

Competenza

Cassa

Competenza

Cassa

Competenza

Competenza

ENTRATE   27.099 27.099 27.421 27.421 28.141 28.585
Rimborsi IVA   27.099 27.099 27.421 27.421 28.141 28.585

SPESA CORRENTE  

34.016 34.016 41.769 41.769 31.291 31.735
Rimborsi IVA   27.099 27.099 27.421 27.421 28.141 28.585
Sospesi compartecipazione IVA   0 0 4.356 4.356 0 0
Posta editoria   0 0 0 0 0 0
FSN-saldo IRAP   2.560 2.560  0  0 0 0
Anticipazioni tesoreria INPS   0 0 3.500 3.500 0 0
Chiusura anticipazione tesoreria In
 terno  
0 0 3.342 3.342 0 0
Rimborso imposte dirette pregresse   3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150
Entrate erariali   0 0 0 0 0 0
Gestione gioco-lotto relativi anni pre
 gressi  
1.207 1.207 0 0 0 0

SPESA IN CONTO CAPITALE  

0 0 2.016 2.016 0 0
Ripiano sospesi di tesoreria Enti Locali   0 0 2.016 2.016 0 0

TOTALE SPESA LEGGE DI BILANCIO  

34.016 34.016 43.785 43.785 31.291 31.735

LEGGE DI STABILITÀ  

0 0 520 520 0 0
Tabella C - saldo IRAP   480 480
Piano risanamento Molise   40 40

Totale spesa legge di bilancio e di stabilità

34.016 34.016 44.305 44.305 31.291 31.735

TABELLE

Tabella A.  INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella B.  INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella C.  STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

Tabella D.  VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Tabella E.  IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI, CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

N.B. – per le voci e le cifre introdotte dal Senato, il testo è stampato in neretto;
   – per le voci e le cifre modificate dal Senato, il testo, per la parte modificata, è stampato in neretto;
   – tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre approvate dalla Camera dei deputati;
   – per le parti soppresse dal Senato, il testo è stampato in neretto corsivo.

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2015

2016

2017

ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE
Ministero dell'economia e delle finanze 86.407.618 111.594.618 164.314.618
  (109.407.618) (130.594.618) (185.314.618)
       
Ministero della giustizia 10.000.000 10.000.000 10.000.000
       
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 48.428.999 58.933.999 58.933.999
  (51.983.999) (59.488.999) (59.488.999)
       
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7.000 9.000 9.000
       
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 9.536.000 10.018.500 10.018.500
       
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 5.312.000 12.700.000 6.500.000
  (10.312.000) (12.800.000) (12.800.000)
       
Ministero della salute 5.000.000 6.500.000 8.500.000
       
Totale accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate . . . 164.691.617 209.756.117 258.276.117
  (196.246.617) (229.411.117) (286.131.117)
       
Di cui regolazione debitoria . . . –   –   –  
       
Di cui limite d'impegno . . . –   –   –  

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2015

2016

2017

ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE
Ministero dell'economia e delle finanze 53.376.000 206.900.000 358.900.000
  (59.200.000) (229.400.000) (376.400.000)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 32.753.000 32.753.000 32.753.000
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 42.949 34.708.000 –  
Ministero dell'interno 20.000.000 30.000.000 38.000.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7.715.000 17.415.000 17.415.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti –   –    –   
     (27.500.000) (47.500.000)
Ministero della salute 6.000.000 3.000.000 3.000.000
Totale accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate 119.886.949 324.776.000 450.068.000
  (125.710.949) (374.776.000) (515.068.000)
Di cui regolazione debitoria . . . –   –   –  
Di cui limite d'impegno . . . –   –   –  

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

Tabella C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017

ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Presidenza del Consiglio dei ministri

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:
– Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 – cap. 2185) Cp 115.730.527 113.427.302 113.427.302
    (65.730.527)
(63.427.302) (63.427.302)
  Cs 115.730.527 113.427.302 113.427.302
    (65.730.527) (63.427.302) (63.427.302)
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3 – cap. 2115) Cp 33.420.644 33.687.736 33.590.787
  Cs 33.420.644 33.687.736 33.590.787
     
Totale missione Cp 149.151.171 147.115.038 147.018.089
    (99.151.171) (97.115.038) (97.018.089)
  Cs 149.151.171 147.115.038 147.018.089
    (99.151.171) (97.115.038) (97.018.089)
     

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI

Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle regioni a statuto speciale

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:
– Art. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (2.3 – cap. 7513/p) Cp 5.092.950 5.104.167 5.104.167
  Cs 5.092.950 5.104.167 5.104.167

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto legislativo n. 56 del 2000: Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133:

  – Art. 13, comma 3: Attribuzione gettito IRAP regioni a statuto ordinario (2.4 – cap 2701)
Cp 480.000.000 –  – 
  Cs 480.000.000 –  – 
Rapporti finanziari con Enti territoriali

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (2.5 – cap. 2820) Cp 1.296.642 1.307.468 1.307.468
  Cs 1.296.642 1.307.468 1.307.468
     
Totale missione Cp 486.389.592 6.411.635 6.411.635
  Cs 486.389.592 6.411.635 6.411.635
     
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

Cooperazione allo sviluppo

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e legge n. 49 del 1987: Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (1.2 – capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184) Cp 180.467.050 175.663.052 175.228.586
  Cs 180.467.050 175.663.052 175.228.586

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017

Legge n. 49 del 1987: Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (1.2 – capp. 7168, 7169)

Cp 354.307 362.619 362.619
  Cs 354.307 362.619 362.619
 
 
 

Cooperazione economica e relazioni internazionali

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1o giugno 1966 (1.3 – cap. 3751) Cp 1.701.998 1.644.678 1.634.606
  Cs 1.701.998 1.644.678 1.634.606
 
 
 
Promozione della pace e sicurezza internazionale

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al fondo europeo per la gioventù (1.4 – cap. 3399) Cp 210.718 214.950 214.950
  Cs 210.718 214.950 214.950
 
 
 
Integrazione europea

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.5 – capp. 4543, 4545) Cp 1.067.418 1.028.887 1.025.900
  Cs 1.067.418 1.028.887 1.025.900

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 – cap. 1163) Cp 1.402.108 1.405.108 1.405.108
  Cs 1.402.108 1.405.108 1.405.108
     
Totale missione Cp 185.203.599 180.319.294 179.871.769
  Cs 185.203.599 180.319.294 179.871.769
     
 
 
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO
Approntamento e impiego delle forze navali

Ministero della difesa

Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare:
– Art. 565: Contributo a favore dell'organizzazione idrografica internazionale (1.3 – cap. 1345) Cp 85.253 82.047 81.894
  Cs 85.253 82.047 81.894
 
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare

Ministero della difesa

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5 – cap. 1352) Cp 684.512 688.285 711.311
  Cs 684.512 688.285 711.311
     
Totale missione Cp 769.765 770.332 793.205
  Cs 769.765 770.332 793.205

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
GIUSTIZIA

Amministrazione penitenziaria

Ministero della giustizia

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:
– Art. 135, comma 4: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1 – cap. 1768) Cp 220.391 220.391 230.000
  Cs 220.391 220.391 230.000
     
Totale missione Cp 220.391 220.391 230.000
  Cs 220.391 220.391 230.000
     
 
 
 

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

– Art. 2, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (legge n. 41 del 1982) (4.1 – cap. 2179) Cp 338.552 346.324 346.324
  Cs 338.552 346.324 346.324

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

Ministero dell'interno

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

– Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (3.3 – capp. 2668, 2815) Cp 538.280 547.362 545.774
  Cs 538.280 547.362 545.774
     
Totale missione Cp 876.832 893.686 892.098
  Cs 876.832 893.686 892.098
     
SOCCORSO CIVILE
Protezione civile

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:
– Art. 6, comma 1: Reintegro del Fondo per la protezione civile (6.2 – cap. 7446/P) Cp 50.420.807 47.782.919 47.782.919
  Cs 50.420.807 47.782.919 47.782.919
Decreto-legge n. 90 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152 del 2005: Disposizioni urgenti in materia di protezione civile:
– Art. 4, comma 1: Disposizioni in materia di protezione civile (6.2 – cap. 2184) Cp 6.691.617 6.446.463 6.882.995
  Cs 6.691.617 6.446.463 6.882.995

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):
– Art. 1, comma 290: Integrazione fondo protezione civile per eventi alluvionali ed altre calamità (6.2 – cap. 7446/P) Cp 44.746.078 –   –  
  Cs 44.746.078 –   –  
Decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province:
– Art. 10, comma 1: Fondo emergenze nazionali (6.2 – cap. 7441) Cp 140.000.000 140.000.000 140.000.000
  Cs 140.000.000 140.000.000 140.000.000
     
Totale missione Cp 241.858.502 194.229.382 194.665.914
  Cs 241.858.502 194.229.382 194.665.914
     
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.2 – cap. 2200) Cp 471.945 430.881 429.631
  Cs 471.945 430.881 429.631

Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

– Art. 6: Contributo al CRA (1.2 – cap. 2083) Cp 5.084.549 4.570.897 4.557.631
  Cs 5.084.549 4.570.897 4.557.631

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
Sostegno al settore agricolo

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1 – cap. 1525)

Cp 122.271.402 118.575.903 118.575.903
  Cs 122.271.402 118.575.903 118.575.903

Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
– Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (1.5 – capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) Cp 3.726.984 3.777.847 4.119.734
  Cs 3.726.984 3.777.847 4.119.734
     
       
Totale missione Cp 131.554.880 127.355.528 127.682.899
  Cs 131.554.880 127.355.528 127.682.899
     
 

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile

Ministero dello sviluppo economico

Decreto legislativo n. 257 del 2003: Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie,

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
 l'energia e l'ambiente – ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137:
– Art. 19, comma 1, lettera a): Contributo per le spese di funzionamento dell'ENEA (5.7 – cap. 7630/P) Cp 16.933.045 16.933.045 16.933.045
  Cs 16.933.045 16.933.045 16.933.045
     
Totale missione Cp 16.933.045 16.933.045 16.933.045
  Cs 16.933.045 16.933.045 16.933.045
     
 
REGOLAZIONE DEI MERCATI

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Ministero dello sviluppo economico

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1 – cap. 2280) Cp –   –   –  
  Cs –   –   –  
     
Totale missione Cp –   –   –  
  Cs –   –   –  
     

DIRITTO ALLA MOBILITÀ E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC):

Art. 7: Contributo per il funzionamento dell'ENAC (2.3 – cap. 1921) Cp 716.597 597.347 532.257
  Cs 716.597 597.347 532.257

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
Sostegno allo sviluppo del trasporto

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997):
– Art. 23: Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1 – cap. 1723) Cp 170.416 163.851 163.375
  Cs 170.416 163.851 163.375
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996: Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei:
– Art. 3: Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» (2.6 – cap. 1850) Cp 45.824 45.511 45.253
  Cs 45.824 45.511 45.253
     
Totale missione Cp 932.837 806.709 740.885
  Cs 932.837 806.709 740.885
     
 
COMUNICAZIONI
Sostegno all'editoria

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – capp. 2183, 7442) Cp 107.462.418 103.729.125 103.428.085
  Cs 107.462.418 103.729.125 103.428.085
     
Totale missione Cp 107.462.418 103.729.125 103.428.085
  Cs 107.462.418 103.729.125 103.428.085

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Ministero dello sviluppo economico

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 – cap. 2501) Cp 6.858.263 7.399.251 7.357.576
  Cs 6.858.263 7.399.251 7.357.576
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
– Art. 14, comma 19: Trasferimento risorse, già destinate all'ICE, in un Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese (4.2 – cap. 2535) Cp 19.107.513 18.332.671 18.332.671
  Cs 19.107.513 18.332.671 18.332.671
– Art. 14, comma 26-ter, punto 1: Finanziamento delle spese di funzionamento dell'Agenzia (4.2 – cap. 2530) Cp 14.804.164 14.843.475 14.843.475
  Cs 14.804.164 14.843.475 14.843.475
     
Totale missione Cp 40.769.940 40.575.397 40.533.722
  Cs 40.769.940 40.575.397 40.533.722  
     
RICERCA E INNOVAZIONE
Ricerca in materia ambientale

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:
– Art. 28, comma 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (2.1 – capp. 3621, 8831) Cp 22.448.654 22.448.654 22.448.654
  Cs 22.448.654 22.448.654 22.448.654

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali – Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1 – capp. 2040, 2041, 2043) Cp 874.862 897.538 897.538
  Cs 874.862 897.538 897.538
Ricerca di base e applicata

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:
– Art. 19: Agenzia digitale (12.1 – cap. 1707) Cp 2.737.054 2.856.945 2.856.945
  Cs 2.737.054 2.856.945 2.856.945
Ricerca per il settore della sanità pubblica

Ministero della salute

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
– Art. 12, comma 2: Fondo per il finanziamento di attività ricerca (2.1 – cap. 3392) Cp 253.859.000 254.210.075 254.243.175
  Cs 253.859.000 254.210.075 254.243.175
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.4 – cap. 1679) Cp 4.250.000 4.250.000 4.250.000
  Cs 4.250.000 4.250.000 4.250.000
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
  decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, articolo 23-septies, comma 1: Personale dell'Istituto nazionale di geofisica; legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), articolo 1, comma 652: Piano straordinario di assunzione di ricercatori; decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, articolo 19, comma 3: Sistema nazionale di valutazione; decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, articolo 58, comma 2: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca; decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, articolo 24, comma 1: Assunzione di personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (a) (3.4 – cap. 7236) Cp 1.744.183.125 1.739.856.752 1.738.468.271
  Cs 1.744.183.125 1.739.856.752 1.738.468.271
     
Totale missione Cp 2.028.352.695 2.024.519.964 2.023.164.583
  Cs 2.028.352.695 2.024.519.964 2.023.164.583
     
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare:

(a) L'importo dell'autorizzazione tiene conto della variazione in diminuzione di euro 534.000 proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017

– Art. 7, secondo comma: Mezzi navali ed aerei (1.10 – capp. 1644, 1646)
Cp 31.634.807 31.818.730 32.053.694
  Cs 31.634.807 31.818.730 32.053.694
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.10 – capp. 1388, 1389) Cp 30.859 32.265 34.341
  Cs 30.859 32.265 34.341
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 – cap. 1551) Cp 4.275.357 4.114.645 4.102.413
  Cs 4.275.357 4.114.645 4.102.413
     
Totale missione Cp 35.941.023 35.965.640 36.190.448
  Cs 35.941.023 35.965.640 36.190.448
     
TUTELA DELLA SALUTE
Sanità pubblica veterinaria

Ministero della salute

Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo:
– Art. 1, comma 2: Finanziamento interventi in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo (1.2 – cap. 5340) Cp 309.000 310.000 310.000
  Cs 309.000 310.000 310.000
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure

Ministero della salute

Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Riordinamento della Croce rossa italiana (articolo 70 della legge n. 833 del 1978): Contributo alla Croce rossa italiana (1.7 – cap. 3453) Cp –   –   –  
  Cs –   –   –  
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, articolo 4, comma 1: Fondo per il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità e legge

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
  n. 219 del 2005: Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, art. 12, comma 6 – Compiti del centro nazionale sangue (1.7 – cap. 3443) Cp 9.400.947 9.400.947 9.400.947
  Cs 9.400.947 9.400.947 9.400.947
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.7 – cap. 3412) Cp 3.261.606 3.261.606 3.261.606
  Cs 3.261.606 3.261.606 3.261.606
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali:
– Art. 2, comma 4: Contributo a favore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (1.7 – cap. 3457) Cp 400.352 400.352 400.352
  Cs 400.352 400.352 400.352
Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:
– Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (1.7 – capp. 3458, 7230) Cp 626.523 2.300.094 2.293.418
  Cs 626.523 2.300.094 2.293.418
     
Totale missione Cp 13.998.428 15.672.999 15.666.323
  Cs 13.998.428 15.672.999 15.666.323
     
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
  (1.2 – capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721) Cp 406.229.000 407.085.025 407.085.025
  Cs 406.229.000 407.085.025 407.085.025
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (a) (1.10 – cap. 3610)

Cp 1.452.756 614.874 614.874
  Cs 1.452.756 614.874 614.874
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali:
– Art. 22: Assegnazione per il funzionamento degli istituti centrali (a) (1.10 – cap. 3611) Cp 1.428.220 687.164 687.164
  Cs 1.428.220 687.164 687.164
Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (1.10 – cap. 3630) Cp 875.000 877.000 877.000
  Cs 875.000 877.000 877.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (a) (1.10 – capp. 3670, 3671) Cp 17.257.910 17.272.910 17.272.910
  Cs 17.257.910 17.272.910 17.272.910
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti

(a) L'importo dell'autorizzazione tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
  nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO:
– Art. 4, comma 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO (1.14 – capp. 1442, 7305) Cp 1.312.000 1.315.000 1.315.000
  Cs 1.312.000 1.315.000 1.315.000
     
Totale missione Cp 428.554.886 427.851.973 427.851.973
  Cs 428.554.886 427.851.973 427.851.973
     
ISTRUZIONE SCOLASTICA

Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.8 – cap. 1261) Cp 1.478.000 1.478.000 1.478.000
  Cs 1.478.000 1.478.000 1.478.000
Istituzioni scolastiche non statali

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della Convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (1.9 – cap. 2193) Cp 284.000 293.000 293.000
  Cs 284.000 293.000 293.000
     
Totale missione Cp 1.762.000 1.771.000 1.771.000
  Cs 1.762.000 1.771.000 1.771.000

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 – cap. 1709) Cp 6.553.000 6.565.000 6.565.000
  Cs 6.553.000 6.565.000 6.565.000
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:
– Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1 – cap. 7273) Cp 18.013.000 18.052.000 18.052.000
  Cs 18.013.000 18.052.000 18.052.000
Sistema universitario e formazione post-universitaria

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute e decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, articolo 60, comma 1: Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario (2.3 – cap. 1692)

Cp 69.147.000 69.305.000 69.305.000
  Cs 69.147.000 69.305.000 69.305.000
     
Totale missione Cp 93.713.000 93.922.000 93.922.000
  Cs 93.713.000 93.922.000 93.922.000

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Protezione sociale per particolari categorie

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 16 del 1980: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero e legge n. 137 del 2001: Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana (17.1 – cap. 7256)

Cp 6.908.835 7.055.885 7.893.390
  Cs 6.908.835 7.055.885 7.893.390
Sostegno alla famiglia

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:

– Art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 – cap. 2102) Cp 18.261.738 17.621.227 17.621.227
  Cs 18.261.738 17.621.227 17.621.227
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto legislativo n. 196 del 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (17.4 – cap. 1733) Cp 7.375.993 7.116.878 7.855.861
  Cs 7.375.993 7.116.878 7.855.861

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:
– Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4 – cap. 2108/P) Cp 9.971.390 9.599.591 10.621.990
  Cs 9.971.390 9.599.591 10.621.990
Decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province:
– Art. 5-bis, comma 1: Incremento del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine dell'assistenza e del sostegno alle donne vittime di violenza (17.4 – cap. 2108/P) Cp 9.119.826 9.007.627 9.057.403
  Cs 9.119.826 9.007.627 9.057.403
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:
Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 – cap. 3671) Cp 12.992.666 12.589.741 12.553.204
  Cs 12.992.666 12.589.741 12.553.204
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – cap. 3527) Cp 28.709.000 28.794.000 28.794.000
  Cs 28.709.000 28.794.000 28.794.000
     
Totale missione Cp 93.339.448 91.784.949 94.397.075
  Cs 93.339.448 91.784.949 94.397.075

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
POLITICHE PER IL LAVORO
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):
– Art. 3, comma 149: Fondo per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (1.7 – cap. 5025) Cp 1.002.881 1.024.216 1.104.040
  Cs 1.002.881 1.024.216 1.104.040
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
– Art. 1, comma 1163: Finanziamento dell'attività di formazione professionale (1.9 – cap. 7682) Cp 5.078.361 4.822.906 4.812.926
  Cs 5.078.361 4.822.906 4.812.926
     
Totale missione Cp 6.081.242 5.847.122 5.916.966
  Cs 6.081.242 5.847.122 5.916.966
     
 
IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI
Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

Ministero dell'interno

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 – cap. 2309) Cp 1.039.680 1.061.646 1.056.197
  Cs 1.039.680 1.061.646 1.056.197

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
Decreto legislativo n. 140 del 2005: Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri:
– Art. 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1 – cap. 2311) Cp 4.010.303 3.869.784 3.858.553
  Cs 4.010.303 3.869.784 3.858.553
     
Totale missione Cp 5.049.983 4.931.430 4.914.750
  Cs 5.049.983 4.931.430 4.914.750
     
 
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO

Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4 – cap. 1560) Cp 337.766 325.804 324.858
  Cs 337.766 325.804 324.858
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale:
– Art. 3, comma 9: Compensazione oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate energia elettrica e gas (1.5 – cap. 3822) Cp 66.170.197 63.852.487 63.667.176
  Cs 66.170.197 63.852.487 63.667.176

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
Analisi e programmazione economico-finanziaria

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.6 – cap. 1613) Cp 12.430 11.639 12.814
  Cs 12.430 11.639 12.814
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – SVIMEZ (1.6 – cap. 7330) Cp 1.576.772 1.327.351 1.463.733
  Cs 1.576.772 1.327.351 1.463.733
     
Totale missione Cp 68.097.165 65.517.281 65.468.581
  Cs 68.097.165 65.517.281 65.468.581
     
GIOVANI E SPORT
Incentivazione e sostegno alla gioventù

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:
– Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 – cap. 2106) Cp 5.761.589 5.559.878 6.136.837
  Cs 5.761.589 5.559.878 6.136.837
     
Totale missione Cp 5.761.589 5.559.878 6.136.837
  Cs 5.761.589 5.559.878 6.136.837

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
TURISMO
Sviluppo e competitività del turismo

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:
– Art. 12, comma 2: Spese per il funzionamento dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo (6.1 – cap. 6821) Cp 2.380.366 2.387.366 2.387.366
  Cs 2.380.366 2.387.366 2.387.366
     
Totale missione Cp 2.380.366 2.387.366 2.387.366
  Cs 2.380.366 2.387.366 2.387.366
     

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):
– Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.4 – cap. 1680) Cp 36.319.976 34.695.682 34.594.989
  Cs 36.319.976 34.695.682 34.594.989

Decreto legislativo n. 6 del 2010: Riorganizzazione del centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69:

– Art. 4, comma 2: Spese di funzionamento del FORMEZ PA (24.4 – cap. 5200) Cp 4.986.275 4.811.325 4.797.362
  Cs 4.986.275 4.811.325 4.797.362

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
Decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013: Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (24.4 – cap. 5217) Cp 1.054.675 1.078.100 1.184.675
  Cs 1.054.675 1.078.100 1.184.675
     
Totale missione Cp 42.360.926 40.585.107 40.577.026
  Cs 42.360.926 40.585.107 40.577.026
     
FONDI DA RIPARTIRE
Fondi da assegnare

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1 – cap. 3026) Cp 29.770.071 28.660.714 28.577.536
  Cs 29.770.071 28.660.714 28.577.536
     
Totale missione Cp 29.770.071 28.660.714 28.577.536
  Cs 29.770.071 28.660.714 28.577.536
     
Totale generale Cp 4.217.285.794 3.664.336.985 3.666.143.810
    (4.167.285.794) (3.614.336.985) (3.616.143.810)
  Cs 4.217.285.794 3.664.336.985 3.666.143.810
    (4.167.285.794) (3.614.336.985) (3.616.143.810)

TABELLA D

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nella colonna «definanziamento» il codice «0» indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice «1» indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa.

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

Tabella D

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI

Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa

Ministero dell'interno

Decreto-legge n. 80 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 2004: Disposizioni urgenti in materia di enti locali:
– Art. 6-bis, comma 1: Fondo finalizzato ad erogazioni straordinarie a favore dei comuni e delle province per eventi eccezionali (2.3 – cap. 1331) Cp –64.784 –64.784 –64.784
  Cs –64.784 –64.784 –64.784

Decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005: Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti:

– Art. 7-bis, comma 1: Assistenza sanitaria per i cittadini

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
  di Campione d'Italia (2.3 – cap. 1331) Cp –424.841 –424.841 –424.841
  Cs –424.841 –424.841 –424.841
     
Totale missione Cp –489.625 –489.625 –489.625  
  Cs –489.625 –489.625 –489.625
     
GIUSTIZIA
Giustizia civile e penale

Ministero della giustizia

Decreto legislativo n. 26 del 2006: Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati:
– Art. 1: Scuola superiore della magistratura (1.2 – cap. 1478) Cp –1.500.000 –1.500.000 –1.500.000
  Cs –1.500.000 –1.500.000 –1.500.000
     
Totale missione Cp –1.500.000 –1.500.000 –1.500.000  
  Cs –1.500.000 –1.500.000 –1.500.000
     
 
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
– Art. 145, comma 40: Promozione di trasporti marittimi sicuri (4.1 – cap. 2246) Cp –3.400.000 –3.387.260 –3.553.345
  Cs –3.400.000 –3.387.260 –3.553.345

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

Ministero dell'interno

Legge n. 7 del 2006: Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile:

– Art. 5, comma 2: Istituzione di un numero verde contro le mutilazioni genitali femminili (3.1 – cap. 2568) Cp –65.219 –71.540 –73.334
  Cs –65.219 –71.540 –73.334
 
Legge n. 48 del 2008: Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno:
– Art. 12, comma 1: Fondo per il contrasto della pedopornografia su internet e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale (3.1 – cap. 2632) Cp –465.691 –492.041 –498.924
  Cs –465.691 –492.041 –498.924
 

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

Ministero dell'interno

Legge n. 125 del 2001: Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati:
– Art. 3, comma 4: Monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol (3.3 – cap. 2762) Cp –10.499 –16.503 –16.456
  Cs –10.499 –16.503 –16.456

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:
– Art. 1, comma 5: Fondo per l'istituzione del Sistema d'informazione visti (3.3 – cap. 2735) Cp –770.771 –1.331.678 –1.330.724
  Cs –770.771 –1.331.678 –1.330.724  
Decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie:
– Art. 2, comma 6-decies: Rete degli esperti per la sicurezza (3.3 – cap. 2642) Cp –246.724 –250.915 –250.186
  Cs –246.724 –250.915 –250.186
     
Totale missione Cp –4.958.904 –5.549.937 –5.722.969  
  Cs –4.958.904 –5.549.937 –5.722.969
     
 
SOCCORSO CIVILE

Interventi per soccorsi

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Decreto-legge n. 136 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2014: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
lo sviluppo delle aree interessate:
– Art. 3, comma 2-sexies: Flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato per interventi nella «Terra dei fuochi» (4.1 – cap. 3080) Cp –1.000.000 –1.000.000 –1.000.000
  Cs –1.000.000 –1.000.000 –1.000.000
     
Totale missione Cp –1.000.000 –1.000.000 –1.000.000  
  Cs –1.000.000 –1.000.000 –1.000.000
     
 
 

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Decreto-legge n. 182 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2005: Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari:

– Art. 1-quinquies, comma 2: Contributo all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (1.2 – cap. 2109) Cp –264.000 –264.000 –280.603
  Cs –264.000 –264.000 –280.603

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
– Art. 3, comma 34: Trasferimenti alle imprese (1.2 – cap. 2285) Cp –733.000 –733.000 –733.000
  Cs –733.000 –733.000 –733.000  
     
Totale missione Cp –997.000 –997.000 –1.013.603  
  Cs –997.000 –997.000 –1.013.603
     
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE

Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo

Ministero dello sviluppo economico

Legge n. 140 del 1999: Norme in materia di attività produttive:

– Art. 3: Studi e ricerche per la politica industriale (1.1 – cap. 2234) Cp –39.118 –39.118 –39.118
  Cs –39.118 –39.118 –39.118
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
– Art. 1, comma 852: Interventi di salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di grandi dimensioni che versino in crisi economico-finanziaria (1.1 – cap. 2246) Cp –26.464 –26.464 –26.464
  Cs –26.464 –26.464 –26.464

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento

Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali

Ministero dello sviluppo economico

Decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica:
– Art. 7, comma 31: Interventi a favore dell'Ente nazionale per il microcredito (1.2 – cap. 2302) Cp –   –80.000 –80.000
  Cs –   –80.000 –80.000
 

Incentivazione del sistema produttivo

Ministero dello sviluppo economico

Legge n. 140 del 1999: Norme in materia di attività produttive:

– Art. 10: Attività di valutazione delle leggi (1.3 – cap. 2228) Cp –40.000 –40.000 –40.000
  Cs –40.000 –40.000 –40.000
 
 
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale

Ministero dello sviluppo economico

Decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006: Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa:
– Art. 4-bis, comma 7: Lotta alla contraffazione (1.7 – cap. 2385) Cp –210.895 –210.895 –210.895
  Cs –210.895 –210.895 –210.895  
     
Totale missione Cp –316.477 –396.477 –396.477  
  Cs –316.477 –396.477 –396.477
     
 
 
REGOLAZIONE DEI MERCATI

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Ministero dello sviluppo economico

Legge n. 140 del 1999: Norme in materia di attività produttive:

– Art. 10: Attività di valutazione delle leggi (3.1 – cap. 1231) Cp –102.294 –102.294 –102.294
  Cs –102.294 –102.294 –102.294  
     
Totale missione Cp –102.294 –102.294 –102.294
  Cs –102.294 –102.294 –102.294
     
 
 
COMUNICAZIONI

Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali

Ministero dello sviluppo economico

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):
– Art. 52, comma 18: Contributi alle emittenti radiotelevisive locali (6.7 – cap. 3121) Cp –3.150.329 –3.150.329 –3.150.329
  Cs –3.150.329 –3.150.329 –3.150.329  
     
Totale missione Cp –3.150.329 –3.150.329 –3.150.329
  Cs –3.150.329 –3.150.329 –3.150.329
     
 
COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Politica commerciale in ambito internazionale

Ministero dello sviluppo economico

Legge n. 93 del 1997: Norme di attuazione e modifiche della legge 18 novembre 1995, n. 496, concernente la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993:

– Art. 9: Attuazione della convenzione sulla proibizione delle armi chimiche (4.1 – cap. 2751) Cp –51.807 –51.807 –51.807
  Cs –51.807 –51.807 –51.807  
     
Totale missione Cp –51.807 –51.807 –51.807
  Cs –51.807 –51.807 –51.807

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Legge n. 120 del 2002: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997:
– Art. 3: Convenzione sui cambiamenti climatici (1.3 – cap. 2211) Cp –4.810.000 –7.000.000 –6.500.000
Cs –4.810.000 –7.000.000 –6.500.000  
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013):
– Art. 1, comma 226: Accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino (1.10 – cap. 1644) Cp –5.000.000 –3.000.000 –3.000.000
  Cs –5.000.000 –3.000.000 –3.000.000  
     
Totale missione Cp –9.810.000 –10.000.000 –9.500.000  
  Cs –9.810.000 –10.000.000 –9.500.000

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
TUTELA DELLA SALUTE

Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante

Ministero della salute

Decreto-legge n. 81 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 138 del 2004: Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica:

– Art. 1, comma 1, lettera a): Spese per il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (1.1 – cap. 4393) Cp –2.283.751 –2.000.000 –2.000.000
Cs –2.283.751 –2.000.000 –2.000.000  
 
 

Sanità pubblica veterinaria

Ministero della salute

Decreto-legge n. 335 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 3 del 2001:

– Art. 1: Sorveglianza delle malattie infettive e diffusive degli animali (1.2 – cap. 5391) Cp –4.500.000 –4.000.000 –4.000.000
  Cs –4.500.000 –4.000.000 –4.000.000  
     
Totale missione Cp –6.783.751 –6.000.000 –6.000.000  
  Cs –6.783.751 –6.000.000 –6.000.000

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
ISTRUZIONE SCOLASTICA

Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:
– Art. 13, comma 4: Istituzione dell'ufficio per la gestione delle scuole in lingua slovena (1.8 – cap. 3112)

Cp –66.452 –80.008 –67.428
  Cs –66.452 –80.008 –67.428  
     
Totale missione Cp –66.452 –80.008 –67.428  
  Cs –66.452 –80.008 –67.428
     
 

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia:

– Art. 9, comma 15: Spesa a favore della Fondazione per il merito (2.1 – cap. 1649) Cp –500.000 –   –  
Cs –500.000 –   –  

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
Sistema universitario e formazione post-universitaria

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Legge n. 240 del 2010: Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario:
– Art. 28, comma 1: Istituzione del Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza (2.3 – cap. 1599) Cp –769.000 –769.000 –769.000
  Cs –769.000 –769.000 –769.000  
     
Totale missione Cp –1.269.000 –769.000 –769.000  
  Cs –1.269.000 –769.000 –769.000
     
POLITICHE PER IL LAVORO
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti:
– Art. 2, comma 6: Tirocini nell'ambito della pubblica amministrazione (1.9 – cap. 2231) Cp –1.700.000 –   –  
  Cs –1.700.000 –   –    
     
Totale missione Cp –1.700.000 –   –    
  Cs –1.700.000 –   –  

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI

Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

Ministero dell'interno

Legge n. 379 del 1993: Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale:

– Art. 1, comma 1: Contributo all'Unione italiana ciechi (5.1 – cap. 2316) Cp –192.064 –192.064 –192.064
  Cs –192.064 –192.064 –192.064  
     
Totale missione Cp –192.064 –192.064 –192.064  
  Cs –192.064 –192.064 –192.064
     
 
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO

Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 183 del 2011: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
  dello Stato (Legge di stabilità 2012):
– Art. 6, comma 1: Trasferimento di immobili dello Stato a società di gestione del risparmio (1.1 – cap. 3902) Cp –84.324 –75.022 –88.218
  Cs –84.324 –75.022 –88.218  
     
Totale missione Cp –84.324 –75.022 –88.218  
  Cs –84.324 –75.022 –88.218
     
TURISMO

Sviluppo e competitività del turismo

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:

– Art. 2, comma 98: Sviluppo e competitività del turismo (6.1 – cap. 6823) Cp –2.600.000 –2.600.000 –2.600.000
  Cs –2.600.000 –2.600.000 –2.600.000  
     
Totale missione Cp –2.600.000 –2.600.000 –2.600.000  
  Cs –2.600.000 –2.600.000 –2.600.000
     
FONDI DA RIPARTIRE

Fondi da assegnare

Ministero dell'interno

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):

– Art. 3, comma 151: Fondo da ripartire per le esigenze correnti

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
  di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione (7.1 – cap. 3001) Cp –2.238.848 –2.638.848 –2.638.848
  Cs –2.238.848 –2.638.848 –2.638.848  
     
Totale missione Cp –2.238.848 –2.638.848 –2.638.848  
  Cs –2.238.848 –2.638.848 –2.638.848
     
Totale generale Cp –37.310.875 –35.592.411 –35.282.662  
  Cs –37.310.875 –35.592.411 –35.282.662

 

TABELLA E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate, per ciascuna missione, nei vari programmi, secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.
Gli importi risultanti dalla presente Tabella riportano la distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; nel caso di assenza di variazioni vengono riportati gli stanziamenti relativi alla legislazione vigente e alla legge di stabilità.
Nella colonna «Limite impeg.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:
    1) non impegnabili le quote degli anni 2015 e successivi;
    2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2015 e successivi;
    3) interamente impegnabili le quote degli anni 2015 e successivi.
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2014 e quelli derivanti da spese di annualità.

ELENCO DELLE MISSIONI

 1. – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
 3. – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
 4. – L'Italia in Europa e nel mondo
 7. – Ordine pubblico e sicurezza
 8. – Soccorso civile
 9. – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
11. – Competitività e sviluppo delle imprese
13. – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
14. – Infrastrutture pubbliche e logistica
17. – Ricerca e innovazione
18. – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
19. – Casa e assetto urbanistico
21. – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
22. – Istruzione scolastica
28. – Sviluppo e riequilibrio territoriale
29. – Politiche economico-finanziarie e di bilancio
30. – Giovani e sport
32. – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
33. – Fondi da ripartire

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

 1. – Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
 2. – Interventi a favore delle imprese industriali
 3. – Interventi per calamità naturali
 4. – Interventi nelle aree sottoutilizzate
 5. – Credito agevolato al commercio
 6. – Interventi a favore della regione Friuli Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia
 7. – Provvidenze per l'editoria
 8. – Edilizia residenziale e agevolata
 9. – Mediocredito centrale – SIMEST Spa
10. – Artigiancassa
11. – Interventi nel settore dei trasporti
12. – Costruzione di nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. – Interventi nel settore della ricerca
14. – Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. – Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. – Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. – Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica
18. – Metropolitana di Napoli
19. – Difesa del suolo e tutela ambientale
20. – Realizzazione di strutture turistiche
21. – Interventi in agricoltura
22. – Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. – Università (compresa edilizia)
24. – Impiantistica sportiva
25. – Sistemazione delle aree urbane
26. – Ripiano dei disavanzi pregressi delle aziende sanitarie locali
27. – Interventi diversi

  N.B. I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26.

Tabella E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON DISTINTA E ANALITICA EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Economia e finanze
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)
– Art. 1, comma 308: Centenario della prima guerra mondiale (Settore n. 27) Interventi diversi (21.3 – cap. 7474)
  Legislazione vigente Cp 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2018  
  Cs 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000    
  Cs 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
     
Totale missione Cp 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
  Cs 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
     
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI
Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa
Interno
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni,

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
– Art. 11-quaterdecies, comma 20: Interventi per lo sviluppo (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7253)
  Legislazione vigente Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp 10.000.000 –   –   –      
  Cs 10.000.000 –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 10.000.000 –   –   –      
  Cs 10.000.000 –   –   –      
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale
Economia e finanze
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
– Art. 5, comma 3-bis: Contributo assicurazione RC auto per la Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7517)
  Legislazione vigente Cp 86.000.000 86.000.000 86.000.000 370.000.000 2022 3
  Cs 86.000.000 86.000.000 86.000.000 370.000.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 86.000.000 86.000.000 86.000.000 370.000.000
  Cs 86.000.000 86.000.000 86.000.000 370.000.000

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  – Art. 5, comma 3-ter: Contributo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7507/p)
  Legislazione vigente Cp –   10.000.000 10.000.000 50.000.000 2022 3
  Cs –   10.000.000 10.000.000 50.000.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp –   10.000.000 10.000.000 50.000.000
  Cs –   10.000.000 10.000.000 50.000.000
 
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
– Art. 1, comma 114, terzo periodo: Contributo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7507/p)
  Legislazione vigente Cp –   10.000.000 10.000.000 40.000.000 2021 3
  Cs –   10.000.000 10.000.000 40.000.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp –   10.000.000 10.000.000 40.000.000
  Cs –   10.000.000 10.000.000 40.000.000
Rapporti finanziari con Enti territoriali
Economia e finanze
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
  – Art. 3: Interventi nei settori della manutenzione idraulica e

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  forestale (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (2.5 – cap. 7499)
  Legislazione vigente Cp 140.000.000 140.000.000 –   –      
  Cs 140.000.000 140.000.000 –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 140.000.000 140.000.000 –   –      
  Cs 140.000.000 140.000.000 –   –    
     
Totale missione Cp 236.000.000 246.000.000 106.000.000 460.000.000
  Cs 236.000.000 246.000.000 106.000.000 460.000.000
     
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE
Economia e finanze
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:
  – Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (Settore n. 27) Interventi diversi (3.1 – cap. 7493)
  Legislazione vigente Cp 5.000.000.000 4.500.000.000 5.000.000.000 15.000.000.000 2020 3
  Cs 5.000.000.000 4.500.000.000 5.000.000.000 15.000.000.000    
  Riduzione Cp –50.000.000 –50.000.000 –50.000.000 –150.000.000    
  Cs –50.000.000 –50.000.000 –50.000.000 –150.000.000    
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 4.950.000.000 4.450.000.000 4.950.000.000 14.850.000.000    
  Cs 4.950.000.000 4.450.000.000 4.950.000.000 14.850.000.000

Segue: Tabella E

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e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale
Economia e finanze
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):
  – Art. 1, comma 170: Banche e fondi (Settore n. 27) Interventi diversi (3.2 – cap. 7175)
  Legislazione vigente Cp 295.000.000 295.000.000 295.000.000 1.475.000.000 2022  
  Cs 295.000.000 295.000.000 295.000.000 1.475.000.000  
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 295.000.000 295.000.000 295.000.000 1.475.000.000    
  Cs 295.000.000 295.000.000 295.000.000 1.475.000.000  
Decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti:
  – Art. 11, comma 5: contributo in favore del Chernobyl Shelter Fund (Settore n. 27) Interventi diversi (3.2 – cap. 7174)
  Legislazione vigente Cp 5.775.000 5.775.000 5.775.000 –   2017  
  Cs 5.775.000 5.775.000 5.775.000 –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp 824.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000 2019
    (–)   (–)   (–)   (–)      
  Cs 824.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000  
    (–)   (–)   (–)   (–)      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 6.599.000 8.275.000 8.275.000 5.000.000
    (5.775.000) (5.775.000) (5.775.000) (–)      
  Cs 6.599.000 8.275.000 8.275.000 5.000.000
    (5.775.000) (5.775.000) (5.775.000) (–)  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008:
  – Art. 5, comma 1: Articolo 8 del Trattato: progetti infrastrutturali di base (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 – cap. 7800)
  Legislazione vigente Cp 94.320 95.165 117.388 1.756.943.234 2028 3
  Cs 94.320 95.165 117.388 1.756.943.234    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 94.320 95.165 117.388 1.756.943.234    
  Cs 94.320 95.165 117.388 1.756.943.234    
     
Totale missione Cp 5.251.693.320 4.753.370.165 5.253.392.388 18.086.943.234
    (5.250.869.320) (4.750.870.165) (5.250.892.388) (18.081.943.234)
  Cs 5.251.693.320 4.753.370.165 5.253.392.388 18.086.943.234
    (5.250.869.320) (4.750.870.165) (5.250.892.388) (18.081.943.234)
     
 
 
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica
Economia e finanze
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
  – Art. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'ammodernamento

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  della flotta e il miglioramento delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (5.1 – capp. 7833, 7834)
  Legislazione vigente Cp 14.380.000 14.380.000 14.380.000 86.280.000 2023 3
  Cs 14.380.000 14.380.000 14.380.000 86.280.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 14.380.000 14.380.000 14.380.000 86.280.000    
  Cs 14.380.000 14.380.000 14.380.000 86.280.000    
 
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
  – Art. 1, comma 109: Contributo per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (5.1 – cap. 7837)
  Legislazione vigente Cp 12.000.000 20.000.000 20.000.000 60.000.000 2020  
  Cs 12.000.000 20.000.000 20.000.000 60.000.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 12.000.000 20.000.000 20.000.000 60.000.000    
  Cs 12.000.000 20.000.000 20.000.000 60.000.000

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
Infrastrutture e trasporti
Decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee:
  – Art. 3-bis, comma 2: Recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 – cap. 7853/p)
  Legislazione vigente Cp 10.583.516 10.557.225 10.555.230 56.582.505 2023 3
  Cs 10.583.516 10.557.225 10.555.230 56.582.505    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 10.583.516 10.557.225 10.555.230 56.582.505    
  Cs 10.583.516 10.557.225 10.555.230 56.582.505  
 
 

Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
  – Art. 1, comma 107, punto 1: Rifinanziameno delle spese per lo sviluppo della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 – cap. 7853/p)
  Legislazione vigente Cp 12.957.008 13.143.641 13.105.495 39.316.485 2020 3
  Cs 12.957.008 13.143.641 13.105.495 39.316.485    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –    

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 12.957.008 13.143.641 13.105.495 39.316.485    
  Cs 12.957.008 13.143.641 13.105.495 39.316.485    
  – Art. 1, comma 117, terzo periodo: Spese per lo sviluppo della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 – cap. 7853/p)
  Legislazione vigente Cp 925.501 938.832 –   –   2016 3
  Cs 925.501 938.832 –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 925.501 938.832 –   –      
  Cs 925.501 938.832 –   –      
 
 
Decreto-legge n. 150 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative:
  – Art. 4, comma 8-ter, secondo periodo: Rifinanziamento della legge n. 244 del 2007, articolo 2, comma 99 (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 – cap. 7853/p)
  Legislazione vigente Cp –   4.448.465 4.435.555 13.306.665 2020 3
  Cs –   4.448.465 4.435.555 13.306.665    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp –   4.448.465 4.435.555 13.306.665    
  Cs –   4.448.465 4.435.555 13.306.665

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  – Art. 4, comma 8-quater, punto 2: Rifinanziamento della legge n. 244 del 2007, articolo 2, comma 99 (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 – cap. 7853/p)
  Legislazione vigente Cp –   296.564 295.704 887.112 2020 3
  Cs –   296.564 295.704 887.112    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp –   296.564 295.704 887.112    
  Cs –   296.564 295.704 887.112    
Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia
Interno
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
  – Art. 1, comma 41: Rete nazionale Te.T.Ra – Prosecuzione interventi (Settore n. 27) Interventi diversi (3.3 – cap. 7506)
  Legislazione vigente Cp 64.469.700 64.984.497 64.609.953 199.438.791 2019 3
  Cs 64.469.700 64.984.497 64.609.953 199.438.791    
  Riduzione Cp –25.000.000 –25.000.000 –25.000.000 –75.000.000    
  Cs –25.000.000 –25.000.000 –25.000.000 –75.000.000    
  Rifinanziamento Cp 25.000.000 25.000.000 25.000.000 75.000.000 2020
    (–)   (–)   (–)   (–)      
  Cs 25.000.000 25.000.000 25.000.000 75.000.000  
    (–)   (–)   (–)   (–)      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 64.469.700 64.984.497 64.609.953 199.438.791
    (39.469.700) (39.984.497) (39.609.953) (124.438.791)    
  Cs 64.469.700 64.984.497 64.609.953 199.438.791
    (39.469.700) (39.984.497) (39.609.953) (124.438.791)    
     
Totale missione Cp 115.315.725 128.749.224 127.381.937 455.811.558
    (90.315.725) (103.749.224) (102.381.937) (380.811.558)
  Cs 115.315.725 128.749.224 127.381.937 455.811.558
    (90.315.725) (103.749.224) (102.381.937) (380.811.558)
   

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
SOCCORSO CIVILE
Protezione civile
Economia e finanze
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:
  – Art. 5, comma 14: Ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 – cap. 7449)
  Legislazione vigente Cp 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 2019  
  Cs 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000    
  Cs 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000    
 
Decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile:
  – Art. 11, comma 1: Fondo per la prevenzione del rischio sismico (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 – cap. 7459)
  Legislazione vigente Cp 145.100.000 44.000.000 –   –   2016 3
  Cs 145.100.000 44.000.000 –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –    

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 145.100.000 44.000.000 –   –      
  Cs 145.100.000 44.000.000 –   –      
     
Totale missione Cp 150.100.000 49.000.000 5.000.000 10.000.000
  Cs 150.100.000 49.000.000 5.000.000 10.000.000
     
 
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
Politiche agricole alimentari e forestali
Decreto legislativo n. 185 del 2000: Assegnazione all'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare per il finanziamento delle misure agevolate dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego nel settore agricolo (Settore n. 21) Interventi in agricoltura (1.2 – cap. 7253)
  Legislazione vigente Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp 10.000.000 10.000.000 10.000.000 108.400.000 2030
      (24.900.000) (18.700.000) (–)    
  Cs 10.000.000 10.000.000 10.000.000 108.400.000  
      (24.900.000) (18.700.000) (–)    
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 10.000.000 10.000.000 10.000.000 108.400.000  
      (24.900.000) (18.700.000) (–)    
  Cs 10.000.000 10.000.000 10.000.000 108.400.000  
      (24.900.000) (18.700.000) (–)  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:
  – Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (Settore n. 21) Interventi in agricoltura (1.2 – cap. 7439)
  Legislazione vigente Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp 120.000.000 –   –   –   2015  
  Cs 120.000.000 –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 120.000.000 –   –   –      
  Cs 120.000.000 –   –   –      
 
     
Totale missione Cp 130.000.000 10.000.000 10.000.000 108.400.000  
      (24.900.000) (18.700.000) (–)    
  Cs 130.000.000 10.000.000 10.000.000 108.400.000  
      (24.900.000) (18.700.000) (–)    
 
     
             
 
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
Sviluppo economico
Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 industrie operanti nel settore aeronautico:
– Art. 3, primo comma, punto A: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
 
  Legislazione vigente Cp 50.000.000 50.000.000 50.000.000 540.000.000 2028 3
  Cs 50.000.000 50.000.000 50.000.000 540.000.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 50.000.000 50.000.000 50.000.000 540.000.000    
  Cs 50.000.000 50.000.000 50.000.000 540.000.000
 
 
Decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996: Disposizioni urgenti per le attività produttive:
– Art. 5, comma 2: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (1o contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p)
  Legislazione vigente Cp 40.000.000 40.000.000 40.000.000 400.000.000 2027 3
  Cs 40.000.000 40.000.000 40.000.000 400.000.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 40.000.000 40.000.000 40.000.000 400.000.000    
  Cs 40.000.000 40.000.000 40.000.000 400.000.000

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  – Art. 5, comma 2: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (2o contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p)
  Legislazione vigente Cp 40.000.000 80.000.000 60.000.000 380.000.000 2020 3
  Cs 40.000.000 80.000.000 60.000.000 380.000.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 40.000.000 80.000.000 60.000.000 380.000.000    
  Cs 40.000.000 80.000.000 60.000.000 380.000.000
   
  – Art. 5, comma 2: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (3o contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p)
  Legislazione vigente Cp 40.000.000 70.000.000 155.000.000 335.000.000 2021 3
  Cs 40.000.000 70.000.000 155.000.000 335.000.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 40.000.000 70.000.000 155.000.000 335.000.000    
  Cs 40.000.000 70.000.000 155.000.000 335.000.000
   
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
– Art. 1, comma 95, punto 3: Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali della classe FREMM (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485)
  Legislazione vigente Cp 778.000.000 526.000.000 470.000.000 429.000.000 2022 3
  Cs 778.000.000 526.000.000 470.000.000 429.000.000  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 778.000.000 526.000.000 470.000.000 429.000.000    
  Cs 778.000.000 526.000.000 470.000.000 429.000.000
 
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
– Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (1o contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp 42.860.000 41.430.000 38.570.000 154.280.000 2021 3
  Cs 42.860.000 41.430.000 38.570.000 154.280.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 42.860.000 41.430.000 38.570.000 154.280.000    
  Cs 42.860.000 41.430.000 38.570.000 154.280.000
   
  – Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (2o contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp 40.456.000 40.228.000 39.772.000 198.860.000 2022 3
  Cs 40.456.000 40.228.000 39.772.000 198.860.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 40.456.000 40.228.000 39.772.000 198.860.000    
  Cs 40.456.000 40.228.000 39.772.000 198.860.000
 

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  – Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (3o contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp 41.956.000 40.978.000 39.022.000 234.132.000 2023 3
  Cs 41.956.000 40.978.000 39.022.000 234.132.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 41.956.000 40.978.000 39.022.000 234.132.000    
  Cs 41.956.000 40.978.000 39.022.000 234.132.000  
  – Art. 1, comma 884: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (1o contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp 876.000 876.000 876.000 3.504.000 2021 3
  Cs 876.000 876.000 876.000 3.504.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 876.000 876.000 876.000 3.504.000    
  Cs 876.000 876.000 876.000 3.504.000
   
  – Art. 1, comma 884: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (2o contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp 11.233.000 11.233.000 11.233.000 56.165.000 2022 3
  Cs 11.233.000 11.233.000 11.233.000 56.165.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –    

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 11.233.000 11.233.000 11.233.000 56.165.000    
  Cs 11.233.000 11.233.000 11.233.000 56.165.000
   
 
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
– Art. 2, comma 179: Programmi europei aeronautici (1o contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100.000.000 2022 3
  Cs 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100.000.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100.000.000    
  Cs 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100.000.000
   
 
– Art. 2, comma 179: Programmi europei aeronautici (2o contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp 25.000.000 25.000.000 25.000.000 150.000.000 2023 3
  Cs 25.000.000 25.000.000 25.000.000 150.000.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –    

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 25.000.000 25.000.000 25.000.000 150.000.000    
  Cs 25.000.000 25.000.000 25.000.000 150.000.000
   
– Art. 2, comma 179: Programmi europei aeronautici (3o contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp 25.000.000 25.000.000 25.000.000 175.000.000 2024 3
  Cs 25.000.000 25.000.000 25.000.000 175.000.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 25.000.000 25.000.000 25.000.000 175.000.000    
  Cs 25.000.000 25.000.000 25.000.000 175.000.000
  – Art. 2, comma 180: Interventi nel settore aeronautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp 925.000.000 757.000.000 717.000.000 2.072.000.000 2021 3
  Cs 925.000.000 757.000.000 717.000.000 2.072.000.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 925.000.000 757.000.000 717.000.000 2.072.000.000    
  Cs 925.000.000 757.000.000 717.000.000 2.072.000.000
Legge n. 220 del 2010: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011):
  – Art. 1, comma 57: Interventi a sostegno della ricerca aerospaziale

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  ed elettronica (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp 38.641.000 35.501.000 29.221.000 155.874.000 2023 3
  Cs 38.641.000 35.501.000 29.221.000 155.874.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 38.641.000 35.501.000 29.221.000 155.874.000    
  Cs 38.641.000 35.501.000 29.221.000 155.874.000    
Decreto-legge n. 215 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa:
  – Art. 5, comma 4: Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7420/p)
  Legislazione vigente Cp 25.000.000 25.000.000 125.000.000 125.000.000 2018 3
  Cs 25.000.000 25.000.000 125.000.000 125.000.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 25.000.000 25.000.000 125.000.000 125.000.000    
  Cs 25.000.000 25.000.000 125.000.000 125.000.000

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:
  – Art. 17-undecies, comma 1: Fondo per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7322)
  Legislazione vigente Cp 40.095.939 –   –   –   2015  
  Cs 40.095.939 –   –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 40.095.939 –   –   –      
  Cs 40.095.939 –   –   –  
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
  – Art. 1, comma 37: Contributi ventennali al settore marittimo per la difesa nazionale (1o contributo ventennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7419/p)
  Legislazione vigente Cp 37.113.953 37.553.291 37.444.305 599.108.880 2033 3
  Cs 37.113.953 37.553.291 37.444.305 599.108.880    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 37.113.953 37.553.291 37.444.305 599.108.880    
  Cs 37.113.953 37.553.291 37.444.305 599.108.880    

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  – Art. 1, comma 37: Contributi ventennali al settore marittimo per la difesa nazionale (2o contributo ventennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7419/p)
  Legislazione vigente Cp 102.063.371 103.271.550 102.971.838 1.750.521.246 2034 3
  Cs 102.063.371 103.271.550 102.971.838 1.750.521.246    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 102.063.371 103.271.550 102.971.838 1.750.521.246    
  Cs 102.063.371 103.271.550 102.971.838 1.750.521.246
 
  – Art. 1, comma 37: Contributi ventennali al settore marittimo per la difesa nazionale (3o contributo ventennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7419/p)
  Legislazione vigente Cp –   331.620.406 551.783.857 1.738.078.528 2024 3
  Cs –   331.620.406 551.783.857 1.738.078.528    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp –   331.620.406 551.783.857 1.738.078.528    
  Cs –   331.620.406 551.783.857 1.738.078.528    
 
  – Art. 1, comma 38: Contributi ventennali per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 (1o contributo ventennale) (Settore n. 2) Interventi a favore

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp 40.000.000 40.000.000 40.000.000 450.000.000 2026 3
  Cs 40.000.000 40.000.000 40.000.000 450.000.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 40.000.000 40.000.000 40.000.000 450.000.000    
  Cs 40.000.000 40.000.000 40.000.000 450.000.000
  – Art. 1, comma 38: Contributi ventennali per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 (2o contributo ventennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
  Legislazione vigente Cp 13.000.000 13.000.000 13.000.000 161.000.000 2029 3
  Cs 13.000.000 13.000.000 13.000.000 161.000.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 13.000.000 13.000.000 13.000.000 161.000.000
  Cs 13.000.000 13.000.000 13.000.000 161.000.000
 
 
Incentivazione del sistema produttivo
Sviluppo economico
Decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici:
  – Art. 3, comma 4: Incremento della dotazione del fondo di garanzia per le piccole

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  e medie imprese (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 – cap. 7342)
  Legislazione vigente Cp 695.886.617 704.124.207 –   –   2016  
  Cs 695.886.617 704.124.207 –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 695.886.617 704.124.207 –   –      
  Cs 695.886.617 704.124.207 –   –      
 
Decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:
  – Art. 2, comma 1: Contributi per il finanziamento a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle Pmi (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3 – cap. 7489)
  Legislazione vigente Cp 18.957.713 30.195.662 30.108.029 80.001.331 2021 3
  Cs 18.957.713 30.195.662 30.108.029 80.001.331    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 18.957.713 30.195.662 30.108.029 80.001.331
  Cs 18.957.713 30.195.662 30.108.029 80.001.331
 
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
  – Art. 1, comma 25: Agevolazioni per contratti di sviluppo nel settore industriale e turistico

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 – cap. 7343)
  Legislazione vigente Cp 46.735.314 94.970.853 –   –   2016 3
  Cs 46.735.314 94.970.853 –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 46.735.314 94.970.853 –   –      
  Cs 46.735.314 94.970.853 –   –      
Decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale:
  – Art. 22-bis, comma 1: Risorse destinate alle zone franche urbane (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 – cap. 7350)
  Legislazione vigente Cp 75.000.000 100.000.000 –   –   2016  
  Cs 75.000.000 100.000.000 –   –      
  Riduzione Cp –35.000.000 –   –   –      
    (–75.000.000)
  Cs –35.000.000 –   –   –      
    (–75.000.000)
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 40.000.000 100.000.000 –   –  
    (–)          
  Cs 40.000.000 100.000.000 –   –  
    (–)          
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno
Economia e finanze
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
  – Art. 2, comma 373: Cancellazione del debito dei Paesi

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  poveri (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 – cap. 7182)
  Legislazione vigente Cp 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.584.000.000 2049 3
  Cs 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.584.000.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.584.000.000    
  Cs 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.584.000.000    
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità
Economia e finanze
Decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario:
  – Art. 3-bis, comma 6: Credito d'imposta per il sisma del 20 e del 29 maggio 2012 (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (8.3 – cap. 7810)
  Legislazione vigente Cp 431.200.117 431.200.117 431.200.117 3.449.600.936 2025  
  Cs 431.200.117 431.200.117 431.200.117 3.449.600.936    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 431.200.117 431.200.117 431.200.117 3.449.600.936    
  Cs 431.200.117 431.200.117 431.200.117 3.449.600.936    
Totale missione Cp 3.659.075.024 3.724.182.086 3.102.202.146 15.321.125.921    
    (3.619.075.024)
  Cs 3.659.075.024 3.724.182.086 3.102.202.146 15.321.125.921    
    (3.619.075.024)          

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
DIRITTO ALLA MOBILITÀ E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale
Infrastrutture e trasporti
Decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:
  – Art. 17-septies, comma 8: Fondo per il finanziamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.1 – cap. 7119)
  Legislazione vigente Cp 14.915.000 –   –   –   2015 3
  Cs 14.915.000 –   –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 14.915.000 –   –   –      
  Cs 14.915.000 –   –   –      
 
 
Autotrasporto ed intermodalità
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
  – Art. 1, comma 90: Contributo per il completamento della rete immateriale degli interporti (Settore n. 11) Interventi

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  nel settore dei trasporti (2.4 – cap. 7305)
  Legislazione vigente Cp 2.804.119 2.849.126 –   –   2016 3
  Cs 2.804.119 2.849.126 –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 2.804.119 2.849.126 –   –      
  Cs 2.804.119 2.849.126 –   –      
 
 
 
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario
Infrastrutture e trasporti
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
  – Art. 32, comma 1, punto 3: Assegnazione di risorse a favore di Rete ferroviaria italiana (RFI) per la linea alta velocità/alta capacità Milano-Verona: tratta Treviglio-Brescia – secondo lotto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7515)
  Legislazione vigente Cp 185.214.555 185.110.097 –   –   2016 3
  Cs 185.214.555 185.110.097 –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 185.214.555 185.110.097 –   –      
  Cs 185.214.555 185.110.097 –   –      
  – Art. 32, comma 1, punto 4: Assegnazione di risorse a favore di RFI per la linea alta

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  velocità/alta capacità Milano-Genova: Terzo valico dei Giovi – secondo lotto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7518)
  Legislazione vigente Cp 397.000 38.289.000 –   –   2016 3
  Cs 397.000 38.289.000 –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   100.000.000 100.000.000 200.000.000 2019  
  Cs –   100.000.000 100.000.000 200.000.000    
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 397.000 138.289.000 100.000.000 200.000.000    
  Cs 397.000 138.289.000 100.000.000 200.000.000  
  –  Art. 32, comma 1, punto 6: Nodo di Torino e accessibilità ferroviaria: opere di prima fase – stazione di Rebaudengo (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7520)
  Legislazione vigente Cp 10.608.096 –   –   –   2015 3
  Cs 10.608.096 –   –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 10.608.096 –   –   –      
  Cs 10.608.096 –   –   –      

Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):

  – Art. 1, comma 208: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7532)
  Legislazione vigente Cp 242.713.000 140.540.000 102.540.000 1.972.480.000 2029 3
  Cs 242.713.000 140.540.000 102.540.000 1.972.480.000  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 242.713.000 140.540.000 102.540.000 1.972.480.000    
  Cs 242.713.000 140.540.000 102.540.000 1.972.480.000    
 
 
Decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:
  – Art. 18, comma 2, punto 5: Somme da assegnare a RFI per il miglioramento della rete ferroviaria (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7540)
  Legislazione vigente Cp 272.906.317 60.311.843 –   –   2016 3
  Cs 272.906.317 60.311.843 –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 272.906.317 60.311.843 –   –      
  Cs 272.906.317 60.311.843 –   –      
 
 

Sviluppo e sicurezza della mobilità locale

Infrastrutture e trasporti

Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
  – Art. 32, comma 1, punto 8: Realizzazione metropolitana leggera automatica metrobus

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Brescia – primo lotto funzionale prealpino – S. Eufemia. Ulteriori opere di completamento 1a e 2atranche (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.7 – cap. 7422)
  Legislazione vigente Cp 5.197.810 26.537.744 –   –   2016 3
  Cs 5.197.810 26.537.744 –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 5.197.810 26.537.744 –   –      
  Cs 5.197.810 26.537.744 –   –      
Decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015:
  – Art. 13, comma 1, lettera c): Linea M4/S della metropolitana di Milano (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.7 – cap. 7418)
  Legislazione vigente Cp 7.100.000 9.700.000 17.000.000 9.000.000 2018 3
  Cs 7.100.000 9.700.000 17.000.000 9.000.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 7.100.000 9.700.000 17.000.000 9.000.000    
  Cs 7.100.000 9.700.000 17.000.000 9.000.000  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
  – Art. 1, comma 83: Spese per materiale rotabile su gomma e ferroviario nonché per vaporetti e ferry-boat (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.7 – cap. 7251)
  Legislazione vigente Cp 100.000.000 100.000.000 –   –   2016 3
  Cs 100.000.000 100.000.000 –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp 525.000.000 25.000.000 50.000.000 100.000.000 2019
    (500.000.000) (–)   (–)   (–)      
  Cs 525.000.000 25.000.000 50.000.000 100.000.000  
    (500.000.000) (–)   (–)   (–)      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 625.000.000 125.000.000 50.000.000 100.000.000  
    (600.000.000) (100.000.000) (–)   (–)      
  Cs 625.000.000 125.000.000 50.000.000 100.000.000  
    (600.000.000) (100.000.000) (–)   (–)      
 
Sostegno allo sviluppo del trasporto

Economia e finanze

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
  – Art. 1, comma 86: Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato Spa (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122)
  Legislazione vigente Cp 241.980.829 55.588.410 81.488.197 200.000.000 2019 3
  Cs 241.980.829 55.588.410 81.488.197 200.000.000    
  Riduzione Cp –200.000.000 –50.000.000 –50.000.000 –      
  Cs –200.000.000 –50.000.000 –50.000.000 –    

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Rifinanziamento Cp –   320.000.000 400.000.000 3.735.000.000 2020  
  Cs –   320.000.000 400.000.000 3.735.000.000    
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 41.980.829 325.588.410 431.488.197 3.935.000.000    
  Cs 41.980.829 325.588.410 431.488.197 3.935.000.000    
 
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
  – Art. 1, comma 964: Alta velocità (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7124/p)
  Legislazione vigente Cp 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.600.000.000 2021 3
  Cs 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.600.000.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.600.000.000    
  Cs 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.600.000.000    
  – Art. 1, comma 975: Alta velocità (1o contributo quindicennale) (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7124/p)
  Legislazione vigente Cp 100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000 2020 3
  Cs 100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000    
  Cs 100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  – Art. 1, comma 975: Rete tradizionale (2o contributo quindicennale) (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7124/p)
  Legislazione vigente Cp 100.000.000 100.000.000 100.000.000 400.000.000 2021 3
  Cs 100.000.000 100.000.000 100.000.000 400.000.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 100.000.000 100.000.000 100.000.000 400.000.000    
  Cs 100.000.000 100.000.000 100.000.000 400.000.000    
 
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
  – Art. 32, comma 1: Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7372/p)
  Legislazione vigente Cp 167.318.368 107.426.753 –   –   2016
  Cs 167.318.368 107.426.753 –   –      
  Riduzione Cp –83.000.000 –83.000.000 –   –      
  Cs –83.000.000 –83.000.000 –   –      
  Rifinanziamento Cp –   200.000.000 200.000.000 600.000.000 2020  
  Cs –   200.000.000 200.000.000 600.000.000    
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 84.318.368 224.426.753 200.000.000 600.000.000    
  Cs 84.318.368 224.426.753 200.000.000 600.000.000
 
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):
  – Art. 1, comma 176: Contratti di programma RFI (Settore

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122/p)
  Legislazione vigente Cp 49.932.613 –   –   –   2015
  Cs 49.932.613 –   –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp 70.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 2018  
  Cs 70.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000    
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 119.932.613 100.000.000 200.000.000 200.000.000    
  Cs 119.932.613 100.000.000 200.000.000 200.000.000
 
Decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015:
  – Art. 7-ter, comma 2: Infrastrutture ferroviarie (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122/p)
  Legislazione vigente Cp 20.000.000 120.000.000 120.000.000 840.000.000 2024  
  Cs 20.000.000 120.000.000 120.000.000 840.000.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 20.000.000 120.000.000 120.000.000 840.000.000    
  Cs 20.000.000 120.000.000 120.000.000 840.000.000  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
  – Art. 1, comma 68: ANAS (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7372/p)
  Legislazione vigente Cp 139.177.324 –   –   –    
  Cs 139.177.324 –   –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   50.000.000 143.000.000 200.000.000 2018  
  Cs –   50.000.000 143.000.000 200.000.000    
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 139.177.324 50.000.000 143.000.000 200.000.000    
  Cs 139.177.324 50.000.000 143.000.000 200.000.000    
  – Art. 1, comma 69: ANAS (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7372/p)
  Legislazione vigente Cp 157.734.300 112.659.872 –   –   2016 3
  Cs 157.734.300 112.659.872 –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 157.734.300 112.659.872 –   –      
  Cs 157.734.300 112.659.872 –   –      
  – Art. 1, comma 73: Manutenzione della rete ferroviaria (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122/p)
  Legislazione vigente Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp 500.000.000 750.000.000 750.000.000 2.250.000.000 2020  
  Cs 500.000.000 750.000.000 750.000.000 2.250.000.000  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 500.000.000 750.000.000 750.000.000 2.250.000.000    
  Cs 500.000.000 750.000.000 750.000.000 2.250.000.000    
  – Art. 1, comma 74: RFI (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122/p)
  Legislazione vigente Cp 50.000.000 50.000.000 –   –   2016 3
  Cs 50.000.000 50.000.000 –   –      
  Riduzione Cp –25.000.000 –   –   –      
  Cs –25.000.000 –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 25.000.000 50.000.000 –   –      
  Cs 25.000.000 50.000.000 –   –      
  – Art. 1, comma 76: RFI (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122/p)
  Legislazione vigente Cp 120.000.000 120.000.000 120.000.000 1.440.000.000 2029 3
  Cs 120.000.000 120.000.000 120.000.000 1.440.000.000    
  Riduzione Cp –90.000.000 –   –   –      
  Cs –90.000.000 –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   200.000.000 2.800.000.000 2031  
  Cs –   –   200.000.000 2.800.000.000    
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 30.000.000 120.000.000 320.000.000 4.240.000.000    
  Cs 30.000.000 120.000.000 320.000.000 4.240.000.000    
  – Art. 1, comma 80: RFI (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122/p)
  Legislazione vigente Cp 150.000.000 150.000.000 –   –   2016 3
  Cs 150.000.000 150.000.000 –   –      
  Riduzione Cp –135.000.000 –   –   –      
  Cs –135.000.000 –   –   –    

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 15.000.000 150.000.000 –   –  
  Cs 15.000.000 150.000.000 –   –      
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
Infrastrutture e trasporti
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
  – Art. 32, comma 1, punto 9: Hub portuale di Ravenna (Settore n. 1) Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto (2.6 – cap. 7268)
  Legislazione vigente Cp –   48.940.000 –   –   2016 3
  Cs –   48.940.000 –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp –   48.940.000 –   –      
  Cs –   48.940.000 –   –      
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):
  – Art. 1, comma 186: Realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia (Settore n. 1) Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto (2.6 – cap. 7270)
  Legislazione vigente Cp 72.000 –   –   –   2015 3
  Cs 72.000 –   –   –    

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   10.000.000 30.000.000 55.000.000 2018  
  Cs –   10.000.000 30.000.000 55.000.000    
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 72.000 10.000.000 30.000.000 55.000.000
  Cs 72.000 10.000.000 30.000.000 55.000.000
 
 
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
  – Art. 1, comma 38, punto D: Contributo ventennale per il finanziamento di progetti nel campo navale (Settore n. 14) Interventi a favore dell'industria navalmeccanica (2.6 – cap. 7604)
  Legislazione vigente Cp 4.639.244 4.694.162 4.680.538 74.888.608 2033 3
  Cs 4.639.244 4.694.162 4.680.538 74.888.608    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 4.639.244 4.694.162 4.680.538 74.888.608    
  Cs 4.639.244 4.694.162 4.680.538 74.888.608    
Totale missione Cp 3.104.710.575 3.354.647.007 3.068.708.735 16.976.368.608
    (3.079.710.575) (3.329.647.007) (3.018.708.735) (16.876.368.608)    
  Cs 3.104.710.575 3.354.647.007 3.068.708.735 16.976.368.608
    (3.079.710.575) (3.329.647.007) (3.018.708.735) (16.876.368.608)    
 
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  dell'Ente autonomo acquedotto pugliese – EAAP:
  – Art. 1, comma 1: Ente autonomo acquedotto pugliese (Settore n. 27) Interventi diversi (1.5 – cap. 7156)
  Legislazione vigente Cp 15.494.000 15.494.000 15.494.000 15.494.000 2018 3
  Cs 15.494.000 15.494.000 15.494.000 15.494.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 15.494.000 15.494.000 15.494.000 15.494.000
  Cs 15.494.000 15.494.000 15.494.000 15.494.000
 
Opere pubbliche e infrastrutture
Economia e finanze
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
  – Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (10.1 – cap. 7464)
  Legislazione vigente Cp 100.000.000 500.000.000 –   –      
  Cs 100.000.000 500.000.000 –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp 200.000.000 400.000.000 1.200.000.000 –      
  Cs 200.000.000 400.000.000 1.200.000.000 –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 300.000.000 900.000.000 1.200.000.000 –  
  Cs 300.000.000 900.000.000 1.200.000.000 –  
 
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
  – Art. 1, comma 78: Rifinanziamento della legge n. 166 del 2002, interventi infrastrutturali (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
  Legislazione vigente Cp 128.061.000 128.061.000 128.061.000 512.244.000 2021 3
  Cs 128.061.000 128.061.000 128.061.000 512.244.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 128.061.000 128.061.000 128.061.000 512.244.000    
  Cs 128.061.000 128.061.000 128.061.000 512.244.000    
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
  – Art. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (1o contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
  Legislazione vigente Cp 88.750.000 88.750.000 88.750.000 355.000.000 2021 3
  Cs 88.750.000 88.750.000 88.750.000 355.000.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 88.750.000 88.750.000 88.750.000 355.000.000    
  Cs 88.750.000 88.750.000 88.750.000 355.000.000    
  – Art. 1, comma 977: Fondo opere strategiche (2o contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
  Legislazione vigente Cp 94.151.000 94.151.000 94.151.000 470.755.000 2022 3
  Cs 94.151.000 94.151.000 94.151.000 470.755.000  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 94.151.000 94.151.000 94.151.000 470.755.000    
  Cs 94.151.000 94.151.000 94.151.000 470.755.000    
  – Art. 1, comma 977: Fondo opere strategiche (3o contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
  Legislazione vigente Cp 90.450.000 90.450.000 90.450.000 542.700.000 2023 3
  Cs 90.450.000 90.450.000 90.450.000 542.700.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 90.450.000 90.450.000 90.450.000 542.700.000    
  Cs 90.450.000 90.450.000 90.450.000 542.700.000    
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
  – Art. 2, comma 257: Legge obiettivo (1o contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
  Legislazione vigente Cp 90.772.000 90.772.000 90.772.000 453.860.000 2022 3
  Cs 90.772.000 90.772.000 90.772.000 453.860.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –    

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 90.772.000 90.772.000 90.772.000 453.860.000    
  Cs 90.772.000 90.772.000 90.772.000 453.860.000    
 
 
  – Art. 2, comma 257: Legge obiettivo (2o contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
  Legislazione vigente Cp 91.612.000 91.612.000 91.612.000 549.672.000 2023 3
  Cs 91.612.000 91.612.000 91.612.000 549.672.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 91.612.000 91.612.000 91.612.000 549.672.000    
  Cs 91.612.000 91.612.000 91.612.000 549.672.000    
 
 
  – Art. 2, comma 257: Legge obiettivo (3o contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
  Legislazione vigente Cp 90.517.000 90.517.000 90.517.000 633.619.000 2024 3
  Cs 90.517.000 90.517.000 90.517.000 633.619.000    
 
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 90.517.000 90.517.000 90.517.000 633.619.000    
  Cs 90.517.000 90.517.000 90.517.000 633.619.000    
  – Art. 2, comma 291, punto A: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7188/p)
  Legislazione vigente Cp 1.212.000 1.212.000 1.212.000 6.060.000 2022 3
  Cs 1.212.000 1.212.000 1.212.000 6.060.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 1.212.000 1.212.000 1.212.000 6.060.000    
  Cs 1.212.000 1.212.000 1.212.000 6.060.000    
 
  – Art. 2, comma 291, punto B: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7188/p)
  Legislazione vigente Cp 225.000 225.000 225.000 1.125.000 2022 3
  Cs 225.000 225.000 225.000 1.125.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 225.000 225.000 225.000 1.125.000    
  Cs 225.000 225.000 225.000 1.125.000    
 
  – Art. 2, comma 291, punto C: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7188/p)
  Legislazione vigente Cp 64.000 64.000 64.000 320.000 2022 3
  Cs 64.000 64.000 64.000 320.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –    

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 64.000 64.000 64.000 320.000    
  Cs 64.000 64.000 64.000 320.000    
 
  – Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7187)
  Legislazione vigente Cp 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 2022 3
  Cs 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000    
  Cs 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000    
 
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:
  – Art. 14, comma 1: Spese per opere e attività dell'Expo Milano 2015 (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (1.7 – cap. 7695)
  Legislazione vigente Cp 119.461.913 –   –   –   2015 3
  Cs 119.461.913 –   –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –    

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 119.461.913 –   –   –      
  Cs 119.461.913 –   –   –      
Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale:
  – Art. 21, comma 1: Opere strategiche (1o contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
  Legislazione vigente Cp 58.200.000 58.200.000 58.200.000 349.200.000 2023 3
  Cs 58.200.000 58.200.000 58.200.000 349.200.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 58.200.000 58.200.000 58.200.000 349.200.000    
  Cs 58.200.000 58.200.000 58.200.000 349.200.000    
  – Art. 21, comma 1: Opere strategiche (2o contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
  Legislazione vigente Cp 120.526.598 120.526.598 120.526.598 843.686.186 2024 3
  Cs 120.526.598 120.526.598 120.526.598 843.686.186    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 120.526.598 120.526.598 120.526.598 843.686.186    
  Cs 120.526.598 120.526.598 120.526.598 843.686.186  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
  – Art. 32, comma 1, punto 2: Assegnazione di risorse alle piccole e medie opere nel Mezzogiorno (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7174)
  Legislazione vigente Cp 20.760.605 –   –   –   2015 3
  Cs 20.760.605 –   –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 20.760.605 –   –   –      
  Cs 20.760.605 –   –   –      
  – Art. 32, comma 6: Fondo per la ripartizione delle quote annuali di limiti di impegno e di contributi pluriennali revocati (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7685/p)
  Legislazione vigente Cp 7.844.740 18.025.000 18.024.000 84.795.000 2024 3
  Cs 7.844.740 18.025.000 18.024.000 84.795.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 7.844.740 18.025.000 18.024.000 84.795.000    
  Cs 7.844.740 18.025.000 18.024.000 84.795.000    
 
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):
  – Art. 1, comma 184: Prosecuzione della realizzazione del sistema

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  MOSE (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7200/p)
  Legislazione vigente Cp 261.546.665 333.212.500 –   –   2016 3
  Cs 261.546.665 333.212.500 –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 261.546.665 333.212.500 –   –      
  Cs 261.546.665 333.212.500 –   –      
 
Decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015:
  – Art. 13, comma 1: Alimentazione del Fondo per la ripartizione delle quote annuali di limiti di impegno e di contributi pluriennali revocati (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7685/p)
  Legislazione vigente Cp 6.277.402 6.277.402 6.277.402 216.771.814 2024 3
  Cs 6.277.402 6.277.402 6.277.402 216.771.814    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 6.277.402 6.277.402 6.277.402 216.771.814    
  Cs 6.277.402 6.277.402 6.277.402 216.771.814    
  – Art. 13, comma 1, lettera a): Parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria,

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (1.7 – cap. 7695)
  Legislazione vigente Cp 5.700.000 7.300.000 –   –   2016 3
  Cs 5.700.000 7.300.000 –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 5.700.000 7.300.000 –   –      
  Cs 5.700.000 7.300.000 –   –      
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
  – Art. 1, comma 71: Prosecuzione e completamento del sistema MOSE (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7200/p)
  Legislazione vigente Cp 92.784.882 66.657.092 74.349.072 –   2017 3
  Cs 92.784.882 66.657.092 74.349.072 –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp 30.000.000 50.000.000 57.000.000 –      
  Cs 30.000.000 50.000.000 57.000.000 –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 122.784.882 116.657.092 131.349.072 –      
  Cs 122.784.882 116.657.092 131.349.072 –    
  – Art. 1, comma 99: Completamento del pagamento relativo all’ex Agensud (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (1.7 – cap. 7544)
  Legislazione vigente Cp 64.949.375 –   –   –   2015 3
  Cs 64.949.375 –   –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –    

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 64.949.375 –   –   –      
  Cs 64.949.375 –   –   –      
Decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive:
  – Art. 3, comma 12: Infrastrutture carcerarie (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (1.7 – cap. 7471)
  Legislazione vigente Cp 140.954.880 20.564.000 –   –   2016 3
  Cs 140.954.880 20.564.000 –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 140.954.880 20.564.000 –   –      
  Cs 140.954.880 20.564.000 –   –      
 
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali

Infrastrutture e trasporti

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
  – Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  grande comunicazione (1.2 – cap. 7483)
  Legislazione vigente Cp 10.330.000 10.330.000 –   –   2016 3
  Cs 10.330.000 10.330.000 –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 10.330.000 10.330.000 –   –      
  Cs 10.330.000 10.330.000 –   –      
  – Art. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Settore n. 27) Interventi diversi (1.2 – cap. 7484)
  Legislazione vigente Cp 10.330.000 10.330.000 –   –   2016 3
  Cs 10.330.000 10.330.000 –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 10.330.000 10.330.000 –   –      
  Cs 10.330.000 10.330.000 –   –      
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:
  – Art. 19-bis, comma 1, primo periodo: Realizzazione e potenziamento di tratte autostradali (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7485)
  Legislazione vigente Cp 51.646.000 51.646.000 51.646.000 –   2017 3
  Cs 51.646.000 51.646.000 51.646.000 –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –    

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 51.646.000 51.646.000 51.646.000 –      
  Cs 51.646.000 51.646.000 51.646.000 –      
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
  – Art. 1, comma 452: Interventi strutturali per la viabilità tra Italia e Francia (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7481)
  Legislazione vigente Cp 5.000.000 5.000.000 –   –   2016 3
  Cs 5.000.000 5.000.000 –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 5.000.000 5.000.000 –   –      
  Cs 5.000.000 5.000.000 –   –      
 
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
  – Art. 32, comma 1, punto 1: Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo ad opere di interesse strategico (Settore n. 27) Interventi diversi (1.2 – cap. 7514)
  Legislazione vigente Cp 12.050.900 67.147.162 –   –   2016 3
  Cs 12.050.900 67.147.162 –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –    

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 12.050.900 67.147.162 –   –      
  Cs 12.050.900 67.147.162 –   –      
 
 
  – Art. 32, comma 1, punto 11: Megalotto 2 della strada statale n. 106 Ionica (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7155)
  Legislazione vigente Cp 2.687.978 19.843.159 –   –   2016 3
  Cs 2.687.978 19.843.159 –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 2.687.978 19.843.159 –   –      
  Cs 2.687.978 19.843.159 –   –    
 
  – Art. 32, comma 1, punto 5: Accessibilità della Valtellina: strada statale n. 38 primo lotto – variante di Morbegno secondo stralcio, dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7519)
  Legislazione vigente Cp 3.519.331 4.118.657 –   –   2016 3
  Cs 3.519.331 4.118.657 –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 3.519.331 4.118.657 –   –      
  Cs 3.519.331 4.118.657 –   –      
  – Art. 32, comma 1, punto 7: Realizzazione dell'intervento sull'asse stradale Lioni-Grottaminarda,

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  tratto dallo svincolo di Frigento allo svincolo di San Teodoro (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7529)
  Legislazione vigente Cp 23.819.000 9.548.000 –   –   2016 3
  Cs 23.819.000 9.548.000 –   –      
 
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 23.819.000 9.548.000 –   –      
  Cs 23.819.000 9.548.000 –   –      
 
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):
  – Art. 1, comma 181: Miglioramento della viabilità e dei trasporti della strada statale n. 652 Tirreno-Adriatica (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7380)
  Legislazione vigente Cp 6.706.015 –   –   –   2015 3
  Cs 6.706.015 –   –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 6.706.015 –   –   –      
  Cs 6.706.015 –   –   –    
  – Art. 1, comma 212: Somme da assegnare alla regione Piemonte per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana piemontese» (Settore

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7504)
  Legislazione vigente Cp 92.000 –   –   –   2015 3
  Cs 92.000 –   –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 92.000 –   –   –      
  Cs 92.000 –   –   –      
Decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:
  – Art. 18, comma 1: Continuità dei cantieri e perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7536/p)
  Legislazione vigente Cp 62.729.075 73.764.052 129.240.831 –   2017 3
  Cs 62.729.075 73.764.052 129.240.831 –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 62.729.075 73.764.052 129.240.831 –      
  Cs 62.729.075 73.764.052 129.240.831 –      
  – Art. 18, comma 2, punto 1: Realizzazione della tangenziale esterna est di Milano (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7537)
  Legislazione vigente Cp 107.534.895 60.311.843 –   –   2016 3
  Cs 107.534.895 60.311.843 –   –    

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 107.534.895 60.311.843 –   –      
  Cs 107.534.895 60.311.843 –   –      
  – Art. 18, comma 2, punto 2: Somme da assegnare alla regione Veneto per la Pedemontana veneta (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7147)
  Legislazione vigente Cp 130.000.000 219.500.000 –   –   2016 3
  Cs 130.000.000 219.500.000 –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 130.000.000 219.500.000 –   –      
  Cs 130.000.000 219.500.000 –   –      
 
  – Art. 18, comma 2, punto 3: Programma ponti e gallerie stradali (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7538)
  Legislazione vigente Cp 216.209.600 94.970.853 –   –   2016 3
  Cs 216.209.600 94.970.853 –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 216.209.600 94.970.853 –   –      
  Cs 216.209.600 94.970.853 –   –    

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  – Art. 18, comma 2, punto 6: Somme da assegnare all'ANAS per l'asse di collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento-Caltanissetta (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7541)
  Legislazione vigente Cp –   76.558.497 –   –   2016 3
  Cs –   76.558.497 –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp –   76.558.497 –   –      
  Cs –   76.558.497 –   –      
 
Decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015:
  – Art. 13, comma 1, lettera b): Opere necessarie per l'accessibilità ferroviaria Malpensa – Terminal T1 T2 (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7545)
  Legislazione vigente Cp 13.000.000 16.000.000 16.000.000 –   2017 3
  Cs 13.000.000 16.000.000 16.000.000 –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –    

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Legge di stabilità Cp 13.000.000 16.000.000 16.000.000 –      
  Cs 13.000.000 16.000.000 16.000.000 –      
  – Art. 13, comma 1, lettera a), punto 2: Collegamento tra la strada statale n. 11 e la strada statale n. 223 Lotto 1-B (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7534)
  Legislazione vigente Cp 7.200.000 –   –   –   2015 3
  Cs 7.200.000 –   –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 7.200.000 –   –   –      
  Cs 7.200.000 –   –   –      
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
  – Art. 1, comma 96: Realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7533)
  Legislazione vigente Cp 93.470.627 –   –   –   2015 3
  Cs 93.470.627 –   –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 93.470.627 –   –   –      
  Cs 93.470.627 –   –   –    

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive:
  – Art. 3, comma 1: Continuità dei cantieri in corso e perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7536/p)
  Legislazione vigente Cp 231.000.000 159.000.000 1.073.000.000 2.362.000.000 2020 3
  Cs 231.000.000 159.000.000 1.073.000.000 2.362.000.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 231.000.000 159.000.000 1.073.000.000 2.362.000.000
  Cs 231.000.000 159.000.000 1.073.000.000 2.362.000.000
Totale missione
Cp
 Cs
2.908.640.481
2.908.640.481
3.151.138.815
3.151.138.815
3.496.571.903
3.496.571.903
7.402.302.000
7.402.302.000
   
 
 
RICERCA E INNOVAZIONE
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata
Istruzione, università e ricerca
Decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo:
  – Art. 31-bis, comma 5: Finanziamento della scuola «Gran Sasso Science Institute» (GSSI)

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (Settore n. 13) Interventi nel settore della ricerca (3.4 – cap. 7235)
  Legislazione vigente Cp 12.000.000 –   –   –   2015  
  Cs 12.000.000 –   –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 12.000.000 –   –   –      
  Cs 12.000.000 –   –   –      
Totale missione
Cp
 Cs
12.000.000
12.000.000
–  
–  
–  
–  
–  
–  
   
 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche
Ambiente e tutela del territorio e del mare
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
  – Art. 1, comma 111: Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9 – cap. 7511)
  Legislazione vigente Cp 50.000.000 100.000.000 –   –   2016 3
  Cs 50.000.000 100.000.000 –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –    

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 50.000.000 100.000.000 –   –      
  Cs 50.000.000 100.000.000 –   –      
Totale missione
Cp
 Cs
50.000.000
50.000.000
100.000.000
100.000.000
–  
–  
–  
–  
   
 
CASA E ASSETTO URBANISTICO
Edilizia abitativa e politiche territoriali
Economia e finanze
Decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile:
  – Art. 3, comma 1: Sisma nella regione Abruzzo (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (14.1 – cap. 7817)
  Legislazione vigente Cp 227.775.334 175.343.334 130.852.054 1.487.700.000 2032 3
  Cs 227.775.334 175.343.334 130.852.054 1.487.700.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 227.775.334 175.343.334 130.852.054 1.487.700.000
  Cs 227.775.334 175.343.334 130.852.054 1.487.700.000
 
  – Art. 14, comma 1, punto 2: Sisma nella regione Abruzzo – Risorse per l'edilizia privata (Settore n. 3) Interventi per

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  calamità naturali (14.1 – cap. 8005/p)
  Legislazione vigente Cp 249.000.000 –   –   –   2015  
  Cs 249.000.000 –   –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 249.000.000 –   –   –      
  Cs 249.000.000 –   –   –      
  – Art. 14, comma 1, punto 4: Sisma nella regione Abruzzo – Risorse per l'edilizia pubblica e privata comuni fuori dal cratere (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (14.1 – cap. 8005/p)
  Legislazione vigente Cp 5.000.000 –   –   –   2015  
  Cs 5.000.000 –   –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 5.000.000 –   –   –      
  Cs 5.000.000 –   –   –      
 
 
  – Art. 14, comma 1, punto 5: Sisma nella regione Abruzzo – Risorse per interventi a sostegno delle attività produttive e di ricerca (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (14.1 – cap. 8005/p)
  Legislazione vigente Cp 27.000.000 –   –   –   2015  
  Cs 27.000.000 –   –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –    

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 27.000.000 –   –   –      
  Cs 27.000.000 –   –   –      
 
Decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015:
  – Art. 7-bis, comma 1: Rifinanziamento della ricostruzione nei comuni interessati dal sisma nella regione Abruzzo (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (14.1 – cap. 8005/p)
  Legislazione vigente Cp 497.200.000 197.200.000 197.200.000 394.400.000 2019 3
  Cs 497.200.000 197.200.000 197.200.000 394.400.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp 200.000.000 900.000.000 1.100.000.000 2.900.000.000 2020  
  Cs 200.000.000 900.000.000 1.100.000.000 2.900.000.000    
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 697.200.000 1.097.200.000 1.297.200.000 3.294.400.000    
  Cs 697.200.000 1.097.200.000 1.297.200.000 3.294.400.000    
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
  – Art. 1, comma 48, lettera c): Mutui per la prima casa (Settore

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  n. 27) Interventi diversi (14.1 – cap. 7077)
  Legislazione vigente Cp 192.526.903 187.766.455 –   –   2016 3
  Cs 192.526.903 187.766.455 –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 192.526.903 187.766.455 –   –      
  Cs 192.526.903 187.766.455 –   –      
Totale missione
Cp
 Cs
1.398.502.237
1.398.502.237
1.460.309.789
1.460.309.789
1.428.052.054
1.428.052.054
4.782.100.000
4.782.100.000
   

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI

Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale
Beni e attività culturali e turismo
Decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo:
  – Art. 5-quater, comma 1: Tutela del patrimonio dell'UNESCO della provincia di Ragusa (Settore n. 27) Interventi diversi (1.13 – cap. 7486)
  Legislazione vigente Cp 100.000 –   –   –   2015  
  Cs 100.000 –   –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 100.000 –   –   –      
  Cs 100.000 –   –   –    

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Tutela del patrimonio culturale
Beni e attività culturali e turismo
Decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo:
  – Art. 7, comma 1: Spese per l'attuazione degli interventi del Piano strategico «Grandi progetti beni culturali» (Settore n. 27) Interventi diversi (1.15 – cap. 8098)
  Legislazione vigente Cp 30.000.000 50.000.000 –   –      
  Cs 30.000.000 50.000.000 –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 30.000.000 50.000.000 –   –      
  Cs 30.000.000 50.000.000 –   –      
Totale missione
Cp
 Cs
30.100.000
30.100.000
50.000.000
50.000.000
–  
–  
–  
–  
   
 

ISTRUZIONE SCOLASTICA

Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica
Istruzione, università e ricerca
Decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca:
  – Art. 10, comma 1: Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria,

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  di servizio, scolastica (1.1 – cap. 7106)
  Legislazione vigente Cp 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2044  
  Cs 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000    
  Cs 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000    
 
             
Totale missione Cp 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000    
  Cs 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000    
 
 
SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE
Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica
Economia e finanze
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
  – Art. 61, comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (28.1 – cap. 8000/p)
  Legislazione vigente Cp 6.264.794.000 1.700.000.000 –   –   2016 3
  Cs 6.264.794.000 1.700.000.000 –   –      
  Riduzione Cp –463.700.000 –   –   –      
  Cs –463.700.000 –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 5.801.094.000 1.700.000.000 –   –      
  Cs 5.801.094.000 1.700.000.000 –   –    

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
  – Art. 1, comma 6: Risorse relative alla programmazione 2014-2020 (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (28.1 – cap. 8000/p)
  Legislazione vigente Cp 346.300.000 485.200.000 981.700.000 37.255.700.000 2023 3
  Cs 346.300.000 485.200.000 981.700.000 37.255.700.000    
  Riduzione Cp –40.000.000 –   –   –        
    (–)  
  Cs –40.000.000 –   –   –      
    (–)  
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp 100.000.000 500.000.000 1.500.000.000 –2.100.000.000    
  Cs 100.000.000 500.000.000 1.500.000.000 –2.100.000.000    
  Legge di stabilità Cp 406.300.000 985.200.000 2.481.700.000 35.155.700.000    
    (446.300.000)
  Cs 406.300.000 985.200.000 2.481.700.000 35.155.700.000    
    (446.300.000)          
Totale missione
Cp
 Cs
6.207.394.000
6.207.394.000
2.685.200.000
2.685.200.000
2.481.700.000
2.481.700.000
35.155.700.000
35.155.700.000
   
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali
Economia e finanze
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
  – Art. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3 – capp. 7849, 7850)
  Legislazione vigente Cp 25.620.000 25.620.000 25.620.000 153.720.000 2023 3
  Cs 25.620.000 25.620.000 25.620.000 153.720.000  

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 25.620.000 25.620.000 25.620.000 153.720.000    
  Cs 25.620.000 25.620.000 25.620.000 153.720.000  
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
  – Art. 1, comma 109: Contributo per l'ammodernamento del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3 – cap. 7851)
  Legislazione vigente Cp 18.000.000 30.000.000 30.000.000 90.000.000 2020  
  Cs 18.000.000 30.000.000 30.000.000 90.000.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 18.000.000 30.000.000 30.000.000 90.000.000    
  Cs 18.000.000 30.000.000 30.000.000 90.000.000    
             
Totale missione Cp 43.620.000 55.620.000 55.620.000 243.720.000    
  Cs 43.620.000 55.620.000 55.620.000 243.720.000    
 
 
GIOVANI E SPORT
Attività ricreative e sport
Economia e finanze
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  dello Stato (legge di stabilità 2014):
  – Art. 1, comma 303: Istituto per il credito sportivo (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (22.1 – cap. 7455)
  Legislazione vigente Cp 13.917.732 18.776.646 –   –   2016 3
  Cs 13.917.732 18.776.646 –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 13.917.732 18.776.646 –   –      
  Cs 13.917.732 18.776.646 –   –      
Totale missione
Cp
 Cs
13.917.732
13.917.732
18.776.646
18.776.646
–  
–  
–  
–  
   
 
 
 
 
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
Economia e finanze
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
  – Art. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (Settore

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (24.4 – cap. 7335)
  Legislazione vigente Cp 32.817.000 32.817.000 32.817.000 65.634.000 2019 3
  Cs 32.817.000 32.817.000 32.817.000 65.634.000    
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rimodulazione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Legge di stabilità Cp 32.817.000 32.817.000 32.817.000 65.634.000
  Cs 32.817.000 32.817.000 32.817.000 65.634.000
Totale missione
Cp
 Cs
32.817.000
32.817.000
32.817.000
32.817.000
32.817.000
32.817.000
65.634.000
65.634.000
   
FONDI DA RIPARTIRE
Fondi da assegnare
Politiche agricole alimentari e forestali
Legge n. 499 del 1999: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale:
  – Art. 4: Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali (Settore n. 21) Interventi in agricoltura (6.1 – cap. 7810)
  Legislazione vigente Cp 10.000.000 15.000.000 –   –   2016  
  Cs 10.000.000 15.000.000 –   –      
  Riduzione Cp –   –   –   –      
  Cs –   –   –   –      
  Rifinanziamento Cp 10.000.000 10.000.000 10.000.000 –      
  Cs 10.000.000 10.000.000 10.000.000 –    

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  Legge di stabilità Cp 20.000.000 25.000.000 10.000.000 –    
  Cs 20.000.000 25.000.000 10.000.000 –      
Totale missione Cp
 Cs
20.000.000
20.000.000
25.000.000
25.000.000
10.000.000
10.000.000
–  
–  
   
Totale generale
Cp
23.408.886.094
(23.358.062.094)
19.889.810.732
(19.852.210.732)
19.222.446.163
(19.153.646.163)
99.113.105.321
(98.824.705.321)
   
  Cs
23.408.886.094
(23.358.062.094)
19.889.810.732
(19.852.210.732)
19.222.446.163
(19.153.646.163)
99.113.105.321
(98.824.705.321)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato e gestioni previdenziali. Disposizioni per la crescita, per l'occupazione e per il finanziamento di altre esigenze).

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative con le seguenti: soggettività giuridica e fornite di partita IVA (reti-soggetto).
1. 1. (ex 1. 1.) Crippa, Da Villa, Fantinati, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Caso, Mucci, Vallascas, Della Valle, Prodani.

   Al comma 6, lettera a), dopo le parole: attività innovative aggiungere le seguenti: nel campo della manifattura digitale.
1. 2. (ex 1. 2.) Crippa, Da Villa, Fantinati, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Caso, Mucci, Vallascas, Della Valle, Prodani.

  Sopprimere il comma 7.
1. 3. (ex 1. 3.) Caso, Castelli, Colonnese, Sorial, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Sostituire il comma 21, con il seguente:
  Per il biennio 2015-2016 le micro imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, non sono soggette all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

  Conseguentemente, dopo il comma 287 aggiungere il seguente:
  287-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni con Consip Spa, al fine di garantire una riduzione delle relative spese non inferiori a 2,3 miliardi di euro annui.
1. 4. (ex 1. 5.) Villarosa, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 21, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 30 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 287, aggiungere i seguenti:
  287-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 200 milioni di euro.
  287-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  287-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alle lettere k) e l) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
1. 5. (ex 1. 4.) Alberti, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 50, sostituire dalle parole da: 45 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, di cui 15 milioni di euro annui in favore della provincia di Oristano, e 25 milioni di euro annui in favore dei comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 20.000.000;
   2016: – 20.000.000;
   2017: – 20.000.000.
1. 6. (ex 1. 104.) Piras, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

  Al comma 50, sostituire le parole da: 45 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di cui 30 milioni di euro annui in favore dei comuni di Casale Monferrato, Napoli-Bagnoli e Broni.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015 – 15.000.000;
   2016: – 15.000.000;
   2017: – 15.000.000.
1. 7. (ex 1. 107.) Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
  50-bis. Per il finanziamento del piano straordinario di bonifica delle discariche abusive, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono stanziati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017.

  Conseguentemente sopprimere il comma 234.
1. 8. (ex 1. 106.) Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
  50-bis. Per il finanziamento del piano straordinario di bonifica delle discariche abusive, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono stanziati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 60.000.000;
   2016: – 60.000.000;
   2017: – 60.000.000.
1. 9. (ex 1. 105.) Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 116, aggiungere i seguenti:
  116-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con uno stanziamento iniziale pari a 3 milioni di euro l'anno per il triennio 2015-2017, per realizzare, in accordo con il coordinamento delle Regioni degli assessori alla salute, un programma di indirizzo e coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole regioni in materia di «Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci» delle persone dichiaratesi esposte all'amianto, per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall'INAIL o dalle AUSL l'attestato di avvenuta esposizione all'amianto.
  116-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con il coordinamento delle regioni con proprio decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui al precedente comma.
  116-quater. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il coordinamento delle regioni presentano annualmente una relazione sullo stato di avanzamento e i risultati sanitari del piano di sorveglianza sanitaria per i soggetti esposti all'amianto.
  116-quinquies. Nello svolgimento delle attività del Piano il Ministero si avvale anche della collaborazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle rappresentanze delle associazioni degli ex esposti all'amianto.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 3.000.000;
   2016: – 3.000.000;
   2017: – 3.000.000.
1. 10. (ex 1. 109.) Airaudo, Marcon, Melilla, Placido, Nicchi, Matarrelli.

  Sopprimere i commi 134 e 135.
1. 11. (ex 1. 11.) Luigi Gallo, Simone Valente, Caso, Castelli, Colonnese, Sorial, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 141, sopprimere le parole: anche in forma di donazione.
1. 12. (ex 1. 13.) Caso, Castelli, Colonnese, Sorial, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Sopprimere il comma 142.
1. 13. (ex 1. 15.) Cariello, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 147, capoverso comma 9-ter, sopprimere le parole da: Le selezioni di cui al presente comma sono rivolte fino a: diritti d'uso per le stesse finalità della presente disposizione.
1. 14. (ex 1. 14.) Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 154, terzo periodo, dopo le parole: del rendiconto aggiungere la seguente: analitico.
1. 15. (ex 1. 16.) Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Sopprimere il comma 157.
1. 16. (ex 1. 73.) Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Sopprimere il comma 162.
1. 17. (ex 1. 17.) Cariello, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 167, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 15 milioni.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 525.
1. 18. (ex 1. 18.) Caso, Castelli, Colonnese, Sorial, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Sopprimere il comma 173.
1. 19. (ex 1. 19.) Caso, Luigi Gallo, Simone Valente, Castelli, Colonnese, Sorial, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Sopprimere il comma 176.
1. 20. (ex 1. 20.) Cariello, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Colonnese, D'Incà.

  Sopprimere il comma 177.
1. 21. (ex 1. 21.) Cariello, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Colonnese, D'Incà.

  Sopprimere il comma 188.
1. 22. (ex 1. 22.) Cariello, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Colonnese, D'Incà.

  Sopprimere il comma 190.
1. 23. (ex 1. 23.) Cariello, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Colonnese, D'Incà.

  Sopprimere il comma 193.
1. 24. (ex *1. 24. e *1. 25.) Crippa, Fantinati, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Caso, Mucci, Vallascas, Da Villa, Della Valle, Prodani, Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Colonnese.

  Al comma 202, quinto periodo, sopprimere le parole da: e un'ulteriore quota di tali risorse, pari a 3 milioni di euro fino a: e la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi nonché.
1. 25. (ex 1. 26.) Cariello, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Colonnese, D'Incà.

  Sostituire il comma 223 con il seguente:
  223. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, finalizzate a favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari nonché alla flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico lagunare destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, sono destinate all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario nonché di natanti e ferry-boat secondo le modalità di cui ai commi 224, 226 e 227.
1. 26. (ex 1. 96.) Marcon, Paglia, Melilla.

  Sopprimere il comma 234.

  Conseguentemente al comma 235, primo periodo, sostituire le parole: 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e 40 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e 310 milioni di euro per l'anno 2018.
1. 27. (ex 1. 97.) Marcon, Paglia, Melilla, Pellegrino, Zaratti.

  Sopprimere il comma 234.

  Conseguentemente, dopo il comma 257, aggiungere il seguente:
  257-bis. All'articolo 22, comma 3, della legge 20 dicembre 2010, n. 240, le parole da: «La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo» fino a: «nel limite massimo della durata legale del relativo corso» sono soppresse.
1. 28. (ex 1. 98.) Marcon, Paglia, Melilla, Pellegrino, Zaratti.

  Sopprimere il comma 234.

  Conseguentemente, al comma 484, primo periodo, sostituire le parole: 1.000.000.000 di euro con le seguenti: 1.200.000.000 di euro.
1. 29. (ex 1. 94.) Melilla, Marcon, Paglia.

  Sopprimere il comma 234.

  Conseguentemente alla Tabella C, Missione Organi costituzionale, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, Programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge 230 del 1998, Fondo nazionale per il Servizio civile, apportare le seguenti variazioni:

  2015:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50.000.000.

  2016:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50,000.000.

  2017:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50.000.000.
1. 30. (ex 1. 103.) Marcon, Melilla, Nicchi, Duranti, Scotto.

  Sopprimere il comma 234.
1. 31. (ex 1. 27.) Dell'Orco, Caso, Castelli, Colonnese, Sorial, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

  Al comma 238, dopo le parole: dissesto idrogeologico aggiungere le seguenti: con esclusione di interventi che comportino ulteriore consumo di suolo.
1. 32. (ex 1. 30.) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 238, dopo le parole: dissesto idrogeologico aggiungere le seguenti: prioritariamente finalizzati alla salvaguardia dell'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua.
1. 33. (ex 1. 31.) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 244 sostituire le parole da: l'articolo 10 fino alla fine del comma con le seguenti: sono esclusi dalla determinazione del valore catastale e da tutte le imposte ad essa correlate tutti i macchinari, fissi e mobili, a qualunque titolo utilizzati dall'impresa.
1. 34. (ex 1. 88.) Simonetti, Guidesi, Caparini, Romele.

  Sopprimere il comma 257.
1. 35. (ex 1. 33.) Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Sopprimere i commi 277, 278, 279 e 280.
1. 36. (ex 1. 34.) Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Sopprimere il comma 277.
1. 37. (ex 1. 35.) Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 277, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, il contratto di programma di cui al comma 274, lettera b), relativo al periodo regolatorio successivo a quello 2012-2014 deve assicurare la tutela, la protezione sociale e il mantenimento dei livelli occupazionali riferibili al contratto di programma per il triennio 2009-2011 che, ai sensi di quanto previsto dal comma 274, lettera a), resta efficace fino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto di programma per il quinquennio 2015-2019.
1. 38. (ex 1. 100.) Scotto, Marcon, Paglia, Melilla.

  Sopprimere il comma 278.
1. 39. (ex 1. 36.) Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Sopprimere il comma 279.
1. 40. (ex 1. 37.) Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Sopprimere il comma 280.
1. 41. (ex 1. 38.) Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Sopprimere il comma 281.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 282, 283 e 284.
1. 42. (ex 1. 39.) Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 287, aggiungere i seguenti:

  287-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni con Consip Spa, al fine di garantire una riduzione delle relative spese non inferiori a 2,3 miliardi di euro annui.
  287-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2015, i trasferimenti erariali in favore dei comuni sono determinati esclusivamente sulla base dei fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 0,5 miliardi di euro annui.
  287-quater. Le misure di contenimento delle spese sostenute per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementate al fine di conseguire risparmi pari ad almeno 0,2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  287-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla razionalizzazione dei centri di elaborazione dati delle amministrazioni centrali e all'introduzione di sistemi di fatturazione e di pagamenti elettronici al fine di conseguire risparmi di spesa non inferiori a 1,1 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015.

  Conseguentemente, sostituire il comma 679 con il seguente:

  679. A decorrere dal 1o gennaio 2015 è soppresso il tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
1. 43. (ex 1. 41.) Pesco, Barbanti, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 287, aggiungere il seguente:
  287-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale; in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al presente comma, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. All'aumento della predetta aliquota si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

  Conseguentemente sostituire i commi 692 e 693 con i seguenti:
  692. Il comma 5-bis dell'articolo 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come modificato dal comma 2 dell'articolo 22, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato. Pertanto, a decorrere dal 1o gennaio 2015, sono esenti dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  693. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
1. 44. (ex 1. 43.) Cancelleri, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 293, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il 9 per cento dei proventi del canone di abbonamento di cui al precedente periodo viene destinato, a decorrere dal 2015, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale, che svolgono ruolo complementare di servizio pubblico territoriale, ed erogato ai sensi del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 292 del 5 novembre 2004.
1. 45. (ex 1. 92.) Fratoianni, Marcon, Melilla, Paglia, Giancarlo Giordano, Scotto.

  Sopprimere il comma 299.
1. 46. (ex 1. 44.) Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 299, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette una relazione dettagliata al Parlamento ove sono indicate le opere di interconnessione di tratte autostradali di cui al presente comma.
1. 47. (ex 1. 101.) Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 310, lettera e), dopo il capoverso c-ter), aggiungere il seguente:
   c-quater) allo scopo di rafforzare la presenza sul territorio in termini di migliore efficienza del servizio erogato ai cittadini, anche al fine di raggiungere il parametro di cui alla lettera c-bis) nonché quelli previsti agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, della legge 30 marzo 2001 n. 152, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con apposito decreto da emanarsi entro il 30 giugno 2015, disciplina le ipotesi di consorzio, anche temporaneo, fra istituti di patronato.
1. 48. (ex 1. 90.) Polverini.

  Sopprimere il comma 315.
*1. 49. (ex 1. 45.) Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Rizzetto, Baldassarre, Bechis.

  Sopprimere il comma 315.
*1. 50. (ex 1. 78.) Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 390, aggiungere, in fine, seguenti periodi: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai conti correnti dei comuni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento legislativo è istituito uno specifico fondo per finanziare l'esclusione dal predetto comma dei conti correnti aperti presso la Tesoreria di Stato intestati ai comuni.
1. 51. (ex 1. 46.) Pesco, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Sopprimere i commi 421 e 422.
1. 52. (ex 1. 79.) Simonetti, Guidesi, Caparini.

  Al comma 421, primo periodo, sostituire le parole da: di entrata in vigore fino alla fine del comma con le seguenti: dell'effettivo trasferimento delle funzioni non fondamentali agli enti subentrati ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56.

  Conseguentemente, sostituire i commi da 422 a 429 con i seguenti:
  422. Tenuto corto del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è individuato il personale che rimane assegnato agli Enti di cui al comma precedente e quello da destinare agli Enti subentranti per l'esercizio delle funzioni non fondamentali nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente.
  423. Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono determinati, con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti, piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma 421. Per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto dalla legge n. 56 del 2014 e delle esigenze funzionali delle Amministrazioni di destinazione, si fa ricorso a strumenti informatici. Il personale è prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le modalità di cui al comma 425. Si applica l'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3 milioni di euro per l'anno 2016.
  424. Le Regioni, del settore allargato regionale, ivi inclusi gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e gli enti Locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, fino al completo riassorbimento del personale degli Enti di cui al comma 421, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità di personale interessato dal processo di riorganizzazione di cui alla legge n. 56 del 2014.
  Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale le Regioni e gli Enti Locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale interessato dai predetti processi di riorganizzazione. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'Ente, le spese di personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa del comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.
  425. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le Università e gli Enti Pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, del comparto scuola, Afam ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 interessato ai processi di ricollocazione. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche corrispondenti, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo Dipartimento pubblica l'elenco dei posti comunicati sul proprio sito istituzionale. Le procedure di ricollocazione di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, istituito dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'Amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma, alle Amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a qualsiasi titolo. Le assunzioni effettuate in violazione sono nulle.
  426. In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali.
  427. Nelle more della conclusione delle procedure di ricollocazione di cui ai commi da 421 a 428 , il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni, degli enti del settore allargato regionale, ivi inclusi gli enti del servizio sanitario nazionale, degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego anche le regioni possono avvalersi della previsione di cui al comma 429, ricorrendo, altresì, ove necessario, all'imputazione ai programmi operativi regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali con relativa rendicontazione di spesa. Le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari.
  428. Al 31 dicembre 2016, ogni ente di area vasta può procedere, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. Stante la natura eccezionale di riforma dell'ordinamento dello Stato contenuta nella legge n. 56 del 2014, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  429. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché la conduzione del piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro di cui al primo periodo del presente comma, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, per la parte nazionale; le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.
1. 53. (ex 1. 119.) Placido, Airaudo, Scotto, Costantino, Quaranta, Marcon, Melilla.

  Al comma 421, primo periodo, sostituire le parole da: di entrata in vigore fino alla fine del comma con le seguenti: dell'effettivo trasferimento delle funzioni non fondamentali agli enti subentranti ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 per cento.

  Conseguentemente:
  al comma 422:
   sopprimere le parole:
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
   sostituire le parole: alle procedure di mobilità con le seguenti: agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni non fondamentali.
  al comma 423:
   sopprimere il secondo periodo;
   quarto periodo, sopprimere le parole:
destinatario delle procedure di mobilità.
  al comma 424:
   primo periodo:
    dopo le parole:
Le regioni aggiungere le seguenti:, gli enti del settore allargato regionale, ivi inclusi gli enti del servizio sanitario nazionale;
    sostituire le parole:, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, con le seguenti: fino al completo riassorbimento del personale degli enti di cui al comma 421;
    sostituire le parole: soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità con le seguenti: delle unità di personale interessato dal processo di riorganizzazione di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56;
  secondo periodo:
   sopprimere le parole:
in mobilità;
   sostituire la parola: soprannumerario con le seguenti: interessato dai predetti processi di riorganizzazione;
   al comma 425;
   sostituire, ovunque ricorra, la parola:
mobilità con la seguente: ricollocazione;
   al penultimo periodo, sostituire le parole: a tempo indeterminato con le seguenti: a qualsiasi titolo.
   al comma 428, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Stante la natura eccezionale di riforma dell'ordinamento dello Stato contenute nella legge 7 aprile 2014, n.56 non trovano applicazione le disposizioni di cui l'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. 54. (ex 1. 129.) Airaudo, Placido, Scotto, Costantino, Quaranta, Marcon, Melilla.

  Al comma 425, primo periodo, dopo le parole: comparti sicurezza, aggiungere le seguenti: fatta eccezione per il Corpo forestale dello Stato, nelle more dell'attuazione della delega di riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti.
1. 55. (ex 1. 110.) Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino.

  Sopprimere il comma 431.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 432, 433 e 434.
1. 56. (ex 1. 47.) Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 431, primo periodo, dopo le parole: di seguito denominato «Piano» aggiungere le seguenti: il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, sulla base di indicatori del disagio economico-sociale e attraverso il rilevamento di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, le zone prioritarie di intervento con riferimento alle quali.

  Conseguentemente, al comma 432:
   dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
    a-bis) la classificazione del territorio nazionale, e in particolare delle aree metropolitane e urbane, sulla base di indicatori del disagio economico-sociale e attraverso il rilevamento di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, con l'individuazione delle zone prioritarie di intervento ai fini dell'accesso al Fondo denominato «Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la costituzione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate» di cui al successivo comma 434;
   lettera b) dopo le parole: elaborati tecnico-economici aggiungere le seguenti:, un'analisi dei fenomeni economico-sociali alla base delle specifiche condizioni di disagio che caratterizzano l'ambito di intervento, un piano di gestione degli interventi e delle attività di cura dei fenomeni di marginalizzazione e degrado e di animazione economico-sociale;
   lettera d), dopo il numero 4), aggiungere, il seguente:

  5) La capacità degli interventi e delle attività previste nel progetto di incidere sulle condizioni strutturali alla base del disagio economico-sociale e dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale che caratterizzano la zona prioritaria di intervento di riferimento.
1. 57. (ex 1. 49.) Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 431, secondo periodo, sostituire le parole da: del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con le seguenti: del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  Conseguentemente:
   al comma 432, lettera a):
    dopo le parole: uno con funzione di Presidente, aggiungere le seguenti: del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   al comma 433, quarto periodo, dopo le parole: alla Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1. 58. (ex 1. 48.) Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 431, secondo periodo, sostituire le parole: e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con le seguenti:, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Conseguentemente, al comma 432, lettera a), sostituire le parole: e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con le seguenti:, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
1. 59. (ex 1. 93.) Marcon, Melilla, Paglia, Zaratti, Pellegrino.

  Sopprimere il comma 452.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 453, 454, 455, 456, 457 e 458.
1. 60. (ex 1. 50.) Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Sopprimere il comma 525.
1. 61. (ex 1. 51.) Caso, Castelli, Colonnese, Sorial, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Sopprimere il comma 535.
1. 62. (ex 1. 52.) Caso, Castelli, Colonnese, Sorial, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 548, primo periodo, sostituire le parole: può altresì con la seguente: deve.
1. 63. (ex 1. 53.) Castelli, Brugnerotto, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere i commi 552, 553 e 554.
1. 64. (ex 1. 113.) Duranti, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli, Placido, Pili.

  Sopprimere i commi 552 e 553.
1. 65. (ex 1. 54.) Crippa, Da Villa, Fantinati, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Caso, Mucci, Vallascas, Della Valle, Prodani.

  Sostituire i commi 552, 553 e 554 con il seguente:
  552. I canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo vigente per un fattore pari a cento.
1. 66. (ex 1. 111.) Duranti, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Sostituire i commi 552, 553 e 554 con il seguente:
  552. L'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è abrogato.
1. 67. (ex 1. 112.) Duranti, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli, Placido.

  Al comma 552, sopprimere la lettera a).
1. 68. (ex 1. 114.) Duranti, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 552, lettera a), sopprimere le parole: comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione.
1. 69. (ex 1. 117.) Duranti, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 552, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per tali opere l'autorizzazione non sostituisce ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti.»
1. 70. (ex 1. 115.) Duranti, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 554, capoverso comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: sentito il Ministro dell'ambiente con le seguenti: di concerto con il Ministro dell'ambiente.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il terzo periodo.
1. 71. (ex 1. 116.) Duranti, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 593, lettera b), sostituire le parole: 500 milioni: con le seguenti: 700 milioni.
1. 72. (ex 1. 71.) Baroni, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Sopprimere i commi 618, 619 e 620.
1. 73. (ex 1. 74.) Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini, Sandra Savino.

  Sopprimere il comma 618.
1. 74. (ex 1. 76.) Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 618, premettere le parole: Previa revisione del Trattato di Parigi del 1947 e del Memorandum di Londra del 1954 relativamente al Punto Franco di Trieste,
1. 75. (ex 1. 77.) Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Sopprimere i commi 619 e 620.
1. 76. (ex 1. 75.) Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Sopprimere il comma 628.
1. 77. (ex 1. 55.) Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 643, lettera a), sostituire le parole: euro 10.000 con le seguenti: euro 20.000.
1. 78. (ex 1. 60.) Baroni, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 643, lettera a), sostituire le parole: euro 10.000 con le seguenti: euro 15.000.
1. 79. (ex 1. 59.) Baroni, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 643, sopprimere le lettere c) e d).
1. 80. (ex 1. 58.) Baroni, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 643, lettera e), sopprimere le parole: ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi.
1. 81. (ex 1. 57.) Baroni, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 646, lettera a), sostituire la parola: 3.000 con la seguente: 6.000.
1. 82. (ex 1. 61.) Baroni, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 646, lettera b), sostituire la parola: 6 con la seguente: 12.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire la parola: 3.000 con la seguente: 6.000.
1. 83. (ex 1. 62.) Baroni, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 649, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) obbligo per il concessionario di investire almeno l'1 per cento della raccolta al fine di pubblicizzare, con i più idonei strumenti informativi e di avvertimento, il rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, le relative probabilità di vincita, nonché la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P.
1. 84. (ex 1. 72.) Baroni, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Sopprimere il comma 650.
1. 85. (ex 1. 64.) Baroni, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 653, alinea, primo periodo, sostituire le parole: con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo con le seguenti: con sede legale in Italia e.
1. 86. (ex 1. 120.) Paglia, Marcon, Melilla.

  Al comma 653, lettera b), sostituire le parole: 700 milioni di euro con le seguenti: un miliardo di euro.
1. 87. (ex 1. 65.) Baroni, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 662, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per favorire la ripresa economica nel territori dei comuni colpiti a sisma e 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'evento alluvionale del gennaio 2014, individuati all'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione Emilia-Romagna, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione di Zone franche urbane, della durata di tre anni, con riferimento ai periodi di imposta 2014, 2015 e 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e, socio-economici rappresentativi dei fenomeni e degli effetti provocati dagli eventi calamitosi sul tessuto economico e produttivo, in applicazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TPUE), articolo 107, paragrafo 2, lettera b). Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al comma 662-ter, sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) e dal Regolamento (CE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) nel settore agricolo.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 662, aggiungere i seguenti:

  662-bis. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 662 le microimprese localizzate all'interno della zona franca di cui al medesimo comma 662 così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, con un reddito lordo nel 2013 inferiore a 200.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 9.
  662-ter. Per le finalità di cui al secondo periodo del comma 662 è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.;
   al comma 664, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla copertura relativa alle finalità indicate nel secondo periodo del comma 662 e del comma 662-bis, valutata in 60 milioni di euro, si provvede mediante l'aumento di 0,4 punti percentuali per gli anni 2015, 2016 e 2017, ovvero per un maggior gettito non inferiore a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, dell'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al presente periodo, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. All'aumento della predetta aliquota si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
1. 88. (ex 1. 134.) Ferraresi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 665, terzo periodo, sopprimere le parole da: A tal fine è autorizzata fino alla fine del comma.
*1. 89. (ex 1. 66.) Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 665, terzo periodo, sopprimere le parole da: A tal fine è autorizzata fino alla fine del comma.
*1. 90. (ex 1. 81.) Simonetti, Guidesi, Caparini.

  Al comma 679, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «che siano finanziate» sono sostituite dalle seguenti: «che le maggiori entrate siano integralmente destinate a finanziare»;

  Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Al fine di assicurare la massima trasparenza circa l'effettiva, integrale destinazione delle maggiori entrate per i comuni derivanti dall'incremento delle aliquote della TASI disposto ai sensi del periodo precedente, al bilancio consuntivo dei comuni che approvano il predetto incremento; a decorrere dell'esercizio nel quale è stata incrementata l'aliquota, è allegato uno specifico prospetto, redatto secondo un modello stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono indicate analiticamente le maggiori entrate riscosse dall'ente locale a fronte dell'incremento, nonché le modalità attraverso cui tali risorse sono state destinate alle detrazioni dalla TASI, con indicazione delle diverse tipologie di detrazione e delle risorse rispettivamente attribuite alle singole tipologie di detrazione».
1. 91. (ex 1. 121.) Paglia, Marcon, Melilla.

  Sopprimere i commi 680 e 681.
1. 92. (ex 1. 67.) Pesco, Villarosa, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 680, dopo le parole: non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. aggiungere le seguenti: Si considerano altresì privilegiati gli Stati con i quali manca un adeguato scambio di informazioni ovvero altri criteri equivalenti. Continuano altresì ad essere considerati privilegiati gli Stati che, nonostante la stipula di convenzioni o disposizioni con l'Italia in materia di scambio di informazioni ed eliminazione del segreto bancario, non abbiano a loro volta stipulato analoghe convenzioni o disposizioni con i Paesi inseriti nella cosiddetta «black list» di cui ai decreti ministeriali 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002 ovvero con i Paesi con i quali l'Italia abbia già stipulato una convenzione per lo scambio di informazioni in materia fiscale e per l'eliminazione del segreto bancario.
1. 93. (ex 1. 68.) Villarosa, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Sopprimere i commi 711 e 712.
1. 94. (ex 1. 87.) Simonetti, Guidesi, Caparini.

  Sopprimere il comma 711.

  Conseguentemente, dopo il comma 726, aggiungere il seguente:

  726-bis. In attuazione della delega di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n. 23, il Governo provvede a rivedere le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili secondo i seguenti principi:
   a) il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione è sostituito dall'imposizione di un'accisa sulla produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi;
   b) la sostituzione di cui alla lettera a) avviene con gradualità, secondo un piano quinquennale a decorrere dal 1o gennaio 2015. Il piano quinquennale è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico in caso di significative deviazioni fra gettito reale ed atteso derivante dall'accisa, ovvero di modifiche dei sistemi di incentivazione che portino a significativi cambiamenti nel fabbisogno finanziario da coprire;
   c) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico aggiorna trimestralmente le componenti tariffarie destinate alla copertura dei sistemi di incentivazione. Le componenti sono fissate a livelli tali da assicurare di volta in volta la copertura degli esborsi previsti, per la quota non coperta dal gettito dell'accisa ovvero per la quota di gettito dell'accisa non tempestivamente trasferita dallo Stato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico o al diverso soggetto deputato alla gestione finanziaria dei flussi;
   d) nel caso di prodotti energetici destinati all'utilizzo in impianti ricadenti nell’European Emission Trading System di cui alla direttiva 2003/87/CE, l'accisa deve essere ridotta onde tener conto degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi ad esso associati;
   e) onde prevenire un indebito vantaggio per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che già godano di regime incentivante, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dispone, limitatamente al periodo di incentivazione spettante, l'assoggettamento di tali impianti ad un onere generale di sistema compensativo dei maggiori ricavi derivanti dall'impatto dell'accisa sul prezzo all'ingrosso dell'elettricità. L'impatto è stimato annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in collaborazione con il Gestore del mercato elettrico. Il gettito derivante dall'onere di sistema di cui al precedente periodo è destinato a ridurre l'ammontare delle componenti tariffarie di cui alla precedente lettera c);
   f) l'ultimo periodo dell'articolo 15, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, è soppresso.
1. 95. (ex 1. 70.) Crippa, Fantinati, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Caso, Mucci, Vallascas, Da Villa, Della Valle, Prodani.

  Al comma 713, aggiungere, in fine, le parole: ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano, in caso di violazione, soltanto le sanzioni amministrative».
1. 96. (ex 1. 136.) Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 50.000.000;
   2016: – 50.000.000;
   2017: – 50.000.000.

  Conseguentemente, alla Tabella C, Missione Organi costituzionale, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri, Programma Presidenza del Consiglio dei Ministri, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge 230/1998, Fondo nazionale per il Servizio civile, apportare le seguenti variazioni:
  2015:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50.000.000.
  2016:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50.000.000.
  2017:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50.000.000.
Tab. A. 1. (ex Tab. A. 1.) Marcon, Melilla, Nicchi, Duranti, Scotto.

A.C. 2679-bis-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva c.d., Piano Nazionale Infanzia (PNI) è previsto in Italia dalla Legge n. 451 del 1997;
    si tratta di un documento molto importante in quanto contiene le linee strategiche fondamentali e gli impegni concreti che il Governo intende perseguire per sviluppare un'adeguata politica per l'infanzia e l'adolescenza ed ha l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo;
    l'articolo 2 della Legge n. 451 del 1997 prevede che il PNI venga predisposto biennalmente dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali, e venga adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, entro novanta giorni dalla data di presentazione alla Commissione parlamentare per l'infanzia istituita all'articolo 1 della medesima legge;
    l'adozione dell'ultimo PNI risale al biennio 2010-2011 ma essendo del tutto privo di risorse non poteva che risultare inefficace;
    la recente indagine conoscitiva condotta dalla Commissione Bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza avente oggetto la povertà minorile, ha rilevato un preoccupante aumento delle condizioni di disagio sociale e povertà dell'infanzia italiana,

impegna il Governo

a prevedere celermente l'approvazione del Piano Nazionale per l'Infanzia che contenga concrete misure di contrasto alla povertà ed al disagio minorile.
9/2679-bis-B/1Zampa, Carra, Romanini, Amoddio, Antezza, Rubinato.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge numero 56 del 2014 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» ha ridisegnato ruolo, confini e competenze dell'amministrazione locale, trasformando sostanzialmente le Province e le città metropolitane in enti di secondo grado;
    che complessivamente, ancor prima di giungere ad un riordino delle competenze, ed in attesa di una riforma organica in grado di garantire continuità dei servizi a cittadini ed imprese, salvaguardia delle professionalità impiegate negli enti, stabilità dei livelli occupazionali, tra il 2011 ed il 2013 i bilanci delle province sono stati decurtati con legge di oltre 2,1 miliardi di euro;
    che per il solo 2014 i tagli a carico delle Province assommano ad ulteriori 1,6 mld;
    il provvedimento in oggetto (Legge di Stabilità 2014) interviene con un taglio «della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;
    che nel maxiemendamento nei commi dal 421 al 429 si prevede per le Province un taglio delle dotazioni organiche «in misura pari al 50 per cento del personale di ruolo al 9 aprile 2014, e del 30 per cento per le città metropolitane»;
    che alla luce di tale previsione circa 20000 unità di personale dovrebbero essere dichiarati «soprannumerari», e ricollocati in altri uffici pubblici di Comuni e Regioni entro due anni, in caso contrario dal 2017 saranno messi in mobilità,

impegna il Governo:

   nel rispetto degli impegni assunti, degli atti di indirizzo già approvati dalla Camera, a porre in essere ogni atto necessario per la tutela dei dipendenti attualmente in ruolo nelle province;
   ad assicurare condizioni certe volte a garantire il totale assorbimento delle posizioni soprannumerarie, a monitorare gli effetti prodotti dalla norma, anche al fine di evitare che le misure previste a decorrere dal comma 428 medesimo articolo unico della legge in approvazione non consentano una piena tutela dei lavoratori.
9/2679-bis-B/2Cenni, Castricone, Albini, Murer, Fossati, Gnecchi, Gregori, Incerti, Maestri, Giacobbe, Naccarato, Narduolo, Simoni, D'Ottavio, Carra, Luciano Agostini, Terrosi, Nardi, Romanini, Gasparini, Fabbri, Antezza, Amoddio, Mariani, Bini.


   La Camera,
   premesso che:
    com’è noto, con riferimento all'imposta comunale sugli immobili, l'articolo 7, comma 1, lettera h), decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 prevede l'esenzione di tale imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitata ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
    tale misura, la quale costituisce diretta attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, comma 2, Costituzione, è stata opportunamente estesa anche all'imposta municipale unica (IMU), ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis del decreto-legge n. 16 del 2012 così come modificato dalla legge di conversione in legge, legge n. 44 del 2012;
    quest'ultimo atto normativo ha previsto, infatti, che «con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni»;
    successivamente, l'articolo 22 comma 2 del decreto-legge n. 66 del 2014, ha modificato il predetto comma 5-bis prevedendo che «con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri [...];
    che tale decreto interministeriale è stato adottato in data 28 novembre 2014, sebbene pubblicato in Gazzetta ufficiale solo in data 6 dicembre 2014, ed ha rimodulato il sistema di classificazione dei Comuni montani introducendo quale criterio principale l'altitudine del Comune dal livello del mare;
    sulla base di tale provvedimento l'esenzione per i terreni agricoli risulta drasticamente rimodulata in senso restrittivo, essendo coperti dalla medesima solo i terreni situati ad oltre 600 metri di altitudine e quelli, compresi tra i 281 e i 600 metri di altitudine, posseduti da Coltivatori Diretti e IAP regolarmente iscritti alla previdenza agricola;
    risultano perciò esclusi dall'esenzione tutti quei terreni che, sebbene situati a una altitudine inferiore ai 281 metri, si trovano in zone fortemente compromesse da fenomeni di dissesto idrogeologico o, comunque, caratterizzate da gravissime condizioni economico-agrarie;
    la disciplina attuativa di origine ministeriale contrasta, dunque, non solo con quanto previsto dall'articolo 44, comma 2, cost., ma anche con tutti quei principi di tutela dei territori agricoli svantaggiati risultanti dalla vigente normativa nazionale ed euro unitaria, ponendo in essere una palese discriminazione, sotto il profilo del trattamento impositivo, tra terreni posti ad altitudini differenti ma versanti nelle stesse, gravissime, condizioni di scarsa redditività;
    sotto altro aspetto, tale cambiamento retroattivo e «in corsa» del regime fiscale riguardante il settore agricolo lede gravemente i diritti del contribuente così come delineati a livello costituzionale ed implementati nel relativo statuto: il differimento, previsto all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2014 n. 185, del termine per il pagamento di detta imposta al 26 gennaio 2015 non appare, infatti, idoneo a mettere in condizioni le imprese agricole, specie quelle di modeste dimensioni, di far fronte ad un tributo del tutto imprevisto, e sul quale era sorta – a dicembre inoltrato – una legittima aspettativa di esenzione;
   appare, allora, opportuno rivedere totalmente i criteri d'identificazione dei Comuni esenti dall'IMU agricola, i quali, piuttosto che essere ancorati alla sola altitudine, devono prendere in considerazione elementi maggiormente descrittivi delle reali capacità produttive di un fondo, quale ad esempio la sua ubicazione in zone soggette a gravi fenomeni di dissesto idrogeologico;
   in questo senso, il DDL in esame rappresenterebbe lo strumento più adatto per porre in essere una disciplina di questo tipo, la quale vada a incidere sui criteri previsti dall'articolo 4, comma 5-bis del decreto-legge n. 16 del 2012,

impegna il Governo

ad adottare idonee iniziative normative, per quanto di propria competenza, volte a modificare il quadro normativo vigente, prevedendo i criteri d'individuazione dei terreni agricoli esenti dal pagamento dell'Imposta municipale unica che riflettano le reali condizioni economico-agrarie degli stessi e non siano esclusivamente agganciati a dati neutri quali l'altitudine.
9/2679-bis-B/3Pastorelli, Romanini.


   La Camera,
   premesso che:
    il periodo di presidenza italiana del semestre europeo ha confermato il ruolo geopolitico centrale dell'Italia per la stabilità, il dialogo e la pace nel Mediterraneo, riconosciutole dall'Europa anche con la scelta di assegnare alla Ministra Federica Mogherini il ruolo di Alta Rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza comune (Pesc);
    con la Legge 125 del 2014 «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo» l'Italia si è adeguata ai principi maturati negli anni nella comunità internazionale e ai modelli prevalenti nei Paesi partner dell'Unione, ridefinendo i soggetti, gli strumenti e le modalità di intervento al fine di rendere il sistema della cooperazione più incisivo ed efficace aumentando la proiezione internazionale e la credibilità dell'Italia nel mondo;
    nella comunità dei donatori internazionali l'Italia è fra i Paesi più lontani dagli obiettivi, avendo raggiunto nel 2013 lo 0,16 per cento del PIL in Aps (aiuto pubblico allo sviluppo), molto distante dall'obiettivo dello 0,7% da raggiungere entro il 2015, impegno assunto dall'Italia per contribuire agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio approvati da tutti i paesi delle Nazioni;
    la Conferenza Nazionale sulla Cooperazione internazionale del 2012 aveva fissato l'obiettivo di incrementare del 10 per cento lo stanziamento, obiettivo riconfermato dal DEF del Governo Renzi e dalla stessa legge 125 del 2014;
    la legge di stabilità 2015 prevede l'aumento della tassazione sugli utili delle fondazioni di origine bancaria con la prevedibile conseguente riduzione delle loro erogazioni al mondo no profit impegnato nel sociale, nell'educazione, nella promozione culturale e anche nei programmi di cooperazione, solidarietà e volontariato internazionale;
    si è riscontrata una positiva, seppur limitata, inversione di tendenza negli ultimi due anni rispetto al periodo 2008-2012, nel quale si era verificata una forte riduzione degli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo,

impegna il Governo a

   rinnovare l'impegno dell'Italia nel mondo per lo sradicamento della povertà, per la riduzione delle disuguaglianze, per l'affermazione dei diritti umani e della dignità delle persone, compresa l'uguaglianza di genere e le pari opportunità, assumendo con la massima sollecitudine le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a:
    incrementare le risorse per la cooperazione bilaterale stabilendo tempi rapidi e definiti per il raggiungimento dello stanziamento dello 0,7 per cento;
    assicurare la non applicazione dell'IVA sui beni delle ONG destinati ad essere esportati fuori del territorio comunitario, per essere impiegati nell'ambito dei programmi di cooperazione.
9/2679-bis-B/4Locatelli, Di Lello.


   La Camera,
   premesso che:
    diversi docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso sulla scuola, indetto dal Ministero dell'istruzione nel 2012 (DDG 82/2012), in parte risultano collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito della Regione di propria appartenenza auspicano di rientrare nel piano straordinario di immissioni in ruolo del 2015;
    essi vengono qualificati con il termine «riservisti sotto soglia 35» in quanto, al test preselettivo del Concorso a Cattedra, hanno ottenuto, alle prove preselettive, una votazione tra i 30 e i 34,5 cinquantesimi. A seguito di ricorso da questi presentato, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio gli ha consentito di partecipare, in via cautelare, alle restanti prove del concorso stesso, quelle utili alla formazione del punteggio finale, entrando così di diritto nella graduatoria di merito da cui attingere successivamente alle assunzioni;
    su di loro, però, pesa una riserva, date anche le varie pronunzie di diversi Tribunali Amministrativi Regionali: TAR Trento sentenza n. 336/13; TAR Lazio sentenze nn. 914/13, 124/2013, 1000/13, 272/14, 287/14 e 5711/14 e la sentenza del TAR Lazio, Sezione III bis n. 5711/14, ormai definitiva a tutti gli effetti, in base alla quale sono stati emessi i sotto seguenti decreti: Decreto USR Puglia prot. n. 8345 del 19/08/2014; Decreto USR Sicilia prot. n. 14560 del 21 agosto 2014; Decreto USR Sicilia prot. n. 13484/USC del 21/07/2014;
    a seguito dell'espletamento del concorso sopra citato si sono venute a creare delle disparità di trattamento tra i docenti della scuola;
    l'articolo 4 della legge 168/2005 («decreto legge omnibus»), al comma 2-bis stabilisce: «... conseguono a ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte e orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della Commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela»;
    la predetta legge n. 168 del 2005 sancisce che i candidati che hanno ottenuto l'iscrizione con riserva all'Albo, dopo la pubblicazione della legge n. 168 del 2005, possono rivolgersi ai TAR e al Consiglio di Stato per far dichiarare la cessazione della materia del contendere,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di natura normativa, che preveda uno scioglimento della riserva al fine di superare, in tempi certi, la situazione di incertezza che diversi docenti stanno vivendo con riguardo alla loro immissione in ruolo.
9/2679-bis-B/5Claudio Fava, Di Lello.


   La Camera,
   premesso che:
    la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia organi periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, hanno il compito di garantire la tutela di un vasto territorio che comprende ben 92 comuni;
    questo territorio rappresenta, per quanto concerne il mondo antico, uno tra i più ricchi di insediamenti umani, città, monumenti ed antichità di rilevante valore storico-archeologico. Nell'ambito di esso varie culture e popolazioni convissero e si succedettero nel tempo, dalla preistoria all'epoca classica greco-romana, dalla tarda antichità all'età medioevale;
    le attività istituzionali delle Soprintendenze sono condotte attraverso un capillare sistema di uffici periferici distribuiti sul territorio, che controllano aree, parchi e singoli monumenti archeologici, collegati con antiquaria e musei territoriali, alcuni di antica istituzione, altri più recentemente aperti al pubblico o in corso di allestimento;
    in base ai tagli operati nel 2012-2013, ogni Ministero era tenuto a dotarsi di un nuovo regolamento di organizzazione che recepisse le riduzioni di pianta organica. Il MIBACT adempie, con un decreto dello scorso 18 novembre a tale obbligo, in linea con le misure già adottate con il decreto-legge n. 83 del 2014, convertito nella legge n. 106 del 2014;
    la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) che trae origine, come è noto, dalle politiche di spending review attuate da ultimo con il decreto legge n. 66 del 2014, convertito nella legge n. 89 del 2014, prevede la soppressione della succitata Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e la creazione di un'unica Soprintendenza regionale con sede a Salerno a partire dal prossimo 1o gennaio 2015;
    una decisione questa che cancella di fatto un'istituzione, la Soprintendenza Archeologica napoletana, che ha ben duecento anni di vita e che è stata sempre il punto di riferimento di studiosi e scienziati provenienti da tutto il mondo;
    ma la riforma in oggetto non tocca solo le Soprintendenze e nello specifico, per quanto riguarda la Campania, anche gli Archivi di Stato di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno dovrebbero sparire. Resterebbe solo quello di Napoli. Così come resterebbero il Polo Museale con sede a Napoli, il Museo di Capodimonte e la Reggia di Caserta, oltre alla Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III;
    come spesso accade ultimamente in nome della spending review la riforma viene contestata anche dagli stessi lavoratori che, riuniti in assemblea, hanno stilato un documento in cui sottolineano non solo i danni che il provvedimento porterà all'archeologia campana ma anche i disagi «nell'espletamento degli atti di competenza e difficoltà nella tutela del territorio, nel quale – sottolineano – sono presenti eccellenze quali il centro antico di Napoli, i Campi Flegrei e l'area Nolana»,

impegna il Governo

ad assumere con la massima sollecitudine le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a rivedere i criteri che ridefiniscono il funzionamento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali con particolare riferimento alla Soprintendenza Archeologica di Napoli che nei suoi duecento anni di attività ha creato una fitta rete di rapporti interistituzionali con comuni, province, università, facoltà di Architettura, che saranno negativamente condizionati da questo accorpamento e dal trasferimento della sede a Salerno.
9/2679-bis-B/6Di Lello, Carloni, Bossa, Manfredi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Agenzia nazionale per a sicurezza del volo (ANSV) è stata istituita con decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, in attuazione della direttiva comunitaria 94/56/CE, e si identifica con l'autorità investigativa per la sicurezza dell'aviazione civile dello Stato italiano;
    tale autorità pubblica è autonoma, «terza» rispetto al sistema aviazione civile, a garanzia della obiettività del proprio operato, e svolge funzioni critiche per la sicurezza dell'aviazione civile essendo incaricata di condurre, a fini di prevenzione, le inchieste di sicurezza relative agli incidenti ed agli inconvenienti occorsi ad aeromobili dell'aviazione civile, emanando, se necessario, le opportune raccomandazioni di sicurezza per evitare che eventi dello stesso tipo possano ripetersi;
    da quando è stata istituita, l'ANSV ha emesso una mole imponente di raccomandazioni, tempestivamente recepite dagli stessi costruttori di aeromobili, determinando un costante innalzamento del livello di sicurezza della navigazione aerea;
    a fronte di questo compito, l'ANSV è stata colpita da tagli lineari, operati senza alcuna valutazione del loro impatto sul funzionamento dell'Autorità;
    già nella propria relazione sull'esercizio finanziario ANSV 2010, la Corte dei Conti, constatato il comportamento virtuoso dell'Agenzia sia dal punto di vista operativo, sia da quello finanziario, sia da quello della digitalizzazione, ha invece rilevato come la significativa riduzione da parte dello Stato dello stanziamento ordinario di bilancio a favore dell'ANSV operi in controtendenza rispetto ad un contesto di sempre maggiore sviluppo dei trasporti aerei, che imporrebbe incisivi investimenti da parte degli Stati a salvaguardia della sicurezza del volo;
    a fronte dei 12 investigatori previsti dalla dotazione organica, ne restano in servizio soltanto 3, poiché, a fronte delle uscite per raggiungimento dei limiti di età, le norme vigenti impediscono all'ANSV di reclutare nuovi investigatori in numero sufficiente a garantire la continuità dell'attività dell'Autorità;
    con tre investigatori è praticamente impossibile gestire la notevole mole di lavoro che grava sull'ANSV, estesamente evidenziata e documentata nel «Rapporto informativo sull'attività svolta dall'ANSV e sulla sicurezza dell'aviazione civile in Italia – Anno 2013»;
    tale situazione avrà inevitabilmente ricadute negative sia sul piano della prevenzione degli incidenti aerei (e quindi della tutela della pubblica incolumità), sia sul piano dell'immagine dello Stato italiano in ambito internazionale e UE, peraltro proprio durante la presidenza italiana del Consiglio UE. In particolare, tale situazione è suscettibile di determinare l'apertura, da parte della Commissione Europea, di una procedura di infrazione contro l'Italia per inosservanza dell'articolo 4 del regolamento UE n. 996/2010, il quale prescrive che «l'autorità investigativa per la sicurezza è dotata dal rispettivo Stato membro dei mezzi necessari per adempiere alle sue responsabilità in completa indipendenza e deve poter ottenere a tal fine sufficienti risorse»;
   considerato che:
    il Governo, lo scorso 12 giugno ha accolto come raccomandazione l'O.D.G. n. 9/02280/001, di impegno del Governo «a escludere l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, ANSV, dagli interventi di spending review programmati» e a «intervenire urgentemente, anche tramite i propri poteri di iniziativa legislativa, al fine di consentire l'aumento delle unità di personale in servizio presso l'ANSV, favorendo, in via prioritaria il completamento dell'organico dei tecnici investigatori, assicurare l'adeguamento dei trasferimenti dello Stato per il sostenimento dei relativi costi del personale, rimuovere le limitazioni normative che penalizzano alcune tipologie di spesa strategiche, e in particolare quella della formazione interna del personale»;
   come evidenziato dal Governo in sede di risposta all'interrogazione n. 4-05754, il Ministero dell'economia e delle finanze ha rappresentato, con nota del 24 luglio 2014, che, nelle more di un eventuale intervento legislativo finalizzato a prevedere l'esclusione dell'agenzia dalle vigenti disposizioni sul turn over delle assunzioni, per far fronte alla situazione emergenziale rappresentata dal presidente dell'agenzia, si ritiene possibile procedere, nell'immediato, e fino al 31 dicembre 2014, all'attivazione dell'istituto del comando di personale proveniente dall'Aeronautica militare, nei limiti della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2013»;
    nella Legge di Stabilità 2015, A.C. 2679-bis, non sono state reperite le risorse necessarie a consentire l'aumento delle unità di personale in servizio presso l'ANSV;
    approssimandosi il termine del 31/12/2014, data alla quale verrà meno l'operatività dell'istituto del comando di personale proveniente dall'Aeronautica Militare, risulta ormai improcrastinabile intervenire al fine di garantire l'operatività dell'ANSV,

impegna il Governo

a intervenire urgentemente, anche tramite i propri poteri di iniziativa legislativa, al fine di consentire l'aumento delle unità di personale in servizio presso l'ANSV, favorendo, in via prioritaria, il completamento dell'organico dei tecnici investigatori, assicurare l'adeguamento dei trasferimenti dello Stato per il sostenimento dei relativi costi del personale, rimuovere le limitazioni normative che penalizzano alcune tipologie di spesa strategiche, e in particolare quella della formazione interna del personale.
9/2679-bis-B/7Catalano.


   La Camera,
   con la legge di stabilità 2015, ai commi 602-603 dell'articolo 1 viene autorizzata la erogazione di un contributo al CNAO (Centro nazionale di Adroterapia Oncologica) per il triennio 2015-2017 rispettivamente di 15 milioni, 10 milioni e 5 milioni al fine di proseguire l'attività di ricerca e cura di malati oncologici mediante la innovativa terapia salvavita denominata Adroterapia che viene assicurata nell'unico centro esistente in Italia;
   la possibilità di accesso a tali terapie deve essere garantita a tutti i pazienti che in Italia presentano caratteristiche per le quali il trattamento risulta appropriato, pertanto le relazioni, di cui al comma 602, riguardanti il piano di investimenti già finanziati unitamente a quelli ora previsti, andrebbero portate a conoscenza anche delle competenti Commissioni parlamentari; inoltre appare necessario acquisire elementi conosciuti sui volumi di attività svolti dal Centro, il numero dei pazienti che possono essere trattati ed i costi delle prestazioni,

impegna il Governo

a trasmettere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle competenti Commissioni parlamentari le relazioni riguardanti il piano degli investimenti già effettuati e quelli in corso, nonché i volumi di attività che il Centro può svolgere, il numero dei pazienti che possono essere trattati ed il sistema tariffario adottato a fronte delle prestazioni erogate.
9/2679-bis-B/8Miotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 48, come modificato dal Senato, prevede disposizioni riguardanti il testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) concernenti in particolare la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;
    l'articolo 26 del Testo Unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) opera una discriminazione tra coloro che locano un immobile ad uso non abitativo da coloro che affittano un immobile ad uso abitativo che sono esenti dal pagamento delle imposte relative al canone di locazione nel caso in cui l'inquilino sia moroso;
    infatti, il conduttore di un immobile ad uso diverso da quello abitativo ovvero se l'unità immobiliare è locata ad esempio quale ufficio, o se si tratta di un negozio o altro immobile commerciale, anche in presenza di uno sfratto esecutivo (con relativa convalida), è soggetto secondo il Fisco al pagamento delle imposte riguardanti il canone non percepito;
   il conduttore di un immobile ad uso commerciale si trova, soprattutto in questo periodo di grave crisi economica, molte volte impossibilitato a pagare il relativo canone. La morosità dell'inquilino ha riflessi però anche sul proprietario dell'immobile, penalizzato sia dalla mancata riscossione dei canoni di locazione sia dalle norme fiscali che impongono la tassazione dei canoni locativi a prescindere dall'effettiva percezione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con un successivo provvedimento legislativo, di uniformare la tassazione dei redditi derivanti da locazione sia ad uso abitativo che commerciale prevedendo, per questi ultimi, la possibilità di essere esentati dal pagamento delle imposte derivanti dal canone di locazione riguardanti l'affitto non percepito.
9/2679-bis-B/9Minardo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 48, come modificato dal Senato, prevede disposizioni riguardanti il testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) concernenti in particolare la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;
    l'articolo 26 del Testo Unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) opera una discriminazione tra coloro che locano un immobile ad uso non abitativo da coloro che affittano un immobile ad uso abitativo che sono esenti dal pagamento delle imposte relative al canone di locazione nel caso in cui l'inquilino sia moroso;
    infatti, il conduttore di un immobile ad uso diverso da quello abitativo ovvero se l'unità immobiliare è locata ad esempio quale ufficio, o se si tratta di un negozio o altro immobile commerciale, anche in presenza di uno sfratto esecutivo (con relativa convalida), è soggetto secondo il Fisco al pagamento delle imposte riguardanti il canone non percepito;
   il conduttore di un immobile ad uso commerciale si trova, soprattutto in questo periodo di grave crisi economica, molte volte impossibilitato a pagare il relativo canone. La morosità dell'inquilino ha riflessi però anche sul proprietario dell'immobile, penalizzato sia dalla mancata riscossione dei canoni di locazione sia dalle norme fiscali che impongono la tassazione dei canoni locativi a prescindere dall'effettiva percezione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con un successivo provvedimento legislativo, di uniformare la tassazione dei redditi derivanti da locazione sia ad uso abitativo che commerciale.
9/2679-bis-B/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Minardo.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 569 prevede la nomina a commissario ad acta per la predisposizione, adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Il commissario deve possedere un curriculum che evidenzi qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti. La disciplina di cui al presente comma si applica alle nomine effettuate, a qualunque titolo, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;
    in tale contesto assumono rilievo, quindi, le disposizioni in materia di incompatibilità che costituiscono, quindi, espressione anche degli interessi sottesi ai principi costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento previsti dall'articolo 97 così come quelle dettate dall'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, il cui ambito di applicazione è riferito a quelle sole cessazioni dell'incarico che hanno luogo a far data dalla fine del periodo preso in considerazione dalla normativa stessa per l'accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità. Ciò in quanto diversamente verrebbe a determinarsi un effetto del complesso normativo in esame che avrebbe, di fatto, un'applicazione retroattiva confliggente con i principi di irretroattività della legge,

impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà, come sopra individuata, della disposizione normativa in esame.
9/2679-bis-B/10Bargero.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di stabilità per il 2015, approvato in seconda lettura dal Senato, risulta nel complesso ulteriormente peggiorato rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati lo scorso 30 novembre, sia con riferimento all'ulteriore innalzamento dei prelievi fiscali, che degli interventi rivolti alla crescita e allo sviluppo dell'economia reale che appaiono di modesta entità e non determineranno significativi impatti positivi per le famiglie e le imprese nel prossimo triennio;
    a tal fine, il provvedimento economico, prevede importanti riduzioni dei trasferimenti previsti per le politiche sanitarie, i cui interventi restrittivi nei riguardi del servizio sanitario assegnati alle regioni, rischiano di provocare penalizzazioni aggiuntive, per il tessuto sociale nazionale mettendo a rischio gli stessi livelli essenziali di assistenza, e quindi l'equità nell'accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini;
    fra le numerose disposizioni introdotte in seconda lettura dal Senato, all'interno degli interventi previsti per il settore sanitario, sia di carattere finanziario legati ai vincoli di bilancio, che dei progetti da realizzare delle regioni in coerenza con gli obiettivi dei Programmi operativi, occorre rilevare, come la realizzazione della «Città della Salute e della Scienza di Novara», s'inserisce all'interno di una serie di prospettive strategiche previste dall'accordo Stato-Regione nel settore sanitario con riferimento ai poli territoriali già dotati di una pluralità di risorse da potenziare in materia di servizi;
    la definizione del nucleo di valutazione, al quale spettano le competenze decisionali in merito allo sblocco dei fondi necessari di edilizia sanitaria ai fini della costituzione dell'opera, risulta a tal fine necessaria, per implementare le specialità d'eccellenza e dei laboratori nella sede ospedaliera;
    il passaggio decisivo ed indispensabile della composizione del nucleo di valutazione appare pertanto d'interesse prioritario per i soggetti istituzionali regionali ed i responsabili della sanità piemontese, in attesa di tale importante delibera,

impegna il Governo

a prevedere in tempi rapidi alla nomina del nucleo di valutazione, ai fini di una celere attuazione dei progetti già predisposti da tempo, per la realizzazione della Città della salute e della Scienza di Novara, la cui funzione risulta indispensabile nel supporto allo sviluppo della rete regionale per la gestione del rischio clinico.
9/2679-bis-B/11Nastri.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 54 e seguenti del disegno di legge di stabilità in esame stabiliscono l'introduzione di un nuovo regime forfetario per imprese e professionisti che esercitino un'attività in forma individuale, attraverso una struttura produttiva di scarsa entità;
    in particolare, si prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15 per cento al reddito determinato in modo forfetario, mediante applicazione di un coefficiente di redditività all'ammontare di ricavi o compensi (considerati secondo il «principio di cassa») nella misura indicata nell'allegato alla norma,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa normativa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, al fine di elevare i limiti reddituali previsti dall'allegato 4 al disegno di legge di stabilità, anche attraverso la previsione di soglie progressive per scaglioni ed in ogni caso con un limite reddituale minimo non inferiore a 30.000 euro per ciascuna categoria di imprese e di professionisti considerata.
9/2679-bis-B/12Ruocco, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 54 e seguenti del disegno di legge di stabilità in esame stabiliscono l'introduzione di un nuovo regime forfetario per imprese e professionisti che esercitino un'attività in forma individuale, attraverso una struttura produttiva di scarsa entità;
    in particolare, si prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15 per cento al reddito determinato in modo forfetario, mediante applicazione di un coefficiente di redditività all'ammontare di ricavi o compensi (considerati secondo il «principio di cassa») nella misura indicata nell'allegato alla norma;
    per le nuove attività si prevede un regime agevolato ovvero la riduzione di un terzo del reddito determinato forfetariamente; tuttavia, tale agevolazione ai soli primi tre anni di esercizio,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa normativa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, al fine di estendere il periodo di agevolazione per le nuove attività, semmai uniformandolo al periodo di cinque anni oggi previsto dall'articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011 per le nuove attività imprenditoriali e professionali.
9/2679-bis-B/13Agostinelli, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di stabilità in esame interviene nuovamente in materia di IMU e TASI prevedendo che l'aliquota massima per il 2015 dell'IMU non possa eccedere il 2,5 per mille. Per la TASI, invece, si estende la possibilità di prevedere aumenti fino allo 0,8 per mille anche per il 2015,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa normativa al fine di prevedere l'esenzione dall'applicazione della TASI per i contribuenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione a partire dal 1o gennaio 2015, per tutta la durata del periodo di disoccupazione.
9/2679-bis-B/14Pesco, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 54 e seguenti del disegno di legge di stabilità in esame stabiliscono l'introduzione di un nuovo regime forfetario per imprese e professionisti che esercitino un'attività in forma individuale, attraverso una struttura produttiva di scarsa entità;
    in particolare, si prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15 per cento al reddito determinato in modo forfetario, mediante applicazione di un coefficiente di redditività all'ammontare di ricavi o compensi (considerati secondo il «principio di cassa») nella misura indicata nell'allegato alla norma;
    l'accesso al regime forfetario è consentito anche a imprenditori e professionisti titolari di redditi di lavoro dipendente; al riguardo si prevede tuttavia che i redditi derivanti dall'attività d'impresa o autonoma debbano essere prevalenti rispetto a quelli da lavoro subordinato;
    inoltre si prevede che la verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente e assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro,

impegna il Governo

ad assumere future iniziative normative volte ad estendere il limite di 20.0000 euro previsto, considerati i ridotti limiti reddituali richiesti per l'accesso al regime forfetario, che in alcuni casi non superano la soglia di 15.000 euro.
9/2679-bis-B/15Baroni, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 54 e seguenti del disegno di legge di stabilità in esame stabiliscono l'introduzione di un nuovo regime forfetario per imprese e professionisti che esercitino un'attività in forma individuale, attraverso una struttura produttiva di scarsa entità;
    in particolare, si prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15 per cento al reddito determinato in modo forfetario, mediante applicazione di un coefficiente di redditività all'ammontare di ricavi o compensi (considerati secondo il «principio di cassa») nella misura indicata nell'allegato alla norma,

impegna il Governo

a inviare alle competenti Commissioni parlamentari una relazione semestrale sugli effetti della nuovo regime forfetario per imprese e professionisti, a far data dalla sua entrata in vigore, specificando il numero di contribuenti a cui si applica il regime forfetario ed il gettito conseguito in relazione a ciascuna categoria di imprese e professionisti di cui all'allegato 4.
9/2679-bis-B/16Basilio, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 54 e seguenti del disegno di legge di stabilità in esame stabiliscono l'introduzione di un nuovo regime forfetario per imprese e professionisti che esercitino un'attività in forma individuale, attraverso una struttura produttiva di scarsa entità;
    in particolare, si prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15 per cento al reddito determinato in modo forfetario, mediante applicazione di un coefficiente di redditività all'ammontare di ricavi o compensi (considerati secondo il «principio di cassa») nella misura indicata nell'allegato alla norma;
    per le industrie alimentari e di bevande il limite reddituale per l'applicazione del nuovo regime forfetario è fissato in 35.000 euro annui, con indice di redditività del 40 per cento;
    dai dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2013, emerge come una grossa fetta di contribuenti verrebbe di fatto esclusa dall'applicazione del nuovo regime forfetario stante gli stringenti limiti reddituali previsti,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa normativa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, al fine di elevare ad euro 45.000 il limite reddituale di 35.000 euro previsto per la categoria delle industrie alimentari e delle bevande.
9/2679-bis-B/17Battelli, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 54 e seguenti del disegno di legge di stabilità in esame stabiliscono l'introduzione di un nuovo regime forfetario per imprese e professionisti che esercitino un'attività in forma individuale, attraverso una struttura produttiva di scarsa entità;
    in particolare, si prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15 per cento al reddito determinato in modo forfetario, mediante applicazione di un coefficiente di redditività all'ammontare di ricavi o compensi (considerati secondo il «principio di cassa») nella misura indicata nell'allegato alla norma;
    per le industrie alimentari e di bevande il limite reddituale per l'applicazione del nuovo regime forfetario è fissato in 35.000 euro annui, con indice di redditività del 40 per cento;
    dai dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2013, emerge come una grossa fetta di contribuenti verrebbe di fatto esclusa dall'applicazione del nuovo regime forfetario stante gli stringenti limiti reddituali previsti,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa normativa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, al fine di elevare il limite reddituale di 35.000 euro previsto per la categoria delle industrie alimentari e delle bevande.
9/2679-bis-B/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Battelli, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 54 e seguenti del disegno di legge di stabilità in esame stabiliscono l'introduzione di un nuovo regime forfetario per imprese e professionisti che esercitino un'attività in forma individuale, attraverso una struttura produttiva di scarsa entità;
    in particolare, si prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15 per cento al reddito determinato in modo forfetario, mediante applicazione di un coefficiente di redditività all'ammontare di ricavi o compensi (considerati secondo il «principio di cassa») nella misura indicata nell'allegato alla norma;
    per le imprese attive nel commercio all'ingrosso e al dettaglio il limite reddituale per l'applicazione del nuovo regime forfetario è fissato in 40.000 euro annui, con indice di redditività del 40 per cento;
    in pratica si assimilano due tipologie di vendita, al dettaglio e all'ingrosso, aventi caratteristiche di esercizio e di redditività eterogenee;
    inoltre, dai dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2013, emerge come una grossa fetta di contribuenti verrebbe di fatto esclusa dall'applicazione del nuovo regime forfetario stante gli stringenti limiti reddituali previsti,

impegna il Governo

a prevedere un diverso trattamento giuridico per le imprese attive nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio nonché assumere ogni iniziativa normativa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, al fine di elevare il limite reddituale di 40.000 euro previsto per entrambe le categorie di imprese.
9/2679-bis-B/18Paolo Bernini, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 54 e seguenti del disegno di legge di stabilità in esame stabiliscono l'introduzione di un nuovo regime forfetario per imprese e professionisti che esercitino un'attività in forma individuale, attraverso una struttura produttiva di scarsa entità;
    in particolare, si prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15 per cento al reddito determinato in modo forfetario, mediante applicazione di un coefficiente di redditività all'ammontare di ricavi o compensi (considerati secondo il «principio di cassa») nella misura indicata nell'allegato alla norma;
    per il commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande il limite reddituale per l'applicazione del nuovo regime forfetario è fissato in 30.000 euro annui, con indice di redditività del 40 per cento;
    dai dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2013, emerge come una grossa fetta di contribuenti verrebbe di fatto esclusa dall'applicazione del nuovo regime forfetario stante gli stringenti limiti reddituali previsti,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa normativa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, al fine di elevare ad euro 40.000 il limite reddituale di 30.000 euro previsto per la categoria del commercio ambulante.
9/2679-bis-B/19Bonafede, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 54 e seguenti del disegno di legge di stabilità in esame stabiliscono l'introduzione di un nuovo regime forfetario per imprese e professionisti che esercitino un'attività in forma individuale, attraverso una struttura produttiva di scarsa entità;
    in particolare, si prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15 per cento al reddito determinato in modo forfetario, mediante applicazione di un coefficiente di redditività all'ammontare di ricavi o compensi (considerati secondo il «principio di cassa») nella misura indicata nell'allegato alla norma;
    per gli intermediari del commercio il limite reddituale per l'applicazione del nuovo regime forfetario è fissato in 15.000 euro annui, con indice di redditività del 62 per cento;
    dai dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2013, emerge come una grossa fetta di contribuenti verrebbe di fatto esclusa dall'applicazione del nuovo regime forfetario stante gli stringenti limiti reddituali previsti,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa normativa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, al fine di elevare ad almeno euro 30.000 il limite reddituale di 15.000 euro previsto per gli intermediari del commercio.
9/2679-bis-B/20Brescia, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 692 e 693 della legge di stabilità in esame prorogano il versamento dell'IMU per i terreni agricoli montani al 26 gennaio 2015. Inoltre prevedono che per i comuni non più oggetto di esenzione l'imposta venga determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote;
    il Decreto legge n. 66/2014 (articolo 22, comma 2) ha disposto una limitazione dell'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina (prevista dalla lettera h), comma 1, articolo 7 del decreto legislativo n. 504/1992, espressamente richiamato dall'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011), demandando ad un decreto del Ministro dell'economia e finanze l'individuazione dei comuni nei quali a decorrere dal periodo di imposta 2014, si applica l'esenzione sulla base dell'altitudine (riportata nell'apposito elenco ISTAT);
    il decreto ministeriale attuativo della detta disposizione è stato emanato lo scorso 28.11.2014 ed è in corso di pubblicazione; in particolare, il decreto stabilisce che sono esenti:
    i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell’«Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)»;
    i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco;
    il decreto interministeriale, dunque, suddivide i Comuni montani in tre fasce, in base all'altitudine:
     1) quelli con altitudine fino a 281 metri s.l.m.: i terreni agricoli posseduti dai contribuenti e ricadenti in tali comuni rimarranno soggetti a IMU nel 2014;
     2) quelli con altitudine compresa fra 281 e 600 metri s.l.m.: i terreni agricoli, posseduti dai contribuenti che hanno la qualifica di CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, ricadenti in tali comuni sono stati e rimarranno esenti da IMU anche nel 2014;
     3) quelli con altitudine superiore ai 600 metri s.l.m.: i terreni agricoli posseduti dai contribuenti e ricadenti in tali comuni sono stati e rimarranno esenti da IMU anche nel 2014;
    i criteri stabiliti dal decreto ministeriale limitano dunque il regime fiscale di esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane, nonostante le particolari condizioni di disagio che la produzione agricola deve affrontare in tali aree. Va senza dire, infatti, che la produzione agricola in aree montane è sottoposta ad innumerevoli difficoltà operative e di esercizio, legate sia alle difficoltà di spostamento sul territorio che alle impervie condizioni climatiche;
    inoltre, la distinzione operata nel decreto in base al solo indice dell'altitudine (determinata prendendo a riferimento l'altitudine del centro), determinerà un'inaccettabile disparità di trattamento, essendo peraltro basata su un dato del tutto accidentale, quale la collocazione della casa comunale; considerati i limiti di altitudine previsti dal decreto, poi, la limitazione dell'esenzione dell'IMU disposta con il DM del 28.11.2014 finirà per colpire in particolar modo i terreni agricoli montani isolani,

impegna il Governo

a prevedere che l'individuazione dei terreni agricoli montani debba essere effettuata non in base all'indice dell’«altitudine del centro» bensì in base alla effettiva altitudine del luogo di ubicazione del terreno.
9/2679-bis-B/21Cancelleri, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 692 e 693 della legge di stabilità in esame prorogano il versamento dell'IMU per i terreni agricoli montani al 26 gennaio 2015. Inoltre prevedono che per i comuni non più oggetto di esenzione l'imposta venga determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote;
    il Decreto legge n. 66/2014 (articolo 22, comma 2) ha disposto una limitazione dell'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina (prevista dalla lettera h), comma 1, articolo 7 del decreto legislativo n. 504/1992, espressamente richiamato dall'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011), demandando ad un decreto del Ministro dell'economia e finanze l'individuazione dei comuni nei quali a decorrere dal periodo di imposta 2014, si applica l'esenzione sulla base dell'altitudine (riportata nell'apposito elenco ISTAT);
    il decreto ministeriale attuativo della detta disposizione è stato emanato lo scorso 28.11.2014 ed è in corso di pubblicazione; in particolare, il decreto stabilisce che sono esenti:
    i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell’«Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)»;
    i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco;
    il decreto interministeriale, dunque, suddivide i Comuni montani in tre fasce, in base all'altitudine:
     1) quelli con altitudine fino a 281 metri s.l.m.: i terreni agricoli posseduti dai contribuenti e ricadenti in tali comuni rimarranno soggetti a IMU nel 2014;
     2) quelli con altitudine compresa fra 281 e 600 metri s.l.m.: i terreni agricoli, posseduti dai contribuenti che hanno la qualifica di CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, ricadenti in tali comuni sono stati e rimarranno esenti da IMU anche nel 2014;
     3) quelli con altitudine superiore ai 600 metri s.l.m.: i terreni agricoli posseduti dai contribuenti e ricadenti in tali comuni sono stati e rimarranno esenti da IMU anche nel 2014;
    i criteri stabiliti dal decreto ministeriale limitano dunque il regime fiscale di esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane, nonostante le particolari condizioni di disagio che la produzione agricola deve affrontare in tali aree. Va senza dire, infatti, che la produzione agricola in aree montane è sottoposta ad innumerevoli difficoltà operative e di esercizio, legate sia alle difficoltà di spostamento sul territorio che alle impervie condizioni climatiche,

impegna il Governo

a assumere ogni iniziativa normativa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, per ripristinare il regime di esenzione previsto per i terreni agricoli montani, considerate le particolari condizioni di disagio che la produzione agricola deve affrontare in tali aree.
9/2679-bis-B/22Brugnerotto, Castelli, Sorial, Caso, Gallinella, Palese, Pili.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 692 e 693 della legge di stabilità in esame prorogano il versamento dell'IMU per i terreni agricoli montani al 26 gennaio 2015. Inoltre prevedono che per i comuni non più oggetto di esenzione l'imposta venga determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote;
    il Decreto legge n. 66/2014 (articolo 22, comma 2) ha disposto una limitazione dell'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina (prevista dalla lettera h), comma 1, articolo 7 del decreto legislativo n. 504/1992, espressamente richiamato dall'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011), demandando ad un decreto del Ministro dell'economia e finanze l'individuazione dei comuni nei quali a decorrere dal periodo di imposta 2014, si applica l'esenzione sulla base dell'altitudine (riportata nell'apposito elenco ISTAT);
    il decreto ministeriale attuativo della detta disposizione è stato emanato lo scorso 28.11.2014 ed è in corso di pubblicazione; in particolare, il decreto stabilisce che sono esenti:
    i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell’«Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)»;
    i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco;
    il decreto interministeriale, dunque, suddivide i Comuni montani in tre fasce, in base all'altitudine:
     1) quelli con altitudine fino a 281 metri s.l.m.: i terreni agricoli posseduti dai contribuenti e ricadenti in tali comuni rimarranno soggetti a IMU nel 2014;
     2) quelli con altitudine compresa fra 281 e 600 metri s.l.m.: i terreni agricoli, posseduti dai contribuenti che hanno la qualifica di CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, ricadenti in tali comuni sono stati e rimarranno esenti da IMU anche nel 2014;
     3) quelli con altitudine superiore ai 600 metri s.l.m.: i terreni agricoli posseduti dai contribuenti e ricadenti in tali comuni sono stati e rimarranno esenti da IMU anche nel 2014;
    i criteri stabiliti dal decreto ministeriale limitano dunque il regime fiscale di esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane, nonostante le particolari condizioni di disagio che la produzione agricola deve affrontare in tali aree. Va senza dire, infatti, che la produzione agricola in aree montane è sottoposta ad innumerevoli difficoltà operative e di esercizio, legate sia alle difficoltà di spostamento sul territorio che alle impervie condizioni climatiche,

impegna il Governo

a assumere ogni iniziativa normativa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, per disporre quantomeno l'applicazione di una aliquota ridotta per i terreni agricoli montani, considerate le particolari condizioni di disagio che la produzione agricola deve affrontare in tali aree.
9/2679-bis-B/23Businarolo, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 692 e 693 della legge di stabilità in esame prorogano il versamento dell'IMU per i terreni agricoli montani al 26 gennaio 2015. Inoltre prevedono che per i comuni non più oggetto di esenzione l'imposta venga determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote;
    il Decreto legge n. 66/2014 (articolo 22, comma 2) ha disposto una limitazione dell'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina (prevista dalla lettera h), comma 1, articolo 7 del decreto legislativo n. 504/1992, espressamente richiamato dall'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011), demandando ad un decreto del Ministro dell'economia e finanze l'individuazione dei comuni nei quali a decorrere dal periodo di imposta 2014, si applica l'esenzione sulla base dell'altitudine (riportata nell'apposito elenco ISTAT);
    il decreto ministeriale attuativo della detta disposizione è stato emanato lo scorso 28.11.2014 ed è in corso di pubblicazione; in particolare, il decreto stabilisce che sono esenti:
    i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell’«Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)»;
    i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco;
    il decreto interministeriale, dunque, suddivide i Comuni montani in tre fasce, in base all'altitudine:
     1) quelli con altitudine fino a 281 metri s.l.m.: i terreni agricoli posseduti dai contribuenti e ricadenti in tali comuni rimarranno soggetti a IMU nel 2014;
     2) quelli con altitudine compresa fra 281 e 600 metri s.l.m.: i terreni agricoli, posseduti dai contribuenti che hanno la qualifica di CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, ricadenti in tali comuni sono stati e rimarranno esenti da IMU anche nel 2014;
     3) quelli con altitudine superiore ai 600 metri s.l.m.: i terreni agricoli posseduti dai contribuenti e ricadenti in tali comuni sono stati e rimarranno esenti da IMU anche nel 2014;
    i criteri stabiliti dal decreto ministeriale limitano dunque il regime fiscale di esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane, nonostante le particolari condizioni di disagio che la produzione agricola deve affrontare in tali aree. Va senza dire, infatti, che la produzione agricola in aree montane è sottoposta ad innumerevoli difficoltà operative e di esercizio, legate sia alle difficoltà di spostamento sul territorio che alle impervie condizioni climatiche,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa normativa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, per introdurre agevolazioni fiscali per i terreni agricoli montani, anche sotto forma di crediti d'imposta commisurati all'ammontare del tributo versato, al fine di compensare l'aggravio fiscale a cui saranno sottoposti a seguito dell'attuazione delle modifiche normative introdotte con il d.l. 66/2014.
9/2679-bis-B/24Da Villa, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 243 della legge di stabilità in esame prevede che per l'anno 2015, la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni, da stabilirsi ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, non possa superare quella fissata per l'anno 2014,

impegna il Governo

a semplificare le procedure per il pagamento del canone RAI prevedendo l'inserimento del tributo dovuto nella dichiarazione dei redditi annuale.
9/2679-bis-B/25Carinelli, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 692 e 693 della legge di stabilità in esame prorogano il versamento dell'IMU per i terreni agricoli montani al 26 gennaio 2015. Inoltre prevedono che per i comuni non più oggetto di esenzione l'imposta venga determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote;
    il Decreto legge n. 66/2014 (articolo 22, comma 2) ha disposto una limitazione dell'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina (prevista dalla lettera h), comma 1, articolo 7 del decreto legislativo n. 504/1992, espressamente richiamato dall'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011), demandando ad un decreto del Ministro dell'economia e finanze l'individuazione dei comuni nei quali a decorrere dal periodo di imposta 2014, si applica l'esenzione sulla base dell'altitudine (riportata nell'apposito elenco ISTAT);
    il decreto ministeriale attuativo della detta disposizione è stato emanato lo scorso 28.11.2014 ed è in corso di pubblicazione; in particolare, il decreto stabilisce che sono esenti:
    i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell’«Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)»;
    i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco;
    il decreto interministeriale, dunque, suddivide i Comuni montani in tre fasce, in base all'altitudine:
     1) quelli con altitudine fino a 281 metri s.l.m.: i terreni agricoli posseduti dai contribuenti e ricadenti in tali comuni rimarranno soggetti a IMU nel 2014;
     2) quelli con altitudine compresa fra 281 e 600 metri s.l.m.: i terreni agricoli, posseduti dai contribuenti che hanno la qualifica di CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, ricadenti in tali comuni sono stati e rimarranno esenti da IMU anche nel 2014;
     3) quelli con altitudine superiore ai 600 metri s.l.m.: i terreni agricoli posseduti dai contribuenti e ricadenti in tali comuni sono stati e rimarranno esenti da IMU anche nel 2014;
    i criteri stabiliti dal decreto ministeriale limitano dunque il regime fiscale di esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane, nonostante le particolari condizioni di disagio che la produzione agricola deve affrontare in tali aree. Va senza dire, infatti, che la produzione agricola in aree montane è sottoposta ad innumerevoli difficoltà operative e di esercizio, legate sia alle difficoltà di spostamento sul territorio che alle impervie condizioni climatiche,

impegna il Governo

a inviare alle competenti commissioni parlamentari una relazione semestrale sugli effetti finanziari della nuova disciplina fiscale dei terreni agricoli montani, a far data dalla sua entrata in vigore, specificando il numero dei contribuenti soggetti al nuovo regime impositivo nonché il maggior gettito conseguito in base all'attitudine dei comuni montani.
9/2679-bis-B/26Caso, Castelli, Sorial.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 726 del disegno di legge di stabilità in esame prevede che il rimborso ai sensi del comma 586 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, deve essere erogato dall'Agenzia delle entrate «non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui ai citati articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero alla data della trasmissione della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini»,

impegna il Governo

a inviare alle competenti commissioni parlamentari una relazione semestrale sugli effetti della nuova disciplina dei rimborsi ex articolo 1, comma 586 legge 147/2013, specificando in particolar modo il numero di richieste pervenute, l'ammontare richiesto a titolo di rimborsi e l'ammontare dei rimborsi effettivamente erogati.
9/2679-bis-B/27Cecconi, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 680 del disegno di legge di stabilità in esame, nel reintrodurre il comma 4 dell'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, specifica che si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia;
    inoltre rinvia ad un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione di un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa normativa volta a rafforzare le forme e gli strumenti di collaborazione e cooperazione in ambito comunitario tra le competenti autorità amministrative e agenzie fiscali, implementando ed agevolando in particolar modo lo scambio reciproco di informazioni e di dati acquisiti durante lo svolgimento di verifiche e controlli di qualunque genere, anche attraverso lo sviluppo di strumenti telematici di acquisizione e trasmissione dei dati nonché l'attivazione di controlli multilaterali.
9/2679-bis-B/28Colletti, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 680 del disegno di legge di stabilità in esame, nel reintrodurre il comma 4 dell'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, specifica che si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia;
    inoltre rinvia ad un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione di un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa normativa e di indirizzo, anche in ambito comunitario e internazionale, volta introdurre misure comuni di contrasto ai «paradisi fiscali» nonché in materia di scambio automatico di informazioni ed eliminazione del segreto bancario, sia in ambito comunitario che internazionale, anche al fine di armonizzare la normativa prevista dalle diverse convenzioni tra Stati e garantire pertanto una uniformità di disciplina a livello globale.
9/2679-bis-B/29Villarosa, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 680 del disegno di legge di stabilità in esame, nel reintrodurre il comma 4 dell'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, specifica che si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia;
    inoltre rinvia ad un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione di un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali,

impegna il Governo

al fine di limitare fenomeni di programmazione fiscale aggressiva ed elusivi (cd. treaty shopping), assumere ogni iniziativa normativa e di indirizzo in ambito comunitario volta ad uniformare i regimi fiscali nazionali anche in materia di imposte sui redditi delle persone fisiche e delle società, garantendo un'uniformità del livello di tassazione mediante l'introduzione di aliquote medie, determinate in base alle aliquote applicate nei singoli Stati membri, attuabili compatibilmente con i vincoli di bilancio dei singoli Stati membri attraverso adeguate tolleranze ed in ogni caso entro un limite massimo di prelievo stabilito a livello comunitario.
9/2679-bis-B/30Colonnese, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 679 del disegno di legge di stabilità in esame interviene nuovamente in materia di IMU e TASI prevedendo che l'aliquota massima per il 2015 dell'IMU non possa eccedere il 2,5 per mille. Per la TASI, invece, si estende la possibilità di prevedere aumenti fino allo 0,8 per mille anche per il 2015;
    gli interventi legislativi degli ultimi anni hanno ridisegnato il quadro normativo dei tributi locali, mutandone continuamente la disciplina;
    ciò ha generato una proliferazione dei tributi locali che, oltre ad aumentare il livello complessivo di tassazione, ha generato non poca confusione nei cittadini e nelle autorità amministrative locali preposte all'attuazione delle disposizioni,

impegna il Governo

a introdurre una disciplina organica dei tributi locali, anche attraverso la soppressione dei tributi locali esistenti e l'accorpamento in un unico tributo, garantendo al contempo una riduzione complessiva del prelievo fiscale ed una maggiore trasparenza in materia di imposizione locale.
9/2679-bis-B/31Corda, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 710 del disegno di legge di stabilità in esame interviene in materia di rateazione prevedendo per le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che siano decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal beneficio della rateazione la possibilità di richiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti;
    tale possibilità è tuttavia limitata alle sole somme dovute in base alle comunicazioni emesse a seguito dell'attività di liquidazione e di controllo formale di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché agli avvisi di accertamento ai fini dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, agli accertamenti con adesione, mediazioni e conciliazioni giudiziali, ai fini dei medesimi tributi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere il beneficio della riammissione in termini della rateazione anche per le somme dovute in relazione a titoli impositivi o riscossivi diversi da quelli già previsti.
9/2679-bis-B/32Cozzolino, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 710 del disegno di legge di stabilità in esame interviene in materia di rateazione prevedendo per le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che siano decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal beneficio della rateazione la possibilità di richiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti;
    tale possibilità è tuttavia limitata alle sole somme dovute in base alle comunicazioni emesse a seguito dell'attività di liquidazione e di controllo formale di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché agli avvisi di accertamento ai fini dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, agli accertamenti con adesione, mediazioni e conciliazioni giudiziali, ai fini dei medesimi tributi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere il beneficio della riammissione in termini della rateazione per il pagamento delle somme riferite a tributi o entrate diverse da quelle previste nella disposizione in esame.
9/2679-bis-B/33Dadone, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 710 del disegno di legge di stabilità in esame interviene in materia di rateazione prevedendo la riammissione al beneficio della rateazione per i contribuenti decaduti;
    tuttavia, tale possibilità è limitata alle sole associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che siano decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal beneficio della rateazione la possibilità di richiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti,

impegna il Governo

ad estendere il beneficio della riammissione in termini della rateazione anche per soggetti diversi dalle associazioni sportive senza scopo di lucro, considerate le difficoltà a far fronte alle scadenze da parte delle imprese e professionisti dovute alla grave crisi economica degli ultimi anni, che di fatto ha comportato la perdita del beneficio della rateazione per mancato pagamento delle rate previste.
9/2679-bis-B/34Dall'Osso, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 666 del disegno di legge di stabilità in esame introduce disposizioni in tema di tasse automobilistiche; in particolare, interviene in materia di tassazione di autoveicoli prevedendo l'abolizione dell'agevolazione in materia di tassazione del bollo di cui all'articolo 63 della legge n. 342 del 2000 per le auto e le moto che ricadono nella fascia di anzianità tra i 20 e i 30 anni;
    sarebbe stato opportuno anche intervenire sui premi assicurativi auto che sono in Italia tra i più alti di Europa,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile, anche normativa, al fine di prevedere detrazioni fiscali sui premi assicurativi su scala nazionale.
9/2679-bis-B/35D'Ambrosio, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 680 del disegno di legge di stabilità in esame, nel reintrodurre il comma 4 dell'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, specifica che si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia;
    inoltre rinvia ad un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione di un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa normativa e di indirizzo volta a introdurre strumenti di condivisione di banche dati con le autorità fiscali estere nonché favorire la creazione di unità di intelligence per la lotta all'evasione fiscale internazionale.
9/2679-bis-B/36Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 643 e seguenti del disegno di legge di stabilità in esame dettano disposizioni in materia di giochi, in attesa del riordino organico della relativa disciplina,

impegna il Governo

al fine della lotta all'evasione fiscale al riciclaggio di denaro, a introdurre misure volte a prevedere che gli apparecchi di gioco siano obbligatoriamente dotati di un sistema di registrazione dati che specifichi il numero delle giocate, l'importo inserito e scommesso, l'importo della vincita e l'importo restituito al giocatore.
9/2679-bis-B/37Della Valle, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 643 e seguenti del disegno di legge di stabilità in esame dettano disposizioni in materia di giochi, in attesa del riordino organico della relativa disciplina,

impegna il Governo

al fine della lotta all'evasione fiscale al riciclaggio di denaro, a valutare la possibilità di introdurre misure volte a prevedere che gli apparecchi di gioco siano obbligatoriamente dotati di un sistema di registrazione dati che specifichi il numero delle giocate, l'importo inserito e scommesso, l'importo della vincita e l'importo restituito al giocatore.
9/2679-bis-B/37. (Testo modificato nel corso della seduta) Della Valle, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 643 e seguenti del disegno di legge di stabilità in esame dettano disposizioni in materia di giochi, in attesa del riordino organico della relativa disciplina,

impegna il Governo

ad introdurre misure volte a prevedere che gli apparecchi di gioco siano obbligatoriamente dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età.
9/2679-bis-B/38Di Battista, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 643 e seguenti del disegno di legge di stabilità in esame dettano disposizioni in materia di giochi, in attesa del riordino organico della relativa disciplina,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di introdurre misure volte a prevedere che gli apparecchi di gioco siano obbligatoriamente dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età.
9/2679-bis-B/38. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Battista, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 710 del disegno di legge di stabilità in esame interviene in materia di rateazione prevedendo per le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che siano decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal beneficio della rateazione la possibilità di richiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti,

impegna il Governo

a predisporre una campagna adeguata nazionale e locale capillare di informazione sulla riapertura dei termini per beneficiare delle disposizioni di cui al comma 710 della legge di stabilità in esame.
9/2679-bis-B/39Di Benedetto, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 710 del disegno di legge di stabilità in esame interviene in materia di rateazione prevedendo per le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che siano decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal beneficio della rateazione la possibilità di richiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa normativa volta a prevedere espressamente la sospensione delle procedure esecutive eventualmente intraprese nei confronti dei contribuenti decaduti dalla rateazione e che presentino una nuova istanza di rateazione ai sensi della disposizione in esame.
9/2679-bis-B/40Alberti, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 710 del disegno di legge di stabilità in esame interviene in materia di rateazione prevedendo per le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che siano decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal beneficio della rateazione la possibilità di richiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa normativa volta a prevedere espressamente la sospensione delle procedure esecutive eventualmente intraprese nei confronti dei contribuenti decaduti dalla rateazione e che presentino una nuova istanza di rateazione ai sensi della disposizione in esame.
9/2679-bis-B/40. (Testo modificato nel corso della seduta) Alberti, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 710 del disegno di legge di stabilità in esame interviene in materia di rateazione prevedendo per le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che siano decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal beneficio della rateazione la possibilità di richiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa normativa volta ad agevolare la regolarizzazione dei pagamenti delle somme iscritte a ruolo per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione, nei casi di comprovata difficoltà economica, ed anche attraverso la riduzione delle somme dovute a titolo di interessi moratori e compensi di riscossione.
9/2679-bis-B/41Luigi Di Maio, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 710 del disegno di legge di stabilità in esame interviene in materia di rateazione prevedendo per le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che siano decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal beneficio della rateazione la possibilità di richiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa normativa volta ad agevolare la regolarizzazione dei pagamenti delle somme iscritte a ruolo per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione, nei casi di comprovata difficoltà economica, attribuendo ai concessionari della riscossione la possibilità di prevedere piani di ammortamento e di rientro «personalizzati» in base alle esigenze del contribuente.
9/2679-bis-B/42Barbanti, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 710 del disegno di legge di stabilità in esame interviene in materia di rateazione prevedendo per le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che siano decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal beneficio della rateazione la possibilità di richiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere ogni iniziativa normativa volta ad agevolare la regolarizzazione dei pagamenti delle somme iscritte a ruolo per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione, nei casi di comprovata difficoltà economica, attribuendo ai concessionari della riscossione la possibilità di prevedere piani di ammortamento e di rientro «personalizzati» in base alle esigenze del contribuente.
9/2679-bis-B/42. (Testo modificato nel corso della seduta) Barbanti, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 634 e seguenti del disegno di legge di stabilità in esame introducono norme volte a prevedere nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, nonché finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili;
    a tal fine si prevede che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti;
    si prevede inoltre che l'Agenzia delle entrate mette, altresì, a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione nonché relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti,

impegna il Governo

a potenziare le campagne mediatiche in tema di strumenti preventivi di controllo e strumenti deflattivi del contenzioso, evidenziandone gli effetti positivi in tema di riduzione delle sanzioni.
9/2679-bis-B/43Manlio Di Stefano, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 634 e seguenti del disegno di legge di stabilità in esame introducono norme volte a prevedere nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, nonché finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili;
    a tal fine si prevede una riduzione delle sanzioni applicabili nei casi in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvengano entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
    il contribuente che voglia correggere errori o omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, è tenuto a farlo entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo;
    tuttavia la dottrina e giurisprudenza maggioritaria ammette la possibilità di correggere la dichiarazione dei redditi entro un termine molto più ampio rispetto a quello normativamente previsto ovvero entro il termine fissato dalla legge per l'accertamento;
    non mancano però orientamenti contrari che limitano la possibilità di correggere la dichiarazione a favore del contribuente al termine annuale previsto dalla legge,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad ampliare il termine per correggere la dichiarazione «a favore», fissandolo al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, uniformandolo alla disciplina prevista per la dichiarazione integrativa «a sfavore».
9/2679-bis-B/44Di Vita, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 634 e seguenti del disegno di legge di stabilità in esame introducono norme volte a prevedere nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, nonché finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili;
    a tal fine si prevede una riduzione delle sanzioni applicabili nei casi in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvengano entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
    il contribuente che voglia correggere errori o omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, è tenuto a farlo entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo;
    tuttavia la dottrina e giurisprudenza maggioritaria ammette la possibilità di correggere la dichiarazione dei redditi entro un termine molto più ampio rispetto a quello normativamente previsto ovvero entro il termine fissato dalla legge per l'accertamento;
    non mancano però orientamenti contrari che limitano la possibilità di correggere la dichiarazione a favore del contribuente al termine annuale previsto dalla legge,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a valutare la possibilità di ampliare il termine per correggere la dichiarazione «a favore», fissandolo al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, uniformandolo alla disciplina prevista per la dichiarazione integrativa «a sfavore».
9/2679-bis-B/44. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Vita, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 48 del disegno di legge di stabilità interviene in tema di detrazioni per ristrutturazioni edilizie ex articolo 16-bis TUIR;
    la possibilità di fruire della detrazioni riconosciute dalla legge sussiste fin quando il contribuente abbia «capienza fiscale»;
   l'incapienza fiscale si verifica in tutti quei casi in cui il contribuente ha diritto a detrazioni d'imposta ma non deve pagare imposte. Quindi il diretto interessato si trova nella condizione di non poter sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa normativa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, per prevedere la possibilità di beneficiare della detrazioni previste dalla legge anche nei casi di incapienza fiscale del contribuente, così come già previsto dall'articolo 16, comma 1-sexies, TUIR per le detrazioni per canoni di locazione.
9/2679-bis-B/45Pisano, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 75 del disegno di legge di stabilità prevede che ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, rileva anche il reddito determinato forfetariamente ai sensi del precedente comma 64;
    in merito alle detrazioni per carichi di famiglia, l'articolo 12 comma 2 citato prevede tuttavia che le detrazioni previste spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2,840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili; in altre parole, per essere considerati a carico sia il coniuge che i figli, che i familiari a carico non devono superare come limite di reddito annuo l'importo di euro 2.840,51;
    tale limite reddituale è stato adeguato a 5.000.000 di lire nell'ormai lontano 1996. Dal 1996 ad oggi non ha subito nessuna variazione, ad eccezione della commutazione agli attuali 2.840,51 euro,

impegna il Governo

compatibilmente con risorse finanziarie disponibili, a rivalutare monetariamente il limite di reddito di 2.840,51 di cui all'articolo 12, comma 2, TUIR.
9/2679-bis-B/46Dieni, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 75 del disegno di legge di stabilità prevede che ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, rileva anche il reddito determinato forfetariamente ai sensi del precedente comma 64;
    in merito alle detrazioni per carichi di famiglia, l'articolo 12 comma 2 citato prevede tuttavia che le detrazioni previste spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili; in altre parole, per essere considerati a carico sia il coniuge che i figli, che i familiari a carico non devono superare come limite di reddito annuo l'importo di euro 2.840,51;
    il limite reddituale previsto dalla norma è fisso anziché essere adeguato a criteri di progressività; basta dunque superare di pochi euro in più la soglia di reddito annuo per non essere più considerato a carico e, dunque, perdere in toto tutte quante le detrazioni previste dalla legge,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa normativa al fine di rimodulare il limite reddituale per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia secondo criteri di progressività, semmai prevedendo la riduzione graduale dell'ammontare della detrazione al crescere del reddito percepito dal familiare a carico.
9/2679-bis-B/47D'Incà, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 55 e seguenti del disegno di legge di stabilità in esame stabiliscono l'introduzione di un nuovo regime forfetario per imprese e professionisti che esercitino un'attività in forma individuale, attraverso una struttura produttiva di scarsa entità;
    in particolare, si prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15 per cento al reddito determinato in modo forfetario, mediante applicazione di un coefficiente di redditività all'ammontare di ricavi o compensi (considerati secondo il «principio di cassa») nella misura indicata nell'allegato alla norma;
    riferendosi ai ricavi e ai compensi sui quali applicare il coefficiente di redditività, la norma sembra esprimersi in termini di ricavi o compensi al lordo delle spese e dei costi inerenti l'impresa o la professione; il ché indirettamente rende ancora più stringenti i limiti reddituali che consentono l'accesso al regime agevolato previsti dall'allegato 4,

impegna il Governo

a prevedere che il limite reddituale previsto per l'applicazione del regime forfetario venga determinato sulla base del reddito complessivo netto del contribuente anziché sull'ammontare complessivo dei ricavi e dei compensi al lordo dei costi di produzione e delle spese inerenti la professione.
9/2679-bis-B/48D'Uva, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 679 del disegno di legge di stabilità in esame interviene nuovamente in materia di IMU e TASI prevedendo che l'aliquota massima per il 2015 dell'IMU non possa eccedere il 2,5 per mille. Per la TASI, invece, si estende la possibilità di prevedere aumenti fino allo 0,8 per mille anche per il 2015,

impegna il Governo

compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, a prevedere l'esenzione sulla prima casa del tributo sui servizi indivisibili di cui al comma 639 della legge n. 147 del 2013.
9/2679-bis-B/49Ferraresi, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 679 del disegno di legge di stabilità in esame interviene nuovamente in materia di IMU e TASI prevedendo che l'aliquota massima per il 2015 dell'IMU non possa eccedere il 2,5 per mille. Per la TASI, invece, si estende la possibilità di prevedere aumenti fino allo 0,8 per mille anche per il 2015,

impegna il Governo

garantendo l'invarianza di gettito fiscale, a rimodulare le aliquote dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, prevedendo aliquote crescenti in base al numero di immobili posseduti e fatta salva l'esenzione dal tributo sulla prima casa.
9/2679-bis-B/50Fico, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,

  esaminato il provvedimento in titolo:

   ritenute insufficienti le iniziative volte ad accrescere l'efficienza della pubblica amministrazione;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative legislative volte ad accrescere l'efficienza della pubblica amministrazione anche prevedendo il puntale rispetto dei principi di trasparenza ed economicità nell'individuazione degli uffici centrali di maggiore rilevanza e nei modi di individuazione del fabbisogno di personale da impiegare.
9/2679-bis-B/51Fraccaro, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,

  esaminato il provvedimento in titolo,

   ritenute insufficienti le misure dell'azione formativa delle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative legislative finalizzate ad introdurre specifici percorsi di formazione professionale e tecnica improntati ai criteri di efficacia ed economicità dell'azione formativa delle pubbliche amministrazioni, per migliorarne gli standard qualitativi nell'ambito degli obiettivi strategici individuati dalle medesime amministrazioni pubbliche.
9/2679-bis-B/52Frusone, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,

  esaminato il provvedimento in titolo,

   ritenute insufficienti le misure per la stabilizzazione occupazionale a favore del personale impiegato con contratti di lavoro flessibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative legislative finalizzate ad introdurre procedure che contengano percorsi di stabilizzazione occupazionale a favore del personale impiegato con contratti di lavoro flessibile.
9/2679-bis-B/53Grande, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,

  esaminato il provvedimento in titolo,

   ritenute insufficienti le misure per l'efficienza, l'economicità e la trasparenza della pubblica amministrazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative legislative finalizzate ad accrescere l'efficienza, l'economicità e la trasparenza della pubblica amministrazione attraverso l'istituzione di procedure di monitoraggio e verifica semestrale.
9/2679-bis-B/54Lombardi, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,

  esaminato il provvedimento in titolo,

   ritenute insufficienti le misure per favorire gli enti di ricerca,

impegna il Governo

ad intervenire al fine di adottare opportuni provvedimenti affinché gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, possano procedere, a decorrere dall'anno 2014, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.
9/2679-bis-B/55Lupo, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    i principi generali della diagnostica prenatale sono ispirati ai seguenti criteri:
    ogni coppia che ha necessità di diagnosi prenatale deve avere accesso a centri e a professionisti qualificati nella relazione d'aiuto e nelle tecniche specifiche;
    il consulto genetico deve informare la coppia al fine di una scelta consapevole;
    prima dell'esecuzione del test la coppia deve essere informata di tutte le possibilità che vengono offerte in caso di positività dell'esame;
    i centri che effettuano la diagnosi prenatale devono essere integrati tra loro e prevedere anche il consulto a distanza;
    in sede di esame del disegno di legge di stabilità al Senato è stato approvato un emendamento proposto dal Movimento 5 Stelle che stanzia ulteriori risorse per lo screening neonatale portando le risorse complessive a 10 milioni di euro per il 2015 ma che diventa al contempo strutturale e potenzialmente incrementabile,

impegna il Governo:

a prevedere l'incremento ulteriore di risorse disponibili per lo screening neonatale e che questi sia effettuato uniformemente su tutto il territorio.
9/2679-bis-B/56Grillo, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    in occasione dell'esame del disegno di legge 2679 che detta disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato: premesso che:
    il gioco d'azzardo patologico è una malattia che va affrontata sia in termini di cura e riabilitazione ma in particolare anche attuando forme di prevenzione adeguate;
    è importante ribadire che tutte le persone che ne soffrono e le loro famiglie hanno il diritto di sapere chiaramente, ed esserne pienamente consapevoli, che i loro problemi potranno essere affrontati con l'aiuto di operatori sanitari adeguatamente preparati,

impegna il Governo

a prevedere che il contrasto al gioco d'azzardo patologico oltre che alle attività di cura e riabilitazione, si rivolga anche alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico.
9/2679-bis-B/57Mantero, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 186 prevede l'attribuzione alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di un contributo per il rimborso degli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi in favore dei danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusioni e somministrazione di emoderivati ex legge 25 febbraio 1992, n. 210, e degli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo;
    la somma stanziata di 735 milioni di euro, da destinare al finanziamento delle somme anticipate dalle Regioni e agli arretrati della rivalutazione, non è sufficiente e necessiterebbe di un incremento di almeno 225 milioni;
    nella seduta del 30 novembre 2014 è stato accolto l'ordine del giorno 9/02679-bis-A/172 con cui il Governo si è impegnato a valutare l'opportunità di garantire alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il saldo di tutti i finanziamenti già anticipati e per il futuro l'invio continuativo delle somme relative agli indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e di garantire a tutte le Regioni e le province autonome la corresponsione di tali somme e non solamente a quelle che finora hanno anticipato il pagamento degli indennizzi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, anche con provvedimenti successivi, di aumentare lo stanziamento per gli indennizzi degli emotrasfusi relativamente al triennio 2015-2017 al fine di garantire alle Regioni e alle province autonome la copertura effettiva di tutte le somme necessarie per il pagamento degli indennizzi agli emotrasfusi in relazione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi censiti dai rispettivi soggetti interessati all'erogazione e in relazione alla previsione di stima dei nuovi percettori.
9/2679-bis-B/58Lorefice, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il Senato ha votato il disegno di legge Stabilità 2015 che prevedeva un taglio e una ridistribuzione dei fondi in materia sanitaria colpendo anche il «modello» istituito da questa «legge speciale» n. 548 del 1993, in essere da 20 anni;
    che ha permesso di migliorare l'assistenza e la ricerca in fibrosi cistica con un conseguente allungamento della vita media dei pazienti;
    agli inizi degli anni ’90 la fibrosi cistica era una malattia che lasciava poche speranze di raggiungere l'età adulta, oggi la metà dei pazienti supera i 18 anni e l'aspettativa di vita si è raddoppiata;
    con i fondi erogati dalla legge n. 548 del 1993 sono stati istituiti i Centri di Riferimento Regionali e i Centri di Supporto che si occupano di prevenzione, diagnosi e cura della malattia e che investono anche in ricerca;
    i Centri sono coinvolti sia nei programmi di diagnosi precoce tramite screening neonatale che nella consulenza genetica ai familiari;

impegna il Governo

a non modificare l'ammontare di spesa, garantendo la stessa cifra dell'anno 2014, destinato alla prevenzione e cura della fibrosi cistica come da legge n. 548 del 1993.
9/2679-bis-B/59Luigi Gallo, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    valutato il provvedimento in titolo,
    preso atto delle criticità delle norme che dispongono, anche al fine di contenimento della spesa pubblica, il riordino e la razionalizzazione dell'Istituto nazionale di economia agraria – INEA e del Centro per la ricerca e l'agricoltura – CRA, entrambi enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
    considerato che l'accorpamento dei suddetti enti appare non tenere conto di alcune problematiche quali in particolare il grave dissesto finanziario in cui versa l'INEA, le cui passività passerebbero totalmente a carico del CRA andando ad incidere negativamente sulle capacità dello stesso di continuare a sostenere le prestigiose attività di ricerca svolte e riconosciute a livello internazionale;
    ritenute insufficienti le misure volte a tutelare i lavoratori e ricercatori dei due enti che, essendo in buona parte precari, potrebbero correre il rischio di non veder rinnovato il proprio contratto a seguito dell'accorpamento, né di mantenere la propria posizione lavorativa all'interno della costituenda Agenzia;
    atteso che presso INEA operano più di duecento unità di personale con contratto a tempo determinato e con contratti di collaborazione continuata e continuativa in scadenza al 31 dicembre 2014;
    il suddetto personale è altamente qualificato e consente lo svolgimento della regolare attività dell'Istituto,

impegna il Governo

a valutare la necessità di mantenere gli attuali livelli occupazionali del Personale INEA prevedendo un adeguato prolungamento dei contratti del personale precario con contratto a tempo determinato e co.co.co,, al fine di garantirne l'ingresso nel nuovo ente e la partecipazione attiva al processo di riordino.
9/2679-bis-B/60Parentela, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
    nell'ambito delle risorse stanziate per favorire interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo il disegno di legge in esame, alla Tabella C, voce Ministero della Salute, programma «sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti», assegna 309 mila euro per il 2015, 310 mila per il 2016 e 310 mila per il 2017;
    il randagismo è un fenomeno molto diffuso in Italia, basti pensare al numero totale di cani che si trovano nei canili e al numero di gatti presenti nelle cosiddette colonie; 104.142 cani, 68.382 gatti, ed è causa di diversi problemi di sanità pubblica legati alla diffusione di diverse patologie trasmissibili sia da animale ad animale, che da animale a uomo;
    la legge 281 del 1991 per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo prevede diverse modalità di tutela dei randagi, la cui competenza è in capo alle Regioni e alle amministrazioni locali, ed individua un fondo contro l'abbandono degli animali e per la prevenzione al randagismo che purtroppo non viene adeguatamente finanziato da diversi anni, passando dai 4.271.578 euro del 2005 ai 310.190 euro del 2012;
    nella risoluzione 8/00003 approvata dalla Commissione XIII il 19 giugno 2013 tra gli impegni del Governo c’è quello di intervenire con urgenza presso le competenti istituzioni locali per approntare una efficace strategia per ridurre il fenomeno del randagismo e, stanziare le opportune risorse, per l'ormai improcrastinabile applicazione della legge n. 281 del 1991, la cui inadempienza è la causa del fenomeno dei cani inselvatichiti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare in maniera significativa il finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, al fine di ridurre il fenomeno dei cani abbandonati ed inselvatichiti che presenta numerosi problemi di sanità pubblica nonché di violazione dei diritti degli animali così come riconosciuti dalla «Dichiarazione universale dei diritti dell'animale».
9/2679-bis-B/61Gagnarli, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    gli insetti impollinatori, in particolare le api, contribuiscono alla produzione di oltre 150 colture europee, per un valore commerciale che si aggira intorno ai 22 miliardi di euro all'anno ed un apporto decisivo per il mantenimento della biodiversità agroalimentare e lo sviluppo rurale;
    non ostante il patrimonio di mieli e l'infinità di millefiori ed altri prodotti apistici italiani di qualità, l'andamento produttivo nazionale del 2014, secondo le prime stime, registra un calo di oltre il 50 per cento rispetto alla produzione nazionale media, con una forbice stimabile da 11,500 a 13,000 tonnellate, contro le 23.320 tonnellate dei 2012, a causa di numerose avversità e dell'uso massiccio della chimica in agricoltura;
    sia le associazioni apistiche che il sistema di monitoraggio Beenet (attivo dal 2011) denunciano una progressiva ed allarmante moria di api con spopolamenti d'interi apiari a causa di reiterati fenomeni di avvelenamento, soprattutto in concomitanza con l'epoca delle semine del mais e dei trattamenti sui fruttiferi;
    tra le cause scatenanti di questa morìa si evidenziano l'utilizzo di fitofarmaci a base di molecole neonicotinoidi, attualmente banditi dall'Ue, nonché l'uso pervasivo ed irresponsabile di altre molecole neurotossiche che esplicano effetti nocivi non previsti e non valutati sulle popolazioni di api;
    le api italiane sono minacciate inoltre da virus, parassiti e predatori, molti dei quali importanti come la vespa velutina e il coleottero sudafricano Aethina tumida Murray, localizzato per ora in Calabria e in Sicilia, le cui larve si nutrono di miele di cui ne alterano irreversibilmente le caratteristiche organolettiche;
    non appena avuto conferma della presenza di Aethina tumida nella provincia di Reggio Calabria, anche alla luce degli ingenti danni da essa causati all'apicoltura negli Stati Uniti, Australia e Africa sub-sahariana, il Ministero della salute ha attivato le procedure necessarie a fronteggiare l'emergenza, disponendo, come prevede la normativa europea, l'eradicazione degli apiari per evitare che i fenomeni diventino endemici;
    gran parte delle associazioni apistiche e degli apicoltori evidenziano tuttavia come l'eradicazione degli apiari tramite abbruciatura non abbia sortito i risultati sperati, ma che anzi abbia favorito lo sfarfallamento nell'ambiente del coleottero allargando l'area dell'infezione» oltre che scoraggiato gli apicoltori a denunciare la presenza del parassita per il timore di dover distruggere le arnie;
    ad oggi risultano distrutte, in ottemperanza dell'ordinanza regionale, oltre 3.000 famiglie di api, con ingenti danni per gli apicoltori che, secondo quanto affermato dal Governo, dovrebbero ricevere un indennizzo attraverso il Fondo di Solidarietà Nazionale,

impegna il Governo:

ad attivare urgentemente le procedure necessarie ad indennizzare gli apicoltori che hanno subito l'abbruciamento coatto delle arnie, ad individuare, di concerto con tutti gli esperti del mondo apistico, in primis gli apicoltori professionisti e i loro rappresentanti, gli enti di ricerca e gli Istituti Zooprofilattici, misure alternative per il controllo del coleottero che non prevedano la distruzione degli apiari, oltre che alla messa a punto dell'anagrafe apistica che, attraverso la conoscenza della realtà produttiva, consenta di prevenire ed intervenire tempestivamente con idonei strumenti a fronteggiare eventuali emergenze, come l'infestazione da Aethina tumida.
9/2679-bis-B/62Massimiliano Bernini, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo prevede l'accorpamento, al fine di una razionalizzazione della spesa pubblica, degli Enti facenti capo al Ministero delle Politiche Agricole, CRA e INEA;
    ritenuta fondamentale la necessità di riequilibrare l'organico del CRA a favore del personale scientifico, attualmente sotto il 40 per cento e considerata l'elevata professionalità acquisita dai ricercatori e tecnologi del CRA nonché la contemporanea ampia disponibilità di vacanza nei rispettivi profili di terzo, secondo e primo livello;
    valutato che le graduatorie dei vincitori ed idonei rientrano nella sfera di applicazione del decreto legge n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n.125 del 2013, derivandone la priorità di scorrimento rispetto all'avvio di nuove procedure;
    considerato che lo scorrimento delle graduatorie vigenti avrebbe anche il vantaggio di risolvere i numerosi contenziosi legali tra CRA e ricercatori per il mancato riconoscimento di anzianità e professionalità, nonché di impedire a tale personale scientifico ulteriori ricorsi per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cadenza biennale relativi alle procedure di sviluppo professionale;
    ritenuto infine che l'assunzione di 52 nuovi ricercatori darebbe un ulteriore essenziale impulso alle attività scientifiche dell'ente, contribuendo ad alleviare, almeno in parte, la pesante situazione di centinaia di ricercatori precari di lungo corso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere alla valorizzazione del personale scientifico, tramite scorrimento integrale degli idonei delle graduatorie vigenti per lo sviluppo professionale dei ricercatori e tecnologi, e a prevedere che l'inquadramento nei profili e livelli previsti da dette graduatorie avvenga, a fini normativi ed economici, con decorrenza dal 1o gennaio 2015, nonché a procedere, con la stessa decorrenza al reclutamento di 52 nuove unità di ricercatore III livello, attingendo dalle graduatorie vigenti.
9/2679-bis-B/63Gallinella, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   valutate favorevolmente le disposizioni introdotte volte ad accordare sgravi contributivi per i datori di lavoro del comparto agricolo;
   considerato che il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura, riconosce alcune agevolazioni ai datori di lavoro agricoli per assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni;
   premesso che le agevolazioni recate dal suddetto decreto-legge sono riconosciute per assunzioni effettuate tra il 1o luglio 2014 e il 30 giugno 2015 di soggetti che si trovino privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e che siano privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado; la misura dell'agevolazione è pari ad un terzo della retribuzione lorda per un massimo di 18 mesi e può essere concessa solo se il contratto stipulato abbia almeno una durata triennale che garantisca al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno e sia stipulato in forma scritta;
   preso atto che le disposizioni in materia di sgravi contributivi introdotte dal provvedimento in titolo si sovrappongono a quelle recate dal citato decreto legge;
   atteso che, alla luce delle nuove disposizioni, un datore di lavoro agricolo che intenda procedere a nuove assunzioni, sceglierà le agevolazioni consentite dalla legge di stabilità 2015, posto che esse sono più convenienti sia in termini di disponibilità finanziaria che di arco temporale, lasciando inutilizzato il Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui al decreto legge 91/2014 finanziato con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2015, 12 milioni di euro per l'anno 2016, 9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018;
   considerato che l'incentivo introdotto dalla legge di stabilità 2015 è riconosciuto in base all'ordine cronologico delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse stanziate, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di utilizzare eventuali stanziamenti residui del Fondo per gli incentivi all'assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, esclusivamente per la concessione degli sgravi contributivi introdotti dalla legge di stabilità 2015 e destinati ai datori di lavoro del settore agricolo al fine di ampliare l'entità delle risorse a disposizione del comparto agricolo.
9/2679-bis-B/64Rostellato, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   valutate favorevolmente le disposizioni introdotte volte ad accordare sgravi contributivi per i datori di lavoro del comparto agricolo;
   considerato che il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura, riconosce alcune agevolazioni ai datori di lavoro agricoli per assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni;
   premesso che le agevolazioni recate dal suddetto decreto-legge sono riconosciute per assunzioni effettuate tra il 1o luglio 2014 e il 30 giugno 2015 di soggetti che si trovino privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e che siano privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado; la misura dell'agevolazione è pari ad un terzo della retribuzione lorda per un massimo di 18 mesi e può essere concessa solo se il contratto stipulato abbia almeno una durata triennale che garantisca al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno e sia stipulato in forma scritta;
   preso atto che le disposizioni in materia di sgravi contributivi introdotte dal provvedimento in titolo si sovrappongono a quelle recate dal citato decreto legge;
   atteso che, alla luce delle nuove disposizioni, un datore di lavoro agricolo che intenda procedere a nuove assunzioni, sceglierà le agevolazioni consentite dalla legge di stabilità 2015, posto che esse sono più convenienti sia in termini di disponibilità finanziaria che di arco temporale, lasciando inutilizzato il Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui al decreto legge 91/2014 finanziato con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2015, 12 milioni di euro per l'anno 2016, 9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018;
   considerato che l'incentivo introdotto dalla legge di stabilità 2015 è riconosciuto in base all'ordine cronologico delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse stanziate, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di utilizzare eventuali stanziamenti residui del Fondo per gli incentivi all'assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, esclusivamente per la concessione degli sgravi contributivi introdotti dalla legge di stabilità 2015 e destinati ai datori di lavoro del settore agricolo al fine di ampliare l'entità delle risorse a disposizione del comparto agricolo.
9/2679-bis-B/64. (Testo modificato nel corso della seduta) Rostellato, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il 20 febbraio 2014 la Commissione Europea ha comunicato all'Italia l'apertura della procedura di infrazione relativa al caso EU-Pilot 1611/10/ENVI avviato per la violazione degli articoli 7 e 9 della direttiva n. 79/409/CEE, cosiddetta direttiva uccelli, e in particolare per il permanere, nel nostro Paese, delle deroghe alla normativa venatoria relativa alla cattura degli uccelli da utilizzare come richiami vivi, una pratica anacronistica e crudele che lede ogni diritto degli animali e il loro benessere;
    nella lettera del febbraio scorso, la Commissione europea ha anche ribadito l'esistenza di valide alternative all'uso degli uccelli migratori come richiami vivi, quali ad esempio i richiami a bocca, alternative che le Regioni italiane «in deroga» non hanno mai dimostrato di aver sperimentato;
    a seguito dell'apertura di tale procedura, che potrebbe costare al nostro Paese decine di milioni di euro (la sanzione minima per l'Italia è stata determinata in 9.920.000 euro, mentre la penalità di mora può oscillare tra 11,000 e 700,000 euro per ogni giorno di ritardo nel pagamento, in base alla gravità dell'infrazione) durante la discussione sulla Legge Europea Bis il Governo ha tentato di risolvere l'emergenza scaturita dalla lettera della Commissione Europea apportando alcune modifiche all'articolo 4 alla legge 157 del 1992;
    le modifiche riportate nel decreto del 24 giugno 2014 n. 91, convertito con la legge n. 116 dell'11 agosto 2014 non sono sufficienti a risolvere il caso visto che la Commissione UE attraverso una comunicazione del 28 luglio 2014 nella quale si legge che «tale modifica normativa non sia sufficiente a porre fine alla violazione degli articoli 8 e 9 della Direttiva Uccelli» e anche che le autorizzazioni in deroga all'articolo 9 sarebbero «illegittime in quanto violerebbero gli articoli 8 e 9 della direttiva uccelli (...) in primis per la mancanza di dimostrazione dell'esistenza di valide alternative»;
    il 26 novembre 2014 l'Europa ha inviato all'Italia il parere motivato sull'apertura della procedura di infrazione, anticamera del deferimento alla Corte di Giustizia e ultimo passo prima della definitiva condanna a pagare che sarà avviata entro due mesi da questa notifica;
    il ministro degli Affari Regionali su proposta del Ministro dell'Ambiente, a seguito di tale notifica ha immediatamente trasmesso ai presidenti delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna una diffida in cui si chiede di annullare, entro 15 giorni, le delibere delle due regioni che, rispettivamente nel giugno e nel luglio scorso, hanno autorizzato l'attivazione di impianti di cattura di uccelli selvatici da utilizzare poi come richiami vivi, ma non si tratta ancora di misure sufficienti a risolvere definitivamente la procedura,

impegna il Governo

a valutare la necessità di vietare definitivamente, e senza possibilità di deroga, la pratica dei richiami vivi su tutto il territorio nazionale al fine di risolvere l'incompatibilità del diritto italiano con quello comunitario in materia di richiami vivi nell'attività venatoria al fine di chiudere la procedura di infrazione scongiurando il pagamento di un'elevata sanzione pecuniaria.
9/2679-bis-B/65Benedetti, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   valutate le criticità della previsione normativa che dispone, anche al fine di contenimento della spesa pubblica, il riordino e la razionalizzazione dell'Istituto nazionale di economia agraria – INEA e del Centro per la ricerca e l'agricoltura – CRA, entrambi enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
   considerato che l'accorpamento dei suddetti enti appare non tenere conto di alcune problematiche quali in particolare il grave dissesto finanziario in cui versa l'INEA, le cui passività passerebbero totalmente a carico del CRA andando ad incidere negativamente sulle capacità dello stesso di continuare a sostenere le prestigiose attività di ricerca svolte e riconosciute a livello internazionale;
   ritenute insufficienti le misure volte a tutelare i lavoratori e ricercatori dei due enti che, essendo in buona parte precari, potrebbero correre il rischio di non veder rinnovato il proprio contratto a seguito dell'accorpamento, né di mantenere la propria posizione lavorativa all'interno del costituendo ente;
   atteso che, per i dipendenti a tempo indeterminato e per quelli con contratto a tempo determinato, attualmente in servizio presso i due enti, sarebbe estremamente importante poter mantenere la cassa previdenziale di provenienza,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di garantire, per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e per quelli con contratto a tempo determinato attualmente in capo ad INEA e CRA, la facoltà di poter optare per il mantenimento della cassa previdenziale di provenienza.
9/2679-bis-B/66L'Abbate, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge (articolo 1 comma 536) dispone l'ennesima proroga della disposizione contenuta nell'articolo 2 comma 8 della legge n. 244 del 2007, in forza della quale una quota parte delle entrate rivenienti dalla riscossione dei contributi dovuti per il rilascio dei permessi di costruire sono impiegabili per finanziare le spese correnti degli enti locali;
    l'articolo 2 comma 8, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 – che, per effetto della norma sopracitata, troverà applicazione anche nel 2015 – stabilisce che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale;
    con la disposizione citata si procede, per la quarta volta, ad una proroga delle disposizioni approvate nel 2007 – che fanno seguito a quelle di analogo tenore contenute nelle leggi n. 306/2004 e n. 296/2006 – con le quali si è disciplinato, temporaneamente, l'impiego delle entrate derivanti dalla riscossione del contributo di costruzione, in mancanza di un vincolo normativo per la destinazione di quelle somme, cancellato con l'abrogazione dell'articolo 12 della legge 10/1977 a far data dal 1o luglio 2003;
    l'articolo 2 comma 8 della legge 244 del 2007 – che per effetto delle modifica contenuta nel provvedimento in oggetto – ha stabilito un legame perverso tra l'attività edificatoria e la spesa pubblica degli enti locali consentendo ai Comuni di utilizzare le entrate derivanti dalla riscossione del contributo di costruzione – classificate, ai fini della predisposizione del bilancio degli enti locali come entrate in conto capitale – per coprire spese correnti;
    una disposizione di questo tipo determina delle evidenti disfunzionalità, ai fini della gestione dei bilanci comunali, dal momento che consente di coprire spese correnti con entrate, come quelle legate alla riscossione del contributo di costruzione, che rivestono natura aleatoria con riferimento all’an e al quantum;
    la possibilità di coprire spese correnti con le entrate derivanti dalla riscossione del contributo di costruzione dovuto a fronte del rilascio delle autorizzazioni edilizie – in special modo in una fase come l'attuale caratterizzata da una strutturale riduzione dei trasferimenti – rende conveniente, per le amministrazioni locali, rilasciare titoli edilizi;
    tutto ciò costituisce un ulteriore incentivo all'implementazione di politiche urbanistiche espansive a danno delle esigenze – prioritarie come dimostrato dal ripetersi di eventi drammatici propiziati anche dai mutamenti climatici – di tutelare le aree agricole e/o non urbanizzate e di mettere prioritariamente in sicurezza la città e il patrimonio edilizio esistenti;
    l'intento del Governo di perseguire e difendere, con tenacia, questo tipo di impostazione – anche se attraverso la continua proroga di una disciplina transitoria – è confermato dalla scelta di abrogare, con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, l'articolo 4 comma 3 della legge 10 del 2013 che conteneva una disposizione, in materia di utilizzazione dei proventi delle entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire, in contrasto con l'articolo 2 comma 8 della legge 244 del 2007;
    tale incongruenza era stata puntualmente segnalata dalla sottoscrittrice del presente ordine del giorno con l'interpellanza n. 2/00429 depositata il 4 marzo 2014;
    il disegno di legge recante norme in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (AC 2039) e alcune delle proposte di legge abbinate – che da diversi mesi sono all'esame delle commissioni parlamentari competenti – contengono disposizioni finalizzate a ristabilire un vincolo di destinazione rispetto alle somme dovute a fronte del rilascio dei titoli abilitativi e alle sanzioni pecuniarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;

impegna il Governo:

   affinché vengano date alle amministrazioni locali apposite istruzioni finalizzate a rendere tracciabile e monitorabile l'utilizzo delle somme rivenienti dalla riscossione dei contributi per il rilascio dei permessi di costruire e delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, anche attraverso la pubblicazione nei siti web istituzionali di informazioni aggiornate sull'entità delle somme riscosse e dell'utilizzo delle stesse, anche alla luce delle scelte compiute in sede di approvazione dei documenti di bilancio;
    affinché – con la collaborazione dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) – venga predisposto e reso pubblico un bilancio sull'attuazione dell'articolo 2 comma 8 della legge 244/2007, grazie al quale ricostruire, con riferimento almeno all'ultimo triennio, la consistenza delle spese correnti finanziate annualmente con le somme riscosse a titolo di contributo di costruzione, e dunque l'ammontare della spesa corrente di competenza degli enti locali da ridurre, ovvero da coprire in modo alternativo, una volta ristabilito il vincolo di destinazione per lo stesso contributo di costruzione;
    affinché – nelle more dell'approvazione di una non più rinviabile normativa in materia di contrasto del consumo di suolo – venga approvata una disposizione transitoria che ristabilisca il vincolo di destinazione per le somme rivenienti dalla riscossione del contributo per il rilascio del permesso di costruire e delle sanzioni pecuniarie in tempo utile per gli adempimenti, di competenza delle amministrazioni comunali, in materia di deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016;
    a valutare l'opportunità di introdurre misure premiali – sotto forma di maggiori trasferimenti di esenzioni dal patto di stabilità ovvero di altri meccanismi incentivanti – a beneficio dei Comuni che, a partire dal 2015, rinunceranno alla facoltà, accordata loro dall'articolo 2 comma 8 della legge 244 del 2007, di prevedere l'impiego delle somme rivenienti dalla riscossione dei permessi di costruire per la copertura di spese correnti, e che utilizzeranno le stesse somme per finanziare l'acquisizione e il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, di immobili non utilizzati o in via di dismissione ovvero di siti all'interno di quali sono stati realizzati immobili che compromettono le esigenze di tutela e valorizzazione del paesaggio e delle componenti naturali dell'ambiente, nonché per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli insediamenti urbani e del patrimonio edilizio esistenti.
9/2679-bis-B/67Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 551 dell'articolo 1 interviene, inter alia, sul comma 7 dell’ articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 cosiddetto Sblocca Italia;
    come noto, la disposizione vigente (comma 7) che si intende modificare autorizzava nei siti inquinati di proprietà di enti territoriali, nei quali fossero in corso o non ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, interventi e opere di bonifica, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture e più in generale, altre opere lineari con esclusione dal patto di stabilità interno;
    la disposizione, peraltro, già presente in altro provvedimento già ribattezzato Correttivo sblocca Italia, trasmesso alle Camere per la sua conversione rappresenta l'ennesimo intervento sulla disciplina delle bonifiche nel nostro Paese;
    nel solo anno 2014 il titolo V della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è stato modificato dal Decreto legge 145/2014 cosiddetto destinazione Italia per quel che concerne la riconversione industriale dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico, dal decreto-legge 91/2014 cosiddetto decreto Competitività sulla semplificazione delle procedure di bonifiche ad iniziativa dell'interessato prevedendo una sorta di autocertificazione ed infine nel menzionato decreto legge 133/2014 ove oltre agli interventi consentiti a bonifiche non effettuate, si stabilisce anche che le regioni possano autorizzare l'applicazione, in scala pilota, di tecnologie di bonifica innovative,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di adottare una nuova disciplina organica sul tema delle bonifiche, messa in sicurezza e ripristino dei siti inquinati o potenzialmente inquinati nel nostro Paese, senza affidare a reiterati interventi episodici la regolamentazione di un settore che direttamente incide sulla conservazione e sulla qualità dell'ambiente e della salute umana;
   a definire prioritariamente i criteri e principi direttivi nel cui ambito disporre gli interventi di cui sopra, anche in considerazione dell'assenza di una disciplina comunitaria sul tema.
9/2679-bis-B/68Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 551 dell'articolo 1 interviene, inter alia, sul comma 7 dell’ articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 cosiddetto Sblocca Italia;
    come noto, la disposizione vigente (comma 7) che si intende modificare autorizzava nei siti inquinati di proprietà di enti territoriali, nei quali fossero in corso o non ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, interventi e opere di bonifica, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture e più in generale, altre opere lineari con esclusione dal patto di stabilità interno;
    la disposizione, peraltro, già presente in altro provvedimento già ribattezzato Correttivo sblocca Italia, trasmesso alle Camere per la sua conversione rappresenta l'ennesimo intervento sulla disciplina delle bonifiche nel nostro Paese;
    nel solo anno 2014 il titolo V della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è stato modificato dal Decreto legge 145/2014 cosiddetto Destinazione Italia per quel che concerne la riconversione industriale dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico, dal decreto-legge 91/2014 cosiddetto Decreto Competitività sulla semplificazione delle procedure di bonifiche ad iniziativa dell'interessato prevedendo una sorta di auto certificazione ed infine nel menzionato decreto-legge 133/2014 ove oltre agli interventi consentiti a bonifiche non effettuate, si stabilisce anche che le regioni possano autorizzare l'applicazione, in scala pilota, di tecnologie di bonifica innovative,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di non ricorrere più, nell'ambito dei SIN (siti di interesse nazionale), allo strumento delle transazioni con i soggetti responsabili della contaminazione del sito o che abbiano comunque svolto la propria attività in modo continuativo sull'area destinata ad interventi di bonifica o messa in sicurezza, anche qualora il soggetto privato si sia impegnato all'adozione di misure complementari e compensative di riparazione del danno ambientale.
9/2679-bis-B/69Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il rischio idrogeologico è una conclamata emergenza nazionale, corroborata da dati statistici, analisi scientifiche, ricorrenti fatti di cronaca e prese di posizione pubbliche da parte di politici e ministri;
    l'Italia è caratterizzata da un territorio fragile per quanto concerne il dissesto idrogeologico: circa il 10 per cento è classificato a elevato rischio per alluvioni, frane e valanghe e più di 2/3 delle aree esposte a rischio interessa centri urbani, infrastrutture e aree produttive;
    gli eventi con conseguenze disastrose, che si registrano annualmente, dimostrano che l'azione di contrasto al dissesto idrogeologico risulta complessivamente insufficiente;
    risulta indispensabile intervenire anche su una differente modalità di gestione del territorio il disegno di legge in oggetto interviene sull'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per l'attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni pubblici, di completamento di opere in corso di esecuzione nonché di miglioramento infrastrutturale,

impegna il Governo

   ad effettuare una ricognizione delle disposizioni ad oggi assunte dall'Esecutivo finalizzate a favorire l'applicazione delle tecniche di ingegneria naturalistica nelle opere pubbliche così come da impegni precedentemente assunti nei confronti della Camera dei deputati;
   a comunicarne gli esiti presso le competenti commissioni parlamentari, favorendone il dibattito.
9/2679-bis-B/70Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il rischio idrogeologico è una conclamata emergenza nazionale, corroborata da dati statistici, analisi scientifiche, ricorrenti fatti di cronaca e prese di posizione pubbliche da parte di politici e ministri;
    l'Italia è caratterizzata da un territorio fragile per quanto concerne il dissesto idrogeologico: circa il 10 per cento è classificato a elevato rischio per alluvioni, frane e valanghe e più di 2/3 delle aree esposte a rischio interessa centri urbani, infrastrutture e aree produttive, gli eventi con conseguenze disastrose, che si registrano annualmente, dimostrano che l'azione di contrasto al dissesto idrogeologico risulta complessivamente insufficiente;
    risulta indispensabile intervenire anche su una differente modalità di gestione del territorio il disegno di legge in oggetto interviene sull'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per l'attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni pubblici, di completamento di opere in corso di esecuzione nonché di miglioramento infrastrutturale,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, anche normativa, affinché nelle aree ad alto rischio di dissesto idrogeologico, prima di ricorrere allo strumento delle vasche o bacini di laminazione siano posti in essere piani di manutenzione ordinaria degli alvei fluviali, provvedendo ad una corretta applicazione del principio di invarianza idraulica nel territorio circostante e valutando prioritariamente tutte le possibili soluzioni alternative alle suddette vasche di laminazione.

9/2679-bis-B/71De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il rischio idrogeologico è una conclamata emergenza nazionale, corroborata da dati statistici, analisi scientifiche, ricorrenti fatti di cronaca e prese di posizione pubbliche da parte di politici e ministri;
    il disegno di legge in oggetto interviene sull'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per l'attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni pubblici, di completamento di opere in corso di esecuzione nonché di miglioramento infrastrutturale,

impegna il Governo:

   ad effettuare, così come da impegni precedentemente assunti nei confronti della Camera dei deputati, una ricognizione delle disposizioni ad oggi assunte dall'Esecutivo finalizzate a prevedere contributi al finanziamento delle reti di monitoraggio pluviometriche, nivometriche, idrometriche, sismiche, molto spesso dismesse dagli enti pubblici territoriali per carenza di fondi;
   a diffonderne gli esiti presso l'opinione pubblica con adeguate forme di pubblicità.

9/2679-bis-B/72Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 115 prevede che entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge possano presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
    le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, sono estese in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata;
    per le bonifiche dei siti di interesse nazionale contaminati dall'amianto, sono stanziate risorse per Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli,

impegna il Governo

a verificare, d'intesa con le regioni, che entro il 30 giugno 2015 sia eseguita la mappatura dell'amianto contenuto nelle scuole, per tutte le regioni italiane, e si proceda entro il 1° gennaio 2020 alla rimozione dello stesso.

9/2679-bis-B/73Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 115 prevede che entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge possano presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
    le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, sono estese in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata;
   per le bonifiche dei siti di interesse nazionale contaminati dall'amianto, sono stanziate risorse per Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli,

impegna il Governo

a verificare che sia terminata la mappatura dell'amianto in tutti gli altri locali pubblici e aperti al pubblico entro il 31 dicembre 2016.

9/2679-bis-B/74Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 115 prevede che entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge possano presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
    le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, sono estese in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata;
    per le bonifiche dei siti di interesse nazionale contaminati dall'amianto, sono stanziate risorse per Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli,

impegna il Governo

a fare in modo che le amministrazioni competenti e i proprietari privati provvedano alla bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto entro il 1o gennaio 2020, anche assumendo iniziative normative per introdurre nel codice penale, specifiche fattispecie di reato che puniscano la violazione di tali obblighi e prevedendo l'inasprimento delle sanzioni per fattispecie penali già vigenti.

9/2679-bis-B/75Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 115 prevede che entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge possano presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
    le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, sono estese in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata;
    per le bonifiche dei siti di interesse nazionale contaminati dall'amianto, sono stanziate risorse per Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli,

impegna il Governo

a fare in modo che le amministrazioni competenti e i proprietari privati provvedano alla bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto entro il 1° gennaio 2020, anche assumendo iniziative normative per introdurre nel codice penale, specifiche fattispecie di reato che puniscano la violazione di tali obblighi e prevedendo l'inasprimento delle sanzioni per fattispecie penali già vigenti.

9/2679-bis-B/76Nesci, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 10 del 2013 ha introdotto norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani;
    l'articolo 7 della legge n. 10 del 2013 – con lo scopo di assicurare la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali – ne dà la prima definizione normativa valida rispetto all'intero territorio nazionale, prevede l'istituzione di un elenco nazionale degli alberi monumentali, e introduce un regime autorizzativo degli abbattimenti, e delle modifiche della chioma e dell'apparato radicale degli alberi censiti, effettuabili soltanto per casi motivati e improcrastinabili, e un apposito regime sanzionatorio;
    il processo definito dallo stesso articolo 7 per arrivare alla pubblicazione, da parte del Corpo Forestale dello Stato, dell'elenco nazionale vede il coinvolgimento sia dei Comuni, che sono tenuti a svolgere un censimento degli alberi presenti nel loro territorio – secondo le direttive e i criteri da stabilire con un apposito decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali – sia delle regioni che raccolgono gli elenchi comunali e sulla base di quest'ultimi redigono e trasmettono al Corpo Forestale l'elenco regionale;
    per l'attuazione delle disposizioni in materia di tutela di alberi monumentali sopra descritte, lo stesso articolo 7 ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione per l'anno 2014, considerato che;
    il decreto previsto dall'articolo 7 della legge n. 10 del 2013 è stato finalmente adottato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2014 e dunque, a partire da quella data, i Comuni hanno il compito di avviare – anche con l'aiuto delle segnalazioni dei cittadini – le operazioni censuarie, di compilare e trasmettere, entro il 31 luglio 2015, l'elenco degli alberi ai quali riconoscere l'attribuzione di monumentale e la notifica ai proprietari dei medesimi alberi della proposta di attribuzione di monumentali, ai fini dell'entrata in vigore del meccanismo sanzionatorio,
   considerato inoltre che;
    tra le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato contenute nel provvedimento in discussione, non sono comprese misure volte ad autorizzare la spesa di ulteriori somme da utilizzare per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge n. 10 del 2013,

impegna il Governo:

   a compiere ogni sforzo utile per assicurare il rifinanziamento della legge n. 10 del 2013 nel triennio 2015-2017 durante il quale i comuni e le regioni dovranno compiere tutti gli adempimenti previsti per giungere alla pubblicazione, da parte del Corpo Forestale dello Stato, dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia;
   a vigilare sul fatto che i Comuni svolgano, in modo tempestivo ed appropriato, le operazioni censuarie, assicurando la massima pubblicità degli atti e la piena partecipazione dei cittadini; a promuovere una campagna di comunicazione istituzionale, con spot televisivi sui canali RAI, che informi i cittadini sui contenuti della legge n. 10 del 2013, con specifico riferimento alle attività finalizzate alla predisposizione degli elenchi comunali degli alberi monumentali, e alla possibilità, appositamente prevista dal Decreto richiamato nelle premesse, per i cittadini di inviare segnalazioni di alberi meritevoli dell'attribuzione di monumentali.

9/2679-bis-B/77Marzana, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 551 dell'articolo 1 si interviene, inter alia, sul comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 cd Sblocca Italia;
    come noto, la disposizione vigente (comma 7) che si intende modificare autorizzava nei siti inquinati di proprietà di enti territoriali, nei quali fossero in corso o non ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, interventi e opere di bonifica, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture e più in generale, altre opere lineari con esclusione dal patto di stabilità interno;
    la disposizione, peraltro, già presente in altro provvedimento già ribattezzato Correttivo sblocca Italia, trasmesso alle Camere per la sua conversione rappresenta l'ennesimo intervento sulla disciplina delle bonifiche nel nostro Paese;
    nel solo anno 2014 il titolo V della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è stato modificato dal Decreto legge n. 145 del 2014 cd Destinazione Italia per quel che concerne la riconversione industriale dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico, dal decreto-legge n. 91 del 2014 cd Decreto Competitività sulla semplificazione delle procedure di bonifiche ad iniziativa dell'interessato prevedendo una sorta di autocertificazione ed infine nel menzionato decreto legge n. 133 del 2014 ove oltre agli interventi consentiti a bonifiche non effettuate, si stabilisce anche che le regioni possano autorizzare l'applicazione, in scala pilota, di tecnologie di bonifica innovative,

impegna il Governo

ad assumere interventi anche di carattere normativo affinché oltre agli interventi di bonifica e ripristino ambientale in ogni area caratterizzata da inquinamento grave, anche solo potenziale, sia predisposto uno screening medico sanitario generale in modo da avere un reale quadro delle condizioni di salute della popolazione residente in prossimità dei siti oggetto delle bonifiche, anche avvalendosi dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'istituto superiore sanità e dell'E.N.E.A. nonché di altri soggetti qualificati pubblici, ai sensi dell'articolo 252, comma 5, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

9/2679-bis-B/78Nuti, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il protocollo su previdenza, lavoro e competitività, per l'equità e la crescita sostenibili del 23 luglio 2007 ha previsto la destinazione a benefici pensionistici per i lavoratori addetti ad attività usuranti di un ammontare di risorse pari mediamente a 252 milioni di euro su base annua, con interventi riguardanti circa 5.000 lavoratori all'anno, per una spesa complessiva nel decennio 2008-2017 di 2,52 miliardi di euro;
    l'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale, ha conferito al Governo una delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati a concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività usuranti la possibilità di conseguire il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, costituendo un apposito Fondo con una dotazione finanziaria di 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni di euro per il 2010, 312 milioni di euro per il 2011, 350 milioni di euro per il 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dal 2013;
    a seguito della scadenza dei termini per l'esercizio di tale delega, l'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, conferì al Governo una nuova delega sulla base dei medesimi principi e criteri direttivi, successivamente attuata dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che reca disposizioni volte a prevedere requisiti per l'accesso al pensionamento inferiori a quelli stabiliti in via generale per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti nonché per gli addetti ad altre lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;
    l'articolo 7 del richiamato decreto legislativo n. 67 del 2011 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, valutati in 312 milioni di euro per l'anno 2011, in 350 milioni di euro per l'anno 2012 e in 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si provveda a valere sulle risorse dell'apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247; l'esame delle tabelle relative allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato evidenzia la presenza di un significativo ammontare di somme non pagate, negli anni 2011, 2012 e 2013, nell'ambito del piano di gestione n. 2 – Pensionamenti anticipati attività usuranti, del capitolo 4354, relativo agli oneri derivanti da pensionamenti anticipati, e del capitolo 4377, relativo al protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili;
    a fronte di tale andamento della spesa, la legge di stabilità 2015 dispone una riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
    la XI Commissione, con la risoluzione n. 8-00086 Tripiedi e altri, approvata il 30 ottobre 2014, ha impegnato il Governo: a effettuare una ricognizione del numero dei lavoratori che in ciascun anno hanno avuto accesso al pensionamento sulla base dei requisiti previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, verificando la spesa sostenuta annualmente per tali pensionamenti; a verificare, anche alla luce di tale ricognizione, la congruità dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, fornendo altresì indicazioni circa il possibile andamento della spesa per l'attuazione del medesimo provvedimento nei prossimi anni; ad informare le Camere degli esiti delle predette ricognizioni; a valutare una riconsiderazione dei propri orientamenti in ordine alla riduzione delle risorse destinate alle finalità di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, nell'ottica di garantire la stabilità dei finanziamenti previsti a legislazione vigente, nel rispetto, comunque, dei saldi di finanza pubblica; ad assicurare l'effettiva destinazione alle medesime finalità di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011 delle somme stanziate e non ancora impiegate, nonché a valutare ogni opportuna iniziativa di modifica alla normativa vigente per garantire l'integrale utilizzo delle somme dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, verificando se, in questo contesto, vi siano le condizioni per una estensione dei benefici anche ad altri lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, quali, fra gli altri, i lavoratori manuali nel settore dell'edilizia e affini e i lavoratori del settore marittimo esclusi dalle forme di tutela legislativa per esposizione all'amianto di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 2004,

impegna il Governo

a verificare se le risorse destinate, a decorrere dall'esercizio 2015, ai benefici di carattere previdenziale per i lavoratori addetti ad attività usuranti, con specifico riferimento ai lavoratori edili, siano sufficienti, anche a seguito della riduzione operata con la legge di stabilità 2015, a far fronte alle spese necessarie a garantire nei medesimi anni la piena tutela di tali lavoratori sul piano previdenziale, anche al fine di valutare l'opportunità di adottare futuri interventi normativi finalizzati a ripristinare il livello dei finanziamenti previsti a legislazione vigente.

9/2679-bis-B/79Tripiedi, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge stabilisce che gli importi previsti dalla legge in materia di «Indirizzo alle regioni in materia di provvidenza in favore degli hanseniani e loro familiari», dalla legge in materia di «Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari», dalla legge in materia di «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS», dalla legge recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria», dal decreto in materia di «Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare», confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard;
    conseguentemente, è abrogato l'articolo 10, comma 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 548 secondo cui i finanziamenti in materia di fibrosi cistica sono ripartiti in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole Regioni, alla popolazione residente, nonché alle documentate funzioni dei centri ivi istituiti, tenuto conto delle attività specifiche di prevenzione e, dove attuata e attuabile, di ricerca;
    una delle conseguenze di questa nuova previsione normativa consiste nella probabile impossibilità di garantire a tutti i malati di fibrosi cistica l'assistenza e la ricerca, previste e ad oggi assicurate dalla legge n. 548 del 1993,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire che i finanziamenti in materia di fibrosi cistica non confluiscano nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, ma siano ripartiti in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole Regioni, alla popolazione residente, nonché alle documentate funzioni dei centri ivi istituiti, tenuto conto delle attività specifiche di prevenzione e, dove attuata e attuabile, di ricerca.

9/2679-bis-B/80Silvia Giordano, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    durante l'esame del disegno di legge di stabilità 2015 al Senato, con un emendamento del Governo è stata introdotta una norma, che impegna risorse per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a decorrere dall'anno 2019, finalizzati all'adeguamento dei sistemi informativi per la nuova tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato, in seguito all'attuazione dei decreti delegati della legge n. 196 del 2009;
    in particolare, i costi da sostenere ammontano a 5 milioni di euro per il 2015, a 22 milioni di euro per il 2016, a 19 milioni di euro per il 2017 e per il 2018 e a 4 milioni di euro a regime a decorrere dall'anno 2019;
    pur comprendendo la necessità e la utilità di concludere il processo di revisione della contabilità del bilancio dello Stato, sembrano elevati i costi per la realizzazione del sistema informatico, e nessun parametro di possibile valutazione della congruità dei suddetti costi è fornito nella relazione tecnica, allegata all'emendamento governativo,

impegna il Governo

a dare maggiore trasparenza ed informazioni sui suddetti costi, in particolare quelli correlati agli oneri previsti per gli anni dal 2016 al 2018, affinché si possa attestare che i medesimi siano in linea, ovvero inferiori ai prezzi-base, nel rispetto del rapporto qualità-prezzo, individuati mediante il sistema di benchmarking della Consip S.p.A.

9/2679-bis-B/81Cariello, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
    ritenute non esaustive le procedure di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre locale,

impegna il Governo

a porre in essere tutte quelle misure atte a evitare il cosiddetto «Matthew effect», ovvero evitare che le frequenze non assegnate che si rendono disponibili in quanto la selezione non individua un numero sufficiente di assegnazioni, vengono ripartite fra i partecipanti in proporzione a quanto hanno già, favorendo quindi chi si trova in posizione dominante.

9/2679-bis-B/82Petraroli, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    la norma prevede che a decorrere dall'anno 2015 i comuni concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente,

impegna il Governo

ad intraprendere azioni che compensino l'eventuale mancata erogazione dei servizi essenziali ai cittadini o comunque il minor servizio ai cittadini eventualmente recato.

9/2679-bis-B/83Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
    considerato che Poste Italiane ha ricevuto una sentenza del Tribunale dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di evitare di far pervenire ulteriori sanzioni per aiuti di Stato.

9/2679-bis-B/84Prodani, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
    considerata la situazione economica attuale, nonché i diversi tagli alle differenti spese presenti nel provvedimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rinunciare ad avvalersi, nelle strutture tecniche di missione di cui all'articolo 163 del DL 163/2006, di advisor e consulenti esterni, salvo se a titolo non oneroso.

9/2679-bis-B/85Rizzo, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame pone a carico delle risorse riscosse dall'ENAV per i servizi di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, e non più a carico del Ministero dell'economia, una serie di oneri connessi alla navigazione aerea;
    suddetti oneri verranno molto probabilmente coperti attraverso un adeguamento delle tariffe che ENAV S.p.A. applica a coloro che sorvolano lo spazio aereo italiano, ovvero attraverso un aumento delle stesse;
    la difficile congiuntura economica che interessa e minaccia anche il settore aereo induce le compagnie aeree a programmare le rotte non più basandosi sulla qualità dei servizi offerti dai fornitori, ma sulla tariffazione, privilegiando dunque le tariffe più economiche;
    alla luce di quanto sopra è realistico prevedere uno spostamento consistente dei flussi di traffico verso l'est Europa che storicamente fornisce tali servizi a costi sensibilmente inferiori, con una consequenziale riduzione del gettito percepito da ENAV S.p.A ed una svalutazione delle potenzialità e delle capacità della società stessa;
    tale svalutazione, alla luce della politica di privatizzazione messa in atto dal Governo che riguarderà, tra le altre società, anche la stessa ENAV S.p.A., risulta incomprensibile e rischia di favorire futuri acquirenti privati,

impegna il Governo

ad adottare tutte le necessarie misure volte a scongiurare una consistente riduzione del traffico aereo e dunque ad assicurare gli attuali standard di efficienza e produttività di ENAV S.p.A e dunque a valutare l'opportunità di trovare modalità alternative che non costringano la società a sostenere l'esborso di cui in premessa.
9/2679-bis-B/86Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede la proroga dell'efficacia del contratto di programma 2009-2011 tra Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane Spa, fino alla sottoscrizione del nuovo contratto di programma;
    suddetta proroga fino al 31 marzo 2015 dell'efficacia del contratto di programma non appare in linea con la politica di privatizzazione predisposta dal Governo e che riguarda, tra le altre società, anche il Gruppo Poste Italiane SpA;
    analoghi dubbi sorgono circa la volontà di allungare la durata del prossimo contratto di programma che, così come stabilito, non avrà più una durata triennale, bensì quinquennale;
    le modifiche ai criteri riguardanti la deroga agli obblighi di servizio universale apportate sembrano spianare la strada alla chiusura di numerosi sportelli, così come chiesto dallo stesso amministratore delegato di Poste italiane Spa, Dott. Caio, ad AGCOM;
    nel provvedimento sono contenute numerose misure volte a consentire una graduale riduzione degli oneri di fornitura del servizio postale universale attraverso una razionalizzazione del servizio e una rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito all'interno del territorio nazionale,

impegna il Governo

nelle more della razionalizzazione del servizio, a garantire una adeguata tutela delle esigenze essenziali dell'utenza, con particolare riferimento alle situazioni riguardanti le isole minori e le zone rurali e montane.

9/2679-bis-B/87Nicola Bianchi, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede la proroga dell'efficacia del contratto di programma 2009-2011 tra Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane Spa, fino alla sottoscrizione del nuovo contratto di programma;
    suddetta proroga fino al 31 marzo 2015 dell'efficacia del contratto di programma non appare in linea con la politica di privatizzazione predisposta dal Governo e che riguarda, tra le altre società, anche il Gruppo Poste Italiane SpA;
    analoghi dubbi sorgono circa la volontà di allungare la durata del prossimo contratto di programma che, così come stabilito, non avrà più una durata triennale, bensì quinquennale;
    le modifiche ai criteri riguardanti la deroga agli obblighi di servizio universale apportate sembrano spianare la strada alla chiusura di numerosi sportelli, così come chiesto dallo stesso amministratore delegato di Poste italiane Spa, Dott. Caio, ad AGCOM;
    nel provvedimento sono contenute numerose misure volte a consentire una graduale riduzione degli oneri di fornitura del servizio postale universale attraverso una razionalizzazione del servizio e una rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito all'interno del territorio nazionale,

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa affinché venga esclusa la possibilità che dalla nuova determinazione delle tariffe degli invii relativi alla posta prioritaria e agli altri servizi di qualità possano derivare ulteriori aggravi economici per l'utenza.

9/2679-bis-B/88Dell'Orco, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede la proroga dell'efficacia del contratto di programma 2009-2011 tra Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane Spa, fino alla sottoscrizione del nuovo contratto di programma;
    suddetta proroga fino al 31 marzo 2015 dell'efficacia del contratto di programma non appare in linea con la politica di privatizzazione predisposta dal Governo e che riguarda, tra le altre società, anche il Gruppo Poste Italiane SpA;
    analoghi dubbi sorgono circa la volontà di allungare la durata del prossimo contratto di programma che, così come stabilito, non avrà più una durata triennale, bensì quinquennale;
    le modifiche ai criteri riguardanti la deroga agli obblighi di servizio universale apportate sembrano spianare la strada alla chiusura di numerosi sportelli, così come chiesto dallo stesso amministratore delegato di Poste italiane Spa, Dott. Caio, ad AGCOM;
    nel provvedimento sono contenute numerose misure volte a consentire una graduale riduzione degli oneri di fornitura del servizio postale universale attraverso una razionalizzazione del servizio e una rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito all'interno del territorio nazionale,

impegna il Governo

nelle more di una nuova determinazione degli obiettivi statistici di qualità da perseguire nell'erogazione del servizio postale universale, a garantire un adeguamento degli stessi agli obiettivi realizzati a livello europeo, con particolare riguardo ai tempi di instradamento e di recapito ed alla affidabilità e regolarità dei servizi.

9/2679-bis-B/89Sarti, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede la proroga dell'efficacia del contratto di programma 2009-2011 tra Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane Spa, fino alla sottoscrizione del nuovo contratto di programma;
    suddetta proroga fino al 31 marzo 2015 dell'efficacia del contratto di programma non appare in linea con la politica di privatizzazione predisposta dal Governo e che riguarda, tra le altre società, anche il Gruppo Poste Italiane SpA;
    analoghi dubbi sorgono circa la volontà di allungare la durata del prossimo contratto di programma che, così come stabilito, non avrà più una durata triennale, bensì quinquennale;
    le modifiche ai criteri riguardanti la deroga agli obblighi di servizio universale apportate sembrano spianare la strada alla chiusura di numerosi sportelli, così come chiesto dallo stesso amministratore delegato di Poste italiane Spa, Dott. Caio, ad AGCOM;
    nel provvedimento sono contenute numerose misure volte a consentire una graduale riduzione degli oneri di fornitura del servizio postale universale attraverso una razionalizzazione del servizio e una rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito all'interno del territorio nazionale,

impegna il Governo

nelle more di una nuova determinazione degli obiettivi statistici di qualità da perseguire nell'erogazione del servizio postale universale e della nuova determinazione delle tariffe degli invii relativi alla posta prioritaria e agli altri servizi di qualità, a coinvolgere le associazioni dei consumatori e degli utenti.

9/2679-bis-B/90Spessotto, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede che a partire dal 1o gennaio 2015 vengano esclusi dallo sconto delle accise sul gasolio per autotrazione i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore;
    oltre ai veicoli merci con massa complessiva a pieno carico superiore o uguale a 7,5 tonnellate di classe Euro 0 o inferiore, rientrano nella categoria dei soggetti interessati dal provvedimento anche gli autobus che esercitano i servizi di linea e trasporto pubblico locale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa affinché le misure di cui in parola non comportino effetti negativi sulla qualità del servizio pubblico erogato, con particolare riferimento all'entità del parco rotabile attualmente in servizio e alla frequenza del servizio erogato.
9/2679-bis-B/91Cristian Iannuzzi, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni circa l'autorizzazione di spesa per la prosecuzione del Piano irriguo nazionale;
    nel territorio di Carovigno (Brindisi) è presente un depuratore consortile che, secondo il piano di tutela delle acque della regione Puglia, deve depurare i reflui – depurati in tabella 1 per una capacità complessiva di 69.980 Abitanti Equivalenti – provenienti dai comuni di Carovigno, San Michele Salentino e San Vito dei Normanni, e delle località di Pantanagianni-Pezze Morelli, Specchiolla, Torre San Sabina prevedendo come recettore finale il Mar Adriatico, con scarico in condotta sottomarina;
    la società Acquedotto Pugliese SpA, ha chiesto l'avvio del procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale e Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale n. 11 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, per il Progetto Definitivo per la rifunzionalizzazione ed il prolungamento della condotta sottomarina esistente in zona Apani (Brindisi) – Recapito finale dell'effluente dell'impianto di depurazione consortile di Carovigno (Brindisi);
    nelle more dell'entrata in esercizio della condotta sottomarina, la regione Puglia approvava il «Piano di Azione» che individua come scarico temporaneo delle acque il Canale Reale, ossia un corso d'acqua che sfocia nella zona «A» dell'Area Marina Protetta di «Torre Guaceto»;
    il decreto ministeriale del 4 dicembre 1991 all'articolo 3 stabilisce che nell'ambito delle finalità la riserva naturale marina di «Torre Guaceto» in particolare persegue, tra l'altro, «la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale marino e costiero presente nell'area, con particolare riferimento alla qualità delle acque, alle caratteristiche geomorfologiche, alla flora ed alla fauna e segnatamente, alla avifauna acquatica in relazione alla designazione di parte dell'area quale zona umida di importanza internazionale in base a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1976» e anche «lo studio e la pianificazione di una razionale gestione delle risorse alieutiche nelle zone secondo le modalità consentite per quanto previsto dal presente decreto, ai fini del raggiungimento della compatibilità delle attività di pesca con la primaria esigenza della conservazione della natura, prevedendo, quindi, in tale quadro di conoscenze sistematiche, anche interventi finalizzati al ripopolamento ittico della zona e delle zone limitrofe» ed inoltre «la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti»;
    l'Acquedotto Pugliese spa in data 21 febbraio 2014, presentava alla regione Puglia nuova istanza per l'autorizzazione temporanea allo scarico del nuovo depuratore consortile di Carovigno, nel Canale Reale. La regione Puglia autorizzava Aqp Spa all'esercizio provvisorio dello scarico dei reflui urbani, nelle more della realizzazione del prolungamento della condotta sottomarina e della sua entrata in funzione onde permettere lo scarico dei reflui trattati nel Mar Adriatico. Pertanto, l'Acquedotto Pugliese comunicava alla regione l'avvio dell'esercizio del depuratore a partire dal 22 settembre 2014;
    in relazione alle gravi ripercussioni in materia ambientale che tale iniziativa avrebbe potuto causare, anche in relazione ai vincoli cui l'area interessata è sottoposta in qualità di Sito di Interesse Comunitario «Torre Guaceto-Macchia San Giovanni», il Ministero dell'ambiente ha rilevato che il provvedimento concesso, peraltro già attivo, era privo della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e, verosimilmente, in contrasto, con quanto disposto dal decreto ministeriale 4 dicembre 1991, istitutivo dell'Area marina protetta «Torre Guaceto» che vieta espressamente «l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e biologiche delle acque, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino» (articolo 4, comma 1, del decreto istitutivo);
    sull'intera vicenda, la Capitaneria di Porto di Brindisi ha inoltrato una «Informativa» alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, successivamente informata anche dell'esito degli esami chimici operati dall'Arpa Puglia sull'acqua di mare delle zone interessate, che vedeva i valori alterati;
    la Regione Puglia è una Regione tristemente nota per le crisi idriche a causa della carenza di corpi idrici superficiali di acqua dolce ed inoltre l'emungimento delle falde acquifere per fini agricoli ed industriali sottopone le falde a forte stress idrico e contribuisce ad aumentare la contaminazione salina nelle località limitrofe le coste,

impegna il Governo:

   a sollecitare, nell'ambito delle proprie competenze, la Regione Puglia, di concerto con l'Acquedotto Pugliese, la Provincia di Brindisi e il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto e i Comuni competenti territorialmente, ad individuare soluzioni tecniche condivisibili e immediate che tutelino integralmente l'ambiente dell'area marina protetta e l'ecosistema dell'oasi naturalistica, in conformità con il dettato normativo del codice dell'ambiente e della legge istitutiva dell'area, attualmente disattesi, prevedendo ove possibile l'utilizzo irriguo dei reflui e soluzioni di fitodepurazione;
   attivare politiche ambientali atte al contrasto dell'intrusione marina e della costante desertificazione dei territori interessati, scongiurando il rischio concreto della compromissione dell'equilibrio ambientale.
9/2679-bis-B/92De Lorenzis, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
     l'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sui canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e le concessioni di coltivazione e di stoccaggio di idrocarburi conferiti in Italia, prevede a kmq di territorio occupato dalle trivelle, appena, 3,40 euro per il permesso di prospezione, 6,82 euro per quello di ricerca, 13,61 per il permesso di ricerca in prima proroga, 27,23 in seconda proroga, 54,48 euro per quello di coltivazione, 81,71 per coltivazione in proroga, per un totale complessivo di 200,86 euro per kmq di aree concesse;
    in Norvegia quasi l'80 per cento del ricavato dell'industria petrolifera viene riscosso dallo Stato. Il regime fiscale prevede un'imposta sul reddito del 28 per cento che si aggiunge ad un'imposta speciale petrolifera del 50 per cento (l'aliquota complessiva è pertanto del 78 per cento). L'elevato livello della tassazione, unito agli alti costi di estrazione al largo, fa sì che soltanto i giacimenti più grandi siano attrattivi per gli operatori, evitando, quindi, trivellazioni poco redditizie che devastano il territorio. È previsto un periodo relativamente breve – 6 anni – per l'ammortamento delle spese. Oltre che con le imposte dirette, la Norvegia introita risorse dai propri giacimenti tramite partecipazioni dello Stato; la Norvegia richiede 7700 euro per il rilascio della licenza; per la presentazione delle istanze il costo è di 3850 euro per kmq per il primo anno e 15.400 euro a kmq negli anni successivi; inoltre, secondo quanto emerge dai documenti pubblicati dalla professoressa Maria Rita D'Orsogna, del CSUN di Los Angeles, sulle industrie petrolifere pesa in Norvegia anche una tassa sulle emissioni di rifiuti tossici, introdotta nel 1991, pari a circa 50 euro alla tonnellata di CO2 emessi e di 2 mila euro alla tonnellata di NOx emessi, a cui occorre aggiungere circa 40 euro alla tonnellata di CO2 da pagare in base alla normativa di contrasto all'effetto serra, (per un totale nel 2010 di un miliardo di euro finito nelle casse statali solo grazie alla legge delle emissioni);
    in Gran Bretagna esiste una tassa specifica sugli introiti petroliferi (PRT – Petroleum Revenue Tax), pagata da un gruppo di giacimenti (più vecchi) che sono tassati con una aliquota effettiva del 75 per cento dei profitti (c.d. PRT – paying fields). La PRT, fissata attualmente al 50 per cento, è stata abolita dal 16 marzo 1993 per i giacimenti sviluppati dopo tale data. I giacimenti sviluppati dopo il 1993 sono quindi esentati dal sistema suddetto e pagavano inizialmente un'imposta sul reddito societario del 30 per cento. Nel 2002, è stato posto a loro carico un ulteriore addebito del 10 per cento, incrementato nel 2006 sino al 20 per cento, portando pertanto la tassazione effettiva al 50 per cento;
    in Italia la rendita mineraria è in parte prelevata dallo Stato attraverso un insieme di strumenti che comprendono la tassazione, le royalties, i canoni e le partecipazioni alla produzione. Le royalties sono, dunque, solo una parte del complesso sistema di tassazione su cui si può articolare il prelievo statale sulla rendita mineraria;
    il regime fiscale a cui sono sottoposte le imprese operanti in Italia nel settore degli idrocarburi consta principalmente di due imposte, una di natura statale, l'IRES – Imposta sui Redditi delle Società –, e una di natura regionale, l'IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive. Sulle attività nel settore petrolifero e del gas pesa, oltre alla percentuale di tassazione IRES, un'addizionale introdotta nel 2008 con il decreto-legge n. 112 del 2008: la «Robin Hood Tax». L'aliquota, fissata in origine al 5,5 per cento e successivamente elevata al 6,5 per cento (articolo 56 della legge n. 99 del 2009), è stata poi innalzata al 10,5 per cento per i periodi di imposta dal 2011 al 2013 (articolo 7, comma 3 del decreto-legge n. 138 del 2011);
    in Italia, secondo i dati diffusi da Nomisma Energia, le entrate da royalties per lo Stato, in parte trasferite alle Regioni coinvolte da attività E&P, hanno mantenuto un trend crescente nell'ultimo decennio, fino a raggiungere oltre 200 milioni di euro nel 2010;
    è evidente, quindi, che, rispetto al dato diffuso da Nomisma Energia per il 2010, se in Italia avessimo delle royalties più elevate, pari, a solo titolo di esempio, al 50 per cento, a livello nazionale vi sarebbe stato un gettito di circa 1,5 milioni di euro e se i canoni per la prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi fossero meno irrisori e si procedesse ad un loro aggiornamento, le compagnie operanti nel mercato del petrolio e del gas verserebbero allo Stato cifre maggiori, ma soprattutto più adeguate agli effetti che tali attività hanno sui territori coinvolti; occorre aggiungere, inoltre, che occorrerebbe eliminare le esenzioni previste per i concessionari. L'aliquota di prodotto della coltivazione che gli operatori corrispondono allo Stato, alle Regioni ed ai Comuni è determinata infatti solo per i quantitativi che in ogni concessione superano una certa soglia di produzione. Nell'attuale situazione produttiva italiana circa il 30 per cento della produzione di gas ed il 7 per cento della produzione di idrocarburi liquidi è esente dal pagamento di royalties,

impegna il Governo

ad aggiornare i canoni annui di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 625 del 1996, attualmente non commisurati agli standard internazionali e ai regimi vigenti negli altri Paesi europei, adeguandoli a quelli norvegesi.
9/2679-bis-B/93Liuzzi, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
     l'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sui canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e le concessioni di coltivazione e di stoccaggio di idrocarburi conferiti in Italia, prevede a kmq di territorio occupato dalle trivelle, appena, 3,40 euro per il permesso di prospezione, 6,82 euro per quello di ricerca, 13,61 per il permesso di ricerca in prima proroga, 27,23 in seconda proroga, 54,48 euro per quello di coltivazione, 81,71 per coltivazione in proroga, per un totale complessivo di 200,86 euro per kmq di aree concesse;
    in Norvegia quasi l'80 per cento del ricavato dell'industria petrolifera viene riscosso dallo Stato. Il regime fiscale prevede un'imposta sul reddito del 28 per cento che si aggiunge ad un'imposta speciale petrolifera del 50 per cento (l'aliquota complessiva è pertanto del 78 per cento). L'elevato livello della tassazione, unito agli alti costi di estrazione al largo, fa sì che soltanto i giacimenti più grandi siano attrattivi per gli operatori, evitando, quindi, trivellazioni poco redditizie che devastano il territorio. È previsto un periodo relativamente breve – 6 anni – per l'ammortamento delle spese. Oltre che con le imposte dirette, la Norvegia introita risorse dai propri giacimenti tramite partecipazioni dello Stato; la Norvegia richiede 7700 euro per il rilascio della licenza; per la presentazione delle istanze il costo è di 3850 euro per kmq per il primo anno e 15.400 euro a kmq negli anni successivi; inoltre, secondo quanto emerge dai documenti pubblicati dalla professoressa Maria Rita D'Orsogna, del CSUN di Los Angeles, sulle industrie petrolifere pesa in Norvegia anche una tassa sulle emissioni di rifiuti tossici, introdotta nel 1991, pari a circa 50 euro alla tonnellata di CO2 emessi e di 2 mila euro alla tonnellata di NOx emessi, a cui occorre aggiungere circa 40 euro alla tonnellata di CO2 da pagare in base alla normativa di contrasto all'effetto serra, (per un totale nel 2010 di un miliardo di euro finito nelle casse statali solo grazie alla legge delle emissioni);
    in Gran Bretagna esiste una tassa specifica sugli introiti petroliferi (PRT – Petroleum Revenue Tax), pagata da un gruppo di giacimenti (più vecchi) che sono tassati con una aliquota effettiva del 75 per cento dei profitti (c.d. PRT – paying fields). La PRT, fissata attualmente al 50 per cento, è stata abolita dal 16 marzo 1993 per i giacimenti sviluppati dopo tale data. I giacimenti sviluppati dopo il 1993 sono quindi esentati dal sistema suddetto e pagavano inizialmente un'imposta sul reddito societario del 30 per cento. Nel 2002, è stato posto a loro carico un ulteriore addebito del 10 per cento, incrementato nel 2006 sino al 20 per cento, portando pertanto la tassazione effettiva al 50 per cento;
    in Italia la rendita mineraria è in parte prelevata dallo Stato attraverso un insieme di strumenti che comprendono la tassazione, le royalties, i canoni e le partecipazioni alla produzione. Le royalties sono, dunque, solo una parte del complesso sistema di tassazione su cui si può articolare il prelievo statale sulla rendita mineraria;
    il regime fiscale a cui sono sottoposte le imprese operanti in Italia nel settore degli idrocarburi consta principalmente di due imposte, una di natura statale, l'IRES – Imposta sui Redditi delle Società –, e una di natura regionale, l'IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive. Sulle attività nel settore petrolifero e del gas pesa, oltre alla percentuale di tassazione IRES, un'addizionale introdotta nel 2008 con il decreto-legge n. 112 del 2008: la «Robin Hood Tax». L'aliquota, fissata in origine al 5,5 per cento e successivamente elevata al 6,5 per cento (articolo 56 della legge n. 99 del 2009), è stata poi innalzata al 10,5 per cento per i periodi di imposta dal 2011 al 2013 (articolo 7, comma 3 del decreto-legge n. 138 del 2011);
    in Italia, secondo i dati diffusi da Nomisma Energia, le entrate da royalties per lo Stato, in parte trasferite alle Regioni coinvolte da attività E&P, hanno mantenuto un trend crescente nell'ultimo decennio, fino a raggiungere oltre 200 milioni di euro nel 2010;
    è evidente, quindi, che, rispetto al dato diffuso da Nomisma Energia per il 2010, se in Italia avessimo delle royalties più elevate, pari, a solo titolo di esempio, al 50 per cento, a livello nazionale vi sarebbe stato un gettito di circa 1,5 milioni di euro e se i canoni per la prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi fossero meno irrisori e si procedesse ad un loro aggiornamento, le compagnie operanti nel mercato del petrolio e del gas verserebbero allo Stato cifre maggiori, ma soprattutto più adeguate agli effetti che tali attività hanno sui territori coinvolti; occorre aggiungere, inoltre, che occorrerebbe eliminare le esenzioni previste per i concessionari. L'aliquota di prodotto della coltivazione che gli operatori corrispondono allo Stato, alle Regioni ed ai Comuni è determinata infatti solo per i quantitativi che in ogni concessione superano una certa soglia di produzione. Nell'attuale situazione produttiva italiana circa il 30 per cento della produzione di gas ed il 7 per cento della produzione di idrocarburi liquidi è esente dal pagamento di royalties,

impegna il Governo

ad aggiornare i canoni annui di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 625 del 1996, attualmente non commisurati agli standard internazionali e ai regimi vigenti negli altri Paesi europei.
9/2679-bis-B/93. (Testo modificato nel corso della seduta) Liuzzi, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede che la misura del canone di abbonamento alle radioaudizioni – previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 – da stabilirsi per l'anno 2015 con decreto del Ministero dello sviluppo economico, non sia superiore a quella stabilita per l'anno 2014 dal decreto ministeriale 17 dicembre 2013 in complessivi euro 113,50;
    nel corso del tempo sono state previste misure di esonero dal pagamento del canone per i cittadini ultra settantacinquenni con determinati requisiti reddituali, ad integrazione della disciplina generale di esonero dal pagamento del canone prevista dall'articolo 10 del regio decreto-legge citato;
    l'attuale congiuntura economica rende difficoltoso o comunque particolarmente oneroso per ampie fasce della popolazione il pagamento del suddetto canone,

impegna il Governo

a valutare approfonditamente i contenuti della norma richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a ridurre la misura del canone di abbonamento alle radioaudizioni dovuto per l'anno 2015 rispetto a quanto stabilito per il 2014 con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 dicembre 2013.
9/2679-bis-B/94Scagliusi, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    si apprende da notizie stampa che per l'Ilva di Taranto si profila l'ennesimo regalo ai privati: la cordata composta da Marcegaglia e Mittal, gigante mondiale dell'acciaio, entrerebbe all'Ilva come partner o della Cassa Depositi e Prestiti, o attraverso l'ingresso nel capitale di Marcegaglia del Fondo Strategico italiano, il cui capitale è in mano per l'80 per cento della Cassa Depositi e Prestiti e per il 20 per cento della Banca d'Italia. Il tutto passerebbe per un rafforzamento dei poteri del commissario, che dovrebbe occuparsi di gestire la vendita degli asset produttivi alla nuova società, addossando le passività ad una bad company;
    Arcelor Mittal propone una revisione delle prescrizioni Aia, e giudicate più severe degli standard europei, e chiede il potere di aumentare la produzione fino a 9,3 milioni di tonnellate quando l'Aia fissa a 8 milioni il tetto massimo (nel 2014 l'Ilva dovrebbe riuscire a produrne 6,3 tonnellate). Arcelor inoltre non vuole accollarsi i costi del risanamento ambientale che i Riva non hanno fatto e il rischio di cause legali. Tutti costi che potrebbero essere accollati a una bad company;
    secondo la Fiom, e non solo, siamo in presenza del «modello Alitalia: ovvero, ripulire l'Ilva e scaricare sulla collettività le perdite». Rosario Rappa, segretario nazionale della Fiom, sottolinea che ormai «il Governo è al settimo decreto salva-Ilva, con un bilancio in perdita di 40 miliardi di euro». «Siamo di fronte – ha aggiunto il sindacalista – a un percorso di messa in discussione, pezzo dopo pezzo, dei diritti acquisiti fino agli anni ’80, con l'aggravante di un modello di sviluppo che vede una messa in discussione dei diritti per acquisire competitività. Bisogna capire cosa farà a questo proposito la politica»;
    secondo Paolo Sabatini, di Usb, la prospettiva è quella di una «distruzione di posti di lavoro, considerando che l'impianto di Taranto è direttamente concorrente di Marcegaglia». «Quello prospettato da Renzi non è altro che il remake di “capitani coraggiosi” di Berlusconi con la compagnia di bandiera»;
    a parlare di modalità Alitalia e del rischio di un ruolo pubblico del tutto ancillare e perdente, è anche l'economista e, ultimo vice-presidente dell'Iri, Riccardo Gallo. «È una delle tante storie di aziende deficitarie che restano a carico dello Stato e delle banche molti più anni che in ambiti privati – spiega Gallo – un altro esempio è l'Alitalia nel cui azionariato figurano ancora Poste Italiane e Banca Intesa»,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa al fine di evitare che per ILVA sia individuata una procedura come descritta in premessa.
9/2679-bis-B/95Sibilia, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    le aziende italiane partecipate da cinesi sono cresciute da 7 a 272, di cui 187 cinesi e 85 partecipate da multinazionali con sede a Hong Kong, con un'occupazione complessiva pari a quasi 12 mila addetti. Secondo Rotschild, dal 2009 a oggi, il 10 per cento delle operazioni commerciali di imprese cinesi in Europa è avvenuto in Italia;
    è evidente che ci sono forti investimenti della Cina in Italia. Soprattutto se tra queste aziende, oltre a un bel po’ di made in Italy, ci sono colossi come Eni, Enel, Assicurazioni Generali, Telecom, Pirelli, Fiat e Finmeccanica. Ancor di più se, recentemente sono stati appena siglati venti accordi commerciali per un controvalore complessivo di circa 8 miliardi di euro;
    il Presidente del Consiglio dei ministri in una recente conferenza stampa ha dichiarato che «In questo momento è molto forte l'attenzione degli investitori cinesi verso il nostro paese e ne siamo ben felici – Sono grandi spazzini che comprano al chilo»,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, utile, al fine di verificare che gli investimenti e gli accordi commerciali con la Cina possono essere lesivi degli interessi dell'Italia.
9/2679-bis-B/96Sorial, Castelli, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il sistema economico e produttivo del nostro paese sta attraversando una fase di profonda crisi recessiva, con gravi ripercussioni sui livelli delle produzioni, della forza lavoro, del credito, degli investimenti, dell'innovazione;
    le conseguenze di questa situazione sono di tali dimensioni e così pervasive da aver ingenerato uno stato di grave malessere nel tessuto sociale del paese, con espressioni di disagio anche drammatiche;
    a partire dal 2008, il sistema industriale e manifatturiero ha registrato un progressivo arretramento: a giugno 2014, la distanza dal picco di attività pre-crisi (aprile 2008) si attestava a -23,5 per cento;
    al primo trimestre 2014, l'Istat rilevava 3.293.000 disoccupati, pari al 12,9 per cento, il più alto mai registrato dall'istituto, con un tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) pari al 42,24 per cento;
    viste le dimensioni del fenomeno e la stessa ampiezza dei settori interessati, non è azzardato parlare di crisi di sistema, con dati preoccupanti sulla sopravvivenza delle imprese, sugli investimenti a sostegno dell'innovazione e competitività, sulle infrastrutture e gli stessi trasporti. In quest'ultimo settore, considerato un importante misuratore della crisi dell'economia, nel 2012, si è registrato un saldo negativo, tra aziende iscritte e cessate, pari a -6.881, e nel 2013, sino a settembre, -5,101;
    ad acuire gli effetti di questa situazione, è l'assenza di interventi innovativi che coinvolgano tutto il sistema e non unicamente le situazioni di emergenza;
    in particolare si evince una frammentarietà dei provvedimenti proposti, spesso con un approccio volto alla salvaguardia di situazioni particolari e non già con una visione d'insieme e con obiettivi di politica industriale,

impegna il Governo

ad individuare le risorse necessarie a sviluppare gli investimenti nelle infrastrutture informatiche e telematiche, per favorire operatività, efficienza e competitività delle imprese, nelle reti locali di trasporto dell'energia elettrica e in un più ampio processo di ammodernamento del paese, attivandosi per svincolare le risorse necessarie dai limiti posti dal Patto di stabilità.
9/2679-bis-B/97Spadoni, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il sistema economico e produttivo del nostro paese sta attraversando una fase di profonda crisi recessiva, con gravi ripercussioni sui livelli delle produzioni, della forza lavoro, del credito, degli investimenti, dell'innovazione;
    le conseguenze di questa situazione sono di tali dimensioni e così pervasive da aver ingenerato uno stato di grave malessere nel tessuto sociale del paese, con espressioni di disagio anche drammatiche;
    a partire dal 2008, il sistema industriale e manifatturiero ha registrato un progressivo arretramento: a giugno 2014, la distanza dal picco di attività pre-crisi (aprile 2008) si attestava a -23,5 per cento;
    al primo trimestre 2014, l'Istat rilevava 3.293.000 disoccupati, pari al 12,9 per cento, il più alto mai registrato dall'istituto, con un tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) pari al 42,24 per cento;
    viste le dimensioni del fenomeno e la stessa ampiezza dei settori interessati, non è azzardato parlare di crisi di sistema, con dati preoccupanti sulla sopravvivenza delle imprese, sugli investimenti a sostegno dell'innovazione e competitività, sulle infrastrutture e gli stessi trasporti. In quest'ultimo settore, considerato un importante misuratore della crisi dell'economia, nel 2012, si è registrato un saldo negativo, tra aziende iscritte e cessate, pari a -6.881, e nel 2013, sino a settembre, -5,101;
    ad acuire gli effetti di questa situazione, è l'assenza di interventi innovativi che coinvolgano tutto il sistema e non unicamente le situazioni di emergenza;
    in particolare si evince una frammentarietà dei provvedimenti proposti, spesso con un approccio volto alla salvaguardia di situazioni particolari e non già con una visione d'insieme e con obiettivi di politica industriale,

impegna il Governo

ad individuare le risorse necessarie a sviluppare gli investimenti nelle infrastrutture informatiche e telematiche, per favorire operatività, efficienza e competitività delle imprese, nelle reti locali di trasporto dell'energia elettrica e in un più ampio processo di ammodernamento del paese, eventualmente attivandosi per svincolare le risorse necessarie dai limiti posti dal Patto di stabilità.
9/2679-bis-B/97. (Testo modificato nel corso della seduta) Spadoni, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il sistema bancario italiano, infatti, è in questo momento gravato da una massa di crediti deteriorati che supera i 300 miliardi di euro;
    a fronte di detta situazione si impone la necessità dell'adozione di una risposta che porti alla creazione di un ente unico che in modo unitario e sistemico affronti il tema dei crediti deteriorati;
    questa necessità è stata confermata dal Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel corso dell'Assemblea dell'ABI nel luglio scorso. Il Governatore, in particolare, ha precisato che: «Un intervento pubblico diretto a liberare i bilanci delle banche dal peso dei crediti deteriorati, consentirebbe alle banche di destinare nuove e crescenti risorse al finanziamento delle imprese e delle famiglie»;
    l'ABI stessa, tramite il presidente Patuelli, ha dichiarato di non essere pregiudizialmente contraria alla creazione di una «bad bank» di sistema con un intervento pubblico, aperto anche all'apporto finanziario di privati, a patto che una simile iniziativa non degeneri nella creazione dell'ennesimo «carrozzone di Stato»;
    appare, pertanto evidente che esiste un interesse pubblico generale e prevalente sulla materia dei crediti deteriorati a che detti crediti vengano gestiti unitariamente da una pubblica entità sotto controllo della vigilanza della Banca d'Italia,

impegna il Governo

ad adottare iniziative per l'apertura di un tavolo di confronto con Banca d'Italia e ABI, diretto ad affrontare in modo unitario e sistemico il tema dei crediti deteriorati gravanti sul sistema bancario italiano.
9/2679-bis-B/98Tofalo, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    la recente inchiesta della procura della Repubblica di Roma sul mondo delle cooperative, con i provvedimenti che ne sono scaturiti, pone in evidenza ancora una volta la duplice necessità di valorizzare, da una parte, gli strumenti esistenti e forse anche di rivisitare, dall'altra, il sistema dei controlli pubblici sulle cooperative;
    l'obiettivo fondamentale della vigilanza è la verifica dell'effettività dello scambio mutualistico all'interno di ogni società cooperativa e l'eventuale adozione di strumenti sanzionatori di natura amministrativa, intesi a salvaguardarne l'integrità ovvero a disporne la liquidazione in caso di irregolarità insanabili. Nel caso di cooperative aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, come quelle citate nell'atto in esame, il primo livello dei controlli è svolto dalle stesse associazioni, mentre il controllo ministeriale si esplica attraverso un controllo ispettivo attivato sulla base di segnalazioni di pubbliche autorità, esposti di privati o sulla base di specifici programmi ispettivi anche a campione;
    occorre intervenire, rafforzando i poteri ispettivi, modificando le misure sanzionatorie per renderle più duttili e efficaci, prevedendo procedure coordinate tra le amministrazioni pubbliche che, a vario titolo, effettuano controlli sugli enti cooperativi e, infine, organizzando la stessa attività di vigilanza in coordinamento con le associazioni di rappresentanza, per portare il controllo lì dove è necessario, nell'intento di prevenire prima ancora che di reprimere,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche normativa al fine di rafforzare e rendere i poteri ispettivi più efficaci nei confronti degli enti cooperativi.
9/2679-bis-B/99Mucci, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo l'ultimo rapporto di Greenpeace, Toxic threads – The fashion big stitch-up, l'industria tessile provoca infatti danni gravissimi all'ambiente, ma anche alla salute. Lo rivelano le analisi chimiche eseguite su decine di prodotti dei marchi più importanti del pianeta. Due terzi dei quali, in base ai risultati, contengono sostanze tossiche e nocive. «I 20 principali brand di moda vendono indumenti contaminati da sostanze chimiche pericolose che possono alterare il sistema ormonale dell'uomo – rivela l'associazione ambientalista – Se rilasciate nell'ambiente, possono diventare cancerogene»;
    il problema è ovviamente complesso. Manca in Italia una normativa chiara e organica che individui i limiti per i cosiddetti metalli pesanti. Per esempio per il piombo (su tutti) – si fa riferimento ad un valore soglia di 100 mg/kg rinviando alla normativa danese: legislazioni nazionali: Danimarca: Danish statutory order no. 1012 of November 13, 2000 on the Prohibition, Sale, Import, and Manufacture of Lead and Products Containing Lead;
    in più, spesso i limiti sono previsti in un unico valore, senza tener conto dei bambini, per i quali dovrebbero essere previsti limiti differenti. Ci sono poi sostanze non attenzionate come l'arsenico e il mercurio;
    più in generale, in assenza di una normativa chiara, le Procure sono costrette a nominare dei tossicologi come CTU;
    sarebbe auspicabile una tabella riassuntiva, magari allegata al codice del consumo, che riepiloghi (o in alcuni casi preveda) i limiti per ciascun elemento, differenziando gli adulti dai bambini e dagli altri soggetti deboli (donne in gravidanza, anziani),

impegna il Governo

ad adottare, ogni iniziativa utile, anche normativa, al fine di inserire una tabella che riepiloghi (o in alcuni casi preveda) i limiti delle sostanze tossiche per ciascun elemento, differenziando gli adulti dai bambini e dagli altri soggetti deboli (donne in gravidanza, anziani).
9/2679-bis-B/100Fantinati, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    i ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica amministrazione tornano ad affliggere le imprese italiane. Non che il problema fosse stato superato, ma qualcosa era stato fatto nel corso del 2013 per alleviare il fenomeno, e vi erano stati precisi impegni politici volti ad assicurare la normalizzazione in tempi ragionevoli. Cosa che in realtà non è avvenuta, tanto da spingere la Commissione europea ad aprire una procedura d'infrazione contro il nostro Paese, mentre per le imprese la situazione si fa sempre più grave. Secondo uno studio di Confcooperative, un'azienda su tre in Italia fallisce per i ritardati pagamenti della Pa, che rappresentano spesso il colpo mortale per realtà già fiaccate dalla lunga crisi;
    per inquadrare al meglio la questione occorre partire dalle grandezze in gioco. Anche se qui sorge il primo problema, in quanto in realtà non esiste un censimento dei debiti accumulati dalle diverse ramificazioni della Pa verso le aziende. I bilanci pubblici spesso risultano parecchio arzigogolati, tanto che persino i tecnici dei ministeri economici non sono riusciti a sbrogliare la matassa. Non resta quindi che affidarsi alle stime. Bankitalia parla di 91 miliardi di euro a fine 2011, ma la Cgia di Mestre contesta la mancata inclusione nei calcoli dei crediti vantati dalle aziende con meno di 20 addetti e, complice l'aggiornamento a fine 2012, alza l'asticella a circa 120-130 miliardi di euro, una somma mostruosa, pari a circa il 7 per cento della ricchezza prodotta ogni anno in Italia,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, in sede europea, finalizzata a concordare con la Commissione europea un piano straordinario, di natura una tantum, per il pagamento dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese creditrici, che preveda che l'uscita di cassa non vada ad incidere sul pareggio di bilancio strutturale del nostro Paese per tutto il periodo ritenuto necessario per l'azzeramento dei debiti pregressi accumulati.
9/2679-bis-B/101Toninelli, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    in Italia sono presenti più di 1.000 pozzi produttivi di idrocarburi, di cui 615 onshore e 395 offshore; di questi, 777 pozzi producono gas mentre i restanti 233 sono mineralizzati ad olio;
    le produzioni annuali di gas (8 GSm3) ed olio (5 Mton) coprono rispettivamente il 10 per cento ed il 7 per cento del fabbisogno energetico nazionale;
    tutte le operazioni di trattamento dei prodotti petroliferi, a qualsiasi livello, hanno la possibilità di emettere quantità più o meno abbondanti di idrogeno solforato, sia sotto forma di disastri accidentali, sia sotto forma di continuo rilascio nell'ambiente, durante le fasi di estrazione, di stoccaggio, lavorazione e trasporto del petrolio. Anche durante le varie fasi di desulfurizzazione esistono forti possibilità di perdite di idrogeno solforato a causa di inevitabili logorii e corrosione. I contenitori di stoccaggio, peraltro, possono rilasciare idrogeno solforato a causa della normale volatilizzazione del prodotto, a causa di cambiamenti di volume dovuti al modificarsi della temperatura fra il giorno e la notte, o durante le operazioni di riempimento;
    l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) consiglia di fissare il limite di rilascio di idrogeno solforato a 0,005 parti per milione (ppm);
    negli Stati Uniti il Governo federale raccomanda un limite di 0,001 ppm con limiti differenti fissati da Stato a Stato (ad esempio la California pone il limite dello 0,002 ppm, ed il Massachusetts dello 0,006);
    in Italia, il limite massimo di rilascio di idrogeno solforato, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale del 12 luglio 1990, recante le «Linee Guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione», è di 5 ppm per l'industria non petrolifera e 30 ppm per quella petrolifera, nonostante sia ormai noto nella letteratura medica e scientifica che quest'ultimo valore è non solo seimila volte più alto dei valori raccomandati dall'OMS già applicati negli USA, ma anche causa di danni irreversibili per la salute umana,

impegna il Governo:

   a porre in essere ogni atto di competenza, anche di carattere normativo, finalizzato ad adeguare i livelli di rilascio di idrogeno solforato in linea con quanto raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità;
   ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche normativa, tesa a salvaguardare la salute delle popolazioni residenti nelle aree esposte alle emissioni di idrogeno solforato ed ove sussistono attività estrattive, di lavorazione e di stoccaggio di prodotti petroliferi.
9/2679-bis-B/102Turco, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge di stabilità in esame ha disposto una forte riduzione delle risorse del Mise in materia di controllo contabile delle cooperative;
    i tagli al Mise comporteranno una nettissima diminuzione dei controlli alle cooperative: si parla di una cifra vicina ai tremila in tutto il 2015, al cospetto di ben 48 mila cooperative che dovrebbero essere sottoposte alla vigilanza contabile pubblica;
    risulta inopportuno, specie in un momento come questo, tagliare fondi ad un'attività così importante come quella dei controlli di gestione. Lo scandalo di «Mafia Capitale» nasce proprio dal fallimento del sistema di vigilanza, che ha permesso ad una cooperativa come quella di Buzzi di agire liberamente nel mercato degli appalti, nonostante delle evidenti anomalie nei bilanci sociali;
    la situazione svelata dall'inchiesta della Procura Distrettuale Anti-Mafia di Roma avrebbe richiesto un intervento di ben altro tipo;
    il sistema dei controlli preventivi è una misura ancora più efficace dell'inasprimento delle pene. Solo agendo a monte, infatti, è possibile scoprire qualsiasi tipo di affare illecito, evitando dei colossali danni d'immagine, non solo al mondo cooperativo, ma all'Italia intera,

impegna il Governo

ad individuare le risorse necessarie per garantire la vigilanza sul sistema cooperativo.
9/2679-bis-B/103Vacca, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    nel provvedimento in esame si dispone il passaggio della rete elettrica di proprietà del gruppo Ferrovie dello Stato, nella rete di Terna. In tal modo, la quota pubblica di proventi derivanti dalla cessione, potranno essere impiegati da Ferrovie dello Stato, in investimenti sulla rete ferroviaria, in base agli accordi precedentemente stipulati tra il Ministero dei Trasporti e la Rete Ferroviaria Italiana. Con questa norma le reti elettriche di Ferrovie dello Stato saranno inserite nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica e adotteranno le procedure relative;
    si tratta senza dubbio di un'operazione molto complessa dal momento che si prevede che le reti elettriche in alta e altissima tensione e le relative porzioni di stazioni di proprietà di Ferrovie dello Stato siano acquisite dal gestore del sistema di trasmissione nazionale (Terna) o da una società controllata da quest'ultimo. Quando l'acquisizione sarà completata le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi saranno assegnati e indirizzati a Terna o, comunque, a una società da questa controllata e costituita appositamente per la gestione della rete elettrica di Ferrovie dello Stato;
    sull'operazione nasce una perplessità anche Terna è un soggetto che svolge un servizio per conto dello Stato: garantire la regolarità del flusso dell'energia elettrica. Un compito che viene remunerato sulla base di parametri stabiliti dall'Authority per l'energia. La quantificazione del servizio avviene sulla base della Rab (acronimo di Regulatory asset base, ovvero «beni relativi all'attività regolamentata) ed entra nelle nostre bollette come «servizi di rete». Terna, quindi, avrà da recuperare il miliardo speso per l'acquisto oltre ai 100 milioni annui di manutenzione;
    si teme che le risorse arriveranno dalle bollette future dei consumatori elettrici, che si troveranno non solo a strapagare l'opera, ma a strapagarla due volte, perché in buona parte l'hanno già finanziata con le loro tasse attraverso i trasferimenti alle Ferrovie,

impegna il Governo

ad evitare che ci siano rincari sulla bolletta elettrica dovuti all'operazione descritta in premessa.
9/2679-bis-B/104Crippa, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ha disposto l'accesso al Fondo di garanzia per portafogli di finanziamenti (con durata compresa tra 18 e 60 mesi) costruiti da banche o Confidi sarà possibile in relazione a imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e non più limitatamente a «piccole e medie imprese»;
    la norma è in contrasto con la definizione europea di Pmi, ma mischia nello stesso strumento realtà imprenditoriali profondamente diverse che devono essere invece sostenute da interventi altamente specializzati;
    con tale norma il Fondo di garanzia rischia di trasformarsi in uno strumento che consente alle banche di scaricare gran parte del rischio derivante dalle operazioni a favore di grandi imprese che non hanno certo bisogno della garanzia pubblica per ottenere credito, sprecando così risorse pubbliche. E tutto ciò a danno delle imprese di minori dimensioni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere la disciplina approvata al comma 7 della legge di stabilità al fine di preservare la funzione del Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese, strumento che in questi anni ha mostrato una preziosa funzione anticiclica a sostegno dell'economia reale.
9/2679-bis-B/105Simone Valente, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    la crisi e le difficoltà delle famiglie e dei Governi a fare quadrare i conti spingono gli istituti finanziari a cercare nuovi modi per dare nuova linfa a un settore, quello del credito, in affanno. Succede così che i microprestiti, solitamente associati all'economia dei Paesi più poveri, prendano piede anche in aree sviluppate, come l'Europa, creando nuove opportunità per iniziare un'attività o evitare alle famiglie di scivolare in situazioni molto problematiche;
    il microcredito non dispiace ai governi, che lo vedono come uno strumento per incoraggiare l'imprenditoria e la nascita di piccole e medie imprese, motore dell'economia dei Paesi. In Italia, per esempio, il capitale minimo per avviare un'attività a responsabilità limitata è stato abbassato alla cifra simbolica di un euro dalla precedente soglia di 10.000 euro, mentre la Spagna offre tagli fino all'80% dei contributi da versare alla previdenza sociale per i primi diciotto mesi di lavoro autonomo,

impegna il Governo

ad incrementare le risorse per il Fondo di garanzia per il microcredito alle piccole e medie imprese.
9/2679-bis-B/106Vallascas, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 21 ha imposto il blocco coattivo per il 2011, 2012 e 2013;
    la legge 147/2013 ha poi prorogato tale disposizione fino alla fine del 2014, disponendo anche una moratoria del turn over fino al 2017;
    permane la proroga del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali nel pubblico impiego,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le misure utili a reperire le necessarie risorse, al fine di superare il blocco della contrattazione nel pubblico impiego di cui al citato articolo 9 al comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, assicurando il riconoscimento economico dell'anzianità maturata dai dipendenti pubblici e le quote di indennità di vacanza contrattuale non erogate.
9/2679-bis-B/107Chimienti, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo gli ultimi dati OCSE i percettori di pensione di oltre settant'anni d'età vivono al di sotto della soglia di povertà, rappresentando il 10,6 per cento della popolazione totale, con un tasso superiore agli altri paesi più dell'Unione europea;
    in Italia, il 41,3 per cento del totale dei pensionati italiani, percepisce una pensione inferiore a 1.000 euro al mese, e un ulteriore 39,4 per cento riceve un assegno compreso tra 1.000 e 2.000 euro. In particolare, oltre 2 milioni di pensionati non superano i 500 euro mensili;
    i pensionati non sono ricompresi nella platea dei beneficiari del credito d'imposta IRPEF, corrispondente al Bonus 80 euro;
    l'Unione europea mira all'inclusione sociale delle fasce più deboli, tra cui si collocano i pensionati;
    il Parlamento Europeo, con propria Risoluzione, ha affermato già nel 2013 che anche i pensionati partecipano alla ripresa dei consumi e, quindi, il sistema pensionistico non può essere percepito solo come un mero fardello dell'economia, a discapito delle finanze pubbliche,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di aumentare l'importo minimo dei trattamenti pensionistici.
9/2679-bis-B/108Bechis, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    l'applicazione dei contratti a tutela crescente introduce sgravi fiscali triennali totali dei contributi dovuti dal datore di lavoro;
    il comma 121 dispone, con riferimento alle assunzioni decorrenti dal mese di gennaio 2015, la soppressione permanente dei benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990, con effetti decorrenti dal 10 gennaio 2016;
    la suddetta «legge» prevede, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di disoccupati, che siano stati sospesi o che si trovino in Cassa Integrazione Guadagni da almeno ventiquattro mesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di 36 mesi, prevedendo inoltre sgravi al 100 per cento, in caso di assunzione di detta fattispecie di disoccupati, a favore di assunzioni fatte da imprese artigiane a livello nazionale e da imprese operanti nelle zone svantaggiate del Sud Italia;
    tale soppressione, ancorché rinviata al 2016 negli effetti, risulta essere più dannosa rispetto alla riduzione contributiva del contratto a tutela crescente, rischiando di determinare il licenziamento di milione di persone,

impegna il Governo

a porre in essere misure normative di eguale impatto economico-sociale, al fine di salvaguardare i posti di lavoro, creati in virtù dei benefici concessi dall'articolo 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990.
9/2679-bis-B/109Baldassarre, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo alcune statistiche, il tasso di disoccupazione giovanile è oltre il 43 per cento;
    i giovani in età lavorativa, orfani o provenienti da famiglie disagiate, sono affidati a strutture di accoglienza residenziali per minori o a famiglie affidatarie;
    si stima che circa tremila giovani, raggiunta la maggiore età, escano dai suddetti servizi di accoglienza e la maggior parte di loro non rientri nella famiglia d'origine;
    lo Stato per promuovere la crescita individuale e sociale dei giovani in parola, stanzia risorse corrispondenti a circa 250.000 euro;
    tale investimento non prevede alcun meccanismo volto a promuovere l'inserimento sociale di questi giovani, divenuti maggiorenni, attraverso attività di intermediazione e accompagnamento nella transizione verso l'autonomia,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di attuare un piano strategico finalizzato all'inclusione lavorativa dei giovani che escono dalle comunità di tipo familiare, attraverso l'impiego di figure professionali;
   a valutare l'opportunità di destinare, nell'ambito della programmazione dei Fondi sociali europei 2014-2020, una quota consistente volta alla promozione e all'integrazione lavorativa dei giovani provenienti da comunità di tipo familiare o da famiglie affidatarie.
9/2679-bis-B/110Rizzetto, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 610 e 611 recano disposizioni in materia di servizi pubblici locali e società e partecipazioni detenute da Regioni ed enti locali;
    le società partecipate sono numerosissime, e, spesso, hanno ingenerato fenomeni di grave corruzione, di coinvolgimento malavitoso, e serbatoio di scambi di voto elettorale;
    negli ultimi anni in questa materia si sono succedute e sovrapposte numerose disposizioni di legge molto contraddittorie, che hanno consentito agli organi responsabili delle predette società di derogare da taluni obblighi;
   considerato che:
    molte delle norme sotto descritte sono rimaste inattuate, né il Governo ha esercitato i relativi poteri sostitutivi:
    l'articolo 3, comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) prevede che per tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Tuttavia il medesimo articolo consente la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte di amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
    il comma 29 dello stesso articolo consente alle medesime amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, di cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27, stabilendo il termine di 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 2010. Poiché tale termine è stato interpretato dalla magistratura contabile come la data entro la quale gli enti avrebbero dovuto avviare la procedura di dismissione, ma non obbligatoriamente completarne l’iter, entro tale termine gli enti hanno deliberato la dismissione delle «partecipazioni vietate» senza cedere «effettivamente tali partecipazioni»;
    la legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, ha prorogato di dodici mesi il termine di cui al suddetto comma 29, decorsi i quali «la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto»; entro dodici mesi successivi alla cessazione (ovvero entro il 31/12/2015) la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile, ovvero al valore di mercato, se lo Statuto non preveda diversamente;
   l'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, prevede che decorso inutilmente il termine del 30 giugno 2012 (di cui al decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), «il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo B della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio in caso di inadempienza»;
   lo stesso decreto ha anche novellato l'articolo 4 del DL. 138 del 2011 con l'obiettivo di limitare ulteriormente le possibilità di ricorrere alle gestioni dirette e di incentivare le gestioni concorrenziali nei diversi segmenti del comparto;
   il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (cd. «Milleproroghe») convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 ha disposto (Con l'articolo 13, comma 2) che «La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014». Ha inoltre disposto (con l'articolo 13, comma 3) che «Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014»,

impegna il Governo

a porre in essere le necessarie ispezioni atte a garantire l'attuazione delle norme citate in premessa, attivando, ove necessario i poteri sostitutivi.
9/2679-bis-B/111Ciprini, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento in esame ai commi 2 e 3 reca disposizioni in merito a gestioni previdenziali;
   considerato che:
    i privilegi presenti nell'ordinamento giuridico italiano, producono spesso disuguaglianze sociali, ed il più emblematico fra tutti è quello delle cosiddette «pensioni d'oro»;
    nonostante le numerose iniziative legislative per porvi rimedio, il risultato è stato vanificato dall'intervento della Corte costituzionale che con la sentenza n. 223/2012 ha sancito l'illegittimità costituzionale del «prelievo sugli stipendi pubblici elevati» e successivamente, nel 2013, con sentenza n. 116 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del «contributo di perequazione» pari al 5 per cento per la quota di reddito eccedente i 90 mila euro, al 10 per cento per la quota di reddito eccedente i 150 mila euro, ed al 15 per cento per la quota di reddito eccedente i 200 mila euro;
   valutato che:
    l'articolo 6 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), individua sei specifiche categorie di redditi: «a) redditi fondiari, b) redditi di capitale, c) redditi di lavoro dipendente, d) redditi di lavoro autonomo, e) redditi di impresa, f) redditi diversi»;
    l'articolo 11 del TUIR, prevede cinque scaglioni di reddito ai quali corrispondono cinque diverse aliquote: «a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento; d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento; e) oltre 75.000 euro, 43 per cento»;
    in sostanza, il TUIR prevede una disciplina tributaria specifica per ognuna delle sei categorie di reddito ma, ai fini dell'applicazione dell'imposta sui redditi, individua cinque scaglioni e cinque corrispondenti aliquote, uguali per tutte le diverse categorie di redditi;
    i redditi di lavoro dipendente potrebbero essere qualificati simili ai redditi di pensione, ma sono giuridicamente e sostanzialmente diversi dai redditi di impresa o dai redditi di capitale, ed altresì i redditi fondiari sono giuridicamente e sostanzialmente diversi dai redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo;
    l'articolo 49 del TUIR qualifica come redditi di lavoro dipendente anche i redditi di pensione;
   ritenuto che:
    sarebbe legittimo prevedere una nuova disposizione normativa che preveda sia sul piano giuridico che fiscale, norme diverse per i redditi di lavoro e per i redditi di pensione, procedendo quindi all'abrogazione della suddetta equiparazione;
    l'articolo 3 della Costituzione sancisce che «è compito della Repubblica (..) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese e nei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale di cui all'articolo 2 della medesima»,

impegna il Governo

a porre in essere iniziative volte a introdurre un'imposta sostitutiva per i redditi da pensione caratterizzata da un maggior numero di aliquote fiscali che consentano una più incisiva progressività, in modo tale da tassare maggiormente i redditi di pensione superiori ai 90 mila euro e destinare il maggior gettito alla riduzione del carico fiscale dei redditi di pensione meno elevati ed all'aumento delle «pensioni minime».
9/2679-bis-B/112Cominardi, Castelli, Sorial, Caso.


   La Camera,
   considerate le norme di carattere finanziario e ordinamentale che interessano le Province e le Città metropolitane, contenute nella AC 2679-bis-B legge di stabilità 2015 ed in particolare:
    visto il contributo al risanamento finanziario del Paese richiesto al comparto Province e Città metropolitane nell'anno 2015 pari a 1 miliardo, che si aggiunge alla riduzione di 2.560 milioni operata – a legislazione vigente – negli anni 2010-2014, per complessivi 3560 milioni previsti per l'anno 2015 (nel 2016 saranno 2 miliardi e nel 2017 3 miliardi) con un impatto di riduzione della spesa corrente per servizi, al netto di quella di personale e ammortamento mutui, di quasi il 30 per cento;
    visto che attualmente ci sono già due Province che hanno dichiarato il dissesto e cinque Province che hanno avuto accesso alle procedure di predissesto;
    visto il sensibile calo delle entrate proprie provinciali, che al 30 novembre 2014 faceva registrare un – 12 per cento rispetto allo stesso periodo del 2013;
    vista la legge cd «Delrio» n. 56/14 approvata nello scorso mese di aprile e che ad oggi ancora non ha determinato alcun provvedimento normativo attuativo, ad eccezione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 che reca solo i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali;
    visto il processo di ricollocazione definito nel disegno di legge di stabilità AC 2678 con il quale si prevede che entro il 31 dicembre 2016 i dipendenti delle Province e Città metropolitane definiti come soprannumerari saranno messi in mobilità per essere ricollocati nei ruoli di Stato, Regioni ed enti locali, successivamente al quale si avvierà il processo di messa in disponibilità di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
   considerata la necessità di garantire nel frattempo, l'erogazione dei servizi e lo svolgimento delle funzioni nelle Province e nelle Città metropolitane, servizi e funzioni messi a dura prova dal contributo finanziario richiesto al comparto,

impegna il Governo:

   ad accelerare il processo di riordino previsto dalla legge n. 56/14, prevedendo anche l'esercizio del potere Sostitutivo a decorrere dal 30 marzo 2015, in caso di inerzia del legislatore regionale;
   a valutare, in corso di predisposizione della legge di stabilità 2016, risultati e l'effettiva sostenibilità del contributo posto a carico di Province e Città metropolitane, per gli anni 2016 e 2017, tenuto anche conto della necessità di garantire, attraverso il gettito dei tributi provinciali, le funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane, così come previsto dalla legge n. 56/14;
   ad eliminare le sanzioni a carico delle Province e Città Metropolitane non adempienti al patto di stabilità 2014, e ad eliminare gli obiettivi di patto 2015 in virtù del fatto che si tratta di nuovi enti locali, completamente riformati nella governance e nelle funzioni assegnate;
   a valutare approfonditamente i contenuti delle norme di seguito citate al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a far slittare i termini di definizione del contributo richiesto a carico di Province e Città metropolitane di cui ai commi 418 e 419 del disegno di legge AC 2679-bis, ad una data successiva al completamento del riordino da parte dello Stato e delle Regioni;
   a consentire, in via eccezionale ed in deroga alla normativa vigente, che Province e Città metropolitane possano predisporre il solo bilancio di previsione 2015 in data successiva al completamento del riordino da parte dello Stato e delle Regioni;
   si invita il Governo a garantire le risorse necessarie a coprire il costo del personale precario oggi in forza nelle Province e nelle Città Metropolitane – nonché il personale delle società partecipate strumentali –, ed i cui contratti non possono essere reiterati in virtù di quanto previsto al comma 420.
9/2679-bis-B/113Albini, Cenni, Luciano Agostini, Terrosi, Carra, Romanini, Fabbri, Bini, Castricone, Nardi.


   La Camera,
   in sede di esame della Legge di stabilità 2015;
   premesso che:
    tra il 10 e il 14 ottobre 2014 una violenta alluvione ha colpito in modo particolare la città di Genova e i territori della provincia, e le regioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli-Venezia Giulia; nelle giornate tra il 9 e 11 novembre un'altra alluvione ha nuovamente interessato il capoluogo ligure, molti comuni dell'entroterra e la zona del Tigullio, nonché molti comuni della provincia di Savona;
    l'evento alluvionale ha provocato gravissime conseguenze sulle abitazioni e ingenti danni alle attività industriali, artigiane, agricole e di servizi, alle strutture ricettive, agli esercizi commerciali, alle infrastrutture;
   considerato che:
    il decreto 20 ottobre 2014 del Ministro dell'Economia e delle Finanze ha disposto la sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali in premessa;
   sottolineato che:
    nei territori colpiti da tali eventi perdura, ad oggi, una situazione di grave disagio nelle abitazioni civili, e i gravissimi danni alle strutture produttive e ai servizi non consentono di riprendere l'attività a regime, e quindi di generare reddito e corrispettivi adeguati,

impegna il Governo

   al fine di favorire la ripresa economica e sociale di tali territori, a prevedere la proroga del termine del periodo di sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per le imprese e le persone, anche operanti in qualità di sostituti d'imposta, direttamente e gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali e aventi sede operativa o residenza nei predetti territori;
   a disporre, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, opportuni termini modalità e criteri per adempimenti, versamenti e obblighi tributari che tengano conto delle oggettive difficoltà, nei comuni colpiti in modo grave dagli eventi alluvionali, a riavviare attività, servizi e impianti e a generare reddito in misura congrua;
   a prevedere che il pagamento degli adempimenti tributari e non tributari dopo la sospensione dei termini sia effettuato in forma rateale, senza applicazione di sanzioni e interessi;
   a promuovere, anche mediante protocollo d'intesa con l'Associazione Bancaria Italiana, la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi, dei contributi e premi da effettuare dopo la sospensione dei termini;
   a valutare – anche mediante protocollo d'intesa – con l'Associazione Bancaria Italiana – l'opportunità di disporre la sospensione del pagamento delle rate dei mutui in essere alla data degli eventi alluvionali in premessa per i soggetti che abbiano avuto danni ingenti conseguenti agli eventi alluvionali, senza applicazione di commissioni o spese di istruttoria e senza richiesta di garanzie aggiuntive; nel caso sia accordata la sospensione, a prevedere – in accordo con ABI – che la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate sia prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione, e che, al termine della sospensione, il pagamento delle rate avvenga secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo; a concordare altresì con ABI che a tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nel territorio dei Comuni gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali in premessa possano accedere al Fondo di cui all'articolo 2, comma 475, di cui alla legge 24 dicembre 2007 n. 244.
9/2679-bis-B/114Tullo, Mariani, Giacobbe, Basso, Carocci, Pastorino, Vazio, Marco Meloni, Rubinato.


   La Camera
   premesso che:
    la Legge di Stabilità 2015 prevede il taglio delle dotazioni organiche per le Province in misura pari al 50 per cento del costo della dotazione organica del personale di ruolo al 9 aprile 2014;
    questo pone il rischio che circa 20.000 dipendenti possano essere dichiarati «soprannumerari»;
    per diminuire il peso finanziario degli stipendi non più sostenibili per il taglio del costo della dotazione organica è prevista negli anni 2015 e 2016 a mobilità, cioè il trasferimento dei dipendenti provinciali verso:
     a) in via privilegiata Regioni e Comuni, i quali negli anni 2015 e 2016 potranno assumere solo i vincitori dei concorsi già banditi, non ancora chiamati in servizio e solo i dipendenti provinciali da ricollocare;
     b) via subordinata, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola Afam ed enti di ricerca, le quali amministrazioni dovranno effettuare una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale provinciale e potranno effettuare assunzioni esclusivamente a beneficio dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge finanziaria e a beneficio del personale provinciale da ricollocare, non assunto in mobilità da Regioni e Comuni;
   l'iter previsto appare poco coerente con la legge 56/2014 (Delrio) la quale prevede, in un percorso virtuoso, che «prima» Stato e Regioni, attraverso le indicazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 determinino nel dettaglio le spese connesse alle funzioni, e che solo «dopo» l'insieme delle funzioni provinciali, delle loro fonti di finanziamento, del personale impiegato e delle risorse strumentali, passi a Stato, Regioni o Comuni, con uno spostamento delle risorse, senza alcun taglio e senza alcuna situazione di sovrannumerarietà dei dipendenti;
    la legge di Stabilità 2015 prende invece esplicitamente in considerazione il caso di mancata completa ricollocazione dei dipendenti, prevede il riutilizzo con forme contrattuali a tempo parziale per il personale non dirigenziale più anziano e, in fine, l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 33, commi 7 e 8, della legge n. 165 del 2001;
    tale ultima norma regola la risoluzione del rapporto di lavoro per il personale pubblico che non possa essere ricollocato, a seguito di tagli alla dotazione organica, previa collocazione in «disponibilità», cioè con la sospensione del rapporto di lavoro. Durante tale periodo il lavoratore percepisce un'indennità pari all'80 per cento del trattamento economico fondamentale, senza riconoscimenti accessori; la riduzione stipendiale, dunque, diviene, nella sostanza, pari a circa il 30 per cento; decorsi i 24 mesi senza ricollocazione, il rapporto di lavoro si risolve;
    sussiste quindi nell'impianto della Legge di Stabilità, ancorché remota, la conseguenza dei licenziamenti a seguito della riorganizzazione delle Province;
sarebbe stato e sarebbe invece molto più logico e coerente con la legge Delrio escludere dalla mobilità i dipendenti prossimi alla pensione limitandosi a dichiararli eventualmente in sovrannumero fino alla data della collocazione in pensione e non inserendoti nei calcoli per la riduzione dei costi della dotazione organica;
    non agevola certo il funzionamento degli Uffici degli Enti di destinazione la mobilità di unità di personale prossima alla pensione il quale, conclusa la logica e necessaria fase di inserimento e apprendimento delle nuove procedure, va poi di lì a poco in quiescenza;
    più coerente e in linea anche con il percorso di rinnovo generazionale della Pubblica Amministrazione indicato dal DDL di riforma della PA. (c.d. DDL Madia) sarebbe invece l'adozione di provvedimenti per favorire forme di pensionamento con e norme «ante Foriero» per il personale che dal 2015 al 2018 potrebbe essere collocato in quiescenza; sarebbe stato e sarebbe molto più coerente con la legge Delrio prevedere, oltre all'esclusione dalla mobilità, al fine di favorire il processo di riorganizzazione degli enti di area vasta, che al personale delle province e città metropolitane in servizio alla data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2015, si applichino, limitatamente al possesso dei requisiti per il collocamento a riposo, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

impegna il governo

ad assumere nelle more del complesso iter per la mobilità del personale delle Province e Città Metropolitane e comunque in tempo utile, ogni provvedimento che al fine di favorire il processo di riorganizzazione degli Enti di area vasta, preveda che al personale dei suddetti Enti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2015, si applichino, limitatamente al possesso dei requisiti per il collocamento a riposo, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 nonché a tenere in particolar conto nel riassetto organizzativo degli Enti locali delle disposizioni del decreto-legge n. 95 del 2014 relative al principio del «valore medio nazionale».
9/2679-bis-B/115Carrescia, Manzi.


   La Camera,
   premesso che:
    nel 2006 nell'ambito della riforma della Organizzazione Comune di Mercato (OCM) zucchero, che per l'Italia ha comportato una drammatica ristrutturazione (chiusura di 15 fabbriche e rinuncia a più del 50 per cento della quota di produzione), i Regolamenti comunitari (nn. 318/2006 e 319/2006) avevano disegnato un articolato quadro di interventi tra cui spiccava l'erogazione di aiuti sia comunitari sia nazionali per il quinquennio 2006/2010;
    mentre le risorse comunitarie sono state continuativamente pagate, quelle nazionali sono state versate per il triennio 2006, 2007, 2008, ma mancano quelle delle campagne 2009 e 2010 per complessi 86 milioni di euro (43 milioni di euro per ciascun anno);
    la filiera bieticolo-saccarifera italiana, industria e parte agricola, quindi attende ancora l'assolvimento dell'impegno governativo, preso nel 2006 nell'ambito della riforma della Organizzazione Comune di Mercato (OCM) zucchero, relativo al completamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria;
    la Delibera CIPE N. 6 del 20 gennaio 2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 aprile, ha stanziato aiuti, ex articolo 36 del Reg. (CE) n. 318/2006 alle imprese operanti nel settore bieticolo saccarifero per l'ammontare di 35.000.000 euro (35 milioni di euro). Tali somme, hanno rappresentato una «prima assegnazione a copertura dell'aiuto nazionale per la campagna di commercializzazione 2009-2010. Lo stanziamento relativo alla campagna di commercializzazione 2010-2011 verrà definito con successivo provvedimento.». Tali somme sono state effettivamente erogate ad aprile 2013 a copertura di una parte dell'anno 2009;
    la Legge di stabilità 2014, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge 27 dicembre 2013, n. 147 pubblicata il 27 dicembre in Gazzetta Ufficiale (serie Generale n. 302 – Suppl. Ordinario n. 87), prevede all'articolo 1 comma 293, il rifinanziamento dell'importo di 5 milioni di euro del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; tale stanziamento è espressamente indicato come «competenza di una parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea»;
    l'impegno al completamento dello stanziamento di tutte le somme è stato ripetutamente formalmente confermato in diverse occasioni dal Comitato interministeriale ex legge n. 81 del 2006 – Presieduto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e composto dai Ministri delle Politiche Agricole, dell'Economica, Sviluppo Economico, Ambiente, Lavoro – dal Parlamento (entrambe le Commissioni Agricoltura di Camera e Senato con apposite Risoluzioni) e dallo stesso Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), nella Legge di Stabilità 2014, e da ultimo nel Tavolo bieticolo-saccarifero tenutosi il 17 dicembre 2014 e nella risposta a una interrogazione urgente che il viceministro Oliverio ha reso in Commissione Agricoltura. Un emendamento alla Legge di stabilità 2015 è stato presentato dalla Commissione Agricoltura della Camera con uno stanziamento di 5 milioni di euro;
    gli operatori attendono inoltre ancora l'erogazione da parte di AGEA delle somme previste con la Legge di stabilità 2014. A copertura di tutte le somme ancora dovute per entrambe le campagne 2009 e 2010, è necessario un ulteriore provvedimento come anticipato nella Delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012 e confermato nel dispositivo della legge di Stabilità 2014 per complessivi 46 milioni di euro, 3 milioni di euro per completare l'annata 2009 e 43 milioni di euro per tutto il 2010;
    in aggiunta l'intero settore bieticolo-saccarifero nazionale sta attraversando una fortissima crisi a seguito della decisione comunitaria di porre termine al regime delle quote zucchero nel 2017, che ha portato già ora tra l'altro un crollo delle quotazioni di vendita dello zucchero comunitario e nazionale. Tale contesto di mercato sta ledendo la sostenibilità del comparto ed i rilevanti investimenti fatti per aumentare la competitività, in un settore che conta 4 fabbriche, quasi 2.000 addetti diretti e 10.000 aziende agricole che trasformano le barbabietole ed approvvigionano un terzo dei consumo nazionale;
    l'intervento oramai da troppo atteso a favore della filiera bieticolo-saccarifera permetterebbe che la campagna bietocolosaccarifera del 2015 venga realizzata; in caso contrario si verificherebbe un danno enorme al settore agricolo e l'industria saccarifera,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di intervenire attraverso misure volte a reperire le risorse necessarie a rifinanziare il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera per erogare e se necessario programmare con certezza la parte residua degli aiuti per l'anno 2009 (3 milioni di euro come parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria) e per l'anno 2010 (43 milioni di euro, quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria);
   ad intervenire affinché AGEA disponga il pagamento alle imprese e bieticoltori delle somme stanziate con la Legge di stabilità 2014.
9/2679-bis-B/116Romanini, Maestri, Oliverio, Zanin, Carra.


   La Camera,
   premesso che:
    la sentenza della Corte Costituzionale del 9 aprile 2014, n. 162, depositata il 10 giugno 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2014, ha cancellato il divieto di applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita con donazione di gameti «fecondazione eterologa» previsto dall'articolo 4 comma 3 della legge numero 40 del 2004;
    oggi in Italia sono applicabili tecniche di procreazione medicalmente assistita sia di tipo omologo e sia eterologo;
    i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) del 2001 ad oggi non ancora aggiornati, non includono le procedure di procreazione medicalmente assistita omologhe e eterologhe,

impegna il Governo

ad inserire le procedure di procreazione medicalmente assistita nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
9/2679-bis-B/117Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'amministrazione comunale può stabilire che la casa concessa in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, come figli e genitori, sia assimilata all'abitazione principale e come tale non paga l'imposta municipale propria;
    che l'assimilazione ad abitazione principale e quindi l'esenzione dall'IMU opera solo se l'immobile ha una rendita fino a 500 euro ovvero il comodatario sia membro di una famiglia con Isee non superiore a 15 mila euro; sono quindi due condizioni alternative (rendita o Isee) che sceglie il Comune sempre nella delibera;
    molti comuni non hanno deliberato che la casa concessa in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, come figli e genitori, sia assimilata all'abitazione principale e come tale non soggetta all'imposta municipale propria;
    il versamento dell'Imposta Municipale Propria raffigura senza dubbio un pesante aggravio per i cittadini e comunque una disparità di trattamento per coloro che sono proprietari di un'abitazione concessa in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, nei comuni che non hanno deliberato l'equiparazione all'abitazione principale di quella concessa in comodato,

impegna il Governo

ad esentare dal pagamento dell'IMU dovuta per l'unità immobiliare non adibita ad abitazione principale, in ragione della grave crisi economica e dell'aumento di tassazione fiscale ai danni dei cittadini, gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado.
9/2679-bis-B/118Amoddio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'amministrazione comunale può stabilire che la casa concessa in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, come figli e genitori, sia assimilata all'abitazione principale e come tale non paga l'imposta municipale propria;
    che l'assimilazione ad abitazione principale e quindi l'esenzione dall'IMU opera solo se l'immobile ha una rendita fino a 500 euro ovvero il comodatario sia membro di una famiglia con Isee non superiore a 15 mila euro; sono quindi due condizioni alternative (rendita o Isee) che sceglie il Comune sempre nella delibera;
    molti comuni non hanno deliberato che la casa concessa in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, come figli e genitori, sia assimilata all'abitazione principale e come tale non soggetta all'imposta municipale propria;
    il versamento dell'Imposta Municipale Propria raffigura senza dubbio un pesante aggravio per i cittadini e comunque una disparità di trattamento per coloro che sono proprietari di un'abitazione concessa in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, nei comuni che non hanno deliberato l'equiparazione all'abitazione principale di quella concessa in comodato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di esentare dal pagamento dell'IMU dovuta per l'unità immobiliare non adibita ad abitazione principale, in ragione della grave crisi economica e dell'aumento di tassazione fiscale ai danni dei cittadini, gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado.
9/2679-bis-B/118. (Testo modificato nel corso della seduta) Amoddio.


   La Camera,
   premesso che:
    il mercato di riferimento nel quale operano i porti italiani di transhipment comprende l'intero bacino del Mediterraneo;
    una percentuale significativa delle merci che entrano oggi in Italia e, più in generale nei paesi UE, è trasbordata attraverso i porti di transhipment nazionali;
   si riscontrano tuttavia condizioni commerciali molto più favorevoli nei porti dell'Africa settentrionale che, in tempi rapidi, potrebbero portare in tempi rapidi ad un riposizionamento del traffico marittimo di transhipment in questi porti;
    tale concorrenza è influenzata da una serie di disomogeneità che stanno minando la capacità di competere sul mercato da parte delle aziende che operano nei porti italiani di transhipment che sono Gioia Tauro, Taranto e Cagliari;
    tra le principali motivazioni del vantaggio in favore dei porti del nord Africa vi è la tassazione sui vettori o meglio conosciuta come «tassa di ancoraggio»;
    i citati porti di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari occupano, tra diretti e indiretti, circa 9.000 posti di lavoro;
    la facoltà attribuita per legge alle Autorità Portuali di ridurre, fino al loro azzeramento, la misura delle tasse di ancoraggio per le finalità di rilancio della competitività dei porti nazionali, ha consentito negli ultimi anni una sostanziale tenuta dell'andamento dei traffici di trasbordo;
    le risorse disponibili a tale scopo sono però limitate alle entrate rivenienti dalla autonomia impositiva e tariffaria delle Autorità Portuali ed alle compensazioni derivanti dalle riduzioni delle spese correnti;
    di fatto, la misura dei provvedimenti atti alla riduzione delle tasse di ancoraggio è definita di anno in anno e non programmata nel tempo;
    i vettori marittimi, nella scelta di un porto hub di transhipment, guardano non solo alla riduzione dei costi e, quindi, delle tasse portuali, ma anche alla certezza e a stabilità degli stessi nel medio/lungo termine;
    per tale motivo si rende necessaria la previsione di provvedimenti anche di natura straordinaria e soprattutto che intervengano in maniera definitiva per supportare effettivamente la capacità competitiva dei porti di transhipment nazionali, a partire proprio dall'azzeramento della tassa di ancoraggio,

impegna il Governo

a prevedere nell'ambito del processo di riforma della portualità italiana, avviatosi già con la presente legge di stabilità, la possibilità di completa esenzione dal pagamento della «tassa di ancoraggio» per le navi porta contenitori che fanno scalo nei porti nazionali svolgenti attività di transhipment, al fine di garantire la tenuta dei traffici e la capacità di concorrenza del sistema portuale italiano nonché il conseguente mantenimento dei livelli occupazionali in un settore strategico per la nostra economia.
9/2679-bis-B/119Covello, Oliverio, Magorno.


   La Camera,
   premesso che:
    il mercato di riferimento nel quale operano i porti italiani di transhipment comprende l'intero bacino del Mediterraneo;
    una percentuale significativa delle merci che entrano oggi in Italia e, più in generale nei paesi UE, è trasbordata attraverso i porti di transhipment nazionali;
   si riscontrano tuttavia condizioni commerciali molto più favorevoli nei porti dell'Africa settentrionale che, in tempi rapidi, potrebbero portare in tempi rapidi ad un riposizionamento del traffico marittimo di transhipment in questi porti;
    tale concorrenza è influenzata da una serie di disomogeneità che stanno minando la capacità di competere sul mercato da parte delle aziende che operano nei porti italiani di transhipment che sono Gioia Tauro, Taranto e Cagliari;
    tra le principali motivazioni del vantaggio in favore dei porti del nord Africa vi è la tassazione sui vettori o meglio conosciuta come «tassa di ancoraggio»;
    i citati porti di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari occupano, tra diretti e indiretti, circa 9.000 posti di lavoro;
    la facoltà attribuita per legge alle Autorità Portuali di ridurre, fino al loro azzeramento, la misura delle tasse di ancoraggio per le finalità di rilancio della competitività dei porti nazionali, ha consentito negli ultimi anni una sostanziale tenuta dell'andamento dei traffici di trasbordo;
    le risorse disponibili a tale scopo sono però limitate alle entrate rivenienti dalla autonomia impositiva e tariffaria delle Autorità Portuali ed alle compensazioni derivanti dalle riduzioni delle spese correnti;
    di fatto, la misura dei provvedimenti atti alla riduzione delle tasse di ancoraggio è definita di anno in anno e non programmata nel tempo;
    i vettori marittimi, nella scelta di un porto hub di transhipment, guardano non solo alla riduzione dei costi e, quindi, delle tasse portuali, ma anche alla certezza e a stabilità degli stessi nel medio/lungo termine;
    per tale motivo si rende necessaria la previsione di provvedimenti anche di natura straordinaria e soprattutto che intervengano in maniera definitiva per supportare effettivamente la capacità competitiva dei porti di transhipment nazionali, a partire proprio dall'azzeramento della tassa di ancoraggio,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere nell'ambito del processo di riforma della portualità italiana, avviatosi già con la presente legge di stabilità, la possibilità di completa esenzione dal pagamento della «tassa di ancoraggio» per le navi porta contenitori che fanno scalo nei porti nazionali svolgenti attività di transhipment, al fine di garantire la tenuta dei traffici e la capacità di concorrenza del sistema portuale italiano nonché il conseguente mantenimento dei livelli occupazionali in un settore strategico per la nostra economia.
9/2679-bis-B/119. (Testo modificato nel corso della seduta) Covello, Oliverio, Magorno.


   La Camera,
   premesso che:
    dallo scorso 13 dicembre sono entrate in vigore anche nel nostro Paese le norme concernenti l'etichettatura dei prodotti a seguito dell'adozione del Regolamento Comunitario 1169/2011;
    tale regolamento tuttavia determina una serie di novità che rischiano di incidere negativamente sulla tracciabilità dello stesso prodotto e quindi anche sulla qualità di ciò che viene messo in commercio anche nel nostro Paese;
    il citato regolamento prevede infatti l'abolizione dell'obbligo di indicare sulle etichette lo stabilimento di produzione;
    nonostante le aziende italiane continueranno ad indicare la piena tracciabilità del «made in Italy» per i prodotti provenienti dall'estero dal 13 dicembre u.s. possono legittimamente non specificarlo;
    questo rischia di creare un serio problema di trasparenza e corretta informazione per i consumatori nonché di arrecare un danno anche alla concorrenza e alla qualità dei prodotti in commercio nel nostro paese;
    la legge di stabilità in esame prevede importanti misure a sostegno del made in Italy anche nell'ambito dell'indispensabile contrasto dell’italian sounding all'estero;
    l’italian sounding rappresenta, un problema enorme per la nostra economia tant’è che sulla base delle valutazioni fatte dalle organizzazioni di categoria si tratta di ben 147 milioni di euro al giorno, che vengono sottratti al nostro sistema produttivo e di conseguenza anche alle entrate della finanza pubblica;
    va assolutamente evitata ogni forma di arretramento rispetto alle conquiste realizzate nel corso degli anni in materia di trasparenza delle etichette dei prodotti in commercio,

impegna il Governo

ad attivare presso il ministero delle Politiche Agricole, entro 30 giorni dalla pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, della presente legge, un tavolo istituzionale di confronto con le parti interessate al fine di verificare la possibilità di modificare il citato Regolamento 1169/2011 con l'obiettivo, in riferimento alle etichettature dei prodotti, di tutelare la trasparenza e la qualità nell'interesse dei consumatori e del made in Italy.
9/2679-bis-B/120Anzaldi.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge cosiddetta «Delrio» n. 56/14 approvata nello scorso mese di aprile non abolisce le province ma le trasforma in enti di secondo grado con funzioni fondamentali ben delineate;
    è stato avviato un percorso di confronto tra Governo, regioni, province e comuni per il conseguente riordino delle funzioni delle province a seguito del quale si sarebbe dovuto individuare eventuale trasferimento di risorse e personale connesso alle funzioni non fondamentali;
    ad oggi ancora non risulta approvato alcun provvedimento normativo attuativo della legge Delrio, ad eccezione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, che rinvia di fatto a future leggi regionali;
    indipendentemente dal processo di attuazione della Delrio, il disegno di legge AC 2679-bis-B impone il taglio del costo delle dotazioni organiche del 50 per cento per le province, 30 per cento per le città metropolitane;
    due province (Vibo Valentia e Biella) sono in dissesto e cinque province (Potenza, Chieti, Ascoli, Imperia e Verbano-Cusio-Ossola) sono in predissesto per oltre 30 milioni di euro;
    a fine 2013, 21 province sono in anticipazione di cassa. Nel 2013 rispetto all'anno precedente c’è stato un incremento del 40 per cento del ricorso alle anticipazioni di tesoreria;
    con i tagli previsti dal disegno di legge AC 2679-bis-B per 1 miliardo circa 40 province andranno nel 2015 in piano di riequilibrio finanziario;
    questo comporterà che saranno a rischio i 2 miliardi di stipendi per i 50.000 dipendenti delle Province e i pagamenti a favore dei fornitori dei servizi per le province (manutenzione strade, interventi dissesto idrogeologico, manutenzione edifici scolastici);
    vista la necessità di garantire, in ogni caso, l'erogazione dei servizi e lo svolgimento delle funzioni nelle Province e nelle città metropolitane, servizi e funzioni messi a dura prova dal contributo finanziario richiesto al comparto,

impegna il Governo

   ad accelerare il processo di riallocazione delle funzioni non fondamentali delle province, prevedendo anche l'esercizio del potere sostitutivo a decorrere dal 30 marzo 2015, in caso di inerzia del legislatore regionale;
   a valutare, in corso di predisposizione della legge di stabilità 2016, risultati e l'effettiva sostenibilità del contributo posto a carico di province e città metropolitane, per gli anni 2016 e 2017, tenuto anche conto della necessità di garantire, attraverso il gettito dei tributi provinciali, le funzioni fondamentali attribuite a province e città metropolitane, i servizi ai
cittadini e i pagamenti ai fornitori;
    a garantire le risorse necessarie a coprire il costo degli stipendi al personale collocato in mobilità, nonché del personale non a tempo indeterminato oggi in forza nelle province e nelle città metropolitane e nelle società partecipate strumentali;
    al fine di favorire il completo assorbimento del personale delle province e città metropolitane in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, a valutare la possibilità di consentire l'applicazione, limitatamente al possesso dei requisiti per il collocamento a riposo, delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
9/2679-bis-B/121Russo, Sarro, Faenzi, Luigi Cesaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame (legge di Stabilità per il 2015) contiene disposizioni relative alla finanza locale, al sostegno alle famiglie e per la promozione dell'equità fiscale dei cittadini;
    l'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo n. 23/2011 ha soppresso, a partire dagli atti pubblici formati dal 1 gennaio 2014 e dalle scritture private autenticate da tale data, tutte le agevolazioni e le esenzioni tributarie sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, quale è il diritto di superficie. Tale norma riguarda anche la tassazione degli atti di acquisto dai comuni del diritto di superficie su case costruite su aree Peep (Piano per l'edilizia economico popolare);
    l'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 23/2011 ha, nello specifico, modificato l'aliquota fissandola al 9 per cento con un minimo, a carico dei contribuenti, di mille euro;
    successivamente, con il decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014, (convertito con la legge n. 164), all'articolo 20, comma 4-ter, sono state ripristinate le agevolazioni fiscali in materia di edilizia economica e popolare e di trasferimento di immobili pubblici in vigore antecedentemente a quanto disposto dal decreto legislativo n. 23/2011;
    risulta evidente come dal 1o di gennaio al 12 di settembre 2014 a coloro che hanno sottoscritto, per necessità, i contratti per il riscatto dell'area Peep è stata applicata una tassazione maggiorata rispetto ai cittadini che non hanno dovuto effettuare tale pratica entro questa ristretta finestra temporale;
    risulta quindi palese la disparità di trattamento economico tra coloro che sono riusciti a concludere l'iter per il riscatto prima del 1o gennaio 2014 e quelli che lo faranno a decorrere dal 12 novembre 2014,

impegna il Governo

ad inserire, nel prossimo provvedimento utile, una norma che modifichi l'articolo 20 comma 4-ter della legge n. 164 dell'11 novembre 2014, sancendo che nei riguardi delle domande di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, già definite mediante contratti sottoscritti in sede di rogito notarile tra il 1o gennaio 2014 e l'11 novembre 2014, venga ricalcolato l'importo dovuto utilizzando i criteri vigenti (previsti dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23/2011) e contestualmente vengano rimborsate ai cittadini coinvolti le maggiori somme versate.
9/2679-bis-B/122Sani, Romanini.


   La Camera,
   premesso che:
    nel provvedimento in esame (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015) sono presenti norme all'articolo 1, comma 50 e 51, che riguardano il proseguimento delle bonifiche di alcuni siti contaminati da amianto;
    per tale interventi sono stati stanziati 45 milioni di euro, 20 dei quali da finalizzare con apposito decreto del Ministero dell'ambiente, da emanare entro il 15 febbraio 2015;
    uno degli obiettivi più rilevanti delle politiche ambientali è la bonifica dei siti contaminati che, oltre a soddisfare esigenze di tutela della salute, favorisce il riutilizzo e la riconversione economico-produttiva di aree industriali;
    per raggiungere l'obiettivo di restituire a condizioni di equilibrio naturale territori gravemente inquinati o danneggiati dal punto di vista ecologico è necessario lo stanziamento di ingenti risorse pubbliche;
    tuttavia, in moltissimi casi, anche quando le amministrazioni, in particolare gli enti locali, hanno a disposizione le somme per procedere agli interventi di bonifica, questi non possono essere realizzati a causa dei vincoli imposti dal patto di stabilità;
    un caso emblematico è rappresentato dalla vicenda del comune di Abbadia San Salvatore in provincia di Siena, nella zona del Monte Amiata;
    dopo una lunga trattativa l'Eni trasferisce al comune di Abbadia San Salvatore tutto il sito del patrimonio minerario, comprendesi immobili, terreni e pertinenze; contestualmente il comune solleva da ogni obbligo l'Eni dalla bonifica dietro versamento di 18,3 milioni di euro, tale versamento viene effettuato in una unica soluzione nel 2008;
    in questo modo il comune assume contrattualmente l'obbligo di bonifica che la legge impone all'ultimo concessionario e vincola le somme ricevute alla bonifica e alla riqualificazione del territorio;
    il comune elabora quindi un nuovo progetto di bonifica diventato esecutivo nel maggio del 2012 di cui realizza parte degli interventi per una spesa complessiva di circa 2,5 milioni di euro. Per completare la bonifica dovrebbe corrispondere circa 3,5 milioni di euro l'anno, per 4 anni ma tale impegno non può essere però eseguito a causa dei limiti di spesa imposti dalle regole del Patto di stabilità interno;
    il Patto di stabilità interno per gli enti locali è attualmente disciplinato dall'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come successivamente modificato ed integrato dall'articolo 1, commi 428-447, della legge di stabilità per il 2013;
    il rispetto del patto di stabilità per gli enti locali consiste nel raggiungimento di uno specifico obiettivo di saldo finanziario – calcolato quale differenza tra entrate e spese finali, comprese dunque le spese in conto capitale, con l'eccezione di alcune voci – espresso in termini di competenza mista;
    nel caso del comune di Abbadia San Salvatore, l'impedimento al completamento degli interventi di bonifica deriva anche dal fatto che non possono essere utilizzate somme già iscritte in bilanci precedenti per finanziare nuove attività;
    va segnalato ed evidenziato come il completamento di bonifica sopracitato rivesta particolare carattere di urgenza dal momento che nell'area si trovava uno dei maggiori giacimenti di mercurio d'Europa, l'unico in Italia, attivo dal 1847 al 1982, che nella zona del Monte Amiata sia presente la più importante falda acquifera che provvede all'approvvigionamento idropotabile di un grande bacino di utenza che comprende le popolazioni delle province di Siena e di Grosseto, e quanto il rispetto dei tempi previsti nell'attuazione puntuale della bonifica sia rilevante anche dal punto di vista sanitario;
    l'ordine del giorno n. 9/1865-A/13 approvato dalla Camera il 20 dicembre 2013 ha impegnato il Governo «a valutare la possibilità di inserire, nel primo provvedimento utile, una specifica deroga nell'applicazione del Patto che consenta al comune di Abbadia San Salvatore di ultimare gli interventi di bonifica e riqualificazione del sito minerario, rispettando gli impegni previsti e ponendo in sicurezza il territorio»;
    ad oggi non è stato emanato alcun provvedimento, anzi nel presente atto, all'articolo 1, comma 551, è stata inserita una norma che, modificando la legislazione vigente, impedisce di fatto al comune di Abbadia San Salvatore di proseguire i lavori di bonifica,

impegna il Governo

ad inserire nel primo provvedimento utile, coerentemente con quanto disposto dal Parlamento, una specifica deroga nell'applicazione del Patto che consenta al comune di Abbadia San Salvatore di ultimare gli interventi di bonifica e riqualificazione del sito minerario, rispettando gli impegni previsti e ponendo in sicurezza il territorio.
9/2679-bis-B/123Dallai.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in commento interviene con misure specifiche a favore del Sito di Interesse Nazionale SIN di Bagnoli;
    al contrario, non è stato adottato alcun provvedimento relativo al Sito di Interesse Nazionale SIN di Pieve Vergonte;
    risulta essenziale che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia autorizzato a concludere una specifica risoluzione transattiva del contenzioso in essere con la società Syndial S.p.A relativa al danno ambientale riscontrato nel Lago Maggiore, nel Lago di Mergozzo e nel Fiume Toce a seguito delle attività effettuate nel Sito di Interesse Nazionale di Pieve Vergonte (Vb), di cui alla legge 426/98 e al decreto del Ministero dell'ambiente 10 gennaio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 23 febbraio 2000, secondo i contenuti e le linee d'azione di specifica dichiarazione sottoscritta dal presidente della regione Piemonte, dal presidente della provincia del Verbano Cusio Ossola, dai sindaci dei comuni di Pieve Vergonte, Vogogna, Piedimulera, Verbania, Mergozzo, Ornavasso, Anzola d'Ossola, Gravellona Toce, Premosello Chiovenda e dal commissario straordinario del comune di Baveno;
    i medesimi contenuti e interventi dovranno consistere in opere funzionali al ripristino naturale già in atto, corrispondendo – unitariamente considerati – alle essenziali finalità di riparazione e compensazione ambientale che devono caratterizzare prioritariamente le azioni e le misure per il risarcimento del danno ambientale;
    tutti gli oneri per l'attuazione di quanto disposto dovranno essere a carico di Syndial S.p.A.,

impegna il Governo:

   ad operare affinché nel più breve tempo possibile con apposito provvedimento il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia autorizzato a concludere una specifica risoluzione transattiva del contenzioso in essere con la società Syndial S.p.A relativa al danno ambientale riscontrato nel Lago Maggiore, nel Lago di Mergozzo e nel Fiume Toce a seguito delle attività effettuate nel Sito di Interesse Nazionale di Pieve Vergonte (Vb);
   a fare in modo che le attività e i contenuti del piano di misure complementari e compensative da realizzarsi a seguito di accordo transattivo siano elaborati sulla scorta dell'applicazione delle direttive europee in materia di acque (2000/60/CE), di fauna selvatica (2009/147/CE), di habitat naturali (92/43/CE) e di responsabilità in materia di prevenzione e riparazione dal danno ambientale (2004/35/CE) al fine di implementare le misure di ripristino ambientale e di ripristino naturale da realizzarsi a seguito dell'attivazione del Progetto Operativo di Bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Pieve Vergonte;
   a valutare la possibilità che, ai fini della semplificazione amministrativa e del contenimento della spesa pubblica, tutte le funzioni di coordinamento degli interventi infrastrutturali (ivi comprese le attività di stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di riparazione e miglioramento ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali) siano conferite ad un unico soggetto da individuarsi nell'ambito di uno specifico Accordo di Programma Quadro.
9/2679-bis-B/124Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Giovanna Sanna, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi da 421 a 428 e il comma 430 del provvedimento in esame recano la riduzione della dotazione organica del personale delle province e delle città metropolitane, nonché disciplinano le procedure per la mobilità del personale;
    in particolare si prevede riduzione del 50 e del 30 per cento del personale, rispettivamente, di province e città metropolitane e la mobilità del personale in eccedenza verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni;
    si prevede, altresì, che in caso di mancato completo riassorbimento del personale entro il 31 dicembre 2016, lo stesso sarà collocato in disponibilità, con esclusione di tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro o un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio, per la durata massima di ventiquattro mesi;
    tale ultima previsione determina il rischio che un numero indefinito di persone oggi in servizio presso gli enti in oggetto si trovi, di fatto, disoccupato, con le ovvie gravissime ricadute sul piano sociale,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di procedure che consentano a tutto il personale oggi in servizio presso province e città metropolitane di essere riassorbite presso altri enti pubblici.
9/2679-bis-B/125Cirielli, Rampelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 611, prevede, a decorrere dal 1o gennaio 2015, un processo di riorganizzazione delle società partecipate locali e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, da parte di regioni, province autonome, enti locali, camere di commercio, università, istituti di istruzione universitarie e autorità portuali con finalità di contenimento della spesa;
    l'obiettivo del processo è ridurre il numero delle società entro il 31 dicembre 2015, sulla base di alcuni criteri: eliminazione delle società e delle partecipazioni sociali non indispensabili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (anche mediante liquidazione e cessione); eliminazione delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre partecipate o enti pubblici strumentali (anche mediante fusione o internazionalizzazione delle funzioni); aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; riorganizzazione interna delle società per contenere i costi di funzionamento (anche mediante riduzione della remunerazione degli organi);
    per raggiungere tale obiettivo si prevede la definizione e approvazione da parte degli organi di vertice delle amministrazioni interessate di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni entro il 31 marzo 2015, corredato da relazione tecnica, che deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione. Gli stessi organi di vertice provvederanno a redigere e trasmettere alla Corte dei conti entro il 31 marzo 2016 una relazione con i risultati conseguiti;
    dal documento per la razionalizzazione delle partecipate degli enti locali preparato dal commissario straordinario alla spending review Cottarelli risulta che la maggior parte delle società partecipate è inattiva o fattura poco;
    secondo i dati pubblicati recentemente dal Cerved risultano quasi 1.200 società con meno di 100.000 euro di fatturato e, di queste, più di 600 hanno fatturato pari a 0;
    durante l'esame del disegno di legge di stabilità 2015 al Senato è stato introdotto nel testo un nuovo criterio di cui tener conto nell'ambito del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, consistente nella soppressione delle micro-società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; il Governo non ha invece ritenuto di includere nel testo né un obbligo di sopprimere le società con fatturato sotto i 100.000 euro, né sanzioni in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge a carico degli amministratori e delle amministrazioni e società inadempienti,

impegna il Governo

ad adottare misure, anche di natura normativa, per assicurare che nell'ambito dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie previsti dalla norma, le amministrazioni intervengano anche per sopprimere, dismettere o accorpare le società che abbiano fatturato inferiore a 100.000 euro, prevedendo altresì meccanismi sanzionatori e poteri sostitutivi del Governo nel caso di inadempimento delle amministrazioni agli obblighi di legge.
9/2679-bis-B/126Mazziotti Di Celso, Librandi, Galgano.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'ultimo anno nel nostro Paese si sono verificati una serie di eventi alluvionali che hanno coinvolto ben 13 regioni con danni ingenti e purtroppo anche con diverse vittime;
    una volta avviata la fase uno con la dichiarazione dello stato di emergenza è stata effettuata la ricognizione dei danni e dei rispettivi fabbisogni finanziari finalizzati a fronteggiare i danni e l'opera di ricostruzione;
    è assolutamente indispensabile prevedere il rifinanziamento nonché l'incremento della dotazione del Fondo per le emergenze affinché possano essere garantite le risorse necessarie a coprire i fabbisogni stimati in particolare per le Regioni che hanno già avviato il percorso relativo alla fase 2;
    è compito dello Stato supportare nuclei familiari, attività economiche ed enti locali di fronte alle conseguenze di queste calamità, affinché si possa rispondere, in maniera concreta al ripristino delle condizioni pre-evento e alla, conseguente, messa in sicurezza del territorio,

impegna il Governo

ad individuare, per il 2015, nell'ambito dei prossimi provvedimenti, le risorse necessarie per l'avvio dell'attuazione delle prime misure volte a far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), del comma 2, dell'articolo 5, della medesima legge n. 225 del 1992 per quanto concerne i danni subiti dalle abitazioni private e dalle attività economiche e produttive, nonché per quanto concerne gli interventi più urgenti conseguenti ai danni subiti dalle strutture e infrastrutture pubbliche relativamente agli eventi calamitosi per i quali il previsto percorso di quantificazione dei fabbisogni sia stato completato e verificato dal Dipartimento della protezione civile entro il 31 dicembre 2014.
9/2679-bis-B/127Lodolini, Braga, Realacci, Borghi, Mariani, Sbrollini, Bruno Bossio, Giulietti, Fragomeli, Bargero, Marco Di Maio, Maestri, Pastorino, Romanini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 425 – del provvedimento in discussione – stabilisce il divieto per le pubbliche amministrazioni di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nelle more del completamento della ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale delle amministrazioni provinciali;
    le università sono esplicitamente incluse tra le pubbliche amministrazioni a cui si applica il predetto divieto, altresì – a differenza dei comparti della scuola, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, degli enti di ricerca – non rientrano tra quelle a cui sembra non applicarsi il divieto relativamente al personale non amministrativo;
    le università sono soggette da anni ad un blocco parziale del turn over che ha provocato una forte diminuzione del personale docente e una possibilità estremamente limitata di assumere in ruolo giovani ricercatori meritevoli, comprimendo notevolmente i livelli precedenti di attività didattiche e di ricerca;
    la recente conclusione di due tornate dell'abilitazione scientifica nazionale ha reso possibile alle università di procedere finalmente all'assunzione di professori ordinari e associati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, in parziale sostituzione del personale collocato in quiescenza e in applicazione del piano straordinario di ricollocazione dei ricercatori di ruolo disposto dalla legge n. 240/2010,

impegna il Governo

a chiarire – per via amministrativa – che la previsione citata in premessa non determini un blocco delle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente e tecnico delle università, per evitare il rischio cogente di un'ulteriore esiziale riduzione delle loro attività didattiche e di ricerca.
9/2679-bis-B/128Ghizzoni, Coscia, Blazina, Rampi, Piccoli Nardelli, D'Ottavio, Malpezzi, Rocchi, Ventricelli, Ascani, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rossi, Sgambato.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di stabilità 2015 introduce una deroga alla centrale unica di committenza per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2012, che sono esentati, in modo da estendere tale esenzione anche ai comuni della Lombardia e del Veneto, anch'essi colpiti dagli eventi sismici del 2012;
    dal 1o luglio 2014, con la riscrittura dell'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad opera dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i comuni non capoluogo di provincia, per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, devono procedere esclusivamente attraverso le unioni di comuni, se esistenti, oppure costituire un apposito accordo consortile, oppure ricorrere ad un soggetto aggregatore o alle province, oppure utilizzare i mezzi elettronici gestiti dalla CONSIP o da un altro soggetto aggregatore;
    nonostante la piccola proroga contenuta all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, questa disposizione è un aggravio burocratico che sta causando il blocco di tutti gli appalti per l'impossibilità dei soggetti aggregatori di gestire, senza alcuna facoltà di programmazione e con insufficienti dotazioni di personale, tutti gli appalti dei comuni ad eccezione dei comuni capoluogo;
    per garantire invece celerità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, soprattutto nei piccoli comuni montani, le stazioni appaltanti dovrebbero poter effettuare autonomamente acquisti di lieve entità, anche al di fuori delle procedure telematiche, e sarebbe dunque assolutamente indispensabile prevedere che tutti i comuni, in caso di piccoli acquisti inferiori a 5.000 euro, necessari allo svolgimento di prestazioni di servizi e di forniture per il funzionamento degli uffici, possano avere una deroga sia all'obbligo di avvalersi dei soggetti aggregatori, sia all'obbligo di utilizzo della procedura telematica, almeno per i lavori pubblici,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, la possibilità almeno per i piccoli comuni montani, di derogare all'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, nel senso di consentire loro di acquisire autonomamente le ordinarie provviste per le prestazioni di servizi o di forniture per il funzionamento dei propri uffici, qualora si tratti di piccoli acquisti inferiori a 5.000 euro, anche al di fuori delle procedure telematiche.
9/2679-bis-B/129Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Rubinato.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 711 e 712 dell'articolo unico della legge di stabilità per il 2015, come aggiunti al Senato, innalzano dal 10 al 22 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno e destinano le maggiori entrate che si ricaveranno, quantificate in 96 milioni di euro dal 2015, all'incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE);
    tale disposizione risulta in contrasto con la proroga delle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia volti all'efficienza energetica degli edifici, proprio al fine di incentivare la riduzione dei consumi energetici;
    tale incremento indiscriminato peserà in maniera preponderante sulle zone montane, che utilizzano su larga scala impianti di riscaldamento alimentati a pellet, non solo per le abitazioni private, ma anche per le attività commerciali come gli alberghi, e che potrebbero presumibilmente valutare di riconvertire gli impianti a gasolio, vista la notevole diminuzione del suo prezzo,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere delle deroghe o delle agevolazioni rispetto all'articolo 1, commi 711 e 712, per le zone montane, al fine di scongiurare pesanti ricadute in termini economici sulle attività di quelle zone e la riconversione degli impianti a gasolio, con conseguenze inevitabili in termini di inquinamento ambientale.
9/2679-bis-B/130Ottobre, Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Borghi, Dellai.


   La Camera,
   premesso che:
    Eur SpA è società detenuta al 90 per cento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e al 10 per cento da Roma Capitale;
    Eur SpA ha presentato in data 12 dicembre il ricorso al Tribunale di Roma per l'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, comma 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    durante la procedura di negoziato preventivo Eur SpA conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale nominato dal Tribunale, mentre il compimento di tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione dovrà essere preventivamente autorizzato dal giudice delegato;
    in base al suo Statuto l'attività della Società ha l'obiettivo della tutela e valorizzazione del patrimonio immobiliare;
    Eur SpA è il soggetto realizzatore del Nuovo Centro Congressi, deciso con Accordo di programma sottoscritto nel 1998 da Ministero dell'economia, comune di Roma, regione Lazio, i cui lavori sono iniziati nel 2008;
    per fare fronte alla realizzazione delle opere del Nuovo Centro Congressi, nel luglio 2010 Eur spa ha sottoscritto un contratto di finanziamento con un pool di istituti di credito per un importo totale di 190 milioni di euro, dovendo prevedere garanzie ipotecarie su immobili di proprietà oltre ad ulteriori garanzie reali (cessione in garanzia di crediti presenti e futuri, pegno sui conti correnti);
    le significative incertezze in merito alla continuità aziendale e in particolare alla continuità finanziaria della Società sono riferibili alla realizzazione dell'investimento immobiliare del Nuovo Centro Congressi;
    per questa crisi economico-finanziaria, generata da decisioni estranee all'azienda, alcuni organi d'informazione riferiscono incredibilmente di sacrifici da e su parte del personale dipendente;
    da sempre Eur Spa si è altresì autofinanziata attraverso l'incremento della redditività delle superfici in locazione e lo sviluppo dei servizi connessi;
    nonostante la difficile situazione del mercato delle locazioni, la società ha mantenuto stabile il livello dei valori locativi e ha confermato le performances di occupazione degli spazi locati raggiunte nei precedenti anni;
    i bilanci della società sono scesi da 20 milioni di utile nel 2006 a 700.000 euro nel 2013, mantenendo pressoché inalterati i ricavi,

impegna il Governo

ad intraprendere tutte le iniziative che si renderanno necessarie per risolvere le problematiche di Eur SpA, escludendo che le attuali difficoltà economico-finanziarie possano in alcun modo ricadere sul personale dipendente, e garantendo l'attuale livello occupazionale anche come garanzia di sviluppo di quella capacità produttiva messa a rischio dall'individuazione, da parte dei soci, di progetti altamente complessi e a forte rischio economico finanziario.
9/2679-bis-B/131Rampelli.


   La Camera,
   premesso che:
    in base all'ultimo rapporto Eurostat sul rapporto tra i cittadini europei e internet vede l'Italia, purtroppo, ai primi posti per analfabetismo digitale;
    peggio del dato italiano, soltanto quello di Romania (39 per cento di cittadini mai connessi), Bulgaria (37 per cento) e Grecia (33 per cento);
    particolarmente in ritardo sono le regioni meridionali come evidenzia anche l'ultimo rapporto Censis con Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata agli ultimi posti con percentuali superiori al 40 per cento di persone in età compresa tra i 16 e i 64 anni che non ha mai usato un pc;
    si tratta di un dato che evidenzia un ritardo significativo anche in considerazione del fatto che in questo segmento di popolazione vi è anche una parte di cosiddetti «nativi» digitali;
    tale dato incide anche sulle potenzialità competitive del paese;
    il piano strategico di crescita digitale del governo prevede programmi di accelerazione e diffusione della cultura digitale del Paese,

impegna il Governo

a prevedere entro l'anno 2015 l'istituzione della figura di tutor digitale e valutare l'opportunità di promuovere il servizio civile digitale al fine di recuperare il gap di cui in premessa e rafforzare il processo di alfabetizzazione digitale con particolare riferimento al Mezzogiorno.
9/2679-bis-B/132Bruno Bossio, Lodolini, Malpezzi, Bargero, Losacco, Boccadutri, Tidei.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 prevede l'adeguamento delle aliquote contributive pensionistiche relative ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, disponendo l'incremento al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018;
    per l'anno 2014, l'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, ha fissato la citata aliquota contributiva prevista dall'articolo 1, comma 79, della legge n. 247 del 2007 al 27 per cento in luogo del 28 per cento;
    il provvedimento in esame introduce un regime fiscale speciale, agli effetti dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRAP, per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni prevedendo altresì per i medesimi soggetti la facoltà di applicare, ai fini contributivi, un regime agevolato che stabilisce la soppressione del livello minimo imponibile per il versamento dei contributi previdenziali; per effetto dell'opzione, i soggetti in regime forfetario adottano quindi un regime contributivo a percentuale sul reddito dichiarato, equivalente al metodo di calcolo e versamento dei contributi previsto per gli iscritti alla Gestione separata I.N.P.S;
    è opportuno scongiurare il previsto aumento, dal 1o gennaio 2015, dell'aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie in quanto andrebbe a danneggiare coloro che si trovano già esposti all'incertezza per la precaria situazione lavorativa; si tratta in particolare di lavoratori autonomi che esercitano la professione in modo abituale anche se non esclusiva e collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa sia come rapporto tipico che atipico,

impegna il Governo

a prorogare di un anno, l'aliquota contributiva al 27 per cento prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 applicata ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
9/2679-bis-B/133Gribaudo, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Dell'Aringa, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnecchi, Gregori, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Simoni, Venittelli, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    a seguito dell'inserimento nel testo del Maxi emendamento presentato al Senato dal Governo di tre commi, la stabilità in esame dispone lo spostamento del Punto Franco di Trieste in luogo diverso dal Porto Vecchio, e ancora peraltro da definirsi, e la sdemanializzazione dell'intera area;
    il punto Franco di Trieste è, ad avviso dei firmatari, materia non nella completa disponibilità del Governo Italiano in quanto discendente da un contesto afferente al diritto internazionale;
    la norma ha attribuito la potestà al Commissario di Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia di intervenire sui confini dei punti franchi del Porto Franco internazionale di Trieste stabiliti dal Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, Allegato VIII Instrument for the Free Port of Trieste;
    tali punti franchi sono infatti fissati dall'articolo 3: « 1. The area of the Free Port shall include the territory and installations of the free zones of the port of Trieste within the limits of the 1939 boundaries.» che consente di estenderli: «4. In case it shall be necessary to increase the area of the Free Port such increase may be made upon the proposal of the Director of the Free Port by decision of the Council of Government with the approval of the popular Assembly.» ma non di spostarli o sopprimerli;
    il Governo italiano si è assunto l'obbligo di mantenere il Porto Franco di Trieste in conformità (general accordance) agli articoli da 1 a 20 dell'Allegato VIII del Trattato di Pace accettando, con il Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, il mandato fiduciario speciale di amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste (Territorio Libero di Trieste) creato dal Trattato di pace sotto garanzia del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
    il Memorandum di Londra del 1954 è uno strumento esecutivo aggiunto del Trattato di pace, ed ambedue tali strumenti internazionali sono tuttora in vigore (cfr. U.S. Department of State: Treaties in force-TIF, 2013);
    il Trattato multilaterale di Pace del 1947 è infatti parte integrante e vincolante sia dell'ordinamento internazionale che dell'ordinamento della Repubblica Italiana (legge n. 811 del 1947, decreto legislativo CPS 1430/1947, legge n. 3054 del 1952, Costituzione italiana, articolo 10 primo comma e 117 primo comma);
    il solo atto successivo è il Trattato italo-jugoslavo di Osimo del 10 novembre 1975, che ha dichiarato cessata l'efficacia del Memorandum di Londra del 1954 soltanto nelle relazioni fra i due Paesi (dans les relations entre la République Italienne et la République Socialiste Fedèrative de Yougoslavie), e non verso tutti gli altri soggetti internazionali, fra i quali vi sono gli altri Paesi firmatari del Trattato di Pace, e tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite che hanno diritti generali e speciali sul Porto Franco di Trieste secondo gli stessi articoli da 1 a 20 dell'Allegato VIII del Trattato, che il Governo italiano ha l'obbligo internazionale di applicare nell'amministrazione del porto;
    un provvedimento legittimo nella materia proposta potrebbe perciò essere assunto solo direttamente dal Governo e non attraverso legge del Parlamento (che la potrebbe al massimo approvare in sede di ratifica) dopo l'accordo con le altre parti contraenti di un accordo internazionale;
    senza un accurato approfondimento della questione esiste oggi il rischio di avere approvato un provvedimento che prefigura violazioni del diritto internazionale, dell'ordinamento italiano e degli interessi legittimi in merito sia di Trieste che di tutti gli Stati titolari di diritti sul Porto Franco;
    in aggiunta, la sdemanializzazione proposta eliminerebbe il Porto Franco Nord, aprendo magari la strada alla possibile speculazione edilizia ed immobiliare;
    il cosiddetto «Porto vecchio» e inoltre, in realtà, il Porto Franco Nord, area produttiva essenziale attrezzata del Porto Franco di Trieste, lasciata da anni in abbandono colpevole dai poteri politici locali, ma che, stanti le agevolazioni fiscali e commerciali attivabili in un punto franco, potrebbe essere invece un volano di ripresa economica attraverso i commerci marittimi di tutta l'area dell'alto adriatico,

impegna il Governo

a valutare le conseguenze sul piano internazionale del dispositivo che sposta il punto franco e sdemanializza il porto vecchio di Trieste, sospendendo l'applicazione di tali disposizioni in attesa di una verifica delle conseguenze giuridiche ed economiche di quanto contenuto nel testo del DDL di stabilità.
9/2679-bis-B/134Fedriga, Sandra Savino.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge di stabilità, allo scopo di ottenere maggiori entrate per l'erario pari a 78 milioni di euro, dispone l'eliminazione dell'esenzione dal bollo per gli autoveicoli e per i motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico;
    si tratta di alcuni veicoli di particolare pregio, recuperati o conservati da appassionati e collezionisti, monitorati dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), e dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI);
    attualmente, senza le modifiche introdotte dalla stabilità, auto e moto che hanno compiuto venti anni ma non ancora trenta versano alle Regioni ed allo Stato una tassa di circolazione forfettaria di 25 euro per le auto e di 10,33 euro per le moto;
    con il provvedimento disposto dal Governo è che esso possa scoraggiare e disperdere un patrimonio di auto e moto di pregio che oggi, se tenute ferme, non pesano sui bilanci familiari;
    la previsione di maggiori entrate del DDL Stabilità sembra inoltre non considerare che molte regioni, titolari della tassa automobilistica, hanno già legiferato sulla materia in maniera autonoma, discostandosi notevolmente dall'articolo 63 della legge n. 342 del 2000;
    la scelta operata dal Governo nel DDL stabilità denota l'assoluta mancanza di conoscenza da parte dell'estensore della norma riguardo al mondo dei veicoli storici: considerando le 500.000 vetture tra i venti e i trent'anni, non tutti i proprietari potranno pagare bollo ed assicurazione e la previsione più attendibile è che circa l'80 per cento verrà demolito, o venduto all'estero, non trattandosi, nella maggior parte dei casi, dell'auto di famiglia necessaria agli spostamenti ma di cimeli conservati in casa e non fatti circolare;
    l'A.S.I. Automotoclub Storico Italiano è una federazione di circa 290 club sparsi in tutta Italia, con circa una cinquantina di dipendenti per quanto riguarda la sede centrale di Torino, e moltissimi altri dipendenti dai vari club su tutto il territorio nazionale, che con questa proposta potrebbero rischiare anche il posto di lavoro,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di modificare, nell'ambito di futuri provvedimenti, la norma riguardante le esenzioni per le auto e le moto che abbiano tra i venti ed i trenta anni di età, anche attraverso il dialogo con le federazioni rappresentative, al fine di trovare una formulazione che permetta allo stesso tempo un maggiore monitoraggio e controllo sulle vetture beneficiarie di un vantaggio fiscale e la garanzia di una politica di esenzione che garantisca e favorisca il possesso ed il recupero delle auto di pregio.
9/2679-bis-B/135Gianluca Pini, Rondini, Allasia, Simonetti, Prataviera, Grimoldi, Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di stabilità, nell'intento di reperire coperture finanziarie alle disposizioni di spesa disposte dal Governo, ha, per l'ennesima volta, imposto tagli indiscriminati al comparto regionale e locale;
    al comparto degli enti territoriali sono stati sottratti complessivamente quasi 4 miliardi, di cui 3 e mezzo alle regioni ordinarie, che si somma ai circa 6 miliardi tagliati a province e regioni metropolitane per il triennio 2015-2018 e al taglio dei 750 milioni annuali di tagli già previsto dal decreto 66/2014 (bonus 80 euro), di cui si prevede l'estensione fino al 2018;
    il testo presentato dal Governo non fissa alcun criterio per il riparto di questi tagli, che saranno pertanto operati presumibilmente in maniera lineare, sulla base delle ripartizioni storiche, cristallizzando quindi l'attuale situazione nella quale alcune regioni hanno adottato criteri di razionalizzazione ed efficienza ed altre hanno perpetrato sprechi ed inefficienze. Nessun meccanismo premiale è stato adottato per riconoscere lo sforzo delle regioni virtuose che così dovranno incassare altri tagli su bilanci già ridotti al minimo;
    le dichiarazioni date dal Governo sui tagli alle regioni danno persino l'impressione che si cerchi volutamente di attribuire agli enti territoriali responsabilità che non gli appartengono: il Ministro della salute ha infatti affermato che «la legge di stabilità non prevede tagli alla sanità, il fondo sanitario è intatto», e che «se le regioni tagliano il fondo sanitario se ne assumono le responsabilità»; applicare tuttavia tagli finanziari superiori alla capacità oggettiva di compressione delle altre spese regionali significa di fatto obbligare le regioni a farsi carico delle scelte impopolari operate dal governo;
    è assolutamente necessario passare dalla metodica dei tagli lineari ad un meccanismo di riparto tra enti territoriali basato sui costi standard, al fine di premiare finalmente chi negli ultimi anni ha amministrato in modo responsabile ed efficiente, e stimolare le altre regioni ad adeguarsi, al fine di ottenere risparmi reali per l'intero comparto e non una mera contrazione della spesa sociale,

impegna il Governo

ad inserire un preciso riferimento ai costi standard come criterio per stabilire il riparto dei tagli imposti dal governo al comparto degli enti territoriali.
9/2679-bis-B/136Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Rubinato.


   La Camera,
   premesso che:
    le Zone Franche Urbane favoriscono, grazie ai programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e medie imprese, lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico ed occupazionale;
    provenienti dall'esperienza francese delle Zones Franches Urbaines, dal 1996 ad oggi le ZFU sono presenti in più di 100 quartieri, prevedendo agevolazioni fiscali e previdenziali per rafforzare la crescita imprenditoriale e occupazionale nelle micro e piccole imprese ivi collocate, quali l'esenzione dalle imposte sui redditi, l'esenzione dall'IRAP, l'esenzione dall'imposta municipale propria e l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente;
    le precedenti manovre finanziarie hanno implementato ed integrato le agevolazioni delle ZFU, stanziando inoltre fondi e risorse ad hoc per il loro sovvenzionamento: la legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006, articolo 1 comma 340 e successivi) ha istituito un Fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009; la legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2008, commi 561, 562 e 563) ha confermato tale stanziamento e ha definito in maggior dettaglio le agevolazioni fiscali e previdenziali che, oggi, trovano la loro definizione particolareggiata all'interno del Decreto Interministeriale 10 aprile 2013 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
    attualmente il Ministero sta procedendo alla modifica del succitato Decreto, al fine di consentire anche alle ZFU pugliesi l'applicazione del Decreto interministeriale del 10 aprile 2013, poiché le ZFU della Puglia, pur previste nel Piano di Azione e Coesione (PAC), non sono state incluse nell'allegato 1 del Decreto, data la volontà, espressa in prima battuta dalla stessa Regione Puglia, di voler finanziare tali interventi, ricadenti nel territorio, con propri strumenti, mentre poi, la stessa Regione ha successivamente proposto di utilizzare lo strumento agevolativo nazionale;
    da ultimo, la circolare 30 settembre 2013, n. 32024, ha fornito chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dal suddetto Decreto, al fine di portare a conoscenza di tutti i soggetti interessati, anteriormente all'adozione dei bandi per la presentazione delle domande, le modalità di funzionamento dell'intervento;
    attualmente, salvo le città di Ventimiglia e Massa Carrara, le ZFU sono localizzate tutte nel Sud del nostro Paese: sono infatti previste Zone Franche Urbane all'interno dell'Obiettivo Convergenza, che include le Regioni di Campania, Calabria, Sicilia e Puglia, nonché nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia - Iglesias e nelle regioni del Molise, Abruzzo e Basilicata,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito di futuri provvedimenti, che anche le zone del Nord, possano godere dei benefici relativi alle Zone Franche Urbane, con i vantaggi fiscali che ne conseguono, al fine di dare nuovo impulso anche a quelle aree urbane settentrionali, soprattutto lombarde, che, sotto il peso della grave crisi economica che ha investito il nostro Paese, si trovano ormai in costante difficoltà, dando loro l'opportunità di tornare ad essere zone appetibili per gli investimenti produttivi.
9/2679-bis-B/137Invernizzi.


   La Camera,
   premesso che:
    accanto all'aumento dell'Iva e delle accise, il disegno di legge Stabilità 2015, all'elenco n. 2 allegato al comma 241, contiene la rideterminazione delle quote percentuali di fruizione dei crediti di imposta prevedendo, di fatto, la riduzione delle agevolazioni per l'acquisto di GPL e gasolio da riscaldamento per i comuni di montagna e le zone geograficamente svantaggiate;
    nonostante durante l'esame del provvedimento al Senato, il credito di imposta in oggetto sia stato rimodulato, nessuna previsione è stata operata per il 2015, in quanto il testo del maxiemendamento presentato dal Governo prevede soltanto per il 2016 una riduzione dell'aggravio delle agevolazioni, (che porterà comunque una maggiore entrata nelle casse dello Stato per un importo pari a 11,605 milioni di euro annui,) assicurando quindi per il 2015 risparmi non inferiori a 16,335 milioni di euro per il 2015;
    resta intatto l'intento, come è stato già denunciato dall'Assopetroli, di colpire generi sui quali grava una tassazione che risulta ben quattro volte più alta rispetto al resto d'Europa dove il nostro Paese si posiziona al terzo posto nella graduatoria dei prezzi più alti per il gasolio da riscaldamento, dopo l'Ungheria e la Danimarca, dove però è più sviluppato il riscaldamento a biomasse;
    le zone interessate dal provvedimento corrispondono a quelle rientranti nelle zone climatiche E ed F, interessando più di 5.300 Comuni, quindi più della metà dei Comuni presenti sul territorio nazionale, tra cui tutte le zone climatiche più fredde del Paese, ossia quelle montane caratterizzate da rigide temperature invernali;
    soltanto in Friuli Venezia Giulia le zone che non usufruiranno più dei benefici corrispondono a tutta la zona montana, Carnia, Valcanale e Canal del Ferro e buona parte della zona pedemontana, dove, da gennaio 2015, per una famiglia scaldarsi costerà mediamente 260 euro in più, per un'attività alberghiera ben 20 mila euro in più e un pieno da due mila litri costerà 500-600 euro in più rispetto al 2010;
    in Carnia tutti i 28 Comuni, con eccezione di alcune frazioni del Comune di Cavazzo, e quelli del Tarvisiano, sono inseriti nella fascia climatica F, assegnata in base alla media delle temperature annue, dove lo sconto di gasolio si aggira intorno ai 13 centesimi al litro; altri Comuni, come Venzone, compresi nella fascia Pedemontana sono invece inseriti nella fascia E, dove è ammesso un eguale sconto per i Comuni non collegati con il servizio di metanodotto;
    secondo una rilevazione dell'Unione Europea, datata a settembre di questo anno, basata sulle informazioni riportate dal sito dello stesso Ministero dello sviluppo economico, un pieno di mille litri costa ai cittadini italiani 1.381 euro, mentre in Austria il prezzo per lo stesso quantitativo è poco più di 933 euro e in Francia di 900 euro, registrando una differenza di oltre 447 euro;
    il prezzo del gasolio al netto delle tasse locali, in Austria, è di quasi 669 euro per mille litri, mentre in Italia di 738 euro, poiché la componente maggiore è giocata dalle accise, dove in Italia ammontano a 403 euro contro i 42 euro dell'Austria;
    nonostante le proteste dei sindaci dei Comuni interessati che denunciano l'inadeguatezza di una tale disposizione che, operando un livellamento dei prezzi fra zone montane e zone di pianura, non tiene in debito conto le differenze climatiche che creano una delle cause di maggiore diseguaglianza con la popolazione che vive in città o in pianura e nonostante siano stati presentati emendamenti da parte del Gruppo Lega in sede di esame alla Camera e al Senato, il governo non ha ascoltato gli appelli degli amministratori locali, prevedendo esclusivamente un piccolo alleggerimento dell'aggravio;
    accanto all'aumento del gpl da riscaldamento, il nuovo testo presentato alla Camera prevede anche l'aumento dell'IVA per il pellet dal 10 per cento al 22 per cento, operando così su tutti i fronti una stretta inesorabile per gli abitanti di quelle parti del nostro Paese climaticamente svantaggiate in cui il riscaldamento diventa bene di prima necessità,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicati delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere totalmente, la riduzione dei benefici fiscali per l'acquisto di gpl e gasolio da riscaldamento per i comuni di montagna e le zone geograficamente svantaggiate, con particolare riguardo per le zone climatiche di fascia E ed F per il 2015 e per gli anni successivi.
9/2679-bis-B/138Caparini.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge di stabilità per il 2015, interviene tra le altre sulle misure adottate in seguito al terremoto registrato in Emilia nel maggio 2012;
    altre calamità naturali hanno investito il Paese negli ultimi mesi, nelle regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia, provocando vittime, devastazione, disperazione, fermo e danni alle attività produttive e agli strumenti di produzione;
    il Governo, al di là delle promesse, ha adottato al momento, concretamente, solo i provvedimenti «minimi» per venire incontro alla drammatica situazione degli operatori che hanno perso tutto e non sono in grado al momento di ricominciare, sospendendo solo i versamenti tributari solo limitatamente ad una ristretta lista di comuni colpiti all'inizio di ottobre;
    occorre adottare misure efficaci per permettere alle attività produttive operanti in queste aree di riorganizzarsi, fungendo da traino per la ripresa delle intere aree di cui fanno parte,

impegna il Governo

ad istituire, nelle aree citate in premessa, delle Zone Franche di durata quinquennale, che prevedano, per tutte le persone fisiche e giuridiche residenti su tali territori l'esenzione dai versamenti fiscali e contributivi e la cancellazione di tutte le cartelle di pagamento emesse da agenti della riscossione, nonché semplificazioni di adempimenti burocratici compresa l'esenzione dalla presentazione del DURC per tutte le finalità per le quali tale documento è richiesto.
9/2679-bis-B/139Guidesi, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    sin dalla sua prima applicazione l'imposta municipale non è mai stata applicata ai terreni incolti montani;
    infatti il decreto legislativo n. 23 del 2011, cioè quello relativo al Federalismo Fiscale nel suo spirito originario definito dal Governo nel 2011 prima dell'avvento del Governo dei tecnici del Premier Mario Monti, prevedeva all'articolo 9 comma 8, la conferma delle esenzioni contemplate dall'ICI: in particolare, disciplinava l'esenzione dal tributo locale per i terreni agricoli, ricadenti in aree montane o collinari, così come delimitate dall'articolo 15 della legge n. 984 del 1977, e individuate dall'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993. Alcune Regioni, peraltro, hanno approvato in materia di competenza legislativa primaria di agricoltura, dei provvedimenti atti ad individuare con propria deliberazione i territori agricoli ricadenti in aree montane, di collina o svantaggiate;
    successivamente (Governo Monti) con il decreto-legge n. 16 del 2012, cosiddetto Decreto semplificazioni, all'articolo 4 comma 5-bis è stato previsto che con un apposito decreto ministeriale, venissero individuati i Comuni nei quali dal 2014, si sarebbe applicata l'esenzione, sulla base: – dell'altitudine, riportata nell'elenco ISTAT; – dei soggetti che li detengono (CD o IAP iscritti alla previdenza agricola o meno);
    la successiva Circolare 11 marzo 2013, n. 5 dell'Agenzia Entrate confermava che tutti i terreni incolti montani o di collina dovevano essere esenti da IMU, a prescindere dalla qualificazione agricola degli stessi, determinando invece l'assoggettamento a IRPEF e alle addizionali sul reddito dominicale;
    con il decreto legge 66 del 2014, adottato il 24 aprile 2014 e convertito in legge solo il 24 giugno successivo, si è intervenuti a metà dell'anno ed in maniera retroattiva, cioè a valere sull'intera annualità 2014, rideterminando, in senso peggiorativo, i criteri di imposizione fiscale, imponendo un aggravio inaspettato sia per i proprietari che per i comuni interessati;
    l'articolo 22 del citato decreto infatti, riducendo tutta una serie di agevolazioni fino ad allora riconosciute al settore agricolo, interviene anche in materia di IMU sui terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina prevedendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione concernente i predetti terreni. Non si trattava naturalmente di una revisione meramente formale né di aggiornamento, ma di una volontaria penalizzazione perché il vero scopo del decreto era ottenere dai terreni montani un maggiore gettito annuo pari ad almeno 350 milioni di euro, e come già detto, con impatto retroattivo al 2014;
    il comma 2 del citato articolo 22 novella il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012, prevedendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'Interno siano individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione dall'IMU sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
    il decreto Ministeriale che individua la lista di un nuovo elenco di comuni montani e collinari ISTAT 2014-2015 per i quali è prevista l'esenzione totale, parziale o pagamento di intera imposta a partire dal 2014 è ancora in corso di perfezionamento e non è stato ad oggi emanato, al contrario il Ministero dell'interno, sul sito della Finanza Locale ha comunicato l'aggiornamento delle assegnazioni finanziarie agli Enti locali aggiornata al 28 novembre 2014, in cui si evidenzia una decurtazione del Fondo di Solidarietà Comunale per molti Comuni di collina e montagna appartenenti alle Comunità collinari, per riduzione maggiori introiti IMU terreni agricoli ai sensi del citato articolo 4, comma 5-bis decreto-legge n. 16 del 2012, indirettamente imponendo ai Comuni di incassare la nuova IMU dai proprietari di terreni incolti fino ad oggi esenti, la cui scadenza è fissata al 16 dicembre 2014;
    la norma determina quindi almeno 350 milioni di maggiori tasse a danno di proprietari di terreni di montagna dal quale non ricavano alcun reddito, e che fino ad oggi erano stati esentati anche in considerazione del fatto che si tratti di aree disagiate, e al fine di scoraggiarne l'abbandono;
    determina al momento incertezza e mancata definizione degli ambiti di applicazione, alla vigilia della scadenza del pagamento;
    determina inoltre difficoltà per gli stessi comuni, dovute all'assenza di banche dati dei terreni agricoli, con il dubbio che debbano essere inclusi in tale definizione anche quelli boschivi, in quanto sempre esenti da ICI e IMU;
    in mancanza del decreto ISTAT gli stessi Comuni non sono in grado di informare i cittadini che sono nuovi soggetti IMU ledendo anche il principio di fiducia e collaborazione comune-cittadini che in queste zone è tutt'ora forte e positivo;
    i Comuni, trovandosi a gestire questa novità dopo la chiusura dei bilanci preventivi, e non avendo deliberato l'aliquota IMU per i suddetti terreni incolti prima esenti, sarebbero costretti ad applicare automaticamente l'aliquota base dello 0,76 per cento. Si sottolinea come i Comuni, chiudendo i bilanci al 30 novembre, pur essendo al corrente della possibilità di riclassificazione dei terreni montani, non erano al corrente del taglio del fondo di Solidarietà comunale che ha comportato, da parte dello stato, il mero ribaltamento dell'onere di ottenere il maggiore gettito di 350 milioni dallo Stato ai comuni,

impegna il Governo

   alla luce dei ritardi nel predisporre il decreto ISTAT e del taglio al fondo di solidarietà per i comuni di Montagna avvenuto a ridosso della predisposizione dei bilanci previsionali dei Comuni, a cancellare i tagli ai comuni citati in premessa e sospendere immediatamente l'applicazione dell'imu prevista dall'articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014;
    a rivedere la normativa in materia a decorrere dal 1o gennaio 2015, al fine di ripristinare le agevolazioni applicate fino ad oggi.
9/2679-bis-B/140Bossi, Guidesi, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    nel nostro Paese il possesso della casa di abitazione, per ragioni culturali e storiche, è considerato un elemento fondamentale di riferimento per la famiglia, oggetto di sacrifici e risparmi, e al tempo stesso rappresenta una forma di sicurezza e tenuta economica in questa gravissima fase di crisi del Paese;
    il decreto-legge n. 93 del 2008 aveva disposto l'esenzione ICI dell'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e delle relative pertinenze, nonché delle unità immobiliari che il comune avesse assimilato all'abitazione principale;
    successivamente, il decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale ha istituito l'Imposta municipale propria – IMU, volta a sostituire sia la componente del reddito IRPEF (e relative addizionali) relativa agli immobili, sia l'ICI, con un'applicazione in origine prevista per l'anno 2014, che non avrebbe dovuto in alcun modo colpire l'abitazione principale del contribuente;
    tuttavia, per mere esigenze di risanamento dei conti pubblici, l'applicazione dell'IMU, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, è stata stravolta e snaturata dal Governo Monti. La nuova tassa è stata applicata dal 2012 al possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; inoltre è stata innalzata la misura dei moltiplicatori da applicarsi alla rendita catastale per calcolare la base imponibile dell'imposta. In relazione all'abitazione principale, per i soli anni 2012 e 2013 l'imposta è stata applicata con aliquota di base pari allo 0,4 per cento ed una detrazione d'imposta pari a 200 euro, incrementata di 50 euro per ciascun figlio residente e dimorante nell'abitazione medesima purché di età non superiore a 26 anni (fino al limite massimo di 400 euro);
    ai Comuni è stata data possibilità di modificare le aliquote di base IMU (sia per l'abitazione principale che per gli altri immobili), in aumento o diminuzione, entro margini stabiliti dalla legge; In seguito la normativa sull'imposizione fiscale immobiliare ha continuato ad essere schizofrenica: Il decreto-legge n. 54 del 2013 ha sospeso il pagamento della prima rata IMU 2013 su abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali. Successivamente, il decreto-legge n. 102 del 2013 ha abolito per l'anno 2013 la prima rata dell'IMU su abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali;
    il decreto-legge n. 133 del 2013 ha esentato dal pagamento della seconda rata dell'IMU 2013 le seguenti categorie di immobili: abitazioni principali e assimilati; casa coniugale assegnata al coniuge; immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate; terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; fabbricati rurali ad uso strumentale. Tuttavia, il contribuente è stato chiamato a versare una quota (pari al 40 per cento) della differenza tra l'ammontare dell'IMU (e delle detrazioni «prima casa») deliberata o confermata dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali, entro il 24 gennaio 2014 (cd. miniIMU);
    da ultimo, la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, commi 639 e seguenti) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore: si tratta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali: la componente riferita ai servizi, a sua volta si articola in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
    l'IMU, che viene resa permanente, non si applica quindi all'abitazione principale (ad eccezione degli immobili di lusso), ma continua ad applicarsi agli altri immobili, compresi le seconde case e i beni strumentali, sommandosi alla TASI e alla TARI (le due componenti della IUC);
    tuttavia, le necessità di gettito dei Comuni che hanno subito tagli insostenibili da Parte dello Stato al Fondo di Solidarietà, hanno fatto si che il mancato gettito IMU fosse compensato da parte degli enti locali da aumenti della TASI, generando aggravi fiscali oltre che confusione sulle aliquote, determinate da molti comuni con grave ritardo, pari al ritardo nella predisposizione dei bilanci di previsione;
    il decreto-legge n. 16 del 2014 ha infatti attribuito ai comuni la possibilità di elevare l'aliquota massima TASI di un ulteriore 0,8 per mille rispetto al limite del 10,6 per mille fissato per la sola IMU al 31 dicembre 2013. Le nuove aliquote massime per la TASI sull'abitazione principale potranno essere, quindi, pari al 3,3 per mille (rispetto all'originario limite del 2,5 per mille fissato dalla legge di stabilità per il 2014). Tale limite riguarda il solo anno 2014, non avendo il legislatore introdotto analoga previsione per gli anni successivi;
    il decreto-legge n. 66 del 2014 è intervenuto sulla disciplina relativa al versamento della TASI per l'anno 2014, fissando diverse scadenze per il pagamento del tributo da parte dei contribuenti, a seconda della tempestività del Comune nell'adozione e comunicazione al MEF delle delibere e dei regolamenti relativi al tributo stesso. Ai comuni per i quali si applica il differimento dell'imposta viene erogata un'anticipazione pari al 50 per cento del gettito annuo stimato ad aliquota di base. La TASI dovuta dall'occupante, in casi di mancata delibera comunale, è pari al 10 per cento del tributo. Nonostante da notizie di stampa si sia appresa la volontà del Governo di intervenire nuovamente in materia di local tax, il testo del provvedimento presentato dal Governo alla votazione della Camera riporta semplicemente la stabilizzazione per il 2015 delle aliquote previste per il 2014; In un simile quadro di incertezza normativa e di elevatissima pressione fiscale, si rende opportuno, da parte del Governo, un periodo di stabilità legislativa in materia per ottenere almeno, se non una riduzione della tassazione, una chiarezza degli adempimenti, perché gli oneri informativi e burocratici connessi al pagamento costituiscono a propria volta un onere per i cittadini;
    è assolutamente necessario che, una tale previsione non solo si renda permanente qualunque denominazione o sembianza assuma la nuova imposizione immobiliare, ma che ciò, soprattutto, non si tramuti in un pretesto o una occasione per aumentare gli oneri gravanti sulle abitazioni principali,

impegna il Governo

ad assicurare che l'imposizione fiscale complessiva sul medesimo immobile e per ciascuna categoria di immobili, compresi i margini di manovra per gli enti locali, non possa essere superiore a quella applicabile complessivamente nell'attuale quadro normativo.
9/2679-bis-B/141Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    è notizia recente che, dopo sette anni di ricorsi degli interessati, la Corte di Giustizia europea ha condannato l'Italia poiché la normativa sui contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della scuola è contraria al diritto dell'Unione;
    conseguentemente 250 mila precari potranno chiedere la stabilizzazione e risarcimenti per due miliardi di euro, oltre agli scatti di anzianità maturati tra il 2002 e il 2012;
    Il Governo, ben conoscendo la spada di Damocle che pendeva sulla sua testa e temendo le conseguenze della sentenza, sta provando a correre ai ripari, con il ddl Stabilità 2015, prevedendo un piano di assunzioni di tutti i docenti inseriti nelle Gae (150 mila);
    questa cifra però è ben lontana dai 250 mila precari da stabilizzare, come richiesto dalla Corte di giustizia e le risorse stanziate saranno appena sufficienti ad assorbire il turn-over del prossimo triennio;
    in ogni caso il Governo, ammesso che riesca ad esaurire le GAE, dovrà predisporre in futuro procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti necessari,

impegna il Governo:

   ad affidare alle Regioni la gestione dei concorsi nazionali indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il reclutamento del personale sulla base delle cattedre vacanti e disponibili in ogni Regione;
   a stabilire che le procedure siano curate dagli Uffici scolastici provinciali che procederanno alla formazione di graduatorie a livello regionale, distinte per ciascun ordine e per ciascuna classe di specializzazione;
   ad emanare un decreto ministeriale che determini le modalità di svolgimento di questo nuovo sistema di reclutamento dei docenti, che premiando la meritocrazia e la reale preparazione, impedirà per il futuro la migrazione degli insegnanti dal Sud al Nord del Paese.
9/2679-bis-B/142Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il Forum mondiale dell'Unesco su cultura e industrie culturali, in programma a Monza il prossimo anno, rischia seriamente di non svolgersi, se il Governo non interverrà prontamente predisponendo i fondi necessari, ma dopo continui rinvii i tempi ora sono davvero limitati;
    il Governo e il Ministro dei beni e delle attività culturali devono impegnarsi e dimostrare con i fatti se credono davvero nell'Expo e nella cultura, come vanno proclamando da mesi;
    sono state trovate repentinamente le risorse per sostenere il «Forum Unesco» di Firenze, coerenza vorrebbe che ora si sostenesse il «Forum» di Monza, a maggior ragione considerando il fatto che sarà uno dei grandi eventi di Expo 2015, peraltro già contemplato nell’«Agenda Italia»,

impegna il Governo

   a prevedere, in tempi brevi, un intervento che preveda il cofinanziamento del Forum da parte dello Stato.
9/2679-bis-B/143Grimoldi.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire nell'ambito dei provvedimenti attuativi della delega fiscale di cui alla legge 243 del 2013 apposite disposizioni finalizzate a prevedere che qualora il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo ecceda quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente, l'eccedenza concorra alla formazione del reddito imponibile complessivo nella misura del cinquanta per cento prevedendo altresì che la disposizione si applichi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e per i due successivi.
9/2679-bis-B/144Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    da luglio 2012 sono stati notificati, da parte della Guardia di Finanza, verbali indirizzati a circa 70 aziende di autotrasporto in cui si contesta che il carburante acquistato presso la zona extradoganale di Livigno (SO) è stato introdotto non correttamente in Italia in quanto la parte eccedente la franchigia, dove per franchigia si intende il quantitativo contenuto nel serbatoio normale, deve essere sottoposta a pagamento di iva, accise e sanzioni;
    gli importi contestati tra iva, accise e sanzioni ammontano a circa 6.000.000 di euro e la maggior parte delle aziende, in molti casi sono ditte individuali mono veicolari, non sono nelle condizioni di far fronte ai pagamenti;
    tutti questi trasportatori verbalizzati hanno contestazioni su veicoli allestiti come ordinati alle case madri e mai più modificati, dotati di regolari contratti di acquisto ma uno stesso mezzo di trasporto è idoneo a montare serbatoi di differenti capacità, tutti omologati, a seconda delle legittime esigenze dell'acquirente, entro i limiti massimi consentiti dalla legge;
    l'articolo 107 del Regolamento CE n. 1186/2009 consente di introdurre nel territorio nazionale, in esenzione dal pagamento dei diritti di confine, il carburante contenuto nei «serbatoi normali» dei veicoli commerciali, intendendo per tali, ai sensi del paragrafo 2, lettera c): «i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione consente l'utilizzazione diretta del carburante»;
    raffrontando il certificato di origine del mezzo (e quindi i dati relativi al serbatoio montato dalla casa produttrice) e le fatture del carburante (regolarmente denunciato alla frontiera) la Guardia di Finanza ha rilevato che la capacità del serbatoio indicata sul certificato d'origine non corrisponde a quella del serbatoio successivamente montato sull'automezzo, omologato e indicato sul libretto di circolazione;
    sembra però che non sia stato preso in considerazione un elemento molto importante riguardo all'esatta individuazione del «serbatoio normale»: infatti uno stesso mezzo di trasporto è idoneo a montare serbatoi di differenti capacità, tutti omologati, a seconda delle legittime esigenze dell'acquirente, entro i limiti massimi consentiti dalla legge;
    in questo contesto, è assolutamente irrilevante che al termine del ciclo produttivo, o al momento della prima omologazione, un determinato veicolo fosse dotato di un serbatoio avente una certa capacità, in quanto tale capacità poteva essere legittimamente modificata dallo stesso costruttore, al pari di altre caratteristiche dei mezzi, e prima ancora che il veicolo fosse acquistato dal trasportatore, pur continuando a potersi parlare di «serbatoio normale»;
    il 30 aprile scorso l'avvocato generale della Corte europea ha depositato un parere per una causa in cui si sostiene che il serbatoio omologato, correttamente installato, consentito da tutti i certificati, montato in maniera stabile e che alimenti il motore del veicolo, debba considerarsi «normale»,

impegna il Governo

in attesa di un'interpretazione univoca da parte della Corte europea del significato di «serbatoio normale» di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera c), del regolamento CE n. 1186/2009 del Parlamento Europeo relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, ad intervenire con gli appositi strumenti al fine di sospendere momentaneamente tutti i contenziosi in essere in cui si accusano le aziende di autotrasporto di aver introdotto non correttamente in Italia il carburante acquistato presso la zona extradoganale di Livigno (SO).
9/2679-bis-B/145Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    da luglio 2012 sono stati notificati, da parte della Guardia di Finanza, verbali indirizzati a circa 70 aziende di autotrasporto in cui si contesta che il carburante acquistato presso la zona extradoganale di Livigno (SO) è stato introdotto non correttamente in Italia in quanto la parte eccedente la franchigia, dove per franchigia si intende il quantitativo contenuto nel serbatoio normale, deve essere sottoposta a pagamento di iva, accise e sanzioni;
    gli importi contestati tra iva, accise e sanzioni ammontano a circa 6.000.000 di euro e la maggior parte delle aziende, in molti casi sono ditte individuali mono veicolari, non sono nelle condizioni di far fronte ai pagamenti;
    tutti questi trasportatori verbalizzati hanno contestazioni su veicoli allestiti come ordinati alle case madri e mai più modificati, dotati di regolari contratti di acquisto ma uno stesso mezzo di trasporto è idoneo a montare serbatoi di differenti capacità, tutti omologati, a seconda delle legittime esigenze dell'acquirente, entro i limiti massimi consentiti dalla legge;
    l'articolo 107 del Regolamento CE n. 1186/2009 consente di introdurre nel territorio nazionale, in esenzione dal pagamento dei diritti di confine, il carburante contenuto nei «serbatoi normali» dei veicoli commerciali, intendendo per tali, ai sensi del paragrafo 2, lettera c): «i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione consente l'utilizzazione diretta del carburante»;
    raffrontando il certificato di origine del mezzo (e quindi i dati relativi al serbatoio montato dalla casa produttrice) e le fatture del carburante (regolarmente denunciato alla frontiera) la Guardia di Finanza ha rilevato che la capacità del serbatoio indicata sul certificato d'origine non corrisponde a quella del serbatoio successivamente montato sull'automezzo, omologato e indicato sul libretto di circolazione;
    sembra però che non sia stato preso in considerazione un elemento molto importante riguardo all'esatta individuazione del «serbatoio normale»: infatti uno stesso mezzo di trasporto è idoneo a montare serbatoi di differenti capacità, tutti omologati, a seconda delle legittime esigenze dell'acquirente, entro i limiti massimi consentiti dalla legge;
    in questo contesto, è assolutamente irrilevante che al termine del ciclo produttivo, o al momento della prima omologazione, un determinato veicolo fosse dotato di un serbatoio avente una certa capacità, in quanto tale capacità poteva essere legittimamente modificata dallo stesso costruttore, al pari di altre caratteristiche dei mezzi, e prima ancora che il veicolo fosse acquistato dal trasportatore, pur continuando a potersi parlare di «serbatoio normale»;
    il 30 aprile scorso l'avvocato generale della Corte europea ha depositato un parere per una causa in cui si sostiene che il serbatoio omologato, correttamente installato, consentito da tutti i certificati, montato in maniera stabile e che alimenti il motore del veicolo, debba considerarsi «normale»,

impegna il Governo

in attesa di un'interpretazione univoca da parte della Corte europea del significato di «serbatoio normale» di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera c), del regolamento CE n. 1186/2009 del Parlamento Europeo relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, a valutare la possibilità di intervenire con gli appositi strumenti al fine di sospendere momentaneamente tutti i contenziosi in essere in cui si accusano le aziende di autotrasporto di aver introdotto non correttamente in Italia il carburante acquistato presso la zona extradoganale di Livigno (SO).
9/2679-bis-B/145. (Testo modificato nel corso della seduta) Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi dal 55 al 79 del testo del maxiemendamento al ddl Stabilità 2015 presentato dal Governo, e recanti norme in materia di regime fiscale per le partite IVA, sostituisce dal 2015 il regime dei minimi per autonomi e mini-imprese, prevedendo un nuovo regime forfettario per le imprese e i professionisti che esercitino un'attività in forma individuale senza superare elevati livelli di ricavi o compensi annui;
    le nuove disposizioni stabiliscono la determinazione del reddito in modo forfetario mediante l'applicazione di un coefficiente di redditività all'ammontare di ricavi o compensi (considerati secondo il «principio di cassa») e l'assoggettamento ad una imposta sostitutiva IRPEF, delle relative addizionali regionali e comunali e dell'IRAP, aumentando l'aliquota di tale imposta dal 5 per cento al 15 per cento del reddito determinato in modo forfetario e applicandola su una base imponibile ridotta di 1/3 nel caso di nuove attività;
    la nuova agevolazione comporta quindi la contemporanea soppressione dei regimi «di favore» vigenti, ferma restando la salvaguardia delle attività già intraprese applicando i regimi previgenti e prevede un regime contributivo opzionale con la soppressione del versamento dei contributi sul minimale di reddito;
    oltre ai limiti del ricavo indicati nell'Allegato 4, dove si riportano le soglie dei ricavi e dei compensi in base ai diversi codici ATECO, oltre cui non si può accedere a tale regime agevolato, l'articolo in oggetto, come accennato, prevede che l'aliquota del 15 per cento venga applicata a coefficienti di redditività che variano per i diversi tipi di attività, di cui è già stata chiesta la revisione da parte dei rappresentanti di categoria, e da cui, peraltro, potranno essere sottratti soltanto i contributi previdenziali;
    inoltre, coloro che aderiranno al nuovo regime forfettario, difficilmente potranno azzerare l'imponibile, anche considerando l'abbattimento di 1/3 della base imponibile per i primi tre anni, mentre oggi un contribuente minimo che abbia molte spese, soprattutto le start up che in questo modo verrebbero quindi molto svantaggiate, può finire a zero;
    fonti accreditate di stampa specializzata hanno già riportato, a questo proposito, le lamentele dei professionisti, e soprattutto delle categorie di professionisti rientranti nel gruppo di settori afferenti a costruzioni e attività immobiliari, intermediari del commercio, attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi, per i quali, il livello dei ricavi che consente di accedere alla tassazione agevolata si abbasserà da 30.000 a 15.000 euro;
    tale soglia, ritenuta troppo bassa anche dal Sottosegretario all'economia Zanetti, sembrerebbe essere inadeguata non soltanto per gli artigiani e i commercianti, ma soprattutto per i professionisti, anche per coloro i quali hanno da poco intrapreso un'attività;
    in un contesto economico così difficile come quello che sta vivendo attualmente il nostro Paese, dovrebbe infatti prevedersi un accesso più esteso a tale regime forfettario, il cui ampliamento sembrerebbe opportuno non soltanto in ragione del necessario sgravio fiscale che il Governo dovrebbe porsi come obiettivo in un contesto di sostentamento delle piccole e medie imprese, e soprattutto dei lavoratori autonomi e delle mini-imprese, ma anche nel più generale contesto di lotta all'evasione fiscale, tenendo presente che una minore imposizione contributiva è da sempre il miglior strumento di contrasto a tale fenomeno,

impegna il Governo

a prevede, delle nuove disposizioni nel nuovo regime forfettario, al fine di ampliare il più possibile il numero di contribuenti in possesso dei requisiti per l'accesso a tale regime, rivedendo in particolare la soglia massima dei 15.000 euro di ricavo, necessaria per poter usufruire del nuovo regime dei minimi, in considerazione delle argomentazioni svolte nelle premesse.

9/2679-bis-B/146Marcolin, Busin, Rubinato.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo della legge di stabilità 2015, come modificato dal Senato, prevede l'introduzione di una misura per il sostegno della famiglia (contributo per ogni figlio nato adottato dal 1° gennaio 2015), se pur affronta in modo corretto la necessità di introdurre disposizioni volte al sostegno della famiglia e finalizzate al rilancio della crescita demografica del nostro Paese pecca nella sua struttura e formulazione di una approccio errato al problema estendendo la misura oltre che a tutti i cittadini italiani comunitari anche a tutti cittadini extracomunitari. In tal modo la misura introdotta si depotenzia rispetto ai suoi reali obiettivi e si trasforma in una disposizione di natura assistenzialista;
    se la ratio della disposizione era finalizzata al contrasto della crisi demografica doveva essere formulata non soltanto come sostegno per le famiglie disagiate ma come riconoscimento del valore e dell'importanza di tornare a fare i figli in questo Paese;
    una misura finalizzata alla crescita demografica deve essere limitata ai cittadini italiani comunitari e agli stranieri extracomunitari che abbiano dimostrato di voler attraverso un processo di integrazione progettare come scelta di vita la permanenza nel territorio del nostro Paese;
    nella passata legislatura, proprio grazie, ad una proposta emendativa del Gruppo parlamentare Lega Nord, è stata introdotta una norma finalizzata a valutare il percorso di integrazione che compiono i cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno;
    l'introduzione del nuovo meccanismo dell'Accordo di integrazione (di cui ex articolo 4-bis testo unico sull'immigrazione, Decreto Legislativo 286/1998) rappresenta una misura innovativa per il nostro Paese fondata sul presupposto che un'integrazione riuscita è il risultato del reciproco impegno ad assumere le responsabilità derivanti dalla presenza sul territorio. In altri termini, si tratta di omogeneizzare la posizione dello straniero rispetto a quella del cittadino italiano non solo sul piano dei diritti (che già ad oggi sono in larga misura garantiti), ma anche sul piano dei fondamentali doveri (ad esempio, la conoscenza ed accettazione dei nostri valori costituzionali, la compartecipazione alla vita economica e sociale del Paese ed i connessi oneri tributari);
   la denatalità in Europa è ormai una emergenza. Entro il 2025 i primi Paesi europei – Italia, Spagna, Germania, Grecia – potrebbero sperimentare l'implosione demografica, ovvero la diminuzione effettiva della popolazione,

impegna il Governo

a promuovere una politica finalizzata a contrastare la crisi demografica introducendo, nei futuri provvedimenti a sostegno della famiglia e della natalità, un criterio volto ad individuare i beneficiari tra i cittadini italiani comunitari e i cittadini extracomunitari che abbiano dimostrato, realmente, di volersi integrare, avendo acquisito secondo i parametri di valutazione fissati dall'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del Dlgs 286/1998 testo unico sull'immigrazione, un punteggio pari ad almeno 30 punti.

9/2679-bis-B/147Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    con la stabilità 2015 vengono disposti per l'accoglienza ingenti investimenti, in particolare 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 da destinarsi al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 per l'ampliamento del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
    secondo gli ultimi dati, peraltro pubblicati dallo stesso Ministero dell'Interno sul proprio sito istituzionale, si rileva che dei richiedenti asilo nel mese di ottobre 2014 solo all'8 per cento è stato riconosciuto lo status di rifugiato e che tale percentuale si conferma più o meno anche per i precedenti dodici mesi;
    sempre secondo i medesimi dati i dinieghi rappresentano circa la metà delle domande presentate e che dunque tali richiedenti risultano entrati clandestinamente nel territorio dello Stato e non aventi alcun titolo per soggiornarvi;
    sempre più spesso le forze dell'ordine sono chiamate ad intervenire nei centri di accoglienza a causa delle rivolte o risse degli ospiti, come anche recentemente avvenuto a Tor Sapienza, a Roma;
    sempre alle forze dell'ordine sono demandati i compiti di esecuzione delle operazioni di accompagnamento, trasferimento tra i diversi centri ed anche dei provvedimenti di espulsione emessi nei confronti degli irregolari;
   considerato altresì che:
    secondo i primi dati disponibili, pubblicati su il Sole-24 Ore recentemente, i reati denunciati solo nel 2013 sono aumentati in media del 2,6 per cento rispetto all'anno precedente, e che nelle città del centro-nord raggiungono percentuali molto più elevate: ad es. a Trieste le denunce sono aumentate del 19,4 per cento con oltre 12 mila casi, a Piacenza del 16,3 per cento, a Lecco del 13,2 per cento con più di 13mila casi, con un'impennata dei borseggi (+12 per cento, con 166 mila casi) e furti nelle case (+5,9 per cento, 25mila casi);
    sono in aumento i cosiddetti reati predatori e che tali dati riferiti solo al 2013, per effetto dell'entrata in vigore dei cinque provvedimenti di clemenza più o meno mascherati sotto forma di misure deflattive del sovraffollamento carcerario, sono destinati ad aumentare nell'anno in corso, il 2014,

impegna il Governo

a destinare una quota del fondo di cui al comma 179 per incrementare il Fondo destinato alle indennità delle forze dell'ordine nonché per garantire agli agenti impegnati quotidianamente nel presidio del territorio le adeguate dotazioni anche strumentali.

9/2679-bis-B/148Matteo Bragantini, Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    la Stabilità 2015, prevede esclusione del pellet dall'elenco dei prodotti soggetti all'Iva agevolata del 10 per cento, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
    già le pesanti riduzioni delle agevolazioni per l'acquisto di gpl e gasolio da riscaldamento per le zone climatiche E ed F, previste nello stesso testo, porteranno ad un notevole aggravio delle spese che i cittadini residenti nelle aree montane climaticamente svantaggiate dovranno sostenere a partire dal 2015;

l'aumento dell'Iva sul pellet dal 4 per cento al 22 per cento comporterà un sovraccarico delle uscite dal bilancio familiare di quei contribuenti per cui il riscaldamento, tenuto conto delle rigide temperature delle zone del Paese che abitano, deve essere considerato come un bene di prima necessità;
    in questo modo, i due interventi del Governo, combinati insieme, non risparmieranno alcun cittadino residente nelle aree montane, quale che siano le modalità e gli strumenti utilizzati per riscaldarsi, i cui maggiori costi, andranno a sommarsi alle considerevoli, ma necessarie, spese già sostenute per il riscaldamento;
    la nuova misura porterà nelle casse dello Stato 96 milioni di euro destinati il Fondo ISPE e costerà sui bilanci di ben oltre 2 milioni di famiglie che hanno investito sul pellet per risparmiare che ora si ritroveranno invece con un aumento di oltre 31 euro la tonnellata, cioè circa 50 centesimi per pacco da 15 kg.,

impegna il Governo

a prevedere che sia istituito un fondo per la contribuzione all'acquisto di pellet da riscaldamento e di relative stufe nelle aree geograficamente o climaticamente svantaggiate di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c) e di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12, corrispondenti alle relative zone climatiche E ed F duramente colpite dalla disposizione in oggetto.

9/2679-bis-B/149Prataviera.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di stabilità reca disposizioni interpretative, volte a chiarire le modalità di determinazione a fini fiscali della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo;
    in particolare (al comma 244) si precisa che – in coerenza con quanto già indicato nei documenti di prassi dell'Amministrazione finanziaria — sono escluse dal calcolo della rendita catastale (e della relativa IMU) le componenti dei beni che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell'immobile produttivo, siano prive dei requisiti di «immobiliarità», ovvero di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare (cd. imbullonati);
    vi è comunque preoccupazione per l'efficacia della norma, e per gli effetti che la sua reinterpretazione avrà sui conti degli enti locali, in quanto mancherebbe la relativa copertura finanziaria; i Comuni che avevano adottato la cosiddetta Imu sui macchinari per il 2014, e chiesto gli arretrati degli anni precedenti, si troveranno un buco in bilancio con il rischio di dover restituire quanto già incassato;
   da diverso tempo il mondo delle imprese chiede al Governo un intervento certo e tempestivo in merito a quella che si è rivelata una vera e propria «patrimoniale sui macchinari», e a misure per una piena deducibilità dell'Imu dalle imposte dirette e dall'Irap pagata sui capannoni; questo, per evitare che i beni utilizzati per l'attività produttiva finiscano per essere considerati un patrimonio immobiliare e non più strumentali all'attività di impresa. Con una tassazione che negli ultimi anni con il passaggio dall'Ici all'Imu, accompagnata dalla rivalutazione delle rendite catastali – ha finito per penalizzare in misura trasversale tutti i settori, sia chi investe in impiantistica sia chi svolge attività d'impresa,

impegna il Governo

a prevedere ogni opportuna iniziativa per garantire la piena efficacia della norma richiamata in premessa, disponendo la piena esenzione IMU sui macchinari industriali.
9/2679-bis-B/150Gelmini.


   La Camera,
   considerato che:
    i commi da 634 a 641 dell'articolo 1 del provvedimento in esame anticipano taluni aspetti della delega fiscale, prevedendo l'introduzione di nuove forme di comunicazione ed il rafforzamento della cooperazione, anche in termini preventivi, rispetto alle scadenze fiscali, tra le imprese e l'amministrazione finanziaria, nonché l'ampliamento del tutoraggio e l'istituzione di forme premiali consistenti in una riduzione degli adempimenti in favore dei contribuenti che aderiscano ai sistemi di tutoraggio;
    in tale ambito si innovano significativamente le norme sul ravvedimento operoso al fine di consentire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i versamenti delle somme dovute, beneficiando della riduzione delle sanzioni applicabili che sono graduate in ragione della tempestività dell'intervento correttivo;
    l'obiettivo è quello di coordinare la disciplina della dichiarazione integrativa con quella del ravvedimento operoso, esplicitando nella prima che, anche in tale ipotesi, rimane comunque ferma l'applicazione della regolamentazione del ravvedimento operoso come novellata dalle norme citate;
    a carico dei contribuenti tuttavia sussiste ancora una ridda di adempimenti e di scadenze fiscali, in relazione ai quali si attende la piena applicazione delle norme sulla semplificazione; non è infrequente il caso in cui il contribuente abbia notizia dei suoi obblighi all'atto della notifica della cartella di pagamento (articolo 26 del Dpr n. 602 del 1973) o dell'atto di accertamento o che questo sopraggiunga nel corso del procedimento di ravvedimento;

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa, al fine di prevedere, anche in sede di applicazione della delega fiscale, che le notifiche delle cartelle di pagamento a carico dei soggetti che abbiano già in corso il ravvedimento operoso di cui ai commi da 634 a 641 dell'articolo 1, sono da considerarsi inefficaci.
9/2679-bis-B/151Sandra Savino, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di stabilità estende al 2015 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato;
    nulla è però previsto in merito alla possibilità, spesso fondamentale per le imprese, di ottenere una rateizzazione delle cartelle esattoriali per i soggetti titolari di impresa in possesso di impianti e macchinari per i quali sono già decaduti i benefici della rateizzazione dei debiti fiscali;
    si tratta di una problematica avvertita da centinaia di operatori che, pur avendo ottenuto, per morosità pregresse, una rateizzazione delle proprie cartelle esattoriali, non avendo ottemperato per intero al piano di rientro, si trovano di fronte ad azioni esecutive di Equitalia, che mette all'asta mezzi di produzione (capannoni, macchinari) realizzando azioni che compromettono definitivamente la continuità aziendale, con possibilità spesso ridotte al minimo dal punto di vista delle entrate dell'erario;
    è fondamentale consentire, in presenza di realtà aziendali con un piano di rientro non interamente onorato , la possibilità di un nuova rateizzazione, per fare in modo che, in un momento così difficile per le imprese, si possa offrire un segnale incoraggiante di ripresa;
    più in generale, i dati sulle rateizzazioní delle cartelle esattoriali sono solo l'ennesima conferma che soprattutto le piccole e medie imprese continuano a pagare, al pari delle famiglie consumatrici, il prezzo più alto di una crisi da cui non si intravede ancora l'uscita, con l'ultima parte dell'anno segnata da scadenze e pagamenti,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di tipo normativo, volta a prevedere, per i contribuenti titolari d'impresa in possesso d'impianti, attrezzature o macchinari utilizzati nell'esercizio dell'attività, che sono decaduti dal beneficio della rateazione previsto dalle norme vigenti, di poter richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, disponendo altresì la sospensione delle azioni esecutive volte al recupero di crediti tributari e contributivi.
9/2679-bis-B/152Latronico.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di stabilità proroga al 26 gennaio 2015 il termine — in origine fissato al 16 dicembre 2014 dal decreto ministeriale 28 novembre 2014 – per il pagamento dell'IMU relativa all'anno 2014 sui terreni agricoli situati in zone montane e collinari;
    l'imposta, dovuta sui terreni non più esenti a seguito della ridefinizione del perimetro delle esenzioni operata dal citato decreto ministeriale, dovrà essere calcolata ad aliquota base (0,76 per cento) salvo che non siano state approvate dagli enti per i terreni agricoli specifiche aliquote;
    si dispone inoltre che, a seguito della riduzione dei comuni comprendenti terreni agricoli montani esenti da tassazione IMU, disposta dal decreto ministeriale 28 novembre 2014, (pubblicato in G.U. il 6 dicembre) gli enti interessati da tale revisione del criterio di esenzione accertano convenzionalmente a titolo di maggior gettito IMU gli importi indicati dal decreto medesimo, a fronte della corrispondente riduzione del Fondo di solidarietà comunale pari a 359,5 milioni di euro stabilita nel medesimo provvedimento;
    la norma nasce a seguito della totale confusione scaturita dal citato decreto ministeriale, che aveva rimodulato l'applicazione dell'esenzione dall'IMU, limitandola soli terreni ubicati nei comuni con altitudine superiore ai 600 metri, mentre negli enti da 281 a 600 metri, avrebbero potuto godere del beneficio soltanto i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali;
    la tassazione dei terreni agricoli dei comuni montani sotto i 601 metri di altitudine attraverso l'applicazione dell'Imu, prima esentata, rappresenta un prelievo che si abbatte in modo indiscriminato sui proprietari dei terreni agricoli, spesso improduttivi, e sulle famiglie, spesso emigranti, che mantengono nel Mezzogiorno un rapporto affettivo, attraverso il possesso di terreni;
    inoltre, la scelta dell'altimetria del centro abitato, quale unico criterio di distinzione, penalizza gravemente i terreni montani di molti comuni caratterizzati da rilevanti dislivelli, con la conseguenza che terreni molto vicini tra loro, ma appartenenti a comuni diversi, paghino in modo differente. Tutto questo provoca effetti insostenibili sui possessori dei terreni che fino ad ora non avevano mai pagato l'IMU e sui bilanci dei Comuni costretti a recuperare i tagli al Fondo di solidarietà comunale;
    il criterio altimetrico non può essere l'unico parametro di riferimento; infatti, per agevolare seriamente il settore primario, devono essere presi in considerazione soprattutto fattori economici e ambientali. Bisogna innanzitutto privilegiare i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che già subiscono le conseguenze derivanti dalla crisi del settore e dalle avversità atmosferiche. Inoltre è necessario istituire dei tavoli tecnici con gli enti territoriali interessati, al fine di rimodulare i criteri di applicazione dell'imposta, in relazione alle esigenze dei vari Comuni, prevedendo limiti di esenzione variabili a seconda delle necessità specifiche non solo degli Enti ma anche dei coltivatori diretti e del tipo di attività svolta;
    il vero problema nasce dal fatto che la “riforma” dell'IMU agricola è partita dalla coda, cioè dalla necessità di cassa del Governo ed in particolare dall’ esigenza di recuperare i 350 milioni che i proprietari non più esenti avrebbero dovuto pagare, in quanto già spesi per il bonus degli 80 euro;
    l'ottenimento della breve proroga disposta dal disegno di legge di stabilità non risolve l'iniquità della norma, che accresce la cifra vessatoria delle tasse in Italia che si prelevano non già sulle rendite e sui profitti, ma sul patrimonio anche quando questo non produce alcuna ricchezza. L'altro risvolto di tale norma, se non verrà corretta, sarà quella di portare al dissesto centinaia di enti locali che hanno chiuso i loro bilanci con una entrata, quella dell'imu agricola, difficilmente realizzabile;
    il Sottosegretario Enrico Zanetti ha già annunciato in Commissione Finanze, nel corso della discussione su una risoluzione sul tema, che la riapertura dei termini al 26 gennaio avrebbe permesso di procedere ad una revisione dell'attuale sistema di tassazione dei terreni agricoli montani,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di prevedere ogni iniziativa, anche di tipo normativo, volta ad esentare i terreni agricoli dalla tassazione IMU, e, nelle more, individuare comunque uno scadenzario preciso per modificare la norma al fine di renderla più equa, procedendo ad una revisione dell'attuale sistema di tassazione.

9/2679-bis-B/153Fabrizio Di Stefano, Latronico, Francesco Saverio Romano, Russo, Romele, Riccardo Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di stabilità per il 2015, approvato in seconda lettura dal Senato, conferma le difficoltà metodologiche e di evidente superficialità che caratterizzano, oramai da diverso tempo, l'esame parlamentare dei provvedimenti legislativi presentati dal Governo;
    a tal fine la manovra di finanza pubblica, che rappresenta il provvedimento cardine dell'azione di qualsiasi Esecutivo, in quanto contiene le decisioni di politica economica e finanziaria del Paese per il prossimo triennio, prevede una serie di interventi di natura localistica o microsettoriale, peraltro espressamente non consentiti dalla legge n. 196 del 2009, introdotti nel corso dell'esame della Commissione Bilancio del Senato, alcuni dei quali, valutati in maniera problematica da parte del servizio studi della Camera dei deputati, a causa della carenza delle coperture finanziarie;
    fra le misure prettamente di carattere localistico, si segnala che l'articolo 1 comma 152, autorizza la spesa di 5 milioni di euro nel 2015 per gli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici dei comuni della Sardegna danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013;
    l'analisi del Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi e dal Cresme, resa pubblica di recente, rileva che circa il 92 per cento degli edifici scolastici situati nella regione siciliana, ed in particolare nell'area orientale, si trova in condizioni di elevato rischio sismico e richiede a tal fine, misure preventive in tempi rapidi, nonché adeguati sostegni finanziari finalizzati al potenziamento dei livelli di sicurezza e di tutela per gli studenti isolani;
    misure di salvaguardia e di difesa delle strutture scolastiche siciliane, in affinità con quelle previste in favore della Sardegna, come in precedenza indicato, risultano a tal fine indifferibili, in considerazione della situazione di estrema criticità in precedenza evidenziata, ed emersa nel corso del dibattito all'università di Catania lo scorso 5 dicembre 2014 sulle specifica problematica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi interventi legislativi, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica e dei vincoli di bilancio, misure ad hoc in favore della regione Sicilia, al fine del superamento delle criticità di natura emergenziale connesse alla fragilità in cui si trovano gli edifici scolastici siciliani a causa dell'elevato rischio sismico, ed evitare tragedie come quelle accadute a seguito del sisma avvenuto a l'Aquila nel 2009, che ha provocato il decesso di numerosi studenti.

9/2679-bis-B/154Riccardo Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di stabilità per il 2015, approvato in seconda lettura dal Senato, conferma anche in questa occasione, le modalità estremamente superficiali e confuse, da parte del Governo Renzi, nell'esaminare i provvedimenti legislativi di rilevante importanza, come è avvenuto anche nell'esame delle disposizioni che compongono il presente provvedimento, concernente la politica di bilancio e le norme di finanza pubblica per il prossimo triennio;
    a tal fine, fra i numerosi interventi inseriti nel corso d'esame in Commissione Bilancio del Senato, molti dei quali di natura localistica e microsettoriale, che pertanto contravvengono espressamente alle disposizioni previste dalla legge n. 196 del 2009, si evidenziano una serie di specifiche misure in favore di regioni quali: la Sardegna, la Liguria, colpite da fenomeni alluvionali nel corso del presente anno e l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto, interessate dagli eventi sismici avvenuti nell'anno 2012;
    ancora una volta, si dispongono interventi a livello nazionale per sostenere aree regionali interessate negativamente da tragici eventi legati a fenomeni naturali verificatisi di recente o nei precedenti anni, tralasciando tuttavia altre realtà geografiche del Paese, le cui regioni come ad esempio la Toscana, sono state anch'esse investite da eccezionali avversità atmosferiche, in relazione alle quali il Governo tuttavia è intervenuto con estrema lentezza o addirittura senza espletare le necessarie procedure d'urgenza;
    a tal fine, risulta quanto mai necessario introdurre in tempi rapidi, adeguati interventi di carattere emergenziale, in affinità con quelli previsti dal disegno di legge di stabilità per il 2015, in grado di sostenere l'economia territoriale della regione Toscana, colpita per la seconda volta in due anni, da gravissimi fenomeni alluvionali che hanno provocato fenomeni franosi, danneggiamenti alle opere di difesa idraulica, alle infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché agli edifici pubblici e privati ed alle attività economiche e produttive,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica ed i vincoli di bilancio, misure agevolative anche in deroga alla vigente normativa, sia fiscali che finanziarie, in favore della regione Toscana ed in particolare della Maremma grossetana colpita dall'alluvione del 14 ottobre 2014, in attesa peraltro del riconoscimento dello stato di emergenza.

9/2679-bis-B/155Faenzi, Parisi.


   La Camera,
   premesso che:
    nel disegno di legge in esame recante sono previste misure relative all'addizionale IRAP alle imprese;
    l'IRAP pagato dai cittadini in Campania è superiore rispetto alla media nazionale. E questo per ripianare i debiti sanitari accumulati durante le amministrazioni precedenti. L'attuale giunta regionale ha azzerato il deficit sanitario raggiungendo il pareggio di bilancio;
    sono stati resi noti a maggio di quest'anno i risultati della verifica del Tavolo Tecnico Ministeriale, riunitosi in data 10 aprile 2014, sulla gestione sanitaria dell'anno 2013 della Regione Campania, che hanno evidenziato un avanzo di gestione di 6,143 milioni di euro. In questo modo è stato certificato il pareggio tra le risorse destinate dal Governo centrale alla sanità e le relative spese, eliminando progressivamente i deficit annuali che nel solo 2009 era stato pari a 853,2 milioni di euro. Di fronte ad un risultato così eccezionale per il futuro della Campania, una qualsiasi minimizzazione significa non voler considerare che grazie al pareggio raggiunto, d'ora in poi le risorse che si renderanno disponibili, continuando nella revisione della spesa meno produttiva, non serviranno per coprire deficit, ma saranno reinvestite nella stessa sanità;
    la Regione Campania, forte dei risultati di progressivo rientro dal deficit sanitario, azzerato totalmente nel 2013 e di un'attenta gestione della spesa anche negli altri settori, pressoché dimezzata, ha mantenuto ferma la sola aliquota Irpef dello 0,50 per cento, senza avvalersi della possibilità di incrementarla per compensare i tagli dei trasferimenti statali. Invero, l'oculata gestione delle spese regionali avrebbe permesso di eliminare, nonostante i consistenti tagli dei trasferimenti statali, anche tale addizionale se il suo gettito non fosse necessario al bilancio regionale per il pagamento delle rate della cartolarizzazione e del prestito ministeriale per i debiti sanitari cumulatisi fino al 2007 e per il pagamento dei debiti anteriori al 2010 nel settore dei trasporti;
    continuando il percorso del risanamento della regione e di revisione della spesa, appare concreta l'aspettativa di poter progressivamente diminuire il carico fiscale sia dell'addizionale Irpef sia dell'aliquota Irap, in modo che le imprese diventino sempre più competitive per esprimere al meglio il loro potenziale produttivo;
    è necessario intervenire a tal fine con una logica di macro area per sostenere processi di crescita, e l'erogazione dei Fondi Europei stanziati con i programmi strutturali 2014-2020 rappresenta in tal senso una buona opportunità di crescita per il Paese e in particolare per il Sud Italia;
    è utile e opportuno il richiamo a una spesa di qualità, alla trasparenza dei procedimenti e a meccanismi premiali nei confronti di quelle regioni virtuose che hanno raggiunto il pareggio di bilancio;
    a titolo esemplificativo, è iniquo che una impresa campana debba pagare più tasse rispetto ad una impresa che si trova in altre aree del Paese o addirittura in una regione confinante, per pagare il debito sanitario formatosi nei decenni passati,

impegna il Governo

ad elaborare, compatibilmente con i vincoli di bilancio, adeguati meccanismi volti ad uniformare l'aliquota IRAP in Campania a, quella della media nazionale, utilizzando quale misura compensativa a copertura dell'IRAP la programmazione dei Fondi Strutturali Europei per le imprese localizzate nelle regioni virtuose del sud Italia.
9/2679-bis-B/156Carfagna, Russo.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 238 dell'articolo prevede che la nomina a commissario ad acta per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Il commissario deve possedere un curriculum che evidenzi qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti. La disciplina di cui al presente comma si applica alle nomine effettuate, a qualunque titolo, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;
    in tale contesto assumono rilievo, quindi, le disposizioni in materia di incompatibilità che costituiscono, quindi, espressione anche degli interessi sottesi ai principi costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento previsti dall'articolo 97 così come quelle dettate dall'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, il cui ambito di applicazione è riferito a quelle sole cessazioni dell'incarico che hanno luogo a far data dalla fine del periodo preso in considerazione dalla normativa stessa per l'accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità. Ciò in quanto diversamente verrebbe a determinarsi un effetto del complesso normativo in esame che avrebbe, di fatto, un'applicazione retroattiva confliggente con i principi di irretroattività della legge;

impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà, come sopra individuata, della disposizione normativa in esame.
9/2679-bis-B/157Alberto Giorgetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 19 dell'articolo 1 dispone l'applicazione anche nell'anno 2015 dell'articolo 12, comma 7-bis del decreto-legge n. 145 del 2013, il quale consente la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato;
    le modalità di compensazione sono previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 dei 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012 qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato;
    con riguardo alla certificazione di tali crediti, cui fa riferimento il comma 19 dell'articolo 1 in esame, è, infatti, previsto che per favorirne lo smobilizzo, le amministrazioni pubbliche devono certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali (c.d. crediti commerciali). Il processo di certificazione è totalmente gratuito e gestito tramite la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato;
    a tal riguardo, fermo restando il requisito di non prescrizione del credito, è possibile presentare le istanze di certificazione in qualsiasi momento e che, per poter beneficiare della garanzia dello Stato, è necessario che l'istanza sia presentata nei termini previsti dalla legge. Infatti l'attivazione del meccanismo di cessione del credito assistito da garanzia dello Stato presuppone che il creditore presenti l'istanza di certificazione del credito nel termine dato. A tal riguardo è di tutta evidenza che l'istanza si considera utilmente presentata nei termini previsti dalla legge, anche con riferimento agli invii cosiddetti massivi, nel momento in cui tale termine è rispettato nell'inoltro dell'istanza di certificazione del credito utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione dalla piattaforma e ciò indipendentemente dai tempi occorrenti alla piattaforma medesima per l'elaborazione delle istanze ricevute e per l'invio della relativa notifica di ricevuta. Infatti non possono essere in nessun modo pregiudicati gli interessi dei creditori che hanno osservato i tempi prestabiliti ai fini dell'inoltro dell'istanza di certificazione, al di là di quando poi è effettivamente avvenuta l'elaborazione dei dati da parte della piattaforma;
    è inoltre previsto che qualora la P.A. non provveda entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al rilascio della certificazione o alla rilevazione dell'insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, il creditore riceve un messaggio di posta elettronica relativo all'inerzia dell'amministrazione e può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione dalla Piattaforma;

impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà, come sopra individuata, della disposizione normativa in esame.
9/2679-bis-B/158Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 611 dell'articolo 1 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1o gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015;
    si tratta di una disposizione che si inserisce nell'ambito di quelle misure volte a pervenire al conseguimento di importanti risparmi di spesa in analogia a quella di cui all'articolo 5 comma 9 del DL n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del DL n. 90 del 2014, il quale prevede al primo e secondo periodo che «È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 dei 2001 (90), nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.»; pertanto la novella del comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012 ricomprende nel divieto di conferimento, a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, gli incarichi dirigenziali o direttivi o le cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche e degli enti e società da essi controllati. La norma di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012, evidentemente, si riferisce espressamente alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni pertanto devono ritenersi escluse dal divieto in questione le società a partecipazione indiretta, non potendo queste essere incluse nell'ambito di applicazione della disposizione in esame neanche sulla base di un atto amministrativo interno che, ove non coerente con la normativa primaria, non è vincolante per i soggetti estranei all'Amministrazione, Infatti, correttamente, il legislatore quando ha inteso far ricomprendere nell'ambito di una specifica disciplina anche le società a partecipazione indiretta ha esplicitamente menzionato tali società con espressioni quali «società indirettamente partecipate» o, con riferimento alle società partecipate direttamente, ha usato il termine «e le loro controllate» (si vedano tra gli altri: articolo 3, commi 12 e 16, legge n. 244/2007, come sostituito dalla legge n. 69/2009 e modificato dal decreto legge n. 78/2009, articolo 23-bis, decreto-legge n. 201/2011, articolo 3, comma 15, legge n. 244/2007, articolo 9, comma 29 del decreto legge n. 78/2010, articolo 18, decreto-legge n. 78/2009, dall'articolo 8 del decreto-legge n. 98/2011, articolo 20 decreto-legge 69/2014),

impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà, come sopra individuata, della disposizione normativa in esame.
9/2679-bis-B/159Milanato, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 64-bis dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 innalza dal 10 al 22 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di pellet di legno, con una modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sull'IVA che reca l'insieme dei beni e dei servizi assoggettati ad aliquota ridotta (10 per cento); tra queste, le cessioni di legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura;
    per effetto della legge di stabilità, sono escluse dalle predette cessioni di legnami ad aliquota ridotta le cessioni di Pellet di legno, che dal 1o gennaio 2015 rientreranno nelle operazioni sottoposte ad aliquota ordinaria al 22 per cento, mentre risulterà più vantaggioso acquistare legna ricavata dal taglio degli alberi;
    in Italia una percentuale significativa della popolazione utilizza il pellet come combustibile ad uso domestico; 200 mila caldaie, circa un milione e settecentomila stufe, 200 mila camini e 75 mila cucine sono alimentate a Pellet; è importante sottolineare che nel settore produttivo circa 2450 caldaie civili industriali utilizzano Pellet;
    è totalmente italiana la produzione industriale di stufe, caldaie e cucine oggi in uso per il riscaldamento domestico e pubblico con importanti ricadute occupazioni per l'indotto sia nella produzione che nell'installazione;
    il nostro Paese – con 3,3 milioni di tonnellate all'anno – rappresenta il 40 per cento del consumo di pellet in Europa (7 milioni di tonnellate in totale); grazie ai circa 10 milioni di impianti domestici per riscaldamento a legna e pellet è stato raggiunto e raddoppiato l'obiettivo fissato per il 2020 per le biomasse dal Piano nazionale per le energie rinnovabili;
    la diffusione del Pellet come combustibile domestico è in costante crescita: già nel primo semestre 2013 le vendite erano superiori del 30 per cento allo stesso periodo dell'anno precedente, più del doppio della crescita media registrata negli ultimi anni;
    l'Italia, nonostante sia leader Europeo nel consumo di Pellet, produce circa 300 mila tonnellate all'anno, meno del 10 per cento del fabbisogno nazionale con potenzialità di crescita ancora molto elevate;
    il costo dell'energia è segnatamente più alto nel nostro Paese rispetto alla media europea, anche in ragione del più diffuso utilizzo del gas naturale, un combustibile dal prezzo elevato che incide in misura significativa sulla competitività del sistema produttivo e sulle condizioni di vita delle famiglie;
    l'utilizzo del pellet di legno consente di tagliare in misura significativa la spesa delle famiglie italiane per il riscaldamento, in particolare nelle Regioni dell'Italia Settentrionale, e va nella direzione di una crescente, auspicabile diversificazione delle fonti energetiche; una stufa a pellet consente un risparmio sulle spese per il riscaldamento da 100 a oltre 1.200 euro a stagione; una stufa che fornisce 7,2 MWh termici in un anno, con un consumo di 1,5 tonnellate di pellet (che può essere considerato medio per molte famiglie del Nord Italia) che integri, ma non sostituisca l'impianto di riscaldamento, consente un risparmio di circa 1.200 euro se affiancata ad un impianto a Gpl, di 525 euro nel caso di un impianto a gasolio e di circa 100 euro con un impianto a metano; il vantaggio cresce in misura significativa con l'utilizzo di stufe a pellet idro, in grado di scaldare l'acqua dei radiatori e di fornire acqua calda sanitaria;
    considerando il prezzo dei diversi combustibili, il Pellet è la risorsa energetica più economica dopo la legna da ardere e il cippato, cioè il legno ridotto in scaglie; 1 MWh di calore generato da un impianto a Pellet costa tra i 69 e i 72 euro; 1MWh generato da una caldaia a metano ha un prezzo di circa 86 euro che sale a quasi 145 euro se prodotto da un impianto a gasolio e a 239 euro con il Gpl da riscaldamento che costa quasi il doppio di quello da autotrazione;
    considerando che il prezzo del Pellet – in relazione alla crescente domanda di mercato – ha registrato significative variazioni in aumento (a ottobre 2014 il sacco da 15 kg aveva un prezzo compreso tra 4,80 e 5,50 euro, mentre nello stesso periodo del 2013 non superava 3,6-4 euro a sacco) è particolarmente importante stabilizzare il prezzo di questa importante fonte energetica per le famiglie italiane mediante la leva fiscale; in particolare il gettito dell'IVA sul Pellet – a parità di aliquota – è in costante «automatica» crescita, in relazione all'incremento dei prezzi della materia prima;
    l'acquisto di stufe e caldaie a pellet beneficia della detrazione del 65 per cento, prorogata dalla legge di Stabilità al nostro esame;
    le stufe a pellet, utilizzano biomassa, che quando proviene da una filiera sostenibile hanno un bilancio zero quanto a emissioni di CO2, con emissioni di particolato superiori a quelle degli impianti a gas naturale, ma di molto inferiori a quelle delle meno efficienti stufe a legna tradizionali e dei caminetti aperti (la legna da ardere resterà ad aliquota agevolata del 10 per cento); la combustione di Pellet produce anidride carbonica e libera una percentuale di sostanze inquinanti (ossidi di azoto e di zolfo) inferiore a quella rilasciata dai combustibili fossili;

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 1, comma 64-bis, al fine di verificare l'opportunità di ripristinare, attraverso ulteriori iniziative normative, un'aliquota agevolata per le cessioni del Pellet di legno a tutela delle fasce di popolazione più debole, delle aree montane e dei territori più svantaggiati.
9/2679-bis-B/160Braga, Borghi, Mariani, Rubinato, D'Ottavio, Malpezzi, Richetti, Bonomo.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo l'attuale normativa, nella determinazione della base imponibile del fabbricato vengono inclusi anche i macchinari e gli impianti ancorati al suolo che allo stesso tempo possono essere smontati e trasferiti in un altro sito oppure ceduti per essere sostituiti;
    l'articolo 10 del R.decreto-legge n. 653 del 1939 prevede che la redditività media ordinaria degli immobili ad uso produttivo, ai fini della rendita catastale, sia individuata mediante stima diretta per ciascuna unità immobiliare al fianco del metodo indiretto;
    il metodo diretto, applicandosi attraverso la comparazione con beni similari di cui si conoscono le caratteristiche tecniche ed economiche, trova però difficile applicazione, quindi, viene comunemente utilizzato il metodo indiretto, che fa invece riferimento ad una valutazione in base al valore di ricostruzione, secondo quanto stabilito dalla circolare 4T/2009, che prevede l'individuazione delle componenti che concorrono a formare l'investimento di natura immobiliare, operando la valutazione degli impianti fissi, ossia dei macchinari ed impianti installati all'interno dell'immobile, incorporati nelle opere murarie, fissati al suolo o installati in via transitoria;
    riguardo la rilevanza di macchinari ed impianti situati all'interno degli immobili ai fini della determinazione della rendita si verificano però diverse difficoltà interpretative ed applicative; i macchinari imbullonati, infatti, secondo l'attuale interpretazione del regio decreto, non dovrebbero costituire veri e propri immobili suscettibili di rientrare nella determinazione della rendita catastale;
    da tempo il mondo delle imprese chiede di mettere fine a quella che è stata definita la «patrimoniale» sui beni per l'attività produttiva poiché la determinazione della rendita catastale dei cosiddetti «macchinari imbullonati» non fa che aumentare il prelievo applicato dai Comuni con l'imposta sugli immobili, a cui si aggiunge l'ulteriore penalizzazione della deduzione limitata al 20 per cento dell'IMU delle sole imposte dirette e non dall'Irap;
    operando in questo modo le imprese subiscono un consistente incremento delle rendite catastali e un conseguente aumento della base imponibile su cui oggi è dovuta l'IMU e in futuro la local tax, a cui si aggiungono effetti di determinazione retroattivi e pesanti ripercussioni in termini sanzionatori nei casi di mancato adeguamento;
    inoltre, le norme di accatastamento dei fabbricati industriali spesso sono interpretate e applicate in maniera disomogenea sul territorio, con un effetto distorsivo della concorrenza che crea l'ennesima incertezza sulla norma;
    come si è appreso dagli organi di stampa, il viceministro Morando aveva dichiarato che il pagamento dell'IMU sui cosiddetti macchinari imbullonati fosse una questione da rivedere all'interno della legge di stabilità, a prescindere dal costo che ne sarebbe derivato per le casse dello Stato: il viceministro si era espresso favorevolmente riguardo ad un intervento in seconda lettura al Senato in cui affrontare tutto il tema dell'imposizione sugli immobili;
    dopo il viceministro, anche il sottosegretario all'Economia Enrico Zanetti aveva dichiarato alla stampa che la «patrimoniale» sui macchinari sarebbe stata cancellata al Senato con un emendamento alla stabilità, contestualmente all'esame della local Tax;
    il Governo aveva quindi espresso l'intenzione di introdurre una disciplina transitoria sulla tassazione degli immobili strumentali, prevedendo che qualora la rendita catastale dal 1o gennaio 2015 avesse subito una variazione in aumento a causa delle verifiche del Fisco in relazione alle componenti impiantistiche dei fabbricati stessi, la variazione in aumento non sarebbe andata ad incrementare la base imponibile dei tributi locali;
    nonostante le suddette dichiarazioni, il Governo non ha però rispettato le promesse fatte a riguardo, presentando esclusivamente un emendamento nella quinta Commissione del Senato che ha previsto una semplice chiarificazione dell'esclusione dalla rendita catastale delle componenti che, pur prive dei requisiti di immobiliarità, sono caratterizzanti della destinazione economica dell'immobile produttivo, secondo quanto già chiarito la circolare n. 6/T del 30 novembre 2012,

impegna il Governo

a disporre, quanto prima, un provvedimento legislativo che stabilisca la piena e certa esclusione, per l'individuazione delle componenti che concorrono a formare l'investimento di natura immobiliare, della valutazione degli impianti fissi, intesi quali macchinari ed impianti installati all'interno dell'immobile, incorporati nelle opere murarie, fissati al suolo o installati in via transitoria, ai fini della determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo.
9/2679-bis-B/161Busin, Rubinato.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 309 dell'articolo 1 interviene sugli istituti di patronato e assistenza sociale - riducendo a 35 milioni i 75 milioni di taglio delle risorse destinate per il 2015 al finanziamento degli istituti, previsti dal testo approvato dalla Camera in prima lettura; viene, inoltre, disposta la riduzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, dall'80 per cento al 72 per cento (62 per cento nel testo approvato dalla Camera) degli anticipi versati ai patronati sulle somme spettanti e, a valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, dell'aliquota di contribuzione, rideterminata nello 0,207 per cento (0,186 per cento nel testo approvato dalla Camera);
    nel corso dell'esame in Senato è stato modificato il comma 310 introducendo ulteriori modifiche (rispetto a quelle già contenute nel testo approvato dalla Camera) alle disposizioni vigenti di cui alla L. n. 152/2001, che disciplina i criteri di costituzione e l'ambito di attività degli istituti; è stato disposto, in particolare, che anche le modalità di esercizio delle nuove attività riconosciute agli istituti di patronato dalla lettera c), cpv. «Art. 10», lettera a) del testo approvato dalla Camera (attività di consulenza, di supporto e assistenza tecnica, in favore di soggetti pubblici e privati, in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e successioni, diritto civile, legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro) siano definite con uno schema di convenzione approvato con DM da emanarsi entro il 30 giugno 2015. Il Senato ha inoltre disposto la riduzione (dal 2,5 per cento, previsto nel testo licenziato dalla Camera) all'1,5 per cento della soglia minima di attività rilevante (alla quale sono cioè finalizzati i finanziamenti pubblici, ex articolo 13 della legge n. 152/2001) che ciascun patronato deve realizzare, pena lo scioglimento, se essa non viene raggiunta per 2 anni consecutivi;
    nonostante le modifiche del Senato, sono stati introdotti alcuni parametri di valutazione della qualità dell'attività svolta da tali Istituti, che potrebbero avere un effetto opposto a quello che si è inteso perseguire;
    in particolare, si richiede, per ciascun Patronato, la presenza in almeno otto Stati stranieri. Occorre notare però che sinora l'apertura di sedi estere costituiva una facoltà che ciascun Patronato poteva attivare: non può pertanto costituire un parametro per il riconoscimento del patronato stesso. Quanto alla soglia minima dell'1,5 per cento di attività, tale parametro, puramente quantitativo e riferito alla sola attività ammessa a finanziamento, non risulta di per sé idoneo ai fini della valutazione della qualità del servizio offerto; né una soglia di attività inferiore a tale limite identifica di per sé una scarsa qualità dell'attività svolta, che può invece essere meglio accertata sulla base del rispetto di alcuni requisiti di tipo organizzativo;
    sottolineato che l'intero Fondo viene finanziato con la contribuzione dei lavoratori italiani di tutte le categorie,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate al comma 310, al fine di adottare ulteriori iniziative normative:
    a) eliminare il requisito della presenza di sedi in Paesi stranieri di cui agli artt. 2 e 16 della Legge 152/2001, come modificati dalla legge in esame;
    b) disporre un'opportuna modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della. Legge n. 152/2001 prevedendo, in capo alle Organizzazioni promotrici, la presenza in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno l'80 per cento della popolazione italiana come accertata dall'ultimo censimento nazionale;
    c) eliminare il riferimento al criterio dell'attività non inferiore all'1,5 per cento introdotto – peraltro, con effetto retroattivo, sull'attività 2014 – o, in subordine, a superare detto criterio meramente quantitativo in presenza del rispetto di una serie di requisiti organizzativi, quali: 1) almeno l'80 per cento degli operatori di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, Legge n. 152/2001 in forza al patronato su base annua risulti assunto con contratto a tempo indeterminato; 2) la stabilità operativa delle sedi provinciali e zonali;
    d) prevedere la possibilità che i patronati già operanti, alla data di entrata in vigore della Legge n. 152/2001 ed il cui riconoscimento sia stato convalidato ai sensi della stessa legge, si consorzino entro un termine adeguato quale il 31.12.2017.
9/2679-bis-B/162Rubinato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Italia, specie negli ultimi anni, è soggetta a flussi migratori di portata incalcolabile, che vanno comunque gestiti ed orientati meglio possibile;
    l'Italia si sta sforzando ad attuare politiche legate all'integrazione ed al Mediterraneo, anche attraverso la cultura;
   considerato che:
    la città di Agrigento, ormai nel tempo, è diventata porta del Mediterraneo e sempre più centro di aggregazione, con le istituzioni e gli operatori culturali locali pronti a studiare ed attuare nuovi, necessari, sistemi di accoglienza ed iniziative socio-culturali;
    rispetto alle esigenze del territorio ed al fenomeno dell'immigrazione, che si propone quasi quotidianamente sulle coste a sud della Sicilia, il Polo universitario agrigentino potrebbe essere utilizzato e rimodellato sfruttando il fenomeno come opportunità;
    nella convinzione che il fenomeno migratorio costituisca ormai un elemento strutturale di tutte le società europee,

impegna il Governo:

   ad istituire, compatibilmente con le risorse economiche ed i vincoli di bilancio, un centro studi «Euro-Mediterraneo» dedicato agli studi internazionali ed alla formazione degli operatori del settore, per elaborare ed approfondire tramite un network strutturale ed europeo diverse componenti teoriche e pratiche dell'azione sociale nei confronti degli immigrati e del fenomeno in genere. E soprattutto per rendere virtuosa e pratica un'esigenza culturale prima e dopo l'emergenza;
   ad utilizzare le strutture del polo Universitario di Agrigento per tale centro.
9/2679-bis-B/163Moscatt.


   La Camera,
   premesso che:
    nella legge di stabilità 2015 sono state apportate delle modifiche alla manovra salva Italia – legge 214/2011 relative all'articolo 24 comma 2 e all'articolo 24 comma 10;
    l'emendamento del Governo di modifica del comma 2 dell'articolo 24 prevede che: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa»;
    questa modifica ha l'obiettivo di evitare che la misura della pensione risulti essere superiore alla pensione calcolata con le regole vigenti fino al 31.12.11. Va ricordato che il requisito minimo per la pensione di anzianità era 40 anni di contributi e la pensione veniva calcolata fino al massimo di 40 anni, per la prima volta nella storia previdenziale la manovra Fornero ha previsto due requisiti contributivi diversi per uomini e donne, 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Esisteva una differenza di età per la pensione di vecchiaia, ma mai una differenza di requisito contributivo. Minimo vantaggio per le donne a fronte del grave danno subito per l'innalzamento senza gradualità dell'età per la pensione di vecchiaia;
    tale emendamento comporta che per il calcolo della prestazione pensionistica si prenderà a riferimento il requisito minimo di accesso alla pensione anticipata di anzianità, non tenendo conto dei contributi versati oltre tale limite, avremo l'assurda situazione che a parità di contribuzione versata, per esempio 43 anni, per una donna verranno utilizzati per il calcolo solo 41 anni e sei mesi di contribuzione mentre per l'uomo 42 anni e sei mesi, realizzando una palese discriminazione nei confronti delle donne;
    per quanto attiene le modifiche introdotte al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (decreto-legge Salva-Italia), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, che prevedeva penalizzazioni in caso di accesso al pensionamento con un'età inferiore ai 62 anni, nella legge di stabilità 2015 è stato presentato un emendamento per disapplicare le suddette penalizzazioni almeno fino al 31.12.2017;
    il Governo però ha riformulato l'emendamento originario togliendo le penalizzazioni solo per le pensioni con decorrenza dal 1o gennaio 2015, dai dati forniti dall'Inps sono complessivamente andati in pensione con penalizzazioni: 11.825 donne e 3.338 uomini da gestioni private + 9.432 donne e 772 uomini da gestioni pubbliche. La riformulazione del Governo limitando quindi la cancellazione delle penalizzazioni dall'1.1.15 colpisce 21.257 donne e 4.110 maschi e ancora una volta sono le donne ad essere più penalizzate e comporterà inevitabilmente l'attivazione di contenzioso in sede giudiziaria da parte di coloro che hanno subito la penalizzazione sul calcolo della pensione;
    va ricordato che per superare le penalizzazioni si è intervenuti più volte dal dicembre 2011 ad oggi, sia al Senato che alla Camera, perché è una norma che basa il calcolo della pensione sulla prestazione effettiva di lavoro e colpisce pesantemente coloro che hanno contribuzione figurativa anche se riconosciuta da leggi dello Stato a tutti gli effetti. Si tratta, per esempio, della disoccupazione, l'esposizione all'amianto, l'essere vittime da atti di terrorismo quindi si erano già riconosciute come prestazione effettiva di lavoro le giornate di assenza per donazione di sangue, i congedi parentali, le assenze per assistenza a familiari disabili, ma se quella stessa persona ha aderito ad azioni di sciopero o ha fruito del congedo matrimoniale o ha versato contributi volontari per raggiungere il nuovo requisito post Fornero, o ha avuto il riconoscimento del periodo di maternità obbligatorio fuori dal rapporto di lavoro o ha riscattato il periodo di maternità fuori dal rapporto di lavoro o il periodo di laurea ed è già pensionata rimane con la penalizzazione tutta la vita, 21.257 donne e 4.110 maschi;
    gli stessi enti previdenziali Inps ed ex Inpdap si sono trovati in estrema difficoltà per rilevare per ogni singolo lavoratore, tutte le assenze non considerate «prestazione effettiva di lavoro» in un arco temporale superiore a 40 anni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premesse, al fine di intervenire con il primo provvedimento di riordino del sistema previdenziale per rimuovere le relative criticità.
9/2679-bis-B/164Gnecchi, Baruffi, Cuperlo, Beni, Giacobbe, Boccuzzi, Carra, Maestri, Incerti, Gribaudo, Gregori, Bolognesi, Berlinghieri, Albanella, Casellato, Murer, Martelli, Romanini, Rubinato.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di stabilità abroga la norma che, a decorrere dal 1o gennaio 2015, esclude (fatta eccezione per le farmacie rurali sussidiate) la titolarità della direzione della farmacia privata per i farmacisti che abbiano conseguito il requisito di età pensionabile;
    si tratta di una disposizione che comunque non contribuisce a migliorare la vita dei cittadini, in particolare in merito alla capacità (necessaria) di incidere sulla disponibilità di farmaci;
    la soluzione volta a potenziare la disponibilità dei farmaci per i cittadini presso le farmacie territoriali, e a sopperire alla carenza di alcuni particolari medicinali, va ricercata principalmente riducendo l'emorragia di autorizzazioni a pioggia ad operatori pseudo-grossisti, quasi sempre farmacie che si dotano anche di autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso, che però essenzialmente non viene utilizzata per rifornire le altre farmacie, bensì per cedere medicinali a «grossisti esportatori» o per inviarli direttamente all'estero;
    la stessa Federfarma, federazione nazionale dei titolari di farmacia, deplora il comportamento di quella minoranza dei suoi associati che hanno ottenuto l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso;
    in Italia ci sono diciottomila farmacie e solo circa quattrocento hanno l'autorizzazione alla distribuzione e operano come distribuzione all'ingrosso, rastrellando sul territorio quei medicinali molto ambiti all'estero in considerazione del loro prezzo vantaggioso;
    è necessario pertanto ripristinare l'incompatibilità tra le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia, eliminando la disposizione di cui all'articolo 100, comma 1-bis, del decreto legislativo 219/2006, che prevede la possibilità, per i farmacisti e le società di farmacisti, titolari di farmacia ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nonché le società che gestiscono farmacie comunali, di poter svolgere attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali, disponendo altresì la possibilità per le società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali, di svolgere attività di vendita al pubblico di medicinali attraverso la gestione di farmacie comunali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere ogni iniziativa volta ad apportare le modifiche normative richiamate in premessa, ripristinando l'incompatibilità tra le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia.
9/2679-bis-B/165Sarro, Russo.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 424 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità dispone il ricollocamento del personale in mobilità presso regioni ed enti locali;
    la norma in particolare dispone che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti e delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità; inoltre, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015 è destinata esclusivamente alla ricollocazione del personale in mobilità. Le spese del personale così ricollocato non si calcolano ai fini del rispetto del tetto di spesa di personale;
    la norma potrebbe risultare iniqua in particolare nei confronti di concorsi pubblici già banditi (ma non conclusi) prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità; non si tratterebbe infatti di concorsi che già hanno prodotto una graduatoria vigente (e quindi non rientrerebbero nella norma citata), ma, in ogni caso, saremmo davanti a procedure concorsuali già bandite con atti pubblici sui quali tornare indietro comporterebbe non pochi problemi pratici, oltre a rilevare possibili questioni in conflitto con un principio più generale di equità;
    inoltre, per poter garantire al meglio tutti i vincitori di concorso pubblico, sarebbe auspicabile che fossero utilizzate indistintamente tutte le graduatorie a disposizione, a prescindere dall'ente di riferimento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di assumere le opportune iniziative volte a rivederne il contenuto nel senso auspicato, ovvero prevedendo la possibilità di assunzione anche per i vincitori di concorso pubblico già bandito prima dell'entrata in vigore del disegno di legge di stabilità, e prevedendo altresì la possibilità di utilizzare indistintamente tutte le graduatorie a disposizione, a prescindere dall'ente di riferimento.
9/2679-bis-B/166Chiarelli, Marti, Russo, Sarro.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 424 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità dispone il ricollocamento del personale in mobilità presso regioni ed enti locali;
    la norma in particolare dispone che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti e delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità; inoltre, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015 è destinata esclusivamente alla ricollocazione del personale in mobilità. Le spese del personale così ricollocato non si calcolano ai fini del rispetto del tetto di spesa di personale;
    la norma potrebbe risultare iniqua in particolare nei confronti di concorsi pubblici già banditi (ma non conclusi) prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità; non si tratterebbe infatti di concorsi che già hanno prodotto una graduatoria vigente (e quindi non rientrerebbero nella norma citata), ma, in ogni caso, saremmo davanti a procedure concorsuali già bandite con atti pubblici sui quali tornare indietro comporterebbe non pochi problemi pratici, oltre a rilevare possibili questioni in conflitto con un principio più generale di equità;
    inoltre, per poter garantire al meglio tutti i vincitori di concorso pubblico, sarebbe auspicabile che fossero utilizzate indistintamente tutte le graduatorie a disposizione, a prescindere dall'ente di riferimento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di assumere le opportune iniziative volte a rivederne il contenuto nel senso auspicato, ovvero prevedendo la possibilità di assunzione anche per i vincitori di concorso pubblico già bandito prima dell'entrata in vigore del disegno di legge di stabilità.
9/2679-bis-B/166. (Testo modificato nel corso della seduta) Chiarelli, Marti, Russo, Sarro.


   La Camera,
   premesso che:
    al comma 711 dell'articolo 1 escludendo i pellet dalla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 si ingenera un aumento dell'IVA dal 10 al 22 per cento;
    tale misura finirà per impattare pesantemente su un prodotto, il pellet, che si pone come elemento importante di valorizzazione della filiera del legno;
    la filiera del legno è un importante segmento delle energie rinnovabili, sulla cui promozione l'Italia è ancora pesantemente in ritardo, e al tempo stesso è una filiera che può avere un importante ruolo nella valorizzazione di territori marginali ed in gran parte incolti o scarsamente valorizzati;
    negli ultimi anni tutto il comparto delle energie rinnovabili è stato oggetto di significativi interventi di natura sia normativa che fiscale, che ne hanno significativamente ridotto i margini e ridotto le potenzialità espansive;
    si rende necessario, anche per offrire un orizzonte maggiormente certo agli operatori dal settore, ridefinire un quadro organico di prospettive del settore sia per il comparto del legno che più in generale dell'insieme delle energie rinnovabili,

impegna il Governo

ad una revisione organica del quadro normativo, fiscale e degli incentivi dell'insieme dei settori della produzione di energia da fonti rinnovabili, anche in vista delle scadenze previste dagli obiettivi previsti per il 2020, ed alla luce delle opportunità di sviluppo di territori e settori che hanno significativi margini di crescita, anche con il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti.
9/2679-bis-B/167Taricco, Rubinato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha modificato le aliquote contributive per la gestione separata già previste per il 2014 sulla scorta del combinato disposto dell'articolo 2, comma 57, della legge Fornero, legge n. 92 del 2012 e dell'articolo 46-bis, comma 1, lettera g) del decreto-legge n. 83 del 2012, prevedendo, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ed iscritti in via esclusiva alla gestione separata, la sospensione dell'aumento contributivo previsto per lo stesso anno dall'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 dal 27 per cento al 28 per cento;
    il provvedimento all'esame dell'aula, nulla dispone in merito, lasciando intendere che per i suddetti lavoratori a partire dal 1° gennaio 2015 l'aliquota riprenderà la normale progressione prevista dalla legge n. 92 del 2012 (c.d. «riforma Fornero»), pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 ed al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018;
    il momentaneo congelamento della progressione era giustificato da una parte dalla volontà di voler far preferire alle aziende, quantomeno per il minor costo dei contributi, rapporti di lavoro con contratti flessibili, e dall'altra dalla considerazione che quella dei titolari di partita IVA individuale è la categoria più penalizzata dal progressivo aumento contributivo. Non si deve infatti dimenticare che, mentre per i parasubordinati, i contributi previdenziali risultano essere a carico per i 2/3 del committente e solo per 1/3 a carico del collaboratore, nel caso dei titolari individuali di partita IVA tutti i contributi sono a carico degli stessi, ed in un periodo di crisi economica come quello attuale, un aumento di tale portata inciderebbe in misura forte sui redditi netti percepiti dagli stessi mettendo seriamente a rischio la loro attività lavorativa;
    le condizioni economiche di questo segmento di lavoratori non sono affatto solide, il reddito medio annuo dei titolari di partita IVA individuale è pari a 15.837 euro, importo che scende a 13.972 euro per coloro che hanno meno di 39 anni. Qualora l'aliquota contributiva rimanesse congelata tali contribuenti continuerebbero a versare presso la gestione separata dell'INPS circa 4276 euro di contributi. Dal 1° gennaio 2015, a legislazione invariata, l'aliquota contributiva si eleverà di 3 punti percentuali facendo lievitare, a parità di reddito annuo, il suddetto importo, di ben 475 euro ai quali aggiungere la quota IRPEF;
    a fronte di tali l'ente gestore INPS eroga prestazioni molto esigue, senza garantire dignitose forme di tutela, come la maternità o l'indennità di malattia, o di sostegno al reddito in caso di assenza provata di commesse, come del resto avviene per tutte le casse ordinistiche;
    la perdurante crisi economica che condiziona tutte le attività di mercato, non consente a questi lavoratori, al fine di ammortizzare l'ulteriore spesa per la contribuzione, di innalzare i loro compensi che spesso non riescono a definire autonomamente dovendo accettare senza margine di trattativa la proposta del committente,

impegna il Governo

   a prorogare a tutto il 2015 la sospensione del progressivo aumento dell'aliquota contributiva per titolari di partita IVA individuale che versano alla gestione separata INPS, già previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, mantenendo la stessa al 27 per cento;
   ad emanare un'organica normativa di sostegno sociale e fiscale in favore di una categoria di lavoratori, quella dei titolari di partita Iva individuale, altamente professionalizzata e che contribuisce in maniera significativa a mantenere in equilibrio il bilancio dell'INPS.
9/2679-bis-B/168Nicchi.


   La Camera,
   premesso che:
    a decorrere dall'anno 2014 è entrata in vigore la nuova misura d'integrazione della retribuzione persa per effetto della riduzione dell'orario di lavoro determinata dal ricorso ai cc.dd. contratti di solidarietà difensivi, ovvero quelli stipulati dalle aziende che vivono una situazione di crisi temporanea, al fine di mantenere inalterato il livello occupazionale all'interno di esse;
    la legge di Stabilità per il 2014 (n. 147 del 2013) ha, infatti, ridotto dall'80 per cento al 60 per cento la misura dell'integrazione, ma stabilendola, per il solo anno 2014 al 70 per cento, e riportandola, in tal modo al livello stabilito prima che lo stesso legislatore, in via sperimentale e limitatamente al periodo dal 2009 al 2013, lo incrementasse;
    si tratta dell'integrazione salariale spettante a quei lavoratori coinvolti nei contratti di solidarietà previsti dalla legge n. 863/84, che riconosce un trattamento di integrazione salariale agli operai ed agli impiegati appartenenti alle imprese industriali ex articolo 23 della legge n. 155 del 1981 ed ex articolo 35 della legge n. 416 del 1981, che abbiano stipulato contratti collettivi aziendali con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stabilendo una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, anche attraverso un suo più razionale impiego;
    il provvedimento all'esame dell'aula non provvede alla proroga, per l'anno 2015, dell'incremento al 70 per cento della retribuzione persa, facendo scendere automaticamente la percentuale all'ordinario parametro del 60 per cento, svalutando in tal modo, in una fase in cui la crisi mette ancora a rischio i posti di lavoro, uno strumento come quello dei contratti di solidarietà difensivi che andrebbe invece esteso e sostenuto perché capace, nelle situazioni di crisi aziendale, di sostenere il reddito dei lavoratori e di garantirne la permanenza al lavoro,

impegna il Governo

a stanziare le opportune risorse finanziarie atte a garantire, per tutto il 2015, il medesimo livello d'integrazione salariale, in caso di ricorso ai contratti di solidarietà difensivi, già stabilito dall'articolo 1, comma 186 della legge n. 147 del 2013.
9/2679-bis-B/169Airaudo, Placido.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi da 421 a 429 dell'articolo 1 del provvedimento, che di fatto riscrivono il percorso di riordino istituzionale di province e città metropolitane fissato nella legge n. 56 del 2014, c.d. legge Delrio, rispondono alla semplice logica che alla riduzione delle competenze debba corrispondere il ridimensionamento delle relative dotazioni organiche e delle risorse economiche disponibili;
    il percorso di attuazione della riforma dei suddetti enti sposterà funzioni e personale corrispondente in altri enti, passando per la riduzione dotazione organica del personale, nella misura del 50 per cento per le province e del 30 per cento per le città metropolitane, e dall'avvio delle relative procedure per la mobilità per le unità in esubero;
    il timing prevede precisi passaggi temporali: entro il 1° aprile 2015, ogni ente dovrà individuare il personale che intende mantenere per gestire le nuove funzioni, mentre il rimanente personale dovrà essere riassorbito, da regioni, comuni o da altre amministrazioni statali. A partire dal 2017, tutto quel personale che non ha già trovato soluzione lavorativa, verrà collocato in disponibilità per due anni con una decurtazione del 20 per cento della retribuzione. A termine di tale periodo e solo dopo il 30 aprile 2019. si avvieranno i licenziamenti;
    l'emendamento del Governo nella sua stesura originaria ha determinato uno stato di agitazione permanente di tutto il personale dipendente delle Province italiane che attraverso forme di presidio delle sedi istituzionali ha portato ad una significativa revisione delle disposizioni ed all'accoglimento di una serie di istanze, prima fra tutte la previsione del termine preciso, il 31 dicembre 2016 dal quale far decorrere l'eventuale collocamento in disponibilità del personale che esubera in caso di mancato completo assorbimento dei soprannumeri e processo di mobilità tra gli enti;
    altro aspetto di assoluto rilievo è la previsione espressa che, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità il personale rimarrà in servizio presso gli enti provinciali e le città metropolitane con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Rispetto alla prima stesura dell'emendamento, il percorso di mobilitazione ha anche spostato in avanti di due anni, e cioè al 31 dicembre 2018, il termine per la stabilizzazione del personale precario;
    è necessario, inoltre, ricordare che per quanto riguarda il trattamento economico i lavoratori, a seguito di quanto convenuto con il protocollo Delrio e previsto dalla legge n. 56 del 2014, manterranno inalterato il trattamento economico, compreso il salario accessorio in godimento presso l'Ente provincia;
    nel corso della mobilitazione dei lavoratori il Governo, tramite il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano Delrio, ha testualmente affermato che: «Il personale delle province non rimarrà per strada e che verrà assorbito tramite blocco di tutte le assunzioni in tutte le amministrazioni dello Stato e affini»,

impegna il Governo

a giungere, entro il 31 dicembre 2016, al pieno ricollocamento di tutto il personale delle province al fine di evitare il collocamento in disponibilità anche di un solo dipendente, onde scongiurare l'avvio dei licenziamenti al termine di tale periodo.
9/2679-bis-B/170Scotto, Airaudo, Placido.


   La Camera,
   considerato che:
    il provvedimento al nostro esame non ha registrato nel corso del suo iter parlamentare nessuna modifica migliorativa per il regime forfettario per le partite IVA:
    infatti, la soglia d'accesso per professionisti attualmente fissata a 15 mila euro di compensi annui rimane invariata. Non solo: per trovare le coperture ai 163 milioni necessari per finanziare il credito di imposta per l'Irap degli autonomi, si introduce il divieto di cumulo per l'accesso al nuovo regime dei «minimi» (aliquota del 15 per cento e soglie diversificate a partire da 15 mila euro per le diverse tipologie di attività). In sostanza, le partite Iva con redditi da lavoro dipendente e assimilati prevalenti rispetto al reddito di lavoro autonomo saranno esclusi dal nuovo regime forfettario se la somma dei redditi totali (lavoro dipendente, assimilato e autonomo) supera i 20 mila euro;
    in pratica, si triplicano le tasse agli under 35 italiani che scelgono di avviare una loro attività indipendente. Si tratta, infatti, di una rimodulazione del sistema di agevolazione fiscale per i contribuenti a partita Iva per favorire l'imprenditoria giovanile. In realtà, il nuovo regime allargherà la platea dei beneficiari fino a 900 mila persone alle quali verrà applicato un aumento dell'aliquota Irpef che passerà dall'attuale 5 per cento allo stratosferico 15 per cento. Questo regime fiscale verrà applicato a coloro che guadagnano tra i 15 mila e i 40 mila euro lordi all'anno. È ormai noto che i giovani professionisti, consulenti, guadagnano attorno alla prima soglia, poco meno o poco più, mentre artigiani commercianti si attestano sulla seconda;
    ad esempio, un giovane architetto di 28 anni con 10.500 euro di Compensi annui pagherebbe 1.460 euro, 240 euro in più degli attuali. In questa condizione si ritroverà chi è nel regime dei minimi attuale sino a quando non compirà i 35 anni o avrà concluso i primi 5 anni di attività;
    oltre alle nuove tasse, questi iscritti rischiano di dovere pagare l'aumento dei contributi previdenziali alla gestione separata dell'Inps dall'attuale 27,72 per cento al 33,72 per cento nel 2019,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative anche legislative al fine di ripristinare l'aliquota agevolata al 5 per cento per i giovani professionisti.
9/2679-bis-B/171Marcon, Paglia, Melilla, Ferrara, Ricciatti.


   La Camera,
   considerato che:
    i tagli ai Comuni, previsti dal provvedimento al nostro esame, sono pari a 1,2 miliardi, ai quali vanno aggiunti 300 milioni delle precedenti manovre e altri 625 milioni per il fondo compensativo della TASI per ottenere per il 2014 e 2015 lo stesso gettito che gli arrivava dall'Imu nel 2013;
    infatti, con l'emendamento del Governo 3.4107 presentato in Commissione Bilancio al Senato si è prorogato anche per l'anno 2015 il livello massimo di imposizione della TASI già previsto dalla legge di stabilità per il 2014 e che non può superare il 2,5 per mille, nonostante la legge prevedesse che a partire dal 2015 l'aliquota potesse addirittura salire fino al 6 per mille, lo stesso emendamento ha prorogato anche per il 2015 la facoltà dei Comuni di aumentare, per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille, il suddetto limite del 2,5 per mille al solo scopo di finanziare detrazioni di imposta per le abitazioni principali e loro pertinenze e quindi ridurre il carico fiscale sulle categorie più deboli;
    a tal proposito sarebbe necessario introdurre nella disposizione vigente elementi di trasparenza e di certezza rispetto alla effettiva destinazione delle maggiori entrate al finanziamento delle predette detrazioni, attraverso l'introduzione di uno strumento adeguato, cioè un prospetto allegato ai bilanci dei comuni al fine di verificare che le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle aliquote della TASI disposto dalla legge siano effettivamente destinate alle detrazioni dalla stessa TASI per le abitazioni principali e loro pertinenze, e quindi a ridurre il carico fiscale sulle categorie più deboli;
    è opportuno che vengano chiariti i reali spazi finanziari nella disponibilità dei comuni. La stessa magistratura contabile, la Corte dei conti, aveva messo in guardia il Parlamento sull'ampio margine di scelta attribuito alle amministrazioni locali nella determinazione delle aliquote TASI, e su quanto questa avrebbe accentuato le differenze di imposizione, comportando significative disparità di trattamento fiscale a carico di famiglie e di imprese, pur in presenza di un uguale imponibile, differenze che, a loro volta, avrebbero potuto incidere anche sul comportamento dei contribuenti e tradursi, ad esempio, nella delocalizzazione di imprese e persone fisiche sulla base di una convenienza fiscale, con importanti ricadute negative sotto il profilo della tax compliance;
    dai Comuni è arrivata, peraltro, la richiesta di garantire i 625 milioni di euro che verranno a mancare con lo stop agli aumenti 2015 della Tasi e dell'Imu,

impegna il Governo:

   a prendere le opportune iniziative al fine di introdurre un prospetto da allegare ai bilanci dei Comuni al fine di verificare che le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle aliquote della TASI disposto dalla legge siano effettivamente destinate a ridurre il carico fiscale sulle categorie più deboli;
   a disporre con una successiva iniziativa legislativa un adeguato trasferimento erariale ai Comuni per consentire loro di redigere i bilanci 2015 ed a compensazione del mancato gettito atteso in relazione agli aumenti delle aliquote della TASI e dell'IMU.
9/2679-bis-B/172Paglia, Marcon, Melilla.


   La Camera,
   considerato che:
    il provvedimento in esame reca un cospicuo numero di disposizioni che intervengono a vario titolo in materia di autotrasporto;
    in particolare si prevede, ai commi 150 e 151 dell'articolo 1, un'autorizzazione di spesa di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto, da ripartire con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed una quota non superiore al 20 per cento di tali risorse è destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione;
    inoltre, i commi 247-251 apportano alcune modifiche al decreto legislativo n. 286 del 2005 e ai decreto-legge n. 112 del 2008 introducendo alcune disposizioni in forza delle quali: 1) vengono aggiornate le definizioni di vettore, committente e subvettore: 2) viene introdotta la disciplina della sub-vezione; 3) viene superato l'attuale sistema dei contratti basati sui costi minimi a favore del principio della libera contrattazione dei prezzi, ossia che nel contratto di trasporto i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti: 4) viene previsto che il committente sia tenuto a verificare la regolarità del vettore in relazione ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali ed assicurativi per i dipendenti, tramite accesso all'apposito portale internet che dovrà essere attivato dal Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli autotrasportatori. Qualora tale verifica non venga effettuata, il committente è obbligato in solido con il vettore entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, per i trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi relativi alle prestazioni ricevute con il contratto e, in caso di contratto non scritto il committente si assume anche gli oneri relativi all'adempimento degli obblighi fiscali e delle violazioni del codice della strada. Inoltre, si prevede che non possa essere avviata l'azione davanti al giudice civile se non è stato previamente esperto il procedimento di negoziazione assistita recentemente disciplinato dal decreto-legge n. 132 del 2014, ovvero svolto il tentativo di mediazione presso le Associazioni di categoria cui aderiscono le imprese. Si prevede, poi, che il Ministero delle infrastrutture e trasporti pubblichi ed aggiorni sul proprio sito internet i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto terzi e si consente alle nuove imprese che, a decorrere dalla data in vigore del provvedimento in esame, presentino domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione a decorrere dal terzo anno è richiesta l'attestazione di un Revisore contabile iscritto al Registro o la fidejussione bancaria o assicurativa;
    infine, viene ripristinato per gli anni dal 2015 al 2018, il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, per i quali dal 1° gennaio 2015 sarebbe stata applicata la riduzione del 15 per cento in applicazione dell'articolo 1, comma 577 e 578, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014);
    con il riferimento a tale ripristino al 100 per cento delle agevolazioni sulle uccise per gli autotrasportatori, si evidenzia come detta disposizione, stando al contenuto della relazione tecnica, comporti maggiori oneri pari a 270 milioni di euro pur ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 (ovvero 1 miliardo e 80 milioni di euro complessivi);
    da molti anni a questa parte, lo Stato paga cifre esorbitanti per sostenere il settore dell'autotrasporto. Solo nel decennio 2000-2009 sono stati spesi 3,5 miliardi di euro in favore della categoria degli autotrasportatori. Ciononostante il settore dell'autotrasporto in Italia continua a rivelarsi molto poco competitivo nell'ambito sistema economico europeo per crescita dimensionale, organizzativa e tecnologica anche e soprattutto a causa dell'assenza di una strategia complessiva della politica nazionale in materia che dia il quadro di riferimento all'interno del quale si possano individuare finalità, priorità e risorse per il rilancio del settore, con precisi impegni dello Stato e dei diversi livelli di articolazione della Repubblica, al fine di orientare le strategie dei diversi soggetti imprenditoriali coinvolti;
    si evidenzia, poi, che la maggior parte dell'autotrasporto italiano non usa sistemi telematici (Intelligent transport system-ITS). Per quanto risulta ai firmatari del presente atto di indirizzo, solo il 30 per cento delle aziende con più di 80 veicoli ha a disposizione un sistema satellitare di gestione flotte, ma se il parco automezzi scende a meno di 20 unità, gli ITS sono diffusi solamente tra il 20 per cento delle aziende. Eppure il nostro Paese ha recepito le direttive europee 4 e 5 del 2009, che hanno un impatto decisivo sull'operatività ed efficacia sui controlli sull'autotrasporto,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di porre in essere ogni atto di competenza di finalizzato ad attuare una riforma organica del settore dell'autotrasporto nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, di tutela della sicurezza stradale e della sicurezza sui luoghi di lavoro e quindi a rilanciare concretamente un asset strategico della nostra economia senza ulteriori aggravi a carico del bilancio dello Stato;
   a valutare l'opportunità di intervenire in favore di tutte le imprese che intendano dotarsi di dispositivi tecnologici che consentano la tracciabilità dei percorsi e la gestione satellitare delle flotte;
   a valutare l'opportunità di istituire un'apposita banca dati nazionale per l'autotrasporto presso il Ministero dell'infrastrutture dei trasporti che, attraverso l'ausilio di organismi accreditati specializzati nella tracciabilità dei percorsi e nella gestione satellitare delle flotte, consenta alle Forze dell'Ordine e agli operatori dei Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti di aumentare i livelli di controllo ai fini della sicurezza e della trasparenza del mercato, nonché per limitare la diffusione del cabotaggio abusivo sul territorio nazionale, fornendo altresì un rating, anche di merito creditizio, alle imprese di autotrasporto che operano sul territorio nazionale nel pieno rispetto della normativa comunitaria e interna.
9/2679-bis-B/173Ricciatti, Scotto, Ferrara.


   La Camera,
   considerato che:
    secondo i dati Istat, nel terzo trimestre 2014, il PIL cala dello 0,1 per cento rispetto al trimestre precedente e dello 0,5 per cento rispetto al terzo trimestre del 2013, mentre gli investimenti lordi sono diminuiti del 3,1 per cento rispetto ad un anno fa, la produzione industriale di ottobre in Italia è crollata del 3 per cento, ed i disoccupati sono il 13,2 per cento della forza lavoro;
    un recente rapporto del Centro studi di Confindustria, che ha esaminato l'indice di «Control of corruption» tra i Paesi sviluppati, l'Italia è quota 90 mentre il Regno Unito è a 15, la Germania a 13, la Francia a 26, la Spagna a 53 e la Turchia a 81;
    secondo tale studio la corruzione nel nostro Paese costa lo 0,8 per cento del PIL l'anno, pari a 13 miliardi di euro e se l'Italia avesse ridotto, dai tempi di Mani pulite, l'illegalità derivante dal fenomeno corruttivo ai livelli francesi si sarebbe prodotta una ricchezza aggiuntiva per più di 300 miliardi;
    tali risorse sottratte rappresentano un freno per il progresso economico e civile e concorrono a determinare i dati economici sopra citati come riportarti dall'istituto nazionale di statistica. La corruzione riduce gli investimenti, rende la spesa pubblica inefficiente e inevitabilmente peggiora di riflesso la qualità delle istituzioni democratiche;
    la corruzione è una minaccia seria, concreta ed attuale per la democrazia italiana e per la sua economia. Lo attestano anche una serie di indicatori non economici, tra i quali possiamo menzionare: le inchieste giudiziarie, che anche in tempi recenti hanno visto implicati amministratori pubblici locali e politici nazionali; gli oltre 200 decreti di scioglimento di enti locali per infiltrazione mafiosa emanati dal 1991 ai giorni nostri;
    oltre al costo della corruzione, le stime dei costi economici dell'illegalità quantificano il giro di affari mafioso e dell'evasione fiscale, rispettivamente in 150 miliardi e 120 miliardi di euro all'anno;
    di fronte ad un simile scenario, è illusorio pensare che la situazione possa volgere ad un miglioramento contando esclusivamente sull'azione svolta dalle forze dell'ordine e dalla magistratura, risultando necessaria una contemporanea azione sul versante della prevenzione nell'ambito del quale la politica è chiamata ad agire come soggetto primario e responsabile;
    occorrono quindi misure urgenti da adottare in tempi rapidi affinché si recuperino le risorse sottratte per destinarle alla lotta alla disoccupazione ed interventi immediati per un piano di investimenti,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative amministrative e legislative per contrastare in maniera efficace la corruzione e destinare le risolse recuperate per favorire la crescita, l'occupazione e programmare un piano di investimenti per il Paese.
9/2679-bis-B/174Zaratti, Marcon, Melilla, Paglia, Airaudo.


   La Camera,
   considerato che:
    il provvedimento in esame interviene, ancora una volta, in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, estende il regime di autorizzazione unica alle opere e infrastrutture necessarie ed indispensabili per assicurare lo sfruttamento di titoli concessori relativi agli idrocarburi;
    già con il recente decreto-legge n. 133 del 2014, il cosiddetto «Sblocca Italia» si è intervenuti con una serie di disposizioni volte a semplificare, accelerare e accentrare allo Stato, le procedure per favorire le trivellazioni di idrocarburi nel nostro Paese: si sono qualificate le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale come attività di interesse strategico, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili si sono introdotte semplificazioni per ridurre i tempi necessari per il rilascio della VIA e dei titoli abilitativi per la ricerca e la produzione di idrocarburi, prevedendo il rilascio di un titolo concessorio unico: si è trasferita dalle Regioni al Ministero dell'ambiente la competenza al rilascio del provvedimento di VIA relativamente ai progetti relativi ad attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma;
    quanto suddetto si tradurrà in nuove trivellazioni e incrementi di estrazioni, sul nostro territorio, il tutto fuori dal controllo e dal potere decisionale delle amministrazioni locali e delle comunità locali coinvolte;
    il testo della legge di stabilità in esame, come detto, estende il regime di autorizzazione unica alle opere e infrastrutture necessarie per assicurare lo sfruttamento di titoli concessori relativi agli idrocarburi, assimilando alle opere di interesse strategico – per quanto riguarda il procedimento di autorizzazione – quelle necessarie al trasporto, stoccaggio, trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate fuori dal perimetro delle concessioni di coltivazione;
    l'obiettivo di queste norme, ossia un ulteriore «via libera» alle trivellazioni, è evidente, e la stessa relazione tecnica allegata all'emendamento del Governo approvato che ha introdotto dette disposizioni chiarisce che «da esse può discendere un significativo impulso in termini di sviluppo economico e un correlato incremento del gettito fiscale derivante dalle attività connesse alla realizzazione di infrastrutture energetiche strategiche, atteso che le norme sono volte a sbloccare l'effettiva realizzazione dei progetti per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi estendendo il regime di autorizzazione unica a quelle opere e infrastrutture necessarie e indispensabili per assicurare il loro sfruttamento»;
    tra le opere infrastrutturali interessate dalla suddetta estensione del regime di autorizzazione unica, rientra il progetto «Tempa Rossa»;
    detto progetto «Tempa Rossa» riguarda un giacimento petrolifero, gestito dalla Total E&P, situato nell'alta valle del Sauro (Basilicata). A regime l'impianto avrà una capacità produttiva giornaliera di circa 50.000 barili di petrolio, 230.000 metri cubi di gas naturale, 240 tonnellate di GPL e 80 tonnellate di zolfo;
    il progetto di sviluppo riguarda la messa in produzione di otto pozzi, di cui sei già perforati e altri due da perforare, la costruzione di un centro di trattamento oli dove gli idrocarburi estratti, convogliati tramite una rete di condotte interrate (pipeline), verranno trattati e separati nei diversi sottoprodotti (grezzo, gas combustibile, zolfo e GPL) e, successivamente, immessi tramite canalizzazioni interrate; la costruzione di un centro di stoccaggio GPL (due serbatoi interrati della capacità totale di 3 mila metri cubi) dotato di quattro punti di carico stradale; costruzione o modifica di infrastrutture di servizio (adeguamento di strade comunali, realizzazione dei sistemi per l'alimentazione di acqua ed elettricità per il centro di trattamento, connessione alle reti esistenti per il trasporto e la distribuzione degli idrocarburi);
    il greggio avrà quale terminale per lo stoccaggio e la movimentazione, proveniente dal giacimento «Tempa Rossa», l'impianto di raffinazione ENI di Taranto. Queste operazioni comporterebbero l'emissione di composti organici volatili fra cui anche gli idrocarburi policiclici aromatici, cosiddetti IPA, in una città come Taranto che subisce un'incidenza delle patologie tumorali allarmante e incipiente;
    l'Assessore all'ambiente della Regione Puglia, in data 30 settembre 2014, ha comunicato che è stata disposta la costituzione di una cabina di regia (ARPA-ARES-ASL) per la redazione della Valutazione del danno sanitario;
    l'esito della valutazione sarebbe in grado di fornire un dato ulteriore ed essenziale per l'autorizzazione VIA-AIA del Ministero dell'ambiente,

impegna il Governo:

   ad individuare, anche con successive iniziative legislative, opportune disposizioni volte a consentire un reale coinvolgimento delle comunità locali nei processi decisionali in materia di opere pubbliche, con particolare riferimento ai progetti aventi un rilevante impatto ambientale sui territori interessati;
   con riferimento al progetto «Tempa Rossa», a sospendere l'iter di autorizzazione VIA-AIA in attesa di conoscere gli esiti della Valutazione del danno sanitario, di cui in premessa, al fine di evitare che un'eventuale Valutazione di danno sanitario negativa arrivi a impianto costruito, producendo un ridimensionamento del «principio di precauzione» così come definito dalla normativa comunitaria;
   ad avviare una seria politica energetica volta a ridurre sensibilmente il ricorso alle fonti fossili, responsabili delle emissioni di gas serra, puntando sulle fonti energetiche rinnovabili.
9/2679-bis-B/175Duranti, Pellegrino, Zaratti, Placido, Marcon, Melilla, Ricciatti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli, Scotto.


   La Camera,
   considerato che:
    nel contribuire alle difficoltà della finanza pubblica nel nostro Paese come resocontato dalla stessa Corte dei conti;
    informazioni a portata della collettività, per mettere i cittadini in grado di rendersi conto di come funziona la burocrazia e, dunque, come vengono spesi i soldi pubblici possono costituire uno dei più efficaci strumenti di controllo per combattere il malaffare dentro la pubblica amministrazione;
    le norme per rendere gli uffici pubblici più trasparenti discendono dalla legge n. 190 del 2012, che ha imposto il giro di vite anti-mazzette. La trasparenza ha poi trovato norme di dettaglio nel decreto legislativo n. 33 del 2013, che ha imposto a tutte le pubbliche amministrazioni di avere sul proprio sito istituzionale una finestra dedicata alla comunicazione di tutta una serie di informazioni: dai redditi dei politici ai bilanci degli enti, dalle consulenze ai concorsi, dagli appalti alle partecipazioni societarie;
    a un anno e mezzo di distanza, quegli obblighi sono stati rispettati solo in parte: i piani triennali per la trasparenza che fanno il paio con quelli anti-corruzione in molti uffici ancora latitano; su 13 ministeri monitorati, cinque ancora se ne devono dotare, tra cui quelli dell'economia e delle infrastrutture; l'Inail lo ha adottato, mentre altrettanto non si può dire dell'Inps; su quasi cento atenei, 70 ancora non sanno cosa sia il piano della trasparenza;
    molte amministrazioni ancora continuano a non pubblicare sui propri siti i dati o, nel migliore dei casi, quando lo fanno, spesso la lettura delle informazioni è difficile se non impossibile. Per esempio, perché inseriscono file di difficile lettura. Eppure il decreto n. 33 prevede che i dati siano non solo immessi in rete in un formato aperto, ma soprattutto siano aggiornati, completi e di semplice consultazione;
    l'Autorità anticorruzione controllando 231 enti rispetto ai quali era arrivata una segnalazione, ha constatato che ben 163 risultavano inadempienti,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative amministrative e legislative al fine di ottenere da parte di tutte le pubbliche amministrazioni l'effettiva pubblicazione sui loro siti, con modalità facilmente accessibili, dei dati riguardanti appalti e consulenze, prevedendo forme sanzionatorie per le amministrazioni inadempienti.
9/2679-bis-B/176Melilla, Marcon, Paglia, Ferrara, Ricciatti.


   La Camera,
   premesso che:
    il Forum Mondiale UNESCO 2015 sulla cultura e sulle industrie culturali si terrà presso la Villa Reale di Monza, come da precedenti intese fra Governo, Regione Lombardia e UNESCO;
    nonostante l'importanza dell'evento come vetrina per il patrimonio culturale italiano e le imprese del settore, da tempo al centro di un'operazione di rilancio come vettore per tutta l'economia italiana, la realizzazione del Forum 2015 è a rischio a causa del mancato stanziamento delle risorse necessarie alla sua organizzazione;
    in passato sono state stanziate congrue risorse per il medesimo evento: da ultima, per Forum del 2014 che si è tenuto a Firenze, per il quale è stata autorizzata la spesa di 400.000 euro, secondo quanto stabilito all'articolo 3-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo;
    nel 2015 il Forum si terrà in concomitanza con EXPO 2015 a Milano, di importanza strategica per l'Italia;
    l'articolo 1, comma 200, del provvedimento all'esame, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, ripartito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016,

impegna il Governo

ad attribuire, in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, del provvedimento all'esame, 500.000 euro per l'anno 2015 per l'organizzazione e lo svolgimento del Forum mondiale dell'UNESCO a Monza.
9/2679-bis-B/177Guerra, Rampi.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 266, 267 e 268 dell'articolo dispongono la revisione, entro il 1o aprile 2015, dell'Accordo nazionale quadro di amministrazione delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale) del 2009, con il quale vengono definiti gli orari di servizio (turni, lavoro straordinario ecc.) e le procedure per la contrattazione decentrata;
    si prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (ossia entro il 30 gennaio 2015) siano avviate le procedure per il rinnovo dell'Accordo nazionale quadro, sottoscritto nel 2009, in attuazione di quanto disposto dal III contratto comparto sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164; tale procedura dovrà concludersi entro il 30 aprile;
    l'articolo 24 del suddetto contratto prevede la stipulazione fra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo nazionale;
    il 17 settembre è stato raggiunto una intesa di massima in sede governativa, al fine di individuare ulteriori risorse per il comparto sicurezza; tali risorse sono state quantificate in un miliardo di euro; sulla base delle comunicazioni rese in quella data dai membri del Governo circa 430 milioni di euro sono stati individuati nelle pieghe dei bilanci di Interno e Difesa, mentre poco più di 500 milioni sarebbero stati recuperati dal Ministero dell'economia;
    l'intesa faceva particolare riferimento allo sblocco del turn over nelle forze di polizia e del conseguente maggior utilizzo del personale esistente, della specificità del comparto difesa sicurezza, delle aumentate esigenze di contrasto alla criminalità ed al terrorismo e della conseguente necessità di adeguare le dotazioni, i mezzi e le tecnologie a disposizione,

impegna il Governo

a dare corso all'intesa intergovernativa del 17 settembre 2014, individuando e rendendo disponibili, entro il 30 aprile 2014 le risorse necessarie alla soluzione delle problematiche del Comparto sicurezza difesa.
9/2679-bis-B/178Garofalo, Tancredi.


   La Camera,
   premesso che:
    in materia di attività e di personale delle province, il comma 420 prevede che a decorrere dal 1o gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto, tra l'altro:
     di attribuire incarichi di studio e consulenza;
     di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità;
     di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
     di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 (uffici di diretta collaborazione) e 110 (incarichi a contratto per dirigenti e alte specializzazioni) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
     di instaurare rapporti di lavoro flessibile;
    il divieto appare tardivo, in quanto, a seguito della tornata elettorale del settembre 2014, la gran parte delle province ha già provveduto ad attribuire gli incarichi che vengono vietati dal 1o gennaio 2015;
    a seguito delle proteste, avvenute in varie parti d'Italia dei dipendenti provinciali, a tutela del proprio posto di lavoro (in taluni casi i dipendenti provinciali a tempo indeterminato non percepiscono lo stipendio da mesi) i commi da 421 a 429 dispongono la riduzione del 50 e del 30 per cento della dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane con la contestuale definizione di un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni (in particolare la Giustizia) a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione;
    entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge venga individuato il personale che rimane assegnato agli enti e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente; solo dal 2017, per chi non avrà trovato nuovo posto con la «mobilità» interna, scatteranno le procedure di mobilità, con l'80 per cento dello stipendio;
    in sostanza accade che a fronte del massiccio taglio degli organici delle province, l'attribuzione discrezionale di incarichi nell'ambito delle province i cui organi politici sono stati appena rinnovati, sia vietata solo dal 1o gennaio 2015,

impegna il Governo

a rafforzare ulteriormente i divieti previsti per le province dal comma 420, eventualmente valutando, per talune delle fattispecie vietate, che il divieto sia reso retroattivo sino alla data delle elezioni provinciali 2014.
9/2679-bis-B/179Dorina Bianchi, Tancredi.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 711 e 712, introdotti con emendamento del Governo al Senato, aumentano l'aliquota IVA dei pellet utilizzati a fini di riscaldamento dal 10 al 22 per cento; la norma, a suo tempo bocciata alla Camera, realizza un maggior gettito pari a 96 milioni;
    l'utilizzo dei pellet per rendere efficiente il riscaldamento e ridurne le spese è una soluzione economica che oltre due milioni di famiglie hanno adottato; l'incremento della relativa aliquota costituisce una forma di tassazione indiretta che colpisce in gran parte famiglie dei ceti popolari che scelgono questo combustibile proprio per risparmiare;
    l'Italia è principale utilizzatore europeo di pellets con oltre 2 milioni di utenti e 3,3 milioni di tonnellate consumate; la modifica dell'aliquota IVA fa crescere il prezzo del combustibile di oltre 31 euro la tonnellata, cioè circa 50 centesimi per un pacco da 15 kg; il maggiore onere annuale per le famiglie è pari a 35-50 euro;
    la misura si configura come impopolare, in quanto va a colpire un consumo essenziale delle famiglie, soprattutto nelle aree montane, che complessivamente hanno già visto ridursi le agevolazioni vigenti per le spese di riscaldamento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di procedere nell'ambito di un prossimo provvedimento urgente, alla soppressione dei commi 711 e 712 relativi all'incremento dell'aliquota IVA sui pellets da riscaldamento, in quanto si configura come un ingiustificato incremento di imposta a danno delle fasce sociali più deboli e dei cittadini delle aree montane.
9/2679-bis-B/180De Girolamo, Piso, Tancredi.


   La Camera,
   considerato che:
    il comma 246 rinnova in misura già adottata con successo negli scorsi anni in favore di famiglie e imprese, consistente in una proposta di Accordo con l'Associazione bancaria Italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori volto a consentire l'allungamento del piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
    la misura si sostanzia nella sospensione del pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017;
    con emendamento presentato al Senato è stato proposto di ampliare la misura ai contratti di leasing, che costituisce lo strumento di finanziamento che meglio si presta a ridurre il rischio del credito per il settore bancario e finanziario, che è causa non secondaria dell'attuale stagnazione del credito bancario alle imprese;
    il leasing è da sempre riconosciuto come lo strumento principale per finanziare gli investimenti produttivi, è uno strumento di credito che stimola esclusivamente l'economia reale del paese e la sua dinamica da sempre anticipa quella degli investimenti,

impegna il Governo

in sede applicativa del comma 246 del provvedimento in esame, a favorire l'estensione della sospensione del pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017, oltre che ai mutui e ai finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, anche ai contratti di leasing attivati dai medesimi soggetti.
9/2679-bis-B/181Misuraca, Tancredi.


   La Camera,
   considerato che:
    il comma 657, intervenendo sull'articolo 25, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010, innalza dal 4 all'8 per cento l'aliquota della ritenuta, operata da banche o da Poste italiane Spa, sugli accrediti dei pagamenti, a mezzo bonifici, disposti dai contribuenti per beneficiare delle detrazioni di imposta in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio o per il miglioramento dell'efficienza energetica;
    l'articolo 23, comma 8 del decreto-legge n. 98 del 2011 aveva precedentemente ridotto a partire dal 7 luglio 2011, l'aliquota della ritenuta originaria dal 10 al 4 per cento, motivando la riduzione con il fatto che «... in fase di prima applicazione della disposizione, si era rilevato che l'originaria misura della ritenuta poteva pregiudicare le disponibilità finanziarie delle imprese ed in particolare di quelle artigiane. Fermo restando l'impianto normativo esistente e l'efficacia antievasiva della disposizione, la riduzione avrebbe consentito di temperare i soli effetti finanziari, evitando l'insorgere di crediti di imposta...»;
    nel perdurare e nell'aggravarsi della crisi economica dal 2011 a oggi, le ragioni esposte nel paragrafo precedente mantengono tutta la loro validità: il nuovo incremento dell'aliquota altro non fa che produrre scompensi tra la gestione economica e quella finanziaria delle PMI; il credito d'imposta infatti è a riscossione differita e questo diminuisce la liquidità disponibile delle imprese;
    la valenza antielusiva della misura appare di minore importanza rispetto alle esigenze gestionali delle PMI, in quanto si tratta di pagamenti già tracciati,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione citata in premesse, al fine di adottare iniziative volte a ridurre in un prossimo provvedimento l'aliquota della ritenuta, operata da banche o da Poste italiane Spa, sui bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare delle detrazioni di imposta in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio o per il miglioramento dell'efficienza energetica, di cui al comma 657.
9/2679-bis-B/182Piccone, Tancredi.


   La Camera,
   considerato che:
    il diritto alla vita riconosce un suo fondamento essenziale nel diritto alla salute, che matura fin dal momento del concepimento e prende una forma specifica al momento della nascita;
    parte integrante di questo diritto è la possibilità di garantire uno screening neonatale sufficientemente ampio, e comunque, sempre in linea con le conquiste della scienza nel campo della diagnosi precoce delle malattie genetiche;
    una diagnosi precoce consente di fare una prevenzione efficace sia nell'interesse primario del soggetto sia per quanto attiene la gestione dei costi successivi all'eventuale sviluppo della patologia non diagnosticata;
    il comma 167 dell'articolo 1, prevede l'incremento di 5 milioni annui a decorrere dal 2015 sul comma 229 dell'articolo 1 della legge 147 del dicembre 2013. In altri termini rinnova lo stanziamento per lo screening neonatale approvato lo scorso anno e lo rende strutturale;
    si tratta di una misura importante per la diagnosi e successivamente per la cura delle malattie rare, a cui si deve aggiungere rapidamente però anche l'inserimento nei LEA, promesso da molto tempo, considerato giusto e necessario, ma ancora parcheggiato tra le buone intenzioni;
    l'evento nascita merita un impegno molto più chiaro e determinato da parte del Sistema SSN per renderlo il più sicuro possibile nel momento in cui si verifica, riducendone i rischi, assicurando la possibilità di accedere ad una terapia intensiva neonatale (TIN), se necessario, e verificando che ci siano tutte le condizioni per un sano sviluppo successivo del bambino;
    lo screening va sicuramente in questa direzione, ma sono ancora troppe le differenze che ci sono non solo tra le diverse regioni, ma spesso anche all'interno di una stessa regione, per cui il diritto resta esigibile solo sul piano teorico, mentre sul piano pratico ci sono bambini con opportunità molto diverse tra di loro, in totale contraddizione con gli articoli 2 e 3 della nostra Costituzione;
    l'emendamento recentemente approvato, poiché tocca un diritto fondamentale dei bambini, impone un approccio unitario sul piano nazionale, che vada oltre le differenze regionali e garantisca a tutti pari condizioni di accesso a screening neonatali uguali per tutti,

impegna il Governo

ad elaborare in tempi rapidi delle linee guida, o quanto meno indicazioni chiare per tutte le regioni, affinché, dopo aver garantito ad ogni bambino un percorso di nascita sicuro, attraverso la gestione del parto a rischio zero, gli sia assicurato uno screening neonatale completo, indipendentemente dal luogo in cui nascerà o dove risiederà.
9/2679-bis-B/183Binetti, Tancredi.


   La Camera,
   considerato che:
    il comma 679 conferma, anche per l'anno 2015, il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille). Per il medesimo anno 2015, viene altresì confermata la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge;
    negli ultimi anni si è assistito all'esplosione della tassazione locale, accompagnata da una pluralità di scadenze e dalla retroattività di talune misure, che hanno prodotto un vasto malcontento tra i cittadini; talune misure per limitare la crescita dell'imposizione locale sono state già adottate nelle manovre economiche degli ultimi anni, ma si tratta di disposizioni limitate nel tempo e nell'ambito di applicazione;
    a fini di semplificazione e di certezza degli obblighi fiscali è stato proposto l'accorpamento di tutte le imposte locali in un'unica imposta (Local tax), con un massimo di due scadenze annuali;
    la Local tax costituisce una applicazione della legge sul Federalismo fiscale, che a sua volta è attuativa dell'articolo 119 della Costituzione, nella quale prevede all'articolo 28, comma 2, lettera b) che nei decreti legislativi di attuazione sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di Governo e sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva; in tal senso nella legge di Stabilità per il 2014 è stato accolto l'ordine del giorno 9/1865-A/138. Saltamartini;
    l'impegno ad individuare «il limite massimo della pressione fiscale» è stato sinora disatteso, sia nei decreti applicativi del Federalismo fiscale, sia tra gli obblighi della legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196 del 2009, come modificata dalla legge n. 39 del 2011),

impegna il Governo

   ad introdurre con un prossimo provvedimento la «Local tax» nella quale accorpare tutte le imposte locali, riducendo le relative scadenze ad un massimo di due all'anno;
   a dare attuazione all'articolo 28, comma 2, lettera b) della legge sul Federalismo fiscale (n. 42 del 2009) nel quale si prevede che debba essere «garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di Governo» salvaguardando l'obiettivo «di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva».
9/2679-bis-B/184Saltamartini, Tancredi.


   La Camera,
   considerato che:
    il comma 692 proroga al 26 gennaio 2015 il termine – in origine fissato al 16 dicembre 2014 dal decreto ministeriale 28 novembre 2014 – per la modifica, con decorrenza anno 2014 del regime di esenzione IMU per i terreni agricoli situati in zone montane e collinari, di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014. L'imposta, dovuta sui terreni non più esenti a seguito della ridefinizione del perimetro delle esenzioni operata dal citato decreto ministeriale, deve essere calcolata ad aliquota base (0,76 per cento) salvo che non siano state approvate dagli enti per i terreni agricoli specifiche aliquote;
    sulla base del criterio adottato dall'ISTAT, articolato sulla base dell'altitudine del «centro» del comune (invece che sull'altezza media del comune), i comuni montani con una altezza al centro di più di 600 metri sono 1.578, quelli collinari, tra 281 e 600 metri sono 2.568, i comuni con altitudine fino a 280 sono 3.911. Rispetto alla precedente classificazione oltre 4.000 comuni, vedono ora modificata la tassazione IMU dei rispettivi terreni agricoli;
    il nuovo criterio, basato esclusivamente sul valore altimetrico, non tiene in alcun conto, (come invece era stato correttamente stabilito dall'articolo 29 della legge n. 142 del 1990, che demandava alle regioni la definizione di aree montane) la specificità dei diversi territori, la redditività delle colture, l'isolamento e del ritardo di sviluppo di talune aree del Paese;
    l'agricoltura italiana è uno dei comparti più dinamici dell'economia nazionale e la sua vitalità sta avendo effetti estremamente positivi sulla bilancia commerciale e sull'occupazione; nell'attuale fase economica depressiva il comparto agricolo nazionale sta quindi svolgendo una rilevante funzione anticiclica. In agricoltura i terreni sono un mezzo di produzione: una bassa tassazione di questi ha effetti moltiplicativi in termini di PIL e di crescita dei livelli occupazionali; l'IMU agricola, in relazione alla quale sono iscritti a bilancio 350 milioni di euro, si configura invece una sorta di patrimoniale applicata, con effetti distorsivi e depressivi, ad un comparto produttivo,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di sopprimere a decorrere dal 2015 la previsione dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, individuando nell'ambito dei risparmi di bilancio o mediante nuove diverse entrate, le necessarie misure di compensazione;
   con riferimento all'imposta per l'anno 2014, in considerazione della scadenza del 26 gennaio 2015 ad individuare un percorso che porti, entro quella data, a modificare i criteri applicativi secondo criteri di equità e premialità quali:
    un regime di esenzione che consideri montani i Comuni situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri. Tale soglia dovrà essere ridotta a 500 metri nelle aree meridionali ricomprese nell'Obiettivo convergenza comunitario;
    la possibilità, per le Regioni, come precedentemente previsto dall'articolo 29 della legge n. 142 del 1990, di individuare ulteriori aree nelle quali applicare esenzioni o riduzioni;
    la previsione, nel caso l'IMU sia dovuta, di un'aliquota ridotta per i primi anni di insediamento in favore dei giovani imprenditori agricoli;
    la possibilità che i comuni, sia montani che non, con propri regolamenti possano di modificare in termini premiali o sanzionatori le aliquote dell'IMU introducendo o incrementando l'imposta a carico dei terreni agricoli lasciati incolti, fatti salvi i riposi colturali, o abbandonati, anche sotto il profilo della mancata esecuzione delle opere di tutela della pubblica incolumità o di sicurezza idrogeologica posti dalla legge a carico dei proprietari; o viceversa introducendo nuove o ulteriori riduzioni in favore dei terreni in attualità di coltura o dei terreni non coltivati, ma la cui corretta conduzione costituisca presidio contro il dissesto idrogeologico.
9/2679-bis-B/185Bosco, Tancredi.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 19 dell'articolo 1 dispone l'applicazione anche nell'anno 2015 dell'articolo 12, comma 7-bis del decreto-legge n. 145 del 2013, il quale consente la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato;
    le modalità di compensazione sono previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012 qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato;
    con riguardo alla certificazione di tali crediti, cui fa riferimento il comma 19 dell'articolo 1 in esame, è, infatti, previsto che per favorirne lo smobilizzo, le amministrazioni pubbliche devono certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali (c.d. crediti commerciali). Il processo di certificazione è totalmente gratuito e gestito tramite la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato;
    a tal riguardo, fermo restando il requisito di non prescrizione del credito, è possibile presentare le istanze di certificazione in qualsiasi momento e che, per poter beneficiare della garanzia dello Stato, è necessario che l'istanza sia presentata nei termini previsti dalla legge. Infatti l'attivazione del meccanismo di cessione del credito assistito da garanzia dello Stato presuppone che il creditore presenti l'istanza di certificazione del credito nel termine dato. A tal riguardo è di tutta evidenza che l'istanza si considera utilmente presentata nei termini previsti dalla legge, anche con riferimento agli invii cosiddetti massivi, nel momento in cui tale termine è rispettato nell'inoltro dell'istanza di certificazione del credito utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione dalla piattaforma e ciò indipendentemente dai tempi occorrenti alla piattaforma medesima per l'elaborazione delle istanze ricevute e per l'invio della relativa notifica di ricevuta. Infatti non possono essere in nessun modo pregiudicati gli interessi dei creditori che hanno osservato i tempi prestabiliti ai fini dell'inoltro dell'istanza di certificazione, al di là di quando poi è effettivamente avvenuta l'elaborazione dei dati da parte della piattaforma;
    è inoltre previsto che qualora la pubblica amministrazione non provveda entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al rilascio della certificazione o alla rilevazione dell'insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, il creditore riceve un messaggio di posta elettronica relativo all'inerzia dell'amministrazione e può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione dalla Piattaforma,

impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà, come sopra individuata, della disposizione normativa in esame.
9/2679-bis-B/186Alli, Tancredi.


   La Camera,
   considerato che:
    il comma 310, interviene sulla legge istitutiva sui patronati (legge 30 marzo 2001, n. 152) modificando i requisiti, ai fini del riconoscimento dell'istituto, relativi all'articolazione territoriale sia delle confederazioni o associazioni nazionali di lavoratori sia dell'istituto medesimo;
    in particolare la lettera e) del paragrafo 3 inserisce due ulteriori fattispecie tra quelle che determinano lo scioglimento dell'istituto di patronato e di assistenza sociale, tra i quali un'attività rilevante ai fini del finanziamento di legge, sia in Italia che all'estero, in una quota percentuale non inferiore all'1,5 per cento del totale;
    le disposizioni di questa parte della lettera e) trovano tuttavia applicazione «con effetto dall'attività dell'anno 2014». Il contrasto con l'intera impalcatura della norma è evidente. Il disposto inoltre contrasta con il principio del legittimo affidamento della certezza e dell'efficacia nel tempo degli atti, che non può essere retroattiva,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa, al fine di adottare iniziative normative volte a modificare la previsione del comma 310, paragrafo 3, lettera e), punto c-bis) considerando il 2015, e non il 2014, quale anno base di riferimento per l'individuazione dell'attività rilevante dei patronati, ai fini del finanziamento di legge.
9/2679-bis-B/187Tancredi, Rubinato.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 19 dell'articolo 1 dispone l'applicazione anche nell'anno 2015 dell'articolo 12, comma 7-bis del decreto-legge n. 145 del 2013, il quale consente la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato;
    le modalità di compensazione sono previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012 qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato;
    con riguardo alla certificazione di tali crediti, cui fa riferimento il comma 19 dell'articolo 1 in esame, è, infatti, previsto che per favorirne lo smobilizzo, le amministrazioni pubbliche devono certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali (cosiddetti crediti commerciali). Il processo di certificazione è totalmente gratuito e gestito tramite la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – ragioneria generale dello Stato;
    a tal riguardo, fermo restando il requisito di non prescrizione del credito, è possibile presentare le istanze di certificazione in qualsiasi momento e che, per poter beneficiare della garanzia dello Stato, è necessario che l'istanza sia presentata nei termini previsti dalla legge. Infatti l'attivazione del meccanismo di cessione del credito assistito da garanzia dello Stato presuppone che il creditore presenti l'istanza di certificazione del credito nel termine dato. A tal riguardo è di tutta evidenza che l'istanza si considera utilmente presentata nei termini previsti dalla legge, anche con riferimento agli invii cosiddetti massivi, nel momento in cui tale termine è rispettato nell'inoltro dell'istanza di certificazione del credito utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione dalla piattaforma e ciò indipendentemente dai tempi occorrenti alla piattaforma medesima per l'elaborazione delle istanze ricevute e per l'invio della relativa notifica di ricevuta. Infatti non possono essere in nessun modo pregiudicati gli interessi dei creditori che hanno osservato i tempi prestabiliti ai fini dell'inoltro dell'istanza di certificazione, al di là di quando poi è effettivamente avvenuta l'elaborazione dei dati da parte della piattaforma;
    è inoltre previsto che qualora la pubblica amministrazione non provveda entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al rilascio della certificazione o alla rilevazione dell'insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, il creditore riceve un messaggio di posta elettronica relativo all'inerzia dell'amministrazione e può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione dalla Piattaforma,

impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà, come sopra individuata, della disposizione normativa in esame.
9/2679-bis-B/188Sberna.


   La Camera,
   premesso che:
    il Fondo di solidarietà comunale è stato istituito dalla legge di stabilità per il 2013 prevedendone una dotazione per gli anni 2015 e successivi pari a 6.547,1 milioni di euro (comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228);
    ai fini del concorso dei comuni al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, come previsto dall'articolo 1, comma 435, del presente disegno di legge;
    durante l'esame del presente provvedimento è stata abbassata al 50 per cento per l'anno 2015 la misura del concorso alla riduzione di spesa per alcuni comuni colpiti da eventi sismici negli ultimi anni, in particolare per i comuni danneggiati dal sisma del maggio 2012 in Emilia, dell'aprile 2009 in Abruzzo e del giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa per 1.200 milioni di euro, come previsto dall'articolo 1, comma 436;
    nel dicembre 2009 una parte del territorio della regione Umbria è stato colpito da un grave evento sismico che ha provocato ingenti danni ad edifici pubblici e privati e ad edifici di culto, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2010,

impegna il Governo

a disporre, all'interno di un eventuale provvedimento d'urgenza di prossima emanazione, l'inclusione del Comune di Marsciano (PG) fra i comuni che concorrono nella misura ridotta del 50 per cento all'obiettivo di contenimento della spesa previsto dall'articolo 1, comma 435, del presente provvedimento.
9/2679-bis-B/189Sereni, Giulietti.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 711 e 712 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità innalzano dal 10 al 22 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno e destinano le relative maggiori entrate, quantificate in 96 milioni di euro dal 2015, all'incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE);
    secondo i primi calcoli, ogni famiglia spenderà circa 50 euro in più all'anno, producendo un gettito per le casse dello Stato di 96 milioni di euro. Si tratta di una cifra che si va ad aggiungere a Tasi, Tari e le altre tasse che vengono pagate nel corso dell'anno, mettendo in seria difficoltà le famiglie a basso reddito;
    è noto infatti che il riscaldamento a pellet era stato scelto da famiglie spesso a basso reddito, che hanno la necessità di risparmiare sul riscaldamento. La decisione di alzare l'Iva va quindi a colpire una classe media che nell'ultimo periodo è stata particolarmente tartassata;
    in Italia sono stati in tantissimi a scegliere il pellet per risparmiare, tanto che secondo i calcoli dell'Associazione italiana energie agroforestali il nostro Paese è il primo consumatore in Europa di pellet, di cui vengono bruciati 3,3 milioni di tonnellate l'anno. Nel giro di pochi anni sono state inoltre installate due milioni di termostufe, che bruciano un prodotto realizzato a partire da scarti di produzioni e che permette di avere anche acqua calda;
    tale aumento IVA desta un certo rammarico, in particolare se si considera che tra l'altro il successo del pellet aveva fatto la fortuna di molte aziende produttrici del nostro Paese – dove, invece, chi installa pannelli fotovoltaici acquista componenti prodotti all'estero – che si sono messe a produrre le stufe apposite; lo stesso invece non vale per la materia prima vera e propria, che arriva in larghissima maggioranza da Germania, Austria, ma anche Ucraina, Polonia e Stati Uniti;
    l'Italia è quindi una grande importatrice di pellet, ma l'espansione di questo combustibile riusciva lo stesso a favorire in maniera importante le aziende nostrane. Una crescita che, con l'aumento dell'Iva, rischia di diventare un ricordo del passato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma riportata in premessa, e a prevedere misure compensative volte a ridurre l'impatto dell'aumento dell'IVA in merito alla vendita di pellet.
9/2679-bis-B/190Romele, Russo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'INPS non riconosce, sulla base di propri provvedimenti, la possibilità, per i soggetti già andati in pensione, di ricongiunzione ai fini INPS tramite riscatto dei periodi di pratica legale, con versamenti alla Cassa avvocati, a coloro che si siano cancellati dall'Albo degli avvocati e lavorato successivamente come dipendenti;
    la disposizione comporta la perdita di tutti i versamenti alla Cassa previdenziale avvocati, con un ingiustificato danno economico e pensionistico per i soggetti coinvolti,

impegna il Governo

ad emanare disposizioni interpretative che consentano di recuperare, tramite riscatto, i versamenti alla Cassa avvocati, ai soggetti che successivamente abbiano avviato un'attività di lavoro dipendente.
9/2679-bis-B/191Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento al nostro esame consente all'articolo 1, comma 650, l'adozione di ogni misura utile di sostegno dell'offerta di gioco, in considerazione del generale dovere di conservazione dei valori patrimoniali pubblici, nonché di quello particolare di assicurare il miglioramento dei livelli di servizio in materia di giochi pubblici, al fine di preservarne lo svolgimento e di salvaguardare i valori delle relative concessioni, oltre che garantire una equilibrata concorrenza fra i concessionari di giochi diversi;
    tale fine sarà raggiunto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
    la riapertura del casinò di San Pellegrino consentirebbe un grande rilancio per la Val Brembana e per tutta la provincia di Bergamo;
    mentre continuano i lavori di riqualificazione delle terme, il Grand Hotel, gioiello del liberty, sotto tutela del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è in decadenza nonostante la struttura sia la più adeguata ad ospitare il casinò;
    la zona termale di San Pellegrino si trova in forti difficoltà economiche, esattamente come lo erano Sanremo, Campione e Venezia quando hanno ricevuto la deroga di legge che ha permesso la loro attività;
    la Val Brembana è una valle che offre sempre meno possibilità di lavoro ed esiste il rischio concreto che le persone siano obbligate a emigrare, soprattutto tra i giovani, con conseguenze sullo spopolamento di una zona montana;
    la riapertura del casinò rappresenterebbe un volano efficace per lo sviluppo turistico e per l'economia della zona che offrirebbe anche allettanti prospettive per gli investitori nel settore ricettivo,

impegna il Governo

a prevedere iniziative volte ad autorizzare la riapertura del Casinò Municipale di San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo, nonché di altre realtà simili nel resto del Paese, consentendo il raggiungimento, senza costi a carico della finanza pubblica, dell'obiettivo di rilancio economico, sociale e occupazionale che non è più rinviabile se si vuole concretamente arrestare il processo di decadenza in atto.
9/2679-bis-B/192Gregorio Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    l'impianto della riforma del mercato del lavoro meglio nota come Jobs Act, è incentrato su una serie di agevolazioni riconosciute alle imprese che assumono lavoratori ricorrendo al nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, incentivi che però potrebbero attivare un circolo vizioso rendendo conveniente per le aziende assumere e successivamente licenziare dopo uno o più anni;
    infatti, secondo un recente studio condotto dalla Uil, il combinato disposto degli sgravi su oneri contributivi ed Irap previsti dal disegno di legge di Stabilità per il 2015 e l'indennizzo, previsto invece dal «Jobs Act», da corrispondere a chi è licenziato, potrebbe rivelarsi uno strumento che incentiva le imprese ad assumere e licenziare ciclicamente, mitigando, in tal modo, quell'effetto di stabilizzazione del mercato del lavoro che il Jobs Act vorrebbe produrre;
    sul fronte degli sgravi, la deducibilità del costo del lavoro dal reddito ai fini Irap di cui all'articolo 1, commi da 20 a 25, è una misura permanente, mentre la decontribuzione sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato, di cui all'articolo 1 commi da 121 a 124, vale per tre anni, ma entrambe le agevolazioni non impongono alle aziende beneficiarie alcun vincolo né di stabilizzazione dell'assunzione, né d'investimento, né alcun divieto alla delocalizzazione dell'attività;
    dalle simulazioni della Uil che ha calcolato i benefici per l'azienda facendo il saldo tra somme a credito e a debito in caso di assunzione e licenziamento con il nuovo contratto agevolato dalla decontribuzione, emerge che il saldo a favore delle imprese, calcolato per diversi livelli di reddito lascia sgomenti: dopo un solo anno di assunzione si possono guadagnare oltre 6 mila euro, che salgono a quasi 19 mila euro dopo solo tre anni, importi che si amplificano per le imprese del Sud per le quali lo sgravio Irap è più generoso;
    da quanto premesso sembrerebbe che il rilancio del mercato del lavoro debba passare esclusivamente attraverso una riduzione delle tutele dei lavoratori, premiando, viceversa, tutte le imprese anche quelle che licenziano o che non investono,

impegna il Governo

in sede di attuazione dei decreti legislativi di cui alla legge delega n. 183 del 2014, ad introdurre dei correttivi al fine di rendere meno conveniente i licenziamenti, prevedendo che in caso di licenziamento ingiustificato al lavoratore debba essere riconosciuto oltre all'indennizzo anche l'ammontare degli sgravi contributivi e fiscali goduti dall'azienda per lo stesso lavoratore per tutta durata del rapporto di lavoro.
9/2679-bis-B/193Placido, Airaudo, Melilla, Marcon.


   La Camera,
   premesso che:
    nelle aree montane e rurali del Paese è necessario garantire servizi e opportunità di crescita economica;
    nei piccoli comuni montani e rurali, nelle aree appenniniche e alpine si assiste a un continuo impoverimento del tessuto sociale legato altresì alla chiusura di attività commerciali, industriali e artigianali;
    nei piccoli comuni, negli ultimi decenni, il servizio postale grazie alla rete degli sportelli e alla consegna della corrispondenza ha permesso il mantenimento di un servizio fondamentale per la coesione delle comunità;
    nella legislazione italiana è previsto il servizio postale universale a tutela dei diritti della cittadinanza;
    la legge di stabilità, nel quadro del processo di privatizzazione di Poste spa, nell'attuale stesura prevede una possibile sostanziale modifica del servizio postale universale con il taglio di numerosi sportelli nelle aree montane nonché la riduzione a giorni alterni della consegna della corrispondenza;
    Poste Italiane, nel piano industriale del prossimo triennio ha avallato le decisioni della legge di stabilità prevedendo un notevole ridimensionamento del servizio facendo leva sull'uso crescente di sistemi di trasmissione dei dati e delle informazioni sui canali digitali non utilizzabili e non completamente sfruttabili nelle aree montane rurali,

impegna il Governo

ad attivare ogni possibile azione in ordine al servizio postale universale al fine di garantire in tutti comuni un servizio postale funzionale e adeguato alle aree a bassa capacità di utenza e a rischio di fallimento di mercato.
9/2679-bis-B/194Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Giovanna Sanna, Zardini, Lodolini, Portas, Rubinato.