Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 15 ottobre 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 15 ottobre 2014.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonavitacola, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bruno, Caparini, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Cecconi, Censore, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Epifani, Gianni Farina, Fedriga, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Librandi, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Marotta, Merlo, Meta, Mogherini, Molea, Morassut, Nicchi, Orlando, Pes, Piras, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Sorial, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Turco, Valeria Valente, Valentini, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonavitacola, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bruno, Caparini, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Cecconi, Censore, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Epifani, Gianni Farina, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Librandi, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marotta, Merlo, Meta, Mogherini, Molea, Morassut, Nicchi, Orlando, Pes, Piras, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Sorial, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Turco, Valeria Valente, Valentini, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

Annunzio di una proposta di legge.

  In data 14 ottobre 2014 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   MICCOLI: «Modifiche al codice penale, al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nonché per il contrasto dello sfruttamento di lavoratori stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale» (2665).
  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

  La proposta di legge D'OTTAVIO ed altri: «Istituzione del riconoscimento di cavaliere della Liberazione» (2561) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Vazio.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 10 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG), per l'esercizio 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 185).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 10 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI), per l'esercizio 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 186).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 14 ottobre 2014, ha trasmesso un documento, approvato dal Consiglio dei ministri degli Affari interni dell'Unione europea il 9 ottobre 2014, concernente le azioni da intraprendere per una migliore gestione dei flussi migratori (13747/14).

  Questo documento è assegnato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso il testo di sei risoluzioni approvate nella sessione dal 15 al 18 settembre 2014, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   risoluzione legislativa del 16 settembre 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei Paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte (Doc. XII, n. 596) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione legislativa del 16 settembre 2014 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina dall'altra, per quanto riguarda le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei Paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte (Doc. XII, n. 597) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione del 18 settembre 2014 sulle violazioni dei diritti umani in Bangladesh (Doc. XII n. 598) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione del 18 settembre 2014 sulla risposta dell'Unione europea all'epidemia di Ebola (Doc. XII, n. 599) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XII (Affari sociali);
   risoluzione del 18 settembre 2014 sulla situazione in Iraq e in Siria e offensiva dell'IS, inclusa la persecuzione delle minoranze (Doc. XII, n. 600) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione del 18 settembre 2014 su Israele e Palestina dopo la guerra di Gaza e il ruolo dell'Unione europea (Doc. XII, n. 601) – alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea

  La Commissione europea, in data 14 ottobre 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposte di decisioni di esecuzione del Consiglio che modificano l'elenco di Paesi terzi che la Commissione identifica come Paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (COM(2014) 628 final e COM(2014) 629 final), corredate dai relativi allegati (COM(2014) 628 final – Annex 1 e COM(2014) 629 final – Annex 1), che sono assegnate in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/008 FI/STX Rauma) (COM(2014) 630 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con comunicazione in data 14 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: CAUSI ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMERSIONE E RIENTRO DI CAPITALI DETENUTI ALL'ESTERO NONCHÉ PER IL POTENZIAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORICICLAGGIO (A.C. 2247-A) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE CAPEZZONE (A.C. 2248)

A.C. 2247-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 2247-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 2247-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale).

  1. Dopo l'articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti:
  «Art.5-quater. – (Collaborazione volontaria). – 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 30 settembre 2014, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. A tal fine deve:
   a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;
   b) versare, in unica soluzione, le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

  2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.
  3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b).
  4. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del presente decreto.
  5. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015. Tra la data di ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dei termini per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, intercorrono non meno di novanta giorni. In difetto ed in mancanza, entro detti termini, della definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o della sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione e della definizione agevolata relativa all'atto di contestazione per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, secondo quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo, il termine di decadenza per la notificazione dell'avviso di accertamento e quello per la notifica dell'atto di contestazione sono automaticamente prorogati, in deroga a quelli ordinari, fino a concorrenza dei novanta giorni.
  6. Per i residenti nel comune di Campione d'Italia, già esonerati dalla compilazione del modulo RW in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta, con proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, specifiche disposizioni relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera in considerazione della particolare collocazione geografica del comune medesimo.

  Art.5-quinquies.(Effetti della procedura di collaborazione volontaria). – 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:
   a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;
   b) è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma.

  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria.
  3. Le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale, introdotto dalla presente legge, non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria.
  4. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.
  5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 4, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata lettera a), l'autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attività, l'autorizzazione di cui alla lettera c) del primo periodo del comma 4 all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione prevista dal primo periodo del comma 4.
  6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 4, primo e secondo periodo, del presente articolo.
  7. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è fissata al 3 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di entrata in vigore dell'accordo. Al ricorrere della condizione di cui al primo periodo non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
  8. Su istanza del contribuente, da formulare nella richiesta di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell'anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento. Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro.
  9. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.
  10. Se il contribuente destinatario dell'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, o che abbia sottoscritto l'accertamento con adesione e destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito di cui al predetto articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, e successive modificazioni, o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.
  Art. 5-sexies. (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria). – 1. Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa della relativa procedura, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.
  Art. 5-septies. (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). – 1. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
  2. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, deve rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero».

  2. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui al comma 1 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.
  3. Ai fini di cui al comma 2, i contribuenti devono:
   a) presentare, con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, apposita richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente all'Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
   b) effettuare il versamento delle somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione di cui al medesimo decreto, secondo le modalità ed entro i termini indicati nell'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

  4. Alla procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 2 si applicano, oltre a quanto stabilito al comma 3, le seguenti disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo:
   a) l'articolo 5-quater, commi 2, 3 e 5, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
   b) l'articolo 5-quinquies, commi 1, 2, 4, terzo periodo, e 10, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in materia di effetti della procedura di collaborazione volontaria;
   c) l'articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
   d) l'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, applicabile al contribuente che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.

  5. L'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena previste dall'articolo 5-quinquies, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, operano nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati.
  6. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole da: «e dall'articolo 48» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché al fine della definizione delle procedure amichevoli relative a contribuenti individuati previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e dalla convenzione 90/436/CEE, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo».

  7. Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotti dal comma 1, nonché quelle derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione:
   a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno;
   b) all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
   c) agli investimenti pubblici;
   d) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  8. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle entrate di cui al comma 7 tra le finalità ivi indicate, nonché per l'attribuzione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al medesimo comma 7, per ciascuna finalizzazione.
  4. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività necessarie all'applicazione della disciplina di cui al comma 1 sull'emersione e sul rientro dei capitali detenuti all'estero, e comunque al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate tributarie e il miglioramento della qualità dei servizi:
   a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione a tempo indeterminato di funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, e di assistenti di seconda area funzionale, fascia retributiva F3, assicurando la priorità agli idonei che sono inseriti in graduatorie finali ancora vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
   b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e può essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri per il passaggio del personale da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Ai dipendenti che transitano presso la sezione «dogane» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione «ASSI» alla sezione «monopoli» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale).

  Sopprimere gli articoli 1 e 2.
1. 153. Ruocco, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Alberti, Barbanti.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1 – (Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale). Dopo l'articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 5-quater.(Collaborazione volontaria). – 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 30 settembre 2014, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato. A tal fine deve:
   a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria e patrimoniale costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, che si sarebbero dovuti dichiarare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, fornendo i relativi documenti relativamente a tutti i periodi di imposta per i quali, alla data della presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento e la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;
   b) versare, in tre rate, di uguale importo, le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive.

  2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.
  3. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 3, lettera e), 4 e 5-bis.
  4. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 31 dicembre 2015. Tra la data di ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e dei termini per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472, intercorrono non meno di 90 giorni. In difetto ed in mancanza, entro detti termini, della definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o di sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione e della definizione agevolata relativa all'atto di contestazione per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto secondo quanto previsto al comma 1, lettera b), il termine di decadenza per la notificazione dell'avviso di accertamento e quello per la notifica dell'atto di contestazione sono automaticamente prorogati, in deroga a quelli ordinari, fino a concorrenza di 90 giorni.
  5. Per i residenti nel comune di Campione d'Italia, già esonerati dalla compilazione del modulo RW in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici, nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate provvede ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera in considerazione della particolare collocazione geografica del comune.

  Art. 5-quinquies. – (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). – 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:
   a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;
   b) le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono diminuite fino a un quarto;
   c) non opera il raddoppio dei termini previsto dall'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria.
  3. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, irrogabili nei confronti di colui che ha attivato la procedura, sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore aggiunto e ritenute, è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.
  4. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 3, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata lettera a), l'autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attività, l'autorizzazione di cui alla lettera e) del primo periodo del comma 3 all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione prevista dal primo periodo del comma 3.
  5. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 3, primo e secondo periodo, del presente articolo.
  5-bis. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è fissata al 3 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico contro la doppia imposizione, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipula e quella di entrata in vigore dell'accordo. Al ricorrere della condizione di cui al primo periodo non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del decreto – legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
  6. Se il contribuente destinatario dell'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, o che abbia sottoscritto l'accertamento con adesione e destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 3, 5 e 5-bis del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un avviso di accertamento e nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito di cui al predetto articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.
  7. La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle Entrate, purché si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione da parte dell'Agenzia delle entrate del prospetto recante gli importi da versare comprensivi dei maggiori interessi nel frattempo maturati.
  8. I dati e le notizie messi a disposizione dell'amministrazione nella procedura di collaborazione volontaria possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento dell'imposta sul reddito nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura.

  Art. 5-sexies.(Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria). – 1. Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa della relativa procedura, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

  Art. 5-septies.(Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). – 1. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
  2. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, è obbligato a rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e le notizie sono rispondenti al vero.».

  1-bis. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 1 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 31 dicembre 2013, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.
  1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, i contribuenti devono:
   a) presentare, con le modalità previste dall'apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, apposita richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente all'Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive, contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   b) effettuare il versamento delle somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione di cui al medesimo decreto, secondo le modalità ed entro i termini indicati nell'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

  1-quater. Alla procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 1-bis, si applicano, oltre a quanto stabilito al comma 1-ter, le seguenti disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo:
   a) l'articolo 5-quater, commi 2 e 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
   b) l'articolo 5-quinquies, commi 1, 2, 3, ultimo periodo, e 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in materia di effetti della procedura di collaborazione volontaria;
   c) l'articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
   d) l'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, applicabile al contribuente che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.

  1-quinquies. L'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena previste dall'articolo 5-quinquies, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, operano nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati.
  1-sexies. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole da: «e dall'articolo 48» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dall'articolo 8 del decreto – legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché al fine della definizione delle procedure amichevoli relative a contribuenti individuati previste dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e dalla Convenzione 90/436/CEE, e successive modifiche, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata alle ipotesi di dolo».

  2. Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotti dal comma 1, nonché quelle derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione:
   a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno;
   b) all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
   c) agli investimenti pubblici;
   d) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle entrate di cui al comma 2 tra le finalità ivi indicate, nonché per l'attribuzione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al medesimo comma 2, a ciascun ente beneficiario.
  4. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività necessarie all'applicazione della disciplina di cui al comma 1 sull'emersione e sul rientro dei capitali detenuti all'estero, e comunque al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate tributarie e il miglioramento della qualità dei servizi:
   a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione a tempo indeterminato di funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva FI, e assistenti di seconda area funzionale, fascia retributiva F3, assicurando la priorità agli idonei che sono inseriti in graduatorie finali ancora vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
   b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e può essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri per il passaggio del personale da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Ai dipendenti che transitano presso la sezione «dogane» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione «ASSI» alla sezione «monopoli» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
(Testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Busin).

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: per la definizione fino a: sostituti d'imposta.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole da: unitamente ai documenti fino a: detenute all'estero.
*1. 301. Paglia.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: per la definizione fino a: sostituti d'imposta.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole da: unitamente ai documenti fino a: detenute all'estero.
*1. 302. Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: per la definizione fino a: sostituti d'imposta.
1. 303. Paglia.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria e patrimoniale costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, che si sarebbero dovuti dichiarare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, fornendo i relativi documenti relativamente a tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento e la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.
1. 8. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera a), dopo le parole: di natura finanziaria, aggiungere le seguenti: e patrimoniale.
1. 154. Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e le informazioni per la determinazione fino a: costituite o detenute all'estero.
1. 155. Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e le informazioni per la determinazione fino a: utilizzazione a qualunque titolo.
1. 156. Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
1. 311. Ruocco, Pisano, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Alberti, Barbanti.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera b) sopprimere le parole:, in unica soluzione,.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole da: senza avvalersi fino alla fine della lettera, con le seguenti: ; il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali. Il mancato pagamento di una delle rate nelle quali può essere ripartito il versamento comporta il venir meno degli effetti della procedura.
1. 157. Capezzone, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera b), sopprimere le parole:, in unica soluzione,.

  Conseguentemente, alla fine della medesima lettera b), aggiungere i seguenti periodi: Il versamento può essere eseguito in unica soluzione, ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato nei termini e con le modalità di cui alla presente lettera. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.
1. 157.(Testo modificato nel corso della seduta) Capezzone, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera b) sostituire le parole: in unica soluzione con le seguenti: nella misura ridotta del 50 per cento.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole da:, senza avvalersi fino alla fine della lettera, con le seguenti:; il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali. Il mancato pagamento di una delle rate nelle quali può essere ripartito il versamento comporta il venir meno degli effetti della procedura.
1. 315. Capezzone, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera b), sostituire le parole: in una unica soluzione con le seguenti: in tre rate, di uguale importo.
1. 314. Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater comma 1, lettera b), dopo le parole: in unica soluzione aggiungere le seguenti: ovvero, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali previa presentazione di fideiussione bancaria, assicurativa o da parte degli intermediari finanziari abilitati.
1. 22. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ovvero per coloro che abbiano già beneficiato di misure agevolative per la regolarizzazione di capitali e attività finanziare detenute all'estero.
1. 320. Pisano, Pesco, Ruocco, Alberti, Cancelleri, Villarosa, Barbanti.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso Art. 5-septies, comma 4, lettera a), sostituire le parole: 2, 3 e 5 con le seguenti: 2 e 5.
*1. 151. Vitelli, Sottanelli, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso Art. 5-septies, comma 4, lettera a), sostituire le parole: 2, 3 e 5 con le seguenti: 2 e 5.
*1. 324. Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 3, sostituire le parole da: comunica fino alla fine del comma con le seguenti: verificata l'esistenza di fattispecie penalmente rilevanti ai sensi dell'articolo 5-quinquies, denuncia alla Procura della Repubblica competente per territorio il contribuente richiedente, comunicando la conclusione della procedura di collaborazione volontaria. Nel caso in cui non sono rilevate fattispecie penalmente rilevanti, tale comunicazione non è dovuta.
1. 325. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 3, sostituire le parole da: autorità giudiziaria fino alla fine del comma con le seguenti: tutte le informazioni rilevate all'autorità giudiziaria competente e la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.
1. 326. Pesco, Ruocco, Alberti, Cancelleri, Barbanti, Villarosa, Pisano.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 3, sostituire le parole da: autorità giudiziaria fino a: per l'utilizzo dell'informazione con le seguenti: tutte le informazioni rilevate all'autorità giudiziaria competente e la conclusione della procedura di collaborazione volontaria anche.
1. 327. Pesco, Ruocco, Alberti, Cancelleri, Villarosa, Barbanti, Pisano.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 3, sostituire le parole: a) e b) con le seguenti: a), b) e c).

  Conseguentemente al medesimo comma, capoverso Art. 5-quinquies, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) non opera il raddoppio dei termini previsto dall'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
1. 345. Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 4, dopo e parole: 3 agosto 2009, n. 102 aggiungere le seguenti: e di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, fatti comunque salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 152. Vitelli, Sottanelli, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 dicembre.

  Conseguentemente, al capoverso Art. 5-quinquies, comma 3, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 dicembre.
*1. 330. Paglia.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 dicembre

  Conseguentemente, al capoverso Art. 5-quinquies, comma 3, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 dicembre.
*1. 331. Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, sostituire il comma 6 con il seguente: Per i lavoratori frontalieri, in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nei comuni con essa confinanti, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta, con proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, specifiche disposizioni relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera in considerazione della particolare collocazione geografica dei comuni medesimi.
1. 158. Gebhard.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, sopprimere i commi 1 e 2.
1. 338. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Barbanti, Pisano.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 1, lettera a), sopprimere le parole:, 2, 3,.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   sopprimere le parole 10-bis e 10-ter;
   dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti:. Sono comunque fatti salvi effetti e termini di prescrizione previsti dall'articolo 157 del codice penale ed estesi ai reati tributari.
1. 342. Paglia.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) non opera il raddoppio dei termini previsto dall'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
1. 344. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. L'esclusione della punibilità di cui al comma 1 ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.
1. 41. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 3, premettere le parole: Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, comma 3, sopprimere le parole:, introdotto dalla presente legge;
   al comma 4, lettera b), dopo le parole: commi 1, 2 aggiungere la seguente: 3,.
1. 400. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 4, primo periodo, dopo le parole: sono determinate aggiungere le seguenti: esclusivamente nei confronti del soggetto che ha attivato la procedura.
*1. 349. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 4, primo periodo, dopo le parole: sono determinate aggiungere le seguenti: esclusivamente nei confronti del soggetto che ha attivato la procedura.
*1. 350. Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 4, primo periodo, dopo le parole: sono determinate aggiungere le seguenti: esclusivamente nei confronti
del soggetto che ha attivato la procedura.
*1. 351. Capezzone, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: ai sensi dell'articolo 7 fino a: pari alla metà del con le seguenti: in misura pari al.
1. 348. Pesco, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Barbanti.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 7 con le seguenti: ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 7.
1. 352. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, Barbanti.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 4, primo periodo, sostituire le parole alla metà con le seguenti: al doppio.
1. 356. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, Barbanti.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: o in Stati membri fino a: 19 settembre 1996.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole: o nei predetti Stati.
1. 163. Villarosa, Pesco, Ruocco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Barbanti.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero c) fino a: richiesta di collaborazione volontaria.
1. 353. Pesco, Ruocco, Alberti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Barbanti.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 4, primo periodo, dopo le parole: attività oggetto di collaborazione volontaria aggiungere le seguenti: limitatamente al periodo di imposta da indicare espressamente, suscettibili di accertamento ai fini delle imposte dirette nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria,.
1. 165. Vitelli, Sottanelli, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 166. Pisano, Ruocco, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Alberti, Barbanti.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole:, ridotto di un quarto.
1. 355. Paglia.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 5, sostituire le parole alla metà con le seguenti: al doppio.
1. 167. Pesco, Ruocco, Alberti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Barbanti.

  Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater sia un lavoratore frontaliero, un lavoratore che ha svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure un pensionato, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che abbiano lasciato in Svizzera i risparmi derivanti dall'attività lavorativa, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, oppure sia un piccolo risparmiatore con redditi e depositi fino a 100.000 euro, che dichiara un deposito o conto corrente bancario costituito in Svizzera, ai sensi dell'articolo 4, la sanzione di cui all'articolo 5, comma 2, è determinata in misura pari al cinque per cento delle imposte accertate se le attività vengono trasferite in Italia.
1. 48. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater sia un piccolo risparmiatore con redditi e capitali imponibili fino a 100.000 euro, le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate in misura pari al cinque per cento delle imposte accertate se le attività vengono trasferite in Italia.
1. 50. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, comma 6, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impostivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione da parte dell'Agenzia delle entrate del prospetto recante gli importi da versare comprensivi dei maggiori interessi nel frattempo maturati. I dati e le notizie messi a disposizione dell'amministrazione nella procedura di collaborazione volontaria possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento dell'imposta sul reddito nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura.
1. 329. Busin, Prataviera.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché procedano al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, del prospetto recante gli importi da versare, comprendenti i maggiori interessi nel frattempo maturati.
*1. 361. Capezzone, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione da parte dell'Agenzia delle entrate del prospetto recante gli importi da versare comprensivi dei maggiori interessi nel frattempo maturati.
*1. 54. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I dati e le notizie messi a disposizione dell'amministrazione nella procedura di collaborazione volontaria possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento dell'imposta sul reddito nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater.
1. 55. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. La procedura di collaborazione volontaria non determina l'insorgere dell'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 relativamente ai delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per i quali si determinano gli effetti di cui alla lettera a) del presente comma.
1. 57. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la procedura di collaborazione volontaria non determina l'insorgere dell'obbligo di segnalazione previsto all'articolo 41 del medesimo decreto legislativo.
1. 58. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, sopprimere il comma 7.
1. 168. Pesco, Ruocco, Alberti, Villarosa, Cancelleri.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 10 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, secondo periodo sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 1 milione di euro;
1. 369. Paglia.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 10 per cento.
1. 150. Paglia.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.
1. 169. Vitelli, Sottanelli, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 1 milione di euro.
1. 370. Paglia.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-sexies, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il provvedimento prevede modalità semplificate qualora la procedura di collaborazione riguardi attività il cui valore complessivo sia inferiore a 500.000 euro;.
1. 381. Capezzone, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-sexies, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. In ogni caso le notizie e i dati raccolti o messi a disposizione dell'Amministrazione finanziaria nelle procedure di collaborazione volontaria avviate e correttamente concluse possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura. Salvo quanto previsto nel primo periodo, tali notizie e dati non possono essere utilizzati a fini tributari a sfavore dei contribuenti interessati, dei concorrenti e degli eventuali responsabili in solido.
1. 384. Capezzone, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-sexies, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. In ogni caso i dati raccolti nelle procedure avviate e correttamente concluse non possono essere utilizzati a fini tributari a sfavore dei contribuenti interessati, dei concorrenti e degli eventuali responsabili in solido.
1. 383. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-septies, comma 1, sostituire le parole: L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, con la seguente: Chiunque.

  Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, con la seguente: Chiunque.
1. 386. Paglia.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-septies, comma 1, dopo le parole: nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, aggiungere le seguenti: con riferimento agli investimenti e a tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a),.
1. 387. Paglia.

  Al comma 1, capoverso articolo 5-septies, comma 1, dopo le parole: non rispondenti al vero aggiungere le seguenti: oltre a perdere tutti i benefìci di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies.
1. 67. Paglia.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-septies, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. I professionisti e i loro consulenti, i quali assistono il contribuente nella procedura di collaborazione volontaria, sono esentati, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'obbligo della segnalazione di operazioni sospette limitatamente all'esame della posizione giuridica del cliente e all'assistenza nell'intera procedura, fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dallo stesso decreto.
  2-ter. Gli intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volontaria non sono tenuti alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 41 dei decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli contenuti nella documentazione stessa.
1. 332. Capezzone, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-septies, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I professionisti e i loro consulenti, i quali assistono il contribuente nella procedura di collaborazione volontaria, sono esentati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007 dall'effettuazione della segnalazione di operazioni sospette limitatamente all'esame della posizione giuridica del cliente e all'assistenza nell'intera procedura, fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dallo stesso decreto.
1. 334. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-septies, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Gli intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volontaria non sono tenuti alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007 qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella documentazione acquisita.
1. 335. Sottanelli.

  Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.
1. 170. Pesco, Ruocco, Alberti, Villarosa, Cancelleri, Pisano, Barbanti.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: dell'imposta regionale fino a: dei sostituti d'imposta.

  Conseguentemente al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute.
1. 173. Busin.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
1. 171. Pesco, Ruocco, Alberti, Villarosa, Cancelleri, Pisano, Barbanti.

   Sopprimere il comma 5.
1. 172. Pesco, Ruocco, Alberti, Villarosa, Cancelleri, Pisano, Barbanti.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotti dal comma 1 del presente articolo, e quelle derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
1. 174. Capezzone, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 7, sopprimere le lettere a) , b) e c).
1. 310. Paglia.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
  7-bis L'intero ammontare delle attività emerse a seguito della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introdotti dal comma 1 del presente articolo, prima di tornare nella completa disponibilità di ciascun contribuente che si è avvalso della procedura stessa, affluisce, con un vincolo quinquennale, in un apposito fondo di investimenti in capitale di rischio e finalizzato a supportare l'avvio o lo sviluppo di piccole e medie imprese, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
  7-ter Con decreti del Ministro dell'economia emanati di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione tra progetti di investimento delle somme di cui al comma precedente.
1. 333. Paglia.

  Al comma 9 sostituire la lettera a) con le seguenti:
   a) l'Agenzia delle entrate può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, a richiedere altro personale ad altri enti pubblici, utilizzando le procedure di mobilità previste dalla vigente normativa, senza ulteriori oneri a carico dello Stato;
   a-bis) dopo le procedure di mobilità di cui alla lettera a), l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
1. 375. Sottanelli.

A.C. 2247-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227).

  1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 euro».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227).

  Sopprimerlo.
2. 150. Pesco, Barbanti, Ruocco, Villarosa, Alberti, Pisano, Cancelleri.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2. – 1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al secondo periodo, le parole «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 euro»;
   è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per le attività finanziarie per le quali non è dovuta l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché per le attività patrimoniali per le quali non è dovuta l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, di cui al comma 13 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. 129. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

A.C. 2247-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio).

  1. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».
  2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».
  3. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 648-ter.1. — (Autoriciclaggio). – Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
  Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
  Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
  La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
  La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

  4. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1»;
   2) al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter.1».

  5. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»;
   b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché autoriciclaggio».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio).

  Sopprimerlo.
3. 27. Capezzone, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 1, dopo le parole: euro 25.000 aggiungere le seguenti:, ovvero con la multa fino ad un terzo del valore dei beni.
3. 150. Colletti.

  Al comma 2, dopo le parole: euro 25.000 aggiungere le seguenti:, ovvero con la multa fino ad un terzo del valore dei beni.
3. 151. Colletti.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente:
   al comma 4, numeri 1 e 2, sostituire le parole:, 648-ter e 648-ter 1 con le seguenti: e 648-ter;
   sopprimere al comma 5.

3. 152. Colletti.

  Al comma 3, sostituire il capoverso Art. 648-ter.1 con il seguente:

«Art. 648-ter.1.
(Autoriciclaggio).

  Chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 50.000, se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati.
  Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a quattro anni.
  La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanziaria.
  La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.
  Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648».
3. 2. Capezzone, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sostituire le parole: da due a otto anni con le seguenti: da quattro a dodici anni.
3. 153. Colletti.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sostituire le parole: da due a otto anni con le seguenti: da quattro a dieci anni.
3. 3. Paglia.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 25.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 100.000.
3. 154. Bindi (Fatto proprio dal gruppo MoVimento 5 Stelle).

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, dopo le parole: euro 25.000 aggiungere le seguenti:, ovvero della multa fino ad un terzo del valore dei beni.
3. 155. Colletti.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, dopo le parole: delitto non colposo aggiungere le seguenti:, fatta salva l'esclusione del reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
3. 4. Busin.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sostituire le parole: sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità con le seguenti: impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche o finanziarie, il denaro, i beni o le altre utilità.
3. 158. Pagano.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sostituire le parole: sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità con le seguenti: impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità.
3. 158.(Testo modificato nel corso della seduta) Pagano.
(Approvato)

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sostituire le parole: sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie con le seguenti:, fatta salva l'esclusione del reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sostituisce, trasferisce o impiega in attività imprenditoriali e professionali.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   sostituire il terzo comma con il seguente:
   
Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.;
   quarto comma, sostituire le parole: o finanziaria con la seguente:, finanziaria.
3. 157. Busin.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sostituire le parole:, trasferisce ovvero impiega con le seguenti: o trasferisce;

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa con le seguenti: al fine di conseguire un vantaggio diverso e ulteriore rispetto a quello conseguito con la commissione di tale delitto e in modo da occultare concretamente la loro provenienza delittuosa.
3. 5. Capezzone, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sostituire le parole:, trasferisce ovvero impiega con le seguenti: o trasferisce.
3. 6. Capezzone, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sostituire la parola: trasferisce con la seguente: investe.
3. 159. Colletti.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sostituire le parole: in attività economiche o finanziarie con le seguenti:, anche in attività economiche o finanziarie,
3. 7. Alberti, Cancelleri, Ruocco, Pesco, Pisano, Barbanti, Villarosa.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sostituire le parole: attività economiche o finanziarie con le seguenti: attivi economici o finanziari.
3. 160. Paglia.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sostituire le parole: economiche o finanziarie con le seguenti: o investimenti economici o finanziari.
3. 161. Paglia.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sostituire le parole: economiche o finanziarie con le seguenti: imprenditoriali e professionali.
3. 8. Busin.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sopprimere le parole: in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso,

    sopprimere il terzo comma;
    sostituire la rubrica del capoverso Art. 648-ter.1 con la seguente: Autoriciclaggio e impiego di proventi illeciti;
   sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Introduzione dell'articolo 648-ter.1 del codice penale in materia di autoriciclaggio, impiego di proventi illeciti e modifiche in tema di confisca.
3. 9. Pesco, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sopprimere le parole:, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
3. 10. Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pesco, Villarosa.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sostituire le parole: in modo da con le seguenti: con modalità idonee a.
3. 11. Sottanelli, Mazziotti Di Celso, Vitelli.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sopprimere la parola: concretamente.
*3. 12. Paglia.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sopprimere la parola: concretamente.
*3. 13. Barbanti, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sopprimere la parola: concretamente.
*3. 164. Bindi.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sostituire la parola: concretamente con le seguenti: l'accertamento e.
3. 165. Barbanti, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, secondo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da due a cinque anni.
3. 14. Paglia.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, secondo comma, dopo le parole: quattro anni aggiungere le seguenti: e della multa da euro 5.000 a euro 25.000.
3. 162. Bindi.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, secondo comma, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.
3. 15. Paglia.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, secondo comma, aggiungere, in fine, le parole:, salvo che non sia stato commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
3. 163. Bindi.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, sopprimere il terzo comma.
3. 17. Pesco, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Barbanti, Pisano, Villarosa.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, sostituire il terzo comma con il seguente:
  Le pene di cui ai commi precedenti sono ridotte alla metà quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.

  Conseguentemente:
   sostituire la rubrica del capoverso 648-ter.1 con la seguente: Autoriciclaggio e impiego di proventi illeciti;
   sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Introduzione dell'articolo 648-ter.1 del codice penale in materia di autoriciclaggio, impiego di proventi illeciti e modifiche in tema di confisca.
3. 18. Alberti, Ruocco, Pesco, Cancelleri, Villarosa.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, sostituire il terzo comma con il seguente:
  Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.
*3. 166. Busin.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, sostituire il terzo comma con il seguente:
  Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.
*3. 167. Pagano.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, sostituire il terzo comma con il seguente:
  Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.
*3. 168. Di Lello.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, terzo comma, sopprimere le parole: Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
3. 169. Pagano.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, terzo comma, sostituire le parole: Fuori dei casi di cui ai commi precedenti non sono punibili con le seguenti: Sono altresì punibili.

  Conseguentemente:
   sostituire la rubrica del capoverso 648-ter.1 con la seguente: Autoriciclaggio e impiego di proventi illeciti;
   sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Introduzione dell'articolo 648-ter.1 del codice penale in materia di autoriciclaggio, impiego di proventi illeciti e modifiche in tema di confisca.
3. 20. Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pesco, Villarosa.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, terzo comma, sostituire le parole: Fuori dei casi di cui ai commi precedenti con le seguenti: Salvo quanto previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
3. 170. Bindi.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, terzo comma, sostituire le parole da:, non sono punibili fino alla fine del comma con le seguenti: e dell'articolo 648-ter, non è punibile la condotta per cui il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo vengono destinate direttamente al godimento personale.
3. 171. Villarosa, Pesco, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Barbanti, Pisano.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, terzo comma, sopprimere le parole: alla mera utilizzazione o.
3. 21. Villarosa, Pesco, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Barbanti, Pisano.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: strettamente necessario.
3. 172. Colletti.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: limitatamente a beni consumabili e fungibili, salvo si tratti di titoli di credito.
3. 22. Paglia.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, quarto comma, premettere le parole: Fuori dai casi di concorso.
3. 23. Sottanelli, Mazziotti Di Celso, Vitelli.

  Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 500 se il fatto o il valore dei beni sono di particolare tenuità.
3. 173. Colletti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 si configurano anche nei casi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione dei reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile. In tal caso, si applica la pena di cui al secondo comma dell'articolo 648-ter.1 del codice penale.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 nonché 2621 e 2622 del codice civile»;
   al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter.1 nonché 2621 e 2622 del codice civile».
3. 174. Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Barbanti, Cancelleri.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 nonché 2621 e 2622 del codice civile»;
   al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter.1 nonché 2621 e 2622 del codice civile».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. – (Modifiche al codice civile concernenti le disposizioni penali in materia di società e consorzi). – 1. All'articolo 2621 del codice civile, le parole: «con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a cinque anni».
   2. All'articolo 2622 del codice civile le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a cinque anni».
3. 175. Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Barbanti, Cancelleri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore contestualmente all'entrata in vigore del decreto legislativo di revisione del sistema sanzionatorio penale tributario, di cui all'articolo 8 della legge 11 marzo 2014, n. 23.
3. 25. Capezzone, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Chiarimenti in merito alle effettive ragioni che hanno condotto all'applicazione di sanzioni nei confronti della Federazione russa da parte dell'Unione europea, in relazione a recenti dichiarazioni del Vicepresidente degli Stati Uniti – 3-01089

   GIANLUCA PINI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUSIN, CAON, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, PRATAVIERA, RONDINI e SIMONETTI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
   il 3 ottobre 2014 il Vicepresidente degli Stati Uniti, Joseph Biden, ha tenuto un importante discorso alla Harvard Kennedy School di Boston, nel Massachussets, in occasione del John F. Kennedy Forum;
   nella circostanza, il Vicepresidente Biden ha sottolineato i meriti dell'azione dispiegata dall'amministrazione statunitense nel creare un sufficiente consenso internazionale all'imposizione di sanzioni a carico della Federazione russa;
   in particolare, Biden ha evidenziato come l'Unione europea sia stata costretta a sanzionare la Russia contro la propria volontà proprio dalle pressioni esercitate nei suoi confronti dall'insistenza del Presidente americano Barack Obama –:
   se la ricostruzione della genesi delle sanzioni europee alla Russia fatta a Boston dal Vicepresidente Biden sia veritiera e quali siano le ragioni che hanno indotto il nostro Governo e quelli degli altri Paesi membri dell'Unione Europea a piegarsi a quelli che paiono agli interroganti essere stati dei veri e propri diktat da parte dei nostri alleati d'oltreoceano senza tenere in debita considerazione gli interessi economici dell'Europa. (3-01089)


Iniziative urgenti in ordine al piano industriale di Ast-Acciai speciali Terni e ai relativi effetti occupazionali – 3-01090

   AIRAUDO, SCOTTO, PLACIDO, RICCIATTI, FERRARA, MARCON, DURANTI, PIRAS, FRATOIANNI, MELILLA, QUARANTA, FRANCO BORDO, COSTANTINO, DANIELE FARINA, GIANCARLO GIORDANO, KRONBICHLER, MATARRELLI, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, SANNICANDRO e ZARATTI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   come si evince dalla lettura della stampa nazionale e locale, la lunga trattativa per trovare un'intesa sul piano industriale dell’Ast sembrerebbe essere fallita;
   sindacati e azienda non sono stati messi in condizione di trovare un accordo ed ora l'azienda ha annunciato la messa in mobilità per circa 550 dipendenti, cancellando con decorrenza dal 1o ottobre 2014, anche tutti gli accordi di secondo livello per tutti i dipendenti dell’Ast;
   a ciò potrebbe seguire un piano di risparmi da 100 milioni di euro l'anno che comprende anche lo spegnimento di uno dei forni dello stabilimento, già annunciato a luglio 2014;
   inutile rammentare come il polo siderurgico di Terni rappresenti il più grande sito industriale dell'Italia centrale. Vi sono, infatti, impiegati direttamente circa 2.900 addetti e altrettanti costituiscono l'indotto di riferimento. Dai comuni indicatori statistici si calcola che circa 20.000 persone ne beneficiano in termini di reddito. Il polo siderurgico di Terni, a fronte di tutti gli investimenti avviati, rappresenta anche il banco di prova di ciò che resta della siderurgia italiana;
   in questo contesto, Ast-Acciai speciali Terni è tra i primi produttori mondiali di laminati piani inossidabili, costituendo da sola una quota sul mercato italiano superiore al 40 per cento;
   il report annuale 2013 di Federacciai ha confermato, del resto, che quello in cui opera Ast è un settore strategico per l'economia nazionale: in controtendenza rispetto agli altri acciai speciali, la produzione di laminati piani a caldo e a freddo è aumentata del 4,3 per cento rispetto all'anno precedente, passando da 598.300 tonnellate nel 2011 a 624.000 nel 2012;
   Ast rappresenta, quindi, una componente imprescindibile della matrice produttiva dell'Umbria e dell'intero Paese, oltre che essere tratto costituente ed essenziale del capitale sociale e territoriale di Terni e dell'intera regione;
   Terni, tuttavia, si sente abbandonata. Dalla Thyssen Krupp, naturalmente, ma per certi versi anche dal Governo italiano. Le lettere di licenziamento/mobilità ormai partite all'indirizzo di altrettanti operai e impiegati dell’Ast portano la firma dell'amministratore delegato dell'azienda tedesca Lucia Morselli, ma in città molti sono convinti che l'attuale Esecutivo potesse e dovesse fare qualcosa in più. Da quando a metà luglio 2014 l’Ast ha annunciato il piano di ridimensionamento e di tagli al personale, è partita una trattativa che ha visto impegnati in prima linea il Ministro interrogato e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Graziano Delrio, conclusasi ad oggi con un nulla di fatto;
   il Presidente del Consiglio dei ministri in questi giorni è tornato più volte sull'argomento, ha garantito impegno e, secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale, confessato di essere «terrorizzato» dalla situazione ternana. Pur tuttavia, i risultati degli sforzi del suo Gabinetto, al momento, sono impietosi: tra 75 giorni, alla fine della procedura di mobilità, i licenziamenti dei 550 degli oltre 2600 dipendenti del gruppo Ast diverranno esecutivi;
   ad avviso dei firmatari del presente atto di sindacato ispettivo, nell'ambito della citata vicenda l'attuale Esecutivo, avendo svolto un ruolo di mediazione del tutto sbilanciato in favore dell'azienda, ricopre gravissime responsabilità. La Cgil ha anche accusato il Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi di subalternità rispetto alla Germania. E i lavoratori, anche i pochi non sindacalizzati, si trovano sulla stessa linea d'onda;
   addirittura, secondo quanto risulta agli interroganti, sembrerebbe che l'intenzione del Governo sia ora quello di spostare la trattativa dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. E tale circostanza rappresenterebbe un fatto di eccezionale gravità perché significherebbe discutere i termini dello smantellamento del polo siderurgico e non già adoperarsi per adottare eventuali alternative di intervento e risolvere la situazione, attraverso l'attivazione di strumenti di politica industriale ad hoc a partire da quelli volti al sostegno delle produzioni di base e, in particolare, quelle della siderurgia e degli acciai inossidabili –:
   quali elementi intenda fornire al Parlamento alla luce di quanto descritto in premessa e quali iniziative urgenti, per quanto di competenza, intenda assumere affinché Ast-Acciai speciali Terni possa contare realmente su prospettive di recupero credibili in termini di redditività e di generazione di valore, in una fase di dura crisi economica quale è quella attuale, e venga garantita innanzitutto la tutela occupazionale e la protezione sociale dei lavoratori della suddetta azienda.
(3-01090)


Iniziative urgenti in relazione alla recente alluvione che ha colpito la città di Genova e a sostegno delle regioni per far fronte al dissesto idrogeologico – 3-01091

   RAMPELLI e TAGLIALATELA. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
   nella serata del 9 ottobre 2014 e nelle prime ore del 10 ottobre 2014 una pioggia fortissima, con punte superiori ai 400 millimetri in poche ore, ha colpito diverse zone di Genova e provincia, causando l'esondazione dei torrenti Bisagno, Fereggiano, Sturla, Scrivia e Entella, che hanno sommerso i quartieri della Foce, Molassana, San Fruttuoso, Marassi, Brignole, Quarto e Nervi e i comuni di Bogliasco e Montoggio;
   un uomo è morto in un tunnel allagato, il calcolo dei danni è già arrivato a 300 milioni di euro, 200 dei quali a strutture pubbliche, e in seguito all'alluvione è stata disposta la chiusura delle scuole, centinaia di persone sono state sfollate dalle proprie abitazioni e si sono verificati pesanti danni alle infrastrutture, soprattutto strade e linee ferroviarie;
   l'ultima drammatica alluvione che aveva colpito il capoluogo ligure risale ad appena tre anni fa, nel novembre del 2011, con le stesse identiche modalità;
   la protezione civile di Genova non aveva previsto la violenza del nubifragio e non è stata, neanche successivamente, in condizione di affrontare l'emergenza, gestita, invece, dai cittadini in perfetta solitudine;
   i fondi per mettere in sicurezza il fiume Bisagno, 36 milioni di euro per un tratto di nove chilometri in una zona dove vivono circa centomila persone, sono stati stanziati già nel 2010, ma i lavori non sono ancora neanche cominciati a causa delle lungaggini burocratiche e di una guerra di ricorsi in sede amministrativa sorta in sede all'aggiudicazione dell'opera;
   negli ultimi decenni la Liguria risulta essere una delle regioni maggiormente colpite da frane e inondazioni, ma tutte le regioni d'Italia si trovano con sempre maggiore frequenza a dover gestire le emergenze conseguenti a condizioni di dissesto idrogeologico nei propri territori –:
   quali iniziative urgenti intenda assumere con riferimento allo specifico caso di Genova e in che modo intenda agire il Governo al fine di mettere tutte le regioni in condizione di gestire e affrontare il dissesto idrogeologico nei territori, sia con riferimento ad un'adeguata dotazione di risorse, sia con riferimento alla speditezza delle procedure per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza. (3-01091)


Problematiche riguardanti il sistema di garanzia globale di esecuzione previsto dal codice dei contratti pubblici – 3-01092

   SOTTANELLI. Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il codice dei contratti pubblici prevede che con il nuovo regolamento venga istituito un sistema di garanzia globale di esecuzione;
   tale sistema, una volta operativo, sarà facoltativo per gli appalti di sola esecuzione di importo superiore a 100.000.000 di euro e obbligatoria per gli appalti integrati di importo superiore a 75.000.000 di euro e per gli affidamenti a contraente generale (articolo 176, comma 18);
   la garanzia globale di adempimento scatta al momento della risoluzione del contratto e prevede il subentro nel contratto del garante che indica una nuova impresa esecutrice; il garante ha anche la facoltà di liberarsi pagando una penale pari al 40 per cento dei lavori ancora da eseguire. La garanzia ricomprende anche la cauzione definitiva ed è attivabile a semplice richiesta della stazione appaltante;
   la ratio della disciplina è quella di fornire gli appalti di una garanzia di maggior rilievo a quella definitiva di cui all'articolo 113 del codice degli appalti. Non solo la corresponsione di un importo in denaro, ma anche, su richiesta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, un'obbligazione di fare e cioè trovare un soggetto che subentra nell'esecuzione dei lavori;
   una garanzia di buon adempimento cui si aggiunge una garanzia di subentro di cui all'articolo 131 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
   la garanzia è prestata per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale (considerato l'importo dei lavori e tutte le prestazioni richieste e remunerate al contraente (articolo 135, comma 2), aumentata in funzione del ribasso e diminuita del 50 per cento in caso di certificazione di qualità;
   ove sia attivata la garanzia di subentro, il legislatore precisa che la garanzia di cui all'articolo 113 si intende comunque prestata per un importo pari al 10 per cento non riducibile sino al collaudo;
   ora, la garanzia nel caso di subentro nel contratto è del tutto autonoma ai rapporti tra il contraente e la stazione appaltante o soggetto aggiudicatore, assolvendo l'obbligo di selezionare il subentrante che si occupi dell'esecuzione o del completamento dei lavori in sostituzione dell'affidatario originario;
   i problemi nascono, anche, per tale fattispecie, e cioè una sostituzione delle funzioni pubbliche tipiche della stazione appaltante;
   inoltre, la garanzia globale di esecuzione rappresenta un impegno a prima richiesta senza eccezioni e quindi come una garanzia autonoma ed astratta, priva delle connotazioni di accessorietà tipici della fideiussione;
   di fronte ad una giurisprudenza non unanime la Corte di cassazione (sezioni unite) nel febbraio 2010 (sentenza n. 3947) ha risolto il contrasto giurisprudenziale e cioè che la «clausola a prima richiesta e senza eccezioni» rappresenta un contratto autonomo di garanzia e non una fideiussione (attivabile dal mercato assicurativo e bancario);
   pur comprendendo il tentativo di applicare nell'ordinamento il sistema di garanzie adottate negli Stati Uniti ed in genere dal mercato anglosassone con le tipologie dei performance bond, tali fattispecie, però, non si attagliano all'ordinamento legislativo italiano, per cui vi è l'impossibilità di prestare queste garanzie –:
   quali iniziative intenda prendere al fine di evitare che, per effetto delle problematiche sopra esposte, gli importanti appalti soggetti a questa norma rimangano senza aggiudicatari per mancanza della garanzia di subentro. (3-01092)


Iniziative urgenti per affrontare l'emergenza maltempo in Liguria, con particolare riferimento alla messa in sicurezza delle infrastrutture – 3-01093

   BIASOTTI e BRUNETTA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   la Liguria negli ultimi giorni, da giovedì 9 ottobre 2014, è stata interessata da fenomeni di carattere temporalesco di grossa portata che hanno fortemente danneggiato il territorio e le vie di comunicazione;
   il comune di Genova, il primo ad essere colpito, ha subito danni in quasi tutti i suoi municipi, danni, che, oltre ad aver colpito le attività, hanno fortemente compromesso la viabilità; ancora adesso non è stata ripristinata l'intera funzionalità della metropolitana di Genova e numerose vie continuano ad essere interdette al traffico;
   la seconda ondata di maltempo ha fatto sentire i suoi effetti nell'entroterra e sono state danneggiate le vie di comunicazione, da esondazioni e frane, dei comuni della Valfontanabuona, dell'entroterra genovese, tra cui Montoggio, Torriglia, Casella, Serra Riccò, Rossiglione Campoligure;
   gli interventi maggiori di ripristino della viabilità sono stati possibili grazie alla mobilitazione popolare;
   il comune di Genova ha fornito 400 pale ai volontari; nel solo municipio della zona della Valbisagno si sono presentati in 2.000, i mezzi mancanti, necessari per svolgere l'opera di volontariato, e i generi di conforto, quali acqua e viveri, sono stati tutti a carico dei volontari;
   a seguito delle precipitazioni si sono avuti uno smottamento all'altezza di Fegino, con il deragliamento di un treno, blocchi nei collegamenti ferroviari sulla Genova-Milano e sulla Genova-Torino;
   problemi simili si sono registrati sulla A7, che per un periodo su alcuni tratti è risultata impraticabile;
   il fronte temporalesco, nella giornata di lunedì 13 2014, si è spostato anche nelle altre province, quali Imperia, Savona e, soprattutto, La Spezia;
   con il cessare delle piogge e l'assestamento del terreno si temono nuove frane che andrebbero, nuovamente, a minare il sistema delle vie di comunicazione della regione Liguria;
   attualmente non si hanno dati certi sul quadro generale dei danni subiti dal sistema delle infrastrutture liguri, in quanto l'assessore competente, Raffaella Paita, assessore alle infrastrutture, attività di protezione civile, difesa del suolo, ciclo delle acque e dei rifiuti, ecosistema costiero, rapporti con gli enti locali, non ha più rilasciato dichiarazioni;
   solo un anno fa si discuteva delle frane, a causa delle ingenti piogge, che avevano colpito la Liguria, compromettendo i collegamenti, e nemmeno tre anni fa la regione Liguria era stata interessata da un fenomeno di grossa portata che aveva ferito il tessuto produttivo della regione;
   oggi il sistema dei collegamenti regionali risulta pesantemente colpito e compromesso con pesanti ripercussioni dal punto di vista economico, che vanno ad aggiungersi alla situazione non facile dovuta dal periodo di crisi che sta attraversando il Paese;
   il Presidente Claudio Burlando è attualmente commissario delegato per il superamento delle emergenze derivanti dagli eventi alluvionali;
   all'indomani del primo evento, venerdì 10 ottobre 2014, il detto commissario additava i numerosi ricorsi al tribunale amministrativo regionale quali colpevoli dei ritardi sulla messa in sicurezza del territorio;
   la regione Liguria annuncia che chiederà lo stato di emergenza; annuncia, inoltre, insieme al Presidente Renzi, che arriveranno delle risorse dallo «sblocca Italia» e dalla legge di stabilità;
   alla luce dei tempi dei suddetti provvedimenti, quando giungeranno le risorse sul territorio ligure anche un'impresa, per citare uno dei casi fortunati, che ieri testimoniava tramite organi di comunicazione di essere in grado di ripristinare con le sue forze la funzionalità dell'attività, ma di avere assoluta necessità della piena funzionalità delle vie di collegamento per poter lavorare, si sarà già trasferita dalla Liguria se non dall'Italia;
   i sindaci dei comuni colpiti hanno già dichiarato di non essere in grado, con le loro risorse, di ripristinare i danni alle vie di collegamento –:
   quali siano le iniziative, urgenti, poste in atto sia dal Ministro interrogato, sia in collaborazione con tutte le altre strutture competenti, per affrontare l'emergenza della Liguria. (3-01093)


Iniziative di competenza per interventi infrastrutturali di prevenzione nel territorio di Genova in relazione ai recenti eventi alluvionali – 3-01094

   SEGONI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO, MANNINO, TERZONI, ZOLEZZI, VIGNAROLI e SPADONI.— Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   nei giorni scorsi la città di Genova è stata colpita da violente precipitazioni e le conseguenti esondazioni di corsi d'acqua, quali il Bisagno, il Fereggiano, lo Sturla e lo Scrivia, hanno causato la morte di un uomo e danni per oltre 300 milioni di euro;
   Genova è una vittima ricorrente delle alluvioni e delle esondazioni (non ultima quella del 2011 che ha portato alla perdita di molte vite umane) e, nonostante l'Unione europea la definisca come una delle città più pericolose in caso di pioggia, ad oggi la città sembra sprovvista di un piano d'emergenza affidabile, in cui vengano stabilite istruzioni dettagliate sul «da farsi» nei momenti più pericolosi nelle aree a maggior rischio;
   i piani d'emergenza anti-alluvione sono strumenti che potrebbero realmente salvare vite umane in un'area «violentata» da settant'anni di cemento e i cui amministratori fino ad oggi non sono stati in grado di realizzare le opere strutturali necessarie: l'unico protocollo vigente, firmato nel 2009 dal sindaco Marta Vincenzi (che oggi è sotto processo per la strage causata dall'esondazione del Fereggiano nel novembre 2011), è stato ritenuto «generico» e «totalmente mancante su alcuni punti» da ben due autorità, quali la procura della Repubblica ed il comune stesso;
   in questi giorni la procura di Genova indaga per disastro colposo e nel mirino degli inquirenti ci sono le opere realizzate, le strutture non realizzate in ambito idraulico, la manutenzione degli alvei, la catena di attività degli organi amministrativi, la mancata allerta meteo per la gestione d'emergenza ed il piano di protezione civile del comune;
   le cause di maggior rilevo del disastro sono, in primo luogo, la pratica di costruire edifici in zone a rischio e di restringere le sezioni idrauliche dei corsi d'acqua in corrispondenza dei centri urbani, in generale la scellerata espansione urbanistica e un'irresponsabile pianificazione territoriale e, in secondo luogo, la predisposizione del territorio italiano, la mancanza di cultura del rischio e i cambiamenti climatici: la Liguria e la zona di Genova, in particolare, sono state recentemente oggetto di un'espansione edilizia consistente che non ha tenuto adeguatamente conto delle naturali dinamiche morfologiche dei versanti e dei corsi d'acqua (Genova ed il corso d'acqua Bisagno sono stati citati da vari esperti del settore come esempio negativo di scelte urbanistiche che mettono a rischio interi quartieri proprio durante il recente convegno «Italia dissestata» organizzato il 7 ottobre 2014 presso la Camera dei deputati dal deputato Segoni del MoVimento 5 Stelle);
   il prefetto Franco Gabrielli della protezione civile ha sottolineato che, sebbene sarebbero stati utili circa un miliardo e trecento milioni di euro, cinque provvedimenti normativi realizzati nel 2011 hanno sottratto molte delle risorse per cui il fondo nazionale per l'emergenza è attualmente di circa settanta milioni di euro –:
   alla luce dei drammatici fatti, poiché le responsabilità maggiori sono evidentemente attribuibili a scelte politiche incoscienti perpetuate da decenni su un territorio già morfologicamente a grande rischio, per quanto di competenza quali concreti interventi infrastrutturali di prevenzione il Governo intenda attuare per poter evitare l'ennesima catastrofe a Genova, anche in relazione alla tempistica dei suddetti interventi. (3-01094)


Iniziative di competenza per l'entrata in funzione della stazione di Apricena (Foggia) e per il miglioramento complessivo dei collegamenti ferroviari riguardanti la Puglia – 3-01095

   CERA e PIEPOLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il 2 settembre 2013 venne inaugurata la stazione di Apricena, costata 40 milioni, attualmente in stato di abbandono e con il rischio di un rapido degrado a causa dell'inutilizzo;
   la mancata entrata in funzione della nuova stazione delle Ferrovie del Gargano, sulla tratta tra Foggia e il promontorio, oltre ad uno spreco di denaro pubblico, rappresenta un danno per il territorio a livello regionale e non solo locale;
   l'apertura della stazione, annunciata per il dicembre del 2013 e mai avvenuta, ha gelato le aspettative dei cittadini garganici, che contavano su questa infrastruttura alternativa ai percorsi stradali dalla «Montagna», resi insicuri d'inverno dalle condizioni atmosferiche e a volte impercorribili;
   secondo quanto si apprende mancherebbe solo la certificazione dell'osservanza delle norme relative alla sicurezza, ma certamente si tratta di un ritardo inaccettabile che penalizza la popolazione garganica, i cittadini della provincia di Foggia e di tutti i pugliesi;
   questa della stazione di Apricena è solo un esempio di come venga trattata la regione Puglia in tema di collegamenti ferroviari, atteso che, secondo quanto riportato da organi di stampa, Ferrovie dello Stato potrà restituire i treni spostati tre anni fa, non prima dell'estate del 2015, solo quando entreranno in funzione i treni super veloci sulle linee del Centro-Nord, come a dire che alla Puglia andranno i treni usati non utilizzabili altrove –:
   se non ritenga di dover adottare ogni iniziativa di competenza affinché possa entrare in funzione la stazione di Apricena e si possa giungere in fretta ad una soluzione dei disagi che i viaggiatori subiscono quotidianamente sulle tratte ferroviarie pugliesi, anche a causa della presenza di treni vecchi e usurati. (3-01095)


Iniziative per il rilancio infrastrutturale della Capitanata, con particolare riferimento all'aeroporto «Gino Lisa» di Foggia – 3-01096

   DI GIOIA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il Consiglio dei ministri, nella riunione del 30 settembre 2014, ha approvato il piano nazionale degli aeroporti, che, ai sensi dell'articolo 698 del codice della navigazione, dovrà essere ora trasmesso al parere delle competenti commissioni parlamentari per poi essere adottato con decreto del Presidente della Repubblica;
   ai sensi della citata norma del codice, il piano deve prevedere la distinzione tra aeroporti di interesse nazionale e aeroporti regionali;
   l'articolo 5 del decreto legislativo n. 85 del 2010 ha disposto il trasferimento al demanio regionale degli aeroporti non di interesse nazionale;
   l’iter di adozione del piano ha visto la presentazione il 29 gennaio 2013, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore, dell'atto di indirizzo per la definizione del «piano nazionale per lo sviluppo aeroportuale», che proponeva un riordino organico del settore aeroportuale, sia sotto il profilo infrastrutturale che dei servizi e delle gestioni, ed una nuova classificazione degli aeroporti di interesse nazionale;
   nel piano sarebbero stati individuati 11 aeroporti strategici e ulteriori 26 aeroporti di interesse nazionale e tra tutti questi, nonostante gli impegni presi, a vari livelli istituzionali, sulla necessità di riaffrontare la questione, l'aeroporto di Foggia è stato escluso da questo elenco;
   alla base di tale decisione vi sarebbe lo stato attuale in termini di voli e l'incertezza delle prospettive di rilancio;
   problemi questi ultimi che sono stati sollevati in tutte le sedi dalle associazioni e dalle istituzioni locali, nonché da numerosi atti di sindacato ispettivo, e che evidenziavano la necessità di operare in fretta al fine di garantire al territorio un'infrastruttura fondamentale;
   ancora una volta alla Capitanata, un'area devastata da un punto di vista sociale e in enorme ritardo sotto quello infrastrutturale, viene negata una possibilità di rilancio;
   con tale decisione si produrranno maggiori costi nella gestione dell'aeroporto «Gino Lisa», dai servizi antincendio sino alla sorveglianza, e ciò rischia di far crollare definitivamente le speranze che i cittadini del territorio avevano riposto quantomeno in questo riconoscimento;
   a questo si aggiunge il rischio concreto che tale decisione possa influenzare negativamente i lavori della commissione nazionale di valutazione di impatto ambientale che dovrebbero consentire i lavori di allungamento della pista, così come già accaduto in passato, quando fu sospesa l'istruttoria in seguito alla pubblicazione della bozza del piano nazionale degli aeroporti;
   all'interno di tale decisione non appare casuale la decisione presa a Bruxelles che avrebbe deciso di decurtare del 25 per cento il finanziamento per il prolungamento della pista, considerandolo un ostacolo alla libera concorrenza;
   sotto questa luce non sorprende, quindi, che Aeroporti di Puglia abbia scelto la Blue wings air, una company inglese che opera nel settore del brokeraggio di aeromobili, per ripristinare alcuni voli nazionali, in linea con le scelte inutili e dannose prodotte negli ultimi anni;
   ancora più evidenti appaiono le dichiarazioni fatte, alla fine del mese di agosto 2014, dal manager per l'Italia di Ryanair, John Alborante, secondo cui Aeroporti di Puglia non avrebbe mai nemmeno accennato all'esistenza degli aeroporti di Foggia, perché altrimenti la compagnia sarebbe stata senz'altro interessata al rilevante bacino turistico rappresentato dal Gargano, a cui bisogna aggiungere l'enorme bacino rappresentato dal turismo religioso;
   tutti questi avvenimenti non fanno che confermare i dubbi e le preoccupazioni che sono stati manifestati, da molto tempo e in più occasioni, dai cittadini e dalle rappresentanze sociali ed imprenditoriali del territorio sulla decisione, già presa a livello delle istituzioni nazionali, di ignorare le necessità della Capitanata, favorendo altre province a discapito di quella di Foggia –:
   se non si ritenga necessario rivedere e modificare, alla luce anche delle considerazioni sopra esposte, la decisione presa, affinché la Capitanata non si veda, per l'ennesima volta, esclusa da ogni prospettiva di rilancio infrastrutturale e sia finalmente riconosciuta la necessità strategica dell'aeroporto «Gino Lisa» per l'intera regione e per il rilancio economico del territorio. (3-01096)


Iniziative in merito ad un'ispezione presso il Registro italiano navale riguardante presunte irregolarità nel rilascio delle certificazioni di sicurezza delle navi – 3-01097

   DORINA BIANCHI, PISO e GAROFALO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   da una nota del Ministero delle infrastrutture e trasporti, ripresa immediatamente dalle agenzie di stampa, si è appreso della disposizione da parte del Ministro interrogato di un'ispezione al Registro italiano navale, allo scopo di verificare «presunte irregolarità nel rilascio delle certificazioni di sicurezza alle navi» –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare qualora dall'ispezione disposta risultassero irregolarità nel rilascio delle certificazioni di sicurezza alle navi.
(3-01097)


Iniziative per garantire la continuità territoriale da e per la Sardegna, anche in considerazione del piano di riorganizzazione della compagnia aerea Meridiana – 3-01098

   META, BONACCORSI, BONOMO, BRANDOLIN, BRUNO BOSSIO, CARDINALE, CARLONI, CASTRICONE, COPPOLA, CRIVELLARI, CULOTTA, FERRO, GANDOLFI, PIERDOMENICO MARTINO, MAURI, MINNUCCI, MOGNATO, MURA, PAGANI, TULLO, VALIANTE, CANI, MARROCU, PES, GIOVANNA SANNA, FRANCESCO SANNA, SCANU, MARTELLA, ROSATO e DE MARIA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   secondo notizie di stampa venerdì 17 ottobre 2014 è convocato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il tavolo sugli oltre 1.600 esuberi della Compagnia aerea Meridiana, con la partecipazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro interrogato, dei rappresentanti delle regioni Lombardia, Veneto e Sardegna, dei vertici dell'azienda e di nove associazioni sindacali;
   la compagnia, fondata nel 1963 da Karim Aga Khan, secondo vettore italiano con quattro milioni di passeggeri all'anno, di cui 1,5 milioni da e per la Sardegna, è da tempo in crisi, con perdite di 300 milioni negli ultimi 7 anni nonostante investimenti per più di 350 milioni di euro in cinque anni dello stesso Aga Khan; la crisi aziendale emerge chiaramente dalle cifre, che denunciano gravi errori di gestione; Meridiana in un decennio ha visto avvicendarsi ben sei amministratori delegati;
   il 15 settembre 2014 i vertici di Meridiana hanno annunciato un piano di ristrutturazione della compagnia, che prevede la messa in mobilità di 1.634 dipendenti, «in esubero strutturale» secondo l'azienda, di cui 1.478 dipendenti di Meridiana fly (262 piloti, 896 assistenti di volo e 320 dipendenti personale di terra) e 156 dipendenti di Meridiana maintenance, che cura i servizi di manutenzione; nel contempo, è stata avviata la sostituzione della flotta che prevede l'acquisto di 20 aerei Boeing entro la fine del 2015;
   particolarmente gravi sono le conseguenze per il trasporto aereo della Sardegna, che con la crisi delle compagnie che garantivano i collegamenti via mare si trova, di fatto, anche priva di alternative modali da e per il continente; gravissime le conseguenze per l'occupazione e sull'indotto: come è stato più volte sottolineato dai sindacati, «si tratta della crisi aziendale più grave dell'intera storia dell'isola»; dei 1650 lavoratori in mobilità più di 850 sono sardi; questo nonostante le ingenti risorse della regione impegnate nel trasporto aereo a beneficio del vettore che ha da tempo spostato i voli da e per l'isola sulla controllata (al 100 per cento) Air Italy, con base a Malpensa e marchio Meridiana; la procedura di mobilità annunciata dal gruppo esclude dai licenziamenti il personale con sede in Lombardia di Air Italy;
   Meridiana ha annunciato un piano di riorganizzazione, di ristrutturazione e di rilancio –:
   quali iniziative intenda assumere per garantire continuità territoriale ai collegamenti da e per la Sardegna, un'effettiva riorganizzazione del trasporto aereo e il rilancio di compagnie di primaria importanza con l'impiego dei 1.600 lavoratori qualificati di cui in premessa. (3-01098)